5ZZZ7RIVIITA miLITARE
Direttore Responsabile Pier Giorgio Franzosi © ROMA- GENNAIO 199-l
Proprietà letteraria artistica e scientifica riservata
CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI
LO STATUS DEIJ:~ NAVI DA GUERRA ITALIANE IN TEMPO DI PACE ED IN SITUAZIONE DI CRISI
,IHRIVInA miLITARE
LO STATIJS DEIJ.E NAVI DA GUERRA ITALIANE IN TEMPO DI PACE ED IN SITIJAZIONE DI CRISI eli Andrea de Gutt1y
SOMMARIO
Sintesi del rapporto di ricerca
pag.
9
13
Snmmary of the Research
LO STATUS DELLE NAVI DA GUERRA ITALIANE IN TEMPO DI PACE ED IN SITUAZIONE DI CRISI
17 17 18
Introduzione l. Premessa
2. Articolazione della ricerca
Capitolo I DEFINIZIONE DI NAVE DA GUERRA l. Definizione d i nave da guerra c identificazione dei
suoi requisiti: a) nel diriuo internazionale 2. (Segue): b) nella legislazione italiana
19
3. La questione della classificazione delle ·navi ausiliarie·
24
22
Capitolo ll IL REGIME DELLA NAVIGAZIONE DELLA NAVE DA GUERRA
Sezione I l.
La disciplina dell'ingresso nelle acque interne e nei
porri
27
5
2. 3.
L¡esercizio del diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale: a) la discipUna patrizia pag. (Segue): b) il d iritto di passaggio inoffensivo delle navi da guena nel diritto internazionale consuetudina rio
33
4.
La navigazione nelle acque a rcipelagiche
40 44
5.
La navigazione negli stretti internazionali : a) premessa
49
(Segue): b) la navigazione negli stretti sottoposti al regime del passaggio in u-ansiro
52
(Segue): c) la navigazione negl i stretti cui si applica il regime del passaggio inoffensivo non sospendibile
56
8.
La navigazione nella zona contigua
57
9.
Il regin1e di navigazione delle navi da guerra nella zona economica esclusiva
58
6. 7.
10. La navigazione delle navi da guerra in alto mare
63
Sezione II 11. Regole particolari disciplinanti il regime di naviga-
66
zione dei sottomarini 12. Regole particolari disciplinanti il regime di naviga-
zione delle navi a propulsione n ucleare o trasportanti materiale nucleare
69
Capitolo m LE ATI1VITĂ€ ED I POTERI DELLE NAVI DA GUERRA
NEllE VARIE ZONE DI MARE l.
. el mare territoriale
75
2.
Nella zona contigua
84
3.
Negli stretti internazionali
85
6
4.
5.
ella zona economica esclusiva Nell'alto mare: a) l'esercizio d i controlli preventivi e repressivi su navi battenti la bandiera nazionale della nave da guerra
pag.
87
94
6. (Segue): b) il diritto di inseguimento a caldo (·hot pursuit·)
96
7.
(Segue): c) la repressione della pirateria
101
8.
(Segue): d) la repressione de lla tratta degli schiavi
103
9.
(Segue): e) la cooperazione internazionale in materia di lotta al narcotraffìco via mare
104
10. (Segue): f) la repressione delle trasmissioni radiotelevisive non autorizzate
108
11. (Segue): g) il ruolo delle navi da guerra per la tutela dei cavi e delle condoue sottomarine
110
12. Il diritto di visita: a) profili generali
114
13. (Segue): b) la visita per acce1tare la bandiera
115
14. (Segue): c) il diritto di visita nei confronti di nave senza nazionalità
118
15. (Segue): d) il d iritto di visita contro navi coinvolte in trasmissioni radiotelevisive non autorizzate
16. Le modalità di esercizio del dirilto di visita
120 121
17. La disciplina dell'inquinamento marino causato dalle navi da guena
125
18. Il ruolo delle navi da guerra, con parrkolare 1i guardo a quelle italiane, per assicurare il tispetto delle norn1e in tema di protezione ambienrale del mare
129
19. Il ruolo delle navi da guerra nella repressione del terrorismo
134 7
Capitolo IV LE IMMUNITÀ DELLA NAVE DA GUERRA E DEL SUO EQUIPAGGIO
1. Premessa
pag. 143
2. Le immunità di cui gode la nave da guetTa
143
3. Le immunità ed i privilegi di cui gode l'equipaggio di una nave da guerra
147
Capitolo V ALCUNI PROBLEMI PARTICOLARI l. La disciplina delrasilo a bordo delle navi da guerra
153
2. La reazione dello Stato contro la concessione illegitti-
ma dell"asilo a bordo di navi da guerra
157
3. Lo status di una nave da guerra affondata
158
Capitolo VI lA NAVE DA GUERRA IN SITUAZIONI DI ~CRISI INTERNAZIONALE» l. Premessa e definizione del campo di indagine
163
2. Attività decise e coordinate a livello d i Nazioni Unite
164
3. Attività svolte al di fuori del sistema delle Nazioni Unite
168
Considerazioni conclusive
175
8
SINTESI DEL RAPPORTO DI RICERCA
~egli anni più recenti, l'Italia ha fauo ripetutameme ricorso alla marina militare per svolgere determinati compiti di rilievo internazionale: si possono ricordare. in questo contesto. le peace-keeping opercttions svolte sia souo l'egida delle 1azioni Unite che al di fuori di tale sistema. le attività di soccorso d'emergenza prestate a connazionali che si trO\·avano in situazione di grave pe1icolo all'estero, l'atth·ità di pattugliamento di determinate aree -calde- al fìne di prevenire la commissione di reati (ad esempio, atti di pirateria nel Golfo di Tailandia, pattugliamento del mare territoriale albanese), l'attività di sminamemo (ad esempio, l'opera7Jone posta in essere clapprima nel Mar Rosso e nel Canale di Suez e successivamente nel Golfo Persico in occasione del confliuo Iran-Iraq). l'atti,·il:à di controllo del rispetto delle decisioni adottale in seno alle '\azioni Unite (si ricorderanno, quale esempio, i controlli della navigazione effettuati nell'alto Adriatico e nel canale di Otranto per far Jispettare l'embargo decretato dalle Nazioni Unite contro i belligeranti nel conflitto jugoslavo), la protezione della libertà di navigazione in alto mare e negli stretti intemazionali, il soccorso umanitario, ecc. Il nuovo ruolo svolto dalle nostre navi militari risulta certamente assai significativo: esso, peraltro, ha sollevato una serie di problemi e comporta una serie di conseguenze assai delicate souo molteplici profìli: politico, strategico, economico. giuridico, ecc. Obiettivo di questa ricerca è stato, sostanzialmente, quello di delineare, in termini comprensibili per gli operatori pratici, quale sia lo status della nave da guerra italiana in tempo di pace c di crisi. La ricerca è stata articolata in sei parti . a) Nella prima si è proceduto a precisare la definizione di nave da guerra e ad identificare i suoi requisiti.
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b) Nella seconda è stato ind ividuato il regime di navigazione della nave militare nelle varie zone in cui viene diviso, dal punto eli vista giuridico, il mare. c) Nella terza parte della ricerca sono stati analizzati i poteri che vengono riconosciuti, in base al diritto internazionale ed al diritto positivo interno italiano, alle navi da guerra nazionali a seconda dell'area eli mare in cui si trovano. d) La quarta parte, invece, è dedicata all'individuazione dell'insieme delle immunità e dei privilegi cui ha diritto la nave da guerra ed il suo equipaggio. e) ella quinta parte. poi. sono stati affrontati alcuni problemi particolari concernenti le navi da guerra . ./) Nella sesta ed ultima fase dell'indagine si è proceduto ad individuare con precisione quali siano le regole speciali che disciplinano lo status più generale delle navi da guen-a, le sue competenze ed i suoi diritti, in presenza di una situazione di c1isi internazionale che non possa essere, tecnicamente, qualificata quale conflitto armato.
È del tutto evidente che per definire con precisione diritti ed obblighi della nave da guel1(1 italiana si è dovuto fare riferimento
non solo alla disciplina internazionale ma anche, e soprattutto, all'insieme delle no1me interne italiane che regolano la materia qui in esame. In verità l'individuazione precisa delllo status della nave da guerra è resa difficile dal rapido mutare, soprattutto negli ultimi dieci anni, delle norme internazionali in tema di d iritto del mare. A partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, l'intera materia del diritto del mare, che era stata a lungo pressoché immobile, ha subito una profonda evoluzione, tuttor-a in corso, che ha introdotto una serie consistente eli novità sul piano normativo. Alcune eli queste novità si sono trasformate in norme consuetudinarie (acl esempio, l'istituto della zona economica esclusiva, o la regola dell'estensione fmo acl un massimo di 12 miglia del mare territoriale) mentre rispetto ad alu·e la prassi internazionale non consente ancora di affermare che si sono formate nuove norme di diritto internazionale generale. Sebbene l'indagine giuridica non si è presentata faci le, a causa
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del variegato comportamento degli Stati risperto a determinati istituti del diritto del mare, si può certamente affermare, alla luce dei risultati della ricerca, che vi sono ormai una serie di regole disciplinanti le navi da guerra, che si sono sufficientemente consolidare e possono considerarsi incontroverse. Intendiamo, ad esempio, riferirei alla regola che artribuisce competenze di enforcement alle navi da guerra nella zona economjça esclusiva dello $[ato di cui battono la bandiera, all'insieme di regole che disciplinano le inununità ed i privilegi della nave da guen<1, ecc. In alt1i serrori, invece, la disciplina internazionale pare più incerta per cui è quanto mai necessario usare la massima prudenza al fine di evitare situazioni di tensione internazionale che potrebbero sfocia re in vere e proprie crisi. Se le norme internazionali rilevanti sono stale oggetto di profonda modifica negli ultimi anni, ciò non può essere detto per la normativa interna italiana. Infatti, a prescindere dall'allargamento delle competenze alle navi da guerra italiane, ad esempio, nel sertore della prevenzione e della repressione dell'inquinamento o della lotta al narcotraffico, la nostra normativa interna non è stata adeguata, in altri importanti settori, all'evoluzione delle norme internazionali. Quanto mai sintomatico è, al riguardo, il fatto che il SMM 3, Regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militar·e, che pur è stato aggiornato con una certa regolarità, risulta in a lcune sue parti superato e, addirittura, in contrasto con le norme internazionali vigemi e vincolanti l'Italia. reJ corso dell'indagine si è provveduto a segnalare, caso per caso, gli aspetti di maggiore contrasto o di carenza nella normativa interna italiana: in questa sede non resta che auspicare che il Regolamento SMM 3, che costituisce il documento di bordo delle navi da guerra che ispira la condotta degli ufficiali della Marina Militare. sia coerentemente rivisto e aggiornato: ciò nell'interesse del nostro paese ed allo scopo di assicurare una maggiore incisività all'azione delle noso·e navi da guet1<l.
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SUMMARY OF THE RESEARCH
In recent years Italy has repeatedly used its navy ra carry out particular rasks of inrernarianal scope. These include peace-keeping operations carried our both on behalf af rhe United Nations and also ourwirh rhe UN umbrella. They include emergency aid aperations for Italian cirizens in grave danger abroad, parrai operations far crime prevention in particularly ·hot• areas (against piracy in the Gulf of Thailand, for example, and patrol of Albania's territorial sea), mine-clearing operations (first in the Red Sea and Suez Canal and rhen in rhe Gulf during rhe Iran-Iraq war), monitaring observance of United Nations resolurions (monitoring of shipping in rhe northern Adriatic and rhe Strait af Otranto ro ensure observance of the UN embargo against the belligerents in rhe Jugoslav contlict), rhe protection of rhe freedom of navigation on the high seas and through international srraits, humanitarian aid, and so on. This new role far aur navy's ships is indeed significanr, and has broughr with it a number cif problems and consequences which are fairly delicate from the politica!, strategie, economie and juridical viewpoints. The presenr research is addressed principally to describing, in terms which can be of use to thase apera.ting in rhe field, the status of the Italian warship in times of peace and of crisis. The research is arranged in six parts. a) The fu·st part sets our ro defrne a warship and to list irs characreristics. b) The second part identifies navigational practice far warships in the various zones inro which the sea is divided for juridical purpases.
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c) The third part analyses the powers recognized to the countty's warships accord ing to internationa l and to Italian law, depending on the zone of sea in which they are operating. d) The fourth pare covers the inununities a nd privileges which ap ply to the warship and its crew. e) The fifth pan looks at some of the special problems affecting warships . ./) The sixth and last part of the study sets out to identify precisely the special mles which govern the status of the warship more generally, and its functions and tights in an inte rnatio na l crisis situation which cannot technically be described as armed conflict. It is clear that to define precisely the rights and obligations of the Italian warship it has been necessary to refer not o nly to customary and conventional international law but also, a nd especially, to the relevant body of ltalian laws. The precise definition of the status of the warship is made more d ifficult by the rapid changes that bave taken piace in international maritime law, especially in the last te n years. As from the 1982 UN Convention o n the Law of the Sea, the entire body of maritime law, p ractica lly unchanged for so long, has undergone a fa r-reaching, and stili on-going evolution that has brought in a large number of new and modified norms. Some of these have developed into customary law (the institution of the exclusive econo mie zone, the maximum of 12 miles for the territorial sea) w hereas international practice in other cases has not yet reached the point w here new customary norms can be said now to exist. The different behaviour of States regarding given institutions of the law of the sea has meant that this juridical investigation has certainly not been easy. But it can be said that, in the light of the research results, there is now a set of fairly clear-cut ru les governing warships, w hich can be held to be beyond conrroversy. We refer, for example, to the rule giving enforcement rights to warships in their countty's exclusive economie zone, to the body of rules governing the immunities and privileges of warships, and so on. However, in other sectors generai internatio nal law seems less
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certain, and it is essential to use the greatest discretion in order to avoid situations of international tension which easily could result in fuU-blown crises. Whereas the relevant international norms have undergone profound change in recent years, the same cannot be sa icl for Italian national law. While recent Italian legislation has extended warships' institutional functions to include, for example, anti-pollution and anti-narcotics operations, in other importane sectors it has not yer been upclated to corresponcl to the evolution of international norrns. A glaring example is the fact that SMM 3 ·Regulation for service on boarcl naval ships•, although fairly regularly updatecl, contains sections which are not only out of date but actually contradict current international norms which are bincling on Italy. In the course of the study, cases bave been systematically reported where Italian national law presents its most obvious contraclictions or failures. At this stage the hope must be that Regulation SMM 3, the shipboarcl document governing the conduct of Navy officers on warships, be thoroughly revised ancl brought up to date. This will be in the interests of our countiy, ancl will ensure ù1at our warships can operate with greater effectiveness.
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LO STATUS DEllE NAVI DA GUERRA ITALIANE IN TEMPO DI PACE ED IN SITUAZIONE DI CRISI di Andrea de Guttry
INTRODUZIONE
l. Premessa '\egli anni più recenti, l'Italia ha fano ripetutamente ricorso alla marina militare per svolgere determinati compiti di rilievo internazionale: si possono ricordare, in questo contesto, le peace-keeping operations svolte sia sotto l'egida delle i azioni Unite che al di fuori di tale sistema, le attività di soccorso d'emergenza prestate a connazionali che si trovavano in situazione di gmve pericolo all'estero, l'auh·ità di panugliamento di determinate aree •Calde· al fìne di prevenire la commissione di reati (ad esempio, aui di pirateria nel Golfo di Tailandia, pattugliamento del mare territoriale albanese), l'attività di sminamemo (ad esempio, l"operazione posta in essere dapprima nel l\lar Rosso e nel Canale di Suez e successivamente nel Golfo Persico in occasione del conflitto Iran-Iraq), l'atlività di controllo del
rispetto delle decisioni adottate in seno alle
azioni Unire (si ricor-
deranno, quale esempio, i controlli della navigazione effettuati nelralto Adriatico e nel canale di Otranto per far rispenare l'embargo decretato dalle azioni Unite contro i belligeranti nel conflitto jugoslavo), la protezione della libertà di navigazione in alto mare c negli stretti inrernazionali, il soccorso umanitario, ecc. •. Il nuovo molo svolto dalle nostre na"i militari risulta certamente assai significativo: esso, pemltro, ha sollevato una serie di problemi e comporta una serie di conseguenze assai delicate sono molteplici profili: politico, strategico, economico, giur idico ecc. Obicnivo di questa ricerca è, sostanzial mente, quello di delinea-
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re, in termini comprensibili per gli operatori pratici, quale sia lo status della nave da guemt italiana in tempo di pace e di crisi. Si è cercato, in altri termini, di descrivere, nei dettagli, quali siano i diritti e quali siano gli obblighi cui va incontro una nave militare italiana in tempo di pace e di crisi. È del tutto evideme che per definire lo status della nave da guerra italiana si è dovuto fare riferimento non solo alla disciplina internazionale ma anche, e soprattutto, all'insieme delle norme interne italiane che regolano la mateiia qui in esame.
2. Articolazione de lla ricerca ricerca è articolata in sei pani. a) Nella prima si è proceduto a precisare la definizione di nave da guerra e ad identificare i suoi requisiti. b) i ella seconda è stato individuato il regime di navigazione della nave militare ne lle varie zone in cui viene diviso, dal punto di vista giuridico, il mare. c) Nella terza parte della Iicerca sono stati analizzati i poteri che vengono riconosciuti, in base al diritto internazionale ed al diritto positivo interno italiano, alle navi da guerra nazionali a seconda dell'area di mare in cui si trovano. d) La quarta pa1te, invece, è dedicata all'individuazione dell'insieme delle immunità e dei privilegi cui ha diritto la nave da guerra ed il suo equipaggio. e) Iella quinta pane, poi. sono stati affrontati alcuni problemi panicolari concernenti le navi da guerra. f) 1 ella sesta ed ultima fase dell'indagine si è proceduto ad individuare con precisione quali siano le regole speciali che disciplinano lo sratus più generale delle nave da guen·a, le sue competenze ed i suoi di1itti, in presenza di una situazione di ctisi intemazionale che non possa essere, tecnicamente, qualificata quale conflitto armato. La
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Capitolo I DEFINIZIONE DI NAVE DA GUERRA
l. Definizione di nave da guerra ed identificazione dei suoi
requisiti: a) nel diritto inte rnazionale Tradizionalmente le navi da guerra sono state considerate una sono-categoria delle navi pubbliche (o statali) non adibite a fini commerciali le quali, a loro volta, costituiscono una sotto-categoria delle navi in genere 2. Nel diritto internazionale consuetudinario e patrizio la questione della definizione di nave da guerra non ha sollevato grandi difficoltà né divergenze radicali di posizioni. Non è un caso, pertanto, che la definizione attualmente considerata valida si basa, largamente, su quella elaborata all'inizio di questo secolo durante i lavori della Conferenza dell'Aja del 1907. È proprio la VII Convenzione delrAja del 1907 concernente la conversione delle navi mercantili in navi militari che contiene il nucleo centrale della definizione di nave da guerra. Quattro sono le caratteristiche che contraddistinguono, secondo tale Convenzione, la nave da guena dalle alrri navi: l) essa deve, anzitutto, essere posta -sous l'autorité directe, le con-
trote immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon• 3; 2) essa, poi, deve ·porter les signes e>..'térieurs distinctifs des batiments de guerre de leur nationatité· -1; 3) il comandante della nave in questione ·doit erre au service de l'Etat et dument cornmissionné par les autorités compétents•; il suo nome, inoltre ·doit fìgu rer sur la liste des officiers de la flotte militaire- 5; 19
4) l'equipaggio, infine, ·doit etre soumis aux règles de la discipline militaire- 6. La Convenzione in questione è stata ratificata da circa 35 Stati: alcune grandi potenze maritt im e, qua li g li USA, ed altri Stati dell'America latina non ne sono divenuti parti in quanto non condividevano alcune questioni strettamente collegate con la procedura di conversione delle navi mercantili in navi da g uerra. Le critiche rivolte da questi Stati alla VII Convenzione dell'Aja non si erano mai estese, peraltro, al contenuto delle norme che identificavano i requisiti propri della nave da guerra. Al contra1io, pare imporrante sottolineare che nel manuale della Marina statunitense suUe regole disciplinanti la guerra navale, gli elementi caratte1izzanti una nave da guerra corrispondono sostanzialmente a quelli codificati nella VII Convenzione dell'Aja del 1907 7. La discussione sulla definizione di nave da guerra fu ripresa solo alcuni decenni più tardi in occasione dei lav01i della Commissione del diritto internazionale concernenti la predisposizione di una nuova Convenzione sul diritto del mare. La proposta elaborata nel 1957 dalla stessa Comnùssione venne integralmente recepita dalla Conferenza di Ginevra del 1958 e definitivamente codificata nell'art. 8 della Convenzione sull'alto mare. Secondo tale nonna ·the tenn ·warship' means a ship belonging to the naval forces of a State bearing the extemal marks distinguishing warships of its nationality, under the cornrnand of an officer duly commissioned by the government and whose name appears in the Navy List, and manhed by a crew who are under regular naval discipline·. Alla luce della nuova formulazione codificata nella Convenzione del 1958 la sottoposizione della nave al controllo statale diviene, dunque, uno dei requisiti fondamentali per attribuire ad essa lo status di nave da guerra. Ciò, oltretutto, rispecchia assai bene la nuova e diffusa prassi degli Stati in virtù della quale le navi da guerra sono pressoché tutte di proprietà statale. La seconda innovazione introdotta dalla Convenzione di Ginevra
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riguarda il tipo di disciplina cui deve essere sottoposto l'equipaggio di una nave militare: mentre nella \11 Convenzione dell'Aja si parlava di ·rules of military discipline•, la Com·enzione di Ginevra richiede che l'equipaggio sia posro sotto ·regular naval discipline•. La questione non richiede, comunque, ultetiore approfondimento perchè questo avrebbe un ri lievo esclusivamente storico senza conseguenze pratiche: nell'ultima codificazione del diritto del mare, quella di Montego Bay del1982, si trova, infatti. conferma che deve intendersi quale requisito fondamentale di una nave da guerra quello che il suo equipaggio sia soggetto alla ·regular armed forces discipline-. i è così anticipato che la discussione sulla definizione di nave da guerra, iniziata nel 1907, ripresa negli anni 50, è ridivenuta di attualità di recente durante i lavori della III Conferenza delle azioni Unite sul diritto del mare (U CLOS). L'art. 29 della Convenzione di Montego Bay prevede che ·For the purpose of this Convention, "''arship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality. under the command of an officer duly commissioned by the Go,·emment of the State and whosc namc appears in the appropriate service list or its equivalent. and manncd by a crt:w which is under regular armed forces discipline·.
A prescindere da alcune modifiche di natura prettamcnre letterale ma che non incidono sulla soswnza della definizione s, tre sembrano essere le novità introdotte in questa norma.
Anzitutto, la sfera di validità della deftnizione viene estesa ad ogni zona di mare (la Convenzione del 1958 concerneva solo l'alto mare) e, in St.>condo luogo. come già anticipato, si defmisce in termini nuovi il tipo di disciplina cui deve essere sottoposto l'equipaggio. Ciò \-aie, peraltro, solo per la versione inglese dato che in quella francese entrambi i testi (art. 8 della Convenzione di Ginevra del 1958 e art. 29 della Convenzione del 1982) usano la medesin1a espressione -discipline militaire-. In terzo luogo, poi, la nave in questione non dovrà più appartenere necessariamente alle ·•naval forces· dello Stato ma sarà sufficiente che essa appartenga alle ·armed forces· di quest'ultimo. 21
Come è stato acutamente osservato , il riferimento generico a lle ·forze armate • ·Est destiné à tenir compre de l'intégration des différentes branches cles forces am1ées dans d ivers pays, de l'utilisation de batiments de mer par certaines atmées de terre et forces aériennes, ainsi que de l'existence de gardes-cà:e en rant qu'unités distinctes cles forces armées de cerrain Erars. 9.
Ma, a prescindere da queste innovazioni, ci pare che la definizione di nave da guerra codificata p iù d i recente con·isponde ormai alla defin izione data nel diritto internazionale consuetudinario. A questo proposito valgano le seguenti osservazioni: l) nel corso della Conferenza di Ginevra del 1958 nonché dei lavori della III UNCLOS, il problema della definizione di nave da guerra
non ha sollevato problemi d i rilievo, essendo o rmai pressoché del rutto pacifica la sua formulazione. 2) Ielle legislazioni interne degli Stati i criteri identificativi delle navi da guerra corrispondono, sostanzialmente, a quelli codificati negli atti internazionali ricordati in precedenza lO. 3) La giurisprudenza interna ed internazionale ha più volte avuto occasione di fare propria la d efini zione elaborata nelle Convenzioni internazionali già citate 11 . Tutto ciò sembra confermare che , a l giorno d'oggi, nel diritto internazionale generale la nozione d i nave da guena conisponde a q uella codificata nell'an. 29 della Convenzione del 1982 12.
2. (Segue): b) nella legislazione italiana Nella legislazione interna italiana la definizione di nave da guerra è stata codificata in vati atti normativi. Le differenze esistenti nelle varie definizioni inducono ad affermare che la nozione di nave da guena nell'ordinamento interno italia no d ipende dal contesto in cui essa rileva 13. Così, ad esempio, l'att . 133 del Regio Decreto 8 luglio 22
1938, n. 1415. Approvazione di testi della legge di guerra e della legge di neutralità, prevede che .Sono navi da guerra quelle comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra, c che legittimano la propria qualità mediante i segni distintivi adottati, a questo fine, dallo Stato al quale appartengono•.
Tale definizione. di caranere generale, è simile a quella che si può ricavare dalla norma internazionale esaminata in precedenza. Peraltro, a prescindere dalla definizione ora ricordata, l'art. 11 del Codice penale militare di pace cspressamenre afferma che ·Agli effetti della legge penale militare. sono navi militari c aeromobili militari, le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare•.
In verità, la norma ora ricordata si riferisce alla navi militari che \'engono intese come una categoria più vasta delle navi da guerra. Per queste ultime la definizione è quindi quella codificata nell'art. 133 del Regio Decreto del 1938 14. Infme si deve ancora segnalare la definizione di nave da guerra codificata all'art. 2 del Regio Decreto 24 agosto 1933 n. 2423, Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo eli pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del regno. dei possedimenti dell'Egeo e delle colonie, secondo cui ·Per nave da guerra deve intendersi non solo ogni na\'e designata come tale nel senso accettato per questo termine, ma anche ogni na\'e di qualunque specie che batte bandiera da guerra e sia adibita a ser\'izio dello Stato-.
In conclusione ci pare si possa affermare che la nozione di nave da guerra codificata nell'ordinamento italiano non coincide sempre con quella codificata nelle regole internazionali: queste ultime, per23
ramo, dovranno essere tenute in adeguata considerazione ai fini che qui rilevano.
3. La questione della classificazione delle •navi ausiliareDalla definizione oggi in vigore di nave da guen-a non è facile ricavare se siano da annovemre tra le navi da guen-a non solo quelle teoricamente utilizzabili per le operazioni belliche in senso stretto, ma anche tutte le c.d. navi ausiliare adibite, ad esempio. al trasporto di truppe, ai rifornimenti ecc. 15. ì-\umerose legislazioni nazionali sono orientate verso una risposra positiva al quesito: ad esempio, un decreto francese del 21 maggio 1913 prevedeva, espressamente, che •Le terme 'batimenr de guerre' doit erre considéré comme s'appliquant non seulement à rous les batimentS désignés comme tels au sens admis de ce terme, mais également aux navires auxiliares de tOll[es sortes- 16.
In verità, quesra estensione automatica de llo status di nave da guen-a alle navi ausiliare solleva non poche perplessità anche in considerazione dell'insieme delle conseguenze che ne deriverebbero. Elementi utili per ricostruire con precisione lo status delle navi ausiliarie possono essere ricavati dalla Déclaration de Londre du 1909 relative au droit de la guerre mari/ime. In questa Dichiarazione è stata disciplinata l'ipotesi di navi commerciali neutrali che svolgano attività ausiliarie a favore delle navi da guerra di uno dei belligeranti. econdo l'art. 46 della Dichiarazione, una nave mercantile neutrale che partecipi alle ostilità. oppure sia sono il conrrollo ed agli ordini di u n funzionario del governo nemico, oppure ancora sia utilizzata esclusivamente per il trasporto di truppe del nemico, sarà sonoposta al ti-attamento riservato non alle navi da guerra del nemico ma alle navi commerciali del nemico. Alla luce delle considemzioni precedenti ci pare che si possa con-
24
eludere affermando che il problema della classificazione della navi ·ausiliare' debbe essere risolto in uno dei seguenti modi: 1) qualora la nave ·ausiliaria· abbia rutti i requisiti della nave da guerra (appartenenza allo Stato. insegne, comandante militare, equ ipaggio sottoposro alle regole militari ecc.) allora essa sarà considerata- a tutti gli effetti - nave da guerra.; 2) ove la c.d. nave ausiliaria. invece. non abbia i requtsttt VISti 111 precedenza allora dovrà essere trattata alla stregua delle navi commerciali stata li o private. Queste conclusioni sono perfenamenre in sintonia con lo spirito e la leuera delle norme codificate nei vari Accordi internazionali citati in precedenza i quali. come si è Yisto, nell'indicare le caraueristiche che contraddistinguono le navi da guerra non attribuiscono alcu n rilievo all'attività concre tamente esercitata dalla nave in questione (sia essa, cioè, attività militare in senso stretto o solo anività ausiliare).
Capitolo ll IL REGIME DELLA NAVIGAZIONE DELLA NAVE DA GUERRA
SEZIONE I
l. La disciplina dell'ingresso nelle acque interne e nei porti La questione dell'accesso di navi da guerra nelle acque interne o in un pono straniero è stata oggetto d i disam ina, anche alquanto dettagliata, fino ad a lcu ni decenni orsono: se si escludono alcune eccezioni, il tema non è stato, invece, parricolam1ente approfondito in tempi più recenti. Secondo la migUore dottrina dell'inizio del secolo, le regole inte rnazionali relative alla disciplina dell'accesso ai porti potevano così essere Jiassunte:
.(i) in time of peace, commerciai ports must be left open to intemational TI1e liberty of access to ports granted to foreign vessels implies their right ro load and unload their cargoes; embark and disembark their passengers; (ii) no pon can ever be shut against a foreign ship seeking shelter from rempesr or compelled ro enter it in distress; (ili) purely military ports may be closed to a li foreign warships or merchant vessels on the ground of justifiable precaution; (iv) entry oj ships oj war· even into commerciai ports may be subjected to certain rest rictions both as regar'ds the number oj vessels allowed to enter and the lenght ojtheir· stay... l7 . tr&ffic.
Soffermando l'attenzione in modo panicolare sull'accesso di navi da guerra in un porto straniero, è stato auto revolmente affermato che le regole formatesi nel diritto internazionale sarebbero le seguenti: ·L'Etat a le droit de fermer aux batiments de guerre étrangers l'accès de
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ses eaux tnteneures, ports ou mouillages- sauf, bien entendu, le cas de relàche forcée pour détresse; mais s'il n'a pas manifesté sa volonté d'user de ce droit ou d'en subordonner l'exercice à des conditions admises par la courume internationale, l'accès de ses port ou mouillages est présumé ouvert aux bihiments de guerre étrangers• 18.
In altri termini, vi sarebbe nell'ordinamento internazionale una presunzione dell'esistenza del consenso dello Stato costiero all'accesso di navi da guerra straniere; resta, peraltro, ferma la possibilità per lo Stato in questione di dimostrare la propria contrarietà a questa presunzione sia attraverso manifestazioni della volontà internaziona lmente rilevanti, sia mediante l'adozione di specifici atti interni 19. Dalla prassi internazionale meno recente si possono trarre u lteriori elementi che sembrano confortare questa tesi che contempera in maniera sufficientemente adeguata le esigenze di sicurezza degli Stati costieri con quelli delle tradizionali potenze marittime. In questo senso si può cirare un significativo precedente del 1912 quando la nave da guerra italiana ·Piemonte• era approdata senza preavviso nel porto malgascio di Diego Suarez. A seguito di una nota del Governo francese nel la qua le quest'u ltimo lamentava il fatto che la Piemonte non aveva richiesto la preventiva autoiizzazione per entrare nel po1to di cui trattasi, il Ministro degli esteri italiano, San Giuliano, svolgeva alcune interessanti osse1vazioni in un dispaccio inviato all'Ambasciatore iraliano a Parigi. Dopo aver precisato che ·non è a conoscenza di questo Ministero né di quello della Marina che esistano convenzioni od intese speciali né con la Francia né con altre nazioni circa il preavviso di approdo di navi da guerra isolate nei porti commerciali esteri•,
il Ministro San Giuliano Iichiamava il generale consenso di tutti gli sciittoii francesi di diiitto internazionale marittimo per affermare che l'entrata nei porti francesi delle navi da guerra di nazioni amiche deve considerarsi libero
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·salvo speciali disposizioni derivami da convenzioni internazionali· 20. Da quanto riassunto in precedenza emerge, quindi, che gli Stati costieri possono introdurre una selie di limiti o addirittura di divieti assoluti di accesso ai propri porti o a certuni di questi a tutte le navi militari straniere o solo a quelle battenti detenninate bandiere 21. Limiti di tale natura potranno essere codificati in accordi internazionali (questo era lo strumento privilegiato nel passato) o in atti aventi natura interna (che dovranno, ovviamente, essere notificati a tutte le controparti interessate). Tra gli accordi internazionali possono essere richiamati, a titolo meramente esemplificativo, il Trattato tra I'ItaUa e la Grecia di amicizia, conunercio e di navigazione, firmato a San Remo il 5 novembre 1948 22, il cui art. 25 dispone che ·Le navires de l'une des Hautes Parties comractantes, dans les ports de l'autre, serom traités, soit à l'entrée soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le meme pied que les marines nationaux ou les navires de la nation la plus favorisèe•.
L'applicabilità della norma in questione anche alle navi da guerra potrebbe sembrare discutibile: in verità, attraverso un confronto con le norme rilevanti codificate in alcune convenzioni similari, pare possibile risolvere i dubbi che potrebbero essere sollevati in tal senso. Altri Trattati di amicizia, commercio e navigazione, stipulati dall'Ital ia, infatti , prevedevano espressamente che le clausole pattizie non si applicavano alle navi da guerra 23 o prevedevano che solo determinate norme convenzionali si estendessero anche alle navi da guen·a 24 oppure estendevano espressamente le previsioni pattizie alle sole navi mercantiU 25. Dalla formu lazione della norma codificata nel Trattato tra l'Italia e la Grecia si può, pertanto, dedurre che essa estende la proptia portata anche alle navi da guerra dei due paesi. Non può essere richiamata, invece, la Convenzione di Ginevra del 1923 sul regime internazionale dei porti matittimi che pur contie29
ne regole assai importanti sull'accesso ai porti, dato che il suo alt. 13 dispone espressamente che le regole convenzionali non si applicano alle navi da guerra. Dall'altro lato, sono numerose le regole interne codificate per disciplinare l'accesso ai porti nazionali delle navi da guerra battenti bandiera straniera. Queste regole riguardano, in linea generale, le seguenti tematiche: la definizione di nave da gue1n, la determinazione dei luoghi cui possono accedere tali navi, la durata del soggiorno, il numero massimo di navi che possono soggiornare contemporaneamente nei porti nazionali, le regole d'ingresso nei porti, la disciplina degli aeromobili a bordo delle navi da guerra 26. Un tipico esempio di un insieme di regole nazionali che disciplinano i vari aspetti ricordati in precedenza è dato dal RD italiano del 24 agosto 1933 n. 2423. In base a tale atto, dopo aver definito il campo di applicazione geografica del medesimo e dopo aver proceduto ad una definizione di nave da guerra 27, si precisa, anzitutto, che ·Le navi da guerra estere sono sempre autorizzate in tempo di pace a visitare i poni nazionali· (art. 3).
Viene poi disciplinato il numero d i navi da guena di un medesimo Stato che possono soggiornare nei poni italiani, la durata massima della visita (otto giorni), !"obbligo d i preavvisare per il tramite diplomatico la visita (con almeno sette giorni di anticipo), l'insieme delle attività cqe possono svolgere nel polto, le modalità di assegnazione del posto, ecc. Tra le norme interne, meritano essere ricordati, per la loro oggettiva rilevanza in questa sede, una serie di Executive Orders emanati dalle autorità statunitensi nei primi decenni del Secolo XX 28 . Dalla formulazione di questi atti si può arguire , chiaramente, la posizione statunitense sulla questione della disciplina dell'accesso ai porti da parte di navi da guerra straniere: esso è da considerarsi libero a meno che lo Stato costiero non abbia espressamente manifestato atteggiamento contrario. È proprio in questo senso che gli USA
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hanno avuto occasioce di negare a navi da guena straniere il diritto di accesso a determinati porri statunitensi rientrando ciò nella loro facoltà. Nessuna critica è stata avanzata, da parte eli altri Stati, contro queste decisioni del Governo eli Washington. In tempi ancora più recenti, g li USA hanno ribadito la propria posizione sul problema in esame: in una nota inviata all'Ambasciata d'Egitto a Washington il 12 settembre 1979 il Dipartimento di Stato precisava che ·In recognition of the sovereign nature of warships, the United States permits their enuy into U.S. ports without special agreements or safety assessments• 29.
Da ultimo merita soffermare l'attenzione ancora su un aspetto che necessita un ulteriore chiarimento. Il fatto che un certo numero di Stati, in conformità con le regole di dilitto internazionale, ritenga perfettamente libero l'accesso ai propri poni (o, ad alcuni di essi) delle navi da guerra straniere, non esclude che queste ultime debbano conformarsi alle pertinenti regole interne che disciplinano, appunto, l'ancoraggio in tempo di pace delle navi da guerra nei porti nazionali. Da qui, pertanto, può conseguire l'obbligo per la nave militare di preavvisare il proprio arrivo con un certo anticipo 30 e nell'effettuare le manovre di avvicinamento al porto e il successivo attracco dovranno poi essere scrupolosamente osservate le disposizioni interne tilevanti. La tesi secondo cui, a meno che non vi sia una chiara manifestazione di volontà di segno contratio da parte dello Stato costiero, le navi nùlitati possono entrare nei patti stranieri sembra trovare conferma in tempi recenti, anche in un articolo della Convenzione sulla responsabilità di operatori di navi a propulsione nucleare, filmata a Bruxelles il 25 gennaio 1962. Secondo l'art. XVII di taJe Convenzione, infatti • othing in this Convention shall affect any right which a Contracting State may have under international Jaw to deny access to its waters and harbours to nuclear ships licensed by another Contracting State even when ir has formally complied with ali the provisions of d1is Convention•.
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Questa disposizione è assai significativa specie in considerazione del fatto che, come è ben naro, la Convenzione di Bmxelles del 1962 disciplina le navi a propulsione nucleare siano essere mercantili o di guerra. Le regole internazionali esaminate in precedenza sembrano consentire, quindi, da un lato alle navi militari la libertà di accesso ai porti stranieri e dall'altro lato, permettono agli Stati costieri di disciplinare l'approdo di queste navi da guerra e, ove ritenuto oppottuno, anche di escludere in toto o in modo selettivo l'accesso ai propri porti a questa categoria di navi 31. In verità non si può certo sottovalutare, ai fini di una precisa ricostntzione deu·esistenza e del contenuto della norma internazionale che qui rileva, che vi sono numerosi Autori che ritengono che non sia possibile presumere l'esistenza di un diritto delle navi da guerra di poter accedere a porti stranieti 32; ne consegue che secondo tali Autoti l"ingresso in un patto dovrà necessariamente essere preceduto dal consenso dello Stato costiero. Anche se si tratta di un problema generale, merita infine ricordare che tanto gli studiosi 33 quanto la prassi internazionale e la normativa interna dei singoli Stati fanno comunque sempre salvo il fatto che una nave militare in stato di necessità o in avaria possa entrare in un porto straniero senza osservare le modalità espressamente previste per il suo ingresso 34. È assai significativo, a testimonianza del pressoché unanime consenso che vige aJ 1iguarclo, sia in domina che nella prassi internazionale, segnalare che additittura in aJcuni accordi sul commercio e la navigazione 35 i quali espressamente escludono le navi da guerra dalle facilitazioni ivi codificate, prevedono, peraltro, che tale esclusione non valga
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·qualora una nave di una delle Alti Parti Contraenti sia costretta dal maltempo o da altri casi di fortuna a rifu giarsi in porti, luoghi o acque qualsiasi dell'altra Alta Parte Contraente che non siano aperte al commercio ed alla navigazione esteri•. In questo caso, infatti, la nave in questione (sia essa mercantile o da guerra),
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·riceverà un trattamento amichevole ed assistenza e le saranno fomite quelle riparazioni, come p ure provviste e materiali per le riparazioni, che siano necessarie e disponibili 36•.
2. L'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale: a) la disciplina pattizia Il mare territoriale è quella fascia di mare sottoposta alla sovranità degli Stati. L'acquisto della sovranità. è automatico: la porestà di governo esercitata sulla costa implica la sovranità sul mare territoriale 37. I poteri che spettano allo Stato costiero nel mare tenitoriale sono, in linea di principio, identici a queJU esercitabili sul territorio. Esistono due limiti alla potestà di governo dello Stato costiero. Il primo Limite è costituito dal cosiddeno ·diritto di passaggio inoffensivo· delle navi straniere. L'altro limite riguarda la •giurisdizione penale sulle navi straniere•, che lo Stato costiero sarebbe tenuto a non esercitare in o rdine a fatti puramente interni alla nave straniera, cioè a fatti che non abbiano alcuna ripercussione sull'ambiente esterno 38. In questo paragrafo e nel successivo si prenderà in considerazione il primo dei due limiti che lo Stato costiero incontra nell'esercizio della sua potestà di governo sul mare tenitoriale. In particolare si esaminerà la disciplina del passaggio inoffensivo delle navi da guerra, sia dal punto di vista del diritto internazionale patrizio che dal punto di vista del diritto internazionale generale consuetudinario. La Convenzione di Ginevra sul Mare Territoria le e la Zona Contigua si occupa del diritto di passaggio inoffensivo nella Sezione terza, agli a1ticoli 14 e seguenti. L'articolo 14, dopo aver riconosciuto che •...ships of ali States, wheter coastal or not, shall enjoy the right of innocent passage through d1e territorial sea•,
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fornisce la definizione di passaggio inoffensivo, ricavabile dalla lettura dei paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo 14 39. Dal paragrafo 2 dell'articolo 14 si evince che il passaggio compete alla nave che peneu·i nelle acque territoriali di uno Stato straniero soltanto al fine di attraversarlo, sia che successivamente enu·i nelle acque interne di quello stesso Stato (passaggio in entrata), sia che da quelle acque provenga e intenda raggiungere ulteriori destinazioni (passaggio in uscita), sia. infine, che s i limiti a transitare parallelamente alla costa, senza ingresso nelle acque interne (passaggio laterale). Anche la Convenzione di Momego Bay del 1982 riconosce esplicitamente il diritto di passaggio inoffensivo nei tre casi previsti dalla precedente Convenzione 40. Il diritto all'art:raversamento del mare territoriale compete alla nave straniera al solo fine di transito; pertanto il passaggio deve innanzituuo essere rapido e continuo, ossia inintenotto 41 . Il passaggio attraverso le acque territoriali straniere, inoltre, non deve recare pregiudizio allo Stato costiero. Il paragrafo 4 dell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra qualifica gli interessi dalla cui lesione consegue la non innocenza del passaggio 42. Ma il concetto di turbamento a •pace, btron ordine e sicurezza· ivi codificato presenta contorni indefiniti, e mal si presta a fungere quale criterio valido a definire l'offensività del passaggio. Il problema dell'indeterminatezza dell'art. 14.4 della Convenzione di Ginevra é stato risolto dalla Convenzione delle r azioni Unite sul Dirirt:o del Mare del 1982. Con la predisposizione, al paragrafo 2 dell'art.19, di un elenco eli attività che, qualora poste in essere dalla nave su-aniera, risultano lesive della pace, del buon ordine e della sicurezza dello Stato costiero, la Convenzione di Montego Bay del 1982 ha volmo attribuire maggior certezza al criterio stabilito dall'art.14.4 della Convenzione di Ginevra -i3. Tali arrività sono: a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero o in ogni altro modo conu-ario ai principi eli diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite; b) esercitazioni o
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manovre con armi eli ogni tipo; c) raccolta di dati a detrimento deUa difesa o della sicurezza delio Stato costiero; d) propaganda diretta a nuocere alla difesa o alla sicurezza dello Stato costiero; e) lancio, atterraggio o imbarco di aeromobili; t) lancio, atterraggio o imbarco eli ordigni militari; g) imbarco o sbarco di merci o persone in contravvenzione alle leggi e ai regolamenti doganali, fisca li , sanitari, o d'inunigrazione dello Stato costiero; h) inquinamento volontario e grave, in violazione della Convenzione; i) pesca; j) ricerche o rilevamenti; k) disturbo al funzionamento di ogni sistema di comunicazione o di ogni altra apparecchiatura o installazione dello Stato costiero. Si noti che tale elenco è meramente esemplificativo delle attività che, qualora poste in essere, rendono il passaggio pregiudizievole alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Dopo aver focalizzato iJ contenuto del passaggio inoffensivo, è opportuno individuare se esso riguardi anche le navi da guerra o soltanto quelle commerciali. La questione è stata dibattuta sin dall·jnizio del secolo quando furono intrapresi i primi tentativi d i codificazione delle regole riguardanti il regime del transito delle navi da guerra. La Commissione preparatoria, designata dal Consiglio della Società delle i>l"azioni a prende re in considerazione una parte del diritto del mare e a redigere un progetto di Convenzione sulla materia, diffuse un questionario tra gli Stati partecipanti; tra le altre cose, si chiedeva loro di esprimere un parere in merito all'esistenza del diritto di passaggio inoffensivo a favore delle navi da guerra. Si chiedeva, per la precisione, che gli Stati prendessero posizione sui seguenti punti: POINT IX: ·Right of passage: a) of mercham ships; b) of warships; c) of submalines· (. ..) POit\T X: ·Regulation of the passage and ù1e anchoring in the territorial waters of foreign warships- 44 .
Più eli venti Stati risposero alle domande poste dalla Commissione preparatoria. Di questi, tredici sostenevano che le navi da guemt, al pari di quelle commerciali, go?essero del diritto eli passaggio inof35
fensivo nelle acque territorial i straniere (Australia, Canada, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, India, llalia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonìa, Unione Sovietica, Sud Africa, Svezia); un secondo gruppo di paesi (Germania, Giappone, Francia, Finlandia, Olanda) riconosceva tale diriuo. auspicando, d'altro lato, che fossero stabilite speciali regole per il transito delle navi da guem1. Altri, tacendo ogni commento rig1..1ardo al PUI\TTO IX, esigevano che il passaggio delle navi da guerra di Stati stranieri nel proprio mare territoriale fosse subordinato alla previa autorizzazione dello Stato costiero (Lituania, Bulgaria, Stati Uniti); infine Belgio e Romania richiedevano che lo Stato della nave da guerra norifìcasse allo Stato costiero l'intenzione di auraversare il mare territoriale 45. A causa della divergenza eli opinioni registrate e della inevitabile impossibilità di pervenire acl un accordo sull a questione, il tesro dell'articolo dedicato al passaggio delle navi da guerra (l'articolo 12 dell'annesso al Rapporto finale della Seconda Commissione) 46, risultò volutamente ambiguo ed oscuro: ·As a genera/ ntle, a coastal State wi/1 not forbid the passage of foreign warships in its territorial sea and will nor require a previous authorization or notification· 17. Il corsivo è nostro e Vl..JOie richiamare l'attenzione sulla formulazione ·a contrario- dell'articolo che, !ungi dall'attribuire espressamente il diriuo di passaggio inoffensivo alle navi da guerra straniere. attribuisce allo Stato costiero un dovere eli tolleranza, valido solo come ·generai rule-, lasciando libero lo Stato, in defmitiva, di determinare i casi in cui la navigazione delle navi da guerra poteva essere impedita, nonché i casi in cui tale passaggio doveva essere subordinato a previa autorizzazione e notifica. La divergenza di opinioni che po rtò a ll 'oscura formulazione dell'art.12 adottato alla Conferenza dell'Aja si ripropose anche in seno alla prima Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare. A causa della divisione venutasi a creare tra i delegati, nessun articolo specifico della Convenzione di Ginevra regola il passaggio delle navi da guerra nel mare territoriale di Stati stranieri, né, tantomeno, la Convenzione attribuisce un diritto soggettivo a favore di questa categoria di navi.
