PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 50
CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI
Roma, Archivio centrale dello Stato 1-3 luglio 1998
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI 1999
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI
Direttore generale per i beni archivistici: Salvatore Italia Direttore della divisione studi e pubblicazioni: Antonio Dentoni-Litta Comitato per le pubblicazioni: Salvatore Italia, presidente, Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Ferruccio Ferruzzi, Cosimo Damiano Fonseca, Guido Melis, Claudio Pavone, Leopoldo Puncuh, Isabella Ricci, Antonio Romiti, Isidoro Soffietti, Giuseppe Talamo, Lucia Fauci Moro, segretaria. Raccolta dei testi e cura redazionale: Antonella Mulè
©1999 Ministero per i beni e le attività culturali Ufficio centrale per i beni archivistici ISBN 88-7125-158-X Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- Libreria dello Stato Piazza Verdi 10, 00198 Roma _________________________________________________________________ Finito di stampare nel mese di maggio 1999 Tipografia Mura - Roma
SOMMARIO
Programma
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WALTER VELTRONI, Una politica per la conservazione della memoria
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FRANCO BASSANINI, Archivi, formazione e informazione nel processo di riforma delle pubbliche amministrazioni SALVATORE ITALIA, Introduzione ai lavori
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PAOLA CARUCCI, Il futuro degli archivi tra servizio al cittadino e ricerca storica
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LORENZA DAVÒLI, Il ruolo delle regioni e degli enti locali nella valorizzazione dei beni archivistici
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CARLO BATINI, Beni culturali e tecnologie delle informazioni in Italia: problemi e opportunità
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I. Archivi, società, Stato ISABELLA ZANNI ROSIELLO, La tutela e il policentrismo della conservazione
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Esperienze a confronto: FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA ITALIA SALVATORE PALESE GIUSEPPE PALETTA LUCIA ZANNINO
65 DEL
MOVIMENTO
DI LIBERAZIONE IN
71 79 83 87
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Sommario
MARIA GRAZIA PASTURA, Programmazione e concertazione: strategie e risorse
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Interventi: ELISABETTA BIDISCHINI ORESTE BAZZICHI ANNA CANTALUPPI ERICA GAY PAOLA PAVAN - DARIA VIVIANI
104 109 112 116 121
ODDO BUCCI, Cultura del documento e formazione dell’archivio
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Interventi: ANTONIO LODDO PIETRO BARRERA LINDA GIUVA LUCIA SALVATORI PRINCIPE VINICIO ZARLETTI ALBERTO STANCANELLI
134 139 144 150 157 161
II. Archivi: vecchie e nuove professioni ANTONIO ROMITI, Percorsi formativi e nuove figure professionali UBALDO POTI, Valorizzazione delle risorse umane e nuove prospettive della formazione nel settore pubblico CATERINA ISABELLA, La qualità nei servizi di archivio Tavola rotonda: Il mercato del lavoro e la formazione GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO GIULIANA COSTANTINI DOMENICA PORCARO MASSAFRA ISABELLA OREFICE GABRIELLA SERRATRICE ADRIANA VALENTE
167 186 189 193 201 203 212 218 227
III. Archivi e innovazione tecnologica MARIO TERRANOVA, Gli archivi digitali: dalla rivoluzione informatica al governo delle procedure
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Sommario
MARIA GUERCIO, Gli archivi digitali: dalla gestione dei documenti al governo delle procedure ERILDE TERENZONI, Nuovi linguaggi per comunicare il documento di archivio. Multimedialità e problemi di metodo LUIGI PAROLA, Nuovi linguaggi per comunicare il documento di archivio. Un prodotto multimediale didattico ANTONIO DENTONI-LITTA, Dalla Guida generale degli Archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale
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244 255 267 273
Esperienze a confronto: ORNELLA FOGLIENI ANSANO GIANNARELLI ERMANNO GRANELLI MARIA PIA RINALDI MARIANI FLORETTA ROLLERI GUIDO VANNUCCHI
282 291 298 301 304 308
IV. Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela della riservatezza ROBERTO SANTANIELLO, La privacy nella legislazione europea CLAUDIO PAVONE, Il dibattito in Italia
321 331
Tavola rotonda: La tutela della privacy tra legislazione e prassi MARINA GIANNETTO ANNA MARIA LAVIOLA LAURA LEGA MICHELE LUZZATI GIANNI PERONA FILIPPO PICCIONE
340 357 364 380 384 389
UGO DE SIERVO, Tutela della privacy e ricerca storica
397
Conclusioni ALBERTO LA VOLPE
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Mozione finale
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Sommario
Appendice I - Materiali preparatori I sessione: Archivi, società, Stato Lo Stato e gli istituti di conservazione (B. Colarossi) Risorse destinate agli archivi non statali nel bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali (M. Procaccia - M. G. Pastura) Nota relativa alle risorse pubbliche (P. Pavan - D. Viviani) L’Archivio economico territoriale per la storia sociale (R. Meazza, E. Minervini, G. Paletta, G. Perondi, B. Pianta, D. Bigazzi, M. Messina, M. Negri) Gli istituti culturali (G. Nisticò) L’Archivio della Tavola valdese a Torre Pellice II sessione: Archivi: vecchie e nuove professioni Note relative alla qualifica di archivista nel pubblico impiego (P. Pavan, D. Viviani, A. Palazzi, A. Maugeri Scatà - Associazione nazionale comuni italiani) Libera professione: alcune riflessioni sugli aspetti normativi (L. Granata) Proposta di regolamentazione per il settore dei liberi professionisti (requisiti scientifici, rapporti con la committenza, tariffe) (G. Bonfiglio Dosio) III sessione: Archivi e innovazione tecnologica Obiettivi di una politica archivistica per la creazione, gestione e conservazione di documenti digitali (M. Guercio) Firma digitale (M. Terranova) Esempio di progetto per la realizzazione di un sistema di gestione documentale (R. Pistolesi) Una ipotesi di formazione informatica per il personale archivistico (R. Pistolesi) Eurodelphes Proposta per un Istituto centrale degli archivi IV sessione: Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela della riservatezza Projet de reccomandation N.R. (97) sur une politique européenne en matière de communication des archives
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418 421
423 430 432
436 438
442
468 469 490 493 497 516
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Sommario
Riflessioni sulle «modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e statistica» (M. Giannetto) Tutela della privacy e ricerca storica. Considerazioni (M. G. Pastura) Gli archivi del Ministero di grazia e giustizia (P. Fischetti) Per la storia delle donne, dell’infanzia, delle minoranze religiose, sessuali, etniche
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533 541 547 549
Appendice II - Strumenti informatici e audiovisivi prodotti da istituti dell’Amministrazione archivistica Strumenti informatici Audiovisivi
553 575
Appendice III - Applicazioni informatiche Archivio centrale dello Stato Archivio di Stato di Firenze Archivio di Stato di Milano Archivio di Stato di Padova Archivio di Stato di Torino Archivio di Stato di Trapani Archivio di Stato di Varese Camera dei Deputati Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano Consorzio Baicr Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI Istituto Luce Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia Ministero per gli affari esteri. Archivio storico diplomatico Provincia di Bologna Regione Piemonte Soprintendenza archivistica per il Lazio Soprintendenza archivistica per la Puglia
589 591 593 595 602 604 606 607 611 612 614 617 621 624 625 629 630 633
PROGRAMMA
Progetto della Conferenza Alberto La Volpe, Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Presidenza Salvatore Italia, direttore generale per i beni archivistici Paola Carucci, sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato Comitato organizzatore Anna Maria Buzzi, Bruna Colarossi, Maria Gabriella Cristaldi, Lea Cuffaro, Antonio Dentoni-Litta, Gigliola Fioravanti, Linda Giuva, Maria Guercio, Eugenio Lo Sardo, Antonella Mulè, Maria Grazia Pastura, Bonaventura Piccioli, Micaela Procaccia, Irma Paola Tascini, Erilde Terenzoni, Giulio Tocci Coordinamento esecutivo Anna Maria Buzzi, Linda Giuva, Maria Guercio
Mercoledì 1° luglio Salvatore Italia, Ufficio centrale per i beni archivistici, Introduzione ai lavori Paola Carucci, Archivio centrale dello Stato, Il futuro degli archivi tra servizio al cittadino e ricerca storica Lorenza Davòli, Coordinamento delle regioni, Il ruolo delle regioni e degli enti locali nella valorizzazione dei beni archivistici Carlo Batini, Autorità per l’informatica nella P.A., Beni culturali e tecnologie delle informazioni in Italia: problemi e opportunità Walter Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali, Una politica per la conservazione della memoria
Programma
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I sessione Archivi, società, Stato Isabella Zanni Rosiello, La tutela e il policentrismo della conservazione Esperienze a confronto Francesca Cavazzana Romanelli, Archivio di Stato di Padova Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia Salvatore Palese, Associazione archivistica ecclesiastica Giuseppe Paletta, Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione Lucia Zannino, Associazione delle istituzioni di cultura italiane Giovedì 2 luglio Maria Grazia Pastura, Ufficio centrale per i beni archivistici, Programmazione e concertazione: strategie e risorse Intervengono Fabrizio Autieri, Camera di commercio agricoltura artigianato industria di Roma Oreste Bazzichi, Confindustria Anna Cantaluppi, Compagnia di S. Paolo di Torino Erica Gay, Coordinamento regionale tecnico per i beni culturali Paola Pavan, Associazione nazionale comuni italiani Gian Bruno Ravenni, Regione Toscana Daria Viviani, Associazione nazionale comuni italiani Oddo Bucci, Università di Macerata, Cultura del documento e archivi in formazione Intervengono Pietro Barrera, Comune di Roma Linda Giuva, Archivio centrale dello Stato Antonio Loddo, Regione Sardegna Lucia Principe, Soprintendenza archivistica per il Lazio Vinicio Zarletti, Azienda sanitaria locale di Fano Alberto Stancanelli, Dipartimento della funzione pubblica
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Programma
II sessione Archivi: vecchie e nuove professioni Antonio Romiti, Comitato di settore per i beni archivistici, Percorsi formativi e nuove figure professionali Ubaldo Poti, Dipartimento della funzione pubblica, La valorizzazione delle risorse umane e nuove prospettive della formazione nel settore pubblico Caterina Isabella, ANAI, La qualità nei servizi d’archivio Tavola rotonda: Il mercato del lavoro e la formazione coordina: Gigliola Fioravanti, Ufficio centrale per i beni archivistici Intervengono Giorgetta Bonfiglio Dosio, Università di Padova Giuliana Costantini, Scuola superiore della pubblica amministrazione Domenica Massafra, Soprintendenza archivistica per la Puglia Isabella Orefice, ANAI Gabriella Serratrice, Regione Piemonte Adriana Valente, CNR, Istituto per la ricerca e la documentazione scientifica Rappresentante Confederazioni sindacali Franco Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Archivi, formazione e informazione nel processo di riforma delle pubbliche amministrazioni III sessione Archivi e innovazione tecnologica Venerdì 3 luglio Maria Guercio, Ufficio centrale per i beni archivistici - Mario Terranova, AIPA, Gli archivi digitali: dalla rivoluzione informatica al governo delle procedure Gabriella Nisticò, Consorzio Baicr - Luigi Parola, RAI - Erilde Terenzoni, Ufficio centrale per i beni archivistici, Nuovi linguaggi per comunicare il documento di archivio. Multimedialità e problemi di metodo Antonio Dentoni-Litta, Ufficio centrale per i beni archivistici, Dalla Guida
Programma
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generale degli Archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale Esperienze a confronto Ornella Foglieni, Regione Lombardia Ansano Giannarelli, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico Ermanno Granelli, Dipartimento della funzione pubblica M. Pia Mariani, Ufficio centrale per i beni archivistici Floretta Rolleri, Ministero di grazia e giustizia Guido Vannucchi, RAI IV sessione Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela della riservatezza Roberto Santaniello, Commissione europea, La privacy nella legislazione europea Claudio Pavone, Società italiana per lo studio della storia contemporanea, Il dibattito in Italia Tavola rotonda: La tutela della privacy tra legislazione e prassi coordina: Paola Carucci, Archivio centrale dello Stato Intervengono Marina Giannetto, Archivio centrale dello Stato Annamaria Laviola, Ministero dell’interno Laura Lega, Ministero dell’interno Michele Luzzati, Unione delle comunità ebraiche italiane Gianni Perona, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia Filippo Piccione, Ministero di grazia e giustizia Ugo De Siervo, componente del Garante per la protezione dei dati personali Alberto La Volpe, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, Conclusione dei lavori Nell’ambito della Conferenza sono state allestite postazioni di PC per presentare una scelta di strumenti elettronici di ricerca realizzati sia da istituti archivistici statali che da enti pubblici e privati. È stata inoltre allestita una saletta per la proiezione di audiovisivi realizzati dagli Archivi di Stato e dalle Soprin-
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Programma
tendenze archivistiche. Hanno contribuito alla realizzazione della Conferenza: Camera di Commercio di Milano Camera di Commercio di Roma Cariplo Aiello Impianti Idealclima
WALTER VELTRONI Ministro per i beni culturali e ambientali
Una politica per la conservazione della memoria LE RAGIONI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI Il mondo degli archivi è da sempre un mondo un po’ speciale: ricco di relazioni e di intrecci, capace di cooperazione nazionale e internazionale più di altri settori dei beni culturali, ma anche un po’ appartato; orgoglioso della sua diversità per le funzioni sia amministrative che culturali che è chiamato a svolgere, ma anche timoroso per la debolezza che da quella diversità potrebbe derivare e per la difficoltà di comunicare all’opinione pubblica la complessità di cui è depositario. Oggi questo mondo, proprio per il duplice ruolo che gli compete, è al centro di una serie di trasformazioni che stanno cambiando il volto della pubblica amministrazione e della società civile, non solo in Italia. Trasparenza amministrativa, innovazione tecnologica, rilevanza del sapere amministrativo e attenzione per il trattamento delle informazioni che ne derivano in termini di riservatezza sono tutti aspetti dello stesso problema: il futuro (ma potremmo dire già oggi il presente) è di chi saprà disporre di informazioni adeguate per la propria attività a cominciare proprio dalla informazione rilevante sul piano giuridico, che è rappresentata innanzi tutto dai documenti amministrativi e che è conservata negli archivi. L’idea della Conferenza è nata innanzi tutto per discutere questi temi con un pubblico che comprenda accanto agli interlocutori privilegiati e tradizionali degli archivi anche la platea più ampia dei produttori e utilizzatori dei documenti, dei cittadini che solo recentemente hanno cominciato a utilizzare i diritti all’accesso che la legislazione garantisce fin dal 1990 e i diritti alla riservatezza regolamentati con provvedimento del 1996. L’allargamento delle prospettive tradizionali comporta anche la ridefinizione dei problemi tradizionali, una riflessione sui contenuti, sugli strumenti, sulle normative, che in questo settore non riguardano solo gli archivi di Stato e le sovrintendenze archivistiche: è per questa ragione che gli organizzatori della Conferenza hanno deciso da subito, nella stessa fase di ideazione, di coinvolgere nel progetto tutti gli enti che svolgono un ruolo di coordina-
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Walter Veltroni
mento nazionale in ambito pubblico e privato (Anci, Upi, Coordinamento regionale, Unioncamere, Associazione delle istituzioni culturali, solo per citare qualche esempio). GLI OBIETTIVI CONCRETI Oltre alla finalità generale, che si è ora ricordata, di condividere con tutti gli interlocutori interessati analisi e proposte di cambiamento, l’incontro è stato promosso anche con la determinazione (più che una speranza) di individuare interventi specifici di regolamentazione e di organizzazione che l’attuale fase dell’azione riformatrice del governo potrebbe considerare e facilmente attuare e che prefigurano cambiamenti in realtà tutt’altro che marginali nella direzione che gli archivisti auspicano di una considerazione del patrimonio documentario all’altezza di un Paese civile, strumento di sviluppo di quella Società dell’informazione di cui tutti parlano ma che, per crescere con coerenza e democraticamente, ha bisogno di una sana riflessione e di un’attenta azione regolamentatrice. I documenti d’archivio, i documenti amministrativi, i documenti che le amministrazioni pubbliche ma anche i privati producono e conservano nello svolgimento concreto della loro attività costituiscono il primo, essenziale, giuridicamente rilevante, strumento di conoscenza e trasparenza per i cittadini, i dipendenti, i ricercatori, imparziale non perché racconti la verità dei fatti, ma perché è il risultato naturale delle attività che svolgiamo. Escludendo alcune anomalie, non si creano documenti per i posteri, ma per se stessi, perché chiunque, in una società complessa, ha bisogno di mantenere in forme adeguate la memoria di ciò che è stato deciso: per giustificare domani il suo operato, per valutare l’azione passata in vista di nuove scelte e decisioni. Questo fa del patrimonio archivistico un punto di partenza imprescindibile per ogni comunità civile che intenda mantenere nel tempo la possibilità di ripercorrere le proprie origini, scrutarle, valutarle, celebrarle se è il caso. Con la consapevolezza, naturalmente, che gli archivi non contengono se non le testimonianze essenziali del nostro operare, memorizzazione di fasi cruciali dell’azione amministrativa, come ha ricordato pochi giorni fa con la solita intelligente ironia Beniamino Placido su «Repubblica», quando invitava gli storici a non accontentarsi solo della memoria documentaria, che pur costituisce fondamento e integrazione di ogni ricerca. La memoria del Novecento è, soprattutto, una memoria che ha la possibilità e il bisogno di integrare le fonti tradizionali con nuovi strumenti e richiede a questo fine nuovi luoghi di conservazione, ma ancor più un confronto di metodi e di discipline, perché ciò che ha natura d’archivio sia con-
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servato nelle forme adeguate e si possa correttamente integrare con le altre testimonianze del passato. È proprio per questa ragione che nei gruppi di lavoro che stiamo organizzando (per la creazione di un Museo per l’architettura e per l’istituzione di un Istituto centrale-Museo della fotografia) abbiamo previsto la presenza di archivisti accanto agli architetti, agli storici dell’arte e della fotografia. È un primo passo, molto concreto ma innovativo. per pensare le nuove strutture con la qualità che può derivare solo dal confronto di esperienze e, soprattutto, di conoscenze tecniche diverse. I cambiamenti in corso nel settore della documentazione sono tali da richiedere questo confronto, che in alcuni casi ha già dato frutti, ad esempio nella stesura delle nuove norme sulla gestione informatica dei documenti. È tuttavia opportuno che già in questa occasione nascano ulteriori suggerimenti e proposte di lavoro per affrontare con elementi sufficienti di conoscenza le prossime occasioni di intervento che ci aspettano, a cominciare dai decreti di attuazione delle leggi Bassanini, dalla riforma del Ministero, dai provvedimenti che l’Autorità per l’informatica sta preparando per consentire la produzione dei documenti in ambiente digitale. È inutile sottolineare l’importanza di questa fase, che gli archivisti da tempo hanno avvertito e che potrà essere affrontata solo con uno sforzo congiunto delle nostre istituzioni. Del resto alcune iniziative sono state già proposte, altre potranno trovare in questa sede l’occasione per una concreta definizione. – Il tavolo di lavoro Ministero per i beni culturali - Aipa - Dipartimento funzione pubblica - Aran - Ministero della ricerca scientifica e università. Alcuni mesi fa abbiamo proposto la creazione di un tavolo di lavoro tra le istituzioni impegnate a definire responsabilità e profili professionali in materia di gestione dei documenti. Una piena adesione alla iniziativa è venuta dal ministro Bassanini, che parlerà qui anche per illustrare le basi di una proposta operativa nel settore degli archivi pubblici di grandissimo rilievo: la presenza di archivisti qualificati nelle amministrazioni pubbliche costituisce la premessa indispensabile perché le radicali innovazioni che l’Autorità per l’informatica sta introducendo trovino reali possibilità di realizzazione. Senza la presenza di specialisti consapevoli della rilevanza della memoria documentaria e preparati ad affrontare i cambiamenti tecnologici, qualunque regolamento è destinata rimanere a lungo solo sulla carta (come dimostra, del resto, la lenta e difficile applicazione della legge sulla trasparenza amministrativa del 1990). – La regolamentazione per l’automazione della gestione dei documenti.
