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SISTEMA DI CONTROLLO PER L'ESPORTAZIONE DEGLI ARMAMENTI E DELLA TECNOLOGIA AVANZATA

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''/ RIVInA mLITAAE Direttore Responsabile Giovanni Cerbo R0\1 \

\l t\R/.0 19'15

ProprietĂ letteraria art1St1ca e scientif1ca riservata


CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI

"SISTEMA DI CONTROllO DELL'ESPORTAZIONE DEGLI ARMAMENTI E DELLA TECNOLOGIA AVANZATA. AMMAESTRAMENTI DEllE CRISI DEL GOLFO"

,IIIRIVInA miLITARE


"SISTEMA DI CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE DEGLI ARMAMENTI E DELLA TECNOLOGIA AVANZATA. AMMAESTRAMENTI DELLE CRISI DEL GOLFO" eli Alesstlltdro Poli/i con la collaborazione d i A. De Gltt!Jy, S. Gallucci. M. 'Bilheisi. M. Las/ella


SOMMARIO

SIGLE

pag.

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SINTESI DELLA RICERCA

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ABSTRACf OF THE RESEARCH

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Introduzione

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l. I trasferimenti di armi e tecnologie verso l'Iraq

20 20 26 38 38 42

1.1 Le fonti internazionali specializzate (Lastella) 1.2 Le fonti nazionali (Politi) 1.3 Le conseguenze militari e politiche (Politi) 1.3.1 Le conseguenze militari 1.3.2 Le conseguenze politiche 2. Analisi di due casi: Luchaire e BNL (Politi) 2 .l Il caso Luchaire/ Casson 2.1.1 Esegesi normativa 2.1.2 La parte francese dell'affare Luchaire 2.1.3 I fornitori italiani nell'affare Luchaire 2.1.4 L'affare Luchaire: il ruolo delle banche 2.1.5 Il Comitato speciale e l'affare Luchaire 2.2 Il caso BNL Atlanta 2.3 Alcune osservazioni preliminari

44 44 44 46 60 79 88 98 107

3. Lo stato d elle leggi 185 e 222 (De Guttry) 3.1 La Legge 9 luglio 1990 n. 185 3.1.1 Lacune emerse o che potrebbero emergere dal la concreta applicazione della Legge 185/ 1990 3.2 La legge 222/ 1992 3.2.1 Breve esame della L. 222/ 1992

118 118

127 129 129 5


3.2.2. Valll[azioni provvisorie pag. 130 3.3 Problemi d i coordinamento tra la l. 185/ 1990 131 e la l. 222/ 1992

4. La concertazione internazionale 4.1 COCOM (Gallucci) 4.1.1 La legislazio ne americana sulla esportazio ne di tecno logia

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1 .6

Il COCOM ed il suo funzionamento

Le liste d 'embargo I controlli all'esp ortazione L'enforcem ent I Certificati Internazionali d'impo rtazione e i Formulari di Verificazio ne 4.1.7 Le richieste di eccezione 4.1.8 Le riforme del COCOM 4.1.9 Un futuro per il COCOM? 4.2 Gruppo Australia (Lastella) ¡ 4.2.1 Nascita e funzio ni del Gruppo 4 .2.2 La Ch emica l Weap o ns Precursors Export Contro! List 4.2.3 Le Warning GuideUnes on dual-use p lanr and equipment 4.2.4 La conrroproliferazio ne delle armi biologiche 4.2.5 Gli scambi di info rmazio ni

4.2.6 Valutazioni ufficiali del Gruppo Australia 4.2.7 U n contro llo del gruppo Australia 4.3 U Missile Technology Contro! Regime (Lastella) 4.3.1 Genesi ed o bbiettivi del regime 4.3.2. La po litica deii'MTCR 4.3 .3 Approcci all'MTCR 4.3.4 MTCR worst case e possibili miglioramenti

4.4 Il regim e d i non-pro lifera zione (Politi) 4.4.1 Il Trattato eli Non Proliferazione 4.4 .2 L'EURATOM 4.4.3 L'NSG 4.4.4 Problemi per il regime

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134 134 134 147 150 152 152 154 155 158 160 171 171 173 175 176 176 177 178 179 179 180 181 185 188 188 191 191 193


5. Problemi e possibili so luzioni (Politi) 5.1 l problemi degli opermori 5. 1.1 Il questionario 5. 1.2 Il panorama delle risposte 5.2 Le questioni da risolvere 5.2. 1 Il livello internazionale 5.2.2 Il livello nazionale 5.3 Possibili soluzioni 5.3.1 Policy internazionale 5.3.2 Provvedimenti interni

Conclusioni

pag. 198 198 198 200 230 230 233 240 240

244 259

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SIGLE

ACOA AEMG AlEA AMO-BA art. ASEAN BND

=

Anns Contro! and Disarmament Agency

= Aurorisation Export de Materie! de Guerre

= Agenzia Internazionale Energia Atomica = Avions Marcel Dassault-Breguel Aviation =articolo = Association of Sout:h East Asia n Nations = Bundesnachrichtendiensr = Banque National de Paris BNP bombi et = mini-bomba, bombetta. submunizione a bomba = Banque de I'Union Européenne BUE = Biologica) Weapons Convention BWC = Comando e Controllo C2 = codice penale c.p. = contraereo da CAMEN = Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare, a S. Piero a Grado (Pisa) ora trasformato in CRESAM Cass. Sez. = Co1te eli Cassazione, Sezione = Centrai Bank of lraq CBI = Carabinieri cc = Commodity Creclir Corpor.ttion ccc CCF = COCOM Cooperation Forum = Creclit Commerciai de France CCF = Conference on Disarmament CD = Comunità Europea CE CEE = Comunità Economica Europea = Comitato Esecutivo Servizi lnfom1azione e Sicurezza CESIS =Certificare di Importazione Cl CVFV = Certificato lmponazione/Fom1ulario Verifica ClA = Centrai lntelligence Agency CIEEMG = Commission lntem1inisreriale Etudes Exporrs de Materie) de Guerre = Cenifìcato Internazionale Imponazione eu Cù\J =Circuito Infom1ativo Nazional e

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CIPE CIS

= Comitato lnterministeriale Programmazione Economica = Confedemtion of lndipendent States = Comitaro lnrerministeriale Scambi Difesa CIS D = Cantieri 1avali Riuniti Cl\IR CNU = Clausola Non Riesportazione COCOM = Coordinating Committee for multilateml expon contro! CONSAR = Consorzio Armamenti CPE = Cooperazione Politica Europea CRESAM = Centro Ricerche Esperienze Studi e Applicazioni Militari = ConfederaLione Stati indipendenti CSl cwc = Chemical Weapons Convention = China Wanbao Engineering Company C\XIEC DAl = Direcrion des Affaires lnrernationaux dd l = disegno di legge = Defence Sales Organisation DESO = Direzione Generale DG DGA = Direction Generale de IArmement DGAE = DG Affari Economici DGAJ> =DG Affari Politici DIO = Defence lndustries Organisation. organo statale iraniano DM = Decreto Ministcriale = Depa1tment of Defense DoD = Direction Protection et Securit~ Defense DPSD EBO =vedi HAI, dizione greca ERFB/ BB = Extended Range FuU Bore/ Base l3leed = End User Cenifìcates EUC Eximhank = Expon-l mpon Bank = Fuel Air Explosive FAE FCE = Fmis Commerciaux d'Exponation FFAA = Forze Armme FSAF = Famille Systemes Amiaeriens Futurs = Full Scope Safeguards FS$ G-7 =Gruppo dei sette paesi più industrializzati del mondo GCr = Grande Cadcnce de Tir GdF • Guardia di Finanza = Hellenic Arms lndusuy IW H D\Xl = Howaldswerke LAEA = lnternational Atomic Energy Agency IC/DV = lmpon Certifìcate/ Delivery Verification IKL = lngenieurkomor Luubeck

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impex

lntl

= import-export = lntemational

.. lranian Oil Company = JRanian Shipping Line L. =Legge LODI = Less Oeveloped Oefence lndustry l'-'lAE = Ministero Affari Esteri MAT = Materiali Armamento c alta Tecnologia MBT = Main Battle Tank, carro annata da battaglia principale, carro pesante MEL = Mobile Erector Launcher Ml = Ministero Interni MICA = Ministero Industria Commercicio ed Altigianato Mincomes = Ministero Commercio con l'Estero minelet = mini-mina, submunizione a mina MTCR = Missile Technology Contro! Regime NAJ\IISA =NATO Maimenance and Supply Agency NATO = North Atlanric Treary Organization BC = Nucleare Baneriologico Chimico ì'\1])10 = National Oefence Organization = 1 e\v lndustrialized Countries NIC NORlNCO = North China lndustry Corporation uclear Suppliers· Group 'SG OIS =Organizzazioni Infom1ative e di Sicurezza O tG =Organizzazioni 1 on Governative OSIJ'I/T = Open Sources lnrelligence PC-3 = Petrochemical project nr. 3 PG = Polizia Giudiziaria PIP = Product lmprovemem Programme Polarmi = Politica Am1amenti (MAE DGAP) PS = Parti Socialiste RIS = Ricerca e Sviluppo RD = Regio Decreto RSA = Repubblica del Sud Africa SEI = Società Esplosivi Industriali SGON = Secretaire Generai de la Defense Narionale SISDE =Servizio Wonnazioni Sicurezza Democratica SISMI = Servizio Worn1azioni Sicurezza Militare S.MD = Stato Maggiore Difesa STEM = Security Technology Experts Meeting TEL = Tractor Erector Launcher TEM = Technical Experts Meeting IOC

lRSL

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Thl

TNP TULPS

UAMA UAV UCPMA

UE UOR Vezarat

wc

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Terzo ~londo Tr,Ittato :\on Proliferazione Testo Unifìcato Leggi Pubblica Sicurezza Ufficio Autorizzazioni Materiali Armamento = Unmanned Aerial Vehicle : Ufficio Coordinamento Produzione Materiali Armamento = Unione Europea : Unità Organizzativa Responsabile : ministero della Difc~a iraniano : Working Group : : : :


SINTESI DELLA RICERCA

Scopo di quesca ricerca è la valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo nazionali sugU expo1t di armi ed alta tecnologia, partendo dai dati disponibili sulla rete di approvvigionamento palese ed occulto iracheno precedente la guerra del Golfo. Le rivelazioni suirampiezza di questa rete e sulle smagliature dei sisrem.i di controllo di numerose nazioni occidema li inducono ad una riflessione critica sui mezzi impiegati per evicare proliferazioni o livelli di armamenro destabilizzami e pericolosi. La ricerca ha esam.inato: la storia dei disegni di legge che hanno p ortato alle attuali normative 185 e 222 per il controllo rispettivamente delle esportazioni di armamenti e tecnologie duali; gli effetti polirico-milicari del riarmo iracheno: due casi di particolare rilievo sulle triangolazioni in generale prima della legge 185 (caso Luchaire/ Casson) e sul finanziamento occulto della rete di procuremem iracheno (caso BNL Atlama); lo scato delle due cicate leggi dal punto di vista giuridico; la concertazione internazionale nella !orta alle proliferazioni l\TBC e missilistiche (COCOM, Gruppo Australia, MTCR. T ìP, EURATOM, 1 SG); i problemi evidenziati dagli operatOri governativi e commerciali nell"applicazione delle leggi attraverso un questionario e delle interviste; le possibili soluzion.i.

Le conclusioni a cui è arrivato lo srudio sono: l) la gestione delristruttoria delle licenze all'esportazione deve essere gestita da un solo m.in.isrero (Affari Esteri) e non da due come ora, perché entrambi i tipi di esportazione hanno valenza politico-stra-

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tegica. Questa riforma è neuamente distinta dal problema di trovare un nuovo organismo di alta decisione politica in successione al CISD (Comitato Interministeriale Scambi Difesa); 2) i sistemi di controllo previsti dalla legge 185 richiedono dei ritocchi e degli snellimenti pill o meno importanti anche per armonizzare procedure e prassi a livello europeo, ma sostanzialmente funzionano; 3) la legge 222 alla fine del 1993 era incompleta dei suoi regolamenti applicativi e dei suoi organi, perciò il regime di controllo è lacunoso ai per sé. Se si sono evitate pericolose fughe di tecnologie è solo grazie all'energia di singoli settori dell'apparato. statale; 4) anche con rutti gli adempimenti formalizzati, la legge 222 non controllerà mai adeguatamente il flusso di tecnologie verso paesi proliferatori se: le dogane non vengono modernizzate; non viene effettivamente introdotta ed applicata una clausola catch-ali per blocca re selertivameme anche le basse tecnologie dirette a paesi a rischio; - l'azione dei servizi segreti nel settore non viene potenziata da adeguati reclutamenti e sinergizzata da una struttura per minaccia (evitando irrealistiche divisioni di competenze territoriali). Esigenze comuni ad entrambi i sistemi di controllo sono: la necessità di una azione decisionale politica pill incisiva anche nei fori imernazionali; una maggiort! circolazione di informazioni per via telematica; un migliore monitoraggio delle transazioni bancarie illegali.

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ABSTRACr OF THE RESEAHCH

Thc objective of thc research is ro evaluate the effcctiveness of mnional control systen-u. on arrns and hi-tech exports. The dcparting point of the srudr wcre thc data available on ovcrt and covcrt Iraqi procurement net set up bcforc thc Gulf war. The tĂŹndings on the width of this nerwork and on thc loopholes of the control systems in sevei"'Jl \XIeMern nations prompted a criticai rethinking on the means 10 cmploy against destabilizing proliferations and arms races. Thc research analyzed: - the history of the bills gencrming the acrual laws nr. 185 (control on arrns exportS) and nr. 222 (contro! on hi-tech export<;); polirical-military effects of thc Iraqi rearmament: two significant cases conccrning iUegal arms Lr'Jde bcforc the enforcement of law nr. 185 (Luchairc. Casson case) and the covcrt fmancing of the Iraqi procurcmcnt network (Bl\'l Atlanta case): the juridical problems of bmh laws; the inrernational anti-proliferation fora (COCOM, Austra lia Group, .MTCR, NPT, EURATOM, SG); the problems of governmcntal and corporate officials in the enforcemenr of the la\vs (qucstionnaire ancl imerviews): the possible solutions. The results of the research are: l) The Foreign Affairs ministry shoulcl manage the authorizmion process for both arms and hi-tcch exportS, because both have politicaJ and strategie relevance. The actual division of competences berween rwo minjsrries is counterproductive. The issue of a successor to the CISD (Interministrial Committee for Defense Trade) is clcarly different from this reform. Onc pertains thc mainly the

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bureaucratic streamlining, the laner concerns a new governmentaJ body deciding on major politica! guidelines for exportS. 2) The contro! systems set up by law nr. 185 are fundamenrally effective, but they need a number of adjustmenrs also in view of a European defence trade harmonization. 3) By the end of year 1993 severa! regulations and bureaucratic bodies foreseen by Jaw 222 were stili missing. This implies that controls were per se defective. Major technology leaks were avoided onJy by the decisive action of single agencies. 4) Law 222. even w ith aU the needed regulations, will never contro! effectively the technology flow to proliferating country. The necessary measures to implement are: modernizing the customs, - introducing and effectively enforcing a catch-ali clause. selectively blocking also low-rech directed to criticai countries strengthening the intell igence services with adequate recruiting and tasking them by threat and not by obsolere rerritorial subdivisions. Both contro! systems will profit from: a more vigorous policy also at international leve!; an incrèased exchange of elecrronic informations; a berrer monitoring of illegal banking transactions.

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SISTENlA DI CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE DEGLI ARMAMENTI E DELLA TECNOLOGIA AVANZATA. AMMAESTRAMENTI DELLE CRISI DEL GOLFO

Introduzione La guerra del Golfo ha evidenziato in modo eclatante come il problema del controllo dei flussi di armamenti e di alte tecnologie non sia un problema astratto di moralità politic-.t o secondario nella gestione di una politica esrem, ma è parre integmme delle decisioni imporranti di un governo nazionale o di una cvenruale politic:a estem e di sicurezza della UE. La siruazione nazionale per quel che riguarda il sistema di controllo delle esportazioni di armamenti cd alte tecnologie ha potuto beneficiare di leggi relativamente recenti, una delle quali (la 185/ 1990 Sllll'cxporr di armamenti) ha ormai un periodo di rodaggio quasi triennale. Questa legge, come anche la 222/ 1992 sulle esportazioni di hi-tech, ~ono il frutto di un relativamcme mutare aueggiamemo politico nei confronti di due cuori obbicttivamcnte delicati. L'esportazione di armamenti è stata vista fino all'applicazione del cosiddetto decreto Formica (4 dicembre 1986) come un seuore da gestire in un regime di sostanziale opacità, attraverso comitati governativi semisegreti, senza una esplicita linea politica governativa. Da un Imo questo ha permesso, soprattutto negli anni 70, esportazioni in violazione agli embarghi dell'O U (verso il Sud Africa) oppure verso la Libia anche in periodi di tensione politica o in disaccordo con i nostri principali alleati. Dall'altro la mancanza di un diriuo sviluppato c di comportamenti chiari e verificabili ha portato ad una situazione di laissez faire messa in luce dallo scandalo di una fornitura di mine Valsella all'Imo nel pieno della guerra lran-Imq, nonostanre una politica estem declaratoria di equidistanza, adesione all'embargo ONU ed a favore di una soluzione politica del conflitto. Con l'entrata in vigore del decreto Formica, accompagnata da una serie di processi, alcuni dei quali ancora in COI'SO, si è invece instaurata

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una sostanziale paralisi decisionale politica e burocratic-.1 che ha portato al pratico blocco di quasi runa ranività esportativa. Il prenlere di tendenze politiche decisamente contrarie atresportazione di armamenti in sé. oltre a danneggiare la credibilità internazionale dello stato italiano in quanto garante politico ultimo di comr.1tti d'armamemo. non ha assolutamente contribuito a creare una cultura politica di scelta responsabile delle aree verso cui esportare ed ha fn.1strmo qualunque iniziativa burocratica di inrerpretare intelligentemente le norme. A livello politico e burocratico si sono poi verificati dei casi di vero e proprio sfruttamento del potere di interdizione sulle autorizzazioni all'esportazione. La discussione della legge 185 90 in Parlamento ha rappresentato. almeno in misura parziale. una risposta più pragmatica alle esigenze di una industria ormai in crisi a livello internazionale ed alla necessità di avere un insieme di norme cene, farti salvi i principi ideali cui maggioranza ed opposizioni si richiamavano per valutare l'export. La discussione in sé ha però messo in rilievo alcuni punti critici: I'UCPMA (Ufficio Coordinamento Produzione Materiali Armamento) inizialmente dove\'a C!>..o,cre l'istanza centrale pre~ la Presidenza del Consiglio per assistere a delineare e armonizzare una politica coerente delle esportazioni. con un ruolo di indirizzo e sostegno per l'export e di coordinamento per le anività industriali. Durante la redazione delle bozze del ddl l'esempio della francese OCA (Direction Generale de I'Armement) c della britannica DESO (Defence Sales Organisation) sono citati esplicitamente. el corso del dibattito invece è stato c-.tricato su proposta dell'on. Flaminio Piccoli di compiti di studio sulla riconver.;ionc e sull'utilizzo pacifìco delle tecnologie belliche più rispondenti a sollecitazioni ideologiche che a re-.1li necessità pratiche: la politica di controllo sulle esportazioni di alta tecnologia per un certo periodo è stata coordinata nella redazione legislativa con quella concernente gli expon di armi. ma questa sensata impostazione è stata presto abbandonata. Questa vicenda parlamentare ci pona ad esaminare il conresto in cui nasce la legge 222/ 92. Le esportazioni di hi-rech non hanno quasi mai goduto della cauiva reputazione riservata agli armamenti, perché

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~ono

stme considerate un fatto eminentemente commerciale e pacifico. Non sono mancati nmuralmente gli episodi controversi, specialmente nel campo dei trasferimenti di tecnologie nucleari (p.e. a favore del progeno del reattore Osirak) oppure delle violazioni degli accordi COCOM (l'ultimo episodio è stato quello della Olivetti), ma in genere la regolamentazionc nazionale è :stata molto carente, per non dire quasi inesistente. Per quamo l'llalia sia presente in tutti i consessi interessati all'export di hi-tech (COCOM, MTCR, Club di Londra, Club Ausu<tlia) e per quanto il principale partner tecnologico, gli USA, abbiano esercitato ripetute pressioni perché venisse varata una legislazione nazionale, la questione ha ricevuto un'aucnzione politica blanda lìno alla guerra del Golfo con una significativa già citata eccezione. Una redazione della bozza del disegno di legge governativo sull'expolt di armamenti (ancora si prevedeva che h! materia fosse di competenza del Mincomes) comprendeva in una prima fase un a1ticolo 20 ed un art. 21 che toccavano gli aspetti dell'esportazione e tmnsito delle alte tecnologie e che prevedevano una legge delega in materia. In una successiva elabor'..tzione in sede Commissione Esteri della Camem (X legislatura) si prevedeva invece un'unic-..t legge sugli export con un secondo capitolo dedicato proprio alle esportazioni di alta tecnologia. Ufficialmente questa impostazione venne lasciata cadere in Parlamento nel 1989 perché con la nuova politica gorbacioviana non si voleva varare un provvedimento che poteva sembrare punitivo e restrinivo verso la giovane democrazia sovietica. In realtà, anche quando: i due sistemi di controllo viaggiavano insieme a livello di redazione legislativa; si presentavano l'uno ( hi-tech) come una copia carbone diluita dell'altro; era previsto che il MAE (Ministero Affari Esteri) avrebbe trattato i controlli in entrambe i campi; le pressioni dell'industria civile, tra l'altro con un fatturato ben più consistente di quella militare, andavano nel senso di evitare indebite confusioni di immagine e di snellire al massimo le procedure in modo da non mortificare la competitività e non aumentare scorte e costi di consegna.

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Uno dei motivi meno dichiarati. ma non per questo validi. di una così lunga carenza legislativa è dovuto anche al fatto che l'applicazione degli accordi in sede COCOM è stata spesso ineguale. specialmente se erano ditte statunitensi a violare le restrizioni. Come già accennato, la guerra del Golfo e specialmente i numerosi scandali di contributi tecnologici all'arsenale convenzionale e non convenzionale di Saddam Hussein, hanno fornito un impulso decisivo per varare una legge che, al momento in cui scriviamo (febbraio 1993) manca di numerosi regolamenti applicativi. el percorso di questa ricerca cercheremo innanzitutro di individuare i principali trasferimenti illegali di tecnologie verso l'Iraq e le loro eventuali conseguenze operative .e politiche durante la guerra del Golfo sia usando le fonti della stampa internazionale specializzata. sia quelle della stampa nazionale. In un secondo capitolo analizzeremo due casi specifici di esportazione illegale ancora sub-iudice: il caso Luchaire, durante la guerra Iran-Iraq, e quello BNL, consumatosi alla vigilia della guerra del Golfo. Nel terzo esamineremo lo stato delle leggi italiane attuali ed i prob lemi a Hvello giuridico che si possono presentare. Nel quarto vedremo l'attività dei fori internazionali impegnati nella lotta alla proliferaziome. Il quinto capitolo evidenzia i problemi operativi. così come risultano da interviste con gli operatori e propone alcune possibili soluzioni per aumentare l'efficacia dei controlli.

l.

I trasferimenti di armi e tecnologie verso l'Iraq

1.1 Le fonti internazionali specializzate Tutta una serie di pubblicazioni hanno seguito con attenzione un vasto numero di trasferimenti più o meno in contrasto con l'embargo decretato dall'ONU. Apprendiamo così che molti produnori di armamenti di un cerro rilievo hanno contribuito al rafforzamento della macchina militare irachena. L'allora Unione Sovietica non solo aveva fornito le forze armate di Baghdad della gran parre degli armamenti principali (carri, blindati, arti-

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gliene. elicotteri. motovedettc lanciamissili. aerei da combattimento e da ti"J.'>porto di vario tipo). ma a,·cva anche fornito una versione modificata del Sukhoi Su-24 Fencer (nella \Cr.:;ione MK), dotata di sonda per il rifornimenti in volo e di un sistema di navigazionelanacco in grado di landare bombe a gt1ida laser, esposte nel 1990 durante la prima ed ultima mostra di materiali militari a Baghdad. La provenienza delle tecnologie per la resta eli guida laser çlcllc bombe è rimasta ancora ignota, anche se i paesi in possesso eli questa capacità progenauva sono assai pochi. ~lassiccia era la prescn;-.a nei programmi per i missili balistici: Alllu~ein, Al-Abbas. Tammuz-1 c per il vettore spaziale AI-Abcd. Rilevante era anche il n1olo dei consiglieri e tecnici militari. che assicuravano il supporto per lo studio e l'impiego eli tecnologie per la produzione di armi nucleari c chimiche, nonché l'addestramento e la manutenzione dei sistemi aeronautici ed elettronici più sofisticati. La Francia. per importanza di materiali forniti, è il secondo paese sulla scena irachena. Tra le forniture più recenti si ricordano: aerei multiruolo Miragc F.IC (AMD-BA, consegne embargate solo con l'invasione del Kuwait); autoblindo (Panhard); elicotteri A -332 Super Puma (Aerospariale): missili A..\l-39 E.xocet (Acrospmiale): missili antiradar ARMAT (~latra): missili A -151T (Aerospariale): missili AS-301.. (Aerospatiale); missili contrt~erei Roland (Euromissile); missili controcarro Milan c IIOT (Euromissile, una joint venture fmnco-redesca); radar da difesa di punto superficie-aria Tiger (Thomson-CSF, alcuni tmsformati in radar avioportati da allerta precoce); semoventi d'artiglieria da 155 mm GCT-45 (GIAT); sistemi di acquisizione e controllo del fuoco d'artiglieria Atila (Thomson-CSF). Società o tecnici francesi erano anche presenti: nel progetto Babilonia, destinato a sviluppare il cosiddetto supercannone; nella sperimenrazione dei sistemi di guida dei missili balistici;

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-

nelravvio del programma nucleare iracheno (reattore Osirak): nella realizzazione del programma per le armi chimiche. L'Argentina aveva svolto un ruolo chiave nell'abortito progetto Condor 2 mettendo a disposizione i missili con cui condurre le sperimentazioni. L'Austria ha fornito un numero imprecisato di obici GN-45 (Noricum). Installazioni per la ricerca e sviluppo hanno svolto un ruolo nello sviluppo del progetto Condor 2. La più grande società di munizionamento del Belgio, la PRB SA Defense. curava lo sviluppo delle cariche di lancio per il supercannone, prima di essere rilevata dalla britannica Astra. Il Brasile ha svolto un ruolo importante soprauuuo nella fornitura di lanciarazzi multipli e razzi d'artiglieria SS-30 Astros n. -40, -60 (Avibras) ed autoblindo EE-3, -9, -11 (Enge:5a). Inoltre è presente nei seuori del design. assistenza tecnica ed addestramento per il razzo Sijecl 60 e per il missile balistico AI-Hussein. Ingegneri brasiliani partecipano anche ai lavori per l'estensione della ginata degli SCUD-B. L'allora Cecoslovacchia ha venduto blindati da combanimenro per la fanteria BMP-1. Il Cile è stato un paese chiave per lo sviluppo della produzione di bombe aeronautiche sia convenzionali, che a grappolo che chimiche attraverso il gruppo Cardoen. La Cina ha venduto: - aerei da combattimento F-6, F-7, F-8; - bombardieri H-61 (derivati dei sovietici Badger); - missili antinave costieri I fY-2 Silkworm: - missili antinave aria-superficie C-601 e forse anche la variante a raggio più lungo C-611. Imorno al 1988 era stmo firmato un contratto per la costruzione di un impianto di sperimentazione di motori a razzo a propellenre liquido. Il disegno dell'installazione è completato da ingegneri della Prima Accademia (Carrier Rocket Academy) del ministero dell'Industria Spaziale, mentre il resto viene sospeso con la crisi del Kuwait nel 1990. Ingegneri cinesi partecipano anche ai lavori per l'es[Cnsione della gittata degli SCUD-B.

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Nel 1990 una sussidiaria della ORI CO (North China lndustry Corporation). la CWEC (China Wanbao Engineering Company) sembra aver inviato sette tonnellate di idruro di litio (lithium hydride), impiegabile per la produzione di propellenti missilistici e di armi nucleari. Fonti di stampa ritengono sia stato acquista~o da Baghdad per la produzione di missili balistici, mentre le autorità cinesi smentiscono la transazione. L"Egirto ha assistito con personale qualificato e assistenza tecnica nei progr-c~mmi di missili balistici Al-Hussein, Al-Abbas e nel progeno Condor 2 (fornendo anche equipaggiamenti). La Germania è sospettata di aver venduto tramite la MBB (gruppo DASA) tecnologie per la costruzione eli bombe FAE (Fuel Air Explosive) ed ha contribuito al programma del supercannone. Una trentina di dine tedesche hanno contribuito al riarmo iracheno, una dozzina delle quali ha lavorato al progetto di aumentare il raggio d"azione degli SCUO. Quasi tuue le dine appartengono a grandi gruppi tedeschi come Thyssen, MAN ed MBB. Dal 1984 fino aJ 1987 la MBB aveva condono ricerche per l'Iraq, poi tr-asferite aJ gruppo di consulenza svizzero Consen che agì da copenura. La Consen era guidata da un ex-direttore delle ricerche della divisione tecnologia militare della MBB, il quale secondo la BBC avrebbe continuato il suo lavoro in Iraq. Inoltre dal 1987 il procurement clandestino iracheno in Germania per le tecnologie per missili balistici conobbe un notevole incremento. Su 110 (alu·e fonti parlano dì 80) ditte chimiche inquisite dopo la guerra del Golfo, nove sono state incriminate per aver esportato precursori e tecnologie utili per l'arsenale chimico iracheno. Dal 1984 la Germania è divenuta il canale di approvvigionamento privilegiato per le componenti chimiche in quanto non solo il suo sistema eli controlli era molto carente, ma il governo stesso aveva deciso di ignorare gli avvertimenti USA sulle intenzioni dei rappresentanti eli Baghdad e fece continuare le vendite fmo al 1988. Dal canto loro gli iracheni disponevano di un uomo di punta, Amer Hammoudi Al Sa'acli (il padre del programma chimico nazionale), che aveva studiatO in Germania, disponeva eli molti contatti e conosceva a fondo la normativa, in modo da aggirarla con tecniche di triangolazione. La principale fabbrica di armi C irachena venne costruita dal consorzio d'affari Karl Kolb attra-

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verso la società collegata Pilm Plam. La ditta \XIET costruì invece l'impianto di ricerca di Samarrah. AJtre ditte non meglio specificabili hanno venduto tecnologie per i programmi nucleari. In Gran Bretagna erano situate le società Walter Somers ed Asrra Holdings, entrambe presenti nel programma per lo sviluppo del progetto Babilonia. La prima ha fornito per 3.7 milioni di dollari le canne da 350 mm per la sperimentazione dei prototipi ridotti, che servivano da dimostratore tecnologico per la fase finale del programma che doveva giungere ad un calibro di 1.000 mm. La seconda ha rilevato nel 1989 la belga PRB SA Defense che curava lo sviluppo delle cariche di lancio per il modello da 1.000 mm. Sempre britannici sono i sistemi di acquisizione e controllo del fuoco d'artiglieria Cymbeline (Thorn-EMI) e AMET (Marconi Command and Control Sysrems), acquistati dall'Iraq per il controllo delle sue artiglierie più avanzate. Infine ditte o specialisti inglesi risultano aver contribuito ai programmi rnissilistici e di armamento chimico iracheni. La Grecia. attraverso le sue due società specializzate nel munizionamenro leggero e pesante, EBO e Pyrkal. ha venduto munizioni per un valore di 75 milioni di dollari. L'Italia, nonostante il precedente scandalo Valsella, non ha rinunciato a fornire mine all'iraq per quanto l'embargo decretato daii'ONU restasse in vigore. Questa volta è la Misar che avrebbe fornito mine navali da fondo del tipo Manta (esportate pr~sumibilmente tramite la OTO-Melara), nonché le tecnologie per modificare le mine di concezione sovietica nei tipi locali AJ Muthena 35 e 45. Sempre dall'Italia provenivano le ceUe calde utilizzate a Tuwaitha. anche se in realtà risultavano esportare nel quadro delle salvaguardie IAEA (Inrernational Atomic Energy Agency). Ditte come la Montedison e la Ausidet sono state accusare di aver fornito componenti per i programmi di armi chimiche e batteriologiche, nonché di aver contribuito a costruire la prima fabbrica irachena di armi chimiche ad Akashat (1983). La jugoslavia ha contribuito nei settori del design c dell'assistenza tecnica per i razzi d'artiglieria Ababil 50 e 100.

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Dalla Romania provengono i carri M-77, girati dall'Egitto all'Iraq durame il conflitto iran-Iraq. L'Olanda è stata il tran1ite per le forniture di componenti per armi chimiche provenienti da Francia ed Italia. La Spagna ha partecipato con la sociel"à Forex SA al programma dei nuovi pezzi d'artigHeria Majnoon da 155 mm ed Al Faw da 210 mm, curandone l'assemblaggio finale. D Sud Africa ha rafforzato Ja capacità irachene nelle attiglierie a lungo raggio con un numero imprecisato di obici G-5 (Armscor). La Svezia ha contribuito con mezzi di traspotto al programma del missili Al-Hussein. Gli USA sono riusciti a bloccare una fornitura di 10.000 missili controcarro TOW e di 20.000 granate d'artiglieria, probabilmente di calibro 155 mm. La fornitura era camuffata da false bolle per motori di macchine agricole e doveva transitare per la Spagna. Ditte statunitensi hanno espottato componenti chimici nonostante gli avvertimenti contrari della CIA. Fino al 1987 molte tecnologie missilistiche erano facilmente disponibili sul mercato USA. Equipaggiamenti americani hanno aiutato lo sviluppo del missile Condor 2, successivamente bloccato per le pressioni del Dipattimento di Stato su Argentina, Egitto ed iraq. Solo dopo il 1987 gli accessi da patte dell'Iraq a queste tecnologie sono stati bloccati. Tuttavia ancora nel 1991 tecnici americani erano segnalati a Baghdad per riunioni sui sisten'li di guida dei missili. Tuttavia il ruolo ayuto dagli USA è stato molto più impattante di quanto non lasci supporre l'episodio, come esamineremo in seguito. Con il passare del tempo è emerso con sufficiente chiarezza il fatto che, nonostante un chiaro embargo ONU, una serie di grandi attori internazionali ha deciso, per supe rio ri interessi nazionali di disattenderlo completamente. In questo gruppo rientrano le due superpotenze, la Francia e l'Egitto. L'Argentina per un ceno periodo ha creato un'alleanza strategica con l'Egitro e l'Iraq per arrivare ad un vettore che potesse dare un senso al suo nascente programma nucleare. Un secondo gruppo di paesi ha seguito invece una politica di sostanziale oppottunismo commerciale come: Austria, Belgio, Brasile, 25


Ceco slovacchia, Cile , probabilmente la Cina, Grecia, Jugoslavia, Ro mania e Sud Africa. Un terzo insieme infine sembra aver conosciuto serie falle nei suo i sistemi di controllo: Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Spagna e Svezia. La logica implicazione di questa breve rassegna è che no n soltanto i sistemi di contro llo di ·alcuni dei più impo1tanti fornitori di armamenti hanno delle lacune, ma che un sistema teoricamenre perfetto di controlli a livello nazio nale ha uno scarso impatto sul sistema degli scam bi aperti ed occulti di armamenti e tecnologie senza una politica collettivamente concordata ed attuata . Come vedremo più avanti le alleanze trasversali fra p ro liferato ri e trafficanti g randi e piccoli non hanno certamente atteso l'apertura delle frontiere europee o la creazione di altri spazi economici integrati. 1.2 Le f onti nazion ali

L'analisi delle fonti aperte nazionali sui casi d i espo rtazio ne italiana legale o illegale di armamenti e tecnologie all'Iraq costituisce il primo passo per una ricognizione più precisa dei proble mi del sistema d i contro llo. Lo sfrutta me nto scie ntifico ed automatizzato de lle fonti aperte, detto in gergo internazionale OSINT (Open Sources Intelligence) è in mo lti casi all'in izio nel nostro paese, mentre esso rappresenta il punto ca rdinale di ogni sistema di monitoraggio efficiente e costo-efficace, perché permette agli apparati informativi ed investigativi d i: avere un quadro di situazio ne a basso costo; e labo rare informazioni sfruttabili e disseminabili immediatame nte senza i problemi delle analoghe info rmazio ni classificate; restringere l'area del be rsaglio informativo per l'im piego mirato di risorse pregiate . Nell 'intrap re ndere l'analisi de lle fonri aperte non si può p rescindere dagli aspetti peculiari del sistema dell'informazio ne pubblica italiana in questo particolare campo. La te nde nza generale della stampa è, come al solito, di ripetere le no tizie d i agenzia, raramente effettuando un contro llo o un ap profon-

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dimento. A quesro si aggiunge l'abitudine ad ogni inizio di sca ndalo di accumulare nello stesso articolo una serie di casi inisolti o dai contorni non chiari, il che dal punto di vista dell'analista non fa che aumentare il rumore di fondo, senza però fornire elementi utili. Particolari problemi possono creare quegli articoli dove vengono accumulati alla rinfusa casi di esportazioni legali, anche se politicamente opinabili, ed esportazioni del tutto illegali. Il caso estremo, nel periodo della guerra del Golfo è rappresentato da articoli reperibili su: Manifesto 30/ 1/ 91; Manifesro 20/ 2/ 91; Unità 28/ 3/ 91. Qui, oltre al già citato fenomeno delJ'accumulo indiscriminaro dei casi, vi sono dei dati infondati o molro discutibili come: la vendita di sottomarini nucleari all'Iraq ( notizia infondata, causata probabilmente da una cattiva fusione di notizie); - la vendita di elicotteri da combattimento AH-l Cobra e di MBT Leopard all'Iraq (vendite mai risultate); !"invio tra il 1978 ed il 1981 da parte della Galileo di due sistemi elettronici per artiglieria e/ a alla Romania (un fano che se fosse stato vero non avrebbe comportato il proscioglimenro degli imputati perché l'esportazione si sarebbe configurato come una violazione dei controlli COCOM, cui la Romania all'epoca era sottoposta). Tuttavia non mancano gli articoli di prima mano o basati su una documentazione precisa, scrupolosamente interpretata, ma tra questi sono presenti anche pezzi che fanno parte di campagne di informazione mirata (governativa e non governativa), con tutti i rischi connessi. Il quadro che emerge da una rassegna stampa dei quotidiani nel periodo della guerra del Golfo è piuttosto variegato. Secondo L'Unità il SISMI in un rapporto riservato ha elencato l'insieme dei rapporti commerciali italiani con l'Iraq negli anni '80. In totaJe vi sono 70 commesse per un vaJore di 10.000 miliardi a 63 ditte, delle quali le più note sono: Ansaldo; Barazzuoli; Cogefar; 27


â&#x20AC;˘

-

Dalmine; Danieli; Endeco; ENI; Face Standard; FIAT; Filippo Fochi; lnnse; IRI; Magneti Marelli; Montedison: Pirelli; Reggiane; RieiJo; SNIA-Techint; Telettra; Wonhingron. Tra i generi esponari legalmente, ma utilizzabili dual-use sono citati: - rubi (p.e. Dalmine. Danieli): - aurorimorchi (FIAT rvECO); - ruspe con panicolari protezioni (FIAT-AIIis): - compressori; - sistemi di relecomunicazione ed impianti radio (Face Standard e Tclenra); - laboratori di ricerca nucleare (S IA-Techinr); - impianti per produrre pesticidi (Montedison). Durante la guerra Iran-Iraq fino al 1990 vengono segnalate dalla stampa le esportazioni di: - 8 elicoueri (A-109 ed AS-61); trasferimenti di know llow e di progetti di stabilimenti ¡chiavi in manoâ&#x20AC;˘; - componenti per la centrale nucleare di Tuwaitha nel 1989; - bombe a frammentazione; - cannoni e/a nel 1980; - un centinaio di obici (calibro non spccificmo) con relative munizioni; - quamitativi non specificati di proienili e munizioni varie: 28


- circa 500.000 mine antiuomo e dc; alcuni radar terrestri; apparati di radionavigazione e ricetrasmissione; laboratori di ricerca nucleare nel 1984-85; spolene per bombe; mine. Tra le.ditte coinvolte in quel periodo sarebbero: Aeritalia; Aermacchi; Agusta: Ansa Ido; Breda; Caproni; CNR-Fincantieri; Contra ves; Elenronica: Eliconeri Meridionali (gruppo Agusta); Microtecnica; OTO-Melara: Piaggio: - Selenia: - SNlA BPD; S ITA-Techint; - Valsella . Secondo il rapporto Timmermann 11 società italiane avrebbero contribuito a fornire armi convenzionali e tecnologie per armamento chimico (su un totale di 207 società di 19 paesi). Tra le più note società italiane figurano nel rapporto: Ausidet B L Danieli Eu roma c Ilva Monredison SNIA BPD SNIA Techint

componenti chimici finanziamenti parti in acciaio impex parti in acciaio componenti chimici propellenti missilistici componenti nucleari

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Società delle Fucine Technipetrol

pa1ti in acciaio componenti chimici e biologici

Sulla base del rapporto Timmermann il deputato radicale Roberto Cicciomessere ha presentato un esposto alla procura di Roma in cui venivano evidenziate le forniture delle compagnie: - Ausidet; - D anieli; - Euromac; - Ilva; - Montedison; - I!va; - SNIA BPD; - SNIA-Techint; - Società delle Fucine: - Technipetrol (TPL) . Tra queste società, secondo La Stampa che cita un rapporto riservato del SISMI, alcune avrebbero beneficiato delle operazioni ban carie pilotate dalla filiale BNL di Atlanta: - Euromac; - FIAT: - SNIA-Techint. Secondo il rapporto del Senate Foreign Committee, quattro ditte risultano aver fornito materiali e man odopera per la costruzione eli shelter aeronautici iracheni con specifiche superiori a quelle 1 ATO: - Binishell ; - Cimolai; - lntercamp; - Socosme. Accanto all'elencazione eli varie ditte anive in quell'area dal 1980 (anno d 'inizio d ella guerra Iran-Iraq) fino allo scoppio della crisi in Kuwait, le fonti di stampa riportano anche alcune ricostruzioni della rete stesa dagli agenti e dagli intermediari iracheni per alimentare gli approvvigionamenti nel nostro paese. Come si è visto nel corso della ricerca le fonti meglio informate sono j l Corriere della Sera, L'Unità e La Stampa. Secondo un rappo1to del SISMI , preparato alla fine del 1989 dopo

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lo scoppio dello scandalo 13 L. er.tno state individuaLe 31 società di occulta proprietà irachena. Su 31, 15 avevano sede a J\lilano; altre erano a Bologna, Roma, Firenze, Trieste, Torino, Forlì, Reggio Emjlia e Bergamo. ono menzionate le società: Associateci Traders; ALias Trading: Contimex; Conùnental Textiles (tuuc e quattro di dichiarata auiviLà nell'impex tessile, rune con sede a Milano); Euromac (sede a J\lonza ed in realtà costituita da due società: European Manufacturer Center ed Euromac-Tmsponi Inrernational): Mana (sede a Milano, specializzata nell.:acquisizione di partecipazioni in qualunque socie~ì italiana e srranjera); Osbi (sede a Firenze, con missione di sfruttare i brevetti industriali e svolgere attività di impex); Singer (sede a Monza ed acquisita daii'Euromac); un bar latteria a Firenze con finalità non specifìcabili. ln tutte le società citate e basate a Milano compare sempre il personaggio di Khalifa airn Saleh. di volta in volta amministr-Jtore unico. socio accomanditario o liquidatore. Particolare importanza nella rete dj società irachene ha rivestito la società Euromac. il cui retroterra e sviluppo sono particolarmente istruttivi. Tuuo comincia con due fratelli, Abdul Hussein Abbas e Qassem Abbas, inizialmente residenti in Germania e Gran Bretagna rispettivamente. Sulla fine degli anni 70 Abdul si trasferisce in Italia, seguito a ruota da Qassem. Lnsieme fondano a Monza la Eurornac srl. che inizialmente si occupa di impianti di condizionamento d'aria e poi estende la sua attività agli impianti industriali. ln seguito (18/ 3/ 1982 viene fondata nella medesima città la Eurornac Trasporti Internazionali). Questa unità italiana si estende in una rete europea grazia all'associazione nel 1987 all'ingegnere Annees Mansour Wadi, a sua volta associato ad un uomo d'affari britannico, proprietario della società di impex Meed International.

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La Meed Intl riceve ben presto visite di importanti funzionari iracheni del Nassr State Establishment, un nome anonimo che curerà la realizzazione del grande centro eli produzioni d 'artiglieria a Taji (presso Baghdad); esso sarà finanziato dalla Banca Centrale Irachena con prestiti inizialmente di banche tedesche e poi dalla BNL di Atlanta. Un uomo chiave del Nass r State Establishment è il dr. Safa Al Nabobi, organizzatore di reti eli procuremem in Europa. Attraverso l'accordo con la Meed Intl e con la sponsorizzazione di Nabobi la Euromac stringe accoreli con la società b ritannica Wickman Benner e con altre società frances i e tedesche. Tra queste la H&H Metalform (Drensteinfurr) viene contattata il 22/ 6/ 1987 per la fornitura eli componenti metalliche utili per la produzione della gamma di cannoni dal 122 al 155 mm e poi (25/ 6/ 1987) di drop tanks, impiegabili per il lancio di armi chimiche da aerei. Due mesi dopo (12/ 8/ 1987) l'attivissima H&H invia una lista di due società francesi, una svizzera ed una finlandese specializzate nella produzione di fo rge e forni per metallurgie speciali, necessarie in programmi missilistici o fo rse anche nucleari. Nello stesso mese vengono stretti accordi con la Bull Oak Tool&Gauge (Michigan, Ohio, USA), che produce i graneli impianti di condizionamento, necessari per gli impianti eli produzione di armi NBC. All'inizio del 19~ l'accordo viene fmalizzato e ftnanziato dalla BNL di Atlanta. Agli inizi del 1988 i fratelli Biglia, titolari dell'Officina E. Biglia (prov. di Asti), con l'aiuto di finanziamenti di origine ignota forniscono dei torni che finiscono al citato complesso di Taji, anche se ufficialmente sono destinati ad un complesso civile. Tuttavia l'attività dei fratelli Abbas conosce un notevole declino quando Baghdad decide d i fare a me no d i molti intermediari. Al Habobi acquista una significativa quota azionaria della Matrix Churchill britannica (di questa ditta esiste una omonima americana, ma non sembra essere stata interessante per gli iracheni) portando a termine una classica operazione di infiltrazione economica. Accanto a questa azione Habobi crea una rete di piccole società di consu lenza d irettamente controllate da Baghdad, e ad essa associa Annees Mansour Wadi, tagliando fuori i frate lli Abbas. Agli inizi dell'ottobre 1988 i carabinieri arrestano Abdul Hussein

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Abbas, dopo che, secondo fonti americane, il SISMI era a l corrente delle attività dei due fratelli. Abbas viene prosciolto in istruttoria perché il giuclice nota che non c'è una legge che vietasse l'esportazione di armi in Iraq. Nel 1986 non c'era un decrem di embargo, ma solo un telegramma da parte del ministero delle Finanze che sospendeva la validità delle esportazioni verso l'Iraq. Inoltre le esportazioni di Abbas non erano di armi, ma di macchine dual use elencate sorto la tabella IX, che non ricadevano nemmeno sotto i controlli COCOM e che non hanno bisogno di un'autorizzazione all'exporr. Erano macchine utensili a tre assi contemporaneamente impiegabili, una tecnologia a l di sorto del livello di controllo COCOM che parre invece dai quattro assi impiegabil i. Il legale degli Abbas, aw. Sergio Areai, aveva invece precisato che il giudice aveva riconosciuto che non c'era stata attività propriamente commerciale, ma solo dei contatti telefonici. In realtà, come abbiamo visto, non sussisteva il reato. ma con ogni probabilità Areai aveva adottato una linea difensiva che teneva conto dell'interpretazione giuridica (sostenuta p.e. da l giudice Casson) a favore di un generale divieto di porre in vendita. L'arresm quindi aveva come scopo principale quello di esporre al pubblico dominio i traffici di Abbas. Difatti alla fine dell'estate Abdul Hussein si trasferisce in Germania, lasciando a Qassem il controllo di Euromac a Monza. Contemporaneamente i due fratelli decidono di appoggiarsi al lo ro amico Ali Daghir, che crea una Euromac (Londra, Thames Ditton), la quale funge da agente per quella italiana. Daghir fino ad allora si occupa di impex di cibo e bevande con la società Atlas, attività che viene continuata insieme a quella d i impe~ di condizionatori d'aria nella Euromac di Londra. on è la prima volta che viene creata una Euromac a Londra, in quanto un iracheno residente allo stesso indirizzo della Euromac di Monza aveva assunto il 20/ 8/ 1986 la direzione della società Alleyvision e ne aveva cambiato il nome in Euromac. Non si sa se questa Euromac abbia avuto mai rapporti con le altre omonime e nenuneno se sia mai stata operativa, anche se forse la questione non è eli rilievo. È possibile ipotizzare che si tratti di una precedente operazione di

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,

apertura eli una filiale di contatto a Londra po i abortita dopo la semplificazione della rete irachena compiuta Al Habo bi. La Euromac di Londra sarà la protagonista eli un audace tentativo eli rifornirsi di tecnologie nucleari negli USA. Agli inizi del sette mbre 1988 essa contatta la CSI Te chnolog ies (Califo rnia) per o tte ne re p rezzi e tempi eli consegna per un co ndensatOre impiegato sui missili smuegici americani allo sco po eli farne detonare la testata. I dati vengono forniti, ma il presidente della CSI, Gerald Kowalski, avverte la dogana americana . Il 2/ 11/ 1988 Kowalski, che collabora con le dogane del suo paese. incontra il cliretrore delle vendite della Euromac, il quale gli elice che Euromac (che ha uffici in Italia ed USA, anche questo individuato) e TDG sono i pilastri del procuremenr irache no in Occidente, specie per i materiali di difficile repe rimento. Gli US Custo ms riescono però ad individuare la Euromac di Monza ed affidano ad un loro ageme l'incarico di spacciarsi per un dirigente della CSI e di condurre la trattativa . L'8/9/ 1989 la Euromac invia alla CSI un o rdinativo per 100 condensato ri ad alto vo ltaggio. Tre gio rni dopo c'è un incontro con l'agente delle dogane ed un rappresentante della Euromac accompagnato da due dirigenti irache ni. Si concorda l'invio dei detonatori sotto la dicitura d i componenti per condizionatori. Il 18/ 9/ 1989 avvie ne uno scollamenro ne lle o perazio ni americane . Un a1ticolo del Corriere della Sera rivela le indagini dei servizi italiani sulla Euromac ed i suoi collegame nti con tre società inglesi. Fotocopia dell'articolo perviene agli US Custo ms, i quali te mo no che l'operazione salti. La molteplicità delle agenzie informative statunite nsi ha favorito la fu ga di nmizie, che non è pmuta essere nemmeno prevenuta in loco perché le agenzie americane non hanno cercato il coordinamento con i servizi ita liani . Tra le conseguenze d ella fuga c'è stata anche l'impossibilità di agire efficacemente sulla Euro mac italiana. le cui attività vengono sospese da Q assem Abbas nel gennaio 1990. Vie ne vanificato il lavo ro svolto dal SISMI in collaborazio ne con altri servizi, probabil me nte israeliani . Bisogna limitarsi a ll'espulsio ne di Qassem il 17/ 1/ 1990, il quale raggiunge il fratello a Francofo rte . Tuttavia le pressio ni pe r ottene re quei detonaLo ri sono fo ni se la

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Euromac di Londra decide nonostante tutto di accele rare i tempi. Viene comunicato alla CSI di procedere alla spedizione verso l'Atlas, dato che la Euromac non è più operativa . Il 19/ 3/ 1990 Daghir e complici vengono arrestati. Qassem dal canto suo non molla e nel febbraio 1990 acquisisce la Singer di Monza, in crisi; ne cambia la ragione sociale in SMI (Sewing Machines ltaly) e avvia una trattativa per la vendita di 50.000 macchine da cucire, interrotta dall'invasione del Kuwait. I risultati delle operazioni irachene e deUe contromosse dei servizi in Italia sono riassunti nella relazione governativa sulla politica informativa e della sicurezza presentata da l presidente de l Consiglio Andreorti 1'11/ 3/ 1991. Cinque i casi di tentata violazione dell'embargo: importazione da parte di un paese europeo di corpi semivuoti di proietti da spedire in Iraq, il famoso caso Luchaire che analizzeremo più avanti: tentata acquisizione di know-how ital iano della ditta livornese Cosmos da parte del gruppo cileno Cardoen per la produzione di minisottomarini destinati all'Iraq, attraverso un'operazione d i penetrazione economico/ militare con l'acquist'O della società; produzione di manufatti (probabilmente senza dolo) per il supercannone presso la Società delle Fucine. bloccata dopo lo scoppio dello scandalo del supercannone; esportazione di macchinari vari da panre di tre aziende verso la Giordania con presumibi le destinazione verso l'Iraq. Esisteva la fattispecie della violazione dell'embargo O U, ma all 'embargo non corrispondeva nessuna pena: - prosecuzione di rapporti commerciali da parte della S IA-Techint con un ente iracheno per la fornitura di materiali impiegabili in laboratori di ricerca chimico-farmaceutici o nucleari. Più precisamente erano rapporti in seguito ad una fornitura compiuta assieme all'ENEL di 2.038 kg di uranio lmY grade, esportato sotto i controlli IAEA e nell'ambito delle FSS (Full Scope Safeguards). Il panorama delle operazioni di esportazione più o meno illegale viene completato da alcuni casi particolari di varia importanza. Il primo è quello d i Henry Arsan e della sua moglie. Giovanna

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Morandi, arrestati il 24/ 11/ 1982 nel corso dell"inchiesta droga-armi del giudice Carlo Palermo. Arsan aveva il suo quartier generale in locali di proprietà del Banco Ambrosiano e la moglie era titolare della Stibam International Transport di Milano. Il traffico doveva riguardare carri armati Leopard, elicotteri Cobra, tonnellate di armi leggere. tecnologie nucleari. L'inchiesta del giudice Palermo non è ancora conclusa per poter chiarire a fondo tutti gli aspetti connessi. Il secondo è quello di un ex-dirigente de lla Aermacchi , Mario Marras, arrestaro il 15/ 10/ 1987 con l'accusa d i trafficare verso paesi mediorientali , probabilmente l'Iraq, fucili, missili superficie-aria e siste mi di puntamento notturno. Nel febbraio 1991 viene emessa la prima sentenza del processo Valsella per la vendita di 9 miliòni di mine (valore 180 milioni di doLlari) all'Iraq tra il 1982 ed il 1986 con una triangolazione Valsella Italia-· Valsella Singapo re-Iraq. La Valsella Singapore non era una consociata d ella Valsella (all'epoca posseduta per il 50% dal gruppo FIAT). ma una ditta cui e ra stato ceduto il know-how per aggirare i controlli. Le pene relativamente miti (da un anno e mezzo a dieci mesi con la condizionale) sono dovute alla collaborazio ne degli imputati ed al sopravvenuto patteggiamento . Il responsabile delJe esportazio ni della Valsella, Mario Fallani, ha pe rò sottolin eato che tutt i i ministeri preposti (D ifesa, Este ri , Mincomes, Finanze) e rano perfettamente al corrente ed in alcuni casi avevano anche approvaro verbalmente questa operazione. Sempre nello stesso mese di conclude con l'assoluzione perché il fatto non sussisteva, il processo a dirigenti della Galileo per le presunte esportazioni di parti d'arm i. Gli assolti sono: - Mario Berti, ex-amministratore delegato della Galileo; Bruno Narella, ingegnere; - Roberto Lapucci, ingegnere; - Alberto Fioravanti, mediatore. Durante il processo risultò che tra il 1978 ed il 1981 la GaWeo aveva inviato: - due sistemi e lettro nici per artiglieria e/a alla Ro mania; - 27 piattaforme rotanti PPCS a Taiwan;

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una piattaforma rotante PPCS alla Cina; 17 centrali di tiro OG-20 ad Isr'c:tele. Il traffico era stato scoperto grazie a dei documenti trovati nel corso delle indagini sulla P2 che permisero alla GdF di accerrare il pagamento di tangenti. Durante il dibattimento gli imputati hanno ripetutamenre sostenuto che l'azie nda aveva il consenso delle pubbliche auto rità: ministe ri, governo, alte gerarchie milita ri. Non risuha però che questo consenso fosse ufficiale. La triangolazione avveniva con la ditta b1·itannica ITC ed era stata adottata perché la .Montedison, che fino al 1982 controllava la Galileo (poi passata aii'EFINJ), non avesse danni ne i suo i rapporti con i paesi arabi derivanti dalle vendite di strume ntazio ni ad Israe le. Ino ltre la triangolazione era preferita per no n turbare i rapporti con la Cina e Taiwan, entrambe con relazioni reciproche assai fredde. ·on si riesce a capire come gli imputati abbia no potuto essere assolti per aver fornito sistemi militari ad un paese come la Ro mania, che era embargato dal COCO.M. ln ogni caso la difesa è riuscita a sostenere che il potenziale intrinseco degli oggetti è nullo e che i congegni in questione non sono parti di armi. cioè parti senza le quali l'arma è inefficiente. Nell'ottobre 1991 la procura di Roma rinvia a giudizio nove persone per cessione illecita di parti di arma da guerra, cioè componenti elettroniche del Condor 2. Quasi tutti erano ex-tecnici della SNIA-BPD. L'inchiesta giudiziaria era partita nel lug lio 1989 sulla base d i una segnalazione del SISMI, che aveva avviato la su:a sorveglianza nel 1986. Nel 1981 il governo arge ntino aveva commissionato alla SNIA-BPD la costruzione del Condor 2, da eseguire i,nsieme ad altre società tedesche. Quando il programma fu bloccato dalle pressioni statunitensi, i tecnici pensarono di rnertere in piedi un affare in privato, insieme a dei colleghi tedeschi, anche se non si è mai appurato se i tecnici fossero stati fatti dimettere per non coinvolgere la dina. Insieme i tedeschi e gli italiani costituirono una società di impex e si misero alla ricerca eli acquirenti come I'Egirto e l'Iraq. Il caso si concluse con il proscioglime nro da parte del giudice Carnevale.

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1.3

Le conseguenze militari e politiche

1.3.1 Le conseguenze militari Le campagne Deserr Storm e Desert Sabre, anche se la loro analisi dettagliata non è ancora né disponibile, né ultimata, permettono di raggiungere alcune conclusioni. ancor più difficili da valutare proprio perché gli alleati hanno vimo e la vittoria facilita lezioni sbagliate. Smro il profilo detrimpiego dei sistemi d'arma completi forniti dall'estero è ragionevole pensare che, tanto più sono complessi, ~:amo meno pongono problemi in caso di guerra tra una nazione avanzata ed una del Terzo Mondo. Innazitutto perché un conto è il possesso di un determinato sistema ed un conto è l'efficacia d'impiego raggiunta dalla forza armal:a utente. La migliore ammissione del fatto che la potente aeronautica irachena non era assolutamente in grado di ripetere i relativamente notevoli fatti d'arme della guerra Lran-Iraq è stata l'invio di tutti gli aerei pregiari dalle proprie basi a quelle iraniane, pur avendo la certezza quasi assoluta che mai Teheran avrebbe restituito gli aerei imernati. Se poi si misura, come si è fano nel primo conflitto del Golfo, in termini assoluti la prestazione afferra da lla forza aerea irachena, si constata che la qua lità dello strumento è mediocre non solo in confronto ad aeronautiche come quella israeliana. ma anche di altre a medio standard NATO. Un'ulteriore conferma è stata il fallito raid dei Mirage F-1 iracheni contro unità della flotta statunitense. Gli aerei non sono nemmeno riusciti a ponarsi a distanza di tiro con i loro missili ed hanno dovuto abortire la missione. In secondo luogo i sistemi d'arma per esportazione difficilmente sono identici o mantenuti aggiornati rispetto ai medesimi in servizio presso la forza armata del venditore. on è sempre il caso e soprattutto negli anni '80 il ten~:ativo di ripetere il successo dell'F-5 Freedom Fighter n (con I'F-20 Tigershark, sempre della Nol1hrop) si è risolto in un fallimento, così come il mercato mediorientale ha respinto l'idea del p residente americano Carrer di comprare l'F-16/79. una versione deratata dell'originale F-16. Dunque l'era dei sistemi low cost appositamente progettati per

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forze annate dell'emisfero Sud è per ora tramontata. Difatti la Regione Mediterranea nell'uiLimo decenn io si è riempita di sistemi avanzati soprattutro quando il venditore era legato alracquirente da patti di alleanza (area URSS) o è a corro di soldi (Russia) oppure giudica patticolarmeme affidabile il compratore (USA, UK, Francia). Allora il differenziale tecnologico è rappresentalO dalle continue migliorie che l'aeronautica più ricca e p iù ad destrata riceve dalla sua base industriale. Terzo aspeno non trascurabile è la conoscenza che il venditore ha del sistema che trasferisce all'acquirente. A meno che l'acquirente non abbia organizzato la diversificazione delle fom iture di sortosistemi e la loro relativa integrazione con parti terze, il sistema non ha segreti per la nazione venditrice, soprattutto per quel che riguarda il cuore ed il ce!Vello elemonico del sistema di combatrimento. Ancora pochissime nazioni del cosiddetto Terzo Mondo hanno reali capacità di reverse engineering. Più ricche di conseguenze sono invece le fornirure di nazioni dell'emisfero Nor d (p.e. Cina, India) che hanno esperienza di produzione di sistemi complessi di stati tecnolo gicamente più avanzati (area ATO o russa) e che sono in grado di modificarli. In questo caso alcune prestazioni critiche possono essere sensibilmente diverse da quelle originali e devono richiedere un ulteriore sforzo di intelligence operativa. Problemi operativi completamente di fferenti pongono invece i sistemi di più basso livello o sviluppati a partire da tecnologie mediobasse e modificati sulle esigenze del compratore oppure i programmi

!'·mC. Le parole chiave nel caso della guerra del Golfo sono in questo caso: ZU 23/ 2, ZU 23/ 4. SCUD PIP (nelle sue numerose varianti locali), mine navali. rete a fibre ottiche. Le p rime due sono le celebri mitragliere leggere antiaeree che tante preoccupazioni hanno dato negli attacchi a bassa quota. Lo SCUD PIP (Product Improvemem P rogramme) si è rivelato un ·arma sicuramente molto più difficile da contrastare eli quanto non si immaginasse. L'arma non aveva certo quali tà balistiche e di precisione a cui si è abituati nel campo dei missili terra-terra tattici o a breve raggio. ma soprattutto nella sua versione MEL (Mobi le Erecto r

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Launcher) esso è risultato un sistema difficile da individuare. Rispeno alla versione originale sovietica, montata su un TEL (Tractor Erector Launcher), la versione irachena su MEL era meno costosa da realizzare, più facile da movimentare perché non richiedeva un veicolo dedicato e più facile da occultare, una volta camuffato il rimorchio. Le mine navali sono quelle che hanno praticamente impedito uno sbarco massiccio di marines sul fianco costiero dello schieramento iracheno. !l loro mix qua litmivo poteva essere molto differente, dalle vecchie mine sovietiche a percussione ·a quelle dotate di microprocessori per inneschi multipli, ma la loro quantità e la difficoltà intrinseca della bonifica hanno costituito una difesa formidabile. I quattro casi finora citati sono il corollario della precedente conclusione sugli armamenti sofisticati. Per quanto possano apparire primitive, queste armi hanno espresso turta la loro efficacia operativa perchà facilmente comprensibili dalla mentalità operativa del difensore e facilmente impiegabili. Gli SCUD sono stati magistralmente usati per ouenere benefici psicologici e politici, sfruttando la loro relativa inintercertabilità. La loro azione è stata alla fine contrastata con una massiccia operazione di contropropaganda e disinformazione più che con il successo dei Patriot e della SCUD hunt. Infine la rete di comunicazione a fibre ottiche, insieme ad altre cvidenti misure di controspionaggio, mobilità. camuffamento e disciplina delle tmsmissioni ha contribuito alla sopravvivenza fisica del dittatore iracheno. Una tecnologia ormai immessa sul mercato civile delle telecomunicazioni ha consentito di mantenere uno scheletro di C3I in condizioni di quasi totale dominio alleato sullo speuro delle emissioni elettromagnetiche Aspetti particolari. ma con foni somiglianze, presentano i programmi NBC ( ucleare Batteriologico Chimico). Il programma nucleare iracheno sarebbe stato impensabile senza il massiccio apporto di uomini e tecnologie dai paesi nucleam1eme più avanzati e rivela uno sforzo tecnologico su linee multiple di sviluppo. Tuttavia è interessante notare che il programma di maggiore successo per la produzione di materiale fissile militare sia stato quello basato su ll'approccio ormai desueto dei calutroni. Dai risultati dei

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team investigativi de ll'IAEA (Jnte rnatio nal Ato mic Ene rgy Agency) appare che and1e la costruzione dei calutro ni sia stata eseguita in loco dai tecnici iracheni. Gli stessi scienziati iracheni hanno ammesso che un simile approccio, pur essendo poco costo/ efficace e dispendioso in termini energetici, aveva il grande vantaggio di eliminare tutte le complicazioni associate alle centrifughe gassose, cioè alle to lleranze ristrettissime d i parti in moto estremamente veloce. Giustamente il team nucleare di Baghdad è fiero d i aver raggiunto quasi con le sue fo rze un risultato così rilevante . Esso conferma ancora una volta che la sofisticazione tecnologica eli per sé non è più un parametro valido per controllare la diffusione di tecno logie, ma va inevitabilmente associato alla valutazione della capacità di assorbimento tecno logico del paese p rolifera nte . Nel campo della guerra chimica le forze armate irachene hanno una qualificata esperienza nella guerra Iran-Iraq nei confronti eli truppe che non erano in grado eli oppo rre né un'adeguata protezione, né una rappresaglia significativa. Anche i progra mmi C hanno ticevuto un sostegno tecnologico di rilievo da parte occidentale o d a alleati arabi con precedente espe tienza industriale e bellica (Egitto), ma se sono definite ·la bomba atomica dei poveti· la ragione è che presentano sfide tecnologiche molto più risolvibili dei programmi nucleati o barte riologici. Data la spiccata d ualità dell'industtia chin1ica, il controllo di attrezzatu re e composti è mo lto più difficile, ma, come dimostrato dal caso di Rabta, non è impossibile . Soprattutto un miglio re controllo sul comme rcio d i detonato ti fmiti e disegni di essi, visto che il lo ro disegno è specifico per o ttenere la migliore disseminazio ne con la minore degradazione del prodotto, permerte di stroncare più rapidamente programmi di proliferazione chimica . · Laboratori d i ricerca bio logica a fmi militaii sono stati reperiti anche in Iraq , ma militarmente queste armi resta no di difficile gestione per l'imprevedibilità dei lo ro effetti e la difficoltà nell'integrarle con successo in armi adatte alla disseminazione . In conclusio ne, la fo rnitura di a rmi più o me no indiscriminata aUTraq no n ha creato particolari problemi alle fo rze alleate, ad eccezio ne di que i casi dove c'era una corrisponden za tra tecno logie acquisite e cultura tecno-operativa locale.