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L'unica disposizione adottata sulle navi da guerra è l'art.23 (contenuto nella Sezione: ..Rules applicable ro ali ships·) il quale, senza peraltro entrare nel merito di un diritto soggetuvo attribuito alle navi da guerra a transitare liberamente nel mare territoJiale di uno Stato straniero, si limita a stabilire che: ·If any warship does not comply with the regulations of the coastal State concerning passage through the territorial sea and disregards any request for compliance which is made to it, the coastal State may require the warship to Jeave the territorial sea·.
Un'ulteriore disposizione che può essere considerata rilevante anche se non dedicata ..espressamente • alle navi da guerra è l'an. 14 par. 6 secondo cui .Submarines are required ro navigate on th.e surface and to show their flag•.
Su questa disposizione normativa si tornerà in seguito, nel successivo par. 11 di questo Capitolo. Molti dei paesi che in seno alla Conferenza di Ginevra si erano battuti per l'affermazione del diritto dello Stato costiero a pretendere la previa autorizzazione per il passaggio delle navi da guerra straniere nel proprio mare teiTitoria le, apposero, al momento della firma o della ratifica, delle riserve alla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua, mantenendo per sé il duino di stabilll·e procedure per l'autorizzazione del transito delle navi da guerra straniere. Regole speciali per la navigazione delle navi da guerra straniere nel mare territoriale naziona le furono adottale anche dagli Stati formatisi dal processo d i decolonizzazione, che ha avuto il suo culmine proprio nel periodo successivo alla chiusura della Conferenza di Ginevra 48. Altri Stati ancora, infine, disciplinavano la materia con atti interni, inserendo il requisito della previa notifica per il passaggio 49. Solo gli Stati occidentali, attestati sul principio del diritto delle navi
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da guerra a transitare liberamente an:raverso il mare territoriale dello Stato costiero, non richiedevano alcuna fonnalità cui le navi da guerra dovevano sottoporsi prima di entrare nel loro mare teJTitoriale. Sulla questione del diritto di passaggio inoffensivo delle navi da guerra, gli Stati partecipanti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare si trovarono, ancora una volta, su posizioni profondamente discordanti. Tra le ·componenti· della Comunità internazionale, i Paesi in ,·ia di sviluppo si pronunciarono, fin datrapertura dei negoziati, contro l'affermazione del dirirto di passaggio inoffensivo delle navi da guerra, sostenendo. per contro, che tale passaggio dovesse essere subordinato alla previa autorizzazione da parte dello Stato costiero. Viceversa, gli SLati occidencali, coerentemente alla posizione tenuta in seno alla prima Conferenza delle azioni Unite, ribadirono strenuamente che il diritto di passaggio inoffensivo doveva essere esteso anche alle navi da guerra. Infine, gli Stati socialisti, ridimensionando l'ostilità manifestata a Ginevra, cominciarono, sia pur tiepidamente, a considerare la categoria delle navi da guerra assimilabile - in questo contesto - alle navi commerciali. Le disposizioni contenute nella Convenzione del 1982 dedicate alla navigazione delle navi da guena non chiariscono, essendo frutto di compromessi insoddisfacenti per tutti, se le navi da guerra godano nel mare territoriale del dirirto di passaggio inoffensivo o se, non essendo titolari di tale clirirto soggettivo, esse debbano richiedere la previa autorizzazione allo Stato costiero o, per lo meno, notificargli in anticipo il passaggio. L'indeterminatezza della questione ha portato molti Stati alla conclusione che la Com·enzione lascia aperta la possibilità eli regolamentare il passaggio delle navi da guerra. SignificatiYa, a questo proposito, la dichiarazione del rappresentante dell'Iran alla Sessione finale della Conferenza, secondo il quale la Convenzione ·recognizes, though implicitly, the right of coastal States to take measures ro safeguard their securiry interests, including the adoprion of laws and
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regulations regarding, inter alict, the requirment of prior authorization for warships willing to exercise the right of innocent passage through the territorial sea· 50.
Dello stesso avviso il delegato di Malta secondo il quale la Convenzione •... recognizes the right of coastal States to adopt measures to safeguard their securiry, including ù1e requirment of prior auù1orization or notice for the innocent passage of warships through rerritorial waters- 51.
Sulla base di queste considerazioni numerosi Stati hanno provveduto ad emanare Leggi e Regolamenti interni tendenti a recepi re la loro posizione in me1ito al d iritto ili passaggio inoffensivo delle navi da guerra. Secondo fonti ufficiali inglesi (Hydrographic Division of the Navy) 52, i seguenti Stati hanno provveduto a regolamentare tale passaggio nel proprio mare teiTitoriale: Albania, Alge•ia, Bangladesh, Bilmania, Brasile, Bulgaria, Cina, Gre nada, Iran, Maldive, Malta , Pakistan, Repubblica .AJaba Democratica, Repubblica democratica dello Yemen, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica -Dominicana, Romania, Somalia, Sry l.anka e Sudan. Tutti questi Paesi hanno emanmo regolamenti e leggi che subordinano il passaggio delle navi da guen-a nel proprio mare tenitoliale alla previa autotizzazione. Le navi da guerra, pertanto, possono transitare nel mare territoriale di questi Stati solo se hanno precedentemente onem1to il loro consenso. Corea del Sud, Danimarca, Egitto, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Mauritius. Seychelles, Svezia, Yugoslavia, hanno adottato provvedimenti interni che stabiliscono il requisito della notifica: le navi da guerra straniere possono passare nel mare territoriale di questi Stati dopo aver previamente notificato allo Stato costiero tale loro intenzione. Oman, Capo Verde, Finlandia, Unione Sovietica, hanno adottato Regolamenti interni alquanto ambigui: non indicano le formalità cui le navi da guen-a straniere devono sottoporsi per passare nel proprio mare tenitoliaJe ma regolano comunque restrittivamente tale passaggio.
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In conclusione si deve quindi risolvere il quesito iniziale relativo all'esistenza nel diritto internazionale panizio di una norma che conferisca nel mare territoriale dello Stato costiero il dirino di passaggio inoffensivo anche alle navi da guerra. L'assenza, nelle Convenzioni di Ginevra e di Montcgo Bay, di disposizioni specifiche sul diritto di passaggio inoffensivo de!Je navi da guerra, ha dato origine a disquisizioni sulla possibilità di ricavare tale diritto dai resti delle Convenzioni stesse. Le di,·erse posizioni possono essere così schemarizzate: A) secondo alcuni (Fitzmaurice, Sorenson, Pharand) '53, le Convenzioni riconoscono il diritto di passaggio inoffensivo delle navi da guerra. Questa conclusione sa rebbe basata su un'interpretazione sistematica dei resti convenzionali.
B) Secondo altri St, non è possibile, in mancanza di un'esplicita previsione delle due Convenzioni, assimilare le navi da guerra alle navi commerciali e sottoporre dunque le prime al regime generale del diritto di passaggio inoffensivo regolato dalle stesse Convenzioni. C) Cna terza teoria. infine. sostiene che la questione del diritto di passaggio inoffensivo delle navi da guerra non è regolata in alcun modo dalle Convenzioni del 1958 e del 1982 e che. con~egueme mente, occorre ricostruire il diritto consuetudinario in materia per attribuire, o negare, il diritto delle navi da guerra di auraversare il mare territoriale di uno Stmo straniero 55.
3. (Segue): b) il diritto di passaggio inoffensivo d e lle navi da guerra nel diritto internazionale consuetudinario. li diritto patrizio vigente non attribuendo, né negando, alle na,·i da guerra il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale ha lasciato una lacuna nella regolamentazionc di questa materia. Dobbiamo dunque chiederci se si sia formata in materia una specifica norma di diritto internazionale consuetudinario. A tale fine è necessario esaminare la prassi degli Stati successiva
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all'entrata in vigore della Convenzione di Ginevra del 1958. Un'approfondita indagine in tal senso sembra condurre ad una risposta affermativa al quesito posto. Pa rticolarmente significativi per le parti in causa (esse, infatti, avevano sostenuto tesi opposte sul punto che qui rileva) sono i precedenti tra URSS ed USA. Nel marzo del 1986, d ue navi statunitensi penetrarono nelle acque territoriali sovietiche, a sei miglia dalla costa della penisola di Crimea 56. Il Ministero della Difesa statunitense dichiaro' che il passaggio delle navi era un semplice •exercise of the right of innocent passage· 57; ma il Ministero degli Affa ri Esteri sovietico denunciò l'azione come provocatorio tentativo di spionaggio, sottolineando che: •telles violations peuvent avoir des consequences serieuses dont les EtatsUnis porteront l'entière responsabilité• 58 . Due anni più tardi navi americane penetrarono nella stessa zona con il medesin1o scopo 59. Questa volta l'incidente ebbe risvolti più gravi, poiché due navi sovie tiche, mandate sul posto per prevenire violazioni illegittime delle acque territoriali dell'URSS, urtarono le avversarie; fatto che provoco' non poco imbarazzo in entrambe le pàrti 60. A differenza di quanto accadde nell'86, in questa occasione !"Unione Sovietica forru una più precisa argomentazione giuridica per dimostrare l'illiceità della presenza statunitense nelle proprie acque territoriali. La tesi sovietica si basava sull'atticolo 12 delle Rules for navigaNon and soujourn ojjo1'eign warships in the territorial waters oj the USSR an d the interna! waters and ports of the USSR 61. Non avendo rispettato i •corridoi· per la navigazione internazionale stabiliti dalla normativa interna sovietica, la presenza delle navi da guerra in questione e ra da considerarsi assolutamente illecita 62. L'incidente venne definitivamente chiuso nel settembre 1989. Infatti, il 23 settembre di quell'anno, gli Stati Uniti, rappresentati dal Segretario di Stato Baker, e l'Unione Sovietica, nella persona del Ministro degli Esteri Schevardnadze, firmarono una dichiarazione congiunta (•Joint Statement..), intitolata ·Uniform Interpretation qf 41
the Rules of Internationcll Law Governing lnnocent Passage- 63. Tn questa dichiarazione le due parti affermano, inter alia, che le norme della Convenzione del 1982 che si riferiscono al diritto di passaggio inoffensivo si applicano a tutti i tipi di navi , e quindi anche alle navi da guerra, per le quali, al pari del le altre, non è richiesta notificazione allo Stato costiero, né autorizzazione preventiva da pa1te di questo 64. La Dichiarazione congiunta. inoltre, stabilisce che lo Stato costiero può regolamentare il diritto di passaggio delle navi straniere ( ad esempio. tracciando linee di demarcazione del traffico e corridoi di navigazione), ma ribadisce che, ove tali forme di regolamentazione non siano previste, tutte le navi straniere devono godere del diritto di passaggio inoffensivo 65. Considerata l'assenza di controversie nel periodo successivo alla Convenzione di Ginevra aventi ad oggetto il semplice transito non autorizzato e l'epilogo della controvers ia tra Stati Uniti e Unione Sovietica sul transito non autorizzato delle due navi da guerra americane, pare possibile affermare che vi sia una precisa tendenza nella Comunità internazionale di attribuire nel mare territoriale dello Stato costiero un diritto di passaggio inoffensivo alle navi da guerra straniere. Per il momento, invero. si tratta soltanto di una mera tendenza, anche se largamente prevalente: peraltro, a causa dell'atteggiamento contrario di un numero non irrilevante eli Stati, specie del terzo mondo, non pare ancora possibile affermare che si sia definitivamente formata in proposito una norma consuetudinaria. A questo punto, accertato quanto sopra. non resta che esaminare quello che dispone, in proposito, la normativa interna italiana. La questione deve essere esaminata sotto un duplice punto di vista: anzitutto si dovrà esaminare se vi siano regole particolari disciplinanti la navigazione nel mare territoriale italiano di navi da guerra straniere. In secondo luogo, poi, si dovrà accertare quali siano le regole che disciplinano la navigazione delle navi da guen-a battenti bandiera italiana in navigazione nel mare territoriale di uno Stato straniero. Sotto il primo profilo. si deve precisare che non vi sono norme
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specifiche dedicate al regime di navigazione delle navi da guerra straniere nel nostro mare tenitoriale: il RD 24 agosto 1933, n. 2423, già ricordato, disciplina, infatti, esclusivamente l'ancoraggio di navi da guen-a estere nei porti e nel mare tenitoriale italiano. Nel silenzio della disciplina normativa interna, tenuta in adeguata considerazione la posizione italiana sul punto in seno alle varie conferenze internazionali di codificazione del d iritto del mare e considerata la prassi ormai u ltradecen nale vigente in proposito, si può certo affermare che nel mare territoriale italiano è consentito alle navi da guerra stranierè l'esercizio LI diritto di passaggio inoffensivo. Decisiva sembra, al riguardo, anche la constatazione che le disposizioni normative interne che disciplinano il traffico marittimo in alcune zone patticolarmente delicate e che prevedono limitazioni al diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, si applicano solo ed esclusivamente alle navi mercantili. Al riguardo si può citare, a titolo esemplificativo, il R.D. 16 settembre 1939 n. 1490, Disciplina del traffico marittimo nelle acque di Pantelleria 66, che bmita in maniera rilevante il diritto di transito nelle acque tenitoriali di Pantelleria per tutte le navi mercantili nazionali ed estere, ma non restringe in alcun modo la circolazione delle navi da guerra. Queste ultime non sono neppure menzionate nel provvedimento normativa. Per ciò che riguarda, invece, il secondo profilo, si deve segnalare l'esistenza di precise disposizioni regolamentari. Più precisamente rileva in questa sede quanto dispone l'art. 40, parr. 2 e 3 del Regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare, secondo cui il Comandante di una nave da guerra italiana .2. Non pem1ette che in acque di Potenza straniera, i suoi dipendenti, senza l'autorizzazione d i questa, compiano rilievi idrografici, esercitazion i di sbarco, di tiro, di lancio di siluri o di posa di mine o che gli aeromobil i imbarcati si levino in volo. I sommergibili debbono navigare in emersione. 3. Non esercita nelle acque territoriali straniere azione alcuna verso navi di altra Nazione•.
L'esame del contenuto di tale disposizione permette di evidenziare tutta l'importanza da attribuirsi alla ricostruzione del contenuto della norma consuetudinaria che, alla luce dell'an. 10 della Costitu43
zione italiana, entra immediatamente ed automaticamente a far parte dell'ordinamento gituidico nazionale. In verità, tra norma di diritto internazionale generale e norma codificata nel Regolamento, vi sono differenze sensibili che devono essere tenute adeguatamente in considerazione al fine di evitare la commissione di illeciti internazionali che potrebbero coinvolgere la responsabilità dello Stato italiano. Sarà sufficiente, in proposito, considerare due elementi: in primo luogo, l'elencazione, codificata all'art. 40 par. 2, delle attività che la nave da guerra italiana non può conunettere in mare terTitoriale straniero è largamente incompleta se confrontata con quanto prevede la corrispondente norma di dù·itto internazionale generale. Dall'altro lato, poi, J'affem1azione codificata nel par. 3 dello stesso articolo è per lo meno suscettibile di ingenerare gravi dubbi interpretativi: in verit:.:-1, il divieto per le navi da guen-a italiane di compiere azioni di qualsiasi natura nei confronti di navi che si trovino nel mare tenitoriale straniero vale nei confronti di tutte le navi e non solo nei confronti di quelle battenti straniera. Ad esempio, ove una nave commerciale battente bandiera italiana ponga in essere attività illecite nel mare territoriale straniero, una nave da guena italiana non potrà, a meno che non ne sia stata espressamente richiesta dallo Stato costiero, intervenire in alcun modo per pone fme all'illecito, almeno fmché dura la permanenza della nave nelle acque territoriali dello Stato costiero. Tutto ciò induce a riflettere sull'opportunità di una rielaborazione del testo del Regolamento italiano per il sevizio a bordo delle navi della marina militare.
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La navigazione nelle acqu e arcipe lagiche
Con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione di Montego Bay del 1982, è stato codificato l'istituto delle acque arcipelagiche. La negoziazione relativa a questo specifico problema è stata alquanto difficoltosa a causa dei molteplici interessi contrapposti che era necessario tenere in adeguata considerazione. 44
Da un lato. infatti, alcuni Stati arcipelago avanzavano, im·ero ormai da diversi decenni, specifiche pretese al fine di giungere all'elaborazione di regole ad hoc per determinare la linea di base del mare territoriale in presenza, appunto, di arcipelaghi. Dall'a ltro lato, invece, le tradizionali potenze marittime erano assai titubanti ad elaborare simili regole desiderando evitare qualsiasi ultetiore restrizione a lla libeità di navigazione internazionale 67. J frutti della negoziazione c dei vari compromessi raggiunti sono stati condensati negli atticoli da 46 a 54 della Convenzione delle NU sul diritto del mare del 1982. A prescindere dalla definizione di Stato arcipelago e delle regole relative alla determinazione della linea di base arcipelagiche. ciò che interessa in questa sede è di esaminare se ed in quale modo questo nuovo istituto incida sulla disciplina della navigazione delle navi da guerra. Per individuare il regime di navigazione di queste navi bisogna partire da quanto dispone l'art. 49 della Convenzione del 1982: secondo tale norma The sovereignry of an archipelagic State extends to the waters enclosed by ù1e archipelagic baselines... , described as archipelagic waters. regardJess of their depili or distance from the coast•.
Dunque, nelle acque arcipelagiche, e cioè su quelle acque che si trovano all'interno delle li nee el i base arcipelagiche, si estende la piena sovranità dello Stato costiero. Questa prima affermazione incontra, peraltro, alcuni limiti codificati nei successivi articoli 52 e 53. Prima di esaminare questi ultimi. pare però opportuno ricordare che lo Stato interessato può tracciare. all'interno delle proprie acque arcipelagiche. delle ·dosing lines· conformememe a quanto prevede la Com·enzione del 1982 68 per delimitare le acque interne in presenza di fiumi, di baie e di p01ti. All'interno di queste linee, il regime applicabile sar'.Ì quello generale delle acque in terne 69. Nelle acque arcipelagiche, invece, sulla base dell'an. 52 vige, per 45
tutte le navi, il diiitto di passaggio inoffensivo che dovrà essère esercitato conformemente alle pertinenti disposizioni codificate nella Parte li Sezione 3 della Convenzione del 1982. Secondo il par.2 dell'art. 52, poi ·The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic water the innocent passage of foreign ships if such a suspension is essential for the protection of its security. Such suspension shall take effect only after having been duly publishect..
In altri termini, facendo salvo quanto prevede l'art. 53, nelle acque arcipelagiche vige lo stesso regime di navigazione esistente nel mare territoriale, per cui è ad esso che si fa rinvio in questa sede. L'unica differenza che deve essere segnalata è che mentre nel mare territoriale il passaggio inoffensivo può essere sospeso, sia pure entro limiti predeterminati, se lo Stato costie ro reputi che -such suspension is essential for the prorection of its security, including weapons exercises- 70,
ne lle acque arcipelagiche la sospensione del diritto di passaggio inoffensivo non potrà mai essere decisa al solo fine di consentire esercitazioni militari implicanti l'uso di armi. Ciò si può dedurre, in termini che appaiono sufficientemente chiari, dal fatto che l'espressione ·including weapons exercises• non sia stata ripresa nell'art. 52 rico rdato in precedenza. Per individuare complessivamente il regime di navigazione delle navi da guerra nelle acque arcipelagiche, si deve segnala re ancora che oltre al diritto di passaggio inoffensivo è previsto che in determinate aree delle acque arcipelagiche ·ali ships and aircraft enjoy the right of archipelagic sea lanes passage in such sea lanes and air routes-.
Questo diritto di passaggio arcipelagico costituisce, indubbiamente, una novità di riUevo introdotta dalla III UNCLOS.
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Come è noto, esso consiste nell'esercizio ·in accordance with this Convention of the rights of navigation and overflight in the nonna! mode solely for the purpose of continuous. expeditious and unobstructed transit berween one part of the high seas or an exclusive zone and another part of the high seas or an e.xclusive economie zone·.
La Convenzione, poi, contiene una serie di regole alquanto specifiche che disciplinano i va ri aspetti collegati con la designazio ne di queste -sea lanes• da pa11e dello Stato arcipelago. Viene altresì precisato che
·If an archipelagic State does not designare sea lanes or air routes, the rights of archipelagic sea lanes passage may be exercised through the rou tes normally used for international navigation· - ~-
Da quanto sommariamente esposto emerge, sostanzialmente, che in queste rotte arcipelagiche si applica il medesimo regime eli navigazione in vigore negli stretti internazionali. Passaggio arcipelagico e passaggio in transito non impedito negli stretti. quindi, sono sostanzialmente corrispondenti n. Alla luce di q ua nto sopra e ponendo nella dovuta considerazio ne il regime eli navigazione delle navi da guerra nelle acque arcipelagiche alla luce della Convenzione delle 1\lJ sul diritto del mare del 1982 si può affermare quamo segue. a) Ad eccezione delle acque interne, delimitate espressamente dallo Stato costiero ex art. 50, le navi da guerra godono, nelle acque arcipelagiche, che -lo ripetiamo- sono quelle che si lrovano a ll'interno della linee di base delle acque arcipelagiche, il diritto di passaggio inoffensivo (nella misura in cui. come si è avulo occasione di sottolineare nel precedente par. 3, questo sia ormai da riconoscersi, in via consueludinaria, anche alle navi da guerra). b) In certe aree de lle acque a rcipelagiche, cioè in quelle aree caratterizzate tradizionalmente dalla presenza eli rolle internazio nali , sussiste, invece, per tutte le navi, (incluse, quindi, anche quelle da
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guerra) il diritto di passaggio arcipelagico. Quest'ultimo, del tutto assimilabile al diritto di passaggio in transito, differisce dal passaggio inoffensivo in quanto prevede il diritto di sorvolo e consente ai sottomarini di navigare in immersione 73. Nell'esercitare questo diritto, peraltro, le navi da guerra sono tenute ad osservare una serie di regole di natura internazionale ed interna codificate negli articoli 53, 39, 40 e 42. Tra queste regole merita essere segnalata anche quella che prevede che nell'esercitare il diritto di passaggio arcipelagico le navi non devono discostarsi più di 25 miglia marine dall'una o dall'altra parte dell'asse della rotta indicata . L'ampiezza di queste aree navigabili è dovuta proprio all'esigenza di assicurare alle navi da guerra che procedono in formazione di avere lo spazio sufficiente per navigare in modo tale da assicurare la prop1ia sicurezza e da non costituixe un bersaglio facile da colpire 74. c) Per rendere effettivo questo diritto di passaggio arcipelagico è previsto, come era d'altronde del tutto ovvio, che esso si estende anche a quella patte delle rotte internazionali che vengono a trovarsi nel mare terTitoriale dello Stato arcipelagico 75. d) Da ultimo resta da oservare che, come si può ricavare in termini precisi dalle regole convenzionali, durante il passaggio arcipelagico è fatto espresso divieto alle navi da guerra non solo di porre in essere -any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of States ... or in any manner in violation of the principles of internationallaw embodied in the Charter of the United Nations·
ma anche di svolgere -any activities other than those incident to their norma! modes for continuous and expeditious transit unless rendered necessary by force majeure or by distress- 76.
Ne consegue che esercitazioni militari svolte durante il passaggio arcipelagico sono da considerarsi vietate 77.
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Dopo aver cercato di ricostruire il regime di navigazione delle navi da guerra nelle acque arcipelagiche alla luce delle rilevanti disposizioni oormalive codificate nella Convenzione delle NU sul diritto del mare, si deve ultimare l'analisi relativa alla questione della natura consuetudinaria o meno di tali norme. La risposta al quesito da noi posto non appare né facile nè incontroversa. Prima di entrare più in dettaglio merita, peraltro, sottolineare un aspetto che assume un rilievo non indiffereme: pare del tutto pacifico che, in ogni caso, revoluzione dell'istituto delle acque arcipelagiche (e degli aspetti connesi con la loro estensione. la determinazione delle loro linee di base, ecc.) è strettamente legata a quella del passaggio arcipelagico: questa constatazione esplica, indubbiamente, una serie di conseguenze a l momento in cui si voglia individuare il contenuto d i un'evemuale norma consuetudinaria. In dottlina, anche tJ-a gli stud iosi più autorevoli, vi sono posizioni assai divergenti pur sembrando possibile affermare che, soprattutto n-a gli Autori che si sono occupati più di recente dell'intera problematica, prevalga la tesi che riconosce la natura orniai consuetudinaria dell'istituto in esame -:-s. A noi pare che da un attento esame della prassi degli Stati. si possa concludere affermando che si sta lentamente consolidando una norma consuen1dinaria che da un lato riconosce la possibilità di determinare le linee di base arcipelagiche e, dall'altro, introduce un pa1ticolare regime di navigazione nelle medesime acque.
5. La navigazione negli stretti internazionali: a) prem essa A partire dalla fme del secolo scorso. il regime della navigazione nelle acque di uno stretto- inteso quale stretto braccio di mare, che si estende interamente all'interno del mare territoriale degli Stati limitrofi, utilizzato per la navigazione internazionale - è venu to acquisendo caratte ri d i autonomia rispetto a quello stabilito per le semplici acque te rritoria li. Siffaui caratteri emergono già dai lavori di
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codificazione intrapresi dall'Institut de Droit International nel 1894. In tale quadro fu affrontato il problema del regime degli stretti di ampiezza inferiore al doppio del mare territoriale. Pur risultando le acque d i tali stretti comprese nel mare territoriale dello Stato o degli Stati rivieraschi, si affermò l'esigenza di assicurare il libero transito negli stessi, e dunque di escludere u n potere d i interruzione della navigazione da parte dello Stato costiero. Di conseguenza, fu elaborato il principio per cui ·les détroits qui se1vent de passage d 'une mer a une autre mer Ubre ne peuvent jamais etre fetmés· 79. Questo principio ha ricevuto definitiva consacrazione nella sentenza pronunciata nel 1949 dalla Corte internazionale di giustizia nel caso dello Stretto di Corfù. Accedendo sul p unto alle tesi della Gran Bretagna, la Corte ha infatti affermato in modo inequ ivoco che: •it is .. ..generally recognized an d in accordance with international custom that States in time of peace have a right to send their warships through su·aits used for intemational navigation berween two parts of the high seas without the previous authorizarion of the coastal State, provided that the passage is innocem. Unless otherwise prescribed in an international convention, there is no right for a coastal State to prohibit such passage through straits in time of peace-. La tesi enunciata dalla Corte internazionale di giustizia nella sen-
tenza del 1949 ha sostanzialmente ispirato la codificazione del regime degli stretti internazionali da pane della Convenzione d i Ginevra sul mare tenitoriale e la zona contigua. La Convenzione del 1958, in vetità, dedica agli stretti una sola p revisione, l'att. 16 par. 4, il quale così recita: ·There shall be no suspension of the innocem passage of foreign ships through straits which are used for international navigation between one pa1t of the high seas and another part of the high seas or the teiTitorial sea of a foreign State•. La disposizione codifica un' eccezione alla norma contenuta nel paragrafo 3 dell'art. 16, che autorizza, come si è visto, lo Stato costiero a sospendere temporaneamente il passaggio delle navi straniere
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in zone determinate del proprio mare territoriale, quando ciò s ia essenziale per la protezione della sua sicurezza. · In altri termini, l'autonomia del regin1e degli stretti internazionali, rispetto a quello delle semplici acque territoriali, si apprezza, ai sensi della Convenzione di Ginevra, sotto il seguente profilo: mentre nelle acque teiTitoriali il diritto di passaggio inoffensivo è suscettibile di sospensione, sia pure temporanea e limitata da precise condizioni, il dùitto di passaggio inoffensivo negli stretti non può venire sospeso in nessuna circostanza. La Convenzione di Ginevra non delinea invece alcuna differenziazione quanto al contenuto del diritto di passaggio nelle semplici acque territoriali e attraverso gli stretti. In entrambe le situazioni, è consentito il passaggio purché lo stesso possa qualificarsi come ·inoffensivo•, in base ai criteri di cui all'art. 14 par. 4 della Convenzione sul mare territoriale. Sul punto, del resto, la Convenzione di Ginevra non ha fatto che riprendere una qualificazione già operata nella sentenza della Co1te internazionale di giustizia sullo Stretto di Corfù. Il regime della navigazione negli stretti internazionali ha subìto una profonda revisione con la terza conferenza delle Nazioni Unite sul duino del mare. Il motivo è facilmente intuibile: l'estensione a 12 miglia dell'ampiezza massin1fl delle acque territoriali ha assoggettato alla sovranità degli Stati costieri un elevato numero di su·etti, precedentemente sottoposti al regime di libe1tà dell'alto mare, fra i quali alcuni di primario interesse strategico per la mobilità delle flotte militari e per la stessa navigazione commerciale so. Lirnirandoci a sottolineare gli aspetti rilevanti sotto il profilo militare, l'estensione a tali su·etti delle regole sul passaggio moffensivo si sarebbe rivelata inaccettabile per le potenze navali soprattutto sotto due proftli. In primo luogo, l'obbligo per i sottomarini di navigare m emersione avrebbe reso identificabili con facilità tali mezzi navali, pregiudicando fo1temente la loro imponanza sono il profilo strategico (si pensi, m particolare, a i sottomarini dotati di ordigni nucleari). Ma soprattutto la negazione del diritto di sorvolo, conseguente all'applicazione del diJ·itto di passaggio moffensivo, avrebbe com-
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po1tato conseguenze aberranti. Basti pensare al caso dello Stretto di Gibilterra, che costituisce l'unica via di accesso al Mediterraneo. L'insieme di tali circostanze ha determinato, nonostante l'opposizione di alcuni Stati costieri 81, l'adozione di un sistema completamente innovativo, rispetto alla Convenzione del 1958, fondato sulla distinzione fra due regimi, applicabili a distinte categoiie di stretti. 6. (Segue): b) la navigazione negli stretti sottoposti al regime del passaggio in transito
Gli stretti più importanti vengono assoggettati dalla Convenzione di Montego Bay ad un nuovo regime, c.d . di passaggio in transito. Questo si applica, in particolare, agli stretti utilizzati per la navigazione internazionale che menano in collegamento due zone di alto ma re, due zone economiche esclusive oppure una zona economica esclusiva ed una porzione di alto mare 82. Il ·passaggio in transito• viene definito dalla Convenzione del 1982 come ·the exercise in accordance with this pari of the freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait• 83.
Da tale definizione si evince una prima importante differenza del regime di passaggio in transito rispetto a quello di passaggio inoffensivo: il primo include il diritto di sorvolo dello stretto. Occorre sottolineare altresì che il paragrafo l della disposizione precisa che ·all ships and ai.rcraft· godono del duino di passaggio in transito: dunque anche le navi (ed aeromobili) da guerra, indipendentente dalla bandiera, dal sistema di propulsione, dal tipo di armamento etc. Una seconda importante differenziazione deriva dalla inapplicabilità al passaggio in transito dei criteri in base ai quali si valuta la innocenza del passaggio. Ciò vale a limitare la possibilità di abusi da pa1te dello Stato costiero quanto alla qualificazione del passaggio. Ovviamente, anche al passaggio in transito sono connaturate delle limitazioni. Alcune di esse rilevano in modo particolare con riferimento alle navi da guerra. 52
In primo luogo, l'an. 39 par. l dispone alla len. a) che navi ed aeromobili devono, nell'esercizio del dirirto di passaggio in transito, attraversare lo su·eno senza ritardo. Si trana in pratica di una conferma di quanto risulta già dalla definizione di passaggio in transito come •COntinuous and expeditious transit of the strait•. Così, la nave da guerra in anraversamento dello streno deve mantenere una sufficiente velocità, compatibile con le condizioni di sicurezza. Non è consentita la fermata né tanto meno l'ancoraggio, a meno di situazioni di forza maggiore o di esu-emo pericolo (eccezionale maltempo, avaria e tc.) . In secondo luogo, le navi (e gli aeromobili) in passaggio nello streno devono astenersi da ogni minaccia od uso della forza conu-o la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato rivierasco dello strerto o in ogni alu-o modo incompatibile con i principi di dirino internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite. È questa una disposizione del tuno analoga a quella posta dall'an. 19 par. 2 in relazione alle acque territoriali, per la quale valgono in generale considerazioni analoghe a quelle fane in precedenza. Ovviamente, poiché .il regin1e della navigazione negli su-erri è diverso da quello del passaggio inoffensivo, la concreta applicazione della disposizione a situazioni pratiche può dar luogo a risultati dissimili. Fondamentale, quanto alla specificazione del contenuto del diritto di passaggio in transito, è la previsione codificata nella lett. c dell'art 39 par. l, ai sensi della quale le navi (e gli aeromobili) in transito devono astenersi da .any activities other ù1an rhose incident ro their norma! modes of continuous and expeditious rransit• 84.
In alu-i termini, le navi in transito devono astenersi da ogni anività che non sia incidentale al transito continuo e rapido nello stretto, e ciò alla luce del normale modo di operazione della nave. Da tale previsione derivano importanti limitazioni quanto al diritto di passaggio in u-ansito rispetto, in particolare, alla libertà di navigazione esistente in alto mare: ad esempio, le navi da guerra non potranno
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svolgere, alrinrerno dello stretto, manovre militari o esercitazioni con armi, o attività di intelligence (per lo meno quelle che si concretizzano in atti di spionaggio) 85. Se l'esclusione delle attività non aventi diretto rapporto con il transito nello stretto risulta sufficientemente chiara, problematico è invece stabilire l'esatta portata della affermazione per la quale il transito deve avvenire secondo il modo normale di operazione della nave. Nell'interpretazione della norma, non si può non tener conto della circostanza che, da un lato, gli stretti cui si applica il regime di passaggio in transito costituiscono punti necessari di attraversamento; e che dall'altro, risulta difficile immaginare che, specie in situazioni di tensione internazionale, una flotta navale possa procedere all'attraversamento dello stretto senza l'adozione di adeguate misure di sicurezza 86. La previsione per la quale i mezzi navali possono transitare nello stretto secondo il loro modo normale di operazione viene interpretata generalmente nel senso che i sottomarini possano navigare in immersione, in quanto quest'ultimo è il loro modo normale di operazione 87. Tale conclusione è senz'altro avva lorata, sul piano dell'interpretazione sistematica, dal fatto che la sezione relativa al passaggio in transito non contiene una norma analoga a quella posta dall'art. 20, la quale, in relazione al regime di passaggio inoffensivo, richiede, come si vedrà, che nel mare tenitoriale i sottomarini e le altre navi sommergibili navighino in emersione e mostiino la bandiera 88. Si è, poi. giustamente sottolineato da più parti come la Convenzione nel definire il contenuto del passaggio in transito parli di libertà di navigazione (·freedom of navigation·), termine utilizzato anche in relazione all'alto mare e che include senz'altro, a meno di esplicita limitazione, il diritto di navigare in immersione 89. Infme, per quanto concerne ancora le modalità di esercizio del diritto di passaggio in transito. si ricorderà che ai sensi dell"a1t. 39 par. 2 della Convenzione le navi che esercitino tale diritto sono tenute ad osservare le norme e pratiche internazionali generalmente accettate in materia di sicurezza della navigazione e di prevenzione, riduzione e
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lotta all'inquinamento. Ovviamente. nel caso della nave da guerra occorre vedere quali fra tali norme siano destinate ad essere applicate a tali mezzi navali. Così mentre il Regolamento per la prevenzione degli abbordaggi in mare risulta applicabile a •tutte le navi·, diverso è, ad esempio, il caso della Convenzione del 1974 sulla sicurezza della vita umana in mare (SOIAS) o della Convenzione del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL). Sulle navi in transito nello stretto. incluse quelle da guerra, grava altresì l'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti emanati dallo Stato costiero nelle materie indicate dall'art. 42 della Convenzione del 1982 (sicurezza della navigazione. inquinamento, pesca, prevenzione delle contravvenzioni in materia fiscale. doganale, sanitaria e immigrazione). Al riguardo, si impone una considerazione quanto al contenuto della competenza regolamcmarc dello Stato costiero. Con riferimento alle navi in regime di passagio in transito essa è assai più limitata, ratione materiae, rispetto a quella esistente per le navi in passagio inoffensivo nel mare territoriale 90. Inolu·e. per quanto concerne le materie della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento lo Stato costiero non può agire in ,.ia unilaterale. ma deve limitarsi a dare effetto alle regole internazionali generalmente applicate. Come si è detto. il regime del passaggio in transito, delineato dalla Convenzione del 1982 con riferimento agli stretti internazionali che mettano in collegamento due zone di alto mare (o l'alto mare cd una zona economica esclusiva). cosriruisce una innovazione rispetto alla Convenzione di Ginevra e, più in generale, al diritto prcesistente. Atteso che la Convenzione del 1982 non è in vigore, è dunque necessario domandarsi se il regime del passaggio in transito costituisca già oggi /ex lata in materia di navigazione negli stretti, vale a dire se lo stesso abbia conseguito valore consuetudinario. Il problema della corrispondenza delle norme della Convenzione del 1982 con il diritto consuetudinario è, in linea generale, di difficile soluzione 91. In proposito, è comunque comune la constatazione per la quale
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l'esame deiJa prassi evidenzia la sussistenza di importanti elementi nel senso di una affermazione consuetudinaria del regime del passaggio in transito. Secondo vari autori, peraltro, a iJa definitiva crista llizazione d i siffauo regime sul piano del diritto consuetudinario osterebbe la permanenre opposizione manifestata da un consistente gruppo di Stati rivieraschi di stretti internazionali. Senza dubbio essa assume un rilievo particolare, anche aiJa luce delle affermazioni operate dalla Cone Internazionale di Giustizia sull'imponanza che, ai fini della formazione di una consuetudine internazionale, riveste la pratica degli Stati maggiormente interessati, fra i quali rientrano certamenre i paesi costieri dei più importanti stretti. A questo proposito, occorre peraltro tener conto dei risultati di una recente ticerca eli Treves, la quale evidenzierebbe l'attenuazione deiJa posizione eli vari Stati costieri, compresi alcuni fra i maggiori oppositori del regime del passaggio in transito. in seno alla terza Conferenza sul dirino del mare 92. Elementi in tal senso possono ricavarsi in particolare dalla prassi di Stati quali l'Indonesia. la Malesia e, forse, di Spagna e Marocco. Più difficile è trarre indicazioni certe, che ,·adano al di là eli mere congetture, per quanto riguarda altri Stati (Oman, Yemen del Sud e Yemen del '\ford), mentre in un caso la persistente opposizione al regime del passaggio in transito risulta anche dalla prassi più recente (Iran). Certamente, qualora la prassi successiva confennasse gli elementi indicati da Treves, l'affermazione sul piano del diritto consuetudinario di un regime corrispondemc a quello del passaggio in transito risulterebbe incontrovertibilc. Nel frattempo, è forse prefcribile parlare di una •tendenza· in tale senso della prassi internazionale.
7. (Segue): c) la navigazione negli stretti cui si applica il regime del passaggio inoffensivo non sospendibile Come si è detto, la Convenzione del 1982 ha previsto due distinti regimi per la navigazione attraverso gli stretti internazionali. In parti-
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colare, gli stretti di importanza ·secondaria· rimangono sottoposti al dirino di passaggio inoffensivo non sospendibile. Questo regime, pill favorevole nei confronti dello Stato costiero, si applica a due categorie eli stretti. ella prin1a rientrano gli stretti formati dal tenitorio conti nenta le di uno Stato costiero e da un'isola appartenente al medesimo Stato, a condizione che esista a largo deJrisola una rotta alternativa in alto mare (o in una zona economica esclusiva) di convenienza •Similare· dal punto di vista della navigazione e delle caratteristiche idrografiche 93. La seconda categoria di vie d'acqua assoggettate al regime del passaggio inoffensivo non sospendibile include gli stretti usati per la navigazione internazionale che mettano in collegamemo l'alto mare Co una zona economica esclusiva) con il mare territoriale di uno Stato straniero, vale a dire di uno Stato non rivierasco dello Stretto 9.... Entrambe le categoJie di stretti oì-a menzionate Jimangono assoggettate, anche in vutll della Convenzione del 1982. ad un regUne sostanzialmente analogo a quello stabilito dalla Convenzione di Ginevra sul mare tenitoriale. Le navi straniere, comprese quelle da guerra, godono del dUino di passaggio inoffensivo, il quale non può essere Ì111pedito né, a differenza delle semplici acque territoriali, sospeso. Quanto alle navi sommergibili. esse sono tenute a navigare in emersione e a mostrare la bandiera. Non esiste, infme, dUino di sorvolo, il quale, come si ricorderà, è invece compreso nel duitto di passaggio in transito. 8. La navigazione nella zona contigua La zona contigua è un istituto codificato tanto nella Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua quanto nella Convenzione di Montego Bay. L'an. 33 di quest'ultin1a Convenzione, che riprende, sostanzialmente, iJ contenuto dell'an. 24 della Convenzione di Ginewa del 1958, stabilisce che ·In a zone contiguous lo ilS territorial sea, described as the contiguous zone, the coasral State may exercise the contro! oecessary to
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(a) pre,·em infringmenl of its customs, fiscal, immigrntion or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringment of the above laws and regulations commined within its territory or territorial sea•.
Le regole che hanno codificato ta le zona, pur essendo quanto mai sintetiche, hanno sollevato una serie consistente di dubbi interpretativi che, a loro volta, hanno dato luogo ad una prassi internazionale non omogenea 9'>. Per quello che imeressa più strettamente in questa sede. peraltro, non sono da segnalare aspetti particolarmente problematici: la zona contigua, in assenza della zona economica esclusiva, può infani essere considerata come una zona di alto mare sonoposta ad alcuni vincoli che, peraltro, non riguardano d irettamente le navi da guerra. Si consideri, poi, che l'Italia non ha una zona contigua avente autonomia rispetto ad a ltre zone di mare : la zona di vigilanza doganale introdotta nel nostro ordinamento giuridico, infatti , rientra completamente nell'area geografica del mare territoriale italiano. Di conseguenza, in assenza della proclamazione di una zona economica esclusiva, una nave da guerra potrà esercitare nella zona comigua che lo Stato straniero abbia eventualmente istituito (si ricorderà, in p roposito, che la Convenzione di Montego Bay consente l'istituzione della zona contigua in una fascia di mare non superiore a 12 miglia calcolate a partire dal limite esterno del mare territoria le) i medesimi diritti che le sono riconosciuti in a lto mare. In altri termini il regin1e di navigazione di una nave da guerra nella zona contigua di uno Stato straniero è sostanzialmente equiparabile al regime di navigazione in alto mare. Ben diverse saranno, invece. le conclusioni al momemo eli individuare i poteri che la nave da guerra può esercitare nella zona contigua dello Stato eli cui batte la bandiera: a questo proftlo sarà dedicato il par. 2 del successivo Capitolo m.
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n regime di navigazione delle navi da guerra nella zona economica esclusiva La zona economica esclusiva (ZEE) è un istituto introdotto dalla
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Convenzione sul dilitto del mare del 1982, ma che, secondo quanto riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia, fa già paste del diritto consuetudinario 96. Essa ha una estensione massima di 200 miglia. calcolate a partire dalle linee di base 9-. La ZEE, cui è dedicata la Pa1te V della Com·enzione sul diritto del mare, è definita dalfart. 55 come -an area beyond and adjacent to thc rerrirorial sea, subjecr ro the specifìc legai régimc cstablished in this part, uncler which the righrs and jurisdiction of the coastal State and ù1e rights anel freedoms of odler Srares are governed br the relevant provisions of this Convention•.
Questa definizione fa luce su di una questione che ha dato luogo ad aspli dibattiti in seno alla Terza Conferenza sul dilitto del mare ed a contrastanti interpretazioni in dottrina. Intendiamo fare riferimento al problema della ·natura· della ZEE. La zona economica esclusiva presenta. indubbiameme, una •natuf'à• del tutto peculiare che è confermata dalla struttura delineata dalla Convenzione del 1982. la quale si fonda su tre elementi: a) l"identiflcazione delle materie assoggettate a diritti sovrani o alla giurisdizione dello Stato costiero; b) l' individuazione dei diritti degli altri Stati nella ZEE; c) la previsione di un meccanismo per la risoluzione dei conflitti relativi alle attività non rientranti né nelle competenze dello Stato costiero né nei diritti artribuiù agli Srati terzi. Di siffana !ripartizione occorre dunque tenere conto al fine di valutare il regime delle attività delle navi da guerra nella ZEE. Ai sensi dell'art. 56 della Convenzione del 1982 lo Stato costiero è titolare nella ZEE di diritti sovrani ai fini de1lo sfruttamento, gestione e conseryazione delle risorse naturali. sia biologiche che non biologiche, nonché per ciò che concerne le altre attività di utilizzazione della ZEE a fini economici (ad es. produzione di energia a partire dalfacqua, dalle correnti o dai venti). Iella ZEE lo Stato gode altresì di poteri di giurisdizione in riferimento a:
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a) lo stabilimento e l'uso di isole attificiali, installazioni ed opere; b) la ricerca scientifica marina; c) la protezione e la preservazione dell'ambieme. T diritti spettanti agli Stati terzi nella ZEE sono invece individuati dall'art. 58 della Convenzione. Ai sensi di tale disposizione, tutti gli Stati, litorali e non, godono nella altrui ZEE, alle condizioni stabilite dalla Convenzione ·the freedoms referred ro in artide 87 of navigarion and overflighr and of rhe laying of submarine cables and pipelines. and other internationallly lawful uses of d1e sea related ro rhese freedoms, such as mose associateci with me operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible wid1 the omer provisions of this Convention•.
Come si può notare confrontando !"art. 58 con !"art. 87 della Convenzione, che indica le libertà dell'alto mare, tre delle sei libe ttà indicate da quest'ultima disposizione continuano a valere anche nella ZEE, con l'esclusione della libertà di pesca, di costruzione di isole e alu-e installazioni artificiali e di ricerca scientifica. Al fine di chiarire il concreto regime delle navi da guerra nella ZEE occorre dunque soffermare l'anenzione sulla determinazione del contenuto delle libertà atttibuite agli Stati terzi dall'art. 58. In primo luogo, l'art. 58 fa salva per gli Stati diversi da quello costiero la libettà di navigazione nella ZEE, senza distinzione alcuna fra navi militari e civili. La libettà di navigazione è concetto molto più ampio di quelli di passaggio inoffensivo e passaggio in transito. applicabili in riferimento alle acque territoriali ed agli stretti. È così pacifico che in virtù di tale libenà le navi da guerra possono non soltanto attraversare la ZEE altrui, ma sono altresì libere di gettatvi l'ancora. Jon valgono dunque rispetto alla ZEE le resu·izioni quanto alla facoltà della nave di sostare nelle acque territoriali o in uno stretto internazionale. Parin1emi, lo Stato costiero non gode di alcuna possibilità di sospensione o limitazione della libertà di navigazione nella ZEE.
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In secondo luogo, poiché ne lla ZEE permane la libertà d i s01volo, è consentito il decollo o l'appontaggio degli aeromobili che siano
trasportati dalle navi da guen-a situate nella altrui ZEE 98. È importante sottolineare che ai sensi dell'art. 58 nella ZEE gli Stati terzi godono de lla libertà d i utilizzare il mare per altri fini internazionalmente leciti legati all'esercizio delle libertà di navigazione , sotvolo e posa di cavi e condotte, quali quelli -associated with the operation of s hips, aircraft and submaline cables and pipelines•, purché compatibili con la Convenzione. L'interpretazione d i siffatta clausola estensiva delle competenze degli Stati terzi si rivela decisiva per la soluzione di va1i problemi riguardanti le attività delle navi da guerra. Secondo vari autori, la clausola varrebbe in pratica a legittimare nella ZEE le più importanti attività tradizionalmente condotte dalle navi da guerra in alto mare. Così nelle parole di Oxman, ·Many activities are traditionally carried out by warships at sea. Are they covered by the words 'navigation' 'overflight', or the 'laying of submarine cables and pipelines'? To the extent that they are not, it is difficult to imagine an activiry of warships that is not 'related to those freedoms'•. In ptimo luogo, questa interpretazione è diretta ad affermare la
leginirnità, nel tispetto di alcune condizion i, dello svolgimento di manovre militari ed esercitazioni d i fuoco nella altrui ZEE. Ciò spiega come tale posizione sia condivisa sul piano della prassi dalle maggiori potenze navali. Chiarissimo è, sul punto, il Manuale della Malina da Guena degli Stati Uniti ai sensi del quale •the existence of an exclusive economie zone in an area of naval operations need not, of itself, be of operational concern to the naval commander· 99.