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Walter Veltroni
La presenza di archivisti nei gruppi di lavoro dell’Aipa è già una realtà importante, anche se non sempre sufficientemente incisiva quando si tratta di arrivare alle decisioni finali. Data la rilevanza crescente che l’automazione è destinata a giocare in materia di rinnovamento della p.a. incidendo anche sui modi di produrre e conservare documenti, è necessario studiare meccanismi di collaborazione tra le istituzioni interessate che stabiliscano le forme di una più sicura collaborazione, ad esempio prevedendo la presenza istituzionale del rappresentante dell’amministrazione degli archivi di Stato allorché si discutono e approvano (nelle adunanze dell’Aipa) regole tecniche che toccano direttamente la produzione dei documenti, come peraltro già avviene in altri Paesi europei. – La conservazione delle memorie digitali in ambiente digitale. Il tema della conservazione delle memorie digitali è un tema spesso ricordato, ma mai affrontato nella sua grande complessità: è, innanzi tutto, responsabilità degli archivisti misurarsi con questo problema, ma non potranno mai farlo da soli. Una ricerca internazionale sta per partire su questo tema, con un ruolo rilevante degli archivisti italiani e con la partecipazione di nove Paesi (Usa, Australia, Canada, Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Ungheria). Le conclusioni di questa indagine destinata a durare tre anni saranno presentate a Firenze nel 2001 in occasione della Conferenza degli archivisti europei che l’Italia ha chiesto di ospitare proprio per la rilevanza del tema proposto. Sul problema dell’automazione vorrei spendere alcune parole sulla situazione complessiva dei progetti del Ministero per i beni culturali in questo campo. – L’automazione nel Ministero per i beni culturali e ambientali. Le risorse che in passato sono state impiegate nel campo dell’automazione per i beni culturali non sono state poche, ma non possiamo certo dire che siano state ben impiegate, come risulta dall’insufficienza dei risultati ottenuti. È oggi possibile e necessario cambiare modalità di intervento, come infatti si è cominciato a fare con la presentazione del nuovo piano triennale 1999-2001: recuperando il lavoro già fatto, è intenzione del Ministero affrontare i problemi della comunicazione e fruizione dei beni culturali sulla base di progetti orizzontali, che – rispettando la specificità tecnica dei singoli settori – rendano possibile una utilizzazione delle informazioni di catalogazione e inventariazione su tutto il territorio nazionale (e non solo): lo sviluppo di un sistema di interscambio intranet/extranet per l’interrogazione delle basi di dati
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esistenti, la creazione di un sistema informativo condiviso per sostenere l’azione amministrativa dei Ministero (carte dei servizi, realizzazione di una rete intranet, tecnologie al servizio dell’Ufficio relazioni con il pubblico, programmi per la gestione elettronica dei documenti integrati con prodotti per il controllo dei procedimenti e della gestione e con funzioni di rilevazione statistica). Il nostro Paese ha un patrimonio culturale di grande ricchezza: ha non solo il dovere di tutelarlo, ma anche di renderlo disponibile e farlo conoscere. L’automazione degli strumenti tradizionali e lo sviluppo di nuove forme di comunicazione costituiscono senza dubbio obiettivi centrali della «missione» del Ministero nei prossimi anni. – La formazione. La necessità di personale di alto profilo, adeguatamente formato, è da tutti condivisa, ma richiede un’attenzione continua, una seria capacità di programmazione, soprattutto in un’epoca caratterizzata da un tasso crescente di innovazione. Richiede soprattutto che i progetti e gli strumenti di formazione siano adeguati alle esigenze della società civile e che possano essere facilmente riformabili. Bisogna, quindi prevedere una formazione di base (in particolare nel settore della gestione dei documenti) e forme di aggiornamento e sensibilizzazione presso le amministrazioni pubbliche e i privati, cominciando proprio dalla riforma delle Scuole degli archivi di Stato, su cui sta già lavorando da alcuni mesi un gruppo di studio. Già nell’ambito della riforma del Ministero sarà possibile inserire le basi normative per una riforma delle Scuole d’archivio che introduca livelli diversi di formazione e insegnamenti adeguati al nuovo ruolo che gli archivisti sono destinati a giocare negli enti pubblici e privati, in particolare in materia di archivi digitali. Accordi sono in fase di definizione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la organizzazione di corsi di aggiornamento per dirigenti delle pp.aa. orientati anche alla sensibilizzazione sulla rilevanza di una corretta gestione documentaria. – L’accesso e la tutela dei dati personali. In particolare sul tema della consultabilità dei documenti conservati presso gli archivi storici, in questo ultimo periodo si sono sollevate numerose voci di storici che hanno denunciato un irrigidimento e maggiori difficoltà nell’accesso alla consultazione di documenti relativi a problemi riguardanti la storia dell’Italia contemporanea. Come è noto, il passaggio degli Archivi di Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali lasciò al Ministro dell’interno la competenza in materia di documenti riservati e in particolare quella delle autorizzazioni alla loro con-
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Walter Veltroni
sultazione. Si verificò purtroppo lo spostamento di una funzione delicata e determinante ai fini della ricerca storica, ma anche ai fini dell’esercizio di una libertà costituzionale, da un organo collegiale e scientifico composto da archivisti e storici (allora si trattava della Giunta, operante presso il Ministero dell’interno fino al 1975) ad un organo “monocratico” (l’Ispettorato centrale per i servizi archivistici) che per la sua natura istituzionale è estraneo alle problematiche della ricerca storica. A fronte di questa situazione il ministro Napolitano ha mostrato sensibilità e disponibilità a riesaminare la questione, che, peraltro, è diventata più complessa in quest’ultimo periodo in seguito a una interpretazione eccessivamente restrittiva della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, che tende a risolvere il conflitto tra due diritti - riservatezza e libertà della ricerca -, entrambi riconosciuti dalla Costituzione, attribuendo maggior forza al diritto alla riservatezza personale. È già operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione prevista dalla legge 676/96 che dovrà formulare una normativa specifica sulle «modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici». È auspicabile che dai lavori della Conferenza, grazie alla presenza dei diversi soggetti interessati alla questione, emerga una riflessione propositiva che consenta di salvaguardare gli interessi attualmente in conflitto e proporre una soluzione positiva. – La riforma del Ministero. La riforma del Ministero è un punto di partenza di grande rilevanza, una delle condizioni perché tutti i progetti ora ricordati costituiscano l’avvio di una trasformazione complessiva e non solo iniziative isolate. Piuttosto che di riforma del Ministero, sarebbe più corretto parlare di istituzione di un nuovo Ministero per i beni e le attività culturali. Questa idea, che due anni fa seminò panico e preoccupazioni in diversi settori, oggi viene accettata perché abbiamo dimostrato in questi due anni che si può fare una politica culturale integrata, che si può coerentemente avere una politica che riguardi le attività di produzioni culturali dal vivo come la musica e il teatro, altre produzioni culturali come il cinema e gli audiovisivi, senza perdere la priorità italiana, che è la politica di conservazione e tutela e valorizzazione del nostro patrimonio. Adesso si è capito che cosa è un ministero di tipo europeo, che abbia forza e capacità di intervento e ciò di cui io sono più contento è che quando anche sarà finito il mio lavoro personale, la cultura in Italia non potrà più essere il fanalino di coda. Abbiamo creato una situazione per la quale è difficile che si possa ritornare all’antico “tran-tran” per il quale il Ministero per i beni culturali era quello che nella ripartizione dei partiti veniva affidato per logiche di compensazione. Il progetto del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali – un
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grande progetto al quale abbiamo lavorato nell’ultimo anno e mezzo – sarà l’ossatura di un grande cambiamento, determinerà la collocazione della vita culturale del paese al livello di attenzione da parte dello Stato che le compete. In un paese come l’Italia il ministero che si occupa di cultura deve essere considerato alla stregua dei grandi ministeri perché questa è l’irrepetibilità italiana: la principale risorsa del nostro paese è la cultura. Abbiamo dimostrato che investendo in queste risorse si possono ottenere non solo risultati sul piano interno, ma anche una attenzione e una valutazione dal punto di vista internazionale che accentua e accresce il prestigio del paese. In futuro il Ministero per i beni culturali diventerà uno dei grandi ministeri, per competenza, per forza e mi auguro anche per consistenza di risorse che verranno investite. Nella stesura del piano di riforma si è posta attenzione a garantire la peculiarità della professione archivistica. Gli archivisti hanno fatto una vera e propria campagna per ottenere il riconoscimento anche organizzativo della loro autonomia professionale. È sembrato a molti un atteggiamento corporativo, la difesa dell’esistente per timore di un confronto con altri settori. Le ragioni che mi hanno spinto a condividere il loro punto di vista derivano, invece, da una positiva valutazione della specificità e della rilevanza del loro settore di attività. Soprattutto in una fase di forte innovazione tecnologica e trasformazione amministrativa, l’autonomia e la visibilità costituiscono condizioni imprescindibili perché una funzione sia riconosciuta, abbia peso, possa guidare le scelte di altre importanti amministrazioni pubbliche e private. Ci sarà quindi un Dipartimento degli archivi, che funga da “cabina di regia” e poiché si ritiene che questa cabina di regia debba avere una propria autonomia e indipendenza rispetto ad altri settori e si avverte la necessità di un’autonomia strutturale degli archivi, io sono favorevole a questo perché penso che essi costituiscano alla pari dei musei una risorsa fondamentale per un paese che ha una storia tanto antica come il nostro. Nella riforma dovrà inoltre avere spazio e ruolo adeguati l’Istituto centrale degli archivi, in quanto strumento di definizione di standard e di coordinamento tecnico a livello nazionale, aperto agli apporti esterni e alla collaborazione internazionale, sempre più necessaria soprattutto nel campo delle tecnologie. CONCLUSIONI Il Ministero per i beni culturali è una struttura composita, ancora oggi ha la natura di una sommatoria di entità diverse, non ancora integrate in una dimensione organizzativa comune. Il compito della riforma è anche quello
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Walter Veltroni
di dare organicità e coerenza amministrativa all’insieme dei settori specifici che lo costituiscono, senza eliminarne la peculiarità tecnica, anzi potenziandola con strutture ad hoc quali l’Istituto centrale degli archivi, con una maggiore funzionalità dei servizi amministrativi, con una decisa scelta per il decentramento e la responsabilizzazione degli organi periferici e lo snellimento delle procedure. Si tratta anche di sviluppare forme nuove di collaborazione con gli altri enti e con i privati attivi in questo settore. La Conferenza proprio per l’impostazione che si è data, aprendo le porte – sin dalla prima fase ideativa – a tutti i protagonisti della complessa vicenda archivistica nazionale, sembra già mossa dallo spirito nuovo con cui dovremo affrontare il futuro. Gli archivi sono riusciti a conservare importanti testimonianze del passato. Sono oggi di fronte a molte sfide, in gran parte legate ai problemi della quantità e della fragilità delle memorie del nostro secolo, cui si è aggiunta in ultimo la questione quasi impossibile da risolvere della permanenza dei documenti digitali nel tempo. La cooperazione è l’unico strumento gratuito che, razionalizzando l’uso delle risorse e concentrando capacità e conoscenza, consente di affrontare il domani con animo più sereno.