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Sono il profilo operativo resta ancora un ·incognita di rilievo: quale sarebbe stato il corso delle operazioni in ambiente di minaccia chimica? Con buona probabilità la vinoria, ragionevolmente garantita da una buona condotl:a delle operazioni unita ad un forte differenziale tecnologico. sarebbe stata più costosa in termini di vite umane e quindi di mantenimento del consenso.

1.3.2 Le conseguenze politiche Se si considera l'imparto immediato sull"opinione pubblica degli scandali intorno a queste forniture, a parte il clamore temporaneo dei mass media. esso è stato piuttosto basso. in quanto ripete lo schema già noto di altri affa ires di passato più o meno recente. Nella fantasia collettiva l"imparro ha rafforzato l'immagine di un mondo sottel1'aneo e mo1tale in cui si intrecciano complicità inconfessabili sui più diversi traffìci di armi insieme ai compagni di strada più impensati. Durante la guerra del Golfo è risaltato chiar-amenre il paradosso di uno scontro combattuto con un ex-alleato fedele. armato in molti casi dagli stessi paesi della coalizione ami Saddam. Tuttavia. anche in situazioni di gronde imbarazzo per l'origine di forniture illegali o comunque politicamente non presentabili. non vi sono state ripercussioni sensibili sul panorama politico dei paesi esportatori. né crisi di governo né rimpasti governativi. Lo stesso affare BNl Atlanta che avrebbe potuto sul piano politico merrere in discussione molte motivazioni della guerra contro l'Iraq è stato contenuto abbastanza a lungo per non danneggiare la presidenza Bush ed il governo di Roma. In questo conresto non va dimenticata razione decisa e martellante della lobby fùoisraeliana negli USA per diffondere le liste dei fornitori di Baghdad (la cosiddetta legione straniera di Sadclam). lo shock maggiore si è comunque registrato quando è stata svelata l'ampiezza dei programmi nucleari del dittatore iracheno. La vittOJia militare e la connessa azione propagandistica sono riuscite a far passare in secondo piano le forniture di armi convenzionali, ma non quelle di tecnologie sensibili. Un ampio dibattito si è ape1t0 sul cranato di non proliferazione CTNP)

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e soprattutto sulle FSS (Full Scope Safeguards) previste dal trattato. La prima reazione è stata di sottolineare il fallirnento del TNP come strumento di controllo nei riguardi di potenziali proliferatori. È però una reazione che non tiene conto né del fatto più generale che il TNP non vincola a sufficienza la sovranità nazionale del singolo stato contraente, né della circostanza più specifica la quale vede Israele possessore di un arsenale nucleare non dichiarato ed in aperta violazione al TNP. In seconda battuta si comincia a capire che il problema della non proliferazione nucleare non può essere scisso da quelli concernenti il club Australia (proliferazione chimica) ed il bando generale delle armi chimiche, la convenzione sulle armi biologiche ed il trattato MTCR (Missile Technology Contro! Regime). La stabilizzazione delle a ree di tensione vecchie e nuove non può certo ridursi all'appl icazione rigorosa delle misure previste da questi strumenti multilaterali, ma un approccio complessivo alla politica di non proliferazione costituisce la prima linea di difesa militare da potenziali aggressori incapaci di sviluppare un'offensiva militare continua e decisiva, ma in grado di tenere in ostaggio le più vulnerabili democrazie avanzate. La reazione politica più immediata nell'ambito del G-7 è stata di rafforzare, laddove risultassero carenti, le leggi ed i dispositivi di controllo sui trasferimenti illegali di tecnologie. Tutlavia questa è una misura necessaria. ma non sufficiente soprattutto quando si riflette sulla natura del postulato non scritto che i detentori dell'arma nucleare dovrebbero essere solo e soltanto cinque. Questi cinque detentori (USA, Russia, Francia, UK, Cina) sono incidentalmente anche membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, un organismo alla porta del quale bussano altri candidati a sedervi permanentemente. Quanto è possibile modificare la composizione della membership permanente, senza implicare anche il possesso di armi nucleari come equalizzatore minirno tra i componenti? Quale impatto avrebbe la presenza di un membro permanente non appartenente al G-7 e che ha in piedi programmi nucleari (India) oppure che ha dovuto rinunziarvi per pressioni economico-politiche (Brasile)? Infine il TNP affronterà nel 1995 una sua possibile estensione in un'epoca particolarmente segnata dal potenziale dissidio tra nazioni sviluppate e nazioni che, per quanto sviluppate in molti loro indicatori fondamentali, non sentono di rientrare nel novero delle nazioni di

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prima grandezza, nemmeno come comprimarie. È un dissidio profondo che non si lascia riassumere nella semplicistica frase -antagonismo Nord-Sud•, perché nazioni di quel tipo rappresentano la punta avanzata del cosiddetto Sud e l'esempio più noto è proprio l'Iraq. La struttura e la natura di un mmato come il 1NP non lascia molto margine agli emendamenti, ma un diverso quadro politico nei rapporti globali sarà necessario se non si vuole affronrare un decennio di guerre sulla frontiera tra stati sviluppati e stati marginali, ma non impotenti. 2. Analisi di due casi: Luchaire e BNL

Come abbiamo visto nel capitolo precedente la casistica delle violazioni ipotizzabili e reali dei controlli sull'esportazione è assai varia. Vedremo nei successivi capitoli quali sono le possibili tipologie per aggirare i controlli, ma quello che è necessario è l'analisi di due casi parricolarmente controversi per comprendere sino in fondo le implicazioni non solranro giuridiche ed opera.tive del problema dei conrrolli all'esportazione di armamenti e tecnologie. ma anche le obbiertive difficoltà politiche e gli evidenti interessi economici. Non è compito della ricerca sostituirsi a delle sentenze giuridiche o a delle specifiche valutazioni ed azioni politiche, ma sicuramente il criterio di garantire un adeguato moniroraggio e controllo statale ed inrernazionale sui flussi di armamenti e tecnologie può fornire una guida adeguata in una prima valutazione ed esposizione anche dci casi più delicati. 2.1 Il caso Luchaire/Casson

Il caso, sotto l'azione del giudice Felice Casson, ha rivelato l'esistenza di un vero e proprio cartello occulto di grandi fabbricanti di mun izion i che aveva lo scopo di rifornire i due conrendenti nel conflitto Iran-Iraq, nonostante un embargo deii'ONU.

2.1.1 Esegesi normat i va Nel dispositivo di motivazione della sentenza di primo grado con-

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tro una serie di intermediari. fabbricanti, banche e funz ionari statali vengono citati come rilevanti le seguenti leggi e senten ze: art. 1 legge 2/ 10/ 1967 nr. 895 e successive modifiche tra cui legge 18/ 4/ 1974 nr. 110 legge 14/ 8/ 1974 nr. 393 legge 9/ 10/ 1974 nr. 497 art. 28 comma 2 TULPS art. 3 Cp. art. 6 Cp. senrenza Corte di Cassazione Sezione Penale I 19/ 1/ 1984. Imputato: Gamba Cass. Sez. I, 20/ 1/ 1976 Cass. Sez. l , 14/ 4/ 1976 Cass. Sez. I, 10/ 12/ 1979 Cass. Sez. l, 28/ 10/ 1981 conf. Cass. Sez. I. 22/4/1983 sentenza Tribunale Venezia, 1/2/ 1988 sentenza Corte d'Appello Venezia, 1/ 4/ 1989. Il principio affermato dal giudice Casson è che il regime concernente la fabbricazione e la circolazione delle armi sia stato trasformato definitivamente da un'anività subordinata ad un ano permissivo da pane dell'autorità (poiché si tratta eli dirini fìevoli ab origine o in attesa di espansione) in attività alla esplicazione della quale il soggetto interessato non vanti alcun dirino preesiste nte, perché essa può essere consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'auto rità amministrativa e sulla base di una sua valutazione. Riguardo alla vendita di a rmi o munizioni da guerra, il fabbricante può venderle solo con l'esportazione all'estero, autorizzata dalle prescritte licenze. Il privato invece. salvo i casi consentiti, n on può vendere o p01Te in vendita armi e munizioni da guerra, oltre a non poterle detenere. Per quel che riguarda la definizione del concetto di ·porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo- , la Cassazione ritiene costantemente che: - è sufficiente che il soggetto metta le armi o munizioni a disposizione del pubblico per l'acquisto, senza bisogno c he vi sia una concreta vendita, traslazione di proprietà o traditio dell'arma o che vi sia abitudinarietà o continuità nel negozio.

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Per cui viene punita anche la fase precontranuale delle tranative. se non sono autorizzate. Dato che ad essere punita è l'attività stessa del porre in vendita, non ha alcuna rilevanza se le armi da guerra si trovino in territorio nazionale o estero oppure che siano destinate ad acquirenti italiani o stranieri. Per quel che riguarda l'intermediazione secondo l'art. 1 della legge 895/67 la parola ·Chiunque· non può che riferirsi anche a chi si intromene nell'attività volta a vendere o porre in vendita armi e munizioni da guerra o esplosivi. È quindi punibile chiunque intermedia, come privato, ed indipendentemente dal fano che il contrano si concluda o no.

2.1.2 La parte francese dell'affare Luchaire Lo scandalo Luchaire prende le mosse dalla una rivelazione di un 1-appono confidenziale francese sui traffici illeciti della Luchaire con i paesi belligeranti della guerra Iran-Iraq. L'inchiesta sulla dina francese fu sollecitamente insabbiata tre anni dopo il suo avvio quando si cominciò a sospenare un coinvolgimento di alti esponenti dell'amministrazione e del mondo politico francesi. In sintesi le vicende francesi dell'affare Luchaire si svolgono secondo questa cronologia: 1979 il Consiglio d'Europa esprime una raccomandazione in ordine al divieto di rifornire di armi, munizioni, ed esplosivi sia l'Iran che l'Iraq. 28/ 9/ 1980 il Consiglio di Sicurezza deii'ONU intima un cessate il fuoco ai due belligeranti. 1980 Austria. Belgio, Danimarca, Finlandia. Francia, Germania Ovest ed Est. Grecia, Italia, Jugoslavia. Liechtenstcin. Lussemburgo, Olanda, Ponogallo, Romania, Spagna, Svezia. SvizzcrJ, Turchia, UK sono i tra i paesi europei in cui si sono verificati commerci in direzione dei due contendenti. In panicolare si ipotizza l'esistenza di un cartello nordico-germanico (Svezia, Germania Ovest, Austria), che si sarebbe servito di Italia, jugoslavia e Grecia per i transito via mare, e di un cattcllo imorno alla Luchaire.

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9/ 5 - 16/ 6/ 1986 redazione e consegna sotto classifica confÏdentieldefen.c;e del rapporto Barba (redatto dal gen . ]ean françois Barba, Controleur Generai des Annements) al ministro della Difesa Andre Giraud. 16/ 6/ 1987 divulgazione suli'Express del rappotto Barba. Secondo il rapporto Barba la DPSD (Oirection Protection et Securite Defense). dopo segnalazioni da patte eli varie fonti sull'interesse dell'Iran ad ottenere munizioni di aniglietia, aveva cominciato ad occupaJsi delle esportazioni di proietti calibro 105. 155 e 203 mm svolte dalla Luchaire. Attirava l'attenzione iJ fano che in data 24/ 1/ 1984 erano stati esportali in Ecuador 20.000 proietti completi da 105 mm ed altrettanti da 155 mm. entrambi non rispondenti al fabbisogno del locale esercito. Inoltre il 16/ 2/ 1984 era avvenuto il sequestro a Port Said da patte egiziana di 40.000 proietti 155 mm, ordinali dalla Lucha ire, su una nave cipriota diretta in Iran. Successive e numerose schede della DPSD al gabineno del ministro della Difesa precisavano che il porto di destinazione era Bandar Abbas, mentre da quello di partenza (Cherbourg) erano imbarcate munizioni per paesi come: Brasile, Israele. jugoslavia, Pakistan, PottogaUo e Thailandia. Tutte le espottazioni erano passate per una regolare traftla burocratica: - decisione di accettazione da parte del SGD l (Secretaire Generai de la Defense Nationale. su delega del primo ministro), previo parere favorevole della CIEEMG (Commission Interministeriale Etudes Expons de Materie! de Guerre); - rilascio cleii 'AEMG (Aurorisarion Exporr de Materie! de Guerre) da parte del servizio doganale (DG delle Dogane. capo ufficio dei divieti d'ordine pubblico): - visto preliminare dell'AEMG da parte di SGD , MAE (DG Affari Economici e Finanziari), Difesa (DAI, sortodirezione del Controllo del Commercio Internazionale). Solo tre richieste avevano incontrato ostacoli nella CTEEMG: - un export di 20.000 proietti completi da 105 mm ed alo¡enanti da 155 mm per l'Ecuador. In un primo tempo la pratica fu aggiornata alla seduta del 15/ 12/ 1983, poi accettata nel 19/ 4/ 1984 ma solo per 11.036 proietti completi da 155 mm; - due richieste di 50.000 proietri compleri da 155 mm per il Porto47


PAESI SCHERMO VERSO IRAN

J>,.

00

""

Paesi schermo verso l'Iran I paesi fornitori di end user rrancia (Cherboure)

Brasile l-

ll-

E:cuador lsr!U!Ie lueoslavia

~

Pakistan l-

Portoae.llo

1Te.ile.ndie. l-

Turchia L

Caso luch6lre

Iran

----~~~~ (Bandar Abbas)


gallo rifiutate il 22 '3 1984, pare in seguito ad obbiezioni sollevate dalruffidale di zona della DAl competente per il Portogallo. A partire dal quarto trimestre del 1985, in seguito a continue segnalazioni di destinazioni fittizie, la DAI ha espresso parere sfavorevole per altre quattro richieste Luchaire per: - Jugoslavia, 60.000 proietti da 155 mm (rinvio il 18/ 7/ 1985 a novembre, bocciatura il 10/ 10/ 1985); - Tailand ia, 45.000 proieui da 155 mm (bocciata come sopra il

10/ 10/ 1985), Turchia, 50.000 proietti da 175 mm (rinvio il 12/12/ 1985 a gennaio, bocciatura il 16. l '1986). Le ordinazioni per Portogallo, Brasile, Tailandia e Jugoslavia erano passate dalla Luchaire alle società italiane SEA (Società di Armamento) o CONSAR (Consorzio Armamenti) o eccezionalmente alla Technical Engineering Consultants Ltd. (Grand Cayman). Tutti gli ordini includono una CNR (Clausola Non Riesportazione). Secondo le risultanze del rapporto le munizioni espo1tate illegalmente in Iran sono: - 384.000 proietti da 155 mm, cioè: - 100.000 nel 1985 (destinazione dichiarata Portogallo); - 94.000 nel 1984, 1985, 1986 (destinazione dichiarata Brasile); - 100.000 nel 1985 (destinazione dichiarata Tailandia); - 90.000 nel 1984/ 85 (destinazione dichiarata Jugoslavia); - 55.000 proietti da 203 mm nel 1985 (desti nazione dichiarata Tailandia); più con ogni probabilità - 89.304 proietti da 155 mm di cui - 20.000 nel 1982 (destinazione dichiarata Grecia); - 20.000 nel 1982 (destinazione dichiarata Perù); - 19.168 nel 1984 (destinazione dichiarata Perù); - 30.036 nel 1984 (destinazione dichiarata Ecuador); - 120.000 cariche di lancio ed altrettanti inneschi nel 1983/ 84; - 20.000 nel 1982 (destinazione dichiarata Brasile). Nel 1986 un'indagine dell'addetto militare francese a Brasilia e del suo omologo brasiliano a Parigi faceva risultare come fa lso un end user per 20.000 proietti da 155 mm per il Brasile. -

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Il 13/ 3/ 1986 rallora ministro della Difesa Paul Quiles sporge denuncia contro i dirigenti della Luchaire ed un giorno dopo il capo gabinetto del primo ministro ordina la sospensione delle AEMG non ancora utilizzate dalla ditta. Il presidente del CelA della Luchaire. Daniel De,vavrin. durante l'interrogatorio del gen. Barba iJ 30/ 5/ 1986. confermò la reale destinazione delle munizioni e le dichiarazioni già fatte ali"Ingenieur Geneml cles Armements (allora direttore della DAI). gen. Arnaucl. ed aii"Ingenieur Chef cles Armements (allora direttore aggiunto della DAI). gen. Henri Conze, rispen:ivamente il 7 ed il 24/ 4/ 1986. Dai colloqui emergeva che: - i colpi completi forniti all'Imo erano 450.000: - i connmi con i militari iraniani erano stati stabiliti dal mediatore Mario Appiano nel 1981/ 82. dirigente delle filiali SEA e CO SAR; - le ordinazioni emno state trasmesse alle due filiali. tranne che alla fine del 1985 con !"intervento della Technical Engineering ConsultanlS Ltcl. (Grand Cayman), perché i servizi italiani avevano rafforzato la vigilanza sulle due filiali: - le operazioni bancarie erano state svolte dalla BNl; - i responsabili militari erano al corrente delroperazione. cioè: M. Dubos. M. Heisbourg e l'ing. Blanc del gabinetto del ministro; i direttori DAI Cauchie. Audran ed Arnaucl, nonché i MM. Dure!. Baudouy e Allely; - gli FCE (Frais Commcrciaux d"Exportation) per 100 milioni di FF, necessari a pagare in Svizzera vari imermediari italiani ed iraniani furono versati dalla BNL ed i trasferimenti furono autorizzati dal ministro dell'Economia e delle Finanze, grazie all"assenso del gabineno del minisu·o della Difesa; - circa 3 milioni eli FF furono consegnati clall"intermediario M. Falcoz a M. Diaz dell'entourage eli M. Charles Hernu (ministro della Difesa predecessore di Quiles). ma non direttamente né al PS né al ministero della Difesa; - le dogane francesi erano all'oscuro; - gli end user non erano dei governi, ma erano ottenuti con il favore di funzionari locali; - un articolo del Canard Enchaine era stato bloccato per intervento 50


STRUITURA COMMERCIALE LUCHAIRE

Struttura con1merciale della Luchaire Dislocamento dalla Francia all'Italia J

Lucbaire (Pangi)

l

J SEA (llalia)

CONSAR (llalia)

Tecbnical En&ineerin& Consultants (Grand Cayman)

n ala 1961 operativa fino 1966

VI

......

caso Luchll.lTe

.

n ala 7/1/1963 comprala S/12/1693 liquìdala 1966 ancora ~ altìva 1967/66

wala nel 1965


del ministro degli Esteri, M. Roland Dumas. su attivazione di M. Falcoz. Le conclusioni del gen. Barba aggiungevano: - una stima di 500.000 colpi almeno: - il Pakistan alla lista delle false destinazioni: la certezza della copertura a livello di gabinetto Difesa ed il dubbio che si potesse salire ancora ai livelli ministro Difesa. primo ministro. Eliseo. Ciononostante !"inchiesta fu bloccata il 16/6/ 1989 ed ogni collaborazione con le autorità italiane fu insabbiata. Cenrrale per la comprensione deJraffare Luchaire è la memoria presentata da Mario Appiano il 7/ 3/ 1989. La presidenza della Luchaire fu assunta da Dewavrin nel 1982. quando le perdite del gruppo erano molto alte. Tre anni dopo la situazione era in attivo e nel 1986 il valore delle sue azioni era aumentato del 1.0000/0. Jegli anni in cui furono effettuate forniture la Luchaire era partecipata al 6% dalla Banque de Worms. eH proprietà statale. La SEA srl (S. Mau ro Torinese) era di proprietà della Luchaire, mentre la CONSAR srl era interamente posseduta dalla SEA. La SEA fu cosriruira nel 1981 con capitale Luchaire. tranne due piccole quote di proprietà del direttore commerciale della Luchaire, M. ]oseph Abello. e dell'amministratore della SEA, M. Claude Julien. La C01 SAR era stata costituita a Brescia il 7/ 1/ 1983 dall"ing. icola Dubbini con quore suddivise tra la SIFE. fiduciaria dello stesso Dubbini, e la signora Afra Genovesi (una segretaria prestanome). Nel corso dell'anno vennero cedute diverse quote alla SEA che nel 5/ 12/ 1%.3 divenne unica proprietaria della CO SAR. Nel 1985 un nuovo rappresenrame della Luchaire, ing. Carmelo Del Ponte, agiva sul Vezarat in modo che favorisse la SEA o la CO SAR e non la Tirrena, elitra definita poco seria. Nel 1986, a causa delle polemiche scoppiare in Francia, la Luchaire decideva di porre in liquidazione la CO SAR. Amministratore unico. al posto di Appiano, viene nominato Luigi Corsi (dal 1985 fiscalista della CO SAR), il quale nel 15/ 9/ 1987 riceve anche l'incarico di liquidatore della società, la cui sede sociale viene trasferita a Roma. Tuttavia, nonostante fosse formalmente in liquidazione, la CONSAR

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figurava (con la denominazione CONSAR-Iralia) ancora il 2/ 11/1987 come shipper del carico di armi della nave lran Nahad e per un altro carico nel gennaio 1988. Le forniture in Iran avevano nella Luchaire le denominazioni interne di: Grecia, Perù. Europa. Far EasL e Compensation. Non risult.a che fossero sune versare delle tangenti, ma lo stato francese aLU"averso le imposte doganali e la panecipazione della 13anque de \Vorms aveva ricavato utili rilevanti. Nel 1982 partirono le trattative per il contralto Grecia, dove Luchaire ebbe come controparte l'ufficio ateniese della Intrasco (Panama). La Intrasco era posseduta dai cinaclini iraniani Najbi e Hacljdai ed era specializzata nel trasporto eli munizioni. La fornitura avvenne alla società greca Elviemeck, mentre forn1almeme gli iraniani non figuravano. La IOC Oranian Oil Company) era la base d'appoggio all'estero per gli ufficiali del procuremem irc~niano. Erano gli iraniani che fornivano falsi end user e loading bills. Secondo le dichiarazioni di Dewavrin ad Appiano il governo francese aveva dato via libera alle forniture purché non comparisse il binomio Luchaire-Iran. Perù fu compiuto con le stesse modalità. In entrambi i conrrani furono emesse lettere eli credito da parte della filiale ateniese della Société Générale. La SEA subentrò però quasi subito come fornirore per Grecia. Perù ed Europa. mentre Far EasL e Compensation sarebbero stati gestiti dalla CO SAR. I primi due contralti citavano chiaramente i proietti come la merce, mentre i successivi parlavano equivocamente di forging moclels, perché il destinatario era il Vezaral (ministero della Difesa iraniano). Allora nella documentazione francese apparivano la SEA e la CONSAR come acquirenti di materiali militari da destinare a Ecuador, Brasile ecc., mentre le due filiali disponevano di documentazione nella quale non si parlava di materiali militari. ma di forging moclels. dizione riportata anche in turri i documenti bancari. Per ciascuno dei contrarti la Luchaire fornì le necessarie garanzie alla ftliale di Torino del CCF (Credit Commerciai de France) ed a quelle della BNL.

53


VI .l>-.

CICLO TRANSAZIONE l CONTRATTO GRECIA

Ciclo transazione l

,..

Contratto Grecia (1 982) Luchaire

...

-- -- --- -- -- --- -, (Francia)

CCF

(Francia)

l SEA (Italia)

1 lnt 1·asco (Panama)

Societe Generale (Grecia)

BNL (Italia)

Elviemeck (Grecia)

.

---------- ----REALE caso Luchaìre


Appiano ha dichiarato che sia il CCF che la l3NL sapevano cosa in realtà venisse esportato come forging modcls. perché la UNL faceva parte di un pool di banche che garantiva la Luchaire nel quadro di un contrailo di 131 milioni di dollari passati alla COl\ AR per la fornitura di munizioni ad un acquirente straniero. Quest'ultima fornitura per 150.000 proicui long range era stata richiesta dall'Iran all'inizio del 1987 e si era deciso che il rapporto termale sarebbe sraro tra Vczarm e SEACO 1SAR Far East Ltd (Hong Kong). Jl governo Chirac aveva infmti posto il vero alla fornitura. La SEACON AR era posseduta dalla Luchaire anraverso una sua fiduciaria (la Dcha Pierson Management). Questa fiduciaria deteneva interamente le società Grcm Lake Business e Walrz Enrerprise, che paritariamcn te possedevano la SEACO SAR. Questa società à stata ceduta il 27/ 2/ 1987 alla società Apremonr rnc. SA (Panama), che aveva provveduto ad acquistare il 20/ 1/1987 la Great Lake Business e la Waltz Entcrprisc. La SEACO 'SAR veniva gestita ad Hong Kong dalla Delta Pierson Management. Al momento dell' inc hiesta di Casson 0988) la Picrson De lta Management Services, diretta dall'amministratore delegato Colin Swan. aveva mutato il nome in Pierson Corporme Secretaries Ltd. La EACO 1SAR rar East era stata formalmente gestita dal 198ft al 1987 da conrrolla[C della Pierson Dcha Management. Le funzioni erano così ripartite fra le società controllate:.:: direttore amministrativo, PW Management Ltd e Burginhall Ltd; azionisra. Sandwell lnvestrnems Ltd. e Albion Financial Services Ltd: amministratore, DB Secrctaries Ltd. 1\el febbraio 1987 un casuale spoglio della corrispondenza ri,·elava una lettera di credito della Mciii Bank di Londra per materiale bellico. per cui Swan decise di imen·omperc ogni rapporto con la SEACONSAR. La Apremont (con un ufficio anche nel Lussemburgo) aveva come rappresentan te legale, sonoscriuore e probabilmente amministratore .\ l. Guy Delalene. ma non si sa se fosse fiduciaria della Luchaire. In ogni caso De Lalene aprì presso la IBI un como il 20/2/ 1987 a nome della Apremont e sette giorni dopo uno a nome della SEACO SAR far Ea st. ì\ei suoi r-c:~pporti con l'IBI De Lalene si è appoggiato anche alla 55


VI

CARTA TENTATA TRANSAZIONE DOPO SCANDALO EXPRESS

O\

.

Ten tata tra n sazion e Sch ema dopo lo scanda lo Express 1987

Luch aire (Fr anci a) · ---

·~ -

........ , '

.. . ...

l BI (Lussem bur.eo)

.'.

.

'

1

\

' Vezara t (Iran ) Uten te finale

caso

Lucba~re

Bank ldark azi Bank ll elli (Iran )


TENTATA TRANSAZIONE GESTIONE SEACONSAR

Tentata transazion e 1987 Gestion e SEAConsar 1984-87 Delt a Pter son

(con controllate c HK)

·l l PW Mnna&em . BurginhaU

l

l

l

Sandwell

Albion Fi nnncial Serv.

DB

Ili C

o o o o o o o o

l

;

V• .......

caso Luch&lre

l

SEAConsar Far East (HK)

Soorelaries 1\ d


società JET (Judicial External Trading SA di Berna). De Lalene è anche procura.tore della società panamense Golden Scrviccs SA. che dovrebbe essere succedura alla Apremonr ed essere cliente della 1131. La necessità di ricorrere alla Apremonr era dovuta la fatto che la Luchaire non poreva agire direuamenre, visto il mutato clima politico francese. Questa fornitura sarebbe risultata dalla collaborazione tra diverse industrie: l\luiden Chemie lnternational B\' (Olanda), 150.000 unità di base bleed grain: 7).000 c-.triche di lancio e 75.000 charger:. black powder porous strands: Allivane Inrernational Lld (lJK). spolette e sacchetti delle cariche di lancio e relari,·e tecnologie: - GEA (gruppo Bertoldo. Italia). empry bodies; SPEL (Sociedade Portuguesa de explosivos SA, Lisbona. Portogallo) assemblaggio della munizione. Sorsero dei problemi sui controlli di qualità del materiale della GEA e della Allivane. e sopmttutto il rapporto Barba. nonch(; l'inchiesta italiana. contribuirono a bloccme il progeuo. Tuttavia nell"autunno 198la Luchaire decise di far sparire dal centrano il nome SEACON AR perché troppo C\'idente. Le banche presenti nel giro di quest'ultimo contratto er.tno: Bank Markazi Bank Mciii (ambo imniane) IBI Onternarional 13ank<.:r:-. lncorpomted SA, Lllsscmburgo, cosriruito da fuoriusciti del CCF dopo la nazionalizzazione dell"istituto). Secondo il giudice btruuore. Felice Casson. l"auività della SEA e della CON, AR non solo era commercialmente e lìnanziariamente rilevante (e non fittizia come sostiene la difesa). ma viola !"art. l legge 2 10 196- n.895. che punbce chiunque ponga in 'endita a qualunque titolo armi da guemt. Inoltre se le società italiane produt:trici avessero potuto onenere un'autorizzazione all"export. le società non di produzione ( EA. CONSAR) tali licenze non le awehbero mai potute ottener<.:. 1cl caso della Luchaire avevamo una società di produzione, ma che non era iraliana e per questo non avrebbe: potuto ottenere una licenza. 58


MODIFICA STRUTfURA 1987

Modifica struttura 1987 Tentata transazione

-.

Luc aire -- ---- .......... ------ --- -- .... ------' (Francia ) ' ' 'l

''

uff. Apremont (Lussemburgo)

J •

1rappresentante legale Apremont

l l l l

'l l

---------- .... -' -··---'

l------ ------ -- --- -

us m ess

nterpnse (HK)

(HK) onsar Far East (HK)

V I

\0

caso Luehaire

Vezarat (Iran)

'' ' ' ' '

'

' ' '' '

l

l

''

'

'

'

'

Bank Melli Bank Markazi (Iran) -----·-------------


2.1.3 i fornitori italiani nell"ajfare Lucbaire

Il principale fornitore italiano di materiali per la munizioni da esportare in Iran era il gruppo Bertoldo (Nole Canavese). Esso ha preso parte ai seguenti contratti: TR-IT NR. 9/195. - IR-IT NR. 10/ 197, - nr. 8487 e 8488 stipulati con la po1toghese SPEL, - cessione alllran, tramite la greca HAI o EBO di 34.000 empry body cal. 203 mm. - cessione all'Iraq. tramite la HAI di 106.353 empry body cal. 155 mm. el contratto 9/ 195 va compreso ed integrato il contratto tra la ERBER e l'intermediaria del Liechtenstein Technik Eu ropa (Vaduz) del 1984, poi stipulato direttamente con il Vezarat. Il contratto 10/ 197 (10/ 3/ 1984) è relativo all' indicazione interna della Luchaire del contratto Compensation . La difesa ha sempre sostenuto di ignorare che il materiale fornito alla Luchaire, aJ Portogallo ed alla Grecia venisse poi girato all'Iran. Il gruppo Bertoldo era costiruito dalle seguenti società: - ERBER; - GEA; - Sudforge; - REMTE. Secondo Ermanno Be1toldo. per il contratto con la portoghese SPEL la GEA ricevette da SMD l'autorizzazione a n-arrare dopo la conclusione del contratto, ma la ERBER era già in possesso eli tale autorizzazione e E?lo per un riequilibrio delle attività si concluse il contratto con la GEA. I primi contarti con la Luchaire avvennero nel 1982 munite Appiano e furono sempre direrti, senza passare aru-averso la SEA o la CONSAR. Verso il 1987, tramite il mediatore Silvano Gozzer (che lavorava come agente del gruppo Be1toldo), furono avviati contatti con la SPEL per la fornitu1-a di nuovi pezzi da 155 mm di disegno Luchaire (probabilmente i nuovi ERFB/BB). Per evitare problemi di pagamento con le banche portoghesi, ritenute inaffidabili da quelle italiane, i.l direttore commerciale della SPEL, Rui Vaz, suggerì di indicare direttamente nelle fatture e nel contratto la

60


Apremont, dichiarata da Vaz come finanziaria estera della SPEL. mentre J'IBI avrebbe gestito i pagamenti della SPEL al gruppo Bertoldo . Successivamente la Apremom aprì una tenera di credito per la GEA. Tuttavia gli imputati hanno sempre negato di conoscere l'esistenza ed il contenuto della lettera di credito n. 106808/ 4 che è invece la garanzia ed il ri ferimento bancario per l'intero contratto 11/ 285 (30/ 6/ 1986) e citata nei documenti amministrativi della GEA-ERBER. Un altro contatto tramite Appiano e la CO ISAR fu stipulato direttamente con il Vezarat nel 1984, ma sotto la clausola •Salva licenza delle autorità italiane·, ma allora non era necessaria un·autotizzazione alle rranative e la licenza non venne rilasciata. Un altro possibile contratto, distinw da quello procurato da Appiano, nel 1984 fu avviato direuamente con il Vezarat. ma le trattative erano con la società intermediau'ice Legmas (Liechtenstein). Non furono richieste autorizzazioni alla trattativa perché secondo Be1toldo non erano necessarie all'epoca e nenuneno una licenza perché non si anelò oltre le trattative. el 1986 e nel 1987 il gruppo Bertoldo stipulò due conrratti con la portoghese EXTRA, ma sempre per evitare problemi con le banche portoghesi il debitore del gruppo Bettolclo fu la società EIE eli Vaduz. I contatti con i clienri greci veni vano curati da Kipreos, un subagente eli Gozzier, ma la moglie di Bettolclo (che curava tutto il settore amministrativo del gruppo) afferma che erano due agenti distinti legati da conçratti diversi con il gruppo. Riguardo all 'autorizzazio ne del comitato esecu tivo della BNL (24/5/ 1984) per un'operazione di forniture all'Iran per 131 milioni di dollari. cui fece seguito un'apettura eli credito ed un fido per espottazioni alla ERBER, Bertoldo osserva che i cenificati d'importazione testimoniano che la fornitura avvenne alla Luchaire e che il gruppo ignorava cosa la Luchaire facesse del materiale ricevuto. In realtà l'istituto delle autori zzazioni alle trattative esisteva fin dal luglio 1980 (circolare Presidenza del Consiglio 28/7/1980). Il Portogallo ha sempre autorizzato l'esportazione di materiali bellici sia per l'Iran che per l'Iraq. Le spedizioni eli munizionamento avvenivano anraverso l'agenzia Ociclente e la IRSL (IRanian Shipping Line), mentre i fornitori portoghesi erano:

61


Companhia de Polvems e .Municoes: EXTRA (statale): Fundicao e Constmcao: INDEP (statale); ITB; - SPEL (partecipata statale). I certificati di imporrazione relativi alle spedizioni datrltalia al Porrogallo erano tutti autentici, mentre per il governo portoghese ernno sufficienti i certificati di importazione tempomnea. perché dopo l'assemblaggio tuno il materiale veniva riesportmo. Invece la Tailandia e Singapore non ave,·ano mai ordinato il materiale, mentre in Brnsile, Perù ed Ecuador non ern mai arrivato a destinazione. In Grecia ed in Portogallo infine è solo trnnsitato. Tn Grecia invece erano coinvolte in un traffico illegale di armi alcune società statali. Gli iraniani avevano costituito tre socierà per il procu rement (INTRASCO. IMPROC. CIPI CO), il CLIÌ presidente era Hadjidai Mohammad e vicepresidente ajibi Gholan Hussein. Gli empi)' bodies da 203 mm (34.000) venduti dalla ERBER alla IIAJ furono sicuramente :,barcati a Bandar Abbas, mentre il certificato di end u er presentato dalla HAI ern falso. Altri 106.353 empi)· bodies da 155 mm furono poi passati all'Iraq. Risulta pure che la I W ha solo rrnnato con il mediatore Ernanuel Kipreos, essendo completamente sconosciuta la figura di Gozzer. Viene il sospetto che Gozzer sia solo un prestanome. utilizzato da gruppo Bertoldo per creare dei fondi neri all'estero. Un'altro rnmificazionc dei sub-fornitori italiani è data dalla REMIE (Rosé. prov. Vicenza). posseduta dai fratelli Umberto ed Angelo Gasparotto. Fin dal 1985 il mppresentante e procuratore della RE.MIE. Fla,·io Linern. ern responsabile dal suo ufficio romano di tutti i comani con I'Jrnn. Linern ern il gestore della società EXIT, mentre sua moglie era l'amministratore. 1 el 1985 la REMIE acquistò quote della EXIT per avere l'uso degli uffici c delle attrezzature. Secondo i Gasparotto solo nel 1982 è stato concluso. tmmite l'agente Graziano Oddi (della Forcign Comintex), un contratto. regolarmente autorizzato. con l'Iran. Le forniture erano terminate nel 1984.

62


STRUITURA GRUPPO BERTOLDO

Struttura Gruppo Bertoldo Subfornitori italiani

!Ermanno Bertoldo

GEA

ERBER l 0\

\.).J

l caso Luch&ll"e

lSudforge

REMI E


~

CONTRAlTO ERBER-HAI

Contratto ERBER-HAI

•'

Il ciclo Italia-Grecia-Iran

ERBER (llaha}

l !Upreos med.iatore (GreCHI)

HAI

(Grecia)

l

Intrasco lmproc Cìpico (Grecia, propriela' citl. Irua)

Vezarat (Iran)

caso Lucbtnre

l


CONTRAlTO SPEL

Contratto SPEL 1987 Ciclo Lu cha1re - Italia- Portogallo Luchaire (Francia}

SEA

(Italia)

l lCONSAR (llaha )

IBI

Apremont l. ..: lPanama )

..... 1

(LutJS~m burao)

·- .. -·-·- .. --'---------

l l

"'-- ... _,

.____ ____ , \'ezaral (Jran) 0\

v•

caso Luchau-e


o. o.

CONTRAlTO ERBER-VEZARAT

Co ntra lt o ERBER-Ve zar at 198 -1

""'

Rapporti su bf orni t ori/inter m ed1ari

l

ERBER

Liechlenstein Technik Europa (Llecbtcnstcin)

l

l coso Luc!uu:-e

l Vezarat (Iran )

l

Vezaral

l


LUCHAIRE-PORTOGALLO

Luch a ire - Portogallo La filiera portoghese verso l'Iran produttori e assemblatori

.l ll

EXTRA j Fundicao e Construcao

or

cnso Lucbnire

If';DEP

ITB SPEL

Shippe r

Agenzia Ocidente IRSL

Uten te finale

l

Vezarat

ll


~

CONTRATIO ERBER-HAI

...

Il contratto ERBER-HAI 2 Ciclo semphflculo Grecia- Iraq

ERBER

l(Italta} '

HAI (Grecia)

Mindife Iraq caso Lucha1re


Nel 1985 è stato invece siglato un contratto di fornitura di 10.000 granate da 8" (203 mm) con la Luchaire, effenivamente concluso. Una successiva proposta 0985) di App iano, attraverso Litlera. concerneva una partita di 100.000 proietti da 155 mm direna meme per l'Iran, ma non fu attuata perché i Gasparono si rifiutarono categoricamenre che il nome dello sraro ordinante comp arisse o fosse deducibile in alcun modo. Secondo la testimonianza di Appiano invece l'affare non andò in porto perché la REtviiE, pur avendo onenuto una licenza di expo11 verso la Luchaire, non era riuscita a fornire i pezzi in tempo utile. econ do la testimonianza d el ragio niere Luigi Tosin ( REM I E). i Gasparo tto sapevano della d estinazione in Iran. Mentre le polver i sarebbero sta te forn ite dalla Mu iden , gli empty b odies sa rebbero venuti direttamente dalla Luchaire . • olo in un secondo tempo, dato uno sfasamemo tra l'onenimento della licenza all'esponazione del p rodotto fin ito ERBER-Luchaire e la licenza eli temporaneo import Luchaire-ERBER, Appiano comunicò che gli empty bodies sarebbero stati forniti direttamente dalla ERBER. Ma a quesro punto, a metà 1986, le polemiche in Francia sull'affare Luchaire resero impossibile l'otlenimenro di l icenze di export verso la diua fr<~ ncese. Appiano. Littera ed i fratelli Gasparotto pensarono a soluzioni alternative. ma quella in cui compari va troppo evidentemente l'Iran fu lasciata cadere. Quella invece di inviare in Spagna o Ponogallo i semilavorati per l'assemblaggio finale arrivò nel momento in c ui i Gasparouo pensavano dj vendere la loro elitra e sopratrurro quando l'orrenimento di licenze ed aurorizzazioru di transito era divenuto pressocché impossibile. Secondo Appiano, nello schema di Compensation o Far East 2 sarebbero dovuti intervenire: - ERBER; - REMI E: - lCEA SUD (dell'ing. Rochi); - Stelvio (Roma); Franarex (Olanda); - Bressel (Spagna).

69


...... o

...

TENTATA TRANSAZIONE REMIE-IRAN

Tentata transazione REMIE- Iran I subfornitori italiani

.......

Luchaire

_..,.

empty bodles (Fr&DCI &)

l l

l

Littcra !propr. EXJT'

.__

Vezarat

utente fin ale (Iran)

ca so Luch& ll'e

.


TENTATA TRANSAZIONE REMIE-IRAN 2

Tent ula trEtn;-;:e:tzlone RE.MIE-Ira n ~ 1 subformtori ìtaliam l

REMI E

/ '•":•m •••,j l

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l

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F.RBER

empty bod1es (Italia}

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(NL) polven

Vezaral

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......

caso

L:.~c~all'e

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l'

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~--------------...J utente fm al e (Iran )

....

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l


-....J ,....,

SCHEMA DI COMPENSATION

...

Sc hema di Compensation o Far East 2 I subfornitor i italiani ~

.....--

REMI E

caricamento (Italia )

Luchaire

f--

(Francia)

1--

Stelvio

carrche d i lan.-io (Italia )

l

+--

.l'ranarex polveri (NL)

ERBER

+--

empty bodies (Italia)

Vezarat utente finale {Iran)

Bressel

asscmblagj'lo (Spagna )

caso LuchAlre


Secondo il giud ice Casson risulta evidente che i fratelli Gasparotto e Littera hanno, senza le rituali autorizzazioni a trattare, posto in vendita materiale di armamento. La CO SAR (Consorzio Armamenti) prima di diventare di proprietà della Luchaire aveva avuto una sua autonoma esistenza. La CO SAR è stata istituita il 7/ 1/1983 con una quota posseduta dalla signora Afra Genovesi ( una segretaria prestanome dell"ing. icola Oubbini) e dalla SIFE (una società finanziaria posseduta dalla famiglia Oubbini). Oubbirti era dunque proprietario di: - CO SAR; - Officine Meccaniche Dubbini (Flero, Brescia); - $IFE. Egli costituì il CONSAR dopo un contatto con Appiani che gli aveva proposto la possibilità di fabbricare empty bodies per la SEA, cioè per la Luchaire. Nel CO SAR el"c.~no presenti: - SEA; - SEI (Società Esplosivi Industriali, Ghedi, Brescia. appartenente al sig. Sorlini): - SIFE: - IMZ (Zané, Vicenza. appartenente al sig. Tllcsi). Nel 1983 Appiano prospettò una commessa di empty bodies da 155 mm per l'Iran, ma l'affare non convinse Dubbini che propose piuttosto la cessione di CO SAR a SEA. Sempre verso la fine dell'estate 1983 la SEI e la IMZ si convinsero che la CONSAH non riusciva ad ottenere le prescritte licenza e non furono persuase dall'argomentazione dell'Appiani che, una volta ottenuto un certificaLo di end user, il piCt fosse fano. In effetti Appiano aveva combinato con gli iraniani l'aperturd di una tenera di credito per il contraltO Far Easr a favore della ditta Hyosung ( Hong Kong) tramite la locale filiale della Bank Melli iraniana. Hyosung girò immediatamente la lettera di credito alla CO 'SAH. A sua volta la Bank Melli si appoggiò al CCF di Torino per girare la lettera di credilo a CONSAR. In realtà la CO SAR non aveva i mezzi finanziari ed industriali per

73


-._J

STRUTI1JRA CONSAR INIZIO 1983

~

CO~\SAR Inizio 198~3 I subfornitori italiani

~

Struttura

ing. Dubbini

SIF'E

Off. Meccanic. Dubbini

Luc h air e (Fran cia) caso Lucbt.ire

CONSAR


STRUITURA CONSAR FINE 1983

Struttura CONSAR fine 1983 I subfornitori italiani

l Luchai~~ (Francia)

SEA

CONSAR

(Italia)

(!tali o)

LJ cessione qu ote a SEA -...J

VI

caso Luchaire


reggere una commessa da 60 milioni di dollari formalmente direna verso la Francia. in realtà volta a benetìcio dell"Iran. Per questo motivo Dubbini decise. secondo la test imonianza del comme rc i alista Giovanni Angioni, di uscire dal business, non senza fa rsi pagare dalla Luchaire al di sopra del suo reale valore le quote proprie del CONSAR. Alla fine. secondo la testimonianza di Appiano, il materiale venne fornito. tramite la società di brokeraggio f\ottingham, dalla Jugoslavia. mentre la CO SAR ft1 acquistata al di sopra del suo reale valore perché aveva in piedi un'operazione da 60 milioni di dollari. Dopo la cessione del CONSAR, Dubbini costituì la DEFARM per cominuare ad operare nel settore deglu armamenti e nel 1984 riceveae in un incontro presso la SEI la proposta di fabbricare empt)' bodies per clienti non precisati. La svedese Bofors avrebbe dovuto fornire il materiale per il caricamento dei proietti. La DEFARM aveva preso di sua iniziativa contatti con gli iraniani per l'expon di armamenti. Turravia i conrani con varie personalità militari e politiche nel 1984 per onenere licenze di export verso l'Iran non furono fruttuosi. Resra però inspiegata un·annorazione di Dubbini (10/ 3/ 1984) ·Per licenza pagare i politici e rimborsato dagli iraniani· con i nomi di: gen. Pugliese, col. Pagano. gen. Perna, Spaclolini , gen. Rama (presidente di Alfa Avio), on. Mancini. Indelicato del Mincomes, Paolucci del ministero del Lavoro. L'ultima ramificazione nella rete di forniture italiane era costiruira dalla junghans (Venezia). produttrice di spolette.

Essa aveva aV\ItO affari e contatti con: ERBER: REMLE: - Luchaire: !1 DEP: Hinenberger (Austria); - Noricum (Austria). La prima atTivazione della magistratura contro la Junghans è avvenuta il 30/ 1/ 1988 su rapporto della D IGOS P.er una comunicazione inrerna alla ditta, menzioname un cont ratto girato dalla tedesca Diehl per materiali d'armamento all'Iran via Portogallo. I risulwri delle rogatorie inrerna;donali avevano accerrato che:

76


MOTIVO CAMBIO STRU'ITURA CONSAR

Motivo del cambio s truttura CONSAR Dislocamento commerc1ale Francia-Itaha

l

-1

------ ----- --- - ~Bank Melli

.:.

Luchaire

l SEA

(Italia)

~

caso Luchau-e

l

(Iran)

l

(Francia)

r ... - ...

J~ CONSAR

I.

(lt&tia)

CCF

(Francia)

-- - - - - - ------ ----

'

'

IRyosung _r- ( HK)


-.J 00

TENTATA TRANSAZIONE OEFARM-IRAN

...

Tentata t r ansazione DEFARM- Iran Sull'esempio Luchaire

l +--

Bofors

DEfARM

e.m ply bodies e assemblaui~ (llalia)

polveri

(Sve~aa)

SEI cartcamenlo (Italia )

Vezaral (Iran)

C6SO

Luchr.t:-t:

J


la Dichl. società madre della .Junghans fino al 19H""'. era sottoposta a procedimento penale per materiali finiti all'Iran: - le spolette della .Junghans venivano integr.tte nei colpi completi poi gimti dal Portogallo all'lmn. ed anche all'Iraq. tramite la SPEL: i caricatori austriaci Olirwnberger, 'oricum) ddle munizioni per la .Junghans erano ugualmenll' sono inchiesta per forniture illegali all'Iran. Questi clementi non consentono di per sé di incriminare la ditta. perché manca la prova di una <.'onsape,·olezza della destinazione lìnalc. ma sono indizi abbaswnza fcmi per giustificare uno stralcio d 'inchiesta.

2.1.

t

L'affare Lucbaire: il molo delle bcmcbe

Il meccanismo del credilO bancario risulta fondamentale per seguire la dinami<.<t dei traffici illegali di armi. Tre sono i tipi di credilO: l ) documentario, quando l'acquirente (cioè chi ha disposw l'apc nura di credito a f~tvore di terzi. i.c. i fornitori) vuole che In condizione determinante perché il forniwre acceda al credito sia la presentazione alla banca di docum<.:nti che pro,·ino il trasferimento della merce (fatture commerciali. polizze di carico. certilì<.<H<> di qualità): 2) irre,·ocabile. quando l'acquirente ha com·enuto con il fornitore che il credito, dopo la sua apcrtum. non potr-.1 pill essere n:vocato. sempre che le condizioni dd cr<.:dito siano state adempiute (cioè che il trasferimento di merci abbia avuto luogo)~ .~) di ncgoziazionc quando il fornitore non può riscuo terc in contanti (tecnicamente. p er cassa) c non può emellere un pagherò sulla banca che emette il credito. Tuttavia il fornitore può utilizzare il credito per ottenere dalla stessa banca lo sconto su effetti cambiari emessi direttamenre sul compratore. La riscossione materiale del credito an·iene su cambiale-trana ·a ,·isca . che contiene l'ordine del traenre al trattario di pagare una somma al portatore. LaBNL Le comunicazioni giudiziarie sono state emesse contro tutto il comi-

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00

.

CONfATn JUNGHANS

o

Contatti Junghans I subfornilon ttaliani

c

Di e hl

Iran

(GermtmiA)

ERBER (Italia )

REMIE (ltaha)

Luchaire

idem

INDEP

idem

(Porto&allo)

SPEL

Iran, Iraq

(Porto&allo)

Hirtenberger

idem

(Austria )

Noricum

(Austria)

caso LucbaU'e

idem


taro esecutivo della BNL (di cui facevano pane Nesi, Bignardi, Peclcle, Carini), nonché una serie di funzionari periferici: Calzolari (direttore delle filiale dj Torino), Ginella (responsabile clell'uff. pubbliche relazioni e rapporti con l'estero di Torino) e Stampi (responsabile delruff. esteri di Torino). U comitato esecutivo sarebbe colpevole della decisione della BNL di partecipare al pool eli banche che aveva come oggetto specifico e dichiarato il sostegno finanziario e bancario ad un contratto di fornitura d'armamento all'Iran. Questo contatto fu avviato con rapporti tra la Banque de Worms (capofila del pool di banche e principale azionista della Luchaire), la Luchaire e la sede parigina della BNL. ln mancanza di dati più precisi, bisogna ipotizzare un azionariato molto distribuito all'interno della Luchaire per avere un azionario principale con una quota del 6%. ello schema di forniture adottato dalla Luchaire: SEA gestiva i contratti Grecia, Perù, Europa; CO SAR gestiva i contratti Far Easr e Compensation. Entrambe le società curavano non solo l'aspetto commerciale, ma anche quello di credito finanziario. Data la loro natura di srl con modesto capitale, per tutti i contratti la Luchaire fornì le garanzie necessarie al CCF ed alla BNL. Mentre al CCF per i contratti Grecia e Perù venne specificata la natura del carico, alla BNL fu detto che si trattava eli forging moclels. Questo non significava che la BNL ignorasse la reale natura del carico in quanto, dalla documentazione sequestrata alla BNL risulta che partecipasse ad un pool di banche per la garanzia della Luchaire in un contratto di 131,3 milioni di dollari passato a CO SAR, società indiretta di Luchaire, per la fornitura di diverse munizioni ad un acquirente straniero. La BNL entrò nel pool di banche francesi con una quota del 10% perché il CCF a Torino aveva superato il tetto autorizzato da Bankitalia. Oltre che con la filiale BNL di Torino, Appiano ebbe a che fare con la filiale di Hong Kong per via del contratto Far East. La BNL fornì delle garanzie sotto forma di advance payment bond e good performance bond alle banche iraniane: Bank Melli Iran (Londra e Hong Kong) e Bank Sepah è Iran (Roma).

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SCHEMA DELL'A1TIVITÀ BANCARIA

00

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Schen1.a delraL Ln~ita' bancar1a

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I pool di banche ed esportatori Luchaire

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caso Lucb aire

filiale di

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filiale di Londra


La proposta di transazione, formulata dalla sede BNL parigina fu inviata alla direzione centrale di Roma e fu ulteriormente vagliata dalla lìliale eli Torino e dal servizio crediti della sede centrale della B L. In tutti i casi la proposta passò. Menu·e per il direttore generale Bignardi ed il ,·iceclirettore del servizio crediti Carini era pacifico che !"export fosse eli armamenti per nran. salvo precisare che immaginavano gli esportatori in possesso delle necessarie autorizzazioni, la maggior parte degli impu tati ba sostenuto la tesi clelresporrazione di forging models. Il presidente della B :t, Nerio 1 esi. ha non solo sostenuto che non sapeva niente della natura delle forniture, ma che. mentre su esplicito imervento pubblico il Cile ed il Sud Africa presentavano delle limitazioni. non così l'Iran. Jnoltre le valutazioni del comitato esecutivo concernevano esclusivamente il rischio et·editizio e non altro. Lo stesso con'litato esecutivo non fu reso edotto di ruue le implicazioni dell'affare. Infine era la fìliale che era responsabile non solo dell'istruzione iniziale della pratica. ma anche eli tutti gli accertamenti di carattere legale (sia generalmente penale che specificamente valutario). Il vicedirettore Bignard i ha sostenuto che di tutte le questioni eli regolarità e legitlimità doveva interessarsi la Banque de Worms. che era la capofila. Natu ralmente le singole dine dovevano procurarsi documenti in regola. ma le trattative con l'lmn in sé non ponevano problemi, anche perché bisognava garantire i crediti già emessi per il potto e l'acciaieria di Bandar Abbas. Un altro membro del comitato esecutivo. Ettore Bentsik, ba sostenuto che era scontato che la liceità e regolarità delle operazioni fosse conu·ollata da: direzione generale, servizio esteri. seJYizio credito. Il vicedirettore del servizio crediti, Luigi Carini. ha precisato che né il servizio crediLi centrale, né la direzione generale avevano la competenza nel fare accertamenti sulle regolarità delle licenza, bensì la direzione della filiale territorialmente competente. L'allora direrrore della filiale eli Torino. Augusto Calzolari. ha dichiarato che il funzionario addeno al settore scambi commerciali con l'estero era il dottor Ginella, che curava le pubbliche relazioni ed i contarti. mentre rufficio diretto dal dr. Stampi (ufficio estero merci) esaminava materialmente le pratiche ed i documenti inerenti le opera-

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00

LA PRESENZA BNL

~

La p resenza BNL

~)

Schema dei contatti e dei livelli

Luchaire

BNL Par igi

l

BNL Roma direzione centrale

servizio c r editi

l

BNL Torino

settore scambi con l'estero u!ficio estero merci

caso Lucha!re

servizio esteri

J


zioni con l'estero. Il dr. Pettinato. cui subentrò poi il dr. Tonino Renzi. curò per la pratica Luchaire l'aspetto del rischio creditizio. Il dr. Stampi curò anche il controllo della regolarità della documentazione anche per !"inizio della fase esecutiva del contratto . Calzolari però conferma che la decisione di partecipare o meno ad un contraLto di quel tipo spettava alla direzione generale per il rischio creditizio. mentre la regolari tà d ell 'operazione (cioè la presenza di tutte le auw ri zzazioni amministrative) doveva essere verificata dalla filiale. Piero Stampi, resp onsabile dell 'ufficio estero merci ha precisato che la responsabilità del suo ufficio non era istru ttoria. ma esecutiva una volta avuta l'approvazione dalla sede cemra le di Roma. Il d r. Tonino Renzi, sertorista per i fidi della filiale BNL di Torino, ha specificmo che lui ha curaro l'istruzione dell a pratica sorto il profil o del solo rischio creditizio, mentre tutti gli altr i aspetti d ovevano veni re curati dall'ufficio estero, presso il quale all'epoca lavoravano Ginella e Stampi. Il p rimo doveva curare l'acquisizio ne e la preparazione del la documentazione. nonché la richiesta d elle autorizzazioni amministrative evenrualmente necessarie, menrre il secondo esaminava la conformità alla procedu ra interna ed alle norme valutarie della documenrazione raccolta. D opo questo passaggio la pratica andava alla direzione generale eli Roma ed infine per l'esecuzione tornava al d r. Stampi. Ciononostante la natura del traffico con l'apem1ra di un fido per la CONSAR non risultava dai documenti, memre un'apertura eli fido il 24/ 5/ 1984 a favore d ella ERBER vene trattata d al dr. Orbicciani. I documenti della relativa pratica, che parlava espl icitamente di expott m ilitare della ERBER anche verso l'Iran, vennero visionati dal Renzi solo nel maggio 1986. Soltanto allora il funzionario si rese como che la ERBER forniva la Luchaire tramite la CONSAR. Tuttavia la documentazione disponibile ai vari livelH nella BNL faceva capire che tale collegamento era deducibile chiaramente fin dal maggio 1984. Il Renzi precisa che però ciò era possibile solo a chi avesse preso visione di tutti i documenti in questione. Il caposettore presso la filiale BNL di Torino, Giancarlo Orbicciani, ha effettivamente ammesso eli aver compilato la pratica eli fido per

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anticipi su export per la ERBER. ma fa notare che rautorizzazione è stata rilasciata dal dr. Calzolari. uovi elementi riguardo allo schema di triangolazione adottato dalla Luchaire vengono dall'audizione del dr. Fr.mco Femmdo. in servizio presso la direzione generale del la BNL (servizio creditì). D elle due relazioni (23/ 5/ 1984 e 27/ 12/ 1984) per il consiglio esecutivo. la seconda era stata curata da lui (la prima dal dr. Diotalcvi). Le differenze tra prima e seconda traggono origine dal fatto che nella prima proposta della filiale di Torino si parla,·a di armamenti. mentre nella seconda di forging modds. La prima a'·eva un importo di 131.3 milioni di dollari per expon verso I'Ir.m. la seconda un importo di 41.1 milioni di dollari verso chi l'lr:m. come ampliamento del comr:mo precedente. Tn quella era capofìla la Banque de \X!orms. in questa la Banque dc I"Union Européenne. La deposizione di Appiano chiarisce che i primi quattro comraui (G recia. Perù. Europa, Far East) furono gestiti auraverso il circuito del CCF. mentre Compensation vede l'ingresso della 8 rL. anche perché il CCF aveva superato il suo plafond. La d epos izione del vicedireuore della filiale 13'\L di Parigi. Domenico Castelli, fa vedere come per la banca questa operazione non aveva nulla di strano e che. anzi nelle esperienze di Castelli c'emno già stati rappor1i con OTO ed lntennarine. Secondo Castelli il controllo delle autorizzazioni avrebbe dO\"LitO essere çurmo dal servizio esteri. Secondo Casson: a) la partecipazione non autorizzata ad un traffi<:o, cioè un pool di banche per garantire l'export di armi all'Iran, è illegale. tanto pill che coinvolgeva società italiane: b ) il comitato esecutivo non è responsabile -;olo per il rischio creditizio, ma anche per la linea creditizia (in senso lato) della B:-..1.. :-.:on c'è statuto interno che consenta di delegare un accertamento di liceità penale, tanto più che nessuna decisione dd comitato è stata subordinata a dau!-.ol(! sub condicione di una licenza; c) la partecipazione al pool ha permesso una dislocazione dei r-.tpporti finanziari c commerciali della Ll iChaire in Italia, dislocazione essenziale per la natura e le circostanze del traffico <frammentazio-

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ne delroperazione per aggirare difficoltà interne dcii~• Francia. "eparazionc di aspetti finanziari c commerciali in Italia e aspetti c"ecuti,·i su altri terzi>: d> la lìlialc di Parigi an:va dO\ ero:.ameme informato i colleghi italiani di tuui gli aspeni delraffarc: t•) la decisione primaria c fondamentale speua a Roma. gli aspelli commerciali alla filiale di Torino: f> Torino sape' a fìn dall'inizio di che cosa si swva facendo e sapeva bene che una società non di produzione come la CO'\SAR non pote,·a ouenere alcuna licenza. l responsabili di Torino non hanno mai segnalato né ai superiori. né alle autorità le C\ identi anomalie concernenti il destinatario c l'oggetto reale. l.t1 Banca Commerciale lltllimw

Anche questa banca ha parwcipato a vario titolo alle esportazioni cd operazioni con: ERBER e Technik Europa ltd (Vaduz): - ElmEH e Luchaire (due contr:Hli uno da 25 milioni di dollari ed uno da 12.6 milioni>: RDIIE. Il contratto ERBER-Technik Europa hd risaliva al 198-t e fu succe.s..si,·amente stipulato con il \ 'ez.:tr:tt Clr-lt 9 195). Esso non ebl~ mai luogo ed anche la gamnzia bancaria era sulx>rdinata alrottenimento di una licenza. Il contralto ERBER-Luchairt: per l'imporro di 25.2 mil ioni di dollari per l'espo11:tzione di empty lxxlies cal. 175 mm (1985 e seguenti) non riceveue alcun perform:tnce bond dalla filiale Comi! di Torino. 11 PM aveva ritenuto che in entrambi i casi non vi fosse responsabilità penale. Secondo il giudice Ca~son sono però illuminanti due rapporti del dr. Gio,·nnni Granato, ' 'iccdireuore della Comit a Torino. in cui si ha piena coscienza e collaborazione del tentati\'O di gimrc le commesse EHBER alla Luchaire in modo da non far figurnre in prima linea il cliente irnniano. Dai due rapporti si desume anche che il contratto da tU milioni di dollari non m eva avuto seguito. Alla tìne anche il contraLto dal 12,6 milioni di dollari non ebbe luogo, ma solo perché la ERBER ebbe condizioni migliori dalla Paribas, filiale di Torino. ollre ad un finanziamento di un milione di ECU dalla Paribas

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Finanziaria (garantito dalla BNP e dalla Banque Française du Conunerce Exterieur, ambo facenti parte del famoso pool). In conclusione anche il giudice Casson ritiene che non si sia commessa infrazione, perché si è adottata la clausola salvagente della subordinazione alle necessarie amorizzazioni, ma il rispetto della normativa era puramente formale e di facciata. Il caso della filiale Comit di Bassano del Grappa è praticamente identico con l'eccezione che un contratto eli 3 milioni di dollari della REMIE verso la Luchaire è effettivamente anelato in porto nel 1986. La difesa sostiene che non vi fu fmanziamento perché la fornitura fu regolata con un'apertura di credito della Banque de Worms, mentre la piccola linea di credito Comit era un sostegno generico all'azienda non collegata a garanzie per le forniture. Il giudice Casson sostiene invece che. pur non comportando alcun intervemo finanziario, l'auività della filiale Comit di Bassano del G rappa era essenziale per l'esecuzione del contratto cu rato dalla Banque de Worms per un 'esportazione che si sapeva era di armi all'Iran via Luchaire. In conclusione per il giudice Casson: l) è provata pacificamente l'esistenza di due pools ( Banque de \X'orms e BUE) agenti nel traffìco di armi verso l'Iran; 2) le banche coinvolte erano di tutti i tipi: private. statali. miste. austriache, francesi, greche, inglesi, iraniane, israeliane, italiane, lussemburghesi, olandesi, portoghesi. spagnole, statunitensi, svizzere e tedesche; 3) le banche costituiscono il perno ed organo di trasmissione fondamentale per le operazioni di export; 4) per puro caso la Cassa di Risparmio di Torino non è rimasta invischiata per i suoi contaui con la ERBER e la Arco France di M. Abello, per un commtto con il Vezarat per il tramite della Legmas AG (Liechtensrein).