Anche l'Italia, al momento d i firmare la Convenzione sul diritto del mare, ha formu lato uno statement ai sensi del quale ·the coastal State does not e njoy residua! rights in the exclusive econo-
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mie zone. In particular. the riglus and jurisdiction of rhe coasraJ State in such zone do nor include rhe right ro obrain notification of military exercises or manoeuvres or ro authorize them· 100.
Peraltro. occorre precisare che la liceità delle manovre ed esercitazioni navali nella ZEE è sottoposta ad alcune condizioni. In primo luogo, è evidente che risultano vietate quelle manovre ed esercitazioni che possano essere q ualificate come una ·minaccia dell 'uso della forza· nei confronti dell'integrtità territoriale o della indipendenza politica dello Stato costiero, in violazione dell'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite e dell'art. 301 della Conve nzione di Monrego Bay. Una tale proibizione, peraltro, deriva già dal diritto internazionale generale, essendo il divieto di LISO e di minaccia dell'uso della forza codific:uo in una norma eli natura consuetudinaria che risulta avere, almeno in parte, natura cogente. In secondo luogo, vale anche in questo caso, come nelle acque internazionali, la necessità di contemperare tali attività con i diritti degli altri Stati alla utilizzazione del mare. Infme, ed è questa la limitazione più significativa, l'esercizio delle libertà riconosciute agli Stati terzi nella ZEE (e dunque anche della libe1tà di navigazione ed altre libertà COITelate) deve avvenire con il dovuto riguardo nei confronti dei diritti dello Stato costiero (art. 58 par. 3). Ciò significa, ad esempio, che non è consentito lo svolgimento di esercitazioni navali che possano incidere in modo irragionevole su llo sfruttamento delle risorse naturali della ZEE. Tale condizione potrebbe, in verità, aprire la strada alla pretesa degli Stati costie ri di limitare il diritto allo svolgimento delle artività navali 101. Sulla base dei criteri testé esaminati occorre valutare il proble ma relativo alla liceità dello svolgirnenro, da parte eli navi da guerra, di attività di ricognizione o intelligence nella altrui ZEE. Da un lato, una interpretazione sistematica della Convenzione po1ta alla conclusione che sono da ritenere certamente lecite le attività direttamente legate all'esercizio delle libertà di navigazione e di sorvolo (ad es. uso degli stmmenti di ricognizione a fmi di sicurezza della navigazione). Dall'altro lato, è invece da escludere la liceità di attività di ricerca o ricognizione aventi ad oggetto le risorse naturali della ZEE. Ciò in
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quanto sia la gestio ne delle risorse che la ricerca scientifica marina nella ZEE rientrano nella giurisdizione dello Stato costiero. Il problema più difficile tiguarda le attività di pura intelligence, cioè la raccolta di informazioni a fini strettamente militari o strategici. Anche a questo proposito, potrebbe forse fondatamente sostenersi che si tratta d i attività legate al normale modo di operazione delle navi da guerra, e dunque le·g ittime 102. L'art. 58 par. 3 de lla Convenzione sul diritto del mare stabilisce, infine, che nell'esercita re i propri diritti e libertà nella aluui ZEE, gli Stati terzi -shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of
intemational law•.
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In altli termini, le navi degli Stati terzi dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti emanati dallo Stato costiero nelle materie per le quali esso è titolare di duitti sovrani o di poteri di giurisdizione in base alla Convenzione, vale a dire in tema di sfruttamento delle risorse economiche, di protezione dall"inqu inamenro, di ricerca scientifica marina e di stabilimento di isole e installazioni artificiali. In linea di massin1a, siffatta obbligazione g rava non soltanto sulle navi mercantili, ma anche sulle navi da guerra 103, con la eccezione delle nom1e sulla protezione del mare dalJ'inquinamento che risultano inapplicabili alle seconde 104. Così, per !imitarci ad un esempio, le navi da guerra appartenenti ad uno Stato diverso da que llo costiero saranno obbligate ad osservare i provvedimenti nazionali che stabiliscano, in conformità all'art. 60 della Convenzione, delle zone d i sicurezza attorno ad isole artificiali od alu·e installazioni nella ZEE.
10. La navigazione delle navi da guerra in alto mare La disciplina della navigazione delle navi da guerra in alto mare
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è, apparentemente, la più semplice da commentare essendosi ormai consolidata una norma consuetudinaria che anribuisce a rune le navi, quindi anche a quelle da guetTa, il diritto di libera navigazione nell'alto mare. Più precisamente, l'art. 2 della Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare. dopo aver affermato che l'alto mare è aperto a tutte le nazioni e che nessuno può sottoporlo alla propria sovranità. afferma che la libertà dell'alto mare comporta, sia per gli Stati costieri che per quelli senza litorale, l'esercizio dei seguenti diritti: na,·igazione. pesca, posa di cavi e condotte sottomarine e sorvolo. fn ,·erirà l'esercizio di tali Libertà non è ilJimitmo essendo condizionalo al rispeno di una serie di limiti ben precisi. Alcuni di questi sono stati già codificati nella stessa Convenzione di Ginevra: anzitutto viene previsto che tale Hbettà dovrà essere esercitata nel rispetto delle regole codificate nella Convenzione stessa e delle altre norme di diritto internazionale. In secondo luogo le libertà menzionate in precedenza e quelle altre ricaYabili dal dirirto internazionale, ·shall be exercised by ali States with reasonable regard to the interestS of other Stmes in their exercise of the freedom of d1e high S<.':lS· tos.
Si trana di due limiti alquanto significativi che sono stati ulteriormente precisati nella Convenzione del 1982, anche in relazione alle nuove disposizioni inserite nella Convenzione d i Montego Bay in tema di sfrunamento dei fondi marini internazionali. L'art. 87 della Convenzione del 1982 contiene, invero, una diversa esemplificazione delle libertà di cui gli Stati possono disporre nell'alto mare: tra queste vi rientmno. oltre a quelle già menzionate dall'art. 3 della Convenzione di Ginevra (alcune di tali libertà, peraltro, sono state limitate da disposizioni normative ad hoc inserite nel testo convenzionale). la libertà di costruire isole o strurture artificiali (purché siano confomu a quanto previsto nella patte V1 della Convenzione del 1982) e la libe11à eli esercitare la ticerca scientifica (conformemente a quanto disposto nelle Parti VI e Xlii della Convenzione stessa).
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Un'ulteriore norma generale codificata dalla Convenzione di Monrega Bay limita e disciplina in particolare l'esercizio delle attività nell'alto mare poste in essere da navi da guerra: si tratta della previsione secondo cui ·The high seas shall be reserved for peaceful purposes- t06.
Tale norma è stata ulteiiormeme specificata dall'art. 301 secondo cui ·In exercising their righrs and performing their duties under this Convention. Srates Parties shall refrain from any threat or use of force against the territorial integrity or politica! independence of any Stare or in any manner inconsistcnt with the principles of international law embodied in the Charter of the Unired Nations•.
Anche se quest'ultima regola ha una portata generale. non essendo il suo campo d'azione limitato all'alto mare, è certo che essa permette, per i fini che qui rilevano, eli precisare ulteriormente il significato dell'an. 88 deiJa Convenzione del 1982 che, come si è visto, espressamente dispone che l'alto mare sia utilizzato solo per scopi pacifici 107. In alto mare, dunque. le navi da guerra di qualsiasi Stato, sia esso costiero o senza litorale, dispongono di una precisa libertà eli navigazione e di svolgimento delle attività correlate, quali, acl esempio, quella di effettuare esercitazioni mllitaii, quella di sbarca re o imbarcare beni o persone, ecc. I limiti che tali navi incontrano sono di duplice narura: da un lato esse devono esercitare i propri diritti tenendo in adeguata considerazione gli interessi degli altri Stati di poter esercitare i medesimi diritti nell'alto mare. Dall'altro lato, poi, la nave da guerra dovrà sempre assicurare che l'esercizio dei suoi poteri non sia configurabile come una minaccia o uso della forza contro un altro Stato e che comunque non si ponga mai in contrasto con gli usi pacifici cui è risetvato l'alto mare. Infme resta ancora da segnalare una norma quanto mai importante, sulla quale, peraltro, si avrà occasione di soffermare maggiormente l'attenzione nel successivo Capitolo IV: si tratta dell 'art. 95 della Convenzione del 1982, che riproduce senza modifiche il corri-
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spandente art. 8 par. l della Convenzione di Gine\'fa del 1958 sull'alto mare. Secondo tale disposizione normativa .warships on ù1e high scas bave complete immunity from ù1e jurisdicrion of any State OÙ1er than thc nag Srare•.
Alla luce di questa regola cioè si può affermare che la nave da guerra che si trova in alto mare, pur incontrando alcuni limiti quanto all'esercizio delle sue attività, gode di un'immunità assoluta dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di bandiera.
SEZIONE n
11. Regole particolari disciplinanti il regime di navigazione dei sottomarini In questo Sezione si procederà solo ed esclusivamente ad esaminare il contenuto e la portata delle regole internazionali dedicate in maniera specifica a particolari categorie di navi da guerra: i sottomarini e le naYi a propulsione nucleare o quelle trasportanti un carico di materiale radioattivo (sia esso un carico di armi di distruzione di massa, sia esso un trasporto di materiale radioattivo destinato ad alimentare una centrale o proveniente da una centrale). Obiettivo di questa Sezione è pertanto quello di esaminare le regole specifiche formatesi riguardo a tali categotie di navi. Per le norme generali che riguardano anche queste navi ma che non differiscono da quelle disciplinanti le navi da guerra tradizionali. si rinvia a quanto già affermato in precedenza o a quanto sarà approfondito in seguito. Per quanto concerne i sottomarini, la Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua dedica loro soltanto una norma: più precisamente si tratta dell'art.l4 par. 6 secondo cui ·In the territorial sea submarines are required to navigate on the surface and to show their tlag·.
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L'art. 20 della Convenzione di Montego Bay che riprende, con una modesta modifica letterale, la norma in questione, è stato inserito nella Subsection A che contiene le norme applicabili a tutte le navi (ivi comprese, quindi, quelle da guerra). Tale disposizione ha sollevato, pur nella sua semplicità, una serie di problemi interpretativi. Il più i mporrante, ed anche il più delicaw di questi è dato clall'incenezza della precisa qualificazione di un eventuale passaggio in immersione da parte di un sottomarino militare: tale passaggio deve considerarsi alla stregua di un passaggio offensivo o costituisce c::;so solo una violazione delle leggi e regolamenti nazionali che. in quasi nttti gli Stati, prevedono l'obbligo per i sottomarini eli navigare in emersione e con la bandiera esposta? Un anenro esame della prassi internazionale e della dottrina fanno registrare l'esistenza di sostenitori sia dell'una che dell'altra tesi. Gli Autori e gli Stati che sostengono che il passaggio in immersione non è automaticamente offensivo, sono soliti richiamare la tesi riassunta nella magistrali parole del Firzmaurice secondo cui ·a submarine that traverses thc tcrritorial sea submerged or not !>howing hcr flag may possibly not be in innocem passagc, but this will not be lx.>cause she is submerged or not showing her flag· IM.
In altri termini, secondo questi Autori il mero passaggio in immersione o con la bandiera non esposta non costituirebbe automaticamente un passaggio offensivo anche se, in presenza di altre circostanze che dovranno essere accertate caso per caso. tale passaggio potrebbe anche divenire tale nel caso specifico. Le argomentazioni su cui si fonda questa teoria, alla quale riteniamo poter aderire. sono molteplici e sicuramente com·incenri. Anzitutto vi sono alcune ragioni di natura formale. L'an. 14 par. 6 della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua non dispone espressamente che il passaggio in immersione costituisca automaticamente un passaggio offensivo: in altri casi, invece, e risulta quanto mai sintomatica a questo proposito la formulazione del par. 5 dello stesso articolo (paragrafo dedicato alla pesca),
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quest"ultimo aveva espressamente qualificato come offensh·e determinate modalità di pas::;aggio. Una seconda considerazione di natura formale è data dal fano che, come evidenziato dalla dottrina 109, al momento di codificare l'esemplificazione delle attività che rendono offensivo il pasaggio (art. 19 par.2 della Convenzione di Montego Bay) non è stata avan7.ata da alcuno la proposta di inserire in tale elenco anche l'ipotesi del passaggio dei sottomarini in immersione o senza bandiera esposta. Se al riguardo vi fo."ìSe stata una precisa tendenza in seno alla Comunità internazionale questa avrebbe potuto c dovuto emergere al momento della discussione circa la formulazione di quello che sarebbe poi divenuto l"art. 19 del resto definitivo della Convenzione delle !\'U sul diritto del mare del 1982. Accanto a queste argomentazion i, di natura preuamcnte formale. ne sono state elaborme altre di natura più sostanziale che contribuiscono a rendere più chiara l'imera questione. Anziruno. è nmo che per un sottomarino le condizioni ottimali di movimento. anche sono il profilo della sua stessa sicurezza. si realizzano con la na\'igazione in immersione: alcune volte, in determinate condizioni del mare, la na\'igazione in superficie può addirinura risultare pericolosa. In secondo luogo, la delimitazione della linea di base del mare territoriale, sia mediante il ricorso alla linea della bassa marea sia mediante il ricorso al sistema delle linee rette, rende di frequente molto irregolare il limite esterno del mare territoriale stesso per cui non è sempre facile, a causa di errori ed anche in buona fede, calcolare in maniera esatta la propria posizione. In terzo luogo. poi. le singole legislazioni nazionali che disciplinano il passaggio nel mare territoriale dei sonomarini tendono, tranne qualche eccezione Il O, a non equiparare ipso facto il passaggio in immersione ad un passaggio offensivo. Cercando di trarre alcune conclusioni da quanto precede pare possibile affermare la necessità di valutare separatamcnte ogni singolo caso di passaggio difforme da quello che è prescritto nelle Convenzioni internazionali.
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Pertanto, il passaggio in immersione eli un sottomarino da guerra o il passaggio senza la bandiera esposta non costituiscono automaticamente un'ipotesi di passaggio offensivo. Essi, almeno in l inea generale, legittimano lo Stato costiero a chiedere che il sottomarino in questione si allontani dal mare teiTitoriale. Qualora, invece, l'attività del sottomarino in esame dovesse concretizzarsi anche nella commissione eli uno dei comportamenti espressamente codificati a titolo esemplificativo all 'a rt. 19 del la Convenzione del 1982, il passaggio stesso diverrebbe evidentemente offensivo e legittimerebbe lo Stato costiero ad intraprendere tutti i ·necessary steps- per porre termine all'illecito. Sulle misure a disposi:done dello Stato costiero per reagire contro un passaggio offensivo da patte di una nave da guena suC~n iera, si tornerà, più dettagliatamente, nel successivo par. l del Capitolo III.
12. Regole particolari disciplinanti il regime di navigazione delle n avi a propulsione nucleare o trasportanti m ateriale nucleare Lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche ha reso possibile la costruzione di navi. prima da guerra e successivameme anche mercantili, a propulsione nucleare. Oggigiorno, pur nella difficoltà di ricostruire con precisione tutti i dati statistici rilevanti, si può affermare che vi sono diverse centinaia di navi da guerra eli vario tipo (pOitaerei, incrociatori e soprattutto sorLOmarini) statunitensi e sovietici a propulsione nucleare. Si calcola, altresì, che vi sono alcune decine di navi commerciali a propulsione nucleare 111. L'incremento sensibile del numero di tali navi in tempi più recenti ha aperto una serie consistente di nuovi problemi per la cui soluzione sono state elaborate molteplici convenzioni internazionali 112. Come è facile immaginare, i problemi più complessi sono so1ti per l'esigenza di contempemre. da un Iato, gli interessi degli Stati di bandiera che pretendevano che alle navi a propulsione nucleare venissero riconosciuti i medesimi diritti attribuiti alle navi con siste-
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ma di propulsione tradizionale e, dall'altro lato, gli interessi degli Stati costieri profondamente preoccupati dei pericoli per l'ambience e la salute umana conseguenti ad eventuali incidenti in cui fossero coinvolte navi a propulsione nucleare o comunque navi trasportanti materiale radioattivo. Al fme di risolvere e comporre l'insieme di problemi ora sinteticamente descritti sono state elaborate, come 1icordmo in precedenza, numerose convenzioni internazionali multilaterali e bilaterali. Con le prime sono state elaborate regole speciali in modo particolare in tre settori plincipali: a) la prevenzione degli incidenti attraverso il rispetto di una selie di regole di sicurezza relative alla costruzione delle navi e ai dispositivi che devono essere posti a bordo delle navi 113; b) l"inclivicluazione del regime di responsabilità degli opermoli di navi a propulsione nucleare in caso di incidente n4 e c) la protezione dell'ambiente m~uino 115. Le Convenzioni bilaterali, in nmo 19, stipulate dagli USA e dalla Repubblica federale tedesca con altri Stati avevano. invece, ad oggetto, essenzialmente, le modalità di accesso ai p01ti ed alle acque interne straniere delle due navi commerciali a propulsione nucleare: la nave statunitense NS Savannah e quella banenre bandiera della Repubblica federale tedesca Ono Hahn. Un attento esame delle Convenzioni multilaterali citate consente di affermare che le stesse prevedono in modo esplicito la inapplicabilità delle disposizioni ivi codificate alle navi da guerra. Così, acl esempio, l'art l del Capo VIII della Convenzione di Londra del 1960 sulla salvaguardia della vita umana in mare dispone che ·Les regles du présent chapitre s'appliquent à rous les navires nucléaires à l'exception des navires de guerre•.
Soltanto le Convenzioni in materia di responsabilità civile degli esercenti di navi nucleari (e, in pa1ticolar modo la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1962) non escludono dal proprio campo di applicazione le navi da guerra a propulsione nucleare anche se affermano comunque che 70
·An} immunity from legai proc.:ssc:. pursuant 10 rulc:. of national or intcmational la\\ shall be waivcd in rcsJX><:l to dutics or obligations arbing undcr. or for 1he purpose of, this Convcntion. !':othing in this Convcntion shall make warships or other St~llc-ownt>d or Stal.:-opcrmcd ships on noncommerciai servicc, liable 10 arrc:.t, auachment or sci?.Urc or confcr jurisdiction in rcspect of warships on thc courts of any forcign State· t t<>.
In questa situazione di sostanziale carenza di fonti normative disciplinanti il regime di navigazione delle navi da guerra a propulsione nucleare (l'unico settore disciplinato risulta essere, infatti. quello della responsabilità civile per danni conseguenti ad incidenti>, si inseriscono gli articoli 22. 23 e 31 della Convenzione di Montcgo Bay del 1982. L'articolo 22 prevede che lo Stato costiero può, per tutelare la sicurezza della navigazione, indicare delle rotte palticolari attraverso il proprio mare territoriale. Il par. 2 dell'att. 22 precisa che •...lankers, nuclear-powcred ships and ships carrying nuclcar or other inherenùy dangerous or noxious substances or materials may be r<;>quired t<> confine ù1eir passage to such sea lanes·.
Secondo l'art. 23. poi. ·Foreign nudear-powcred ships and ships carrying nuclcar or other inherently dangcrous or noxious subswnces shall, \vhcn cxcrcising thc right of innocent passagc through thc tcrritorial sea, carry documcnts and obser,.c spccial precautionary measurcs cstablished for such ships by international agreemems·.
Entrambi gli articoli richiamati sono stati inseriti nella Subsection A della Section 3 della Convenzione del 1982, Sezione dedicata al
diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale: rale sottosezionc A raggntppa le norme in tema di diritto di passaggio inoffensivo applicabili a tutte le navi, ivi comprese, cioè. le navi da guerra. Peraltro, in considerazione del fatto che - come si è già visto - ad oggi praticamente non sussistono regole specifiche dedica te a disciplinare il regime di navigazione delle navi da guerra a propulsione 71
nucleare o che trasportano materiale nucleare, la concreta applicabilità dell'art. 23 risulta alquanto limitata. on è da escludersi che proprio in virtù della lacuna legis da molti evidenziata, sia possibile, nel prossimo fururo, elaborare nuove regole convenzionali destinate a disciplinare in maniera specifica !"intera questione 'r': a partire da quel momento la portata dell"a1t. 23 della Convenzione delle NU sul diritto del mare sarebbe decisamente più vasta in relazione alla disciplina delle navi da guerra. La dottrina è sostanzialmente unanime nel ritenere, pertanro, che lo status di una nave da guen<t a propulsione nucleare o che traspotti materiale nucleare non diffetisca. almeno per quanto concerne il regime di navigazione. dallo stattts di una nave da guerra a propulsione •tradizionale· 118. Ciò, ovviamente, semprechè non sussistano tra le parti interessate, Stato costiero e Stato della bandiera della nave a propulsione nucleare, accordi disciplinanti la navigazione della nave nelle acque poste sotto la giurisdizione dello Stato costiero 119. Queste conclusioni si pongono in perfetta sinronia con quelle già evidenzia.te a proposito del diritto di passaggio inoffensivo delle navi da guemt nel mare territoriale dello Stato costiero 120. Un'ulteriore questione che deve essere tisolta è quella relativa alla qualificazione - passaggio offensivo o semplice violazione delle leggi e dei regolamenri dello Stato costiero? - del comportamenro della nave da guerra o a propulsione nucleare. con a lx>rc.lo materiale nucleare, che violi l'att. 22 o l'art. 23. Il problema si pone, in modo particolare, in relazione all'art. 22 considerando che - per le ragioni ricordate in precedenza - l'art. 23 difficilmente può considerarsi oggigiorno applicabile alte navi da guerra a propulsione nucleare o trasportanti comunque materiale nucleare. L'att. 22, come è stato autorevolmente souolineato, deve essere posto in stretto collegamento con l'art. 21 di cui costiruisce una concreta applicazione. L'an. 21 consente, infaui, agli Stati d i adottare leggi c regolamenti per disciplinar<.! il passaggio inoffensivo nd proprio marc territorialc: om sembra dd rutto pacifico che le disposizioni evcntualmenll!
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adottate ex art. 22 (e cioè l'indicazione delle rotte o l'adozione di schemi obbligatori di separazione del traffico) costituiscano prowedimenti proprio per disciplinare questo passaggio inoffensivo. Pl!rtamo l'eventuale transito di una nave da guerra a propulsione nucleare al di fuori dei corridoi prefissati dallo Stato costk:ro o il mancato rispetto degli schemi obbligatori di sepa razionl! dd traffico, non rendono il passaggio offensivo ma costituiscono violazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero che consentiranno a queM'ultimo solo ed esclusi\'amente di invitare la nave in questione ad allontanarsi dal mare territoriale 121. '\on si può comunque escludere che una violazione delle leggi n dci regolamenti interni possa assumere, nel caso concreto, le caratteristiche del passaggio offensivo: in questo caso muterà, come è evidente. anche il tipo di reazione a disposizione dello Stato costiero. La mancanza di regole specifiche quamo al regime di navigazione ddle navi da guerra a propulsione nucleare non ha comunque impedito o, anzi, ha forse ae<:ellermo, la fom1azione di norme specifiche per quanto riguarda il regime di responsabilità a carico ddroperatore della nave nucleare in caso di incidenti. Già si è ricordato in precedenza che sussistono. al riguardo, alcune Convenzioni internazionali applicabili anche in caso di incidenti in cui siano coinvolte navi da guerra. La diversità di fondo tra regime della navigazione c regime della responsabilità conseguente ad incidenti viene riconosciuta anche dall'an. 31 della Convenzione delle NU sul diritto del mare del 1982. Tale articolo, inserito nella Sottosezione C che codifica le regole applicabili solo alle navi da guerra ed alle navi di Stato adibite a funzioni non commerciali, dispone che The flag State shall bear intcrnational rcsponsibilit} for any loss or damagc to the coastal State rcsulling from the non-compliance h} a warship or othcr govemmem ship operated for non-commerciai purpo:-.cs with the laws and regularions of thc coastal State concerning passagc through rhe territoral sea or with ù1e povisions of lhis Convention or o thcr rulcs of international law•.
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La Com·enzione di
~ lontego
Bay ha pre\·isro anche una serie di obblighi a carico degli Stati in rema di protezione delrambiente marino. Da tali obblighi, peraltro, almeno quale regola generale, sono escluse le navi da guerra: ciò è espressamente codificato nell'art 236. Jn verità, l'at1. 236, parte seconda, facendo riferimento alle navi da guerra e a quelle governative adibite ad uno diverso da quello commerciale, dispone che ·llowever, each State ~hall ensure, by the adoption of appropriate measurcs not impairing opcmtions or opemtional capabilitic~ of such vessels or aircraft owned or opcr.ucd by il. that such vessels or aircraft act in a manncr consiste m. so far as is reasonable and pmcticable. "ilh this Con\'ention•. Tn altre parole, sia pure in termini generali, un inquinamento provocato da una nave da guerra a propulsione nuclean.: può costiruire, a seconda delle circostanze, una violazione della Convenzione e, in quanto tale. essere assoggcnara al regime di cui all'art. 31 della Convenzione sul diritto del mare del 1982.
7·1
Capitolo m L'A1TIVITÀ ED I POTERI DELLE NAVI DA GUERRA
NELLE VARIE ZONE DI MARE
1.
Nel mare territoriale
1 el presente paragrafo si soffermerà l'attenzione sui pmen nconosciuti alle navi da guerra nel mare territoriale dello Stato eli cui battono la bandiera nei confronti delle navi commerciali e di quelle da guerra appartenenti a Stati stranieri. Particolare attenzione verrà dedicata, ovviamente, alla disciplina rilevante vigente nell'ordinamento interno italiano. Ai fuù di ciò che interessa osservare è impattante sonolineare la distinzione che le Convenzioni di Ginevra e di Montego Bay operano tra a) obbligo di rispettare le regole relalive al passaggio inoffensivo e b) obbligo di conformarsi alle regole e alle disposizioni emanate dalle Stato costiero per il passaggio 122. La violazione di una regola relativa al passaggio inoffensivo è considerata all'a1ticolo 16.4 della Convenzione eli Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua; il mancato rispetto delle disposizioni interne emanate dallo Srato cosriero si conc1·etizza nella violazione dell'atticolo 17 della medesima Convenzione. Tenere presente la differenza ora tratteggiara è indispensabile per mettere a fuoco le misure che lo Stato costiero può inu·aprenclere nelle due distinte ipotesi. Infatti, l'a1ticolo 16.1 della Convenzione di Ginevra, che regola il comportamento dello Stato costiero di fronte acl una violazione delle regole relative al passaggio inoffensivo, attribuisce al sovrano nazio-. naie poteri coercitivi più ampi; al contrario, qualora siano state violate disposizioni appartenenti a Leggi e Regolamenti dello Stato costiero (violazione dell'articolo 17 della prima delle quattro Con-
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venzioni del 1958) risulta applicabile !"articolo 23 della stessa Convenzione che aru·ibuisce allo Stato costiero poteri di coercizione più limitati esercitabili nel mare territo1iale. Quando una nave straniera viola una delle norme relative al passaggio inoffensivo, ponendo in essere un passaggio arrecante danno alla pace, alla sicurezza o al buon ordine dello Stato costiero, o quando, pur non essendo stato ancora acce1tato il carattere offensivo del transito, le autorità dello Stato costiero abbiano ragione di dubitare dell'inoffensività del passaggio, lo Stato costiero ·may 1ake the necessary steps in its tenitorial sea to prevem the passagc- 12.1.
li contenuto delle misure (i c.d •necessary steps·) che lo Stato costiero è abilitato a prendere non viene specificato nelle due Convenzioni sul diritto del mare. Dalla lettura degli anicoli si deduce solamente che esse sono adottate dallo Staro costiero per impedire (versione francese: ·empecher..) il transito del proprio mare teiTitoriale da parte della nave straniera e che devono produrre il loro effetto nel mare teiTitoriale e non nell'alto mare; ma per il contenuto delle misure è necessario riferirsi al diritto consuetudinario, non occupandosi di questo nè la Convenzione di Ginevra né quella di Montego Bay. Le azioni che una nave da guen-a può intraprendere nei confronti el i una nave commerciale straniera che stia violando, o sia in procinto di violare, le norme convenzionali sul passaggio inoffensivo nel mare territoriale di uno Stato straniero possono essere così sintetizzaLC alla luce di quanto dispone al riguardo il diritto internazionale consuetudinario: lo Stato costiero, dopo aver mtemperato al dovere di stabilire un contatto con la nave straniera al fine eli informarla de lle ragioni per le quali considera offensivo il passaggio può, qualora non si ritenga soddisfatto delle informazioni ricevute, intimare alla nave commerciale straniem il divieto di ingresso nel mare territoriale oppure, se la nave straniem già si trova nelle acque territoriali, il cambiamento eli roua c l'abbandono immediato del ma re territoriale.
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Ove necessario. le autorità ddlo Stato costiero potranno decidere di potTe in atto, nei confronti della nave commerciale straniera, un uso graduale della forza. Tale uso della forza deve s<x.ldisfare i seguenti requisiti: necessità, proprozionalitù e gmdualità. Per quanto concerne il profìlo della necessità ~i deve accertare che le azioni poste in essere dalla nave straniera rendono altrimenti impossibile il t<tggiungimento dello scopo prcfìssato, ovvero l'allontanamento dalle acque territoriali o l'accompagnamento in p0110 per sottoporr.e il comandante ai provvedimenti civili cio penali. Per quanto riguarda, invece, il requisito della proporzionalità si dovrà assicurare che il pregiudizio arrecato dal comportamento della nave stmniem sia tale da giuMifìcare la concreta auività coercitiva della nave da guerra dello Stato costiero. lnfme, il criterio della gradualità tichiede che l'uso della fora deve essere impiegato dapprima a scopo intimidatorio c poi, solo come extrema ratio, per colpire ed eventualmente affondare la nave 124. La legislazione italiana prevede regole specifiche che disciplinano i poteri delle navi da guerm italiane nei confronti di navi commerciali srmnicre che si trovano nel nostro mare territoriale nella Legge n.612 del 16 giugno 1912, intitolata Norme per il tra11silo ed il
soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. Tale Legge prevede che qualora una nave mercantile, nazionale o straniera, si accinga a transitare in una località interna o foranea dei mari dello Stato ' 'ictata, per motivi di sicurezza e di difesa, al transito e al soggiorno delle navi mercantili naziqnali c straniere ai sensi dell'art.1 della Legge. ·la nave da guerra più vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione è fatta mediante un colpo di cannone a polvere. Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effeno, c anche prima se l'urgenza lo richieda. sarl ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla dircno a pror:l\'ia della na,·e col proposito di non colpirla· (art. 6). ·Nel caso che la nave mercantile, pur dopo la seconda intimazione, non si arresti, può essere usat:a la for:t.<t contro di essa, facendo anche uso delle artigUerie· (art. 7).
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·È in facolm dell'autorità marittima d'inviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente di\'ieto, un ufficiale o altro funzionario per l 'accertamemo dell'identità della nave stessa e dei colpevoli. Il funzionario incaricato di tale servizio avrà la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per tutti gli eiTetti di Legge· (art. 8). ·Qualora sia richiesto da particolari circosmnze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condona, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato e ivi posta a disposizione deli'Autorim giudiziaria· (art. 9) 125.
Questi sono dunque i poteri che la legislazione italiana attribuisce alle navi da guerra e che esse possono esercitare nei confronti di navi mercantili, siano esse nazionali o straniere, che stiano transitando in una zona esclusa, per motivi di sicurezza, da lla navigazione. Gli stessi poteri potranno essere esercitali, presumibilmente, in linea più generale, ogniqualvolta si dovrà fronteggiare un caso di passaggio offensivo nel mare territoriale nazionale. Esaminiamo ora il caso di una nave commerciale straniera il cui comportamento sia suscettibile di contravvenire alle Leggi e ai Regolamenti interni dello Stato costiero volti a disciplinare il passaggio delle navi nel proprio mare territoriale. Distinguiamo due ipotesi: a) misure che lo Stato costiero può prendere per prevenire violazioni alle Leggi e Regolamenti emanati in determinate materie; b) misure che lo Stato costiero può prendere nel caso in cui la nave commerciale straniera abbia violato dene Leggi e Regolamenti. Il primo caso è contemplato agli articoli 16.2 della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua c 25.2 della Convenzione di Montego Bay: ·In the case of ships proc<.>cding to internai waters or a cali m a port facility outside internai watcrs, thc coastal State has also the right to rake thc necessary steps LO prcvcnt any breach of the conditions to which admission of those ships to internai wmers or such a cali is subjcct·.
Tale norma autorizza lo Stato costiero ad adottare tutte le misure
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necessarie al fine di prevenire le violazion i alle Leggi e ai Regolamenti interni. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano viene in rilievo la materia del transito delle navi a propulsione nucleare regolata dal DPR n. 1154 del 14 novembre 1972. Il decreto attribuisce alle competenti autorità costiere il compito di verificare che la nave sia dotata di un certificato valido eli sicurezza per navi a propulsione nucleare e che essa non presenti •un livello irragionevole eli radiazioni o eli altri pericoli eli origine nucleare 126.. Analoghe disposizioni sono stabilite per !a prevenzione delle violazioni in materia doganale, fiscale, sanitaria e d'immi grazione. Tale materia è regolata, per ciò che riguarda l'ordinamento italiano, dal
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con DPR il 23 gennaio 1973. ella zona di vigilanza doganale marinima (definita dall'articolo 29 del Decreto come quella -zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale· 127), ·i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza nena non superiore a 200 t., per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'art. 105 e gli altri documenti del carico. Se iJ capitano non è munito di manifesto o si rifiuta di presenrarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme dogana li. la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti. Per le navi di stazza nena superiore a 200 t. la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenri del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso· 128.
In questo caso, tale potere di controllo è attribuito dalla disposizione normativa espressamente alle Unirà della Guardia di Finanza ma si può arguire che esso spetti anche alle navi da guerra della marina militare italiana. 79
Anche in materia di prevenzione dell'inquinamento marino vengono attribuiti alle navi da guerra italiane precisi poteri nei confronti di navi commerciali straniere che si trovino nel mare territoriale nazionale. 1 ell'ambito dell'ordinamento legislativo italiano le disposizioni rilevanti in matelia di prevenzione dell'inquinamento marino sono comenute nella Legge n. 979 del 31 dicembre 1982. Tale Legge afferma che: ·Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti. è fano divieto a tutte le navi. senza alcuna discriminazione eli nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele d i idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco A allegato alla presente legge• t29.
A tale d ivieto fa riscontro l'art.23:
•La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sono la direzione dei comandi dei po•t i, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del codice di procedura penale e dell'art. 1235 del Codice della Navigazione nonché al personale civile dell'amministrazione della Marina Mercantile. agli ufficiali, sottufficiali e sortOC'.!pi della Marina Militare- 130. Consideriamo o ra la seconda ipotesi, il caso in cui la nave comm erciale straniera abbia violato disposizioni appanenenti a Leggi c Regolamenti interni dello Stato costiero. Il comportamento illecito della nave straniera si concretizza, in questo caso, nella violazione dell'articolo 17 della Convenzione di Ginevra: ·Foreign ships exercising the right of innocent passage shall comply with thc laws and regulations cnacted by rhe coastal State in confonnity with these Anicles and othcr rules of inrernational law and, in particular, with such laws and regulations relaring ro rranspon and navigation•.
È opportuno specificare che il fatto che la nave straniera violi
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l'an. 17 della Convenzione di G inevra, non conformandosi a lle disposizioni legislative dello Stato costiero, non comporta necessariamente che il passaggio di tale nave sia tale da arrecare danno alla pace, alla sicurezza e al buon ordine dello Stato costiero. La nave straniera, in altre parole, può aver violato norme del diritto interno dello Stato costiero volte alla regolamentazione del transito delle navi senza per questo aver posto in essere una violazione delle norme sul diritto di passaggio inoffensivo 131. Trattandosi dunque di una violazione di minore intensità, lo Stato costiero incontra Limiti significativi ai poteri di coercizione di cui dispone nel proprio mare territoriale. Le Convenzioni sul diritto del mare disciplinano espressamente solo l'ipotesi che la nave in questione sia una nave da guerra, prevedendo, come si vedrà meglio in seguito, che in tal caso lo Stato costiero possa intimare alla suddetta nave di lasciare immediatamente il mare territoriale dello Stato costiero 132, mentre tacciono sull'eventual ità che una violazione delle Leggi e dei Regolamenti locali venga posta in essere da una nave commercia le appartenente ad uno Stato straniero. el silenzio delle Convenzioni pare possibile concordare con quella autorevole dottrina che riconosce allo Stato costie ro •la compérence de faire respecrer ses lois et réglements concernant les transports et la navigation. La porrée de certe disposition ne semble pas pouvoir se limiter à la compétence législative et réglementaire de I'Erat riverain. Celui-ci doit également avoir la compétence de faire respecter ses lois et règlemems, c·est-à-dire exercer sa compétence exécutive et judiciaire. La compérence est limirée, cependant, par le droit de passage clom jouit le navire, er l'Erat riverain ne peut pas, par consèquent, empecher ce passage· 133.
Lo Stato costiero dovrà accertare. di volta in volta, se la violazione delle Leggi e dei Regolamenti interni sia tale da arrecare pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Solo nel caso in cui venga acce1tata l'offensività del passaggio potranno essere adottate le misure appropriate (compreso l'uso gra81
duale delle misure coercitive). In caso contrario la nave commerciale straniera porrà essere solamente assoggettata •to penalties. and the vessel herself to dclay or even arresr; but that cventual passage, as such, could not be refused· 134. Alla nave da guerra italiana sono anribuiti, infine, incisivi poteri nei confronti di navi mercantili. siano esse nazionali oppure appartenenti a Stati stranieri, che si presume detengano a bordo sostanze stupefacenti o psicotrope. La legislazione italiana sulla disciplina degli stupefacenti attribuisce. infatti. alla nave da guerra o in servizio di polizia che incontri in mare territoriale una nave mercantile straniera che si sospetti essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli stessi poteri esercitabili dalla nave da guerra nei confronti delle navi nazionali sospettate del lo stesso delitto: diritto di fermare la nave straniera, di sorroporla a visita e a perquisizione del carico, di catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel p0110 estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare 135. Infìne si deve ancora verifìcare quali siano i poteri di una nave da guerra battente bandiera dello Stato costiero qualora si renda necessario reagire contro il passaggio offensivo nel mare territoriale da parte di una nave da guerra straniera. Qualora ci si trovi di fronte ad una violazione dell"art. 25 par. l della Convenzione delle azioni Unire sul diritto del mare del 1982, c cioè qualora la nave da guerra straniera stia violando le norme sul passaggio inoffensivo, rotranno essere intraprese nei suoi confronti le misure necessarie per prevenire tale passaggio. Ciò significa che anche contro la nave da guerra straniera sarà possibile usare la forza qualora ciò sia strcttameme necessario per impedirle il passaggio offensivo. Dubbi vi sono circa la possibilità di procedere alla cattura della nave da guerra straniera: secondo alcuni Autori sarebbe lecito procedere alla cattura in quanto nel potere di usare la forza armata contro la nave vi sarebbe, inevitabilmcntt:, ricompreso anche quello di procedere alla cattura della stessa. cl caso della cattw-a del ·Pueblo· già ricordata in precedenza, gli USA sostennero, invece, che
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·In ù1e abscnce of immediate threat of armed attack... , escorting foreign naval vessels out of territorial waters is ù1c strongest aclion a coastal state should take. 111e seizure of forcign war ships or other attacks upon them are much too dangerous and provocalive acts 10 be permitted by imernational law· 136.
Qualora la nave da guen-a su-aniera ponga in essere, nel mare territoriale di uno Stato straniero, una violazione dell'art. 23 e cioè commetta una violazione dei regolamenti dello Stato costiero, quest'ultimo potrà intimare alla nave in questione di lasciare le acque territoriali. Ove la nave da guen-a si conformi all'ordine non samnno possibili ulteriori contromisure salvo, evidentemente, l'esercizio dei mezzi diplomatici disponibili sul piano delle relazioni internaziona li. Qualora , invece, la nave da guerra non ottemperi all'ordine impartitole di abbandonare le acque territoriali lo Staw costiero potrà, tramite le proprie navi da guerra, procedere ad eseguire in maniera forzosa l'a llomanamento. In questo caso. peraltro, sarà necessaria una certa graduazione dell'uso della forza onde prevenire la commisione di un illecito internazionale. In riferimento alla presenza illecita di un sottomarino nel mare territoriale 137 si è ipotizzato che, dopo aver intimato l'allontanamento, lo Stato costiero può procedere all'adozione delle seguenli misure, da intraprendersi in ordine strettamente cronologico: ·i) stabilimento e mantenimento del contatto al fine di acccnare se il sommergibile sia penetrato in acque territoriali per una causa di forza maggiore o per un errore eU navigazione; ii) lancio di bombe in profondità vicino al sommergibile, qualora l'unità non abbia giustificato la propria presenza, ma continui a navigare in immersione nel tentativo di interrompere il contano; iii) impiego di mezzi bellici volti a far emergere l'intmso (ad esempio reti di sbarramento o mine, accompagnate dal lancio di bombe di profondità vicino all'intruso). se questo, nonostante la chiara intimazione operata con la misura sub ir), continui a navigare in in1111ersione; iv) uno di mezzi bellici, diretti alla distruzione del sommergibile, qualora esso persista nel suo atteggiamento ostile- 138.
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L'ipotesi sub iv), peraltro, potrà essere esercitata solo ove l'anivirà della nave da guerra abbia assunto le caratteristiche di un passaggio offensivo.
2.
Nella zona contigua
La zona contigua che, alla luce di quanto dispone la Convenzione del 1982 può estendersi lìno ad un massimo di 12 miglia calcolare a partire dal limite esterno del mare territoriale. è un istituto di eventuale proclamazione che non sempre esiste: è questo, ad esempio. il caso dell'Italia che non ha, oggigiorno, una zona contigua distinta dal mare territoriale. Nel la zona contigua lo Stato costiero può esercitare i poreri necessari a ·(a) prevent infringment of its customs, fiscal immigrmion or sanirary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringment of the abovc laws and regulations committed with in itS territory or territorial sea• 139.
Lo Stato costiero, quindi, potrà esercitare nella propria zona contigua attività di polizia contro navi commerciali di Stati stranieri al fine di prevenire o reprimere violazioni -poste in essere all'interno del proprio territorio o nel mare territoriale prospiciente- delle leggi naziona li vigenti nei seguenti settori: dogana, fisco, immigrazione e sanità. Le norme internazionali, a prescindere dall'inclividuazione delle norme violate e del luogo in cu i deve essere avvenuta tale violazione, non precisano ulteriormente quali siano le modalità di esercizio di tali poreri da pa1te delle navi da guerra. In proposito si dovrà, pertanto, fare riferimento a quanto eventualmente disciplinato nel diritto internazionale generale. In considerazione del fatto che l'Italia non dispone di una zona contigua, non pare peraltro necessario addentrarsi in una ricerca che
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risulta alquanto complessa ma, in quesLa sede, priva di utilità concreta. Un solo aspetto ci pare, ad ogni modo, meritevole di segnalazione, per i riflessi che può avere, sia pure indirettamente, sull'individuazione. concreta dei poteri delle navi da guerra nella zona contigua: si tratta della previsione, codificata nell'an. 303 della Convenzione del 1982, che predispone una specifica disciplina per il recupero degli oggetti storici ed archeologici che si trovano sul fondo mare. Secondo il par. 2 dell'an. 303, infatti ·In arder ro contro! traffic of such objects, thc coasral State may, in applying anicle 33, presume that their removal from the sea-becl in rhe zone referred in ù1at anicle, without its approvai would result in an infringment within its territOI)' or rerritorial sea of the laws and regulations referred to in that artide·.
Tale nonna comporta indubbiamente un allargamento delle competenze dello Stato costiero nella propria zona contigua, con la conseguenza che sorgono nuovi poteri per assicurare l'e1~(orcemen1 di Lale previsione 1<~0.
3. Negli stre tti internazionali Conviene adesso analizzare il problema relativo ai poteri di
enforcemenl spettanti alle navi da gueiTa nei confronti eli navi straniere in navigazione attraverso uno stretto internazionale soggetto al regime del passaggio in transito. È cioè necessario chiedersi quali misure possano essere intraprese dalle navi da guerra dello Stato costiero nei confronti eli una nave che abbia violato gli obblighi relativi al passaggio in transito nello stretto, acl essa imposti dall'art. 39 della Convenzione del 1982. Si pensi alle ipotesi in cui la nave si dedichi ad attività senza rappono con il passaggio, quali manovre militari o esercitazioni di fuoco, nel caso eli nave da guerra, o nell'ipotesi di nave mercantile, attività eli ricerca scientifica o di pesca. 85
Sul punto esiste una netta controversia in dottrina. In particolare, si possono individuare due differenti tesi. La prima, favorevole agli interessi degli Stati mariuimi, muove dalla constatazione per la quale l'art. 39 si limita a configurare degli ·obblighi a carico delle navi in transito nello streno·; a differenza dell'art. 19 par. 2, elencante i comportamenti che rendono il passaggio non innocente, rart. 39 non contiene alcuna previsione secondo cui la violazione di siffani obblighi determina il venir meno del diritto di passaggio in transito. In altri termini, afferma Moore, ·in contrast with the innocent passage section. artide 39 delinks duties of ships and aircraft during passage from the definition of transit passage rights· Hl. , on solo. Secondo la tesi in riferimento è significativo che la Sezione in materia di passaggio in transito non contiene alcuna disposizione, quale quella posta da l l'art. 25 in relazione al passaggio nel mare territoriale, che autorizzi lo Stato costiero ad interferire con la nave in passaggio nel caso di violazione di norme della Convenzione. Quanto poi alle navi da guerra, e alle altre navi che godano di immunità, si smtolinea come l'art. 42 par. 5 si limi(i ad affermare, per il caso di comravvenzione alle regole della Convenzione, la responsabilità imernazionale dello Stato della bandiera senza prevedere alcun diritto di enforcement dello Stato costiero nei confronti della nave. Dall'insieme d i tali <.:lemenri, gl i autori che seguono questa prima impostazione ricavano la conclusione per cui, anche nel caso di violazioni da pane della nave in transito degli obblighi stabiliti dall'an. 39. lo Stato costiero non dispone di alcun potere di prendere misure unilaterali dirette ad impedire il transito. né potrebbe intin1are alla nave di lasciare le acque dello srreno. Certamente, la violazione delle norme della Convenzione determina La responsabilità imernazionale dello Stato della bandiera: ma le uniche misure di enforcement consentite allo Stato costiero consisterebbero nei normali n'lezzi diplomatici 1••2. Una tesi diametralmente opposta è sostenuta da altra pane della dmtrina, la quale fa leva in modo panicolarc sulla previsione conte-
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nuta nell'art. 38 par. 3 della Convenzione di Montego Bay. Ai sensi di tale disposizione: ·Any activity which is nor an exercise of the right of transir passage through a strait remains subject to the orher applicable provisions of this Convention•.
.
Ciò vale a significare, secondo i sostenitori di questa seconda tesi, che la nave la quale compia una attività estranea al d iritto di passaggio in transito si verrebbe a porre al di fuori della tutela accordata dalle particolari norme sugli stretti, e tornerebbe ad essere assoggettata alla piena sovranità dello Stato costiero. Con la conseguenza che nei suoi confronti potrebbero essere attuate le misure appropriate al ftne di far cessare l'mtività, ed eventualmente di impedire il passaggio nello stretto 143. Accolta questa seconda impostazione, in pratica, potrebbero applicarsi all'ipotesi in d iscussione le stesse regole viste in relazione alla nave che violi le regole sul passaggio inoffensivo nel mare territoriale. Risulta difficile scegliere fra le due differenti tesi, attesa anche una certa contraddittorietà del resto convenzionale e l'assenza di prassi in proposito. La prin1a, che in definitiva nega ogni potere di enforcement dello Stato costiero, risulta maggiormente in linea con i lavori preparatori della Terza Conferenza sul Diritto del Mare 144. Sul piano pratico, peraltro, è difficile immaginare l'applicazione di un regime che spoglia lo Stato costiero eli ogni potere di carattere coercitivo nei confronti di navi straniere che pongano in essere attività non compatibili con il diritto di passaggio in transito. Alla luce eli tali circostanze può forse condividersi una tesi intermedia, sostenuta da alcuni autori. Secondo questa impostazione, lo Stato costiero godrebbe di poteri di enforcement nei confronti delle navi straniere soltanto nei casi di violazioni più gravi delle regole sul passaggio in transito, quando cioè siano in gioco suoi interessi essenziali 145.