FRANCO BASSANINI Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Archivi, formazione e informazione nel processo di riforma delle pubbliche amministrazioni Questa Conferenza nazionale degli archivi rappresenta un appuntamento di grande importanza, per l’ampiezza, per il respiro strategico dei temi che affronta e soprattutto per la capacità di guardare alla memoria storica e al futuro con proposte innovative, all’altezza delle sfide della modernizzazione e dell’innovazione tecnologica e non solo tecnologica. Un approccio nuovo, che va oltre i confini delle prospettive tradizionali e quindi allarga la platea degli interlocutori coinvolti nella Conferenza, l’allarga anche al Ministro della funzione pubblica, e che ha già prodotto e produrrà un’elaborazione sui contenuti, sugli strumenti e sulle normative che rappresenta anche - non è il profilo né l’obiettivo principale, ma è ovviamente l’aspetto che a me più compete e maggiormente interessa - un contributo prezioso e molto concreto alla complessa, difficile, per certi versi ardua opera di riforma del nostro sistema amministrativo, che abbiamo avviato e che è ben lungi dall’essere completata. Il ruolo degli archivi pubblici e il problema della gestione e della conservazione dei documenti sono infatti - come ho già avuto l’occasione di rilevare nel Convegno di febbraio organizzato dalla Fondazione Bianchi Bandinelli - un tema chiave anche per l’opera di riforma e di modernizzazione dell’amministrazione, tema che voi avete avuto il merito di porre al centro dell’attenzione, anche di chi lavora alle riforme amministrative. Le funzioni di gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi sono, come è ben noto, la base fondamentale della vita quotidiana delle amministrazioni. Sappiamo bene quanto pesi negativamente la scarsa attenzione dedicata per lo più dalle pubbliche amministrazioni agli archivi e ai sistemi di protocollazione; la loro gestione antiquata e spesso inefficiente che ha ormai costi non più tollerabili per i cittadini, le imprese e per le stesse amministrazioni. Costi aggravati dalle tecnologie che ormai possono definirsi “di ieri”, le fotocopie e i fax, che sommergono le amministrazioni, se non sono ordinate da una moderna, avanzata attività di gestione dei procedimenti amministrati-
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vi e dei documenti e della loro conservazione, quando è necessario provvedere alla loro conservazione. La gestione dei flussi documentali, delle informazioni e dei procedimenti è, anche se in molti casi dovremmo dire dovrebbe essere, la linfa vitale delle amministrazioni, uno snodo decisivo, al tempo stesso una condizione, del processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Uno snodo strategico che è ricco di implicazioni su molteplici terreni. Basti pensare ad esempio: - all’utilizzazione piena delle nuove opportunità offerte dall’informatica e dalla telematica nel quadro delle potenzialità aperte dal regolamento sulla validità giuridica del documento informatico e sulla firma digitale e con le problematiche che peraltro vanno affrontate e risolte, non certo puramente esorcizzate; - alla stretta connessione tra l’innovazione nella gestione dei documenti e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi, degli iter procedimentali e delle attività di valutazione e di controllo, un terreno fondamentale per la nuova amministrazione. Un’amministrazione che punti assai più che in passato sulla qualità dei servizi, sulla qualità e tempestività delle prestazioni offerte ai cittadini, ha bisogno di collegare una moderna gestione dei documenti con una impegnativa opera di reingegnerizzazione dei processi e di costruzione di strumenti e meccanismi di valutazione e di controllo dell’attività amministrativa; - alla trasparenza per garantire l’effettività dei diritti di accesso sanciti dalla legge 241/90 e alla possibilità di accedere in tempo reale alle informazioni sullo stato delle pratiche; - alla ridefinizione delle attività di protocollazione e di archiviazione, che comporterà una velocità assai maggiore nella circolazione delle informazioni e nelle decisioni e una significativa riduzione dei costi. Vorrei inoltre sottolineare come, con l’introduzione sistematica di nuove tecniche di archiviazione, si possa realizzare non solo una riduzione dei tempi di risposta, ma una serie di effetti di notevole rilievo sull’organizzazione stessa del lavoro delle pubbliche amministrazioni. Metodologie e tecniche che favoriscono e consentono la circolazione massima delle informazioni e insieme una gestione moderna, ordinata, organizzata, razionalmente accessibile delle informazioni e dei documenti, può avere un rilevante effetto sull’organizzazione del lavoro e sulla stessa trasformazione del modello organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Può accompagnare quel processo di riforma che deve investire anche i modelli organizzativi e gestionali, abbandonando, nella maggior parte dei casi, il tradizionale modello di tipo gerarchico, burocratico che è ancora proprio della maggioranza delle nostre
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amministrazioni ma che per la prima volta non rappresenta più un obbligo di legge ma semplicemente il modello tradizionale dal quale le Amministrazioni sono autorizzate a muovere per scegliere anche soluzioni e modelli diversi. Dar vita ad un progetto basato su nuove metodologie e tecniche di gestione e di archiviazione delle informazioni e dei documenti, non è solo un modo per introdurre un fattore di razionalizzazione e di risparmio di tempi e di mezzi (motivi da soli più che validi), ma rappresenta anche una leva per ripensare gli stessi modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni. Sotto questo profilo, l’aspetto tecnologico, quello organizzativo e il fattore umano - le competenze, la professionalità di chi deve realizzare queste attività sono i tre profili fondamentali che vanno affrontati in una logica unitaria nei tempi inevitabilmente stretti, irragionevolmente brevi, nei quali dobbiamo realizzare la riforma complessiva del nostro sistema amministrativo. Dal punto di vista che più mi interessa e mi compete, io vedo quattro priorità sulle quali dobbiamo lavorare con grande determinazione ed abbiamo già cominciato a lavorare proprio a partire dal Convegno di febbraio organizzato dalla Fondazione Bianchi Bandinelli. 1. Il nuovo regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo da parte delle pubbliche amministrazioni. - Lo schema del decreto presidenziale che abroga il r.d. 35/1900, che ancora regola la materia, e delinea radicali innovazioni nella gestione dei documenti delle pubbliche amministrazioni, è ormai in uno stadio avanzata di elaborazione. Dobbiamo sottoporlo ad un’ultima fase di confronto e di valutazione, la sua rapida emanazione consentirà poi di passare alla fase operativa, ponendo le condizioni per realizzare l’introduzione di tecniche di archiviazione moderne e impostate sull’unitarietà della gestione documentale. Il regolamento fisserà gli standard uniformi e generali del sistema, che rappresentano l’elemento necessario per assicurare un’applicazione diffusa e omogenea delle nuove metodologie e la circolazione delle informazioni anche tra amministrazioni diverse e vorrei dire anche all’interno delle stesse amministrazioni. Ancora oggi all’interno della stessa amministrazione la mano destra non sa quel che fa la mano sinistra e diversi uffici lavorano agli stessi progetti sprecando risorse, e magari seguendo strade incompatibili fra loro. Ancor più occorre quindi assicurare la circolazione delle informazioni tra amministrazioni diverse secondo un principio di interoperabilità e di rete, principio su cui del resto si fonda per gli aspetti tecnologici il programma per la Rete unitaria della P.A. che costituisce uno degli impegni fondamentali
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nel processo di riforma amministrativa nel quale il Governo è impegnato. Agli standard si accompagneranno regole tecniche, che dovranno essere flessibili in rapporto all’evoluzione tecnologica per consentire un adeguato aggiornamento all’impetuoso processo di evoluzione tecnologica. Lo schema di regolamento inoltre prevede una innovazione di grande rilievo: la creazione di servizi per la gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna amministrazione ed individua la figura di responsabile per la tenuta del protocollo informatico, al quale sono attribuite funzioni delicatissime. Questa figura e la creazione di strutture dedicate, forti ed integrate nel sistema amministrativo, sono la condizione essenziale per governare questi processi e ricavarne tutti gli effetti estremamente rilevanti in termini di miglioramento della qualità delle performances del lavoro delle Amministrazioni pubbliche. 2. Nuove professionalità.- La previsione di un ufficio come quello appena ricordato presuppone l’utilizzazione di nuove professionalità -nuove per gran parte delle pubbliche amministrazioni, anche se in qualche misura queste professionalità non nascono oggi - e la loro valorizzazione. In questo senso, la contrattazione collettiva costituisce la sede per formalizzare il riconoscimento di queste nuove figure. Il responsabile del protocollo automatizzato deve avere conoscenze multidisciplinari, essere cioè dotato di un bagaglio di competenze che va dall’archivistica all’informatica; al responsabile di un ufficio che tratta una mole di documenti sicuramente ampia e diversificata sono inoltre richieste capacità organizzative e una conoscenza complessiva dell’amministrazione in cui opera e soprattutto una notevole competenza nelle specifiche discipline, metodologie e tecnologie. Il nuovo ordinamento professionale renderà più flessibile ed aderente alle capacità e alle competenze dei singoli il sistema di inquadramento del personale. Oggi la rigidità delle qualifiche funzionali e la loro eccessiva segmentazione rendono oggettivamente difficile valorizzare le professionalità. La demarcazione delle mansioni in ambiti ristretti ostacola il passaggio verso un’organizzazione per risultati, che arricchisca di contenuti il lavoro delle pubbliche amministrazioni. In questo nuovo quadro ci sarà spazio per includere nuove professionalità nelle aree più elevate, dove i livelli di responsabilità e anche di responsabilità decisionali sono tali da richiedere ampia autonomia e un bagaglio specifico di competenze. In questo senso abbiamo dato all’ARAN, l’agenzia contrattuale che rappresenta i datori di lavoro pubblici, una direttiva quadro per i rinnovi dei contratti di tutte le pubbliche amministrazioni e una specifica direttiva per il
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rinnovo del contratto dei ministeri. Quest’ultima prevede la ricomposizione delle attuali qualifiche funzionali e sottolinea la necessità di dare il giusto peso a professionalità dotate di ampia autonomia operativa; sottolinea inoltre, come funzione propria dei nuovi contratti per quanto riguarda la parte del datore di lavoro pubblico - nel caso dei ministeri, quindi, del Governo -, la necessità di valorizzare le nuove professionalità di cui le pubbliche amministrazioni hanno bisogno, di fornire un riconoscimento anche economico, oltreché professionale, adeguato, di promuovere l’upgreding professionale e tecnologico delle pubbliche amministrazioni insieme ad un downsizeing per usare queste parole ormai invalse -, ad una riduzione delle dimensioni quantitative, del numero degli addetti delle pubbliche amministrazioni. Il ridimensionamento c’è stato in questi anni e continuerà a realizzarsi, in relazione anche ad una ridistribuzione di funzioni e di compiti e a una concentrazione delle amministrazioni pubbliche sulle loro funzioni essenziali. E’ necessario però che si aggiunga anche una forte elevazione della qualità professionale e delle competenze nelle pubbliche amministrazioni e soprattutto l’introduzione - nelle pubbliche amministrazioni che ne hanno carenza, e nel caso specifico sono quasi tutte -, di figure professionali elevate, nuove. Tra queste rientra certamente il responsabile del protocollo automatizzato e dei servizi per la gestione dei flussi documentali e degli archivi, una responsabilità che non può essere affidata a qualifiche basse, perché richiede competenze e professionalità notevolmente elevate. E’ una figura professionale quindi sostanzialmente nuova nei ministeri, non essendo paragonabile all’attuale ambito di mansioni degli addetti agli archivi, mentre invece è ovviamente già operante nella specifica esperienza degli archivi storici e degli Archivi di Stato. Io penso che le due direttive, quella “quadro” e quella specifica per i ministeri, già contengono queste indicazioni, come indicazioni di ordine generale per i contratti, però non escludo, anzi penso che sia opportuno, ad esito di questa Conferenza degli Archivi, prevedere anche una direttiva integrativa specifica - da discutere con i responsabili del Ministero per i beni culturali e ambientali - che ponga l’accento sulla necessità nei contratti di prevedere espressamente, tra le nuove professionalità di cui abbiamo bisogno, quella dei responsabili dei servizi per la gestione dei flussi documentali e degli archivi e il protocollo automatizzato. 3. La formazione.- In generale, la riforma del sistema amministrativo italiano richiede una particolare attenzione al profilo delle risorse umane, sia perché in una fase di grandi trasformazioni delle regole, dei procedimenti, dell’attività e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la forma-
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zione diventa cruciale, bisogna formare al cambiamento e all’innovazione, e poiché questa innovazione è radicale, si traduce anche per moltissime amministrazioni in una rivoluzione culturale. Dal culto delle procedure, dalla adorazione di procedure tanto più belle quanto più bizantine e ingestibili, autoreferenziali e del tutto aliene dalla esigenza di assicurare qualità dei servizi e delle prestazioni ai cittadini, occorre convertirsi alla soddisfazione del cliente, del cittadino. E’ una vera e propria rivoluzione culturale, per la quale una parte, io credo consistente, dei dirigenti e dei dipendenti pubblici è pronta, se diamo loro strumenti di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione professionale. Rispetto poi alla parte che invece non è in grado di affrontare il cambiamento, bisognerà che la parte più consapevole, più moderna, più innovativa, si faccia carico anche di quelli che “resistono”. La formazione è comunque cruciale, perché da essa dipendono le sorti del processo di cambiamento. Tutti sappiamo che non si fanno grandi riforme cambiando soltanto le leggi: abbiamo l’esempio di grandi riforme legislative fatte in passato e rimaste sulla carta. Le riforme camminano infatti con le gambe delle donne e degli uomini, e in questo caso le donne e gli uomini devono essere messi in condizione di correre per recuperare decenni e decenni. Carlo Ciampi, inaugurando il Foro della pubblica amministrazione, parlava di cinquanta anni di ritardo rispetto ai paesi che hanno le amministrazioni più avanzate, più moderne, dove le amministrazioni sono un grande fattore di crescita civile, culturale e anche economica del paese. E voi sapete che è così perché lavorate nel settore che conserva la memoria storica, dove l’amministrazione è un grande fattore di crescita culturale. Da noi troppo spesso le amministrazioni sono state invece condannate, da leggi, regolamenti, procedure, culture sbagliate, ad essere prevalentemente strumenti di tortura dei cittadini, che obbligano ad una serie di adempimenti, alla produzione di scartoffie, spesso del tutto inutili. Consentitemi una divagazione, per riportare soltanto un esempio: quando l’anno scorso con la legge 127 abbiamo abrogato una vecchia legge del 1896, un articolo del codice civile, una serie di altre disposizioni, compreso alcune parti delle leggi Siccardi, che obbligavano ogni amministrazione pubblica - comuni, province, scuole, ospedali, università -, ma anche fondazioni, associazioni private, parrocchie, e così via, a ottenere la preventiva autorizzazione all’accettazione di donazioni, di legati, all’acquisto e alla vendita di immobili, abbiamo in quel modo eliminato d’un tratto solo circa 2 milioni di procedimenti che impegnavano da un lato soggetti privati e amministrazioni pubbliche, dall’altro altre amministrazioni pubbliche. Io non ho avuto la segnalazione di un solo caso in cui la soppressione di questi procedimenti, che ovviamente fa risparmiare un mucchio di tempo a milioni di persone
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nelle pubbliche amministrazioni e nella società civile, abbia creato qualche problema. Il Ministro degli esteri mi sottolineò che forse occorreva prevedere un’eccezione nel caso di acquisti di immobili da parte di governi stranieri, riportando l’esempio dell’eventualità dell’acquisto di un palazzo vicino alla Farnesina per intercettare le trasmissioni radio. Per introdurre questa eccezione, abbiamo presentato un disegno di legge che non è stato approvato perché lo stesso Ministero degli esteri non l’ha coltivato: evidentemente la cosa non era così preoccupante. Questo è l’unico caso in cui mi è stato prospettato un possibile effetto negativo. Ritengo questo esempio significativo di come le leggi debbano eliminare gli ostacoli alla innovazione, alla riforma, al riorientamento, alla rivoluzione culturale delle amministrazioni verso la qualità dei servizi e delle prestazioni, ma ribadisco come non esistano cambiamenti che si producono automaticamente solo perché si cambiano le leggi. Trascurare la valorizzazione delle risorse umane significherebbe quindi abbandonare la riforma all’insuccesso. Il progetto per la gestione dei flussi documentali e degli archivi e per l’automatizzazione dei protocolli, proprio perché è strategico, deve avere priorità e deve però essere accompagnato da specifici processi formativi: abbiamo bisogno sia dell’acquisizione di nuove professionalità, attraverso la formazione, che della riqualificazione del personale esistente. Nel piano straordinario per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni che è stato previsto dal protocollo sul lavoro pubblico, firmato nel marzo dell’anno scorso tra il Governo e le organizzazioni sindacali e che è ormai in fase di avanzata predisposizione, in questo piano straordinario dove si indicano le priorità e gli obiettivi strategici per la gestione del cambiamento, uno dei punti fondamentali deve essere la formazione del personale per i servizi per la gestione dei flussi documentali e degli archivi. I dirigenti dovranno in notevole misura essere presi dall’esterno della pubblica amministrazione, mentre si potrà formare e riqualificare il personale esistente quando è disponibile a lavorare seriamente. La valenza del progetto è comunque tale da renderne compatibile anche qualche anticipazione nell’ambito di programmi formativi già in corso e già completamente finanziati, come quelli diretti al miglioramento dell’utilizzo dei fondi strutturali o quelli finanziati dal Cipe e diretti a favorire lo sviluppo locale e la coesione e l’innovazione amministrativa. Non mancano quindi i modi e gli strumenti per veicolare un programma formativo che abbia come suo obiettivo quello di rendere operante un sistema informativo automatizzato per la gestione dei documenti. A questo si deve naturalmente accompagnare la riforma delle scuole di archivistica, sulla quale bisogna anche inve-
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stire risorse. 4. La sperimentazione. - Il progetto, finanziato dall’Aipa, di protocollo automatizzato del Dipartimento della funzione pubblica, che stiamo realizzando, può costituire un terreno di sperimentazione e un modello di riferimento per le altre pubbliche amministrazioni, proprio nell’ottica dell’accelerazione massima dell’applicazione delle nuove tecnologie. Il progetto, in particolare, si propone di reingegnerizzare i processi di protocollazione, di archiviazione e più complessivamente, dell’intera gestione dei flussi documentali. In definitiva, l’obiettivo che si vuole perseguire è quello di una gestione integrata di tutte le attività dell’amministrazione - un’amministrazione piccola, come è il Dipartimento della funzione pubblica, ma che ha una vasta e assai articolata gamma di compiti e di attività -, favorendo l’applicazione di un nuovo modello organizzativo impostato sulla condivisione delle informazioni e sulla cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni. Questa sperimentazione può essere realizzata prevedendo un’opportuna collaborazione tra Aipa, Funzione pubblica e Beni culturali anche attraverso un protocollo d’intesa, in modo da arricchirla di contenuti e accelerare il processo di diffusione del progetto. Tavolo comune.- In conclusione vorrei sottolineare che questi mesi d’intenso lavoro congiunto, di approfondimento dei contenuti, degli obiettivi e degli strumenti e il ricco contributo di questa Conferenza ci mettono in condizioni e di dar vita ad un tavolo comune con caratteristiche operative per realizzare una stretta collaborazione, su tutti i temi connessi all’applicazione delle nuove metodologie, tra Aipa, Funzione pubblica, Beni culturali, Università e ricerca scientifica. Questo tavolo comune potrà seguire il complesso delle problematiche connessa al nuovo regolamento, lavorare per cogliere tutte le opportunità, sia sul versante formativo, sia su quello delle dotazioni strumentali che su quello del reperimento delle nuove professionalità.