2.1.5 Il Comitato speciale e l'affare Lucbaire Il Comitato speciale fu istiwito con decreto interministcriale il 24/ 3/ 1975 presso il Mincomes.

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Non si tratta del primo organismo di questo tipo. Un suo archetipo era il Comitato Armi ( il cosiddeuo comitatino) istituito e mantenuto segreto nel 1952 presso il MAE. Esso non era un comitato consultivo, anzi aveva responsabilità di policy. Sostanzialmente era una conferenza di servizi ed amministrazioni varie. li Comitato speciale invece aveva l'incarico di esprimere al ministro, l'unico autorizzato a firmare le licenze di export, un parere sulle richieste che pervenivano. Il comitato ereditava struttura e funzioni analoghe ad un organismo simile, anch'esso presso il Mincomes. 11 parere era consultivo, obbligatorio e da esprimere all'unanimità. Esso. per quanto non vincolante. aveva in caso di parere negativo un valore praticamenre di veto per il ministro. nel senso che il decisore politico non ha mai fano il comrario del parere espresso dal comitato. Bastava il parere negativo di una sola amministrazione perché la licenza non venisse rilasciata. Le merci dovevano essere comprese nella tabella export, che includeva tutte le armi e gli armamemi. nonché il materiale di interesse strmegko. Già dalla fine degli anni '70 era rilevabile in seno al comitato l'istituto della preventiva autorizzazione alle tranative. Per il rilascio di essa la Difesa chiedeva parere al MAE. al SISJ\ll ed agli SMM o alle DG. el caso di materiale classificato veniva chiesto parere anche all'Autorità azionale per la Sicurezza presso la presidenza del consiglio. 1ormalmente le pratiche che giungevano al com itato specia le erano già dotate di una precedente autorizzazione alle trattative. rilasciata da S~ID. Cioè la Difesa ave\'a già avuto un momento in cui valutare la natura della trattativa. In seno al comitato erano rappresentati: MAE. il cui membro assicurava la presidenza del comitato; Mincomes. che svolgeva l'istruzione delle pratiche ed il cui membro aveva funzione di segretario del comitato. Il direttore della V Div. (DG Import-Export) doveva coordinare l'attività del comitato. I due rappresentanti del .Mincomes nel comitato (DG Import-Export e DG Valute) dovevano curare la regolarità dei profili merceologici di ogni pratica. in modo da consentire anche una verifica alla Dogana all'atto delrexport:

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-

.\II. con un membro della Di\·. Armi ed Esplosi,·i. il cui compito em di verificare se la ditta istante a,·esse le regolari autorizzazioni di polizia per la fabbricazione di materiali bellici: - Finanze. in particolar modo la DG delle Dogane, con un membro proveniente dalla segreteria di Sicurezza 'ATO UEO. Il suo compito era l'esame tecnico-doganale delle singole pratiche - !\ITCA. con un rappresentante dell'ispettorato Patto Atlantico: Difesa. con il TV reparto Ricerche e viluppo di S!\ID: SIS!\II. con rvm divisione: SISDE. il cui rappresentante do,·e"a verificare che i materiali esporLati non potessero es'>ere reimrodoni in Italia a scopi terroristici o malavitosi un rappresentate delle industrie designato dal ~IICA. ma senza dirino di voto. TI 4/ 12/ 1986 il cosiddeuo decreto Formica, sanciva le funzioni del comitato. i l cui compito era di controllare: l'affidabilità della documentazione presentata: la fattibilità dell'operazione sul piano economico. politico e della sicurezza nazionale; l'accertamento delle concrete possibilità di utilitzo dei materiali da parre del paese importatore. Secondo un m<:mhro dd comitato. Zardo. <:ra la prima ,·olra che normativa mente si richi<:desse il controllo sull'effetti\ a destinazione dd materiale esportato. Higua rdo al controllo del la d<:sLinazione finale gi:l :-;olio il ministero Fa nfani (dopo la :-;copena che il pono di Talamone wniva usato per imbarchi clandestini di armamenti) fu data disposizioni.! che il SIS1\II ,·erificasse la reale dc'>tinazione ed utilizzazione della merce. In seguito all'esame dei verbali del comitato. dai quali risuha,·a parere fa\'orevole ad una s<:rie di export '<:r'>o rrancia . .\ falesia e Portogallo (in conn<:s.'>ione con le indagini sul gruppo 13t:rtoldo e sulla RE~IIE), veni,·;mo rinviati a giudizio i rappresemami di: - .\1AE; - Difesa. cioè di S J'vll); SISMl. Ul particolarità degli expon nei cirari paesi consisw,·a nel l'atto che.

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per il loro calibro. le muni:t.ioni d'artiglieria inviate non auebbero pmuw essere impiegate direttmneme perché in lcx:o non l.!rano disponibili i pezzi adatti. Si tratta dci calibri 203. 175. 105 mm d'artiglieria e 60 mm da mortaio. l primi tre calibri sono tipicamente americani e reperibili ancora in alcuni paesi della NATO per quel che riguarda il 203 ed il J05 mm. mentre il 60 mm da mOitaio è un calibro molto cliffuso per i mortai d'assalto. Le contestazioni del giudice Casson agli imputati erano: a) \IAE. S~ID e SISW disponevano delle pubblicazioni adatte per verifìcare la congn1itù fra c:tlibri delle munizioni c dei pezzi d'artiglieria dei paesi imponat<>ri: h> le medesime amministrazioni eruno le uniche a disporre di organi periferici all'estero in g~tdo di controllare la destinazione finale: c) le stesse nmministrazioni forniscono in gran parte i rappresentanti nazionali per il COCO~I. La difesn degli imputati era incentmra sui seguenti argomenti: l) La Difesa non doveva interessarsi del destino ulteriore degli armamenti. ma solo esprimere una valutazione sul destinatario ufficiale ( Blandini) e valuwre il rischio dell'export per la sicurczi'.a nazionale C\losscnta >. incluso il rischio di diminuira competitività della propria base industriale (Pagani). In ogni c:tso con un certifìcato di importazione (Cl) internazionale. lo swto responsabile era la F~mcia per il materiale che riceveva dall'Italia. Tanto pill che in sede NATO è pre,·ista l'importazione di componenti semilavorati da pa11e dci paesi LDDI (Less Developed Defence Indtlstry) e la riesportazione di materiali finiti nell'ambito di gare ì'\AMSA (NATO Maintcnance ancl Supply Agency) (lardo). 2> Il ~IAE concedeva autorizzazioni favorevoli verso paesi amici e non era suo compito accertare la congruità tecnica tra munizionamento ed armi in dmazione. mentre ciò em accertabile dalla Difesa sia con manuali. sia con gli addetti militari. sia con iJ SIS~II. l'n gran numero di pratiche non richiedeva approfondimenti ulteriori dopo l'istrunoria farra da ~lincomes e soprattutto dopo la precedente isrrunoria per l'autorizzazione alle tranarive. Questa istruttoria rientrava nelle comp etenze della Difesa. che richiedeva anche un parere al SISMI.

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L'accertamento della destinazione era di natura esclusivamente cartolare, cioè basato sulla presenza di EUC (End User Certificates) o di CI e sull'autenticazione dei documenti da parte delle nostre sedi diplomatiche all'estero. I membri di dette sedi non hanno compiti di ' 'erifìca tecnica, mentre gli addetti militari dipendono direttamente e ricevono istruzioni dalla Difesa. La loro collaborazione con l'ambasciatore dipende esclusivamente dalle direttive della Difesa e dalle loro relazioni personali con l'ambasciatore. Rappresentati del SISMl non vengono ufficialmente inviati all'estero, ma gli addetti possono ricevere degli inviati militari che hanno fano parte o fanno parte del SISMI o del SIOS. Anche questi inviati dipendono dagli addetti, la loro appartenenza ai sef\·izi può essere sconosciuta all'ambasciatore ed ancora una volta il contrario dipende da rapporti di collaborazione e cortesia (Toffano). 3) Il SJSMI sapeva dell'incongnrenza presente nell'esportazione di munizioni ca libro 203 mm in Francia e sapeva che era pacifica una riesportazione, ma non era motivo di preoccupazione. La garanzia era data dal fano che l'importatore fosse un paese '\.IATO. che quindi avrebbe riesportaro solo in ambito ·ATO o di accordi ;'1/ATO. Inoltre non si trattava né di materiale hi-tech. né di colpi finiti. Questa regola di comportamento rispondeva ad una precisa direttiva del SISJ\11, che non doveva essere comunicata agli altri membri del comitato (Battiati). Il successivo rappresentante SJSMI del com itato ignorava la non congnrità del 203 mm per il Portogallo. In ogni caso questo non lo riguardava perché il Portogallo aveva gli stessi obblighi dell'Italia in merito alla riesportazione e perché si trattava di componenti di munizioni. 1el 1986 em venuto a conoscenza delle esportazioni formali di Grecia e Portogallo all'Iran ed all'Imq. In precedenza il SISMI aveva segnalato alla polizia (fìne 1984) dei sospetti su esportazioni illegali di ditte italiane verso l'Iran, ma la polizia rispose che i sospetti emno infondati. Ciononostante il SISM I informò la Difesa ed il CESIS (che inviò un appunto alla presidenza del consiglio) che Grecia e Portogallo riesportavano materiali finiti con componenti italiane importate verso 1 ~111 cd Iraq, paesi verso i quali l'Italia non esportava più direttamente. Per quel che riguarda la Ma lesia, pur non trauandosi di paese 1ATO era classificaw come non pericoloso per la sicurezza italiana (Migliozzi).

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Di fronte a queste obbiezioni l'accusa ricorda che la normativa, prima del decreto FormiGt, era per lo più frammentaria e che la normativa basilare era la circolare 7/ 6/ 1978 nr. 2/ 2268 M inistero della Difesa - D ifegabineuo, seguita dalla direttiva del presidente del consiglio dei minisu·i 28/7/1980. Questa circolare. nonché la direttiva, affermava che il parere favorevole ad un nulla osta p er l'esportazione dovesse essere subordinato ad una dichiarazione deil'ali[Orirà governativa importatrice che il materiale importato era per uso proprio op pure che subordinasse la rieportazione al benestare d elrautorità italiana. La circolare. secondo l'ex-d iretto re del SISMI inetto Lugaresi, aveva sempre rappresentato una pietra miliare per la prassi dei rappresentati della Difesa nel comitato speciale anche in caso di contrasti con MAE e Mincomes più sensibili all'interesse delle industrie. Solo con una circolare del 10/ 3/ 1984 la Difesa disponeva una procedura più snella per i paesi NATO in modo da consemire una valutazione caso per caso, basata sul CI e su documentazione aggiuntiva . Tuttavia si era ben consci dell'insufficienza del Cl nel caso di armi leggere e subcomponentistica. Con la circolare 26/ 6/ 1984 la Difesa chiari va i criteri sull'esportazione di subcomponenri. Per materiali come spolerre o parti di munizionamenro, bastava il Cl. In caso di du bbi persistenti i rappresentanti di SMD avrebbero potuto chiedere la procedura scritta, secondo la quale ogni decisione sulla p ratica è rimessa alla Difesa, che invia parere scritto direttamente a Mincomes. Tuttavia una precedenre circolare della Di fesa (9/ 11/ 1983) stabiliva chiaramente che le esp ortazioni verso Tran ed Iraq cominuavano a parto che fossero per contratti già operanti e solo per •parti di ricambio e munizionamenti per sistemi d 'arma già esportati, materiali di armamento a carattere difensi vo e di contenuto tecnologico non elevato•. Questa direniva venne seguita come dichiarato dall 'on. Giuliano Amaro (allora sottosegretario alla presidenza d el consiglio) in una interpellanza alla camera del 21/ 11/ 1986. L'on. Am ato precisò che la direttiva attuava un indirizzo del governo per adeguarsi ad una risoluzione del parlamento europeo, ma che non presupponeva l'esistenza

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eli un formale embargo internazionale. L"effetto della direttiva fu una caduta drastica clelrexport verso nran: 1983 484 miliardi di lire. 1984 4,5 md. L'accusa ritiene che se questa era la linea del governo e se, come dimostrato da un appunto SISMI (19/ 9/ 1984) al comando generale della GdF. il SISMI era a conoscenza della reale destinazione delle esportazioni in Francia ed Austria. i suoi membri avrebbero dovuto informare gli altri colleghi del comitato perchÊ esprimessero un giudizio completo e motivato. L'appunro del 19/ 9/ 1984 rivela una conoscenza specifica del circu ito CO SAR-ERBER e del fatto che questa chiedesse licenze eli export verso la Luchaire e la Hinenberger, ambedue implicare nei traffici con l'Iran. Inoltre l'addetto militare a Teheran aveva inviaw il 29/ 1/ 1984 un appunto a SIOS-Ma rina ed al SISMT dove venivano chiariti i rapporti CONSAR-ERBER-Iran e dove si spiegava che i contatti a Roma erano tenuti da una sez io ne sraccata della 10 10 ( ' arion al Defence Organization). p rima dislocata ad Atene. Lo stesso appunro faceva riferimenro al circuito gruppo Bertoldo-Technik Europa ed ai contatti tra Oubbini ed Appiano. L'appunto era stato preceduto da un messaggio del 17/ 1/ 1984. ma pervenuto il 22/ 8/ 1984 al SIOS-Marina ed al SISMI, dove si segnalavano i contatti di Appiano per la fornitura di 286.000 colpi da 155 mm e 56.000 colpi piÚ accessori. da fabbricare vuoti in Italia e riempire presso la Luchaire. Dal punto di vista dell'accusa. la resi della difesa che il CI per i paesi COCOM non obbligasse a controllare l'effettiva destinazione dei materiali espottati. non è consistente con la basilare circolare 2 2268 del 7/ 6/ 1978, confermata dalla circo lare paclolini 10/ 3/ 1984, che invece cercava no di impedire le triangolazioni anche tra i paesi COCOM . A questo proposito l'allora d irettore del SISMI, gen. !'\inetto Lugaresi, aveva proposto: il controllo continuo e capillare sulle bollette doganali di esportazione e l'imposizione della procedura di un EUC autenticato. anche verso i paesi COCOM (tra cui spiccavano Francia, UK e Germania).

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ln ruui e due i casi !"idea non fu accolta e soprattutto per quel che riguarda le bollette doganali fu opposto una sorta di segreto d'ufficio, impossibile a sormomarsi anche con l'interven to del p residente del consiglio Spadolini. Si riuscì solo a ottenere una presa di visione dalla GdF delle bollette doganali. non sempre con regolaritù. memre I'ISTAT si è sempre rifiutato di fornire i dati riepilogati\ i nelle bollene doganali. trincerandosi nel segreto d'uffìcio. I tematìvi di superare le carenze del sistema CJ/FV (CertificalO lmpormzione/ Formulario Verifica) sono streuamcntc connessi al sistema medesimo. Ogni esponawre per oncnere la licenza deve esibire un Cll (Certificato Internazionale l mportazione ). abbrc,·iato CI. emt!sso dal paese importatore. A esportazione a,·,·enuta l'operatore deve presentare un formulario di verifica aHestame l'effeni,·a consegna. La nota riser\'ata 23 7/ 1983 del t\lAE a Difesa. 1\lincomes. SIS~ll e SISDE menc in rilievo differenze di sensibilità tra le amministrazioni di t.IAE e Difesa. quest'ultima più incline a procedure maggiormente rcsll'ittive. La risposta del direttore del SISi\-11 del 9 8 1983 ri~1ssumeva così i moti,·i di una maggiore cautela: - scarsa affìdabilitù in genere del Cl FV. già dibamna da anni in :-.edc COCOt-1; scarsa affidabilità del CI/FV rilasciato anche a paesi NATO (casi: Bererta-RFG. Sacchi-UK. Bereua-Porrogallo): - circolazione di EUC non autentici <caso Beretta-Sudan. dove esisre,.a un funzionario sudane:-.e che li \'ende,·a): - compatibilità con gli impegni COCO~I di norme nazionali rendenti a misure cautelative aggiuntive. Un parere del CESIS del 19/ 12/ 1986 evic.lem~ia le preoccupa7.ion i che in cert:i ambienti suscitava il blocco delle esportazioni anche d i scmila\'orati. come era da intendersi secondo il decreto Formica. con conseguenze prevedibili per l'induMria della Difesa. Appare intere::.sanre. a conclusione di questa breve disamina a carattere pummente informativo e non di discussione giuridica di un caso runora sub judice (di stretta peninenza delle pani in causa) ricordare alcuni punti della difesa.

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l) Gli imputati del SISMI e della Difesa non erano gli unici a disporre di mezzi per accertare la congruità dei calibri richiesti con le dotazioni delle FFAA di determinati paesi. Anche gli esponenti di Mincomes, provenendo dalla divisione tecnica Armi, avevano accesso alle pubblicazioni necessarie (p.e. Militai)' Balance). La discussione se tutti i membri del comitato speciale fossero a conoscenza o meno della fattispecie è ritenuta dalla difesa fuor di luogo. anche perché tutti i membri del comitato sapevano come funzionavano i sistemi di controllo del CVFV o dell'EUC. 2) Essendo i membri del comitato, come riconosciuto dal giudice istruttore, ciascuno portatore ·degli interessi, delle verifiche, dei controlli e delle valutazioni di opportunità dell'Amministrazione di appartenenza•. i componenti del SISMI assolsero in pieno ai loro compiti di intelligence previsti dalla legge 801/ 1977. compiti che esulavano da quelli degli organi eli PG (polizia giudiziaria). Ciononostate il SISMI aveva attivato due volte gli organi di PG (GdF e CC) senza alcun riscontro di effetti sulle sospette esportazioni verso l'Iran. Servendosi dei normali canali gerarchici. il SIS!'vll aveva trasmesso le informazioni anche all'auto rità politica (CESIS. il 3/ 12/ 1986 e ministro della Difesa) avendo come risposta la già citata nora del CESIS del 29/ 12/ 1986 (originata da un appunto del 19/ 12/ 1986 del CESIS stesso al Presidente del Consiglio). Il CESIS faceva no tare che, alla luce del decreto Formica, non si poteva vedere quali erano gli strumenti per impedire le cosiddette triangolazioni, p erché il decreto si concentra sulla regolarità formale della documentazione allegata alla richiesta eli licenza per l'export. Una volta che i documenti sono regolari , che non vi sono controindicazioni economico-politiche e eli sicurezza e che i materiali sono compatibili con quelli in dotazione delle FFAA destinatarie, il CESIS non vede quale misura si possa adottare senza interferire nella politica di un paese amico e senza danni per l'industria nazionale. Le stesse forniture potrebbero essere sospese qualora si trattasse di prodotti finiti o di armi, però nel caso segnalato sono solo semilavorati. Se i criteri restrinivi sull'esp ortazio ne di armi verso Iran ed Iraq sono da applicare anche ai semilavorati in partenza verso paesi terzi. anche se violawri della clausola eli destinazione finale. si precluderebbero importanti mercati all'industria nazionale.

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3> l criteri restrittivi deline<lli dal governo non erMo configurabili come un vero e proprio embargo totale di esportazioni verso i paesi in conflitto, come percepito dall'opinione pubblica. Una nota del gabinetto del ministro della Dife:>a (9 11 1983) chiariva che: andavano accolte le richieste per: contratti già operanti. pezzi di ricambio c munizioni per sistemi cr arma già esportaci, materiali eli armamento difensivi ed a basso comenuto tecnologico; Lln certo equilibrio nel flusso di esportazioni andava manwnuto; - l'accoglimento di richieste per materiali altamente offensivi e. o hitech andava subordinato al favorevole evolvere della situazione politica locale. All'ano pratico dumnte il 1986 partirono per l'Jmq: sistemi di guerra elettronica, un bacino ga lleggiante, apparati ricetrasmittenti, mine, appamti ricetrasmittenti, colpi da 40/ 70 mm e 76/62 mm, razzi da 105 mm. un armamento completo per nave (missile antinave, missile c. a. cannone navale). ricambi per radar e per sistemi di controllo dell'inrerccttazione aerea. Partirono invece per l'Iran: 94 mitragliere c/ :1 binate da 35. complete di ricambi c !->upporto logistico. 4) Le transazioni, tnmne che nel caso della Malesia. riguardavano solo dine e non FFAA. Le ditte. come è evidente. potevano solo commercializzare e rivendere i materiali importati. La ~lalesia è il solo GI!->O in cui si sia esportato munizionamemo completo, ma lì esistevano dmazioni di cannoni da 105 mm. 5) Il sistema CI/ FV. utilizzato per transazioni con i paesi dell'area 1ATO e COCOM. presuppone e lascia aperta l'evenienza di una rivendita dei materiali importati a paesi terzi dorati invece dei calibri appropriati. Questo è ancorn più evidente nel caso di esportazioni di componemi ed ern sancito dalla nota del 2616/ 1984 del gabinetto del ministro della Difesa dove il Cl FV era considerato sufficieme sia per le spolcne non avanzate. sia per bossoli. proietti vuoti o non spolcnati. 6> Anche con il sistema EIJC si ha soltanto la gar-anzia che il paese destinatario riesporti il bene secondo la propria legislazione nazionale e che non lo riesporti a paesi a paesi che siano una minaccia per la , ATO. I..'EUC verso paesi non-COCOM è mfforzato dalla claLJsola eli non riesportazione senza previo consenso del paese da cui proviene il bene importato.

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7) Le transazioni che hanno oggetto la componentistica di munizionamento (empty boclies o corpi grezzi, cariche di lancio ecc.) ricado no sotto l"art. 5 del regolamento CEE 802/ 68 che attribuiscono l"appartenenza della merce al paese dove la merce ha subito rultima trasformazione e lavorazione sostanziale eco no micamente giustificata, in analogia con quanto previsto dalla civilistica per il procedimento di specificazione . Nel caso delle transazioni in oggetto, esse prevedevano l'export di compo nenti a bassa sofisticazione, che poi avreb bero dovuto essere assemblati con compo nenti più sofisticate, come le spolette, per arrivare ad un prodotto finito essenzialmente diverso dalle componenti d i pattenza . 8) Il comitato speciale, conside rato dal giud ice istruttore organo collegiale perfetto, tale no n è visto che gran parte delle sedute di esso sono state tenute in assenza di alcuni suoi membri. 2.2 Il caso BNL Atlanta Il maggiore lavoro di indagine in Italia è stato svolto dalla cosiddetta commissio ne Carta, mentre negli Stati Uniti una mo lteplicità di enti investigativi ha consentito se non di aprire dei procedime nti formali a carico di precise personalità, quanto meno di consolidare la certezza che le autotità statunitensi erano al con·e me de lla vicenda. La commissione d'inchiesta del senato fu istituita il 19 febbraio ed iniziò ad o perare il 6 marzo 1991. Secondo le risultanze de lla commissio ne Carta (caso BNL-Atlanta), la BNL aveva avuto sin dal 1980 fo rti rappo rti con l'Iraq, pur no n escludendo transazioni a favore dell'Iran (vedi caso Luchaire). A premessa di ogni ulteriore considerazione va valutato se un istituto bancario eli prima grandezza e di proprietà pubblica possa permettersi una politica in contrasto con gli indirizzi governativi ufficiali. Una politica di largo respiro in ogni caso non risulta essere mai stata discussa in consiglio di amministrazione e di essa sono responsabili inte ramente il presidente ed il diretto re generale. IJ primo era la vertice dell'istituto da 11 anni, mentre il secondo godeva eli precisi poteri sratutari. Le vicende relative alle mine Valsella, alle Fucine eli Terni (supe r-

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cannone), alla vendita della squadra navale all'Iraq ed infine la sofisticata operazione di Atlanta dimostrano una lin ea di continuità nell'interesse al mercato degli armamenti da parte della banca. Soprattutto l'affare della vendita della flotta all'Iraq è l'inizio di un rapporto molto intenso con Baghdad. Mentre all'inizio degli anni '80 l'Iraq era considerato un paese a rischio, il presidente della BNL lo riteneva un buon cliente. È interessante notare che l'Iraq proprio nel 1982 chiude i suoi conti in deposito con la sede di Roma (circa un miliardo di dollari) e riprende i rapporti con una filiale lontana come quella di Atlanta, cioè meno controllata. Infatti il direnore della fili ale di Atlanta, Cristoph er Drogoul, viene assunto apparentemente senza un controllo approfondito delle sue referenze e inizia una selezione del personale così accuf",.Ha da controllare interamente il funzionamento di quella fìliale. Ben presto in questa filiale cominciano ad accumularsi una serie impressionante di anomalie: - personale tutto eli ruolo estero; mancanza eli una segreteria fieli; - diversa sede geografica della banca tesoriera; assenza di visite degli ispettori della direzione centrale; rapporti ispettivi interni che non giungono a destinazione; - operazioni prevalentemente con clienti non locali; specializzazione in operazioni con l'Iraq; depositi a Londra e doppio conto a favore della società di intermecliazione Entrade. Fin dall'arrivo di Drogoul non solo gli importi delle operazioni superano i limiti eli autonomia tipici di una filiale (non oltre i $150 milioni), non solo le autGrizzazioni interne vengono scavalcate ed anticipate (prassi ricorrente e tollerata, ma con ristrette tolleranze), ma le esposizioni superano di ben sei volte il vincolo imposto, mentre una filiale secondaria arri va acl aggiudicarsi oltre il 20o/o dell'intero programma di sostegno alle esportazioni USA in Iraq. Con l'anivo del nuovo direttore generale, Giacomo Pedde, furono ulteriormente ridotti i già deboli meccanismi di controllo. Atlanta viene controllata solo dagli ispettori dell'area americana della BNL, quali non hanno brillato per profondità nei controlli.

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CATENA GERARCHICA BNL

o o

Catena ger·archica BNL

H

I livelli di responsabilita' lhreZione Generale

Ped.d.e

Dir

Area Amer

l

l

Fil. Atlanta Drogoul

opp. Fil -madre NY

F'l.l Atlanta Drogoul

caso BNL A;..anla


GERARCHIA OPERATIVA

Ge1·archJa operativa Rapporti funz10n a h Atlanta- Rom a Direzione Generale ~rea Comm erciai e

l

l l

SAI

l(Servizio Affari Internazionali) abolilo iruzjo 1988

Linea Gestioni Reti Estere

1Filiale

Linea Istituzioni Finanziarie

Atlanta

1

... ...... o......

caso BNL Allenta


La sede di Atlanta diviene operativa con i fmanziamenti dell"export agricolo USA all'Iraq. garantito dalla CCC (Commodity Credit Corporarion), un'agenzia finanziatrice del dipartimento federale deii'Agricolrura. La CCC ha così convogliato fmanziamenti verso l'Iraq, agendo secondo dirertive di politica internazionale di Washington, prima per soddisfare essenziali bisogni dell'oggettivo alleato iracheno, poi con vari artifici per potenziare la base dell'industria militare irachena. 'on si sa quanto la BNl ai vari livelli conoscesse questa operazione, ma sicuramente l'Iraq per bocca del ministro degli Esteri, Tariq Aziz (9/111991). ha affermato pubblicamente che il contributo della BNL era essenziale per l'economia nazionale. Un primo punto importante dell'indagine è stata la constatazione che rutti i movimenti bancari compiuti dalla filiale di Atlanta non erano affatto celati in una contabilità in nero o segrera (di cui solo vaghe tracce sarebbero rimaste nella contabilità uffìcialc), ma che, pur non essendo ufficiali, quei movimenti di denaro erano dd tutto palesi. egli ambienti bancari era pacifica la grande altività dispiegata dalla filiale di Atlanta verso l'Iraq, come erano ben note tune le operazioni, di per sé legittime, che Atlanra svolgeva con la CCC ed in misum minore con la Eximbank. Soltanto l'origine c la destinazione dei fondi erano dissimulate sotto conti di comodo, ma anche ciò non avrebbe retto al più elemenrare controllo. Invece esso non fu mai effettuato. La vicenda della 13 L di Atlanra inizia il 4/ 8/ l 989 con un 'irruzione deli'F13T nella banca su segna lazione di due dipendenti. Secondo la segnalazione. la 13NL stava erogando crediti per firma e per cassa a favore di sogge11i pubblici e banche irachene per il finanziamento di varie esportazioni per un totale di S2.8 milioni. Corrispondentemente risultavano pure le operazioni effettuate dalla filiale per la prowista di fondi sul mercato internazionale, anch'esse ufficialmente non evidenziare. Tutte queste opera:doni erano state compiute da Christopher Drogoul con la complicità di quasi tuili i dipendenti. senza alcuna necessaria copertura ed autorizzazione degli organi BNL a Roma. La prima interpretazione degli eventi come una frode perpetrata a danno della B L da dipendenti disonesti. trovava immediatamente appoggio nella locale procura distrettuale federale di Atlanta. 102


L'assenza di autorizzazioni a livello centrale poteva indurre ad una azione di disconoscimento degli impegni presi con lt: conniventi istituzioni irachenc, ma alla fine si stipularono gli accordi di Ginevra (gennaio 1990) in base ai quali l'Iraq pagava debito ed interessi e la BNL riconosceva gli impegni presi. La guerra del Kuwait ha inten·ouo il recupero di un residuo credito di circa 2.000 miliardi di lire con relativi interessi. Stessa cautela fu adottata con la CCC. Per tutto il mese del settembre 1990 la B L sostenne la tesi del ·lupo solitario· cd ancora il rapporto interno Petti dell'aprile 1991 manteneva l'impostazione originale. estendendo però gli addebiti all 'ispettore Messere ed al direttore dell'area ord America. Tuttavia dal campo di indagine restavano inspiegabilmente escluse sia la direzione generale della B 'L sia l'ispettorato della B"fl. Le tecniche di occultamento impiegate erano: manipolazione di alcuni conti; conservazione di documenti amministrativi in luoghi diversi dalla banca; falsificazione di alcune conferme richieste dai corrispondenti in sede di auditing interno di 'ew York; sottrazione dalla raccolta uffìciale di alcuni documenti. Un elemento importame nelle tecniche di occultamento erano i cosiddetti bogus accounts (conti di comodo o di appoggio) che, il1Seriti tra gli effettivi fornitori di provvista finanziaria e gli effettivi beneficiari dei crediti erogati, permettevano un'opportuna manipolazione dei saldi in modo che un'operazione di credito figurasse come un :.emplice transito o clearing verso i bogus accounts. La circostanza che questi fossero intestati, oltre che alla società Entrade, anche alle banche Rafidain e CBI (Centrai Bank of Iraq) non avrebbe dovuto mancare di suscitare qualche sospetto, vista l'entità delle operazioni di apparente clearing. Peraltro tutte queste tecniche di occultamento lasciavano tracce nella documentazione ufficiale ed erano imegralmenre conservare dalla banca tesoriera della Bi\ll di Atlanta. la ~lorgan Guaranty Tn•st di 1ew York. Era da lì che transitavano tutte le operazioni di brokerage internazionale necessarie per rifornire di crediti la Centrai Bank of Iraq e la Rafidain Bank.

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UNA RETE BUCATA

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Una rete bucata di controlli Ltvelli ispettivi e controlli esterni

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supervisìone indiretta

supervisione diretta


GLI INTERLOCUTORI DI ATlANTA

Gli in terlocutori di Atla nta Tanti. ma poco attenti

Linea Ispettorato Gruppo Ispettivo Estero

l Filiale Atlanta

l

1 -

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Isp ettorato Filiale l\TY

- ---1·

Linea Istituzioni Finanziarie (ex- SAI) Lin ea gestioni Estere (ex- SAI) Direzion e Ar ea Amer ic ana Direzion e fil iale NY

.......

o

V1

caso BNL Atlan t a


L'l stessa documentazione che non veniva inviata alle sedi di ew York o di Roma, era però disponibile nella sede di Atlanta ed è stata visionara con maggiore o minore accuratezza dagli ispettori Messere e Campagniolo. l comrolli esterni, compiuti da società di revisione rinomate come la Peat Marwick, sembrano essere srmi del nmo inadatti ad evidenziare le malversazioni pil't clamorose. Lo stesso vale per il Bankin g Departmenr dello Stato della Georgia ed in via sussidiaria per la Federai Re.serve. Bankit.alia invece non ha poteri di controllo diretto sulle filiali estere di banche nazionali. r risultati di questa gigantesca operazione di finanzimnento occulto si sono tmdoHi nell"e.sito che la met~'l di $4 miliardi di finanziamenti illcgal i servì alla realizzazione di progr:,tmnti militari per un "industria bellica autosufficiente e non per l'acquisto di alimenti. La Commissione permanente banche. finanza e affari urbani della Camera d el Congresso. guidata dal Rep. Henry 13. Gonzalez, ha appurato che $2, J miliardi furono prestati dalla Bl\11. anravcrso la Eximbank per l'acquisto di prodoni e macchinari industriali clual-use. Tra le società statunitensi fornitrici di prodotti per il progetto 395 (un progetto missilistico iracheno per il potenziamcnto degli SCUD) abbiamo: Mack Truck (Pennsylvania), trallori camion rimorchi : - Lincoln Electric (Ohio). .saldacrici c torniture; Rocce lndusrrics (Illinois), :ntrczzature per la lél vorazione del cernento; - Hewlell Packard (California), computer: - Emco Engineering (Massachusscts), impianti p er il trattamento dc ll"<tcqua; Ionics (Massa.), impianti per il trattamento dcminaralizzantc dell'acqua e sistemi eli pompaggio; - Drcsser Construction (Illi.), attrezzature edilizie; - Mundratech Ltd. (!Ili.), autocarri con cassone ribaltabile; - Grove Manufacturing (Penn.). autogru; Ingersoll Rand Co. (1 ew j ersey), compattatrici per il cemento; Licbherr-America (Virginia), betoniere montate su autotelai Mack; Mannesmann Dcmag (IIIi.), artrczzature edilizie pesanti.

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t

Anche il progetto 144 e quello 1728 (ugualmente missilistici sulla base dello SCUD), ottennero assistenza americana. La Commissione guidata da Gonzalez ha evidenziato come, a fronte di una volontà irachena di costiruire una propria industria bellica: il Dipartimento del Commercio autorizzò l'esportazione di beni dual-use in Iraq con l'acquiescenza di altre amministrazioni, che avrebbero almeno dovuto conoscere lo scopo di tali importazioni da parte di Baghdad; il presidente non presentò una relazione esauriente al Congresso; il Dipartimento di Stato non ha voluto ottenere dall'O U informazioni dettagliate sui progmmmi iracheni ed attribuisce al caso BNL Atalanta poca importanza, come anche altre amministrazioni. La commissione Catta è giunta alla conclusione che il parallelo sviluppo della filiale di Atlanta come centro di finanziamento occulto diflìcilmeme non è un caso e che può essere considerato organicamente funzio nale ai disegni di alcuni ambienti statLJnitensi. Q uesto non infondato sospetto propone logicamente l'esistenza di responsabilità superiori a quelle di Drogoul in seno alla BNL.

2.3 Alcune osservc1zioni p relimina ri Come già abbiamo accennato all'inizio del capitolo, i due casi sono sub-iuclice e le nostre considerazioni tocchemnno non gli aspeui giuridico-p enali , soprattutto qu elli po litico-op erali vi eli rilievo p er un aggiornamento delle policies e azioni amministrative nel campo della

lotta alle prolifenlidoni e del mgionevole controllo delle esportazioni di armi e tecnologie. Per quello che attien e l'indagine del giudi ce Casson su l caso Luchaire vanno ricordati alcuni sviluppi essenziali. In appell o la sentenza emessa per il caso Valsella dal giudice Corrado Carnevale il 22/ 10/ 1991 evinceva che la fattispecie dell'esportazione, ravvisata invece da Casson, non è espressamente considerata dall'alt. 695 c.p. e dall'art. 28 del TULPS, che pllniscono azioni diverse parificare solo nella pena. In pratica, secondo questa interpretazione, la norma prevedeva pene per chi ·fabbrica o introduce nello stato o pone in vendita o 107


cede· armi. ma non prevede pene per chi le esporta. Questa differente interpretazione si riallaccia al più vasto dibattito se le leggi concernenti i trasferimenti el i armi e precedenti alla 185 appu ntassero le loro attenzioni soltanto su una situazione d i terrorismo interno. nella quale bisognava bloccare gli approvvigionamenti di armi interni ed esteri alle cellule terroristiche, oppure se avessero una logica estensione anche verso le esportazioni. Un secondo punro da rammentare è l'evoluzio ne dei comitati speciali. Abbiamo visto che il segreto Comitato Armi o comita tino nel 1952 stabilisce il precedente di una presenza MAE nel circolo decisionale cd aveva responsabilità di policy. come una sorta di anuale CISD ristreuo ed a livello più basso. TI Comitato Speciale del 1975 ha invece una fisionomia del tutto diversa. Esso di occupa di armi e tecnologie ed è legato ad una precisa tabella export aggiornata con molta minor frequenza rispelto al le analoghe cst<:re ed a quella del COCOM. probabilmente in relazione alla circostanza che allora le esponazioni erano in crescita. Questo comitato in realtà non preparava e non svolgeva l'istruttoria delle pratiche che esaminava. Poiché non fa le istrltllorie esso non è una struttura amn'linistraliva e quindi non può avviare un proced imento amministrativo. Una simile circostanza non impedisce che dc f~lcto il Comitato Speciale non supplisse alle carenze delle istruttorie eli altre amministrazioni a monte. Si crea così un particolare contesto dove un organo che non controlla realmente i procedimenri che esam in a v iene però ri rcnuLO responsabi le, a lUtto vantagg io di un a ev iden te diluizione de lle responsabilità dei vertici politici. È ragionevole ritenere che una simile situazione sia stata ritenuta conveniente. per una tradizionale mancanza di assunzione di responsabilità dci vertici politici c per una non meno rad icata po lirica dell'erga omnes nel setLore della politica internaziona le. Due aneggiamenti che niente hanno a che vedere con l'esigenza fondata di poter disporre di un ventaglio di scelte di plausible denial per proteggere l'azione politica anche quando è controversa. Con il decreto Formic:<t l'evoluzione continua. A partire cl~tl dicembre L986 le fasi istruttorie sono due: - una del Mincorncs; 108


una "ulteriore istrutroria a cura delle ammtntstrazioni intere~satc e con l 'ausilio degli orga ni consultivi all'uop o preposti". Il problemi che sorsero furono duplici: un ministro si era messo a legiferare impegnando normativamc nte altre amministrazioni su una norma stabilita soltanto dal suo ministero. 1 ei fatti le altre amministrazioni accettarono supinamente; lo stesso ministro stabi li va un principio di coordinamenw non nell 'a ttività di un organo con ~u l ti vo, ma nella succiwta u lteriore istruttoria. Con questa mossa si erano trasfo nnati i precsisLCnti Comitato Speciale e Comitato Valute da organi consultivi in organi di istnmoria. nonostante fossero citati come organi ausiliari. Da un lato questa decisione fu presa per comodità perché in teoria c'erano rutti i rappresentanti delle amminisu<tzioni competenti, tanro piCt che si poneva la giustificazione che mancava il tempo per convocare una conferenza delle diverse amminisu<tzioni per un'istruttoria completa. Dall'altro si fece così per scaticarc di fatto dall'istruttoria le amministrazioni madri che inviavano i loro rappresentanti nei comitati, demandando a questi organi un'istruttoria impossibile da fare in un'ora di riunione. Infatti negli inconu·i si controUavano solo le firme sui documenti , perché in fase di Comitato l'istruttoria avrebbe dovuto essere già stata completala non solo sotto il profìl o formale ( il cosiddetto controllo cattolare). ma anche sono quello sostanziale. In definiti va il Comitato era solo un consulente per un ultimo parere di sicurezza ad un'attività istruttoria interamente esperiw. Esisteva, e tLtllora esiste, un solo modo per o ttenere un 'istrutroria completa e veramente affidabile, superando i limiti connessi al puro controllo cartolare. L'uovo di Colo mbo no n è assolutamente una novità perché l'allora direttore del SISNli Lugaresi aveva chiat<tmenre ind icato il controllo continuo e capi llare sulle bollette d oganali di esportazione e l'imposizione della procedura di un EUC aurenricato, anche verso i paesi COCOM (tt<t cui spiccavano Francia, UK e Germania) come le soluzioni opportune. La storia del segreto d 'uffìcio che circonda le bollette doganali è soltanto uno dei misteri ammin istrativi spiegabili con una mentalità eli stile sovietico, in evidente contrasto con la legge sulla trasparenza degli atri amministrativi.

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In questo ciclo si inseriva l'attività delle OIS (Organizzazioni Informative e di Sicurezza), che in quella sede, ognuna per la sua competenza interna ed estera, non dovevano fornire informazioni eli sorta se non p er evenri ostativi verificatisi all'ultimo minuto. Questo è spiegabile con due ordini di motivi: - il destinatario de lle informazioni per il SISMI è il canale paraUelo ministero Difesa-CESIS (Coordinamento Esecutivo Servizi Info rmazione e Sicurezza) e per il SISDE è l'analogo canale Inte rniCESIS, il quale poi le passa al presidente del Consiglio dei Ministri, che a sua volta può decidere se passarle o meno al ministero competente nel ciclo delle autorizzazioni alle esportazioni; - una OIS non può ' bloccare un procedimento amministrativo (tanto pil'1 che il Comitato non è un o rga nismo amministrativo) con evidenti conseguenze di carattere civilistico sulla base di una informazione di intelligence. Si arriva in quesle condizio ni alla presente situazio ne dove ne l Comitato previsto dalla legge 185 non si svolge suppono informativo perché si Lratta di un organo consultivo il quale, anche per quel che riguarda la legge 222, controlla solo la coerenza dei documenti presentati. Nella nuova prassi del Comitato consultivo le ca rte non si vedono nemme no e c'è solo una consulenza p ersonale da parte d i espe11i che non sono più chiamati a rispondere delle carenze di altre amministrazioni. Le differenze tra le due leggi (armamenti e hi-tech) sono tra l'altro che irrilevanri sia ne lla prassi amministrativa che nelle disposizioni giuridiche. Nella 185 esiste lo UAMA (Ufficio Auto rizzazioni Mate riali Armamento) con personale distaccato in grado di svolgere un'istruttoria completa. Per que l che si può capire nella fu[Ura applicazione della 222 la presenza di personale distaccato al Mincomes inspiegabilmente non è affatto prevista per la fase istruttoria. A livello di disposizioni di legge colpisce il fatto che, me ntre nella 185 c'era la possibilità di chiedere un pare re al CISD (Comitato Ime rministe riale Scambi Difesa) per transazioni di particolare rilevanza politica, nella 222 si può solo richiedere al medesimo comitato consultivo un parere su un delicato caso politico. Una palese insensatezza, la cui logica no n ha niente a che vedere col contro llo delle prolife razio n i.

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Un terzo aspello vuole prendere in considerazione il sistema bancario stesso. Come si è visto l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria sui traffici illeciti internazionali di armi. compona quasi automaticamente il controllo delle procedure esecutive di tutti quegli istituti bancari coinvolti nelle procedure commerciali (cioè lo scambio denaro contro merci). In altre parole. il giudice deve cerca re di penetrare in quello che si definisce sistema bancario: un insieme di disposizioni interne tese esclusivamente a tutelare l'immagine dell'istituto ed a proteggerlo da situazioni a rischio che si potrebbero rradun·e in perdite economiche. La collaborazione che la banca fornisce alle autorità inquirenti è sempre improntata alla massima correttezza formale, salvo addebiti specifici cui non può sottrarsi per la massa documentale in suo possesso e che deve esibire. L'acquisizione della documentazione relativa ai rapponi che intercorrono tra la direzione centrale di una banca e le sue filiali, è il primo passo da fare per cercare di arrivare al punto di partenza di una transazione complessa come quella della vendita di anni a paesi verso i quali non è permesso esporta re. Appare a questo punto opportuno ripetere ed esplicare ulteriormente i tipi di credito usuali nei casi di transazione d'armamenti. Di solito le operazioni commerciali si effettuano auraverso tre procedure: credito documentario, il credito irrevocabile e quello di nego;~ia zione . ! due ultimi sono i più impiegati nella vendita di armamenti. Per credito documentario si intende la volontà dell'ordinante (acquirenre), cioè colui che ha richiesto alla banca l'ape11Ura di credito a favore di terzi. che la condizione prioriraria nei confronti del beneficiario (venditore) sia la presentazione in banca dei documenti che provino l'avvenuto trasferimento della proprietà della merce. Per credito irrevocabile si vuole invece intendere che l 'ordinante ha convenuto con il benificiario che il credito non potrà più essere revocato. dando a quest'ultimo la garanzia di potervi sempre fare sicuro affidamento. Esso equivale ad un assegno circolare, in genere tratto fuori piazza per evitare problemi con le autorità valutarie nazionali. Infine si ha un credito di negoziazione quando il beneficiario non può riscuotere per cassa (cioè contanti) e tantomeno emettere una

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tratta sulla banca che ha concesso il credito. Il beneficiario p otrà comunque avvalersi del credito p er o ttenere dalla stessa banca lo sconto degli effetti cambiari. Si può paragonare ad una sorta di camb iale garantita dalla ban ca, la quale si rivale sul traente. Il traente medesimo può però negoziare lo sconto della cambiale con parti terze per u n giro di passaggi di mano molto ampio. il che facilita la mimetizzazione clelroperazione nel circuito val\ ttario internazionale. Il ricorso agli istituti eli credito è la p rassi usuale seguita dalle grandi industrie del settore, specie quando l'esportazione o la vendita viene farta a paesi sottoposti acl embargo per motivi politici o perché sono in conflitto con alu·i. La procedura seguita in questi casi è quella di costituire in precedenza delle consociate o affiliate in quei paesi dove non esistono restrizioni eli SOita e che possono quindi fare da ponte per le esportazioni illegali eli armi (come nel caso ValseUa). Gli istituti eli credito a questo punto fungono da collegamento tra la ditta e le sue consociate o affiliate in quanto, di solito, la consistenza patrimoniale di quest'ultime è del rutto sprop orzionaca aJrammonrare degli importi relativi alla forniture in atto. Questo è u n indicarore importante anche nel corso delle indagini, come si può vedere dal caso Luchaire. In sostanza si tratta di aprire delle lettere di credito appoggiate alle banche scelte per como dità o competenza territoriale e che riportano o veritieramente sulla natura del materiale bellico o equivocamente riguardo a metalli forgiati. La ditta vcnditrice (beneficiario). a frome degli impegni assunti con !"acquirente, fa passare l'apertura di linee di finanziamento attraverso le sue filiali che si appoggiano a consociate di comodo create per la specifica transazione in esecuzione. Si tral!a della patte più complessa delroperazione commerciale in quanto si possono fare degli errori come il trasferimento di somme rilevanti che potrebbero essere automaticamente rilevate dal monitoraggio computerizzato dagli uffici camb i e quindi anivare procedure di comrollo. Per o vviare a questi inconvenienti è sufficiente sudd ividere il credito erogato in t:ante tranches che vengono poi accreditate a rame consociate od affiliate che a loro volta le girano a diverse aziende. In pratica si trana di far svolgere a quest'ultime la vendita, non sospetra, di metalli forgiati al paese acqu irente. In ultima analisi si attua la procedura di sudd ividere la commessa (specie per le armi pesanri) in

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tante piccole porzioni, le quali da una parte agevolano il lavoro delle banche e dall'altro consentono di avviare a destinazione il materiale senza troppi controlli. Rimane il problema di come far girare crediti per migliaia di miliardi. Per risolverlo, le banche hanno optato per i pool che vengono fom1ati secondo le necessità dei mercati e appunto per l'entità delle somme da trasferire. In questi pool vi è sempre un istituto che fa da capoftla e che coordina, in perfetta sincronia, i movimenti delle altre banche. Per l'occasione vengono rilasciate delle garanzie come gli advance paymem boncls e good performance bonds, due tipi di credito documentario irrevocabile pari al valore della fornitura in esecuzione. Nel caso di traffici illeciti eli materiale bellico perduranti, possiamo poi trovarci di fronte alla costituzione di banche di •Comodo· che vengono fatte aprire in calcolata sincronia con l'operazione commerciale da eseguire. Sono banche di piccola grandezza che devono quindi necessariamente appoggiarsi ad un determinato pool per il disbrigo delle pratiche eccezionali. I controlli a questo punto sono inutili, perché è molto difficile risalire alla provenienza delle aperture di credito anche per il fatto che queste piccole banche create ad hoc sono quasi sempre emanazioni dirette degli istituti di credito del paese acquirente e quindi garantite contro rutte le possibili procedure di controllo. Le procedure informatiche hanno poi consentito il cosiddetto salto eli qualità, in quanto si rende possibile l'apertura di lettere di credito e la liberazione di finanziamenti senza che vi sia un supporto ca rtaceo su cui, in seguito, poter effenuare dei controlli. Ovviamente si tratta di casi limite che riguardano solo alcune banche, peraltro già sotto •Osservazione•. Altre possibilità di occultamento derivano da una gestione doppia sia del bilancio che eli un insieme particolare di partite bancarie. Questo insieme di fattori appare rendere sostanzialmente poco utile ai fini di un controllo efficace la lisra delle transazioni bancarie pubblicata dal rapporto annuale nazionale sulle operazioni di import, export e transito di armamenti. Il titorno per la banca capofila del pool può essere di duplice natura o sotto forma eli percentuali sull'operazione (tangenti) o sotto forma di benefici economici. La sanzione in caso di mancato adempimento

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da parte della banca di comodo o del suo governo responsabile difficilmente sarà di tipo legale. ma piuttosto una logica ritorsione conseguente alla perdita eli credibilità sui mercati finanziari. Nel caso in cui l'operazione venga scoperta le banche si trincerano sempre dietro al conceno che non è di loro competenza esercitare alcun controllo se non di narura bancaria vera e propria, fermo restando che esse operano nel pieno rispetto delle normative vigenti e non avendo alcun interesse ad entrare nel merito delle decisioni che il cliente ha preso (anche se in alcuni casi il sospetto e più che legittimo). Di fronte alla consistenza ed alla completezza di evenruali accuse mosse dagli organi inquirenti in relazione a traffici illegali eli armi, le banche fanno quadrato invocando la loro totale estraneità ai fatti addebitati. La loro resi difensiva passa attraverso una serie eli filtri operati a diversi livelli (presidente, direttore generale, consiglio d'amministrazione, direzioni centrali, uffici ispettivi, capi settori) che hanno il compito di cercare di diluire e rendere più accettabile il contenzioso aperto con la magistratura. Quest'ultima. una volta acquisiti gli ani, può procedere di solito verso singoli individui e non contro il sistema bancario, inscalfibile anche con le migliori intenzioni. La cortina fumogena messa in ano dalle banche, nel caso di traftìco di armi, passa obbligatoriamente aru·averso la solita dizione equivoca di •metalli forgiat.i· e la responsabilità viene eli solito auribuira alla direzione della filiale territorialmente competente ed evitando così problemi per la direzione generale e per il servizio crediti centrale. In altre parole le banche, per mezzo dei loro comitati esecutivi, esercitano solo ed esclusivamente un controllo per quanto artiene i rischi strettamente ed unicamente connessi al rischio creditizio verso i cliemi. tali da fare assumere agli istituti posizioni in sofferenza. La filiale è il pumo chiave per la raccolta delle informazioni complete su un determinato affare, dopo di che i livelli superiori svolgono un controllo sulla correttezza bancaria e creditizia, premunendosi da sgradevoli sorprese con la preparazione di appropriate strategie di plausible denial. Il controllo interno si estrinseca auraverso il servizio crediti centrale in stretta connessione con il settore Estero-Merci. D'altronde la partecipazione di un singolo istituto al già descritto pool eli banche è sempre

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souoposta all'autorizzazione della direzione generale, mentre la parte economica e procedurale spetta sempre alla filiale. Per il giudice questo vuoi dire che la parte formale è ineccepibile, mentre per quella procedurale dovrà sudare le famose serre camicie per trovare la possibilità di inchiodare una banca alle proprie responsabilità. Difficilmente però le banche non si pongono il problema delle regolarità delle licenze di espOitazione sia sorto il profilo formale che sostanziale in quanto verrebbero perseguite penalmente. Da tutto questo si evince che le banche cercano solo di allontanare da sé gli eventuali sospeui di collusione o peggio ascrivendo ad altri le responsabilità del trasferimento di armi (uffici statali per le concessioni delle autorizzazioni all"esportazione, controlli doganali ed altro): il loro controllo serve solo a vagliare la problematica sono il profìlo del rischio economico perché rutto il resto esula dalla loro competenza specifica. Tutto quello che la banca può fare (o vuole fare) rimane sempre e solo il semplice controllo del rischio economico dell'operazione commerciale. Insomma nel caso di un'acce1tata violazione delJe normative relative al traffico di armi che implichi anche degli istituti di credito, essi temeranno di dimostrare che non hanno nulla da rimproverarsi in quanto il loro operato è sempre stato rispenoso delle leggi vigenti. Ohrerutto la banca, con la sua tipica mentalità mercantile, bada solo al suo interesse economico e pertanto se un venditore si rivolge ad un istituto in pa1ticolare, questo deve in un certo senso accettare altrimenti perde il cliente che si rivolgerebbe altrove, provocando una perdita di immagine che potrebbe alienare alla banca futuri possibili mercati. Il sistema bancario comunque esercita sempre al suo interno un comrollo procedurale sulle opemzioni commerciali in esecuzione, nel rispetto delle disposizioni interne di camttere economico c valutario e della correua tecnica bancaria. Le banche non eludono i controlli, ma non si cumno di sapere quali destinazioni raggiungemnno le merci che hanno provveduto a finanziare anche se nutrono dei sospetti. Non è possibile accertare le responsabilità delle banche a meno che non sia lo stesso istituto ad avviare delle indagini interne, a riprova che l'operazione non è risultata soddisfacente per i suoi canoni

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operativi. L'unica possibilità di bloccare linee di credito per traffici illegali di armi, è quello di attivare un organo eli controllo estraneo alle banche e collegato ai servizi segreti che operino dei controlli sui paesi pericolosi cui potrebbero ricercare armi e tecnologie sofisticare. Altra possibilità, peraltro rara, è quella dell'errore tecnico che blocchi una lettera di credito ponando alla luce una transazione sospetta. La scoperta di operazioni illegali di una banca sospettata, crea ovviamente una crisi all'imerno del sistema ispettivo, che ha la responsabilità principale per il controllo interno dell'istituto. 'el caso di grandi operazioni illegali e/ o politicamente inconfessabili, se è abbastanza pacifico che l'operazione sia conosciuta ai veJtici sia politici che bancari, non è invece scontato che se ne conoscano i dettagli minuti. Le modalità operative in caso eli crisi prevedono la creazione di due consistenri rask forces all'interno dello stesso servizio ispenivo. Entrambe sono composte da elementi di grande esperienza contabile e di provata affidabilità. Una squadra viene spedita in loco per un vaglio accurato dei documenti e per la loro eventuale espunzione dai dossier. L'altra invece opera nel quartier generale per un controllo centralizzato e per la sincronizzazione di procedure e risultati. Essendo ogni servizio ispettivo, non impo1ta di quale organizzazione. una soita eli polizia interna, esso è incaricato di controllare la COITettezza sia delle azioni che degli impiegati: di conseguenza esso deve redigere dei rapporti e delle raccomandazioni sia tecniche che personali. A livello cenrrale. unH volta ricevuti i dati del team ispettivo, viene convocata una serie di riunioni acl alto livello per va lutare i dati e trovare delle soluzioni coerenti con la prassi dell'istituto bancario, adane acl elaborare una plausibile linea difensiva. Essa può tranquillamente ammettere, anzi può addirittura prevedere delle responsabilità individuali. Il gambetto scacchistico prevede dunque il sacrificio di singoli a favore dell'integrità delle difese c della compagine dell'istituto nel suo complesso, né più né meno che nel caso di scandali governativi . La fase terminale dello scenario di crisi vede l'individuazione di una serie di responsabili dell'evento negalivo c la loro opportuna epurazione c decimazione. l procedimemi classici in uso presso qualunque bu rocrazia includono non solo l'interruzione del cursus della carriera,

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ma anche l'allontanamento larvaro (liquidazione o prcpensionamento) cd il trasferimento puniLivo. Entrambi i mezzi permettono: la dispersione di un nucleo di persone coinvolte ndl'evento; la difficoltà nel rintracciare i responsabili cd il guadagno di tempo a favore della difesa complessiva. lnfine è difficile immaginare nell'ambito di una valutazione politico-operativa, anche se le prove a livello giudiziario potrebbero essere estremamente complesse da ottenere e forse deboli da sostenere, che l'operazione B TL Atlanta fosse sconosciuta ad alto livello politico perché un simile movimemo di crediti e capitali non può essere effeHuato verso un paese classificato belligerante prima e delicato poi come l'Iraq senza una adeguata garanzia politica. Sul versante americano si pLtò immaginare che la strategia di lungo termine di opporsi comro la minaccia iraniana, percepita soggettivamente ed oggettivamente come tale dalla caduta dello Shah e dall'avvento del khomeinismo. abbia cortocircuitato su un alleato improvvisamcme divenuto inaffidabile. Peraltro negli ambienti finanziari e tra gli analisti esteri p iCt attemi era chiaro almeno un mese prima del conflitto del Gol fo che la probabilità di una guerra fosse molto alta. l crediti su cui si basava la potenza militare irachena erano stati progressivamente bloccati ed il regime di Baghdad si trovava concretamente alle prese con uno strangolamemo finanziario in piena regola. Con buona probabilità da una pane si era deciso di ridimensionare il ruolo di Saddam Hussein dopo che aveva svolto la sua funzione di scudo delle petron10narchie e dall'altra si era sottovalutato il dinamismo strategico del dillarore iracheno. Sul versante italiano resta ancora da chiarire. olu·e alla rete di imeressi consolidati in Iraq, quale decisione di su·ategia politica abbia potuto mmivarc il sostegno ad una presunta operazione eli finanziamento occulto. La fedeltà all'alleato americano può costituire un valido sostrato di panenza. ma riesce più difficile individuare un più preciso interesse nazionale da sviluppare in quell'area. Due possono essere gli scenari per spiegare il possibile collegamento nazionale tra sistema bancario e centri decisionali politici . Il primo e più probabile delinea una divisione di compiti tra le BI r (Banche Interesse Naziona le) nel ruolo di clearing houses per delicate

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operazioni di sostegno politico. A questa divisione di compiti può corrispondere una differente costellazione di gruppi d'interesse politicoeconomico patrocinanti le differenti operazioni. Il secondo e più improbabile rivelerebbe la costituzione all'interno della singola banca di una struttura parallela deputata a svolgere le operazioni più delicate. Questa ipotesi è più debole perché danneggerebbe enormeme nte l'immagine di affidabilità d ella banca stessa all'interno del sistema creditizio internazionale . 3. Lo stato delle leggi 185 e 222 Obiettivo di questo capitolo è quello eli: a) evidenzia re le incongrue nze ravvisabili ne lle Leggi 185/ 1990 e 222/ 1992 nonché nei rispettivi regolamenti di attuazione e b) sotto lineare i problemi di coordinamento tra le due legislazioni. A tale fine si procederà , anzitutto, a descrivere, sia pure in termini sintetici, il contenuto delle due leggi. In seco ndo luogo si cercherà di e vide nziare quali siano i maggiori pro blemi sollevati dalle nuove norme, sia dal punto di vista internazion ale che da que llo interno. Infine, si proced erà acl evidenziare quali siano i problemi eli coordinamento tra le due legislazioni. 3.1 La Legge 9 luglio 1990 n. 185

·N uove norme sul controllo dell'espo rtazione, importazione e transito di materiali di armame nto ... In primo luogo conviene dedicare un breve cenno alla più recente legislazione italiana relativa all'esportazio ne, all'impo rtazione e al transito dei materiali di armame nto, o nde essere in grado di valutarne la concreta o peratività, funzio nalità e le eventuali incongruenze e problematiche che si sono poste nella fase relativa alla sua applicazione . A. La definiz ione di mate1'iale di armamento cod~/icctl a nella L .

185/1990 e nel Decreto del Ministero della 199 1 Ai

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D~(esa

del 23 settembre

fini .Legge 9 luglio 1990, n. 185 sono materiali eli armamemo que i


materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive c di progettazione, sono tali da considerarsi costru iti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. I materiali di armamento sono classificati in varie categorie elencate alra1t. 3 e meglio specificate nel Decreto del Ministro della Difesa del 23 settembre 1991. La L 185/ 1990 si applica anche alle concessioni di licenze per la fabbricazione fu ori del territorio nazionale dei materiali sopraelencati, delle loro patti di ri<.-ambio e dei loro specifici componenti.

