PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 75
PIERO D’ANGIOLINI
SCRITTI ARCHIVISTICI E STORICI
a cura di
EZELINDA ALTIERI MAGLIOZZI Introduzione di CLAUDIO PAVONE
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2002
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI ARCHIVISTICHE
Direttore generale: Salvatore Italia Direttore del Servizio: Antonio Dentoni-Litta Comitato per le pubblicazioni: Salvatore Italia, presidente, Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Ferruccio Ferruzzi, Cosimo Damiano Fonseca, Guido Melis, Claudio Pavone, Leopoldo Puncuh, Isabella Ricci, Antonio Romiti, Isidoro Soffietti, Giuseppe Talamo, Lucia Fauci Moro, segretaria.
©2002 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 88-7125-235-7 Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- Libreria dello Stato Piazza Verdi 10, 00198 Roma ___________________________________________________________________ Stampato da: Tipografia Mura - Roma
SOMMARIO
Prefazione di Ezelinda Altieri Magliozzi: Ricordo di Piero D’Angiolini Introduzione di Claudio Pavone Nota del curatore
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SCRITTI ARCHIVISTICI Scritti di natura giuridica A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicità dei processi penali Ancora sulla sentenza della Corte costituzionale in materia di processi penali L’esportazione dei documenti privati Una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla esportazione degli oggetti d’interesse artistico o storico Proposte di modifiche della legislazione riguardante l’esportazione dei beni culturali. Riflessi sulla legge archivistica La consultabilità dei documenti d’archivio Limiti alla consultabilità dei documenti per la storia contemporanea
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Lavori d’archivio Ministero dell’Interno. Biografie (1861-1869). Introduzione e inventario Nuove ricerche storiche negli archivi comunali Il V volume della Guida: indici e repertori.
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Sommario
SCRITTI STORICI Saggi Il moderatismo lombardo e la politica italiana - I. Dall’unità al periodo crispino - II. Dal periodo crispino alla crisi di fine secolo L’Italia al termine della crisi agraria della fine del secolo XIX La svolta industriale italiana negli ultimi anni del secolo scorso e le reazioni dei contemporanei
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Recensioni e schede Giampiero Carocci, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887 Museo del risorgimento e Raccolte storiche del Comune di Milano, Le carte di Agostino Bertani Carlo Pinzani, La crisi politica di fine secolo in Toscana Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario Brunello Vigezzi, Il suffragio universale e la «crisi» del liberalismo in Italia (dicembre 1913 - aprile 1914) Fernando Manzotti, Un momento della crisi della democrazia prefascista: l’incarico a Bonomi nel luglio 1922 Romualdo Giuffrida, La Destra storica e il problema della riforma del Banco di Sicilia nel 1875 Valerio Castronovo, L’industria laniera in Piemonte nel secolo XIX Valerio Castronovo, L’industria cotoniera in Piemonte nel secolo XIX Giuseppe Are, Il problema dello sviluppo industriale nell’età della Destra Fausto Fonzi, Crispi e lo «Stato di Milano» Il delitto Matteotti tra il Viminale e l’Aventino. Dagli atti del processo De Bono davanti all’Alta corte di giustizia, a cura di Giuseppe Rossini Renzo De Felice, Mussolini il fascista. I. La conquista del potere, 1921-1925 Luigi De Rosa, Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1904
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Sommario
Gaetano Salvemini, Carteggi, I (1895-1911) a cura di E. Gencarelli Arnaldo Salvestrini, I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876) Quaderni dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza Nicla Capitini Maccabruni, La Camera del lavoro nella vita politica e amministrativa fiorentina (dalle origini al 1900) Vincenzo Golzio - Giuseppe Zander, L’arte in Roma nel secolo XV Rosario Romeo, Aspetti storici dello sviluppo della grande impresa in Italia Francesca Trimarchi, La partecipazione del cittadino all’esercizio della funzione amministrativa Bruno Dente, La pubblicità degli atti amministrativi Anna Maria Corbo, L’esportazione delle opere d’arte dallo Stato pontificio tra il 1814 e il 1823 Sidney Sonnino, Diario, I, 1866-1912, a cura di B.F. Brown; II, 1914-1916, a cura di P. Pastorelli; III, 1916-1922, a cura di P. Pastorelli Luigi Pelloux, Quelques souvenirs de ma vie, a cura di G. Manacorda Eligio Vitale, La riforma degli istituti di emissione e gli «scandali bancari» in Italia, 1892-1896 Sidney Sonnino, Carteggio 1914-1916, a cura di P. Pastorelli Maurizio Cassetti, Le carte di Alfonso Ferrero della Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario
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SCRITTI VARI Chiesa e cultura Ieri e oggi Pestalozzi Risorgimento e Resistenza Cinque tesi sull’apertura a Sinistra Gli anarchici alla fine del secolo
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Sommario
SCRITTI IN COLLABORAZIONE Piero D’Angiolini, Claudio Pavone, La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: un’esperienza in corso Piero D’Angiolini, Claudio Pavone, Gli archivi, in Storia d’Italia (Einaudi) Piero D’Angiolini, Claudio Pavone, Introduzione a Guida generale degli Archivi di Stato italiani Indice dei nomi di persona
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Allorché Pavone, ben conoscendo l’amicizia che mi legava a Piero D’Angiolini, mi ha proposto di affiancarlo nel curare la preparazione di questo volume, mi sono sentita ad un tempo lusingata per avermi coinvolto in quest’iniziativa e preoccupata all’idea di non riuscire a rendere appieno quel che ha rappresentato per me sia sul piano umano sia sul piano professionale la figura di Piero. Sì, perché parlare di Piero significava per me riandare agli anni giovanili ed essere sommersa da una marea di ricordi, alcuni anche dolorosi perché legati ad esperienze lavorative difficili. Alludo al decennio 1969-1979 che mi vide dirigere, praticamente da subito, i due istituti di Pistoia e Pescia senza alcuna esperienza e in mezzo a mille difficoltà. Uno spaccato su quello che era il clima operativo di quegli anni emerge dal ricordo di chi, dopo di me, si trovò a vivere la stessa situazione negli anni Ottanta. La Manno, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’istituto di Pescia, annotava al riguardo: «… l’atmosfera confortevole, salubre e serena dell’ambiente che oggi ci ospita non riesce a cancellare in noi il ricordo angoscioso dei rigori dell’inverno, conosciuti nella sede di Piazza Monsignor Simonetti, né l’assillo ed i timori vissuti, pensando alle nefaste conseguenze che quei rigori potevano produrre nelle persone e nelle carte preziose così male allogiate (…) ma non era solo la fatiscenza dell’alloggio a destare preoccupazione quando, per l’incredibile penuria del personale la possibilità di aprire al pubblico gli istituti di Pistoia e Pescia era ogni giorno precaria ed incerta…»1. 1
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Itinerari di ricerca nelle fonti archivistiche della Valdinievole, a cura di R. MANNO TOLU, Pistoia 1987, p. 11.
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Prefazione
Ma le difficoltà non erano rappresentate solo dalla mancanza di personale e dai gravi problemi di abitabilità delle sedi sia di Pistoia che di Pescia. La situazione archivistica non era delle migliori: la guerra aveva scompaginato l’ordine di gran parte dei fondi archivistici e migliaia di pezzi si trovavano messi alla rinfusa sugli scaffali per cui i vecchi inventari ottocenteschi non erano più rispondenti. Le ricerche degli studiosi erano fatte con difficoltà perché il materiale non si trovava. Per tali motivi la sala di studio finiva per essere frequentata prevalentemente dai consultatori della Gazzetta ufficiale. Se questa era la realtà operativa in cui versavano i due istituti, ambiziosi progetti erano predisposti a Roma: gli archivisti erano chiamati a collaborare alla Guida generale che si prefiggeva il compito di far conoscere al Paese il ricco patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato. Il progetto era bellissimo, ma come attuarlo? Non avrei mai potuto superare le difficoltà in cui mi dibattevo se non avessi allora incontrato una persona che mi avrebbe successivamente seguito passo passo e che mi sarebbe stata poi sempre prodiga di generosi consigli: Piero D’angiolini che, in veste di ispettore ministeriale, venne a Pistoia ad accertarsi dello stato di avanzamento dei lavori per la Guida generale. Sulla grandiosità dell’impresa Guida generale e sul ruolo svolto dal centro operativo ministeriale, riporto quanto scriveva Antonio Allocati allorché si trovava a recensire i primi due volumi dell’opera: «(…) i lavori della Guida sono stati laboriosissimi, sia per lo sforzo teorico di impostazione dei criteri metodologici sia per la loro traduzione in pratica operativa. Se numerosissimi sono stati gli archivisti che vi hanno partecipato in periferia, nel centro operativo ministeriale è stata un’opera sentita come una missione da un gruppo di essi, cioè i capiredattori Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Vilma Piccioni Sparvoli e i direttori dell’impresa Claudio Pavone e Piero D’Angiolini. La fede in questa impresa, che è da giudicare eroica per chi se ne intende, l’ha suscitata soprattutto Claudio Pavone: un uomo dall’apparenza mite e dai modi cortesissimi, ma dalla volontà ferrea. Non ha mollato mai, malgrado gli ostacoli più degli uomini che delle cose stesse. Con modernità di intenti egli ha considerato questo lavoro alla pari di una impresa aziendale, nella quale se chi dirige deve avere preparazione e capacità direttive, accanto non possono esservi esecutori passivi. Chi dirige non può limitarsi ad imporre la sua volontà, ma deve saper avvincere alla sua la
Prefazione
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volontà degli altri per intima convinzione e collaborazione critica. La realizzazione è la conseguenza di una concorde unità di partecipazione. Il vero capo deve saper suscitare consenso. Tuttavia occorre anche un pizzico di fortuna. La fortuna di Claudio Pavone è stata quella di avere avuto come alter ego, senza il quale sarebbe rimasto schiacciato dalla mole del lavoro, un compagno fedelissimo di pari tenacia, cultura e fede: Piero D’Angiolini (…). L’Allocati sottolineava che quest’ampia lode era tributata agli ideatori dell’opera perché “per loro merito si realizzava per la prima volta un lavoro collettivo a carattere nazionale»2. A mio avviso i meriti degli ideatori dell’opera non consistevano solo nella metodologia adottata, ossia nell’aver indicato criteri descrittivi e regole che precedono di trenta anni gli odierni standard descrittivi internazionali, ISAD e ISAAR, ma soprattutto perché la Guida generale ha costituito il filo d’Arianna per molti archivisti che hanno mosso i primi passi in perfetta solitudine, seguiti solo dalla lontana Roma. Il centro non ha avuto solo un ruolo di coordinamento ma ha svolto in molti casi un ruolo didattico e necessariamente è stato visto dagli istituti periferici secondo ottiche diverse. I grandi istituti, che avevano alle spalle tradizioni archivistiche e inventariali collaudate, lo vedevano, per usare una espressione del Pavone, come «…un gruppetto di persone un po’ fissate… che pretendevano di imporre al grande e complesso mondo degli archivi una loro visione troppo pedagogica e presuntuosa, troppo autoritaria…»3, al contrario i piccoli istituti, parlo per esperienza personale, hanno visto il centro come punto di riferimento-guida per uscire da una situazione archivistica di stallo, caotica e confusa. Certamente, come notava ancora Pavone, «…un simile progetto non si poteva imporre perché una impresa di quella portata si può fare soltanto se ci si crede davvero e si tiene un po’ in pugno la situazione…»4 e la situazione, posso assicurare, si teneva veramente in pugno perché quando ormai sembrava che l’ultima versione della Guida fosse stata accolta e fosse passata indenne attraverso il vaglio di Piero, ecco ripresentarsi, magari dopo mesi, perplessità, dubbi, richieste di chiarimenti, un autentico gioco al rialzo, scommesse che era impossibile non acco2 A. ALLOCATI, Le fonti della ricerca storica: La Guida generale degli Archivi di Stato italiani, in «Clio», XX (1984), 2, pp. 297-298. 3 C. PAVONE, La Guida generale: origini, natura, realizzazione, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LVI (1996), 2, p. 325. 4 Ibidem.
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Prefazione
gliere perché quegli interrogativi sollevavano dubbi che in qualche modo mi si erano già presentati ma che sembrava troppo oneroso approfondire, perché l’approfondimento significava mettere sciarpa e cappotto, scendere nel freddo dei depositi e rimanerci a lungo aprendo faldoni e filze per verificare da quale magistratura o ufficio il materiale fosse stato effettivamente prodotto. Già, perché Piero mi aveva fatto capire che non bisognava descrivere il materiale nella sua fisicità, una riedizione della guida del Chiti 5 o del Piattoli 6 era improponibile perché gli obiettivi che ci si era posti con questa Guida erano di estremo rigore scientifico, non per niente si rifacevano ai canoni cencettiani e bongiani: descrizione delle serie, descrizione dei soggetti che quelle serie avevano prodotto. Una elencazione materiale di titoli non poteva aver senso, considerato per di più che quelle guide proponevano una situazione prebellica e non si sapeva dove fosse andato a finire gran parte del materiale in esse elencato. Dunque occorreva un preliminare lavoro di censimento e di studio della documentazione, per poi passare alla compilazione degli schedoni secondo le chiare direttive indicate nella circolare. Ma la circolare della Guida generale, pur così ricca di informazioni di metodo, non bastava da sola a sciogliere dubbi e perplessità: di qui missioni a Roma, colloqui chiarificatori con Piero, continui nuovi rifacimenti delle voci. Ma non ero sola, avevo la comprensione, la fiducia, lo stimolo costante di Piero che mi guidava e mi spronava a far sempre meglio, di più. Per anni lavorai nei depositi alla schedatura di quella che io chiamavo “la miscellanea bellica”, migliaia di pezzi furono così reinseriti nei fondi di provenienza. Di tanto in tanto davo notizia sul «Bullettino storico pistoiese» dei ritrovamenti più importanti: codici antichi, già esaminati da studiosi qualificati all’inizio del secolo, ritenuti poi smarriti durante l’ultima guerra. Ma a parte questi piccoli exploit, la gran parte del lavoro che facevo sembrava povera di risultati concreti. Invece a poco a poco veniva ricomponendosi il mosaico: quel lavoro mi costringeva ad andare in profondità, mi faceva capire le attribuzioni e il funzionamento delle varie magistrature, mi consentiva di assegnare a ciascu5
A. CHITI, Pistoia. Archivio comunale, in Gli Archivi della storia d’Italia, a cura di GIUSEPPE MAZZATINTI, III-IV, Rocca San Casciano, Cappelli, 1901, pp. 33-62. 6 R. PIATTOLI, Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d’Italia, II, parte I, Pistoia, Roma, La Libreria dello Stato, 1934.
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na di esse il materiale documentario prodotto. Se le voci relative agli istituti di Pistoia e di Pescia sono venute così dettagliate e se poi dagli approfondimenti costanti nasceva, come naturale conseguenza delle voci, l’inventario dei fondi archivistici dell’antico Comune di Pistoia, tutto questo lo debbo alle richieste di chiarimenti e ai suggerimenti che Piero ebbe a formulare man mano che il lavoro procedeva. Ecco, io credo che stia in questa presenza costante, in questa collaborazione continua la grandezza di Piero. Per me egli è stato un uomo straordinario perché era una persona disinteressata e sincera, aveva inoltre la capacità di partecipare ai problemi delle persone che gli stavano vicine e di stabilire con esse un contatto che non fosse solo di superficie. Quando ci ritrovammo a Roma in occasione del mio trasferimento, capì il momento di grossa difficoltà che attraversavo (ero stata destinata a prestare servizio alla Divisione I presso il ragionier Lombardi) e mi ospitò nella sua stanza permettendomi di ultimare i lavori avviati a Pistoia: l’inventario delle carte del poeta Giuseppe Giusti 7, l’inventario dell’archivio del Comune di Pistoia 8, le voci di Pistoia e di Pescia per la Guida generale9. Fu proprio grazie alla Guida generale e al fatto che dovevano essere preparate per la tipografia queste due voci che D’Angiolini ottenne che potessi lavorare con lui: avrei in questo modo appreso tutta una serie di regolette redazionali, svolgendo un utile apprendistato che mi avrebbe in seguito permesso di entrare a far parte del Comitato di redazione della Guida generale. Ancora una volta Piero svolgeva un ruolo importante nella mia vita, mi faceva partecipe del suo sapere e della sua esperienza, mi permetteva di essere parte attiva nella realizzazione di una opera nella quale avevo sempre creduto. Si ripeteva una
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E. ALTIERI MAGLIOZZI, Carte della famiglia Giusti e lettere del Poeta conservate nell’Archivio di Stato di Pistoia. Inventario analitico con edizione di alcune poesie e lettere autografe e inedite di Giuseppe Giusti, in Studi in onore di Leopoldo Sandri, a cura dell’UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI e della SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA, I, Roma 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII, Saggi, 1), pp. 1-53. 8 L’Archivio del Comune di Pistoia conservato nell’Archivio di Stato. Inventario, a cura di E. ALTIERI MAGLIOZZI, Firenze, Giunta Regionale Toscana - La Nuova Italia, 1985 (Inventari e cataloghi toscani, 16). 9 Archivio di Stato di Pistoia e Sezione di Archivio di Stato di Pescia, a cura di E. ALTIERI MAGLIOZZI, in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 717-805.
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Prefazione
situazione simile a quella che si era verificata a Pistoia, Piero rimaneva il mio principale punto di riferimento nelle lunghe e complesse fasi operative legate alla revisione delle voci che giungevano dagli istituti periferici, mi coinvolgeva nella preparazione di quel quinto volume della Guida nel quale si sarebbero concentrate le descrizioni degli uffici periferici uniformi operanti nei diversi Stati preunitari. Ai Repertori, così come ai volumi della Guida, Piero continuò a lavorare con regolarità e passione anche dopo la fine della sua carriera, fino alla vigilia della sua morte. Del nostro sodalizio romano segnerò solo alcuni brevi ricordi. Come in un caleidoscopio, mi vengono in mente immagini e frammenti di vita vissuta insieme: la prima volta che mi invitò a casa sua e mi fece conoscere la moglie Maria, per la quale nutriva una profonda ammirazione, i figli Giovanna e Giuliano, di cui andava particolarmente orgoglioso; Piero che canticchia alcuni motivi mentre mostra a mia figlia la sua collezione di dischi di musica classica e che poi generosamente gliene regala alcuni, insieme alla preziosa grammatica della lingua italiana scritta da Maria 10; Piero che l’8 marzo si presenta in divisione carico di rametti di mimose che dona a tutte noi; Piero che mi parla della sua giovinezza non solo intesa come età anagrafica ma come modo di sentire la vita, del suo “credo” che lo fece aderire alla lotta partigiana; Piero che ricorda i primi anni della sua carriera, il servizio prestato nell’Archivio di Stato di Roma accanto agli amici Pavone, Stella, Carocci, Casucci, Fonzi, con i quali aveva preparato la separazione tra l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio centrale dello Stato; oppure quando ricordavamo la sua ispezione a Pistoia e le mie animosissime discussioni sull’impossibilità di far questo o quello, che poi puntualmente facevo, e lui che finiva sempre per prendermi in giro dicendo: «son contento di lei, dottoressa Altieri che fa tutte le cose per benino». Ho accanto a me, sulla pila dei fascicoli che sormontano la mia scrivania, un simpatico fermacarte di metallo, a forma di omino, a due facce: da un verso mostra una espressione rabbuiata e triste, dall’altro una espressione raggiante e felice. Questo fermacarte, che agli altri può non dire nulla, ha per me un grande valore simbolico: mi fu regalato da Piero e voleva essere ad un tempo un segnale che rinviava ai miei
10 M. D’ANGIOLINI, La lingua italiana con elementi di latino per la scuola media, Bologna, Zanichelli, 1964.
Prefazione
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umori tempestosi, da una parte e, dall’altra, al ricordo di un vissuto, di cui egli era stato partecipe, affrontato con l’ottimismo della volontà. Un invito, dunque, e una presenza perenne. Io devo a Piero molto. Il ricordo di questo collega-amico resterà sempre vivo in me e questo scritto non vuole che essere una piccola testimonianza e un messaggio d’ affetto. Ezelinda Altieri Magliozzi
INTRODUZIONE
1. Il percorso intellettuale di un archivista Con Piero ci conoscemmo quando frequentavamo a Roma due diversi licei. Ci ritrovammo poi all’università, prima a giurisprudenza, poi a filosofia. Fondammo con altri amici la Società per l’audizione e la diffusione di musiche poco eseguite, trasformatasi presto in un conciliabolo di proto antifascismo. Partecipammo insieme a Milano alla Resistenza nelle file del Partito italiano del lavoro. Abbiamo lavorato fianco a fianco negli Archivi di Stato e in altre iniziative culturali. Prima avevamo fatto entrambi una breve esperienza di insegnamento di storia e filosofia nei licei. Non mi è facile perciò introdurre alla lettura degli scritti di un amico con il quale si è avuta una tanto lunga comunanza di lavoro e di vita. È vero che per parlare adeguatamente di qualsiasi opera è necessario risalire al suo autore. Ma quando con l’autore si sono avuti rapporti personali tanto lunghi, diretti ed intensi è facile che la loro memoria si intrecci con il discorso sugli scritti in quanto tali. Sono consapevole di non potere evitare del tutto questa commistione; ma in realtà essa non mi dispiace. Piero è stato una di quelle persone che si sono espresse solo parzialmente nei loro scritti; il ricordo della sua conversazione e di certi suoi atteggiamenti di fronte al lavoro e alla vita è pertanto indispensabile per parlare di lui anche se non sarà possibile ricostruire tutti i tratti essenziali di un animo sottilmente poetico, in cui ragione e fantasia si sostenevano a vicenda. Erano presenti in Piero un pudore e una ritrosia che potevano talvolta farlo apparire scontroso, quasi timoroso di rimanere deluso da un conversare che non riuscisse ad attingere i nodi cruciali, o da uno scrivere che non raggiungesse risultati sicuri e precisi e non ovvi. Si sottoponeva perciò ad una autocritica spesso impietosa, alimentata dall’alta concezio-
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Introduzione
ne che egli aveva della responsabilità di chi scrive. Questo atteggiamento veniva talvolta scambiato per modestia; ma Piero non era modesto. Non si credeva tale nè modesti erano i suoi ideali: egli aveva soltanto paura di svilirli. Chi ha lavorato accanto a lui ricorda di quanti pentimenti, cancellature, correzioni, inserzioni, tagli, spostamenti, ricuciture egli costellasse le stesure che si succedevano fino a quella definitiva, talvolta perfino in una lettera d’ufficio. Stagliuzzamenti di fogli spesso ridotti a sottili striscioline di carta, forbici e colla erano per lui indispensabili quanto la penna (non fece a tempo a familiarizzarsi con il computer). Non mutava metodo quando si trattava di giudicare e “aggiustare” scritti altrui; e certo molti autori delle voci della Guida generale e degli scritti inviati all’Ufficio studi e pubblicazioni ne hanno più o meno silenziosamente sofferto. Subito dopo il 1945 in Piero era profonda la convinzione che la catastrofe generata dal fascismo e dalla guerra imponesse un rinnovamento radicale della società, così come radicale era stato lo sconvolgimento delle coscienze, anche se non tutti, e questo lo angustiava, ne avevano acquisito piena consapevolezza. La carica polemica, la vera e propria rabbia interiore, che ispira i tre scritti che qui si riproducono (pp. 449461) comparsi sul quindicinale «La Verità», pubblicato da una frazione della sinistra “eretica”, vanno letti in questa chiave, tipica di un immediato dopoguerra di cui costituiscono significativa testimonianza. Nell’articolo su Pestalozzi è riconoscibile l’eco delle parole di Pisacane, al quale poco dopo Piero dedicherà la sua tesi di laurea in filosofia: «il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà educato quando sarà libero». E sempre su Pestalozzi Piero, forse adombrando un proprio progetto di vita, scrive: «tutto quello e solo quello che egli nella sua lunga vita inseguì come trasognato - ma con fermissima volontà - fu un ideale lontano, così lontano che non è ancora divenuto realtà: quello dell’educazione del popolo». Piero poteva in effetti apparire talvolta come “trasognato”: è molto distratto, dicevano coloro che non lo conoscevano bene; in realtà era concentrato su quanto riteneva essenziale. Di formazione filosofica Piero, sempre stato alieno da ogni suggestione religiosa (ma aveva una sua religiosità pagana), era idealista, più gentiliano che crociano; ma attraverso Croce arrivò alla “religione della libertà” e allo storicismo. La religione della libertà la intese in un senso tanto radicale da esserne spinto verso forme di anarchismo; e la parola “libertario”, come più intensa di “liberale”, si trova più volte nei suoi scrit-
Introduzione
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ti. La contestazione di una libertà che non sia anche “liberatrice”, che non si impegni cioè a sufficienza a liberare chi ancora libero non è, lo condusse - e qui l’esperienza della Resistenza fu fondamentale - ad andare alla ricerca delle cause storiche degli esiti deludenti dei regimi liberali, soprattutto in Italia. Gobetti e Gramsci furono qui i suoi punti di riferimento. Il materialismo storico gli apparve, come a molti della sua generazione, uno storicismo più coerente perché affrancato da tanti tabù borghesi, a partire da quello della proprietà privata. Si mosse perciò fra due poli: da una parte fare i conti con Croce, dall’altra tenere ferma la distinzione fra materialismo storico e materialismo dialettico, la dogmatica dottrina ufficiale dell’Unione Sovietica. In una lettera senza data (probabilmente del 1949)1 egli critica in Croce lo «erigere a oggetto di culto un piccolo uomo nella sua esperienza psicologica: un uomo che si guarda e si compiace di sé eternamente senza slancio di amore». Queste parole sono importanti perchè in Piero erano vivissimi il gusto e la capacità delle analisi psicologiche più sottili l’Io empirico lo attraeva non meno di quello assoluto - che potevano spingersi fino a mettere in qualche difficoltà i suoi interlocutori. D’altro canto, in uno scritto rimasto inedito su Emilio Sereni (probabilmente del 1950) Piero denuncia nel materialismo dialettico una “sostanza metafisica”, e si chiede: se la superiorità di un metodo si riconosce dai risultati, nei confronti della relatività e dei quanti «quali conquiste uguali può vantare la scienza sovietica?». Non posso qui analizzare tutti gli influssi culturali che hanno agito nell’itinerario formativo di Piero, curioso di acquisire dimestichezza con nuovi e vari punti di vista. Di Abbagnano loda ad esempio “l’aria di modernità e lo spirito non scolastico” del suo manuale per i licei di impostazione esistenzialista (lettera del primo giugno 1950), ma non gli perdona la mancanza del “nesso dialettico” che alimenta il senso della storia. Così ancora, sotto l’influsso di Ernesto De Martino, non a caso anch’egli di formazione crociana e autore di un opuscolo clandestino, La religione della libertà, che aveva circolato nel partito italiano del lavoro, Piero si appassionò di antropologia e di etnografia musicale. Egli aveva acutezza di analisi politica (si vedano ad esempio, qui riprodotte, le Cinque tesi sull’apertura a sinistra, dove compare la bella definizione del massimalismo come “ostinato e guardingo”)2 e passione 1 2
Tutte le lettere qui citate sono indirizzate a chi scrive. Piero collaborò, ad esempio, a «Fogli di discussione», poi «Discussioni», nati su inizia-
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Introduzione
per la cosa pubblica. Eppure non ha mai svolto, dopo la liberazione, vera attività politica. In una lettera del 6 maggio 1950 parla della sua «mancanza di entusiasmo per una iniziativa politica come quella della rivista e in genere per una partecipazione attiva alla politica». La rivista, patrocinata presso Piero soprattutto da Roberto Guiducci, avrebbe dovuto raccogliere gli intellettuali non militanti nei due partiti di sinistra, il comunista e il socialista3. Piero vedeva nel progetto di rivista il frutto di esigenze personali più che di una riconsiderazione critica della situazione. Faceva un’analisi pungente del «complesso di inferiorità» che - scriveva - abbiamo «di fronte alla parola astrattezza». Andando «alla ricerca di quanto si presenti esteticamente e superficialmente concreto», ci ritroviamo «sempre su posizioni intellettualistiche ed astratte». «L’unica via di uscita - proseguiva - mi pare quella di accettare la nostra posizione di intellettuali. Confessare che la politica attiva ci ripugna anche per un eccessivo senso critico proveniente da posizioni culturali». Sarebbe stato così possibile - concludeva - svolgere un lavoro utile per il momento in cui gli intellettuali del partito comunista «potranno essersi esauriti». Esigenza di onestà intellettuale, generosità e velleitarismo si mescolavano in questa presa di posizione, il cui riflesso stava nel fatto che Piero non si iscrisse mai nè al partito comunista nè a quello socialista, verso i quali ebbe atteggiamenti di odi et amo, in fasi alterne di vicinanza e di lontananza. Una prima esperienza lavorativa Piero la ebbe presso la Cassa depositi e prestiti, dove trovò un capo divisione che lo tiranneggiava, probabilmente anche perchè lui, irreprensibile nel lavoro d’ufficio, se ne faceva un punto di forza per mettere in rilievo, con calma e distacco ma certo in modo sommamente irritante, l’arroganza e l’ignoranza di quel malcapitato burocrate. Subito dopo insegnò per tre anni, come supplente e come incaricato, a San Remo (sua moglie Maria era ligure). Nell’insegnamento vide un modo di esercitare una funzione civile al di fuori della politica attiva. Talvolta i suoi allievi lo scontentavano perchè gli apparivano “senili”4; ma nel complesso quella fu per lui una esperienza positiva: «individualmente mi dà un senso di ricuperata libertà ed è un buon punto di partenza»5. E tiva di Delfino Insolera e Roberto Guiducci (1949-1953, ristampa a cura di RENATO SOLMI, Macerata, Quodlibet, 1999) e a «Passato e Presente» (1958-1960). 3 Si veda su questa vicenda C. DOGLIO, Dopo Vittorini [cioè dopo la fine di «Il Politecnico»]. Appunti per una rivista rivoluzionaria, Milano, Moizzi, 1976. 4 Lettera senza data.
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ancora: «A me - se devo essere sincero - non dispiace molto di essere sempre in una situazione precaria perchè mi sento più libero. Mi sembra di potere ancora scegliere con esperienza diretta provando un po’ tutti i mestieri e di poter tornare indietro più facilmente»6. Subito prima aveva scritto che l’insegnamento ci fa sentire investiti da forte senso di responsabilità, “specie dopo l’apatia di un ufficio ministeriale”7. L’insegnamento in quella forma instabile, alla mercè di oscure e contorte circolari del ministero e del provveditorato, la cui lettura, disse una volta Piero, gli riusciva più difficile di quella della Critica della ragion pura, non poteva peraltro soddisfare l’altra sua esigenza di sentirsi stabilmente impegnato in una impresa di più lunga prospettiva. «Ormai l’età è avanzata - scrisse - e la società esige da noi ormai un rendimento concreto»8. Cominciò allora la stagione dei concorsi che si concluse - caso o destino che fosse - con la vincita di quello degli Archivi di Stato. Piero commentò: posso «cercare di divenire un tecnico sia pure sui generis, e di abbandonare una cultura troppo generica»9. Ma, e non credo sia stato un problema soltanto suo, avvertì subito anche l’esigenza di non fossilizzarsi in una “sistemazione” e in una carriera che fra venti anni ci farà sentire «preoccupati solo della pensione (...). Allora si sente di avere definitivamente scelto, si sente che libertà e insieme giovinezza sono passate di un colpo»10. Mi sono dilungato nel tracciare questo percorso di vita perché credo sia importante, per chi è stato o è archivista, riflettere su quante siano le strade, molteplici anche se non infinite come quelle del Signore, che conducono in gioventù a varcare la porta degli Archivi di Stato. Ho sempre creduto utile dissipare quell’aura di retorica che circonda le parole molte volte ripetute di “vocazione archivistica”. Nello stesso tempo, l’itinerario di Piero D’Angiolini, che veniva da lontano e continuò a svolgersi durante la sua lunga attività archivistica, induce a ricordare che la professione di archivista (come del resto deve ritenersi accada in tutte le professioni) viene tanto meglio praticata quanto meno racchiuda in sé l’intero orizzonte della vita. 2. Gli scritti storici 5
Lettera del 13 dicembre 1949. Lettera del 6 marzo 1951. 7 Lettera del 13 novembre 1949. 8 Lettera del 1° giugno 1950 (Piero aveva allora trent’anni). 9 Lettera senza data. 10 Lettera del 1° giugno 1950, citata. 6
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Quali erano le domande che Piero poneva alla storia e come trovò negli Archivi un ausilio per rispondervi? Si può innanzi tutto ricordare che gli Archivi gli offrirono un ambiente - colleghi e studiosi - che accelerò il convergere verso la ricerca storica degli interessi teorici ed eticopolitici cui sopra ho accennato. Nella sua attività storiografica Piero si collocò nel filone gramsciano (anche se Gramsci non è quasi mai nominato) e, in particolare, risalì a quella parte delle fonti che avevano sostenuto la ricerca gramsciana, che va dal liberismo di sinistra fiorito a cavallo dei due secoli, a Salvemini e al pensiero meridionalista. In qualche modo, Piero rimase un uomo del post-Risorgimento, che voleva comprendere perchè l’Italia non fosse diventata un paese più libero, più civile e più ricco. Non si trattava tanto di un confronto fra modelli di sviluppo, anche se non mancano nei suoi scritti cenni alle esperienze di altri paesi nel quadro della più moderna letteratura, quanto di un rovello etico-politico, ereditato dalla generazione dei padri ed esasperato dalla catastrofica vicenda fascista. Una ispirazione insieme patriottica e rivoluzionaria muove pertanto i suoi scritti, e gli consente di dedicare pari attenzione e passione agli anarchici e alla tariffa doganale di Crispi. Piero concepì una vasta ricerca sul ’98, come snodo da cui poi era scaturita la svolta liberale del nuovo secolo. Fu attratto innanzi tutto dai moti popolari, che considerava un fatto nazionale e non soltanto milanese. Studiò le componenti socialiste e anarchiche; ma del grande lavoro fatto in questa direzione, accumulando schede su schede andate poi purtroppo perdute, le uniche tracce rimaste sono le conversazioni radiofoniche qui riprodotte (pp. 471-484), nelle quali egli mette fra l’altro in giusto rilievo le differenze fra l’anarchismo dei tempi della Prima Internazionale e quello di fine secolo, centrato sulla figura di Errico Malatesta. Ma Piero era convinto, come scrive esplicitamente nella recensione al libro di Carocci su Depretis, che la storia del movimento operaio non dovesse racchiudersi corporativisticamente in se stessa, ma invece integrarsi nella storia generale (si ricorderà che la crisi della rivista «Movimento operaio» avvenne proprio su questo punto). Risalì di conseguenza a quella frazione della classe dirigente che gli pareva la più coinvolta politicamente e culturalmente, i moderati lombardi. Allargò poi ulteriormente il quadro, studiando le conseguenze della crisi agraria e il decollo industriale di fine secolo. Sono studi ricchi di ricerca anche archivistica e di
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idee, che non è mio compito confrontare qui con i risultati della più recente storiografia. Va però detto che essi sono stati utilizzati meno di quanto il loro valore comportasse. Piero preferiva parlare di “moderati”, nutriti di liberismo empirico, “spicciolo, degradato”, pronto ai compromessi con il protezionismo11, piuttosto che di “liberali”: lo esigevano i suoi spiriti gobettiani, nutriti di un alto concetto della “rivoluzione liberale”. «L’originario programma moderato, che avrebbe risposto ad una piena e incontrastata egemonia conservatrice, dovrà dichiararsi alla fine inattuabile, benchè così tenacemente perseguito»12: questo giudizio lo possiamo considerare una variante della nota tesi gramsciana della mancata capacità egemonica della borghesia italiana, studiata qui in una delle sue componenti certamente più avanzate, ricca di figure eminenti come quella di Stefano Jacini, verso il quale Piero non è parco né di lodi né di critiche. In quegli anni operava a Roma un altro archivista di Stato, Fausto Fonzi, che gomito a gomito con Piero studiava lo “Stato di Milano” e il suo ruolo nella caduta di Crispi e nella crisi di fine secolo. Piero recensì il libro di Fonzi sulla «Rassegna degli Archivi di Stato»13, riconoscendone i grandi meriti, fra i quali quello del ricco e sapiente uso dei documenti d’archivio. Egli dissentiva però dalle conclusioni, sostenendo che Crispi era stato battuto non soltanto dallo “Stato di Milano” ma da una più vasta e contraddittoria coalizione che si sarebbe poi volta sempre più a destra. Pertanto, scrisse, «i fatti del ’98 dimostrarono chiaramente come la sconfitta del crispismo portasse con sé anche la inevitabile condanna di quella più ampia matrice reazionaria che era il vecchio moderatismo». Insomma, sembra suggerire, Rudinì fu una inutile perdita di tempo in attesa di Giolitti. Solo col nuovo secolo si ritroveranno «nella dottrina e nella mentalità i termini di naturale e graduale passaggio tra liberalismo (inteso al di fuori del travisamento operatone dal moderatismo) e democrazia parlamentare, non più concepiti come inconciliabili, ma piuttosto come reciprocamente condizionantisi, al di là di un’ antitesi che era il risultato di una artificiosa ipostatizzazione»: tutto ciò «almeno per qualche tempo» (vale a dire, dobbiamo intendere, fino al fascismo)14. Con queste parole Piero segnalava uno dei massimi problemi con cui hanno dovuto misu11
Viene ad esempio ricordato che i parlamentari lombardi votarono compatti la tariffa del 1887 (si veda qui la p. 214). 12 Si veda qui la p. 166. 13 Si vedano qui le pp. 415-418.
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rarsi i due ultimi secoli. Gli scritti sulla crisi agraria e sul decollo industriale costituiscono la controparte socio-economica di quello sui moderati lombardi. Le conclusioni ultime si muovono nella stessa direzione. In Italia, scrive Piero, «si ebbero tutti i mali della crisi senza i vantaggi»15, o meglio, i vantaggi si ebbero tutti al Nord, dove il dazio sul grano non fece espandere le superfici coltivate a frumento e favorì anzi l’ammodernamento delle altre colture, mentre invece nel Sud le colture specializzate regredirono. Così proprio il modo in cui avvenne il decollo industriale all’uscita dalla crisi agraria accentuò il distacco fra Nord e Sud e la questione meridionale emerse con maggiore forza. Nel Nord si diffondeva un antistatalismo di maniera, pronto peraltro nei momenti del pericolo a invocare il soccorso dello Stato, che offuscava il legame esistente fra le due parti dell’Italia e il fatto che «nei settori produttivi del paese non esisteva una vera antitesi di interessi che potessero ricondursi al conflitto teorico tra liberisti e interventisti»16. Per segnalare la crescente opposizione nella coscienza comune fra Nord meritoriamente sviluppato e Mezzogiorno per propria colpa arretrato Piero ricorre a una bella citazione di Hirschman: «L’italiano medio, vivendo in un paese dove il progresso economico è stato per lungo tempo strettamente legato alla latitudine, è sempre pronto a dichiarare che l’Africa comincia proprio a sud della sua provincia»17. È chiaro come in questa prospettiva le simpatie di Piero andassero largamente a quella che egli chiamava la «eresia idealistica meridionale», erede dei grandi e magnanimi ideali dell’Italia risorgimentale. Con qualche forzatura potrebbe dirsi che Piero ripercorresse il cammino che aveva portato tanti patrioti del Risorgimento a incontrare il socialismo.
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Gli archivi e la storiografia
Una parte della sua cultura storica Piero la mise a frutto nelle schederecensioni scritte per la «Rassegna degli Archivi di Stato», nelle quali rivolge sempre particolare attenzione all’uso delle fonti archivistiche. Al libro 14
Si veda qui la p. 253. Si veda qui quanto riferisce l’A. al riguardo, alla p. 347. 16 Si veda qui la p. 188. 17 La citazione, fatta a p. 367, è tratta da A. O. HIRSCHMAN, La strategia dello sviluppo economico, Firenze 1968, p. 221. 15
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di Are, Il problema dello sviluppo industriale nella età della Destra, ad esempio, rimprovera insieme la impostazione antiliberistica e la mancanza di ricerche d’archivio. Di Mussolini il rivoluzionario di De Felice non condivide la onorifica qualifica data al protagonista, ma loda l’ampio ricorso alle fonti archivistiche. Uguale riconoscimento è fatto al primo volume di Mussolini il fascista, con una riserva che assume un valore di ammonimento rivolto anche ai colleghi archivisti: «De Felice ha il gusto delle ricerca archivistica, fino quasi a cadere nella deformazione professionale propria degli archivisti: la sopravvalutazione, in qualche caso, del valore dei documenti, specie di quelli ufficiali, come indice della reale volontà dei loro autori»18. Nella recensione al libro di Carocci (anch’egli archivista, amico e interlocutore privilegiato) su Depretis, Piero aveva difeso il crescente ricorso alle fonti archivistiche nella storiografia contemporaneistica dalla accusa che in tal modo si tornasse alla vecchia storiografia erudita. Riconosceva che in alcuni casi si erano sopravvalutate alcune fonti d’archivio; ma considerava un pericolo molto maggiore «trascurare le ricerche documentarie e gli studi analitici e tentare affrettate sintesi»19. Il criterio del giudizio doveva essere insomma, al di là delle ostentazioni, quello di valutare i risultati ottenuti con il ricorso ai documenti d’archivio. Nell’introdurre uno dei suoi lavori d’archivio (Ministero dell’Interno Biografie) Piero valorizza il fatto che le biografie siano dedicate in larghissima parte a personaggi secondari: democratici, repubblicani, anarchici, socialisti, cattolici, oppositori costituzionali, “uomini del popolo” che si oppongono al governo senza precisi credi politici; e spiega che proprio questo carattere rende quella serie archivistica particolarmente consona ai nuovi indirizzi della storiografia. Facendosi egli stesso editore di fonti documentarie, Piero si impegnò in prima persona in quell’opera di mediazione fra conservazione e valorizzazione dei documenti che rientra fra i compiti più elevati degli archivisti. Curò il primo volume della selezione di carte dell’archivio di Giolitti, edita da Feltrinelli20. Lo scritto dedicato al lavoro di Fantappié, Nuove ricerche storiche 18
Si veda qui la p. 419. Si vedano qui le pp. 391-392. 20 Dalle carte di Giovanni Giolitti: Quarant’anni di politica italiana. I, L’Italia di fine secolo, 1885-1900, a cura di P. D’ANGIOLINI, Milano, Feltrinelli, 1962. Documenti delle Carte Giolitti sono utilizzati nel secondo dei saggi sul moderatismo lombardo, qui ripubblicati. 19
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negli archivi comunali, è ricco di giudizi equilibrati nella forma, netti nel contenuto concettuale. Lo scritto è rimasto inedito forse per il perfezionismo di Piero, che in esso manifesta molte delle sue convinzioni di fondo: larga apertura alle nuove tendenze non solo della storiografia in senso stretto ma di una vasta gamma di scienze sociali che scoprono fonti preziose anche negli archivi locali; ma nello stesso tempo sconsolata conclusione, suggerita dalle sue insoddisfatte esigenze teoretiche: «Si vuole che la storia sia una scienza fra le scienze ma non vi è accordo sul suo compito specifico; si mette tra parentesi, mi pare, finora, il problema di quale posto occupi la storia nel pensiero umano: non si scorge finora una salda teoria della storiografia, filosoficamente fondata»21. La Guida generale degli Archivi, ideata e attuata insieme a chi scrive, va considerata il culmine dell’impegno archivistico di Piero. In essa egli vide la confluenza dei suoi interessi storici, giuridici e sistematici, messi alla prova in un grande lavoro che coinvolgeva tutti gli Archivi di Stato e che aveva come destinatari sia gli archivisti che gli studiosi. Senza la sua passione, la sua intelligenza, la sua cultura e la sua tenacia la Guida non avrebbe mai potuto vedere la luce. La voce Archivi per la Storia d’Italia Einaudi aveva costituito uno sguardo d’assieme sulla struttura degli archivi italiani. Con la Guida si trattò di mostrare come una realtà tanto complessa e sfaccettata potesse essere racchiusa entro un quadro unitario non soltanto descrittivo. Dalla Guida vennero a Piero molte soddisfazioni e alcuni dispiaceri o almeno motivi di irritazione, quando vedeva il lavoro divenire oggetto di critiche superficiali, preconcette e ingenerose, che colpivano tutti coloro che collaboravano alla mastodontica impresa. Purtroppo Piero non ha potuto vedere compiuto il lavoro dei Repertori, al quale negli ultimi tempi aveva dedicato particolare attenzione. Sui Repertori egli esercitò, potrebbe dirsi con particolare accanimento, la sua acribia insieme storica e giuridica. Come si evince dall’articolo qui riprodotto, vedeva nei Repertori il dover essere normativo di istituzioni di cui poi la Guida mostrava la nuda realtà dei sedimenti archivistici22. 4. Gli archivi e il diritto Piero aveva del diritto una visione tanto più rigorosa quanto più ne
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Si veda qui la p. 147. I Repertori cominceranno presto ad essere pubblicati su «La Rassegna degli Archivi di Stato», a cura di EZELINDA ALTIERI MAGLIOZZI. 22
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aveva chiari i limiti. Il formalismo giuridico non offriva una traccia in grado di spiegare da sola la vita e la storia; ma proprio per questo il rigore di quel formalismo era indispensabile per non dar luogo a equivoci e a dannose contaminazioni. Gli archivi offrirono a Piero un ottimo terreno per dare la prova della sua capacità anche in questo campo (si ricordi che la sua tesi in giurisprudenza aveva trattato un argomento molto tecnico: i conflitti negativi di attribuzione). La sua impresa maggiore può essere considerata, al riguardo, la stesura del testo legislativo che avrebbe dovuto munire di sanzioni penali i precetti contenuti nella legge archivistica del 1963. Trattandosi di un decreto delegato, quel testo non aveva potuto includere norme penali. Soprattutto i sovrintendenti non mancavano di lamentarsi: come possiamo esercitare una vigilanza che non prevede la possibilità di punire coloro che non osservano i dettami stabiliti dalla legge? Piero lavorò a lungo su questo tema e ne uscì un testo completo, equilibrato e rigoroso. Perfino il viceprefetto dal quale allora dipendeva l’Ufficio studi e pubblicazioni, uomo non facile da accontentare, disse: «D’Angiolini è stato all’altezza della situazione». Purtroppo il progetto si arenò in sede governativa, sembra soprattutto per opposizione dei membri del governo che esercitavano la professione di avvocati, gelosissimi custodi dei propri archivi e dei segreti in essi custoditi23. Esportazione e consultabilità sono i temi svolti nei saggi qui di seguito ripubblicati. Per quanto riguarda l’esportazione, in un primo intervento Piero poneva in rilievo le manchevolezze in materia della legge del 1963 che da questo punto di vista gli sembrava avesse peggiorato quella del 1939. In sostanza egli segnalava, in un caso limite come quello della esportazione, il circolo vizioso in cui spesso si aggirano le leggi di vigilanza. Da una parte esse pongono vincoli solo sui beni riconosciuti, con formule varie, di valore culturale dalle competenti sovrintendenze; dall’altra devono trovare modo di non lasciarsi sfuggire nemmeno le cose non dichiarate. Il momento in cui queste si affacciano alla frontiera è certamente un’occasione per individuarle. Così si sposta però negli uffici 23 Gli articoli 3 e 4 del progetto sono riportati qui di seguito alle pp. 66 e 67, in nota all’articolo che propone modifiche alla legislazione sulla esportazione dei beni culturali. Nel capo VII, Sanzioni, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono contenute norme sull’esportazione illecita di beni (si veda in particolare l’art. 121), che, preterintenzionalmente, possono applicarsi anche ai beni archivistici i quali sono nominati esplicitamente solo nell’art. 123.
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doganali la competenza a dare un primo giudizio, sia pur solo presuntivo, sul valore culturale delle cose, compresi ovviamente i documenti e gli archivi. Piero optava per questa seconda soluzione. Il problema forse non è risolvibile sul piano legislativo, ma solo su quello della efficienza amministrativa. Se il catalogo generale dei beni culturali italiani cessasse di essere un miraggio, il giudizio sulla esportabilità poggerebbe in ogni caso su quello formulato a monte dalla Amministrazione dei beni culturali. Piero fu indotto a tornare su questo argomento quando la Corte di giustizia della Comunità europea, respingendo un ricorso italiano, obbligò il nostro paese ad abolire la tassa di esportazione sui beni culturali, senza tenere conto che quella tassa non era di natura fiscale, e quindi non violava le norme sulla libera circolazione delle merci stabilite dal Trattato di Roma, ma era una norma di tutela di un valore culturale. In privato, Piero diceva che si era trattato di una battaglia fra l’ipocrisia protestante e il machiavellismo cattolico, vinta, come in genere è accaduto nella storia, dalla prima. Sulla consultabilità Piero si impegnò a fondo, e ci si deve dolere che egli non abbia potuto partecipare alle discussioni dalle quali è scaturito il codice deontologico richiesto dalla recente legislazione sulla tutela della riservatezza dei privati. Prese le mosse da una sentenza della Corte costituzionale che, dichiarando parzialmente incostituzionale l’art.164 del codice penale sui processi a porte chiuse, trascinava con sé anche la incostituzionalità di quella parte dell’art. 21 della legge archivistica del 1963, relativa appunto ai processi penali, che stabiliva la non pubblicità per settant’anni di tutti i loro atti24. Piero colse l’occasione, in un costante rinvio alla Costituzione, per affermare alcuni principi fondamentali. Chiarì che il rapporto fra la segretezza, la riservatezza e la libertà di informazione e di ricerca scientifica comporta un confronto fra interessi tutti costituzionalmente garantiti, fra i quali va dunque cercato un punto di equilibrio. Sostenne che la inconsultabilità deve derivare non dal tipo di documento ma dalla natura 24
Lo squinternato Testo Unico del 1999 non tiene incredibilmente conto della sentenza della Corte costituzionale, riportando letteralmente il testo dell’art. 21 della legge archivistica del 1963, anche nella parte incostituzionale. Per una motivata critica al Testo Unico si vedano P. CARUCCI, Nota introduttiva, e R. MANNO TOLU, Gli archivi dello Stato contemporaneo. Sorveglianza e tutela: il nuovo assetto normativo, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LX, 3 (sett. - dic. 2000), pp. 601-610 e 632-642.
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delle informazioni che esso contiene: e così sancirà in effetti la recente legislazione per la tutela delle riservatezza, protraendo da quaranta a settant’anni i limiti del non libero accesso ai documenti che contengano informazioni relative al sesso, alla salute, ai rapporti familiari di carattere riservato. Si impegnò infine a dimostrare che la legge archivistica non ha il compito di stabilire essa i limiti di consultabilità, ma soltanto quello di fare formali rinvii alle leggi che li pongono. La ratio della legge archivistica è infatti solo quella di indicare a quali condizioni i limiti possano essere rimossi, dato che in un paese democratico è affermato per principio il libero accesso ai pubblici archivi25. Piero scriveva anche che «sarebbe assai interessante» un «confronto puntuale» fra la legge archivistica e le numerose norme che vietano la consultabilità di determinati tipi di documenti. Purtroppo questo confronto, che poteva giovare a rendere meno cattivo il Testo Unico del 1999 e a migliorare la stessa legislazione sulla tutela della riservatezza, non è mai stato sistematicamente compiuto. Nel saggio del 1975 sulla consultabilità Piero tornò ex professo sull’argomento, enunciando e ribadendo alcuni principi e direttive generali che si ritroveranno in parte nella successiva legislazione. Egli era stato favorevole al passaggio degli Archivi di Stato al nuovo Ministero dei beni culturali e rimase di questa opinione anche di fronte alle prime delusioni che ne derivarono. La maggiore efficienza amministrativa del Ministero dell’interno non poteva, a suo avviso, essere barattata con una questione di principio - il riconoscimento legislativo degli archivi come beni culturali - gravida, così si sperava, di nuovi positivi sviluppi anche sul piano normativo. Piero lamentò tuttavia che il transito al nuovo ministero non fosse stato completo, essendo rimasta a quello dell’Interno la competenza di concedere l’autorizzazione a consultare i documenti non ancora liberamente accessibili. Da questo fatto egli fu spinto a riconsiderare la intera questione. Ribadì innanzi tutto che la ratio delle legge archivistica è quella di «estendere i limiti consentiti alla espansione della libertà di ricerca, e non quella di restringerli», e aggiunse che la «consultabilità - ancor prima che per soddisfare la libertà di ricerca scientifica - è concessa perché i cittadi25 Nel saggio sulla consultabilità del 1975 Piero si rifaceva anche (qui a p. 77) all’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 novembre 1948, dove viene sancito il “diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee”, nonchè agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 1950 (qui a p. 103).
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ni abbiano tempestiva conoscenza di dati e fatti della vita amministrativa: premessa per il costituirsi di un’opinione pubblica e quindi per l’espressione stessa della libertà di pensiero»26. Piero richiama la distinzione fra il segreto, che è «figura di relazione», e la riservatezza, entrambi – vale a dire le norme che li riguardano – non suscettibili di interpretazione analogica. La riservatezza, poi, va valutata «al momento della richiesta di consultazione», non in quello «in cui i documenti furono posti in essere»27. Che le autorizzazioni debbano essere consentite solo alle ricerche per motivi di studio, sta bene. Ma Piero respinge nettamente la tentazione, che talvolta si riaffaccia, di «spostare l’indagine sul tipo di ricerca dal piano oggettivo e formale a quello soggettivo»: l’autorizzazione deve cioé riferirsi «solo alla attività del ricercatore e non già alla sua persona». Cita a sostegno una saggia opinione del Fois: «un giudizio sul valore scientifico (...) deve essere del tutto irrilevante in sede giuridica»28. Ma il punto più originale del saggio di Piero sta nella proposta di abolire del tutto l’autorizzazione per consultare i documenti che contengono segreti pubblici. «È un controsenso» - scrive - che il ministro dell’Interno, «pur confermando il giudizio sulla segretezza dei documenti”, possa “permetterne la consultazione», e per di più ad una sola persona. In tal modo nasce una ulteriore contraddizione, perché il permesso concesso entro questi limiti può portare a una rivelazione erga omnes del contenuto dei documenti29. E comunque, «il privilegio della scienza» diventa quello «di singole persone». Il segreto di Stato deve insomma valere erga omnes, se non vogliamo tornare agli arcana imperii, che i principi confidavano solo alle persone loro gradite. Oltre tutto, si violerebbe in tal modo il principio, affermato dalla dottrina, che «la potestà di far cessare il segreto è correlativa a quella di porlo»: invece il Ministero dell’interno, con il vigente sistema, «decide lui anche per gli altri ministeri». Così non era secondo il regolamento archivistico del 1911; la novità fu 26
Si vedano qui le pp. 79 e 82. E si veda ora il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 27 Si veda qui la p. 110. 28 Si veda qui la p. 123, n. 97. La citazione è tratta da S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano 1957, p. 90. 29 Si veda oggi la diversa disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, art. 8, anch’esso non scevro di ambiguità quando sancisce che, a parità di condizioni, non possono essere negate ulteriori autorizzazioni.
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introdotta, e si comprende, dalla legge fascista del 1939, seguita purtroppo in questo dalla legge del 196330. Diverso è naturalmente il caso dei segreti “privati”, quelli cioè garantiti dal diritto alla riservatezza. In questo caso - riconosce Piero - la procedura delle autorizzazioni è corretta, «ponendo eventualmente precise condizioni per la tutela della onorabilità del privato»: che è appunto quanto prevede la recente legislazione ed è praticato dalla commissione che presso il ministero dell’Interno dà i pareri sulla concessione delle autorizzazioni. La originale proposta di Piero sul segreto pubblico, discendente dalla estrema consequenziarietà del suo ragionamento giuridico, è rimasta senza eco sia nella legislazione, sia, per quanto è a mia conoscenza, nella dottrina. Per lui la certezza del diritto non deve in nessun modo essere intaccata ad hominem: il Padre Eterno, autore delle leggi della natura, può riservarsi di violarle con i miracoli; lo Stato di diritto non può. La posizione di Piero conduce, senza forse che egli se ne rendesse pienamente conto, al sistema della declassificazione in vigore negli Stati Uniti dove, appunto, intere serie di documenti dei National Archives vengono di volta in volta sottratte al vincolo della segretezza e ammesse così alla libera consultazione di tutti. Questa attività di Piero nel campo del diritto degli archivi deve essere contestualizzata nel clima di attesa, fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta molto diffuso, di una generale e organica riforma della legislazione sui beni culturali. L’ispirazione di fondo era quella di impedire la riduzione a merci delle cose di valore storico e artistico. L’opera delle Commissioni Franceschini e Papaldo induceva a ritenere imminente quell’ambizioso e a lungo atteso traguardo, sottovalutando le resistenze di natura varia, ma munite di forti poteri, che esso incontrava. Nel ricevere i risultati della Commissione Papaldo, il ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Gui, disse con solennità: «voi avete consigliato, al governo spetta ora di deliberare». Forse il ministro aveva in mente le celebri parole di Napoleone: consigliare è di molti, deliberare di un solo. Ma nessuno deliberò. Piero non si stancò mai di denunciare le inadempienze governative e le molte occasioni perdute. Scrisse ad esempio che «si procede a tentoni, più per scongiurare qualche pericolo o per tacitare l’opinione pubblica
30 Si vedano qui le pp. 123-126. Per il regolamento del 1911 si veda l’art. 80; per la legge del 1939, l’art. 14.
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allarmata che per stabilire un valido e definitivo assetto del settoreÂť31. Possiamo ancora considerare attuali, come tante sue altre, queste parole di Piero. Claudio Pavone
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Si veda qui la p. 68.
NOTA DEL CURATORE* I testi sono riproposti senza aggiornamenti o modifiche sostanziali. L’intervento del curatore si è limitato alla cura formale degli aspetti redazionali, riconducendo ad uniformità citazioni disparate per la loro provenienza da sedi diverse. I testi, nell’ambito dei raggruppamenti operati, sono disposti in ordine cronologico. Si è ritenuto opportuno compilare un Indice dei nomi di persona e segnalare nei Riferimenti bibliografici di seguito indicati, le edizioni dei saggi riuniti in questo volume. Si ringraziano i direttori dei periodici e le case editrici che hanno consentito di ripubblicarli.
SCRITTI DI NATURA GIURIDICA 1965 A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicità dei processi penali, RAS, XXV (1965), 2, pp. 211-224. 1966 Ancora sulla sentenza della Corte costituzionale in materia di processi penali, RAS, XXVI (1966), 1-2, pp. 225-227. L’esportazione dei documenti privati, RAS, XXVI (1966), 1-2, pp. 43-61. 1970 Una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla esportazione degli oggetti d’interesse artistico o storico, RAS, XXX (1970), 3, pp. 642-651. 1971 Proposte di modifiche della legislazione riguardante l’esportazione dei beni culturali. Riflessi sulla legge archivistica, RAS, XXXI (1971), 3, pp. 637-654. 1975 La consultabilità dei documenti d’archivio, RAS, XXXV (1975), 12-3, pp. 198-249. 1986 Limiti alla consultabilità dei documenti per la storia contemporanea, in Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e * Sigle: PAS = Pubblicazioni degli Archivi di Stato; QRAS = Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato; RAS = Rassegna degli Archivi di Stato.
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Nota del curatore
fruizione. Atti del Seminario di studi, Mondovì, 23-25 febbraio 1984, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986 (PAS, Saggi 7), pp. 21-27.
LAVORI D’ARCHIVIO 1964 Ministero dell’Interno. Biografie (1861-1869). Introduzione e inventario, Roma, Ministero dell’interno, Ufficio centrale degli Archivi di Stato, 1964 (QRAS, 31), pp. 250. 1984 Nuove ricerche storiche negli archivi comunali [inedito]. Presentazione dell’Inventario dell’Archivio storico del Comune di Montemurlo (1387-1943), a cura di CARLO FANTAPPIÉ, Prato, Società pratese di storia patria, 1984 (Inventari, 2). 1996 Il V volume della Guida: indici e repertori in Giornata di studio: «La Guida generale degli Archivi di Stato italiani e la ricerca storica», Roma, Archivio centrale dello Stato, 25 gennaio 1996, RAS, LVI (1996), 2, pp. 334-337.
SAGGI 1962 Il moderatismo lombardo e la politica italiana. I. Dall’unità al periodo crispino. II. Dal periodo crispino alla crisi di fine secolo, in «Rivista storica del socialismo», V (1962), fascicoli 15-16-17. 1969 L’Italia al termine della crisi agraria della fine del secolo XIX, in «Nuova rivista storica», LIII (1969), 3-4, pp. 323-365. 1972 La svolta industriale italiana negli ultimi anni del secolo scorso e le reazioni dei contemporanei, in «Nuova rivista storica», LVI (1972), 1-2, pp. 53-121.
RECENSIONI E SCHEDE 1956 G. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Torino, Einaudi, 1956, pp. 669 (Biblioteca di cultura storica, 52) [inedito].
Nota del curatore
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1964 MUSEO DEL RISORGIMENTO E RACCOLTE STORICHE DEL COMUNE DI MILANO, Le carte di Agostino Bertani, RAS, XXIV (1964), 2-3, pp. 420-421. C. PINZANI, La crisi politica di fine secolo in Toscana, in «Nuova rivista storica», XLVIII (1964), 3-4, pp. 444-450. 1965 R. DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario, RAS, XXV (1965), 2, pp. 320-321. B. VIGEZZI, Il suffragio universale e la «crisi» del liberalismo in Italia (dicembre 1913 - aprile 1914), RAS, XXV (1965), 2, p. 322. F. MANZOTTI, Un momento della crisi della democrazia prefascista: l’incarico a Bonomi nel luglio 1922, RAS, XXV (1965), 2, p. 322. R. GIUFFRIDA, La Destra storica e il problema della riforma del Banco di Sicilia nel 1875, RAS, XXV (1965), 2, pp. 342-343. V. CASTRONOVO, L’industria laniera in Piemonte nel secolo XIX, RAS, XXV (1965), 3, pp. 509-510. V. CASTRONOVO, L’industria cotoniera in Piemonte nel secolo XIX, RAS, XXV (1965), 3, pp. 510-511. 1966 G. ARE, Il problema dello sviluppo industriale nell’età della Destra, RAS, XXVI (1966), 3, pp. 253-254. F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», RAS, XXVI (1966), 3, pp. 254-256. 1967 Il delitto Matteotti tra il Viminale e l’Aventino. Dagli atti del processo De Bono davanti all’Alta corte di giustizia, a cura di GIUSEPPE ROSSINI, RAS, XXVII (1967), 1, p. 194. 1968 R. DE FELICE, Mussolini il fascista. I. La conquista del potere, 19211925, RAS, XXVIII (1968), 1, pp. 193-194. 1969 L. DE ROSA, Iniziative e capitale straniero nell’industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1904, RAS, XXIX (1969), 2, pp. 509-511. G. SALVEMINI, Carteggi, I (1895-1911), a cura di E. GENCARELLI, RAS, XXIX (1969), 2, pp. 515-516. A. SALVESTRINI, I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), RAS, XXIX (1969), 2, p. 533.
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Nota del curatore
Quaderni dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, I (1969), RAS, XXIX (1969), 3, pp. 841-843. 1970 N. CAPITINI MACCABRUNI, La Camera del lavoro nella vita politica e amministrativa fiorentina (dalle origini al 1900), RAS, XXX (1970), 1, pp. 238-239. V. GOLZIO - G. ZANDER, L’arte in Roma nel secolo XV, RAS, XXX (1970), 1, pp. 242-243. R. ROMEO, Aspetti storici dello sviluppo della grande impresa in Italia, RAS, XXX (1970), 2, pp. 473-474. 1971 F. TRIMARCHI, La partecipazione del cittadino all’esercizio della funzione amministrativa, RAS, XXXI (1971), 1, p. 210. B. D ENTE , La pubblicità degli atti amministrativi, RAS, XXXI (1971), 1, pp. 210-211. A. M. CORBO, L’esportazione delle opere d’arte dallo Stato pontificio tra il 1814 e il 1823, RAS, XXXI (1971), 1, p. 244. 1972 S. SONNINO, Diario, I, 1866-1912, a cura di B.F. BROWN; II, 19141916, a cura di P. PASTORELLI; III, 1916-1922, a cura di P. PASTORELLI, RAS, XXXII (1972), 3, pp. 622-623. L. PELLOUX, Quelques souvenirs de ma vie, a cura e con introduzione di G. MANACORDA, RAS, XXXII (1972), 3, pp. 623-624. E. VITALE, La riforma degli istituti di emissione e gli «scandali bancari» in Italia, 1892-1896, RAS, XXXII (1972), 3, pp. 625-626. 1976 S. SONNINO, Carteggio 1914-1916, a cura di P. PASTORELLI, RAS, XXXVI (1976), 2, pp. 596-597. 1982 M. CASSETTI, Le carte di Alfonso Ferrero della Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario, RAS, XLII (1982), 1, pp. 159-160.
Nota del curatore
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SCRITTI VARI 1946 Chiesa e cultura, in «La Verità», a. II, n. 5, Milano, 11 feb. 1946. Ieri e oggi, in «La Verità», a. II, n. 6, Milano, 25 feb. 1946. Pestalozzi, in «La Verità», a. II, n. 12, Milano, 27 mag. 1946. 1959 Risorgimento e Resistenza, in «Avanti!», Roma, 27 mag. 1959. Cinque tesi sull’apertura a Sinistra, [inedito]. Gli anarchici alla fine del secolo, in «Umanità Nova», Roma, 7 giu. 1959; 14 giu. 1959; 28 giu. 1959; 5 lug. 1959.
SCRITTI IN COLLABORAZIONE 1972 P. D’ANGIOLINI - C. PAVONE, La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: un’esperienza in corso, RAS, XXXII (1972), 2, pp. 285-305. 1973 P. D’ANGIOLINI - C. PAVONE, Gli Archivi, in Storia d’Italia, V, t. 2, I documenti, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1659-1691. 1981 P. D’ANGIOLINI - C. PAVONE, Introduzione, in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1981, pp. 1-31.
SCRITTI ARCHIVISTICI
A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA PUBBLICITÀ DEI PROCESSI PENALI
Una recente sentenza della Corte costituzionale (6 aprile 1965, n. 25) ha dichiarato la illegittimità costituzionale di parte dell’art. 164 del codice di procedura penale perché contrario all’art. 21 della Costituzione. Il dispositivo della sentenza1 pronunciata nei giudizi promossi con ordinanze 30 novembre e 3 dicembre 1963 del Tribunale di Palermo, così si esprime testualmente “La Corte costituzionale decidendo sulle due cause riunite, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 164, n. 3, del codice di procedura penale in riferimento all’art. 21 della Costituzione limitatamente alle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse perché la pubblicità «può eccitare riprovevole curiosità» e per «ragioni di pubblica igiene». Dichiara la illegittimità costituzionale del medesimo art. 164 – ai sensi e nei limiti di cui in motivazione – nella parte «fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato» riferita alle ipotesi di cui all’art. 423 del codice di procedura penale «quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenità del dibattimento». Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 164, n. 3, del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze del tribunale di Palermo del 30 novembre e del 3 dicembre 1963, in riferimento all’art. 21 della Costituzione, per quanto riguarda le altre ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse previste dagli articoli 423 e 425 del codice di procedura penale”.
Per chiarire i termini della questione, che ha una portata assai ampia – e che, come si vedrà, interessa anche le norme stabilite per la pubblicità dei documenti conservati negli Archivi di Stato – sarà bene ricordare
1 Cfr. Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1965, n. 98, edizione speciale. In appendice pubblichiamo il testo integrale.
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Scritti di natura giuridica
il contenuto dell’art. 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura. … Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni»2. L’art. 164 del codice di procedura penale d’altra parte così si esprime: «È vietata la pubblicazione, col mezzo della stampa e con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque, in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d’informazione, del contenuto di qualunque documento e di ogni atto scritto od orale relativo: 1) all’istruzione formale o sommaria, fino a che del documento o dell’atto non siasi data lettura nel dibattimento a porte aperte; 2) ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara non doversi procedere, fino a che ne sia possibile la riapertura; 3) all’istruzione o al giudizio se il dibattimento è tenuto a porte chiuse, fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato. Nei casi preveduti dai numeri 2) e 3) è fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purché non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse a’ termini dell’articolo 425».
È vietata dunque la pubblicazione, oltreché degli atti istruttori (n. 1 e 2), anche degli atti dei giudizi tenuti a porte chiuse. Resta inteso (in quanto non lo vieta l’articolo3 ma anche perché ciò discende dal principio della pubblicità dei dibattimenti in materia criminale) che non è vietata invece la pubblicazione di atti di processi tenuti pubblicamente. La pubblicità del dibattimento4 è garanzia di giustizia e di imparzialità del giudicato. Ma qualche volta, eccezionalmente, la imparzialità del giudicato e la indipendenza del giudice sono tutelate meglio della segre2
Sulla portata del principio cfr., tra gli altri, C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano 1958, p. 55 e, di recente, V. CRISAFULLI, Problematica della libertà di informazione, in «Il Politico», XIV (1964), pp. 285-305. 3 La norma, di natura penale, va interpretata ristrettivamente. La sanzione è comminata dall’art. 684 del codice penale. 4 Tradizionalmente essa si intendeva attuata in due modi: assistenza del pubblico alle udienze e pubblicazione degli atti processuali, che si integravano vicendevolmente ed erano sottoposti ad una disciplina uniforme (cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, ed. III, Torino 1943, p. 40). La sentenza in esame, come si vedrà, sembra voler differenziare invece la pubblicità del dibattimento dalla pubblicazione degli atti a mezzo della stampa.
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tezza del processo, in deroga al principio della pubblicità. Di queste deroghe si occupa appunto l’art. 164 in esame. Resta a vedere se tutti i limiti posti da detto articolo sono giustificati e costituzionalmente legittimi. Se cioè un confronto tra le disposizioni speciali della legge di procedura penale e quelle della legge costituzionale, di portata generale, legittimi pienamente tutte le eccezioni ammesse dalla prima. Ora, per quanto riguarda i processi tenuti a porte chiuse la Corte costituzionale, appunto nella sentenza del 6 aprile, ha ritenuto che debba essere vietata la pubblicità a mezzo della stampa degli atti non di tutti i dibattimenti tenuti a porte chiuse, ma solo di quelli la cui procedura segreta è giustificata da determinati motivi. Tali motivi sono: (art. 423) a) «nuocere alla sicurezza dello Stato, all’ordine pubblico o alla morale». (art. 425) b) «Imputato minore di 18 anni». Non è vietata invece la pubblicità degli atti dei processi a porte chiuse motivati da: (art. 423) a) riprovevole curiosità; b) pubblica igiene; c) manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento. In quest’ultimo caso si ritiene – è vero – giustificato il divieto; ma solo fino alla conclusione del processo. Per quel che riguarda la «riprovevole curiosità» la ragione che può giustificare la segretezza del dibattimento, da tenersi a porte chiuse, non è altrettanto valida – osserva la Corte costituzionale – per limitare la divulgazione di esso a mezzo della stampa e «la tutela dell’interesse in tal modo protetto non può andare oltre il dibattimento stesso ed intaccare la libertà di stampa, nel cui settore – per altro – il concetto di curiosità assume aspetti e valori ben diversi». Quanto alle ragioni di «pubblica igiene» esse non possono che riferirsi alla presenza fisica del pubblico nelle aule di udienza. Anche qui il principio della libera informazione veniva dal codice sacrificato senza alcuna ragione plausibile e costituzionalmente legittima. Per quanto riguarda infine le «manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento», la necessità di garantire l’interesse alla imparzialità della pronuncia ed alla indipendenza del giudice può giustificare il
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divieto temporaneo della divulgazione di notizie ad esso inerenti anche a mezzo della stampa. Ma il perdurare del divieto, «fino a che siano trascorsi i termini stabiliti delle norme sugli Archivi di Stato» è invece ingiustificato, «in quanto la serenità del dibattimento non corre più alcun pericolo allorché, esauriti i vari gradi di giurisdizione, il processo si sia concluso». La stessa Corte, come si è visto, riconosce invece motivi legittimi di limitazione della libertà di stampa nella cronaca giudiziaria. Essa però, si noti, pone a fondamento della limitazione alla libertà di stampa la difesa di interessi riconosciuti anch’essi da norme costituzionali. «Per quanto riguarda le altre ipotesi previste dagli artt. 423 e 425 del codice di procedura penale – afferma la sentenza – la legittimità del divieto di pubblicazione sancita dall’art. 164 n. 3 stesso codice si rinviene nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti: la sicurezza dello Stato, riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato; l’ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale, su cui poggia la convivenza sociale (sentenza n. 2 dell’anno 1956); la morale che va collegata al concetto di buon costume, limite espressamente dichiarato dall’art. 21; la tutela dei minori, per i quali la pubblicità dei fatti di causa può apportare conseguenze veramente gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione alla loro vita materiale. In tutti questi casi, sussistono interessi costituzionalmente garantiti, che appaiono perfettamente idonei a legittimare la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero». Secondo le due ordinanze di rimessione del giudizio alla Corte costituzionale «la cronaca giudiziaria, siccome espressione della libertà di stampa, troverebbe un solo limite nelle manifestazioni contrarie al buon costume, che è il limite espressamente previsto dall’art. 21 della Costituzione». «Ma – osserva la Corte – ciò non è esatto perché altri limiti sussistono. Ed anche le libertà cosiddette privilegiate, non possono sottrarsi ai principî generali dell’ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla espansione di qualsiasi diritto. Già questa Corte ha avuto occasione di affermare che la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che, attraverso l’esercizio di essi, non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione». (Sentenza n. 19 dell’anno 1962)5.
Chiarita così la questione di fondo possiamo trarne alcune conseguenze per quel che riguarda in particolare le norme stabilite per la pub5
Un commento alla sentenza in esame, particolarmente interessante, è quello di V. CRISAFULLI in «Giurisprudenza costituzionale», X (1965), pp. 241-251.
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blicità degli atti d’archivio. Anche l’art. 21 della recente legge archivistica, dopo aver correttamente enunciato il principio generale della libera consultabilità dei documenti, pone ad essa alcuni limiti. Tali limiti sono giustificati in ogni caso da precisi dettati costituzionali? Sarà bene distinguere i vari casi. 1. Documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato. L’articolo vieta la loro consultabilità prima che siano trascorsi 50 anni dalla loro data, salva l’eccezione stabilita, per motivi di studio, nel secondo comma dell’articolo stesso. È qui «la sicurezza dello Stato» l’interesse costituzionalmente garantito che, come si è visto, giustifica il limite della segretezza. L’eccezione al principio dell’assoluta libertà di consultazione è riconducibile alle norme, anche di natura penale, che tutelano il segreto (di Stato, militare, ecc.) nei confronti della pubblica informazione specialmente a mezzo della stampa. Un riferimento più diretto a tali norme sarebbe stato tuttavia opportuno anche per dare maggiore determinazione al contenuto dei documenti definiti semplicemente – con espressione mutuata dalla legge del ’39 – «di carattere riservato», termine troppo vago, che può autorizzare eccessive restrizioni. 2. Documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone. Il limite è di 70 anni. Esso discende dalla necessità di tutelare la dignità del cittadino (art. 3) e la sfera privata della persona cui la Costituzione consacra numerose disposizioni e in particolare l’art. 15 («La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»)6. Anche qui però l’espressione «documenti riservati» è troppo lata oltreché imprecisa in quanto generalmente non si riconosce nella nostra Il Crisafulli ritiene che la Corte sia stata ancora troppo larga nell’ammettere restrizioni alla portata del dettato costituzionale. La dottrina, che già aveva segnalato i motivi di incostituzionalità dell’art. 164 del cod. di proc. pen., si era mostrata più critica verso tale disposizione. 6 Cfr., fra i commenti più recenti, B. FRANCESCHELLI, Il diritto alla riservatezza, Napoli 1960, p. 76. Il Carnelutti (Diritto alla vita privata, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», V (1955), pp. 3-18), intendendo per libertà di manifestare il proprio pensiero l’esclusione legislativa della possibilità di manifestare il pensiero altrui giunge a ravvisare nello stesso art. 21 la consacrazione del principio che tutela la riservatezza. Ma la sua opinione non è in genere condivisa dalla dottrina prevalente.
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Costituzione e nel nostro ordinamento giuridico un vero e proprio diritto alla riservatezza ma invece diritti fondati sulla difesa dell’onore, penalmente tutelato7, e della «pari dignità sociale dei cittadini». 3. Documenti dei processi penali. Siamo qui al caso previsto anche dalle norme sopra esaminate del codice di procedura penale. La legge archivistica stabilisce che gli atti penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento. La disposizione ripete quella dell’art. 14, quarto comma, della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 e dell’art. 80 del regolamento del 1911. La relazione ministeriale al progetto non dà chiarimenti in merito al permanere di tale disposizione anche dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione. Si può solo arguire ch’essa sia stata mantenuta per la necessità di tutelare «situazioni puramente private di persone», necessità per la quale già sarebbe stato sufficiente il divieto, cui si è accennato, posto nel primo comma dello stesso articolo8. Il limite di pubblicità qui stabilito, in linea generale e per tutti i processi penali, non trova alcuna giustificazione ed è contrario all’art. 21 della Costituzione. Esso non si limita a rendere inconsultabili i documenti dei processi penali tenuti a porte chiuse, ma estende il divieto persino agli atti dei processi penali tenuti con pubblico dibattimento. Qui il margine di illegittimità è assai allargato rispetto a quello già visto dell’art. 164 del codice di procedura penale. Quest’ultimo contrasta in parte con l’art. 21 della Costituzione ma la disposizione della legge archivistica contrasta altresì con l’art. 423 del codice di procedura penale che stabilisce il principio già visto della pubblicità dei dibattimenti9. Principio che si rifà allo Statuto albertino (art. 72 «i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi») e che la Costituzione vigente non ha ripetuto, data ormai la sua larga affermazione in materia processuale penale. Se già non dovesse considerarsi illegittima, in quanto indiscriminata7
Artt. 595 e 616-623 codice penale; art. 93 legge sui diritti d’autore. Una confusione tra i diversi principî che sottendono all’uno e all’altro divieto ritroviamo anche in V. GIORDANO, Elementi di archivistica ed esegesi di diritto archivistico, Livorno 1957, p. 63: «È indubbio che, per lo stesso spirito di libertà, ogni cittadino ha il diritto al riserbo per eventi o pratiche che incidono, fortemente, nella sua vita (per esempio atti penali)». 9 «Le udienze nei dibattimenti davanti alla Corte d’Assise, ai Tribunali ed ai pretori sono pubbliche, a pena di nullità». 8
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mente limitativa della libertà di espressione e di stampa, la norma relativa agli atti d’archivio sarebbe dunque anche in contrasto col principio della pubblicità del dibattimento. Ne nasce questa conseguenza, dal punto di vista pratico: che atti di cui la stampa ha divulgato il contenuto, liberamente consultabili presso le magistrature di provenienza, divengono inconsultabili, una volta che siano versati agli Archivi di Stato, fino al decorso dei 70 anni10. Ci si chiederà per qual motivo gli uffici giudiziari continuino ad applicare le norme ora esaminate del codice di procedura penale, e non quelle più recenti della legge archivistica che l’art. 22, com’è noto, estende agli archivi di tutti gli organi dello Stato e degli enti pubblici. La ragione sta nel fatto che le disposizioni dettate dal codice di procedura penale, come norme speciali, derogano alle norme generali della legge archivistica. Quest’ultima del resto afferma espressamente (art. 22) «Le disposizioni dell’articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari…». Rimane dunque l’assurdo della situazione rilevata che trova spiegazione nella difettosità dell’art. 21 della legge archivistica. Oltretutto la formulazione della disposizione in esame non è felice perché, mentre gli altri limiti di cui si occupa il primo comma dell’articolo sono indicati con riferimento al contenuto degli atti, qui invece è il tipo di documento come tale che è oggetto del divieto. Si noti che sia la Costituzione, sia le norme penali che vi corrispondono guardano al contenuto della manifestazione del pensiero e non alla forma, né alla provenienza dell’atto (potendo quest’ultimo essere anche una comunicazione non scritta). Resta ora a vedere quale sia la situazione giuridica venutasi a determinare a seguito della emanazione della nuova sentenza della Corte costituzionale. Com’è noto la dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale fa perdere efficacia alla norma dedotta in giudizio. Essa però non può estendersi ad altre norme similari (art. 136 della Costituzione e art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87 che reca norme sul funzionamento della Corte costituzionale)11. In conseguenza l’art. 164 del codice di procedura penale, cadute le 10
L’articolo 164 del codice di procedura penale richiama i termini «stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato» ma per la pubblicità dei dibattimenti tenuti a porte chiuse, e non per la pubblicità di quelli tenuti a porte aperte, che è immediata.
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disposizioni contrarie al dettato costituzionale, sarà d’ora innanzi valido nella parte non emendata. Viceversa l’art. 21 della legge archivistica, per quanto difforme da esso e palesemente incostituzionale nella sostanza, dovrà essere applicato fino a quando non verrà formalmente dichiarato illegittimo da apposita sentenza della Corte costituzionale o modificato da altra legge. A questo proposito ci preme rilevare come una modifica di detto articolo non possa limitarsi ad abolire puramente e semplicemente la disposizione concernente gli atti dei processi penali perché, come si è visto, la legge archivistica è richiamata dall’art. 164 del codice di procedura penale. D’altra parte una norma che ricalcasse quest’ultima, per la definizione degli atti da sottrarre alla pubblicità, sarebbe inutile oltreché, domani, fonte di incertezze, qualora detto art. 164 venisse modificato nella sostanza. Sarebbe consigliabile invece un rinvio puramente formale, con la semplice delimitazione del termine massimo consentito alla segretezza. (Ad esempio: «i documenti dei processi penali, di cui sia vietata per legge la pubblicità, sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento»). In effetti non è compito della legge archivistica, a nostro avviso, affrontare organicamente la materia e porre direttamente per ogni tipo di documento i limiti di pubblicità in relazione ai principî generali che discendono dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico italiano. È stata questa la strada tradizionalmente seguita, ritenendosi forse insufficiente o parziale la disciplina data dalle singole disposizioni di legge12. Ma non ci sembra la strada giusta: per i documenti versati negli Archivi di Stato si dovrebbe ubbidire ad un’altra ratio legis, che è quella di rimuovere limiti alla consultabilità, non già di porli. Così l’art. 21, prendendo le mosse dal principio generale della pubblicità («I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili…»), dovrebbe accogliere l’eccezione per i documenti dei 11 Registriamo qui, sebbene non strettamente pertinente al nostro tema, l’osservazione del Crisafulli (Problematica della libertà di informazione… cit.), secondo il quale la sentenza della Corte è qui qualcosa di più di una decisione di annullamento parziale. In realtà la sentenza, facendo cadere il divieto di cronaca indiscriminatamente per tutti i casi dell’art. 423 «fino a che non siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato» stabilisce di fatto un termine diverso e più breve di quello indicato dall’art. 164, modificando e non semplicemente annullando la norma contestata, al limite dell’usurpazione di una vera funzione legislativa. 12 Vedi gli artt. 14 e 15 della legge del ’39. Per la farraginosa casistica cui dava luogo la legislazione anteriore cfr. E. CASANOVA (Archivistica, Siena 1928, pp. 475-485).
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processi penali come riferita ai soli documenti di cui è vietata la pubblicazione a norma della stessa legge di procedura penale. Questi documenti diverrebbero anch’essi pubblici dopo i 70 anni, termine a partire dal quale gli interessi d’ordine pubblico o privato tutelati – e riconosciuti anche dalla Costituzione – deve presumersi siano esauriti per cedere il posto ad un altro interesse, che è quello culturale, tutelato anch’esso dalla Costituzione (art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»)13. Questa distinzione di norme e di compiti legislativi è essenziale alla chiarezza della complessa materia e giustificata sotto diversi aspetti. In primo luogo è ad un altro momento e ad un altro scopo che dovrebbe guardare la legge archivistica. Il momento è quello del versamento all’Archivio di Stato di atti che già avrebbero dovuto avere una loro disciplina giuridica agli effetti della pubblicità. La legge archivistica dovrebbe semplicemente prenderne atto, limitandosi a valutare se anche dopo il loro passaggio alla nuova sede e alla nuova destinazione debba ritenersi giustificato, e fino a quando, l’eventuale divieto di consultazione. La conoscenza degli interessi d’ordine pubblico o privato che nelle singole materie possano contrastare fin dall’inizio l’affermazione della libertà di pensiero, e la misura della loro reciproca limitazione, è cosa che può sfuggire a chi voglia legiferare su così vasta materia una volta per tutte14 mentre ben rientra nel particolare ambito della legge archivistica una disposizione intesa a stabilire fin dove possa spingersi la proclamata libera consultazione dei documenti. È questa una valutazione fatta nella sua propria sede che si riassume anche in una diversa operazione Innegabile è comunque, sotto molteplici aspetti, la maggiore liberalità della nuova legge nei confronti delle vecchie disposizioni. Per quanto riguarda i processi penali non vi è più dubbio ad esempio, a nostro avviso, che ora il ministro per l’Interno, ai sensi del secondo comma dell’art. 21, possa permettere per motivi di studio la loro consultazione anche prima della scadenza dei 70 anni. 13 In questo senso è da accettarsi l’opinione del Prosdocimi (Demanialità e pubblicità dei documenti di archivio in «Notizie degli Archivi di Stato», XIII, 1953, pp. 130-135) secondo cui l’uso pubblico del documento conservato negli Archivi di Stato dovrebbe essere legato al concetto della sua demanialità per ragioni culturali. 14 Qualche dubbio sul carattere tassativo dell’art. 21 dell’attuale legge archivistica potrebbe legittimarlo la stessa sentenza qui in esame che, nei passi citati, si addentra in una casistica forse non tutta esattamente riconducibile alle espressioni usate dalla legge archivistica. Il confronto puntuale tra le singole norme, assai numerose, e la legge archivistica sarebbe assai interessante. Per quanto riguarda le norme costituzionali si dovrebbe tener conto non solo della giurisprudenza ma anche della dottrina, non sempre uniformi e concordi tra loro e con tutta probabilità ancora immature.
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logica: in un confronto non già tra la disposizione di portata generale sulla libertà di pensiero e la necessità di eventuali limiti, e quali, ma tra questi ultimi, assunti come dato di partenza, e la successiva liberalizzazione dovuta principalmente alla utilizzazione del documento dal lato culturale; esigenza perenne questa, che emerge ora in primo piano e fa cadere le altre opposte esigenze, per loro natura transeunti e sempre meno giustificate col passar del tempo, che possano aver consigliato per l’addietro la segretezza. Ma se è questo interesse, un interesse culturale, l’oggetto specifico tutelato dalla legge archivistica, ad esso dovrebbe corrispondere, a guardar bene, non già il generico diritto alla libera manifestazione del pensiero dichiarato dall’art. 21 della Costituzione ma una sua particolare specificazione, che è il diritto alla libertà culturale, alla divulgazione della scienza e dell’arte. Riconferma l’art. 33 della Costituzione: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Qui, come si vede, non è posto alcun limite alla espressione della libertà del pensiero. E l’eccezione è apparsa giustificata, in quanto essa verte in questo campo, come in quello della libera professione di una fede religiosa (art. 19), in materia «privilegiata». Si è visto come anche la Corte costituzionale, nei passi testualmente riportati della sentenza, sembra aver accettato la distinzione laddove accenna a «le libertà cosiddette privilegiate». Ciò vuol dire che quando la manifestazione del pensiero è volta non già alla informazione cronachistica, ma all’incremento della cultura, è oggetto di particolare disciplina che la sottrae al limite del buon costume stabilito espressamente all’art. 21 e, secondo la dottrina, anche ad alcuni degli altri limiti non espressi ma che una giurisprudenza costante ha dedotto dai principî generali dell’ordinamento giuridico o da altre norme costituzionali15. Ecco quindi il compito più specifico assegnato alla legge archivistica: tutelare principalmente questo interesse e «privilegiarlo» nella concreta determinazione di quali dei limiti – che possano essere posti volta a volta
15 Secondo una parte della dottrina nelle intenzioni del legislatore vi è sicuramente la esclusione del limite dell’«ordine pubblico» che, fra l’altro, era indicato espressamente nel progetto della Costituzione per quanto riguardava la libertà religiosa («riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume») ed è stato poi tolto di proposito. Cfr. in materia l’Esposito (La libertà di manifestazione del pensiero… cit.) e, per la distinzione tra libertà in materia privilegiata o meno, specialmente S. FOIS, Principî costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano 1957, p. 257.
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dalle numerose leggi (legge penale, legge sulla stampa, leggi relative alle attività supreme dello Stato o alla pubblica Amministrazione, ecc.) – siano giustificati anche dinnanzi ad esso, distinguendo l’indagine per motivi d’interesse privato, o altro, da quella per motivi storici e scientifici. Così, ove talune restrizioni di leggi speciali venissero a limitare la libertà di stampa nella diffusione di notizie a mezzo della cronaca giornalistica, la legge archivistica potrebbe rimuoverle per le pubblicazioni a carattere scientifico. È questa del resto la giustificazione giuridica della deroga già ammessa dal secondo comma dell’art. 21 secondo cui il ministro per l’Interno, «può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati». Accertata la sussistenza delle condizioni che garantiscono della destinazione culturale della ricerca, cadono le restrizioni poste genericamente alla consultazione di determinati documenti. Rimane solo un margine di discrezionalità affidato all’autorità amministrativa. Esso si ritenne probabilmente giustificato dalla difficoltà di determinare in concreto l’affidamento scientifico del singolo studioso in rapporto ai motivi di segretezza e alla data, più o meno recente, degli atti.
APPENDICE REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: 1) prof. Gaspare AMBROSINI, presidente 2) prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO, giudice 3) prof. Antonino PAPALDO » » 4) prof. Nicola JAEGER 5) prof. Giovanni CASSANDRO » 6) prof. Biagio PETROCELLI » » 7) dott. Antonio MANCA 8) prof. Aldo SANDULLI » 9) prof. Giuseppe BRANCA » 10) prof. Michele FRAGALI » 11) prof. Costantino MORTATI »
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prof. Giuseppe CHIARELLI dott. Giuseppe VERZÌ dott. Giovanni Battista BENEDETTI prof. Francesco Paolo BONIFACIO
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ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 164 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1963 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Ardizzone Girolamo, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 13 giugno 1964; 2) ordinanza emessa il 30 novembre 1963 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Ardizzone Girolamo ed altri, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 del 29 febbraio 1964. Visto l’atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri; udita nell’udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del giudice Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto: Nel corso del procedimento penale a carico del direttore del quotidiano «il Giornale di Sicilia» Ardizzone Girolamo, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 684 del codice penale e 164 n. 3 del codice di procedura penale per aver pubblicato gli atti di un dibattimento penale tenuto a porte chiuse, la difesa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nei suindicati articoli in riferimento all’art. 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa. Con ordinanza del 3 dicembre 1963, il tribunale di Palermo, affermando che le suddette norme del codice penale e di procedura penale non dettano alcun principio che condizioni il provvedimento del giudice, sicché dalle stesse non possono ricavarsi i limiti prescritti dalla legge al principio generale della pubblicità delle udienze; che, d’altra parte, il limite relativo alle manifestazioni contrarie al buon costume non è il substrato dell’art. 164 n. 3 cod. proc. pen.; che conseguentemente un divieto, che non abbia tale contenuto, si pone in contrasto con il diritto di cronaca riconosciuto anche per i fatti giudiziari, ha ritenuto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, ed ha disposto la
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sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questa Corte. L’ordinanza regolarmente notificata e comunicata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 13 giugno 1964. Nel presente giudizio è intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto di intervento del 27 dicembre 1963, chiede che si dichiari la infondatezza della questione. Premesso che il divieto di cui si discute non è posto a tutela del segreto istruttorio, ma piuttosto a tutela di quegli stessi interessi, che giustificano la esclusione della pubblicità del dibattimento, l’Avvocatura passa ad esaminare le varie ipotesi contemplate dall’art. 423 del codice di procedura penale, nelle quali il presidente del Collegio (od il pretore) può disporre che il dibattimento od alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse; e rileva che il divieto di pubblicazione non può essere esteso a tutte, indistintamente, le dette ipotesi. Una corretta interpretazione delle norme di legge dovrebbe portare alla conclusione che, allorché il dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di igiene in tempi di epidemia, oppure per manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la serenità del dibattimento, il divieto di pubblicazione non trova giustificazione. Considera poi che potrebbe mettersi in dubbio che la diffusione di notizie relative a procedimenti giudiziari costituisca manifestazione di pensiero, dal momento che molti atti di polizia giudiziaria, le requisitorie, le sentenze sono il risultato delle rappresentazioni di fatti e di opinioni proprie della polizia giudiziaria o della magistratura. Comunque, esaminando le altre ipotesi indicate nell’art. 423 cod. proc. pen., la legittimità di esse si riscontrerebbe nella efficienza di altri interessi costituzionalmente garantiti, idonei a neutralizzare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21. Ed infatti, hanno rilevanza costituzionale l’interesse alla imparzialità della pronunzia giudiziaria, l’interesse alla riservatezza personale, l’ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale, e la stessa morale, qualora si ritenga che abbiano identità di contenuto la morale di cui all’art. 423 suindicato ed il buon costume garantito dalla Costituzione. Per i rimanenti casi, infine, sempre secondo l’Avvocatura dello Stato, la costituzionalità della norma troverebbe fondamento nella nozione di altruità della notizia intesa in senso giuridico, nel senso cioè che la notizia non può essere diffusa senza il consenso del soggetto al quale essa appartiene: e le notizie relative ai procedimenti giudiziari sarebbero da considerare giuridicamente altrui. Con altra ordinanza pronunziata in data 30 novembre 1963 nel procedimento penale contro Ardizzone Girolamo ed altri, lo stesso tribunale di Palermo ha sollevato, su istanza della difesa, la medesima questione di legittimità costituzionale degli articoli 684 cod. pen. e 164 n. 3 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 21 della Costituzione. Si osserva in detta ordinanza che l’art. 21 della Costituzione pone un solo limite alla libertà di stampa, e cioè le manifestazioni contrarie al
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buon costume, fra le quali non può essere inclusa nessuna delle ipotesi che autorizzano a procedere al dibattimento penale a porte chiuse. L’ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54 del 29 febbraio 1964. Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto: 1. Le due cause possono essere riunite e decise con unica sentenza dal momento che le ordinanze di rimessione propongono un’unica ed identica questione di legittimità costituzionale: quella della libertà di stampa, che sarebbe violata dalla impugnata norma di cui all’art. 164 n. 3 cod. proc. pen., in quanto sancisce il divieto di pubblicazione a mezzo della stampa del contenuto di documenti e di ogni atto orale o scritto relativi alla istruzione o al giudizio, se il dibattimento è tenuto a porte chiuse. L’ordinanza del 3 dicembre 1963, pur accennando incidentalmente alla mancanza di un «principio che condizioni il provvedimento del giudice, sicché non possono ricavarsi i limiti prescritti dalla legge al principio generale della pubblicità delle udienze» non sviluppa tale concetto, e non lo pone in relazione ad un precetto costituzionale, sicché deve escludersi che essa abbia inteso sollevare questioni di legittimità degli artt. 423 e 425 del codice di procedura penale, che disciplinano i casi di eccezione al principio generale della pubblicità delle udienze. 2. La pubblicità del dibattimento è garanzia di giustizia, come mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità; ed anche le norme che disciplinano i casi nei quali, a tutela di svariati interessi, è necessario derogare al principio della pubblicità, debbono attenere al retto funzionamento della giustizia, bene supremo dello Stato, garantito anch’esso dalla Costituzione. Ma vano espediente sarebbe quello di escludere la presenza del pubblico dal dibattimento, qualora fosse consentito di portare a conoscenza di una larga cerchia di persone, a mezzo della stampa, il contenuto di quegli atti o documenti che nel processo abbiano assunto carattere riservato. Onde, il divieto sancito dall’art. 164 n. 3 cod. proc. pen. va posto sempre in rapporto diretto con le stesse particolari esigenze di giustizia e valutato in funzione di esse. 3. Le due ordinanze di rimessione partono dalla premessa che la cronaca giudiziaria, siccome espressione della libertà di stampa, troverebbe un solo limite nelle manifestazioni contrarie al buon costume, che è il limite espressamente previsto dall’art. 21 della Costituzione. Ma ciò non è esatto perché altri limiti sussistono. Ed anche le libertà cosiddette privilegiate, non possono sottrarsi ai principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali alla espansione di qualsiasi diritto. Già questa Corte ha avuto occasione di affermare che «la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che, attraverso l’esercizio di essi non vengano sacrificati beni ugualmente
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garantiti dalla Costituzione» (sentenza n. 19 dell’anno 1962). Né con ciò un bene viene sacrificato ad un altro, quando invece viene regolata, nella armonica tutela di diversi fondamentali interessi, la coesistenza di essi in un ben ordinato sistema di convivenza sociale. Anche nel caso in esame il limite posto dalla norma impugnata non lede il principio della libertà di stampa, ma ne sottopone l’esercizio ad una condizione derivante dalla necessità di tutelare un altro bene pubblico, non meno importante, quale è la giustizia. 4. L’art. 164 n. 3 limita la libertà di stampa in tutti i casi in cui il dibattimento viene celebrato a porte chiuse, con un generico riferimento agli artt. 423 e 425 del codice di procedura penale. Ma non tiene conto della circostanza che, in alcune delle ipotesi previste da tali articoli, ed attinenti soltanto alla presenza fisica del pubblico nelle aule di udienza, il principio della pubblicità del dibattimento viene sacrificato a tutela di interessi, che nulla hanno a che vedere con gli interessi della giustizia, e che non possono ricevere alcun pregiudizio dalla divulgazione a mezzo della stampa di notizie processuali. Nel caso in cui il dibattimento si tenga a porte chiuse «per ragioni di pubblica igiene, in tempo di diffusione di morbi epidemici o di altre malattie contagiose» e nel caso in cui la pubblicità del dibattimento possa «eccitare riprovevole curiosità» il collegamento fra le due tutele non trova alcuna giustificazione e la norma impugnata si pone in contrasto col precetto dell’art. 21 della Costituzione. In particolare, poi, per quel che riguarda la seconda delle suindicate ipotesi, va rilevato che la «riprovevole curiosità» a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone attiene al dibattimento considerato in se stesso e nel suo ordinario svolgimento, ond’è che la tutela dell’interesse in tal modo protetto non può andare oltre il dibattimento stesso ed intaccare la libertà di stampa, nel cui settore – per altro – il concetto di curiosità assume aspetti e valori ben diversi. 5. La serenità del dibattimento, volta a garantire l’interesse alla imparzialità della pronuncia ed alla indipendenza del giudice, viene legittimamente tutelata non soltanto escludendo la presenza del pubblico dal dibattimento, ma anche vietando la divulgazione a mezzo della stampa di notizie ad esso inerenti. Infatti, non si può disconoscere che qualora le manifestazioni del pubblico possano turbare la serenità del dibattimento, il pericolo di nocumento sussiste anche successivamente per effetto della divulgazione a mezzo della stampa. Tuttavia non trova adeguata giustificazione il perdurare del divieto «fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato», in quanto la serenità del dibattimento non corre più alcun pericolo, allorché – esauriti i vari gradi di giurisdizione – il processo si sia concluso. Né si può ipotizzare – come ritiene l’Avvocatura generale dello Stato – alcun pericolo per altri eventuali processi futuri, diversi da quello per il quale il dibattimento è stato celebrato a porte chiuse, in quanto, per ciascuno dei nuovi processi, subentrano nuove situazioni autonomamente tutelate. Ond’è che la norma impugnata va dichiarata illegittima limita-
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tamente alla parte relativa al tempo in cui ha vigore il divieto di pubblicazione. 6. Per quanto riguarda le altre ipotesi previste dagli artt. 423 e 425 del codice di procedura penale, la legittimità del divieto di pubblicazione sancita dall’art. 164, n. 3 stesso codice si rinviene nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti: la sicurezza dello Stato, riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato; l’ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale, su cui poggia la convivenza sociale (sent. n. 2 dell’anno 1956); la morale che va collegata al concetto di buon costume, limite espressamente dichiarato dall’art. 21; la tutela dei minori, per i quali la pubblicità dei fatti di causa può apportare conseguenze veramente gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione alla loro vita materiale. In tutti questi casi, sussistono interessi costituzionalmente garantiti, che appaiono perfettamente idonei a legittimare la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
decidendo sulle due cause riunite, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 164, n. 3, del codice di procedura penale in riferimento all’art. 21 della Costituzione limitatamente alle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse perché la pubblicità «può eccitare riprovevole curiosità» e per «ragioni di pubblica igiene». Dichiara la illegittimità costituzionale del medesimo art. 164 – ai sensi e nei limiti di cui in motivazione – nella parte «fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato» riferita alla ipotesi di cui all’art. 423 del codice di procedura penale «quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenità del dibattimento». Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 164, n. 3, del codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze del tribunale di Palermo del 30 novembre e del 3 dicembre 1963, in riferimento all’art. 21 della Costituzione, per quanto riguarda le altre ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse previste dagli artt. 423 e 425 del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.
ANCORA SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI PROCESSI PENALI
La lettura dell’articolo di Piero D’Angiolini «A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicità dei processi penali»1, mi spinge ad osservare che là dove la sentenza parla sempre di «cronaca giudiziaria», il D’Angiolini ha creduto di poter vedere un riferimento anche ai documenti processuali. Difatti, la pubblicità dei processi (e non solo di quelli penali) è una conseguenza dell’accolto principio dell’oralità del dibattimento. Oralità nel nostro sistema significa (così come spiega lucidamente lo Zanzucchi nel suo Diritto processuale civile) che la trattazione della causa è, appunto, orale, pur non escludendo gli atti scritti, che però servono solo o a preannunciare o a circostanziare quanto viene svolgendosi in udienza. Il processo verbale, poi, serve a fissare lo svolgimento della causa (istruzione e dibattimento) per gli eventuali successivi stadi processuali, avendo funzione mnemonica per il giudice. In altri termini, la pubblicità dei processi viene ottenuta appunto mediante l’accoglimento del principio dell’oralità: processo orale contrapposto a processo scritto. Pubblicità del processo, con facoltà per chiunque di prendere appunti, di stenografare ecc. e di riferire o pubblicare (ecco qui anche la «cronaca giudiziaria»), non è però da confondersi con la pubblicità dei documenti, del «fascicolo processuale»: quest’ultima è tutt’altra cosa e, nel concreto, né la Corte costituzionale ha creduto di dovere interloquire, né le leggi processuali han fissato norme particolari. È dunque errato il dire che i fascicoli siano liberamente consultabili in cancelleria. Essi nascono con lo scopo di servire al giudice ed alle parti, e non già perché terzi ne prendano, quando e come vogliano, cognizione. A garantire, come detto, la «pubblicità» sta l’«oralità» e non già il «fascicolo» (il che trasformerebbe la natura stessa dell’attuale sistema giudiziario italiano!). In pratica, poi ogni capo di ufficio giudiziario, in carenza di norme processuali, accorda talora, 1 Sulla «Rassegna degli Archivi di Stato», XXV (1965), 2, pp. 211-224, (in questo volume alle pp. 3-18) comparve una nota critica di Gino Nigro, che qui riproduciamo con la risposta di D’Angiolini.
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su domanda e per motivi validi, la consultazione dei fascicoli processuali, con piena discrezionalità. Che ciò sia un bene o un male, può discutersene; se non si debba promuovere una qualche norma che regoli tale consultazione, è opinabile; ma il dire che le norme, contenute nella legge archivistica, siano da considerarsi, indirettamente, come incostituzionali, a seguito della precitata sentenza della Corte costituzionale, mi sembra che sia un po’ troppo, ed anche, mi si consenta, un tantino fuor di luogo. GINO NIGRO Archivio di Stato di Catania
La sentenza, di cui ci siamo occupati nell’articolo che ha suscitato l’intervento del Nigro, decide sulla incostituzionalità di parte dell’art. 164 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 21 della Costituzione. La disposizione procedurale riguarda il «divieto di pubblicazione di determinati atti» processuali e chiarisce che per «atto» deve intendersi «qualunque documento e ogni atto scritto od orale» andando al di là delle risultanze verbali del processo caratterizzato dalla sua oralità. Lo stesso articolo poi stabilisce il nesso tra la pubblicità e le carte d’archivio specificando che il divieto di pubblicazione degli atti relativi all’istruzione o al giudizio, nei dibattimenti tenuti a porte chiuse, vige «fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato». La Corte costituzionale non ha riconosciuto la legittimità del divieto di pubblicazione in tutte le ipotesi di procedimento a porte chiuse (art. 423 codice di procedura penale) ma solo in alcune di esse. Altri possono essere i motivi che consigliano la non partecipazione del pubblico alle udienze e altri quelli che consigliano di porre anche il divieto alla divulgazione delle notizie processuali. Così non è legittimo porre limiti alla cronaca giudiziaria quando il dibattimento è celebrato a porte chiuse perché potrebbe «eccitare riprovevole curiosità» o per «ragioni di pubblica igiene». Nel caso poi di processo a porte chiuse perché «avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento» si dichiara illegittimo non il divieto in se stesso ma il termine protratto fino ai 70 anni stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato. Sulla questione del valore della sentenza – che il Nigro vorrebbe limitata alla sola cronaca giudiziaria e alle risultanze verbali del procedimento – noi pensiamo ch’essa, nel dichiarare la illegittimità di parte dell’art. 164, debba riferirsi al contenuto letterale dell’articolo sopra citato.
Ancora sulla Corte costituzionale e i processi penali
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Detto articolo parla di ogni «atto» scritto od orale e riguarda la «pubblicazione» di essi, come fatto diverso dalla pubblicità o oralità del dibattimento. La pubblicità, intesa come oralità, del dibattimento è garanzia del corretto svolgersi di esso ed è un principio generale del diritto processuale. Ma qui è in causa un altro principio generale del diritto costituzionale, quello della libertà di stampa, della pubblicità come divulgazione delle notizie. Perciò la Corte costituzionale ha pronunciato la sua sentenza sulla base dell’art. 21 della Costituzione che si occupa della libera manifestazione del pensiero in tutte le sue forme. L’altra questione da discutere è quella della costituzionalità, indipendentemente dal valore pratico della sentenza, dell’art. 21 della legge archivistica. Partendo da alcuni spunti offerti dalla stessa motivazione della sentenza si giunge secondo noi – e questo abbiamo cercato di dimostrare nella seconda parte dell’articolo – a conclusioni che fanno dubitare della legittimità di alcuni divieti posti alla consultabilità dei documenti. È qui sempre in causa il diritto del cittadino alla informazione e alla divulgazione del pensiero e delle notizie, anche processuali: il problema è quello dei suoi limiti costituzionalmente validi.
L’ESPORTAZIONE DEI DOCUMENTI PRIVATI
1. Insufficienza delle norme attualmente in vigore sull’esportazione L’esportazione dei documenti di natura privata è regolata, nella nuova legge 30 settembre 1963, n. 1409, dall’art. 38, lettera f, che dispone «I privati proprietari possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l’obbligo di non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica».
La norma dovrà essere completata da sanzioni e da disposizioni regolamentari che ne preciseranno il significato e l’ampiezza. Essa stabilisce però fin d’ora criteri che dovranno essere tenuti presenti nella disciplina futura della materia, più complessa di quel che non appaia a prima vista. Allo scopo di esplicitare la problematica che si ricollega alla norma in esame sarà bene porla a confronto con la precedente legislazione. L’art. 25 della legge archivistica del 22 dicembre 1939, n. 2006, disponeva che «Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal regno se non con l’autorizzazione del ministro per l’Interno, su conforme parere della giunta per gli archivi del regno»; e l’art. 28: «Spetta alle sopraintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l’esportazione degli atti contemplati nella presente legge…».
L’art. 34 disponeva infine: «Il detentore che abbia tentato l’esportazione o la divisione del materiale
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archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da L. 80.000 a L. 320.0001.
Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo. Nel caso in cui il colpevole raggiunga l’intento, la multa è stabilita da L. 240.000 a L. 960.000 oltre il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture. In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l’esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando». Quale diverso indirizzo della nuova legislazione rispetto a queste norme, indubbiamente severe, della vecchia legge? «Si era pensato in un primo momento – si osserva nella relazione ministeriale – di prendere esempio dalla Francia, dove vige il divieto assoluto di esportare dal territorio nazionale le cose mobili che siano state oggetto di classificazione da parte del ministero dell’Educazione nazionale (art. 21 della legge 31 dicembre 1913). La norma è sembrata tuttavia troppo drastica, e si è preferito limitarsi a ribadire il divieto di esportazione senza il permesso che devono rilasciare le sovrintendenze in funzione di ufficio di esportazione, secondo le norme che verranno poi stabilite dal regolamento (cfr. prima parte art. 28 della legge del 1939)».
Si è voluto quindi mantenere il criterio seguito dalla legge del 1939 che permette l’esportazione dei documenti in seguito a valutazione discrezionale, caso per caso, del ministro per l’Interno (affidata oggi al sovrintendente). E ciò sebbene nella nuova legge il divieto sia stato ristretto nell’ambito dei soli archivi o singoli documenti «dichiarati di notevole interesse storico», a differenza di quanto prescriveva la vecchia legge che lo imponeva a tutti gli «archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico». Criterio quindi assai più largo nei confronti dei privati, motivato dallo scrupolo di non gravare la mano sui proprietari di archivi quando non lo esigano dichiarati motivi d’interesse pubblico. La consapevolezza di non dover imporre vincoli o divieti che non si risolvano nell’interesse generale degli utenti degli archivi, e di evitare procedure macchinose, informa tutta la presente legislazione che ha per oggetto la vigilanza sulle carte 1 Le pene indicate sono quelle risultanti dagli aumenti stabiliti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603.
L’esportazione dei documenti privati
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dei privati. Il che non esclude una maggior cura ed una maggiore valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, e quindi un aumentato potere di controllo e un più esteso uso pubblico dei documenti, quando essi abbiano effettiva importanza storica. Altro punto fermo della nuova legge – e altra innovazione consigliata da più rigorosi criteri di legislazione – è il far discendere gli obblighi giuridici non semplicemente da una incerta e presuntiva situazione di fatto degli archivi ma da una loro condizione giuridica definita e sicura che si determina a seguito della formale dichiarazione del loro notevole interesse storico ad opera della Sovrintendenza competente. Il divieto di esportazione, come si è detto, segue all’accertamento e alla dichiarazione del notevole interesse storico degli archivi. Quest’ultima applicazione del principio stabilito, teoricamente accettabile, dà luogo però in pratica ad alcune difficoltà. Com’è noto le norme che regolano l’accertamento degli archivi privati sono contenute nell’art. 37 che prevede sia interventi d’ufficio, direttamente ad opera delle sovrintendenze (secondo comma), sia interventi delle sovrintendenze stesse a seguito di denuncia dei privati, in molti casi obbligatoria (primo comma). Queste norme non sono tuttavia sufficienti ad escludere che, prima che si addivenga ad un completo esame di tutti gli archivi di notevole interesse storico, documenti anche importanti possano passare indisturbati le frontiere. Agli effetti della legge doganale non vi è alcun impedimento alla esportazione dei documenti. Gli agenti doganali considerano di libero transito le merci non comprese nella tabella export, nella quale non figurano gli archivi o le cose che abbiano pregio dal lato storico. Così il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio, anche importante, può esportarlo liberamente senza averlo ancora denunciato. Ciò può accadere, in generale, finché non scada il triennio previsto dal primo comma dell’art. 37 per la denuncia. Oppure – e questa volta senza limite di tempo – quando singoli documenti, anche antichi, non costituiscano un vero e proprio archivio, inteso come universitas rerum, o quando si tratti di archivi di cui facciano parte documenti dell’ultimo settantennio. Tutti casi, questi ultimi, per i quali lo stesso articolo non pone neppure l’obbligo della denuncia. «Non si può porre al privato – osserva la relazione ministeriale – che può essere persona illetterata o dedita a tutt’altro tipo di attività l’obbligo di riconoscere il notevole interesse storico dei propri documenti. Si può però stabilire una
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presunzione di interesse storico, in base a un dato obiettivo, facilmente riconoscibile da chiunque, e richiedere quindi al privato, ogni qualvolta accerti l’esistenza di tale dato, di darne notizia alla sovrintendenza. L’unico elemento di questo tipo è sembrato essere la data del documento…».
Esigenze giuste. D’altro canto non si può chiudere gli occhi di fronte alla grossa falla aperta nella salvaguardia del patrimonio documentario, quando si lasci passare alla frontiera materiale che le sovrintendenze, se chiamate in causa, dichiarerebbero senza esitazione di notevole interesse storico. L’indulgenza, nei confronti dei privati, delle attuali disposizioni di legge sulla denuncia può essere giustificata entro certi limiti: qualora cioè si potesse esser certi che gli archivi rimangano nel territorio nazionale presso la stessa famiglia, di cui rappresentano le memorie, e siano presumibilmente, se non inventariati e valorizzati, per lo meno conservati nello statu quo, nell’interesse stesso del proprietario che li possiede. Ma poiché è lasciata aperta la possibilità di un loro trasferimento all’estero – che ne muta la destinazione e spesso la condizione giuridica, facendo nascere, oltretutto, il sospetto di fini speculativi nel privato – si pone la necessità di provvedimenti cautelativi urgenti: sia contro il rischio di dispersioni e di distruzioni, sia contro quello di una loro sottrazione al patrimonio nazionale. In questa circostanza dovrebbe soccorrere una norma specifica, indipendente dalle altre sull’accertamento, e integrativa di esse, che obblighi a rimettere in ogni caso al sovrintendente il giudizio sulla liceità o meno dell’esportazione dei documenti. Non è questa una limitazione eccezionale alla libera disponibilità dei patrimoni privati; nell’esportazione la regola è anzi quella della licenza e del controllo, adottata per una categoria vastissima di beni che non soffrono normalmente, come gli archivi e le cose di pregio storico o artistico, affievolimento di diritti reali su di essi. Un esame e un giudizio preventivo certo, esteso a tutte le carte di presumibile interesse storico che stiano per varcare il confine, s’impone del resto anche per altre ragioni. Può darsi che venga presentato alla frontiera un archivio che non sia stato denunciato ai sensi dell’art. 37; e non già perché, come nei casi già visti, il proprietario, possessore o detentore non era tenuto a farlo, ma semplicemente perché non si era curato di ottemperare all’obbligo stabilito nello stesso articolo.
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Vi è qui un illecito che dovrà essere sanzionato penalmente. Come dare la possibilità all’agente doganale, e quindi alla Sovrintendenza competente, di accertare in questi casi se l’archivio è liberamente esportabile o se invece, dietro la mancata dichiarazione di notevole interesse storico, si nasconde un reato di omessa denuncia? Ancora: l’art. 38, lettera f, della nuova legge archivistica stabilisce il divieto già visto di esportazione dei documenti dichiarati di notevole interesse storico senza la preventiva autorizzazione della sovrintendenza. Qualora l’esportatore, violando tale disposizione, si accinga a far passare i confini alle carte sottoposte a vincolo commette un reato di esportazione abusiva. Come venire a conoscenza di quest’altro, più grave reato2 se non è data la possibilità di chiarire la situazione di tutti gli archivi presentati alla dogana? Solo attraverso un controllo sistematico è possibile accertare se l’archivio sia stato dichiarato di notevole interesse storico con la conseguenza che in caso positivo, impedito il transito delle carte, il trasgressore verrà denunciato all’autorità giudiziaria. Queste norme, che tutelano con conseguenze penali l’integrità del patrimonio archivistico nazionale, possono essere dunque vanificate dall’assenza di disposizioni che assicurino un adeguato controllo in occasione dell’esportazione; mentre, come si è visto, quelle sulla denuncia degli archivi e dei documenti sono insufficienti, almeno per il momento, a stabilire una situazione di diritto certa, ed estesa a tutto il patrimonio documentario, attraverso la quale far valere la disposizione che già vieta l’esportazione degli archivi dichiarati di interesse storico notevole. L’accertamento e l’esame d’ufficio, da parte delle sovrintendenze, degli archivi privati presenta d’altra parte quelle difficoltà che tutti gli archivisti conoscono. Cosicché alla situazione di diritto ipotizzata dalla legge non corrisponderà, almeno per molto tempo ancora (si pensi alle innumerevoli scritture in mano dei privati fino ad oggi sottratte alla vigilanza), una situazione di fatto tale per cui possa dirsi che ogni archivio suscettibile di essere riconosciuto di notevole interesse storico sia stato effettivamente riconosciuto tale, con gli obblighi che ne discendono, anche ai fini dell’esportazione. Occorre quindi assicurare per il momento che il patrimonio archivistico non sia depauperato da possibili fughe di documenti. Sul piano giu-
2 Anche tale reato, che nella vecchia legge era previsto come delitto (cfr. articolo 34 cit. nel testo), attende ancora una sanzione che dovrà essere stabilita da apposita legge.
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ridico ciò è possibile fare solo andando al di là di quei limiti, cui si è accennato, che si è posto il legislatore. Allo stato attuale della legislazione vi è un circolo vizioso da superare: da una parte un fermo ed un controllo alla dogana è impedito dalla mancanza di una dichiarazione formale del sovrintendente che abbia dichiarato il notevole interesse storico degli archivi o dei documenti; dall’altra, per addivenire a quell’accertamento e a quella formale dichiarazione, non si può ricorrere, in molti casi, che al fermo ed al controllo da parte della dogana. Per spezzare tale circolo vizioso non resta che partire, anziché dalla situazione di diritto, dalla situazione di fatto: l’esistenza di un presumibile interesse storico nei documenti presentati alla dogana per l’esportazione dovrebbe giustificare un loro fermo in attesa dell’accertamento e della decisione della competente Sovrintendenza. Questa dovrebbe poi pronunciarsi sia sul valore delle carte che sulla opportunità della loro destinazione all’estero. Al privato, d’altra parte, dovrebbe porsi l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione della stessa sovrintendenza per l’esportazione di tutti i documenti che abbiano valore storico3. Una disposizione del genere potrebbe trovar posto nella legge penale che, dovendo comminare una apposita sanzione per la trasgressione del divieto di esportazione – stabilito dall’art. 38 (lettera f) e limitato, come si è visto, agli archivi e documenti singoli dichiarati di notevole interesse storico – potrebbe porre altro divieto ed altra sanzione per gli archivi e i documenti in genere che abbiano valore culturale. Con ciò noi non vorremmo – si badi bene – tornare semplicemente alla legge del ’39: scopo della norma dovrebbe essere quello di colmare una lacuna dell’attuale legge e di rendere possibile in ogni caso l’accertamento, non quello di restringere i limiti del divieto di esportazione. Ci sembra anzi che si debbano rispettare i criteri di liberalizzazione già adottati dal legislatore. La richiesta di apposita autorizzazione obbligherebbe cioè il privato proprietario, possessore o detentore di archivi o di singoli documenti di interesse storico, che intenda inviarli all’estero, a 3
Va detto per inciso che nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico, il quesito non viene a porsi in quanto (artt. 1 e 35) è vietata l’esportazione, oltre che delle cose d’arte, anche dei «manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli»: documenti cioè di data anche recente e comunque non necessariamente riconosciuti d’importante interesse. Tale riconoscimento segue invece, di solito, al divieto d’esportazione.
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sottoporli al giudizio della Sovrintendenza competente, ove per un qualsiasi motivo non l’avesse già fatto. Ma la sovrintendenza non potrebbe rifiutare il nulla osta all’esportazione ove giudicasse che l’archivio o i documenti non siano di tale importanza da giustificare una dichiarazione formale di notevole interesse storico. La norma proposta si collocherebbe quindi ad integrazione delle altre, previste dall’art. 37: anche l’esportazione diverrebbe un’occasione, fra le altre, per l’esercizio dell’iniziativa sovrintendentizia. Occasione che presenta forti analogie con quella (terzo e quarto comma dell’articolo citato) della vendita di documenti da parte di privati. In entrambi i casi muta la situazione di fatto o giuridica dei documenti e in entrambi i casi s’impone un accentuato potere di vigilanza; maggiore anzi nell’ipotesi del trasferimento all’estero che colloca le carte fuori dall’ambito di efficacia territoriale delle norme di salvaguardia. In entrambi i casi la legge assegna ad altri, che intervengono al momento del trasferimento – titolari di case di vendita e pubblici ufficiali da una parte, agenti doganali dall’altra – obblighi che si affiancano a quelli dei privati, a garantire meglio del risultato. Vi è poi un particolare nesso tra le due disposizioni. La comunicazione dei documenti posti in vendita, com’è noto, non è solo uno dei mezzi di cui si vale la legge per l’accertamento; è anche necessaria perché il ministro per l’Interno possa esercitare il diritto di prelazione4. Poiché il trasferimento all’estero è preceduto normalmente da un passaggio di proprietà, difficilmente la Sovrintendenza potrà venirne a conoscenza ove la vendita non venga fatta in Italia. La norma dell’art. 37 (comma III e IV), che non trova applicazione fuori del territorio nazionale, potrebbe rimanere così elusa. Viceversa, se si imporrà il controllo in occasione dell’esportazione, si potrà venire a conoscenza del trasferimento di proprietà ed esercitare, prima che sia troppo tardi, il diritto di prelazione5. 2. Il reato di esportazione abusiva: il dolo, il tentativo, la confisca 4
Cfr. art. 40 della nuova legge archivistica. È interessante notare come le tendenze legislative più recenti si muovono in senso più restrittivo della libertà del privato. Così la Commissione parlamentare d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310) propone, quanto alla esportazione dei beni culturali non dichiarati, che essa sia subordinata in ogni caso al nulla osta dell’ufficio di esportazione. Assoluto è invece il divieto d’esportazione per i beni dichiarati. La dichiara5
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Nella nuova legge manca, come si è detto, una sanzione penale corrispondente al divieto già stabilito di inviare all’estero senza autorizzazione documenti di notevole interesse storico. Non fu possibile includere in essa nessuna di quelle sanzioni che già la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 prevedeva per la violazione degli obblighi posti ai privati e agli amministratori degli enti pubblici perché, com’è noto, la Costituzione vieta di porre norme di natura penale in una legge delegata6. Nella legge del ’39 la disciplina del reato di esportazione abusiva era invece insufficiente e dottrinalmente incerta. Non sarà quindi inutile, anche in vista di una futura, prossima regolamentazione giuridica di questo reato, rilevarne qualche caratteristica partendo dalla legge del ’39 e mettendola a confronto, se sarà il caso, con le norme parallele che regozione XX della relazione presentata al ministro della Pubblica istruzione il 10 marzo 1966, così si esprime: «I beni culturali dichiarati non possono essere esportati, salvo quanto previsto dalla dichiarazione precedente e dalla successiva dichiarazione XXIX. I beni che abbiano ricevuto accertamento negativo sono liberamente esportabili, e così pure i beni archeologici catalogati e non dichiarati. Gli altri beni culturali non dichiarati sono esportabili liberamente, salvo nulla osta degli speciali uffici di esportazione. Se l’Ufficio di esportazione ritiene che un bene culturale presentatogli sia di particolare interesse, provvede a che sia sottoposto a dichiarazione. In tal caso l’amministrazione autonoma lo acquista a prezzo di stima, determinato da una commissione permanente di arbitraggio, in contraddittorio tra le parti, a meno che il proprietario non dichiari, prima che abbia inizio il procedimento di stima, di voler ritenere il bene con i vincoli derivanti dalla dichiarazione. La legge provvederà ad assicurare l’indipendenza dei membri della suindicata commissione. La legge provvederà altresì allo sveltimento di tutte le procedure relative alla presente dichiarazione». Quanto alle sanzioni propone la dichiarazione LXXXIV: «Le norme penali previste dalle diverse legislazioni speciali oggi esistenti, devono essere trasferite nel codice penale, e devono essere riordinate secondo i seguenti principî: a) trasformare i reati contravvenzionali oggi ipotizzati in delitti; b) qualificare come illeciti penali quegli illeciti che sono oggi previsti come amministrativi; c) tipizzare le ipotesi delittuose e semplificarle, sì da ridurre la sovrabbondante normativa oggi esistente e riportarla a poche figure criminose, quanto più possibile nitide; d) prevedere sanzioni particolarmente gravi nei casi di condotta dolosa dei violatori delle norme di tutela del patrimonio dei beni culturali, in particolare per i casi di danneggiamento e di distruzione di beni». 6 Il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 fu emanato in seguito a legge di delega del 17 dicembre 1962, n. 1863.
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lano la esportazione abusiva di oggetti d’arte nella legge sulla tutela delle cose d’interesse storico o artistico (1° giugno 1939, n. 1089). Il reato di esportazione abusiva va tenuto distinto dal reato di contrabbando. Sulla base dell’art. 97 della legge doganale (25 settembre 1940, n. 1424) si può definire il contrabbando come «la sottrazione, comunque avvenuta o tentata, delle merci al pagamento dei diritti di confine». È un reato volto quindi contro gli interessi finanziari dello Stato che rientra nei delitti fiscali. Diversi testi di legge, riferendosi ad altri reati che mirano alla evasione di dazi ed imposte, usano le espressioni: contrabbando di monopolio, contrabbando interno; e così via. Il contrabbando doganale, ossia la violazione dell’interesse dello Stato alla percezione di quei diritti che sono dovuti al passaggio del confine, apparterrebbe così ad un particolare gruppo di reati, nell’ambito di quelli che ledono gli interessi finanziari dello Stato. La dottrina si è sforzata di costruire, su questa base, una più ampia figura delittuosa di contrabbando, di cui quello doganale costituirebbe soltanto un tipo particolare. Ma la maggior parte degli autori ha reagito contro questo tentativo, considerandolo artificioso e poco proficuo, ed ha preferito – secondo noi più giustamente – considerare il contrabbando doganale come un reato a sé stante7. Comunque sia, per quel che ci riguarda, conviene evitare di usare le espressioni «contrabbando artistico o storico» o «contrabbando di documenti» e simili per indicare un delitto che non contrasta la volontà dello Stato di perseguire mezzi finanziari e che elude invece le norme poste per la difesa del patrimonio storico nazionale8. Non per nulla in ordine all’uno e all’altro di questi due beni protetti sono state predisposte norme diverse, che disciplinano con poteri e procedure sensibilmente divergenti l’attività che lo Stato intende svolgere nei due settori, attività che è affidata altresì ad organi amministrativi diversi.
7 Cfr. la voce Contrabbando doganale di C. DE VINCENTIIS, in «Novissimo digesto italiano», Torino 1959, pp. 436 e seguenti. 8 È vero che, come ha messo in evidenza il Di Lorenzo (Il contrabbando e gli altri reati doganali, Padova 1956, pp. 90 e sgg.) il termine contrabbando, superando il significato tecnico-giuridico ora precisato, è passato a indicare altri reati: contrabbando volontario, di stupefacenti, di guerra e quindi anche contrabbando artistico. Ma per essere più esatti, e attenerci ai criteri dottrinali comunemente accettati, sarà bene tener ferma la distinzione accennata.
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Per quanto riguarda la legge archivistica è la Costituzione stessa che, com’è noto, traccia i confini di quel particolare interesse al quale va ricondotto il reato in esame. «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura – afferma l’art. 9 – e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Anche dal lato formale i due reati si diversificano notevolmente. Non è qui il caso di scendere ad un confronto puntuale e ci limiteremo, quando sarà il caso, a rilevare qualcuna delle differenze essenziali. Ciò non vuol dire che particolari analogie di comportamento e modalità di azione pratica col reato di contrabbando doganale – determinate soprattutto dall’esistenza di una linea di confine alla quale fa riferimento la trasgressione in esame – non debbano suggerirci problemi e soluzioni anche per la disciplina del divieto di esportazione dei documenti. Ma c’è di più. L’attuazione di alcuni compiti essenziali inerenti al trasferimento degli archivi all’estero non può che essere affidata alle dogane. Così in primo luogo per la «presentazione» dei documenti alla frontiera che pone il cittadino in un rapporto di fatto e di diritto con l’amministrazione doganale; rapporto dal quale nascono gli obblighi e gli adempimenti successivi. Così per la «dichiarazione» dei documenti stessi che dovrà essere fatta all’ufficio doganale obbligatoriamente, una volta deciso l’attraversamento della linea di confine. Così infine per la «visita ispettiva», mediante la quale l’autorità doganale dovrebbe verificare l’esistenza delle carte descritte, la loro corrispondenza all’elenco presentato e dare persino un primo giudizio, sia pure presuntivo e di massima, intorno alla sussistenza o meno di un loro «interesse storico». Le dogane non costituiscono un organo limitato esclusivamente alla cura di interessi finanziari9 e nulla vieta che ad esse si attribuiscano altri compiti inerenti al controllo della linea di confine per altri scopi che lo Stato può porsi relativamente ad altri interessi. Si stabilisce così un nesso non intrinseco ma estrinseco tra disciplina dell’esportazione agli effetti fiscali e disciplina dell’esportazione ad altri effetti, come quello dell’invio all’estero di documenti che rivestono interesse storico. Le materie sono diverse, diversi i reati corrispondenti, ma alcuni compiti previsti dalla legge archivistica sono affidati allo stesso organo della pubblica Amministrazione. 9 Anche i divieti di esportazione o importazione, nel campo economico, non hanno attinenza con la riscossione di diritti doganali.
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La legge archivistica è costretta perciò a far riferimento, con rinvio esplicito o tacito, alle leggi che regolano l’ordinamento doganale e alle procedure consuete di controllo delle merci alla frontiera. L’esistenza di queste leggi dovrà anzi essere presupposta perché si possa parlare di quella particolare violazione, regolata da apposita norma penale, nella quale consiste il reato specifico di esportazione abusiva di documenti. Una prima questione nasceva nella legge del ’39 dall’art. 34 già citato. Non vi è dubbio che il reato in questione, per la specie della pena che ad esso si accompagna, e cioè la multa, rientri nei delitti (articolo 39 codice penale). Com’è noto, per l’imputabilità dei delitti la legge richiede quella volontà cosciente e non coartata di compiere un fatto lesivo di un interesse altrui che consiste nel dolo (art. 42 codice penale), volontà che non s’indirizza solo a volere una determinata azione ma a cagionare anche, con la coscienza di aggredire ingiustamente una sfera giuridica riservata, quell’evento al quale la legge ricollega una precisa responsabilità. Nel caso nostro l’elemento soggettivo del reato consiste nel volere che documenti di cui è vietata l’esportazione passino il confine senza l’autorizzazione della Sovrintendenza archivistica. Questo è quanto dice la legge e questo è quanto deve limitarsi a constatare il giudice nel reato in questione. Non occorre quindi la prova di una particolare mala fede nell’esportatore, di un qualsiasi contegno cioè atto a far ritenere che vi sia qualcosa di più del dolo generico, implicito nel volere quel fatto, l’esportazione abusiva, in cui consiste l’illecito penale. Ciò però appare a prima vista assai iniquo nei confronti del privato detentore dei documenti se si pone attenzione al modo con cui di solito avviene il passaggio della frontiera. Se il privato avrà scelto, come di regola, una normale via di transito avrà anche presentato – tranne i casi eccezionali che vedremo – il materiale da esportare alla visita doganale. A tale atto di presentazione egli potrà aver fatto seguire anche la dichiarazione del tipo di merce esportata, ritenendola soggetta a controlli, o viceversa potrà essersi astenuto dal farlo, ritenendola merce di libera esportazione. Comunque sia, per non aver chiesto prima l’autorizzazione, verrebbe senz’altro incriminato. La legge guarda al fatto in sé (aver «tentato l’esportazione del materiale archivistico senza la prescritta autorizzazione») ritenendo il dolo implicito in esso anche se la presunta intenzione dell’esportatore di eludere le disposizioni inerenti agli archivi e al controllo doganale è smenti-
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ta poi dal suo contegno, in quanto egli non si è sottratto ai consueti controlli ma ha presentato i documenti da esportare e può averli anche descritti con esattezza senza celarne il valore storico. Possono in tal caso ravvisarsi gli estremi di un reato o quanto meno di un delitto? Sarebbe stato più giusto, a nostro avviso, che la legge si fosse limitata a collocare tutt’al più tale ipotesi nell’ambito delle contravvenzioni che, predisposte per rendere più agevole la vigilanza archivistica, sono imputabili semplicemente a titolo di colpa. Altro caso è invece quello in cui l’esportatore abbia scelto vie di transito «non permesse» (come si esprime l’art. 97 della legge doganale) senza presentare alla dogana il materiale documentario. Solo quando ciò avvenga il rigore della disposizione penale in questione riceve tutta la sua giustificazione. La formulazione del reato, nella legge del ’39, confonde le due ipotesi riconducendole entrambe alla semplice omissione della richiesta di autorizzazione per l’esportazione. Per l’una e per l’altra il legislatore ha usato la stessa espressione: ma nel passaggio clandestino della frontiera il «tentativo» è volto direttamente allo scopo di eludere il controllo doganale e di sottrarsi all’obbligo di richiedere il permesso alla sovrintendenza; nel normale transito del confine invece lo stesso «tentativo» non può avere che un significato profondamente diverso in quanto l’esistenza dell’apparato di controllo, cui l’esportatore si affida, e l’intervento dell’agente doganale sono di per sé garanzie di regolarità e legittimità dell’operazione. Il legislatore ha dimenticato che il fatto esportazione tocca un rapporto bilaterale (qualche autore ha perciò avvicinato tale rapporto, come si vedrà, alla dichiarazione dei redditi): da una parte l’esportatore, dall’altra l’autorità di confine. Perciò se nel caso di chi si sottrae all’autorità può ravvisarsi un atteggiamento fraudolento, nel caso, al contrario, di chi si presenta alla dogana si è costretti a presumere una volontà indirizzata all’osservanza della legge. Guardando al corrispondente reato qual’è disciplinato dalla legge sulla tutela delle cose d’interesse artistico (1° giugno 1939, n. 1089) troviamo un’espressione ben diversa. Art. 66: «È punita con la multa da L. 80.000 a L. 2.000.000, l’esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge: a) quando la cosa non sia presentata alla dogana; b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla
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licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa. La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando».
Si noti come le due ipotesi siano qui distinte e articolate con la dovuta precisione. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) si ha il transito clandestino cui si è accennato, ipotesi per la quale basterà verificare il fatto per dedurne l’imputabilità. Nel caso di cui alla lettera b) si tratta invece del passaggio della frontiera nei punti stabiliti e mediante presentazione del materiale alla dogana. Qui il legislatore richiede non semplicemente il dolo, reale o presunto, consistente nell’omessa richiesta dell’autorizzazione, ma la frode all’atto dell’attraversamento della frontiera, cioè il nascondimento della cosa o l’uso di artifici o raggiri per indurre in errore l’agente doganale. Si comprende come in tal modo il delitto possa essere assimilato a quello dell’esportazione clandestina in quanto, nell’uno come nell’altro caso, l’esportatore dimostra, con la sua condotta, di essere nello stesso tempo al corrente del divieto di esportazione e del pregio della cosa d’interesse storico o artistico. Egli vuole perciò esportarla sottraendola alla prescritta autorizzazione e quindi alla visita doganale con la quale verrebbe posto ad essa il fermo fino a definitivo giudizio del sovrintendente. In realtà non è possibile prescindere, in questo reato, dall’elemento soggettivo della frode che va molto al di là del dolo generico. Così avviene anche nel contrabbando. Precisa infatti l’art. 97, lettera c), della legge doganale: «È punito chiunque è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale»10. 10
Si discute, nella interpretazione della legge doganale, se il dolo debba essere sempre presunto di fronte all’obbiettività del fatto delittuoso. Nella giurisprudenza prevale l’opinione che in materia doganale l’inosservanza delle norme stabilite per evitare le frodi dia luogo ad una presunzione di evasione fraudolenta (cfr. Corte di appello di Bari, sentenza del 29 genn. 1931 e Cassazione penale 12 mag. 1939). Nella dottrina, di fronte all’opinione tradizionale (cfr. DI LORENZO, Il contrabbando e gli altri reati… cit., pp. 109-111) prevale oggi l’opinione che il dolo debba essere sempre provato come ogni altro elemento del delitto. La verità è, come osserva L. Granata (L’elemento intenzionale nei reati doganali, in «Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione», IV, fasc. 12 [dic. 1955], pp. 1720), che «la ricerca e l’individuazione dell’elemento intenzionale trova, realisticamente, nel fatto la sua base di dimostrazione giuridica, talvolta in maniera così rapida, così certa, così intuitiva che si afferma che il dolo è inerente al fatto».
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Si consideri che nella legge doganale, una volta presentate le merci alla dogana, neppure la dichiarazione infedele è considerata titolo sufficiente a concretare l’ipotesi di vero e proprio contrabbando. Si ritiene generalmente che l’atto ispettivo di personale tecnicamente specializzato sia sufficiente ad integrare gli elementi incerti o a dissipare gli equivoci contenuti nella dichiarazione dell’interessato; l’importante è che si sia escluso quel più grave danno che verrebbe allo Stato dalla pura e semplice sottrazione della merce all’accertamento. La dichiarazione dell’interessato purché, ripetiamo, si affidi all’esame della controparte è – come la dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta – uno solo degli elementi in cui consiste il rapporto doganale e si ammette che, in qualche misura, essa possa discostarsi dalla verità, la quale verrà ristabilita dal giudizio dell’autorità. Dottrina e giurisprudenza sono inclini a ritenere che la dichiarazione infedele, punita semplicemente a titolo contravvenzionale11, possa assurgere a delitto di contrabbando solo quando l’uso di mezzi fraudolenti è inteso a indurre l’agente doganale in errore circa la natura stessa della cosa o una sua qualità essenziale12. Nel caso di archivi riteniamo, anche in analogia con quanto suggerisce la disposizione relativa alle cose d’interesse storico o artistico, che ciò potrebbe avvenire quando la falsa dichiarazione verta circa la dichiarazione di notevole interesse storico dei documenti o circa l’avvenuta autorizzazione alla esportazione da parte della Sovrintendenza. Vi è poi il caso di pura e semplice omissione della dichiarazione. Il proprietario, possessore o detentore di archivio o di documenti può aver ignorato la disposizione (art. 25 legge del ’39) che vieta la loro esportazione non autorizzata, o può aver ritenuto che le carte non abbiano inte-
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Art. 118 legge doganale citata: «Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate all’importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con «bolletta di cauzione», non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante è punito con l’ammenda da L. 20 a L. 200». 12 Cfr. le sentenze della Cassazione penale in data 25 febbr. e 13 lu. 1956 e le conclusioni del De Vincentiis nella voce Doganali, contravvenzioni in Novissimo digesto… cit., pp. 141 e seguenti. Un’opinione particolare esprime il Rocco (La dichiarazione doganale falsa o infedele: natura giuridica e caratteri dell’istituto, anche in riferimento alle legislazioni doganali francese, svizzera e belga, in «Giustizia finanziaria. Rassegna di diritto e giurisprudenza finanziaria», II (1954), pp. 229-235) secondo cui la dichiarazione doganale, anche falsa, non rientrerebbe mai nel delitto di contrabbando.
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resse storico, così da credere di avere a che fare con merci di libero transito. Escludendosi anche in questa ipotesi un contegno fraudolento, non può ammettersi, a nostro avviso, l’incriminazione per abusiva esportazione quando alla visita ispettiva i documenti, in modo non occulto, si trovino nel mezzo di trasporto al loro posto. Così in effetti si regola l’amministrazione doganale per le merci soggette al pagamento dei diritti di confine: l’art. 97 (lettera c) esige infatti per l’incriminazione che il colpevole sia «sorpreso» con merci «nascoste» sulla persona o nei bagagli. L’art. 34 della legge archivistica del ’39 distingue il «tentativo» di esportazione abusiva dal corrispondente reato «consumato» comminando pene diverse per l’una e per l’altra ipotesi13. Diversa è invece la disposizione della legge sulle cose d’interesse storico o artistico che si uniforma al criterio prevalso nella legge doganale. Art. 66: «È punito con la multa da L. 80.000 a L. 2.000.000 l’esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge…». Vige il principio, in tema di reati doganali, secondo cui il tentativo, che di regola costituisce titolo a sé di reato (art. 56 del codice penale), è assimilato al reato consumato nel quantum della pena14. La dottrina ha mostrato una qualche incertezza intorno al fondamento di tale principio che conduce a colpire l’atto indirizzato in modo non equivoco a causare un determinato evento allo stesso modo della realizzazione dell’evento stesso. Vi è chi, come il Di Lorenzo, sottolinea il carattere particolare dell’iter delittuoso nel reato di contrabbando. Esso «presuppone l’azione cauta, circospetta, preordinata al passaggio della linea doganale (di fatto o di diritto, secondo i casi), che segna altresì il limite territoriale oltre il quale il delitto tentato si trasforma in delitto consumato. E poiché il superamento di questo limite non lascia ordinariamente alcuna traccia, né può determinare la reazione di un soggetto privato (parte lesa), come negli altri reati comuni, ma soltanto quella di organi amministrativi preposti al controllo; quando, attraverso indagini e ricostruzioni più o meno laboriose, si sia reso possibile
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«Il detentore che abbia tentato l’esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta autorizzazione, è punito con la multa da L. 80.000 a L. 320.000… Nel caso in cui il colpevole raggiunga l’intento, la multa è stabilita da L. 240.000 a L. 960.000 oltre il pagamento di un’indennità pari al valore delle scritture». 14 Art. 108 legge doganale cit.: «Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato».
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raccogliere qualche elemento di prova circa la già tentata evasione, non si poteva attendere che il reato si compisse molto probabilmente senza lasciare o lasciando dubbie e discutibili tracce di sé; e si presentò logicamente necessario riguardare il delitto come un delitto consumato, considerando come circostanza del tutto ininfluente se il trasgressore sia riuscito a superare i controlli doganali ed abbia già prodotto la lesione giuridica»15.
Vi sarebbe per il Di Lorenzo non soltanto un’equiparazione quoad poenam del contrabbando tentato al contrabbando consumato ma anche un’assimilazione concettuale dell’una all’altra ipotesi sulla base della quale il primo assume lo stesso nomen iuris e lo stesso titolo del secondo. Opinione simile è quella espressa dal Granata16: la particolare equiparazione nasce dal carattere stesso del reato di contrabbando che non è mai reato ex impetu ma di fredda preparazione ed esecuzione e che non può quindi lasciare dubbi sull’intenzionalità dell’agente e sulla natura del delitto cui s’indirizza, anche prima del verificarsi dell’evento e indipendentemente da esso. Opinioni, queste riferite, non del tutto convincenti. Inaccettabile è poi quella comunemente accolta. Essa si limita a ripetere la giustificazione offerta dalla relazione del disegno di legge la quale accenna ad una «forma di delinquenza di notevole pericolosità». Giustamente osserva il Bobbio17 che tale opinione non può certo dirsi condivisa, se non altro, dal giudizio corrente. Il Bobbio stesso tenta un’altra spiegazione a nostro avviso assai suggestiva. Il contrabbando – egli dice – è un reato di pura condotta e non di «evento». Non è necessario si verifichi un determinato effetto naturale perché possa essere configurato ma è sufficiente il modo di agire del colpevole qualificato dall’intenzione. Esso è perfetto o nel momento in cui la cosa oltrepassa contra legem la linea di confine o quando il possesso della cosa diviene, per cause soggettive, antigiuridico, come nel caso di falsa dichiarazione o di scoperta della cosa nascosta nei bagagli. A noi sembra che al contrabbando, com’è disciplinato dalle norme vigenti, sia in effetti indifferente il verificarsi di quell’evento cui il colpe15
M. DI LORENZO, Il contrabbando e gli altri reati… cit., p. 147. L. GRANATA, Il tentativo nel contrabbando, in «Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione», VI (1957), pp. 13-16. 17 F. BOBBIO, L’evento e il tentativo nel delitto di contrabbando, ibid., XI (1962), pp. 981-986. 16
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vole ricollega la sua azione delittuosa. La scoperta, ad opera dell’autorità doganale, della frode concreta l’ipotesi delittuosa prevista senza che possa parlarsi di semplice tentativo di reato quando non si è compiuto quel fatto cui s’indirizza la volontà dell’agente, e cioè l’evasione tributaria. Questo evento, in realtà, non è richiesto dalle norme che disciplinano i diversi casi di contrabbando per i quali, in effetti, si ipotizzano e condannano semplicemente comportamenti illeciti. Meglio quindi attenersi alla forma della legge e non immaginare un ipotetico reato consumato che andrebbe al di là delle definizioni in essa contenute. Le valutazioni di merito intorno al fondamento del delitto appartengono del resto più all’opera del legislatore che a quella dell’interprete. Nel reato di esportazione abusiva di documenti l’interpretazione proposta calza assai meglio di qualsiasi altra in quanto viene a mancare un evento corrispondente a quello che nel contrabbando è dato dal mancato pagamento dei diritti di confine. Irrilevante è, per la legge archivistica, il motivo ultimo della esportazione (vendita a fine di speculazione, semplice trasferimento all’estero, ecc.) e non vi è un’obbligazione del privato legata direttamente al passaggio della frontiera. L’oggetto del reato non è, appunto, un evento naturale ma un fatto formale: la violazione di una norma, la trasgressione di un divieto posto a tutela dell’integrità del patrimonio archivistico nazionale. Riteniamo perciò che la distinzione stabilita dall’art. 34 della legge del ’39 non trovi alcuna giustificazione nella particolare natura di questo delitto e possa essere anzi fonte di equivoci e di interpretazioni arbitrarie per stabilire quando, guardandosi al momento consumativo del reato, si debba punire la trasgressione del divieto a titolo di tentativo o di reato consumato. Altra disposizione della legge del ’39 che merita un cenno di commento è quella che si riferisce alla confisca dei documenti o dell’archivio abusivamente esportato. Prosegue l’art. 34, al terzo comma: «Alla multa è aggiunta la confisca del materiale archivistico, ai sensi del codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo». Com’è noto nel diritto penale la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale predisposta per fronteggiare la minaccia di un reato ed ha quindi carattere preventivo e non repressivo. Si tratta di togliere di mezzo
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oggetti di per se stessi pericolosi o che si riconnettono ad un determinato reato sul quale sia intervenuta una sentenza di assoluzione o di condanna. Ai sensi dell’art. 240 del codice penale «Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce il reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e del n. 1° del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del n. 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».
Numerose leggi speciali stabiliscono l’obbligo della confisca e tra queste sono sia la legge del ’39 sulle cose d’interesse artistico o storico, sia la legge doganale citata18. In questo caso quindi la disposizione che riguarda gli archivi si uniforma alle altre che disciplinano i reati affini. La dottrina guarda tuttavia con sospetto alla confisca così com’è disciplinata dalla legge doganale ravvisandovi, e non a torto, più che una misura di sicurezza, una vera e propria pena accessoria. Come tale essa appare ispirata a criteri superati di legislazione e non può che considerarsi un residuo del passato; tanto è vero che fu esclusa dal codice penale. In materia doganale, nota il Capasso19, essa venne già ripudiata in passato, nel primo regolamento doganale del settembre 1860 (in applicazione della legge sarda del 1859). E ciò permetteva al Sella di affermare che la legislazione italiana era la più liberale di quelle allora vigenti. Oggi la confisca la si ritrova in quasi tutte le leggi doganali straniere per evidenti ragioni pratiche confortate da una lunga tradizione legislati18 La prima (art. 66, secondo comma) così si esprime: «La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando». La seconda (art. 116) «Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto». 19 A. CAPASSO, La confisca nel diritto doganale, in «Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione», X (1961), p. 727.
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va. Per quanto in se stessa discutibile, essa ci appare più giustificata in materia archivistica, in quanto preminente sull’interesse privato è quello pubblico a che gli archivi – almeno quelli più rappresentativi – non escano dal territorio nazionale e siano custoditi con le opportune garanzie. Quando il proprietario viola la legge penale non è certo più in grado di dare affidamento circa la conservazione delle carte di preminente interesse pubblico.
UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE SULLA ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI D’INTERESSE ARTISTICO O STORICO
La sentenza, di cui pubblichiamo il testo nella parte essenziale, accoglie il ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana la quale sarebbe venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 16 del trattato di Roma (trattato che, com’è noto, stabilisce gli accordi basilari della CEE) per aver continuato a riscuotere la tassa prevista dall’art. 37 della legge italiana 1° giugno 1939, n. 1089 sul valore delle cose d’interesse artistico o storico oggetto d’esportazione. Giova ricordare che quest’ultima legge, a seconda dei casi, stabilisce il divieto assoluto di esportazione (art. 35) quando il trasferimento all’estero dell’opera d’arte si risolve in un «ingente danno» per il patrimonio nazionale; oppure stabilisce una «tassa progressiva sul valore della cosa», che va dall’8 al 30% (art. 37). In quest’ultimo caso non si verifica un «ingente danno» in seguito alla esportazione di quella determinata e singola cosa; tuttavia – ha ragionato il legislatore – una eccessiva emorragia di opere di minor valore, prese nel loro complesso, potrebbe menomare a lungo andare il patrimonio culturale. La tassa mantiene entro limiti ragionevoli il flusso commerciale degli oggetti d’antichità e d’arte e limita così indirettamente, pur lasciando ai privati la disponibilità dei propri beni, l’uscita di essi dal territorio nazionale. L’art. 39 stabilisce infine che il ministro della Pubblica istruzione ha facoltà di acquistare «cose che presentino importante interesse per il patrimonio» storico o artistico per il valore dichiarato nella denuncia (art. 36); la quale quindi è prevista sia per l’esercizio del diritto di prelazione che per l’applicazione della tassa di cui si è detto, quando non si ritenga di dover porre il divieto previsto dall’art. 35. La questione della tassa d’esportazione si trascina dal gennaio 1960 – allorquando la Commissione della CEE invitava la Repubblica italiana a
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sopprimerla – fino alla sentenza in esame del 10 dicembre 1968. Il nostro governo, com’è ovvio, è impegnato dalle prevalenti interpretazioni del trattato alla revisione degli articoli della nostra legge o quanto meno a trovare una equa soluzione della controversia. D’altra parte, all’interno del paese, si è venuta a determinare una vivace reazione degli ambienti culturali di fronte alla minaccia del depauperamento del nostro patrimonio d’arte e di storia. L’Argan e il Brandi diedero tra i primi nella stampa l’allarme sui pericoli della liberalizzazione in materia di oggetti di valore storico e artistico; seguì poi la presa di posizione contraria di «Italia nostra» nel convegno del 1968 («Nuove leggi per l’Italia da distruggere»); si espressero infine sfavorevolmente sia il Consiglio superiore delle Antichità e belle arti, nel giugno 1966 e nell’aprile 1967, che l’Accademia nazionale dei Lincei il 9 dicembre 1967. Gli archivisti non possono disinteressarsi della questione non solo perché, in linea generale, nulla che riguardi i beni culturali può considerarsi estraneo agli archivi, ma anche per altri motivi specifici. La legge archivistica non prevede – è vero – una tassa del genere di quella predisposta dalla legge sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico. Tuttavia, sulla base dell’art. 37 citato, potrebbe essere oggetto di tassazione una cosa di interesse storico («i carteggi, i documenti notarili» e «gli autografi» di cui alla lettera c) art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) alla quale potrebbero essere interessati gli Archivi di Stato. In secondo luogo potrebbe rendersi necessaria anche per i documenti d’archivio una tutela indiretta del genere di quella adottata per le antichità e belle arti qualora l’antiquariato conducesse la speculazione all’accaparramento anche dei beni archivistici così da depauperare anche questo ingente patrimonio (non vi è oggi, com’è noto, una diretta corrispondenza tra valore culturale del bene archivistico, come testimonianza storica e oggetto di ricerca, e suo valore venale). Al testo della sentenza facciamo seguire una nota la quale riprende i tre punti che costituiscono le tesi in conflitto, oggetto di decisione da parte del collegio giudicante. Occorre avvertire che giocano nelle argomentazioni svolte almeno due concetti giuridici basilari che sarà bene chiarire preventivamente. La dottrina italiana, sulla base della nostra legislazione, distingue, guardando allo scopo dei diversi provvedimenti che riguardano lo scambio internazionale delle merci, tra dazi doganali fiscali, destinati a procurare una entrata alla pubblica finanza, e dazi doganali economici, destinati a difendere la produzione nazionale indipendente-
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mente dalla entrata che essi possano procurare all’erario. Accanto ai dazi vi sono poi veri e propri divieti, parziali o totali, di esportazione o di importazione, determinati da ragioni di politica economica e legati ai regimi vincolistici, più o meno accentuati, che incidono sullo scambio delle merci. La tassa escogitata come freno all’esportazione delle cose di interesse storico o artistico non ha, malgrado le apparenze, fini fiscali perché mira, come suo scopo precipuo, non già a procurare una entrata all’erario ma ad evitare un danno che ha rilevanza sul piano culturale. Né essa può considerarsi d’altra parte un dazio o un divieto all’esportazione di natura economica. La legge prende in considerazione indirettamente, per l’applicazione della tassa, la sfera economica del privato che gode oggi in esclusiva il possesso del bene culturale; ma il suo scopo è indirizzato in realtà ad assicurarne l’utilizzazione futura e perenne da parte della collettività per fini intellettuali e per il godimento disinteressato: compito questo che non può identificarsi con la difesa del bene stesso dal lato economico. Tanto è vero che le cautele predisposte per fini culturali limitano l’attività dei singoli e non ne promuovono certo l’interesse economico ma incidono in modo restrittivo nel commercio internazionale al solo scopo di promuovere un più ampio scambio intellettuale. In questo caso sono dunque in contrasto l’attività e l’arbitrio dei privati – detentori di un patrimonio che non può considerarsi in nessun modo circoscritto nella sfera economica e rispondente alla valutazione che ne fa il mercato – e la più larga fruizione possibile, quando meno futura, del bene culturale. Sembra profilarsi in sostanza una terza categoria di dazi e di divieti, con una propria funzione: quella cioè della tutela del vasto patrimonio culturale al quale, al di là della difesa del campo economico o finanziario, si indirizzano sempre più le cure degli stati moderni. Il dazio all’esportazione, che giuridicamente e formalmente sembrerebbe appartenere alle consuete misure fiscali, in realtà si affianca, per integrarli, ai divieti posti all’esportazione per le cose di interesse storico o artistico: una comune disciplina vincolistica apparenta, come vedremo meglio, tutti i mezzi di cui la legge si avvale per conseguire un fine specifico ed unico, quello della difesa del patrimonio culturale, distinto da quello della disciplina del settore economico o fiscale. SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
1. Sulla sfera d’applicazione della tassa litigiosa.
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Invocando l’art. 16 a fondamento della propria azione, la Commissione sostiene che agli oggetti d’interesse artistico o storico cui si riferisce la legge italiana 1° giugno 1939 n. 1089, vanno applicate le disposizioni relative all’unione doganale. Tale modo di vedere non è condiviso dalla convenuta, la quale assume che gli oggetti in questione non possono venir assimilati ai «beni di consumo o di uso comune» e quindi non sono soggetti alle disposizioni del trattato applicabili ai comuni beni di scambio. Sotto questo profilo essi sarebbero sottratti all’art. 16 del trattato. A norma dell’art. 9 del trattato, la Comunità si fonda su un’unione doganale «che si estende al complesso degli scambi di merci». Per merci ai sensi di detta disposizione si devono intendere i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali. I prodotti contemplati dalla legge italiana, indipendentemente dalle caratteristiche che li distinguono dagli altri beni commerciali, hanno in comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili e di poter quindi costituire oggetto di negozi commerciali. Tale modo di vedere corrisponde d’altro canto all’impostazione della stessa legge italiana, che determina la tassa litigiosa in funzione del valore degli oggetti di cui trattasi. Risulta dalle considerazioni che precedono che detti beni sono soggetti alle norme comunitarie, salvo le deroghe espressamente previste dal trattato. 2. Sulla qualificazione della tassa litigiosa sotto il profilo dell’art. 16 del trattato. La Commissione assume che la tassa litigiosa è una tassa d’effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione e come tale avrebbe dovuto cessare di essere percepita, in conformità all’art. 16 del trattato, al più tardi alla fine della prima tappa del mercato comune, vale a dire a partire dal 1° gennaio 1962. La convenuta contesta tale qualificazione della tassa litigiosa, la quale perseguirebbe uno scopo particolare, cioè mirerebbe a garantire la protezione e la salvaguardia del patrimonio artistico, storico ed archeologico esistente nel territorio nazionale. La tassa non avrebbe quindi affatto indole fiscale, tanto più ch’essa rappresenta un cespite irrilevante. L’art. 16 del trattato vieta di riscuotere, nei rapporti fra stati membri, qualsiasi dazio all’esportazione o qualsiasi altra tassa d’effetto equivalente, cioè qualsiasi tassa che, alterando il prezzo di una merce esportata, ha sulla libera circolazione di questa la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale. Tale disposizione non fa alcuna distinzione a seconda degli scopi perseguiti con la percezione dei dazi e delle tasse di cui prevede l’abolizione. Non è necessario analizzare la nozione di fiscalità che la convenuta pone a fondamento dei propri argomenti su questo punto, dal momento che le disposizioni della sezione del trattato riguardante l’eliminazione dei dazi doganali tra stati membri escludono che vengano tenuti in vigore dazi doganali e tasse d’ef-
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fetto equivalente, senza fare distinzione a questo proposito tra quelli che hanno carattere fiscale e quelli che ne sono privi. La tassa litigiosa, posto ch’essa frena l’esportazione dei beni di cui trattasi mediante un onere pecuniario che grava sul prezzo degli oggetti esportati, ricade sotto il divieto dell’art. 16. 3. Sulla qualificazione della tassa litigiosa sotto il profilo dell’art. 36 del trattato. La convenuta invoca l’art. 36 del trattato, il quale autorizzerebbe le restrizioni all’esportazione giustificate, come nella fattispecie, da ragioni di tutela del patrimonio nazionale artistico, storico ed archeologico. In considerazione del suo oggetto, della sua portata, dei suoi effetti, la tassa litigiosa rientrerebbe più che nelle disposizioni del trattato riguardanti le tasse d’effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione, fra le misure restrittive consentite dall’art. 36. In realtà, il disaccordo tra la Commissione e il governo italiano verterebbe non tanto sull’oggetto quanto sulla scelta dei mezzi. Per quanto riguarda questi ultimi, le autorità italiane avrebbero preferito percepire una tassa, che a loro avviso turba il funzionamento del mercato comune meno dell’applicazione di divieti o di restrizioni all’esportazione. L’art. 36 del trattato stabilisce che «le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni… all’esportazione… giustificati da motivi… di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico». Questa disposizione, sia per la sua ubicazione, sia per il richiamo espresso agli articoli 30-34, fa parte del capitolo relativo all’abolizione delle restrizioni quantitative fra stati membri. Detto capitolo verte sugli interventi degli stati membri nel commercio intracomunitario mediante provvedimenti aventi indole di divieto, totale o parziale, all’importazione, all’esportazione o al transito, a seconda dei casi. L’art. 36 contempla chiaramente solo tali misure, come risulta dall’uso dei termini «divieti o restrizioni». I divieti e le restrizioni in questione si distinguono nettamente, per la loro natura, dai dazi doganali e dalle tasse analoghe che si ripercuotono sulle condizioni economiche delle importazioni e delle esportazioni, senza tuttavia intervenire in maniera cogente nelle decisioni degli operatori economici. Le disposizioni del titolo I della seconda parte del trattato mettono in pratica il principio fondamentale dell’abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra stati membri mediante l’eliminazione, sia dei dazi doganali e delle tasse d’effetto equivalente, sia dei contingentamenti e delle misure d’effetto equivalente. Le eccezioni a questo principio fondamentale vanno interpretate restrittivamente. Di conseguenza, tenuto conto della differenza tra i provvedimenti contemplati rispettivamente dall’art. 16 e dall’art. 36, non è possibile applicare la
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deroga prevista da quest’ultima disposizione a provvedimenti che esulano dall’ambito dei divieti contemplati nel capitolo relativo all’abolizione delle restrizioni quantitative fra stati membri. Infine, se le disposizioni dell’art. 36 sopra citate non si riferiscono ai dazi doganali ed alle tasse d’effetto equivalente, il fatto si spiega con la circostanza che tali provvedimenti non hanno altro effetto che rendere più onerosa l’esportazione dei prodotti di cui trattasi, senza garantire il raggiungimento dello scopo cui mira detto articolo, cioè la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico. Gli stati membri possono invocare l’art. 36 solo se rispettano i limiti stabiliti da detta disposizione per quanto riguarda sia lo scopo perseguito, sia la natura dei mezzi. Di conseguenza, la riscossione della tassa litigiosa, che esula dall’ambito dell’art. 36, è incompatibile con le disposizioni del trattato.
Le norme della legge italiana sulla tutela della cose di interesse artistico o storico (legge 1° giugno 1939, n. 1089), e in particolare l’art. 37 che stabilisce la tassa sull’esportazione, appaiono perfettamente sostenibili e compatibili con le norme liberalizzatrici contenute nel trattato di Roma, solo che non se ne faccia un’applicazione meramente formalistica. 1. In particolare, avuto riguardo alla sentenza contraria alla tesi italiana emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, si nota che in definitiva tale sentenza è incentrata su una particolare interpretazione del trattato di Roma, contrastante con quella che si dà da parte italiana. Tale interpretazione, sotto la specie di un’analisi puntuale delle argomentazioni addotte da parte della convenuta, approda a conclusioni che stravolgono il senso del trattato complessivamente considerato. Non è infatti pertinente una definizione dei beni culturali tratta dall’art. 9 del trattato stesso che stabilisce genericamente l’ambito di applicazione delle norme comunitarie per poi escludere l’applicazione dell’art. 36 che tratta invece specificamente dei beni culturali. Detto articolo stabilisce infatti che «le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni… all’esportazione… giustificati da motivi… di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico». Integrando questa disposizione con l’art. 9 il testo di legge ha un significato chiaro e univoco: il bene culturale, pur essendo pecuniariamente valutabile e come tale atto a costituire oggetto di negozi commerciali, non va preso in considerazione tra i beni economici oggetto della disciplina di liberalizzazione in quanto per esso valgono i «divieti o restrizioni» che ne tutelano il carattere specifico di testimonianza artistica o
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storica o ambientale. Tale carattere – e quindi la disciplina particolare di essi – è prevalente rispetto all’altra caratteristica che essi hanno in comune con le «merci» in genere. Non si intenderebbe di certo la vera natura dell’opera d’arte e del bene culturale in genere se si volesse insistere sulle sue caratteristiche esteriori e materiali prescindendo dal suo significato di comunicazione puramente intellettuale e disinteressata e facendone coincidere l’autentico valore con quello attuale di mercato. E d’altra parte la sua commercialità riguarda – com’è ovvio – l’accaparramento a fini speculativi della sua fruibilità; fruibilità la quale tuttavia, come già abbiamo accennato, lungi dall’esaurirsi nel godimento esclusivo ed assoluto dell’attuale possidente, è condizionata dall’interesse della collettività cosicché lo Stato, anche in vista di una diversa utilizzazione futura, disciplina fin d’ora per fini pubblici l’uso del bene culturale assicurandone nel contempo la sopravvivenza e sottraendola all’arbitrio del proprietario. Lungi quindi dal considerarsi «beni di consumo e di uso comune» – a norma dell’art. 16 del trattato – gli oggetti di interesse artistico e storico vanno annoverati tra i beni infungibili e perennemente fruibili a vantaggio della collettività e come tali di uso privilegiato e sottratti alla normale disponibilità. Tali caratteristiche non potevano essere facilmente disconosciute dal collegio giudicante il quale si limita infatti ad affermare che i beni culturali «hanno in comune» con i beni economici la valutabilità pecuniaria e la commmercialità. Ma ciò non basta a sottometterli ad una disciplina ad essi estranea in quanto diversa è la loro natura e prevalenti sono altri caratteri che ne consigliano, così nel diritto interno come in quello internazionale, una diversa e specifica regolamentazione. La stessa Corte del resto ammette implicitamente, al successivo punto 3, che diversa è la ratio legis che si riferisce ai beni culturali da quella che regola i «beni di consumo o di uso comune» allorquando riconosce che, a prescindere dai mezzi scelti, legittima è in sé, per i diversi e opposti scopi che si vogliono raggiungere, l’applicazione di misure che limitano il commercio e l’esportazione dei beni culturali. 2. Quanto alla «incidenza restrittiva» che la Corte rimprovera, al punto 2, alla tassa sugli oggetti d’interesse storico o artistico appare chiaro da quanto rilevato che tale effetto è voluto per motivi affatto opposti a quelli che hanno consigliato la liberalizzazione dei beni valutabili in termini puramente economici. La tassa mira infatti a preservare, almeno in buona
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misura, il patrimonio storico e di civiltà, costituito da opere anche anonime e a conservare l’humus culturale nel quale è nato il fatto artistico di maggiori dimensioni. «Dai tempi in cui si guardava soltanto all’opera d’arte, isolata, eccelsa – ha osservato il direttore generale delle Antichità e belle arti – ad oggi è mutato molto e in senso estensivo il concetto del pregio, dell’interesse culturale, del valore documentario che i manufatti delle civiltà passate hanno per la cultura moderna. Dai capolavori si è esteso l’interesse e il campo di applicazione dello studio alle opere della produzione anche secondaria delle arti decorative e artigianali»1.
Di qui la necessità di proteggere, sia pure indirettamente ed entro certi limiti, il patrimonio culturale globalmente considerato, quanto meno in vista di eventuali nuove discipline che nel futuro potranno essere adottate col progredire della sensibilità per il fatto d’interesse storico o artistico, anche minore. Lungi dall’attivare proficue correnti di scambio la liberalizzazione provocherebbe in questo settore una corrente di traffici a senso unico che depaupererebbe senza possibilità di recupero una sola delle parti contraenti ed esaurirebbe una fonte di godimento spirituale che, del resto, appartiene a tutte le nazioni. Tanto è vero che da parte straniera, non meno che da parte italiana, provengono sollecitazioni per una maggiore oculatezza contro i guasti dell’antiquariato e l’intensificato saccheggio delle arti cosiddette «minori». Di qui le misure pregiudiziali di freno all’esportazione e le «restrizioni» che la Commissione delle Comunità europee riconosce (al successivo punto 3) essere ammesse dall’art. 36 in contrasto con la politica di liberalizzazione delle merci, adottata dal trattato. Di fronte a tale indirizzo normativo, che regola in modo diametralmente opposto gli oggetti comuni e quelli di interesse storico o artistico, appare incongrua e viziata da formalismo la interpretazione della Corte che prescinde dalla considerazione degli «scopi» perseguiti con la percezione dei dazi. Tanto più che tale considerazione è alla base – così nel diritto italiano come, da quanto si può desumere, nel diritto internazionale – della distinzione tra dazi doganali fiscali e dazi economici così come di quella tra dazi e divieti di esportazione: distinzioni entrambe alle quali 1
B. MOLAJOLI, La scienza e la conservazione dei beni culturali, estr. dagli Atti della XLIX riunione della Società per il progresso delle scienze, Siena, 23-27 sett. 1967, [s.l., s.n., 1967?], p. 882.
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non si può ricondurre la tassa di esportazione da classificare invece, accanto ai divieti, nelle misure di cautela predisposte per fini che non sono né economici né fiscali ma semplicemente culturali. Con diversa misura ed efficacia il dazio, così come il divieto assoluto di esportazione, mirano entrambi alla salvaguardia e alla conservazione entro i confini nazionali del patrimonio culturale nella sua globalità. Tale interdipendenza tra le due normative, unite nello scopo comune al quale attendono, è completata e confermata dalla facoltà di prelazione concessa dall’art. 39. Ove il ministro ritenga che la cosa presentata alla dogana rivesta importante interesse per il patrimonio culturale può acquistarla al prezzo dichiarato nella denuncia trasformando così una semplice remora alla facoltà concessa al privato di esportarla – la tassa ad valorem – in un vero e proprio impedimento, in un «divieto» all’esercizio di tale facoltà. La denuncia di cui all’art. 36 è oggi bilanciata tra due possibili provvedimenti alternativi da parte dello Stato: mentre l’esportatore ha interesse a dichiarare, per timore dell’imposta, un prezzo meno alto possibile dell’opera che intende esportare, dall’altra ha interesse a dichiarare un prezzo più alto possibile della stessa, nell’ipotesi che lo Stato faccia valere il diritto di prelazione. Se la denuncia fosse conservata ai soli effetti del diritto di prelazione, e non anche dell’applicazione della tassa, essa verrebbe snaturata (l’esportatore potrebbe addirittura simulare l’invio all’estero dell’opera per lucrare ai danni dello Stato) e diverrebbe un obbligo senza fondamento logico e pratico. Ciò conferma lo stretto nesso intercorrente tra le singole disposizioni della legge 1089 che costituiscono un «sistema» articolato per la difesa, a diversi livelli, della salvaguardia del patrimonio artistico: di quell’unico «scopo» che la Corte, appigliandosi ad una distinzione formalistica quanto incongruente, ritiene di dover prendere in considerazione per i soli divieti di esportazione, come vedremo subito di seguito, e non per la tassa in discussione. 3. La questione si sposta quindi dall’oggetto della misura restrittiva adottata, e dai suoi effetti, al mezzo stesso prescelto per vietare o limitare l’esportazione degli oggetti di interesse storico o artistico. Circa detto mezzo la Corte afferma che esso non può identificarsi con la tassa in questione. I mezzi ammessi dall’art. 36 del trattato dovrebbero avere la natura di interventi «cogenti», di «divieti» e non di provvedimenti che «non hanno altro effetto che di rendere più onerosa l’esportazione». Stupisce l’interpretazione formale adottata dalla Corte – e ricavata dal
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nesso con gli articoli 30-34 del trattato – quando proprio dal punto di vista formale l’espressione adottata dal testo, «divieti o restrizioni», sembra volersi riferire non ai soli «divieti», ma, per la scelta appropriata dei due termini collegati, anche a qualsiasi altro mezzo atto a frenare, se non a vietare parzialmente o totalmente, l’esportazione. Del resto una distinzione quale quella proposta dalla Corte tra «divieti» e restrizioni da una parte, dazi dall’altra, è ricalcata sulla sola categoria dei beni economici ai quali si tenta poi surrettiziamente ricondurre anche quella dei beni culturali. Né può dirsi che la tassa «senza garantire il raggiungimento dello scopo» della tutela del patrimonio culturale «non ha altro effetto» che rendere più onerosa l’esportazione dei beni relativi, quasi che essa sia riscossa per motivi fiscali o mantenuta per ragioni di politica economica. La difesa della Repubblica italiana ha ampiamente confutato e smentito queste due ultime supposizioni. Basterà qui aggiungere che in realtà essa si è praticamente dimostrata fino ad oggi valida per attenuare la speculazione volta ai beni culturali e per frenare l’esodo di quella massa di oggetti d’antiquariato i quali non possono essere colpiti dal divieto di cui all’art. 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 in quanto, presi ciascuno a sé, la loro esportazione non costituisce un «ingente danno» per il patrimonio culturale e che tuttavia, considerati nella loro totalità, potrebbero, a lungo andare, creare una situazione di irreparabile danno nel paese. Non vale invocare in questo campo esclusivamente – come sembra consigliare la Corte – una disciplina più rigorosa dei divieti (alla quale pure si potrà ricorrere)2 sia per le ragioni addotte sia perché non è possibile separare sempre con un taglio netto il bene culturale la cui conservazione nel territorio nazionale è ritenuta indispensabile da quella la cui conservazione non è ritenuta tale. Di qui una articolata disciplina che, come trova sul piano della legislazione interna diversi gradi di tutela, così, di fronte al problema dell’esportazione, ricorre oggi ad una regolamentazione differenziata. Non ci sembra, in conclusione, che il governo italiano, per quanto autorevolmente sollecitato, possa procedere incautamente sulla via dei compromessi in una così delicata materia e in un campo dove, fra l’altro, non vi sono i presupposti per un reciproco scambio, il quale, anche se fosse
2 È questo l’indirizzo legislativo seguito nel nuovo progetto elaborato dalla Commissione Papaldo.
La Comunità europea e l’esportazione degli oggetti d’interesse artistico o storico
tale, sarebbe culturalmente dannoso ad entrambe le parti.
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PROPOSTE DI MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE RIGUARDANTE L’ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI RIFLESSI SULLA LEGGE ARCHIVISTICA
L’approvazione, presso il Senato, del disegno di legge che pubblichiamo riapre il discorso sulle norme di tutela nei confronti della fuga all’estero degli archivi e dei beni culturali in genere e in particolare sull’abolizione della tassa d’esportazione (cfr., sulla «Rassegna degli Archivi di Stato»: Una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla esportazione degli oggetti d’interesse artistico o storico, XXX, 1970, pp. 642-651)*. In seguito al parere della Commissione della CEE avverso la tesi italiana della legittimità della tassa d’esportazione il governo presentava, nel corso della passata legislatura, un provvedimento (cfr. disegno di legge n. 4341 Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d’arte, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 3 agosto 1967) con il quale, mentre si esentavano dal pagamento dell’imposta le esportazioni verso i paesi della CEE, si modificava però in senso più restrittivo il disposto dell’art. 35 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (Sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico): si dava cioè la facoltà agli appositi uffici di vietare l’esportazione delle cose di interesse storico o artistico quando la loro sottrazione al patrimonio nazionale poteva costituire danno (art. 2). Adeguati poi gli imponibili della stessa imposta, per i paesi terzi, ai prezzi correnti (art. 1), si dava al ministro della Pubblica istruzione la facoltà di stabilire «divieti e restrizioni generali» alla esportazione (art. 3) secondo quanto concedeva, in ordine ai beni culturali, l’art. 36 del trattato di Roma che, com’è noto, costituisce la base degli accordi istitutivi della CEE. La stessa facoltà era riservata al ministro dell’Interno per quanto concerneva l’esportazione di archivi e documenti di interesse storico (ultimo comma dell’art. 3 citato). L’emendamento, sia pure nella * [In questo volume alle pp. 43-53].
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sua frettolosa formulazione, parificava così la condizione giuridica dei beni archivistici a quella dei beni culturali in genere (quanto alla tassa essa non è prevista, com’è noto, nella legge del ’63). Il disegno di legge incontrò, come si è accennato, una marcata ostilità non solo di ambienti culturali ma anche di un più vasto pubblico di cui si fece eco anche la stampa. I parlamentari si dimostrarono poco convinti della bontà del provvedimento che cadde allo scadere della legislatura. Interveniva frattanto il 10 dic. 1968 la sentenza della Corte dell’Aja che abbiamo illustrato. Il governo, impegnato a dare un seguito ai deliberati della Corte e ad armonizzare la legislazione vigente in Italia alla normativa comunitaria, presentava uno schema di disegno di legge sostanzialmente analogo al precedente (cfr. disegno di legge n. 1366 Nuove nome sulla esportazione delle cose di interesse artistico o storico, presentato dal ministro della Pubblica istruzione al Senato il 22 ott. 1970). Nel corso della discussione venivano fatti vari rilievi e proposti emendamenti che hanno migliorato il testo rendendolo, per diversi aspetti, interessante anche per gli archivi. Lo pubblichiamo avvertendo che il disegno di legge, approvato dal Senato, dovrà ora passare al vaglio della Camera. Le novità sulle quali richiamiamo l’attenzione possono così riassumersi: 1. Dalle cose di interesse artistico o storico, cioè dalle cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, che ne affida l’amministrazione al ministro della Pubblica istruzione, la disciplina è stata estesa sistematicamente anche ai beni archivistici. Il mutato titolo della legge esprime appunto l’allineamento completo delle due discipline: risultato questo al quale non è estranea la più ampia e incisiva presenza di archivisti nelle varie sedi del dibattito sui beni culturali. 2. L’art. 1 stabilisce il divieto di esportazione per i beni culturali la cui sottrazione al patrimonio nazionale costituisca un danno e non più un ingente danno, come si esprimeva l’art. 35 della citata legge del 1939. Parallelamente l’art. 4 dà facoltà al ministro della Pubblica istruzione di acquistare i beni stessi per il valore dichiarato nella denuncia, ove essi presentino interesse culturale e non più importante interesse come si esprimeva l’art. 39 della legge citata. Mentre dunque la disciplina sull’esportazione finora attuata si limitava alla salvaguardia delle cose di maggior pregio, quelle, crediamo, per le quali poteva essere fatta anche formale dichiarazione di notevole inte-
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resse1, ora invece essa si estenderebbe ad un campo più vasto. Occorrerebbe fare intervenire un’altra scala di valutazione assai più comprensiva di quella valevole per la tutela in genere dei beni culturali di proprietà privata, allorquando è in gioco la sua difesa dal commercio internazionale d’antiquariato; il giudizio sull’esportazione si collocherebbe così d’ora in avanti su un piano diverso da quello che condiziona la comune disciplina degli archivi e degli altri beni culturali. Se questa sembra essere a prima vista la impostazione di fondo del provvedimento in esame tuttavia alcune particolari espressioni sembrano contrastare con essa. Non vi è dubbio che il requisito del danno, rapportato al patrimonio nazionale preso nel suo complesso, è ancora troppo vago per potervi fondare quel motivato giudizio mediante il quale gli uffici di esportazione fanno uso del loro potere discrezionale per frenare l’esodo dei prodotti d’arte e di cultura2. Forse per questo il legislatore ha voluto chiarire che il danno può aversi «per la singolarità delle cose stesse o per essere queste espressione significativa di un contesto storico - culturale». Questo inciso, in realtà, rende l’interpretazione di questo primo comma ancor più difficile perché può voler dire che l’oggetto da esaminare agli effetti dell’esportazione dev’essere valutato, come si esprime l’autore dell’emendamento, non solo in se stesso ma anche in quanto «esprime una 1
Ciò in linea di massima. In realtà esisteva nella vecchia legislazione su questo punto una divergenza tra la disciplina degli archivi e quella degli altri beni culturali. Nel caso degli archivi restava libera l’esportazione dei documenti che non fossero stati dichiarati di notevole interesse storico. Solo per questi ultimi era richiesta apposita autorizzazione (art. 38 lettera f. della legge archivistica): il che faceva pensare che il sovrintendente potesse negare l’esportazione per motivi ancor più gravi che non fossero quelli dati dall’essere i documenti semplicemente di notevole interesse. Non vi sarebbe stata cioè coincidenza tra il criterio di giudizio valido agli effetti della tutela del bene archivistico in genere e quello, più ristretto, richiesto per vietarne l’esportazione. Per i beni soggetti alla legge sulle cose di interesse artistico o storico l’obbligo della denunzia per ottenere la licenza d’esportazione incombeva invece anche sui proprietari o possessori di cose semplicemente d’interesse culturale (art. 36) e non solo di quelle dichiarate di interesse particolarmente importante; un ingente danno (art. 35) si poteva verificare cioè, al contrario di quanto avveniva per gli archivi, anche in seguito all’esportazione di una cosa non particolarmente importante cosicché anche in questo caso, ma per ragioni opposte, i due giudizi non avrebbero collimato. Ma vedi ancora nota 4. 2 Troppo indeterminato è infatti il riferimento del danno non al valore dell’opera d’arte in se stessa ma addirittura a quello del patrimonio nazionale, cioè all’insieme di tutte le cose che esprimono cultura sotto qualsiasi aspetto e dovunque conservate, non solo nei musei, negli archivi o nelle biblioteche o negli altri istituti pubblici ma anche presso i privati.
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cultura», cioè non solo nella sua singolarità ma anche in rapporto ad altre cose. Dall’altra parte può voler dire che la cosa non deve essere semplicemente d’interesse culturale ma presentare anche caratteri singolari o essere una significativa espressione culturale. Ciò dipende dai termini adottati, di significato ambiguo («singolarità» come qualità di ciò che concerne la singola cosa o come eccezionalità; «significativo» come cosa che ha un significato purchessia o come cosa di rilievo, ricca di significato). Il secondo dei due significati – è questa la conclusione del ragionamento – non è molto diverso dall’importante interesse culturale o dal notevole interesse storico che nelle vecchie leggi – rispettivamente quella sui beni culturali in genere e quella archivistica – si richiedevano per una serie d’interventi cautelativi del sovrintendente. Ed ecco così che verrebbe meno, secondo quest’ultima interpretazione, la novità che si vorrebbe introdurre col provvedimento: cioè la sua maggiore severità nel concedere l’autorizzazione all’esportazione. Quest’ultima interpretazione è tutt’altro che improponibile ma è anzi confortata dall’art. 5, anche se riferito ai soli archivi. L’articolo, nel regolare il diritto di prelazione esercitato dal ministro dell’Interno nei confronti dei documenti oggetto di vendita o di esportazione, richiama l’art. 38 lettera f) della legge archivistica che limita, appunto, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla sola esportazione degli archivi o dei documenti «dichiarati di notevole interesse storico». Vi sarebbe da presumere quindi che solo questi ultimi beni, e nemmeno tutti, debbano essere presi in considerazione nel giudizio sulla liceità o meno dell’esportazione. Conclusione assurda, che ricondurrebbe la nuova legge alla vecchia. Eppure le possibilità di sfuggire ad un’interpretazione letterale di questo genere non sono molte. D’altra parte il termine «patrimonio nazionale» suggerisce una valutazione puramente economica, chiusa nell’ambito nazionale, dell’oggetto di cui si chiede l’esportazione: valutazione inadeguata se, al di là del suo valore pecuniario, si considera il significato spirituale e disinteressato, non certo limitato alla sola comunità nazionale, che rappresenta ogni prodotto culturale. Non a caso esso compare solo nella legge del 1939, cioè in periodo fascista, mentre la legge del 1909 riferisce il danno direttamente al fatto culturale. (Art. 8 della legge 20 giugno 1909, n. 364: «È vietata l’esportazione dal Regno, delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l’archeologia o l’arte…»). L’espressione appare infine alquanto tautologica una volta ammesso che se una cosa ha un vero interesse culturale – riconosciuto ufficialmente e autorevolmente e non semplicemente presunto – la sua sottrazione al patrimonio nazionale costituisce sempre «un danno».
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Solo l’art. 4, regolando il diritto di prelazione nei confronti dei beni culturali diversi dagli archivi, esige semplicemente ch’essi «presentino interesse per il patrimonio nazionale». Vi è identità tra questo giudizio e quello che l’art. 1 definisce in relazione al divieto d’esportazione? Si potrebbe sostenere di sì; altrimenti si dovrebbe pensare – e la cosa non appare del tutto ragionevole – che l’amministrazione, messa di fronte ad un oggetto d’interesse culturale ma non singolare o significativo, non possa impedirne l’invio all’estero mediante un semplice divieto ma solo promuovendone l’acquisto da parte dello Stato3. È questa comunque l’unica via d’uscita dalle difficoltà interpretative che pone questa legge la quale, ricalcata su quella del 1939, costretta nei panni troppo angusti di una disciplina insufficiente e superata, fa uso di una terminologia non univoca né chiara4. 3. L’inciso accennato dell’art. 1, volto a chiarire che il danno al patrimonio culturale può avvenire sia «per la singolarità delle cose» esportate che «per essere queste espressione significativa di un contesto storico-
3 In realtà i precedenti legislativi obbligherebbero a considerare le due operazioni diverse e distinte (cfr. specialmente gli artt. 139 e 142 del regolamento di esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688 per le antichità e belle arti, approvato con r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, nonché l’art. 9 della legge del 1909 citata). 4 Per maggiore precisione si esamini il prospetto di p. 69 che indica le espressioni usate rispettivamente dalla legge archivistica, da quella sulle cose d’interesse artistico o storico e dal disegno di legge in discussione, in merito ai giudizi che il sovrintendente, o altro organo, deve esprimere per motivare i diversi provvedimenti della dichiarazione vincolativa, del divieto d’esportazione e dell’acquisto coattivo. È evidente che più coerente e rigorosa è la legge archivistica per la quale esiste sostanzialmente un solo giudizio: quello sul notevole interesse storico o meno degli archivi o documenti singoli. Esso è alla base della dichiarazione formale e da questa discendono tutti gli obblighi, compreso quello di non esportare senza autorizzazione. La prelazione si eserciterà anch’essa nei confronti degli archivi o documenti singoli dichiarati; non è previsto l’acquisto in caso di esportazione. La legge sulle cose d’interesse artistico o storico, invece, usa espressioni diverse e si deve ritenere, anche tenendo conto dei precedenti legislativi citati, che diversi debbano essere i giudizi i quali condizionano i tre provvedimenti. Il giudizio degli uffici di esportazione è quindi indipendente dal riconoscimento formale o meno dell’interesse particolarmente importante e l’espressione usata sembra riferirsi a cose di maggior pregio di quelle che sono semplicemente suscettibili di vincolo. Certo la vaghezza dei termini usati e la mancanza di relazione concettuale tra l’uno e l’altro giudizio rende l’interpretazione incerta ed è da credere che, in pratica, il metro di giudizio da adottare per le due misure finisca per coincidere. L’acquisto coattivo infine, anch’esso indipendente dalla notificazione della cosa e dal divieto stesso d’esportazione, esige semplicemente che la cosa sia d’interesse importante e non particolarmente importante.
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culturale» trova spiegazione in una preoccupazione espressa di frequente negli ambienti culturali: che, cioè, attraverso un commercio di antiquariato il quale esporti oggetti singolarmente considerati «senza danno», si possa esaurire un intero filone di testimonianza storica o artistica fino a non lasciarne più traccia. Una tutela limitata alla conservazione delle opere d’arte maggiori non avrebbe significato quando, gravemente depauperato delle opere minori, si rendesse lacunoso e irriconoscibile un intero settore culturale. Opere anonime o d’artigianato – si è ripetuto spesso – costituiscono l’humus al quale attingono le più grandi opere d’arte e dal quale ricevono spesso significato. Senza contare che, ad esempio, singoli oggetti di scavo, così come singole carte d’archivio, possono essere intesi soltanto nei loro nessi con altri reperti sul luogo del rinvenimento. A questa esigenza ha inteso in qualche modo venire incontro il legislatore; in pratica, come vedremo, assai arduo si presenta allo stato attuale della catalogazione e delle strutture di controllo l’individuazione del materiale nell’ambito del suo contesto storico-culturale. 4. Riteniamo che sia stata appunto la consapevolezza di questa carenza a spingere il legislatore a richiedere anche direttive ministeriali «di carattere generale», volte alle singole Sovrintendenze (comma secon-
Il disegno di legge in esame non ha risolto queste difficoltà interpretative, ma le ha anzi aggravate accostando la legge archivistica a quella sulle cose d’interesse artistico o storico: leggi che, come si è visto, non sono né formalmente né sostanzialmente eguali. D’altra parte, volendo rendere più incisivo il divieto d’esportazione, è ricaduto viceversa nelle vecchie leggi adottandone in parte la terminologia e i criteri ispiratori e in parte aggiungendo espressioni nuove, anch’esse ambigue. Rifacendoci al progetto Papaldo (cfr. Schema di disegno di legge «Tutela e valorizzazione dei beni culturali», pubblicato sulla «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI, 1971, pp. 149-183) la soluzione da adottare non ci pare difficile. La cosa oggetto di esame da parte dell’amministrazione nella sua attività cautelativa è o non è d’interesse culturale. Nel primo caso sarà dichiarata bene culturale (art. 2) e come tale non potrà essere esportata (art. 40, 1° comma) mentre potrà essere acquistata dallo Stato (art. 40, 3° comma) al prezzo convenuto o stabilito da apposito collegio. Attualmente – in sede, cioè, di modifica delle leggi vigenti – l’articolo in questione (1° comma), tenendo presente che il riconoscimento formale non copre tutti i beni d’interesse culturale, potrebbe essere così formulato: «È vietata l’esportazione dal territorio della Repubblica delle cose che, sia considerate in se stesse che in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle sovrintendenze alle antichità e belle arti nonché delle sovrintendenze ai beni librari e delle sovrintendenze archivistiche».