SALVATORE ITALIA Direttore generale per i beni archivistici
Introduzione ai lavori
Siamo in un momento particolarmente felice, in cui l’attenzione dell’opinione pubblica (sia nazionale che internazionale) è rivolta al nostro patrimonio culturale. Appena un anno fa nello scenario di Villa Borghese si apriva la prima pagina di un nuovo libro o anche la prima di quella serie di porte cui accennava il ministro Veltroni qualche giorno fa al Ninfeo di Valle Giulia in occasione di una tra le prestigiose manifestazioni dedicate all’archeologia, culminate sabato 27 giugno nella memorabile apertura di Palazzo Massimo. Un percorso attraente ed affascinante, scandito da una straordinaria sequenza di date e di scadenze annunciate e rispettate, un percorso attraversato da una porta dopo l’altra – come diceva il ministro – e che, quando si dischiudono dopo un lavoro preparatorio intenso ed appassionato al quale concorrono tutte le componenti e le risorse umane del Ministero, offrono allo spettatore un magnifico insieme di tradizioni e di cultura, di arte e di storia. È il rinascimento del nostro patrimonio culturale - lo ha scritto un’autorevole rivista straniera – che continuerà in un crescendo che si prevede di grande spettacolarità, come sabato scorso ha annunciato il ministro Veltroni. Ecco, in questa fase così ricca di soddisfazioni e di successi per l’Amministrazione, quando ancora non si è spenta l’eco delle emozioni e delle incredibili sensazioni offerte dall’apertura di Palazzo Massimo, oggi veniamo ad inaugurare la Conferenza nazionale degli archivi. Uso un termine sportivo, è un’altra “tre giorni” che certamente non può assumere le stesse connotazioni di interesse per i mass-media come la “tre giorni” da poco conclusa, ma che noi giudichiamo comunque importante; essa si pone come un tassello di rilievo nel mosaico dei beni culturali che il nostro ministro ha tracciato per il terzo millennio. E non è casuale, ma – anzi – assai significativo che, nell’arco di pochi mesi si sia già svolta una Conferenza nazionale delle biblioteche e sia anche
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Salvatore Italia
in corso la preparazione della prima Conferenza nazionale dei beni ambientali e del paesaggio. Tutti i settori dei beni culturali alla vigilia di un grande processo di riforma offrono al contesto e al dibattito i loro problemi, le necessità di riordino, le prospettive future. Oggi il mondo degli archivi esce allo scoperto, conscio della necessità di far conoscere anche ai non addetti ai lavori il proprio ruolo che non è quello di mero conservatore di documenti che hanno fatto e sono la storia. Nel contesto attuale, che vede la nostra società al centro di radicali rivoluzioni in ordine alla cultura del documento e al trattamento delle informazioni, gli archivisti intendono non solo sottolineare e ribadire una professionalità capace di garantire la conservazione e la corretta gestione del documento, ma anche proporsi come essenziale punto di riferimento nell’azione di governo di un processo di trasformazione imposto dalle nuove normative sull’accesso e sulla tutela dei dati personali e reso indilazionabile dalle innovazioni tecnologiche e dalla comunicazione multimediale. La Conferenza nazionale, come si può constatare dal programma, vede coinvolte tutte le componenti impegnate nel settore, dallo Stato alle Regioni, dagli altri enti locali alle Università e alle istituzioni culturali. Nelle quattro sessioni si discuterà delle nuove frontiere dell’accesso, della produzione di nuovi strumenti di ricerca e della revisione di quelli tradizionali, della nuova definizione dei requisiti della professione di archivista, delle conseguenti nuove esigenze di formazione, dell’aggiornamento, della riqualificazione del personale, dell’individuazione di nuovi percorsi formativi in collaborazione con altri soggetti, Funzione pubblica e Regioni in primo luogo. Si parlerà del policentrismo della conservazione, dello stato di tenuta della documentazione pubblica, della digitalizzazione e dei suoi riflessi sugli archivi in formazione, delle risorse da destinare alla conservazione dei nuovi archivi. Su tutti questi fronti gli archivisti italiani sono già impegnati anche nell’ambito internazionale. La Conferenza nazionale che sta per aprirsi vuole rendere piena visibilità ad un settore finora troppo appartato. A ben riflettere gli archivi sono il tessuto connettivo del sistema dei beni culturali. Il monumento e il reperto d’arte sono essi stessi documenti che testimoniano nelle linee più essenziali la storia delle civiltà di un Paese e lo storico dell’arte, l’archeologo, l’architetto sanno bene quale è il ruolo dell’archivista e come i documenti di archivio costituiscano l’insostituibile fonte per i loro studi e le loro ricerche.
Introduzione ai lavori
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Mi avvio ora a concludere con alcuni doverosi e sentiti ringraziamenti. Anzitutto al Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali e ambientali, Walter Veltroni, la cui presenza e partecipazione ai lavori della Conferenza ci onora. Vorrei poi ringraziare il ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini il cui intervento testimonia l’attenzione per il settore degli archivi nonché una sensibilità personale della quale gli siamo grati. Al Sottosegretario on. La Volpe va il merito di aver progettato la Conferenza. Se questa avrà successo, come spero, sarà il risultato di un eccezionale lavoro di gruppo, che ha coinvolto funzionari sia dell’Ufficio centrale che dell’Archivio centrale dello Stato il cui entusiasmo e le cui capacità ho personalmente constatato in sede di coordinamento e che intendo accomunare nel più vivo elogio e ringraziamento.
PAOLA CARUCCI Soprintendente all’Archivio centrale dello Stato
Il futuro degli archivi tra servizio al cittadino e ricerca storica
Nel raccogliere la proposta del sottosegretario La Volpe di una conferenza nazionale degli archivi, si è deciso di impostarla su un confronto diretto tra l’Amministrazione archivistica dello Stato e alcune tra le principali istituzioni pubbliche e private con le quali gli archivisti entrano in contatto nell’esercizio della loro professione: gli utenti delle sale di studio, in primo luogo, che rappresentano i destinatari del nostro lavoro di recupero, salvaguardia e trattazione delle fonti archivistiche; le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, le camere di commercio, istituzioni culturali, e alcuni tra i soggetti pubblici e privati che, da un lato, nell’esercizio delle loro funzioni producono documenti e, dall’altro, contribuiscono a vario titolo alla salvaguardia o alla valorizzazione delle fonti; infine l’Autorità per l’informatica e il Garante dei dati personali, rappresentando gli archivi elettronici e la consultabilità dei documenti due momenti essenziali nell’attività presente e futura dell’Amministrazione archivistica che ha la responsabilità di conservare permanentemente la memoria storica del paese e garantire e promuovere la ricerca scientifica sulle fonti documentarie. Come è noto, la legge Bassanini ha conservato all’Amministrazione archivistica dello Stato tutte le funzioni già disciplinate dall’ottima legge del 1963: si tratta di un complesso di norme che si rivolgono alla salvaguardia delle fonti archivistiche del passato, anche recente, e alla corretta formazione degli archivi correnti, quelli per intenderci cui ogni cittadino si rivolge per il disbrigo delle pratiche, destinati grazie al semplice decorrere del tempo a incrementare, previe operazioni di selezione, la connessione tra il passato e il futuro, il richiamo a Giano bifronte assunto dalla Comunità internazionale degli archivisti come simbolo della funzione esistenziale, prima ancora che storica, degli archivi nella vita di ogni paese. Il principio fondamentale su cui si basa la legge archivistica del 1963, che discende anche dal fatto che gli archivi sono beni patrimoniali, è quello di
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rispettare, ai fini della conservazione, la natura giuridica dell’ente produttore del proprio archivio, distinguendo tre categorie di archivi: archivi dello Stato, archivi di enti pubblici territoriali e non territoriali, archivi privati. L’Amministrazione archivistica dello Stato ha come obiettivo prioritario la conservazione, presso l’Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato provinciali, degli archivi prodotti nel corso dei secoli da organi centrali e periferici degli Stati preunitari e di quelli dello Stato italiano, di un patrimonio cioè che è per sua natura demanio dello Stato. La legge impone agli enti pubblici territoriali e non territoriali di conservare, ognuno presso di sé, il proprio archivio storico in apposita sezione organizzata ai fini della ricerca: 20 regioni, circa 100 province, oltre 8.000 comuni e decine di migliaia di enti pubblici non territoriali. Sono sottoposti a regime di demanio, rispettivamente regionale, provinciale e comunale gli archivi degli enti pubblici territoriali, mentre quelli degli enti pubblici non territoriali sono beni patrimoniali indisponibili. La legge riconosce ai privati - famiglie, personalità, imprese, partiti politici, sindacati, istituzioni sanitarie, assistenziali e previdenziali, società finanziarie e assicurative, istituzioni culturali e scientifiche, ecc. - la più ampia libertà nei confronti dei propri archivi. Solo quando l’Amministrazione archivistica dello Stato ne dichiari il notevole interesse storico sorgono per il proprietario o possessore gli obblighi di conservazione, mantenimento dell’integrità, autorizzazione all’accesso, scarto autorizzato, eccetera. Oltre agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, si ha notizia di molti archivi privati conservati presso archivi di Stato, archivi storici comunali, archivi storici diocesani, istituti storici del Risorgimento, Istituti storici della Resistenza, fondazioni, biblioteche per lo più comunali, università, banche e istituzioni le più diverse. Qualunque sia la natura giuridica, spetta dunque al soggetto produttore dell’archivio farsi carico della conservazione e della gestione non solo quando i documenti servono all’ente stesso per le sue finalità pratiche, ma anche quando queste si affievoliscono e prevale un interesse generale della collettività alla conservazione della memoria storica nazionale e alla ricerca. Ne consegue che vanno considerate in maniera distinta le funzioni esercitate dall’Amministrazione archivistica dello Stato nei confronti delle fonti statali rispetto a quelle esercitate nei confronti delle fonti non statali. Il patrimonio archivistico appartenente allo Stato e conservato nella rete degli Archivi di Stato si aggira ormai sui circa 2.000 chilometri lineari di documenti per un arco di tempo che va dal sec. VIII ai giorni nostri. Tutto questo patrimonio è stato descritto nei 4 volumi della Guida generale degli Archivi di Stato italiani cui deve aggiungersi un quinto volume di aggiorna-
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menti e indici generali. L’Italia è l’unico paese al mondo che abbia realizzato una guida così articolata e complessa in cui si descrive, secondo un progetto storico-istituzionale unitario, il quadro delle istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie che hanno operato sul territorio della penisola a partire dal medioevo e di cui si siano conservati nuclei più o meno consistenti degli archivi da esse prodotte. Alle fonti delle istituzioni pubbliche si aggiungono gli archivi notarili, gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, archivi di enti pubblici in deposito e archivi privati acquisiti per deposito, acquisto o dono. Gli enti pubblici e i privati, ciascuno nel proprio ambito, conservano e gestiscono il proprio archivio storico. A fronte della più ampia autonomia di gestione si pone una esigenza di parametri tendenzialmente uniformi ai fini della conservazione, dell’ordinamento dei fondi archivistici e dell’elaborazione degli strumenti di ricerca, dello scarto e dell’integrità delle fonti, della garanzia dell’accesso ai ricercatori, di una coerente applicazione delle norme sulla tutela della riservatezza, dei criteri per la dichiarazione di notevole interesse storico, del divieto di esportazione non autorizzata. Si pone inoltre come essenziale una esigenza di concentrazione e diffusione delle notizie circa l’esistenza delle fonti archivistiche, la loro sede di conservazione - che è un dato essenziale dal momento che i documenti sono esemplari unici nel loro contesto di formazione -, l’esistenza o meno di adeguati strumenti di ricerca, gli orari del servizio al pubblico. È dunque nell’ambito della vigilanza, della valorizzazione, della formazione professionale e della comunicazione che l’Amministrazione archivistica dello Stato opera nei confronti degli archivi non statali attraverso una rete di 20 Soprintendenze: i compiti più rilevanti delle Soprintendenze attengono alla dichiarazione di notevole interesse storico degli archivi privati e al nulla osta per lo scarto dei documenti degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati. Svolgono funzioni ispettive, di consulenza circa l’organizzazione degli archivi correnti, valutano la validità scientifica degli strumenti di ricerca, si pongono come tramite tra il ricercatore e il privato detentore di archivio per l’accesso alle fonti, definiscono con il proprietario i limiti di riservatezza. Non è difficile immaginare come per la conservazione e valorizzazione dello sterminato patrimonio archivistico non statale - che risulta solo parzialmente censito - sia opportuna la massima collaborazione dei soggetti istituzionalmente coinvolti. In considerazione della particolare storia politico-istituzionale l’Italia è, nel mondo, lo Stato che ha avuto nel corso dei secoli la più complessa e articolata varietà di istituzioni politiche amministrative e giudiziarie.