4. Nella zona economica esclusiva Nell'esaminare i diricti ed i poteri attribuiti alle navi da guerra 87
nella zona economica esclusiva nazionale, pare indispensabile operare, ancora una volta, una netta distinzione a seconda del tipo di nave straniera che commette le violazioni: navi mercantili o navi da guerra. Esaminiamo, anzitutto, i poteri dello Stato costiero nei confronti delle navi mercantili che si trovino nella zona economica esclusiva. Qualora uno Stato costiero abbia provveduto a proclamare una zona economica esclusiva (ZEE), esso verrà a godere nei confronti delle navi mercantili straniere di poteri di polizia funzionali alla nJtela delle proprie competenze in tale area marina. La base giuridica generale di siffani poteri di polizia dello Stato costiero va ovviamenre individuata nell'alt. 56. Quando la norma afferma che nelle materie da essa individuate lo Stato costiero gode di diritti e di poreri di giurisdizione essa fa invero riferimento non solo alla competenza a prescrivere regole di condotta in relazione a tali materie (giurisdizione legislativa) ma anche alla competenza a porre in essere misure di carattere coercitivo per assicurare rosservanza delle regole di condotta prescritte (giurisdizione attuativa o enforcement ju risdiction). Vale a dire che le navi da guerra e le navi eli stato adibite a fini di polizia mariuima sono titolari eli poteri di carauere coercitivo nei riguardi delle navi mercantili straniere che pongano in essere attività illecite all'interno della ZEE. Il metro della illiceità eli tali attività è costituito dalle norme internazionali che delimitano i poteri rispettivi dello Stato costiero e degli Stati terzi nella ZEE c dalla legislazione nazionale dello Stato costiero adottata in conformità a tali norme internazionali. Vediamo dunque di precisare la portata ed i limiti delle misure che una nave da guerra può intraprendere nei riguardi delle navi mercanti li straniere all'interno della ZEE. Al riguardo, occorre guardare in primo luogo alla Convenzione sul diriuo del mare del 1982. Per quanto riguarda la gestione, conservazione e sfrurtamento delle risorse biologiche, vale a dire per la materia della pesca, la Convenzione del 1982 contiene alcune specifiche previsioni relative ai poteri di eJ?(Orcement dello Stato costiero. 88
Cost, l'an. 62, par. 4. che riconosce allo Stato costiero il potere di emanare leggi e regolamenti nella subiecta materia, in conformità alla Convenzione, stabilisce che tali provvedimenti possano riguardare, inter alia. le procedure di enforcement da applicare alle navi che pongano in essere attività illecite C·enforcement proccdures•, ·mesures d'exécution•). La norma centrale in materia è comunque costituila da ll'art 73. Essa Mabilisce invero alcuni criteri fondamentali, ai quali la legislazione e la prassi degli Stati costieri si devono necessariamente conformare. La dbposizione si apre con un paragrafo nel quale sono riconosciuti i poteri di enjorcement dello Stato costiero: Thc coastal State may, in thc cxcrcise of its sovereign rights to cxplorc, exploit, conserve and managc thc living rcsources in thc cxdusive economie zone, take such rncasurcs, including hoarding, inspcction, arreM and judicial proceedings, as may be necessary to ensurc compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity 'vVith this Conn~ntion·.
Giova son:olineare che la disposizione non solo provvede alla generale affermazione del potere di enjorcement dello Stato costiero, ma anche indica a titolo esemplificativo le misure che possono essere in concreto adouate, le quali includono l'abbordaggio, l'ispezione e la cat1Ura della nave straniera, nonché l'inizio di procedimenti giudiziari nei confronti della medesima e del suo equipaggio. Da notare che nel c-.aso di arresto o detenzione della nave mercantile straniera, lo Stato costiero è tenuto a notificare prontamente allo Stato della bandiera. attraverso i canali appropriati, il provvedimento adottato 1-16. L'aspeno di maggiore interesse dell'art. 73 riguarda peraltro le limitazioni che i paragrafi 2 e 3 stabiliscono alle competenze rcprcssive dello Stato costiero. In primo luogo, la norma dispone che le navi e le persone dell'equipaggio che siano state arrestate debbano essere rilasciate dopo il pagamento di una cau:done o altra idonea garanzia. In secondo luogo, particolarmente impor-
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tante è la regola per cui le sanzioni che lo Stato costiero può infliggere all'equipaggio della nave mercantile per violazione delle leggi e regolamemi in materia di pesca non possono comprendere (a meno di contrario accordo con gli altri Stati interessati) l'irnprigionamento né alcuna altra pena corporale. È dubbio che tali limitazioni al potere sanzionarorio dello Stato costiero facciano già parte del diritto consuetudinario. posto che varie legislazioni nazionali in materia di pesca continuano a stabilire pene detentive 147. L'a n. 73 non contempla peraltro alcuna indicazione circa le modalità attraverso cui giungere al fermo delle navi da pesca straniere. Dal tenore della disposizione, risulta evidente che le navi militari dello Stato costiero non sono certamente abiFtate ad aprire il fuoco a vista nei confronti di una nave da pesca la quale sia sorpresa a commettere attività in violazione della Convenzione o delle leggi dello Stato 148. Invero. le navi militari dello Stato costiero devono in ogni caso stabilire un contatto con la nave straniera, procedendo ad una intimazione visiva, sonora o via radio. Un problema di non facile soluzione è queiJo relativo all'individuzione delle misure che le navi dello Stato costiero possono adottare nel caso in cui la nave straniera non ottemperi all'imimazione di fermo ad essa rivolta. Si tratta di stabilire se ed in quale misura le navi militari dello Stato costiero possano ricorrere a misure implicanti l'uso delle armi per assicurare l'atTesto della nave. Sul piano della prassi, sono innumerevoli gli episodi in cui navi od aeromobili dello Stato costiero hanno aperto il fuoco contro navi da pesca straniere. Gli Stati della bandiera delle navi anaccate hanno generalmente protèstato nei confromi dello Stato costiero. Il valore di tale proteste è peraltro sminuito dal fatto che normalmente lo Stato della bandiera ha contestato la circostanza che le sue navi si trovassero all'interno della zona di pesca dello Stato costiero oppure ha affermato l'illegittimità della zona in quanto tale 149. Ai fini della ricostruzione dei principi giuridici vigenti in materia,
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un precedente particolarmente interessante è quello del Red Crusader, nave da pesca britannica che fu sorpresa da alcune navi da guerra danesi a pescare in un'area che esse affermavano u·ovarsi all'interno nella zona di pesca della Danimarca. Il Red Crusacler tentò di darsi alla fuga per sottrarsi alla cattura, ma le navi da guerra danesi aprirono il fuoco contro il battello, costringendolo a fermarsi. A seguito della cattura, i due Stati decisero di nominare una apposita Commissione internazionale di inchiesta, soprattutto allo scopo di accertare se la nave si trovasse realmente all'interno della zona di pesca danese. La Commissione ebbe peraltro modo anche di pronunciarsi sulla liceità delle misure coercitive attuate dalle navi danesi. In particolare, a parere della Commissione di inchiesta, le misure intraprese avevavo ecceduto il legittimo uso della forza sotto un duplice profilo: a) si era aperto il fuoco contro la nave britannica senza procedere ad alcun preavviso; b) in tal modo si era creato pericolo per la vita umana a bordo del Red Crusader senza provata necessità 1;0_ Da tale pronunzia della Commissione di inchiesta risulta in primo luogo confermato che non è possibile aprire il fuoco conn·o una nave mercantile senza preavviso. Ed in secondo luogo che è consentito un limitato uso della forza nei confronti della nave straniera che disobbedisca all'intimazione di arresto, purché tale uso sia realmente necessario e graduale ISI. La Convenzione del 1982 contiene poi dettagliate regole in materia di poteri di eriforcement dello Stato costiero in materia di protezione del mare dall'inquinamento. Al fine di evitare che un illimitato uso di tali poteri da parte degli Stati costieri potesse risolversi in eccessivi ostacoli alla libertà di navigazione, l'art. 220 della Convenzione ha graduato le misure che lo Stato costiero può adottare nei confronti delle navi mercantili straniere a seconda della gravità dell'infrazione ad esse attribuita. Qualora lo Stato costiero abbia serie ragioni di ritenere che una nave straniera in navigazione nella ZEE abbia commesso in tale 91
zona violazioni delle regole internazionali in materia di prevenzione dell'inquinamento, o alle leggi interne adorrate in conformità a tali regole, lo Stato costiero può domandare alla nave di fornire informazioni circa la sua identità, il porro di immatricolazione, i porri di scalo nonché ogni altra infom1azione utile ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione. Conviene sottolineare che tali poteri di richiedere informazioni alla nave straniera competono allo Stato costiero, e dunque alle sue navi da guerra o alle altre navi impiegate in compiti di polizia marittima, in relazione acl ogni supposta violazione, a prescindere dalla sua gravità. Qualom si tratti eli infm;doni di una ce1ta gravità, allo Stato costiero sono riconosciuti poteri più estesi. In particolare, nel caso in cui dalla violazione deriva un sostanzia le scarico in mare che determini o minacci un notevole inquinamento (.a substantial discharge causing or threatening significant pollution·), lo Stato costiero può procedere alla ispezione fisica della nave se questa si è rifiutata di fornire informazioni oppure se tali informazioni appaiono inesane. Nella ipotesi più grave, in cui dalla infrazione risultino dei danni imporranti alle coste, agli interessi dello Stato costiero o alle risorse nella ZEE o nel mare territoriale, lo Stato costiero può procedere all'arresto della nave cd all'istituzione di procedimenli giudiziari nei suoi confromi. È da notare che la Convenzione del 1982 contiene specifiche norme in materia di poteri di enforcernent dello Stato costiero nella ZEE soltanto in relazione alle materia della protezione delle risorse biologiche e dell'inquinamento. Quid juris per quamo riguarda le alrre materie nelle quali la Convenzione riconosce la giurisdizione dello Stato costiero, quali ad esempio lo sfruttamento di altre risorse economiche o la ricerca scientifica marina? Al riguardo si ha una lacuna nella Convenzione. È innegabile che anche per tali rnateria vada riconosciuta una giurisdizione coercitiva dello Stato costiero, qualora si tratti di navi mercantili straniere. Ma quali misure possono essere in concreto adottare? Potrebbe forse sostenersi l'applicazione in via analogica dell"art. 73 della Convenzione.
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Ragionando in termini di stretto diritto, un autore ha avanzare la tesi per la quale in relazione a tali materie ogni esercizio di poteri di enforcemenl da parte dello Stato costiero vada valuwto alla luce di un criterio genemle di ·ragionevolezza•. Lo Stato cosliero sarebbe cioè abilitato ad interferire nei confronti delle navi stran iere, sospettate di aver contravvenuto alle sue leggi, soltanto qualora c nella misura in cui tale interferenza sia da ritenere giustificata dalla natura e gmvità della violazione ISl. In conclusione è ancora necessario domandarsi quali siano i poteri dello Stato costiero in materia di enforcemelll nei confronti delle navi da guerra straniere, cioè quali misure esso possa porre in essere nel caso di violazione, da parte della nave da guerra, delle leggi emanate dallo Stato i base a quanto prevede l'art. 58 par. 3 della Convenzione del 1982. Come si è visto, in relazione alle navi da guerra in passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, l'art. 30 della Convenzione stabilisce che, netripotesi di inossernmza di leggi o regolamenti nazionali, lo Stato costiero può esigen: che la nave abbandoni immediatamente le acque territoriali. Ciò comporta. secondo la interpretazione maggioritaria, anche la possibilità di un uso graduale della forza nei confronti della nave militare, qualora essa non rispetti l'intimazione di allontanarsi dalle acque territoriali. Non è possibile rinvenire una disposizione analoga nella parte V della Convenzione, relativa alla ZEE. Secondo alcuni autori, un risultato simile a quello garantito dall'art. 30 potrebbe peraltro dedursi, in riferimento alla ZEE, dall'art. 58 par. 3 della Convenzione IS3. In altri termini, secondo questa interpretazione il potere di agire con misure di enforcemellt nei confronti della nave da guerra costituirebbe un corollario del potere legislativo riconosciuto allo Stato costiero. Quesra imerpretazione non appare in linea con le previsioni della Convenzione. Ciò per vari motivi. Innanzi rutto, come si è osservato, essa dimentica che le navi da guerra godono della libertà di navigazione, e non di un semplice diritlo di passaggio inoffensivo, nella ZEE. Tale libenà non è soggetta alle qualificazioni esistenti per il
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passaggio inoffensivo e non può dirsi cessare in ragione delJa inosservanza delle leggi e regolamenti dello Stato costiero. Inoltre, è necessario sottolineare che l'arr. 58 par. 2 della Convenzione rende applicabili alla ZEE gli articoli dal 88 al 115, nella misura in cui non Iisultino incompatibili con la Parte V. Oggetto di tale Iinvio è anche l'art. 95, il quale pone la regola della completa immunità delle navi da guerra. Pare dunque ragionevole affermare che lo StatO costiero non disponga di poteri di azione nei confronti delle navi da guerra, che si trovino nelJa sua ZEE, allo scopo d i assicurare l'enforcement delle proprie leggi IS4. Ovviamente, dato che nella ipotesi di violazioni di tali leggi potrà essere imputato un'illecito internazionale allo Stato della bandiera, lo Stato costiero potrà avvalersi dei normali mezzi eli reazione (protesta diplomatica, comromisure etc.).
5.
Nell'alto m are : a) l'e sercizio di controlli preventivi e repressivi su navi batte nti la bandiera nazionale della nave da guerra
Come è noto, in alLo mare la nave. sia essa commerciale, da guerra o adibita a funzioni governative, gode della libe11à di navigazione. Perchè tale diritto possa essere effettivamente goduto da rutti vi è un preciso obbligo di astensione dal compiere attività incompatibili con tale libertà. In aiLri Lermini, per quanLo interessa più specificatamente in questa sede, una nave da guerra -quale regola generale- non potrà interferire con l'esercizio della libertà eli navigazione eserciLata da navi straniere. Anzi, le navi da gtterra devono vigilare affinchè le navi commerciali battenti la loro bandiera rispeuino l'altrui libertà eli navigazione. Già da questa prima affermazione si ricava che una nave da guerra può, e per certi versi, deve, anche in alto mare ·effecrively exercise irs jurisdicrion and contro! in administrative, rechnical anel social matrers over ships flying its flag·.
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Ciò significa che una nave da guerra può eserc itare i contro lli previsti neUa propria legislazione nazionale nei confronti delle navi battenti la sressa bandiera, ovunque queste si trovino (ad eccezione, ovviamente, del mare territoriale straniero) e, quindi, anche in alto mare. Praticamente tutti gli ordinamenti nazionali p revedono, a l riguardo, regole espresse che attribu iscono poteri di tale natu ra alle navi da guerra nazionali. In Italia, ad esempio, l'art 200 del Codice della r avigazione espressamente dispone che ·ln alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non vi sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. A tal fme i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e acl ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stata, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare•. La portata effettiva dei poteri delle navi da guerra dipende, quindi, da quanto prevede espressamente la disciplina nazionale. Tali attività rivestono comunque un'importanza decisiva per assicurare l'ordinato regime della navigazione in alto mare. In caso di carenze nello svolgimento di rate compito di controllo, di prevenzione e di repressione da parte dello Stato di bandiera è comunque previsto che Stati terzi possano sollecitare lo Stato di bandiera ad una vigilanza più puntuale. L'art. 94 par. 6 della Convenzione del 1982, infatti, prevede che
·A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and comrol w ith respect to a ship have not been exercised, may report the facts to the flag State. Upon receiving such a report, the flag State shall investigate the matter and, if appropriate, take any action necessary to remedy the siruation•.
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Ma, a prescindere dal diritto di inte1venire su navi commerciali battenti la propria bandiera, la nave da guerra può, in deroga alla regola generale della libertà eli navigazione e del divieto di imerferenza con quest'ultima, intraprendere determinate attività contro navi commerciali straniere che si siano rese responsabili di parricolati ripi eli illecito. Tali eccezioni risultano in pa1te codificate nella Convenzione eli Ginevra del 1958 sull'alto mare e in parte sono state introdotte dalla Convenzione di Montego Bay.
6. (Se gue): b) il diritto di inseguimento a caldo ( ·bot pursuit,.) L'art. 23 della Convenzione eli Ginevra del 1958, norma di codificazione del diritto internazionale consuetudinario, disciplina il così detto ·diritto di inseguimento a caldo·. Come è noto si tratta del diritto, riconosciuto allo Stato costiero, di inseguire, anche oltre il limite delle zone di mare all'interno delle quali esercita forme di giurisdizione nazionale, navi commerciali str-t.~niere che abbiano violato le regole disciplinami appunto la navigazione e lo status di tali zone di mare. Trattandosi di un istituto ben consolidato nel tempo pare sufficiente, in questa sede, riassumerne le caratteristiche plincipali.
I n primo luogo sarà necessario identificare le navi che possono procedere all'inseguimento e all'eventuale conseguente cattura della nave inseguita: la normativa codificata nella Convenzione di Ginevra del 1958, secondo cui -Thc right of hot pursuit may be exercised only by warships or milirary aircraft, or other ships or aircraft on governmem scrvice specially authorized to 1ha1 effect· 155,
è stata ripresa, con modifiche non sostanziali, nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Secondo il par. 5 dell'a1t.111 di quest'ultima Convenzione, infatti,
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• The right of hot pursuit may be exercised only by warships or rnilitary aircraft, or other ships or aircraft clcarly marked and identifiable as bcìng on government service and authorized to that effect•. Accertata. quindi. la competenza soggeniva a procedere all'inseguimento a caldo si dovrà ora verificare quando sia possibile esercitare tale dùirto. Secondo le Convenzioni citaLe in precedenza, si può procedere all'inseguimento ·when the competent aU[horiries of the coastal State have good reasons to believe rhat the ship has violared the Jaws and regulations of that State• 156. Presupposto dell'esercizio di tale diritto è quindi l'esistenza di fondali morivi che inducano lo Stato costiero a ritenere che la nave commerciale straniera abbia commesso, durante la propria navigazione. precise violazioni delle leggi e dei regolamenti nazionali. La fondatezza dei sospetti o delle prove che lo Stato costiero adduce al momento di operare l'inseguimento saranno valutati in una fase successiva, qualora la nave inseguita sia stata fermata, visitata ed eventualmente condotta in maniera forzata in un porro n azionale per essere sottoposta a procedimento giudiziario ad opera delle autorità nazionali. Le conseguenze di un'attività pretesruosa di inseguimento da parte dello Stato costiero sono state espressamente codificate: infatti qualora dovesse emergere che -a ship has been stopped or arrested ourside the territorial sea in circumsrances which do not justify the exercise of the right of hot pursuit, it shall be compensated for any loss or damage that may have been thereby sustained· 157.
La terza questione da esaminare è quella relativa all'indiviclua:lione del luogo dove deve iniziare l'attività di inseguimento. A questo proposito si deve segnalare una cena evoluzione normativa tra quanto prevedeva la Convenzione di Ginevra e quello che prevede la Convenzionè di Monrego Bay.
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Secondo rart. 23 par. l della Con\"enzione di l'inseguimento doveva necessariamente iniziare nel o nella zona contigua dello Stato costiero: l'esaua del luogo in cui potr.ì avere inizio l'inseguimento è nella zona contigua
Ginevra, infatti. mare territoriale determinazione rilevante perchè
·the pursuit may only be undertaken if there has been a violation of the rights for the prorecrion of which the zone was establishcd· tss.
In considerazione delle innovazioni normative introdotte dalla III UNCLOS e, in particolare modo in relazione all'istiruzione dei nuovi istiruti delle acque arcipelagiche, della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva, !"art. 111 deUa Convenzione del 1982 dispone al tiguardo, ampliando la previsione codificata nella Convenzione di Ginevra del1958, che l'inseguimento può iniziare, anzitutto, ·when the foreign ship or one of its boats is within the internai waters. thc archipelagic waters, the terrirorial sea or ù1e continguous zone of the pursuing State-.
Inoltre, al par. 2 viene ulteriormente estesa la portata del diritto di inseguimento a caldo affermandosi che esso può essere esercitato,
mutatis mutandis, •to violations in thc <.!xclusive economie zone or on th<.! continental shelf,
inclltding rhe safety zoncs around conrinental shelf installations, of the laws and regulations of thc coasta l Stare applicable in accordance wirh rhis Convcntion to the exclusive economie zone or the contincntal shelf, including such safety zones·.
Per completezza si deve ricordare che perché si possano affermare sussistenti ruui i requisiti che legittimano l'inseguimento a caldo quanto al luogo in cui questo ha avvio, è necessario che al momento in cui alla nave straniera viene intimato l'arresto non solo rale nave ma anche la nave da guerra dello Stato costiero si trovino nella medesima zona di mare (sia essa il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva ecc.). 98
A questo punto restano ancora da menzionare due aspetti rilevanti: il primo concerne le modalità di svolgimento dell'inseguimento, modalità che risultano accuratamente disciplinate nelle due convenzioni. Anzitutto la nave da guerra o assimilata dovrà accertare l'esatta localizzazione della nave straniera (o di un suo battello che faccia la spola con la nave stessa) sospettata di aver commesso l'illecito: accertato ciò l'inseguimento potrà iniziare solo dopo che ·a visual or auditory signa! to stop has been given at a distance which enables it to be seen or heard by the foreign ship•.
Una volta iniziato nelle zone di mare ricordate in precedenza, l'inseguimento potrà continuare, purché sia ininterrotto, anche nell"alto mare fino al momemo in cui la nave inseguita non entri nella acque territoriali dello Stato di cui bane bandiera o di un qualsiasi altro Stato. Il carattere ·continuo· dell'inseguimento deve considerarsi assolto, alla luce della prassi internazionale, ogniqualvolta esso sia stato posto in essere senza interruzioni rilevanti che denotino la volontà di porre termine alrinseguimenro stesso 159. Infine, sempre a proposito delle modalità che devono caratterizzare l'attività di inseguimemo, si è posto il delicato problema se esso includa eventualmente anche il diritto di usare la forza per indurre la nave inseguita a fermarsi. Al riguardo, in verità, la dottrina internazionalistica sembra essere alquanto divisa: alcuni studiosi negano in termini assoluti tale possibilità 160, altri ritengono legittimo procedere all"affondamenro 161 mentre altri ancora ritengono che la soluzione al quesito debba essere verificata caso per caso 162. In verirà, da un esame della prassi internazionale, non particolarmente ricca aJ riguardo ma comunque significativa 163, sembra possibile affermare che, almeno in linea generale, misure estreme quali l'affondamento della nave inseguita dovrebbero essere evitate, in considerazione della gravità e della pericolosità per la vita umana di un simile evento. Tuctavia
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·if ali measures prescribed by imemational law have been used in vain and if ali possible warnings have been given to ù1e pursued vessel and not followed, men force might be used wimin moderate limitS. Such moderation prescribes ù1at no unnecessary force should be exercised and that great diligence should be taken to ensure safery of ù1e lives of ali persons on the pursued vessel· 16-1.
Dopo aver individuato le regole internazionali che disciplinano il d iritto di inseguimento a caldo sarà opponuno ricordare quanto prevede in proposito la normativa interna italiana attualmente in vigore. Al riguardo si deve richiamare l'an. 54 del Regolamento per il se1vizio a bordo delle navi della marina militare che, riferendosi alle competenze del comandante la nave da guerra, dispone che ·1. È autorizzato a proseguire in alto mare l'inseguimento di nave mercantile straniera che abbia violato nelle acque interne o nel mare territoriale dello Stato italiano leggi o regolamenti dello stesso, purché - la nave o una delle sue imbarcazioni. al momento detrinizio detrinseguimento, si trovi nelle acque interne o nel mare territoriale dello Stato o se ha violato uno dei diritti che la zona contigua ha lo scopo di proteggerenella zona stessa; - l'inseguimento sia preceduta da un'ordine di fermo. dato con un mezzo acustico od ottico e da distanza tale da poter essere udito o veduto; - l'inseguimento sia condono ininterrottamente dalla nave che l'ha iniziato o eta altra nave o da altro mezzo aereo che l'abbia rilevata in modo che non vi sia stata interruzione nell'inseguimento. 2. L'inseguimento deve essere sospeso se la nave inseguita entra nel mare territoriale di cui batte la bandier'.t o di altro Stato. 3. J.a nave inseguita, quando raggiunta, è catturata e condona, con le persone su di essa imbarcate, nel più vicino porto dello Stato per gli opportuni prowedimenti. 4. Durante l'inseguimento può essere fano uso della forza per costringere la nave inseguita ad ubbidire. ove ogni altro mezzo si sia dimostrato inéffìcace. In tale ipotesi sono osservate le modalità indicate nell'ultimo comma del paragrafo 2 del precedente art. 53·.
La d isposizione o ra riportata costituisce, sostanzialmente, una 100
semplice riproduzione dell'an. 23 della Convenzione di Ginevra con l'aggiunta, invero quanto mai significativa, della disciplina dell'eventttale uso della forta. Ciò induce a sottolineare due considerazioni: da un lato, ancora una volta emerge l'esigenza di aggiornare il Regolamento per rendcrlo concretamente applicabile alle murata realtà giuridica che ha visto un'allargamento delle condizioni in presenza delle qual i è possibile dare avvio all'attività di inseguimento a caldo. I n secondo luogo. la disciplina dell'uso della fora codificata nel par. 4 dell'art. 54 che fa rinvio al par. 2 dell'art. 53 suscita, obiettivamente, alcune perplessità quanto alla sua conformità con le rilevanti regole internazionali che sovrintendono la materia. In pa rticolare ci pare che manchi un riferimento al fatto che al momento di prendere la decisione di usare la foo..a contro la nave inseguita si dovrà tenere adeguaramenre conto dell'elemento della proporzionalità tra la natura dell'illecito che si ritiene sia stato commesso dalla nave inseguita e l'uso della forza prospettata. Inoltre ci pare che la norma interna sia carente anche per il fatto che non fa espresso richiamo all'esigenza di tutelare, nella misura più ampia possibile, la vita che potrebbe, ovviamente, venire gravemente compromessa al momento in cui si dovesse decidere di passare ad un uso della forza. on solleva, invece, panicolari problemi l'aspetto relativo alle modatilà di esercizio della forza codificato nel paragrafo 2 dell'art. 53 che come si vedrà in seguito, appare sostanzialmente idoneo ad assicurare l'esigenza di graduare l'uso della forza.
7.
(Segue): c) la repressione della pirateria
Tra le eccezioni alla libertà di navigazione in alto mare codificate sia a Ginevra che a Montego Bay assume particolare Iilievo la regola che obbliga gli Stati a cooperare •to the fullest possible ex'tent in rhe repression of piracy on the high seas or in any où1er piace outside the jurisdiction of any tate•.
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In presenza d i un atto di pirateria, la cui defmizione è stata codificata all'art. 15 della Convenzione di Ginevra del 1957 sull'alto mare e all'an. 101 della Convenzione del 1982 I65, commesso in alto mare o in un'area non sottoposta alla giurisdizione dj alcuno Stato, una nave da guerra battente bandiera qualsiasi potrà legirumamente catturare la nave o l'aeromobile pirata. Essa potrà, altresì, catturare la nave o l'aeromobile precedentemente catturati dai pirati, an-estare i responsabili dell'atto di pirateria e confiscare i beru a bordo delle navi o degli aerei. Saranno, poi, le Co1ti giudiziarie dello Stato di bandiera della nave da guerra a doversi pronunciare sulle eventuali pene da infliggere ai responsabili nonchè i prowedimenri cui sottoporre navi, aerei e relativo carico confiscati, tenendo in adeguata considerazione i d iritti di terzi in buona fede. Qua lo ra, peraltro, la cattura della nave sospettata di pirateria sia awenuta senza che vi fossero adeguati motivi o prove circa la concreta responsabilità della nave coinvolta, lo Stato cattore ·shall be liable to the State the nationality of which is possessed by the ship or aircraft for any loss or damage caused by the seizure• 166.
Le due Convenzioni prevedono a ltresì una disciplina che consente di ricostruire, in maniera sufficientemente dettagliata, quali navi possano procedere alla cattura della nave sospetta di pirateria. Secondo l'att. 21 della Convenzione di Ginevra del 1958 ·A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft on Government service•.
La corrispondente norma della Convenzione del 1982, l'an. 107, ha precisato meglio le caratteristiche della navi e degli aerei non militari che possono procedere all'arresto ed alla cattura delle navi pirata: tali navi o aerei, infatti, oltre ad essere autorizzati a compiere tale atrività dovranno essere ·clearly marked and identifiable as being on Govenment service• 167. I redattori del testo convenziona le hanno cioè voluto pretendere che il carattere di nave governativa dovesse essere facilmente ed
102
immediatamente idenllficabilc: ciò. probabilmente, allo scopo di evitare incomprensioni e pos:;ibili situazioni di tensione che costituirebbero. indubbiamente, un pericolo per la sicurezza della navigazione in alro mare.
8.
(Segue): d) la r e pression e d ella tratta de gli schiavi
Una terza eccezione, di natura essa pure certamente consuetudinaria. è quella codificata nell'art. 13 della Convenzione di Ginevra su ll'alto mare del 1958 e ripreso nell"art. 99 della Convenzione del 1982. Entrambi gli articoli, formulati in modo idemico, dispongono che ogni Stato deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire c punire il trasporto di schiavi da parte di navi banenri bandiera nazionale. Questo significa che dovranno essere adortatc normative interne idonee allo scopo. Dall'altra parte, po i, è previsto che ·any slave taking refuge on board any ship, whatcver its flag, shall ipso f~tCIO
be free.
168.
Ai flni che qui interessano, questa disposizione deve essere letta in stretta relazione con l'art. l lO della Convenzione di Montego Bay e l'art. 22 della Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare, articoli sui quali si soffermer-tÌ l'auenzione nei successivi paragrafi. Ad ogni modo si può sin qui anticipare che la nave da guerra può legittimamente fermare e visitare una nave straniera sospettata di essere direttamenre coi m·olta nel traffico di schiavi. Se la nave fermata baue la medesima bandiera della nave da guerra, allora quest'ultima potrà procedere a!Ja cattura cd al trasferimento forzato della nave e del suo equipaggio in un porto nazionale dove dovranno essere awiati i procedimenti penali per i reati commessi 169. Ove, invece. si tratti di nave straniera, il comportamento della nave da guerra dovrà essere radicalmente diverso: anzitutto potrà consentire agli schiavi imbarcati di guadagnare immediatamente la libertà salendo a bordo della nave da guerra stessa; la nave che tra103
sportava gli schiavi dovrà. quindi, essere lasciata libera di continuare la propria navigazione anche se il comandame della nave da guerra dovrà predisporre un dettagliato rapporto su quanto avvenuto trasmettendo tale rapporto alle competenti autorità dello Stato di cui la nave fermata batte bandiera I-o. I.a formulazione delle nom1e ora ricordate rbente in larga misura dcll"evoluzione storica della disciplina dd fenomeno in esame. Già a partire dalrinizio del ~ccolo scor~o. infatti. il wma ddl"elimina:t.ione della tratta degli schiavi aveva ripetutamente sollecitato l'interesse delle principali nazioni civilizzate. Diversi Trattati internazionali e numero!ie Dichiarazioni n ribadiscono non solo la condanna del fenom<.:no della schiavitù ma anche !"invito a tutti gli tati ad adouare i provvedimenti interni necessari a prevenire e a debellare il fenomeno. Con riguardo al problema pill specifico della trana degli schiavi via man..• è da segnalare l'esistenza di un numero relativamente cospicuo di trattati internazionali dedicati al tema rl: ai nostri fini può risultare sufficiente menzionare la Com·en:t.ionc più recente stipulata a Ginevra nel 1956 ed avente per oggetto l"alx>lizione della ~chiavitù. della trana degli schia\'i e delle forme e pratiche analoghe alla schiavitù 17:\. Tra le norme particolarmente significative di questa Convenzione. oltre all'ar1. 4 che conferma la regola per cui lo schiavo acquista la propria libertà. ipso facto. al momento in cui si rifugia a bordo di una nave, merita segnalare l'art. 3 par.3. Quest'ultimo. infarti, prevede un obbligo di reciproca informazione di tutti i casi di violazione delle regole adottate p<.:r l'abolizione della !iChiavirù di cui una pane sia venuta a conoscenza. Questa informazione diviene il presupposto dell'effettiva repressione del reato da parte dello Stato di bandiera. Quest'ultimo. come si ricorderà, ha l'obbligo di predisporre al proprio interno tutti gli atti normarivi per procedere alla d<.:cisa c severa punizion<: dei colpevoli di tali remi.
9. (Segue): e) la coope razio n e internazio nale in mate ria di lotta al narcotraffico via mare In considerazione del diffondersi c dcll'accuir.-.i del fenomeno del
l Ol
narcotraffìco via mare 17-•. è emersa con ::;empre maggiore chiarezza l'esigenza di prevedere determinate forme di c<X>perazione interstattmle per rendere più diffìcile tale attivit:ì illecita. Se ancora nella Convenzione di Ginevra dd 1958 il fenomeno \'eniva affrontato. come si è visto. solo cd esclusivamente nell'ambito dei poteri attribuili allo Stato costiero nel proprio mare territoriale, nella III Ui'\CLOS si è voluto percorrere u n passo in avanti verso l'accentuazione delle forme di cooperazione. L'art. 108 della Convenzione del 1982, infatti, dispone <:hc l. Ali Statcs shall co-operate in thc supprcssion of illicit tmffic in narcotic drugs and psychotropic suhstances cngagcd in by ships on thc high seas contrai) 10 intcmational comcmions. 2..\n} State which has n.':IS<>nable groun(b for hclic\ing that a ship Oying iLs flag b cngagc..><.l m illidt tmffi(' in narcotic drug..., or psrchotropic suh.-.tances ma) n.><.)ucst thc oo-opcration of othcr State.<; to supprcss such traffic-.
La formulazione della norma. assai cauta. comporta a carico degli Stati un scrnplice obbligo di coopemzionc nella tona al fenomeno dd narcotraffko via mare. Per dare un contenuto maggiormente concreto a tale esigenza di accentuare le forme di cooperazione internazionale. è stata elabomta a Vienna, il 20 dicembre J988. una specifica Conl'ention Against 11/icit Traffic in t\arcotic Dmgs and P~:)'cbotropic Substances •~s. che prevede, all'art. 17, una precisa istituzionalizzazione del generico obbligo di cooperazione <:odificato nella III L'ì':CLOS. In prcseni'.a di una nave sospetta di narcotraffico, che si tro,•i in alto mare, lo Stato teo;o può richiedere al presunto Stato di bandi<.!ra la verifica della reale appalt<.!nenza della nave ai propri registri. Accertato quanto sopra. lo Stato terzo potrù richiedere allo Stato di bandiem l'autorizzazione a pr<.!ndere misure nei confronti della nave sospetta di essere coinvolta in attività illecite di narcotraffico. Alla luce del par. 4 dell'art. 17 della Convenzione di Vi<.!nna, lo Stato di bandiera può autori:t..i'.are lo Stato richi<.!dente a porre in essere. i11ter alia, le seguenti misure ·(a) Board thc vcssel: (b) Scarch thc vcssel:
105
(c) If evidence of involvement ìn illicit traffic is found take appropriate action wirh respecr ro vessel, persons and cargo on board•.
Allo scopo di rendere più agevole e soprattutto più spedito il procedimento di autorizzazione, ogni Stato contraente dovrà organizzare, al proprio interno, una struttura apposita, funzionante in permanenza, attrezzata in maniera idonea onde poter consentire di rispondere alle richieste di autorizzazione ad intervenire entro tempi assai rapidi. La Convenzione di Vienna, poi, invita espressamente le Parti a stipulare accordi bilaterali o regionali al fine di assicurare il più alto grado possibile di efficacia a questa forma di cooperazione internazionale nella lotta al narcotraffico. Sulla base di tale invito della Convenzione sono stati stipulati diversi accordi bilaterali: in questa sede interessa esaminare, principalmente, l'Accordo del 23 marzo
7990 tra Italia e Spagna per la repressione del traffico illecito di droga in mare 176. Si tratta di un accordo quanto mai interessante ed importante ai fini che qui rilevano in quanto conferisce competenze del rutto nuove alle navi da guerra dei due Stati. Dopo aver definito il campo di applicazione delle norme convenzionali (vengono esclusi gli interventi contro navi da guerra nonché contro quelle navi che vengono utilizzate da ciascuna delle Parti per un servizio pubblico a carattere non commerciale), la Convenzione del 1990 dispone che, in caso di fondati sospetti o d i fatti consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, traspottare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e psicotrope, ·ciascuna Parte riconosce all'altra il diritto di intervenire, in sua rappresentanza, nelle acque site al di là del limite del proprio mare territoriale, sopra le navi e qualunque altra imbarcazione o galleggiante che alzino bandier<~ dell'altra parte o che ne abbiano comunque la nazionalità· 177.
Le modalità dell'esercizio di tali poteri eli inte1venro sono scnlpolosamente disciplinate nel par. 2 dell'art.5 che, dopo aver ribadito che solo le navi da guerra e le aeronavi militari o le altre navi o aeronavi a 106
tal fine debitamente autorizzate che pottano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come navi o aeronavi in servizio dello Stato di una delle Parti possono porre in e sere le misure convenzionalmente disciplinate, affenna che tali navi ·potranno inseguire, fermare ed abbordare la nave, verificare i documenti, interrogare le persone che si trovano a bordo e, se permangono i fondati sospetti, visitare la stessa, procedere al sequestro della droga ed all'arre!>tO delle persone coinvolte c, se occorre, condurre la nave al porto idoneo piC1 vicino informandone - se possibile prima, altrimenti, subito dopo - lo Stato di cui la nave batte bandiera o di cui abbia comunque la nazionalità·.
:'\ello svolgimento delle attività collegare con il diritto di intervento, le Pani dovranno tenere debitamente como ·della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera e di ogni altro Stato interessato• l'H.
Ques!"ultima prevts1one normativa è decisamente importante perché comribuisce a limitare ulteriormente le modalità di intervento nei confronti di una nave sospetta battente bandiera della controparte. Infine si deve ancom menzionare che vi è un preciso obbligo a carico degli Stati commenti di ben ponderare ogni decisione di porre in essere un intervento nei confronti di una nave della controparte: il par. 4 dell'art. 5 della Convenzione del 1990, infatti, prevede che qualora dovesse risultare che l'intervento sia avvenuto senza che ricorressero motivi di sospetto suffìcienti ad eseguire l'operazione ·la Parte che l'ha portata a tennine può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni, salvo che l'imervento sia :.tato effettuato ad i!>tanza dello Stato di bandiera·.
L'accordo itala-spagnolo, pur essendo il primo di tale nalura tra
due Stati europei. riprende in verità un'idea ed un'esperienza già sviluppate nello Scambio di Note del 13 novembre 1981 tra Stati Gniti e Regno Unito (Exchc111ge of Notes concerning Cooperation in the
Suppression of Unlclllful bnportation of Narcotic Dmgs into the United States) 179 e si inserisce in una tendenza tesa a migliorare le forme di cooperazione internazionale per rendere pil! incisiva la lotta al narcotraflìco per via marina 180. Tale nuova tendenza comporta. come si è 'isto. nuovi poteri e nuovi oneri a carico delle navi da guerra degli Stati interessati. Pemltro. è bene sottolinearlo. l'efficacia di tali nuovi previsioni normative e di queste nuove competenze affidate alle navi da guerra dipenderà, in gran parte, dal contemporaneo accentuarsi delle forme di cooperazione giudiziaria e tra le foo:e di polizia degli Stati interessati: la cooperazione in questi ultimi seuori, infatti, costituisce spesso il presupposto degli interventi in alto mare per sopprimere il fenomeno del narcotra!Tico.
10. (Segue): O la repressione delle trasmissioni radiotelevisive non auto rizzate La m ill\CLOS ha introdotto, in termini del tutto innovativi, una ulteriore eccezione alla libertà di navigazione in alto mare: ciò nell'ipotesi che la nave sia coinvolta in attività consistenti ne!J'ernissione non autorizzata di trasmissioni radiotelevisive. Ai fini della Convenzione, per trasmissione non autorizzata si deve intendere the transmission of sound mdio or television broadcasLs from a ship or installarion on the high seas intcnded for reception b} the generai public c:ontrary ro iniCrn:llional regulations, but excluding the tran-;mission of distress calls un.
Tre sembrano essere le caratteristiche che comraddistinguono la fattispecie in esame. l. Anzitutto deve trattarsi di un'emissione di trasmissioni radiofo-
108
l
niche o televisive:: sono da csclud<.:r~i. pertanto. non solo le •tmnsmission of dbtrcss calls· ma anche tune qudlc forme di diffusion<.: dd suono o dcll'irnmagin<.: non collegabili direttamente alla r-adio o alla televisione. 2. Le trasmissioni testé descritte de,·ono pro,·enire da una na,·e o da un'installazione che sia localizzata in alto mare: qualora la nave operi nel mare territoriale dello Stato interessato quest'ultimo avrebbe strumenti ben più incisivi per intervenire ai fìne di porre termine all'illecito. 3. Le trasmissioni devono essere emanate con la finalità di essere direue ad un pubblico genera le in violazione delle apposite regole internazionali. In altri termini. l'obiettivo perseguito attraverso l"attivirà posta in essere a bordo della nave o cleU'insrallazione in alto mare deve essere quello di raggiungere la popolazione di un certo territorio in contrasto con le specifiche regole e discipline internazionali. :\on sono pen.amo ricompresi nella sfera di applicazione della norma in esame:, i casi in cui le trasmissioni siano inditizzate ad un solo destinaratio o. comunque. ad un numero assai limitato (se rapportato alla composizione complessiva della popolazione IOC"ale) di indi,idui. Tn presenza di questi tre presupposti sprge, in deroga alla regola genc:rale sulla libertà di navigazione in alto mare e del divieto eli interferenze èon questa, un diriuo di repressione di tale aui\·ità iJlecita. La Convenzione indica con precisione la sfera degli Stati cui viene attribuita una legiuimazione ad agire. Si tratta a) ddlo Stato di bandiera della nave in questione; b) dello Stato in cui è registrata l'installazione utilizzata per compiere l'attività illecita; c) dello Stato di cui la persona coinvolta ncll"attività di emissione illecita eli trasmissioni radiorelevisive è cittadino: d) di ogni Stato all'interno del quale la trasmissione può essere rice\Uta;
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e) di ogni Stato in cui le radiocomunicazioni regolarmente operanti subiscono delle interferenze a causa dell'attività illecita posta in essere a bordo della nave o dell'installazione in alto mare. Gli Stati ora individuati hanno il diritto non solo di perseguire di fronte ai propri tribunali coloro d1e si sono resi responsabili dell'attività illecita descritta in precedenza, ma hanno anche, come si vedrà in termini più approfonditi nei successivi paragrafi 12 e seguenti, il diritto, in alto mare, di fermare la nave, di arrestare le persone a bordo e di confiscare gli impianti utilizzati per l'esercizio delle trasmissioni non autorizzate. La norma ora commentata costituisce, indubbiamente, un esempio di sviluppo progressivo del diritto internazionale. È da tenere, infine, in considerazio ne che, a differenza di altri settori disciplinati in termini simili (si veda, ad esempio quello della lotta al narcotraffico), non è stata data ancora concreta attuazione all'obbligo, invero alquanto generico, incombente agli Stati eli cooperare per la repressione del fenomeno in esame. on sono state ancora elaborate, cioè, delle Convenzioni internazionali specifiche sul tema per dare concretezza all'obbligo generico di cooperazione. Questa realtà trova, forse. spiegazione nella constatazione che, di fatto, il fenomeno delle trasmissioni radiotelevisive non autorizzate in alto mare tisulta ancora molto limitato.
11. (Segue): g) il ruolo delle navi da guerra pe r la tutela dei cavi e delle condotte sotto marine
Un'ulteriore eccezione, invero relativamente poco conosciuta, alla libertà di navigazione è data dalle previsioni relative alla tutela dei cavi, degli oleodotti e delle condotte sottoma rine. La normativa internazionale avente per oggetto la disciplina di questo fenomeno si pone un duplice obiettivo: da un lato ribadire la libertà, sia pure entro determinate condizioni , di posa dei cavi e delle condotte sottomarine e, dall'altro lato, assicurare un'adeguata 110
protezione conrro la distruzione o il danneggiamento volontario o casuale degli stessi. La prima c unica Convenzione dedicata espressamente al tema è la Convenzione di Parigi del 14 marzo 1884 per la protezione dei cavi sottomarini 182. Dopo aver ribadito la libertà di posa di tali cavi, la Convenzione passa ad individuare una serie di prescrizioni a carico degli Stati in modo da consentire un efficace sistema di protezione e di repressione di eventuali azioni mirate a danneggiare tali cavi. In questo contesto, la Convenzione individua. au·an. 10, una speciale competenza a favore delle navi da guerra: viene infatti prcvis1o che ·l.orsque !es officiers commandant Ics batiment..<> dc guem.: ou Ics batimcnts spécialement commissionnt:s à cet effet par l'une des llaut<.!-'> Panies contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesurcs prévues par la présente Convention a été commise par un batimcnt autre qu·un batimcnt de guerre, ils pourront cxiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles jusrifìant dc la nationalité dudir batirncnt. ~lcntion sornmaire de cettc cxhibition sera faite immédiatement sur !es pièces produites. En outrc, d<.!-'> procès-n:rbaux pourront ctre dres.sés par lc.'i(.}its officiers. quelle que soit la nationalité du hatimcnt inculpé. Ccs procès-vcrbaux scront dressé.s suivant les formcs et dans la languc en usagc dans le pays auquel appanient l'officicr qui ks drc.!sse; ils pourront servir dc moycn de prcuw das le pays ou ils scront invoqués et suivant la législmion de ce pays. Les inculpées et les témoìns auront le droit d'y ajoutcr ou d'y faire ajoutcr. dans leur propre l:lnguc, toutes explications qu'ils croiront utiles; ccs déclarations devrom ctrc dtuncnt signées•.
La formulazione della norma appare chiara e, tenuto conto delle regole fissate nella Convenzione J?Cr attribuire la competenza giuri~dizionale, consente di affermare quanco segue: a) la nave da guerra di qualsiasi Staco contraente che ritenga che una nave abbia causato la rotlll111 o il danneggiamento di cavi sottomarini può procedere al fermo ddla stessa e ad esercitare il diritto di visita per accenare, attraverso un esame dei documenti di bordo, l'effettiva nazionalità della nave stessa.
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b) Se la nazionalità della nave risulterà essere la medesima di quella della nave da guen·a, quest'ultima potrà intraprendere, ove i sospetti si siano dimostrati fondati, tutte le misure previste nel proplio ordinamento interno a carico d i chi commette quel particolare reato di danneggiamento o di rottura dei cavi sottomaiini. c) Se dalla visita emerge che la nave batte regolarmente bandiera straniera, e sempreché i sospetti si siano dimostrati fondati, l'ufficiale delia nave da guerra visitante potrà fare un rapporto, comprensivo delle osservazioni eventualmente fatte dal comandante della nave fermata. Tale rapporto dovrà essere inviato alle competenti autorità dello Stato di bandiera della nave visitata affinché sia iniziato il relativo procedimento penale. d) Ove ciò non fosse possibi le, in conformità all'art. 8 della Convenzione, ·la répression des infractions à la préseme Convention aura licu, dans chacun des Etats conrractants, à l'égard de ses nalionaux, conformémcnt aux règles générales, la compétence pénale résultant de lois particulières de ces Etats ou des traités imemationaux•.
La Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare e quella di Momego Bay del 1982 hanno ripreso solo alcuni degli aspetti codificati nella Convenzione di Parigi: tale scelta, invero, fu criticata perché il mancato riferimento alla Convenzione del 1884 ·might well raise doubts as to the continued validity of the Convemion, "vhich in its entirery represents the whole of existing international law on the protection of submarine cables• 183.
Gli articoli codificati nella Convenzione di Ginevra del 1958 e in quelJa di Momego Bay del 1982 riguardano, infatti, quattro aspetti. Oltre alla libertà di posa dei cavi e de lle condotte sottomarine, viene previsto che gli Stati dovranno procedere ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, specifiche previsioni normative che qualifichino quali reati 112
·rh~ breaking or injury by a ship Aying its flag or by a person subject to its jurisdiction of a submarinc cable beneath the high seas done wilfully Or through culpable neglicence, in such a manner as to be liable to interrupt or obstntct telegraphic or telephonic communication, and similarily the breaking or injury of a submarine pipelinc or high volrage power cable· t&l.