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do). Ciò dovrebbe servire anche a stabilire criteri uniformi di giudizio da parte dei diversi uffici di esportazione, in modo che non si dia il caso che un esportatore ottenga da uno di tali uffici quella licenza d’esportazione che un altro gli aveva in precedenza negato. 5. È fatto infine divieto all’esportazione di cose che «non siano state preventivamente inventariate presso le competenti sovrintendenze» (comma terzo). La catalogazione dovrebbe procedere in tal modo di pari passo con il lavoro di riconoscimento e di selezione da parte degli uffici d’esportazione. Quest’ultima disposizione acquista rilievo specialmente nel caso di archivi, di collezioni o di altri beni culturali nei quali il singolo pezzo o frammento riceve significato dal contesto nel quale è inserito o dai nessi che lo ricollegano ad altri oggetti. 6. L’art. 2 accoglie una proposta già fatta dalla commissione Papaldo5 dando facoltà al ministro di vietare, con provvedimenti generali e per periodi definiti, l’esportazione di determinate categorie di cose di interesse culturale. Divieti di tal genere trovano rispondenza in legislazioni straniere, alcune delle quali, come quella francese, giungono a vietare l’esportazione di tutte le opere anteriori al nostro secolo. Si è voluto evidentemente, col sistema proposto, scegliere una via di mezzo tra la liberalizzazione assoluta del commercio d’antiquariato e la sua proibizione assoluta che vige in alcuni paesi fuori della CEE e che alcuni parlamentari avevano patrocinato anche per il nostro paese, almeno fino all’entrata in vigore di una nuova legislazione organica che assicurasse una catalogazione sistematica del patrimonio nazionale. Occorre che l’amministrazione si avvalga di questa facoltà tempestivamente e nella misura più larga possibile predisponendo quei provvedimenti generali che valgano ad impedire l’esportazione di determinate categorie di beni. Non sarà certo facile individuarle e definirle in modo tale da renderle riconoscibili da parte anche dei non esperti: del proprietario o possessore in primo luogo – per consentire di ravvisare l’esistenza del dolo nel caso di contravvenzione al divieto d’esportazione – e specialmente dell’agente doganale. Per quanto riguarda gli archivi si potreb-
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Cfr. lo schema di disegno di legge citato, art. 8.
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be pensare, con riferimento alle loro «caratteristiche oggettive», di porre il divieto assoluto alla esportazione delle pergamene ed in genere di tutti gli altri documenti anteriori al 1500. Con riferimento alla loro «provenienza od appartenenza» parrebbe ovvio, salve le eventuali sanzioni e le altre disposizioni che vietano il relativo commercio, porre il divieto d’esportazione per tutti i documenti che non siano stati prodotti da privati o che, pur essendo stati prodotti da questi, abbiano appartenuto, sia pure temporaneamente, ad un archivio o ad un ente pubblico. 7. L’art. 4, (primo comma) ripete il contenuto dell’art. 39 della legge sulle cose di interesse artistico o storico: al ministro della Pubblica istruzione è data la facoltà di acquistare le cose di cui si chiede l’esportazione per il valore dichiarato nella denuncia. Mentre però, come si è accennato, la vecchia legge esigeva che tali cose presentassero importante interesse per il patrimonio nazionale, la nuova disposizione si limita a richiedere semplicemente ch’esse abbiano un qualsiasi interesse culturale. L’espressione è stata introdotta con emendamento al testo ministeriale per stabilire, a nostro avviso, una misura di giudizio parallela a quella che, come si è visto (art. 1), parla di danno e non più di ingente danno come requisito sufficiente, rapportato al patrimonio nazionale, a impedire l’esportazione. Si sarebbe voluto riconfermare in sostanza che è unica la valutazione dell’oggetto da parte dell’apposito ufficio: se esso ha interesse culturale dalla sua sottrazione al patrimonio nazionale ne deriva un danno. Deve esserne vietata quindi l’esportazione; e contemporaneamente è data facoltà al ministro di acquistare la cosa al prezzo dichiarato, per assicurarne definitivamente il godimento pubblico. Va detto tuttavia che questa interpretazione si presta a non pochi dubbi per i motivi esposti (cfr. punto 1); e d’altra parte non è applicabile, come si vedrà, agli archivi e ai documenti (cfr. punto 9). 8. Nei confronti dei paesi della CEE l’esportatore non è tenuto a dichiarare il valore della cosa, esentata dal pagamento dell’imposta; il prezzo verrà perciò proposto dal ministro della Pubblica istruzione (art. 4, secondo comma). Qualora l’esportatore non intenda accettarlo potrà ricorrere ad una apposita commissione (art. 4, terzo comma). La legge sembra però a questo punto concedere un’altra possibilità all'esportatore che non voglia accettare l’offerta fatta dal ministro: rinunciare all’esportazione. Questa facoltà di rinuncia rappresenta una deroga
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alla disposizione dell’art. 135 del regolamento (r.d. 30 gennaio 1913, n. 363) il quale stabilisce che «né il proprietario né l’esportatore potranno più ritirare la cosa, allorché l’ufficio di esportazione abbia o dichiarato di proporre al governo l’esercizio del diritto d’acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di legge».
L’emendamento, che non compariva nel progetto ministeriale, è stato introdotto in commissione ed è stato così illustrato dal relatore Zaccari in aula: «attualmente l’esportatore è tenuto a dichiarare il valore della cosa anche ai fini della tassazione e il divieto di rinuncia ha evidentemente lo scopo di colpire la denuncia infedele, certo per difetto, riguardo al valore reale, ed intesa ad una evasione almeno parziale della tassa: tale evasione viene giustamente perseguita ora, tra l’altro, appunto col divieto di recesso. Ma la fattispecie, nel sistema previsto dal provvedimento in esame, non è più ipotizzabile, dato che, per l’ultimo comma dell’articolo 3, l’esportatore verso i paesi CEE non sarà più tenuto alla dichiarazione del valore».
Senonché il divieto di rinuncia cui si è voluto derogare non aveva solo lo scopo, come afferma la relazione parlamentare, di colpire la denuncia infedele. Tanto è vero che il diritto di prelazione poteva essere esercitato sia nel caso di dichiarazione di valore evidentemente non corrispondente (come nel caso di valore troppo basso che, facendo sospettare il tentativo di evadere il fisco, induceva all’acquisto al prezzo dichiarato) sia nel caso di dichiarazione veritiera, ove lo Stato avesse interesse a impedire comunque l’invio all’estero del bene. Essa mirava, senza danneggiare il privato, ad assicurare il bene alla collettività dal momento che il privato non aveva più alcun interesse morale alla sua conservazione – nei casi di gran lunga più frequenti di alienazione – ma solo quello, che lo Stato comunque gli assicurava, di trarne un lucro. Quest’ultima considerazione milita per la soppressione, anche nel contesto della attuale disciplina, dell’emendamento, introdotto non si sa bene per quale scrupolo privatistico e che costituisce un passo indietro persino nei confronti della vecchia legge del 1939. Si verrebbe a creare, fra l’altro, una disparità di trattamento tra esportatori di diversi beni culturali: l’art. 5, che disciplina la stessa materia per il settore archivistico, non prevede infatti la facoltà di rinunzia accennata. 9. L’art. 5 sostituisce l’art. 40 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, ed
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estende anche all’esportazione quel diritto di prelazione che per il passato era previsto solo nei casi di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà, del possesso o della detenzione degli archivi o singoli documenti. Occorre tener presente che ci può essere esportazione di documenti senza che necessariamente vi sia stato trasferimento della proprietà o del possesso di essi. La norma inaugura, assieme agli artt. 1 e 2, una più incisiva tutela degli archivi. È però non priva di incongruenze e tecnicamente difettosa. Senza alcuna giustificazione logica apparente viene a crearsi infatti in primo luogo una difformità tra il trattamento riservato agli archivi e quello riservato agli altri beni culturali. Per i primi il diritto di prelazione può essere esercitato infatti solo nei confronti degli archivi o dei documenti singoli «dichiarati di notevole interesse storico» (l’art. 5 richiama infatti espressamente la lettera f. dell’art. 38 della legge archivistica). Mentre il ministro della Pubblica istruzione può acquistare così le cose che presentino semplicemente interesse per il patrimonio culturale, il ministro per l’Interno non può fare altrettanto per gli archivi, pur potendo ugualmente l’uno e l’altro nelle stesse circostanze impedirne l’esportazione ai sensi dell’art. 1. Sembrerebbe che ci sia un perfetto parallelismo – in seguito all’emendamento introdotto nell’art. 4 (cfr. punto 7) – tra l’azione di tutela volta ad impedire il trasferimento all’estero di una cosa che rivesta importanza culturale ed il successivo acquisto di essa da parte dello Stato, per la sua destinazione definitiva all’uso pubblico. Il parallelismo si spezza invece nel caso di archivi e documenti. Per qual motivo? Non sembra esista una ragione plausibile, dal momento che nell’art. 1, e lungo tutto il corso del disegno di legge, archivi e altri beni culturali sono stati equiparati in linea di principio. Si noti poi che, ai sensi dell’art. 37 della legge archivistica – richiamato dall’attuale art. 5 – il diritto di prelazione può esercitarsi, nel caso di vendita di documenti, indipendentemente dal notevole interesse di essi; viene ad introdursi così una diversità di trattamento, forse non prevista dal legislatore, tra gli archivi o i documenti posti in vendita e quelli destinati all’esportazione; diversità che, in contrasto con tutto il tenore della legge, sarebbe volta ad assicurare ai beni inviati all’estero una tutela meno incisiva di quella che regola i rapporti giuridici all’interno del paese. La norma è anche tecnicamente difettosa. L’esportazione può avvenire infatti, come si è accennato, senza che vi sia trasferimento degli archivi o documenti e quindi senza che vi sia un prezzo di vendita cui far riferi-
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mento; d’altra parte non esiste nella legge archivistica l’obbligo di denuncia del valore della merce, non essendo prevista la tassa di esportazione. Ed allora: nei confronti di quale prezzo dichiarato potrà esercitarsi in questi casi il diritto di prelazione? O dovrà richiedersi all’esportatore un obbligo ad hoc di dichiarazione del prezzo o dovrà essere lo Stato stesso a fissarlo, come nel caso degli altri beni culturali destinati alla CEE. E come continuare a definire la facoltà concessa allo Stato un «diritto di prelazione» mancando un altro offerente e mancando comunque una dichiarazione dell’altra parte nei confronti della quale tale diritto si eserciterebbe?6. Il tenore di questo articolo – tenendo conto anche dei rilievi espressi al punto 1 – dovrebbe essere modificato adottando espressioni quali quelle usate nei confronti degli altri beni culturali. E cioè: art. 5: «La disposizione di cui alla lettera f) dell’art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 30 sett. 1963 n. 1409, è sostituita dal seguente articolo: “chiunque intende esportare dal territorio della Repubblica cose di interesse documentale o archivistico, ha l’obbligo di chiederne l’autorizzazione alla competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni d’ufficio di esportazione. Il ministro dell’Interno ha facoltà di acquistare le cose che presentino interesse documentale o archivistico entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di autorizzazione. Il prezzo di acquisto è proposto dal ministro stesso. Ove l’esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente, e in modo irrevocabile, da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l’altro dall’esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’esportatore”».
10. L’art. 6 del disegno di legge tende a rivalutare, tenendo conto della svalutazione intercorsa, le cifre stabilite nella legge del 1939 per l’applicazione della tassa sulle esportazioni verso i paesi che non appartengono alla CEE. La disposizione non compariva nel testo dei due successivi disegni di legge proposti dal governo ed è stata introdotta – inopportunamente a nostro avviso – nel dibattito in commissione. È vero che si è elevato in un caso l’aliquota dell’imposta; tuttavia, rivalutando i massimali ai quali applicare le aliquote stesse, si è di fatto
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Com’è noto, già sotto l’impero della vecchia legge la dottrina appariva concorde nel respingere il concetto di prelazione a proposito della facoltà concessa allo Stato in queste circostanze, facoltà che meglio potrebbe definirsi come acquisto coattivo.
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molto ridotta l’incidenza del gravame: occorreva tener conto dei valori di mercato attuale nel commercio d’antiquariato e del volume delle contrattazioni, che non è certo quello del 1939, per raggiungere lo scopo di mantenere lo statu quo e non alterare a vantaggio della speculazione le condizioni del mercato. Comunque, chi voglia esportare un oggetto in un paese al di fuori della CEE – è stato giustamente notato – può eludere la tassa semplicemente transitando per un paese appartenente alla Comunità, per il quale la tassa è stata abolita. 11. C’è da chiedersi infine di quali sanzioni penali è munito il divieto d’esportazione stabilito dall’art. 1, qualora l’esportatore non presenti le cose alla dogana o le presenti con dichiarazione falsa o reticente. Per le cose tutelate dalla legge del 1939 sono previste diverse ipotesi di reato (artt. 64-66); non altrettanto può dirsi per gli archivi e i documenti. Com’è noto la legge del 1963 è sprovvista di sanzioni e pertanto anche la più severa disciplina stabilita da questo disegno di legge sarà vanificata dalla mancanza di norme cui ricorrere per obbligare il privato, se del caso, a farla osservare. Da tempo l’amministrazione degli archivi di Stato ha presentato alle Camere per l’approvazione uno schema di disegno di legge per colmare la grave lacuna legislativa7. Ma finora malintesi scrupoli privatistici hanno impedito l’approvazione del progetto sia nella scorsa legislatura che in quella attuale. A conclusione di questi brevi cenni occorrerà aggiungere che il disegno di legge in esame, originato da una precisa circostanza e condizionato da un caso concreto cui urge provvedere, ha avuto il merito di porre in luce ancora una volta tutte le gravi questioni che attengono all’amministrazione dei beni culturali. Come dare un carattere meno soggettivo e un 7
Gli articoli che si riferiscono all’esportazione sono stati così formulati: «Art. 3. Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti di interesse storico che intende esportarli dal territorio della Repubblica deve munirsi dell’autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione. Non è tenuto a chiedere l’autorizzazione il privato che dell’archivio o dei documenti medesimi ha fatto comunque denuncia al sovrintendente archivistico competente quando ad essa non sia seguita, entro il termine di tre mesi, la dichiarazione di notevole interesse storico. Chiunque esporta o tenta di esportare il predetto archivio o i predetti documenti, ponendo in essere atti dolosamente preordinati allo scopo di sottrarsi all’obbligo di cui al
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fondamento scientifico – si sono chiesti alcuni deputati – alla decisione degli uffici d’esportazione sul danno o meno della fuga di questa o quella opera d’arte? Come riconoscere con esattezza il valore di un’opera d’arte o di un manufatto senza una catalogazione precisa e uno studio approfondito e organico del nostro patrimonio culturale? Come fronteggiare l’assalto del commercio d’antiquariato con l’attuale strutturazione degli uffici, l’attuale attrezzatura scientifica, l’attuale mancanza di collegamenti tra loro? Non solo nella stampa, negli ambienti dei ricercatori e nell’opinione pubblica, ma anche in parlamento sono emerse in questa occasione critiche e denunce, si sono manifestati richiami ad una legislazione organica quale quella proposta a suo tempo dalla commissione Franceschini e poi dalle due commissioni Papaldo. Alcuni deputati ne hanno tratto occasione per chiedere al governo assicurazioni di mantenere l’impegno preso di presentare l’attesa legge sui beni culturali. Sull’argomento sono seguite anche non poche interpellanze. Che tuttavia questo provvedimento, il quale non potrà non subire qualche ulteriore perfezionamento alla Camera, sia monco e dettato dalla fretta è generalmente riconosciuto. «Per rendere la legge concretamente operante – leggiamo ancora nella relazione Zaccari – sarà necessario da una parte aumentare i fondi a disposizione del ministro della Pubblica istruzione… e dall’altra predisporre la catalogazione del patrimonio artistico nazionale».
Sarebbe però un errore credere che il problema possa risolversi semplicemente sul piano finanziario8 o con qualche altro limitato disegno di legge, inteso a sanare qualche altra situazione di emergenza9. Le condizioni del nostro patrimonio culturale sono gravi: occorre una legislazione organica che sia capace non solo di salvaguardare l’integrità dei beni ma di farne oggetto di studio e di larga fruizione, come avviene nei paesi che primo comma, è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila». «Art. 4. È punito con la multa da lire centomila a lire un milione il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che li esporta o tenta di esportarli in tutto o in parte, contravvenendo al divieto posto alla lettera f) dell’art. 38 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409. La stessa pena si applica a chi viola il divieto di esportazione già pronunciato nei suoi confronti e a chi, autorizzato all’esportazione temporanea, non reintroduce nel territorio della Repubblica l’archivio o i singoli documenti entro il termine fissato dall’autorizzazione».
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hanno impostato da tempo una moderna politica culturale (l’attuale disciplina, non certo avanzata neppure per l’epoca in cui vide la luce, è del 1939). Il Consiglio superiore della Pubblica istruzione aveva ritenuto, fin dal 1967, che «una revisione delle norme relative all’esportazione e alla relativa tassa non [potesse] non rientrare nel quadro di un generale riassetto dell’apparato giuridico per la tutela del patrimonio culturale; e poiché appunto a tale riassetto si [stava] provvedendo [chiedevano] all’onorevole ministro di impedire che esso [venisse] prematuramente compromesso con l’emanazione di una legge parziale la cui applicazione sarebbe gravemente dannosa per il patrimonio culturale e artistico della nazione».
Ma – il governo avrebbe dovuto presentare entro il 30 sett. 1966 la legge successiva alle conclusioni della Commissione Franceschini – dopo tanti anni il «generale riassetto» non è avvenuto; ci si accinge invece a varare, ormai sotto l’assillo di pressioni internazionali, il provvedimento parziale universalmente sconsigliato; ad esso, per tamponarne le temute conseguenze negative, si sente il bisogno di far seguire, come in un circolo vizioso, altri provvedimenti altrettanto parziali. E in questo modo si procede a tentoni, più per scongiurare qualche pericolo o per tacitare l’opinione pubblica allarmata che per stabilire un valido e definitivo assetto del settore. Non si raggiunge così altro esito che di vanificare il carattere organico di una proposta di legge quale quella ormai giunta a maturazione dopo le discussioni degli ultimi anni o di rimandarne indefinitamente l’attuazione. APPENDICE
Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
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Su questo punto vedi le convincenti osservazioni fatte dal Casamassima a proposito delle biblioteche, nella relazione all’incontro di Palazzo Riccardi in Firenze del 15 aprile 1971 (I beni culturali 1967-1971, ciclostilato a cura della Provincia di Firenze, pp. 33-47). 9 Purtroppo si stanno varando singoli provvedimenti dai quali, fra l’altro, sono sistematicamente esclusi gli archivi: Norme per la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, artistico, paesistico e librario; Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti; Procedimenti urgenti intesi alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, e così via.
––––
cose di interesse particolarmente importante (art. 3)
Legge 1939 n. 1089
Disegno attuale
archivi o documenti singoli di notevole interesse storico (art. 36)
DPR 1963 n. 1409
DICHIARAZIONE
per le cose di tale interesse che l’esportazione costituisca danno per il patrimonio nazionale (art. 1)
per le cose di tale interesse che l’esportazione costituisca ingente danno per il patrimonio nazionale (art. 35)
per gli archivi o documenti dichiarati (notevole interesse storico) che non siano stati autorizzati (art. 38 lettera f.)
DIVIETO DI ESPORTAZIONE
PROSPETTO COMPARATIVO
a) dei beni culturali in genere: che presentino interesse (art. 4) b) degli archivi: dichiarati di notevole interesse storico (art. 5: richiamo dalla lett. f. art. 38)
di cose di importante interesse (art. 39)
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IN CASO DI ESPORTAZIONE
ACQUISTO COATTIVO
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Art. 1 L’articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente: «L’esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate dall’articolo 1, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale ed archivistico è vietata nei casi in cui, per la singolarità delle cose stesse o per essere queste espressione significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per il patrimonio nazionale, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle Soprintendenze ai beni librari e conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle Soprintendenze archivistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell’interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti sovrintendenze». Art. 2 Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall’esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l’esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Art. 3 Sono esentate dal pagamento dell’imposta di cui all’articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea. Nei casi previsti dal precedente comma, per i quali restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza d’esportazione, l’esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare. Art. 4
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L’articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente: «Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge. Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l’esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all’esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all’articolo 37». Art. 5 L’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’articolo 37, e dalle lettere e) ed f) dell’articolo 38, il Ministro dell’interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al soprintendente archivistico, il diritto di prelazione». Art. 6 Il primo comma dell’articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dai seguenti: «Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, l’esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all’imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente: sulle prime lire 1.000.000, otto per cento; sulle successive lire 5.000.000, quindici per cento; sulle ulteriormente successive lire 15 milioni, venticinque per cento; sul resto, trenta per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363». Art. 7 In quanto compatibili con la presente legge restano ferme le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico. Continua altresì ad applicarsi quanto agli stessi fini è disposto, in materia di vigilanza sugli archivi privati, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
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Art. 8 La minore entrata conseguente all’applicazione della presente legge, valutabile in annue lire 20 milioni sarà fronteggiata con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Valore ed estensione del principio della consultabilità degli atti (artt. 21 e 22). 3. Legge archivistica e norme penali. 4. I segreti «pubblici». 5. I segreti «privati». 6. Definizione del segreto e limiti alla consultabilità. 7. I limiti alla consultabilità in particolare. 8. Le autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati.
1. Premessa. La l. 29 genn. 1975, n. 5 – che ha convertito in legge, con modificazioni, il d. l. 14 dic. 1974, n. 657 – ha istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali trasferendo, tra l’altro, al nuovo dicastero le attribuzioni in materia di Archivi di Stato (art. 2) e, conseguentemente, gli organi (art. 3) e il personale (art. 4) predisposti per il loro esercizio. Questi, com’è noto, a norma del d.p.r. 30 sett. 1963 n. 1409, costituivano un’apposita Direzione generale presso il Ministero dell’interno. Diverse ragioni, sulle quali è qui inutile tornare1, furono addotte per giustificare a suo tempo la dipendenza dal Ministero dell’interno di servizi eminentemente culturali; ragioni che certamente non hanno oggi più alcuna validità, tanto che non vi è quasi più legislazione straniera che abbia conservato quella dipendenza. Una volta costituito anche in Italia un nuovo ministero per la gestione unificata dei beni culturali, non ci si poteva ragionevolmente opporre a che anche gli archivi ne venissero a far parte. Il processo di fusione però, stando alla lettera della legge che costituisce il nuovo ministero, non è stato completo. 1 Cfr., A. D’ADDARIO, La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in «Rassegna degli Archivi di Stato» XXXV (1975), pp. 11-115.
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Per quanto riguarda gli Archivi è ancora riconoscibile nella nuova legge il processo di stratificazione che nelle successive fasi, via via superate, ha condotto al risultato attuale. In un primo momento le resistenze opposte dagli interessi costituiti attorno allo status quo – di ambienti politici e burocratici – aveva consigliato un rinvio sine die del passaggio degli Archivi al costituendo ministero; in un secondo momento si giunse a fissare un termine a tale passaggio; veniva infine – e parve un gran successo – sancito l’immediato trasferimento. Nella prima formulazione del decreto-legge tuttavia un’assurda disposizione limitativa gravemente il trasferimento: venivano smembrati e sottratti agli Archivi i documenti degli ultimi cinquant’anni che rimanevano affidati alle cure del Ministero dell’interno; ci si preoccupava anche di predisporre all’uopo organi e strumenti nuovi di gestione. Nel corso della discussione parlamentare cadevano però le attribuzioni riservate al Ministero dell’interno «relative agli atti degli ultimi cinquant’anni» e rimanevano «quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall’art. 21 del d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409». Quale il senso di questo emendamento? Si riconosceva che potesse competere ad organi politici la tutela della segretezza degli atti (evidentemente si pensava al segreto di Stato; ma vi sono anche atti segreti nell’interesse dei privati per i quali il giudizio non è politico tanto che su di esso si ritiene possa esser chiamata a giudicare anche l’autorità giudiziaria)2. Era questo infatti il motivo fatto valere dal Ministero dell’interno per impedire il distacco degli Archivi di Stato, o almeno per trattenere le carte moderne. Non si riconosceva però che fosse per questo necessario che tali organi gestissero anche le carte sequestrandole materialmente in apposito archivio segreto. Emergevano nella volontà parlamentare, accanto alle istanze politiche, le istanze del mondo culturale e cadevano le diffidenze che accompagnavano la nascita del nuovo ministero. Dal punto di vista giuridico veniva ristabilita quella distinzione di competenze che era stata dimenticata nella confusa situazione di compromesso rappresentata dal decreto-legge: la «conservazione» dei documenti infatti, ai sensi dell’art. 1 del citato d.p.r. del 1963, è compito dell’amministrazione degli Archivi di Stato; ai sensi dell’art. 21 dello stesso d.p.r. è invece compito del Ministero dell’interno, assistito dalla Giunta, permettere la «consultazione di documenti di carattere riservato». Quest’ultima compe2 Cfr. A. SANDULLI, Documento (diritto amministrativo), in Enciclopedia del diritto, XIII, Milano 1964, p. 614.
La consultabilità dei documenti d’archivio
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tenza non è detto debba essere di necessità attribuita a detto ministero; la soluzione adottata per tutelare la riservatezza è anzi tutt’altro che moderna, tanto che quasi tutti gli stati democratici l’hanno abbandonata. Ma l’accettazione dell’altro punto di vista, quello, per così dire, integralista sostenuto dal Ministero dell’interno, avrebbe portato addirittura alla ricostituzione di archivi segreti col risultato di far regredire la legislazione a situazioni da ancien régime. La modifica dell’art. 2 introdotta al Senato avrebbe dovuto comportare, ad ogni modo, una parallela modifica delle altre disposizioni che prevedono il riordinamento dei servizi e del personale per stabilire quale ufficio specifico si sarebbe dovuto costituire presso il Ministero dell’interno in funzione della sola attribuzione ad esso conservata: quella delle autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati. Viceversa alcune locuzioni rimaste nel testo, assai vaghe e compatibili anche con la primitiva soluzione, hanno determinato un’ambiguità, nella lettera della legge, che contrastava con l’intenzione del legislatore. Chiara era infatti la volontà legislativa espressa dagli organi parlamentari e sarebbe bastato dare una scorsa agli atti delle Camere per accorgersene3. Invece il Ministero dell’interno presentava nel dicembre dello scorso anno, in attuazione della delega accennata, uno schema di decreto sulle sue attribuzioni nel quale queste ricomprendevano nuovamente la conservazione materiale degli atti: in pratica riproponeva la vecchia soluzione respinta dal parlamento. Sul progetto la Commissione parlamentare consultiva, stabilita dalla citata legge, si pronunciava respingendo ancora una volta le pretese del Ministero dell’interno e ribadendo il principio della netta separazione tra le due competenze: quella scientifica della conservazione dei documenti e quella politica del giudizio sulla loro consultabilità. Si giungeva così finalmente, da parte del Ministero dell’interno, alla nuova ed ultima formulazione dello schema di decreto di sua competenza che, mentre scriviamo, è in corso di pubblicazione. Nell’art. 1 di detto schema l’Amministrazione dell’Interno limita le sue attribuzioni alle autorizzazioni per la consultazione dei documenti riservati abbandonando le velleità di gestirli direttamente. Aggiunge però alle autorizzazioni, ed in connessione ad esse, compiti di vigilanza pre3
Gli atti sono ora pubblicati in MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, I beni culturali. Dall’istituzione del Ministero ai decreti delegati, Roma 1976, pp. 13-178. Nello stesso volume sono contenuti tutti i provvedimenti cui si accenna.
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ventiva su detti documenti «ai fini di assicurarne l’integrità e la riservatezza», quasi che gli archivisti di Stato, i quali da più di un secolo li curano, non diano più quelle garanzie che offrivano sotto la tutela del vecchio ministero. Lo schema di decreto si preoccupa di richiedere in conseguenza i più impensati adempimenti burocratici, così che gli archivisti non avranno d’ora innanzi vita facile nel loro mestiere. Si tratta di un testo giuridico non certo limpido che, fra l’altro, stabilisce una insolita vigilanza da parte degli organi di un ministero su quelli di un altro, subalterno. Tuttavia non è qui il caso di esaminarlo. Questo articolo, scritto quando ancora non si conoscevano gli ultimi esiti dell’attività legislativa accennata, ha un altro scopo: quello d’individuare quei principi giuridici che regolano la materia della segretezza, in vista di una impostazione nuova del problema; problema che ha ricevuto una momentanea soluzione di compromesso ma che dovrà essere riproposto in futuro e risolto in modo certo diverso e su basi ben più valide. È infatti indubitabile che non può essere soddisfacente qualsiasi soluzione la quale si richiami all’art. 21 del d.p.r. 1963, quando questo stesso articolo, che ha già mostrato le sue manchevolezze, non sia stato sottoposto a revisione legislativa. 2. Valore ed estensione del principio della consultabilità degli atti (artt. 21 e 22). Va ricordato come purtroppo detti articoli – i meno fortunati in una normativa di massima encomiabile4 – abbiano fatto già nascere, nella loro applicazione, dubbi e perplessità dei quali è un’eco nei numerosi scritti ad essi dedicati5. Un primo equivoco è contenuto nel titolo stesso dell’art. 21: «Limiti alla consultabilità dei documenti». Parrebbe che la norma sia indirizzata a restringerne la pubblicità, e non invece a proclamarne la libera consultabilità. Ma il testo dell’articolo non lascia dubbi: «I documenti conservati 4 Cfr. V. SGROI, Espropriazione di documenti privati di notevole interesse storico e tutela della riservatezza e dell’inedito, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVIII (1968), p. 13. 5 Cfr., oltre al citato articolo dello Sgroi, G. OLLA REPETTO, In tema di consultabilità dei documenti amministrativi dello Stato, ibid., XXX (1970), pp. 9-55; P. CARUCCI, Alcune osservazioni sulla consultabilità dei documenti, ibid., XXXIII (1973), pp. 282-291 nonché, per alcuni aspetti, P. D’ANGIOLINI, A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale, ibid., XXV (1965), pp. 211-226 [in questo volume alle pp. 3-18]. Qualche cenno anche in A. SANDULLI, Documento… cit., pp. 613-621.
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negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili…». È facile riconoscere in queste parole l’affermazione del principio della pubblicità degli archivi6 il quale ha origine nel periodo che segue la caduta dei vecchi regimi, allorquando al concetto di archivio come luogo chiuso di memorie, riservato ad una cerchia privilegiata, si sostituì quello di archivio come luogo di libera ricerca, aperto a tutti i cittadini, in armonia con le nuove idee rivoluzionarie. Guardando al diritto positivo siamo qui in presenza di una concreta attuazione del dettato costituzionale che nell’art. 21 proclama la libertà di pensiero7. Questo diritto implica la possibilità di trarre informazioni dalle carte degli archivi per esercitare la libertà di stampa e in genere per esprimere con qualsiasi altro mezzo il proprio giudizio o le proprie cognizioni desunte dalla consultazione di atti pubblici. Di recente la dottrina ha riconosciuto un diritto all’informazione come diritto di informarsi, e non solo di informare, diritto che si risolve nella pretesa di accedere alle fonti di informazione. S’intende chiaramente come esso dovrebbe ricondursi, quali che siano le sue caratteristiche, all’art. 21 della Costituzione il quale non può essere inteso nel significato più ristretto ma, come si esprime l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 novembre 1948, come «diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee»8. A tale diritto sembra dunque 6 «Intitolando poi l’articolo “limiti alla consultabilità” – afferma la relazione al progetto del decreto – si è voluto affermare che, in linea di principio, i documenti custoditi negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili e che pertanto solo particolari norme di diritto positivo possono porre limiti a tale consultabilità» (Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, La legge sugli archivi, Roma 1963, p. 98). 7 Oltre alle particolari pubblicazioni che citeremo nel corso dell’articolo cfr., sul tema, il classico C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano 1958 e, di recente P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano 1975, corredato di una assai ampia bibliografia. Una normativa che ha qualche punto di contatto con la legge archivistica, per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 21 della Costituzione, è la l. 8 febbr. 1948, n. 47 sulla stampa e la recente l. 3 febbr. 1963, n. 69 sull’albo dei giornalisti. 8 Non può sfuggire l’importanza di un tale diritto in uno stato democratico. Il Loiodice ritiene di trovarne nella Costituzione i fondamenti e ne ricostruisce la figura (cfr. A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Napoli 1969; e prima di lui cfr. V. CRISAFULLI, Problematica della libertà di informazione, in «Il politico», XIV, 1964, pp. 285-305). Una sentenza della Corte costituzionale (15 giu. 1972, n. 105) dice, con riferimento all’art. 21, che «un regime di libera democrazia implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee». Un interesse generale all’informazione sarebbe dunque indirettamente protetto dall’art. 21.
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doversi ricollegare anche quello di consultazione delle fonti d’archivio, sebbene quest’ultimo tocchi anche, e più particolarmente, la libertà di ricerca scientifica. Questa, particolarmente menzionata dall’art. 33 della Costituzione, quale specificazione – come sostiene la dottrina – della più generica libertà di pensiero, è considerata una libertà «privilegiata» che riceve, come vedremo, una particolare collocazione nel quadro costituzionale9. Il punto di vista dal quale dobbiamo guardare alla tematica dell’art. 21 del d.p.r. n. 1409 è quindi principalmente quello costituzionale10. Prima però ci preme sottolineare come il principio della libera consultabilità abbia nel nostro ordinamento una applicazione assai vasta e la riceva proprio dalla legge archivistica. Questa, com’è noto, dispone nell’art. 22 che le norme dell’art. 21 sulla consultabilità dei documenti si estendano «agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato». Quale la misura esatta di tale estensione? È stato discusso se le parole dell’art. 21: «I documenti conservati negli Archivi di Stato» debbano interpretarsi come riferite ai soli documenti degli ultimi 40 anni, versati ai sensi del primo comma dell’art. 23 (che prevede appunto il normale versamento dei «documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni») o, nel senso letterale, come estesa a tutti i documenti, anche quelli eccezionalmente versati ai sensi del secondo comma dello stesso art. 23 o ai sensi dell’art. 24. Nella prima interpretazione l’art. 22 avrebbe questo limitato significato: «tutti i documenti amministrativi dello Stato diventano liberamente 9 Per il Loiodice quest’ultima sarebbe da tenersi distinta dalla prima in quanto più ampia e volta all’elaborazione dei dati, cioè ad una attività successiva a quella dell’informazione: «la figura in esame – egli afferma – costituisce una fattispecie autonoma e non l’aspetto di una diversa situazione soggettiva più ampia specificamente garantita (come per esempio, la libertà di stampa o la ricerca scientifica)». Cfr. A. LOIODICE, Informazione (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano 1971, p. 478. 10 Un aspetto della disciplina archivistica che andrebbe approfondito, in rapporto alle garanzie costituzionali, è quello dell’intensità della pretesa del singolo di accedere alle fonti d’archivio e dei rapporti giuridici che sorgono in seguito alla domanda di consultazione per effettuare, da una parte, una qualsiasi ricerca (libertà d’informazione) e dall’altra una ricerca per motivi scientifici dei documenti riservati (libertà scientifica). Ci limitiamo qui a riportare l’opinione del Pugliatti contenuta nella definizione della pubblicità intesa come «conoscibilità legale»: «possibilità di (procurarsi la) conoscenza (effettiva), mediante una iniziativa e una attività, legittimata dall’esistenza di un diritto soggettivo, a cui corrisponde un obbligo da parte dell’organo o del soggetto preposto al pubblico servizio» (S. PUGLIATTI, Conoscenza, in Enciclopedia del diritto, IX, Milano 1961, p. 129).
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consultabili solo a partire dai 40 anni dall’esaurimento dell’affare al quale essi si riferiscono, non solo se conservati presso gli Archivi di Stato, ma anche se conservati presso altri uffici amministrativi»11. Nella seconda interpretazione invece tutti i documenti sarebbero liberamente consultabili sia presso gli Archivi di Stato che presso gli archivi, in genere, dello Stato, almeno che non lo vietino, in questo ultimo caso, gli «ordinamenti particolari»12. Senza scendere qui nei dettagli ci si può limitare intanto ad osservare che ambedue le tesi riconoscono alla legge archivistica – in tema di consultabilità – il carattere di norma generale, valevole per tutta la documentazione prodotta dallo Stato fin dal suo nascere: a ciò si ricollegano, come vedremo, conseguenze non prive di importanza. Per il resto però le due tesi divergono, assumendo anzi segni opposti: nella seconda tesi la legge condurrebbe all’affermazione del principio della pubblicità degli atti13; nella prima invece essa si risolverebbe al contrario, come si esprime il Sandulli, nel «principio della non pubblicità». Ma limitatamente ai primi 40 anni; dopo i 40 anni invece la norma consentirebbe la consultabilità14. Non avrebbe però più, in pratica, valore di legge generale, limitata ormai ai documenti versati negli Archivi di Stato o che avrebbero dovuto essere versati negli Archivi di Stato15. La tesi del Sandulli ripresa dalla Olla, non ci sembra accettabile; essa ignora soprattutto che la legge archivistica, nelle disposizioni degli artt. 21 e 22, mira ad attuare il dettato costituzionale; la sua ratio è quindi quella di estendere i limiti consentiti all’espansione della libertà di ricerca, e non quella di restringerli. Appare quindi paradossale la conclusione che vorrebbe attribuire ad essa un significato limitativo, diverso anzi opposto a quello che ci si dovrebbe attendere; senza contare che una
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Cfr. G. OLLA REPETTO, In tema di consultabilità… cit., p. 41. Cfr. P. CARUCCI, Alcune osservazioni sulla consultabilità… cit., p. 285. 13 Ibidem. 14 Riportato per intero è questo il giudizio del Sandulli (Documento… cit., p. 614): l’art. 22 «sembra da intendere nel senso che i documenti conservati in qualsiasi pubblico archivio sono liberamente consultabili a partire dal momento in cui avrebbero dovuto esser versati all’archivio di Stato – e cioè (come si è spiegato) a partire dal quarantunesimo anno dall’ “esaurimento” dell’ “affare” cui si riferiscono – anche se tale versamento in effetti non ebbe a verificarsi». Come si vede il Sandulli non dà come certa la sua opinione, né la motiva. Ci si limiterà quindi a tener conto degli argomenti della Olla Repetto la cui tesi si ricollega a questo giudizio. 15 Cfr. G. OLLA REPETTO, In tema di consultabilità… cit., p. 31. 12
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interpretazione del genere non è consentita dalla lettera della legge16. Questa non solo afferma positivamente il principio della pubblicità ma lo riconferma indirettamente lasciando cadere quel termine dei 30 anni che per il passato precludeva l’accesso alle carte d’ufficio; detto termine poteva essere superfluo per la gran parte delle carte degli Archivi di Stato – dopo i termini di versamento portati di massima ai 40 anni – ma non certo per quelle di tutti gli uffici dello Stato. Quando poi si vuole invocare il «criterio storico»17 a sostegno della testi restrittiva allora si tocca un tasto falso: poiché non è alla continuità dell’attuale legislazione con quella fascista e prefascista che si deve guardare in tale materia ma, se mai, alla rottura con quelle tradizioni: rottura ch’è data dal diaframma della nuova Costituzione; e non v’è dubbio che siano norme, queste, da giudicare in stretto collegamento col dettato costituzionale. Il sistema consacrato dalle leggi precedenti era infatti – non c’è dubbio – diverso da quello consacrato dalla legge attuale. Il r.d. 1911 stabiliva per gli «atti amministrativi» la non pubblicità fino ai 30 anni dall’atto con cui ebbe termine l’affare al quale essi si riferiscono» (art. 80, II comma); in deroga poi a questa regola generale dichiarava quali fossero, per eccezione, le categorie di atti pubblici «qualunque sia la loro data» e cioè: «gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative e amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle province, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all’esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato…» (art. 78)18. Nella legge attuale è caduto il limite dei 30 anni e quindi gli atti sono viceversa per principio liberamente consultabili; le eccezioni riguardano 16
La Olla Repetto non contesta il significato letterale, per sé chiaro, delle disposizioni degli artt. 21 e 22 della legge archivistica ma lo ritiene insufficiente. Tenta perciò un’interpretazione «razionale» e poi «sistematica» delle norme (cfr. In tema di consultabilità… cit., pp. 13-16). Ma la sua razionalità è una razionalità astratta e non quella che si deve trarre dalla lettera stessa della legge. Anche la sistematicità è ricercata fuori dal complesso della legge archivistica, mentre non si può negare a quest’ultima di essere un tutto organico e per sé coerente. 17 Cfr. ancora G. OLLA REPETTO, ibid., pp. 16-22. 18 Anche la legge del ’39 manteneva il limite dei 30 anni ma non definiva gli atti per eccezione pubblici lasciando evidentemente la disciplina di questa materia alle «leggi ed ordinamenti particolari» (art. 15).
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invece gli atti non consultabili: e sono quelle la cui definizione è lasciata agli «ordinamenti particolari». Che il legislatore abbia voluto innovare, capovolgendo il sistema precedente, lo si desume non solo dal fatto che non ha voluto mantenere il limite generalizzato dei 30 anni ma anche dal fatto che, in conseguenza, non ha sentito il bisogno di ripetere la disposizione del citato art. 78 (che definiva le categorie di atti pubblici) poiché ora tutti gli atti sono, in linea di principio, consultabili19. La volontà di innovare del legislatore, sempre nella direzione indicata dalla Costituzione, si ritrova anche nella nuova dizione usata dall’art. 22 che ha come precedenti l’art. 82 del decreto del 1911 e l’art. 15 della legge del ’39. Quest’ultimo articolo, dopo aver esteso a tutti gli archivi correnti e di deposito le norme sulla pubblicità dell’art. 14, aggiunge una riserva che mancava nel decreto del 1911: e cioè che le disposizioni sono applicabili «in quanto sia consentito dalla natura degli atti e dalle leggi ed ordinamenti particolari». Il legislatore del 1963 riprende questa riserva ma modificandone la dizione nel seguente modo: «in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari». Se si vuol dare un senso a tale modifica occorre pensare che il legislatore abbia soppresso il riferimento alla eccezione determinata dalla «natura degli atti» per non menomare una libertà costituzionale aprendo l’adito all’arbitrio e all’incertezza del diritto e per restituire alla sola legge – come è detto nella relazione – la potestà di restringere i limiti della libertà di ricerca20. Quel che vogliamo ancora aggiungere nella questione in esame, per concludere, è che a noi sembra doversi meglio approfondire il significato e le conseguenze che comportano le norme in discussione nell’ambito della consultabilità degli atti della pubblica amministrazione. Poiché è difficile negare ch’esse, nella loro formulazione letterale, stabiliscono il principio della consultabilità dei documenti per qualsiasi ragione e quindi non solo per «motivi di studio» (quei motivi cioè per i quali è predisposto principalmente il servizio degli Archivi di Stato) ma anche per semplice informazione e per motivi privati (cosiddetti amministrativi)21. 19 È questo del resto il sistema che si ritrova in altri paesi democratici. Cfr. i testi legislativi raccolti in «Archivum», XVII (1967) e XIX (1969). Non che esso non possa essere spinto fino a raggiungere, in pratica, gli stessi risultati dell’altro; ma ha il pregio di fissare una non trascurabile posizione di principio e di rendere meno frequente e agevole l’imposizione di singole restrizioni. 20 Cfr. nota 6. 21 Nella polemica accennata non viene svolto questo aspetto più generale del proble-
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Alla argomentazione tratta dalla formulazione letterale della norma si aggiungono quelle desumibili dalla loro collocazione nel contesto delle altre norme: a) l’art. 21 (I comma) – esteso poi dall’art. 22 a tutti gli archivi – non fa distinzione tra ricerche di studio e ricerche non di studio, distinzione che è invece in un altro titolo (cfr. artt. 28 e 29 del titolo III); b) la collocazione della normativa – che è tutta nel medesimo titolo, il titolo II – ricollega strettamente la consultabilità alla demanialità; l’uso pubblico generalizzato dei documenti discende cioè, in questo caso, dal collegamento degli artt. 21 e 22 con l’art. 18 che definisce la loro condizione giuridica. Questa collocazione è, fra l’altro, una novità della legge del ’63 rispetto a quella del ’39. Le combinate disposizioni della legge archivistica inducono ad accettare quindi il punto di vista secondo cui la consultabilità è inerente alla natura demaniale degli atti; essa è perciò operante fin dalla loro nascita; e non vi è più bisogno di andare alla ricerca di una loro potenziale utilizzazione a fini scientifici per giustificare il disposto dell’art. 22 che viene a stabilire il principio generale della consultabilità per tutti gli archivi dello Stato. Tale consultabilità – ancor prima che per soddisfare la libertà di ricerca scientifica – è concessa perché i cittadini abbiano tempestiva conoscenza di dati e fatti della vita politica e amministrativa: premessa per il costituirsi di un’opinione pubblica e quindi per l’espressione stessa della libertà di pensiero. Senza voler qui riprendere il tema della demanialità degli atti d’archivio, che è stato recentemente uno dei temi più discussi dalla dottrina archivistica, noi riteniamo che coesistano fin dal nascere nel documento sia l’attitudine ad esser utilizzato per fini non culturali in senso stretto, ed anche amministrativi, che quella ad essere utilizzato per fini culturali e che sia nell’uno che nell’altro senso debba intendersi autorizzato l’uso pubblico dell’archivio. Ci sembra che finora siano risultati vani i conati di coloro che, per difendere l’opinione più restrittiva, si sono sforzati di distinguere l’uno aspetto dall’altro, con la conseguenza di andare poi in cerca del «momento» in cui il documento diverrebbe pubblico per sua natura, destinato cioè ai soli scopi culturali e libero da inframettenze amministrative. Quel che conta è vedere come, al di là delle distinzioni astratte, la ma. E d’altra parte anche i più autorevoli manuali di diritto amministrativo, ignorando la nuova legge archivistica, non danno indicazioni precise sul tema. Proprio per questo, nella speranza di richiamare l’attenzione su di esso, insistiamo nell’accennarvi pur non potendo affrontarlo come meriterebbe.
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legge abbia regolato in concreto la materia tenendo conto volta a volta delle diverse esigenze e dei diversi interessi e regolando i tempi e i modi dell’uso del documento. Sotto questo aspetto va sottolineata la diversa posizione dei documenti negli artt. 21 e 22, a seconda che essi si trovino cioè presso gli Archivi di Stato o presso gli uffici che li pongono in essere. La consultabilità degli atti è la regola per le carte versate negli Archivi di Stato la cui demanialità deve intendersi volta a soddisfare principalmente l’uso pubblico di ricerca; perciò i limiti della consultabilità sono rigorosamente determinati, né è ammesso che leggi speciali possano derogare a tali limiti o estenderne l’applicazione. Non altrettanto può dirsi per le carte conservate presso gli uffici amministrativi che servono direttamente ad altri scopi; anche per esse vale il principio della pubblicità; questo è però fortemente limitato da «ordinamenti particolari» che possono in vario modo impedirne la consultazione, così da fare di fatto assai più spazio alla segretezza: ordinamenti particolari la cui definizione è lasciata, dallo stesso art. 22, ad altre norme, quelle stesse che regolano i diversi settori della pubblica amministrazione22. 3. Legge archivistica e norme penali. Di queste ultime norme dovremo ora occuparci perché, se è vero che non tutti i «limiti» da esse previsti valgono per le carte conservate negli Archivi di Stato, è pur vero che i «residui limiti», per così dire, che troviamo nell’art. 21 della legge archivistica sono gli stessi di quelli regolati da leggi speciali. O meglio: gli interessi – sia dello Stato che dei privati – che obbligano alla segretezza fino ai 50 e 70 anni, e che la legge archivistica riconosce, sono ancora quelli ai quali viene accordata prote22 Non ci sembra sia molto lontano, in pratica, dal punto di vista qui espresso quello del Giannini che, in occasione del segreto d’ufficio, così chiarisce la questione: «in altre legislazioni si segue il criterio di attribuire ad alcuni organi amministrativi il potere di dire che cosa è segreto, con la conseguenza che non è segreto tutto ciò che non è stato dichiarato tale. Tale criterio è anche adottato come regola di prassi in legislazioni ove vigono norme oscure, come la nostra» (cfr. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano 1970, p. 902). Il Giannini non può dire di più, dandoci un parere autorevole sulla questione, poiché ignora la legge del ’63 e cita ancora la legge del ’39 (ibid., p. 474). La riluttanza del Sandulli ad accettare il principio enunciato dalla legge archivistica deriva dalla identificazione che egli stabilisce tra «consultabilità del documento» (accessibilità al pubblico) e «pubblicità» in senso stretto del documento stesso (cfr. nota 10). Ma contro tale identificazione mette in guardia la stessa relazione ministeriale (cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, La legge sugli Archivi… cit., p. 98).
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zione prima che le carte entrino negli Archivi di Stato. È possibile tentare una classificazione di tali interessi? La tutela del segreto comporta sanzioni talvolta gravi: perciò è nel codice penale che è possibile trovare l’individuazione e l’inquadramento sistematico di tutte le ipotesi di segretezza anche se esse si riferiscono all’attività amministrativa o privata, e quindi ad altri campi del diritto. Possiamo quindi trarre dalla dottrina penalistica la definizione – spesso più precisa per la necessità di individuare con esattezza i comportamenti suscettibili di sanzione – dei vari interessi tutelati mediante il segreto, indipendentemente dalle fattispecie concrete nei quali i singoli reati possono concretarsi e che discendono dalla violazione di altre norme specifiche di diritto amministrativo o processuale, che vietano la conoscenza o divulgazione di questo o quel genere di notizie. Queste norme, che per lo più sono sprovviste di sanzione, rimandano di solito alla legge penale; anche la legge archivistica, che non ha proprie sanzioni, non può che rinviare, implicitamente, alla legge penale. Legittimo è quindi uno studio del segreto in sede penalistica per trarne chiarimenti anche circa l’interpretazione delle norme che vietano la consultazione degli atti d’archivio. Ma vi sono anche altre ragioni. Occorre tener sempre presente che l’ambito della normativa del d.p.r. 1963 è quello della sola consultabilità e non già quello più ampio del segreto, che appartiene alla legge penale. La legge archivistica limita il segreto alla notizia contenuta solo nel documento d’archivio; e poi tutela il segreto alla fonte e non nel momento della possibile propalazione della notizia da parte del privato, ossia dello studioso. Il suo divieto si indirizza quindi sempre direttamente, per le responsabilità penali, al funzionario d’archivio, quale che sia la natura dell’interesse leso, pubblico o privato. Se vogliamo rifarci alla distinzione fra libertà di pensiero in senso stretto e libertà d’informazione possiamo dire che la tematica del segreto è nella legge archivistica limitata solo a quest’ultima che è condizione della prima. Essa impegna solo la pubblica amministrazione la quale pone un divieto di accesso a determinate fonti; per lo studioso tale divieto si risolve semplicemente in un limite alla consultazione dei documenti che, togliendogli la possibilità di conoscere la notizia segreta, non può impegnare la sua responsabilità penale. Questa invece può venire in considerazione in un secondo momento e sotto un altro aspetto: allorquando cioè la notizia segreta, violato il divieto di dare in consultazione i
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documenti che la contengono, può essere da lui propalata; viene qui in considerazione il segreto come limite alla libertà di pensiero intesa come libertà di espressione e si rientra in quella più ampia tematica che appartiene alla legge penale. Fra il segreto che impone la legge archivistica al funzionario e quello che impone la legge penale al privato non può non esservi però correlazione, così come vi è correlazione tra le due libertà. È questa quindi un’altra ragione della necessità di commisurare il concetto e l’ambito della segretezza stabilito dalla legge archivistica a quello stabilito dalla legge penale e quindi della legittimità di un’interpretazione delle eccezioni stabilite dall’art. 21 che tragga elementi dalla normativa generale sul segreto. Vi è infine un più preciso legame tra norma penale e norma archivistica ed è il rinvio che l’art. 164 del codice di procedura penale fa alle disposizioni della legge archivistica per quanto riguarda il venir meno della segretezza degli atti dei processi tenuti a porte chiuse. Senza anticipare quanto diremo poi ci limitiamo a constatare che il richiamo conferma il carattere di norme generali che le disposizioni dell’art. 21 hanno, sempre limitatamente ai documenti d’archivio, in tema di rimozione dei limiti alla pubblicità. Ma per la definizione di tale limiti bisogna rifarsi alla legge penale. Dal punto di vista dottrinario la trattazione dei problemi che nascono da tale normativa la si trova soprattutto negli studi dei penalisti, impegnati ad elaborare una concezione unitaria della materia del segreto, la quale nel codice non è raccolta in un unico titolo ma è frazionata in diverse e disparate disposizioni a seconda della particolarità dei singoli interessi protetti. Poiché però la tematica affonda le sue radici, come si è visto, nel diritto costituzionale, noi dovremo guardare soprattutto al profilo costituzionale della normativa senza perdere mai di vista le tesi dei costituzionalisti. Il profilo costituzionale delle norme in esame è tanto più necessario in quanto alcune di esse sono state già dichiarate per qualche aspetto incostituzionali; altre sono tra quelle sospettate di essere tali e delle quali si invoca da tempo la modifica quando si parla di revisione dei codici penali23. 23
La Federazione nazionale della stampa italiana e l’Ordine dei giornalisti hanno presentato ultimamente, nell’ottobre scorso, alla Camera le «proposte di riforma di norme penali e processuali penali in materia di stampa» nelle quali figurano numerose norme delle quali ci occuperemo.
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4. I segreti «pubblici». Possiamo riassumere nel quadro che segue (saranno trascurate ovviamente quelle norme che non hanno alcun riflesso sulla legge archivistica o quelle norme speciali, ad esempio quelle dei codici militari, che riguardano altri archivi) le numerose disposizioni che, tutelando il segreto, si riflettono sulla consultabilità degli atti. a) Nel capo I del titolo I del codice penale, «Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato», tutelano la segretezza delle notizie, compreso lo spionaggio politico o militare, gli articoli che vanno dal 256 al 262. Nel primo di essi, che prevede il reato di «procacciamento di notizie» segrete, è contenuta anche la definizione dell’oggetto specifico della tutela comune ai reati ricompresi nel titolo: «Chiunque si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d’ordine politico, interno o internazionale. Se si tratta di notizie di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari».
L’interesse tutelato è quindi, come si esprime il Manzini, quello «relativo alla personalità internazionale o interna dello Stato, in quanto conviene evitare che notizie segrete o riservate concernenti la sicurezza o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, vengano a cognizione di persone non autorizzate»24. A differenza di quelle «segrete» sarebbero, secondo la dottrina, «riservate» le notizie definite nel penultimo comma dell’articolo, cioè quelle «di cui l’Autorità competente ha vietato la divulgazione». Di queste ultime – è 24
Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IV, Torino 1950, p. 186. Per il De Marsico il segreto di Stato «consiste in un fatto o in una situazione che, per la loro inerenza attuale alla esplicazione della personalità internazionale dello Stato, non possono essere portati a conoscenza di persone diverse da quelle cui sono destinati o non aventi i requisiti necessari per ottenerla» (cfr. A. DE MARSICO, La nozione di «segreto» nei delitti contro la personalità dello Stato, in «Archivio penale», V, 1949, parte I, p. 327).
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stato notato – è talvolta a conoscenza un numero più esteso di persone mentre di quelle segrete è di solito al corrente un numero ristrettissimo di persone. Secondo il Crespi esse si riferirebbero a fatti la cui tutela viene coordinata con quella dei segreti di Stato, ma riguarderebbero altri interessi, non del tutto identici a quelli dei segreti di Stato ai quali solo sarebbe legata in modo diretto ed immediato la sicurezza. La necessità del divieto espresso di divulgazione nascerebbe dal fatto che la segretezza non può essere desunta dalla natura stessa della notizia25. L’articolo è integrato dall’altro: 259 «Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari. Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato».
Oltre al generico «procacciamento di notizie» dell’art. 256 citato, gli artt. 257 e 258 prevedono il procacciamento di notizie «a scopo di spionaggio» e l’art. 260 il cosiddetto «spionaggio indiziario». L’art. 261 riguarda la «rivelazione di segreti di Stato»: «Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell’ergastolo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso». 25
Cfr. A. CRESPI, La tutela penale del segreto, Palermo 1952, p. 18.
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Come si vede quest’ultima ipotesi della «rivelazione» del segreto è indipendente da quella del «procacciamento» di notizie per cui vi sarà concorso di reato se chi rivela la notizia se l’era procurata illegalmente. Se invece ne era in possesso legalmente – per ragioni ad esempio di ufficio – non vi sarà concorso di reato ma si applicherà, nel caso, l’aggravante comune prevista dall’art. 61 n. 9 (pubblico ufficiale). A questa disposizione fa seguito quella dell’art. 262: «Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione è punibile con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni, e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell’ergastolo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostante indicate nel primo capoverso».
Anche la distinzione tra questi ultimi due articoli si rifà a quella tra notizie segrete e riservate, già vista, dell’art. 256: nel primo la segretezza inerisce al contenuto stesso della notizia – non è necessaria, ad esempio, né sufficiente, la dizione «segreto» posta su atti d’archivio –; nel secondo è fatta risalire ad un divieto esplicito dell’Autorità competente: ma medesimo è l’oggetto della tutela penale26. Queste norme hanno lasciato perplessa la dottrina per l’ampiezza e la vaghezza della definizione del tipo di segreto e per il margine eccessivo di discrezionalità concesso all’Autorità, tale da giustificare i dubbi sulla loro costituzionalità27. 26 Anche queste ultime notizie cioè, per il luogo ove si trovano, devono riguardare la sicurezza dello Stato, ancorché la legge non lo dica (cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale… cit., IV, p. 199). Così anche De Marsico (La nozione di “segreto” cit., p. 243). 27 «Data l’assoluta vaghezza del concetto di “interesse politico” e quindi la possibilità di un’applicazione non solo discrezionale ma del tutto arbitraria (si tratterebbe di notizie di natura squisitamente politica) affermare la legittimità costituzionale di un simile divieto – afferma il Fois – equivarrebbe a negare in radice la libertà della cronaca in una delle materie privilegiate: quella politica» (cfr. S. FOIS, Principi costituzionali e libera manife-
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Sulla traccia del vecchio codice Zanardelli – che parlava solo di «sicurezza dello Stato» – si è perciò distinta l’ipotesi della «sicurezza dello Stato» da quella dell’«interesse politico, interno o internazionale, dello Stato» ammettendo la legittimità di quest’ultima solo in funzione della prima. L’interesse politico «interno» dovrebbe cioè essere valido motivo di segretezza solo se può minacciare – come è detto nella citata definizione del De Marsico e come suggerisce il titolo del capo primo del codice – la stessa «personalità internazionale dello Stato». Risulterebbero così vietate, ad esempio, le informazioni che interessano la difesa nazionale o le informazioni diplomatiche ma purché suscettibili di recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato28. Quest’interpretazione restrittiva è la sola che può conciliare le norme del codice penale con la Costituzione. La norma costituzionale cui può farsi riferimento, per legittimare le restrizioni di libertà del singolo in ordine al segreto di Stato, è infatti quella contenuta nell’art. 52, che appunto annovera tra i doveri del cittadino quello della «difesa della patria»29. Si è affermato così che anche gli interessi collegati alla pubblica sicurezza possono essere presi in considerazione; ma solo in quanto possono riferirsi alla difesa della patria, nei limiti cioè in cui il sovvertimento dell’ordine interno sia suscettibile di ledere la posizione esterna dello Stato30. stazione del pensiero, Milano 1957, p. 219). In questo senso vedi anche A. LOIODICE, Informazione… cit., p. 487 e gli autori ivi citati. 28 Cfr. S. FOIS, Principi costituzionali… cit., pp. 218-219. Anche l’Ordine dei giornalisti ha chiesto la modifica dell’articolo per limitarlo alla sola sicurezza dello Stato. 29 Il Loiodice, rovesciando l’argomentazione portata a sostegno della segretezza, sostiene che nell’ordinamento democratico anche la libertà di informazione è necessaria per la «difesa della patria» «in quanto vi è l’esigenza di consentire, attraverso l’esercizio della libertà di informazione, la prevenzione e repressione di tutto ciò che, eventualmente, attraverso l’attività militare possa ripercuotersi in un danno dello stesso ordinamento democratico. Vi è in altri termini l’esigenza di evitare colpi di Stato dei militari o delle forze con queste collegate» (Cfr. A. LOIODICE, Contributo… cit., p. 319. Egli cita anche F. B ASSANINI , L’inchiesta parlamentare sul SIFAR, il segreto militare e i poteri del parlamento, in «Relazioni sociali», VIII, 1968, n. 11-12, pp. 1069-1095). 30 Cfr. A. LOIODICE, Informazione… cit., p. 486. Si avvicina al concetto sostenuto – sia pure vagamente – anche quella definizione che incidentalmente dà la Corte costituzionale della «sicurezza dello Stato, riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato» (cfr. sentenza del 6 apr. 1965, n. 25). Si rifanno invece in gran parte a giudizi già maturati prima dell’entrata in vigore della Costituzione quelle interpretazioni estensive che traggono partito proprio dalla novità introdotta dal codice Rocco nei riguardi del codice Zanardelli. Le nuove
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Quanto alle notizie cosiddette riservate, poiché è il medesimo l’oggetto della tutela penale, valgono i medesimi criteri interpretativi: l’Autorità può vietare solo la divulgazione di notizie di carattere militare o che interessano la difesa nazionale. L’attribuzione ad un soggetto, lo Stato, della potestà di porre divieti alla conoscenza di determinate notizie non implica che il soggetto stesso possa travalicare i limiti oggettivi imposti dalla legge alla sfera di segretezza, ch’è la medesima sia per le notizie riservate che segrete in senso stretto31. Fermi restando tali limiti non vi è però nella dottrina unanimità di consensi intorno ad un punto, ampiamente dibattuto: se cioè la riconoscibilità del segreto abbisogni o meno di un segno esteriore, riconducibile alla volontà del soggetto titolare del diritto. E ciò anche per i segreti in senso stretto: anche quest’ultimi sono infatti, di solito, accompagnati da segni esteriori manifestati dal soggetto cui è riconosciuta la potestà di vietare in un determinato campo e si rifanno ad una legge particolare, o ad altra disposizione generale. Secondo il Crespi non può dirsi, come affermano i fautori della tesi «soggettiva» o «formale», che la norma abbisogni, per l’individuazione della notizia segreta, di altra norma o regolamento o atto amministrativo o prassi, espliciti o impliciti, generali o particolari: di un atto insomma che possa farsi risalire alla volontà dell’organo competente; poiché il criterio di giudizio è quello «dell’interesse» dello Stato, oggettivamente valutabile32. Questa opinione è largamente condivisa; ma vi è chi, come il Kostoris, esprime parere contrario33. disposizioni – afferma infatti la relazione ministeriale al progetto del codice – «debbono intendersi dirette alla protezione penale, non soltanto della sicurezza, ma dell’intera personalità dello Stato» (cfr. p. 34). Così l’Antolisei sostiene (cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, 6a ed. aggiornata a cura di L. CONTI, Milano 1972, p. 888) che se un atto o un provvedimento amministrativo, anche di natura economica o finanziaria, contiene notizie che abbiano valore politico si applicano le norme in esame. 31 Afferma il Loiodice che lo Stato-persona, attraverso il governo e il Consiglio supremo di difesa provvede alla tutela dei segreti ma non alla loro determinazione che è compito del parlamento. Il segreto politico e militare non può così costituire limite alla possibilità di indagine delle commissioni parlamentari d’inchiesta (cfr. Contributo… cit., pp. 305-306 e gli autori ivi citati). 32 Cfr. A. CRESPI, La tutela penale del segreto… cit., p. 8 e seguenti. 33 Cfr. S. KOSTORIS, Il «segreto» come oggetto della tutela penale, Padova 1964, p. 7 e passim. Il Kostoris però nella sua definizione, come vedremo meglio, mira piuttosto a contemperare le opinioni opposte ritenendo che il fondamento del segreto consista «in una dichia-
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Il problema si complica se si guarda al venir meno della segretezza. La dottrina è concorde sul punto che la segretezza, per esser tale, deve avere carattere di «attualità», deve cioè sussistere al momento in cui è rivelata o ottenuta la notizia, rimanendo fermo altresì il nesso causale con quel particolare interesse che è volta a tutelare34. Ma anche qui si ripropone il quesito: deve guardarsi alla natura della cosa o del fatto oggetto del segreto oppure alla volontà del titolare? Anche a questa domanda il Crespi risponde che va considerata «l’essenza obiettiva del segreto ed il suo scopo, ossia, ancora una volta, quello che è l’interesse alla sua conservazione»35. Egli aggiunge però che la volontà del soggetto può far venir meno la segretezza: mentre l’interesse oggettivamente definito «offre all’obbligato un’idea dell’estensione e dei limiti dell’obbligo del segreto, la volontà del soggetto interessato funziona semplicemente da condizione perché dall’obbligo del segreto possa esser sollevato colui al quale incombe l’obbligo di osservarlo»36. D’altra parte il Kostoris risponde che «in questa materia più frequente è il verificarsi di interferenze tra i due criteri, abbisognando talvolta l’uno del sussidio dell’altro, come tipicamente in tema dei cosiddetti ‘diritti della storia’ quando non siano applicabili i limiti dell’art. 14 della legge del ’39 sull’ordinamento degli Archivi di Stato»37. Come si vede il problema della riconoscibilità del segreto non è limitato alle fattispecie in esame ma si estende a tutte le ipotesi di segretezza previste dal codice penale ed è un problema che si è posta la dottrina nel tentativo di costruire un concetto unitario della segretezza. Il codice sembra affidarsi ora al criterio oggettivo ed ora al criterio soggettivo come nelle ipotesi ora viste, rispettivamente negli artt. 261 e 262. Perciò può razione di volontà del titolare del rispettivo diritto; tale dichiarazione di volontà, oltre che espressa, può essere anche implicita o tacita o presunta e, in ogni caso, dev’essere considerata dall’ordinamento come giuridicamente apprezzabile» (ibid., p. 10). 34 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale… cit., p. 191. Anche la giurisprudenza ritiene sia necessario, perché la divulgazione della notizia costituisca reato, che il carattere della segretezza permanga alla notizia al momento del fatto (Cassazione penale, sez. I, sentenza 2052 del 5 dic. 1958). 35 Cfr. A. CRESPI, La tutela penale del segreto… cit., p. 24 36 Ibid., p. 43. 37 Cfr. S. KOSTORIS, “Il segreto” come oggetto della tutela… cit., p. 40. L’Antolisei fa l’esempio della pubblicazione del diario di un uomo politico «che contenga la rivelazione di un segreto che ormai non può più nuocere allo Stato, avendo valore puramente storico» (cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale… cit., p. 889). 38 Il Sandulli (Documento… cit., p. 619) afferma che regola generale per gli atti ammi-
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dirsi che l’analisi del segreto deve condursi sotto un duplice aspetto: in base al criterio oggettivo per determinarne l’esistenza e i limiti laddove la legge riconduce a tale criterio la sua riconoscibilità: in questo caso però la volontà del soggetto può essere decisiva per far venir meno il segreto poiché la legge riconosce allo Stato o al privato il potere di disporne; in base al criterio soggettivo ove la legge esiga anche una manifestazione di volontà dell’interessato; anche in questo caso però non potrà mancare un’analisi oggettiva poiché la volontà del soggetto non può manifestarsi che entro la sfera di segretezza dalla legge stessa stabilita. La questione assume per gli archivi particolare importanza: non è più segreta una notizia quando non può più pregiudicare obiettivamente l’interesse dello Stato o quando non è più riconosciuta come tale dall’organo competente. Al momento del versamento il venir meno della segretezza di determinate carte può essere dichiarata dunque dall’ufficio versante che le aveva in custodia. Ancor più importante è sottolineare come in queste disposizioni l’interesse «politico» dello Stato escluda che i reati possono riferirsi alle notizie d’interesse puramente «amministrativo» la cui segretezza è regolata invece da altra disposizione del titolo successivo. Le carte coperte dal segreto d’ufficio non possono perciò più conservare la loro segretezza negli Archivi di Stato poiché, com’è noto, è solo alle carte di interesse politico che la legge sugli archivi ricollega la segretezza. Al segreto d’ufficio accenneremo comunque perché interessa soprattutto sotto un altro profilo: quello che riguarda le sanzioni applicabili agli archivisti qualora si siano resi responsabili della violazione dei divieti stabiliti dall’art. 21 del d.p.r. 1963, quanto non è prevista altra sanzione specifica. b) «Dei delitti contro la pubblica amministrazione» si intitola il titolo II del codice penale. L’ipotesi della «rivelazione di segreti d’ufficio» è contemplata dall’art. 326: «il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno».
Il segreto non riguarda qui la sicurezza dello Stato ma il buon anda-
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mento della pubblica amministrazione la quale può avere interesse, per determinati fini previsti da singole disposizioni di legge, a mantenere il segreto su determinati atti. Generalmente si ritiene che a fondamento di tale norma sia l’art. 54 della Costituzione dove è sancito il dovere dei cittadini di osservare le leggi e in particolare il dovere di fedeltà per coloro cui sono affidate funzioni pubbliche. Il segreto può riguardare atti preparatori di quello definitivo o altri in cui sono in gioco opposti interessi o altri ancora che si riferiscono agli interna corporis. In alcuni di questi casi il mantenimento del segreto è utile o necessario perché l’azione amministrativa possa esplicarsi in tutta la sua efficienza. In altri casi invece giova allo stesso scopo il principio della pubblicità. Non è esatta l’opinione, largamente diffusa, che tutta l’attività amministrativa, tranne i casi di atti pubblici per loro natura, sia coperta dal segreto38; la tendenza – specie dopo il ritorno ad un regime democratico – è quella volta ad assicurare la pubblicità; e ciò sia per promuovere, attraverso una tempestiva informazione, la critica sull’operato della pubblica amministrazione, sia per impedirne gli abusi39. «Il criterio da seguire – afferma il Loiodice – appare identico a quello utilizzato per l’attività giudiziaria. La giurisprudenza costituzionale, in riferimento a tale attività, ha affermato che la pubblicità nel dibattimento è garanzia di giustizia come mezzo per allontanare qualsiasi sospetto di parzialità. La stessa esigenza si rivela sussistente, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, per l’attività amministrativa e costituisce oltre che indice della essenzialità della libertà d’informazione, motivo di esclusione del segreto non giustificato dalla Costituzione»40. L’esigenza cui si accenna trova a nostro avviso riconoscimento, come si è visto, proprio nell’art. 22
nistrativi – esclusi quelli segreti e quelli pubblici nel senso già visto – è quella della discrezionalità nel concedere conoscenza o copia dei documenti. Ma vedi nota 22. 39 Cfr. C. ESPOSITO, Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, p. 257. Vedi ancora P. TESAURO, Democrazia e informazione, in «Rassegna di diritto pubblico», XXIII (1968), pp. 236 e sgg., e L. TINELLI, Lo Stato e l’informazione in «La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione», VIII (1961), p. 33 e sgg. Quanto alle connessioni della pubblicità con la partecipazione attiva dei cittadini all’amministrazione cfr., per le recenti tendenze di paesi stranieri, B. WENNERGREN, Civic Information Administrative Publicity, in «Revue internationale des sciences administratives», XXXVI (1970), pp. 243-250. 40 Cfr. A. LOIODICE, Contributo… cit., pp. 338-339. 41 L’obbligo di non rivelare non deriva cioè direttamente dalla legge penale (cfr. A.
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della legge archivistica il quale ha una portata assai vasta poiché estende la consultabilità agli archivi correnti e di deposito di tutti gli organi dello Stato, con valore di norma generale cui solo ordinamenti particolari possono derogare. Accettato dunque il principio generale della pubblicità solo norme particolari di diritto pubblico intese a regolare il servizio, scritte o consuetudinarie, possono stabilire quali siano gli atti coperti dal segreto41. Soggetto attivo del reato non è qui «chiunque» ma soltanto il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che viola un segreto del suo ufficio, cioè dell’ufficio al quale è legato da un rapporto di servizio e quindi dall’obbligo della fedeltà. L’articolo non prevede, a differenza del già visto art. 261 che riguarda i segreti di Stato, che la pena si applichi anche «a chi ottiene la notizia»; si ritiene perciò generalmente che quest’ultimo, anche se trae giovamento dalla rivelazione, sia esente da ogni sanzione penale42. Ma su questo punto non vi è unanimità di consensi; è stato anche autorevolmente sostenuto43 che l’estraneo il quale è venuto in possesso del segreto è punibile, purché abbia agito dolosamente, come concorrente del reato44. Altra differenza che è stata rilevata, nel confronto con le parallele disposizioni che tutelano il segreto di Stato, è la mancata distinzione tra notizie «segrete» e «riservate». Se ne è dedotto che la rivelazione di queste ultime notizie, delle quali «l’autorità competente ha vietato la divulgazione», non è punibile a termini della legge penale: ma si potranno far valere eventuali sanzioni disciplinari contenute in altre norme, le quali si applicano indipendentemente dalle norme penali45. CRESPI, La tutela penale del segreto… cit., p. 110 e F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, II, Milano 1950, p. 130). 42 Cfr., ad es., S. RICCIO, I delitti contro la pubblica Amministrazione, Torino 1955, p. 426. 43 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale… cit., V, p. 265. 44 Pur non potendosi applicare la specifica disposizione in esame si applicherebbero cioè, nei suoi confronti, le norme comuni sul concorso di reato. Nel caso di corruzione si applicheranno poi le norme di cui agli artt. 318-322. 45 Del segreto d’ufficio si occupa anche l’art. 15 dello statuto degli impiegati civili dello Stato (d.p.r. 10 genn. 1957, n. 3): l’impiegato «deve mantenere il segreto d’ufficio e non può dare a chi non ne abbia il diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne una danno per l’amministrazione o per i terzi». Su questa norma ci limitiamo a riferire il giudizio del Giannini: «È una norma incomprensibile per la quale tutto e nulla può essere segreto» (M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano 1970, p. 902).
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Il reato è punibile a titolo di dolo; è punibile sia per dolo che per colpa nel solo caso dell’agevolazione. c) Mediante contravvenzioni è munita di sanzione, in singoli casi, anche la «tutela preventiva dei segreti»: l’apposito paragrafo comprende gli articoli dal 682 al 685. Interessano da vicino gli artt. 684 e 685 mediante i quali è punita con l’ammenda la pubblicazione di atti e notizie particolari: quelli dei processi penali previsti dall’art. 164 del codice di procedura penale. Come è noto, dei processi penali si occupa particolarmente anche la legge archivistica. Il primo dei due articoli così dispone: «Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’ammenda non inferiore a lire ventimila». E il secondo: «Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’ammenda non inferiore a lire dodicimila». Quali siano gli atti dei processi penali sottratti alla pubblicità lo specifica in particolare il citato art. 164. «È vietata la pubblicazione, col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque, in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d’informazione, del contenuto di qualunque documento e di ogni atto scritto od orale relativo: 1) all’istruzione formale o sommaria, fino a che del documento o dell’atto non siasi data lettura nel dibattimento a porte aperte; 2) ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara non doversi procedere, fino a che ne sia possibile la riapertura; 3) all’istruzione o al giudizio se il dibattimento è tenuto a porte chiuse, fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato. Nei casi preveduti dai numeri 2) e 3) è fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purché non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse a’ termini dell’art. 425».
Non va dimenticato che le contravvenzioni accennate non escludono Secondo il LOIODICE (cfr. Contributo…, cit., p. 335) l’inciso «anche se non si tratti di atti segreti» presenta «profili di dubbia costituzionalità nella parte in cui volesse coprire con il segreto le fonti che non possono caratterizzarsi in tal modo»; la norma «non solo non può imporre all’amministrazione un ambito più vasto di segretezza ma non può statuire alcuna ipotesi riservata senza precisi motivi». 46 Cfr. sentenza del 6 apr. 1965, n. 25 e il commento di V. CRISAFULLI, in «Giurispruden-
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l’applicazione di pene più gravi ove ricorrano più gravi reati. In particolare nell’attività giudiziaria, come in quella amministrativa, il segreto è tutelato anche mediante le più gravi sanzioni dell’art. 326 già visto (segreto d’ufficio) che colpiscono i pubblici ufficiali; le specifiche contravvenzioni ora citate sono dirette invece contro chiunque. I processi, com’è noto, sono pubblici in un duplice significato: nel senso cioè della partecipazione del pubblico alle udienze e della pubblica informazione che del dibattimento dà la stampa. Non diversamente che per l’attività amministrativa anche per l’attività giudiziaria la pubblicità è garanzia di giustizia e imparzialità. Ciò non toglie che se la pubblicità è la regola (art. 423 c.p.p.) eccezionalmente possa servire meglio gli scopi della giustizia il mantenere temporaneamente segreto il contenuto di taluni atti. Per i processi penali è vietata, a termini del citato art. 164, la pubblicazione degli atti istruttori (nn. 1 e 2) nonché di quelli dei processi tenuti a porte chiuse (n. 3). Ma non tutti quest’ultimi sono legittimamente esclusi dalla pubblicità. Senza entrare qui nei dettagli ci basta ricordare come la Corte costituzionale abbia dichiarato incostituzionale una parte dell’articolo46. Il divieto non si limita infatti a prendere in considerazione solo alcune delle ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse ma le include tutte; mentre non tutti i motivi che possono sconsigliare la partecipazione del pubblico alle udienze sono validi per escludere anche la pubblicazione a mezzo stampa. Non è legittimo – secondo la Corte – il divieto di pubblicità per i processi tenuti a porte chiuse quando sono motivati da «riprovevole curiosità» o da «pubblica igiene» o da «manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento»: motivi che l’art. 423 prende in considerazione per l’esclusione del pubblico dall’aula ma che non possono giustificare anche l’esclusione di quell’altra forma di pubblicità che è data dalla cronaca giornalistica. La sentenza mette in luce ovviamente – come vedremo – anche la incostituzionalità della disposizione della legge archivistica che si rifà alla norma già vista del codice di procedura penale; l’art. 21 anzi non si limita a vietare la consultazione dei soli documenti dei processi tenuti a porte chiuse ma addirittura vieta indiscriminatamente per settant’anni anche quella di tutti i «documenti dei processi penali». La sentenza ci dà anche un’indicazione positiva su quali possono essere i soli motivi che giustificano, insieme al dibattito tenuto a porte za costituzionale», X (1965), pp. 241-251, nonché la citata nota del D’Angiolini. 47 Cfr. A. DE CUPIS, Riservatezza e segreto (diritto a), in Novissimo digesto italiano,
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chiuse, anche la segretezza degli atti: l’interesse dello Stato alla sua sicurezza e quelli dei minori. Questi motivi possono esser presi in considerazione anche dopo la chiusura del processo, poiché non sono predisposti per motivi procedurali, validi fino alla conclusione del dibattimento, ma toccano altri interessi destinati a durare ben più a lungo. 5. I segreti «privati». Il codice penale non tutela solo il segreto di Stato o il segreto di ufficio – più genericamente i cosiddetti «segreti pubblici» – ma anche i cosiddetti «segreti privati». a) i «delitti contro l’inviolabilità dei segreti» costituiscono un’apposita sezione del capo III: «dei delitti contro la libertà individuale». In effetti il segreto epistolare è un’estrinsecazione dei diritti della persona e come tale è previsto dall’art. 15 della Costituzione: «la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Poiché il segreto è protetto anche nei riguardi dello Stato la corrispondente pretesa può definirsi un diritto soggettivo insieme privato e pubblico47. Il codice penale tutela in primo luogo la libertà e la sicurezza della corrispondenza, e in genere delle comunicazioni (telegrafiche, telefoniche) (artt. 616, 617, 619 e 620). In questi casi la segretezza è presunta iuris et de iure. «Il contenuto della corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica – chiarisce la relazione ministeriale – è protetto dalla legge in sé e per sé, indipendentemente, cioè, dalla circostanza che esso costituisca segreto nella comune accezione della parola. Il contenuto della corrispondenza, pertanto, ha, come tale, il carattere di segreto, nel senso che è destinato a rimanere ignoto a tutti, ad esclusione del destinatario48…». Negli artt. 618 e 621, che tutelano la sola segretezza indipendentemente dalle ipotesi di violazione, sottrazione, soppressione di corrispondenza ed altre, questa invece non è presunta ma dev’essere dimostrata. XVI, Torino 1969, p. 123. 48 Cfr. Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, p. 425. 49 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale… cit., VIII, p. 822. Così anche A. CRESPI, La
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Il primo dei due articoli ora citati si riferisce ancora alla corrispondenza, il secondo ai documenti. Poiché la normativa è la stessa nelle due ipotesi citeremo solo quest’ultimo. E del resto è solo quest’ultimo che interessa gli archivi poiché «uno scritto perde il carattere originario di comunicazione, e quindi di corrispondenza, quando ormai, per il decorso del tempo o per altra causa, non gli si può assegnare che un valore meramente retrospettivo, affettivo, collezionistico, storico, artistico, scientifico o probatorio»49. Art. 621: «Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Il delitto è punibile a querela della persona offesa». Soggetto attivo del reato è chiunque sia venuto «abusivamente» a cognizione della notizia50; non quindi il pubblico ufficiale che ne abbia ricevuta legittimamente informazione per ragione del suo ufficio. A quest’ultimo si applicherà, nel caso , il più grave reato già visto di rivelazione di segreto di ufficio quando non sia applicabile l’art. 622 che vedremo. Anche lo studioso che riveli notizie ricavate dalle carte d’archivio non è però punibile perché anch’egli non si può dire che ne sia venuto a conoscenza «abusivamente». La legge archivistica, che non ha apposite sanzioni per far valere l’osservanza del segreto, non può fare affidamento dunque che sulla responsabilità e la discrezione dei funzionari degli Archivi. Lo studioso può rispondere però, concorrendo ogni altra condizione, per il reato di diffamazione: ipotesi che è normalmente in causa nei reati commessi a mezzo stampa. Non è qui il caso di insistere su quest’ultimo reato (art. 595) ma solo di far notare come l’interesse leso, che è l’onore della persona o la reputazione, lo avvicina al reato di rivelazione del segreto ora visto; quello che lo differenzia è l’elemento del dolo: in esso il dolo consiste nella consapevolezza della lesione che può produrre la tutela penale del segreto… cit., p. 66. 50 Osserva il De Cupis (Riservatezza e segreto… cit., p. 123) che «rispetto alla corrispondenza può costituire reato anche il semplice prendere cognizione del suo contenuto (art. 616, I comma; 617, I comma; 619, I comma); rispetto, invece, agli atti o documenti non costituenti corrispondenza, la conoscenza abusiva è semplicemente il presupposto del reato». 51 Cfr. Relazione ministeriale…, cit., II, pp. 430-431.
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comunicazione del fatto o della notizia a più persone; nell’altra ipotesi il dolo consiste nella consapevolezza della lesione che può produrre la comunicazione del fatto o della notizia a più persone; nell’altra ipotesi il dolo consiste nella semplice intenzione di rivelare una notizia che debba rimanere segreta, non anche nell’intenzione di offendere. Quanto al contenuto della rivelazione trattasi, come si è detto, non di un contenuto qualsiasi ma di un contenuto «che debba rimanere segreto»; e lo stabilire quando il contenuto dell’atto debba rimanere segreto è «questione di fatto»51. Manca ogni definizione, sia pure vaga come quella che tutela il segreto dello Stato, del concetto di segretezza, o meglio del particolare ambito al quale la norma si riferisce. Una traccia però è fornita dallo stretto legame con il «nocumento» che la rivelazione della notizia deve procurare alla persona offesa, ossia con la lesione di un interesse giuridicamente rilevante attinente o alla propria sfera patrimoniale o alla propria persona52. Deve quindi trattarsi in primo luogo di un interesse giuridicamente rilevante53, tale da causare un danno materiale o morale54. In secondo luogo tale interesse deve essere circoscritto, quando trattasi di danno morale, entro l’ambito della difesa dell’onore e della dignità personale, quell’interesse insomma che trova riconoscimento in altri articoli del codice penale ed ha un fondamento nell’art. 3 della Costituzione. Per questa interpretazione propendono gli studiosi di diritto costituzionale – che hanno maggiormente di mira i rapporti tra le norme ordinarie e quelle costituzionali – mentre di solito i penalisti non assegnano un preciso contenuto a questa fattispecie del segreto ma la ritengono estesa alla cosiddetta «riservatezza» (la privacy inglese) che il Crespi definisce «modo d’essere della persona, consistente nella esclusione dalla altrui conoscen52 Sul collegamento tra i due concetti insiste particolarmente M. PETRONE, Segreti (Delitti contro l’inviolabilità dei), in Novissimo digesto italiano, XVI, Torino 1969, p. 958 e seguenti. 53 Da un punto di vista civilistico il De Cupis (Riservatezza e segreto… cit., p. 122) afferma che «deve trattarsi di riferimenti personali abbastanza importanti per postulare la destinazione al segreto. È impossibile arguire una volontà rivolta alla conservazione del segreto, ove trattasi di riferimenti personali d’infima, trascurabile importanza». 54 Alcuni studiosi ritengono che il concetto espresso nell’articolo con la parola «nocumento» sia equivalente a quello di «ingiusto danno». Il Kostoris ritiene invece che il concetto di «nocumento» sia più ampio di quello di danno e che non debba richiedersi che il nocumento sia anche ingiusto (cfr. S. KOSTORIS, “Il segreto” come oggetto della tutela… cit., p. 32). 55 A. CRESPI, La tutela penale del segreto… cit., p. 60. La definizione si trova già in De
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za di quanto ha riferimento alla persona medesima»55. Quale che sia l’opinione dei diversi autori in materia – che vedremo meglio poi – è importante sottolineare, ai nostri fini, come la riservatezza di per sé non possa comunque costituire un limite alla cronaca e quindi alla ricerca. «Il semplice riferimento alla vita privata, alla vita intima – afferma il Fois – qualora non raggiunga gli estremi dell’offesa all’onorabilità non può essere vietato, e quindi il cosiddetto diritto alla riservatezza non può costituire limite per la libertà di cronaca, neppure per la cronaca in materia non privilegiata»56. L’interesse alla segretezza in discussione – sia esso quello della difesa dell’onore o della riservatezza – è comunque quello oggettivo che, posto a fondamento della pretesa del privato, ne delimita anche i confini. Entro questi confini è riconosciuta al privato la possibilità di far valere il suo interesse come di rinunciarvi: e ciò sia partecipando ad altri il segreto, sia non avvalendosi della facoltà di querela qualora detto segreto sia comunque rivelato, anche contro la sua volontà57. Questa indagine sulla volontà del privato, concorrente con l’altra che verte sul suo interesse, è quella che, come si è visto, ha fatto pensare anche in questa ipotesi al criterio soggettivo come criterio di riconoscibilità del segreto e in genere. «Atti e documenti»: si deve dare a queste parole un preciso significato giuridico? Sembrerebbe che i termini vogliano indicare la stessa cosa e che, con riferimento al linguaggio comune, abbiano il significato più lato58, coincidente, a nostro avviso, con la nozione di documento adottata dalla legge archivistica59. Quanto alla «giusta causa» di rivelazione del segreto basterà dire, ai fini che particolarmente ci riguardano, ch’essa non deve essere intesa come limitata ai soli casi previsti dalla legge penale in generale (caso di forza maggiore, stato di necessità, esercizio di un diritto o adempimento Cupis che la ripete in Riservatezza e segreto… cit., p. 115. Sul concetto vedi nota 67. 56 S. FOIS, Principi costituzionali… cit., p. 228. 57 Secondo il Kostoris infatti l’indagine «dovrà indagare soltanto sulla volontà dell’avente diritto e, in mancanza di ogni manifestazione espressa, con riferimento al di lui soggettivo interesse». Sussidio all’indagine è dato anche dalla querela (cfr. S. KOSTORIS, “Il segreto” come oggetto della tutela… cit., p. 14). Dopo la morte della persona un diritto alla riservatezza nasce anche a favore dei congiunti. 58 Cfr. Relazione ministeriale…, cit., II, p. 431. 59 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, La legge sugli archivi… cit., pp. 67-68. 60 Sulla valutazione comparativa degli interessi in rapporto alla giusta causa sono concor-
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di un dovere, ed altri) ma deve ricomprendere anche quei motivi socialmente apprezzabili che possono aver ispirato la condotta violatrice del segreto in contrasto con i motivi che avrebbero obbligato ad esso. Sarà necessaria in questo caso un’indagine comparativa degli interessi in conflitto per poter qualificare ingiusta la causa di rivelazione: occorrerà cioè valutare se il danno causato dalla rivelazione del segreto sia stato minore o maggiore di quello che avrebbe comportato il silenzio. Alla giusta causa di rivelazione sembra così potersi far risalire, tra l’altro, l’interesse sociale – cui si è accennato – che muove la cronaca giudiziaria e politica60. Gli altri articoli della sezione che riguarda i delitti contro la inviolabilità dei segreti prevedono i reati di «rivelazione di segreto professionale» (art. 622) e di «rivelazione di segreti scientifici o industriali» (art. 623). Il primo interessa, come abbiamo visto, per le sanzioni che possono colpire, secondo la dottrina, anche impiegati di uffici pubblici, quando la violazione del segreto tocchi interessi di privati. L’articolo così si esprime: «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire dodicimila a duecentomila…». b) Una tutela non penale ma con riflessi esclusivamente civilistici è quella offerta al privato dall’art. 10 del codice civile e dagli artt. 93-98 della legge sulla protezione del diritto d’autore 22 apr. 1941, n. 63361. Trattasi in primo luogo del diritto all’immagine (art. 96) per il quale la difesa è limitata soltanto alla pubblicazione o divulgazione del ritratto e non estesa, come nei delitti già visti, alla semplice «cognizione» o «rivelazione». D’altra parte la violazione del divieto non comporta una sanzione penale ma un semplice risarcimento dei danni (art. 10 codice civile). di sia il Kostoris (cfr. “Il segreto” come oggetto della tutela… cit., pp. 33-35) che il Crespi. Quest’ultimo esige però che la causa di violazione del segreto sia anche, in rapporto ad esso, necessaria (cfr. La tutela penale del segreto… cit., p. 81). 61 La dottrina è concorde nel ritenere che le disposizioni che seguono del capo VI della legge, intitolato «Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto», riguardino la tutela del riserbo e non i diritti di proprietà dell’autore. Cfr. A. CRESPI, ibid., pp. 72 e sgg. e F. CARNELUTTI, Diritto alla vita privata (contributo alla teoria della libertà di stampa), in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», V (1955), p. 13. 62 Il Morsillo ritiene che il diritto al segreto della corrispondenza cessi, per dar luogo
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Importante al nostro scopo è sottolineare i numerosi limiti che incontra tale diritto ed in particolare quelli che riguardano l’interesse pubblico e la notorietà della persona da una parte e dall’altra lo scopo «scientifico, didattico o culturale» che si propone l’autore della pubblicazione. L’art. 97 infatti così dispone: «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione della immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».
Accanto alla tutela della propria immagine la legge disciplina poi, sempre da un punto di vista civilistico, anche quella delle scritture personali, ivi compresa la corrispondenza62. L’art. 93 dispone che: «Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto».
L’art. 95 dispone che: «Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto d’autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali
alla semplice riservatezza, dal momento in cui il destinatario ne ha presa visione (cfr. G. MORSILLO, La tutela penale del diritto alla riservatezza, Milano 1966, p. 299). 63 Cfr., oltre agli autori che citeremo fra breve (nota 67), soprattutto A. DE CUPIS, I
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o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato».
Queste particolari disposizioni si caratterizzano per la specificazione di alcuni requisiti che la legge penale non richiede e che si concretano nel «carattere confidenziale» degli scritti o nella loro attinenza alla «intimità della vita privata». Tali espressioni, che ricordano quelle usate dalla legge archivistica, concretano il cosiddetto diritto alla riservatezza. Una parte della dottrina, prendendo spunto in special modo da queste ultime norme, ha allargato molto il concetto della riservatezza così da farne l’oggetto di tutta la disciplina giuridica che verte intorno alla difesa dall’ingerenza altrui della sfera privata della persona63. La riservatezza ricomprenderebbe così un’ampia e unitaria tutela: non solo quella assicurata dalle singole ipotesi previste dal codice penale e dalle altre ipotesi ora accennate ma anche quelle che, deducibili da tali norme, potrebbero estendersi anche ad altre ipotesi non previste dalla legge. Generalmente tale opinione non era accettata64. Di recente però la Corte costituzionale ha sentenziato che «non contrastano con le norme costituzionali e anzi mirano a tutelare e a realizzare i fini dell’art. 2, affermati anche negli artt. 3, comma secondo e 13 comma primo, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, gli artt. 10 codice civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633»65.
D’altra parte recenti norme di diritto positivo hanno allargato la sfera della riservatezza sia pure per ridar corpo ad una precisa libertà, la libertà del domicilio, mettendola a riparo dalle possibili violazioni dovute ai
diritti della personalità, I , Milano 1959, nonché B. FRANCESCHELLI, Il diritto alla riservatezza, Napoli 1960. 64 Cfr. C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero… cit., p. 39, nota 89: «La dichiarazione generica relativa ai diritti inviolabili dell’uomo si specifica infatti nella nostra carta costituzionale in particolari diritti riconosciuti all’uomo: e tra questi non è il diritto alla riservatezza, ma solo quello a non vedersi lesi nella propria dignità sociale o nel proprio onore sociale». Tuttavia egli ammette che le leggi ordinarie che tutelassero oltre tale limite la «riservatezza» non potrebbero dirsi contrarie all’art. 21 della costituzione «poiché il legame tra una persona e un fatto può giustificare che la diffusione della notizia come propria di una persona sia riservata per legge alla persona stessa». Su tale principio cfr. nota 71. 65 Cfr. sentenza 12 apr. 1973, n. 38, nonché la nota a detta sentenza di C. PUGLIESE,
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nuovi mezzi di interferenza nella vita intima66. Cosicché oggi può dirsi che un diritto alla riservatezza abbia preso maggiore consistenza anche se riesce difficile trovare un fondamento unico a tale diritto e ricondurre ad esso, come vorrebbe una parte della dottrina, tutte le forme di protezione della vita privata, che, tra l’altro, divergono fra loro per l’intensità della difesa ad esse accordata (alcune sono sfornite persino di sanzione penale)67. E non minore perplessità desta il tentativo di estendere mediante l’interpretazione analogica la sfera della riservatezza oltre i limiti stabiliti dalle singole leggi68. Comunque – è bene ribadirlo – il diritto alla riservatezza non dovrebbe contrastare il diritto di cronaca, e tanto meno quello volto alla divulgaDiritto all’immagine e libertà di stampa, in «Giurisprudenza costituzionale», XVIII (1973), I, pp. 355-364. Il Pugliese è contrario ad ammettere che questo aspetto della riservatezza possa limitare la libertà di stampa. 66 Cfr. la legge 8 apr. 1974, n. 98: «Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni». La legge, che integra le norme del codice penale, introduce, fra l’altro, sanzioni che colpiscono le intrusioni illecite nella vita domiciliare mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora (art. 1). 67 Il Carnelutti, partendo dall’art. 10 del codice civile aveva definito il diritto alla segretezza come un diritto sul proprio corpo (di godimento psicofisico) cui dovevano riferirsi, oltre le norme sul diritto d’autore e quelle già viste degli artt. 616-623 del codice penale, anche l’art. 614 (violazione di domicilio) e 595 (diffamazione); tale diritto avrebbe potuto anche estendersi a casi non previsti dalla legge (F. CARNELUTTI, Diritto alla vita privata… cit., pp. 13-18). Contro questa tesi – sostenuta anche dal De Cupis ed altri – vedi, tra gli altri, E. ONDEI, I diritti di libertà, l’arte, la cronaca e la storiografia, Milano 1955, p. 46 in particolare. Di recente il Cerri, accusando il De Cupis – ma il rimprovero potrebbe estendersi anche al Carnelutti – di aver cercato il fondamento del diritto alla riservatezza nelle leggi ordinarie anziché nella Costituzione ha posto tale fondamento nello stesso art. 21 della Costituzione come libertà negativa di manifestazione del pensiero; egli respinge però come troppo vaghi i riferimenti agli articoli della Costituzione dati dalla Corte costituzionale nella sentenza citata (cfr. A. CERRI, Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione, in «Giurisprudenza costituzionale», XIX, 1974, p. 610). Anch’egli comunque estende il diritto alla riservatezza a numerose ipotesi, ivi compresa la difesa dell’onore che pure troverebbe, a suo avviso, un più preciso fondamento nell’art. 3 della Costituzione. Quanto al Barile (cfr. Libertà di manifestazione del pensiero… cit., pp. 26-27) esprime dubbi circa il fondamento del diritto in discussione negli artt. 2 e 15 della Costituzione mentre ritiene – come molti altri – che nello stesso art. 2, nonché sull’art. 3 della Costituzione, si fondi il diritto all’onore e alla reputazione dell’individuo. Altra questione è quella della liceità della cronaca nei confronti del diritto alla riservatezza – inteso nel senso più ampio – per la quale anche il Carnelutti si esprime in senso favorevole (cfr. nota 84). 68 Cfr. A. CRESPI, La tutela penale del segreto… cit., p. 61, che pure è favorevole ad un
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zione della notizia per motivi scientifici. 6. Definizione del segreto e limiti alla consultabilità. La dottrina si è sforzata di ricavare, dalle ipotesi accennate, una nozione giuridica unitaria del segreto. Trascurando le definizioni dei singoli autori si possono così riassumere i risultati raggiunti che interessano la nostra ricerca69. Il segreto è una figura di relazione: essa si caratterizza per il fatto di assicurare ad una o più persone la conoscenza di una notizia in modo esclusivo; e quindi per l’obbligo che impone agli altri di non acquisire la medesima conoscenza (ius excludendi alios). Così una notizia non può dirsi segreta quando non è più circoscrivibile l’ambito di coloro che possono conoscerla in modo esclusivo: quando, come si dice, è «notoria». L’interesse a tacere una determinata notizia, e quindi il potere di disporne del soggetto, trova però a sua volta un limite in altri interessi opposti; l’esistenza e il permanere del segreto esigono perciò una valutazione comparativa degli interessi in conflitto: quello del segreto è un problema essenzialmente di limiti reciproci. La relazione assume un più preciso significato se la si trasferisce sul piano costituzionale: ogni segreto, per il fatto di sottrarre una notizia alla circolazione delle idee, ha sempre un tratto comune, quale che sia il suo oggetto o il soggetto che ne è titolare, quello di porre un limite alla libertà di pensiero. Da ciò deriva che gli interessi, giuridicamente apprezzabili, tutelati dal segreto devono avere anch’essi un fondamento costituzionale poiché non si può limitare una libertà garantita dalla Costituzione se non per far posto ad altre libertà egualmente garantite dalla Costituzione. È questo un criterio dal quale non si può prescindere nel valutare la normativa che disciplina il segreto70. Perciò non abbiamo mai mancato di rilevare come ad ogni ipotesi di reato per violazione del segreto corrispondesse diritto alla riservatezza. 69 Basterà ricordare qui la definizione del Crespi secondo cui il segreto è la «cosciente e attuale dissimulazione di un contenuto d’esperienza proprio di un determinato soggetto e corrispondente a quel determinato stato di fatto penalmente garantito per l’interesse giuridicamente apprezzabile, vantato da quello stesso soggetto, a che quel contenuto di esperienza non venga palesato ad altri» (cfr. ibid., p. 50). Per una rassegna ed una critica di definizioni sulla segretezza, compresa quella citata, cfr. S. KOSTORIS, “Il segreto” come oggetto della tutela… cit., pp. 44-48. Vedi anche M. PETRONE, Segreti… cit., pp. 956-958. 70 Questo principio del bilanciamento degli interessi è stato affermato più volte dalla
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una norma costituzionale che la giustificava esplicitamente o implicitamente; ciò vuol dire che ogni interesse a celare, protetto dal codice penale, dovrebbe far capo ad una libertà costituzionalmente garantita. Per il privato tale libertà è quella inerente alla sua persona; il segreto si rende necessario per impedire il danno che dalla conoscenza della notizia le deriverebbe. Per lo Stato il segreto si rifà alla necessità di autodeterminarsi ed assolvere ai compiti d’interesse pubblico71. Senza voler riprendere la polemica accennata sui due aspetti del segreto, l’uno oggettivo e l’altro soggettivo, basterà qui ricordare che la volontà di chi ne dispone è determinante per farlo cessare. Quale che sia la volontà manifestata in ordine ad esso dall’interessato però il segreto vien meno anche quando l’interesse al suo mantenimento non è più attuale: ciò che, come si è visto, esige un’indagine caso per caso. Per i Corte costituzionale. Oltre alla sentenza già vista (6 apr. 1965, n. 25), cfr. anche la sentenza successiva del 28 nov. 1968, n. 120. Va ricordato anche che la Corte ha dichiarato, eliminando dubbi in senso contrario, che l’art. 21 contiene disposizioni precettive (14 giu. 1956, n. 1) e non programmatiche. Il Barile osserva che «quando vi sia potenziale collisione fra il diritto di libertà di manifestazione del pensiero e un altro bene o interesse garantito in Costituzione, non dovrà giustificarsi in ogni caso il sacrificio del primo rispetto al secondo: occorrerà sempre operare un giudizio di prevalenza o soccombenza del valore in concreto dei due interessi costituzionali che si trovano contrapposti». Egli cita, a conforto della sua tesi, tre recenti sentenze della Corte costituzionale: 24 giu. 1974, n. 20; 27 mar. 1974, n. 86 e 27 dic. 1974, n. 290 (cfr. P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero… cit., pp. 83-84). 71 Per l’Esposito (La libertà di manifestazione del pensiero… cit., pp. 37-39) le norme sull’obbligo del segreto trovano giustificazione nel fatto che l’art. 21 della Costituzione non offre garanzia per le «diffusioni di pensieri e di notizie e di complessi di pensieri e di notizie che, secondo forma o sostanza, siano considerati giuridicamente altrui, sicché la diffusione è riservata ad altro soggetto o sottoposta all’altrui consenso». «In sostanza, in via di principio, non è consentito alle leggi – egli aggiunge – di stabilire liberamente obblighi di segreto e cioè di vietare le comunicazioni di pensieri e conoscenze contro la disposizione dell’art. 21. Tali obblighi, in mancanza di disposizioni costituzionali che esplicitamente li sanciscono o consentano (v. per es. artt. 15, 64, 97 etc. della Costituzione), possono essere stabiliti dalle leggi solo se sussista un legame sostantivo tra un fatto e una persona o la funzione di una persona (e susseguentemente di una notizia su un fatto e una persona), sicché ad essa possa essere riservato ricevere e dar notizia del fatto stesso […]. Così, ad esempio, solo perché la difesa del paese è affidata allo Stato e non al cittadino come singolo […], può essere giustificata la imposizione del segreto in via legislativa generale (art. 256 c.p.), o in base a decisioni particolari (art. 258 c.p.), su ciò che riguardi la difesa del paese. E questo può ripetersi per fatti attinenti alla giustizia o alla amministrazione (es. artt. 684, 685 c.p.)». 72 Cfr. A. LOIODICE, Informazione… cit., p. 488.
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documenti d’archivio tale indagine non è più necessaria quando siano passati un certo numero di anni: è questa una causa generale di estinzione del segreto dovuta al decorso del tempo cui la legge ricollega un effetto liberatorio. La legge che fissa i termini ultimi della segretezza non è però più la legge penale ma la norma che conosciamo della legge archivistica la quale assume pertanto, come abbiamo visto, il valore di legge di applicazione generale, nel campo che le è proprio, nei confronti delle norme particolari che pongono i singoli divieti alla conoscenza e alla divulgazione dei diversi segreti. È la stessa legge penale che, nell’art. 164, richiama la legge archivistica stabilendo con ciò, a nostro avviso, una delimitazione di compiti normativi. Alla legge penale il compito di stabilire i reati corrispondenti alla violazione dei diversi segreti; alla stessa legge penale e ad altre singole leggi, che riguardano l’amministrazione, il compito di individuare gli interessi che esigono la segretezza; alla legge archivistica il compito di stabilirne il venir meno, allorché essi sono incorporati nei documenti. Sarebbe stato meglio senza dubbio, per evitare equivoci, che l’art. 21 avesse fatto un esplicito rinvio alle leggi particolari – come la legge sulla stampa – per quanto riguarda la definizione delle diverse ipotesi di segretezza. Tuttavia, come già accennato, le espressioni usate nell’art. 21, per quanto riguarda i limiti della consultabilità, devono interpretarsi come un sintetico richiamo di altre leggi: quelle appunto ricordate, che già in altre sedi vietano la pubblicità; e lo scopo di tale richiamo è quello di far cessare i divieti, stabilendo i termini massimi entro cui possono operare. Ciò significa che è necessario rifarsi alla legge archivistica per l’esatta definizione dei confini stabiliti fra leggi speciali e norma generale, volta alla pubblicità; ma che occorre rifarsi non alla legge archivistica – che, come vedremo non ne fornisce neppure tutti gli elementi – ma alle singole disposizioni da essa richiamate per definire la segretezza degli atti. Il fatto poi che la legge archivistica recepisca i vincoli del segreto per stabilirne i limiti massimi di tempo vuol dire ch’essa, cui compete la disciplina di istituti predisposti per la ricerca, ha di mira particolarmente l’attuazione della norma costituzionale che assicura la libertà d’informazione e quindi regola quel momento del conflitto tra segretezza e pubblicità in cui le esigenze della prima devono cedere a favore della seconda. «La libertà d’informazione comporta che le sfere di segretezza si debbano restringere in ambiti via via più ridotti a mano a mano che si possa esclu-
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dere l’applicazione del criterio (probabilità di lesione dell’interesse protetto) che consente di legittimare le stesse»72. La legge archivistica valuta particolarmente il bilanciamento degli interessi in relazione al fattore tempo, col passar del quale viene meno l’interesse alla segretezza, per sua natura transeunte, mentre riprende vigore l’interesse alla pubblicità. Così in un primo momento l’art. 22 si limita ad estendere la consultabilità degli atti a tutte le Amministrazioni, pur assumendone i limiti dei particolari ordinamenti (d’altra parte l’art. 21 recepisce alcuni limiti anche per le carte degli Archivi). Ma poi, passati 50 e 70 anni, procede oltre, a rimuovere anche quei limiti che in un primo tempo aveva recepito. I termini dell’art. 21 sono assoluti e non ammettono prova contraria né da parte dei privati né da parte dello Stato; essi valgono per tutti gli archivi «degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato», non solo per quelli di cui ha cura l’Amministrazione archivistica. Tornando ora alle singole disposizioni già viste della legge penale possiamo osservare come alcune norme tutelino il segreto in vista di un determinato risultato da raggiungere che si esaurisce in limiti di tempo ristretti. Il segreto non ha più senso in questi casi al di là del raggiungimento del risultato stesso: la conclusione di un atto amministrativo, lo svolgimento di un processo; non può perciò essere preso in considerazione quando l’affare è ormai concluso e le carte sono versate agli Archivi di Stato. Altre norme invece tutelano la segretezza come essenziale a un diritto soggettivo o ad un interesse destinato a durare nel tempo. I documenti in tal senso segreti, quale che sia lo scopo in vista del quale furono redatti, non divengono immediatamente pubblici alla conclusione dell’affare ma possono protrarre la loro segretezza anche dopo il versamento negli Archivi di Stato. In concreto essi si rifanno a due soli interessi, rispettivamente dello Stato e del cittadino, costituzionalmente garantiti; per il primo quello che concerne la sua «sicurezza» e per il secondo quello che tutela «la pari dignità sociale»73. La legge archivistica ha il compito poi di assicurare, di là dalla libertà di informazione, la libertà della ricerca scientifica che è, secondo la dottrina prevalente, una libertà «privilegiata». Secondo alcuni autori quest’ultima può giustificare alcune eccezioni alla segretezza che non trovereb73
Anche il diritto comparato conferma che a queste due motivazioni si riducono sempre
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bero giustificazione nei confronti della sola libertà di pensiero, intesa in senso generico. Il concetto di libertà privilegiata nasce dalla particolare menzione che la Costituzione fa di alcune libertà, quale quella religiosa (art. 19) e quella scientifica o artistica (art. 33). Queste libertà si sottraggono ad alcuni vincoli – la libertà scientifica, ad esempio, a quello del «buon costume» – e quindi si ritiene siano privilegiate anche nei confronti del vincolo della segretezza. La ratio di tale posizione giuridica va individuata in una caratteristica comune che è quella di essere indispensabili «al progresso morale e culturale della comunità» e di assolvere quindi ad «un interesse generale ultraindividuale oltre che squisitamente individuale». Tra queste libertà va annoverata anche quella politica che è «condizione necessaria per lo sviluppo e la vita democratica della comunità» e che si ritiene indirettamente privilegiata dall’art. 374. Anche in questo caso la corretta operazione da farsi in sede archivistica non è quella di un confronto tra la disposizione di portata generale sulla libertà di pensiero e la necessità di eventuali limiti, e quali; ma tra questi ultimi, assunti come dato di partenza, e la successiva liberalizzazione dovuta principalmente alla utilizzazione del documento per motivi culturali. Verso le esigenze costituzionali non sempre la legge del ’63 si è mostrata particolarmente avvertita, ricalcando troppo la legge del ’39. Sarebbe stata necessaria, rielaborando la materia, una maggiore sensibilità verso le riacquistate e rafforzate prerogative del cittadino; mentre nel valutare i limiti alla consultabilità la legge ha ancora troppo di mira le esigenze statuali e dell’ordine pubblico, esigenze verso le quali era naturale che propendesse la legislazione fascista. Occorre perciò una particolare cautela nell’interpretazione della legge tenendo conto che il dettato costituzionale non può essere smentito o travisato da norme della legge ordinaria75. 7. I limiti alla consultabilità in particolare. Potrà ora meglio chiarirsi il senso dell’art. 21 della legge archivistica nella i divieti di pubblicità nelle diverse legislazioni. (Cfr. B. WENNERGREN, Civic Information… cit., pp. 247-248. 74 Cfr. S. FOIS, Principi costituzionali… cit., p. 58. 75 Sotto questo profilo un giudizio negativo sulla legge è espresso anche dal Loiodice
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parte volta a rimuovere, dopo 50 e 70 anni, i limiti alla consultazione. Essa prende in considerazione i documenti le cui notizie sono sottratte per legge alla pubblica lettura per tre motivi: a) documenti «di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato». Il riferimento all’interesse politico dello Stato ricollega indubbiamente questa espressione a quella usata dal legislatore negli articoli del codice penale relativi al «segreto di Stato». La legge archivistica usa il termine «riservato» quasi che nei documenti non siano compresi anche quelli «segreti». Ma è evidente che la parola va intesa nel senso più lato e che, accanto ai documenti di cui è espressamente «vietata la divulgazione dalle autorità competenti» (è questa la definizione adottata dalla legge penale la quale non usa il termine «riservato», proprio della dottrina) vanno ricompresi anche, e a maggior ragione, quei documenti che sono comunque segreti per il loro contenuto intrinseco, universalmente riconoscibile, tali che la loro rivelazione possa nuocere allo Stato. La distinzione già vista tra segreto di Stato e segreto amministrativo e la identificazione fatta tra la norma della legge archivistica e quella della legge penale, che tutela solo il primo dei due segreti, ci porta ad escludere, come già accennato, che possano essere sottratti alla consultazione atti amministrativi privi di valore politico, anche se non consultabili al momento in cui furono posti in essere. Il divieto, come si è detto, viene a cadere quando più non sussiste l’interesse dello Stato a che la notizia non sia rivelata; con l’espressione «documenti di carattere riservato» dunque devono intendersi i documenti che sono tali al momento della richiesta di consultazione e non già quelli che furono tali al momento in cui furono posti in essere. È riconosciuta quindi al direttore d’Archivio76 la facoltà di giudicare, per le carte versate negli Archivi di Stato, del loro carattere politico – nel senso ristretto alla «sicurezza dello Stato», come si è detto – e della loro segretezza; egli potrà trarre il suo giudizio dagli elementi anche esteriori che le caratterizzano: l’organo da cui provengono, la serie nella quale sono inserite ed anche, ma non necessariamente, dalla apposita qualifica («segreto» o «riservato») da esse ricevuta all’atto della formazione del fasci(cfr. Informazioni… cit., p. 487): «la normativa sugli Archivi di Stato si rivela eccessivamente rigorosa oltre che soggettivamente arbitraria». 76 Il giudizio sulla segretezza è ora, in definitiva, di pertinenza del Ministero dell’inter-
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colo. In pratica è ben difficile che documenti la cui rivelazione può ancora nuocere alla sicurezza dello Stato, anche se da tempo definiti, siano versati dall’organo che li ha posti in essere agli Archivi di Stato; il permanere del loro carattere segreto, che s’identifica per lo più con l’attualità del loro interesse politico, ne impedisce il trasferimento agli Archivi come «affari esauriti» (art. 23 della legge archivistica) e privi ormai di valore per l’amministrazione. Ciò vale tanto più per le carte «riservate» la cui segretezza non sarebbe riconoscibile se non fosse dichiarata; per queste c’è da chiedersi se il versamento agli Archivi non equivalga ad una tacita ammissione del loro carattere non più riservato. Comunque una disposizione di legge che stabilisse una presunzione di consultabilità degli atti al momento del versamento, salva la espressa riconferma della loro segretezza da parte dell’ufficio versante, non sarebbe inutile qualora si addivenisse ad una revisione dell’art. 21. D’altra parte ricordiamo che la fascia dei documenti non consultabili è assai ristretta negli Archivi poiché, di norma, essi sono versati quarant’anni dopo l’esaurimento degli affari, termine che quasi coincide con quello dei cinquant’anni dalla data degli atti77. Che comunque il potere di far cessare il segreto appartenga al soggetto stesso che ne è titolare è un principio della nostra legislazione (lo si ritrova anche in quelle straniere) cui la legge archivistica non può derogare se non dal momento in cui gli archivi sono stati versati78. Una volta che questi sono entrati negli Archivi invece il riconoscimento del segreto, assieme ai permessi di consultazione, non è più attribuito all’Amministrazione da cui provengono le carte ma, come si sa, no. Poiché però la richiesta di consultazione va indirizzata pur sempre al direttore d’Archivio, ed è in facoltà di questi di dare in lettura i documenti non riservati, se ne deve dedurre che, a questo fine, il giudizio sulla non riservatezza permanga ancora a lui il quale individuerà nello stesso tempo, di necessità, i documenti riservati, o dubbi, che sottoporrà al Ministero dell’interno. 77 La relazione al disegno di legge (cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, La legge sugli archivi… cit., pp. 69-70) afferma che si era partiti «dall’intento di far coincidere, in linea di massima, due momenti essenziali della vita degli archivi degli uffici e delle magistrature statali: versamento negli Archivi di Stato e libera consultabilità. Era stato previsto, per questi due momenti, con le eccezioni da giustificarsi di volta in volta, il termine di 40 anni dalla conclusione dell’affare cui i documenti si riferiscono per quanto riguarda i versamenti, dalla data del singolo documento per quanto riguarda la libera consultabilità (differenza dettata da mere esigenze pratiche) […]. In sede di ultimi accordi interministeriali prima dell’esa-
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esclusivamente al Ministero dell’interno. È questa, come si è detto, un’anomalia della nostra legislazione la quale perdura per ragioni storiche; ma, si badi, la sostituzione in toto del Ministero dell’interno a quella degli altri ministeri, nel senso che questi non devono essere neppure ascoltati, è recente e risale alla legge del ’39. Nel regolamento del 1911 infatti l’art. 80 (quarto comma) dispone che «degli atti che non sono pubblici può esser data notizia con l’autorizzazione del Ministero dell’interno, sentito il ministero competente. Il ministero sentirà anche, nei casi più gravi, la Giunta del consiglio per gli archivi e, occorrendo, il Consiglio per gli archivi»79. Va ricordato poi che in legislazioni straniere viene talvolta preventivamente fissato per legge o regolamentato, almeno per alcune categorie di atti riconducibili ad un unico tipo, il momento in cui divengono consultabili; per le altre categorie, o singoli atti speciali, lo stabiliscono, o preventivamente o successivamente su richiesta di studiosi interessati, i rispettivi ministeri, eventualmente interpellati dal Ministero dei beni culturali. Tutte le carte, a termine della legge archivistica, divengono comunque consultabili dopo 50 anni; dopo tale termine – che deve considerarsi assoluto – non vi è più l’obbligo di dimostrare l’insussistenza dell’interesse legato alla segretezza: il decorso del tempo, così a lungo protratto, assume un significato liberatorio e risolutivo del conflitto tra gli opposti interessi, alla segretezza e alla pubblicità. Può essere interessante notare come il termine ultimo posto alla segretezza degli atti non fosse assoluto nella precedente legge archivistica del 1939 così come in quella del 1911 (cfr. rispettivamente art. 14, secondo me da parte del consiglio dei ministri, il termine di 40 anni è stato tuttavia, per quanto riguarda la libera consultabilità, portato a 50 anni, rompendo così la coincidenza con il momento dell’ingresso dei documenti negli Archivi di Stato». Se si fosse mantenuta la coincidenza accennata la norma attuale sarebbe stata grandemente semplificata poiché si sarebbe potuto proclamare la libera consultabilità degli atti degli Archivi di Stato senza eccezioni, salvo la tutela dei diritti dei privati. 78 Per i compiti delle commissioni di sorveglianza, in ordine all’accertamento degli atti non consultabili, vedi ora l’art. 3 dello schema di decreto proposto dal Ministero dell’interno. 79 Alcuni archivisti ricordano che era prassi costante, prima della legge del ’39, sottoporre agli altri ministeri le loro carte. Se si dovesse tornare al regolamento liberale del 1911 quindi il Ministero per i beni culturali e ambientali dovrebbe sottoporre al Ministero dell’interno le sole carte provenienti dai suoi uffici, così come avviene negli altri Stati. 80 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, La legge sugli archivi… cit., p. 98.
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comma, e art. 79). Doveva considerarsi semplicemente come un termine di massima, valevole nella gran parte dei casi ma che poteva subire eccezioni in singoli casi specifici, sia nel senso che le carte si rendessero consultabili prima del termine fissato, sia dopo; all’Autorità competente spettava quindi sottrarre alla consultazione documenti in cui si riconosceva il permanere della segretezza anche dopo il termine stabilito. Questa maggiore discrezionalità poteva essere consigliata dalla singolarità della notizia che, gravitando nella sfera politica e quindi potendo sfuggire alla tipicità degli atti amministrativi, mal sopporta un termine uguale per tutti. Essendo poi in gioco interessi primari dello Stato la cautela del legislatore avrebbe potuto anche comprendersi; ma non certo in presenza di termini così lunghi come quelli previsti dalle vecchie leggi (che per di più prevedevano termini fissi e non mobili) o anche di un termine come quello attuale dei cinquant’anni. La relazione ministeriale afferma che la facoltà accennata è stata abolita perché «conferiva all’amministrazione un eccessivo potere discrezionale»80. Non è detto però che essa si sarebbe dovuta sempre risolvere in un pregiudizio per gli studi. In virtù della cautela che in tal modo poteva offrirsi allo Stato il termine di massima per la pubblicità si sarebbe potuto portare anzi, come in altri paesi, dai 50 ai 35 anni. D’altra parte, se è ammessa la potestà di riconoscere nel documento il venir meno della segretezza, dev’essere anche ammessa la potestà di riconoscervi il persistere di essa: la discrezionalità trova nei due casi lo stesso fondamento in un potere soggettivo attribuito, come abbiamo visto, al titolare dell’interesse protetto. Potere che ha tuttavia limiti ben precisi nella legge, sui quali abbiamo già insistito; così come abbiamo insistito su una interpretazione restrittiva della norma sul segreto di Stato considerando che veramente la prassi amministrativa si muove in questo campo con eccessiva disinvoltura. b) «Documenti… riservati relativi… a situazioni puramente private di persone». Nella nuova formulazione del d.p.r. 1963 la parola documenti ricomprende sia quelli prodotti da uffici pubblici che quelli i quali «per la loro origine e per la loro natura» – come si esprimevano l’art. 14 della legge del ’39 e l’art. 80 del regolamento 1911 – sono di carattere privato. In armonia con la disciplina della segretezza adottata dalla legge penale non è infatti al tipo di documento che occorre guardare ma al contenuto della notizia che, nelle ipotesi in esame, deve riguardare i privati, qualsia81
L’oggetto di tutti i segreti è quindi, per la legge penale, esclusivamente una «notizia»
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si sia la fonte di provenienza81. Nella nozione di documento rientra anzi, per la legge archivistica, anche la corrispondenza che la legge penale regola separatamente nell’art. 618, distinto dall’art. 621. L’espressione «situazioni puramente private di persone» non trova invece riscontro nelle leggi penali che tutelano il segreto nei confronti dei privati82. La norma, diciamo subito, per un verso appare voler allargare e per un altro voler restringere i limiti alla consultabilità. Evidentemente non può darsi alla parola riservati, anche qui, che un significato molto ampio comprensivo sia del «segreto» che del «riserbo» in senso stretto, termine generalmente usato per distinguere quegli obblighi meno intensi che accompagnano la difesa del privato. Si tratta quindi dell’accezione della parola nel senso usato, come abbiamo visto, da una parte della dottrina, comprensivo di tutte le ipotesi di segretezza accennate, e anche di altre «situazioni puramente private». Quali siano però queste ultime non è ben determinato; manca nella disposizione un richiamo alle singole leggi e quindi non è ben chiaro se essa, per quanto riguarda la riservatezza in senso stretto, intende far coincidere la sua sfera d’azione con quella della legge sul diritto d’autore o andare al di là di essa nella difesa del privato. Come si ricorderà la legge sul diritto d’autore vieta – senza il consenso degli interessati – soltanto la pubblicazione del ritratto o degli scritti personali o familiari; non è pensabile si possa estendere il divieto anche ad altri documenti non privati, specialmente perché, per espressa disposizione dell’art. 95, sono esclusi gli «atti e le corrispondenze ufficiali» e quelli che presentano «interesse di Stato»83.
(non un «fatto» o «atto» e neppure, come si esprime il d.p.r. 1963, una «situazione»). Questa, come osserva il Kostoris (“Il segreto” come oggetto della tutela… cit., p. 4) «esprime con esatta chiarezza il rapporto di conoscenza che si è – legittimamente o meno – instaurato fra la cosa, il fatto, il documento, l’avvenimento ecc. e uno o più determinati soggetti». Perciò quando lo schema di decreto proposto dal Ministero dell’interno esige che sia la «natura degli atti» ad essere accertata (art. 3), fa un passo indietro anche rispetto alla legge del ’63; non esistono infatti documenti di per sé riservati ma essi sono considerati tali a seconda del contenuto, cioè delle notizie che incorporano. 82 Di «riservatezza» parla ora la citata legge 8 apr. 1974, la quale però è particolarmente circoscritta nell’ambito della libertà del domicilio e diretta a porla al riparo dai nuovi mezzi d’intrusione visiva o sonora. Essa vieta di trarre «notizie e immagini attinenti alla vita privata». 83 L’espressione «interesse di Stato» è probabilmente ripresa dall’art. 12 della legge
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La legge archivistica, nella sua vaghezza, parrebbe non collimare con questa disposizione e quindi neppure con la legge 3 febbraio 1963, n. 69 che, quanto ai limiti della libertà di informazione e di critica, si ricollega ad esse, in particolare, per la riservatezza; così come si ricollega in generale alla legge penale per i reati lesivi della dignità altrui. Parla infatti dei limiti alla libertà di stampa costituiti dalla «osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui» (art. 2). La legge archivistica non ha il medesimo richiamo, e nella sua estrema genericità parrebbe autorizzare l’interprete ad andare al di là della sfera di riservatezza stabilita dalle citate leggi. In pratica potrebbe sottrarre alla consultazione materiale che la legge sul diritto d’autore, e quindi la legge sulla stampa, non considererebbero riservato, sottraendo allo studioso notizie la cui successiva pubblicazione non costituirebbe per lui reato né darebbe luogo a risarcimento di danni. Quest’ultima considerazione ci convince di dover dare l’interpretazione più restrittiva alla norma in esame, per quanto riguarda la riservatezza, limitandola alle disposizioni della legge sul diritto d’autore, e rifiutando un concetto dai confini indefinibili come quello espresso con la frase «situazioni puramente private». Vi è poi un altro aspetto sotto il quale deve essere riguardata la legge archivistica: quello che concerne la soluzione data al problema del bilanciamento tra interesse privato e interesse pubblico; problema che, come si è visto, comporta riflessi anche sul piano costituzionale. Si tratta cioè di vedere quali limiti può opporre alla riservatezza la pretesa alla consultabilità, che è condizione della manifestazione del pensiero. Il secondo comma dell’art. 21 ammette, com’è noto, la consultazione dei documenti anche riservati per motivi scientifici; ma trattasi in questo caso di libertà privilegiata mentre qui ci si vuol riferire a quell’interesse pubblico più immediato che muove anche la semplice cronaca. La legge sul diritto d’autore, anche al di là degli «scopi scientifici, didattici o culturali», prevede numerose eccezioni alla pubblicità; basterà ricordare quelli della «notorietà» della persona o dell’«ufficio pubblico coperto» o del collegamento con fatti «d’interesse pubblico» o «svoltisi in pubblico» (art. 97) per comprendere come ben poche carte potrebbero
archivistica di allora (22 dic. 1939, n. 2006). Il citato art. 95 vuole escludere quindi dall’ambito della riservatezza i documenti di Stato o che, pur essendo privati, siano di pubblico interesse. 84 La parola «storiografia» è intesa nel senso più lato (cfr. F. CARNELUTTI, Diritto alla vita
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negli Archivi sottrarsi, per motivi di semplice riservatezza, alla consultazione. La legge archivistica sembra non tener conto di tali eccezioni. A guardar bene vi è tuttavia nella definizione della nuova legge archivistica, pur nella sua vaghezza, una parola che la differenzia dalle espressioni usate dalle leggi che l’hanno preceduta: situazioni puramente private. Sembra che il legislatore abbia voluto con questa parola stabilire una contrapposizione tra situazioni che sono solo private e situazioni che hanno anche un rilievo pubblico o che si sono espresse in pubblico. La sfera della riservatezza, benché illimitata, è vista – diciamo così – in negativo, come tutto ciò che non può avere interesse pubblico e sia – come dice la relazione che accompagna la legge – «esclusivamente» privato. Poiché tale definizione è nuova non sembra casuale; pare anzi volere armonizzare con le nuove tendenze legislative e dottrinarie sottraendo alla pubblicità tutte le situazioni private, ma purché siano puramente tali, e non anche commiste con altre di interesse pubblico. Cosicché di un uomo di Stato non daremo in consultazione quei documenti che, pur capitati in un carteggio politico o in un fascicolo personale, contengano notizie le quali non hanno attinenza e riferimenti alla sua opera pubblica e che non sono, in definitiva, necessarie alla ricostruzione del giudizio storico o politico. La frase sembra insomma tener conto del possibile conflitto tra «interesse sociale» – come si dice – a conoscere determinate notizie e interesse privato a tacerle: se non vi è questo conflitto non vi è ragione di comunicare situazioni puramente private; ma se vi è questo conflitto prevale l’interesse sociale. Considerato il tipo di documenti che si conserva negli Archivi, non può sfuggire l’importanza che avrebbe una simile interpretazione. Essa avrebbe tanta più importanza in quanto nella riservatezza, così come la intende la legge archivistica, è compreso anche il segreto e non solo il riserbo, per il quale è la stessa legge sul diritto d’autore ad ammettere quelle numerose eccezioni che abbiamo visto. L’interpretazione riceve comunque conforto, oltre che dalla giurisprudenza, anche dalla dottrina. Sul tema osserva il Carnelutti che la composizione del conflitto tra interesse pubblico e privato è «questione di misura»; ma prevale «l’esigenza storiografica»84. L’opinione è ampiamente condivisa. Al problema si è già accennato: posto specialmente in relazione alla libertà di stampa, e particolarmente alla cronaca politica e giudiziaria, è stato affrontato, più che in relazione alle responsabilità che
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possono derivare dalla violazione della sfera del segreto, in relazione a quelle che più frequentemente derivano dal reato di diffamazione. Generalmente si ammette la liceità della cronaca purché essa sia indirizzata a mettere al corrente il pubblico di fatti veritieri e determinati, necessari alla formazione di un giudizio politico e morale85. Essa deve però essere giustificata da tale pubblico interesse e contenersi, d’altra parte, nei limiti strettamente necessari all’argomento senza toccare altri particolari inediti della vita privata (principio di pertinenza)86. Questa opinione, fondata sull’interpretazione dell’exceptio veritatis che la legge (art. 596) consente in alcuni casi a chi è accusato di diffamazione, chiarisce bene anche il modo con cui dev’essere interpretata e applicata in sede archivistica la norma che tutela la riservatezza dei privati. È noto che negli Archivi si pratica la «scrematura» delle carte87, operazione necessaria per permettere la consultazione di carte politiche – dopo i 50 anni o anche prima – senza l’impaccio delle carte d’indole privata, che divengono consultabili solo dopo 70 anni. Questa operazione, che troverebbe fondamento giuridico nella legge, è però un’operazione delicata, che per non cadere nell’arbitrio deve attenersi alle regole chiarite e in particolare deve guardarsi dalla tentazione di sottrarre comunque le carte private senza far caso anche all’interesse pubblico che esse possano avere. Vanno chiariti ancora due dubbi. Il primo è se esistano veramente, e privata… cit., pp. 10 e 11). Secondo il De Cupis (Riservatezza e segreto… cit., p. 120) la barriera dell’onore personale può essere superata solo se la diffusione della notizia «abbia per oggetto dei fatti veri e, insieme, ricorra taluno dei presupposti della restrizione della tutela dell’onore all’onore reale». Quanto alla cronaca dei fatti criminosi questa «non dovrebbe essere più che la cronaca dell’attribuzione di tali fatti compiuta dall’autorità di polizia o giudiziaria». 85 Il concetto di «interesse sociale» deve essere inteso – secondo il Nuvolone – in senso giuridico: cioè «la libertà dell’informazione deve essere garantita in quanto concerne interessi funzionali rispetto ai diritti costituzionalmente sanciti»… «Così la notizia vera…»; così quella di un fatto delittuoso od altro (cfr. P. NUVOLONE, Cronaca (libertà di), in Enciclopedia del diritto, XI, Milano 1962, p. 424). 86 Cfr. ancora, per tutti, P. NUVOLONE, ibid., p. 425. Vedi anche, tra gli studi più recenti, quello del Cerri, che trae lo spunto da una sentenza della Corte costituzionale la quale conforta la dottrina accennata (sentenza n. 175 del 1971): A. CERRI, Tutela dell’onore, riservatezza e diritti di cronaca in alcune sentenze della Corte, in «Giurisprudenza costituzionale», XIX (1974), p. 1349. 87 Cfr., su questo punto, i rilievi di P. CARUCCI, Alcune osservazioni sulla consultabilità… cit., pp. 287-288. 88 Cfr. A. C. JEMOLO, Diritto d’informazione dello Stato, in «Giurisprudenza costituzio-
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perché, negli archivi, carte segrete d’interesse puramente privato che non siano quelle di provenienza privata: carteggi ed altre scritture o atti notarili; il secondo è se possa operarsi in teoria una così netta separazione tra il pubblico e il privato. Quanto al primo quesito ci è d’obbligo registrare l’opinione autorevole dello Jemolo per il quale in linea di diritto non dovrebbero esservi notizie puramente private, offensive per l’onore, nelle carte di Stato; illegittima è infatti la raccolta, da parte di organi pubblici, di notizie che non siano strettamente attinenti ai compiti di interesse pubblico cui sono preposti, secondo, appunto, il principio di pertinenza che la legge penale impone. Una polizia di prevenzione esiste in ogni Stato, ma essa deve operare in modo che «non possano divenire carte di Stato, che un giorno abbiano a ricevere pubblicità, rapporti che tocchino la vita privata, i fatti intimi delle persone inquisite»88. In linea di diritto non dovrebbero dunque esistere negli archivi pubblici – e quindi anche negli Archivi di Stato – tali notizie segrete; in pratica però chi ha conoscenza degli archivi sa che vi si trovano non di rado notizie intime e anche lesive della dignità della persona, non strettamente attinenti alla vita pubblica. Non sembra legittimo ch’esse, una volta raccolte, siano poi distrutte prima del versamento negli Archivi di Stato; è invece augurabile che un più alto grado di coscienza democratica conduca ad un adeguamento della prassi alla correttezza giuridica e costituzionale nella formazione dei fascicoli personali presso gli uffici di provenienza. Quanto al secondo dubbio va notato che la regola della pertinenza è un principio giuridico, e quindi pratico e non teorico. In sede storiografica non è possibile scindere in senso assoluto, in un giudizio sulla persona, quanto attiene alla sua vita privata da quanto attiene alla sua vita pubblica. Tanto più che la psicanalisi ci ha abituato a cercare la motivazione di determinati comportamenti nella sfera più intima della persona. In sede giuridica è però possibile stabilire un compromesso tra le esigenze di totalità della ricerca scientifica e la necessità di porvi un limite per salvaguardare, almeno per 70 anni, interessi ancora vivi di individui o di loro stretti congiunti, i quali vanno protetti anch’essi nelle loro esigenze di convivenza. Di qui la rinuncia a quanto potrebbe essere utile, ma non è necessario alla ricerca, mentre potrebbe concretare gli estremi di un nale», XII (1967), p. 884. 89 Cfr., su questo punto, la motivazione della sentenza nella causa mossa dagli eredi Petac-
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reato per la violazione della dignità o della rispettabilità di un individuo. Il riconoscimento del segreto – e più genericamente della riservatezza – esige poi anche un’indagine sulla volontà del titolare del segreto stesso, volontà che può essere anche tacita o addirittura presunta. Ove questa volontà non si sia già chiaramente manifestata nulla vieta di richiedere all’interessato – in questo caso il privato – il consenso per la consultazione dei documenti che lo riguardano quando questo è necessario a termini di legge. Un caso di preventiva dichiarazione di volontà del privato, implicita nella stessa procedura prevista dalla legge, è quello dell’art. 38 lettera b) del d.p.r. 1963 che, com’è noto, non riguarda i documenti esistenti negli Archivi ma quelli in possesso del privato, dichiarati di notevole interesse storico. Il privato che, d’intesa con il Sovrintendente, abbia acconsentito alla consultazione di determinate carte non può poi, a nostro avviso, sporgere querela invocando l’applicazione delle norme sulla segretezza. Altro caso di preventiva dichiarazione di volontà del privato è quello previsto dall’ultimo comma dell’art. 21. Qui la dichiarazione opera in certo modo in senso opposto al primo; anzi preclude addirittura un’indagine sul segreto in quanto essa è di per sé sufficiente ad impedire la consultabilità, anche se gli atti fossero per avventura tutt’altro che riservati. In questo caso il diritto del privato, nonché affievolire – in presenza dell’interesse antagonista di chi chiede la lettura del documento – si rafforza; anche – riteniamo – se la richiesta è fatta per motivi di studio. Un’ultima osservazione circa il conflitto che potrebbe crearsi tra privata riservatezza e segreto di Stato. Il privato potrebbe possedere nel proprio archivio carte che, pur non appartenendo allo Stato, contengano un segreto di Stato comunicato a lui o ad un suo dante causa in via non ufficiale. In tal caso l’interesse pubblico prevale certamente sul privato e, al di là della dichiarazione di notevole interesse storico, vi sarebbe motivo per procedere alla espropriazione per pubblica utilità (art. 45 della legge archivistica) per la quale non si ritiene sufficiente il motivo dell’importanza storica degli atti89. In tal caso la legge archivistica interverrebbe non solo e non tanto per motivi di conservazione ai fini di studio dei documenti e quindi per assicurare la pubblicità, ma, al contrario, per assicurarne, almeno in un primo momento, la segretezza nell’interesse dello Stato90. c) «Documenti dei processi penali». Sono consultabili 70 anni dopo la
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data della conclusione del procedimento. La disposizione trova precedenti sia nella legge del ’39 che nel regolamento del 1911. La relazione ministeriale al progetto non dà chiarimenti in merito al permanere di tale disposizione – già contraria allo Statuto albertino (art. 72) – anche dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione. Si può solo arguire ch’essa sia stata mantenuta per la necessità di tutelare «situazioni puramente private di persone», necessità per la quale già sarebbe stato sufficiente il divieto, cui si è accennato, posto nel primo comma dello stesso articolo. Il limite di pubblicità qui stabilito, in linea generale e per tutti i processi penali, non trova alcuna giustificazione ed è contrario all’art. 21 della Costituzione. Esso non si limita a rendere inconsultabili – come si è detto – i documenti dei processi penali tenuti a porte chiuse, ma estende il divieto persino agli atti dei processi penali tenuti con pubblico dibattimento. Se già non dovesse considerarsi illegittima, in quanto indiscriminatamente limitativa della libertà di espressione e di stampa, la norma relativa agli atti d’archivio sarebbe dunque anche in contrasto col principio della pubblicità del dibattimento. Ne nasce questa conseguenza, dal punto di vista pratico: che atti di cui la stampa ha divulgato il contenuto divengono inconsultabili, una volta che siano versati agli Archivi di Stato, fino al decorso dei 70 anni. Oltretutto la formulazione della disposizione in esame non è felice perché, mentre gli altri limiti di cui si occupa il primo comma dell’articolo sono indicati con riferimento al contenuto degli atti, qui invece è il tipo di docuci al Ministero dell’interno. (Trib. Roma 24 genn. 1952, in «Foro Italico», I, 1952, p. 243). L’interpretazione riguardava allora l’art. 13 della legge del ’39 ed è stata ripresa dallo Sgroi in riferimento all’attuale art. 45 (cfr. V. SGROI, Espropriazione di documenti privati… cit., p. 12). Sull’affievolimento del diritto privato al riserbo che ne consegue – e sulle altre questioni che fa nascere la sentenza – aveva già richiamato l’attenzione il Torrente (cfr. la nota alla sentenza citata di A. TORRENTE, Sull’affievolimento di un diritto personalissimo (a proposito delle «carte Petacci»), in «Rivista trimestrale di diritto processuale civile», 1953, pp. 283-290. 90 Ciò non vuol dire che non rimanga l’effetto divulgativo – almeno nei confronti della pubblica Amministrazione – della riservatezza privata e l’affievolimento del diritto del singolo su cui insiste lo Sgroi (Espropriazione di documenti privati… cit., pp. 10 e 21-22). Egli rileva ancora che, a causa del prevalere dell’interesse storico-culturale, rimane sguarnito il riserbo del privato, anche se a lui l’art. 21 appresta poi difese «sia pure di discutibile efficienza, siccome affidate al prudente arbitrio della pubblica amministrazione». Più che dubitare della garanzia di riserbo offerta al privato dallo Stato, e da questo assunta, la questione va, a nostro avviso, riportata al conflitto già visto che si risolve in base al principio di pertinenza. 91 Il parere della Giunta è ora sostituito da quello del Comitato di settore per i beni
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mento come tale che è oggetto del divieto. Si noti che sia la Costituzione, sia le norme penali che vi corrispondono, guardano al contenuto della manifestazione del pensiero e non alla forma, né alla provenienza dell’atto (potendo quest’ultimo essere anche una comunicazione non scritta). In particolare l’art. 164, vietando la pubblicazione dei processi tenuti a porte chiuse, rinvia agli artt. 423 e 425 del codice di procedura penale, dove si chiariscono i motivi che impediscono la partecipazione del pubblico alle sedute. È a questi motivi che, semmai, si sarebbe dovuta rifare la legge archivistica prendendo in considerazione solo quelli che da una parte possono giustificare anche la segretezza dei documenti e dall’altra non sono puramente strumentali, finalizzati cioè alla conclusione del dibattimento, ma sono destinati a durare nel tempo. È il criterio che suggerisce la citata sentenza della Corte costituzionale, la quale, nel bilanciamento degli interessi che vengono in considerazione in presenza della libertà di stampa, accoglie solo alcuni dei limiti e ne rifiuta altri. In particolare ci sembra che per le carte degli Archivi di Stato non possono esser presi in considerazione, per il divieto di consultazione, che il segreto di Stato (citato art. 423) e quello che concerne l’«imputato minore di 18 anni» (art. 425 codice procedura penale). Questi motivi, che si rifanno alle libertà già viste garantite dalla Costituzione, vengono a coincidere con quelli che impediscono anche la lettura dei documenti degli organi amministrativi o dei privati e pertanto non ha ragione d’essere una disposizione specifica, quale quella dell’art. 21, per i documenti dei processi penali. 8. Le autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati. In base al secondo comma dell’art. 21 il ministro per l’Interno può permettere la consultazione dei documenti riservati «per motivi di studio»91. Cioè – crediamo noi – per quei «motivi scientifici» che possono giustificare una più ampia permissività. La frase non avrebbe senso invece se si dovesse dare alla parola «studio» il significato più lato di informazione, equivalente a quello dell’art. 28 che distingue le ricerche «di studio» dalle richieste «non di studio», dette amministrative (art. 29)92. Il secondo comma vuol privilegiare infatti un tipo di ricerca rispetto ad un altro; altrimenti non sarebbe stato necessario porre un’eccezione ai limiti alla consultabilità stabiliti nel primo comma per ogni tipo di ricerca; né può pensarsi che con essa si sia voluto lasciar fuori le sole richieste ammini-
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strative o di certificazione. Le ricerche privilegiate devono essere perciò quelle di studio in senso stretto, volte alla riflessione e al giudizio critico e il cui interesse si identifica con quello dell’accrescimento della cultura. Osserva inoltre il Fois che quando si parla di libertà privilegiata nei confronti della ricerca scientifica non si può guardare, come negli altri casi, all’oggetto della manifestazione del pensiero ma al modo e al metodo. Si può fare riferimento alle scienze tradizionali traendo anche indicazioni utili dalla sede e dall’occasione dello studio93. Non sempre però è facile distinguere, in re, la natura di una ricerca che si qualifichi scientifica; bisogna convenire col Loiodice che «tale aggettivazione è un posterius ed ogni limite a priori potrebbe compromettere la stessa ricerca scientifica»94. Tuttavia l’eccezione dell’art. 21 trova un addentellato nella Costituzione (art. 33) e nell’ordinamento italiano95. Deve essere dunque ammessa, ma entro limiti ben determinati. Quel che occorre escludere in primo luogo è un’interpretazione della norma che dia l’adito a spostare l’indagine sul tipo di ricerca dal piano oggettivo e formale al piano soggettivo; non a caso il legislatore ha voluto innovare esigendo, con le parole «per motivi di studio», che il giudizio motivatore dell’«autorizzazione» – ove l’atto amministrativo voglia considerarsi tale – si riferisca solo all’attività del richiedente e non già alla sua persona; un giudizio sulla natura dello studio che non fosse ricavato dal solo contenuto della domanda ma che tenesse conto anche di elementi estranei ad essa, e in particolare dell’affidamento che potesse dare uno studioso a preferenza di un altro, sarebbe certamente illegittimo96. In secondo luogo occorre tornare a distinguere nel secondo comma dell’articolo, sebbene la legge non lo faccia, quanto attiene alla segretezza per motivi d’interesse pubblico da quanto attiene alla segretezza per archivistici, che però non è più obbligatorio (art. 6). 92 Anche dalla relazione ministeriale si rileva come la dizione usata nell’art. 28 sia «più comprensiva» di quella che si potrebbe definire con le parole «uso letterario e scientifico» (cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, La legge sugli archivi… cit., p. 110). L’art. 6 dello schema di decreto proposto dal Ministero dell’interno ha ora adottato l’espressione «valore storicoculturale dei documenti» che corrisponde al concetto accennato. 93 Cfr. S. FOIS, Principi costituzionali… cit., p. 90. 94 Cfr. A. LOIODICE, Informazione… cit., p. 478. 95 La libertà privilegiata è ammessa, oltre che dalla dottrina – come si è visto – anche dalla Corte costituzionale (cfr., ad es., la citata sentenza n. 25 del 6 apr. 1965). 96 Il Fois (Principi costituzionali… cit., p. 90) ritiene che il giudizio non deve esorbita-
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motivi privati. Per i primi si è già detto che l’Amministrazione ha il potere, discrezionale, di valutare la segretezza o meno dei suoi documenti; può quindi, a nostro avviso, giudicare se, indipendentemente dalla norma di carattere generale che garantisce la segretezza fino a 50 anni, nel caso concreto più non sussistano i motivi che obbligano alla segretezza cosicché i documenti possano essere dati in consultazione anche prima del termine; questo è il senso che, indipendentemente dalla interpretazione letterale, dovrebbe darsi alla norma. Il giudizio è particolarmente delicato e perciò è richiesto il parere di un apposito organo consultivo, ove ai rappresentanti dell’amministrazione, atti a valutare meglio i motivi della segretezza, si affiancano i rappresentanti degli utenti, che, sensibili alle istanze culturali, fanno valere le esigenze di pubblicità. Il giudizio non può non spettare in prima istanza, come si è detto, allo stesso direttore, sia pure assistito da organi del Ministero dell’interno; cosicché il giudizio del ministro, ed eventualmente del Comitato, in sede di decisione sulle richieste di consultazione per motivi scientifici, dovrebbe essere considerato, diciamo così, un giudizio di appello o, se si vuole, di conferma, a maggiore garanzia degli studiosi. Ma che il ministro per l’Interno possa invece, pur confermando il giudizio sulla segretezza dei documenti, permetterne la consultazione – come in effetti dice la legge – sembra un controsenso. Una volta ammesso che il segreto di Stato costituisce legittimamente un limite alla libertà di ricerca, esso non può infatti, finché è tale, essere rivelato97. Né vale l’obiezione che, tramite la concessione dei permessi, il segreto è partecipato solo a pochi e con le dovute cautele perché l’accesso alle fonti darà poi luogo ad una rivelazione erga omnes del contenuto dei documenti, quella rivelazione appunto che fa venir meno il segreto e che la legge penale vieta. A differenza che nei segreti privati la notizia oggetto della ricerca scientifica è infatti la medesima di quella che il segreto tutela e lo storiografo non può rinunciare a rivelarla senza mancare allo scopo del suo studio; in questo caso non si può privilegiare la storiografia nei confronti, re da quelle che sono le caratteristiche esterne dello studio escludendo «un giudizio sul valore scientifico» che «deve essere del tutto irrilevante in sede giuridica». 97 Si consideri per di più che la legge archivistica non opera in un campo proprio, cioè limitatamente agli atti degli Archivi di Stato ma, in virtù dell’art. 22, può applicarsi ad ogni documento contrastando con la legge penale. 98 La ragione storica della norma può farsi risalire anche più in là: si tratta del residuo
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ad esempio, della cronaca politica. Giuridicamente poi l’«autorizzazione», nonché attenuare la gravità del problema, finisce invece per renderlo più acuto. Una volta maturata la decisione di dare in lettura il documento segreto (o il documento non più segreto, secondo l’altra, più corretta interpretazione) questo dev’essere accessibile a tutti; riprende infatti vigore la norma della pubblicità che garantisce a tutti la libertà di accesso alla fonte. Non dovrebbe esservi dunque margine di discrezionalità per l’amministrazione, in ordine a queste carte, che possa giustificare la concessione ad alcuni e non ad altri, sia pure su base oggettiva, dei permessi di consultazione. Il segreto viene invece partecipato solo a pochi estranei; cosicché la generalità dei cittadini, che non ha diritto di conoscere le notizie direttamente alla fonte, la riceverà tramite un selezionato numero di studiosi, senza poterne controllare neppure l’attendibilità. Una tale discrezionalità – davvero «eccessiva» che trasforma il privilegio della scienza in privilegio di singole persone – non può trovare giustificazione che nei precedenti storici della disposizione, nata in un clima certo diverso da quello cui si ispira la costituzione attuale. La sua ratio è ancora, malgrado tutto, quella della legge del ’39 che esigeva, per la «concessione», «determinate garanzie»; parole queste ultime che svelano meglio la radice arbitraria e illegittima della disposizione. La vaghezza del termine lasciava libera l’Amministrazione di adottare criteri non controllabili di selezione. Inoltre è presumibile che le garanzie non fossero solo quelle attuali, ma altre, di carattere non solo oggettivo ma anche soggettivo. Che cioè la notizia rimanesse chiusa entro una cerchia ristretta di studiosi e non fosse fatta oggetto, ad esempio, di pubblicazioni giornalistiche; e che d’altra parte lo studioso desse una certa affidabilità, nel senso di un’autocensura, di una ben calcolata prudenza nell’uso delle fonti. Con ciò però, mentre si portavano restrizioni alla libertà della cultura, si metteva soltanto al riparo da critiche la classe di governo; non si garantiva certo il segreto di Stato poiché la rivelazione, e tanto più la pubblicità, di una notizia che si vuole segreta è sempre tale; qualsiasi sia il mezzo usato per rivelarla o il modo con cui la si rivela98. Anche la legge sul diritto d’autore, come si ricorderà pone, gli «scopi scientifici, didattici o culturali» accanto agli altri motivi atti a far cadere la riservatezza nei confronti dei privati. Ma appunto: la norma non può aver senso applicata ai segreti «pubblici» mentre riceve invece una giustificazione limitatamente ai segreti «privati»
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per i quali anche la legge penale ammette che vi possa essere una «giusta causa» di rivelazione, giusta causa esclusa dal segreto di Stato. In questi ultimi, a differenza dei primi, l’oggetto della ricerca può non collimare con quello della segretezza per cui è possibile fornire tempestivamente alla scienza i materiali per la riflessione, pur mettendo il privato a riparo da possibili offese. Pensiamo agli atti giudiziari: anche la cronaca usa, ad esempio, tacere in alcuni casi i nomi delle persone che potrebbero ricevere danno dalla pubblicità, quando non vuol rinunciare al suo compito di informare; a maggior ragione la scienza, che meglio può astrarre dai casi individuali ed offrire notizie meno grezze, può conciliare la sua funzione con l’osservanza del limite della riservatezza. Riteniamo così che possano esser dati in consultazione, dopo un ragionevole periodo di tempo, anche atti preclusi alla cronaca; ai motivi già visti – di colleganza con un interesse pubblico ed altri – si aggiungerebbe anche il motivo specifico di una ricerca di studio che non riferirebbe singoli casi di singole persone ma dati impersonali, riflessioni e giudizi critici99. Anche in questo caso vale il principio di pertinenza, ma il confine si può spostare ancora più in là, a vantaggio degli studi100. Nasce quindi – in conclusione – la necessità di uniformare le nostre norme sulla consultabilità ai principi costituzionali, avvicinandoli a quelli di altri paesi democratici. In primo luogo occorre portare il termine ultimo di segretezza, per le carte politiche, dai 50 ai 30 anni (o ai 40 anni, com’era stabilito nel disegno di legge, ma a partire dal ’46: di fatto i permessi di consultazione si concedono fino al ’45, alla caduta del regime fascista che segna una svolta storica e una frattura giuridica). In tal modo verrebbe anche a coincidere negli Archivi di Stato il termine di versamento delle carte con quello di un privilegio anteriore alle moderne costituzioni, quando gli archivi del principe, segreti per tutti, potevano essere esplorati da pochi studiosi di suo affidamento. Ciò non vuol dire che probabilmente non abbiano influito nella disciplina dell’art. 21 anche altri motivi di carattere dottrinario: ad esempio una concezione residua di segretezza obiettiva incorporata nel documento e non da valutare al momento della richiesta di consultazione. Questa concezione ritroviamo del resto anche nello schema di decreto proposto dal Ministero dell’interno. 99 Il Crespi (La tutela penale del segreto… cit., p. 131) non ritiene che per motivi scientifici si debba invocare la giusta causa, legata sempre alla necessità: «è infatti sufficiente – egli afferma – che sia comunicato quanto attiene al campo meramente teorico o clinico, mentre non è necessario che sia fatta menzione di tutte quelle particolarità concrete che possano fare aperto riferimento alla persona». L’autorizzazione allo studioso può essere in questo caso sottoposta ad una precisa condizione.
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della loro consultabilità. Ove nasca la necessità di studiare carte più recenti – che vi siano state versate eccezionalmente – potranno essere interpellate le singole amministrazioni interessate qualora nascano dubbi circa il permanere o meno della segretezza di alcune categorie o di singoli affari; le carte dichiarate non segrete diventano però ipso facto di pubblica lettura, senza limitazioni. La procedura attuale dei permessi di consultazione va abolita. Un potere discrezionale conferito al ministro dell’Interno di permettere la consultazione di carte la cui visione era stata vietata da altri ministeri, per motivi politici inerenti alla loro azione di governo, è un’anomalia della nostra legislazione. Oltretutto, come si è visto, la disposizione non è conciliabile con il principio per il quale la potestà di far cessare il segreto è correlativa a quella di porlo. La procedura è tanto più paradossale in quanto ora la conservazione degli archivi storici non rientra più nella competenza del Ministero dell’interno ma in quella di un altro ministero. Per le carte segrete nell’interesse dei privati può essere mantenuto il termine dei 70 anni. Le autorizzazioni alla consultazione potranno essere concesse per motivi scientifici dal Comitato di settore per i beni archivistici su parere del direttore dell’Archivio di Stato competente ponendo eventualmente precise condizioni per la tutela dell’onorabilità del privato.
Circa l’affievolimento del diritto al riserbo privato per il potere discrezionale concesso al ministro dell’Interno in materia, cfr. V. SGROI, Espropriazione di documenti privati… cit., p. 9, nota 5. 100 È certo che discipline quali l’antropologia criminale, e in genere le scienze sociologiche, non potrebbero svolgere la loro funzione con la necessaria tempestività ove fossero preclusi per tanti anni i processi tenuti a porte chiuse o perché contrari alla moralità (il limite del buon costume non riguarda la scienza e l’arte) o perché interessano i minori.
LIMITI ALLA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI PER LA STORIA CONTEMPORANEA
I documenti che affluiscono agli Archivi di Stato possono contenere notizie che, almeno quando furono redatti, erano segrete o riservate. Questi segreti vanno mantenuti? E quali? Per quanto tempo? Lo Stato tutela solo i suoi segreti – detti appunto segreti pubblici – o anche quelli privati? A questi interrogativi dà una risposta l’art. 21 della legge archivistica (d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409). «I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili». È questa la prima dichiarazione dell’articolo. È facile riconoscere in queste parole l’affermazione del principio della pubblicità degli archivi, il quale ha origine nel periodo che segue la caduta dei vecchi regimi. Guardando al diritto positivo siamo qui in presenza di una concreta attuazione del dettato costituzionale che nell’art. 21 proclama la libertà di pensiero. Questo diritto implica la possibilità di trarre informazioni dalle carte degli archivi per esercitare la libertà di stampa e in genere per esprimere con qualsiasi altro mezzo il proprio giudizio o le proprie cognizioni desunte dalla consultazione di atti pubblici. Di recente la dottrina ha riconosciuto un diritto all’informazione come diritto di informarsi, e non solo di informare, diritto che si risolve nella pretesa di accedere alle fonti di informazione. S’intende chiaramente come esso dovrebbe ricondursi, quali che siano le sue caratteristiche, all’art. 21 della Costituzione il quale non può essere inteso nel significato più ristretto ma, come si esprime l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 novembre 1948, come «diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee». A tale diritto sembra dunque doversi ricollegare anche quello di consultazione delle fonti d’archivio,
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sebbene quest’ultimo tocchi anche, e più particolarmente, la libertà di ricerca scientifica. Il punto di vista dal quale dobbiamo guardare alla tematica dell’art. 21 del decreto n. 1409 del 1963 è quindi principalmente quello costituzionale. L’art. 21 prosegue ponendo tre limiti alla consultabilità. Uno di questi possiamo senz’altro considerarlo incostituzionale. È quello che vieta la consultabilità dei processi penali prima dei 70 anni dalla conclusione del procedimento. Tutti sanno che in uno Stato democratico la pubblicità è necessaria, specie nei processi penali, per garantire la regolarità e l’esito conforme a giustizia di un dibattimento. I processi, come è noto, sono pubblici in un duplice significato: nel senso cioè della partecipazione del pubblico alle udienze e della pubblica informazione che del dibattimento dà la stampa. Se la pubblicità è la regola, eccezionalmente però può servire meglio gli scopi della giustizia il mantenere temporaneamente segreto il contenuto di taluni atti. Per i processi penali è vietata, a termine dell’art. 164 del codice di procedura penale, la pubblicazione degli atti istruttori nonché di quelli dei processi tenuti a porte chiuse. Ma questi ultimi non devono essere esclusi tutti dalla pubblicità. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale che ha considerato illegittima una parte del citato articolo del codice di procedura penale. Il divieto che questa disposizione stabilisce non si limita infatti a prendere in considerazione solo alcune delle ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse ma le include tutte; mentre non tutti i motivi che possono sconsigliare la partecipazione del pubblico alle udienze sono validi per escludere anche la pubblicazione a mezzo stampa. Non è legittimo – secondo la Corte – il divieto di pubblicità per i processi tenuti a porte chiuse quando non sono motivati da «riprovevole curiosità» o da «pubblica igiene» o da «manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento»: motivi che l’art. 423 prende in considerazione per l’esclusione del pubblico dall’aula ma che non possono giustificare anche l’esclusione di quell’altra forma di pubblicità che è data dalla cronaca giornalistica. La sentenza mette in luce indirettamente anche la incostituzionalità dell’art. 21 della legge archivistica; l’art. 21 anzi non si limita a vietare la consultazione dei soli documenti dei processi tenuti a porte chiuse ma addirittura li vieta tutti. Cosicché si giunge a questo paradosso: che documenti pubblici durante lo svolgimento del processo – e di cui ha magari
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dato notizia la stampa – divengono inconsultabili una volta entrati negli Archivi di Stato. Questa norma andrà dunque abolita in una eventuale revisione della nostra legge. La sentenza ci dà anche una indicazione positiva su quali possono essere i soli motivi che giustificano, insieme al dibattito tenuto a porte chiuse, anche la segretezza degli atti: l’interesse dello Stato alla sua sicurezza e quello dei minori. Questi motivi possono essere presi in considerazione anche dopo la chiusura del processo, poiché non sono predisposti per motivi procedurali, validi fino alla conclusione del dibattimento, ma toccano altri interessi destinati a durare ben più a lungo. Questa distinzione è assai importante e può generalizzarsi a ogni specie di segreto; alcune norme tutelano la segretezza in vista di un determinato risultato da raggiungere, che si esaurisce in limiti di tempo ristretti. Il segreto non ha più senso in questi casi al di là del raggiungimento del risultato stesso: lo svolgimento di un processo, ma anche la conclusione di un atto amministrativo; non può perciò essere preso in considerazione quando l’affare è ormai concluso e le carte sono versate agli Archivi di Stato. È questo il caso – appunto – del cosiddetto «segreto di ufficio». Altre norme invece tutelano la segretezza come essenziale a un diritto soggettivo o ad un interesse destinato a durare nel tempo. I documenti in tal senso segreti, quale che sia lo scopo in vista del quale furono redatti, non divengono immediatamente pubblici alla conclusione dell’affare ma possono protrarre la loro segretezza anche dopo il versamento negli Archivi di Stato. In concreto essi si rifanno – come abbiamo visto – a due soli interessi, rispettivamente dello Stato e dei cittadini, costituzionalmente garantiti; per il primo quello che concerne la sua «sicurezza» e per i secondi quello che tutela la loro «pari dignità sociale». Sono appunto riferiti a questi interessi gli altri due limiti di cui si occupa l’art. 21. Il primo concerne quello che è detto il segreto di Stato; il secondo i «segreti privati». L’articolo usa, per indicare il segreto di Stato, queste parole: «documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato». Il riferimento all’interesse politico dello Stato ricollega indubbiamente questa espressione a quella usata dal legislatore negli articoli del codice penale. Ciò non vuol dire ch’essa sia costituzionalmente corretta (non dimentichiamo che queste norme risalgono al periodo
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fascista). La dottrina ha infatti criticato gli articoli del codice penale e noi possiamo estendere tale critica anche alla legge archivistica. Sulla traccia del vecchio codice Zanardelli che parlava solo di «sicurezza dello Stato» si è sostenuto che l’interesse politico «interno» possa essere valido motivo di segretezza solo se può minacciare, come suggerisce lo stesso titolo del capo I del codice penale, la stessa «personalità internazionale dello Stato». Il tema è stato riaffrontato di recente dalla l. 24 ott. 1977, n. 801, sulla «istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e sulla disciplina del segreto di Stato». L’art. 12 ha così ridefinito il segreto di Stato: «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale». Questa definizione ci sembra corretta ed è quella che dovrebbe recepire una legge archivistica che volesse innovare in materia. Oggi, una volta che le carte sono entrate negli Archivi di Stato, il riconoscimento del segreto, assieme ai permessi di consultazione, è attribuito esclusivamente al Ministero dell’interno. È questa un’anomalia della nostra legislazione sulla quale torneremo. Va ricordato che in legislazioni straniere viene talvolta preventivamente fissato per legge o regolamento, almeno per alcune categorie di atti riconducibili ad un unico tipo, il momento in cui divengono consultabili; per le altre categorie, o singoli atti speciali, lo stabiliscono, o preventivamente o successivamente, su richiesta di studiosi interessati, i rispettivi ministeri, eventualmente interpellati dal Ministero dei beni culturali. In alcune legislazioni straniere infine – naturalmente di paesi democratici – il termine dopo il quale divengono consultabili gli atti in origine segreti è di 35 e anche di 30 anni; da noi il termine è ancora di 50 anni, peraltro temperato dalla prassi delle autorizzazioni per motivi di studio concesse solitamente fino ai primi anni della ricostruzione postbellica. L’altro limite cui accennavamo, posto dall’art. 21 della legge archivistica alla consultabilità, riguarda i «documenti… riservati relativi… a situazioni puramente private di persone, che divengono consultabili dopo 70 anni
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dalla loro data». L’espressione «situazioni puramente private di persone» non trova riscontro nelle leggi penali che tutelano il segreto nei confronti dei privati; e neppure nella legge sul diritto d’autore. Quest’ultima poi, anche al di là degli «scopi scientifici, didattici o culturali» prevede numerose eccezioni al segreto. La legge archivistica sembra non tener conto di tali eccezioni. A guardar bene vi è tuttavia nella definizione della nuova legge archivistica, pur nella sua vaghezza, una parola che la differenzia dalle espressioni usate dalle leggi che l’hanno preceduta: situazioni «puramente» private. Sembra che il legislatore abbia voluto con questa parola stabilire una contrapposizione tra situazioni che sono solo private e situazioni che hanno anche un rilievo pubblico o che si sono espresse in pubblico, sottraendo alla pubblicità tutte le situazioni private, ma purché siano puramente tali, e non anche commiste con altre di interesse pubblico. Cosicché di un uomo di Stato non daremo in consultazione quei documenti che, pur capitati in un carteggio politico o in un fascicolo personale, contengano notizie le quali non hanno attinenza e riferimenti alla sua opera pubblica e che non sono, in definitiva, necessarie alla ricostruzione del giudizio storico e politico. Ci rimane da dire qualcosa sul secondo comma dell’art. 21 e cioè sulle autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati. Malgrado la costituzione del Ministero per i beni culturali, un decreto del 30 dicembre 1975, n. 854, ha mantenuto tale potere, come si è detto, al Ministero degli interni, predisponendo anche un apposito ufficio nell’ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale, un Ispettorato centrale cui è preposto un prefetto. La consultazione, a termini dell’art. 21, è permessa «per motivi di studio». In effetti è da ritenere che «i motivi scientifici» possano giustificare una più ampia permissività. La libertà della ricerca scientifica è, secondo la dottrina prevalente, una libertà «privilegiata». Questa può giustificare alcune eccezioni alla segretezza che non troverebbero giustificazioni nei confronti della sola libertà di pensiero, intesa in senso generico. Il concetto di libertà privilegiata nasce dalla particolare menzione che la Costituzione fa di alcuni diritti, quali quelli attinenti alla sfera religiosa (art. 19) o a quella scientifica o artistica (art. 33). Le relative libertà si sottraggono ad alcuni vincoli (la libertà scientifica, ad esempio, esclude il limite del «buon costume») e quindi si ritiene siano privilegiate anche nei confronti del vincolo della segretezza. La norma, però, a mio avviso, non dovrebbe trovare applicazione
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per il «segreto di Stato» che, se è veramente tale, non può essere comunicato neppure per motivi di studio. Riceve invece una giustificazione limitatamente ai «segreti privati» per i quali anche la legge penale ammette che vi possa essere una «giusta causa» di rivelazione, giusta causa esclusa dal segreto di Stato. Nei segreti privati l’oggetto della ricerca può, fra l’altro, non collimare con quello della segretezza. È possibile così fornire tempestivamente alla scienza i materiali per la riflessione, pur mettendo il privato a riparo da possibili offese. Pensiamo agli atti giudiziari: anche la cronaca usa, ad esempio, tacere in alcuni casi i nomi delle persone che potrebbero ricevere danno dalla pubblicità, quando non vuol rinunciare al suo compito di informare; a maggior ragione la scienza, che meglio può astrarre dai casi individuali ed offrire notizie meno grezze, può conciliare la sua funzione con l’osservanza del limite della riservatezza. Riteniamo così che possano esser dati in consultazione, dopo un ragionevole periodo di tempo, anche atti preclusi alla cronaca; ai motivi già visti – di colleganza con un interesse pubblico – si aggiungerebbe anche il motivo specifico di una ricerca di studio che non riferirebbe casi di singole persone ma dati impersonali (ad esempio, statistiche), riflessioni astratte e giudizi critici. Rimane ora, per concludere su questo tema della segretezza, da dire qualcosa sui documenti fuori dagli Archivi di Stato, in particolare su quelli prodotti dalla Pubblica amministrazione. Dalla consultazione specialmente di questi ultimi documenti si misura il grado di democraticità di uno Stato. Quale è dunque il regime che vige per gli atti nell’Amministrazione italiana, la pubblicità o la segretezza? Una risposta la dà l’art. 22 della legge archivistica che afferma: «Le disposizioni dell’articolo precedente» cioè quelle dell’art. 21 sulla consultabilità degli atti presso gli Archivi di Stato «sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari; a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato; b) agli archivi degli enti pubblici». L’importanza di queste ultime disposizioni sta proprio nel fatto che esse estendono alle carte di tutti gli archivi pubblici, assieme alle eccezioni, anche il principio della libera consultabilità (sia pure con le limitazioni che – come vedremo – possono derivare dai «particolari ordinamenti»). Questa opinione non è da tutti condivisa. Vi è chi, come il Sandulli, ritiene che la norma abbia sì carattere di norma generale ma vada estesa
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agli archivi dell’amministrazione dello Stato solo dopo 40 anni. L’art. 22 cioè, com’egli si esprime, «sembra da intendere nel senso che i documenti conservati in qualsiasi pubblico archivio sono liberamente consultabili a partire dal momento in cui avrebbero dovuto essere versati all’Archivio di Stato – e cioè a partire dal quarantunesimo anno dall’«esaurimento» dell’«affare» cui si riferiscono – anche se tale versamento in effetti non ebbe a verificarsi». Tralasciando le molte obiezioni che si potrebbero fare alla tesi del Sandulli mi basterà qui osservare come sia difficile negare ch’esse, nella loro formulazione letterale, stabiliscono il principio della consultabilità dei documenti per qualsiasi ragione e quindi – si badi – non solo per «motivi di studio» (quei motivi cioè per i quali è predisposto principalmente il servizio degli Archivi di Stato) ma anche per semplice informazione a titolo di cronaca o per motivi privati. Alla argomentazione tratta dalla formulazione letterale della norma si aggiungono quelle desumibili dalla loro collocazione nel contesto delle altre disposizioni. La normativa – che è tutta nel medesimo titolo, il titolo II – sembra voler ricollegare strettamente la consultabilità alla demanialità; l’uso pubblico generalizzato dei documenti discende cioè, in questo caso, dal collegamento degli artt. 21 e 22 con l’art. 18 che definisce la loro condizione giuridica, che è quella della demanialità (si ricordi che un bene è demaniale quando è destinato direttamente a un uso pubblico). Naturalmente va sottolineata la diversa posizione dei documenti negli artt. 21 e 22, a seconda che essi si trovino cioè presso gli Archivi di Stato o presso gli uffici che li pongono in essere. La consultabilità degli atti è la regola per le carte versate negli Archivi di Stato la cui demanialità deve intendersi volta a soddisfare principalmente l’uso pubblico di ricerca. Non altrettanto può dirsi per le carte conservate presso gli uffici amministrativi che servono direttamente ad altri scopi. Anche per esse vale il principio della pubblicità, questo è però fortemente limitato – come si è accennato – da «ordinamenti particolari» che possono in vario modo impedirne la consultazione, così da dare di fatto assai più spazio alla segretezza; in pratica si tratta di disposizioni che prevedono varie ipotesi, ma tutte riconducibili al segreto d’ufficio. Va rilevato infine – fra l’altro – che in virtù dell’art. 22 in esame il termine dei 50 anni previsto dall’art. 21 come limite massimo alla consultazione degli atti riservati prodotti dagli organi dello Stato si estende – e
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questo è fuori discussione – anche ai documenti rimasti presso le pubbliche amministrazioni.
MINISTERO DELL’INTERNO. BIOGRAFIE (1861-1869) INTRODUZIONE
La serie contraddistinta col nome di «Biografie» contiene notizie di persone sospette al governo per la loro attività politica, i cui nomi difficilmente potrebbero trovarsi in altri fondi archivistici o in repertori a stampa. Essa proviene dal Ministero dell’interno e comprende 3.545 fascicoli, che si riferiscono quasi tutti agli anni 1863, 1864 e 1865; non mancano però atti datati tra il 1861 e il 1862 e tra il 1866 e il 1869. È facile supporre che un così importante compito di polizia non si sia esaurito in questa serie. Sono state rinvenute, infatti, sciolte, tre biografie del 1868 e 1869, segnalate in appendice, che ripetono numeri di posizione dei fascicoli presi in esame. Da ciò e da alcune indicazioni che fanno riferimento ad altre date, a numeri di posizione e a mezzi di corredo che non si trovano in archivio, si deve arguire l’esistenza di altre serie – attinenti allo stesso oggetto – non pervenute all’Archivio centrale. Il silenzio poi su figure di primo piano, molto note in quegli anni ed ostili al governo, rende ancor più probabile l’ipotesi che le informazioni su personalità di maggiore rilievo venissero assunte per altre vie. Ma non è nemmeno da escludersi che proprio a lacune della serie sia da attribuire il silenzio sulle figure di maggior rilievo. Del resto non la completezza, ma l’abbondanza di documentazione su personaggi di secondo piano costituisce uno dei pregi della serie. Più frequenti son divenute infatti in questi ultimi anni le ricerche su personalità di non grande rilievo che, col progredire degli studi sull’Italia post-unitaria, vanno assumendo un più accentuato interesse. Si tratta di repubblicani o democratici aperti a nuove correnti di idee, dei primi propagandisti del nuovo verbo sociale, dei primi organizzatori di società operaie da una parte e, dall’altra parte, di dirigenti di organizzazioni cattoliche, e di uomini del popolo, che esprimono una opposizione al
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governo, variamente motivata. Tali ricerche troveranno probabilmente in questi atti una fonte documentaria di non trascurabile importanza. Basti qui ricordare che gli atti della Direzione generale di pubblica sicurezza – per rimanere nell’ambito dell’Archivio centrale – hanno inizio, e si susseguono con una certa regolarità, soltanto dalla fine del secolo scorso. La serie «I Mille», d’altra parte, contiene riferimenti biografici molto sommari ed è limitata ad una ben determinata categoria di persone. Si aggiunga inoltre che, se alcune notizie potrebbero reperirsi – peraltro con maggiore difficoltà – presso le diverse prefetture e questure, esse si presentano qui allo studioso opportunamente concentrate in una serie assai numerosa di fascicoli. I fascicoli sono divisi in gruppi a seconda della sede di provenienza e numerati progressivamente, man mano che le singole biografie pervenivano al Ministero dell’interno dalle diverse prefetture. Di conseguenza la ricerca si presentava piuttosto complicata e non poteva dare alcuna garanzia di definitività. Si è ritenuto quindi necessario procedere ad una schedatura di tutti i fascicoli. Ultimato tale lavoro e compilato l’indice, la serie si può considerare valorizzata nella sua interezza. L’inventario contiene elementi tali da offrire di per sé un panorama sufficientemente ampio – sol che si vogliano trarre da esso dati statistici sintetici – sulle condizioni sociali dei vari appartenenti a correnti politiche di opposizione: repubblicani, oppositori costituzionali da una parte, reazionari dall’altra; o sulla loro età o sulla dislocazione territoriale – città per città o provincia per provincia – delle loro forze. Non mancano inoltre particolareggiate notizie, utili non solo per ricostruire biografie di singoli individui, ma anche per integrare ricerche specifiche attinenti all’emigrazione politica, sia repubblicana che reazionaria, e alla direzione del brigantaggio nei primi anni del regno. Con ciò, come è ovvio, non si esaurisce ogni possibile modo di utilizzazione della serie.
*** Ciascun fascicolo si presenta intestato ad una sola persona o – raramente – a più persone insieme ed è contraddistinto da un numero di posizione progressivo. La copertina contiene sul frontespizio i dati relativi all’«oggetto» della pratica, cioè la persona biografata: cognome e nome, qualifica professionale, residenza e, aggiunta di solito in matita, qualifica politica. All’interno un foglio – che di solito è un modello a stampa –
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ripete nella prima pagina il cognome e il nome del segnalato; nella seconda pagina porta, in alto, ancora il cognome e il nome, poi la paternità, il soprannome, il luogo di nascita, il domicilio, la professione. Più in basso, a sinistra, trovasi la colonna destinata ai connotati personali e lo spazio per la fotografia, che in genere manca; a destra più largo spazio è riservato ai «cenni biografici ed informazioni sulla condotta morale e politica, influenza, capacità, posizione sociale, mezzi di fortuna ed abitudini dell’individuo», notizie che di solito non superano, per lunghezza, la seconda pagina. Raramente vi sono allegati, sempre comunque da noi segnalati in nota. Le biografie sono di solito datate e firmate dal capo dell’ufficio che le trasmette, per lo più il prefetto o il sottoprefetto. Non mancano biografie trasmesse da altri uffici, specie dalla questura. Di solito era l’ufficio della località dove il segnalato risiedeva quello che forniva le informazioni; tuttavia, quando la persona era poco conosciuta nel luogo di residenza, le notizie venivano trasmesse dalla prefettura o da altro ufficio nella cui circoscrizione trovavasi il suo Comune di nascita. Dei dati contenuti in ogni fascicolo si sono scelti per l’inventario quelli ritenuti essenziali a individuare la persona: cognome e nome e, nei casi di omonimia, paternità. Si sono aggiunte anche altre indicazioni che possono interessare gli studiosi: professione, residenza, età, qualifica politica. Tutte queste indicazioni, tranne la qualifica politica che, come si è detto, è segnata a matita sulla copertina, sono tratte dalle diverse voci, fisse e obbligatorie, stampate nella seconda pagina del foglio descritto. Si è preferito attenersi infatti a quest’ultime perché riscontrate più esatte. E la ragione è anche ovvia: i dati della prima pagina sono probabilmente quelli anticipati dal ministero che chiede notizie; le generalità del frontespizio della copertina sono invece quelle copiate da qualche archivista o calligrafo dello stesso ufficio prima di ordinare i fascicoli nelle apposite buste. Le voci della seconda pagina venivano riempite dal personale dell’ufficio stesso che trasmetteva le notizie, di solito di mano dello stesso impiegato che aveva scritto anche il testo della biografia, e quindi più colto o più al corrente delle cose. Soltanto nel caso di fascicoli trovati vuoti, si sono ripetuti i dati della copertina, segnalando in nota la mancanza della biografia. In particolare: per i cognomi e per i nomi si è avuta sempre cura di segnalare, volta per volta, in nota, le divergenze riscontrate; mentre – nei casi realmente dubbi e non semplicemente dovuti ad errori evidenti nella
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trascrizione – si sono fatti gli opportuni rinvii dall’una all’altra forma usata. Sempre per i nomi ci si è attenuti al criterio di indicarli nell’inventario così come appaiono nella biografia, chiarendo in nota eventuali dubbi e facendo anche qui, ove occorra, gli opportuni rinvii. Per le donne maritate o vedove si è conservato il cognome con il quale la persona è indicata nella biografia, rinviando tuttavia dal cognome di nubile a quello di sposata o viceversa. Così per i nobili cognome e predicato nobiliare sono stati trascritti nell’ordine indicato dalla biografia, provvedendo tuttavia al rinvio dal secondo termine al primo. I De, Da, D’ ecc. dei cognomi non sono stati mai posposti, tranne nel caso di cognomi di nobili stranieri. Sono state invece posposte le corrispondenti particelle dei predicati nobiliari. Per i nomi incompleti – cosa non infrequente nei casi di nobili indicati col solo predicato nobiliare – si sono integrati gli elementi essenziali atti ad individuare la persona; cioè il cognome, il nome proprio e, solo se necessario, altri dati. Circa la «professione», termine ripreso dagli stampati accennati, è opportuno avvertire che trattasi di voce generica, atta a indicare la posizione sociale del biografato e qualsiasi fonte di reddito a sua disposizione. Di qui le frequenti indicazioni – che si son riportate tutte testualmente – di «garibaldino», «emigrato» e simili, indicazioni che si riferiscono ad assegni o pensioni periodicamente riscossi. La località di residenza è stata trascritta come indicata nella biografia. Per comodità di consultazione è stata aggiunta accanto, tra parentesi, nella forma moderna, la provincia cui essa appartiene secondo l’odierna circoscrizione amministrativa. L’«età» è indicata in genere dagli anni o, quando risulta, dalla data di nascita. La qualifica politica è quella che risulta dal frontespizio della copertina, con le sigle Rep. (repubblicano), Reaz. (reazionario), Gov. (governativo). La sigla O, sembra indicare – e ciò può desumersi anche dall’uso più generale del termine in quell’epoca – l’opposizione costituzionale. Non apparirà strana la qualifica di «governativo» ove si pensi che essa riflette il risultato delle ricerche: cioè una persona sospettata pericolosa poteva rivelarsi invece, in seguito alle notizie assunte, in linea col governo, e come tale veniva classificata. È bene avvertire inoltre che, mentre con la qualifica «reazionario» si indica sempre qualcosa di preciso, un clericale cioè o un sostenitore degli stati preunitari, assai più vaga è la sigla «Rep.». Con tale definizione vengono indicati repubblicani veri e propri e
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rivoluzionari in genere, cioè oppositori di sinistra non costituzionali, democratici avanzati o internazionalisti, organizzatori di società operaie, elementi popolari ribelli. Qualche volta la sigla non riflette in modo esatto il contenuto della biografia; tuttavia, per non chiamare in causa il criterio di valutazione, sia pure discutibile, adottato dall’ufficio, si è creduto bene segnalare solo quelle discordanze che hanno fatto nascere il dubbio di un vero e proprio errore materiale. Quando nel fascicolo manca la sigla, si è provveduto a precisare la qualifica politica desumendola, ove possibile, dal testo. Si sono aggiunte, talvolta, altre notizie; il criterio adottato nella scelta è stato quello di limitarsi a riportare quelle indicazioni, quelle circostanze di fatto, non soggette a dubbi o a valutazioni soggettive, che fossero atte a meglio chiarire la posizione politica del segnalato o a metterne in rilievo la personalità. Quando manca la data di redazione della biografia, si è posta, tra parentesi quadra, quella presuntiva. È stato facile desumerla dalle biografie immediatamente precedenti e da quelle successive, in quanto, normalmente, esse venivano classificate per gruppi, a mano a mano che arrivavano da una stessa prefettura, tutte più o meno nello stesso tempo.
NUOVE RICERCHE STORICHE NEGLI ARCHIVI COMUNALI
Vedo nell’inventario curato con tanto amore dal Fantappié che le carte di questo comune risalgono al sec. XVI. Mi scuso di non poter parlare delle ricerche storiche nelle carte comunali più antiche. Quelle cui accennerò saranno di storia contemporanea, che è la sola storia di cui mi sono interessato. Mi riferirò poi naturalmente alle ricerche svolte in Italia, ricerche di storia locale in genere che hanno interessato gli archivi dei comuni ma anche quelli di zone più vaste, fino alle province e alle regioni. Un primo grosso impulso alle ricerche storiche tratte dagli archivi comunali l’hanno dato, da un decennio a questa parte, le ben note leggi sul decentramento amministrativo, in particolare quella fondamentale del 22 lug. 1975, n. 382 e il d.p.r. 24 lug. 1977 che ne attua la delega. Con queste leggi molte delle competenze (si può dire tutte quelle d’interesse locale) – avocate un tempo allo Stato unitario o da questo assunte ex novo – sono state ritrasferite agli enti locali. È nato così perifericamente un bisogno nuovo di conoscenza indotto dalle necessità dell’amministrazione. L’indagine si è trasferita presto dalla presa di possesso e dalla lettura delle pratiche amministrative alla ricerca di precedenti remoti e quindi al bisogno di veri e propri approfondimenti storici, di ricerche non più direttamente utili alla soluzione di questo o quel problema ma pur sempre interessanti l’amministrazione nella misura in cui la spiegazione del presente rimanda alle sue cause più remote. Sempre più ci si chiede insomma, non solo come stanno le cose, ma perché sono venute a configurarsi in quel modo piuttosto che in un altro e per opera di quali intendimenti e volontà umane. Un esempio sintomatico del processo accennato riguarda proprio la Toscana. Nel 1981 sono usciti, per i tipi Le Monnier, diversi saggi di auto-
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ri vari raccolti nel titolo Lezioni di storia toscana. Li ha pubblicati l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana che svolge da anni ricerche statistiche ed economiche nella regione e che ora ha sentito il bisogno di risalire alle origini storiche dei fatti censiti e studiati. Uno scopo pratico dello stesso tipo si propone anche la nota collana Laterza: «Le città nella storia d’Italia». È detto nell’Introduzione all’intera opera che il fine della serie è «anche quello di offrirsi come strumento di lavoro per ogni operatore culturale che si misura quotidianamente con i problemi della città. Troppo spesso – aggiunge – abbiamo assistito alla distruzione delle città italiane o di loro parti, e ciò induce a richiamare l’attenzione di ogni cittadino sul bisogno di operare con consapevolezza nel corpo della città. Una consapevolezza che si acquisisce solo con la coscienza storica e l’intelligenza critica che ogni brano di queste città è parte della nostra storia, della nostra stessa identità antropologica e psicologica». Certo la programmazione economica e l’urbanistica sono materie assai impegnative per gli enti locali. Non è un caso che da questa ultima disciplina sia partita da qualche anno la nuova crociata che ha contagiato anche gli studi storici. Questa crociata è proclamata al grido: «ricerche sul territorio». La nuova parola d’ordine – lo confessiamo – ha finito per darci un po’ di fastidio. Tuttavia la ricetta è valida per superare l’astrattezza di studi troppo generici o mal documentati e d’altra parte è anche vero che solo l’osservazione diretta, e quindi territorialmente limitata, può farci conoscere le cose concretamente e da vicino. Per un altro verso poi la storia locale può farci superare l’astrattezza delle storie generali: perché può farci vedere da vicino quei nessi che collegano aspetti vari di un’unica realtà, realtà spesso unilateralmente studiata da diversi angoli visuali e con diverse tecniche metodologiche e quindi mai colta nella sua vera ed intera essenza. L’incitamento a documentarsi direttamente sul luogo è stato certamente accolto e ha dato impulso alle ricerche, oltre che nei comuni, in tutti quelli che sono definiti appunto dal diritto amministrativo «enti territoriali». L’elemento distintivo di questi ultimi è infatti l’intero territorio ed essi sono costituiti per provvedere non ad un solo servizio ma a tutte le necessità che ivi si manifestano. Ecco perché i loro archivi documentano la vita intera del luogo attraverso le testimonianze delle varie e interconnesse attività di gestione.