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Ciò ha influito sulla forte impronta giuridico-istituzionale propria dell’archivistica italiana, dal momento che lo studio degli ordinamenti giuridici in vigore nelle diverse epoche e nei diversi Stati della penisola è il punto di partenza per ogni nostro intervento di riordinamento dei vari fondi archivistici. La stretta connessione tra la normativa nel corso dei secoli, la produzione documentaria e l’organizzazione degli archivi emerge dagli statuti comunali, dalle disposizioni che ogni grande statista nel riorganizzare l’ordinamento burocratico dello Stato ha specificamente dato per la tenuta e la conservazione degli archivi: basti qui ricordare Carlo V e suo figlio Filippo II, che istituivano nel sec. XVI a Simancas l’Archivio della corona di Castiglia, mentre a Napoli contemporaneamente confluivano in Castel Capuano gli archivi della zecca e della Camera della sommaria; a Sisto V che con la bolla Immensa aeterni Dei del 1588 portava a compimento la trasformazione amministrativa dello Stato pontificio iniziata alla chiusura del Concilio di Trento e definiva i compiti di conservazione degli archivi amministrativi e giudiziari; a Maria Teresa d’Austria che combinando le riforme dei catasti e dell’amministrazione locale dello Stato definiva norme rilevanti per la conservazione degli archivi, mentre al principe di Kaunitz, cancelliere aulico e archivista generale dell’Archivio imperiale di Vienna, va ricondotta l’istituzione dell’Archivio governativo di Milano per la concentrazione degli archivi politici e finanziari; a Napoleone che all’intento di razionalizzare l’organizzazione burocratica dello Stato e delle circoscrizioni territoriali, imprimendo una svolta decisiva negli ordinamenti statuali dei due secoli successivi, univa quella megalomane visione dell’impero che lo indusse a fare razzia non solo di opere d’arte ma anche di archivi degli Stati entrati a farne parte. L’incrocio internazionale delle fonti archivistiche è proprio dell’attività delle segreterie di Stato degli affari esteri, ma è anche un tratto rilevante nei paesi che, come l’Italia, hanno subito varie dominazioni straniere. Per illustrare la peculiarità delle fonti archivistiche, vale la pena di ricordare una vicenda particolare dell’Italia nel corso delle seconda guerra mondiale: il trasferimento al nord degli archivi dei ministeri dopo l’8 settembre del ‘43, mentre al sud si era costituito il Governo militare alleato. Gli archivi del Governo militare alleato, che in un primo momento sembrava dovessero essere lasciati in Italia, furono invece trasferiti a Washington. Recentemente è stato acquistato il microfilm degli atti della Commissione alleata di controllo. Gli archivi dei ministeri italiani trasferiti nella Repubblica sociale italiana, fortunosamente recuperati alla fine della guerra, vennero in gran parte trattenuti dagli alleati fino alla firma del trattato di pace nel ‘47 e microfilmati in duplice ma non identico esemplare, uno per gli inglesi e uno per gli americani: sarà un archivista di Stato, Leopoldo Sandri, futuro sovrintendente del-
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l’Archivio centrale dello Stato, a fungere da tramite tra gli alleati e le amministrazioni centrali italiane per rendere meno umiliante ai nostri ministeri la richiesta dei precedenti degli affari in corso ai rappresentanti di due governi stranieri. In questo secolo, tra i fatti rilevanti sotto il profilo istituzionale, va segnalata la diffusione degli enti pubblici dopo la prima guerra mondiale e poi ancora durante il fascismo e nella repubblica e la recente controtendenza alle privatizzazioni; va altresì rilevata, a partire dagli anni Settanta, la spinta verso il decentramento regionale: questo fatto rende indilazionabile l’istituzione degli Archivi storici regionali. Sino ad ora solo la Valle d’Aosta vi ha provveduto e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno istituito il rispettivo Archivio storico provinciale. Sono molte e importanti le funzioni di cui la documentazione più rilevante è ormai rappresentata dalle serie archivistiche delle Regioni e il termine di 40 anni per considerare storico il loro archivio è troppo lungo, soprattutto trattandosi di enti ove non operano organismi analoghi alle Commissioni di sorveglianza degli uffici statali per la selezione dei documenti e ove non esiste ancora una adeguata struttura archivistica pronta ad accogliere – ove occorra – i versamenti anticipati. A lungo si è dibattuto nei due decenni passati sulla opportunità di favorire la conservazione delle fonti archivistiche in istituti di concentrazione ovvero di favorire la presenza capillare delle fonti sul territorio in cui si sono prodotte: discussione alimentata sia dal decentramento regionale sia dalle norme di soppressione degli enti inutili e che assunse talora toni demagogici. Il fenomeno degli Archivi di concentrazione per le carte degli organi dello Stato è un fenomeno che si è verificato, sia pure con modalità diverse, in tutti gli Stati del mondo, così come negli Stati federali o a forte autonomia regionale si sono creati o si vanno creando Archivi regionali di concentrazione per le fonti archivistiche prodotte dagli uffici delle regioni; e ovunque nel mondo sembrano esistere Archivi storici comunali. Sia la rete degli Archivi di Stato, sia l’insieme di altri Istituti archivistici a livello comunale, provinciale o regionale rappresentano tutti dei luoghi di conservazione che favoriscono anche l’acquisizione di fonti di altra provenienza. Non si può imporre la concentrazione degli archivi degli enti pubblici, né tanto meno degli archivi privati, ma – a mio avviso – è legittima una politica che favorisca forme differenziate di concentrazione, soprattutto per enti pubblici estinti, cui possano concorrere non soltanto lo Stato e le Regioni, ma anche ad esempio le camere di commercio (come avviene in Germania per gli archivi di impresa), le banche, le associazioni di categoria o altro: la
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concentrazione riduce la spesa di gestione, semplifica la formazione di un personale qualificato, assicura sui tempi lunghi la salvaguardia del materiale documentario e rende più agevole l’indagine ai ricercatori. Mentre è marginale ai fini di una analisi generale del problema della conservazione delle fonti archivistiche non statali il fatto che nuclei di carte siano presenti in Istituti che non hanno tra i loro fini istituzionali la conservazione di fonti archivistiche, penso ad esempio a varie biblioteche comunali o alle università, è più rilevante invece il fenomeno di istituzioni culturali, nate con finalità specifiche e spesso con una più o meno spinta connotazione ideologica, che hanno tra i loro fini la acquisizione di fonti archivistiche e la promozione della ricerca su quelle fonti: penso agli istituti storici del Risorgimenti, agli istituti storici della Resistenza, ad alcune fondazioni collegate ad un partito politico, a un sindacato, a una personalità di rilievo. Queste istituzioni, anche se non tutte allo stesso grado o con la stessa serietà, riescono a svolgere un ruolo attivo nella conservazione di quelle fonti archivistiche i cui possessori si riconoscono nella particolare posizione ideologica dell’istituto e nel recupero di archivi di varia natura. Meritano dunque un sostegno pubblico, statale o regionale, nello specifico ambito della prestazione di un servizio archivistico, come pertanto già in qualche caso accade. Tutta la nostra esperienza nel settore della tutela sugli archivi mostra che scarsa è l’efficacia delle sanzioni, ove non abbiano anche delle implicazioni pecuniarie come nel caso degli archivi notarili e di alcune serie giudiziarie, o penali nel caso in cui si arrivi a identificare chi ha dato un ordine indebito di distruzione. Per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali è opportuno definire chi è responsabile della tenuta degli archivi, come ad esempio nel decreto 344/1994 sul rinnovo delle Commissioni di sorveglianza negli uffici statali, e prevedere sanzioni precise; per la conservazione degli archivi privati valgono di più norme di defiscalizzazione e incentivanti, anche nel senso di favorire il deposito o la donazione o la vendita presso Archivi di concentrazione esistenti o da istituirsi. Da questo riferimento alla varietà nei modi di conservazione delle fonti non statali emerge un problema molto rilevante ai fini della effettiva possibilità di fornire un servizio qualificato, quello cioè della formazione professionale degli archivisti. Il lavoro archivistico, nonostante troppo spesso persone che mai hanno messo piede in un Archivio pretendano di insegnarci in che cosa consiste il nostro mestiere, è un lavoro di alta specializzazione: le fonti archivistiche, come si è detto, sono il materiale residuo di attività politica, amministrativa, giudiziaria, ecclesiastica e religiosa, imprenditoriale, professionale, artistica, eccetera. L’analisi di ogni nucleo di carte conservate richie-
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de uni studio di natura storico-giuridica per ricondurle con sicurezza a una specifica magistratura o a un determinato ente e non c’è dato descrittivo che non sia frutto della mediazione intellettuale dell’archivista. Se l’approccio metodologico è lo stesso per le fonti medievali, moderne e contemporanee, è impossibile padroneggiare la storia, la storia del diritto e delle istituzioni per un arco di dodici secoli, così come è impossibile seguire la produzione scientifica che ha fatto ricorso a fonti così diversificate sotto l’aspetto cronologico e territoriale, anche se nella pianificazione dei nostri lavori di riordinamento e inventariazione è essenziale avere il polso delle istanze della ricerca. Attualmente solo per il personale dell’Amministrazione archivistica dello Stato e nei pochi casi espressamente previsti dalla legge del 1963 si ha una formazione specialistica, oltre a casi particolari dovuti a eventi casuali o alla presenza di una specifica sensibilità legata spesso a situazioni meramente contingenti. Oggi è indilazionabile la distinzione di due diversi profili professionali al livello più alto di specializzazione post lauream, l’archivista-paleografo per le fonti medievali e moderne e l’archivista contemporaneista, cui serve oltre a una formazione storica e di storia dell’amministrazione anche una più specifica formazione giuridica e informatica, essendo chiamato a svolgere anche quelle delicate funzioni di sorveglianza sugli archivi in formazione che comportano la selezione e lo scarto e di consulenza sull’organizzazione degli archivi correnti. Una formazione specifica deve essere anche prevista per gli archivisti che dovranno operare negli archivi correnti della pubblica amministrazione o negli archivi storici e correnti di singole istituzioni. Ciò impone una riforma delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica e un coordinamento con l’università, specie per quanto attiene ai programmi delle lauree brevi. È indubbio che negli ultimi 20 anni alcune regioni, soprattutto, ma anche province e comuni abbiano svolto un ruolo importante nel contribuire alla valorizzazione di fonti archivistiche presenti sul territorio: paradossalmente proprio le regioni, mentre hanno trascurato i propri archivi, hanno promosso e finanziato iniziative volte alla conoscenza e all’inventariazione di fonti archivistiche comunali, di enti assistenziali, di archivi privati o altro. A questa attività di valorizzazione si collega la comparsa sul mercato di cooperative e di altri operatori privati nel settore archivistico, dapprima per fonti non statali e ora, limitatamente, anche per alcuni interventi negli Archivi di Stato. È questo un settore poco chiaro, in cui a volte si realizzano forme di monopolio, in cui mancano seri parametri per la valutazione del lavoro e dei costi, in cui accanto a persone ben preparate operano persone del tutto incapaci che praticano prezzi altissimi, in considerazione del fatto che di massima il committente non è in grado di valutare la
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qualità e la difficoltà del lavoro: in questo ambito le Soprintendenze archivistiche svolgono un ruolo rilevante, anche se troppo spesso sono chiamate a valutare il lavoro già eseguito e, ove non sia loro esplicitamente richiesto, non entrano nel merito dei costi. Non condivido l’ottimismo di chi ritiene che la qualità del servizio archivistico - sia ad uso amministrativo che di ricerca – migliori grazie alla diffusione dell’automazione, se non si provvede nel contempo alla qualificazione professionale di chi è chiamato ad operarvi. E d’altro canto l’automazione costituisce ormai in tutti gli ambiti della società la modalità in via di espansione per la diffusione dell’informazione. Prioritaria è dunque l’automazione di alcuni servizi, quali la gestione della sala di studio o quella dell’attività di sorveglianza sugli archivi dell’amministrazione statale e di vigilanza sugli archivi non statali, già realizzata in alcuni dei nostri istituti. L’automazione applicata alla ricerca sulle fonti tradizionali pone certamente agli archivisti problemi ancora in via di sperimentazione, ma non insolubili sotto il profilo teorico o scientifico, come si può evincere anche dagli esempi proposti in questa Conferenza, nei locali della sala di studio. Notevoli sono ai fini della ricerca gli sviluppi impliciti nel collegamento in rete di strumenti di ricerca relativi a fonti coeve e afferenti a funzioni tra loro interferenti; nella riproduzione su CD Rom di documenti iconografici, fotografie, mappe e carte, disegni tecnici, progetti architettonici, ma anche documenti testuali, almeno per le serie più consultate, riordinate e correttamente descritte. Ciò comporta la necessità di organizzare in maniera diversa le sale di studio e di riqualificare il personale di tutti i livelli; non incide sulla metodologia del riordinamento, mentre richiede una complessa opera di normalizzazione e alcune innovazioni nei criteri di descrizione. L’automazione pone purtroppo problemi serissimi di costi di gestione, tenendo conto anche del fatto che l’utenza degli archivi è un’utenza qualificata e quindi inevitabilmente limitata. Non siamo ancora in grado di prevedere se la diffusione su Internet dei nostri strumenti di ricerca farà emergere nuovi fruitori. Di massima l’approccio alle fonti archivistiche per un pubblico non specialistico richiede una forte mediazione o una mirata funzione didattica, mentre al ricercatore di professione va garantita la massima libertà di ricerca. L’applicazione dell’automazione alla gestione degli archivi correnti della pubblica amministrazione, il controllo informatizzato dei flussi documentari e infine il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico, costituiscono un fatto epocale, una autentica rivoluzione che richiede una diversa organizzazione del lavoro burocratico e un personale qualificato sia sotto il profilo archivistico che sotto il profilo informatico. Non si può applicare a
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pieno la legge sulla trasparenza del procedimento amministrativo, ove non si riorganizzi una corretta gestione degli archivi correnti, non si prendano decisioni oculate circa l’opportunità di riproduzione dei documenti su microfilm o su disco ottico a fini meramente gestionali in alcuni casi, a fini sostitutivi in altri. Il ministro Bassanini ha colto questa esigenza che noi abbiamo segnalato invano per tanti anni. Va rilevato l’impegno dell’Aipa nella produzione di una adeguata regolamentazione, che tiene conto anche delle esigenze tradizionalmente acquisite dall’archivistica. La diffusione degli archivi elettronici pone un problema teorico fondamentale, che richiede la collaborazione degli archivisti di Stato e degli informatici, nel caso italiano dell’Aipa, in ordine alle modalità di conservazione permanente degli archivi elettronici. Questo problema a tutt’oggi non ha trovato una soluzione sicura in nessun paese, ma ha portato a una rivalutazione, o meglio alla scoperta, da parte del mondo anglosassone della diplomatica del documento contemporaneo e della tradizione archivistica europea e soprattutto italiana, che fin dal sec. XVIII ha elaborato criteri di classificazione e registrazione dei documenti, caduti in disuso negli ultimi decenni nella generale degradazione della pubblica amministrazione e riemersi di recente proprio per la loro efficacia in ambiente elettronico. Sempre in tema di evoluzione tecnologica va fatto un riferimento a quelle che continuano anacronisticamente a chiamarsi “nuove fonti”: fotografie, audiovisivi, pellicole cinematografiche. Come è evidente per chi opera professionalmente nel settore delle fonti, non è in base alla tipologia del supporto che si individua l’amministrazione preposta alla conservazione e alla tutela, bensì in base al processo di formazione della fonte. Ne consegue che negli archivi delle pubbliche amministrazioni, così come in quelli di soggetti privati, sono presenti quantità cospicue di fotografie che sono a tutti gli effetti documenti archivistici. Così come per le registrazioni sonore che troviamo negli archivi della polizia o delle procure o dei tribunali non vi è alcun dubbio circa la loro natura di documento che viene a sostituire o ad aggiungersi al tradizionale verbale scritto. Analogamente avviene per le pellicole cinematografiche: ho appena visitato l’Archivio nazionale di Washington che conserva oltre 300.0000 pellicole cinematografiche prodotte dai vari Dipartimenti dello Stato nell’esercizio dei loro compiti istituzionali. Noi conserviamo poche centinaia di pellicole, un piccolo nucleo degli anni Venti appartenenti al Ministero dell’agricoltura e foreste e un gruppo più cospicuo, assai rilevante sotto il profilo storico, relativo alla propaganda di supporto al Piano Marshall, per le quali abbiamo avviato un confronto con quelle conservate negli Stati Uniti. Tali pellicole rientrano nel campo delle fonti archivistiche, ma è evidente che le pellicole e gli audiovisivi prodotti con altre finalità rien-
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trano nei compiti istituzionali della Cineteca di Stato, della Discoteca di Stato, di istituzioni specializzate come l’Archivio storico audiovisivo del movimento operaio, di biblioteche, mediateche o altro. Ciò può comportare forme di collaborazione tra amministrazioni diverse specie ai fini della conservazione fisica: noi ad esempio per il restauro delle pellicole ci siamo rivolti a Cinecittà, ma ove si trattasse di fonti molto più numerose potrebbe riuscire conveniente attrezzare un laboratorio interno, come avviene per esempio nell’Archivio federale di Coblenza che conserva i cospicui fondi cinematografici relativi alla propaganda nazista. In ordine a queste fonti la legge Ronchey si rivela assolutamente inadeguata. La legge infatti è stata pensata per i musei e quando parla di fotografie è evidente che allude alle fotografie di opere d’arte, non alle fotografie come bene culturale in sé: mancano pertanto parametri per valutare sotto il profilo economico il diritto d’autore o eventuali diritti d’uso e di riproduzione commisurati ai prezzi e alle tirature dei libri di storia e non dei libri d’arte, sicuramente più costosi. Così come non vi è alcun cenno alle ricerche per corrispondenza che, a mio avviso, costituiscono un servizio che può essere pagato all’utente, laddove la ricerca svolta di persona in sala di studio deve invece essere gratuita. Un’ultima rilevante questione, che verrà trattata nell’ultima sessione della Conferenza, riguarda il tema dell’accesso agli archivi amministrativi ma soprattutto l’ammissione a consultare per motivi di studio i documenti riservati. Due aspetti in particolare risultano rilevanti: la disciplina attuata dal Ministero dell’interno per la concessione delle autorizzazioni e la delega al governo per emanare un provvedimento relativo alla tutela dei dati personali nell’ambito della ricerca storica. Rispetto al primo punto, che ha dato luogo a conflitti di interpretazione sia per la legge archivistica del 1963 sia per la legge sulla tutela dei dati personali del 1966, va rilevata la sensibilità mostrata dal ministro Napolitano, quando è intervenuto in questa sede in occasione del cospicuo versamento del Fondo per il culto, alle esigenze della ricerca storica contemporanea nel rispetto ovviamente della normativa vigente. Rispetto al secondo punto si sono rivelati di grande utilità gli incontri preparatori a questa Conferenza, che hanno consentito di analizzare i vari aspetti del problema, evidenziando tra l’altro l’opportunità di elaborare un codice deontologico per gli archivisti e i ricercatori. Sono questi i temi principali su cui avremo l’opportunità di riflettere in questi giorni con l’obiettivo, almeno da parte nostra, di raggiungere una più diffusa consapevolezza della natura dei problemi e una larga possibilità di collaborazione.