B. Limiti all'esportctzione, impo11azione e a/transito degli cmnctmenti l limiti all'esportazione, all'importazione, al transito eli materiali di armamento nonchĂŠ alla cessione delle relative licenze eli produzione sono rappresentati: dalla conformi~! alla politica estera e di difesa dell'Italia; dal rispetto della CostitLJ zione, degli impegni internazionali dell'Italia, dei fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lot!a contro il terrorismo, nonchĂŠ del mantenimento delle buone relnioni con gli altri paesi; dalla mancanza eli adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali; dal divieto all'esportazione e al ti-ansito verso: a) paesi in stato eli conflitto armato, in conrrasto con i princtpt clell'att.51 della Catta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare prcvio parere delle Camere; b) verso paesi la cui politica conti-asti con i principi dell'art.ll della Costituzione: c) verso paesi i cui governi sono responsabili di accettate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo: d) verso paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di fornimre belliche: e) verso paesi che ticevendo aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti l'esigenza di difesa del paese; dal divieto di fabbricare, impOitare, esportare e far transitare armi

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biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca e la produzione o la cessione della relativa tecnologia. C. Le ipotesi non disciplinate dalla legge 18511990 Non sono disciplinate dalla legge in esame: l) le esp ortazioni temporanee effettuate dire ttamente o per conto

dell'amministrazione dello Stato per la realizzazione eli propri programmi eli armamento e eli equipaggiamento delle forze armate o di polizia; 2) le esportazioni o concessioni da Stato a Stato, a fini eli assistenza militare, in base ad accordi internazio nali; 3) il transito eli materiali di armamento o eli equ ipaggiamento per i bisogni di forze dei paesi alleati. secondo la definjzione della convenzio ne sullo Statuto delle forze della NATO; 4) le armi sportive e da caccia e re lative mun izio ni, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi. D. La registrazione delle imprese Presso il Ministero della Difesa, Ufficio del Segretario Generale Direzione Nazionale degli Armamenti, è istituito il Registro naziona le delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progenazione, produzione, importazione, esportazio ne, ma nute nzio ne degli armamenti. Solo agli iscritti a tale Registro possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettl.l~ re operazioni d'importazione, esportazio ne e transito di mate riali di armame nro. Le regole relative alla tenuta di questo Registro sono state cod ificate nel D.M. n. 95 del 19 febbraio 1991 . E. l 1·e quisili per la registrazione Le domande d'iscrizione devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisili soggettivi: a) per le imprese individuali e per le società di persone, la ciltaclinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentanre, ovvero la reside nza in Ita lia elci suddetti;

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b) per le società di capitali, purché legalmente costillliti in Italia cd ivi esercitanti auività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge. la residenz:t in Italia dei soggeui titolari dci poteri di r:.tppresentanza ai fmi della presente legge; c) possono essere altresì iscrilli al Registro nazionale i consorzi di imprese costituili con hl partecipazione di una o piì:t imprese iscriue al Registro nazionale purché nessuna delle imprese pm1ecipanti versi nelle condizioni ost:ative di cui infra al par. 7 e sempreché il legale rapprescnt:ante del consorzio abbia i requisiti di cui al punto b).

F. Le cause di 11011 iscriuibilità al registro nazionale Costituiscono cause di non iscrivibilità al Registro nazionale delle imprese tra l'altro: il fallimento; - l'appartenenza. presente o passata, ad associazioni segrete; - l'assunzione, in violazione dell'art.22 della presente legge, con le funzioni ivi elencate, di ex-dipendenti dell'Amministrazione dello Stato prima eli rre anni dalla cessazione del loro servizio auivo.

G. L ·a utorizzazione cri/e trctl/atit'e La legge n.l85 si propon<: di disciplinare non solo la specifìca fase relativa all'esportazione. importazione, e al transito dci materiali di armamento ma anche la fase a tali operazioni precedente: quella dell'avvio delle tl"t.lttative contrattuali. In conformità con le disposizioni della legge, i soggetti iscritti al Registro nazionale devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio delle trattative contrattuali: entro 60 giorni il Ministro degli affari eslCri. di concerto con quello della difesa. può vicrare la prosecuzione della trattativa. o disporre condizioni o limitazioni alle artività medesime. tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui sopra. nonché di motivi di interesse nazionale. Tempi c obblighi diversi sono invece previsti per le rrauativc contrattuali ai fìni delle operazioni di esportazione, importazione c di transito dei materiali di armamento da c verso i paesi ATO e UEO ovvero delle operazioni comemplare da apposite intese governative, il cui inizio

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deve essere comunicato al solo Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, h a facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. Infine, sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa alcuni casi sp ecifici di impottazioni ed ,esponazioni: I datj che ogni comunicazione di inizio di trattative deve contenere sono elencati a!rarr.6 del Decreto del Presidente d el Consiglio dei ministri 23 febbraio 1991, n.94. H. E:ffetti e durata de!l"autorizzaz ione alle trattative

L'autorizzazione alle tf"tlltative ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione alrandamemo delle trattative. Essa è soggetta a sospensione o revoca. L L ·autorizzaz ione alfimportaz ione, esp ortaz ione e transito di mate-

riale m ilitare Per i materiali assoggenati alle disp osizioni della preseme legge la domanda di autorizzazione per r esportazione, l"imporrazione, le cessioni eli licenza e eli transito, deve essere presentata al Ministero degli Affari Esteri che ne dà notizia al Ministero del Commercio con l'Estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato allo scop o designato. I dati da indicare nella domanda sono elencati all'art. 11 d ella legge n. 185 e alrart.7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 1991, n. 94. Il Ministro degli Affari Esteri, sentito il Comitato Consu ltivo p er l'espOitazione e l'importazione ed il tf"dnsito di materiale di armamento ( istituito presso il Ministero degli Affari Esteri), di concerto con il Ministro delle Finanze, autorizza l'esportazione, l'importazione. definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da pane dei paesi importatori. L'eventuale rifiuro delralllorizzazione dovrà essere motivato. Dell'autorizzazione dovrà essere clara notizia alle amministrazioni interessate. Decorsi 60 gior ni dalla data di presentazione della d omanda di 122


autorizzazione, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o com unicata al richiedente alcuna decis ione l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD (Comitato Interministeriale per gli Scambi Materiali di Armamento per la Difesa) che adotterà una decisione definitiva.

J. Il termine entro il quale devono concludersi le operazioni Le operazioni previste dalla presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo eli validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazion i contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini per l'esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile. K. Sospensione o revoca delle CIUl01'izzazioni

Le autorizzazioni alla trattativa così come quelle all'esportazione, impo1tazione e transito. sono soggette a sospensione o revoca quando vengono a cessare le condizioni prescritte per il rilascio: la sospensione o la revoca delle amorizzazioni sono disposte con clecreco del Ministero della Difesa di intesa con il Ministro degli Affari Esteri. L. Gli obblighi a carico delle imprese

Per l'iscrizione al registro nazionale, gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità srabilite con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Minisu·o del Tesoro. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella legge in esame sono tenute a depositare presso la Commissione eli cui all'art. 4 della legge. la lista dei materiali eli armamento oggetto di esportazione con l'indicazione clell'evenruale classifica eli segretezza precedentemente apposta dal Ministero della Difesa. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di

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armam ento è tenuta. ad eccezio ne delle o perazio ni ef fe ttuate per conto dello Stato, a: a) comunicare tempestivamente al M inistero degli Affari Esteri la conclusione anche se par ziale delle o perazioni auto ri zzate: b) inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni d i cui alla lettera a) al Ministero degli Affari Esteri. il formu lario di verifica ovvero la bo llena doganale eli entrata nel paese d i destinazione fin al e ovvero la documentazio ne di p resa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero la documentazione equipollente rilasciata dall'auto rità governativa locale. M . Valutaz ione della L. 185/ 1990 a lla luce degli obhligbi il7temazio-

nali incom benti sul/italia. Problemi e possibili ipotesi di soluzione La nuova legge 185/ 1990 solleva alcuni p roblemi q uanto la sua compatibilità con o bblighi internazio nali v igenti a carico deii'Iralia. Tre sono i profili che meritano essere esaminati in q uesta sede. a) A nzi tutto si deve esaminare se ed in che m isura sia possib ile d isciplinare determinate anività rilevanti intraprese all'estero da soggeni stran ieri. A cl esem p io, si po ne il problema d i accertare se sia leginima l'eventuale pretesa da p arte italiana d i sottoporre a procedimento penale lo straniero .che. inrenzio nalmenre. provveda a riesportare dal p ro prio paese, senza essere stato ap posita mente auto rizzato d all'auto ri tà italiana. materiale bellico p recedentemente imporrato daii 'Tlalia. La formulazio ne dell'art. 25 l o comma che d isciplina le sa nzioni in caso di mancata aurori zzazione e dell'art. 13 P com ma che attribuisce al MAE la competenza di auto ri zzare la ·riespo 11azio ne da pa rre dei Paesi imporratori•, lascia presumere. infaui , che sussista una p recisa volomà del legislatore italiano eli procedere alla punizione dei colpevoli del reato el i ricspo rrazi one no n auto rizzata. anche ove tranasi di persone residenti in un allro Stato. U na competenza d ell a nostra au torità g iud izi ari a è ravvisabile anche in considerazio ne di quanto p revedono i principi generali del codice penale (articoli da 3 a lO): ·in vinù d i rali p revisioni no rmarivc, ad esempio, la perseguibilità eli cirradini stranieri che abbiano comparLecipato ad un'ilJecira o perazio ne di riesporrazio ne d i materiale impor-

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lato dall'Italia può essere affermata ogniqualvolta una mm1ma pat1e. sia pure di significato apprezzabile, abbia avuto luogo in Italia. Affermato quanto sopra ed accertata, quindi. la competenza giurisdizionale a perseguire penalmente anche cittadini stranieri che abbiano effettuato all'estero un'operazione illegale di riesportazione di materiale bellico precedentemente imporrato dall'Italia. si pone di delicato problema di accertare se l'effenivo esercizio di tale attività giurisdizionale sia compatibile con le norme internazionali in tema di esercizio della giurisdizione nazionale. Se sino a pochi decenni orsono la prassi degli Stati era assai rigida in proposito, negandosi la legittimità di qualsiasi attività giurisdizionale aveme riflessi extraterritoriali, tuttavia è da rilevare che negli ultimi decenni si è assistito ad una modifica sensibile di questo atteggiamento. Così, ad esempio, si è assistito ad una precisa wndenza degli Stati ad estendere la giurisdizione nazionale anche per reati commessi al di fuori del territorio nazionale sempreché siano ravvisabili alcuni elementi di collegamento che possano giustificare tale estensione della giurisdizione. Nel caso della L. 185 ci pare che tali elementi di collegamento possano esseJVi, almeno in linea generale: pertanto si può concludere affermando che sotto quesro primo profilo la legislazione italiana non solleva particolari problemi. b) Uno degli obiettivi più delicati. ma anche più imponanri che la L. 185 tenta di perseguire è indubbiamente quello di evitare il fenomeno delle c.d. ·triangolazioni·. La richiesta di un ·certificato di uso finale• <end uscr certificate) ribsdato dalle autorità governative del Paese destinatario attestante che: ·il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesporrato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito•: - richiesta codificata nel par. c dell'an. 11 (2). deve essere considerato come il massimo sforzo compiuto al fine eli ridurre il fenomeno deUe rriangolazioni. Ma quale è il valore da attribuire a tale certificato? O, in altri termini, come valurarc - da un punro di vista strerramcnte giuridico - l'even-

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tuale comportamento della contropa rte che, in violazione a quanto dichiarato per iscrirro, decida eli procedere a riesponazione del materiale senza previamente ottenere specifica autorizzazione? Il profìlo che qui interessa differisce da quello esaminato in precedenza dato che concerne la responsabilità internazionale deUo Stato e non quella personale delrinclivicluo. Per risolvere questo problema si deve affrontare il delicato tema del valore della dichiarazione unilaterale dello Stato recipiente il materiale bellico. Sintetizzando i risultati cu i è giunta. al riguardo. la migliore domina imernazionalisw e considemndo con la dovuta arrenzione la prassi più recente (significativo viene considerato generalmente il parere del 1974 della Corte internazionale di Giustizia nell'Affare degli Esperimenti nucleari). si può concludere affermando che probabilmente il rapporto tra Stato esporratore (Italia) c Stato importatore delle armi possa essere qualificato, tecnicamente, come un accordo stipulato in forma semplificata. 1 e consegue che l'eventuale inosservanza di quanto affermato nel certifìcato eli uso fìnale e. cioè, re,·entuale esportazione non autorizzata. è da configurarsi come un illecito internazionale vero e proprio posto in essere dallo Stato in questione. L'Italia. in una simile fanispecie, potr.l pertanto attivare tuni i meccanismi internazionali utili perché lo Stato in questione ponga termine all'illecito e risarcisca il Governo italiano dell'eventuale danno causato. c) L'ultimo profilo ·internazionale· che la L. 185 solleva è strettamente collegato a quello esaminato in precedenza. Accertato che lo Stato importatore che rie~poni senza autoriz7.azione itaJiana pone in essere un illecito sul piano internazionale. esiste la possibilità di chiedere un risarcimento dell'evenruale danno causato sul piano interno? Per esempl ifi ca re si può immaginare la segue nt e situa zione: un'impresa italiana ottiene regolare autorizzazione ad espottare determinati armi acl uno Stato straniero. Quest'ultimo procede. successivamente, ad una riesportazione non autorizzata: l'impresa italiana che a seguito di ciò ha subito la sanzione della cancellazione dal Regbtro nazionale intende citare. per il risarcimento dci danni sofferti da tale cancellazione, il contraente stmnicro. A questo punto si pone il problema se il contraente stmniero. che normalmente sarà uno Stato, possa far valere di fronte ai Tribllnali nazionali l'immllnità dalla giurisdizione che

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il diritto internazionale riconosce agli Stati esteri. Ove così fosse l"impresa espo1tatrice italiana non avrebbe nessun tipo di protezione per il risarcimento dei danni soffeni a cau~a dell'altmi illecito. ;\on è facile individuare una soluzione precisa. dal punto di vbta strettamente giuridico. O\ e dove~sc verificarsi la situazione testé descrilla: anche se alcuni autOri cd un numero limitato di Stati tendono a limitare le ipotesi in cui lo tato potrebbe avvalersi dall'immunità dalla giurisdizione. escludendo che ciò possa avvenire, ad esempio, nel c-aso esaminato. ci pare che la norma consuetudinaria resti ancora in gran parte valida e pcrmeua. pertanto, allo Stato di ~"'valers i dall'esenzione dalla giurisdizione.

3.1.1 Lacune emerse o cbe potrebbero emergere dalla concreta applicazione dellc1 Leg[!.e 185/ 1990 La formulazione della Legge 185 risente, indubbiamente, dell'esperienza maturata nella valutazione critica del funzionamento di precedenti atti normativi vigenti in Italia o in altri Paesi: si può. pertanto affennare che essa costituisce un serio sforzo di ridurre le possibilità di violazione della legge stessa. Tuuo ciò, peraltro, non garantisce una cominua c perfetta applicazione della stessa, dipendendo ciò in gran misura anche da fattori esterni all'ano normativo . quali la stmnura e l'efficienza dei vari senori della pubblica amministrazione coinvolti nell'applicazione della legge stessa. il grado di cooperazione mggiumo con gli altri St:lli, l'organizzazione dell'apparato burocratico competente al rilascio delle autorizzazioni. ecc. I principali problemi e le lacune che sono stati prefìgurati possono così essere sintetizzati: a) l'end user cenifìcate oltre a poter essere falsifìcato (per ovviare ciò è richiesto che esso sia autenticato dalle nostre rappresentanze diplomatiche) potrebbe essere rilasciato da autorità di livello non adeguato. L'utilità di tale certificato è limitata al caso in cui sia possibile adottare adeguate contromisure contro lo Stato che non abbia rispettato gli impegni assunti di non procedere alla riesponazione: non sempre le condizioni geopol itiche o economiche consentono peraltro l'adozione di efficaci contromisure.

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b) L'esperienza conferma che solo controlli doganali assai scrupolosi al momemo delruscita dal terrirorio nazionale po~ono scoraggiare violazioni della Legge: a quesro riguardo si è ripetutameme posro il problema di come migliorare la qualità e l'efficienza della delicata artivirà dei nostri servizi di polizia di frontiera. c) La po~ibilità di esportare beni che non rientrano nelle liste di cui al DccrelO del Ministro della Difesa del settembre 1991. ma che successivamente possono concorrere per essere assemblati e divenrare prodotti di armamento continua a sussistere. Questa possibilità richiede una particolare :lllenzione da parte delle autoritù competenti per pre\'cnire elusioni alla normati,·a in vigore. d) L'organizzazione detrapparato burocratico che so,·rimende al meccanismo delle autoriz;r.azioni c dci controlli succcssi,·i cosrituisce un ulteriore elemento che comribuisce ad influenzare la correna opcratività della Legge stessa. Ad esempio elementi quali la rapidità ddlc decisioni. la certezza dd diritto, l'uniformità della prassi. la parità di trattamento tra le diverse imprese, ecc. costituiscono clememi importantissimi che oggettivamente possono ridurre il rischio che le imprese preferiscano sorrrarsi al ri:.peuo della legge cercando soluzioni alternative quanto mai pericolose. Problemi di natura diversa si possono. poi, presentare sul \'ersante prcuamente •politico· ogniqualvoha. ad esempio, :-.ulla base di forti pressioni delle imprc:-.e nazionali esportatrici. \'engano ad essere autorizzate trattative o addirittura esportazioni che sollc,·ano dubbi concn.:ti di compatibilitù con i principi ispiratori dell'apparato normativa cod ificato nella L. 185/ J990. Alcuni precedenti, quale ad esempio. quello relativo all'autoriz7.azione alla prosecuzione delle trattative contrattuali con l'lmn decisa sulla base di una delilx:m del CISD del 26 giugno 1991. ri!ichiano. se non adeguatamente moti\ ati. di minare lo !ipirito della legge :.tessa con tutto quanto ciò comporta. In questo senso l'obbligo codificmo nell'ari. 5 della L 185. 1990 di presentare con cadenza annuale al Parlamento una ·Relazione sulle opemzioni autoriz;r.me e svolte per il controllo delresporlazione. importazione e transito dei materiali di armamento•. risulra quanto mai importante perché consente comunque di ridurre il rischio di eccessive deviazioni dalla legge stessa. 128


Infine, esaminando la Legge 185 1990 sono un profìlo comparati\·o :.i può affermare che essa rappresenta indubbiamente uno dei tentativi pit'l seri. e anche pil'r severi, di disciplinare il fenomeno del commercio di materiale bellico. , on è un caso. pertanto, che l'istituzione di un Hegistro dei'O\!L' sui trasferimenti di armi non solleverebbe problemi particolari in Italia. dato che l'adallamento agli obblighi ivi pre\'isti risulterebbe quamo mai facile. es.-.endo la stnmura della nostra legislazione sufficientemente trasparente per garanti re la trasmissione di t uni i dati richiesti.

.3.2

La legge 222 1992. ·.\orme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodolli ad alta tecnologia·

.~.2.1

Brel'e esame delle carallerisliche salienti della L. 222/1992

La strunum della Legge 222/1992 ricalca, per molti ver:-;i, quella della Legge 185 1990. In termini generali. cioè. l'esportazione di prodotti e tecnologie indi<.<llc in un apposito elenco è sonopo!>lo ad una specifìca autorizzazione che 'errà rilasciata nel rispeuo di alcuni criteri guida indicati dalla legge :.te:..-.a (art.D. On: l'e-.ponazione sia diretta a determinate categorie di P:te:.i (essenzialmente Paesi della CEE. deii'EFTA e della '\ATO) possono essere concesse. da pane del ministro del Commercio con l'Estero, alllorizz,lrzioni generali per categorie di prodoui. Le autorizzazioni specifiche samnno invece ribscime dal ministro del Commercio con l'Estero di concerto con il ministro degli Affari E.'>teri. sentito un apposito comitato consultivo la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate all'an. 5 della legge stessa. L'n altro organismo che ha un proprio nrolo in materia è il Comitato imerministeriale per gli scambi di materiali di armamenro per la difesa <Cl D) istitllito dall'an. 6 della L. 185/ 1990: ad esso compete, essenzialmente. il compito di esercitare le funzioni di indirizzo nonché il compito di fom1ulare ed aRgiomare una serie di allegati alla ll:gge sre~a. La domanda tesa ad ouencre l'autorizzazione donà essere presentaw dall'esportatore al ~lincome~ secondo modalitù fì~sare in un appo:.ito decrero di auuazione. Il f\Jincomcs. dopo aver esaurito una fase isu·uuoria della richiesta,

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la sonop one al Comitato consultivo che emanerà il proprio p arere dopo aver acce1tato la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della legge. I l ministro del Commercio con l'Estero, valutato il parere del Comitato consultivo, procede al rilascio o al diniego dell'espo1tazione. definitiva o temporanea. o al transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'apposito elenco citato in precedenza. Norme speciali disciplinano l'eventuale revoca o sospensione delle autorizzazioni nonché introducono le pene e le sanzioni per le violazioni delle norme legislative.

3.2.2 Valutazioni (p rovvisorie) della nuova disciplina normativa cod((icata uel!a L. 222/1992 Acl un anno dall'approvazione della legge e mancando l'entrata in vigore dei suoi regolamenti eli attuazione non è certo possibile valutare concretamente gli eventuali limiti o le lacune che la stessa presenta. Ciò, peraltro, non esclude la possibilità eli operare alcune valutazioni generali: anzitutto si pone la delicata questione del coordinamemo tra la L. 185/ 1990 e la L. 222/ 1992. A questo profilo, peraltro, sar-anno ded icare le considerazioni riportate nella successiva Sezione. In secondo luogo, merita segnalare che anche la Legge 222 si pone il problema di prevenire la eventuale successiva riesportazione dei beni ad alto comenuro tecnologico: ciò avviene, peraltro. in termini differemi da quanto previsto nella L. 185/ 1990 e in maniera decisamente meno impegnativa. In terzo luogo si deve segnalare che la normati va in materia eli alta tecnologia riguarda solo ed esclusivamente l'esportazione ed il transito di questi beni: non viene disciplinato, invece. il protìlo delle importazioni. Anche in questo caso la differenza con la disciplina codificata nella L 185/ 1990 è netta e sensibile dato che quest'ultima legge si propone anche la disciplina delle importazioni. Tn quarto luogo merita ricordare che il fenomeno del semplice transito auraverso il territorio italiano viene disciplinato nella Legge 222/ l 992 in termini identici al fenomeno dell'esportazione. A differenza di quanto avviene nella L. 185/ 1990. cioè, non vi sono norme spe-

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cia li per il solo transito: conseguentemente si può affermare che il regime del transito di materiale bellico è meno rigido rispetto al regime del transito di beni ad alto contenuto tecnologico. In quinto luogo si deve segnalare che la Legge 222/ 1992 non pone, per come è formula ta, restrizioni particolari quanto ai soggetti beneficiari d elle esportazioni: si ricorderà che, invece, la L. 185/ 1990 limitava la possibilità di esportare armi esclusivamente a determinate categorie di soggetti e cioè a Stati stranieri o a imprese straniere debitamente autorizzate dal Governo del paese destinatario. infine. per quanto riguarda eventuali pro fìli di contrasto tra la normativa codificata nella L. 222/ 1992 e gli obblighi interna zionali che l'Italia è tenuta a rispettare. ci pare che, a parte i problemi già evidenziati al momemo di esaminare la L. 185/ 1990, un punto specifico può so ll eva re dub bi non indifferenti. Si tratta d ell a p ossibi lità che il Ministro d el Commercio con l'Estero condizioni. in conformità con l'art. IO par. 3 della L. 222/ 1992, il rilascio dell'autorizzazione ·ad ispezioni da effettuare presso la sede d ell'imponatore che vi abbia preventivameme consenti to•. Q uesta condizione. apparentemente del runo innocua , solleva una serie di perplessità dal punto di vista strettamente giuridico. Si ipotizzi, ad esempio, che l'importatore straniero, magari soggetto privato (sia esso persona fisica o giuridica, poco impona) espressamente manifesti il proprio consenso a tale attività di ispezione in loco, e cioè presso la sede dove sarà concretamente utili zzata la tecnologia esporcata. A questo punto sorgono inevitabili una serie di dubbi: chi porrà in essere tali ispezioni? Se, come sembra pacifico. tali controlli non potranno che essere svolti acl opera di soggetti appanenenti alla Pubblica anuninistrazione italiana. sorge il grave dilemma se l'effettivo svolgimento di tali ispezioni in loco, e quindi sul territorio di un altro Stato, sia lecito oppure se esse contrastino con la sovranità statale dello stato territoriale. on è cen o facile rispondere a simili questioni che, però, devono essere poste comunque all'attenzione degli operatori.

3.3 Problemi di coordina mento tra la L. 18511990 e la L. 222/1992 D all'esame. sia pure schemarico e non esaustivo, delle due leggi

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che rilevano in questa sede è stato possibile individuare alcune similarità ed anche alcune differenze nella disciplina di vari aspetti ineremi l'iter della concessione dell'autorizzazione. Un esame artenro della sfera di applicazione materiale delle due leggi consente di individuare differenze sensibili ma anche dubbi interpretativi di non facile soluzione. Ad esempio. la legge 185/ 1990 elenca una serie di prodorti che. teoricamente. o magari con minime modifiche. porrebbero essere considerati come beni cui si estende anche La normativa codificata nella L.

222/ 1992. Espressioni quali ·sistemi o apparmi elettronici. elettro-ottici e fotografici appositamenw costruiti per uso militare· o ·equipaggiamenti speciali appositamente costmiti per uso militare· potrebbero. in determinate circostanze. sollevare dubbi quanto alla loro ·orroposizione alla disciplina normativa. specie in tutti quei casi. che si possono immaginare numerosi. in cui la loro destinazione esclusivamente o prevalentemente militare possa essere contestata. Si consideri. poi. che contribuisce a rendere ancora più incetto il quadro giuridico la previsione codificat:t nel Decreto del Ministro della Difesa del 23 serrembre 1991. Approvazione dell'elenco di materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2. comma 2. della leR~e 9 luglio 1990. n. 185. recante nuove norme sul controllo dell'esportazione. importazione e transito dci materiali di armamento. Secondo tale Decreto. infarti. •La "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo-produzione-utilizzazione" è considerata a tutti gli effetti materiale di armamento quando viene applicata o risulta applicabile prevalentemente ai materiali del seguente elenco. Di conseguenza. in questi casi. essa è sottoposta ad autorizzazione. È inoltre sottoposta ad autorizzazione la tecnologia specifica per l'integrazione o "utilizzazione" di componenti nei prodotti sottoposti ad autorizzazione dall'elenco allegato. anche se gli stessi componenti non sono sottoposti ad autorizzazione·. Pertanto. in un numero consistente di casi i prodotti ad alta tecnologia sono souoposti alla L. 185/ 1990 e non a alla L. 222/ L992: a prescindere dalle diffìcoltù di operare controlli precisi quanto alla vera

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natura di tali prodotti emerge comunque la possibilità che si vcrifìchino situazioni quanto m~ti controverse. Per cercare di sistemariz7.Me, per quanto possibile. la sfera di applicazione delle due leggi ci pare si possa partire da un punto incontroverso: i beni nel allo contenuto tecnologico richiamati dalla L. 222 sono sottoposti. in linea generale. al regime autorizzmorio previ$10 da tale Le~gc: ove tali beni siano appositamente costruiti per fini militari si dovrebbe, invece. applicare il regime di cui alla L. 185/ 1990 (cfr. l'art. 2 della L. I8S/l990). La questione centrale diviene. quindi. quella di individuare se un determinato bene sia stato appositamente costruito per fini militari. Se è ben possibile che vi siano dci casi in cui è del tuuo pacifìco che la destinazione del bene non può che essere militare. è altresì facile da prevedere che in numerosi casi. specie di fronte a tecnologie dual-use la valutazione del loro effettivo utilizzo possa ess<:re quamomeno controversa. Tali dubbi rischiano di essere quanto mai pericolosi perché permettono teoricamente di sottr~me l'esponazionc di un determinato bene dal regime di una legge per sottoporlo a quello dell'altra legge. Considerando che molteplici sono le differenze tra i due atri nonnativi. questa situazione rischia eli facilitare l'opera di quanti agiscono al limite della legalità. Si consideri. ad esempio che l'esportazione di marerialc ad alto contenuto tecnologico deve avvenire in maniera tale da -assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodoui di interesse militare· (an. l (c) della L. 22211992). Questo limite non viene, invece. annovermo tra le condizioni indicare dalla L. 185/ 1990 in presenza dcii~ quali può essere eventualmente concessa un'autorizzazione all'esportazione o al transito. Inoltre. ove sia necessario far transitare attraverso il territorio italiano (e. quindi. anche aruavet'$0 il mare rerrirori~tlc italiano) determinali beni. risulta decisamente più convenienre. per l'interessato, l'applicazione della spccifìc-<.t disciplina imrodona dalla L. 185/ 1990 che non la disciplina di cui alla L. 222/1992. la quale tratta invece in manicm I.Jnitaria il fenomeno dell'esportazione e del transito. Infine si ricorderà ancora che quanto alle garanzie da prestare

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quanto all'effenivo uso finale del bene esportato risulta probabilmente preferibile che la materia sia disciplinata sulla base della L. 222/ 1992 e non sulla base della regolamenrazio ne maggiormente severa della L.

185/ 1990. In conclusione, si può affermare che si pone indubbiamente un delicato problema di coordinamento tra le due legislazioni: al giorno d'oggi si possono ravvisare una se rie di situazioni che porrebbero indurre a -mascherare- una determinata esportazione per farla ricadere nell'una invece che nell"altra disciplina nor mativa, al fine eli poter godere di una situazione più favorevole. Ciò. peraltro, rischia di van ilìcare lo sforzo del legislatore.

4.

La co ncertazione inte rnazio nale

4.1

COCOM

4.1.1 La legislazione americana sulla espor/azione di lecnologia

La legislazione americana sulla esportazione nasce come ano amministrativo unilaterale nel 1947 e assu merà forma di legge con l'Economie Act del 1948. L'Export Contro! Act del 1949 confermò. in tempo di pace, i poteri conferiti al Presidente durante il secondo conflitto mondiale per la regolamentazione delle auività commerciali. Il piano Marshall evidenziò il problema del controllo della esportazione di beni e tecnologie americane. TI sistema dei controlli americani fu esteso ai p~tesi eu ropei alleati degli Stati Uniti con la creazione nel 1950 del COCOM (Coorclinating Comm iuee for Multilatera l Export Contro!). el 1951, per meglio proteggere le proprie tecnologie, gli Srari Uniti promulgarono il Mutuai Defense Assistance Contro! Acl (Battle Act) che puniva il Paese che cspo1tava illegalmente prodotti o tecnologie USA. escludendolo da ogni ulteriore aiuto economico c mi l iwre. el 1969 l'Export Contro ! Act fu sostituito con l'Export Aclministration Acr (EAA). in cui la sostituzione del termine Contro! con quello di Administration è signifìcmivo del mutamento intervcm•to nei rapponi Est/Ovest nel periodo della distensione. Furono ridoni i poteri del Presideme e fu sancito l'obbligo dell'informazione, al legislatore. dei comro lli differenti da quelli strategici

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<'\mional Security Contro!), cioè quelli di politica estera (Foreign Policy Contro!) c di tutela dcll'~conomia nazionale americana (Rure Resources Comrol). el 1972 fu approvato l'Equa! Export Opportunity Act che. per la non penalizzazione deirindustria americana. indica nella foreign availability uno degli elementi fondamentali da tenere prc~enti prima di negare licenze di esportazione ad industrie americane. La fli1e della diMensione fu decretata ufficialmente nel dicembre 1979. quando furono decise le sanzioni economiche americane contro l'lJHSS in seguito ~di'invasione sovietica dell'Afghanistan. Sempre nel 1979 l'Export Administr~nion Acl fu rinnovato. confermando sosranzialmeme le & ..posizioni previste in quello del 1969. Tale decisione del Congres..-;o ~: del Senato U A fu praticamente un compromesso fra i sosrenirori della linea dura e delle sanzioni punitive nei confronti dcli'L'R S e coloro che volevano un allentamento della regolamentazione federale di controllo sul commercio per evitare effetti negativi sulrindustria americana. Il sistema del comrollo delle esportazioni americane ha fauo sempre capo al Dipartimento del Commercio. dove esiste J'Office of Export Contro! (dal 1969 Oflìce of Export Administration o OEA). eh~ rilascia due tipi di licenze: l) la generai license che riguarda i beni non souoposti a controllo e che non richiede procedura serina; 2) la validmcd license. che invece chiede l'attivazione delle organizzazioni preposte al controllo wcnologico. con una richiesra preventiva di autorizzazione della singola esportaziont:. qualora essa riguardi prodoui o tecnologie elencali nelle liste di embargo. Le liste contengono un'elencazione molto deuagliara dei tipi di prodotto. della loro quantità. delle tecnologie. dei paesi che effellivamenre utilizzano la tecnologia (end user), dei paesi di transito consentili, ecc. La loro applica;done ha sempre visto coinvolti. oltre che quello del Commercio, i Dip:lltimenti di Stato. dell'Energia e della Difesa, con possibilità di ricorso. in caso di diniego della licenza di esportazione. ad un Ad' bory Committee for Export Policy (ACEP). in cui è mppresenrato anche il . ational Securiry Council (ì'\SC), che sonopone al Presidente i casi più controversi. Si ebbero, poi. successive e numerose traSformazioni nell"organ.izzazione dei controlli americani: per esempio nel 1983. le funzioni del 135


~ational Securiry Council (NSC) furono decent~<He al SIGIT (. ~:nior Inremgenc}' Group Technological Tmnsfer), costituito da alti funzionari del Dipartimento di tato. della Difesa e del Commercio. che sonopone al C i c-..tsi controversi. egli anni cinquanta e sessanta si andò cons<>lidando il ~isrema attuale che prevede tre liste per le tecnologie duali: una. la Militarily Criticai Technological List (~ I CTL). è redatta dal Dipartimento della Difesa ed è mantenuta !>egrcta: una seconda li~ta 1\:uclear List ( fl) riguarda le sole tecnologie duali in campo nucleare c fa capo al Dipartimento dell'Energia: una terza lista. industriale. CCL (Commodiry Contro! List). che fa capo al Dipartimento del Commercio. Le ultime due liste sono pubblicate. Tutti i Dipartimenti inseriscono i trasgressori americani su una Lisra Nem (Table of Dcnial and Probation Orders) o ~u una Lista Gialla. in cui vengono iscritte le imprese stmniere sospettate di avere svolto atlivitil illegali e che sono souoposre ~~ rc:-trizioni da pane degli Stati Uniti. L'EAA del 1979 ~1mm e11c che il Pcnwgono elabori una lista di tecnologi<.:. sotloposte acl embargo. mantenuta ~cgre­ ra (la ~ICfL. ~lilimrily Critic-..tl Tcchnology Li.st) c che è più rcstritti\'a della CCL (Commodiry Control List). Tunavia anche la CCL continuava ad es..'>ere più ampia delle li~tc COCO~I. Ciò provocò le protc~w d<.:gli industriali americani che si vedevano penaliZi"-<.lli nei confronti della concorrenza europea e giapponese. Tali proteste rientmrono ~<tpidameme con la fine della disten:-.ione. avvenuta a seguito dell'invasione dell'Afghanistan, il successivo <.·olpo di swto militare in Polonia. con lo schieramento degli S-20 c con l'avvcmo clcli'Ammini!'>tra.lione Reagan. che an:\'a poMo. come punto fondamentale del suo progmmma, il recupero della potenza globale americana. l rapporti comm<.:rciali fra le due superpotenze si irrigidirono: infatti veniva limitato qualsiasi scambio con l'l ' RSS in quanto poteva contribuire ad aumcmare la sua potenza militare. Di con:.cgucnza andava limitato anche il commercio con i Paesi occidentali perché contribuiva. in modo più <> meno diretto. allo ~forzo militare :>O\ ierico. Nella prima pane degli anni ·HO l'atteggiam<.:nto am<.:ricano ritornò. quindi. ::tlle impostazioni caratteristiche del periodo della guerm fredda non <.·on~idcrando. però. che lo scen ario economico europeo c~<t cambiato. l Paesi europei occidentali. pur rimanendo debitori della gamnzia milit:trc americana per il mantenimento della sicurezza. a\ c-

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vano l>Viluppato k loro economie cd erano inoltre divenuti competitori dcll"industria americana sui mercmi del Ter/.O ~ l ondo e perfino nello MC:...'>o mercato statunitense. Gli Stati Uniti decisero di bloccare ogni richiesta di deroga ulle liste di embargo COCO~ I . di effenuarc un embargo cerealicolo nei confronti dell'Unione Sovietica, di applicare sanzioni economiche al nuovo regime polacco e, successivamente, di applicare sanzioni nei riguardi dei paesi c delle imprese occidentali che partecip~wano alla costmzione del gasdotto rransibcriano o dell"Urcngo)'· l controlli stralt:gici furono COSi impiegati come mezzi di guerra economica o di sanzioni punitive. Questo aucg,.giamento ponò a crisi e scontri al Vertice di Versailles di.! l J982, attenuatisi successivamente nei Vertici di Williamsburg. Londra(.! Tokio. Anche sul piano interno statunitense si determinarono forti comrasli. nell'ambito dcll"Amministrazione Reagan, che culminarono nelle clamorose dimissioni di William Root. Direttore dell"Office of EastWest Tmde del Dipartimento di Stato, allorquando nell'ottobre 1983 gli CSA decbero di bloccare ogni esportazione di tecnologia '>trategica ver~>o I'CRSS a ~>cguito dell'abbattimento dell'aereo KAL 007 in Corea. La polemica nell'ambito dell'Amministrazione si ripercosse sul rinnovo dell'Export Administration Acl che a\'venne nel giugno 1985. con validità fino alla fìnc di settembre l 988. recepi.!ndo le disposizioni nel fmuempo emanate dal Presidente, che aYevano aumentato notevolm~:nte i poteri del Pentagono. Il dibattito negli USA sul rinnovo dell"EAA fu molto vivace. Da un lato i più intransigl!nti proponevano di attribuire maggio1i responsabilità al Pentagono per il controllo del commercio (anche con i paesi alleati) di tutte le tecnologie a doppio uso. militare e d\'ile, e di costitllire un apposito organismo (Offìce of Stmtegic Trade). al di fuori del Ministero del Comme rc io c posto di fano sotto il con troll o del Pemagono. Questi erano inoltre favorevoli all'irrigidimenw delle sanzioni extmterritoriali a carico delle imprese straniere. che violavano le leggi USA. prevedendone addirimmt l'effetto retroauivo dal l gennaio 1980. Dall'altro lato. i meno intransigenti facevano proprie le preoccupazioni degli industriali americani, preoccupati che le sanzioni nei con-

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fronti degli alleati e la maggiore severità dci controlli americani rispcta quelli multilaterali indebolissero eccessivamente la compctitivitrì dcll'indLtstria stantnircnse di beni ad alta tecnologia. Essi volevano limiture i poreri del Pentagono ai soli Pac:.i n cui venivano applicati gli embargo. affermare il principio della sacralità dei çontralli (cioè dell'impossibilità per I'Amminisll"'<~Zione di ritirare autorizzazioni già concesse). diminuire le sanzioni extraterritoriali nei confronti non solo di ditte straniere ma anche delle fìliali all'estero di multinazionali american<.:. e non imporre restrizioni sui beni c sulle tecnologie ormai largamente disponibili all'estero accenati daii'Office of Foreign A\·ailabilil)'. Si arrh·ò ad una soluzione formalmente di comprome.s....,o. ma che in pratica la~cia inalterata la discrezionalit:'t del Presidente ed i maggiori poteri che, grazie nnche alla sua migliore organizzazione. er.tno stati conquistati dal Pentagono. Acld iritlura nella nuova versione dell'EAA: l) il Presidente non può assumere dedsioni contr:lrie al parere espresso dal Pentagono sen7.<t informarnc il Congresso: 2) permane la possibilità di sospendere qualsi:t'>i contr.mo senza compensazioni per gli esponatori; 3) viene confermato il sistema del blacklisting; 4) sono rafforzate le sanzioni penali (muhe pari a cinque volle il \'alore del prodono illegalmente espoflato c dctcnzione fino a dicci anni): 5) tali sanzioni vengono applicate anche a chi :tbbia solo tentato di viohm~ l'embargo c a c:hi. conoscendo l'infmzione, o il tentmh·o di infmzione, non abbia informato il ~Jinistero della Difesa: 6) ' ' iene inoltre aggiunta una nuova forma di sanzione, l'Impor! Contro! Sa nctio n , ch e prevede il boicottaggio. cioè il rifiuto ddl'accesso al mercato USA (con conseguente sanzione a carico delle imprese USA inadempienti), alle imprese anche straniere che abbiano \'iolato la legi'>lazionc USA. In tale caso è pre' isto che il Governo degli Stati l niti informi il Paese COCOM o il Paese terzo, con cui ha concluso accordi bilaterali sul controllo delle tecnologie. dell'avvenuta infrazione, chiedendo la punizione del colpevole. Qualora ciò non fos.o;c fatto, il Governo USA può ordinare il boicottaggio. con l'avallo della maggioranza dei membri del COCOM (nel lO

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caso Toshiba il boicottaggio è stato però adottato dagli USA con decisione unilaterale, senza che il COCOM ne venisse informato). eii'EAA del 1985 vengono introdotte due nuove forme di licenza validated largamenre richieste dagli industriali americani e riferiti ai paesi non sottoposti ad embargo: la distributive licenze, che non si riferisce ad una singola esportazione, ma ad una serie di esportazioni del medesimo pro dotto. La sua co ncessio n e presuppone la ve rifi ca dell'affidabilità sia dell'esportatore che dell 'importatore. L'impresa importatrice deve predisporre un programma interno (audit), che consenta il concrollo su evenruali riesportazioni o utilizzazioni illecite; la comprehensive op eration licence, che riguarda le o perazioni integrate effettuate nell'ambito del medesimo gruppo industriale o tra esso e le società straniere con cui ha rapporto costante. ad esempio di coproduzione. L'EAA del 1985 conferma la legislazione stattmitense nel settore del commercio estero: le sanzioni extraterritoriali. Presuppone il principio che un prodotto rimanga USA anche quando sia stato esportato in un altro Paese. Tale portata extraterritoriale della legge USA è discutibile sono iJ profìlo del diritto internazionale. Per gli Europei, invece. un prodotto. una volta esportato, è sonomesso alla giurisdizione dello stato in cui è stato imporrato. L'imposizione di sistemi di auc.lit o le ispezioni in loco effettuate da funzionari americani per accertare la reale utilizzazione di prodotti critici esportati dagli USA. hanno determinato reazioni anche pubbliche da parte dei governi europei. La partecipazione militare è determinante per le definizioni del contenuto delle liste di embargo e per la concessione di deroghe. lnfatLi. alla base della redazione delle liste, dell'inserimento di nuovi prodotti e tecnologie e della derubricazione dei prodotti e tecnologie divenuti ampiamente disponibili ai paesi souoposti al controllo . si pone una valutazione dell'impatto strategico di ciascuno. 1 el 1985 fu costituito, su richiesta americana. un organismo paralJelo al COCOM, denominato STEM (Security Technology Experts Meelings), facente capo ai vari Ministeri della Difesa (ecceno che per il 139


Giappone. per il quale fa C".tpo al ~ liTI). E:>SO studia i ,·ari settori tecnologici di interesse :.trmegico ed clabom raccomanda/.ioni concordate dalle rispetti,·e autorità nazionali a supporto delle decisioni in sede COCOJ\1. Tale organismo è presieduto da lla Francia, ma come :tccade per il COC0~1. anche in e:.so l'influsso degli Stati l niti è determin:.tnte. l pac:.i europei cd il Giappone. pur accettando la richiesta st:mmirense di costituire lo STE~l. si sono sempre oppo•.,ti sia alla sua istituzionalizzazione si:t ad un suo rapporto diretto con il COCO~I che awebbc di farro comportato una militarizzazionc dell'organismo. in parallelo alla cres<:ente imponam..a <:he andava in qu<:l periodo assumendo il Pentagono nell'organizzazion<.: dei controlli stmuniten:.i. . cl fr:mempo gli tati L'niti hanno ottenuto una forma di diretto coinn>lgimento dci \Crtici milirari allcmi. in sede '\ATO. nel proce~o di valutazione e <:ontrollo sul rilievo Strategico del nus."O di tecnologia verso l'Est: i1 Consiglio ddlu !\JATO, infa tti, ha forma lmente incari<:ato i ;\!AOREPS ('\ational Armamcms Direcwrs Representmivc:.>. ossia i delegati permanenti dd Direttori '\azionali degli \rmamcnti dei Governi dell'Alleanza Atlantic:t. di scambiarsi c confrontare informazioni c valutazioni nazionali in materia di idemilìc:azionc e protezione delle cosiddette J\ICr (t\Jilitarily Criticai Technologics). Per miglior:tre i controlli alle frontiere. gli CSA , ·ararono l'opcr:.tzione Exodus che fu organizzat:t dal Pentagono per dotare le dogane delle capacità tecniche neccs.-;aric ad individuare esportazioni illegali di apparecchiature c di prodotti posti :-.ouo embargo str:.ttegico. Tale :t/.ione americana ha avuto :.c~uito anche in altri Pa~.:.,i COCOl\1 (in particol:lre in Francia cd in Gran Bretagna). e anrhc in pae:.i terzi. come la Svezia. l'Austria c Singapore. timorosi di vedersi precludere l'accc:-.M> alla tecnologia americana o <.'omunque iniCnzionati a limitare le interferenze USA nel loro territorio. ~enza l'azione degli Stati. le autorit:ì americane agiscono direttamente sulle singole imprc:-;e. che si adeguano alle disposizioni cd alle indicazioni americane per C\ itare san/.icmi. Il Pentagono è stato so:.tcnitorc. con l'appoggio del Senato. del raffor.t.amento dei <:ontrolli :.ullc espomt/.ioni tccnologicamcntc critiche. Sin dal 1982 csM> ha approntato il cosiddeuo Tcchnology Sccurit}' Progr:.un (T P). che prevedeva un nmcvole miglior:t mento ed cstcn-

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della ~ICil.. soprammo per quanto riguarda il settore dell'elettronica e dell'informatica. Alle dipendenze del Deputy Undersecret~uy for Policy è stata costituita la Defcnse Technology Seçurity Administration. Per rendere <:ompmibile l'efficienza dei controlli con le esigenze degli esportatori americani che pretendentno un accordamento dei tempi per la concessione delle licenze di esport:u;ione. è stato compiuto un notevole sf'or-.w. Il risultato t: stato conseguito con un'automazione spinta di tutte le operazioni previste dalla procedura autorizzativa delle esportazioni. Secondo l'Annua! Report to thc Congress-Fbcal Year 1988 del "egretario alla Difesa Weinhergcr i tempi di conce......,ione delle autorizza/.ioni si sono accorciati da circa 3 mesi a 15-20 giorni. nonosl:lnte che le richieste di autori:rY.azione ammontino a 120.000-1-10.000 all'anno. In particolare. è stato organizzato il sistema ELISA (Export License Status Advisor). che collega il Pentagono con i Dipar1imenti di Stato e del Commercio. ed è stato esteso anche alle dogane. Il sistema è accessibile in ogni momemo agli operatori economici che desiderino informazioni sull'iter delle pratiche che li riguardano. '\el gennaio 198- il Presidente Reagan ha lanciato un'iniziativa per la competiti,·itù americana. che ha provocmo un allentamento dci controlli sulle wcnologie e sui prodotti meno importanti per la sicurezza (k:gli Stati Uniti. con un raffo,~;.amento invece dei comrolli per quelli considerati pil! rilevami. Il Segretario al Commercio Malcom Baldridge ha annunciato. infatti. il 20 febbmio 1987 una serie di misure di lihcmlii'Y.azione :-.oprmtutto 'crso i paesi COCO~J. con l'introduzione di un nuo,·o modello (GCEU-Certifìcme End User): applicato all'inizio alle imprese souo controllo governativo, ma successivamente estendibile a tutte le imprese dei paesi COCO~ I ed anche a qudle degli altri paesi non comunisti che abbiano concluso accordi con gli C A sul controllo delle tecnologie stmtegiche. Inoltre. è :-.ww preannunciata l'eliminazione ddla necessità di autorizzazione preventiva all'esportazione verso i paesi COCO~I di prodotti a basso contenuto tecnologico e alle esport.:~zioni di prodotti largamente disponibili sul mercato mondiale. ~ione

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La nuova regolamentazione americana portò Richard Perle a presemare le dimissioni dal suo incarico al Pentagono. L'applicazione prmica dei nuovi orientamenti è stata ritardata dalle ricadute del caso Toshiba-Kongsberg Vaapenfabrik. La Toshiba i\lachines Corp.. filiale del gntppo Toshiba, ha esportato illegalmente dal 1982 al 1984 in URS dei torni pluriasse a controllo numerico, che sono stati associali a delle apparecchiature CAO (Computer Assisted Operating) forniti dalla compagnia stata le norvegese di armamenti Kongsberg. Esse avrebbero permesso una riduzione notevole della ntmorosità dei sommergibili nucleari sovietici, complicando enormemente i problemi della loro localizzazione, con un danno per la sicurezza america na di diversi miliardi di dollari. Le reazioni al caso Toshiba furono violentissime. Il governo giapponese. oltre a presentare scu~e ufficiali. si vide costreno ad interdire per un tempo indefinito ogni esportazione della Toshiba verso i paesi comunisti, e il Senato americano decise nel giugno 1987 di sqspcndere per due anni l'accesso al mercato americano di ogni prodotto Toshiba. In una conferenza Competitiveness and Technologics Transfcr, con la partecipazione dci tre maggiori responsabili dcll'Amministmzione Americana per i comrolli del le esportazion i (A ll eo Wendt del Dipartimento di Staro. tephen Btyen del Dipartimento della Difesa c Lee ~lcrcur del Dipartimento del Commercio). riportata su Defense lews del 20 giungo 1988 (Pa ne! ist Urge Vigilance ro Prevcnt Technology Transfcr 10 the Soviets), è stato confermato il mamcnimento della linea dura. "-:on vengono comunque escluse talunc misure di ammorbidimento, ma viene limitata la proposta del Presideme dell 'l louse Foreign Affairs Tradc Subcommiuee, Don Bonker, di procedere ad un taglio del 40% delle liste COCOM. Al posto di tale provvedimento viene in particolare sostenuta la possibilità di pre,·edcre delle sunset provisions. Ciò porterebbe ad un'attenuazione del regime eli autorizzazione delle varie tecnologie, cad enzata secondo il loro ritmo di sviluppo (ad esempio 3 anni per i super-conduttori). In tale conferenza è stata riaffermata l a tradizionale linea seguita da Washington nei confronti de! Paesi COCOM: allinearne la legislazione e le modalità con .cui vengono effettuati i controlli; 142


rafforzare tecnologicamenw il COCOM: fornire ai Paesi COCO~I ddlc spiegazioni dettagliate sui mmivi che giu~tilìcano il veto USA a determinate esponazioni: proporre loro un apporto :.tatunitense per migliorare le capacità tecniche delle dogane. Il sistema delle sanzioni extraterritoriali, che continua ad essere previsto dalla legislazione americana, negli ultimi anni è stato adc.liriuura rinforzato con la redazione, a fìanco della black list. di una goldcn list, in cui sono iscritte le imprese straniere considerate dagli Stati l ' niti part.icolarmente affidabili e per le quali sono previMe agevolazioni per l'accesso alle commesse federali c più in generale al mercato americano. L"Omnibus T m de anel Compctitiveness Act del 2.3 agosto l 98R è la nu<>,·a legge sul commercio estero americana, che ha sostituito quella del 1979; essa dedica un capitolo ai conu·olli strategici delle esportazioni e al miglior-t~mento dei controlli multilntcrali decisi in ambito COCO~I. In particolare. il Tradc Act: l) :-,opprime l'esigenza per gli esportatori americani di chicdcrc licenze di esportazione ai paesi COCOM per tutti i materiali c tecnologie di cui è permessa l'esportazione nella Repubblica di Cina sono il regime dctreccezione amministmtiva: 2> dà incarico al egretario per il Commercio eli redigere entro 3 mesi una lista dei paesi COCOM che applichino adeguate normative e meccanismi di comrollo. Per tali Paesi sarà eliminata In necessità di chiedere licenze di esportazione di progeni degli USA. l Paesi vanno selezionati in base ai seguenti pammetri: esistenza di un'adeguata legge nazionale. che preveda anche sanzioni civili e penali: disponibilità di organismi dotati di buona capacità tecnica in gmdo di valurare l'importanza strategica delle esportazioni c raffìdabilità degli end-users: adeguaro addestramento tecnico delle dogane: - dimostrata disponibilità a scambiare dati c informazioni in ambito COC0.\1. Al Segretario al Commercio veniva attribuita l'autorità di modificare la lista dei paesi esentati dal controllo; 3) non sono più richieste licenze americane per la riespo11azione di beni imp011ati dagli USA da pane dei Paesi COCOM. Per tutti gli

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altri Paesi le licenze non sono più necessarie quando i componenti di origine USA non supercmo il 25% del costo totale del prodono; 4) la lista degli articoli soggetti a controlli su lle esportazioni da parre degli USA viene ridotta escludendo le bas..-;e tecnologie. Inoltre le liste americane saranno allineate su quelle COCO~I. ecceno per i prodotti che ~olo gli Stati Uniti sono in condizioni di fabbricare. Ciò dovrebbe aumentare la competitività americana sui mercati mondiali. A tale riguardo è srato istituito, presso il Oiparrimcmo del Commercio, l'Ufficio del Foreign Availability; 5) sarù cffcuuato uno studio su i conu·olli delle csponazioni per motivi di sicurezza nazionale. Esso farà capo ai ~linisui del Commercio e della Difesa e vemì redauo dalla 1\ational Academy of Scienccs e dalla ~:uional Academy of Engineering ed avr-à lo scopo di esamin::tre l'auuale sistema di controllo delle esportazioni sia sotto il punto di vista della sicurezza nazionale. sia sono quello della sa lvaguardia della competitività inrernazionalc degli Stati Uniti c della superiorità tecnologica occidentale~ 6) si prevede di migliontre il sistema di controlli multilaterali in ambito COCO~I. ma di gantntirc. se necessario con misure unilatentli sraruniL<.:nsi (cioè con ~anzioni extraterritoriali). la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In proposito il Trade Act prevede misure punitive nei confronti della Toshiba e della Kongsberg escludendole per 3 anni dal mercato statunitense. In genemle il Tntde Act pren:dc che tali sanzioni pos......ono cs...,crc decise per 2-5 anni c che gli lJSA continueranno a ricorrere sistematicamente ad azioni unilaterali anche nei confronti di industrie dei Paesi COCO.M. che non dispongono di adeguate normative c meccanismi di controlli. 7) per quanto riguarda il miglioramento dci conu-olli multilaterali! il Trade Act elenca ben undici misure. che rip rendono sostanzialmente le proposte già avanzare dagli L'SA per il perfezionamento del COCO~I: miglior-.trc la compren~ionc degli scopi e delle procedure COCOM, pubblicando le liste di embargo; cffcuuarc periodiche riunioni dci responsabili ad alto livello; rafforzare la normativa interna ai vari Stati, compresa la pa1tc relativa alle sanzioni civili e penali; 1-H


armonizzare i meccanismi c la documenta;donc dei controlli alle esportazioni; migliorare lo scambio delle informazioni: migliorare l'efficacia dei controlli: coordinare le legislazioni nazionali ::.ui controlli e la veriJkn degli end-users; adeguare la capacità tecnica delle dogane; aumentare le risorse destinate ai sistemi nazionali di controllo c al COCO~I;

re::.tringerc le liste di embargo. anche per poter concentrare gli sforzi sui controlli veramente importanti; coordinare in ambito COCOM l'associazione di Paesi terzi. Il nuovo Trade Act sembra dimostrare maggiore Oessibilità sui çontenuti dci controlli. mantcnendone peraltro inalterati il rigore c la :-.everità, anche per quanto riguarda le ~anzioni unilaterali ed extraterritoriali degli Stati Uniti. Tuui gli Stati Europei, per non incorrere in sanzioni, sin dal L985 stanno recependo nella propria legislazione il ::.btema di controlli Statunitensi c soprauuuo pubblicano le li::.re americane. li rischio è di essere iscritti nelle Black list o nelle liste gialle: nelle prime le imprese si trovano sotto embargo e ad esse viene negato l'accesso alle nuove tecnologie Usa: nelle seconde si trovano le imprese :-.ospeuate di aver fano delle infrazioni e vengono sottoposte a restrizioni per il loro accesso alle tecnologie. Vista l'importanza che riveste la possibilità di accedere alle tecnologie americane è importante approfondire i meccanismi e la penata delle sanzioni extraterritoriali. Le sanzioni extraterritoriali comportano l'estensione della lcgLo;lazione ad imprese o a cittadini di un altro stato o a proprie imprese o cittadini di'>locmi nel territorio di un altro stato. Si tratta cioc di sanzioni che. pur originate.c;i per comportamenti ritenuti illegittimi awenuri nel territolio di un altro Stato, vengono messe in atto all'intemo del territorio dello Stato che decide di adottarle (ad esempio la sospensione di aiuti allo sviluppo o il blocco delle esportazioni di annamenti o di aJtri prodorri). Le sanzioni previste dall'EAA americano sono invece di natura diversa e prevedono di esercitare con la polizia c con la magistratura americana una coercizione nel territorio di un altro Stato.

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Secondo !"approccio europeo, gli impegni politici che si assumono in sede COCOM si traducono in vincoli giuridici merameme interni: auto-limitazioni della sovranirit che potrebbero tucralpiù configurare una promessa_ unilaterale. Essi. comunque. hanno origine volontaria e sono sottoposti ad una continua verifica di rispondenza ai tispettivi interessi economici nazionali. Dal che ne deriva un diritto autonomo di decidere di derogare alle regole del COCOM. Cosj, se si accetta che il COCOM è solo fonte di raccomandazione per normative interne. non dovrebbe neppure essere pensabile una qualsiasi forma di punizione inrernazionale. Quello che accade. è l'applicazione di sanzioni con valenza extraterritoriale. Il problema si pone a causa dell'applicabilità dell'Export Administration Act americano a tutte le persone sottomesse alla giurisdizione degli Stali Uniti: tutti i ciuadini di nazionalità americana, indipendcntememe dalla loro residenza, e dalla nazionalità del datore di lavoro.: runi gli stranieri residenti negli Stati Uniti: tutte le società con residenza legale negli Stati Uniti; turte le società straniere sottomesse al controllo o alla proprietà di una persona fisica o giuridica americana. La sanzione è sia amministrativa (ammenda) che penale (fmo a l O anni di detenzione). La posizione ameri<:ana è chiara. La tecnologia costituisce il mezzo principale deii"Occidente per mantenere l'equilibrio strmegico con l'ex blocco comunista. Le tecnologie militari convergono sempre più con quelle utilizzare per le produzioni civili. Di conseguem·.a. l'intero commercio delle tecnologie di punra deve essere comrollato come quello relativo agli armamenti e deve essere permesso solo con i Paesi e con le industrie degne di fiducia. Gli Stati Uniti ritengono che l'unico mezzo per realizzare ciò sia quello di srabilire un rapp0110 permanente fra i destinatari dci prodotti critici americani e i servizi americani di controllo alle esportazioni. sia con accordi da Paese a Paese, sia con accordi diretti fra deui servizi e le imprese che utilizzano tecnologie e prodotti americani. L'esistenza di tale collaborazione, sempre secondo gli USA, facilita

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il commercio, in parti<'olare la concessione delle licenze distributive, che autorizzano l'espo1t azione permanente di prodotti critici, purché essi vengano souoposti ai comrolli americani. Tali con trolli vengono tacitamente accettati dalle imprese em opee, se non altro per non essere penalizzate nei contratti con le industrie e con i centri di ricerca americani, e per non vedersi limitato l'accesso al mercato ed alle tecnologie statunitensi. Il problema è di estrema attualità, anche nella prosp etti va di un aum ento cospicu o d egli sca mbi commer ci ali dell'Occidente con l'ex Unione Sovietica e ancor più nella prospettiva di uno sforzo della Comunità Europea di promuovere lo sviluppo economico dei Paesi del'ex Comecon. per rende·rli partners commerciali in condizioni di pagare le impo1tazioni di prod oni europei occidentali. Questo implica il trasferimento acl essi di capacità tecnologiche e pro duttive, che riguardano spesso beni e conoscenze soggetti ad embargo strt~tcg ico. p erché suscettibili di applicazione militare. 4. 1.2 Il COCOM ed il suo funz iona mento

Dop o la fine della seconda guerra mondiale, con il piano Marshall era sorto il problema del controllo della riesp ortazione di beni e tecnologie americane incorporati in pro duzioni industriali europee. Il sistema dei conrrolli americarti fu esteso ai paesi europei alleati degli Stati Un iti con la creazione nel 1949 eli un Gruppo consultivo, che decise di dar vita all'organismo informate di coordinamento multilaterale che tuttora regola il 11-asferimento di tecnologie ai Paesi comunisti: il COCOM (Coordinating Comminee Jo r Mulrilateral Exp ort ControJ). Il COCOM ha una narura giuridica e una struttura organi zzativa anomala che ne esclude la natura di Organizzazione Interna zionale. Dal punto di vista formale non è un'Organizzazione Internazionale, infatti. manca di organizzazione ( in senso amministrativo), manca di atto istitutivo formale e legittimo. li COCOM è un organismo informate. alloggiato in una sede decentrata dell'ambasciata statunitense eli Parigi, che determina le liste dei prodotti e delle tecnologie critiche sottoposte ad embargo e che concede. all'unanimità, le esenzioni su richiesta d ei singoli Stati.