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Dicevamo del d.p.r. 24 lug. 1977. Tra i servizi sociali che il titolo III trasferisce ai comuni vi sono anche «i musei e le biblioteche di enti locali». Anche gli archivi storici sono ad essi affidati. Ed ecco dunque un’altra via che conduce alla ripresa di studi e tradizioni storiche che in Italia avevano avuto nel lontano passato tanta importanza e avevano attraversato poi varie fasi. Non vi è qui il tempo di parlare di queste tradizioni che del resto sono continuate anche dopo l’Unità, con le vecchie società di storia patria; né di parlare delle alterne vicende che hanno subìto in loco gli archivi storici e gli studi ad essi connessi. Certo quando Pavone ed io scrivevamo nel 1973 sulla Storia d’Italia Einaudi sul tema degli archivi e della ricerca la situazione dei piccoli archivi era così compromessa che solo un preventivo trasferimento di essi negli Archivi di Stato poteva invocarsi come immediata misura di sicurezza per la loro conservazione. Il Fantappié giustamente ce lo rimprovera nella Premessa all’Inventario dell’Archivio storico del comune di Montemurlo, che è però del 1984; molte cose sono da allora cambiate e ne abbiamo dato atto or ora. Tutto ciò che ha attinenza con la storia ha certamente diritto di essere conservato in loco, nel proprio contesto; ma appunto conservato, e non distrutto, o deteriorato come allora purtroppo accadeva spesso. La strada che ora si intende percorrere da parte degli enti locali, anche per la sensibilità con cui le Sovrintendenze li sollecitano e li assistono, pare quella buona, a giudicare da questo e da altri inventari che specialmente la Toscana pubblica. L’archivista che inventaria con criterio, si sa, è anche storico e lo è ancora di più quando scende a valutare anche il contenuto delle carte ordinate. Proseguendo l’attuale interesse per le ricerche di storia locale c’è da sperare che sempre nuovi archivi vengano valorizzati o addirittura scoperti e questa tendenza non può certo non giovare, in un fruttuoso interscambio, alla ricerca storica e alla cultura. Ad una cultura – insistiamo – con radici sempre più diversificate e penetranti, sempre più estese, e non solo relegata nelle sedi accademiche. Un altro motivo dell’incremento delle ricerche di storia locale – e quindi, per certi aspetti, un altro motivo per rinnovate indagini negli archivi dei comuni – ha avuto da tempo origine dall’interno – diciamo così – della stessa storiografia. Si tratta di un mutamento di indirizzi; di una crisi manifestatasi agli inizi degli anni Settanta. Ciò ha comportato un allargamento delle ricerche a nuovi temi e quindi anche un aumento delle pubblicazioni in materia. Sono uscite dopo il ’68 due importanti nuove riviste che accolgono
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nuovi studi: la rivista diretta da De Felice, «Storia contemporanea» e quella della casa editrice Loescher, la «Rivista di storia contemporanea». Accanto a queste maggiori molte altre settoriali e locali. Per queste ultime un campione possono fornirlo le riviste di storia pubblicate dagli Istituti della resistenza, che sono cresciute a dieci fino al 1980 e sono poi aumentate ancora dopo questa data fino a diciotto. A partire dagli anni ’70, com’è noto, è nata un’insoddisfazione per la vecchia storia “etico-politica” di ascendenza crociana, radicata in una filosofia egemone in Italia, cui però anche il materialismo storico – basta pensare a Gramsci – si apparentava. I risultati di questa storia non sono stati di poco rilievo nel dopoguerra. Ma da un quindicennio a questa parte si è fatta sentire una certa stanchezza per queste ricerche. O meglio, nascevano nuovi interessi e quindi nuove curiosità intellettuali da soddisfare, anche retrospettive. Maturava nel ripensamento teorico, fra l’altro, quanto il ’68 aveva lasciato nelle coscienze dopo il fallimento dell’utopia politica. Venne di moda una nuova parola, “storia sociale”, storia che non era certo una novità per altri paesi ma che era riguardata da noi fino allora con un certo disdegno. Storia sociale voleva dire in primo luogo storia economica; e questa aveva già dato buoni frutti negli anni immediatamente anteriori al ’68 (vogliamo riferirci al dibattito assai vivo e fecondo sullo sviluppo capitalistico in Italia, a partire dal Gerschenkron e dal Romeo). Ora però gli schemi generali dell’ascesa industriale lasciavano un po’ insoddisfatti; chiedevano delle più concrete verifiche: cosa che non si mancò di fare nelle più svariate direzioni, dall’analisi economica territorialmente limitata alle regioni, alle zone che parvero paradigmatiche, ai comuni che parvero più coinvolti nel processo di trasformazione economica, fino alle ricerche in singoli istituti, banche, industrie ecc. Ora poi si voleva una storia sociale che indagasse non solo sulla classe operaia, partecipe dello sviluppo direttamente, ma su tutti i ceti della società, anche quelli rimasti ai margini dello sviluppo stesso: sui contadini, sui ceti artigianali in crisi, sugli espulsi dal nuovo processo produttivo. E ancora, al di là di questo aspetto più legato all’economia, la storia sociale si voleva spingere a indagare sulla sorte di istituti o persone che sembravano fuori dalla storia e che invece erano i soggetti di un’altra storia sotterranea che aveva manifestazioni e tempi diversi ma non per questo non era meritevole di esser conosciuta. Ed ecco le ricerche sulla famiglia e sulla composizione della società, sulla posizione della donna.
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Entrava in campo la demografia e la statistica. Dalle fonti tratte da archivi comunali potevano trarsi non poche indicazioni per queste indagini. Leggo, ad esempio, nell’inventario di questo comune non solo notizie sullo stato civile – in senso stretto – della sua popolazione ma anche dati sull’emigrazione, sulle condizioni sanitarie, e così via. Storia sociale, ha voluto dire infine – e questo a partire da anni più vicini a noi, da circa un decennio – storia della mentalità delle classi umili, delle ideologie subalterne o storia del costume, del folklore. Qui potrebbe parlarsi più propriamente di ricerche antropologiche, nella direzione diacronica. I modelli, si sa, provenivano dallo strutturalismo; adottato talvolta come scienza, tal’altra come filosofia, nella crisi delle ideologie cui si accennava. In Francia, come si sa, la ricerca storica si era da tempo piegata alle suggestioni delle discipline scientifiche e allargata ai temi accennati, e non solo a partire dall’insegnamento di Levi Strauss ma, se ci si riferisce alla storia sociale in genere, a partire, com’è noto, dalle «Annales». Non è nostro compito valutare i risultati di queste nuove tendenze storiografiche in Italia, risultati che certo non sono per il momento pari a quelli conseguiti in altri paesi. Non possiamo però non accennare, per non rimanere in un discorso astratto, a qualcuno degli studi più di rilievo. Abbiamo già accennato alla collana Laterza sulle città. Possiamo ricordare due altri grossi impegni editoriali: quello della grande Storia Einaudi che sempre più è venuta ad allargare il campo della tematica storica e sempre più ha ospitato nuovi studi e suggerito nuove metodologie di ricerca. L’altra grande opera è quella edita dalla Nuova Italia, Il mondo contemporaneo, diretta da Nicola Tranfaglia, a partire dal 1972. Questa ha in più il merito di aver spostato dall’Italia al mondo intero il centro dell’attenzione storiografica. Un volume in due tomi edito nel 1979, Politica e società, svolge il tema dei rapporti tra storia e scienze sociali. Il decimo volume in tre tomi, Gli strumenti della ricerca, di cui l’ultimo uscito nell’83, riprende il tema della ricerca interdisciplinare ed esamina poi in concreto il lavoro dello storico, a partire dalle fonti usate – tra le quali ovviamente in primo luogo gli archivi – per finire con l’esposizione delle tecniche adoprate e gli aspetti e i problemi della narrazione storica. E che dire degli studi isolati di storia locale? Tra i tanti editi non possiamo che citarne qualcuno. Un lavoro che a me pare abbia caratteri di novità è quello di Maurizio
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Degli Innocenti: Geografia e istituzioni del socialismo italiano: 18921914, edito nel 1984. Lo cito, fra l’altro, perché il comune è al centro della sua analisi. Egli scrive in un articolo su «Italia contemporanea»: Il Comune nel socialismo italiano (marzo 1984): «Chiunque voglia rispondere al quesito se il partito socialista fosse un insieme di forze sociali fortemente condizionate sul piano regionale o se viceversa, nonostante i suoi limiti, non solo rappresentasse il primo partito moderno della storia d’Italia, ma introducesse nel paese anche nuovi e decisivi fattori di unificazione politica e nazionale, non può assolutamente prescindere dall’analisi della sua esperienza concreta nel governo locale». L’insegnamento è quindi quello di discendere ad un’analisi sempre particolareggiata e circoscritta, per poi risalire ad una diagnosi più generale fino a ricomprendere una storia estesa ad un paese intero. Anzi diremo – senza tema di apparire idealisti troppo ortodossi – che la storia ha sempre per oggetto un tema, un problema in qualche modo particolare e definito. Un singolo lavoro territorialmente circoscritto – come c’insegnava anche il Fueter può ben essere opera compiuta di storia. E d’altra parte nel lavoro storiografico storia locale e storia nazionale s’intrecciano e si condizionano reciprocamente. Un’altra ricerca da segnalare è anche quella di Piero Bevilacqua, Le campagne del Mezzogiorno tra fascismo e dopoguerra, Il caso della Calabria, pubblicata da Einaudi nel 1980, ricerca nella quale si cercano di evidenziare i fattori “di lunga durata”. Di storie regionali vanno segnalati i volumi del Castronovo sul Piemonte, di Lanaro sul Veneto, del Barone sulla Calabria, tutti pubblicati tra il ’77 e l’ ’85 da Einaudi, nella Storia delle regioni dall’Unità ad oggi. Nell’ottica della storia sociale è stata ristudiata la mafia; ma non sempre si sono evitate generalizzazioni e schematismi, specie da parte di autori stranieri. Su questo tema un libro da citare è quello di Pino Arlacchi, Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradizionale. Le strutture del sottosviluppo, del 1980. Non possiamo qui neppure dilungarci a riferire sui numerosi convegni e dibattiti cui hanno dato origine le tendenze storiografiche accennate. In tema di storia locale si è spesso rimproverata la pubblicazione di studi troppo affrettati e si sono rilevate carenze di più vasta cultura e problematica, limitazione alla storia puramente «événementielle» – come dicono i francesi – o volta a soddisfare solo curiosità locali; vecchie accuse peraltro, indirizzate una volta anche a molte pubblicazioni stampate
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nei bollettini delle Società di storia patria. Piuttosto, per terminare, possiamo rilevare come quei congressi e quei dibattiti sono anch’essi segno di vivacità e di crescita culturale, tanto più che spesso sono allargati ad interventi di storici stranieri d’ogni tendenza. Attualmente però sono anche – a nostro avviso – segni di una crisi non ancora superata. Si continua ad andare in cerca di nuovi modelli con troppa fiducia di trarli dalla propria esperienza empirica: ci si limita a comunicare quanto di valido si può trarre dai propri studi, ci si affanna a dar conto di nuovi particolari metodi di rilevamento, di comparazione e classificazione di dati, a indicare nuove fonti divenute utilizzabili, a raccomandare di seguire “i tempi lunghi”, e così via. Si vuole che la storia sia una scienza tra le scienze ma non vi è accordo sul suo compito specifico; si mette tra parentesi, mi pare, finora, il problema di quale posto occupi la storia nel pensiero umano: non si scorge finora una salda teoria della storiografia, filosoficamente fondata.
IL V VOLUME DELLA GUIDA: INDICI E REPERTORI
Chi ha avuto modo di dare uno sguardo ai volumi pubblicati della Guida generale, avrà subito notato come l’ordinamento scelto per inquadrare i singoli fondi sia stato l’ordinamento storico. In una prima parte compaiono gli archivi degli antichi regimi e poi del periodo napoleonico e della Restaurazione. In una seconda parte compaiono gli archivi prodotti dopo l’Unità. La Guida provvede, comunque, ad orientare lo studioso in almeno due modi. Il primo, appunto, è quello che fa seguire al titolo della magistratura la definizione del suo ambito istituzionale, della sua sfera d’azione nel tempo e quindi degli oggetti ricompresi nella sua più o meno ampia competenza. Sicché quelle notizie storico-giuridiche che seguono al titolo del fondo – puntuali e tratte per lo più dalle stesse antiche fonti istituzionali – non sono, benché scritte in corpo più piccolo, un di più, un arricchimento solo dotto nell’economia della voce ma ne costituiscono una parte essenziale. Esse rispondono appunto al primario bisogno pratico di definire quale era in antico l’ambito d’azione dell’ufficio per potere, come si è visto, capire se in quell’ambito può rientrare l’oggetto di una ricerca attuale. E quindi le notizie in discorso sono brevi ed essenziali. Inutile sarebbe stato (ciò è stato chiarito anche nell’Introduzione alla Guida) ogni divagazione non necessaria e funzionale alla presentazione del fondo così come oggi costituito. L’altro modo con cui lo studioso è aiutato nella sua ricerca è l’eventuale menzione di tutte o delle più importanti serie del fondo. In questo caso è l’ufficio stesso che, al di là della legge che l’ha regolamentato, nel costituirsi praticamente e poi nel corso della sua attività, si è dato un’articolazione particolare, ripartendo la sua generica competenza in più spe-
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cifiche classi di oggetti da trattare, classi che verranno appunto a costituire le sue serie. A tutti è noto che, nei moderni uffici specialmente, l’archivista ha a disposizione un titolario, una classificazione di materie sulla base della quale egli ripartirà le pratiche. Questo titolario è quello al quale lo studioso potrà far capo per individuare il suo tema di studio. Tornando alle notizie storico-giuridiche accennate è facile capire perché la redazione ha pensato bene di raccoglierne alcune in apposito volume, accanto agli indici. Il problema è semplicemente pratico: se degli uffici centrali che compaiono una volta sola è agevole dare notizia direttamente nel testo, lo stesso non può dirsi di quegli uffici locali – un vicariato, una pretura – che compaiono più e più volte, spesso di seguito, in una stessa voce. In questi casi non si poteva pensare a una continua ripetizione delle medesime notizie nel testo stesso, che ne sarebbe stato irragionevolmente appesantito. Per questi uffici, previsti come identici dalle stesse leggi istitutive e semplicemente diversificati in quanto operanti ciascuno in una diversa zona territoriale, si è pensato di rimandare e concentrarne la definizione in appositi repertori da raccogliere in un quinto volume. Una sola scheda, quindi, per ogni ufficio di polizia, per ogni tribunale, naturalmente purché appartenenti ad un medesimo ordinamento giuridico. E nella medesima scheda l’indicazione dei vari luoghi ove l’ufficio operò lasciando memoria di sé. I repertori saranno così repertori di uffici di ciascuno Stato; in particolare avremo un quadro delle strutture giuridiche degli Stati regionali preunitari. La redazione ha deliberatamente escluso qualsiasi discorso che possa far pensare nello stile, nella completezza del panorama giuridico, ad una sia pur sintetica storia del diritto o dei diritti dei singoli Stati. Fra l’altro – come si è accennato – vi compariranno soltanto le schede degli uffici dei quali esiste nella Guida un lascito di carte. Tuttavia, pur nel suo andamento schematico e nelle sue lacune, ogni repertorio finirà per riflettere in modo abbastanza chiaro l’intero sistema giuridico cui si riferisce. Ciò soprattutto perché la redazione, pur partendo dalla copiosa dottrina e dalle consuete storie del diritto, ha poi cercato di andare oltre – o se si vuole di tornare indietro – per rifarsi direttamente ai testi di legge antichi e moderni. In questi ultimi – tenendosi anche al riparo da possibili errori interpretativi – ha ritrovato quella precisione di termini e quella essenzialità tipica per lo più del legislatore e spesso quella chiarezza che si confà al
Il V volume della Guida: indici e repertori
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tipo di repertorio ideato. L’analisi degli organi amministrativi e giudiziari segue in esso un certo ordine: nascita e definizione della magistratura, suoi compiti e sue strutture, sue principali variazioni nel tempo, sua estinzione; ed organi che eventualmente ne proseguono le funzioni. Tutto ciò, come si è detto, brevemente: in una pagina o poco più. Ma il quadro che ne deriva non è – ripetiamo – così lacunoso come potrebbe sembrare. Intanto la citazione puntuale delle fonti può dare adito a chi lo desideri, studioso come archivista, di compulsare direttamente il testo integrale della legge e di ricostruire l’istituto in tutta la sua ampiezza. Poi, anche da quei soli articoli essenziali riportati delle leggi, emergono collegamenti tra un ufficio e l’altro, le cui descrizioni vengono così a completarsi reciprocamente facendo emergere, anche se i suoi uffici sono singolarmente trattati, l’intero edificio dell’amministrazione cui appartengono. Così, ad esempio, la descrizione di un ufficio giudiziario di primo grado non potrà non rifarsi al sistema giudiziario intero, fino al suo organo supremo. Anche perché il sistema è di solito regolato nel suo insieme da una medesima legge organica. E così nelle leggi che regolano un servizio amministrativo riappaiono gli organi centrali da cui il servizio dipende; organi che, come si è visto, sono stati esclusi dai repertori per riservarli al testo stesso della Guida ma che comunque anche qui compaiono, e questa volta svelando meglio i collegamenti con gli uffici inferiori e locali ai quali fanno corona in un unico sistema. Nei repertori l’ordine di collocazione delle schede delle magistrature, all’interno di ogni ordinamento giuridico, è quello stesso adottato dalla Guida per i fondi corrispondenti. Vengono collocati prima gli organi del potere esecutivo – politica interna, attività finanziaria, economica e sociale, pubblica istruzione e uffici militari – poi quelli giudiziari dai gradi più bassi ai più alti. Si ha così la possibilità di confrontare, in parallelo, da una parte, nel repertorio, la situazione ideale delle magistrature, dall’altra, nella Guida, la situazione reale dei fondi che vi corrisponde. Nelle schede di repertorio sono state riportate, tra l’altro, le tabelle con i quadri territoriali degli uffici, ciascuno con la sua sede e il suo ambito di competenza; questo sempre che fossero previste dal legislatore e inserite nei testi stessi di legge. Queste tabelle potranno tornare utili sia agli studiosi che agli archivisti. Questi ultimi, se già non lo avessero fatto, potranno avere agio di identificare immediatamente tutti e soli quei luoghi nei quali potranno presumere di trovare ancora lasciti di antichi uffi-
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ci. Potranno poi sciogliere miscellanee che avessero ancora da ordinare per riportarle agli uffici da cui provengono. Anche lo studioso potrà, così, avere sott’occhio, per qualsivoglia accertamento, un panorama dell’intera distribuzione territoriale dell’ufficio che interessa la sua ricerca.
SCRITTI STORICI
IL MODERATISMO LOMBARDO E LA POLITICA ITALIANA
I. DALL’UNITÀ AL PERIODO CRISPINO
1. Il programma dello Jacini. Nell’ambito del moderatismo milanese e, più genericamente, lombardo, all’indomani dell’unità, la linea programmatica di più chiara opposizione al governo è quella tracciata dallo Jacini. Lo statista lombardo, il cui dissenso dalla politica della Destra storica data dalle sue dimissioni dal governo Ricasoli, nel giro di un anno mette a fuoco e rende di pubblica ragione i motivi della sua critica1. Dopo il ’66 – egli scrive – s’impone un riesame della situazione. Venute meno le esigenze predominanti della politica estera, cessate le condizioni eccezionali che hanno imposto ingenti sacrifici nei primi anni di vita unitaria, su oculate riforme dovrebbe fondarsi un assetto più stabile e adeguato del regime liberale. La cattiva prova fatta nella guerra di liberazione del Veneto dovrebbe indurre a guardare quale è «l’Italia reale». Ideali astratti, modelli suggeriti dall’esperienza francese o inglese sono stati tradotti da un giorno all’altro nella nuova realtà dello Stato costituzionale e hanno generato un ibrido connubio di parlamentarismo e accentramento, che è stato imposto all’intera penisola senza tener conto dell’indole e delle posizioni del popolo italiano2. 1
Cfr. S. JACINI, Due anni di politica italiana, Milano, 1868 e Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866, Firenze, 1870. Per un quadro efficace dei motivi della caduta del governo Ricasoli vedi anche R. BONGHI, I partiti politici nel parlamento italiano, in «Nuova Antologia», gennaio e febbraio 1868. Com’è noto il Bonghi era allora direttore de «La Perseveranza», l’organo della «consorteria» lombarda. 2 Si noti qui l’inversione del tradizionale giudizio, che è ancora quello della classe dirigente: «Sono da fare gli italiani? – si chiede lo Jacini. – No, sono le istituzioni che devono ad essi adeguarsi» (Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866, cit., p. 56).
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Scritti storici
L’Italia reale è l’Italia contadina, fatta di masse ancora impreparate e indifferenti ai problemi politici: non contrarie per principio all’unità, bensì al modo con cui tale unità è stata raggiunta. Le masse non sono rivoluzionarie, sia per la poco sentita passione politica, sia per il temperamento mite del nostro popolo. La mancanza di classi privilegiate, la difficoltà d’intendersi tra le varie provincie, la stessa struttura geografica della penisola sono altre condizioni obiettive che renderebbero difficile un grosso sconvolgimento3. Non si possono però far pesare sul popolo le conseguenze economiche e morali di un eccessivo accentramento e di un forzato livellamento legislativo, non si può mantenere l’attuale distacco tra classe dirigente e popolo senza correre il rischio di vedere le masse estraniarsi sempre più dalla vita dello Stato ed esprimere le proprie esigenze con continue ribellioni, come in alcuni paesi del Sud America. Altro motivo di mancata partecipazione dei ceti popolari agli ideali e ai propositi della minoranza liberale, il dissidio tra Stato e Chiesa, tra la concezione anticlericale e la concezione cattolica della vita: dissidio per il quale, ad opera del clero, viene sottratta all’effettivo controllo dell’autorità politica tanta parte della popolazione. Per provvedere a diminuire le distanze tra i cittadini ed immettere effettivamente la maggioranza degli italiani nelle istituzioni liberali occorre dare alle masse il voto. Il suffragio dovrà essere universale; nessun timore che la scelta dei deputati avvenga senza le necessarie garanzie di oculatezza, se si sceglierà un sistema elettorale adatto che, secondo lo Jacini, dovrebbe essere quello delle elezioni a due gradi. Su questa base elettorale si rinsangueranno, al vertice, istituti anemici e si porranno le premesse per la nascita di nuovi organismi. Si formerà un partito conservatore, che, accanto ad un partito liberale allargato, permetterà un dibattito più ampio alla Camera; una chiara antitesi di partiti, partito di governo e partito di opposizione, riporterà la vita parlamentare al corretto sistema inglese. Ma poiché occorre combattere nello stesso tempo l’affarismo, la degenerazione parlamentare al livello delle sollecitazioni dei deputati per 3 Lo Jacini intende offrire garanzie ai moderati circa una rivoluzione democratica o una rivolta della plebe. Si noti che, come quasi tutti i moderati, anche lo Jacini non partecipò e non condivise gli ideali del ’48 per il significato «sociale» che il moto aveva assunto in altri paesi europei (Cfr. S. JACINI (junior), Un conservatore rurale della nuova Italia, Bari, 1926, vol. I, pp. 30-31).
Il moderatismo lombardo e la politica italiana
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questo o quell’interesse locale o di gruppo, che guasta la vita dello Stato al centro, si rende necessaria una profonda riforma che operi il decentramento delle funzioni affidate per l’addietro al governo4. Il decentramento ricondurrà la discussione e la risoluzione dei problemi locali d’ordine amministrativo nell’ambito loro proprio: così nella direzione più alta della vita politica gli uomini di governo, esonerati dalle piccole incombenze, potranno dedicarsi senza inceppi alla risoluzione dei grandi problemi nazionali. Liberati dalla pressione dei deputati e dalla necessità di seguire le piccole schermaglie parlamentari, potranno svolgere, senza scendere a continui compromessi, una politica ferma e programmatica. D’altra parte potere esecutivo e potere legislativo, più nettamente distinti, saranno reintegrati nelle loro proprie funzioni. Di tutte queste proposte soprattutto quella del decentramento, che lo Jacini fa scaturire dalla discussione sui problemi allora correnti, s’impose all’attenzione di molti; e non solo nei circoli moderati. Vista sotto la sua vera prospettiva non v’è dubbio che la richiesta di decentramento, sebbene ristretta entro confini giuridici e inserita nelle questioni di diritto pubblico allora attuali, si allarga fino a ripresentare gran parte della problematica dibattuta nell’ambito del federalismo preunitario. Un decennio di vita nazionale svoltosi all’ombra dello Stato unitario non ha interrotto l’antico filone di pensiero risorgimentale. Ha rinvigorito anzi una critica mai spenta e, avvalorata ora da nuove esperienze, l’ha riportata all’attualità. Abitudini di tradizionale autonomia, risentimenti covati più tenacemente in alcuni ambienti, particolarmente in quelli radicali, si ricostituiscono attorno ad un nucleo di pensiero moderato e riempiono di significato politico assai ampio una proposta presentata come riforma tecnica, da attuarsi dall’alto e per le vie legali. La verità è che, di là dagli schieramenti partitici, i gruppi regionali sono ancora la realtà parlamentare più consistente alla Camera e che nel Paese le diverse classi dirigenti non hanno ancora trovato una via d’incontro al di sopra dei vecchi confini. Localmente operano inveterate abitudini e legami tradizionali; nelle regioni più progredite interessi omogenei si sono saldati già anteriormente all’unità: dove la saldatura è avvenuta più perfettamente, come nel cuore della pianura padana, maggiore è la insofferenza per le imposizioni estranee del governo centrale. 4
Lo Jacini attribuisce alla competenza dello Stato soltanto la politica estera e la difesa, nonché contingenti finanziari, divisi per regioni, onde provvedere a tali compiti (S. JACINI, Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866, cit., pp. 93-99).
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La resistenza alle restrizioni che si opponevano all’allargamento dei loro interessi, l’insofferenza sia per le esitazioni che per le precipitazioni, spesso immotivate, degli organi supremi dello Stato unitario, per la legislazione uniforme, per l’adeguamento (che spesso appariva un abbassamento) alle condizioni generali del paese sono sentite in modo più acuto nelle regioni come la Lombardia, dove si è formata una classe dirigente matura per svolgere i suoi compiti in uno Stato nuovo, moderno, in cui penetra la influenza di uomini colti, al corrente dei modi della vita pubblica nei paesi europei più civili. Qui, nei territori che erano stati soggetti all’Austria, la richiesta di decentramento rappresentava anche la protesta di gruppi dirigenti locali privati dopo l’unità di libertà amministrative tradizionali5. Questi ceti, frenati nelle loro iniziative, diminuiti nella loro dignità, lamentavano di aver perduto l’influenza di cui godevano nel regime preunitario e non si rassegnavano a dover abdicare alla loro opera un tempo apprezzata e giudicata meritoria. Ma tale protesta, che guardava piuttosto al passato che al futuro, riceveva conforto da altri motivi di scontento, nuovi questi, forse più profondi e intensamente sentiti, e comuni anche ad altre regioni d’Italia: motivi che fanno capo alla politica finanziaria inaugurata dalla Destra. L’austera opera di consolidamento del bilancio, voluta dai primi governanti del Regno, aveva finito per esasperare il rapporto, già teso, tra il governo centrale e gli enti locali. Lo Stato aveva sottratto quasi tutti i cespiti d’entrata; non era facile per comuni anche ricchi ritagliare altri margini d’imposta: per poco che si provvedesse a nuove necessità locali, anche urgenti, si rischiava di andare incontro al dissesto finanziario6. D’altra parte, laddove era più sveglia e capace, la borghesia non aveva esitazioni nel deplorare che la Destra, avocando allo Stato tanta 5 Cfr. G. SALVEMINI, I partiti politici milanesi nel sec. XIX (pubblicato con lo pseudonimo di Rerum Scriptor), Milano, 1899, pp. 160-164. 6 Della relazione particolaristica in materia finanziaria si fa portavoce «La Perseveranza» (20 aprile 1870): «Il municipio di Milano ha diretta una petizione al Parlamento contro quella parte dei provvedimenti proposti dal ministero delle Finanze, la quale consiste nel gittare addosso ai comuni spese sopportate ora dallo Stato, o nel privare quelli dei mezzi coi quali fanno fronte a pesi ben gravi che già sopportano ora». «La Perseveranza», però, troppo sollecita degli interessi lombardi, provoca spesso la reazione di organi anche moderati. Cfr., ad es., quanto scrive «L’Opinione» del 17 marzo 1870 a proposito delle proteste de «La Perseveranza» per la soppressione a Milano della Direzione compartimentale del debito pubblico: «Visitate l’Italia, perché l’ingegno e gli studi non bastano a farvi svestire il vecchio uomo; il campanile vi sta sempre dinanzi e vi toglie la vista di più vasto orizzonte».
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parte del pubblico danaro, avesse sottratto all’iniziativa privata disponibilità creditizie e prospettive di fruttuose imprese, e che il drenaggio dei capitali continuasse senza soste. La necessità di porre le premesse di un’economia che, rompendo i limiti regionali, si svolgesse sull’intero territorio nazionale, l’urgenza di provvedere a compiti immediati, per risolvere difficoltà che mettevano in forse anche la sicurezza e la stabilità del nuovo Stato, spingevano il governo a sostenere urgenti spese e ad anticipare lavori d’ampio respiro, mal visti, le une e gli altri, dai moderati più prudenti, dagli agrari, da alcuni affaristi che si vedevano sfuggire dalle mani prospettive di fruttuose imprese. Ma quello che più offendeva la coscienza borghese, era la palese diffidenza che si veniva diffondendo in alcuni ambienti governativi circa il sorgere di spontanee iniziative nella classe imprenditoriale e quindi la convinzione che il capitale privato non fosse preparato ai grandi compiti del momento, non solo per il peso troppo grande dello sforzo finanziario, ma specialmente per i criteri di speculazione che avrebbe seguito, per l’incerto patriottismo degli uomini del commercio e dell’industria e per la loro scarsa capacità tecnica e poca audacia imprenditoriale7. I circoli moderati più lontani dalla politica governativa, allarmati, lamentano la continua crescita del debito pubblico e la necessità di porre nuove imposte, la speculazione edilizia favorita dalla politica governativa imprudente, gli sprechi nei lavori pubblici, la vendita precipitosa, incontrollata e infruttuosa dei beni dell’asse ecclesiastico8. Se fino al ’66 – osservano i loro più spinti esponenti – poteva essere compresa e tollerata una politica dispendiosa per superiori esigenze nazionali, per completare il processo di unificazione, per colmare il deficit finanziario, assicurando il decoro e il credito dell’Italia, ben diverse si presentano le condizioni della penisola dopo tale data. All’indomani dell’ultima guerra d’indipendenza il Paese appare esausto; di qui la necessità di limitarsi a conservare e ad amministrare: conservare con una politica prudente, pacifica, il già acquisito; amministrare risolvendo le già grandi difficoltà che comporta 7 Cfr. per tutti S. SPAVENTA, Le ferrovie e lo Stato, in La politica della Destra, Bari, 1910, pp. 203-257. Cfr. anche il discorso pronunciato da M. MINGHETTI alla Camera nella discussione sul riscatto delle ferrovie (Atti parlamentari [d’ora in poi AP], Camera, Discussioni, 2a tornata del 25 giugno 1876). 8 Sull’ostilità di imprenditori agricoli e industriali, nonché di commercianti, contro lo Stato, per le difficoltà creditizie, specie dopo la crisi del ’73, cfr. G. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Torino, 1956.
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la nuova difficile convivenza in Italia, senza pretendere di spingersi a conquistare altre mete politiche, di sostituirsi lentamente ai privati e di forzare i tempi per accelerare artificiosamente, spingendo al limite estremo il sacrificio del contribuente, il naturale progresso della nazione9. Ufficio dello Stato – si diceva – è governare, non mercanteggiare. Si faceva valere una distinzione, ben chiara nella dottrina e bene acquisita alla mentalità borghese, tra il compito dello Stato, naturale, legittimo, di assicurare l’ordine pubblico e la tendenza, inammissibile e rivoluzionaria, ad invadere la sfera dei privati, intervenendo nel campo economico e sociale10. Su questo punto l’intransigenza dei gruppi borghesi è dichiarata. Ostili, per ragioni di principio, per ansia sulle sorti del bilancio e sulla stabilità monetaria, i gruppi agrari dominanti; ostilissimi, per ragione di concorrenza e ricambiata sfiducia, gli imprenditori, a mano a mano che, specie nei centri più progrediti, prendevano coscienza di sé e acquistavano consapevolezza della propria forza e della propria influenza. Con la ingenua fiducia, tipica della mentalità che si andava formando, nella forza cogente della legge e nella virtù risanatrice dei buoni ordinamenti costituzionali e amministrativi, si riteneva che il decentramento potesse risanare la vita pubblica e costituire un mezzo migliore per porre fine alla spietata volontà egemonica dei governanti. Il decentramento, che avrebbe accolto motivi assai diffusi di reazione volta a limitare l’invadenza del potere statale per difendere e accrescere l’autonomia dei singoli e dei corpi intermedi, appariva meccanismo necessario a riequilibrare la tendenza al dispotismo. L’accusa di «autoritarismo» rivolta alla Destra si faceva sempre più frequente: lanciata in prevalenza dai settori della sinistra, essa veniva accolta e accreditata, con dichiarazioni più o meno palesi, da elementi moderati, da membri autorevoli del partito al governo, specie da esponenti delle regioni settentrionali che nel loro risentimento non esitavano a colludere con uomini del campo avverso, ingrossando le file dell’opposizione. Quest’accusa, che finì col riassumere lo scontento eterogeneo di oppositori di diverso colore – non sempre e non tutti responsabili – riuscì a portare sul 9 Per la comune ripugnanza, della Destra e della Sinistra, rappresentanti delle diverse frazioni della borghesia, a votare le imposte e ad accettare i programmi finanziari del Sella cfr. «La Perseveranza» del 20 maggio 1871. 10 Così affermava il Correnti, leader dell’opposizione lombarda, nel discorso pronunciato sul riscatto delle ferrovie (AP, Camera, Discussioni, tornata del 27 giugno 1876).
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piano politico i motivi di ostilità e di critica che correvano nel paese e nei quali si univano a risentimenti di elementi rivoluzionari malumori e manovre di uomini e di ambienti reazionari. Che la Destra si ostinasse a perseguire obiettivi lontani, non largamente condivisi dall’opinione pubblica benpensante, anelante alla quiete, appariva a molti un forzare la situazione, e un mettersi al di sopra degli umori del Paese. Anche nei settori moderati del Parlamento finì per suscitare diffidenza il fatto che singole personalità sovraeminenti imponessero un’impronta personale all’opera di governo, senza ascoltare le raccomandazioni di deputati e uomini dello stesso partito governativo11, senza preoccuparsi di urtare interessi spiccioli e immediati. Nelle direttive di governo personali, nelle combinazioni ministeriali ristrette dei Rattazzi, dei Lanza e dei Minghetti, nella programmazione di «economie fino all’osso», non certo invocate dal Paese, ma imposte ad esso dall’energia del Sella, nei fervori idealistici dello Spaventa e nelle paterne lezioncine teoriche da lui impartite ai deputati non tardarono ad essere denunciati i sintomi di una forzatura ideologica12, di un allontanamento dalla prassi liberale più corretta e dal più quieto spirito moderato, accompagnato da una crisi politica nel parlamento. Si temeva il formarsi di un terreno adatto al prevalere di direttive singole e all’emergere di iniziative personali, svincolate da programmi di partito13. È questo, a partire dal ’66, il periodo nel quale più insistenti si fanno le critiche dei moderati dissidenti14, mentre nell’affannosa politica della
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«Quanto al Sella e al Lanza non approviamo – osserva «La Perseveranza» del 14 febbraio 1870 – il loro considerarsi sciolti da un partito di cui pure accettano i suffragi». 12 Per le accuse di «statolatria» al Sella, cui viene accomunato lo Spaventa («una scuola di adoratori dello Stato»), cfr. F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, vol. I. Bari, 1951, p. 387. Di «dittatura morale» parla, a proposito dello Spaventa, il Correnti nel citato discorso sulle ferrovie. Lo Spaventa controbatte queste accuse come quelle di «piemontesismo» nel discorso pronunciato all’Associazione costituzionale romana, nell’adunanza del 21 marzo 1879 (Cfr. La politica della Destra, cit., pp. 41-42 e 44-45). 13 Una «dittatura regia» nella formazione dei governi, attraverso la nomina di presidenti del Consiglio legati al partito di Corte, per lo più piemontesi, è temuta in diversi ambienti. Anche lo scritto dello Jacini mostra di tener conto di questi timori (S. JACINI, Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il ’66, cit., p. 79). Per la decisiva influenza della monarchia sulla politica italiana, cfr. M. VINCIGUERRA, I partiti politici italiani, in Cento anni di vita italiana, Milano, 1948, vol. I, pp. 147-240; per gli aspetti giuridici di tale politica, cfr. A. PREDIERI, Lineamenti della posizione costituzionale del presidente del Consiglio dei Ministri, Firenze, 1951. 14 Un giudizio simile a quello dello Jacini sul peggioramento della cosa pubblica dopo
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Destra in declino sono spesso avvertibili sforzi più intensi, intesi a sovrapporre alla realtà avversa un indirizzo personale ancor più inflessibile. Ma per ciò stesso questi sforzi finiscono col dimostrarsi velleitari nella loro pretesa di imprimere maggior vigore all’azione governativa, per far prevalere una linea politica che non raccoglie larghe adesioni15. Sono appunto queste impennate che denunciano la perdita di quota, il venir meno di un più largo consenso al gruppo dirigente che aveva fino allora rappresentato e diretto la nazione. Il distacco si misura da una parte dalle posizioni cui giunse il gruppo al potere, dall’esasperazione di tendenze ideologiche verso un accentuato autoritarismo che sembrano ispirare la politica governativa, e dall’altra, in contrasto con esse, dal ripiegamento conservatore, in nome del buonsenso, della base moderata. Negli ambienti conservatori di non stretta osservanza governativa la piena attuazione di uno Stato di diritto, l’equilibrio degli organi costituzionali, assicurato dalla loro effettiva funzionalità, una vita parlamentare «sana», una politica interna ed estera tranquilla e direttive economiche liberiste erano ancora punti programmatici essenziali di cui si richiedeva l’adempimento. Si esigeva il funzionamento ormai autonomo, senza più tutele paternalistiche, dei meccanismi costituzionali, si voleva uno Stato aperto agli uomini di intendimenti moderati di qualsiasi provenienza, che rappresentasse senza sforzature le loro esigenze di classe. La ricostruzione della precisa parola d’ordine moderata, la richiesta di adempimento delle promesse, mai smentite, di nuova convivenza politica, di nuovi e larghi metodi di governo, pone la Destra in conflitto con se stessa, con le sue profonde credenze e le finali aspettative, che solo esigenze e difficoltà pratiche hanno consigliato di tenere in sospeso. Nel Nord le impazienze della borghesia, non più trattenute, trovano
il ’66 è dato anche da «La Perseveranza» del 2 febbraio 1870. Ma il giornale milanese si affretta ad aggiungere che tale peggioramento si deve alla crescente influenza della Sinistra che «profittò delle voci di paura, gonfiò delle vesciche, sparse l’allarme per il paese». 15 Di «screzio tra la parte moderata piemontese e il rimanente della parte moderata» parla il Bonghi a proposito della nuova Camera del ’65 (I partiti politici nel parlamento italiano, cit., p. 282). «La Perseveranza» del 14 febbraio 1870, esaminando la situazione della Destra alla riapertura della Camera, fa notare il dissenso di una parte di essa – tra cui quella lombarda – da nuovo ministero Lanza-Sella. Accentuate critiche al governo – per la politica finanziaria in particolar modo e per le concessioni alla Sinistra – muove «La Perseveranza» il 1° e 19 marzo 1870. 16 Osserva il Carocci (Agostino Depretis… cit., p. 47) che il contrasto riprodusse quello
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sfogo in tendenze politiche d’opposizione. Da «L’Opinione», che è l’organo del Sella e ne difende strenuamente la politica finanziaria, tende a differenziarsi «La Perseveranza», organo della consorteria lombarda che, avanzando in un primo momento ampie riserve, è condotta poi ad affrontare una non dissimulata polemica. Il campo moderato è diviso e tale rimarrà, fino alla caduta della Destra e oltre, senza che sia più possibile tornare indietro e trovare un punto d’incontro che concili gli opposti indirizzi, interventista o liberalista, che riunisca le opposte tendenze all’accentramento o al decentramento16. Il dissenso tocca questioni di principio che, come tali, venivano dibattute dai parlamentari dell’epoca su un piano dottrinario. Ma qui ci preme notare che, in concreto, tale conflitto si configurò come un diverso modo di intendere i problemi nazionali nel Nord e nel Sud, o meglio come forza di resistenza di alcune regioni alla costrizione cui inevitabilmente conduceva il nuovo regime unitario. È nel Nord che la polemica moderata, assumendo toni particolari e una particolare ampiezza, sboccò nella richiesta di un partito conservatore. Nella pianura padana e in Toscana, dove non fanno difetto conservatori illuminati, capaci di ascoltare l’altra parte, quella liberale, nella comune coscienza civile e responsabilità dirigenziale, il programma moderato ha potuto radicarsi in una società matura per riceverlo e disposta ad accettare ordinate riforme. Di questa società lo Jacini esprime con chiarezza, fino dal ’68, le aspirazioni più profonde: sa intenderne le nostalgie per un ritorno in Italia e, prevalendo un clima più distensivo, in Europa, ad una vita liberale più piena, a rapporti internazionali di maggiore fiducia, fondati sul libero scambio. Ne condivide la resistenza politica all’invadenza dello Stato nella sfera personale, la dignità, il riserbo, l’ideale di cultura e di saggia amministrazione. Del moderatismo lo Jacini sa ricostruire e difendere lo spirito genuino alterato dalle contaminazioni idealistiche e dalle audaci sforzature della Destra. Alle velleità rigeneratrici dell’ingombrante Stato etico di uno Spaventa, la mentalità «positiva» di uomini che hanno beneficiato, a partire dall’assolutismo illuminato, di ampie riforme strutturali oppone la tranquilla sicurezza di una classe economica capace di far da sé, dietro la spinta di interessi validi, atti ad assicurare un ordinato svolgimento della vita economica e morale, sol che siano lasciati liberi di svolgià esistente agli inizi del Regno tra il Sella stesso e il Minghetti. Quest’ultimo nel 1873, divenuto presidente del Consiglio, si avvicinò al Sella. 17 Sulle tendenze «rivoluzionarie» della Destra insistono, dissentendo da tale politica, il
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gersi nelle spontanee direzioni. Aderente ad una visione non certo eroica, ma realistica della politica, ostile al mito primitivo di uno Stato che tutto risolve e tutto crea, anche lo Jacini pensa che un’azione di governo meno rarefatta, intessuta di più concreti rapporti umani, portata al livello delle semplici richieste delle persone fattive, possa permettere il diffondersi di iniziative benefiche, l’affermarsi di un costume adeguato alla vita pubblica moderna17. Vi è poi un altro forte punto di attrito che rende meno compatta la saldatura tra le correnti moderate di diversa ispirazione e di diversa tradizione. I moderati del Nord, quasi tutti cattolici, sono assai sensibili alla difesa del sentimento religioso che è patrimonio spirituale della maggioranza del paese e politicamente lo salvaguardano invocando il rispetto del «buon senso», della mentalità semplice e del modo di sentire comune. Essi considerano con diffidenza l’animosità anticlericale non ancora spenta in alcuni esponenti governativi, residuo di una passione risorgimentale, ultimo guizzo rivoluzionario; e rivoluzionaria appare ad essi la decisione del Sella di andare a Roma per le vie militari18. Lo Jacini, anche lui cattolico, ma preoccupato più che altro del distacco delle masse dello Stato unitario, raccoglie il loro malumore, lamenta che l’intemperanza, le suggestioni garibaldine della piazza abbiano impedito di adire le vie pacifiche per risolvere la questione romana e ottenere, con un concordato, la sospirata pace religiosa e, insieme con il componimento del dissidio delle coscienze, l’apporto di una tradizione conservatrice, di nuove alleanze, di nuove forze d’ordine; si rammarica che non si sia riusciti, sul piano internazionale, a liberare il nuovo Stato da quelle ragioni di insicurezza che giustificano l’ansia della classe dirigente, il clima di tensione e l’agitazione patriottica delle sinistre, che incoraggiano le avventure estremiste. Nasce così l’esigenza di una coalizione più vasta della vecchia Destra e rinnovata nello spirito. Del nuovo partito, del partito conservatore, si parla, come si è visto, Bonghi e lo Jacini. «La Perseveranza» (8 febbraio 1870) definisce con tale qualifica la politica economica del Sella. Per le diffidenze, nel campo cattolico, verso la «statolatria alla Bismarck» cfr. F. CHABOD, Storia della politica estera… cit., p. 389. Tale statolatria appare ora come «socialismo di Stato», ora come tirannia del potere civile su quello ecclesiastico. 18 Come lo Jacini anche «La Perseveranza» (19 gennaio 1871) è contraria all’immediato trasferimento della capitale a Roma. 19 Per la invocazione di un partito conservatore, dopo il ’70, vedi particolarmente F.
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fin dal ’68; ma con l’occupazione di Roma, soddisfatte le legittime aspirazioni nazionali, il desiderio di metter fine ad ogni conflitto accende nostalgie cattoliche e quietistiche assai più acute19. Si vuole la pace col Papa e la rimozione di ogni rivendicazione temporale, all’interno e all’estero. Dalla «politica di raccoglimento», consigliata dall’esigenza di assicurare la stabilità europea, si passa a desiderare il mantenimento, anche all’interno del Paese, dello status quo, garantito da un governo solido, fondato su una larga e duratura maggioranza, obbediente agli interessi volti alla conservazione. Diffusa è ora la tendenza a concentrarsi sui problemi di ordine interno, mutata la situazione europea con la caduta in Francia dell’Impero, rinvigorito il fronte democratico con la restaurazione della Repubblica e sorta in Europa la necessità di far fronte al disfrenarsi della lotta sociale20. Le aspirazioni ad una riconciliazione religiosa, condizionata in gran parte dall’atteggiamento della S. Sede e dai sondaggi per giungere ad un accordo sulla questione romana, si riacutizzano a più riprese; risorgono le speranze in un nuovo equilibrio politico, spostato a destra in seguito al peso determinante di masse cattoliche guidate dall’alto, immesse nella vita politica in appoggio alla conservazione. Rotto nel ’76 il fronte della Destra, a distanza di qualche anno vien CHABOD, Storia della politica estera… cit., pp. 325 e sgg., che cita, fra le molte testimonianze, il discorso della Camera del Visconti Venosta durante la discussione della legge delle guarentigie. 20 Che alla base dei richiami all’unione delle forze conservatrici ci fosse il timore dell’acuirsi della lotta sociale non è più dubbio. Osserva L. AMBROSOLI (nel saggio Profilo del movimento cattolico milanese nell’Ottocento, in «Rivista storica del socialismo», settembredicembre 1960, p. 699) che le iniziative per la costituzione di un partito conservatore nel gennaio 1879 da parte dei moderati cattolici sono determinate in gran parte dal timore che il movimento cattolico scivolasse nel sovversivismo ad opera dell’accentuarsi del motivo sociale degli «intransigenti». I conservatori più intelligenti però includono nei loro programmi anche riforme che si ispirano al «socialismo di Stato». Per la partecipazione particolarmente viva degli ambienti milanesi a questi studi e i particolari richiami a meditare la questione sociale vedi, fra l’altro, «La Perseveranza» del 30 maggio e 2 giugno 1871 («La malattia di cui abbiamo visto così terribili guasti in Parigi vizia tutti quanti i bassifondi delle società europee… Possiamo aprire scuole e Casse di Risparmio, ma né le une né le altre basteranno. Abbiamo bisogno di un rinnovamento intimo e morale da cima a fondo»). I conservatori del Nord non disperano, coll’estensione del suffragio e l’appoggio morale del clero, di far divenire elementi di conservazione i contadini, per quanto se ne tema l’avversione, specie nel Sud, per la classe dirigente liberale (Cfr. ancora «La Perseveranza» del 30 maggio 1871). 21 Cfr. S. JACINI, I conservatori e la evoluzione naturale dei partiti politici in Italia, Milano, 1879. Rapporti con il Vaticano, per una alleanza conservatrice, sono favoriti
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fatto un tentativo per costituire in una nuova coalizione un partito conservatore21; le speranze rinascono, morto il Depretis, nell’ ’87, in seguito alla crisi della soluzione trasformista. Anche nel ’91, dopo la caduta di Crispi, si pensa di riprendere le redini del potere imponendo un programma più schiettamente conservatore e una scoperta egemonia moderata22. I salotti milanesi sono al centro della discussione sul nuovo partito da costituire, che esprime allo stato puro gli ideali dei moderati «intransigenti». Si vagheggia l’«unione nazionale», la nuova grande coalizione che si vorrebbe ricreare dai frantumi della vecchia Destra con decisivo appoggio del clero e, secondo alcuni, dei contadini, su una base elettorale offerta dalla adesione, nelle campagne, di vasti strati popolari. Durante questo lungo periodo le opere dello Jacini vengono apprezzate, discusse accanto agli scritti e agli articoli intesi a farle conoscere negli ambienti colti. Al costituendo partito conservatore offrono la loro adesione cattolici liberali: uomini, per limitarci agli ambienti milanesi, come lo storico Gaetano Negri, l’industriale Prinetti, il Colombo. Personalità dell’alto clero assecondano i tentativi di restaurazione conservatrice e incoraggiano le tendenze alla conciliazione religiosa. Ma né i tentativi conciliatoristi, né quelli intesi a ricreare un partito dai dichiarati intenti conservatori ebbero fortuna fino alla fine del secolo. Anche verso questa meta – come verso l’altra del decentramento – l’aspirazione degli uomini che consentivano con lo Jacini si rivelerà irrealizzabile. È bene chiarire questo punto: come cioè l’originario programma moderato, che avrebbe risposto ad una piena ed incontrastata egemonia conservatrice, dovrà dichiararsi alla fine inattuabile, benché così tenacemente perseguito. L’allargamento della classe dirigente, il processo di formazione di un ceto politico unitario dalle consorterie locali, avveniva malgrado le proteste contro le chiusure della Destra: ma avveniva ormai per altre vie. L’influenza conservatrice vi era assai penetrante, come del resto lo sarà nei governi della Sinistra; ma aveva modo di farsi valere con anche dalla Perseveranza (cfr., ad es., «La Perseveranza» del 10 marzo 1884). 22 Cfr. S. JACINI, Pensieri sulla politica italiana, Firenze, 1889 (pubblicati sulla «Nuova Antologia» del 16 maggio, 1 giugno e 16 giugno) nonché l’appendice Le forze conservative nella nuova Italia, del 1891. 23 La stessa «La Perseveranza», interpretando quella che era stata la sua pluriennale vocazione, si conferma fedele alla linea nei confronti dell’opinione pubblica e del ceto politico
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un’altra politica, più duttile e insidiosa. Gli stessi uomini che ad alta voce si proclamavano consenzienti con le idee dello Jacini, e che ad intervalli regolari riterranno opportuno far sentire il peso del ricatto conservatore, non erano ormai alieni dal contrattare sotto banco e, divenuti partecipi dei piccoli e grossi interessi alimentati da una politica interventista, legheranno sempre più nel futuro le loro sorti all’azione del governo. Ce ne dà prova, per rimanere sul terreno milanese, «La Perseveranza», quotidiano caro al ceto lombardo legato alla produzione agricola. L’organo di stampa milanese ribadisce costantemente la sua fedeltà a criteri di correttezza costituzionale e amministrativa ed insiste su una più rigorosa applicazione di tradizionale liberismo senza tema di cadere in contraddizione: ché queste sono anche le richieste della più illuminata borghesia lombarda, non recalcitrante ad assumere le proprie responsabilità politiche ed economiche. Ma riesce a rapportare le sue essenziali esigenze di fondo, messe avanti prudentemente, alla minuta attività quotidiana. «La Perseveranza», pur fedele all’opinione pubblica che la sostiene, non appare mai troppo lontana dal punto di vista governativo; avanza le sue proposte con indiscussa autorevolezza, fondandole sull’oggettiva considerazione di importanti interessi, disposta però alla loro mediazione, ammettendo talvolta la necessità di sacrificare posizioni di vantaggio di cui fruiscono gruppi particolari23. Nel rivendicare a sé un’opera di mediazione sta la concretezza dell’organo moderato lombardo, il cui punto di vista, modellato agli inizi su un’esperienza regionale assai simile a quella dello Jacini, è costretto col tempo ad allargarsi a ricomprendere esigenze di altre regioni e di altri ceti. Adattando principi di politica liberale alle circostanze spicciole, l’organo moderato, legato tradizionalmente ai gruppi agrari, riuscirà a guadagnarsi la simpatia di elementi di ordine del mondo industriale e finanziario. Le sue tesi programmatiche appariranno invecchiate; ma concreta e fattiva la difesa degli interessi presi in cura e la sua politica di vicinanza al governo laddove lo Jacini, con la sua impostazione intransigente, si porrà invece sempre più lontano dalla linea politica governativa; e le sue tesi, ribadite in diverse occasioni successive, assumeranno il significato di una alternativa sempre meno attuabile. La critica de «La Perseveranza» non è reticente; a volte anzi è aspra, moderato, al di fuori e al di sopra dei partiti (cfr. «La Perseveranza» del 21 dicembre 1895). 24 Il gruppo lombardo era trattenuto, fra l’altro, dalla presenza nel ministero del Visconti Venosta, rappresentante tra i più autorevoli della consorteria, nonché del Bonghi.
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intransigente nei punti programmatici essenziali; ma sua preoccupazione costante è quella di non perdere mai il contatto, pur facendo uso di un tono distaccato, coi circoli governativi. E ciò non sempre e non solo per la difesa degli importanti interessi di cui si fa portavoce, ma anche per il timore (soprattutto quando la Destra è al potere) di giungere a spezzare la solidarietà che lega la nuova classe politica, fragile e poco amata dal paese, attorno alla soluzione moderata. Una acritica identificazione dello Stato nazionale con se stessi, con la propria sopravvivenza, rende indispensabili i moderati, e con essi gli uomini de «La Perseveranza», di fronte a qualsiasi scantonamento (e qui è il punto di maggior dissenso con lo Jacini) che possa deludere la ormai consolidata comunanza di opere e di intenti. Questo spiega la presa di posizione determinante, assunta dall’organo milanese durante la crisi del ’76 che decise delle sorti della Destra. La battaglia contro il governo si combatte intorno alla questione ferroviaria: l’opposizione, ingrossata dai dissidenti di destra, mira a far segnare una battuta d’arresto alle tendenze dello Stato ad assumere imprese d’interesse pubblico. La discussione si presta ad un ampio dibattito che involge opposte tesi di principio. Malgrado la strenua ed alta difesa dello Spaventa, ministro dei Lavori pubblici, il governo, rappresentato dal Minghetti, non riesce a sostenersi mentre il fronte privatistico, momentaneamente raccolto attorno al Depretis, obbligherà il governo ad una svolta politica decisiva. Il gruppo moderato toscano vota contro il governo senza farsi scrupolo di ingrossare le file della Sinistra; anche una parte della borghesia agraria settentrionale, quella veneta, si sente sciolta da obblighi di partito. Ma il gruppo lombardo non riesce a staccarsi dal governo e rimane allineato sulle vecchie posizioni unitarie. Ragioni del momento e legami personali trattengono i moderati lombardi24, ma soprattutto il timore di allearsi con la parte avversa e di fare il gioco della Sinistra: di far precipitare la situazione volgendola al peggio. Questo gruppo – e lo testimonia la polemica de «La Perseveranza» con «L’Opinione» – sente le stesse esigenze di fondo che inducono lo Jacini ad una opposizione di destra. Ma la sua limitata dissidenza non si spinge fino a spezzare i legami di partito per il timore, che si rivelerà poi fondato, che un voto di maggioranza contrario al governo, volto a provo-
25 Cfr. «La Perseveranza» del 5 e 7 febbraio 1870, nonché l’articolo Le riforme radicali, in «L’Opinione» del 16 marzo 1870.
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carne la caduta, operi a tutto vantaggio della Sinistra e che di una mutata situazione politica e parlamentare non siano i moderati a trarne profitto, per allargare e stabilizzare la loro influenza, ma altri uomini più spregiudicati, altre forze dotate di maggiore capacità espansiva. Negli anni che precedono la caduta della Destra gli ambienti responsabili e tra essi molti esponenti della consorteria lombarda, guardano con preoccupazione al particolare momento politico che attraversava allora l’Italia e che non era tale da incoraggiare l’apertura di crisi politiche che compromettessero la stabilità del governo. Destavano serie inquietudini le incertezze della situazione economica, che aveva richiesto provvedimenti d’emergenza, la critica situazione finanziaria e la impopolare politica per risanarla, il cattivo bilancio, economico e morale, della recente guerra per la liberazione del Veneto. I moti del macinato, che riflettevano le angustie e le difficoltà della sfavorevole situazione politica, ponevano sotto gli occhi della classe dirigente una nuova esperienza: correva in tutta la stampa conservatrice un nuovo grido d’allarme per la «questione sociale». Non che si temessero per il momento gli effetti immediati di quelle sollevazioni della fame, ma si intravvedeva in esse un pericolo nuovo per il futuro e nuove difficoltà da risolvere, a più o meno breve scadenza, per la salvezza delle istituzioni; appariva prossimo l’inizio di un conflitto tra le classi e cadeva l’illusione, fino allora tenacemente coltivata, di una Italia appartata, non turbata dai grossi squilibri che affliggevano le altre nazioni europee, impenetrabile alla propaganda socialista. In quel momento di eventi non fortunati, di crisi della classe politica, lo scoprire i punti deboli del regime unitario, appena consolidato, destava irritazione e fastidio. L’insistere sulla strada delle riforme, nella speranza di tacitare il malcontento, metteva in sospetto i circoli dirigenti i quali ritenevano che la nuova politica, suggerita dalle impazienze di alcuni, si sarebbe risolta più in un incentivo che in un freno alla sovrabbondante spinta radicale25. Fredda accoglienza quindi, in vasti circoli dirigenti, alle coraggiose riforme proposte dallo Jacini. Già nel ’66, conosciuto il suo primo scritto, anche ambienti a lui vicini esprimono giudizi nei quali affiorano motivi di dubbio e di perplessità: tali da darci la misura della difficoltà di penetrazione e di attuazione delle sue idee.
26 «L’Opinione», 8 febbraio 1870. Così «La Perseveranza» del 5 febbraio 1870. E questa è l’opinione dei più, fino al Fortunato.
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«L’Opinione» trova esagerate le sue critiche al parlamentarismo e, ripetendo una critica mossa fin dal ’61 ai progetti regionalistici, osserva che «anche nei piccoli parlamenti regionali la politica non sarebbe sbandita»26. Ma soprattutto lamenta, nello schietto spirito del moderatismo, «l’esagerazione», la smania delle riforme: applichiamo le leggi che già ci sono invece di proporne sempre di nuove27. Questa è anzi la preoccupazione costante dell’organo di governo, che non nasconde i suoi timori per il credito dato indirettamente ai radicali da una critica spinta oltre i limiti, condotta a proporre estremi rimedi28. Riconfermando il suo esasperato unitarismo il foglio del Sella sembra rimproverare ai circoli de «La Perseveranza» la tradita fede e agli irrequieti ambienti milanesi nostalgie regionalistiche, tendenze centrifughe e antipatriottiche29. Ma in realtà l’organo di stampa milanese non era da meno nel temere il radicalismo30, nel rimproverare allo Jacini di non essersi spiegato troppo bene, di aver dato l’esca a interpretazioni le più disparate, e non tutte ortodosse31. Di fronte ad uno scritto che mette in ballo vecchie questioni e minaccia di sovvertire nello spirito, anche se rispetta nella lettera, vecchie soluzioni moderate, si ridesta la solidarietà di classe, rinascono le comuni preoccupazioni conservatrici e si ricrea un comune consenso 27
Cfr. Le riforme amministrative, in «L’Opinione» del 22 febbraio 1870. Cfr. «L’Opinione» del 6 marzo 1870. 29 «Non è quando in Italia – osserva «L’Opinione» del 16 marzo 1870 – si osa praticare il particolarismo al punto di voler impedire che i denari, per esempio, raccolti da uno stabilimento di credito di Lombardia, passino l’Olona e vadano ad impegnarsi presso lo straniero dell’Emilia o della Lomellina: non è quando l’idea dello Stato è così poco intesa… che si può pensare a rifare l’Italia in regioni». 30 «La Perseveranza» del 17 novembre 1870 rimprovera particolarmente al conte Ponza di San Martino, i cui studi si affiancavano a quelli dello Jacini, di voler sfruttare «un certo favore», che trovavano le proposte del decentramento «a danno della parte moderata e a vantaggio della parte radicale della Camera». Ed anche lo stesso Jacini, aggiunge il giornale, si occupa troppo di distinguere il suo progetto dal sistema delle regioni del Minghetti. Ai progetti di decentramento elaborati dopo il settembre 1870 aderì, da parte della Sinistra, il Pianciani (cfr. le lettere di G. Ponza di San Martino al Pianciani, del 14 e 26 ottobre 1870, Archivio di Stato di Roma, Carte Pianciani, b. 39). La «relazione» sul decentramento fu poi pubblicata dalla «Capitale», organo della Sinistra a Roma (22, 23 e 24 novembre 1870). 31 «La Perseveranza» lamenta particolarmente che un giornale «radicale a suo modo», l’«Unità cattolica», abbia addirittura identificato la proposta dello Jacini con un ritorno all’idea di un’Italia federata (I pericoli di non spiegarsi del tutto, in «La Perseveranza» del 7 febbraio 1870). 32 Cfr. «La Perseveranza», 25 febbraio 1870. 33 «La Perseveranza» osserva che per l’addietro si era fatta sostenitrice delle regioni. Ma 28
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contro le tendenze alla scivolamento verso correnti radicali. «Noi che da qualche tempo sfortunatamente non eravamo più d’accordo con «L’Opinione» – dice «La Perseveranza» – siamo lieti di concordare con un suo recente scritto in cui si afferma che invece di pensare a riformare da capo a fondo gli ordinamenti in vigore, si dovrebbe cercare di ottenere una più regolare ed equa applicazione di quelli che già esistono»32. Ogni velleità autonomistica, ogni ricordo del vecchio programma federalista è spento negli ambienti responsabili: e il silenzio del Minghetti, dell’uomo che agli inizi del Regno aveva legato il suo nome alla battaglia per la difesa delle regioni, ne è un sintomo eloquente. Contraddizione però solo apparente che non colpisce lo spirito del moderatismo, in quanto il decentramento non rappresenta ora, come poteva rappresentarlo nel piano di ordinamento costituzionale previsto dal moderatismo risorgimentale, la soluzione più agevole, meno sovvertitrice, per risolvere nello spirito conservatore un problema di adeguamento della situazione preesistente alla nuova33. Al contrario esso appare un incentivo al disfrenarsi di pretese innovatrici contro l’ordinamento imposto e ormai accettato, che, d’altra parte, è considerato capace di soddisfare meglio le esigenze di stabilità e di conservazione34. Accettare la critica dello Jacini avrebbe significato, in effetti, per gli uomini che avevano dato la loro adesione alla politica della Destra, passare il limite di una prudente e ragionevole azione di stimolo o di freno, mettere in discussione tutta l’opera unitaria e sconfessare se stessi. La scoperta dell’«Italia reale», lo choc del ’66, cioè quei motivi che consigliano allo Jacini una franca critica, non giustificano agli occhi dei più prudenti la necessità di un cambiamento di rotta, ma li inducono anzi ad un accentuato riserbo. Per l’aggravarsi delle condizioni interne della penisola, l’accentramento, la cui temporanea giustificazione era data agli inizi del Regno dalle ragioni di politica estera e dalle urgenti necessità di un’economia e di una politica di guerra, appare ora più che mai consigliabile per tenere prima l’argomento in favore delle regioni era questo: evitare, come infatti è avvenuto, una unificazione troppo rapida. Ora che l’unificazione è avvenuta, a che cosa esse servono mai? (Cfr. «La Perseveranza» del 4 e 5 febbraio 1870). 34 Per altre notizie circa la diffidenza con cui è accolto lo scritto dello Jacini cfr. S. JACINI (junior), Un conservatore rurale… cit., vol. II, pp. 24 e sgg. in cui si accenna anche al parere contrario, per restare negli ambienti milanesi, del Belgioioso (« […] mi spaventa qualunque cambiamento che sappia di radicale»). 35 La letteratura antiborbonica e antipapale, che descrive le figure proprie dei regimi assoluti – il cortigiano servile e l’intrigante corrotto – e dipinge la violenza anarchica da
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salde nel pugno le redini del potere senza debolezze, né esitazioni. Perdurano nel periodo postunitario, ed anzi si aggravano, quelle esigenze che legano i moderati, malgrado ogni riserva teorica ed ogni malumore, alla soluzione amministrativa e politica accentrata del problema unitario, soluzione non casuale né democraticamente discussa, ma imposta nel corso di eventi straordinari a coronamento dell’opera di conquista militare. La revisione legislativa di un problema così cruciale a breve scadenza avrebbe avuto il risultato di annullare il vantaggio acquisito dai moderati nella lotta per il potere e di ridare forza all’Estrema e ai rivoluzionari fuori del parlamento. Del resto, se si guarda alla letteratura politica ispirata alle esigenze degli uomini d’ordine – in specie delle regioni meridionali – si vedrà che la visione di un ordinamento costituzionale e amministrativo rigidamente controllato dall’alto risponde alla loro naturale concezione dello Stato; e questa visione sarà destinata a guadagnare terreno a mano a mano che l’ideologia moderata, perdendo l’originaria impronta liberale, si colorirà della comune mentalità reazionaria. Tale mentalità non riesce a staccarsi dall’idea dello Stato come fattore primario di stabilità sociale e di costrizione, considerandone secondario ed estrinseco il compito di promuovere e liberare energie nuove; diffida della libertà come meta dell’azione politica e garanzia in se stessa di saldezza delle istituzioni. Nella dottrina dei pensatori meridionali, e quindi, per loro tramite, in tutta la classe dirigente, l’invocazione dello Stato forte sottintende una esperienza profondamente pessimistica, riflette condizioni di paura e d’insicurezza in regioni, quali quelle meridionali, socialmente disgregate. La visione atavica e terrificante dell’anarchia, del bellum omnium contra omnes, al cessare della costrizione dell’autorità e della legge, è universalmente presente e provoca l’adesione frettolosa allo Stato piemontese, per timore dell’esperimento democratico e dell’iniziativa rivoluzionaria. Aperto un processo rivoluzionario, le forze democratiche sarebbero incapaci – si dice – di domare la rivolta della plebe, lo «sfascio», espressione dell’eterno malcontento delle masse. Nel passaggio dai vecchi Stati regionali al nuovo regime unitario si cercano dalla classe dirigente garanzie esteriori che – obliterati i termini di coscienza del problema e spezzato il nesso naturale con uomini e idee maturati in un cinquantennio di lotte risorgimentali – leghino il presente rivoluzionario al passato reazionario, alle vecchie strutture e ai vecchi uomini. Questa pressione di una timorosa opinione pubblica si esercita
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costantemente sulle alte sfere governative e anzi si accentua crescendo la preoccupazione di possibili esiti democratici dalle credenze e dalla prassi liberale: si tende da parte degli elementi d’ordine non ad allargare, ma a restringere la portata progressiva degli organi rappresentativi di recente acquisiti mentre si riscoprono per contrapposto aspetti positivi nelle concezioni, nei costumi, in alcuni istituti, dei regimi caduti. Sforzato il concetto classico del liberalismo, si aprono ampie possibilità di oscillazioni che ricomprendono antiquate concezioni e consentono l’adesione di elementi reazionari. Mentre si va perdendo l’unità degli sforzi rivoluzionari, si apre la via – per la influenza dei vecchi uomini e la sopravvivenza dei vecchi costumi – allo svolgersi del moderatismo in senso puramente conservatore. L’attribuzione agli organi pubblici di compiti di superiore mediazione, o addirittura sostitutivi delle iniziative autonome, ha il suo corrispettivo in un compromesso tra alta cultura e vecchia classe dirigente. Di questo compromesso possono cogliersi i segni anche nella dottrina dello Spaventa e di uomini della Destra che non si sono liberati da ataviche credenze. I valori liberali sono riconosciuti limitatamente, nell’ambito delle supreme istituzioni, e affidati agli uomini di governo, la cui dittatura morale appare necessaria – fra l’altro – per indirizzare le nuove generazioni alla vita pubblica. Le pretese educazioniste (l’«educazione» delle masse è il concetto sul quale maggiormente insistono gli scritti dei moderati) nascondono la sfiducia, ormai universalmente condivisa, sulla possibilità dell’immediato instaurarsi in Italia di una società democratica; né si pensa che essa possa nascere nel futuro dagli sviluppi di una prassi apertamente liberale e attraverso l’uso da parte del popolo dei diritti di libertà. L’«educazione» è per i più – come nello Stato paternalistico – adeguamento filisteo agli ideali della classe dominante e inserimento coattivo delle masse nelle istituzioni borghesi che fanno discendere dall’alto la loro misura etica. L’idoleggiamento dello Stato, proposto come termine ideale d’azione, ha anch’esso come sottofondo un giudizio pessimistico sul valore dell’uomo e della società. Quanto più ritroviamo quintessenziati in un ente astratto – al termine di un processo di alienazione – valori etici, tanto più avvertiamo ch’essi sono sottratti, per sfiducia, all’individuo in carne ed ossa. La pubblicistica moderata si adopera, raccogliendo su questo punto i più vasti consensi dei bempensanti, ad esaltare i pubblici poteri come
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unico strumento e fonte di incivilimento, limitandosi a vedere soltanto nell’osservanza della legge, che educa attraverso l’obbligo e la costrizione, lo svolgersi della vita civile. Lo «Stato etico», in questa accezione restrittiva, viene a identificarsi con lo «Stato di diritto». L’interesse culturale, nel periodo post-unitario, si restringe e si attarda attorno al concetto della legalità come unica dimensione umana, rinunciando ad approfondire la più alta e complessa problematica del Risorgimento, aperta ai termini della libertà e della felicità dell’uomo. La dottrina dello stato di diritto, derivata dalla scienza tedesca, non accoglie che le morte spoglie delle dottrine liberali nate nei paesi politicamente più avanzati, costringendole entro confini stabili e giuridicamente definiti. Il vuoto formalismo della nuova dottrina dello Stato, indifferente al contenuto politico che la sottende, riesce ad estromettere quanto di più essenziale era inerente alla dottrina liberale: la libertà garantita e affermata nelle coscienze; acquisita attraverso le lotte rivoluzionarie che ne garantiscono la stabile conquista investendo i diritti pubblici del valore di diritti inalienabili, continuamente operanti. Lo svolgimento della dottrina dello Stato, affidato ai cultori delle scienze giuridiche, non si spinge al riconoscimento nell’individuo del valore primario dei diritti di libertà; ne esclude la richiesta autonoma, ne scalza il fondamento etico: il diritto diviene una «funzione» pubblica. La fonte della legge è lo Stato; la sovranità del popolo è concetto assurdo nei termini giuridici, ché solo lo Stato è sovrano ed è questo anzi il suo attributo essenziale. Dietro lo schermo della tecnica giuridica e del diritto pubblico, presentato come un sistema «oggettivo», scientifico, al di sopra delle tendenze di parte, garanzia di imparziale giustizia e corretta amministrazione, si contrabbandano invece le esigenze preclusive della classe dirigente, il dominio della minoranza, ansiosa di stabilità, desiderosa di sottrarre la cosa pubblica ad un’ampia discussione. Nelle intenzioni degli uomini più rappresentativi della Destra la spinta della sovrabbondante marea reazionaria doveva essere contenuta; ma per ciò stesso occorreva offrire agli uomini d’ordine le più valide garanzie di sicurezza nello svolgersi dell’attività sociale; occorreva che essi sostenessero il nuovo regime riconoscendosi nello «Stato forte», più che nello Stato tendenzialmente democratico. La dittatura degli illuminati, piemontesi ed emigrati, garanti a più lunga scadenza di un regime libero, ha per contraltare l’adesione passiva dei reazionari allo status quo, adesione che dura finché è valido il ricatto dell’ordine assicurato dai soldati e dalla legalità quale che sia. La paura della rivoluzione è elemento costan-
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te, quella paura che lo Jacini non condivide e dalla quale vorrebbe liberare anzi i conservatori. L’ordinamento accentrato era senza dubbio, nelle originarie intenzioni di molti dei suoi promotori, lo strumento adatto ad impedire che gli organi supremi dello Stato si degradassero cadendo nelle mani dei ceti corrotti dei vecchi regimi, di quegli stessi ceti di cui si garantiva il quieto vivere. L’azione del governo, sospettosa e autoritaria, non si lascia condizionare dal basso, ma impone una pressione in senso moralizzatore sia alle masse ribelli che ai «galantuomini», alle persone in vista dei vecchi regimi preunitari che lo Spaventa preferisce tenere lontane dalla cosa pubblica e delle quali diffida sia come amministratori e governanti, che come proprietari e imprenditori capaci di mettersi da soli sulla strada del progresso. Per i più eletti degli uomini nuovi, come per lo Spaventa, la tirannia dello Stato è quella propria dello Stato etico, di un organismo concepito come suscitatore di energie morali, e quindi eversive, sia nei confronti della plebe «da educare», che nei confronti dei vecchi uomini da trasformare lentamente, con la costituzione e l’imperio di una legge altamente ispirata, in cittadini pienamente coscienti e responsabili. È questa preoccupazione volta in senso progressivo, che viene a fondersi con l’altra di contenere la rivoluzione, a spiegarci la diffidenza della vecchia classe politica per ogni riforma volta al decentramento. Contro il governo centrale si indirizzava infatti la reazione dei gruppi locali che spadroneggiavano nei comuni o la protesta di uomini legati a interessi angusti, corporativi o regionali. La vaga parola d’ordine del decentramento, tratta dall’arsenale liberale ma che poteva esser volta a servire interessi reazionari, si prestava a cementare una reazione scomposta, incapace di offrire al paese una prospettiva favorevole. Così in particolare nel Mezzogiorno35 dove mancavano quelle premesse che condizionano una piena vita liberale, la struttura economica pienamente realizzata in senso borghese, l’esistenza di una classe imprenditrice sufficientemente emancipata e capace36. Il malgoverno borbonico e pontificio, se non aveva impedito il maturare di un’altra cultura e, in pochi intellettuali, una chiara coscienza dottrinale del diritto, non aveva certo creato le premesse per la formazione di una classe di amministratori e uomini di Stato legata a comuni convinzioni, con una nuova coscienza dello Stato e dei propri compiti dirigenziali; aveva diffuso invece malco-
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stume, creato legami parassitari di difficile soluzione. Nelle regioni arretrate, più che altrove, finivano per deformarsi le istanze progressive insite nella richiesta di liberismo e di decentramento. Dietro queste formule, fatte proprie specialmente dalla Sinistra, si agitava la reazione antiunitaria per il ricupero di posizione perdute e la richiesta di decentramento rappresentava spesso la viva protesta reazionaria e il tentativo di sottrarsi ai controlli del governo centrale per aver mano libera nello spadroneggiamento delle amministrazioni locali37. Assai sentita quindi dagli uomini al governo la necessità di mantenere in tutta la loro estensione i poteri centrali di controllo e di direzione della vita pubblica per mezzo dei prefetti e di procedere all’applicazione spietata, attraverso gli organismi governativi, di una legislazione uniforme. Il cedere alle pericolose proposte di liberalizzazione della vita pubblica si temeva avesse per effetto immediato il disfrenamento dei tirannelli locali e, in un secondo momento, il loro paventato assalto al parlamento e allo Stato. Queste resistenze, queste diffidenze non appaiono invece giustificate allo Jacini; egli ostenta anzi un moderato ottimismo, imputando più agli errori dei governanti che all’arretratezza del paese le sue tristi e deludenti prime prove. Trascinato all’opposizione dalla crescente insofferenza dei suoi elettori egli ne interpreta gli umori ostili al governo, ne intuisce il disagio e il timore di fronte alla pressione di un’opinione pubblica più vasta. In concorrenza con la fortunata propaganda radicale, è spinto a porsi come mediatore tra i risentimenti degli uomini della sua parte e gli una parte e dall’altra la camorra e la mafia, come frutti di secolare malgoverno, lascia intendere quali preoccupazioni assillassero gli uomini politici nuovi che, isolati, non potevano contare troppo neppure sulla classe abbiente. 36 Un nesso esplicito tra l’inizio della corruzione nella «classe politica», a partire dal ’61, e l’appoggio al governo della Sinistra meridionale, dei napoletani «rivoluzionari», è messo in luce dal Bonghi (I partiti politici nel parlamento italiano, cit., pp. 5 e sgg.). Più spesso giudizi negativi sui notabili meridionali si colgono nei carteggi privati. Dell’attenuarsi degli entusiasmi nel Nord per il decentramento, dopo l’unione delle provincie meridionali, ci testimonia il Massarani, Studi di politica e di storia, Firenze, 1875 pp. 454 e seguenti. 37 Sullo spadroneggiamento della classe abbiente negli enti locali vedi per tutti P. TURIELLO, Governo e governati in Italia, Bologna, 1882. La questione è stata affrontata di recente da E. PASSERIN, I problemi dell’unificazione italiana, in «Quaderni di cultura e storia sociale», giugno 1953, p. 216. 38 Sul realismo dello Jacini insiste particolarmente l’opera di E. TAGLIACOZZO, Voci di realismo politico dopo il ’70, Bari, 1937.
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emergenti motivi di polemica volta a soluzioni estremiste, polemica che egli vuole contenere e indirizzare in senso moderato, affidandola agli uomini d’ordine, riportandola ad una critica da svolgersi nell’ambito costituzionale. Il programma di opposizione dello Jacini si estende così in un arco assai ampio nelle regioni del Nord, dove la classe dirigente non rinuncia a farsi portavoce del malcontento di più bassi strati della popolazione. Ma nelle zone d’Italia meno progredite economicamente e politicamente lo stesso programma non trova adeguata eco negli uomini delle classi sociali più elevate ai quali egli rivolge il suo appello. E in effetti – come si è già accennato – le riforme proposte erano troppo angustamente ricalcate sull’esperienza delle regioni settentrionali perché potessero avere significato univoco in ogni angolo della penisola. Così la ricostituzione dei partiti in un nuovo equilibrio politico e parlamentare, con la nascita di un partito conservatore, poteva rappresentare una situazione reale, avanzata e corretta in senso parlamentare, in Lombardia, dove già esisteva uno schieramento politico caratterizzato dalla netta contrapposizione di tendenze opposte, moderate e radicali, ma mal poteva adattarsi al panorama politico assai più vario e non ben definito delle altre regioni d’Italia. In Lombardia l’esigenza di un potere centrale meno assorbente e meno livellatore era connaturata agli interessi e alla mentalità di uomini che, pur dissentendo sulla linea politica da seguire, avrebbero agito di conserva per dare corpo ad un regime di più larga e aperta discussione: verso una comune richiesta di autonomia e lasciar fare liberistico convergevano in effetti tendenze che, pur mirando a diverse e opposte mete politiche, erano egualmente influenzate da comuni esperienze locali e da comuni, diffuse convinzioni. Ma i termini del bipartitismo costruttivo di conservatori e liberali si sarebbero spostati in senso ben diverso rapportati alla situazione reale di tutta la penisola. Difficile sarebbe stato conciliare sul piano parlamentare interessi tra loro incompatibili e antitetici che da una parte tendevano alla pura reazione, alla pratica soppressione degli istituti rappresentativi, dall’altra erano condotti alla rivoluzione sociale contro i galantuomini e all’occupazione delle terre, andando al di là del segno e attentando alla proprietà privata. È a questa contraddittoria situazione, a questa complessa realtà di fatto che lo Jacini avrebbe dovuto rapportare la richiesta immediata di una politica liberale più aperta. Ma nella fretta di tracciare le linee di un
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nuovo programma egli trascura di dare ad esso un fondamento più solido, eludendo le difficoltà più gravi che si opponevano al rinnovamento della classe politica in un paese di così forti dislivelli economici, politici e ideologici. Lo Jacini – è vero – mosso dal suo vivo interesse per l’Italia agricola, fu condotto per questa via a studiare tra i primi le condizioni del Mezzogiorno. Ma non ebbe modo di trarre da quelle terre un’altra «esperienza» da confrontare con quella a lui familiare delle regioni settentrionali (esperienza politica più che economica: cioè di ceti dominanti e del loro diverso ruolo sociale, delle loro abitudini inveterate e delle loro reazioni) che lo avrebbe messo in allarme circa i possibili esiti delle sue richieste riformatrici. Nella fretta di far valere altri uomini, di dar sfogo ad altri interessi, in luogo di quelli che condizionavano la politica governativa, non riuscì a valutare con esattezza quanto quegli interessi fossero realmente rappresentativi sul piano nazionale e quanto quegli uomini fossero maturi per svolgere il ruolo che pretendevano giocare in un nuovo, ipotetico equilibrio politico. Gli studi dello statista lombardo s’inseriscono con una indagine quanto mai tempestiva e lucida, nella letteratura politica ancora informata a vaghi ideali astratti, a chiarire le esigenze del ceto agrario del Nord, a rappresentare con esattezza condizioni reali della penisola fino allora ignorate. Ma le sue doti di «realismo» (la moderna storiografia ha apprezzato in particolare – e giustamente – questa tendenza dello scrittore)38 che gli permettono di gettar luce su una situazione locale precisa, non gli giovano a comprendere e a valutare opinioni di altri uomini e di altre regioni. Sicché ben poco realistica può dirsi la soluzione prospettata dallo Jacini sul piano nazionale: la sua formula non è valida per interpretare e soddisfare esigenze di gruppi eterogenei, per intendere la necessità di corrispondere ad aspirazioni largamente diffuse in strati diversi della popolazione, di far fronte ad improrogabili esigenze unitarie. Ne consegue un esito conclusivo inadeguato delle sue particolari indagini, una deduzione politica non meno astratta di quella che, nelle convinzioni dei maggiori esponenti della Destra, derivava da ideali politici generici, accolti attraverso l’assimilazione di dottrine europee che esigevano un adattamento programmatico alle particolari condizioni della penisola. Visto nella sua giusta prospettiva storica il programma dello Jacini, che destò in
39 Per le polemiche relative al bipartitismo in quel periodo vedi specialmente R. DE MATTEI, Il problema della democrazia dopo l’unità, Roma, 1934 e Dal trasformismo al
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alcuni ambienti tante suggestioni, manca di sintesi vigorosa e di sufficiente forza di penetrazione; viceversa l’eresia idealistica, cui dava il suo contributo particolarmente il pensiero meridionale, era pervasa da una tensione rivoluzionaria ancora operante, suscitava ancora, nella tradizione risorgimentale, disinteressati e fattivi consensi e riusciva meglio nell’intento di tenere legata la sparuta classe politica. 2. Destra e Sinistra: influenza moderata nel processo trasformistico. Alla caduta della Destra l’occasione storica non fu colta dagli uomini di parte conservatrice, ma da esponenti di interessi compositi e interpreti di nuove aspirazioni, mescolandosi le spinte progressive ad eterogenee forze di resistenza. Le posizioni capitalisticamente più avanzate del Sella fecero da tramite al passaggio verso altre prospettive, verso altri miraggi: lasciarono libero il campo all’avanzare di appetiti speculativi espressi da inquiete frazioni della Sinistra. La nobiltà e l’alta borghesia legate alla tradizione agricola non riuscirono ad imporre un programma conservatore e a raccogliere intorno ad esso uno schieramento politico ampio e stabile. La classe agricola del Nord non fu capace durante il governo della Destra di rendersi autonoma e, precisando le sue richieste, di disimpegnare il governo da obblighi e cautele che la liberassero, matura per i suoi compiti, da una alta tutela e non riuscì a sequestrare lo Stato nel limite della difesa giuridica. Durante il governo depretisino fallirono i ripetuti tentativi di passare all’opposizione con netta differenziazione di partito e di ricreare un antagonismo di interessi con le altre frazioni borghesi più avanzate e più legate agli sviluppi dell’ascesa capitalistica nei settori dell’industria, della finanza e del commercio. Malgrado le proteste dottrinali per un ritorno al sistema bipartitico39 l’andata al potere della Sinistra, ben lungi dal ricreare un coagulamento di forze alle estreme, accentua il processo di «confusione», per l’incontro al centro dei deputati di diversi settori. Checchè ne dicessero i vecchi paladini della Destra, era questo un fenomeno antico in Italia (a cominciare dai tempi del parlamento subalpino) che del resto trovava rispondenza, se si esclude l’Inghilterra, in quasi tutti gli Stati europei. «La Perseveranza», partendo dalle posizioni di principio espresse dai moderati lombardi40, teme e sconsiglia in un primo tempo le avances dirette a rendere ancor più confusa la situazione dei partiti e spesso riba-
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disce la necessità che la Destra, disdegnando i compromessi, si ricostruisca autonoma attorno ad un nucleo conservatore, assumendo una nuova fisionomia. L’opposizione conservatrice era costretta, per ragioni polemiche, per serrare i ranghi, a rilanciare la parola d’ordine del bipartitismo. Ma da parte degli stessi uomini della Destra, in primis dal Sella, continuavano i tentativi, in concorrenza col Depretis, per ricostituire un governo che disponesse di una sicura maggioranza servendosi di elementi del partito opposto. Accanto agli accostamenti sulla base di affinità regionali e preclusioni antimeridionaliste (Sella-Cairoli), incontri su un terreno comune venivano favoriti e teorizzati anche su altra base da elementi del Centro (Marselli)41. D’altra parte uomini di primo piano – quali il Minghetti e il Luzzatti – anche se non sconfessano le comuni invocazioni bipartitiche, non si sottraggono di fatto alla collaborazione a titolo personale con i governi della Sinistra o la raccomandano ad altri elementi moderati. Quella che prevale è dunque la vecchia linea politica, la linea «piemontese», che, a cominciare da Rattazzi, mira a raggiungere nuove maggioranze mediante l’erosione e la fusione dei partiti; quella linea che il Sella riprende appunto dopo la caduta della Destra, ma con tentativi sfortunati: il leader della vecchia maggioranza non riuscì nel suo intento di rovesciare nuovamente la situazione compromessa dall’irreparabile caduta della Destra. Più accorta dovrà rivelarsi invece la politica tentata, sullo stesso terreno, dal Depretis: tramite i buoni uffici del Centro sarà la Sinistra ad avvantaggiarsi dello «scompiglio» dei partiti, delle ibride alleanze con questa o quella frazione regionale dissidente, anche se conservatrice. Negli anni di governo depretisino la Sinistra raggiunse stabilmente l’obiettivo di capovolgere i termini dell’alleanza, di spostare a proprio vantaggio il rapporto di forze, ed avvenne così un ampio processo di osmosi e uno scambio programmatico della Destra non ancora spenta, ricca di uomini tecnicamente esperti e disposti alla collaborazione, alla socialismo, Firenze, 1940, nonché M. DELLE PIANE, Liberalismo e parlamentarismo, Città di Castello - Bari, 1946. 40 Le critiche, a partire dal ’66, all’utilizzazione degli elementi del Centro e della Sinistra, e quindi alla confusione dei partiti, sono generali negli ambienti moderati (Cfr. per «La Perseveranza», le critiche volte particolarmente al Sella, nei numeri del 2 e 14 febbraio 1870, 19 marzo 1870 e 20 maggio 1871). 41 Cfr. N. MARSELLI, La rivoluzione parlamentare del marzo 1876, Torino, 1876. 42 Misurata dai suoi effetti successivi può dirsi che nel ’76 è avvenuta, come si espressero i contemporanei, una «rivoluzione parlamentare» con riferimento all’improvviso avvi-
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Sinistra moderata, matura per il potere. La signoria esclusiva degli illuminati è caduta; la loro «guida» non è più imposta al parlamento, al paese legale. Dalla compartecipazione puramente accessoria delle frazioni minori alla politica governativa, dalla effettiva loro utilizzazione da parte dei «consorti», si passa ad un regime più largo, di equilibrio alterno – e quindi anche più instabile – di gruppi paritetici e gli uomini del vecchio ceto dirigente, quando non assumono dall’esterno la funzione di critici sempre temuti e ascoltati, scendono ora sul piano delle trattative e delle concordanze programmatiche con i loro oppositori42. Le forme del potere non subiscono però modificazioni tali da avviare un processo democratico. All’ingresso degli uomini della Sinistra ai posti di responsabilità governativa non si accompagnano ampie riforme, atte ad assicurare un ricambio continuo e tempestivo della classe politica: l’esclusione tende ora ad operare, con gli stessi mezzi, verso altri uomini, verso le frazioni parlamentari rimaste fuori dalla lotta per il potere. Dopo l’allargamento del suffragio, nell’82, accentuandosi il pericolo di uno spostamento dell’equilibrio di forze, si approfondisce il solco verso le rappresentanze dei ceti più bassi, mentre si rafforza il blocco conservatore. Di fronte al crescere di una opposizione nuova la quale, scontenta della politica della Sinistra, si orienta verso tendenze più accentuatamente democratiche, repubblicane, radicali e socialiste, le frazioni politiche che esprimono esigenze di stabilità e rappresentano interessi borghesi già costituiti, maturi per una loro fusione, affrettano il processo di avvicinamento e compenetrazione, rafforzano i legami individuando una comune esigenza nel fronteggiare compatte le giovani forze dell’opposizione. Il «trasformismo» è la politica che esprime quest’incontro su un terreno difensivo della vecchia Destra e della Sinistra costituzionale. Il nuovo processo storico è accompagnato dalla coscienza universalmente sentita di un decadimento della vita pubblica: si lamentano sempre più l’affarismo, la corruzione; nella pubblicistica e nella stampa vengono raccolti gli cendamento del personale politico. Tale rivoluzione non si tradusse però in una trasformazione di istituti e di concezioni politiche tali da avviare un processo democratico. In questo senso è più giusto parlare di continuità della politica della Sinistra rispetto a quella della Destra, come fa la storiografia tradizionale. Per un’interpretazione nuova dei rapporti tra la politica della Destra e quella della Sinistra vedi G. CAROCCI, Agostino Depretis… citata. 43 Per le lamentele sul decadimento della vita pubblica e le polemiche antiparlamentari fino alla fine del secolo vedi ancora le opere citate di DE MATTEI e DELLE PIANE.
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echi del diffuso malcontento e viene rilevata la progressiva sfiducia che ne nasce, tanto nei ceti più elevati che in quelli più bassi della società, verso gli istituti rappresentativi svalorizzati dalla corruzione dilagante, mentre nella dottrina politica si cercano correttivi costituzionali, capaci di ridar tono alla vita parlamentare, di restituire indipendenza d’azione e fermezza al potere esecutivo, eliminando le illecite pressioni43. Il processo di limitato allargamento della classe politica, sottratto a sufficienti controlli e garanzie democratiche, si accompagnò in effetti ad una degradazione del costume politico44. Il tono smorzato ed equivoco della politica governativa indica il cedimento di fronte ad uomini ed abitudini che non era più possibile tenere sequestrati dalla vita pubblica. L’apertura limitata agli uomini della Sinistra, che del resto era un fatto inevitabile, cui non poteva sottrarsi l’azione di un regime costituzionale, porta ad un adeguamento al livello delle regioni politicamente meno mature45 e alla distorsione sempre maggiore delle idee e dei metodi liberali: la corruttela esistente nell’amministrazione dei corpi locali si estende al parlamento, alla burocrazia. L’immediato arroccarsi negli organi pubblici di interessi ed influenze che sarebbero dovuti rimanerne fuori fu agevolato proprio da quella struttura politica e amministrativa accentrata che era stata predisposta a difesa dello Stato, per diffidenza verso l’indisciplinata classe dirigente e per timore della concorrenza democratica. L’accentramento, come acutamente avverte lo Jacini due anni dopo la caduta della Destra, giocò immediatamente a vantaggio dei nuovi arrivati. Nel riflusso della reazione particolaristica operò in senso opposto ai propositi iniziali: e cioè non come pressione sulla vita locale, ma come strumento di più agevole conquista delle posizioni di comando da parte dei settori periferici e all’op-
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Che un certo processo di degradazione del costume politico possa essersi accompagnato alla crescente influenza di nuovi strati della popolazione è considerazione ovvia e scontata, ricavabile anche dall’esperienza di altri paesi europei. Ma si dà oggi troppo poco peso, nella storiografia, a quella universale deplorazione, a quelle voci di largo scontento che accompagnarono negli scritti dell’epoca l’ascesa al potere di esponenti di nuovi indirizzi e interessi. 45 Della necessità di combattere affarismo e corruttela si sarebbe reso conto, dopo il ’76, anche il Sella che per questo avrebbe cercato l’alleanza con il Cairoli (Cfr. G. CAROCCI, Agostino Depretis…cit., pp. 144 e sgg.). Anche «La Perseveranza» lascia trapelare preoccupazioni per la crescente influenza del Sud nei governi della Sinistra. 46 Alla mancanza di un partito conservatore, che avrebbe dovuto tener dietro al decantarsi di omogenei interessi, la Sinistra sostituì quindi coalizioni parlamentari di centro
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posizione, che tendono ad esercitare direttamente la loro influenza sul governo, nel punto dove si concentra, senza limiti sostanziali, tutto il potere. Frustrata la iniziale spinta di un nuovo costume politico, le abitudini tradizionali trovano la via aperta per espandersi più rapidamente in tutti i settori pubblici: la vita degli organi dello Stato subisce un rapido abbassamento e tende a portarsi al livello della immutata vita locale. Il rapporto diretto tra pubblico e privato, la commistione di vita politica e vita economica, di grossi e piccoli interessi è già caratteristica del sistema inaugurato dalla Destra. Ma il cambiamento di direzione, nel riflusso dalla periferia al centro, porta ad un mutamento sostanziale perché, nel singolare allargamento della classe politica, non è più lo Stato che provvede dall’alto a sostituire le manchevoli iniziative, ma sono le spinte dirette dei singoli gruppi che indirizzano e obbligano l’azione dello Stato: di qui le direzioni particolaristiche verso le quali si volge l’azione dei pubblici poteri. Accanto alla volontà di rinnovamento democratico di qualche esponente della Sinistra, giocavano influenze reazionarie, risentimenti e interessi spodestati anelanti a un riconoscimento. Le vecchie e le nuove coalizioni si disponevano ad un nuovo compromesso, più ampio di quello rappresentato agli inizi del Regno, dalla attenuazione dello schietto liberalismo da parte dei moderati, dall’assorbimento di uomini e istituti dei vecchi regimi. Mutati i rapporti di forza, il riflusso reazionario poteva spingersi ora più addentro nei gangli dello Stato, trovando un terreno favorevole nell’assetto unitario chiuso a controspinte democratiche, e la classe dirigente vecchia e nuova, accentuandosi la tendenza antigiacobina, faceva blocco, regrediva verso l’accoglimento delle istanze conservatrici. La dittatura della Destra bilanciava la repressione controrivoluzionaria con il contenimento della reazione e della corruzione; ora che l’opposizione costituzionale viene riportata a strumento di conservazione, il peso della lamentata forza repressiva dello Stato si scarica solo in direzione antidemocratica. Dopo un primo processo di allargamento del ceto politico, la discesa del potere nelle mani dei gruppi che esprimono la tendenza all’accaparramento borghese segna una frattura ancor maggiore tra chi è entrato e tra chi è rimasto fuori dalla cittadella dello Stato. Le velleità rivoluzionarie del paternalismo illuminato si convertono, omessi i tempi di un allargamento spontaneo della vita economica e politica, nella ditta-
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tura quietista i cui limiti coincidono ora con quelli della dittatura di classe: chè all’interno del sistema sottratto a reali controlli si saldano nella omertà e nel privilegio interessi di gruppi economici e politici strettamente legati, condizionati dalla protezione dello Stato. I mezzi dell’esclusione e della repressione sono quelli tradizionali e la accentuata reazione si serve degli strumenti del potere già predisposti allo scopo. L’esercito e la burocrazia informati a criteri di passività e dipendenza gerarchica, adeguati a costumi di incomprensione e repressione, estremamente impopolari; la prevalenza del potere esecutivo e dell’intervento monarchico nella formazione dei governi, l’onnipresenza della vigilanza prefettizia, si rivelano sempre più mezzi insostituibili di dominio nel distacco del paese dalla classe dirigente. L’intransigenza dottrinale e l’accentuata chiusura verso forze e partiti realmente rappresentativi condurrà la classe dirigente alla stasi e all’irrigidimento fino a creare, come vedremo, pericolose fratture. La «rivoluzione parlamentare» del ’76, lungi dal radicalizzarsi, come temono gli allarmati circoli moderati, fino a mettere in moto forze popolari, rappresenta un rovesciamento di forze nell’ambito di gruppi politici chiusi, che non cambiano la loro natura. Nel parlamento si sciolgono vecchie combinazioni ministeriali i cui elementi si ricoagulano verso altre direzioni, ma non si costituiscono ampi schieramenti rappresentativi di classi economiche o ambienti sociali ben definiti, e i voti dei deputati si sommano per ragioni contingenti ed effimere, non per l’adesione a programmi che esprimano una certa uniformità, una prospettiva di futuri ed ampi sviluppi. Le distinzioni e i raggruppamenti avvengono per diverse e troppo spezzettate linee di frattura o d’incontro. Ne deriva che il sistema liberale, come lamentano i teorici dell’epoca, non riesce a funzionare secondo gli schemi classici e l’autonomia e l’equilibrio nei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo sono puramente fittizi, perché i diversi raggruppamenti avvengono solo pro o contro il governo, cioè in una sola direzione e soltanto con riferimento al vertice: nella ressa per il potere, nella ricerca delle più solide posizioni di comando, che sono anche posizioni di vantaggio economico, si esaurisce la lotta dei deputati. La Camera non dà una direttiva al governo e una indicazione al paese che riflettano le aspirazioni chiare di una solida maggioranza; si deforma, nella sua fisionomia, a seconda delle spinte che riceve dall’alto e a sua volta condiziona, mediante manovre e ricatti, il gruppo ministeriale. Il governo non ha modo di svolgere a lunga scadenza una politica
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coerente, ma, poggiando su gruppi provvisori e incerti, è sollecitato a muoversi secondo direttive spesso contraddittorie e a cedere a continue richieste, a scendere a compromessi sempre nuovi. La figura del presidente del Consiglio, svincolato da programmi di partito, è nello stesso tempo quella di un dittatore, legato da rapporti personali con i singoli deputati, mediatori di favori tra il governo e gli elettori, e quella di un acquiescente procacciatore di affari della classe dominante, costretto a condurre una politica empirica senza solide basi sulle quali far leva per imporre indirizzi lungimiranti. Nei Depretis, nei Crispi si manifesta una tendenza organica della società italiana al consolidarsi di interessi attorno ad una determinata persona. Il giro di questi interessi, alquanto limitati, non tende ad allargarsi, ma si restringe attorno al gruppo degli uomini più influenti46. La Sinistra non rappresenta frazioni borghesi mature per assolvere una loro funzione nella vita economica e politica, estese, per settori economici, al paese intero; manca un partito o uno schieramento omogeneo che risponda ad una classe economica la quale sia mediatrice, nel paese, tra gli esponenti politici e le masse, sia capace, per virtù propria, di esercitare un ruolo dirigente sul terreno produttivo e sappia presentarsi con autonoma iniziativa offrendo adeguate formule programmatiche. Gli interessi economici, perché gracili e poco collegati, vengono direttamente affidati alle pressioni particolaristiche degli stessi deputati e nessun legame organico obbliga la classe politica a seguire precise e stabili direttrici economiche. È la spinta politica, l’appoggio governativo che condiziona il modo d’essere della borghesia e le vicende dello sviluppo economico. La nuova classe imprenditoriale matura in Italia, già a cominciare dai governi della Destra, condizionata dall’appoggio determinante dello Stato e nel suo sviluppo segue un procedimento inverso a quello dei paesi dove la piena maturazione di un regime economico, eversivo della feudalità, aveva fatto sbocciare le nuove forme politiche di convivenza.
quando i piccoli urti in conflitto riuscivano a trovare in una persona, in un esponente politico di rilievo, un punto di incontro. Gli uomini della Sinistra ebbero viva coscienza di questa necessità, quando, nel timore che l’instabilità dei governi incrinasse il fronte dei partiti dell’ordine, invocavano «il fascio» delle forze costituzionali o l’intervento di un capo parlamentare. 47 «La Perseveranza» lamenta spesso le tendenze a sovvenzionare le fabbriche produttrici di materiale ferroviario o militare (Cfr., ad es., i numeri del 1° agosto 1878 e 29 marzo
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La élite rivoluzionaria non trova spesso un terreno su cui porre le solide e naturali fondamenta del regime costituzionale ed è costretta con un impulso dall’alto a forzare i tempi, a stimolare anche lo sviluppo di nuovi rapporti di convivenza e a condizionare la nascita di una nuova economia per integrare in una società moderna i diversi elementi che la costituiscono. Nell’adeguare le forme politiche ai modelli dei paesi più civili adotta perciò una struttura accentrata che conserva la possibilità di un’iniziativa dal centro più pronta e determinante e che risponde meglio alla realtà nuova di uno Stato legato più strettamente alla borghesia, strumento di classe non mediato, attraverso la difesa giuridica e l’assicurazione dell’ordine sociale, ma diretto. A causa dell’arretrato sviluppo economico e della peculiare situazione italiana non c’era agli inizi del Regno, né ci fu poi, un netto distacco tra città e campagna, tra regime di fabbrica e regime agricolo. Di riflesso mancava una lotta programmatica che giustificasse un bipartitismo nello schieramento dei partiti borghesi o altra netta differenziazione. L’impressione che, dopo la divisione avvenuta alla Camera sulla questione ferroviaria, sarebbero nati nuovi partiti e si sarebbe aperto un dibattito nuovo pro e contro l’interventismo e lo statalismo, tra i seguaci o gli avversari del Sella e dello Spaventa, doveva rivelarsi fallace. La rivolta dei liberisti, nel ’76 che fu un fatto parlamentare di un certo rilievo, tale da spezzare il fronte della Destra, non mise radici, non trovò un’eco duratura nel paese. Gli uomini che si fanno sostenitori di un tradizionale e sincero liberismo sono poche persone colte, educate nel clima europeo della prima metà del secolo. Ad esso danno la loro adesione alcuni proprietari – toscani, veneti e specialmente lombardi – che a quel credo hanno legato stabili interessi agricoli. Sono i loro organi di stampa che insistono sull’esigenza di non aggravare la spesa pubblica, ma di alleviare anzi l’onere del bilancio, di non prendere iniziative lungimiranti e sproporzionate alle modeste possibilità del paese, ma di limitarle, specie dopo le imprese cui, fino al ’66, sforzava la politica estera. «La Perseveranza», come già da tempo lo Jacini, condivide queste convinzioni e le fa valere in larvata polemica con «L’Opinione»: il pareggio del bilancio, il contenimento della spesa e l’ostilità per i lavori pubblici, la saggia amministrazione sostituita alla politica di avventure sono i motivi sempre ricorrenti dell’organo di stampa moderato. In questi ambienti si vuole il ripristino delle buone regole d’amministrazione e l’osservanza rigorosa dei sani principi dell’economia classica. Si pensava
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che l’alleggerimento delle imposte, una politica creditizia di basso costo del denaro avrebbe dato respiro alla classe imprenditrice, ne avrebbe stimolato l’iniziativa. L’accumularsi del capitale, affidato nelle mani dei privati, avrebbe senza sforzo, e per le infinite, più sicure vie delle libere e concorrenziali intraprese, favorito lo sviluppo economico del paese. Ma gli organi di stampa d’ispirazione governativa, che non rinnegavano in teoria i canoni dell’economia classica, avvertivano nel quietismo conservatore l’angustia di troppo chiusi interessi, poco solleciti delle esigenze generali del paese. In effetti nel purismo di molti sostenitori della tesi liberista si nascondevano incomprensioni, timore e ostilità preconcetta verso il mondo industriale: timore per le conseguenze di una rivoluzione nel campo della produzione, che avrebbe sconvolto i vecchi rapporti umani e sociali, ostilità e ripugnanza per l’etica capitalistica e la spietata coerenza affaristica che avrebbero mutato il volto della società italiana. Al di sotto del conflitto ideale si profilavano diverse tendenze in attesa delle scelte che il governo intendeva fare rispetto alla destinazione del denaro pubblico: chè la richiesta di «lasciar fare» si risolveva nella difesa di interessi già consolidati, tradizionali, cioè prevalentemente agricoli, mentre la tendenza a reclamare l’intervento dello Stato era condivisa da chi aveva interesse al sorgere di nuove fabbriche, fortemente condizionate ad una politica protezionista e di spese pubbliche. L’assenteismo degli organi pubblici, secondo le dichiarazioni dei liberisti, avrebbe dovuto lasciar libero il capitale di orientarsi nei settori più redditizi e più utili per il paese; in pratica però ci si attendeva, da una politica più distesa e di meno accentuato fiscalismo, un riflusso di denaro verso le zone agricole, nel settore meno rischioso, più a portata di mano. Gli uomini della Destra, così vicini alla classe agricola, si rendevano ben conto che l’agricoltura abbisognava, nella sua arretratezza, di forti investimenti e di una profonda trasformazione, capace di portarne il rendimento produttivo ad un livello concorrenziale con quello dei Paesi più progrediti. Ma, nel giudizio dei responsabili al governo, il Paese non poteva d’altra parte fare a meno di un’industria abbastanza forte, non solo per ragioni di difesa militare, ma anche per integrare l’Italia nel concerto dei più progrediti paesi europei, mettendola al passo con il progresso tecnico e produttivo, e per dare ricchezza e lavoro al paese risolvendo gli angosciosi problemi dell’emigrazione e della manodopera disoccupata che l’agricoltura non sembrava in grado di assorbire. Di qui la lotta di tendenze intorno alla nuova politica di lavori pubblici median-
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te la quale il governo si era avviato ad un’ardita opera di creazione delle infrastrutture. Facevano opposizione teorici e uomini politici autorevoli, preoccupati delle eccessive spese del bilancio o dubbiosi di una politica destinata a convogliare il risparmio verso vie obbligate. Ma nei settori produttivi del paese non esisteva una vera antitesi d’interessi che potessero ricondursi al conflitto teorico tra liberisti e interventisti. Gli agrari, nella loro grande maggioranza, erano ben lontani da quella mentalità alla quale aderivano solo alcuni imprenditori agricoli del Nord: anche disponendo di maggiori capitali, non erano in grado di mantenersi nelle regole del gioco, di condurre modernamente l’azienda in un clima concorrenziale, senza il paternalistico sostegno del governo. D’altra parte il settore industriale era allora troppo debole e non riusciva a presentarsi in un fronte unito e ad imporsi all’attenzione del paese, formulando, in un senso o nell’altro, direttive programmatiche precise. Prevalgono i contrasti tra vecchie e nuove zone produttive, tra un ramo industriale e l’altro. Accanto ai conflitti settoriali altre rivalità dividono produttori più forti e più deboli, imprenditori del Nord e del Sud, di questa o di quella regione. Tuttavia già s’intravvedono le forze nuove che si faranno presto antesignane di acceso protezionismo. L’industria della seta, d’antica formazione, non sente la necessità di difendersi dalla concorrenza estera e condivide le tendenze liberiste del vicino settore agricolo. Al contrario le industrie più giovani della lana, e specialmente del cotone, non tarderanno a ingrossare le file del campo protezionista. Alla nascita, alla crescita, specie per ragioni militari, dell’industria più protetta, quella metallurgica, cui si guarda ancora con diffidenza da molti settori della Camera, sono però interessati imprenditori che otterranno presto credito presso gli uomini della Sinistra47. In Lombardia, accanto ai proprietari agricoli e agli imprenditori legati, per interessi e per tradizione, al credo liberistico, uomini autorevoli nel campo industriale già sostengono una riforma organica che imponga una più alta ed estesa barriera doganale, giustificandola con la necessità di difendersi da consimili provvedimenti adottati da altri paesi verso i nostri prodotti. Esponenti di «idee nuove»48, in un primo momento d’accordo con i vecchi liberisti nel reclamare l’allargamento del settore lasciato all’iniziativa dei singoli e una maggiore fiducia nel capitale privato, pretenderanno però, di lì a qualche tempo, che lo Stato, dimissionario nelle mani della borghesia, accordi crescente protezione doganale, conceda
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commesse ed offra garanzie di fronte ai rischi della conduzione dell’impresa. La parola d’ordine liberista raccoglie nel ’76 la maggioranza dei suffragi in quanto s’indirizza al limitato obbiettivo di rompere il fronte statalista. Comune è infatti l’esigenza della classe borghese di eliminare l’aspetto concorrenziale di uno Stato che tende a svolgere una sua autonoma iniziativa e comune è l’interesse a metter fine al prepotere di un gruppo politico in qualche misura distaccato dai propri interessi, che si atteggia a mediatore dei conflitti economici e a risolutore dei problemi della produzione. Ma politicamente emancipata, impadronitasi degli strumenti di potere che la tenevano a freno, la nuova, più larga, classe dirigente non è portata certo a ristabilire posizioni di equilibrio politico tra i diversi ceti sociali e di imparziale assenteismo nel campo economico ma tende a servirsi dei congegni dello Stato come di un’arma per raggiungere rapidamente più solide conquiste nella corsa all’espansione produttiva e al prestigio sociale, per accelerare il processo di concentrazione delle ricchezze. A chi avesse saputo valutare senza pregiudizi e senza illusioni dottrinarie lo schieramento di forze che condizionava la possibilità di attuare un programma liberista sarebbe apparso chiaro che la situazione doveva precipitare in senso contrario alle esigenze da cui partiva l’insofferenza di pochi cittadini colti; e cioè nel senso di una maggiore cointeressenza della cosa pubblica a quella privata. La Sinistra, sempre più sollecita nel dare sfogo alle richieste nuove e alle pressioni degli industriali divenuti presto più agguerriti e influenti, si muoverà nella direzione ormai irreversibile di un accentuato protezionismo. Durante le discussioni che provocarono la caduta della Destra, la maggioranza, schierata in un fronte comune contro la pretesa dello Stato
1884). «La Perseveranza» del 15 ottobre 1894, lamentando gli impegni per commissioni che il governo andava prendendo con le fabbriche meno sane economicamente, quali quelle liguri o piemontesi, ricorda che nel passato si era esagerato nella fondazione di industrie, quali quelle siderurgiche e meccaniche, incapaci di vivere senza protezione e forniture allo Stato. 48 Nell’ambiente lombardo il Lualdi (cotoniere di Busto Arsizio) e il Rossi, membri della Commissione d’inchiesta sul corso forzoso, sostenevano già nel ’68 la necessità di elevare le tariffe doganali. 49 Per le considerazioni sull’egemonia moderata che lo Chabod, in polemica con la tesi di Gramsci, ammette solo dopo il ’70, cfr. F. CHABOD, Storia della politica estera…cit., p. 334, nota 1.
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di gestire in proprio le ferrovie, proclama a gran voce il ritorno al più integrale privatismo. Ma poi, impadronitasi del potere, la Sinistra pretenderà che degli interessi privati sia ancora lo Stato ad occuparsi e chiederà una legislazione doganale protettiva, commesse pubbliche con maggior larghezza, premi e incoraggiamenti. Gli stessi esponenti di interessi potenzialmente antagonisti ricercheranno, per la loro debolezza, il compromesso e lo troveranno nel comune, superiore vantaggio di condizionare alla politica economica interventista del governo lo sviluppo di attività produttive vecchie e nuove. Gli agrari legati a forme di produzione arretrata, assenteisti, incuranti di sostituire per tempo culture improduttive, accoglieranno ben lieti i nuovi dazi doganali a sostegno dei prezzi agricoli e concederanno in cambio all’industria le più vertiginose e proibitive tariffe. Con la nuova «finanza allegra» del Magliani la vita economica meglio ossigenata si espande nei diversi settori regolata da criteri privatistici e con maggiore libertà di manovra per la borghesia. La spesa pubblica aumenta, il bilancio torna in deficit; gli interventi dello Stato nel settore produttivo non si contano più, i lavori pubblici sono invocati come una sicura panacea per tutti i mali. Soltanto da limitati settori parlamentari si levano lamentele che non intaccano però la fiducia del governo: le rappresentanze della borghesia più accreditata non alzano la voce che per proteste di limitata portata. Delle imprese pubbliche beneficiano infatti i privati che le eseguono in proprio: se ne arricchiscono, se ne servono per consolidare la struttura ancora gracile delle loro industrie, senza aspra lotta concorrenziale e senza rischi. La timida borghesia italiana non ebbe né tempo, né modo di lanciarsi nell’avventura liberista ma, raffrenata e diretta, fu alleggerita dal peso di una lotta che poteva turbare il processo produttivo, fu sollevata dalle passività che avrebbe dovuto pagare: si lanciò all’assalto della diligenza statale proseguendo un’abitudine di regimi non liberi. La mediazione continua dello Stato, come condizione del proseguimento della vita economica, si risolse in un terribile ricatto, di cui i cittadini pagavano le spese. Spezzata la pericolosa tendenza a forme di diretta gestione statale ed eliminata la concorrenza del settore pubblico, il liberismo ha finito di giocare il suo ruolo e, se verrà ancora invocato, sarà soltanto per riaffermare questa raggiunta situazione di fatto: l’equivoco di un falso e monco privatismo. Nella nuova situazione creata dall’avvento della Sinistra al potere l’o-
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pera di mediazione dei vecchi gruppi dirigenti, che provenivano dal ceto agrario, poté farsi valere accentuando il distacco del programma politico dalle sue basi economiche e sociali. L’ideologia moderata dovette farsi più largamente rappresentativa e gli uomini più influenti dovettero rinunciare ai metodi di un’ordinata e tranquilla vita politica fondata su uno stabile assetto agricolo per scendere a nuovi, più grossi compromessi, abbandonare il loro prudente realismo per adattarsi ai sogni di rapida espansione produttiva, sollecitata dai programmi avventurosi e anche dalla demagogia della Sinistra. Vasta e penetrante fu l’influenza del ceto moderato nel favorire un incontro delle correnti dottrinali e politiche e nel promuovere il progressivo confondersi dei loro originari programmi. Persa la responsabilità diretta della cosa pubblica, il vecchio nucleo politico proseguì con rinnovato slancio, dopo la caduta della Destra, ad elaborare formule teoriche e programmatiche, riuscendo per diverse vie a conservare un’egemonia moderata nel modo di pensare e a mantenere salde le linee maestre, della vecchia politica49. Molti dei suoi uomini di cultura, dei suoi giuristi, dei suoi esperti in questioni economiche e finanziarie, si insinuarono ben addentro, come elementi insostituibili, negli organi dello Stato e vi svolsero un’abile opera di mediazione. Esercitando una pressione sul governo mediante l’agitazione di una sempre diffusa e autorevole opinione pubblica per la difesa delle strutture essenziali dello Stato, l’ingerenza conservatrice poté affermarsi facendosi valere all’interno degli schiarimenti governativi della Sinistra, cercando di volta in volta nella stampa quotidiana gli opportuni adattamenti programmatici. Il successo dell’intervento moderatore, condizionato dal mancato decantarsi sul piano economico di schieramenti di classe antitetici, si dispiegò attraverso soluzioni di compromesso atte a far maturare nella borghesia un clima di disposizione ad intese preventive e si affermò creando un abito di complicità nella difesa di molteplici interessi variamente intrecciati. «La Perseveranza», nello sviluppo della sua linea programmatica, testimonia dell’attivo intervento del gruppo moderato lombardo nel processo di adattamento alle nuove soluzioni politiche ed economiche: ché le sue tesi, persa l’originaria impronta di intransigente difesa di ben deli-
50 La legge è preceduta da una relazione che riassume le conclusioni di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tariffe doganali.
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mitati interessi, finiranno per coincidere, verso la fine del secolo, con le generiche, indistinte convinzioni ormai comuni a tutta la classe dirigente, chiusa in un blocco conservatore. Malgrado una iniziale resistenza il preminente punto di vista statale dell’ideologia moderata, e della prassi politica che l’accompagna, si presta a far assumere allo Stato compiti di supremo moderatore della vita economica. Nella sua formulazione corrente la dottrina liberista, come si è accennato, scade presto di significato. Si conviene all’inizio che occorra in certi casi stimolare l’iniziativa privata dov’è più inerte o assolutamente mancante; ci si preoccupa poi di rimediare a qualche vizio del sistema; si metterà avanti infine la questione dei disoccupati o dei lavoratori impoveriti, si trarrà profitto dalla acuita sensibilità per la «questione sociale», per porre nei bilanci sempre nuovi capitoli di spese pubbliche. Più che altro la parola d’ordine liberista è tenuta ferma perché dei risultati di speculazione continuino a beneficiare i privati imprenditori, ma non esclude il riconoscimento della necessità di aiuti e garanzie del settore pubblico. Si richiede anzi in pratica non una diminuzione, ma un allargamento dei compiti dello Stato, del quale si sollecita ad ogni pié sospinto l’intervento. Dietro l’influenza di dottrine eclettiche, accolte con scarsa penetrazione critica, nella stanchezza e nella sfiducia verso chiare idee direttive, si afferma un comune concetto dei compiti dello Stato che rappresenta una «via mediana» tra le posizioni di corrente liberismo e quelle interventiste. Uomini di provenienza diversa, esponenti della vecchia Destra e della vecchia Sinistra, s’incontrarono in un comune convincimento e in una comune linea d’azione; il Bonghi ed altri conservatori in fama di illuminati, appoggiati dai loro organi di stampa, si fanno banditori della dottrina del «liberalismo positivo», dottrina che pretenderà presentarsi come la sintesi del vecchio liberalismo e delle nuove dottrine sociali e, gonfiata di significati «etici» e paternalistici, incontrerà gli unanimi consensi dei benpensanti, come quella che rappresenta meglio la giustificazione e la consacrazione di uno stato di fatto imposto da elementi aggressivi e retrivi in un ambiente di debole resistenza democratica. Nel «liberalismo positivo», si riassume la riduzione delle dottrine più filosoficamente consapevoli dello Stato etico al livello della nuova classe politica. Il preteso elemento «morale» introdotto a guidare le azioni dei governanti, a superare – come voleva lo Spaventa – l’aspetto formalistico dello Stato di diritto per attuare un compito democratico, sociale, è divenu-
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to il pretesto per cointeressare maggiormente lo Stato alle sorti esclusive di una classe che si restringe alla difesa di gretti interessi, allontana da sé l’ombra del temuto estremismo e di questo disconosce i valori schiettamente etici e libertari. Lo Stato di cui si loda la funzione «positiva» è paternalistico e prudente, non ha fiducia nei cittadini e non crede ai benefici di un’economia incontrollata. Temendo possibili turbamenti della pace sociale interviene come moderatore dei conflitti tra le classi, ma per ribadire in forme nuove, e con mezzi più efficaci della tutela legale, l’ordine proprietario. Malgrado la conclamata sua funzione attiva di giustiziere, è in realtà una istituzione parziale, come ogni altro Stato nato dalla borghesia: rappresentò la dittatura di una minoranza e legò anzi più strettamente le sue sorti alla classe borghese, nel tentativo di sostituirsi ad essa o di stimolarne le difettose capacità imprenditoriali e dirigenziali. Le critiche allo «Stato agnostico» che durarono fin verso la fine del secolo e anche oltre, malgrado vigorose reazioni di nuove tendenze libero-scambiste, i sarcasmi sullo «Stato carabiniere», sono persistente testimonianza della sfiducia nei metodi legali di lotta sociale. Ci si illuse di aver superato pericolose posizioni liberiste, ma in realtà si rimase al di qua di uno sviluppo adeguato dell’economia moderna e della mentalità più aperta che l’accompagnava in altri paesi. 3. La voce degli interessi lombardi nel protezionismo. Alla morte del Depretis e all’inizio del periodo crispino la situazione economica e politica italiana è già contraddistinta da una netta prevalenza della direttiva protezionista. Nel decennio successivo le forze messe in moto dal nuovo indirizzo governativo, cresciute e meglio consolidate nei loro reciproci rapporti, obbligheranno a loro volta ad accentuare tale tendenza. Dopo le prime misure di stimolo alla produzione industriale, accentuate dai provvedimenti finanziari e tariffari della Sinistra (e principalmente dalle leggi organiche del ’78 e dell’82), la riforma dell’87 raggiunse il punto più alto della difesa doganale. È palese in quest’ultima legge l’influenza preponderante degli interessi che toccano i territori della pianura padana dove si è sviluppata una economia uniforme e d’importanza decisiva per le sorti del Regno. Dalla lettura degli atti parlamentari si può avere un’idea della forte concentrazione di potere che si è realizzata nel centro milanese (non è possibile distinguere gli interessi specificamente milanesi o lombardi da quelli di regioni geograficamente ed economicamente contigue), nella quale s’in-
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contrano le correnti di affari e di commercio e dove risiedono i maggiori esponenti del mondo politico e produttivo e ci si può render conto della saldatura ormai avvenuta tra interessi agricoli e industriali e tra i vari settori di questi due rami produttivi. Il lungo dibattito, iniziato dall’inizio del Regno tra liberisti e protezionisti, si è ormai concluso con la vittoria di questi ultimi: e lo dimostra la stanca rassegnazione con la quale, a larghissima maggioranza, è approvata una delle leggi che più influirono sull’andamento della vita economica e politica italiana. Ancora si ascoltano, come un sacro rito ripetuto senza convinzione, professioni di fede liberista più o meno sincere, riserve dottrinarie dell’ultima ora di qualche deputato più scrupoloso; ma nessun entusiasmo o caloroso consenso, nessuna critica di vasto respiro riesce a riaccendere questioni di principio. La legge proposta – maturata nelle polemiche degli anni precedenti – non nasceva allora, non veniva messa realmente in discussione in aula, ma era stata elaborata in precedenza con un lavorìo di contatti tra gli ambienti direttamente interessati50 e di contrattazioni dietro le quinte. La discussione più vivace in Parlamento, come già nell’ ’83, si svolge a proposito delle sete. Questa industria, di antiche origini, che produce principalmente per l’esportazione, è tradizionalmente liberista. Ma il suo liberismo si fonda su posizioni da tempo acquisite, che non sono, almeno per ora, minacciate dalla concorrenza internazionale; non si traduce perciò in uno stimolo al rinnovamento tecnico e alla vigorosa attività espansiva. Già si profila quell’atteggiamento quietista e prudenziale che condurrà questa industria agli albori del secolo nuovo, ad affiancarsi al fronte protezionista quando dovrà difendersi anch’essa dalle crisi ricorrenti e dalla concorrenza. Rinuncia ora a farsi vessillifera di un programma di coraggiosa battaglia concorrenziale, all’interno e all’estero, e si limita a chiedere una riduzione dei dazi d’esportazione, almeno di quelli sui cascami. Si apre qui un conflitto che pone gli interessi della già affermata industria dei filatori di seta, autorevolmente rappresentata dal Vigoni51 e dal Colombo52, all’industria dei filatori di cascami sostenuta dai deputati Lucchini e Elia, la quale, come tutte le imprese giovani e protezioniste, gode del favore del relatore53. Altro breve intervento a proposito del nuovo dazio sulla ghisa:
51 Il Vigoni, nobile, ingegnere industriale, deputato di Como, è tra i più in vista del gruppo liberale moderato lombardo. Fu sindaco di Milano dal 28 novembre 1892 al 19
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riprende la parola il Colombo ed esprime le serie preoccupazioni degli ambienti lombardi per l’influenza ch’esso potrà avere sulle industrie meccaniche, gravando con l’aumento della materia prima sui costi di produzione. Si vuole con ciò stimolare l’industria siderurgica? Si dia allora un maggiore compenso all’industria meccanica54. È questa – sostanzialmente – la base del compromesso offerto, cui aderisce anche il deputato Rubini55. Il contrasto tra la tendenza allo sfruttamento delle risorse minerarie italiane e le richieste dei produttori di ghisa, sostenuti dal governo, da una parte e dall’altra quelle degli industriali del ferro, è al centro del dibattito anche al Senato56. Ma, raggiunto già nella Camera bassa un componimento amichevole del conflitto, le preoccupazioni e le riserve espresse dai senatori Allievi57 e Cannizzaro – condivise in parte dallo stesso relatore – riguardano più che altro la convenienza a sfruttare le miniere dell’Elba e a stimolare la nascita di una grande industria siderurgica. Anche la creazione degli stabilimenti di Terni da parte dell’industriale Breda non è accompagnata da adeguata discussione sulla loro convenienza economica in quanto se ne giustifica lo sviluppo per ragioni di superiore interesse nazionale e di sicurezza militare. Nasce così, tra la perplessità generale e nell’insufficienza di precise cognizioni a disposizione dei ministri e dei parlamentari sulle sue prospettive economiche, una delle industrie più imponenti e decisive. L’industria metallurgica fu quella che negli anni immediatamente successivi pesò maggiormente sulle spalle del contribuente e sulle povere condizioni generali di vita e che, in seguito, più influì – e non sempre favorevolmente – sull’andamento economico e politico del paese.
agosto 1894, e ancora dal 21 febbraio al 28 agosto 1899. 52 Nato a Milano è un industriale d’avanguardia; legato alla tradizione moderata è tra i più autorevoli del gruppo milanese. Fu poi, tra l’altro, – come si vedrà – ministro delle Finanze con Rudinì. 53 Il relatore, il Luzzatti, trova la via dell’accordo nell’accettare una nuova classificazione dei prodotti serici, capace di soddisfare le opposte esigenze (AP, Discussioni della Camera, tornata del 22 giugno 1887). 54 AP, Discussioni della Camera, tornata del 23 giugno 1887. 55 Nato a Dongo, ingegnere industriale di sentimenti conservatori, deputato di Como. 56 AP, Discussioni del Senato, tornata del 9 luglio 1887. 57 L’Allievi, nato a Greco Milanese, cospiratore sotto l’Austria, è di parte moderata. Fu direttore de «La Perseveranza». Esperto in affari bancari. 58 «Altra lode fu data al governo – egli afferma – per la denuncia dei trattati di commercio, per aver approfittato della clausola annessa al trattato di commercio colla Francia. Fu
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Sollevata dal peso delle piccole contrattazioni, la discussione al Senato è più breve e più alta. Qui, dove siedono ex-ministri della Destra, si ascoltano voci più chiare e autorevoli e si dibattono ancora questioni di principio intorno agli opposti indirizzi. Parla per primo il senatore Alessandro Rossi. Il suo è un inno di trionfo che esprime piena soddisfazione: egli coglie finalmente il frutto di una decennale lotta per il prevalere della tesi protezionista e, a più riprese, nel ’78, nell’ ’83, per il rinnovo della vecchia tariffa, sostenuta contro le esitazioni del Depretis, contro il governo e le resistenze ideologiche di vecchi uomini. Il noto laniero di Schio – la figura attorno al quale gravita il timido mondo industriale italiano – è il vero deus ex machina della politica economica di quegli anni. Il suo linguaggio è quello dell’uomo nuovo: breve, spregiudicato, intessuto di cifre e dati concreti. Le sue argomentazioni discendono dalla nuova mentalità che si va affermando: rovesciato, per difetto di sensibilità, e quindi senza critica cosciente e senza rimpianti, il punto di vista tradizionale risorgimentale, egli agita i miti della forza e dell’astuzia58, getta all’aria, come inutili castelli di carta, in obbedienza alle nuove tendenze «sperimentali», le più accreditate teorie economiche. Guarda con insano ottimismo alle prospettive italiane e alle nostre capacità imprenditoriali nei confronti degli altri paesi59. Le sue mète non sono conquiste né umanitarie, né civili, come il suo rozzo patriottismo – sublimazione di istinti e chiusi interessi – è il capovolgimento dell’ideale nazionale60. Il Rossi, nel suo argomentare serrato, non esita a lanciare frecciate, anche severe, verso i settori ancora incerti, che stentano ad abbandonare il campo del liberismo, anche se ormai si accodano dopo una resistenza passiva di poco conto. Agli agrari rimprovera l’equivoco di posizioni liberiste, assunte non rigorosamente, ma per coprire posizioni di privilegio già acquisite. Tra gli errori della precedente tariffa generale vi sarebbe stato infatti quello fondamentale di far «credere che le industrie delle officine e delle manifatture fossero da considerarsi come interessi privati, mentre si giudicavano interessi nazionali quelli che si riferivano alla agricoltura, alla cui esportazione mirava la politica generale»61. Più aspro il un atto virile; del resto le frasi d’amistà e di pace perpetua che si antepongono generalmente ai trattati di commercio contano poco. I trattati di commercio riescono di regola vantaggiosi ai forti ed istruiti ed anche agli scaltri…» (AP, Discussioni del Senato, tornata del 9 luglio 1887). 59 Tipica – in questo senso – la sottovalutazione dell’importanza dei rapporti economici con la Francia e l’ostilità antinglese che si accompagna alla critica contro la conclusione dei
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suo attacco contro le remore liberiste dei produttori di seta. Egli prende le mosse dall’esame dei rapporti commerciali con la Francia, cui si sarebbe data eccessiva importanza. La bilancia commerciale – è vero – è, nei confronti di questo paese, largamente attiva. Occorre però riflettere alla qualità dei rapporti, più che alla loro quantità. Ebbene: «alla nostra esportazione di materia prima nella seta fa poi riscontro una grande importazione di tessuti; di quella medesima seta grezza che noi mandiamo in Francia per 147 milioni come materia prima, 62 milioni e mezzo ci ritornano come materia lavorata. La Francia importò in Italia 312.167 kg. di tessuti di seta, l’Italia non esportò in Francia che kg. 39.421, cioè sette la Francia e uno l’Italia. Laonde i comaschi, che erano liberisti nel 1882, si sono poi convertiti nel 1887 a difendere anch’essi il mercato interno»62. E la ragione per la quale la Francia manda la sua seta grezza a torcere e filare in Italia è che «noi abbiamo la mano d’opera delle setaiole più a buon mercato che in Francia, del 50 e anche del 100 per cento. E la legge sancita per regolare il lavoro dei fanciulli, che era invocata principalmente a tutelare la maestranza delle miniere e dei filatoi, si dovette per questo sospendere»63. Si affaccia qui il «socialismo di Stato»: il moderno capitano d’industria civetta con le idee à la page. Ma non è nella filantropia e nell’umanitarismo – comuni ai moderati anche della vecchia generazione – l’aspetto nuovo del suo argomentare. La soluzione del problema sociale si identifica per il senatore di Schio con la fase del processo capitalistico inaugurata dal protezionismo. All’accordo tra produttori, potenzialmente concorrenziali, deve tener dietro un convergere d’interessi – favorito anch’esso dalla politica governativa – tra datori di lavoro e lavoratori, una tregua trattati commerciali. «Molti altri, o deboli o illusi, come noi, hanno seguito l’ispirazione tutta inglese che sfruttò il continente a suo profitto…»; e, più in là, accennando alla miseria diffusa nell’isola: «Sta bene che questi chiari-oscuri siano conosciuti in Italia, perché noi troppo spesso citiamo l’Inghilterra a modello dei nostri ordinamenti economico-sociali, mentre da essa siamo immensamente distanti sotto tanti rapporti di aspetti fisico e morale» (ibidem). 60 «I nostri negoziatori in passato, conviene confessarlo, ebbero dei momenti storici, legati dalla politica estera, alla quale si dovettero subordinare i nostri interessi economici. E come si è dovuto cedere Savoia e Nizza, si è dovuto anche cedere nel sacrificio dei nostri mercati interni». «Io spero che l’ultimo trattato del 1882 sia stato l’ultimo dei compromessi politici, e che avremo guadagnata intera la nostra indipendenza anche nell’economia nazionale» (ibidem). 61 Ibidem. 62 Ibidem. 63 Ibidem. Nel ’77 però, anche il Rossi, si era dichiarato contrario al progetto (AP,
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nelle lotte salariali e uno sforzo comune per scaricare al di fuori delle frontiere, nella gara per la conquista di mercati, l’interna lotta di classe. L’imperativo categorico è produrre di più, esportare prodotti finiti nei quali entri il coefficiente lavoro, proteggere la produzione nazionale per proteggere il lavoro italiano. «Noi dobbiamo essere avari, molto avari – afferma l’autorevole senatore – quando si dovesse concludere un trattato, ogni volta che si tratta di convenzionare prodotti in cui entra principalmente il lavoro e quindi il salario e quindi il pane dei lavoratori. Per farsi buoni esportatori, non lo ripeterò più, bisogna essere buoni produttori»64.
Per le classi popolari occorre agevolare «la cooperazione della produzione, la quale, secondo me, ammettendo per base una buona istruzione popolare, la quiete che è necessaria allo sviluppo degli interessi materiali e le virtù che occorrono per la concordia e per la previdenza, sarebbe ancora la migliore delle leggi sociali»65. Questione nazionale e questione sociale, strettamente intrecciate, o meglio il socialismo di Stato condizionato dal nazionalismo espansionista, esauriscono la problematica del Rossi incentrata sulla svolta protezionistica. Ma il nocciolo della questione e le intenzioni immediate dei promotori della riforma, mascherate dietro le ostentate mète finali populiste si scoprono più chiaramente nelle parole del Brioschi. «Quando il ministro delle Finanze – egli afferma – ed alcuni di coloro che sono stati ministri in altri tempi e che oggi sono i campioni del libero scambio ancor qui in Senato considerino a quale altezza si sono portate le tasse di fabbricazione e quella di ricchezza mobile e le molte altre le quali sono sopportate dalle industrie nostrane, e si ostinano a combattere i dazi di importazione, ho il diritto di domandare loro se intendono così proteggere le industrie straniere»66.
La tariffa è giudicata in conclusione una «difesa per le offese delle Discussioni del Senato, tornata del 6 dicembre 1877). 64 Ibidem. 65 Il Rossi è, nel 1870, fautore di una colonia agricola in Eritrea per convogliarvi l’emigrazione e risolvere il problema della mano d’opera esuberante. Cfr. «La Rassegna Nazionale», 1898, p. 210. La filantropia del Rossi aveva un’impronta cattolica; l’industriale era in rapporti con il padre Lodovico di Casoria. 66 AP, Discussioni del Senato, tornata del 9 luglio 1887. Queste ed altre argomentazioni degli esponenti ministeriali, intese a ribadire il carattere «difensivo» o semplicemente
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tariffe estere e per le offese che facciamo noi alle nostre industrie all’interno colle ingenti tasse». È chiaro qui il nesso tra politica economica interna ed estera. Una volta innalzate barriere doganali sufficientemente alte, che chiudono il mercato nazionale alla concorrenza straniera, gli alti prezzi che ne derivano potranno portarsi ad un livello tale da ricomprendere le quote che aumentano il costo dei prodotti finiti, dovute a tasse o imposte. Sicché queste non vengono pagate dal produttore, ma rimbalzano sul consumatore. L’industria mirava in sostanza a scaricare su altre spalle, sulla massa indistinta ed inascoltata dei cittadini il peso tributario da cui era gravata. Giova osservare che nei più alti costi di produzione giocava sì l’alta incidenza delle imposte, ma più ancora l’arretratezza tecnica, la deficienza organizzativa ed imprenditoriale. Chiudendo il territorio nazionale alla concorrenza dei prodotti stranieri, imponendo al consumatore prezzi artificiosi, l’industria italiana riesce a sottrarsi all’obbligo d’introdurre migliorie nella produzione e ottiene di essere liberata dall’assillo di adeguarsi costantemente per la conquista dei mercati e l’abbassamento dei prezzi, concedendosi una lunga tregua. D’altra parte la forte pressione fiscale dello Stato si risolveva in un incremento della spesa pubblica che andava ad aumentare in gran parte la domanda dei prodotti industriali. Sempre maggiori si facevano le pressioni sullo Stato: sempre più ingenti le spese dell’erario destinate ai lavori pubblici e ad opere e forniture di carattere militare. Le commesse statali si risolvevano in una fonte di guadagno e di speculazione sempre nell’ambito della stessa cerchia. Gli uomini che ora hanno voce in capitolo, potendo lamentare autorevolmente il peso delle imposte, richiedono ben altre contropartite; e, vantando benemerenze patriottiche, mettendo avanti una insostituibile «funzione sociale», riescono ad alimentare di continuo il circolo vizioso della crescente protezione. I motivi di critica che si ascoltano in Senato affiorano appena dal grigiore della discussione. Dissentendo senza polemiche, parlano brevemente uomini autorevoli ma superati dalle nuove tendenze, tanto di destra
«fiscale» della tariffa, sono inficiate dall’alto grado di protezione concesso alla produzione nazionale, maggiore di quello stabilito da tutte le legislazioni doganali europee, ad eccezione di quella francese. 67 AP, Discussioni del Senato, tornata del 9 luglio 1887. 68 Ibidem.
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che di sinistra; si dimostrano diffidenti verso il semplicismo ottimistico e artificioso che anima l’assemblea, ma si piegano di fronte ai consensi generali e, più ancora, cedono, augurando il meno peggio per la nazione, alla forza delle cose già avviate che premono inesorabilmente. Il Cambray Digny67, a nome della minoranza della Commissione di finanza, dichiara di votare a favore della legge dell’87, pur dissentendo totalmente. «Questa è una tariffa assolutamente protezionista. Le parole dell’onorevole Brioschi sembrano appartenere ad una scuola economica cosiddetta sperimentale, la quale però non tiene conto degli esperimenti di 40 anni dell’Inghilterra, né di 25 dell’Italia, per non parlare di altri. Cotesta scuola in sostanza si ravvicina a quell’altra che ripetutamente è venuta per l’organo dell’on. Rossi a parlarvi della bilancia commerciale. Noi intendiamo dunque nettamente constatare l’opinione nostra opposta a tali dottrine»68. Alle parole del Cambray Digny non è insensibile lo stesso Ministro delle Finanze, il Magliani (che del resto interpreta lo spirito del vecchio primo ministro, il Depretis). Creando un certo disagio nelle sue file e mettendo in difficoltà il senatore Brioschi, relatore, afferma che il carattere essenziale della riforma doganale non dev’essere il protezionismo ispirato da una dottrina preconcetta, ma piuttosto un sistema di difesa contro il protezionismo degli altri paesi. «Noi non procediamo spontaneamente, ma siamo costretti a difenderci contro la politica economica degli Stati che ne circondano. Ed è per questo che noi siamo fautori convinti dei trattati di commercio e crediamo che sia questa l’unica via che ancora rimanga per poter temperare le asperità delle tariffe autonome»69.
Come doccia fredda gettata sull’ostentato ottimismo, ma certo non sufficiente a sgonfiare il nuovo mito industriale, produttivistico, cadono le parole del senatore Allievi. Non basta il solo dazio per far sorgere e prosperare le industrie. Altrimenti per quale ragione – aggiunge egli riprendendo il discorso del Rossi sulle sete – le nostre industrie della tessitura dovrebbero cedere alle francesi malgrado il minor costo da noi della materia prima? Bisogna che «ci siano altri moventi, altri stimoli, tra i quali primissimi l’intelligenza e l’istruzione». Riecheggia in queste parole una tradizione culturale che va spegnendosi e che aveva messo in primo piano, nel porre le fondamenta dell’edificio nazionale, i valori umani, col 69 70
Ibidem. Francesco Brioschi, nato a Milano, professore di scienze fisiche e matematiche, fu
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proposito di rinnovare nella libertà il mondo del lavoro, fidando nell’educazione, rifiutando posizioni di comodo quali quelle invocate dal pigro protezionismo. Liberismo e liberalismo non erano allora, come per la presente coscienza storiografica, separati, ma legati in un’unica ideologia che delle libertà faceva criterio unico di giudizio. Il ricorso all’esperienza, l’«empirismo», nuove parole d’ordine propagandate con arbitraria trasposizione dalle scienze in auge, distruggevano proprio l’economia come «sistema classico sperimentato e coerente regola d’azione. Qui è il paradosso cui conduceva una forma mentis influenzata, più che da un autentico abito scientifico volto alla ricerca, dalla disposizione al superficiale accoglimento di dottrine positivistiche e alla frettolosa trasposizione da una scienza all’altra di princìpi e canoni interpretativi che, come tali, venivano assunti astrattamente, con atteggiamento dogmatico e superficiale. Qui il motivo di una crisi, già molto profonda, dei valori libertari; la distruzione di un’integrale concezione – che aveva obbligato ad una regola anche nella trattazione degli affari economici, privati e internazionali – per sostituirvi un empirico bagaglio di correttivi non nuovi, ma assai simili a quelli escogitati dagli esperti di economia e dai ministri che avevano operato nei regimi assoluti. Malgrado emergano dal dibattito posizioni in se stesse inconciliabili, nel clima di rassegnazione e di disposizione all’accordo sul terreno pratico hanno buon gioco esponenti di mediazione, agnostici e accomodanti, che si staccano dal vecchio schieramento politico, muovendosi sul piano del tecnicismo e dell’eclettismo. Largo è anzi il procedimento di compenetrazione della vecchia classe politica col nuovo mondo, sempre più imperioso, degli uomini d’affari. Vi si prestano in posizione dominante – come si è detto – uomini della vecchia Destra, moderati che, nel clima del trasformismo, offrono la loro opera ai governi di Sinistra; meno direttamente responsabili sul piano politico, riescono abilmente a tenere le fila del nuovo movimento economico e si impongono come i più qualificati a trovare i punti di saldatura tra la vecchia borghesia agraria e la nuova borghesia industriale. Come si è potuto notare dalle polemiche accennate, il terreno d’incontro è la pianura padana, dove gli interessi dei diversi settori produttivi sono espressi al diapason e puntualmente rappresentati, dove sono anticipate le soluzioni che verranno poi estese, con cospiratore e poi liberale moderato. Nominato senatore nel ’65, lo troviamo già nei gover-
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più ampio compromesso, alle altre regioni d’Italia, tramite le deputazioni centro-meridionali. Basta dare uno sguardo alla legislazione doganale per vedere come nella discussione delle tariffe generali del ’78, dell’83 e dell’87, e di altri minori provvedimenti, compaiano sempre gli stessi nomi. Sono pochi uomini i «tecnici» dentro alle segrete cose, che decidono delle direttive di sviluppo economico e finanziario; e tra questi figurano in primo piano gli esponenti della influente consorteria lombarda, il Luzzatti e il Brioschi70, relatori rispettivamente alla Camera ed al Senato. Il Luzzatti, tipica figura di mediatore infaticabile e insostituibile, relatore e autore di leggi fondamentali, tiene i contatti con tutto il mondo politico e degli affari. Nell’87 alla Camera i contemporanei lo ammirano per la sua straordinaria e signorile abilità nel bilanciare forze e debolezze, nel dare a ciascuno il suo, nel conoscere e soppesare fino in fondo i piccoli e grandi interessi71. L’uniforme andamento della politica economica, che condiziona il modo d’essere della borghesia italiana, le preoccupazioni degli ambienti ad essa legati, non potrebbero essere espressi meglio e con più continuità da altra personalità politica nei quarant’anni che decisero delle sorti dell’assetto capitalistico in Italia: ché il Luzzatti, malgrado le diverse crisi politiche, fu tanto apprezzato nei Governi di destra quanto in quelli di sinistra; e da ultimo, già consumato uomo di governo, ministro del Tesoro e poi presidente del Consiglio, sarà reimbarcato anche da Giolitti, a garanzia di continuità nell’indirizzo finanziario72. Il declinante eclettismo, la dimenticanza di più alti ideali giovanili nel frettoloso ricorso all’«esperienza», il compiacimento ottimistico e superficiale per le idee nuove e le mal fondate prospettive di progresso son i tratti tipici che lo rendono gradito a uomini di diverse generazioni e diverse scuole. Tra l’«ottimismo» del Bastiat e il «pessimismo» del Marx il Luzzatti vorrebbe trovar posto per una teoria «mediana», moderata: teoria delle «perturbazioni economiche» (già il termine ci richiama alla pretesa positivistica dell’unità ni di destra autorevole nel campo economico e finanziario; intorno all’80 si volge, sotto la prorompente suggestione del Rossi, a sostenere il protezionismo, malgrado la sua confessata ignoranza dottrinaria. 71 Della sua influenza e della sua larga conoscenza di uomini, di piccole e grosse questioni ci testimoniano le sue Memorie (L. LUZZATTI, Memorie, I, 1841-1876, Bologna 1931; II, 1876-1900, Bologna 1936). 72 Di quest’uomo la stampa moderata ha fatto addirittura un mito. Il Bonghi e «La Perseveranza», che ne seguirono la parabola, lo videro al potere come la loro creatura dopo
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delle scienze e ci testimonia dell’assimilazione immaginosa dei fatti umani ai fatti cosmici nell’evoluzione della materia) per la quale, dopo le tempeste ricorrenti, si può sperare nel ritorno al sereno. Teoria creata a rosea conciliazione di tesi contrastanti sul fenomeno sconvolgente delle crisi economiche e dei conflitti tra capitale e lavoro73. Ad un atteggiamento conciliante – sentimentale, sfornito di nerbo logico – si riduceva anche il suo ostinato invito a sollevare le condizioni delle classi povere con concrete iniziative, quali le mutue, le cooperative, le casse rurali e simili. Propositi, sentimenti questi lodati e propagandati con untuoso entusiasmo dalla classe dirigente e dagli amici moderati, ma, a prescindere dalla loro mancata o assai tardiva realizzazione, non certo adeguati a risolvere i gravi problemi già allora sul tappeto. Mancava al Luzzatti quella sensibilità della crisi vissuta, propria di altri uomini della vecchia generazione, quell’avvertimento delle contraddizioni che acuiva il loro senso di responsabilità, che consigliava loro un atteggiamento prudenziale e provocava qualche volta un loro doloroso distacco dalla vita pubblica. Negli anni del periodo crispino, una volta trovata in una prima base di contrattazione la via del compromesso, i singoli settori produttivi cercano di allargare la loro influenza, di lottare per assicurarsi migliori posizioni nelle trattative che ad intervalli si aprono per riequilibrare il rapporto di forze. Ma il sistema, una volta adottato, non entra in crisi: tende anzi a rafforzarsi perché comune è l’utilità che ciascun contraente, chi più chi meno, ritrae dalla protezione estesa a tutti i gruppi. Lo Stato è ora più che le incertezze e le ansie crispine. Nei ministeri Rudinì, scopertamente moderati, dal marzo ’96 al giugno ’98, il Luzzatti resse quel Ministero del tesoro che era come la pupilla degli occhi per i moderati e vi proseguì la linea del Colombo, anch’egli, come si è visto, della consorteria lombarda. Era l’uomo destinato, si pensava, a risollevare le sorti della nazione dopo le tempeste del ’93-’94 e l’ancor più sconvolgente parentesi del ministero Giolitti. Fu invece la sua politica economica – che non cambiò il corso protezionista, e ne approfondì anzi le contraddizioni – a produrre il nuovo terremoto del ’98. I moderati attribuirono i moti del ’98 alla Sinistra, agli errori di una politica ventennale, ai Depretis, ai Crispi e specialmente ai degeneri metodi giolittiani. Ma se anche si volesse risalire molti anni addietro nell’indicare le responsabilità della crisi, ci si dovrebbe sempre rifare agli anni intorno all’87, dai quali ha inizio il riflusso reazionario dopo la andata al potere della Sinistra e nei quali troviamo esponenti moderati – ed in prima fila il Luzzatti – nelle posizioni chiave della politica economica. 73 L. LUZZATTI, L’ordine sociale, Bologna, 1952, pp. 36 e seguenti. 74 Nel ’91 si costituì a Milano per opera del produttore di seta Riccardo Gavazzi, e di Giacomo Raimondi, redattore economico del «Corriere della Sera», la prima «Associazione
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mai il comitato di affari della indisturbata classe dominante. Mentre non esiste alcun settore economico che sposando senza riserve la tesi liberista sia così potente da rompere l’omertà di tante posizioni concordate, ancora non si fa sentire la pressione dei partiti popolari a sostenere una politica economica meno gravosa per i salari e per i consumi a larga base e a spezzare il circolo chiuso degli interessi protetti, per farli rifluire nella direzione dell’utilità generale e uniformarli a criteri di controllata economicità. Dalla svolta operata con l’approvazione della tariffa doganale dell’87 i maggiori vantaggi li trassero i settori nuovi dell’industria, al passo col progresso tecnico e produttivo. L’industria della seta invece, colpita nei suoi commerci di esportazione e posta più tardi in difficoltà dalla concorrenza asiatica, ebbe a risentire della nuova situazione, a conferma delle pessimistiche previsioni dei suoi difensori74. Nel ’92 il Colombo, ministro delle Finanze nel gabinetto Rudinì, si sforzò di realizzare le necessarie economie per sollevare dalle critiche condizioni questo ramo della produzione caro a lui e a tutto il gruppo ministeriale di ispirazione lombardo-veneta. Si giunge così all’abolizione del dazio di esportazione sulle sete75. Di lì a poco preme per avere lo stesso trattamento, accusando anch’essa una crisi, l’industria dello zolfo, che con il Crispi ottiene a sua volta l’esenzione dal dazio d’uscita. Si agitano quindi i cotonieri ed altri imprenditori. Vengono poi concessi premi di costruzione e navigazione alla marina mercantile; e ancora adeguati compensi agli agrari: il cerchio si chiude nel ’96 con un ennesimo rialzo del dazio sul grano. «Il proprietario di terre coltivate a riso – così descrive le contrattazioni di cui è testimone un deputato dell’epoca, il Gagliardo – non ha vantaggi nella protezione delle terre coltivate a grano. I proprietari hanno interessi diversi da quelli degli industriali; ma sarebbe follia rifiutare un’alleanza che assicura la vittoria. I tessitori hanno interesse che i filati siano a buon mercato; ma se nel dazio sui tessuti si tien per la libertà economica» d’ispirazione moderata, ma con programma di rivendicazioni antigovernative e revisione del trattamento doganale e fiscale. Le si affiancò a Roma nel ’92, sostenuta dal «Giornale degli economisti», l’«Associazione economica liberistica italiana» cui diedero la loro adesione uomini di tendenze conservatrici, quali il Cambray Digny, il Majorana Calatabiano e, da parte lombarda, il Prinetti. Queste ed altre iniziative (più vivaci quelle d’impronta radicale) ebbero una notevole influenza sul piano culturale accompagnandosi al risveglio degli studi economici e sociali. Ma sul terreno pratico non cambiarono le cose e non riuscirono ad agire apprezzabilmente sulla classe dirigente e a sollevare la politica economica dal piano delle piccole, mutue concessioni ai gruppi privilegiati.
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conto del dazio sui filati, vada pure il dazio sui filati. E così il fascio si forma, a danno degli esclusi e della nazione di cui si indirizzano male le forze produttrici. È evidente che, o vi è perfetta reciprocità, e allora è come se non fosse protetto nessuno; o la reciprocità non v’é, e non vi può essere, e si creano spostamenti e ingiustizie che non hanno nome. Insomma col protezionismo si piglia di qua, si distribuisce di là, bazza a chi tocca, e il gioco è fatto»76.
I circoli agricoli e quelli industriali della seta premono intanto per ristabilire lo status quo nei confronti dei commerci con la Francia; si giunge così nel ’98 ad un nuovo accordo doganale77. Il trattato trova accoglienze favorevoli nel governo Rudinì e nel nuovo clima che, come vedremo, si conformava alle tendenze moderatrici del gruppo lombardo. «La Perseveranza» vede di buon occhio e segnala con favorevoli commenti l’inizio di una nuova politica. Pur accogliendo le lamentele dei setaioli, delusi nelle loro ben più ottimistiche aspettative, lascia intendere che il negoziatore, il Luzzatti, non poteva procedere ad una più radicale revisione delle tariffe ch’egli stesso aveva coordinato con faticoso equilibrio, perché doveva anche tener conto dei timori espressi dai rappresentanti dell’industria laniera nei confronti della concorrenza francese78. In questa occasione l’organo moderato, accennando alle conseguenze della politica doganale e alla crisi dei rapporti commerciali con la Francia, afferma che «la parte meridionale della penisola ha sofferto, la più industriale se ne è avvantaggiata»79. Tardivo riconoscimento sul quale il quotidiano milanese, volto a idealizzare la realtà italiana sul motivo unitario e in sostanza ad ignorare le sorti del Sud, non ama soffermarsi a lungo. In effetti – giova tenerlo presente – l’agricoltura fu la grande sacrificata dalla politica economica imposta dall’approvazione della tariffa protezionistica. La lotta doganale con la Francia venne a peggiorare special-
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La discussione, svoltasi durante il ministero Giolitti, non incontrò oppositori, riconoscendosi da ogni parte l’utilità di ridar via libera ad una esportazione di così vitale interesse per il paese. Relatore del disegno di legge fu il rappresentante di Como, Merzario, della Sinistra. Per chiedere agevolazioni anche nei rapporti ferroviari parlò l’industriale Rubini, deputato di Como (AP, Discussioni della Camera, tornata del 4 giugno 1892). 76 AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 20 giugno 1887. 77 L’accordo era sostenuto da autorevoli rappresentanze economiche e agrarie del Piemonte, con a capo la «Associazione serica di Torino» (Cfr. il «Giornale degli economisti», 1898, II, p. 563). 78 Cfr. «La Perseveranza» del 27 novembre e 4 dicembre 1898. Anche il «Giornale degli economisti» accenna alle occulte manovre di settori protezionisti contrari: cioè, pratica-
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mente la situazione delle campagne e fu un vero disastro per alcune culture tipiche ed in particolare per i prodotti del Sud che avevano trovato per l’addietro largo sbocco in quel paese. La riforma dell’87 non prese in considerazione gli interessi agricoli più vivaci e legittimi, ma quelli stazionari e parassitari. Furono proprio gli interessi della proprietà intensiva ad essere sacrificati: quelli connessi alla produzione di agrumi, di oli, di vini, la cui esportazione incideva allora per non piccola parte sulla bilancia commerciale. In cambio vennero tacitati esponenti della grande proprietà vicini al governo che in molte zone, specie nel Sud, rappresentavano interessi legati a coltivazioni arretrate e non redditizie; quella dei cereali soprattutto. La protezione blocca questa situazione stagnante, impedendo modificazioni in senso produttivistico80, scoraggiando l’immissione di capitali nell’agricoltura e l’introduzione di miglioramenti tecnici e di nuove culture. Il protezionismo fece pagare all’agricoltura dell’intera penisola, e particolarmente al Mezzogiorno, il prezzo richiesto dalla nascita e dallo sviluppo delle industrie, da quelle tessili della lana e del cotone a quelle siderurgiche, meccaniche, navali. Se si pensa al trattamento di poco favore riservato alle culture tipiche del Mezzogiorno e si tiene conto delle condizioni economiche delle varie regioni – che già allora presentavano una chiara differenziazione in ragione del diverso sviluppo industriale concentrato nelle città del Settentrione – si può cogliere la misura dello squilibrio che ne venne nei rapporti tra Nord e Sud, regolati da spirito di sopraffazione sulla base degli interessi prevalenti, ancorché spesso antieconomici, nel quadro dell’intera produzione nazionale. Tale squilibrio fu aggravato dalla maggior considerazione che gli interessi rappresentati nel Nord ebbero anche nel campo agricolo. Si tende oggi – sulla scia della polemica radicale anticrispina e delle accuse fatte dai socialisti alla deputazione agraria meridionale – a sottovalutare la partecipazione del ceto padronale del Nord, agricolo e indumente, della maggioranza degli industriali, quegli stessi che avevano visto di buon occhio la denuncia del trattato. Favorevolmente all’accordo si pronunciò la Camera di commercio di Milano. 79 Cfr. «La Perseveranza» del 29 novembre 1898. 80 Poco prima della denuncia del trattato con la Francia vi era stata una notevole trasformazione in senso intensivo perché molti proprietari, in vista dell’esportazione, avevano piantato nuovi vigneti. Di fronte alla successiva crisi dei vini il Crispi ebbe il coraggio di accusare di imprevidenza non il governo ma gli agricoltori più solleciti, colpevoli di aver provveduto a nuove, più redditizie culture (AP, Discussioni della Camera, tornata
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striale, gli avvenimenti di quegli anni e a dimenticare il peso preponderante ch’esso ebbe nel decidere delle sorti dell’economia italiana. La stessa immagine del «blocco parassitario» che la critica libero-scambista, nel denunciarne la funzione reazionaria, rese familiare, non dà l’idea esatta dei diversi rapporti di forza intervenuti nell’accordo. Le rappresentanze parlamentari dell’Italia agricola non ebbero, in cambio delle concessioni alla produzione industriale, che una modesta contropartita: riuscirono a garantire la propria sopravvivenza solo pochi grandi proprietari e fittavoli, mentre la maggioranza dei piccoli proprietari fu abbandonata al suo destino. Ma anche la grande proprietà non fu difesa come tale, ma piuttosto in quanto legata al ceto politico dominante che la rappresentava autorevolmente nel Nord81. Alla generazione dei vecchi moderati – particolarmente lombardi e toscani – repugnava, è vero, accettare un’offerta che l’avrebbe diminuita nelle sue possibilità di autonoma iniziativa e di critica e che l’avrebbe obbligata a rinunciare al suo programma popolare di bassi costi dei generi di largo consumo. Ma fu costretta a cedere all’impetuosa reazione che la crisi agricola aveva provocato nella pianura padana (agli inizi della crisi agricola un movimento di difesa di fronte alla discesa dei prezzi si avverte subito in Lombardia; una lega agraria si forma più tardi nell’84 in Piemonte)82 e che indusse uomini nuovi a scavalcare nelle loro richieste le modeste pretese di sgravi fiscali, per imporre una protezione estesa alle colture del grano, del riso, della seta. Una stessa mentalità imprenditoriale accomuna spesso uomini dell’industria e dell’agricoltura in un atteggiamento attivistico e spregiudicato nelle regioni dove l’agricoltura è più progredita, o perché già usa di nuovi ritrovati o perché è legata ad interessi collimanti con quelli industriali. Qualche volta alle stesse persone, in particolar modo al Rossi (che capeggiò il movimento agrario traendone profitto sul piano industriale)83, del 27 giugno 1888). 81 Il Cambray Digny afferma che sono i fittavoli e i grandi proprietari dove è più progredita l’agricoltura a chiedere protezione sui grani (cfr. Il dazio sul grano, in «Nuova Antologia» del 16 maggio 1887, pp. 329-346), contro gli interessi dei braccianti, dei mezzadri e dei piccoli proprietari. I produttori che ricavavano cospicui guadagni erano quindi quelli del Nord e del Centro d’Italia, dove più elevato era il rendimento della terra, quelli che destinavano grosse partite alla vendita e che, disponendo del credito ed essendo in possesso dei magazzini, erano in grado di attendere il momento buono per speculare sui prezzi (cfr. discorso di Agnini in AP, Discussioni della Camera, tornata del 1° febbraio 1898, nonché l’articolo
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è affidato il compito di sostenere con identiche argomentazioni il protezionismo dell’uno e dell’altro settore. Sul terreno comune di interessi insieme agricoli e industriali si vanno assestando parziali discordanze e spegnendo iniziali antagonismi, mentre matura la concorde richiesta dei due paralleli rami produttivi. In questo blocco più ristretto, territorialmente circoscritto al Nord, si inserisce, più per interessi similari che per diretto e influente intervento, la meno autorevole rappresentanza dei «galantuomini» meridionali. Gli screditati esponenti della proprietà estensiva e del latifondo riescono ad essere gratificati malgrado la loro inerzia e incapacità. Naturalmente, una volta varata la legislazione limitatrice del liberismo, interessi come quelli del Sud, legati a situazioni di tipo semifeudale, non sollecitati a svolgersi in senso capitalistico, si assestano e si consolidano rendendosi parte attiva del processo involutivo. In un secondo momento anzi il peso del mezzogiorno si farà sentire come determinante, bloccando tentativi di svincolamento dalla pesante eredità del passato, cementando il blocco nella sua funzione retriva e paralizzando la possibilità di nuovi sviluppi economici. Sarà la pesante deputazione meridionale, resa complice e sostegno passivo del groviglio di interessi protetti, arroccata negli ultimi anni del secolo sulle posizioni mal guadagnate, a prestar man forte ai governi reazionari impedendo – come lamenta più volte il Turati – la formazione di nuove coalizioni favorevoli al movimento di rivendicazione salariale e di libertà politiche e sindacali. Ma la cultura meridionale più qualificata – ed è questa una controprova dello sviamento dagli ideali unitari – era stata agli inizi del Regno tenace assertrice del liberismo. Secondo la dottrina degli uomini più illu-
del 2 luglio 1898 di L. EINAUDI, Il dazio sul frumento in Cronache economiche e politiche di un trentennio [1893-1925], vol. I, Torino, 1959, pp. 81 e sgg.). D’altra parte ottennero protezione culture legate alla produzione industriale, o che non erano diffuse nel Sud: così per il riso, le barbabietole da zucchero, la canapa. 82 Il gruppo agrario si costituisce alla Camera più tardi, nel marzo del ‘94, comprendendo circa la metà dei deputati, per resistere alle pressioni sempre più forti degli industriali. «La Perseveranza» del 22 marzo 1894 ne condivide le richieste, pur temendone un’azione troppo esclusiva, contraria agli interessi del paese e alla maggioranza degli stessi agricoltori. 83 Così L. EINAUDI nell’articolo del 9 agosto 1900, Perché si deve abolire il dazio sul grano, in Cronache economiche e politiche di un trentennio… cit., p. 207. 84 Le cifre riportate nel testo sono quelle indicate dal deputato socialista Agnini nel discorso alla Camera citato. Esse discordano da quelle dell’Einaudi (Perché si deve abolire
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minati il sacrificio delle posizioni regionalistiche e particolaristiche doveva essere la premessa necessaria per avviare l’inserimento dell’Italia nel quadro delle nazioni europee più progredite e condurre ad un allargamento dei contatti civili e commerciali. Ed è questo il vero patto – non esplicito ma fondato sull’adesione a principi che permettevano di risolvere gli opposti interessi su un piano più alto – stretto tra gli esuli meridionali in Piemonte e la politica cavouriana, sempre poi invocata da solitari pensatori contro le deviazioni successive. L’apertura libertaria – nelle convinzioni dei profughi unitari e dei rivoluzionari d’ogni regione – avrebbe dovuto unificare il mercato lasciando che le reciproche fluttuazioni si assestassero spontaneamente. Non certo si immaginava che il Sud in pochi anni sarebbe divenuto mercato di sfruttamento chiuso al più libero e diretto contatto con le correnti di interessi europei. Abbattute e superate le artificiose barriere doganali tra regione e regione, non si pensava certo che altre ne sarebbero state ristabilite ai confini nazionali. Dal Ferrara, isolato ed irriducibile assertore, in seno alla Destra, della scienza economica e del sistema liberista contro gli incerti empirismi, fino al Fortunato e alla ripresa delle posizioni libero-scambiste e meridionaliste nelle correnti liberali e radicali anticrispine e oltre, si delinea un netto filone di pensiero e di opposizione politica – autorevolmente rappresentato nel Sud – che inutilmente si adopera per porre riparo alla corsa al rialzo delle tariffe e al monopolio. Il prezzo che costò al paese la politica economica protezionista fu pagato dalle classi popolari con un decennio di privazioni e di sofferenze. Miseri restando i salari (e ciò dimostra quanto avventate fossero le previsioni del Rossi e della pattuglia dei protezionisti ad oltranza) e del tutto insufficiente l’occupazione (l’emigrazione registrò un pauroso incremento), si fece sentire sulle condizioni generali di vita l’intollerabile pressione delle imposte: in particolare dei dazi di consumo comunali e del dazio d’importazione sul grano. Malgrado la continua e rapida discesa dei prezzi delle farine sui mercati esteri, in Italia il prezzo del pane veniva mantenuto alto da continui ritocchi della tariffa doganale (da tre lire, a cinque, e poi a sette e cinquanta al quintale), ritocchi destinati a neutralizzare i benefici effetti della concorrenza mondiale. Guadagnava l’erario che vedeva crescere continuamente gli introiti, ma guadagnavano anche, e di più, gli agrari, che, senza spendere, senza essere costretti ad impieghi capaci di migliorare o trasformare le loro culture, venivano garantiti nel loro alto margine di
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artificioso guadagno. Il macinato, l’odiato balzello posto sulle farine ai tempi della destra storica, aveva fruttato allo stato dai quarantotto ai cinquanta milioni di lire all’anno e tanto pressappoco venne a procurare all’erario, nel ’96, anche il dazio sui grani. Ma i consumatori pagavano ora per il pane una maggiorazione di prezzo valutabile in circa trecento milioni di lire: della differenza usufruiva indirettamente il privato, il produttore di grano a riparo dalla concorrenza84. Era questo – il favore che lo Stato concedeva ad alcuni tassando altri, e per di più i più poveri – un argomento che gli autori del macinato ed altri esponenti della Destra facevano valere spesso contro i demagoghi della Sinistra, ritorcendo contro di essi le vecchie accuse. Si era abolito il macinato – si diceva – conclamando il principio di una finanza democratica; si erano poi smentiti gli iniziali propositi ripristinando un altro insidioso balzello: indiretto ma che gravava sul cibo del povero in misura assai maggiore. Di più: se il macinato andava ad esclusivo beneficio dello Stato, la nuova imposta aveva soprattutto di mira gli interessi privati, difendeva una produzione arretrata e non redditizia, inutile come tale, anzi dannosa al paese. Un giudizio sul diverso ruolo che giocò la borghesia nel periodo della Destra e della Sinistra non può in effetti prescindere dal diverso modo con cui si utilizzò il pubblico denaro e si concepì e attuò la ripartizione del peso fiscale tra le varie classi sociali. Lo statalismo della Destra aveva condotto ad una forte pressione fiscale per attuare d’urgenza i compiti improrogabili dello Stato unitario, di difesa e di progresso civile. La borghesia, povera ed esangue, non fu risparmiata dalle tasse, anche se
il dazio sul grano, cit., p. 209) che però scriveva nel 1900. Inoltre l’Einaudi esclude dal suo conteggio, nel valutare in cento milioni la cifra pagata dal consumatore a beneficio dei privati, i piccoli e medi proprietari che consumano direttamente il prodotto. Per maggiore chiarezza riportiamo testualmente il brano: «Per ogni lira tolta al contribuente – spiega l’Einaudi – dall’imposta sul macinato, dall’imposta fondiaria o di ricchezza mobile o sul sale, ecc. entra una lira nelle casse dello Stato; mentre lo Stato introita il dazio sul grano solo sui quintali che entrano dall’estero, ed i consumatori pagano 7,50 di più al quintale tanto il grano introdotto dall’estero, quanto quello prodotto dall’interno. In definitiva il consumatore paga una duplice imposta: una visibile allo Stato, di trenta milioni all’anno, per il grano consumato all’interno; ed un’altra invisibile, superante certo il centinaio di milioni, ai proprietari nazionali di terre a grano, i quali vendono il grano prodotto. Escludiamo dal conto i numerosissimi piccoli e medi proprietari i quali mangiano il grano che producono e a cui il grano non fa né caldo né freddo. Lo Stato ha il dovere di far cessare l’enorme ingiustizia che gli italiani debbano pagare un tributo ingentissimo, invisibi-
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queste pesarono in misura assai maggiore sugli strati più bassi della popolazione. D’altra parte la classe di governo si sforzò di porsi, almeno intenzionalmente, al di sopra dei particolari interessi, di farsi mediatrice fra la classe dirigente e il popolo e tra i conflitti di gruppo, di mettere un freno alla speculazione e – compresa delle idealità etiche e della necessità di superare criteri grettamente utilitaristici – cercò di avocare direttamente allo Stato il compito di provvedere alle opere pubbliche ed alle costruzioni ferroviarie. La Sinistra non seppe altrettanto rigorosamente distinguere l’interesse pubblico dal privato: identificando la sorte dello Stato con quella della borghesia, non si preoccupò di discernere scrupolosamente gli interessi legittimi e progressivi da quelli oppressivi e stazionari, ma discese al livello dei particolari settori produttivi senza direttive di superiore coordinamento, senza effettivi controlli; allargò le maglie della finanza, affidò incautamente ai privati la pratica realizzazione delle imprese di interesse pubblico. Sequestrata la classe politica nell’ambito dei soli problemi della nascente borghesia, venne meno, dopo iniziali riforme democratiche, ogni preoccupazione per la sorte delle classi inferiori. Venne meno la tensione morale nel partito che aveva sostenuto ideali di massa, che aveva posto la necessità di elevare indefinitamente ad una coscienza civile gli elementi più estranei alla vita pubblica. Le vicende parlamentari e le esigenze che condussero al ristabilimento, sotto altra forma, dell’odiato balzello della Destra sulle farine, si possono riassumere brevemente. Dopo l’approvazione, nell’84 del disegno di legge sulla perequazione fondiaria (che attraverso l’unificazione del catasto portava ad un aggravio fiscale per le provincie meridionali) si va calmando l’agitazione promossa dai proprietari agricoli del Nord, mentre cresce il malcontento nel Sud. Segue quindi l’abolizione dei decimi di guerra, destinata a sollevare la proprietà immobiliare dell’intera penisola. La crisi agricola esige però nuove provvidenze e la pressione sul governo continua. D’altra parte le spese pubbliche, sollecitate dal ceto industriale o dalle cricche locali, consigliate spesso dall’opportunità di colmare i vuoti di qualche improvvisa disoccupazione, di sopperire a particolari situazioni di disale, non per scopi di utilità pubblica, ad un piccolo manipolo di grandi proprietari di terre a grano». 85 Cfr. «La Perseveranza», 30 gennaio 1894. 86 Cfr., ad esempio, «La Perseveranza» del 15 ottobre 1894.
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gio di provincie impoverite, pongono in difficoltà il bilancio. Il ministro delle Finanze non sa più donde attingere denaro: non può tassare ulteriormente la proprietà agricola e non vuol gravare la mano sulle industrie; sceglierà perciò un’altra strada: porrà il dazio doganale sui grani. Un colpo al cerchio e uno alla botte: se il bilancio è riassestato, anche i conti privati degli agricoltori più esigenti registreranno il pareggio; nessuno avrà di che lamentarsi: protetta l’industria, protetta la cerealicoltura. Le turbolente manovre dietro le quinte si placano, le spinte dei settori produttivi in contrasto – che avrebbero obbligato il governo a scelte pericolose o ne avrebbero paralizzato l’azione – si allentano, mentre la via è aperta ad una pressione sempre maggiore delle tasse sul lontano e dimenticato nullatenente. Con le leggi dell’88 e del ’96 (e negli intervalli con semplici decreti reali motivati da ragioni di necessità e di urgenza) altri ritocchi al bilancio, altri aumenti del dazio, altri aiuti agli agrari che tempestano per la discesa dei prezzi del grano. L’incidenza delle imposte sul prezzo del pane raggiunge ora la misura del 38%. La via scelta è certo quella della minore resistenza, ma è un piano inclinato sul quale è difficile fermarsi. Il bilancio registra d’altra parte un continuo aumento di spese e sempre nuovi disavanzi. Come provvedere? Uomini della vecchia Destra insistono sulle economie, su una politica di raccoglimento. Anche la Perseveranza non può condividere gli ottimismi che inducono alla «finanza allegra» e non approva, anzi critica in linea di principio, ogni nuova spesa. Ma, legata soprattutto all’ambiente milanese, e quindi anche industriale, non può non chiudere un occhio quando le commesse statali si indirizzano alle fabbriche lombarde. Aspra contro i favori concessi al commercio o contro i protezionismi sfacciati riservati ai genovesi, ai piemontesi, si chiede se non sarebbe meglio che il governo, dovendo spendere, si rivolgesse almeno a quelle industrie «sane», che producono a migliori condizioni, invece di sostenere, con speciosi argomenti di superiore interesse pubblico, industrie stentate, che vivono del solo ossigeno delle forniture statali85. Anche le spese per l’esercito, per i porti e la grande marina da guerra ricevono dal quotidiano milanese incondizionata approvazione. E così poco rimane da risparmiare: le spese pubbliche mal viste sono quelle di carattere sociale, quelle per le bonifiche, per le ferrovie, di cui potrebbe godere il Mezzogiorno o il centro d’Italia86. Il ceto moderato si lascia trascinare in sostanza per queste vie obbligate ad approvare i bilanci e i programmi avventurosi e finisce per condi-
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videre suo malgrado la politica della «megalomania». D’altra parte gli stessi moderati non possono rinunciare ad accogliere le lamentele del ceto agrario che, una volta dilatato il bilancio, punta i piedi contro le tasse e chiede anzi sgravi e maggiore libertà di movimento; e che, travolto dalla crisi, segue la scia dei settori più retrivi, piatisce per avere aiuti e si unisce al coro che chiede la difesa protezionista. Come non riconoscere – si domanda «La Perseveranza» – che l’agricoltura è esausta, che le tasse mozzano il respiro e stroncano sul nascere ogni iniziativa? Presi in questo circolo vizioso gli organi di stampa moderati – anche quelli che avevano in un primo tempo protestato per la tassa sul povero – si chiudono in un complice silenzio. La stampa più spregiudicata – legata agli ambienti industriali –, che non ha arretrato di fronte ai nuovi criteri di amministrazione finanziaria e che ha sollecitato anzi un allargamento della spesa pubblica, vorrebbe che il prezzo del pane diminuisse, rendendo più sopportabile agli operai della città il regime di bassi salari. Ma anche da questa parte si rinuncia presto alla battaglia democratica e liberista: tanto più che il liberismo agricolo mal si concilia col protezionismo industriale. Meglio quindi, nell’un campo e nell’altro, votarsi alla comune difesa protezionista, sposare senza residui la tesi del compromesso e, con mutua concessione, abbandonare la costosa difesa del salariato. Nell’87 nel Parlamento la deputazione lombarda è compatta nel votare l’imposizione del dazio87: danno la loro approvazione Destra e Sinistra, rappresentanti di interessi industriali e agrari, spesso indissolubilmente connessi, liberisti e protezionisti ancora in conflitto per la prevalenza dell’uno o dell’altro indirizzo: ma limitatamente alle esigenze dei particolari interessi, di particolari settori produttivi88. Il Bonghi, con tutta la disinvoltura di cui era capace nel sostenere le più banali e retrive argomentazioni, confortando le richieste della squallida rappresentanza agraria meridionale, si fa sostenitore di un più alto aumento del dazio, nei confronti di quello proposto dal relatore, il meridionale e agrario Salandra89. A difendere una integrale e coerente politica economica liberista, anche nelle sue conseguenze sociali, è rimasta dei moderati la pattuglia toscana, con alla testa il Cambray Digny, e, del Mezzogiorno, il Fortunato90. Nell’88 da parte moderata è ancora un toscano, il Toscanelli, che
87 Dei moderati votò contro soltanto il conte Arnaboldi Gazzaniga Bernardo, grande proprietario lombardo (AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 20 giugno 1887).
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chiarisce negli esatti termini la «capitolazione di fronte agli agrari»91. Il Plebano rincara la dose rimproverando al Magliani le contraddizioni di una politica che si dice di Sinistra. «Finanza democratica? Da una parte diciannove milioni che sgravate ai proprietari92, dall’altra un nuovo aumento del dazio da tre a cinque lire». Le difficoltà sopravvenute in seguito alla lotta con la Francia, egli afferma, non sono dovute al caso, ma sono da imputare a quei grandi industriali che hanno voluto la rottura di proficui commerci per sostituirvi il monopolio della produzione nazionale e l’aiuto a nuove industrie93. Della deputazione milanese il Canzi, crispino, voterà a favore della legge; ma avverte che il dazio non giova né all’agricoltura, né al progresso tecnico, né alla grande maggioranza degli agricoltori, ma solo a pochi grandi proprietari assenteisti94. Nel ’96, mentre il circolo degli interessi borghesi si chiude senza lasciare nessuno spiraglio, il blocco trasformista vive ormai di rendita e lo dimostra con la sua apatica tolleranza, con la pigra partecipazione dei deputati alle discussioni in aula. La difesa della finanza democratica è ora assunta per intero dall’Estrema e il solco che divide la classe dirigente dalle rappresentanze popolari è netto, senza possibilità di intese e di ricambio. Le argomentazioni del socialista Agnini in difesa del libero commercio dei grani e la sua denuncia delle sopraffazioni di classe non sono diverse da quelle dei vecchi conservatori; ma non scuotono certo le 88 Preoccupazione dominante nella Camera era allora quella di resistere ai ritardi frapposti alla totale abolizione dei decimi di guerra sulla imposta fondiaria e all’imposizione di nuovi tributi destinati a riacutizzare lotte interne alla classe produttrice. Contro i decimi, e quindi in difesa della proprietà agricola, parlò autorevolmente il moderato milanese Carmine (poi ministro, nel 1896, con Rudinì) (AP, Discussioni della Camera, tornata del 16 giugno 1887). Il Colombo, sollecito degli interessi dell’industria, respinge decisamente qualsiasi altro aumento d’imposta. Aderisce con riserve all’indirizzo protezionista, in attesa cioè di riprendere la via del liberismo quando l’industria giovane si sarà rafforzata. Ritiene poi che il miglior modo di giovare alla produzione nazionale sia quello di impedire che il capitale si volga verso il debito pubblico o le imprese speculative (AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 17 giugno 1887). Non mancano però voci che si levano a denunciare anche gli aspetti meno edificanti della legge in questione, dal genovese Gagliardo al toscano Guicciardini (AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 20 giugno 1887). 89 AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 20 giugno 1887. 90 Ibidem. 91 AP, Discussioni della Camera, tornata del 25 giugno 1888. 92 Il Plebano si riferisce all’abolizione dei decimi di guerra. 93 AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 25 giugno 1888.
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posizioni acquisite, né provocano reazioni: ai privilegi conquistati con sapienti manovre non è più possibile ormai rinunciare, anche se la crescente agitazione popolare turba le prospettive più rosee e comincia a minacciare la tranquillità del mondo degli affari95.
94 Il Gagliardo, il Canzi sono uomini vicini al mondo industriale che non nascondono la loro animosità contro la politica impopolare degli agrari. Contro il Canzi si scagliò il relatore della legge, il Chimirri, accusandolo di essere libero-scambista solo per l’agricoltura e non per l’industria. «E ciò perché rappresentante una città manifatturiera. Cercate di tutelare gli operai industriali dimenticando che in Italia la popolazione è per due terzi di campagna» (AP, Discussioni della Camera, tornata del 28 giugno 1888). 95 AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 2 luglio 1896.
IL MODERATISMO LOMBARDO E LA POLITICA ITALIANA
II. DAL PERIODO CRISPINO ALLA CRISI DI FINE SECOLO
4. La consorteria milanese di fronte alla politica crispina. All’esasperazione della nuova politica economica e tributaria del periodo crispino si accompagna l’adesione della classe dirigente ad un nuovo costume politico; l’affidarsi a direttive empiriche, contraddittorie, ispirate a criteri che si allontanano da una politica liberale aperta scoprendo il vuoto di interiori e saldi convincimenti. Gli uomini della nuova coalizione, il Crispi stesso, incerti, velleitari, malamente nascondono la inadeguatezza delle idee e l’improvvisazione dietro una ostentata sicurezza e la dichiarazione di grandi e fermi propositi. All’industriale milanese Prinetti96, che – sollecito di interessi volti all’esportazione – chiede chiarimenti sulle conseguenze della recente denuncia del trattato di commercio con la Francia, il Crispi risponde: «Sventuratamente spira in Europa e in Francia specialmente un’aria protezionista che scoraggerebbe i più ferventi e tenaci fautori del regime della libertà commerciale. È il portato dei tempi; le nazioni, che si armano per mare e per terra, si muniscono anche con le dogane».
E, subito dopo, toccando l’altro tasto, quello che più piaceva alla nuova borghesia, visionaria ed aggressiva: «Ma questo sentimento di autonomia, di «suismo», se ben diretto, potrà far sì che l’Italia esca dalla lotta che le si prepara più forte e più potente, anche economicamente (Benissimo! Bravo!). Ma qui bisogna, o signori, che l’accordo fra nazione e governo sia completo. In ogni guerra vi ha morti e feriti; si cade sui campi di battaglia, fra i colpi di cannone, e morti e feriti ci possono essere pure 96 Il Prinetti, appartenente a nobile famiglia milanese, fu tra i più autorevoli dei giovani deputati del gruppo moderato studiosi di problemi economici e sociali.
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nelle battaglie economiche. Tuttavia un popolo forte non si scoraggia per ciò… Dopo aver conquistato l’indipendenza nazionale; dopo esser diventati politicamente un grande stato, certo dei suoi destini, bisogna che ci rafforziamo anche economicamente e finanziariamente, per renderci indipendenti dalle altre nazioni. Aiutateci e vinceremo (Bravissimo! Applausi!)»97.
È in questa sospensione di giudizio critico, nel clima di «ansietà patriottica», che finisce per spegnersi – di lì a pochi anni – ogni seria opposizione da parte conservatrice. I nuovi uomini di governo, del resto, si dimostreranno alla bisogna più conservatori dei vecchi sul piano sociale e più accaniti nella repressione, anche in relazione all’accentuarsi della lotta di classe. Il loro costume scomposto di parvenus si manifesterà durante i moti del ’93-’94, che vedranno scatenarsi in tutta la sua violenza la «banda crispina»98. Il «senso dello Stato», che i moderati avevano richiesto a questi ministri ex rivoluzionari come una carta di garanzia, si traduce nella loro coscienza piccolo-borghese in uno scrupolo ossessivo, in un’esasperazione di ideali statalisti e di metodi polizieschi. I moderati più duttili – e con essi la consorteria milanese – si assumono in questo periodo il compito di difendere, al coperto da dirette responsabilità governative, le istituzioni tradizionali (nelle quali ben si assesta la nuova «dittatura» del presidente del Consiglio), di spegnere le velleità riformatrici e di spezzare i legami democratici che ancora conservano le ultime propaggini dello schieramento della Sinistra, in modo da approfondire il solco di questa con l’Estrema, pericolosamente rafforzata dal folto gruppo socialista. Assicurata senza scosse né concessioni di rilievo l’inserzione del nuovo schieramento politico nei posti di responsabilità, la critica moderata si appaga di questioni di dettaglio e di riaffermazioni generiche, di consigli prudenziali. Tenendo ferma una distinzione ormai formale di indirizzi – e quindi una possibilità di ricambio alla formula governativa nell’ambito di una soluzione di Destra – la consorteria moderata rinuncia a spettacolari posizioni per più sostanziose influenze, lasciando in vista democratici dalla scaduta oratoria, ricca di richiami demagogici e di enfasi patriottica. Non è una linea divergente, teorica-
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AP, Discussioni della Camera, tornata del 29 febbraio 1888. Durante lo stato d’assedio «La Perseveranza» (14 marzo e 17 dicembre 1894) sostenne calorosamente Crispi contro una parte della Sinistra e lo Zanardelli. «Le miserie della patria – esclama l’organo moderato – devono avergli aperta una gran luce nella mente». 98
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mente riconoscibile e praticamente fondata, quella che seguono ora i moderati, né un’opposizione coerente, ma una politica empirica addentellata alla routine governativa: un gioco che indica una certa mobilità all’interno del blocco dirigente, una alleanza elastica mantenuta artificiosamente a garanzia del blocco stesso99. Dalla loro critica, che si esercita con intenti egemonici100, è certo illusorio trarre l’indicazione – come fa la storiografia che a quella tradizione si ricollega – di una indipendenza di giudizi e di atteggiamenti che discenda da una reale e ben marcata opposizione. Ai primi esperimenti di governo crispino101 il Bonghi già ne definisce quelle caratteristiche di politica interna di cui si compiacerà la conservazione sempre più allarmata, in quegli anni, per la vitalità del nascente socialismo. Nello stesso tempo ne sottolinea quelle oscillazioni, quello stile tipico che già stendevano un’ombra di incertezza sulle speranze affidate al nuovo leader. «Promette egli di resistere o di cedere? – si chiede l’autorevole parlamentare di fronte ai primi scontri del Crispi con i moti sociali –. Quanto a me io mi devo dire che, se ho una obbiezione da fare, è che egli ha ceduto troppo. Non posso dunque rimproverarlo ed abbandonarlo se e fin dove resista. Posso, se volete, rimproverargli che abbia resistito poco e non bene, a scatti, senza criteri di con-
99 La misura dell’aiuto offerto al suo governo si ha chiara nel ’94, quando il Bonghi sostenne il presidente del Consiglio persino di fronte agli scandali della Banca Romana. «La Perseveranza» ne trae anzi motivo per riversare ogni accusa sull’avversario diretto del siciliano, sul Giolitti, finché le risultanze processuali non la costringono a un prudente silenzio e a chiedere la fine della campagna scandalistica portata avanti dalle sinistre. 100 Il riconoscimento di questa egemonia sulla Sinistra è offerto dalla stessa «La Perseveranza» del 14 marzo 1894 (cfr. Quindici anni): «Se il partito vinto [la Destra] non avesse trovato nella reputazione d’intelligenza e di onestà, almeno in parte, la forza che non aveva più nel numero, e non avesse così potuto temperare l’impeto del partito vincitore, questo avrebbe, di certo, condotto il paese a peggiori termini che non è ora. Qualcuno potrebbe persino sostenere che l’unità d’Italia già si sarebbe disciolta». Nello stesso articolo si rivolge benevolmente al Crispi consigliandolo di non cedere alle lusinghe di chi vorrebbe si lasciasse andare ad una politica di sinistra. Al di sopra del colore degli uomini bisogna cercare se nella Camera, e nel Senato, nel centro, destra o sinistra «via sia un uomo in grado di trar fuori il bilancio e lo Stato dalle difficoltà in cui si dibattono». 101 Il primo governo Crispi fu varato senza ostilità da parte conservatrice. Nei suoi discorsi parlamentari il deputato siciliano già da tempo aveva civettato coi moderati, attaccando l’Estrema. Come ministro dell’Interno aveva dato garanzia di devozione alle istituzioni e alla monarchia e nell’ultimo ministero Depretis si era preparato così alla naturale successione alla presidenza: il che avvenne senza scosse alla morte del Depretis.
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dotta continua, e costante e generale e conforme in ogni parte del Regno. Una condotta…? permetterebbe a lui stesso di non essere più violento del bisogno in alcuni momenti» «Desidero un’azione che, sempre forte e non mai violenta, non crei più opposizioni e più contrasti di quelli che è indispensabile nascano dalle condizioni delle cose, sì nella Camera e sì nel Paese»102.