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LORENZA DAVÒLI Coordinamento delle Regioni
Il ruolo delle regioni e degli enti locali nelle valorizzazioni dei beni archivistici
Come rappresentante del Coordinamento delle Regioni esprimo il mio compiacimento per questo convegno che ci offre l’occasione di riflettere insieme sulla realtà degli archivi. Quando si parla di cultura si tende a pensare in via prioritaria, per non dire esclusiva, a musei, teatri, biblioteche, trascurando di ricordare gli archivi che invece sono a pieno titolo beni culturali. Questo accade tra i cittadini, che spesso non hanno un’idea precisa di cosa sia un archivio o, se ne hanno avuto esperienza personale, lo identificano come un luogo polveroso prodotto da un’amministrazione poco efficiente. Accade poi purtroppo che, tra gli addetti ai lavori, si tenda a privilegiare altre forme di vita culturale, relegando gli archivi al ruolo di strumenti amministrativi. In realtà l’archivio vive in una condizione di ambiguità: è il luogo in cui il diritto trova la sua certificazione e nasce quindi da esigenze puramente pratiche, ma è contemporaneamente anche il luogo delle fonti primarie della storia, la testimonianza di una civiltà amministrativa, come ha ben messo in luce Isabella Zanni Rosiello nelle sue pubblicazioni, che hanno il pregio del rigore unito a quello della chiarezza. La legislazione recente ha posto altresì alla prassi archivistica nuovi problemi: da un lato gli archivi sono investiti da norme che prevedono la trasparenza, il diritto di accesso all’informazione garantito a tutti e, dall’altro, da disposizioni che tutelano la privacy dei dati personali, fatto che potrebbe modificare radicalmente il diritto alla ricerca storica. Certo si tratta di una materia ancora in fase di analisi e di studio - che tra l’altro sarà oggetto di dibattito nella IV sessione di questa Conferenza – ma credo che non vada sprecata l’occasione per realizzare compiutamente l’accesso alla documentazione come servizio al cittadino. Va poi detto che la trasparenza della pubblica amministrazione, prevista
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dalla legge 241/90, non c’è se gli archivi non sono ordinati e aggiornati nei dati; a tal fine dovrebbe essere contrastata la tendenza alla scomparsa nei comuni dell’ufficio archivio, poiché questa funzione va mantenuta seppure in presenza di un protocollo informatizzato. Stiamo assistendo a una fase delicata per quanto riguarda la gestione dei documenti, e segnatamente ad una fase di passaggio che porterà verso gli archivi elettronici. È una transizione che va condotta correttamente per porre le basi di sistemi informativi comunali efficaci, che consentano l’accesso alla documentazione e favoriscano la circolazione dell’informazione tra i cittadini. D’altronde, per evitare che l’obiettivo della globalizzazione si traduca in appiattimento culturale è importante salvaguardare i valori delle realtà locali, e quindi anche favorire lo sviluppo e il buon funzionamento delle istituzioni deputate a conservare la memoria storica. Per quanto riguarda le riforme legislative, occorre affermare che non c’è riforma dello Stato, della Pubblica Amministrazione, non c’è rinascita del paese senza le comunità locali. Nelle norme introdotte in questo ultimo decennio, pur tra contraddizioni e andamenti non sempre lineari, emerge una tendenza a riconoscere un ruolo centrale nei processi decisionali, ossia nella politica del paese, alle comunità locali. Da questo punto di vista ci pare che il d. lg. 31 marzo 1998, n. 112, per quanto concerne il capo V relativo ai “Beni e attività culturali” rappresenti un’occasione mancata per responsabilizzare maggiormente le comunità locali nella salvaguardia degli istituti e dei beni culturali presenti sul territorio. Il decreto non prevede la possibilità di nuovi assetti per gli archivi, ribadendo sostanzialmente la normativa esistente (il d.p.r. 1409/1963). L’unico strumento previsto dal d.lg. 112/98 per rimettere in gioco gli archivi e farli dialogare con i musei, le biblioteche e gli altri beni culturali è costituito dalla Commissione per i beni e le attività culturali. È in questa sede, infatti, che si sostanzierà l’attività di valorizzazione dei beni culturali e quindi anche degli archivi, tramite una politica di concertazione, forme di cooperazione tra Stato, Regione, enti locali, Conferenza Episcopale e imprese. Qui si giocheranno le effettive possibilità di una corretta gestione del cambiamento. La Commissione, che ha il compito di istruire una proposta di piano annuale e poliennale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, dovrà essere in grado di armonizzare le iniziative dei vari livelli dell’organizzazione statale, regionale, degli enti locali e degli altri
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soggetti pubblici e privati coinvolti. È importante fare sì che tale Commissione, sede unica di concertazione e di raccordo strumentale e funzionale, possa lavorare al meglio e le Regioni si impegneranno per tale fine. È sul piano della valorizzazione, almeno nei suoi risvolti “territoriali”, che si giocheranno le partite decisive per la riforma del comparto beni culturali. Crediamo che anche gli archivi e la loro organizzazione, nonostante la ribadita “centralità” dello Stato nel d. lg. 112/98, verranno inevitabilmente investiti dall’applicazione dei principi contenuti nella Bassanini: sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, adeguatezza. Bisognerà ricercare, anche per l’organizzazione archivistica, una piena autonomia di gestione degli istituti, per garantire appunto efficacia, efficienza, economicità. Ed è nell’ambito dell’organizzazione territoriale che si troveranno le giuste connessioni con le altre istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali del patrimonio locale. Per quanto concerne il provvedimento di attuazione della Legge Bassanini che riformerà il Ministero per i beni culturali e ambientali, non è sostenibile la tesi che vorrebbe mantenere l’attuale Soprintendenza archivistica statale al di fuori della futura Soprintendenza regionale unica, perché ciò significherebbe affermarne non tanto l’autonomia quanto l’isolamento, per non usare termini più forti quali emarginazione o ghettizzazione. Alcune Soprintendenze archivistiche (tra le quali si annovera quella dell’Emilia Romagna) lamentano organici molto ridotti e sono costrette ad operare in condizioni realmente difficoltose. Quindi se le Soprintendenze archivistiche sono statali e tali rimangono occorre potenziarne il ruolo facendole dialogare alla pari con le altre strutture preposte alla salvaguardia dei beni culturali e mi parrebbe perciò positivo che la Soprintendenza archivistica fosse inserita a pieno titolo nella Soprintendenza regionale unica. Un’alternativa credibile a tale soluzione avrebbe potuto essere quella di trasferire questa materia alle Regioni: in questo caso la Soprintendenza archivistica avrebbe potuto operare di concerto con le strutture che si occupano degli archivi storici comunali o di interesse locale già presenti nelle Soprintendenze regionali ai beni librari. Accogliendo questa seconda ipotesi verrebbe reso organico il rapporto di collaborazione già in atto in varie regioni fra le Soprintendenze archivistiche statali e le Soprintendenze regionali ai beni librari e sarebbero molto potenziati il confronto e il nesso tra il settore degli archivi e quello delle biblioteche.
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Posso affermare con certezza che, almeno in Emilia Romagna, ma anche in Lombardia e in Piemonte, molti archivi non sarebbero consultabili se non fossero stati collocati all’interno delle strutture bibliotecarie e affidati alle cure di personale bibliotecario, che si è preoccupato anche di acquisire gli elementi essenziali della professionalità archivistica. Non possiamo, infatti, dimenticare la maggiore difficoltà che, proprio per la natura stessa degli archivi, hanno gli enti detentori riguardo all’organizzazione di servizi all’utenza adeguati. Gli archivi hanno grandi problemi di conservazione, non hanno le forze per procedere a lavori di riordino e di inventariazione, ma soprattutto, in un gran numero di casi, non erogano soddisfacenti livelli di servizio al pubblico. Recenti percorsi di cooperazione tra il mondo delle biblioteche e quello degli archivi, ad esempio nell’esperienza dell’ingresso a titolo sperimentale di alcuni Archivi di Stato nella rete SBN per la gestione delle rispettive biblioteche, fanno riflettere su alcuni aspetti importanti quali: la rilevanza culturale delle biblioteche potenziata dalla contiguità del materiale documentario; le diverse prassi di lavoro reciprocamente arricchite dalla collaborazione scientifica, tecnologica e di organizzazione integrata dei servizi; i servizi al pubblico arricchiti dalle connessioni possibili tra ricerca bibliografica on line e indagine sulle fonti primarie e dalle potenzialità culturali insite in possibili interconnessioni tra sistemi informativi diversi: quello bibliografico e quello degli strumenti di ricerca archivistici. Un confronto relativo a obiettivi e a progettualità culturale complessiva tra mondo delle biblioteche e mondo degli archivi, gioverebbe certamente allo sviluppo di inedite forme di cooperazione per il potenziamento dei servizi. Nei rapporti di collaborazione in atto nella Regione Emilia Romagna tra Soprintendenza per i beni librari e documentari, Soprintendenza archivistica e Archivi di Stato si sta ragionando di un progetto culturale di comunicazione, di informazioni sui fondi archivistici che offra una risposta ad ampio raggio alle richieste di conoscenza complessiva e sistematica delle fonti conservate e disseminate negli archivi storici locali, pubblici e privati. Vorrei infine sottolineare l’importanza di conservare e valorizzare gli archivi prodotti nel nostro secolo, fondamentali per poter comprendere la storia del Novecento e così importanti nell’ambito di una nuova didattica della storia. Qui Regioni, Province e Comuni potranno svolgere un’azione fondamentale di individuazione, e quindi di valorizzazione, di soggetti, anche privati, detentori di archivi rilevanti per la ricostruzione storica del nostro secolo: si pensi agli archivi di impresa, agli archivi di partiti, sindacati, movimenti politici, associazioni, eccetera.
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In Emilia Romagna, grazie alla legge regionale sulle biblioteche e gli archivi con la quale si è già più volte utilizzato lo strumento della convenzione per il potenziamento dell’organizzazione bibliotecaria e documentaria, stiamo procedendo in questi giorni a stipulare convenzioni triennali con il Centro documentazione e Archivio storico dell’Unione Italiana Sport per tutti (UISP) e con l’Associazione rete Archivi storici CGIL Emilia Romagna, che collega ben 11 archivi presenti sul territorio regionale. Stiamo lavorando, nell’ambito di «Bologna 2000 capitale europea della cultura», alla creazione di un polo complementare all’Archivio di Stato per la conservazione e valorizzazione dell’archivio della Regione, di altri enti e di fondi statali. La molteplicità e la varietà di soggetti detentori di archivi presenti sul territorio e la positiva tendenza alla creazione di luoghi di concentrazione, territoriali o tematici, della documentazione archivistica non prodotta dallo Stato e gestita da soggetti pubblici e privati, implicano la necessità di individuare forme di raccordo in termini di risorse umane e finanziarie, definizione di servizi (si inserisce qui il tema della qualità nei servizi archivistici), formazione professionale, metodologie di lavoro, implementazione delle risorse informative e loro circolazione. È evidente che il duplice approccio agli archivi, attento da un lato al radicamento locale del servizio per i cittadini e dall’altro all’inserimento delle notizie su questo patrimonio nell’ambito delle reti, pretende un’alta professionalità da parte degli archivisti e nuovi percorsi formativi. I piani formativi regionali e provinciali dovranno dedicare maggiore attenzione a questo settore, che per ora è stato sostenuto prevalentemente dalle scuole attive presso gli Archivi di Stato, che tuttavia mirano essenzialmente alla formazione di un archivista tradizionale. La ricchezza e la varietà del patrimonio documentario del nostro paese impongono figure professionalmente adeguate, e soltanto se verranno impegnate risorse locali per garantire l’attività di tali figure negli archivi disseminati sul territorio vi potrà essere un servizio qualificato.
CARLO BATINI Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione
Beni culturali e tecnologie delle informazioni in Italia: problemi e opportunità
Porto il contributo dell’Aipa a questo convegno, ma l’intervento vuole avere carattere più generale. L’Aipa, creata nel 1993, per incentivare l’uso delle tecnologie della informazione nelle Amministrazioni al fine di fornire migliori servizi, ha avuto inizialmente un ruolo prevalente di regolazione e contenimento della spesa. Successivamente ha prevalso il ruolo di impulso all’innovazione, che si è concretizzato in diversi progetti di interesse del Ministero, ed in particolare il progetto di rete unitaria, il progetto per la gestione del flusso dei documenti, il progetto di interscambio dei dati territoriali, la definizione di norme per la memorizzazione ottica dei documenti. In alcuni di questi progetti l’Amministrazione ha anche dato un valido contributo. In ciascuno di questi progetti abbiamo sempre cercato di rispettare il più possibile l’autonomia delle amministrazioni in un’ottica, però, in cui la singola amministrazione non può rifiutarsi di mettere a disposizione degli altri i propri servizi informativi nelle attività che coinvolgono più amministrazioni. Il progetto più importante è la rete unitaria della Pubblica amministrazione, progetto che permetterà alle pubbliche amministrazioni italiane di intraprendere il tipico percorso evolutivo dei sistemi IT (Information Technology, tecnologie dell’informazione) degli ultimi vent’anni, con il passaggio dalla tipica architettura gerarchica degli anni Settanta alle architetture a rete e cooperative degli anni Novanta. Come si inserisce il percorso dei Beni culturali in questo grande passaggio dai sistemi gerarchici ai sistemi cooperativi a rete? La situazione del Ministero, molto complessa, sia dal punto vista organizzativo che tecnologico, può essere riassunta riguardo allo stato dei sistemi informativi in pochi indicatori, che, se un po’ freddi e tecnologici, danno, opportunamente letti, un buon quadro della situazione complessiva: – posti di lavoro per dipendente: 8 su 100 contro una media della PA di 35
Beni culturali e tecnologie delle informazioni in Italia: problemi e opportunità
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su 100; – di essi vi è un rapporto del 35 su 100 per i dipendenti centrali e 6 su 100 per i periferici: dunque molte risorse al centro, poche in periferia; – le informazioni gestite da ogni dipendente sono circa la metà della media per la PA: dunque poca “benzina” cioè poca informazione a disposizione per le attività amministrative e di servizio; – le informazioni totali gestite sono il 2% della intera PA, a fronte di un dominio di interesse (beni architettonici, archivistici, librari) in realtà percentualmente molto più vasto; – la dimensione media delle basi di dati è circa la metà della media della PA, a dimostrare una notevole frammentazione, e fonte di una probabile ridondanza; – le istruzioni del parco applicativo (l’istruzione elementare è l’unità di misura tipicamente utilizzata per valutare la dimensione dei servizi resi disponibili dalle applicazioni informatiche: unità rozza, ma facilmente misurabile) sono il 5%; – ma, sul totale di tutte le istruzioni eseguite nella PA, quelle per i compiti istituzionali dei Beni culturali sono lo 0,1%; – la potenza di calcolo è dispersa in diversi centri elaborazione dati; – il numero medio di MIPS (milioni di istruzioni eseguibili per secondo) che usualmente misurano la potenza di calcolo, non supera i 20, a fronte di una media di 60 per la PA e di diverse centinaia per paesi esteri: i centri elaborazione dati sono dunque anche essi molto frammentati, l’IT si è modellato sulla struttura organizzativa, aumentando le spese per la gestione; – ed infatti le spese di gestione sono alte; anche in virtù del modello di fornitura che è stato scelto negli anni passati; – la formazione per utenti prevede uno sforzo, misurato in giornate di formazione che è il 10% di quello medio della PA: poca formazione, pochi risultati in termini di apprendimento delle tecnologie della informazione, scarso sfruttamento dell’IT nei processi di innovazione; – la spesa a dipendente è circa la metà della media della PA: pochi investimenti, scarso interesse all’IT. Da cosa deriva questa situazione di sostanziale depressione nell’utilizzo dell’IT? Le analisi possono essere diverse, ma credo si possa convenire su alcuni punti essenziali: – il sostanziale appiattimento del sistema informativo sul sistema amministrativo, con la creazione di sistemi verticali tra loro non interagenti e che non sfruttano le economie di scala; – la frammentazione delle iniziative avvenuta negli anni passati, in particolare nel campo della catalogazione;
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– la frammentazione e la anomalia della struttura dei finanziamenti, derivanti in gran parte da leggi speciali o erogazioni dalla UE, con criteri di distribuzione che portano ad un difficile coordinamento; – l’affidamento dei progetti a società esterne senza un radicamento all’interno della amministrazione, che porta inevitabilmente alla obsolescenza e all’abbandono. Si sono avute come conseguenza: – la prevalente intensità della spesa su infrastrutture hardware piuttosto che sul software e sulle reti; – l’esistenza di diversi ambienti proprietari e, come tali, non dialoganti tra di loro. Cambiare rotta è molto complicato, perché l’IT, come altre tecnologie e scelte organizzative, può essere un enorme amplificatore di innovazione, ma anche di resistenza al cambiamento e in definitiva di conservazione. Si cominciano a vedere alcuni incerti segni di inversione di tendenza. Ne vorrei citare due. – La maggiore attenzione alla funzione informatica e al ruolo del responsabile dei sistemi informativi. La spinta all’innovazione deve avvenire prevalentemente dall’interno e di questo è consapevole l’amministrazione, che sembra avere optato per una valorizzazione del ruolo del responsabile come coordinatore e come stimolo delle iniziative. Questa opera va proseguita scegliendo le persone giuste e dotandole di risorse valide. Naturalmente la funzione informatica interna non deve sostituire i contributi di società esterne, ma deve decidere, guidare, coordinare, monitorare i processi di informatizzazione. – Il nuovo piano triennale. Il recente piano triennale concentra gli sforzi su pochi progetti orizzontali, che dunque riguardano l’intera amministrazione: – il sistema informativo per il catalogo ed il territorio; – la definitiva migrazione dei Servizio Bibliotecario Nazionale; – il sistema definitivo per il supporto decisionale; – la gestione dei flussi di lavoro e della automazione d’ufficio. Nel documento programmatico a firma del Ministro c’è un notevole sforzo per portare a coordinamento e sintesi le iniziative frammentate degli anni passati. In particolare: – nel sistema informativo per il catalogo ed il territorio convergono e si integrano tutte le informazioni e le esperienze sulla catalogazione e sui riferimenti territoriali;
Beni culturali e tecnologie delle informazioni in Italia: problemi e opportunità
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– il sistema SBN e destinato a migrare definitivamente su piattaforma e su standard Internet, permettendone così la fruizione all’utenza esterna. Soprattutto nel primo sistema, è però necessario che la architettura sia ben studiata, per definire formati comuni per i dati essenziali di descrizione e inventariazione. Ciò non va confuso con l’imposizione di scelte informatiche ma con la definizione di regole di rappresentazione e di scambio condivise e di strategie comuni. Inoltre, per evitare nuove duplicazioni di finanziamenti, di dati e di tecnologie, penso sia utile una maggiore presenza della Amministrazione nel gruppo di lavoro interamministrazioni sull’interscambio di dati territoriali costituito presso la Autorità. Negli ultimi due sistemi sono attuati e potenziati diversi servizi, sia verso l’esterno che verso l’interno dell’Amministrazione: – il sistema del personale, – il supporto alle relazioni con il pubblico, – la trasparenza verso gli utenti della amministrazione, – la gestione del workflow. Proprio su questi ultimi punti, il contributo di rappresentanti del Ministero ai gruppi di lavoro costituiti dalla Autorità è stato importante, soprattutto nella definizione del rapporto tra procedimento amministrativo, documento, fascicolo e archivio, problema centrale nel Ministero per i beni culturali, ma anche in tutte le amministrazioni dello Stato, arrivando, molto faticosamente, ma non per colpa del gruppo di lavoro, ad un nuovo regolamento sul protocollo e sulla gestione del flusso dei documenti che è sicuramente innovativo, e che diventa concreto strumento di attuazione della 241 e di rinnovamento dei sistemi di protocollo. Infine, è necessario integrare il piano con una più convinta destinazione di finanziamenti alle infrastrutture di rete, senza la quale non vi è presupposto per l’auspicato salto dall’era dei sistemi gerarchici all’era dei sistemi a rete. Adesso, e mi avvio a conclusione, occorre trasformare le indicazioni strategiche in progetti, e questo è il compito più difficile. Noi, con i nostri limiti di personale e con i finanziamenti di cui disponiamo, siamo interessati ad aiutare la Amministrazione. Ad esempio, se il Ministero volesse presentare un progetto di diffusione sperimentale di parte del patrimonio culturale su Internet, come vetrina verso il mondo delle nostre ricchezze e bellezze, credo che si potrebbe immaginare di cofinanziare l’iniziativa. Infine, credo che si dovrebbe intensificare la collaborazione e lo scambio di esperienze e di progetti con l’Aipa e con le altre amministrazioni. Ad esempio, riguardo al personale è attivo un gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sistema informativo unitario del persona-
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le, di cui il sistema del Ministero per i beni culturali potrebbe essere visto come un modulo.