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Esso è quindi un Foro di concertazione. di cui fanno parte i Paesi membri della 1'\ATO. il Giappone e l'Australia. Alle sue decisioni si attengono anche i Paesi occidentali neutrali , quali Svizzera. Austria e Svezia. Recentemente si sono aggiunti a vario tirolo e si stanno adeguando alle direttive paesi qual i: Ungheria. Polon ia, ex-Cecoslovacchia. Anche in questo caso !"adesione è morivara dalla necessità di non essere esclusi dai flussi di alte tecnologie. Dalle intese informali del 1949 venne delineata la struttura storica del Comitato di Coordinamento: - il Gruppo Consultivo: - il Comitato di Coordinamento; gli High Leve! Meetings. Il Gruppo Consultivo era !"organismo politico preposto all'elaborazione, alla negoziazione ed al coordinamento (mediante raccomandazioni ai Governi degli Stati membri) delle linee generali in materia di controlli all"esportazione verso i Paesi dell 'Est di materiali e tecnologie sensibili. eUa seconda metà degli anni '50. conclusasi la guerra di Corea ed avviandosi verso il disgelo le relaz ioni sovietico- statunitensi. il Gruppo Consultivo diradò sempre più le sue riun ion i. fino a cessare completamente la propria attività entro la fine di quel decennio. Il Comitato di Coordinamenro (COCOM) è l'organo permanente. di carattere eminentemente tecnico-operativo. le cui competenze discendevano in principio dalle decisioni del Gruppo Consultivo. ma che negli ultimi venticinque anni si è visto di farro attribui re anche le competenze di carattere politico del Gru ppo Consultivo orma i scomparso. TI Comitato è costituito dall'assemblea dei delegati permanemi, in genere diplomatici di livello intermedio. eventualmente assistiti da espcni e da tecnici. Tali rappresentanti permanenti, che si riuniscono settimanalmente, agiscono sulla base d i direnivc che vengono elaborate dai singoli paesi. Inoltre vi sono riunion i aperiodiche di delegazioni presiedute da alti funzionari dei Ministeri degli Esteri. assistiti tecnicamente da esperti dei Ministeri della Difesa, dell'Industria. del Commercio con l'Estero e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonché da esperti industriali e scientifici, ralora estern i alle Amministrazioni stata li, clesi-

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gnali di volta in volta n seconda della natura dei problemi trattati in tali riunioni. Il COCOM. dunque, da un punto di vista istitutivo può essere definito un gentlcmen·s agrecmcnt permanente e da un punto di vista organizzativo un foro permancme di concertazione inrergovcrnativa. L'assemblea è presieclura da un chairman o presidente del COCOM - dal 1950 ad oggi la carica è sempre srata dti un diplomatico italiano. mentre dal l 992 è invece di un delegato olandese - il quale ha altresì il compito di assicurare la continuità di funzionamento del Comitato cd è affiancato da un esiguo supporre tecnico-amministrativo (Segretariato) a caranere permanente. 11 Comitato di Coordinamento ha il compito di: J) elaborare c sottoporre a revisione periodicamente con cadenza trimestrale le liste concordate dei prodotri e delle tecnologie civili e militari assoggettabili ad embargo o comrollo: 2) studiare c perfezionare i sistemi mulrilaterali di controllo sulle esportazioni e sui transiti di materiali sensibili. formulando opportune raccomandazioni agli Stati aderenri all'intesa; 3) esaminare sono il profìlo tecnico. approfondire l'asperro della rilevanza strategica e negoziare in vista di possibile approvazione i casi di eccezione all'applicazione delle lisre che gli vengono di volta in volta soHoposti dai Paesi membri che intendano effettuare espoltazioni di materiali e/ o tecnologie serro embargo verso Stati del Patto di Va rsavia o verso altre proscribed countries. Il COCOM assume le proprie decisioni per consensum. Le deliberazioni del COCO~J sono avvolte nella più completa riservatezza. data la delicatezza delle mediazioni che richiedono accordi inrergovernativi assunti all'unanimità. Una pubblicità dei lavori solleverebbe problemi di carattere politico sia a livello intergovernativo che interno. Il COCOM non ha poteri di decisione propri, né ha la possibilità di obbligare lo Stato membro ad eseguire le risoluzioni concordate al suo interno. L'anuazione di queste ultime è affidata alla responsabilità diretta di ciascuno Stato. Le sanzioni che in cui gli stati possono eventualmente incorrere non sono di natura giuridica. ma politica. Gli High Leve! Meetings sono speciali consessi ad alto livello nei quali il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente. Queste 149


riunioni del Comitato espletan o le competenze di carattere politico gen erale in sostituzione del Gruppo Consultivo. In tali occasioni le delegazioni nazionali sono guidate da diplomatici top leve! od anche da esponenti governativi del rango di Sottosegretari. Tali consessi vengono tenuti p er fare il punto e dibattere sulle linee generali della politica di embargo. per analizzare i principali problemi eli gestione del COCOM stesso, per srudiarne il miglioramento e l'enforcement, per formulare raccomandazioni agli Stati membri. La prassi delle riunioni è abbastan za. recente ed è stata adottata sotto l'impu lso statunitense, nel quadro delle iniziative volte alla ri vitalizzazione del COCOM assu me dalla passata Amministrazione Reagan. La frequenza eli tali riunioni è biennale (salvo la necessità eli convocazioni straordinarie). In sintesi, quindi, le caratteristiche fondamentali del COCOM sono: - la mancanza eli formalismo giuridico; il funzionamento basato su l consenso degli Stati membri; la competenza specializzata nel settore del controllo delle tecnologie; l'indipendenza da qualsiasi altro Foro occidentale; la riservatezza mantenuta sulla sua attività. Nel 1985, fu costituito, su richiesta americana, un organismo parallelo al COCOM, denominaw STEM CSecurity Techno logy Experts Meetings) facente capo ai vari Ministeri della D ifesa ( per il Giappone. al MITI). Esso studia i vari settori tecnologici di interesse strategico ed elabora raccomandazioni concordate dalle rispett ive autorità nazionali, a supporto delle decisioni p rese in sede COCOM. In tutte e tre le sue versioni (ordinaria, sottocomitati, alto livello) il Comitato di Coordinamento assume le sue decisioni conformemente al principio dell'unanimi tà (o consensus).

4.1.3 Le liste d 'ernbargo Come si è eletto, il primo e basilare compito del COCOM sta nell'elaborazione e nella revisione perio dica delle liste d 'embargo. Le liste. se analizzare per materia, si distinguono in tre classi: militare: nucleare: industriale dual use. 150


Quesr'Ltltima comprende materiali e tecnologie d'uso civile. avemi possibili applicazioni anche in campo militare. Le tre liste comprendono articoli nell'ordine di grandezza delle migliaia: circa la metà di essi sono compresi nella lista industriale e sottoposti ad un regime di semplice sorveglianza o di contingentamento: J'alrra metà. invece è sottoposta al regime di embargo vero e proprio. La revisione delle tre liste è una delle attività più delicate del COCOJ\1: l'esercizio di essa è complesso, negoziato. e di durata non prevedibile. La revisione si è tenuta fino al 1981 su base triennale. mentre dopo è divenuta un processo continuo. L'aggiornamento delle liste è reso necessario dalla continua evoluzione tecnologica che richied~ l'inserimento di sempre nuovi articoli nella lista militare o in quella industriale dual use. Infine, sempre per il continuo progresso tecnologico, l'aggiornamento delle liste deve prevedere anche la dcntbricazione di materiali c prodoni divenuti obsoleti. Ogni anno viene revisionato circa un qua tto delle categorie di prodotti e tecnologie previsti nelle liste e sono pubblicate le aggiunte e le varianti sia di materiali che delle soglie critiche al di sopra delle quali vengono applicat i i controlli. Le liste COCOM comprendono una descrizione molto denagliata dei materiali soggeui ad embargo. I criteri che vengono segu iti per l'inserimento di una tecnologia ndle liste COCOM sono i seguenti: criterio di utilizzazione: il materiale può avere una applicazione milirare direna e imporrante: criterio di esclusività: solo i Paesi occidcmali posseggono tale tecnologia che non è invece disponibile per l'ex blocco sovietico: criterio di penuria o di rarilà: i materiali e le tecnologie sottoposti a controllo non devono essere largamente diffusi non solo fra i Paesi soggeni ad embargo, ma anche in quelli terzi che non praticano controlli. ln funzione di tali criteri, pe~ ogni categoria di prodotti tangibili o intangibili (tecnologie e know-how) viene fìssata una soglia di controllo. Le liste COCOM. e quella militare e nucleare in particolare. sono segrete: in realtà è possibile individuare, con buona approssimazione.

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la loro estensione mediante !"esame comparativo delle corrispondenti liste nazionali di controllo all"esportazione. sottopoMe al regime cosiddetto di licenza. che sono invece pubbliche in quasi tutti i Paesi aderemi alle intese COC0!\ 1 c che riflenono gli indirizzi delle liste stesse. In pratica per molti operatori il resto dell'elenco britannico fa fede.

-1.1.-1

l controlli a/lesporwzione

La re ponsabilità dei controlli all'esportazione, concordati dai Paesi aderenti al COC0!\1. è affidata ai singoli Governi anmverso razione concertata dagli enti cd organi appositamente preposti. quali dicasteri tecnici. dogane. polizia c servizi d'intelligence. Controllo all'esportazione significa esame della leginima destinazione di ogni prodotto o tecnologia sensibile inserita nelle liste di embargo; prevenzione dci dirouamenri durante il transito d<..:i materiali non solo auraverso il territorio di uno o più Paesi aderenti alle intese COCO~I. ma anche. c sopnmuuo. attraverso quello di Paesi estranei a tali intese. Anche nei confronti dci propri alleati gli Stati Uniti hanno esercirato pressioni. specie sono !"Amministrazione Rcagan. per instaurare un sistema informatizzmo che usi banche di dati per centralizl'.are runc le informazioni e migliorare il sistema integrato dei controlli.

4.1.5 L'enforcemelll Come si è già aff<..:nnmo. riemra tra i compiti del COC0!\1 lo srudio di strumenti di enforcement delle proprie risoluzioni. In materia di controlli sulle esportazioni sensibili, il problema è compli<.:mo da: l) un problema giuridico: gli USA esercitano uno stringenre controllo unilaterale che. a causa dd loro preponderante peso in materia. si traduce di fano in sanzioni giuridiche con vigore extra-territoriale; 2) un problema politico: il fenomeno della diffusione di potenza ha messo in grado molti Paesi minori di produrre alta tc<.:nologia: non si tratta solo di Pae:-;i neutrali europei. ma anche di Paesi di nuova industrializzazione (India. ASEA ). 3) un problema economico: la mondializzazione del sistema produni~? 1 )_


vo rende più difficile il controllo sull'industria nazionale. più delicato l'intervento politico. Per tutte qL•este ragioni, è stato ritenuto pill utile creare le condi:lioni politiche c giuridiche miranti a: l> certezza del di1itto: gli indirizzi dd COCO~I devono essen! imeriorizzati dagli ordinamenti nazionali così da di\'enire cc1ti c 'incolanti: 2> efficacia del controllo: le politiche governative de,·ono essere coordinate per garantire la legiuima destinazione fìnalc dci prodotti c delle tecnologie sensibili. Al vertice di Otta wa. nel luglio 1981, Reagan convinse gli alleati della neces~itù di tenere in proposito una riunione ministeriale. che ebbe luogo nel febbraio 19H2. M.!guita da altre nell'aprile 1983 e nel febbraio 1985. Il risultato è Mato la creazione all'interno del COCOl\1 di un sottocomitato incaricato dello studio p<.:r l'armonizzazione delle normati,•e nazionali in mawria. Nello srcs~o t<.:mpo. gli Stati Uniti hanno effettuato una forte pres'>ione sui Pa<::.i wrzi. soprarrurto su quelli di maggior livello tecnologico. concludendo con essi dci veri e propri accordi di collabor&zione con il COCO~I. Il sorrocomitato del COCOM ha suddiviso i Paesi terzi in sei c-ategorie: quelli aderenti agli obiettivi c procedure del COCOM: quelli che ne condividono gli obiettivi; quel li neutr.tli che esercitano comunque qualche controllo: quell i che non condividono gli obiettivi del COCO~I e che non esercitano nes~un controllo: quelli che commettono sistematicamente inadempienze e quelli che hanno legami politici particolari con l'ex blocco comuni~ta. La collocazione di un Paese in una categoria o nell'altra costituisce una specie di gu iddine da seguire nelle decisioni nazionali circa le autorizzazioni alle esportazioni di tecnologie controllate verso i Paesi terzi per cui non è prevista la richiesta di autorizzazione ciel COCO~I. Lo scopo fondamentale è quello di conferire un nmtaggio non solo alla partecipazione al COCOi\1. ma anche all'adesione ai suoi principi e obiettivi di protezione della tecnologia occidentale dall'utilizzazione militare da pane dei Paesi del l'<.:x blocco comunista. La lista dei Paesi destinatari formalmente proscritti nel 1991 com-

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prendeva: Albania, Bulgaria. Repubblica Popolare Cinese, Cecoslovacchia. Estonia. Ungheria. Laos, Vietnam. Lenonia, Lituania, .M ongolia. Polonia. Romania ed Unione Sovietica. Successivamente akuni paesi sono stati considerati avemi un rapporto diverso con il COCO~I e non piLt proscrini. Infine. gli Stati Uniti hanno offerto ai Pae ·i membri del COCQ\1 un supporto per il perfezionamento de1le capacità tecniche dei ~cn izi doganali. L'efficacia del controllo mira innanzitulto ad evitare dirouamcnti, soprauuuo in occasione di tmnsito della merce. Giocando su differenze marginali di normati\'e doganali e amministrative. le industrie potrebbero eludere i controlli. Per questo. è !>lata proposta la costituzione di una potente banca dati capace di seguire l'esportazione in tuno il ~>uo viaggio, fino a destinazione finale.

4.1.6 l Certificati f11tenwzio11CIIi d'importazione e i Formulari di \ "e1ijìcazio11e

Certificati internazionali d'importazione <Cl) rappresentano uno dei meccanismi ideati per il rispetto delle regole COCOM. nel quadro dell'interscambio fra Paesi aderemi al le intese. Essi mirano a responsabilizzare la ditta esportatrice che deve esibire. per poter ottenere la licenza di esportazione. un certificato. com·alidato dalle Autorità del Pae!>e destinatario. alle competenti Autorità nazionali (in un primo tempo il ministero Industria, Commercio cd Artigianato e poi il ministero per i l Commercio Estero. nel caso dell'Italia}: in rate certificato rilasci~uo dalle autorità locali la ditta importatrice <mesta che le merci elencate e descritte sono destinate all'uso nazionale e non saranno riesportate senza l'autorizzazione del Paese d'origine delle merci stesse. In ogni caso il sistema di controlli ha la nccessirà che la ditta assuma una responsabilità \'erso ca:-.i di esportazione o riesportazione. Su<.·ces.'>intmente. ed entro un tempo limite stabilito a panire dalla data di scadenza di ,•alidità della licenza di esportazione, la ditta esportatrice deve esibir~: al proprio Governo un altro documento, il Formulario di Verificazione (FV), rilasciato dalle Autorità del Paese 15'f


importatore, aucstantc che le merd di cui tmuasi sono ~tale dfeuivamcntc rimesse al Paese per il quale è stata rilasciata la corrispondente licen;.a d'esportazione. Questo sistema di controlli incrociati costituisce il meccanismo ideato per assicurare il rispetto delle regole COCOM nel quadro dell'interscambio, fra Paesi aderenti alle intese, di prodotti compresi nelle liste di embargo. A questo sistema, infine, aderiscono, su base individuale, volontaria e con mcxlalità c rigore variabile, anche altri Paesi, che non partecipano alle intese COCOl\1, al fine di evitare corresponsabilità, sia pure indirette, in eventuali illeciti dirottamenti. QueMi ultimi Paesi vengono denominati teni cooper•.tnti. Infine i Governi dei Paesi aderenti alle imc:..e COCOl\1 si c;wtelano obbligatoriamente per le esportazioni verso Paesi terzi c non cooperanti tramite l'attuazione delle seguenti modalità: prima di rilasciare licenze di esportazione per materiali sensibili, viene richiesta alla ditta esportatrice l'esibizione del cosiddetto End User Certificate (EUC) o Certificato di Destinazione Finale. Questo documento diffcrbce dai CI/FV perché deve essere rilasciato direttamente dalle competenti Autorità governative dci Paesi di destinazione che devono sonoscrivcre, a loro volta, lo stesso genere d 'impegno previsto dai Cl: effettiva ed esclusiva destinazione delle merci di importazione all'uso nazionale cd obbligo a non rie~ponarle senza previo assenso del Pac:-.<.: d'origine delle mcrci stcs:-.c. Ulteriori controlli c verifiche possono essere previstc, case by case, dalle singole legislazioni e prassi nazionali dei Paesi aderenti alle intese COCOM.

•1.1 .7 Le richieste di eccezione ~lalgmdo

le liste di embargo, i controlli all'esportazione cd i sistemi Cl FV. srudiaLi, revisionati periodicamente e raccomandati ai Governi dei Paesi aderenti alle intese COCOM , è statisticamente accertato che una percentuale delle esportazioni occidentali è costituito da vendite legali - di prodoui compresi nelle liste di embargo COCOM, cd essenzialmente in quella industriale dual use. Tali prodotti, che non appaiono in un daro momento suscettibili di

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applicazioni strategiche o comunque di rilevanza rale da costituire un rischio per roccidente. sono oggetto di richieste al COCOM eli deroghe od eccezioni all'applicazione dell'embargo da parre dei Governi aderenti alle intese, tati Uniti compresi. Le eccezioru presenti nella prassi del COCOl\ 1sono le seguenti: - eccezione generale: la deroga deve costituire oggeuo di una specifica richiesta del Paese esporrmore. Essa deve essere concessa all'unanimità dal COCO!\l. I Paesi. a partire dall'aprile 1991. hanno un tempo massimo di ono settimane per chiedere ulteriori elementi di informazione per una valutazione più accurata del caso. Se la richiesta non è approvata. il Paese può presentare domanda di riconsiderazione o può prevedere una degradazione delle tecnologie critiche incluse nel prodotto. Se anche allora la richiesta viene respinta. l'esportazione può essere effettuata per motivi di interesse nazionale, ma il Paese si espone a rappresaglie commerciali da parte degli altri Paesi membri del COC0!\ 1 (per rottura del consensus): eccezione amministrativa: prevista per materiali con caratteristiche al di sono della soglia critica precisata nelle liste COCOM: l'autorizzazione clell'esporta;done è accordata direnamentc dai singoli governi che hanno però l'obbligo di informare il COCOM in sede di comunicazione mensile delle statistiche del commercio sonoposw a controllo: considerazione favorevole: il materiale a cui viene applicata va sottoposta al COCOM con lo stesso r<.:gime dell'eccezione generale, ma esiste l'accordo di esaminare favorevolmente l'approvazione della regola con una contrazione dei tempi sia di approvazione che di richiesta di tempi di chiarimenti (in pratica un do ut cles politicocommercia le): regola dell'on time review and listing on the 45 days proccdures: l'approvazione va data entro 45 giorni e il termine per richiedere chiarimenti è di 30 giorni. Dopo 45 giorni. in caso di mancata risposta, il materiale passa dal regime dell'eccezione generale a quello dell'eccezione amministrativa e la sua esportazione viene auroriz:r.ara dal singolo Srato: casi minimi. mareriali di manurcnzione cd esportazioni rempora-

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nee: i governi possono autorizza re espo11~tzioni di materiali soggetti al regime dell'eccezione generale, fino a 1.000. se si trana di nuovi mmeriali. e fìno a 8.000 se si tratta di servizi post-vendita che non aumentano le prestazioni tecniche (per la Cina fino a 2.500 e $5.000 rispettivamente); inoltre le risposte del COCOi\1 su csporta:doni da $1.000 a $4.000 (fino a $10.000 per la Cina) devono essere fornite enrro 18 giorni: i dati statistici delle esportazioni che ricadono sono tale categoria vanno inseriti nelle segnalazioni mensili al COCOM: sotrosistemi integrati: l'eccezione si riferisce ai c-asi in cui il materiale sorto embargo (ad esempio, microprocessori o fibre ottiche) è incorporato in modo non riutilizzabile. non scparabile e non ingegnerisricamente reversibile in uno non controllato (ad esempio un'automobile). In tal caso. i governi sono autorizzati a concedere l'autorizzazione all'esportazione. qualora il materiale sotto embargo non possa essere separato dal sistema. Le richieste di eccezioni sono basate generalmente su diverse considerazioni, sostenute dai singoli Governi. in proposito all'atticolo o al materiale in questione: o non dovrebbe figurare nelle lisre del COCOM perché innocuo od obsoleto. oppure è ormai presente sui mercati inrernazionali e potrebbe essere fornito da uno Stato non aderente, oppure. infine. che determinare tecnologie sono ormai in possesso dei Paesi proscritti. Le richieste di eccezione sono esaminate in maniera diversa dal Comitato. a seconda della sensibi lità dei prodotti o delle tecnologie oggeno eli esportazione. Quando una delegazione nazionale al COCOJ\11 avanza una richiesta di eccezione (generale) per ottenere l'autorizzazione all'esponazione di un determinato prodotto, viene istruito un vero e proprio procedimento inquisitorio: è di regola che. al termine dell'istruttoria, il caso debba essere approvato all'unanimità, altrimenti il Paese richiedente deve rinunciare all'esponazionc di quel prodouo. Le richieste di esenzione vengono quindi negate solo se un membro può dimostrare che come conseguenza diretta di rale trasferimenro dell'articolo per cui è srara richiesta l'esenzione si produca un aumento materiale della capacità militare del paese destinatario. 157


-1.1.8 Le riforme del COCOM

Fin dal 1981, in occasione del venice di Ottawa, il Presidente Reagan propose una serie di riforme nel quadro ddla politica di rivitalizzazione del Comitato di Coordinamento per il rafforzamento dei controlli muhilatemli sul trasferimento verso 1'1~-;t e gli aiLri Paesi proscriui di tecnologie. Tuue sono state bpirate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nelle persone del suo titola re Ca:.par Wcinberger e del suo Assistant Rkhard Perle nella convinzione che la t·apacità di risposta alle minacce dipende direttamente dalla ~uperioritù tccnologicH dell 'Occidente: ciò impli<."":l anche, ma soprmtutto, una serie di str:llegic miranti a controbattere gli sforzi di <tuesti Paesi per colmare il divario esistente mediante l'indebita appropriazione, con qualsiasi mezzo, di recnologia occidental<.! e statu nitense in particolare. Gli Stati Uniti, perciò, V<.!dono nd COCOM l'un ico organismo internazionale in grado di svolgere quesw compito con la voluta effìcacia, aflìdandogli un ruolo sempre più impegnativo e str.negico. Il primo risultato è stato conseguito dagli USA con l'accettazione. da parte dei panne~ europei, della pcriodka convocazione di riunioni ad alto livello del COCO~I. Il secondo, quando il Dipartimento è riu:-.cito a far affiancare al Comitato di C<x>rdinamento lo ~TEI\1 Gli americani hanno anche ottenuto una forma di diretto coinvolgimento dei vertici militari alleati, in conseguenza del quale il Consiglio della NATO ha formalmente incaricato i N/\DHEPS (National Armaments Dinx·tors lkpresentat ives), di scambiarsi c confrontare informa~ioni c valutazioni nazionaJi in materia di identificazione c protezione delle <.'Osiddette ~ICT (l\ liliwrilr Criti<.'al Technologies). E' stata ac<.'ettata la proposta di cr~arc una watch lbt, o lbta d'osservazione, per quelle tecnologie emergenti civili. quali l'ingegneria gencti<."<l, suscettibili di future applit"<lzioni militari e quindi sottoponibili ad un fuwro embargo. Un ulteriore problema è costituito dalle tecnologie <:osiddeuc intangibili, quali formule, progetti, istruzioni per proçcdimenti di produzione, ecc. Inoltre, in oc<.'asione ddl'incontro ad alto liv<..:l lo dell'mrobre L9H9.

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b Repubblica Federale di Germania e l'Italia chiesero un allentamento dei conu·olli per poter aiutare lo svilltppo economico dei Paesi dell"Europa centrale e Oricntnle. embrò che. a meno che non si procedesse ad una re' isione. i governi degli Stmi membri a\Tebbero sempre pill ignormo il lavoro del Comitato. Una revisione dd COCOM dunque e non la sua dissoluzione. in quanto tuili i membri hanno sempre riconosciuLO la necessità di un foro muhilawrale per i controlli atrespot1azione di tecnologia militare. :\etrincontro ad alto livello del giugno del 1990 si raggiunse raccordo di effeuuare diverse modifiche alla lista COCOJ\1 dei beni dual-use: 30 delle 116 categorie controllate n on sarebbero staw più comprese ndla lisra entro la fine detranno cd altre 8 in seguito. A maggio del 1991 ' 'ennero effc11uare altre modifiche. tanto che secondo Allcn Wendt. capo della delegazione USA atrincomro. (citato in Auerbach S.. COCO~ I cuts back its barriers. Internariona l llerald Tribune 2~-26 maggio 1991 ), rimarrebbero sotto controllo o rmai solo quegli articoli c quelle tecnologie necessarie per mantenere resiswme :.ignifìcativo gap tecnologico dei sistemi militari Est-O,·est. Fu inoltre deciso un diverso trallamcnto per gli ex membri del Pano di \'arsavia . • econdo le nuo ,•e regolamentazioni Cecoslovacch ia, U ngheria e Polonia avrebbero accesso a livelli d i tecnologia più atri rispeuo ai paesi detrcx Unione Sovietica. Ol tre alle discussioni concernenti il grado di controllo detrexporr verso i paesi detrex Patto di Varsavia. ci si è chiesti se il COCO~ I non potesse fornire un'adeguata struttura per l a regolamentazione dell"esportazio ne di tecnologia militare a paesi che al momento non sono nella lisw dei proscriui. In un discorso ad Istambul il 18 ottobre 1990. il cgrerario genemle della 'ATO. t\ lanfred Woerner. già indicava che la NATO avrebbe dovuto esaminare i nuovi pericoli derivanti dai conflitti regionali che influiscono direttamente sulla sicurezza dei paesi membri. In particolare controllare la proliferazione delle nuove tecnologie militari richiederebbe un COC0.\1 illuminato e mondiale. basato sulla partecipazione cooperativa di tutti i paesi tecnologicamenle a\'anzati, compresa l"allora Unione Sovietica . (Atlantic News, 19 ottobre 1990 p.l ). Come già deuo, con l'avvento di Gorbaciov si è assistito ad un radi-

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cale cambiamemo da una fìlosofia in base alla quale nulla si don:\'a esportare a est (eccezion farra per le transazioni autorizzate) ad un nuovo approccio dove (! consentito esportare runo. tranne gli ~u1icoli compresi nelle tre liste. Peraltro iJ COC0;\1 ha ancora mantenuto l'originaria impostazione anti-EM. L'evoluzione recente ha \'isro però nel febbraio 1993 il COC0;\1gradualmente trasformarsi da un foro tipicamcmc militare in un luogo dove si incontrano esperti militari c civi li. Tuuavia \'iSto che le discussioni ll'tl esperti di diversa estrazione sono difficili perché mppresentano dh·erse esigenze. gli espeni militari insieme a quelli dci scn izi d'inrelligence sono stati relegati nello STE~ I. il quale ha una funzione consuhi\'a nel COCO~ I. Lo STE;\1 ha perso influenza sopranuuo dopo i negoziati per rcd i~ere la core list. Infaui per la redazione della core list lo STEM non fu consu ltato. come da pmssi. dal COCOM auraverso un mpporto preliminare. bensì fu il COCO;\l stesso a consultare direHamemc gli espeni per la stesura della core li-;t. Il mto,·o corso. simboleggiato dalla cadura del ;\luro di Berlino. ha poruuo in seno al COC0;\1 alla creazione del CCF (COCOJ\1 Cooper<.nion Forum) perché dal punto di vista politico era insostenibile mantenere un embargo verso paesi non più avver~<>a ri c non più appanenenti al Pano di Varsa,·ia. sparito con la fine della Guerra Fredda. D'altro camo la funzione del CCF è quella di pcrmcuere l'accesso :tlla ristreuissima lista di tecnologie c beni ,·emmentc critici (la core lisi> a palio che i nuo\'i stati dell'Europa Centrale ed Orientale si dotassero di adeguate procedure di controllo sull'expon. Il CCF è quindi il foro cui panecipano anche gli stati dell'ex-Palio di Varsavia ed all'interno dd quale sono Siate stabilite le regole c le quattro condizioni. adempiute le quali il paese di\'Cnta pac~c ten:o per il COC0!\1. godendo di un tmuamcnro pill lihemle.

-LI .9 l n fltturo per il COCO.If? Il COCOM. così come è conosciuto sino a tuno il 1993. termincrù il primo aprile 199-i. come verrà spicgmo pill oltre. Prima di esaminare

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gli eventi che hanno portato alla sua fine c le ultime evoluzioni di questo organismo. l: intere&.antc rivedere in rcprospel!i\'a la sua funzione stmtegica. Quanro sono le strategie di rttpporti economico-commerciali con un pownzialc avv~.:rsario: guerra economica. embargo strategico. legamc tal!ico (ractical linkage), legame strunurale (structural linkage). Queste quanro strmegie sono state tutte di \'Oita in H>lta per:-cguite dal COCOt-1 con pil! o meno successo. La guerra economica fu condona soprattutto dal 1950 al 1953 durante la guerra di Corea. ma con lo S\':tnire della minacci~t imminente di un confliuo globale anche la \'Oiontù degli alleati europei di perseguire questa glu.:rra diminuì fortem<.:nte. Essa fu iniziata c condotta gmzie all'effkacc guida statunitense. ma non poteva essere continuata di fronte a crescenti divergenze con gli europt:i. Gli L'SA a' rcbb<.:ro potuto imporne la continuazione. ma la scelta politica fu di c<.:dere sul più ristretto campo del commercio Est-Ovest a ,·antaggio di obbicttivi di cooperazione più generali per es<.!mpio all'interno d<.:l rapporto transatlantico e :'\ATO. Il protrarsi unilatemle della guerr.t economica da parte di \X~tshington si verifìcò sino al 1969 più per motivazioni politich~: ed ·ideologiche che non per ragioni strmegich<.!. L'n tenrati' o di ripresa della guerra economica. serv~:ndosi del COCOl\1 come strumemo principale. fu compiuto dall'amminbtrazione Rcagan, all'int<.:rno della quale si accese un'intensa competizione e dibattito tra i soswnitori dcll'unilateralismo e del multilateralismo. Gli ultimi alla fìnc pre,·alsero non senza che ramminbtrazione imparasse a sue ~pese che i go,·erni alleati pote,·ano resistere con successo alle pres..-;ioni americane quando queste entravano in conflitto con interessi economici nazionali e minacciavano la stabiliti! del rapporto transatlantico in generale. l'\on maggiore successo ebbe il linkagc t:atlico. consistente nell'uso sistemmico di ricompense c punizioni economiche tali da influenzare il comportamento so,·ietico. L'amministrazione Kennedy fu la prima a far emergere l'inwresse per questa strategica. ma solo quella '-:ixon fu in grado di mcuerla in pratica dopo un decennio di ostruzionismo del Congresso. In ogni caso 1ixon non tentò di coordinare multilmeral-

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mente il legame rau ico. anzi sfruttò piuuosto la posizione americana di fornitore monopolista di tecnologia. 1 sovietici reagirono abrogando il patto bilaterale eli commercio e servendosi eli Giappone ed Europa come fornitori alternativi eli tecnologia. Carter tentò una ripresa del lega me tattico solo per scoprire che. essendo ormai il mercato della tecnologia mulripolare. il tanto necessario coordinamenro con gli alleati era impossibile da o ttenere per due fondamentali motivi: l ) le nazioni europee ed il Giappo ne erano troppo dipendenti dal commercio per imporre alle loro ditte privare i costi di continue inrerru zioni dei rapporti commerciali: 2) non vi era accordo politico sugli specifici obbiettivi perseguibili con sanzioni economiche. per il semplice motivo che gli interessi politici di fondo erano diversi. Tuttavia se le condizioni dell'URSS prima e della Russia poi peggiorano, le possibilità di un'azione più concertata tra gli alleati. a pauo che gli USA possano esercitare efficacemen te la loro leaclersh ip. migliorano perché aumenta la paura di rischi e danni maggiori se la situazione nell'area viene lasciata inca ncrenire. TI legame o linkage strutturale è stato per la prima volta. specie con crediti all'esportazione tedeschi c f rancesi. sfruu ato negli anni '70. Esso poscula che in ogni caso buone relazioni nei settori di fìnanze. commercio ed invesrimenri favoriscono sviluppi positivi in camp o politico-strategico, come l'apertura della società sovietica e l'aumento delle risorse destinare all 'economia civile. A livello declaratorio gli USA era no favorevoli ad un lega me struuurale, ma il loro modo di agire e pensare era vicino piuttosto al più immediato collegamento tattico. Le ri velazioni da parre delle OIS americane nei primi anni '80 sui successi sovietici nello spionaggio e nel commercio illegale di tecnologie contribuirono alla fine del tentativo europeo di legame struttu rale. Bisogna auendere il ven ice di H ouston del 1990 per ved ere u n impegno collerri vo, seppur vago. verso una tale politica . Essa ha il notevole vantaggio di non entrare in conflitto, anzi di essere complementare agli interessi economici occidentali, e di non richiedere un 162


coordinamento troppo stretto. Continuerà ad essere considerata interessante fino a quando ci sarà la percezione che è possibile aiutare le riforme in Russia o nella CSJ (Confederazione SLaù Indipendenti) e che queste riforme servano a non far ritornare la vecchia minaccia sovietica. Owiameme la logica del legame strutturale è nel lungo termine in contraddizione profonda con un controllo della diffusione di tecnologie a favore della protezione della sicurezza naziona le come politica di assicurazione contro sviluppi indesiderati. Tipici sono due possibili casi di dilemma tra esportazione e controllo. Per esempio. o si esportano reti di telecomunicazione avanzate in modo da modernizzare rarcaica inf rastruttura sovietica oppure non si contribuisce a favorire la creazione di un ambiente favorevole agli investin1enti. Ancora. o si esportano tecniche avanzate di produzione e controllo della qualità oppure non si favorisce la riconversione. La politica dell'embargo strategico è runica costante realmente presente in tutta la storia del COCOM dal 1949 al 1989. Anche in questo campo vi sono state differenze di vedute e comportamenti fra gli alleati, con gli USA più favorevoli ad un~t politica molto cauta e resrriniva e gli europei o i giapponesi invece più promi a ridurre la lista dei procloni sono controllo. Un coordinamento effenivo si è avutO solo come clireno risultato della leadership statunitense, anche se resistenza di un regime multilater-ale in quamo ta le ha permesso una cooperazione n1igliore rispetto allo schema di accordi multi-bilaterali. Ogni volta la guida di Washington ha dovuto mediare tra le esigenze di uniformità e rigore nel controllo sui flussi di tecnologie e quelle di riduzione dei costi economici associati al sistema di controllo stesso. In tutti i casi in cui la mediazione per motivi di politica interna americana non è stata possibile, il regime è SLato meno credibile e scavalcato da interpretazioni o slìde nazionali alle intese multilaterali. Il motivo fondamentale delrincapacirà di mediare è dovuto alla persistente frammemazione dell'esecutivo americano che favorisce le lotte burocratiche tra senori importanti come il DoD (Oeparrmem of Defense). il Dipartimento di Stato e quello del Commercio a danno di una superiore capacità di azione politica. Essa è possibile soltanto quando si verifica un'azione diretta e costante del presidente in carica.

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I grandi compromessi 0958. invasione deli"Afghanbtan. 1990). che hanno permesso la continuazione del regime. ne sono frutto impormme. ma effimero perché nel corso degli anni vanificaro dalla persisrenza di radicare policies burocratiche. Un bilancio provvisorio dell"efficacia del COCOJ\1 mostra che come strumento di guerra economica e di pressione economica sulle politiche deii"URSS esso sia stato di rilievo molto relativo. cn·economia sostanzialmente di guerra come quella so,·ietica ha sempre potuto assorbire con maggiori ~acrifici sulla popolazione gli effetti delle sanzioni. lasciando libem la nomenklarura del Cremlino di perseguire le MIC opzioni strategiche in base a considerazioni pur:uneme politiche inrerne ed internazionali. Il crollo dell"economia sovietica ha molto meno a che fare con i tentativi di guerr~t economica guidata dagli americani e molto di piC1 con le note carenze struuu rali del modello socia lista. tra cu i l"inefficicnza economica. il blocco della circolazione tecnologica in direzione dcll"economia civile ed il taglicggiamento buro-politico della ricchezza nazionale. Dm·c im•ece sembm che il COC0.\1 abbia a\'1.110 la sua importanza è nel mantenimento del differenziale tecnologico nei confronri del Patto di \ 'ars:wia e delle altre nazioni comunbte. Que:.to di\·ario fu relativamente ero:-.o dalla cri:-.i del COCO~I negli anni 70 e mgionevolmentc ristabilito durante gli anni ·so. TI COCOM. e questo dmo è importante da ricordare anche in una ipotesi di rea listico riorientamcmo delle priorità geopolitiche del regime. non avrebbe mai potuto impedire aii"UHSS di essere una gr-.1nde potenza militare. Tuuavia è staro una spina nel fianc:o della crescita tccnologiC'.t cieli" apparato m il ira re del Patto di \ 'arsa' ia. come indirettamente attestato sia dalle continue rimo:-.tranze '>0\ ietiche politiche e diplomatiche contro il regime sia in particolar modo dalla creazione di una complessa e gemrchiu.ata organizzazione nel blocco sovietico per cap1are ogni possibile :-.viluppo lecnologico occident:tlc con meui legali o illegali. I mezzi legali comprende\'ano lo sfruttamento dell"intcra circolazione delle idee tecno-scientifiche nel mondo occidentali..'. Durame l'era reagnniana si giunse a formulare l"ipOLcsi di un maggior controllo 16-i


anche sulle pubblicazioni scientifiche, ipotesi decaduta sostanzia lmente per la strutrurale incoercibilirà della ricerca occidentale non direttamente finanziata dalla difesa. La 1icerca non solo non è vincolabi le per una tradizionale resistenza del mondo accademico ad ingerenze esterne. ma anche perché la libera circolazione delle idee è in realtà un punto di forza fondamentale della civiltà stessa, ispecie occidentale. Sotto il proftlo più pratico l'acquisizione di conoscenze scientifiche da sola non è in grado di per sé di garantire lo sviluppo di un programma militare se intorno ad essa non viene orchestrato un consapevole sforzo politico, finanziario, organizzativo. manageriale ed industriale. Questo vale anche nel caso delle nazioni proliferanti del terzo mondo: un fisico o un chimjco non basrano a generare un programma nucleare e chimico. Una riprova a contrario non banale è data da l fatto che, per quanto gli israeliani avessero assassinato il fisico egiziano responsabile del programma Osirak. lo sviluppo della pmenza nucleare irachena continuò senza apprezzabili difficoltà. l mezzi illegali anelavano dallo spionaggio industriale, più o meno contrastato con successo da azioni di controspionaggio, all 'acquisizione sottobanco di macchinari e tecnologie, ostacoi;Ha dal regime COCOf\,f. Questo accordo multilaterale, secondo alcune interpretazioni. può anche aver contribuito alla più generale politica statunitense di controllo del flusso delle alte tecnologie. specialmente mi litari, verso gli stessi alleati. Una simile funzione è ravvisabile soprattutto nei periodi in cui Washington ha lanciato una politica d i controllo delle riesportazioni di hi-tech anche rr·a gli stessi paesi occidentali ade1·enri al COCOM. Probabilmente a livello militare il mezzo è stato efficacemente soppiamato da più dirette pressioru bilaterali (come si è visto nel programma del missile antimissile Arrow/ Khetz) e dalla proliferazione di programmi ultrasegreti (black programs) capaci di mantenere un divario tecnologico senza la compartecipazione di altri paesi. In ognj caso questa possibile funzione, ammesso che sia dimostrabile, è stata accesso1ia e marginale rispetto a quella dell'embargo strategico. Tutti i fondamenti su cu i si è basata l'esistenza del COCOM (credibile minaccia sovietica, probabilità eli impiego di tecnologie dual-use da parte di un apparato militar-industriale. minaccia militare concepita

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come continua competizione nello sviluppo degli armamenti. impedimento del la guerra grazie alla deterrenza, esistenza del Pauo di Varsavia per embargare anche le nazioni dell'Europa Centrale, competizione ideologie.:~ tra blocchi) sono venuti meno o si sono molto affìevoliti con il 1989. La pressione degli alleati europei e g~apponese causò le riforme apportate dall'incontro ad alto livello del COCO~ I nel giugno 1990. Riforme impona nti. ma che hanno assicurato la sopravvivenza dell'organizzazione solo nel breve rermine. I fattori che stanno determinando il futuro del COCOM sono essenzialmente tre: l'interesse degli USA, quello degli altri membri e la capacità di guida degli U A. l fattori sono sequenzialmeme. gerarchicamente e circolarmente dipendenti l'uno dall'altro. cioè sono tutti necessari e sufficienti nel loro complesso per la continuazione del regime. L'interesse degli USA a mantenere un embargo strategico è funzione diretta della percezione che si ha della capacità russa o di altre grandi nazioni di minacciare seriamente il territorio o gli imeres..-.i 'iwli della superpotenza. La scelta di mantenere il COCOM come una accordo di ultima assicurazione comro un ritorno offensivo russo può essere vist<l come altamente probabile, specialmente se la diminuzione quantitmiva degli arsenali nucleari e convenzionali accentuerà il valore del di\'ario tecnologico come moltiplicatore delle forze e risparmiatore di costi bellici comple~~i\'i.

Ad un più basso livello buro-istituzionale il controllo delle esportazioni è c probabilmente continu<.:rà ad essere una importante priorità per i servizi c per il DoD. Solo una scelta politica di alto livello a favore di un cooperazione senza riserve con la Russia potrà invertire il rapporto di forze con i tradizionalmcmc più deboli interessi commerciali ed industriali. !\leno chiaro con la fine della Guerra Fredda è l'interesse degli alleati per un embargo strategico perché. a meno di un chiaro ri10rno della minaccia, i paesi europei vedono il processo di ri forma cd integrazione dell'Europa Centrale c della Russia nel concerto internazionale cd europeo come una strategia di lungo termine. Lo stesso Giap-

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t.

pone sarebbe molto sensibile a differenze di trauamento nei flussi di tecnologia tm le sue industrie e quelle europee. La possibile rbposta europea difficilmente non sarù concertata in sede UE. I n e~-.a un ruolo auivo vcn~ì :,volto dalla Germania in primo luogo c d•• paesi come francia, lnghihem• ed llalia. Uno scenario possibile sarà il ricrearsi di equi libri tra posizioni franco-tedesche ed anglo-italiane, capaci di far arrivare ad un compronH.:sso accettabile e soprauutLo compatibile con i nuovi interessi economici nell'area della \liudcuropa e di quella CSI. La risposta sar-:. condizionata dalla leadership americana nel mamenen..• gli clementi chia'e del grande compromesso del 1990: aggiornamento dei parametri della core control list. uniformitù dell'applicazione del regime anche a dille americane. eliminazione delle barriere intra-COCOl\1. l'abbandono di una politica unilawrale con standard di cautela eccessivi rispeuo alla minaccia ed alle pero.:zioni di essa da pane degli altri membri. In ogni caso gli ultimi eventi che interessano il COCOM hanno avuto un andamento di accelemta rincorsa degli eventi politici maggiori. Il problema del già citato forum di cooperazione (CCF), è sono quando I'URSS ha cominciato a sgretolarsi e si è creata la CSI. Dopo la riunione dd comitato Esecutivo di COCOl\1 avvenuta a Parigi il 5 6 febbmio 1992 si decise: l) l'apertura dd COCOl\1 all' Ungheria da inserire come paese cooperante e non piLJ proscribed counlly, al pari di Austria e Sve:da. Em prevista anche in tempi prossimi l'ape1tura ai tre paesi baltici, alla Polonia ed alla Cecoslovacchia; 2) una maggiore apel'lura in ogni caso verso i paesi dell'ex-URSS e dell'ex-Patto di Varsavia; 3> di discutere sulla pos.'>ibilitù di arrivare ad un COCOl\l con auenzione onnidirezionale alle potenziali minacce e che si proponeva <.'ome cenrro coordinamento per fori come ,\ITCR. Gruppo Australia e Gruppo Zanger. La creazione del forum venne ulteriormente dibattuta durame una visita compiuta dal G-7 piLJ l'AustJ<I lia nei paesi d<.:l la nuova confederazione (4-16 maggio 1992). La questione centrale del diballito era se i

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paesi CSI potessero adeguarsi al sistema di controllo o meno. I risuhati di questa , -isita non furono incoraggianti sullo stato dci controlli. Ai primi eli giugno ( 1-2 giugno 1992) venne tmsmessa una lenem ai ministri dei paesi membri da parte di James Baker III, l'allora segretario di Stato detramministrazione Bush, per preparare la conferenza del High Lcvel lVIeeting del COCOI\L La missiva delineava la creazione di un consiglio di coopemzione simile al t\ACCS con tre obbienivi: facilitare l'accesso dei nuovi stati liberi alle merci controllate dal COCOM: - provvedere loro assistenza tecnica per stabilire sistemi di controllo comparabili a quelli del COC0~1: provvedere un foro per il coco:.J per discutere con questi nuO\ i stati del Centro Europa c dell'Europa Orienwle sulle nuove minacce strategiche. TI 16 giugno 1992 ebbe luogo la riunione del COCOM sulla proposta di l3aker per la costituzione del foro di cooper~tzione, i cui scopi e m no: favorire l'accesso ai prodoui necessari al nuO\ o s\ iluppo economico-industriale dei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale. favorire ~"istituzione in quegli stati di sistemi di controllo omogenei n quelli dei partner COCOM, creare un foro di cooperazione sulle nuo,·e minac:ce strategiche. La base politica ddla propo!>!H era incentrala sutrnbbandono dei vecchi obbienivi del COCOl\1 e sull'adozione di una nuo\'a missione di comune interesse per i paesi ATO ed ex-Patto di Vmsavia fondata sullo lotl:l alla proliferazioni di armamenti di disu·uzione di massa. Nell'incontro fu accettata la proposta Baker con il c:onseguente allargamento alla partecipazione dei paesi dell'ex-Patto di \'arsa,·ia al foro. Fu previsto che nel futuro le proscribcd destinations 'enissero c.-anceliate nella misura in cui i paesi nuo\'i a\·essero legislazioni compatibili con i comrolli esistenti tra i paesi del COCO~I. '\el frattempo si stabilì di ricorrere all'uso dell'eccezione amministrati\'a da pane d<.:l singolo paese esportatore. cioè di permettere le esp<>l1azioni verso quei paesi candidati all'ingres.'>o nel CCF in seguito ad una decisione nazionale del paese esportatore in accordo ai principi COCOt\1.

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rl forum dd CCF fu creato il 2.3-25 novembr~ 1992 (data della sua prima riunione), ma si cominciò a parlarne seriam<.mte con lo sgreto lttmento dell'URSS. li COCOM, visto raggiunto l'obbiettivo della sua missione. ave' a tentato di gestire il suo cambiamento passando da un ruolo di contrapposizione ad un ruolo di cooperazione. Man mano che gli avvenimenti neiJ"UR S si ~viluppavano ver~o la ~ua decomposizione, il COCO~ l fece un ulteriore sforzo di adeguamento con una r~visione totale delle liste d'embargo arrivando ad una core list, trattenendo sotto il suo contro llo solo la tecnologia d i punta. La riduzio ne ad una core list ha riguard ato solo la lista industriale, mentre sono rimaste inalterate le liste militare ed nucleare. La core list però già alla fìne del marzo 1993 si era rivelata un esperimento di bre,·e dur'.lla perché il foro di cooper'.tzione aiuta' a la riconversione e dava a tutti i paesi CSI tutta la documentazione delle liste anche se depurate ed espunte risperro a quelle o riginali. Le condizioni per avere accesso all"hi-lech furono allo ra stabilit<.: così: J ) adozione di controlli adeguati sull"export, inclu~o un !C FV: 2> assicumzione che i beni dual use forniti siano solo per uso civile: 3> previsione di assicumzioni sull"end use. cioè l"impegno da pane del paese importatore a non riesportare senza ("autorizzazione del paese esportatore ed ad accettare dei contro lli a posteriori in loco da parre del paese esportatore. l'\ella prima metà del 1993 si prevedeva un possibile cambio del ruolo COCOl\1 con un riorientamento di missione verso le minacce emergenti a. ud e si pensava che nel breve-medio periodo il COCO~ l restasse l"unico vero foro di consultazione governativa per il controllo delle esponazion i. T cambiamenti politici rendevano sempre più evanescente il peso delle ,·alutazioni militari nel COCOM anche se le liste restavano. Si supponeva che la presenza militare si potesse trasformare in un ruolo di sorveglianza c vigilanza. n dibattito intorno al CCF ed alla redazione della core lisr. alla fìne del 1993. si può dire rurr·altro che concluso. lnfatti la natur'J e gli scopi stessi del COCOM in uno scenalio geopolitico così mutato sono al centro di due ipotesi di sviluppo del comitato.

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Una ritiene che uno strumento così utile per un quarantennio non possa essere smantellato, anzi debba essere fonclamentalmeme riorientato in funzione amiproliferativa sia pure con i necessari adattamenti. Questa visione ritiene essenziale che anche le esportazioni di armamenti vadano sottoposte a dei controlli o almeno a delle notifiche preventive. Un'altra ipotesi favorisce invece la piena discrezionalità nazionale sulle esportazioni militari ed in alcuni casi favorisce anche una decisa liberalizzazione anche di altri item perché J'aperrura di nuovi mercati e di nuove possibilità eli cooperazione politica tolgono la ragion d'essere a molti controlli. l fautori eli questa opinione polemizzano con quelli di tendenza più conservatrice accusandoli di voler favorire di fatto il mantenimento di un predominio tecno-commcrciale contrario alla libera conconenza. La delicatezza del tema ·notifica prevemiva di un'esportazione• appare assai evidenre se si tiene presente che l'autorizzazione all'esportazione viene spesso concessa alla dina prima della effettiva conclusione del comratto. Un vero prevemivo potrebbe facilmente creare distorsioni nel libero mercato. È probabile che alla fine l"insieme delle regole COCOM si adegui alle procedure eli altri regimi di controllo (come il lSG o il Gruppo Aust...-alia) che prevedono solo delle notifiche a posteriori. La riunione eli alto livello sul futuro del COC0!\11 tcnutasi all'Aia nei giorni 15 e 16 novembre 1993 ha rappresentato una svolta epocale per l'ol'ganizzazione. Si è concordata la chiusura definitiva del COCOM per il 31/3/ 199ti c si è stilato programma di lavoro. È stato anche raggitlniO un common undcrstanding sulla necessità di creare un nuovo organismo, con l'autocsclusione della Francia dal nuovo organismo. La posizione fmncese alla fine del 1993 non è detto che sia definitiva. ma per il momento la Francia di fauo continua ad insistere, anche se isolata, che con il COCOM si è chiusa LH1erd e che le conclusioni del common understanding sono un punto di partenza c non di arrivo. Dal canto loro gli USA sottolineano che il Congresso non tollererebbe mai la chiusura del COCOM senza una nuova fase di esso a garanzia della pace e della stabilità internazionali.

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Il programma di lavoro si anicola in tre \vti (Working Group): \\7orking Group l (presidenza della 1 orvegia) con l'incarico di stabilire le linee guida del funzionamento dei nuovi accordi, inclusi i criteri sonesi allo scopo cd all'ampiezza degli accordi nonché il contenuto e le modalità degli scambi d'informazioni. WG 2 (presiden7~t alla Germania). Redazione delle liste valide per i nuovi accordi con massima priorità pe r la compilazione della lista degli anicoli particolarmente sensibili. - \XIG 3 (il presidente del COCOM presiede questo gruppo di lavoro). Prowedimenti amministrativi per la fine del COCOH Gli interrogativi concreti apcni dalla nuova fase sono alla fìne del J993 i seguenti: - che succede delle vecchie liste COCOM? reMano o sopravvivono solo quelle sui very sensitive items? dovr::t ancorti essere negoziata una nuova liMa? di che wglio e con quali target? Gli esperti al momento hanno elaborato le liste secondo i principi: - le liste includono solo item di elevata sensibilità - devono integrare e possibilmente rafforzare gli altri regimi di controllo (~ITCR. :'-JSG. Tì'-:P, Australia. Registro 0:\lU) non devono sovrapporsi o duplicare il lavoro di altri regimi. In ogni caso gli export a partire dal l l 9·1 avverranno secondo rc:gole COCO~I ma su deci:>ione nazionale. non tramite il COCOM a Parigi. Occorre rimuovere entro fìne 1994 le riserve su qua li sono i materiali più critici e quali meno.

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Gruppo Australia

1.2.1 1\'ascitct efimzioni del Cmppo

"\el quadro del controllo della proliferazione dei sisrcmi di aggressione chimica dieci anni fa è nato (tra il giugno e il dicembre del 1985) il gntppo Australia. dello anche Gntppo Camberra. Tale organizzazione sovranazionale mosse i suoi primi passi spinta dalla preoccupazione che in quegli anni destava la proliferazione delle armi chimiche. Queste, infani. stavano riproponendosi prepotentemente in quel periodo sui campi di battaglia del Golfo Persico e come oggetto di stu171


dio c S\'iluppo di di' Cl'>i paesi emergenti. Gli obictti,·i del gmppo di la'·oro furono subito chiari e sono tutt"ora identilìc:ni ncll"impedire lo s\·iluppo di nuovi agenti c di impianti produnivi che.: possano mcucrc in forse il successo del negoziato sulle armi chimiche. 11 gruppo Austmlia non è formalizzato da un arcordo internazionak:. né ha mandati o autorità panicolari. tanto è vero <:he i paesi aderemi possono liberamente prendere decisioni unilaterali. Tune le riunioni che si tengono :.ono informali e non seguono panicolari procedure o regole statlllaric c non esiste un segn.:wriato rut far capo. L'unico punro fermo <.kll"organizzazione rimane il ministro degli Esteri c del Commercio australiano che tr&dizionalmc.:nte ha lanciato l'idea (allora mini:.tro Gareth Evans) e portato :t\":tnti l"iniziati\'a. Il gruppo Australia crebbe di imponanza con la scopena dell"affairc del c:ompk:sso ch imico di Rabta in Libia. dove furono denunciare le connivenze tra il paese africano c una serie di industri<..· chimiche tedesche. Al momento attuale al gruppo partecipano 20 paesi: Australia. Au:.tria . Belgio. Canada. Danimarca. Francia. Germania. Giappone. Grecia. Irlanda. Italia. Lusscmburgo. '\or\'egia. '\uo\'a Zdanda. Olanda. PonogaUo. Spagna. S' izzem. l 'K e CSA. Il gntppo comunque mantiene relazioni abbastan/.<1 strette con altri pac:-.i non aderenti come: Bulgaria. Cecoslm·acchia (c probabilmente le repubbliche succedutelc). Finlandia. lsmelc. Polonia, Romania. Ru-...'>ia c :-.lati '>ucccssori dcll'lJRSS, S\·czia, Unghc.:ria. r lavori del gruppo hanno come obiettivi primari la preparazione e l'aggiornamento di due liste.: che riguardano: la Lista di controllo dell'esportazione dei pn;çur:-.ori delle armi chimicht! (Chemic:tl \'\'eapon'> Precursors Expon Contro! Li'>t): le Dircnive di allarme ...ugli impianti e gli cquipaRgi<tmenti a doppio uso (Warning Guidclinc.-. on dual-use plant and equipment). In pratica l'organiuazione del gn1ppo Au:-.trali:t :-i propone come.: foro al cui interno i paesi membri h:tnno un libero '>t1tmbio di informazioni. Panicolarmentc impon:tnti sono gli aggiornamenti :-.ull<.: normativc dei singoli paesi. che vengono così conosciute dagli altri aderenti al gruppo con notevoli bcnclìci nel controllo delle tecnologie. c b circolazione di dali tr:l apposite sezioni delle OIS di ogni nazione.

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1.2.2 La Cbemica/ \\"eapons Precursors E\p011 Contro/ Ust La funzione prindpak di questa li:-.ta è quella di monitorarc costantemente tuui i componenti di ba:-.e che potrebbero essere usati per la c:o!->truzione di armi chimiche. La necessità di stilare una lista di riferimento per i problemi commerciali fu subito sentita dal gruppo sin dalla sua seconda riunione informalc. che si renne nel settembre 1985. Da quella riunione emerse che '>arebbc stma rcdaua una core list di agcmi chimici di base che i p;utecipanti al gruppo si impegnarono a conu·ollare pill :-.crupolosamcntc di quanto già non faccsscro. Inoltre sarebbe stata stilata una warning list. rcdaua appositamente per l"industria che ra, rebbe adouat:t come semplicemcnte comc guida generale per le e:-.portazioni. Que..,ta warning list fu messa a punto nel maggio delranno :-.uccessi\·o e comprendeva ben .35 tipi di prodotti chimici che si andavano ad aggiungere ai 5 compresi nella core lisl. che in sostan;r.a riprendeva i prodotti già messi sotto controllo dalla Comunità Europea. Al momento dell'introduzione della warning list i governi spiegarono all'industria il :-.enso di quesw operazione come !->cgue: la lista è stata redatta per assbtere e allertare !"industria sulla pos..sibiHtà che un ordinati\·o di que:-.ti materiali chimici potrebbe essere destinato ad un u:-.o di guerra chimica; non esiMe alcun \'incolo o obbligo legale per far seguire la lista datrindustria «.!sdudendo i materiali già soggetti alla necessità di licenza di e:-.ponazione), :-.oprammo per non imerfcrirc sutrandamenro del mercato e sulla buona fede (bona fide) delle aziende esportatrici; - operati\·amente tu lista indica alcune tipologic di ordini sospetti che possono riscontmrsi quando: a) ci sono ordini per materiali non commercializzati normalmente in grosse quantità (sopra alla tonnellata): b) per altri: I) quando !"ordine pro,cnga da agenti la cui bona fide non è cri.stallina e che non dichi::trano ruso tìnale del prodono: ll) quando questi richiedano grandi quantitati\'i di prodotto; lfl) quando si sospetti che questi prodoui vadano ad alimentare p.c. la gue1Ta tra Iran e Iraq:

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fV) quando vi sia un livello di segretezza inusuale sulrend user

del prodono; quando vi siano ordini contemporanei di diversi prodorti adarri alla produzione di agenti chimici da guerra; VI) quando vi siano proposte di pagamento, trasporto e identificazione del packaging diverse dalla normale routine. La circolare disrribuiltl alle industrie ra.ccomandava che, se fossero nati dei sosperti, avrebbero dovuto chiedere delucidazioni all'acquirente oppure informare in via confidenziale gli enti governativi e le autorità responsabili. In sostanza questa lista non de,·e essere intesa come una sorta di restrizione commerciale, ma come una sorta di canina tornasole con cui poter allertare gli organi competenti se dovessero esserci dei commerci pericolosi o illegali con paesi embargati. Ciò comunque non esclude che gli elementi contenuti nella wa rning list possano essere tradotti successivamente nella core list, i cui prodotti sono soggerti a licenze commerciali vere e proprie. Questo è stato il caso del Tionyl cloridmto. che nel dicembre 1987. passò dalla warning alla core list perché erano state accertate delle esportazioni illecite verso l'Iraq che lo trasformava in iprite (un agente vescicanre), in Sarin e gas GF (ambedue nervini). La situazione in ogni caso cambiò nel 1990 e nei due anni successivi. Infatti la core list fu allargata a ben 14 prodotti di base. soprammo sulla spinta degli avvenimenti politici di quel periodo che cambiarono sen·sibilmeme l'assetto geopolitico del p ianera. Nel dicembre 1990, il presidente George Bush pose il veto sulla ristrutturazionc degli organi di controllo dell 'export. La sua decisione era legata alla preesistenza dell'organo transnazionale che già si occupava di tali questioni, e cioè il COCOM. ma soprattutto per l'introduzione dell'EPCI (Enhanced Proliferation Contro! lnitiative) voluta dallo stesso Bu:.h. La nuo,·a iniziativa prevede una grande espansione dei controlli anti-proliferazione e comprende nuovi tipi di controlli che possono e:..<;erc implementati dalle amministrazioni interessate a questo tipo di commercio. L'azione congiunra dd gruppo Australia e deii'EPCI ha fatto sé che nel dicembre 1991 i prodotti soggetti a stretti controlli siano diventati 50 c che la core list, in pratica, coincida con la warning list. V)

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4.2.3 Le V(laming Cuidelines on duclf-use pla/71 cmd equipment L'impatto avuto delriniziativa EPCI di Bush è stato notevolissimo sul gruppo Australia. ramo è vero che. per l'imp01tanza che costituisce la proliferazione delle armi chimiche. il comrollo è stato esteso anche ai materiali e agli equipaggiamenri speciali adatti alla lavorazione di sostanze chimiche pericolose. In ogni caso l'azione deii'EPCI, anche se con meno efficacia, era già stata intrapresa dal gruppo Camberra, il quale unendo gli sforzi a quelli dell'amministrazione americana in questo campo ha sensibilmente migliorato la situazione. Infaui. gli Stati Uniti avevano già maturato una serie di interessanti esperienze in questo settore con il COCOM. come nel 1984 quando gli USA fecero pressioni su ll'all ora German ia Federale per impedire l'export di materiali con tecnologie dual-use all'Iraq. el l'agosto del 1989 finalmente il gruppo riuscì a stilare le warning guidelines in accordo con le industrie dei paesi aderenti all'organizzazione. Come per la Chemical Weapons Precursors Export Contro! Listi governi emisero una circolare dove spiegavano e raccomandavano delle linee di compo1tamento per l'industria. Le guidel ines si basano su tre punti chiave. e cioè: la richiesta o l'ordine di costruzione di un impianto chimico (compresi quelli petrolchimici e per i fe1tilizzanri) devono essere soggetti al controllo del dipartimento del commercio e dell'industria; idem per qualunque tipo di esportazione, diretta o indiretta, con paesi a rischio (come Libia, Iran. Iraq, Siria etc.); quando non esistano i casi precedenti valgono di guida le seguenti condizioni: I) quando il cliente o il progetto non sembrano essere in buona fede: II) quando le informazioni fornite sugli scopi d ell'operazione sono marginali o presentati sotto l'aspetto della segretezza: Hl) l'impianto è sovradimensionato e troppo sofisticato per l'uso dichiarato che se ne ,·uole fare; IV) quando le controproposte commerciali fatte al fornitore siano esageratamente vantaggiose. Le guidelines hanno poi generato per l 'industria diverse circolari in modo tale che questa possa orientarsi in modo preciso su cosa e con

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chi esportare senza cadere in pesanti san zioni economiche. Tra i titoli troviamo : ·Patterns o f Suspicious Business Transactions• (in pratica il titolo d ell e Guidelin es), ·Checklist fo r Chemica l Pro ductio n· e ·Processing and Handling Equipmenr that May Have Potential Use for Chemical Weapons Producrion•.

4.2.4 La controproliferazione delle armi biologicbe Parimenti a quanco stava facendo per le armi chimiche. il gruppo Australia si interessò, sin dalla sua nascita anche delle armi di tipo biologico, anche se in modo meno p ervasivo di quanto non facesse per le chimiche. Questo era dovuto soprammo al farro che in quel momento le armi B destavano minor preoccupazione. La situazione però iniziò a cambiare nel 1986 quando !"allora capo della D efence lnteUigence Agency, il generale deii'USAF Leonard H . Perrots, in una sua pubblicazione per informare il Congresso. sorrolineò la fo1te preoccupazione delrente da lui direrro per notizie circostanziate sullo sviluppo di anni di tipo biologico da parte di paesi non propriamente stabili e sicuri. Si stimava che il completamemo dei programmi pilota per armi B fosse entro il quinquennio e che entro la decade i paesi interessati avrebbero prodotto le prime piccole quantità di agenti biologici e le prime rossine. Pertanto nel giugno del 1990 I'ACDA (Arms Contro! and Disarmament Agency) in accordo con il gruppo Australia decise di allarga re le Warning Guidelines on Patterns of Suspicious Business Transacrions anche ai materiali ed equipaggiamenti potenzialmente utili alla produzione di armi biologiche e tossine.

4 .2. 5 Gli scambi di informaz ioni La politica di controllo dell'export varia sensibi lmente da un paese all'altro in funzione del modus operandi del governo locale e del po tere di sanzio ne c he questo ha nei confro nti di persone o società. Comunque già il farro che un agente chimico o un determinato materiale sia compreso nelle liste del gruppo Australia determina senza dubbio un comportamento differente in proposito. Ciò non significa

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che non sia possibile aggirare le norme comportamentali suggerite dal gruppo. ma in ogni caso esse rendono la vita difficile ai paesi proliferatori. ll gruppo Australia per questo motivo è sempre alla ricerca delle evenruali falle che si possono venire a crea re nel sistema. Per fare questo. il gruppo Camberra cerca di idemificare: cosa il paese che vuole p roliferare sta cercando; cerca di quali siano le potenziali fonti di rifornimento; il grado di accesso di tali fonti e se queste sono già sono un qualunque controllo. A questo proposito i paesi aderenti al grup po Australia redigono delle circolari. più e meno periodiche. sui controlli che fanno in materia e degli svilu ppi per p otenziarne !"ef ficacia. A lmeno un volta all 'anno gli esperti dei paesi aderenti si incontrano per accrescere l'efficienza dei contro lli all'interno dei confini dei paesi aderenti al gruppo. Q uesto è il principale modo per scamb iarsi le informazion i essenziali per la non p roliferazione chimica. L'altro sistema consiste nel confro ntare in modo continuo le informazioni di intelligence su dati tecnici, commerciali, politiche ed economiche. Su quest'ultimo punto bisogna sottolinea re che lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della non proliferazione, avviene più attraverso i canali stabiliti tra i funzionari dei governi appanenenti al gruppo piuttosto che quelli uffìciali. Ciò permette una maggior flessibilità operativa dell'ente, che viene così svincolato dalla neccessità di riun irsi periodicamente anche in momenti non significativi. In ogni caso il gruppo ha stabilito dei canali prioritari per il passaggio delle informazioni intergovernative che hanno .assunto una fisionomia ben definita in modo che si possa operare anche qualora il gruppo dovesse essere sciolto. Sempre in questo campo b isogna notare che non esiste una ripartizione definita dei compiti in questo senso, tranne nel caso del documento ·Pesticide Plant in Ira n: US Views· che fu distribuito dagli Stati Uniti durante la vicenda dell'impianto chimico di Qazvin in Iran nel 1989.