Crescendo di lì a qualche anno le preoccupazioni per l’ordine pubblico, temendosi più la violenza dei vecchi democratici al governo che dei rivoluzionari in piazza, i moderati non potranno esimersi dal compito di richiamare i circoli governativi ad un’azione repressiva meno incontrollata e convulsa, più rispettosa dei limiti della legalità. Alla fine, di fronte allo smarrimento che aveva esposto più volte al ridicolo i supremi moderatori della cosa pubblica, di fronte al discredito delle istituzioni, avranno buon gioco nell’avanzare direttamente la propria candidatura: quella di uomini di sicuro affidamento e provata moderazione, restauratori di un costume di correttezza, di rispetto, senza sforzature della legalità. Oltre che al problema sociale, le maggiori attenzioni dei moderati lombardi si volgevano alla politica estera e alla questione coloniale. Sempre tramite il Bonghi, si esprimono alla Camera preoccupazioni per l’impresa africana103. Col prolungarsi e l’incancrenirsi della guerra coloniale anche «La Perseveranza» comincia a dar segni di preoccupazione e raccomanda, con evidente diffidenza per gli uomini politici del Sud, di non lasciarsi trascinare dai facili entusiasmi «scaldati al sole del Mezzogiorno»; ma incline ad un molle patriottismo, duttile e fiduciosa nelle arti diplomatiche, continua a suggerire un onorevole componimento del conflitto; e intanto, come tutta la vecchia classe dirigente, è trascinata a rimorchio, ora dalle generiche assicurazioni, ora dalle risolute impennate del Crispi104. 102
R. BONGHI, Discorsi parlamentari, Firenze, 1934, p. 458. Cfr. i discorsi parlamentari del 27 maggio, 2 e 29 giugno 1887, 2 e 3 maggio 1888, 8 maggio 1889 in particolare, in Discorsi parlamentari, cit. rispettivamente pp. 354-361, 361, 369, 369-377, 378-402, 441-451. La borghesia lombarda e con essa «La Perseveranza» (cfr. – ad esempio – il numero del 7 novembre 1884) non erano mal disposte o contrarie per principio alle imprese coloniali, specie a carattere commerciale. Il Colombo, nella discussione sui provvedimenti finanziari dell’87 (AP, Discussioni della Camera, 2a tornata del 17 giugno 1887) si dichiara favorevole ad una politica coloniale africana; ma «bisognava stabilirsi sulla costa mediterranea o allo sbocco di grandi fiumi», invece di cacciarsi in un punto dove non si poteva non urtare contro l’Abissinia. 104 Cfr. «La Perseveranza» del 23 dicembre 1895. Vedi anche l’adesione che dà (29 dicembre 1895) al giudizio di Vigoni, il quale fa un bilancio critico della politica africana, ma non sfavorevole. 103
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Il quotidiano si sforza di esercitare, nello stesso tempo, un’azione di freno alle critiche più impazienti, di bilanciare opposte tendenze, e tenta di calmare le perentorie dissidenze delle punte estremiste della Destra lombarda, criticandone con garbo i mezzi troppo sbrigativi suggeriti per le richieste economie di bilancio. Così per la riduzione delle spese militari: non si tratta soltanto di assicurare l’indipendenza ed il prestigio del paese all’estero, ma di consolidare anche all’interno l’unità mediante il rafforzamento delle istituzioni; e di esse l’esercito è sempre la più sana e la più salda105. L’organo moderato si preoccupa di smorzare gli echi che suscitano le dichiarazioni di uomini del suo ambiente come il Colombo e il Prinetti, che già sotto il Depretis avevano fatto sentire la loro marcata opinione contraria in fatto di armamenti. Sono questi milanesi del mondo industriale, disinvolti e coerenti nel dar prova di una ferma indipendenza di giudizi, a sostenere la linea «estremista» in fatto di bilanci. Ripugna a questi corretti amministratori vedere i denari mal impiegati in poco fruttifere imprese: oppongono quindi in un primo momento la loro fredda e contegnosa diffidenza di uomini concreti e «positivi» di fronte alla «megalomania» e, più tardi, esprimono la loro decisa insofferenza per la politica avventurosa, anche a costo di subire il ricatto nazionalistico106. Le delusioni della politica africana, che aumentavano lo scontento e si aggiungevano ai motivi di apprensione per le agitazioni sociali, finiscono per convincere i moderati – e con essi «La Perseveranza» – del logorio della formula crispina107. I vecchi uomini non riuscivano più a contenere la maggiore pressione esercitata dalle opposizioni. I radicali, i socialisti finivano per rendersi interpreti esclusivi del disagio seguito alla repressione dei moti del ’93 e del ’94 e agli scandali bancari. Specialmente dal buon punto di osservazione milanese – dove, dopo Adua, si ebbe la prova del malcontento antigovernativo con dimostrazioni di piazza – si poteva misurare il crescente successo in ogni direzione dell’azione dei partiti estremi: nel Nord si sentiva in forma più acuta il contraccolpo della 105
Cfr. «La Perseveranza» del 12 e 23 maggio 1894. A partire dall’89 il Colombo fu considerato il capo dell’opposizione di Destra che i moderati, specie lombardi, mossero a Crispi. Ministro delle Finanze con Rudinì, dal 6 febbraio 1891 al 4 maggio 1892, e ministro del Tesoro con lo stesso, dal 10 marzo all’11 luglio 1896, provocò, con le sue dimissioni, motivate da ragioni di maggior rigore finanziario, le dimissioni del gabinetto. 107 La borghesia – osservò allora il Pareto – lasciò cadere il Crispi quando si avvide, benché purtroppo assai tardi, che sprecava in Africa i denari che voleva godersi in Italia. Cfr. Cronaca in «Giornale degli economisti», vol. XII, serie II (1 giugno 1896), p. 602. 106
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convulsa politica crispina. D’altra parte cresceva negli ambienti borghesi il desiderio di una politica meno rischiosa, di un riaffermato controllo della macchina governativa che nelle mani del «dittatore» stava sfuggendo ad una oculata sorveglianza108. Maturò così l’aspettativa per la ripresa del potere da parte dei vecchi uomini di Destra. Una critica accentuata, condotta su due piani, riuscirà a porre le premesse per un cambiamento d’indirizzo: da una parte si promette di riequilibrare i poteri dello Stato dopo le usurpazioni fatte dal governo ai danni del parlamento, con i pieni poteri e l’abuso dei decreti reali109, dall’altra, pur dando garanzie di una politica ferma, si fa sperare in una distensione degli animi mediante una pacata e duratura opera di restaurazione morale e materiale. 5. Il governo Rudinì. Il governo Crispi cadde dopo i fatti di Adua del marzo ’96 ma già la lotta condotta dal Cavallotti aveva avuto ragione, nel paese e nell’opinione pubblica, della «banda crispina». Per la formazione di un nuovo governo i moderati offrirono prontamente una soluzione di ricambio nel Rudinì e a questa soluzione s’appigliò Umberto I scartando l’altra alternativa, quella di sinistra, che andava maturando attorno al nome di Giolitti, tornato inaspettatamente alla ribalta dopo gli scandali bancari, o di Zanardelli110. Una volta varato il governo Rudinì, «La Perseveranza», che per il pas108 Non contraria per principio ai pieni poteri è «La Perseveranza»; ma li vorrebbe in vario modo limitati (20 gennaio, 27 febbraio e 6 luglio 1894). Più in là l’organo moderato si preoccupa però dei sostenitori accaniti di Crispi che ne incoraggiano «la dittatura» (19 settembre 1894). 109 Favorevole «La Perseveranza» (3 gennaio 1894) alla limitazione della libertà nel Paese (limitazione della libertà di stampa, provvedimenti di pubblica sicurezza, domicilio coatto e carcere preventivo per i quali è esitante il Senato) è contraria invece (28 dicembre 1895) all’usurpazione dei poteri dell’assemblea legislativa mediante l’abuso da parte del governo dei decreti reali. 110 Al Giolitti «La Perseveranza» aveva rimproverato specialmente di aver voluto costituire una opposizione di sinistra nel suo primo ministero, invece di entrare, come consigliato dall’organo milanese, nella maggioranza di destra del governo caduto (Rudinì). Cfr. «La Perseveranza» del 17 maggio 1892. I timori per la concentrazione di sinistra e per l’imposta progressiva, «gran cavallo di battaglia dell’on. Giolitti», crebbero dopo il logorio della formula del Rudinì (Cfr. «La Perseveranza» del 7 marzo 1898). Si temono le manovre del Sonnino che possono avere per risultato di «far tornare a galla, con gli zanardelliani, i Baccelli, i Fortis e, Dio ce ne scampi, perfino i Giolitti» (Cfr. «La Perseveranza» del 7 aprile e del 18 giugno 1898).
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sato non si era mai lasciata attrarre da combinazioni nuove, destinate a logorare la vecchia maggioranza, credette bene di sostenerlo in ogni circostanza temperando le critiche troppo vivaci degli uomini meno prudenti della consorteria. Non solo si temeva un ritorno in forze della Sinistra in una situazione infida111 ma, come si è accennato, quella formazione ministeriale, che più si avvicinava all’ideale moderato, prometteva ad essi un migliore avvenire. Il «galantuomo» Rudinì, agrario siciliano, per le sue linee programmatiche moderate, era ritenuto l’uomo più adatto a riportare la situazione tesa alla normalità: nessuna avventura o politica di forza, smobilitazione dei miti, adeguamento alle condizioni del paese e agli umori della Camera. Era un Presidente del Consiglio non ostentatamente autoritario, quale i moderati sognavano da tempo: che non fosse una figura di rilievo e non esercitasse un potere troppo personale, ma desse garanzia di decisioni maturate e più collettivamente responsabili. Si riteneva d’altra parte fosse giunto il momento di concedere una tregua, per ridare fiducia al «paese», cioè ai notabili e all’opinione pubblica moderata: ecco quindi tornare d’attualità certo dimenticato liberalismo, certo costume signorile nel calmo godimento – senza pretese eccessive e senza rischi – di beni da lunga pezza acquisiti. Dei punti programmatici nuovi «La Perseveranza» apprezzò particolarmente l’intenzione, che il vecchio ministro degli Esteri Visconti Venosta portò ad effetto, di liquidare dignitosamente la questione africana. Questo parve sempre il maggior titolo di merito di quel ministero112. Non dispiaceva neppure che il nuovo gabinetto accennasse poi a volersi orientare vagamente – con tutta la prudenza sempre raccomandata dai moderati – verso un decentramento riparatore. Almeno nelle intenzioni, l’istituzione del Commissariato civile per la Sicilia voleva essere un embrione di autonomia regionale nell’isola verso la quale i moti del ’94 avevano fatto convergere l’attenzione del Paese e del governo. Si pro111
Cfr. «La Perseveranza» del 26 gennaio, 3, 6 febbraio e 7 aprile 1898. L’esortazione si rivolgeva in particolare al Colombo e al Prinetti. (Per quest’ultimo vedi in particolare «La Perseveranza» del 29 gennaio 1898). La calma fu consigliata specialmente dopo i moti del ’98 quando Sonnino riprese ad agitare le acque (Cfr. «La Perseveranza» del 15 maggio e, in extremis, del 18 giugno 1898). 112 Cfr. «La Perseveranza» del 20 luglio 1898 e 6 gennaio 1899. Un ordine del giorno di opposizione per l’immediato abbandono dell’Africa fu votato il 14 maggio 1897 dai moderati milanesi Colombo e Carmine, ex ministri con Rudinì, e dal ministro degli Esteri dimissionario, il moderato Caetani, nonché dal conservatore Gavazzi.
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metteva, anche per le altre regioni, tolleranza, maggiore rispetto dei poteri e delle autonomie locali. E quali maggiori garanzie per la politica finanziaria del Ministero del tesoro affidato al milanese Colombo, e poi al Luzzatti? Esponenti della consorteria lombarda occupavano anche altre posizioni chiave nel Ministero: il dicastero di Grazia e giustizia era tenuto dal Costa, quello delle Poste e telegrafi dal Carli; con un rimaneggiamento che, dopo pochi mesi, accentuò il carattere conservatore della coalizione, agli Esteri fu chiamato il Visconti Venosta, di «destra esumata», e ai Lavori pubblici il Prinetti, di «destra clericalizzata»113, mentre, dei milanesi, usciva solo il Carmine. Malgrado questa sterzata a destra consigliata da «La Perseveranza»114, i buoni propositi e le lusinghe non vennero meno. L’asse ministeriale accentuava il suo spostamento verso il Nord – settentrionali erano anche il Brin alla Marina, il Ricotti prima e, più tardi, il Pelloux alla Guerra, nonché il Sineo sostituito al Carmine – ed anche questo era un modo di far credere che si veniva incontro agli umori espressi dal basso, che si dava soddisfazione all’opinione pubblica risentita: ché l’anticrispismo, movimento di forze diretto dai radicali, aveva raggiunto la massima imponenza nel Nord, toccando anche ambienti borghesi. La società italiana aveva trovato la forza di reagire al corpo estraneo introdotto nelle sue giovani strutture dalla violenza e dalla brutalità dell’assalto crispino. Liberali e democratici di sincere credenze avevano potuto sentire egualmente come un’offesa alla proprie convinzioni e alle comuni, più genuine tradizioni, la disinvolta e poco corretta prassi politica introdotta nella vita pubblica dai nuovi arrivati. Il coalizzarsi attorno alla «banda crispina» di interessi oscuri, sfrenati e le nuove alleanze di elementi convertiti, transfughi della Destra e della Sinistra, avevano creato una situazione nuova e per certi aspetti preoccupante. Nel «crispismo», simboleggiato dalla figura del nuovo dittatore, veniva ad identificarsi un «sistema»; e molti, andando più a fondo, non esitavano a riconoscervi i segni di tendenze politiche che andavano affermandosi in tutta l’Europa: la corsa al militarismo e all’imperialismo, l’accentuata pressione fiscale per soddisfare le 113 Le espressioni sono quelle del Galimberti, sottosegretario alla Pubblica istruzione che, giudicando ormai di destra «spiegata» il Ministero, ne scrive allarmato a Giolitti il 16 luglio 1896 (Fondo Giolitti: s’intende, con tale espressione, la parte dell’Archivio Giolitti conservata presso la famiglia). 114 Cfr. l’articolo, non firmato, La crisi, in «La Perseveranza» del 12 luglio 1896.
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esigenze di pochi megalomani in spregio ai sentimenti ed alle esigenze delle masse. Alla caduta del leader gli uomini che erano venuti riconoscendosi nella comune opposizione a questo «sistema» avevano creduto bene di cogliere l’occasione per concentrare i loro sforzi e per rompere definitivamente il blocco creato attorno alla sua persona; il primo compito da attuare sollecitamente era di porre il fermo ad una politica avventurosa ed aggressiva, di restaurare un naturale rapporto tra le esigenze dello Stato e quelle del paese e di assicurare un andamento regolare, disteso, della vita parlamentare in un dibattito chiaro ed aperto. Niente di più naturale quindi che l’opposizione raccogliesse gruppi disparati della Camera e che nell’intento di liberarsi da una così pesante ipoteca convergessero la Destra di tradizione classica e la Sinistra più avanzata, giolittiana e zanardelliana. Anche l’Estrema non poteva rimanere insensibile al previsto cambiamento di direzione politica. Ai radicali, ai repubblicani e ai socialisti premeva trarre profitto dalla situazione per modificare l’atteggiamento aggressivo della classe dirigente nei confronti del moto popolare, appoggiando gli uomini che promettevano, in un clima di maggiore tolleranza, di restaurare le garanzie legali di libertà di associazione e di pensiero. Era necessario cancellare al più presto ogni traccia di crispismo. Rudinì stesso, spinto dalla necessità di sopravvivere, premuto dalla Sinistra costituzionale, avrebbe dato mano – si pensava – all’opera di demolizione, preparando la strada ad altre forze più giovani. Non potendo fare a meno di rinnovare la Camera, infeudata a Crispi, sarebbe stato costretto ad indire al più presto le elezioni; e queste, condotte sull’onda dell’agitazione anticrispina, avrebbero fatto segnare certamente alle Sinistre un notevole progresso115. Il Cavallotti, malgrado le diffidenze dei socialisti, credette bene di appoggiare la politica di Giolitti e Zanardelli e ritenne di poter condizionare, con i voti della Sinistra unita insieme, il debole governo di Destra nella speranza di condurlo ai suoi fini e di preparare il terreno ad una svolta di maggiore ampiezza. Ma il crispismo non era morto colla caduta irreparabile del suo mag115 La necessità di elezioni immediate fu subito posta dalle sinistre come questione pregiudiziale. Per la sinistra giolittiana esiste una fitta corrispondenza, particolarmente tra Galimberti e Giolitti, a partire dal primo governo Rudinì. Il Galimberti denuncerà le manovre per rinviare le elezioni in attesa di una situazione più favorevole al ministero (Cfr. lettere del 16 e 20 luglio 1896, Fondo Giolitti).
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giore esponente. Ne fomentavano la ripresa i reazionari, i circoli militaristi e gli uomini di Corte, gli esponenti più alti della società italiana d’allora legati alla politica imperialista. Non erano certo questi ceti disposti a rinunciare di buon grado alle loro posizioni di prestigio e alla loro ambiziosa e dissennata politica di armamenti che accompagnava i sogni di grandezza e di espansione territoriale. Ne invocavano d’altra parte il ristabilimento, al riapparire di agitazioni salariali, anche gli uomini d’ordine più retrivi e più paurosi che diffidavano di una politica tollerante, quale quella raccomandata dagli uomini politici più illuminati, e che non si ritenevano sufficientemente garantiti dai normali mezzi di polizia di fronte all’irrompere del moto sociale: il fatto nuovo dell’ingresso dei partiti estremisti nell’agone politico li sconcerta e li induce ad abbandonare di buon grado ogni scrupolo legalitario e democratico per affidarsi agli elementi di punta reazionari. La politica personale del re Umberto I, elaborata nel chiuso ambiente che ha in mano le sorti del Paese, pronta ad assecondare i consigli più retrivi, è quella che in realtà riesce a prevalere scavalcando la volontà parlamentare. L’intervento monarchico è il più valido puntello per ostacolare le nuove direttive espresse dal basso e per impedire un ritorno al funzionamento corretto delle istituzioni rappresentative. Il capovolgimento, che si attendeva dalla crisi del crispismo, è impedito e l’alternativa di Sinistra, zanardelliana o giolittiana, è rinviata di anno in anno116, mentre si escogitano soluzioni instabili di compromesso, a cominciare da quella rudiniana, si introducono in ogni ministero uomini infeudati alla monarchia che pongono, come perentorie condizioni, l’approvazione di spese militari, la prosecuzione di una politica di prestigio o il rinvio delle elezioni e altri provvedimenti impopolari. Il mantenimento delle direttrici fondamentali sulle quali era avviata la vecchia politica viene imposto con indirette ma valide manovre e con una costante pressione su ministeri che, già debolmente costituiti, vengono condizionati poi, per poter sopravvivere, al mantenimento dello status quo o addirittura alla prosecuzione dell’indirizzo di governo inaugurato dal Crispi. La screditata opposizione crispina riceve nuovo credito e vigore, e nello stesso tempo si agita lo spauracchio di una rivincita degli uomini invisi come arma di ricatto e di compromesso. 116
Sulla ostilità del re Umberto I ad un nuovo governo Giolitti, in specie per la temuta connivenza di quest’ultimo con la Estrema, esistono numerose testimonianze (Cfr. ad es., la lettera di Rosano a Giolitti del 23 agosto 1896, Fondo Giolitti).
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In queste condizioni le dichiarazioni di propositi nuovi, le concessioni della classe dirigente ai partiti popolari, dovevano rivelarsi puri espedienti tattici: una semplice tregua consigliata alle due parti da ragioni di opportunità, tregua che sarebbe sfociata in un dissidio maggiore. Anche l’apparente convergenza dottrinale, il confluire di motivi propagandistici da parte conservatrice e da parte radicale, nel decentramento, nella distensione, nel rispetto delle libertà, (quasi tardiva riesumazione delle posizioni dello Jacini) doveva rivelarsi illusoria. Ad un avvicinamento di posizioni tra i due opposti schieramenti politici aveva condotto il movimento d’opinione pubblica che, specie nelle regioni settentrionali, precedette ed accompagnò la formazione del governo Rudinì; ma l’accordo imposto dalla situazione temporanea, maturato nel ristretto crogiuolo milanese, era fondato su premesse vaghe ed equivoche. Le direttrici di marcia che ciascuno si riprometteva di seguire dopo la crisi erano in realtà profondamente divergenti, anche se dissimulate dall’euforia, dopo la caduta del Crispi, per un risultato di cui tutti mostravano apertamente di compiacersi. I moderati, che avevano condiviso la politica crispina con riserve di poco conto, solo a crisi avvenuta avevano cercato di scindere le proprie responsabilità da quelle governative, di ripiegare su più solide e tradizionali posizioni. La caduta del Crispi, incrinando la compattezza del blocco dirigente, aveva scosso le basi dell’intesa pazientemente concordata fra i vari gruppi politici e fra i vari settori economici nel processo trasformistico e la pressione dell’Estrema aveva fatto breccia: aveva indebolito anche il prestigio degli uomini che si dicevano eredi della vecchia Destra, il cui credito era in via d’esaurimento. Di qui la necessità di assumere un nuovo volto, di mostrarsi tolleranti, promettendo formalmente concessioni, per adeguarsi ad aspirazioni diffuse e ad aspettative revisioniste; di qui il tentativo di riguadagnare popolarità rivendicando temi che una volta erano stati discussi nel più articolato mondo liberale e che erano passati poi in campo radicale. Occorreva riprendere quei temi, elevare una critica di dettaglio ad una opposizione ben delineata per distinguersi dal crispismo, per riguadagnare libertà d’azione onde ripresentare al più presto la propria candidatura. Costituito un ministero che si richiamava a più corretti principi liberali, che sbandierava il mito del ritorno alla vecchia Destra, le speranze, ampiamente diffuse nel Paese, in una svolta politica di grande respiro, rinverdirono.
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Ma nel giro di pochi mesi doveva risolversi in un insuccesso il tentativo del Cavallotti – non condiviso dai socialisti – di condizionare con i suoi voti il governo e di condurre la classe dirigente ad una svolta a sinistra sull’onda di un’agitazione che aveva confuso i termini propagandistici nella comune lotta anticrispina. Fallì il proposito di dividere lo schieramento politico tradizionale sullo spartiacque della lotta pro o contro Crispi e il tentativo di isolarne e poi tagliarne fuori dalla lotta politica la parte più retriva117. La confusione e il disorientamento ideologico giocarono a vantaggio della conservazione, e lo dimostra il successo dell’operazione del Rudinì che della tregua concessa si avvalse per appoggiare meglio sulle vecchie basi il suo potere. Cercando di non allarmare troppo l’Estrema e mascherando con frequenti dichiarazioni di propositi nuovi lo scopo essenziale di difesa conservatrice, il leader moderato si preoccupò di salvaguardare la monarchia e di rinsaldare le istituzioni basilari dello Stato troppo esposte e screditate. A tal fine si sforzò di tacitare i risentimenti libertari e legalitari; ma nello stesso tempo, con abili ritocchi ministeriali, spostava a destra – come si è visto – l’asse del governo, mentre cercava riguadagnare la simpatia dei molti compromessi nel lungo regime crispino, uomini insostituibili per una riserva reazionaria118. Il Rudinì riprende, anche nella tecnica di governo, le linee consuete della politica trasformista: ben lungi dal caldeggiare l’appoggio al suo governo di una Sinistra unita, ricreando dalla dissoluzione della vecchia concentrazione crispina un nuovo schieramento di partiti, sollecita invece l’adesione al suo programma di personalità isolate, di gruppi di diversa e opposta tendenza. Il tradizionale moto pendolare che, nelle sue oscillazioni più o meno ampie, riusciva a far convergere elementi di destra e di
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Più a fondo del Cavallotti seppe guardare il Pareto che nel «Giornale degli economisti» (1 giugno 1896, p. 597) scrisse: «Il ministero Rudinì non volle che si pubblicasse la sentenza nella causa intentata dal Cavallotti al Crispi, respinse la proposta di mettere in stato d’accusa il ministero Crispi, non volle che il processo Baratieri si facesse in Italia, non volle liberare dal domicilio coatto innocenti illegalmente condannati, non prese alcun provvedimento per impedire che si rinnovino i furti e le concussioni compiute dalla banda crispina; e per tal motivo un ministero, che è certamente di galantuomini, recò ai malfattori il più valido, il più desiderato aiuto, ed aprì la via a nuove rapine». Il governo, il 30 maggio, impedì alla Camera un nuovo voto contro Crispi che gli avrebbe alienato la simpatia dei vecchi crispini entrati nella nuova maggioranza. 118 Di possibili accordi tra Rudinì e Sonnino, che ora è a capo dei crispini, si parlò già dal 1896 (vedi la lettera di Galimberti a Giolitti del 5 ottobre 1896, Fondo Giolitti).
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sinistra verso limitati obbiettivi, riprende nuovamente la sua corsa invertendo la rotta: ora è la Destra che si muove per raggiungere la Sinistra raccogliendo quanti più elementi possibile del Centro. I moderati tentano col passar del tempo, trattando a diverso titolo con questo o quel capo-gruppo, di dividere le forze avverse, di fiaccarne le energie in attesa di riprendere stabilmente la direzione della vita politica. Non si pretende, certo, di ricreare un partito conservatore ma si tenta, raccogliendo una ennesima combinazione di elementi disparati attorno ad una nuova personalità politica, di dare ad essa ossigeno e sostegno per costituire un governo stabile diretto da un uomo di sicuro affidamento. Passo passo il Rudinì guadagnò terreno, finché stimò giunto il momento di crearsi una sua maggioranza per poter governare stabilmente senza pericolosi equilibrismi, senza dover ricorrere ad allettamenti e concessioni. Nel marzo del ’97 indisse finalmente quelle elezioni che il re, timoroso delle sinistre, aveva continuamente obbligato a rimandare119. Malgrado le occulte manovre per contrastare i candidati della Sinistra e i consueti appoggi ai docili sostenitori del governo, l’esito del suffragio non fu favorevole: l’Estrema ne uscì rafforzata e i socialisti passavano da sette a sedici seggi. Se la reazione del paese fu energica sul piano elettorale, assai più vasta animosità antigovernativa si esprimeva nella lotta sindacale e nella agitazione condotta attraverso l’astensionismo e il terrorismo: si accentuava nel popolo un atteggiamento di estrema sfiducia verso la classe dirigente e una tendenza alla ribellione aperta. L’attentato anarchico dell’Acciarito dell’aprile, che portando direttamente l’attacco alla Corona mostrò verso quale pericolosa direzione poteva volgersi l’ira popolare (se ne attribuì la responsabilità alla nuova politica «troppo debole»), le agitazioni agrarie e gli scioperi che dall’estate si prolungano fin nell’inverno nella pianura padana, la propaganda dei cattolici astensionisti (che anch’essa risentiva del malessere delle campagne) sempre più minacciosa, rinfocolata da quella socialista, diedero l’impressione che il vecchio liberalismo fosse preso fra due fuochi; si ebbe la sensazione di un pericolo imminente. Si ricreò così compatto il fronte conservatore mentre si spezzavano gli ultimi contatti con l’Estrema. Lo suggellò il 14 dicembre l’ingresso nel ministero dello Zanardelli che si stacca dalla Sinistra costi-
119 Per l’atteggiamento del re, ostile alle elezioni, cfr. in Fondo Giolitti le lettere a Giolitti del Rosano del 26 agosto, e del Brunialti, del 26 settembre 1896.
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tuzionale per dar man forte al governo; il blocco – ricomposto sullo spartiacque di una pericolosa frattura – si consolida, si prepara alla difesa istituzionale e alla tutela dell’assetto borghese120. Questo ennesimo rimpasto del governo con elementi della Sinistra fu motivo di acerbe critiche e delusioni da parte dei moderati che non avevano cessato per l’addietro di insistere per un’ulteriore sterzata a destra e per una politica ancor più netta e intransigente. «Vedo che il Senato fa il viso arcigno al Ministero – scriveva nel luglio del ’96 al Giolitti il Gagliardo – non certo perché crispeggi, ma perché a quella parte del Senato che sta a Roma e domina là dentro, un Ministero che s’appoggia su te, Zanardelli e Cavallotti non va a genio».
Ora, passato più di un anno, essi ritenevano giunto il momento di forzare la mano e di obbligare il Rudinì a costituire un governo nettamente di Destra, liberandosi dall’ipoteca della Sinistra e riallacciando più naturali rapporti con Sonnino e i crispini121. Il clamoroso ingresso dello Zanardelli nel ministero non poteva quindi non sconcertarli ed irritarli. Ma il rinnovato appoggio della Sinistra costituzionale fu per il Rudinì, oltre che una necessità – ciò che goffamente non intesero i moderati – anche un successo. Le elezioni del marzo non avevano restituito né alla parte conservatrice, né ai crispini, cui guardava come a possibili alleati la Destra pura, la loro antica influenza sicché erano venute meno le basi di una concentrazione di destra. Intese preventive e tentativi di accordi volti in questa direzione non approdarono a nulla122 e in simili frangenti fu provvidenziale per il Rudinì la mano tesa dello Zanardelli timoroso di provocare, con il suo rifiuto, un ritorno dei crispini, sensibile al ricatto della Destra. 120
«Viva Zanardelli» intitolerà l’«Avanti!» i trafiletti con i quali darà notizia di arresti e sequestri di giornali. Lo Zanardelli dovrà togliere le castagne dal fuoco per conto dei moderati. Il nuovo ministro di Giustizia doveva rappresentare un nuovo tentativo, dopo la rapida erosione delle formula moderata, di tener ferma l’Estrema impaziente con la garanzia di un uomo in fama di grande liberalità. 121 Dopo il nuovo rimpasto i moderati si adoperarono subito per eliminare il «dualismo» (Cfr. F. NOBILI-VITELLESCHI, La crisi e il nuovo Ministero, in «Nuova Antologia» del 1° gennaio 1898, p. 158-169). L’opposizione costituzionale fu tentata intorno ad un ordine del giorno Colombo dalla Destra milanese, da Sonnino, Crispi e Baccelli. Le ragioni apparvero oscure e frutto di puri intrighi personali al «Giornale degli economisti» (cfr. Cronaca del 16 gennaio 1898). 122 Trattative con Sonnino vi furono dal settembre all’ottobre 1897 (Cfr. lettere a Giolitti del Rosano, del 26 settembre, e del Salice del 27 ottobre in Archivio Centrale dello Stato [d’ora in poi ACS], Carte Giolitti, b. 3, f. 41).
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Essa restituiva al governo un assai maggiore margine di sicurezza e nuove possibilità di manovra in una situazione resa assai difficile dalla mancata soluzione dei più gravi problemi, dal distacco dell’Estrema tornata unita nell’opposizione e dalla ripresa delle agitazioni e del malcontento123. Malgrado l’ibrido connubio realizzato al vertice, al di sotto della mal connessa maggioranza si avverte nel Paese l’approfondirsi di una spaccatura che è più di carattere sociale che politico e su questa spaccatura viene a dividersi ancora una volta la Sinistra costituzionale, infrangendo i sogni, che sopravvivevano dal periodo crispino, di una «grande sinistra» ma liberando dagli equivoci e dai residui del passato settori della Camera incapaci di adeguarsi al mutato clima politico e lasciando sedimentare dalla crisi la nuova sinistra giolittiana. Il governo si avvale intanto dell’appoggio insperato e tien fermo ancora il programma liberale; ma non mancano nel suo seno gli uomini, tenuti in riserva, capaci all’occasione di attuare anche una politica opposta, una politica forte. La doppiezza dei propositi, rappresentata dagli uomini dei due partiti, si acuisce; diviene anzi una necessità per sopravvivere. Tanto il singolare programma temperato, conciliante, prima, quanto l’esasperata reazione poi ricevono spiegazione dalla necessità di difendere in extremis una classe dirigente attardata su posizioni invecchiate, che avverte una situazione di disagio ma è incapace di affrontare e di esprimere dal suo seno governi che sappiano esattamente diagnosticare e tempestivamente risolvere i problemi reali del momento. Anche l’ultima concentrazione bifronte, più che mai paralizzata da opposte tendenze, si trascina in un attendismo sterile e sospettoso, contrabbandando formule equivoche. Il ritorno dei moderati alla parola d’ordine del decentramento – soluzione esclusa quando era più ragionevolmente proponibile – rientra nella nuova tattica di ripiegamento di fronte alle spinte e alle sollecitazioni che venivano dal basso. In realtà una profonda riforma amministrativa non
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Giudizi severi diedero i giolittiani sulla partecipazione dello Zanardelli al governo Rudinì, durante e dopo le trattative (Cfr. lettera a Giolitti del Rattazzi, del 27 ottobre 1897, in ACS, Carte Giolitti, b. 3, f. 41, del Gagliardo e Giovanelli, del 15 dicembre 1897, nonché del Senise, del 16 dicembre 1897, in ACS, Carte Giolitti, b. 26, f. 72). In genere ne attribuirono la causa alle pressioni degli amici, in particolare dell’«africanista» Martini. 124 Seri dubbi sulle vere intenzioni del governo di promuovere un reale decentramen-
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era più consigliabile e non era sinceramente desiderata dai moderati, ché si sarebbe risolta più che mai in un incentivo al prorompere dell’iniziativa radicale e socialista124. Ma si doveva far qualcosa: spogliare del carattere libertario quella richiesta rilanciata contro la classe conservatrice, contenere l’iniziativa dell’opposizione e nello stesso tempo muoversi prudentemente e vagamente nella direzione verso la quale si stava orientando l’agitata opinione pubblica125. Del resto si parlava di decentramento anche in ambienti dell’alta borghesia126: ed era bene far leva, almeno nel Nord, in un persistente spirito antimeridionalista, ostile all’esasperato unitarismo crispino, e avvalorare l’opinione diffusa secondo la quale il fallimento della politica coloniale, le rivolte, gli scandali non erano dovuti alla pochezza della classe dirigente presa nel suo complesso e non minacciavano seriamente la pace sociale, ma erano imputabili al passivo di regioni inevitabilmente incivili e dissipatrici del pubblico denaro127. Si trattava d’altra parte di dare una nuova prospettiva all’inconsistente programma moderato, di uscir fuori dall’isolamento e riguadagnare popolarità mostrando di essere sensibili a quanto richiedeva, al di sopra di specifiche tendenze, una diffusa opinione pubblica. «La Perseveranza», seguendo questa linea, non si stanca mai di proporre ai suoi lettori il modello dell’amministrazione cittadina nelle mani
to esprime il Gagliardo in una lettera a Giolitti dell’11 giugno 1896 (ACS, Carte Giolitti; b. 9, f. 121). 125 A tal proposito basterà ricordare l’iniziativa presa dalla deputazione provinciale di Milano, sotto la pressione dei partiti estremisti, per risolvere i problemi «del riassetto finanziario e del sistema tributario della provincia, nonché della generale riforma decentrata delle amministrazioni locali» e la nomina di una commissione composta dai senatori Gadda, Negri, Bianchi, dal deputato Carmine, dal Casnati, presidente del Comitato lombardo per il decentramento, ed altri. Vedi U. GOBBI, Il nuovo progetto di legge sui dazi comunali e la riforma tributaria milanese, Milano, 1898, e le discussioni della stampa dell’epoca sull’argomento (per «La Perseveranza» vedi il numero del 27 aprile 1898). 126 Sul «Giornale degli economisti» (1° giugno 1898, p. 525) il De Viti De Marco accenna alle tendenze decentratrici di Milano e le connette al tipo di società industriale dei più avanzati: «Questo spirito – osserva – è generale di tutti i ceti e di tutti i partiti; esso ha penetrata tutta la società lombarda, e forse la borghesia industriale non meno della democrazia sociale, i conservatori non meno dei radicali». 127 A Milano è convincimento generale – osserva ancora il De Viti De Marco – (ibidem) che lo stato prelevi imposte dal Nord per gettarle nel Sud. Di qui il malumore per le influenze dei meridionali sullo Stato. 128 Osserva il Colombo in un discorso all’Associazione costituzionale di Milano – e le
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dei moderati. Se Milano potesse far da sé – afferma – non vi sarebbe questione sociale, né agitazione politica. Sottolinea l’attività dei circoli costituzionali che vanno moltiplicandosi nella città lombarda, quella degli enti di propaganda e di assistenza, le conferenze che sono all’ordine del giorno. L’amministrazione del Comune raddoppia in effetti i suoi sforzi; pur colpendo dove può nel settore avverso, cattolici come socialisti, si sforza soprattutto di porsi a modello di efficienza e di larghezza amministrativa, in polemica sottintesa o esplicita con la burocrazia del centro e con la piccola amministrazione di comuni malfamati. Anche nella politica africana il programma del governo Rudinì rifletteva l’ambiguità che era propria degli ambienti e della mentalità moderata. Destava serie inquietudini negli uomini più prudenti della classe dirigente il denaro che ingoiava la lontana impresa e li preoccupava il discredito che dalle sconfitte e dalle delusioni derivava all’esercito e alle istituzioni. L’avversione per l’impresa coloniale cresceva in ragione degli insuccessi e dello scarso interesse che annettevano gli ambienti della borghesia lombarda ad una conquista di terre lontane, che non interessavano l’Africa settentrionale e il settore mediterraneo e che d’altra parte non si prestavano ad avviare immediatamente una politica commerciale128. Soprattutto nei centri cittadini più progrediti del Nord si potevano cogliere sintomi preoccupanti di avversione per la cieca e dispersiva politica espansionista: il mondo del lavoro era in fermento per i sacrifici imposti dalla situazione, manifestava contro le partenze dei soldati e premeva sulla grande e piccola borghesia, stanca a sua volta per le tasse e disillusa per le scarse prospettive di concreti vantaggi. I moderati tornano alla formula della «politica di raccoglimento» che era stata abbandonata per tenere dietro alle tentazioni produttivistiche ed espansioniste. Prudenziale ripiegamento su posizioni per l’addietro sue parole sono riprese dall’«Avanti!» – che «i cinque milioni preventivati per l’Africa sono divenuti diciannove effettivamente spesi» (20 maggio 1898). Ma le profonde ragioni di ostilità alla impresa, malgrado il suo iniziale favore per le colonie di tipo commerciale, sono chiarite da queste parole da lui pronunciate alla Camera già nell’87: «Io devo anche osservare che questa necessità di cambiare indirizzo a me pare accresciuta dalle condizioni in cui il paese è stato messo dall’allargamento del suffragio. Nelle più profonde masse sociali alle quali estende ora il voto politico le necessità della vita possono rendere meno vivo il sentimento dell’amor proprio nazionale; presso queste masse una politica militare, una politica d’espansione non sarebbe compresa» (AP, Discussione della Camera, 2a tornata del 17 giugno 1887). 129 Scrive il Roux a Giolitti l’8 settembre 1897: «Palberti mi disse che farà un discorso
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sostenute con qualche convinzione: accentuate ora in seguito agli insuccessi, per il timore del logorio imposto dalla lontana spedizione e del malcontento del popolo. La rinuncia frettolosa a posizioni di maggior prestigio nazionale e a premature mire imperialiste poco ha in comune con l’agitazione anticolonialista dell’Estrema, che con piena convinzione prosegue i motivi umanitari della rivoluzione risorgimentale, agitazione cui si affianca ora l’attiva lotta condotta dai socialisti contro gli isterismi e le degenerazioni nazionalistiche. Muovendosi con direttive contingenti e scarsa ispirazione il Rudinì trascinò per diversi mesi la questione africana, deludendo l’opinione pubblica impaziente e desiderosa di una rapida soluzione. Il leader moderato procedeva lentamente, attento a ledere il meno possibile posizioni acquisite e a non offendere i sentimenti dei responsabili della infausta impresa, scavalcato spesso dal re e dagli uomini stessi cui era affidato il compito di condurre le trattative129. Si preoccupava di giungere ad un accordo senza compromettere il prestigio della nazione e dare l’esca ai risentimenti dei circoli imperialisti; con la riserva mentale di non chiudersi definitivamente la strada ad una possibile ripresa colonialista. Finalmente, con la cessione di Cassala, si giunse ad un parziale accomodamento. Il governo considerò chiusa la questione la cui soluzione parve tuttavia insoddisfacente e lasciò una scia di polemiche e risentimenti. Più ardua impresa fu quella di cambiare rotta nella politica finanziaria: anche su questo punto capitale del programma governativo alle dichiarazioni della vigilia non corrisposero i fatti sopratutto perché i membri del gabinetto, che rappresentavano tendenze diverse e opposte in materia economica e finanziaria, erano intesi a paralizzarsi reciprocamente, impedendo una qualsiasi azione costruttiva. Era ormai avvertita, in ogni angolo del paese, l’urgenza di provvedere a sanare una situazione insostenibile. «La questione economica e la fiscale sono stridenti – scriveva a Giolitti il Lacava –. Nel Mezzogiorno queste due questioni sono aggravate dai cattivi raccolti». Dal Nord gli faceva eco il Rattazzi. «Non so indurmi a credere che Zanardelli abbia dato il suo nome e il suo
politico ministeriale e, d’accordo con due ministri, Luzzatti e Brin, parlerà ancora contro l’Africa perché i due gli hanno detto che il partito militare minaccia di avere il sopravvento» (ACS, Carte Giolitti, b. 3, f. 41). 130 Cfr. lettere di Lacava, del 4 ottobre 1897, e di Rattazzi, del 27 ottobre 1897, in ACS,
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consenso a trattative che non possono condurre ad alcun serio risultato. Ormai il paese è indifferente ai nomi, e finanziariamente esausto, reclama la risoluzione seria e definitiva di tutto ciò che può influire sulla vita economica tanto depressa»130.
Ma non era quello il governo che avesse la chiarezza di idee e la fermezza necessaria per operare in profondità, come lo esigeva la situazione. Per restaurare il bilancio sarebbe stato necessario dare un taglio netto alle spese militari e introdurre una riforma fiscale capace di assicurare un adeguato gettito, eliminando antiquati e pesanti balzelli e ripartendo meglio il peso tributario. Ma il re, tramite i ministri di sua fiducia, insisteva invece per l’approvazione di leggi intese a mantenere alto il prestigio dell’esercito131; d’altra parte la messa a punto di adeguati provvedimenti finanziari avrebbe fatto rinascere sopiti interessi, avrebbe ridestato rivalità di gruppi e condotto a insanabili dissidi nel seno stesso della maggioranza governativa. Si arrivò così, senza nulla di fatto, all’inizio dell’inverno del ’97. 6. Il ’98. La crisi del moderatismo. Il governo Rudinì sembrava navigare tuttavia in acque abbastanza tranquille. Nei mesi precedenti lo scoppio dei moti del ’98 la situazione non appare preoccupante a «La Perseveranza» che guarda con ottimismo al presente e al futuro. L’impresa africana è finita, il bilancio dello Stato non ne ha risentito troppo: si avvia anzi al pareggio. Con qualche economia si pensa di poter giungere ad una solida situazione finanziaria. Sono segnalati con puntualità e con crescente compiacimento sintomi di espansione industriale e commerciale. Si sottolinea il rapido progresso che si avverte nelle città del Nord, mentre le iniziative milanesi riempioCarte Giolitti, b. 3, f. 41. Il Lacava tornerà a scrivere sull’argomento il 18 ottobre (ACS, Carte Giolitti, b. 26, f. 72) e il 12 novembre 1897 (Ibidem, b. 3, f. 41). Nei colloqui con Rudinì per ricomporre il ministero, Giolitti pose come pregiudiziale la questione tributaria ed economica. 131 L’approvazione dei provvedimenti militari fu il principale obiettivo del re durante i ministeri Rudinì e per tale questione sarebbe stata provocata la crisi del luglio 1896, (Cfr. lettera a Giolitti del Galimberti, del 16 luglio 1896, in Fondo Giolitti). Scrive ancora il Brunialti a Giolitti il 26 settembre 1896: «Le spese militari forse solo 24 milioni, sono necessarie. Il re ci tiene in modo assoluto e deve sapere che non le può sperare che da noi» (Fondo Giolitti). 132 La diminuzione del prezzo del grano si sarebbe potuta ottenere gettando tempesti-
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no di contenuta ammirazione le pagine dedicate alla cronaca cittadina. Lontane appaiono le giornate del ’93 e del ’94. Ma nel cuore dell’inverno si prepara una nuova, più ampia crisi: comincia a farsi sentire la carestia; il prezzo del pane cresce con la scarsezza del grano; l’incetta fa precipitare poi rapidamente la situazione132. I primi disordini, quelli di Ancona, non appaiono ancora minacciosi133; offrono anzi il pretesto per un’operazione di polizia che stronca – provvidenzialmente per il governo – la rapida riorganizzazione dei gruppi anarchici, ricostituiti sotto la guida del Malatesta dopo le persecuzioni del ’94. Ogni piano preordinato di rivolta non sarà ormai possibile, una volta arrestato lo stato maggiore anarchico. I partiti dell’opposizione parlamentare – dai radicali ai socialisti – sono impegnati alla realizzazione di un programma minimo comune, per le vie legali, e non credono ad una rivoluzione a breve scadenza, né alla possibilità di provocarla con fatti «insurrezionali», «spontanei». «La Perseveranza» tende – in polemica coi socialisti e con i fogli di sinistra – a minimizzare i fatti e le cause che li producono; pensa si tratti, vamente sul mercato una certa quantità del prodotto o direttamente con provvedimenti ad opera del governo o, indirettamente, con lo stimolo dell’abolizione immediata del dazio d’importazione. Ma i moderati esitano: come rimpiazzare altrimenti il vuoto che si creerebbe nel bilancio? La fame dei bassi strati della popolazione è un fatto abituale per la classe dirigente e l’accentuarsi del fenomeno non desta che limitate preoccupazioni (Cfr. «La Perseveranza» del 6 febbraio e del 7 maggio 1898). La riduzione, insufficiente, avvenne con decreto del 23 gennaio 1898, iniziati già i moti. «Il Corriere della sera» (23-24 gennaio 1898) osserva che il provvedimento non farà diminuire il prezzo del grano; si augura che eviti almeno un altro rincaro. M. Ferraris, che sulla «Nuova Antologia» del 16 agosto 1897 (Il rincaro del pane, pp. 723-737), aveva già chiesto l’abolizione del dazio, osserva che da 11 a 14 centesimi di imposta gravano su ogni chilo di pane il cui prezzo varia da 25 a 35 centesimi. Occorre perciò la completa abolizione di un balzello che non giova all’agricoltura ma all’incettatore e al grande proprietario (Cfr. Il nuovo rincaro del pane, in «Nuova Antologia» del 1° febbraio 1898, pp. 542-554). «La Perseveranza» (30 gennaio 1898) raccomanda invece di non superare la misura stabilita. Nel maggio, in piena rivolta, non si era ancora giunti all’abolizione. Quanto al ricco comune milanese l’amministrazione municipale non si dà troppo pensiero per abolire o sospendere la tassa comunale sulle farine e si decide a farlo tardivamente, sollecitata dagli attacchi della stampa, anche moderata, d’altre regioni. 133 Cfr. l’articolo Voci allarmiste di pretese agitazioni, su «La Perseveranza» del 20 gennaio 1898, ove si dice che «i disordini di Ancona provocati da poche donne sono stati abilmente sfruttati dai socialisti, ma nessuna organizzazione esiste per far diffondere il movimento nel resto d’Italia». Era invece in atto – e aveva il suo centro proprio ad Ancona – la riorganizzazione anarchica. 134 Cfr. «La Perseveranza» del 27-28 febbraio 1898. Il quotidiano (3 marzo) attacca il
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più che di risolvere una questione economica, di risanare un «ambiente morale». Ciò che il governo può e deve fare – consiglia l’organo milanese dopo i fatti di Modica e Troina – è di sradicare «le rivalità locali che sanno ancora di Medioevo, i soprusi che da esse derivano, gli abusi delle amministrazioni comunali». «Quanto alle condizioni economiche dell’Isola nessuno vorrebbe affermare che siano buone, ma nessuno potrebbe, d’altra parte, esigere che mutino d’un tratto»134. L’ottuso ottimismo di cui danno prova i fogli moderati è un fatto sorprendente. Stupisce che uomini sempre pronti a paventare il crollo dello Stato per le mene dei rivoluzionari non mostrino la consueta sensibilità per gli umori della piazza135; ma la puntigliosa resistenza di fronte alle opposizioni accusatrici136, la vana presunzione nella infallibile prudenza degli uomini al governo – usciti dalle loro consorterie – possono ben spiegare il ritardo nell’avvertire la gravità della situazione. D’altra parte gli scioperi agricoli, che dall’estate dell’anno prima si intensificano, vasti e prolungati, nelle zone della pianura padana dove si è sviluppata l’organizzazione sindacale, turbano sotterraneamente la coscienza padronale dei moderati e li inducono a passare sotto silenzio episodi di una lotta di classe continua e tenace che li colpisce direttamente nei propri interessi privati. I disordini, gli episodi violenti che escono dal quadro di una ordinata lotta di classe, sono invece localizzati ancora una volta nelle regioni del Sud; e le rivolte dei meridionali non impressionano più la pubblica opinione influenzata dai benpensanti del Nord. Sono considerate ormai un fatto di cronaca nera, un fatto di colore, spiacevole e poco decoroso per tutta la nazione: passività inevitabile, compensata però dai progressi della nazione considerata nel suo complesso137. Nel Sud poi – osserva compiaciuto il foglio milanese – non esiste il socialismo138, non c’è un’or-
conservatore Franchetti che alla Camera ha proposto rimedi «radicali» per la Sicilia. 135 «La Perseveranza» del 21 gennaio scrive, a proposito dei primi disordini dell’Italia centrale: «sono gli ultimi sprazzi di un’agitazione che ormai si spegne». Cfr. invece «Il Corriere della Sera» (22 marzo 1898) che, fra l’altro, segnala un notevole fermento nella Bassa ferrarese e richiama in genere l’attenzione del governo sull’agitazione agraria dell’Emilia (4 aprile 1898) e in particolare sul grosso sciopero di Molinella (5-18 aprile 1898). 136 «La Perseveranza» (25 gennaio 1898) osserva, a proposito del decreto della riduzione del dazio d’importazione sui grani, che sarebbe stato meglio emanarlo prima perché fosse rimasto ad esso il carattere di provvedimento, non quello di concessione alla piazza. 137 Numerose corrispondenze dalla Sicilia – e giudizi impegnativi – sono offerti invece da
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ganizzazione e una direzione di partito; non c’è dunque problema politico: alla miseria e alla repressione provvederanno le consuete azioni di polizia139. Verso la fine di aprile, quando i moti si allargano e si aggravano, toccando grossi centri cittadini, anche al di qua degli Appennini, ai moderati cade improvvisamente la benda dagli occhi. «La Perseveranza» non vede ora che sovversivi e socialisti140 e perde addirittura il senso della realtà: segnala con insistenza inesistenti azioni occulte, crede di avvertire i sintomi di una organizzazione rivoluzionaria. Pretende di scoprire, senza tema di cadere nel ridicolo, significati occulti in ogni gesto o in ogni mossa degli uomini d’opposizione e favoleggia di «linea adriatica», sulla quale correrebbero fantomatici rivoluzionari, di bande in Svizzera o di emigrati in Francia pronti a varcare i confini. E nello stesso tempo lamenta l’azione non sufficientemente pronta ed energica dei prefetti. La critica al governo, il quale – essendosi inizialmente presentato con una politica più tollerante – esita a ripercorrere le vie della reazione, è ora perentoria e impaziente. Il Rudinì avverte subito il colpo. Le circolari mettono in subbuglio le prefetture e le questure: febbrili provvedimenti di pubblica sicurezza stringono senza remissione il cerchio e l’azione preventiva scavalca dovunque ogni possibile progetto rivoltoso. La repressione è pari all’esagitazione degli animi. Il 7 maggio è in rivolta Milano. La sorpresa dei moderati è grande, grande il panico141; il governo non esita a ricorrere agli estremi rimedi, allo stato d’assedio e al coprifuoco. Dopo giorni di tumulti e fatti di sangue, i soldati restano padroni delle strade, delle piazze e delle barricate deserte. Passata la bufera, la reazione non disarma ma si indirizza ad approfit-
«Il Corriere della sera» (cfr. particolarmente i numeri del 5 e 6 gennaio, 6 e 21 marzo 1898). 138 «La Perseveranza» del 20 gennaio 1898 cita compiaciuta un giudizio del Barbato secondo il quale «il movimento del ’93 ebbe solo parvenze socialiste e di esso ormai non ne esiste traccia». Così ancora il 20 aprile 1898. 139 «Ma il governo sa che in Sicilia – osserva «Il Corriere della sera» del 21 marzo 1898 – vi sono sempre carabinieri e soldati e pertanto le sue preoccupazioni sono abbastanza mediocri». 140 Cfr. «La Perseveranza» del 29 e 30 aprile, 4 e 8 maggio 1898. 141 Cfr. l’articolo de «La Perseveranza» del 9 maggio 1898, Salus patriae, dove si dice: «Ci fu, nella formazione dello Stato italiano, un errore fondamentale… L’errore fu d’aver dato ad un paese delle istituzioni che non sono compatibili col suo stato di cultura e di civiltà». 142 Cfr. «La Perseveranza» del 30 giugno 1898 che si compiace «del rafforzamento della
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tare degli eccezionali mezzi concessi al governo per compromettere a suo vantaggio la situazione. Lo scacco subito conduce a rinnegare gli iniziali propositi di tolleranza, portando anzi ad un irrigidimento conservatore e alla violenza e confermando l’incapacità della vecchia classe politica a colmare il fosso scavato tra governanti e governati. La scottante realtà dei moti non induce a pacate riflessioni poiché l’ideologia moderata è ormai una gabbia di ferro che non permette nessuna via di uscita. «La Perseveranza» conferma questo atteggiamento sprovveduto, arretrato, del moderatismo in declino, nella sua diagnosi dei recenti avvenimenti. Il quotidiano non riesce a raccapezzarsi sulla situazione: torna ad esaminare gli indici economici, ma non vi trova le ragioni di un profondo e diffuso malessere142. Le sommosse – osserva l’organo moderato – avvennero anche nelle grandi città che vivono «delle correnti turistiche, quest’anno assai intense. Milano poi, a detta di tutti, attraversava un periodo di floridezza»143. Quanto alla causa immediata dei disordini, il caropane, «La Perseveranza» non può negare la decisiva incidenza nei moti, ma scopre un lontano capro espiatorio nei monopoli americani. In America si è speculato sul rialzo dei prezzi dei grani approfittando di favorevoli congiunture. Come sottrarsi agli affaristi che «non hanno altro Dio che il dollaro?». Il foglio moderato si augura un aumento della produzione nazionale; ma si preoccupa poi di uno svilimento dei prezzi che possa danneggiare gli agrari. «Quale grave problema di sociologia si impone agli uomini di Stato in questa fine di secolo!»144. Non ha il coraggio di indicare esplicitamente l’obbligata via d’uscita dal suo dilemma: ma il lettore avveduto ha già letto tra le righe e capito che si vagheggia un ennesimo intervento governativo e che il ripristino del dazio sui grani è ancora e sempre il rimedio infallibile pigramente invocato145. I disordini – ribadisce ostinatamente l’organo milanese in polemica con l’«Avanti!» – non possono essere la conseguenza della politica finanziaria, o per lo meno della politica più recente di cui si fanno responsabili
nostra finanza malgrado la sospensione del dazio sul grano e i recenti provvedimenti militari». «La Perseveranza» del 21 ottobre 1898 commenta favorevolmente la situazione del cambio. 143 Cfr. «La Perseveranza» del 21 maggio 1898 e, prima ancora, del 9 maggio. Più obiettivamente «Il Corriere della sera» (25 aprile) aveva parlato di «miseria» che esiste anche nella «opulenta Milano». 144 «La Perseveranza» del 2 giugno 1898. 145 «La Perseveranza» approvò infatti il dazio sul grano che il governo, dopo la crisi, si
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i moderati. È un errore credere – insiste «La Perseveranza» – e soprattutto far credere che le violenze, le agitazioni che hanno turbato la penisola siano un’immediata conseguenza delle condizioni economiche della popolazione. E quindi è stolto avanzare proposte che richiedano qualche centinaio di milioni che il nostro bilancio non può fornire146. Il governo – si dice – dovrà fare uno sforzo per diminuire le spese. Ma come? Mandando via metà dell’esercito? «Ma quale italiano di cuore e di coscienza oserebbe far questo oggi che l’esercito si è rivelato la sola istituzione intatta, sicura, moralizzatrice che esista nel Paese?»147. Il patriottismo dei benpensanti non ha più limiti: «La Perseveranza», tornata su posizioni di esasperato unitarismo148, si guarda bene dall’unirsi al coro dei giornali che chiedono la cessazione dello stato d’assedio; non ha fretta di vedere reinsediata sui carboni ancora accesi la saggia amministrazione moderata, presentata per l’addietro con tinte così rosee149. Quali dunque le prospettive per il futuro? Un miliardo e mezzo di depositi – conclude il giornale – giace nei forzieri delle banche. Perché esso ne esca e si riversi nel paese occorre si senta al sicuro dalla avidità del fisco e dai pericoli del disordine sociale. Una maggiore iniziativa lasciata ai privati, l’attenuazione dell’avida fiscalità e la buona amminiaffrettò a ristabilire tra l’indignazione generale. 146 «La Perseveranza», numero del 3 luglio 1898. 147 Cfr. «La Perseveranza» dell’11 e 21 maggio 1898, nonché del 4 giugno. Un plauso all’opera dell’autorità militare fu votato dal consiglio comunale di Milano. Parlarono il sindaco Vigoni e il Negri. 148 Circa le accuse de «La Tribuna» ai moderati milanesi di essere, a seconda delle circostanze, per il decentramento o per lo Stato unitario, è qui il caso di osservare che le due richieste non sono affatto in contraddizione. Il decentramento rappresenta per essi una necessità di difesa delle posizioni locali, nel momento in cui perdono terreno nel controllare dal centro la situazione. La stessa situazione di debolezza e carenza ideologica si riflette nel furioso appello unitario. Questo si risolve nel ricorso all’«autorità» dello Stato e all’esercito, l’ultima carta per governare. Poco dissimile d’altra parte l’unitarismo crispino di cui «La Tribuna» si fa portavoce (cfr. «La Perseveranza» del 5 luglio 1898). 149 «Lo stato d’assedio – invoca «La Perseveranza» dell’11 maggio – là dove fu necessario imporlo, non deve essere l’espressione di una passeggera opportunità ma un mezzo di governo per risanare fino in fondo un organismo malato, avvelenato. Lasci il Ministero che qui si svolga l’azione salutare di una Autorità saggia ed investita di speciali poteri… Ormai qui e qui solo sta la salvezza della patria». Così, già prima, «La Perseveranza» del 9 maggio. Per le accuse di non volere la fine dello stato d’assedio allo scopo di consolidare una maggioranza moderata cfr. «Il Secolo» (1-2 settembre 1898) e «La Lombardia» (21 settembre 1898) nonché N. Colajanni, Per la economia nazionale e pel dazio sul grano, Roma 1901, p. 91. 150 «La Perseveranza» (24 ottobre 1898) osserva anche, a proposito dell’aumento dell’aggio
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strazione, l’ordine, sono quindi i soli rimedi possibili150. La distorta diagnosi economica conduce dunque i moderati sulla via obbligata della persecuzione poliziesca e dei provvedimenti restrittivi della libertà: per essi si tratta, in fondo, esclusivamente di un problema di sicurezza per il capitale e del ritorno alla normalità, alla «fiducia». Alla stessa conclusione conduce la loro diagnosi politica che deplora l’azione poco energica dimostrata dalle autorità e addita ad esempio le Romagne dove, mercé la «fermezza ferrea» del Prefetto di Bologna, «nulla si è avuto di straordinario»151. Alla Perseveranza non rimane che attribuire la responsabilità dei moti alla propaganda e all’azione anarchica e socialista, affiancata dal favoreggiamento «folle», «suicida», di certi partiti borghesi, di certa stampa dissennata, democratica o cattolica. A Milano la rivolta, sotto l’insegna del decentramento e della rivoluzione istituzionale, sarebbe stata diretta addirittura dai repubblicani, mentre i socialisti avrebbero aderito senza intima convinzione, a malincuore. In realtà, esagerando la portata rivoluzionaria degli avvenimenti, sfruttando l’impressione di un pericolo pubblico imminente, si mirava ora a trar profitto dalla situazione152. I provvedimenti di emergenza, i poteri straordinari concessi ai più spinti reazionari, dovevano essere volti a inseguire l’opposizione in rotta, colta di sorpresa dagli eventi e sgomenta degli arresti e della repressione militare, ad avvantaggiarsi delle condizioni eccezionali per governare a beneplacito, escludendo più blandi consigli, per sfornare leggi atte ad assicurare per lunga pezza il predominio, questa volta aperto e «smodato», del moderatismo. La rivoluzione, come fu detto e provato anche allora, tentarono di farla gli uomini al governo153. La realtà dei fatti non era dunque intesa o veniva artificiosamente sforzata nella interpretazione degli organi di stampa moderati. Sarebbe stato necessario rifarsi indietro, guardare con maggiore obiettività e con più approfondito esame alle cause remote del disagio, alla responsabilità dell’oro, che mentre in tutte le maggiori piazze d’Europa il denaro rincara, in Italia continua ad abbondare, tanto che si sono autorizzate le banche a scontare a saggio ridotto. 151 Cfr. le lodi per il prefetto di Bologna, Serrao, de «La Perseveranza» del 14 marzo. Così, dopo i moti del 2 luglio. Anche in Romagna era stato però proclamato lo stato d’assedio. 152 Che i moti non fossero diretti da alcuna oculata organizzazione è cosa ormai acquisita al giudizio storico. Tra le prime testimonianze in questo senso, cfr. «Il Corriere della sera» del 9 maggio 1898. 153 Sul fatto che la rivolta fosse considerata un pretesto per la classe dirigente onde dare sfogo alle azioni illegittime e repressive insiste l’opposizione che ne mette in luce le onorificenze e i vantaggi (concessi specialmente alla classe militare), frutto di amplifica-
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dei partiti, della classe dirigente, per aver criteri più esatti di giudizio. Gli indici economici favorevoli, cui solo guarda la stampa borghese, non danno per intero il quadro della situazione. Al traguardo del ’98 la grande borghesia produttrice era giunta con deludente ritardo e aveva lasciato dietro di sé una scia di scontenti e di declassati. L’espandersi del capitale in qualche limitato settore e l’incremento industriale troppo modesto non avevano risanato una società sconvolta, e non avevano compensato gli squilibri prodotti dal frantumarsi di un mondo agricolo e artigianale arretrato154. Alla caduta di attività per l’addietro remunerative si accompagna il sacrificio di una miriade di piccoli e rilevanti interessi. Nelle classi medie covano istinti di rivincita che dietro le quinte fomentano la rivolta, la fiancheggiano e l’amplificano155. D’altra parte pesano al passivo interessi, sia agricoli che industriali, incautamente protetti e incapaci di rinnovarsi, che provocano le proteste e lo sdegno di uomini di cultura, di oppositori autorevoli nel mondo politico, di alcuni ambienti della borghesia riconfortati nel loro deluso liberismo o convertiti di recente alla libera concorrenza per essersi in qualche modo emancipati dalla tutela statale. La lunga crisi che dall’81, per la concorrenza dei prodotti esteri, aveva fatto scendere continuamente i prezzi agricoli, malgrado la crescente barriera protettiva, non era stata un buon incentivo all’aumento della produzione. Ma tale crisi poteva considerarsi chiusa da almeno due anni e i prezzi tendevano ora al rialzo. E tuttavia gli stimoli di una situazione di mercato favorevole non si tradussero che molto lentamente in un progresso economico capace di assicurare un benessere più diffuso nel paese156. Ai primi sintomi d’inversione del processo economico il ferzioni retoriche (cfr. per tutti il COLAJANNI, Per la economia nazionale… cit., pp. 93 e seguenti). 154 Tra le testimonianze contemporanee da segnalare quella dello stesso Rudinì che aveva accennato alla sovrabbondanza di lavoratori avventizi cresciuta per l’estendersi del latifondo e all’aumento troppo rapido della popolazione povera (Relazione al disegno di legge del 13 aprile 1897. AP, Camera, legislatura XX, I Sessione, Documenti, n. 63). 155 Interessante testimonianza sulla situazione «psicologica» dei ceti medi cittadini è offerta da G. FERRERO in un articolo pubblicato nella «Revue des Revues» del 1° giugno 1898 e riassunta dal «Giornale degli economisti» (16 giugno 1898). Vi si parla di «segni ingannatori di una agiatezza che non esiste» e rovina intere famiglie, di squilibrio di vita, di bisogni imposti dalla «reclame» ma che non si possono soddisfare. «Il Corriere della sera» del 30 maggio 1898 lamenta che le classi medie assistano impassibili alle esplosioni dei malumori, quando non vi partecipano. 156 La ricchezza individuale media (e ciò malgrado cospicui arricchimenti, specie negli
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mento dell’alta borghesia, in attesa di nuovi impieghi produttivi, diede immediatamente esca a fenomeni speculativi legati al rialzo dei titoli157 e alla fiducia – comunicata anche da borse straniere – in una rapida ripresa economica, fiducia che neppure gli avvenimenti del ’98 valsero a scuotere. Non era vero che i depositi fossero trattenuti nelle banche – come sostenevano i moderati – per timore del turbamento della pace sociale. L’accumulo di capitali senza sbocco confermava invece l’impossibilità di un pronto adeguamento della produzione al mercato nell’incertezza sul buon esito economico di questo o quell’investimento e testimoniava della scarsa capacità di adattamento e iniziativa imprenditoriale dei dirigenti industriali158. Non poteva considerarsi certo l’indice di una florida situazione economica, tale per lo meno da far ritenere avviato un sano processo produttivo. Nell’alta borghesia le impazienze del momento – in un Paese dove tutto si legava all’azione dello Stato – si tradussero in una pressione volta ad assicurarsi buone posizioni di partenza, in una agitazione che chiedeva, come prima garanzia, l’assicurazione di sgravi fiscali. Premevano forze economiche già al riparo della protezione mentre altre, cresciute d’importanza, si sforzavano di porsi al livello dei settori più favoriti159. L’eccitato spirito speculativo suscitava, in un circolo vizioso, nuovi appetiti e nuove richieste, mentre cresceva, per contrasto, l’insofferenza delle masse. Anche tra i meno abbienti si trasmetteva il fermento che scuoteva nei settori alti la compagine sociale160; ma per il popolo e la piccola borghesia il problema era ben diverso: era un problema di giustizia distribuultimi anni, nei settori dell’alta borghesia) presenta lievissima ascesa dal ’76 al ’96. 157 «Senza dubbio le nostre condizioni economiche vanno lentamente migliorando – osserva la «Nuova Antologia» del 1° agosto 1898 – ma è assurdo il credere che quasi d’un tratto gli affari bancari, e le industrie della navigazione, dei ferri, degli zuccheri ecc. presentino un progresso così decisivo da giustificare forti sbalzi alle Borse» (Cfr. Cronaca politica e finanziaria, p. 574). 158 Da parte conservatrice la «Rassegna nazionale» lamenta la poca fiducia in sé della nazione e la poca iniziativa del capitale italiano che si nasconde nelle Casse di risparmio e nel Consolidato. Accennando alla concorrenza del capitale straniero cita l’esempio dell’acquisto su vasta scala da parte di stranieri della cadute d’acqua in Italia per gli impianti elettrici. Cfr. «Rassegna nazionale», vol. CIII (1° settembre 1898), p. 224. 159 All’agitazione degli agrari, che nel ’97 erano riusciti a strappare un nuovo aumento di 50 centesimi sul dazio del grano, si univano i proprietari di fabbricati. Gli stessi organi moderati, che si pronunciavano per un alleggerimento delle imposte laddove fosse necessario per stimolare una maggiore iniziativa privata, erano restii ad appoggiare queste richieste troppo scopertamente sezionali e spesso parassitarie e invita-
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tiva, di rivendicazioni da lungo tempo reclamate e attese. La protesta dal basso si indirizzava a chiedere altri alleggerimenti fiscali che non erano conciliabili con le richieste dei gruppi privilegiati, quali la diminuzione delle imposte indirette e specialmente degli odiosi dazi sul grano. Come chiedere sgravi fiscali per i ricchi contribuenti – protestava l’opposizione – quando non si erano ancora aboliti i tanti balzelli che portavano alle stelle il prezzo del pane? E ciò tanto più ora che il prezzo del grano tornava a crescere. Come continuare a sopportare le conseguenze di un dazio che a mala pena poteva essere giustificato in periodo di caduta di prezzi? L’abolizione della tassa sulla fame era per l’Estrema il primo provvedimento da prendere. Ma occorreva anche incominciare a porre su nuove basi la legislazione tributaria con una riforma organica che eliminasse il sistema «progressivo a rovescio», che si ispirasse a criteri meno rigidamente di classe, meno sperequati, nel colpire la ricchezza. Se la disoccupazione e la costante miseria nella stasi produttiva degli anni della crisi si erano potute sopportare meglio in virtù del minor costo del pane, difficile era ora adattarsi alla situazione rovesciata. La coltivazione agricola, povera e arretrata, non era in grado di trarre un immediato beneficio dalle mutate condizioni dei prezzi e del mercato con un incremento della produzione e un maggiore assortimento della mano d’opera che, per un verso e per l’altro, avrebbero sottratto molta parte della popolazione alla fame, ovviando agli inconvenienti della nuova situazione. Anche il progresso dell’industria non era stato rilevante: non certo tale vano, in ogni caso, ad attendere che il bilancio fosse ben consolidato. 160 Fomentarono le speranze in un prossimo sollievo dal peso soffocante delle imposte le ottimistiche e incaute dichiarazioni del Luzzatti sul bilancio, che sarebbe stato vicino a superare il pareggio. Nel programma del ministero del Tesoro – che mirava a conciliare al governo le simpatie della piccola borghesia – gli ipotetici avanzi di bilancio avrebbero dovuto costituire un «fondo di sgravio» per le quote minime. Il progetto suscitò molte discussioni. Per l’ostilità dei moderati all’operazione e le riserve fatte all’ottimismo del Luzzatti cfr. la «Nuova Antologia» 16 marzo 1898, Cronaca politica e finanziaria, p. 369-371. Vedi anche G. SARACCO, Il fondo di sgravio e le ferrovie, in «Nuova Antologia» del 16 gennaio 1898, pp. 338-358. Agli oppositori dell’Estrema il «fondo di sgravio» apparve una promessa demagogica (cfr. il «Giornale degli economisti» del 16 gennaio 1898 che riporta un giudizio dell’«Economist» di Londra secondo il quale «l’esposizione finanziaria del signor Luzzatti sarebbe stata più soddisfacente se fosse stata meno visionaria»). 161 Sul troppo basso livello dei salari, che dovranno rimanere tali fino alla nuova politi-
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da condurre ad una immediata e larga occupazione. I salari rimasero a lungo stazionari161 e l’aumento del costo del pane si tradusse immediatamente, anche per gli operai delle fabbriche, in una riduzione dei mezzi di sostentamento al di sotto del minimo vitale. Si aggiunga che, per la politica della lesina di recente rispolverata e i criteri del tutto empirici e illusori di «neoliberismo» seguiti dagli uomini al potere, i lavori pubblici erano stati maggiormente contenuti nel nuovo bilancio ed erano così venute meno nell’inverno altre offerte di lavoro. La lentezza dell’accennato processo di conversione economica, primo movente della crisi, sta a testimoniare – in conclusione – della debolezza di un apparato produttivo che metteva allo scoperto, dopo tanti anni di cieca politica economica, le sue gracili e insufficienti strutture. Ancora legata prevalentemente al consumo interno, la produzione industriale si era abbastanza distaccata dal settore agricolo, pigro e arcaico, paralizzato da vecchi sistemi di conduzione e coltivazioni non redditizie162. L’industria subisce le conseguenze della sua stretta interdipendenza con l’agricoltura e risente dei rapporti ancora assai sfumati tra città e campagna, rapporti che si traducono sul terreno sociale in un disagio simultaneo di operai e contadini tra loro ancora poco differenziati. Bastò che si rovesciasse sul faticoso processo di assestamento in corso una temporanea carestia – in piena epoca capitalistica – perché i disagi della congiuntura si aggravassero fino a trascinare e a sconvolgere ogni settore dell’intero apparato economico, sboccando in quella che in Italia fu una vera e propria crisi, capace di rompere il fragile equilibrio sociale163. Sul piano politico gli avvenimenti del ’98 ci offrono testimonianze ormai chiare del modo di sentire delle masse. Sono anzi la prima, vasta reazione popolare – estesa a tutta la penisola – agli stimoli di una propaganda nuova, in un ambiente ormai maturo per aprirsi a comprendere ca giolittiana, insiste anche «Il Corriere della sera» (30 aprile 1898). Il Colajanni (Per la economia nazionale… cit., p. 223) confronta i salari degli operai della Pirelli – che avevano preso l’iniziativa dei moti – con quelli dei lavoratori di altri paesi e ne rileva la notevole sperequazione, nonostante si trattasse di una categoria delle più favorite. 162 Quasi esclusivamente per il mercato interno producevano allora l’industria della lana e cotoniera. Per lo squilibrio tra produzione e consumo nel campo delle industrie tessili, nonché per l’accavallamento delle fasi di prosperità e depressione, parallelamente a quelle dell’agricoltura, cfr. R. TREMELLONI, L’industria tessile italiana, Torino, 1937, p. 84. 163 Di vera crisi economica parla «Il Corriere della sera» del 5-6 maggio 1898, aggiungendo che in Italia un rincaro del pane si traduce subito in una grande miseria che aggra-
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un’ideologia di classe 164. Sentono l’impulso a muoversi uomini non avvezzi alla lotta politica e sindacale e il campo della rivolta si palesa assai più vasto di quello toccato direttamente dai partiti estremi: l’agitazione di masse anonime scavalca dappertutto l’azione legale o diretta a precisi obiettivi e si manifesta con impulsi irrefrenabili, spesso così irrazionali da offrire il fianco alla repressione spietata. L’agitazione più vasta e spontanea si ebbe anzi nelle zone dove mancava il controllo da parte di una qualsiasi organizzazione direttiva che potesse esplicare un’azione di freno mirando ad obiettivi più alti e lontani. Alcune dimostrazioni si svolsero al grido di «Viva il socialismo!» o «Viva l’anarchia!»; altre volte gli assalti ai forni e alle case degli incettatori o dei galantuomini, amministratori dei Comuni, si fanno al grido di «Viva il re!»: ma non c’è dubbio che si tratti di manifestazioni simili165, ispirate all’odio di classe166 e originate dalla fame. Una raggiunta coscienza sociale, sia pure con zone d’ombra assai diverse, affiora in ogni regione e per la prima volta si esprime in tutto il paese. È questo il fatto nuovo che destò sorpresa e preoccupazione. Quel che fin d’allora colpì l’attenzione degli osservatori politici liberi da pregiudizi fu la emergente coscienza negli operai e nei contadini di una comunanza d’interessi che li univa, e, fatto ancor più nuovo, quasi la ricerca di una complicità morale che
va e provoca la crisi attraverso i disordini, la paralisi produttiva, le maggiori spese del bilancio. In effetti, in altri paesi al rincaro, che non fu seguito neppure dall’abolizione dei dazi doganali, non corrisposero tumulti per il pane. Giova però precisare che il bilancio dello Stato sopportò assai bene le conseguenze dei moti, mentre anche la ripresa produttiva non ne fu impedita. La crisi fu dunque precedente ai moti ed ebbe il suo culmine nel periodo stesso delle rivolte, dal febbraio al maggio, contrassegnate anche da difficoltà stagionali di tutti gli anni. Cessò nell’estate con la ripresa dei lavori agricoli. 164 Com’è noto i moti del macinato – estesi nel nord e nel centro d’Italia – ebbero un’impronta prevalentemente reazionaria, qua e là clericale, e ad essi non aderirono gli operai e gli elementi cittadini. I moti del ’93-’94 si legavano particolarmente al fatto siciliano o alla propaganda anarchica limitata al Carrarese. 165 Osserva giustamente il DE VITI DE MARCO nel «Giornale degli economisti» (1° giugno 1898, pp. 533-534), che nel Sud, per l’ignoranza delle masse, il campo della lotta è il comune. Ma il comune rappresenta gli abusi e le tasse, cioè lo Stato. Le ragioni del malcontento, nel Sud come nel Nord, risalgono alla stessa fonte. 166 Una testimonianza precisa, fra le molte, di parte conservatrice, la dà, per il Sud, nel ’98, la «Nuova Antologia» del 16 gennaio (cfr. G. SICILIANO, Costumi ed usanze dei contadini in Sicilia, pp. 325-337). 167 L’«Avanti!» (6 maggio 1898) scrive che nella dimostrazione di Torino si gridava
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aveva mosso i salariati del Nord alle notizie sempre più frequenti di rivolte nel Sud e viceversa167. L’iniziativa del Mezzogiorno, che procede da un moto tellurico, irriflesso e disperato, si converte nel Settentrione in un’azione tanto più ben diretta e motivata quanto più tocca i centri di organizzazione socialista. L’epicentro del fenomeno è senza dubbio Milano, la città nella quale sono rappresentati in forma più chiara i diversi aspetti del malcontento e che raccoglie ogni strato sociale, sensibile a diversi motivi economici e propagandistici. È nella capitale del mondo del lavoro che l’ondata, partendo da lontani lidi, raggiunge il punto massimo168. Ma si ritrasmette poi – quasi mitico messaggio rivoluzionario – in altre regioni del Sud; a Napoli soprattutto, dove si riverbera e si riassume tutto il disagio del Mezzogiorno. Una saldatura di diversi interessi – usciti finalmente dall’ambito regionale – è ormai avvenuta anche alla base e si accompagna nelle masse ad una prima, rudimentale presa di coscienza di una unità proletaria, che acuisce la sensibilità per l’ideologia socialista. Ma all’odio di classe, all’ostilità contro il governo, all’insofferenza per le tasse, è sensibile anche la piccola borghesia169, dal modesto proprietario agricolo rovinato dalle imposte e dall’usura, al mezzadro170, al commerciante, che già nel ’97 scende a Roma in dimostrazioni di piazza, al piccolo impiegato, all’intellettuale che dà esca e forma al malcontento171. A Milano l’infiammata protesta dell’«Osservatore Cattolico», diretto dall’animoso don Albertario, è raccolta dalla piccola borghesia di sentimenti cattolici, proclive ad affiancarsi all’opposizione e sorda invece ai richiami dell’alto clero che preme per un appoggio ai moderati. Con una reazione «Vogliamo pane e non piombo pei nostri fratelli del meridione!». 168 Osserva anche giustamente il COLAJANNI (Per la economia nazionale… cit., p. 223), accennando alle giornate milanesi, che le influenze dei perturbamenti economici regressivi si risentono più intensamente dove maggiore è il benessere. 169 Al malcontento della piccola borghesia accenna anche il GIOLITTI (cfr. Memorie della mia vita, Milano, 1945, p. 151) ed è noto che egli cercò popolarità presso il suo elettorato con l’imposta progressiva sul reddito, richiesta democratica sempre elusa. «Democratico, popolare o piccolo-borghese» è definito addirittura il moto del ’98 dal Treves («Critica sociale», 1° luglio 1899, pp. 150-151), con un certo schematismo ideologico e la sottovalutazione della partecipazione proletaria di operai e salariati agricoli e disoccupati (cfr. nota 172). 170 Cfr. sull’«Avanti!» del 17 febbraio 1898 l’articolo, ricco di dati, L’avvenire della mezzadria. 171 Apprensioni per l’atteggiamento demagogico assunto da uomini politici improvvisati, molti dei quali avvocati, manifesta la «Nuova Antologia» (E. VIDARI, Delle presenti condizioni d’Italia, 1° agosto 1898, p. 535). Della diffusione del socialismo nei maestri
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politica cosciente, che avanza la richiesta di decentramento e di sgravi fiscali, anche questi ceti mirano a sfuggire alla pressione autoritaria e vessatrice dello Stato172. I motivi di una così vasta e istintiva agitazione – che affondava le sue radici in un’annosa situazione di disagio – erano stati già chiariti nella problematica dei partiti di opposizione, dai radicali ai socialisti. Si rifletteva in essa, nel dibattito dottrinario e nella stampa quotidiana, tutta la vasta gamma dei risentimenti e degli interessi messi in movimento. Dopo così aspre battaglie l’opposizione veniva condotta ad approfondire meglio la sua opera di chiarificazione critica, veniva stimolata ad incidere maggiormente sulla realtà e a cercare più proficui contatti. Ad alcuni uomini della Sinistra la rivolta sembrò non avesse scopi di rivoluzione sociale, ma fosse la semplice manifestazione di un risentimento di cittadini anelanti a giustizia che esplodeva in forme violente per la chiusura, ad opera della classe dirigente, delle normali vie di sbocco politico. Le diverse rivendicazioni avrebbero potuto essere accolte attraverso le normali vie legali, essere inserite in una più ampia visione politica che mirasse a completare i risultati monchi della rivoluzione risorgimentale173. Gli uomini e i partiti aperti alle esigenze popolari, radicali, repubblicani, ribadiscono, dietro la suggestione dei moti, una possibile concordanza di obiettivi tra borghesia e popolo; ripropongono l’attualità di una elementari testimonia «La Perseveranza» (20 febbraio 1898) che ricorda come a Milano essi si rifiutassero di celebrare il cinquantenario delle cinque giornate. 172 Non contrasta certo con questa interpretazione «unitaria» dei moti l’interessante giudizio che ne diede allora il Treves sulla «Critica sociale» (1° luglio 1899). Nel suo articolo, Insurrezione di comuni, il Treves vede nella reazione popolare un moto centrifugo, una riaffermazione di decentramento. Ma si tratta appunto, com’era inevitabile, di una ribellione contro quella soluzione unitaria, contro il modo, puramente autoritario e ormai insufficiente, di tener legati Nord e Sud, ricchi e poveri. Nel decentramento – affermato però come cosciente richiesta solo nel Nord – gli italiani si ritrovano concordi. Il programma era anzi tendenzialmente più vasto: volto a sostituire una artificiosa unità (il «blocco storico»), coattivamente imposto, ad un nuovo incontro, libero e spontaneo, di forze centrifughe per ora in rivolta, accomunate da una stessa sorte ed egualmente oppresse. E questo è il sugo che anche il Treves trae dalla sua interpretazione. Quando Milano riconfermò i suoi umori politici nelle elezioni del dicembre ’99, che videro la vittoria completa dei socialisti e radicali, «La Perseveranza» (10 dicembre 1899) ne diede la colpa all’immigrazione di masse «del cui disagio economico è responsabile non l’amministrazione civica ma tutto il paese». Si riconferma cioè quel nesso unitario da cui ormai non si può più prescindere e insieme la caratteristica del centro lombardo di essere il microcosmo più rappresentativo della situazione economica dell’intera penisola. 173 Dell’opposizione costituzionale il Giolitti – com’è noto – colse specialmente la
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ripresa della rivoluzione borghese con nuove forze disponibili e con programma allargato alle esigenze sociali. Si trattava di dirigere, rendendola esplicita e costruttiva, l’alleanza, manifestatasi nei fatti, tra piccola borghesia e proletariato. Alleanza che ha fatto maturare una nuova coscienza nazionale, che ripropone problemi politici unitari, problemi che, risolti unilateralmente dalla classe dirigente, riaffiorano ora con la prospettiva di nuove soluzioni, mentre si pongono altre questioni che cointeressano anch’esse ogni ceto sociale. Anche la soluzione della questione meridionale poteva esser impostata sulla base di un’intesa tra operai del Nord e contadini del Sud che servisse da controspinta alla pressione del blocco parassitario, ormai consolidatosi, tra agrari e borghesia industriale del settentrione174. La critica economica libero-scambista, particolarmente vivace in quegli anni, chiarisce che il risultato e, a sua volta, la condizione di questo blocco era l’accordo messo in opera dall’artificioso congegno della ancora imperante tariffa doganale, dietro la quale si saldavano e crescevano gli interessi dei gruppi privilegiati175. Ad essa specialmente e ai risultati contraddittori e deludenti dell’economia italiana, condizionata da un decennio di «patriottismo economico», andava fatta risalire la causa di tanto malcontento e di così vasta agitazione. La responsabilità dei governi stava nell’aver sottovalutato le ragioni dell’insorgenza di un malessere da lunga data tollerato ed ora esploso alla luce del sole. La depressione delle masse, il basso livello di vita non erano che la necessaria contropartita di un rapace ed esclusivo predomilezione adeguata alla piccola borghesia settentrionale. (Cfr. l’intervista nella «Gazzetta del popolo» del 16 luglio 1899). Il Giolitti interpretò la rivolta come la manifestazione di un risentimento anelante a giustizia che avrebbe potuto trovar sfogo per le vie legali. 174 L’impostazione della questione meridionale nei termini ormai tradizionali, dopo le conclusioni del Fortunato e del Salvemini, avvenne in quegli anni e ad essa non fu certo estranea l’esperienza dei moti, come la suggerita soluzione unitaria e l’approfondimento della questione economica e tributaria. 175 Anche l’EINAUDI vorrebbe che l’iniziativa della nuova politica doganale e la lotta per l’abolizione dei dazi sul grano partisse dagli operai del settentrione per il vantaggio delle masse di tutta Italia, particolarmente delle masse rurali del Sud (cfr. La politica economica delle classi operaie italiane nel momento presente, nella «Critica sociale» del 1° luglio 1899, ora in Cronache economiche e politiche di un trentennio, I, (1893-1902), Torino 1959, pp. 164-172). Così anche il De Viti De Marco, il Pareto, per citare i maggiori nomi. 176 Così il «Giornale degli economisti» e, da parte socialista, la «Critica sociale», nonché a più riprese, l’«Avanti!» (vedi per tutti l’articolo Cerealicultura senza dazi nel numero del 3
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nio borghese che conteneva i salari al livello minimo e che, togliendo al piccolo e medio proprietario capitali e credito, estendendo la cultura granaria, immiseriva il contadino, lo gettava nella disoccupazione senza altra speranza – specie nel Sud – che l’emigrazione, mentre faceva pagare agli affamati un prezzo del pane spropositato. L’opposizione, che era stata facile profeta, aveva battuto da parecchi anni sullo stesso tasto condannando i dazi protettivi e particolarmente quello del grano, con crescente successo a mano a mano che venivano deluse le miracolistiche aspettative create dal blocco dirigente. All’inizio del triste inverno, dopo i primi segni di crisi nel parlamento e nella stampa e le prime reazioni popolari, voci autorevoli erano tornate a chiedere l’abolizione del non più giustificato protezionismo granario 176. Sulle colonne del «Giornale degli economisti», che a più riprese era tornato, ammonitore, sull’argomento, si levava ora la voce del De Viti De Marco a raccogliere la dura lezione: «Questi due balzelli [il dazio consumo e il dazio sul grano] si sono rivelati agli occhi del popolo nel loro vero aspetto economico. La scienza e la rivoluzione si son dati la mano. La politica ha tenacemente resistito, ma ora meno di prima, domani meno di oggi»177. Da parte socialista anche Turati si unisce alla richiesta di indirizzi politici ed economici nuovi ed avalla una politica radicale, democratica. Il governo parlamentare non offre più garanzie di libertà formali di stampa e associazione, di rispetto della legalità borghese. Poco giova aver la meglio in qualche lotta sindacale e strappare successi locali nelle battaglie amministrative, se con un colpo di spugna il governo centrale rinsalda e impone manu militari la discreditata banda moderata. Occorre portare guerra al nemico in casa propria, nel Sud, dove ha ancora le sue basi febbraio 1898). Da parte moderata il solo MAGGIORINO FERRARIS, ch’io sappia, raccogliendo la tradizione liberista toscana, sollecito del disagio popolare, si pronunciò allora per l’abolizione del dazio (cfr. la «Nuova Antologia», 1° febbraio 1898, pp. 542-554). 177 Cfr. «Giornale degli economisti», 1° giugno 1898, p. 544. In prima fila nella battaglia democratica e liberista troviamo in quegli anni il De Viti De Marco e il Pareto. Da notare la polemica di quest’ultimo col Croce che – schierato dalla parte del conservatori e degli agrari – lo accusa di fare il gioco dei socialisti per il fatto di chiedere l’abolizione del dazio sul grano (cfr. la «Critica sociale», 16 febbraio 1898, pp. 49-50). Il Pareto scriveva il 2 febbraio al Turati: «Bravo, benissimo! L’abolizione del dazio sui cereali potrebbe essere la leva che servisse a buttare giù il malgoverno che ci regge. Ma sarete seguiti dal popolo?» (cfr. Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti (1880-1925), a cura di A. SCHIAVI, Bari 1947, p. 148). 178 L’Italia del Mezzogiorno – osserva la «Critica sociale» – è il serbatoio della reazione su cui fa leva la Destra lombarda. Ma la reazione stessa, per esser forte, dovette venire dal
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elettorali la pesante deputazione meridionale, la quale sostiene i governi reazionari della «Vandea lombardo-veneta» e invoca la forza dello stato conservatore per schiacciare le tendenze espansive del proletariato nei centri più avanzati178. Di qui la necessità di modificare la struttura economica e quindi la configurazione sociale e politica dell’Italia meridionale per portare i contadini al livello della propaganda socialista bene intesa, per permettere un decisivo balzo in avanti agli operai del Nord. È necessaria una tattica temporeggiatrice, l’attesa di una maturazione più uniforme ed estesa della coscienza popolare. E intanto attendere che la borghesia compia il suo ciclo, faccia le sue riforme179. Molto respiro occorre concedere al processo capitalistico nel suo inevitabile sviluppo e nei suoi esiti progressivi per tutto il paese; molta strada rimane da fare all’Italia prima di divenire, da nazione agricola, nazione industriale e ritrovarsi matura, come paese trasformato nelle sue basi economiche e di classe, per un rivolgimento in senso socialista. Malgrado un’opposizione così estesa, che finì per trascinare ad una politica contraria al governo anche molta parte della Sinistra costituzionale, dal ’98 al ’900 il processo d’involuzione conservatrice non rinuncia a metodi di aperta reazione. Si scatena ora un attacco che mira a recuperare posizioni offensive e fa temere, ad ogni democratico o liberale, un colpo di stato da parte della Destra. «La Perseveranza» – e con essa gli epigoni del moderatismo – tornano alla maniera forte. Riconfortati nella loro più intime convinzioni, battono per quasi due anni sugli stessi tasti: legge sulle associazioni, legge per la limitazione della libertà di stampa180, oculatezza nella politica scolastica181, riforma parlamentare182, ritorno allo statuto, aumento delle prerogative della Corona e del Senato. Ora il blocco reazionario non è più contrassegnato al suo interno da linee divergenti su questa o quella politica di opportunità e non presenta più germi di dissidenza, sia pure limitati alla tattica o alla strategia. Ogni schermo propagandistico o ostentazione di rispetto legalitario sono caduti ed agevole
Nord (16 luglio 1899, pp. 164-166). 179 È in quegli anni che nel partito si discute la questione del «programma minimo» (cfr., per le particolari osservazioni del momento e la questione del decentramento e della lotta per la conquista dei comuni, l’«Avanti!» del 16 gennaio nonché la «Critica sociale» del 16 febbraio 1898). 180 Nell’articolo La crisi, «La Perseveranza» del 30 maggio 1898 lamenta che la crisi faccia cadere il proposito del Visconti Venosta che il governo si faccia autorizzare ad appli-
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è divenuto l’incontro, sulla stessa linea di difesa, dei vecchi crispini e dei facinorosi con gli austeri e prudenti moderati183. Il grido lanciato dal Sonnino nel ’97, «Torniamo allo Statuto», è ora – come già quello del Bonghi nella crisi del ’94 – un’invocazione unanime di tutto il conservatorismo compatto, privo di sfaccettature. La nuova ondata pessimistica scava più a fondo: riporta a galla e approfondisce, nella dottrina e nella pubblicistica, gli antichi temi; ma più radicali sono i dubbi: sulla bontà del sistema parlamentare, sulla capacità degli italiani a vivere una vita libera, sul valore educativo della libertà e simili. La vocazione antidemocratica della storica alleanza si esprime nel tentativo, cui sbocca l’impostazione moderata del problema nazionale, di fare a meno del parlamento. La politica del governo segue ora passo passo i consigli della stampa moderata: da Rudinì a Pelloux184 è un crescendo di tentativi per strozzare la discussione nelle aule parlamentari, per restringere le prerogative degli organi rappresentativi e imbavagliare l’Estrema. Ma da parte opposta si accetta baldanzosamente la sfida: è l’epoca delle grandi, aurorali speranze, dei giovanili slanci che confortano il nuovo mondo dell’opposizione, non ancora diviso da diaframmi partitici impenetrabili e da incolmabili fratture di classe. Si risponde con l’ostruzionismo (fino a giungere all’episodio culminante del rovesciamento delle urne) al governo, che va a cacciarsi da sé, fatalmente, nel vicolo cieco delle elezioni
care immediatamente la legge sulla stampa e sulle associazioni. Cfr. anche «La Perseveranza» del 3 luglio, 20 settembre, 29 ottobre e 2 novembre 1898. 181 Il Consiglio comunale di Milano (cfr. «La Perseveranza» del 22 ottobre 1898) darà il buon esempio licenziando i maestri socialisti. 182 Cfr. «La Perseveranza» del 19 maggio 1898 e il commento al discorso di Negri sulla costituzione. 183 «La Perseveranza» (20 dicembre 1898) commenta favorevolmente i discorsi di Sonnino e Prinetti che si volgono a chiedere concordi leggi contro la stampa e il diritto di associazione. Si profila invece il distacco di Giolitti (sinistra costituzionale) dal blocco governativo, distacco che fu poi determinante nella vittoria delle opposizioni: «L’on. Giolitti spezzò una lancia contro queste misure che tutti [abituale identificazione dei propri giudizi con quelli del «paese»] invocano» (ibidem). 184 Come prima Rudinì anche Pelloux, imbarcati nel governo elementi di sinistra e presentatosi in un primo momento con un programma incerto ed equivoco, si volge poi decisamente ad una politica reazionaria. «La Perseveranza» (19 settembre 1898), che lo appoggia, osserva che il ministero godrà della maggioranza finché Rudinì (il capo della Destra) crederà di dargli ossigeno per impedire che faccia una politica di sinistra.
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cui lo costringe l’opposizione. La coalizione reazionaria si appella al paese e ne riceve, come sonante verdetto, la sua definitiva condanna. La classe politica moderata, sconfitta nei suoi metodi e battuta nel suo piano di difesa, ha ormai perso ogni credito nel paese e la «svolta» giolittiana la ricaccerà per qualche tempo ai margini della vita politica. Negli anni seguenti si avrà, sul terreno economico, un incremento della produzione e del reddito assai più accentuato e la spirale in ascesa dei prezzi e dei consumi, meglio congegnata, riuscirà ad avviare un miglioramento generale delle condizioni del paese, portando, specie nel Nord, ad aumenti salariali di un certo rilievo. Questa ripresa della borghesia in una prospettiva ottimistica si tradurrà in un superamento di vecchie coalizioni e resistenze ostinate e condurrà a divergenze di diagnosi e di futuri propositi all’interno della classe dirigente, impedendo ai moderati di giocare il loro ruolo consueto e di imporre direttamente la loro tradizionale egemonia. Il paese poté così sollevarsi da una pesante ipoteca e compiere un passo avanti verso forme di convivenza più civili; poté ritrovare – nella dottrina e nella mentalità comune – i termini di un naturale e graduale passaggio tra liberalismo (reinteso al di fuori del travisamento operato dal moderatismo) e democrazia parlamentare, non più concepiti come inconciliabili, ma piuttosto come reciprocamente condizionantisi, al di là di un’antitesi che era il risultato di una artificiosa ipostatizzazione. Poté ripercorrere – almeno per qualche tempo – le vie di uno sviluppo normale dell’azione parlamentare e della conseguente educazione delle masse attraverso i partiti e le libere battaglie elettorali; concepire infine una via di uscita dalla lotta di classe intesa nel senso più crudo e istintivo, come la sentivano i vecchi uomini di Stato, conservatori o aggressivamente borghesi, i cui metodi, i cui abiti mentali dovevano apparire di lì a qualche anno inutili e goffi. Così dovevano rivelarsi inutili, e del tutte legate alla contingenza del momento, le interminabili discussioni sul bipartitismo, sul parlamentarismo, sui rapporti tra la Corona e i tre poteri e simili: problemi di astratta tecnica giuridica proposti all’attenzione della classe colta per mascherare istinti e propositi di un ceto politico recalcitrante ad accettare pienamente un regime parlamentare moderno. Lo Stato, più svincolato dalla identificazione, grossolana e ottusa, con la borghesia – o meglio con quella parte più retriva di essa che lo aveva naturalmente concepito non solo a sua difesa, ma anche a suo indispen-
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sabile sostentamento – poteva presentarsi nuovamente come difensore di interessi comuni.
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1. Pochi giorni dopo la costituzione del nuovo ministero Rudinì «L’Opinione», organo di diretta ispirazione governativa, nell’esaminare i dati del commercio coll’estero dei primi cinque mesi del 1896 in confronto con quelli corrispondenti del 1895, notava con compiacimento i segni di un risveglio. Non solo constatava come aumentasse in generale il volume degli scambi ma anche come l’esportazione aumentasse più dell’importazione1. Nei mesi successivi i dati provavano che la ripresa non era effimera: a fine d’anno, oltre al miglioramento della bilancia commerciale, anche altri sintomi confermavano l’indubbio miglioramento della situazione economica: l’aumento sensibile del movimento ferroviario, il maggior gettito delle tasse sugli affari, l’aumentato volume del traffico postale e telegrafico. Anche nei bilanci dei tre istituti d’emissione, che si chiudevano con favorevoli prospettive, si riflettevano le migliorate condizioni del paese2. I dati del 1897 vengono a confermare che il movimento di ascesa è
1 Cfr. «L’Opinione» del 27 giugno 1896: Il commercio con l’estero. «L’Opinione» notava come il movimento complessivo delle merci sorpassasse di 62 milioni e 800.000 lire quello dell’anno precedente mentre l’eccedenza delle importazioni sulle esportazioni si era ridotta, da 54 milioni, a 26 milioni e mezzo. Cfr. anche Il commercio coll’estero nel 1895, in «Il Sole» del 9, 16, 29 e 31 gennaio 1896. Il Pareto (Cronaca, in «Giornale degli economisti», s. II, VI (1895), vol. X, pp. 351356) nota la ripresa della rendita italiana e di alcuni valori industriali e la febbrile attività commerciale e industriale. 2 I dati sono quelli via via resi noti dalle pubblicazioni ufficiali dell’Ispettorato generale delle strade ferrate, del Ministero delle poste e dei telegrafi e del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari nonché, per il commercio estero, Direzione generale delle gabelle) e delle relazioni annuali dei tre istituti di emissione: Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia.
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ormai certo e ben avviato3. La stampa è concorde nel riconoscere il fatto4, sottolineando qualcuno come un successo del nuovo governo, qualche altro come un merito del caduto governo Crispi, o meglio della precedente politica economica e finanziaria del Sonnino, ministro del Tesoro. «L’Opinione», pur riconoscendo che il risveglio dell’attività commerciale già si annunziava negli ultimi mesi del ’95, cioè quando Crispi era ancora al potere, non dubita ch’esso sia anche la conseguenza della fine delle ostilità in Africa e della politica di economie e di «raccoglimento» che il governo Rudinì aveva fino allora seguito5. Non poteva però sfuggire ad un attento osservatore come il fenomeno della ripresa produttiva fosse generale e di grandi proporzioni6. Ed infatti «L’Opinione» stessa, esaminando la situazione economica mondiale, nota come tale ripresa avesse già cominciato a manifestarsi in altri paesi, prima che in Italia7. In alcuni di essi, come l’Inghilterra e la Germania, il movimento industriale e commerciale è cresciuto – osserva – «in modo prodigioso»: enormi capitali, rimasti fino a quel momento inoperosi, si sono riversati nelle più varie attività a soddisfare le nuove richieste di beni. Per intendere questo fenomeno di febbre produttiva e di rinato ottimismo occorre ricordare che negli anni precedenti, per ben due decenni – all’incirca dal ’73 al ’95 – l’economia europea era stata caratterizzata da un tono ostinatamente depresso. Il sintomo più preoccupante di questa depressione era stata la generale discesa dei prezzi delle derrate agricole, e particolarmente del grano. Era sembrato all’inizio un fenomeno passeggero ma si rivelò poi come il sintomo di una vera e propria crisi agraria senza precedenti. I contemporanei finirono per credere che la discesa dei prezzi non avrebbe avuto più fine e considerarono con sfiducia ogni sfor-
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Cfr. «L’Opinione» del 4 agosto 1897 e del 13 e 15 gennaio 1898. Cfr. Cronaca finanziaria della quindicina, in «Nuova Antologia», s. IV, LXIII (1896), pp. 812-814 e LXIV (1896), p. 190 e Rassegna politica, ibid., LXVI (1896), p. 741. Giudizi positivi, contenuti in un rapporto consolare dell’ambasciata inglese, sulla economia italiana riferisce anche «La Stampa» del 1° aprile 1897 (L’Italia economica giudicata dal punto di vista inglese). 5 Cfr. «L’Opinione» del 15 gennaio 1898: L’economia nazionale nel 1897. 6 Come tale venne segnalato fin dal 1895. Per la stampa italiana cfr. Cronaca finanziaria della quindicina, in «Nuova Antologia», s. III, LX (1895), pp. 201-208 e Notiziario economico in «La Rassegna nazionale», XVII (1895), vol. 85, pp. 591-600. 7 Cfr. l’articolo di fondo Il movimento economico, in «L’Opinione» del 29 gennaio 1897. 8 Cfr. N. COLAJANNI, Per la economia nazionale e pel dazio sul grano, Roma 1901, pp. 91-98. 4
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zo volto alla cura e al miglioramento delle coltivazioni8. Le cause del fenomeno sono note9. La messa a coltura di sempre nuove terre vergini, specialmente negli Stati Uniti d’America, e i costi sempre più bassi dei trasporti, misero a disposizione dei mercati europei una quantità crescente di prodotti agricoli di largo consumo. Di qui una caduta dei prezzi di questi prodotti a livelli talmente bassi (in alcuni paesi il prezzo del grano raggiunse la metà delle quotazioni di partenza) che non fu più possibile all’Europa reggere alla concorrenza americana, e in genere extra-europea, se non attraverso una profonda trasformazione delle colture, dei sistemi di coltivazione e dello stesso regime agricolo, accompagnata spesso da una difesa doganale più o meno accentuata. In quel ventennio il riadattamento dell’economia agraria europea a quella mondiale costò sacrifici enormi al ceto agricolo: dal dissesto di singole imprese al fallimento di piccoli proprietari, alla diminuzione dei salari, alla disoccupazione crescente. Al livello decrescente dei prezzi non in tutti i paesi corrispondeva un aumentato consumo del prodotto a più buon mercato e un immediato beneficio delle classi meno abbienti10. Particolarmente nei paesi più arretrati dove, come in Italia, dall’agricoltura traeva il proprio reddito la grande maggioranza della popolazione la crisi coinvolgeva ogni ceto sociale, sino a quelli più bassi. Anche gli operai salariati – esclusi quelli di alcuni settori – non trassero gran vantaggio 9
Una lucida descrizione della crisi, quand’era ancora in corso, in «Giornale degli economisti», s. II, VI (1895), vol. XI, pp. 504-523 e 561-606; VII (1896), vol. XII, pp. 209-234: articolo di L. EINAUDI, La crisi agraria nell’Inghilterra. Cfr. anche le conclusioni del The final Report of the Royal Commission of Agriculture, London 1898, ibid., IX (1898), vol. XVI, pp. 183 e sgg., nonché COLAJANNI, Per la economia nazionale… cit., pp. 41-98 e R. SOLDI, La crisi economica in Italia dal 1882 al 1896 in «Rivista di politica economica», XXIII (1933), pp. 1002-1016 e 1124-1134. Tra gli studi recenti cfr. L.I. LJUBOSIC, Questioni della teoria marxista-leninista delle crisi agrarie, Torino 1955, pp. 64-184, che riassume dati e giudizi storiografici nonché H. ROSENBERG, Grosse Depression und Bismarckzeit, Berlin 1967, pp. XII-301 con ampia bibliografia. Per l’Italia vedi E. CORBINO, Annali dell’economia italiana, III (1881-1890), Città di Castello 1933, pp. 46-110; IV (1891-1900), Città di Castello 1934, pp. 59-107 e G. LUZZATTO, L’economia italiana dal 1861 al 1914, vol. I (1861-1894), Milano 1963, pp. 218-223, nonché G. CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Torino 1956, pp. 415-460. 10 In Italia si ha una sensibile riduzione, fino al 1899, della disponibilità media per abitante del frumento (cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Sommario di statistiche storiche italiane, 1861-1955, Roma 1958, p. 229. D’ora innanzi citato con la sigla SSI). Il Fioretti calcolava una razione individuale giornaliera di pane di gr. 330 nel 1884 discesa a gr. 302 nel 1895 (Cfr. G. FIORETTI, Pane, governo e tasse in Italia, Napoli 1898, p. 66).
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dalla discesa dei prezzi dei generi di prima necessità. Non vi è dubbio però che in se stesso il fenomeno, conseguenza dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e della creazione di un mercato unico mondiale, abbia avuto un’enorme importanza per la creazione di un’economia assai più aperta e progredita e quindi, una volta superata la crisi, per il miglioramento delle condizioni di vita. Si può dire che da allora la carestia e la fame, flagello ricorrente di singoli mercati chiusi e di sistemi primitivi di coltivazione, siano definitivamente scomparse dall’Europa. Nel periodo che ci interessa, e cioè intorno al ’95, la crisi è ormai risolta e, nei paesi europei più evoluti, ha determinato profondi cambiamenti nell’orientamento della produzione agricola e nelle strutture produttive. È discesa in primo luogo la rendita fondiaria11. I proprietari di terre avevano goduto in Europa, prima della concorrenza agricola americana, di un’alta rendita. Il crescere continuo della popolazione, accentrata nei centri urbani e dedita alla produzione industriale, aveva determinato un’aumentata richiesta di prodotti per l’alimentazione, particolarmente del frumento. Crescendo i prezzi dei generi di prima necessità la coltura granaria si era estesa indiscriminatamente, anche ai terreni meno adatti, cosicché i terreni più fertili e meglio attrezzati realizzavano alte rendite differenziali. Il processo contrario si verifica come conseguenza della concorrenza americana, dovuta alla continua messa a frutto di sempre nuove terre vergini, libere dai pesi della proprietà fondiaria. La coltivazione e quindi l’offerta del grano aumenta fino alla saturazione del mercato ed oltre; i prezzi discendono. Falliscono le imprese che producono a costi marginali e le altre vedono ridursi i guadagni tanto da essere costrette ad abbandonare le coltivazioni meno redditizie. Il valore dei terreni in genere scema progressivamente e il processo finisce per incidere profondamente sulla rendita fondiaria. A questo punto sono i bassi fitti del terreno a provocare un nuovo interesse per l’agricoltura e una nuova immissione di capitali nella terra orientati verso nuove produzioni e destinati a cambiare il volto dell’Europa. Ed è questa la via maestra attraverso la quale passerà il progresso agricolo specialmente allorquando, per l’esaurimento negli Stati Uniti
11 Cfr. in particolare E. MASÈ DARI, La rendita e la proprietà del suolo nella crisi agraria attuale, in «La riforma sociale», s. II, V (1898), vol. VIII, pp. 105-133 e 215-253.
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delle terre vergini coltivabili, verrà a ristabilirsi un nuovo equilibrio tra i due continenti nei costi e nelle condizioni della produzione. La rinnovata richiesta dei generi di prima necessità da parte delle città industriali in espansione farà risalire il prezzo dei prodotti agricoli assicurando la ripresa ad un più alto livello tecnico e produttivo. Nelle campagne i salari sono ora in molti paesi più alti, sia per l’accelerato processo di industrializzazione – che ha spinto nelle città molti contadini – sia perché, a ristabilire l’equilibrio anche della mano d’opera fra il vecchio e il nuovo mondo, sono emigrati nelle nuove terre libere d’America disoccupati, braccianti e contadini immiseriti. Ma a sua volta l’aumento dei salari stimolerà il processo di miglioramento tecnico e di intensificazione produttiva. In gran parte dei terreni della vecchia Europa è stata abbandonata la coltura granaria e sono state sostituite ad essa altre colture più redditizie. In molti paesi si è avuta la trasformazione dei seminativi in pascoli per l’allevamento del bestiame: lo sviluppo della zootecnia segue di pari passo, dalla fine del secolo, le migliorate condizioni della popolazione dei centri urbani e quindi le aumentate richieste dei prodotti dell’allevamento. Questo processo di adeguamento alle nuove condizioni del mercato si accompagna – come si è detto – alla ristrutturazione delle aziende e all’ammodernamento delle tecniche agricole. La proprietà tende a concentrarsi nelle mani di imprenditori che attuano più razionali colture. Nuovi capitali vengono impiegati onde ottenere, coll’intensificarsi della produzione, costi unitari più bassi e concorrenziali; risultato che si riuscì a raggiungere anche nelle vecchie colture, come quella granaria. Non fu – com’è ovvio – un processo idillico: alla rovina di molti affittuari prima e poi di proprietari – di cui i piccoli costituirono una massa ingente – e infine di salariati, si accompagnò il ristagno di singole zone e colture nonché la perdita di capitali precedentemente impiegati in determinate coltivazioni. I contemporanei, impressionati dai vistosi fenomeni che accompagnarono la trasformazione dei metodi produttivi, non avvertirono come, di là dalla decadenza della vecchia agricoltura, dallo sconvolgimento sociale e dalle inevitabili dispersioni di ricchezza, si attuasse il passaggio ad un tipo superiore di economia agraria, a carattere più marcatamente industriale. 2. Il processo che abbiamo sommariamente descritto è un processo
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tipico che, in realtà, è in varia misura modificato nei paesi che adottano provvedimenti protezionisti, come la Francia, la Germania, l’Italia, o hanno una diversa e meno efficiente struttura produttiva. Ad ogni modo è il generale movimento di ascesa dei prezzi e di ripresa produttiva – il quale come abbiamo visto, inizia dal 1895 – a condizionare anche in Italia quel risveglio di attività economica, notata da alcuni organi di stampa, che tocca il commercio e alcune industrie. Malgrado tale risveglio persiste tuttavia la stasi agricola. «L’Opinione» stessa, dopo aver rilevato i progressi fatti da alcune industrie, finisce per concludere: «Ma non perciò si può dire che il risorgimento economico abbia proceduto con rapido passo, e sia ad un buon punto, poiché altre industrie sono in decadenza […] e sofferentissima è l’agricoltura»12. In quegli anni si contavano in Italia circa nove milioni di contadini mentre tutte le più importanti industrie tessili prese insieme – che erano allora le maggiori industrie – non davano lavoro a più di 282.000 operai. L’industria della seta, quasi tutta in Lombardia, dava lavoro da sola a circa 172.000 persone, per lo più donne; quella del cotone, accentrata in Lombardia, Piemonte e Liguria, dava lavoro a 80.000 lavoratori, cioè a meno di quelli (95.000) che traevano i mezzi di sussistenza dalla pesca. La lana, ormai quasi tutta in Piemonte, Veneto e Toscana, impiegava appena 30.000 salariati13. Malgrado dunque i recenti aumenti della produzione industriale (e quindi anche della mano d’opera salariata) l’Italia viveva ancora essenzialmente dei proventi dell’agricoltura14. Secondo i dati elaborati di recente dall’Istituto centrale di Statistica, negli anni 1895-1900 l’agricoltura incideva per il 50% sulla formazione del prodotto lordo privato mentre le attività terziarie vi incidevano per il 30,4% e l’industria per il 19,4%15. Si trattava di un’agricoltura assai povera e arcaica. L’Annuario statistico del 190016 rileva a proposito: «L’esportazione si fa solo del fior fiore 12
Risorgimento economico, in «L’Opinione» del 19 giugno 1896. I. GIGLIOLI, Malessere agrario ed alimentare in Italia, Portici 1903, p. XXIX. La cifra relativa al numero dei contadini è desunta da quella rilevata per il 1881 (8 milioni e mezzo) e intende riferirsi al 1898. 14 I quattro quinti della popolazione, secondo il LUZZATTO, L’economia italiana…cit., p. 219. 15 Tra il 1861 e il 1865 le attività industriali rappresentavano il 19,9% del prodotto lordo privato (cfr. SSI, p. 213). 13
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della frutta e degli ortaggi. Una massa enorme serve di nutrimento ad intere popolazioni, che vivono quasi esclusivamente di frutta in certe stagioni, di fichi, di legumi, di erbaggi e, in misura molto limitata, di uova e pollame. Questa grande massa accresce di poco il bilancio del proprietario, sia per la qualità, per lo più infima dei frutti e degli ortaggi che si consuma sul luogo, sia per la distanza troppo grande a cui bisognerebbe trasportarli per metterli sul mercato…». Un’agricoltura primitiva, che nutre malamente gli stessi contadini17 e la cui produzione, ristretta quasi per intero al mercato interno, non bastava neppure a soddisfare tutte le esigenze. Una piccola parte soltanto era destinata dunque all’esportazione; e tuttavia la maggior parte delle nostre voci attive del commercio estero erano allora di prodotti agricoli o strettamente legati all’agricoltura18. Viene in primo luogo la seta greggia (assai esigua invece l’esportazione dei tessuti di seta). È questo già un prodotto lavorato ma direttamente legato all’ingente produzione dei bozzoli per i quali si è estesa, specialmente nel Nord, la coltivazione del gelso. Le altre esportazioni sono, nell’ordine, il vino, i prodotti dell’allevamento, la frutta secca, la canapa e il lino, l’olio, gli agrumi e infine i prodotti artigianali della paglia e del legno. Altra produzione attiva è, dopo quella del vino, quella dello zolfo. L’esportazione industriale di maggior rilievo è invece, dopo quella della seta, quella dei tessuti e dei filati di cotone. Ma a questa esportazione, inferiore peraltro in valore monetario a quella dello zolfo, corrisponde un’importazione della materia prima, cioè del cotone, di valore pari a quasi il triplo. Il che significa che l’industria cotoniera riesce più che altro ad emancipare il paese dalla necessità di approvvigionarsi all’estero di tessuti e non può ancora dirsi certo un’industria esportatrice. Lo slancio industriale, sia pur promettente, incideva quindi assai poco, in quei primi anni, sull’economia generale del paese e sulle condizioni di vita. L’arretratezza dell’agricoltura – persistendo le ragioni della sua stagnazione – non avrebbe potuto, anche avvenuto il decollo industriale, non continuare a far sentire il suo peso negativo, sia sulle condi16
Cfr. p. 268, nota 21. Mai si ebbe una disponibilità media per abitante di frumento più ridotta di quella degli anni 1897 (kg. 101,4 all’anno) e 1898 (kg. 99,3), neppure nell’anno peggiore dell’ultima guerra (1945, kg. 110,6) (cfr. SSI, p. 229). 18 Cfr. tabella I. 17
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zioni interne del paese che nei rapporti commerciali con gli Stati stranieri19. Il Bodio calcolava nel 1890 una diminuzione, a causa della crisi, della produzione agricola globale rispetto agli anni 1879-1883. Tale diminuzione poteva però considerarsi compensata, secondo la sua valutazione, dall’aumento del bestiame cosicché il valore totale sarebbe rimasto invariato in 5 miliardi di lire20. La stessa cifra, come si è visto, calcolava l’Annuario statistico per gli anni successivi, fino al 189821. Mentre dunque la popolazione aumenta da 28.460.000 a 32.032.00022 il valore globale dei prodotti della terra rimane costante23. La Francia, la quale godeva di un territorio coltivabile esteso in una superficie non più di due volte e un quarto quella dell’Italia e aveva una popolazione di un quarto superiore a quella italiana, registrava un reddito agrario da 12 a 13 miliardi di franchi nel 1882, passato a 15 miliardi nel 189724. Si è visto come durante gli anni della crisi agraria, nel ventennio che va dal 1874 al 1894, la profonda alterazione dei prezzi delle derrate agricole abbia obbligato quasi tutti i paesi a ridimensionare le diverse colture e, in genere, a intensificare con metodi più adeguati le singole produzioni. Malgrado quindi i ridotti valori monetari di tutti i generi agricoli si registrano in molti paesi – negli anni in cui la crisi è in via di superamento e più ancora negli anni della ripresa, a partire dal 1895 – sensibili miglioramenti25. Il fenomeno non si verifica invece nella nostra penisola dove, misurando l’entità dei prodotti agrari negli anni attorno al 1898, si nota una 19 Dati globali sulla «ricchezza privata» dei singoli Stati intorno al ’98 e il valore del commercio d’importazione e d’esportazione, in confronto con la situazione italiana, in F. S. NITTI, L’Italia all’alba del sec. XX, Torino 1901, pp. 31-33. 20 L. BODIO, Di alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia, Roma 1891, pp. 41-47. Cfr. anche p. 130. 21 Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA, Annuario statistico italiano. Anno 1898, Roma 1898, p. 134 e Annuario statistico italiano. Anno 1900, Roma 1900, pp. 389-392. Per il computo si utilizzano dati fino al 1898 e a partire dal 1891. 22 Cfr. SSI, p. 39. 23 La depressione agricola è confermata anche dall’andamento della produzione lorda vendibile, calcolata di recente dall’ISTAT (cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell’Italia dal 1861 al 1956, in «Annali di statistica», s. VIII, vol. 9, Roma 1957, pp. 203-204; d’ora innanzi citato con la sigla SRNI). 24 Cfr. I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., pp. 74 e 75. Il corso del cambio oscillava nel 1897 intorno alle lire 104 per 100 franchi.
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stasi che può considerarsi un vero e proprio regresso rapportata all’aumento notevole della popolazione. È mancata in Italia la ristrutturazione dell’economia rurale per adattarla alle nuove condizioni del mercato internazionale, dove gli alterati valori delle merci stabiliscono nuovi rapporti di contrattazione. In questa situazione il paese si trova ad aver peggiorato la sua ragione di scambio; e ciò mentre urgeva più che mai l’approvvigionamento all’estero di prodotti necessari per l’alimentazione stessa dell’accresciuta popolazione26. Una tabella delle principali produzioni agricole dal 1870 al 1896 potrà darci la misura esatta del fenomeno involutivo italiano. Tra le varie elaborazioni statistiche di quel venticinquennio abbiamo scelto quella del Virgilii27 che meglio, per le periodizzazioni adottate, risponde alle nostre esigenze. Vi abbiamo aggiunto i dati relativi agli agrumi e ai bozzoli ricavandoli direttamente dall’Annuario statistico del 1900.
Frumento Granoturco Avena-orzo-segala Riso Olio Vino Agrumi
1870-1874 1879-1883 1887-1891 1892-1896 (produzione media annuale in milioni di ettolitri) 50,2 46,6 43,5 44,7 31,1 29,7 27,1 25,7 12,2 11,0 10,6 13,128 9,8 7,3 6,9 5,5 3,3 3,4 2,7 2,4 27,5 36,8 31,1 28,9 (produzione media annuale in milioni di frutti) 2,60 3,77 3,45 3,36 (produzione media annuale in milioni di chilogrammi)
25 Dati particolareggiati e considerazioni sui miglioramenti agrari in Germania e Francia in I. GIGLIOLI, Malessere agrario…cit., pp. 85-101 e 53-76. Forti progressi si registrarono in paesi che osservarono il liberismo agricolo: Danimarca (ibid., p. 586); Olanda e Belgio (ibid., p. 121 e p. 486). Nel Notiziario economico, in «La Rassegna nazionale», XVII (1895), vol. 86, p. 179, A. Rossi riferisce l’opinione dell’economista danese N.C. Frederiksen il quale, criticando la tendenza francese all’aumento del grano, segnala i progressi inglesi nell’allevamento ma specialmente quelli della Danimarca che ha trovato in esso nuovo campo remuneratore aperto all’agricoltura. 26 Cfr. note 99 e 100. 27 F. VIRGILII, L’Italia agricola odierna, Milano 1930, p. 75. Per le coltivazioni foraggere e il bestiame non vi sono regolari statistiche anteriormente al 1890. 28 Dati ripresi dal GIGLIOLI, Malessere agrario…cit., p. 206.
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38,629
Bozzoli
40,0
41,4
Appare chiaro da questa tabella come nel primo periodo della crisi, e cioè negli anni 1879-1883, alla diminuzione della quantità totale del frumento e del riso, che erano appunto i prodotti maggiormente colpiti dal ribasso dei prezzi, faccia riscontro un notevole incremento di altri prodotti: dell’olio e, soprattutto, degli agrumi e del vino. Inizia, cioè, malgrado la depressione agricola generale e gli sconvolgimenti delle fortune individuali, un processo di trasformazione nelle colture. Dopo l’87 viceversa la produzione diminuisce in tutti i settori e si arresta quel processo di trasformazione che sembrava bene avviato. Ancora dal Virgilii togliamo questa tabella del valore medio annuo, in milioni di lire, dei prodotti dell’importazione e dell’esportazione dei prodotti del suolo, ivi compresi i prodotti delle industrie agrarie, il legname, il bestiame e i prodotti derivati30. 1871-1875 1876-1880 1881-1885 1886-1890 1891-1895 1896-1900
Importazione 265,0 292,2 253,4 342,9 226,3 288,3
Esportazione 269,1 347,5 341,8 264,0 227,3 245,0
Anche il commercio d’importazione e d’esportazione dei principali prodotti agrari, evidentemente in connessione con la produzione agricola già vista, si spezza in due periodi: nel primo, anteriore al 1886, l’esportazione supera l’importazione con tendenza all’aumento progressivo dell’una sull’altra; nel secondo, posteriore al 1886, l’importazione supera viceversa l’esportazione. Come si può spiegare questo andamento singolare che caratterizza gli anni della crisi e quelli immediatamente precedenti e successivi? La prima fase della crisi seguì un andamento del tutto simile a quello degli altri paesi. A partire particolarmente dal 1881 – con un ritardo 29 Media calcolata a partire dal 1880 poiché mancano nell’Annuario i dati anteriori a tale anno. 30 F. VIRGILII, L’Italia agricola odierna, cit., p. 78. Vedi in dettaglio i dati, solo lievemente discordanti, riportati nella tabella III e pubblicati da G. VALENTI, L’Italia agricola dal 1861 al 1911, in Cinquant’anni di storia italiana, vol. II, Milano 1911, p. 51.
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dovuto al relativo isolamento dell’Italia dal mercato mondiale e, soprattutto, all’abolizione del corso forzoso – si avverte nella pianura padana e in alcune zone dell’Italia centrale e meridionale, particolarmente in quelle coltivate a riso e a grano, il contraccolpo della discesa dei prezzi31. Nelle terre mal coltivate o poco fertili il ricavo non riesce a compensare il costo di produzione; nelle altre si riduce progressivamente32. La tensione sociale si fa acuta e nascono contrasti di classe: entrano in conflitto tra loro salariati da una parte e datori di lavoro dall’altra33. Ma è soprattutto all’interno della classe capitalistica che scoppia il dissidio. Grandi e medi affittuari questionano con i proprietari: i primi, che non a torto si ritengono i più colpiti dal deprezzamento dei prodotti, richiedono una diminuzione dei canoni d’affitto mentre i secondi tendono a negare le loro ragioni e resistono fin che possono alle loro richieste34. I piccoli proprietari e i piccoli affittuari non hanno salariati su cui rifarsi delle loro perdite; e sono quelli che indubbiamente risentono maggiormente della crisi: il peso delle imposte e del debito ipotecario diviene per essi insostenibile35. In molte zone però riescono a compensare i mancati guadagni del grano con quelli di altre coltivazioni. Inizia così la trasformazione delle colture che si orienta verso i prodotti i cui prezzi sono più sostenuti. Ed è indubbio che sono i piccoli e 31 Il grano ebbe una flessione, fino al 1885, di circa il 27% (cfr. E. CORBINO, Annali dell’economia italiana, cit., III, p. 82 e tabella II). 32 Cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Notizie intorno alle condizioni dell’agricoltura. I conti culturali del frumento, Roma 1887, p. XII. Su 237 conti, fatti per campione nel 1885 in diverse zone d’Italia, 112 risultano passivi e 125 attivi. 33 I primi lamentano qua e là un accentuarsi della disoccupazione per effetto dell’abbandono di lavori di miglioria (cfr. ad es., per la Lomellina, MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Notizie intorno alle condizioni dell’agricoltura. Variazioni del fitto dei terreni, Roma 1886, p. 64 e, per la provincia di Catanzaro, ibid., p. 188) o reagiscono ai tentativi padronali di riduzione dei salari (cfr. per la provincia di Milano, ibid., p. 55); i secondi lamentano in alcune zone il rincaro della mano d’opera per la emigrazione e la fuga in città, fenomeno che risale agli anni addietro (ibid., per la provincia di Como: p. 44, di Mantova: p. 65, di Verona: p. 70, di Piacenza: p. 102; per Ancona: p. 118, Livorno: p. 123, Avellino: p. 167). 34 Nasce quella che i proprietari, ostinandosi a negare le ragioni della crisi, chiamano la «questione dei fittabili» quasi si fosse trattato di ingiustificate pretese sollevate pretestuosamente da questi ultimi. Cfr. M. ROMANI, Un secolo di vita agricola in Lombardia (1861-1961), Milano 1963, pp. 79 e seguenti. 35 La rovina di molti piccoli agricoltori è testimoniata sia dal numero crescente delle vendite all’asta eseguite dal fisco per mancato pagamento di imposte che dal numero ancor maggiore di vendite rese necessarie per far fronte ai debiti contratti con privati. Cfr. G. LUZZATTO, L’economia italiana… cit., p. 222. Vedi anche per altre testimonianze, e specie per le conside-
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medi proprietari e affittuari, premuti dalla necessità, i primi a muoversi in questa direzione36. Il processo è spesso drammatico: frequenti sono i fallimenti e l’abbandono delle terre; la fuga in America è sovente l’unica via d’uscita da una strada senza sbocchi e non tocca solo salariati e braccianti ma anche coloni e piccoli proprietari che prima della crisi godevano di una posizione sociale relativamente stabile e indipendente. Tuttavia attraverso il sacrificio delle fortune individuali e i frequenti insuccessi una qualche trasformazione si compie. Nell’Italia del Nord ai bassi prezzi dei cereali si accompagna in alcune provincie una crisi della viticoltura, sia per la concorrenza dei vini del Sud37, sia per la diffusione della crittogama e della peronospera38; anche la coltivazione del gelso non è così redditizia come per il passato39. Ma queste colture sono ancora remunerative e sempre sostenuti sono i prezzi del bestiame e dei latticini: attraverso questi prodotti riescono a bilanciarsi i conti dei tenaci contadini consentendo la sopravvivenza prima e quindi l’adattamento alle mutate condizioni del mercato40. In alcune zone della Toscana, delle Marche e del Lazio, dove prevale la coltivazione promiscua, il ribasso del grano è compensato dai guadagni della vendita del vino, dell’olio e dei prodotti dell’allevamento41. Nel Sud la via di salvezza dalla crisi sta nell’incremento delle colture
razioni sul maggiore peso derivante alla proprietà dal pagamento di un più forte interesse reale sui debiti, E. CORBINO, Annali dell’economia italiana, cit., III, pp. 58 e 59. Osserva il CAROCCI (Agostino Depretis… cit., p. 426): «La stessa crisi agraria, pur colpendo tutti i ceti agricoli, colpiva in modo particolare non già quelli dei grossi proprietari, bensì quelli più poveri o più legati alla congiuntura economica, dei piccoli e medi proprietari e dei fittavoli». 36 Il Minghetti rivendica alla piccola proprietà il merito della trasformazione agraria (M. MINGHETTI, Discorsi parlamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati, VIII, Roma 1888-1890, p. 321). Afferma il Fiorese che in Puglia la coltivazione intensiva si identificava con la piccola proprietà. (Cfr. S. FIORESE, Storia della crisi economica in Puglia dal 1887 al 1897, in La terra di Bari sotto l’aspetto storico, economico e naturale, II, Trani 1900, p. 20). Ma vedi oltre p. 281 e seguenti. 37 Cfr., per la provincia di Mantova, MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto… cit., p. 65 e, per la provincia di Verona, ibid., p. 70. 38 Cfr. ibid., p. 44 per la provincia di Como, p. 48 di Bergamo, p. 63 per il circondario di Voghera, p. 77 per la provincia di Udine, p. 102 di Piacenza, p. 104 di Parma. 39 Cfr. ibid., p. 44 per la provincia di Como e p. 77 per la provincia di Udine. 40 Le provincie di Como e Bergamo, ad es., compensano le perdite del grano con l’aumento dei foraggi e del gelso (MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, I conti culturali del frumento… cit., pp. 18 e 22); la provincia di Verona migliorando la lavorazione del vino e la qualità dei bozzoli (MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto… cit., p. 70); la provincia
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intensive tipiche del clima mediterraneo nelle quali tanta parte ha la piccola e media proprietà. Alla coltivazione dei cereali, estensiva o condotta con metodi primitivi, vengono a sostituirsi le coltivazioni degli agrumeti, dei vigneti. (Questi ultimi sono piantati anche nelle zone collinari del Centro e del Nord, particolarmente in Piemonte)42. Tra il ’79 e l’87 veniva a triplicarsi l’esportazione del vino43 la cui produzione era così, sotto lo stimolo della crescente richiesta dall’estero, di continuo intensificata; e ciò malgrado la scarsezza di capitali disponibili per l’agricoltura e specie per la piccola proprietà, scarsezza spesso lamentata e generalmente addotta a spiegazione – ma con giudizio frettoloso e indifferenziato – della lunga stasi agricola italiana44. Alcune terre, specie nelle Puglie, conobbero l’inizio di una vera e propria rivoluzione agraria45. Complessivamente si calcola che negli anni 1879-1883 si coltivassero
di Cuneo, nella parte collinare, coltivata a vigneti, poco risente della crisi; nella parte bassa viene incrementato l’allevamento del bestiame (MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, I conti culturali del frumento… cit., pp. 2 e 3). Così avviene in quasi tutte le provincie estese in pianura (cfr. per Pavia ibid., p. 34, per Mantova p. 44, per Belluno p. 48 ecc.). Vedi i dati globali sull’aumento del bestiame in Annuario 1900… cit., p. 382-383 e p. 425: le notizie raccolte, in parte congetturali, si riferiscono al 1890. I dati trovano conferma nell’aumento dell’esportazione (ibid., pp. 620-622). Anche nelle Marche e in Sicilia sembra si sia avuto un aumento del bestiame (cfr. E. CORBINO, Annali dell’economia italiana, cit., III, p. 107). Vedi anche nota 48. Quanto ai bozzoli già l’Annuario 1886 segnalava, accanto alla diminuzione nella quantità del seme posto in incubazione, l’aumento nella produzione media per oncia: da kg. 24,22 di bozzoli nel 1880 a kg. 33,21 nel 1886 (cfr. Annuario 1886… cit., Roma 1887, p. CLXIII). 41 Cfr., per la provincia di Firenze, MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, I conti culturali del frumento… cit., p. 143 e, per la provincia di Grosseto, ibid., p. 155. Per la provincia di Massa e Carrara cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto…, cit., p. 99 e per la provincia di Macerata, ibid., p. 118. Per la provincia di Livorno e per quella di Roma, cfr. Annuario 1886… cit., p. CLXXVII. 42 Cfr. Annuario 1886… cit., pp. 853-857. Vi sono riportati i dati sulla superficie coltivata e sulla produzione in ciascuna provincia. 43 L’esportazione del vino passa da 537 migliaia di ettolitri nel 1878, a 1.077 nel 1879, a 3.603 nel 1887 (SSI, p. 161). 44 Così anche la recente storiografia. Cfr., ad es., R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo, Bari 1963, p. 194. Osservava invece il Lampertico «non è tanto il capitale che manchi quanto l’impiego del capitale nell’agricoltura, e quindi la necessità delle condizioni industriali e legislative che possano determinare l’impiego del capitale occorrente ad un’agricoltura la quale è in necessità di progredire» (Cfr. Atti della Commissione d’inchiesta per la revisione della tariffa doganale, I - Parte agraria. Relazione del senatore Fedele Lam-
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303.000 ettari di grano in meno rispetto agli anni 1870-1874 (in totale 4 milioni e 434 mila ettari) e un milione e 240.000 ettari di vigna in più (in totale 3 milioni e 167 mila ettari)46. Al 1887 erano stati abbandonati altri 450.000 ettari di terreno coltivato a grano per sostituirli con altre colture47. Scrive il Lampertico nella relazione con la quale accompagna gli atti della Commissione d’inchiesta per la revisione della tariffa doganale: «Dai fatti raccolti nella inchiesta agraria [Jacini] ed in questa nostra, appare in parecchie parti d’Italia incominciata questa trasformazione, ed incominciata quando la coltivazione esclusiva dei cereali fu posta alla prova dalla concorrenza. In Sicilia, ci diceva uno dei commissari, non si avevano carni sufficienti al consumo di pochi giorni: ed ora colà si vedono mandrie di vacche, e oltre agli animali da giogo, si hanno pure animali da macello, si ampliano le stalle, e nell’allevamento del bestiame si cerca quel profitto, che non si ritrae dalla coltivazione dei soli cereali48. Si dié pertanto nuovo impulso alla coltivazione della vite; si pone nel fare il vino ogni industria, non si attende più soltanto al vino delle seconde mense, ma inoltre al vino da pasteggiare. Per molti anni, nonostante consigli e incoraggiamenti d’ogni specie, non si aveva ottenuto alcun progresso notevole nelle condizioni dell’agricoltura: si languiva nei vecchi metodi; la concorrenza è stata risvegliatrice di nuovi progressi. Un altro dei commissari, pure pertico, Roma 1885, p. 32). Anche il Valenti (L’Italia agricola… cit., p. 29) nota che, laddove si è voluto, il credito ha saputo organizzarsi; in realtà «sono i mezzi intellettivi […] è in una parola l’istruzione agraria che manca». 45 Il Giglioli (Malessere agrario… cit., p. 158) nota come in Puglia in pochi anni «si sono viste rapidamente dissodare le vecchie pasture e rapidamente si mutarono le terre granifere in vigneti». Secondo il Bordiga, la superficie coltivata a vigna si estese nella provincia di Bari da 53.000 ettari nel 1880 a oltre 100.000 nel 1895. (Cfr. O. BORDIGA, L’agricoltura e l’economia agraria della provincia di Bari, in La terra di Bari sotto l’aspetto storico, economico e naturale, III, Trani 1900, p. 364). Circa i finanziamenti del processo di trasformazione nella stessa provincia cfr. R. BENINI, Dati statistici sul movimento economico in provincia di Bari, Bari 1892, pp. 30-31; vedi anche nota 113. 46 Annuario 1895… cit., Roma 1896, p. 364. Erano stati piantati anche 5 milioni e 700 mila alberi di agrumi raggiungendo un totale di circa 15 milioni e 700 mila piante. 47 E. CORBINO, Annali dell’economia italiana, cit., III, p. 80. L’Annuario 1886 (p. CLXVII) nota come l’allargarsi di varie colture, come quelle della vite, degli agrumi, delle patate e dei foraggi, e la concorrenza dei grani esteri, avevano contribuito a restringere la granicoltura. Per un altro verso però avevano contribuito ad estenderla i disboscamenti e ancor più le bonifiche. Complessivamente era diminuita nella penisola ma era aumentata nel Nord, nelle Marche, nell’Umbria e in Sardegna. Ma su ciò vedi poi p. 291, in particolare nota 130. 48 Secondo le notizie raccolte dall’inchiesta stessa risulta però che la Sicilia traeva gran parte del bestiame di cui aveva bisogno dal continente (F. LAMPERTICO, Atti della Commissione d’inchiesta… cit., p. 164) e solo le provincie settentrionali e la Sardegna contribuivano all’esportazione. Nel Sud si era in un periodo di transizione: all’allevamento brado
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appartenente alle provincie meridionali, ricordava i venticinquemila ettari di terreno in pochi anni messi a vite nella valle dell’Ofanto; la grande estensione data ai frutteti nelle provincie di Chieti e di Teramo; e aggiungeva in molte colline romane sostituito ai cereali il pascolo e introdursi dovunque miglior cura nell’alternare e associare le coltivazioni»49.
Nel periodo anteriore alla crisi – egli aggiunge – gli alti prezzi dei cereali avevano condotto a trascurare le buone regole di coltivazione: per accrescere la produzione dei cereali si diminuiva quella del prato. Non solo venivano così a diminuire gli erbaggi per l’allevamento del bestiame ma diminuiva la stessa resa del frumento per la eccessiva prevalenza data al grano negli avvicendamenti. In alcune zone (il Lampertico deve qui riferirsi soprattutto alla pianura padana) per sfruttare gli immediati, allettanti guadagni della vendita dei cereali erano stati convertiti in campo moltissimi prati, senza esitare a distruggere capitali già precedentemente accumulati. «Quanto era avvenuto pel grano – aggiunge il Lampertico – si notava anche avvenuto in causa degli alti prezzi pel riso, a cagione di essi seminandosi campi a riso, che più umilmente si sarebbero coltivati ad asciutto»50. Ora invece si percorre il cammino in senso inverso: «non tanto si è tolta superficie al grano, quanto invece ne venne restituita al prato». E ciò conduce ad una maggiore produttività. «La superficie occupata dal prato si risolve definitivamente in aumento di grano, e perché mediante i foraggi e l’allevamento del bestiame accresce la fertilità delle terre già coltivate a grano, e perché diviene essa medesima più ferace per essere messa poi a grano»51. Il quadro della trasformazione agricola è lo stesso di quello già offerto dallo Jacini. Anche lo Jacini – quando, nel 1884, traeva le conclusioni dalla sua nota inchiesta – intravedeva favorevoli prospettive:
«Riducendo lo spazio destinato a quel cereale di un terzo, per riservare ad altre derrate il terzo di terra coltivabile sopravanzata, e coltivando i due terzi in modo di ricavare una media di soli ettolitri 18 per ettaro, media molto al di sotto
non si era ancora sostituito lo stallino (ibid., p. 162). 49 Ibid., p. 110. 50 Ibid., p. 109. 51 Ibid., p. 33. Nell’Annuario 1886 (p. CLXVI) risulta notevolmente aumentata, dal 1880 al 1885, la quantità del prodotto dei prati sia artificiali che naturali. Quanto al riso, secondo lo stesso Annuario, (p. CLXII) la coltura si sarebbe ristretta, dopo la crisi, di circa 30.000 ettari dove erano risaie stabili, estendendosi invece nella provincia di Novara dove le risaie erano da vicenda: il che «rappresenta un miglioramento
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di quella della Germania che pure non è un paese fertile, non avrebbe forse l’Italia una produzione di 54 milioni di ettolitri, precisamente ciò che occorrerebbe per emanciparla da ogni necessità di importazione?»52. E ancora «L’ideale dell’agricoltura italiana […] non consiste già nel dedicare alla coltura dei cereali la massima possibile estensione della superficie coltivabile, bensì nel produrre la maggior quantità ed al più basso prezzo possibile da quel tanto di suolo nazionale in cui la coltivazione a grano può dare un prodotto maggiore, a parità di superficie, che non altre colture preziose, le quali ci sono consentite dalle condizioni eccezionali del nostro clima. Coltivare grano, dove tali colture sono attuabili e assicurano un maggiore lucro, è un grosso errore. Che se […] risulterà che continuiamo a non produrre abbastanza per il normale consumo interno, poco male sarà per derivarne. E se riuscissimo in contraccambio ad esportare un valore molto più ingente di altre materie prime ricavate dal nostro suolo, o gregge, o manifatturati di prima mano, vale a dire frutta, ortaggi precoci, latticini, bestiame da carne, seta, lino, canapa, vino, oli, tabacco, agrumi, castagne, mandorle, frutta secca, uova e polleria, si potrebbe agevolmente valersi di una frazione di tale valore per importare da chi ce lo può fornire a più basso prezzo, il supplemento di grano che suole occorrerci. Quando si pensa che di sole uova esportiamo annualmente per circa 34 milioni di lire! Poco meno della somma che ci occorre per pagare il supplemento di grano che importiamo dall’estero. Riuscendo a produrre, per ogni ettaro, in media generale, 18 ettolitri di frumento, 35 di granoturco, 70 di risone, ad ottenere 40 kg. di bozzoli gialli da 27 grammi di seme e lire 1.200 per ettaro in aranci, a raddoppiare il nostro bestiame, la concorrenza estera americana e l’asiatica non ci sgomentano»53.
Per queste considerazioni lo Jacini non era favorevole ad un dazio d’entrata sul grano tale che potesse modificare il processo già avviato di ristrutturazione produttiva. Quanto al Lampertico egli conclude la sua relazione rispondendo negativamente alle richieste di revisione in senso protezionistico delle tariffe doganali. «Non dimentichiamo fatti recenti. Sotto lo stimolo degli alti prezzi del triennio del 1872-1874 la coltivazione del grano si era spin-
agricolo». 52 Cfr. Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, vol. XV, fasc. I. Relazione finale sui risultati dell’inchiesta redatta, per incarico della Giunta, dal Presidente (Conte Stefano Jacini), Roma 1884, p. 62. Il marchese Giovanni Cornaggia dimostra che quando la produzione sale a 15 ettolitri per ettaro vi è un guadagno di circa L. 15 per ettaro (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, I conti culturali… cit., p. 30). 53 Ibid., p. 39. 54 F. LAMPERTICO, Atti della Commissione d’inchiesta… cit., p. 120.
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ta sulle colline e persino sulle montagne. Il che era pure accaduto in alcune parti dell’Italia per effetto dei dazi protettori. Abbiamo già veduto, come si sia incominciata una salutare correzione di tale eccesso di coltivazione del grano. Col dazio arriveremmo se mai a mantenerlo, se non accrescerlo: qualificando noi per eccesso di coltivazione quella, che si porta su terre non adatte, e a scapito dunque d’altre coltivazioni più proficue. Ed è difficile ammettere che la coltivazione del grano si faccia a perdita, se andò tanto estendendosi, anche da ultimo»54. Agli agrari che, per giustificare la necessità del dazio, lamentano la diminuzione dei fitti egli ricorda le alte rendite godute in precedenza: è naturale che, dopo aver raggiunto vertici mai toccati, i fitti ora discendano per trovare il punto di equilibrio nella nuova situazione del mercato55. La questione della rendita fondiaria assume, come si è detto, una notevole importanza nel corso della crisi. A questo proposito va fatta una precisazione per chiarire meglio il diverso ruolo giocato, nella trasformazione agraria accennata, dalla piccola e dalla grande proprietà. Il piccolo proprietario, il quale coltiva terreni che producono a costi marginali e vende direttamente sul mercato i suoi prodotti, è toccato immediatamente – come si è visto – dalla discesa dei prezzi e vede svanire rapidamente il tenue margine di guadagno56. Così pure il piccolo affittuario e il mezzadro (il quale ultimo ha il vantaggio di dividere in parte con il padrone le perdite)57. Tutti costoro, non avendo altra via d’uscita, non abbandonano la terra ma moltiplicano i propri sforzi per aumentare la produzione e orientarla meglio verso le indicazioni del mercato58 e, se mai, s’indebitano col padrone sperando in una successiva buona annata59. Di qui i rapidi spostamenti di mano d’opera e capitale ancora dispo-
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Ibidem. L’osservazione si ripete spesso anche nelle relazioni dei prefetti contenute nella inchiesta sulle variazioni del fitto (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazione del fitto… cit., p. 67 per la provincia di Mantova, p. 80 per la provincia di Treviso, p. 91 per la provincia di Rovigo, p. 99 per la provincia di Massa, p. 115 per la provincia di Pesaro e Urbino, p. 173 per la provincia di Cosenza, p. 190 per la provincia di Reggio Calabria e p. 223 per la provincia di Sassari). 57 Ciò spiega come si ritorni in molte zone dal contratto d’affitto alla mezzadria (cfr. ibid., p. 125 per la provincia di Pistoia, p. 128 per la provincia di Chieti, p. 129 per la provincia di Campobasso, p. 200 per la provincia di Siracusa). Il fenomeno si verifica anche in altri paesi d’Europa (cfr. L. I. LJUBOSIC, Questioni della teoria marxista-leninista… cit., p. 151). 58 Ciò spiega come, specialmente nelle zone collinari dove prevale il frazionamento 56
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nibile verso quelle coltivazioni che meno risentono della crisi e quindi la diffusa trasformazione agricola che ne consegue. Diverse sono invece le conseguenze della crisi sulla produzione là dove domina la grande proprietà capitalistica e dove protagonista dell’impresa è l’affittuario, dotato di notevoli capacità e disponibilità finanziarie. In queste zone chi per primo risente della crisi è solo quest’ultimo il quale, fin quando non vengono a scadenza i contratti in antecedenza pattuiti, sostiene il peso della discesa dei prezzi senza potersi rivalere sul proprietario, la cui rendita rimane inalterata. In una seconda fase è invece il proprietario a subire le conseguenze della crisi allorquando, dovendo rinnovare il contratto, non potrà farlo alle stesse condizioni e, se vorrà trovare chi prenda in affitto le sue terre, dovrà diminuire il canone; tanto più dovrà diminuirlo quanto più la crisi si prospetterà come generale e prolungata, come fu appunto quella del 1874-1894. In queste zone il processo di trasformazione agricola è più lento perché in una prima fase l’affittuario, che vede assottigliarsi il suo margine di guadagno mentre alto si mantiene il prezzo del fondo, non s’arrischia in nuove coltivazioni ma distoglie i suoi capitali dalla terra. Vi farà ritorno invece dopo: allorquando cioè la crisi avrà obbligato la rendita ad appiattirsi; rinasce allora la convenienza a introdurre nuove colture e nuove, più redditizie tecniche produttive: il capitale potrà riprendere con rinnovato vigore la sua marcia per la trasformazione delle campagne. In Italia, laddove prevaleva la grande proprietà, il fenomeno condella proprietà, i fitti – sia per il sovraffollamento della popolazione contadina e la fame di terre, sia perché i guadagni di altre colture compensano le perdite di quella del grano – non subiscano generalmente flessioni sensibili (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto… cit., per la provincia di Sondrio p. 40, di Udine p. 77, di Rovigo p. 89, di Genova p. 97, di Massa Carrara p. 99, di Reggio Emilia p. 104, di Ferrara p. 106, di Ancona p. 117, di Macerata p. 118, di Ascoli Piceno p. 119, di Perugia p. 119, di Teramo p. 127, di Chieti p. 127, di Aquila p. 128, di Catania p. 197). Ciò anche laddove avevano per il passato registrato notevoli aumenti in seguito alle piantagioni di viti, gelsi e, nel sud, agrumi (cfr. ibid. per la provincia di Cuneo p. 2, di Torino p. 3, di Novara p. 21, di Como p. 42, di Bergamo p. 45, di Cremona p. 58, di Voghera p. 63, di Verona p. 69, di Treviso p. 79, di Padova p. 88, di Pesaro e Urbino p. 112, di Pistoia p. 125, di Grosseto p. 125, di Roma p. 126, di Salerno p. 169, di Siracusa p. 201). 59 Così nella provincia di Sondrio – afferma il prefetto – l’affittuario non è spesso in grado di soddisfare il canone pattuito (cfr. ibid., p. 40). Simili casi si segnalano nelle provincie di Vicenza (p. 73), Treviso (p. 80), Venezia (p. 82). Sassari (p. 225). 60 Cfr. ibid., per la provincia di Cuneo, p. 2 e, per quella di Pavia, p. 61. In provincia di
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giunturale presentò dapprima, quanto alla rendita, le caratteristiche descritte, comuni ad altri paesi. Le fonti ci parlano del disagio dei fittavoli e delle loro pressioni sui proprietari per una riduzione concordata dei canoni d’affitto60; ci segnalano già il declinare della produzione per le trascuratezze e le economie cui sono costretti61, ci testimoniano dell’abbandono di fondi e qualche volta persino della fuga da qualcuno di essi62. Il credito viene meno63. Venuti a scadenza i vecchi contratti sorgono notevoli difficoltà nella contrattazione per il rinnovo64. Laddove, infine, nel 1884, i contratti sono stati rinnovati si registrano sensibili diminuzioni nei canoni65 (proporzionali tuttavia alla rapida ascesa ch’essi avevano conosciuto dopo l’unità)66. Il fenomeno non era però ancora avvertito dappertutto ed anche nelle zone più produttive della pianura padana non aveva ancora raggiunto proporzioni allarmanti67. Novara – afferma il prefetto – «diversi proprietari hanno alleggerito i propri fittaiuoli di un quinto […] nonostante che i contratti siano ancora in corso» (Ibid., p. 23). 61 Così per la provincia di Asti (ibid., p. 7), per la Lomellina p. 64, per le provincie di Mantova p. 67 e Rovigo p. 91. 62 Così per le provincie di Torino (ibid., p. 3) Foggia p. 137 e Trapani p. 213. 63 Nel milanese viene meno la spinta a impiegare capitali nei miglioramenti agrari (ibid., p. 55). Nella provincia di Rovigo (ibid., p. 92) ai fittaioli viene a mancare il credito privato e bancario. Così nella provincia di Brescia (p. 52), di Livorno (p. 124). In provincia di Lecce alla diminuzione dei fitti (1880-1882) segue il deposito nella Cassa di risparmio (1882-1884) dei capitali esuberanti che non rifluiscono a vantaggio dell’agricoltura (ibid., p. 153). Per le provincie di Mantova e Verona cfr. G. CAROCCI, Agostino Depretis… cit., p. 417. 64 A Melegnano i fittavoli cremonesi costituiscono nel 1883 una società per ottenere ribassi nei fitti (ibid., p. 59). Su tale «Associazione italiana dei conduttori di fondi» cfr. R. SOLDI, La crisi economica in Italia… cit., p. 1016 e M. ROMANI, Un secolo di vita agricola… cit., p. 78 nota 6 e p. 79 nota 7. Nella provincia di Vicenza (p. 72) preferiscono abbandonare i fondi piuttosto che accettare le stesse condizioni contrattuali. Così a Campobasso (p. 129), Siracusa (p. 201). Si segnalano anche casi di terreni che il proprietario, per non ribassare i fitti, conduce in economia (cfr. ibid., p. 23 per Novara, p. 46 per Bergamo, p. 129 per Campobasso e p. 200 per Siracusa). 65 Nella parte pianeggiante della provincia di Torino vi sono terreni che, quasi raddoppiati dopo l’unità, sono ora diminuiti di un terzo (ibid., p. 3). Così nel circondario di Casale (p. 12), nella provincia di Novara (p. 32) e, per quanto può desumersi, di Vercelli (p. 2). Forti oscillazioni si registrano anche nel circondario di Pavia e nella Lomellina (p. 60), nella provincia di Bologna (p. 107) e, per il Sud, nella provincia di Lecce – limitatamente ai terreni seminativi ed erbosi – (p. 154), di Caserta (p. 175), di Agrigento (p. 212), di Trapani (p. 213). Cfr. per le provincie di Bari e Caltanissetta, i dati della tabella IV. Sono tutte province dove assai estesa è la coltivazione del grano o del riso. Ribassi meno sensibili nelle provincie di Piacenza (p. 102), Livorno (p. 124), Campobasso (p. 129) e Sassari (p. 224). 66 I relatori della citata inchiesta sui fitti notano quasi sempre come i canoni si manten-
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«I conduttori di fondi – osserva a conclusione della sua inchiesta il prefetto di Milano – sentono più vivi gli effetti della crisi, avendo generalmente affitti a lunghe scadenze; ed in media ad un dodicennio; e sentono più fieri i colpi della crisi, perché da una parte sta il contratto inesorabile (…) dall’altra il deprezzamento dei generi, già verificato». «I soli danneggiati dalla crisi – afferma il prefetto di Novara – sono i fittabili; perciò invece di crisi agricola dovrebbesi più propriamente denominare crisi dell’industria delle affittanze»68. Siamo quindi ancora nella prima fase della crisi e non appare ancora iniziata su larga scala la seconda. Di lì a pochi anni, e precisamente nel 1887, interviene a modificare il meccanismo del lento riequilibrio tra prezzi e costi la legge del 21 aprile e poi la nuova tariffa doganale del 14 luglio che pone il dazio d’importazione sul grano, sul riso ed altri prodotti agricoli. Ciò avvenne – come indica la situazione descritta – quando la discesa dei prezzi toccò da vicino anche gli interessi della grande proprietà69. Il «partito degli agrari» infatti volle, e riuscì ad imporre al governo, il provvedimento che mirava a salvare la rendita70. Né il ceto politico, malgrado gano ben più alti di quelli degli anni immediatamente dopo l’unità. Così anche il Lampertico (Atti della Commissione d’inchiesta… cit., p. 120). 67 Cfr. ibid.; per le provincie di Alessandria p. 14, di Novara p. 21, di Pavia p. 61, di Mantova p. 65, di Verona p. 71, di Vicenza p. 72, di Venezia p. 82, di Parma p. 104, di Reggio Emilia p. 105, di Modena p. 106, di Ravenna p. 108. Molto spesso i relatori della citata inchiesta fanno previsioni di caduta delle rendite, non ancora però avvenute. Il Sereni ritiene invece che la riduzione dei canoni d’affitto sia avvenuta rapidamente e sia stata molto forte (Cfr. E. SERENI, Capitalismo e mercato nazionale in Italia, Roma 1966, p. 121). Cita però solo l’esempio del vercellese che era, si può dire, una zona atipica: dov’era estesa la coltivazione a riso infatti la crisi si svolse anticipatamente ed ebbe maggiori proporzioni; d’altra parte queste zone avevano visto negli anni precedenti sviluppi sensazionali. «Non si ebbero da noi – osserva il prefetto di Torino – aumenti straordinari, come nel vercellese, nel novarese, nella Lomellina, ove la coltura largamente remuneratrice del riso aveva fatto salire al doppio, ed anche più, il fitto dei terreni» (MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto… cit., p. 2). Si consideri inoltre – e ciò vale specialmente per il Veneto – che la coltivazione del granoturco, compensando la crisi del grano e del riso, «non ha risentito fortemente in modo diretto gli effetti della concorrenza estera». Essa si è estesa in 25 provincie, diminuendo in 16 (Annuario 1886… cit., p. CLXIX). 68 Cfr. ibid., p. 26 e p. 55. Così le provincie di Cuneo (p. 2), Brescia (p. 52), Pavia (p. 61), Mantova (p. 67), Padova (p. 87), Rovigo (p. 91), Parma (p. 104), Reggio Emilia (p. 105), Forlì (p. 111), Foggia (p. 138), per il circondario di Mistretta (Messina, p. 194) – nelle zone coltivate a grano – e di Nicosia (Catania, p. 198). 69 Osserva il Romani (Un secolo di vita agricola… cit., p. 70) che fino al 1884 i proprietari
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i chiari avvertimenti di intellettuali ed esperti di agricoltura, seppe opporsi nell’interesse del paese alle loro pressioni che proprio nel Nord avevano il loro punto di forza71. Il dazio crebbe poi raggiungendo una misura che non ebbe riscontro negli altri paesi europei72: introdotto dal Depretis in un’aliquota modesta – soprattutto, si diceva, per ragioni finanziarie – poteva essere giustificato come espediente transitorio, considerata anche l’indiretta protezione assicurata in precedenza dal corso forzoso. Fu aumentato però con Crispi da L. 3 a L. 7,50 il quintale, e riuscì quasi a neutralizzare via via la discesa progressiva dei prezzi73. In tal modo venne meno la condizione necessaria per una più estesa e radicale trasformazione delle colture perché la rendita, tenuta artificialmente alta, impedì un abbassamento dei costi di produzione e un reiminterpretarono la crisi in termini di «problema dei fittabili». Ma poi «proprietari ed agricoltori lombardi non esitano ad impegnarsi a fondo nell’azione di pressione sui pubblici poteri che da tutta l’Italia settentrionale si sviluppa specie tra il 1884 ed il 1887» (ibid., p. 85). 70 Cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto… cit.: si fanno portavoce di richieste protezioniste i prefetti delle provincie di Novara (p. 34), Torino (p. 68), Como (p. 44), Bergamo (p. 51), Milano (p. 56), Mantova (p. 68), Vicenza (p. 74), Treviso (p. 81), Bologna (p. 108), Ravenna (p. 108), Roma (p. 126), Campobasso (p. 134), Lecce (p. 155), Benevento (p. 165), Cagliari (p. 223). Sulla costituzione di un «partito agrario» alla Camera cfr. N. COLAJANNI, Per la economia nazionale… cit., p. 27 e E. SERENI, Capitalismo e mercato… cit., pp. 126 e sgg. Sulla Lega agraria fondata a Torino il 1885 cfr. in particolare G. CAROCCI, Agostino Depretis… cit., pp. 419 e sgg. e A. CARACCIOLO, L’inchiesta agraria Jacini, Torino 1958, p. 111. 71 Per i retroscena politici e le vicende parlamentari dell’approvazione del dazio cfr. ancora N. COLAJANNI, Per la economia nazionale… cit., pp. 24-30 e, di recente, G. CAROCCI, Agostino Depretis… cit., pp. 428 e sgg. e E. SERENI, Capitalismo e mercato… cit., pp. 221 e sgg. Le polemiche de «La Perseveranza» e del «Corriere della sera» in sostegno dei proprietari furono fatte – osserva il Romani (Un secolo di vita agricola… cit., pp. 79 e 91) «a base di riaffermazione dei principi di libertà» solo in una prima fase, cioè fino a quando essi si limitarono a respingere le richieste degli affittuari calcando perciò la mano sul rispetto dei contratti e delle leggi di mercato. Ma poi, dopo l’84, essi voltarono le spalle al liberismo e, ricercando l’accordo con gli affittuari, scelsero la linea protezionista e la fecero prevalere come quella che poteva conciliare gli opposti interessi. Di questa diversità di interessi ed atteggiamenti non avrebbero tenuto abbastanza conto, per la Lombardia, il Caracciolo (L’inchiesta agraria… cit., p. 110) e il Carocci (Agostino Depretis… cit., p. 447). Ci sembra di dover aggiungere che anche il Sereni (Capitalismo e mercato… cit., p. 120) insiste troppo sul ruolo progressivo giocato dal capitalismo agrario del Nord laddove invece i proprietari giocarono un ruolo conservatore. Le affermazioni del Sereni sono vere solo limitatamente al primo periodo della crisi, cioè fin quando l’agitazione è condotta dagli affittuari, i quali, prima di fare causa comune con i proprietari, si limitarono a chiedere la revisione dei canoni, cercando la via della riduzione dei costi. 72 Cfr. I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. 201 nota. Faceva eccezione soltanto il Portogallo. 73 Cfr. tabella II.
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piego adeguato di capitale in più vantaggiose colture74. In Inghilterra la rendita fondiaria discese in media del 30% e nei terreni arativi anche del 43,5% solo dopo che il prezzo del frumento, nel ventennio della crisi, era sceso a più della metà. In Germania, dove il prezzo, in virtù dei dazi doganali, diminuì soltanto di circa il 28,5%, i latifondisti prussiani riuscirono a conservare più o meno inalterate le loro vecchie rendite. In Francia, dove prevaleva la proprietà fondiaria parcellare, la discesa del prezzo del frumento, contenuta dal dazio, fu di quasi un terzo e il canone d’affitto medio ne risultò diminuito soltanto del 12%75. In Italia la diminuzione del prezzo del grano raggiunse nel 1885 la misura del 27%: notevole, ma non ancora tale da incidere seriamente sul prezzo degli affitti e da obbligare ad una svolta produttiva che adeguasse tempestivamente la nostra agricoltura, al pari di quella di altri paesi, alla mutata situazione del mercato internazionale. La coltivazione del grano che occupava circa 4.434.000 ettari di superficie negli anni 1879-1883 ne occupava 4.593.274 negli anni 1894-189876. Il che significa che il dazio è servito ad annullare quasi per intero gli effetti della crisi sul prezzo dei cereali neutralizzando le spinte all’abbandono della cultura granaria laddove poteva essere vantaggiosamente sostituita da altre colture. Essa invece rimase, o si estese, su zone collinari e su altre zone dove evidentemente, per le condizioni del terreno e del 74
Che le troppo alte rendite fondiarie impedissero un reinvestimento dei capitali in nuove coltivazioni o in nuovi metodi produttivi lo notarono anche non pochi osservatori contemporanei che, pur appartenendo ai ceti più elevati della società, non condividevano, come si è visto, le apprensioni dei grandi proprietari e non erano disposti ad avallare i provvedimenti da questi invocati. «Il canone d’affitto è oggidì il maggior coefficiente della affannosa crisi che travaglia questi agricoltori» sottolinea il prefetto della provincia di Pavia (MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, I conti culturali del frumento… cit., p. 35). Così per la provincia di Novara (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, Variazioni del fitto… cit., p. 22). 75 Per le percentuali riportate cfr. L. I. LJUBOSIC, Questioni della teoria marxista-leninista… cit., pp. 121 e 122, 128, 130. Altre osservazioni e dati per altri paesi, però parziali, in N. COLAJANNI, Per la economia nazionale… cit., pp. 44 e sgg. nonché in SOLDI, La crisi economica in Italia… cit., pp. 1004-1006. Cfr. anche l’esempio della politica libero-scambista della Svizzera in E. CICCOTTI, Attraverso la Svizzera. Note politiche e sociali, PalermoMilano 1899, pp. 73 e seguenti. 76 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. 165. Nella Inghilterra, dal 1890 al 1895, vi sarebbe stata invece una diminuzione della superficie coltivata a grano del 28,28%, nell’Austria del 12,84%, nella Germania di 0,55%; in Francia, dal 1894 al 1895, del 5,10% («Bollettino di notizie agrarie», XVII, vol. 2, secondo semestre 1895, p. 424). 77 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. 165. 78 Il Giglioli (ibid., p. LIII) lamenta che «la protezione, incoraggiando l’estendersi di
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clima, non poteva dare che un basso rendimento. Infatti mentre negli stessi anni 1879-1883 la minore superficie di terreno coltivata dava in media 46.562.000 di ettolitri l’anno, negli anni 1894-1898 la maggiore superficie coltivata non dava in media che 42.911.800 l’anno77. È diminuita cioè la produzione media per ettaro; ed è mancata, assieme all’abbandono delle terre meno fertili, l’intensificazione della produzione con moderni metodi di coltivazione78 (prescindiamo per il momento dalle diverse conseguenze del dazio nel Nord e nel Sud, sulle quali torneremo). Il Giglioli calcola una produzione media di 9,60 ettolitri per ettaro nel quinquennio 1895-1899 – a crisi ormai finita – media inferiore a quella del quinquennio 1879-1883 – dei primi anni della crisi, anteriore al dazio sul grano di L. 3 – che era di ettolitri 10,5079. Si pensi che l’Inghilterra, paese che attuò una politica liberista e che può servire perciò come ideale termine di confronto, produceva in media per ettaro 24,75 ettolitri negli anni 1861-1876, media che salì a 31,3 ettolitri dopo la crisi (anno 1898; nella Scozia 38,2 ettolitri)80. Anche la Francia e la Germania, che pure avevano adottato una politica difensiva della coltivazione granaria, erano però a livelli di produzione media assai più alti. Il Giglioli riporta per la Francia una media di 17,4 ettolitri per ettaro (anni 1894-1896) e per la Germania una media di 20,9 ettolitri (anni 18951897)81. In Francia la produzione media per ettaro crebbe, dal 1880 al 1896, del 23% passando da 14,60 a 17,42 ettolitri (l’incremento era stato assai quest’area [frumentaria] deve probabilmente aver contribuito a rendere meno intensa e meno diligente la produzione granaria»; conseguenza prevista del resto dallo Jacini e dagli altri oppositori citati del dazio. Il Valenti ritiene ancora possibile nel ’98 una coltura intensiva capace di soddisfare il fabbisogno nazionale senza estendere la superficie coltivata e cita l’esempio del Friuli che è passato da una media di 12 ettolitri per ettaro a una media di 25 ettolitri (cfr. G. VALENTI, Il dazio sul frumento e l’agricoltura italiana, Bologna 1898, p. 25). Anche l’Einaudi, citando esempi di alcune zone dell’Emilia, della Lombardia e del Friuli ritiene sia possibile giungere a 20, 25 ed anche 30 ettolitri per ettaro nei terreni favorevoli, battendo la concorrenza straniera (L. EINAUDI, Riduzione temporanea o permanente del dazio sul frumento? 7 novembre 1898 in Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), I (1893-1902), Torino 1959, p. 100). Cfr. infine l’articolo di G. FERRERO in «Il Secolo» del 18/19 febbraio 1898: Grano e civiltà. 79 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. 164. Stesse conclusioni in VALENTI (Il dazio… cit., p. 19) il quale prende in considerazione anni diversi rifacendosi all’Annuario del 1897. 80 Ibid., p. 45. 81 Ibid., p. 34. 82 Ibid., pp. 67 e 68. Il Fioretti (Pane, governo e tasse… cit., pp. 68 e 69) rappresenta
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meno rapido negli anni anteriori alla crisi: ci vollero sessanta anni – dal 1820 al 1880 – perché la produzione aumentasse di un precedente 23%, passando da 11,80 a 14,60 ettolitri)82. Dal 1887 comincia dunque un cammino a ritroso rispetto a quelle ch’erano state le ragionevoli previsioni di Lampertico e di Jacini83. Difficile indicare dettagliatamente gli effetti del dazio – a crisi finita – sulle sorti della proprietà fondiaria e dell’agricoltura, specie se si vogliono riferire alle diverse regioni – le quali avevano una diversa fisionomia – e alle diverse colture. Mancano per un lavoro del genere, nelle ordinarie statistiche, sufficienti dati analitici e d’altra parte non sono troppo attendibili quelli rilevati. «Fanno ostacolo a queste ricerche – avverte lo stesso Annuario – la promiscuità delle colture, quasi generale nel nostro paese, l’insufficienza dei catasti e la diffidenza degli agricoltori»84; diffidenza difficile da smuovere ora che essi sono arroccati nella difesa del dazio già acquisito e non hanno più alcun interesse a far conoscere le loro reali condizioni85. Tuttavia studiosi ed economisti – i quali, com’è noto, hanno dibattuto a lungo la questione agraria e la connessa questione meridionale – ci danno qualche utile indicazione. Era in virtù dei prezzi artificialmente alti dei cereali che i contadini con piccoli appezzamenti di terreno erano costretti a coltivare grano, a preferenza di altre colture, al fine di assicurarsi tutti gli anni quel minimo di produzione propria che bastasse a sfamare la famiglia. «Nei paesi di piccola e media proprietà che coprono tanta parte del suolo d’Italia – osservava l’Einaudi – i coltivatori non vendono grano ma lo consumano per usi familiari; anzi nelle annate di carestia devono comprare il grano a prezzi altissimi per poter giungere alla fine dell’anno. In molti comuni rurali non più del 5% dei proprietari vende grano ed è interessato a prezzi alti»86. Spesso non era neppure praticata la necessaria rotazione delle colture pur di avere tutti gli anni del grano, anche se poco; assolutamente
così la diversa situazione dei due paesi: in Francia, nel 1870, ettolitri 14,88 per ettaro e nel 1894-1896 oltre i 17 ettolitri; in Italia, negli anni 1870-1874, ettolitri 10,75 e nel 1894 ettolitri 9,37. 83 Circa l’allontanarsi del partito agrario dal programma dello Jacini cfr. A. CARACCIOLO, L’inchiesta agraria… cit., pp. 108-120. 84 Annuario 1895… cit., p. 314 85 Notevole invece il numero di inchieste, come si è visto, nel periodo della crisi. 86 L. EINAUDI, Il dazio sul frumento, 2 luglio 1898 (in Cronache… cit., p. 83). Anche il Valenti (L’Italia agricola… cit., p. 99) riteneva che «non meno dei due quinti dei cereali
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insufficiente era poi la concimazione del terreno87. D’altra parte i grandi proprietari, dei quali il governo intese assicurare le rendite88, erano per lo più proprietari assenteisti89. Questi, specie nel Mezzogiorno, davano in affitto vasti possedimenti sui quali non impiegavano che pochi capitali90 e poca mano d’opera: la coltura granaria estensiva, la meno bisognosa di cure, era quella che, pur col suo basso rendimento, garantiva tradizionalmente le rendite più facili e sicure. Allorquando si profilarono i grossi guadagni della coltura viticola anche molti grandi proprietari destinarono parte delle loro terre, come vedremo, a tale coltivazione intensiva; ma furono poi indotti a tornare alla vecchia coltura cerealicola. Calcolava il Fiorese per la Puglia una media produttività, nel 1880, di L. 175 per un ettaro di terreno coltivato a cereali e di L. 450 per un ettaro di terreno coltivato a vigna. Le spese di produzione erano rispettivamente L. 60 per il primo e L. 120 per il secondo. Negli ultimi anni della crisi, e in seguito alla politica protezionista, rimasero presso che eguali il rendimento delle terre a grano e, pur nello svilimento delle mercedi, le spese rispettive che occorrevano per i due tipi di colture. Scese invece a L. 288 il rendimento delle terre a vigna: ciò bastò (occorre tener conto anche delle tasse e dell’alto prezzo dei capitali
che si producono in Italia vengono direttamente consumati da coloro che li producono». Il Colajanni (Per la economia nazionale… cit., p. 189) afferma invece che non c’è piccolo proprietario o affittuario che non venda frumento o altri cereali. La sua osservazione, di qualche anno dopo, è forse tratta dall’esperienza del Sud ove vi sono provincie nelle quali la coltivazione del frumento occupa più della metà della superficie totale mentre nel Regno è di circa un sesto. 87 Il Cambray Digny lamenta i cattivi metodi di coltivazione in uso in Toscana, dove pure si registravano rendimenti sensibilmente superiori a quelli di altre regioni (G. CAMBRAY DIGNY, Discorso tenuto nell’adunanza ordinaria del dì 6 gennaio 1889, in Atti della Accademia dei Georgofili, Firenze 1889, cit. in G. LUZZATTO, L’economia italiana… cit., p. 126). 88 Cfr. L. EINAUDI, Perché si deve abolire il dazio sul grano, 19 agosto 1900 (in Cronache… cit., p. 209). Anche il Valenti (Il dazio… cit., p. 36) definisce il dazio «un sistema di protezione della rendita e non dell’agricoltura». 89 L. EINAUDI, Il dazio sul frumento… cit., p. 83. Così il Giglioli: «è gente […] che percepisce la rendita della terra, ma poco contribuisce ad accrescerla» (Malessere agrario… cit., p. 199). Cfr. anche L. FRANCHETTI, Mezzo secolo di unità nell’Italia meridionale in «Nuova Antologia», s. V, CLIII (1911), p. 85. 90 Secondo il Fioretti (Pane, governo e tasse… cit., p. 51) i grandi proprietari si sarebbero serviti per usi personali dei mutui concessi dal Credito fondiario: alcuni per trasferirsi in città. 91 S. FIORESE, Storia della crisi economica… cit., pp. 36 e seguenti. 92 «… gli agricoltori sono rimasti in massa immobili, ed hanno visto solo nei dazi una
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presi a prestito) a dissuadere da ulteriori trasformazioni agrarie. Nel frattempo si susseguivano i fallimenti dei piccoli proprietari che avevano puntato sulla sola produzione del vino, non esitando a prendere a prestito il denaro, anche ad usura91. Altri grandi proprietari ed affittuari, della pianura padana, incrementarono – come vedremo – nuove colture ed estesero nuove tecniche produttive già sperimentate gli anni precedenti. Ma anche nel Nord – contrariamente a quanto avevano previsto alcuni parlamentari e fautori del dazio – il prezzo sostenuto del grano assicurava sufficienti guadagni e rendeva meno urgente e necessaria l’applicazione di più costosi metodi di coltivazione in altre piantagioni o nella stessa coltura granaria92; un consistente miglioramento agricolo si registra solo dopo la ripresa dei prezzi e il nuovo slancio industriale. Attraverso l’uso dei concimi chimici, e gli altri accorgimenti tecnici, in altri paesi i progressi nella coltivazione del grano avevano reso sempre meno dipendenti i raccolti dalle vicende atmosferiche; l’Italia era esposta invece alle più grandi fluttuazioni della produzione in dipendenza del clima, col rischio d’incappare in una vera e propria carestia. Così avvenne nel 1897, allorquando lo scarso raccolto si tradusse immediatamente nei moti dell’anno successivo. Mentre il raccolto inglese registrò un 3,50% in meno rispetto a quello del 1896, quello italiano registrò una diminuzione del 32,62%93 e tanto bastò per ridurre alla fame intere popolazioni delle città e delle campagne e per spingerle alle dimostrazioni e ai saccheggi dei negozi. L’economia del paese ne venne turbata, la bilancia dei pagamenti alterata, le finanze statali scosse. È questa una controprova del basso livello della coltura del grano in Italia, della coltivazione cioè che, coprendo oltre un terzo della superficie coltivata, caratterizzava la nostra agricoltura estendendosi tanto al Nord come al Centro e al Sud. In sintesi, e per tornare a darci ragione dei dati globali offerti dalle tabelle riportate: diminuiscono i cereali in genere, escluso il frumento il cui lieve aumento non è che la conseguenza di una coltivazione più estecomoda garanzia delle loro rendite» (L. EINAUDI, Cronache… cit., p. 82). «Invece è avvenuto che, mentre crescevano i proventi dei dazi sul grano, più e più restavano inerti i proprietari, specialmente in quelle parti d’Italia dove è più estesa sulle grandi proprietà la cultura del frumento» (I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. 203). 93 Cfr. G. FIORETTI, Pane, governo e tasse… cit., p. 72 94 Cfr. SSI, p. 161. 95 Cfr. F. S. NITTI, L’Italia all’alba del secolo XX, cit., p. 42.
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sa ma meno intensiva. Diminuiscono altresì – come conseguenza della protezione del grano e della disincentivazione di altre colture – l’olio, il vino e gli agrumi, quei prodotti cioè con l’incremento dei quali si era cercato, nelle regioni adatte, di porre riparo alle conseguenze della crisi e che avevano fatto segnare un indubbio progresso. Torna a crescere soltanto, superando la concorrenza estera, la produzione dei bozzoli e, sebbene la statistica dell’epoca non l’abbia rilevato, anche quella del bestiame: produzioni queste che testimoniano di una situazione di limitata ripresa nell’Italia del nord. Quanto all’esportazione del vino gli incrementi già segnati vennero a cessare94. Ecco quindi l’Italia segnare il passo anche là dove avrebbe potuto competere meglio con altri paesi. La Francia, la cui produzione era scesa al di sotto di quella italiana, nuovamente la supera nel 1894, toccando, contro i 26 milioni dell’Italia, i 39 milioni di ettolitri di vino; nel 1896 toccherà i 44 milioni, nel 1898 i 32 milioni e nel 1900 e 67 milioni circa95. Assai superiore è in Francia anche la produzione media per ettaro. Altrettanto, anzi ancor più accurata, è la coltivazione della vite in Germania e nell’Austria-Ungheria e altrettanto rapidi sono i progressi nella produzione96. Né gli allevamenti del bestiame e la seta erano tali da compensare le deficienze degli altri settori97. Ciò è provato dall’andamento complessivo delle nostre esportazioni agricole98 che, globalmente, diminuiscono fino al 1895 e che, pur risalendo a partire da tale data – dopo il rialzo dei prezzi e la generale ripresa del commercio – non riescono però a compensare le sempre maggiori importazioni di prodotti alimentari e di altre materie prime fornite dall’agricoltura99. Lo scompenso è destinato anzi ad aggravarsi100 rendendoci tributari all’estero di quegli stessi prodotti che un tempo esportavamo in eccedenza. La coltura intensiva e specializzata, quella cioè che s’identificava con la trasformazione agraria, cede così il passo a quella che s’identificava 96
Cfr. I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., pp. 72 e 91. Fino al 1900 neppure le attività industriali in ripresa riescono a compensare le deficienze dell’agricoltura. Cfr. i dati sul prodotto lordo privato per rami di attività in SRNI, p. 245. 98 Cfr. tabella III. 99 Nell’esaminare i dati del commercio d’entrata e d’uscita del 1901 il Giglioli (cfr. Malessere agrario… cit., tabella a pp. XLVIII e XLIX) rilevava come «nell’importazione in Italia preponderano gli alimenti e quei prodotti agrari che in buona parte si potrebbero produrre in Italia». Paradossalmente era proprio il sempre maggiore acquisto all’estero di 97
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con la conservazione dello status quo. La politica protezionista, se riuscì a mantenere a livelli abbastanza alti il prezzo dei cereali, e quindi a salvare le rendite dei grandi proprietari di terre coltivate a grano, non impedì però l’impoverimento generale del ceto agricolo e quindi il disagio di tutta la nazione. Malgrado gli sconvolgimenti economici e sociali e le enormi perdite di ricchezza, in Italia non vi fu quella trasformazione produttiva ch’era una conseguenza dell’avanzare tumultuoso del capitalismo su scala mondiale: cosicché si ebbero tutti i mali della crisi senza i vantaggi: la produzione vinicola non riuscì a compensare la deficiente produzione frumentaria101, né questa quella. Dopo parecchi anni di inutile travaglio non si raggiunge un risultato di utilità generale: i mali della crisi vennero anzi acuiti e prolungati. Il processo, già iniziato, di ristrutturazione dell’economia italiana, in consonanza con le esigenze del mercato mondiale, venne bloccato; l’agricoltura, gravata dal peso del passato, rimase in una situazione incerta, di cronica insufficienza. 3. Le attività economiche avviate a rapida ascesa, all’inizio della fase di decollo, sono localizzate quasi tutte nel Nord. Quali che siano state le ragioni storiche di un divario esistente fin dai primi anni del Regno, tra Nord e Sud102, è certo che ora, mentre il proquel grano che si era voluto difendere la causa principale dello scompenso nelle correnti di traffico (cfr. SSI, p. 159). Anche il Valenti (L’Italia agricola… cit., p. 95), nel tirare le somme del primo cinquantennio di vita unitaria, concludeva che «l’economia rurale non sopperisce a tutti i bisogni dell’economia nazionale, se si comprendono in essi non solo quelli di sussistenza, ma altresì quelli di produzione». «L’agricoltura – ha osservato recentemente il Tosi – non è mai riuscita a sopperire alle necessità alimentari della popolazione extra-agricola malgrado la protezione doganale e malgrado che il settore industriale in Italia abbia dimensioni alquanto limitate rispetto ad altri paesi» (D. TOSI, Sulle forme iniziali di sviluppo economico e i loro effetti nel lungo periodo: la formazione di un’economia dualistica, in La formazione dell’Italia industriale. Discussioni e ricerche a cura di Alberto Caracciolo, Bari 1963, p. 216). 100 Cfr. i dati riportati dal Valenti (L’Italia agricola… cit., pp. 93 e 94) sul commercio dei prodotti agricoli, in confronto col commercio complessivo del Regno, dal 1900 al 1910: le importazioni tendono a superare sempre più le esportazioni. 101 Lo nota il Fioretti che, lamentando una decadenza dell’agricoltura presa nel suo complesso, osserva come i proprietari di vigneti risentissero «piuttosto il danno della loro eccessiva intraprendenza che la pena della loro negligenza» (G. FIORETTI, Pane, governo e tasse… cit., p. 73). 102 Un confronto – che utilizza le più recenti elaborazioni statistiche – sull’andamento del Nord e quello del Sud, agli inizi del regno prima, e poi agli inizi del nuovo secolo,
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gresso dell’industria nelle regioni settentrionali comincia a far sentire i suoi benefici effetti, la stagnazione dell’agricoltura aggrava le condizioni economiche e sociali delle regioni centrali e meridionali103. Avviene così che proprio in quegli anni, mentre il Nord esce da uno stadio di travaglio per cominciare a conoscere ritmi di produzione propri del capitalismo, si avverte con crescente meraviglia e poi con preoccupazione nell’opinione pubblica e nella classe dirigente come il Sud e il Centro d’Italia non riescano a risollevarsi dalla crisi e a tener dietro al progresso delle regioni settentrionali104. Della questione meridionale si prendono ora particolarmente in considerazione dalla pubblicistica, più che gli aspetti politici, gli aspetti economici; e non a caso, perché la vecchia polemica riceve nuovo alimento dall’emergere in quegli anni di una situazione di accentuato squilibrio105. Per il quinquennio 1884-89 il Pantaleoni calcolava la «ricchezza privata» in Italia in 54 miliardi, di cui 26 miliardi appartenevano all’Italia settentrionale, 13,5 all’Italia centrale e 14,5 all’Italia meridionale106. Alla ripresa economica, e cioè dopo quasi un decennio di congiuntufino alla prima guerra mondiale, in R. S. ECKAUS, Il divario Nord-Sud nei primi decenni dell’unità, in La formazione dell’Italia industriale. Discussioni e ricerche a cura di A. Caracciolo, Bari 1963, pp. 115-136. Vedi, per la bibliografia recente, La formazione dell’Italia industriale… cit., pp. 7 e sgg. e L. VALIANI, La storia d’Italia dal 1870 al 1915. Contributi storiografici dell’ultimo ventennio, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi», vol. I, 1967, pp. 67-74. 103 «… A partire dalla metà di questo decennio (1880-1890) – afferma il Corbino – le forze che portano ad una politica più favorevole agl’interessi del Nord finirono con il prevalere» (E. CORBINO, Annali dell’economia italiana, cit., III, p. 22). Vedi anche, di recente, G. LUZZATTO, Gli squilibri economici fra regione e regione e l’unità d’Italia, in Gli squilibri regionali e l’articolazione dell’intervento pubblico, Milano 1962, p. 79. 104 «Il fiorire rapido di alcune industrie, specialmente delle tessili, nell’Italia settentrionale, e l’attivarsi di alcuni traffici – afferma il Giglioli – fa sembrare esagerate le lagnanze sul malessere, più accentuato nel Mezzogiorno, che si estende per tutta Italia» (I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. XXIX). 105 «L’Opinione» (13 giugno 1896: Le entrate dello Stato) segnalando un lento risanamento del bilancio dello Stato, lamenta che assai meno soddisfacenti delle condizioni finanziarie dello Stato sono quelle economiche del paese e in particolare di città come Napoli e Roma. Cfr. anche, per le condizioni dell’Italia centrale, «La Tribuna» del 29 aprile 1898: Disordini in Romagna. Per il rifiorire della «questione meridionale» e la sua nuova impostazione cfr. gli accenni in B. CAIZZI, Antologia della questione meridionale, Milano 1955, p. 50; P. SARACENO, La mancata unificazione economica italiana a cento anni dall’unificazione politica, Roma 1961, pp. 17-18 e G. ARFÈ, Il problema delle diversità e degli squilibri regionali nella cultura politica italiana dalla caduta della Destra all’avvento del Fascismo, in Gli squilibri regionali e l’articolazione dell’intervento pubblico, cit., p. 150.