I Archivi, societĂ , Stato
ISABELLA ZANNI ROSIELLO
La tutela e il policentrismo della conservazione
Come si sa non si può parlare di tutela-conservazione senza parlare anche di fruizione-valorizzazione. E viceversa. A questa circolarità semantica dei termini farò riferimento nell’usare, nel corso di questa relazione, il termine-concetto di “conservazione”. Quest’ultimo, come è noto, non è da intendere come mera custodia fisica di materiali d’archivio; da tempo viene anzi riconosciuta all’attività conservativa un complesso di operazioni concettuali e pratiche così ampie e intrecciate che nessun dettato normativo può più di tanto separare (come invece sembrano suggerire alcuni artt.del cap. V relativo ai beni e attività culturali del d. lg. 31 marzo 1998, n.112). Non mi pare perciò che valga la pena di discettare ancora una volta riguardo a ciò che si intenda, nel caso degli archivi, per attività conservativa. Mi pare però opportuno riflettere su due aspetti: come continuare a conservare e al meglio valorizzare ciò che nel passato prossimo e remoto è già stato selezionato; come selezionare ciò che si va producendo. Ho usato, e volutamente, il termine “selezione” perché la conservazione della documentazione archivistica non è mai stata né è, sia a livello normativo sia a livello di prassi, totale e integrale. Gli “addetti ai lavori” lo sanno bene; dire che l’attività distruttiva è stata ed è parte integrante dell’attività conservativa è peraltro uno di quei paradossi difficili da spiegare a chi ai suddetti lavori rimane estraneo. Vediamo un po’ più da vicino il primo punto. Secondo i principi della dottrina archivistica non c’è soluzione di continuità tra archivi cosiddetti correnti, di deposito e storici. Sta di fatto però che - e ciò in connessione a una serie di motivi e di concause su cui molto si è scritto - si è verificato tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento un fatto importante; si è verificata una rottura tra produzione-conservazione-utilizzazione di documentazione archivistica in quanto memoria-autodocumentazione e conservazionefruizione della medesima in quanto memoria-fonte. Questa rottura è andata
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certamente attenuandosi lungo il Novecento; diverse soluzioni anche di tipo normativo sono state via via proposte al fine di renderla meno drastica. Ma la rottura non è mai stata del tutto ricomposta. Forse non poteva esserlo, almeno fino a quando non fosse stato messo in discussione il progetto conservativo, delineato nel periodo successivo alla formazione dello Stato unitario e in seguito più volte sostanzialmente ribadito. Un progetto conservativo - in cui tutto sommato si è riconosciuta gran parte della cultura storica del tempo - teso a salvaguardare soprattutto documentazione di provenienza statale, e in via prioritaria appartenente al passato. Era nel passato infatti, più o meno remoto, che lo Stato italiano diventato nazionale e unitario intendeva affondare le sue radici e le sue tradizioni. Parte delle memoria scritta del passato, che da locale era diventata nazionale, venne via via ricoverata, raccolta, concentrata in apposite istituzioni conservative (gli Archivi di Stato) o in altre istituzioni culturali (ad es. le biblioteche statali e non statali). Ma una parte, quantitativamente molto consistente e qualitativamente molto significativa di questo tipo di memoria, non ha conosciuto né nella seconda metà dell’Ottocento, né lungo il Novecento una consacrazione istituzionale (del resto è noto che gli Archivi di Stato non sono mai stati istituzionalmente deputati alla conservazione-trasmissione di documentazione appartenente a enti ecclesiastici, a enti pubblici territoriali e non, e a privati, intesi come persone fisiche o giuridiche). Ma gli archivi di parrocchie, di curie, di comuni, di province, di opere pie, di istituzioni assistenziali di vario genere, di camere di commercio, di istituti di credito, di imprese, di partiti, di sindacati, di famiglie, di persone singole, ecc. non sono andati perduti. Buona parte di essi anzi è stata risparmiata dalle insidie del tempo e dalle incurie degli uomini. In questi ultimi decenni del Novecento essa è andata via via emergendo, a seguito di censimenti, riordinamenti, inventariazioni. Si è trattato di operazioni promosse soprattutto da enti locali, ma anche da enti, istituti, fondazioni pubblici e privati; esse sono da ricollegare, oltre che a tendenze storiografiche più differenziate e articolate che in passato, a un clima politico e culturale favorevole alla riscoperta di singole autonomie e alla riappropriazione di specifiche identità individuali o locali. Il modello di Stato tendenzialmente accentrato e uniforme, pervasivo e tentacolare che la cultura giuridica tardoottocentesca aveva costruito e che quella novecentesca ha in sostanza accettato, sia pur introducendovi modifiche e adattamenti, è andato sempre più mostrando tutti i segni delle sue costitutive debolezze e contraddizioni. Di pari passo è andata mostrandoli anche l’organizzazione burocratica-amministrativa centrale e periferica relativa al settore degli archivi. Troppo centralista e statalista appariva ormai il progetto conservativo contenuto nel primo provvedimento dell’Italia postunitaria del 1875 e in linea di massima succes-
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sivamente confermato fino alla legge archivistica del 1963, legge in gran parte tuttora in vigore. Il policentrismo conservativo riguardante il settore degli archivi messo in atto, con o senza il beneplacito degli organi statali, da soggetti che statali non sono, è andato sempre più accentuandosi; è oramai un dato di fatto incontestabile. Ma riconoscere che esista non significa affermare che tutto va bene e che si è in tal modo rimediato alle assenze, inadempienze, inefficienze, ecc. dello Stato; uno Stato, come è noto, tendenzialmente accentrato, ma - a detta di specialisti del settore - a “centro debole” e con sempre più vistose frammentazioni dei suoi apparati. Il policentrismo conservativo, a parte il fatto che nella sua pur ampia disseminazione geografica è ben lungi dall’avere interessato la complessiva realtà archivistica, va in qualche modo ricondotto a determinate “gestioni”; uso quest’ultimo termine nell’accezione utilizzata nel recente d. lg. 112/98 che ho già ricordato: «attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione». Il policentrismo va cioè in qualche modo “governato”, se si vuole soddisfare le attese del pubblico nei confronti di ottimali servizi culturali. È possibile che soggetti giuridicamente diversi e con alle spalle storie e tradizioni di prolungate separatezze accantonino una buona volta le loro specifiche rivendicazioni e mettano da parte i loro oramai estenuati e sterili corporativismi? È possibile che si predispongano, a livello territoriale (cittadino, metropolitano, provinciale, regionale che sia) dei luoghi conservativi, delle soluzioni organizzative, delle forme di coordinamento-cooperazione, in cui archivi, relativi o meno a uno stesso ambito settoriale e appartenenti o meno a soggetti giuridicamente affini, possano essere adeguatamente “valorizzati”? Verrà il tempo in cui il cittadino aspirante fruitore di beni archivistici potrà disporre, anche per quanto riguarda il materiale attualmente non ricoverato in istituti conservativi, di buone possibilità informative e di soddisfacenti servizi? Potrà egli contare su strumenti e sistemi informatici che gli consentano di sapere, con riferimento al complessivo patrimonio archivistico, sia esso concentrato o disseminato nelle varie parti del territorio nazionale, dove si trova e come accedere a questo o quel fondo? Forse nessuno, e certamente non io, può in tutta onestà rispondere positivamente a questi interrogativi. Ma credo che tutti ci auguriamo che dalle riforme istituzionali e amministrative cui si è posto mano in questi ultimi anni, e soprattutto da quelle riguardanti il decentramento e la semplificazione procedurale e organizzativa della pubblica amministrazione, conseguano effetti positivi per quanto attiene ai beni culturali. Tutti ci auguriamo che organi statali, enti
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locali, enti pubblici in genere, centri e fondazioni privati ecc. trovino in loco integrate gestioni e ragionevoli concertazioni di forze culturali e finanziarie per ridurre i costi e aumentare i benefici propri a una corretta conservazione del bene archivistico. Il policentrismo conservativo è uno dei tanti segni della variegata storia passata e presente che caratterizza le diverse parti del nostro territorio. Non si può, almeno a mio parere, prevedere soluzioni similari per le tante e diversificate espressioni di questo policentrismo; forse è più opportuno pensare a soluzioni differenziate e tali che né mortifichino le specifiche tradizioni di cultura in cui vanno ad inserirsi, né tendano a ripetere esperienze di altri paesi, con alle spalle altre tradizioni culturali. Chi sarà responsabile della gestione di queste differenze, dovrà sforzarsi di trovare o meglio di “inventare”, all’interno dei vari ambiti locali, specifiche progettualità. Vengo al secondo punto della mia relazione e cioè come selezionare, per trasmetterla al prossimo secolo, la memoria documentaria del presente o del recente passato. Che l’archivio storico si difenda nell’archivio corrente è un principio dottrinario da tempo presente nella cultura archivistica. Sinora non si è però tradotto in efficaci soluzioni operative. La produzione quantitativa di documentazione archivistica cartacea è andata sempre più aumentando nel corso del nostro secolo. Anche dopo l’adozione di tecniche e supporti informatici, non si sono verificate al riguardo nette inversioni di tendenza. La tipologia della documentazione archivistica, soprattutto quella relativa alla seconda metà del Novecento, è molto varia e diversificata; il materiale di tipo per così dire tradizionale si trova sempre più frequentemente a convivere con materiale fotografico, relativo alla sfera dell’oralità, di tipo audiovisivo, redatto con tecniche informatiche, eccetera. Per i modi e le forme con cui gli archivi del presente si vanno costruendo, la pur gloriosa tradizione dell’archivistica otto-novecentesca e la pur solida preparazione culturale che gli archivisti hanno sinora avuto, non bastano più. Da tempo si va discutendo su come rimediare. Più di recente si sono andate proponendo nuove figure di archivista con cultura e preparazione professionale più adatte ad affrontare i non pochi problemi che la documentazione contemporanea presenta, specie quella connessa a procedure e tecniche automatizzate. C’è in proposito una diffusa sensibilità. Voglio solo accennare a un problema di carattere generale. C’è un progetto, più o meno consapevole, di conservazione-trasmissione ai posteri di archivi del presente e del recente passato? Risponde alle esigenze della variegata e pluralistica società attuale, in cui, fra l’altro, non di rado si mescolano e si intrecciano attività pubbliche e private con conseguenze non irrilevanti per la formazione di archivi? A quali scelte e strategie politiche e cultu-
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rali sembra ispirarsi, una volta ritenute antiquate quelle sottese ai precedenti progetti conservativi? Anche in questo caso forse nessuno, e certamente non io, è in grado di dare assicurazioni e certezze. Per quanto mi riguarda posso solo azzardare qualche frettolosa e del tutto personale osservazione. Mi sembra che se si va abbozzando un nuovo progetto conservativo, esso è ancora in fase embrionale, in una fase in cui si mescolano e si sovrappongono condizionamenti e prassi di lavoro ereditati dal passato e spinte innovative che guardano al futuro. Ma alcuni tratti di questo ancora confuso progetto stanno diventando meno opachi. Mi sembra ad esempio che si vada attenuando la netta separatezza - verificatesi circa due secoli fa - tra il momento in cui gli archivi si vanno formando presso i rispettivi soggetti produttori e il momento in cui essi sono presi in considerazione dagli archivisti-conservatori. Tale separatezza non ha favorito, spesso anzi ha penalizzato il trapasso della documentazione archivistica dall’area di uso pratico, per il quale è stata e continua a essere prodotta, all’area di uso storico-culturale per il quale è stata e continua a essere conservata. Gli archivisti sono diventati consapevoli che, soprattutto quando si ha a che fare con archivi informatizzati - e in futuro gli archivi saranno sempre di più tali -, è necessario non rimanere estranei alla loro creazione-produzione, se si intende mantenerne nel tempo la “leggibilità”, la “reperibilità”, l’ “intelligibilità”1. Agli archivisti interessa infatti continuare a preservare, anche all’interno dei sistemi informativi dell’era digitale, i contesti di appartenenza dei singoli documenti nonché i nessi che li legano l’un l’altro. Agli archivisti interessa che gli archivi continuino ad avere, pur in assenza di supporti fisici materiali, una perdurante intrinseca significatività. Ha osservato pochi anni fa un paleografo: «oggi i prodotti e le pratiche introdotti nella cultura scritta contemporanea dalla seconda rivoluzione industriale, quella informatica, sono intervenuti a cambiare dalle fondamenta statuto, regole e modalità dei processi attraverso cui un testo scritto di qualsiasi genere viene composto, registrato, trasmesso, conservato, nonché la natura stessa del testo stesso, tendenzialmente ridotto a labile e mobile immagine transitante su uno schermo»2.
Dati questi innegabili e importanti cambiamenti che si stanno verificando 1 Cfr. L. DURANTI, I documenti archivistici, La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997 p. 161 e ss. e anche C. H. DOLLAR, La memoria elettronica e la ridefinizione della preservazione, in L’eclisse delle memorie, a cura di T. GREGORY e M. MORELLI, Bari, Laterza, 1994, p. 175 e seguenti. 2 Cfr. A. PETRUCCI, Scritture della memoria e memorie dello scritto. Dall’ordine degli oggetti scritti al disordine della scrittura virtuale, in «Parole chiave», n. 9, 1995, p. 89.