4.2.6 Valutazioni ufficiali del Gruppo A ustralia In diversi paesi del mondo il gruppo è guardato con sosp etto e generalmente si pensa che questo abbia u na funzione di mantenere il

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vantaggio e l'esclusività del controllo delle tecnologie legare al settore chimico e biologico. Queste considerazioni furono esposte al gntppo Australia soprarruno durante la Governmem Industry Conference Against Ch emical Weapons tenutasi a Camberra nel sen embre d el 1989. l rappresentanti dei governi aderenti al gmppo alla fine dei lavori, nonostante le polemiche. si dissero assai soddisfatti del lavoro svolto definendolo un vero e prop1io successo. Sopranuno il gruppo stesso sottolineò. sempre in quell'occasione. come esso non fosse una barriera o un freno alla proliferazione, ma solo un sistema assai efficace p er rallentarla. I p an ecipanri al gruppo hanno riscontrato, oltre all'effeno ritardante sulla proliferazione. anche un canale politico di grande interesse per via delle relazioni internazionali industriali che si mettono in moto per far funzionare il gruppo stesso.

4.2.7

U 11

controllo del gmppo Australia

Esistono e si possono valutare altre opzioni per la costituzione di un'efficace batTiera alla p roliferazione chimica. Una di esse potrebbe essere quella di sostituire i componenti di base per uso industriale. impiegabili anche per la costntzione delle armi chimiche. Lo svantaggio di questa opzione risiede nei costi della stessa. Olu·e ad un adeguamento tecnologico degli impianti di produzione. bisognerebb e innalzare sensibilmente i costi dei prodoni finali con sensibili ri percussioni sui mercati di questo tipo. Il grosso problema che incontra il gruppo Australia è che. al contrario del COCOM rivolto alle tecnologie, esso è mirato su prodotti finiti o semilavorati. dipendendo interamente dall'internazionalità del controllo dell'cxpon di materiale chimico. In ultima analisi significa andare ad imeragirc sulla buona fede delle aziende interessare con ripercussioni sulla loro immagine nel mercato. D'altro canto la p resenza del gruppo ha anche sviluppato un nuovo fenomeno. Il controllo. più o meno stretto sulla produzione e l'export di materiale chimico, ha creato automatica mente delle interessanti nicchie illegali di mercato per nuove aziende che opera no ai limiti della legalità soprattutto nei paesi in via sviluppo. In conclusione un regime più stretto di controllo sulla p roduzione

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di agenti chimici, secondo quanto stabilisce la Chemical Weapo ns Convention , potrebbe pro durre effetti assi più pervasi vi di quanto no n abbia fatto e p ossa fare il gruppo Australia. ln ogni caso la conven zio ne sulle armi chimiche (ratificata a Parigi ii 19-3-92) no n sa rebbe stata un successo senza il lavoro farro dal gruppo Australia.

4.3

Il Missile Technology Contro! Regime

4.3. 1 Genesi ed obbiellivi d el regime Dopo diversi anni di discussioni sul contro llo della pro liferazione missilistica, il 16 aprile 1987 Stati Uniti, Canada, Francia, RFG, Italia, Giappo ne e Regno U nito sa nciro n o la n ascita d eii'MTCR (Missile Techno logy Contro! Regime), precedenrem eme chiamato Esercizio a 7. Lo scopo dell·associazione è q uello di limitare i rischi di proliferazio ne nucleare tramite il controllo delle tecnologie che potrebbero contlibuire allo sviJuppo di sistemi d 'arma missilistici o aerei. Il documento di base deli'MTCR è costituito da una serie d i regole da seguire nell'export di missili o d i tecnologie missilistiche, a cui sono annesse una lista di componenti da conu·ollare come componenti missilistiche. m ateriali avanzati o tecnologie. TelJ'adottare le linee di p1incipio del regime, i paesi aderenti si impegnano a esercitare delle resl.rizio ni nel caso di export di missili o tecnologie che sono comprese negli annessi delle guidelines. In questo caso i governi dei paesi membri considerano le esportazioni caso per caso, sempre neu·ambito della propria legislazione sull'expo1t. La lista principale detrMTCR preved e consistenti limitazio ni fino alla negazione completa della licenza all'esportazione, se si prevede il trasferimento complew d i un sistema a razzo o UAV (Unmanned Aerial Vehicle) in grado d i trasportare 500 chili di carico bellico ad almeno 300 chilometri di distanza, o se sia previsto il trasferimento di subsistemi completi per queste armi. Sistemi e sotrosistemi sono catalogati nella categoria l , item l e 2 delrannesso del documento istirurivo dell 'MTCR. Ad esempio nei subsistemi categoria l item 2 sono compresi: m otori a razzo mo nostadio; veicoli di lientro: motori a razzo a pro pellenre solido o liquido: sistemi di guida; sistemi di controllo d ella spinta; sistemi di sicurezza, armamemo. spo lerta e inizializzazio ne per teste di guerra. L'MTCR prevede

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il trasferimento dei sistemi di categoria l solo nel caso sia accerraro. dai paesi esporrarori. la Jegirrimirà dell'uso del sistema da parre dell'acquirente e che il sistema, o parte eli esso. non venga modificato, replicato o rirrasferiro a paesi terzi. Inoltre il trasferimento dei macchinari o delle infrastrutture necessarie alla produzione di questi sistemi. sempre appartenenti alla Categoria l. non saranno autorizzati in nessun caso. Per quanto riguarda altri equipaggiamemi o tecnologie soggetti al controllo sull'export da parte dei paesi membri. questi sono compresi nell'annesso MTCR per la Categoria 2. Per gli item di categoria l (missili) esiste una srrong presumprion of denial. L'esportazione è possibile solo con !"unanimità di turri i membri dell'MTCR. Per gli irem di categoria 2 (componenti di interesse missilistico) esiste solo una presumprion of denial. ma la decisione è a discrezione del singolo paese esportatore. anche se nei casi di dubbio bisogna chiedere il consenso degli altri membri.

4.3.2 LCI politicc1 delli11TCR L'MTCR è un accordo informale per smbilire controlli suU'expon di un'ampia gamma di equipaggiamenti e tecnologie che possono contribuire allo sviluppo di sistemi per il lancio di armi nucleari. chimiche, biologiche o convenzionali. A livello di base l'MTCR è una chiave per controllare la crescente minaccia della proliferazione dei missili. I paesi che aderiscono all'accordo. oltre a seguire le indicazioni stabilire, si sono impegnati a usare gli strumenti politici appropriali per incoraggiare i paesi industrializzati non aderemi a limitare le loro esportazioni, oltre a incoraggiare gli altri paesi a non importare o sviluppare tecnologie missilistiche. In ogni caso una delle arrività peculiari dell'organizzazione è quella di tenere congressi internazionali multilaterali con altri paesi o altri enti per elevare la sensibi lizzazione del problema a livello internazionale. Per il trasferimento delle armi convenzionali e le tecnologie associate. durante il summil economico tenuto a Londra nel luglio 1991, il G-7 decise di creare un libro masu·o dove registrare le evenruali transazioni. Questo registro è tenuto presso le Nazioni Unite. Su scala limitata gli Stati Uniti hanno iniziato a usare delle leve poli-

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tiche supplementari atrMTCR. In accordo con 1<.:: leggi federali. sono state imposte delle sanzioni economiche a due aziende cinesi ed una pakistana che hanno commerciato in missili c tecnologie relative. In un quadro più ampio i paesi detr~ITCR possono votare comro i finanziamenti internazionali a favore di quei paesi che stanno auivamente acquistando. sviluppando o producendo missili. D'altra parte gli stati adercmi possono supponare i paesi scmo minaccia missilistica ad acquisire o sviluppare in proprio missili antimissile (come per le esportazioni del .sistema Patriot o lo sviluppo deii'.Arrow israeliano). Questa politica ha contribuito a convincere sia gli israeliani che i sauditi a non lanciare una rappresaglia missilistica sull'Iraq quando aveva compiuto diverse decine di ~macchi con gli SCUD. L'iviTCR limitu anche le tecnologie inerenti i sistemi m issilistici per la messa in orbita di veicoli spazia li. E' ch iaro che questa politica restrittiva danneggia i profìui delle aziende che .si occupano di missilistica e tecnologie avanzare. anche se le stesse aziende vengono in qualche modo protette dagli stessi governi aderenti all'accordo.

"1.3.3 Approcci ai!MTCR L'l\ITCR viene visto come il sistema principale per evitare o dissuadere i paesi che vogliono acquistare o sviluppare in proprio missili. Questo comunque non signifìca che se un paese raggiunge la capacità di lancio d i testate NBC, il fallimento sia imputabile al solo MTCR, come. allo stesso modo. se un paese desiste dalla proliferazione il successo non può essere dato solo a questa organizzazione. Esistono almeno tre modi per valutare l'efficacia dell'iniziativa: il primo è quello di comparare il sistema deii'MTCR ad uno ideale e confrontare dove il sistema agisce in modo orrimalc c dove no; un'altro è quello di comparare iJ sistema MTCR al peggiore dei mondi possibile dove esistano grandi incentivi nell'acquisizione di missili e tecnologie ad essi legati e dove non esistano ostacoli o limitazioni di sona a questa auività: il terzo melOdo è quello di registrare runi gli acquisti eli missili. o tentativi di proliferazione. dal 1987 ad oggi e provare a determinare gli effeui che J'MTCR ha avuto su r.ali processi. Seguendo questo approccio vediamo come ha agito il regime in

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rapporto ai paesi proliferanti. cioè i paesi che negli ultimi anni, dal 1987 ad oggi. hanno raggiunto o stanno per raggiungere capacità di lancio di missili.

Afghanista 11 L'ex Unione Sovietica ha fornito importanti quantitativi di missili Scud aii"Afghanisran, nonostante !"iniziativa MTCR fosse già srara avviata. Questo paese è stato l'ultimo, nel momento in cui scriviamo, a ricevere sistemi di questo tipo nel mondo. Arabia Saudila Un anno dopo la ratifica dell 'accordo, fu scoperto che l'Arabia Sa udita. aveva acquistato dalla Cina uno stock di missili balistici con testata convenzionale CSS-2 a raggio intermedio. Ma nonostante questi missili siano quelli a più lunga gittata presenti nel Medio Oriente, questi non hanno impedito l'attacco iracheno con gli Al l Iussein durame la guerra del Golfo.

Argeutina Nel momento in cui nasceva l'organ izzazione, l'Argentina aveva già sviluppato il proprio missile balistico Condor e si stava avviando alla fase successiva che prevedeva lo sviluppo del Condor II. L'Argentina aveva lavorato in srrena cooperazione con l'Egitto nello sviluppo della seconda generazione del missile ed era stata assistita da tecnici italiani. francesi. tedeschi e inglesi che avevano sfruttato tecnologie di provenienza svizzera. statunitense. francese, svedese, tedesc-.1 e italiana. A questo proposito nel 1991 il minisrro della difesa argcnlino, l lumbeno Romero, dichiarò che anche l'Iraq aveva panecipato al programma con finanziamenti in cambio delle ricadute tecnologiche derivanti dallo sviluppo del vettore. Il programma fu interrollo nel 1990 probabilmente a causa delle forti pressioni fatte dagli Stati Uniti sul presidente Menem. In quel periodo infarti stava montando la crisi in Medio Oriente tra Iraq. Isra<.!le e Ku"vait.

Brasile A metà degli anni ottanta il Brasile aveva due programmi di sviluppo di missili balistici. 182


L'Orbita, l'azienda leader brasiliana nello produzione di sistemi missilbtici. sta,·a sviluppando i mihl>ili t\IB EE-150. 3'50. 600 e l 000 sulla base dci missili spaziali sperimentali della serie Sonda. l'n'altra compagnia. I'A\ibras, stava sviluppando al contt.:mpo un nhro sistema della serie SS-300 c 1000. Grazie nii'MTCR alla fine del 1991 i programmi furono abbandonati. l paesi aderenti all'accordo avevano creato. infaui. una siwazione tale che i costi per l'acquisizione delle tecnologie necessarie allo sviluppo dci due sistemi era diventato insostenibile per il Brasile. Gli stessi enti go' crnativi brasiliani rilasciarono dichiamzioni dove si accennava alla difficoltà di acquisto di sistemi di guida, di controllo. delle tecnologie per i propellenti liquidi e per l'accensione e la separazione dei diversi stadi dci missili. ulla scia del fallimento dei programmi missilistici sudamericani fu possibile. nel novembre 1990. ralifìcare un accordo tra Bmsile c Argentina dove i due paesi si impegnavano a non produrre anni nucleari ed a iniziare trallative sulle armi chimiche.

Corea del Nord Dopo rrmq la Corea del Nord costituisce senza dubbio il più grave c:.L'><> di proliferazione mi~;silistica nel mondo. Questo paese ha dapprima acquistato missili Scud dall'ex Cnione Sovietica. poi ne ha S\ iluppato di,·erse modifiche fino ad arri,·are alla costruzione di un proprio ordigno in gmdo di banere obiellivi in profondità della Corea del Sud. Purtroppo la Corea del Nord è anche in possesso di ordigni nucleari e di agenti chimici. L'effetto peggiore di questa proliferazione nell'Estremo Oriente sta nel fano che. se questo paese completerà il proprio ar:-;enale, anche il Giappone e la Corea del Sud vorranno accedere a queste lecnologic innal7.ando così il livello di instabilità politica dell'area.

Corea del Sud .\linacciata dalla proliferazione della parte 1'\ord del paese. la Corea del Sud ha modi.fìc-c.~to i suoi '\ike l lerculcs da difesa aerea per l'impiego tcrra-rcrra cd in seguito ha sviluppare propri vettori in grado di contrastare la minaccia dello scomodo vicino.

Formosa Il paese in passato ha collaboralo con altri paesi non allineati allo svi-

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luppo di tecnologie missilisùche. che successh·amente wno stare abbandonare proprio grazie alle difficoltà di percorso poste dali'.\ITCR. Di ripiego il paese sta sviluppando tecnologie missilistic:hc per missili da difesa aerea e antipave. India

Quando nel 1987 fu annunciato l'accordo J\ITCR. l'India aveva grandi ambizioni nei programmi missilistici sia militari che spaziali. Fino a quel tempo. però. il paese er.:t riuscito a mettere in orbita bassa piccoli satelliti. ma non aveva mai sperimentato missili terra-terra. '\cl 1988 iniziarono i test per il missile Priùwi che ave,·a un'autonomia di 250 km con testata bellica di 1000 kg e. nelranno succ:essi,·o. quelli relativi aii'Agni che raggiungeva i 2500 con lo sresso carico bellico. Anche se I'MTCR in tutti questi anni ha rallentato lo sviluppo. rendendo diffìcile l'acquisizio· ne di tecnologie critiche relative a radar a onde millimet1iche. diodi funzionanti in banda \Xl, sfasatori in banda C e preswmpati in fìbre di cariX>nio. esso non ha impedito comunque all'India di sviluppare in proprio queste tecnologie. Quindi al giorno d'oggi l'India può cs..o.;cre annoverato tra i paesi in grado di lanciare ordigni atomici a divcn;e centinaia di chilometri grazie a dei missili balistici. Iran e Iraq

Questi due paesi sono stati i più grandi utenti di mbsili balistici che storia ricordi. Durante la guerra Iran-Iraq diverse centinaia di esemplari di Scuci (e versioni modificare) sono srmi lanciati sulle cinà dei due paesi. I missili sono stati prevalentemente acquistati dall'ex Unione Sovietica. Cina, Corea dd lord. Libia e Siria. La sola Unione Sovietica ne vendette 819 all'Iraq, dci quali la maggior parw è stata modifìc-.:tta nella versione Al llusscin con gittata doppia rbpeuo all'originale (600 km in luogo di 300) e tcstma bellica dimezzata <per accogliere un altro serbatoio di carburante). Questi ultimi missili sono stati usati estensivamente contro l'Iran (verso la fìne del 1988) e contro l'Arabia Saudita e Jsraele. Israele

Israele non ha risentito minimamente degli d'fcui legati alla politica deii'MTCR in quanto. giil all'inizio degli anni seuama, aveva lanciato 18-1


satelliti in orbita e a\"eva prm·aro il missile balbtico Jericho IL Anzi diversi report d'intelligencc conferm~n·ano la c<x>perazionc di Israele con altri paesi non allineati al regime come Sud Africa, Cina, Formosa c addirinura Iran.

Li!Jia Il paese del colonnello Gheddafi ha l ungamente provaw a possedere le tecnologie per lo svi luppo di missili. Per il momento si è limitaw solo all'acquisto di siMemi Scud (nelle varie versioni) dall'<.:x Unione ~m ietica e dalla Core-..t del '\;ord. Il sogno di T ripoli è quello di avere dl'i missili in grado di colpire lsmele e l'Europa. Ci sono st:uc notizie in passato che ripona\'ano dell'aiuto di alcuni tecnici tedeschi per lo s\lluppo di tali tecnologie. Questi tecnici probabilmente sono gli stessi che stavano lavorando ai prog~:tli brasiliani, poi abortiti.

Pakistau 1 el caso pakistano la proliferazione va inquadrata come rincorsa tecnologica nei confronti dt.:ll'lndia. Il Pakistan ha sviluppato grazie all'aiuto cinese diq~rsi sisll:mi missilistici. anche se le direttive dei paesi aderenti aii'.\ITCR ne hanno ritardato i tempi impedendo l'acquisto di pani e tecnologie criti<:he.

Sud Africa onosrantc l'embargo subito durante tuui questi anni il Sud Africa ha sviluppato diversi vettori balistici grazie anche all'aiuto di Israele. Il paese sta continuando a sviluppare anche vettori per lo sfruttamento dello spazio sia in proprio che con altri paesi non membri deii'MTCR.

1.3. 1 JITCR U'OI'SI case e possibili migliorameuti Il regime ha facilit::tto la coopemzione tra i paesi membri nel monitorare il potenziali trasferimenti di tecnologie e nel far circolare le informazioni circa i programmi missilistici e spaziali delle ditte operanti in questo delicato settore. Senza una tale cooperazione la competizione politica ed econom ica avrebbe pottalO inevitabi lmente ad una maggiore proliferazione. Senza la presenza deli'MTCR probabilmente

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molti paesi avrebbero comp letato i p ropri programmi di ricerca nel settore ed oggi sarebbero in grado di lanciare vettori a lungo raggio. D'altro canto se l'accordo MTCR fosse staro raggiunto qualche anno pri ma senza dubbio la sua efficienza ne avrebbe risentito positiva mente in modo sensibile. Infatti fino al 1987 soprattutto l'Unione Sovietica ha venduto diverse migliaia di esempl ari di missili balistici a corto raggio distribuendo così armi e tecnologie. Probabilmente un'azione preventi va avrebbe ridotto la possib ilità di distribuire queste tecnologie in tutro il mondo anche a paesi in via eli sviluppo che vedono nelle tecnologie missilistiche. nucleari e chimiche il loro riscatto politico internazionale. L'azione del concordato comunque si è inf ittita negli ultim i anni sotto la spinta degli eventi politici. 1el novembre del 1991 è stato rilascimo dall'MTCR un ulteriore annesso che fornisce delle indicazioni assai più precise circa le tecnologie e i componenti critici da tenere sorto srrertissimo controllo ai fini della non proliferazione. In linea di principio I'MTCR cerca di evitare lo sviluppo di vettori con più di 300 chilometri di gittata che possano rag._giungere l'Europa o gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non impedisce lo sviluppo di sistemi a corro r.tggio per l'impiego infrateatro. on sono mancate p roposte interessanti come quella di trasformare il tr-Illato JNF in un tra ttato internazio nale per ridurre il numero ed il tipo di missili esistenti in tutto il mondo. Un'altra direzione per la riduzione della proliferazione è quella di allargare I'MTCR anche ad altri paesi in modo da sfru ttare al massimo la circolazione delle informazioni fra i paesi membri e abbassare al contempo il rischio di fu ghe di tecnologie in paesi considerati pericolosi. Ma soprattutto quello di cui ha bisogno l'MTCR è un'organ izzazione ufficiale, uno staff e delle procedure standard con cui controllare e risolvere i casi più controversi di trasferimenti di tecnologie. Queste procedure dovrebbero idealmente sta bilire e verificare se le tecnologie o componenti critici possano essere trasferiti a progetti missilistici di qualunque tipo. TI problema maggiore eli questa p roposm è che molti paesi non vogliono delegare la propria sovranit{t sull'export eli materiali critici ad 186


un ente sovranazionale, che sia in grado di controllare e verificare i meccanismi dell'export stesso e che abbia deHe leve con le quali poter reprimere evéntuali irregolarità. Un'altra via è quella di spingere alla collaborazione i paesi non aderenti e in odore di proliferazione incentivando i ritorni economici e/ o militari tramite !"assistenza militare, lo svilupp o o la vendita di sistemi antimissile. Anche la riduzione unilatera le porrebbe essere un sistema per impedire la proliferazione. In ogni caso la via migliore è quella del coordinamento tra i regimi di controllo nucleare. biologico. chimico e missilistico. Alcuni di essi. ad esempio, potrebbero essere fusi in un solo organismo, e comunque ognuno di essi dovrebbe avere gli strumenti e le risorse necessarie al controllo dell'expon. della destinazione finale del prodorto espo11aro, per il moniwraggio dei programmi di sviluppo e per avviare delle negoziazioni tra i paesi proliferanri. Idealmente il regime porrebbe includere anche i sistem i d'arma stand-off, le bombe intelligenti, le munizioni guidare di precisione e, al limite. anche gli aerei da strike. Tuttavia sorto il pro filo pratico !"onere dei controlli e la complessità dei problemi politici connessi è superiore ai possibili benefici. Le ultime riunioni clell'MTCR hanno farro emergere due tendenze riguardo !"apertura eli questo foro ad altri paesi. Una è quella eli congelare iJ numero dei panecipanri e eli ammettere nuovi membri solo dopo una scelta oculata. L'altra, appoggiata dall'Italia, è di rendere più aperto l'esercizio diplomatico cercando nuove adesioni. La riunione renurasi a lnrerlaken il 2 dicembre 1993 ha registrato alcuni importanti progressi, ma anche lo srallo su importanti problemi di fondo. Importante è stato l'ingresso formale di Argentina ed Ungheria nel regime. Si è approvata la procedura di uno scambio costante di informa zioni sui paesi critici tramite i punri di contatto. Si è anche raggiunto l'accordo sul fano che l'estensione della membership va fatta con giudizio e selenivamente sulla base di un esame caso per caso ed in accordo con i principi eli Washingron che comprendono:

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l'adesione o un adeguato comportamento pregresso in relazione regimi a regimi come J"NPT o equivalenti. la B\\IC (Biologica! Weapons Convention) e la CWC (Chemical Weapons Convention), - comportamento adeguato nelreffenivo controllo delle esportazioni di tecnologia missilistica. Il commercio tra i panner dell'.MTCR continua sulla base del case by case. utilizzando responsabilmente la discrezionalità nazionale. anche perché l'adesione all'MTCR non da diritto a ottenere né obbligo a fornire tecnologia missilistica ai partner. el corso di questa riunione la Gran Bretagna ha sollevato U problema del trasferimento delle tecnologie intangibili. specialmente in relazione agli studenti di un importanre paese del Golfo che in UK studiano soggetti connessi aUa proliferazione. Tipicamente si è deliberato che Londra raccolga le proposte degli altri membri e che rediga un paper su cui discutere successivamenre. Un rinvio alla prossima riunione (3/ 10/ 94 in Svezia) è stato anche deciso per la questione della clausola catch aU. Particolarmente complessa è la questione dell'adeguamento dei parametri missilistici gittata-carico utile (detta trade-off). emersa dopo l'esperienza della guerra del Golfo dove i missili iracheni avevano incrementato la gittata sacrificando il carico utile. La ridefinizione del trade-off è appunto necessaria per individuare una fascia di prodotti e di progetti potenzialmente pericolosi. Tuttavia la definizione oggettiva eli questi parametri presenta delle difficoltà tecniche. politiche e commercial i ancora irrisolte alla fine del 1993.

4.4

Il regime di non-pro!iferazione

4.4.1 Il Trattato di No11 Proliferazione Proprio l'esperienza del Golfo. con la scoperta di ben tre programmi nuclea ri clandestini gestiti dagli scienziati irachcni, ha suscitare le maggiori polemiche sulla validità del TNP e dei suoi comrolli esercitati artraverso l'AlEA (Agenzia Internazionale Energia Atomica). Va ricordato che il quando il sistema dei controlli venne concepito nel 1965- 1971 gli scopi primari delle salvaguardie erano: da un la[O di imped ire che ricche nazioni industrializzate in possesso di strutture

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per la gestione del ciclo nucle::tre potessero clandestinamente devolvere materiali e mezzi per scopi militari; da ll'altro di non imporre un regime troppo limitante per favorirne la ratifica. All'epoc-a gli stati di cui tacitamente si voleva controllare l'attività erano in primo luogo la Germania. seguita dal Giappone ed in minor misura l'Italia. Su queste premesse: le ispezioni umane vennero ridorre al minimo, facendo agire le salvaguardie sul nusso dei materiali nucleari in punti strategici del singolo impianto. affidandosi il più possibile a misurazioni strumentali: venne vietata la fabbricazione solo di armi nucleari, m<1 venne concesso il riprocessamento e l'arricchimemo dell'uran io a scopi civili, così come lo stoccaggio di pluron io per gli stessi fini. ono questo aspeno il ramo discusso paragrafo 28 del le salvaguardie del Tf\TP ha pienamente funzionato per tutti i materiali posti sotto salvaguardia. anche in stati meno democratici. Con il passare degli anni si aggiunse lo scopo di creare una rete eli reciproca confidenza tra gli stati non possessori eli armi nucleari in modo da escludere renrarivi di organ i zzare programmi m ilitari . L'obbiettivo della reciproca confidenza è chiaramente espresso nella decisione congiunta argentino-brasiliana del 1990 di stabilire un sistema congiunro di comeggio del materiale nucleare e di porlo sotto salvaguardie IAEA. Turro ciò non esclude che al di sotto d i una soglia significativa di diversione le discrepanze nei quanrirarivi non vengano individuare e

non esclude nemmeno che esistano impianri non salvaguardati che siano cruciali per il tranamento di materiale posto sorro salvaguardia. ma processato per fini militari. Il farro che uno stato aderisca al regime del T P non basta più dopo il caso iracheno ad escludere la sua intenzione di istituire programmi segreti, anche al prezzo eli smagliare la rete di confidenza. Senza la guerra del Golfo l'IAEA non a\'rebbe mai scoperto i programmi atomici eli Baghdad. Secondo il direttore generale dell'IAEA, Hans Blix, dall'esperienza irachena si possono ticavare lezioni per adottare le seguenti azioni eli rinforzo dei controlli dell'agenzia:

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-

accesso alle informazioni. anche quelle onenute dai servizi con la ricognizione sarellitare: - riconoscimento del diritto inequivocabile dell'IAEA a compiere ispezioni nei sili sospetti, anche con breve preavviso: accesso al Consiglio di sicurezza dell'O iU per oncnere il supporto necessario alle ispezioni. Tuttavia 11AEA ha già il dirino ad ispezionare. anche se la procedura è lunga. e può avere accesso anche al Consiglio di sicurezza. Secondo la INFCIRC l S3. pgr. 73 e 77 del sistema TNP. l'IAEA può condurre ispezioni in ogni località dello stato inrere~sato ~e considera che le infom1azioni fornite ·non sono adeguate per l'Agenzia in modo che essa possa assolvere alle sue responsabiJitù nei termini previsti dall'Accordo- (pgr. 73). L'IAEA deve chiedere allo stato il permesso di cffeuuare un'ispezione speciale. e lo stato rifiuta, il comiraw dei governatori dell'IAEA può ordinare allo stato di ammeuere gli ispettori c se vi è un nuovo rifìuto il comitato può riferire al Consiglio di sicurezza ed all'Assemblea generale deii"ONU cd a llllli i membri dell'IAEA. Questo tipo di azione è considerata la principale sanzione per lo statuto dell'IAEA. Tunavia si trana di una procedura che può permettere nelle more allo !>lato di nascondere ciò che non vuole far vedere. L'elemento tempo è particolarmente critico come ha dimostmto l'esperienza irachena dove. nonostante una guerra persa. addam Hu:.sein ha ripetutamcntc tenrmo di nascondere molti mmeriali compromettenti. on è proceduralmente srabiliro che cosa pos:'W succeclerc se il Consiglio di sicurezza non sia in gmdo di agire se uno d~:i suoi membri pone il vero. Per quel che riguarda in\'ece l'accesso a dati di imclligencc. fìno alla guerra del golfo l'IAEA non poteva agire sen7.a informazioni ottenute uffìcialmenre e gli ~lati dal canto loro erano re:-.tii a fornire informazioni. Potrebbe es~ere desiderabile stabilire qualche procedura formale per favorire la tr-.1:-mi~sione di queste informazioni o all'interno dell'IAEA o sotto l'egida del Consiglio di sicurez1;1. i\leno desiderabile appa re invece la proposta iniziale di 131L-.; di srabilirc una cellula informmiva all'interno ddi'IAEA perch6 que:no porrebbe racilmenrc danneggiare l'immagine di imparzialirù dell'Agenzia.

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Va comunque sollolineato che qualunque membro del comitato dei governatori dell'IAEA può richiedere un'ispezione speciale e dw, in una !>l!!>.'>ione a pone chiuse, lo !>Ialo membro può mostrare dd dati di 0:>-'>CI"\'a/ione satdlitare. come l>UCCC!>-'>0 già ~r ru SCO~I prima e per la Corea dd Nord dopo.

•1.' !.2 l. 'HURA70M

Lo !>Copo essenziale dell'EURATOM non l.· quello di prevenire la prolifera:done, ma di controllare che i materiali nucleari usati dagli stati membri (chi.: sono anche membri della UE) non vengano impiegati per scopi diversi da quelli dk:hiar:.ui. EURATOM è anche r<.!sponsabile in!>ieme alla IAEA per la verifka delle salvaguardie negoziate tm le nazioni mcmbre della liE e l'agenzia. Quando il T'JP venne negoziato l'lJRSS si oppose al riconoscimento dell'equivalenza delle S<tlvagua rdi e dell'EURATOM c quelle dell'IAEA in modo che gli stati della CEE venissero solo controllati daiI'EURATO~I. perché all'epoca veniva considemtu una forma di autocontrollo di un pi<.:colo gruppo di !>lati appa11enenti alla NATO. Oggi, con diverse condizioni politiche e tenendo como del fallo che gli ispellorati dell'IAEA e dell'EURATOM sono della stessa consistenza numerica. si può immaginare una razionalizzazione dei controlli. La vcrifka dello stato delle salvaguardie nella UE da patte deii'EURATO~ I libererebbe già il .300/o delle riso~e IAEA solo l>e applicata al caso tedesco. L'unico rischio non souovalutabile è che il curauere di universalità delle salvaguardie IA EA potrebbe risultarne indebolito c che la Lega Amba richieda un analogo status di agenzia regionale.

4.~ ..3

L i\'SG

La funzione deii'NSG (Nuclear Suppliers' Gro up) di Londm è di riunire in un gruppo infè>nnale una l>Crie di pael>i e!>portarori di tecnologie nucleari in m<xlo da prevenire una diffusione incontrollata verso pae~i prolifcrarori. Le guidelines del 1977, che incorporano ora una lista di allenamento (trigger list) di beni che devono essere esportati solo se sottoposti

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pienamente a salvaguardie IAEA, sono ora obbligatorie per tuili i p:te:.i della UE c sono seguite da USA, Canada. Giappone, Australia, tutti i paesi ddi'Europa Centrale ed Orientale ed il Sud Africa. T problemi di maggior rilievo sono: Le triggcr list devono cercare non solo le nm it~1 tecnologiche, ma anche i prcxlolli desueti o libcr.tmente di:.ponibili (p.e. i calutroni>. La lbta dei beni dual-u:.e :.offre della contraddizione che, :.e è troppo completa, diventa difficile da gestire c soprauuuo da applicare con dTicacia. In genere è più facile negoziare e legiferare i contro lli che non applicarli. La po:.izione deli"UHSS :.ulle FSS (Full Scope Safeguard-;) era giù ambigua prima del J9H9. ora è s<..:mpre più in dubbio se gli :.uui Mtcces..,ori del la CSI siano in grado di controllar<.: in qualche modo i loro export. Paesi come Argentina. Brasile, Cina. India e braele sono o stanno per e:...,ere auivi cspcmatori di materiali nucleari. Argentina, Bra:-.ile c Cina richiedono salvaguardie IA EA sulle loro esportazioni. ma non l'applicazione di FSS come pr<.!condizionc per la fornitura . Inoltre possono aver<.! delle diffìcohà nell'applicare le proprie mburc di comrollo, al punto che p.e. alcuni ministeri cinesi, ignomndo la politica ufficiale, sembmno inclini a venditc di materiali sensibili di qualunque tipo a palio che il pagamento :-.ia in contanti cd in valuta. Peggio ancom. non si sa se a quel pae:.e è opp<muno far sapere quali :;ono :.tate le licenza negate perché :.i corre il rhchio di ritrovar:.i con un ministero dne:.e indisciplinato che tenta una 'endita proprio al paese cui è stata negata dagli altri membri dcii"\JSG. Le notifiche delle esportazioni da pat1e dd pae:-.e v~ndit<m: sono faue lìnora all'IAEA solo sui materiali nuckari, ma non :.ulle <."<>mponenti di impianti o stt interi impianti nudcari. In cffcui l'Italia ha venduto in pieno accordo con le regole dell'IAEA alcune celle <.<tldc ed un impianto nudc:m : pilota :.enj'.;l alcun obbligo di notilì<.'<1, mentre l'Iraq non ha notilìcllo a :.ua \Oha <illegalmente) la pre:.enza degli impianti che itwccc dovevano e:...,ere mcs.o.;i souo salvaguardia. Gli stati non possessori di anni nudeari dovrebbero fùrnirc all'IAEA

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l


informazioni sul disegno dei loro nuovi impianti nucleari prima di caricarli di combustibile. L"imerpretazione corrente è che le informazioni d ovrebbero essere fornite all 'IAEA al meno 180 giorni prima del caricamemo. la pratica corrente è che l'agenzia riceve i disegni solo 30 giorni prima. quando non li riceve affatto nel caso dei calutroni iracheni. Secondo le regole dell· !'PT gli stati non possessori di armi nucleari devono notificare importazioni ed esp ortazion i di concen[rati di uranio <U308) all'IAEA. la quale però non ha il diretto di ispezionare il mareriale. permertendo di versioni senza che l'agenzia ne venga a conoscenza. Per circa vemi anni le quantità considerate significative dall'IAEA per r orrenimento di armi nucleari era di 8 chili di plutonio e 25 di uranio arricchito. cifre non più realistiche visto che gli stati nucleari possono costruire testate molto più compatte. ·on è stato possibile mettersi d'accordo su una pena minima p er chi viola le guidelines dell'I G. Infine per più di serre anni il comitato dei governatori dell'IAEA ha bloccato il bilancio dell'agenzia. inclusi gli S[anziamenti per le salvaguardie. nonosranre il carico di lavoro sia aumentato sostanzialmente.

<J .4 .4 Problemi per il regime Il futuro del regime di non-proliferazione nel suo complesso è legato ad una serie di fattori non sempre omogenei Lrd di loro. ma inrerrelati. TI primo è il negoziato sul crnT (Comprehensi ve Tesr Ban Treary). il trattato che dovrebbe completamente vietare gli esperimenti ora permessi da PTBT (PaJtial Test Ban Treaty). Le pressioni da pane dei settori. soprattutto militari. interessati in USA e Russia alla continuazione degli esperimenti sono molto forri. ma non al punto da escludere in pan enza una tranativa che invece è considerata di grande importanza dagli stati ~ ~ 1A (Neutra! and "on-Aiigned). La Gran Bretagna é. per mancanza di propri poligoni. praticamente vincolata alle decisioni statunitensi. mentre la Francia aveva un atteggiamento possibilista. almeno prima della dell'ascesa del governo consen ·arore più favore,·ole a riprendere i test a M ururoa.

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La Cina non ha ancora una posizione d efinita sulla questione. I messicani vogliono un·estensione di 5 anni rinnovabile solo se c·è CfBT e secondo alcuni espetti è molto probabile che ci si muova verso un compromesso tra l'estensione indefinita e quella condizionata. li secondo è il negoziato stesso intorno alla revisione ed all"esrensione d eii"NPT stesso. La p osizione assunta dal Messico può creare problemi potenzialmente insormontabili. li Messico ed altri A in nei lavori d el prep aratory commirtee all'estensione dell' PT premeranno affinché osservatori delle NGO (come Greenpeace ecc.) e di stati non-membri deii"NPT partecipino ai lavoro con diritto di parola. Inoltre il Messico vuole un'estensione non indefinita. ma di solo cinque anni . È vero che tra 90 e llO membri del trattato sono a favore clell"estensione indefinita, ma questo no n basta per o ttenere il necessario consenso. Anzi il Messico vuo le un voto. pur sapendo che lo perderà ma puntando a farne una questione di p rincipio e di prestigio . Agli esperti ed ai diplomatici che lavorano sulla preparazione della conferenza di estensione appare sufficientemente chiaro che se si arriva ad una estensione di soli 5 anni, r PT cesserà di essere un fattore di rilievo e si correrà al riarmo nucleare. dando alle nazioni come le due Coree. Iraq, India. Pakistan. Israele un chiaro segnale di aver compiuro una corretta scelta politica nel perseguire un progmmma nucleare militare. Se collassa, PT, le FSS collassa no w talmeme in tutto il Medio Oriente, nel Sud Africa ed in Giappone. Si giunge cioè ad una siruazione pre-NPT, ma con una cinquantina di stati capaci di fare la bomba. non una do zzina come allora. Le possibili strade negoziali da esperire sono: l) tutti gli stati interessati alla sopravvivenza del trarraw nel lungo p erio d o si d evo no consultar e con i fau tori e gli oppos itori dell"estensione indefinita. in mo do da forzare i NNA oppositori ad agire insieme in un fronte comune: 2) premere sugli US perché acceleri i lavori per la preparazione del CTBT con un mandato alla CD (Conference on Disarmamenr) a Ginevra;

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3) esercitare pressioni sulla Corea del Nord e su Israele (quest"ultimo stato ha problemi di obsolesceza con il reattore di Dimona, utilizzato nel programma nucleare); 4) gli stati nucleari devono pubblicizzare i progressi compiuti in materia di disarmo, mentre quelli non nucleari devono provare a fare gli intermediari tra i paesi del TM ed i paesi nuclearmente armati. Alcuni esperti sono convinti con grande certezza che non vi sono possibilità per una estensione indefinita. Il concetto si può mantenere come bargaining chip. ma bisogna prepararsi per alternative possibili tra cui quelle dei paesi che vogliono un'estensione ma a determinare condizio ni . C'è anche il timo re che il consenso sull 'estensione indefinita divenga ostaggio della conferenza di revisione, specialmente con la discussio ne sulla questione del CTBT. Il pericolo è che si svolga prima la revisione e che se non si abbia consenso sul review paper, allora si pane male anche sull'estensio ne stessa. Al momento in cui si scrive si negozia per ottenere prima l'estensione e p oi la revisione (ma anche su q'uesto punto il Messico si oppo ne), oppure p er lavorare in due comitati distinti per la revisione e per l'estensione, in modo da limitare al massimo i potenziali reciproci effetti negativi. 'A in genere insistono molto sul linkage tra reviDel resto gli stati sione ed estensione con un preciso riferimento alle promesse eli disarmo nucleare fatte dagli stati possessori eli armi nucleari negli anni '60. I el n egozia to rie ntrano anc he d elica te questioni procedurali. Questa conferenza è in grado di stabilire delle procedure e può richia-

marsi ai precedenti verificatisi nelle passare conferenze di revisione. anche se a detta eli non pochi partecipanti i precedenti no n sono destinati a giocare un ruo lo determinante. Tuttavia questioni procedurali restano : com e consentire la partecipazione alla conferenza a paesi non membri del T P o alle 0 1 G (Organizzazio ni Non Governative); - se si delibera su votazione o per consenso; se il trattato si estende per 5 o 25 anni. Dal canto suo il trattato prevede tre opzioni (art. 10, 2): estensione indefinita; per un periodo defll1Ìro dopo il quale il trattato spira;

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per periodi definiti. ma il T :p non specifica il meccanismo di rinnovo dei periodi. di modo che la procedura così come è equivarrebbe ad una estensione indefinita. Si potrebbe definire un meccanismo di estensione per periodi definiti secondo queste linee: esplicita dichiarazione della durata dei periodi e del loro inizio e fine: inclusione di una data di soglia prima della fine del singolo periodo in cui non si può chiedere una conferenza sul trattato. Per esempio 18 mesi prima della fine del sin golo periodo si devono consulrare i cleposirari con un numero valido di adesioni per poter convocare una conferenza su l TNP: - obhl igo eli speci ficare il proposito della conferenza. In questo modo essa sarebbe possibile per terminare il trattato. ma non se è in gioco una estensione ulteriore: decisione sulla procedura di come giungere alla terminazione del trauato (maggioranza dei panecipami o altro meccanismo). Parallelamente ai lavori della conferenza di preparazione alrestensione del TNP corrono le discussioni presso !"Assemblea Generale dell'ONO sul medesimo tema. Il segretario generale dell'O U Boutros Ghali ha fortemente sponsorizzato il TNP. ma nell'O ru non ci sono solo i due gruppi formatisi de facto nella conferenza eli preparazione (a favore dell'estensione o dell'estensione condizionata) bensì un terzo gruppo. India. Cuba. i\llalesia. Pakisran assumono una posizione per distruggere. emendare o rimpiazzare il TNP con una sorta di trattato universale di disa r mo nuclea re. La situazio ne nell'Assemblea Generale è di foca lizzarsi sul secondo gruppo (estensione condizionata) per prevenire passaggi al terzo gruppo e per favorire passaggi al primo gruppo. Il terzo è l'app l icazione della CWC (Chemical Weapons Convention). il cu i scopo è eli band ire completamente gli armamenti chimici. La CWC può essere considerata come un importante comributo a ll'~PT. forse nella prospelli\'a di un bando dotale delle armi nucleari. ma se non entra in vigore per il 15 aprile del 1995 può creare un'ombra negativa sulrestensione dell'NPT. In questo ambito rientra il problema regionale del Medio O riente.

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La CWC entrer:'t in funzione dopo il TNJ> e gli stati arabi hanno preso la posizione collcuiva di non fìrmare nemmeno la CWC se lsradc non entru in T P. Potrebbe darsi che gli arabi appoggino solo una b revissima estensione delr t PT a meno che Israele non vi rientri e questo potrebbe creare notevoli difficoltà. Il quarto è lo sviluppo delle attività dd comitato Zannger, un'altra intesa informale intergovernativa. Nella recente riunione di Va rsavia è stata approvata una dua l use item list compn.:ndente 6) lipi di beni. ella successiva riunione di Lucerna g li USi\ hanno proposto un aumento restrizioni. respinto a l~tvore della proposta di concentrarsi sulla effettiva attuazione delle restrizioni esistenti. Il qu into è l'imegrazione delle legislazioni UE in materia. Nel febbraio l 993 si è stesa un versione riveduta della bozza d i proposlél che include una blacklist di paesi proliferatori a cui non esportare. Nel marzo 1995 è entrata in vigore la nuova regolamentazione europea. Tra i problemi che risolve c'è quello di una catch ali dause (clausola onnicomprensiva). Essa prevede che lo stato esportatore possa in ogni momento blocca re l'invio d i merci anche a dogana, fatti sa lv i i risarcimenti della ditra esportatrice, quando v i siano fondat i sospeui che i beni servano ad alimentare programmi d i proliferazione m issi listica ed IBC. Un aspello spinoso sono le pene da applicare ai trasgressori, decisione che sinora dipende dal la pmtica degli stati membri con evidenti implicazioni sull'omogeneità dell'applicazione delle stesse leggi intercomuniwrie. Il sesto riguarda il sistema del le :>alvaguardie IAEA ed EURATOM . Di tuili gli impianti del ciclo nucleare (non solo i reatto ri ) pr~sent i in ambito CEE 3H2 sono sono controllo EUHATO~I , tra cui 167 anche dell'IAEA. 1 ormalmeme vi sono 12 ispezioni l'anno, ma possono essere anche più numerose in alcuni casi. In ogni caso è una duplicazione enorme di controlli che si traducono in un sosla nzi ale peso sulle magre fìnanze di IAEA. La tendenz.t auuale è di migliot:tre i si:>remi di controllo automatizzati e di attuare sen:t.<t troppi formalismi un migliore coordinamemo tra le attività dell'IAEA e dell'EURATOM. Il fìne è di ridurre i costi e aumentare l'efficacia complessiva del regime, parrcndo da lla considerazione che I'Ell!{ATOtvl è l'unico sistema di salvaguard ie regionale esistente.

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elraprile del 1992 l'lAEA e la CE hanno stilato una dichiarazione comune sul nuovo approccio di cooperazione. basaro sui seguenti punti: perseguire degli accordi sul piano pratico: applicare il principio di individualizzare il lavoro (one-job-one-man principle); - condividere le capacità di analisi; - rimpiazzare l'ispezione umana con ausili tecnologici.

5.

Problemi e possibili soluzioni

5. 1 l p roblemi degli operatori La ricerca ha seguito il metodo di somministrare un questionario sui principali problemi delle due leggi n. 185/ 90 e n. 222/92 alle differenti amministrazioni ed operatori in modo da poter aggrègare organica mente p roblemi e soluzioni emerse. Ecco il modello del questionario d istribuito.

5.1. 1 Il questionario Le doma nde sulla

legge 185

l ) Qual è la sua valutazione cornples..o;iva sul te:.~ o e sul funzionamcnro della legge 185 relativa alle esponazioni di armamenti? 2) Ritiene che dopo la caduta delle barriere doganali nella Comunir~1 Europea l'applicazione di quesra leg._ge sarà pili facile o pill difficile e perché? 3) Quali sono secondo Lei i casi recenti in cui questa legge non ha funzionato o ha rischiato di non fu nzionare (p .c. solo un intervento all'ultimo minuto al di fuori dei meccanismi normali di controllo ha evirato il peggio)? 4) Quali insegnamenti ha rrano da questi casi? 5) Ritiene che i controlli sul sistema banca rio siano efficienti per seguire rune le transazioni o no? Perché? 6) Quali miglioramenti suggerirebbe nell'area dci controlli finanziari? 7) Il controllo sull'cxpon di armi è largamente di tipo carrolare. Lei è soddisfatto del coordinamento con gli altri enti ed amministrazioni

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interessati ai controlli? Perché? 8) Qual <.:, a SlJa conoscenza, il livello dei controlli sul campo (i.e. sul contenuto dci carichi, oltre che sulla documentazione istruttoria e di accompagnamento)? 9) Co a può cs:.ere farro per migliorare i controlli sul campo? 10) Uno dci ca~i più frequenti di aggiramento dei controlli sull'export è dato dalla cosiddcna coriandolizzazione. Qmmro è possibile a Suo a\'viso aggirare i controlli su articoli così delicati come componenti eleHroniche, subcomponenti critiche di sistema d'arma e software di missione? Cosa fare per controllare meglio questi casi? 11) A deua di non pochi operatori la politica ·erga omncs· (i.e. evitare remissione di liste nere) seguita dal gO\·erno e dal ministero degli Esteri. crea non pochi problemi soprarruuo nel caso di paesi non embargati, ma rortemente sospetti. Lei è d'accordo? Cosa proporrebbe per migliorare la situazione? 12) A livello internazionale esistono come iniziative per il conu·ollo della vendita di armamemi: or.nJ. registro internazionale degli armamenti. - CEE. riflessione su una concertazione delle politiche esportative. Quale pensa possa essere il loro influsso sulla regolamcntazione e sui comportamenti politico-amministrativi italiani in materia? Le domande s1111a legge 222/92 l) Qual è la sua valutazione complessiva sul testo della legge 222 relativa alle esporwzioni di tecnologie? 2) Ritiene che dopo la caduta delle barriere doganali nella Comunilà Europea rapplicazione di questa legge sarà più faci.le o più diffìcile e perché? 3) Quali sono secondo Lei i casi recenti in cui la politica di controllare il flusso di tecnologie sensibili non è stata efficiente o è stata mantenuta al limite (p.e. solo un intervento all'ultimo minuto al di fuori dei meccanjsmi normali di controllo ha cvitaro il peggio)? 4) Quali insegnamenti ha trauo da questi casi? 5) Ritiene che i controlli sul sistema bancario siano efficienti per seguire tutte le tl".tnsazioni o no? Perché? 6) Quali miglioramenti suggerirebbe nell'area dei controlli finanziari?

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7) Anche il co ntro llo sulrexpo rt di armi è largamente di tipo cartolare. Lei è soddisfano delle possibilità d i coordinamento con gli altri enti ed amministrazio ni interessari ai controlU' Perché? 8) Qual è . a sua conoscenza. il livello dei co ntro lli sul campo (i.e. sul contenuto dei carichi . o ltre che sulla documentazione istrurto ria e di accompagnamento)? 9) Cosa può essere farro per miglio rare i comrolli sul campo? 10) Uno dei casi pi Cr frequenti di aggiramento dei contro lli sulr expo rt è dato dalla cosiddetta coriandolizzazione. Quanto è possibile a Suo avviso aggirare i controlli su ar1icoli così delicati come componenti elettroniche. subcomponenti critich e di sistema d"arma e sofuYare eli missio ne? Cosa fare per contro llare meglio q uesti casi? 11) A derta d i non pochi operato ri la politica ·erga o mnes· (i.e. evimre J"emi.,c:ione eli 1i."Je nere) seguiw daJ govemo e da) mjnjsrero degJi Esteri. crea no n pochi problemi sopramrno nel caso d i paesi no n e mba rg~ui. m a fo n emente sospetti. Lei è d"accordo? Cosa prop o rrebbe per miglio rare la situazio ne? 12) Le dortrine correnti sul controllo di alte tecno logie nei confronti del discio lto Patto eli Varsavia sono per comune consenso alq uanto superate dagli eventi in quam o mo lti pae::>i con intenti eli riarmo e proliferazio ne spesso ricercano tecnologie m edio-basse? Cosa è possibile fare per evirare questi flussi eli tecno logie. comunque necessarie per p rogrammi missilistici. chimici e nucleari (p.e. una catch-all-clause. clausola onnicomprensiva. sulle basse tecno logie)? 13) Quale influenza possono avere sulla regolamem azio ne e sui compo rtamenti politico-amministrativ i isti tuzioni come: - COCOM: - MTCR: Club di Londra: - Club Australia? 14) Come va luta il peso relativo d i queste istituzioni nello scenario eli una latta alle pro liferazioni e come porrebbe essere ulterio rmente q ualificata una partecipazio ne italiana?

5.1.2 Il pc111orama delle risposte Le risposte sono state raccolte in modo da essere anonime e aggre-

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gare. Prima di giungere ad una sintesi dei problemj in contrati è interessante considerare dal vivo l'ampiezza e la varietà dei pu nti d i vista, secondo lo schema del q uestio nario. Legge 185 J) Q ual è la sua valutazio ne complessiva sul testo e sul funziona mento della legge 185 relativa alle esporrozioni di armamenti? -La legge sotto il profilo positivo presenta: A) una disciplina o rganica c completa d ella materia in un unico testo di legge: B) la determinazione dei tempi massimi del procedimento istrunorio e l'inu·oduzio ne di criteri di trasparenza amministrativa, pur tenendo conto dei connessi aspetti di riservatezza della mmeria: C) una sensibilità assai avanzma all'imerno del mondo occidentale (forse la più avanzata) per quel che amene la valenza osrativa di fatto li come le violazioni dei dirini umani. le attività tenu ristiche ed i pericoli delle proliferazioni. Questo progresso è evidentemente ottenuto a discapito di rilevanti imeressi economici nazionali, perché impedisce in alcune aree la concon·enza con esportato ri di nazioni con leg_~i meno vincolanti.. I punti perfenibili della legge sono: a) no n sono previste procedure semplificare per la movimentazio ne di materiali facenti parte di programmi internazio nali di R/S e pro duzio ne (quali EFA. EH-101. FSAF. Euroflag, Helios), il che comporta ri tardi negli adempimenti italiani con danni materiali e d i immag ine: b> non è stata prevista una istrutto ria semplificaw per la temporanea importazione e riesponazione di materiali già espo11mi cd rinviati in Italia per manutenzio ne. con conseguenti danni alla competitività nazio nale nelle manutenzio ni perché i tempi sono di 2-3 mesi senza che siano necessarie ulteriori valutazioni politiche e di sicure:.a a militare risp etto alla esp ortazio ne o riginaria: c) è pratiC'.tJnenre impossibile (o assai difficile) costituire magazzini di ricambi all'estero per la fo rnitura rapida dci pezzi richiesti . dato che la legge richiede certezza e ·adeguate garanzie sulla definiti va d estinazio ne dei materiali· (art. l. comma 5). Opponuno un aggiornamemo: d ) la definizi o ne di ·arma mem o·. applicata a tutti quei materiali progenaù e costruiti per ·p revalente uso militare•. implica l'inclusione

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nella lista dei materiali d'armamemo di prodotti dcfìniti invece dalla maggior parte dei partner occidemali come ·dual usc•. La conseguenza è che altri paesi possono compiere esportazioni dual-usc verso paesi colpiti da embarghi internazionali in materia di armamento. mentre l'Italia è impedita da questa lista. L'elenco italiano non corrisponde a quello concordato come comunirario in sede CPE (Coopemzione Politica Europea). a sw1 volta deri\' aW dalla munition list COCOr-1. Questa lista ha il pregio di aver espunto qualunque materiale urilizzmo per produzioni non militari anche su base saltuaria ed eccezionale e di averlo invece collocato nella lista dei prodotti dual use. Opportuna una modifìca della 185 '90 anche alla luce della 222 92 in modo da evitare che determinati prodotti finiscano in un'area grigia senza controlli; c) altualmentc esiste ancora l'obbligo per esportazioni e importazioni di un avviso da JXII1e della ditta al Prefetto per poter mm·imemarc il materiale all'interno del territorio nazionale (an. 28. comma 3) . • e esiste un'autorizzazione all'impo11 o all'export. l'avviso è superfluo: f) il dispositivo dell'obbligo di ricevere l'autoriz7.azione alle tra nati\ e contrnltuali è macchinoso per i casi di import e riesponazionc di pezzi di ricambio o per i casi di partecipazione alle mostre internazionali: g) il periodo di 60 giorni concesso all'amministrazione per bloccare o condizionare una rrauati\'a comr:muale (an. 9> è troppo bre,·e. Il ministero Difesa è il principale competente per fomire il p~trere al MAE per questa autorizzazione (an 9. commi 2 e 3) c frequentemente ha bisogno di pill tempo. Sinora tra:-.corsi i 60 giorni vale la regola del silenzioassenso, mentre si propone di estendere il pericxlo a 90 giorni. In generale la legge do\'rà cs..,ere armonizzata con analoghe leggi europee perché altrimenti o renderà difficili le collalxmtzioni internazionali e l'integmzionc europea della nostro industria o pro\'ocherà il trasferimento all'estero di capacità tecnologiche e pr<xluuive nazionali. - Il complesso degli adempimenti della legge sembra teso più a reprimere il commercio di mezzi c sistemi di difesa piuttosto che a lcgalizzarlo senza ostacolarlo. Insomma il fine della legge sembra quello di soffocare progressivamente le esportazioni. Ciò nonostante il funzionamento della legge, una volta assimilata

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dagli operatori conunerciali e dalle burocrazie, ha permesso un incremento delle esportazioni Un grosso ostacolo è la combinazione dell 'accentramento nell e mani del ministro degli Esteri del potere di ftrma d i tutte le licenze di autorizzazione (quando spesso lo stesso ministro non è disponibile) con la discrezionalità praticamente assoluta degli uffici MAE Polarrni e UAMA sulla decisione dell'atteggiamento di cautela da t~nere nei confronti di alcuni paesi. La legge dunque consente al MAE d i non motivare i diniegh i alla richiesta di autorizzazione all'export e eli non rendere nota la lista dei paesi ·a rischio•. La conseguenza è il d isorientamento di altri dicasteri, tra cui la Difesa, e degli operatori economici. -Molti paesi non hanno la fo rmulazione da noi adottata eli •prevalente uso militare•, essi hanno invece il concetto di •appositamente progettato•. Mentre il primo è analogico (non si capisce se su base statistica o su base operativa), il secondo ha un significato ingegneristico preciso. Un concetto su base ingegneristica, in assenza di una decisione politica nazionale, facilita la vita degli operatori e soprattutto ha una solida tradizione COCOM che sul concetto ingegneristico ha costruito tutte le sue list~. Questa clausola ha l'equivalente nella an. l c •prodotti eli inte resse militare•, parola ben vaga dovuta probabilmente a lla preoccupazione eli coprire tutti i casi possibili e qualificarsi politicamente. Tuttavia tutte queste formu lazioni imprecise sono parole-coperta che però non sono del le vere clausole catch all chiare. eiJa 185 è previsto che le espottazioni sono a licenza, tranne quelle temporanee tra amministrazioni o quelle dirette da stato a stato (cioè fuori da controllo UAMA). Persiste però il problema dell"impossibilità di inviare da stato a stato materiale in zona di guerra perché non sono esportazioni temporanee e perché quelle da sta[O a stato possono avvenire solo con un accordo internazionale. 2) Ritiene che dopo la caduta delle barriere doganali nella Comunità Europea l'applicazione di questa legge sarà più facile o piLI difficile e perché? 203


- Al momento l'entrala in vigore del mercato unico non comporta variazioni alla legge, anche perché come altri paesi CE ntalia. in virtù dell"art. 223 del trattaw di Roma. continua a mantenere gli esistenti contro lli doganali ed amministrativi. La variazione è avvenuta principa~mente con l'adattamento su base nazionale di documenti doganali comunitari. L"Italia ed alcuni paesi hanno adottato il modello T-5. altri continuano ad usare iJ modello T-2 oppure copia della licenza eli export. È allo studio un documento unico di accompagnamento per la circolazione intracomunitaria dci materiali d'annamemo. - L'applicazione pmrebbe essere più difficile perché dovrebbero diminuire i controlli intracomunirari. - Probabilmeme l'applicazione sarà più difficile. Questo si verificherà sia per le sostanziali differenze eli atteggiamento verso !"esportazione da parte dei differenti paesi comunitari (p.e. in Francia è strumento di politica commerciale ed estera: in Italia una lucrosa ed imbarazzame appendice al commercio estero): sia per le differenti procedure di autorizzazione. Sarebbe necessario concordare o una politica unitaria di expon o concordare tra loro le differenti politiche commerciali per evitare una pericolosa competizione e poi accordarsi sulle procedure. che vanno assolutan1ente unificate. Entrambi questi obbieuivi sembrano molto lonrani. - Effettivamente la normativa CEE abolisce le frontiere per i passaggi doganal i rra paesi confinami, riclucendoli a confini uguali a quelli tra le regioni ita liane. L'unica eccezion~ è per i materiali di armamento per i quali è stabilito che ditte si presentino in dogana e chiedano lo scarico clell"autorizzazionc ministeriale e remissione di un documento. Per le dogane nazionali è il T-5 quello da usare nclrambito dei paesi CEE (altri paesi adottano il T-2 o l'autorizzazione mnnisteriale). Per l'import la nosrra dogana lo scarica e lo rinvia alla dogana estera di partenza. -Un caso interessante di compatibilità prarica Lra le differenri politiche esportarive è dato dal Cl <Cerlifìcato di Importazione). 1cl caso Casson/ Luchairc di esportazione di armamenti (dove paesi amici riesponava no materiali sem ibvorati ital iani verso destinazioni embarga20!J


te) la regola del gioco era di rispettare la decis ione di un paese amico ne lla riespo rtazio ne. una volta ottenuto il certificato CI. Q uesta regola è valsa anche dopo l'incriminazione del comitato sp eciale che aveva p reso la decisione. Oggi è ancora pre maturo il discorso del coordinamento delle politiche estere e q uind i anche delle espo rtazioni sensib ili. Fino ra resta la politica d i ottene re una garanzia cartacea di priorità decisionale propria su espon azione e riesporrazio ne d i mate riali nazionali. 3) Q uali sono secondo Lei i casi recenti in cui questa legge non ha funzio naro o ha rischiato eli no n funzio nare (p .e. solo un inrervento all'ultimo minuto al di fuo ri de i meccanismi no rmali di controllo ha evitato il peggio)? o n rilevati. - La legge ha piename nte fu nzionato nel senso che nessun materiale definito dagli a ppositi e lenchi può essere mosso attraverso. da o per l'Ita lia senza le prescritte autorizzazio ni. Funzio na poco o no n an cora abbasta nza se deve consentire esportazio ni po litica me nte significative e comme rcialmente proficue. 4) Q uali insegnamenti ha tratto da q uesti casi' - Ci sono troppi passaggi dove un atteggiamento negativo può causare 1itardi sino a rendere inefficace la concessio ne stessa della Licenza: il Comitato consultivo può rinviare più volte l'esame eli una istanza con la richiesta di docume ntazio ne integrariva; lo sresso può fare l'UAIVIA in sede isrrurto ria;

il CISD può avere te mp i lunghi per ·esprimersi sul grado di cautela da adottare verso specifici paesi: la firma del ministro può comportare lunghe attese. IIIisultato è che l'azienda rinunzia all'export o il clie nte cerca fornitori più affidabili. - È necessario un·inre1venro s traordina1io perché le firme del concerto interministe riale giungano rapidamente . La nuova wbe!Ja pe r la 185. che finalmente screma alcuni materiali dual use è ancora ferma perché su cinque ministeri due non hanno ancora firmato . Procedu re ad eguate dovrebbero snellire i tempi e soprattutto renderli preveclibili.

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5) Ritiene che i controlli sul sistema bancario siano efficienri per seguire tutte le tr.tnsazioni o no? Perché? - Competenza del Tesoro.

6) Quali miglioramenti suggerirebbe nell'area dei controlli finanziari? -

Competenza del Tesoro e delle Finanze.