Gli Stati, poi, devono introdurre regole per assicurare che le persone sotto la loro giurisdizione che nel riparare un cavo ne danneggiano un altro. siano tenute a risarcire i costi delle riparazioni. Infine, dovranno essere previste norme che consentano a chi dimostra di aver sacrificato una rete, un'ancora o altra attrezzatura per la pesca per evitare di danneggiare un cavo, eli essere risarcito del danno da parte del proprietario del cavo sottomarino. Le due Convenzioni non riprendono quella parte della Convenzione di Parigi del 1884 che, come si è visto, attribuiva alle navi da guerra specifiche competenze in tema eli accertamento e repressione dei reati di danneggiamento o rottura dei cavi sottomarini. L'assenza di norme di tale genere, peraltro, non pregiudica l'applicazione della Convenzione del 1884 che è, a rutti gli effetti, da considerarsi ancora in vigore per i numerosi Stati che l'hanno ratificata o che vi hanno aderito 185. Si consideri, poi, che la perdurante vigenza della Convenzione del 1884 si può ricavare anche dall'art. 30 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare secondo cui •TI1e provisions of this Convemion shaiJ not affect conventions or other intemational agreements already in force, as bctween States partics to them·
e dall'an. 311. par. 2, della Convenzione del 1982, il quale, a sua volta, prevede che ·This Convention shall not alter the rights and obligations of States Parties which atise from other agreements compatible with this Convention and which do not affect the enjoyment by othcr States Parties of their rights or the perfonnance of their obligations under this Convention•.
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Pare, in verità, sufficientemente pacifico che la Convenzione del 1884 non sollevi alcun dubbio quanto alla sua compatibilità con la Convenzione del 1982. Pertanto si può concludere affermando che oggigiorno le navi da guerra possono ancora esercitare, in alto. mare, i controlli previsti dalla Convenzione del 1884 anche nei confronti di navi battenri bandiera straniera.
12.
n diritto di visita: a) profili generali
'\ci paragrafi precedenti già si è accennato, sia pure solo in manicm incidentale, che in determinate situazioni la nave da guerra può esercitare un diritto di visita nei confronti di navi commerciali stranicr<.:: resta salva, owiamente, la possibi lità che specifici tmttati internazionali, bilaterali o mullilatera li , prevedano una disciplina diversa tM. La Convenzione di Ginevm del 1958 sull'alto mare prevedeva, al riguardo, tre ipotesi in presenza delle quali si poteva esercitare questo diritto di visita: ·a) That the ship is engaged in piracy; or b) That the ship is engaged in the slave u-ade; or c) That. though flying a foreign flag or refusing lo show the flag, the ship is, in reality. of the same nationality as the warship· ts-.
ella Convenzione del 1982 l'articolo corrispondente ha provveduto ad allargare ad altre due ipotesi i casi in cui risulta lecito procedere alla visita: ciò nei casi in cui vi sia ragionevole sospetto che •the ship is engaged in unauthorized broadcasting and the flag Strlte of the wan;hip ha.s jurisdiction under artide 109: the ship is "ithout nationality·.
Alcune delle ipotesi codificate nei due atticoli sono già stalC esaminare in precedenza: conviene, pe1tanto, dedicare 01-a l'attenzione a quelle ipotesi non ancora approfondite. Ad ogni modo, in questa
prima parte dell'indagine si esamineranno solo i presupposti in presenza dei quali si potrà procedere ad efferruare la visita: nella seconda parte, invece, si esaminerà più in dettaglio come deve essere esercitato, nel caso concreto, il diritto di visita.
13. (Segue): b) la visita per accertare la bandiera Come ricordato, la visita può essere efferruata, anzitutto, qualora la nave commerciale esponga una bandiera straniera (o si rifiuti di esporre la bandiera) e vi siano fondati sospetti che essa abbia, in verità. la medesima bandiera della nave da guerra. La formulazione della norma, che si è cerlamente consolidata in una regola di diritto internazionale consuetudinario, è il frutto di una prassi sostanzialmente uniforme degli Stati. Anche in dottrina vi è, al riguardo, una sostanziale u nità di posizioni.
Il Regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare italiana dispone al riguardo che la nave da guerra italiana che incontri in alto mare una nave mercantile che non alzi la bandiera è autorizzata a richieder!~ di far conoscere la sua nazionalir:ì soltanto se abbia ~crio motivo di ritenere che... si tratti di nave nazionale, benché cerchi di nasconderlo. 1.:.1 richiesta è fatta alzando la bandiera nazionale o con altro segnale oHico effettuato da distanza reale che possa essere facilmente veduto da bordo della nave mercantile·.
Ove, poi, la nave in questione non dovesse ottemperare alla richiesta della nave da guerra italiana. questa dovrà procedere ad una seconda intimazione. Se, cionostante, la nave non dovesse ubbidire si potrà avviare una procedura particolare comportante !"uso graduale della forza. La nave da guerra, innanzituuo, sparerà un colpo d i cannone in bianco: secondo l'an. 53 del Regolamento, poi,
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-se, malgrado questo richiamo, essa persiste nel suo arteggiamento negativo, fa sparare un secondo colpo con proiettile inerte ma in modo da non colpirla. Adopera, infine la forza come ex/rema ratio per costringerla a moslrare la bandiera•.
A prescindere dalle regole relative alla disciplina dell'uso graduale della forza. in questa sede merita segnalare che un'attenta lenura della norma permette di evidenziare l'esistenza di una differenza sensibile tra il testo codificato nel Regolamento e la disciplina internazionale. Secondo il Regolamento interno italiano, infatri, presupposto dell'arrività della nave da guerra è dato dal fatto che la nave non alzi bandiera e vi siano fondate ragioni di ritenere che si tratti di nave nazionale. La norma internazionale, dall'altro lato, estende la possibilità dell'esercizio del diritto di visita anche alle navi che battono bandiera straniera scmprechè la nave da guerra abbia fondati motivi per ritenere che si tratti di bandiera falsa essendo quella vera la medesima della nave da guen·a. Si tratta di una differenza di un certo rilievo che forse meriterebbe essere artentamenre riconsiderata dalle competenti autorità italiane. Ad ogni modo, cercando di ricapitolare, si può affermare che secondo il dirirro internazionale il diritto eli visita può essere esercitato in alto mare da una nave da guerra nei confronti di una nave commerciale ogniqualvolta vi sia il fondato sospetto che quest'ultima, pu r battendo una bandiera straniera, o rifiutandosi di mostrarla, abbia, in verità, la medesima bandiera della nave da guerra. Una corretta lettura della disposizione risulta quanto mai imporrame, specie ove si ponga mente al delicato problema della perdurante vigenza della norma che, a pare re di non pochi, consentiva in alto mare alle navi da guerra di chiedere alle navi commerciali di identificarsi. Anche se pare possibi le affermare che sussiste in proposito una prassi abbastanza diffusa, non pare si possano trarre da questa elementi confortanti per affermare l'esistenza di una precisa regola giuridica: ciò perché non sarebbe facile individuare l'elemento dell'opinio juris ac necessitatis che costituisce uno dei pila-
116
t.
stri fondamentali sui quali poggia qualsiasi norma di diritto internazionale. Un aspetto ci pare decisivo per la ricostruzione dell'esalto quadro giuridico: secondo le norme esaminate, il dirino di visita in alto mare nei confronti eli navi commerciali che non esibiscono la bandiera sus~iste solo ed esclusivamente se vi sono fondati sospetti che si trani di nave della stessa nazionalità della nave da guerra che effettua la visita 188. Ove, invece, non vi fossero elementi tali da indurre questo sospeno, la visita non potrebbe lecitamente essere effettuata. Se così è, l'eventuale diritto delle navi da guerra di chiedere alla navi commercia li incontrate in alto mare di identificarsi sarebbe decisameme particola re in quanto non sarebbe ravvisabile, allo stato attuale, a lcu na reazione internazionale contro il mancato octemperamenro da pa1te della nave commerciale all'ordine della nave da guerra che non abbia particolare motivo di ritenere che si tratti di una nave nazionale. Questa, ove il caso, potrà comunque fare rapporto alle competenti autorità interne dello Stato di bandiera ma quest'ultimo sarà libero, in assenza di vincoli giuridici internazionali, di valutare come meglio ritiene il comportamento della propria nave conunerciale. Dimostrazione di questa libertà è data dal fatto che in alcuni ordinamenti, a differenza di quanto avviene in altri, è stato espressamente codificato, a livello interno, l'obbligo per le navi commerciali nazionali di rispondere alla richiesta di identificazione avanzata in alto mare da navi da guerra straniere. Un esempio di tale genere, sia pure parziale perché limitato all'intimazione delle navi da guerra di potenze amiche, può essere ravvisato nell'art. 201 del codice italiano della navigazione secondo cui ·Le navi mercanlili naziona li devono obbedire all'inùmazione di fermata deUe navi da guerra eli potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità•.
Una simile previsione normativa certamente non si fonda su alcuna norma di dirirto intemazionale attualmente vigente ma neppure contrasta con alcuna regola internazionale. 117
14. (Segue): c) U diritto di visita nei confronti di nave senza nazionalità Come anticipato, la Convenzione delle NU sul diriuo del mare di Momego Bay ha introdotto due nuovi C'<.ISi in cui si può esercitare in alto mare il diritto di visita. Il primo si realizza qualora la nave sia senza nazionalità. Una lenura complessiva della Convenzione, ma la considerazione vale anche in riferirnento alla Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare, consente di affennare che ogni nave deve avere una propria nazionalità. I criteri per anribuire la nazionalità sono srati codifiani nell'art. 91 della Convenzione del 1982 che ripropone, sostanzialmente, il testo dell'art. 5 della Convenzione di Ginevm del 1958. Dato che ·Evel)' State shall cfTcctivcly exercise its jurisdiction :md contro! in administrativc, technical and social mauers over ships nying its nag· 189
si può facilmente comprendere che l'interesse di tutta la Comunità imemazionale è che, soprattutto in alto mare, rordinato svolgimento dell"attività di navigazione sia assicurato attraverso ropera di controllo esercitata dallo Stato della bandiera. Ben si può comprendere, pertanto, l'attitudine generalmente negativa nei confronti della navi senza nazionalità: queste ultime, infatti, non possono essere assoggettate a quel meccanismo di controllo da parte dello Stato di bandiera che consente, specie in aho mare, di garantire un ordinato svolgimento della navigazione internazionale. È significativo, proprio in questo contesto, che l'art. 92 della Convenzione del 1982 disponga che una nave che usi due o più bandiere diverse, a seconda ddle circostanze, non solo non può vanrarc. nei confronti di Stati terzi, alcuna delle nazionalità in questione ma può anche essere assimilata ad una nave sen7.a nazionalità. Da ciò, sia ben chiaro, deve essere tenuta ben distinta l"ipOLesi della nave che, pur avendo una propria nazionalità, non esponga la propria bandiera. A prescindere dalle ipotesi per cui l'esibizione della 118
bandiem sia espressamente richiesta (ad esempio. per i sottomanru che attraversano il mare territoriale di uno Stato straniero) non sembm possibile individuare un obbligo a carico della nave di esp01Te continuamente la propria bandiera. Ad una nave senza bandiem può essere chiesta , come si è visto, la nazionalità ma se questa viene indicata. magari proprio con l'esibizione della bandiem, nessun ulteriore provvedimento può essere preso nei confronti delle stesse 190. Dopo aver espresso l'aueggiamento negativo della Comunità internazionale di fronte al fenomeno delle navi senza nazionalità, la Convenzione, peraltro, non individua strumenti specifici che consentano forme adeguate eli reazione per conu-astare concretamente tale fenomeno. In verità, l'unica forma di reazione è proprio quella codificata nell'art. 110 della Convenzione del 1982 che consente alle navi da guerra di esercitare il diritto di visita sulle navi senza nazionalità. Ma quale dovrà essere, concretamente, la finalità di tale visita nei confronti eli una nave senza bandiera? L'att. 110 risulta alquanto oscuro al riguardo, affermando che •the warship may proceed to verify the ship's right lO fly its flag·.
el caso in esame, peraltro, il presupposto è proprio daro dal fatto che la nave, essendo senza nazionalità, non può avere alcuna bandiera. Il diritto di visita, pertanto, potrà spingersi oltre: secondo un'autorevole dottrina , infatti ·ogni potenza marittima è certo libera di sottoporre in aJro mare la nave priva di nazionalità, o la nave acl essa assimilabile, a visite ed ispezioni; e così pure è certamente libera di dirottarla in un proprio porto per compiervi ulteriori e minuziosi controlH dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico ...• 191. In altri termini, ci pare che la nave da gueiTa possa legittimamente fermare e visitare una nave commerciale senza nazionalità in alto mare per ve1ifìcare se, date le ciJcostanze, sia possibile t-avvisare una qualche violazione delle leggi o dei regolamenti interni dello Stato di cui la nave da guerra batte la bandjera.
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r\essuno Stato. infatti. polrà reclamare per la violazione deUa norma che consente la Libertà di navigazione in alto mare dato che la nave non ha alcuna nazionalità. Ciò non esclude, per-.tltro, che dovranno comunque essere rispettati scrupolosamente i ditiui dei cittadini straJùeli che eventualmente si trovino sulla nave: contro la lesione dei diritti appartenenti a tali individui o ai loro beni potr-à sempre reagire, a titolo di protezione diplomatica, lo Stato di cui essi sono cittadini. In altri termini. l'e~ercizio della navigazione su una na,·e senza nazionalità non costituisce, di per sé, alcun illecito. La nave in questione. peraltro. non godrà dei diritti tipici attribuiti in alto mare ad una nave commerciale battente regolare bandiera: prima di tutto. quello della libertà di navigazione senza alcuna interferenza da parte di altri Stati. Riprendendo la questione so llevata in precedenza relativa all'ambigua formulazione della no rma codificata nell'art. 110, si può, pertanto. concludere affermando che ovc sia esercitato nei confronti di una n:n c senza nazionalità, il diritto di ' 'isita può essere finalizzaw ad accertare una serie di elementi (proprietà della nave. tipo e natura del carico, identità dei passeggeri e dell'equipaggio, destinazione. ecc.) necessari per consentire di stabilire o di escludere l'esistenza di particolari rapporti con lo Stato di cui la nave da guerra visitante batte la bandiera. In caso positi\·o. ove cioè si dovesse verificare resistenza di particolari leganù tra nave senza nazionalità c Stato in questione, quest'ultimo potrà procedere a ll'adozione delle misure ritenute necessarie per porre fine a determinati illeciti.
15. (Segue): d) il diritto di visita contro navi coinvolte in trasmissioni radiotelevisive non autorizzate
La seconda ipote~i innovativa introdotta dall 'a rt. 110 consente l'esercizio del diritto di 'isita qualora la nave commerciale sia ·engaged in unauthorized broadcasting•. Si tratta di un 'ipotesi che deve essere letta in srrcua relazione con l'art. 109, già commentalO in pre120
cedenza, il quale prevede, appunto, un obbligo di cooperazione tra gli Stati per sopprimere il fenomeno delle emissioni radiotelevisive non autorizzate. Rinviando per gli aspetti generali del problema a quamo già evidenziato nel precedente paragrafo, merita, in questa sede, soffermare l'attenzione su due profùi che sembrano particolarmente rilevanti. Anzinmo, l'art. 110 individua, sia pure indirettamente anraverso un richiamo all'an. 109, quali sono gli Stati le cui navi da guerra siano legittimate a procedere alla visita. L'elenco corrisponde a quello degli Stati i cui tribunali hanno giurisdizione per perseguire i colpevoli dei relativi reati di esercizio di trasmissione radiotelevisiva non autorizzata: si trana di un elenco tassativo che peraltro estende la competenza ad esercitare il diritto di visita ad un numero significativo, anche se generalmente limitato ad una determinata realtà geografica. di Stati. Il secondo profilo che merita alcune considerazioni riguarda l'obiettivo per cui può essere esercitato il diritto di visita. Anche in questo caso, al di là dell'affrenata formulazione dell'art. 110, non si tratta tanto di verificare •tbc ship's right to fly its flag• dato che, nell'ipotesi in esame, ciò non risulta. almeno di regola. oggetto di disputa. La visita, invece. è da considerare un mezzo per accertare l'esatta situazione di fatto al fine di, ove il caso, procedere, come prevede espressamente il par. 4 dell'art. 109, all'atTesto di ogni persona coinvolta nell'esercizio non autorizzato di emissioni di trasmissioni radiotelevisive e nella confisca dei relativi impianti. In questo caso. cioè, il testo convenzionale tisulta preciso e consente di ricostruire senza equivoci i diritti ed i limiti dell'attività della nave da guerra impegnata nell'esercizio della visita.
16. Le modalità di esercizio del diritto di visita Dopo avere ultimato l'indagine relativa ai presupposti in presenza dei quali è possibile che una nave da guerra proceda a visita di 121
una nave commerciale in alto mare, risulta necessario ricostruire in quale modo deve essere esercitato tale diritto eli visita. A questo riguardo, le regole codificate nell'alt. 22 pa1T. 2 e 3 della Convenzione di Ginevra del 1958 sull'alto mare (riprese inregralmenre dall'art. 110 parr. 2 e 3 della Convenzione del 1982) risultano quanro mai interessanti. È previsto, anzitutto, che la nave da guexra, ai fini dell'esercizio concreto del diritto di visita, possa inviare un battello, sotto il comando di un ufficia le, presso la nave sospetta per facilitare l'esame delle carte e dei documenti eli bordo. Si possono immaginare due disrjnte situazioni, entrambe conformi alle previsioni codificate nella Convenzione del 1958: a) l'esaine dci documenti viene effettuaLO a bordo del battello inviato dalla nave da guerra c b) l'esame della documentazione, magari a causa del le awerse conclizioru atmosferiche, avviene a bordo della nave sospeua. In quest'ultimo caso la presenza a bordo dovrà essere strettamente limitata e fìnalizzata all'esclusivo obiettivo di esarrunare i documenti 192. Ove, peraltro, dovessero permanere dei sospetti e elci dubbi anche a seguito dell'esame dei documenti cartacei, sarà possibile procedere ad un ispezione ulteriore a bordo della nave. Tale attività dovrà comunque essere svolta •With all possible consideration•. Sebbene la formulazione della norma non risulti estremamente chjara, pare pacifico che gli ulteriori accertamenti a bordo della nave dovranno essere finalizzati a risolvere i dubbi ancora esistemi: a seconda delle circostanze, cioè, sarà possibile procedere a verificare la natura del carico, l'identità dei passeggeri, la provenienza e la destinazione della nave ecc. A conclusione di questi accex1amenri dovrebbe risultare possibile, almeno in linea generale, sciogliere i dubbi che erano stati sollevati. Penanro, se i sospetti iniziali si saranno trasformati in cenezze, la nave da guena potrà intraprendere nei confronti della nave visitata le misure del caso: la concreta individuazione di tali misure dipenderà dal tipo di violazione commessa. Così, ad esempio, se è stato appurato che la nave è coinvolta in arti eli pirateria sarà possibile procedere alla cattura della nave (unitamence alle persone su di essa imbarcate)
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t
c a condurla forallamente in un porto dello Stato di bandiera della nave da guerra per gli opportun i provvedimenti giudiziari. Ln caso di visita per accertare la bandiera effettiva, se essa dovesse risultare essere la medesima di quella della nave da guerra che ha proceduto alla 'isita, quest'ultima potrà intraprendere tuue le misure di ~ua comperen7..a sulla base delle leggi interne dello Stato di bandiera. Ove, al contrario, i sospeni dovessero risultare infondati e sempreché la nave visitata non abbia provocato con il proprio comportamento atti tali da giustificare i sospetti, si dovrà procedere ad un indennizzo per ogni danno o perdita economica subita dalla nave a causa ed in occasione della visita 193. La nave, ad ogni modo. dovrà essere lasciata immediatamente libera di riprendere il suo viaggio. Le regole relative alle modalità di esercizio del diritto di visita sin qui esaminme sono state codificate nella Convenzione di Ginevra sull'alto mare, riprese in numerose legislazioni nazionali interne e successivamente riformulate all'art. 110 paragrafi 2 e 3 della Convenzione del 1982. Quest'ultimo, peraltro, ha introdotto due nuovi paragrafi. il 4 ed il 5. che comportano altrettante significative innovazioni alla materia qui in esame. In primo luogo, tenendo in debita considerazione l'evoluzione tecnologica di questi ultimi decenni che ha reso possibile una sempre più sofisticata integrazione tra forze navali tradizionali e forze aeree (specie elicoueri imbarcati su speciali navi), è statO previsto che le disposizioni sul dirino di visita devono considerarsi estese, mutalis muta11dis, anche agli aeromobili militari. In altri termini, secondo questa norma anche gli aerei militari e gli elicotteri possono avvalersi, sia pure nello scrupoloso rispetto delle regole eviden;date in precedenza, del diritto di visita. Questa è indubbiamente una novità interessante che trova qualche isolato precedente nella prassi internazionale. In secondo luogo, il par. 5 dell'art. 110 estende il diritto di visita •to any orher duly aurhorized sh ips or aircraft clearly marked and idemifìable as being on government service·.
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Con tale disposizione viene ulteriormente allargato il campo dei soggetti leginimati a procedere all'esercizio del dirino di visita: olcre alle navi da guerra e agli aeromobili militari, potranno esercitare il diritto eli visita anche altre navi e aerei, debitamente autorizzati dalle autorità statali, e carancriz7.ati da segni distintivi esterni che consentano In loro immediata identificazione quali mezzi in servizio governativo. Infme resta da segnalare che anche la legislazione italiana prevede regole specifiche che dbciplinano i poteri delle navi da guerra nazionali nei confronti di na,·i conunerciaJi che si trovino nell'alto mare. Si trana dell'art. 53 dd Regolamento per il sen•izio a bordo delle navi della ,\farina ,\li/ilare intitolato Vigilanza sulla sicurezza dell'alto mare in tempo di pace·. ell'articolo si disciplina l'ipotesi in cui una nave da guerra italiana incontri in alto mare una nave mercantile sospetta di esercitare la pirateria o la tratta degli schiavi o di essere una nave nazionale. Orbene. se la nave incontrata non si conforma all'intimazione della nave da guerra italiana, viene previsto, anzitutto, che tale intimazione venga ripetuta. Se, ciononostante, la nave non ubbidisce si spara un colpo di cannone in bianco; se. malgrado questo richiamo. essa persiste nel suo atteggiamento negativo si fa sparare un secondo colpo con proicnile inerte ma in modo da non colpirla. Infme si può usare la forza come extrema ralio per costringerla a mostrare la bandiera. Le modalità dell'esercizio dell'eventuale successiva visita, nel caso ora descritto, sono disciplinate al par. 3 dell'art. 53 del Regolamento in questione. Secondo tale norma, la visita dovrà essere efferruara ·da un ufficiale. il quale si recherà a bordo della nan: fem1ata con imbarcazione della nave da guerra. accompagnato dal personale ritenuto necessario. Egli di norma si limitcr.i a prendere visione dci documenti da cui risulta la nazionalità della na,·e; se però, ciononostante, i dubbi dovessero continuare a sussistere, può procedere ad ulteriori a<:ccrtamenti sulla nave, accer1amenti che debbono e:»erc compiuti wn ogni possibile riguardo c mimre unicamente a risolvere i dubbi ancora esistenti•.
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17. La disciplina dell'inquinam ento marino causato dalle navi da guerra Il tema dell'inquinamento del mare, sia smto il profilo della prevenzione che sotto quello della repressione, ha attirato un interesse sempre più consistente da parte della Comunità internazionale negli ultimi decenni. Il numero delle Convenzioni internazionali dedicate alle varie fonti di inquinamento del mare è aumentato tn termini sensibili negli ultimi decenni: ciò ad ulteriore e concreta testimonianza di una nuova sensibilità verso i problemi ambientali. In questa sede la problemarica più generale della tutela ambientale rileva sono due profili che saranno esaminati, per evidenti ragioni, separatamenre. Da un lato vi è la questione di individuare se vi siano, ed eventualmente, quali siano. le regole che disciplinano l'inquinamento del mare causato direttamenre dalle navi da guerra. Dall'altro lato, invece, si pone il problema di ricostruire quale sia il ruolo affidato alle navi da guerra, con particolare riguardo a quelle italiane, per assicurare il rispetto, da parte delle navi commerciali nazionali, degli obblighi loro incombenti in tema di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento. Sin dal primo momento in cui la Comunità internazionale ha intrapreso la meritevole opera di disciplina internazionale dell'inquinamento marino, si pose il problema di risolvere la delicata questione dell'applicabilità o meno delle nuove regole alle navi da guerra e, più in generale, alle navi governative adibite a funzioni non commerciali. Le soluzioni date a questo problema sono state, praticamente sempre, identiche, con lievissime modifiche nel corso degli anni. Punto di partenza urile ai nostri fini può essere considerato. a ragione, la Convenzione di Londra del 12 maggio 1954 per la prevenzione delle acque del mare dall'inquinamento da idrocarburi 19-l: ciò perché l'inquinamento da idrocarburi può essere indubbiamente provocato anche da navi da guerra (siano esse navi tradizionali o navi cisterna). 125
In considerazione del particolare status delle navi da guerra, l'art. 2 della Convenzione dispone l'inapplicabilità delle regole in essa codificate alle navi da guerra e alle navi impiegare quali ausiliarie della marina per la durata del se1vizio. L'eccezione è formulata in termini netti c non consente dubbi circa l'intenzione dei redattori del Trattato. Per attenuare la portata delreccezione, ed in considerazione della gravità del fenomeno detrinquinamento da idrocarburi, è stato peraltro codificato, con un emendamento introdotto nel 1962, l'impegno dei Governi contraenti di adottare misure appropriate affinché prescrizioni equivalenti a quelle della Convenzione siano applicare •SO far as is reasonable and practicable- alle navi da guerra e a quelle impiegate come navi ausiliarie della marina. Già si delinea, quindi, l'evoluzione che contraddistingue l'intera questione: da un lato esclusione della navi da guerra e assimilate dall'applicazione delle norme convenzionali c, dall'a ltro lato, contemporaneo impegno degli Stati ad estendere -per quanto possibilegli aspeni salienti delle norme convenzionali anche alle navi in esame. Ielle Convenzioni internazionali in tema di tutela del mare dagli inquinamenti stipulare negli anni successivi, l'impostazione è rimasta, come anticipato, pressoché immutata. L'art.ll della Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per danni conseguenti ad inquinamento da idrocarburi afferma, ad esempio, che -The provisions of this Convention shall not apply to warshlps or other ships owned or opermcd by a State and used, for the Lime being. only on Government non-commerciai service-. La Convenzione da ultimo citata, così come la Convenzione fìrmara in pari data a Bruxelles ed avente per oggetto J'imervemo in alto mare in caso di incidente che comporti o possa comportare un inquinamento da idrocarburi, non contiene, peraltro, alcun invito agli Stati di estendere anche alle navi da guerra i principi codificati nelle Convenzioni stcss<.!. Ciò si spiega, probabilmente, con il carat-
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tere del tutto peculiare della materia oggetto di disciplina convenzionale, materia che difficilmente di prestava ad essere estesa alle navi da guerra. Nelle Convenzioni successive, invece, pur continuandosi ad escludere dal campo eU opcratività delle regole convenzionali le navi da guerra, viene di nuovo accentuato l'impegno degli Stati di assicurare, comunque, che le proprie navi da guerra operino in conformità con le regole convenzionali applicabili alle navi commerciali. Significativi sono, al riguardo, sia l'art. 7 par. 4 della Convenzione di Londra del 13 novembre 1972 per la prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti o di altre sostanze nocive sia !"art. 3 par. 3 della Convenzione di Londra del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. Il primo atticolo dispone che ·This Convention shall not apply to rhose vessels and aircraft entidecl to sovereign immunities under intemalionallaw. However each party shall ensure by the adoption of appropriate measures rha[ such vessels and aircraft owned or operated by it aa in a manner consistent wid1 d1e object ancl purpose of thi.s Convention, cmd sba/1 inform tbe organisation according~)" 195.
L'a11. 3 par. 3 della Convenzione del 19-3, poi, prevede che ·The prcsent Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary or other ship owned or opcrmccl by a State and uscd, for the timc being, only on Govemment non-commercia i purpose. Howevcr, et/cb par~y sba/1
enslltV, by tbe adoption q/ appropriate meas11res not impairing tbe operations or operational capabililies ojsucb sbips owned or operated by il, tbat stu.:h sbips acl in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, tl'itb tbe present ConL'entiOII• 196.
L'aspetto interessante è dato dal fatto che entrambe le Convenzioni disciplinano un patticolare tipo di inquinamento che ben può essere causato anche da navi da guerra. La formulazione dei due articoli ora esaminati appa re, pertanto, quamo mai rilevante e ben testimonia la crescente consapevolezza degli Stati circa l'esigenza di
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garantire un più puntuale rispetto dell'ambiente marino anche da parte delle navi da guerra. L'evoluzione dell'intera problematica è stata ben condensata nell'art. 236 della Convenzione di Montego Bay, inserito nella Parte XII dedicata alla protezione dell'ambiente marino. In questa parte sono state incluse regole, alcune generali, altre più dettagliate, destinate a costituire dci punti di riferimento significativi per la ricostruzione degli obblighi internazionali esistenti in tema di tutela dell'ambiente marino dalle ,·arie forme di inquinamento. La concreta individuazione dei singoli obblighi viene demandata, peraltro, alle norme internazionali specifiche già in vigore o a Convenzioni imernazionali da stipularsi. In questo contesto l'art. 236, riprendendo in maniera organica le varie formulazioni codificate in accordi precedenti, prevede che -The provisions of this Convemion regarding thc protcction and prcscrvarion of ù1e marine cm ironmem do not appl} l<> an} warship, naval auxiliary. omcr vesscls or airt:raft owncd or opcrmcd h} a State and used, for the rime being, only on Government non-commerciai :;en·ice. However. each State shall ensure, b} me adoption of appropriate measures nor impairing operations or operational capabilities of such \C:.sels or aircraft owned or operared by ir. thm such vessels or aircraft act in a manner consistem, so far as is reasonable and practicable, with this Convention-.
A questo punto si può cercare di riassumere i risultati che si possono ricavare da un'attenta lettura delle Convenzioni internazionali esaminate in precedenza. In primo luogo emerge la costante esclusione delle navi da guerra dal campo di applicazione delle Convenzioni esaminate. In verità. la formulazione delle categorie di navi cui non si applica la normativa convenzionale è alquanto varia: alcune volte si menzionano espressameme solo le navi da guerra e quelle ausiliarie. altre volte si menzionano più genericamente tutte le navi c gli aerei •entitled ro sovereign immunity under international law•. Simili differenze testuali, peraltro, non comportano alterazioni all'obiettivo di fondo: quello di escludere dal campo di applicazione delle regole interna128
zionali in materia eli protezione del mare dagli inquinamenti le navi da guena e quelle ad esse assimilate. Un secondo aspetto rilevante è dato dall'assenza di accordi mullilaterali dedicati allo specifico problema dell'inquinamento del mare da parte di navi da guerra o assimilate. Anche se è lecito auspicare in futuro novità su questo piano, pare realistico pensare che non sarà facile che ciò avvenga. È più probabile, invece, che vi sarà un maggior interesse a stipulare accordi bilaterali, magari in riferimento a determinate tipologie di navi da guen-a (si pensi. ad esempio. alle navi, e specialmente ai sorromariru, a propulsione nucleare). In considerazione dell'attuale situazione, per certi versi insoddisfacente. è stata sempre di più perfezionata, negli accordi internazionali, la formulazione dell'impegno delle pa1ti di assicu1-are comunque il rispetto sostanziale degli obblighi convenzionali da pa1te delle navi da guerra. La formulazione di tale impegno ha subito un'interessame evoluzione nel tentativo di accenruarc sempre di più l"esigenza di un'adeguata prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi da guen-a. In questo contesto ci pare che la formulazione che si spinge più in avanti, nel senso indicato in precedenza, è quella codificata nell'art. 7 par. 4 della Convenzione di Londra del 1972 che oltre a richiedere ai singoli Stati di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare che le navi da guen-a operino ·in a manner consistent with the objccr and purpose of rhe Convention• prescrive altresì l'obbligo di informare l'Organizzazione delle misure concretamente inll-aprese a questo riguardo. Proprio quest'ultimo obbHgo, al quale, per quanto è noto, non è mai stata data concreta attuazione da parte degli Stati contraenri. rappresenta il massimo tentativo di rendere più deciso l'impegno nella lotta contro l'inquinamento del mare ad opel".:l delle navi da guerra. 18.
n n.~olo
delle navi da guerra, con particolare riguardo a quelle italiane, per assicurare il rispetto delle norme in tema di protezione ambientale d el mare
La normativa internazionale in tema di protezione del mare dalle
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varie forme di inquinamento è, come anticipato. alquanto cospicua e copre ormai pressoché tutte le possibili fonti. La semplice previsione normativa, peraltro, non è cerro sufficiente ad assicurare !"effettiva tutela dell'ambienLC naturale: tale tutela può essere garantita solo attraverso una puntuale attività di controllo posta in essere dagli Stati in cui sono registrate le navi. Alcuni controlli possono essere facilmente cffenuati a terra o nei porri: si trana della verifica del rispetto dei requisiti tecnici di costruzione degli scafì, della loro dotazione di tutte le apparecchiature c srrumentazioni di bordo necessarie per garantire la ~icurezza della navigazione, ecc. Altri ripi di controllo, invece, non polmnno che cs.-;ere esercitali efficacemente in corso di navigazione: ciò vale, ad esempio, per il divieto di scarico di idrocarbu ri o altre sostanze nocive. La Convenzione del 1982 sul diritto del mare è, al rigua rdo, quanto mai esplicita: dopo aver indi\ iduato una serie di obblighi in tema di tutela dell'ambiente marino. la Convenzione detta norme specifiche per l'enforcemenl di tali obblighi. Jn linea generale si prevede che lo Stato costiero debba assicurare il rispetto degli obblighi convenzionali nell'area sono la propria giurisdizione mentre lo Stato di bandiera deve intraprendere tutte le misure per assicurare l'osservanza delle medesime regole da parte delle navi baucnri bandiera nazionale, ovunque esse si trovino (semprechè, ovviamenrc, non navighino nel mare tenitoriale di uno Stato terzo). T controlli di questo tipo ioevitabilmeme sono spesso affidati, sulla base della legislazione nazionale, alle navi da guerm. Per ragioni di schemmicilà dell'esposizione conviene comunque esaminare. prima di Lutto, le regole relative al ruolo delle navi da guerra in presenza di un incidente marittimo che possa provocare inquinamento e, successivamente soffermarc l'aucnzione sul ruolo più generale delle navi da guen-a in tema di comrollo circa il rispetto delle norme ami-inquinamento. Di fronte ad una minaccia di inquinamento causato da un incidente marittimo in alto mare e suscettibile di provocare g1-avi danni per le coste o per gli interessi connessi dello Stato costiero, que-
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st'ultimo potrà prendere tune le misure, ivi compresa la forza armata, necessarie per prevenire, attenuare o eliminare tali pelicoli gravi ed imminenti. La problematica dell'uso della forza in alto mare in caso di incidente che componi o possa comportare un inquinamento da idrocarburi, resa di grande attualità a seguito del clamoroso e spettacolare incidente della petroliera liberiana Torrey Canyon verificatosi nel marzo 1967, è stata codificata nella Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969. In questa sede può essere utile sottolineare che le navi da guerra possono essere chiamate a svolgere un ruolo importante nella concreta attuazione delle regole Convenzionali: saranno le navi da guerra (o, in alternativa gli aerei militari e quelli appositamente attrezzati) a dover poiTe in essere le misure necessarie per prevenire, attenuare e eliminare tali pericoli conseguenti all'incidenre. Tra queste misure può rientrare anche l'uso della forza (ad esempio, il bombardamento) per affondare definitivamente un relitto che provoca inquinamento da idrocarbUii o, sulla base dell'estensione operata dal Protocollo di Londra del 12 novembre 1973, da sostanze nocive diverse dagli idrocarburi. La previsione codificata nell'an. 221 della Convenzione di Montego Bay, secondo cui •1'\othing in this Pan shall prejudice the right of States, pursuant to international law, both customary and convemional, to take and enforcc measures beyond thc territorial sea proportionarc to the actual or threatened damage ro protect their coastline or related inrerests, including tìshing, from pollution or threar of pollution following upon a maritirne casualiry or acts relating tO such a casuaUty, which may reasonably be expected to result in major harmful consequences•,
offre elementi aggiuntivi di grande tilievo per consolidare il carattere consuetudinario della norma. on si può dimenticare, peraltro, un elemento testuale che risulta quanto mai importante per la precisa comprensione dell'attuale situazione giuridica. 131
Tanto la Convenzione di BruxeiJes del 1969 quanto l'art. 221 nel definire con sufficiente precisione quali Stati siano legittimati ad intervenire (e cioè solo quegU Stati le cui coste o i cui interessi connessi si trovino sotto pericolo di inquinamento suscettibile di provocare conseguenze dannose molto importanti) escludono la possibilità di un intervento da parte eli uno Stato qualsiasi della Comunità internazionale 197. A prescindere dall'ipotesi di intervento conseguente acl incidente, i controlli in alto mare per assicurare il rispetto delle norme internazionali in tema di protezione del mare dagli inquinamenti causati dalle navi sono affidati, in misura quasi esclusiva, alle navi da guerra: tali controlli, peraltro, possono avere per oggetto soltanto le navi battenti bandiera nazionale. In Italia, in modo particolare, l'intera materia risulta disciplinata dall'art. 200 del codice della navigazione (tale disposizione, peraltro, deve essere inregrata da quanto prevede il Regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare che ne da concreta attuazione), daiJa Legge 972/ 82 nonché dal DM 8 giugno 1989 istitutivo la Guardia Costiera. L'an. 200 del Codice deiJa Navigazione è una norma generale che ribadisce che in alto mare. nel mare territoriale italiano e nei porti stranieri, dove non vi sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane. Solo con la L. 972 del 31 dicembre 1982, Disposizioni per la difesa del mare 198 vengono introdotte regole specifiche in tema di controlli nel settore dell'inquinamento marino. Tralasciando gli aspetti che poco 1iJevano in questa sede, si deve ricordare che, anzitutto, il Ministro della Matina Mercantile, per attuare ·la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed aUa prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare- 199 deve procedere -all'istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca. sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situare al di là del limite esterno del mare territoriale- 200.
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Viene cioè individuato espressamente una competenza in tema di protezione ambicmale del mare nella figura del Ministro della Marina Mercantile che può avvalersi anche della Marina Militare. In caso di necessità le navi da guerra potranno addirittura essere richieste di panecipare alle azioni di soccorso in mare svolte istituzionalmeme dalle Capitanerie di porto. Accanto a questa prima previsione normativa, la L. 97211982, dopo aver definito le pene per le singole fattispecie di inquinamento, individua i soggetti abilitali a controllare il rispetto delle norme e ad accertare, eventualmente, le infrazioni. L"att. 23, infatti, prevede che •La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell"ambientc marino e !"accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandami dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del codice di procedura penale e dell'art. 1235 del codice della navigazione nonché al personale civile dell"amministrazione della marina mercantile. agli ufficiali. soli ufficiali e sollocapi della marina
militare- 201.
La normativa sin qui esaminata attribuisce. quindi, poteri specifici in tema di controllo del rispetto delle regole ami-inquinamento in alto mare alle navi da guerra ma esclusivamente nei confronti di navi battenti bandiera nazionale. Si ricorderà, peraltro, che una nave da guerra che abbia prove adeguare dell'avvenuto inquinamento in alto mare in violazione delle pertinenti regole internazionali da pa11c di una nave battente bandiera straniera. potrà comunque inviare un dettagliato rappOito, auraverso le tradizionali vie diplomatiche, alle competenti autorità dello Stato di bandiera affinché queste perseguano il colpevole 202. In presenza di una tale informazione dettagliata degli eventi, lo Stato di bandiera dovrà non solo iniziare le procedure previste nell'ordinamento interno, ma anche ·promtly inform the requesting State and the competent international organisation of the action taken and its outcomc· 203.
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La normativa interna italiana, al riguardo, non si è ancora sufficientemente adeguata alle nuove regole internazionali: anche in questo caso meriterebbe riflettere tllteriormenre sull'attuale esigenza di una riformulazione del Regolamento SMM3 del 1971.
19.
n ruolo delle navi da guerra nella repressione
del terrori-
smo Se il terrorismo, esercitato nelJe forme tradizionali, è purtroppo una realtà praticamente sempre esistita, il terrorismo navale, invece, ha assumo solo negli anni più recenti un'importanza crescente al punto che a tale fenomeno è stata dedicata una specifica Convenzione ed un Protocollo. Si traua della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione degli atti illeciti contro la sicu rezza della navigazione marittima cui è annesso un Protocollo per la soppressione degli arri illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse ancorate sulla piattaforma continentale. Con ta li Convenzioni si è inteso dare una risposta ad alcuni dei problemi più gravi connessi con il nuovo fenomeno del tenorismo marittimo 204: come si vedrà, peraltro, non tutti gli aspetti controversi sono stati affrontati e risolti. In questa sede interessa, evidentemente, individuare quale sia il compito affidato alle navi da guerra nella prevenzione e nella repressione del terrorismo marittimo. La Convenzione e del relativo Protocollo del 10 marzo 1988 dedicati al c.d. •ten-orismo marittimo• sono strutturati in termini simili a quelle che hanno disciplinato altre forme di ten·o1ismo: dopo aver definito in che cosa consiste l'ano di terrorismo maritrimo -posto in essere sia contro la sicurezza della navigazione sia contro quella delle piattaforme fisse collocate sulla piattaf01ma continentale- la Convenzione affe1ma l'obbligo di punire i relativi reati. L'a1t. 5, infatti, dispone che ·Each State Party shall make the offences set forth in artide 3 punishable by appropriate penalries which take into account the grave nature of these offences•.
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L'obbligo di cooperazione internazionale è, invece, codificato negli a1ticoli 13, 14 e 15. L'a1t. 13 così recita: ·Sunes Parties shall co-operate in Lhe prevention of the offences set forth in artide 3. particularly by (a) taking ali practicable measures to prevent preparations in their respective rerritories for the commission of those ofTences within or outside rheir territories; (b) exchanging infonnarion in accordance ""ith their national law. and co-ordinating aclministrative and other measures taken as appropriate to prevem the commission of offences set forth in artide 3•.
L'an. 14, invece, prevede che gli Stati che abbiano informazioni relative alla preparazione di attività di terrorismo marittimo, devono trasmettere tutti gli elementi informativi in loro possesso agli Stati interessati. L'art. 15, infine, dispone che le Parti devono, non appena possibile, informare il Segretario generale dell'IMO (Inrernational Maritime Organisation) degli incidenti avvenuti, delle misure intraprese nonché dell'eventuale attività giurisdizionale avviata nei confronti dei colpevoli. La Convenzione individua, quindi, gli Stati che hanno giurisdizione per persegui1·e i criminali e determina con precisione quali siano gli obblighi a carico degli Stati sul cui teJTitorio si trovano i colpevoli dei reati qui in esame. Altre previsioni codificare nella Convenzione e nel Protocollo, pur essendo assai impottanti (esse riguardano, acl esempio, i problemi relativi all'estradizione, alla soluzione delle controversie internazionali ecc.) non sono strettamente rilevanti ai fini dell'oggetto della presente indagine 205. A questo punto, dopo aver cercato di riassumere, sia pure sinteticamente, la struttura della Convenzione e del Protocollo, risulta utile e necessario passare ad esaminare più in dettaglio quale possa essere il ruolo delle navi da guerra nella prevenzione e nella repressione delle attività eli terrorismo marittimo. Varie sono le possibili situazioni che possono verificarsi per cui conviene dedicare ad ognuna di esse l'attenzione necessaria. a) Anzitutto, e questo è forse il caso che suscita meno dubbi, si può 135
immaginare che la nave coinvolta in attività terroristiche abbia la medesima bandiera della nave da guerra che intende intervenire. In applicazione delle regole genef'&li, una nave da guenet può sempre fermare, visitare ecc., una nave battente bandiera nazionale che si trovi in qualunque luogo ad eccezione del mare tenitoliale di uno Stato straniero. L'attività terroristica posta in essere dalla nave potrà essere punita applicando le norme vigenti nell'ordinamento interno dello Stato di cui batte bandiem. Dal punto eU vista del diritto internazionale, l'unico limite all"intervento sulla nave battente bandiera nazionale è dato dall'obbligo di rispettare comunque i diritti umani fondamentali 2o6. Un problema che si può porre è il seguente: lo Stato di bandiera. oltre ad essere legittimato ad intervenire nei confronti della navi in questione, è anche obbligato ad intervenire o comunque a prendere tune le misure possibili per reprimere l'atto terroristico e per punire i colpevoli? Un obbligo di tale natum, come si è visto, scmbm emergere da varie norme convenzionali e probabilmente ormai anche da norme di diritto internazionale generale. Comunque, a prescindere da u na norma di questo genere, sia essa panizia o consuetudinaria, se l'attività tetTOristica posta in essere su una nave di bandiera sia di natura tale da mettere in pericolo la vita di cittadini stranieli. l'obbligo dello Stato di fare tutto quanto è possibile per la salvaguardia dalla vita umana può essere ricondotto all'obbligo generale di tutela dei diritti umani fondamentali e a quello più specifico di protezione degli stranieri che si trovino sul territorio (o sulle navi) nazionale 207. Quanto sin qui detto vale sia nell"ipotesi che l'attacco terroristico abbia avuto come obiettivo la nave, il suo carico o le persone ivi imbarcate, sia nell'ipotesi che l'attacco abbia avuto luogo ad opera della nave in questione. Che cosa succede se lo Stato di bandiem non onemperet al suo obbligo di intJetprendere tutte le misure necessarie per la repressione degli atti di terrorismo e per la salvaguardia della vita umana? Su questo problema di tornerà più ampiamente sub c. b) La seconda situazione che potrebbe verificarsi si ha nell'ipotesi che la nave che compie attività terroristiche sia senza bandiera. 136
Come si è visto esistono precise regole inL<.:rnazionali, codific.He neUa IIl UNCLOS ma probabilmente ormai corrispondenti a norme di diòno interna7Jonalc consuetudinario, che disciplinano le po~ibi li azioni che gli Stati possono intraprendere in alto mare nei confronti di una nave senza bandiera. Tra queste vi è il diritto di visita che competc, in alto mare, a qualsiasi nave da guerra. Pur e-;sendovi incertezze circa l'obienivo stesso di tale diriuo di visita e circa le possibili ulteriori misure che possono essere intraprese contro la nave senza bandiem, pare sostanzialmente pacifico che se l'attività terroristica è stata posta in essere contro lo Stato, i suoi beni, i suoi cittadini o le navi battenti la sua bandiem, quest'ultimo potr.1 far seguire alla visita il fermo della nave, l'arresto dei colpevoli, l'eventuale confìsca della nave e del suo carico, l'avvio di un procedimento penale. In questo caso, infani, è sin troppo evidente che tra la nave senza bandiera (ed il relativo equipaggio) e lo Stato in questione vi sia un forte legame che legittima l'adozione di provvedimenti straordinari. In rennini più controversi e complicati si pone il problema di accertare quali siano i poteri esercitabili nei confronti di una siffatta nave dallo Stato il quale, dopo aver effettuato la visita, abbia accertato un coinvolgimento della medesima in attività terroristiche che, peraltro, non hanno in alcun modo avuto per oggetto lo Stato ' isitante o i suoi interessi. Da un lato, quest'ultimo porrà sempre informare lo Stato o gli Stati colpili dall'anivit~ì terroristica dell'avvenuta visita. delle prove raccolte nonché dell'esatta localizzazione della nave onde agevolare un inten·cnto di questi ultimi. Non sembra però possibile che lo Stato non oggeno dell'auività terroristica possa direttamente procedere alle misure sanzionatorie nei confronti delle nave senza bandiem e del suo equipaggio: ciò sarebbe possibile solo ove si qualificasse l'atto terroristico quale crimina juris gentium. Ad oggi, peraltro, una sin1ile possibilità deve essere decisamente esclusa 208. lnfatti, tutte le Convenzioni in materia dì prevenzione e repressione delle varie fattispecie di attività terroristiche impongono a carico delle Parti contraenti, l'obbligo di
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punire (o eli estradare) i colpevoli dei relativi reati solo ove i presunti amori si trovino sul territorio nazionale. L'ipmesi dell'individuo su una nave senza bandiera in alto mare non può rientrare in questa fattispecie. Il problema cui si è fatto cenno si porrebbe in termini diversi, invece. in due casi specifici: anzitucro, qualora gli individui imbarcali sulla nave senza bandiera siano cittadini dello Stato visitante o siano stati costretti a trasferirsi sulla nave da guerra: in questo caso sorge cenamente l'obbligo di aut dedere aut iudicare anche se si apre una delicata questione, di non facile soluzione, circa la legittimità del trasferimento coatto dalla nave senza bandiera alla nave da guerra visitante. Il secondo caso si può verificare qualora lo Stato che ha subito l'ano terroristico chieda espressamente acl altri Stati che dispongono di navi da guerra nella zona interessata, di svolgere per suo como la visita ed il successivo fermo dei presunti colpevoli dei reati. L'espletamento di una simile attività rientra sicurameme tra le forme di cooperazione che gli Stati sono tenuti ad accordarsi in vinù eli precise regole convenzionali. c) La terza ipotesi che deve essere esaminata è quella delia liceità o meno di un intetvento da patte eli una nave da guerra contro una nave sospenata di terrorismo che batte regolare bandiera straniera. In questo caso i valori e le regole da contemperare sono molteplici. Da un lato vi è la regola che assicura la libertà della navigazione in alto mare ed il correlato obbligo di non interferire con questa libertà: dall'altro vi è il dùitto dello Stato di svolgere, in maniera esclusiva. le attività giurisdizionali a bordo delle navi battenti bandiera nazionale e, inftne. vi sono i principi della tutela della vita dei propri cittadini e della cooperazione internazionale in materia di lotta al terrorismo. Data la complessità e la natura assai solida dell'imreccio tra le varie regole. non pare possibile individuare una risposta generale ed astratta circa il quesito di fondo: può una nave da guerra intervenire in alto mare contro una nave commerciale straniera per reprimere atti di terrorismo (sia quelli posti in essere contro questa, il suo equi138
paggio o il suo carico. sia quelli realizzati direttamente dalla nave e dal suo equipaggio)? A nostro parere, tre sono le situazioni che possono concretamente realizzarsi in questo contesto. La p rima si ha qualora lo Stato di bandiera della nave commerciale si stia, effettivamente c concretamente, adoperando per reprimere il fenomeno. A prescindere dalla strategia segu ita (sia essa, cioè, quella dell'intervento militare o quella della negoziazione con il gruppo terroristico) 209, non pare pos...:;ibile addebitare alcun illecito allo tato di bandiera in questione.. e consegue che qualsiasi interferenza da parte di altri Stati nei confronti della nave in alto mare costituirebbe un illecito internazionale. Ovviamente, con il consenso espresso dello Stato di bandiera, altri Stati potrebbero legittimamente intraprendere le misure ritenute necessarie (cd eventualmente concordate con lo Stato interessato). In secondo luogo, si potrebbe inunaginare che lo Stato di bandiera, pur non essendo assolutamente connivente con i terroristi, non sia, dal punto di vista politico o pratico. attrezzato in modo adeguato per poter fronteggiare adeguatamente la sitllazionc e reprimere l'illecito in essere. In questo caso è possibile (e for.>e anche opportuno) che lo Stato in questione dia il proprio consenso acl altri Stati interessati e disponibili in quanto, magari, direttamente o indirettamente vittime dell'attività wrroristica, perché siano loro ad effettuare l'attività repressiva. Tale consenso. semprech6 no n affetto dai vizi della volontà, funge da valida causa di esclusione dell'illecito e rende quindi possibile, per ogni Stato debitamente autorizzato, l'e:.ercizio dell'attività repressiva contro i responsabili degli atti di terrorismo. .\la cosa succede se lo Stato incapace di agire non dia il proprio consenso ad altri Stati per porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare per la sicurezza dl.!lla navigazione marittima? A nostro parere, in questo caso Stati terzi che abbiano un motivo qualifìcato per intervenire (ad esempio per salvaguardare la vita dei prop1i cittadini che si trovino in situazione di pericolo di vita sulla nave oggeno dell'auività terroristica o le cui navi siano state oggetto di attac-
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chi tenoristici) possono attivarsi con le misure ritenute necessarie invocando l'esimente dello stato di necessità. Non essendo attribuibile allo Stato di bandiera alcun illecito, non avendo lo Stato terzo contribuito al realizzarsi della situazione, non essendovi strumenti alternativi ed essendovi un'imperiosa esigenza di salvaguardare la vita dei propri cittadini che si trovano in situazione di grave pericolo, si possono forse dire sussistenti tutti i presupposti per il ricorso allo stato di necessità quale causa eli esclusione del fatto illecito. Si consideri, poi, che la violazione compiuta intervenendo a bordo di una nave straniera in alto mare, non riguru·cla una norma avente effièacia erga omnes o istitutiva vincoli solidali ma concerne solo il divieto eli interferire in alto mare con il diritto di esercitare liberamente la navigazione. Peitanto, anche le regole relative alle modalità eli esercizio dell'azione necessitata possono considerarsi sostanzialmente rispettare. Il terzo caso si ha qualora lo Stato eli bandiera non intende, per precisa scelta politica, attivarsi per reprimere l'attività terroristica posta in essere a bordo o contro una nave battente la bandiera nazionale. A prescindere dal caso in cui l'intera questione possa essere qualificata come un atto di terrorismo sponsorizzato da Stati (in questo caso, le norme applicabili alla fattispecie sarebbero radicalmente diverse), ci pare che un siffatto comp01tamento ben potrebbe essere considerato internazionalmente illecito. Come si ricorderà, in base alle varie Convenzioni internazionali, gli Stati sul cui territorio (e, quindi, sulle cui navi) si trovino i terroristi sono ormai tenuti a punire severamente il responsabile di attività terroristiche. Ogni Stato, infatti ·shaU, in accordance with its law, take him inro custody or take other measures to ensure bis presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceeding to be instituted· 210.