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ra, il rapporto non doveva certo essere cambiato a favore del Sud e del Centro: se mai il divario doveva essere maggiore. Per quel che riguarda il settore industriale le produzioni in rapida ascesa sono localizzate quasi tutte nel Nord e particolarmente in Lombardia. Ed infatti mentre il Nord totalizza, nel 1898, 12.737 caldaie il Sud non ne ha complessivamente che 3.571 e il Centro 2.350107. Per quel che riguarda il settore agricolo le colture con le quali il Sud aveva sostituito la coltura granaria, per sottrarsi alle conseguenze della crisi, vennero a loro volta investite dal processo di generale ribasso dei prezzi, come conseguenza non solo del procedere della congiuntura ma anche, e soprattutto, della nuova politica doganale inaugurata nel 1887. Ultima, nei primi mesi del 1897, matura in Sicilia la crisi degli agrumi mentre appena comincia ad attenuarsi la precedente crisi degli zolfi108. Già da tempo i prezzi tendevano al ribasso mentre la produzione via via aumentava per le trasformazioni di coltura fatte in precedenza ed ora giunte a pienezza di rendimento. A rendere acuta la situazione si aggiungono gli inasprimenti della tariffa doganale degli Stati Uniti, che mirava a proteggere la nuova produzione della Florida e della California. Il fenomeno non è nuovo: tutti i prodotti agricoli d’esportazione del Sud – ed anche la produzione mineraria dello zolfo – avevano subìto uno dopo l’altro la stessa sorte. Più importante di tutte le crisi fu, tra il 1887 e 106 Delle regioni d’Italia in ordine alla loro ricchezza ed al loro carico tributario in «Giornale degli economisti», s. II, II (1891), vol. II, pp. 62-63. Lo stesso Pantaleoni (cfr. Dell’ammontare probabile della ricchezza privata in Italia dal 1872 al 1889, in «Giornale degli economisti», s. II, I (1890), vol. I, p. 168) rileva come, rispetto al totale, Piemonte e Liguria raggiungessero il 16% della ricchezza per abitante, la Lombardia il 14%, il Veneto il 9%, mentre il Napoletano non raggiungeva che il 7,50%, la Sicilia il 6,50% e la Sardegna il 5%. 107 Annuario 1900… cit., pp. 450-451. Non è possibile stabilire confronti con gli anni precedenti perché mancano nell’Annuario dati analitici anteriori al 1898. L’Eckaus (cfr. Il divario Nord-Sud… cit., p. 127, tab. 2) pone a confronto i dati della inchiesta industriale del 1877 dell’Ellena e quelli del 1903 della Direzione generale della statistica. 108 Cfr. l’articolo di fondo La questione degli agrumi, in «L’Opinione» del 18 aprile 1897 e l’articolo Pro Sicilia di G. FERRERO in «Il Secolo» dell’8/9 gennaio 1898 nonché La crisi agrumaria e i «provvedimenti di legge» di A. DE VITI DE MARCO nel «Giornale degli economisti», s. II, VIII (1897), vol. XV, pp. 32-48 e G. SALVIOLI, La crisi agrumaria, in «La riforma sociale», s. II, IV (1897), vol. VII, pp. 476-481. 109 Cfr. A. DE VITI DE MARCO, La crisi agricola e la politica doganale, in «Giornale degli economisti», s. II, II (1891), vol. III, pp. 156-165 nonché O. BORDIGA, L’agricoltura… cit.,
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il 1892, quella vinicola le cui caratteristiche possono considerarsi tipiche anche delle altre successive109. Come si è visto, sotto lo stimolo delle mutate richieste di mercato, vasti territori a coltura granaria – e persino molti uliveti – erano stati trasformati in vigne specialmente in Puglia ma anche in Sicilia, in Calabria, e un pò dovunque nella penisola, a partire particolarmente dal 1881. Afferma il Fiorese che «l’impianto su larga scala dei vigneti in Puglia non fu tanto promosso dalla volontà di raggiungere il massimo reddito, cosa pienamente incitata dal commercio dei vini con la Francia, quanto dalla necessità di provvedere alla forzata inerzia delle antiche terre granifere». «I proprietari di Puglia, non potendo difendersi dalla concorrenza sopravvenuta, e non potendo rassegnarsi a lavorare in perdita, trovarono nella vignetazione un antidoto alla loro rovina»110. Breve fu in sostanza la crisi perché subito «seguì tale una febbrile attività laboriosa da rendere entusiasta dei suoi progressi economici anche la gente più scettica…»111. In un primo momento – spiega il Fiorese – non si fece ricorso al credito; gli stessi possidenti fecero anticipazioni ai loro coloni e affittuari; piccoli proprietari ricorsero all’usura112. In un secondo momento, dal 1882 al 1885, si costituirono appositamente vere e proprie banche: sorsero cooperative di credito popolare ma anche società organizzate dagli stessi usurai che allargarono la loro sfera d’azione riducendo i tassi d’interesse113. Affluirono i finanziamenti «quando le banche di emissione [la Banca nazionale e il Banco di Napoli] videro in ogni banca popolare e cooperativa che sorgeva una spugna di assorbimento per la larghissima circolazione dei loro biglietti eccedenti le necessità economiche della clientela diretta»114. I prezzi sono alti, comparativamente ad altre colture, e l’esportazione assorbe crescenti quantità del prodotto. pp. 106 e sgg. e, per la Puglia, la dettagliata descrizione del Fiorese (Storia della crisi economica… citata). 110 Ibid., p. 30. 111 Ibid., p. 64. 112 Ibid., pp. 32, 33 e 55. 113 Ibid., pp. 57 e 58. Nel 1887 si contavano 47 cooperative di credito nella provincia di Bari, 21 in quella di Foggia e 11 in quella di Lecce oltre a società di mutuo soccorso e altri istituti (ibid., p. 59). 114 Ibid., p. 32. Fra i mezzi per far circolare l’eccesso di emissione fiduciaria vi sarebbe stato quello di legarla alla trasformazione colturale in Puglia, cui spingevano anche le cir-
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Ma dopo qualche anno il prezzo del vino discende. Non ch’esso non sia più remuneratore115; ma molti piccoli proprietari, fidando in un più lungo periodo di fortuna, erano ricorsi al credito a saggi d’interesse spesso alti per la messa in opera delle nuove piantagioni; altri avevano acquistato, allo stesso scopo, piccoli appezzamenti di terra o li avevano presi in affitto116: gli uni e gli altri avevano commisurato le spese agli sperati guadagni, guardando agli alti prezzi e presumendone una relativa stabilità. Scemando questi ultimi, essi si trovano a non poter pagare i canoni d’affitto pattuiti o a non poter far fronte ai debiti contratti con banche o privati. Di qui numerosi dissesti di agricoltori e, di riflesso, diminuzione della ricerca di mano d’opera e dilagante disoccupazione. Anche se non sempre la crisi si traduce in un immediato declinare della produzione, viene però ad arrestarsi la trasformazione in senso intensivo e specializzato delle colture e qualche volta viene a ricostituirsi la grande proprietà estensiva con il ritorno alla coltura granaria117. La crisi vinicola avrebbe potuto essere agevolmente superata e non era certo della gravità di quella che colpì il riso e il grano. Ma un altro fatto repentino – non di natura economica ma politica, e tale cioè da non poter dar adito ad alcuna previsione e tempestiva contromisura – intervenne a rendere assai acuta la situazione. L’Italia, com’è noto, si impegnò con Crispi, a partire dal 1887, in una lotta doganale con la Francia la quale, per ritorsione contro le nostre tariffe, fece ostacolo alla importazione dei vini italiani. Ne derivò un crollo dei prezzi, in quanto venne improvvisamente a restringersi quello ch’era il nostro principale mercato di sbocco. Fu questo un episodio di lotta particolarmente accesa nella guerra delle tariffe. Ma la politica protezionista fu sempre, come tale, al di là di simili fasi acute, dannosa al Sud per un duplice verso: da una parte in colari del ministero dell’Agricoltura e i comizi agrari (ibid., p. 38). 115 Cfr. p. 280 e nota 91. 116 In Puglia la trasformazione agraria avvenne attraverso contratti d’affitto a godimento – che duravano dai 15 ai 30 anni – con l’obbligo dell’impianto dei vigneti, assieme a filari di ulivi ed altri alberi. Gli alberi specialmente abbisognavano di capitali che erano dati ai contadini di seconda mano, ad usura (cfr. S. FIORESE, Storia della crisi economica… cit., pp. 30 e 31. Per le forme ed altre particolarità dei contratti, vedi anche p. 33). La testimonianza del Fiorese trova conferma, circa i finanziamenti e i contratti di miglioria, in quella del Franchetti (Mezzo secolo di unità… cit., p. 89). 117 Cfr., per la provincia di Bari, O. BORDIGA, L’agricoltura… cit., p. 106. 118 Il dazio apparve al Fiorese (Storia della crisi economica… cit., p. 30) «dannoso oltremodo alla economia del paese, che tardivamente volle salvare l’industria granifera,
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quanto, rivalutando la granicoltura, pose un argine al frazionamento delle grandi proprietà e al diffondersi della cultura intensiva118, dall’altra in quanto, come nel caso della lotta doganale con la Francia, espose le nostre esportazioni agricole alle rappresaglie di altri paesi. Nella misura in cui si adottano in Italia provvedimenti che limitano l’importazione di prodotti stranieri, altri Stati – per difendersi dalle nostre tariffe o traendo giustificazione dall’indirizzo prevalente nella nostra politica doganale – adottano consimili misure che chiudono gli sbocchi all’esportazione italiana119. Il Mezzogiorno risente così di continuo dei contraccolpi della lotta delle tariffe in quanto i suoi prodotti – a differenza dei prodotti industriali del Nord – sono destinati principalmente all’esportazione. Il suo sforzo di adeguamento alle condizioni nuove del mercato è di volta in volta vanificato dalle brusche e spesso artificiose variazioni dei prezzi ed è impedito così l’accumularsi del capitale necessario a trasformare la sua agricoltura per porla su un piano competitivo120. Si è osservato, a proposito della viticoltura, che la mancata sistemazione dell’industria enologica è stata la causa principale della crisi del vino. «Non si può – notava il Valenti121 – essere semplicemente produttori di una materia prima non conservabile, come l’uva o il mosto, senza soggiacere alla tirannia degli incettatori e ai danni delle subitanee mutazioni del mercato». Ma appunto: anche per il sorgere di tale industria occorrevano capitali e questi ultimi non affluirono in adeguata misura al Sud troppo breve essendo stata la parentesi di favorevole congiuntura122. Negli anni successivi all’87 mancarono occasioni così propizie di quando era già spenta; mentre diveniva esiziale per le altre attività agrarie, che pure si erano inoltrate verso le buone remunerazioni». Esso – secondo il Tosi – «finì per cristallizzare quella parte (ed era allora la maggiore) della struttura agricola e degli ordinamenti colturali che procedeva con criteri tradizionali, praticamente fino alla seconda guerra mondiale ed entro certi limiti fino ai nostri giorni». (D. TOSI, Sulle forme iniziali di sviluppo economico… cit., p. 215). 119 Così, ad esempio, la Russia, non per difendere una produzione propria, ma semplicemente per ritorsione contro il nostro dazio sul grano, aveva posto un dazio d’importazione sugli agrumi di quasi il 300% del loro valore (G. SALVIOLI, La crisi agrumaria, in «La riforma sociale», cit., p. 479). 120 Molti capitali – osserva il Fiorese (Storia della crisi economica… cit., p. 45) – non erano ancora giunti alla fruttificazione e le anticipazioni non si erano reintegrate a profitto di possidenti e lavoratori. 121 G. VALENTI, L’Italia agricola… cit., p. 56. L’osservazione è ripresa da R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo, cit., p. 170.
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subitanei guadagni, quale quella offerta dalla distruzione dei vigneti francesi ad opera della filossera. Questa anzi, a partire particolarmente dal 1888, prese a far sentire i suoi effetti distruttivi anche in Italia. Nello stesso tempo entravano in concorrenza sul mercato mondiale anche altri paesi; la Francia, come si è visto, tornava ai vecchi livelli di produzione; non era agevole far fronte all’aumentata concorrenza mentre veniva meno la domanda del mercato francese (si tenga sempre conto che nel frattempo tornava viceversa ad essere relativamente alto, per la difesa doganale, il prezzo del grano: cosa che non poteva non risolversi in una minore convenienza ad incrementare altre colture). Dopo il 1890 il ricorso al credito diveniva ben più difficile: capitali ingenti, com’è noto, vennero distratti verso impieghi che non risultarono fruttiferi; ne derivarono la crisi edilizia prima e poi bancaria; il paese precipitò in una situazione di così grave prostrazione da non lasciare certo adito a finanziamenti capaci di condurre al risollevamento delle condizioni dell’agricoltura nel Sud. Si aggiunga il peso delle gravose imposte: le condizioni del bilancio statale, che risentivano anch’esse della crisi del paese, non permettevano certo un allentamento della pressione fiscale. E questa, com’è noto, era particolarmente forte nei confronti della proprietà fondiaria. Diamo ora uno sguardo a queste cifre della produzione assoluta del grano in ciascuna regione, misurate in ettolitri123. Piemonte Lombardia Veneto
1885 1.634.000 2.441.000 2.154.000
1898 3.600.000 3.380.000 3.840.000
122 Progressi «e nei metodi di viticoltura ed in quelli della fabbricazione dei vini» segnalava il Lampertico, (Atti della Commissione d’inchiesta… cit., p. 168) nel 1884. D’altra parte osservava il Fioretti (Pane, governo e tasse… cit., p. 117) che il vino pugliese ha bisogno di essere tagliato: al nascere di un’industria enologica, che lo mescolasse sapientemente, fece ostacolo la troppo alta imposta di ricchezza mobile. Nota poi il Fiorese (Storia della crisi economica… cit., pp. 43 e sgg.) che sarebbe stato sciocco non tener conto del mercato francese che assorbiva nel momento tutto il vino da taglio. Altri sbocchi alternativi si sarebbero potuti poi trovare; ma andavano lentamente avviati, mai dimenticando un mercato sicuro per uno incerto e per lo più diffidente come quello dei vini. 123 Sono tratte dal «Bollettino di notizie agrarie», VII (1885), p. 1461 e XX (1898), p. 778. 124 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., pp. LI e LII. Nota il Colajanni (Per la economia
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Liguria Emilia Marche e Umbria Toscana Lazio Meridionale adriatica Meridionale mediterranea Sicilia Sardegna
630.000 4.795.000 3.231.000 3.766.000 1.300.000 5.169.000 9.937.000 5.876.000 739.000
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360.000 6.130.000 4.360.000 3.920.000 1.900.000 6.450.000 5.780.000 6.100.000 1.180.000
Mentre le regioni settentrionali, ad eccezione della Liguria, hanno incrementato notevolmente la loro produzione non altrettanto può dirsi di quelle meridionali. Secondo il Giglioli, prendendo per base i dati del 1893 sull’estensione di grano coltivato, si avrebbe una produzione media per ettaro, nel 1898, di ettolitri 11,9 per il Centro ed il Nord e di ettolitri 9,3 per le isole e il Sud124. Non è possibile fare raffronti dettagliati per ogni anno sulle produzioni medie per ettaro di ciascuna provincia perché non sono costanti le indicazioni sull’area frumentaria. Tuttavia il Giglioli riporta questa tabella125: Produzione annuale frumentaria nelle 15 provincie che ebbero le più alte produzioni quinquennio 1870-74 Ettolitri per ettaro I Milano II Pavia
15.00 14.60
quinquennio 1890-94 Ettolitri per ettaro I Ferrara II Bologna
17.37 16.36
nazionale… cit., p. 23): «Producono quasi la stessa quantità di frumento il settentrione, che vi consacra circa 1.400.000 ettari e il mezzogiorno e la Sicilia (esclusa la Sardegna) che ve ne dedicano circa 2.100.000». Il Valenti (Il dazio… cit., p. 25) osserva che nel Friuli nel giro di 25 anni si è passati da ettolitri 10-12 per ettaro a 20-25. Simili rendimenti dà anche per alcune zone del Piemonte e dell’Emilia il Fioretti (Pane, governo e tasse… cit., p. 66); invece nel Sud solo la Campania, eccezionalmente fertile, raggiunge talvolta i 20 ettolitri per ettaro. 125 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. 183. Il Giglioli riporta anche un elenco delle quindici provincie meno produttive: mentre nel quinquennio 1870-1874 vi figurano 8 provincie meridionali, nel quinquennio 1890-1894 ve ne figurano 11. 126 «Nel Nord – afferma il Giglioli – molti progressi si sono fatti in questi ultimi anni; e si vanno costituendo le basi per un progresso più rapido ancora in un prossimo avvenire.
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III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Cremona Pisa Ferrara Novara Mantova Foggia Venezia Rovigo Bergamo Bari Brescia Bologna Lucca
14.56 14.50 14.20 14.00 14.00 14.00 13.50 13.00 12.60 12.50 12.35 12.30 12.30
III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Milano Rovigo Novara Sondrio Alessandria Cremona Como Pavia Venezia Belluno Torino Foggia Ravenna
15.74 15.22 15.04 14.62 14.43 13.99 13.87 13.55 13.23 13.20 12.52 12.38 12.29
Siamo ben lontani dalla media di 18 ettolitri per ettaro ritenuta possibile dallo Jacini e che – negli anni cruciali della crisi – avrebbe potuto essere raggiunta in seguito alla necessità di un rapido e adeguato adattamento ai prezzi di mercato. Però il Nord – che non aveva bisogno di cambiare le sue strutture agricole già da tempo progredite nei terreni di pianura e orientate verso l’allevamento – non trasse pregiudizio dal dazio126; bastò, verso la fine del secolo, che i prezzi tornassero a risalire perché si rimettesse in moto lentamente il processo di intensificazione e razionalizzazione produttiva127. È da credere anzi, stando ai dati dell’ultima tabella, che tale processo si sia iniziato già prima, sulla base delle indicazioni date dalla discesa, sia pure attenuata, dei prezzi dei cereali. Il Sud abbisognava invece una profonda trasformazione agraria; una volta mancata questa, la sua agricoltura non poté più trar profitto poi dalla inversione di tendenza; aggravò anzi e mise a nudo le sue contraddizioni. La semina del grano avveniva da tempo, in gran parte della pianura padana, nell’ambito della grande coltura irrigua, dopo una rotazione plu-
Ma anche nel Settentrione d’Italia, eccettoché in qualche parte molto circoscritta, siamo lontani da quelle condizioni di benessere diffuso che si ammirano in altri paesi» (I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. XXVIII). 127 Cfr. per la Lombardia, i dati offerti dal Romani (Un secolo di vita agricola… cit., pp. 101 e sgg.): l’ascesa della produzione è sensibile a partire dal 1900. 128 Cfr. O. BORDIGA, Economia rurale, I, Milano, s. d., p. 122 e VALENTI, Il dazio… cit., p. 23. Alle sperimentazioni delle apposite stazioni agrarie (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA,
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riennale di altri prodotti erbacei: granoturco, lino e specialmente prato da vicenda per l’allevamento del bestiame128. La politica di sostegno dei prezzi del grano non giocò quindi, come nel Sud, a vantaggio della coltura estensiva e del latifondo, impedendone la trasformazione. Laddove venne estesa ai terreni migliori di pianura la coltivazione del frumento venne avvicendata alle colture industriali e prative, rendendone complessivamente più redditizio lo sfruttamento129: all’incremento della produzione cerealicola – sia pure, in un primo momento, limitato – poté accompagnarsi così nel sistema in uso nei terreni irrigui l’incremento di altre colture, e specie dell’allevamento del bestiame, in un circolo che assicurava il miglioramento agricolo vicendevole e l’accumulo dei capitali necessari130. Dall’allevamento del bestiame e dall’aumentata produzione del latte viene a prendere sviluppo l’industria casearia131. Nei primi anni della crisi agraria il Lampertico ci testimonia del nascere di questa industria nel Nord: «Va segnalato il fatto che la fabbricazione va sempre più acquistando carattere industriale nell’Italia del Nord e specialmente nella zona irrigata lombarda dove si va separando la produzione del latte della fabbricazione del formaggio e dove l’ufficio di preparare il formaggio si va dividendo da quello di chi lo cura successivamente, lo stagiona e lo mette in vendita132. INDUSTRIA E COMMERCIO, Risultati delle coltivazioni sperimentali del frumento 1885-1892, Roma 1887) e dei privati intorno al modo più conveniente di far seguire i diversi avvicendamenti, e di impiegare il concime, seguono discussioni e dimostrazioni e quindi applicazioni delle nuove tecniche, tra le quali si afferma in quegli anni specialmente il «sistema Solari» (cfr. S. SOLARI, Il progresso dell’agricoltura per l’induzione dell’azoto, Parma 1892). Per le difficoltà dell’applicazione di tale metodo nel Sud cfr. N. COLAJANNI, Per la economia nazionale… cit., p. 152. 129 Nota il Romani (Un secolo di vita agricola… cit., p. 91) che il successo della trasformazione agraria è stato brillante «dove ha potuto innestarsi nella solida tradizione di sfruttamento continuo irriguo del suolo». 130 Queste sarebbero state le intenzioni dei promotori del dazio secondo l’Avanti! (cfr. articolo di fondo: Cerealicoltura senza dazi. Programma… quasi di governo nel numero del 3 febbraio 1898). L’articolista rileva come il risultato si sia «qua e là» ottenuto anche sotto la spinta dei migliorati trasporti e dell’organizzazione delle plebi rurali in leghe di resistenza, cioè nel Nord, ma «nella quasi totalità della penisola si è camminato a ritroso». 131 «Il Sole» (1° aprile 1896: La produzione dei latticini in Italia) muove aspre critiche alle statistiche della Direzione generale dell’agricoltura secondo le quali non vi sarebbe stato aumento dei latticini negli ultimi due anni. «È di assoluta notorietà – conclude – che nei tempi che corrono, non prosperi per l’agricoltura, la produzione del latte è una di quelle che si presentano ancora relativamente profittevoli; quindi nelle plaghe dove il
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Il processo è ormai avviato e, come fa fede l’incremento nelle esportazioni dei formaggi al 1898, la produzione cresce; ciò ovviamente impedirà, anche con gli allettamenti del dazio, un ritorno alla esclusiva coltura granaria. «Le industrie – osserva il Giglioli – in parecchie parti della Lombardia e del Piemonte danno vita e moto all’agricoltura, trasformando e consumandone i prodotti»133. Né è certo questo il solo caso, nel Nord, di reciprocità di interessi tra agricoltura e industria. Mentre nel Sud – come ci testimonia il Fiorese134 per alcuni centri della Puglia: Bari, Barletta, Molfetta, Trani, Brindisi – la crisi investe soprattutto il movimento commerciale e manifatturiero, nonché l’attività edilizia, che crescevano legate allo smercio del vino, nel Nord nascono invece nuove industrie che esigono nuove coltivazioni. Così, a partire dal 1894-95, prende piede l’industria dello zucchero che si sviluppò notevolmente dopo il 1897-98135. Nel settore della seta tratta, destinata all’esportazione, la mancanza di provvedimenti difensivi ha stimolato la ricerca di metodi di produzione più economici. Il prezzo del prodotto diminuisce – in specie per la concorrenza della Cina – da L. 7.700 il quintale nel 1880 a L. 5.300 nel 1895136. Ciononostante la produzione aumenta da 2.874 tonnellate a 5.105 tonnellate e l’esportazione da 35 migliaia di quintali a 58 migliaia di quintali137. Se nel 1880 per ogni oncia di seme posto in incubazione si ottenevano Kg. 24,22 di bozzoli, nel 1895 se ne ottengono 43,78138. D’altra parte si fecero sentire in quegli anni – neutralizzando in parte gli effetti della crisi – i benefici di estese bonifiche che resero fruttiferi tercaseificio si esercita su larga scala, come specialmente in Lombardia (che darebbe il 40% della produzione totale italiana) in questi ultimi anni è cura generale di aumentare il bestiame da latte e di alimentarlo relativamente bene, pur con surrogati al fieno se occorre…». 132 F. LAMPERTICO, Atti della Commissione d’inchiesta… cit., p. 176: «L’aumento – egli aggiunge – è stato conseguenza della depressione dei prezzi dei grani. Quando codesti prezzi erano molto elevati nell’ultimo decennio la coltura di questo cereale invadeva anche i prati, l’allevamento del bestiame si restringeva: ora accade l’inverso”. 133 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. XXIX. 134 S. FIORESE, Storia della crisi economica… cit., p. 49. 135 Cfr. E. GIRETTI, L’industria politica dello zucchero, in «La riforma sociale», s. II, XII (1905), pp. 916-924. 136 Annuario 1900… cit., p. 540. 137 SSI, pp. 128 e 162. 138 Annuario 1900… cit., p. 424. Il fatto è citato, come esempio di risultato positivo
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reni per l’addietro improduttivi o trasformarono da terreno a coltura asciutta in terreno a coltura irrigua interi circondari del Piemonte e della Lombardia e poi del basso Veneto e della bassa Emilia139. Effetti di reciproco condizionamento agricolo-industriale, assieme a quelli di polarizzazione e propagazione di nuove fabbriche per il momento ancora limitati a poche zone, hanno agito quindi nel Nord giovandosi di una situazione già in partenza progredita nel campo agricolo: che non necessitava come il Sud di una ristrutturazione in senso capitalistico. Se se ne volesse una riprova basterebbe dare un’occhiata alle statistiche sull’importazione dei concimi e delle macchine agricole140 che si adoperavano in quantità rilevanti solo in alcune zone dell’Italia settentrionale141. E, d’altro canto, «quasi tutte nell’Italia settentrionale» erano anche le fabbriche dei concimi stessi che sorsero per soddisfare le nuove richieste e la cui produzione «fece passi giganteschi dal 1890 al 1900»142. La crisi e la connessa politica di protezione granaria, fecero segnare indubbiamente una battuta d’arresto nei miglioramenti agricoli. Capitali che non trovavano più impiego proficuo nella terra si trasferirono in città; ne trassero profitto le nuove industrie in formazione. Ma, nell’attesa, maturarono anche nelle campagne nuove iniziative ed altre furono indotte dallo stesso sviluppo industriale. Le une e le altre avranno felice attuadella libera concorrenza, da E. GIRETTI, Protezionismo e sgoverno in «Giornale degli economisti», s. II, VI (1895), vol. XI, p. 18. 139 Cfr. Annuario 1900… cit., p. 377. Sul fatto richiamano l’attenzione il Bordiga, (L’agricoltura e l’economia agraria… cit., p. 213) e C. A. CONIGLIANI, Sul preteso decremento del patrimonio nazionale italiano, in «Giornale degli economisti», s. II, XII (1901), vol. XXIII, pp. 611-616. Secondo il Conigliani l’aumento dell’area coltivata e del capitale investito in bonifiche sarebbe valso a compensare interamente della diminuzione della rendita operata dalla crisi. L’Eckaus (Il divario Nord-Sud… cit., p. 135) ritiene che principalmente alla diversa estensione delle bonifiche deve farsi risalire lo squilibrio agricolo tra Nord e Sud. L’aumento della superficie coltivata a grano, in virtù di questi terreni resi fertili, si accompagnò certamente all’aumento della produttività media per ettaro. 140 Riportate dal VALENTI, L’Italia agricola… cit., p. 52. A partire dal 1881 inizia l’importazione che si farà più accentuata nei quinquenni 1891-1895 e 1896-1900. 141 I. GIGLIOLI, Malessere agrario… cit., p. LI. Per la Lombardia in questi tre fatti interdipendenti riassume il Romani (Un secolo di vita agricola… cit., p. 133) la spirale del progresso agricolo: cooperative per l’acquisto di attrezzi e specialmente di concimi; casse rurali di piccolo credito; cattedre ambulanti di agricoltura. 142 E. CORBINO, Annali dell’economia italiana… cit., IV, p. 152. 143 Cfr. note 69, 70 e 71. È affermazione ancora oggi corrente (cfr. A. CARACCIOLO, L’inchiesta agraria… cit., p. 120; S. POZZANI, L’economia italiana. Situazioni e problemi,
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zione specialmente quando la situazione generale si rimetterà in movimento. Il nesso, insomma, tra città e campagna è ormai stabilito e d’ora innanzi i due settori procederanno reciprocamente condizionati beneficiando di un comune progresso. Fattori ambientali favorevoli ad un accordo tra interessi agricoli e industriali erano certamente presenti nel Nord già prima dell’approvazione della tariffa doganale. Questa anzi non fu che la risultante di una serie di pressioni le quali mettevano capo alla comune richiesta protezionista143. Ora, al termine della crisi, questi interessi convergenti si sono ancor più compenetrati per effetto stesso della politica adottata. I conti tornano per il Nord assai meglio che per il Sud: lo fa notare il senatore Alessandro Rossi, il più autorevole ispiratore e difensore della nuova tariffa doganale. Confrontando il valore delle esportazioni italiane prima dell’applicazione dei nuovi dazi, nel 1887, con quello successivo ad essi, nel 1895, egli rileva con compiacimento come alcuni prodotti, la seta soprattutto, ma anche gli animali, le pelli ed altri, «si siano avvantaggiati tanto da compensare le deficienze di altre produzioni, quali quelle del vino e dell’olio»144. Poco importa che siano in ascesa i prodotti che fornisce solo il Nord mentre quelli in declino siano i prodotti d’esportazione del Sud e del Centro d’Italia. Il risultato è positivo per chi, come il senatore Alessandro Rossi, aveva di mira gli interessi combinati del Nord. Senonché tra il 1887 e il 1896 la crisi e la politica di difesa protezioniMilano 1961, p. 176; nonché L. VILLARI, Per la storia del protezionismo in Italia. Verso nuove tariffe doganali, in «Studi storici», VI (1965), pp. 651-663), che il regime doganale dell’87 risulti da un accordo tra industriali del Nord e agrari del Sud. È invece vero – come afferma il Colajanni (Per la economia nazionale… cit., p. 26) – che «Il grande movimento in favore di una riforma in senso protezionista della tariffa doganale fu tutto, esclusivamente settentrionale: politici, industriali, camere di commercio – organi che nel Mezzogiorno appena appena adesso cominciano a dar segni di vita – nel settentrione la promossero, al di fuori di ogni iniziativa e concorso del Mezzogiorno». Si tenga anche presente che è nel Nord – come osserva il Romani (Un secolo di vita agricola… cit., p. 81) – che la crisi aveva investito per la prima volta tutti i suoi prodotti contemporaneamente, ad eccezione del bestiame. Altra cosa è naturalmente il «blocco storico» che venne a costituirsi poi, specie nel periodo crispino (cfr. specialmente E. SERENI, Capitalismo e mercato… cit., pp. 134 e seguenti). 144 Cfr. A. ROSSI, Note sullo stato attuale degli scambi commerciali colla Francia, Milano 1896, p. 46. I dati sono riportati nella tabella V. La seta riesce a neutralizzare le conseguenze della lotta doganale con la Francia indirizzando la sua esportazione particolar-
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sta avevano fatto rinvilire i prezzi delle tipiche esportazioni del Sud mentre avevano mantenuti artificialmente alti i prezzi dei prodotti industriali del Nord, sì da alterare profondamente la ragione di scambio tra il settentrione e il mezzogiorno145: si sono venute a porre così le premesse di un processo di sviluppo disarticolato e differenziato le cui conseguenze non tardano a farsi sentire anche nel Nord rendendone più difficoltoso il ritmo di espansione industriale146. Già negli anni attorno al 1898 la crescita del capitalismo industriale, ormai concentrato in una zona ristretta, trova un ostacolo nella depressione agricola e nella ristrettezza del mercato. La crisi agraria – insieme all’abolizione del corso forzoso – aveva contribuito a spostare uomini e mezzi dall’agricoltura all’industria147; la tariffa protettiva dell’87 rese oltre misura accelerato, e irreversibile, tale processo, cosicché, ora che l’industria ha acquistato un potenziale produttivo relativamente alto, non vi sono in Italia le condizioni per un assorbimento di merci prodotte in esuberanza ed occorre, almeno per alcune industrie, ricercare, pena la paralisi, la difficile via di un incremento delle esportazioni all’estero. Il protezionismo agrario avrebbe dovuto provocare – nelle intenzioni del Rossi e di altri suoi fautori – un’industrializzazione delle campagne parallela a quella delle città. In realtà l’industrializzazione agricola non si mente verso la Germania e la Svizzera: la Svizzera – come giustamente suppone il Rossi – deve aver servito da tramite per l’esportazione in Francia (ibid., p. 45). Nel 1892 fu abolito il dazio di uscita. Quanto al riso e ai latticini si provvide con la tariffa del 1887 a proteggerli con forti dazi d’importazione. Evidentemente il calcolo dei rischi aveva ricompreso i prodotti agrari del Nord mentre non aveva tenuto conto dei prodotti di esportazione del Sud. 145 Cfr., da ultimo, P. SARACENO, La mancata unificazione economica… cit., p. 21. 146 Sarebbe qui fuori luogo – con riferimento al problema Nord-Sud – un giudizio sulla tradizionale polemica che vide schierati contro il protezionismo meridionalisti e liberoscambisti. La storiografia ha oggi spostato i termini del problema (cfr. in particolare R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo, cit., pp. 93-110, nonché P. SARACENO, La mancata unificazione economica… cit., pp. 16-20). È certo però che lo sviluppo del capitalismo industriale ebbe a soffrire, come ammette lo stesso Romeo (Risorgimento e capitalismo, cit., p. 202) della ristrettezza del mercato e della depressione agricola (cfr. su questo punto specialmente E. SERENI, Capitalismo e mercato… cit., pp. 69 e sgg. e D. TOSI, Sulle forme iniziali di sviluppo economico… cit., p. 222). 147 Cfr. E. CORBINO, Annali dell’economia italiana… cit., III, p. 114. Ciò però avvenne specialmente nell’Italia settentrionale, come si deduce anche dalle testimonianze citate dal Romeo (cfr. Risorgimento e capitalismo, cit., pp. 175 e 176). 148 Nota «La Tribuna» (28 aprile 1898: Disordini in Romagna) come nell’Italia centrale il capitale affluisca alle Casse di risparmio «mentre l’industria non esiste e l’agricoltura langue». Secondo la testimonianza del Luzzatti dopo la crisi edilizia capitali erano rifluiti
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compì148 se non limitatamente ad alcune zone. La tariffa doganale, tutelando le rendite tradizionali, fece venir meno la spinta ad un nuovo corso produttivo: l’importazione di macchine, concimi e attrezzature venne impedita in quella misura che sarebbe stata necessaria; d’altra parte i capitali, attratti dagli impieghi industriali, dalle speculazioni edilizie e bancarie, non rifluirono a vantaggio delle campagne, specie del Sud e del Centro d’Italia.
verso alcune tenute dell’agro romano. Il movimento avrebbe dovuto però trovare ben diverse condizioni per diffondersi e scavare in profondità (Cfr. L. LUZZATTI, Opere, III, I problemi della terra. Economia e politica dell’agricoltura, Bologna 1933, p. 570).
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1. Il generale movimento di ascesa dei prezzi e di ripresa produttiva – che inizia dal 1895 – condiziona anche in Italia un risveglio di attività economica, notata da alcuni organi di stampa1, toccando soprattutto il commercio e l’industria. Il prezzo del denaro è basso in Europa: le banche abbondano di capitali che gli uomini d’affari vi hanno depositato negli anni incerti della crisi e che ora attendono di essere nuovamente investiti2. In Italia è recente il ricordo della crisi bancaria del ’93: vecchi istituti di credito erano stati travolti, dal Credito mobiliare alla Banca romana, alla Banca generale. Era stata – come si espresse il Pantaleoni – «una bancarotta morale immensa» che aveva coinvolto, accanto agli uomini d’affari, uomini politici, alti funzionari dello Stato e magistrati3. Nello stesso tempo il paese aveva toccato forse il punto più basso della sua depressione economica. Comprensibile quindi che il risparmiatore italiano esitasse a togliere il denaro dalle Casse di risparmio e dalle banche popolari, là 1
Cfr. Il commercio nel mondo, in «Il Sole» del 18/19 gennaio 1897 e Il commercio con l’estero, in «L’Opinione» del 2 aprile 1896 nonché Il commercio con l’estero nel ’97, in «L’Opinione» del 9 marzo 1898. Cfr. anche altre citazioni, nel mio precedente articolo L’Italia al termine della crisi agraria della fine del secolo XIX pubblicato in «Nuova rivista storica», LIII (1969), 3-4, pp. 323-365 [in questo volume alle pp. 255-303]. Di detto articolo il presente deve considerarsi una seconda parte e pertanto d’ora innanzi intendo rimandare alla prima parte per quanto riguarda specialmente le citazioni e i giudizi che si rifanno alla situazione agricola in quegli anni. 2 Cfr. Il movimento economico, in «L’Opinione» del 29 gennaio 1897 e L’abbondanza di denaro, in «Il Sole» del 15 maggio 1897, nonché Cronaca finanziaria della quindicina, in «Nuova Antologia», s. III, 1895, vol. LX, p. 201 e Notiziario economico, in «La Rassegna nazionale», XVII (1895), vol. 85, p. 599. 3 M. PANTALEONI, La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano, in «Giornale degli economisti», s. II, VI (1895), vol. X, pp. 517-589.
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dove aveva trovato rifugio due anni prima, per indirizzarlo nuovamente verso impieghi produttivi, in istituti atti a finanziare l’industria4. Ma tre anni dopo il denaro si riverserà febbrilmente sui titoli azionari e si affiderà senza più remore alle banche: nemmeno le inquietudini provocate dai moti del ’98 varranno a frenare la corsa. «La Riforma sociale» nel luglio del ’98 segnalerà «la grande vivacità di alcuni valori bancari e industriali»5 e osserverà poi non senza meraviglia: «anche nel mercato italiano che per l’addietro fu, come il francese, poco ben disposto verso i valori industriali, la rendita è lasciata ora in un certo abbandono e la maggior attenzione è rivolta a valori di nuova emissione, d’indole bancaria od industriale. Anche in Italia si cominciano a costituire numerose società, specialmente per applicazioni elettriche, e banche col solo scopo di aiutare la formazione di società consimili ed emettere ed introdurre in borsa le azioni relative; ed i titoli delle une e delle altre vengono allegramente negoziati»6.
Siamo dunque in pieno boom economico e nella corsa agli investi-
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L’osservazione è fatta da «L’Opinione» del 16 gennaio 1897 (L’economia nazionale nel 1896). Anche la relazione Annoni sul consuntivo 1895 della Cassa di risparmio di Milano aveva lamentato «quello stato d’incertezza e di sfiducia per cui il capitale si mostra sempre riluttante a cercare direttamente collocamento nelle imprese agricole, industriali e commerciali»: «Il Sole» (Il capitale e l’industria nel numero del 14 giugno 1896) commentando questo giudizio aveva osservato non essere giustificati tali timori dal momento che la recente crisi era stata una crisi di banche e di speculazioni, non una crisi di industria e di commercio. È piuttosto il fisco che – secondo l’articolista – scoraggia l’afflusso di denaro alle imprese. Generalmente si riconosce che il denaro non manca in Italia («Anche in Italia giacciono inoperosi capitali – afferma «Il Sole» del 30 gennaio 1897: L’impiego dei capitali – che potrebbero essere chiamati a fecondare altre fonti di ricchezza e di lavoro». Vedi anche I progressi del credito e del risparmio in Italia, di E. MORPURGO, in «Il Sole» del 10 e dell’11 luglio 1896 e Il miglioramento del credito, fondo di L. DILIGENTI, in «Il Secolo» del 14/15 e 17/18 gennaio 1897 nonché Il risparmio delle Casse postali, in «La Riforma sociale», s. II, V (1898), vol. VIII, p. 88. Dati statistici sul credito in Annuario 1900, pp. 844-847). Si nota però come esso reclami, per essere impiegato nell’industria, interessi assai alti (cfr. Credito popolare, in «Il Sole» del 28 febbraio 1898). 5 Cfr. «La Riforma sociale», s. II, V (1898), vol. VIII, p. 784 (Cronaca economico-finanziaria). 6 Ibid., s. II, VI (1899), vol. IX, p. 196 (Cronaca economico-finanziaria del gennaio). Nella Cronaca del giugno (p. 628) osserverà: «aumentarono ancora più altri titoli nuovi elettrici, industriali, metallurgici, che ormai vengono immessi nel nostro mercato in tanta copia da far temere una vera sovrapproduzione di valori». Occorre tener presente che a questa rinata fiducia concorse anche il risanamento bancario operato con le leggi 10 agosto 1893, n. 449; 22 luglio 1894, n. 339; 8 agosto 1895, n. 486; 17 gennaio 1897, n. 9; 3 marzo 1898, n. 47.
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menti fa da catalizzatore particolarmente l’industria elettrica. Verso questo promettente ramo industriale si erano volti dapprima capitali stranieri, specialmente tedeschi7. Nel 1894 venne costituita a Milano la Banca commerciale ed è ormai noto come tale «banca mista» abbia giocato un ruolo di primo ordine nel promuovere la nascita di aziende elettriche e, più generalmente, nel condizionare l’ascesa industriale italiana che data appunto da quegli anni8. L’industria elettrica è quella dove convergono in quel momento gli sforzi della tecnica più avanzata e dove s’intravedono le più ampie possibilità di profitto. L’Italia tenta dunque l’inserimento nel concerto delle nazioni industrializzate puntando, come già in altri paesi, sullo sviluppo del settore tecnologicamente più avanzato e più redditizio9. L’occasione è propizia sotto diversi aspetti ma non mancano le difficoltà. Le ragioni che rendono difficile la sostituzione dell’energia elettrica a quella tradizionale
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Cfr. Cronaca economico-finanziaria, in «La Riforma sociale», s. II, VI (1899), vol. IX, p. 931: «I tedeschi sono i pionieri di quella tendenza che si va verificando attualmente ad abbandonare i titoli di pieno riposo, da padre di famiglia, per accorrere verso i titoli industriali, commerciali e bancari più aleatori, ma anche più lucrosi». Vedi anche Il mercato tedesco. Le condizioni attuali e le prospettive, in «Il Sole» del 3 settembre 1897 nonché Le due Italie, in «L’Italia del popolo» del 12-13 aprile 1898. Del resto il capitale straniero si era riversato da tempo in Italia. «Esso – osservava la «Critica sociale» nel 1895 (V, p. 327) – ha ipotecato parte delle nostre terre e delle nostre ferrovie, assorbe con il debito pubblico 1/10 delle entrate del Tesoro, esercita industrie dei tram, del gas e della luce in quasi tutte le città, fa il marsala in Sicilia e l’olio nelle Puglie, si è stabilito in Lombardia nelle industrie tessili ed è padrone di quasi tutte le miniere». La «Vossische Zeitung» di Berlino – secondo quanto riportato da «Il Sole» del 26 maggio: La finanza tedesca e il capitale italiano – aveva deplorato che l’Italia facesse assegnamento all’estero mentre la Cassa di risparmio di Milano e le Casse postali custodivano somme ingenti inoperose. 8 Gli inizi, in quegli anni, del «decollo» industriale in Italia e il ruolo giocato dalla Banca commerciale, nella cui istituzione ebbero parte essenziale capitali e uomini tedeschi, sono stati oggetto di noti studi, specie da parte del Gerschenkron e del Romeo. Per la valutazione di essi e le indicazioni bibliografiche rimandiamo a La formazione dell’Italia industriale. Discussioni e ricerche, a cura di ALBERTO CARACCIOLO, Bari 1963, pp. 7-31. Vedi ora anche F. BONELLI, Osservazioni e dati sul finanziamento dell’industria italiana all’inizio del secolo XX, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi», II (1968), pp. 257-279. 9 La tendenza dei paesi arretrati a dedicarsi allo sviluppo di quei settori della produzione in cui il progresso tecnologico è più sensibile è stata messa in rilievo dal Gerschenkron (A. GERSCHENKRON, Il problema storico dell’arretratezza economica, Torino 1965, pp. 11, 49 e 72). Egli non rileva però come per l’Italia questa tendenza si sia espressa con la preferenza data all’industria elettrica. Cfr. invece B. CAIZZI, Storia dell’industria italiana dal XVIII secolo ai giorni nostri, Torino 1965, p. 359. 10 F. S. NITTI, La conquista della forza. L’elettricità a buon mercato. La nazionalizza-
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– osserva il Nitti – risiedono nel fatto che l’industria deve trasformare troppi capitali circolanti in capitali fissi. D’altra parte le industrie nuove trovano nella elettricità maggiori vantaggi delle vecchie per la maggiore economia di locali, di spese di impianto, di congegni di trasmissione10. Sotto questo aspetto l’Italia, arrivata ultima nella corsa all’industrializzazione, può dirigersi più agevolmente verso il nuovo, più promettente settore in quanto meno impedita dall’impaccio di vecchi immobilizzi, mentre altri paesi, già avanti sulla via dell’industrializzazione, non hanno più convenienza a rimuovere capitali già messi a profitto in altre produzioni per impiegarli nella costruzione di centrali elettriche. In molti paesi poi il prezzo del carbone è basso sui luoghi di produzione; minore è quindi la convenienza all’impiego dell’elettricità. Allo sfruttamento della nuova fonte energetica è interessata invece particolarmente l’Italia, povera di carbone quanto ricca di forza idraulica. Ricchezza che, specie nel Nord, costituisce ora una spinta decisiva ad affrontare l’ardua via dell’industrializzazione11, così come la scarsezza di carbone, e in genere di minerali, poteva aver costituito per il passato un alibi psicologico alla arretratezza italiana. Il settore elettrico è certo quello tecnicamente più impegnativo: ultima tra le nazioni d’Europa a cogliere il frutto della rivoluzione industriale12 l’Italia produce il suo sforzo, sotto questo aspetto, in condizioni di raddoppiate difficoltà. Può compierlo in quanto non è del tutto nuova all’esperienza di fabbrica, né priva di occasioni propizie all’espansione capitalistica. L’occasione offerta era comunque la sola cui appigliarsi per uscir fuori da una situazione che aveva subìto un rapido deterioramento ed era divenuta drammatica13. La «sfida» lanciata dall’Europa industrializzata all’Italia agricola era stata particolarmente grave negli anni della crisi che videro il rapido zione delle forze idrauliche, Torino-Roma 1905, pp. 115 e 76. 11 Nasce infatti in quegli anni il mito del «carbone bianco». Cfr. Il carbone bianco, in «Il Sole» del 5 novembre 1897 e i giudizi raccolti dal Nitti nell’appendice al suo volume (F. S. NITTI, La conquista… cit., pp. 233-345). 12 Il Rostow stabilisce queste date approssimative del decollo: Inghilterra 1783-1802, Francia 1830-1860, Belgio 1833-1860, Germania 1850-1873, Svezia 1868-1890, Russia 1890-1914 (cfr. W. ROSTOW, Gli stadi dello sviluppo economico, Torino 1962, p. 77). 13 Le aspettative di una trasformazione dell’economia italiana attraverso l’industrializzazione, e particolarmente attraverso lo sfruttamento dell’energia elettrica, sono espresse in particolare, oltre che dal Colombo (G. COLOMBO, Le industrie meccaniche italiane
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deprezzamento prima dei cereali e poi dei suoi prodotti pregiati; cosicchè la popolazione, cresciuta rapidamente, ridotta alla fame, già cercava scampo in massa nell’emigrazione. Occorreva una «risposta» adeguata e uno sforzo raddoppiato per ritrovare un equilibrio commerciale e produrre all’interno o addirittura esportare quei prodotti industriali che una volta venivano acquistati all’estero. Il terreno, come si è detto, era stato già arato negli anni precedenti. Un primo tentativo di prendere quota e ristabilire un contatto con le nazioni più ricche, già attestate su posizioni di solida organizzazione industriale, era stato fatto negli anni Ottanta14. Mediante le note tariffe doganali del 1878 e poi del 1887 si era assicurata alle industrie già esistenti – specialmente alle tessili, particolarmente diffuse nel Nord – quella invocata protezione che ne avrebbe dovuto condizionare il rapido sviluppo. D’altra parte, nei settori metallurgico e navale, per esigenze di carattere prevalentemente militare, si erano venuti costituendo qua e là, a Genova, Livorno, Napoli, Terni, grossi nuclei produttivi i quali potevano costituire le premesse per la nascita di una grande industria di base. Accanto alla preesistente industria leggera era nata così un’industria pesante. La nuova compagine industriale avrebbe potuto condurre già fin d’allora ad un sistema integrato di produzione e ad un processo di sviluppo autopropulsivo. Essa però non produsse immediatamente questi
all’esposizione di Torino, in «Nuova Antologia», s. IV, 1898, vol. LXXVII, pp. 392-395) anche dal Nitti (F. S. NITTI, L’Italia all’alba del secolo XX, Torino 1901, p. 110) il quale però, a differenza del Colombo, è favorevole alla nazionalizzazione del settore (ibid. p. 173, nonché La conquista… cit., pp. 208-231; in appendice, pp. 235-345, cfr. le opinioni e le speranze espresse da diversi tecnici e studiosi). 14 Circa questa prima fase della industrializzazione, stroncata dalla crisi, e i suoi legami con la seconda cfr. gli accenni di L. CAFAGNA, L’industrializzazione italiana. La formazione di una «base industriale» fra il 1896 e il 1914, in «Studi storici», II (1961), p. 694. Già in precedenza il Romeo aveva insistito sulle condizioni preliminari dell’industrializzazione e messo in rilievo l’opera dello Stato soprattutto nella creazione delle infrastrutture. Il Gerschenkron aveva negato viceversa l’importanza di questi precedenti per dare peso ad altri «fattori sostitutivi» che operarono alla fine del secolo. Di recente il Clough ha descritto il processo italiano senza dare praticamente rilievo al «decollo», a partire dal 1895, e nell’introduzione alla di lui opera il Romeo ha ribadito – sulla questione connessa del finanziamento del processo stesso – la funzione dello Stato come creatore di «risparmio forzato» (S. B. CLOUGH, Storia dell’economia italiana dal 1861 ad oggi, Bologna 1965, pp. XII-XIII). 15 Così, per favorire l’industria tessile nell’acquisto all’estero di macchine, si mancò di
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effetti non riuscì quindi ad assicurare alle regioni che avrebbero dovuto esserne le beneficiarie – vi erano ricomprese alcune zone centro-meridionali – quello sviluppo che probabilmente ci si attendeva. La saldatura interregionale, anche per le diverse condizioni ambientali – agricole, commerciali, infrastrutturali – non avvenne. Ma il sopraggiungere della crisi è forse il motivo che spiega meglio il mancato successo di questa prima prova, per la quale si era fatto assegnamento, come in altri paesi, sull’appoggio determinante dello Stato. La classe politica, nell’imboccare la nuova strada, non aveva avuto una visione lungimirante e una chiara coscienza delle novità ch’essa comportava: piegata da una parte agli interessi privati in ragione della loro forza di pressione e del loro immediato soddisfacimento15 e ferma dall’altra ad una visione tradizionale dei compiti dello Stato tra i quali primeggiava quello della difesa militare e insieme quello, poco conciliabile col primo, del pareggio del bilancio16. Il seme gettato, malgrado il sopraggiungere della crisi, aveva attecchito però nelle regioni settentrionali ed alla fine del secolo cominciava a dare i suoi frutti, in concomitanza con l’aprirsi di una nuova fluttuazione ciclica. Dotato di più moderna agricoltura17, di più intense correnti di scambio e di adeguate infrastrutture il Nord aveva visto nascere un numero crescente di fabbriche e crearsi in alcuni centri un ambiente industriale adatto ad acquisire nuovi portati della tecnica e ad adottare nuovi criteri produttivi18. È facendo leva su questo ambiente che imprenditori stranieri, nell’ultimo lustro del secolo, riescono a trasferire con successo nella penisola
proteggere adeguatamente l’industria meccanica, appena nascente. Conclude con un giudizio negativo sulla politica economica del governo italiano – soprattutto per l’aiuto dato all’industria siderurgica, costosa e inefficiente, in luogo di quella meccanica e chimica – il Gerschenkron (Il problema storico… cit., p. 81 e, in polemica col Romeo, p. 113). 16 Come sottolinea il Gerschenkron (Il problema storico… cit., p. 78) si ebbero interventi sporadici dello Stato, per lo più prima del ’96. Avvenuti prima della fase di decollo, sarebbero stati scarsamente efficaci. 17 Sul diverso andamento della crisi agricola nel Nord e nel Sud vedi il mio precedente articolo citato, pp. 283-296. 18 A. SAPORI, L’attività manifatturiera in Lombardia dal 1600 al 1914, Milano 1959, pp. 168 e sgg. L’industria lombarda non avrebbe risentito né del crollo degli istituti di credito né della crisi agraria; si sarebbe giovata anzi della mano d’opera esuberante. 19 Molte delle principali imprese elettriche (cfr. nota 21) sono costituite con capitale e
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non solo capitali e istituzioni bancarie nuove ma anche – e particolarmente nelle imprese elettriche – ritrovati scientifici e tecnologici19 e persino dirigenti e quadri specializzati, tecnici e operai20. La nuova ondata del progresso tecnico e dell’espansione capitalistica può riversarsi così anche in Italia, la quale potrà trarre vantaggio, come già prima altri paesi, dall’esperienza di altre nazioni industrializzate21. Nel triennio 1896-1898 l’energia elettrica crebbe da 50.000 a 120.000 cavalli vapore. Di questi però non tutti erano prodotti nelle stazioni cen-
apporto tecnico straniero. Così le imprese liguri sono filiazioni dell’Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft di Berlino, casa costruttrice di macchinari (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Notizie statistiche sugli impianti elettrici esistenti in Italia alla fine del 1898 e cenni sulle industrie elettriche in Italia a tutto il 1900, Roma 1901: introduzione di G. MENGARINI, p. XXIII). La Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica è fondata il 1° luglio 1897 dalla Gesellschaft für elektrischen Unternehmungen, dalla Società per la condotta d’acqua e dal Credito italiano col suo gruppo finanziario (cfr. «Il Sole» del 13 maggio 1898). La Banca commerciale, legata al capitale tedesco, finanziò invece, com’è noto, la Edison e poi altre società. Per molto tempo ancora – afferma il relatore della commissione giudicatrice del concorso a premi al merito ed alla cooperazione industriale stabilito con decreti 4 agosto e 19 dicembre 1895 (vedi gli atti in MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Annali dell’industria e del commercio, vol. 117, 1897, p. 155) – dovremo ricorrere ai maestri della fabbricazione elettrotecnica tedeschi, svizzeri, ungheresi, inglesi, americani. 20 L’industriale A. Rossi lamenta che «i dirigenti esteri ancora abbondano» mentre spesso i giovani industriali devono fare all’estero il loro tirocinio (cfr. Il meccanismo della vita moderna, in «Il Sole» dell’11 marzo 1896). Quanto alla mano d’opera il Nitti (L’Italia… cit., p. 129) osservava che essa si era addestrata all’estero, nell’emigrazione stagionale o temporanea. Cfr. sul problema in generale della partecipazione straniera alla formazione dell’industria italiana specialmente R. MORANDI, Storia della grande industria in Italia, Torino 1966, pp. 177-180. 21 Queste le principali tappe dell’elettrificazione: a Milano entra in funzione nel 1883 la prima stazione centrale, in Europa, per l’illuminazione elettrica. Anche se il materiale è fornito da ditte straniere è però merito del Colombo l’ideazione e l’attuazione dell’impresa. Dopo le prime applicazioni pratiche sul trasporto a distanza, a Roma, nel 1891, la Società anglo-romana per l’illuminazione riesce a portare a Tivoli 2.000 CV con correnti alternate a 5.000 volt. Per l’alimentazione di motori elettrici di grande potenza e per l’uso di accumulatori fu necessaria però la messa in opera di impianti a corrente continua. Tale fu quello, costruito nel 1889 dalla Società De Ferrari Galliera di Genova, che riuscì a distribuire energia a molti opifici della valle del Polcevera su circa 30 chilometri, fino a Sampierdarena; una batteria di accumulatori immagazzinava durante il giorno la forza inutilizzata per distribuirla poi nella notte. Dopo le dimostrazioni pratiche date da Galileo Ferraris nel 1885 di un trasporto di forza mediante correnti polifasiche vennero costruiti altri tipi di impianti: primo per importanza quello che nel 1898 mise in opera la Società generale italiana Edison per tra-
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trali costruite da grandi società. Circa 40.000 erano prodotti da piccoli impianti, installati da privati per uso proprio e direttamente utilizzati sul posto, soprattutto per illuminazione e alimentazione di motori22. E d’altra parte anche l’energia prodotta dalle centrali era ceduta poi spesso a società con piccoli capitali, o costituite appositamente per la costruzione di linee di trasmissione, o che già nel passato provvedevano ai servizi cui ora si applica la nuova fonte energetica, quali le vecchie società per l’illuminazione a gas o per i trasporti urbani. Queste si allargano, si trasformano, accollandosi le spese per i nuovi impianti. Basta sfogliare le pagine del Bollettino delle società per azioni dell’epoca per rendersi conto del pullulare in questo campo delle iniziative non solo di grandi ma anche e soprattutto di piccole imprese23. L’industria elettrica, la quale già mette in opera una rete capillare di iniziative, nella fornitura di energia per il potenziamento di servizi e di sportare da Paderno d’Adda a Milano circa 15.000 CV destinati alle fabbriche e all’illuminazione nonché, per una parte trasformata in corrente continua a 550 volt, all’alimentazione dell’intera rete dei tram. La Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica dava inizio infine ad un impianto che sarebbe stato il più grande di Europa e che avrebbe trasportato da Vizzola Ticino 24.000 CV circa da distribuire ai cotonifici di Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, valle Olona. Un posto primario acquistò l’Italia anche nel campo dell’applicazione dell’energia alla trazione; non per lo sviluppo delle linee (secondo «La Riforma Sociale», s. II, VI (1899), vol. IX: Le ferrovie elettriche in Europa, p. 282, nel 1898 erano stati elettrificati 132 chilometri di ferrovie, mentre in Germania ne erano stati elettrificati 1.138, in Francia 396 e in Svizzera 146) quanto «per la difficoltà e l’importanza dei problemi risolti». La prima linea a trazione elettrica per servizi urbani sarebbe stata quella inaugurata a Roma il 20 settembre 1895 mediante la trasformazione in corrente continua della corrente alternata portata da Tivoli: primo esempio, nello stesso tempo, di utilizzazione per trazione di quella forza motrice che, destinata alla sola illuminazione, sarebbe andata perduta durante il giorno. Queste notizie sono tratte dall’opera: MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Notizie statistiche sugli impianti elettrici… cit., pp. VII-XXIV. Anche secondo Nitti «L’Italia non solo ha i maggiori impianti idroelettrici di Europa ma ha compiuto progressi notevolissimi dal punto di vista della tecnica». Cfr. La conquista… cit., p. 72). 22 Ibid., p. III. 23 Cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Bollettino ufficiale delle società per azioni. A norma degli artt. 52 e 53 del regolamento per l’esecuzione del codice di commercio (approvato con r.d. 27 dicembre 1882, n. 1139, s. III, modificato con r.d. 4 agosto 1894, n. 416) dovevano essere presentati obbligatoriamente per la pubblicazione nel settimanale gli atti delle società commerciali. Tuttavia il periodico non appare idoneo a fornire da solo dati, omogenei e sufficientemente attendibili, quali ad esempio i profitti delle società. Vedi anche tabella IV. 24 Sulle prime applicazioni elettrochimiche ed elettrotermiche cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Notizie statistiche sugli impianti elettrici… cit., pp. 141-
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altre industrie24, d’altra parte nella fase di impianto conduce a nuovi traguardi altri rami produttivi che a loro volta la servono, soprattutto l’industria meccanica25. È intervenuto cioè un nuovo fattore di lievito e di amalgama per l’intera industria, la quale comincia a mostrare caratteristiche e a raggiungere ritmi propri di un’industria «decollata». A cavallo del secolo il settore meccanico, limitatamente ad alcune produzioni, presenta anch’esso caratteri di accentuato dinamismo26: sia come fattore secondario di sviluppo, complementare al settore elettrico, sia come fattore indipendente allorquando, di lì a poco, scoppierà il boom dell’automobile e della bicicletta. Ciò è tanto più sorprendente in quanto il ramo della meccanica, come poi quello chimico, non solo non aveva potuto usufruire di adeguata protezione doganale ma aveva dovuto anche sopportare il peso della protezione, talvolta eccessiva, concessa ad altre industrie27. In particolare si risolveva per essa in uno svantaggio la tariffa protettiva dei prodotti della siderurgia che, elevando il prezzo del ferro, elevava il costo 145. Per notizie sugli sviluppi successivi dell’industria cfr. specialmente B. CAIZZI, Storia dell’industria… cit., pp. 366-368 e le opere ivi citate. 25 La ditta Tosi fabbrica a Legnano macchine a vapore che, per le loro caratteristiche, si prestano ad essere utilizzate negli impianti elettrici. Di queste riesce anche ad esportarne non poche all’estero. Alla fabbricazione di macchine e motori dinamo-elettrici si dedicano a Milano le ditte Belloni-Gadda, Brioschi-Finzi e specialmente la Tecnomasio dell’ing. B. Cabella e in Piemonte principalmente la Società nazionale delle officine di Savigliano e la Società elettrotecnica italiana di Torino. Fabbricano accumulatori la Società italiana di elettricità (già Cruto) di Torino, l’officina elettrica di G. Ansaldo a Cornigliano, la Fabbrica nazionale di accumulatori Tudor di Genova e la ditta G. Hensemberger di Monza. Anche se in gran parte straniero è il materiale elettrico dei grandi impianti, costruiti spesso da ditte anch’esse straniere, è però italiana la maggiore fornitura di fili e cavi e la offre quasi per intero la Pirelli che ha avviato anche una rilevante esportazione; così pure le turbine, costruite a Milano dalla Riva-Monneret (cfr. G. COLOMBO, Le industrie meccaniche… cit., p. 399). Per una descrizione completa di tutte le fabbriche di macchine e apparecchi elettrici esistenti al 1900 cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Notizie statistiche sugli impianti elettrici… cit., pp. 145-152. 26 Cfr. G. COLOMBO, Le industrie meccaniche… cit., pp. 385-402. Anche l’Annuario 1900 nota una ripresa di questa industria (cfr. MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Annuario statistico italiano 1900, Roma 1900, p. 436). Vedi anche S. GOLZIO, L’industria meccanica italiana, in L’Industria, XXXII (1947), pp. 32-47. 27 «… date le assurdità del sistema tariffario italiano – osserva il Gerschenkron (Il problema storico… cit., p. 85) – non si può fare a meno di stupire di fronte alle mete raggiunte in questi anni dalle industrie meccaniche e chimiche». 28 Questo panorama emerge dal numero (339) e dal tipo delle fabbriche, nonché dalla varietà dei prodotti, di un centro come Milano, «il principale dell’industria meccanica con-
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della materia prima necessaria alle sue lavorazioni. Alla fine del secolo l’industria meccanica registra sensibili progressi in alcuni settori, quali quelle delle caldaie e motrici a vapore, di alcune macchine (agricole, idrauliche, per mulini, ecc.), delle locomotive e dei vagoni, mentre si cimenta nelle nuove produzioni sollecitate dall’industria elettrica o da nuove invenzioni (biciclette, automobili). Se si guarda a questi settori l’industria appare già concentrata in Lombardia (in particolare nella provincia di Milano) e in Piemonte (in particolare nella provincia di Torino dove si svilupperà, com’è noto, l’industria automobilistica); concentrazione territoriale alla quale non fa riscontro, per il momento, una concentrazione nella direzione e nelle dimensioni aziendali: ché anzi, accanto a fabbriche di notevoli proporzioni ne esistono molte altre di media e piccola grandezza28. Il panorama è diverso se si guarda a quel ramo dell’industria meccanica che fornisce prevalentemente apparecchiature per le costruzioni navali. Qui prevale la grande fabbrica. Dislocato sul mare tale settore non è concentrato solamente nel Nord, anche se maggiormente rappresentato in Liguria: esso è distribuito tra Genova (Ansaldo di Sàmpierdarena, Cravero alla Foce), Sestri Ponente (Odero), Savona, Livorno (Orlando), Napoli (Guppy, De Luca, Pattison). Queste fabbriche, nate e dilatatesi – assieme all’industria siderurgica – nel periodo dei grandi programmi di riarmo, sono ora in difficoltà. Esse risentono del rarefarsi delle commesse statali (che ricomprendono, oltre alle ordinazioni di apparecchi per le navi da guerra, anche forniture del tipo più vario, soprattutto per le ferrovie) specialmente allorquando, nel 1897, prevale con il governo Rudinì la «politica di raccoglimento» e di risanamento del bilancio, a spese soprattutto della marina militare. Di tale politica è specialmente l’industria del Sud a soffrire mentre quella del Nord, a quanto sembra, ne risente di meno perché ancora occupata a smaltire le ordinazioni che risalgono al precedente governo Crispi29. Né la situazione è più favorevole al Sud se si guarda alle forniture che provengono dal settore cantieristico privato30. siderata nel suo complesso» (cfr. L. SABBATINI, Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Milano, Milano 1893, in «Annali di statistica», serie IV, vol. 65, fascicolo XLIV, p. 154. Rimandiamo per le minute notizie alle pp. 151-174. Sarebbe stata diffusa a Milano anche l’industria a domicilio, cfr. p. 161). 29 Cfr. L. DE ROSA, Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1904, Napoli 1968, pp. 170, 178-180 e 207.
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Accanto alla grande industria meccanica concentrata a Napoli, manca inoltre nel Mezzogiorno una industria sufficientemente articolata che abbia saputo specializzare la sua produzione al di fuori del campo delle forniture per costruzioni navali31. Mancano le piccole e medie fabbriche «preziose per la costruzione, la solidità e la vitalità di un sistema industriale»32 e scarsa è quella domanda dei privati che tende invece a condizionare sempre più le industrie del Nord. Anche se molte officine settentrionali vivono in gran parte delle forniture di materiale per le ferrovie e per le tramvie (come la Breda, la Grondona, la Miani-Silvestri di Milano, la Diatto di Torino, le officine di Saronno e di Savigliano ed altre) altre richieste provengono non solo, come si è accennato, dalle forniture per impianti elettrici ma anche da impianti e macchinari per le industrie tessili che nel periodo della crisi agraria erano andate trasformandosi e consolidandosi nell’Italia del Nord e particolarmente in Lombardia. Altre richieste soddisfano specialmente le crescenti esigenze delle città in rapida espansione (macchine da cucire, apparecchi da illuminazione e da riscaldamento, apparecchi telefonici ecc.) mentre altre provengono dal settore agricolo. Nel settentrione non cessano anche durante la crisi richieste delle più varie forniture (macchine per bonifiche, mulini, macchine e attrezzi agricoli delle più diverse specie); altre se ne aggiungono negli ultimi anni del secolo mentre procede l’industrializzazione delle campagne33. Se si pensa a quanto più stretti fossero divenuti i nessi tra agricoltura e industria non è azzardato supporre che ciò deve aver avuto una notevole importanza 30
Un indice possiamo trarlo dalle spese liquidate dal ministero della Marina – in base alla legge che vedremo – per compensi di costruzione, dal luglio 1896 al dicembre 1898, all’industria navale privata. Su un totale di 5.976.413 vennero date L. 148.456 alla Guppy e L. 129.235 alla Pattison mentre l’Ansaldo ottenne L. 1.588.628, la Odero L. 2.634.322, la Orlando L. 930.942 e la Cravero L. 50.960. Altri piccoli costruttori si divisero il resto (cfr. allegato C alla Relazione della Giunta generale del bilancio sui disegni di legge presentati dal ministro del Tesoro, Vacchelli, il 29 novembre 1898 per l’approvazione di eccedenze d’impegni. Seduta del 1° maggio 1899, relatore POMPILJ (d’ora in poi: Relazione Pompilj), in AP, Camera, legislatura XX, II sessione, 1898-1899, Raccolta degli stampati, vol. III, documento n. 58 A- 76 A, pp. 52-53). 31 Questa specializzazione sarebbe stata invece caratteristica del milanese e sarebbe iniziata negli anni dal 1870 al 1880 (cfr. la monografia citata del Sabbatini, Notizie sulle condizioni industriali… cit., p. 153). 32 L. DE ROSA, Iniziativa e capitale… cit., p. 159. 33 Così, ad esempio, sappiamo che la Breda, già esperta in locomotori, mette in fabbricazione in quegli anni trebbiatrici ed altri apparecchi «a prezzi di concorrenza estera» (cfr. gli atti della Commissione citata in «Annali dell’industria e del commercio», vol. 117, 1897, p. 173).
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nel condizionare una diversa situazione industriale nelle due aree, settentrionale e meridionale. Le fabbriche del Nord intensificano infine i contatti con l’industria straniera ed alcune già si avventurano in mercati concorrenziali; così, oltre quelle già citate34, l’Ansaldo e la Breda; quest’ultima riesce a collocare all’estero alcune delle sue locomotive35. Le industrie elettriche e meccaniche, che appaiono i settori più dinamici del periodo in esame, esigono tuttavia capitali d’impianto, attrezzature e forniture, e sono tributarie per la loro ascesa di altri settori. Tra questi settori sono da annoverare le industrie tessili, le quali, di più antica formazione, hanno messo ormai salde radici. Sono queste industrie che danno per il momento il maggior contributo, tra tutte le manifatture, al reddito nazionale36. Se per l’addietro non sono riuscite, come non è riuscita l’industria siderurgica, ad impartire un impulso sufficiente al decollo, si sono però consolidate e in questa fase di transizione giocano un ruolo decisivo nel sostenere le giovani industrie pilota durante la loro crescenza: la seta, il cotone, alimentando già una vigorosa esportazione, introducono capitali a vantaggio delle industrie elettriche, meccaniche, chimiche. Al momento della ripresa industriale e commerciale si registrano notevoli incrementi nell’industria del cotone che ha i suoi centri principali in Lombardia, Piemonte e Liguria37 ed è dislocata spesso lungo i corsi d’acqua alpini (dalla provincia di Novara a quella di Brescia) per sfruttarne la forza motrice; nuove e più moderne fabbriche sfruttano però anche 34
Cfr. nota 25. L’Einaudi ci informa che la società Enrico Dell’Acqua e C., oltre alle caldaie Tosi (utilizzate anche nelle sue fabbriche), esportava nell’America latina macchine elettriche delle ditte E. Comerio e B. Cabella e C., macchine enologiche della Agenzia Enologica italiana, macchine per cucire della ditta D. P. Bianchi di Milano, motori a gas della Langen e Wolf di Milano, attrezzi per la tessitura della F. Bonicalsi di Gallarate, turbine e altre macchine dell’ing. A. Riva di Milano (Cfr. L. EINAUDI, Un principe mercante. Studio sull’espansione coloniale italiana, Torino 1900, pp. 302-306). 36 Saranno superate dalle industrie meccaniche dopo il 1906 (cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell’Italia dal 1861 al 1956, in «Annali di statistica», s. VIII, vol. 9, Roma 1957, pp. 83-92; d’ora innanzi citato con la sigla SRNI). 37 Nel 1900 la Lombardia ha il 55% dei telai e il Piemonte il 25%. Nel ramo tessitura la concentrazione industriale era però più progredita in Piemonte (cfr. R. MORANDI, Storia della grande industria… cit., p. 133). 38 Valutata a circa 300 milioni di lire (filatura e tessitura insieme). L’industria avrebbe occupato circa 80.000 operai (Annuario 1900… cit., p. 444). Cfr., per l’industria del Pie35
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l’energia termica. È questo il ramo che più ha tratto vantaggio dalla protezione e, indirettamente – come aveva fatto notare il Rossi – dalla stessa lotta doganale con la Francia. Ultimo a nascere dei tessili è però il settore tecnicamente più progredito e che dà segni di maggiore dinamismo: si calcola che dal 1885 al 1898 abbia quasi raddoppiato il valore della sua produzione38. L’industria cotoniera è così la prima industria che riesce a realizzare una esperienza cruciale: a crescere cioè e ad affermarsi pur non avendo basi in una produzione agricola locale e importando tutta la materia prima dall’estero. Riesce poi, sia pure al riparo della difesa doganale, a battere l’offerta straniera sul mercato italiano e a trovare infine, giovandosi dei bassi prezzi del cotone, le vie di una crescente esportazione. Ad onta delle fosche previsioni dei liberisti, che la giudicavano una industria «innaturale», essa si colloca in una posizione d’avanguardia ed assume un valore emblematico per tutta l’industria italiana la quale – come si esprime il Clough – offrirà «un esempio classico di come un paese possa divenire una officina d’interesse mondiale importando materie grezze ed esportando prodotti finiti»39. Le esportazioni s’indirizzano specialmente nel Levante e nell’America del Sud40. Fin dal 1887 la società Enrico Dell’Acqua e C. (con sede commerciale a Busto Arsizio e domicilio legale a Milano), sulla scia dell’emigrazione monte in particolare, V. CASTRONOVO, L’industria cotoniera in Piemonte nel secolo XIX, Torino 1965, pp. 281-288 e 314-343). I progressi del ramo sono sottolineati da «Il Sole» (cfr., nel numero del 17 gennaio 1896, l’articolo Il Re e l’Associazione cotoniera e, in quello del 20 marzo, Cotonificio Cantoni. Assemblea ordinaria). L’industria – come sottolinea la relazione governativa al disegno di legge che stabilì il dazio sul cotone greggio – «crebbe nell’ultimo decennio in proporzioni assai maggiori che in altri paesi molto innanzi nella lavorazione». (Disegno di legge Provvedimenti di finanza e di tesoro presentato dai ministri delle Finanze e del Tesoro, Boselli e Sonnino, nella seduta del 13 giugno 1895: in AP, Camera, legislatura XIX, Raccolta degli atti stampati, vol. II, n. 44, p. 12). Per i dati comparativi vedi in appendice all’articolo le tabelle I e II. 39 S. B. CLOUGH, Storia dell’economia italiana… cit., p. 88. 40 Nel 1887 l’importazione dei tessuti di cotone era di 157.411 quintali e l’esportazione di 6.220 quintali. Nel 1895 erano passate rispettivamente a 38.434 e 49.902 quintali e nel 1898, con rapido balzo, a 17.839 e 107.347 quintali (Annuario 1900… cit., p. 611). L’esportazione italiana era tenuta d’occhio, per la sua vivacità concorrenziale, persino dagli ambienti inglesi (Cfr. L’Italia economica giudicata dal punto di vista inglese, in «La Stampa» del 1° aprile 1897). 41 Queste notizie sono tratte da L. EINAUDI, Un principe mercante… cit., pp. 91, 124 e 131. Nel 1898 l’Italia, superate Germania, Stati Uniti e Francia, si colloca al secondo posto
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italiana, era penetrata in Argentina, Uruguay, Paraguay vendendovi specialmente tessuti di cotone, ma anche di lino, di canapa, di lana, di seta ed altri prodotti. Nel 1892, per aggirare la tariffa protettiva stabilita da quel governo, il Dell’Acqua impianta nel Brasile una fabbrica di tessuti di cotone, la prima dell’America latina; i filati giungono direttamente dall’Italia. Nel 1894 costruisce un’altra, più grande fabbrica di tessuti in Argentina, a Buenos Aires41; la sua produzione cresce senza soste e il commercio prospera chiamando a raccolta le più potenti ditte d’Italia42. L’espansione incessante della produzione incontra però già prima del 1896 un punto critico: saturata quasi tutta la domanda interna il settore accusa difficoltà di smercio e rischia una crisi di sovrapproduzione. In attesa di trovare atri mercati di sbocco si ravvisa allora la necessità di battere anche un’altra strada: la limitazione concordata della produzione esuberante. Questa decisione appare improrogabile, allorquando, dal luglio del 1896, anche il prezzo del cotone tende a risalire, rosicchiando i già ridotti margini di guadagno delle aziende. Alcuni produttori sono spinti a chiedere l’abolizione del lavoro notturno come il mezzo migliore per limitare la produzione. A tale lavoro, assieme all’impiego su larga scala della manodopera femminile e infantile, si era fatto ricorso negli anni addietro per diminuire i costi unitari di produzione. Ora però, ampliate le fabbriche, migliorata la tecnica produttiva e ammortizzati in gran parte gli impianti, non solo non si ritiene più necessario prolungare la durata del lavoro ma lo si ritiene addirittura dannoso dal momento che già si lamenta l’eccessivo accumularsi di merce invenduta nei magazzini. L’associazione fra industriali cotonieri43 si raduna quindi a Milano il 15 dicembre 189644 ed esprime un voto per l’abolizione del lavoro notturno in occasione della approvazione del progetto di legge presentato il 13 nell’esportazione in Argentina, dopo l’Inghilterra. Nel decennio 1887-1896 il commercio italiano con l’Argentina aumenta del 25% mentre quello inglese aumenta solo del 13%, quello tedesco e statunitense rimase stazionario e quello francese diminuisce del 40% (ibid., p. 85). 42 Cfr., in appendice al volume cit. dell’Einaudi, l’interessante: «Elenco dei principali industriali italiani fornitori della Società Enrico Dell’Acqua e C.» (pp. 302-306). Vi sono preponderanti le ditte milanesi. Dei cotonieri vi sono citati, fra gli altri, oltre lo stesso cotonificio Dell’Acqua, i cotonifici Crespi, Tosi, Ogna, Comerio, Pozzi, Cantoni, De Angeli, E. Colombo, Gazzaniga, Cotonificio ligure, Cotonificio udinese. 43 All’Associazione aderiscono 944.000 fusi di filatura e 60.000 fusi di ritorcitura su un totale di 1.720.000 e 25.000 telai meccanici su 70.000. L’Associazione ha un servizio d’informazioni telegrafico collegato con i centri di Liverpool e New York (cfr. «Il Sole», 4/5 maggio 1896: Il lavoro dell’Associazione fra industriali cotonieri).
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giugno 1895 dal ministro Barazzuoli per la disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli45. Il ministro dell’agricoltura nomina una commissione composta dai maggiori cotonieri: Silvio Crespi, presidente dell’Associazione, il senatore De Angeli e il deputato Chiesa, per studiare l’argomento e formulare proposte. Il mondo industriale è a rumore: la decisione potrebbe costituire una seria minaccia qualora si volesse estendere il provvedimento a tutta l’industria. Nello stesso settore cotoniero nasce una vigorosa opposizione: non hanno interesse all’abolizione del lavoro notturno specialmente i proprietari degli stabilimenti più arretrati che, sfruttando la forza idraulica, non sono costretti a pagare un maggior costo per l’energia motrice col prolungarsi dell’orario di lavoro46. Ai piccoli filatori non interessano poi i mercati internazionali ai quali guardano invece i grandi; ed è specialmente per le vendite all’estero che questi ultimi sentono la necessità di abolire il lavoro notturno, la cui continuazione non consente di migliorare la qualità del prodotto e di competere in tal modo coi produttori stranieri47.
44 Cfr. P. JANNACCONE, L’industria del cotone e l’abolizione del lavoro notturno, in «La Riforma sociale», s. II, IV (1897), vol. VII, p. 286. Ad altra riunione accenna «Il Sole» del 19 maggio 1897 (cfr. Associazione tra industriali cotonieri. Assemblea ordinaria del 18 maggio. La questione del lavoro notturno risollevata). Lo stesso organo aveva patrocinato l’abolizione del lavoro notturno in diversi articoli (cfr., ad es., Il lavoro notturno nel numero del 15 maggio 1897). 45 Il progetto prevedeva all’art. 4, così come modificato dalla Commissione parlamentare, il divieto del lavoro notturno per le sole donne minorenni e per i maschi sino ai 15 anni. (AP, Camera, legislatura XIX, Raccolta degli atti stampati, vol. II, n. 59 A, p. 52). La relazione parlamentare accenna alla Memoria del dott. Silvio Benigno Crespi, presidente dell’Associazione fra gli industriali cotonieri. (Dei mezzi di prevenire gli infortunii e garantire la vita e la salute degli operai nella industria del cotone, Milano 1894) che chiede, fra l’altro, la limitazione del lavoro notturno (ibid., p. 6). 46 La proposta è avversata specialmente dai cotonieri della Liguria i quali si uniscono in una lega promossa dal Cotonificio udinese. Si sentono minacciati anche i lanieri. Tocca ancora una volta al sen. Alessandro Rossi «antico e tenace avversario d’ogni legislazione sulle fabbriche», come lo definisce lo Jannaccone, la difesa del fronte padronale più retrogrado. L’associazione fra industriali cotonieri è accusata di aver ottenuto la maggioranza fittizia con 24 voti di filatori favorevoli su 113 industriali, non tutti aderenti all’Associazione (cfr. P. JANNACCONE, L’industria del cotone… cit., p. 294). Il Rossi interviene poi anche dopo la ricordata riunione (cfr. la lettera del 20 maggio 1897: A proposito dell’ultima Associazione dei cotonieri e del lavoro notturno, in «Il Sole» del 22 maggio 1897). Il senatore propone una riorganizzazione dell’Associazione e la costituzione di apposite Agenzie commerciali all’estero. 47 Secondo la relazione parlamentare citata (pp. 6 e 21) sia l’Associazione fra gli industriali cotonieri che l’Associazione per l’industria e il commercio delle sete avrebbero
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La proposta finisce per rimanere lettera morta. Comunque il fatto sta a provare che tendenze di punta del capitalismo industriale già esprimono il bisogno di disfarsi di vecchie tecniche e vecchi metodi produttivi non esitando a rompere la solidarietà di gruppo per affrontare la concorrenza industriale in un clima di rinnovata competitività. In questa prospettiva vanno viste anche le nuove tendenze, che si esprimono qua e là, a limitare l’eccessiva protezione costituita dalle vecchie tariffe doganali. Introdotte a suo tempo a vantaggio dell’industria nazionale, si risolvono ora, quasi saturato il mercato interno e in un momento di più promettente e aperta gara internazionale, in un impaccio per più vantaggiose contrattazioni48. Tali tariffe sono tuttora così elevate da assicurare rendite anche ad aziende restie ad adottare tecniche adeguate di fabbricazione e smercio del prodotto49; e queste aziende si vogliono appunto emarginare col regolare, ed eventualmente autolimitare la produzione, ma soprattutto col concentrarla, operando di fatto, mediante accordi di cartello, una selezione tra le imprese. In ripresa, malgrado i continui ribassi del prezzo, anche l’esportazione della seta la cui lavorazione era, come si sa, quasi tutta lombarda (Como soprattutto, Milano, Bergamo)50. L’Italia era il più grande mercato di bozzoli dopo la Cina; produceva circa 5 milioni di chilogrammi di seta lavorata di cui i quattro quinti erano destinati all’esportazione51. La crisi aveva investito questo settore sia in seguito alla rottura delle trattative commerciali con la Francia del 1887, sia a causa della sempre più minacciosa concorrenza giapponese. Essa era stata però, se non superata, almeno fronteggiata52.
chiesto la limitazione del lavoro notturno per migliorare il prodotto in vista della esportazione. Per i miglioramenti qualitativi degli ultimi anni nell’industria del cotone, e i dati relativi, cfr. la relazione governativa al disegno di legge citato Provvedimenti di finanza e di tesoro, pp. 13-15). 48 Cfr. note 60, 128 e 129. 49 Così anche P. JANNACCONE, L’industria del cotone… cit., p. 295. 50 Cfr. B. CAIZZI, Storia del setificio comasco, Como 1957. 51 Nel 1899 la sola filatura della seta dava lavoro a circa 180.000 operai. L’Annuario 1900… cit., (p. 473) si rifà a notizie raccolte nell’anno 1891 nel quale si stima che lavorassero negli opifici serici 172.356 persone, per nove decimi donne e fanciulle. Per gli anni più recenti lo stesso Annuario (p. 443) calcola una produzione media annuale di kg. 4.465.500. 52 Sulle conseguenze della rottura commerciale con la Francia cfr. il giudizio di A. Rossi (nota 120). Quanto alla concorrenza asiatica – e alla conseguente diminuzione dei
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I telai meccanici hanno sostituito in gran parte quelli a mano; la trattura e la torcitura della seta avvengono in più grandi e attrezzati stabilimenti cosicché, con la riduzione dei costi, è aumentata la produzione53. Dopo l’introduzione della tariffa doganale anche l’esportazione dei tessuti prende il sopravvento sull’importazione54. È questo un altro risultato positivo acquisito durante gli anni della crisi: protetta dal dazio, ma condizionata certamente anche dalle aumentate difficoltà di collocamento all’estero della materia prima, è nata una promettente industria della tessitura55. Una ancor più promettente industria della filatura dei cascami si afferma negli ultimi anni del secolo rappresentata quasi per intero dalla milanese Società per la filatura dei cascami di seta56. Dietro la difesa doganale ha preso anche piede, sia pure più stentatamente la lavorazione di tessuti pettinati di lana57 e la produzione complessiva si avvia lentamente a saturare quasi per intero il mercato interno58. Il problema che si pone dunque ora alle industrie tessili è quello della povertà del mercato nazionale e della necessità di uscire dai suoi prezzi – essa continuava a farsi sentire. Cfr. «Il Sole» del 9 gennaio 1897: Il mercato serico del 1896 nonché del 17/18 maggio: L’Industria serica e i premi all’esportazione delle sete giapponesi. Essa costrinse a miglioramenti nella tecnica produttiva e nella qualità (cfr. ancora «Il Sole» del 19 maggio: Filandieri italiani ritorniamo al classico). 53 Cfr. Annuario 1900… cit., p. 442. 54 Nel 1887 venivano importati tessuti per un valore di 55.531.000 lire ed esportati tessuti per un valore di 16.936.000 lire. Nel 1895 ne venivano importati per un valore di 22.384.000 ed esportati per un valore di 29.689.000; nel 1898 per 21.721.000 e per 39.850.000 (Annuario 1900… cit., p. 613). Lo stesso Annuario (p. 443) calcola per gli ultimi anni, per la produzione totale dei soli tessuti di seta, un valore medio di 100 milioni di lire. Osserva la «Revue des deux mondes», LXVII (1897), p. 432, che l’industria di Lione è costretta alla difensiva di fronte ai progressi del Giappone, degli Stati Uniti, della Germania, della Svizzera ed anche delle fabbriche di Como. 55 «Chi scrive – afferma il noto industriale della lana A. Rossi (cfr. Note sullo stato attuale degli scambi commerciali colla Francia, Milano 1896, p. 21) – con altri colleghi ha visitato nei giorni scorsi una zona di tessitorie comasche e milanesi e fu sorpreso del progresso ottenuto in questi nove anni…». Molti industriali ne avrebbero attribuite le ragioni alla rottura dei rapporti commerciali con la Francia. 56 L’industria della seta greggia, esportatrice, era esente da dazi di entrata e gravata invece da un dazio di uscita di L. 38,50 al quintale. Anche i cascami erano colpiti da un dazio di uscita di L. 8,80. Tali dazi furono aboliti con legge 28 giugno 1892, n. 302. L’industria della filatura dei cascami, cui si è accennato, trasse vantaggio dal predetto dazio e venne protetta poi da un dazio di entrata sul lavorato (D.R. 24 novembre 1895, n. 679). 57 L’industria della lana, localizzata principalmente nelle provincie attuali di Vercelli (Biella, Valsesia) e Vicenza (Lanificio Rossi di Schio e Marzotto in Valdagno) oltre che di Firenze (Prato), produce nel 1894 tessuti per un valore superiore ai 100 milioni di lire. L’industria dava lavoro a più di 30.000 operai. (Annuario 1900… cit., pp. 444-445). Cfr.,
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confini per trovare all’estero sbocchi nuovi59. La domanda, in Europa e nel mondo, è assai più vivace di quello che non lo sia in Italia; perciò esse sono allettate dalle forti sollecitazioni estere e contano di poter giocare un ruolo anche in campo internazionale, una volta assicuratosi il mercato interno. Paghi quindi della già accordata difesa doganale gli industriali di questi settori, come vedremo meglio, sono propensi ad attenuarne caso per caso le asprezze mediante accordi commerciali di reciprocità con questo o quello Stato, pur di assicurarsi determinati sbocchi e condizioni preferenziali60. Accanto ai settori industriali cui si è accennato – più dinamici e che si compenetrano, in alcune zone del Nord, in un processo di sviluppo autopropulsivo – ve ne sono altri stagnanti. Si tratta di settori strettamente collegati: quelli della siderurgia e dell’industria navale cui fa capo anche, come si è visto, una parte della grande industria meccanica; sono quei settori ai quali si erano volte dieci anni addietro le cure dello Stato e che erano stati favoriti non solo mediante la difesa doganale ma anche – e più di altri settori – attraverso le commesse e gli aiuti diretti. Dislocati in gran parte nelle zone centro-meridionali questi rami produttivi rimangono isolati in contesti regionali depressi; tarda per essi a per quella del Piemonte, V. CASTRONOVO, L’industria laniera in Piemonte nel secolo XIX, Torino 1964: in particolare pp. 443-551. 58 Annuario 1900… cit., p. 612: se nel 1887 l’importazione dei tessuti di lana è di 63.871 quintali e l’esportazione di 2.547 quintali, nel 1895 l’importazione è di 33.738 quintali e l’esportazione di 2.701 e nel 1898 l’importazione è di 25.516 quintali e l’esportazione di 5.788. 59 Il giudizio è espresso dalla citata relazione parlamentare al disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (p. 42). Cfr. anche R. TREMELLONI, L’industria tessile italiana, Torino 1937, p. 74, nonché, per l’industria del cotone in particolare, oltre quanto già segnalato, L’economia nazionale nel 1896, in «L’Opinione» del 16 gennaio 1897. 60 Cfr. in «Il Sole» del 31 gennaio 1896: Camera di Commercio di Milano. Riassumendo l’attività svolta dalla Camera nell’anno 1895 si ricordano le insistenze fatte presso il governo per la ripresa dei rapporti commerciali con la Francia e lo studio per una nuova convenzione con la Russia che tuteli le nostre esportazioni, specie della seta. Trattati di commercio con le repubbliche dell’America del Sud, per limitare le loro tariffe doganali, consiglia l’Einaudi (Un principe mercante… cit., p. 167). Così anche F. S. NITTI, L’Italia… cit., p. 164. Cfr., per l’industria cotoniera in particolare, I cotonieri e il protezionismo, in «Il Sole» del 4 aprile 1897. 61 Questi settori, come del resto i settori tessili, non offrono ormai occasioni di guadagni elevati quali quelli di cui va in cerca il capitale privato (cfr. note 99, 115 e 121). Di qui l’intervento particolarmente penetrante dello Stato.
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manifestarsi quel fenomeno di miglioramento e inversione di tendenza che si registra a partire dal 1896; riusciranno a riprendersi solo sollecitati dal generale moto ascendente dell’economia, ma per subire nuove traversie nei primi anni del secolo, così da dar segni di poco solida costituzione. Questi rami rimangono chiusi alle sollecitazioni del mercato internazionale e in parte alla penetrazione del capitale privato e delle esperienze tecniche di altri paesi d’Europa61. Al riparo da spinte concorrenziali essi non riescono ad acquistare il necessario dinamismo e a darsi un’adeguata struttura tecnico-organizzativa. Non è qui il caso di riesporre le vicende della grande industria siderurgica la quale, com’è noto, nasce per intervento diretto dello Stato sotto la spinta di esigenze militari. Per interessamento dello Stato e attraverso l’intervento dell’alta banca si costituiscono nel 1884 le acciaierie di Terni, le prime dotate di cinque forni Martin-Siemens con lavorazione a ciclo continuo62. Il fatto è determinante per le sorti della nostra economia e va molto al di là degli scopi immediati che si vogliono raggiungere: con l’apparire sulla scena di un’industria pesante si pongono le premesse per un nuovo avvio produttivo che le sole industrie tessili già esistenti non avrebbero potuto alla lunga assicurare. Ciò porta anche con sé un rivolgimento nelle condizioni del paese e nelle concezioni economiche e politiche fino a quel momento dominanti: si pongono cioè in essere una serie di condizionamenti reali e psicologici tali da garantire un processo irreversibile e un impegno crescente volto alla modernizzazione del paese63. Tuttavia, come si è già accennato, il successo non arrise immediatamente a questa iniziativa statale-bancaria; né può dirsi che il nuovo corso dell’economia si ricolleghi direttamente all’impulso dato alla nuova siderurgia negli anni Ottanta. Dopo un primo boom essa subisce anzi un vero e proprio tracollo64. 62
Sulla costituzione della Terni, per metterne in evidenza specialmente i finanziamenti bancari e le garanzie dello Stato, è tornato di recente il Romeo (cfr. R. ROMEO, Aspetti storici dello sviluppo della grande impresa in Italia, in «Storia contemporanea», I (1970), p. 7). Il saggio illumina il processo dell’industrializzazione in Italia sotto il profilo del legame particolarmente stretto fra grande impresa, banche e Stato e pertanto fa centro particolarmente sui collegati settori siderurgico, cantieristico e armatoriale. 63 Alle polemiche del Gerschenkron e del Romeo circa la necessità e la utilità di un’industria siderurgica (cfr. nota 15), sono seguiti altri giudizi e apprezzamenti discordanti. Il Mori in particolare ha osservato che l’esistenza di notevoli quantità di ferro di alto pregio poteva rappresentare una buona base d’avvio. Se mai è proprio il ritardo nell’attrezzatura di quest’industria che la pone su basi artificiose: legata cioè alle nuove esigenze aggressi-
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Quali che siano le cause di tale insuccesso65 certo è che la siderurgia, assai più del settore tessile, subisce il contraccolpo della crisi: al ristagno agricolo, specie nel Sud, si accompagna la crisi edilizia, particolarmente acuta nella capitale; segue la crisi della marina mercantile; la grande industria meccanica segna il passo: sono tutte occasioni mancate per l’incremento del nuovo ramo. Ma è soprattutto la conseguenza ultima della crisi, cioè la diminuita disponibilità di bilancio e quindi il conseguente restringersi della spesa pubblica che crea il più acuto disagio nel settore; il quale – almeno per quanto riguarda la grande siderurgia – non è riuscito a svincolarsi dal suo legame d’origine e a fare a meno dell’aiuto dello Stato. La grande siderurgia, costituitasi su basi moderne per far fronte alle richieste eccezionali della marina e dell’esercito, non ha ancora un mercato stabile e sufficientemente ampio. Le commesse dello Stato, legate come sono ad esigenze ferree di bilancio, sono discontinue e insufficienti ad alimentare una crescente domanda. Avviene infatti che dopo il ’90 – quando, per il prolungarsi della crisi, il bilancio torna in deficit obbligando gli uomini di governo a nuovi, drastici interventi risanatori – la siderurgia venga a soffrire per la decurtazione delle spese pubbliche66. D’altra parte – come si vedrà – sempre più rare si fanno le ordinazioni della
ve di politica estera (cfr. G. MORI, Studi di storia dell’industria, Roma 1967, pp. 310-311. Sul ruolo giocato dalla siderurgia cfr. specialmente S. LEONARDI, L’industria siderurgica italiana dall’unità alla prima guerra mondiale, in «Movimento operaio», n. s., VIII (1956), pp. 609-638). Ad essa dà particolare rilievo, nel quadro della formazione di una base industriale, il Cafagna (L’industrializzazione italiana… cit., p. 7). 64 Vedi Annuario 1900… cit., p. 435 e p. 487. Nel 1889 si producevano 181.623 tonnellate di ferro per un valore di poco più di 50 milioni di lire e 157.899 tonnellate di acciaio per un valore di poco più di 35 milioni di lire. Nel 1895 si discendeva rispettivamente a 163.824 tonnellate (lire 35 milioni circa di valore) e a 50.314 tonnellate (lire 19 milioni circa). L’industria dava lavoro nel 1895 a circa 10.000 operai. 65 Si lamentò allora l’eccessiva protezione e la cattiva amministrazione di molte fabbriche, fra le quali la Terni, che avevano adottato una strategia di produzione fondata su illusorie previsioni (cfr. V. RACCA, Il sindacato del ferro in Italia, in «La Riforma Sociale», s. II, VI (1899), p. 1173). Di recente un giudizio molto severo è stato espresso sulla Terni che avrebbe sofferto di un «vizio d’origine», mai superato, nella struttura produttiva (cfr. E. GUAITA, Alle origini del capitalismo industriale italiano: la nascita della «Terni», in «Studi storici», XI (1970), pp. 292-312). 66 Nel quinquennio 1892/93-1896/97 le spese per la difesa militare scesero, rispetto al precedente quinquennio, da 414 milioni (lire oro) a 328 milioni e le spese per le opere pubbliche da 377 milioni a 268 milioni (cfr. F. A. REPACI, La finanza pubblica italiana nel
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marina mercantile. Sono invece meno esposte ai contraccolpi della crisi quelle minori industrie di Milano e Genova (altre ne sorgeranno poi a Torino) che trovano nel mercato locale, e direttamente nella piccola industria meccanica, il loro sbocco. A Milano – avverte il Sabbatini nella sua monografia – è «di gran lunga maggiore l’importanza delle fonderie annesse ad opifici meccanici»67. La grande industria non aveva affatto eliminato il sottobosco delle piccole ferriere tradizionali68; alcune erano nate o si erano trasformate dietro la protezione doganale specializzandosi spesso in determinate produzioni, sì da legarsi strettamente alle molteplici esigenze del mercato privato. Sono tra queste la fabbrica di Vobarno, quella di Rogoredo, trasformata in acciaieria nel 1898, la società anonima Fonderie milanesi (Vanzetti) ed altre fabbriche a Voltri, Sestri ponente e Piombino69. Negli ultimi anni del secolo la grande malata, l’industria siderurgica – che già si avvale di una stampa aggressiva e ben manovrata70 – invoca e ottiene altre provvidenze dal governo71 mentre nuovi tentativi vengono fatti per scongiurare la crisi. Un primo tentativo è del marzo 1896: si costituisce a Milano, con sede a Firenze, una «Agenzia commissionaria metallurgica»72 il cui scopo vero è secolo 1861-1960, Bologna 1962, p. 43). Cfr. anche nota 149. 67 Cfr. L. SABBATINI, Notizie sulle condizioni industriali… cit., p. 142. 68 Alcune vivevano addirittura eludendo le leggi predisposte per assicurare il protezionismo: si limitavano cioè alla trasformazione dei prodotti esteri che, importati con la tariffa dei rottami, erano in realtà veri e propri lingotti o masselli appositamente spezzati; lavorati poi senza bisogno di essere rifusi nei forni (cfr. la relazione governativa al disegno di legge citato Provvedimenti di finanza e di tesoro, pp. 28-31). 69 Cfr. S. LEONARDI, L’industria siderurgica… cit., pp. 630-631. Molte ferriere che si volgono al mercato privato con l’offerta di travi, tubi, lamiere ed altro, traggono anche non poco profitto dalle ordinazioni per lavori pubblici: si tratta di fabbriche liguri, quali la Tardy e Benech di Savona e la Raggio di Sestri ponente, toscane, quali quelle di Piombino e San Giovanni Valdarno, lombarde, quale la Rubini di Dongo, la Glisenti di Brescia, la Gregorini di Lovere. Nota il Colombo che, anche se molti prodotti continuano ad arrivare dall’estero, molti passi avanti sono stati fatti dal 1881 (data della esposizione nazionale di Milano) quando «le travature e i ferri speciali ci venivan tutti dall’estero, dalle ferriere della Francia, del Belgio e dell’Inghilterra» (Le industrie meccaniche… cit., p. 387). 70 Appoggia la Terni specialmente «La Tribuna» di Roma (cfr., ad esempio, il fondo Per la marina militare nel numero del 1° dicembre 1898 e ancora La relazione sul bilancio della marina. Lo stato delle navi nel numero del 12 maggio 1899 ove polemizza con «Il Secolo» che accusa la Terni di fornire corazze scadenti per le navi) ma anche giornali come «Il Mattino» di Napoli che si battono per la marina da guerra, o come il «Corriere mercantile» di Genova che, sostenendo l’incremento della marina privata, sono però lega-
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di creare un organismo di consultazione permanente tra le imprese aderenti per stabilire un prezzo di vendita concordato, remunerativo per tutte, e imporlo sul mercato. Ciò presuppone naturalmente un accordo con i grossi commercianti e l’accaparramento del più gran numero di commissioni e, in conseguenza, l’emarginazione di eventuali piccole imprese concorrenti. In effetti il prezzo del ferro lavorato nel giro di due anni crebbe, da L. 16-17 a L. 24-26 al quintale73 (concorse a questo aumento, in un secondo tempo, anche l’aumento del prezzo sui mercati esteri) risollevando le sorti di fabbriche già in crisi. Quanto all’altro scopo che l’Agenzia si proponeva nello statuto, del perfezionamento della produzione metallurgica, non fu – stando al giudizio del Racca che scrive nel 1899 – né conseguito, né tentato74. Alcune grandi fabbriche, avvertendo nell’accordo un impaccio a nuovi sviluppi e a più ampi profitti, ne uscirono appena intravidero altre possibilità; così fece la Terni nel 1897; l’aumento delle sue azioni – avverte sempre il Racca – seguì, nel 1898-1899, ai nuovi trattati stipulati col governo75. Accanto a questa massiccia azione di mercato l’industria dovrà darsi nuove strutture. Condizionata dai nuovi impianti per la lavorazione diretta del minerale di ferro andrà assumendo una nuova dislocazione; e insieme sarà costretta a concentrarsi per dare l’avvio ad una più razionale ed efficiente organizzazione. La Terni, per ragioni strategiche, era stata collocata al centro d’Italia. Ma i nuovi altiforni che lavoreranno principalmente il minerale estratto ti alle industrie siderurgiche e cantieristiche locali. 71 Cfr., oltre quanto detto più avanti (nota 75), le provvidenze in favore della marina mercantile concesse nel 1896 (p. 329). 72 Cfr. V. RACCA, Il sindacato del ferro… cit., p. 1176. 73 Cfr. Il monopolio del ferro. Altri monopoli in vista?, in «Il Secolo» del 14/15 dicembre 1898. 74 V. RACCA, Il sindacato del ferro… cit., p. 1189. 75 Ibid., p. 1201. Secondo l’A. dell’articolo citato in «Il Secolo» (14/15 dicembre 1898) «all’epoca del defunto ministro Brin» (ministro con Rudinì dal 10 marzo 1896 al 24 maggio 1898) «la Società di Terni si accaparrò enormi commissioni dallo Stato sulla base del prezzo di mercato. Posteriormente questo venne fatto artificiosamente salire di oltre la metà: cosicché lo Stato […] sta pagando quantità enormi di ferro e d’acciaio quasi il doppio del dovuto». 76 Agli inizi del secolo la riorganizzazione dell’industria siderurgica procederà attraverso l’azione della Banca commerciale, legata alla Terni e cointeressata anche nella nascita delle nuove fabbriche. La Terni, a sua volta, aveva dato vita ad un blocco siderurgico-nava-
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dall’isola d’Elba si collocheranno sul mare per usufruire dei più bassi prezzi di trasporto: a Portoferraio, dove nel 1902 si metterà in esercizio il primo altoforno a coke per la produzione della ghisa e nella vicina Piombino e, dopo la legge speciale del 1904, a Bagnoli (Napoli)76. Gli impianti della metallurgia da rimpasto, in Lombardia come in Piemonte, nascono o si trasferiscono invece presso i centri di consumo; così la Falck nel 1898 porta le sue fabbriche da Dongo a Sesto San Giovanni (Milano) «Simile politica, sosteneva [Giorgio Falck], era l’unica conveniente per ragioni di economia sui trasporti e pel fatto incontestabile che Milano per se stesso e qual centro dell’industria dell’Alta Italia, può fornire in forti quantità e nelle migliori condizioni di costo il rottame e si trova sulla principale linea internazionale per l’importazione dell’ottimo carbone tedesco»77. Le difficoltà, cui si è accennato, della metallurgia sono legate a quelle della marina mercantile e dell’industria cantieristica, settori che hanno risentito a loro volta della lunga depressione e del ristagno dei commerci. Anche le compagnie di navigazione e i cantieri navali, sorti nelle più importanti città marinare (pur se particolarmente rappresentati a Genova, uno dei poli di quello che sarà il triangolo industriale) hanno una distribuzione territoriale che interessa quasi tutte le regioni d’Italia. Gli arsenali dello Stato sono dislocati a La Spezia, Napoli, Castellammare, Taranto, Venezia. Innumerevoli sono i cantieri privati; i più importanti quelli di Ansaldo a Sestri Ponente, di Odero, ancora a Sestri Ponente, di Cravero (poi Odero) alla foce del Bisagno (Genova), di Orlando a Livorno, di Pattison e altri a Napoli. A Palermo, accanto alla fonderia Oretea, esiste un vecchio bacino di carenaggio; nel 1897 progettano un nuovo cantiere i Florio78. Nel 1896, prima che, come vedremo, venisse approvata una nuova legge in suo favore, la marina mercantile era rappresentata quasi per intero, accanto ad una miriade di piccoli armatori, da poche compagnie: la Veloce di Genova, la Società ligure-romana, la Raggio e soprattutto la
le collegandosi ai cantieri Orlando, Odero, ai cantieri del Muggiano, a quelli di Ancona, Messina, Palermo (cfr., fra gli altri, R. ROMEO, Aspetti storici… cit., pp. 9 e 10). 77 A. FRUMENTO, Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana. Il contributo di Falck, vol. I (1883-1913), Milano 1952, p. 178. 78 Cfr. Il cantiere navale di Palermo, in «L’Opinione» del 4 marzo 1897. 79 Nel quinquennio 1880-1884 le nuove costruzioni non raggiunsero le 20.000 tonnellate all’anno, il quarto cioè di quelle del 1875 (Annuario 1900… cit., p. 650).
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Navigazione generale italiana, la quale era nata dalla fusione della società Florio di Palermo e dalla società Rubattino di Genova. Quest’ultima società in particolare aveva lucrato le sovvenzioni concesse dallo Stato fin dal 1877 per i servizi postali e per il mantenimento di determinate rotte intercontinentali; furono messi anche a disposizione prestiti vantaggiosi per l’acquisto di nuovo e moderno naviglio, in particolare per la sostituzione di navi a vela con navi a vapore di grosso tonnellaggio. Tutte provvidenze queste che lo Stato concesse tanto più liberalmente quanto più ossessiva diveniva l’idea della necessità di una marina militare forte, cui la marina mercantile avrebbe dovuto dare appoggio. D’altra parte forti interessi – largamente rappresentati in parlamento in virtù della loro ampia distribuzione regionale – premevano in questa direzione trovando eco nella diffusa convinzione che dal mare avrebbe tratto l’Italia nuova gloria e ricchezza. Ma la situazione, già critica dopo il 1870, precipitò ancor di più negli anni Ottanta79. Mancava in Italia un’industria cantieristica per scafi in ferro a livello tecnico adeguato, alla quale la marina mercantile avrebbe dovuto attingere. Per la costruzione di navi in ferro di grosso tonnellaggio, munite di macchine a vapore, sarebbe stato necessario ridimensionare e ristrutturare i vecchi cantieri impiegandovi nuove tecniche e nuovi capitali. Ma il primo ostacolo ad un’industria di questo tipo era costituito dall’alto costo del ferro in Italia – assai maggiore di quello del legno – causa la protezione particolarmente alta di cui godeva l’industria siderurgica. Si provvide perciò da parte dello Stato80 – secondo il sistema ormai invalso dei reciproci favori – a concedere compensi di costruzione per le navi, mentre rimanevano fermi, e venivano anzi aumentati, i premi agli armatori sia per l’acquisto di navi in ferro di fabbricazione italiana, che rispondessero a determinati requisiti81, sia per l’esercizio in determinate rotte. Malgrado questi ultimi provvedimenti – che lo Stato adottò nel 1885 – l’industria cantieristica non riuscì a superare la sua crisi, né riuscì la marina a convertire rapidamente e in modo adeguato la sua flotta che cedette sempre più il passo al confronto con la flotta dei paesi europei 80 Cfr. legge 6 dicembre 1885, n. 3547 e D.R. 22 marzo 1888, n. 5372 convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6230. 81 Premi speciali vennero accordati alle navi che potessero essere usate per scopi militari. Si aggiunga che l’industria privata riceveva anche direttamente ordinazioni per la marina da guerra.
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più progrediti82. La concorrenza spietata delle compagnie straniere, provviste di navi in ferro sempre più grandi e veloci, e il continuo ribasso dei noli scoraggiarono nuove iniziative e sconsigliarono l’acquisto e la messa in cantiere di nuove navi. Venendo a scadenza i termini della vecchia legge, il governo Rudinì fu costretto, con la legge 23 luglio 1896, n. 318 a riconfermare ed ampliare il sistema delle sovvenzioni e dei premi. Anche questa volta i «compensi di costruzione», più generosi, furono congegnati in modo da favorire le navi a vapore, piuttosto che quelle a vela, e le navi più veloci. Sempre con tariffe differenziate a favore delle navi a vapore e di costruzione recente, furono riconfermati anche «i premi» di navigazione; questi furono anzi estesi ai viaggi compiuti nel Mediterraneo. Ma il sistema non era dei migliori per raggiungere il risultato di un rapido rinnovo della flotta o non era comunque bastevole a ridar tono all’industria. Tanto è vero che qualche anno dopo si dovette constatare, ancora una volta, che l’ingente sforzo finanziario dello Stato non aveva promosso iniziative adeguate dei privati. L’industria protezionistica degli industriali del ferro, per favorire i quali si era voluto obbligare gli armatori ad acquistare naviglio di produzione nazionale83, pesava certamente su questi settori84. Ma anche la sopravvivenza di una miriade di piccoli e arcaici cantieri e la mancata concentrazione della produzione in pochi e grandi complessi non rendeva possibile l’introduzione su vasta scala di moderne tecniche produttive per il varo di moderne e adeguate unità. Di tale situazione – si osservò allora – era responsabile la legge stessa la quale, se da una parte aveva ceduto eccessivamente alle pressioni dei grandi industriali costruttori e dei siderurgici, dall’altra aveva con
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Dopo un primo aumento (1888-1891) le nuove costruzioni non raggiunsero nel 1895 le 7.000 tonnellate (Annuario 1900… cit., p. 664). 83 Si era fatto sostenitore degli interessi della siderurgia e della meccanica, in vista della nuova legge, il Daneo (cfr. G. C. DANEO, Note sulla marina mercantile, in «Nuova Antologia», s. IV, LXIII (1896), pp. 765-784). 84 Cfr. NAUTILUS, I premi alla marina mercantile, in «Nuova Antologia», s. IV, LXXVII (1898), p. 123. Anche il DI PALMA osserva che, dato l’alto prezzo del naviglio costruito nei nostri cantieri e la pratica conclusione dei concorrenti stranieri, nessuno costruisce e nessuno compra all’estero (La marina mercantile, in «Il Mattino» del 4/5 gennaio 1898). 85 Così ancora NAUTILUS, I premi alla marina mercantile, cit., p. 124. Perché il provvedimento estendesse il premio ai piccoli armatori si era adoperata l’Associazione commerciale marittima di Napoli, che aveva incaricato il comm. Laganà di appoggiare le sue
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troppa larghezza tacitato gli esponenti di piccoli interessi locali concedendo compensi, sia pure in minor misura, persino per la costruzione dei velieri e assegnando premi anche per le rotte del Mediterraneo. Una ingente somma del bilancio dello Stato veniva così dispersa in mille rivoli, senza mirare ad una concentrazione degli sforzi nella direzione che si sarebbe voluta raggiungere85. L’autore dell’articolo citato non era contrario ai premi in sé ma pensava che la loro ragione stesse nel dare al capitale impiegato in questa industria quella remunerazione corrente che l’industria per sé, almeno in un primo momento, non poteva dare86. Lo scopo dei premi comunque non doveva «esser quello di creare una marina pur che sia, ma di imprimere alle costruzioni navali un indirizzo forte e vigoroso» in un campo dove «la lotta colle altre nazioni non si sostiene che mediante progressi tecnici continui»87. Come l’industria privata anche quella di Stato mostrava le sue crepe. Quest’ultima, anzi, a giudizio generale, presentava moltiplicate le stesse insufficienze che caratterizzavano l’attività cantieristica dei privati88. Vi era perciò chi patrocinava il trasferimento ai privati della progettazione e costruzione della maggiore aliquota possibile della flotta da guerra. Era in fondo un mezzo drastico per risolvere i problemi inerenti alla difficile crisi del settore e un primo passo verso la concentrazione, a spese dei cantieri militari, dell’industria cantieristica89. Un secondo passo si sarebbe dovuto fare in seguito alla necessità, da parte degli stessi canrichieste al Senato (cfr. «Il Sole» dell’11 luglio 1896: Per la marina mercantile). Per un’indicazione precisa circa il numero dei costruttori e degli armatori che ottennero premi e compensi cfr. nota 102. 86 NAUTILUS, I premi alla marina mercantile, cit., pp. 128 e 129. 87 Ibid., p. 126. 88 Un giudizio severo contro la nostra flotta riporta «La Tribuna» (Contro la flotta, fondo dell’8 gennaio 1899) da «La Volonté» del 7 gennaio: «Un centinaio di milioni furono impiegati malamente nelle costruzioni e riuscirono solo a produrre un campionario di tutti i tipi di navi conosciuti. Il regionalismo divide nei vari arsenali le costruzioni secondo l’influenza dei deputati, i quali evocano i ricordi di Lissa perché i loro grandi elettori intaschino dei grossi dividendi». Una conferma del clientelismo legato alle spese navali la dà «Il Mattino» di Napoli (cfr. La prima nube, fondo dell’1/2 ottobre 1898 e La marina e i Lombardi, fondo di DI PALMA del 5/6 ottobre 1898) il quale, sostenendo il ministro della marina Palumbo – in conflitto col ministro del Tesoro per aumentare le spese per la flotta – ha di mira gli interessi degli arsenali di Napoli e di Castellammare (di quest’ultimo collegio era deputato il Palumbo) che a detta del DE GAETANI (cfr. «Nuova Antologia», s. IV, CLXV, 1899, p. 710: Gli arsenali militari marittimi e la costruzione del naviglio da guerra) per unanime riconoscimento avrebbero dovuto essere chiusi data la loro inefficienza.
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tieri privati, di ampliare e attrezzare i bacini onde accogliere le nuove e più impegnative ordinazioni da parte dello Stato90. Questi disegni non ebbero effetto, probabilmente per la forza d’inerzia rappresentata dagli interessi costituiti e dalla compagine stessa di questa industria frammentata e territorialmente dispersa. I cantieri statali continuarono a languire. Quanto all’industria privata il sistema dei compensi e dei premi – che aveva dato così scarsi risultati – fu messo in discussione da un’opinione pubblica sempre più allarmata ed entrò in crisi per i crescenti oneri ch’esso implicava nei riguardi del bilancio dello Stato, non più a lungo sopportabili. Sul bilancio di previsione per il 18971898 si ebbe un’eccedenza di spesa che quasi raddoppiava il primitivo Conclude in questo senso anche la Relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge presentato dal ministro del Tesoro, Vacchelli, il 29 novembre 1898, sullo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l’esercizio finanziario 1899-1900, seduta del 7 giugno 1899, relatore Randaccio (d’ora in poi: Relazione Randaccio), in AP, Camera, legislatura XX, II sessione, 1898-1899, Raccolta degli atti stampati, vol. III, n. 87A, p. 10. Il Randaccio ricorda che durante la discussione sul bilancio del giugno 1897 il ministro Brin aveva riconosciuto che l’arsenale di Napoli non rispondeva alle esigenze moderne e che, in caso di guerra, non poteva «nemmeno servire alle riparazioni»; doveva perciò «scomparire, essendo però desiderabile che ad esso si sostituisca una possente industria privata». Ma nulla era stato fatto. E più in là (p. 13) ricorda come già il Depretis avesse a dire che i nostri arsenali erano istituti di pubblica beneficenza. 89 Cfr. la Relazione Randaccio pp. 13 e 14. Contro detta relazione scrisse un articolo E. DE GAETANI consentendo, come si è visto, sulla abolizione degli arsenali di Napoli e Castellammare ma proponendo il potenziamento di cantieri dello Stato, opportunamente scelti, per ragioni soprattutto di sicurezza in caso di guerra, disordini o scioperi (cfr. Gli arsenali militari marittimi… cit., p. 715). 90 Sull’industria ligure richiama l’attenzione C. MANFRONI (cfr. «Nuova Antologia», s. IV, vol. CLXV, 1899, pp. 301-313: L’industria navale in Liguria). Anche il Manfroni stabilisce un paragone tra stabilimenti pubblici e privati concludendo a vantaggio dei secondi. Va ricordato che lo Stato aveva aiutato i privati, concedendo anche la vendita all’estero di navi già commissionate per la sua flotta e ormai pronte nei cantieri di Genova e Livorno. Il fatto suscitò polemiche a non finire. Cfr. le accuse in «L’Italia del Popolo» (Daccapo? nel numero del 18/19 marzo 1898 e Il mercato delle navi in quello del 26/27 marzo 1898) e in «Il Mattino» (Il mercato nazionale e La discussione alla Camera sulla vendita delle navi nel numero del 26/27 marzo e Il mercante di navi in quello del 27/28 marzo 1898) e le difese di «L’Opinione» (La vendita di navi nel numero del 26 marzo 1898 e Il naufragio della mozione in quello del 28 marzo. Nel numero del 5 aprile stesso anno l’articolo Governo, Navi, Lavoro, Ricchezza! è diretto contro le accuse della «Critica sociale»). 91 Cfr. tabella V. 92 Cfr. la Relazione Pompilj, pp. 13 e 16. 93 La legge appare espressione del blocco di interessi siderurgici già saldati, in virtù delle precedenti leggi, con quelli navali e dell’industria meccanica, dislocata nei porti, fornitrice di macchine, caldaie e accessori. Sono noti i legami che fin dal suo nascere stabilì
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stanziamento. Le somme da versare raggiunsero il triplo di quelle accertate per gli anni immediatamente anteriori all’entrata in vigore dell’ultima legge91. La Camera espresse vivo allarme per l’aprirsi «di un’altra paurosa voragine« nel bilancio e, denunciando gli effetti controproducenti per l’industria stessa del tipo di incoraggiamento prescelto, invitò il governo a presentare entro il mese di giugno 1899 un disegno di legge «affine di temperare, nell’interesse della finanza e dell’industria, gli effetti della legge 23 luglio 1896, n. 318»92. Il governo Pelloux provvide a queste richieste, consacrate in un apposito ordine del giorno, con decreti legislativi (8 aprile 1900, n. 135 e 17 giugno 1900, n. 220) finché, sotto il governo Zanardelli, la legge 16 maggio 1901 non fissò nel limite massimo di 8 milioni il totale degli stanziamenti annuali da farsi per la marina mercantile. Si deve comunque considerare che alla fine del secolo gli interessi dei cantieri navali s’impongono all’attenzione del governo in quanto fanno tutt’uno con quelli siderurgici e armatoriali in modo da costituire un unico blocco compatto; e d’altra parte sono questi i settori al cui incremento si ritiene interessato lo Stato nell’intento di garantirsi un crescente potenziale bellico. Che la legge del 1896 e le altre precedenti fossero causa od effetto di questa situazione93, certo è che i conflitti potenziali tra i diversi settori, come pure tra i piccoli e i grandi industriali e armatori, appaiono di limitata portata e facilmente componibili. Una polemica in senso privatistico fu quella accennata, scatenata alla Camera dal Randaccio (certo spalleggiato dallo stesso ministro Bettòlo, anch’egli deputato di Genova, che tenne il dicastero dal 14 maggio 1899 al 24 giugno 1900) e ripresa con molta vivacità dalla stampa. Essa prende di mira, come si è accennato, non solo i cantieri di Stato napoletani ma anche la Terni e la Armstrong di Pozzuoli, accusate di monopolizzare rispettivamente le forniture di corazze e di cannoni94 (già si profilano ad opera della stampa democratica, ai danni della prima, quelle accuse che
la Terni con l’Ansaldo e poi (cfr. nota 96) con i cantieri Orlando di Livorno, Odero di Sestri e della Foce, col cantiere di Palermo ed altri. 94 Nella citata relazione il Randaccio, oltre a criticare gli arsenali di Stato, osserva anche (p. 42) che «due grandi stabilimenti industriali assorbono la maggior parte del denaro assegnato per la riproduzione del naviglio: le Acciaierie di Terni e lo stabilimento Armstrong di Pozzuoli». E dopo aver rilevato come i prezzi delle fabbriche inglesi e tedesche siano inferiori a quelli della Terni, conclude che «proteggere l’industria nazionale sta bene, ma pro-
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condurranno poi alla nota inchiesta del 1906). Dietro le argomentazioni che sollecitano un maggior disimpegno e una maggiore oculatezza da parte dello Stato, non è difficile vedere un contrasto tra il Nord da una parte e il Centro e il Sud dall’altra, in particolare tra Genova e Napoli. Ma fu una polemica di breve durata. Già «La Tribuna» si occupa di ricucire le complicità tradizionali tra industria siderurgica e grande industria navale. Il quotidiano romano calca la mano sugli sprechi dei cantieri dello Stato e particolarmente su quelli napoletani. Dirottando l’opinione pubblica verso questo solo settore, mira a distogliere l’attenzione dalla Terni e a metterla fuori causa, facendo nello stesso tempo parziali concessioni a quegli ambienti con i quali la siderurgia si accinge a trattare95. Nuovi accordi si vengono infatti a stabilire, tramite il grande capitale, tra la Terni e le maggiori imprese private, liguri e toscane, così da porre in essere più solidi organismi, tali da offrire le richieste garanzie per l’accaparramento delle più impegnative commesse da parte dello Stato96. Il contrasto tende a spostarsi tra il Nord e il Centro da una parte e il Sud dall’altra, isolato nella difesa degli arsenali dello Stato. Ciò spiega la reazione violenta de «Il Mattino» il quale, mentre non esita a prendere le difese dei cantieri dello Stato97, minaccia la reazione dei piccoli operatori privati proclamando di voler liberare il commercio marittimo dall’ipoteca dei grossi industriali del ferro uniti ai grossi costruttori e armatori98. Al di là delle diverse motivazioni con le quali i contendenti, spesso scambiandosi le parti, sostengono la loro polemica, la posta in gioco è
teggere il pubblico erario, ed i contribuenti, sta meglio» (ibid., p. 45). 95 «La Tribuna», pur lamentando che quattro ministri abbiano finora lesinato sulle spese navali, riconosce che «almeno due arsenali» (presumibilmente allude a quelli di Napoli e Castellammare) sono inutili e che gli altri andrebbero riorganizzati. Occorrono poi nuovi modelli da adottare previo concorso internazionale (cfr. Il problema navale italiano. Due economie nel numero dell’11 aprile 1899). Vedi ancora: La relazione sul bilancio della marina. Gli arsenali nel numero dell’11 maggio 1899 ove riconosce che per dar lavoro a tutti i cantieri la costruzione di una corazzata richiede tre o quattro anni mentre in Germania bastano 18 mesi. 96 Cfr. «Il Sole» del 29-30 marzo 1897, Un nuovo piano per le costruzioni navali, ove s’informa: «Scrivono da Genova al Don Marzio di Napoli che procedono le pratiche tra la ditta Bombrini e il senatore Breda allo scopo di preparare tutti gli elementi necessari per realizzare un piano per accentrare per quanto più è possibile, in una specie di confederazione industriale trasformabile in vero e proprio sindacato, il movimento delle industrie navali e militari della penisola. I cantieri Odero e Cravero verrebbero fusi in una ditta. Apporterebbero, oltre all’acciaieria di Terni, alla combinazione completata con l’impianto di una nuova fonderia di cannoni e proiettili, per la quale spendono dai 10 ai 12 milioni i
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tuttavia la medesima: la destinazione della spesa pubblica; ed è proprio perché questa, negli anni che abbiamo preso in esame, viene meno che ciascuno dei contendenti, preso alla gola, è costretto a scendere in campo per difendere, contestando anche quella degli altri, la propria quota irrinunciabile di commesse e di profitti. Al primo nuovo dilatarsi della spesa pubblica questi conflitti, temporanei e strumentali, sono destinati via via ad assopirsi e a ricomporsi. Gli stessi esponenti dell’industria del Nord, pur reclamando economie e prospettando soluzioni nuove, sono ben lungi dal cimentarsi, in questi settori, in una gara concorrenziale sia dentro che fuori i confini. Nuovi ritrovati tecnici, se pure trovano applicazione altrove, non sono recepiti negli ambienti italiani in misura tale da far pensare di poter fare a meno, di lì a qualche tempo, della protezione dello Stato. Il capitale non intravede, in questi settori, nuovi campi speculativi aperti all’iniziativa privata99 e mancando la spinta a grandi innovazioni o a nuovi disegni imprenditoriali mancano le condizioni per il ricrearsi di veri interessi antagonisti. Gli spostamenti nell’equilibrio raggiunto, dopo dieci anni e più di protezionismo, non cambiano sostanzialmente le cose né persuadono a cambiare sistema. Vi è anzi la coscienza, nella non felice congiuntura, di un interesse che al fondo, e al di là delle polemiche, è
fratelli Bombrini. Così gli scafi, le macchine, le corazze, i cannoni, i proiettili apparterrebbero ad una sola combinazione». Erano questi i primi passi verso la successiva riorganizzazione del «trust» siderurgico-navale, cui si è accennato, che faceva capo alla Terni. Per l’antagonismo che ne derivò tra l’Ansaldo e la Terni cfr. E. GAZZO, I cento anni dell’Ansaldo, 1853-1953, Genova 1953, pp. 298 e sgg. L’Ansaldo che già ricomprendeva, oltre al cantiere, le officine meccaniche di Sampierdarena e le industrie metallurgiche di Cornigliano, acquistò nel 1916 le miniere di Cogne ove sorse un’acciaieria. 97 «Il Mattino» scrisse innumerevoli articoli a difesa degli interessi napoletani in genere, dei piccoli armatori e costruttori privati, ma specialmente degli arsenali di stato (cfr. Cantieri di Stato e cantieri privati, fondo di DI PALMA del 19-20 gennaio 1898; L’industria navale, nel numero del 23/24 gennaio 1898; La Terra e il Mare, fondo di DI PALMA dell’1/2 febbraio 1898 ecc.). 98 Il Di Palma, commentando la legge sulla marina mercantile, afferma ch’essa è stata fatta «solo per appagare le brame immense di una camarilla politica e di un branco d’industriali» (cfr. articolo La marina mercantile, in «Il Mattino» del 4/5 gennaio 1898). 99 NAUTILUS (I premi alla marina mercantile… cit., pp. 128-129) lamenta che le società distribuiscano dividendi superiori al normale interesse del 5% e ritiene che, in tal caso, il sacrificio dello Stato non sia più giustificato. Il DI PALMA La marina mercantile… cit., rileva però come per il capitale in Italia fossero insufficienti i dividendi del 4 e persino del 5% che distribuiva l’industria marittima. Riconosce tuttavia «la poca passione che gli italiani hanno presentemente per le grandi e geniali intraprese marittime […] assaliti dallo
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comune a tutti100 e per difendere il quale è consigliabile non giungere fino a rompere quel blocco di forze al quale, come per il passato, andranno le benevole attenzioni dello Stato. Questo continuerà a distribuire i suoi favori un po’ in tutte le regioni e a tutte le industrie; i piccoli affideranno le proprie sorti a quelle dei grandi101 mentre questi ultimi si serviranno delle ragioni dei primi per giustificare i loro vistosi guadagni e, mediante le loro preponderanti influenze, prepareranno le concentrazioni adatte ad esercitare una più stretta e pressante azione sui poteri pubblici102. 2. Questi accenni, non certo completi103, sulla situazione produttiva italiana – che appare diversa da ramo a ramo, da zona a zona – ci danno elementi sufficienti per valutare la portata e i limiti del fenomeno di promozione industriale nei primi anni in cui esso si manifestò.
sconforto e dalla paura di correre l’alea…». 100 Così il «Corriere mercantile» lamenta che Genova e Napoli vantino due associazioni marittime rispettabili ma indipendenti, mentre unite potrebbero «incutere al Governo un sacrosanto rispetto» (cfr. Per la marina mercantile, fondo del 27 febbraio 1896). Per un esempio di come le ditte si ripartivano i guadagni della costruzione del naviglio da guerra cfr. Una visita agli incrociatori Garibaldi e Varese nel «Corriere mercantile» del 12/13 aprile 1896. Il Varese è costruito nel cantiere di Livorno (Orlando), il Garibaldi in quello di Genova (Ansaldo). Ad entrambi fornisce le corazze la Terni e le artiglierie la Armstrong (Pozzuoli). Mentre le macchine del Garibaldi sono della stessa Ansaldo, quelle del Varese sono della Guppy (Napoli). Altri pezzi provengono da Milano. La Varese e la Garibaldi sono le due uniche navi assegnate, nel bilancio 1899-1900 all’industria privata. Altri due incrociatori, il F. Ferruccio e il Saint-Bon, sono nei cantieri di Venezia e di Taranto mentre tre corazzate, la Brin, la Regina Margherita e la Emanuele Filiberto, sono nei cantieri di Castellammare, della Spezia e di Napoli. 101 È sintomatico il fatto che anche «Il Mattino» di Napoli, critico della legge del 1896 in quanto troppo proclive ai grandi interessi del Nord (cfr., oltre all’articolo citato nel numero del 4/5 gennaio 1898, anche La marina libera e la legge dei premi nel numero del 22/23 febbraio 1898), prenda poi posizione in suo favore allorquando se ne tenta modificare il regolamento per renderla meno gravosa per il governo (cfr. Per la marina mercantile nel numero del 25/26 novembre 1898). Un articolo di fuoco scrive anche «La Tribuna» (La marina mercantile e l’erario: 26 novembre 1898) facendo eco all’agitazione di armatori e costruttori. 102 Una misura della proporzione nella quale piccoli e grandi armatori e costruttori avevano beneficiato, dal 23 luglio 1896 al 31 dicembre 1898, dei contributi dello Stato si ricava dall’elenco nominativo allegato alla Relazione Pompilj (pp. 52-56). L. 6.249.453, spese per premi di navigazione, furono ripartite tra 239 armatori. Ma L. 3.650.869 andarono alle sole grandi compagnie, in questa misura: L. 1.492.891 a La Veloce, L. 996.145 alla Navigazione generale, L. 741.119 alla Società ligure-romana e L.
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Non è certo un caso che il nuovo slancio produttivo abbia avuto inizio in concomitanza con l’aprirsi, in Europa e nel mondo, di una nuova fase di prosperità. La crisi agraria è terminata, i prezzi risalgono e il commercio riprende vigore. In questa fase ascendente del ciclo l’Italia riesce a inserirsi tra le nazioni industriali, a ritagliarsi qualche fetta dai mercati dell’America del sud e dell’Oriente e a saldarsi definitivamente ai paesi transalpini. 420.714 alla Raggio. L. 5.976.413, spese per compensi di costruzione, furono ripartite tra 159 costruttori. Ma L. 5.153.892 andarono alle sole tre maggiori ditte indicate (v. nota 30). Quanto alle forniture per la marina da guerra si veda, per i contratti con la Terni e la Armstrong, la Relazione Randaccio (pp. 42-44). Non sono indicate invece, se non globalmente nelle cifre del bilancio, le somme spese per ciascuna delle navi indicate, in costruzione presso i cantieri dello Stato, né quelle di cui beneficiarono i citati cantieri privati di Genova e Livorno. 103 Tra le attività allora di un certo rilievo va ricordata l’estrazione del materiale da costruzioni e quella delle fornaci per laterizi. Seguendo le sorti dell’espansione edilizia negli anni Ottanta segnano un boom sia nella produzione del materiale che nell’occupazione della mano d’opera. Subiscono poi i contraccolpi della crisi edilizia e della limitazione dei lavori pubblici. Per le cave l’Annuario 1900 dà i dati a partire dal 1890 a fino al 1898. Nel 1890 il valore del prodotto è di L. 47.720.300 e il numero degli operai 39.700; nel 1895 il valore è disceso a L. 40.105.900 e il numero degli operai a 37.600. Per le fornaci dà i dati solo dal 1890 al 1893: il valore del prodotto è lievemente disceso e ammonta a L. 102.886.860; vengono impiegati 85.380 operai. (Annuario 1900… cit., p. 491). Un’altra industria di rilevante entità è quella dello zolfo, estratto, come si sa, quasi per intero in Sicilia. Secondo l’Annuario nel 1898 veniva prodotta una quantità di zolfo greggio per un valore di L. 48.540.249 (ibid., p. 489). Lavoravano nelle miniere 32.030 operai. Ma negli anni migliori vi trovavano occupazione anche 37.000 uomini. Altri, circa 6.000, erano addetti alla lavorazione del greggio (ibid., pp. 483-489). Isolata dal contesto industriale della penisola questa attività estrattiva – che ha destinato i suoi prodotti ai mercati esteri e nel 1898 esporta per un valore di ben 42 milioni (ibid., p. 585) – permane nelle condizioni di un’industria primaria di tipo coloniale. A partire dal 1882 sopravviene una crisi determinata dalla concorrenza americana e dalla discesa dei prezzi, crisi che sembra attenuarsi a partire dal 1897, sia per il rialzo dei prezzi, sia per l’abolizione da parte del governo Rudinì del dazio di esportazione (legge 25 luglio 1896, n. 324). Ma è illusorio benessere, destinato a sfumare di lì a pochi anni. Sulla crisi cfr. G. DEGROSSI, Le questioni degli zolfi in Sicilia, in «Giornale degli economisti», s. II, VI (1895), vol. X, pp. 590-629. Sui provvedimenti del governo Rudinì cfr. I provvedimenti per la Sicilia. Intervista coll’on. De Felice Giuffrida, in «Il Secolo» del 27/28 maggio 1897. Muoveva infine in quegli anni i primi passi verso un’organizzazione moderna l’industria chimica. 104 Va tenuto presente che, ad esempio, nell’industria cotoniera – una delle più attive nell’esportazione – i filati italiani erano del 10%, 15% superiori di prezzo a quelli inglesi (cfr. R. TREMELLONI, L’industria tessile… cit., p. 84).
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Senza questi nuovi sbocchi e senza i margini di guadagno assicurati dagli alti prezzi104 l’Italia, sia pure per ultima, non avrebbe potuto forse trovare il suo posto tra i paesi industriali che esportano prodotti finiti. I più promettenti campi d’azione del capitalismo europeo e mondiale sono già da diversi anni la Cina e gli altri paesi del medio e dell’estremo Oriente105. Da parte italiana agenzie commerciali sono istituite nel 1896 a Bombay, Singapore, Hong Kong, Shangai ed altre città106. Per dar loro vita e assicurarne la continuità è nato a Milano il Consorzio per il commercio con l’estremo Oriente107 il quale, malgrado il nome, comprende quasi esclusivamente le più potenti ditte della sola regione lombarda. Per il Piemonte provvede l’Unione industriale per l’esportazione con sede in Torino108. Nell’America latina, lo abbiamo già visto, operava da tempo la società E. Dell’Acqua e C., il solo organismo che – a detta dell’Einaudi – potesse lottare con le potenti case d’Inghilterra e di Germania109. Più facile era in quei paesi la penetrazione commerciale per la presenza e il continuo afflusso della manodopera italiana emigrata110. 105 Un lungo articolo sulla situazione cinese scrive De Viti De Marco notando che «i veri grandi interessi del momento si concentrano nell’Estremo Oriente». Delle due politiche, quella di conquista militare e quella di dominio commerciale, è destinata a prevalere quest’ultima, voluta dall’Inghilterra, appoggiata da Stati Uniti, Germania, Giappone. L’Italia – osserva ancora l’A. – aderisce alla soluzione inglese non potendo che temere la tendenza di francesi e russi alla spartizione delle zone d’influenza con la chiusura dei mercati alla concorrenza straniera. (cfr. Rivalità internazionali in Cina, in «Giornale degli economisti», s. II, IX (1898), vol. XVII, pp. 547-562). 106 Cfr. I prodotti italiani nell’Estremo Oriente, in «Il Sole» del 12 aprile 1896. I prodotti esportati sono quelli delle industrie tessili e di altre industrie del Nord, nonché vino ed altri generi alimentari. Dei prodotti del Sud figurano solo il marsala Florio e le carte per sigarette (Isola del Liri). Vedi anche l’intervista col rappresentante italiano a Hong-Kong e Schangai nell’articolo Il commercio italiano con l’Estremo Oriente, in «Il Sole» dell’8 agosto 1896. Vedi infine in «Il Sole» del 20 novembre 1897: La nuova agenzia a Bangkok del Consorzio per il commercio con l’Oriente, ove si dà notizia dell’apertura di un’ennesima agenzia. A Bangkok trafficano da molti anni inglesi e tedeschi ma solo «da poco» francesi. 107 Sulla nascita del consorzio, nel quale ebbe una parte importante il capitano Manfredo Camperio cfr. Il commercio con l’Estremo Oriente e l’Australia, in «Il Sole» del 1° febbraio 1896 nonché Il nostro commercio con l’Estremo Oriente, in «Il Sole» dell’8 maggio 1896. 108 Vi accenna l’«Avanti!» (cfr. l’articolo di W. MOCCHI, L’esportazione italiana e il partito socialista nel numero del 12 aprile 1898) dando il resoconto di una importante riunione di industriali con i ministri Luzzatti, Visconti Venosta e Cocco-Ortu per concordare le agevolazioni necessarie all’esportazione. In quella circostanza sembra che il Cantoni, uno dei più noti e influenti cotonieri, abbia scartato l’idea del Luzzatti di un’associazione nazionale delle industrie con diverse rappresentanze per ogni branca; e ciò per evitare che venissero
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Riprendono, intanto, con la convenzione fra il governo e la Società commerciale italiana del Benadir111 – e proprio dopo il fallimento della politica crispina volta a conquistare militarmente una posizione coloniale – le iniziative commerciali per la penetrazione in paesi più direttamente esposti a dominio coloniale112. Matura quindi il problema di coordinare o fondere queste singole iniziative in una più potente e attrezzata organizzazione unitaria, in una «casa commissionaria di esportazione ed importazione» simile a quelle dei paesi capitalisticamente più avanzati, le quali non solo indaghino sul mercato per far fronte «alle infinite arti della concorrenza» ma soprattutto dispensiprotetti i piccoli concorrenti. Il Mocchi osserva che era prematuro il «Sindacato nazionale delle ditte» mentre si erano costituiti «Sindacati regionali» e osserva che un solo meridionale, il D’Errico (della Guppy) era presente nel gruppo di industriali convocati. Ad una precedente riunione – con interventi del Cantoni, del Cerino-Zegna (lana), del Maraini, a nome della Banca commerciale – accenna «La Perseveranza» del 26 febbraio 1898 (Sulla riunione degli industriali per l’Estremo Oriente). «La Perseveranza» era favorevole ad una commissione per ciascun gruppo di industrie «seguendo l’esempio che già ci ha dato l’industria lionese» (Politica commerciale nel numero del 27 aprile 1898). 109 Cfr. L. EINAUDI, Un principe mercante… cit., p. 164. 110 L’Einaudi (ibid., p. 163) giunge a dire non senza entusiasmo, e sempre riferendosi al solo caso dell’impianto delle fabbriche di cotone del Dell’Acqua nell’America latina: «Esportatrice di merci e di uomini l’Italia sta diventando esportatrice di capitali». 111 Il testo della convenzione è pubblicato da «Il Sole» del 14/15 febbraio 1898. Intorno alle trattative che procedettero la costituzione, a Milano, della società cfr., nello stesso giornale, i numeri del 27/28 gennaio 1896 (La Società pel Benadir), 16 aprile 1896 (Per la costa del Benadir), 27 marzo 1897 (L’Italia nel Benadir), 10 novembre 1897 (Il Benadir), 2 febbraio 1898 (La Società pel Benadir). Promotori ne sarebbero stati il conte Sanseverino, oltre a Silvio Crespi – della nota famiglia di cotonieri – che rappresentava gli interessi della Navigazione generale, al Mylius e al Carminati. Vi avrebbe aderito, fra gli altri, il noto armatore Ignazio Florio. Informa però «L’Italia del popolo» del 25/26 febbraio 1898 (Chinino e Benadir): «Nessuno ignora che organizzatrice dell’affare, del grande affare del Benadir, fu la direzione amministrativa della Fabbrica lombarda dei prodotti chimici, come tutti sono a conoscenza del fatto che proprietari e – si dice – anche qualche redattore di un giornale della sera di Milano hanno impiegato capitali nell’impresa di… Somalia». Dietro la nominata fabbrica, che ha il monopolio del chinino, opererebbero «i banchieri tedeschi riuniti in sindacato» che «bussano alle porte dei vari ministeri per ottenere di avere in Italia un solo cliente: il Governo». Successivamente lo stesso giornale (cfr. Adagio, con Cicerone! nel numero del 26/27 aprile 1898) ribadisce, replicando a «Il Corriere della sera», chiamato in causa dalla polemica, che nella Società del Benadir «sono interessati alcuni suoi svisceratissimi amici: cioè il senatore De Angeli, l’industriale Pirelli suoi soci accomandatari, ed il signor Silvio Crespi che – dice il Corriere – «non ha nulla di comune col Corriere», ma che, se non erriamo, è stretto congiunto di uno dei grossi accomandatari, anzi dell’antico comproprietario e capitalista del Corriere». 112 Osservava «La Perseveranza», favorevole alla convenzione, ch’essa sostituiva il
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no «il produttore dal bisogno di fare anche il commerciante; e quindi dal possedere e dal procurarsi i capitali occorrenti in misura sempre più considerevole, in ragione dei termini nei pagamenti che vanno prolungandosi nei commerci internazionali»113. Si pensa che solo con l’appoggio dello Stato si possa dar corpo ad un organismo che assorba, potenziandoli, i progetti e le iniziative dei privati e per il momento ci si orienta verso la istituzione di addetti commerciali presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, mentre si sollecitano anche nuove linee di navigazione e riduzioni tariffarie per il trasporto delle merci114. L’esuberanza di produzione, specialmente nei settori tessili, pone all’industria in quel momento l’esigenza di un coordinamento e di un potenziamento dei servizi commerciali con la stessa urgenza dell’ingrandimento e dell’ammodernamento degli opifici. Le necessità cui obbliga l’azione commerciale conduce le imprese a più stretti rapporti; mentre alcune fabbriche raggiungono, concentrandosi, nuove dimensioni, altre sono promosse a nuovi ruoli; si stabilisce una più serrata interdipendenza d’interessi e una più articolata rete d’affari: tutta l’economia di una metodo inglese delle compagnie a quello francese e spagnolo delle colonie condotte militarmente (20 luglio 1896: l’Africa e il ministero Rudinì. Secondo «L’economista d’Italia» (I commerci del Benadir, 1900 (XXVII) vol. XXXI, p. 634) le maggiori importazioni erano quelle delle pelli, del burro, del bestiame e dell’avorio. Dal 1894-95 al 1898-99 vi sarebbe stato un aumento del movimento commerciale del 140%. Le esportazioni, nel 1898-1899, avrebbero riguardato invece, secondo l’Annuario, principalmente il cotone, il tabacco, il caffè, il riso, il petrolio. (Annuario 1900… cit., p. 1123). 113 Cfr. «Il Sole» dell’8 maggio 1897: Per una casa commissionaria di esportazione ed importazione. L’articolo accenna ai diversi progetti del barone Cantoni (cotone), dell’ing. Salmoiraghi nonché del Gavazzi (seta). Altri articoli sul progetto in «Il Sole» del 14 maggio, 28 maggio e 7/8 giugno 1897. 114 Sono le richieste, a nome degli esportatori, che il Martini fa in una lettera al ministro Cocco-Ortu in vista della riunione cui accenna l’«Avanti!» (cfr. l’articolo citato del Mocchi: L’esportazione italiana e il partito socialista). Richieste – come si sarebbe espresso la lettera stessa – «semplici e non radicali per schivare la necessità di dover passare traverso la discussione delle Camere». Queste esigenze erano state fatte già valere da «Il Sole» (cfr. Per l’incremento delle esportazioni nei numeri del 27/28 e 29 settembre 1897). Vedi anche: Gli addetti commerciali, fondo in «La Tribuna» del 4 dicembre 1898. 115 Nulla, meglio di queste parole dell’Einaudi (Un principe mercante… cit., p. 163), sta a indicare la febbre di guadagno e lo spirito d’intrapresa di certi ambienti industriali di fronte all’avventura coloniale e ai lontani mercati: «Lasciamo pure, del resto, che i capitali stranieri vengano, paghi di un tenue guadagno, in Italia a sussidiare imprese ed a svolgere energie inutilizzate. I capitalisti italiani non debbono lasciarsi attirare dall’illusione patriottica di riscattare il debito pubblico dei detentori stranieri, di colonizzare le terre incolte e da altre simili intraprese, feconde di un magro interesse variabile dallo 0 al 4 per
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regione si colloca, in definitiva, su una nuova scala produttiva. L’avvio delle nuove correnti d’esportazione serve dunque a rimuovere definitivamente l’industria dalla posizione di stallo nella quale ristagnava115. L’Italia infatti non disponeva di una agricoltura sufficientemente progredita per poter fare assegnamento su un mercato interno sostenuto e in espansione. La produzione agricola non poteva nutrire la popolazione eccedente e assicurare il rifornimento delle città dove la mano d’opera esuberante si sarebbe riversata al servizio delle nuove fabbriche. Dall’agricoltura non potevano rifluire all’industria capitali esuberanti mentre il mercato interno, costantemente depresso, non avrebbe potuto assorbire che entro limiti ben ristretti i nuovi prodotti dell’industria: avrebbe potuto assicurare cioè – può dirsi semplificando – il sorgere di alcune industrie ma non la loro adeguata espansione. La difesa doganale, in queste condizioni, poteva considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente al decollo. E in effetti, benché non fossero mancate né da parte del governo né da parte dei privati iniziative simili a quelle di altri paesi, volte ad un’accelerata industrializzazione, bisognò attendere da una parte che l’agricoltura, terminata la crisi, riprendesse respiro almeno nel Nord e dall’altra che si aprissero nuovi sbocchi commerciali perché l’Italia potesse incamminarsi senza più impedimenti verso il suo nuovo destino di paese industriale116. Per intendere meglio questo nesso tra agricoltura e industria bisogna rifarsi alle origini e alle circostanze in cui si addiviene in Italia alla svolta di politica economica che inaugurò l’industrializzazione del paese. Nel primo ventennio di vita unitaria l’agricoltura, non certo progredita, registrava però qualche miglioramento e faceva sperare in una sua rinascita. Alimentava correnti di traffico sempre più intense, assicurando cento. I possessori delle centinaia di milioni, a cui le nostre banche di credito comune e popolare non trovano in Italia impiego remunerativo, dovrebbero esportarli nelle Americhe, dove il saggio corrente dell’interesse è del 10 per cento». 116 La crisi agraria non impedì invece il decollo di altri paesi (cfr. nota 12). 117 Fu, com’è noto, l’industriale A. Rossi che, per vincere le resistenze opposte al protezionismo, organizzò, profittando della crisi, la Lega agraria del 1885 (cfr. Il prezzo del pane, Schio 1885, pp. 82 e La lega di difesa agraria e i suoi scopi, Torino 1886, pp. 24). Costituito il nuovo blocco di interessi, che trovò la sua espressione in parlamento nel «partito agrario», la vittoria dei protezionisti fu netta e incontrastata. Sul Rossi vedi ora G. ARE, Alla ricerca di una filosofia dell’industrializzazione nella cultura e nei programmi
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al paese una posizione relativamente stabile ed equilibrata nei rapporti internazionali. Ciò spiega come essa impegnasse le esclusive attenzioni del governo e perché non fosse sentito con urgenza dalla vecchia classe dirigente moderata – proveniente del resto dal ceto agrario – il bisogno di un’attrezzatura industriale che rivaleggiasse con quella di altri paesi. Ma quando la crisi agraria sopraggiunse a sconvolgere bruscamente i vecchi rapporti di produzione e ad alterare le ragioni di scambio, minacciando di far precipitare il paese nella spirale dell’indigenza, il problema dell’industrializzazione non solo fu posto al centro dell’attenzione nel paese ma ci si preoccupò, non senza un senso di ansia e diffuso disagio, di recuperare il tempo perduto117. Nel 1878 prima e poi nel 1887 furono poste perciò tariffe doganali così alte da eguagliare e superare quelle di altri paesi. Il sistema protezionista era divenuto di generale applicazione. Come in Italia, così in Germania, in Francia ed in altri Stati di Europa la contemporanea difesa doganale, agricola e industriale, venne adottata dopo il ’70 in concomitanza e come via d’uscita dalla grande depressione. Mentre con essa si provvedeva alle esigenze della industria nascente, all’agricoltura, avvilita e minacciata, non solo nelle esportazioni ma anche nello stesso mercato interno, si riservava lo smercio dei prodotti entro il territorio nazionale con un margine di guadagno che ne assicurasse la sopravvivenza. Non è detto che per l’Italia la soluzione adottata fosse in astratto quella giusta. Essa anzi, puntando col dazio sul grano sulla difesa della cerealicoltura, si risolse in una generale e protratta depressione, specialmente del Sud, e in particolare in un grave danno per l’agricoltura d’esportazione e le colture specializzate. Ma prevalse in concreto per il peso preponderante che avevano nella società di allora i ceti dei grandi propolitici in Italia, (1861-1915), in «Nuova rivista storica», LIII (1969), pp. 70-109, nonché S. LANARO, Mercantilismo agrario e formazione del capitale nel pensiero di Alessandro Rossi, in «Quaderni storici», VI (1971), pp. 48-156 e L. AVAGLIANO, Alessandro Rossi e le origini dell’Italia industriale, Napoli 1970. 118 Per i dati cui ci riferiamo sul commercio d’esportazione e d’importazione cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Sommario di statistiche storiche italiane, 1861-1955, Roma 1958, pp. 159-162. 119 Il Luzzatti, che aveva non poca responsabilità della politica doganale adottata, afferma, a crisi superata: «se i guai agrari e quelli di circolazione ci avessero colti senza il lenimento dei progressi industriali, la crisi economica sarebbe stata ben più tremenda». Il giudizio è riportato da «L’Economista d’Italia» (cfr. «Il Sole» del 24 giugno 1896: La ricchez-
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prietari agricoli e degli industriali. Poco rappresentati erano, fra l’altro, negli organismi rappresentativi gli interessi non solo della piccola proprietà ma anche quelli delle categorie sociali, salariati, artigiani, che avrebbero potuto contrastare i grossi interessi di agrari e industriali, concordi nella linea protezionista, e che dovettero invece sopportare il peso degli alti prezzi del grano e dei prodotti alimentari in genere. Ne venne che i ceti sociali meno favoriti pagarono con le restrizioni dei consumi sia il prezzo della crescente industrializzazione che la difesa della rendita fondiaria, mentre d’altra parte l’agricoltura subì un processo di progressivo decadimento. Ben presto però il sistema della doppia difesa doganale, agricola e industriale, si ritorse contro se stesso per le difficoltà di procedere sulla via dell’industrializzazione non potendo disporre di una florida situazione agricola. Lungi dal pagare con i suoi prodotti esuberanti il prezzo dell’industrializzazione l’agricoltura non bastava nemmeno a sostentare convenientemente la crescente popolazione. Già appesantita nel primo ventennio da gravissime imposte – per la dotazione dei mezzi atti a ricucire, con alcune infrastrutture, l’unità dai vecchi frammenti regionali – non aveva negli anni Ottanta una forza propulsiva tale da consentire il passaggio da un’economia agricola ad un’economia industriale, passaggio preceduto e condizionato, di solito, da un sensibile e prolungato incremento del settore primario o quanto meno da rilevanti esportazioni di eccedenze agricole per permettere l’afflusso di capitali ed esperienze stranieri. Ecco quindi la contraddizione in cui dovette dibattersi l’Italia: da una parte procedere senza indugi all’industrializzazione per sfuggire alle conseguenze della crisi: produrre cioè all’interno quei manufatti che il diminuito valore delle esportazioni agricole non avrebbe più potuto assicurare; dall’altra non poter contare che su un’agricoltura in progressiva decadenza per operare il difficile trapasso. Se si terrà presente questo punto si avrà la misura delle difficoltà che incontrò l’industrializzazione in Italia. Negli anni immediatamente dopo il 1880 una ancor vigorosa corrente di scambio, alimentata da prodotti in gran parte agricoli, del Sud (vini, olio, agrumi, oltre che zolfo) e del Nord (principalmente seta greggia, oltre a formaggi e prodotti dell’allevamento), sostiene le esportazioni mentre le importazioni di macchinari, destinate in gran parte alla trasformazione dell’industria tessile e alla nascente industria siderurgica, è quasi
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triplicata118. Ma negli anni immediatamente dopo l’applicazione della tariffa del 1887 la situazione precipita. Per procedere avanti nell’industrializzazione non si esitò, come è noto, a provocare una guerra doganale, che, in pratica, mirò a bloccare l’importazione di manufatti dalla Francia, dal paese cioè dal quale più dipendevamo. Ne derivò per rappresaglia di quest’ultima un crollo nell’esportazione del vino assieme ad altre colture pregiate del Sud. Entrò così in crisi tutto il vecchio orientamento produttivo e il vecchio equilibrio dei traffici sostenuto dalle esportazioni agricole senza che si fosse ancora riusciti ad innescare un nuovo processo di sviluppo industriale. La guerra delle dogane si risolse nella più acuta depressione che si sia registrata in Italia: tale da far pensare, nel 1893-1894, che il paese non si sarebbe più potuto risollevare dal baratro119. Invece, di lì a pochi anni, si dovette constatare che i fatti avevano smentito queste fosche previsioni: il risveglio commerciale aveva ridato tono alle industrie; queste avevano acquistato una dinamicità che mai avevano avuto per il passato, così da consentire all’Italia di ristabilire i contatti con i paesi più progrediti d’Europa. Dopo il 1900 le importazioni di macchine si erano più che triplicate; la nostra bilancia commerciale, nel quadro di un più consistente scambio di merci, non era lontana dal pareggio. Se si guarda però alle singole voci della bilancia commerciale stessa ci si accorge che è avvenuto un capovolgimento nelle nostre esportazioni. I nuovi manufatti s’indirizzano sempre più a colmare i vuoti lasciati aperti dalla nostra agricoltura, e a controbilanciare le crescenti importazioni di generi alimentari, in specie di grano, e di materie prime, mentre nuove attività bancarie e nuovi afflussi di capitale straniero, assieme alla penetrazione di nuovi processi produttivi, tonificano l’industria e agiscono da forze di trazione di un accelerato processo produttivo. Ciò significa che il Nord si è sostituito al Sud in gran parte delle esportazioni e che si è
za nazionale e le industrie agrarie). 120 Il fatto non sfuggiva agli osservatori stranieri (cfr. L’Italia economica giudicata dal punto di vista inglese, in «La Stampa» del 1° aprile 1897). Interessanti raffronti istituisce il Rossi (Note… cit., pp. 13 e 14) tra le condizioni economiche dell’Italia nel 1887, prima della lotta doganale con la Francia, e il 1895. Le esportazioni sono aumentate di 36 milioni complessivamente, spostandosi dalla Francia verso altri paesi, soprattutto Svizzera, Germania, Stati Uniti, Inghilterra. Le «materie lavorate» necessarie all’industria, che nell’esportazione del 1887 entrarono per circa 301 milioni, aumentarono in quella del 1895 a
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creato in definitiva un nuovo equilibrio. Come sia avvenuto tutto ciò non è difficile spiegarlo se si considera che, anche nella precedente, generale caduta delle attività economiche, si erano registrati nel Nord non pochi segni positivi: le importazioni di macchine, pur con tendenza a rallentare, non erano state però tali da far pensare ad una interruzione del processo di industrializzazione e ad un decollo andato definitivamente a vuoto. La seta, trovando chiuso il mercato francese, si era indirizzata verso altri paesi: Germania, Austria e soprattutto Svizzera, cosicchè le esportazioni di questo prodotto avevano resistito al collaudo della nuova tariffa. Anche alcuni prodotti agricoli (i formaggi, i prodotti dell’allevamento) avevano continuato ad alimentare correnti di traffico non irrilevanti. Ma soprattutto l’industria del cotone aveva trovato vie di sbocco fuori dal paese ed era venuta provvidenzialmente in sostegno della pericolante bilancia commerciale: era questo il fatto nuovo che preannunciava una svolta nell’indirizzo delle esportazioni, d’ora innanzi sempre più in grado di collocare all’estero manufatti industriali120. In alcune zone del Nord, particolarmente nella zona milanese, la crisi era stata dunque arginata ed aveva trovato un ambiente per molti versi reattivo, proprio negli anni del crollo bancario, che fa seguito alla crisi edilizia e all’impoverimento agricolo. In queste stesse zone la ripresa del commercio che seguì negli ultimi anni del secolo ridiede tono all’economia, consentendo un più ampio smercio di manufatti che condizionò una più robusta trama produttiva e riequilibrò la bilancia commerciale. I nuovi sbocchi commerciali fanno cadere le condizioni di una forzata e protratta autarchia e liberano le nuove energie accumulate dalle industrie 358 milioni e 673 mila; i «prodotti fabbricati» aumentarono anch’essi da 148 milioni a 192 milioni e 978 mila. Quanto alle importazioni diminuirono complessivamente da 1.605.679.000 lire del 1887 a 1.187.258.000 del 1895: in esse le importazioni di manifatture diminuirono da 523.000 milioni a 263.906.000. Tra le fonti non ultime di divisa estera «con cui si pagano beni strumentali» (F. S. NITTI, L’Italia… cit., p. 162) non vanno dimenticate poi le rimesse degli emigranti in progressivo aumento alla fine del secolo; già negli anni precedenti si inviavano in Italia dai 150 ai 200 milioni di lire (F. S. NITTI, La nuova fase dell’emigrazione d’Italia, Portici 1897, p. 11). 121 Si veda, per l’industria del cotone, «Il Sole» del 29/30 gennaio 1896: L’andamento delle filature di cotone in Italia durante il primo semestre 1896. L’articolista lamenta che gli utili non sono più quelli di una volta. Conviene perciò adottare i sistemi di vendita dell’Inghilterra e della Svizzera e allargare il mercato. Cfr. anche nota 115. 122 Per le diverse conseguenze della crisi nel settore agricolo cfr., del nostro precedente articolo, le conclusioni espresse alle pp. 290-296.
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del Nord dalle pastoie del mercato interno impoverito e del Sud depresso, per legarle ad altri paesi e ad altri rapporti: ché la riserva del mercato interno era stata, e rimaneva tuttora, una condizione necessaria per la competitività del nostro apparato industriale ma non ne garantiva a sufficienza il progresso121. Di crisi non si può parlare dunque in senso univoco per tutte le regioni d’Italia122; ché in alcune zone essa si era risolta in un lento adeguamento alle nuove strutture produttive e in una salutare scomparsa di inadeguati istituti di credito per la nascita di altri nuovi, mentre in altre regioni essa aveva lasciato il vuoto nel momento del crollo delle attività speculative e dell’agricoltura d’esportazione123. Cosicché agli inizi del secolo mentre alcune limitate regioni registrano un improvviso accrescimento di ricchezza dovuto alle fruttuose relazioni reciproche di agricoltura e industria in espansione124 e di più industrie tra loro – nonché dall’attrazione cumulativa esercitata da queste ultime sui capitali esteri e sul credito interno – le altre o ristagnano nell’arcaico e pressoché stazionario modo di vita agricolo o addirittura ripiegano da posizioni di vantaggio già acquisite. Nel nuovo equilibrio creato dalle nuove correnti di esportazione e dai nuovi orientamenti produttivi il Sud non solo non ha trovato posto ma soffre una crisi più acuta, in relazione al maggiore stacco dal Nord e alla situazione di irrecuperabile
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Cfr. «Il Sole» del 3/4 agosto 1896: Il credito fondiario del Banco di S. Spirito di Roma ove si dà conto dei provvedimenti adottati per impedire il fallimento dell’istituto, nonché: Banco di Napoli ove si dà notizia di un’ispezione ordinata da Luzzatti presso la sede milanese dell’istituto. Un confronto tra Banco di Napoli e Banca d’Italia, per mettere in evidenza le cattive condizioni del primo, fa «L’Opinione» (18 dicembre 1896: Un confronto) mentre «Il Sole» (7/8 gennaio 1897: Il credito e l’industria) così si esprime: «Gli avvenimenti bancari più o meno recenti, la situazione del banco di Napoli rivelata nelle condizioni più tristi e altre cause hanno generato in molti istituti una diffidenza e una titubanza che non vorremmo sconfinassero da ciò che prudenza e senno possono suggerire […] Il credito deve fecondare le buone imprese […] Non si confondano gli speculatori con gli onesti industriali e commercianti». Le condizioni del credito fondiario, che riflettono le perduranti difficoltà dell’agricoltura, sono documentate fra l’altro, particolarmente per il Banco di Napoli, dalla citata relazione governativa al disegno di legge Provvedimenti di finanza e di tesoro del Sonnino (pp. 100-102 e p. 119). Per uno studio sul tema cfr. L. DE ROSA, Il Banco di Napoli e la crisi economica del 1888-1894, in «Rassegna economica», XXVII (1963), pp. 349-431. 124 Vedi, ad esempio, «Il Sole», il quale dà notizia della costituzione di gruppi italotedeschi finanziati da «un cospicuo nostro istituto di credito» i quali impiantarono nuove fabbriche per la produzione dello zucchero in provincia di Ferrara e Rovigo ed estesero le
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svantaggio che ne deriva. Ma ciò significa anche che se il Sud, come il Centro e le altre zone depresse, sono state e sono tuttora necessarie al Nord, ne inceppano però nello stesso tempo l’ascesa ogni qual volta si farà sentire sull’industria il peso dell’andamento meno favorevole dei prezzi e del commercio estero. Le angustie del mercato interno, la stagnazione agricola, le stesse difficoltà cioè che hanno fatto ritardare il decollo, saranno quelle che negli anni a venire ne provocheranno volta a volta le strozzature125. La polarizzazione ristretta del nostro apparato industriale non potrà dare ad esso sufficiente respiro né potrà permettere all’Italia di competere in parità con altri paesi. Le contraddizioni interne al capitalismo italiano, come quello che più lentamente e più difficilmente è giunto a maturazione, si rivelano più gravi di quelle di altri paesi. Questa situazione di squilibrio verrà gradualmente avvertita come un acutizzarsi della questione meridionale, alla quale si cercò di porre rimedio, con qualche impegno, negli anni successivi al 1900126. Un’altra situazione di squilibrio all’interno dell’industria stessa – che si rifà anch’essa a una diversa situazione regionale – limita nell’ultimo lustro del secolo la nostra espansione economica: essa è sentita come immediatamente più grave dalla classe imprenditrice, protesa a risolvere
colture della barbabietola nel Polesine ottenendo dal Luzzatti che per dieci anni il regime fiscale di questa industria non sarebbe stato turbato (cfr. Lo zucchero di barbabietola nei numeri del 10/11 maggio e 18 agosto 1897, L’industria dello zucchero nel numero del 29 agosto 1897, Gli ostacoli allo sviluppo della ricchezza nazionale nel numero del 1° settembre 1897, e Per sviluppare l’industria dello zucchero di barbabietola nel numero del 22/23 novembre 1897). Lo stesso organo dà notizia dei progressi delle industrie chimiche legate all’agricoltura (cfr. I perfosfati, in «Il Sole» del 5/6 luglio 1897 e La questione dei perfosfati in Italia nel numero del 17 luglio 1897). Sui progressi delle manifatture della carta nel Bresciano e nel Veneto e dei mulini cfr. A. BURDESE, Dell’iniziativa commerciale e agricola d’Italia ai giorni nostri, Bologna 1898, p. 8. 125 Osserva il Tremelloni (L’industria tessile… cit., p. 74) che la curva della congiuntura industriale tessile ci mostra accavallate le fasi di prosperità e depressione parallelamente a quelle dell’agricoltura. D’altra parte già nel marzo del 1897 il direttore della Banca d’Italia, nella sua relazione di fine d’anno (1896), notava che, sebbene non mancassero «i visibili segni di un risveglio di attività economiche […] queste rimangono esitanti e sono sensibili alle avverse vicende che si producono, per qualsivoglia cagione, nei mercati esteri» (cfr. Banca d’Italia, in «L’Opinione» del 10 marzo 1897). 126 Tra i contributi più notevoli di quegli anni alla chiarificazione della questione vanno annoverati i noti studi del Nitti. Già nel governo Rudinì però il Luzzatti, ministro del Tesoro, mostrò di preoccuparsi, se non del Sud in particolare, delle sorti della piccola proprietà
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il problema dell’esportazione. Accanto all’industria avanzata nei centri di Milano e in alcune zone del Piemonte e della Liguria, dotata di propria forza autonoma ed autopropulsiva, vi è ancora – come si è visto – una industria arretrata, incriminata come «parassitaria», bisognosa di una spessa copertura da parte dello Stato. Quest’ultima – dislocata in altri centri, particolarmente attorno alle coltivatrice. Nel Progetto di relazione per provvedimenti a favore della piccola proprietà rurale piena e enfiteutica e dei minori contribuenti delle imposte dirette (cfr. L. LUZZATTI, Opere, III, I problemi della terra. Economia e politica dell’agricoltura, Bologna 1933) egli nota che «la entità complessiva della nostra produzione agraria non risponde ai cresciuti bisogni della popolazione» e che «la nostra produzione agraria non regge al confronto della entità di quella che, tenute le debite proporzioni, si realizza annualmente da altri paesi d’Europa, certo non più, e forse molto meno, favoriti dalle condizioni del suolo e del clima» (p. 571), concludendo che «l’Italia è quello, fra i grandi paesi d’Europa, le cui terre abbiano maggior bisogno di miglioramento. Della scarsezza della produzione agricola si risente la nazione per ogni riguardo, sociale, economico, finanziario, morale, politico» (p. 591). Occore quindi «migliorare la posizione dei proprietari infimi, onde prevenire il pericolo che cadano in quella di semplici salariati» (p. 571) e insieme determinare «da parte di una popolazione agraria meno misera, una più larga richiesta di manufatti» (p. 572). Sulla costituzione di un «fondo di sgravio» per i piccoli possidenti si svolsero numerose polemiche (cfr. il fondo di G. FIORETTI: L’esposizione finanziaria. Le nuove tasse di Luzzatti, in «Il Mattino» del 2/3 dicembre 1897; La fine, in «La Perseveranza» del 6 febbraio 1898; L’esposizione finanziaria dell’on. Luzzatti, in «Giornale degli economisti», s. II, IX (1898), vol. XVI, pp. 92-96, nonché G. VALENTI, L’Italia agricola dal 1861 al 1911, in Cinquant’anni di storia italiana, vol. II, Milano 1911, p. 46). Tra i deputati i quali nelle discussioni che precedettero la riduzione del dazio sul grano – a causa dei primi moti del ’98 – denunziarono con chiarezza la situazione, vi fu il Pantano (AP, Camera, legislatura XX, I sessione, Discussioni, pp. 4062-4068). A lui, in difesa dello status quo rispose «Il Sole» del 3 febbraio 1898 (La politica agraria). Difensori della linea economica inaugurata negli anni Ottanta sono, tra gli altri, alcuni degli artefici o patrocinatori di essa come il Rossi (cfr. Ai libero scambisti resuscitati col dazio sul grano, in «La Rassegna nazionale», XX (1898), vol. XCIX, p. 835, nonché Note… cit., p. 21 in particolare) e il Colombo. Quest’ultimo, riconoscendo il fatto compiuto non nasconde le sue preoccupazioni: «Sventuratamente il fatto che l’industria si è sviluppata principalmente nel settentrione d’Italia, che le deve la sua relativa prosperità, mentre il Mezzogiorno, appunto perché quasi esclusivamente agricolo, soffre, ha fatto nascere un dissidio, che dal campo economico potrebbe, se si continuasse ad alimentarlo, scendere nel campo politico» (cfr. Le industrie meccaniche… cit., p. 400). Ma si affida alla speranza che l’industria possa «estendersi a poco a poco anche là dove non ha trovato finora elementi favorevoli per svilupparsi» (ibid., p. 402). Così anche «Il Sole» (3 febbraio 1898) nell’articolo citato La politica agraria ove afferma che all’agricoltura «mancarono le iniziative tenaci, intese a trarla dall’empirismo antico». Più volte lo stesso giornale, come del resto «La Perseveranza», (cfr. Andiamo adagio nel numero del 20 marzo 1898) raccomanda di non occuparsi del Sud (cfr. Sericoltura in Italia nel numero dell’11 gennaio
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zone portuali – ricomprende i settori siderurgico, cantieristico, armatoriale, dalla lavorazione del ferro alla costruzione e all’equipaggiamento delle navi. Si è già accennato alla diversa posizione di questi due gruppi, alla loro divergenza d’interessi e quindi alle ragioni del loro conflitto. Negli anni del decollo questo conflitto si acuisce: alla svolta operata dall’industria del Nord non tiene dietro quella dei settori che – localizzati in zone dove non si creano, in concomitanza con gli sviluppi del capitalismo mondiale, le stesse condizioni di dinamismo imprenditoriale ed efficienza tecnica – non reagiscono prontamente agli stimoli della mutata situazione internazionale e rimangono invece legati al mercato interno e quindi inceppati. L’industria del Nord ha messo la sordina sulle pretese protezioniste e punta su commerci più aperti e attivati mediante una politica estera e interna di raccoglimento e di pace127, mediante il potenziamento dei centri di informazione e coordinamento commerciale ed una revisione dei vecchi trattati: le vecchie tariffe di salvaguardia potevano essere superate, come nel caso della Francia, da nuovi accordi di deroga alle disposizioni generali, sulla base della clausola della nazione più favorita128. Nella misura in cui le industrie in espansione tentano l’avventura concorrenziale, divenendo esportatrici, si assuefanno all’idea di liberi commerci e, pur tenendo conto del mercato interno, di cui ancora non possono fare a meno, fanno passare in secondo piano le loro pretese protezioniste129. Accanto a questa tendenza si affermava una fondamentale istanza 1896 e L’agricoltura in Italia nel numero dell’8 febbraio 1896) ed ha buon gioco nel dimostrare le difficoltà di una riconversione agricola del Sud, dopo le traversie subìte nell’ultimo ventennio (cfr. La crisi agrumaria, in «Il Sole» del 13 maggio 1897 e Crisi granaria e crisi agrumaria nello stesso giornale del 28 febbraio 1898 nonché I viticultori francesi contro un accordo commerciale franco-italiano nel numero del 9 giugno 1897). Le speranze di non pochi degli stessi meridionalisti, passata per l’agricoltura l’occasione favorevole, erano ormai riposte, come si è detto, nell’industrializzazione. 127 Commentando il caduto governo Crispi, «Il Sole» (Le glorie d’Italia nel numero del 7 marzo 1896) afferma: «Il paese domandava di lavorare, di essere sollevato da pesi, di vedere risolte questioni economiche e sociali urgenti e gli si è risposto col fargli balenare il miraggio di un impero etiopico». Vedi inoltre, nello stesso numero: Costruire e demolire; cfr. anche nel numero del 16 luglio 1896: La politica di raccoglimento; e ancora La politica di raccoglimento nel numero del 19 luglio 1896. Lo stesso giornale, rispondendo infine ad un discorso dell’on. Fortis che aveva parlato di «atonia» del governo Rudinì, dichiara di preferirla a «quell’eccitamento spasmodico nervoso» che contraddistingue «i superuomini» quali Crispi (cfr. La politica dell’apparato nel numero del 28/29 giu-
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antistatalista. Il Colombo, ch’era stato per l’addietro un protezionista convinto e aveva invocato spesso l’intervento dello Stato, chiede ora per l’industria elettrica «che il governo non ci metta troppo le mani, e non inceppi colle tasse, colle difficoltà burocratiche e anche solo col preoccuparsene in modo eccessivo, fosse pure a fin di bene, il naturale svolgimento dell’iniziativa industriale»130. E non è solo l’industria elettrica a reclamare per i privati l’antico laissez faire, ma anche quelle industrie di vecchia data che, ora emancipate, dimenticano di essere state tenute a balia dallo Stato. Ben diverse invece le richieste di quelle industrie che contano solo gno 1896). Vedi anche pp. 359 e seguenti. 128 Questa politica doganale divenne, a mano a mano, di generale applicazione. L’accordo con la Francia, preceduto da avances fatte dal Luzzatti (cfr., in «L’Opinione» del 6 luglio 1896, l’articolo Un accordo commerciale con la Francia?), fu reclamato, tra gli altri, dalle Camere di commercio dei due paesi, dietro iniziativa del Gondrand, presidente della Camera di commercio francese in Milano (cfr. L’accordo commerciale colla Francia, in «Il Secolo» del 25/26 novembre 1898). Le trattative, dopo l’azione svolta dall’ambasciatore Tornielli – dietro direttive del Rudinì e del Visconti Venosta, ministro degli esteri – furono concluse con il governo Pelloux, tramite lo stesso Luzzatti, il 21 novembre 1898. L’avvenimento fu messo in rilievo particolarmente dalla stampa democratica (cfr. Il nuovo trattato tra Italia e Francia, in «Il Secolo» del 23/24 novembre 1898 e Notizie ed appunti, in «La Riforma Sociale» del 15 dicembre, s. II, V (1898), vol. VIII, p. 1169) ma trovò in genere ovunque buona accoglienza (cfr. L’accordo commerciale colla Francia, in «La Tribuna» dei giorni 23 e 24 novembre nonché 21 dicembre 1898). Nel primo degli articoli citati si afferma che l’accordo cade in un periodo favorevole «in cui le energie finanziarie italiane rialzano il capo dopo una lunga crisi e quando più propizie possono ad esse augurarsi le correnti dei mercati europei». Cfr. anche Rassegna politica, in «La Rassegna nazionale», XX (1898), vol. 104, pp. 641-643. Vi erano state in precedenza delle riserve espresse da uno dei grandi patrocinatori del protezionismo, l’industriale A. Rossi (cfr. Note… cit., p. 21). 129 I setaioli – eccetto i tessitori – erano stati sempre interessati, com’è noto, alla libertà degli scambi. Con legge 28 giugno 1892, n. 302 era stato abolito il dazio d’uscita di L. 38,50 al quintale e di L. 8,80 sui cascami. Nell’articolo Il commercio serico e l’Estremo Oriente essi chiedevano, per bocca del giornale «Il Sole» (11 febbraio 1898), più facili trasporti e l’appoggio alla politica inglese di liberalizzazione dei mercati. Quanto ai cotonieri il Pareto ci informa che essi, in uno scritto mandato al parlamento, avevano affermato che la protezione si era resa necessaria per i dazi sulle macchine, i canoni sulle acque, le imposte ecc. Se il governo avesse rinunciato a questi diversi oneri, allora si sarebbe potuto inneggiare alla libertà degli scambi (cfr. Cronaca, in «Giornale degli economisti», s. II, VI (1895), vol. XI, p. 131). La ventata antiprotezionista crea invece perplessità nei lanieri i quali avvertono che il settore non ha raggiunto lo stesso grado tecnico del settore cotoniero. Il Fontana riconosce che la protezione potrebbe essere attenuata per il cardato ma non ancora per il pettinato (cfr. L. FONTANA, La produzione laniera ed i dazii d’importazione, in «Giornale degli economisti», s. II, VII (1896), vol. XIII, pp.
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sul mercato interno. Non solo ribadiscono la necessità di una difesa protezionista ma sollecitano, proprio per uscir fuori dalla crisi, nuove sovvenzioni, nuove ordinazioni da parte dello Stato, nuovi impegni per l’esercito e per la marina. Una assunzione di più onerosi compiti dunque a carico dell’erario per una politica produttivistica; obiettivo mascherato, il più delle volte, nella stampa che lo sostiene, da vaghi ideali di grandezza e da un patriottismo aggressivo, che tende a mobilitare il paese distogliendolo dal suo sforzo pacifico per un ordinato sviluppo economico e civile131: precisamente quella politica che l’industria settentrionale considera contraria ai suoi interessi e che la stampa del Nord non si stanca di denunciare come rovinosa per gli interessi del paese132. Motivi di contrasto non erano mancati anche per il passato intorno al modo con cui veniva ripartita la spesa pubblica. Ora però la polemica intestina diviene acuta in seguito ai nuovi prelievi fiscali con i quali industria e commercio sono state chiamate direttamente in causa a colmare i
170-191). Essi fanno anche affidamento sullo Stato e si lamentano, ad esempio, per l’acquisto all’estero di stoffe da parte dell’Unione militare (cfr. L’Unione militare e l’industria nazionale, in «Il Sole» del 5 agosto 1896). Comunque i lanieri non potevano spingersi troppo in là nelle richieste protezioniste senza legittimare quelle, contrarie ai propri interessi, degli allevatori i quali si battevano per un dazio d’importazione sulla lana (cfr. Il dazio sulle lane greggie, in «Il Sole» del 29 gennaio 1896 e, ancora, nel numero del 30 aprile stesso anno). Anche «La Perseveranza», riconoscendo che il protezionismo aveva nociuto al Sud, e in genere all’agricoltura, ritiene sia giunto il momento di «allentarlo», ora che l’industria del Nord era ormai adulta (cfr. Nord e Sud nel numero dell’8 novembre 1899). 130 G. COLOMBO, Le industrie meccaniche… cit., p. 393. Il Colombo temeva soprattutto gli intralci posti all’iniziativa privata ed alla speculazione dalla regolamentazione se non addirittura dalla nazionalizzazione del ramo. Anche «La Perseveranza» (15 luglio 1898: Le concessioni per l’elettricità) lamenta le eccessive cautele governative, che intralciano l’iniziativa privata, nelle concessioni dei corsi d’acqua. Quanto alle tasse va ricordato che un’imposta sul consumo dell’energia elettrica, a scopo di illuminazione e riscaldamento, era stata già posta da Sonnino (cfr. r.d. 10 dicembre 1894, n. 532 allegato F). 131 Cfr. l’articolo di fondo Per la marina militare, in «La Tribuna» del 1° dicembre 1898 e l’articolo di fondo La voce del paese sullo stesso giornale nel numero del 5 dicembre 1898. «La Tribuna» sostiene il Fortis che alla Camera ha sostituito il Crispi, come capo dell’opposizione al governo Rudinì. Per il suo programma cfr. Il discorso dell’on. Fortis, in «L’Opinione» del 29 giugno 1897 e La questione economica nel discorso dell’on. Fortis, nello stesso giornale del 3 luglio. 132 Cfr. in «Il Sole»: Esercito e marina nel numero del 7 maggio 1897 e Il bilancio della marina in quello del 17 giugno 1897. Vedi anche l’articolo di fondo Dove vanno i milioni della marina! Un brutto retroscena, in «Il Secolo» del 3/4 gennaio e 4/5 gennaio 1899. L’ar-
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vuoti del bilancio. Per comprendere questo punto occorre rifarsi ancora una volta ai dazi doganali. Le dogane – e segnatamente il dazio sul grano che colpiva un bene di largo consumo – non erano solo un mezzo di protezione dell’agricoltura dalla concorrenza straniera, bensì anche uno dei più fruttiferi proventi finanziari per lo Stato133. Gli anni che videro in Europa la lotta delle tariffe furono anche quelli in cui – mentre i commerci mondiali ristagnavano e le singole economie si rinserravano nei confini nazionali – aumentavano le spese pubbliche. Crescono i bisogni collettivi che lo Stato si appresta a soddisfare; ma non c’è dubbio che la finanza definita «allegra» provvede soprattutto alle spese militari. L’orizzonte europeo aveva cambiato fisionomia a partire dal 1870: erano cresciute le rivalità nazionali di pari passo con gli antagonismi economici e commerciali; si erano rotti vecchi equilibri di forze e si ricercavano nuove alleanze. Le cresciute spese militari – e quindi il peso sempre più schiacciate dei bilanci statali sull’economia dei singoli paesi – furono ticolista ricorda la «megalomania crispina» e attacca la stampa che ancora la sostiene. Rifà la storia dei rapporti tra la Terni e lo Stato, con gravi accuse al ministro della Marina, Brin, e conclude, ripetendo le parole dell’on. Franchetti: «Il bilancio della nostra marina […] non deve servire a tenere a galla nelle borse le azioni dei grandi stabilimenti metallurgici». Anche «La Perseveranza» (23 settembre 1898: Una lode), attaccando il Fortis e alcuni ambienti del Ministero della marina, loda il ministro del Tesoro per aver smentito ufficialmente, per la seconda volta, notizie che di continuo si diffondono su un prestito per il potenziamento della flotta da guerra. Il giornale propone invece economie, la revisione della legge sui premi, troppo onerosi, per la marina mercantile e la riorganizzazione degli arsenali di Stato: richieste che, come si è visto, avevano avuto larga risonanza nei giornali del Nord. Tra le molte risposte della stampa del Sud a questi attacchi cfr. l’articolo di fondo citato La marina e i lombardi, in «Il Mattino» del 5/6 ottobre 1898. 133 Non vi sono nei volumi di statistica citati dati specifici sul gettito di questa imposta. Secondo il Valenti essa comportava un aggravio per i consumatori di oltre 200 milioni annui dei quali fra i 30 e i 60 andavano a beneficio dell’erario e il resto ai proprietari fondiari (G. VALENTI, L’Italia agricola… cit., p. 30). Nel 1895-1896, secondo il Giglioli, essa fruttò allo Stato 63 milioni e, nel 1901, 75 milioni (cfr. I. GIGLIOLI, Malessere agrario ed alimentare in Italia, Portici 1903, p. XLI). 134 Cfr. P. F. CASARETTO, I nostri armamenti in rapporto alla finanza e alla politica estera, in «La Riforma Sociale», s. II, VI (1899), vol. IX, p. 650. Il Repaci calcola oggi per le spese militari una spesa di 166 milioni di lire oro per il quinquennio 1867-1871, di 286 milioni per il quinquennio 1882-1886/87 e di 414 milioni per il quinquennio 1887/881891/92 (F. A. REPACI, La finanza pubblica italiana… cit., p. 43). L. FONTANA RUSSO riporta queste cifre, in percentuale, per l’aumento delle spese militari
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la conseguenza del nuovo corso politico. L’esercizio 1888-89 imponeva un aumento del 70% delle spese per l’esercito e del 200% di quelle per la marina in confronto a quelle dell’inizio del Regno134. Nessuna meraviglia quindi che, dopo il sospirato pareggio, si tornasse nuovamente al disavanzo già a partire dal 1885-1886. In queste condizioni l’aumento degli introiti per il dazio sul grano, che si accompagnava ad un’accentuata pressione delle imposte sui consumi in genere, risultò provvidenziale. Ed è naturale che meno delle altre nazioni l’Italia potesse sottrarsi alla tentazione di aumentare l’aliquota di questa imposta di pari passo con l’aumento degli armamenti e poi delle spese per le sventurate imprese africane135. L’indirizzo di governo – in concomitanza del resto col prevalere in Europa dei partiti conservatori – prese così un aspetto nettamente antidemocratico: se la vecchia Destra aveva fatto del macinato la sua imposta prediletta, ora la vecchia Sinistra l’aveva sostituita con imposte sui consumi non meno gravi e antipopolari136. Ciò spiega, tra gli altri motivi, la reazione, spesso violenta, delle masse, la rapida fortuna del socialismo e la rinascita dei partiti dell’Estrema. Di qui anche l’esasperazione, attraverso
in Europa dal 1882 al 1888: Francia: 17,91%; Russia: 42,67%; Inghilterra: 20,47%; Germania: 38,34%; Italia: 123,86% (spese per la marina). Francia: 3,13%; Russia: 10,91%; Inghilterra: 12,61%; Germania: 54,09%; Italia: 35,78% (spese per l’esercito), (cfr. La funzione delle dogane negli Stati d’Europa, in «La Riforma Sociale», s. II, V (1898), vol. VIII, p. 1019). Secondo E. DELIVET, L’exagération des charges militaires et les prix de revient, 1890 (cit. in «La Riforma Sociale», s. II, V (1898), vol. VIII: Cronache e riviste. Rivista delle riviste, p. 863) la proporzione, espressa in percentuale, tra reddito netto per abitante e spese militari sarebbe stata, per quell’epoca, la seguente (calcolata in franchi): Austria-Ungheria: 2,31; Inghilterra: 2,44; Germania: 2,79; Francia: 3,82; Italia: 4,13; Russia: 7,71. Il Casaretto nota poi, nell’articolo citato, che «noi siamo stati i primi a dare l’esempio». La Francia seguì subito dopo perché i nostri armamenti rompevano l’equilibrio con la Triplice. Seguì poi la Germania. Gli armamenti della flotta francese provocarono quelli dell’Inghilterra. Cosicché la nostra iniziativa «avrebbe avuto per ultima conseguenza […] di diminuire la nostra potenza relativa». 135 Per gli aumenti del dazio cfr. r.d. 10 febbraio 1888, n. 5189 (Serie 3a), r.d. 21 febbraio 1894, n. 51 e r.d. 10 dicembre 1894, n. 288. Quanto alle imposte sui consumi, che nel quinquennio 1862-1866 rappresentavano il 19,65% del gettito totale (esclusi i proventi dei generi di monopolio), ne rappresentavano nel quinquennio 1887/88-1891/92 il 27,59%. Rispetto agli anni 1872-1876 l’incremento del gettito delle stesse imposte di consumo è rappresentato, sempre per gli anni 1887/88-1891/92, dal numero indice 150,38 mentre quello delle imposte dirette è rappresentato, per gli stessi anni, dal numero indice 119,04 (cfr. F. A. REPACI, La finanza pubblica italiana… cit., pp. 95 e 98). «Non dimentichiamo che non vi è paese al mondo, e sfido a sentirmi – disse allora alla Camera Giolitti
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la politica crispina, della difesa nazionalistica. Mentre nuove forze economiche, mosse dall’emergere del grande capitale, premono nel contesto sociale e vi fanno prevalere proprie esigenze, la burocrazia e l’esercito si portano sulle posizioni di comando, pronte a fronteggiare manu militari il pericolo rosso e il pericolo nero che sembravano associati nel minacciare la pace sociale e l’esistenza stessa dello Stato. Ciò per un altro verso – cioè per ragioni di politica interna oltre che per ragioni di politica estera – conduceva al riarmo e al potenziamento dell’esercito137. Questo indirizzo economico e finanziario, che si aggirava in un circolo vizioso – più tasse e quindi più politica di prestigio e più repressio– in cui i consumi popolari siano gravati come in Italia; che non vi è paese in cui la disuguaglianza a danno dei poveri sia così stridente» (AP, Camera, legislatura XX, I sessione, Discussioni, tornata del 3 febbraio 1898, p. 4164). 136 Tra le molte condanne del dazio cfr. quella del De Viti De Marco nel «Giornale degli economisti» (s. II, IX (1898), vol. XVII, p. 181): «Tutta la nostra legislazione di classe è fondata sopra due pietre angolari: il protezionismo agrario e le imposte indirette sui consumi popolari». Che le conseguenze dell’azione fiscale fossero tali da pesare sulla parte più povera lo sottolinea anche il Giglioli (Malessere agrario… cit., p. XLI). Si noti la contraddizione tra fini fiscali e fini economici del dazio: quando il dazio fu elevato, con fini chiaramente protezionisti, si disse ch’esso avrebbe stimolato l’aumento della produzione del grano all’interno del paese. Se così fosse stato, nella misura in cui ci si sarebbe emancipati dagli acquisti all’estero, il dazio – come notò Crispi nelle discussioni parlamentari – avrebbe reso sempre meno agli effetti fiscali. Senonché il dazio, nel decennio 1887-1897, mentre fruttò ai proprietari fondiari almeno un miliardo e mezzo, procurò allo Stato ben 365 milioni (cfr. G. VALENTI, L’Italia agricola… cit., p. 32). Ciò perché le rendite assicurate ai proprietari agricoli non avevano stimolato – contrariamente alle previsioni – il miglioramento della coltura; il raccolto del grano fu anzi sempre meno adeguato nei confronti delle crescenti esigenze alimentari: di qui le sempre maggiori importazioni. Che all’incremento del gettito fiscale corrispondesse l’impoverimento della nostra agricoltura – mentre il dazio si era risolto in un puro privilegio per i grandi proprietari – diveniva talvolta fonte di rammarico e preoccupazione per la classe politica (cfr. «L’Opinione» del 13 giugno 1896: Le entrate dello Stato e, nel numero del 16 ottobre 1897: La questione finanziaria e la stampa estera, dove si riferiscono accuse della stampa straniera secondo cui in Italia si vorrebbe «Stato ricco e paese povero». 137 Classica è ormai, nell’ambito della critica dei liberisti, la denuncia del Pareto che, in occasione dei moti del ’98, individuò nel nesso tra protezionismo, megalomania e militarismo le cause dei mali d’Italia e nelle pressioni dei metallurgici e dei costruttori di navi le deviazioni della politica in senso bellicista e antidemocratico (cfr. V. PARETO, La liberté economique et les évènements d’Italie, Lausanne 1898). 138 Con la legge 22 luglio 1894, n. 339, («provvedimenti finanziari») l’imposta fu elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, dall’aliquota del 13,20% a quella del 20%. Per il modo con cui veniva calcolato il reddito imponibile tuttavia la imposta gravava particolarmente i possessori di rendita consolidata o di altri titoli garantiti dallo Stato. In occasione della revisione dei ruoli però gli accertamenti d’ufficio presero particolarmente di mira i pos-
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ne; più politica di prestigio e più repressione e quindi più tasse – si ritorse però ad un certo punto contro gli scopi per i quali era sorto. Negli anni 1893-1894, quando la crisi toccò il culmine dissestando anche il bilancio dello Stato, Crispi dovette chiamare al potere Sonnino per attuare drasticamente e d’urgenza il risanamento finanziario. Sonnino vi provvide da una parte con un rigoroso controllo e un ridimensionamento delle spese (vennero lesinate anche quelle commesse che avevano avuto una funzione di sostegno della produzione industriale nella fase di recessione, in armonia con le misure protezioniste adottate) e dall’altra con nuove tasse. Queste ultime però non potendosi andare oltre un certo limite né con le imposte sui consumi, ché già la popolazione era alla fame, né con quelle sui proventi dell’agricoltura stremata, giunsero a colpire, fra l’altro, la ricchezza mobile138. A questo punto la risposta dell’industria lombarda fu pronta e perentoria: no alle tasse139 e, se la situazione lo esigeva, drastica riduzione delle spese pubbliche, a cominciare da quelle per l’esercito e per la marina. Ecco quindi il vero punto di rottura tra industria del Nord e blocco siderurgico-navale, tuttora interessano ad un programma di riarmo e di ordinazioni da parte dello Stato: fin quando il compromesso si era fondato principalmente sulla compressione dei consumi popolari i motivi di contrasto poterono facilmente comporsi; ora che la classe industriale era stata chiamata direttamente in causa, a colmare i vuoti delle casse dello Stato, l’accordo non resse più. Veniva a mancare quella che era una condizione irrinunciabile per le imprese esportatrici, che si aprivano ad un mercato concorrenziale: cioè che i costi di produzione fossero mantenuti al livello più sessori di capitali investiti in industrie fino a determinarne l’agitazione del 1896 e 1897 (cfr. nota seguente nonché note 144, 155 e 157). Vedi anche, per la tassa d’importazione sul cotone greggio, il decreto di legge citato Provvedimenti di finanza e di tesoro. Mentre nell’esercizio finanziario 1892-1893 il gettito delle imposte dirette era complessivamente di L. 426 milioni e quello delle imposte sui consumi (esclusi i generi di monopolio) di L. 346 milioni, nell’esercizio 1895-1896, in seguito ai nuovi provvedimenti fiscali, il gettito delle prime passò rispettivamente a L. 484 milioni e quello delle seconde a L. 355 milioni. Arturo Labriola calcolava che l’aumento di 1.413 milioni per spese militari nel decennio 1884-1893, rispetto al periodo 1874-1883, fosse stato pagato nella misura di 1.047 milioni con le imposte sui consumi popolari (ivi compreso il dazio) e nella misura di 366 milioni con il maggior gettito della ricchezza mobile (in quest’ultimo caso si trattava di incremento di reddito e non di inasprimento fiscale). Agrari e altre categorie sociali non vi avrebbero contribuito (cfr. La Triplice alleanza. Quanto costa e chi l’ha pagata, in «Critica sociale», VII (1897), pp. 342-344).