7) Il controllo sulrexport di armi è largamente di tipo cartolare. Lei è soddisfatto del coordinamento con gli altri emi cd amministr.tzioni interessati ai controlli? Perché? - Di regola il coordinamento è buono, ma troppo lento per il gran numero di comunicazioni tra i ministeri richiesto dalristruttoria. Un notevole miglioramento è possib ile con il collegamento telematico, previsto dal regolamemo d'applicazione e in fase di predisposizione. - Il coordinamento è più che soddisfacente. specie per gH sforzi del personale interessato. Per il futuro i miglioramenti da apportare sono: una banca dati comune. l'istituzione di controlli elettronici sulla docwnenrazione c soprattutto l'armonizzazione delle procedure con gli altri paesi CEE in modo da creare le premesse per un libero mercato degli armamenti. - Attuahnenre non d ! nulla di simile ad una rete informatica imerministeriale. Esiste un sistema informatico su rete normale per le riscossioni, ma non si può utilizzare nel settore delle esportazioni sensibili perché è un settore riservato. Le bollerre doganali che riguardano materiale riservato (armi o dual use), vengono conrabilizzate manualmente c non vengono i11u11esse nel circuire normale. Per permettere alla Difesa di monitorare le esportazioni di armi si invia lo stato di utilizzo (di una particolare licenza). 8) Qual è. a sua conoscenza, il livello dei controlli sul campo (i.c. sul contenuto dei carichi, oltre che sulla documentazione istruuoria e di accompagnamento)? - Le dogane non hanno motivo di intervenire o di effettuare controlli a campione oppure idonei accertamenti speciali senza una preci-

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sa segnalazione da parte di OIS o della GdF. olo allora intervengono. fermando la merce e chiedendo l'intervento di periti. A campione sono effeuuabili delle visite ordinarie. ma non essendo l'operatore un tecnico specialiZi'A.Il<> non è necessariamente in grado di capire se una tubatura d'acciaio è in realtà il componente di un supercannone. 9) Cosa può essere fauo per migliomre i conu·olli sul campo? - Competenza dell'Interno. - i\ligliorare le capacità tecnologiche delle dogane. - La proposta di creare un nucleo misto di specialisti provenienti da varie amministrazioni per effenuart! comrolli a campione avrebbe ..,enz'altro un valore deterrente, ma è fantascientifica. Come fare con un nucleo centrale conrinuamt!nte in missione? Un nucleo itinerante presenta problemi di costi e soprallullo d'informazione in tempo reale sul carico da ispezionare. Comunque in una prima fase i controlli sarebbero casuali. poi sarebbe necessario mettere in rete le dogane con il nucleo ispertivo centrale. Forse però l'organizzazione sarebbe talmente complessa che non sarebbe nemmeno giustificata. Il solo scambio effìciente di informazioni sarebbe molto più efficiente del nucleo ispettivo. 10) Uno dei casi più freqLJenti di aggiramento dei controlli sull'export è dato dalla cosiddeua coriandolizzazione. Quanto è possibile a Suo avviso aggirare i controlli su articoli così delicati come componenti elettroniche. subcomponenri critiche di sistema d'arma e software di missione? Cosa fare per comrollare meglio questi casi? - In gran parte la coriandolizzazione riguarda il dual usc, mentre per gli armamenti esiste un dcnagliaro Di\1 che elenca con precisione anche le parti e componenti. L' n contributo alraccertamento di aggiramenti \"iene da azioni di intelligencc sul luogo. - Il comroUo più efficace è quello dei servizi segreti, perché quello alla fonte produttiva è praticamente inoperante data la natu ra duale dei componenti e talvol ta anche dei sonosistemi.

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- La leg,_~e fornisce indicazioni sufficienti agli operatori per non commettere errori. :-!on ,.i sono nemmeno scappatoie che possono sfruttare falle della legge perché un normale tmnsistor civile. anche se inserito in un sistema d'arma. non sarebbe interessante per il potenziale acquirente illegale. l costi di un trasferimento coriandolizzato per racquireme ed i rischi per il fornitore scoraggiano questa via. Se invece è un transistor con cararreristiche esdl•sive per uso militare. allora de,•e essere inserito nella lista della 185.

l l) A detta di non pochi operatori la politica •erga omnes· (i.e. evitare remissione di liste nere) seguita dal go,·erno e dal ministero degli Esteri. crea non pochi problemi soprattutto nel ca~o di paesi non embargati. ma fortemente sospetti. Lei è d'accordo? Cosa proporrebbe per migliorare la sit uazione? - L'assenza di liste nere (blacklist) di paesi. in aggiunta a quelli colpiti da prowedimenti di embargo adottali dalla comunità internazionale (esecutivi ai sen~i della legge e delle conne~e delibere del CISD>. dovrebbe essere \'bta più come un vantaggio che come un inconveniente per gl i operatori. Una simile impostazione permene maggiore flessibi litù al governo. adeguandosi rapidamente a situazioni in continua evoluzione. In più il potenziale inconveniente di una assenza di lbte certe di dcstina:r.ioni proibite può es...,cre in buona parte evirato (e di farro lo é) mantenendo un dialogo frequente tra dine c UAMA. In questi comaui le ditte traggono utili indicazioni sull'evoluzione della congiuntllra politica nelle arce di interesse orientando anche le scelte di mercato. lnfìne la omessa formalizzazione di una blacklist ri:.ponde anche all'esigenza di non pregiudicare in sede di CPE i contatti per redigere un ·unica lista europea. - La politica erga omnes crea problemi e soprattutto li crea la mancanza di chiarezza tra le amministrazioni dello stato. l ' n caso tipico sono i cambiamenti di valmazione :.ull'atteggiamcnto riguardo le esportazioni 'crso determinati paesi operati da ì\IAE senza alcuna informazione diramata alla Difesa. che spesso opera su pratiche già bloccate. 208


È opportuno che in via riservata il MAE informi gli altri dicasteri cd enti coinvolti del cambiamento. Inoltre qualora i sospeni circa una determinam destinazione fossero verificati, sarebbe opportuna una pubblica notifica della situazione e dei motivi che !"hanno determinata. favorendo anche una maggiore credibilità della politica nazionale.

12) A livello internazionale esistono come iniziative per il controllo della vendita di armamenti: 0:'\l.:. registro internazionale degli armamenti: - CEE. rinessione su una concertazione delle politiche esportative. Quale pensa possa essere il loro innusso sulla regolamentazione e sui comportamenti politico-amministrativi italiani in materia? - In genere la legge italiana pre:.enta nei riguardi delle iniziative internazionali una notevole modernità d'impostazione. perchC.: è più rigorosa e auent.a nei seuori dei controlli e delle salvaguardie. l\on mancano però delle dissonanze rispeuo alle norme comunitarie. come già citato nel caso della IL-;ta di materiali d'armamento. Riguardo in\'ece alriniziativa 0:'\L' di un Registro degli armamenti com·enzionali. aui,·amente promossa anche dal go,•erno. essa aiuta l'interpretazione e l'integrazione della legge 185. Il Registro facilita l'individuazionc di quei materiali da considerare strategici e per i quali è richiesta una particolare cautela. - :'\on è facile sapere quali siano i rines...:;i di quegli esercizi perché l'Italia non è stata particolarmente celere nell'adouare normative o ad aderire a concertazioni nel settore commerciale in genere. È comunque necessario che !"Italia si impegni anivamente nella creazione di una politica csportativa comunitaria. che non deve essere di giunta da quelle parallele su tecnologie e produzioni. TI quadro più ~lmpio entro cui ricondurre l'insieme degli aspetti parziali è la realizza:done di un politica di sicurezza comunitaria. Legge 222/92 l) Qual è la sua ,·aJuwzione complessiva sul testo della legge 222 relativa alle esportazioni di tecnologie? - La legge ha disciplinato per la p1ima volLa l'esportazione ed il transito dei prodotti ad alta tecnologia.

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Tunavia se in alcuni casi sono chiaramente definiti gli obblighi, nel caso degli art. 2 conlma 3 ed art. 3 comma 2a il richiamo al rispetto d elle disposizioni della legge 185/ 90 può ingenerare confusione o dubbi interpretativi. - È strumento che non ha alcuna validità perché ancora non è entrato in vigore per la mancanza dei regolamenti applicati,·i. Per cui si va avanti con le vecchie procedure. Insomma per la legge si parla di qualcosa di ipotetico, senza un riscontro oggettivo. La 222 potrebbe ancora funzionare se ci fosse un regolamento operativo serio. ma resrano le questioni del controllo doganale. della claLIsola auch ali e infine della definizione i paesi a rischio. - Uno dei problemi piLI evidenti è la connessione tra le leggi 185 e 222. Suppon iamo che ci sia un componente da montare da parte di unn dina straniera che si approvvigiona in Italia e dichiara che lo vuole montar<.! in un sorrosistema di un sistema d'arma. Quel componente non potrà mai uscire dall'Italia. perché la 185 non lo prevede come rale nelle sue liste e la 222 fa esplicito divieto di Lrattare questi componemi quando tocchino la proliferazione di sistemi militare. lnfaui la 222 è vigente quando si usano i componenti solo per materiali civili. Sarà un caso limite, ma quel componente non uscirà mai. Il sistema della lista della 185 avrebbe dovuto essere rivisto alla luce dei conceui espressi prima. perché quello esposto è un C'<lso di impossibilità tecnica. O :;i considera la tabella t.:xporr della 222 comt.: lista ancht.: della 185 per ge:;tire i casi di incorpornione di componenti in sistemi militari. oppure bisogna modifìcare l'art. "' della 222 nella parte che fa ri ferimento alla ·proliferazione di interesse militare•. Per esempio andrebbe chiarito che si rrarra solo ddla proliferaziont.: BC. - Gli elenchi delle leggi sono separati ma ci sono richiami incrociati cht.: creano problemi inwrprctativi. I richiami sono: art.l comma c) ·non proliferazione di tecnologie di intere:...'>e militare·. Il problema è quale normativa gestisce questa non proliferazionc: la 222 o la 185. Una interpretazione prevede la gestione dell'autorizzazione alla vendita di un componente civile incorporato in un sistema militare da parre di 222:

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art. 2 comma 3. citazione della 185: nrt. 3 comma 2/ a. citazione della 185. inora il Consiglio di stato riguardo all'art. 3 ha dato luce verde per le nom1ativa di concessione delle autorizzazioni, senza prendere in esame la tabella export in quanto essa è suscettibile di aggiornamenti. Di conseguenza il regolamento applic:ativo per l'art. 3 è stato sblocçato. In più l'aggiornamento della tabella prevista dalrart. 3 comma 2/ a della 222/92 contiene una citazione della 185 per quel che riguarda il rispeuo di art. 1 di detta legge. Ciò crea una contrJddizione in termini con il rispeuo delle intese internazionali, perché a livello CEE esiste invece il tentativo di discriminare chiaramente i due elenchi: quello dual u~e e quello militare. La prima cosa utile da fare è la netta separazione dei due regimi e dei due elenchi. lei momento in cui un componente civile fìnisce su un sistema d'arma può essere sempre gestito dalla 222, perché nel comitato consultivo c'è la Difesa ed il governo è sempre presente. - Per la 222 il problema è che i controlli sono e restano sempre sulla licenza. Inoltre sarebbe stato più giusto varare un'unica legge e demandarne l'applicazione ad un solo organbmo. invece si è fano l'opposto e si sono complicate le cose. Infine giacciono anèora davanti al CISD i quesiti sul problema dell"tltilizzo militare di materiali civili. - Il primo giudizio è positivo ed anche la reazione all'interno dei vari fori internazionali (COCOM, MTCR, rsG, gruppo Australia) lo è. È positivo che ci siano due leggi ed elenchi separati, perché facilita l'approccio al problema. Infatti l'armamento richiede una valutazione sulla sua esportabilità che è di natura esclusivamente politica, mentre per il dual use richiede una valutazione del rischio paese. Infaui il dual use non ha rilevanza politica. perché se così fosse sarebbe tecnologia di armamento. È invece una tecnologia dual use perché è sicuramente un materiale civile con una deviazione verso impieghi militari, deviazione tanto più alta nel caso delle tecnologie medie e basse La legge evidentemente è stata fana in frena ed è piena di errori ed incertezze. Per esempio c'è un riferimento alla legge 185 quando si parla di import, mentre la 222 non è interessata a questo aspetto. -

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Gli aspetti carenti della legge sono: l'aspetto istruttorio è poco definito: l'aspetto del controllo è sbilanciato rispetto a quello istruttorio. Al primo è dedicato ampio spazio nel testo di legge. alristruttoria solo serre righe. ln definitiva il controllo è sin troppo presente. daw che il controllo fisico delrarrivo delle merci è pre,·isro: - è molto imbarazzante che la legge smbilisca quali sono i paesi che meritano p rocedure semplificate senza che il COCOM venga citato (anche se le liste dei paesi coincidono pienamente). Questa assenza di menzione è tanto meno comprensibile se si tiene conto che sulla lista delle proscribed coumries sono rimasti pochi paesi e che le liste serie sono di carattere interno. Anzi rarticolo 11 prevede formalmente degli uffici di coordinamento con gli altri paesi e non si capisce perché esso non possa essere svolto da un'organica entità. !l rinvio di una pratica del icam al comitato consultivo per un secondo parere dipende esclusivamente dal ministro per il Commercio con rEstero. Non appare negativo e contraddittorio che venga richiesta in tali casi una seconda valutazione. - Non si riesce a capire data la complementa rietà delle leggi e delle materie trattate perché vi siano due dicasteri diversi nella responsabilità della gestione di entrambe le materie. La spiegazione che le tecnologie sensibil i non sono necessariamente di uso militare e quindi non necessariamente affini alle mmerie della 185 non è valida. Primo. per il fano che le tecnologie attribuiscono un margine di superiorità al paese che le detiene. sono implicitamente un fattore diretmmente connesso alla sua sicurezza. Secondo. la maggior parre dell'hi-rech può avere applicazioni militari. quando non è stato sviluppato primariamente per quel serrare. Terzo. se la cessione di tecnologie avanzate è un atto di politica estera, è opportuno che il solo ministero degli Esteri sia il responsabile ultimo della cessione di armi e tecnologie. - Recentemente è stata finalmente approvata la lista dei prodolli dual use, ma molti altri adempimenti della legge sono in irinere. È particolarmente importame il farro che la nuova tabella indichi non solo i prodoui sono controllo. ma anche gli esercizi diplomatici

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internazionali da cui discendono specifiche misure e norme di conrrollo. Questo porterà ad una graduatoria tra paesi in cui è possibil e esponare. mettendo praticamente fine al principio dell'erga omnes. ma al tempo stesso e\'itando di stilare una blacklist. Gli aspetti di perplessità della legge sono: il comitato consultivo è ridondante, perché se la prmica è stata istruita, e dunque controllata dal Mincomes. dovrebbe andare direttamente alla firma del ministro. La sensazione è che dall 'amica funzione di controllare la coerenza tra finalità dichiarate dalla licenza e norme di legge si sia passati semplicemente ad un livello consultivo voluto dai politici: - le relazione annuale. sul modello di quella della 185, grida vendetta perché è a livello internazionale è un ano unilaterale che favorisce soltanto i concorrenti; - le due leggi 085 e 222) non sono raccordate ed i richiami della 222 alla 185 non tengono como del farro che c'è una differenza tra armi e merci clual use. In realtà i campi eli esplicazione delle norme andrebbero integrati e non separati: - senza una clausola catch ali. la 222 sarà inefficace perché le liste mirano ancom ai prodolli hi-tech. mentre i paesi proliferatori usano generi medium/ low tech. 2) Ritiene che dopo la caduta delle barriere doganali nella Comunità Europea l'applicazione di questa legge sarà più facile o più difficile e perché? - A parre le eventuali modifiche sulla base del previsto Regolamento per la libera circolazione dei materiali strategici nel Mercato Cnico. l'applicazione della normativa verso i paesi extra-comunitari non dovrebbe essere sostanzialmente influenzata, purché le procedure doganali esterne siano uniformi ed applicabili a liste di controllo perferramente sovrapponibili. -Per il materiale lù-rech non esiste accordo intracomunirario perché è ancora un problema all'esame. Dovrà uscire un regolamento su cui ancora non ci si mette d'accordo (bozza Regolamento CEE su dual use). f\ell"atresa è stato disposto che le dogane scarichino le autori zzazioni nùnisreriali rilasciate dal Mincomes. 213


Per invii/spedizioni (eleni anche introduzioni per distinguerle dall'impex inrracomunicario) con attraversamento di paese terzo, si emette un documento T-2 con normativa relativa al transito comunitario. Per i paesi terzi non comunitari resta in vigore rutta la normativa vigente. - Un c-c1so interessante di compatibilità pratica tra le differenti politiche esportative è dato dal CI (Certificato di Importazione). 1el caso Casson/ Luchaire di esportazione di armamenti (dove paesi amici riesportavano materiali semilavorati italiani verso destinazioni embargate) la regola del gioco era di rispettare la decisione di un paese amico nella riesportazione, una volta ottenuto il certificato CI. Questa regola è valsa anche dopo l'incriminazione del comitato speciale che aveva preso la decisione. Oggi è ancora prematuro il discorso del coordinamento delle politiche estere e quindi anche delle esportazioni sensibili. Finora resta la politica di ottenere una garanzia cartacea di priorità decisionale propria su esportazione e riesportazione di materiali nazionali. - La 222 prevede la massima apertura verso le intese internazionali e non si interessa alle barriere doganali quanto dei confini esterni. Il confine esterno CE è più permeabile dei quelli nazionali e, mentre si può parlare di mercato interno CE, non altrenanto si può parlare di sicurezza europea, probabilmente anche in connessione al dual use. Del resto la bozza del regolamemo CE in discussione è talmente pieno di buchi che non avrebbe molto senso anche se fosse approvato. T paesi deboli come la Grecia ed il Portogallo sono tali perché non li abbiamo finanziati o addestrati nei compiti di contrasto alla proliferazione, mentre paesi come la Francia ignorano largamente le esigenze di concertazione. 3) Quali sono secondo Lei i casi recenti in cui la politica di controllare il flusso di tecnologie sensibili non è stata efficiente o è stata mantenuta al limite (p.e. solo un intervento all'ultimo minuto al di fuori d ei meccanismi normali di controllo ha evitato il peggio)? - C'è stato il caso di una nave tedesca bloccata. I nostri servizi avevamo ricevuto una segnalazione dai tedeschi. La nave, su decisione del MAE, è stata bloccata dalla GdF. Tuttavia in seguito è stata lasciata

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proseguire perché ne~suno, non certo i tedeschi, voleva pagare i costi della nave ferma. - Negli ultimi due anni la nostra sicurezza nella zona della Sicilia e del Canale di Sicilia è peggiorata notevolmente perché la Libia ha effettuato acquisti nel settore dei componenti chimici e del materiali per !"agricoltura e !"igiene in quantità ben superiore alle sue reali necessità come è stato il caso per i reattori chimici da oltre 50 litri (per lungo tempo ufficialmente chiamati ampolle, tubi, damigiane, fiaschi, mentre possono in realtà anche indicare torri di refrigerazione e depuratori di gas). - Il 10 giugno 1993 la GdF. su segnalazione del SISMI, ha proceduw a La Spezia al sequestro della nave Tarros Ignazio Messina con un carico di grafite di purezza probabilmente corrispondente agli standard previsti dalla tabelle expon sui beni a doppio uso in vigore precedentemenre al 1° luglio 1993. La grafite è una componente essenziale per la fabbricazione di ugelli e coni di ogive dei missili balistici. un genere di prodotto eli estremo interesse per paesi proliferatori come Iran. Siria e Libia. Nel 1992 questi stati sviluppano un'attività congiunta e parallela per !"acquisizione di missili balistici. Tre sono i livelli di competenza tecnologica acquisibili in questo campo. a) il più basso è !"acquisto eli missili completi; b) più elevato è !"assemblaggio eli subcomponenti (semi knock-down); c) il massimo livello è lo sviluppo completo di sistemi missilistici (complete knock-down). Ognuno di questi paesi è impegnato a raggiungere la capacità tecnologica più elevata. La riprova è stata fornita dal fermo della nave Waalhaven (estone con armatore olandese, partenza Amburgo-destinazione Latakia), fermata ad Augusta (22/ 12/ 92). una fruttuosa operazione congiunta SISMI-BND (Bundesnachrichtendienst). Tra le 50 casse trasportate dal mercantile ve ne erano 27 di equipaggiamenti tedeschi (macchinari per le lavorazioni eli precisione. filament winding machines, torni. autoclavi, apparati per il controllo di qualità) che nel loro insieme servivano a costituire un'intera linea di produzione missilistica per degli SCUD-C. La dichiarazione doganale era invece per attrezzature per una fabbrica d i macchine. 215


Ciononostame dopo la perizia disposta dal magistrato. Gaetano Ruello. esisteva il rischio che la nave dovesse essere mandata ,·ia senza ostacoli perché secondo le nostre liste il materiale è a dogana. Abbiamo chiesto ai tedeschi in via non uffìciale di far scattare la loro clausola catch ali. cosa che fecero successivamente con un passo diplomatico espliciro. Le ditte coinvolte nell'affare Waalhaven erano tedesche. L'intermediaria per la vendita era SYizzera. mentre una dina nord-coreana era il cliente finale. Il caso ·Grafite• parte proprio dal precedeme \\7aalhaven perché da esso vengono ulteriori elemenri per disegnare la shopping list dei paesi prolifera tori Libia inclusa (in Italia i materiali d'interesse prodotti sono torni e forni speciali. nonché reattori chimici). L'Italia in ogni caso viene considerata un paese assai vulnerabile ai transiti di materiale sensibile. Partendo dalla shopping list si possono anche. attr'&ven;o le precedenti esperienze. individuare anche i compmtori. Tra questi nel caso ·Grafite· spicca la Al \\'afa Enterprise for Equipment. un'impresa di copenum per il procuremem militare libico. Essa ha piazzato degli ordinativi a delle società italiane di impex. le quali a loro volta hanno farro degli ordinati,·i a delle dine produttrici di materiali sensibili tedesche. Il procurement libico a,·e,·a deciso di sfruttare società iraliane in quanto non soggiacemi a clausole di catch ali ed a,·e,·a ordinato una grafite di una purezza adeguata ad impieghi missilistici. oltre a macchinari di precisione e pezzi lavorati sempre rientranti nella categoria dei beni dual use. In questo caso il sistema per bloccare il carico è stato quello di constauue la falsità degli ECC rispetto a quanto dichiarato alle autorità tedesche. le quali erano formalmente non a conoscenza del fatto che sarebbero state riesportate verso la Libia. - Il 1° luglio 1993 la CCM Tecnoglas stava per passare a dogana con un carico di 12 reanori chimici (detti in inglese carlX>n glass liner mixer. reactor o vessel). Questi reattori sono di acciaio. come qudli normalmente impiegati nelle reazioni chimiche di gran parte dell'industria del settore. ma differiscono in modo netto per la tecnologia esclusiva del rivestimento interno (appumo una matrice in composito car-

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bon-glass) e pt:!r le ,·al\·ole di sicurezza. entrambi disegnati e costn1iti per resistere alla forte corrosione .sviluppata dai composti organofosforici che sono la base per agenti ncrvini come Tabun. Sarin e Soman. Formalmente resportazione è finita in un nulla di fatto perché le dogane (opportunamente imbeccate dal SISMI) hanno opposto. nel corso di una normale visita fiscale. alresporratore la necessità di richiedere una pre,·enriva licenza alresportazione. La pubblicazione della tabella ha richiesto uno sforzo eccezionale di sensibilizzazione a li,·ello di presidente del Consiglio e dei ministeri interessati. Le avYisaglie di questo caso .soro giunte da segnalazioni delrintelligence occidentale sul rischio che rtran procedesse direttamente alracquisto di società produttrici di materiale sensibile. Il procurement iraniano parte dal \'ezarat. che dispone di un'apposita branca per le tecnologie. il DIO. A sua volta dal DIO si diramano numerose ditte di copertura. tra cui la Farayazd. Questa ditta è stata auiva sia nel tentare di acquistare la Farmes. da cui sono partiti i reattori. .sia nel ricercare la mediazione della CC.\-I Tecnoglas per sveltire le pratiche di esportazione. A sua volta la Tecnoglas è già stata implicata in forniture alla Libia per la realizr..azione dello stabilimento di nervini Farma 150 <uno stabilimento protetto confinante con il centro tecnologico di Rabta) ed in forniture alrlran per il suo centro di riccrcJ chimica a Qasvin. L'importanza dei 12 reattori è facilmente misurabile se si pensa che da soli possono garantire una linea di produzione. <~) Quali insegnamenti ha tratto da questi casi? - Il caso della nave tedesca bloccata dimostra che ci vuole una clausola catch ali. ma con nme le implicazioni anche di tipo economico che questo comporta. \'anno cioè studiate fom1e e procedure di risarcimento adeguate. È un aspetto che va studiato con cura perché altrimenti si pre..,ta ad abusi. si potrebbero per esempio programmare intere esportazioni solo per far scanare la clausola cmch ali ed ottenere il risarcimento. - Il caso dei reattori chimici da oltre 50 litri dimostra che si spreca una notevole quantità di energie per controllare turri i flussi e non le destina;;doni lìnali. ranto più che non rtllti i prodorri sono ugualmente pericolosi. lei serrore dei controlli esiste un grosso buco. I criteri COCOM

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sono i più completi e parlano di due controlli: prima della concessione della licenza e dopo. Il primo tipo di controlli lo facciamo abbastanza bene, anche il Mincomes è esigente sul piano forma le. Però il secondo tipo di controiJi si basa solo sui documenti di arrivo a destino, mentre il controllo vero andrebbe fatto in dogana. - I l caso della Waalhaven mosrra come: prima del mese di luglio 1993 le liste non fossero aggiornare, perché non includevano né i macchinari per la produzione di missili, né queiJ i per la produzione di armi chimiche; - manca una clausola catch ali: poiché esisteva il rischio che la nave dovesse essere rilasciata in quanto il materiale è a dogana, solo un accordo ed una coiJaborazione informale hanno permesso il blocco della nave sulla base di una catch ali altrui; il quadro legislativo preesisrenre alla 222 sia talmente arretrato che l'unica legge precedente è un RD del 1922. nonostante rrralia sia stata il primo paese ad aderire atrMTCR, precedenremenre chiamato Esercizio a 7. - Il caso ·Grc:~iìte• fa vedere come: - l'inreresse per gli sviluppi della proljferazione NBC e missilistica non deve più essere confinato ad una vicina area geograiìca (es. Libia), ma deve tener como delle interrelazioni con aree ben più lontane a causa dei vincoli di cooperazione esistenti. U missile Ro Dong l, collaudato dalla Corea del ord. è una diretta minaccia a lla sicurezza nazionale perché Pyongyang coopera con Libia, Siria ed Iran e perché ha bisogno di vendere i risultati della sua ricerca per finanziare sia il suo programma nucleare. sia lo sviluppo della famiglia Ro Dong. entrambi assai costosi: il concerto interministeriale sia maledettamente lento neu·aggiornamenro delle tabelle. adeguandole agli accordi internazionali: anche la nuova lisra dovrà essere rapidamente aggiornata, altrimenti creerà nuovi problemi specie nei settori coperti dal Gruppo Australia e daii'NSG. - Il caso dei reattori chimici evidenzia che: le dogane sono assolutamente incapaci di svolgere una lo ro azione 218


di controllo autonoma e cht.! tutt"ora hanno bisogno di t.!sst.!rt.! attivate da una segnalazione del SI S~ Il o della GdF; le dogane potrebbero sin da om ~volgere almeno delle visite lìscali più frequenti, visto che non hanno alcuna qualifica tecnica per l"ispezione dei carichi; la collabo razio ne tra enti dello stato nella lotta alla proliferazione è tutto ra carente; è necessario un'intervento straordinario perché le firme del concerto interministeriale gi ungano rapidamente. Procedure adeguate dovrebbero snellire i tempi e :.opnmurro renderli prevedibili; il procurement iraniano sta adottando le stesse tattiche di quello iracheno, accompagnando la nom1ale acquisizione clandestina e/o elusiva (rispetto alle norm<.: doganali) alla penetmzione economica con acquisto diretto di società produttrici di tecnologie sensibili; con la pubblkazione d ella nuova tahella il gap italiano rispetto ad altri paesi europei produttori di tecnolog ie (UK, Fntncia c Germania) si è quasi azzerato. Vanno ancora colmate delle lacune nel campo delle armi biologich<.: e dci alcuni irem COCOM. L'esistenza di carenze è comunque conosciuta dai paesi proliferanri perçhé sono in grado di çompamre le lisrc çollazionate dalla UE e çompamrle con le norme nazionali. Queste carenze rispcuo al punto di riferimento della collazion<.: UE sono anche sfnmabili da traffìcanti privati, che possono conranare direttamente i procuremcnt avversari a fini di lucro; è prevedibile che, con la riduzione di appetibilità dell'Italia , gli sforzi dei prolifcratori si spostino su altri paesi UE come punti di tntnsito come Portogallo. Spagna, Grecia . La Turchia, pur possedendo delle strullure doganali deboli. ha un preciso interesse politico a non armar~ vicini come Siria <.!d lmn. Ad Est le tecnologie dual use :.ono molto più mre, ma non è escluso che dille come la ungherese Lampert tornino ad essere appt.!tibili; la condirio sine qua non per il mamenimento di una situazione abbastanza positiva è l'adeguamento costante delle liste italiane alla raccolta UE; un 'a ltn1 misura essenziale è l 'individuazione pubblica dci paesi e dei loro progmmmi;

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infine nmrocluzione di una clausola catch ali permette di arrivare un'estrema difesa di punto contro tentativi di aggimmemo non previsti. 5) Ritiene che i controlli sul sistema bancario siano cfficiemi per seguire tutte le transazioni o no? Perché? - I controlli su l sistema bancario possono essere utili per l"indi\'iduazione di elementi normalmente non richiesti in f~tse di autorizzazione. Tuttavia !"estensione di questi controlli a rune le transazioni può genemre un note\·ole SO\'I"".lCcarico procedumle e rischiare di pro\·ocare un freno al commercio in considerazione della notevole frammemazioni di tali scambi. - l\"el settore de lle tecnologie i l controllo finanziario è meno importante e va fano su denunzia perché richiede tempo. non certamente in fase istru noria. In alcuni casi la documentazione bancaria potrebbe essere fuor\'iante in un ca o o nell'altro. Il controllo bancario ha tutto il suo \'alore nelle operazione commerciali vemmente sospette.

6) Quali miglioramenti suggerirebbe nell"area dei controlli finanziari? . ·essuna risposta. 7) Anche il controllo sulrexpon di armi è largamente di tipo cartolare. Lei è soddisfano delle possib i l it~t di coordinamento con gli altri enti ed amministrazio ni interessati ai controlli? Perché? - 11 coordinamento pratico è soddisfacente. Quando la legge 222 verrà attuata il coordinamento verrà modificato di conseguenza. - I l coordinamento non è già adesso soddisfacente. Esiste un caso pendente d<t\·ami alraurorirà giudiziaria per esportazione di na\·i considerare a dogana. ma ::.uccessivamenre considerare soggerte ad autorizzazione per la presenza di una girobussola. È un caso che dimostra che manca completamente la preparazione tecnica e la circolazione di informazioni. I nostri problemi li hanno paesi come il Belgio. la Danimarca ed altri. ma non Germania. UK e Francia. Nell'amministrazione italiana ci \'Uole maggiore capacità di dialogo. 220


t

Già nello stesso ministero e nella stessa direzione generale gli uffici an·ivano a non parlarsi tra lo ro. Solo a tirolo di esempio di difficoltà organizzativa per quel che riguarda la suddivisione delle competenze. rurta la materia della non-proliferazione è suddivisa così ne l MAE: NPT è della DGAP (DG Affa1i Politici). il gmppo Ausu·alia anche. ma COCOM . MTCR e UAMA sono in mano alla DGAE (DG Affari Economici ). AJrinterno del Mincomes le intersecazio ni di competenze si profilano ancora più complicate e difficili da seguire nel tentativo di gestire tutta La parte dual use. -Attualmente non c·è nulla di simile ad una rete info rmatica interministeriale. Esiste un sistema informatico s u rete no rmale per le riscossioni. ma non si può utilizzare nel settore delle espo rtazioni sensibili perché è un senore riseJYato. Le bollene doganali che rigua rdano materiale riserYato (armi o dual use). vengono contabilizzate manualmente e non vengono immesse ne l circuito normale. - No. il coordinamento non è certamente soddisfacente . Fino a che non entra in vigore la 222. il MAE resta capofila. Solo con il MAE sono necessarie tre riunioni su tre piani diversi per lo stesso problema. Ci vorrebbe più coordinamento tra 1\'IAE. MTCA e soprammo con le Finanze. Per fare un esempio: se si velifica un·exporr anomalo di lampadine verso un determinato paese. le Finanze potrebbero prima diramare ai ministeri ed enti interessati una segnalazione statistica, poi panecipare alla sorveglianza dei flussi ed infine contribuire a far scattare un divieto di esportazione verso tre paesi. Se ognuno facesse il suo lavoro all"inte rno del comitato consultivo non ci sarebbe bisogno eli altro coordinamento. Il Mincomes artualmente cerca di fare un coordinamento giuridico tra i vari ministeri. 8) Qual è. a sua conoscenza. il livello dei controlli sul campo (i.e. sul contenuto dei calichi. o ltre che sulla documentazione istruttoria e di accompagnamento)? - I conrrolli sul campo sono eseguiti solo su base documentale. - I controlli s ul campo sono per ora solo documentali. - Le dogane non hanno motivo eli intervenire o di effenuare con221


trolli a campione oppme idonei accertamenti speciali senza una precisa segnalazione da parte di OIS o della GdF. Solo allora imervengono. fermando la merce e chiedendo l"inrervento di periti. A campione sono effettuabili delle visite ordinarie, ma non essendo !"operatore un tecnico specializzato non è necessariamente in grado di capire se una tubatura d"acciaio è in realtà il componente di un supercannone. - Il controllo vero andrebbe fano in dogana. Manca però la preparazione tecnologica. - Sul campo i controlli sono solo cartolari. quelli effenivi scanano solo in un caso su 10.000, ma solo su forte sospetto o su denunzia. 9) Cosa può essere fano per migliorare i controlli sul campo? - Sarebbe auspicabile che venissero effettuati anche dei controlli a campione per verificare la corrispondenza tra dichiarazioni e merci effettivamente esportare. Naturalmente questo richiede notevoli conoscenze tecniche da parte degli enti che effettuano i controlli doganali. - Il controllo sul campo è praticameme impossibile da realizzare efficacemente. Solo i servizi segreti possono dare indicazioni effettive sull"uso dei materiali. - Sono auspicabili dei controlli a campione in dogana. i quali comportano però conoscenze notevoli da parte dell"operatore doganale. In questo senso sono riscontrabili livelli di preparazione piuttosto bassi da parte di non pochi acldeni alle dogane. il che esclude in partenza una prestazione più qualificata. Inoltre il controllo a campione va eseguito con precisione ed attenzione altrimenti aumentano i costi per lo stato e soprattutto per le ditte. Si può trarre ispirazione da quanto fanno già altri paesi europei e successivamente anche gli USA. -La proposta di creare un nucleo misto di specialisti proveniemi da varie amministrazioni per effettuare controlli a campione avrebbe senz"altro un valore deterrente. ma è fantascientifica. Come fare con un nucleo centrale continuamente in missione? Un nucleo itinerante presenta problemi eli costi e soprattutto d·informazione in tempo reale sul carico da ispezionare. Comunque in una prima fase i controlli sarebbero casuali. poi sarebbe necessario mette-

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t.

re in rete le dogane con il nucleo ispeuivo cenrrale. Forse però !"organizzazione sarebbe talmente complessa che non sarebbe nemmeno giustificata. Il solo scambio efficiente di informazioni sarebbe molto più efficiente del nucleo ispettivo. - Sarebbe importante concentrare le dogane in uscita ed effettuare dei controlli a campione. Sarebbe già di notevole efficacia deterrente un controllo a campione su 100 carichi. Esiste naturalmente il problema dei costi e di chi paga il fermo merce. ma i controlli vanno farri. ·on è accettabile che i controlli sui carichi vengano farti oggi solo !>U denunzia delle autorità competenti. perché la 222 non si rivolge :.olo al .\lincomes. ma anche alle Finanze e non sarebbe tecnicamente impossibile controllare l nave su 10. In fondo non vengono gestire più di 1.000 Hcenze all'anno da Mincomes. ma è ben possibile che le Finanze con le dogane che hanno non siano in grado di gestirle. Sorto il profùo giuridico il controllo a campione sarebbe già possibile. basta richiamare le disposizioni vigenti; tuttavia non mancano le resistenze di tipo politico ed interno. Le dogane hanno dovuto farsi carico di funzioni non proprie c purtroppo solo in quella sede si possono fare certi controlli. I dati doganali ISTAT non sono più segreti e sono disponibili. ma vengono presentati in una forma mal disaggregata per cui non sono impiegabili e le richieste di dati in fondo non si spingono tanto in dettaglio. 10) Uno dei casi più frequenti di aggiramento dei controlli sull"expon è dato dalla cosiddetta coriandolizzazione. Quanto è possibile a Suo avviso aggirare i controlli su articoli così delicati come componenti elettroniche, subcomponenti critiche di sistema d 'arma e software di missione? Cosa fare per controllare meglio questi casi? - Prescindendo dai casi di elusione doganale, è indispensabile estendere il controiJo anche alle merci non incluse nella tabella export che incorporino componenti controllati, i quali risultino gli elementi principali di quelle merci. Va comunque considerato che. se è vero che manuali, piani e microchip sono facilmente trafugabili e che la circolazione dei cervelli

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non può essere facilmente impedita. rutto ciò non basta per trasferire una tecnologia. come ben sanno i paesi che la acquistano legalmente. Sono necessari molti tecnici del paese venditore. laboratori artrezzali e notevoli fondi. La figura del tecnico isolato che cambia campo portando con sé una borsa di documenti è del passato remoto. se mai è esistita. - Già il s ~- è rrasmissibile senza passare a dogana (\'ia fax o meglio via modem ecc.). Le esportazioni sono anche immateriali. ma sono comrollabili se non esiste una contabilità in nero. In questo caso i comrolli a livello di uffici cambi sono efficaci. In ogni caso i controlli vanno fatti non sulle piccole partite. ma sulle esportazioni in dogana. 11) A derta di non pochi operatori la politic-.:t ·erga omnes· (i. e. evitare r emissione di liste nere) seguita dal governo e dal ministero degli Esteri. crea non pochi problemi soprattutto nel caso di paesi non embargari. ma fortemente sospetti. Lei è d"accordo? Cosa proporrebbe per migliorare la situazione? -Anche in applicazione alla legge 222 (art. -t comma 2° ) si è favorevoli alla compilazione di una lista di paesi sensibili. purché corrispondano a quelli compresi egli embarghi generali o limitari all"armamento dichiarati da organizzazioni internazionali cui ritalia aderisce. - L"erga omnes si rh·elerà sempre più un problema. In sede COCOM si è arri\'ati alla conclusione di lasciare le cose come stanno nelle liste dei componenti nei settori ch·ile e militare. però si preferisce usare la Je,·a procedurale delle eccezioni amministrative. Ciò comporta una struttura completamente diversa da quella italiana basata sul principio dell"erga omnes. Al contrario. ferme restando le liste. la singola esportazione va rranara come un caso a sé stante. - L"erga omnes esiste solo in apparenza. ma in realtà le differenze si fanno. tanto è vero che la Francia non è il \'ietnam. rurta,·ia è diffìcile pubblicizzare i paesi cani\·i. Turta\·ia anche a questo livello d arriveremo in considerazione del fano che la 222 pre,·ede una lista dei prodotti e che una clausola catch ali avrà bisogno di una lista di paesi ad alto rischio. 12) Le dottrine correnti sul controllo di alte tecnologie nei confronti


del disciolto Pauo di Varsavia sono per comune consenso alquanto superate dagli eventi in quanto molti paesi con intenti di rianno e proliferazione spesso ricercano tecnologie medio-basse? Cosa è possibile fare per evitare questi flussi di tecnologie. comunque necessarie per programmi missilistici. chimici e nucleari (p.e. una c:uch-all-clause. clausola onnicomprensiva. sulle basse tecnologie)? - È allo studio. senza modifìcare le liste di controllo stabilite dai ,·ari esercizi diplomatici. !"introduzione nel nostro ordinamento di una clausola catch ali. La clausola. opportunamente gestita, fornisce la possibilità di estendere i controlli a livelli più bassi quando è necessario impedire una proliferazione. La relath·a informazione all"esporrmore dovrù tuttavia essere data unicamente da fonti go\'ernative. - I punti salienti per opporsi alla proliferazione :.ono: primo. la rifonna delle dogane. ente attraverso cui fìltrano i materiali: secondo. rinforzare le apposite strunu re del SISMT. attraverso opportune ricalibrazioni. per consentirgli di assolvere compiutamente i compiti istituzionali in tali senori: terzo. ci ,-ogliono una clausola catch aLI e delle warning lists: quarto cambiare la formazione tradizionale degli ambasciatori sull"esempio dei colleghi francesi. inglesi e americani. Il moti\'O di questo suggerimemo è che quando si è proposto di attivare all"estero un minimo di su·utture per effettuare un controllo alla fine, cioè nel paese destinatario. il MAE si è opposto perché non è strutturato per questo compito e non ha nemmeno una corrispondente cultura. - Gn controllo sui flussi di tecnologie è praticamente impossibile da realizzare anche perché bloccherebbe le esportazioni industriali italiane a ,·antaggio di altri paesi con analoghi livelli tecnologici (p.e. ASEAN). Solo un'apartheid tecnologica multilaterale potrebbe rallentare note,·olmente la proliferazione. ma rischierebbe di provocare il blocco dello sviluppo dei paesi colpiti generando altri problemi di sicurezza come !"emigrazione. Inoltre se le sanzioni extraterritoriali degli GSA potevano funzionare neLrambiro del COCOM e solo rispetto alle recnologie più avanzate. per queLLe medio-basse esse sono troppo diffuse e le imprese sono meno sensibili alle pressioni statLJnitensi.

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Probabilmente è più ragionevole accenare la proliferazione e concentrarsi sulle tecnologie critiche per la sicurezza occidentale. - Importante sarebbe responsabilizzare le dine a monte deUa spedizione. Le stesse le ditte devono fare dei controlli preventivi. - È necessaria una conce1tazione europea o atlantica per formulare una politica mondiale delle esportazioni. Equivarrebbe a farsi arbitri dello sviluppo tecnologico del resto del mondo. ma d'altro canto la contrapposizione Nord-Sud esiste già ed è meglio una cessione controllata che una affidata alle leggi di mercato. - Quanto più basso è il livello cecnologico ramo più difficile è il controllo. A titolo di esempio. certi composti chimici sono dei precursori anche se a costi molto più eJe,·ati del pre\'isro. La Libia lo sa e attua questi sistemi.

13) Quale influenza possono avere sulla regolamenrazione e sui comportamenti politico-amministrativi istituzioni come: COCOM: - ~ITCR: - Club di Londra: - Club Australia? - È necessario che la normativa e la prassi nazionali si uniformino non solo alle disposizioni elaborate in ambito multilaterale. ma anche a quamo praticato dagli altri paesi industrializzati. ~lC inclusi. - La loro influenza è notevole perché la 222 parla di non proliferazione solo per quel che lega le mani con il risultatO che le esportazio11i sarebbero ridotte a zero. Poiché però chiede anche il rispetto delle regole internazionali essa si affida a tali regole. Se esse ,·enissero meno, non avremmo regole. - Sinora le problematiche nazionali nelle alte tecnologie sono sempre state sganciare dal COCOM perché durante la guerra fredda esisteva un chiaro problema politico interno a li\·ello parlamentare. Così ci si sono dare regole senza un coordinamemo internazionale. limitando seriamente roperatività burocratica e commerciale in rame situazioni. Già la 185 si è inserita in un contesto difficile e la 222 non sarà meno complicara da attuare a livello internaziona le. In ogni caso alcune azioni concrete sono state compiute nella sfera 226


amministrativa. Presso la Difesa si è creato l'ufficio MAT (Materiali Armamento e alta Tecnologia) per facilitare il coordinamento internazionale. anche se la competenza per concedere le autorizzazioni all'export è passata al MAE. Esso è articolato su due sezioni Armamento c Alta Tecnologia. rispettivamente incaricate di seguire a livello nazionale ed internazionale le tematiche della 185 e della 222 è stato anche redatto un primo elenco di prodoni. recependo le esigenze nazionali e quelle imernazionali (COCOM. MTCR, Austra l ia. Londra). Questo elenco ha potuto scremare i prodotti duali rispetto alla precedente lista e cerca di includ_e re soprattutto i prodotti ad esclusivo uso militare. tranne il plutonio 239 ed i relativi impianti di produzione cd i detonatori multipunto (essenziali per innescare la catena detonante nucleare). In seguito ai sequestri di materiali clual use a La Spezia (affare Grafite) gli elenchi sono stati formalizzati i~ I n/93. 14) Come valuta il peso relativo eli queste istituzioni nello scenario di una lotta alle proliferazioni e come potrebbe essere ulteriormente qualificata una partecipazione italiana? - Gli esercizi citati rappresentano utilissimi strumenti di concertazione nella lotta alla proliferazione. l loro caratteri precipui di riservatezza. informalità e flessibilità contribuiscono alla loro efficacia anche in tempi di grandi cambiamenti. È opportuno in tempi non troppo lunghi tendere a forme di coordinamento delle loro procedute e guidelines. Particolarmente interessante è il Foro di Cooperazione del COCO.M con i paesi ex-comunisti. espressione del nuovo spirito dei rapporti Est-Ovest. L'Italia, uno dei più decisi assertori della nuova politica nel COCOM, si è impegnato a contribuire alla formazione eli stnnrure di controllo in alcuni paesi ex-comunisti: Albania. Bulgaria. Romania ed Ccraina. - Le istituzioni internazionali a\'rannO il peso che gli lJSA \'Omtnno che abbiano. Una più qualificata partecipazione italiana può realizzarsi solo in riferimemo alla definizione eli interessi nazionali precisi, p.e. non perdere quote eli mercato di media-alta tecnologia.


on siamo in condizione né di elaborare grandi :-.chcmi complessivi, né d i imporre ad altri paesi radesione a principi generali. Resra invece da valutare attcnwmente sia il costo della mancata esporta zione, sia dell'esponazione, specialmente in fano di credihilitù imernaziona le, azio ni politiche interne e rito rsio ni USA. - La pa1tecipazionc italiana va senz"altro qualificata maggiormente. L'Tralia recemememe ha avuto un aggravio inutile su un prodono chimico che era un precursore di precursore e di cui è una grande esportatrice. In sede di riunione internazionale non è riuscita a dimol>trare che non :-i mmava di un precursore. Il risultato è che abbiamo perso una buona cx-casione per rutelare i m~tri interessi e far bella figura. Inoltre questo è il rbultato di una sc<.trsa circolazione d'informazioni e del fallo se no n tuili i rappresentanti nelle delegazioni vengono per lavorare. Ci vogliono delegazioni più pk:cole e più competenti. Sono anche necessari incontri mensili , perché non è possibile andare senza conoscere bene i nostri interessi. Sinom il MAE è sempre a capo delle delegazioni estere. ma in futuro la 222 pone sul Mincomes ronere del c.:oordinamento. - Le ultime riunioni in sede ~ ITCR hanno apportato una serie di novità e di problemati<:he nel regime. Un nuovo paragmfo C) impegna i governi a tener conto nelle loro transazioni delle variazioni relati ve mt ginata e carico ri:-peuo ai pammetri stabiliti (ginata 300 km carico utile 500 kg), in mcxlo da evirare elusioni con una diminuzio ne del carico bellico a favore di una maggiore gittata. Sra anche emergendo una posizione dominante USA. con l'appoggio della Fmncia, in cui esiste una strong presumption of denial per l'esportazione di vettori spaziali. Lo scopo ufficiale è di opporsi all"esportazione di missili completi o quasi ai pae:.i non-~ITCR. Lo :.copo vero, come si vedré in seguito, è di mantenere il dominio nelle quote di mercato. Gli USA hanno anche avanzato la proposta di non porre in libera circola;done intracomuniLaria i materiali MTCR, ma i paesi UE stanno cerca ndo di far valere la loro sovranità, osservando eh<.: fìno a quando i materiali sono al l'intt:.!rno della UE essi sono s<>lto contro llo e non hanno quindi bisogno di lic<.:nze singole o notifiche pr<.:ventive. 228


Sulla clausola catch :tll non esiste ancora consenso. Gli USA ritengono che abbia grdndi possibilità di applicazione anche allo scopo di armonizzare i comportamenti amministrativi UE, con l 'appoggio di UK e Germania. Ma alni paesi banno sottolineato le ditlìcoltà che questa clausola [Xmebbe ai loro ordinamenti giuridici interni a meno di non liformularla oppommamente (anche se una suo riformulazione non è chiara). Specialmente la Francia si oppone alla clausola catch ali per due motivi: ritiene che i suoi contro lli siano ugualmente efficaci senza la clausola ed in ultima analisi non vuole rimenere in discussione l'arr. 223 del trarrato di Roma. La Francia insomma si oppone: ad un regolamento comunitario in materia; a qualunque armonizzazione che intacchi il principio della preminenza dei suoi interessi nazionali ed a qualunque affermazione delle regole comunitarie. La stessa opposizione francese si registra in una lista di esclusione dalle autorizzazioni comunitaria, perché Parigi vuole una lista più lunga per i suoi interessi commerciali. TI problema permanente per l'Italia nella suddivisione degli item nelle categoria l e 2 (laddove la seconda permette esporta zioni a discrezione dell'autorità nazionale, salvo casi di dubbio) è che Roma è un soggeno politicamente debole. USA, UK e Francia esporta no senza problemi. mentre l'Italia è continuamenre ricattata dagli USA, i quali minacciano la chiusura delle l oro forniw re se l'Italia non esporta secondo i loro desiderata. Per questo l'Italia cerca continuamente di far approvare dei parametri oggenivi. mentre le nazioni più foni si oppongono a questa limitazione della loro discrezionalità. Un caso evidente è la discussione dei parametri di trade-off fra gittata e ca1ico utile. L'Italia ha cercato di proporre un parametro oggenivo comune, basato su appositi calcoli tecnici. Gli USA in un primo tempo si sono opposti. Successivamente Washington ha fatto una controproposta basara su parametri di impulso specifico dei moro1i che non appare scientificamente fondata, anche perché accomuna propergoli liquidi (più adaui agli impieghi spaziali) a propergoli solidi di maggior interesse militare. Il sospetto è che si tratti di una manovra che serva a chiudere determinati segmenti di mere<Jto o comunque ad imporre una leadership. L'Italia si è farra pro motrice dell'iniziativa volta alla ridiscussione di questo parametro.

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5.2

Le questioni da risolvere

5.2.1 !/livello internazionale

Per comodità di esposizione appare opportuno p rocedere ad un compendio delle questioni ancora aperte a livello internazionale. seguite dal livello nazionale nel successivo paragrafo. Le conseguenze militari delle esportazioni nella guerra del Golfo sono riassumibili, come visto nel p rimo capitolo, nei termini: zu 23/ 2; zu 23/ 4; SCUD PIP; - mine navali; rete a fibre ottiche. Tutte queste armi, nonostante la loro bassa sofisticazione, hanno espresso pienamente la loro efficacia operativa perché facilrnenre comprensibili dalla mentalità operativa del difensore e facilmente impiegabili. La rete a fibre ottiche. un prodotto ormai disponibile sul mercato civile, ha conrribuito notevolmente alla sopravvivenza politica eli Saddam Hussein, permerrendogli un minimo di C3I in condizioni elettromagnetiche assai degradate. Dunque vanno riconsiderati i paradigmi generali sulla pericolosità delle vendite di armamenti in base alle coordinate: natura offensiva/difensiva - sofisticazione/ rusticirà. Chi sostiene in assoluto che i rischi maggiori delle vendite di arrni derivino dalla loro offensività e sofisticazione non tiene sempUcemenre conto della realtà operativa. L'iniziativa dell'ONU di monitorare le esportazioni sulla base dei criteri incentrati sui maggiori sistemi d'arma e sulle categorie di offensività codificate sostanzialmente sulla scorta della CFE ha soltanto una chiara validità politica. essuna validità ha invece questo criterio ai fini della decisione politica su una determinata esportazione in relazione al rischio per la sicurezza nazionale. I criteri che invece vanno tenuti maggiormente presenti nel caso di armi convenzionali, senza trascurare la coppia offensività/sofisticazione sono: intenzioni politiche; connessioni politiche tra il paese destinatario ed i suoi amici a livello globale; 230


addestramento e donrina delle forze del paese cliente: capacità operative: correlazione di forze. Ad analoghe considerazioni si prestano i programmi NBC. li programma nucleare iracheno sarebbe stato impensabile senza il massiccio apporto di uomini c tecnologie dai paesi nuclearmente più avanzati e rivela uno sforzo tecnologico su linee multiple di sviluppo. Tutta,·ia i maggiori successi sono stati onenuto con !"approccio ormai desueto dei calutroni. Esso conferma ancora una volta che la sofisticazione tecnologica di per sé non è più un parametro valido per controllare la diffusione di tecnologie, ma ,.a inevitabilmente associato alla valutazione della capacità di assorbimento tecnologico del paese proliferante. Gli stessi programmi chimici rappresentano sfide tecnologiche molto più risolvibili dei progr~tmmi nucleari o batteriologici per un paese del TM. Un relativo collo di bottiglia è per i paesi proliferanti rappresentato dai sistemi di confezione degli agenti nelle armi stesse. Qui le tecnologie dei detonatori sono ancora abbastanza limiwte. l medesimi problemi. ma con ordini di grandezza maggiori. sono presenri nei programmi per armi biologiche. In conclusione. la fornitura di armi più o meno indiscriminata all"lraq non ha creato particolari problemi alle forze alleate, ad eccezione di quei casi dove c·erd una corrispondenza tra tecnologie acquisite e cultura tecno-operativa locale. Sotto il profilo politico generale, quello che poi condiziona profondamente runo l'approccio degli organi multinazionali di lotta alla proliferazione, l'impronta dominante è il potenziale dissidio tra nazioni sviluppate e nazioni che. per quanto sviluppate in molti loro indicatori fondamentali. non sentono di rientmre nel novero delle nazioni di prima gr'cilldezza. nemmeno come comprimarie. Questo dissidio profondo richiede una di\'ersa \'isione politica globale. visto il fallimento del •nuovo ordine mondiale- così come in1postato finora. Il prezzo di questo vuoto di visione politica può realisticamente essere un decennio di guerre sulla frontiem tra stati sviluppati e stati marginali. ma non impotenti. Il COCOM è stato il primo organismo a risentire seccamente dei contmccolpi della fine della Guerra Fredda.

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Esso era focalizzato sopmuuuo sulla minaccia so' ietica e quella dei suoi alleati. con la Cina nel n1olo di rischio collaterale. Il primo aprile 1994 il COCOM è sparito per essere sostituito da un regime i cui contOrni nel marzo 1995 sono piuttosto incerti per via delle rivalità d'imeresse commerciale tra USA e maggiori pae:;i UE. Il Gruppo Australia conosce invece un indubbio successo. nonostante diversi paesi lo considerino sospeuosamenw <:ome un mezzo per mantenere uno squilibrio a loro danno ndle tecnologie legare al serrore chimko e biologico. Turravia all"interno dello stesso gn1ppo si sottolinea che non è una barriera o un freno alla prolifemzione. rna solo un sistema assai effìcace per rallentarla. Lo stesso successo conosce I'~ITCR per il fatto che senza la sua azione probabilmente molti paesi avrebbero completmo i propri programmi di ricerca nel settore ed oggi sart:bbero in gmdo di lanciare vettori a lungo raggio. Se fosse stato stipulato prima, forse avrebbe potuto impedire le grandi vendite sovietiche di missili balistici a cono raggio. Oggi il problema maggiore è l'equilibrio al suo inwrno tr.t nazioni tecnologicamente e politicamente forti e quelle deboli. nonché la ricerca di mezzi per rendere sempre più efficace l'azione di contrasto alla proliferazione. Problemi ben più spinosi presenra il futuro del regime di non-proliferazione nel suo complesso, legato come è a fattori dbomogenei ed interrelmi. TI negoziato su l Cfl3T è considerato di grande importanza dai A. menrre le potenze nucleari sono divise tra di loro anchi.: :;e non rigide nel respingerlo. . T messicani vogliono un'estensione di 5 anni rinnO\':tbile solo se c'è CTBT e la loro posizione :;arù fortemente condizionante. Il negoziato ste~so intorno alla re\'iSione ed all"estcn~ione dell'ì'\PT corre gravi problemi per le posizioni a rischio assunte dal Messico ed altri NNA. Soprnnuuo l'estensione indefìnita è o:;taggio del consenso proprio dei paesi di quel tipo. Se si dovesse arrivare ad una estensione di :;oli '5 anni, il T;\IP cesserù di es:;ere un fattore di rilievo e si correrù al riarmo nucleare, dando alle nazioni come le due Coree, Iraq. India, P:tkistan. Israele un

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chiaro segnale di aver compiuto una correna scelta politica a perseguire un programma nucleare milimre. Se collassa 1'1 PT, le FSS collassano [Oralmente in tuno il Medio Oriente, nel Sud Africa ed in Giappone. Si giunge cioè ad una situazione pre-TNP, ma con una cinquantina di stati capaci di fare la bomba, no n una dozzina come allora.

5.2.2 Il livello nazionale I primi problemi incontrmi sono quelli sollevati dai due casi subiudice Luchaire e BNL. Il primo ruota intorno all'interpretazione se le leggi concernenti i trasferimenti di armi e precedenti alla 185 appuntassero le loro attenzioni solramo su una situazione di terrorismo interno, nella quale bisognava bloccare gli approvvigionamenti di armi interni ed esteri alle cellu le ten·oristiche, oppure se avessero una logica estensione anche verso le esportazioni. Un altro aspetto di rilievo è il ruolo dei comitati speciali. Nel corso della loro storia essi sono stati usati prevalentemente per evitare al livello decisionale politico decisioni e responsabilità impegnative e scomode. La loro segretezza era dovuta sosranzialmentc all'impossibilità in piena Guerra Fredda di ammenere il legame con il COCOM e alla mancanza di trasparenza ritenuta opportuna dai ve11ici politici ed industriali . Verso la fine della Gueml Fredda (1986), il decreto Formica cambia i problemi. ma non li risolve. T comirati da organi consultivi diventano organi istruttori,. scaricando dalla responsabilità istruttoria le amministmzioni depurare. Le nuove leggi 185 e 222 restituiscono ai comitali la loro vera veste consultiva, ma mentre nella 185 esiste lo UA.MA con personale distaccato in grado di svolgere un'istrutloria completa, per quel che si può capire nella futura applicazione della 222 la presenza di personale distaccato al Mincomes inspiegabilmente non è affatto prevista per la fase istrutto ria. ella 185 c'era la possibilità di chiedere un parere al CISD per transazioni di particolare rilevanza politica, mentre nella 222 si poteva solo

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Iichiedere al medesimo comitato consultivo un parere su un delicato caso politico. Infine il caso Luchaire pone dei p recisi interrogativi sul n1olo delle ors sia all'interno dei comitati che sulla loro funzione nella repressione dei traffici illeciti. Una parziale risposta a queste domande è data dalla funzione stessa dei nuovi comitati. il resto è legato alla riforma dei servizi segreti medesimi. Tanto il caso Luchaire quanto quello B rr. fanno vedere qual è l'importanza del sistema bancario nelle transazioni illegali di armi e tecnologie. Questo sistema è intrinsecamente opaco perché retto da un insieme di disposizioni interne rese esclusivamente a tutelare l'immagine dell'istituto ed a proteggerlo da situazioni a rischio che si potrebbero tradurre in perdite economiche. La collaborazione con le autoiità inquirenti è ovviamente piena e totale, ma la policy bancaria sarà sempre tesa a limitare le responsabilità a singoli individui coinvolti in operazioni illecite. una volta che il magistrato abbia superato tutti gli sbarramenti contabili e operativi normalmente predisposti per coprire un'operazione e rafforzati dal salto di qualità permesso dall'informatizzazione. Non è dunque possibile accertare le responsabilità delle banche a meno che non sia lo stesso istituto ad a\Yiare delle indagini interne. a riprova che l'operazione non è risultata soddisfacente per i propri canon i operativi. Questo insieme di fattori appare rendere sostanzialmente poco utile ai fini di un controllo efficace la lista delle transazioni bancarie pubblicata dal rapporto annuale nazionale sulle operazioni di import. export e transito di armamenti. Inolu·e è ala·ettanto illusorio immaginare che si possa esercitare un controllo preventivo con o senza la collaborazione delle banche per evirare operazioni illecite. Le esperienze delle leggi antiriciclaggio. soprattutto in determinati istituti di credito sono state riconosciute come deludenti. Ancora più difficile è l'esercizio di un controllo quando le operazioni abbiano effettivamente ricevuto importanti coperture politiche. In questa evenienza è il servizio ispettivo della banca ad assumere

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il ruolo di strurrura esecutiva nella gestione della crisi. Non solo esso svolge la funzione ordinaria di polizia interna, ma genera dei team incaricati di una precisa valutazione dei danni e di una oculata espunzione di documenti. Anche le nuove leggi non mancano di presentare alcuni problemi squisitamente giuridici. La 185/ 1990 solleva tre questioni per quanto riguarda la sua compatibilità con obblighi internazionali vigenti a carico dell'Italia. Anzitutto si deve esaminare se ed in che misura sia possibile disciplinare determinate arrività rilevanti intraprese alrestero da soggetti stranieri. Secondo, qual è il valore da attribuire all"end user certificare? Come valutare giuridicamente ]"eventuale comportamento della conu·oparte che. violando una dichiarazione scrirra, decida di riesportare del materiale senza specifica autorizzazione? Terzo. accertato che lo stato che riesponi senza autorizzazione italiana pone in essere un illecito sul piano internazionale , esiste si può chiedere un risarcimento' Ulteriori questioni sorgono nella concreta applicazione della legge. L'end user certificate oltre a poter essere falsificato. potrebbe essere rilasciatO da autorità di livello non adeguato. Inoltre la sua utilità è limitata al caso in cui sia possibile adotltare contromisure contro lo stato inadempiente. L'esperienza conferma che solo controlli doganali assai scrupolosi scoraggiano le violazioni. Si è ripetutamente posto il problema d i come migliorare la qualità e l'efficienza dei nostri servizi di polizia di frontiera. La possibilità eli esportare beni che non rientrano nelle liste di cui al Decreto del Ministro della Difesa del serrembre 1991, ma che successivamente possono essere assemblati e diventare prodotti di armamento continua a sussistere e richiede un'attenzione particolare per prevenire elusioni. Problemi politici possono esserci quando vengano autorizzate trattative ed esportazioni incompatibili con i ptincipi ispiratori della legge. Le valutazioni sulla legge 222 non possono essere ancora che provvisorie, ma non impossibili.