Se a bordo della nave dovessero esservi cittacliru strarueri, il comportamento dello Stato di bandiera potrebbe porsi in contrasto anche con l'obbligo eli tutelare la vita umana e con quello relativo alla protezione degli stranieri. 140
Senza insistere ult..:riormcnte ci pare che si pos:;a ben aff<:rmare che il comportam<:nto dello Stato in questione si configuri come un illecito internazionale essendo numerose le norme violate. Premessa questa osser.·azion<:, d h iene più semplice indi' iduare nel caso concreto quali siano le possibili forme lecite di reazione cui possono fare ricorso gli Stati colpiti in maniera diretta dall'attività terroristica. Tali Stati, infatti, potranno e:-;ercitare direttamente l'attività di repressione nei confronti della nave •terrorista· o oggerro di attività terroristica e, successivameme, potranno esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei colpevoli. La violazione della norma sul divieto di interferenza della navigazione in alto mare. semprechè avvenuta entro certi limiti, potr.ì e~e re giustificata quale arto di rappresaglia per reagire contro le violazioni eli diriuo internazionale poste in essere dallo Stato di bandiera. La competenza a perseguire penalmente il colpevole viene conferita. invece. dalle stesse Convenzioni in materia di lotta al terrorismo che individuano lo Stato i cui cittadini abbiano subito rarro terroristico tra quegli Stati cui viene conferita giurisdizione per punire i colpevoli. Il riferimento all"istituto della J'appresaglia quale causa esimemc del fatto illecito pare, almeno in questo caso. più rispondente alle esigenze di una corretta ricostruzione giuridic-..t. Lo stato di necessità, richiamato da altri anche in riferimento all'ipotesi qui in esame. solleva qualche perplessità, non solo per l'ince•tezi'.a complessiva che circonda tale causa di esclusione del fatto illecito ma anche perché non sempre si realizzano tutte le condizioni per poter.•i fare effetti,·amente ricorso (si pensi, ad esempio. al caso di una nave sono totale controllo di terroristi che compie le sue atti\'ità illecite nei conrronti di navi stran iere in nlto mare).
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Capitolo IV LE IMMUNITÀ DEllA NAVE DA GUERRA E DEL SUO EQUIPAGGIO
l. Premessa Per cercare di ricostl1lire nella maniera più precisa possibile quale siano le immunità della nave da guerra e del suo equipaggio l"indagine si arricoler:t in due fasi distinte, anche se O\'\ iamente strettamente collegate tra di loro. In primo l11ogo, si esaminerà la disciplina relativa alle navi da guerra: in questo contesto si dovranno comunque tenere ben distinte due diverse ipotesi che si possono verificare e che risultano assoggettate a regole molto diverse tra di loro. Si tratta, da un lato, di evidenziare quale sia la disciplina qualora la presenza della nave da guerrc1 in determinaLe zone di mare (e. essen.dalmenw. nelle acque interne oltreché nel mare territoriale) sia perfettamente lecita. Da questa prima ipowsi deve essere tenuta distinta quella che si verifica qualora la prescn~a della nave da guerra sia illegittima. In secondo luogo, invece, si soffermerà l'attenzione sullo stat11s che de,·e essere accordato all'equipaggio della nave da guerra.
2. Le immunità di cui gode la nave da guerra Tradizionalmente il diritto imernazionale consuetudinario riconosce alle navi da guerra che si trovino nei porti, nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato straniero una serie di immunità e di privilegi. Il fondamento di tali immunità è stato individuato in varie teorie che vanno da quella che affermava che la nave è da considerarsi quale •tcrritoire flonanr.. dello Stato di bandiera 211 a quella che
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individua il fondamento di tale immunità nella teoria organica o funzionale 212. A prescindere dalla concreta individuazione del relativo fondamento, peraltro, vi è sostanzialmente un'unanimità di idee quanto al contenuto di tali immunità e privilegi. Anche la prassi degli Stati, sia quella meno recente 213 che quella p iù recente, si presenta sostanzialmente uniforme e ciò conferma l'avvenuto consolidamento della norma consuetudinaria. Passando all'identificazione del contenuto di questa regola internazionale si può affermare che ·lmmunity exempts such a ship from seizure, arrest or detemion by any legai means whatsoever, and precludes a legai suit from being brought against it in the courts of the port State• 214.
Inoltre, tali navi da guerra ·are cxempt from the police powers of thc port State, no official of which may board such a ship without the consent of the commanding officer· 215.
La prassi internazionale è. al riguardo, copiosa 216 e non mostra incertezze per cui si può affermare che si sia ormai formata in proposito una norma consuetudinaria che vincola tutti gli Stati della Comunità internazionale 217; secondo un Illustre studioso ·l"immense majorité des auteurs du droit des gens s'est exprimée en faveur de l'exemption des navires de guerre à l'égard de l'autotité de I'Etat où ils se trouvent• 218. A questo riguardo si può ancora ricordare, ad abuntantiam, quanto affermato dall'Instirut de Droit International nelle c.d. ·Stockholm Rules· che risalgono al 1928. Secondo l'IDI •warship cannot form the subject of seizure, an·est or deremion by any legai means whatsoever, or by any jurisdictional process• 219.
Infine pare significativa la disciplina codificata nella Convenzione 144
di Bruxelles del 10 aprile 1926 per l'unificazione di talune regole riguardanti l'immunità delle navi di Stato 220 : all'art. 3 par. l viene. infatti, ribadito che le navi da guemt •n<.: scront pas l'ohjet dc saisics, d'arrets ou de détemions par une rncsurc de justic<; quclconque ni d'aw.:unc procédure judiciairc ·in rcm·· 221.
Alcuni dubbi sussistono, in dottrina, sul caranere consuetudinario della norma che auribuisce alle navi da guerra l'esenzion<: dalle tasse statali - di qualsiasi natura - normalmente imposte alle navi che entrano in un porto straniero. Al riguardo. infani. \'i è chi sostiene che si tratti solo di una cortesia internazionale che non è configurabile quale vero e proprio obbligo anche se in molti sembrano preferire una conclusione diffcrcme tesa ad affermare la p01tata conSLietudinaria di tale privilegio 222. A conclusione di questa indagine dedicata ai privilegi ed alle immunità di cui godono le navi da guerra in un porto straniero. merita ancora ricordare che la ratio di assicurare a tali navi questo particolare status è indubbiam<.:nte quella di tutelare adeguatamente la sO\·ranit<ì statale e di prevenir<.! che lo Stato possa ess<.!re menomato nella disponibilità della nave da guerra che presenta un rapporto organico con lo Stato di cui batte bandiera 223. Da questa considerazione si può dedurre che l'<.:ventuale rinuncia all'immunità giurisdizionale potrà essere decisa solo cd esclusivamente dallo Stato di bandiera nel cui interesse, appunto, è prevista l'immunità stessa. A questo punto dovrà essere ancora esaminata la disciplina normativa relativa allo status della nave da guerra applicabile nel caso di un ingresso illegittimo di quest'ultima nelle acque interne dello Stato costiero. :'-/egli anni onanta, invero, il problema si è posto ripetutamente in occasione di attività di sommergibili stranieri, non sempre identificati ma presumibilmentc battenti bandiera sovietica, localizzati in prossimità delle coste o di installazioni militari rilevanti dello Stato tenitoriale 224. Il problema che si pone è il seguente: accertata la illegittimità
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della presenza della nave da gue rra straniera nelle proprie acque interne, quali sono le misure che lo Stato territoriale potrà adottare nei confronti della nave stessa? Continuerà essa a godere dell'immunità dalla giurisdizione? Non è facile dare risposte certe e definitive ai due quesiti posti in precedenza: ad ogni modo pare possibile u-ane dalla limitata pt-assi internazionale alcune interessanti indicazioni. In primo luogo pare possibile affermare che l'ingresso non autorizzato di una nave da guerra straniera nelle acque inte rne dello Stato costiero (semprechè non v i siano gli estremi dello stato di necessità o della forza maggiore) costituisce- come si è già vistouna violazione della sovrnnità dello Stato territoriale: questa prima qualificazione consente eli affe rma re che lo Stato costiero potrà prendere tutte le misure per fa r cessa re la violazione della propria sovranità. Tra queste ricn(J-a pure il diritto di opet-are una visita della nave da guerrn al fine eli accertare l'effettiva portata c naturn dell'attività illecita da essa svolta. Per poter procedere all'eventuale visita della nave da guen-a è, peraltro, indispensabile alternativa mente il consenso del comandante della stessa o l'arresto della nave e la sua sottomissione all'autorità dello Stato costiero. Mentre non si profilano problemi particolari nel prin1o caso, ben diversa si presenta la situazione nella seconda ipotesi. Si tratta, infatti, di identificare entro quali limiti lo Stato territoriale possa eventualmente fare ricorso all'uso della forza armata onde procedere alla cattura della nave stranier-& illegittimamente presente nelle acque interne. Al riguardo sia consentito rinviare a quanto è già stato affermato nel precedente par.l del Capitolo III a proposito dei limiti entro cui lo Stato costiero può usare la forza nei confromi di una nave da guerra straniet-a che stia ponendo in essere un passaggio offensivo e non intenda recedere dal proprio comportamento. Per quello che più rileva in questa sede si può, penanto. concludere affermando che nelle circostanze descritte in precedenza la nave da guerra perde la propria immunità e può essere assoggenata a determinate forme eli controllo da parte delle autorità dello Stato 146
costiero. Nella parte finale del paragrafo successivo si esaminerà entro quali limiti l'equ ipaggio della nave da guerra subisca delle limitazioni quanto al proprio status trovandosi a bordo di una nave da guen-a che si trovi illegittimamente nelle acque interne dello Stato costiero.
3. Le immunità ed i privilegi di cui gode l'equipaggio di una nave da guerra Per identificare con precisione entro quali limiti l'equipaggio di una nave da guem possa godere di particolari immunità è necessario operare una distinzione ti-a da un lato atti posti in essere in connessione con le attività ufficiali che l'organo militare può esplicare nelle acque territoriali e nei patti stranieri o, previo il consenso dello Stato territoriale, a ten-a e dall'altro lato atti posti in essere in quanto privato cittadino. Per la prima categotia di atti, o fatti, e cioè per gli atti o i fatti commessi in quanto organo dello Stato, l'immunità dalla giurisdizione penale è da considet-arsi assoluta. Diversi sono i precedenti che confermano l'esistenza nonché l'assolutezza di tale immunità: ciò almeno in tutti quei casi in cui l'illecito penale sia stato commesso a bordo della nave da guerra, da patte direttamente della nave da guerrn o, ancora, dal personale militare sceso a tem con la preventiva autorizzazione delle autorità locali 225. Qualche dubbio solleva, invece, l'ipotesi in cui il reato sia stato compiuto dal personale della nave da guen-a sceso sulla ten-aferma senza ottenere la preventiva autorizzazione da patte delle competenti autorità locali. In proposito, tenuto in adeguata considerazione il fatto che non risulta del tutto pacifica l'effettiva esistenza di un obbligo di condizionare lo sbarco alla preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte delle autorità locali, non pare facile individuare l'esatta soluzione al quesito posto in precedenza. Tuttavia, si può individuare l'affermarsi di una tendenza in virtù della quale, almeno in quei casi in cui lo sbarco non autorizzato è 147
avvenuto per ragioni di urgenza o comunque per ragioni improrogabili, sussisterebbe l"immunità per gli eventuali illeciti posti in essere dai corpi di truppa sulla terraferma. Al riguardo si potrà citare, a titolo esemplificativo, il caso del 1906 del Panther, cannoniera tedesca ancorata in un porto brasiliano. Il comandante di questa nave da guerra tedesca. senza avvertire le autorità locali, decise di far sbarcare una squadra di militari comandati da un ufficiale per procedere alla cattura di un marinaio disertore. Per portare a termine la missione loro affidata, la squadr'a di marinai decise di perquisire alcune abitazioni, fem1ando alcuni sospetti e costringendoli a passare la notte in stato di arresto a bordo della nave. La controversia internazionale che ne seguì fu risolta con l'impegno tedesco eli risarcire i danni provocati: nessun provvedimento fu preso, peraltro, nei confronti dei marinai e dell'ufficiale 226. Altri c:asi verificatisi in quel periodo 227 e nei tempi più recenti , c:onfermano l'esistenza di una prassi sostanzialmente uniforme da parte degli Stati rispetto all'obbligo eli concedere tale immunità nelle situazioni descritte in precedenza. Passando. ora, all'individuazionc della portata dell'immunità da accordare ai componenti l'equipaggio di una nave da guerra per atti e fatti commessi al di fuori dello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, si deve affermare. anzitutto, che è del tutto pacifico che vi sia un'in1munità assoluta per qualsiasi reato che sia stato commesso a bordo della nave da guerra. A dimostrazione della diffusa convinzione dell'esistenza di tale immunità vi è la previsione, codificata praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici che dispongono di una marina militare, della competenza dei Tribunali di bordo o di determinati Tribunali militaii nazionali a giudicare gli eventuali rei di tali ani o fatti commessi a bordo delle navi da guerra. In Italia. ad esempio, il Regolamento per il servizio a bordo delle navi da guerra, nel recepire le indicazioni emerse con la Legge 7 maggio 1981 n. 180 recante Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace che aveva soppresso i tribunali militari di bordo trasferendo le relative competenze ai tribunali militari territoriali, prevede esplicitamente una norma che definisce l'ambito eli giurisdizione dei Tribunali militari nazionali per i reati compill[i dai militari italiani all'estero.
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Qualora il reato ::.ia stato commesso a terra e non sia collegabile con lo svolgimento di attività istituzionalmente di competenza del reo, sembra esservi una certa tendenza di escludere la possibilità che rautore del reato possa avvalersi dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato territoriale. In questo senso devono essere leni alcuni precedenti in cu i si è proceduto, effettivamente, alla punizione dei colpevoli da pane dell"auto1ità giurisdizionale dello Stato ospitante. In verità, per ragioni di cortesia o di oppo•tunità politica, alla condanna è spesso seguita l'immediata riconsegna del reo al comandante della nave da guerra o la grazia al condannato: ciò non compotta la negazione del principio evidenziato in precedenza ma evidenzia semplicemente il desiderio degli Stati di non addentrarsi in situazioni giuridiche controverse e eli non creare inutili situazioni eli tensione con altri Stati, specie qualora rentità del reato e la sua pericolosità sociale siano risultati limitati. Si conside1i, infine, che la natura, funzionale o extrafunzionale dell 'atto commesso possono essere oggetto, assai di frequente, eli diverse interpretazioni che potrebbero portare a situazioni eli forte controversia tra gli Stati interessati. l~ anche per impedire l'ulteriore aggravarsi di tali controversie che gli Stati territoriali, dopo aver giudicato il membro dell"cquipaggio di una nave da guerra in presenza delle condizioni viste in precedenza, preferiscono spesso riconsegnare il condannato al comandante la nave eia guerra sulla quale il medesimo presta servi:t:io. Le regole ricostruite sin qui trovano applicazione, ovviamente, in assenza eli specifiche norme pattizie disciplinanti i singoli aspetti trattati. Al riguardo sono da segnalare che sono ormai numerosi gli accordi, multilaterali o bilaterali, che disciplinano il fenomeno della ripartizione della competenza giurisdizionale tra Stato della bandiera e Paese sul cui territorio sia stato commesso l'illecito. Il Trattato di Londra del 19 giugno 1951 tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze armare 228 costituisce, in questo contesto, un tipico esempio di disciplina multilaterale delle in1111unìtà e dei privilegi da accordare a forze armare straniere presenti sul proprio territorio. L'art. 7 di tale Convenzione 149
disciplina resercizio della giurisdizione penale nei confronti delle forze armate deiJa ATO individuando le regole relative alla competenza giurisdizionale. Nel caso specifico vengono indicati i casi in cui uno Stato può esercitare giurisd izione esclusiva nonché i casi di giurisdizione concorrente: in quest'ultima ipotesi vengono indicate determinate priorità che consentono di stabilire, caso per caso, quale sia l'autorità giurisdizionale competente. Un esempio, invece, di accordo bilaterale è lo ·Scambio di !el/ere per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez 229. Il punto l di tale Scambio di Note prevede, tra le altre cose, che ·il Govemo della Repubblica Araba d'Egirro accorda al personale italiano partecipante all'operazione l'immunità in materia penale per rutti gli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Esso consegnerà nei tempi più brevi all'autorità italiana più vicina il personale che fosse stato arrestato in flagrante di delino dalle autorità egiziane•.
La formulazione della norma, che pur solleva alcune perplessità, sembra sufficientemente chiara e consente di affermare che l"immunità daiJa giurisdizione penale vale solo ed esclusivamente per gli atri commessi nell'esercizio delle funzioni attribuite alia missione italiana. Dubbi avrebbero potuto sorgere in relazione alla seconda parte della norma nella quale si richiede alle autOrità egiziane di riconsegnare il personale anestato: in verità, a l di là della formulazione forse affrettata della norma, sembra possibile affermare che il personale militare italiano arrestato in flagranza di reato dovrà essere restiluito solo nell'ipotesi che il reato commesso sia stato posto in essere nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Al contrario, ove l'iiJecito sia stato commesso in quanto privato cittadino, l'Egitto non avrà alcun obbligo di procedere alla riconsegna del reo all'autorità italiana. Infine resta da segnalare che, in linea generale, in occasione della creazione di forze di peace-keeping ad opera delle Nazioni Unite, viene prevista una normativa ad hoc disciplinante il tema dell'immunità dalla giurisdizione del personale militare straniero.
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A tiwlo esemplificativo si richiamerà la disciplina codificata nell'Accordo tra le NU e la Repubblica del Sud Africa avente per oggetto The Status of the United Nations Transition Assistance Group in Namibia 230. Questo accordo, che peraltro non concerne direttamente il personale imbarcato sulle navi da guerra, prevede, anzitutto, all'art. 53 che ·Ali members of UNTAG including locally recruired personnel shall be immune from legai process in respect of words spoken or wrinen and ali acts performed by them in rheir offìcial capaciry. Such immunit.y shall continue even after they cease to be members of or employed by UNTAG and after the expirarion of other provisions of this Agreemem•.
• Tale prima norma è quanto mai interessante perché oltre a riflettere il diriuo consuetudinario relativo all'immunità per le auività poste in essere dal militare nell'esercizio delJe proprie funzioni, determina anche l'estensione temporale di tale immunità. La Convenzione in oggetto disciplina altresì i reati commessi dal militare che non siano collegabili con l'esercizio delle sue funzioni. In questa ipotesi viene previsto che iJ Governo del Sud Africa può segnalare alle competenti autorità delle NU quanto avvenuto mentre spetta esclusivamente allo Stato di cui il militare è cittadino il compito dell'esercizio della giurisdizione. L'art. 54 par. 2 (b) stabilisce, infatti, in termini quanto mai chiari, che ·Military members of the military section of Ul\'TAG shall be subject to the exclusive jurisdiction of their respective participating states in respect of any criminal oiTences which may be commined by them in the Territory•.
Qualora lo Stato di appartenenza del militare non dovesse procedere all'esercizio della giurisdizione penale entro un tempo ragionevole e qualora l'individuo ritenuto responsabile dell'illecito dovesse continuare ad operare in Namibia, allora potrà essere sottoposto all'attività giurisdizionale delle autorità locali. Si tratta di un interessante precedente di disciplina dei casi di
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ripartizione della competenza giurisdizionale che, peraltro, si discosta dall'otientamento generale che si può ticavare dalla prassi internazionale. Infine, resta da esaminare quale sia il trattamento che lo Stato costiero deve riservare all'equipaggio di una nave da guerra straniera che si trovi iUegittimamente nelle proprie acque interne: già si è esaminato nella parte finale del paragrafo precedente quale sia lo status della nave trova mesi in tale s ituazione. La questione non richiede un particolare approfondimento: in considerazione del fatto che - d i regola - il militare opera in qualità di organo dello Stato, esso generalmente sarà esente da qualsiasi forma di giurisdizione per i reati collegabili con l'ingresso illecito della nave da guerra nello spazio marino dello Stato costiero. In tal senso si sono pronunciati numerosi studiosi che si sono occupati della materia; anche nella prassi internaziona le, invero, si registrano alcuni precedenti significativi a questo riguardo. A titolo esemplificativo si menzionerà il precedente della nave da guerra statunitense Pueblo che era stata catturata nel 1969 al largo delle coste della Corea del Nord. A prescindere dai dubbi relativi all'effettiva localizzazione della nave al momento della sua cattura 231 ed aUa legittimità della conftsca della nave, si deve segnalare che le autorità norclcoreane hanno proceduto al rilascio dell'equipaggio della Pueblo senza particolare esitazione.
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Capitolo V ALCUNI PROBLEMI PARTICOlARI
l. La disciplina dell'asilo a bordo delle navi da guerra Al tema dell'asilo concesso a bordo di navi da guerra ancorate in un porto straniero è stata conferita ampia attenzione da parte della dottrina meno recente. Negl i ultimi decenni, invece. il tema è stato sostanzialmeme trascurato, tranne alcune lodevoli eccezioni, forse a causa del fatto che iJ fenomeno si è ridono, almeno dal punto di vista quamirarivo. Ciononostante pare opportuno riprendere l'insieme delle problematiche per fare l'esano punto della situazione al giorno d'oggi. L'esigenza nonché l'attualità di un'indagine in questo senso emerge anche in considerazione della semplice constatazione che negli anni più recenti si sono ripetute situazioni in cui si è posto il problema circa la possibilità o meno di concedere l'asilo a bordo di navi da guerra che si trovavano, ad esempio, in porti di Stati all'interno dei quali erano in corso dei [Limulti o dei rovesciamenti non incruenti di regimi politici. Presupposto per affermare la legittimità della concessione dell'asilo a bordo di navi da guerra è l'individuazione di una precisa norma, sia essa convenzionale o di diritto internazionale consuetudinario, che riconosca un simile diritto a favore dello Stato di bandiera 232. L'inesistenza di una simile norma renderebbe illeginima la concessione dell'asilo: ciò in relazione al fano, già ricordato in precedenza, per cui la nave da guerra che si trovi in un porto o nel mare territoriale di un alrro Stato deve conformarsi alla disciplina normativa vigente nell'ordinamento dello Stato costiero. In secondo luogo. poi, se è pur vero che l'eventuale concessione dell'asilo in violazione delle regole internazionali costituisce un illecito internazionale, è altrettanto vero che lo Stato costiero, pur
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potendo ricorrere ai meccanismi di reazione previsti dal diritto internazionale in queste circostanze, non potrà comunque mai compiere azioni di forza contro la nave da guerra. Quest'ultima, infatti, gode di uno status particolare che le conferisce una pressoché totale immunità. A questo punto non resta che ricostruire il contenuto delle norme internazionali rilevanti. L'individuazione dell'esatta disciplina internazionale dell'istituto dell'asilo a bordo di navi da guerra stran iere presenti nelle acque interne o in quelle territoriali dello Stato costiero, costituisce, indubbiamente, una questione assai complessa e controversa. L'incertezza è dovuta, largamente, acl una prassi internazionale decisamente contraddittoria e eli non facile lettura, specie negli anni meno recenti. 1 comportamenti degli Stati sono stati spesso interpretati dalla dottrina in maniera discordante: le conclusioni dei vari aurori che hanno approfondito la temalica sono state, pertanto, in profondo contrasto tra di loro. Per cercare eli ricostruire l'esatto quadro giuridico oggi vigente pare comunque opportuno fare alcune premesse. Anzitutto pare del rutto ovvio che la questione della disciplina dell'asilo a bordo di navi da guerra deve essere inserita nel contesto più generale del c.d. asilo extraterritoriale. Pwtroppo anche rispetto a questa categoria più generale d i asilo sussistono opinioni assai contrastanti, sia in dottrina che nella prassi degli Stati, circa la possibilità di configurare un vero e proprio diritto di concedere tale tipo di asilo a persone perseguire per reati politici. Il fatto che esistano alcune convenzioni internazionali sull'asi lo 233, convenzioni che hanno, peraltro, una sfera di applicazione geografica limitata all'area dell'America Latina, non costituisce un elemento decisivo per dimostrare l'esistenza di regole consuetudinarie o, al contrario, per confermare che non sussistono regole precise nell'ordinamento internazionale. Ad ogni modo pare assai interessante ricordare che queste convenzioni contengono una d isciplina unica per i vari tipi in cui può articolarsi l'asilo c.d. •extraterrito riale•: quello concesso nelle
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legazioni diplomatiche, sul le navi da guerra, negli accampamenti e sugli aeromobili militari. Ciò induce a ribadiJ·e che non pare possibile individuare una disciplina specifica dell'asilo a bordo di navi da guerra diversa da quella più generale dell'asilo extraterritoriale 234. In secondo luogo deve essere rilevato che la prassi degli Stati di concedere l'asilo a bordo delle navi da guena risultava decisamente cospicua fino alla fine del secolo scorso ma è costantemente diminuita dal 1900 alla fine della II Guerra Mondiale. A partire dalla ftne della Seconda Guerra Mondiale, i casi di asilo o di protezione temporanea accordata su navi da guerra straniere sono sensibilmente diminuiti 235. Duplice può essere la spiegazione di questo fenomeno: da un lato la possibilità di utilizzare altri mezzi per allontanarsi rapidamente dal luogo in cui si è creata la situazione di pericolo ha rappresentato, per molte persone du·ettamente imeressate. una forte altemativa al rifugio su navi mjlitari. Dall'altro !aro pare indubbio che l'incertezza circa l'inesistenza di una regola consuetudinaria in tema di asilo extraterritoriale ha costituito una decisa remora per quanti cercano rifugio per salvaguardare la propria persona. In terzo luogo pare pacifico che la prassi degli Stati din1ostra che questi ultimi hanno concesso l'asilo praticamente solo a persone perseguire per reati politici. In altri termini sussiste una convinzione abbastanza diffusa che il problema dell'asilo si pone, eventualmente, m rifetimento solo a persone perseguite per reati politici 236. Di fronte alla commissione di reati comuni non sembra, quindi, possibile in alcuna maniera concedere l'asilo 237. Il tema è stato affrontato, a livello convenzionale, e con riguardo ad una determinata area geografica, nella Convenzione sull'asilo diplomatico stipulata il 28 marzo 1954 tra gli Stati partecipanti alla conferenza panamericana. Questa convenzione prevede espressamente che ·L'asile accordé dans les légarions, !es navires de guerre er dans !es camps ou les aéronefs m ilitaires, à des personnes poursuivies pour des raisons ou des delirs politiques, sera respecté par l'Erar territorial conformémenr aux dispositions de la présenre Convemion• 238.
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Ad ogni modo, a prescindere dalla disciplina convenzionale regionale, il caso più eclatante verificatosi negli ultimi decenni è quello relativo alJa decisione del Governo del Paraguay di accordare l'asilo a bordo di una propria nave da guerra all'ex Presidente dell'Argentina, Generale Peron, nel settembre 1955 239. Anche se solo in termini teorici il problema è stato comunque sollevato riperutamenre, specie negli USA, di fronte alla concreta possibilità che a causa di gravi disordini all'interno di certi Stati vi fosse una richiesta di asilo extraterritoriale da parte di un numero consistente di persone desiderose di salvaguardare la propria incolumità. L'amministrazione statunitense ha, ogni volra, ribadito la propria ferma posizione di non voler e di non poter concedere l'asilo ·at its embassies or at other installations w ithin thc rerritorial jurisdiction of a foreign St:atc· 2-10. Questa affermazione non esclude, peraltro, che ·in circumstances when the !ife or safety of a person is in immediate dangcr• 2·11, l'Amministrazione statunitense possa assicurare un •temporary refuge· nei locali adibiti ad uso diplomatico per tutto il tempo in cui sussista il peticolo. In altri termini, obiettivo dell'ospitalità che viene concessa non è quello •to remove the individuai from the judicial processes of the foreign nations• ma, piuttosto, quello di ·bring to bear our full diplomatic and consular resources to seek ro assure that he receives a promt and fair processing of his case within the local system· 2·12 .
Quest'ultima presa di posizione contribuisce, indubbiamente, a chiarire in termini adeguati l'intera problematica. Si può cioè dedurre che a) non esiste alcun diritto di concedere l'asilo sulle navi da guerra che si trovano nelle acque interne o nel mare territoriale di uno Stato straniero 2•13. Correlativamente non è possibile configurare alcun obbligo a carico dello Stato territoriale di tollerare la concessione eli tale asilo. Ciò anche in considerazione del fatto che la concessione 156
ddl'asilo rappres~ntcr...:bbc un'intcrf<..:renza eccessiva nella sfera d i sovmnità riservata c:;du-;ivamentc allo Stato territoriale. b) In situazioni ccc~:zionali e l>tr-..tordinarie, quando vi sia un pericolo immediato per la viw di una per.-;ona, è pol>..'>ibilc offrire un rifugio temporaneo a bordo di una nave militare fintantoché non si ristabilisca una situazione di sicmezza. Terminata la situazione di pericolo. colui che ha goduto della protezione temporanea dovrà essere allontanato dalla na\'e da guerra in cui ha trontto protezione.
2.
La reazione dello Stato contro la concessione illegittima dell'asilo a bordo di navi da guerra
A\'endo accertato, quindi, che non esiste un diritto di concedere l'asilo a bordo di navi da guerra sorge spontanea la questione di individuare che cosa succede se. cionostante. l'a:;ilo venga concesso a determinati individui l••. Due sembrano essere le possibili reazioni da parte dello Stato territoriale: anzitutto. per ragioni par1icolari, legate magari alla peculiare situazione politica in cui si trova. lo Stato territoriale potrà, di fano. tollerare la situazione venutasi a creare a seguiro della concessione dell'asilo. magari riconoscendo l'eccezionalità degli awenimenti o adducendo altri motivi umanitari. In questo caso, cioè, lo Stato ten·itoriale, !ungi dal riconoscere la liceità del comportamento dello Stato di bandiera, potrà rinunciare, magari anche solo temporalmente. a chiedere la consegna di quanti hanno chiesto ed ottenuto l'asilo. In alternativa. lo Stato costiero potrà, invece, pretendere la restituzione di quanti si sono rifugiati sulla nave. In quest'ultima ipotesi lo Stato di bandiera dovrebbe conformarsi a tale richiesta: la prassi e'·idenzia che. tutt'al più, sono state richieste adeguate garanzie per tutelare i diritti umani fondamentali e per assicurare l'integrità fisica dei soggeni che hanno cercato protezione a bordo delle navi da guerra. Di regola le controversie ape rtesi in situazioni d i q uesto genere sono state comunque risolte in via diplomatica e hanno por-
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taro alla restituzione di quanti avevano cercato rifugio a bordo delle navi. È comunque significativo ricordare, ancora una volta. che mai, a quanto risulta, il rilascio di un individuo rifugiatosi su una nave militare è avvenuto attraverso il ricorso alle procedure di estradizione: ciò conferma che la teoria della nave da guerra quale •territorie florranr de I'Etat· sembra essere destituita di ogni fondamento. Peraltro, si può verificare anche l'ipotesi per cui lo Stato di bandiera decida di rifiutare, in termini generali e di principio, di consegnare gli individui: in questo caso la reazione dello Stato costiero di fronte a questo illecito internazionale dovrà tenere in adeguata considerazione il particolare status accordato alle navi da guerra nel diriuo internazionale. Più in panicolarc sembra pacifico che ·il cM impensable, avcc ou sans invocation du principe de l'exterritorialiré. qu'cn cal> de reful> ccnain du commandant, Ics autorités loc-.tlcs pubscnt pratiqucr des visitcs ou perquisirions sur la na\·ire de guerre. ou à plus fon raison, y procéder à dcs arresrations- 2t~.
L'autorità locale, qu indi, non potendo compiere aui di coercizione dovrà limitarsi a far valere il proprio diriuo attraverso le tradizionali vie diplomatiche: come reazione immediata pare del tuno legittima, comunque, l'intimazione al comandante la nave da gucrrn di lasciare il porto e riprendere il mare. Ciò, peraltro. rende pressoché impossibile la restituzione in tempi brevi di quanti hanno trovato rifugio a bordo della nave da guerra in queslione. aturalmente restano a carico dello Stato di bandiera tunc le conseguenze dell'illecito internazionale commesso.
3. Lo status di una nave da guerra affondata ln conclusione resta ancora da soffermarsi su un aspetto molto specifico qua le quello relativo all'identificazione dello stcttus eli una nave da guerra affondata.
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Una premessa pare indispensabile: come si è anno occasione di sottolineare nel Capitolo primo, per poter qualificare un determinato bene galleggiante quale nave da guerra è necessario che sussistano una M!rie di requisiti. Om sembra del tuno evidente che il relino di una nave da guerra che si trovi sul fondo del mare non può essere considerato, in tem1ini strettamente giuridici. una nave da gucrm: ciò proprio perché il rclino non gode dei rcquisili della nave da guerra. Pertanto si può sin d'om anticipare che status della nave da guerra e status del relitto di una nave da guerra non coincidono necessariamente rranandosi, nel primo caso di un ·organo dello Stato di bandiera- 2·t6 e. nel secondo c.:aso. di un bene che presenta alcune carallcristiche assai peculiari. L"indagine circa resana qualificazione giuridica di questo bene rileva, quindi, solo parzialmente ai fini della presente ricerca: ad ogni modo pare interessante ricostruire, sia pure schematicamcnte, l'esatto quadro giuridico. L'interesse per un'indagine in questo senso trova infatti motivo oltre che nell'esigenza di garantire una certa completezza dell'esposizione, anche nella constatazione che, specie nei tempi più recenti. iJ problema si è riproposto con forza. Le regole che qui interessano sono stare elaborate, come è facile immaginare. pre,·alentemente in relazione allo status delle navi da guerm affondate in tempo di guerra: tali regole peraltro, sembrano in gran parte valide anche per definire lo status di un relitto di una nave da guen-a divenuto tale a seguito di un incidente verificatosi a bordo in tempo di pace. È proprio risperto a questi casi, d'altronde, che si è focalizzata l'attenzione nei tempi più recenti, essendo sembrato spesso assai interessante recuperare i resti di una nave da guerra per poter accedere ad alcuni dati riservati o a nuove tecnologie. In questo contesto. l'operazione ·Giomar Explorer· compiuta dalla CIA nel 19-'i per recuperare un sonomarino sovietico, affondato per cause ignote. insieme all'equipaggio, costituisce un prezioso precedente che conferma la nostra affermazione. Dalla prassi degli Stati, sostanzialmente omogenea sul punto, si possono peraltro ricavare alcuni clementi assai interessanti ai fini della ricostruzione di una norma consuetudinaria.
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Anziruno il semplice affondamento di una nave da guerra nemica che non sia stato preceduto dalla cartura vera e propria, non sembra conferire particolari diritti di proprietà allo Stato che ne ha provocato l'affondamento: ciò vale tanto per la nave quanto per il carico. Il trasferimento di proprietà avviene, infatti, almeno in linea generale, solo con la cattura della nave da guerrc1 nemic-J e con la ·physical raking of possession· della stessa. Pertanto è sembrato pacifico che solo lo Stato di bandiera della nave affondata possa vantare diritti esclusivi di proprietà sul relitto così come sul carico. In secondo luogo, il disinteresse a procedere al recupero eventualmente dimostrato dallo Stato di bandiera dopo l'affondamento non è mai stato considerato qualificabile o inrcrpretabile come una ·rinuncia· alla proprietà sul reliuo stesso: ad ogni modo tale rinuncia non può essere desuma dall'inanività dello Stato di bandiera ma dovrebbe eventualmente essere formalizzata in un apposito ano. Ci pare che dai casi trani dalla prassi internazionale, si possa dedurre che vi sia una diffusa e sostanzialmente non contestata opinione per cui il relitto di una nave da guerra straniera affondata nel mare territoriale continua ad essere considerato quale proprietà esclusiva dello Stato di bandiera. A questa conclusione sembra indurre anche una attenta lettura del comportamento degli Stati costieri che non hanno praticamente mai proceduto ad impossessarsi del relitto senza avere prima ottenuto l'autorizzazione espressa del lo Stato della bandiera. Ciò conferma, in termini quanto mai chiari, la convinzione diffusa che il relitto di una nave da guem1, anche se localizzato nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato straniero, resta di proprietà esclusiva dello Star<> di bandiera. Diverso è, invece, il pmblema della disciplina dell'eventuale recupero della nave da guerra affondata nel mare territoriale di uno Stato straniero: esso solleva due interrogativi. Può lo , tato di bandiera procedere al recupero della nave affondata? Lo Stato costiero è legittimato a procedere direttamente al recupero? Per quanto concerne il primo aspetto, anche se la prassi imernaziona le è pressoché inesistente, almeno per quanto noto, pare possi-
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bile argomenwrc che l'attività di rccupero posta in essere dallo Stato di bandiera senza l'espresso cons~nso dello Suno territoriale sarebbe da considerarsi decisamente illegittima perché radicalmente in contmsto con l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo. Ne consegue che per procedere al rccupcro del proprio naviglio militare affondato nel mare territoriale di uno Stato stmni<.!ro. lo Stato di bandi<.!m dovrà necessariamente richiedere ed ott<.!nere il preventivo consenso dello Stato territoriale in questione. Per quello che concerne il secondo aspeuo, è da premettere che esso appare meno drammatico c comunque alquanto astratto in quamo difficilmente lo Stato costicro ha interesse a procedere al rccupero di una nave da guemt naufragata sapendo di non poter poi ,·antare sulla medc:;ima alcun diritto di proprietà. Con ciò non si vuole peraltro escludere in termini assoluti che l'ipotesi si pos.sa verificare specie qualora il relitto costituisca un ostacolo alla navigazione o costituisca una minaccia di inquinamento ecc. 2<~-. Secondo la migliore dottrina che ha analizzato la problcmmica 2·t!l, sarebbe possibile affermare un vero e proprio diritto di recupero a fa,·ore dello tato costiero pur non esllitendo alcun dirino poi sulla proprietà recuperata. Secondo alcuni Autori, il recupero sarebbe addirittura da riconosccrsi anche in alto mare in quanto sarebbe ·da ricomprendere tra le auività incluse nel principio della libertà
dell'alto mare. benché non esprc!-.samcme menzionato ncll'csemplifìc-Jzionc dell'art. 2 della Com·enzionc di Ginevra del 1958 o dell'an. 87 (l) di qucdla del 1982· 2•9.
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t.
Capitolo VI lA NAVE DA GUERRA IN SITUAZIONI DI •CRISI INTERNAZIONALE•
1. Premessa e definizione del campo di indagine egli ultimi decenni sono aumentati in maniera considerevole i casi in cui è stato fano ricorso aUe navi da guerra per fronteggiare determinate situazioni di crisi interna ed internazionale. Anche la Marina Militare italiana è stata coi nvolta lipetutamente con i suoi mezzi ed i suoi uomini in operazioni di questo tipo. Sarà sufficiente ricordare la spedizione nel Golfo eli Tailandia per penare soccorso ai beat people e per combattere il fenomeno della p irateria, la partecipazione all a forza multinaziona le numero l e numero 2 nel Libano a tutela dei palestinesi, l'operazione di sminamento del Mar Rosso. le operazioni eli convogliamento delle navi mercantili italiane in navigazione nel Golfo Persico durante il conflitto tra Iran ed Iraq, la partecipazione alla coalizione internazionale contro l'Iraq a seguito dell'invasione da parre di quest'ultimo del Kuwait, l'operazione di controllo delle coste albanesi per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina , il pattugliamento del Canale eli Otranto e del Mare Adriatico per assicurare il rispetto dell'embargo di armi decretato dal Consiglio di Sicurezza nei confronti dei belligeranti in Jugoslavia, il soccorso uman itario in Somalia, ecc. L'accresciuto coinvolgimento della Marina Militare italiana in operazioni internazionali richiede, qui~cli, un necessario approfondimento per individuare quali siano, in concreto, le regole internazionali che disciplinano la materia. A questo proposito, peraltro, è bene delimitare con precisione il campo di indagine: l'analisi, infatti sarà dedicata esclusivamente a
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ricostruire il quadro giuridico che si viene a creare in siruazioni di crisi che non possono essere qualificate, tecnicamente, come guerra o conflirto armato internazionale. In una simile ipotesi, infarti, le regole internazionali applicabili mutano drasticamente dovendosi applicare alla farrispecie il diritto internazionale umanitario o, espressione maggiormenre usata in passato, il diritto internazionale bellico. Questo settore del diritto internazionale presenta caratteristiche del tutto peculiari il cui esame non rientra tra i fini della presente indagine. In questa sede si approfondiranno, invece, i problemi specifici che si pongono per le navi da guerra, ed in special modo per quelle italiane, in presenza di operazioni poste in essere in un momento di crisi internazionale che non sia qualifìcabile quale conflitto armato. Le situazioni che saranno prese in considerazione si dividono. sostanzialmente, in due gruppi: da un lato vi sono quelle poste in essere nel contesto ed in attuazione eli decisioni delle Nazioni Unite. Dall'altro lato, invece, si collocano quelle che vengono organizzate unilateralmente, o in cooperazione con altri Stati, ma al di fuori del sistema delle razioni Unite.