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basso140 e che quindi rimanessero fermi, tra l’altro, gli oneri fiscali. Interessi conservatori erano anche quelli che, attorno al dazio sul grano, cementavano la classe dei grandi proprietari del Nord e quelli del 139 Per il periodo crispino cfr. F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», Milano 1965, particolarmente pp. XII e XIII, 17, 21. Via via che il proseguimento della guerra d’Africa comprometteva il riassetto del bilancio, per il quale si erano resi necessari i provvedimenti del Sonnino, si temettero nuovi inasprimenti fiscali. Cfr. in «Il Sole»: Africa e finanza (3/4 febbraio 1896), L’Africa e il Tesoro (7 febbraio 1896) e L’on. Sonnino e l’Africa (10/11 febbraio 1896). Anche il genovese «Corriere mercantile» (20 febbraio 1896) nel fondo: L’imposta sui redditi aveva spezzato una lancia contro la ricchezza mobile e nel fondo Il programma finanziario (21 febbraio 1896) aveva affermato: «Noi abbiamo già dimostrato che l’evidente eccezionalità di tali spese di guerra impone straordinarietà di risorse e che le condizioni economiche, commerciali, industriali del paese non comportano assolutamente nuovi oneri ai contribuenti, la cui forza è esaurita». Nel nuovo ministero Rudinì, benché il ministro del Tesoro Colombo, uomo di fiducia della destra milanese, fosse notoriamente contrario alle tasse, «Il Sole», preoccupato di certe sue nuove «frasi sibilline» gli ricorda il suo impegno (cfr. Occhio a nuove tasse! nel numero del 22 maggio 1896). La lotta fu ripresa specie allorquando si venne a conoscere di un nuovo progetto d’imposta (cfr. Il progetto Branca sull’imposta di ricchezza mobile, in «Il Sole» del 16 maggio 1897. Per esaminare tale progetto la Camera di commercio di Milano nominò un’apposita commissione. Vedi poi: Ancora sul disegno di legge Branca per la ricchezza mobile nel numero del 24 giugno 1897 e Ai difensori del fisco nel numero del 13 ottobre 1897). Il progetto Modificazioni alle leggi concernenti le imposte sui redditi di ricchezza mobile, presentato il 12 dicembre 1896 alla Camera, non venne poi discusso. Le ragioni degli industriali della lana di fronte agli aggravi sui redditi di ricchezza mobile furono fatte valere alla Camera, per il collegio di Cossato, dall’on. Garlanda (AP, Camera, legislatura XIX, I sessione, Discussioni, tornata dell’8 maggio 1896, pp. 39793980). Le sperequazioni lamentate da industriali cotonieri della Val del Lambro erano state portate alla Camera da un’interrogazione dell’on. Radice (AP, Camera, legislatura XIX, I sessione, Discussioni, tornata del 28 maggio 1896, pp. 4843-4844). Per l’industria della seta lunghe trattative col governo per l’accertamento dei redditi di ricchezza mobile furono condotte in porto nell’ottobre del 1897. Cfr. in «Il Sole»: L’industria serica italiana e i premi all’esportazione delle sete giapponesi (numero del 17/18 maggio 1897); Gli industriali serici e l’imposta di ricchezza mobile (numero del 13 ottobre 1897) e L’industria serica ed il fisco (numero del 14 novembre 1897). Per premere sul governo molti industriali giunsero a chiudere gli stabilimenti (cfr. nota 157). 140 Così, ad esempio, per l’industria cotoniera il costo di produzione dei filati e dei tessuti era diminuito, negli ultimi 15 anni, in proporzione maggiore che non all’estero; e ciò non solo a seguito dei miglioramenti tecnici ma anche per il perdurare dei più bassi salari (cfr. la relazione governativa al disegno di legge Provvedimenti di finanza e di tesoro… cit., pp. 22-23 e tabelle, qui riportate, II e III). 141 Cfr., tra gli altri, G. COLOMBO, Le industrie meccaniche… cit., p. 400. 142 Nel 1887 per comprare cento chili di frumento ci volevano 93 ore di lavoro mentre nel 1894 ne bastavano 73; ma nel 1896 ne occorrevano già 89; nel 1897: 102 e nel 1898: 105 (Annuario 1900… cit., p. 520). 143 Così, ad esempio, nel 1899 l’Einaudi sosteneva l’abolizione del dazio e patrocinava
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Sud. Anche da questi venivano a divergere gli interessi degli industriali che guardavano ai mercati esteri: in quanto cioè gli stessi costi di produzione erano minacciati, per un altro verso, dall’aumento dei salari. Fin quando il prezzo del grano, malgrado la tariffa doganale, era diminuito, o non era aumentato, non aveva inciso sui salari industriali che erano rimasti stazionari quando non erano diminuiti. Gli industriali non avevano avuto perciò motivo per opporsi ai continui aumenti del dazio. Essi avevano consentito anzi di buon grado a tali aumenti non solo per fondamentali necessità di accordo tra ceti dominanti e per assicurare la stabilità sociale minacciata dalla crisi, ma anche per dare all’agricoltura un compenso per le forti imposte dirette cui era soggetta. Se fosse stata intaccata la rendita fondiaria le imposte sarebbero ricadute di necessità sull’industria141. Questa invece, in attesa di giungere alla maturità, aveva goduto sotto l’aspetto fiscale di una benevola considerazione da parte dello Stato, il quale le aveva assicurato altresì i vantaggi della comune protezione. Ora però il dazio cominciava ad incidere sul costo del pane, mettendo in agitazione gli operai142. L’industria rischiava di pagare all’agricoltura il costo della protezione doganale, attraverso l’aumento dei prezzi e quindi dei salari. E d’altra parte veniva meno anche l’altro motivo che aveva fatto cadere le riserve degli industriali all’aumento del dazio in quanto, con l’aumento della ricchezza mobile, la pressione fiscale, data la reazione del partito degli agrari alle minacciate nuove imposte di Sonnino, si spostava dall’agricoltura all’industria. Gli industriali cominciavano a risentire più degli effetti negativi del sistema doganale e fiscale adottato che di quelli positivi. Erano portati in conseguenza a reclamare una revisione dei termini dell’accordo a suo tempo stabilito e a rifiutare in toto la politica economica fino allora seguita. La politica protezionista aveva una sua logica ed ad essa non poteva che contrapporsi una logica contraria. Di qui la riconsiderazione, alla fine del secolo, della politica liberistica: l’incrinarsi, in altre parole, del tradizionale blocco storico per il maturare una lotta contro il protezionismo agrario richiedendo anche alla classe operaia, nel suo interesse, un appoggio per questa politica che avrebbe evitato il caropane. Raccomandava però di non richiedere aumenti di salari per non diminuire i profitti e quindi l’incremento della produzione (cfr. «Critica sociale», IX (1899), p. 153). I salari industriali tardarono ad aumentare e non tennero dietro all’aumento dei profitti che dopo il ’98 e segnatamente, com’è noto, nel periodo giolittiano. Gli industriali lamentavano però la scarsezza di mano d’opera qualificata e quindi il suo alto costo (cfr. L. CAFAGNA, L’industrializzazione italiana… cit., p. 723). 144 Oltre agli autorevoli giornali del Nord, più volte citati, tra i più accaniti protestatari
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di nuovi rapporti di forze. Laddove, come nel Nord, più ricco e rappresentativo era lo schieramento dei partiti non pochi esponenti della classe dirigente, ricercando nuovi rapporti con le classi subalterne, prestano ascolto a richieste che muovono dal basso143 e che appartengono alla tradizione dei partiti democratici o rilanciano motivi un tempo cari alla vecchia Destra, specie lombarda. Se più sfumate furono le richieste di riduzione del dazio sul grano – sul quale insisteva maggiormente la stampa democratica – contro le tasse, che per diversi effetti si riteneva inceppassero una ripresa industriale, si levò un coro di proteste144. Si osservò, ancora una volta, che sarebbe stato stolto da parte dello Stato, tagliare in radice la pianta prima ancora che avesse potuto dare i suoi frutti145. In molti casi – si aggiungeva – capitali stranieri che avrebbero potuto affluire in maggior copia in Italia e industrie che avrebbero potuto impiantarvisi non vi erano attratte per timore delle tasse. In un paese dove tradizionalmente scarsa era stata l’iniziativa privata non si faceva altro che scoraggiarla proprio nel momento in cui pareva prender piede146. Non dunque tasse ma economie; in questo quadro non si mancò di denunciare – ridando credito alle tradizionali accuse dei liberisti – come dispendiosa e parassitaria quella parte delle industrie che lo Stato continuava tuttora ad alimentare e a favorire. Si fece notare come questi settori non fossero commisurati ai bisogni economici del paese né alle esigenze dei privati e come non ubbidissero alle regole del mercato ma fossero
vi fu il Fioretti il quale scrisse in «Il Mattino» di Napoli una serie di articoli: Ricchezza mobile, miseria crescente (8/9 ottobre 1897); La pecora contribuente ed il fallimento dell’Italia (10/11 ottobre 1897); Contribuenti corbellati (16/17 ottobre 1897); La pecora contribuente riaddormentata (3/4 novembre 1897); Al Santo Uffizio della ricchezza mobile (7/8 novembre 1897). Il Fioretti aveva di mira gli interessi del Sud e osteggiava la imposta di ricchezza mobile specie per i suoi effetti antiproduttivistici sulle piccole industrie di trasformazione dei prodotti agricoli (cfr. G. FIORETTI, Pane, governo e tasse in Italia, Napoli 1898, pp. 117 e 125). Sotto il profilo della ormai non più sopportabile pressione fiscale commentò l’anno decorso «L’Italia del popolo» che difendeva nel Nord i piccoli imprenditori e commercianti (cfr. L’anno perduto nel numero del 1/2 gennaio 1898). Dimostrazioni di commercianti, cui si unì il popolo, vi erano state a Roma, com’è noto, il 12 ottobre 1897: erano le prime avvisaglie di quel moto che doveva scoppiare nel maggio 1898. 145 Cfr. Il fondo 1897, in «Il Sole» del 1° gennaio 1897, nonché Contro il fiscalismo nel numero del 10/11 maggio 1897 e L’economia nazionale nel numero del 27 giugno 1897. 146 A. Rossi aveva ricordato che il capitale, già scarso in Italia, diffida delle industrie alle prese col fisco (cfr. Il meccanismo della vita moderna, in «Il Sole» dell’11 marzo
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tenuti in piedi per evenienze particolari e alimentati da spese esorbitanti e improduttive. Il peso di tale spese ricadeva su tutti i contribuenti e in definitiva pregiudicava uno sviluppo adeguato degli altri settori produttivi. Queste denunce, assieme all’alt richiesto per le spese pubbliche – temi dominanti della stampa del Nord nel periodo in esame – sono il sintomo di un divario di situazioni all’interno del mondo industriale, divario che si è già sottolineato: la siderurgia, se si escludevano alcune fabbriche del Nord che servivano direttamente le vicine industrie, era ancor diretta in gran parte a soddisfare l’offerta del settore pubblico; non era strutturata secondo le esigenze del mercato e non era organata abbastanza ai rami industriali che su tale mercato prevalentemente operavano, cosicchè i suoi interessi non andavano di pari passo con quelli dell’industria più avanzata. Benché protetta dal dazio d’importazione, la siderurgia per non poche lavorazioni speciali, ben lungi dal saturare la domanda dei privati, era incapace di colmare i vuoti del mercato e di fare argine alla concorrenza straniera con prezzi sempre più accessibili. Di conseguenza le imprese che non reperivano tali prodotti sul mercato interno erano costrette a rifornirsi tuttora sui mercati esteri ai prezzi maggiorati dall’incidenza delle alte tariffe doganali. D’altra parte anche i prezzi dei prodotti disponibili, per lo scarso dinamismo di questa industria che non riusciva ad abbassare i costi di produzione, si mantenevano a livelli non certo propizi all’espandersi delle
1896). Anche «L’Opinione», rifacendosi alle parole del ministro Colombo al Senato e dichiarandosi d’accordo con «Il Sole», riconosce che «in Italia non mancano né le basi di un più largo lavoro industriale, ivi compresa l’agricoltura, né i capitali; da poi che anche da noi il prezzo del denaro tende a discendere…» «Manca però la fiducia nella stabilità del regime fiscale, ed è viva invece, paurosa la preoccupazione degli impedimenti che ne vengono al sorgere delle imprese agricole o manifatturiere» (cfr. Finanza ed economia nel numero del 25 giugno 1896). 147 Vedi tabella V. 148 Rudinì rappresenta ora, ben più che gli interessi dei vecchi moderati legati alla grande proprietà agricola, i nuovi interessi industriali. Circa i propositi del governo per la politica finanziaria cfr. L’esposizione finanziaria, in «L’Opinione» del 7 maggio 1896 e La situazione finanziaria nel numero del 14 maggio 1896 nonché Il programma elettorale del governo nel numero del 6 marzo 1897 e Il programma del governo in quello del 7 marzo 1897. Vedi poi in «L’Opinione» del 16 ottobre 1897: La questione finanziaria e la stampa estera e Rendita e finanza dove, in polemica con il «Corriere di Napoli», si riconosce – ma attribuendolo a merito del governo – che quest’ultimo è «schiavo di quattro ossessioni»: rendita alla pari per rendere possibile una conversione; pareggio assolu-
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industrie che ne dipendevano; essi anzi finivano per ripercuotersi negativamente sull’andamento dell’economia intera. È facile immaginare quali reazioni dovette provocare in questa situazione la maggiorazione dei prezzi decisa in seguito all’accordo di cartello del ’96, cui si giunse nel tentativo di uscir fuori dalla crisi. Né poteva sfuggire che al salvataggio della siderurgia, oltre che dell’industria cantieristica e armatoriale, era diretta anche quella legge in favore della marina mercantile che il governo Rudinì fu costretto a far approvare in quello stesso anno e che, ipotecando una parte notevole del bilancio dello Stato147, faceva ricadere nuovi oneri anche sull’industria. Per un verso e per l’altro il blocco siderurgico-navale veniva a confermarsi come un’alleanza parassitaria al cui mantenimento era interessato lo Stato ma che non rispondeva alle esigenze del paese; essa anzi costituiva un peso per la collettività e un handicap per lo sviluppo adeguato delle industrie che ne dipendevano. Anacronistici privilegi venivano considerati perciò gli aiuti con cui lo Stato assicurava la sopravvivenza di questi rami. L’asprezza della polemica di quegli anni è in sostanza un riflesso, in una situazione avvertita come nuova e propizia, del diverso andamento di alcune industrie rispetto ad altre e dell’allentarsi dei legami e delle complicità che le avevano tenute insieme. 3. Già a partire dall’ultimo governo Crispi il tema dominante è quello della spesa pubblica e del prelievo fiscale. Alla caduta di Crispi, dopo Adua, la classe industriale lombarda non esiterà a portare la sua offensiva anche sul piano politico impegnando su questi temi il programma del Rudinì che la rappresenta al governo assieme alla «consorteria lombarda»148. Compito essenziale dei primi mesi di governo della nuova coalizione fu infatti quello di falcidiare le spese che gravavano sul bilancio riducendo drasticamente gli stanziamenti per i lavori pubblici149 e per la guerra150, d’accordo i rispettivi ministri, Perazzi e Ricotti, nonché il ministro del Tesoro, Colombo. Per il pieno successo di una tale politica di lesina occorreva però liquidare soprattutto la questione africana che costituiva una minaccia sempre incombente per ogni programma di contenimento delle spese militari. Il Rudinì – malgrado l’ostilità degli ex crispini e dei circoli monarchici e militari – condusse con tenacia i suoi sforzi in questa
to; pareggio da ottenere con mezzi fiscali; chiusura del gran libro del debito pubblico.
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direzione fino a giungere nel novembre del 1896 a concludere la pace con Menelik. Questa politica, che non poteva trovare appoggio parlamentare nella vecchia Sinistra crispina, dovette spingersi a ricercare, al di là dei settori che convergevano tradizionalmente al centro dello schieramento parlamentare, la indiretta complicità della Estrema radicale: fatto questo inusitato e del quale non poterono non menare scandalo gli avversari. Altro fatto singolare fu quello che si verificò un anno dopo allorché il Di recente la Ginzburg ha negato l’identificazione della politica del Rudinì con quella dei moderati lombardi. Vero è che essi mirano a scindere la loro diretta responsabilità dal Rudinì allorquando il Colombo e il Carmine, dopo la crisi del luglio 1896, non entrarono nel suo secondo ministero. Tuttavia non può dirsi che, attraverso questa decisione, e la successiva polemica, essi non continuassero a condizionare fortemente la coalizione governativa. Nella sua precisa analisi – in risposta ad una nota di L. Villari – la Ginzburg avrebbe dovuto dare più peso all’intransigenza milanese sul punto delle spese militari che, fra l’altro, fu il motivo, con la uscita dal governo del ministro della guerra, Ricotti, della crisi del primo governo Rudinì e della successiva polemica dei milanesi con il Pelloux (cfr. A. GINZBURG ROSSI-DORIA, A proposito del secondo ministero Rudinì, in «Studi Storici», IX (1968), pp. 404-416. 149 Cfr. Gli stanziamenti per lavori pubblici, in «La Riforma Sociale», s. II, V (1898), vol. VIII, p. 586. Secondo l’autore dell’articolo il bilancio seguì in media, per i lavori pubblici, le seguenti variazioni: ministero Crispi (1887-1891): L. 171.176.500; ministero Rudinì (18911892): 120.343.790; ministero Giolitti (1892-1894): 138.685.170; ministero Crispi (18941896): 86.846.880; ministero Rudinì (1896-1898): 74.549.520. Al venir meno dei lavori pubblici – passati da L. 199.325.271 nel 1894-1895 a L. 72.555.007 nel 1896-1897 – attribuisce «La Tribuna» l’origine dei moti del maggio 1898 (cfr. La base di tutto nel numero del 5 maggio 1898). Vedi anche: Come si evitano le repressioni nel numero del 4 maggio stesso anno. Già alle prime avvisaglie del moto, in occasione della discussione del provvedimento per la riduzione del dazio sul grano, sia Sonnino (AP, Camera, legislatura XX, I sessione, Discussioni, tornata del 3 febbraio 1898, p. 4161) che Giolitti (ibid., p. 4163) avevano messo in guardia il Rudinì sui rischi di troppo drastiche economie. 150 Il Ricotti, con l’intento di ridurre di un quarto il numero delle unità tattiche componenti l’esercito, modificò un disegno di legge («Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi di ordinamento dell’esercito, alla circoscrizione territoriale e agli stipendi e assegni fissi del regio esercito») presentato dal precedente ministro, il Mocenni, alla Camera il 13 giugno 1895 e approvato il 19 dicembre. Il nuovo progetto, approvato dal Senato il 13 giugno 1896, fu presentato alla Camera il 15 giugno e la commissione che ebbe l’incarico di esaminarlo, a mezzo del relatore, G. Sani, ne propose l’approvazione. Nella 2a tornata dell’11 luglio 1896 il presidente del Consiglio dichiarava però che il giorno precedente il Consiglio dei ministri aveva deliberato di rimandare a novembre la discussione del provvedimento (AP, Camera, legislatura XIX, sessione unica (1895-96), vol. VI, p. 7570). In seguito a questa deliberazione il Ricotti si dimise e cadde quindi l’intero gabinetto. Il nuovo ministro della guerra, Pelloux, ritirò il progetto il 30 novembre 1896. Cfr. Il progetto di legge militare, fondo del 21 giugno 1896 e Ancora del progetto militare, fondo del 22 giugno 1896 in «L’Opinio-
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22 maggio 1897, il gruppo dei moderati milanesi con alla testa gli ex ministri Colombo e Carmine, che non erano entrati nel secondo ministero Rudinì, votarono accanto a socialisti, radicali e repubblicani un ordine del giorno proposto dal socialista De Marinis il quale chiedeva l’immediato e completo abbandono dell’Africa. Il nuovo schieramento parve all’«Avanti!» il segno di una svolta di vasta portata151. Il quotidiano ne dedusse che l’indirizzo del socialismo era «conforme agli interessi di un più progredito sviluppo sociale» ed economico, esso otteneva l’adesione del gruppo conservatore appartenente al Nord industriale il quale si era distaccato dai conservatori del Sud, rappresentanti della vecchia società «feudale». Su questa tema si svolsero ampie discussioni in quegli anni sugli organi del partito e specialmente sulla «Critica sociale»152. In previsione di una rottura, che pareva inevitabile, del blocco tra industriali e agrari e della rinuncia da parte dell’industria del Nord, divenuta concorrenziale, alle più vistose forme di protezione si esaminavano le nuove prospettive politiche che ne sarebbero nate e si ponevano quindi nuovi problemi di schieramento precisando gli obiettivi di lotta che il partito avrebbe dovuto sostenere. Se la nuova borghesia milanese voleva uscire dal guscio di una
ne». Lo stesso giornale polemizza con «La Tribuna» nel fondo del 23 giugno: I difensori dell’esercito. Vedi anche Il progetto militare e la stampa nello stesso numero del 23 giugno 1896. 151 Cfr. Contro l’Africa e il militarismo nell’«Avanti!» del 24 maggio 1897. Il giornale aggiunge che c’erano voluti «immani disastri» e la paura della chiusura degli opifici sotto il peso della ricchezza mobile per «mutare il registro della loro musica africana». Sull’«antiafricanismo di Milano», già sotto Crispi, cfr. F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», cit., pp. 514-516 in particolare. Il ministero Rudinì verrà giudicato da «La Perseveranza», sotto questo aspetto, un «eccellente liquidatore» (6 gennaio 1899). Vedi anche l’articolo citato sullo stesso giornale del 20 luglio 1898. 152 Cfr., del Bissolati, l’articolo: Guerra a fondo, in «Critica sociale», VI (1896), pp. 3335, che conclude una discussione sulla guerra d’Africa e la borghesia italiana nonché l’articolo del Modigliani in «Critica sociale», VIII (1898), p. 88 e quello dell’«Avanti!» (15 maggio 1898): Arresto di sviluppo. 153 Una politica quale quella che proponeva l’Einaudi (cfr. nota 143), che, abolendo il dazio sul grano, avesse abbassato il prezzo del pane poteva far presa sugli industriali i quali avrebbero potuto, attraverso questa via, contenere i salari che dopo il ’98 dovettero invece essere aumentati. 154 Cfr. lettera di Pareto a Turati del 2 febbraio 1898 in Filippo Turati attraverso le lettere dei corrispondenti (1880-1925), a cura di A. SCHIAVI, Bari 1947, p. 148. In quei giorni, mentre si discuteva alla Camera la riduzione del dazio sul grano, il Pareto aveva pubblica-
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società ancora legata alla tutela da parte dello Stato e al privilegio feudale avrebbe dovuto ripercorrere a ritroso le tappe della precedente fase «crispina» e, scontrandosi con i ceti retrivi in una lotta interna alla classe dominante, avrebbe dovuto ristrutturare lo Stato secondo le nuove esigenze, adottando una politica economica di liberalizzazione e rinunciando, nella politica internazionale, a posizioni di mal inteso prestigio. Solo un fermo orientamento in questa direzione avrebbe potuto consentire un indirizzo di finanza democratico, tale da riconciliare il popolo alla classe dirigente. L’abolizione del dazio sul grano appariva dunque come il banco di prova delle intenzioni innovatrici, più che del Rudinì, di una nuova classe dirigente in formazione e nello stesso tempo costituiva l’obiettivo di lotta più immediato da sostenere, in accordo con le richieste che muovevano dai ceti più umili ma alle quali aderivano, oltre ai partiti dell’Estrema, anche intellettuali e non pochi esponenti dei ceti abbienti153. «Bravo, bravissimo! – scriveva il Pareto al Turati – l’abolizione del dazio sui cereali potrebbe essere la leva che servisse a buttar giù il malgoverno che ci regge»154. Il governo Rudinì deluse ben presto ogni speranza di reazione anticrispina spinta fino in fondo. Si allentarono presto i legami appena stabiliti con i gruppi radicali, a mano a mano venivano a ricostituirsi invece vecchie alleanze col recupero di elementi d’ordine al progressivo sfaldarsi del vecchio blocco parlamentare d’opposizione. D’altra parte fin dai primi mesi di governo non poche concessioni furono fatte per tacitare non solo, come s’è visto, gli interessi delle industrie siderurgiche e navali meno prospere del centro e del Sud, ma anche quelli degli agrari più retrivi, non volendosi addivenire alla riduzione del dazio sul grano155. Il governo Rudinì aprì così la strada a nuovi compromessi tra gruppi dirigenziali in conflitto, i quali – come si è accennato – ebbero poi una to un articolo: Il dazio sul grano, in «Il Secolo» (31 gennaio-1° febbraio). Una più violenta requisitoria contro la classe dominante pubblicò poi, sempre nel febbraio, nella «Critica sociale», VIII (1898), p. 49-50: Protezionismo italiano. Il De Viti De Marco nel «Giornale degli economisti» (Cronaca. Il problema finanziario nel paese e alla Camera, s. II, IX (1898), vol. XVI, pp. 483-486) notando come tutte le categorie sociali chiedessero sgravi tributari osservava che il governo cedeva all’agitazione legale e parlamentare e resisteva invece all’agitazione illegale dei contadini. In effetti – concludeva – ogni concessione o riforma che non cominciasse dall’abolizione delle dogane e dei dazi consumo non faceva altro che aggravare gli errori di un sistema privilegiato.
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consacrazione anche sul piano economico con accordi diretti che, tramite le banche, furono stabiliti tra singoli rami industriali così da creare una più fitta e ampia rete d’interessi, meno regionalmente limitata. In questa sede – e limitatamente al breve periodo d’inversione di tenenza che abbiamo cercato di mettere a fuoco – preme tuttavia sottolineare gli elementi di novità che portò con sé il nuovo sviluppo industriale e che diedero ragione delle speranze nutrite dai partiti d’opposizione. Rudinì, temporaneo esponente del nuovo schieramento che va da Colombo a Luzzatti e a Cavallotti, non rappresenta solo i nuovi interessi del mondo industriale ma è il portato di una situazione storica che preme al di fuori del parlamento e che, lacerando in alcune zone il tessuto connettivo nazionale, tende a scavalcare rivalità di ceti per unirli, almeno temporaneamente, in comuni rivendicazioni urgenti. Non appena trapela la notizia della sconfitta di Adua tutta Milano insorge spontaneamente e non ha bisogno di attendere esortazioni di uomini o partiti per ritrovarsi
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Cfr. Protezione contro protezione, in «L’Italia del popolo», del 28/29 giugno 1896. Il De Viti De Marco nella Cronaca di novembre del «Giornale degli economisti» (s. II, VIII (1897), vol. XV, pp. 476-482) afferma che «la negata riduzione del dazio sul grano e i nuovi inasprimenti dell’imposta sui redditi della ricchezza mobile sono una conseguenza della politica militare che il ministero ha accettata». Il ministero «come ha creduto di accettare la politica militare del Crispi, così sarà costretto di riprendere la politica finanziaria del Sonnino, e quindi ricorrere agli stessi metodi di repressione violenta per imporla al paese […] e, infatti, le disposizioni date per vietare le dimostrazioni contro le imposte e contro il domicilio coatto, nonché le riunioni dei cattolici o clericali nelle chiese, ristabiliscono sino all’ultima conseguenza la logica delle cose contro la incongruenza degli uomini…» (p. 480). Le preoccupazioni dei socialisti per la svolta politica sono espresse, fra l’altro, dalla «Critica sociale», VII (1897), pp. 305-308: Il ministero della viltà, dove si afferma che il ministero prometteva pace ai socialisti, la liquidazione dell’impresa africana, gli sgravi, mentre dopo un anno e mezzo vi era ancora la questione dell’Africa insoluta, i bilanci della guerra e della marina aumentati, le persecuzioni e le repressioni degli scioperi ripresi. 156 Cfr. il cap. XVI: L’insurrezione di Milano contro Crispi, in F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», cit., pp. 505-540. Il Fonzi tuttavia non dà il necessario rilievo ai motivi economici e sociali del distacco dalle forze più retrive dello «Stato di Milano». 157 Gli industriali avevano creato a suo tempo situazioni difficili per l’ordine pubblico con la chiusura di stabilimenti onde obbligare il governo a più miti consigli nell’accertamento delle imposte (cfr. Chiusura di stabilimenti cotonieri in Liguria, in «Il Sole» del 13/14 gennaio 1896 e La chiusura degli stabilimenti cotonieri in Brianza, in «Il Corriere della sera» del 13/14 gennaio 1897). Scesero poi in piazza, come si è visto, i commercianti, e infine il popolo. «Le classi più favorite dalla fortuna soffrono anch’esse – osservava «La Tribuna» – e sono altrettanto malcontente dei poveri» per il venir meno di quelle fonti di lavoro che facevano capo alle opere pubbliche (cfr. La base di tutto nel numero del 5
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d’un colpo in piazza a gridare «viva Menelik!»156. L’ostilità per l’impresa africana non è in Lombardia meno viva nel popolo che nella classe industriale. Due anni dopo Milano diverrà l’epicentro di quel moto che nel ’98 sconvolgerà l’intera penisola. Era stata proprio l’alta borghesia a mettere in crisi il sistema rifiutando di pagare le imposte. In fondo il popolo e la piccola borghesia non fecero che riprendere una invocazione della classe dirigente quando al grido di «abbasso le tasse!» presero d’assalto, al colmo delle sofferenze, municipi e casotti daziari, mentre la rivolta divampava in quasi tutte le regioni, rinfocolando antichi odi157. Nel Nord vi è un nuovo mondo che preme: interessi e idee che, sia pure spesso in forma corporativa, sono espressi da una parte della classe dirigente contro lo Stato, sono captati e allargati nelle richieste della classe media e subalterna, trovando la loro collocazione etica nei partiti che li rappresentano; questi, d’altra parte, trovano sostenitori presso uomini della classe agiata e loro esponenti politici. Questo nuovo fermento ideale ha individuato un comune nemico a partire dall’ultimo lustro del secolo, il «crispismo»: un sistema, come si disse allora, più che la politica di un uomo. Appunto dalla morsa del crispismo – che non è solo il prodotto del Sud retrogrado ma di una vecchia Italia, di una vecchia mentalità prima ancora che di una vecchia politica – vuol liberarsi la nuova Italia. A Milano «Il Corriere della sera», che esprime le esigenze del ceto
maggio 1898). Per un quadro delle varie categorie sociali in agitazione, spesso con interessi antagonisti, cfr. la Cronaca del maggio 1898 nel «Giornale degli economisti», s. II, IX (1898), vol. XVI, pp. 483-486. Vedi anche l’opera citata del Pareto. Il governo è accusato, già nell’inverno del ’98, di aver alimentato tutte queste confuse speranze da Giolitti (AP, Camera, legislatura XX, I sessione, Discussioni, tornata del 3 febbraio 1898, p. 4164) e da Sonnino. Questi rimprovera al Rudinì di aver peccato di leggerezza nell’iniziare «lui il grido di: Abbasso le tasse! nel risvegliare lui la gara di tutti gli interessi per chiedere sgravi» e ciò mentre faceva poggiare tutto il suo piano finanziario dell’avvenire sulla quasi totale soppressione dei lavori pubblici (ibid., p. 4161). 158 F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», cit., p. 135. 159 Il liberismo dei moderati milanesi, empirico e spesso contraddittorio, strettamente legato alle contingenze del momento e ai concreti interessi dei ceti che rappresenta, non può assimilarsi certo a quello, di tutt’altra provenienza, dei radicali e dei repubblicani, culturalmente assai più elevato. V’è tuttavia una convergenza, non solo strumentale, tra le due ideologie, anche se essa non ebbe poi risultati politici clamorosi e duraturi. 160 Circa la mancanza, o insufficienza di un’ideologia dell’industrializzazione in Italia cfr. A. GERSCHENKRON, Il problema storico… cit., pp. 84-85. Prima del decollo un’ideologia
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industriale, fa aperta professione di liberismo preparando nuove aperture ai radicali. Il Colombo, legato all’industria elettrica, e il Prinetti – entrambi poi ministri con Rudinì – fanno conoscere al Circolo popolare le loro idee le quali s’indirizzano essenzialmente ad allentare i legami dell’industria lombarda con lo Stato per puntare sulla piena autonomia del capitale, non inceppato dalle tasse: idee tali «da suscitare nell’ambiente cittadino echi e approvazioni anche fra i radicali, fra i repubblicani, fra i socialisti»158. La stampa dei radicali e dei repubblicani non solo riprende dalla tradizione dei rispettivi partiti i temi accennati – il tema della libertà economica, il tema della lotta allo Stato e quello della lotta alle tasse – ma li rinverdisce al contatto con i nuovi sviluppi della scienza economica, direttamente influenzata da uomini come il Pareto e il Pantaleoni159. I socialisti d’altra parte, dando la loro adesione ad una borghesia nuova, matrice di una nuova classe operaia, contro il «vecchio feudalesimo», ne accettano le soluzioni più progressive e fanno dell’abolizione del dazio sul grano il banco di prova delle dichiarate intenzioni innovatrici, il perno attorno a cui far ruotare una nuova politica economica e fiscale e quindi un capovolgimento d’indirizzi nella classe dirigente. Questa stampa trova appunto la sua espressione d’avanguardia negli organi milanesi, «Il Secolo» di Romussi, «L’Italia del popolo» di Dario Papa, la «Critica sociale» di Turati. Attraverso i suoi quotidiani e le sue riviste, nella reviviscenza delle idee e nella ristrutturazione dei programmi, Milano, toccata dal progresso, prende coscienza della sua condizione e della sua forza. Non condivide più all’unisono gli ideali della vecchia classe dirigente né si riconosce nella vecchia Italia160. Al di sotto di un’ideologia direttamente riconducibile a limitati ambienti culturali si forma anche un bagaglio di credenze che tocca strati
dell’industrializzazione va forse ricercata nel dichiarato empirismo economico ed eclettismo dei principali esponenti della politica economica e nella loro polemica antiliberista in nome dello sperimentalismo e del positivismo. Cfr. ad es., per non riferire delle disquisizioni teoriche del Luzzatti – raccolte principalmente nel volume L’ordine sociale (Opere, vol. IV), Bologna 1952 – frasi quali questa del Rossi: «dobbiamo però confessare che gli economisti dei nostri tempi non hanno gran credito nel mondo degli affari che è il duro mondo nostro. Gli spiriti incolti (e io mi schiero volentieri tra essi) resistono alla loro tirannia teorica con una ostinazione ammirabile. E spesso, quasi sempre, abbiamo ragione. Perché? Perché noi ci teniamo più ai fatti, che sono maschi, che non alle teorie, che son fem-
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diversi della popolazione, che alimenta la minuta conversazione e si fossilizza in formule e pregiudizi d’uso corrente duri a morire, alcuni dei quali sopravvivono tuttora. Sono formule che si rifanno ad un liberismo spicciolo, degradato, indirizzato a negare il valore e l’opera dello Stato e a dimenticare le condizioni storiche della nascita del capitalismo per rivendicare esclusivamente a singoli individui o gruppi il merito delle iniziative veramente proficue. Espressioni come «Milan dis, e Milan fa» o «Milano è la capitale reale d’Italia» e «Roma non è che la capitale legale» o «la capitale della ‘bassa Italia’»161 stanno ad indicare che anche al Nord, e a Milano in particolare – com’è tipico delle zone in rapida ascesa nelle economie ancora sottosviluppate – si è formato uno «spirito di gruppo» che tende a differenziare la città e la regione dal resto del paese162. Si crea nel ceto imprenditoriale, ed anche nei beneficiari della diffusa ricchezza locale, un mito intorno alle proprie capacità e alle proprie virtù che cementa lo spirito civico e ne condiziona a sua volta l’azione futura163. D’altra parte, ipostatizzando una situazione storica e contingente, si tende a ricondurre ad una pretesa inferiorità naturale dei suoi abitanti l’arretratezza delle regioni meno favorite. Lo stesso Colombo affermava che «l’industria prospera più in mine» (A. Rossi, La questione monetaria ne’ suoi rapporti con l’agricoltura italiana, in «La Rassegna nazionale», XVII (1895), vol. 86, p. 748). Anche il Colombo afferma che «non vi è nulla di più pericoloso, in economia come in qualunque altra scienza, delle teorie assolute e dei così detti sistemi; i fatti lo hanno provato mille volte» (G. COLOMBO, Le industrie meccaniche… cit., p. 401). Sulle tendenze protezioniste e le idee specifiche del Luzzatti, del Rossi ed altri, vedi ora G. ARE, Alla ricerca di una filosofia dell’industrializzazione… cit., pp. 44-133. Lo stesso Are (Il problema dello sviluppo industriale nell’età della Destra, Pisa 1965, pp. 24, 98-139) lamenta che il pregiudizio liberista abbia impedito una più sollecita e incisiva politica dell’industrializzazione. A partire dal 1896 però ci sembra che sia piuttosto il programma neoliberista del Rudinì a rappresentare la svolta del mondo industriale che, legato al dinamismo dei settori elettrico e meccanico, acquista una coloritura nuova in senso privatistico e antistatalista. 161 F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», cit., pp. XV-XXIV. 162 Cfr. A. O. HIRSCHMAN, La strategia dello sviluppo economico, Firenze 1968, pp. 221222. L’autore accenna anche all’Italia: «… l’italiano medio, vivendo in un paese dove il progresso economico è stato per lungo tempo strettamente legato alla latitudine, è sempre pronto a dichiarare che l’Africa comincia proprio a Sud della sua provincia» (p. 221). 163 Ibid., p. 222: «… avendo diffuso l’opinione che il loro successo è dovuto a duro lavoro e a una vita virtuosa, questi gruppi dovranno, volenti o nolenti, conformarvi la propria vita, o almeno obbligarvi i propri figli». L’Hirschman è così portato a credere «che l’etica protestante, anziché essere il primo motore, sia spesso introdotto ex post, come per santificare e per consolidare qualunque accumulazione di potere economico». 164 Cfr. G. COLOMBO, Le industrie meccaniche… cit., p. 402. Tralasciamo altri scritti nei
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alcune regioni che in altre per un complesso di ragioni di razza e di attitudini»164. Le espressioni con cui nel Nord si prendeva trionfalmente atto del distacco avvenuto dal Sud colpirono e urtarono la coscienza di uomini politici cresciuti nel culto dell’unità e scatenarono la reazione della stampa «crispina» e in genere del Sud offeso165. Lo «Stato di Milano», messo in ridicolo da taluni, preoccupò invece altri che videro nell’esplosione centrifuga delle regioni più ricche una ripresa del federalismo repubblicano o anarchico nell’allentarsi dello spirito monarchico e unitario. Quello che parve un ritorno all’antico era in realtà un fatto nuovo: giocavano aspri conflitti d’interessi provocati dalla situazione obiettiva in movimento; si riflettevano nelle coscienze disuguaglianze ch’erano la conseguenza di un tumultuoso processo di crescita.
quali simili affermazioni assunsero una più elaborata veste scientifica rifacendosi al positivismo allora in voga. 165 Da parte meridionale si risponde con altri miti ed altri pregiudizi. Affermazioni quali quelle del Crispi – il quale oppone ai milanesi che «bisogna più che al ventre pensare all’onore» e risuscita il mito di Roma (cfr. F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», cit., pp. 5-8) – fanno pensare alle accuse di «crasso materialismo» e di «disprezzo per i valori spirituali e culturali tradizionali del paese» che sarebbero anch’esse tipiche dei gruppi delle regioni arretrate (cfr. A. O. HIRSCHMAN, La strategia dello sviluppo… cit., p. 222).
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GIAMPIERO CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Torino, Einaudi, 1956, pp. 669 (Biblioteca di cultura storica, 52). Le recenti polemiche sugli studi di storia italiana post-unitaria condotti nell’ambito dell’ideologia marxista hanno rimesso in discussione, e non senza frutto, questioni di metodo e d’indirizzo storiografico. È parso a qualcuno, tirando le somme di un decennio di attività di ricerche, che i risultati finora raggiunti non abbiano corrisposto alle aspettative di radicale rinnovamento della storiografia tradizionale ed è nato il dubbio che ci si sia mossi in una direzione sbagliata. La necessità di colmare le lacune lasciate dalla storiografia del ventennio fascista con ricerche nuove sulla storia del socialismo, sul movimento operaio e contadino, sui cattolici e in genere sulle classi “subalterne”, avrebbe condotto molti storici marxisti ad una chiusura troppo particolaristica nell’ambito di ristrette ricerche dalle quali non sarebbe più possibile risalire ai problemi di fondo e più generali della società italiana. Man mano che singoli episodi della ribellione popolare al malgoverno borghese venivano messi in luce e venivano chiariti gli aspetti molteplici della progressiva presa di coscienza delle masse lavoratrici, in Italia veniva creandosi – si è anche notato – una storia delle classi subalterne fittizia, monca, perché contrapposta astrattamente a quella della classe dominante (contrapposizione che sottintende un giudizio di valore e che suona come condanna in blocco di quest’ultima). Non s’intendevano cioè più i nessi tra le due storie, anche ammessa una loro così netta contrapposizione: e la pretesa storia del movimento operaio e contadino diveniva disorganica e incomprensibile senza il riferimento all’altro termine – il più importante per di più – della lotta di classe. E, quel che è peggio, non si rinnovavano, alla luce delle nuove conoscenze di storia popolare, gli studi sul formarsi di una classe borghese in Italia e sull’opera politica del ceto dirigente, studi questi lasciati in libero pascolo alla storiografia condannata come “ufficiale”. Accanto a queste forme di specializzazione e di chiusura si è condannato il ritorno alla storiografia “erudita” anche nel metodo: nell’uso cioè unilaterale e feticistico delle sole fonti d’archivio. Non tutte le critiche sono state però esatte e proficue, specie su que-
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st’ultimo punto. È vero che spesso si sono sopravvalutate alcune fonti (relazioni prefettizie, rapporti di polizia, carteggi privati e in genere fonti d’archivio), trascurandone altre non meno importanti e, qualche volta, ci si è lasciati trascinare dal gusto dell’inedito o si è giurato troppo frettolosamente sull’attendibilità di determinati documenti senza passarli al vaglio di una critica accurata. Ma tutto ciò non deve far dimenticare il molto terreno che, bene o male, si è arato: malgrado tutto la novità e l’importanza dei numerosi documenti pubblicati si è ormai imposta all’attenzione degli studiosi d’ogni tendenza (ed anche alle nuove prospettive storiografiche che si sono aperte non possono rimanere insensibili gli storici più vivaci, anche non marxisti, che sentono di non potersi fermare ai risultati e alla limitatezza d’orizzonte della storiografia “etico-politica”). D’altra parte non si finirà per incoraggiare la tendenza, assai più pericolosa, a trascurare le ricerche documentarie e gli studi analitici e a tentare affrettate sintesi? Il peggior male che ci potrebbe capitare sarebbe scrivere senza sufficiente materiale per costruirle, grandi storie del socialismo o del movimento operaio italiano che in nulla differirebbero da quelle ormai note se non per il fatto di presentarsi col segno cambiato. Non è certo questo il caso dell’ultimo, notevole lavoro del Carocci sul Depretis che ci offre una sintesi di un periodo storico abbastanza lungo, abbracciando il decennio dell’opera di governo della Sinistra storica. Il Carocci ha poggiato il suo edificio su solide basi documentarie integrandole e confrontandole accuratamente tra loro. Per essere più esatti le fonti d’archivio più importanti alle quali ha attinto sono: le carte Depretis (fondo di ben 80 buste e ben poco sfruttato da altri almeno nella sua interezza e organicità) e i “rapporti dei prefetti” al Ministero dell’interno. Quest’ultimo fondo, prezioso specialmente per le informazioni sulle condizioni economiche e sociali delle singole provincie, sui movimenti di base operai e contadini e sulle correnti politiche è – si può dire – una scoperta dello stesso Carocci che, evitando più lunghe ricerche locali, ha potuto servirsene limitatamente al breve periodo. Tra quelle edite, oltre ai giornali, gli atti parlamentari costituiscono la fonte principale, con la quale il Carocci ha potuto costruire l’ossatura del suo lavoro che infatti segue, con le opportune parentesi, l’ordine dei singoli provvedimenti legislativi discussi nel corso delle diverse legislature. Attorno ai problemi concreti portati in parlamento si raccolgono e si diversificano le singole posizioni politiche che variamente riflettono le
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diverse situazioni economiche e di classe. D’ogni questione politica l’autore si spinge a spiegare la traduzione in termini giuridici e di tecnica legislativa fino ad apparire qualche volta frammentario e prolisso: eppure è quest’aderenza alle fonti e, attraverso di esse, alla singola legge, al singolo fatto concreto il maggior pregio di questa storia. Non che manchino giudizi e conclusioni più generali e sintetici, capaci di illuminare un problema storico o una serie di fatti concatenati o una personalità storica o un movimento politico, ma questi sono sempre inseriti nella fitta trama dei fatti trovando in essi la loro giustificazione. Il Carocci informa quindi la sua opera ad un marxismo che non è schema rigido e presupposto ma affermazione che rinasce vivificata dai fatti e conclusione non generica ma legata alle particolari condizioni della storia d’Italia e modulata sulle peculiari caratteristiche. Il metodo dialettico è qui veramente strumento di comprensione dei fatti che si adegua ad essi senza lasciare residui e si articola liberamente in molte direzioni, svincolato da obbligati schemi triadici. Il panorama è inoltre assai vasto perché, come si è detto, accanto alle azioni dirette e direttamente riconducibili alla volontà degli uomini politici di allora, in primo luogo di quel grande regista che è il Depretis, e agli impulsi degli uomini che hanno in mano le fila del processo produttivo, sono rappresentati anche gli stati d’animo più fluttuanti e le tendenze politiche di una piccola borghesia inquieta e oscillante e le azioni incerte, insieme alle prime decise reazioni, del primo proletariato. Naturalmente non tutto è sempre egualmente convincente: gli atteggiamenti delle classi subalterne sono, ad esempio, meno approfonditi di quelli della classe dominante e visti troppo in funzione dell’opera svolta da quest’ultima (anche se ciò può trovare giustificazione nel giudizio, espresso dall’autore, che la classe dirigente sia allora tale di pieno diritto). Ma se – in conclusione – si riguardano dal nuovo punto di vista offerto da questa storia i giudizi e le conclusioni alle quali ci avevano abituato le opere, anche le migliori, informate al criterio della storiografia etico-politica, essi ci appariranno del tutto inadeguati, legati come sono alla pura considerazione delle forme senza il substrato economico o limitati a cogliere gli aspetti delle sole classi colte o incapaci di spiegare antitesi reali o credute tali. Così è, ad esempio, della famosa questione dell’accentramento o del decentramento amministrativo, o dei giudizi di valore astratti sulla destra e sulla sinistra storiche o del concetto stesso del trasformismo inteso di solito, a parte i diversi giudizi che su di esso
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si son dati, in modo astratto e come un tutto unico e dal Carocci – che pure non ne rifiuta una definizione strettamente politica – inteso dialetticamente e spiegato nel suo fondamento economico-sociale, come espressione politica del blocco storico in via di consolidazione tra classi dirigenti del Nord e del Sud e ricondotto nei suoi limiti più giusti. Ma una discussione sui risultati, spesso nuovi, di questo complesso studio ci porterebbe troppo in là. Basterà aggiungere, per ricondurre l’analisi dell’opera alle questioni di metodo ultimamente dibattute, che anche qui troviamo una netta prevalenza delle fonti sulla bibliografia. Se l’insistenza sulle prime, piuttosto che sulle seconde, è giustificata dal desiderio di porsi su un piano rigorosamente storico, anche di fronte ad avvenimenti relativamente recenti, e di crearsi una solida base, oggettivamente costruita sui fatti, per opporsi alle “tesi” della storiografia tradizionale, tuttavia la vivacità dei giudizi e la stessa meditazione critica avrebbero avuto più da guadagnare da un assorbimento delle posizioni avversarie. Anche se ci sono in questa storia le premesse oggettive per un superamento implicito di molte questioni così come vennero poste nel corso della lotta politica d’allora, di molte affermazioni polemiche e deformanti. Naturalmente è sul piano della cultura dell’epoca e della successiva storiografia in particolare (storiografia e storia della cultura, come l’autore stesso avverte, finiscono per confondersi) che tale critica poteva svolgersi. Se quindi si può essere d’accordo nel lasciare da parte la storia della cultura in quanto tale, non si può prescindere da un esame di essa nei suoi riflessi politici che illuminano la lotta politica stessa. Anche le affermazioni di pensiero sono del resto tradizioni, testimonianze. Una certa diffidenza anti idealistica ha forse impedito al Carocci di dare pari importanza ai fatti e alle idee, alle fonti quindi e alla storiografia. Eppure sarebbe dovuto bastare riflettere sull’esempio di Gramsci, che nell’impossibilità di documentare direttamente i fatti, deduce dal solo pensiero politico e storiografico, come da un microcosmo che lo riflette, le indicazioni di una politica classista, per tentare uno studio parallelo delle testimonianze e delle idee. Nel Carocci, in conclusione, la storiografia marxista, liberandosi dalle strettoie e dalle unilateralità legate alla valorizzazione dell’apporto delle masse alla storia d’Italia, sale dalla valutazione dell’anonimo e del collettivo a quella dell’opera politica cosciente della classe di governo. Nuovi rapporti sono […] (incompleto). MUSEO DEL RISORGIMENTO E RACCOLTE STORICHE DEL COMUNE DI MILANO, Le
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carte di Agostino Bertani, Milano 1962, pp. 1099. Con la pubblicazione attuale il Museo del risorgimento di Milano, diretto da Leopoldo Marchetti, mette a disposizione degli studiosi l’inventario di uno dei più importanti carteggi posseduti, dopo quello, ben noto, di C. Cattaneo, pubblicato nel 1951, e altri, più remoti, relativi a E. Guastalla e alle carte garibaldine. Dopo la morte del Bertani, avvenuta a Roma il 30 aprile 1886, l’archivio fu acquistato dal Comune di Milano nel 1888. Le carte si trovavano presso Jessy White, vedova di Alberto Mario, alla quale il Bertani era solito mandare tutto ciò che potesse interessarla per i suoi scritti, specie su Garibaldi, Cattaneo e Mazzini. Presso la scrittrice si trovavano anche carte del Governo provvisorio lombardo del ’48, passate attraverso varie vicende nelle sue mani. Si tratta di documenti che si riferiscono agli atti segreti e alla corrispondenza col campo e con Torino del Governo provvisorio dal marzo al 4 agosto 1848, mentre il grosso dell’archivio, comprendente la corrispondenza normale d’ufficio, era stato versato da tempo all’Archivio di Stato di Torino. Dell’uno e dell’altro fondo, in seguito a trattative condotte simultaneamente, veniva fatta cessione al Comune col medesimo atto. Ciò spiega come essi, consegnati al Museo del risorgimento come provenienti da una stessa persona e accompagnati dagli stessi mezzi di corredo, siano stati oggetto di una medesima pubblicazione. L’inventario dell’archivio del Governo provvisorio, contenuto in quattro cartelle comprende le prime settantasei pagine. Si tratta in gran parte di documenti che, per la loro importanza, non potevano essere ignorati dagli studiosi e che in effetti sono stati più volte pubblicati e utilizzati in numerose ricerche. Meno noto, e certo meno sfruttato, è invece il carteggio del Bertani che comprende sessantatrè cartelle. Esso abbraccia un periodo assai lungo della storia del Risorgimento e dell’Italia unita, dal 1831 al 1886. Il nucleo più consistente è costituito dal carteggio che si formò durante l’impresa garibaldina del ’60; nutrita è però anche la documentazione – con riferimento, naturalmente, agli uffici particolari ricoperti e alle mansioni svolte dal Bertani – che riguarda le lotte sostenute dalla parte democratica negli avvenimenti salienti del ’48-’49, del ’59 e del ’67. Da notare che, mentre di solito nei carteggi privati si trovano le lettere ricevute dalla persona cui l’archivio apparteneva, ma non le risposte date da quest’ulti-
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ma ai singoli suoi corrispondenti, qui invece si trovano – anche se spesso in copia – numerose lettere e scritti del Bertani. Alla corrispondenza, alle note, agli appunti si accompagna un notevole numero di atti di ufficio: dispacci, relazioni, elenchi, verbali ed anche semplici documenti contabili, dai registri di cassa alle ricevute, che documentano l’infaticabile e ansiosa ricerca di armi e di mezzi per le imprese militari. L’inventario è molto accurato. Ogni documento è accompagnato da un breve regesto cosicché è possibile avere un panorama abbastanza preciso dell’archivio scorrendo le pagine del volume; agevole è l’individuazione delle carte che possano interessare un determinato argomento, tanto più che ci si potrà servire allo scopo dell’indice dei nomi, di persone e luoghi, assai nutrito. Più chiaro però e più utile sarebbe stato il meritevole lavoro dell’istituto se si fosse seguito un rigoroso ordine cronologico nella disposizione del materiale. Si è invece preferito rispettare l’ordinamento dato al fondo da Jessy Mario, ordinamento che non ha però alcuna giustificazione razionale e non riveste carattere organico, ma che presumibilmente è il risultato occasionale di successive e parziali sistemazioni dettate dalla necessità di dare una provvisoria etichetta al materiale via via acquisito. Ne risultano diverse cartelle che raccolgono materiale non omogeneo, a carattere miscellaneo. Qualche volta si è ubbidito ad altre esigenze: così si è sentito il bisogno di collezionare le lettere di Garibaldi, togliendole dal contesto del carteggio e conservandole in apposito plico che comprende settantasei scritti, dal 1851 al 1880. Ma, come si è detto, ciò non toglie molto al valore pratico del nuovo importante mezzo di lavoro offerto agli studiosi.
CARLO PINZANI, La crisi politica di fine secolo in Toscana, Firenze, Barbera, 1963, pp. IV - 328. (Biblioteca di storia toscana. Studi e documenti, 1). Allo studio di quel punto nodale della storia d’Italia che è il ’98 il Pinzani ha voluto dare un contributo rappresentandoci la situazione politica e sociale della regione toscana. Il ’98 – avverte l’autore – non è tanto e solo quel fatto sconvolgente, per sommovimento di masse ed emotività riflessa, che si colloca in un
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ben determinato torno di tempo, contraddistinto da disordini e da un intervento in primo piano di elementi di solito estranei alla vita politica, ma il momento culminante di un più lungo processo. Processo che ebbe per esito il tramonto del predominio dei moderati, la fine del «crispismo» e il maturare di quelle condizioni che permisero la svolta giolittiana: in esso i moti popolari, con tutte le conseguenti polemiche, i risentimenti, le prese di posizione, le passioni e le oscillazioni dell’opinione pubblica, fecero da catalizzatori di una complessa situazione in movimento e affrettarono un esito storico nuovo. In un orizzonte così allargato (lo studioso non si è voluto limitare a fornire un contributo erudito alla storia del movimento operaio) il Pinzani raccoglie le fila della «grande storia», della storia nazionale, per ricollegarle a quelle della piccola storia, cioè della storia locale. Notevole lo sforzo fatto per fondere, nella trattazione della materia, i dati più generali della ricerca già acquisiti (dove l’autore mostra sicura padronanza della bibliografia) con quelli emersi dall’indagine di prima mano svolta nel settore toscano; efficace il metodo di analisi adottato per i sondaggi nelle principali città (di cui si sono esplorati anche gli Archivi di Stato) e nelle situazioni strutturali delle campagne. Ma una ricerca così diligente, e ben condotta sul piano metodologico e formale, non è stata molto fruttuosa. Ciò perché, a nostro avviso, il campione d’indagine scelto non era il migliore per conoscere qualcosa di più del ’98: malgrado la ricca messe di dati offerti sulla situazione toscana, non emergono elementi nuovi di giudizio che possano modificare nelle linee generali il quadro già tracciato e si giunge alla conclusione che i fatti e le situazioni di quella regione non ebbero un particolare significato nel dramma vissuto allora dalla nazione. Se particolarmente saldo è nella regione il dominio politico e amministrativo del ceto moderato, non altrettanto forte e vivace è l’opposizione della Sinistra costituzionale e la stessa forza di resistenza dei ceti popolari. Se le vecchie strutture economiche e sociali scricchiolano, non vi è però in atto una tumultuosa trasformazione delle condizioni di lavoro e di vita, né una lotta di classe così accentuata da far temere un’esplosione a breve scadenza. La Toscana fu attratta dal moto popolare, legata com’era ormai saldamente alle condizioni del paese intero; ma le situazioni di punta del movimento si registrano altrove, laddove si espressero assai più vistosamente le profonde antitesi che caratterizzarono il ’98.
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È forse per il fatto che non ha colto bene queste antitesi sul piano della «grande» storia che il Pinzani ha potuto pensare quasi di riprodurre nel modello toscano su scala più piccola – ma con maggiore incisività e semplificazione di dati – il più complesso paradigma italiano. In realtà egli ha assunto una rappresentazione sbiadita del ’98 (come di un moto ovunque diffuso e in maniera uniforme) e l’ha investito di un giudizio indiscriminatamente pessimistico: quello appunto tradizionale che riflette la sorpresa e il disagio della vecchia classe dirigente e che, inserito nello schema della lotta di classe, è stato in sostanza ereditato dalla pubblicistica e dalla storiografia di molti studiosi di tendenza marxista. Lo squilibrio di giudizio che maggiormente si avverte nel Pinzani è quello che nasce dall’aver guardato soltanto al vecchio mondo in rovina e agli effetti collaterali dello sviluppo capitalistico senza porre attenzione agli effetti propri e nuovi del modo di produzione già avviato. Egli si ferma a considerare il ’98 come punto di arrivo d’un processo nel quale gli effetti più visibili sono quelli da lui denunciati: negativi, dirompenti. Ma il ’98 è anche punto di partenza d’un processo opposto che avrà corso nell’epoca giolittiana: quello in cui si manifestano i segni di un «decollo» lungamente maturato, le cui forze propulsive sono già operanti negli anni presi in esame. Trascurando di valutare anche queste forze nuove il Pinzani si lascia sfuggire proprio quello che è peculiare di quel periodo di trapasso, caratterizzato dal conflitto tra vecchio e nuovo, da un rimescolio sociale di proporzioni notevoli e quindi da un cambiamento di direttiva politica nella classe dirigente. Nella sua analisi accurata di quelli che possono essere stati i moventi della reazione popolare, è condotto ad accumulare uno sull’altro diversi fattori di svilimento delle masse e di difesa disperata, in un quadro di miseria esatto nei dati impressionanti rilevati ma indifferenziato, dal quale non si ricava una diagnosi particolare a quel periodo storico ben determinato. In effetti i consumi popolari, a partire dall’unificazione del Regno, raggiungono in quegli anni il punto più basso. Ma vi concorrono diversi fenomeni che rendono acuta la situazione solo nel breve periodo di inversione di tendenza, nel quale effetti di opposti corsi economici non si elidono ma si sommano; nel lungo periodo essi saranno invece destinati a condurre a conseguenze diverse e non tutte negative. Il ’98 può collocarsi al termine della lunga crisi agraria che aveva dissestato da tempo il mondo contadino, abbassando i profitti, creando
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larga disoccupazione e miserevoli salari. Da allora i prezzi, che da diversi anni manifestavano la tendenza al ribasso, riprendono a salire, richiamando forze produttive nuove verso determinate colture, rendendo più remunerativi capitali e lavoro. Ma per il momento gli effetti della crisi permangono. Nell’inverno del ’97 e nella primavera del ’98 vi fu inoltre un fatto contingente e transitorio che, facendo rincarare improvvisamente e in modo sensibile il prezzo dei grani, aggravò la situazione e fece esplodere la violenta reazione popolare: la guerra ispano-americana che interruppe di colpo il commercio transoceanico mentre in Europa il raccolto era stato ovunque insufficiente. Ne venne una vera e propria carestia nel bel mezzo dell’ascesa capitalistica. (Specie se si guarda all’Italia meridionale molti fatti ricordano quelli delle epoche passate: le folle anonime e incomposte, la rivolta disperata della fame, gli incendi e i saccheggi insieme all’invocazione di un’elementare giustizia chiesta al lontano, mitico sovrano). Nel breve periodo alla disoccupazione agricola cronica e ai bassi salari, effetti della crisi, si aggiunge l’imprevisto e improvviso alto costo del pane, alimento allora pressoché unico e insostituibile. Nel lungo periodo però ai guasti dell’economia capitalistica – che l’Italia stenta a risanare – succedono anche benèfici effetti mentre le carestie vere e proprie diverranno, almeno in tempo di pace, un lontano ricordo. Il Pinzani avrebbe dovuto collocare il ’98, per intenderlo meglio nelle sue componenti, nella dinamica economica di più lungo periodo chiarendo quanto apparteneva già al passato – come la lunga crisi mezzadrile – e quanto al futuro. Avrebbe potuto così darsi anche ragione del cambiamento del corso dell’economia negli anni immediatamente successivi all’ascesa giolittiana, scorgere i segni del rinnovamento già nel periodo esaminato e giungere alla conclusione – che avrebbe cambiato il quadro intonato al più nero pessimismo – che più che dalla generale miseria l’Italia è scossa dagli squilibri sociali di una situazione in movimento nella quale per larga parte ha già operato una trasformazione capitalistica. Sul piano industriale l’incremento produttivo è iniziato dal ’96, contrassegnato da un netto intervento capitalistico; ed esso porterà con sé anche un alleviamento della crisi agricola. Già prima del ’98 i ceti produttivi guardano agli indici economici tutt’altro che sfavorevoli e ne traggono ottimistiche previsioni, mentre la classe politica vede la possibilità di riportare il bilancio al pareggio e promette sgravi fiscali. Ne nasce una ripresa della parola d’ordine liberista e
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una lotta contro le tasse che agita tutto il paese. Il popolo si sente defraudato: i salari sono ancora al livello di prima e pesantissime sono le condizioni di lavoro, la disoccupazione agricola è lungi dall’essere riassorbita, il costo del pane è tenuto alto dalla protezione accordata alla coltura cerealicola; in concorrenza con le aspirazioni dei ceti più elevati molti lavoratori si sono associati e sono in grado di porre elementari richieste, suggerite dai socialisti, o sono condotti dagli anarchici a credere a un’imminente rivoluzione sociale. Finché il dazio si era limitato negli anni precedenti, ad accompagnare la discesa del prezzo, se ne poteva trarre anche qualche beneficio, specie nella previsione che il ribasso continuasse indefinitamente. Ma nella situazione improvvisamente capovolta dell’inverno del ’97 la protezione accordata ai grani giocò in senso contrario a quello voluto ed esasperò il fenomeno congiunturale creando un’incertezza ansiosa e un’inquietudine facilmente immaginabili. Questa inquietudine toccò anche altri ceti oltre quelli popolari: settori artigianali, piccoli proprietari di terre immiseriti, mezzadri, piccolo-borghesi che subivano un processo di declassamento o di riadattamento sociale nell’assetto capitalistico in fieri. Questi ceti condivisero in gran parte il malessere e l’incertezza delle classi più basse; ma parteciparono anche – e più dei più bassi strati della popolazione – delle aspettative della borghesia, sperando in un miglioramento sociale, e si agitarono per chiedere al governo provvidenze e sgravi fiscali. Senza quest’altro polo della tensione sociale, che è data da una prospettiva e da un’ansia di miglioramento anteriore all’improvviso rincaro del pane, la crisi del ’98 sarebbe inconcepibile. In questa visione generale deve inserirsi la particolare situazione toscana. Il quadro che traccia il Pinzani della campagna e del rapporto mezzadrile che la caratterizza è assai desolante e certo assai meno idillico di quello che una certa letteratura, di provenienza moderata, ci ha tramandato. I vecchi rapporti di produzione sono senza dubbio in crisi – come in crisi è tutto il mondo contadino – e il disagio sociale, anche se si esprime in forma più rassegnata, non è insignificante. Non si può affermare però che in Toscana il fenomeno tocchi i suoi aspetti più acuti: siamo qui di fronte a rapporti agricoli arcaici, relativamente equilibrati e stabili, e la cui crisi, più che da forze interne al sistema, è provocata dalla pressione esterna di un mondo nuovo e antagonista, concorrenziale. I fenomeni congiunturali cui si è accennato – e la stessa grave care-
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stia dell’inverno ’97 e della primavera del ’98 – non la toccano molto da vicino. Le medie della produzione nazionale del frumento (fornite dal Giglioli, Malessere agrario ed alimentare in Italia, Portici, 1903) confrontate con quelle regionali che ci dà il Pinzani, testimoniano di un certo divario, dal 1870 al 1898, tra le due situazioni agricole a vantaggio di quella toscana. Quest’ultima, anche a non voler tener conto della leggera diminuzione della superficie coltivata a grano, che il Pinzani afferma essersi manifestata localmente, è stazionaria; situazione che indubbiamente denuncia già una crisi in atto. Ma nelle altre regioni d’Italia, prese complessivamente, vi fu addirittura un regresso, tanto più marcato in quanto maggiore, almeno dopo l’87, fu la superficie coltivata a frumento (e questo fu appunto uno degli inconvenienti lamentati dagli avversari del protezionismo). La Toscana poi compensò, come ammette il Pinzani stesso, la deficiente produzione di grano con l’aumento di alcune colture intensive, quale quella del vino, che vide anche qualche impiego di capitali e di moderna tecnica produttiva. Tutto sommato, anche tenendo conto dell’aumento di popolazione, sembra non vi sia stato quindi un peggioramento delle condizioni di vita paragonabile a quello dell’intera penisola e particolarmente del Sud dove, a quanto riferiscono parecchi testimoni dell’epoca, nei mesi di inverno ci si cibava in qualche zona di pane di ghiande e dove nel ’98 turbe di affamati furono costrette a vagare per i campi in cerca di erbe. Ne abbiamo una conferma dal confronto tra il reddito medio del mezzadro toscano, espresso in cifre, e quello di un contadino salariato ed anche di un operaio di altre regioni d’Italia. Giustificate quindi le critiche mosse alla concezione dei moderati – condivisa anche dal Sonnino – che erano condotti a idealizzare il contratto di mezzadria come modello di concordia delle classi e di pace sociale e a chiudere gli occhi di fronte alle insufficienze e al decadimento di quel mondo arcaico. Ma nel quadro delle condizioni della penisola, così tetre, era poi del tutto ingiustificato trarre qualche conforto dal meno peggio, rappresentato dalla situazione toscana? O si doveva guardare a questo fenomeno (così lento nel tempo che si è protratto fino ad oggi) con la stessa preoccupazione che ad altri fenomeni assai più acuti, alcuni dei quali tipici di una situazione congiunturale e transitoria? Lo scontento del mezzadro – che è un dato interessante della ricerca
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del Pinzani – ci attesta di quell’amplificazione del moto cui si è accennato e ci dà la misura del grado di rottura operato dal sistema capitalistico in ascesa: lo si giudica meglio però nell’ambito del declassamento dei vecchi ceti intermedi che già si presentava diffuso ed esteso anche ad altre categorie sociali. (Non ci sembra a questo proposito che i socialisti dell’epoca, come vorrebbe il Pinzani, abbiano sbagliato diagnosi; si veda l’articolo, ricco di dati, dell’«Avanti!» del 17 febbraio ’98: L’avvenire della mezzadria). D’altra parte le turbe dei rivoltosi veri e propri non sono costituite da mezzadri; si tratta, stando alle rilevazione del Pinzani, di minoranze numericamente non molto consistenti e socialmente alquanto isolate che risentono, per affinità d’interessi o suggestioni ribellistiche, di situazioni altrove più acute ed estese: disoccupati, salariati e, in alcune zone delle campagne, bande di rapinatori che approfittano della situazione di emergenza. La situazione strutturale esaminata non è particolarmente rappresentativa delle condizioni economiche della penisola: così anche la lotta dei ceti sociali, e quella della vecchia classe politica per la propria sopravvivenza, non è – come vorrebbe il Pinzani – particolarmente aspra. Il moderatismo toscano rappresenta certo, sul piano nazionale e parlamentare, una delle più forti e aggressive «consorterie»; ma il fulcro della lotta tra classi tradizionalmente dominanti e socialisti si sposta altrove. E altrove divampano anche le manifestazioni primitive dell’odio di classe. D’altra parte, se il moderatismo è colpito nelle sue stesse basi economiche, quello che è in causa però nel ’98 non è tanto la crisi del moderatismo come classe sociale quanto come ceto politico. La lotta, che si svolse e si decise sul terreno parlamentare, ebbe quindi a protagonisti, più che socialisti e moderati, moderati e Sinistra costituzionale per l’egemonia di due diversi schieramenti, uno dei quali si avvaleva anche dell’opposizione dell’Estrema. Sotto questo aspetto la situazione politica è descritta dal Pinzani come interamente dominata dalle consorterie moderate che affondavano le loro radici in una situazione sociale arretrata, dominata dal ceto agrario. Gli uomini della Sinistra, che avrebbero espresso una limitata opposizione partitica, nell’ambito di una sostanziale convergenza di interessi di classe, avrebbero subìto in toto l’egemonia moderata e avrebbero finito per far causa comune coi reazionari di fronte agli avvenimenti che mettevano in questione la stabilità dello Stato e dell’ordinamento sociale. Così
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dopo il ’98 la «grande paura» della borghesia e della classe dirigente avrebbe consolidato l’influenza moderata e determinato il successo dei paladini delle istituzioni con il rientro delle velleità riformatrici della Sinistra. Represso con la forza il movimento delle masse, perseguitati gli esponenti politici dell’Estrema e i cattolici intransigenti con la complicità della Sinistra costituzionale, il moderatismo avrebbe avuto agio di modificare, come in effetti tentò di fare, la situazione a suo favore in modo da aprire la via alla reazione per parecchi anni. Questo però non avvenne; e se il tentativo reazionario andò deluso è perché operarono forze nuove che si espressero in quello stesso periodo e che, meno visibili forse e meno vistose, si imposero negli anni successivi. Di lì a pochi mesi, com’è noto, cade il governo Pelloux, si capovolge la situazione e la Sinistra va al potere dopo la breve parentesi del Saracco. Ancora una volta, come nel ’76, è avvenuta una piccola «rivoluzione parlamentare». Di questa rivoluzione si vorrebbe, procedendo a ritroso, un’adeguata spiegazione, spiegazione che non emerge con chiarezza dalle pagine del Pinzani tutto intento a darci il quadro drammatico del noto tentativo reazionario e dimentico – anche qui come nella diagnosi economica e sociale – delle forze nuove che poi verranno alla luce, della vasta opposizione nel seno stesso della borghesia. Prima dell’esito della lotta in Parlamento qualcosa si era mosso nel paese, anche se il fragore della stampa reazionaria e la querimoniosa letteratura antiparlamentare di fine secolo pareva aver sommerso ogni accenno di rivincita liberale. Per rimanere nell’ambito della Sinistra parlamentare – la cui azione, come si è accennato, il Pinzani tende a svalutare sulla base della esperienza toscana – basterebbe scorrere il carteggio di Giolitti dal ’93 al ’900 per vedere quale lenta ma sicura azione corrosiva veniva posta in atto dal futuro leader del governo. Quello che soprattutto meraviglia è la sicurezza di giudizio e l’esattezza di previsioni espressa dagli uomini del suo gruppo. Non si può negare d’altra parte che la Sinistra, almeno quella giolittiana e zanardelliana, abbia avuto un’alta coscienza dei propri compiti e una sicura fede di partito, unita a sprezzo dei moderati. Cambiando in quegli anni le condizioni economiche e sociali del paese, nascevano nuove aspirazioni di cui non si poteva non tener conto. Anche il Sonnino, che si muoveva su un piano ben più conseguente di quello dei vecchi moderati, e sentiva quindi la necessità di larghe alleanze parlamentari, aveva messo avanti nel ’97 – come nota lo
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stesso Pinzani – quella parte sociale del suo programma alla quale aveva messo la sordina nel ’93. Negli stessi circoli di Corte, dove si era dato appoggio alla politica imperialista e all’esercito, al «crispismo», di cui si invocava da tanti autorevoli moderati il ritorno, si manifestarono tendenze alla pacificazione sociale e al ritorno alla legalità. L’attentato del Bresci – che avrebbe potuto avere un esito assai pericoloso, consigliando il ritorno alle persecuzioni e alle invocate restrizioni delle libertà – cadde, come già quello dell’Orsini, in un’atmosfera favorevole al cambiamento di direzione e finì coll’affrettare l’esito della svolta liberale. La necessità di fare macchina indietro era consigliata dal manifestarsi con più vigore di forze politiche nuove e dalla forte resistenza del «paese reale» ai tentativi reazionari. Dei movimenti di opposizione che ebbero vita legale, cattolici, repubblicani, socialisti, il Pinzani ci offre analisi assai accurate, confortate da una puntuale documentazione, e giudizi calzanti che mettono a frutto l’ampia problematica emersa dalla storiografia più recente su questi temi. La coscienza politica del paese, nei ceti più umili, era però allora assai più vasta e certo non trovava sfogo che in piccola parte nel gioco parlamentare; diffuso era l’atteggiamento rivoluzionario, anche se si esprimeva spesso in forme immature. Una diagnosi del ’98 che voglia penetrare meglio il fatto della sollevazione spontanea (com’è noto i socialisti non solo non diressero il movimento delle masse con intenti rivoluzionari ma non previdero neppure lo scoppio di collera popolare) deve tener conto della tradizione risorgimentale repubblicana, settaria, e della lunga propaganda anarchica, con la quale gli stessi socialisti, nel frequente e acceso dibattito, dovevano fare i conti. Dopo la reazione crispina, dal ’96 al ’98, gli anarchici avevano fatto buoni progressi nel paese. Era in corso in alcuni gruppi – com’è noto – una sperimentazione di metodi propagandistici nuovi e di nuove forme organizzative. Il Malatesta, che non confondeva la rivoluzione con i tumulti incomposti e labili, non sembra si attendesse una crisi di una certa ampiezza a breve scadenza e certo non aveva disegni insurrezionali precostituiti. Comunque, pochi giorni prima dell’inizio dei moti veri e propri, è arrestato e i suoi seguaci, dislocati in alcuni centri d’azione della penisola, sono imprigionati o dispersi. Questo fatto è sufficiente per escludere un tentativo di direzione politica anarchica. Ma l’anarchismo di base deve aver tentato in qualche situazione locale di dare coesione alla spinta rivoluzionaria. Un sondaggio negli ambienti
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anarchici sarebbe stato comunque utile (ma questa trascuratezza è comune a molti storici marxisti) per conoscere fino a che punto il Malatesta interpretasse le profonde inquietudini e l’elementare senso di giustizia del popolo (gli anarchici, si sa, conducevano la loro propaganda al livello spontaneo delle masse, al punto da non riuscire a trarsi fuori dagli eventi quando questi precipitavano prima d’ogni decisione maturata) e fin dove potesse estendersi l’influenza della sua propaganda. In Toscana non mancava un terreno adatto alla diffusione della stampa sovversiva. Per le sue tradizioni bakuniniane era una delle regioni dove più tenacemente perdurava l’influenza anarchica: nel ’97 su 64 condannati al domicilio coatto 9 erano di Pisa e 13 di Livorno; ciò nonostante, stando alle testimonianze raccolte dallo Zoccoli («L’Anarchia», Milano, 1907), almeno a Pisa un gruppo anarchico esisteva anche nel ’98; e di tale gruppo, di cui si conservano anche giornali, si hanno notizie almeno fino al ’900. A queste influenze si deve probabilmente in parte quella difficoltà di acclimatazione del socialismo e quella accentuazione degli aspetti settari e intransigenti negli esponenti locali socialisti – intransigenza che non esclude, ma anzi richiama l’opposta tendenza al riformismo – che il Pinzani stesso ha rilevato in diverse occasioni.
RENZO DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario, Torino, Einaudi, 1965, pp. XXX-773. Questo primo libro della monumentale biografia di Mussolini (che ne dovrà comprendere complessivamente altri tre) si segnala particolarmente per l’originale ed ampio apporto documentario. La documentazione è in quest’opera qualcosa di più che una normale certificazione degli assunti storici via via espressi: l’A. si propone, facendo leva su di essa, di garantire un discorso obiettivo su Mussolini e il fascismo, di giungere ad una sicura definizione di punti oscuri o controversi, di trovare, in definitiva, un solido puntello che preservi il suo lavoro dalla ricaduta nella polemica politica. In effetti, nella congerie delle pubblicazioni, memorie, testimonianze, saggi e scritti polemici o politici che hanno preso ad argomento la figura di Mussolini è questo un lavoro compiuto che segue risolutamente
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la direzione storiografica. Non si vuole con ciò affermare di condividere ogni puntuale valutazione critica dell’A. (saremmo indotti a contestare soprattutto la giustezza di quella valutazione, espressa anche dal titolo, che sembra conferire all’irrequieto massimalista una patente di autentico rivoluzionario) come pure ogni periodizzazione da lui stabilita nel corso dell’opera, ma semplicemente dare atto al De Felice di aver raggiunto lo scopo essenziale cui è indirizzato il suo lavoro, di aver scritto cioè un’opera storica, laddove altri è giunto al risultato di definire semplicemente un temperamento o un’ideologia politica in fieri o di offrire una parziale sintesi sul piano meramente psicologico. L’A. è tra coloro che giustamente ricollegano la nascita del fascismo al rivolgimento degli ideali e al sussulto provocato dalla grande prova bellica, alla quale non reggono le ancora gracili strutture della società italiana e i partiti tradizionali che la rappresentano. Il fascismo – avverte l’A. nella introduzione riprendendo le parole di un saggio del Casucci – è «prodotto della nostra storia»; e come tale esso è inteso e studiato in quest’opera che, sulla base di un documentato giudizio, conferma la giustezza della polemica contro quella «sorta di metafisica negazione» con cui si vorrebbe da taluno quasi cancellare un tratto della realtà storica vissuta. Le conclusioni cui giunge l’A. riconfermano tuttavia il giudizio di massima che sulla figura del dittatore ha espresso la storiografia antifascista nelle sue opere più meditate, anche se nuovi particolari, qualche volta assai stimolanti, sono offerti all’attenzione degli studiosi e meglio definiti o più esattamente collocati fatti, persone o circostanze per il passato trascurati. Sul piano documentario il De Felice ha compiuto un lavoro ammirevole confermando quella capacità e quella tenacia di ricercatore di cui aveva già dato prova nei suoi studi sui giacobini. Il libro costituisce anzi, sotto questo aspetto, uno stimolo nuovo all’esplorazione del materiale archivistico più recente ed un esemplare precedente per il modo di utilizzazione di fondi meno noti dell’Archivio centrale, la cui potenziale ricchezza di documentazione è ancora ben lungi dall’essere adeguatamente sfruttata. Per non diffonderci troppo sulle singole fonti (ché dovremmo tracciare un quadro completo dei fondi dell’Archivio centrale dello Stato) basterà qualche cenno che indichi le piste più battute. Tra gli archivi dell’amministrazione attiva la documentazione più
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ricca è offerta dagli uffici della Direzione generale di pubblica sicurezza, documentazione che segue quasi ad ogni pagina il racconto delle vicende, dagli anni giovanili di Mussolini a quelli che lo vedono protagonista tra i più importanti della politica italiana del dopoguerra. I congressi del partito socialista, le sue interne frazioni e le sue lotte, le conferenze, le agitazioni, i giornali ricevono ampia testimonianza dalle carte dell’Ufficio riservato di quella Direzione. Puntuali notizie biografiche – qualche volta non altrimenti ricostruibili – si trovano invece nelle carte del Casellario politico centrale. Particolare immediatezza e calore restituiscono alla narrazione degli avvenimenti le registrazioni di comunicazioni telefoniche intercettate, specie in momenti di crisi acuta, come nella settimana rossa, o nei giorni di violente passioni che precedono e accompagnano l’entrata in guerra. Degli stessi e di altri avvenimenti è invece fredda e puntuale cronaca, narrata qualche volta ora per ora, la serie dei telegrammi spediti al Ministero dell’interno dalle autorità locali e raccolti dall’Ufficio cifra. Ricordiamo come il Procacci abbia fatto di questa stessa testimonianza la base per un ottimo studio sugli scioperi del 1904 (fu allora che Mussolini, giovanissimo, volse le sue simpatie al sindacalismo rivoluzionario) ricostruiti negli esatti particolari, ora per ora (cfr. G. PROCACCI, Lo sciopero generale del 1904, in «Rivista storica del socialismo», n. 17, sett.-dic. 1962, pp. 401-438). Informazioni ad hoc su argomenti specifici, qualche volta ancora oggi oscuri, ci danno fascicoli della Divisione Affari generali e riservati come quelli sul «Partito socialista interventista» e poi su i «Fasci interventisti» nonché su «Il popolo d’Italia», ed altri – dell’interessante Ufficio centrale d’investigazione – sulla Massoneria durante la guerra, sui viaggi in Francia di Lazzari e Morgari nello stesso periodo e sulla ditta Ansaldo. Da queste ultime carte l’A. ha tratto anche informazioni, fra l’altro, intorno ai tanto discussi finanziamenti al «Popolo d’Italia». Sulla guerra mondiale il De Felice non ha dimenticato di vedere un’altra serie di carte, già nota agli studiosi, prodotta in quell’occasione dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Altra fonte importante per lo studio del De Felice, che certamente troveremo sfruttata in maggior misura nei volumi da pubblicare perché riguarda gli anni del regime, è quella della Segreteria particolare del Duce. Per ora l’A. ha tratto dai «precedenti» notizie relative a singole persone: Bissolati, Giulietti, D’Annunzio.
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Della Mostra della rivoluzione fascista che, com’è noto, comprendeva anche numerosi documenti e carteggi, di fascisti come di antifascisti, vediamo citate lettere assai interessanti del Comitato centrale dei Fasci e dei Fasci locali dal 1919 al 1920 oltre a carte di Mario Gioda e ad autografi di Arnaldo Mussolini. Ci rimane da accennare, per completare questa breve rassegna, agli archivi di personalità politiche, a cominciare da quelli conservati nell’Archivio centrale. Troviamo qui i nomi di alcuni dei più noti socialisti, da Bissolati, a Serrati e Morgari, accanto a quelli di uomini di governo dell’epoca, da Orlando a Gallenga Stuart. Altri carteggi privati, conservati in tutto o in parte fuori dagli Archivi di Stato, alcuni dei quali notissimi o in corso di pubblicazione, hanno fornito ampia messe di notizie; basti ricordare gli archivi Salvemini, Nitti e De Ambris nonché l’archivio Schiavi (nel quale si trovano in parte, com’è noto, i carteggi di Turati). Molto opportunamente l’A. ha dedicato un centinaio di pagine ad una appendice documentaria nella quale abbiamo notato, tra i documenti d’archivio più interessanti, le lettere di Mussolini a Serrati, dal 1908 al 1913, e quella precisa, magistrale biografia di Mussolini che l’ispettore di pubblica sicurezza Gasti mandò al presidente del Consiglio Nitti in un suo rapporto del giugno 1919.
BRUNELLO VIGEZZI, Il suffragio universale e la «crisi» del liberalismo in Italia (dicembre 1913-aprile 1914), in «Nuova Rivista storica», XLVIII (1964), pp. 529-578. L’A. prosegue, col saggio attuale, nelle sue approfondite ricerche intese a chiarire il passaggio dell’Italia dalla neutralità all’intervento. In questo studio particolare la «crisi» dell’interventismo è riportata – per comprenderne meglio gli antecedenti sul piano politico – alla crisi del liberalismo stesso, o meglio di quella formula che aveva condizionato l’equilibrio giolittiano. Tra il dicembre del 1913 e l’aprile del 1914 maturano diverse situazioni nuove che preparano il terreno a nuovi rapporti di forze: le elezioni a suffragio universale, la settimana rossa, le conseguenti prese di posizione dei partiti e organizzazioni sindacali. Sul
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piano governativo è Salandra che raccoglierà l’eredità di Giolitti: i suoi pensieri e i suoi atteggiamenti assumeranno sempre più un rilievo e un significato nazionali, riflettendo una nuova e diffusa opinione pubblica. Lo studio di Vigezzi si muove in un terreno poco esplorato dalla storiografia. Molte sono le pubblicazioni relative a quel periodo – dalle memorie alla pubblicistica politica – ma scarsi gli studi critici veri e propri. L’A. si rifà principalmente, oltre che agli scritti personali dei principali protagonisti, alla stampa periodica dell’epoca vagliando attentamente e confrontando le posizioni sia dei veri e propri partiti che dei gruppi di governo. Dal punto di vista archivistico segnaliamo, dell’Archivio centrale dello Stato, l’utilizzazione di lettere di Salandra a Giolitti delle Carte Giolitti, cui si aggiungono le lettere di Giolitti a Salandra conservate invece nelle Carte Salandra presso la Biblioteca comunale di Lucera. Detti carteggi si riferiscono a contatti tra i due uomini politici durante le trattative per la formazione del governo Salandra nel marzo 1914. Altre notizie riservate, che coloriscono meglio gli umori e le tendenze occulte del nuovo ministero, si ricavano nelle carte Salandra da tre lettere di corrispondenti, per lo più uomini di governo, e da un curioso scritto anonimo Pensieri ministeriali che il Vigezzi attribuisce ad un esponente della vecchia Destra.
FERNANDO MANZOTTI, Un momento della crisi della democrazia prefascista: l’incarico a Bonomi nel luglio 1922, in «Il Risorgimento», XVII (1965), pp. 119-124. Gettano luce sul fallimento dell’ultimo serio tentativo di governo orientato a sinistra, contro la minaccia del fascismo, le carte Bonomi conservate nell’Archivio di Stato di Mantova che il Manzotti interpreta in questo studio alla luce dei giudizi contenuti nella nota pubblicazione dello stesso Bonomi su La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto (Torino 1946) e della stampa dell’epoca. Come ci documenta un interessante scambio di lettere tra Bonomi e Turati, non è certo a quest’ultimo che può essere fatta risalire la responsabilità di una mancata coalizione a chiaro orientamento antifascista ma
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piuttosto alla corrente massimalista del partito socialista che rifiutò di impegnarsi per un appoggio continuativo al costituendo governo. E d’altra parte la crisi dei partiti tradizionali investiva anche quelli della democrazia, incerta e divisa intorno alle grandi figure del passato.
ROMUALDO GIUFFRIDA, La Destra storica e il problema della riforma del Banco di Sicilia nel 1875, Estratto da «Nuovi Quaderni del Meridione», 7 (1964), pp. 12. Fin dai primi anni del Regno il maggior istituto bancario dell’isola, il Banco di Sicilia, palesò crescenti difficoltà che si risolsero in una vera e propria crisi nel 1875, accompagnata da clamorosi fallimenti di società e operatori economici. Da questa situazione il vecchio istituto di credito si risolleverà attraverso provvedimenti decisi dal Minghetti, che saranno poi concretamente attuati dai governi della Sinistra storica. Queste vicende sono brevemente ricordate dall’A. che riconduce il caso particolare del Banco di Sicilia al problema più vasto delle conseguenze economiche dell’unificazione e della sorte di istituti e iniziative locali che non furono certo favoriti dalla politica accentratrice di un Sella, mentre, com’è noto, trovarono maggiore comprensione nel Minghetti. Una preziosa testimonianza sulla vita dell’istituto offrono le carte della Prefettura conservate nell’Archivio di Stato di Palermo, fondo che l’A. ha utilizzato largamente, accanto ad altre fonti collaterali. È il prefetto Gerra che fornisce infatti al governo tempestive notizie sull’allarmante situazione dell’isola e sulla crisi imminente del Banco che ne è lo specchio fedele; ed è ancora lui a sollecitare dal Minghetti quei provvedimenti di riforma che ne faranno uno strumento più adatto ai bisogni della Sicilia; egli insiste, fra l’altro, sulla nomina a direttore generale del Notarbartolo che ne dirigerà in effetti le sorti fino al risollevamento dell’istituto e alla sua fortuna negli anni successivi. VALERIO CASTRONOVO, L’industria laniera in Piemonte nel secolo XIX, Torino, ILTE, 1964, pp. XXIV-685 (Archivio economico dell’unificazione italiana, s. II, IX). Agli studi di carattere economico e alle polemiche recenti sulle
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modalità e i ritmi di sviluppo del capitalismo in Italia si ricollegano ricerche particolari come questa – volte ad una indagine minuta, settore per settore, regione per regione – intese a ricomporre con più esattezza il mosaico delle varietà regionali e settoriali perché ne emergano indicazioni più concrete che non quelle fornite dai dati fino ad oggi acquisiti. L’A. conduce una ricerca analitica che poco indulge a giudizi generali. Dal quadro ch’egli traccia emergono però rilievi che giustificano i giudizi meno favorevoli espressi dalla recente storiografia sullo sviluppo del capitalismo in Italia. Durante il decennio cavouriano, e nei primi anni di vita nazionale – nei quali prevaleva, com’è noto, un indirizzo liberistico – l’industria laniera riceve in Piemonte un forte impulso dalle commesse statali, aumentate a causa delle guerre e delle cresciute necessità dell’esercito. In seguito un’alta protezione doganale, indiscriminatamente difensiva, condizionerà lo sviluppo di questo ramo tessile, prima ancora che le singole imprese, nella troppo breve parentesi liberista, si siano selezionate e collaudate in un clima concorrenziale. La generazione dei vecchi imprenditori, nota il Castronovo, annoverava uomini di notevole apertura mentale, quali Giovanni Piacenza, i Galoppo e, ben altrimenti importanti sul piano nazionale, i Sella. Con la nuova generazione, che si affaccia nel mondo imprenditoriale dopo l’Unità e si consoliderà più tardi all’ombra dei dazi, e sotto lo stimolo dell’allargamento del mercato, cambia la fisionomia del ceto padronale. Gli imprenditori, spesso di umile origine, controllano direttamente e puntigliosamente la fabbrica, non hanno molti scrupoli nello sfruttamento della mano d’opera e sono assai più spregiudicati anche sul piano commerciale. I nuovi arrivati non sollevano di molto lo sguardo al di là della loro azienda e lavorano «bestialmente» sotto la spinta del tornaconto individuale. Le richieste del settore al governo si fanno, negli anni 1878 e 1887, pietre miliari del protezionismo italiano, sempre più pressanti e il dazio protettivo diviene un fattore essenziale per lo sviluppo di questo ramo industriale che si adegua lentamente alla trasformazione tecnica e aziendale. Nell’ordinare la materia del suo lavoro l’A. in un primo capitolo traccia un quadro della manifattura laniera in Piemonte nel Settecento per rilevarne i progressi nel secolo successivo. Negli altri capitoli si diffonde in particolare sulla localizzazione delle fabbriche nelle diverse zone, sul sorgere della nuova classe di imprenditori e sui singoli aspetti della produzione
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(evoluzione tecnologica, dimensioni delle aziende, costi e prezzi). Un ultimo capitolo è dedicato all’occupazione operaia, ai salari e ai problemi del lavoro. La ricerca archivistica, importante per un’indagine così minuta, è svolta dall’A. sia sul piano regionale (presso l’Archivio di Stato di Torino) che su quello provinciale (Archivi di Stato, archivi di Unioni industriali provinciali) o addirittura comunale e aziendale. Le notizie e i dati tratti da fonti archivistiche sono prevalenti nel capitolo introduttivo, laddove l’A. ricostruisce la situazione della manifattura laniera quale si presentava alla fine del Settecento. Molto utilizzate le carte d’archivio anche per il sec. XIX, da cui comincia lo studio più particolareggiato, fino all’unificazione. A mano a mano che, dopo l’Unità, le statistiche ufficiali sono rese di pubblico dominio e gli studi particolari divengono più frequenti e circostanziati le citazioni archivistiche cedono il passo. Ma fino all’ultimo l’A. non trascura di porre sempre, accanto a dati e notizie già edite, documentazione nuova tratta da archivi, soprattutto da archivi comunali e di fabbrica. Questi ultimi gli sono indispensabili per seguire l’andamento dell’industria dall’interno, nel gioco dei singoli equilibri aziendali, e per vedere da vicino alcune particolarità dei nuclei produttivi, dai complessi sistemi di lavorazione, alle forme e ai tempi del finanziamento, dalla organizzazione interna degli stabilimenti alle procedure di negoziazione. Data l’importanza e l’abbondanza delle fonti archivistiche utilizzate l’A. ha ritenuto opportuno darne un apposito elenco (pp. 621-627) dove sono ricompresi quasi tutti gli archivi più importanti di enti pubblici delle zone di produzione e di aziende del ramo nel Piemonte. Di alcuni di essi egli dà anche una breve descrizione. Segnaliamo quelli che ci sono sembrati più importanti: archivio Ambrosetti (presso l’Unione industriale di Biella), archivio storico della città di Biella, archivio del lanificio Bona di Carignano, archivio del lanificio Bona di Caselle, archivio Sella di San Gerolamo (fondo Gregorio e fondo Maurizio), archivio della manifattura lane di Borgosesia, archivio del lanificio Negri, archivio del lanificio Piacenza. VALERIO CASTRONOVO, L’industria cotoniera in Piemonte nel secolo XIX, Torino, ILTE, 1965, pp. XXIII-424 (Archivio economico dell’unificazione italiana, s. II, XI). L’A. ha condotto questo studio parallelamente a quello sull’industria
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laniera e segue lo stesso metodo d’indagine e lo stesso schema espositivo. Nell’introduzione egli avverte che sostanziali differenze corrono tra l’uno e l’altro ramo d’industria tessile. Prevale nella produzione laniera, fino alla fine dell’Ottocento, la fabbrica a gestione familiare con i caratteri connessi di limitata dimensione degli opifici, di finanziamento autonomo e di severo regime disciplinare interno nei confronti dell’elemento operaio. Sopravvivono, attorno alle fabbriche maggiori, nuclei artigianali capaci di ricostituire nuovi gruppi imprenditoriali. L’industria cotoniera si orienta invece, già dopo l’Unità, verso il tipo di società per azioni, creando solidi e ramificati organismi produttivi che superano ben presto l’ambito regionale. La grande ascesa di questa industria si ha però solo alla fine del secolo allorquando, in seguito alla tariffa protettiva dell’87, si verrà a costituire un compatto nucleo di imprenditori che imporranno al governo una coerente difesa dei propri interessi. Notevole è l’apporto di capitali e imprenditori stranieri e la conseguente introduzione di esperienze tecniche dai paesi europei più progrediti. L’utilizzazione del materiale documentario – per la quale l’A. è andato esplorando archivi fino ad oggi certamente mai visti o sfruttati – è, anche qui, vastissima. Dal nutrito elenco di fonti archivistiche, alla fine del volume, togliamo notizia degli archivi comunali e privati più importanti, rimandando alla breve descrizione che ne fa l’A.: archivio dell’azienda Buratti, archivio comunale di Caselle, archivio della famiglia Mazzonis, archivio della famiglia Negri, archivio comunale di Novi Ligure, archivio della famiglia Poma, archivio dell’Associazione cotoniera italiana (Milano), archivio del cotonificio Valle di Susa.
GIUSEPPE ARE, Il problema dello sviluppo industriale nell’età della Destra, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, pp. 358. L’A. ha cura di segnalare le isolate opinioni dei pochi che, nel periodo della Destra, sostennero per tempo la necessità di dotare il paese di un’adeguata attrezzatura industriale o suggerirono concrete proposte per lo sviluppo di questo o quel ramo produttivo. Ma in generale il suo giudizio conclude per la incapacità della classe dirigente d’allora – governanti e parlamentari, intellettuali ed esperti di cose economiche – di comprendere
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come lo sviluppo di una industria moderna potesse porre l’Italia alla pari delle nazioni europee più progredite condizionando positivamente anche lo sviluppo dell’agricoltura e trasformando l’intera economia nazionale. Prevaleva l’opinione – quando non giocavano tendenze al quieto vivere e pregiudizi d’ordine sociale – che l’Italia, più dotata dalla natura per la produzione agricola, dovesse dedicare ogni sforzo al maggior rendimento della terra e curare, nell’ambito di un commercio generalizzato, una sua particolare specializzazione nel settore per lei più redditizio. La dottrina liberistica forniva un valido strumento ideologico a questa tesi, che, com’è ovvio, trovava il consenso di quel ceto di grandi proprietari agricoli i quali costituivano il principale sostegno della Destra. Era tanto grande il prestigio della dottrina che proclamava la libertà nel campo economico che gli stessi industriali non osavano distaccarsene, chiedendo solo temporanei ed eccezionali rimedi nelle situazioni più critiche. Le ricerche dell’A. mirano a indagare sui fattori soggettivi che condizionarono il divenire economico negli anni della Destra, a individuare cioè le carenze sul piano dottrinario atte a spiegare, almeno in parte, il poco soddisfacente sviluppo dell’economia italiana dopo l’Unità. Pur presentando la sua analisi indubbio interesse, il giudizio dell’A. avrebbe dovuto essere meglio motivato con riferimenti concreti a ideologie di singoli uomini responsabili e approfondito con lo studio dei nessi tra le ideologie stesse e i problemi reali alla cui soluzione esse erano volte. Le singole valutazioni critiche, che dovrebbero risultare da un’esatta collocazione storica di ogni espressione di pensiero presa in esame, discendono invece nell’A. da una condanna alquanto generica e aprioristica delle credenze liberistiche comunque professate, quasi che queste ultime non assumessero anch’esse diverse coloriture e non fossero suscettibili di adattamenti alla specifica realtà italiana. In effetti di lì a pochi anni prevalsero, pur professando ancora la maggioranza dei parlamentari dottrine liberistiche, tendenze al protezionismo e alla difesa della giovane industria, già in grado di far sentire autorevolmente la sua voce. È a questo difetto di ricerca storica che noi riconduciamo l’affermazione dell’A. secondo cui al suo tipo di indagine non sarebbe necessario l’apporto di una testimonianza documentaria. In realtà se egli avesse voluto dare giudizi precisi sul valore operativo di singole teorizzazioni – riprese dalle fonti a stampa – non avrebbe potuto fare a meno probabilmente, in molti casi, di ricorrere a fonti documentarie, quanto meno ai
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carteggi privati. Ricordiamo all’A. che anche il Luzzatto (alla cui autorità egli si appella per giustificarsi di non aver visto documenti d’archivio) utilizza in realtà – per una ricerca tanto più vasta – carte di privati e documenti di banche e di enti economici.
FAUSTO FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», Milano, Giuffrè, 1965, pp. 552.
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Non possiamo che rimandare alle molte, favorevoli recensioni per quel che riguarda il contenuto del lavoro, troppo nuovo e ricco di spunti originali per prestarsi ad un breve discorso. Una sola osservazione sul tema di fondo, che è quello espresso anche dal titolo. Crispi, sostiene l’A., cadde per aver perduto la battaglia contro lo «Stato di Milano» (così i crispini di tutta Italia, in un malinteso nazionalismo, qualificavano l’opposizione milanese e lombarda, ai loro occhi settaria e municipalista). La tesi è accettabile se la contrapposizione tra i due contendenti viene intesa come contrapposizione tra due prospettive politiche, tra due scelte – l’una visionaria e autoritaria, l’altra «positiva» e democratica – di fronte ad una complessa crisi di strutture e alla necessità di superarla creando un nuovo assetto dei partiti e della società. Così fa infatti l’A. quando prefigura nella società milanese, già nell’ultimo lustro del secolo, la fisionomia di quella che sarà la società giolittiana, o addirittura quella attuale, ponendo al centro del movimento dinamico dei partiti le forze cattoliche da una parte e quelle socialiste dall’altra. Altre volte però l’A. sembra concludere che vittorioso sia lo «Stato di Milano» inteso come blocco diretto dai moderati. In realtà Crispi non fu battuto dai moderati e neppure dal parlamento, ma fu travolto dagli insuccessi della politica africana e dalla conseguente reazione del paese che si espresse soprattutto in manifestazioni «di piazza», in parte del tutto spontanee, in parte guidate da quegli uomini e quei partiti democratici che erano stati i naturali e tenaci nemici del vecchio leader. Fu la rivolta dell’intera penisola e non solo quella milanese – anche se le forze anticrispine erano particolarmente aggressive nell’Italia settentrionale – a provocare la caduta del governo. «Viva Menelik!» si gridava nel marzo del ’96 sulle piazze di
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Milano. Ma a Roma, a Napoli e in molte altre città le dimostrazioni non erano meno vivaci che a Milano. In quei giorni i moderati non nascondevano le loro preoccupazioni per il prestigio delle istituzioni e temevano il nuovo credito guadagnato dai partiti popolari. «La Perseveranza» dipingeva la situazione milanese e italiana a fosche tinte; il «Corriere della sera» non era da meno e gettava l’allarme invocando: «Uomini d’ordine, il momento è grave; ognuno al suo posto!» (6-7 marzo 1896). «L’Opinione», che diverrà l’organo ufficiale del Rudinì, è all’unisono con i due giornali milanesi e il 6 marzo, stabilendo un sintomatico confronto tra le giornate di Adua e quelle del dicembre 1893, così conclude: «… questo augurio può farsi: che il prossimo, futuro ministero riesca subito a dar riparo ai mali presenti come il ministero Crispi riuscì contro i mali di allora». Si trattava dunque, per la parte conservatrice, di rifare un governo Crispi senza Crispi (così si espresse la «Revue des deux mondes» nel giudicare la situazione italiana. Cfr. 15 marzo 1896). Questo compito incombeva, data la sfasatura allora esistente tra paese reale e paese legale, sui moderati. Fu specialmente il gruppo lombardo – il quale più e prima degli altri aveva avversato per ragioni finanziarie l’avventura africana e aveva preso ad intrigare per una soluzione di ricambio ai primi segni del fallimento – che si pose al centro delle trattative. Ne venne fuori una coalizione di Destra la quale, oltre che a mendicare i voti dei transfughi crispini, era costretta a sostenersi coi voti della Sinistra di Zanardelli e dei radicali raccolti attorno a Cavallotti. Altra soluzione non era possibile sul piano parlamentare. Scompigliata la Sinistra costituzionale per l’appoggio dato a Crispi dalla maggioranza dei suoi deputati (occorre ricordare che Crispi, malgrado la sua involuzione al Governo, proveniva pur sempre dalle file della sinistra), complice gran parte della Destra delle malefatte del vecchio leader, non si poté trovare altra formula che quella di un’ibrida e improvvisata coalizione di elementi opposti, formula ben poco rappresentativa come tale degli umori del paese. Non una maggioranza dunque, solida e omogenea, diretta da un preteso Stato di Milano, ma una coalizione tenuta insieme soltanto dalla necessità di far decantare la situazione, ripromettendosi i diversi partiti di trarre effetti opposti dal temporaneo accomodamento. L’anticrispismo è la formula propagandata, destinata a propiziare al governo il favore popolare. In realtà essa nasconde l’equivoco («che l’anticrispismo serva di bandiera contro i liberali conservatori, a profitto di
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radicali, repubblicani e socialisti» è la preoccupazione del Torraca, il quale non dimentica di aver fatto parte della maggioranza favorevole a Crispi. Cfr. il «Corriere della sera», 13-14 maggio 1896, Crispismo e anticrispismo) e ben si presta a dissimulare il mancato accordo su un programma positivo. Fino al marzo del ’97 il governo, in attesa di nuove elezioni, non ha neppure un valido strumento per agire nella Camera, plasmata da Crispi attraverso le influenze elettorali e le complicità di governo, specchio della sua politica. Non era certo questa la soluzione capace di far maturare in senso legalitario le forze d’opposizione anticostituzionali: né socialisti, né repubblicani e nemmeno tutti i radicali considerarono infatti il governo Rudinì gran che diverso dal precedente. Maturava invece nel paese un’altra soluzione politica, duramente contrastata dai ceti interessati, che esigeva l’esclusione della parte moderata dal potere; per questa soluzione si adoperò Giolitti fin dalla crisi crispina. I fatti del ’98 dimostrarono chiaramente come la sconfitta del crispismo portasse con sé anche la inevitabile condanna di quella più ampia matrice reazionaria ch’era il vecchio moderatismo. E fu specialmente Milano che si dichiarò – ci si perdoni il gioco di parole – contro lo «Stato di Milano» cioè contro quel governo Rudinì che, malgrado le sue pretese egemoniche, non aveva superato affatto i conflitti di classe nell’ambito di convergenze d’interessi municipali o regionali. Lodi senza riserve vanno fatte al Fonzi per quel che riguarda l’utilizzazione delle fonti documentarie. L’arco di tempo relativamente breve di due anni – il quarto ministero Crispi dal giugno 1894 al marzo 1896 – e l’argomento limitato della ricerca – rapporti del capo del governo con gli esponenti della società milanese – permettono all’A. un’analisi in profondità che si avvale di un largo apporto documentario. Il rapporto tra fonti a stampa e fonti d’archivio, che di solito si risolve nella storia contemporanea a vantaggio delle prime, è qui spesso invertito; e questa è una delle ragioni della particolare vivezza del racconto, dilatato rispetto alle misure più frequentemente adottate e reso più concreto e avvincente. Ciò specialmente per quel che riguarda i rapporti personali tra Crispi, gli uomini di sua fiducia e gli esponenti della società milanese, dei suoi interessi e delle sue aspirazioni. Per questo aspetto l’A. ha trovato un’ampia messe di documentazione nelle carte Crispi conservate nell’Archivio centrale dello Stato, nelle carte Palumbo Cardella, Pinelli e Pisani Dossi nonché in altri fondi e serie sempre dello stesso Archivio, specie nelle carte del Ministero
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dell’interno. Per quanto riguarda gli esponenti del movimento cattolico l’A. ha consultato principalmente le carte Bonomelli conservate nella Biblioteca ambrosiana, l’Archivio arcivescovile di Milano, l’archivio del Comitato permanente dell’Opera dei congressi e le carte Paganuzzi.
Il delitto Matteotti tra il Viminale e l’Aventino. Dagli atti del processo De Bono davanti all’Alta corte di giustizia, a cura di GIUSEPPE ROSSINI, Bologna, Il Mulino, 1966, pp. 1039. Il libro, che pubblica gli atti della Commissione istruttoria del Senato, costituito in Alta corte di giustizia per il processo De Bono, intende «fornire un contributo documentario alla storia del fascismo per il periodo che corre dalla marcia su Roma all’assassinio di Matteotti» (p. 7). Questo intento documentario è evidente anche nella ponderosa Introduzione di Rossini, che è una vera e propria monografia di 180 pagine, tutta basata su documenti inediti citati ampiamente. Il lavoro presenta i difetti e i pregi di una simile impostazione: una ridondanza e un gusto del particolare talora eccessivi e tali da far smarrire all’autore e al lettore l’essenziale, ma anche una ricostruzione di problemi poco noti del primo fascismo, colto soprattutto nei suoi contrasti interni e nei suoi aspetti politico-affaristici, nonché dell’antifascismo di Giuseppe Donati, la cui figura Rossini conosce a fondo. Gli atti del processo De Bono, di cui Rossini pubblica integralmente le parti più interessanti, cioè le testimonianze, sono conservati nell’archivio del Senato. I documenti usati per l’introduzione sono conservati invece in gran parte presso l’Archivio centrale dello Stato, soprattutto nelle serie fondamentali della Segreteria particolare del duce e in quelle del Ministero dell’interno: la Divisione affari generali riservati e il Casellario politico centrale della Direzione generale di pubblica sicurezza, nonché l’Ufficio cifra. Sono state eseguite ricerche, sempre presso l’Archivio centrale, anche nella serie Gabinetto del sottosegretario Finzi dello stesso Ministero dell’interno, e in quella Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto, serie speciale, prima guerra mondiale. Rossini ha potuto inoltre sfruttare vari archivi privati, principalmente quello di Giuseppe Donati e, per alcuni
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documenti, quelli di Luigi Albertini e di Giovanni Giuriati. Complessivamente si tratta di una ricca messe di documenti, che si aggiungono a quelli portati alla luce da R. De Felice nel secondo volume della sua biografia di Mussolini (cfr. Mussolini il fascista, Torino 1966).
RENZO DE FELICE, Mussolini il fascista. I. La conquista del potere, 19211925, Torino, Einaudi, 1966, pp. 806. Dell’importanza della biografia che De Felice viene dedicando a Mussolini sono indice le discussioni e polemiche che essa ha finora suscitato, col primo volume su Mussolini il rivoluzionario (vedine la recensione su questa stessa rivista*, (XXV, 1965, pp. 320-321) e già con il primo tomo di questo secondo volume su Mussolini il fascista. Ci sembra superfluo ripetere quanto già detto, a proposito del primo volume, sull’ampiezza della ricerca archivistica condotta da De Felice, in massima parte presso l’Archivio centrale dello Stato. Campeggiano ancora gli archivi del Ministero dell’interno (soprattutto Direzione generale di pubblica sicurezza, Ufficio cifra, Gabinetti Bonomi e Finzi), della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Segreteria particolare del duce, di personalità politiche fasciste e non fasciste. De Felice tuttavia non si è fermato agli Archivi di Stato. Egli ha potuto anche consultare gli archivi privati Dinale, Fasulo, Albertini, Suardo, Giuriati, Colonna di Cesarò. De Felice ha il gusto della ricerca archivistica, fin quasi a cadere in una deformazione professionale propria degli archivisti: la sopravvalutazione, in qualche caso, del valore dei documenti, specie di quelli ufficiali, come indici della reale volontà dei loro autori (si vedano ad esempio le circolari di Mussolini ai prefetti con le quali si chiedeva di far cessare le violenze squadristiche: lo ha fatto notare Leo Valiani, La storia del fascismo nella problematica della storia contemporanea e nella biografia di Mussolini, in «Rivista storica italiana», LXXIX, 1967, p. 473). Ma l’amore che De Felice pone nel ricostruire dall’interno le abili mosse tattiche di Mussolini lo rende un ottimo valorizzatore di documenti di varia natura, combinati accortamente con
* [«Rassegna degli Archivi di Stato» e, in questo volume, alle pp. 405-408].
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testimonianze giornalistiche e di altra provenienza. In una nota alle pp. 600-601 De Felice segnala la mancanza fra i documenti della segreteria di Mussolini, conservati presso l’Archivio centrale dello Stato, dei fascicoli su Cesare Rossi e sul delitto Matteotti, benché – come egli scrive rinviando a G. Bianchi, L’odissea del camioncino fantasma, II, in «Tempo illustrato», 16 giugno 1962 – essi fossero fra quelli che i partigiani consegnarono alla Prefettura di Milano dopo averli catturati a Mussolini in fuga.
LUIGI DE ROSA, Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1904, Napoli, Giannini, 1968, pp. XII-324 (Economia e società, Collezione storica diretta da Luigi De Rosa e Pasquale Villani, 1). È il primo volume di una nuova collana di studi storici la quale intende mettere a fuoco «i multiformi e contraddittori aspetti della civiltà cui apparteniamo» individuandone le componenti economiche e sociali così come sono venute storicamente formandosi; si presenta insieme come luogo d’incontro di nuove ricerche e valido veicolo d’informazioni, per un pubblico più vasto. Questo primo volume del De Rosa si ricollega ai problemi della industrializzazione e dello sviluppo capitalistico in Italia: problemi che, come è noto, hanno alimentato in questi ultimi anni un filone di ricerca quanto mai fruttuoso e interessante. Limitando la sua ricerca al settore metalmeccanico l’A. accerta la nascita di questa industria intorno al 1848, sotto l’impulso dello sviluppo ferroviario e delle nuove esigenze militari del regno di Napoli. Industria quindi legata alle commesse statali e fortemente protetta; accentrata per di più nella sola città di Napoli e praticamente senza nessi di qualche rilievo col settore agricolo. Essa tuttavia non è disprezzabile, soprattutto se rapportata alla situazione dell’Italia d’allora. La metalmeccanica del Sud già cresciuta si scontra con quella del Nord negli anni successivi all’Unità e, come l’industria tessile, subisce il contraccolpo della «politica dei trattati». In una situazione di mercato resa più difficile e concorrenziale essa è costretta a sopportare anche le
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conseguenze negative della politica doganale in favore della siderurgia che, aumentando i costi del ferro, non può non risolversi in una ragione di sofferenza per l’industria meccanica. Scarseggiano poi per quest’ultima le commesse statali: e di ciò non possono non risentire specialmente le fabbriche meridionali che assai poco lavorano per il mercato privato. Al traguardo dell’esposizione di Milano, nel 1881, si poté constatare che le industrie meccaniche di Napoli e di Genova, benché ancora importanti, non avevano progredito quanto sarebbe stato necessario; si erano anzi trovate su posizioni arretrate di fronte ai rapidi progressi delle industrie lombarde, venete ed anche emiliane le quali avevano tratto vantaggio dal notevole sviluppo agricolo e manifatturiero delle regioni settentrionali e dalla conseguente aumentata richiesta di macchine. Ecco però, a partire dal 1884, le nuove leggi volte a rafforzare la marina mercantile e specie militare che, se diedero una forte spinta all’industria metalmeccanica di tutta Italia, essenziali furono per la sopravvivenza delle fabbriche meridionali. Queste del resto – non manca di notare l’A. – nulla avevano da invidiare tecnicamente a quelle più fortunate del Nord. Che gli stabilimenti del Sud non riuscissero però a trovare altri sbocchi ai loro prodotti che quelli indirizzati allo Stato lo si vide allorquando una nuova crisi – dopo quella, anch’essa generale, del 1873-1874 – si abbatté sull’intero settore intorno al 1890. Anche se essi avvertirono il disagio in ritardo – quando cioè vennero via via eseguite le consegne per lavori commissionati dallo Stato, ai quali non ne tennero dietro altri – mostrarono però che un decisivo punto a loro sfavore era dato dal legame tuttora molto stretto con l’intervento pubblico. Il deficit del bilancio dello Stato segna quindi per essi una fase di stasi, se non di declino; così negli anni della grave situazione economica intorno al 1893 e poi delle sfortunate imprese africane; così in quelli della successiva politica «di raccoglimento» del Rudinì, inaugurata a partire dal 1896, volta soprattutto a falcidiare le spese di carattere militare. Nel 1904 Nord e Sud sono ormai nettamente differenziati: mentre si individua nel Nord una spirale di progresso che tocca, con reciproci influssi, tutti i settori industriali e quindi anche quello metalmeccanico, tale «decollo» non è avvenuto nel Sud. Nasce da questa constatazione tutta una letteratura meridionalistica di denuncia: letteratura non nuova in sé ma che puntualizza ora il problema nuovo della industrializzazione. Si giunge così all’approvazione, durante il
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governo Giolitti, dei «provvedimenti speciali per Napoli» del 1904, i quali tuttavia, come è facile constatare, non ebbero la virtù di risolvere quei problemi del Mezzogiorno che a tutt’oggi si pongono alla classe politica. È la prima volta, se non andiamo errati, che è stato condotto anche per il Sud uno studio su un intero settore industriale secondo la metodologia e le esigenze critiche che hanno contraddistinto altri importanti lavori volti a studiare i tempi e i modi dell’industrializzazione laddove essa ha avuto successo, cioè nel Nord. Mediante questa ricerca, alla luce di nuovi dati analitici, si ripropone alla riflessione il problema dei limiti della industrializzazione stessa, che non ebbe la forza di estendersi all’intera penisola, e si approfondiscono le ragioni di una economia dualistica quale la nostra. L’utilizzazione delle fonti documentarie, combinata con l’utilizzazione dei dati statistici, delle inchieste e degli atti parlamentari, è tanto più ampia quanto più esigua è la bibliografia specifica, se si escludono pubblicazioni coeve dettate da circostanze contingenti. Oltre che presso l’Archivio di Stato di Bari e gli archivi della Camera di commercio e del Banco di Napoli, l’A. ha compiuto le sue ricerche presso l’Archivio notarile, l’Archivio di Stato di Napoli e l’Archivio centrale dello Stato. Per il periodo preunitario fruttuose indagini sono state fatte nei fondi ministeriali conservati nell’archivio della ex capitale borbonica: Intendenza della real Marina, dicastero dell’Agricoltura, industria e commercio, dicastero delle Finanze. Per il periodo postunitario le ricerche sono proseguite nei consimili fondi dello Stato italiano conservati presso l’Archivio centrale dello Stato: Ministero della marina, Ministero dell’agricoltura, industria e commercio. Si sono tratte però anche altre notizie, per gli anni intorno al 1880, dai «rapporti dei prefetti» pervenuti al Gabinetto del Ministero dell’interno – fondo purtroppo assai lacunoso – e, per il ministero Rudinì (1891), dal fondo, fino ad oggi assai poco sfruttato, della Segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Del Rudinì, per quel che ne sappiamo, non si sono fino ad oggi trovate le carte o non sono state ancora date in visione; l’A. ha potuto invece esaminare le carte Depretis, Brin, Crispi, acquisite da tempo all’Archivio centrale dello Stato. La ricerca per il periodo postunitario è stata condotta dall’A. anche attraverso le testimonianze degli uffici locali e quindi, ancora nell’Archivio di Stato di Napoli, nei fondi della Prefettura e del Tribunale «Atti di società»: da segnalare particolarmente quest’ultima serie, preziosa per seguire le vicende delle singole aziende.
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GAETANO SALVEMINI, Carteggi, I (1895-1911), a cura di E. GENCARELLI, Milano, Feltrinelli, 1968, pp. XXXI-567 (Opere di Gaetano Salvemini, IX). L’aspettativa che può far nascere un volume come questo, destinato a svelarci aspetti riposti della personalità di un uomo quale Salvemini, non è delusa dalla lettura di questo primo gruppo di 328 lettere che coprono il periodo 1895-1911. Con crescente interesse si partecipa al travaglio di un pensiero sempre teso, sempre carico di passione, impegnato a risolvere i problemi di una società ricca di fermenti e in rapida trasformazione quale quella italiana della fine dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento: pensiero qui colto sul nascere, partecipato immediatamente agli amici, talvolta approfondito e meditato attraverso la discussione. Lo storico troverà in queste pagine motivo di ampia riflessione e potrà collocare in una luce nuova uomini, avvenimenti, opere di pensiero ricordati nelle lettere: così, ad esempio, mentre potrà avere la certezza di quanto fosse radicata in Turati l’idea che una rivoluzione – anche solo repubblicano-democratica – fosse impossibile nel ’98 avrà anche la prova (ed è difficile ricevere tale prova con altrettanta sicurezza da fonti non epistolari) che Salvemini, e con lui certamente molti altri, pensavano invece ad un moto politico di esiti imprevedibili cui i socialisti avrebbero dovuto dar man forte anche a costo di compromettere sul nascere la già promettente forza del partito socialista. Il letterato troverà da parte sua in non poca parte della corrispondenza esempi di quello stile smagliante ed esatto con il quale Salvemini ha testimoniato di tanta parte della realtà del suo tempo; e valga per tutti quella lettera a Carlo Placci del 6 aprile 1896 nel quale descrive le condizioni degli zolfatari di una miniera siciliana. Come si sarà già notato il carteggio non riguarda solo l’archivio Salvemini: in tal caso non avrebbe avuto a disposizione che le lettere ricevute e le sole minute delle lettere da lui spedite. Le ricerche si sono estese invece alle biblioteche e agli archivi di tutti i possibili corrispondenti del Salvemini: lavoro paziente di cui va data ampia lode agli ideatori dell’impresa e ai suoi tenaci e intelligenti esecutori (per chi
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volesse saperne di più su questo punto rimandiamo alla introduzione). Il risultato ha corrisposto ai loro sforzi: è possibile cioè, sia attraverso le lettere di Salvemini che quelle di risposta a lui dirette, seguire in molti casi il filo di un unico e compiuto discorso, spesso protratto nel tempo e variamente articolato. Le persone con cui Salvemini ha scambi più fitti di lettere, in questo periodo, sono via via l’amico Carlo Placci, Francesco Papafava, Pasquale Villari, Filippo Turati, con il quale entra in contatto come collaboratore della «Critica sociale». Più fitta si fa poi la corrispondenza con Ghisleri e poi con Giuseppe Kirner e Guido Mondolfo e infine con Giuseppe Prezzolini e Giustino Fortunato. Dai primi giovanili entusiasmi per il partito socialista e per la redenzione sociale delle plebi, si giunge alla crisi e alla rottura con lo stesso partito e alla fondazione del nuovo organo di battaglia: «L’Unità». Il volume è informato a validi criteri editoriali. La curatrice, Elvira Gencarelli, vi ha dedicato ricerche pazienti: se ne ha una prova nelle puntuali e illuminanti note che, senza appesantire inutilmente il testo, lo seguono passo passo costituendo un elemento d’appoggio essenziale per una normale lettura e un valido tramite per ulteriori ricerche critiche. Risponde allo stesso scopo l’introduzione, anch’essa sobria e funzionale rispetto al testo, che si allarga però ad una ricostruzione compiuta, anche se sintetica, della biografia intellettuale di Salvemini e approda, poggiando sulla bibliografia più accreditata, ad osservazioni pertinenti e a giudizi critici. Va notato infine che il volume, oltre all’indice cronologico delle lettere – che segue l’ordine di collocazione di esse nel volume – è corredato di altri due ottimi indici: l’uno dei nomi delle persone e delle pubblicazioni di cui è menzione nel testo o nelle note, l’altro di un elenco dei corrispondenti con a fianco l’indicazione di ciascuna lettera spedita da Salvemini o da questo ricevuta. ARNALDO SALVESTRINI, I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), Firenze, Olschki, 1965, pp. VII-398 (Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Studi e documenti, 1). Il moderatismo toscano presenta non pochi motivi di interesse per lo storico sia per il ricollegarsi ad una particolare tradizione nell’ambito della vecchia classe dirigente granducale sia per la particolare forza politica e capacità di penetrazione culturale esercitata nei confronti delle
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altre «consorterie» che vennero a confrontarsi nel regime postunitario sia infine per quella dissidenza che, com’è noto, provocò l’inaspettata e clamorosa caduta della Destra storica nel ’76. L’A. esamina i molteplici rapporti che, a partire dall’Unità e fino al 1876, vennero ad intrecciarsi tra il gruppo toscano e gli altri gruppi moderati, i quali traevano tutti la propria ragion d’essere dall’adesione ad una comune ideologia e costituirono – fin quando non venne a rompersi la loro unità di interessi e di intenti – il principale sostegno dei governi della Destra. Più che di compiute opere storiche – tutte carenti su questo tema – l’A. si è servito come materiale di studio delle notizie tratte dalle memorie, dalla stampa e dalla pubblicistica del tempo: numerose fiorirono le polemiche dei contemporanei e molte furono le recriminazioni postume su quella che era apparsa spesso una vera e propria subdola secessione dei toscani dalle comuni sorti del partito moderato. Elementi di fatto più sicuri e opinioni certe sugli uomini che costituivano il gruppo l’A. ha potuto trarre però soprattutto dalle carte d’archivio e segnatamente dai carteggi privati. Indirizzando in particolare verso queste ultime ricerche il suo studio egli ha fatto centro sulle elezioni politiche del 1865, 1867 e 1870 e poi su quelle del 1874 e 1876 notando come «la mancanza in Italia, fino al consolidamento del partito socialista e delle organizzazioni cattoliche, di partiti organizzati nel senso moderno della parola» pone «un limite assai serio per lo studio della classe dirigente sul piano politico e parlamentare; solo in occasione delle elezioni politiche la necessità di inviare alla Camera i propri fiduciari imponeva ai piccoli gruppi della classe dirigente nazionale una presentazione dei programmi e un rendiconto dell’attività amministrativa e politica». Il risultato di questa ricerca è senz’altro positivo; tale da stimolare a indagini parallele sui principali esponenti delle altre consorterie per giungere ad una definizione di tanti aspetti ancora non ben noti del moderatismo nelle altre sue sfaccettature regionali. Ma più che discutere i risultati del lavoro e le tesi cui approda l’A. ci preme qui segnalare i contributi che egli ha potuto dare sul piano documentario alla chiarificazione dei fatti del ’59 mediante la pubblicazione di carte dell’archivio dei Lorena ritrovate a Praga (sull’importanza di questo fondo vedi la nota del D’Addario pubblicata sulla «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX, 1969, pp. 172-176) e lo sfruttamento degli archivi Minghetti
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e Cambray Digny. Fruttuose ricerche sono state compiute anche presso altri archivi privati: Tabarrini, Peruzzi, Galeotti, Finzi. Questi carteggi, ed altri editi – in primo luogo quelli del Lanza e del Ricasoli – sostengono la ricerca lungo tutto l’arco di tempo preso in esame.
Quaderni dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza, I (1969), pp. 118. L’Istituto romano per la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza, federato con l’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, ha svolto dal 1964, anno della sua fondazione, una varia attività. Ha organizzato corsi di aggiornamento, lezioni, mostre, nell’intento di far conoscere ed approfondire problemi della storia recente. Ha promosso ricerche e iniziato un’attività più propriamente archivistica di individuazione e raccolta di fonti e documenti. Da ricordare, fra l’altro, le ricerche di testimonianze sul periodo fascista e resistenziale apparse sulla stampa periodica, non quotidiana, dal 1945 al 1965, e quelle parallele sul partito d’azione. Si riflette in questo numero, primo di una serie di Quaderni che si ha intenzione di pubblicare, l’attività culturale dell’Istituto. Viva Tedesco, seguendo il filone cui si è accennato, dà conto della sua ricerca sulla stampa periodica. Luisa Calogero La Malfa pubblica un’interessante intervista con Ernesto Rossi, registrata nel novembre del 1966, sulle origini del movimento Giustizia e Libertà e del partito d’azione. Il metodo della raccolta di testimonianze orali, fondate sui ricordi dei protagonisti, è nuovo in Italia e, per quanto non scevro di pericoli per lo storico, è assai interessante e in certi casi insostituibile; così appunto per la documentazione sul periodo resistenziale, quando assai esigua era l’attività amministrativa e frammentaria e discontinua la traccia scritta degli avvenimenti. Ciò spiega come di tale metodo facciano particolare uso istituti che si occupano della storia di questo periodo: così l’Istituto per la storia del movimento operaio in Slovenia – della cui attività ha dato conto sulla «Rassegna degli Archivi di Stato», (XXIX, 1969, pp. 144-159) Milica Kacin-Wohinz – e, in Francia, il Comitato per la storia della seconda guerra mondiale (cfr. ancora in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVII, 1967, pp. 100-103, l’informazione che su questo punto fornisce
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Henri Michel nell’articolo Archives sur la Résistence en France). Della raccolta di testimonianze orali per la storia recente si servono sistematicamente anche altri istituti, quale l’Oral History Project presso la Biblioteca della Columbia University di New York (vi accenna appunto la Tedesco). Considerando che in Italia né gli Archivi di Stato né altri istituti, a quanto ci risulta, promuovono inchieste del genere con continuità e sistematicità, l’attività svolta in questa direzione dall’Istituto romano appare, pur nei limiti dei risultati raggiunti, assai interessante e meritoria. Vi è da augurarsi che tutte le testimonianze abbiano la immediatezza e la sincerità di questa; ma soprattutto che le interviste vengano indirizzate – come questa che ha di mira l’ideologia ispiratrice del movimento Giustizia e Libertà – a chiarire fatti o idee cruciali per varie ragioni non sufficientemente documentati o la cui documentazione non permette di risalire a conclusioni sicure. Il Quaderno contiene infine un articolo assai impegnativo di Enzo Piscitelli: Del cambio o meglio del mancato cambio della moneta nel secondo dopoguerra. Nello sfondo di questa approfondita ricerca vi è il tema della «ricostruzione» dell’economia e quindi dell’impalcatura sociale e politica dell’Italia negli anni dell’immediato dopoguerra. Ricostruzione che non può dirsi sia stata ispirata alla Resistenza e che non ebbe certo l’appoggio delle masse popolari; meglio potrebbe definirsi una restaurazione capitalistica, ispirata al rispetto feticistico dell’iniziativa individuale e ai canoni dell’economia classica, nemmeno temperata – come mette in rilievo l’A. – da una visione programmata o in qualche modo nuova dei rapporti economici e sociali. Sotto questo aspetto l’episodio di politica economica scelto è particolarmente illuminante. L’A. ricostruisce la storia di questa controversa «operazione» senza lasciarsi sfuggire nessuna tessera del complicato mosaico così da restituirci un disegno complessivo particolarmente chiaro e convincente. Chi ne conservi solo memoria, per averla seguita a suo tempo nella stampa quotidiana, potrà venirne a conoscere tutti i retroscena, rivelati dai documenti ufficiali e riservati nonché dalle memorie via via pubblicate. E al termine della lettura avrà agio di valutare con ogni elemento la insospettata e notevole portata di questa biennale vicenda nel quadro delle tensioni politiche e sociali del momento. Gioca un ruolo notevole in questa ricerca la documentazione archivistica (svolta presso l’Archivio centrale dello Stato, nei fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri, e presso la Corte di assise di Roma. Tale contribu-
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to documentario è sottolineato anche da Ferruccio Parri nella sua presentazione) accanto a quella tratta dalla stampa periodica, dalle memorie e dalle numerose pubblicazioni ufficiali. Dall’Archivio centrale dello Stato è tratta quella interessante Memoria di Luigi Einaudi sul cambio dei biglietti, del 12 settembre 1945, che l’A. colloca in appendice al suo articolo.
NICLA CAPITINI MACCABRUNI, La Camera del lavoro nella vita politica e amministrativa fiorentina (dalle origini al 1900), Firenze, Olschki, 1965, pp. 397 (Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Studi e documenti, 2). La storia del movimento operaio ha visto nel dopoguerra, fino agli anni Cinquanta, una vasta fioritura di studi nei quali emergeva la ricerca fondata su fonti archivistiche: basti pensare alle iniziative promosse dall’Istituto Feltrinelli, sia dal lato delle ricerche che da quello della pubblicazione. Si trattava, dopo la parentesi fascista, di arare per la prima volta il terreno e fornire il materiale ad una nuova storia sul movimento operaio che superasse le sintesi provvisorie, fondate sulla memoralistica ed altre fonti narrative, tramandateci da protagonisti ed osservatori nel periodo prefascista. Quel fervore di attività si è in parte spento prima ancora di dare tutti i suoi frutti: di fornire cioè in misura uniforme per tutte le regioni d’Italia, o quanto meno per tutte le zone chiave, quelle ricerche che avrebbero potuto permettere una ricostruzione esatta del nascere e del vario atteggiarsi del movimento sindacale e politico delle masse italiane. Non è qui il caso di indicare i motivi di quella crisi ma piuttosto di segnalare che a quel filone di ricerca si ricollegano, e con buoni risultati, le pubblicazioni della «Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea» che vedono la luce per merito della Unione regionale delle provincie toscane. Anche se gli studi in essa raccolti muovono spesso i primi passi da lavori giovanili, per lo più da tesi di laurea, finiscono però quasi sempre per metter capo a lavori di vasto impegno e di sicura utilità. Anche il lavoro della Capitini, iniziato come indagine di prima mano limitata alla Camera del lavoro di Firenze, si è poi allargato a ricomprendere le condizioni economiche e sociali della provincia e quindi la situa-
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zione partitica non solo locale ma anche, e sia pure di scorcio, nazionale. In concomitanza con lo sviluppo del movimento operaio le associazioni mutualistiche ed assistenziali, spesso d’iniziativa filantropica e moderata, divengono a Firenze, come in altre regioni d’Italia, associazioni di resistenza, acquistano coscienza del proprio ruolo autonomo nella società e si riconoscono quindi in una nuova organizzazione unitaria, nella Camera del lavoro. La Camera del lavoro fiorentina nacque ad iniziativa della locale Camera di commercio; le sue vicende sono però strettamente intrecciate, nell’ultimo decennio del secolo XIX, a quelle del partito socialista e all’evoluzione di tutto il movimento operaio, cosicché essa assunse ben presto le forme più moderne di organizzazione e di lotta sindacale. Occorreva quindi, per intenderne il ruolo sempre più di rilievo giocato nella vita politica locale, allargare l’orizzonte allo studio dei suoi rapporti con le altre istituzioni, economiche e politiche, e inquadrarne le vicende in quelle della più ampia storia nazionale. L’A. procede su questa strada ed esamina le situazioni partitiche, sia quelle di base, repubblicane, anarchiche, socialiste, radicali, sia quelle di vertice, dalle posizioni moderate a quelle liberali. Insistiamo su questo punto per mettere a fuoco il modello storiografico al quale l’A. s’ispira. La ricerca della Capitini non può dirsi certo inficiata da quell’angustia e limitatezza di orizzonti che è stata rimproverata ad alcuni prodotti, parziali e puramente eruditi, della recente storiografia del movimento operaio: nello studio della Capitini il ricollegamento della storia dei ceti subalterni a quello della classe dominante è continuo, così come il rifluire della storia locale in quella generale. Né ciò toglie valore alla particolareggiata ricostruzione minuziosa e attenta, degli avvenimenti che più direttamente riguardano la Camera del lavoro. Le fonti archivistiche usate dall’A. sono quelle ormai classiche per una ricerca del genere: le carte di polizia (mancano a Firenze per quel periodo le carte della Prefettura), le carte giudiziarie, le carte della Camera di commercio locale.
VINCENZO GOLZIO - GIUSEPPE ZANDER, L’arte in Roma nel secolo XV, Bologna, Cappelli, 1968, pp. 624, tavv. CCXL (Istituto di studi romani. Storia di
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Roma, XXVIII). L’architettura del Quattrocento a Roma è ancora uno dei capitoli meno chiari della storia dell’arte. Ignoti sono gli autori, e controverse le attribuzioni, dei maggiori edifici (Palazzo Venezia, Palazzo della Cancelleria, Ospedale di Santo Spirito). Incerte testimonianze ci hanno lasciato le antiche scritture le quali, a detta del Golzio – che ha curato la prima parte del volume, dedicato all’architettura – «sono state con diligenza indagate… già alla fine dello scorso secolo». Ciò è vero forse per quelle che sono le fonti classiche per il riconoscimento dell’opera dei più grandi artisti. Ma accertamenti indiretti, notizie integrative, ricostruzioni di determinati ambienti culturali e informazioni su artefici minori possono trarsi anche da altri archivi finora trascurati: archivi notarili, archivi di corporazioni religiose e gentilizi. Del resto il Golzio stesso non esclude che «dalla sistematica collaborazione di specialisti potrebbe nascere qualche nuovo contributo, nel senso che con lo storico dell’arte e con l’esperto di problemi di strutture dovrebbero strettamente cooperare lo storico, il ricercatore d’archivio, il topografo di Roma». Un esempio di questa ricerca nuova sulle carte lo troviamo citato in questo stesso volume: sono in corso presso l’Archivio di Stato di Roma ricerche in équipe per la sistematica riproduzione di piante e rilievi catastali di alzate di case che, una volta pubblicate, renderanno superati tutti i precedenti studi, compreso quello classico del Tomei (Le case in serie nell’edilizia romana dal Quattrocento al Settecento, in «Palladio», II, 1938, pp. 83 e sgg.). In questo volume di sintesi, volto ad un pubblico non specialistico, non ci si poteva attendere una discussione minuziosa ed erudita. È ben visibile tuttavia la traccia lasciata dai numerosi studi particolari e dall’esplorazione delle fonti tradizionali. Il Golzio, oltre ai disegni accennati (Archivio di Stato di Roma, Archivio di Santo Spirito), più volte menziona i «libri dei conti» dei lavori eseguiti in Roma, ossia i noti registri dei pagamenti della Camera apostolica. Ad essi fa riferimento anche lo Zander per la parte dedicata alla scultura e alla pittura. Per la Pietà di Michelangelo lo Zander cita il noto documento in data 27 agosto 1498 – conservato nell’archivio Buonarroti in Firenze – con il quale il cardinale di san Dionigi, Jean Bhilères de Lagraulas, ordina al Buonarroti di «fare una pietà di marmo a sue spese, ciò è una vergine Maria vestita con Cristo morto in braccio, grande quan-
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to sia un homo iusto per prezo di ducati quattrocento cinquanta d’oro in oro papali…». Il sottofondo documentario emerge particolarmente dalle «note critiche» ricomprese nell’appendice che – com’è nelle caratteristiche della collana – occupa con le illustrazioni più della metà del volume. In essa, oltre ad una nutrita bibliografia, sono gli indici dei nomi, dei luoghi e delle opere nonché un interessante – anche se limitato – repertorio di artefici. In ordine alfabetico sono ricordati, accanto a grandi artisti, diversi muratori, scalpellini, artigiani in genere che lavorarono in Roma nel Quattrocento. Per ciascuno di essi si traccia una breve biografia – in funzione naturalmente dei loro interventi creativi e con particolare attenzione alle date degli interventi stessi – corredata dalla citazione delle opere in cui sono menzionati. A questo proposito vorremmo notare come la classica opera del Müntz sugli artisti del Quattrocento presso la corte papale, cui finora si è attinto e che è basata soprattutto sull’esplorazione degli uffici pubblici della Camera apostolica, sia stata arricchita dalle recentissime ricerche della Corbo (Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio IV, Roma 1969) la quale appunto ha esplorato gli archivi privati cui si è accennato, oltre agli archivi notarili.
ROSARIO ROMEO, Aspetti storici dello sviluppo della grande impresa in Italia, in «Storia contemporanea», I (1970), pp. 3-21. Un documento inedito riportato dal Romeo lumeggia assai chiaramente il contrasto tra le dichiarazioni verbali dei massimi esponenti del corporativismo fascista e la realtà economica del fascismo stesso. Si tratta di un documento tratto dalle carte della Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato, Fascicolo Medici del Vascello, conservate presso l’Archivio centrale dello Stato, (la provenienza è indicata da A. Aquarone, che lo aveva già citato nel suo articolo Italy: The Crisis and Corporative Economy in «Journal of Contemporary History», IV, 1969, n. 4, p. 56). Mussolini aveva negato, in un discorso al Consiglio nazionale delle corporazioni, che l’Italia fosse un paese a concentrazione capitalistica e aveva manifestato la speranza che l’Italia rimanesse un paese a prevalente base agricola, con una piccola e media industria sana, una banca che non facesse speculazioni, un commercio che adempisse razional-
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mente al suo compito. Ma, in una lettera datata 24 novembre 1933, un anonimo quanto informato contraddittore gli obietta «Mi è consentito di dimostrare a V.E. che, malgrado le contrarie apparenze, l’Italia è un paese a intensa concentrazione di capitali? Più che gli stessi Stati Uniti, e ciò non per vero e proprio accumulo di sostanze colossali, quanto per l’intreccio delle fila del comando». E dopo sciorinato un lungo elenco di banche, che a loro volta controllavano un numero vastissimo di aziende, conclude: «Data la ricchezza totale dell’Italia è difficile trovare all’estero un gruppo che gli possa stare a petto per importanza relativa di dominio capitalistico… Di fronte alla esistenza di un gruppo così compatto, è politicamente conveniente indulgere, sia pure a parole, nella pregiudiziale contraria al supercapitalismo, o non è piuttosto preferibile il riconoscimento esplicito di siffatto supercapitalismo inquadrandolo apertamente nella cornice corporativa dello Stato Fascista?». A seguito della grande crisi, la concentrazione operata dall’IRI – alle cui vicende l’A. accenna in questo studio – rappresentava un centro di potere e di decisioni tale da rendere ancor più illusorio il meccanismo di parata escogitato dai teorici del corporativismo per giustificare l’esistenza di un accordo tra capitale e lavoro nell’ambito di una superiore mediazione operata dallo Stato. Il vigoroso e stimolante studio del Romeo – del quale non ci occuperemo qui diffusamente – è dedicato ai rapporti tra sistema bancario e grande impresa in Italia con lo sguardo volto particolarmente ai settori siderurgici, navali, armatoriali; a quei settori cioè che costituirono sempre il tallone d’Achille dell’industria italiana e che d’altra parte, per il loro peso e la loro decisiva importanza ai fini della potenzialità militare, ebbero sempre più stretti contatti con le banche e con lo Stato fino a sboccare nella soluzione IRI. Sono questi settori che connotarono il particolare sviluppo del sistema industriale in Italia, per gran parte legato alla iniziativa dei poteri pubblici e la cui crescita è avvenuta in modo rilevante a carico della collettività nazionale. Va ricordato però che il «decollo», a cavallo tra il secolo XIX e il secolo XX, avvenne per opera di industrie, quale quella elettrica, nelle quali le iniziative e il capitale privato giocarono un ruolo decisivo.
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FRANCESCA TRIMARCHI, La partecipazione del cittadino all’esercizio della funzione amministrativa, in «Amministrare», VIII (1970), pp. 9-23. Di massima, in Italia, il privato può intervenire nel processo di formazione dei provvedimenti amministrativi solo in quanto titolare di posizioni giuridiche soggettive. L’A. però riconosce che in alcuni casi una facoltà d’intervento è concessa a quisquis de populo. Tra questi casi l’A. ne annovera alcuni che si riferiscono alla tutela dei beni culturali: a) la legge del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali prevede la pubblicazione degli elenchi dei beni protetti e dispone che «chiunque ritenga di avere interesse» può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami o proposte affinché queste le trasmettano «coordinate e riassunte» al Ministero della pubblica istruzione tramite le Sovrintendenze (artt. 2 e 3); b) la legge urbanistica del 1942 dispone la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale, sul quale possono presentare osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici ed istituzioni interessate; essa dispone altresì che sul piano regolatore particolareggiato, ugualmente soggetto a pubblicità, possono essere presentate «osservazioni da parte delle associazioni sindacali interessate» (artt. 9 e 15). Ma qual’è il valore giuridico – si chiede l’A. – delle «osservazioni» con le quali il cittadino esprime il suo punto di vista o formula le sue obiezioni? L’opinione prevalente è quella che li considera semplici «denunce»; non vi sarebbe obbligo cioè da parte dell’amministrazione di decidere in merito ad esse «talché anche il dovere di vagliare le osservazioni in quanto elementi istruttori, privo com’è di qualunque mezzo di verifica e, quindi, di cauzione giuridica, viene ad essere praticamente vanificato». Specie con riferimento al settore dell’urbanistica la partecipazione del cittadino all’esercizio della funzione amministrativa si fa più stretta, come si deduce dagli esempi addotti dall’A., in alcuni paesi stranieri. Tuttavia il distacco tra cittadino e burocrazia, che caratterizza ogni stato moderno, permane ed è assai grave; per colmarlo almeno in parte, occorrerebbe dare maggiore concretezza alla «partecipazione popolare» e imporre all’amministrazione l’obbligo di motivare sulle osservazioni e sulle proposte espresse. L’A. segnala molto opportunamente una tendenza, volta in senso democratico, della legislazione attuale e ne mette in chiara luce le implicazioni teoriche e pratiche. Per quanto riguarda i beni
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culturali, avrebbe dovuto forse ricollegare la particolare incidenza della collettività, in ordine alla loro disciplina, all’uso pubblico di detti beni che ne caratterizza la condizione giuridica e ne limita, nei confronti dei proprietari singoli, la disponibilità e il godimento.
BRUNO DENTE, La pubblicità degli atti amministrativi, in «Amministrare», VIII (1970), pp. 25-32. Il segreto d’ufficio, che di massima copre gli atti della nostra amministrazione, è legittimo di fronte all’art. 21 della Costituzione che stabilisce la libertà di stampa e in genere la libera manifestazione del pensiero? Ed entro quali limiti? L’art. 21 della legge archivistica deve essere inteso in senso restrittivo, allorché parla di atti «riservati», o in senso lato, fino a ricomprendere, oltre il segreto di Stato anche il segreto d’ufficio? L’incertezza legislativa è in questo campo davvero eccessiva, se si tien conto che quasi tutte le leggi specifiche in materia risalgono ai codici penali, al codice militare e ad altre leggi emanate quasi tutte anteriormente alla Costituzione e quindi fortemente sospette. Così, ad esempio, manifestamente incostituzionale deve considerarsi quella disposizione dello stesso art. 21 che, riproducendo una norma della legge del 1939, vieta, senza fare alcuna distinzione, la consultazione di tutti i documenti dei processi penali (cfr. A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicità dei processi penali, in questa stessa rivista*, XXV, 1965, pp. 211-226). L’A. dell’articolo non affronta questi problemi; suggestive indicazioni possono trarsi però dagli esempi stranieri che ha cura d’illustrare. È fuori dubbio – osserva l’A. – che esista uno stretto nesso tra pubblicità degli atti e regime democratico; ed è per questo che diversi paesi, specialmente quelli del Nord Europa e gli Stati Uniti, hanno assunto come regola quella della pubblicità degli atti considerando eccezionale il mantenimento del segreto. Alcuni si sono spinti tanto in là dall’escludere dalla consultazione soltanto i documenti preparatori prima dell’emanazione dell’atto definitivo e determinati documenti «segreti», che la legge ha cura di precisare nell’interesse sia dello Stato, quando è in
* [«Rassegna degli Archivi di Stato» e, in questo volume, alle pp. 3-18].
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causa la sua sicurezza, sia del cittadino, quando è in causa il diritto alla riservatezza. Il favore che incontra il principio di pubblicità è dovuto al bisogno di promuovere una partecipazione attiva del singolo cittadino alla vita dell’amministrazione: motivo schiettamente democratico che tende a prevalere su quello, più propriamente liberale, del controllo esterno al fine di evitare possibili abusi da parte del potere esecutivo. Esso mette capo comunque ad un vero e proprio diritto all’informazione. L’A. non manca però di segnalare un inconveniente pratico che può verificarsi quando atti amministrativi troppo recenti sono sottoposti all’esame e al controllo del pubblico: quello che «i responsabili, burocratici o politici, provvedano a far scomparire o comunque a rendere non consultabili i documenti ritenuti più scottanti».
ANNA MARIA CORBO, L’esportazione delle opere d’arte dallo Stato pontificio tra il 1814 e il 1823, Estratto da «L’Arte», fasc. 10 (giu. 1970), pp. 88-113. Nell’archivio del Camerlengato (parte I, titolo IV, Antichità e Belle Arti, b. 37, fasc. 19) presso l’Archivio di Stato di Roma, sono conservate le licenze d’esportazione delle opere d’arte, concesse dal governo pontificio tra il 1814 e il 1823, di cui l’A. pubblica una prima parte in questo numero. Esse ci danno particolari indicazioni sulle opere emigrate all’estero in quel periodo e ci permettono di seguirne determinate vicende così da contribuire a risolvere problemi di datazione e di attribuzione. «Attraverso questi documenti – osserva, tra l’altro, l’A. – si perviene all’immediato contatto con gli artisti più attivi, tra i quali numerosissimi stranieri, dell’ambiente romano negli anni della Restaurazione»: ambiente, come si sa, assai vivace, in stretto contatto con le correnti più rappresentative della cultura europea. La Corbo sottolinea il rigoroso controllo al quale veniva sottoposta ogni richiesta di esportazione; basti pensare che tra i giudizi necessari alla stima dell’opera vi era anche quello di un Antonio Canova. Tale controllo non impedì peraltro che il deflusso degli oggetti d’arte continuasse, purtroppo, anche in quegli anni e che fossero trasferite all’estero intere collezioni e pezzi antichi di pregio.
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Queste stimolanti testimonianze sulla tassa d’esportazione dovrebbero far riflettere sulla questione della sua abolizione (cfr. la nostra nota su questa stessa rivista*, XXX, 1970, pp. 642-651) che alcuni ambienti patrocinano in omaggio ad una malintesa liberalizzazione del mercato europeo.
SIDNEY SONNINO, Diario (I, 1866-1912, pp. XLV-534, a cura di BENJAMIN F. BROWN; II, 1914-1916, pp. XII-374, a cura di PIETRO PASTORELLI; III, 19161922, pp. XI-407, a cura di PIETRO PASTORELLI), Bari, Laterza, 1972. Una ricerca fortunata ha permesso allo studioso americano Benjamin F. Brown di giungere alla scoperta delle carte Sonnino, scoperta che si è rivelata più importante del previsto: «una delle più grosse novità degli ultimi venti anni», la definisce lo Spini nella introduzione all’opera. L’archivio è costituito da oltre 250.000 pezzi ed è formato da diverse serie. La più importante è quella dei Diari. Comincia dal 1866 e termina nel 1922: un periodo così lungo da interessare tutti gli storici dell’Italia postunitaria. La serie assume tuttavia una certa continuità solo a partire dal 1880, anno in cui inizia l’attività parlamentare del Sonnino. Diviene più ricca negli anni Novanta: sono gli anni in cui lo statista è chiamato ad assumere responsabilità di governo. Negli anni in cui il Sonnino – due volte presidente del Consiglio nel 1906 e nel 1909-1910 e poi ministro degli Esteri – è al centro della vita politica del paese, le notazioni del suo diario si fanno sempre più fitte. Gli studiosi della prima guerra mondiale vi trovano un ricco materiale: un secondo volume riguarda infatti i soli anni 1914-1916 ed un terzo gli anni 1916-1922. Accanto ai diari è conservato anche il carteggio del Sonnino la cui importanza è facile immaginare se si riflette, ancora una volta, alle relazioni che un uomo della sua statura deve avere allacciato nella sua lunga carriera politica. Non mancano poi, a quanto è dato conoscere dalla citata introduzione, altri documenti di natura varia, com’è caratteristica in genere degli archivi privati: atti di Stato riservati, proposte di legge, relazioni, promemoria e denunce di enti e privati, studi e testimonianze atti a gettar
* [«Rassegna degli Archivi di Stato» e, in questo volume, alle pp. 43-53].
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luce sui suoi scritti e sui suoi discorsi. Di tutto ciò verremo particolarmente a conoscenza a mano a mano che verrà completato il disegno editoriale della casa Laterza la quale si propone di pubblicare, sotto gli auspici della University of Kansas e la direzione del Brown, la opera omnia dello statista. Essa si dividerà in tre parti. La prima, in 3 volumi, contiene l’intero diario. La seconda, in due volumi già editi, comprende gli scritti politici e i discorsi extraparlamentari dal 1870 al 1922 (la scoperta dell’archivio ha reso più agevole e sicura l’individuazione e l’attribuzione di molti articoli del Sonnino finora anonimi). La terza sarà dedicata all’imponente carteggio. È un’impresa coraggiosa e meritoria e, a giudicare da questi primi volumi, assai ben condotta. Corretti sono i criteri di edizione; molto puntuali, nella loro voluta sobrietà, le note le quali rivelano una conoscenza non certo occasionale dell’uomo e della sua opera. In vista della pubblicazione il ricco materiale dell’archivio è stato riordinato, sempre dal Brown, nel corso di due anni, rispettando quella sistemazione che il Sonnino stesso sembra avesse cominciato a dare alle carte, con quella gelosa cura delle proprie cose che lo accomuna al Giolitti: anche quest’ultimo, com’è noto, archivista di se stesso. L’archivio Sonnino si trova a Montespertoli, dove è stato sistemato, nella casa degli eredi, baroni De Renzis Sonnino. Abbiamo parlato di scoperta fortunata. Essa non è stata però casuale, bensì frutto di un’assidua opera di studio, di un lungo lavoro di reperimento di notizie, di testimonianze, tramite anche interviste con i sopravvissuti collaboratori o conoscenti dello statista. Un bel giorno questa tenace «caccia al tesoro» ha avuto un felice epilogo. «Attigua alla sala da pranzo della villa – così ci descrive lo Spini il momento culminante del ritrovamento – c’era una stanzetta, una specie di ripostiglio verosimilmente aggiunto dopo la costruzione dell’edificio, in cui nessuno era mai entrato da tempo immemorabile. La porta che dava accesso dalla sala da pranzo al ripostiglio era non solo chiusa da chissà quanti anni, ma addirittura celata alla vista da un armadio appoggiato alla parete. Rimosso l’armadio e aperto l’uscio della stanzetta, Ben si trovò davanti a quattordici vecchi bauli, che una volta aperti si rivelarono stracolmi di carte. Erano appunto le carte personali di Sonnino, fra cui tutti i volumi del suo diario (…). Dalla disposizione delle carte, si traeva l’impressione che Sonnino avesse incominciato a riordinarle sul finire della propria vita e che la morte lo avesse colto avanti di aver terminato quel lavoro. Verosimilmente, il vecchio solitario non aveva ammesso nessuno a collaborare al
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riordinamento. Una volta scomparso Sonnino, e successivamente anche il suo nipote, Leone De Renzis, si era praticamente perduta traccia di questo tesoro di incalcolabile valore». Abbiamo sottolineato l’importanza di questo ritrovamento perché pensiamo che presto o tardi anche l’Archivio centrale dello Stato possa entrare in possesso almeno del microfilm delle carte (la University Microfilms Inc. di Ann Arbor, Michigan, ha già effettuato la riproduzione fotografica dei documenti relativi alla prima guerra mondiale). L’Archivio centrale – dove è conservato ora il numero di gran lunga maggiore di archivi dei nostri uomini di governo – è infatti la sede naturale nella quale dovrebbero confluire le maggiori testimonianze della storia italiana postunitaria (del Sonnino vi sono conservate appena poche carte). In questo istituto esistono le condizioni ottimali per la loro più larga e agevole fruizione da parte degli studiosi.
LUIGI PELLOUX, Quelques souvenirs de ma vie, a cura e con introduzione di G. MANACORDA, Roma 1967, pp. XCIX-351 (Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Biblioteca scientifica, s. II: Fonti, LVI). Com’è noto Giolitti cercò, nelle Memorie, di riabilitare agli occhi degli italiani la figura di Pelloux la quale parve assurgere a simbolo, dopo il fallito tentativo liberticida di fine secolo, della vecchia classe dirigente e della sua vocazione antidemocratica e reazionaria. In effetti, quando Pelloux fu chiamato al governo come ministro della guerra (1891-1893), prima con Rudinì e poi con Giolitti, godeva fama di liberale soprattutto in quanto avversario del Crispi e antiafricanista. Nel primo ministero Giolitti, che si qualificò di sinistra pura e progressista, egli non sembrò trovarsi a disagio e non ebbe motivi di contrasto col presidente del Consiglio. Così, quando nel ’98 Pelloux fu chiamato a costituire il suo primo ministero, non trovò ostilità da parte liberale. Fra l’altro aveva dato di recente prova di singolare moderazione: investito da Rudinì di poteri straordinari e incaricato di reprimere manu militari i moti in Puglia e nel Sud, era riuscito a ristabilire l’ordine senza aprire grosse fratture con le forze progressiste e popolari. Senonché, alla testa della nuova coalizione governativa, dopo appena
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un anno, imboccò decisamente la strada della repressione delle nascenti forze democratiche. Ripresi in considerazione i «provvedimenti politici» del Rudinì – duramente limitativi della libertà di sciopero, di stampa, di associazione e di insegnamento – egli cercò, con tattica sorniona e mostrandosi disposto al compromesso, di farli passare con la benevola neutralità della sinistra. Fallito questo primo tentativo passò, ormai alleato di Sonnino e della reazione, ad una sfida aperta al Parlamento, con le conseguenze ben note: l’ostruzionismo, lo scioglimento delle Camere, la mancata approvazione da parte della Corte dei conti del «decretone» (con quest’ultimo si cercò di imporre con atto del potere esecutivo quanto non era passato nell’assemblea parlamentare). La battaglia terminò con la caduta del governo e il fallimento del primo grave conato reazionario. Qual è dunque l’ubi consistam di questa personalità ambigua, la cui ultima parte della vita sembra in contraddizione con la prima? Quali furono la sua vera fede e la sua ideologia? Non è facile dare attualmente una risposta al quesito. Gli studi storiografici non si sono occupati che di sfuggita di quest’uomo; le stesse vicende del suo governo, ben note nei suoi caratteri esteriori e di cronaca, non sono state abbastanza approfondite nei loro retroscena. Poco si conosce – non solo per questi anni, 1898-1900, ma in genere per l’ultimo lustro del secolo – dei diversi atteggiamenti di uomini e gruppi che, nelle loro trattative segrete, condizionarono l’equilibrio parlamentare e la stabilità e l’indirizzo dei governi. E ciò anche perché fanno difetto, accanto alle fonti a stampa, documenti e testimonianze di uomini di primo piano. Non si sono trovate, ad esempio, le carte Rudinì; solo di recente si sono scoperte le carte Sonnino (vedi, in questo stesso fascicolo*, XXXII, 1972, 3, pp. 622-623, la scheda sui Diari, voll. 3, Bari 1972). I souvenirs qui pubblicati sembrano accreditare il giudizio su un Pelloux reazionario: non solo per i giudizi che vi si esprimono – ad esempio su Giolitti e la sinistra in genere – ma per lo stile che vi si esprime e la povertà spirituale che rivelano nel suo autore. Forse uno stimolo ad una ricerca nuova e più ampia potrebbe darlo la pubblicazione o l’apertura ad un più vasto pubblico dell’archivio Pelloux dal quale sono tratti questi Souvenirs. Di questo archivio, conservato dagli eredi a Bordighera, poco sappiamo. Ne sono state finora pubblicate soltanto alcune lettere: di Luzzatti (L. LUZZATTI, Memorie tratte dal * [«Rassegna degli Archivi di Stato» e, in questo volume alle pp. 436-438].
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carteggio e da altri documenti, II, 1876-1900, Bologna 1935) e di Baratieri (Carteggio di Oreste Baratieri, 1887-1901, Trento 1936). È appunto basandosi soprattutto sull’archivio Pelloux che il Manacorda, nella pregevole introduzione al volume, tenta – per la prima volta con rigore metodologico e obiettività storica – di formulare un giudizio coerente sull’uomo e la sua opera. «Uomini come Domenico Farini e come Pelloux – osserva il Manacorda – non esprimono nella lotta politica esigenze, interessi, aspirazioni di gruppi sociali in movimento, ma, da grandi funzionari, hanno a cuore la pura e semplice difesa dello Stato o, come essi preferiscono dire, delle «istituzioni» e sono quindi dei puri conservatori e possono diventare reazionari quando il movimento sociale minaccia lo statu quo politico e sociale». Il Pelloux non ebbe però intenzione, secondo il Manacorda, di ricorrere a mezzi che non fossero quelli consentiti dalle leggi. Come tutti i conservatori miopi non vide quanto di nuovo era venuto maturando nell’Italia di fine secolo e fu travolto da forze e movimenti che trovarono la loro radice nelle mutate strutture economiche e sociali.
ELIGIO VITALE, La riforma degli istituti di emissione e gli «scandali bancari» in Italia, 1892-1896, Roma 1972, I, pp. XIV-336; II, pp. VIII-351; III, pp. VIII795 (Camera dei deputati, Segretariato generale, Archivio storico). Può essere ancora giusto datare dagli inizi del 1900 – cioè dal governo Zanardelli, cui fece seguito il decennio giolittiano – l’inizio, dopo gli ultimi conati reazionari, della «politica liberale». Oggi però, dopo i recenti studi di storia economica, non si può non risalire alcuni anni addietro – per lo meno al 1896 – per comprendere quale nuova situazione strutturale condizionasse quella svolta politica, caratterizzata da un nuovo atteggiamento della classe dirigente, dal riformismo e dall’attutirsi della lotta di classe. È infatti con il superamento della crisi, particolarmente acuta intorno al 1893, e con l’avvio di un nuovo corso espansivo dell’economia, che si vengono a costituire da parte del capitale quei margini di guadagno dai quali si potranno poi ritagliare i successivi aumenti salariali. Come si sia potuti giungere in così breve periodo di tempo ad un’inversione di tendenza tanto marcata è tuttora oggetto di studio. È general-
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mente riconosciuto che l’economia italiana, già prima della fine del secolo, contrasse con l’Europa più avanzata legami che poi si riveleranno fruttiferi. L’ascesa industriale procede di pari passo con la generale ripresa del commercio e dell’economia mondiali; capitali stranieri, particolarmente tedeschi, si riversano nella penisola a fecondare nuove iniziative industriali, specie nel settore elettrico. Si costituiscono infine nuove banche, più adatte a creare un’osmosi tra capitale finanziario e capitale industriale. Ma fin dal 1893 – il momento peggiore della crisi – si erano poste le premesse, ad opera dello stesso Giolitti e poi di Sonnino, ministro del Tesoro con Crispi, di un nuovo clima operativo mediante la restaurazione delle finanze e il risanamento degli istituti di emissione. La ricerca del Vitale verte appunto su quest’ultimo aspetto del complesso nodo di problemi che investe le origini del «decollo» industriale in Italia. Il contributo documentario che egli offre è notevole, come pure è assai accurata e chiara l’analisi dell’iter parlamentare mediante il quale, tra non poche difficoltà, giunsero in porto sia la riforma degli istituti di emissione che «i provvedimenti di finanza e tesoro» destinati a risollevare il bilancio dello Stato. È questo l’aspetto positivo – in definitiva quello più importante – della complessa vicenda, squallida in se stessa, che, com’è noto, ebbe origine dagli «scandali bancari». La crisi non fu solo un fatto tecnico o economico, ma anche un fatto morale. Il rapporto particolarmente stretto che dall’avvento della Sinistra al potere si era venuto a creare in Italia tra Stato, banca e industria comportò compromissioni di uomini di governo e parlamentari con l’«affarismo» e quindi occasioni di connivenze e corruzioni. A parte la gestione spesso tecnicamente scorretta, e alla lunga fallimentare, di vecchi istituti, affiorano spesso incapacità, e imprudenza insieme, nella gestione del pubblico denaro, ed anche un diffuso costume di favoritismi verso la classe politica. Va anche detto però che, almeno in quell’occasione, la classe politica trovò la forza e il modo di risollevarsi dal baratro e di porre le premesse oggettive per una rinascita economica e per un risveglio liberale. Ci sembra che questo possa essere il giudizio conclusivo da trarre dalla ricerca del Vitale. L’autore tuttavia non sottovaluta l’aspetto negativo della vicenda: quello scandalistico che tanto impressionò i contemporanei. Egli non trascura di addentrarsi in tutte le complicate fasi giudiziarie, i colpi
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di scena parlamentari, le rivelazioni e le battaglie giornalistiche, le mosse segrete dei protagonisti delle tanto discusse vicende di fine secolo per chiarirne ogni aspetto e far rivivere, non senza un certo gusto giornalistico, la cronaca di quei fatti. L’A. non crede infatti che gli scandali bancari, come «cose di tutti i tempi e di tutti i paesi» – secondo il noto giudizio del Croce – siano materia da trascurare dagli storici. Convinto invece che occorre capire quale specifica forma concreta essi abbiano preso in quella circostanza, ne definisce gli aspetti particolari esprimendo un giudizio sulle figure di maggior rilievo implicate nella vicenda, a cominciare da Crispi e da Giolitti. Egli riesce insomma a tracciare un efficace quadro di costume della borghesia italiana di fine secolo. Per una ricerca così condotta era necessario il sussidio di una precisa ed ampia documentazione. Lo studio del Vitale si presenta appunto con due nutriti volumi di documenti. Per quanto riguarda le fonti archivistiche segnaliamo soprattutto la parte, con molti documenti inediti, proveniente dall’Archivio storico della Camera dei deputati. Essa comprende gli atti della commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche del 21 marzo 1893, i verbali delle sedute degli uffici e della commissione della Camera per l’esame del disegno di legge di riforma bancaria del 1893 nonché gli atti preparatori e i verbali della commissione «incaricata dell’esame delle questioni sollevate dai responsi della Corte di cassazione relativi ai processi per sottrazione di documenti concernenti la Banca romana». Quest’ultima svolse i suoi lavori dal 26 novembre al 12 dicembre 1895. Nell’Archivio di Stato di Roma il Vitale ha consultato gli atti dei diversi processi collegati allo scandalo della Banca romana, tutti presso l’Ufficio di istruzione del Tribunale di Roma, ad eccezione del processo Felzani-Giolitti la cui documentazione è conservata fra le carte della Procura generale presso la Corte d’appello che avocò a sé l’istruzione. Questi ultimi atti processuali, giova ricordare, costituiscono la base documentaria anche del noto lavoro del Quilici al quale si può riconoscere il merito di uno scrupolo di ricerca fondata su una sufficiente massa d’informazioni ma non certo quello di una valutazione sufficientemente obiettiva dei fatti. Il presente lavoro viene quindi a colmare una lacuna sul piano propriamente storico con una indagine di cui si apprezza l’accuratezza e la completezza. Nell’Archivio centrale dello Stato il Vitale ha consultato, oltre alle carte Giolitti e Crispi, anche i verbali della Presidenza del Consiglio dei
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ministri dell’epoca e i fascicoli relativi al riordinamento degli istituti di emissione. Infine nell’Archivio generale della Banca d’Italia ha consultato le buste della Banca romana in liquidazione; ma con poco frutto, perché gli atti riguardano più che altro le successive partite contabili. Del famoso «plico Giolitti» – che conteneva i documenti più compromettenti per Crispi (lo statista li presentò alla Presidenza della Camera l’11 dicembre 1894) – il Vitale ha potuto rintracciare nell’archivio della Camera solo le prime cinque buste che pubblica integralmente nel vol. II (quattro furono subito rese note quasi per intero; la quinta non fu resa di pubblica ragione perché giudicata non pertinente). La sesta busta contenente 102 lettere di Lina Crispi e 8 di Crispi stesso – giudicate allora di carattere privato e non pubblicate (in realtà assai interessanti a giudizio di chi le vide, sia come documento di costume che come elemento di giudizio sulla persona del Crispi) – fu consegnata all’autorità giudiziaria per l’istruzione del processo a Giolitti; ma non è stata trovata fra le carte processuali conservate nell’Archivio di Stato di Roma.
SIDNEY SONNINO, Carteggio 1914-1916, a cura di PIETRO PASTORELLI, Bari, Laterza 1974, pp. XVI-771. È questo il sesto volume dell’Opera omnia di Sidney Sonnino, pubblicata sotto gli auspici della University of Kansas e diretta da Benjamin F. Brown. Dopo i due volumi dei Discorsi extraparlamentari e i tre volumi del Diario, esce ora il primo volume del Carteggio che va dall’aprile 1914 al giugno 1916. Il Sonnino, com’è noto, fu ministro degli Esteri con il Salandra dal 5 novembre al 19 giugno 1916 (e poi con Boselli e Orlando fino al 23 giugno 1919); di qui il carteggio particolarmente fitto di quel periodo che da solo occupa un intero volume (come del resto il Diario degli stessi anni). Il nucleo essenziale del carteggio, che comprende 240 lettere, è quello della corrispondenza con Salandra, primo ministro dal 21 marzo 1914, già in stretti rapporti col Sonnino prima ancora che questi assumesse il dicastero degli Esteri. Attorno a questo primo nucleo si pongono gli altri carteggi, tutti scelti in modo da gettar luce su quel periodo cruciale della storia d’Italia, tra la neutralità e l’intervento. Tra questi i più nutriti sono quelli con Bergamini, Cadorna, San Giuliano, Tittoni, con lo stesso Vittorio Emanuele
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III ed altri; e poi quelli con ambasciatori e personalità straniere, occasionati dalla qualità di ministro degli Esteri del Sonnino. Il carteggio comprende non solo le lettere dell’archivio Sonnino di Montespertoli, e quindi le lettere in arrivo dei corrispondenti con lo statista, ma anche le risposte di quest’ultimo che sono conservate in minuta nel suo archivio; spesso però sono state necessarie da parte del curatore ricerche in altri archivi per rintracciarle in originale. Tra questi archivi il più fruttuoso è risultato quello del Salandra, conservato nella Biblioteca comunale di Lucera (com’è noto carte del Salandra sono anche nell’Archivio centrale dello Stato ed è un peccato che non vi si trovino tutte le carte dello statista). In questo archivio si trovano non solo la gran parte delle lettere del Sonnino ma anche un gruppo di lettere originali del Salandra a Sonnino che gli eredi di questo ultimo gli avevano restituito. Altre ventiquattro lettere del Sonnino sono presso l’Archivio centrale dello Stato. Un piccolo nucleo di carte di Stato è presso l’Archivio storico del Ministero degli esteri; molte altre lettere provengono infine dall’archivio Bergamini conservato nella Biblioteca comunale di San Giovanni in Persiceto. Sono questi gli archivi visitati dal curatore del volume per completare il carteggio in modo da dare un quadro più possibile completo della corrispondenza tenuta dall’uomo di Stato toscano in quegli anni. Non tutte le lettere sono naturalmente inedite; è stata comunque cura del compilatore segnalarne in nota la pubblicazione. Le lettere sono state collocate nel volume in ordine cronologico; ma vi è il sussidio dell’indice alfabetico dei nomi. Dei corrispondenti si indica la carica politica, in nota, la prima volta che compaiono; altre note, molto sobrie, chiariscono fatti e circostanze di cui è cenno nelle lettere. MAURIZIO CASSETTI, Le carte di Alfonso Ferrero della Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario, Torino, Comitato dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1979, pp. XXV-1155. Le carte ordinate e studiate dal Cassetti non sono – come avverte lo stesso autore – tutte quelle riferibili a La Marmora ma solo quelle ricomprese nell’archivio della famiglia (Ferrero, poi Ferrero della Marmora). L’archivio è stato acquistato nel 1970 dallo Stato ed è ora conservato nella Sezione di Archivio di Stato di Biella. Sono rimaste presso la famiglia soltanto 391 lettere autografe di La Marmora, ricomprese però anch’esse e descritte in quest’opera.
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L’archivio, diviso in diverse serie, ricomprende 113 cassette e 142 scatole di cui le carte La Marmora costituiscono uno dei nuclei più consistenti. Al momento in cui il Cassetti iniziava il suo lavoro – in vista della ricorrenza del centenario della morte del generale – l’archivio era già ordinato e inventariato sulla falsariga di una prima sistemazione di mano dello stesso La Marmora. Cosicché il Cassetti ha creduto bene di rispettare il precedente ordinamento mantenendo la medesima collocazione dei documenti. Ne è risultata una presentazione delle carte articolata in quattro parti: la prima comprende le lettere, i dispacci, i telegrammi del La Marmora; la seconda comprende le lettere, i dispacci e i telegrammi ricevuti dal La Marmora e inviati da diversi corrispondenti; la terza comprende la documentazione più varia, dagli affari concernenti l’attività politica e militare del La Marmora a quelli concernenti la sua attività privata e i suoi beni. Una quarta parte concerne la corrispondenza non diretta personalmente al La Marmora ma in qualche modo pervenuta nel suo archivio e ivi rimasta. I documenti sono presentati, nella prima e seconda parte, secondo l’ordine alfabetico dei corrispondenti. Nella parte terza sono raggruppati per «affari» o per tipo di documento (così ad esempio: campagna del ’48; oppure regi assenti, decreti ecc.). All’interno di queste suddivisioni si segue l’ordine cronologico. Il lavoro del Cassetti procede dalla sua attività di archivista: approfondisce, cioè, e prosegue una normale attività d’ufficio poiché l’Autore è direttore dell’Archivio di Stato di Vercelli e delle due Sezioni di Varallo e Biella che ne dipendono, ed è quindi custode delle carte che ha con tanta cura studiato. La sua pubblicazione sarà destinata certamente a divenire familiare nella cerchia degli studiosi del Risorgimento e dell’Italia unita, così come lo sono divenuti i due Inventari rispettivamente degli archivi Visconti Venosta e Cavour, il primo curato da Maria Avetta e Giovanni Silengo, e il secondo dal solo Silengo. Abbiamo avvicinato questi diversi lavori perché s’ispirano a metodi di ricerca e di studio simili e consacrano simili criteri redazionali (lo stesso Cassetti dichiara nella sua Introduzione di rifarsi al Silengo). E del resto essi nascono – insistiamo nel sottolinearlo – da una comune esperienza archivistica, ispirati dal desiderio dei due autori di valorizzare le carte loro affidate. In particolare si nota, sfogliando il volume, l’attenzione che è stata dedicata alla ricostruzione di tutti quegli elementi del documento che risultavano mancanti o incompleti: così per la ricerca delle date; per l’indi-
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viduazione dei nomi dei corrispondenti o di altre persone comunque citate, delle loro qualifiche o di quelle altre loro caratteristiche che ne giustificano il rapporto con La Marmora; per l’esatto riscontro dei nomi di luogo, dei titoli di giornale e di altre pubblicazioni o in genere di fatti cui nelle carte si accenna in modo incompleto. Quanto al contenuto dei documenti va sottolineato poi che – in attesa di una loro edizione integrale – sono riportati, in riassunti più o meno ampi a seconda della loro importanza, le notizie e i dati più salienti, spesso citando o parafrasando le parole stesse dei testi. Va aggiunto infine che del documento si specifica se sia una minuta, un originale o una copia – autografa o meno – mentre si è avuta cura di segnalare quali di essi siano o meno editi e dove, non dimenticando di porre in evidenza eventuali discordanze tra il testo edito e l’originale. Ne è risultato un lavoro che è ben più ampio di un inventario e che ben può dirsi offra «spunti per una biografia e un epistolario» del La Marmora, così come l’Autore stesso suggerisce nel sottotitolo. Alla parte inventariale segue un indice di nomi, una tavola genealogica della famiglia e un quadro dei presidenti della Camera e del Senato e dei ministeri dal marzo ’48 al dicembre 1877.
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CHIESA E CULTURA
In Italia si aggiunge a quella borghese un’altra violenza specifica contro la cultura, anch’essa sottile e nascosta, esercitata da quell’antichissima istituzione che è la Chiesa cattolica. Essa non è che la traduzione in termini moderni della violenza aperta e diretta usata dalla Chiesa, in modi assai simili a quelli nazisti, soltanto due secoli fa. Nel giudicare dunque non bisogna lasciarsi trascinare anche dalle apparenze né illudere dalle famose libertà di oggi, ma guardare alla sostanza delle cose ed ai fatti. Che nei secoli passati la Chiesa infierisse sugli uomini più insigni della cultura, anche con le più atroci pene corporali come quella di bruciarli vivi sul rogo, è cosa che tutti sanno. Tra i nomi più celebri di vittime di violenze da parte della Chiesa, che il popolo dovrebbe conoscere a memoria, possiamo ricordare: nel campo della dottrina religiosa il Carnesecchi e il Paleario, nel campo della filosofia Giordano Bruno e il Campanella, nel campo della scienza Galileo Galilei. Questi, ciascuno nel suo campo, sono stati gli uomini più insigni dell’epoca della Controriforma in Italia, né vi fu più allora né in seguito alcun genio cattolico capace di dire in contrasto con essi qualche nuova verità al mondo. Oggi è evidente che la Chiesa non può, come prima della rivoluzione borghese, impedire con mezzi direttamente repressivi che la cultura, sia pure asservita alla società capitalistica, continui il suo corso. Tuttavia qualche residuo di intolleranza medioevale sopravvive tuttora: per esempio quell’Indice dei libri proibiti inventato al tempo della tirannia e dell’inquisizione. Con esso si vuole uccidere alle radici anche il pensiero delle grandi vittime della Chiesa e di quegli scrittori che non si possono più bruciare sul rogo: nessun libro è stato tolto dalla lunga serie, molti altri se ne sono aggiunti e il loro numero è così grande che la Chie-
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sa dimostra, con la sua costante intolleranza, di voler spegnere ancor oggi tutto lo spirito della cultura moderna. Nel campo della pittura e della scultura c’è, accanto all’Indice, l’interdetto vescovile usato ancora poco tempo fa per la crocifissione di Guttuso. E neppure i libri scientifici sfuggono all’Indice; la Chiesa chiude gli occhi anche di fronte all’evidenza dei fatti. E così pure s’insegna ancor oggi, con la benevola complicità dell’incredula società borghese, il catechismo, frutto anch’esso dei tempi dell’Inquisizione. Ed ancora: è cosa quasi impossibile in Italia trovare in una casa o in una libreria uno di quegli antichi testi religiosi dichiarati dalla Chiesa eretici o apocrifi o semplicemente un testo della messa o della bibbia che non sia stato corretto secondo gli ordini del Concilio di Trento e commentato da uno scrittore ortodosso. Invece, ad ogni nuova opera di pensiero, ecco contrastare una serie di libri reazionari tutti provenienti dalle formidabili organizzazioni di controllo e di repressione della cultura montate dalla Chiesa. Ma un’altra è l’azione più sottile e più profonda esercitata contro la cultura italiana dalla Chiesa cattolica. Il compito specifico a lei riconosciuto ancor oggi dalla società borghese – una volta assicuratasi per sé una pseudo libertà di pensiero – è quello di tenere lontana dalle conquiste della civiltà moderna la massa dei diseredati in modo che non sia allargato a tutti il privilegio dell’attuale cultura e che si distrugga anche negli uomini ogni velleità di ribellione con una positiva azione controliberatrice. È questa per il popolo la proclamata libertà di coscienza, corrispondente nel campo culturale, a quella che è in campo economico la libertà di morir di fame. E vediamo come la Chiesa esercita il suo compito, essa non fa mai appello all’intelligenza perché, poco fiduciosa che la sua «verità» si faccia strada da sé nella diversità delle opinioni, non concede mai alle sue vittime una possibilità di scelta. La sua tattica è quella di imporre una sola dogmatica bell’e fatta; per far ciò, evitando di mettere in moto l’intelligenza, basta impressionare gli animi e mantenerli poi in continua soggezione. Una prima suggestione la si ottiene sfruttando proprio il largo ossequio esteriore al cattolicesimo della classe colta e della classe dirigente in genere. Se tutti gli uomini ricchi ed istruiti, se tutti i capi dello Stato rendono omaggio alla Chiesa vuol dire che essa custodisce veramente la
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giusta religione. Se ciò non basta a convincere si usano altri argomenti essi pure direttamente contrari alla libertà di pensiero. Ad esempio, quello della tradizione: se tutti hanno fatto sempre così vuol dire che si deve fare così; quello della durata della Chiesa: se la Chiesa ha resistito così a lungo superando tutti gli ostacoli vuol dire che è assistita dal vero Dio e che non cadrà mai; dei miracoli, che sarebbero più numerosi e più importanti di quelli delle altre religioni e così via. Tutti questi argomenti antichissimi che hanno soltanto l’apparenza del ragionamento vengono appoggiati da un’azione più chiaramente pratica, volta anch’essa alla semplice suggestione, cioè dallo sfruttamento metodico della debolezza degli animi, particolarmente di quelli delle donne e dei bambini, della miseria, delle malattie e delle disgrazie, della minaccia di pene orribili per i renitenti. D’altra parte, per guadagnarsi gli umili e i sottomessi, si fa leva anche qui sulla loro aspirazione alla felicità e anche sul loro interesse immediato, e sulle storture dei loro cervelli e così, invece di combattere il neopaganesimo in cui è degenerata presso il popolo la religione cristiana con lo spirito superstizioso introdottosi nell’uso dei sacramenti, col feticismo del culto dei santi e così via, lo si appoggia e lo si sfrutta ancora, malgrado la rivolta del protestantesimo, col mercato delle indulgenze e simili. Ma neppure quando si insegna la dottrina del cattolicesimo, ad esempio il catechismo, si mette in moto la pericolosa intelligenza; lo si fa imparare a memoria e basta. Ma vi è per il popolo almeno la possibilità di sapere qualcosa al di fuori della Chiesa e di sfuggire al suo martellamento incessante dei cervelli? No, l’ambiente in cui viene costantemente a trovarsi il comune cittadino italiano è esclusivamente quello clericale; esso lo forma fin dalla nascita quando ancora egli non si chiede perché vive e come vive. Non basta. Umiliata ogni facoltà critica è facile infiammare i cuori degli ingenui con gli entusiasmi anacronistici e goffi dei sanfedisti che si fanno massacrare per il papa. Infine, oltre che da questa vasta azione negativa, con la quale si accumula sulle nuove generazioni tutto il male del passato, la povertà spirituale del popolo è acuita dal fatto che la Chiesa non gli dà e non può dargli nemmeno quel contenuto spirituale dell’autentico cristianesimo che lo solleverebbe almeno a un certo gradino della civiltà. E non gli può e non gli vuole comunicare neppure qualche entusiasmo che lo renda libero di godere almeno i risultati della cultura moder-
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na in altri campi, ad esempio in quello della scienza e dell’arte. Ora, è mai possibile che, se fossero sinceri, non si preoccuperebbero almeno di questo quei cattolici della classe dominante che son tali per libera scelta e per convinzione maturata? Quelli che si tengono prudentemente per sé tutto il contenuto filosofico di una dottrina come quella di Rosmini o tutta la teologia neoscolastica e che si godono egoisticamente negli altri campi la cultura dell’epoca presente? Essi devono invece sorridere in cuor loro, come gli auguri pagani di cui parla Cicerone, della ingenuità popolare perché è ben difficile non sappiano che il cattolicesimo d’oggi non è quello dei loro libri. Basterebbe volessero interrogare un qualsiasi contadino per accorgersi che il vero cattolicesimo è quello intessuto di quei pregiudizi e di quegli atteggiamenti servili dell’animo di cui abbiamo parlato. Così – concludendo – è evidente che la Chiesa, dichiaratamente reazionaria, non rinuncerà mai, né in teoria né in pratica, a raggiungere tutti i suoi risultati o ad usare di quei mezzi tirannici che sempre sono stati perfettamente intonati ai suoi fini. Essa, costretta un tempo dalla forza ha rinunciato a servirsi di certi mezzi di repressione diretta che ripugnavano alla mentalità borghese, quali l’inquisizione, l’assassinio, e altre pene corporali in materia di fede. In compenso però si è rifatta del terreno perduto allargando l’uso di altri mezzi repressivi anch’essi antichi, ma che, essendo destinati ad agire più sugli animi che sui corpi dei sottomessi, sono meno ripugnanti all’ipocrita mentalità attuale. Ed è oggi lei stessa a riconoscere la maggiore utilità di questi mezzi più subdoli di tirannia. Ecco perché tanto spesso – come avviene per bocca di papa Pacelli – essa esprime ora il suo compiacimento per la libertà borghese e per i regimi democratici da lei condannati un secolo fa. Ma se a questo si riduce l’acquistato spirito liberale della chiesa, di cui parlano ancora molti, ciò vuol dire che la parola libertà può servire a mascherare semplicemente la violenza indiretta nella quale si è realizzata nel giro di un secolo la complicità di una società che si proclama liberale con una antichissima istituzione tirannica.
IERI E OGGI
Oggi anche nel campo politico si parla molto di «ricostruire» quasi si dovesse costruire come prima del fascismo; ma il problema è un altro: si tratta invece di cominciare a porre finalmente le premesse di quella sana vita politica che in Italia non vi è stata mai se non come invenzione giornalistica. A che scopo dunque ricollegarci a quel passato che nulla di buono ci ha lasciato in eredità? E perché mentire benevolmente sulla nostra situazione di ieri e di oggi? Il tradizionale e facilone ottimismo della stampa politica italiana è oggi colpevole dello sfruttamento cosciente e organizzato della generale volontà di illudersi. È questa una vecchia forma di demagogia che, attraverso il chiasso giornalistico e travisando anche la realtà dei fatti in corso, permette di non fare nella realtà quello che a parole si spaccia come già fatto. Questa è anche la prova migliore del venir meno della volontà nei partiti: nella misura in cui appunto i partiti vanno collaborando o patteggiando con la vecchia classe dirigente, sentono il bisogno di nascondere o abbellire al popolo la dura verità. D’altra parte il confessare che la situazione italiana e internazionale d’oggi non permette di svolgere quella aperta azione rivoluzionaria che si potrebbe preparare per un lontano domani sarebbe cosa da far perdere ad alcuni di loro quella falsa popolarità di cui sentono un bisogno irresistibile. Ma è su questo vecchio mondo di ieri e di oggi che noi vogliamo invece veder chiaro, anche a costo di sembrare pessimisti; occorre che il popolo si convinca della necessità di farlo crollare prima che ci riporti alle sciagure di cui ancora soffriamo. 1. In primo luogo possiamo osservare che l’ottimismo ostinato della stampa antifascista conduce per fortuna i partiti ufficiali a contraddirsi e a svelare un primo fatto essenziale.