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Anche la 222 si pone il problema di prevenire la enmtu~tle successi,·a riesponazione dei beni ad alto conrenuto tecnologico. ma dò a\Yiene in termini differenti dalla 185 e decisamente meno impegnativi. L~t normativa non disciplina le imponazioni. TI transito viene disciplinato in termini identici alresportazione. Il regime del uansito di materiale bellico è meno rigido rispcHo al regimc del transito di beni ad aho contenuto tecnologico. La legge non pone. per come è formulata. restri.lioni parricolari quanto ai soggeni beneficiari delle esportazioni. mentre la 185 limita la possibilità di esportare armi esclusivamente a determinate categorie di soggeHi. La possibilità che il ~linbtro del Commercio con !"estero condizioni il rilascio delraurorizzazione ·ad ispezioni da effenuare presso la sede dell"importatore che vi abbia preventivamenre consentito. solle\'a seri problemi. Chi ispezionerà? Se sembra pacifico che tali controlli devono essere svolti da funzionari italiani. ciò non comrasw con la SO\T'.Jnità dello stato territoriale? Sul fronre degli operatori la lista dei problemi è alquanto lunga già per una legge rodata come la 185. Riassumendo: l) non sono previste procedure semplifìc-.l(e per la mo' imenrazione di materiali facenti pane di programmi internazionali di R S c produzione; 2) non è stata prevista una istrunoria semplificata per la tempor<~­ nca importazione e riesponm~ione per manutenzione: 3) è praticamente impossibile (o assai difficile) costituire magazzini di ricambi alresrero per la fornitura rapida dei pezzi richiesti: "') auualmenre esiste ancom l'obbligo per esponazioni e importazioni di un a\Yiso al prefeHo: '5) il dispositi\'O dell"obbligo di ricevere rautorizzazione alle tr:trtative contrattuali è macchinoso per i casi di impon c riesportazione di pezzi di ricambio o per i C'Jsi di partecipazione alle moMre internazionali; 6) il periodo di 60 giorni concesso alramministrazione per bloccare o condizionare una traumiva conrranuale (an. 9) è troppo breve; 7) nel complesso la legge non legalizza. ma soffoca il commercio di armi. Un grosso ostacolo è la combinazione dell"accentramento nelle

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mani del ministro de[!li Esteri del potere di tìm1a di tunc le licenze di autorizzazione con la discrezionalilà praticamentt! assoluta degli uffici ~IAE Polanni e UAJ\lA sulla d<:cisione delraneggiamemo di cautela da tenere nei confronti di alcuni pa<:si: 8) molti paesi non hanno la formulazione analogica ·prevalente uso militare•. essi hanno invece il concetro ingegneristico preciso di ·appositamente progettato•: 9> persiste l'impossibilità di im·iare da stato a staro materiale in zona eli guerra perché non :.ono esportazioni temporanee e perché quelle da stato a stato po~ono avvenire solo con un accordo internazionale: 10) con runitìcazione del mercato europeo. emerge con maggior e,·idenza la nece~sità di un coordinamento delle politiche di export. Se oggi è ancora un discorso prematuro. resta il problema del signifìcato del CI con i paesi amici. Finora resta la politica di ottenere una garanzia cartacea di priorità decisionale della nazione esportatrice in merito alresponazione e riesportazione di materiali nazionali da parte di nazioni terze: 11) ci sono troppi passaggi decisionali do"e un atteggiamento negati\'o può causare ritardi sino a rendere inefficace la concessione stessa della licenza: 12) i tempi del concerto intcrministeriale sono troppo lunghi: 13) se il coordinamento tra enti è buono. esso è troppo lento. Mancano: una rete informatica (Cl:\). una banca dati comune, l'istituzione di controlli elettronici sulla documentazione e soprattutto rarmonizzazione delle procedure con gli altri paesi CEE: 14) per controlli sul campo efficaci bisogna migliorare le capacità tecnologiche delle dogane: l S) contro la coriandolizzazione. riconosciuta un male sempre possibile. esiste il consenso che solo razione dei ser\'iZi costituisca una efficace contromisura: 16) non esiste consenso sulrutilità di pubblicare blacklists o di mantenere almeno a livello ufficiale la tradizionale politica ·erga omnes•. È invece chiaro che non sempre i cambiamenti di valutazione politica sui potenziali paesi clienti vengono fatti circolare tempestivamente tra i dicasteri interessati;

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17) se la legge italiana si inserisce senza sforzo nelle iniziative ONU e UE in materia di controllo sugli export, essa manca della necessaria armonizzazione politica in sede UE per non penalizzare inutilmente le ditte. Una serie di problemi si profilano anche nel settore degli export di hi-tech, nonostante la legge da un buon anno non sia ancora pienamente vigente. Essi sono: A) l'opportunità eli mantenere due clistinri regimi e due liste, gestiti da un unico organismo o m eno; 13) le citazioni della 185 con particolare riferimemo alla ·non proliferazione di tecnologie di imeresse militare· o al richiamo ai principi della legge 185 perché tendono ad accomunare regimi che invece a livello UE si sviluppano come separ-.tti; C) al momento di scrivere giacciono ancora davanti al CISD (nel frattempo ca ncellato nel dicembre 1993 dal d ecreto collegato alla Finanziaria 94) i quesiti sul problema dell'utilizzo militare eli materiali civili; D) !"aspetto istruttorio è poco defmito; E) l'aspetto del controllo è sbilanciato rispeno a quello istntrtorio. In definitiva il controllo è sin troppo presente, dato che il controllo fisico dell 'a rri vo delle merci è previsto, anche se su questo punto vi sono sostanziali d ivergenze di opinione; F) il rinvio eli una pratica delicata al comiuuo consultivo per un secondo parere è anche esso un punto disputato tm chi sostiene che è una pmssi negativa e contr'Jddittoria e chi no; G) il comitato consultivo è ridondante, perché se la pr-.ttica è stata istruita, e dunque controllata dal Mincomes, dovrebbe andare direnamente alla firma del ministro; H) le relazione annuale, sul mode!Eo di quella della 185, è a livello internazionale un atto unilater-.tle inopportuno che favorisce soltamo i concorrenti; I) con l'unificazione del mercato UE, se restano intatte le normative verso paesi extrn-comunitari, meno chiara è la situazione intracomunitaria riguardo al regolamcmo UE sul clual usc. Già il regolamento è considerato carente e le disarmonie di fauo tra i membri della UE fanno il resto (p.e. Portogallo, Grecia, Francia);

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J) resperienza

dei sequestri degli ultimi tre anni dimostra che: ci vuole l'applicazione di clausola catch ali, con procedure di risarcimemo adeguate: si spreca una notevole quantità di energie per controllare tutti i flussi e non le destinazioni finali: - i controlli cartolari non bastano. ci vogliono quelli in dogana; - la visione e razione dei servizi non deve più essere limitata alle immediate aree geografiche. ma comprendere tutte le connessioni globali delle proliferazioni d'interesse: i servizi devono avvalersi delle più moderne forme di raccolta ed analisi delle fonti aperte in modo da concentrare la loro azione occulta su bersagli pagami già individuati ed in un quadro già chiarificato; i tempi del concerto interministetiale sono troppo lenti ed anche la nuo,·a lista dovrà essere rapidameme aggiornata; le dogane sono assolutamente incapaci di svolgere una loro azione di controllo autonoma e tlltt"ora hanno bisogno di essere attivate da una segnalazione del SISMI o della GdF; le dogane potrebbero sin da ora svolgere almeno delle visite fiscali più frequenti. visto che non hanno alcuna qualifica tecnica per l'ispezione dei carichi: l"individuazione pubblica dei paesi proliferatori e dei loro programmi è una misura essenziale; K) i controlli bancari preventivi sono ritenuti generalmeme un aggravio economico ed investigativo. mentre quelli mirati su operazioni veramente sospette sono considerati utili. Non esistono idee su come migliorare i controlli bancari: L) il coordinamento fra i vari enti è considerato del tutto insodclisfacente perché già all'interno dello stesso ministero manca la capacità di dialogo fra le varie direzioni generali e spesso le competenze sono frammentare. Manca ovviamente una rete informatica e l"anività di polizie speciali come la Guardia di Finanza è netramenre inferiore nella lotta alla proliferazione di quanto sarebbe logico; M) i controlli sul campo scattano solo in un caso su 10.000, ma solo su forre sospetto o su denunzia, perché manca la preparazione tecnologica:

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~) non sembrano esserYi soluzioni per il problema degli export immateriali: 0) l'erga omnes, pur restando un problema di mentalità politica. si prevede meno acuto nello sviluppo della legislazione sulle alte tecnologie; P) l'Italia non è ancora sempre sufficientemente ben rappresentata nei consessi internazionali e manca di una politica estera di profilo adeguato anche in questo settore, con gravi ripercussioni commerciali.

5.3

Possibili soluzioni

5.3.1 Policy internazionale

COCOM La prima risposta concreta alla crisi del COCOM è stata la creazione del CCF con lo scopo di allargare la rosa dei paesi in qualche modo partecipi di un nuovo ordinamento e di un patrimonio tecnologico comune. Tuttavia questa misura non è bastata a reggere il passo con avvenimenti politici più rapidi. Il COCOM. cosi come è staro conosciuto sino a rutto il 1993 è terminato il primo aprile 199--t. Il COC0~1. o il suo regime successore. ha qualche possibilità di rionenere un ruolo di spicco solo se gli CSA lo fanno uscire dairom1ai limitato orizzonte di strumento di assicurazione contro la Russia o la Cina, inserendolo invece in una più vasta politica di ordine mondiale concertato multilatera lmcme. Il COCOM potrebbe trasformarsi in uno strumento di creazione di misure di trasparenza e confidenza tecnologica nell'ambito delle politiche ONU per il controllo degli armamenti. Ciò richjede il passaggio radicale da una politica più o meno unilaterale di controllo delle fuoriuscite di tecnologia ad una di scambio abbastanza dettagliato di informazioni e successivameme di "erifiche sui rispettivi livelli tecnologici in campo militare. Se questa è una delle prosperuve future da esplorare l'Italia deve affrontare subito dei problemi pressanti. La fme del COCOM ha. come precedentemente esposto, portato alla spaccatura tra Gran Bretagna e Francia da un lato cd USA dall'altro sulla questione di fondo della discrezionalità nazionale delle esportazioni di armamenti.

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Anche per la lista dei prodoui duaJ use si sono ripetute le contrapposizioni tra fautori della notifica preventiva delle licenze verso paesi particolarmente a rischio e fautori deiJa notifica a posteriori. La crisi nazionale rende particolarmente difficile assumere una posizione con un profilo adeguato. ma è necessario quanto meno sgombrare il campo da riflessi condizionati tipici della Guerra Fredda. on esistono più nemici comuni inequivocabilmente identificabili, né leadership indiscutibili ~:amo meno nel campo della concorrenza commerciale. L'industria della difesa e del hi-tech nazionale non può assolutamente sperare di sopran•ivere se le sue già scarse capacità di export e penetrazione sono vincolate da veti esterni. a loro volta fruno più di lobbies che di necessità strmegiche reali. La posizione anuale di negoziare un compromesso può essere facilmente destinata a tramontare se i principali partner non sono disposti a recedere dalle loro posizioni. per cui è opportuno preparare una posizione in linea con i più forti partner europei, quelli con i quali sotto il profùo industriale degli armamenti siamo maggiormente legati. Per il hi-tech non possono che valere i principi del libero mercato e della reciprocità tra i.parrner e della non-proliferazione IBC e missilistica ,·erso i paesi che continuano programmi di non-proliferazione. Al di là di questo ogni altra posizione non è che un temarivo di distorsione del mercato a favore del più forte.

Gruppo Australia Esistono e si possono valutare altre opzioni per la costituzione di un'efficace barriera alla proliferazione chimica. Una di esse potrebbe essere quella di sostituire i componenti di base per uso industriale. impiegabili anche per la costntzione delle armi chimiche. Lo svantaggio di questa opzione risiede nei costi della stessa. Oltre ad un adeguamento tecnologico degli impianti di produzione, bisognerebbe innalzare sensibilmente i costi dei prodotti finali con sensibili ripercussioni sui mercati di questo tipo. In conclusione un regime più stretto di controllo sulla produzione di agenti chimici dipende dalla ratifica della Chemical Weapons Convention, che potrebbe produrre effetti assi pil:t pervasivi eli quanto non abbia fatto e possa fare il gruppo Australia.

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In ogni caso la CWC non sarebbe srala un successo senza il lavoro fatto dal gruppo Australia. Data la situazione strategica nel Medirerraneo e nel 1\ledio Oriente l'Italia ha un preciso interesse di sicurezza nel favorire la continuazione di questo esercizio e nel convincere gli srati arabi a ratificare la O.VC. È invece essenziale per l'interesse commerciale nazionale. senza inficiare la sicurezza. eliminare dalle liste un precursore che rate non è, ma di cui siamo grandi produttori.

MTCR Per l'~lTCR non sono mancate proposte interessanti come quella di trasformare il trattato 10/F in un trattato internazionale per ridurre il numero ed il tipo di missili esistenti in tutto il mondo. Ma sopranuno quello di cui ha bisogno I"MTCR è un'organizzazione ufficiale, uno staff e delle procedure standard con cui controllare e risolvere i casi più controversi di trasferimenti di tecnologie. Queste procedure dovrebbero idealmente stabilire e verificare se le tecnologie o componenti critici possano essere trasferiti a progerti missilistici di qualunque tipo. Il problema maggiore di questa proposta è che molti paesi non vogliono delegare la propria sovranità sulrexporr di materiali critici ad un ente sovranazionale, che sia in grado di controllare e verificare i meccanismi detrexporr stesso e che abbia delle leve con le quali poter reprimere eventuali irregolarità. Un'altra via è quella di spingere alla collaborazione i paesi non aderenti e in odore di proliferazione incentivando i ritorni economici e/ o militari tramite rassistenza militare. lo sviluppo o la vendita di sistemi antimissile. La riduzione unilaterale non pare invece un sistema credibile per impedire la proliferazionc. Idealmente il regime potrebbe includere anche i sistemi d'arma stand-off, le bombe intelligenti, le munizioni guidate di precisione e, al limite, anche gli aerei da strike. Tunavia sotto il profilo pratico l'onere dei controlli e la complessità dei problemi politici connessi è superiore ai possibili benefici. l e ultime riunioni deii'MTCR hanno fatto emergere due tendenze

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riguardo l'apertura di questo foro ad altri paesi. Una è quella di congelare il numero dei partecipanti e di ammettere nuovi membri solo dopo una scelta oculata. L'altra, appoggiata dall'Italia, è di rendere più aperto l'esercizio diplomatico cercando nuove adesioni. Data la situazione strategica nel Mediterraneo e nel Medio Oriente l'Italia ha un preciso interesse di sicurezza nel favorire la continuazione efficace anche di questo esercizio. La battaglia immediata che l'Italia deve ingaggiare è quella d i opporsi recisamente a parametri di definizione del rapporto peso/ gittata che siano equivoci e soggetti all'arbitrio di potenza più forti. Lo stesso vale per ogni tentativo che minacci i progetti di esportazione di piccoli vettori nel campo spaziale. Infine in campo comunitario deve essere perseguita una decisa politica di riconduzione della Francia al generale interesse comunitario nel settore delle liste e della clausola catch-ali.

Regime nucleare Le strade negoziali in cui l'Italia deve farsi direttamente o indirettamente parte attiva sono: l) rutti gli stati interessati alla sopravvivenza a lungo del trattato si deYono consultare con i fautori e gli oppositori dell'estensione indefinita. in modo da forzare i NNA oppositori ad agire insieme in un fronte comune; 2) premere sugli US perché acceleri i lavori per la preparazione del CTBT con un mandato alla CD (Conference on Disarmamene) a Ginevra; 3) esercitare pressioni sulla Corea del Nord e su Israele (quest'ultimo stato ha problemi di obsolescenza con il reattore di Dimona, utilizzato nel programma nucleare); 4) gli stati nucleari devono pubblicizzare i progressi compiuti in materia di disarmo, mentre quelli non nucleari devono provare a fare gli intermediari tra i paesi del TM ed i paesi nuclearmente armati; 5) partecipare a decise pressioni politiche ed economiche sul Messico perché riveda la sua posizione fonte di serie complicazioni per l'estensione e la sopravvivenza stessa del regime; 6) opporsi acl una estensione del TNP di 5 anni; 7) mantenere il principio di negoziare per un'estensione indefinita. n

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concetto si può manten<.:rc anche come bargaining chip. ma anche prepararsi per alternative possibili tra <:ui quelle dei paesi che vogliono un'estensione, ma a determinate <:ondizioni; H) premere per ottenere prima l'estensione e poi la revisione del TNP. oppure per lavorare in due comiwti distinti per la revisione e per l'estensione, in modo da limirare al massimo i potenziali reciprod effetti negativi. Parallelamente ai lavori della conferenza di prt!par:.tzionc all'estensione del TNP corrono le discussioni preS..'iO l'Assemblea Generale dell'ONL' sul medesimo rema. Il segretario generale dell'O L' Boutros Ghali ha forremenre sponsorizzato il Thll. ma nell'ONU non d Mlno solo i due gruppi formatisi de facto nella conferenza di preparazione (a favore dell'estensione o dell'estensione condizionata) bensì un terzo gruppo. India, Cuba, Malesia, Pakistan assumono una posizione per distruggere, emendare o rimpiazzare il TNP con una sorra di rrauato universale di d isarmo nucleare. La situazione nell'Assemblea Generale è di fO<:aJizzarsi sul secondo gJuppo (esl<.!nsione condizionata) per prevenire passaggi al rerLO gruppo e per favorire passaggi al primo gnrppo. L'Italia ha un forte interesse ad appoggiare questo ~viluppo . . el campo dell'integrazione delle legislazioni UE in materia. l'Italia deve agire per applicare efficaccmenre la clau::.ola catch-ali e per iniziare l'armonizzazione almeno dei minimi delle pene da applicare ai trasgressori delle leggi di export. Infìne l'Italia è per motivi politici cd economici interessata a rune le politiche di raccordo cd efficienza tra IAEA ed Euratom nel settore delle verifiche.

5.3.2 ProlJl:edimenti interni Servizi segreti

La riforma dei servizi, possibilmente eliminando dualismi inutili. è un pumo importante nella lotta ai traffici clandestini ed alla prolifemzione. Occorre evitare nella ddicata fase di tram;izionc il doppio rischio di disperdere competenze esistenti e comprovate e quello di riciclare in senori di avanguardia persona le ridondante. lnoltre il reclutamento e le relazioni con l'esterno vanno decisamente svecchiate.

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l serYiZi devono an·alersi delle più moderne forme di raccolta ed analisi delle fonti aperte in modo da concentrare la loro azione occulta su bersagli paganti già individuati ed in un quadro chiarificato. La difficile situazione parlamentare delineatasi a panire dal dicembre 1993 ha ~consigliato di mcucre mano a progeui di riforma. i quali. dietro un unanimismo formale. non rifom1avano gmn che ed hanno prodotto la dipartita anticipata di un gran numero di agenti che temc,·ano di perdere la pensione matumta. L'agenda governati,·a per il 1995-1996 deve prevedere una riforma che riduca dmsticamenre il gran numero dei servizi informativi presenti in Italia. come:: testimoniato dalla riunione al Quirinale dove partecipa,·ano ben 16 rappresenranri di alrrettanri organismi. spesso frutto di inreressi politico-corporati\'i. ll sen·izio di intelligence ristrutturato de\'e continuare a rimanere alle dipendenze della Presidenza del Consiglio. deve essere formato da personale che appartenga dopo il reclutamento solo al ruolo della Presidenza del Consiglio e non deve prevedere una br3nca i cui compiti sono llll cvidl.!nte duplicato delle funzioni di polizia. fatte salve le necessità di lotta a mafia e terrorbmo.

Bancbe Ben più spinosi sono i controlli sulle banche. Le ipotesi per migliorare

la situazione sono sostanzialmente due: una cooperativa ed una intJ,.rsiva. Quella cooperativa può vedere un ciclo di sem inari organizzati dai ministeri Difesa. Esteri. Commercio con l'Estero. Interni. d'intesa con i competenti organi della Presidenza del Consiglio per sensibilizzare i funzionari delle fùiali e quelli competenti per le operazioni di commercio estero. Questi seminari potrebbero essere annuali in modo da coinvolgere gradualmente il maggior numero di istituti di credito, i quali costituiscono in definitiva un anello debole della catena proliferati\'a in quanto molto sensibili alle ripercussioni sulla loro immagine commerciale. Cna analoga azione di sensibilizzazione ,... condotta. sull'c~empio americ-.tno. anche nei confronti dei responsabili politici. Contemporaneamente si può stud iare d'intesa con Bankitalia un codice di condotta per la prevenzione di transazioni illegali.

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L'ipotesi intrusiva prevede rattivazione di un organo di comrollo estraneo alle banche e collegato ai servizi segreti, in grado di operare dei controlli sui paesi a rischio. Legge 185

L'ipotesi adombrata nella legge di perseguire anche cittadini stranieri può sfnmare spazi nella prassi internazionale prima inimmaginabili. Se sino a pochi decenni orsono la pr-ciSSi degli stati era assai rigida in proposito, negandosi la legittimità di qualsiasi attività giurisdizionale aveme riflessi e>..'traterritoriali, negli ultimi decenni si è assistito ad una precisa tendenza degli stati ad estendere la giurisdizione nazionale anche per reati commessi al di fuori del territorio nazionale sempreché siano ravvisabili alcuni elememi di collegamento che possano giustificare tale estensione della giurisdizione. Nel caso della 185 tali elementi di collegamento possono esservi, almeno in linea generale. Nella delicata questione della prevenzione delle triangolaziorù va esaminata la valenza della responsabilità internazionale dello stato che rilascia un end user certificate. Sintetizzando i risultati cui è giunta la migliore dottrina internazionalista e considerando con la dovuta attenzione la prassi più recente (significativo viene considerato generalmente il parere del 1974 della Corte internazionale di Giustizia nell'Affare degli Esperimenti nucleari), si può concludere affermando che probabilmente il rapporto tra stato esportatore (llalia) e stato importatore delle armi possa essere qualificato, tecnicamente, come un accordo stipulato in forma semplificata. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quanto affermato nel certificato di uso finale e, cioè. l'eventuale esportazione non autorizzata, è da configurarsi come un illecito internazionale vero e proprio posto in essere dallo Stato in questione. L'Italia. in una simile fanispecie, potrà pertanto attivare tutti i meccanismi internazionali utili perché lo stato in questione ponga termine all'illecito e risarcisca il governo italiano dell'eventuale danno causato. Purtroppo resta invece il problema della rivalsa di un'industria italiana su uno stato inadempiente che abbia riesportato illegalmente merci fornite dalla ditta.

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Se rimpresa italiana che a seguito di ciò ha subito la sanzione della cancellazione dal Registro nazionale intende citare, per il risarcimento dei danni sofferti da tale cancellazione. il contraente stranie ro, la norma consuetudinaria resta ancora in gran parre valida e permerte allo stato di avvalersi dall'esenzione dalla giurisdizio ne dei tribunali nazionali. A livello più strertamente politico è ormai assodato che esiste una perversa combinazione fra massima restrizione burocratica (superiore a quella di molti paesi occidentali) e massimo accentramento decisionale politico nel CISD (e probabilmente anche nei suoi organismi successori). la cui agilità c incisi\'ità decisionale è. ad esempio. scarsa rispetto agli omologhi organismi politici francesi. Cna simile situazione favorisce l'estromissione dell'Italia dai mercati di armamenti e di conseguenza. come dimostra il bando all'industria nucleare messo in ano, comporta il minor peso politico di Ro ma negli accordi di armonizzazione delle politiche di export. Per converso precedenti come quello dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali con l'Iran decisa sulla base di una delibera del CISD del 26 giugno 1991. rischiano. se non adeguatamente mori\'ati. di minare la credibilità della legge stessa con tutto quanto ciò comporta. In questo senso l'obbligo codificato nell'art. 5 della 185 di presentare con cadenza annuale al parlamento una ·Relazione sulle operazioni .tutorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento•. risulta quamo mai importante perché conseme comunque di ridurre il rischio di eccessive deviazioni dalla legge stessa. A tutto il luglio 1993 questo obbligo era stato inspiegabilmente disaneso dal governo e altrettanto incomprensibilmente non ricordato dalle commissioni parlamentari competenti. Solo nel settembre 1993 la relazione è stata farra circolare, ma non è ser\'ita da pumo di partenza per un dibattito sulle carenze della legge e dell'export italiano. Problemi degli operatori Le possibili soluzioni vengono indicate con lo stesso numero o lettera con cui sono state precedentemente esposti i re lativi problemi.

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l) La legge 185 non lascia molto spazio per la concessione di autorizzazioni-quadro per l'impex connesso a programmi di RJS in contesti multinazionali. Si possono istituire corsie preferenziali a livello amministrativo. assegnando priorità massima nel disbrigo eli tali pratiche ed emanando un'apposita delibe ra del CISD od organismi successori. Altrimenti questo è uno dei pochi casi in cui la modifica formale della legge è pagante rispetto aUo sforzo per attenerla.

2) La legge introduce norme specifiche per la temporanea importazione e successiva riesportazione eli materiali già esportati ed inviati in Italia per manutenzione. Merita precisare che per la temporanea importazione eli parti di ricambio o di singole compo nenti non aventi utilizzo autonomo non sembra si debba applica re la 185. Ciò è 1icavabile dall'alt. 2, par. 4 (a) che prevede l'applicazione deUa 185 anche a lla movimenrazione di pani di ricambio. ma solo ove si tratti di esportazione. Quindi è deducibile che l'importazione per manutenzione delle suddette parti di ricambio o componenti non sia disciplinata dalla 185. Per la momentanea imponazione e riesporrazione di materiali di armamento per riparazione o manutenzione. l'art. 9. par. 5 (b) dispone che essi siano soggetti al solo nulla osra della Difesa. È pertanto una procedura semplificata che dovrebbe almeno in teoria consentire autorizzazioni più rapide. Per manutenzioni all'estero compiute da ditte italiane fornitrici dei materiali di armamento, q ualora esse non siano state contestualmente autorizzate insieme al trasferimento dei materiali. esse sono soggette esclusivamente al nulla osra della Difesa. sentiti MAE e MI (art. 2 par. 6). Anche questa è già una procedura semplificata. 3) Per facilitare la costituzione eli magazzini di ricambi all'estero. bisogna intervenire essenzialmente sulla revisione della lista di cui all'art. 2. par. 3, stilata dalla Difesa. Si può immaginare che la lista escluda dalla procedura ordinaria di autorizzazione le parti di ricambio eli cui sia climasu-abile che non possano essere usate singolarmente e che servano effettivamente a riparazioni concernenti una precedente fornitura.

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La norma codificar~ all'art. 2, par. 4 (a) deve essere terra in connessione con l'art. 9. par. 3 (a). Anche se le due norme sembrano apparentemente in contrasto, è affermabile che la prima si applichi a ticambi forniti al di fuori di un precedente contrarre. mentre la seconda comprenda i ricambi connessi a merci che hanno precedentemente ottenuto autorizzazione all'esportazione. Se questa lettura è con·erra, si suggerisce che la Iichiesra di costituzione di un magazzino di ricambi all'estero venga efferruata insieme alla Iichiesta principale di autorizzazione all·expon del materiale cui si riferiscono i ricambi. offrendo così le adeguate garanzie sulla defmitiva destinazione dei maretiali in magazzino (come richiesto da art. l . par. 5). Infine va segnalata resistenza di una disciplina speciale per i ricambi giusta la delibera CISD del 12/ 12/ 1991. Essa impedisce espo rtazioni verso aree di tensione e/ o latente conflirrualità, tranne che per le pani di ricambio. 4) Il perdurante obbligo di avviso al prefetto nella movimentazione di armamenti sul suolo nazio nale non comporta oneri eccessivi né di tempo. né finanziari per le dirre. La modifica di tali disposizioni richiederebbe invece sforzi ben maggiori. 5) Per quello che riguarda rimponazione di ricambi si rinvia al precedente punto 2) . . Per l'imponazione a i fini di mostre internazionali in Italia la procedura prevista è quella semplificata dell'an. l par. 8 (e). che consente l'impon su autorizzazione del MI su nulla osra della Difesa. Se anche questa procedura fosse troppo complessa sarebbe inevitabile una modifica forma le della legge. ma in raffronto alla scarsa arrivirà fieristica in Italia il costo/ efficacia della misura sarebbe basso. Tra l'altro le espo1tazioni temporanee a fini fieristici sono codificate dall'art. 9 par. 5 (e) d1e prevede il solo nulla osta della Difesa per export ed import <li materiali d'am1amenro ai fmi di esibizioni. mostre tecniche 1orma apparentemente in contrasto con il citato art. l par. 8 (e). ••• • .

6) Il ministero Difesa è il principale competente per fornire il parere al MAE per l'autorizzazione alla trattativa contrarruale (an. 9. conuni 249


2 e 3) e frequentemente ha bisogno di più tempo. Sinora trascorsi i 60 giorni vale la regola del silenzio-assenso, mentre I"AD propone di estendere il periodo a 90 giorni. Probabilmente sarebbe un ragionevole compromesso un'estensione a 75 giorni anche se la soluzione migliore è il potenziamento/ eflìciemamenro degli uffici che rranano la pratica. Questo perché per modificare il termine di 60 giorni previsto dall'art 9 è inevitabile procedere ad una modifica formale della legge. in quanto esiste una relazione gerarchica u-a atti aventi forza di legge ed ani amministrativi (una modifica solo amministrativa. attraverso il regolamento applicativo. è quindi impossibile). 7) Oltre quanto già esposto nelle considerazioni generali sulla legge 185. è chiaro che soltanto una mutata sen:.ibilità della classe politica. soprattutto sulla spinta della crisi occupazionale. può risolvere il problema di una più arti,·a politica di exporr di armamenti. Le iniziative di pacchetti integrati progenme da Segredifesa vanno in questa direzione ed offrono ragionevoli speranze se attuate rapidamente. Tuttavia i cambiamenti effettuati da Polarmi e Ui\.J'vlA sulla decisione dell'atteggiamento di cautela da tenere verso potenziali mercati devono essere motivati come tutti gli ani dell'anuninistrazione pubblica e come espressamente previsto dalla stessa 185 in più luoghi. Qualora la motivazione non fosse espressamente prevista essa è comunque un obbligo giuridicamente vincolante in considerazione di un p rincipio generale, ben codificato nella giurisprudenza amministrativa e ordinaria. 8) La definizione di armamento codificata nella 185 lascia in realtà una grande discrezionalità all'amministrazione pubblica nella valutazione del bene (cioè se è armamento o dual use). Anche se la terminologia si può prestare ad ambiguità le nuove liste di materiali di armamento e di hHech dovrebbero aver risolto il problema in modo da evirare indebite sovrapposizioni. In caso di residui problemi. piuttosto che affrontare una lunga via di emendamenti è più opportuno preparare delle modifiche di policy a Livello di CISD od organismi successori.

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t

9) L'invio di armamenti verso paes1 10 stato di confl itto armato è possibile solo in ossequio al rispetto degli obbligh i internazio nali dell'Italia oppure di diverse deliberazioni. del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere. Altre possibilità sono offerte solo e sempre suiJa base eli preesistenti accordi internazionali quali: le espo rtazioni o concessioni da Stato a Stato, a fini di assistenza militare; il transito di materiali di armamento o di equipaggiamento per i bisogni eli forze dei paesi alleati secondo la definizione della convenzione sullo Statuto delle forze della NATO. In sostanza o l 'Italia ha già sancito trattati che contemplano l'assistenza in guerra , o comunque militare, o è necessario un dibattito in parlamento per rendere vigente una deliberazione del governo. 10) Il coordinamento delle politiche di export a livello UE è un obbietti vo di medio termine strettameme legato ai negoziati per la Conferenza intergovernativa del 1996 e per l'integrazione della politica di sicurezza europea. Per I'Iralia è una p1iorirà essenziale se si vuole che la sua industria non venga spazzata da concorrenti più spregiudicati. 11) r tempi nel rilascio di autorizza zio ni si sono gradualmente accorciati con il graduale rodaggio di personale, strutture e procedure. Introducendo modifiche nel regolamento applicativo si potrà incidere solo parzialmente sui tempi di rilascio, p erché molto dipende comunque dall'aneggiamento e dalla cooperazio ne dei singoli o rganismi. Appare invece più opportuno e proficuo seguire l'esempio britannico nel tenere regolari seminari tra pubbliche amministrazio ni e d itte per chia rire l e procedure da un lato ed ev idenziare i probl emi da ll'altro, in un'atmosfera di collaborazione e reciproco rispetto dei ruoli dei panners. Le esperienze britanniche hanno dato risultati decisamente positivi per entrambe le parti.

12) I tempi lunghi della concertazione interministeriale sono riducibili solo con un miglior funzionamento della burocrazia dello stato e soprattutto con il rispetto delle esistenti regole amministrative. 251


13) La rapidità del coordinamento d ipende da due fanori: comunicazioni interburocratiche e mezzi di comunicazione. Vanno perciò in primi.<> rimosse le baniere di segreti d'uffìcio rra dicasteri ed enti impegnati nel controllo delle esportazio ni di anni e tecnologie. È una mentalità che richiederà il suo tempo per essere diffusa. In secondo luogo è necessaria un'informatizzazionc più spinta e più efficiente in modo da ridurre la circolazione cartacea. La realizzazione di un CIN (Circuito Informativo ~azionale). insieme ad una ba nca dati aperta alle amministrazioni interessate. È un obbiettivo importante per il contrasto dei traffici illegali . • 1-J)

Le dogane. insieme atrazione deUa Gdf. hanno bisogno di una

riforma profonda per contribuire efficacemente ai controlli. Un'intensificazione dei normali contro lli fiscali a campione sarebbe già un deterreme maggiore per i traffici clandestini di armi. Seminari di formazione del personale sono essenziali.

15) Il reclutamento dci servizi de,•e incrementare la quota di specialisti in grado di compiere le ' 'alutazioni opportune per e,·itare coriandolizzazioni di materiali d'armamento. Inoltre ,·anno introdoni meccanismi più snelli e trasparenti per la consultazione di specialisti esterni. 16) I cambiamenti di aneggiamento ,·erso potenziali paesi clienti devono circo lare tempestivamente tra le anuninistrazioni e giungere rapidamente agli operatori economici. U na politica estera di profilo adeguato ad un paese G-7 non dovrebbe avere nemmeno esitazione a pubblicare una lista di paesi embargati . giusta gli impegni internazionali assunti: tanto più che i paesi sonoposti ad embargo sanno benissimo di esserlo e possono am1are comunque ritorsioni verso gli interessi commerciali civili clelr!talia (come sino a qualche anno fa era il caso del Sud Africa che negava alle nostre ditte di concorrere con ragionevoli speranze di successo agli appalti per la metropolitana di Preroria). Infine vale l a pena di notare che. sah·o alcuni casi. la pubblicazione di una blacklist poco cambierebbe le complessive buone. cattive o inesistenti relazioni diplomatiche con quel paese. Il caso delle vendite francesi a Taiwan è stato un buon precedente di come no n bisogna lasciarsi condizionare da veti incrociati. anche se poi si sono dovute


fare concessioni politiche importanti al la postztone politica di Pechino. A titolo di esempio è interessame notare quale era lo stato dei paesi embargati nel primo quarto del 1993. tenendo como di tutti gli impegni nazionali in sede internazionale: Afghanistan Cambogia Cina. (EPC) Cuba Salvador Guatemala Guinea Equatoriale - Haiti Indonesia Iran Iraq Israele ex-Jugoslavia. (EPC e O TU) Liberia Myanmar (o Birmania) Sùia. (EPC) Somalia RSA. CEPC e O Qj) Sud an - Togo - Zaire 17) Vale quanto esposto al punto 10. Ancora più gravi sono i problemi che toccano la disciplina clelrexport eli alte tecnologie. A) La legge 222 era inizialmente nata come il secondo capitolo della legge sulrexporr di armamenti. Motivazioni di politica estera (la peresrroyka gorbacioviana) hanno spimo a rinviare la discussione del disegno eli legge, mentre morivi politici interrni hanno convinto i legislatori a fotocopiare la legge sul controllo delle esportazio ni eli tecnologie. affidandola però al Mincomes an zicché a l MAE. 253


La scuola di pensiero favorevole a questa divisione del lavoro ritiene che mentre l'armamento richieda una valutazione sulla sua esportabilità che è di natura esclusivamente politica. il dual use necessita una valutazione del rischio paese. In realtà le conseguen ze delresportazione di tecnologie. come dimostrato dalresperienza detrlraq, sono ben più serie di quelle di armamento e toccano direttamente la sicurezza nazionale e la stabilità internazionale. La prevedibile fine della pervasività del COCOM implica lo sfumare delle conseguenze commerciali connesse ai divieti di quel regime. Questo significa che il ventaglio delle tecnologie da controllare si estende piuttosto verso la fascia medio-bassa e che la priorità della protezione degli interessi commerciali recede rispetto alla decisione politica di individuare dei paesi a rischio verso i quali qualunque esportazione va verificata nel SLIO uso finale. Infine bisogna, sul modello dei più aYanzati partner occidentali, tener presente la multidimensionalità della sicurezza nel dopo-Guerra Fredda. La nuova sicurezza abbraccia. oltre al tradizionale settore diplomarico-militare, anche i campi commerciali. economici e culrumli La conclusione è che, sono il profilo politico c strategico. mentre i regimi vanno tenuti distinti, gli organismi che devono gestirli dovrebbero essere unificati oppure strettamente coordinati, cioè lavorare in sintonia. Una prima misura utile è la creazione di gn1ppi omogenei di funzionari addeni all'istruttoria nella 185 e nella 222, in modo da garantire completezza, competenza e unitarietà in questa delicata fase. Una seconda è la rivitalizzazione del CISD od organismi successori, che ha il preciso compito di agire da sede politica unitaria per i dicasteri interessati. B) La scelta di disciplinare in due ani normativi l'esportazione importazione di armamenti e l'esportazione di prodotti di alta tecnologia ha creato seri problemi di coordinamento normarivo. I richiami effettuati nella 222 alla legge 185 si spiegano anche in quanto la legge 185, a differenza di quanto capitato con la 222. è stata frutto di una lunga fase di maturazione e discussione. Si è ritenll[o per-

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tanto di richiamare neUa 222 alcuni principi solidificati nella 185 e con5iderati componente importante del patrimonio giuridico. Questi richiami. pur ponendo notevoli problemi, non possono essere modificati che attraverso una procedura di modifica della 222, cosa improbabile in tempi brevi. C) Data la situazione politica interna è probabile che il CISD od organismi successori continui ad essere decisionalmente paralizzato. È invece essenziale che la legge diventi operativa e chiara in tutte le sue parti aJ più presto. D E) In arresa del regolamento applicativo più che lo sbilanciamento formale tra fase istruttoria e fase di controllo è bene tener presente l"efficacia reale e complessiva di entrambi i momenti. La fase istruttoria. per le motivazioni esposte al punto A), non può semplicemente limitarsi alla valutazione del rischio paese con gli strumenti disponibili solo al Mincomes. Essa deve prevedere personale distaccato presso il .Mincomes da parte delle amministrazioni competenti cd imeressate sul modeiJo dello UAMA. Solo in questo modo l'istruttoria può esprimere una valutazione approfondita necessaria per una decisione che. inclipenclentememe dal ministrO che la firmi. ha un valore eminentemente politico-strategico anche se applicata in campo commerciale. Il controllo. prima ancora di essere fano a destinazione (con le inevitabili problematiche internazionali sul conceuo di sovranità) per le esponazioni autorizzate, va fatto efficacemente alle frontiere nazionali e grazie acl un efficace coordinamento informativo internazionale. F G) Il rinvio eli una pratica esportativa aJ comitato consultivo anziché al ClSD appare un residuo di una mentalità mercantilista del legislatore. frutto eli pressioni economiche mirate e eli interessi corporativi ministeriali piuttosto che il risultato eli una riflessione tenclenre ad una logica carena decisionale. È uno dei punti in cui l'emendamento della legge appare pagante. on appare invece ridondante la presenza di un comitato consultivo perché finora è l'unica istanza in cui vengono rappresentate sensibilit.à diverse da quelle di Mincomes.


H) La rela zione annuale, insieme a quella presentata per la 185. andrebbe compilata con la massima completez;r.a po!>sibile perché è un prezioso strumento di circolazio ne delle informazion i a livello governativo c d i controllo a livello parlamentare. Si può però armonizzarne la pubblicazione sulla sco11a delle prassi dc.:gli altri pattner occidema li, rendendo oggetto di audizio ni riservate le.: patti da non divulgare in modo da non compromettere i legittimi intc.:ressi commerciali nazionali. l) L'adozione di un regolamemo comunitario per la circolazione dei beni ad al ta tecnologia innuenzerà po::.itivamente l'armonizzazione delle singole legislazioni nazionali, evitando distor!>ioni commerciali dovure a leggi e prassi differenti. È peraltro imperativo migliorare la collahora:donc tra le autorità di controllo nazionali e. qualom necessario, investire nell 'addestntmemo dei fun zionari delle nazioni più vulnerabi li, in modo da eviture fall e nell' insieme della UE.

j) L'introduzione di una clausola catch ali nell'ordinamenro giuridico nazionale non crea problemi pa11icolari sotto il profìlo strerrameme legale, in quanto tutta la giurispru denza italiana sa h aguarda il fondamenrale principio della discrezionali[à della PA per la salvaguardia di imere:;si nazionali. È però essenziale, o ltre ad una revisione formale della legge 222 o all'introduzione specifica di uno strumenro legislativo apposito (é una altro punto pagante di revisione), anuare una sistematica ca mpagna informativa da parte della pubblica verso g li operato ri aziendali in modo da chiarire i criteri dell'applicazione della cutch ali. evitando penalizzazioni indebite rispetto a dine di altri pac!>i. Tnohre ya adeguatamente regolam enrata l'erogazione di indennizzi qualora si giunge~-;e al blocco di un carico vef!>o dc!>tinazioni sospette. Un ulteriore completamento di una clausola catch ali e della p<>litica di sensibilizzazionc governativa verso gli espottatori, è la responsabilizzazione delle ditte a monre della spedizione, di modo che esse compiano dei controlli preventivi. l controlli sono uno d<.!i punti essenziali per il funzionamento rea!<: dd controllo sulle esporwzioni di wcnologie sensibili. l controlli pura-

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mente cartolari sono assai eludibili. a differenza di quelli sui sistemi d'arma. per cui i controlli doganali sono indispensabili. Anche senza la latitudine d'imerYento conferita dalla clausola catch ali (ed a maggior ragione in presenza di essa), è importante controllare in tempo reale i flussi commerciali in direzione dei paesi sospetti. La premessa per un simile controllo è la redazione di warning lists sui paesi a rischio. Sulla base di esse è possibile, a patto di attuare una efficace informatizzazione delle dogane tesa non solo alla riscossione delle imposte. ma anche al controllo delle esportazioni dalla bassa alralta tecnologia. monitorare i flussi commerciali. Parte detrinformatizzazione è lo sfruttamento delle possibilità offerte dalla lettura rapida di codici a barre sui carichi in partenza o in transito. Cn corollario pubblico importante delle warning lists è la pubblicazione di rutti i programmi dei paesi proliferarori allo scopo di sensibilizzare non soltanto le potenziali ditte esportatrici. ma anche di coinvolgere appropriatamenre l'opinione pubblica. Ovviamente un tale monitoraggio imegrato non è possibile senza una profonda riforma delle dogane. Attualmente esse sono strutturate unicamente per la raccolta di dali statistici aggregati a favore deliiSTAT (dati inutili per un serio moniwraggio) e per la riscossione delle imposte. I controlli della movimentazione oltre confine dei prodotti di armamento ed alta tecnologia sono disciplinati dai seguenti provvedimenti arnministra ti vi: circolare n. 7747 del 24/ 12/ 1992 emanata dall 'UAMA; circolare n. 6912/ l del 28/ 12/ 1992 emanata dipartimento dogane ed imposte indirene del ministero delle Finanze; circolare n. -747 del 28 l 1993 emanata dal Mincomes. Sulla base delle suddene. nonché della legislazione ordinaria si può ritenere che le autorità doganali possano effenuare controlli anche senza specifica segnalazione. in caso di movimentazione extracomunitaria. Se invece i mO\'imenti sono intracomunitari i controlli de\·ono limitarsi: - alla raccolta di dati statistici del commercio con l'estero: - alla sorveglianza del rispetto delle regoli fiscali concernenti l'impo:>La :>ttt· ,r.:~rlJre-~g.onw:-·~

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Il futuro deUe dogane non rinuncia alle prerogative tradizionali, ma si arricchisce d i competenze ispettive specialistiche e si potenzia nel b reve periodo con un·inrensificazione delle normali visite fiscali a campione, attuabili immediatamente. Queste competenze specialistiche potrebbero essere studiate ed applicate sotto forma di un nucleo specialistico itinerante in grado di fornire un gruppo di pronto intervento per contro lli a campione o su segnalazione. Di pari passo deve procedere la maggiore partecipazione della GdF alla lotta alla proliferazione. secondo un·adeguata divisione del lavoro con gli organismi di intelligence. K) I contro lli bancari preventivi possono essere migliorati soprattutto attraverso una opportuna opera di sensibilizzazione. unita all·artuazione eli un codice eli comportamento concordato cl.intesa con gli organismi bancari. L) Come nel caso della 185, la rapidità del coordinamento dipende da due fattori: comunicazioni interburocratiche e mezzi eli comunicazione. Vanno perciò in primis rin1osse le barriere di segreti d'ufficio tra dicasteri ed enti in1pegnati nel controllo delle esportazioni di ~rmi e tecnologie. È una mentalità che richiederà il suo tempo per essere diffusa . In secondo luogo è necessaria un'informatizzazione più spinta e più efficiente in modo da ridurre la circolazione cartacea. La realizzazione eli un CIN (Circuito Informativo Nazionale), insieme ad una banca dati aperta alle amministrazioni interessare. È un obbiettivo importante per il contrasto dei traffici illegali. M) La riqualificazione tecnologica delle dogane è un obbiettivo importante in modo da eseguire il controllo a campio ne con precisio ne senza aggravio di i costi per lo stato e per le dine. In questo senso si può trarre ispirazione prima da quanto fanno già altri paesi europei e successivamente anche gli USA. Sarebbe già di notevole efficacia deterrente un controllo a campione su 100 carichi. Esiste naturalmente il problema dei costi e di chi 258


paga il fermo merce, ma i controlli vanno fatti. In fondo non vengono gestite più di 1.000 licenze all'anno da Mincomes, ma oggi è ben possibile che le Finanze con le capacità a disposizione delle dogane non siano in grado di gestire nemmeno questo limitato numero. N) Le esportazioni immate riali sembrano un problema sino ra contenibile solo con un·azione adeguata d i inte lligence e con l'ausilio dei controlli a livello di uffici cambi. Va peraltro considerato che, se è vero che manuali, s/ w. piani e microchip sono facilmente trafugabili e che la circolazione dei cervelli non può essere facilmente impedita. tutto ciò non basta per trasferire una tecnologia, come ben sanno i paesi che la acquistano legalmente o illegalmente . O) L"erga omnes, pur restando un problema di mentalità politicodiplomatica, si avvia ad essere almeno fortemente attenuato con la pubblicazio ne delle nuove tabelle export. È infatti particolarmente importante che la nuova tabella indichi non solo i prodotti sorto controllo. ma anche gli esercizi diplomatici inte rnazionali da cui discendono specifiche misure e norme di controllo. Questo porterà ad una graduatoria tra paesi in cui è possibile esportare, mettendo praticamente fine al principio dell"erga omnes, ma al tempo stesso evitando di stilare una blacklisr. In più una clausola catch ali avrà bisogno di una lista eli paesi ad alto rischio (warning list) . P) La partecipazione italiana ~a senz'alrro qualificata maggiormente con personale di formazione più approfondita e moderna, che formi delegazio ni piccole e competenti. Va inoltre questo miglio rata la circolazione delle informazioni anche con incontri mensili per preparare in modo coerente la posizione ita liana. Conclusioni

L·esame dei sistemi di controllo istituiti dalle leggi 185 e 222 si può dire concluso con una vicenda no n meno e mblematica delle due scelte (caso Luchaire e caso BNL Adanta) per aprire questa ricerca.

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Con la votazione della legge Finanziaria 199-i nel dicembre 1993 è avvenuta la sparizione del CISD. l'organo di alta direzione polirica previsto da entrambi i sistemi di controllo. ono il profìlo bure-formale la fine di questo organo rientra nel cosiddetto ddl collegato alla Finanziaria 1994. in cui erano contenute le proposte di riforma amministrmiva sostenute da Sabino Cassese. Questa riforma prende ano della sostanziale ineffìcienza di troppi comitati interministeriali nella prima Repubblica e propugna rassegnazione delle competenze dei disciolti comitati o al CTPE o al ministero di competenza. Il CISD stesso è un comitato che ha funzionalo con un numero di riunioni piunosro basso e che non ha contribuito a creare ed a promuovere una politica delle esponazioni di armamenti con un profilo adeguato. È ragione' o le concludere che. al di là di specifiche carenze della classe politica nazionale sul tema. la struttura stessa dei poteri del governo e del presidente del Consiglio ha favorito la prol iferazione e !"inefficienza di comitati interministeriali. visti come unico stmmento di coordinamemo e di raccordo di compagini gO\·ernati,·e do,·e i ministri erano sostanzialmente indipendemi dal presideme del Consiglio. 11 fa llimento specifico e l'azione limitat:a dal CISO, incapace di prendere decisioni tempestive e ncne su questioni che avevano come posta migliaia di miliardi e di posti di la,·oro. è in defmitiva il frutto di una cultura politica nazionale troppo concentrata su una discussa gestione interna e troppo ideologicamente condizionata nello sviluppo di una politica estera di cui l'esportazione di armi e di alte tecnologie civili e militari sono il logico corollario tra i paesi del G--. Gli scenari sino ad ora drcolati nella ristretta comunità nazionale che si occupa di questi temi sono per rexpon di armi: - assegnazione delle competenze alla Presidenza del Consiglio: - assegnazione delle competenze al l\IIAE - assegnazione delle competenze al CIPE. Ognuno di questi scenari è replicabile in teoria per la legge 222, con la naturale sostituzione del Mincomes al posto del ~IAE quale possibile ministero competente. . Ognuno di questi scenari ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi. Il primo garantisce una evidente responsabili~ì politica e prevedi-

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bilmente una condotta più immediata ed energica. ma carica eli un valore politico transazioni che nella maggior parte dei casi sono gestibili a livello ministeriale. rendendo meno libero il possibile premier nella sua azione. Il secondo evita complessi raccordi interministeriali , ma allora la relazione annuale al parlamento andrebbe presentata dal governo nella persona del ministro competente. Il terzo permette eli assegnare una maggiore valenza economica alle transazioni tecno-militari e mantiene un tradizionale concerto inrerminisreriale a patto che il CIPE stesso diventi a geometria variabile e meno farraginoso ed a patto che la Difesa sia rappresentata. Un quarto scenario. la modifica delle funzioni del Comitato DifesalnclustJia, può presemare il vantaggio eli colmare subito un vuoto decisionale. ma non risolve i proble mi di fondo. Il processo di cambiamento dell'Italia , impegnata in una difficile moclernizzazione della politica e dello stato, investe evidentemente a nche la gestione dei sistemi di controllo su questi tipi eli esportazione. Di fronte ad un quadro inte rnazionale eli rischi aumentati e eli grande fluidità. le vecchie divisioni di competenze secondo sorpassate logiche eli potere no n hanno più senso di esistere. Se quesre esportazioni hanno innanzirutto. come ampiamente dimostraro. rilevanza politica estera, il ministero competente non può che essere quello degli Esteri, liberando il Mincomes da una missione largameme contraddittoria con quella dello sviluppo della competitività nazionale in un nuovo GATf dove la concorrenza è particolarmente accesa. li ìVIAE ha inoltre concretamente dimostrato un·operatività nell'istituzione eli una struttura di controllo delle licenze per la legge 185, che non appare ancora raggiunta nel caso della legge 222. Infatti lo stato complessivo dell'efficienza dei controlli ne l raffronto fra i due sistemi è abbastanza chiaro: con la legge 185 il controllo sulle tJiangolazioni stile Luchaire è assai efficace, al limite dell'autoesclusione dai mercati internazionali; - con la legge 222 tutte le carenze già elencare sono sostanzialmente rimaste. T guasti sarebbero molto più evidenti se singoli funzionari

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ed apparati dello stato non \'i a\'essero posto un temporaneo rimedio con sacrifici sconosciuti ai loro colleghi stranieri. Il timore degli operatori economici sulla possibilità di un freno alla loro competitività è lnrgamenre infondato perché una logica restrizione sugli obbiettivi dei flussi commerciali critici porta ad una trascurabile limitazione sui volumi d'affari. mentre i danni politici. militari. commerciali e d'immagine per le ditte macchiatesi di traffici illeciti sono molto superiori. come diverse ditte tedesche hanno sperimentato con la Libia e llraq. Anche questa ricerca dimostra che le esportazioni politicamente e commercialmente irresponsabili provocano poi una reazione dell'opinione pubblica che fìnisce per danneggiare gli stessi interessi economici, apparentemente sostenuti da operazioni spregiudicate. Controllo e competitività naziona li possono e devono coesistere per uno stato moderno ed un management avanzato inseriti in una comunità internazionale malgrado tutto sempre più interdipendente.

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Collana del ..centro Militare di Studi Strategici,. Pu bhlicazion i: l.

· U reclutamento in Italia.. <1989>

di Autori vari

.2.

·Storia del servizio militare in Italia dal 1506 al 1870•, Vol. I (1989}

di \'. Ilari

3.

•Storia del servizio militare in Italia dal 1871 a l 1918•, Vol. II (1990>

di \'. Ilari

l.

•Storia del servizio militare in Italia dal 1919 al 1943•, Vol. III 0990)

di V. Ilari

s.

•Storia del servizio militare in Italia dal 1943 a l 1945•, Vol. IV 0991)

di\'. Ilari

S.bis ·Storia del servizio miUtare in

di V. Ilari

Italia - La difesa della patria (1945-1991)•, Vol. V - Tomo I ·Pianificazione operativa e sistema di reclutamento• <199.2> S.h.:r

•Storia del servizio militare in ltaUa - La difesa della patria (19451991)., Vol. V - Tomo D ·Servizio militare e servizio civile - Legislazione e statistiche. 0992>

di\·. Ilari

6.

·Soppressione della leva e costituzione di forze armate volontarie• U990)

di P. Bdlucci - A. Gori

6a.

•Riflessioni sociologiche sul ser vizio di leva e vol ontariato• ( 1990>

di i\1. ,\l:lrorra -S. Labonia

7.

•L' importanza militare d e llo spazio• <1990>

di C. Buongiorno - S. Abbù G. ~Iaoli- A. !\Id i\1. ;\.onès - S. Orlandi f. l'ac.: iont: - F. Stt:fani


8.

•Le idee di "difesa alternativa" ed il ruolo dell'Italia· ( 1990)

9.

·La "Policy Science" n el controllo d egli annamenti• ( 1990>

IO.

· Il futuro della dissuas ione nucleare in Europa. ( 1990) ·l m ovime nti pacifisti ed antinucleari in Italia. 198 0-1988· ( 1990)

IL

•L'organizzazione della ricerca e s viluppo nell' ambito dife sa•, Vol. I (1990) l 2.his ·L'organizzazione della ricerca e sviluppo nell' ambito difesa •, Vol. n 13. .Sistem a di pianificazione ge nerale e rmanziaria ed ottimizzazione d e Ue risorse in ambito difesa. ( 1990) 14. •L'industria italiana degli armam enti• ( l 990) 15. · La s trategia sovie tic a nel Mediterraneo• (1990) 12.

16.

17.

18. 19.

· Profili di carriera e r emunerazione n eU'ambito d e ll'amministrazione d ello Stato· ( 1990) · Convers ione dell ' industria degli armamenti• ( 1990) · Il tras ferimento di tecn o logie strategicamente critich e. ( 1990) •Nuove possibili concezioni del mode llo difensiv o italiano• 0990)

di

r.

Ca log~ro

t. l. De Andreis

G. Dt::voto - P. Farinclla di P. lst:mia - P. Bcllucci, 1.. Bo7.zo - M. Carnovale M. Coccia - P. Cn:.-;cenzi C. Pelanda di S. Silvestri di F. Bauistelli - P. Isernia P. Crt:scenzi - A. Graziani A. Montehovi G. Ombuen - S.S. Cara rra C. Pn:sciunini di P. Bisogno- C. Pclanda M. 1ones- S. Rossi V. Oderda di P. Bisogno - C. Pdanda M. 1 ones - S. Rossi V. OdeRb di G. Marer- C. I3dlin:wna N. Gallippi - P. ~lc:trini P. t'< lenna di di

di

di di di

r. Gobbo- P.

Bianchi N. Bellini -G. Utili 1.. Caligaris - K.S. 13rower G. Cornacchia C.N. Oonnell)' - J. Shcrr A. Tani - P. Pozzi D. Tria - T. Longhi A. Ct::rilli - A. Gagnoni P. Mcnna S. Rossi - S. Rolfo 1 • Bellini S. Rossi - r. Bruni R<>cdn A. Politi - S. Gallucci S. Silvestri - V. Ilari D. Gallino- A. Politi M. Crt:masco


20.

.warfare simulation nel teatro mediterraneo• ( 1990)

di M. Coccia

21.

La formazione degli ufficiali dei

di A. Paoleni - A. [)"Amico A. Tucciarone

corpi tecnici· 0990)

22.

· lslam: problemi e prospettive politiche per l'Occidente- ( 1990)

di R. Aliboni - F. 13accheni L Guazzane V. Fiontni Piacenrini R. i\1. Scarcia Amoretti

23.

· Effetti sull' economia italiana della spesa d e lla difesa.. 0990> (Esaurito)

di A. Pedont: - M. Grassini

24.

•Atto unico europeo e industria italiana per la difesa. 0990)

di F. Onida - M. Nones G. Graziola- G.L. Grimaldi W. Hager- A. Forti G. Viesti

25.

•Disarmo, sviluppo e debito• (1990)

di C. Pelanda

26.

•Jugoslavia: realtà e prospettive(1990)

di C. Pelanda - G. Meyer R. Lizzi - A. Tntzzi D. Ungaro- T. Moro

27.

•Integrazione militare europea. 0990)

di S. Silvestri

28.

· Rappresentanza elettiva dei militari· 0990)

di G. Caforio- M. i'\uciari

29.

•Studi strategici e militari nelle università italiane- 0990)

di P. Ungari - M. Nones H. Lur&ghi - V. ilari

30.

.n

pensiero militare nel mondo musuJroano•, Vol. I 0991)

di V. FiorJni Piacentini

S.! .

·Sintesi del dibattito di sei rlcerche del Cemiss• ( 1991)

di Cemiss

31.

•Costituzione della difesa e stati di crisi per la difesa nazionale(1991)

di G. De Vergottini

32.

· Sviluppo, armamenti, conflittualità· 0991)

di L. Bonan:w..: - F. Armao M. Cesa - W. Coralluzzo

33.

.u pensiero

di G. Ligios - R. Redadli

militare nel mondo musuJroano•, Vol. Il 0991)


34.

· La "condizione militare" in Italia•, Vol. I •l militari di leva•

(1991)

d i M. Marotta M.L. Maniscalco G. Marotta - S. Labonia V. Di Nicola - G. Grossi

3'5.

. valutazione comparata dei piani di riordinamento delle FF.AA. dei Paesi dell' Alleanza Atlantica,. 0991)

d i D. Gallino

36.

•La formazione del dirigente militare• ( 1991)

di F. Fontana - F. Srefani G. Caccamo- G. G<tsperini

37.

•L'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia. 0991)

di P. Bdlucci - C.M. Hadaelli

38.

•La " condizione militare" in Italia,., Vol. ID ·Fenomenologia e problemi di devianza• ( 1991)

di G. Maroua

39.

·La dirigenza militare- (1992)

d i S. Cassese- C. D'Orta

40.

·Diritto internazionale per uffi.ciali della Marina Militare. ( 1993)

di N. Ronzini - M. Gestri

•11.

•l volontari a ferma prolungata: un ritratto sociologico•, Tomo I

di F. 13artistelli

0993) •1lbis. .Sottufficiali delle Forze Armate. Idee propositive per migliorare il reclutamento, lo s tatuto e la carriera., Tomo II 0994)

d i F. Bauisrelli

•!2.

•Strategia della ricerca internazionalis tica• 0993)

di L. Bonanate

<~3.

· Rapporto di ricerca su movim e nti migratori e s icurezza nazionale. ( 1993)

di G. Sacco

<i4 .

· Rapporto di ricerca su nuove strutture di sicurezza in Europa·

d i S. Silvestri

0993)


-15.

· Sistellli di comando e controllo e il loro influsso nella sicurezza italiana• ( l 993)

di P. Polica:-tro

;6.

•La minaccia dal fuori area contro il fianco meridionale della

di R. Aliboni

Nato• ( 1993) -17.

· Approvvigionamento delle materie prime e crisi e conflitti nel Mediterraneo• <1993>

di G. Mun.:ddu

48.

· Il futuro dell'aeromobilità: concetti operativi e tattici. Struttura e ordinamento d 'impiego- <1993>

di A. l'oliti

'-19.

· Impatto economico delle spese militari nella Regione EmiliaRomagna. <1993>

di A. Bolognini - J\1. Spin<.:di l'\ombma S.p.A.

50.

· l Paesi della sponda sud del Mediterraneo e la politica europea. 0993)

di R. Aliboni B. Scar<:ia Amoretti G. Pcnnbi- G. L.andoni L Bouini

51.

•l problemi della sicurezza nell'Est europeo e nell'ex-Unione Sovietica. ( 1993>

di C. Pelanda - E. Lena D . Gallino - t\ . Coni

·Il pensiero Olilitare nel mondo musulmano•, Vol. m

di V. Fior:tni l'iacentini

53.

•Presupposti concettuali e dottrinali per la configurazione di una futura forza di inte rvento( 1993)

di G. Caccamo

54.

• LO status delle navi da guerra

di A. dc Guury

-,

")_.

italiane in tempo di pace ed in situazione di crisi·< 1993> 5-).

• La "condizione militare" in Italia. , Vol. n ·Ufficiali e sottufficiall· 0993>

di 1\1. ,\laroua


56.

· Crisi del bipolarismo: vuoti di potere c possibili conseguenze0993)

eli S. Romano - J.L. Harper F. Mezzetti - C.M. Santoro D.V. Segre

57.

.n problema della quantificazio-

eli S. Sandri -A. Politi

ne dei dati attendibili sull'interscambio militare-industriale fra i vari paesi• 58.

..Qttimizzazione della selezione del personale - Metodi e modelli di selezione e organizzazione nelle Forze Armate Italiane- (1994)

eli A. De Carlo

59.

«Gestione delle crisi: metodologie e strumenti• 0994)

di P. Isernia

60.

•Politica militare e sistema politico: i partiti ed il nuovo modello di difesa. (1994)

di Paolo Bellucci

61.

· Sicurezza ed insicurezza nell'Europa post-comunista• (gennaio 1994)

eli S.A. Rossi - P. Visani

62.

•Indagine sulla propensione delle donne italiane a svolgere il servizio militare- (1994)

di Rossella Savarese

63.

•L'impatto economico delle spese militari in Emilia Romagna: case study su Bologna. (1994)

Nomisma

6-t.

•L'impatto de.Ua p resenza militare in Emilia Romagna - n "caso di Budrio" - Il caso del "Triangolo aeronautico": Forli, Cervia, Rimini· (1994)

65.

· Sistemi di sicurezza nei paesi del Golfo. Riflessi per l'Occidente- 0995)

di R. Aliboni - L. Guazzoni S. Silvestri

66.

·Sistema di controllo dell'esportazione degli armamenti e della tecnologia avanzata. Ammaestramenti delle crisi del Golfo· 0995)

di A. Politi - A. De Gutu-y S. Gallucci - M. Bilbeisi M. Lastella

omisma

1


Raccolta delle sintesi: 01.

..sintesi del dibattito di sei ricerche del Cemiss· 0991)

di Cemiss

02.

· Raccolta di sintesi di rapporti di ricerca su studi strategici e di politica internazionale.. ( 1994)

di Cemiss

Altre PubbUcazioni: S.:\.

·Atti del Seminario sulla sicurezza in Mediterraneo· (1991) (Roma 30 gennaio/ l febbraio 1991)

di Cemis..-;-Dcg

S.~.

· Sintesi del modello di difesa• (presentato in Parlamenro il 26 novembre 1991) 0991)

di Cemiss

S.r\.

•Aggiornamento del modello di difesa- 0993>

di Cemiss


Finito d i stampare Marzo 1995

TIPOUTOGRAFIA

00152 Roma- Via Ludovica Albertoni . 76/82 Tel. 06/ 5376.386 - 5349080- Fax 06/5377376


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SISTEMA DI CONTROLLO PER L'ESPORTAZIONE DEGLI ARMAMENTI E DELLA TECNOLOGIA AVANZATA by Biblioteca Militare - Issuu