2. Attività decise e coordinate a livello di Nazioni Unite Prima di emrare nel me1ito del tema cui è dedicato questo paragrafo è necessa1ia una breve premessa: ad oggi le azioni Unite non hanno mai organizzato direttamente azioni navali. In verità vi sono stati alcuni tentativi, che peraltro non hanno dato risultati concreti. di porre sotto l'egida delle azioni Unite alcune operazioni navali già in attO: a questo proposito si potrà ricordare la proposta avanzata con insistenza dall'Italia di trasformare la missione navale in corso nel Golfo, negli anni relativi al conniuo armato tra Iran ed Iraq, in un'operazione sotto la responsabilità politica c sotto il comando delle Nazioni Unite. La proposta italiana, peraltro, non trovò consensi significativi tra i
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membri della Comunità internazionale se si eccettua la chiara presa di posizione del Ministro degli esteri sovietico Shevardnazc che fece propria la tesi italiana senza peraltro conseguire ulteriori consensi apprezzabili. In verità, l'Italia ha sempre manifestato una netta propensione e preferenza per azioni eseguite in ambito 0 1 U: ciò per una serie di motivi di natum politica e strategica, che non è ce1to difficile comprendere.
a) lA creazione della forza navale delle Nazioni Unite e la definiz ione dei suoi compiti. La decisione di procedere all'istituzione di una forza navale delle U rienrra, indubbiamente. t1-a le competenze esclusive del Consiglio di Sicurez;r..a delle l\TU. In altri termini, lllOnostanre l'esistenza di alcuni precedenti di segno contrario, l'Assemblea Generale delle ru non è competente né legittimata a decidere l'istituzione di una forza navale. Il Consiglio di Sicurezza potrà adottare la decisione, almeno in linea generale, solo dopo aver acce1taro che effettivamente sussistano tutti i presupposti di cui al Capo vn della Carta: e cioè che vi sia un pericolo o una minaccia di pericolo per la pace e la sicurezza internazionale. Verificato quanto sop1-a il Consiglio di Sicurezza, con le maggioranze espressamente previste dalla Carta delle Nazioni Unite ( in questa sede. pertanto, i cinque membri permanenti potranno esercitare il diritto di veto), porrà decidere che si proceda alla creazione di una forza navale delle . 1azioni Unite nell 'ambito di un'operazione di peace-keeping O di peace-mainraining. Allo stesso tempo il CS provvederà a fissare, almeno nei suoi asperri gencmli. il compito ed i fini dell'operazione navale.
b) Le attività di preparazione della forza navale: i compiti del Segretario Generale delle Nazioni Unite. In linea genemle. il es provvederà, nella stessa Decisione, a delegare al Segretario Generale delle Nazioni Unite i compiti necessari
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per la concreta realizzazione dell'azione. Sarà pertanto compito del Segretario Generale sollecitare gli Stati membri a fornire navi e personale necessari all'azione, emanare le regole di ingaggio, nominare ìl comandante responsabile dell'operazione, provvedere al reperimento dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento dell'operazione, ecc. Si può pertanto affermare sin d'ora che l'obieuivo, le strategie ed
il comando della missione navale saranno predeterminati in seno alle 'azioni Unite in conformità con la decisione adottata dal Consiglio di Sicurezza.
c) La pa11ec1pazione nazionale acl wz·operazione di peace-keepinglpeace-enforcing. Sino ad oggi la prassi, ma anche la dottrina, confermano in modo sufficientemente convincente che la decisione di partecipare o meno ad un'operazione di peace-keeping organizzata in ambito Nazioni Unite è rimessa, sostanzialmente, alla più totale discrezionalità degli Stati membri. Le competenti autorità nazionali potranno pertanto valutare c-aso per caso se ed in quale misura ritengano utile ed opportuna una propria partecipazione all'operazione di peacekeeping. Al riguardo merita segnalare che l'Italia comunque risulta essere uno dei paesi maggiormente presenti nelle varie operazioni di peace-keeping. Sarà, ad ogni modo, il Segretario generale a concorda re, in modo deuaglialO, tutti i profili inerenti l'invio di materiale e la partecipazione del personale militare dello Stato interessato a contribuire all'operazione. Gli uomini opereranno, come ricordato in precedenza, sono la responsabilità del comandante della peacekceping operation nominato dal Consiglio di Sicurezza o, evenrualmente, dal Segretario Generale.
d) La definizione degli obiettivi strategici e tal/ici della peacekeepinglpeace-enforcfng. Come anticipato, sarà il Segretario Generale delle azioni Unite, almeno in linea generale, a definire in concreto i singoli compiti affidati ai vari gruppi nazionali componenti la peace-keeping alla luce
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degli obicrrivi strategici della sccssa. obienivi che risultano, di rt!gola, fìssati nella delibera del C..<> con la quale si è proceduto alla costituzione della foo..a stessa. ì\cl defìnire le singole competenze ed attribuzioni, il Segretario Gcnemle terf".1 in adeguma considerazione, come è facile immaginare, le concrete esperienze già n1aturate dai singoli contingenti nazionali nonché le infrastrutture di cui essi dispongono.
e) L'elaborazione delle regole di ingaggio ed il problema del dirillo applicabile alle operazioni di peace-keepinglpeace-enforcing. Le regole d'ingaggio che sovrintendono l'esercizio delle auività della peacc-keeping o dell'operazione di peace-enforcing sono determinate dal Segretario generale il quale utilizza, normalmente, uno M:hcma di regole onnai sperimentato da diversi anni. In queste regole di ingaggio sono codificate, tra le aiLre cose, le nonne relative all'uso delle armi da fuoco. alla dmazione ordinaria dci corpi di tn•ppa, ccc. In considerazione della particolare natura delle pcace-keeping operJlions, che differiscono drasticamente dalle operazioni comportanti l'uso della forza armata deliberare dal CS in conformità con l'art. <f2 e l'art. 43 della Carta, non solleva particolari problemi l'individuazione del diritto loro applicabile: si tratta del diriuo internazionale - consuetudinario e pattizio - vigente in tempo di pace. . A prescindere dalle norme codificare nella Carta delle NU, sono assai limitate le norme dedicate specificaramente alla disciplina delle pcace-keeping: tra queste merita segnalare, ad ogni modo, l'a1t. 8 del 1980 Geneva Protocol Il lo tbe Convenlion 011 probibìlìons or
restrictions on the use of cerlclilt convenlional wec1pons which may be deemed to be excessive(y injurious or lo hcwe indiscriminate effects. Secondo tale norma, infatti \'\'hen a linited ì'ations force or mission performs functions of peacekc.>cping, observation or similar functions in any an..>a. cach party to the conflict shall, if requested by the hcad of me United Nmions force or mission in thar area, as far as it is ablc: a) remove or render harmlcss ali mines or booby-t.raps in rhat arca; h) t.ake such measures as may be necessal)' to prot.ect the force or mis-
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sion from the effects of minetìelds. mines and booby-trnps while carrying out its duùes. ancl c) make available to the head of the linited :'\ations forces or mission in that arca, ali informatico in thc party's possession concerning ù1e location of minefìelds. mincs and booby-tmps in that area·.
Il problema relativo all'individuazione del diritto applicabile diviene, invece, ben più complesso ove la forza delle '\C si trovi ad essere costretta a ricorrere alla forza armata per legittima difesa. In questo caso si pone il delicato problema di individuare se, ed eventualmente entro quali limiti, sia possibile applicare le norme di diritto internazionale umanitario anche alle peace-keeping: la questione - assai delicata e controversa - esula però dall'obiettivo della presente indagine.
3. Attività svolte al di fuori del sistema delle Nazioni Unite Come è noto, oltre ad aver partecipato a numerose operazioni di peacc-keeping organizzate in ambito NU, l'Italia ha panecipato anche ad alcune operazioni che si sono svolte al di fuori delle :\'azioni Unite. per far fronte a situazioni di crisi internazionale. Si citeranno, a titolo memmente esemplificativo, la partecipazione dell'Italia alle seguenti operazioni: in Libano nel 1982 per salvaguardare la vita dei palcstinesi e ( 1983) per tutelare la sicurezza dell'operazione di allontanamento dci palestinesi dal Libano; nel Mar Rosso per provvedere, su richiesta dell'Egitto, allo sminamento di una zona di mare; nel Golfo di Tailandia per proteggere i boat-people contro gli anacchi cui venivano falli oggeuo; nel Golfo Persico per tutelare la libertà di navigazione, proteggere le navi commerciali italiane contro anacchi armaLi compiuti prevalentemente dai c.d. pasdaran e per procedere allo sminamento delle acque di allo mare; nelle acque antistanti l'Albania per porre un freno al perdumnte fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia da parte di cinadini albanesi 250; nel Golfo Persico per partecipare all'opermdonc posta in essere dalla coalizione internazionale contro l'Iraq di Sacldam 168
Hussein che aveva im aso il Kuwait: nel Kurdisl:ln irachcno (senza la partecipazione della Marina Militare) per contribuire alla creazione di una zona cuscinetto a protezione dci curdi perseguitati dal dittatore di Bagdad c in Somalia per procedere alla salvaguardia della \'ila dei cittadini italiani in situazione di grave pericolo. È da precisare che, con l'unica eccezione della coalizione inwrnazionale c:ontrO l'Iraq (che, a nmi gli effetti, può qualifìcarsi quale ric.:orso alla foo.a armata a titolo di legittima difesa collettiva cui si applica, pertanto, il diritto internazionale umanitario) c quello nel Kurdistan iracheno, tutte le operazioni menzionate in precc..>dcnza si sono svolte con il consenso dello Stato sul cui territorio o ndlc cui acque l'opcmzion<.: stessa avrebbe dovuto svolgersi. on si è. cioè, trattato di opemzioni contro uno Stato dato che in questo C'.tSO la qualifìcazione stessa dell'operazione. da un punto di vista giuridico. muterebbe drasticamente. Quasi sempre, inoltre, la partecipazione italiana all'operazione è stata decisa solo dopo che era apparsa chiara l'impossibilità di organizzare l'operazione in seno alle .\'azioni Unite: è questo un elemento significativo che conferma la netta propensione del Governo di Roma per le azioni realizzmc in ambito ONU. I maggiori problemi che queste azioni hanno comportato, con speciale riguardo alla situazione italiana, vengono riassunti nei paragrafi successivi.
a) Il rilievo del consenso del soorano territoriale e le sue caratteristiche. L'invio di foo:e armare sul territorio di uno Stato rer/.O richiede, per non essere considemto illecito. il previo consenso da parte dello Stato ospitante: in assenza di rale consenso l'azione si trasforma da peace-keeping ad uso della forza contro uno Stato ed in quanto tale, in ano illecito. Quesro consenso, per poter cosrituirc una valida causa di esclusione del fano illecito deve essere carancrizzato da alcuni requisiti: anzituno dovr-J essere conces...'io dal sovrano legittimato e in conformità con le regole essenziali dcll'ordinam<.:nto costituzionale interno. l n secondo luogo il consenso non dovrà essere affetto dai vizi del consenso (errore, dolo. violenza, corruzione) e
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non dovrà consistere nell'autorizzazione eli un'azione che, a sua volta, costituisca una lesione di una nonna cogente o di una norma istitutiva vincoli solidali. Un anento esame della prassi internazionale più recente consente di evidenziare che tuni questi requisiti sono stati scrupolosamente rispenati: solo nel caso delle due operazioni in Libano sono srati sollevati dubbi e perplessità circa l"effeniva rappresentatività del Presidente libanese Gemayel che aveva sonoscritto gli accordi bilaterali con gli Stati che hanno partecipato all'operazione della Forza Multinazionale. In quell'occasione, peraltro, in considerazione del carattere umanitario dell'operazione, non si è voluto insistere eccessivamente su questo aspetto. b) l/ coordinamento fra i contingenti delle Forze nazionali che partecipano ad una forza multinazionale. Il problema specifico del coordinamento tra i va1i contingenti nazionali, questione delicata ma dalla cui efficace soluzione dipende in gran parte l'incisivirà dell'operazione sressa, si è posto ripetutamente in occasione delle precedenti esperienze. Oltre che nel Libano, il problema si è posto con forza anche nel caso dell'operazione nel Golfo Persico durante il conflitto tra Iran ed Iraq dove la mancanza di coordinamento minacciava di frustrare non solo gli obiettivi deu·operazione ma anche di rendere la stessa quanto mai vulnerabile agli anacchi dei belligeranti (siano essi regolari o irregolari). L'Italia ha sempre sostenuto la tesi della necessità di assicurare forme adeguate di coordinamento non solo tecnico ma anche politico: non sempre, però, è stato possibile conseguire risultati apprezzabili, anche a causa della ritrosia di alcuni Stati di accettare forme intense di coordinamento. Le esperienze sin qui maturate permettono eli affermare che, in linea generale, ove il coordinamento sia risu ltato di difficile attuazione in sede politica o diplomatica, è stato comunque effettuato in sede tecnica a livello dei comandanti militari dei vari contingenti nazionali. J risultati così conseguiti possono forse considerarsi soddisfacenti anche se, probabilmente, sarebbe staro possibile fare di più, in termini eli efficacia dell'azione, in presenza di forme più intense di coordinamento.
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t.
Merita segnalare che sfor.d particolari in questa direzione sono Mati fatti dal Ministro della Difesa Zanone durante l'invio delle navi da guerra italiane nel Golfo durante la fase terminale del conflitto tra Iran ed Iraq: i risullati sono stati alquanto apprezzabili. c) Forze multinctziollctli eli pe~ce e Carta delle Ne~zio11i Unite. Più di una volta, sopmttutto durante l'operazione delle due forze multinazionali in Libano, rispettivamente nel 1982 c nel 1983, il Segretario Generale delle 1 azioni Unite Perez de Cuellar aveva espresso perplessità e critiche circa la legittimità dell'operctzione stessa. Secondo ropinione del massimo rappresentante delle • U, infatti, il compito di mantenere e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale spetterebbe esclusivamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le affermazioni del Segretario Generale meritano il massimo rispetto e devono essere valutate in un doppio contesto: giuridico e politico. Dal punto di vista giuridico, peraltro, non sembra possibile affermare che le operazioni condotte al di fuori delle U c che si realizzano con il consenso dello , tato sul cui territolio esse vengono ad essere eseguite, contrastino con la Carta delle -..:azioni Unite. Il monopolio di cui dispone il Consiglio di Sicurezza delle "iazioni Unite riguarda, infatti, l'uso della forza armata contro uno Stato accusato di aver posto in essere un attacco armato o di aver minacciato o rorro la pace e la sicurezi'.a internazionale. 1 el caso in esame, peraltro, si è già sottolineato che presupposto dell'azione della forza multinazionale è dato proprio dal consenso dello Stato sul cui territorio si deve svolgere l'operazione stessa. In secondo luogo, dal punto di vista prettamente politico, sembmno maggionnente condivisibili i dubbi sull'opportunità di organiu.are simili operazioni al di fuori delle Nazioni Unite contribuendo questo ad indebolire. di fatto, la credibilità delle stesse Nazioni Unite. AJ riguardo. peraltro, merita ricordare che le operazioni sono state generalmente decise solo dopo che era apparso chiaro che le U non avrebbero preso alcuna decisione a causa delle divergenti posizioni esistenti all'interno del Consiglio di Sicurezza; inoltre molti
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degli Stati partecipanti alle operazioni organizzate al di fuori del sistema delle NU non hanno esitato a ribadire, anche in momenti successivi. la propria preferenza per un'azione delle r\U sempreché. ovviamente, queste si dimostrassero desiderose e in grado di intervenire concretamente.
d) Invio di corpi di truppe all'estero e Costituzione italiana. In più di un'occasione, a seguito dell'invio di personale militare italiano all'estero nel contesto di operazioni multinazionali organizzate al di fuori del sistema delle '\azioni Unite è stato sollevato. da alcuni studiosi ma anche da alcune forze politiche. il dubbio circa la compatibilità di una simile decisione con la nostra Carta Costituzionale. Un'attenta analisi dell'~ut. 11 della Costituzione italiana consente peraltro di escludere con sufficiente cenezza qualsiasi dubbio circa la legillimità costituzionale della decisione di inviare all'estero corpi di truppa ogniqualvolta tale invio sia deciso per fìni pacifici o per ragioni umanitarie. Si consideri. a questo riguardo. che da un punto di vista formale non può parlarsi di una partecipazione ad una guerra in quanto mancherebbero i requisiti giuridici che devono precedere una guerra e, poi, pur trattando i di corpi di spedizione destinati ad operare spesso in zone di guerra, il loro compito è proprio quello di .. impedire lo svolgimento di attività belliche. Tnollre, anche a voler ritenere che l'invio di tn1ppe all'estero configuri Lecnicamcnte l'ipotesi codificata nell'mt. l J è da sottolineare che non si tratterebbe comunque di un'auività bellica aggressiva. Tuuo ciò consente di affermare che l'eventuale decisione di inviare truppe all'estero nel quadro di un'operazione di peace-keeping non organizzata in seno al sistema delle '\U non solleva problemi di compatibilità con l'art. 11 della Costituzione italiana.
e) Il controllo parlamentare in Italia e le operazioni di peacekeeping organizzate al di fuori delle NU. A prescindere dai presunli morivi di incostituzionalità, la decisione di im ian: truppe italiane all'estero ha sollevato, nd nostro paese, anche una serie di problemi collegati con l'annosa questione relativa
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all'individuazione di quale sia nd nostro ordinnmento giuridico il soggetto competente a prendere la decisione di inviare le truppe all'estero. l'na parte cospicua del problema è ormai da ritenersi risoha. grazie sia all'apporto dottrinario sia <tll'appono normati\·o che ha consentito di fare una certa chiarcz7.a in proposito. Rimane invece ancom deludent<.' il profìlo relativo ai compiti del Parlamento che è tenuto istituzionalmeme ad esercitare auività di controllo sullo S\'Oigimento della politica estera e di difesa decisa dal Governo. Senza , -oler entrare nei dettagli di una questione tecnica ma dai risvohi politici pare sufficiente ricordare che la prassi delle ultime decisioni prese dal Governo dimostra da un Imo la difficoltà oggettiva di coinvolgere il Parlamento nella decisione, considerando che spesso i tempi di dispiegamento delle forze armate sono assai rapidi perché l'azione risuhi efficace. D'ahro lato, però, il Governo ha mostr-.tto di voler tenere in adeguata considerazione la posizione del Parlamento: quasi sempre, infatti, il Governo ha chiesto (c ottenuto) una copenum politica del Parlamento aHraverso una Risoluzione in cui le Camere esprimono sostegno per l'operato del Governo c, successivamente, il Parlamento è Malo anche chiamaro ad adottare eventuali leggi di auto•izz~tzione alla l""tltifìca di determinati trattati o leggi di autorizzazione di spesa per la copertura delle spese cui si è dovuto far fronte per allestire l'opemzionc di peacc-keeping.
l
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A conclusione dell'indagine si possono indubbiamente trarre alcune indicazioni generali relative ai problemi dello status della nave da guemt in tempo di pace e in tempo di crisi. Anzitutto appare evidente che negli ultimi ann i si è assistito ad un deciso incremento dei casi in cui si è fano ricorso alle navi da guerra per portare a tcm1ine una serie di operazioni che si potrebbero defmire, in negativo, come ·non belliche·. Intendiamo riferirei, ad esempio, alle missioni di pcace-kecping, alle missioni umanitarie, alle oper-azioni di lotta al narcotraffico o a quelle di prevenzione e repressione dell'inquinamento del mare. Questo nuovo impiego, che comunque si aggiunge a quelli tradizionali delle marine militari, richiede un aggiornamento delle conoscenze tecniche c giuridiche di quanti hanno la responsabilità del compimento di cali azioni. che spesso si rile,'Un.o quanto mai delicarc c complesse c eh<.: -se non eseguile entro i limiti del diritto internazionale- rischiano fac ilmente di c~w sa re situazioni di responsabilità a carico dello Stato di bandiera. In ,·erità l'indlviduazionc pi'(."Cisa dello status della nave da guerra. e cioè l'individunione di quelli che sono i suoi obblighi ed i suoi diritti nelle varie zone di mare, è resa difficile dal rapido mutare, sopr-attutto negli ultimi dicci anni. delle norme internazionali in tema di dilitto del mare. A partire dalla Convenzione delle :\'azioni Unite sul diritto del mare del 1982 infatti, l'intera materia del diritto del mare, che cm stata a lungo pressoché immobile, ha subito una profonda evoluzione, tutt'ora in corso. che ha introdotto una serie consistente di novità sul piano nornmtivo. Alcune di queste novità si sono trasformate in nom1c consuetudinarie (ad esempio, ristituto della zona economica esclusiva, o la regola dell'estensione fìno ad un massimo di 12 miglia del mare tcnitoriale)
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mentre rispetto ad altre la prassi internazionale non consente ancora di affermare che si siano formate nuove norme consuetudinarie. Sebbene l'indagine giuridica non si presenta, quindi, ceno facile, a causa del variegato comportamento degli Stati rispetto a determinati istituti del diritto del mare, si può certamente affermare. alla luce dci risultati della ricerca, che vi sono ormai una serie di regole disciplinanti le navi da guerra, che sono sufficientemente solidificate e possono ormai considerarsi incontroverse. Intendiamo, ad esempio, riferirei alla regola che attribuisce competenze di eriforcement alle navi da guerra nella zona economica esclusiva dello Stato di cui battono la bandiera, all'insieme di regole che disciplinano le immunità ed i privilegi della nave da guerra ecc. In altri settori, invece, la disciplina internazionale pare più incerta per cui è quanto mai necessario usare la massima prudenza la fine di evitare situazioni di tensione internazionale che potrebbero sfociare in vere c proprie crisi. Se le nomte internazionali rilevanti sono state oggetto di profonda modifica negli ullimi anni, ciò non può essere detto per la normativa interna italiana. Jnfaui, a prescindere dall'allargamento delle competenze delle navi da guen11, ad esempio, nel settore della prevenzione e della repressione dell'inquinamento o della lotta al narcotraffico, la normativa interna italiana non è stata adeguaLa, in altri settori, all'evoluzione delle norme internazionali. Quanto mai sintomatico è, al riguardo, il fano che il S~L\1 3, Regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare, che pur è stmo aggiornato con una certa regolarità, risulta almeno in parte supemto e, addirittw-a, in contrasto con le norme internazionali vigenti e vincolanti l'Italia. cl corso dell'indagine si è provveduto a segnalare, caso per caso, gli aspetti di maggiore contrasto o di c-Jrenzc nella normativa interna italiana: in questa sede non resta che auspicare che il Regolamento Sl'viM 3, che costituisce poi il documento di bordo delle navi da guerra che ispira la condotta degli ufficiali della Marina Militare, sia coerentemente rivisto ed aggiornato: ciò nell'interesse del nostro paese cd allo scopo di assicurare una maggiore incisività all'mdcne delle nosu·c navi da gucn'a.
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NOTE
1 ul nuovo ruolo affidato alle navi da guerm nei tempi più recenti. :.i veda 130011-I, Lnw. Force and Diplomacy at Sea. London, 1985 specie p. 170 :.:.. nonchè gli autori ivi citati. 2 In verità, in passato vi ern una propensione a suddividere le navi in due categorie: navi da guerrn c navi commerciali. Questa dbtimdone è da considerarsi largamente supernta alla luce dell'evoluzione delle norme rilevami codificate nei Trnumi Mipulati nel corso del XX Secolo: cfr. ultm GJDEL, /.e dro/t illfenuHIOIItll public de ltt mer, Les temp.~ de Paix. Tome l. Ch:ll<.':luroux, 1932. p. 96 ss. 3 Cfr. an. l. 'Cfr. an. 2. ~Cfr. an. 3. 6 Cfr. an. 4. - Ciò ha indouo alcuni ad affermare che ·The 1907 1-lague Convention VII can be considered as declarntory of genernl intemational cu:.tomary law with rcfercnce to the delìnition of warships, wher<.':IS thc \'arious conditions of conversion should be hinding onl>• for the comrnaing panics·: cfr. \'El\TURIN!, Commemmy 10 tbe llague Comxmtion VII. in RONZITn (Ed.). 71Je Lau· of.Vtwttl \flmjàre, Dordrccht, 1988. p. 122 c. in termini l>imili, SCHWARZE• BERGER, /n((:mational law tts Applied by lntemalional Courts and Tlibuntlls. Vol. 11, 71Je Law of Armed Conf/ict, London, 1968. pp. rs-3n. In considcrnzione della panicolarc n:uurn della materia è sempre risultato dellllltO pacilìco. cioè, applicare la delìnizione elabornta nell':tmbito di una Convenzione di diriuo bellico ohrc i conlìni della Convenzione stessa <..'(( e:.wnderla anche al periodo di p:tce. s Si noti, ad <.'SCmpio. che secondo la Convenzione del 1982 il nome del comandante la nave militare deve apparire ·in the appropriate scrvice lisi or its equivalcnt· mentre la Convenzione di Gincvrn prcvt.'((eva l'iscrizione nella ·Navy list•. 9 0.)a1A:'I!, le n>gime des navlres de guene dans le cadre de la COIIIX!IIIfon des Xtllfons Unies sur le droit de la mer. in Annuaire Fr(mcafse de Droit lntemmional (d'orn in poi AFDI). 1982, p. 8 14. IO Cfr. ad esempio quanto evidcnzimo. a proposito del contenuto dell:t lcgisl3zionc italiana. nel ~ucccssivo par. 2 di questo Capitolo. l l Cfr. KISS. Repenoire de la pratiquefrançaise, Vol. IV, n. 56 c 195. 12 Pare ahresì signilìcativo sonolinearc in questa :Sede che. alla luce dell'evoluzione della prnssi. sembrn onnai del tuno pacilìco che l:t definizione di nave da
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guerra ricostruita in preceden7.a valga tanto in tempo di pace qu:mto in tempo di guerra. In altri termini, ,.i è una perfeua coincidenza tm le due nozioni: ciò tro\-:t conferma anche nella semplice considerazione che la definizione elaborata in seno alla Conferenza di Ginevra del 1958 è stata basata. per c:.prc1>sa dichiarazione dei redatLori, essenzialmente sulla nozione ricavabile dalla VII Convenzione dell"Aja del 1907. l:\ Sul problema si vedano anche le osservazioni di CAFFIO, Lo status giuridico delle navi da guerra. Analogie e differenze rispetto alle unità 1wmli della Guardi" di Fintmza, in Rivisiti ,\l{lrittima, II. 1992. p. 17 ss. :-.!ell'ordinamcnto italiano. la quc:.tionc della definizione di mm: da guerra è resa particolarmente complessa non solo per una certa soHapposizione di norme ma anche pcrchè le nan da guerra sono state considerate, ai fini interni, come una categoria speciale delle na,·i militari. Tra il naviglio militare rientrano. infani. pure le unità navali in dot.Jzione dell'Arma dci Carabinieri, al Corpo della Gu:1rdia di Finan7.a, al Corpo delle guardie di pubblica sicurc7J..a e al Corpo delle Capitanerie di porto. Si veda, 10 proposito Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1973. Discipli1T{I per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dd/o Stato di unità dell'Arma dc•i Carabinieri. del COlpo della G1wrdia difinalrZa, del Corpo delle gu{lrdie di pubblica sicurezza e del Corpo delle Capitanerie di Porto, in GU n. 314 del 2 dicembre 197·1 cui è stato dato auuazionc con Decreto del Minbtro per la Dift!Sa del 18 agosto 1978. .., È interessante menzionare ancom in questa M.>dc la definizione di nave da gucrm data nella Premcs.-.;.1 del Rc>golmnento per il sen•1zio ti bordo delle nat•i della JlariiUI Militare. SJI.\1 J. adon:llo con Decreto Mmisteriale del 15 febbraio 19-1 c successi\·ameme ripetuta mente modificato. &.>condo qu~~ta PremC.'-'i3 La nave da guerra costìtui~c una parte del territorio dello Stato, rappresenta il grado di ci'·iltà della '\;mone. è elemento di forza per la difesa de• dirini c degli imeressi dd Paese·. l'i Il ricorso a wli na' i, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, ha conosciuw un grande sviluppo. Sia sufficiente ricordare, ad c~empio, il precedente deii'Altmark, nave ausiliam tedesca che tmsportava prigionieri dt ~ucrm e che venne anaccata nelle acque territoriali norvegesi da navi britanniche. \'cncndo a tempi più recenti si può ricordare il comrihuto decisi,·o dato alle opcmzioni inglesi per il recupcro delle Falkland-Malvina~ da parte della Royal Flcct Auxili:tl) c dalle navi mcrcamili requisite dalle aut<>ri1;1 inglesi per consentire il tra~porto delle truppe e dci rifornimenti diretti alle falkland-.\lah·inas. 16 KISS. Repe11oin! de la pratfquefrtmçaise. Voi 1\. p. 35. n. 5~ ,~ COLO~IBOS. 71Je lllt<>maliollal Lau· of t be Seti, 5th Edition. l..ondon. 1962. p. 160. Corsivo noMro. Il! Cl DEL, Le droit illtematimltll publfc de la me,; i.A.'s temps t/(• pah; Tome H, Les em1x intericmres, Chatcauroux, 1932, p. 59. Cfr. in questo ~enso anche LAUN. Le Rc!gime international dl!s ports, in Recueil des Corm; de I'Actldemil! de Droif international de la Haye (d'ora in avami NCADI), 1926, V, p. 63 s.~. Contra vedi OXl\11.1\N, op.ult.cit., p. 839 secondo cui ·l Iormis Ics cas d'urgencc. il n'existc aucun droit dc pénétrcr dans ces eaux s:tns le <:onscmemcm dc I'Etat cotier·. In questo senso si è
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1
csprcl>M> anche LACONI. bllenwl Wttres, Seagoing Vessels in, in BERNHAROT (F.d.), Encyclopedia of Public lntenational Lltll', Vol. 11, p. 158. 19 Cfr. gli :tutori citati da GIDEL. op. cìt. Tomc Il, p. 60 in nota. 11J SIOI, La prassi tUIIftlllfl df dfriiiO fiiiC!T711lri011flfe, Ni!U' ){Jrk 1979, ffi, p. 13"7 S.S. 21 GIDEL. op. cit.. Tome Il, p. 62, nota 2; ~lcDOt.:GAL-BURKE, nJe PuiJ/ic Order of the OcoollS, Lonclon. 1962. p. l H ~- c GECK, Die Schi.ffnrtsfreibeit /JOI1 Kriep,sscbi.ffen
nach UNCI.OS 111, i.n l'oell..>el7rxbt als Recbtsordmmg, tntemalionale Gerfcbtslxtrkeit, Menscbenrecbte, Festscbrift MOSWR. Bcrlin 1983, p. 298 cd BADUilA. Ports, in BERI\liiARDT (Ed.). Encyclopeditl of Publfc /lllemational Lttw, Vol. Il. p. 264. 22 GL n. 265 del 18 no,·cmbrc 1950 c Oirillo imenwzionale. 1950, p. 372 23 Cfr.. ad esempio. l'an. 32 del Trattato d aamicizia. commercio c navigJzaonc tra l'Italia t.'<:.l il Panama del- ouobrc 1965. an GU n. 90 dc16 aprile 1968. la Cfr. an. XIX, par. 2 del Trattmo di amicizia, commercio c navigazione 1ra llalia ~l USA del febbraio 19·18 in GU n. 157 del 12 luglio 19·i9. Suppl. Ord. l~ Cfr :1n1. 16 c :.cgucmi della Con,entione di commercio c navigazione 1ra l'llalia e lajugosla,•ia del31 marzo 1955. in Gl'n. 191 dcl5 agosto 1960. l6 Cfr., ultra, per le legi.,lazioni meno n..'Ccmi. IDI, Ammtmt! 1898, p. 27S N>. r Cfr. an. 2 del RD. 28 Per iiK~O si rinvi:l a WIIITEMANN. Digt!SI of lntemcttional Lo w, Vol. IV, p. 408. 29 Dlgest of United Sltltes Pmctice of lntemmionol Ltuv. 1979. Washing1on. 1983,
p. 1084. 30 Cfr.. ad esempio. l'an. 3 del RD n. 2·t23 del 24 agoMo 1933. j l In questo senso ' '· anche BRlTn'. lntemationttl Ltucfor Seagofng O.ffìcers, llh Edition, Annapolil>. 1981, p. 106 :.s. jl Cfr. gli Aulori citau supra :tlla nota 18. j j Cfr. ad e.-.cmpio, RAUSCIINING, Die Durcbj011 durcb ntttionale Gewtu•sser oor den Kuesten, in BER~HARDT (Ed.). Oie ScbiffabrtsfreiiJeil im gegemMertigen Voelkerrecbt, <Berichtc der Dcutschcn Gcscllschaft fucr Voclkcrrccht, llcft 15), Karbruhc. 19~5. p. 12. LAt:.i\, op cil., m RCADI, 1926, V, p. 63 c I..AGO.KI, op. ult. ciL p. 160 con indica7Joni assai interessanti. 3-1 Cfr. an. 5 del RD n. 2·12311933. 35 Cfr. ad esempio quello tr:l Italia c USA del 1948 gi:ì ciwto. 36 An. XX par. 4. r Si vcd:t, in proposito, quanto da~ponc l ':tnicolo l della Convenzione di .\lontego Bay :.c..-conclo cui : 111e sovercignt}' of a State extcnd... bcyond il.'> lanci territory and il.., imcmal \\·aters, and. in thc case of archipclagic Stmc, its archipelagic waters. to an :tdjaccm beh of se:t, described as thc tcrritorial sca•. 38 CONFOR11, Dirillo /llleriUIZÌOiltlfe. Napoli, 1992. pp. 2•19·250. 39 An. 11.2: -Pas.sage mcaru. n:tvigation through thc tcrrìtorial sea for the purpose cilhcr of tr:t\'er:-.ing that sea without cntering imcmal '' ate!'l>, or of proet.'\.xling 10 internai w:ttcrs, or of making for the high sc.>aS from internai \\~.ucrs-. IO An. 18: Pa5Sage rneans n.1vigation through thc terrilorial :.ca for the purposc of: a) trawf'liing ù1at sca without cntcring intcmal watcrs or t~llling at a roadslCad or pon facility outside internai w:ttcrs; or 0
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b) pro«.>t.>ding to or from internai "-':ttc.'rS or a cali m such road<;tc.':ld or port fadlity•. ~~ L'attmversamento in maniera ingiustifìcatamente lenta delle acque territoriali è considerato indizio rivelatore di passaggio offensivo posto in essere dalla nave :.~ra niera. Significativo. nella prassi. il caso della nave ausiliaria della marina militare sta· tunitense ·Pueblo-. il passaggio della quale in acque territoriali nord coreane fu considerato illegmimo perché non dotato dei caratteri di rapidità e continuità. Si rim·ia. per l'analisi del caso, a ROUSSEAU. Cbronique t/es faits intemalionaux.in Rel'lle
Généra/e de droit intemational pub/fc, 1968. p. 768. 42 Art. 14.4: •Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the petce. good order or sccurity of the coastal State~3 Per il commento sulla genesi dcll'an.l9 della Com·en7ione d• ,\ Iontego Bay si rinvia a RO'\ZITIT, Il passaggio ino.ffensii'O nel mare tenitorla/e e /c1 Com-enzione delle Nazioni Unite sul Dlrftto del Mare, in Rivista dì diritto intemazionale, 1985. pp. 32-53. H Lcague of Xations Doc-ument c.-3.M.39.1929. ri~tampato in .tlmerlcanjoumal ofTmemat/Onal La w. Supplementto \'ol 2-t, 1930. pp. 38-10. •; Per le posizioni dcì ,·ari Stati, qui schemati7.7.ate, si rinvia a: DE VRIES R.EILI!\G. lflnrships fu Territoria/ \'(laJers, Tbelr Righi of lnnocenl Passap,e, in Netbl!rlands }'earbook oflnlernalional!.llu'. 19""1, p. Il es:.. •6 La 'ìc.'Conda Cornrni-.sione dL~te\ ;J i testi·ba.-.e. redatti dalla Cornrni,~ione prc.'pamtoria 10 base alle risposte degli Stau. ~., Report of the Second Committee (Territorwl Sea). 0/ficia/ Document, in llmericc/1/jorrmal ofllrllmrational Lau•. Supplement to Vol. 24, 1930, p. 246. 41l È il t'Iso delle Maldhe. dello Ycmcn Democr::ttico. del Sud:tn. della Somalia 19 India, Con.>a. Seychcllc.'>. Danimarc:1 e SYe7.ia 'iO L':\CLOS lll, Vol. >.'Yll, p. 106. 51 Ibidem, p. 123. o;2 Annua! Summarr of Admiralt}' '\otices to Marincrs in Force on l January 1990. in British }'earbook of flllc•nrationall.Ltll', 1989. pp.663-666. Si \L'da anche: )l'\. 7be Question of lmrocent Pnss(lge of Warsbips. in ,1/arlne Polìcy. 1989. p.66. 'li noti l'incoerenza dell'Unione Sodctica. mai scostatasi, durante la Conferenza. dalle posizioni degli Stati favorevoli :ti lìbero transito delle na\'i da guerra: con l'adozione del Decreto ·Rules Concemlnp, tbe Nal'igatio11 ami Sojoum of Forelp,n \Var ~'essc•ls in the Terrltorlal \17aters of tbe l.:SSR· (18 aprile 1983>. si specifì<.';l\a, agli anicoh IS c seguenti. il dovere delle na,·i da guerm straniere di richiedere l'autorizzazione preventiva, salvo il au;o in cui avessc.~ro a lx>rdo C1pi di Stato o di Governo; :.i ,·eda il testo del Decreto in, flltc•rJrraional Lep,al Materittls. l 985, pp. 171 S-1 722. 53 FITZ\1AURICE. Some Results of tbc• Cenem Co11j"erence 011 tbe Lau• of tbe Sl!a, in lntematiollal fmd Comparatit•e Lati' Quarterly. 1959. pp. 90 c s:..: Pl !ARA'\'D, lm1oce111 Pftssc1ge in tbe llrtic. in Ca11adim1 }'earbook of flllenuuionalum~ 1968. pp. Il c :•s.; SORENSO'\, ,Vational Sot'C.'reigmy ocer tbe Margina/ Sea. Tntemalfonal Concilialfon, 1958, pp. 233 c ss. SI n 'NKIN, 7be Geli C'V(/ Conferellce 011 tbe Lau• of tbe Sect,in lntematlonal Affairs, 1918, pp.49 e '"·· SLO:'\'ù\1. 1J1e Rigbt of flmocent Pa.~mp,e and tbe 1958
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G<•net'll Confert!I/Ce 011 tbc Lau• of the S<!a. in Columbia .fournal of Trtmsnmional 1966. p. 115. ~~ O'COX,"F.LL, 17Jdnlenmlional LaLC oftbe Sea, Oxford. 1982, p. 291. TRE\'ES. Xcwlgation. in: l)l'J>LY and \'IG'\ES (Ecb.>. Tmité d11 Nom·eau Dro/t de la Mer. Paris·Bn1xcllcs. 19HS. p. -71. ~. ROUSSEAL., Gbronique dc~falls imenwlimwu.>.·. cit., 1986. p. 6;g. ~· KfESI'\C'S COYrE.\lPORARY .\RCHI\T'>. 1986, p 35008. ._,. ROt..:SSF..Al • op. uh. cit .. 1968. p. 6'*1. W Lo :.copo delle pcrlustmziom americane cm quello dì far valere i dìrilli della libcrt:'l di navìg:tzionc. La politic:t st3tunitcnsc, denominala ·1-it.>edom of Ntwigalion Prosmm·. pon:ua a'ami dagh l'SA fin dal 19-9. mira\'a a far prev:llcre le regole di diritto •ntcma7ionale in m:ucria di na\'lg'.IZionc sulle illcg•uime pretese di qualsiasi Swto. \'cdi: Dr..partm<•lll ofStme Bulletm. ~lay 1986, p. -9 60 JLDA, lmwcent Passage I~J' \Vttrshlp In tbe Tenitorfal Seas ofthe Sovlet Un fon: Cbcmging Doctrlne. in Ocean Det'<!lopmentand lmernmlonal Law, 1990. p. 112 M l'.<i.SO recita che lnnoccnt pa~agc of forcign warships through the tcrritorial W<llcrs of the L.S."ìR shall be pcmliiK'<.I along routcs ordinari!)' used for intcm:uional na\'lgation: - in thc Bahic Sca: according to thc traffic '>cparation sy:.tcnlS in thc arc:t of thc Kipu Pcnìsula and in thc area of thc Porkkala Lìghthousc: - 10 t.he St.>:~ of Okhotsk' according to ùtc traffic :.cpamtion :.chemes 10 the areas of C.tpc Ani\':t :tnd thc Founh Kurilc '>lr.l•l: - 10 thc Sc-.1 of Japan: according to thc trnffic scparmìon systcm in thc area of Cape Kril'on·. Il tL"ttO del Dc..-<.-n.'lo è riprodotto 10 flllenwlioiUII Legtrl.lltrM'iaLs. 1985, 171S..l-22. 6l lntcl'\;:.ta all'Ammiraglio \lak:~ro'. 1zn:stija, 1·1 fchhmio 1988. in: FRA.~CKX. Furtht•r Steps in the Clarification of tbe flmocelll Pa~Mrge of Forelgn 1\Zarships 7brou~IJ ils Terrltoritrl \Vate~. 10 Georgiajoumal of1111emalional ali(/ Comparative Lt~u·. 1990, pp. 556. <d Per il testo della Dichiarazione congiunta vedi: flllenuuional lf.>gal .lfaterials. 1989. pp. 1-M·l-1111>; Ibidem. punto n.2. p. l 116. M Ibidem. punt• n. 5 e 6, pp. 1116-1417. b6 GL n. 240 dc.:l 13 ouobrc 1939. 6- Sull'importanza di alcune rotte attr:t\'crso gli arcipelaghi v. CECK. Die Schiffirrtsfreiheilt'CIII Kriegsscbiffen IUICb L:\CLOS l/1. cit.. p. 32'1. <>H Cfr.• in modo particolare, gli :tnic:oli da 9 a 11. (iJ Cfr. ultra supm il par. 1 di questo C.tpìtolo. ·o An. 25. Corsivo nostro. •t An. 53 p:1t 12 ·z Tutto ciò fatte sah·e alcune dirferenze terminolog•chc per le quali si rin,ia a OX.\1A.J">:, Le régime des nauires de guei7T!.... cit., p. 847 e OXMAN, 17Je 17Jird United Nations Conference 011 the Lau• ojrhe Sea: the 1977 New York Session, in America n joumal oflmematfolwi!Au•, 1978, SJX.>de p. 66. ÙILL'.
181
73 Ciò si può dedurre dal fano che la Convenzione consente la navigazione ·in the normal mode· che, per i sonomarini significa, appunto, in immersione: cfr. in questo senso anche GECK, Die ScbijJtlrtsjreibeit von Kric>gsschi.ffen nach UNCLOS DI, cit., p. 325, BURKE, Submerged Passage 7brough Straits: lnterpretalions oj the Proposed Law of tbe Sea Treaty Text, in 52 \Tiasbington Law Reuiew 0977), specie p. 215; STURlES, Archipelgewaesser. Zur Emwicklung eines neuen Recbtsbegri.ffs im Seerecht, 1981, p. 128. "' Cfr. i>U questo punto le acute osservazioni di OXMAS, Le n!gime des nauires de guenr!..., cit., p. 847. 7S Cfr. quanto dispone, in proposito, l'an. 53 par. 4. "6 An. 40 par.! (c). "' Cfr. GECK, Die Scbiffartsfreiheitvon Kriegsscbiffen nacb Ul\'CLOS Ul, ciL, p. 325. ~~~ Si esprime a favore della natura consuetudinaria, tra gli altri, GOLDIE, Arcbipelagos, in BERI'IIIIARDT (Ed.), Encyclopedia of Public lnterntllional Law, lru;talmcm Il, p. 37 ss. Solleva perplessità. invece. GECK. Die Scbiffimsfreiheit t'Otl Krù!8.t.~chi.ffen nacb UNCLOS fU, cit., pp. 328-29. !ARSO!\, lnnocenl, Transit and Archipelagic Sea Lanes Passage, in Ocean Detl(!/opment and lnternational Law, 1987, p. 413. "\l Annua/re de l'IDI, 1894, vol. 111, p. 393. Sui lavori de 1'/nstilul, vedi più diffusamente BRUEL. lnternaliona/ Straits, Vol. l, Copenhagen, 19·17. p. "70 ss.; O'CO~ NELL, lntemtufonal Law oftbe Sea, cit., l, pp. 301-302 HO Fra gli altri, basti ricordare gli Stretti di Gibilterra, Dover. Malacca, Bab cl Mandeb. Vedi in proposito lo studio di IIOGDSOr"\ (Geogmpher of the Depanmcm of State), lrlor/d Straits A.ffected ~~·a 12 .\fi/es Temtorial Sea, Chan 51036. February 1971. Cfr. altrc~ì le interc:.sami notazioni di LARSOl\, lnnocelll, Transil, cmd Archipelagfc Se(l Lanes Passage, in Ocean Developmen/ emd 111/emationa/ Ltlll', 1987, p. 4 11 ~.• spec. p. i23. 111 In panicolarc, come ~i è osservato, ·mOi>l developing CO".l.'-'Ul State. together wnh State.-. bordering :.traits rcgardcd the unrcsLrictcd pa.-..sage of forcign i>hip~ through territo ri al wmers as a threat to thcir national security, their marine and coastal environment, and their lìscal and ct•onomic intercsts-: CAJ\11 'OS, 71Je lc>gal rc.>gime ofStmits In tbe 1982 United Nations Com;enlion on tbe Lau•oftbe Sea, m RCADI. 1987-IV, p. 121. Sulle varie po.'>izJoni degli Stati all'interno della Tcr7.a confcrcnz.a sul diritto del mare, vedi in panicolare: CAMII\OS, op. cit., pp. 82 ss.; de YTURRIAGA. Stmits Used for lntematfonal Nt1Vi8alion. a Spanisb Pespeclice. Dordrecht, 1991, pp. 99 ss. Hl Art. 37 della Convenzione del 1982. 113 An. 38 par. 2 della Convenzione di Montcgo Bay. Il regime del passaggio 111 Lmnsito deve la sua origine ad una proposta presentata nel 1974 dalla delegazione britannica, la quale imendc,·a avere carattere compromis.-.orio fm la posizione delle due ~upcrpotcnze navali, favorevoli all'L'Slensione agli sLrctti della m~..'<.le...ima libcn:t di na,igazionc c.~L~temc m alto mare, c quella degli Stati coMieri, volta alla appliC'J· zionc del regime del pa~saggio inoffensivo. Sul progetto di anicoli britannico in materia di • 111e Terrilorftll Sea tmd Straits- c ~ulla sua rmio vedi lo statemenl dell'ambasciatore Ennal~ del 1 luglio 197·1, in l.Ji\'CLOS, lll, 197·1, voi l. p. 112.