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Scritti vari
Molti italiani devono infatti aver già osservato che, se è stato così facile, come si vuol far intendere, liberarsi dai metodi, dalle istituzioni, da tutti gli uomini veramente fascisti, ciò vuol dire che o il fascismo non era quella bestia che si dipingeva o non ce ne siamo liberati affatto. Alcuni già pensano silenziosamente e nostalgicamente alla prima conclusione, ma la seconda è quella vera, anche se è più triste: perché, come avremmo potuto, se fossimo stati un popolo veramente libero, cadere così improvvisamente e indifferentemente dal paradiso del tempo di Matteotti all’inferno del tempo di Mussolini e di qui come avremmo potuto risollevarci senza fatica al paradiso di quella libertà già così completamente e facilmente perduta? Del resto più si va facendo la diagnosi dei mali del fascismo e più ci andiamo convincendo di poterli ben riconoscere anche oggi operanti e tenaci come ieri. La verità è questa: che il popolo italiano non è stato mai libero e non lo è perché, sfruttato economicamente e servo moralmente, non può servirsi di quegli istituti politici che sono strumenti di libertà nelle mani di altri popoli. Ed è proprio in questa impossibile collaborazione tra governati e governanti, servi gli uni sfruttatori gli altri, un motivo che investe tutta la vita politica italiana presente e passata e spiega la tanto vantata «libertà prefascista», voltasi così bene in tirannide. È vero che nel primo Risorgimento nacque anche per l’Italia una minoranza di uomini degna di guidarne le sorti: furono quelli che avviarono l’unità del popolo con il severo sforzo rivoluzionario. Ma non toccò ad essi di compiere l’opera iniziata perché, come spesso accade, furono sopraffatti e sostituiti da un partito moderato dietro il quale si nascondeva una vecchia ed abile classe dirigente. A questa spettò poi sempre la responsabilità immediata della nostra condotta politica. Chi non sa che l’Unità si ebbe affrettatamente e, per paura delle cosiddette rivoluzioni «di piazza», attraverso alleanze straniere e l’esercito piemontese, a servizio di un governo impopolare e precostituito? Allo straniero non si sostituirono così gli italiani con i loro capi rivoluzionari, ma degli uomini che, pur avendo nome italiano, erano stranieri per il popolo e suoi sfruttatori; essi si precipitarono da tutte le regioni a trar profitto della nuova situazione: i capitalisti dal nord, la decrepita burocrazia dal sud, l’esercito dal Piemonte, mentre i preti, abbandonando Roma, provvedevano già a ricostituire un altro Stato entro il nuovo Stato. Anche oggi queste forze parassitarie sono ancora appoggiate, di
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buona o mala voglia, dai partiti ufficiali che, con la loro politica, vanno consolidando e riconoscendo fiaccamente uno stato di fatto secolare, e tuttavia contrario all’interesse del popolo; essi si compiacciono della caduta del fascismo, ma non pensano che essa è avvenuta dopo ben venti anni di inerzia e sempre allo stesso modo, cioè per opera dello straniero e degli intrighi cortigiani. Essi sono dunque gli eredi dei moderati e lo dimostrano anche con la loro ottimistica propaganda che ha già creato i surrogati della rivoluzione: i miti dell’insurrezione popolare e della lotta antinazista da mettere nelle glorie passate, quello della repubblica per le glorie future, quasi che dietro questo nuovo paravento non possano nascondersi ancora gli eterni nemici. 2. Ma a quello scambio di uomini grandi con uomini piccoli non poteva non corrispondere un fatale scambio di concetti. È meglio accennarvi per riconoscere gli uomini dalle loro idee. La libertà non rifiuta certamente l’unità e l’indipendenza di ciascun popolo perché un governo straniero non potrà mai essere veramente popolare; ma d’altra parte l’unità e l’indipendenza presuppongono la libertà, e un popolo non potrà mai avere un governo veramente suo finché non se lo sarà dato liberamente, cioè eliminando con le sue forze ogni oppressore esterno ed interno. Per questo la rivoluzione era pregiudiziale per Mazzini, come per il Ferrari e per il Cattaneo, all’Unità d’Italia; ma la rivoluzione non avvenne e l’unità e l’indipendenza rimasero un fatto puramente esteriore di natura statale-territoriale, non accompagnato da un concorde atto di volontà, dalla unione di uomini liberi. Pisacane diceva giustamente «per me il governo sabaudo o il governo austriaco sono precisamente la stessa cosa», mentre il D’Azeglio ripeteva scioccamente quella frase famosa «l’Italia è fatta, ma sono da fare gli italiani». Ma se gli italiani, come riconosceva il D’Azeglio, uomo di governo, moderato e piemontese, non erano ancora un popolo libero, cos’era mai quell’Italia che era stata fatta, e che cosa aveva di comune con questo popolo? È significativo il fatto che molti moderati, a differenza dei rivoluzionari, commettono l’errore di rovesciare i termini del problema e di anteporre un fatto esteriore come l’unità geografica e statale a un fatto concreto come la libertà dei cittadini. Pretendono poi, con dubbia ingenuità, di far nascere questa dall’altra, sotto il loro paternalistico governo: come volere che da un cadavere nasca la vita. E così non furono fatti gli italiani ma sempre più disfatti da quelle
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forze parassite che si inquadrarono così bene nella cornice di quella indipendenza e di quella unità. 3. Gli uomini politici si riducevano così ad amministrare gli interessi borghesi e a difendere l’indipendenza e l’unità statale-territoriale. 4. Così accadde anche quando il socialismo sconvolse tutto il mondo politico creando una fede proletaria; anche allora in Italia la rivoluzione fu arrestata dalla reazione. Da una parte la Chiesa teneva soggetta una massa di popolo pronta a scagliarsi contro i compagni di lavoro; dall’altra pochissimi operai ebbero una fede socialista degna di uomini liberi e capace quindi di opporsi all’ignoranza che nel campo morale-religioso così come nel campo politico dominava ancora la massa dei proletari. Questi si rivolsero dunque da servi al socialismo delegando le loro rivendicazioni ai demagoghi e stringendo con essi un patto per la difesa di interessi immediati e particolaristici. Essendo la causa del proletariato affidata a uomini estranei al popolo per mentalità e metodi, i quali non tardarono a trascinarlo come oggi nelle reti della collaborazione e del riformismo, ad inquadrarlo nelle istituzioni borghesi e parlamentaristiche e nell’esercito regio, la rivoluzione, che in Russia divenne realtà, diveniva da noi un mito. 5. I proletari possono valutare alla fine di questa ultima e tremenda guerra quanto abbiano guadagnato dal vecchio mondo politico che torna a rivivere con gli stessi errori di prima. Forse questo mondo è ancora più vecchio di quello che ha retto le sorti d’Italia fino al fascismo, benché si sia rivestito in modo da apparire più aggiornato, e più gradito agli stranieri e agli uomini colti. Il popolo non fa a tempo a riaversi dallo stordimento della stampa fascista che un’altra propaganda lo stordisce esaltando unitamente a vecchi istituti tornati a galla come i rottami di un bastimento già naufragato, nuove istituzioni, nuove formule e nuovi partiti ch’egli non sente e giustamente non vuole riconoscere, ma non si accorge che gli atti e i modi di questa vita politica, sono, come quelli di ieri, pericolosamente moderati e più coscientemente mentiti.
PESTALOZZI
«Le rivoluzioni sono inutili se nulla fanno per almeno iniziare la redenzione economica e sociale del popolo». (J. H. Pestalozzi)
Il grande educatore di cui si celebra oggi – in verità non molto degnamente – il bicentenario della nascita, nacque appunto nel ’700 nella tranquilla Svizzera, in un agiato ambiente di provincia. Ma quale importanza poteva avere per lui l’ambiente in cui visse, tutto chiuso com’era in se stesso fin dall’infanzia ad ascoltare soltanto nel suo intimo la voce di una imperiosa e mai tranquilla coscienza? Fu per questo che egli non conobbe serenità e innocenza. I compagni di scuola lo trattavano come un estraneo e lo facevano oggetto di beffe mentre d’altra parte anche il maestro gli faceva piovere addosso rimproveri e castighi. Tutto ciò egli imparò a sopportare ora con indifferenza ora addirittura con lieto animo. Cresciuto in età, le gioie della casa e lo stare bene non lo interessarono gran che. Egli non fece altro che disgustare tutte le persone a lui intorno, anime anche grandi e a lui devote come quella della moglie. Si può dire perciò che tutto quello e solo quello che egli nella sua lunga vita inseguì come trasognato – ma con fermissima volontà – fu un ideale lontano, così lontano che non è ancora divenuto realtà: quello dell’educazione del popolo. Ed è per questo che, se il Pestalozzi rimase per tutta la sua vita un isolato, dalla sua morte doveva però cominciare a vivere sempre più nella comprensione delle nuove generazioni. Oggi noi possiamo così non soltanto comprendere quanto alto fosse quell’ideale, ma anche spiegarci le ragioni del fallimento e della noncuranza generale dei contemporanei per l’opera sua. Il Pestalozzi pensava alla scuola come mezzo di rieducazione del popolo e quindi di rinnovamento della società, ma pensava che a sua volta la scuola stessa non potesse essere il principio e il mezzo soltanto, ma anche il risultato di un tale rinnovamento.
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Perché chi se non il popolo, in una certa misura già rinato nella coscienza dei suoi diritti, avrebbe potuto desiderare e sostenere una scuola popolare? Ma il Pestalozzi vagheggiava una scuola nuova – quale noi desideriamo anche oggi – in un regime feudale prima e borghese poi. Pensava che a darle vita bastassero le sole sue forze. Egli avrebbe vinto – ne era certo – l’ostilità dell’ambiente circostante con la sua fede incrollabile; la sua sincerità doveva trovare una eco nell’animo in fondo buono degli uomini e dissiparne l’ipocrisia abituale. Ma soprattutto doveva imporsi la superiore bontà dei suoi metodi d’insegnamento. Errori di valutazione, che lo portarono, tra l’altro, ad elaborare a poco a poco una dottrina scolastica artificiosa e avulsa dalla vita, in contrasto con il suo temperamento e i suoi grandi principi. Finché, instancabile e mai soddisfatto fino a pochi anni dalla sua morte, raccolse in ultimo la lezione della storia, riconobbe che il suo sogno sarebbe stato di lontana attuazione e ne affidò la cura alle future generazioni. Fu per questo priva di risultati positivi la vita del Pestalozzi? Egli stesso ci ha insegnato che da fede nasce fede, e se anche fosse stata priva di risultati pratici immediati, certo l’opera sua costituirà in eterno per gli uomini una spinta al bene. Ma prima di darne un giudizio conclusivo vediamo anche quale fu il suo pensiero, o meglio seguiamone ancora la vita più da vicino perché proprio per la semplicità con cui egli si mise religiosamente ad agire poté riaffermare in modo nuovo il principio evangelico della superiorità del cuore sulla ragione, o meglio della necessità, per conoscere veramente, dell’amare e del sentire. «Dove non è vera conoscenza ivi neppure è vera vita e dove la vita, cioè la capacità d’azione, difetta ivi non può neppure essere vera cognizione». Riportiamoci dunque al momento in cui questo motivo centrale del suo pensiero si fa luce e al primo passo decisivo della sua nuova vita. Contrastando amici e parenti egli trasforma una sua impresa agricola in asilo-opificio per ragazzi poveri. Immediatamente questo suo amore educativo, che si volge naturalmente verso le anime più derelitte, si fonde con l’ideale scientifico della ricerca in un campo più fecondo di risultati. Egli sente che la sua missione non è quella di imbottire i cervelli. «Il migliore servizio che si può rendere all’uomo è quello di insegnargli a far da sé» e per questo si rivolge non ai
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ricchi ma ai poveri che, essendo brutalmente a contatto con la vita, potranno riportare continuamente i suoi insegnamenti alla realtà e crescere sviluppando la propria personalità in armonia di opere e pensiero. «Il popolo misero e vivente nelle bassure – scrive – assai facilmente può essere educato con semplicità e secondo natura, laddove l’educazione di chi non è povero e non vive nella necessità è in sommo grado innaturale e artificiosa».
Così egli condensa in questa sola formula tutto il programma della nuova scuola «educazione al lavoro mediante il lavoro». Ma all’entusiasmo iniziale segue l’esperienza continua di ogni giorno e la convinzione del non poter più andare avanti; egli stesso rimane vittima del naufragio della sua opera esponendosi al ridicolo e alla commiserazione, trascinando nella miseria e nelle malattie la moglie fedele e il figlio. Per fortuna riesce a sollevarlo un poco dalla crisi il successo di un suo romanzo Leonardo e Geltrude che egli con incrollabile fiducia aveva scritto subito dopo per rivolgersi al popolo con un adeguato mezzo di espressione e continuare così la sua opera educativa. Però, più che nel popolo, il suo romanzo aveva incontrato favore nei circoli intellettuali borghesi. Intanto, sopravvenendo la rivoluzione, doveva chiudersi un primo ciclo della vita del Pestalozzi e aprirsene un altro un po’ più costruttivo. Le esigenze innovatrici del movimento liberale dovevano incontrarsi con quelle del pensatore svizzero. Ma nello stesso tempo l’opera del Pestalozzi che guardava ben più in là degli interessi di classe, ne veniva forzatamente compressa, limitata e infine, anche per le manchevolezze teoriche e pratiche del suo autore, snaturata. Proprio perché alieno da interessi politici nel senso angusto della parola, il Pestalozzi intuiva acutamente questa doppia faccia della rivoluzione borghese, innovatrice e conservatrice, e guardò ad essa con simpatia e insieme con diffidenza. Le agitazioni contadine di «Stäfa» del ’94 lo trovarono subito dalla parte dei poveri. Ma con ciò egli stesso perdeva la fiducia degli aristocratici svizzeri. Sfumava intanto, nelle preoccupazioni della guerra, il suo progetto di una scuola industriale per i poveri ed a mala pena egli ebbe l’incarico di assistere ed insegnare agli orfani di guerra, compito che accettò con gioia. «Ora però silenzio, scriveva alla moglie, ogni tua parola mi va al cuore. Non posso sopportare la tua eterna sfiducia. Scrivimi, quindi, spe-
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ranzosa». Anche questa volta il Pestalozzi si pose all’opera modestamente, per imparare insegnando: «non sapevo in modo preciso ciò che facessi, ma sapevo ciò che volevo, e cioè la morte o il raggiungimento del mio scopo». In questa breve parentesi della scuola di Stans vide rinascere in lui come nei bambini malconci e abbrutiti una crescente fiducia e concretarsi nella sincerità dei rapporti quel piccolo grande mondo fino allora soltanto immaginato. Ed ecco che esso già sul nascere incontrava l’ostilità di molti. «Persone che degnavano di appena un’occhiata il mio schiacciante carico – scrive – e casualmente notavano qualcosa di meno ordinato di quanto essi godessero nella loro casa e che fosse diverso da quanto potesse offrire un istituto riccamente dotato, credevano di dovermi dare consigli e se io non trovavo adatta ai miei piedi la suola che essi usavano per i loro, mi ritenevano cocciuto e arrivavano a sussurrarsi l’un l’altro: “Di questo uomo non si può far nulla; è un cervello balzano”».
Prima del settimo mese l’istituto si sciolse sacrificato anch’esso alla guerra. Esauriti tutti i tentativi di una scuola popolare il Pestalozzi passa nella scuola borghese. Burgdorf e Yverdon sono le cittadine che gli danno la fama mondiale. Ma, a parte le altre amarezze su cui sorvoliamo, nulla sembrava al Pestalozzi più amaro che il sentirsi tuttora isolato e incompreso nei suoi più profondi desideri. Non solo, ma nel suo spirito di instancabile ricercatore, egli era più che mai convinto di essersi allontanato dalla strada giusta abbandonando i suoi primi tentativi. Il Pestalozzi fu nel suo intimo sempre coerente con se stesso. Nella sua ultima opera della vecchiaia, Il Canto del Cigno, risuona ancora dominante il primitivo ed originale motivo del suo pensiero: «La vita educa». Né è nulla mutato nel suo animo. «Morire è nulla ma per aver vissuto, aver tutto sacrificato, e nulla raggiungere, e scendere così nella tomba con l’opera mia questo è terribile (…) E i miei poveri oppressi, spregiati, respinti! Poveri sarete abbandonati e dileggiati con me. Il ricco nella sua abbondanza a voi non pensa; vi potrebbe dare al più un pezzo di pane, null’altro; è povero egli stesso, ha danaro, ma null’altro».
L’orientamento generale del pensiero del Pestalozzi è per noi moderni ancora valido; frasi come quelle di sopra riportate ci sono divenute familiari. Ma al tempo in cui il Pestalozzi le pronunciava la filosofia dell’epoca cominciava appena allora a mettersi su quella nuova strada. Si era agli albori del romanticismo.
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Eppure «un’educazione popolare» cioè non soltanto estesa a tutto il popolo ma completamente nuova nel suo spirito è ancora da venire. Contro il risorgente intellettualismo borioso e inconcludente e contro il sentimentalismo degenere di classi agiate ed egoiste è quindi tutt’altro che inutile anche oggi l’opera del Pestalozzi. Raccogliamo quindi l’invito che egli ci fa nella chiusura de Il Canto del Cigno. La sua fiducia merita bene la nostra. «Per lo meno non vogliate gettare via come cosa che abbia fatto il suo tempo e non sia degna di ulteriore esame ciò che fu la somma aspirazione dei miei sforzi e della mia vita. È invero cosa che non ha ancora fatto il suo tempo e merita certamente seria considerazione ma non per riguardo a me e alla mia supplica».
RISORGIMENTO E RESISTENZA
Non sono ancora ben chiari alla coscienza storiografica, e a quella direttamente politica, tutti i motivi ideali impliciti nella partecipazione popolare al movimento della Resistenza. Poco definite sono le reali tendenze e il peso di gruppi e partiti politici durante la lotta di Liberazione e, successivamente, la loro trasformazione di fronte ai compiti nuovi di direzione della vita pubblica dopo il ’45. Malgrado i diversi contributi – abbastanza numerosi negli ultimi anni – e la ragguardevole messe di fatti rievocati, il quadro della Resistenza soffre ancora di una certa fissità convenzionale dovuta all’insistenza su alcuni temi obbligati, gli stessi che si dibattono ancor oggi nella lotta politica. Ben più varia, ben più ampia è invece la problematica che può trarsi da questo momento cruciale della nostra storia, caratterizzato dalla partecipazione – in una misura mai vista – di ceti tradizionalmente lontani dalla lotta politica. È così che nel giro di pochi anni si offrono all’attenzione dello storico esperienze da registrare quante non se ne colgono in decenni di grigia vita unitaria, anonima per le masse, chiusa negli argini di ben individuate posizioni politiche dominanti. Fanno blocco in questo periodo – in attesa di soluzione – tutte le esigenze irrisolte nel processo di formazione dell’Unità d’Italia, divenute acute nel più recente passato. Dalla necessità di affrontare una più vasta tematica è scaturito un recente dibattito sulla Resistenza svoltosi nella libreria Pegaso, che ha preso le mosse da un interessante saggio pubblicato da Claudio Pavone nell’ultimo numero di «Passato e presente». Non è naturalmente possibile accennare a tutti i temi sfiorati nel corso della discussione e affrontati da diversi angoli visuali. Si è insistito particolarmente – sebbene non vi sia stata la possibilità di svolgere ampiamente e confrontare le diverse tesi sostenute – sul rapporto Resistenza-Risorgimento e fascismo-antifascismo, sul motivo patriottico e sul motivo antifascista della lotta di Liberazione, sul significato unitario dell’alleanza antifascista. È augurabile che a
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conclusioni meno provvisorie si giunga nell’approfondimento del dibattito che sarà ripreso nella stessa rivista e altrove. Quel che qui più ci preme sottolineare è l’avvertimento della necessità di collegare più strettamente lo studio della Resistenza a quello della storia d’Italia più recente, sollevandolo su un piano compiutamente storiografico. Già nel suo scritto il Pavone si era sforzato di dare una tale impostazione ai problemi messi a fuoco chiarendo i diversi significati dati alla Resistenza dai suoi principali esponenti, allorché essi la definirono quale secondo Risorgimento. Dalla considerazione che il fascismo aveva obliterato il senso della libertà, dalla reazione alla pretesa del fascismo stesso di atteggiarsi a continuatore del processo risorgimentale, nasce durante il ventennio e poi, più esplicitamente durante la Resistenza la volontà di restaurare i valori trasmessi dal Risorgimento all’Italia unita. Su questa piattaforma comune si incontrano le più diverse correnti politiche, da quelle monarchiche a quelle comuniste. E tuttavia assai diverso è il modo col quale esse intendono procedere al ristabilimento di forme di convivenza democratica: si va dal desiderio di restaurazione pura e semplice dello Stato giolittiano, sino alla proposta di un rinnovamento profondo della vita pubblica, capace di colmare le insufficienze della stessa rivoluzione nazionale e di porre, andando oltre, le premesse per la soluzione dei problemi del socialismo in Italia. Sono queste ultime correnti, da “Giustizia e Libertà” alle tendenze socialiste e comuniste, che si avvalgono, nella prefigurazione delle proprie mete politiche, di quel «processo al Risorgimento» le cui conclusioni sono ormai maturate in sede storiografica. Una più approfondita critica al fascismo conduce queste ultime a riconoscere che esso nasce su un terreno già pronto ad accoglierlo, sui residui passivi – appunto – della rivoluzione risorgimentale e sulle successive manchevolezze dell’opera di governo unitaria. La ricostruzione che il Pavone fa – in un quadro necessariamente limitato, ma efficace – degli atteggiamenti ideali dei gruppi e delle figure più in vista dell’antifascismo, si appoggia ad una ampia documentazione e procede con metodo storiografico verso mete di indagine obiettiva. Non vengono sacrificate alla rappresentazione di un concorde e spontaneo slancio unitario nella lotta di Liberazione, voci di opposizione e di dissenso; come non si dimentica di registrare atteggiamenti e speranze, indirizzi oggi dimenticati, ma, allora, fortemente stimolanti.
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L’indagine è però strettamente limitata – come si è detto – ad un confronto, dichiarato o implicito in ogni ideologia, tra il concetto del Risorgimento e quello della Resistenza: alla presa di posizione critica di fronte al passato e alle soluzioni nuove proposte. Il risultato che l’autore si propone – com’è facile intuire – non è quello di stabilire uno sterile confronto di opinioni su un piano culturale astratto, ma quello di offrire un sufficiente materiale d’indagine ad un giudizio storico-politico. Si tratta di chiarire quali problemi erano allora presenti agli uomini della Resistenza e quali soluzioni venivano adottate per risolverli. E, per ricostruire un panorama sufficientemente ampio ed esatto, si ripropone per la Resistenza la più vasta e collaudata problematica risorgimentale. Insistendo per questa via non solo non si elude un esame critico della Resistenza, ma si potrà scendere assai più in profondità, sottraendo tale esame alle deformazioni della pubblicistica e ponendolo su basi più solide. Chi voglia tentare un superamento dei giudizi correnti sulla Resistenza e garantirsi dagli irrigidimenti e dalle schematiche chiusure di parte, propri di una discussione condotta su un terreno di contesa immediatamente politica, non può che rifarsi più indietro, sciogliendo questo breve periodo nella continuità della storia d’Italia. Sarà così possibile giungere ad un giudizio conclusivo più fruttuoso di futuri insegnamenti politici. D’altra parte, molti dei problemi per i quali la storiografia si è volta allo studio del processo unitario potranno essere rivisti alla stregua delle nuove esperienze e dei nuovi impulsi che rivela questa seconda rivoluzione. Alla discussione da Pegaso, vivace e approfondita, hanno preso parte interlocutori che muovevano da diversi punti di vista e che, proprio per questo, hanno dato la misura della complessa problematica da svolgere in tutta la sua estensione. Particolarmente autorevole l’intervento di Parri, che si è diffuso ampiamente nella rievocazione dell’ambiente storico della Resistenza, sempre preciso nel ricordo non solo di situazioni di fatto, ma anche di atteggiamenti ideali e propositi non realizzati. Così pure ha conferito solidità di argomenti il Battaglia con un intervento vivace, che ha potuto avvalersi di una lunga e completa meditazione sull’argomento. Da opposti punti di vista è stata giudicata la politica del Comitato di liberazione nazionale – ed in particolare dei comunisti – negli interventi di Battaglia e di Spriano da una parte e di Leone Iraci dall’altra. Quest’ultimo ha sottolineato le incertezze dei comunisti, prima del ’33, di fronte al giudizio
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del Risorgimento e l’inevitabile ambiguità con la quale si presentò poi la politica di vaste alleanze popolari. Sullo stesso tema ritorna in un articolo comparso sull’«Unità» (28 aprile) lo Spriano che segnala nella rubrica «Rivista delle riviste» il saggio del Pavone. Fra le critiche formulate merita di essere ricordato il giusto rimprovero di non aver esaminato il pensiero di Rodolfo Morandi. Il tono però e le intenzioni dell’articolo sono assai diversi dalle moderate riserve che, con il suo pacato intervento, lo Spriano aveva avanzato, durante la discussione svoltasi nella libreria Pegaso. Parlare di «falsificazioni» e di «obolo» versato «al luogo comune anticomunista», come lo Spriano fa nell’«Unità», ci sembra davvero un po’ troppo. Lo Spriano reintroduce così nella polemica atteggiamenti che sbarrano il passo ad ogni ricerca autentica e il suo desiderio di trovare a tutti i costi una coerenza formale nelle posizioni culturali assunte dal Partito comunista lo spinge a negare che vi sia stata negli scritti degli esponenti comunisti una diversa valutazione del Risorgimento e degli ideali democratici prima e dopo la «svolta» del 1933-’35. Ma lo Spriano non fornisce utili elementi di ricerca e si rammarica solo che non sia stata vista questa o quella cosa, che non sia stato chiarito questo o quell’aspetto della ideologia e della politica comunista, senza opporre argomenti validi alla precisa documentazione del saggio. Le sue argomentazioni programmatiche non servono ad altro, per ora, che a creare una cortina fumogena di fronte alle testimonianze offerte dal Pavone. Polemiche come queste ci sembra che eludano il compito di approfondimento della realtà e non giovino certo al dibattito. Il passo indietro segnato dallo Spriano rispetto all’indirizzo seguito nel corso della discussione – che voleva aprire nuove vie di ricerca – è la gelosa chiusura di una concezione della Resistenza che avalli globali posizioni partitiche. L’obiettivo dell’articolo non è, del resto, quello di proseguire e arricchire il dibattito sul tema proposto ma di colpire determinate posizioni culturali e di sollevare preventive diffidenze di fronte a conclusioni di studi nati – com’egli si esprime – «nel clima del revisionismo».
CINQUE TESI SULL’APERTURA A SINISTRA (pro-memoria)
1. Le previsioni sul centro-sinistra sono quelle che vanno da una riedizione del centrismo, con formula cambiata e adeguamento alle mutate condizioni politiche e sociali, a un governo che farà qualche legge di un certo rilievo ottenendo i suffragi dei socialisti e dei comunisti e che comunque si servirà del loro appoggio o delle loro astensioni per sventare le manovre della destra e per evitare un suo ritorno in forze. Le più o meno ampie oscillazioni del governo D.C. entro questo margine dipenderanno dalla volontà e dalla capacità di Moro e Fanfani di sganciarsi dalle forze che sul piano economico rappresentano la destra e sul piano politico si sono già camuffate, in un processo trasformistico ben noto, nella nuova maggioranza di Napoli e che ora si apprestano a dar battaglia. Non credo che Moro e Fanfani perseguano esclusivamente e direttamente fini scissionistici, o comunque tattici, nei confronti dei partiti di sinistra e particolarmente del P.S.I. Se mai, sul piano classista, essi mirano (in ciò d’accordo con Saragat) a portare la classe operaia sul piano della classe operaia inglese o svedese. Non credo quindi che il processo di apertura a sinistra sia tanto facilmente reversibile (come pura manovra). Che possa cambiare, per esempio, entro un anno. Tanto più che le prossime elezioni non cambieranno molto il volto politico del paese e lo schieramento parlamentare, ripresentando quindi gli stessi problemi di oggi. Il processo di apertura a sinistra potrebbe invertirsi in seguito a una crisi o a un mutamento dell’attuale andamento economico o in seguito al fallimento di tale politica alla fine della prossima legislatura. 2. Il partito socialista non si scinderà. Il P.S. è un partito di classe, più congeniale alle condizioni italiane e al carattere del popolo italiano, più specifico e storicamente fondato del P.C.I. Una spaccatura dovrebbe avvenire pro o contro Nenni; e Nenni sa bene che, proprio per la natura di classe del partito, alle prossime elezioni sarebbe tagliato fuori chi assumesse una iniziativa scissionistica. Per le stesse ragioni non è tanto facile neppure un’opera di sgretola-
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mento del partito che faccia leva su qualche deputato transfuga. E d’altra parte non gioverebbe neppure alla D.C., se non in via del tutto transitoria, che non condurrebbe a risolvere alcun problema. 3. Se queste sono le previsioni, ciò non toglie che oggi vi siano le condizioni per un serio riformismo al quale potrebbe partecipare il P.S.I. e, potendolo, il P.C. (non necessariamente tutti e due i partiti) al governo. Tali condizioni vanno individuate nel progresso economico e nell’inserimento nel M.E.C., nella tendenziale scissione o comunque nella divergenza di idee e interessi nella classe capitalistica, essendo alcune industrie condizionate da nuove e ampie possibilità espansive ed altre incapaci di seguire le prime; quindi ritardatrici e mal viste. Essendo il capitalismo nel suo complesso incapace di risolvere problemi di fondo (alcuni originari) della società italiana, sempre assai gravi, è da credere che molti dei capitalisti non siano ostili ad interventi massicci dello Stato; desiderino anzi che si occupi lo Stato di quanto essi non sanno e non possono fare: di tagliare cioè i rami secchi perché l’albero possa rinverdire. L’economia italiana è già condizionata, da un decennio, da interventi del governo decisivi per l’andamento economico. E d’altra parte industrie quali quelle dell’I.R.I. e quelle che fanno capo a Mattei hanno fatto cadere molte delle vecchie prevenzioni e avvicinato l’idea di una economia a due settori, in buona misura pianificata (piano verde, piano per la scuola, piano per il Mezzogiorno, piano per le strade e l’edilizia popolare ecc.). Il successo di una tale politica è condizionato dalla capacità tecnica e dal coraggio di non arretrare, di fronte alle gravi difficoltà, da parte degli economisti e studiosi e da parte degli organi politici che se ne assumono la responsabilità. Comunque negli economisti, dalla D.C. ai settori di sinistra, esiste una certa concordanza di vedute sul piano teorico, tale per lo meno da far ritenere di poter fare insieme molta strada. Da parte di Moro e di Fanfani ci vorrebbe una volontà e un coraggio che dovrebbe andare ben al di là delle loro prudenze tattiche e della loro mentalità tradizionalmente conciliatrice: fino a spezzare eventualmente la D.C. In caso di riformismo serio sarebbe questo un fatto probabile e vantaggioso, ai fini di far enucleare quelle forze che veramente aderiscono al programma di apertura a sinistra. 4. La Sinistra non è preparata ad un programma serio di riforme che pure sarebbe in suo potere, in gran parte, far attuare. A parte le deficienze
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degli uomini e dei programmi, le difficoltà tecniche e politiche non facilmente superabili, vi sono nei partiti di sinistra (il discorso vale anche per il P.C.) remore e condizionature storiche, atteggiamenti radicati e in gran parte irrazionali che impediscono la necessaria carica aggressiva. Il pericolo maggiore sta nel massimalismo. Tale atteggiamento sentimentale, che si giustifica con una irriducibilità rivoluzionaria, è diffuso nella classe operaia e conduce a incertezza, mancanza di coraggio, ad una sterilità di proposte costruttive in una critica acida e scettica, comunque subalterna rispetto alle proposte della classe dirigente. Per questo atteggiamento subalterno, nonché per la insicurezza e la paura, rinvia al riformismo scettico e rassegnato, col quale si identifica. Anche sul piano tattico il massimalismo, ostinato e guardingo, rinvia al riformismo al quale dà mano libera in quanto si trincera su posizioni attendiste e sterili. 5. Il massimalismo trova soltanto un superamento verbalistico nel “leninismo” di cui si fanno propagandisti i dirigenti del P.C. Il leninismo è una dottrina rivoluzionaria, elaborata in un periodo rivoluzionario (e quindi come tattica a breve scadenza) dopo un lungo periodo riformista (riformismo cui persino Engels dava il suo consenso) e non è quella sintesi, che ancora non possediamo, tra i due socialismi. Il fatto che i comunisti ribadiscano, mentre accettano e sollecitano le riforme e persino la partecipazione al potere, la fine catastrofica del capitalismo o l’approfondirsi delle contraddizioni del “sistema”, è una premessa che nuoce a una visione reale delle cose. E così pure il fatto di attribuire alla spinta della classe operaia i mutamenti di prospettiva e le conseguenti offerte che sono opera della classe dirigente. Accettare una politica di sinistra rafforza, almeno per il momento, il capitalismo. Né siamo in grado di sapere se e quando questo processo avrà termine e quale ne sarà l’esito finale. Certo tutto ciò dipenderà in gran parte dalla politica dei partiti socialisti il cui peso potrebbe divenire domani determinante.
GLI ANARCHICI ALLA FINE DEL SECOLO (Un discorso alla radio)
I
Il lettore attento ricorderà che in un nostro numero recente (17 maggio) abbiamo espresso il nostro compiacimento per un discorso alla Radio, ascoltato in quei giorni, sul tema: «Gli anarchici alla fine del secolo». Effettivamente trovammo la cosa inusitata e ci affrettammo a chiedere alla Rai stessa i dati occorrenti per conoscere l’autore e il testo tal quale del pezzo dedicato all’anarchismo. Ne fummo soddisfatti gentilmente e il lettore troverà che la probità di cui elogiamo il nostro storiografo era effettivamente un dato non secondario della sua fatica. Riproduciamo qui sotto il testo completo della trasmissione in parola, che è opera del sig. Piero D’Angiolini, che ha voluto consentire a mettere il suo studio a nostra disposizione. Se si trattasse di un trattato e di un esame critico da parte di un nostro militante, naturalmente troveremmo qua e là toni e definizioni da sottoindicare come non sempre appropriati; ma per un osservatore a distanza, che non partecipa della nostra attività politica e del nostro ideale, non si può non ammettere che l’autore non ha proceduto con malanimo, come spesso avviene, quando si parla di anarchismo ed ha espresso l’opinione media inspirata a serenità ed a obiettività di ricercatore. C’è un punto del quale notiamo una precisione singolare, ed è laddove si tratta del pensiero di Malatesta, di fronte al merlinismo, al ciprianismo e all’echeggiare di un linguaggio neorisorgimentale, a proposito di volontarismo di guerra. Ci sembra che l’osservatore abbia su questi punti mirato giusto alla direzione dei rilievi malatestiani del tempo. Vogliamo ringraziare l’amico Piero D’Angiolini del suo regalo a «Umanità Nova», e daremo in diverse puntate il tutto che egli ha voluto gentilmente mandarci [in «Umanità Nova», vedi Nota del curatore]. L’attenzione degli studiosi fino ad oggi si è volta maggiormente a quel periodo del movimento anarchico che rappresenta la prima fase del movimento operaio: periodo che, legato alle figure del Bakunin, del Cafiero, del Costa, può approssimativamente considerarsi racchiuso entro termini cronologici segnati dal compimento dell’unità d’Italia da una parte e, dall’altra dal costituirsi in partito autonomo del socialismo legalitario, nel 1892.
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Anche in seguito però, se si guarda specialmente alla ideologia di base, l’anarchismo permeò di sé vasti strati popolari e poté riprendere vigore perché favorito da circostanze eccezionali. Così avviene verso la fine del secolo, tra i moti del ’93-’94 e quelli del ’98, moti che puntualizzano una grave situazione nel paese. La faticosa ascesa economica è segnata da crisi ricorrenti e dal profondo disagio delle masse, le cui condizioni non si adeguano abbastanza rapidamente allo sviluppo produttivo. Di fronte agli scioperi spontanei, il più delle volte non diretti e quindi incontrollati, facili vie di sbocco verso forme di protesta illegale, la reazione colpisce alla cieca, con metodi sbrigativi di repressione, anche se si comincia a riconoscere – nelle file degli uomini più responsabili – che dalle condizioni economiche avverse, dalle passività politiche degli anni precedenti, dal sistema fiscale arretrato, assai più che dalla attività sovversiva dei partiti estremi, ricevono spiegazione le ribellioni le quali, come fuoco continuo, covano in tutte le zone del paese, nel Sud come nel Nord, in campagna come in città, e divampano, a determinate scadenze, in più vasti incendi. Dopo i moti del ’94 la reazione determina inevitabilmente una crisi nel movimento anarchico, crisi di idee, ma sopratutto dispersione di uomini e interruzione di collegamenti cospirativi. Ma già nel ’95 riprende a svolgersi il tenue filo interrotto: riaffiorano propositi di rivincita, si propaga un anarchismo di massa dietro la suggestione dei ricordi recenti, presto ingigantiti nella fantasia. All’estero la corrente anarchica dà il tono più acceso al colore politico della emigrazione. Sopratutto a Londra è ben rappresentato l’anarchismo italiano con i suoi esponenti più qualificati: Pietro Gori, Edoardo Milano, e specialmente Errico Malatesta. Nel nuovo fervore d’idee sapevano trarre alimento dalle inevitabili polemiche e acquisire nuove esperienze a contatto con uomini di altri paesi che riflettevano altri problemi e altre situazioni, spesso più avanzate. Esce da questo ambiente un rovente manifesto stampato a Londra nel marzo del ’94 e sequestrato dalla polizia in Italia. Esso conserva l’eco dei moti recenti e, nella fiducia che i disordini siano destinati a sboccare di lì a poco nella mitica rivoluzione, enuclea, rivolgendosi al «Popolo d’Italia», l’essenza del programma anarchico. «Tu sempre misero e schiavo ti sei spesso messo in rivolta per diventare libero e indipendente, ma sei restato sempre oppresso perché dopo aver demolito un governo ne applaudivi un altro che era la riproduzione dello stesso stato
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di cose e la continuazione della tua schiavitù. La ragione è chiarissima: il male dell’Umanità non sta in un governo piuttosto che in un altro, ma nell’ignoranza che ti fa credere che non si può vivere senza governo. Infatti tu scacciasti il governo della Casa d’Austria perché soffrivi ed applaudisti quello di Casa Savoia, ed ora? Ed ora piangi per fare che? Certo il governo è composto di uomini in carne ed ossa, i quali non fanno che comandare e sciupare milioni senza lavorare. Ora i miliardi che sprecano gli uomini che compongono il governo inutilmente sono la causa della tua miseria. Tu lavori sempre crepando di fame, nutrendo chi non fa niente con le tasse che paghi. Le forze del governo derivano dai tuoi stessi figli che esso violentemente ti piglia per armare contro di te stesso: se da schiavo che sei vuoi tentare a divenire libero e indipendente. Per conseguenza l’abolizione del governo è l’abolizione delle tasse e della tua miseria, non essendoci più chi ti opprime godendosi il frutto dei tuoi sudori come è l’abolizione e la fine della tua schiavitù, non essendoci più chi ti strappa i figli d’accanto per farne i suoi micidiali sgherri».
Ad immagini di violenza si contrappone nello stesso manifesto il quadro della società rigenerata dalla palingenesi rivoluzionaria, dove la rappresentazione dell’ordine «naturale» delle cose, fatta con tono quasi biblico, svela il principio giusnaturalista, di derivazione rousseauniana, che la pervade. Principio che alimenta nel corso del sec. XIX una vasta gamma di concezioni politiche, dalle ideologie moderatamente democratiche fino a quelle anarchiche che fin d’allora i marxisti si sforzano di contrastare. «La natura ha fatto gli uomini eguali e liberi e tutti debbono essere infatti liberi ed eguali e non già in parole solamente. Colui che per forza vuole comandare un altro è un tiranno, colui che l’ubbidisce è un imbecille o un vigliacco. Così l’uccello in aria, il pesce nell’acqua, la belva nel deserto, l’insetto nella melma, così l’uomo nella terra deve aver diritto ai mezzi di esistenza per diritto di natura e non già per permesso di chi lo spoglia, lo sfrutta facendolo vivere peggio d’una bestia. L’Umanità deve diventare una sola famiglia, venerando i vecchi, fortificando i giovani nei mestieri, nell’arte, nella scienza, allevando l’infanzia all’amore reciproco nell’armonia pacifica della rigenerazione umana. La Rivoluzione sociale non è una lotta d’uomo contro l’uomo. Essa non è altro che una presa di possessione che fai tu stesso della terra che ti ha dato la natura per lavorarla da te liberamente e viverci dei suoi prodotti secondo lo sviluppo del tuo ingegno».
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In Italia la ripresa vera e propria dell’opposizione anarchica, in forme non solo clandestine, ma anche palesi, avviene nell’allentarsi delle misure di rigore, al ricongiungersi delle diverse file spezzate e al ricostituirsi di centri di organizzazione, col ritorno degli emigrati all’estero, con la smobilitazione e la liberazione dei detenuti. Avviene lentamente, solo dopo il ravvivarsi dell’opposizione cattolica e socialista, perché maggiori sono per gli anarchici le restrizioni d’ogni genere. Già nel gennaio ’96 si assiste ad una fioritura non indifferente di giornali ed opuscoli, ad un rinnovato fervore organizzativo, a conferenze e comizi. Il primo giornale, tra i più diffusi, è «L’Avvenire sociale», settimanale di Messina, destinato a lunga vita. Legato a forme di anarchismo individualista riprende temi tradizionali. Lo seguono altri periodici, con alterne vicende, «Tempi nuovi», «La Lotta umana» ed altri, dai titoli ancor più espressivi: «La Canaglia», a Catania, che riprende il nome di altro periodico uscito a Genova nel ’74, col sottotitolo: «Organo dei martiri della miseria», «L’Ideale», a Pisa, che dichiara di combattere «per la libertà assoluta dell’individuo che, cosciente del proprio dovere e scaldato dall’amore dell’umanità, fa legge e norma di sé». «L’attuale convivenza – aggiunge il giornale – non ha che il nome di società, basata sull’egoismo, sul privilegio, sulla corruzione e la prepotenza».
II
La stampa e la diffusione di manifesti e fogli vari avveniva tra grandi difficoltà, tra continui sequestri, interrogatori dei responsabili, arresti. E tuttavia ci si poteva giovare di una polemica vivamente condotta, anche da organi moderati, per una più ampia libertà di opinioni, per la normalizzazione della lotta politica e il riconoscimento dei partiti e delle organizzazioni popolari. La classe dirigente dava i primi segni di stanchezza e di divisione interna; apriva un dialogo destinato a condurre, dopo la fine del secolo, ad una nuova convivenza nella quale meno acceso doveva essere l’antagonismo delle classi e meno autoritario il concetto dello Stato. La polizia però vigilava. Le leggi della pubblica sicurezza, lo spirito e
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i metodi della repressione e della prevenzione non erano cambiati. Di lì a poco si procederà anzi, in funzione precipuamente antianarchica, ad una riorganizzazione tecnica del servizio, che diverrà più capillare: di fronte alla internazionale anarchica prenderà cioè reale consistenza l’internazionale della polizia. Siamo nel giugno del ’96: con una certa sorpresa le Questure scoprono le tracce di nuove piste, constatano la rinnovata virulenza di un morbo detestato. Il Ministero segnala alla Prefettura di Roma, e questa alla Questura, che anche nella capitale si muovono individui sospetti «Viene riferito che i coatti a libertà condizionale, Latini e Calcagno, avrebbero scritto ai loro compagni di avere trovato a Roma un buon elemento anarchico giovane, dal quale sperano molto». Nei mesi successivi la Prefettura torna a segnalare altri sintomi di ripresa del movimento. Sollecitata da altri, più allarmati richiami ministeriali, insiste nel febbraio del ’97 «Il Ministero crede necessario raccomandare perché in questa provincia sia esercitata più assiduamente la vigilanza ed eseguita con la massima diligenza ed efficacia. Qualora dalle indagini avesse a risultare in questa provincia la esistenza di circoli, associazioni e gruppi di anarchici, dovranno costoro essere denunciati all’autorità giudiziaria, ai termini dell’art. 248 del codice penale, essendo in tali casi – si noti, in queste parole, la diversa posizione giuridica riservata ad anarchici e socialisti – applicabile la giurisprudenza sancita dalla Corte di cassazione di Roma, secondo la quale le società di anarchici sono parificate alle associazioni a delinquere».
La polizia riprende così i contatti perduti e tenta di tener sempre sotto controllo il movimento. Mentre le autorità stringono i freni, gli anarchici subiscono la concorrenza dei socialisti all’interno del movimento di massa. I socialisti abbandonano gli atteggiamenti intransigenti assunti l’anno prima nel congresso clandestino di Parma, ritornano alla tattica delle alleanze e dei compromessi e si dispongono a partecipare alle future elezioni. Nel congresso di Firenze, del luglio ’96, affermano l’esigenza, di fronte al «programma massimo», del «programma minimo»: di singole riforme concrete cioè, da attuare in regime borghese: semplici acconti – essi dicono – che non escludono la liquidazione finale, la rivoluzione, ma ne affrettano anzi l’avvento. Gli anarchici gridano al tradimento. Denunciano senza mezzi termini come ambigua e corruttrice questa duplicità di tattica e di programmi,
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accusano i dirigenti socialisti di creare confusione e disorientamento nelle masse, per mascherare il loro puro e semplice scivolamento verso forme di acquiescenza borghese. Da Londra Malatesta fa eco, consacrando al congresso il numero unico «L’Anarchia». Precipitando gli eventi egli torna clandestinamente in Italia, nel marzo del ’97, per riprendere le file del movimento. Occorre far argine contro la repressione che in senso riformista esercitano i socialisti. D’altra parte il movimento rischia di arrestarsi su posizioni settarie per le reazioni inconsulte degli elementi più estremisti. Le nuove esperienze e i risultati ideologici, che Malatesta, come il Merlino, il Gori ed altri emigrati, ha acquisito all’estero, devono ora scontrarsi con l’ambiente italiano. Contrasti e incertezze di direttive, sporadiche e non ben coordinate, caratterizzano l’azione organizzativa dei gruppi, la propaganda e la diffusione della stampa. Invecchiati i richiami rivoluzionari, lanciati di frequente; scarna la tematica trattata, non calata nella realtà, incapace quindi di penetrare in ambienti nuovi. Nell’attività pratica, condizionata dalla lotta ideologica, si riflette un contrasto di uomini, di abitudini e di ideali vecchi e nuovi, ora legati a situazioni particolari, ora invece più aperti. Sul terreno della comune anarchia si sono stratificate le diverse concezioni del movimento nelle sue precedenti fasi storiche, chiuse ciascuna in un intransigente settarismo, senza passaggio dall’una all’altra, senza possibilità – per le diverse esperienze e il lungo isolamento – di sufficiente adeguamento e maturazione. Appena ci si solleva dall’anarchismo istintivo – del tutto spontaneo e occasionale – di masse estranee alla politica, o appena sfiorate dalla propaganda, si sentono ancora, nei fogli occasionali, nella stampa più diffusa e minuta, echi risorgimentali, o meglio repubblicani e garibaldini. Vi si esprime un generico umanitarismo, non ancora determinato in forme classiste, un ideale romantico volto ad imprese generose, al risollevamento della dignità umana ovunque calpestata. III
Ecco il contenuto di un manifestino, di ignoto autore, distribuito dagli anarchici, nel febbraio del 1897, per le vie di Roma e sequestrato dalla polizia. «Cittadini! In questo stesso momento nel quale noi, trascinati dal vortice
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della danza, nel delirio della festa, nell’orgia – diremo quasi – del carnevale, dimentichiamo tutto ciò che ci circonda per tuffarci completamente nell’egoistico godimento di sensazioni e di piaceri effimeri, un grido supremo di angoscia e di speranza si eleva lentamente dal lontano Oriente ripercuotendosi in ogni angolo della terra! Cittadini! A Candia si massacra, si incendia e si saccheggia dalla plebe coadiuvata dalla sbirraglia turca e il sangue cristiano scorre a torrenti per le vie dell’isola infelice! In Grecia un piccolo esercito, per volere di popolo, si apparecchia, con mirabile slancio, ad affrontare la morte per la santa difesa degli oppressi candiotti!… E noi socialisti-anarchici, o cittadini, che vi fummo descritti, dai nostri sleali avversari, come l’assoluta negazione di ogni senso nobile e generoso, noi che abbiamo invece uno sconfinato concetto di tutto ciò che è la libertà umana, noi che sentiamo agitarsi nei nostri petti la fiamma purissima di un ideale di pace e di amore, noi – proprio in questi giorni di danze e di tripudi – mandiamo il nostro fraterno saluto agli oppressi di tutto il mondo, imperocché dove sventola la loro bandiera, ove si combatte per un’idea, ove è il debole, ove si soffre e si muore, là è la nostra anima, là sono i nostri palpiti, là è la nostra vita!».
Accenti che non possono ingannarci sulla parentela di questo linguaggio, anche se più ingenuo e maldestro, con quello repubblicano. Atteggiamenti nati dal comune terreno democratico e alimentati dai ricordi delle barricate, che ci riportano indietro nel tempo, alle prime forze di anarchismo. Ideale piccolo-borghese disceso al livello popolare, osservano i marxisti, nel respingerlo sdegnosamente. Ma anche gli anarchici più avanzati non si stancano di predicare – come il Malatesta dalle colonne dell’«Agitazione» – contro simili appelli, destinati a sviare la gioventù, a distrarla dalla considerazione della ben più seria e palpabile questione sociale; ed ironizzano su certo tipo di «carabinista», uomo sanguigno, sempre pronto ad accendersi e a correre dovunque con le armi in pugno. I giornali di questo periodo riflettono un’ideologia composita, immatura. Non sarebbe spesso facile, se non ci aiutassero segni esteriori, riconoscerne la provenienza anarchica. Osserviamo il numero unico, sequestrato, «Pro-ideale», numero che fa seguito ad altro precedente, anche esso sequestrato «Per lo ideale». Vi si cita il Pisacane, una frase del Bovio («Dell’inferno dei poveri è fatto il paradiso dei ricchi»), vi si commemora la morte di un giovane «di giusta statura, di gracile complessione, il viso pallido incorniciato da una barba bionda», ritratto come novello eroe del Risorgimento. Oscuro, quanto generoso, egli era accorso, nella tradizione di un Santorre di San-
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tarosa, a combattere per la libertà della Grecia, accogliendo come altri giovani l’appello che abbiamo ascoltato. Accenni sociali, romanticamente svolti e genericamente argomentati, si colgono in altri articoli: Miseria!, quadro dalle forti tinte, e La donna e la società. Tema frequentemente trattato questo della libertà della donna, la quale, nell’attuale società, ora è «idolo», ora «macchina di piacere»; ma sempre schiava dell’uomo. Nell’amore libero soltanto potrà riprendere vigore la pari dignità dei due sessi, il sentimento e la verità dei rapporti contro l’interesse e l’ipocrisia del vincolo matrimoniale. Canta l’avvocato Gori, che piegando il «bello» al «vero», diviene poeta per farsi corifeo d’ideali rivoluzionari: «Eccola, presso a poco la famiglia ideale: – un contratto, la firma, la baldoria nuziale – e poi, fredda, monotona, vita d’occulte voglie – la lubrica altalena tra la ganza e la moglie». Nello stesso numero unico si innalza un inno di ispirazione carducciana: L’utopia. Un curioso dialogo, probabilmente su tema non nuovo – e forse destinato ad essere recitato in qualche circolo popolare – chiude il giornaletto: « – Uomo, come guadagni tu la vita? – Con la vita degli uomini! – Tu sei soldato senza dubbio. Uno di quei disgraziati, fatti segno talvolta all’odio dei popoli, e che, se comandati, devono immergere il ferro anche nel petto dei loro fratelli. Povero soldato, io ti compiango! – Io non sono guari soldato, eppur guadagno la mia vita con la vita dei miei simili. – Brigante allora?»
L’interlocutore anarchico è disposto a perdonare in ogni caso il suo simile, qualsiasi mestiere faccia, il ladro, l’assassino, il duellista (curiosa professione!), il boia; sarà sempre per un verso o per l’altro, vittima della società. Ma quando il misterioso personaggio che ha davanti si decide a confessare: «Io sono un agente della Polizia segreta»,
allora così lo assale: «Lungi da me, lungi da me! Sei tu che suggi all’uomo più che il sangue, più che la vita; sei tu che colpisci nell’ombra, senza pericolo (…) Tu che ti appoggi al braccio dell’amico che vai a denunciare! Oh come fa male veder l’uomo stri-
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sciar così basso! Creatura degradata! Nella via ciascuno t’evita, non ti si nomina che a voce bassa, non ti si conosce che per un numero, la vista del tuo ceffo mette orrore. Tu corrompi l’aria, tu intorbidi l’acqua, tu oscuri la vista del sole; la femmina che divide il tuo letto è immonda. Dal cimitero i tuoi vecchi si levano a maledirti: i tuoi figli rinnegheranno il tuo nome. Il pane che tu mangi ti brucerà la gola fino al giorno che la polizia ti lascerà morire di fame, dopo averti abbeverato d’onta. Va, maledetto!».
In un ambiente popolare, quale quello descritto, il Malatesta non poteva evitare di scontrarsi con mentalità diverse e non facilmente assimilabili. Dopo pochi mesi tuttavia egli riesce a far convergere il movimento intorno ad un unico centro, ad Ancona, dove si stampa l’«Agitazione» che diffonde nuove direttive. Si costituiscono gruppi a Padova, Bergamo, Genova, Reggio Calabria, Vicenza, Spezia, Fabriano, in tutte le Romagne e altrove. I nomi sono spesso gli stessi dei giornali che stampano: Germinal, Angiolillo, Boheme e numerosi altri. A Parma «Il Nuovo verbo», a Reggio Calabria «Il Ribelle», a Bologna «La Libertà» e, un po’ dappertutto, fogli di propaganda costituiscono una nuova fioritura di stampa – nuova anche per il tono e gli argomenti trattati – che spesso nel sottotitolo stesso – organo comunista anarchico – suggeriscono l’accettazione dei nuovi principi chiaramente classisti e collettivisti e i nuovi metodi organizzativi. A Roma soltanto, si contano nel luglio del ’97, otto gruppi distribuiti nelle zone Esquilino, Villa Ludovisi, Campomarzio, Prati, Trastevere, Ponte, Porta Pia, Porta Trionfale. Matura intanto rapidamente l’idea di riunirli in una federazione. Di questi successi ci dà in parte spiegazione la polizia, in un suo rapporto. «L’ordinamento fin qui escogitato è dei meglio rispondenti al loro fine, perché sfugge assai facilmente alle indagini e alle constatazioni giuridiche dell’autorità. Trattasi di gruppi per ogni determinata circoscrizione territoriale che hanno un capo, un segretario, un cassiere, ma non sede, non registri, non documento alcuno che possa attestare permanentemente dell’opera loro. Le riunioni frequenti, specie nei giorni festivi, si tengono all’aria aperta in località sempre diversa ed hanno parvenza di passeggiate amichevoli, di bicchierate in questo o quello esercizio sempre fuori della città».
La novità dell’azione del Malatesta si misura però, più che da questi accorgimenti pratici, dalla tenacia con la quale seppe far fronte – come si è accennato – a due pericoli che minacciavano il movimento. Uno, che
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potrebbe definirsi un deviazionismo di destra, era costituito dalla tentazione di accettare le tattiche parlamentari per non rompere l’unità d’azione con i socialisti. Il più autorevole esponente di questa tendenza è il Merlino, il quale segue da vicino e partecipa a quell’ampio processo di «revisionismo» della dottrina marxista che si svolge alla fine del secolo e coinvolge – si può dire – tutta la cultura italiana più viva nei suoi diversi settori. Convinto della necessità di un vasto movimento di opinione pubblica e di una pressione concorde sul governo da parte di tutti i partiti di opposizione, finisce per farsi sostenitore di nuove tattiche e per dirigere gli anarchici nell’alveo della resistenza esercitata con mezzi legali. L’altro pericolo è rappresentato da elementi estremisti fuori della tradizione anarchica collettivista. Questi, spingendo a conseguenze estreme il libertarismo della dottrina, si professavano insofferenti di qualsiasi disciplina e legame associativo. Pretendendo di far tutto da sé – fiduciosi che anche altri, ciascuno per proprio conto, avrebbero seguito il loro esempio – puntavano soprattutto sulla «propaganda del fatto» e aspettavano l’occasione propizia per dare un ammonimento e per accendere una miccia rivoluzionaria: si volgevano al terrorismo e all’attentato individuale.
IV
Se si considera che il nostro periodo è contrassegnato da numerosi tentativi di regicidio: da quello dell’Angiolillo a quello dell’Acciarito, fino all’uccisione – che è quasi l’ultimo atto dei moti del ’98 – del re Umberto, si potrà valutare appieno tutto il pericolo rappresentato da questa fitta schiera di isolati. Essi traggono spesso ispirazione da altri ben noti attentatori del Risorgimento di fede repubblicana e possono ritrovare in molta letteratura – e non solo anarchica – la giustificazione del tirannicidio. I circoli responsabili sono ossessionati dall’idea del regicidio che è nell’aria e matura fatalmente. Si riempiono interi fascicoli di notizie da Questura a Questura, si segue ogni più piccola pista senza successo. L’attentatore, appunto perché opera isolato e nel più stretto segreto, con mezzi rudimentali, è pressoché introvabile. Gli anarchici creano anzi false piste, e c’è anche chi si diverte a segnalare complotti inesistenti solo per il gusto di vedere la polizia mettersi in moto.
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Il questore, ai ripetuti avvertimenti ministeriali, risponde assicurando e osservando che i capi «hanno intuito il danno che alla causa deriverebbe da moti inconsulti e precipitati, i quali, inducendo il governo ad opera di repressione sempre più energica, scompaginerebbe le fila degli affiliati non ancora abbastanza numerose e compatte e le priverebbe dei migliori e più arditi. Così – aggiunge – pur restringendo le osservazioni mie e le mie informazioni all’ambiente locale, posso dire che di una azione violenta si parla qui e altro, ma come di cosa che deve essere rimandata alla ventura primavera, volendo per ora, nell’indisturbato raccoglimento, allargare quanto più possibile la propaganda e l’organizzazione».
Ma la polizia stessa è costretta di lì a poco a segnalare alcuni individui di Trastevere, i quali «staccatisi dai vari gruppi cui prima appartenevano, hanno voluto formare, vagheggiando propositi per ora indeterminati, ma audaci, un nucleo indipendente che hanno nominato «Nucleo dell’azione». Di tale gruppo, arrestato dopo i fatti del maggio, conosciamo le intenzioni attraverso un manifesto scritto a mano e sequestrato dalla polizia, prima che fosse diffuso. Trattasi di un vero e proprio appello – nello stile quarantottesco – alla costituzione «di bande armate che tengano la campagna, suscitando e mantenendo vivo il fuoco dell’insurrezione». Vi si condannano i provvedimenti messi in atto frettolosamente per sfamare, laddove possibile, i più poveri: le distribuzioni di pane e altre forme di assistenza richieste – fra le altre misure urgenti – anche dai socialisti. Si esprime – in un linguaggio sgrammaticato ma robusto – lo sdegno
«di fronte allo spettacolo nauseante che offre il popolo degradato alla fame, di convertirsi, giovani e gagliardi, in mimi e buffoni di piazza: di correre elemosinando da un istituto all’altro di fraudolente carità borghesi, fin dove si esige dal povero due o più ore di servitù, di lavoro, per un soldo di pane, che per sanguinosa ironia si dice gratuito mentre è il culmine del furto e della frode che si consuma a danno dell’operaio: e vederlo lambire la mano che glielo porge invece di divorarla, e per una porzione in più di detto pane farsi sopraintendente spietato dei fratelli di ieri».
Non si condividono le speranze che molti anarchici, seguaci del Malatesta, ripongono nella partecipazione agli organismi di resistenza e di lotta economica. Si riafferma soltanto la fiducia nella spontanea tendenza delle popolazioni italiane alla ribellione, specie nelle campagne. Se da questo documento di stampa popolare si risale – per concludere – al giornale stesso del Malatesta, all’«Agitazione», vi troveremo un
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diverso ed ampio respiro. La ripresa di contatti con ambienti e problemi agricoli vi è raccomandata come uno dei principali obiettivi. Questa la ragione, forse, di numerose ristampe di opuscoli, non nuovi nel contenuto, ma di sperimentata efficacia, atti a far comprendere i principi essenziali dell’anarchia. Pare doversi escludere però che il Malatesta – specie dopo il fallimento di tanti pronunciamenti insurrezionali – conservasse ancora il concetto che della rivoluzione continuavano a farsi gli anarchici vecchio stile, e che si prospettasse un’azione violenta a breve scadenza.
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Egli insiste d’altra parte sulla necessità di partecipare al movimento operaio nelle città in tutte le sue forme, non solo strettamente politiche, ma anche in quelle volte a rivendicare aumenti di salari e miglioramenti delle condizioni di lavoro. Ogni problema d’attualità, nato non solo negli ambienti dell’opposizione, ma anche in quelli della classe dirigente, vi è affrontato e discusso in vista di una soluzione anarchica. Nell’«Agitazione» possiamo leggere articoli non solo sul movimento operaio, sulla legislazione sociale e sui probiviri, ma anche sulla democrazia, sulla massoneria, sulla polemica tra protezionismo e liberismo. Contro le nuove tendenze socialiste il Malatesta si fa tuttavia interprete – in forme nuove, senza temere di scendere sul terreno degli avversari – della esigenza rivoluzionaria. Prosegue la polemica già iniziata contro il revisionismo del Merlino, prepara il terreno di fronte all’atteggiamento incerto di Cipriani, figura ormai leggendaria, tornato in Italia a far nascere nuove speranze, dagli anarchici volte in aspettative rivoluzionarie. Per le nuove prospettive culturali, riesce a fare anche breccia negli ambienti intellettuali. Ce ne dà testimonianza ancora una volta la polizia che si mostra preoccupata delle numerose adesioni degli studenti «molti dei quali però – si osserva – fra le varie tendenze di scuola socialista, pur simpatizzando per l’ideale anarchico, non sanno decidersi ad accettarlo con esclusivismo settario». Il Malatesta va incontro a questi elementi e a queste esigenze: aggancia cioè gli anarchici al movimento intellettuale e li lega, togliendoli all’isolamento, al movimento unitario delle masse.
Gli anarchici alla fine del secolo
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Non respinge la collaborazione con i socialisti e i repubblicani ma la sollecita, volgendo ai propri fini la richiesta iniziativa unitaria. E di fronte alla nuova apertura anche alcuni studenti, ormai sensibili al verbo sociale, si accostano all’anarchismo, dando ad esso qualche volta la preferenza. Nelle peripezie del giornale di Ancona – sulle quali non è qui il caso di dilungarci – e del gruppo che, intorno al Malatesta, tiene ormai in pugno il movimento, si riassume la storia dell’anarchismo in questi ultimi mesi. Dopo l’attentato dell’Acciarito al re Umberto, avvengono ad Ancona i primi arresti: il giornale non può più contare sull’opera del Recchioni, dell’Agostinelli, del Faccetti. Il Malatesta, arrestato dopo la scoperta del suo nascondiglio, il 15 novembre 1897, rilasciato poco dopo, fu arrestato nuovamente nel gennaio del ’98 allo scoppiare dei disordini di Ancona. Erano le prime avvisaglie della nuova ondata dei moti continui che caratterizzarono poi in tutta Italia un terribile inverno, fino a raggiungere il colmo della violenza nelle famose giornate del maggio milanese. L’assenza di direzione politica dei moti, in senso rivoluzionario, è oggi generalmente riconosciuta. Per quel che riguarda gli anarchici, il loro movimento cosciente si poteva già dire spezzato dai provvedimenti di ordine pubblico predisposti nell’inverno 1897-98 ed attuati, via via che se ne presentava l’occasione, prima che la situazione precipitasse. A Roma, seguendo la scia dell’agitazione dei disoccupati e delle turbe che manifestavano contro il caropane, finirono col gravitare attorno alla redazione dell’«Avanti!» e si trovarono fianco a fianco con i socialisti assieme ai quali furono arrestati. Nelle masse tumultuanti rimasero vaghe parole d’ordine, grida anarchiche, peraltro mescolate, specie nelle zone più arretrate, ad altre grida contrarie di «Viva il Re!», da parte di gente abbrutita dalla miseria, che pretendeva di rivoltarsi in nome del sovrano contro le autorità locali, fatte responsabili di tutto.
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Scritti vari
SCRITTI IN COLLABORAZIONE
LA GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI: UN’ESPERIENZA IN CORSO Piero D’Angiolini e Claudio Pavone
I Nella lunga tradizione archivistica italiana non mancano pubblicazioni intese ad offrire un panorama dell’intero patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato. Nel progettare una nuova Guida generale degli Archivi di Stato italiani non è stato possibile tuttavia trarre molte indicazioni utili dai modelli del passato. Non si può parlare infatti di vere e proprie guide a proposito dei risultati di quelle ricerche sistematiche di documenti che, nel nuovo fervore di studi storici, vennero effettuate agli inizi del regno. Esse ubbidivano soprattutto ad uno scopo pratico: censire, e con urgenza, quanti più archivi fosse possibile per sottrarli alla dimenticanza e all’incuria, sottoporli alla sorveglianza dello Stato e quindi promuovere il versamento e la concentrazione negli Archivi di Stato vecchi e nuovi. Neppure possono meritare il nome di guide le successive relazioni, di diversa ampiezza e di diverso valore, fatte, più che altro per uso interno, dai responsabili del servizio, volte a ragguagliare i poteri pubblici sulle condizioni degli Archivi e le loro necessità. Per trovare lavori ufficiali di un certo impegno e completezza – frutto della collaborazione di tutti gli Archivi – bisogna giungere al 1910. Per suggerimento di Pasquale Villari il Consiglio degli archivi approvò allora l’idea di un «manuale o guida degli Archivi di Stato» che ebbe attuazione sotto la direzione del Casanova. Essa mise capo al volume, di 312 pagine, intitolato L’ordinamento delle carte degli Archivi di Stato. Manuale storico archivistico1. Il volume pose alcuni punti fermi ai quali ha creduto opportuno riferirsi anche il successivo manuale del 1944: Gli Archivi di Stato italiani2. 1
Roma 1910, a cura del MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIO-
NE CIVILE. 2
Bologna 1944, a cura del MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.
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Scritti in collaborazione
La prima delle due guide si inseriva in un clima di ripresa degli studi archivistici, nel quale maturò anche una nuova disciplina degli archivi: il regolamento del 1911. La seconda fu elaborata in un arco di anni nel quale vide anche la luce la legge del 1939, che allargava nuovamente la portata e il numero degli istituti archivistici. Le due opere si ispirano a criteri redazionali assai simili che, brevemente, si possono ridurre ai seguenti: carattere sommario della trattazione (anche la seconda opera, più estesa, non superava le 606 pagine); impostazione fondamentale «storicistica» del lavoro, diviso, voce per voce, tra una premessa storica sulla genesi dell’Archivio e un successivo profilo delle singole magistrature che hanno dato origine alle carte; discorso differenziato e tale da fare emergere l’importanza di alcuni fondi nei confronti di altri; infine unità, almeno nelle intenzioni, di indirizzo e di metodo. Non sempre però tali criteri sono, in pratica, rispettati. In primo luogo fa difetto, in molte voci, la trattazione storica dei fondi e degli istituti. Occorre a questo proposito ricordare che il regolamento del 1911 obbligava gli Archivi alla divisione del materiale «per sezioni», divisione cui talvolta rispondeva un ordinamento per materia dei fondi. Così la stessa prefazione al volume del 1910, di fronte alle molte difficoltà che avrebbe spesso comportato una trattazione rigorosamente storica della voce, era costretta a consigliare di «descrivere lo stato presente delle cose, la distribuzione, l’ordinamento in cui i manoscritti oggi si trovano disposti, anche quando, per le vicende del passato, pel capriccio di qualche direttore, un tale ordinamento non sembrasse né logico né scientifico, non rispecchiasse più le istituzioni politiche o amministrative degli Stati in cui gli Archivi erano sorti». In secondo luogo le descrizioni dei singoli Archivi, confrontate l’una con l’altra, presentano nel manuale del 1910, malgrado i tentativi volti alla «unità di indirizzo e di metodo», una notevole difformità di stesura. Tale difformità permane nel manuale del 1944 dove si afferma di aver voluto di proposito lasciare «molta libertà ai compilatori» (ma il sopravvenire della guerra impedì forse una maggiore rifinitura dell’opera). In certi casi si è venuto meno ai criteri più generali che avrebbero dovuto essere rispettati: spesso manca, per fare un solo esempio, addirittura l’indicazione della consistenza del fondo. Le brevi introduzioni storiche hanno poi diverso valore: in qualche caso sono state redatte con chiarezza e con cognizione della materia; in altri casi invece con poca cura e senza studio
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adeguato. Non mancano poi altri difetti. Soprattutto il carattere discorsivo della trattazione, che passa senza soluzioni di continuità dall’uno all’altro fondo, sorvolando sui dati propri di ciascuno di essi, cancellando divisioni di epoche e distinzioni di uffici, nuoce spesso alla chiarezza della voce nel suo complesso (anche nella presentazione tipografica). Il criterio, che fu allora adottato nella presentazione del materiale, non è casuale. Nella prefazione al manuale del 1910, ricalcato poi dal successivo del 1944, è detto infatti che il manuale doveva servire soprattutto alla preparazione degli archivisti – per i quali occorreva insistere sull’inquadramento dottrinario – pur riuscendo «utile anche agli studiosi in genere». Questi tuttavia, com’è facile immaginare, avrebbero dovuto ricorrere agli inventari qualora avessero cercato dati certi e precisi. Sulla base di queste precedenti esperienze fu deciso per il nuovo lavoro d’imboccare una nuova strada per quanto riguardava sia i dati da raccogliere sia l’impostazione uniforme delle voci; ma nello stesso tempo si stabilì pure di conservare quanto vi era di positivo nei vecchi manuali, anche per offrire parametri il più possibile costanti ad una valutazione, sia pure generica, del progressivo ampliarsi del lavoro di ordinamento, del parallelo approfondirsi degli studi storico-giuridici e del mutare della legislazione. La nuova Guida avrebbe comunque dovuto aderire con maggior rigore al criterio storico, al di là della materiale collocazione delle carte o della loro classificazione astratta. Quanto ai dati di base essi avrebbero dovuto essere costanti e uniformi e tali da esaurire le caratteristiche essenziali di ciascun fondo. Collocati sempre nello stesso ordine e distinti, anche tipograficamente, dal discorso specifico sulla natura e le particolari caratteristiche storico-giuridiche della magistratura che ha prodotto le carte, essi avrebbero conferito alla nuova Guida un carattere meno discorsivo, più schematico e articolato. L’opera avrebbe assunto così, nella sua scala, un aspetto simile, più che alle vecchie pubblicazioni similari, alla guida particolare del Bongi, o Inventario dell’Archivio di Stato di Lucca, stampato a partire dal 18723. II 3
Sono stati anche tenuti presenti inventari e guide di altri paesi. Tenendo conto tuttavia della disparità di situazioni storiche, amministrative ed archivistiche ci è sembrato, in questa sede, di non poterci addentrare in un esame comparato, anche per la lunghezza di un discorso che sarebbe andato al di là delle dimensioni di questo scritto.
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1. L’impostazione della Guida generale ebbe come punto di partenza l’esame, qui sopra riassunto, dei tentativi fino ad allora esperiti di dare una informazione globale e sintetica sul patrimonio documentario degli Archivi di Stato italiani. Fu conseguentemente affermata la necessità di redigere istruzioni precise e insieme sufficientemente flessibili per potersi adattare alla grande varietà di situazioni esistenti negli Archivi di Stato italiani. E fu in pari tempo riconosciuto che un risultato di questo tipo poteva aversi solo in seguito a un ampio preliminare dibattito cui era necessario chiamare innanzi tutto il Consiglio superiore – che riconobbe prontamente l’importanza dell’iniziativa, indicandola come impegno prioritario dell’Amministrazione archivistica –, poi il Comitato per le pubblicazioni del Consiglio stesso e infine – senza voler con questa parola rispecchiare rigorose priorità cronologiche o suggerire scale di valori – tutti gli Archivi di Stato. Questo lavoro preparatorio iniziò nel giugno 1966 e si svolse attraverso una larga e approfondita discussione fra gli archivisti. Un primitivo schema di lavoro, elaborato dall’Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale e sommariamente illustrato nelle riunioni dei direttori d’Archivio tenutesi a Napoli e a Brescia nell’estate del 1966, fu sottoposto all’esame di tutti gli Archivi, che formularono per iscritto le loro osservazioni e controproposte di vario impegno e livello. Dall’abbondante materiale così raccolto fu estratto un ampio rapporto, discusso poi in una serie di riunioni regionali e interregionali svoltesi presso gli Archivi delle città capitali degli Stati preunitari. Esaurita anche questa seconda fase, furono nel corso del 1969 elaborate le istruzioni operative. 2. Delle discussioni avutesi attorno ad alcuni punti di particolare rilievo si darà sommariamente conto illustrando, qui di seguito, i passi principali delle Istruzioni. Vogliamo però fin d’ora fare qualche osservazione di carattere generale. Gli archivisti riconobbero l’importanza e l’urgenza della iniziativa; ma molti di loro non nascosero il proprio scetticismo circa la possibilità di condurla in porto. Troppe volte, nella storia degli archivi, programmi ampi e ambiziosi si erano insabbiati; troppo grandi apparivano le difficoltà da superare in rapporto alla scarsità dei mezzi e del personale; notevoli si manifestarono infine le resistenze ad un inquadramento, nelle grandi linee,
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uniforme, sospettato di voler mortificare la storicamente ricca varietà delle situazioni locali. Alcune obiezioni assunsero la veste del rilancio perfezionistico: in nome della scienza si richiedevano lavori preventivi di natura e di mole tali che del risultato avrebbero finito col fruire gli studiosi non di questa ma delle future generazioni. A queste perplessità i promotori dell’iniziativa opposero che se si fossero realisticamente commisurati i mezzi e le forze ai fini, l’impresa sarebbe divenuta fattibile; che, se dopo cento anni di amministrazione unitaria gli archivi erano nelle condizioni lamentate, non si potevano attendere altri cento anni per procedere prima a un completo e soddisfacente riordinamento e poi porre mano alla guida; che la Guida doveva nascere da una ricognizione completa e corretta dello stato di cose esistente e servire, oltre che da mezzo di prima informazione per il ricercatore, anche da denuncia di una situazione di disagio che gli archivi dividono in Italia con tutte le altre categorie di beni culturali. Fu chiarito che la Guida generale non poteva e non doveva essere un manuale di storia delle istituzioni e ne fu ribadito il carattere pratico, di strumento di consultazione. In questa prospettiva furono escluse, ai fini della guida, indagini supplementari, da qualcuno richieste, sui fondi da versare negli Archivi di Stato, perché impresa che avrebbe quasi raddoppiato lo sforzo da compiere. Fu parimenti evitata la riapertura di annose controversie sui trasferimenti di documenti dall’uno all’altro Archivio di Stato, ciascuno gelosissimo delle carte comunque finite fra le sue mura; e ci si limitò a proporre pochi spostamenti di fondi per recenti cause occasionali fuori dalla loro sede naturale: ma anche queste modeste migrazioni si dovevano poi rivelare spesso irte di pratiche difficoltà. Fu comunque chiarito – e verrà poi ribadito nel corso dei lavori – che, pur nella raccomandata impostazione realistica dalla quale era da bandire ogni falso pudore, la preparazione della Guida generale doveva essere l’occasione per affrontare tutti quei problemi di conoscenza e di ordinamento la cui mancata soluzione avrebbe potuto a buon diritto essere imputata ai compilatori della guida stessa. Uno dei problemi che più interessarono nella fase iniziale sia il Consiglio superiore sia il comitato per le pubblicazioni e gli archivisti fu quello dell’ordine di collocazione degli Archivi di Stato nella Guida generale. Può apparire un problema secondario e anche alquanto bizantino; ma in realtà esso contribuì a rivelare la differenza fra due diversi modi di concepire la guida: l’uno più sensibile alle esigenze di una anche esterna presentazione «storica» del contenuto; l’altro teso invece a conseguire un risultato pratico e di facile accessibilità al ricercatore, secondo una impo-
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stazione storica anch’essa nella sostanza, ma schematica e analitica nel metodo espositivo. L’ordine alfabetico, poi prevalso, fu argomentato in base a considerazioni per l’appunto pratiche, con riferimenti ad annuari e repertori italiani e stranieri di biblioteche e altri istituti culturali, e allo stesso precedente del volume archivistico del 1944. Le obiezioni principali furono mosse da coloro che richiedevano un ordine secondo i vecchi Stati preunitari, con l’Archivio dell’ex capitale in testa. L’argomento più forte a sostegno di questo ordine «storico» era quello della possibilità, che esso offriva, di condurre un discorso, per l’appunto, storico in modo più organico e unitario, trattando una sola volta, Stato per Stato, degli antichi ordinamenti: da una parte gli organi centrali che ebbero competenza estesa a tutto il territorio e dall’altra gli istituti locali omogenei che ebbero vita in diverse zone periferiche e i cui sedimenti cartacei si trovano oggi negli Archivi delle singole provincie. Il problema che così veniva sollevato era reale, anche se l’impostazione nei termini sopra esposti risentiva ancora troppo del modello «storia delle istituzioni» che veniva, a torto, offerto alla guida generale; e dovremo in seguito accennare al modo in cui si è cercato di risolverlo. Le difficoltà per l’ordine «storico» nascevano però e si rivelavano insormontabili, quando si fosse voluto individuare il momento cui riferire l’ordine stesso. Si pensava di scegliere la situazione esistente all’atto dell’unificazione nazionale? ma sarebbe rimasta fuori, ad esempio, la repubblica di Venezia. Il congresso di Vienna? andava meglio per Lucca e per Massa, ma non per Genova e, ancora, per Venezia. Il 1796? rimanevano comunque sacrificate città come Siena; per non parlare delle difficoltà che sarebbero sorte per Napoli e Palermo, per Bologna, per le città di più recente annessione all’Italia come Trento, Trieste, Bolzano. Né il rinvio ad un criterio più generale, quello delle città che, in una qualsiasi fase della propria storia, fossero state centro di uno Stato sovrano, sfuggiva alla difficoltà di individuare con il necessario rigore gli ordinamenti che meritano – in un determinato momento storico – la qualifica di sovrani. Queste difficoltà finirono con il convincere anche i più tenaci avversari dell’ordine alfabetico. 3. Rimaneva tuttavia da risolvere il problema, sopra accennato, della descrizione delle magistrature e uffici omogenei, comuni a più città facenti parte, nei vari periodi storici, di un unico organismo statale. Va da sé che il problema nasce solo in secoli piuttosto recenti; ma diventa eviden-
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tissimo con il periodo napoleonico. Fu deciso di affidare agli Archivi di Stato delle ex capitali la illustrazione di questi uffici e magistrature, per evitare la ripetizione delle medesime notizie di carattere generale e giuridico nelle voci dedicate ai singoli Archivi di Stato di città un tempo facenti parte del medesimo organismo statale. Fu precisato che compito degli Archivi delle ex capitali sarebbe stato quello di descrivere molto succintamente gli organi uniformi «come avrebbero dovuto essere» da un punto di vista normativo, mentre gli Archivi di Stato periferici si sarebbero dovuti limitare a porre in evidenza le eventuali rilevanti peculiarità che avessero portato a un distacco dell’archivio locale dallo schema generale, e ciò soltanto dove lo studioso potesse andare incontro a sorprese o delusioni. Rimanevano fuori da questo programma i casi in cui la ex-capitale cadeva fuori dagli attuali confini d’Italia; e su questo punto la redazione centrale si riprometteva di precisare in un secondo momento quale fosse l’Archivio di Stato cui far capo. Questo secondo momento non è mai maturato perché, tranne poche e parziali eccezioni (Palermo e Torino), i grandi Archivi di Stato non hanno svolto il compito loro affidato. Le cause di questa inadempienza sono varie e non interessa analizzarle in questa sede; ma al di sotto di esse è lecito scorgere la conferma di un fenomeno di profondo significato nel sistema degli Archivi italiani: gli Archivi delle grandi sedi storiche vanno sempre più perdendo la funzione di centri di promozione e di guida culturale e tecnica nei confronti degli Archivi, molto cresciuti di numero, di quelle che un tempo furono le «loro» provincie. Nel nostro caso il massimo di informazioni sugli organi locali uniformi è stato fornito dagli Archivi periferici stessi; cosicché la redazione centrale si è trovata di fronte a un duplice problema. Essa ha dovuto infatti intraprendere un paziente lavoro di confronto, di controllo e di omogeneizzazione delle notizie ricevute da provenienze molteplici, lavoro per il quale si è giovata e dovrà continuare a giovarsi della collaborazione di archivisti delle singole zone storiche. D’altra parte è stata abbandonata l’idea di collocare le sintetiche descrizioni degli organi locali uniformi subito dopo l’organo centrale da cui essi dipendevano (nella voce, cioè, dedicata all’Archivio della ex capitale). Le ripetizioni saranno evitate accentrando le descrizioni degli organi uniformi in un repertorio che si dovrà poi decidere se integrare in un indice generale sistematico o pubblicare a parte all’inizio o alla fine della Guida generale.
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4. Abbiamo già accennato che la preferenza fu accordata ad una presentazione schematica dei singoli Archivi e dei singoli fondi, che escludesse l’andamento discorsivo del volume del ’44 ed evidenziasse invece al massimo lo scopo pratico della Guida. L’obiettivo fu in sostanza individuato nella compilazione di un sussidio di ricerca che non pretendesse a discorso storico – destinato facilmente a scadere in pseudostoricismo – ma desse invece allo studioso un primo orientamento per indirizzarlo a questo piuttosto che a quell’Archivio e per offrire i primi dati di giudizio necessari alla traduzione in termini archivistici di un particolare argomento di studio. Questa impostazione fu riassunta nel primo paragrafo delle Istruzioni che parlavano appunto di «strumento di consultazione rapido e sicuro», che doveva avere in ogni sua parte unità di impostazione e di realizzazione, facilità di lettura per italiani e stranieri, coerenza nel linguaggio usato, veste tipografica atta a raggruppare in non più di 1.000 pagine (2 volumi) tutte le informazioni indispensabili.
Questa ultima previsione, di larga massima, è probabile si riveli leggermente errata per difetto. Veniva ribadito che la Guida generale non sarà un «manuale storico-archivistico» né una storia delle istituzioni. Essa dovrà soltanto offrire il quadro realistico del contenuto degli Archivi di Stato italiani, senza indulgere a lodi sull’eccellenza di questo o quel fondo, e senza coprire con frasi generiche deficienze di ordinamenti e di conoscenze.
L’obiettivo di dare alle voci un minimo di uniformità e, conseguentemente, al ricercatore un minimo di sicurezza nella consultazione, consigliò di inserire, nella parte preliminare delle Istruzioni, anche un paragrafo su «linguaggio, terminologia, testo». Si avvertiva in esso che particolare cura dovrà porsi, all’interno delle singole voci, nello scegliere – e nell’usare in modo univoco – termini archivistici, giuridici, amministrativi adatti. Di locuzioni di uso locale che non siano di per sé evidenti dovrà darsi la spiegazione. Alla univocità terminologica della intera guida generale provvederà la redazione centrale. Di parole di uso generalissimo quali archivio, fondo, serie, non è compito di queste Istruzioni – si precisava – tentare definizioni teoriche. Si avverte soltanto che si è convenuto di chiamare indifferentemente «fondo» o
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«archivio» la prima partizione che si riscontra all’interno di un Archivio di Stato, «serie» la seconda.
L’esperienza ha poi dimostrato che due soli livelli sono insufficienti ad esaurire la ricchezza di articolazioni di un Archivio di Stato. Ci si è così trovati di fronte a «gruppi di fondi», «gruppi di serie», «sottoserie», eccetera. L’orientamento sostanziale tuttavia è rimasto quello sopra esposto, pur con i necessari adattamenti: tener conto di tutti i molteplici raggruppamenti e articolazioni, che di fatto si presentano, senza tuttavia indulgere a tentazioni classificatorie e definitorie. La corretta resa grafica di tutti i livelli imporrà necessariamente un lavoro di raffronto e di fissazione di equivalenze. 5. Le partizioni fondamentali da rispettare in ogni voce della Guida generale (fatta ovviamente eccezione per l’Archivio centrale dello Stato) furono così fissate dalle Istruzioni: I. Archivi di istituzioni, magistrature, uffici statali e di governo, fino all’unificazione italiana, rispetto ai quali sono applicabili le grandi periodizzazioni della storia politica e costituzionale valide nei singoli Stati italiani; II. Archivi degli organi periferici dello Stato italiano unitario; III. Qualsiasi altro archivio che non rientri nelle prime due categorie (archivi non statali, archivi statali non periodizzabili secondo i criteri prevalsi in queste Istruzioni, archivi notarili, ecc.).
Torneremo fra poco sui criteri della periodizzazione e sulle altre caratteristiche proprie di ciascuna delle tre parti. Giova intanto osservare che questa ripartizione – come specificano subito dopo le Istruzioni – significa che non va tenuto conto: a. delle divisioni in «sezioni» stabilite dal regolamento del 1911 (sezioni giudiziaria, amministrativa e notarile); b. delle divisioni topografiche (neanche per gli Archivi di Stato che hanno più sedi); c. di ogni altra divisione estrinseca, come ad esempio quelle che derivano dal titolo giuridico di ingresso nell’Archivio di Stato («dono», «acquisto» e simili). L’unica eccezione ammessa riguarda le miscellanee e le collezioni che sono tradizionalmente indicate con espressioni tipo «Dono Casanova», «Lascito Borghese» e simili.
La Guida, cioè, deve ispirarsi nelle grandi linee a quel «metodo storico» che, pur nella varietà delle interpretazioni e degli adattamenti, è ormai
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accettato come canone fondamentale dalla archivistica in Italia. Le eccezioni più vistose, da giustificare caso per caso, saranno costituite a questo riguardo dagli archivi ordinati col metodo cosiddetto «peroniano», il metodo per materia introdotto a Milano fra la fine del ’700 e l’inizio dell’800 dagli archivisti Ilario Corte e Luca Peroni, e ormai irreversibile. 6. Le singole voci si apriranno con alcuni dati «estrinseci» (indirizzo ecc.) e con alcuni dati riassuntivi (numero totale dei pezzi, consistenza della biblioteca di archivio ecc.). Si entrerà nel merito con il discorso introduttivo, il quale, si legge nelle Istruzioni, deve avere due scopi: a. offrire un panorama sintetico dell’Archivio di Stato e della sua formazione storica; b. giustificare l’ordine con cui i singoli fondi vengono presentati e raggruppati all’interno della tripartizione fondamentale. La funzione a) deve essere subordinata alla funzione b), nel senso che scopo del discorso introduttivo non è quello di tracciare una storia dell’Archivio di Stato in quanto tale e tanto meno di illustrare con parole generiche quello che dopo verrà descritto analiticamente, bensì quello di orientare subito lo studioso e indirizzarlo a leggere le voce nel mondo più sicuro e proficuo. A maggior ragione andrà bandita ogni tentazione di fare del discorso introduttivo un saggio di storia locale. Tutte le notizie storiche (di storia generale, di storia locale, di storia d’archivio) dovranno insomma avere carattere strumentale. Esse saranno soltanto quelle indispensabili a rendere sobriamente conto dell’organizzazione della voce. Nel discorso introduttivo (o, se del caso, nella presentazione dei singoli fondi) si farà anche notare se il contenuto e l’organizzazione della voce si distacchino in modo rilevante da antichi e accreditati strumenti di ricerca.
Quest’ultimo avvertimento si riferiva alla previsione, ampiamente poi confermata, che una ricognizione diretta e completa dei fondi avrebbe portato a correggere e ad adeguare a situazioni nuove le descrizioni contenute in opere, non per questo divenute inutili, quali quelle del Trinchera per l’Archivio di Napoli, del Da Mosto per quello di Venezia, d’Armando Lodolini per quello di Roma, del Drei per quello di Parma e fors’anche dello stesso Bongi per quello di Lucca. 7. Pur dovendosi tener conto della grande varietà delle situazioni, è apparso necessario fissare un minimum di elementi da porre in evidenza, secondo un modulo uniforme, nella presentazione dei singoli fondi. Innanzi tutto è stato affrontato il problema del nome stesso del fondo, con l’invito a verificare denominazioni tradizionali, ma talvolta inesatte4.
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L’impegno ad evitare ogni sviamento pseudostoriografico della guida ha fatto ribadire, agli autori delle Istruzioni, che anche le presentazioni dei singoli fondi debbono essere contenute in poche righe e non debbono in alcun modo essere concepite come una sia pur sintetica «storia» della istituzione o ufficio che ha prodotto l’archivio5. Come in altri punti, le Istruzioni hanno voluto evitare ogni superfluo excursus di «dottrina archivistica», preferendo rimanere sul più solido terreno del lavoro d’archivio; cosicché il principio della corrispondenza fra istituto ed archivio, pur informando di sé tutta la Guida, non è stato fossilizzato nel dogma di un automatico rispecchiamento dell’uno nell’altro: è stata invece suggerita la verifica caso per caso, esponendo in primo piano solo i risultati utili alle finalità pratiche della Guida. Così si è suggerito di inserire di massima nel nome stesso del fondo l’indicazione dell’ambito territoriale dell’ufficio, e di far notare le eventuali discordanze fra questa indicazione e la realtà verificabile; e parimenti si è consigliato di rilevare ogni altra discordanza fra il nome dell’archivio e la sua reale configurazione, in particolare quando il fenomeno è dovuto all’evolversi delle competenze di istituti che hanno conservato immutato il nome anche attraverso i secoli. 8. Abbiamo già accennato alla convenzione adottata di chiamare
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Si è specificato che quando non fosse stato possibile, per lo stato di disordine delle carte o per tradizioni consolidate, «arrivare ad una denominazione sicura sul piano istituzionale, occorre avvertire del carattere non rigoroso del nome accettato. In particolare, se il fondo non è costituito dall’archivio organico di una magistratura, vanno descritti succintamente i motivi e i criteri della sua formazione e del fatto che esso sia lasciato sussistere come tale, menzionando se possibile la o le magistrature i cui documenti sono confluiti nel “fondo”». 5 «Inutile e disviante dalle finalità della guida generale», chiarivano le Istruzioni, «sarebbe diffondersi in notizie storico-istituzionali dedotte dalla letteratura e dalle stesse carte di archivio, quando esse non siano strettamente funzionali per la presentazione del fondo come oggi costituito. Pertanto le informazioni sulle competenze, sulle vicende, sull’organizzazione dell’ufficio o istituto devono avere soltanto lo scopo di una rapida individuazione della natura e qualità dei documenti e delle loro partizioni archivistiche. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la storia dell’archivio (fondo) in quanto tale: struttura iniziale, dispersioni, disordini, riordinamenti, migrazioni, ecc. vanno ricordati solo in quanto utili alla comprensione del modo in cui il fondo viene presentato nella guida generale. Di fatto, è da prevedere che in molti casi le due storie, quella dell’istituto e quella dell’archivio – sui cui nessi è superfluo richiamare in questa sede l’attenzione – saranno intrecciate in modo tale da giustificare una trattazione comune e unitaria».
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«serie» la prima partizione organica del fondo o archivio; e abbiamo anche ricordato come ci si sia, nel corso dei lavori, trovati spesso di fronte a più complesse articolazioni, non esauribili in due soli livelli. Si dovevano elencare tutte le serie? Le Istruzioni, riconosciuta la impossibilità di una soluzione unica, lasciavano i compilatori delle singole voci liberi di scegliere fra le seguenti soluzioni (che l’esperienza ha mostrato essere riferibili anche alle sottoserie e ad altre partizioni): a. l’indicazione delle serie viene del tutto omessa perché di scarso rilievo e/o impossibile nell’economia della voce; b. si indicano raggruppamenti di serie; c. se il raggruppamento è impossibile e concorrono l’opportunità dell’elencazione con la mancanza di limiti di spazio, possono anche indicarsi tutte le serie; d. si menzionano a titolo esemplificativo nella presentazione del fondo le serie più caratterizzanti e indicative.
E si aggiungeva: Nei casi in cui le serie saranno singolarmente indicate in tutto o in parte occorre ovviamente, nell’elencarle, seguire l’ordine originario, se questo è mai esistito o se è fondatamente ricostruibile. Se ciò non è possibile, andrà seguito uno schema che ponga in testa le serie che rispecchiano l’attività normativa e direttiva dell’ufficio o istituto, scendendo man mano verso quelle più esecutive e di contenuto meno generale6.
9. La datazione dei fondi e/o delle serie ha reso necessarie alcune regole particolari. Ovvia l’indicazione degli anni estremi (con l’accorgimento di corsivizzare quello finale di archivi ancor «vivi», suscettibili cioè di ulteriori accrescimenti). Prevedibile che il disordine dei fondi e la mancanza di adeguati mezzi di corredo avrebbe reso talvolta ardua fino 6 Su questo punto le Istruzioni rimandavano alle «Norme per la pubblicazione degli inventari» che la Direzione generale degli Archivi aveva diramate con una circolare del 25 giugno 1966. Quelle norme, ricordata la distinzione introdotta dal Casanova fra «categorie direttive» e «categorie esecutive», esemplificavano nel modo seguente: «… si porranno in testa le leggi e le norme d’attuazione, gli statuti ecc.; seguiranno le decisioni degli organi deliberanti (es. registri delle deliberazioni del consiglio comunale, verbali delle sedute della giunta, ecc.) e poi gli atti amministrativi (distinguendo, quando possibile, i registri che siano atti conclusivi di determinati accertamenti – es. atti di stato civile, registri catastali, ecc. – dai carteggi e dalle singole pratiche) e contabili (anche qui distinguendo, se possibile, tra bilanci e atti preparatori). Verranno in ultimo i registri di protocollo e gli altri mezzi coevi di corredo. Le serie complete dovranno precedere gli atti sciolti e le miscellanee. Gli archivi aggregati dovranno essere collocati subito dopo quelli cui sono uniti».
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all’impossibilità questa elementare informazione, costringendo a ripiegare sul secolo. Più complesso da risolvere è stato il problema della datazione nei suoi nessi con l’altro degli originali e delle copie7. 10. Nella indicazione della consistenza (da riferire all’ultima partizione adottata) nasce un problema terminologico. Com’è noto, le unità archivistiche superiori al fascicolo (le «macrounità») vengono chiamate nelle varie zone archivistiche con nomi diversi che rispecchiano solo in parte diversità di condizionamenti materiali: busta, mazzo, fascio, pacco, cartella, carpetta, filza, scatola, cassetta, faldone, eccetera. È stato chiesto agli Archivi di Stato di usare ciascuno la terminologia locale; e la redazione centrale si è riservata di unificarla. I volumi e i registri saranno indicati a parte, separatamente quando possibile, altrimenti congiuntamente, con l’endiadi «volumi e registri», dove per volumi si intendono quelli rilegati dopo essere stati scritti, per registri quelli nati già rilegati. L’esperienza del lavoro ha tuttavia mostrato che non sempre la distinzione risulta chiara; e addirittura che nel caso dei fondi più disordinati bisognerà accontentarsi di una segnalazione quantitativa globale di buste, registri e volumi. A parte saranno sempre indicate le pergamene cosiddette «sciolte» (da non confondere con quelle raggruppate nei «diplomatici», per i quali si veda di seguito); anzi, nel corso del lavoro si è venuta precisando la opportunità di dare separatamente, secolo per secolo, la consistenza delle pergamene anteriori al 1300. 7 Avvertivano al riguardo le Istruzioni che «la regola generale da adottare nella Guida generale, come in genere negli inventari, non può essere che quella di indicare le date di redazione dei documenti. Questo significa che, quando si tratta di copie, va indicata la data di redazione della copia, non quella dell’atto copiato. Tuttavia si deve tener conto che, quando si tratta dei fondi più antichi che contengono, ad esempio, diplomi di re longobardi o d’Italia in copie a loro volta molto antiche, è necessario avvertire lo studioso anche della data iniziale degli atti copiati. In questi casi fra i vari sistemi adottabili la formula preferibile appare quella del tipo “871-1808 con docc., in copia, datati dal 767”. Quando gli originali sono archivisticamente distinti dalle copie si scriverà “Originali (1316-1577) voll. 4, copie (1512-1623, con docc. datati dal 1130 al 1315) voll. 5”. Altro possibile esempio: “Confraternita della buona morte (1410-1778: conserva statuti della prima metà del sec. XIII in copie del sec. XVIII”». Le Istruzioni avvertivano anche che sarebbe stato bene far notare le più importanti lacune esistenti fra le date estreme, allo scopo di non ingenerare l’illusione di una continuità inesistente di documenti attraverso i secoli; e precisavano che le date dovevano essere quelle reali degli archivi, e non quelle degli uffici o istituti che li hanno prodotti.
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11. Ovvia è la segnalazione dell’esistenza di mezzi di corredo. Meno facile usare una terminologia univoca e che non crei negli studiosi aspettative destinate a rimanere deluse. Dalle Istruzioni e dall’esperienza finora accumulata scaturisce la richiesta dell’uso di tre sole espressioni: 1) inventario, da riservare ai sussidi sufficientemente analitici e fededegni; 2) elenco, da usare per i mezzi di corredo elementari ma comunque utili (per gli archivi moderni si tratta spesso, di fatto, di semplici elenchi di versamento); 3) inventario sommario, da usare con parsimonia nei casi intermedi. La segnalazione, quando possibile, della data (anche solo del secolo) di compilazione del mezzo di corredo offrirà un altro elemento di giudizio al lettore, il quale dovrà inoltre essere esplicitamente avvertito quando lo strumento di lavoro è «scarsamente attendibile», «non rispondente all’attuale ordinamento», eccetera8. Che la bibliografia debba limitarsi a quella strettamente archivistica è infine regola che discende chiaramente da tutta la impostazione della Guida generale. 12. Abbiamo già ricordato la tripartizione fondamentale delle voci dedicate ai singoli Archivi di Stato. La prima parte, riservata agli uffici statali e di governo preunitari, si presentava come la più difficile ad essere internamente organizzata. Il criterio generale non poteva essere che quello di rispecchiare «le grandi linee dello sviluppo della storia generale e istituzionale dei singoli Stati italiani». Nell’applicazione di questo criterio ci si è imbattuti peraltro in quelle sfasature fra archivio-istituzione-storia generale, di fronte alle quali gli acritici propugnatori del «metodo storico» chiudono volentieri gli occhi. L’unica distinzione, comunque, che si è ritenuto di poter richiedere in tutte le voci è stata quella in: A) «antichi regimi», cioè fino a Napoleone; B) periodo napoleonico; C) dalla restaurazione all’unità d’Italia (in Sicilia e in Sardegna, ovviamente, mancherà B). Ulteriori periodizzazioni interne sia ad A che a B che a C non erano escluse, e di fatto si sono dimostrate in più di un caso possibili e utili; ma generalizzabili sono apparse soltanto le tre sopra indicate. Molti Archivi di Stato hanno esitato nell’applicazione di questo schema. Certo fratture 8
I protocolli, le rubriche e le altre chiavi di ricerca coeve all’archivio non sono da considerarsi mezzi di corredo. Esse sono pertanto ricomprese nella consistenza, e vengono distinte, quando possibile (ad esempio, i protocolli), dagli altri registri.
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istituzionali come il 1797 a Venezia o il 1806 a Napoli sono difficilmente contestabili; mentre, di contro, è facile convincersi che il passaggio dal viceregno spagnolo a quello austriaco non abbia provocato, nel Mezzogiorno continentale, tagli netti nelle istituzioni. Ma si è manifestata in alcuni archivisti la tendenza a rispettare come «storia» la situazione che di fatto e per i motivi più vari – ivi compresi il disordine, la pigrizia, l’ignoranza – presentano oggi gli archivi. Su questa strada si comincia con il ricordare che grandi sconvolgimenti che fanno epoca nella storia generale e politica non è detto incidano anche sul piano istituzionale; si sostiene poi che le istituzioni possono cambiar nome e organizzazione interna, trapassare dall’uno all’altro ordinamento senza che mutino le «competenze» (e sembra non ci si renda conto che così si tornerebbe a suggerire l’ordinamento «per materia»); infine si constata che gli archivi, almeno come si presentano oggi, prescindono talvolta da qualsiasi preciso nesso con gli altri livelli dell’accadere storico. Si conclude allora, in nome del «metodo storico» combinato con la «autonomia» della «dottrina archivistica», che bisogna rispettare le cose archivistiche così come stanno perché sono anch’esse un prodotto della storia, e rassegnarsi a far scomparire, dalla guida generale degli Archivi di Stato italiani, la segnalazione di eventi come l’arrivo di Napoleone o la stessa unificazione nazionale (perché anche questa periodizzazione – quella cioè fra le parti I e II della voce – è stata da qualcuno posta in forse). Nella discussione che, su questi temi, si è aperta con parte degli Archivi di Stato, la redazione centrale ha cercato di far valere alcuni punti di orientamento congrui al carattere e alle finalità della Guida. Si è ribadito che non si richiedevano preventivi riordinamenti massicci; ma si è insistito sulla necessità di dare un minimo di organizzazione razionale alla voce, procedendo sulla carta, quando non fosse stato possibile operare sulle carte, alle distinzioni e ai raggruppamenti richiesti, e separare, ad esempio, un giudicato di pace murattiano da un giudicato regio borbonico e poi da una pretura italiana. Certo, era da prevedere (e l’esperienza lo ha confermato) che qualche volta anche questa operazione si sarebbe rivelata impossibile. Ma allora bisognava innanzi tutto far risalire senza falsi pudori la impossibilità al disordine esistente, ogni qualvolta di questo davvero si trattasse; e in secondo luogo ricorrere ad alcuni accorgimenti redazionali sui quali non è qui il caso di dilungarsi, se non su uno. Le Istruzioni prevedevano che quando ci si trovi di fronte a fondi che senza fratture scavalcano la periodizza-
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zione A, B, C essi andranno collocati sotto A o B secondo la loro data di inizio.
Nel corso del lavoro è emersa l’opportunità di una variante a questa regola. Si è visto che conveniva tener presente non soltanto la data di inizio, ma anche la prevalente consistenza del fondo, e collocarlo quindi nel periodo al quale esso in massima parte si riferisce, segnalando l’esistenza anche di carte anteriori o posteriori. Di fatto, le distinzioni più frequentemente insicure si sono rivelate quelle fra B e C, o per la notevole continuità amministrativa fra periodo francese e restaurazione, come nel regno di Napoli, o, al contrario, per la breve e poco incisiva presenza degli ordinamenti francesi, come nella parte di stato pontificio direttamente annessa all’impero. Come già accennato, all’interno degli «antichi regimi» non si è fatto obbligo di porre in evidenza più particolari periodizzazioni. Tuttavia esse sono state consigliate, appena possibili; e in effetti in certi casi la stessa successione cronologica dei fondi secondo le date iniziali le ha suggerite, come ad esempio nel caso delle Segreterie istituite a Napoli da Carlo III di Borbone o delle riforme leopoldine in Toscana. Discorso analogo può farsi all’interno di C (restaurazione) a proposito della istituzione dei ministeri nello Stato pontificio o delle riforme toscane del 1848. 13. Esistono Archivi di Stato che conservano l’archivio del locale comune, un tempo dotato di qualche forma di sovranità. Essi sono stati, dalle Istruzioni, ricondotti sotto un duplice schema. Il primo e più semplice caso è dato dagli archivi dei comuni che divennero capitali di Stati preunitari (esempio tipico, Firenze): è ovvio che essi vanno descritti nella parte I della voce. Il secondo caso è dato dagli archivi dei comuni che non divennero capitali di Stati preunitari. Anch’essi vanno di massima ricompresi nella parte I, sempreché conservati nell’Archivio di Stato della città divenuta oggi capoluogo di provincia. Ma le Istruzioni hanno cura di avvertire che non si possono dare regole generali e uniformi per la fase in cui il comune entra a far parte di uno Stato regionale avente altrove il suo centro. Si può soltanto consigliare, per tutti i casi in cui ciò sia possibile, di lasciare unito l’intero archivio comunale fino all’inizio del periodo francese, avendo l’accortezza: a. di spiegare molto sinteticamente i rapporti e le sovrapposizioni che si istituirono fra le antiche magistrature comunali da cui veniva scomparendo il carattere sovrano e i nuovi organi dello Stato regionale che man mano venivano creati (spesso vi è infatti una coesistenza delle une con gli altri);
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b. di periodizzare eventualmente all’interno lo stesso archivio comunale, tenendo conto di mutamenti storici e istituzionali e del reale stato delle carte.
Nel primo come nel secondo schema l’archivio comunale dell’odierno capoluogo di provincia va collocato nella sezione III della voce per la parte del periodo napoleonico in poi, da quando cioè il comune assume con chiarezza la sua moderna fisionomia di ente autarchico territoriale senza alcun dubbio distinto ormai dallo Stato. 14. Come disporre i fondi all’interno della periodizzazione più o meno faticosamente conquistata? Rispondono le Istruzioni: All’interno di un periodo storicamente ben definito andranno collocati in testa gli archivi che rispecchiano competenze di carattere più generale o, se si vogliono usare le parole del Bongi, gli archivi delle «magistrature e istituzioni in cui fu la direzione politica interna ed esterna della cosa pubblica». Seguiranno gli archivi dei vari rami dell’amministrazione e chiuderanno quelli giudiziari. In tutti i casi in cui vi sono competenze miste, si dovrà guardare alla competenza prevalente9.
I «diplomatici», ove esistano per consolidata tradizione, saranno collocati all’inizio della I parte della voce. Il progetto era di elencare tutte le provenienze, dando per ciascuna numero e date estreme delle pergamene. Ma, almeno per i grandi Archivi come Firenze, questo sistema avrebbe occupato troppo spazio; e così ci si è dovuto accontentare anche di più sintetiche notizie. Sarà comunque necessario adottare in tutti i casi una partizione per secoli. 15. Nella seconda parte delle singole voci vengono descritti gli archivi degli uffici statali (periferici) post-unitari. È ovviamente la parte più omogenea da voce a voce; e non ha bisogno, in questa sede, di commento. L’esperienza redazionale finora svolta suggerisce peraltro due osservazioni. La prima è una conferma dello stato largamente insoddisfacente in cui versano gli studi di storia dell’amministrazione post-unitaria. Anche dati elementari quali le prime istituzioni, le trasformazioni, i cambiamenti
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In nota si avvertiva che «andranno considerati giudiziari gli archivi di magistrature che, anche prima dell’affermarsi di una precisa divisione dei poteri, sono sufficientemente individualizzabili, anche per motivi di tradizione, come organi che hanno esercitato prevalentemente funzioni giudiziarie».
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di nome e di competenze, le soppressioni degli uffici statali si rivelano spesso di difficile accertamento. La seconda osservazione verte sulla gravità delle lacune che presentano le carte versate agli Archivi di Stato anche da uffici di primaria importanza quali le prefetture, le questure, le intendenze di finanza, i tribunali. La deficiente «coscienza archivistica» propria degli uffici dell’amministrazione statale risulta in molti casi macroscopica e si somma alle note deficienze di spazio, che impediscono agli Archivi di Stato di accogliere i versamenti, e alle carenze del sistema di selezione e scarto. In molti Archivi di Stato la documentazione delle attività dello Stato italiano appare così particolarmente episodica e frammentaria. 16. Si è stabilito infine di collocare nella parte III, come si è accennato, gli archivi di famiglia e delle istituzioni non statali e tutti gli archivi in genere la cui genesi e la cui vita non furono direttamente legate alle vicende storico-istituzionali. Ad essi non è applicabile infatti quella periodizzazione cui vanno soggette le formazioni politiche. Si troveranno in questa parte gli archivi delle università, delle corporazioni di arti e mestieri, delle opere pie, delle istituzioni ospedaliere e di assistenza, delle istituzioni ecclesiastiche le cui carte, per qualsiasi ragione, siano venute a trovarsi negli Archivi di Stato italiani, e così via. Dei comuni sono stati collocati in questa parte, coerentemente con quanto prima illustrato, quelli che non ebbero funzioni sovrane o che, pur avendo un tempo giocato un ruolo di città-Stato, non conservano atti di quell’antico periodo o che, infine, non si identificano con l’attuale città capoluogo di provincia, sede dell’Archivio di Stato. Sono stati collocati in questa parte anche altri archivi, che pure furono emanazione di determinati uffici statali. La soluzione è stata di massima consigliata dal carattere specifico di una documentazione la quale, il più delle volte, è stata conservata fin dalla sua nascita come autonoma rispetto agli uffici stessi, di solito diversi e successivi nel tempo. Così dicasi per i catasti (anche se non sempre) e per gli atti dello stato civile. Per i primi si farà comunque un accenno alle leggi da cui ebbero origine e al tipo di documentazione posta in essere dai diversi uffici nelle diverse epoche; e si avvertirà sempre dell’eventuale esistenza di mappe. Anche gli archivi notarili trovano posto in questa parte III. Per non scendere a descrizioni troppo analitiche da riservarsi a guide particolari – nelle quali soltanto sarà opportuno dare, ad esempio, anche il nome dei
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notai – si è deciso di raggruppare gli atti secondo il criterio della provenienza. Un’elencazione delle «piazze» sarebbe stata troppo lunga e difficoltosa, anche per la loro incertezza attraverso i secoli. All’interno dei raggruppamenti operati secondo la provenienza gli atti andranno distinti per secoli, indicando per ogni secolo l’anno iniziale e quello terminale nonché la quantità dei pezzi. Occorrerà anche avvertire lo studioso dell’eventuale esistenza, oltre ai consueti mezzi di corredo, di indici alfabetici dei notai e delle località dove essi rogarono. A causa della non sempre eguale organizzazione del notariato nelle diverse regioni d’Italia sarà necessario far precedere i dati sopra indicati da sintetiche notizie sulle particolari modalità e sulle particolari vicende locali dell’istituto. Accanto agli atti notarili altra copiosa e importante documentazione è costituita, negli Archivi italiani, dagli atti delle corporazioni religiose soppresse, a proposito delle quali è detto nelle Istruzioni: L’organizzazione interna di questa voce non si presenta, in genere, facile ed è da prevedere che varierà molto da Archivio ad Archivio. Gli elementi necessari da riportarsi per ciascuna corporazione dovranno di massima essere i seguenti: nome dell’ordine o corporazione, località, cioè sede dell’ordine o «casa» che ha prodotto l’archivio, e, naturalmente, date estreme e numero dei pezzi. Negli Archivi in cui, per il gran numero di fondi delle corporazioni, l’indicarle singolarmente risulterebbe incompatibile con le proporzioni della voce, ci si limiterà ad elencare le località sedi delle corporazioni facendo seguire l’indicazione del numero complessivo delle corporazioni di quella località, più le date estreme e il numero dei pezzi per il totale degli archivi della località. Gli archivi delle corporazioni più importanti potranno eventualmente essere ricordati nella breve spiegazione iniziale o in nota a pie’ di pagina.
Anche qui, come per i notai, si adotterà di massima la distinzione geografica, secondo le sedi, mettendo in testa il capoluogo di provincia e in ordine alfabetico le altre sedi; seguiranno le singole corporazioni in ordine cronologico secondo la data iniziale dei documenti conservati. Anche le collezioni, le miscellanee, le raccolte di bandi e di leggi, di mappe e carte geografiche troveranno posto infine in questa parte III.
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1. Si stabilì di svolgere il lavoro in due tempi: rilevamento dei dati e poi studio dei fondi, inquadramento e redazione della voce. Per la prima operazione è stata predisposta una scheda modello, eguale per tutti gli Archivi, che riporta le notizie essenziali richieste per ciascun complesso archivistico, fondo, miscellanea, collezione o altro gruppo di carte. Al termine di questa prima fase di lavoro – che l’esperienza ha mostrato intrecciarsi spesso con la seconda – ogni Archivio disporrà così, quale dotazione permanente, di uno schedario generale dei fondi. Le schede, redatte in tre copie, saranno ordinate in tre modi diversi: il primo, per soddisfare alle esigenze della guida, seguirà l’ordine di successione storica; il secondo seguirà l’ordine topografico, locale per locale, scaffale per scaffale, rispecchiando la materiale collocazione delle carte: questo schedario agevolerà le ricerche in loco e permetterà rapidi e sistematici controlli delle carte. Il terzo schedario infine avrà le schede collocate in ordine alfabetico dei fondi. Al di là della occasione per cui nasce, il triplice schedario servirà così anche ad altri scopi. Esso non avrà solo carattere interno, ma, posto nelle sale di studio, sarà altresì utile agli studiosi per un primo orientamento. Per la verità uno schedario dei fondi quale quello descritto, ordinato in tre modi diversi, è già da tempo in uso presso l’Archivio centrale dello Stato. In quell’istituto, particolarmente soggetto a variazioni e a continui incrementi dei fondi, si è dimostrato uno strumento assai valido – indipendentemente dalla esistenza di elenchi o inventari che talvolta mancano – per adeguare rapidamente l’informazione alla situazione reale continuamente mutevole e offrire in qualsiasi momento una panoramica del materiale esistente. La buona prova fatta all’Archivio centrale è pertanto fra i motivi che ne hanno consigliato l’istituzione in ogni Archivio d’Italia. All’Ufficio studi e pubblicazioni sta confluendo poi, da ciascun Archivio, una quarta copia delle schede in modo da creare uno schedario unico nazionale. Questo già costituisce l’ossatura della Guida, per la parte relativa ai dati essenziali richiesti, che la redazione centrale va utilizzando per rendere la Guida stessa il più possibile completa e omogenea. Anche lo schedario centrale non sarà provvisorio, finalizzato cioè alla sola preparazione della Guida. Continuerà invece la propria vita dopo la pubblicazione dell’opera; si arricchirà con gli apporti costanti di nuove schede a mano a mano che nuovi versamenti affluiranno agli Archivi di Stato; si modificherà a seguito di nuovi ritrovamenti, di nuove inventariazioni che correggeranno o preciseranno meglio dati relativi ai
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singoli fondi già recensiti. In tal modo la redazione centrale potrà, una volta pubblicata la Guida, aggiornarla procedendo a successive periodiche ristampe anche senza obbligare i singoli Archivi a nuove ricognizioni generali. Si giungerà così, in sostanza, a dar vita ad un «ufficio» permanente della Guida o centro di informazioni archivistiche (ovviamente per i dati più generali), invece di una redazione occupata soltanto a smaltire un lavoro eccezionale e a concluderlo in una sola opera. Lo sforzo in atto per normalizzare quanto più possibile i dati trascritti sugli schedoni tiene anzi presente l’eventualità di una loro futura possibile elaborazione e utilizzazione secondo le tecniche più avanzate. Nel frattempo sia gli schedari locali sia quello centrale serviranno anche di base per quelle guide particolari di cui i singoli Archivi di Stato è da augurarsi siano in futuro dotati (i lavori sono stati in alcuni di essi già avviati e procedono di pari passo con quelli per la Guida generale)10. Quel che preme qui sottolineare è comunque che, in analogia a quanto avviene negli altri settori dei beni culturali, dove è posto all’ordine del giorno, ad esempio, il problema degli «uffici del catalogo», gli schedari (come del resto la Guida generale stessa e le guide particolari) sono da riguardare come strumenti atti a favorire il superamento, da parte degli Archivi di Stato, dell’isolamento da un più largo circuito culturale. È noto che il carattere di segretezza, il quale copre in parte le carte d’archivio, ha molto contribuito a determinare questo fenomeno e a far sorgere una sorta di diffidenza verso una più larga e garantita comunicazione delle informazioni possedute, così che questa rimaneva sempre in qualche modo un’operazione artigianale. Infine – ma è appena il caso di accennarvi in questa sede – gli schedari potranno costituire anche lo strumento, adeguato al carattere degli archivi, di una formale «presa in carico» dei fondi. La schedatura generale che sarà fatta in occasione della Guida potrà costituire la base di una certificazione che dovrebbe poi esser cura di una disposizione di legge disciplinare e rendere obbligatoria. 2. Entrati nella attuazione del lavoro si è dovuto subito constatare che le difficoltà erano superiori a quelle previste. La mancanza di una tradizione e di una pratica organizzazione di lavoro collettivo si è fatto subi10 Nella collana «Pubblicazioni degli Archivi di Stato» figurano già le guide degli Archivi di Stato di Livorno e di Massa e i primi due volumi di Siena.
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to sentire. Gli Archivi minori, previsti sulla carta dalla legge del 1939 ma istituiti in buona parte soltanto nel dopoguerra, sono venuti ad assumere troppo spesso più l’aspetto di depositi accidentali di carte che di veri e propri archivi storici. Hanno dovuto raccogliere materiale dissestato dagli eventi bellici, privo di qualsiasi mezzo di corredo e spesso in stato di grave disordine. Per la definizione delle carte, specie delle più antiche, gli archivisti non dispongono spesso di mezzi bibliografici adeguati ed accusano difficoltà nel documentarsi. Non sempre essi hanno potuto acquisire la necessaria esperienza presso gli Archivi maggiori che conservano gli atti delle ex capitali dei vecchi Stati preunitari. Anche questi ultimi Archivi, lungi dal poter fornire agli Archivi minori della regione le informazioni necessarie, quali quelle sulle magistrature periferiche, sono gravati a loro volta da carte, e non solo recenti, non inventariate. Gli uni Archivi e gli altri lamentavano spesso l’inadeguatezza dei locali e la insufficienza di personale come ostacoli che impedivano di iniziare e condurre in porto in termini ragionevoli il rilevamento dei dati richiesto. Va aggiunto che alcuni grandi Archivi hanno personale più numeroso; tuttavia anche essi tendevano a rimandare l’esecuzione delle istruzioni come un adempimento burocratico di dubbia utilità. Come si è accennato, sono molto vive in Italia tradizioni di autonomia degli Archivi, riconducibili talvolta all’opera di grandi personalità che hanno dato ai propri istituti un’impronta particolare. Oggi però tali tradizioni rischiano di risolversi in un atteggiamento negativo, in una sorta di isolamento; non riesce facile ottenere da questi Archivi un’adesione a lavori che esigono una partecipazione collettiva secondo un piano di dimensioni nazionali. In qualche Archivio si è manifestata infine non solo una chiusura ed un’estraniazione nei confronti degli Archivi meno blasonati ma anche una sorta di noncuranza verso molta parte della documentazione più moderna da essi stessi posseduta. Presso alcuni archivisti, paghi dei vecchi inventari e dei vecchi repertori, usi a battere le strade consuete utilizzando i fondi più cospicui e noti, stentava a far presa l’esigenza del nuovo. Eppure, a censimento avviato, alcune delle sorprese più grandi dovevano venire proprio dagli Archivi più antichi, i quali hanno rivelato spesso una ricchezza insospettata di documenti, non ancora abbastanza valorizzati. Questo stato di cose, che appariva peggiore di quello previsto, faceva nascere in qualcuno incertezze e scoramenti circa la possibilità di por-
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tare a termine l’impresa progettata. Nello stesso tempo però conduceva a sentire con maggiore acutezza la necessità di un censimento generale dei fondi e di un’opera che, partendo da esso, facesse il punto sulla situazione e mettesse in luce quel che di nuovo e di mal conosciuto era posseduto dagli Archivi italiani. Le difficoltà iniziali sono state alla fine superate grazie a molteplici apporti positivi. Si è cercato innanzi tutto di stabilire un modo non burocratico di cooperazione tra la redazione centrale e i collaboratori sparsi nei vari Archivi. Si sono organizzate ulteriori riunioni collegiali, ormai in sede operativa; si sono promossi incontri e sollecitati scambi di informazioni e di studi su comuni fondi e istituti; si sono disposte, quando possibile, missioni straordinarie di personale degli Archivi più dotati, o più avanti nel lavoro, agli Archivi più negletti. Accanto alle note negative – che si son volute sopra richiamare per dare un quadro realistico dello sforzo in atto da parte dell’Amministrazione archivistica italiana – non sono mancate infatti, fin dall’inizio, le note positive. Degli archivisti più anziani alcuni hanno messo in comune, senza riserve, le proprie esperienze e soprattutto non si sono sottratti all’attrattiva di nuove sistemazioni concettuali, di nuove definizioni dei loro archivi. Degli archivisti più giovani alcuni si sono messi prontamente all’opera, in attivo contatto con la redazione centrale. Si sono via via collegialmente individuati e risolti nuovi problemi e superati alcuni punti morti. È stato così possibile cogliere i primi frutti del lavoro. Al momento attuale la situazione è già sufficientemente avanzata. È pervenuto un buon numero di voci, alcune delle quali ben congegnate. Anche gli Archivi che destavano le maggiori preoccupazioni sono prossimi, tranne due o tre vistose eccezioni, a terminare il lavoro di schedatura preventiva, spesso imponente. Oggi non si può più ragionevolmente dubitare che l’opera sarà portata a compimento con buoni risultati.
GLI ARCHIVI Piero D’Angiolini e Claudio Pavone
1. Provvedimento del Maggior Consiglio di Venezia sulla segretezza dei documenti della cancelleria. 1402 aprile 23 Capita de XL: ser Iohanes Navagerio, ser Petrus Arimondo, ser Petrus Miani, qui fuit caput. Die suprascripto Capta. Cum çò sia ch’el faça per lo stado nostro a proveder, quanto ne sia possibele, che le letere e scriture che se fa a la nostra cancellaria, e che de quella exie, e che ne vien mandade, le qual sia d’importantia, vegna tegnude e sia secrete, perché quelle contien tuti i fati nostri, e a çò che sì a i nostri zintilomeni como a’ nostri noderi et a tute altre persone se toia via e ’l destro e ’l muodo e la chaxion de veder e de saver per quelle scripture e letere plù d’i fati nostri de quello è intençion de la terra, anderà parte: prima, che quelli scagneli e armeri e banchi de la nostra cancellaria, a i qual se scrive e luogasse i libri, letere, parte e scripture secrete, se diebia redur e far in quella forma e luogo e per quel muodo e con quel ordene che parerà meio a miser lo doxie e conseieri e cavi de LX over la maor parte de quelli, e questo façasse quanto presto se può. (…) Ancora, che algum libro de la nostra cancellaria né alguna letera over brieve mandado a la nostra signoria, che sia al presente in la nostra cancellaria o che serà per i tempi che è a vegnir, non se debia portar per algum fuora de la nostra cancellaria sença licentia de miser lo doxie over de quatro consieri, salvo che dove fosse miser over la maor parte di conseieri over di cavi de XL over alguna man de savii deputadi per i nostri consei. E se algun contrafarà, chaça a le pene predicte per lo muodo predicto. E de le perdite pene over alguna d’esse non se possa far gratia alguna se no per VI consieri, III cavi de XL, XXXV di XL e le do parte del gram conseio. Et fuit capta in consilio de XL. (Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 21 (Leona), c. 129 r-v).
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2. Provvedimento con il quale in Toscana si istituisce un archivio diplomatico. MOTUPROPRIO Sua Altezza Reale ha preso in considerazione il pericolo in cui sono di perdersi gli antichi Documenti manoscritti in Cartapecora, dei quali molti se ne trovano negli Archivj di alcuni Magistrati dove casualmente sono stati trasportati, benché non abbiano alcun rapporto né alla lor giurisdizione, né alle loro leggi, molti altri si trovano nei Monasteri, Conventi, ed altri Luoghi Pii, dove son pervenuti o per deposito volontario, o per estinzione di famiglia, o per la soppressione, e riunione di altri Monasteri, o Badie delle quali forse non si conserva neppur la memoria del nome, ed altri restano presso le particolari famiglie esposti al mal uso che può farne una serie di possessori, tra i quali ve ne saran sempre di quelli che non ne conoscono il valore. Ha considerato altresì che eccettuato le raccolte più copiose, ed insigni di Cartapecore manoscritte conosciute già, ed illustrate dagli eruditi, le altre ancorché non si disperdino restano affatto inutili nello stato in cui sono, e quali se più non esistessero, mentre non si può ad esse ricorrere ogniqualvolta se ne ignora la provenienza, e l’importanza, ed ogniqualvolta si custodiscano senza ordine, e senza illustrazione da persone per lo più incapaci di farne uso, e di intenderle. Ed avendo in veduta li importanti lumi, che tali Documenti possono apportare non solo all’erudizione, ed all’istoria, quanto ancora ai pubblici, e privati dritti, ha determinato di stabilire in Firenze un pubblico Archivio Diplomatico. Vuole la R.A.S. che presieda al medesimo un Direttore il quale ne averà la consegna, e due Ajuti travaglino sotto di lui per l’ordinazione, ed illustrazione, riserbandosi ad accrescere di questi il numero, allorché si riconoscerà che la quantità dei Documenti lo esiga. Ordina che in questo Archivio nel termine di quattro mesi dal dì del presente Motuproprio siano depositati tutti gli antichi Diplomi, e Documenti sciolti in Cartapecora che si trovano negli Archivj di tutti i Magistrati, e Tribunali della Città di Firenze, e di tutto lo Stato Fiorentino. Vi siano pure depositati nello stesso termine tutti i Diplomi, e Cartapecore sciolte che si trovano negli Archivj delli Spedali, Corpi, Università, e Luoghi Pii sottoposti immediatamente all’Autorità Regia. Vi si facciano altresì trasportare tutte le Cartapecore che si trovassero nei Conventi, e Monasteri del Granducato che venissero a mancare, o a sopprimersi. (…) E dichiara che incontrerà il Sovrano suo gradimento qualunque altro Corpo Laico, o Religioso, e qualunque famiglia, o persona particolare che provvedendo nel tempo stesso al suo decoro, ed al suo interesse con assicurare la conservazione di quelle Cartapecore che saranno in suo potere, seconderà le Reali sue intenzioni depositandole nel Nuovo Archivio Diplomatico.
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Sarà in esso presa nota di tutti quelli che vi faranno qualche deposito di tali Cartapecore, come pure del numero delle medesime; saranno queste tenute a parte finché non siano poste in ordine, ed all’Indice generale, e non siano illustrate; e quelli che le averanno depositate ed i loro eredi, e successori averanno sempre diritto di esigerne gratuitamente la Copia autentica con quelle illustrazioni che vi saranno state fatte. Dato il ventiquattro Dicembre Mille settecento settantotto. PIETRO LEOPOLDO V. Alberti - F. Seratti (Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì VII gennaio MDCCLXXVIII al di XX dicembre MDCCLXXIX, raccolti posteriormente per ordine successivo dei tempi, IX, Firenze, Gaetano Cambiagi, stampatore granducale, 1780).
3. Provvedimenti con i quali nel regno delle Due Sicilie nasce una moderna organizzazione archivistica. DECRETO PER RIORDINARE, E RIUNIRE (22 DICEMBRE 1808 N. 246).
IN UN MEDESIMO LOCALE GLI ARCHIVI DEL REGNO
Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie. Considerando la necessità di rettificare l’ordine degli antichi archivi, e di renderne utile l’uso, non meno ai vari rami della amministrazione pubblica, che alla storia ed alla diplomatica del Regno; Volendo nello stesso tempo provvedere alla sicurezza dei processi e delle scritture pubbliche e registri che sono stati finora dispersi negli archivi, nelle segreterie, e presso i subalterni dei vecchi tribunali. Visto il rapporto del nostro Ministro dell’interno; udito il nostro Consiglio di Stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Art. 1. Saranno riuniti in un medesimo locale gli antichi archivi, finora denominati: il grande archivio dell’abolita Regia Camera; l’archivio della Zecca; l’archivio della Giunta degli abusi, della Giunta di Sicilia della Curia del cappellano maggiore; gli archivi dei dimessi banchi, degli arredamenti e di tutte le antiche amministrazioni. (…) Art. 10. L’uso di tutti gli archivi è pubblico. Ciascuno potrà chieder copie delle carte che vi si conservano… (…)
1. Il processo formativo degli Archivi di Stato italiani.
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Si rispecchia negli archivi il particolarismo della storia del nostro paese. Nella vecchia disputa sull’unità della storia d’Italia, richiamata nella Presentazione dell’editore a quest’opera, gli archivi offrono infatti ovvi argomenti a favore della tesi crociana, nel doppio senso che sarebbe impossibile una loro reductio ad unum prima che si formi lo Stato unitario, e che è poi del tutto evidente la loro omogeneità dal momento in cui il processo formativo di quello Stato si conclude. Va tuttavia aggiunto che questo dato archivistico è congruo soprattutto all’interpretazione che del canone crociano dell’unità etico-politica viene, con appropriata critica, suggerita nella stessa Presentazione: un’unità, cioè, ristretta «nell’ambito burocratico-amministrativo dell’assetto statale». Gli archivi sono infatti notoriamente legati alle vicende pratiche degli istituti, magistrature, uffici – così come delle persone e delle famiglie – che li hanno prodotti; e pertanto è del tutto naturale il loro presentarsi, nell’Italia antecedente al 1861, secondo un quadro territorialmente assai differenziato. Il confronto con gli archivi di altri paesi di più antica tradizione unitaria va, in questo caso, a vantaggio della ricchezza varia e complessa degli archivi italiani. Venezia, Firenze, Napoli – per ricordare solo i casi più evidenti – hanno Archivi di Stato del massimo livello europeo; e nella tradizione legislativa italiana gli archivi delle città capitali degli Stati preunitari hanno a lungo goduto di posizioni particolari1. Quale che sia o sia stata comunque la collocazione amministrativa degli archivi delle ex capitali – intese in un senso non necessariamente ristretto alla carta politica italiana del 1859 – essi hanno costituito, nei momenti e nei casi migliori, un centro di riferimento nei confronti degli archivi del territorio di loro competenza storica. Cause varie, non soltanto interne alla struttura archivistica, hanno sempre più ridotto questa funzione; prima fra tutte, la generale crisi dei centri regionali di cultura storica facenti capo alle società e deputazioni di storia patria e a tutto un tessuto di iniziative e di istituzioni fra le quali gli archivi si collocavano con sufficiente naturalezza2. Il fenomeno va a sua volta collegato all’altro – al quale torneremo ad accennare – delle negative ripercussioni sugli archivi 1
Ancor oggi, nonostante il livellamento operato dalle leggi del 1939 e del 1963, questa posizione si riflette nella richiesta di dirigenti di più elevata qualifica. 2 Il regolamento del 1911 prevedeva (art. 105) particolari facilitazioni, nella consultazione dei documenti degli Archivi di Stato, ai soci delle deputazioni di storia patria, delle società storiche «costituite in ente morale» e delle accademie, ai quali, quando possibile, dovevano essere riservate «sale appartate dell’archivio».
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della crisi della storiografia e dell’erudizione di stampo romantico prima, positivistico poi. L’alto grado di differenziazione delle situazioni locali è probabilmente una delle cause che hanno condotto gli archivisti italiani ad accettare con particolare enfasi, quale unico scientificamente valido per l’ordinamento degli archivi, quel «metodo storico» di cui dovremo tornare a discorrere. Se i francesi hanno tentato di far coesistere i cadres de classement, imposti a tutti i loro archivi, con il principio del respect des fonds (ma quest’ultimo appare nella logica e nella realtà sottomesso ai primi3), in Italia la difformità degli archivi e degli istituti che li avevano prodotti è tale che i cadres sono sempre apparsi non solo teoricamente sconsigliabili, ma anche praticamente inattuabili. L’unico archivio cui è stato massicciamente applicato, con ispirazione tardo-illuministica, un largo e ormai irreversibile riordinamento per categorie, quello di Milano, è divenuto in Italia il simbolo del peccato archivistico. E i colpevoli Ilario Corte e Luca Peroni, che laboriosamente operarono in tal senso, sono stati poi indicati ai loro colleghi delle successive generazioni fino alla nostra quale esempio da non seguire. Se si guarda dunque all’ossatura generale degli Archivi di Stato italiani e se si tiene conto di quel fenomeno che può chiamarsi vischiosità delle istituzioni rispetto agli eventi politici e degli archivi rispetto alle istituzioni, alcuni caratteri della varia evoluzione politica e amministrativa dei singoli Stati risultano nel complesso evidenti. Il sovrapporsi ad esempio di magistrature e uffici dello Stato regionale a quelli dei comuni assoggettati dalla città dominante acquista negli archivi un’evidenza quasi plastica, ponendo in luce stratificazioni e intrecci di competenze, difficili da dipanare, fra istituzioni esautorate e in declino e istituzioni nuove e in espansione. La frattura, a Firenze, fra repubblica e principato appare palese anche sul piano amministrativo e giudiziario, con una prima cesura dovuta a Cosimo e una seconda, più netta, a Pietro Leopoldo e alla conseguente creazione delle segreterie. Alle riforme leopoldine fanno riscontro, nell’Archivio di Napoli, le riforme di Carlo III – ben più incisive sul piano istituzionale del passaggio dal viceregno spagnolo a quello austriaco – e la creazione, anche nel regno, delle nuove segreterie. Così ancora – ma si potrebbe continuare negli esempi – lo Stato pontificio si conferma come quello più refrattario 3
Si veda il Manuel d’Archivistique, edito a Parigi nel 1970 dalla DIRECTION DES ARCHIFRANCE e dalla ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, e la nota dedicata ad esso da F. VALENTI, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIII (1973), pp. 77-104. VES DE
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all’azione livellatrice del potere centrale. Le difficoltà che si incontrano a distinguere gli archivi delle intendenze murattiane da quelli delle intendenze borboniche confermano la forte continuità amministrativa avutasi, nel regno delle Due Sicilie, fra decennio napoleonico e Restaurazione (al contrario di quanto, ad esempio, si rivela nell’Archivio di Firenze). Archivi di Stato imperniati su secolari archivi principeschi, come quello estense, conservano una fisionomia peculiare; e il peso fondamentale che, nell’Archivio di Stato di Genova, ha l’archivio del Banco di San Giorgio, ci suggerisce molte cose sulla storia economica e politica di quella città. Morti violente, come quella dello Stato senese, hanno al contrario lasciato un solco poco visibile nelle strutture amministrative e quindi negli archivi; mentre invece morti repentine, se non proprio violente, come quella della repubblica di Venezia, acquistano nei fondi di quell’Archivio un’evidenza che può essere paragonata alla frattura che la grande rivoluzione ha portato nelle serie secolari conservate nelle Archives Nationales di Francia (e si sarebbe portati a dire che la tradizione archivistica veneziana stenti a prendere atto di Campoformio, se si dovesse giudicare dall’aristocratico distacco con cui ha guardato finora alle carte austriache, italiche ed italiane). Quello che rimane il maggiore risultato dell’archivistica applicata italiana, il monumentale Inventario dell’Archivio di Stato di Lucca, opera del Bongi continuata dai suoi successori (il primo dei sei volumi comparve nel 1872), non sarebbe stato forse possibile in quella sua compattezza, se la piccola e aristocratica repubblica non fosse stata così immobile attraverso i secoli. Ma, a questo punto, potranno essere utili alcuni sommari cenni sul processo di formazione degli Archivi di Stato e di concentrazione in essi di fondi dalle molteplici provenienze. Un’autonoma disciplina, volta a vagliare con metodo critico l’autenticità dei documenti, la «diplomatica», nasce nel secolo XVII. Nello stesso secolo nascono le corrispondenti raccolte – gli «archivi diplomatici» – che spesso costituiscono il primo nucleo di una successiva aggregazione di atti. Un gusto del collezionismo – non estraneo del resto anche alla formazione di antiche raccolte e musei d’arte – viene ad aggiungersi e ad alimentare l’interesse storico, una volta apprezzata la rarità o il valore intrinseco di determinati documenti. Ma uno scopo culturale, anche se unito in un primo momento a quello dell’esaltazione di una famiglia principesca o della conservazione di titoli di nobiltà o di possesso, non può dirsi estraneo neppure a quegli archivi che erano venuti a costituirsi già in epoca anteriore. L’esigenza di tramandare memoria di sé e di glorificare le vicen-
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de del proprio passato aveva infatti spinto gli organi di governo di repubbliche e principati a raccogliere e concentrare i documenti che apparivano significativi. Si trattava ora di leggere e di interpretare antiche, difficili scritture e di riconoscere l’autenticità degli antichi diplomi: un erudito, un uomo di cultura, fu spesso preposto alla direzione del nuovo istituto; anche per questa via, quindi, gli archivi nuovi vennero portati sempre più a caratterizzarsi nella direzione della ricerca storica e a differenziarsi dagli archivi legati all’amministrazione corrente. È così che – in virtù del consolidarsi e del perdurare di una tradizione culturale – sono giunti fino a noi archivi, comunali e principeschi, di data assai remota: primi nuclei destinati a sempre nuovi arricchimenti. Nel 1540 si era avuta a Napoli, in Castel Capuano, una concentrazione di tribunali con i rispettivi archivi, alcuni dei quali, che avevano inglobato scritture di precedenti magistrature, risalivano ad antica data. Prevaleva un’esigenza amministrativa maturata precocemente e scaturita dall’organizzazione statale già complessa di un vasto regno (un parallelo può farsi con l’Archivio di Stato di Barcellona); ma non può dirsi che fosse assente un’esigenza culturale. Discorso analogo può farsi per quell’Archivio ducale che venne costituito a Parma nel 1592 con i documenti dei Farnese o per quell’archivio dei Gonzaga, a Mantova, dove confluirono anche le più antiche scritture dei Bonacolsi. Va detto piuttosto che un limite alla qualificazione culturale di questi primi istituti – se assumiamo della cultura un concetto moderno – va ritrovato nella loro segretezza: questa discendeva dalla loro natura di archivi di casa o corte, propri della famiglia regnante. Ma anche quando si trattava di antiche repubbliche non sempre e non tutte le carte erano accessibili al pubblico o lo erano, se mai, in virtù di un interesse amministrativo piuttosto che culturale. Così, a Venezia, la repubblica custodiva appunto nei Secreta della cancelleria ducale – per lo meno dalla fine del secolo XIII – gli atti di carattere riservato: registri del Maggior Consiglio, deliberazioni del Senato, dispacci di ambasciatori e rettori (salvatisi peraltro solo a partire dal secolo XVI), collezioni come i Pacta, i Commemoriali, gli Annali ed altre serie4. Gli atti delle altre magistrature – ed è questa una caratteristica degli archivi veneziani destinata a perpetuarsi fino alla morte della repubblica – rimanevano però presso gli uffici che li avevano prodotti. Solo nel 1815 si sarebbe 4
Cfr. il primo dei documenti iniziali.
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iniziata quella sistematica ricognizione e concentrazione di fondi destinata a dar luogo a uno dei più ricchi archivi d’Europa. Il secolo dei lumi – nonostante la tendenza a sconvolgere ordinamenti originari per ricostituirli secondo «razionali» classificazioni per materia – offrì nuove occasioni al sorgere di archivi storici. Una prima la fornì la soppressione degli enti ecclesiastici, alla quale si addivenne in quasi tutti gli Stati. Così si dovette procedere un po’ dappertutto al concentramento in appositi locali delle pergamene e delle carte lasciate in eredità dai disciolti istituti. Vennero allora assicurati alla ricerca storica documenti che risalgono talvolta all’alto Medioevo e che spesso costituiscono oggi, specialmente negli Archivi di Stato delle ex capitali, i nuclei più preziosi dei «diplomatici». A Firenze, per fare solo l’esempio più classico, il «diplomatico» nacque nel 1778, quando Pietro Leopoldo ordinò si raccogliessero le pergamene e le carte dei conventi soppressi5, fu questo il primo nucleo dell’Archivio cui si aggiunsero, con spiccato gusto culturale, i più antichi documenti delle magistrature, sparsi nei vecchi depositi (l’Archivio di Stato di Firenze comprende oggi oltre 140.000 pergamene, la più antica delle quali è del 726). Nel periodo napoleonico si affermò la tendenza a creare grandi archivi centrali in ogni città capitale dei nuovi Stati. Vi conduceva l’esigenza di una moderna e razionale organizzazione amministrativa; ma vi contribuiva altresì la spinta di nuovi interessi culturali sottratti alla cerchia dei vecchi eruditi e uomini di corte e affidati alla libera ricerca. Tanto è vero che, di contro alla segretezza generalmente mantenuta negli antichi regimi, si affermò il principio della pubblicità degli atti: pubblicità che, pur soggetta a limiti, voleva essere garanzia insieme di corretta amministrazione e di ricerca disinteressata aperta a ogni cittadino. La breve parentesi napoleonica non fu peraltro propizia alla costituzione in pratica dei grandi archivi, dei quali era stata decretata la nascita. Nel regno italico rimase allo stato di progetto la costituzione a Milano di un Archivio nazionale sul modello delle Archives nationales di Parigi. Si dovrà attendere il 1873 per vedere concentrarsi in un unico edificio, secondo un progetto ovviamente più limitato, il diplomatico (circa 130.000 pergamene, di cui la più antica è del 721), i documenti della cancelleria ducale visconteo-sforzesca, degli uffici giudiziari e dei dicasteri centrali dei governi succedutisi a Milano dal 1796 al 1859. Tuttavia l’origi5
Cfr. il secondo dei documenti iniziali.
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naria ispirazione illuministica improntò di sé gli archivi milanesi, i quali furono sconvolti, nei loro antichi ordinamenti, dall’opera di riclassificazione del Corte e del Peroni. A Napoli, Gioacchino Murat istituì nel 1808 un Archivio generale6, che però ebbe attuazione negli anni successivi, dal 1818 al 1845. Vi confluirono le carte già conservate nel Castel Capuano – ma i registri angioini, che iniziavano dal 1265, saranno poi distrutti dai nazisti nel 1943 – e quelle dei molti uffici e dicasteri centrali, così da giungere a raccogliere una massa imponente di documenti. Il ricco diplomatico comprende pergamene a partire dal secolo X. Fu dunque nel periodo della Restaurazione che si generalizzò la tendenza, ormai irreversibile sul piano amministrativo, come su quello culturale, volta a costituire Archivi di Stato nelle capitali degli Stati regionali. Già nel 1804 la repubblica di Lucca aveva ordinato il concentramento di tutte le antiche scritture nella Cancelleria generale. In virtù della continuità politica del piccolo Stato e della sua oculata amministrazione – fin dal secolo XIV gli atti del governo erano conservati in un’apposita sede – l’Archivio si rivelò ricco di fondi e di serie, lungo l’arco di parecchi secoli; senza contare gli atti del nutrito diplomatico, la cui più antica pergamena è del 799. A Palermo nel 1814 veniva istituito un Archivio generale che, col nome di Grande Archivio, iniziò la sua vita reale nel 1843. Tra i fondi che vi si raccolsero, alcuni si caratterizzano per serie secolari, quali la Regia cancelleria, che, sia pure con molte lacune iniziali, va dal 1299 al 1819; il Protonotaro del Regno, con atti dal 1349 al 1819; il Tribunale del real patrimonio, con atti dal 1397 al 1818; la Conservatoria del real patrimonio, con atti dal 1390 al 1844; la Secrezia, con atti dal 1397 al 1826. Né mancano diplomi, anche greci e arabi, a partire dal secolo XI, mentre la cospicua raccolta degli atti notarili data dal 1323. Nel regno sardo, già nel 1763 Carlo Emanuele III aveva istituito l’Archivio di Cagliari, raccogliendovi atti che cominciano con l’inizio della signoria aragonese (1323). Nel 1817, subito dopo l’annessione, venne istituito in Genova l’Archivio di Stato. Abbiamo già accennato al peso che ha in esso l’archivio del Banco di San Giorgio. Ricordiamo qui il pregio e la vetustà degli altri due principali nuclei documentari che vi confluirono: l’Archivio segreto e l’Archivio palese del governo della repubblica, nonché quello 6
Cfr. il terzo dei documenti iniziali.
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della Eccellentissima Camera finanziaria, che, fino a quel momento, avevano avuto sede nel palazzo ducale; l’archivio notarile, dotato delle più antiche imbreviature che si conoscano e che risalgono al secolo XII. Da ultimo venne sistemato l’Archivio di Stato di Torino, dove esisteva un archivio di corte con atti che risalgono al secolo XIII, guastato purtroppo da un ordinamento per materia. Ad esso vennero uniti gli archivi camerali e, nel 1872, gli altri archivi storici, tra i quali sono conservate più di 90.000 pergamene, la più antica delle quali è del 726. Ma quel che caratterizza questo Archivio è soprattutto l’abbondanza di documentazione proveniente dalle magistrature nate nell’età moderna: tratto non a caso comune con il Grande Archivio del regno di Napoli. Una data importante per gli Archivi di Stato italiani è quella del 1852 quando il Bonaini fu incaricato dal governo granducale di riordinare gli archivi toscani. Il piano che egli concepì, i problemi che risolse e le regole che egli dettò – assieme alle energie che seppe suscitare attorno a sé – lasciarono una traccia nella storia degli archivi italiani. Emancipati da una metodologia incerta ed empirica, i più avvertiti ordinatori degli archivi toscani inaugurarono nei loro ordinamenti un più schietto indirizzo storico, sensibile all’ispirazione della storiografia d’indirizzo romantico. Nel 1852 fu costituito l’Archivio di Stato di Firenze con il vecchio archivio diplomatico, le «riformagioni» dell’antico comune e poi le carte del mediceo, seguite da quelle degli uffici più recenti e dal notarile, di cui il solo «antecosimiano» comprende 22.093 volumi a partire dal 1250 (con copie dal 1092). A Siena, dal 1858, si pose mano al concentramento nel palazzo Piccolomini di quelli che ancora oggi sono i nuclei di maggior rilievo dell’Archivio: le «riformagioni» (o archivio del governo, con atti dal 1209), i «contratti» (o archivio notarile, con atti dal 1221) e il diplomatico (con oltre 60.000 pergamene a partire dal 736). Vi si aggiunsero, tra le molte carte di opere pie ed enti religiosi, un notevole numero di documenti dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, con pergamene dal 1194. Seguì, dal 1860, l’Archivio di Stato di Pisa, che si identifica nel suo nucleo principale con il fondo dell’antico comune, i cui atti datano dal secolo XII. Dopo l’Unità, l’indirizzo del Bonaini, incaricato di riordinare gli archivi dell’Emilia, divenne generale e improntò di sé, con i limiti che risultano da tutto il nostro discorso, anche le prime iniziative italiane. L’Archivio di Stato di Modena, nel quale si lavorò dopo il 1863, venne a caratterizzarsi per la particolare fisionomia che gli conferì la singolare
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continuità della casa d’Este; questa aveva infatti trasferito nella nuova sede anche le carte nate a Ferrara; mentre l’Archivio di Stato di Bologna, istituito nel 1874, si identifica principalmente con la storia del comune (secolo XII - 1506), anche se vanno ricordati gli atti giudiziari, i successivi atti del dominio pontificio, le carte dell’università (1317-1859) e quelle dei monasteri soppressi (l’atto più antico è del 922). 2. Legislazione e dati quantitativi. La legislazione italiana in materia di archivi è molto abbondante7. Le attribuzioni dell’Amministrazione degli Archivi di Stato sono così stabilite dall’articolo 1 del d.p.r. del 1963: a) conservare gli archivi degli Stati italiani preunitari; i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità 7
Se ne veda l’elenco in appendice al volume MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALa legge sugli archivi, Roma 1963. Ricordiamo qui i più importanti provvedimenti di carattere generale: il r.d. 5 marzo 1874, n. 1852 riunì tutti gli archivi sotto le dipendenze del Ministero dell’interno (si può leggere la Relazione stesa in merito dal Cantelli); un decreto di poco successivo – 26 marzo 1874, n. 1861 – istituì presso quel ministero il Consiglio superiore degli archivi; e un altro del 27 maggio 1875, n. 2552, stabilì «le regole per l’ordinamento generale degli Archivi di Stato». Il r.d. 25 gennaio 1900, n. 35 approvò un regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali, che avrebbe dovuto disciplinare a monte – ma è stato largamente disatteso – la formazione degli archivi destinati a confluire nell’Archivio del Regno. Il r.d. 9 settembre 1902, n. 445 approvò il regolamento generale per gli Archivi di Stato, sostituito poi, con r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, da altro regolamento, ancora in vigore per le parti che non contrastano con la vigente legge. Un r.d. del 26 gennaio 1913 costituì presso il Ministero dell’interno (Archivi di Stato) la commissione per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour, che non ha ancora esaurito il suo compito. Il r.d. 22 settembre 1932, n. 1391 inquadrò negli organici statali il personale degli archivi provinciali del Mezzogiorno, eredi di quelli fondati da Murat e dai Borboni. La legge 22 dicembre 1939, n. 2006 stabilì il nuovo ordinamento degli Archivi del Regno. Sue modifiche parziali si ebbero soprattutto con i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato dell’11 novembre 1946, n. 529, del 22 novembre 1946, n. 466, del 21 gennaio 1947, n. 99, e con la legge 13 aprile 1953, n. 340 (che mutò il nome di Archivio del Regno in quello di Archivio centrale dello Stato, preponendovi un sovrintendente divenuto il più alto grado della carriera archivistica). Contemporaneamente una legge del 17 maggio 1952, n. 629 provvedeva al riordinamento degli archivi notarili, disponendo il versamento agli Archivi di Stato degli atti notarili anteriori a cento anni (norma tuttora in vigore), e una legge del 19 luglio 1957, n. 588, complementare alla precedente, poneva alle dipendenze degli Archivi di Stato gli archivi notarili comunali. Infine, la legge 17 dicembre 1962, n. 1863 concedeva al governo la delega per l’emanazione delle nuove norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato; e ne sortiva il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, che – integrato dalle accennate norme regolamentari del 1911 – è attualmente il testo fondamentale che regola
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ordinarie del servizio; tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo; b) esercitare la vigilanza sugli archivi degli enti pubblici; sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati8.
L’art. 21 della legge, «limiti alla consultabilità dei documenti», vuole con la sua intestazione sottolineare che i documenti conservati negli Archivi di Stato sono, in principio generale, liberamente consultabili e che solo espresse disposizioni di legge possono limitare questa libertà, che trova il suo fondamento negli articoli 21 e 33 della costituzione. Ecco il testo dell’articolo: I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili cinquant’anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo settant’anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settant’anni dopo la data della conclusione del procedimento9.
Agli obblighi principali che la legge, nel suo titolo IV, pone agli enti pubblici e ai privati i cui archivi sono sottoposti a vigilanza, accenneremo gli Archivi di Stato. Esso ha subito peraltro una modifica con la legge 3 febbraio 1971, n. 147, che costituisce archivi storici presso la Camera dei deputati e presso il Senato: la modifica non fa peraltro che consacrare uno stato di fatto, perché mai le assemblee legislative avevano – nonostante l’art. 1 del d.p.r. del 1963 – versate le loro carte agli Archivi di Stato. 8 I versamenti negli Archivi di Stato dagli uffici degli organi amministrativi (eccezion fatta per il Ministero degli affari esteri) e dalle magistrature giudiziarie avvengono (art. 23) quarant’anni dopo l’esaurimento dell’affare cui si riferiscono. Tuttavia possono essere accettati «versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento» o quando (art. 24) l’ufficio viene soppresso. Di fatto la regola dei quarant’anni patisce eccezioni anche in senso inverso: numerosi sono infatti gli uffici e le magistrature che non versano da ben più lungo tempo, sia per loro incuria, sia per mancanza di spazio negli Archivi di Stato. Il collegamento fra Archivi di Stato e archivi correnti è affidato negli uffici maggiori a commissioni di sorveglianza permanenti (art. 25) e negli uffici minori a commissioni di scarto nominate di volta in volta (art. 27). Da questa disciplina sono esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, che ricevono così un indiretto riconoscimento all’autonomia dei propri archivi storici. Le commissioni – composte di archivisti di Stato e di impiegati dell’ufficio interessato – si sono rivelate strumento insufficiente ai fini di quella pratica del préarchivage, cui accenneremo più avanti. 9 «Il ministro per l’Interno» prosegue la legge «previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la Giunta del consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli Archivi di Stato o agli
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più avanti. La legge prevede anche (art. 44) ispettori archivistici onorari, che dovrebbero assicurare la collaborazione di eruditi, ricercatori e appassionati locali: ma l’Amministrazione non si è avvalsa finora di questa collaborazione. Occorrerà trovare anche modo di dare concreta attuazione alla norma, ugualmente del tutto disattesa, che consente l’espropriazione per pubblica utilità di archivi e di documenti (art. 45). La legge del 1939 riconosceva dignità di Archivio di Stato a soli venti istituti, situati nelle città che, nel periodo preunitario, erano state capitali di Stato. Innovando sulla precedente legislazione, prevedeva tuttavia nei rimanenti capoluoghi di provincia – usando peraltro una dizione poco felice – altrettante «Sezioni di Archivio di Stato», delle quali, prima della guerra, furono di fatto costituite soltanto trentasette (ed erano in maggior numero gli antichi archivi provinciali del Mezzogiorno). La legge del 1963 ha definito Archivi di Stato tutti indistintamente gli istituti aventi sede in capoluoghi di provincia; soltanto quelli di Aosta e di Belluno rimangono ormai da istituire di fatto. Taluno, sempre considerata la scarsezza del personale, ha posto in dubbio l’utilità della istituzione stessa di un archivio in ciascuna delle sedi previste sulla carta, anche in assenza di materiale documentario di rilievo; oggi sembra però che, piuttosto che disfare il già fatto, convenga puntare su una sempre maggiore qualificazione culturale anche dei minori istituti esistenti10. Al vertice, accanto alla Direzione generale, siede il Consiglio superiore degli archivi, dotato di poteri non soltanto consultivi. Il Consiglio Archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli Archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per titolo d’acquisto. 10 Il d.p.r. del 1963 ha anche stabilito che in non più di quaranta comuni «nei quali esistano archivi statali rilevanti per quantità e qualità» possono essere istituite Sezioni di Archivio di Stato. Finora ne sono state istituite trentaquattro, che conducono in genere vita piuttosto stentata. Il quadro dell’amministrazione va completato con le diciassette scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso i principali Archivi di Stato; e con il Servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro articolato in un Centro avente sede in Roma e in quaranta sezioni periferiche. 11 Gli ultimi dati pubblicati sono quelli forniti dalla relazione del direttore generale,
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dovrebbe costituire il luogo istituzionale di incontro fra utenti, rappresentati da professori universitari, e amministrazione: di fatto esso non riesce ad adempiere adeguatamente a questa sua funzione. Il materiale documentario conservato negli Archivi di Stato ammonta globalmente, tra filze, buste, volumi, cartelle e altri contenitori, a circa otto milioni di pezzi. Messi in fila si estenderebbero per una lunghezza di circa 800 chilometri. A questo materiale cartaceo vanno aggiunte più di un milione di pergamene. I dati, approssimativi, si riferiscono al 196911. Soltanto quando sarà pubblicata la Guida generale, tuttora in corso di preparazione12, potranno aversi dati più sicuri e aggiornati sulla consistenza dei documenti conservati negli Archivi di Stato. Il personale dell’intera amministrazione degli Archivi di Stato, secondo la legge del 1963, è composto da 280 impiegati della carriera direttiva, 48 segretari e 30 ragionieri della carriera di concetto, 400 aiutanti e 64 operatori fotografi della carriera esecutiva, 320 uscieri e custodi. La media, per i direttivi, è di 1,4 per istituto o ufficio13. Il bilancio globale dell’Amministrazione degli Archivi di Stato ammonta, per il 1973, a L. 5.432.815.000 di cui L. 3.100.815.000 per il personale, mentre per le mostre e le altre manifestazioni culturali, nonché per «l’acquisto, l’esproprio, la conservazione, l’ordinamento e l’inventa-
L’attività degli Archivi di Stato nel 1967, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 7-84. Nel 1940 si contavano circa 6 milioni e 400 mila pezzi (cfr. «Notizie degli Archivi di Stato», I, 1941, pp. 29-30) per una estensione di circa 500 chilometri. Le pergamene ammontavano a circa 890.000. Nel raffrontare queste cifre – ripetiamo non rigorose – si tenga presente che un certo numero di pezzi può essere diminuito in senso relativo, in seguito all’imbustamento e quindi all’inglobamento in unità più grandi, di volumi, fascicoli sciolti e altre unità più piccole; viceversa i metri lineari possono essere relativamente cresciuti in seguito alla migliore sistemazione delle carte in nuovi scaffali metallici. La guerra ha portato da una parte distruzioni (cfr. I danni di guerra subiti dagli Archivi italiani, numero unico delle «Notizie degli Archivi di Stato», IV-VII, 1944-47); d’altra parte ha obbligato a spostamenti, talvolta affrettati e disordinati, di carte, con la conseguenza di costringere poi spesso gli archivisti ad un ingrato lavoro di riordinamento. Danni notevoli, specialmente a Firenze, sono stati apportati dalle alluvioni del novembre 1966 (si veda il fascicolo speciale della «Rassegna degli Archivi di Stato», settembre-dicembre 1966). 12 Si veda in proposito P. D’ANGIOLINI - C. PAVONE, La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: un’esperienza in corso, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXII (1972), pp. 285-305 [e in questo volume alle pp. 487-509]. 13 Per la soppressione di posti che conseguirà all’esodo provocato dalla legge per i combattenti e dalla legge sui dirigenti la media è destinata ad abbassarsi ancora. 14 Le principali somme restanti sono di L. 800 milioni per fitto di locali, L. 300 milioni per il servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro.
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riazione degli archivi non di Stato e di materiale bibliografico» sono previste L. 200.000.000 e, per l’attività editoriale, L. 50.000.00014. 3. Storiografia e ricerca archivistica. Metodi di ordinamento. Il discorso sul rapporto fra archivi e storiografia deve prendere le mosse da quello, già accennato, sul rapporto fra archivi e istituzioni. La storia delle istituzioni, è noto, è stata in Italia poco coltivata, soprattutto per i secoli successivi agli ordinamenti comunali; e questa lacuna non è che un aspetto della generale tendenza – che appena in questi ultimi anni comincia a vedere qualche eccezione – a non superare, negli studi di storia del diritto, le colonne d’Ercole della fine del Medioevo. Gli archivisti non hanno pertanto ricevuto stimoli concreti dall’università, non hanno potuto tessere dialoghi fecondi nell’ambito di un più vasto movimento culturale. La loro vocazione ad essere – certo non da soli – storici delle istituzioni è rimasta una pianticella gracile, un programma più che una realtà. Ha influito in questo senso anche la già ricordata inadeguatezza degli archivi maggiori quali guide culturali e programmatori di ricerca nei confronti degli archivi delle loro antiche provincie. Gli archivi delle provincie meridionali hanno dovuto, ad esempio, porsi più volte, e ognuno per conto proprio, problemi come quelli della struttura, delle competenze, delle circoscrizioni stesse delle regie Udienze e perfino delle Intendenze, murattiane e borboniche, o delle Direzioni dei dazi diretti, del demanio e dei rami e diritti diversi; per non parlare, volendo rimanere nel regno meridionale, dell’intreccio di giurisdizioni regie e feudali che i redattori dell’Atlante storico italiano si sono trovati a dover faticosamente sciogliere15. Parimenti, non sarebbe agevole, per fare un altri esempio, chiedere a Milano o a Venezia informazioni sicure sugli organi centrali e periferici del Regno italico o del regno Lombardo-Veneto. La storiografia idealistica, che ha dato il tono alla ricerca italiana nella prima metà del nostro secolo, se ha celebrato programmatiche e ostentate nozze tra «filosofia» e «filologia», ha nella realtà sacrificato la seconda alla prima, cui, in quel contesto culturale, necessariamente spettava più intrinseca nobiltà16. Il Manzoni aveva proposto alla storiografia italiana l’i15
Cfr. Problemi e ricerche per l’atlante storico italiano nell’età moderna, Atti del convegno di Gargnano, 27-29 settembre 1968, a cura di M. BERENGO, Firenze 1971, pp. 22-24 (intervento di R. Villari). Tutto il volume è da vedere come esempio dei problemi che, nell’uso delle fonti archivistiche, incontra una grande impresa collettiva come quella
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deale congiunzione del Vico con il Muratori; e il Croce, ricordando quell’invito, non aveva potuto fare a meno di precisare che nel Vico c’era già un Muratori, e «nel Muratori un Vico, ossia un filosofo, quale ci poteva essere»17. Per quanto il Sestan abbia considerato il ventennio antecedente la prima guerra mondiale come quello che «annovera i fasti più alti dell’erudizione storica italiana»18, la reazione al positivismo di fine Ottocento e del primo Novecento relegò di fatto in una posizione di inferiorità culturale i colleghi e discendenti del grande archivista di casa d’Este, sacrificando i «filosofi», «quali – in essi archivisti – ci potevano essere», e qualificandoli, assieme a eruditi e archeologi, come «veri animaletti innocui e benefici»19. Va notato che non in ogni paese la critica al positivismo ebbe, rispetto agli archivi, questo esito. In Francia, ad esempio, portò a un tale slargamento di prospettive metodologiche, di interessi e di curiosità per lo storico – invitato da Febvre a farsi geografo, giurista, sociologo, psicologo e a non chiudere gli occhi nemmeno «dinanzi al grande movimento che trasforma davanti a noi a una velocità vertiginosa le scienze dell’universo fisico»20 – che quei «granai di fatti» che sono gli archivi, nella definizione ancora di Febvre, lungi dal risultarne umiliati, ne ricevettero nuovi e fecondi stimoli; e oggi gli archivi francesi possono, anche per questi motivi, assegnarsi l’ambizioso compito di assurgere a «centres de recher-
dell’Atlante. Molte difficoltà derivano non tanto dalla mancanza delle fonti documentarie, quanto dal fatto che solo in pochi casi esse sono state elaborate dagli studiosi in quelle forme sintetiche che raramente le fonti di per sé offrono. (Si veda anche il primo Quaderno dell’«Archivio dell’Atlante storico dell’età moderna»: E. FASANO GUARINI, Lo Stato mediceo di Cosimo I, Firenze 1973). 16 Nel 1930 il giovane Walter Maturi, scrivendo da un punto di vista idealistico su La crisi della storiografia politica italiana, invitava a unire davvero nel lavoro storiografico, e non solo nelle enunciazioni programmatiche, la filosofia e la filologia: cfr. «Rivista storica italiana», XLVII (1930), pp. 1-29. 17 Cfr. B. CROCE, Storia della storiografia italiana nel secolo XIX, vol. I, Bari 1947, pp. 44-45. 18 Cfr. E. SESTAN, L’erudizione storica in Italia, in Cinquant’anni di vita intellettuale italiana 1896-1946. Scritti in onore di B. Croce per il suo ottantesimo anniversario, Napoli 1966, vol. II, p. 502. 19 Cfr. B. CROCE, Teoria e storia della storiografia, Bari 1927, p. 23. 20 Cfr. L. FEBVRE, Vivere la storia [1941], in Studi su Riforma e Rinascimento e altri scritti su problemi di metodo e di geografia storica, Torino 1966, p. 532. 21 Si veda il già ricordato Manuel d’Archivistique, soprattutto il capitolo I della parte IV. 22 Nella sua celebre stroncatura del Ranke, ad esempio, il Croce accenna appena
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che historique» e gli archivisti proporsi come «conseilleurs de la recherche»21. In Italia, invece, il racchiudersi della critica al positivismo nella formula della storiografia etico-politica, con tutto quanto significò di chiusura verso temi e metodi storiografici affrontabili e verificabili solo mediante nuovo e fresco contatto con le fonti documentarie, portò invece a un progressivo distacco degli archivi dal più vivo circuito della vita culturale. Ed è singolare che proprio il Croce – nei cui studi, soprattutto in quelli giovanili, non mancano certo frutti di ricerche d’archivio – rimanesse fino al termine dei suoi giorni un grande erudito; ma era una erudizione che si rifaceva più alla tradizione umanistico-letteraria che a quella archivistico-documentaria. Ne è un sintomo il fatto che nel capitolo della sua Storia della storiografia italiana dedicato a La nuova filologia non vi è traccia del lavoro che si svolgeva negli archivi e ad opera degli archivisti. Eppure la Storia della storiografia moderna del Fueter, che il Croce volle completare per quanto riguardava l’Italia del secolo XIX, era stata molto attenta al nesso fra la scoperta e l’uso di nuove fonti documentarie e i risultati del lavoro storiografico22. Gli storici della seconda generazione idealistica, sensibili all’insegnamento del Volpe non meno che a quello del Croce – spicca fra tutti il nome di Federico Chabod – avrebbero dal loro canto iniziato il recupero della dimensione archivistica della ricerca storica. Si indulgerebbe tuttavia a uno schema troppo semplicistico se si volesse contrapporre a un’età d’oro, dominata dalla cultura positivistica, un’età di ferro degli archivi bistrattati dalla cultura idealistica. In realtà anche la prima età non diede, nel campo archivistico, tutti i frutti che ci si sarebbe potuti attendere. Prescindiamo pure dalla cronica deficienza di mezzi e di uomini, o meglio, consideriamola a sua volta conseguenza forse più che causa: rimangono alcuni motivi più intrinseci. Accanto al concentrarsi di eruditi e di storici del diritto sul Medioevo feudale e comunale23 va ricordato il carattere stesso di larga parte di quella erudiall’eccessiva «fidanza» che lo storico tedesco aveva verso «certi ordini di fonti, come quelle diplomatiche» (si pensi alla «scoperta» delle relazioni degli ambasciatori veneziani); mentre il Fueter tratta molto più diffusamente del problema e conclude con un apposito paragrafo sui «difetti ed unilateralità dell’utilizzazione rankiana delle fonti». (Cfr. B. CROCE, La storiografia senza problema storico, I: Il Ranke, in La storia come pensiero e come azione, Bari 1938, pp. 75-92, in particolare p. 89; ed E. FUETER, Storia della storiografia moderna, Napoli 1943, vol. II, pp. 165-180, in particolare pp. 175-177). 23 Si veda ad esempio la collana «Documenti degli archivi toscani pubblicati per cura della R. Sovrintendenza generale agli archivi medesimi», comparsa fra il 1863 e il 1893;
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zione. Era, come con garbata ironia è stato messo in rilievo dal Croce e dal Sestan, un’erudizione volta ad accumulare «contributi», che avrebbero poi dovuto essere digeriti e composti da qualche futuro messia sintetizzatore. La china verso la produzione di contributi sempre più sminuzzati e occasionali era perciò forte; e gli archivi stessi ne avrebbero doppiamente sofferto. Innanzitutto perché gli studiosi che venivano nelle sale di studio non erano tanto interessati a trovare inventari organici basati su una corretta ricostruzione dell’evolversi storico degli istituti produttori degli archivi, quanto ad avere a disposizione mezzi di corredo che li conducessero rapidamente alle preziosità documentarie da loro predilette. E poteva accadere di più: lo stesso ordine materiale delle carte era talvolta sconvolto per venire più facilmente incontro a ricerche orientate in quel senso. Nacquero così, per fare uno degli esempi più penosi, gli scempi che condussero l’Archivio di Stato di Roma a smembrare l’archivio della Camera Apostolica e a creare un fittizio «Camerale II» per materie e un altrettanto arbitrario «Camerale III» per località (restando per fortuna nel cosiddetto «Camerale I» alcune serie organiche che integrano quelle dell’Archivio Vaticano); per non parlare, sempre a proposito dell’Archivio di Stato di Roma, della «miscellanea di carte politiche e riservate» dove furono ammucchiati alla rinfusa quelli che man mano apparivano i più bei pezzi dell’Archivio, specialmente del periodo risorgimentale. E se si volesse fare un esame critico dell’opera compiuta da tanti eruditi locali, soprattutto negli archivi comunali, si scoprirebbero tracce di un passaggio, più o meno secolare, dalla fine del Settecento a quella dell’Ottocento, che se spesso fu utile ai fini della conservazione e di certe immediate utilizzazioni, compromise spesso per sempre la possibilità di un adeguato ordinamento storico. L’altro danno che questo indirizzo portò agli archivi fu che gli archivisti – e ben difficilmente sarebbe potuto accadere altrimenti – ne rimasero contaminati in quanto valorizzatori e primi utenti dei documenti affidati alle loro cure. Se l’erudito e rispettato professore andava a caccia di primizie, come resistere alla tentazione di partecipare alla battuta, quando tutti i giorni si aveva il dovere di percorrere la foresta? Così molti archivisti si diedero anche loro a ricercare e a pubblicare il bel documento, a colmare tutti i suoi volumi si riferiscono al solo Medioevo, eccezion fatta per il già ricordato Inventario dell’Archivio di Stato di Lucca, che necessariamente lo travalica. 24 «Sezioni speciali» erano previste per «gli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai».
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la lacuna, a precisare il particolare prezioso, accrescendo il numero delle pubblicazioni nate non da un impulso storiografico e nemmeno da una reale esigenza di lavoro d’archivio, ma solo dal rinvenimento, talvolta casuale, di singoli documenti e dall’ambizione al «titolo» valutabile sul piano universitario. Questa abitudine è in parte sopravvissuta fra gli archivisti sviandone l’impegno culturale. Nel periodo dominato, nell’alta cultura italiana, dall’idealismo, riscontriamo d’altra parte due dati apparentemente singolari. Il primo sta nel fatto che non solo la prima sistemazione normativa di carattere generale si ebbe proprio con i regolamenti sugli archivi del 1902 e soprattutto del 1911 (e questo è un fatto che da una parte concludeva il processo legislativo iniziatosi con l’Unità, dall’altra si inquadrava nell’opera di riordinamento amministrativo propria del periodo giolittiano), ma la parte culturalmente più impegnativa del regolamento del 1911 conteneva norme nelle quali convivevano in modo piuttosto ambiguo suggerimenti astratti e classificatori accanto a ispirazioni storicistiche. In questa parte, del resto, il regolamento del 1911 ricalcava largamente quello del 1875, con la modifica che faremo subito notare. La distinzione fra dicasteri, amministrazioni e magistrature centrali e non centrali era un punto fermo, non soltanto per il periodo postunitario ma anche per gli Stati preunitari, donde la particolare considerazione riservata anche in quell’occasione agli archivi delle ex capitali. La normativa diventava confusa quando prescriveva che gli atti «archiviati dopo la pubblicazione del presente regolamento saranno ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi e degli atti notarili»24, ma taceva sugli atti che erano già negli archivi, ricompresi invece nella analoga norma del 1875. Di un ottimismo fuori della realtà sarebbe stata l’interpretazione che tutti gli atti preunitari dovessero intendersi ormai acquisiti agli Archivi di Stato; mentre, se il nuovo regolamento avesse voluto rimediare o almeno porre un freno ai guasti che la rigida norma del 1875 stava provocando, avrebbe dovuto essere più esplicito. Avvenne così che, di fatto, dell’obbligo della tripartizione nelle tre sezioni fu data, sulla scia della norma del 1875, un’interpretazione estensiva e larga parte del materiale documentario conservato negli Archivi di Stato fu calcato a forza in quei tre scompartimenti esemplati sulla divisione dei poteri e applicati retroattivamente a epoche cui quel principio era affatto ignoto: e la cosa era tanto 25 Cfr. S. MÜLLER - J.A. FEITH - R. FRUIN, Ordinamento e inventario degli Archivi, traduzione libera con note di GIUSEPPE BONELLI e GIOVANNI VITTANI, riveduta dagli autori, Torino
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più singolare in quanto l’erudizione storica e storico-giuridica era tutta volta proprio al Medioevo. Il regolamento, peraltro, faceva seguire il precetto che, nell’ambito di ciascuna sezione, gli atti venissero «disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona secondo l’ordine storico degli affari o degli atti», e così cercava di salvare, in via subordinata, le ragioni della storia e del «rispetto dei fondi». In secondo luogo il tentativo di introdurre negli archivi una dimensione storica loro propria costituisce come un paradosso nel rapporto fra la cultura idealistica e gli archivi. Già la traduzione del manuale degli archivisti olandesi Müller, Feith e Fruin25 – assai più che lo scolastico trattato del Casanova26 – aveva offerto un contributo di rilievo all’affermazione in Italia del «metodo storico». Ma una tappa decisiva fu costituita, negli anni Trenta, dagli scritti teorici di Giorgio Cencetti27. Umiliati per la loro natura empirica, coinvolti nella crisi della vecchia erudizione, gli archivi italiani trovarono nel Cencetti come un vindice teoretico, volto a ridare al fatto archivistico dignità nell’ambito della storia, e spessore concettuale all’archivistica nell’ambito del sapere storico. Il «metodo storico» del Cencetti nasce in realtà da una duplice ispirazione, idealistica e giuridica. Da una parte, infatti, egli si fece guidare dal principio, di suggestione gentiliana più che crociana, della originalità, compiutezza e irreperibilità di quello che egli avrebbe ben potuto chiamare l’«atto archivistico», creatore dell’archivio quale unità organica mirabilmente rispecchiante l’unità e l’evolversi storico dell’istituto che lo pone in essere (e in certe sue formulazioni estreme il Cencetti giunse fino a identificare tout court archivio e istituto). Ma, dall’altra, agganciò la sua concezione dell’archivio alla figura giuridica dell’universitas rerum, con il corollario dell’indistruttibile, in principio, «vincolo archivistico», che lega fra loro i documenti fin dall’origine e che è obbligo restaurare quando in via di fatto sia stato violato. Il Cencetti offriva così al riordinatore di archivi il modello di un «ordinamento originario» da recuperare sul doppio piano della storia e del diritto. Duplicità da considerare feconda nei limiti in cui richiamava l’attenzione sull’origine pratica dell’archivio, e in cui ricordava che l’uso dell’ar1908. 26
E. CASANOVA, Archivistica, Siena 1928 (ristampa anastatica Torino 1966). Vedili ora raccolti in G. CENCETTI, Scritti archivistici, Roma 1970. 28 Leopoldo Sandri ha ricordato come la scoperta dell’uso storiografico dell’archivio avesse indotto, verso la fine del Settecento, a ritenere che si rendesse necessario un ordi27
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chivio ai fini della ricerca storica non ha miglior sussidio che il rispetto di quell’origine: essa sola permette, tra l’altro, la ricostruzione, filologicamente indispensabile, dell’iter che ha prodotto il documento28. Coerentemente ai suoi principî il Cencetti sostenne che l’archivistica speciale si risolve nella storia delle istituzioni che hanno prodotto gli archivi. Formula suggestiva, che specifica in modo ancor più ambizioso l’obiettivo dei lavori di ordinamento e inventariazione. Nel corso dei tentativi finora fatti di tradurre in pratica quel canone si sono tuttavia rivelati dubbi e difficoltà che, senza spingere a rinnegare il nesso profondo che lega istituto ed archivio, hanno posto all’ordine del giorno la necessità di una più duttile articolazione di quel legame anche alla luce dell’evolversi del concetto stesso di istituzione, in sede sia teorica che storica29. È stato cioè osservato che l’archivio rispecchia propriamente e direttamente, nel suo ordinamento formale, soprattutto il modo in cui l’istituzione organizza la propria memoria e che questa organizzazione è nell’evoluzione storica ora più ora meno aderente agli altri livelli di attività che vanno presi in considerazione nello studio di un istituto e per i quali, beninteso, i contenuti documentati negli archivi sono pur sempre essenziali. Questo possibile scarto fra archivio e istituto, non criticamente chiarito – e non ricondotto nell’ambito del rapporto tra fonte, sia pur privilegiata, e storia – ha spinto talvolta gli archivisti italiani a interpretare il «metodo storico» come mero rispetto della situazione di fatto venutasi comunque a creare negli archivi, a prescindere proprio dal rapporto con gli istituti e uffici che nel contesto storico li crearono. Così la «storia» da rispettare è diventata talvolta non tanto la storia reale, che vide ad esempio gli ordinamenti napoleonici sconvolgere quelli degli antichi regimi, quanto quella tessuta dagli impiegati che continuarono a collocare le pratiche di un giudicato di pace subito dopo quelle di una soppressa podesteria o che, forse per odio all’usurpatore, vollero prescindere dalla frattura napoleonica e talvolta si ne dei documenti diverso da quello che fino allora i pratici avevano stabilito; e come poi il «metodo storico» sia sorto quale reazione a quell’iniziale e spesso improvvido entusiasmo dei riordinatori dotti (cfr. L. SANDRI, La storia degli Archivi, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVIII (1958), pp. 109-134). 29 Cfr. F. VALENTI , A proposito della traduzione italiana dell’«Archivistica» del Brenneke, ibid., XXIX (1969), pp. 441-455, nonché la nota sul Manuel d’Archivistique cit.; e C. PAVONE, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto?, ibid., XXX (1970), pp. 145-149. 30 Cfr. la voce Archivi e archivistica, in Nuovo Digesto Italiano, poi in F. NICOLINI, Scritti di archivistica e di ricerca storica raccolti da B. NICOLINI, Roma 1971, pp. 1-2. Per
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ricollegarono tranquillamente alle code dei vecchi archivi granducali o regi o pontifici. Non sembrino queste astratte esemplificazioni. Fra le difficoltà che si incontrano nella redazione della già ricordata Guida generale degli Archivi di Stato italiani non è certo una delle minori questa di una periodizzazione che ponga in evidenza almeno le grandi fratture istituzionali provocate dalla dominazione napoleonica e perfino dall’unificazione nazionale (in troppi archivi meridionali gli atti delle prefetture seguono, ad esempio, senza soluzione di continuità gli atti delle intendenze borboniche, così come gli atti delle preture seguono quelli dei giudicati regi). Più difficile ancora, ovviamente, si rivela dare un completo e chiaro rilievo archivistico ai mutamenti istituzionali avvenuti nella secolare vicenda degli antichi regimi. È accaduto così che di fatto il canone teorizzato dal Cencetti sia stato messo in pratica con parsimonia dagli archivisti italiani mostratisi propensi a scivolare verso una sua interpretazione quale invito al quieta non movere. A compenso gli archivisti italiani si sono in numero notevole dati a lavorare in sede dottrinaria attorno alle idee del Cencetti con utili approfondimenti, ma anche con glosse e arzigogoli portati fino alla fumisteria. Già nel 1937 un uomo come Fausto Nicolini, che aveva percorso tutta la carriera degli Archivi di Stato, poteva scrivere, della dottrina archivistica, che «tende a divenire… alquanto boriosa ed elefantiaca»30; e il fenomeno si è accentuato nel dopoguerra. Oggi assistiamo fra l’altro, come conseguenza anche di questo indirizzo, a un continuo aumento delle cattedre universitarie di archivistica, con uno sviluppo a forbice, non certo proficuo per il servizio pubblico, rispetto a quello dei lavori archivistici di ordinamento e di inventariazione. Nel quasi trentennio ormai seguito alla seconda guerra mondiale vi è stato un riaccostamento fra storiografia e archivi e una ripresa, ad esso connessa – anche se pur sempre insufficiente ai bisogni – dei lavori archivistici di ordinamento, inventariazione, pubblicazione di strumenti di lavoro. Nel 1946 il Sestan, rispetto all’erudizione storica in generale, aveva concluso pessimisticamente la sua rassegna:
un bilancio, con ampia bibliografia, degli studi italiani di archivistica di questi ultimi anni, si veda V. STELLA, La storiografia e l’archivistica, il lavoro d’archivio e l’archivista, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXII (1972), pp. 269-284. 31 E. SESTAN, L’erudizione storica, cit., p. 509. 32 R. MOSCATI, Attualità degli Archivi, in «Notizie degli Archivi di Stato» VIII (1948), pp.
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Che ci sia una mutua collaborazione di attività, quella erudita e quella storica, nel senso che l’una solleciti l’altra e ne sia a sua volta sollecitata, non pare si possa affermare; ognuna va per conto suo31.
Dei risultati di quell’andare, per quanto riguarda gli archivi, il Moscati faceva, in una sua prolusione del 1948, un bilancio assai severo. Egli ricordava che vi era stato «per qualche decennio quasi uno sbandamento, un senso di scoraggiamento nelle file stesse degli archivisti, che sono apparse per qualche tempo diradate, scompaginate, distratte» tanto che «la produzione degli Archivi… ha segnato paurosamente il passo»32. Ma lo stesso Moscati, nella medesima occasione, parlava di «ritorno» agli archivi. Ed era buon profeta. La spinta infatti data alla ricerca storica dal generale moto di rinnovamento vissuto dall’Italia dopo la sconfitta del fascismo, e il connesso nascere di nuovi interessi culturali desiderosi di misurarsi anche con il passato recente o lontano, avrebbero necessariamente portato gli studiosi a un rinnovato contatto con le fonti documentarie. Contemporaneamente sarebbero stati gli stessi archivisti delle nuove generazioni, più facilmente sensibili al mutato clima generale del paese, a sforzarsi di far uscire gli istituti in cui avevano appena fatto ingresso dal loro isolamento e a misurarsi con le nuove esigenze culturali33. Gli archivi si sono così trovati sempre più premuti da ricerche che travalicavano i confini tradizionali, sia da un punto di vista cronologico – non godendo più il Medioevo di una posizione di privilegio –, sia rispetto alla gamma
73-78 (il brano citato è a p. 75). Nel 1927 R. Morghen aveva incitato «a rifare e rivedere i nostri più umili strumenti di lavoro» e a «pubblicare sistematicamente», oltre ai testi e ai documenti, «gli inventari degli archivi», dato che non si aveva ancora «un’idea nemmeno approssimativa sull’entità e sul valore del materiale che giace inedito nei nostri archivi» (cfr. R. MORGHEN, La crisi degli studi medioevali e l’opera dello Stato, in «Accademie e biblioteche d’Italia», I, n. 2, settembre-ottobre 1927, pp. 15-19). Fra l’appello del Morghen e il bilancio del Moscati – pressappoco il ventennio fascista – ben poco in effetti era stato fatto. Ritornando sull’argomento nella relazione sull’Archivistica da lui tenuta al I Congresso nazionale di scienze storiche (Perugia, 9-13 ottobre 1967), il Moscati stempererà il suo giudizio nella ricerca di un tempo perduto degli archivi retti da idealizzati «notabili» (cfr. La storiografia italiana negli ultimi vent’anni, Milano 1970, vol. II, pp. 781-791). 33 Un bilancio su «storiografia e archivi in Italia nel secondo dopoguerra» fu tentato nel Congresso dell’Associazione nazionale archivistica italiana svoltosi a Este nell’ottobre del 1966. Se ne vedano gli atti in «Rassegna degli Archivi di Stato» XXVII (1967), fasc. 2-3, con contributi di V. Tirelli, A. Allocati, C. Pavone, L. Sandri, A Pratesi. La Zanni Rosiello ha poi cercato di evidenziare alcune implicazioni circa l’uso delle fonti documentarie contenute nei due bilanci dell’attività storiografica dell’ultimo ventennio proposti dalla Società degli
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dei documenti richiesti, assai più vasta di quella tradizionale. Ai documenti più immediatamente politici si sono infatti venute aggiungendo fonti tenute un tempo in scarsa considerazione, come i catasti e i documenti commerciali, dai medievali ai moderni (si pensi ad esempio alla ricerca di Elio Conti34 e al rilievo assunto dall’Archivio Datini di Prato); mentre nuove categorie di documenti vengono di tanto in tanto in auge (si pensi ad esempio alla recente fortuna delle visite episcopali e delle relationes ad limina). Anche la storia dell’arte, insoddisfatta di una critica condotta soltanto sul piano del gusto, è tornata agli archivi; e alla ricerca documentaria ha pure condotto la ripresa, con aggiornate ambizioni, della storia locale, spintasi con sempre maggiore insistenza dal Medioevo fino quasi ai nostri giorni. La demografia storica e la toponomastica storica, per fare altri esempi, non possono che battere alle porte degli archivi; per non parlare poi della storia quantitativa – anche se in Italia appena tentata –, la quale, assetata com’è di dati omogenei e comparabili, ha riscoperto per sue proprie esigenze il canone archivistico dell’integrità e originarietà della serie. Grandi imprese collegiali, come il Dizionario biografico degli italiani e il già ricordato Atlante storico, hanno a loro volta dato impulso alle ricerche d’archivio; altrettanto avrebbero dovuto provocare i programmi elaborati dalla Fondazione italiana per la storia amministrativa. Ma il fatto forse più interessante di questa corsa agli archivi è stato che ad essa hanno partecipato ampiamente non solo gli storici del Risorgimento – poco avvezzi per l’innanzi a questo esercizio – ma anche, e in misura sempre crescente, gli storici dell’Italia unita, del tutto privi di tradizione in questo dominio. Si pensi innanzitutto agli studi di storia del movimento operaio e socialista e di storia del movimento politico dei cattolici; e all’esigenza, presto avvertita, dopo una prima fase di rottura e di entusiasmo pionieristico, di ricondurre anche le vicende delle classi subalterne e delle loro organizzazioni a quelle della classe dirigente e del nuovo Stato storici italiani nei Congressi di Perugia (1967) e di Salerno (1972): cfr. I. ZANNI ROSIELLO, Il congresso nazionale di scienze storiche, ibid., pp. 538-544, e I nuovi metodi della ricerca storica, ibid., XXXII (1972), pp. 551-573. 34 Cfr. E. CONTI, La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino, vol. I: La campagna nell’età precomunale, III, 2: Monografia e tavole statistiche (secoli XV-XIX), Roma 1965. 35 Gli entusiasmi sui rapporti dei prefetti sono stati presto frenati dalla constatazione che la serie, che avrebbe dovuto raccogliere le periodiche notizie inviate al Ministero dell’interno fin dall’Unità, non conta che poche buste. Non vi sono rappresentate tutte le
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unitario. Grande rilievo acquistarono così le carte della Pubblica sicurezza e del Ministero dell’interno in genere, quelle delle prefetture e delle questure e quelle processuali degli uffici giudiziari. Federico Chabod, nelle Premesse alla sua Storia della politica estera italiana, comparse nel 1951, inaugurava un sapiente impasto di citazioni archivistiche e bibliografiche, che divenne aspirazione di molti giovani studiosi imitare; e segnalava in particolare l’importanza dei rapporti dei prefetti, messi ampiamente a frutto, fra i primi, da Giampiero Carocci nella sua monografia su Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, comparsa nel 195635. Si scoprì poi che anche i carteggi degli uomini politici – a partire da quelli di maggior mole e importanza: Depretis, Crispi, Giolitti – conservati nell’Archivio centrale, non erano stati sfruttati a dovere e potevano essere assai meglio valorizzati; e furono tratti dall’oblio fondi, particolarmente fruttuosi per le ricerche di urbanistica, del Ministero dei lavori pubblici e dei rispettivi uffici provinciali, nonché del Ministero della pubblica istruzione (Antichità e belle arti). Anche dati sulla scuola, e in genere sulla storia della cultura, vennero accertati in seguito alla consultazione delle carte sia del corrispondente dicastero, al centro, che degli uffici dipendenti, in loco. Le carte degli uffici economici e finanziari invece si rilevarono spesso carenti di serie continue di particolare interesse. Allorché si sono intensificati gli studi di storia economica, e si è imposta la questione sui tempi e sui modi del decollo italiano, gli archivi non sono stati in grado di offrire alla consultazione materiale di cospicua rilevanza, anche perché è mancata un’azione tempestiva di reperimento e raccolta di fonti, sia dentro che fuori gli uffici statali. Altra notevole fonte andata presumibilmente perduta, e comunque vanamente ricercata, è quella costituita dalla serie dei dati statistici raccolti dagli uffici che, prima della costituzione dell’Istituto centrale di statistica, provvedevano alla pubblicazione degli appositi annuari e bollettini periodici36. Questa lacuna ha pesato gravemente sugli studi di storia ecoprovincie e, per ciascuna di esse, le notizie si limitano di massima a due o tre anni, fra il 1884 e i 1892. In altre serie dell’Archivio centrale è peraltro possibile rinvenire altre relazioni prefettizie, sia pur discontinue (dell’archivio di gabinetto del Ministero dell’interno sono conservati nell’Archivio centrale soltanto frammenti anteriori al 1900 e nulla dal 1900 al 1944). 36 Può essere interessante ricordare che già Cavour, in uno scritto del 1836, che l’odierno curatore ha intitolato proprio Fonti statistiche negli archivi piemontesi, lamentasse, sulla scorta di una relazione dell’intendente di Nizza, lo stato «veramente lamentevole» in
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nomica; tanto più che non molto utili sono risultate le serie superstiti del dicastero d’Agricoltura, industria e commercio e successive trasformazioni e filiazioni37. Quanto agli archivi fascisti, pervenuti in quantità notevole all’Archivio centrale dello Stato dopo il 1945, essi sono stati di massima, e spesso non senza fatica, ordinati o almeno resi agibili agli studiosi. Non vi è ricerca seria sul fascismo o su avvenimenti del periodo compreso tra le due guerre mondiali – e tra queste vanno annoverate anche numerose ricerche di stranieri – che non porti traccia, talvolta fin troppo ostentata, di documentazione tratta dagli archivi e in particolare dall’Archivio centrale dello Stato, che è venuto ovviamente conquistando in tutto il campo della storiografia sull’età postunitaria una posizione di particolare rilievo38. 4. Problemi aperti. Giova ora generalizzare una domanda che circola nelle pagine pre-
cui giacevano, per incuria e abbandono, archivi di tanto rilievo (cfr. C. CAVOUR, Scritti inediti e rari 1828-1850, a cura di R. ROMEO, Fondazione Cavour, Santena 1971, p. 97). 37 A nostro giudizio, occorrerebbe anche una ricognizione sistematica, nelle biblioteche specializzate e specialmente nell’archivio delle pubblicazioni edite dallo Stato, delle fonti a stampa, assai più numerose di quanto non si creda, curate dai rispettivi uffici. E ciò per stabilire quanto del materiale delle stesse amministrazioni, conservate nelle pratiche d’archivio, è stato in realtà già utilizzato – magari in forma più sintetica, ma talvolta in un modo più completo – in pubblicazioni più facilmente accessibili e comodamente consultabili. È ormai un vezzo accademico citare fonti archivistiche; in realtà molte ricerche d’archivio sono rese inutili dall’esistenza di numerose fonti a stampa, spesso ignorate. Converrebbe agli archivisti, data anche la sempre maggiore frequenza nelle sale di studio di ricercatori alle prime armi, poter dare indicazioni precise di altre fonti o avvertire lo studioso quando le carte in esame sono state oggetto di una pubblicazione ufficiale (un primo sussidio in tale direzione è fornito dal catalogo delle Pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso (1861-1923), a cura del MINISTERO DELLE FINANZE, PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, 6 voll. pubblicati fra il 1924 e il 1928). 38 Per una bibliografia completa degli studi che hanno utilizzato le carte dell’Archivio centrale, a partire dal 1953 e fino al 1968, cfr. C. CASUCCI, Saggio di bibliografia dell’Archivio centrale dello Stato, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), pp. 335-399. La pubblicazione si avvale di uno schedario degli studiosi, degli argomenti di studio e dei pezzi consultati. Per un confronto con l’esperienza inglese si veda D.C. WATT, Contemporary History: Problems and Perspectives, in «Journal of the Society of Archivists», n. 10, ottobre 1969, pp. 511-525. 39 F. VENTURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino 1969, pp. XVII-XVIII. 40 Il «Bollettino della Società degli storici italiani», n. 6, novembre 1966, pp. 261-284, ha pubblicato i risultati di un referendum sugli Archivi di Stato indetto dalla Società fra archi-
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cedenti: hanno gli archivi, nonostante le novità di atteggiamenti in essi riscontrate, risposto nel loro complesso in modo soddisfacente all’aumentata richiesta di servizi dalla quale sono stati premuti? Una risposta caustica l’ha data Franco Venturi, osservando che in Italia biblioteche e archivi sono così ricchi che «rendono benissimo anche a cultura estensiva e non vale la pena di irrigarli e di riorganizzarli»; ma, prosegue Venturi, i frutti storiografici sono poi quelli che possono essere ed è inutile che cerchiamo di paragonarli per quantità e qualità a quelli che nascono in quegli angoli del mondo in cui sono state adottate tecniche intensive.
Gli archivi e le biblioteche, è ancora Venturi che parla, sono affidati alle mani di persone di gran buona volontà, le quali sanno, quasi sempre, spingere la cortesia e la competenza loro fino al punto di creare attorno agli studiosi un’atmosfera di eccezione, che permette di superare gli ostacoli e di lavorare fruttuosamente. Come la monarchia merovingia era una tirannia corretta dal regicidio, così i nostri strumenti di lavoro costituiscono troppo spesso degli ostacoli corretti dal privilegio39.
In queste parole non ci sembra tanto da sottolineare la denuncia della situazione in cui da antica data versano in Italia archivi e biblioteche – denuncia vanamente fatta da anni per tutti i beni culturali – quanto la rara incisività con cui viene individuato il nesso fra quelle carenze e possibilità ed esiti della ricerca storica. Ci sembra poi insito nella posizione del Venturi l’invito agli utenti (e, diremmo, soprattutto a quegli utenti forniti di potere che sono i professori universitari) a non limitarsi alle lamentele di fronte alle più macroscopiche deficienze del servizio, ma ad assumere la loro parte di responsabilità nella ricerca e attuazione dei rimedi40. In realtà la situazione del materiale documentario conservato dentro e fuori dagli Archivi di Stato non è così rosea come si sarebbe tentati di
visti e storici. Nella breve presentazione, Luigi Firpo faceva notare che di fronte alla «partecipazione nutrita e talora appassionata degli archivisti… non è invece confortante il notevole assenteismo degli studiosi stessi, dai quali si sarebbe desiderato un più attivo e spregiudicato intervento». 41 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, Gli Archivi di Stato italiani, Bologna 1944. 42 È appena il caso di ricordare che i documenti della storia della Chiesa vanno ricer-
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credere guardando all’utilizzazione sempre maggiore che di esso è stata fatta di recente in sede storiografica. Lasciamo ai medievalisti giudicare quali siano ancora oggi i problemi aperti nella ricognizione e valorizzazione delle fonti documentarie più antiche. Certo è che già le carte dal Cinquecento alla metà dell’Ottocento costituiscono una mole impressionante, in gran parte poco studiata e poco conosciuta sia dagli archivisti, sia dagli storici; e si tratta di materiale oltretutto, in molti casi, assai poco accessibile. Lacunosa e disordinata, anche se per certi versi sovrabbondante, è poi la documentazione delle magistrature postunitarie; per alcuni aspetti più ancora di quella delle magistrature preunitarie. Che la situazione del materiale archivistico prodotto dopo l’Unità fosse migliore non c’era da aspettarselo, considerando la cronica insufficienza della burocrazia italiana: gli Archivi di Stato sono lo specchio degli archivi delle amministrazioni attive e, al di là di essi, costituiscono un indice dell’ordinato funzionamento o meno degli uffici. Una parte di responsabilità va data, però, anche agli archivisti di Stato, o meglio all’organizzazione stessa degli archivi. Al fiorire di ricerche di storia contemporanea gli archivisti di vecchia formazione non erano per tradizione preparati. A mala pena riconoscevano valore storico ai documenti posteriori al Medioevo; le altre carte, quelle successive all’Unità, non solo non erano studiate, ma neppure ricercate. Si preferiva che esse stagionassero negli scantinati dei rispettivi uffici. E quanto agli scarti si resta ancora oggi meravigliati dei decisi colpi di scure che impiegati di tali uffici, e purtroppo anche archivisti, hanno saputo vibrare contro i rami e il tronco di quella giovane pianta che rappresentava il lascito dell’amministrazione italiana. Vale la pena di scendere in qualche particolare, notando le lacune più macroscopiche. Da un manuale del 194441 risulta che non tutti gli Archivi avevano, a quella data, ricevuto carte tra le più interessanti per la ricerca storica quali quelle delle prefetture o delle questure; alcuni mancavano di serie importanti, quali le carte di gabinetto; altri avevano ricevuto serie lacunose, tali da precludere in pratica qualsiasi ricerca di un certo impegno. E sintomatiche appaiono, sotto questo aspetto, le vicende dell’Archivio centrale. Nato sulla carta nel 1875 con il nome di Archivio del Regno, fu per lunghi anni soltanto un ingombrante deposito di carte accumulatesi senza alcun ordine, ospitato provvisoriamente dall’Archivio di Stato di Roma. I fondi, stipati in scaffalature di fortuna, erano relegati cati soprattutto nell’Archivio Vaticano, che li conserva da epoca ben più remota. 43 Un discorso a sé meriterebbe il problema degli edifici da adibire ad Archivi di Stato,
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quasi tutti in edifici fatiscenti, lontani dalla sede principale, approdata nel 1939 nel palazzo della Sapienza, sgombrato dall’università. Il direttore dei due istituti non poteva che sentirsi soprattutto il custode dell’archivio storico per eccellenza, quello di Roma, il quale comprende pergamene e carte dello Stato pontificio che risalgono a più di cinque secoli addietro42. Soltanto nel 1953 l’Archivio centrale ebbe un proprio sovrintendente, distinto dal direttore dell’Archivio di Stato di Roma ed elevato al vertice della carriera archivistica. E soltanto nel 1959-60 l’Archivio centrale si trasferì finalmente in una sede autonoma e di sufficiente ampiezza, anche se in uno dei più tronfi e irrazionali edifici fascisti dell’Eur43. Il nuovo slancio dell’istituto è stato consacrato anche dalle novità avutesi nel campo del libero accesso ai documenti più recenti. Si pensi che ancora il regolamento del 1911 poneva al 1815 e al 1830, secondo la natura degli atti, il limite della pubblicità, limite spostato poi nel 1916 al 1848, nel 1939 al 1870, nel 1953 al 1900. Soltanto la legge del 1963 accettava il più ragionevole principio del termine mobile, indicato nell’ultimo cinquantennio44. Non solo, ma la Giunta del Consiglio superiore degli archivi – competente in merito – ha negli ultimi anni concesso con notevole larghezza i permessi fino al 1945. Ma a questo punto il discorso deve slargarsi oltre i documenti conservati negli Archivi di Stato e ricordare almeno l’esistenza dell’altra enorme massa che è conservata fuori di essi, innanzitutto negli uffici e magistrature dello Stato. All’origine infatti di molte delle disfunzioni e carenze che abbiamo via via ricordato c’è il problema della tenuta degli archivi correnti e di deposito della pubblica amministrazione e quello connesso dei versamenti degli atti, previa selezione e scarto, negli Archivi di Stato. Troppo spesso infatti gli scarti sono avvenuti e ancora avvengono senza la dovuta regolarità e soddisfano più le esigenze impellenti delle amminiper superare – nel quadro di un moderno concetto dell’ubicazione degli istituti culturali e della valorizzazione dei centri storici – il vecchio dilemma fra edifici nobili e antichi, ma insufficienti, ed edifici nuovi relegati in lontane periferie. Tale sembra il destino dell’Archivio di Stato di Roma, da confinare a Centocelle, se il Senato prevarrà nel suo disegno di impadronirsi della Sapienza, chiudendola alla pubblica fruizione. 44 Lo schema di decreto prevedeva quarant’anni, ma il Consiglio dei ministri decise per cinquanta. In realtà il cinquantennio è un termine comune a molte legislazioni straniere, ma con l’eccezione rilevante dell’Inghilterra, con trent’anni. 45 Si veda F. PUSCEDDU, Gli archivi intermedi in Francia, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), pp. 486-491. 46 Il Manuel d’Archivistique, cit., dopo aver ricordato che «il ne semble possible
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strazioni che propongono il versamento, spesso premute dalla necessità di liberare spazio, che quelle degli archivi e della tutela della documentazione storica. È un problema la cui corretta soluzione esige oggi il ricorso alla pratica del préarchivage o records management, e a strumenti quali gli «archivi intermedi», gestiti in comune dalle amministrazioni interessate e dagli Archivi di Stato, che in paesi come la Francia45, l’Inghilterra, gli Stati Uniti sono già operanti o in corso di realizzazione, e che in Italia non sono ancora andati oltre lo stato di vaghi progetti rimasti senza eco in sede decisionale e politica. Ancora più a monte c’è il problema di una riqualificazione degli archivi nei confronti dell’intera pubblica amministrazione, che non può dimenticare come gli archivi siano la sua memoria collettiva46. Sotto questo profilo, gli Archivi di Stato già attualmente sono depositari di una messe di informazioni che riguardano in modo specifico la pubblica amministrazione. Se poche sono state fino a oggi le ricerche retrospettive che provengono dagli uffici studi dei ministeri, non è però del tutto fuori dalle previsioni ipotizzare che una rinnovata gestione della cosa pubblica possa rivolgersi con sempre maggiore frequenza anche agli Archivi di Stato per trovarvi la documentazione di soluzioni date per il passato a problemi tuttora condizionanti le scelte dell’amministrazione attiva47. Fuori degli Archivi di Stato conducono una loro esistenza di poco accessibili corpi separati l’Archivio storico del Ministero degli affari esteri e gli archivi storici militari. Non va tanto lamentata la materiale e burocratica separazione in sé, quanto il fatto che da essa discende un isolamento aujourd’hui de séparer la notion d’archives de la notion de documentation», invita, ad esempio, ad esercitare con maggiore aderenza ai nuovi bisogni dell’amministrazione «la fonction de mémoire collective de l’Etat» (cfr. pp. 694 e 712). 47 Per fare qualche esempio limitato ai lavori pubblici ricorderemo le ricerche effettuate nell’Archivio di Stato di Venezia per la preparazione della mostra sulla laguna (cfr. il catalogo Mostra storica della laguna veneta, Venezia 1970) e quella svolta presso l’Archivio centrale dello Stato dei disegni e progetti del vecchio e pericolante palazzo di giustizia in Roma, quando si trattò di deciderne la sorte. Il Comune di Bologna ha sentito a sua volta il bisogno di fare sondaggi di ricerche in alcuni fondi conservati presso il locale Archivio di Stato (sono stati soprattutto consultati quelli di alcune corporazioni religiose soppresse, di archivi gentilizi, delle assunterie di ornato e di munizione) per meglio programmare la conservazione del centro storico cittadino: circa i criteri che stanno alla base della conservazione strutturale della forma della città, cfr. il Catalogo per «Mostra Centro storico», Bologna 1970, soprattutto le pp. 163-188, in cui è studiato da P. L. CERVELLATI, Il piano per il centro storico, e Interventi nei centri storici. Bologna. Politica e metodologia del restauro, a cura di P. L. CERVELLATI e R. SCANNAVINI, Bologna 1973. Certamente anche altri Comuni – è da augurare – saranno spinti a porsi su analoga strada, specialmente dac-
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anche dal circuito degli studi. Se il discorso vale in particolare per gli archivi della difesa (e ne consegue che la storiografia militare italiana stenta a progredire), riguarda anche l’archivio degli esteri48. Numerosi e ricchi sono in Italia gli archivi non dello Stato, pubblici e privati, antichi e moderni. Da un punto di vista legislativo, l’Italia è senza dubbio fra i paesi più avanzati. La funzione della «vigilanza» sugli archivi non statali è distinta da quella della «conservazione» degli Archivi dello Stato ed è affidata (ma questo non sempre si è rivelato fruttifero) a organi specializzati, le Sovrintendenze archivistiche, istituite una per regione. Le norme sono diverse a seconda che riguardino gli enti pubblici o i privati. Per i primi si incentrano nell’obbligo di istituire separate sezioni di archivio con i documenti relativi ad affari esauriti da oltre quarant’anni; per i secondi culminano nella dichiarazione di notevole interesse storico che mira a tutelare la conservazione degli archivi e a garantirne, sotto certe condizioni, la consultabilità. La legge non riesce peraltro a fare presa incisiva sulla realtà. Innanzi tutto essa non è stata in grado, per quanto riguarda i privati, di superare uno scoglio realmente arduo sul piano meramente giuridico: il circolo vizioso che si crea fra la necessità di motivare la dichiarazione di notevole interesse in base alla conoscenza dell’archivio, e il diritto all’accesso, cioè alla conoscenza diretta, che discende, per il sovrintendente, solo dalla dichiarazione49. Sempre sul piano giuridico, il formalismo tradizionale che è alla base della nostra legge, la porta poi ad assimilare nella categoria «archivi pubblici» quello di un piccolo comune di mille abitanti a quello della Banca d’Italia o dell’Iri, e nella categoria «archivi privati» l’archivio di un’antica famiglia patrizia a quello della Fiat ché la materia urbanistica è passata alle regioni. 48 Anche i due rami del Parlamento hanno di recente costituito loro propri archivi storici (si veda quanto detto nella nota 7). 49 Dal 1963 – dall’entrata in vigore della nuova legge – sono stati dichiarati di notevole interesse storico 36 archivi privati in Piemonte (35) e Valle d’Aosta (1), 70 in Lombardia, 24 in Trentino - Alto Adige, 46 nel Veneto, 22 in Liguria, 71 in Emilia-Romagna, 152 in Toscana, 26 nelle Marche, 6 in Umbria, 62 nel Lazio, 2 in Abruzzo e Molise, 9 in Campania, 14 in Puglia, 2 in Calabria, 1 in Sicilia, 5 in Sardegna, nessuno in Lucania né nel Friuli - Venezia Giulia. Questi dati vanno integrati con quelli sugli archivi privati conservati negli Archivi di Stato in seguito a deposito, dono o acquisto. L’Archivio più ricco in proposito è quello di Napoli (si vedano i due volumi curati da quell’Archivio di Stato, Archivi privati. Inventario sommario, con introduzioni di R. FILANGERI e A. SALADINO, 2a ed. Roma 1967). 50 Sugli archivi delle imprese industriali si veda il primo approccio tentato in una tavola rotonda organizzata dalla «Rassegna degli Archivi di Stato» (gli atti sono pubblicati nel fasc. I del 1973).
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o di un’azienda a partecipazione statale, costituita nella forma della società per azioni50. Questo appiattimento giuridico non stimola quel differenziarsi della preparazione professionale degli archivisti secondo le epoche e i tipi dei documenti, che è invece indispensabile per gli addetti al servizio di vigilanza non meno che per coloro che gestiscono la «conservazione» negli Archivi di Stato. Difficile è poi stabilire un rapporto di collaborazione operativa con interlocutori in larga parte inconsapevoli dei valori culturali che custodiscono, comunque poco interessati a una loro corretta valorizzazione e spesso diffidenti di fronte a qualsiasi intervento di organi statali. La dipendenza degli archivi dal Ministero dell’interno non giova certo a dissolvere tale diffidenza; ed è questo un campo in cui le regioni potrebbero certo fare sentire in modo utile la loro presenza. Per quanto riguarda gli archivi comunali preunitari, pensiamo peraltro che soltanto una misura drastica, quale la concentrazione presso gli Archivi di Stato – eccezione fatta per poche città che abbiano già archivi storici consacrati dalla tradizione, come ad esempio l’archivio capitolino – potrebbe risolvere il problema della loro conservazione e valorizzazione51. Sono infine sorti in questi ultimi anni istituti di cultura, pubblici e privati, molto attivi nel raccogliere e porre a frutto archivi e documenti. Pensiamo soprattutto all’Istituto per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede a Milano, e alla rete di istituti locali con esso federati; all’Istituto Feltrinelli pure di Milano, all’Istituto Gramsci di Roma, alla Fondazione Cini di Venezia, alla Fondazione Einaudi di Torino. Negli anni d’oro degli entusiasmi eruditi, il Mazzatinti poté porre mano alla sua ricognizione generale degli Archivi per la storia d’Italia. Oggi nessun singolo ricercatore avrebbe il coraggio anche soltanto di vagheggiare un piano tanto ambizioso. Eppure l’esigenza di un censimen51
Non trattiamo qui il problema – anch’esso grave – degli archivi ecclesiastici, sottratti dal Concordato alla competenza dell’Amministrazione italiana degli Archivi di Stato, per cui cfr. F. BARTOLONI, Gli archivi ecclesiastici, in «Notizie degli Archivi di Stato», XII (1952), pp. 10-14. La «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), p. 520, ha dato notizia di una proposta, formulata dalla Commissione per la revisione del Concordato, di creare una commissione mista di archivisti statali ed ecclesiastici, e di aprire agli studiosi gli archivi ecclesiastici italiani fino alla data stabilita dalla Santa Sede per l’Archivio Vaticano. Esiste oggi una Pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici d’Italia, ed esce una rivista, «Archiva Ecclesiae», bollettino dell’Associazione archivistica ecclesiastica. 52 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, Gli Archivi di Stato italiani cit., il cui antecedente era stato L’ordinamento delle carte degli Archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico, a cura del MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE
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to e di una catalogazione globale dei beni culturali italiani appare sempre più indilazionabile, da quando ci si è dovuti convincere che, senza conoscenza, non solo non c’è informazione, ma nemmeno tutela. Le «guide» sono, a questo fine, il contributo più consono alla natura degli archivi. Sono oggi in via di esecuzione la già ricordata Guida generale degli Archivi di Stato italiani, destinata a sostituire l’ormai invecchiato manuale del 194452, e un certo numero di «guide» particolari di singoli Archivi di Stato, che ne sono in massima parte ancora sprovvisti53. Per gli archivi comunali, le sovrintendenze archivistiche hanno elaborato il piano di una serie di guide regionali54. Strumenti più analitici di lavoro, come gli inventari, sono ancora da compiere in gran numero (la maggior parte dei fondi ne è priva o ne ha di vecchi e poco attendibili), e questa carenza condiziona anche la preparazione delle guide. Quasi inesistenti sono poi in Italia le guide tematiche, che, senza alterare l’ordinamento dei fondi, dovrebbero integrare gli inventari redatti secondo la struttura55. La pubblicazione di inventari, anche se incrementata in questi ultimi anni, non è ancora paragonabile a quella di paesi come la Francia56. E nel campo della edizione di fonti documentarie gli Archivi di Stato italiani cominciano appena ora a cimentarsi57. La situazione attuale precluderà perciò ancora per molto tempo agli GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE,
Roma 1910. Nella principale delle collane edite dall’Amministrazione degli Archivi di Stato (iniziata dal 1951 e giunta al vol. LXXX), sono state pubblicate fino a oggi le guide dell’Archivio di Stato di Siena (1951), di Massa (1952) e di Livorno (1961) (cfr. il catalogo Le pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1951-1971, pp. 13-14, 14-15 e 37). In precedenza altri lavori del genere erano stati pubblicati, fra cui ricordiamo quelli del Da Mosto per l’Archivio di Stato di Venezia, del Drei per l’Archivio di Stato di Parma, del Dallari per l’Archivio di Stato di Reggio Emilia, di Armando Lodolini per l’Archivio di Stato di Roma, del Trinchera per l’Archivio di Stato di Napoli, del Cassese per l’Archivio di Stato di Salerno. La più antica guida-inventario è quella già ricordata del Bongi per l’Archivio di Stato di Lucca. Ovviamente queste guide abbisognano di revisione e aggiornamento. Altre pubblicazioni di vario valore e misura, comparse nelle sedi più diverse, hanno a loro volta inteso illustrare complessi di fondi, relativi a un territorio archivistico o conservati in un singolo istituto. 54 I lavori sono più avanzati per l’Emilia-Romagna e per le Puglie. 55 Il problema è stato ampiamente trattato nella relazione su Gli strumenti di lavoro al servizio della scienza, tenuta dallo jugoslavo Biljan al VII Congresso internazionale degli archivi svoltosi a Mosca nell’agosto 1972. (Gli atti sono pubblicati su «Archivum», rivista del Conseil international des archives presso l’Unesco). 56 Nella citata relazione del Biljan è contenuta questa tabella comparativa degli strumenti di lavoro editi in alcuni paesi europei: 53
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archivisti italiani nuovi orizzonti operativi che si aprono ad archivisti di altri paesi. Ma già si delinea, per il direttore d’archivio, un’evoluzione che lo porterà sempre più lontano dalla figura tradizionale del miope custode di carte, sollecito soltanto degli interessi di una cultura rarefatta. L’archivista deve ormai abituarsi a vedere il suo istituto come un centro di vita culturale della sua zona, promuovendo iniziative non limitate al campo strettamente storiografico, partecipandovi direttamente ed emancipando l’archivio dai compiti di routine burocratica. Non manca certo già oggi chi indirizza e consiglia giovani e studenti in stretto contatto con l’università, indicando ai docenti fondi da valorizzare e magari programmando con loro ricerche continuate. Domani l’archivista dovrà prepararsi a svolgere questi e altri compiti in nuove sedi istituzionali, ad esempio nell’ambito regionale, in stretto contatto con i rappresentanti di altri settori culturali e di altri centri di studio, in primo luogo le università. È da prevedere che iniziative culturali collettive e di vasto respiro specie interdisciplinari – ad esempio quelle che fanno capo al CNR58 – le quali oggi non prendono piede anche per carenze organizzative e di istituti attrezzati, siano condotte a trovare sempre più negli archivi un punto di riferimento. Gli archivi hanno una struttura capillare che manca ad altre organizzazioni e possono essere messi in grado, se ben collegati ad una biblioteca locale particolarBelgio Canada Cecoslovacchia Slovacchia Italia Francia Polonia RDT Romania Svezia
Secolo XIX 29 30 2 1 521 6 10
1900-1945 145 150 53 2 773 3 12 3 12
1945-1971 233 60 367 98 85 472 56 59 54 5
(per il Belgio e l’Italia i dati si riferiscono soltanto alle pubblicazioni curate dalle amministrazioni centrali. In Italia questa attività è cominciata solo nel 1951, e non siamo in grado di fornire i dati delle pubblicazioni locali precedenti a quell’anno). 57 Nella collana «Fonti e Sussidi» sono apparsi finora soltanto quattro volumi. Per il periodo precedente al 1951 vale la considerazione fatta alla nota precedente. 58 Gli archivisti di Stato concorrono, con i bibliotecari e con gli archeologi, architetti e storici dell’arte, a formare lo sbilenco collegio che elegge due membri (ricercatori di istituti statali non universitari) nel comitato per le scienze storiche, filosofiche e filologiche del CNR. 59 Le insistenti richieste di una riforma globale della gestione dei beni culturali sono
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mente curata, di polarizzare interessi culturali o ridestare attività trasmigrate nelle grandi città, assolvendo ad esempio, per rimanere nello stretto ambito delle ricerche storiche, compiti analoghi a quelli delle vecchie e languenti società di storia patria. D’altra parte la struttura centralizzata dell’organizzazione archivistica può consentire fin d’ora il coordinamento sul piano nazionale di studi e lavori che si pongono come pregiudiziali per il proseguimento della ricerca storica, ma che le stesse università trascurano, chiuse nelle loro anacronistiche strutture, spesso gelose di una malintesa autonomia. Certo, anche dagli archivi si attende, con una prospettiva volta verso linee operative quali quelle accennate, una riforma atta non solo a potenziarne l’attività, ma anche a ricollegarla assai più strettamente a quella degli altri settori culturali, gestiti ora dallo Stato in compartimenti stagni e persino in dicasteri diversi, come nel caso degli Archivi sequestrati presso il Ministero dell’interno59. È da studiare fino a che punto possa spingersi un’unità oltre che giuridica anche di gestione tecnica dei servizi attinenti a tutti i rami di beni culturali o anche solo ad alcuni di essi. È apparsa ad esempio manifesta l’utilità che si giunga ad un unico istituto, potenziato e messo in grado di fronteggiare anche situazioni di emergenza (si ricordi l’alluvione di Firenze del 1966), per il restauro del materiale membranaceo e cartaceo. Le attuali strutture, che fanno capo da una parte all’organizzazione archivistica e dall’altra a quella delle biblioteche, non ubbidiscono certo a criteri di economicità di gestione; anche in questa dispendiosa duplicità di servizi deve vedersi il riflesso dell’illogica appartenenza dei due settori a diversi dicasteri. Così dicasi per lo studio e la fornitura di attrezzature specializzate comuni, quali ad esempio quelle del microfilm. Vi è poi un’attività, cui sono rimasti estranei fino ad oggi gli istituti archivistici, ma che in qualche paese è già stata messa in pratica: quella state fino a oggi disattese. Gli studi in materia hanno trovato tuttavia due precisi punti di riferimento: le conclusioni della Commissione parlamentare d’indagine presieduta dall’onorevole Francesco Franceschini e lo schema di disegno di legge elaborato successivamente, nel febbraio del 1970, dalla Commissione di studio, di nomina ministeriale, presieduta dal presidente del Consiglio di Stato, Antonino Papaldo. Cfr. Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, 3 voll., Roma 1967, nonché Schema di disegno di legge «Tutela e valorizzazione dei beni culturali», in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), pp. 149-199. 60 È bene avvertire che molte mostre sono state allestite anche in Italia, ma destinate prevalentemente a un pubblico colto. Alcune hanno avuto vasta risonanza in virtù della loro attualità. Citeremo – dopo quella, già ricordata, sulla laguna veneta – le altre cui
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didattica, consistente sia in mostre, permanenti o occasionali, sia in pubblicazioni sistematiche di documenti, volte ad un vasto pubblico o programmate in sussidio dell’attività scolastica60. Una riforma dell’insegnamento potrebbe impegnare anche gli archivi italiani in questa direzione: nuova, ma niente affatto estranea in linea di principio ad essi, anche se più congeniale ad altri settori culturali, dalle biblioteche ai musei, che in questo campo hanno acquisito una maggiore esperienza. A questo insegnamento potrebbero indirizzarsi le scuole d’archivio, che oggi si occupano per tradizione della preparazione dei soli archivisti e ricercatori i quali intendono specializzarsi nello studio della paleografia, della diplomatica e dell’archivistica. Questi centri di studio potrebbero rinnovarsi e allargare la loro sfera d’azione a un pubblico molto più vasto. Non si può da ultimo tacere della problematica che anche per gli archivi nasce dallo sviluppo delle nuove tecniche della documentazione e dalla sistemazione teorica che di questa categoria viene oggi proposta61. Va fatta certo una distinzione preliminare: da una parte vi sono gli archivi e i documenti che nascono già secondo la nuova tecnica e con supporti materiali diversi da quelli tradizionali; dall’altra vi sono gli archivi accumulatisi nei secoli secondo i sistemi tradizionali e per i quali va studiata la possibilità di utilizzazione secondo i nuovi metodi. Il primo caso non è che un aspetto di quella riqualificazione degli archivi nei confronti dell’amministrazione viva, cui abbiamo già accennato; ma interessa anche, e
hanno fatto seguito cataloghi pubblicati dall’Amministrazione archivistica: ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, Aspetti della riforma cattolica e del concilio di Trento. Mostra documentaria, catalogo a cura di E. ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964; ID., Ragguagli borrominiani. Mostra documentaria, catalogo a cura di M. DEL PIAZZO, Roma 1968; A. D’ADDARIO, Aspetti della controriforma a Firenze, Roma 1972, che sviluppa l’occasione offerta da una mostra nelle dimensioni di un ampio saggio con ricco seguito di documenti. Si riferisce alla mostra permanente delle Biccherne costituita presso quell’Archivio di Stato il volume ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo, Roma 1956. In Francia, accanto ai «musées d’archives», sono stati istituiti, appunto per scopi didattici, i «Services éducatifs des Archives», il primo dei quali è sorto presso le Archives nationales di Parigi nel 1950. Vengono poi curati «recueils de documents pour l’enseignement de l’histoire»: sul tema, cfr. il Manuel d’Archivistique, citata. 61 In Francia sono sorti ad esempio, presso diversi archivi dipartimentali, «Centres de documentation» alcuni dei quali, al di là della ricerca amministrativa, predispongono le loro attrezzature per rispondere a quesiti che riguardano l’intero campo delle «sciences humaines» (cfr. il Manuel d’Archivistique, cit., pp. 703-706).
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interesserà in misura rapidamente crescente, gli studiosi della società contemporanea. Il secondo caso pone a sua volta problemi che l’Amministrazione italiana degli Archivi di Stato non è ancora ben preparata ad affrontare. Del resto, anche in paesi più avanzati del nostro nel settore dell’informatica, l’applicazione di essa agli archivi storici procede con speditezza limitata. In effetti, il moderno concetto di informazione non è nato sul terreno delle scienze storiche; ma gli archivi, se non vorranno essere relegati ai margini del più vivo processo di sviluppo culturale e sociale, devono fin d’ora impegnarsi a trovare in esso la propria peculiare collocazione.
GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI INTRODUZIONE Piero D’Angiolini e Claudio Pavone
1. Finalità della Guida generale. 2. Cenni sulla evoluzione degli Archivi di Stato italiani, fino alla situazione rispecchiata nella Guida. 3. Precedenti tentativi di descrizione generale del contenuto degli Archivi di Stato. 4. Impostazione iniziale della Guida generale e svolgimento dei lavori. 5. La Guida generale come guida ai fondi. Partizioni e periodizzazioni. 6. Ordine dei fondi all’interno dei periodi storici. Diplomatici. 7. Suddivisione della parte III delle voci. 8. Nome del fondo. 9. Consistenza. 10. Datazione. 11. Mezzi di corredo. 12. Notizie storiche e archivistiche premesse ai singoli fondi. 13. Serie. 14. Bibliografia. 15. Notizie collocate in testa alle voci. 16. Toponimi. 17. Repertori e indici. 18. Qualche considerazione finale.
1. Finalità della Guida generale. L’esigenza alla quale ha inteso rispondere la Guida generale è stata quella di offrire agli studiosi una prima informazione, il più possibile completa e omogenea, del contenuto degli Archivi di Stato italiani. A questa finalità principale se ne sono affiancate altre due: di denuncia delle condizioni, tutt’altro che soddisfacenti, in cui versano gli Archivi stessi, e di strumento per la auspicabile programmazione dei futuri lavori d’archivio. Soltanto l’uso che della Guida faranno gli studiosi e l’amministrazione archivistica potrà dimostrare se e in quale misura questi obiettivi siano stati raggiunti. Presentando qui l’opera, noi intendiamo soltanto agevolarne la consultazione, illustrandone i criteri di fondo cui si è ispirata, ripercorrendo sinteticamente le tappe principali della sua lunga e laboriosa gestazione, offrendo le indispensabili, talvolta minute, chiavi di lettura. Tenteremo alla fine qualche considerazione generale sul lavoro svolto e sul risultato ottenuto. 2. Cenni sulla evoluzione degli Archivi di Stato italiani, fino alla
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situazione rispecchiata nella Guida. Appare evidente che la Guida deve confrontarsi con due realtà: l’una data dall’insieme delle domande che i ricercatori oggi pongono alle fonti archivistiche; l’altra costituita dalle condizioni in cui si trovano i massimi istituti preposti alla custodia e alla valorizzazione di quelle fonti, appunto gli Archivi di Stato. Non è nostro compito parlare, se non per cenni, della prima. Quanto alla seconda, pensiamo che giovi innanzi tutto ricostruire per sommi capi l’evoluzione esterna, legislativa e organizzativa, degli Archivi di Stato italiani, che è un’evoluzione accentratrice, conforme all’indirizzo generale seguito alla unificazione del regno. Va subito aggiunto che, se questo accentramento è chiaramente riscontrabile a livello di normativa generale, la realtà degli Archivi italiani era nei fatti così difforme che ha resistito, assai più ad esempio delle biblioteche, ad una sia pur limitata omogeneizzazione dei metodi di ordinamento ed inventariazione. Gli archivi italiani hanno così sofferto nei metodi di lavoro di particolarismi non sempre giustificati, che rappresentavano talvolta solo il perdurare di vecchie tradizioni, anche quando non più adeguate alle esigenze della ricerca. Al momento dell’unificazione nazionale esistevano Archivi nel senso moderno del termine in tutte le ex capitali. Due provvedimenti possono ricordarsi come antesignani: quello con cui il granduca Pietro Leopoldo istituiva in Firenze nel 1778 (motuproprio del 24 dicembre) un «pubblico Archivio Diplomatico», e l’altro con cui Gioacchino Murat ordinava, il 22 dicembre 1808, di «unire in un medesimo locale gli antichi archivi» della capitale del regno. Ricordiamo questi provvedimenti perché nelle motivazioni che i due illuminati sovrani ne danno, e nelle conseguenze che ne traggono, compaiono due principî che, anche se solo parzialmente rispettati, sono alla base della moderna concezione degli archivi; e di essi ancora la impostazione di questa Guida risente. Non soltanto per gusto «antiquario», ma per sensibilità alle ragioni storiografiche dell’erudizione, il granduca osservava che «eccettuate le raccolte più copiose ed insigni di Cartapecore manoscritte, conosciute già ed illustrate dagli eruditi, le altre ancorché non si disperdano restano affatto inutili nello stato in cui sono, e quali se più non esistessero, mentre non si può ad esse ricorrere ogniqualvolta se ne ignora la provenienza, e l’importanza, ed ogniqualvolta si custodiscano senza ordine e senza illustrazione da persone per lo più incapaci di farne uso, e di intenderle»1. A sua volta il re di Napoli, volen-
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do giovare «non meno ai vari rami dell’amministrazione pubblica, che alla storia e alla diplomatica del regno», decretava: «L’uso di tutti gli archivi è pubblico. Ciascuno potrà chieder copie delle carte che vi si conservano»2. Fu peraltro soltanto nell’epoca della Restaurazione che gli antichi Stati italiani si attrezzarono archivisticamente in modo più o meno consono ai nuovi tempi, intrecciando desiderio di memoria culturale con esigenze di documentazione amministrativa, di certezza del diritto, di persistente tutela del segreto del principe divenuto «segreto di Stato», e coltivando così quella doppia anima archivistica, fonte di impacci e insieme di impliciti suggerimenti per l’uso storiografico degli archivi stessi, tradizionalmente proposti soprattutto come fonti per la storia del potere statale. Il primo compito di unificazione archivistica che si pose il nuovo Regno d’Italia fu di ricondurre tutti gli Archivi sotto un unico ministero, posto che al momento dell’Unità essi erano suddivisi tra Ministero della pubblica istruzione, che ne accentuava la funzione culturale (Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Napoli, Venezia, Mantova), e Ministero dell’interno, che ne accentuava la funzione amministrativa (Torino, Genova, Cagliari, Milano, Brescia, Modena, Parma, Palermo). Depositi di carattere storico erano costituiti anche alle dipendenze dei Ministeri delle finanze e della giustizia. Fu prescelto il Ministero dell’interno3, alle cui dipendenze gli Archivi di Stato resteranno fino al 1974, quando, non senza forti resistenze, passeranno al neo costituito Ministero per i beni culturali e ambientali4. A noi interessa qui ricordare soltanto i provvedimenti che, completando nell’arco di un secolo la costruzione di una rete uniforme di Archivi di Stato su tutto il territorio nazionale, hanno posto le basi materiali per la impostazione della Guida generale. 1
Cfr. Bandi Toscana, cod. IX, n. LXXVI. Art. 2 del decreto 22 dic. 1808, in Bullettino Regno di Napoli, 1808, n. 246. Si confronti il precedente chiaramente costituito dall’art. 37 della legge del 7 messidoro a. II (23 giu. 1794). 3 Cfr. r.d. 5 mar. 1874, n. 1852. Si veda in merito A. D’ADDARIO, La collocazione degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in «Rassegna degli Archivi di Stato italiani», XXXV (1975), pp. 11-115. 4 Cfr. d.l. 14 dic. 1974, n. 657 e legge di conversione 29 genn. 1975, n. 5, da integrare con il d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854, che disciplina (estensivamente) le competenze rimaste al Ministero dell’interno in materia di autorizzazioni alla consultazione dei documenti dell’ultimo cinquantennio. Su tutta la vicenda cfr. C. PAVONE, Gli Archivi nel lungo e contraddittorio cammino della riforma dei beni culturali, in «Rassegna degli Archivi di Stato italiani», XXXV (1975), pp. 143-160. 2
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Molto brevemente: ancora nel 1874 furono istituiti il Consiglio superiore degli archivi del regno (r.d. 26 marzo, n. 1861) e nove Sovrintendenze per gli archivi piemontesi, liguri, lombardi, veneti, emiliani, toscani, romani, napoletani, siciliani (r.d. 31 maggio, n. 1949). Il r.d. 27 mag. 1875, n. 2552 stabilì «le regole per l’ordinamento generale degli Archivi di Stato». Nel 1902 fu emanato un regolamento (r.d. 9 settembre, n. 445), modificato (non troppo) nel 1911 (r.d. 2 ottobre, n. 1163). Il regolamento del 1911 è ancora in vigore, pur essendo per ben due volte (1939 e 1963) cambiata la legge di cui dovrebbe fornire le norme di esecuzione: bizzarria giuridica, non unica, del resto, nell’ambito della legislazione archivistica. Nel frattempo il r.d. 31 dic. 1891, n. 745, aveva soppresso le Sovrintendenze a base regionale, trasferendone le competenze alle direzioni dei singoli Archivi di Stato. Nel 1932 (r.d. 22 settembre, n. 1391) fu compiuto un passo importante per l’unificazione del servizio archivistico: gli Archivi provinciali del Mezzogiorno, che risalivano alla legge organica borbonica del 12 nov. 1818, n. 1379 (estesa alla Sicilia con decreto reale 1° ag. 1843, n. 8309), divennero statali e assunsero il nome di Archivi provinciali di Stato. Gli Archivi di Stato pleno iure erano allora ventitré (dopo l’Unità erano stati istituiti quelli di Roma nel 1871, di Bologna nel 1874, di Massa nel 1887, di Reggio Emilia nel 1892; gli ultimi erano stati quelli di Trento e di Trieste nel 1926, di Zara nel 1928, di Bolzano nel 1930). Il «nuovo ordinamento degli Archivi del regno», stabilito con la l. 22 dic. 1939, n. 2006, se da una parte compì un passo decisivo nell’istituire (in alcuni casi, soltanto sulla carta) una rete completa di Archivi in ogni capoluogo di provincia, dall’altra ne ritenne solo venti degni del nome di «Archivi di Stato»5; tutti gli altri dovettero accontentarsi di quello incongruo, e fonte di equivoci, di «Sezione di Archivio di Stato». Infine, dopo parziali modifiche portate da provvedimenti adottati nell’immediato dopoguerra, il vigente d.p.r. 30 sett. 1963, n. 1409 mise da parte ogni pudore nominalistico, e chiamò tutti indifferentemente Archivi di Stato, da quello di Venezia a quello di Enna. Previde anche la istituzione di quaranta Sezioni (questa volta in senso proprio, perché dipendenti dall’Archivio del capoluogo) in comuni di particolare importanza nell’ambito di ciascuna provincia (ne sono state finora istituite trentanove delle quali però solo trentasei funzionanti). 5
Essi erano: Torino, Genova, Milano, Mantova, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Zara, Bologna, Modena, Parma, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Roma, Napoli (con sezione a Caserta), Palermo, Cagliari.
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Il quadro di questa unificazione normativa e organizzativa non sarebbe completo se non tenessimo conto di almeno un altro apporto massiccio e generalizzato, quello degli archivi notarili6; e se, d’altra parte, non ricordassimo che, per privilegi antichi e recenti, sono rimasti fuori della rete degli Archivi di Stato l’archivio del Ministero degli affari esteri, quelli della Camera dei deputati e del Senato e, parzialmente, quelli del Ministero della difesa7. Che cosa dunque, sempre dal punto di vista del dover essere normativo, si dovrebbe trovare negli Archivi di Stato? Risponde l’art. 1 del più volte ricordato decreto presidenziale del 1963: «… gli archivi degli Stati italiani preunitari; i documenti degli organi legislativi8, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo». Cosa si trovi di fatto negli Archivi di Stato, è compito di questa Guida illustrare. Ma giova preliminarmente ricordare ancora, soprattutto per gli studiosi di storia contemporanea, che i versamenti negli Archivi di Stato dei documenti degli uffici amministrativi e delle magistrature giudiziarie dovrebbero avvenire, previa selezione (art. 23 del decreto del 1963), quarant’anni dopo l’esaurimento dell’affare cui si riferiscono, anche se possono essere accettati «versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento» o quando (art. 24) l’ufficio viene soppresso. Di fatto – anche questo è documenta-
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In virtù dell’art. 23 della vigente legge del 1963, che recepiva quanto disposto dalla l. 17 mag. 1952, n. 629 (art. 3) sul riordinamento degli archivi notarili, sono versati agli Archivi di Stato, dagli Archivi notarili distrettuali, «gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono dall’esercizio anteriormente all’ultimo centennio». Lo stesso decreto del 1963 (art. 58) disciplina anche il passaggio agli Archivi di Stato – salve alcune riserve – degli atti contenuti negli archivi notarili comunali, posti alle dipendenze degli Archivi di Stato dalla l. 19 lu. 1957, n. 588 (art. 2). 7 Consacrando uno stato di fatto già esistente, il decreto presidenziale del 1963 – come già la legge del 1939 – ha legittimato l’eccezione esonerando i Ministeri degli affari esteri e della difesa dall’obbligo d’istituire le commissioni di sorveglianza, predisposte in vista del versamento degli atti agli Archivi di Stato (per il Ministero della difesa però esistono apposite commissioni di scarto). Archivi storici, talvolta con carte di Stato, sono stati costituiti anche presso i Musei del Risorgimento e presso gli Istituti di storia della Resistenza (ma, come si vedrà, carte dei Comitati di liberazione nazionale sono anche negli Archivi di Stato). Per gli archivi degli organi legislativi vedi nota seguente. 8 Ma la l. 3 febbr. 1971, n. 6 ha provveduto a istituire speciali archivi storici presso i due rami del Parlamento.
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to dalla Guida, e vedremo poi di trarne qualche commento – mentre si trovano negli Archivi di Stato documenti anche dell’ultimo quarantennio, ve ne mancano quantità cospicue di quelli precedenti al quarantennio. I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, principio questo ricondotto nell’attuale ordinamento alla libertà di pensiero proclamata dalla costituzione (artt. 21 e 33). La disposizione del decreto del 1963, che riafferma questo principio (art. 21), ne pone nello stesso tempo i limiti; limiti che hanno anch’essi fondamento nella costituzione e che sono riconducibili alla tutela della segretezza, imposta nell’interesse o dello Stato o dei privati9. È infine appena il caso di ricordare che negli Archivi di Stato non sono istituzionalmente conservati gli archivi e i documenti che non siano appunto «di Stato», cioè i numerosi, importanti e vari archivi non statali, da quelli dei comuni a quelli delle regioni, a quelli dei privati. Su di essi l’amministrazione degli Archivi esercita la vigilanza, che è propria dello Stato su tutti i beni culturali, tramite le sovrintendenze a circoscrizione regionale (istituite nel 1939), ma non ne impone la conservazione negli Archivi di Stato. In questi si trovano tuttavia numerosi e pregevoli fondi non statali, pervenuti a vario titolo, di deposito o di dono o di acquisto10. Altra documentazione che integra lacune di quella posseduta dagli Archivi di Stato può trovarsi in biblioteche ove sono raccolti, talvolta 9
Ecco il testo dell’articolo (primo, secondo e terzo comma): «I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili cinquant’anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo settant’anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settant’anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il ministro per l’Interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente […], può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli Archivi di Stato o agli Archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina, stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo». L’art. 22 estende queste norme agli archivi degli organi dello Stato non ancora versati negli Archivi di Stato nonché a quelli degli enti pubblici. Per l’interpretazione di queste norme vedi, da ultimo, P. D’ANGIOLINI, La consultabilità dei documenti d’archivio, in «Rassegna degli Archivi di Stato italiani», XXXV (1975), pp. 198-249, [in questo volume alle pp. 73-126] e la bibliografia ivi citata. 10 Un piano di pubblicazione di Guide regionali degli archivi comunali, a cura delle Sovrintendenze, formulato nello stesso periodo in cui fu dato inizio a questa Guida, non
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come manoscritti o carteggi, spezzoni di fondi provenienti da archivi pubblici o privati, o addirittura singoli volumi o registri avulsi dalle serie di cui facevano parte11. Non appartengono allo Stato, anche se collocati sul suo territorio, quegli archivi «ecclesiastici» che tanta importanza rivestono per la storia d’Italia e che sono conservati dalla Chiesa nei suoi istituti. Il concordato del 1929 ha escluso il potere di vigilanza dello Stato su questi archivi12. Occasionalmente tuttavia se ne può trovare qualcuno negli Archivi di Stato, talvolta accanto a carte provenienti dalle corporazioni religiose ha finora avuto esito. A cura rispettivamente delle Soprintendenze archivistiche per la Toscana, e per il Lazio, l’Umbria e le Marche, sono stati stampati tre volumi: Gli archivi storici dei comuni della Toscana, a cura di G. PRUNAI, Roma 1963 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 22); Gli archivi dell’Umbria, Roma 1957 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXX) che, oltre al materiale degli Archivi di Stato (Sezioni) di Perugia e Terni e delle Sottosezioni allora esistenti, descrive anche gli archivi comunali delle due provincie: Gli archivi storici dei comuni delle Marche, a cura di E. LODOLINI, Roma 1960 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 6). Una ricognizione generale degli archivi italiani fu tentata dal Mazzatinti e proseguita dal Degli Azzi Vitelleschi negli anni 1897-1915 (Gli archivi della storia d’Italia, a cura di G. MAZZATINTI, dal vol. V pubblicazione diretta da G. DEGLI AZZI, Rocca San Casciano 1897 - 1915, voll. 9): essa avrebbe dovuto comprendere sia le carte allora conservate negli istituti statali sia quelle oggi sottoposte a vigilanza, e raccogliere anche inventari di singoli fondi. Ma pochi sono gli Archivi di Stato che vi compaiono e d’altra parte non sono rappresentate parecchie località, specie del Sud. Ancor meno fortunata fu la Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d’Italia, sotto il patronato dell’Istituto storico italiano e poi dell’Istituto storico italiano per il Medioevo: furono pubblicati, riguardo agli archivi, solo tre volumi: I. Provincia di Firenze, parte I, Prato, a cura di R. PIATTOLI, Roma 1932; II. Provincia di Pistoia, parte I, Pistoia, a cura di R. PIATTOLI, Roma 1934; e parte II, Mandamento di Pistoia (Cortine e Podesterie), a cura di R. PIATTOLI, Roma 1936; VI. Provincia di Aquila, parte I, Città di Aquila, a cura di L. CASSESE, Roma 1940, e parte II, Comuni della provincia di Aquila, a cura di L. CASSESE, Roma 1940. 11 La constatazione – che emerge già dal Mazzatinti – non è nuova; come non è nuova la proposta di scambi di materiale tra archivi e biblioteche. Cfr. A. PANELLA, Le restituzioni, in «Notizie degli Archivi di Stato», II (1942), pp. 130-132, ora in A. PANELLA, Scritti archivistici, Roma 1955 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIX); L. CASSESE, Intorno al concetto di materiale archivistico e materiale bibliografico in «Notizie degli Archivi di Stato», IX (1949), pp. 34-41, ora in L. CASSESE, Teorica e metodologia. Scritti editi e inediti di paleografia diplomatica, archivistica e biblioteconomia, a cura di A. M. CAPRONI, Salerno 1980. Ogni proposta di scambi è stata comunque finora disattesa, anche dopo la costituzione del nuovo Ministero per i beni culturali che gestisce entrambi i tipi di istituto. 12 Ai sensi dell’art. 30 del Concordato la gestione ordinaria dei beni ecclesiastici «ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano…». Sulla questione cfr. A. PANELLA, Per una «Guida
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soppresse13. 3. Precedenti tentativi di descrizione generale del contenuto degli Archivi di Stato. Tentativi di offrire un panorama generale di quanto conservato negli Archivi di Stato non sono in passato mancati. Perché si passi dalle finalità prevalentemente interne delle relazioni volte a ragguagliare i pubblici poteri sulle condizioni e sulle necessità del servizio a un’opera con dichiarate finalità scientifiche occorre tuttavia arrivare al 1910. Per suggerimento di Pasquale Villari il Consiglio superiore degli archivi approvò allora l’idea di un «manuale o guida degli Archivi di Stato», che ebbe attuazione sotto la direzione di Eugenio Casanova. L’iniziativa mise capo al volume, di 312 pagine, intitolato L’ordinamento delle carte degli Archivi di Stato. Manuale storico archivistico14. Il volume pose alcuni punti fermi ai quali credette opportuno riferirsi anche il successivo manuale del 1944: Gli Archivi di Stato italiani15. Le due opere si ispirano a criteri redazionali assai simili che, brevemente, si possono ridurre ai seguenti: carattere sommario della trattazione (anche la seconda opera, più estesa, non supera le 606 pagine); impostaziostorica degli archivi ecclesiastici», in Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Città del Vaticano 1952, pp. 375-382, ripubblicato nel volume Scritti archivistici, Roma 1955 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIX), pp. 269-278; F. BARTOLONI, Gli archivi ecclesiastici, in «Notizie degli Archivi di Stato», XII (1952), pp. 10-14; G. GIANNELLI CANTUCCI, La condizione degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato in Italia, in «Rassegna degli Archivi di Stato italiani», XIX (1959), pp. 53-84. La «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), p. 520 (Gli archivi ecclesiastici e la revisione del concordato) ha dato notizia di una proposta, formulata dalla Commissione per la revisione del concordato, di creare una commissione mista di archivisti statali ed ecclesiastici e di aprire agli studiosi gli archivi ecclesiastici italiani fino alla data stabilita dalla Santa Sede per l’Archivio vaticano. 13 Sulle vicende, in generale, degli Archivi di Stato cfr. anche A. D’ADDARIO, L’organizzazione archivistica italiana al 1960, Roma 1960 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 4) e la bibliografia ivi citata; E. LODOLINI, Organizzazione e legislazione archivistica italiana, Bologna 1980. Per la legislazione cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, La legge sugli archivi, Roma 1963, e F. PUSCEDDU, Manuale di legislazione amministrativa sui beni culturali archivistici, Roma 1978. Per un quadro generale curato da una associazione dedita alla salvaguardia dell’intero patrimonio culturale italiano, vedi Gli archivi: proposte di collaborazione per una migliore tutela, Roma 1975 (Quaderni di «Italia Nostra», 10). 14 Roma 1910, a cura del MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE. 15 Bologna 1944, a cura del MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.
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ne fondamentalmente «storicistica» del lavoro diviso, voce per voce, tra una premessa storica sulla genesi dell’Archivio e un successivo profilo delle singole magistrature che hanno dato origine alle carte; discorso differenziato e tale da fare emergere l’importanza di alcuni fondi nei confronti di altri; infine unità, almeno nelle intenzioni, di indirizzo e di metodo. Non sempre però tali criteri sono in realtà rispettati. In primo luogo fa difetto, in molte voci, proprio la trattazione storica dei fondi e degli istituti. Gli stessi promotori del volume del 1910, di fronte alle molte difficoltà che avrebbe spesso comportato una trattazione rigorosamente storica, erano costretti a consigliare, come scrivono nella prefazione, di «descrivere lo stato presente delle cose, la distribuzione, l’ordinamento in cui i manoscritti oggi si trovano disposti, anche quando, per le vicende del passato, pel capriccio di qualche direttore, un tale ordinamento non sembrasse né logico né scientifico, non rispecchiasse più le istituzioni politiche o amministrative degli Stati in cui gli Archivi erano sorti». Si nascondeva in queste parole l’ambiguità del «metodo storico» come in Italia è stato, in modo prevalente, applicato agli Archivi, ambiguità con la quale anche la redazione della Guida generale si è dovuta misurare. Da una parte infatti la «storia» da rispettare viene indicata come quella dell’istituto produttore dell’archivio, nel quale aprioristicamente si assume che esso istituto produttore dell’archivio, nel quale aprioristicamente si assume che esso istituto nell’essenza si rispecchi; dall’altra si tende a dare autonomia alle vicende comunque subìte dalle carte, anche per cause estranee alle vicende dell’istituto come tale e al mutare stesso dell’organizzazione che esso ha dato alla propria memoria. Così quanto causato, ad esempio, da incuria, guerre o alluvioni finisce con l’essere considerato immodificabile, e la storia da rispettare diventa in sostanza la storia, o meglio la minuta cronaca, dell’archivio stesso. La pigrizia dell’amministrazione e degli archivisti viene così nobilitata come omaggio alla storia. Il r.d. 27 mag. 1875, n. 2552, sull’ordinamento degli archivi, aveva in verità introdotto un vistoso strappo al «metodo storico», disponendo (art. 6) che i documenti conservati negli Archivi di Stato non provenienti dai «dicasteri centrali»16 venissero «ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi, degli atti notarili». La disposizione era ripetuta nel regolamento del 1902. Il principio della divisione dei poteri veni16
Questi ultimi avrebbero dovuto costituire una sezione apposita detta degli «atti di Stato».
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va così applicato retrospettivamente ad epoche cui era sconosciuto, spingendo gli archivisti a conseguenti arbitrarie sistemazioni dei fondi, nelle quali si rifaceva strada, a grandi e imprecise linee, il metodo «per materia» o forse meglio si direbbe «per funzione». Il regolamento del 1911, emanato subito dopo la pubblicazione del Manuale patrocinato dal Villari, riprese la norma ma, forse per attenuarne il danno, la limitò agli atti che sarebbero stati archiviati dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso17. In realtà – anche perché non tutti gli atti preunitari erano stati acquisiti, a quella data, dagli Archivi di Stato (non lo sono in qualche misura neanche ora) – la norma della ripartizione in sezioni continuò ad essere applicata estensivamente a tutto il materiale conservato negli Archivi di Stato. Lo provano molte voci sia del Manuale del 1910 che del volume del 1944 che lo ricalca, voci regolarmente divise nelle quattro sezioni ed in altre «speciali», introdotte, come si è visto, per fare posto a documentazione specifica dei singoli Archivi18. Nella maggior parte di essi si era riusciti però a limitare le dannose conseguenze di quelle disposizioni declassando le sezioni a sottopartizioni di particolari periodi storici19. La Guida generale non ha tenuto conto della divisione in sezioni, come è stato chiarito, quando è apparso necessario, nelle introduzioni ai singoli Archivi di Stato che le avevano adottate. Va peraltro aggiunto che sia l’ordinamento del 1875 che il regolamento del 1902 tenevano fermo un principio, cui si attenne anche il regolamento del 1911: che cioè, nell’ambito di ciascuna sezione, gli atti venissero «disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l’ordine storico degli affari o degli atti» (art. 68 del regolamento del 1911). Si espri17
Cfr. l’art. 68 del regolamento approvato con r.d. 2 ott. 1911, n. 1163. Il medesimo articolo prevedeva anche «sezioni speciali» per «gli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai». Anche questa disposizione ripete quanto già disposto dai precedenti regolamenti. 18 Così troviamo spesso sezioni particolari per gli archivi militari (Napoli, Torino), per gli archivi di enti e/o persone private (Cagliari, Reggio Emilia, Roma) o per le corporazioni religiose (Palermo, Reggio Emilia, Roma) o per le raccolte e collezioni (Milano, Roma). Troviamo anche la sezione degli atti amministrativi, troppo sproporzionata rispetto alle altre, bipartita in sezione di atti amministrativi in senso stretto e di atti finanziari (Milano, Roma) o di atti amministrativi e atti politici (Cagliari, Napoli, Palermo). E non mancano neppure sezioni di «atti vari» (Massa) o «diversi» (Palermo). 19 Qualche ulteriore traccia della divisione in sezioni è rimasta in quegli agglomerati di carte che sotto il nome di «giurisdizioni» o «giusdicenze» raccolgono atti promiscui di magistrature, di solito di primo grado, di diverse epoche e diversi regimi.
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meva così la volontà di salvare il «rispetto dei fondi» pur nella distinzione delle sezioni, sorvolando peraltro sulle difficoltà che sarebbero nate dall’imbattersi in magistrature che avessero esercitato promiscuamente funzioni amministrative e funzioni giudiziarie. Il problema era comunque assai meno rilevante di quello che, negli archivi francesi, è posto dalla coesistenza tra gli astratti cadres de classement e il sempre ribadito respect des fonds20. Anche a causa di questa situazione, dalla quale non era certo facile prescindere, sia il Manuale del 1910, sia la pubblicazione del 1944 non riuscirono ad essere improntati a quella «unità di indirizzo e di metodo» cui pure avrebbero inteso ispirarsi. I curatori del volume del 1944 affermano di aver voluto di proposito lasciare «molto libertà ai compilatori». Ma in certi casi si è venuto meno ai criteri più generali che avrebbero dovuto essere rispettati; spesso manca, per fare un solo esempio, addirittura l’indicazione della consistenza del fondo (il sopravvenire della guerra impedì forse una maggiore rifinitura dell’opera). Le brevi introduzioni storiche hanno poi diverso valore: in qualche caso sono state redatte con chiarezza e con cognizione della materia; in altri casi invece con poca cura e senza studio adeguato. Inoltre il carattere discorsivo della trattazione che passa senza soluzioni di continuità dall’uno all’altro fondo, sorvolando sui dati propri di ciascuno di essi, cancellando divisioni di epoche e distinzioni di uffici, nuoce spesso alla chiarezza della voce nel suo complesso (anche nella presentazione tipografica); e costituisce un esempio di quel cattivo uso dello «storicismo», che maschera invece di denunciare i vuoti d’informazione. Lascia oggi perplessi la dichiarazione di intenti che veniva fatta nella prefazione del Manuale del 1910 e cioè che l’opera doveva servire soprattutto alla preparazione degli archivisti – in pro dei quali occorreva insistere sull’inquadramento dottrinario – pur dovendo essa riuscire «utile anche agli studiosi in genere». Lascia perplessi non solo per la gerarchia stabilita tra le due finalità, ma anche per il suggerito criterio di distinzione, che riserva agli archivisti la «dottrina», come se essa potesse essere qualcosa di diverso dalla «utilità» degli archivi per gli studi. I redattori della Guida generale confidano di essere riusciti a superare siffatta, corporativa, distinzione di piani. 20
Per un confronto con gli archivi francesi di veda F. VALENTI, Considerazioni sul «Manuel d’Archivistique» francese in rapporto all’esperienza archivistica italiana, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIII (1973), pp. 77-104.
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Quanto ai dati quantitativi che si traggono dalle due pubblicazioni e alla loro comparabilità basterà aggiungere che nel Manuale del 1910 troviamo la descrizione di soli diciannove Archivi. Nella pubblicazione del ’44 gli Archivi descritti sono divenuti ventitré poiché, come si è accennato, ai precedenti si sono aggiunti quelli di Bolzano, Trento, Trieste con le Sezioni di Fiume e Zara21. Vi sono poi descritte, con scarne notizie, le venti Sezioni di Archivio di Stato costituite dagli ex Archivi provinciali del Mezzogiorno22. Un più puntuale confronto di dati quantitativi e di ordinamenti risulta impossibile, dato il carattere, cui abbiamo accennato, delle due pubblicazioni. Chi voglia fare un paragone con il materiale che, dopo altri trentasette anni, si trova descritto in questa Guida potrà avere comunque un’idea, sia pure approssimativa, del ritmo di accrescimento della documentazione acquisita agli Archivi di Stato, e insieme dell’aumento degli istituti predisposti per la sua conservazione. Dal 1944 sono stati istituiti in ciascuna delle attuali province, tranne che ad Aosta, i previsti Archivi di Stato, i quali pertanto sono oggi novantaquattro, oltre all’Archivio centrale dello Stato; accanto a questi sono poi descritte in questa Guida anche le trentanove nuove Sezioni di Archivio di Stato nel frattempo istituite. Si consideri che la guerra ha portato da una parte distruzioni (particolarmente gravi i danni subìti dagli Archivi di Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Torino), dall’altra ha obbligato a spostamenti di carte, talvolta affrettati e disordinati, e a nuovi versamenti ingenti di materiale, assai malconcio, proveniente da uffici cessati23. Danni notevoli specialmente a Firenze, sono stati apportati dalle alluvioni del novembre 196624.
21 La legge del ’39 aveva però declassato a Sezioni gli Archivi di Brescia, Apuania e Reggio Emilia; così gli Archivi di Stato erano in realtà, nella tabella allegata alla legge stessa, in numero di venti (vedi nota 5). 22 Veramente, in seguito all’applicazione dell’art. 2 della legge del ’39, erano state istituite, entro il 1943, anche le nuove Sezioni di Alessandria, Ancona, Arezzo, Como, Forlì, Livorno, Macerata, Perugia, Pistoia, Ravenna, Savona, Verona, Vicenza; di queste però non si dà notizia nella pubblicazione del ’44. 23 Cfr. Danni guerra 1940-1945 ed E. GENCARELLI, Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale, Roma 1979 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 50). Tra le relazioni ufficiali sugli archivi una menzione particolare merita, in questa sede, quella pubblicata con il titolo Gli Archivi di Stato al 1952, II ed., Roma 1954. Oltre alla problematica sugli archivi prevalente in quel momento, essa contiene infatti notizie sugli Archivi di Stato e le Sezioni costituiti tra il 1944 e il 1952.
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4. Impostazione iniziale della Guida generale e svolgimento dei lavori. I lavori preparatori della Guida generale iniziarono nel giugno 1966, ad iniziativa dell’allora Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli Archivi di Stato25. Il Consiglio superiore degli archivi e il Comitato per le pubblicazioni, in seno ad esso costituito, mostrarono di riconoscerne l’importanza e qualificarono l’impresa come «impegno prioritario» dell’amministrazione archivistica. Questa espressione, tanto abusata nei più vari settori della vita pubblica italiana, non ha portato fortuna nemmeno alla Guida, che ha dovuto aprirsi a fatica la strada tra i molti e vari impegni che l’amministrazione aveva ed è venuta assumendo, per tacere delle non poche incomprensioni rivelatesi durante il cammino, con la conseguente deficienza dei mezzi posti a disposizione dei redattori. Un iniziale schema di lavoro, elaborato dall’Ufficio studi e pubblicazioni e illustrato nelle riunioni dei direttori d’Archivio tenutesi a Napoli e a Brescia nell’estate del 1966, fu sottoposto all’esame degli archivisti che formularono per iscritto le loro osservazioni e controproposte di vario impegno e livello. Dall’abbondante materiale raccolto fu estratto un ampio rapporto, discusso poi in una serie di riunioni regionali e interregionali svoltesi presso gli Archivi delle città capitali degli Stati preunitari. Esaurita anche questa seconda fase, furono nel corso del 1969 elaborate le istruzioni operative. La maggioranza degli archivisti riconobbe l’importanza e l’urgenza della iniziativa; ma molti non nascosero il proprio scetticismo circa la possibilità di condurla in porto. Troppe volte, nella storia dell’amministrazione archivistica, programmi ampi e ambiziosi si erano insabbiati; troppo grandi apparivano le difficoltà da superare in rapporto alla scarsità dei mezzi e del personale; notevoli si manifestarono infine le resistenze ad un inquadramento, nelle grandi linee, uniforme, sospettato di voler mortificare la ricca varietà storica delle situazioni locali. Alcune obiezioni assunsero la veste del rilancio perfezionistico: in nome della scienza si richiedevano lavori preventivi di natura e di mole tali che del risultato avrebbero fruito gli studiosi non di questa ma delle future generazioni. 24
Cfr. Danni alluvione 1966. Sulla prima fase di lavoro rinviamo a P. D’ANGIOLINI, C. PAVONE, La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: un’esperienza in corso, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXII (1972), pp. 1-21 [in questo volume alle pp. 487-509]. 25
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Il punto di vista da cui mossero i promotori dell’iniziativa fu invece che se dopo un secolo di amministrazione unitaria gli Archivi erano nelle condizioni lamentate riguardo alla completezza delle acquisizioni, allo stato degli ordinamenti e delle inventariazioni, alla quantità e, in qualche caso, alla qualità del personale, all’impianto organizzativo generale, non si potevano attendere altri cento anni per procedere prima ad una soddisfacente riorganizzazione ed a un completo riordinamento e poi porre mano alla Guida. La Guida doveva invece nascere da una ricognizione completa e corretta dello stato di cose esistente, ed assolvere in conseguenza – come abbiamo già ricordato all’inizio di questa introduzione – il duplice compito di prima informazione e di libro bianco sulle carenze, sui limiti, sul non fatto da cento anni a questa parte26. In questa prospettiva la Guida era vista come una parte di quel catalogo generale dei beni culturali italiani di cui, fin da prima che venisse, nel 1974, istituito il nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali, era stata da più parti affermata la non procrastinabile esigenza. Il «catalogo», nel nostro caso, doveva riguardare tutti e soltanto i fondi conservati negli Archivi di Stato. Furono pertanto escluse indagini supplementari, da qualcuno richieste, sui fondi da versare, e giacenti ancora in gran quantità e spesso malandati nelle cantine e nelle soffitte dei ministeri e degli altri uffici statali, perché questa impresa avrebbe quasi raddoppiato lo sforzo da compiere (ci si è limitati al riguardo a dare in nota qualche sobria indicazione richiesta dal contesto). È stata parimenti evitata la riapertura di annose controversie sui trasferimenti di documenti dall’uno all’altro Archivio di Stato, il più delle volte gelosi delle carte comunque pervenute fra le loro mura. In un primo momento si era pensato di proporre pochi spostamenti di fondi, per cause occasionali e recenti conservati fuori dalla loro sede naturale; ma anche queste modeste migrazioni sono state rese impraticabili e ne è stata abbandonata l’idea. Sono stati fatti comunque gli opportuni rinvii dall’una all’altra voce, ogni qualvolta è apparso necessario. È stato inoltre ritenuto superfluo indicare, in sede di Guida generale, il titolo giuridico in base al quale archivi e singoli documenti sono entrati negli Archivi di Stato. Va da sé che il grosso dei fondi preunitari è stato
26
Cfr. le osservazioni in proposito di I. ZANNI ROSIELLO, Presentazione dell’inventario generale dei fondi conservati presso l’Archivio di Stato di Bologna, in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», n.s., XXVIII (1977), pp. 181-191.
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ereditato dagli Archivi degli antichi Stati, mentre per le carte statali postunitarie il versamento, prescritto dalla legge, è stata la via maestra dell’incremento degli Archivi di Stato. Uno dei problemi che più interessarono nella fase iniziale sia il Consiglio superiore, sia il Comitato per le pubblicazioni, sia gli archivisti fu quello dell’ordine di collocazione degli Archivi di Stato nella Guida generale. Può apparire un problema secondario e anche alquanto bizantino; ma in realtà esso contribuì a rivelare la differenza fra due diversi modi di concepire la Guida: l’uno, più sensibile alle esigenze di una anche esterna presentazione «storica» del contenuto, chiedeva una collocazione secondo gli Stati preunitari; l’altro, favorevole invece all’ordine alfabetico, era teso a conseguire un risultato di facile accessibilità al ricercatore, secondo una impostazione storica anch’essa nella sostanza, ma schematica e analitica nel metodo espositivo. È stato adottato quest’ultimo criterio, collocando l’Archivio centrale in testa e le Sezioni subito dopo l’Archivio di Stato da cui dipendono. 5. La Guida generale come guida ai fondi. Partizioni e periodizzazioni. La Guida generale ha assunto come livello base di descrizione il «fondo» o «archivio», evidenziandone tipograficamente il nome con il carattere spaziato. La Guida è, in altre parole, una guida ai fondi, talvolta raggruppati in unità archivistiche più complesse, come meglio si dirà in seguito (cfr. § 6). Non interessa in questa sede tentare una definizione rigorosa del «fondo», posto che sia possibile darla. Interessa invece avvertire subito, e anche questo lo si vedrà meglio in seguito, che il nome di quello che viene tipograficamente descritto a livello di fondo corrisponde nel maggior numero di casi al nome dell’istituto produttore delle carte. Una casistica delle non corrispondenze sarebbe superflua; essa, oltre che dalla Guida stessa, si evince da molte precisazioni fatte in questa introduzione. L’ordine in cui i fondi sono stati collocati nelle voci dedicate ai singoli Archivi di Stato ha inteso innestare in un inquadramento storico alcune esigenze sistematiche ritenute necessarie per la chiarezza e la intelligibilità del testo. Ogni voce (esclusa ovviamente quella, del tutto atipica, dell’Archivio centrale dello Stato) presenta così una tripartizione fondamentale, segnata dai numeri I, II, III, cui non seguono titoli o spiegazioni, che si danno invece qui una volta per tutte. La prima parte raccoglie gli archivi di organi statali e di governo, di
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istituzioni, di magistrature centrali e locali, fino all’unificazione italiana (è chiaro che l’elencazione non va letta secondo le moderne distinzioni giuridiche e che la parola «statale» non intende avere qui un significato rigoroso, non impegna cioè a riconoscere l’esistenza di uno «Stato» nel senso pieno e moderno). La seconda parte della voce è dedicata agli archivi degli organi e uffici periferici dello Stato italiano unitario (anche qui, l’endiadi «organi e uffici» non rinvia a una rigorosa distinzione giuridica: mira solo a coprire la più vasta area possibile). Infine, la terza parte della voce va innanzi tutto definita negativamente, nel senso che sono in essa ricompresi tutti gli archivi che non rientrano nelle due parti precedenti. Vedremo peraltro fra poco che è possibile darne anche una qualificazione positiva, che possiamo qui anticipare nella formula di archivi non statali o non periodizzabili secondo i criteri prima accennati. L’unità d’Italia è stata dunque assunta come criterio periodizzante fondamentale, pur nella consapevolezza – in questo come in altri casi di rotture della continuità politica – che esistono sia continuità istituzionali sia vischiosità archivistiche che la scavalcano. È questo l’esempio più evidente della opzione compiuta dalla Guida per un «metodo storico» che non subordini la «grande storia» del compimento dell’unità nazionale alla «piccola storia» delle vicende e traversie delle carte. Vedremo poi a quali accorgimenti redazionali si sia ricorsi, in questo e nei casi analoghi, perché anche la «piccola storia» lasciasse le tracce che è giusto che lasci. In verità andrebbe fatto al riguardo un discorso più complesso e di più ampie implicazioni. Se, come ormai sempre più largamente si riconosce, i «tempi» della storia sono molteplici, e se d’altra parte il contenuto degli archivi documenta una vasta gamma di attività che si svolgono appunto secondo tempi non coincidenti (e un tempo del tutto proprio può seguire anche l’evolversi della «forma» degli archivi intesa come vincolo che unisce i singoli documenti), appare chiaro che qualcosa di arbitrario sarebbe stato intrinseco a qualsiasi scelta periodizzante la Guida avesse fatto. Consapevole di ciò, la redazione ha preferito adottare la periodizzazione più evidente e generalizzabile – o, se si vuole, più banale – nella convinzione che essa era preferibile, proprio per la sua ovvietà, sia ad altre, forse più raffinate, ma sicuramente meno di per sé evidenti, sia a un rigetto del principio stesso della periodizzazione, che avrebbe poi mascherato periodizzazioni criptiche e inespresse. I ricercatori, compresi
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quelli che si dedicano alla storia delle istituzioni e perfino quelli appassionati alla storia degli archivi, possono dunque non trovare, in un numero di casi più o meno ampio, scanditi nella Guida i tempi propri dell’oggetto della loro specifica ricerca. Ci auguriamo peraltro che essi sappiano riconoscere nella periodizzazione, e negli altri criteri adottati per la presentazione dei fondi, lo strumento, astratto e plastico ad un tempo, che più faciliti la traduzione delle domande storiografiche in domande archivistiche. Coerentemente a quanto finora detto, una periodizzazione secondo le grandi linee dello sviluppo della storia generale e istituzionale dei singoli Stati italiani è stata introdotta anche all’interno della parte I, che pertanto si presenta suddivisa in «Antichi regimi», «Periodo napoleonico», «Restaurazione». Nelle voci siciliane e sarde manca, ovviamente, il periodo napoleonico; nella Sardegna le istituzioni degli antichi regimi proseguono fino al 1848. L’espressione «Antichi regimi» è sembrata la più comprensiva e la più generalizzabile. Il taglio istituzionale operato dai vari regimi napoleonici appare, con le cautele di carattere generale sopra esposte, incontrovertibile. Più sfumato quello tra i regimi napoleonici e la Restaurazione, specie per la parte continentale del regno delle Due Sicilie. Si è introdotta tuttavia anche questa distinzione per la sua evidente utilità semplificatrice. Certamente il termine Restaurazione non copre l’intero periodo che va dal congresso di Vienna alla conclusione del Risorgimento, né riguarda, inteso in senso strettamente statale, tutte le parti d’Italia. Pertanto la Guida opera in questo caso, sul piano storico, una indubbia forzatura. Sul piano archivistico tuttavia la soluzione non ha creato difficoltà che siano apparse insuperabili. Quando le periodizzazioni come sopra illustrate non corrispondono con esattezza allo stato reale dei fondi descritti nelle partizioni I e II della voce, quando cioè i fondi scavalcano le periodizzazioni stesse, si è proceduto in una duplice direzione. Innanzi tutto, nel corso del lavoro redazionale, sono stati in parecchi casi compiute sulla carta le distinzioni e i raggruppamenti che non era possibile attuare sulle carte. Ad esempio, quando lo stato del fondo e la natura dei mezzi di corredo esistenti consentivano di distinguere con sicurezza le carte di un giudicato regio borbonico da quelle di una pretura italiana, i rispettivi fondi sono stati descritti separatamente, quale che ne siano oggi le contiguità e gli intrecci nella materiale collocazione e nella presentazione che ne danno i
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mezzi di corredo. Ma non sempre è stato possibile procedere a questi aggiustamenti, praticabili solo nei casi sicuri che non comportano arbitri e non danno luogo ad equivoci. Nei non pochi casi in cui reali, strette continuità archivistiche e ancor più spesso il disordine impedivano il taglio istituzionale periodizzante, la scelta della collocazione in un periodo piuttosto che in un altro è stata fatta secondo la consistenza, e in qualche caso anche secondo la rilevanza, delle carte proprie dell’uno o dell’altro periodo. Un opportuno gioco di rinvii segnala queste situazioni, che si sono manifestate con maggiore frequenza nella distinzione tra periodo napoleonico e Restaurazione. Va infine ricordato che quando gli scavalcamenti cronologici non sono rilevanti, non si è ritenuto necessario usare alcun particolare accorgimento e nemmeno procedere a continue, petulanti precisazioni. Entro ciascuno dei tre periodi principali interni alla parte I, come sopra individuati, sono state talvolta poste in luce sottoperiodizzazioni rese esplicite con un titoletto a destra in neretto, di corpo minore rispetto a quello della periodizzazione principale. I fondi che scavalcano una o più sottoperiodizzazioni sono stati collocati in quella nella quale hanno inizio le carte, senza rinvii dalle sottoperiodizzazioni successive. Così, ad esempio, chi intenda studiare il granducato lorenese troverà nella sottoperiodizzazione «Periodo lorenese» i fondi che iniziano in quell’epoca: ciò non esclude che nelle sottoperiodizzazioni precedenti possano trovarsi fondi che si protraggono fino alla fine del sec. XVIII. Gli archivi dei comuni dell’Italia centro-settentrionale, per la parte precedente al periodo napoleonico, sono stati collocati nel periodo degli Antichi regimi, sia nel caso più evidente di archivi di comuni che divennero capitali di Stati preunitari (esempio tipico, Firenze), sia nel caso degli altri comuni oggi capoluoghi di provincia e quindi sedi di Archivi di Stato. In questo secondo caso si è avuto cura di spiegare molto sommariamente i rapporti e le sovrapposizioni che si vennero a creare tra le antiche magistrature comunali, da cui andava scomparendo ogni carattere di sovranità, e i nuovi organi locali dello Stato regionale che man mano venivano creati e coesistevano spesso con i primi. Per analogia sono stati collocati sotto gli Antichi regimi anche gli archivi dei comuni dell’Italia centro-settentrionale oggi sede di Sezione di Archivio di Stato. Sono state invece collocate nella parte III della voce le carte di tutti i suddetti archivi comunali a partire dal periodo napoleonico, da quando cioè il comune assume con chiarezza la sua moderna fisionomia di ente autarchico territoriale senza più
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dubbio distinto ormai dallo Stato. Gli archivi di tutti gli altri comuni conservati oggi negli Archivi di Stato sono stati collocati per intero nella parte III (cfr. § 7.b). 6. Ordine dei fondi all’interno dei periodi storici. Diplomatici. Le maglie della periodizzazione adottata sono così larghe che non esauriscono il problema dell’ordine in cui descrivere i fondi. All’interno del periodo o sottoperiodo la collocazione dei singoli fondi si è dovuta dunque ispirare ad ulteriori criteri. Innanzi tutto, ad uno di natura più strettamente archivistica. Quando la struttura di un insieme documentario è particolarmente ricca, articolata e complessa, e fondi molteplici appaiono uniti da vincoli che è apparso necessario rispettare e porre in evidenza, allora nella stesura della voce, al di sopra del livello base costituito, come già ricordato, dal fondo, sono stati accolti uno o due ulteriori livelli gerarchicamente sovrastanti, contraddistinti tipograficamente da titoli in maiuscolo collocati l’uno al margine, l’altro, in corpo più grande, al centro della pagina. Nella voce Modena, ad esempio, la gerarchia è data nell’ordine da: Archivio segreto estense, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato, dove questo ultimo è uno dei molti fondi che compongono il grande e complesso Archivio segreto estense. Dove questi raggruppamenti non esistono (ed è il maggior numero dei casi), o dove ve ne sono di molteplici (ma sono pochi casi), o infine, quando necessario, all’interno di essi raggruppamenti, si è seguito, nell’ordine di collocazione, un criterio che potremmo chiamare sistematico se la parola non facesse pensare all’esistenza di un grande rigore là dove invece si tratta necessariamente solo di indirizzi di massima. La prima grande partizione, che riguarda ovviamente solo gli Archivi che hanno sede nelle capitali degli antichi Stati, è stata quella fra organi centrali e organi periferici; ed è apparso naturale far precedere i primi. Nell’ambito degli organi centrali (e, per analogia, di quelli periferici) sono stati collocati in testa – volendo usare, in prima approssimazione, le parole di Salvatore Bongi – gli archivi delle «magistrature e istituzioni in cui fu la direzione interna ed esterna della cosa pubblica». Ciò significa che di massima si è partiti, ovviamente con più precisione a cominciare dal periodo napoleonico, dagli archivi degli organi con competenze più ampie e generali («costituzionalmente rilevanti» diremmo con linguaggio moderno): nell’ordine – quando distinguibili – legislativi, consultivi e di control-
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lo. Si è passati poi – traducendo ancora in linguaggio moderno – agli organi dell’amministrazione attiva: prima a quelli relativi alla politica interna, poi a quelli relativi alle attività finanziarie, a quelle economiche e sociali, a quelle della pubblica istruzione ed infine agli organi militari27. Ciò sempre che una struttura archivistica consacrata ab antiquo – che divida ad esempio per materia un intero archivio di casa regnante – non presenti un ordine diverso. Si era anche pensato di seguire l’ordine dato da almanacchi, calendari ufficiali, eccetera, a partire dalle epoche in cui i singoli Stati cominciarono a dotarsi di siffatti strumenti; ma, poiché l’ordine in essi espresso è di anno in anno mutevole, oltreché spesso lacunoso e poco rigoroso, l’idea è stata abbandonata, tranne che nel caso di Napoli per il primo periodo borbonico e per quello murattiano. Quelle pubblicazioni sono state tuttavia tenute presenti, accanto alle leggi coeve, per stabilire meglio i rapporti che correvano tra questo o quell’ufficio e quindi per collocarne meglio i rispettivi archivi nelle singole voci. Così, ad esempio, è stato possibile individuare numerose commissioni sorte in seno ad organi di controllo e ricollocarne gli archivi accanto a quelli degli organi stessi, dai quali talvolta erano stati separati. Così ancora è stato possibile individuare caratteristiche di uffici che, benché indipendenti, facevano però capo ad altri, cui sono stati accostati. È stato possibile infine collocare in molti casi dopo gli archivi di organi con competenza mista, o comunque molto estesa (ad esempio segreterie di Stato e ministeri), quelli degli organi con competenza più specifica che da essi ebbero via via origine. Delle soluzioni adottate in casi speciali – ad esempio, per le amministrazioni centrali di livello non ministeriale che coesistono con i ministeri di tipo moderno – è data ragione volta a volta nelle singole voci. Gli archivi degli organi giudiziari, quando questa loro natura appare sufficientemente riconoscibile, anche se non sempre esclusiva, sono stati collocati dopo quelli del potere esecutivo. È chiaro che questa distinzione è, nel periodo degli antichi regimi, tra le più labili e incerte; non stupirà quindi di trovare carte relative a funzioni giudiziarie in fondi collocati anche altrove. Dal periodo napoleonico in poi la distinzione è invece, in generale, più netta, specie per quanto riguarda gli organi centrali; e, a
27 L’eccezione costituita dall’Archivio centrale dello Stato, che ha collocato i ministeri in ordine alfabetico, viene chiarita nella introduzione a quell’Archivio.
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sottolineare la natura del nuovo modello di organizzazione giudiziaria, è stato seguito, sempre a partire da Napoleone, un ordine interno che sale dalle giurisdizioni di grado inferiore a quelle di grado superiore. Le giurisdizioni speciali e straordinarie sono state collocate di massima dopo quelle ordinarie. Infine negli Archivi dove era stato adottato ab antiquo un sistema di ordinamento per materia (Milano e, in parte, per limitarci ai grandi istituti, Mantova e Torino) questo è stato rispettato e in vario modo combinato, senza alterarlo, con i criteri generali adottati dalla Guida. Un cenno a sé meritano i «diplomatici». Col nome di diplomatico figurano nella Guida solo quelli così chiamati per atto di nascita o per consolidata tradizione; essi, sempre per ossequio alla tradizione, sono stati collocati in testa alla voce. Quale che sia il nome oggi localmente in uso, le altre raccolte di pergamene sono state collocate nella parte III della voce (cfr. § 7.s). Va avvertito che alcune pergamene, tratte in alcuni Archivi dalle costole di antiche legature, sono talvolta semplici frammenti, in qualche caso anche di testi letterari o musicali. 7. Suddivisione della parte III della voce. La parte terza delle singole voci non ha al suo interno, per la caratterizzazione che già abbiamo sommariamente ricordata, partizioni storiche e periodizzanti. Ha invece partizioni sistematiche, che qui di seguito elenchiamo, avvertendo, come è del resto prevedibile, che non tutte compaiono in tutte le voci e che in alcune compaiono partizioni affatto specifiche, quale ad esempio «Archivi di interesse dinastico-familiare degli Estensi», nella voce Modena. I criteri della sistemazione sono in realtà eclettici. Non si tratta cioè di categorie o di «funzioni» astrattamente considerate, ma di raggruppamenti che si ispirano a fatti archivistici, o a situazioni storiche, o a peculiarità istituzionali. Ogni partizione ha pertanto la sua ragione d’essere, che cercheremo brevemente di illustrare, quando non sia di per sé evidente. a. Feudi. Categoria presente molto raramente. b. Comuni. Vi sono descritti gli archivi dei comuni che, a titolo di deposito o ad altro titolo, sono conservati nell’Archivio di Stato. In testa figurano gli archivi dei comuni cui si riferiscono le singole voci, compresi, a partire dal periodo napoleonico, quelli che per gli anni precedenti sono ricompresi sotto gli Antichi regimi (cfr. § 5, pp. 566-567). Seguono,
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in ordine alfabetico, gli archivi degli altri comuni, talvolta divisi, al loro interno, nei diversi periodi: antichi regimi, periodo napoleonico, restaurazione, Italia unita. Alcuni archivi comunali hanno conglobato atti di istituzioni originariamente ad essi estranee pervenute per ragioni che si è cercato volta a volta di chiarire e che spesso sono riconducibili alla funzione da quegli archivi svolta, specie nell’800, di istituti conservatori del complesso delle memorie locali. c. Province. Categoria scarsamente rappresentata. d. Archivi fascisti. Questa categoria è stata esemplata su quella esistente nell’Archivio centrale dello Stato. Si limita a raccogliere gli archivi del partito fascista e degli enti ad esso più strettamente collegati. e. Comitati di liberazione nazionale. Anche questa è una collocazione di comodo, che non intende dirimere la questione – anzi, ad essa si sottrae – se i comitati fossero divenuti organi di governo dello Stato o fossero sempre rimasti semplici strumenti di collegamento fra i partiti. f. Archivi notarili. Non crediamo sia qui necessario sottolineare la peculiarità e la continuità plurisecolare di questi archivi. Vogliamo solo ricordare le difficoltà che si sono incontrate a darne una plausibile articolazione interna, che in effetti si presenta con notevoli difformità da Archivio ad Archivio. Qui possiamo solo anticipare: a) che sotto questa categoria sono stati collocati anche gli organi di governo del notariato, quali i collegi notarili; b) che atti notarili si possono trovare anche altrove. Così ad esempio nell’Archivio di Stato di Roma parte degli atti notarili sono collocati di seguito agli uffici della Camera apostolica (e quindi nella sezione dedicata agli Antichi regimi), nei quali i notai erano incardinati; c) che gli atti dei giudici ai contratti, che si conservano in alcuni Archivi di Stato meridionali, sono stati collocati insieme agli atti notarili. Più in generale va detto che gli atti notarili sono stati raggruppati in linea di massima secondo il criterio della provenienza (di quale natura essa di fatto sia, è specificato volta per volta), senza tuttavia impegnarsi a scendere fino al livello delle «piazze», e, meno che mai, a quello del singolo notaio. Una elencazione delle «piazze» sarebbe stata infatti troppo lunga e difficoltosa, anche per la loro incertezza attraverso i secoli. All’interno dei raggruppamenti operati secondo la provenienza gli atti sono stati distinti per secoli, con l’indicazione per ogni secolo dell’anno iniziale e
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di quello terminale. I volumi notarili a cavaliere tra due secoli sono stati computati, ogni qualvolta lo stato dell’ordinamento e dell’inventariazione lo rendeva possibile (ed è il maggior numero di casi), con il secolo in cui iniziano; il che ha comportato qualche sovrapposizione di date. g. Catasti. La collocazione in questa categoria di larga parte degli atti catastali conservati negli Archivi di Stato deriva dalla difficoltà di ricondurre i catasti sotto l’archivio degli uffici che presiedevano, centralmente e localmente, al servizio catastale. E ciò per due motivi. Il primo sta nel fatto che molte volte la vita «attiva» di un catasto si prolunga assai oltre quella dell’ufficio o addirittura dello Stato che per primo lo impiantò. Il secondo motivo sta nel fatto che in molti Archivi di Stato i catasti costituiscono ab immemorabili separate raccolte e collezioni, nelle quali sono compresi talvolta anche atti di accertamento di beni non riconducibili sotto la moderna categoria di catasto. Non mancano tuttavia casi in cui gli atti catastali costituiscono, e come tali compaiono nella Guida, serie di archivi comunali o di uffici statali preposti alla rilevazione: un caso cospicuo è quello delle scritture centrali del catasto onciario, descritte, nella voce dedicata all’Archivio di Stato di Napoli, nell’ambito della Camera della sommaria. Non mancano in questi casi gli opportuni rinvii. h. Atti demaniali. Sono stati collocati sotto questa categoria – che trae il nome dalla tradizione archivistica meridionale, e in effetti la categoria stessa è presente solo negli Archivi del Mezzogiorno – i documenti prodotti dai vari uffici che hanno presieduto alla liquidazione degli usi civici. Ancora oggi le commissioni regionali per la liquidazione degli usi civici versano periodicamente negli Archivi di Stato le pratiche esaurite, composte da documenti talvolta plurisecolari. È questo il motivo che ha indotto a non procedere a separazioni che sarebbero risultate necessariamente arbitrarie. i. Stato civile. Anche gli atti di stato civile sono conservati di solito in serie separate. Alcune ebbero origine nei diversi Stati in seguito all’introduzione del codice napoleonico, altre dopo l’Unità, in seguito all’applicazione del codice civile del 1865. Nel periodo della Restaurazione invece non tutti gli Stati mantennero la funzione di stato civile ma alcuni la restituirono alle parrocchie; ciò ha consigliato di porre in questa categoria anche i libri parrocchiali, sempre per il periodo della Restaurazione. I
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pochi libri parrocchiali del periodo degli Antichi regimi, pervenuti negli Archivi di Stato, sono stati invece collocati sotto la partizione Enti ecclesiastici (cfr. § 7.o). Giova ricordare che, secondo la legislazione italiana, gli atti di stato civile constano di due serie di originali, una conservata presso il comune, l’altra presso il tribunale. Quest’ultima deve essere versata negli Archivi di Stato soltanto fino al 1865 (ma alcuni tribunali hanno versato anche registri di data posteriore). l. Università, arti, collegi e ordini professionali. Nel raggruppare sotto questa categoria archivi che vanno da quelli delle università degli studi a quelli dei più vari ordini professionali, non si è tenuto conto della collocazione degli enti produttori rispetto al diritto pubblico o privato e tanto meno della funzione pubblica da essi di fatto esercitata in epoche in cui la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato non corrispondeva a quella oggi comunemente adottata. m. Camere di commercio. Anche questa categoria è giustificata dalla continuità degli archivi, pur nella relativa mutevolezza del nome e della non sempre ben definita natura giuridica della camere. Devono intendersi ricomprese anche le carte del periodo fascista durante il quale, a partire dal 1926, le camere assunsero il nome di consigli provinciali dell’economia corporativa. n. Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali. Il termine opera pia è quello originariamente adottato nella legislazione italiana28, mutato poi in quello di «istituzione pubblica di beneficenza» e infine «di assistenza e beneficenza»29. Accostando i vari termini storici si è voluto, nella Guida, dare alla categoria la maggiore estensione e ricomprendervi sia gli istituti d’ispirazione religiosa (indicati di preferenza con il termine tradizionale di opere pie) che quelli di natura laica, sottolineando inoltre come fra essi vi siano numerosi enti ospedalieri antichi.
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L. 3 ag. 1862, n. 753: «sull’amministrazione delle Opere pie». L. 17 lu. 1890, n. 6972, art. 1: «Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità, quanto di malattia; b) di procurarne l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico». Cfr. infine il r.d. 30 dic. 1923, n. 2841: «riforma della l. 17 lu. 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza». 29
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Le istituzioni di assistenza e beneficenza, di cui è nota la continuità attraverso i secoli, furono soggette fin dal secolo XVIII al controllo delle autorità pubbliche e a frequenti fusioni e concentramenti dei loro patrimoni. La legge del 1862 creò le Congregazioni di carità, enti necessari di ogni comune, nelle quali in particolare vennero sempre più concentrandosi patrimoni e archivi di vecchie istituzioni caritative. Così pure avvenne in seguito alla l. 3 giu. 1937, n. 847 che sostituì alla Congregazione l’Ente comunale di assistenza. Con le carte degli enti istituiti in ogni comune dopo l’Unità sono così pervenute di solito negli Archivi di Stato quelle assai più antiche di opere pie e ospedali sottoposti all’amministrazione degli enti stessi. Non sempre è stato possibile evitare contaminazioni di carte tra le due categorie di enti: e ciò spiega le sfasature di date che talvolta si riscontrano. Così pure non sempre sono ben distinti tra loro gli archivi delle singole opere pie, a loro volta oggetto, nella loro esistenza secolare, di numerose interferenze, trasformazioni e fusioni. La distinzione di questa categoria da quella delle corporazioni religiose (vedi appresso) è in realtà piuttosto labile e va ricondotta da una parte al giudizio che dettero gli esecutori delle leggi eversive o di riforma sui fini prevalentemente di culto o di assistenza degli enti ecclesiastici, dall’altra al consolidarsi in categorie archivistiche delle primitive, ma non sempre rigorose, distinzioni giuridiche. Non ci si dovrà dunque meravigliare se documenti della funzione assistenziale si ritrovano anche sotto la categoria delle corporazioni religiose e viceversa. Va ancora detto che talvolta, negli Archivi del Mezzogiorno, carte di opere pie si trovano frammiste a quelle dei Consigli generali degli ospizi che, secondo la legislazione borbonica, avevano potere di vigilanza sulle opere stesse. I fondi delle opere pie e delle altre istituzioni descritti in questa partizione sono collocati in ordine cronologico. o. Enti ecclesiastici. L’esistenza delle categorie n) e p) rende evidente che sotto questa non si troveranno tutti gli archivi di istituzioni «ecclesiastiche» conservati negli Archivi di Stato, ma solo quelli di vescovati, parrocchie, tribunali ecclesiastici, eccetera, che, a norma della vigente legislazione, dovrebbero essere esclusi dalla conservazione negli Archivi di Stato (vedi p. 555). Una presenza, quindi, rara e casuale. Archivi di questa natura possono comunque trovarsi anche fra le corporazioni religiose.
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p. Corporazioni religiose. Si tratta di una categoria che trae origine dagli archivi venuti in possesso dello Stato in seguito alle varie leggi eversive emanate dagli antichi Stati italiani, dai regimi napoleonici, e poi dallo Stato italiano. L’espressione adottata è quella tradizionale che risale alle norme soppressive del 1866 (r.d. 7 lu. 1866, n. 3036)30. L’art. 24 della legge destinava i beni culturali ai musei, alle biblioteche – e, doveva intendersi, anche agli Archivi – delle rispettive provincie. Però molti documenti ancora utili all’amministrazione dei beni delle corporazioni e alla liquidazione delle relative pendenze vennero trattenuti dagli organi statali preposti alla soppressione e quindi trasmessi agli Archivi in anni successivi, specie ad opera delle intendenze di finanza e degli uffici del registro. Non meraviglierà quindi di trovare negli archivi di alcune corporazioni atti di data più recente di quella della soppressione, non essendo tenuti sempre ben distinti i documenti dell’ente soppresso da quelli dell’ente soppressore, così come del resto era avvenuto anche nelle soppressioni preunitarie. L’organizzazione interna di questa categoria è risultata molto complessa e non si presenta del tutto uniforme nei vari Archivi. In linea di massima le corporazioni sono state innanzitutto divise con criterio geografico, in base alle località di appartenenza, mettendo in testa il capoluogo di provincia e in ordine alfabetico le altre sedi. Al di sotto di questa prima ripartizione le singole corporazioni sono state collocate in ordine cronologico, in base all’atto più antico posseduto da ciascuna di esse. Solo nell’Archivio di Stato di Roma, che conserva le carte dei vari ordini religiosi indipendentemente dalle località in cui ebbero sede le singole case, queste sono poste in ordine alfabetico chiarendo quali documenti appartengono alla casa centrale e quali alle case fuori Roma. Per il resto si sono rispettati i vari raggruppamenti così come si sono 30
L’art. 1, a prescindere dalle difficoltà interpretative cui ha dato luogo, così le definisce: «non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari, ed i conservatori e i ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti sono soppressi». La categoria si definisce ancor meglio negativamente, cioè attraverso l’elencazione delle categorie di istituti sottratti alla «devoluzione» dei loro beni al demanio o agli enti territoriali: l’art. 18 parla di edifici e di altri beni adibiti al culto, di quelli dei vescovati, dei seminari, «delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato o laicale o misto». Furono esclusi dalla devoluzione (art. 33) anche pochissimi istituti ecclesiastici di eccezionale valore storico o artistico.
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venuti formando nei singoli Archivi. In qualche Archivio, sempre però conservandosi le due suddivisioni accennate, le carte delle corporazioni sono raggruppate a seconda della diocesi di provenienza; in qualche altro sono raggruppate in base alla occasione storica della soppressione dell’ente e quindi in base al momento dell’ingresso delle carte in Archivio; in qualche altro ancora in base alla natura giuridica dell’ente; in altri, infine, sono combinati tra loro i diversi criteri. Di ciascuna corporazione è stato indicato, quando possibile, l’ordine religioso di appartenenza. La mancanza di adeguati mezzi di corredo e la difficoltà a seguire le mutazioni dei nomi degli ordini e il succedersi di più ordini nella gestione della stessa casa, hanno impedito talvolta che l’ordine, o gli ordini, fossero individuabili con la necessaria sicurezza. q. Archivi di famiglie e di persone (ovviamente, di persone fisiche). Sono collocati in ordine alfabetico. Com’è noto, i nobili piemontesi e siciliani sono conosciuti spesso col nome del predicato nobiliare piuttosto che con quello del casato: in tali casi si sono rispettati gli usi locali. Sono state date, ove possibile, sobrie notizie sulla famiglia e sulle persone. È stata segnalata, ove possibile, la presenza, assai frequente, di nuclei documentari di altre famiglie imparentate con quella cui si riferisce il fondo, sempre che le loro carte avessero una certa rilevanza e consistenza. r. Archivi diversi. È chiaro che questa partizione risponde più ad un criterio negativo – nel senso che raccoglie tutti quegli archivi che non si sono potuti inserire nelle precedenti partizioni – che positivo. Si può tuttavia, esemplificando, menzionare gli archivi che più frequentemente vi compaiono: archivi non dello Stato italiano né degli Stati preunitari, quali quelli di ambasciate straniere; archivi di enti pubblici vari, ad esempio di alcuni consorzi; archivi di istituzioni private, dalle prime società operaie alle istituzioni culturali o di diporto; più raramente vi compaiono archivi di aziende industriali o di società commerciali. s. Raccolte e miscellanee. Sono le più varie: non solo raccolte di pergamene o di documenti cartacei, ma di carte geografiche, bandi manoscritti o a stampa, leggi, fotografie, manoscritti storico-letterari, timbri, sigilli, cimeli, eccetera. È appena il caso di avvertire che le miscellanee pertinenti ad un determinato ufficio o istituto o anche a interi periodi storici sono state collocate rispettivamente assieme all’archivio dell’ufficio o
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istituto o nell’ambito del periodo storico cui si riferiscono e non in questa categoria finale. 8. Nome del fondo. Delineata così per sommi capi la struttura generale della Guida, occorre ora indicare quali elementi siano stati posti in evidenza nella descrizione dei singoli fondi. Innanzi tutto il nome. L’obiettivo, già ricordato, è stato quello di dare al fondo il nome dell’istituto o dell’ufficio che produsse le carte. La verifica dei nomi tradizionali, se ha permesso in molti casi di rettificare denominazioni scorrette, ha anche posto in evidenza che l’obiettivo stesso non era sempre raggiungibile. In questi casi sono state segnalate le discordanze fra il nome dell’archivio e la sua reale configurazione. La casistica di queste discordanze, per le quali si è proceduto caso per caso alle opportune segnalazioni, è molto varia; essa peraltro può essere ricondotta di massima sotto tre categorie. La prima comprende le numerose situazioni in cui il nome dell’istituto o ufficio è cambiato nel corso degli anni ma è rimasto unitario l’archivio da esso prodotto, anche perché spesso non cambiavano sostanzialmente le competenze. In questi casi sono stati indicati il primo nome e il successivo o i successivi, legati dall’avverbio poi. Non si è ritenuto tuttavia necessario indicare nel titolo del fondo tutti i nomi, quando essi risultano nelle notizie storico-istituzionali (sulle quali vedi subito appresso) o nei repertori (cfr. § 17). Nella parte seconda delle singole voci, quella dedicata agli archivi postunitari, i fondi sono indicati con il nome che l’ufficio aveva alla data dell’ultimo documento versato. La seconda categoria riguarda i casi in cui la pluralità degli uffici che hanno prodotto le carte confluite a costituire quello che ha tradizionalmente assunto il nome di «fondo» o «archivio», e che come tale è stato recepito nella Guida, non è legata dalla successione sopra considerata. In questi casi, quale che sia il nome adottato – che può essere quello fissato dalla tradizione, o quello delle carte prevalenti per qualità o quantità – si è avuta cura di avvertire che il fondo non è costituito dall’archivio organico di una magistratura; e, dove possibile, sono stati descritti succintamente i modi della formazione del complesso documentario e sono state altresì indicate le magistrature i cui documenti sono in esso confluiti. La terza categoria raggruppa i casi in cui il nome del complesso di carte – che per comodità espositiva e chiarezza tipografica e secondo i
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criteri sopra enunciati (cfr. § 5) è stato ugualmente descritto a livello di fondo – è disancorato da ogni previa specifica definizione istituzionale (ad es.: un coacervo di carte giudiziarie o, nell’Archivio di Stato di Roma, la Miscellanea di carte politiche e riservate). Anche in questi casi di consolidato disordine, del quale i redattori della Guida non hanno potuto che prendere atto, si è cercato, finché possibile, di indicare le magistrature e gli uffici i cui documenti sono andati a formare il non organico complesso. Per il periodo degli Antichi regimi il nome della magistratura o ufficio è stato dato nella forma astratta o personificata a seconda dell’uso prevalente fattone nelle carte o, quando è stato possibile verificarlo, nella legislazione: ad esempio, «Sacra regia udienza», ma «Giudici ai contratti». Per i successivi periodi invece si è adottato come regola il termine astratto, almeno che non vi fosse una costante indicazione contraria nelle pubblicazioni ufficiali. Anche per quanto riguarda l’inserzione, nel nome del fondo, della circoscrizione territoriale di competenza dell’ufficio produttore è stato seguito un criterio diverso per gli Antichi regimi e per quanto avvenuto dal periodo napoleonico in poi. Nel primo caso non si è ritenuto possibile adottare norme precise. Nel secondo caso, quando cioè le competenze territoriali cominciano ad essere definite con uniforme esattezza, la competenza degli uffici a circoscrizione provinciale non è stata indicata quando il nome coincide con quello del capoluogo di provincia (ad es., nell’Archivio di Stato di Livorno: «Prefettura del dipartimento del Mediterraneo», per quella napoleonica; invece: «Prefettura» – si intende «di Livorno» – per quella italiana). Un problema a sé è costituito dai nomi di magistrature e uffici di territori che hanno fatto parte di Stati non italiani. Per questi nomi si è usata la dizione, straniera o italiana, che aveva prevalentemente corso. Ad esempio, per i territori che entrarono a far parte dell’impero francese, si è usata la lingua francese; non così però per quelle zone, come ad esempio la Toscana, dove l’uso pubblico della lingua francese non fu praticato. Se si trattava di magistrature di cui non è stata data notizia nei repertori si è fatto comunque seguire tra parentesi l’altro nome, italiano o straniero. I nomi non italiani, sia di magistrature che di località, sono stati ripresi dalle fonti normative dell’epoca. Infine, delle qualifiche di «regio», «imperial regio» e simili, che compaiono nei nomi ufficiali, non si è tenuto conto quando, essendosi ormai affermata la struttura moderna dello Stato, quelle qualifiche ave-
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vano perso ogni significato di reale riferimento alla persona del sovrano. 9. Consistenza. Al nome segue la consistenza del fondo (non stupisca la presenza di poche consistenze non precise segnalate con un «circa», indice del particolare disordine di alcuni fondi). La redazione ha dovuto al riguardo affrontare un problema terminologico. Com’è noto, le unità archivistiche superiori al fascicolo (le «macrounità») vengono chiamate nelle varie zone archivistiche con nomi diversi, che rispecchiano solo in parte diversità di condizionamenti materiali: busta, mazzo, fascio, pacco, cartella, filza, scatola, cassetta, eccetera. La redazione centrale si era riservata di unificare questa terminologia; ma vi ha poi il più delle volte rinunciato per evitare arbitri ed equivoci. I volumi e i registri sono stati comunque indicati a parte, separatamente quando possibile, altrimenti congiuntamente, con l’endiadi «volumi e registri». Talvolta ci si è accontentati di una segnalazione quantitativa globale di buste (o altro termine equivalente), registri e volumi. A parte sono state indicate, quando possibile, le pergamene cosiddette «sciolte» (da non confondere con quelle raggruppate nei «diplomatici» e nelle raccolte, delle quali si è già detto), dando separatamente, secolo per secolo, la consistenza di quelle anteriori al 1300. 10. Datazione. La datazione dei fondi, per la quale talvolta ci si è dovuti accontentare del secolo, è stata collocata, tra parentesi, subito dopo la consistenza, a sottolineare che essa si riferisce alle carte e non all’istituto che dà il nome al fondo. Ogni qualvolta è stato possibile accertare la presenza di rilevanti lacune le date estreme sono state spezzate in due o più coppie, allo scopo di non ingenerare l’illusione di una inesistente continuità di documenti attraverso il tempo. Quando tale indicazione sarebbe stata troppo macchinosa, ci si è limitati a segnalare le lacune in modo generico (ad esempio, «il fondo ha carattere continuativo solo a partire dal sec. XIV», oppure «con lacune per il sec. XV», e simili); va da sé che alcuni fondi, riferendosi ad attività politiche ed amministrative intermittenti, sono di per sé saltuari, quali le raccolte di statuti o di provvigioni e in genere le più antiche raccolte di provvedimenti normativi. Quando si tratta di copie di documenti di particolare rilievo (ad esempio, gli statuti
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o le pergamene più antiche con le quali inizia un fondo) è stata, se possibile, indicata, con formule varie, anche la data dell’atto copiato. Questa assume particolare rilievo negli statuti, nei cartulari, nelle trascrizioni di privilegi ordinate dalle autorità, e simili, di cui non si possiede quasi mai la redazione originale ma una successiva trascrizione spesso con modifiche o interpolazioni; trascrizione cui seguono poi, di solito, aggiornamenti e aggiunte. In alcuni di questi casi si è riusciti ad indicare prima le date estreme degli atti copiati e poi la data di trascrizione (ad esempio: «Concessioni e privilegi 1230-1310 in copia del sec. XV con successive aggiunte del sec. XVI»). 11. Mezzi di corredo. I mezzi di corredo, la cui esistenza è segnalata dopo la datazione, sono stati ricondotti a una ristretta tipologia, che consenta di riconoscerne facilmente la natura e non crei aspettative destinate a rimanere deluse. La qualifica di inventario è stata usata per i sussidi sufficientemente analitici (sarà facile constatarne il numero non rilevante). Negli altri casi è stata usata l’espressione inventario sommario o, ancor più modestamente, elenco (con la variante elenco di versamento per i fondi postunitari). Quando sono stati segnalati indici, si è cercato di specificarne la natura (onomastici, toponomastici, eccetera). Degli inventari a stampa l’indicazione è stata ripetuta, completandola, nella bibliografia posta in calce alla descrizione del fondo. La segnalazione, quando possibile, della data (anche solo del secolo) di compilazione del mezzo di corredo offre un altro elemento di giudizio. È stato anche, di massima, indicato quando lo strumento di lavoro è «scarsamente attendibile», «non rispondente all’attuale ordinamento», eccetera. I protocolli, le rubriche e le altre chiavi di ricerca coeve all’archivio non sono state considerate mezzi di corredo. Esse sono state pertanto ricomprese nella consistenza del fondo. Al posto della indicazione dei mezzi di corredo è stato scritto «non ordinato» soltanto quando il fondo è del tutto disordinato e non solamente privo di strumenti di consultazione, cioè quando non è in alcun modo possibile garantire la ricerca. Si tenga peraltro presente che negli archivi moderni la ricerca è resa in prima istanza praticabile dalla conoscenza del titolario, in base al quale gli archivi sono organizzati. Esiste insomma, volendo generalizzare, una ampia «zona grigia» compresa tra la segnalata esistenza dei mezzi di corredo e il dichiarato disordine.
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12. Notizie storiche e archivistiche premesse ai singoli fondi. Ai sopra illustrati elementi essenziali per la caratterizzazione di ciascun fondo sono state fatte seguire sintetiche notizie prima storico-istituzionali (per quelle concentrate nei repertori, cfr. § 17), poi archivistiche; la differenza è stata evidenziata dall’uso di un diverso corpo tipografico (per il loro rapporto con le introduzioni che aprono le singole voci, si veda appresso, § 15). Inutile e disviante dalle finalità della Guida generale sarebbe stato diffondersi in notizie storico-istituzionali dedotte dalla letteratura o dalle stesse carte d’archivio, quando esse non fossero state strettamente funzionali alla presentazione del fondo come oggi costituito. Pertanto le informazioni sulle competenze, sull’organizzazione, sulle vicende dell’ufficio o istituto sono state fornite soltanto allo scopo di una rapida individuazione della natura e qualità dei documenti e delle loro partizioni archivistiche. Rinvii sistematici alle raccolte ufficiali dei provvedimenti normativi che hanno regolato la vita di uffici e istituti sono stati fatti (in nota) quasi soltanto per il periodo napoleonico e per quello della Restaurazione, sempre che i provvedimenti non figurino già nella voce di repertorio corrispondente all’ufficio o all’istituzione. Va avvertito però che – come avviene anche oggi per la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti – non tutti i provvedimenti venivano pubblicati nelle raccolte ufficiali, cosicché alcuni di essi sono stati desunti dalle carte d’archivio. Si è ricorso talvolta anche a raccolte non ufficiali, come nel caso di costituzioni o provvedimenti emanati nel corso di eventi rivoluzionari. Le pubblicazioni indicate in forma abbreviata sono elencate a p. XV*. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la storia dell’archivio (fondo) in quanto tale: struttura iniziale, dispersioni, scarti, smembramenti, disordini, riordinamenti felici o maldestri, migrazioni, eccetera sono stati ricordati solo in quanto utili alla comprensione del modo in cui il fondo viene presentato nella Guida. Sono state evitate le correnti lamentazioni sulle ingiustizie perpetrate nel corso del tempo, dalla natura e dagli uomini, ai danni degli archivi. Il valore di «denuncia» della Guida generale, cui abbiamo già accennato, nulla avrebbe guadagnato dal ricorso alla retorica professionale.
* [L’indicazione è riferita al volume I della Guida generale degli Archivi di Stato italiani ].
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13. Serie. Al di sotto del livello del fondo la Guida è discesa innanzi tutto a quello della serie (sottolineiamo, come in altri casi, il carattere prevalentemente pragmatico, e non «dottrinario», che diamo in questa sede alla parola serie). Si dovevano elencare tutte le serie che compongono un fondo? Una risposta uniforme si è rivelata impossibile, data la estrema varietà delle situazioni esistenti. Così in alcuni casi, più frequenti man mano che ci si avvicina ai nostri giorni, le serie non sono state indicate affatto. Ciò è avvenuto, oltre che quando le serie non esistevano, quando o non erano facilmente individuabili o ne era impossibile l’elencazione nell’ambito della economia della voce perché troppo numerose e troppo arbitraria ne appariva una selezione o campionatura. All’estremo opposto, in molti casi è stato possibile elencare tutte le serie. Fra i due estremi si sono date alcune soluzioni intermedie, procedendo ad elencazioni parziali variamente motivate ed introdotte in genere da formule tipo: «tra le numerose serie si segnalano…». Si è proceduto a raggruppamenti di serie – segnalati con un titolo rientrante a destra o con il semplice a capo – quando si tratta di più serie che si riferiscono, raggruppamento per raggruppamento, a distinte competenze della magistratura o ufficio, o quando ne è comunque possibile una comune caratterizzazione. Di ogni serie indicata sono stati forniti i seguenti elementi: il nome, evidenziato con parentesi angolari; le date estreme; la consistenza. In alcuni casi il disordine dei fondi e la mancanza di adeguati mezzi di corredo ha costretto ad omettere la indicazione degli estremi cronologici o delle consistenze. Al di sotto della serie si è scesi, qualche volta, a quelle che possiamo chiamare «sottoserie», contraddistinte tipograficamente dalla loro rientranza a destra (nella descrizione delle serie divise in sottoserie si è andato sempre a capo). Livelli ancora inferiori di descrizione analitica compaiono raramente e non sono contraddistinti da canonizzati accorgimenti tipografici. Le serie sono state elencate secondo l’ordine originario, posto naturalmente che essa sia esistito o che sia parso fondatamente ricostruibile, e fermo rimanendo, anche in questo caso, il rispetto dei più utilizzati strumenti di corredo. Altrimenti si è seguito, di massima, uno schema che ha
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collocato in testa le serie che rispecchiano l’attività normativa e direttiva dell’ufficio o istituto, scendendo man mano verso quelle esecutive e di contenuto meno generale, e finendo con le miscellanee, le rubriche, i protocolli, eccetera. 14. Bibliografia*. Ci si è limitati alla segnalazione delle opere strettamente archivistiche: pubblicazioni ufficiali dell’amministrazione, raccolte di documenti, opere che illustrano specificamente interi Archivi o fondi o serie, nonché quelle particolarmente ricche di documentazione tratta dalle carte d’archivio. Sono state escluse invece – per evitare inutili appesantimenti – le opere prevalentemente storiche31. Così, per quanto riguarda le fonti, sono state menzionate soltanto le edizioni organiche, anche se incomplete, di documenti di un determinato Archivio o di un singolo fondo, tralasciando le grandi edizioni di carattere generale. Si è ritenuto utile inoltre includere nella bibliografia, se pure, a rigore, impropriamente, anche gli inventari a stampa (cfr. § 11). Anche alla bibliografia è stato insomma assegnato un valore strumentale per la migliore comprensione della storia, della natura e della consistenza dell’Archivio e dei vari fondi descritti. Le opere indicate dagli autori che hanno redatto le singole voci sono state, in sede di redazione centrale, controllate nei limiti delle possibilità offerte dalle biblioteche romane e utilizzando ovviamente i repertori bibliografici correnti allo scopo di uniformarne, ed eventualmente completarne, le citazioni; è stato anche possibile, nel corso di questo controllo, rinvenire pubblicazioni che non erano state indicate dagli autori e che si è ritenuto opportuno includere (ma non si ha certo la pretesa di aver segnalato una bibliografia completa). Le opere sono state disposte in ordine cronologico di edizione. La bibliografia citata nella Guida non ha limiti cronologici: essa è retrospettiva e corrente; le opere segnate, in genere, vanno dal sec. XIX ad oggi, ma sono state citate, quando si è ritenuto opportuno, anche pubblicazioni più antiche (qualche volta anche opere manoscritte), tanto più se si tratta di opere uniche su determinati argomenti. In ogni voce relativa ad un Archivio viene segnalata una bibliografia * Questo paragrafo è stato redatto da Maria Angela Robotti Motta. 31 Qualche opera di cui si è ritenuto di dover far menzione per questioni di carattere storico più che strettamente archivistico è stata citata in nota.
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di carattere generale e una di carattere speciale. La prima è collocata subito dopo la introduzione che apre ogni singola voce ed è a sua volta divisa in due gruppi: il primo comprende le pubblicazioni che si è ritenuto citare in forma abbreviata perché ricorrenti nel corso di tutta l’opera32. Si tratta di pubblicazioni ufficiali dell’Amministrazione archivistica, quali quelle già ricordate nei precedenti paragrafi, che interessano tutti gli Archivi o quelli di una particolare regione, o di guide-inventari o di altri strumenti di ricerca relativi a più Archivi o infine di altre pubblicazioni, sempre di carattere generale, quale quella del Mazzatinti33. È superfluo rilevare che le descrizioni e i dati contenuti nelle pubblicazioni citate, specie in quelle più antiche, non sempre corrispondono alle attuali situazioni degli Archivi: la diversa strutturazione che questi hanno assunto nel corso del tempo, la creazione di nuovi Archivi con il conseguente trasferimento di fondi, i modificati sistemi di inventariazione, le dispersioni e le nuove acquisizioni, i danni dovuti alle guerre o ad altre calamità, e così via, hanno dato talvolta agli istituti archivistici un volto ben diverso da quello che ci appare attraverso la lettura di quelle pubblicazioni; la loro consultazione può tuttavia non riuscire inutile per comprendere le trasformazioni subìte dagli Archivi stessi e talvolta per chiarirne particolari situazioni che altrimenti resterebbero oscure o inspiegabili. Il capoverso segna l’inizio del secondo gruppo di opere costituenti la bibliografia a carattere generale. Esso comprende pubblicazioni, più o 32
Per i titoli completi di queste opere vedi p. XV [cfr. la nota in asterisco a p. 580]. Alcune di queste pubblicazioni, riferendosi al complesso degli archivi di una città, compresi perciò quelli non statali, vengono poi nuovamente citate a proposito degli archivi comunali, degli archivi notarili, degli archivi delle corporazioni religiose, degli archivi privati, in genere di tutti quegli archivi o fondi che in seguito sono confluiti nell’Archivio di Stato. Così ad esempio accade per il Bonaini (F. BONAINI, Gli archivi delle province dell’Emilia e le loro condizioni alla fine del 1860, Firenze 1861), il Mazzatinti (Gli archivi della storia d’Italia, citata), Archivi Toscana (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, Gli archivi storici dei comuni della Toscana, a cura di G. PRUNAI, Roma 1963, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 22), Archivi Marche (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L’UMBRIA E LE MARCHE, Gli archivi storici dei comuni delle Marche, a cura di E. LODOLINI, Roma 1960, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 6), Archivi Umbria (SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L’UMBRIA E LE MARCHE, Gli Archivi dell’Umbria, Roma 1957, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXX), ASI 1956 («Archivio storico italiano», CXIV (1956): volume contenente Notizie degli archivi toscani pubblicato in occasione del III congresso internazionale degli Archivi, Firenze, sett. 1956) e ASI 1960 («Archivio storico italiano», CXVIII (1960): volume contenente Notizie degli archivi toscani). 33
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meno analitiche, che si riferiscono a tutto o a parte dell’Archivio descritto e ne illustrano l’origine e la formazione o ne caratterizzano le modalità dell’ordinamento o dell’inventariazione o ne descrivono la struttura prendendo o meno in considerazione i singoli fondi o le singole serie e fornendo o meno dati statistici. Si tratta, anche qui, di guide particolari o relazioni, inventari o regesti, corredati o meno documenti, ma anche di trattazioni di particolari questioni inerenti all’Archivio, di raccolte di fondi, di cataloghi di mostre e così via. La bibliografia di carattere speciale è invece distribuita nel corso della voce, riferendosi ai singoli fondi, o gruppi di fondi, o serie. In essa vengono segnalate, sempre con il criterio restrittivo imposto dalle finalità della Guida, le opere che aiutano a lumeggiare la storia, la struttura, le trasformazioni, i compiti e le finalità di magistrature, di enti pubblici e privati, di istituzioni ecclesiastiche, di opere pie, di corporazioni e così via (così, ad esempio, per quanto riguarda l’amministrazione pubblica in Italia dal medioevo all’Unità, è stata richiamata l’attenzione sulle pubblicazioni della FISA, sulle raccolte di statuti conservate negli archivi comunali e in generale, per i documenti del periodo medievale, sui Regesta chartarum Italiae) nonché le altre pubblicazioni utili a chiarire particolari situazioni emergenti da mutamenti storici e istituzionali o a descrivere fondi di particolare importanza, quali il diplomatico o gli archivi notarili. Per lo stato civile è stata indicata in forma abbreviata l’opera: Commissione di demografia storica, citata peraltro solo quando si è rilevata l’esatta corrispondenza tra i dati indicati in essa e quelli indicati nella voce. Per gli archivi di famiglie e persone, infine, sono state citate in genere le opere, anche a carattere biografico e storico, contenenti riferimenti espliciti ai relativi fondi o serie (vedi ad esempio, per l’Archivio centrale dello Stato, la bibliografia relativa alle carte Crispi, D’Annunzio, Giolitti, eccetera). Quando gli scritti citati contengono anche una parte inventariale, ciò è stato segnalato in parentesi quadra. Non sono stati indicati i titoli delle collane, ad eccezione dei Regesta chartarum Italiae e delle collezioni curate dall’Amministrazione archivistica e dalla Fondazione italiana per la storia amministrativa. 15. Notizie collocate in testa alle voci. Delineati così ossatura e contenuto analitico della Guida, giova ora fare un passo indietro e dar conto brevemente di quanto si è ritenuto
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opportuno collocare in testa alle singole voci. Innanzi tutto, alcune informazioni pratiche (indirizzo, eccetera) e alcuni dati globali e riassuntivi. Fra di essi, il totale delle pergamene rappresenta la somma soltanto di quelle indicate come tali nella descrizione dei diplomatici, delle raccolte ed anche dei singoli fondi purché pergamene sciolte distintamente segnalate (vedi § 9); non pretende cioè di indicare il numero di tutte le pergamene comunque esistenti in un Archivio. Le biblioteche d’Archivio figurano solo in questa sinteticissima informazione d’apertura. Non è sembrato opportuno, infatti, procedere in sede di Guida generale ad una descrizione più o meno analitica del materiale bibliografico, molto vario e talvolta del tutto occasionale, posseduto dagli Archivi di Stato34. Qualche parola meritano anche le introduzioni che aprono le singole voci. Esse hanno lo scopo, puramente funzionale, di offrire un panorama sintetico dell’Archivio di Stato e delinearne le caratteristiche peculiari, risalendo, se necessario, alla sua formazione storica; di giustificare le grandi linee dell’ordine con cui i singoli fondi vengono presentati e raggruppati all’interno delle partizioni fondamentali che abbiamo sopra illustrato; di accennare a quegli ordinamenti del passato che abbiano condizionato la situazione archivistica attuale, notando se il contenuto e l’organizzazione della voce si distacchino in modo rilevante da vecchi strumenti di ricerca. Entro quest’ambito, è stata lasciata ad ogni Archivio ampia libertà di redazione. 16. Toponimi. Sono ben note le difficoltà della toponomastica storica italiana, già affrontate in altre opere non pervenute a soluzioni soddisfacenti: basti pensare al fallimento dell’Atlante storico italiano. La redazione della Guida non si è certo proposta di colmare questa lacuna. Tuttavia non ha potuto sottrarsi al compito di effettuare alcuni controlli dei nomi, assai numerosi, di località e di circoscrizioni territoriali, che si riferiscono a periodi storici diversi, forniti dagli autori delle singole voci sulla falsariga, per lo più, di mezzi di corredo compilati nei secc. XIX e XX, talora nel 34
È da augurarsi che il Ministero per i beni culturali e ambientali proceda, con personale delle biblioteche, a questo compito. Per le riviste correnti possedute dalle biblioteche d’archivio si veda C. CASUCCI, L’organizzazione delle biblioteche degli Archivi di Stato italiani, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 342-373.
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sec. XVIII, raramente in epoca anteriore. Ciò in particolare per soddisfare due esigenze: a) unificare i toponimi negli indici riconducendo ad un medesimo lemma i diversi nomi assunti nel corso del tempo dalla stessa località; b) evitare di indicare le circoscrizioni territoriali di magistrature preunitarie con nomi moderni, all’epoca sicuramente inesistenti. Potendosi disporre, come pubblicazioni sufficientemente attendibili e complete, solo di quelle dell’ISTAT, Popolazione residente e presente dei comuni, censimenti dal 1861 al 1971 con integrazioni fino al 1980, e dell’Annuario generale del Touring Club Italiano, 1980, la redazione è stata in grado di individuare con sicurezza solo i nomi di località in uso dal momento dell’unificazione in poi. Ha deciso pertanto di indicare il nome della località alla data del documento più recente di ciascun fondo, aggiungendo tra parentesi il nome attuale, se diverso (ciò non ha escluso, anche se li ha molto limitati, controlli su repertori di Stati preunitari, quali, ad esempio, il Giustiniani e il Repetti). Per i notai, i catasti e le corporazioni religiose, fondi con carte in larga misura preunitarie, si è indicato invece di massima l’ultimo nome preunitario prescindendo dalla data del documento più recente, facendo però seguire tra parentesi il nome attuale. Sono state poste in nota alcune notizie: il comune attuale di appartenenza, se si tratta di frazioni o di località che non corrispondono a circoscrizioni amministrative attuali; la provincia di appartenenza, se diversa da quella dell’Archivio sotto la cui voce le località compaiono. 17. Repertori e indici. I repertori, assieme agli indici – delle magistrature e dei nomi di persona e di luogo – costituiscono l’ultimo volume della Guida. Come si è già accennato, Archivi di Stato di città che sono appartenute nel periodo preunitario al medesimo organismo statale conservano carte di uffici locali che ebbero, soprattutto a partire dal periodo napoleonico, ordinamenti uniformi. Inoltre, in tutti gli Archivi di Stato si trovano carte di uffici periferici postunitari. Ad evitare ripetizioni, le notizie di carattere istituzionale relative ai questi uffici e magistrature uniformi, quando essi sono presenti in almeno due Archivi, sono state concentrate in repertori distinti secondo gli antichi Stati. Anche per gli uffici locali dello Stato italiano
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postunitario è stato compilato un repertorio. Le voci che, in ordine alfabetico, compongono i singoli repertori non intendono offrire una traccia nemmeno schematica di storia delle istituzioni. Le loro finalità sono meramente funzionali alla Guida. Così come è stato fatto per le notizie storico-giuridiche premesse alla descrizione dei fondi nei singoli Archivi di Stato (cfr. § 12), ci si è limitati, anche nei repertori, a dare i riferimenti normativi essenziali, evitando descrizioni particolareggiate e notizie che non siano indispensabili alla migliore conoscenza dei fondi stessi. La compilazione dei repertori ha assolto anche alla funzione, in sede redazionale, di stabilire con esattezza il nome di ciascuna magistratura e quindi quello del fondo che, nei singoli Archivi di Stato, vi corrisponde. Si è constatato che talvolta si usano, nelle medesime leggi, locuzioni diverse o abbreviate; che altre volte discordano tra loro i nomi contenuti nelle collezioni di leggi con quelli che figurano in altre pubblicazioni ufficiali (almanacchi, calendari, eccetera); che altre volte ancora si trovano nomi discordanti nelle carte d’archivio. In tali casi, non infrequenti, è stato preferito il titolo del fondo che è parso originario o più chiaro e corrispondente alle funzioni della magistratura, e quindi al contenuto del fondo, anche se difforme da quello in un primo momento segnalato dalle redazioni locali. Un’ultima precisazione è necessaria perché si intenda meglio il collegamento che si è voluto stabilire tra le descrizioni storico-giuridiche che compaiono nei repertori e quelle dei fondi che vi corrispondono nei singoli Archivi di Stato. La voce del repertorio riflette lo stato «di diritto» dell’ufficio o istituto considerato nella sua tipicità, mentre le voci dei singoli fondi descrivono la situazione «di fatto» delle carte, oltre le eventuali peculiarità locali dell’ufficio o istituto (ad esempio, la data in cui gli uffici o istituti furono, in base a singoli provvedimenti, introdotti in determinati territori o quella dell’inizio del loro effettivo funzionamento). Ciò può spiegare anche qualche ripetizione di provvedimenti legislativi o di altre informazioni, che, per chiarezza e comodità di lettura, si è volutamente lasciata in qualche voce di Archivio di Stato. Comunque, per la completezza dell’informazione, ci si dovrà sempre rifare ai repertori, ove si trova anche l’indicazione delle fonti dei provvedimenti citati. 18. Qualche considerazione finale. Abbiamo già detto che non è compito di questa introduzione antici-
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pare giudizi sulla Guida generale (degli inevitabili errori che essa contiene sarà gradita la segnalazione da parte di chi avrà occasione di rilevarli). Tuttavia ci sembra giusto esporre qualche considerazione suggerita sia dallo svolgimento che dal risultato del lavoro. La prima osservazione è che la condizione degli Archivi di Stato italiani è apparsa lungi dall’essere soddisfacente. In particolare, il Regno d’Italia e la Repubblica italiana non sono stati buoni custodi e amministratori della memoria collettiva costituita dagli archivi da essi stessi prodotti. Colpisce innanzi tutto la incuria nella conservazione degli archivi correnti e di deposito dei pubblici uffici; ne consegue che i fondi postunitari non sono tutti presenti negli Archivi di Stato o lo sono in modo discontinuo. Molti Archivi non conservano integralmente fondi importanti come quelli della Prefettura e dell’Intendenza di finanza. Quanto ai ministeri e agli altri organi centrali, basta scorrere la voce dedicata all’Archivio centrale dello Stato per coglierne le vistose lacune. I danni prodotti dalle guerre e dalle calamità naturali (ma vanno aggiunti quelli causati da scarti insensati operati anche all’interno degli stessi Archivi di Stato) contribuiscono a creare la poco confortante situazione. La seconda osservazione è che, pur nello stato di fatto sopra lamentato, il patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato italiani è ricchissimo per quantità e qualità. Fra l’altro, le differenze che discendono dal pluralismo e dalle varietà degli ordinamenti statali preunitari danno luogo a una ricca tipologia che la Guida ha come merito non secondario di suggerire. Si va dagli archivi che traggono origine dal comune medioevale a quelli di impianto e tradizione dinastici, da quelli delle grandi capitali regionali a quelli periferici delle provincie meridionali, a quelli infine che hanno subìto rimaneggiamenti totali o parziali in base all’ordinamento per materia (in modo quasi totale, solo l’Archivio di Milano). Compaiono per la prima volta nella Guida alcuni archivi comunali che, già oggetto, specie nel secolo scorso, di ricerche e riordinamenti ad opera di società di storia patria o di singoli studiosi, sono di recente entrati negli Archivi di Stato in virtù del già ricordato aumento del numero degli Archivi e della creazione delle Sezioni operata dalle leggi del 1939 e del 1963. Più particolari osservazioni potrebbero farsi circa gli ordinamenti effettuati nel corso di un secolo negli Archivi di Stato e circa la quantità e qualità dei mezzi di corredo approntati. Ci limiteremo a dire che la scarsezza e la discontinuità della inventariazione, e la difformità e spesso lo
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scarso rigore dei criteri volta a volta per essa adottati, non ha reso possibile completare e dare alle stampe che poche Guide – o, come si usa dire, Guide-inventari – che descrivano integralmente, a un medio livello di analisi, il contenuto dei singoli Archivi di Stato. Queste Guide-inventari scarseggiano ancora in modo preoccupante e la loro mancanza ha costituito una delle maggiori difficoltà incontrate nella preparazione della Guida generale35. Altra difficoltà, nella insufficienza di più analitici mezzi di corredo, è consistita nella mancanza di uno strumento, generalizzato e omogeneo, di semplice registrazione dei dati essenziali di ciascun fondo. Una catalogazione del genere è stata impostata, mediante una scheda unificata, proprio in occasione di questa Guida e dovrà – si confida – costituire d’ora innanzi una dotazione permanente di ogni istituto archivistico. Malgrado gli sforzi della redazione centrale per predisporre norme e strumenti atti a dare omogeneità alle singole voci, il lettore noterà una certa divergenza tra di esse, del resto non facilmente eliminabile. Vogliamo dire che la scala delle voci, rispetto alla consistenza e al pregio dei singoli Archivi di Stato, non è del tutto uniforme non solo per la diversa natura dei fondi descritti ma anche per la diversità esistente negli ordinamenti e nella quantità e qualità dei mezzi di corredo, nonché per la diversa perizia e buona volontà dimostrata dagli archivisti incaricati di redigere in loco la prima stesura della voce e di procedere poi, in un proficuo, reciproco scambio di esperienze con la redazione centrale, ai necessari controlli e modifiche. Cosicché la Guida in parte è sintesi di ciò che era 35
Nella principale delle collane edite dall’Amministrazione archivistica (le «Pubblicazioni degli Archivi di Stato», iniziate nel 1951 e giunte oggi al vol. XCVIII) le Guide si limitano agli Archivi di Siena (tre volumi, 1951 e 1977), di Massa (1952) e di Livorno (1961): non a caso sono tutte relative agli Archivi di Toscana, sulla scia della tradizione inaugurata dal Bonaini negli anni a cavaliere dell’Unità. Pure toscano è quello che viene tuttora considerato il capolavoro dell’archivistica italiana: l’Inventario dell’Archivio di Stato di Lucca, iniziato da Salvatore Bongi nel 1872 e continuato poi fino all’VIII volume, uscito nel 1980. Fuori delle collane ufficiali, sono da ricordare le Guide – di diversa scala e importanza e ispirate a diversi criteri redazionali – del Bonelli per Brescia (1924), del Casetti per Trento e il Trentino (1961), del Da Mosto per Venezia (1937-1940), del Perroni per Trieste (1933), del Drei per Parma (1941), del Dallari per Reggio Emilia, pubblicato nel vol. VI del Mazzatinti (1910), del Lodolini per Roma (1932), del Trinchera per Napoli (1862 e poi 1872), del Cassese per Salerno (1957), del Lippi per Cagliari (1902). Queste Guide sono ormai in parte notevole di scarsa utilità. Le voci della Guida generale relative ai suddetti Archivi ne hanno comunque tenuto conto e hanno avuto cura di segnalare quanto di esse più vistosamente non corrisponda allo stato attuale delle cose. 36 Cfr. P. D’ANGIOLINI, C. PAVONE, Gli archivi, in Storia d’Italia, V, I documenti, Torino
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già sufficientemente conosciuto, in parte è approfondimento di ciò che era parzialmente o superficialmente conosciuto, in parte è frutto di apposite ricerche, dove più dove meno esaurienti, indotte dallo stesso lavoro redazionale. D’altra parte, una volta stabilito il livello d’informazione medio che la Guida doveva comunque contenere, si sono voluti evitare due possibili errori: tacere quando non si era in possesso di tutti i dati che si aveva in animo di fornire; sacrificare informazioni importanti, ma saltuarie, per amore di una uniformità che sarebbe necessariamente risultata uniformità al livello più basso. Così, la indicazione esplicita dell’esistenza di alcuni fondi, che non si è voluta omettere quando conosciuta, non implica necessariamente che, laddove la segnalazione manca, un analogo fondo non esista: esso può essere confuso o frammisto ad altri. Sarebbe lecito infine chiedersi in quale momento dell’evoluzione degli studi storici italiani cada la pubblicazione della Guida generale e quale tipo di risposta essa sia in grado di fornire alle richieste che oggi salgono dal campo storiografico. Ad alcuni dei problemi che nascono quando ci si pone in una prospettiva di questo tipo gli autori di questa introduzione hanno provato, qualche anno fa, a dare alcune risposte nel loro scritto sugli archivi ospitato nella Storia d’Italia edita da Einaudi36, cui si fa rinvio. Qui si può aggiungere che, se la storiografia italiana sta attraversando un momento che è insieme di crisi e di crescita, una migliore conoscenza del contenuto degli Archivi di Stato non potrà non giovarle. Ad ogni ampliamento e rinnovamento di interessi storiografici corrisponde infatti la spinta alla scoperta e all’uso o, come oggi si ama dire, alla «invenzione» di nuove fonti: né l’ampliarsi e il differenziarsi delle fonti cui fa appello la nuova storiografia ha portato ad uno scadimento di importanza di quelle archivistiche. Non solo, ma agli archivi hanno cominciato a far ricorso anche «scienze umane» diverse dalla storia. L’ossatura della Guida, se sembra privilegiare le ricerche di storia istituzionale e di storia politica – quest’ultima la più radicata nella tradizione italiana – offre in realtà, come già abbiamo accennato, la più ampia libertà di scelta tematica ai ricercatori, e non pretende di dare loro, come in parte almeno fanno i cadres de classement francesi, un primo suggerimento di categorie interpretative, che rischiano peraltro di fossilizzare l’organizzazione del sapere così come costituita in un dato momento. Il
1973, pp. 1657-1691 [in questo volume alle pp. 511-547].
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metodo adottato per la Guida, insomma, non «sistema» preventivamente il possibile sapere storico costruibile sulla base degli archivi, ma rinvia questa sistemazione agli interessi, alle tecniche, alla fantasia dei ricercatori. Ad essi la Guida offre soltanto la certezza (quando è riuscita a raggiungerla) della collocazione del documento nel contesto che lo vide nascere. L’integrità e continuità delle serie, questo canone cardine della «dottrina archivistica» soprattutto come è intesa in Italia, significa, ad esempio, sul piano storiografico (si pensi soprattutto alla storia quantitativa e a quella «seriale»), una prima garanzia di omogeneità e di comparabilità dei dati. Se poi un atto giudiziario, per fare un altro esempio, sia più utile a chi studia l’evolversi del diritto processuale o invece a chi studia la mentalità delle streghe o degli eretici e di chi li inviava al rogo, non è compito della Guida non diremo decidere, ma nemmeno porsi come problema. La Guida riconducendo, fin dove è stato possibile, il documento alla magistratura nel cui ambito esso nacque – o, se si preferisce, al soggetto che lo produsse – si limita da una parte a offrire una chiave di ricerca, dall’altra ad agevolare la interpretazione della sua genesi.
INDICE DEI NOMI DI PERSONA
Abbagnano Nicola, XIX Acciarito Pietro, 229, 480, 483 Agnini Gregorio, 208n, 210n, 215 Agostinelli Cesare, 483 Albertario Davide, 248 Alberti Vincenzio degli, 513 Albertini Luigi, 419 Aleandri Barletta Edvige, 546n Allievi Antonio, 195, 195n, 201 Allocati Antonio, X, XI, XIn, 534n Altieri Magliozzi Ezelinda, XIII n, XIV, XV, XXVIn Ambrosetti, archivio, 412 Ambrosini Gaspare, 13 Ambrosoli Luigi, 165n Angiolillo Michele, 479, 480 Annoni Aldo, 306n Ansaldo G., 313n Antolisei Francesco, 90n, 91n Aquarone Alberto, 432 Ardizzone Girolamo, 14, 16 Are Giuseppe, XXV , XXXV , 341n, 366n, 413 Arfè Gaetano, 284n Argan Giulio Carlo, 44 Arimondo Petrus, 511 Arlacchi Pino, 146
Arnaboldi Gazzanica Bernardo, 214n Avagliano Lucio, 341n Avetta Maria, 446 Azeglio Massimo Taparelli marchese d’, 455
Baccelli Guido, 222n, 230n Bakunin Michail Aleksandrovic, 472 Baratieri Oreste, 228n, 440 Barazzuoli Augusto, 319 Barbato Nicola, 238n Barbiano di Belgioioso Carlo, 171n Barile Paolo, 77n, 104n, 106n Barone Giuseppe, 146 Bartoloni Franco, 542n, 556n Bassanini Franco, 89n Bastiat Frédéric, 203 Battaglia Roberto, 465, 466 Belgioioso, conte di, vedi Barbiano di Belgioioso Carlo Benedetti Giovanni Battista, 14 Benini Rodolfo, 268n Berengo Marino, 525n Bergamini Alberto, 444
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Indice dei nomi di persona
Bertani Agostino, 395, 396 Bettòlo Giovanni, 333 Bevilacqua Piero, 146 Bhilères de Lagraulas Jean, 431 Bianchi Gianfranco, 420 Bianchi Giulio Carlo, 232n Biljan M. Franjo, 543n, 544n Bissolati Leonida, 362n, 408 Bobbio Franco, 38, 38n Bodio Luigi, 262, 262n Bombrini, fratelli, 334n Bonacolsi, famiglia, 517 Bonaini Francesco, 520, 583n, 589n Bonelli Franco, 307n Bonelli Giuseppe, 530n, 589n Bonghi Ruggiero, 155n, 162n, 164n, 168n, 176n, 192, 203n, 214, 219, 219n, 220, 220n, 252 Bongi Salvatore, 489, 496, 503, 516, 543n, 567, 589n Bonifacio Francesco Paolo, 14 Bonomelli, carte, 418 Bonomi Ivanoe, 409, 410, 419 Borbone, dinastia, 521n Bordiga Oreste, 268n, 285n, 286n, 291n, 293n Borghese, carte,496 Boselli Paolo, 317n, 444 Bovio Giovanni, 478 Branca Ascanio, 355n Branca Giuseppe, 14 Brandi Cesare, 44 Breda Vincenzo Stefano, 196, 333n Bresci, Gaetano, 404 Brin Benedetto, 224, 234n, 326n, 331n, 335n, 351n, 422
Brioschi Francesco, 199, 200, 202, 202n Brown Benjamin F., XXXVI , 436, 437, 443 Brunialti Attilio, 229n, 235n Buonarroti Michelangelo, 431 Burdese Antonio, 298, 346n
Cabella B., 313n Cadorna Luigi, 444 Caetani Onorato, 223n Cafagna Luciano, 309n, 324n, 357n Cafiero Carlo, 472 Cairoli Benedetto, 180, 182n Caizzi Bruno, 283n, 307n, 313n, 320n Calcagno Pietro, 475 Calogero La Malfa Luisa, 426 Cambiagi Gaetano, 513 Cambray Digny Luigi Guglielmo, 200, 204n, 207n, 214, 279n, 426 Campanella Tommaso, 449 Camperio Manfredo, 337n Cannizzaro Stanislao, 195 Canova Antonio, 436 Cantelli Girolamo, 521n Cantoni Eugenio, 338n, 339n Canzi Luigi, 215, 215n Capasso Antonio, 40, 40n Capitini Maccabruni Nicla, XXXVI, 428, 429 Caproni Attilio Mauro, 555n Caracciolo Alberto, 275n, 278n, 282n, 283n, 294n, 307n Carli Filippo, 224 Carlo Emanuele III di Savoia, re di
Indice dei nomi di persona
Sardegna, 519 Carlo III di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, 502, 515 Carminati Angelo, 338n Carmine Pietro, 214n, 223n, 224, 232n, 360n, 361 Carnelutti Francesco, 7n, 101n, 104n, 117, 117n Carnesecchi Pietro, 449 Carocci Giampiero, XIV, XXII, XXV, XXXIV, 159n, 163n, 181n, 182n, 257n, 266n, 273n, 275n, 391, 392, 393, 394, 535 Carucci Paola, X, XXVIIIn, 76n, 79n, 117n Casamassima Emanuele, 68n Casanova Eugenio, 10n, 487, 496, 498n, 530, 530n, 556 Casaretto Pier Francesco, 352n Casetti Albino, 589n Casati Rinaldo conte (Casnati?), 232n Cassandro Giovanni, 13 Cassese Leopoldo, 543n, 555n, 589n Cassetti Maurizio, XXXVI, 445, 446 Castelli Avolio Giuseppe, 13 Castronovo Valerio, XXXV , 146, 317n, 322n, 411, 413 Casucci Costanzo, XIV, 406, 536n, 585n Cattaneo Carlo, 395, 455 Cavallotti Felice, 222, 225, 228, 228n, 230, 364, 416 Cavour Camillo Benso, conte di, 446, 521n, 536n Cencetti Giorgio, 530, 530n, 531, 532
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Cerino-Zegna, 338n Cerri Augusto, 104n, 117n Cervellati Pier Luigi, 541n Chabod Federico, 161n, 164n, 165n, 191n, 527, 535 Chiarelli Giuseppe, 14 Chiarotti Franco, 14 Chiesa Eugenio, 319 Chimirri Bruno, 215n Chiti Alfredo, XII, XIIn Ciccotti Ettore, 276n Cicerone Marco Tullio, 452 Cipriani Amilcare, 483 Clough Shepard Bancroft, 309n, 317, 317n Cocco-Ortu Francesco, 338n, 339n Colajanni Napoleone, 240n, 242n, 245n, 247n, 256n, 257n, 275n, 276n, 279n, 289n, 291n, 294n Colombo Giuseppe, 166, 195, 203n, 205, 214n, 220n, 221, 221n, 223n, 224, 230n, 233n, 309n, 311n, 313n, 318n, 325n, 347n, 350n, 350, 350n, 355n, 356n, 358n, 360, 360n, 361, 364, 365, 366n, 367, 367n Colonna di Cesarò, archivio, 419 Conigliani Carlo A., 293n Conti, Elio, 534, 534n Conti Luigi, 90n Corbino Epicarmo, 257n, 265n268n, 283n, 294n, 295n Corbo Anna Maria, XXXVI , 431, 435, 436 Cornaggia Giovanni, 270n Correnti Cesare, 160n, 161n Corte Ilario, 496, 515, 519 Cosimo I de’ Medici, 515
596
Indice dei nomi di persona
Costa Andrea, 472 Costa Giacomo Giuseppe, 224 Crespi Alberto, 87, 87n, 90, 90n, 91, 91n, 94n, 98n, 100, 100n, 101n, 105n, 125n Crespi Silvio Benigno, 319, 338n, 339n Crisafulli Vezio, 4n, 6n, 7n, 10n, 77n, 96n Crispi Francesco, XXII, XXIII, 166, 185, 203n, 205, 206n, 217, 218n, 219, 219n, 220, 221n, 222, 222n, 225, 226, 227, 228, 228n, 230n, 256, 275, 286, 315, 349n, 351n, 353n, 354, 359, 360n, 361n, 363n, 367n, 415-418, 422, 439, 441-443, 535, 584 Crispi Barbagallo Lina, 443 Croce Benedetto, XVIII, XIX, 250n, 442, 526, 526n, 527, 527n, 528
D’Addario Arnaldo, 73n, 426, 546n, 551n, 556n D’Angiolini Giovanna, XIV D’Angiolini Giuliano, XIV D’Angiolini Maria, XIV, XIVn, XX D’Annunzio Gabriele, 408, 584 D’Errico 338n Da Mosto Andrea, 496, 543n, 589n Dallari Umberto, 543n, 589n Daneo Gian Carlo, 329n Datini, archivio, 534 De Ambris Alceste, 408 De Angeli Ernesto, 319, 339n De Bono Emilio, 418 De Cupis Adriano, 97n-100n, 103n, 104n, 117n
De Felice Giuffrida Giuseppe, 337n De Felice Renzo, XXV, XXXV, 144, 405-407, 419, 420 De Gaetani E., 331n Degli Azzi Vitelleschi Giustiniano, 555n Degli Innocenti Maurizio, 146 Degrossi Giovanni, 336n Delivet E., 352n Dell’Acqua Enrico, 316n, 318, 318n, 338, 338n Della Paglia Antonio (Paleario Aonio), 449 Delle Piane Mario, 180n, 182n Del Piazzo Marcello, 546n De Marinis Enrico, 361 De Marsico Alfredo, 86n, 88n, 89 De Martino Ernesto, XIX De Mattei Rodolfo, 180n, 182n Dente Bruno, XXXVI, 434 Dentoni-Litta Antonio, X Depretis Agostino, XXII, XXV, 168, 176, 180, 181, 185, 193, 196, 200, 203n, 219n, 221, 275, 331n, 392, 393, 422, 535 De Renzis Leone, 438 De Renzis Sonnino, famiglia, 437 De Rosa Luigi, XXXV, 315n, 346n, 420 De Vincentiis Cesidio, 31n, 36n De Viti De Marco Antonio, 232n, 246n, 249n, 250, 250n, 284n, 285n, 337n, 353n, 363n Diligenti Luigi, 306n Di Lorenzo Mario, 31n, 35n, 37, 38, 38n Dinale, archivio, 419 Di Palma Federico, 329n, 330n,
Indice dei nomi di persona
334n, 335n Doglio Carlo, XXn Donati Giuseppe, 418, 419 Drei Giovanni, 496, 543n, 589n
Eckaus Richard S., 283n, 284n, 293n Einaudi Luigi, 143, 146, 208n, 210n, 249n, 257n, 277n, 278, 279n, 280n, 283n, 307n, 316n, 318n, 322n, 338, 338n, 340n, 357n, 362n Elia Augusto, 195 Ellena Vittorio, 284n Engels Friedrich, 469 Esposito Carlo, 4n, 12n, 77n, 93n, 103n, 106n Este, dinastia, 521, 526, 569
Faccetti Benedetto, 483 Falck Giorgio, 327 Fanfani Amintore, 467, 468 FantappiĂŠ Carlo, XXV, XXXIV, 141, 143 Farini Domenico, 440 Farnese, dinastia, 517 Fasano Guarini Elena, 526n Fasulo, archivio, 419 Febvre Lucien, 526, 526n Feith J. A., 530, 530n Felzani Odoardo, 442 Ferrara Francesco, 209 Ferrari Giuseppe, 455 Ferraris Galileo, 311 Ferraris Maggiorino, 236n, 250n Ferrero, famiglia, vedi La Marmora
597
Ferrero Ferrero Guglielmo, 242n, 277n, 284n Filangeri Riccardo, 541n Finzi Aldo, 419, 426 Fiorese Sabino, 266n, 279, 280n, 285, 285n, 286n-288n, 292, 292n Fioretti Giulio, 257n, 278n-280n, 282n, 288n, 289n, 347n, 357n Firpo Luigi, 537n Florio, famiglia, 328 Florio Ignazio, 338n Fois Sergio, XXX, XXXn, 12n, 88n, 89n, 100, 100n, 109n, 122, 122n, 123n Fontana Luigi, 350n Fontana Russo L., 352n Fonzi Fausto, XIV, XXIII, XXXV, 355n, 361n, 364n, 365n, 367n, 415, 417 Fortis Alessandro, 222n, 349n, 351n Fortunato Giustino, 170n, 209, 214, 249n, 424 Fragali Michele, 14 Franceschelli Bruno, 103n Franceschini Francesco, XXXI, 67, 68 545n Franchetti Leopoldo, 237n, 279n, 286n, 351n Frederiksen N. C., 263n Fruin Robert, 530, 530n Frumento Armando, 327n Fueter Eduard, 146, 527, 527n Gadda Giuseppe, 232n Gagliardo Lazzaro, 205, 214n, 215n, 230, 231n, 232n Galeotti, archivio, 426
598
Indice dei nomi di persona
Galilei Galileo, 449 Galimberti Tancredi, 224n, 225n, 228n, 235n Gallenga Stuart Romeo, 408 Galoppo, famiglia, 411 Garibaldi Giuseppe, 335n, 395, 396 Garlanda Federico, 355n Gasti Giovanni, 408 Gavazzi (Ludovico), 339n Gavazzi Riccardo, 204n, 223n Gazzo Emanuele, 334n Gencarelli Elvira, XXXV, 423, 424, 560n Gerra Luigi, 410 Gerschenkron Alexander, 144, 307n, 309n, 310n, 313n, 323n, 366n Ghisleri Arcangelo, 424 Giannini Massimo Saverio, 83n, 94n, 95n Giglioli Italo, 260n, 262n, 263n, 268n, 277, 275n-277n, 279n281n,283n, 289, 289n, 290n, 292, 292n, 293n, 352n, 353n, 401 Ginzburg Rossi-Doria Anna, 360n Gioacchino Murat, re di Napoli, 513, 519, 550 Gioda Mario, 408 Giolitti Giovanni, XXIII, XXV, 203, 203n, 205n, 219n, 222, 222n, 224n, 225, 225n, 226n, 228n, 229n, 230, 230n-232n, 234, 234n, 235n, 247n, 252n, 253n, 370n, 374n, 403, 409, 417, 422, 437-443, 535, 584 Giordano Bruno, 449
Giordano Virgilio, 8n Giovanelli Alberto, 231n Giretti Edoardo, 292n, 293n Giuffrida Romualdo, XXXV, 410 Giulietti Giuseppe, 408 Giuriati Giovanni, 419 Giusti Giuseppe, XIII Giustiniani Lorenzo, 586 Gobbi Ulisse, 232n Gobetti Piero, XIX Golzio Silvio, 313n Golzio Vincenzo, XXXVI, 430, 431 Gondrand, 349n Gonzaga, dinastia, 517 Gori Pietro, 472, 476, 478 Gramsci Antonio, XIX , XXII , 144, 191n, 394 Granata L., 35n, 38, 38n Grispigni Filippo, 94n Guaita Enrico, 324n Guastalla Enrico, 395 Gui Luigi, XXXI Guicciardini Francesco, 214n Guiducci Roberto, XX, XXn Guttuso Renato, 450
Hirschman Albert O., 367n
XXIV, XXIVn,
Insolera Delfino, XXn Iraci Leone, 466 Jacini Stefano, XXIII, 155-157, 155n157n, 161n, 163, 164, 164n, 166n, 166-171, 170n, 171n, 175, 177, 178, 178n, 179, 183, 187, 227, 268-270, 277n, 278, 278n,
Indice dei nomi di persona
290 Jacini Stefano junior, 156n Jaeger Nicola, 13 Jannaccone Pasquale, 319n, 320n Jemolo Arturo Carlo, 118, 118n
599
Kacin-Wohinz Milica, 427 Kirner Giuseppe, 424 Kostoris Sergio, 90, 90n, 91, 91n, 99n-101n, 105n, 114n
122n Lombardi Enrico, XIII Lorena, archivio, 426 Lualdi Ercole, 189n Lucchini Luigi, 195 Luzzatti Luigi, 180, 195n, 202, 202n, 203, 203n, 204, 206, 224, 234n, 244n, 296n, 338n, 343n, 345n-347n, 349n, 364, 366n, 440 Luzzatto Gino, 257n, 260n, 265n, 266n, 279n, 283n, 415
La Marmora Ferrero, famiglia, 445, 446 La Marmora Ferrero Alfonso, 445, 446 Labriola Arturo, 355 Lacava Pietro, 234, 235n Laganà Giovanni, 330n Lampertico Fedele, 268, 268n, 269, 270, 271n, 274n, 277n, 278, 288n, 292, 292n Lanaro Silvio, 146, 341n Lanza Giovanni, 161, 161n, 162n, 426 Latini, 475 Lazzari Costantino, 407 Leonardi Silvio, 324n, 325n Lévi Strauss Claude, 145 Lippi Silvio, 589n Ljubosic L. I., 257n, 271n, 276n Lodolini Armando, 496, 543n, 589n Lodolini Elio, 555n, 556n, 583n Lodovico di Casoria, 198n Loiodice Aldo, 77n, 78n, 89n, 90n, 93, 93n, 95n, 108n, 110n, 122,
Magliani Agostino, 190, 200, 214 Majorana Calatabiano Salvatore, 204n Malatesta Errico, XXII , 236, 404, 405, 471, 472, 476, 477, 479, 480, 482, 483 Manacorda Gastone, XXXVI , 438, 440 Manca Antonio, 14 Manfroni Camillo, 331n Manno Tolu Rosalia, IX, IXn, XXVIIIn Manzini Vincenzo, 4n, 86, 86n, 88n, 91n, 84n, 98n Manzoni Alessandro, 526 Manzotti Fernando, XXXV, 409 Maraini Emilio, 338n Marchetti Leopoldo, 395 Mario White Jessy, 395, 396 Mario Alberto, 395 Marselli Nicola, 180, 180n Martini Fernando, 231n, 339n Marx Karl, 203 Masè Dari E., 258n Massarani Tullo, 176n Mattei Enrico, 468
600
Indice dei nomi di persona
Matteotti Giacomo, 418, 420, 454 Maturi Walter, 526n Mazzatinti Giuseppe, XII n, 543, 555n, 583, 583n, 589n Mazzini Giuseppe, 395, 455 Mazzonis, archivio, 413 Medici del Vascello Giacomo, 432 Menelik, imperatore di Etiopia, 361, 364, 416 Mengarini Guglielmo, 311n Merlino Francesco Saverio, 476, 480, 483 Merttens, 369, Merzario Giuseppe, 205n Miani Petrus, 11 Michel Henri, 427 Milano Edoardo, 472 Minghetti Marco, 159n, 161, 163n, 168, 170n, 171, 180, 266n, 410, 426 Mocchi Walter, 338n, 339n Mocenni Stanislao, 361n Modigliani Elio, 362n Molajoli Bruno, 50n Mondolfo Guido, 424 Morandi Rodolfo, 311n, 316n, 466 Morgari Oddino, 407, 408 Morghen Raffaello, 533n Mori Giorgio, 324 Moro Aldo, 467, 468 Morpurgo Elio, 306n Morsillo Giuseppe, 102n Mortati Costantino, 14 Moscati Ruggero, 533, 533n Müller Samuel, 530, 530n Müntz Eugène, 431 Muratori Ludovico Antonio, 526 Mussolini Arnaldo, 408
Mussolini Benito, 405-408, 419, 420, 432, 454 Mylius Giorgio, 338n
Napoleone I Bonaparte, XXXI, 501, 569 Nautilus, 329n, 330n, 335n Navagerio Iohanes, 511 Negri Cristoforo, 232n, 240n, 252n Negri Gaetano, 166 Negri, archivio, 413 Nenni Pietro, 468 Nicolini Benedetto, 532n Nicolini Fausto, 532, 532n Nigro Gino, 20 Nitti Francesco Saverio, 262n, 281n, 308, 308n, 309n, 311n, 312n, 322n, 344n, 345n, 347n, 408 Nobili-Vitelleschi Francesco, 230n Notarbartolo Emanuele, 410 Nuvolone Pietro, 117n
Olla Repetto Gabriella, 76n, 79, 79n, 80n Ondei Emilio, 104n Orlando Vittorio Emanuele, 408, 444 Orsini Felice, 404 Pacelli Eugenio, Papa Pio XII, 452 Paganuzzi, carte, 418 Palberti Romualdo, 234n Paleario Aonio, vedi Della Paglia Antonio Palumbo Cardella, carte, 418 Palumbo Giuseppe, 330n, 331n
Indice dei nomi di persona
Panella Antonio, 555n Pantaleoni Maffeo, 284, 284n, 305, 305n, 365 Pantano Edoardo, 347n Papa Dario, 366 Papafava Francesco, 424 Papaldo Antonino, XXXI, 13, 52n, 60n, 61, 67, 545n Pareto Vilfredo, 221n, 228n, 249n, 250n, 255n, 350n, 354n, 362, 362n, 363n, 364n, 365 Parri Ferruccio, 428, 465 Passerin Ettore, 176n Pastorelli Pietro, XXXVI, 436, 443 Pavone Claudio, IX, X, XI, XIn, XIV, XXXII, XXXVII, 143, 463, 464, 466, 487, 511, 524n, 531n, 534n, 549, 551n, 561n, 590n Pelloux Luigi Girolamo, XXXIV, 224, 252, 252n, 332, 349n, 360n, 361n, 403, 438-440 Perazzi Costantino, 360 Peroni Luca, 496, 515, 519 Perroni Felice, 589n Peruzzi, archivio, 426 Pestalozzi Johann Heinrich, XVIII, XXXVII, 457-461 Petacci, eredi, 120n Petrocelli Biagio, 13 Petrone Marino, 99n, 105n Piacenza Giovanni, 411 Pianciani Luigi, 170n Piattoli Renato, XII, XIIn, 555n Piccioni Sparvoli Vilma, X Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, granduca di Toscana, 513, 515, 518, 550 Pinelli, carte, 418
601
Pinzani Carlo, XXXV, 396-405 Pirelli Giovan Battista, 339n Pisacane Carlo, XVIII, 455, 478 Pisani Dossi Alberto Carlo, 418 Piscitelli Enzo, 427 Placci Carlo, 423, 424 Plebano Achille, 214, 215n Poma, archivio, 413 Pompilj Guido, 315n, 332n, 336n, 387 Ponza di San Martino Gustavo, 170n Pozzani Silvio, 294n Pratesi Alessandro, 534n Predieri Alberto, 161n Prezzolini Giuseppe, 424 Prinetti Giulio, 166, 204n, 217, 217n, 221, 223n, 224, 252n, 365 Procacci Giuliano, 407 Prosdocimi Luigi, 11n Prunai Giulio, 555n, 583n Pugliatti Salvatore, 78n Pugliese C., 104n Pusceddu Fausto,540n, 556n
Quilici Nello, 443
Racca Vittorio, 324n, 326, 326n Radice Ercole, 355n Raimondi Giacomo, 204n Randaccio Ignazio, 331n, 332, 333n, 336n Ranke Leopold, 527n Rattazzi Urbano, 161, 180, 231n, 235, 235n Recchioni Emidio, 483
602
Indice dei nomi di persona
Repaci Francesco Antonio, 325n, 352n, 353n Repetti Emanuele, 586 Ricasoli Bettino, 155, 155n, 426 Riccio Stefano, 94n Ricotti Magnani Cesare, 224, 360, 360n, 361n Riva A., 316n Robotti Motta Maria, 582n Rocco Alfredo, 36n, 89n Romani Mario, 265n, 273n, 275n, 290n, 291n, 293n, 294n Romeo Rosario, XXXVI, 144, 267n, 288n, 295n, 307n, 309n, 310n, 323n, 327n, 431, 432, 536n Romussi Carlo, 366 Rosano Pietro, 226n, 229n, 230n Rosenberg Hans, 257n Rosmini Serbati Antonio, 452 Rossi Alessandro, 189n, 196, 197, 198n, 199-201, 202n, 208, 210, 263n, 294, 295, 295n, 296, 303, 311n, 317, 319n, 341n, 344n, 347n, 349n, 358n, 366n Rossi Cesare, 420 Rossi Ernesto, 426 Rossini Giuseppe, XXXV, 318, 419 Rostow Walt Whitman, 308n Roux Luigi, 234n Rubini Giulio, 195, 205n, 3025n RudinĂŹ Antonio Starabba, marchese di, XXIII , 195n, 203n, 205, 214n, 221n, 222, 222n, 223, 223n, 225, 225n, 227-230, 228n, 231, 231n, 233-235, 235n, 238, 242n, 252, 252n, 255, 256, 314, 326n, 329, 336n, 347n, 349n, 351n, 355n, 359, 360-365, 360n,
361n, 364n, 416, 417, 421, 422, 438, 439
Sabbatini Leopoldo, 314n, 315n, 325, 325n Saladino Antonio, 541n Salandra Antonio, 214, 409, 444 Salice Vittorio, 230n Salmoiraghi Angelo, 339n Salvemini Gaetano, XXII , XXXV , 158n, 249n, 408, 423, 424 Salvestrini Arnaldo, XXXV, 425 Salvioli Giuseppe, 284n, 287n San Giuliano Antonino PaternòCastello, marchese di, 444 Sandri Leopoldo, 531n, 534n Sandulli Aldo, 14, 74n, 76n, 79, 79n, 83n, 93n, 133 Sani Giacomo, 361n Sanseverino Vimercati Alfonso, 338n Santarosa Santorre Annibale, De Rossi di Pomarolo, conte di, 478 Sapori Armando, 310n Saracco Giuseppe, 244n, 403 Saraceno Pasquale, 283n, 295n Saragat Giuseppe, 467 Scannavini Roberto, 541n Schiavi Alessandro, 250n, 363n, 408 Sella Gregorio, 412 Sella Maurizio, 412 Sella Quintino, 40, 161, 163, 164, 160n-164n, 170, 179, 180, 180n, 182n, 186, 410-412 Senise Carmine, 231n Seratti Francesco, 513
Indice dei nomi di persona
Sereni Emilio, XIX , 274n, 275n, 294n, 295n Serrao Francesco Emilio, 241n Serrati Giacinto Menotti, 408 Sestan Ernesto, 526, 526n, 528, 533, 533n Sgroi Vittorio, 77n, 120n, 126n Siciliano Giovanni, 246n Silengo Giovanni, 446 Sineo Emilio, 224 Solari Stanislao, 291n Soldi Romeo, 257n, 273n, 276n Solmi Renato, XXn Sonnino Sidney, XXXVI , 222n, 223n, 228n, 230, 230n, 237, 252, 252n, 256, 317n, 346n, 350n, 354, 355n, 357, 360n, 363n, 364n, 401, 403, 436-439, 441, 443, 444 Spaventa Silvio, 159n, 161, 161n, 163, 168, 173, 175, 186, 193 Spini Giorgio, 436, 437 Spriano Paolo, 466 Stella Vittorio, XIV Suardo, archivio, 419
Tabarrini Marco, archivio, 426 Tagliacozzo Enzo, 178n Tedesco Viva, 426, 427 Tesauro Paolo, 93n Tinelli Luciano, 93n Tirelli Vito, 534n Tittoni Tommaso, 444 Tomei Pietro, 430 Tornielli Giuseppe, 349n Torraca Michele, 417 Torrente Andrea, 120n
603
Toscanelli Giuseppe, 214 Tosi Dario, 282n, 287n, 295n, 313n Tranfaglia Nicola, 145 Tremelloni Roberto, 245n, 322n, 337n, 346n Treves Claudio, 247n, 248n Trimarchi Francesca, XXXVI, 433 Trinchera Francesco, 496, 543n, 589n Turati Filippo, 209, 250, 250n, 362, 362n, 366, 408, 410, 423, 424 Turiello Pasquale, 176n
Umberto I, re d’Italia, 222, 226, 226n, 481, 483
Vacchelli Pietro, 315n, 331, Valenti Filippo, 515n, 531n, 559n Valenti Ghino, 264n, 269n, 277n, 279n, 282n, 288, 288n, 289n, 291n, 293n, 299, 347n, 351n353n Valiani Leo, 283n, 420 Venturi Franco, 537, 537n VerzĂŹ Giuseppe, 14 Vico Giambattista, 526 Vidari Ercole, 247n Vigezzi Brunello, XXXV, 408, 409 Vigoni Giuseppe, 195, 195n, 220n, 240n Villani Pasquale, 420 Villari Lucio, 294n, 360n Villari Pasquale, 424, 487, 556, 558 Villari Rosario, 526 Vinciguerra Mario, 161n Virgilii Filippo, 263, 263n, 264,
604
Indice dei nomi di persona
264n Visconti Venosta Emilio, 165n, 168n, 223, 224, 252n, 338n, 349n, 446 Vitale Eligio, XXXVI, 440-443 Vittani Giovanni, 530n Vittorio Emanuele III di Savoia, re d’Italia, 444 Volpe Gioacchino, 527
Watt D.C., 536n Wennergren B., 93n, 109n White Jessy vedi Mario White Jessy
Zaccari Raul, 63, 67
Zanardelli Giuseppe, 89, 90n, 130, 218n, 222, 225, 230, 230n, 231, 231n, 235, 332, 416, 440 Zander Giuseppe, XXXVI, 430, 431 Zanni Rosiello Isabella, 534n, 562n Zanzucchi Marco Tullio, 19 Zoccoli Ettore, 405
Pubblicazioni degli Archivi di Stato italiani La Direzione generale per gli archivi, Servizio Documentazione e pubblicazioni archivistiche, cura l’edizione di un periodico (Rassegna degli Archivi di Stato), di sei collane (Strumenti, Saggi, Fonti, Sussidi, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, Itinerari archivistici) e di volumi fuori collana. Tali pubblicazioni sono in vendita presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato. Altre opere vengono pubblicate a proprie spese da editori privati, che ne curano anche la distribuzione. Il catalogo completo delle pubblicazioni è disponibile presso il Servizio Documentazione e pubblicazioni archivistiche della Direzione generale per gli archivi, via Gaeta 8a - 00185 Roma. «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO» Rivista quadrimestrale dell’Amministrazione degli Archivi di Stato. Nata nel 1941 come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto l’attuale denominazione nel 1955. L’ultimo fascicolo pubblicato è il n. LX/3 (settembre-dicembre 2000). STRUMENTI CXVIII. CXIX.
CXX.
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CXXIV.
Gli Archivi Pallavicini di Genova, I, Archivi propri. Inventario, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 1994, pp. 430, e 15,00. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Basilicata, a cura di DONATELLA CARBONE, Prefazione di COSIMO DAMIANO FONSECA, Roma 1994, pp. XXII, 280, e 12,90. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, L’archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-1890). Inventario, a cura di MATTEO MUSACCHIO, Roma 1994, tomi 2, pp. VI, 1.186, e 52,70. Fonti per la storia artistica romana al tempo di Paolo V, a cura di ANNA MARIA CORBO e MASSIMO POMPONI, Roma 1995, pp. 286, e 8,80. «Documenti turchi» dell’Archivio di Stato di Venezia. Inventario della miscellanea, a cura di MARIA PIA PEDANI FABRIS, con l’edizione dei regesti di ALESSIO BOMBACI, Roma 1994, pp. LXXII, 698, tavv. 6, e 15,00. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero per le armi e munizioni. Contratti. Inventario, a cura di FRANCESCA ROMANA SCARDACCIONE, Roma 1995, pp. 516, tavv. 32, e 17,55. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Volantini antifascisti nelle carte della
Pubblica sicurezza (1926-1943). Repertorio, a cura di PAOLA CARUCCI, FABRIZIO DOLCI, MARIO MISSORI, Roma 1995, pp. 242, tavv. 64, e 11,90. CXXV. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Direzione generale della pubblica sicurezza. La stampa italiana nella serie F.1 (1894-1926). Inventario, a cura di ANTONIO FIORI, Roma 1995, pp. 268, e 9,30. CXXVI. FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, Archivio Rodolfo Mondolfo. Inventari, a cura di STEFANO VITALI e PIERO GIORDANETTI, Roma 1996, pp. 750, e 17,55. CXXVII. UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, Guida agli archivi storici delle Camere di commercio italiane, a cura di ELISABETTA BIDISCHINI e LEONARDO MUSCI, Roma 1996, pp. XLII, 194, ill. 18, e 10,85. CXXVIII. Gli Archivi Pallavicini di Genova. II. Archivi aggregati. Inventario, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 1996, pp. XII, 476, e 19,10. CXXIX. ROBERTO MARINELLI, Memoria di provincia. La formazione dell’Archivio di Stato di Rieti e le fonti storiche della regione sabina, Roma 1996, pp. 316, ill. 55, e 9,30. CXXX. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Imperiale e real corte. Inventario, a cura di CONCETTA GIAMBLANCO e PIERO MARCHI, Roma 1997, pp. VIII, 532, tavv. 22, e 18,60. CXXXI. Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate nell’Archivio centrale dello Stato. Tribunali militari straordinari. Inventario, a cura di LORETTA DE FELICE, Roma 1998, pp. XX, 612. CXXXII. ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA, Archivio Gaetano Salvemini, I, Manoscritti e materiali di lavoro. Inventario, a cura di STEFANO VITALI, Roma 1998, pp. 858, e 33,60. CXXXIII. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida. II, Lombardia - Sicilia, a cura di GIOVANNI PESIRI, MICAELA PROCACCIA, IRMA PAOLA TASCINI, LAURA VALLONE, coordinamento di GABRIELLA DE LONGIS CRISTALDI, Roma 1998, pp. XVIII, 404, e 18,60. CXXXIV. ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura poi Prefettura di Pistoia (1861-1944). Inventario, a cura di PAOLO FRANZESE, Roma 1998, pp. X, 350, e 8,80. CXXXV. Gli archivi del Centro ricerche Giuseppe Di Vittorio. Inventari, a cura di SANDRA BARRESI e ANGELA GANDOLFI, Roma 1998, pp. X, 454, e 19,10. CXXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L’archivio del Genio civile di Roma. Inventario, a cura di RAFFAELE SANTORO, Roma 1998, pp. 462, e 21,20. CXXXVII. Fra Toscana e Boemia. Le carte di Ferdinando III e di Leopoldo II nell’Archivio centrale di Stato di Praga, a cura di STEFANO VITALI e CARLO VIVOLI, Roma 1999, pp. XXII, 358, ill., e 15,49.
CXXXVIII. Inventario dell’archivio della Curia diocesana di Prato, a cura di LAURA BANDINI e RENZO FANTAPPIÉ, Roma 1999, pp. 450, e 11,88. CXXXIX. Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato, I, Roma 1999, pp. XXXVIII, 568. CXL. I manifesti della Federazione milanese del Partito comunista italiano (1956-1984). Inventario, a cura di STEFANO TWARDZIK, Roma 1999, pp. 350, e 10,85. CXLI. L’Archivio Diocesano di Pienza. Inventario a cura di GIUSEPPE CHIRONI, Roma 2000, pp. 604, e 13,43. CXLII. GIORGIO TORI, Lucca giacobina. Primo governo democratico della Repubblica lucchese (1799), I, Saggio introduttivo, Roma 2000, pp. VIII, 334, illustrazioni, e 20,66. CXLIII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, Lucca giacobina. Primo governo democratico della Repubblica lucchese (1799), II, Regesti degli atti, a cura di GIORGIO TORI, Roma 2000, pp. XVI, 630, e 34,09. CXLIV. SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI PESCIA, Le deliberazioni del Comune di Pescia (1526-1532). Regesti, a cura di MASSIMO BRACCINI, Roma 2000, pp. XII, 556, e 25,31. CXLV. Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato, II, Roma 2000, pp. 569-1314. CXLVI. Guida agli Archivi capitolari d’Italia, I, a cura di SALVATORE PALESE, EMANUELE BOAGA, FRANCESCO DE LUCA, LORELLA INGROSSO, Roma 2000, pp. 336, e 12,91. CXLVII. Archivio della Società Birra Peroni. Inventario, a cura di DANIELA BRIGNONE, Roma 2001, pp. 410, t.f., e 11,88. CXLVIII. Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato, III, Roma 2001, pp. VI, 1315-2330. CXLIX. L’Archivio della famiglia Sauli di Genova. Inventario, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 2001, pp. 662, e 19,60. CL. Archivio Luigi Brasca. Inventario, a cura di GABRIELLA FUMAGALLI e ANNALISA ZACCARELLI, Roma 2001, pp. 390. CLI. ARCHIVIO DI STATO DI PISA, I disegni degli ingegneri della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa, a cura di COSTANTINO CACIAGLI e ROBERTO CASTIGLIA, Roma 2001, tomi 2, pp. XII, 808, ill. SAGGI 25.
26.
Le fonti per la storia militare italiana in età contemporanea. Atti del III seminario, Roma, 16-17 dicembre 1988, Roma 1993, pp. 496, tavv. 16, e 13,45. Italia Judaica. «Gli ebrei nell’Italia unita (1870-1945)». Atti del IV conve-
27. 28.
29. 30.
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37. 38. 39. 40.
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gno internazionale, Siena, 12-16 giugno 1989, Roma 1993, pp. 564, e 26,85. L’Archivio centrale dello Stato 1953-1993, a cura di MARIO SERIO, Roma 1993, pp. XVI, 612, illustrazioni, e 24,80. All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, Roma 1994, tomi 2, pp. 942, tavv. 48, e 34,10. Roma capitale (1447-1527), a cura di SERGIO GENSINI, Roma 1994, pp. XII, 632, e 25,80 (in vendita presso Pacini Editore). Archivi e archivistica a Roma dopo l’Unità. Genesi storica, ordinamenti, interrelazioni. Atti del convegno, Roma, 12-14 marzo 1990, Roma 1994, pp. 564, e 16,00. Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma 1994, tomi 2, pp. XXVI, 992, e 23,75. Italia Judaica. «Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 1492». Atti del V convegno internazionale, Palermo, 15-19 giugno 1992, Roma 1995, pp. 500, tavv. 30, e 12,40. Le fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale, Lucca, 20-25 gennaio 1989, Roma 1995, pp. 632, e 27,90. Gli archivi per la storia dell’alimentazione. Atti del convegno, PotenzaMatera 5-8 settembre 1988, Roma 1995, tomi 3, pp. 2.030, e 68,20. Gli archivi degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d’archivio per la storia delle banche. Tutela, gestione e valorizzazione. Atti del convegno, Roma, 14-17 novembre 1989, Roma 1995, pp. 702 (esaurito). Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica. Atti del convegno internazionale, Desenzano del Garda, 4-8 giugno 1991, Roma 1995, tomi 2, pp. 1.338, e 50,10. Fonti archivistiche e ricerca demografica. Atti del convegno internazionale, Trieste, 23-26 aprile 1990, Roma 1996, tt. 2, pp. 1.498, e 36,15 Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del convegno, Taormina- Messina, 23-29 ottobre 1989, Roma 1996, tt. 2, pp. 1.278, e 40,30. Gli archivi dei partiti politici. Atti dei seminari di Roma, 30 giugno 1994, e di Perugia, 25-26 ottobre 1994, Roma 1996, pp. 420, e 11,90. Gli standard per la descrizione degli archivi europei. Esperienze e proposte. Atti del seminario internazionale, San Miniato, 31 agosto- 2 settembre 1994, Roma 1996, pp. 454, e 9,80. Principi e città alla fine del Medioevo, a cura di SERGIO GENSINI, Roma 1996, pp. x, 476, e 33,60 (in vendita presso Pacini Editore). NICO RANDERAAD, Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell’Italia liberale. Prefazione di GUIDO MELIS, Roma 1997, pp. 314, e 5,70. Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzio-
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nali nei territori del Regno di Sardegna. Atti del convegno, Torino, 21-24 ottobre 1991, Roma 1997, pp. 782, illustrazioni, e 25,80. Le commende dell’Ordine di S.Stefano. Atti del convegno di studi, Pisa, 10-11 maggio 1991, Roma 1997, pp. 204, e 8,80. Il futuro della memoria. Atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone, Capri, 9-13 settembre 1991, Roma 1997, tomi 2, pp. 850, e 27,40. Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall’Archivio centrale dello Stato, Roma, 20 aprile 1995, Roma 1998, pp.232, e 8,25. Italia Judaica. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555). Atti del VI convegno internazionale, Tel Aviv 18-22 giugno 1995, Roma 1998, pp. 308, e 10,85. Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni, Roma 1998, tomi 2, pp. XVIII, 1.032, e 30,05. Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio. Spoleto, 8-10 novembre 1995, Roma 1999, pp. 344, e 12,91. Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio centrale dello Stato, 1-3 luglio 1998, Roma 1999, pp. 640, e 18,08. Gli archivi per la storia dell’architettura. Atti del convegno internazionale di studi, Reggio Emilia, 4-8 ottobre 1993, Roma 1999, tomi 2, pp. 818. SANDRO TIBERINI, Le signorie rurali nell’Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII, Roma 1999, pp. XLIV, 338, e 13,43. Archivi sonori. Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993), Bologna (2223 settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Roma 1999, pp. 292, e 12,91. LAURETTA CARBONE, Economia e fiscalità ad Arezzo in epoca moderna. Conflitti e complicità tra centro e periferia nella Toscana dei Medici 15301737, Roma 1999, pp. 336, e 12,91. Ideologie e patrimonio storico-culturale nell’età rivoluzionaria e napoleonica. A proposito del trattato di Tolentino. Atti del convegno, Tolentino, 18-21 settembre 1997, Roma 2000, pp. XII, 648, e 28,92. Archivi audiovisivi europei. Un secolo di storia operaia. Convegno internazionale e rassegna di film inediti a cura dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Roma, 20-21 novembre 1998, Roma 2000, pp. 292, e 10,33. FILIPPO VALENTI, Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di DANIELA GRANA, Roma 2000, pp. XIV, 690, e 30,99. ROBERTO LORENZETTI, La scienza del grano. L’esperienza scientifica di Nazareno Strampelli e la granicoltura italiana dal periodo giolittiano al secondo dopoguerra, Roma 2000, pp. 378, illustrazioni, e 15,49. IVANA AIT – MANUEL VAQUERO PIÑEIRO, Dai casali alla fabbrica di San Pietro.
60. 61. 62.
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Libri fabarum XIII e XIV (1326-1331), a cura di LAURA DE ANGELIS, prefazione di JOHN NAJEMY, Roma 2000, pp. XXX, 520, e 35,12. XXXII. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/6, a cura di MARIA BIBOLINI, introduzione di ELEONORA PALLAVICINO, Roma 2000, pp XLVI, 560, e 19,11. XXXIII. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fonti per la storia della scuola, V, L’istruzione universitaria (1859-1915), a cura di GIGLIOLA FIORAVANTI, MAURO MORETTI, ILARIA PORCIANI, Roma 2000, pp. 376, e 12,91. XXXIV. CARLO DI BORBONE, Lettere ai sovrani di Spagna, I, 1720-1734, a cura di IMMA ASCIONE, Roma 2001, pp. 510, ill. XXXV. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/7, a cura di ELEONORA PALLAVICINO, Roma 2001, pp. X,460, e 17,04. XXXVI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fonti per la storia della scuola, VI, L’istruzione agraria (1861-1928), a cura di ANNA PIA BIDOLLI e SIMONETTA SOLDANI, Roma 2001, pp. 688, ill. XXXVII. CARLO DI BORBONE, Lettere ai sovrani di Spagna, II, 1735-1739, a cura di IMMA ASCIONE, Roma 2002, pp. 538, ill. SUSSIDI 11.
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Repertorium Iurium Comunis Cremone (1350), a cura di VALERIA LEONI, Roma 1999, pp. 100, e 5,16. La «Revue mensuelle d’économie politique» nelle lettere di Théodore Fix a Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, introduzione e cura di ALDO GIOVANNI RICCI, Roma 1999, pp. 166, e 10,33. CECILIA PROSPERI, Il restauro dei documenti di archivio. Dizionarietto dei termini, Roma 1999, pp. 188, e 7,75. La riproduzione dei documenti d’archivio. Fotografia chimica e digitale. Atti del seminario, Roma, 11 dicembre 1997, Roma 1999, pp. 120, illustrazioni, e 7,75. Archivi De Nava. Inventari, a cura di LIA DOMENICA BALDISSARRO e MARIA PIA MAZZITELLI, Roma 1999, pp. 124, e 7,75. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Inventario dell’Archivio di Igino Brocchi, 1914-1931, coordinato con Le carte Volpi dell’Archivio centrale dello Stato, a cura di PIERPAOLO DORSI, premessa storica di GIAN CARLO FALCO, Roma
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4,65. Archivio di Stato di Lecce, coordinamento scientifico di ANNALISA BIANCO, testi a cura di GIUSEPPE BARLETTA, LILIANA BRUNO e ANTONIO PROTOPAPA, Roma 2001, pp. 48, ill., e 4,65. Archivio di Stato di Teramo, coordinamento scientifico di CLAUDIA RITA CASTRACANE, Roma 2001, pp. 48, ill., e 4,65. Soprintendenza archivistica per la Calabria, Reggio Calabria, coordinamento scientifico di FRANCESCA TRIPODI, testi a cura di ADA ARILLOTTA e FRANCESCA TRIPODI, Roma 2002, pp. 72, ill., e 6,20. Archivio di Stato di Viterbo, coordinamento scientifico di AUGUSTO GOLETTI, testi di ANGELO ALLEGRINI, GIANCARLO ROSSINI, SIMONETTA FORTINI e ROSALBA DI DOMENICO, Roma 2002, pp. 48, ill., e 4,65. Archivio di Stato di Trieste con sintesi tedesca e slovena/Staatsarchiv Triest/Drzavni arhiv Trst, coordinamento scientifico della D IREZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO DI TRIESTE, testi di UGO COVA, PIERPAOLO DORSI e GRAZIA TATÒ, Roma 2002, pp. 96, ill., e 7,75. PUBBLICAZIONI FUORI COLLANA
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Agenda 1999, 2000, 2001, 2002, Roma. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Inventario Archivio di Stato in Lucca, VIII, Archivi gentilizi, a cura di LAURINA BUSTI e SERGIO NELLI, direzione e coordinamento di GIORGIO TORI, 2000, pp. XVI,746, e 38,22. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, Inventario dell’Archivio del Banco di San Giorgio (1407-1805), sotto la direzione di GIUSEPPE FELLONI, II, Affari generali, Roma 2001, t. 1°, pp. 386, e 11,36. Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), coordinamento e direzione di FRANCA LEVEROTTI, I, 1450-1459, a cura di ISABELLA LAZZARINI , Roma 1999, pp. XX, 576, e 30,99; II, 1460, a cura di I SABELLA L AZZARINI , Roma 2000, pp. 494, e 25,82; III, 1461, a cura di I SABELLA LAZZARINI, Roma 2000, pp. 470, e 25,82; VI, 1464-1465, a cura di MARIA NADIA COVINI, Roma 2001, pp. 568; VII, 1466-1467, a cura di MARIA NADIA COVINI, Roma 1999, pp. 492, e 25,82; VIII, 1468-1471, a cura di MARIA NADIA COVINI, Roma 2000, pp. 688, e 30,99; XI, 1478-1479, a cura di MARCELLO SIMONETTA, Roma 2001, pp. 586. Administrative Documents in the Aegean and their Near Eastern Counterparts. Proceedings of the International Colloquium, Naples, February 29 – March 2, 1996, edited by MASSIMO PERNA, Roma 2000, pp. 436, e 103,29 (in vendita presso Scriptorium - Settore Università G.B. Paravia).
Scritti di teoria archivistica italiana. Rassegna bibliografica, a cura di ISABELLA MASSABÒ RICCI e MARCO CARASSI, Roma 2000, pp. 200. Lo “spettacolo maraviglioso”. Il Teatro della Pergola: l’opera a Firenze, Archivio di Stato di Firenze, 6 ottobre – 30 dicembre 2000, catalogo a cura di MARCELLO DE ANGELIS, ELVIRA GARBERO ZORZI, LOREDANA MACCABRUNI, PIERO MARCHI e LUIGI ZANGHERI, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici; Firenze, Polistampa, 2000, e 30,99 (in vendita presso Pagliai Polistampa). MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Vinicio Berti. Diari e lettere (1942-1952), a cura di LUISA MONTEVECCHI, in appendice catalogo della mostra Vinicio Berti. Dallo studio di un artista: carte e dipinti, Archivio centrale dello Stato, 5 dicembre 2000 – 30 giugno 2001, Roma 2000, pp. 146, ill., e 20,66. Piero Gobetti e Felice Casorati, 1918-1926, Roma, Direzione generale per gli archivi; Milano, Electa, 2001, pp. 112, ill., e 25,82.
Š2002 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 88-7125-235-7 Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-Libreria dello Stato Piazza Verdi 10, 00198 Roma _________________________________________________________________ Finito di stampare nel mese di ottobre 2002 Tipografia Mura - Roma