182
K-o Ciò, precisa la Convenzione, a meno che si L~llli di attivit:ì 1mpostc da ::.ituazioni di forza maggiore o distlr!SS. IIS Cfr. O'CONNEI.L, op. ci t., l, pp. 332·:B3; REISMAN, '11Je Regime of Strafts and Nalional Sec11ri~)•: An appmìsal ojlntemationtt! Ltmmwkln[.l, in American j011mal of flllemfllionallaw. p. 72: TRE\ ES. Ntwigation, in DUP UY-VIG~F.S (Eds.), A lltmdbook 011 tbe Sete um• oftbe Sett. Vol. Il, DorclrL-cht, 1991. p. 961 1!6 Vedi sul punto le interessanti con.,idcr:IIJoni di O'CO~Fl.L op. dt., \'ol. l, p. 332. tr Vedi 771<' Gèmmu11uler:ç lltmdlxJok. loc. uh. cit .. nonchc in dottrina BURKE. S11lnnerged Passa}!.e tbro11gb Stra t'fs: lllle11Jil!llltions oj tbe Propos<'d Ulll' oftbe Sea 1ìl!aty. in \flasblnJ.IIOII /,tlw Revieu•, 1977, p. 212 c s..~.: ROL3ERTSON, Passap,e tbroll-
gb lntematlona/ Stmits: A Rigbt Pre.W!IH!d 111 tbe 71Jird Unlted Nations Conjelr!IIC<' 011 tbe Lau• of tbe Sea, in \landerbllt jo11mal oflnternatlonal /,tlll', 1980. p. 8-B: MOORE, 71Je Regime ofStmits multbe 17Jird U.N. CoiJjelr!IICe 011 tbe l,tlll' of tbe Sea, in Americtm jo11nwl oflntemtlliOIIall.tllt', 1980. p. 96: O'CQ\1'\ELL., op. cii .. \'OI. l. p 333: KOII, Stra/t:; in Jmemational Ntll'lgation. London, 1982, p. 154: Clll.R CIIILL-LO\'\'E, 77J<' l.tlll' of tbe Sea. ,\landlc!otcr, 1988, p. 86: TRE\ ES, NcwigaliOII. cn, pp. %1-962; w\.\111\0S. op.cit., p. 15-1 c DE YTL"RRIAGJ\. op. <:it. 1<11 Comm vedi però HEISl\IAJ\, op. di .. p. 71: ·it b po.-,.,iblc to infcr a pcrmi:;:,ion from the ah.~cn<:c of :1 prohibition, a p<>.-,.,ibility whosc rca:.onablcncss is enhan<:cd by thc fact that thc 1XIrr:lllcl innoccnt pas.,agc docs comain an cxprcss prohibition. Il is, alas. equally pos.~iblc not to infcr a pcrmission which b not cxplicit, <:l>pccially whcn intemational 1urisprudencc intcrprct'- dcrog:uion:. from :.ovcrcignty stri<:tly :md tcxtuallr·. In scn~o analogo. vedi :lltrc~ì K"GJ IT, Lcucr to Scnator Barry Goldwatcr, 29 julr 19-9. cìt. da \IOORE, op. cit., p. 92. 119 Vedi in panKiare. :<IOORE, op. dt.. p.%; dE YTUHRIAGA, op. cii .. p. 190. 90 Si confronti l'an. 42 con l'an. 21 della Convenzione di \lontcgo Bay. 91 In gcncr:llc, :.ul problema vedi le approfondite tratl:lzionì eli BERNI IAHOT, 1h!tlf.V and Custom in tbe IAUJ of the Sea. in Recueil des Cours, 1987-V, p. 251 ::.:..:
TREVES. Codifica/fon du droil intemtllfonal et pmtiqtll! des Htats dtms le droit de la mer. ibidem, 1990-l\ • p. 2S ss. Vedi in p:lnK'Oiarc TREVF..S, op. ult. cit .. p. 130 ss. è ~ouolineato, -oc<:orrc fondare la valutazione circ1 1:1 com·cn1cnz~'l dci passag.~io alternativo esclusivamente MI clememi relativi alla :.ua concreta na,·igabilità•: GESTRI, Ubertà di navigtiZiOII<' e prevenzione dell'Inquinamento: il caso dello Streflo di Messintl, in Rivista di diriflo illlemaziontlle, 1986, pp. 284-285: non rilevano dunque t•on~iderazioni circ1 la convenicnz.a strategiCI o politici del passaggio alternativo: cfr. anche KOH, op. dt.. p. l 50. Quali esempi di :.treni rientranti nella <:atcgoria si citano uwalmcntc lo Stretto di \lcssina e lo Stretto di Pemba (Mozambico). In generale, vedi ALEXAXDER, 92
93 Come :;i
Exceptions to tbe Transit Passage Regime: Straits u·itb Routes of Similar Concenience, in Ocetlll Del'elopmelll (111(//ntematinal Lmv. 1987, p. 479 ss. 9-1 Come si è vbto, da un punto di vista geografico è questa la situazione dello Stretto di Tiran, il quale è sraw pcr:1hro assoggenato, dal Tmumo di Pace del 1979 fra Egiuo e lsmclc, ad un regime giuridi<:o
~pc<:iale, a~1i
più liberale rispcuo a quello
183
che risuherebbe dalla Conn:nzione del 1982: sulla questione vedi in particolare CAMli':OS. op. dt., p. 132 "-"· 9S Cfr., in donrina, EC0.'\0~11DES. 17Je Contiguous Zone Todro· and TomoTTOu~ in ROZAKIS-STEPHAJ\Où <Ed<;.}, 71Je .Vew Law ojthe Sea, AmMcrdam. 1983. p. 69 ss. 96 Affem1azioni in tal senso :.ono rinvenihili nelle seguenti sentenze della Corte Internazionale di GiuMizia: Delimitazione della piattaforma continentale fra Tunisia c Libia O.C.j., Repo11s, 1982, par. 100); Golfo del Mainc (Ibidem, 1984, par. 9-J. p. 29·t): Pianafonna continent:tlc fra Libia c Malta (ibidem. 1985, par. 3-t. p. 33>. In dourina. v<.xli sul punto TRI:."VES, Codiflctllion, cit., p. 83 ss. 9- Vedi l'art. 5- della ConvenZione del 1982. Occorre sottolineare che. a differen7.a del mare territoriall· c della pianafonna continentale, la ZFF deve essere proclamata d·tllo tato co....tiero. 'lll :'\on d l>(.'lllbm dunque po"-''blle qualificare tale p<h'>ìhìhtà rome oggeno di <Ontrowr..ia· (in que;to !-.C..'IN> n:di FRA.'\CI0:-.1, Peacetune L~· of Fmn•. 1/i/itary• Actil'itics,
and tbe .Yelt' Lau· oftbe .'i<>tt, •n Come/1/ntemational Lrtu·.founml, 1980. p. 21t). 99 7be Comnumder:~ 1/mullmok. cit., p. 2-6. too lJJ\ La/l' oftbe Seti /Ju/1('(/u, vol. 5, july 1985, pp. 1';- 16. 1o1 Cfr. WOLFHUt\1, N<•stricting tbe Use of the Sea to P<•tlceful Ptoposes: Demililarizatiou in Beiug~m 6"emum }'earbook of111/<'I'IUIIIOIWI Ltlll', 198 1, p. 239. 102 Cfr. RAL'CII, op. eu • p. 252. S\.'COndo il quale nella ZEE le navi da guerra possono lecitamente porre 111 e'-.crc attività di ·intclligence gathcring. ~urveillancc. and even espionagc103 Vedi Qù"EXEDEC. op. cit.. p. 323. HH Cfr. l'an. 236 della Convenzione sul diritto del mare. nonché. in dottrina. OX.MAX op. ult.cit., pp. 820-821 c 839-840. IOS An. 2 par. 2 della Com·enzionc di Ginevra del 1958 sull'alto mare. 106 An. 88 della Convenzione del 1982. t o: Sugli aspetti collegati a tale regola cfr. ultra. FEI\:RICK, Lep,al Limils of tbe Oe of Force by Canaditm \\'arsbips Engaged in Law Enforcl.'lll<'lll, in 18 Canadia11 Yearbook of Intemational La w, 1980, p. 113 ss.; MOMTAZ, Les forces nauales et l'impératif de sécurité dtms la Com'f!ntion des Natio11s l 'nie.ç sur le droil de la mer. in VUKAS (Ed.), Essays 011 tbe .\'eu• Lm1• oj the Sea. Zagrcb. 1985. p. 230 ss. e MCRALT, 7be Military• AsfX'Cis of tbe L .•\. utw oj tbe Sea Com~·lllion. m 32 Xetherlmuls lnternalional um· Rel'iell', 198S. p. -8 ss. 1011 FITZ.\IAL'RICE. So nw Nl.>slllts of tbe Genem Cò11jere11ce 011 tbe uuc oj tbe Sea Pm1 l -7be Temtorlal Sea mul Conliguous Zone al/l/ Relatetl Topics. in tmemmio-
nal and Compamlit'<' uw· Qum11.•rl)'. 1959. p. 9". 109 CATALDI. Il fXtssaJ.~p,io dc•/le IUII'i straniere.. ,cit., p. 2-t2. 110 Ibidem, p. 2+1. Ili Per alcune cifre "ignifìt~lli\'C cfr.: BISCIJOF. .Vuclear Sbips. in BER.'\liARDT <Ed.), Encyclopedia of Public lntemalional La w, Vol. Il, p. 2·10 '"· 112 V<.xlinc un elenco in BISCI!OP. Nuclear Sbips, op. ult. t'il. p. 2·1 1. 113 Cfr. l'lntemalitmal Co11wulio11 jòrthe Safe(l' of Ll/1.' tll Sea (SOLASJ del 17 giugno 1960 sostituita dalla C<mvenzione SOLAS del l novembre 197·1.
181
t.
Il • Cfr la Bmsells Com 1!1111011 011 tbe l.iabilily oj Operaton; of Yuc/mr Sbips mrd Addrlio11al Protocoldd 25 ma~io 1962 Il~ Cfr., ad e.o,cmpio. la /11/ematumal ComY?ntion on tbe Protectlcm oj .l!ari11e J:'m·irotr111<'111 <firmata a Londra il 29 dicembre 19-2). Il(, An. IO par. 3 della Comcnzione di Bmxellcs del 25 ma~io 1962. ..~ 1\u~pic:a l':tdo7.ione di una Convenzione ad boe, tra gli altri. CATAJJ)I, op. ult. cii. ""' Condividono tale tesi: CATALDI, op.ult.cit., p. 21 S. RONZI1Tl, Il passaggio
lnoffei/Sit'O nel111t1re umttoriale c'la Collt'enzione delle ,\'azioni (.,,ile sul cllrillo del 111llll!. in Ril'ista di dirillo illlemttzfonale. 198S. specie p. S2-3. Put) e.o;.~crc anche mtcre:o...'><tnte ricordare che una specifica proposta di introdurre un re~ime di navigazione ~J)(:ciale per le nan a propubtonc nucleare <c. in modo più ~pecifìco. di condizionare il loro pa.o;."::ggio alla preventiva notifìc:1 o. c,·cntualmente. autori7.7..<tzione, dello Stato coMiero) presentata dur:ante 1 lavori della 111 Conferenn delle '\lJ sul diritto del mare da Malaysia. :.tarocco. Oman e Ycmen non ha trO\ato -.o.-.tcgni signifìc.llin. Cfr. il Doc. A!Conj.62 C2 L 16 .f)rajt at1icles on nat•igalioll tbrougb tbe territorial sea, including strails usc•d for inlernational nal'igation· nprodotto in l ·XCL05. O.fficial Records. Vol. 111, p. 192 ss. 119 Si può ciwrc, in questo conte:.to, quale raro precedente, lo Sc:unbio di Note tra il Governo degli USA c quello giapponese del 24-28 agosto 1964. Lo Sc:ambio di note è riprodotto in Reuue Génémlc• de droil intemational public, 1965. p. 293. IZO Si veda, peraltrO, l'atteggiamento comrario, sul punto. tenuto dal Giappone in ripetuti prccedemi: cfr. ul/mCATI\LDI, op.ult.cit., p. 214 :.s. 121 Cfr. ultra. RO:\Z1Tll. So111111C'IRibili 11011 idemijìcali. prr!tc>se baie storiche e
ccmtromisun.• dello
~ttllo
costiero.
111
Rft'isltl di dirillo illtenwzio11ttlc•. 1985 p. l 5 c
FRO:.L\'\, l ·ncbaned \\'aten; .\'on ·11//IOCelll Passap,e of \\ an;brps in tbe Territorittl St-a. in 5/m Diego 1-Lm· Ret'i('ll'. 19R-t, p. 659 IU Tale distinzione si ric;l\a dalla ll:ttura dcgh anicoh 16 c 1- della Con,·cnztone di Gine\ m. nonché dai lavori preparatori c dalla prassi. \t-'ti i: fl'l'Z.\IAl'IUCE. Some R(>:i/111., oftbe Genet•a Conjert•rrcc• oftbe Scm, in Intenmtiollal cmd Comparatit'r! Lttu• QIUI/1e1~)', 1959, p. 99. l z~ An.16 par. l della Conwnzione di Ginevra: an. 25 par. l della Convenzione di \lontego B:t)'· IZ• Cfr. CATALDI. Il passaggio delle 11avi strcmiefT! nelman.' territoriale. dt., pp. 271-173. IZ~ L.16 giugno 1912 n. 6 12. llt> \n. ·tO del DPR 1-i novembre 1972. n. 1154. 1.r DPR 23 gennaio 1973. n. •13. lbl \n.
30.
1.!9 An.
16.
l~
Ibidem, p. 2-9
!.il
CATALDI. op. ult. cit., pp. 286 c ss.
13Z An.23 della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale c la 7.ona comigua:
·lf any wa!'l>hip docs not comply with the rcgulations of the coastal State conccming pao;.o;agc through thc territorial sc:t and disregards any requcst for compliance which
185
is made to it, the coastal State may require the warship to leave the rerritoriaJ sea•. Allo stesso modo. con una significativa aggiunta testuale, l'art. 30 della Convenzione di Montego Bay: ·lf any warship docs not comply with laws and rcgulations of the coastal State concerning passage through the tcrritorial sea and disregards any request for compliance therewith which is nude to it, ù1e coastal State may requirc it to leave the territorial sea immcdiately· 133 SORENSEJ'I. Principes de Droit l nternational Pttblic. cit., p. 189. t}J FTTZMAURJCE, Some Results ofthe Ceneva Conference on the Law ofthe Sea, cit., p. 95. 135 Art.99 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. 136 La nota del Dipartimento di Stato degli USA è riprodotta in American ]ournal oflntemalional ù:lw, 1968, p. 757 ss. 137 La tesi qui riportala è stata formulata in relazione all'ipotesi di un souomarino che navighi in immersione nd mare territoriale: un simile comportamento da parte dd souomarino viene qualificato come una violnione dell'art. 23 c non dell'art. 14
par. 6. 21m, Sommersibili non ideutijìcctli.., cit, p.
138 RO
1
139 Art.
33 della Convenzione del
396.
1982. liO Per un commento pitt approfondito di tale norma e per ì problemi interprewLivi che essa solleva, cfr. MIGLIORINO, Il recupero degli oggelli storici ed archeologici sommersi nel dirli/o illlernazionale, Milano, 1984, p. 145 ss. nonchè RO ZITII, Sttl/o costiero, archeologia sollomarina e tute/ti del patrimonio storico sommerso, in Studi in Onore di V. Palazzolo, Milano, 1986, p. 764 ss. lql Op. Cil., p. 103. 142 Oltre che da MOORE, op. loc. ult. cit., la tesi in parola è condivisa da CAJ\JlNOS, op.cit., pp. 149-150. 1·13 Vedi in tal senso CHURCHILL, LOWE, op.cit., p. 91. Si noti che secondo questi autori le descritte misure di enforcement sarebbero possibili per lo Stato costiero soltanto nell'ipotesi in cui la nave ponga in essere delle allività estmnee al contenu-
to del diriuo di passaggio in transito; in difcuo di siffauc attività (ad es. semplice attraversamento deUo streuo da parte di una imponente floua navale, qualificabile come minaccia di uso della for7.a), gli unici strumenti a disposizione dello Stato costiero sarebbero quelli usuali in tema di soluzione delle controversie. A nostro parere, si tratta di una interpretazione che sopravvaluta il dato testuale di cui all'an. 38, giungendo a conclusioni piuttosto fumose. La tesi di cui nel testo è sostenuta anche da DE YTURRlAGA, op. cit., p. 201. Interessanti le notazioni in proposito di TREVES, Navigalion. cit., p. 964. L'autore, pur condividendo la tesi in parola sul piano dell'interpretazione testuale, souolinea che in ogni caso ·Ùle bordering State must be very prudent in applying artide 38 par. 3 when cxcrcising iLS sovercign powcrs ovcr its territorial scas which are pan of the Slr'<lit. lt must keep the breach and iLS count<.:r-mcasurc in proportion·. 1,,, Vedi sopmuutto CN\IIINOS, op. loc. ult. cit. 115 Vedi HAilBRON 'ER, Freedom of the Air and tbe Convelllion on tbe La w of
186
the Sea, in American }oumul of lnternational Law, 1983, pp. 499-500; TREVES. op. loc. ult. cit. 116 An. 73, par. 4. Jr ORREGO VICUNA, 7be E:xclusive Economie Zone, Cambridge, 1989, p. 163; K\VlATKOWSKA, 71Je 200 Mfle E:>:clusive Economie Zone in the New law of the Sea. Dordrecht, 1989. p. 87. 148 Vedi anche il caso Red Cmsader, cit. infra. 119 Su di alcuni di tali precedenti, vedi FRANCIONl. Peacetime Use of Force, Mililary Activilies, and the New Law of the Sea, in Cornei/ lntem(lfiOnal Law }ournal, 1985, pp. 217-218. 150 Vedi 71Je Red Cmsader(Den. v. U.K.), in Tmemationallaw Reports, 1962, p. 485. 151 Cfr. FRANCIONI, op. ult. cit., p. 220. 152 In tal senso TREVES. Navigation, cil., pp. 893-894. 153 LUPINACCI, 11Je Legai Stallts of the E.'\-clusive Economie Zone in the 1982 Convention on the La w of tbe Sea, in ORREGO VI CUNA (Ed.), The E.xclusive Economie Zone: a lA/in American Perspective, 1983, p. 103; ORREGO VJCUNA. 7be e.·clusive Economie Zone, cil., p. 34. t$-1 Nello stesso senso vedi QUENEUDEC. Zone économique. dt., p. 323: LOWE, Some Legai Problems. cit.. pp. 180-181. 155 An. 23 par. 4 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare. t56 Am. 23 della Convenzione di Ginevra e 111 della Convenzione del 1982. tS7 An. 111 par. 8 della Convenzione del 1982. 158 Art. 23, par. l della Convenzione di Ginevra del 1958. IS9 Al riguardo sia consentito rinviare allo studio approfondito svolto, su questa c su altre tcmatiche collegate con il tema dcll'hot pursuit. da POULAJ"tT'ZAS. 7be Rlgbt ofllot Pursuit In lnlemational Lttw, Lcyden, 1969. spt."Cie p. 210 ss. 160 GIDEL, op. cii.. Vol. m, p. 358. t6t Cfr., ad esempio. DE HARTTNGI I, Les conceptlons sovfétiques dtt droit de la mer. Paris, 1960, p. 66. 162 Vedi, ad esempio, WOOLORIOGE, Hol Pursuil, in BER, HARDT (Ed.), J:.'nc.yclopedia of Public lntemational La w. lnstalment 11 (1981). p. 145 ss. 163 intendiamo f<tre riferimento, princip<tlmente anch~o: se non esclusivamente . al l'm Alone Case: si tmttava di una nave canadese dedita al commercio illegale di bev<tnde alcoliche che dumnte una complessa azione di inseguimento a C'.Jldo fu affondata: cfr. UN Reports of !nternational Arbitrai Awards, Vol. 3. 1949. p. 1609. Per un commento v<.-'di, tra gli altri. FlTZMAURICE, 7be Case of 7be l'm Alone, in Brìlisb >'earbook of fllternational Law, 1936, p. 82 ss. nonchè POULANTZAS, op.ult.cit., p. 63 ss. t64 POULANTZAS, op. ult. cit., p. 236. 165 La defìni7.ionc di pir.1teria, in verità, non è del IUtiO pacifica e ha spesso sollevato dubbi e pcrplessilà in dottrina, nella prassi e nella giurispntden7..a interna ed internazionale. In un recente caso, il problema si è riproposto in nma la sua com-
187
plessità: si tratta del precedente che ha visto protagonista il gruppo ambiemalbta -Greenpeace- il quale. ;ti fine d• ;mirare l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale '>UI problema dell'eliminazione dei rifìuti in alto mare, :1\·eva assalito. occupato c anche danneggiato due na,·i intente all'afTondamt:nto di rifìuti in alto mare. Secondo la Corte di Cassazione del Belgio, l'azione di Greenpeace era da qualificarsi quale atto di pirateria. Nella senten7.::t, infatti, i giudici ebbero occasione di affermare che •111e acùon at issue had bccn taken in order to alen puhlk opinion to the dangers inherem in the dbchargc at ~~ of wastc products hannful t<> the em·ironmcnt As such the acts wcre committL'<.I in funherance of a ~rsonal point of ,·ie'' on a particular problem. albcit \\ith a politit~tl pcrspcctivc. rather than m the inte~ts orto thc delriment of a State or State systcm. and were therefore (Ommitt<.>d for pri' ate ends within the meanmg of Antcle 15 (della ConvcnZI<me di Ginevra del 1958 sull'alto mare)·. La sentenza è riprodotta in L\L'TERPACHT. lntctmatiOII(I//.tlll' Rctpot1s. voi iì.
1988. p. 5r !>..'>. 166 An. 106 della Convenzione di ,\lonrego Bay c an 20 della Com·enziom: di Ginevra sull'alto marl'. 167 L:• pane in cor:-;ivo è la pane nuova introdotta dalla Convenzione del 1982. t(>H An. 99 della Conn:nzione del 1982 c an. 13 della Comenzionc di Ginevra del
1958. 169 L'an. 55 del Regolamento ~r il servizio a bordo delle navi della marina militare it:lliana dispone al riguardo d1c la nave da guerm •l'<lttur:t, nm le persone su di essa imbarcate. la nave merc-.mtile nazionale nei cui riguardi \'i sia serio motivo di ritenere che eserciti tratta degli schiavi·. Il 2 capo,·erso dell'an. 53 del Regolamento per il scl'\izio a bordo delle na,·i della marina militare dbpone, al riguardo che la na,·e da gucrr.1 che abbia fermato una na,·e straniera coinvolta nella tratta degli schiavi. dcw con~ntirle di proseguire il viaggio ma dopo aver preso a bordo gli schiavi c dopo a,·er •l'".lccolto le prove del reato che Lrasmette, l'On un dettagliato rapporto, alle superiori Autorità per l'inoltre allo Stato di cui la nave batte bandiera•. 171 Dichiarazione adottata al Congresso di Vicnna del 1815 c Dichiarazione di Verona del 1822. Cfr. l'elenco cl:~borato da DE FERRO:'\, Le dro/t internalional de la mctr. Tome l, Genèn:-Pari~. 19S8. p. 120 ss. •-311 te:.to della Convenzione è riprodotto in RGDIP 195~. p. 1r n Sulle dimen.-;ioni del fenomeno si ved:~ AU:-.:E. .\laritmi<' Drug Trafficking: cm t.:nderrated Problem. m Bulle/1m on \'arco/ics. 1990. p. 63 ''· n Per un commento più approfondito si \'eda G1L\IORF, Orug Tra.f!ìcking l~)' Seta. '!be t.:nited Salion.~ Comt'ntwn against 11/icil Tn!lftc in ,\arcolic Dmgs a1llf P.~}'cbotropic Substances, in .11arinct Policy, 1991. p. 188 ss. Per un commento alla Con,·emdone vedi. di n.."'Centc, \IAI\101\E, Repressione dc>/ traffico di stupeface/1/i In alto mare e appflcazionl opertllit•e del Tra/lato /Ui/iaSfxtgna sul/et specifica 1/UIIerftt. in Ril•ista della Guardia di Finanza, 1991. 4. p. 703 ss. ,..., An. 5 par. l della Convenzione tra Italia e Spagna del 1990.
,-o
,-z
,-6
188
!"'Il An.
5 par. 4 della Convenzione. Il testo è riprodotto in 111/er//atiolll:il Lega! .11aleritlls. 1982. p. 139 ss. Per un commento deuaglimo sia consentito rinvian;: a SlOOLE. Anglo-American Cooperalio11 in the Suppressiou oj Dmg SIIIU881il1g. in n)e lnternatioual and Comparath·e Law Qumter()', 1982, p. 740 ss. t80 Sulle nuove tendenze che lentamente si stanno affermando nella Comunità internazionale rispeuo alle competenze dello Stato costiero. sia consentito rinviare a PAGANI, 1/traj]ìco internazionale di stupe)cecenli via mare: poten· e limlfi nell'allivilà repressivo degli Stati, in Il dirli/o nrarillimo. 1992. 18t An. 109 par. 2 della Convenzione di Momego Bay. 182 Per il testo vedi QUENEUDEC. Conventions marifimes il1femationales. Paris, 19-9. p. 97 ss. 183 Cfr. l'intervento del delegato USA alla Conferenza di Ginevra del 1958: U..:--1. Doc. No.A/Conf.13/C.2JI 109. O.Oìcial Records, p. 144. Sul punto si vedano anche le interessanti osservazioni di t\llc DOUGAL-BURKE, 7be Public Order of tbe Oceans. A ContemporatJ' International La w ofthe Sea, Oordrecht, 1987. p. 844 ss. t8! An. 113 della Convenzione del 1982 e 27 della Convenzione di Ginevra del 1958. Merita notare che l'art. 113, a differenza dell'an. 27. richiede che siano puniti non solo la commissione di tali re-,ui ma anche la condoua -calculated or likely to result in such a breaking or injury•. I8S La Convenzione è in vigore per 41 Stati. Tra questi praticamente tutti gli Stati occidentali (ivi compresa l'Italia) e numerosi paesi in via di sviluppo. Cfr. ultra QUEi\'EUDEC, op. ult. cit .. p. 97. 186 Cfr. ultra al par.9 del Capitolo III. ur An. 22 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare. lllll Cfr. al riguardo la punnmlc formulazione dell'an. 53 del Regolamento per il servizio a bordo delle navi delhi marina militare. Hl9 Art. 9-J della Convenzione del 1982. 190 Cfr., in questo senso, O'CONNEU... 7be fntemafional Lau•oflhe Seti. n, p. 757. t91 GIULIANO-SCOVAZZI-TREVES, Diriflo internazionale, Vol. Il, Milano. 1974 1-9
p. 282. 192 L'an. 53 del Hegolamento per il scrvi7Jo a bordo delle navi della marina militare del 1971, dopo aver precisato quali modalità devono essere seguite per indurre una nave incontrata in alto mare a mostrare la bandiera, dispone come deve essere effettuata la visita: ·La visita dt:ve essere effett1.mta da un Uflìciale, il quale si recherà a bordo della nave fermata con imbarcazione della nave da guerra, accompagnato dal personale ritenuto necessario. Egli di nom1a si limiterà a prendere visione dei documenti da cui risulta la nazionalità della nave; se però. cionostame. i dubbi dovessero continuare a sussistere, può proccclre acl ulteriori accertamenti sulla nave. accenamcnti che debbono essere compiuti con ogni possibile riguardo e mirare unicamente a risolvere i dubbi ancora esistenti·. 193 A proposito di questo obbligo di indennizzare le nave commerciale per il danno subito a seguito della visita che ha dimostrato l'infondate7..7.a dci sospetti. si
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deve segnalare che esso (l'obbligo di pagare l'indennizzo) è stato considerato non self-executing in assenza di una normativa interna che disciplini in dettaglio il problema. Questa tesi è stata espressa nella sentenza del Consiglio di Stato francese del 30 marzo 1966 nella controversia tra la Società Ignazio MESSfNA ed il Governo francese. La nave Duizar, di proprietà della Società Ignazio Messina, era stata fermata, visitata e perquisita in alto mare il 3 maggio 1959 e costrerra, successivamente, a recarsi nel porto francese di Bone per ulteriori accertamenti che consentirono di escludere qualsiasi responsabilità della Duizar (era in corso il conflitto franco-algerino). La richiesta di indennizzo avanza ta dalla società proprietaria della nave fu respinta dal Conseil d'Etat francese il quale affermò che -losses due to such opcraLions can only give their victims a right to compensalion from the State if thcre is legislation ro thar effec1. In the absence of any such provision applicable ro losses for which ù1e plaintiff company, the owner of the ship, seeks compensation, the plaintiff company has no ground for its complaint..•. Una traduzione inglese della sentenza è riprodotta in LAliTERPACHT, lnternafional l..aw Reports, Vol. 47, 1974, p. 164 ss. Sul tema dell'indennizzo vedi, in dottrina, JOVANE, La riparazione nella teoria e nella prassi dell'illecito internazionale, Milano, 1990. 19-f La Convenzione del 1954 è stata ripeturamcnte modificata negli anni successivi ed in questa sede si farà riferimento, ove non diversamente indicato, al testo atrualmeme in vigore sul piano internazionale. 195 Corsivo nostro. Il testo della Convenzione è riprodotto in lnternationall..egal Materitlfs, 1972, p. 1294. 196 TI resto della Convenzione è pubblica to in Jnternational Legai Mate,ials, 1973, p. 1319. Corsivo nostro. 197 Cfr. ultra PANZERA, Uso della forza e protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento, in Rivista di diritto internazionale, 1986. p. 794 specie p. 811. 198
GUn. 16 dell8 gennaio 1983, Suppl. Ord.
199 Arr. l Legge 972/ 1982.
An. 2 (c) della Legge 972/1982. Corsivo nostro. 202 Una competenza in tal senso è prevista in diversi articoli della Convenzione del 1982. 203 An. 217 par. 6 della Convenzione di Montego Bay. 204 Sul punto v. di recente, PARRIT, Violence a t Sea. A review ojterrorism, acts oj war and piracy, and countenneasures lo prevenl terrorism, Paris, 1986; HALBERSTAM, Terrorism on tbe Higb Seas: tbe Acbi/le Lauro, Piracy and tbe IMO Convention on Maritime Sajety, in 82 America n ]ournal oj lntemational Law, (1988), p. 269 ss.; RAIMONDI. U11 nuovo tlccordo contro il terrorismo intemt~ziona 200
201
le: la Convenzione di Ronw del lO marzo 1988 sul/a repressione degli alli illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione mari/lima, in Rivista di diritto internazionale, 1988, p. 379 ss. e AJ\IIORESE, Il terrorismo mtllillimo e la Convenzione di Roma, in Rivista Mari/lima, Vll, 1992, p. 19 ss. 205 Sui tali aspeui vedi ultra TREVES, 71Je Rome Convention jor tbe Suppression
190
of t·nlauful Acts Agamst tbe Safet)• oj .llarìlime Sacigalion. in RO'\ZllTI <Ed.), .lfantime Terrorism and lntemlllional/,tm•. Dordrecht, 1990. p. 69 .,_., lOb Cfr. RO'IZIT!l. 7be Llm• oj the Sea and "flJe l:~e oj Force A.J.?ainst Tt>rrorist AOit•tties, in RONZITTI (Ed.), .lfttritim t> Terrorism ami lntenwlicmt41 Lau·. Dordrccht, 1990, p. 7 c 8. lO"' Cfr. ultm RONZI111, op. ult. cii., p. 7. ltlll Vedi ultra RONZITII, op. ult. cii., p. IO. lO'> Sul punto vedi ultra GAJA, MetiSto-es Against Tc:rrorist Acts tmdc:r lnternttlional Lau•, in RONZITI'l (Ed.), Marftime Terrorism and lntematfonttl Lctw, op. cii., p. 15 s.... lto An.~ par. l della Conn~nzionc di Roma dellO marzo 1988. m Cfr.. ad esempio. OPPE:'>.IIEll\1. lntemational Ulll' (lautcrpacht Ed.), \'lll Edi1ionc. London. 1955. par. 150. ltl Per una disamina delle \'arie woric relative al fondamento dcll'unmunità sia conM:ntito rim·iarc. per tutti, a ~IIELE, L'immunità giurisdiztolwle d('IJ./i organi stranieri, Il Edizione, Milano. 1962, :.pecic p. 170 ss. lt.i Per la pras.<;i e la dottrina del secolo scorso sia con::.entito rimiarc a MOORE (Ed.), A Digest ojlntemational L11111, Vol. Il , \XIashington. 1906. pam 25•1 ss. 211 LACONI, Internai \17atel~, Seagoing \tessels In, in Encyclopedftt oj Public lntemationai!Aw, Vol. Xl, p. 159. llS LAG01 l, ibidem. p. 159. lt6 La pmssi assai ricca riguardo alle navi da guerra. a differenza di quanto avviene in relazione ai corpi di truppa stanziati all'estero, si spiega in manicrn convincente n>n la con'>idcmzion\! eh\! as..-.ai fr~:qut•nti :.ono le visite di navi da I(Ucrra in poni '>ll':lnleri 21~ Si \'Cda. al riguardo. quanw affermato in modo autorc"olc da DELL'PIS, Fcm!iJ:II \l"a~bips tmd lmllltlllit)•jor F.spionage, in Americm1 jountal of llllemallonttll.LIIl', 198-1. p. ;5-56 nonchè gli Autori ivi citaLi. ZIK LAUì'\, !.e rt'gime des ports. in NCADI, 1926. V, p. 66. lt9 Inst.itut dc Droit lntcrnmion:tl, AllllllfiÌIT!, 1928, Z.!O l..a Convenzione è stma :tpprovata c resa esecu1iva in Italia <·on n.D.t. 6 gennaio 1928 n. 1958, convenilo nella l.c~e 19 luglio 1929. n. 1638. La Convenzione è Mata ratifkata, tm gli altri, dai seguenti Stati: Argentina, Belgio, Brasile, Danimarca. fmnda, Germania. Grecia, \lorvegia, Olanda. Portogallo. Siria, l.ihia, Somalia e Rcl(no Unito. w In \Crit:ì, il paragmfo 2 del mcdc:.imo anicolo indi\·idua una serie di casi in cui n:rrchhe meno tale immunitù: si tr.ma delle ipotesi in cui gli mtcrc..,_•,ati ,. rivolgono agli organi giurisdizionali nazionali l) pour les actions du chef d'ahordagc ou d'autre acciden~ dc n;wigation; 2> pour Ics action~ du chef d'as.-.i~tancc, dc sauvetage et d'a\'aric.'> communes; 3> pour les aclions de chef dc répa~ttion, fomitur~ ou autres contmts relaùfs au navirc•. Queste regole, per<ùtro, sembrano discostarsi in manicm sensibile cbl diritto consuetudinario, rappresentando esse piuttosto uno sviluppo progressivo del diritto
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internazionale: ne consegue che esse saranno vincolanti solo per gli Stati che hanno ratificato tale Convenzione. 222 Si sono espressi a favore deUa narura consuetudinaria di tale privilegio, tra gli altri, O'CONi\TELL, The lntemational La w of tbe Sea (ed. by SHEARER), Vol. Il, London, 1984, p. 835, LAGON1, op. ult. cit, p. 159. 223 Su questo aspetto sia consenti to rinv iare per ulteriori approfondimenti a MIELE, L 'imnumilà giurisdizionale, ci t. p. 158 ss. 224 Si ricorderanno, a questo proposito due significativi precedenti: il primo è dato dall'ingresso nella baia di Karlskrona, rientrante nelle acque interne svedesi. di un sottomarino sovietico (al riguardo si rinv ia, per la descrizione degli avvenimenti e per il loro inquadramento giuridico a BERG, Das sowietiscbe V-Boot 137 in scbwediscben Hobeitsgewaessern. Fragen der lmmunitaet fremder Kriegsscbiffe, in 42 Zeltscbrifl fuer Auslaendiscbes Recbt und Voelkerrecbt, 1982, p. 295 ss. e OELUPIS, Foreign \rtarsbips and lmmunìty jor Espio 11age, in American ]our11al of lnternational Law, 1984. p. 53 ss. li secondo, invece. è quello delle ripetute intrusioni nel Golfo di Taranto di sommergibili, probabilmcme sovietici, avvenu te nel febbra io e nell'agosto del 1982 (in proposito sia consentito rinviare a RONZITil, Sommergibili non idelltiflcati, pretese baie storiche e contromisure dello Stc1to costiero, in RiiJista dì diritto illlernazionale, 1984, p. 347 ss.). 22s In linea generale, infaui, si ritiene che l'assenso dello Stato territoriale costiruisca elemento indispensabile per leginimarc lo sbarco del personale militare imbarcato su una nave da guerra. Tn questo senso sembra orientata anche la disciplina normativa imerna italiana. 226 Su questo caso vedi ultra Panlher-Fall, in STRUPP, lfloerterbuch des Voelkerrechts, nonchè Revue Générale de droit international public, 1906, p. 200 ss. e MIELE, L'immunità giurisdizionale. cit., p. 172 ss. 227 Cfr., ad esempio. il caso del Mohican, nave da guerra ancorata in un pono brasiliano un cui cadetto, per impedirne la diserzione, sparò nelle strade della città contro un marinaio della stessa nave. Il cadetto, dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, venne subito rilasciato non appena fu rono chiarite le ragioni del suo comportamento. 228 La Convenzione è srata resa esecutiva in Italia con Legge 30 novembre 1955, n.
1335. L'accordo del 25-28 agosto 1984 è entrato in vigore il 28 agosto 1984. 230 11 testo dell'Accordo del 16 marzo 1989 è riprodotto in SIEKMAI\'N (Ed.), Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces, Dordrecht, 1989, p. 247 ss. 231 Per una ricostmzione degli a\•venimenti nonchè per la loro più precisa qualificazione giuridica vedi, MORRlSSO , lnternC/Iional Law and tbe Seizure of USS Pueb/o, in Te.,r:as lntemational Law Fomm, 1968, p. 187 ss. nonchè FRA1'\JC10Nl, Il caso del ·Pueblo- e le norme internaziontlli sullo spionaggio, in Diritto internazionale, 1969, p. 319 ss. 232 In ques10 senso si è pronunciata anche la Corte Internazionale di Giustizia 229
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che ha posto l'esigem.a di ricostn1irc un obbligo internazionale a carico dello Stato territoriale che imponga a quest'uiLimo li dovere di tollerare l'asilo: se dimostrato, l'esistenza di questo obbligo costituirebbe una ·deroga· alla sovranità territoriale esercitata dallo Stato. Colombicm-Peruvian asylum case, judgment of November 20th, 1950: l.Cj. Rej>011S, 1950, p. 274 l:U Cfr., ad esempio. la Convemion sur l'asi/e diplomatique, adottata dalla X Conferenza panamericana e fìrmma Caracas il 28 mar7.o 1954 (per il testo cfr. Revue Générale de droit internalìoiiCII public, 1958, p. 175 ss.). 23-1 Cfr. in questo senso, MORGENSTERN, Terriloral Asylum, in Britisb Yearbook of lnlemational Law, 1948. p. 253.254. 235 Una eccezione che deve escre menzionata è quella dell'asilo offerto al Presidente argentino PERO 1 sulla nave da guerra del Paragua}' nel 1955. 236 Al riguardo si deve ricordare che l'art. 198 del Codice della navigazione dispone che .JI comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone. anche se cittadini o suddiLi italiani, ricercate dalle competenti autorità per aver commesso un reato comune·. 2r Comra, però, CALVO. Le droit lnternalionalthéorique et pratique. Paris. 1879, l, p. 383 e STRUPP, Asyl. das Voelkerrecbtlicbe, cit. p. 70: entrambi questi studiosi, pemltro, sono convinti sostenitori della teoria dell'ex1nllerritorialità della nave da guerra e fanno discendere la possibilità di concedere l'asilo anche per soggetti responsabili di reati comuni proprio da questa particolare caratteristica delle navi da guerra. 2311 Il testo della Convenzione è pubblicato su Revue Générale de droit international public, 1958, p. 175 ss. Corsivo nostro. z:w Cfr. ultra su questo precedente, KOZTEBRODSK.I. op.ult.cit., p. 295 e \'\'l-IITEi\1Al'(. Digest oflnternatiOIIal La w, Vl. p. 501. Non direttamente rilevante è da considerarsi. invece, il precedente. realizzatosi nel 1970, qu~mdo una nave da guerm statunitense rifìutò di concedere l'asilo ad un marinaio sovietico di nome Kurdika: in quel c..-:1so. inf<Hti, l'asilo era stato richiesto (c rifiutato) all'interno delle acque territoriali dello Stato eli cui la nave baueva bandiera. Cfr. 11/tra su questo c-c~so, ROUSSEAU. Cbronique desf(l//s intemationcllt.X. in Revue Généra/e de droit intemational public. 1975, p. 1973. p. 1139 ss. l40 Digest of US Pmclice in !lttenwlional La w, 1980, p. 1977. le ragioni di questa scd ta sono elencate a pagina 1980. 241 Digest of US Praclice in lntemtltional Law. 1978. p. 566 ss. l4l Ibidem, p. 567. lH In questo senso si veda, ad esempio, LAGONI, op.uh.cit., p. 159. Posizione diversa, isolata ma autorevole, è quella dell'lnstitut dc Droit International che. nella propria Risoluzione di Bath del 1950 affcm1a che l'asilo può essere concesso anche a bordo di navi da guerra o nei locali adibiti a missione diplomatica ·to any person whose life. libcrty or person is thrcatened by violence emanating from the local authorithies or against which they are obviously powerless to protect him, or even which they toleratc or provoke>. IDI Annuaire, 1950. 11, p. 388 ss. Anche la legislazione italiana, pemiLro, sembra ispimrsi alla Risoluzione dell'IDI. Gli articoli 42 e 43 del Regolamento per il servizio
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a bordo delle navi della marina militare, adonato nel 19-1, prevedono espressamente la possibilità che navi da guerrn italiane possano, sia pure nel rispetto di determinate regole, concedere l':tsilo :1 connazionali o anche a ciu:tdini stranieri. 24·1 Riteniamo che la regola valga sia nell'ipotesi che si tmui di cittadini dello Stato territOriale sia di citl:ldini dello Stato di bandiera della nave da guerr.~: cfr. in questo senso anche LAUN, Le regime des porls, in RCADI, 1926, V, BALDONI, !l mare !erri/oria/e, op.cit., p. 2 11 ss. e BOLESTA KOZIEBRODZK1. op. ult. cit., p. 301. M BOLESTA KOZ1EBRODZKI, op. ult. cit., p. 300-301. 216 MIELE, L 'immrmilà giurisidizionale degli OI'Rtllli slranieri, t-lilano. p. 168 c Autori ivi citati. 217 WHITFJ.IAN , Digesl of US Practice in !ntematfonall..tw•, 1980, p. 1005. 2~8 GIDEL, Le droit mtenwlional de la me1~ l, cit .. p. 70-71 nonché RONZITTI, Sfato costiero, archeologia sollollwrina ... cit., p. 764. 219 RONZim, Stato costiero. archeologia sollomarina, cit., p. 76-t. zso Sull'accordo tr:1 ilalia cd Albania stipulato a Tir:ma il 26 ago~to 1991 che disciplina, tra le altre COl>C, tale :ntivitù di pattugliamento, cfr. CAFHO, La col/aboraziOIW Irti Italia e Albania per il controllo delle coste. Aspelli giuridfci del pallugliamemo man·uimo comro l'immigrazione illegale, in Rivisiti Marillimtr, 11, 199 1, p. 121 ss.
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Collana del «Centro Militare di Studi Strategici» 1.
.n reclutamento in Italia• (1989)
di Amori vari
2.
•Storia del servizio militare in Italia dal 1506 al 1870•, Vol. l (1989)
d i V. Ilari
3.
•Storia del serviz io militare in Italia dal 1871 al 1918•, Vol. II (1990)
di V. Ilari
4.
· Storia del servi.z io militare in Italia dal 1919 al 1943•, Vol. m (1990)
d i V. Ilari
5.
•Storia del servizio militare in Italia dal 1943 al 194 5•, Vol. IV
di V. Tlari
(1991)
S.bis •Storia del servizio militare in Italia - La difesa della patria (1945-1991)• , Vol. V - Tomo l ·Pianificazione operativa esistema di reclutamento• 0992)
di V. Ilari
S.ter
•Storia del servizio militare in Italia - La difesa della patria (19451991)., Vol V - Tomo II ·Servizio militare e servizio civile - Legislazione e statistiche. (1992)
di V . Ilari
6.
·Soppressione della leva e cos.tituzione di forze armate volonta-
di P. Bellucd -A. Gori
rie- (1990)
6a.
·Riflessioni sociologlche sul se rvizio di leva e volontariat<>• (1990)
di M. Marotta - S. Labonia
7.
•L' importanza militare dello spazio• (1990)
di C. Buongiorno - S. Abbà G. Maoli- A. Mei M. Nones - S. Orlandi F. Pacione - F. Stefani
8.
· Le idee di "difesa alternativa" ed il ruolo dell'Italia• ( 1990)
9.
•La "Policy Science" nel control-
lo degli armamenti• ( 1990)
10.
11.
•Il futuro della dissuasione nucleare in Europa. (1990) •l movimenti pacifisti ed antinucleari in Italia. 1980-1988· (1990)
•L'organizzazione della ricerca e sviluppo nell'ambito difesa•, Vot I (1990) 12.bis •L'organizzazione della ricerca e sviluppo nell'ambito difesa•, Vol. n 13. ·Sistema dì pianificazione generate e finanziaria ed ottim.izzazione delle risorse in ambito difesa. 0990) 14. •L'industria italiana degli armamenti• (J 990) •La strategia sovietica nel 15. Mediterraneo• (1990) 12.
16.
17. 18.
19.
·Profili di carriera e remunerazione nell'ambito dell'amministrazione dello Stato• (1990) · Conversione d eli' industria degli armamenti• (1990) .n trasferimento di tecnologie strategicamente critiche- (1990) •Nuove possibili concezioni del modello difensivo italiano• (1990)
di F. Calogero lvi. ne Andreis G. Devoto- P. Farinella di P. Isernia- P. Bcllucci, t. Bozzo - M. Carnovalt:: j'vl. Coccia - P. Crescenzi C. Pelanda di S. Silvestri di F. Banistelli- P. Isernia 1>. Crescenzi - A. Graziani A. Montebovi G. Ombuen - S.S. Caparra C. Presciurrini di P. Bisogno- C. Pelanda M. i\ones - S. Rossi V. Oderda di P. Bisogno- C. Pelanda M. Nones - S. Rossi V. Oderda di G. Mayer- C. Bellinzona 1• Gallippi- P. Mcarini P. Menna d i F. Gobbo - P. Bianchi N. Bellini - G. Utili di L. Caligaris - K.S. Brower G. Cornacchia C.N. Donnelly -). Sherr A. Tani - P. Pozzi di D. Tria- T. Longhi A. Cerilli - A. Gagnoni P. Menna di S. Rossi - S. Rolfo N. Bellini di S. Rossi - F. Bruni Roccia A. PoHti- S. Gallucci di S. Silvestri - V. Ilari O. Gallino - A. Poliri M. Cremasco
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di M. Coccia
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La formazione degli ufficiali dei
di A. Paoletti- A. D'Amko A. Tucciarone
corpi tecnici· (1990) 22.
•lslam: problemi e prospettive politiche per l'Occidente• (] 990)
d i R. Aliboni - F. Bacchetti L. Guazzoni V. Fiorani Piacentini B.M. Scarcia Amoreni
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•Effe tti s ull'economia italiana della spesa della difesa• (1990) (Esaurito)
d i A. Pedone- M. Grassini
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•Atto unico europeo e industria italiana per la difesa. ( 1990)
d i F. Onida - M. o nes G. Grazia la - G.L. Grimaldi W. Hager- A. Forti G. Viesri
25.
•Disarmo, sviluppo e d ebito• (1990)
di C. Pelanda
26.
•Jugoslavia: realtà e prospettive• (1990)
di C. Pelanda- G. Meyer R. Lizzi - A. Truzzi D . Ungaro - T. Moro
27.
•Integrazione militare europea.. (1990)
di S. Silvestri
28.
•Rappresentanza e le ttiva dei militari· (1990)
di G. Caforio- M. Nuciari
29.
·Studi strategici e militari nelle università italiane. 0990)
d i P. Ungari - M. o nes R. Luraghi - V. Ilari
30.
.n pensiero militare nel mondo
di V. f iorani Piacentini
musulmano•, Vol. I (1991) S.N.
· Sintesi del dibattito di sei ricerche del Cemiss- 0991)
eli Cerniss
31.
·Costituzione della difesa e stati di crisi per la difesa nazionale• (1991)
di G. De Vergonini
32.
· Sviluppo, armamenti, conflittualità. 0991)
di L. Bommate - F. Armao M. Cesa- W. Coralluzzo
33.
.n pensiero
eli G. Ligios- R. Reelaelli
militare nel mondo musulmano•, Vol. n (199 1)
l
34.
•La "condizione milita1·e" in Italia•, Vol. I •l militari di leva•
0991)
di M. Maroua M.L. J\1aniscalco G. Marotta -S. Labonia v. Di. icola- G. Grossi
35.
· Valutazione comparata dei piani di riordinamento delle FF.AA. dei Paesi dell' Alleanza Atlantica. 0991)
di D. Gallino
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· La formazione del dirigente militare. (1991)
di F. Fontana - F. Stefani G. Caccamo- G. Gasperini
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•L'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia. ( 1991)
di P. Bellucci- C.M. Radaelli
38.
•La "condizione militare" in Italia., Vol. m •Fenomenologia e problemi di devianza. 0991)
di G. Marona
39.
•La dirigenza militare• (1992)
di S. Cassese - C. D'Aorta
S.
•Atti d el Seminario sulla sicurezza in Mediterraneo• (l 991) (Roma 30 gennaio/ l febbraio l 991)
di Cemiss-Deg
S.1 .
· Sintesi d e l modello di difesa· (presentato in Parlamento il 26 novembre 1991) (1991)
di Cemiss
40.
·Diritto internazionale per ufficiali della Marina Militare. ( 1993)
di :-J. Ronzitli -M. Gestri
41.
•l volontari a ferma prolungata: un ritratto sociologico•, Tomo I
di F. Battistelli
(1993) 42.
•Strategia della ricerca internazionalistica. (l 993)
di L. Bonanatc
43.
· Rapporto di ricerca su movimenti migratori e sicurezza nazionale. (1993)
di G. Sacco
44.
·Rapporto di ricerca s u nuove strutture di sicurezza in Europa.
di S. ilvestri
(1993)
45.
·Sistemi di comando e controllo e il loro influsso nella sicurezza italiana• 0993)
d i P. Policastro
46.
· La minaccia dal fuori area contro il fianco meridionale della Nato• 0993)
di R. Aliboni
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•Approvvigionamento delle materie prime e crisi e conflitti nel Mediterraneo• C1993)
di G. Mureddu
48.
.n futuro dell'aeromobilltà: con-
di A. Politi
cetti operativi e tatticì. Struttura e ordinamento d 'impiego.. C1993) 49.
·Impatto economico delle spese militari nella Regione EmiliaRomagna. 099.3)
di A. Bolognini - M. Spincdi Nomisrna S.p.A.
50.
•l Paesi della s ponda sud del Medite rraneo e la politica europea. 0993)
di R. Aliboni B. Scarcia Amoretti G. Pennisi -G. Lancioni L Bottini
51.
· l problemi d ella sicurezza nell'Est europeo e n ell'ex-Unione Sovietica. 0993)
di C. Pelanda - E. Lena D. Gallino - A. Corri
52.
.n pensiero militare nel mondo
di Fiorani - Piact::mini
musulmano•, Vol. ill 53.
•Presupposti concettuali e dottrinali per la configurazione di una futura forza di intervento• (1993)
di G. Caccamo
54.
•Lo status delle navi da guerra italiane in tempo di pace ed in situazione di crisi• (1993)
di A. de Gutuy