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nei processi di scrittura e quindi nella formazione degli archivi, i futuri conservatori dei medesimi non possono stare a guardare, subendoli passivamente. Si va pertanto, secondo la condivisibile opinione di alcuni archivisti, «facendo strada la convinzione che alcune ‘funzioni archivistiche’, che fino ad oggi sono state svolte separatamente o successivamente rispetto al corrente svolgimento degli affari, dovrebbero essere invece incorporate direttamente nelle procedure e nei programmi di gestione e di archiviazione automatizzata dei flussi documentari»3.
Ma voler partecipare alla formazione di documentazione archivistica può portare a condividere le contingenti e mutevoli esigenze dei rispettivi soggetti produttori; gli archivisti possono cioè correre il rischio di trovarsi, per cosi dire, più dalla parte della politica o dell’ammnistrazione che dalla parte della storia. Ma forse è un rischio che devono correre se vogliono “contare” qualcosa nel processo di formazione-sedimentazione di prodotti archivistici al fine di esercitarvi un possibile controllo o una determinata “tutela”. Non è facile peraltro tradurre quest’ultima in efficaci interventi operativi. E ciò non solo - e la cosa è quasi ovvia dato la contrazione che sta avendo il modello di Stato centralista di cui si è detto poco fa - nei confronti dei tanti soggetti pubblici e privati che producono grandi quantità di materiale archivistico, ma anche nei confronti delle stesse strutture e apparati statali. Questi ultimi fra l’altro non sempre prestano attenzione, anzi talvolta ignorano, quanto contenuto nella vigente legislazione archivistica. E così, per esempio non sempre facili sono stati i rapporti tra l’Amministrazione archivistica e l’Aipa e non apprezzate dagli archivisti determinate disposizioni normative relative all’utilizzazione di supporti ottici sia per archivi e documenti informatici, sia per archivi cartacei da trasferire su supporti ottici. E neppure semplici sono stati, almeno in passato, i rapporti tra l’Amministrazione archivistica e l’Autorità garante della privacy sui modi di tutelare il diritto alla informazione non meno del diritto alla riservatezza del singolo. Insomma anche gli storici, e non solo gli archivisti a torto o a ragione ritenuti figure di vecchio stampo, farebbero bene a preoccuparsi un po’ di più su quanta e quale parte di documentazione archivistica del presente e dell’imminente futuro passerà alla posterità, anche in considerazioni delle manipolazioni cui può essere soggetta e della fragilità dei suoi supporti. Gli storici contemporanei da qualche tempo sembrano appassionarsi Cfr. I. COTTA, F. KLEIN, S. VITALI, Archivi e documenti nell’era digitale, in I formati della memoria, Beni culturali e nuove tecnologie alle soglie del terzo millennio, a cura di P. GALLUZZI e P.A. VALENTINO, Firenze, Giunti, 1997, p. 238. 3
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molto ai problemi della memoria collettiva relativa al nostro recente passato: deve restare divisa o la si deve ricomporre e riunificare; è, almeno in parte da rimuovere, da accantonare, se del caso da dimenticare o è da recuperare il più possibile e da rinnovare in continuazione; condiziona in modo determinante i modi di fare storia o, in quanto costituita da fonti e materiali di diverso genere, può essere in vario modo utilizzata e interpretata dagli storici, eccetera. Il rapporto memoria-storia sta diventando un tema centrale, ma non scevro di ambiguità, dell’attuale dibattito storiografico e politico. Ho l’impressione che il termine “memoria” sia usato in accezioni sempre più late e che finisca spesso col sovrapporsi a quello di “storia”. Sarebbe invece preferibile mantenerli distinti, anche perché un conto sono le manipolazioni che la memoria subisce nel corso del tempo a seguito dei vari “montaggi”, istituzionali e non, che l’hanno attraversata, un conto sono le manipolazioni che lo storico introduce selezionando i vari “materiali” da cui è composta. E poi, come da più parti si va osservando, è preferibile usare entrambi i termini-concetto al plurale anziché al singolare; le memorie infatti possono essere tante, diverse, divise e anche i modi di fare storia sono tanti e diversi. Non so quanti studiosi di storia che affermano in dibattiti, in convegni, in incontri, su riviste specializzate e sulla stampa quotidiana, ecc. di voler salvare, magari nella sua impossibile univocità e altrettanto impossibile integrità, la memoria storica dell’immediato passato, si sono chiesti che cosa accadrà, o sta già accadendo, a un tipo particolare di memoria, quella archivistica. Ad esempio che cosa accadrà se avrà attuazione - magari parziale e sia pure posticipata rispetto alle previsioni - quanto stabilito in un provvedimento normativo del novembre scorso, in cui fra l’altro si legge: «Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna o obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici» (d.p.r. 10 nov. 1997, n. 513, punto 3, art. 20). Mi astengo dal fare commenti, perché voglio, anzi debbo concludere. Del resto sulla rapida obsolescenza degli archivi informatici e quindi sulle cautele da adottare prima di distruggere, quando ci sono, i corrispettivi archivi cartacei molto - anche a livello internazionale - si è scritto e si continuerà probabilmente a scrivere. Mi limito a farmi, a farvi, una sola domanda: come sarà posto il rapporto tra costi e benefici a proposito della conservazione-selezione di documentazione archivistica? Mi chiedo cioè se si saprà trattare gli archivi con la consapevolezza che l’attenzione che essi reclamano non è né un lusso, né uno spreco di risorse. Si tratta piuttosto di programma-
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re un investimento culturale a lungo termine riguardo la trasmissione tra generazioni di saperi e di conoscenze, con la prospettiva di estenderli, di diffonderli a fasce sempre più ampie di cittadini. È un investimento culturale che dovrebbe essere progettato e perseguito, evitando sia gli “eccessi di memoria” di cui pochi anni fa ha parlato con intelligente lucidità Charles S. Mayer4, sia, all’opposto, drastiche e miopi cancellazioni.
Cfr. Un eccesso di memoria? Riflessioni sulla storia, la malinconia e la negazione, in «Parole chiave»… cit., pp. 29-53. 4
ESPERIENZE A CONFRONTO
FRANCESCA CAVAZZANA ROMANELLI Archivio di Stato di Padova
L’opportunità di intervenire con una breve comunicazione in una rassegna di “esperienze a confronto” sui temi della tutela e del policentrismo della conservazione, a loro volta inseriti nella sessione di questa Conferenza dedicata ai rapporti fra archivi, società e Stato, costituisce l’occasione per mettere in comune – declinandoli in riferimento agli argomenti di dibattito or ora proposti – gli esiti di alcune riflessioni di recente maturate assieme ad un gruppo di colleghi con me incaricati di elaborare indicazioni e proposte per un nuovo modello di sistema informativo archivistico nazionale1: tema, a sua volta, non privo di riflessi a proposito dei possibili, differenti modi di interpretare il rapporto fra “centro” e “periferia” (o fra più “centri” territorialmente o istituzionalmente definiti) nella gestione della memoria documentaria e nella circolazione delle informazioni ad essa connesse. Un argomento rilevante, questo della dialettica centro/periferia, che attraversa come un filo rosso tutta la storia della progettualità istituzionale dell’Amministrazione archivistica fin dai primi anni postunitari, allorquando le ipotesi di attribuzione degli archivi ad uno o ad altro ministero sottintendevano precise scelte di politica culturale e prospettive differenti di valorizzazione e di sviluppo; e quando, ancora, si giocò consapevolmente quel passaggio cruciale che vide la memoria storica locale assurgere a patrimonio nazionale, anche grazie al ruolo rinnovato assegnato ad una rete di strutture ed istituti fra i quali ebbero importanza rilevante gli Archivi e le Deputazioni regionali di storia patria2.
1 Il gruppo di lavoro, istituito con decreto del Direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni archivistici del 30 luglio 1997, ha prodotto una relazione, consegnata nel giugno 1998, dal titolo Riprogettare ‘Anagrafe’. Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale. Di tale gruppo hanno fatto parte, oltre a chi scrive, gli archivisti di Stato Anna Lia Bonella, Paolo Franzese, Euride Fregni, Ingrid Germani, Alexandra Kolega, Sandra Pieri, Claudia Salmini, Maurizio Savoja, Eugenia Vantaggiato, Stefano Vitali. 2 I. ZANNI ROSIELLO, Archivi e memoria storica, Bologna 1987, pp. 29-31.
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La nuova tappa di progettualità istituzionale e amministrativa che stiamo vivendo – i progetti di riforma dell’intera pubblica amministrazione e quello del Ministero per i beni culturali in particolare, con la conseguente revisione di competenze e funzioni in dimensione di federalismo; l’orizzonte della sussidiarietà all’interno del quale si vanno oggi proponendo nuove ripartizioni di funzioni e compiti fra istituzioni; la prospettiva di un “grande patto” fra diverse istanze della società civile per la realizzazione di compiuti sistemi democratici e per il miglior funzionamento dei servizi; la previsione, per noi archivisti, di una rinnovata delineazione di rapporti e di ambiti di collaborazione fra Amministrazione archivistica statale ed enti locali – non pare certo da meno di quelle passate: essa dà in ogni caso il segnale dell’apertura di un grande cantiere, di un processo non superficiale di riorganizzazione culturale oltreché istituzionale dell’intero settore. Non solo oggetto di riforma – assieme agli altri settori dei beni culturali e del complesso degli uffici pubblici –, gli archivi paiono oggi ricoprire in aggiunta, specie per quanto attiene al loro prodursi e incrementarsi quale documentazione corrente nel flusso dell’attività di uffici e istituti, un ruolo trainante nel rinnovamento stesso dell’intera amministrazione pubblica verso obiettivi di efficienza e di corretta e trasparente gestione. Certo, il radicamento degli archivi nelle realtà e nelle tradizioni locali è ben noto e fuori discussione. Lo è innanzitutto per le peculiarità del prevalente tenore informativo delle fonti che conservano: vicine alle realtà locali talora fino alla dispersione e al frammentarismo. Lo è poi per la dislocazione fortemente decentrata sul territorio degli Archivi-istituti: uno, come è noto, per ogni capoluogo di Provincia (o meglio, per ogni Prefettura) quelli di Stato – sicuramente la rete più diffusa di istituti di conservazione nel complesso di quelle dell’intero Ministero per i beni culturali – cui aggiungere l’imponente complesso degli Archivi non statali nella loro amplissima varietà quanto a natura giuridica e tipologia. Una ricchezza e un patrimonio clamoroso – questo del policentrismo degli archivi – non solo di beni, a ben guardare, ma pure di tradizioni, di specificità di competenze, di relazioni sul territorio, di scuole vere e proprie – regionali e locali – di esercizio della professionalità e di teorie e dottrine archivistiche. Una ricchezza tuttavia che, se vissuta nell’isolamento, contiene in sé un germe di grande debolezza: quello del rischio di forme di localismo – e gli archivi forse più delle biblioteche o di altri istituti costituiscono a questo proposito un osservatorio scientifico e antropologico eccezionale – che può generare forme di angusto provincialismo e una vera e propria storiografia malata, dalle conseguenze perniciose non solo sul piano scientifico, ma pure su quello propriamente civile. Ritornando al tema specifico del mio intervento, vorrei riprendere la
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questione del policentrismo a proposito di un settore sicuramente emblematico della necessità di rifondare su nuove prospettive la dialettica fra istanze di coordinamento centrale e riconoscimento della pluralità e della creatività delle realtà locali: quello della circolazione, della condivisione del patrimonio di conoscenze dei fondi archivistici, sotto il duplice profilo scientificodescrittivo e organizzativo-gestionale; in definitiva quello della possibilità di delineare nuovi, più duttili e articolati modelli di sistemi informativi archivistici. Rinviando, per una più ampia e organica trattazione di tale tema, ad altro momento del dibattito contemplato dal programma di questa Conferenza – mi riferisco in particolare alla prevista comunicazione di Antonio Dentoni-Litta nella sessione dedicata alle innovazioni tecnologiche – vorrei tuttavia tentare di delinearne alcune suggestioni sotto il profilo che ci interessa, quello per l’appunto del policentrismo archivistico. Lo farò rievocando innanzitutto l’esperienza recente del progetto Anagrafe, che ha impegnato nell’ultimo decennio pressoché tutte le Soprintendenze archivistiche (e quindi molti archivi cosiddetti vigilati, in prevalenza comunali) e un certo numero di Archivi di Stato, taluni anche fra i più rilevanti quanto a dimensioni del patrimonio conservato. Si tratta di un progetto cui è stata riconosciuta originaria ampiezza di impostazione su dimensioni nazionali e del quale sono stati sottolineati non pochi aspetti indubbiamente innovativi quanto a specifiche soluzioni descrittive, soffocato tuttavia e reso asfittico nella sua attuazione entro le sue stesse spire di rigidità di tracciato combinata con istanze di forte normalizzazione, e indebolito gravemente dalla carenza di dibattito, di manutenzione e monitoraggio, di aggiornamento3. Ma va in parallelo richiamato e posto nella dovuta evidenza il fiorire di molteplici, differenti sistemi informativi archivistici con finalità sia descrittive che gestionali, predisposti tanto entro istituti della medesima Amministrazione archivistica statale, quanto, con vigore talora eccezionale, presso istituti scientifici e di ricerca, enti locali, realtà le più varie, sovente con funzioni di coordinamento nei confronti di entità istituzionali minori: in una emulazione dai risvolti di competitività tanto vivace quanto talvolta dispendiosa; in molti casi all’insegna di una frammentazione inquietante delle iniziative di catalogazione, secondo i tratti rievocati anche stamani nell’intervento dell’Aipa. Un panorama di tal genere mette in evidenza, ci pare, come siano oggi improponibili modelli di sistemi informativi unitari rigidamente centralizzati, Una rassegna del dibattito su “Anagrafe” è riportata nella citata relazione Riprogettare ‘Anagrafe’. Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale, in particolare al capitolo 1: «‘Anagrafe’: storia e contesto di un progetto», con relativa nota bibliografica. 3
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tanto più se ad alto grado di complessità o ideati senza adeguata partecipazione delle realtà periferiche coinvolte. D’altra parte lo stesso panorama lascia aperta la domanda forte di coordinamento operativo e scientifico, di integrazione delle risorse e soprattutto l’aspettativa circa la possibilità di disporre di forme di comunicazione diffusa e generalizzata dei dati archivistici, di informazioni rigorose e aggiornate sulla realtà del patrimonio archivistico, sia dal punto di vista della ricerca che da quello gestionale e della tutela. Resta aperta in ogni modo l’esigenza relativa alla qualità dei dati archivistici comunicati, che non li riduca a mero rumore di accumulo di generiche informazioni a sé stanti, ma che dei fondi archivistici consenta di far cogliere fisionomia, storia e struttura, contesto documentario complessivo, e ancora le eventuali relazioni tra fondi o parti di essi che le vicende della traditio documentaria abbiano dislocato, con le forma di aggregazione e gli itinerari più inattesi, in sedi o istituti differenti. Quella che si va profilando, ci pare, è dunque l’esigenza di un modello di architettura di sistema informativo nazionale (attenzione: “nazionale”, non “statale”, e il riemergere periodico di tale attributo in determinate congiunture storiche, con tutto il suo portato semantico e simbolico, non è certo casuale), che trattenga in una sorta di spazio unitario condiviso tutte e solo le informazioni essenziali che a tale livello è opportuno condividere, e che per il resto funga quale punto di raccordo di una articolazione modulare di sistemi informativi locali i più diversi, se necessario a loro volta scanditi in sottosistemi funzionali alle attività e alle specifiche missioni. Il dibattito sugli standard descrittivi riapertosi in tempi recenti nella comunità archivistica internazionale attorno alla proposta delle norme ISAD e ISAAR, raccolto con apprezzabile impegno dagli archivisti italiani4, sta d’altra parte a segnalare l’importanza - scientifica oltreché operativa - attribuita alla prospettiva di una condivisione sia pur molto generale delle informazioni, realizzabile quest’ultima solo tenendo presenti la compatibilità con gli standard descrittivi internazionali. Il cambio di prospettiva rispetto a modelli di progetti centralizzati, gestiti in prima persona dall’Amministrazione statale quali contenitori unici per tutte le informazioni attinenti tutti gli archivi sul territorio nazionale quale che ne fosse il titolare, è in ogni modo radicale. Esso è inoltre consentito nella sua attuabilità – e questo non va sottaciuto – dai nuovi orizzonti delle 4 Si veda S. VITALI, La revisione dell’International Standard of Archival Description (General) e il contributo italiano in Gli standard internazionali per la descrizione archivistica: le regole ISAD (G). Incontro seminariale sulle proposte di revisione elaborate dal gruppo di lavoro ANAI (Bologna, 11 febbraio 1998), a cura di A. CAMPANINI e I. GERMANI, Bologna 1998, pp. 5-14.
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tecnologie informatiche e di rete e dal diffondersi di nuovi protocolli di comunicazione, favorevoli non solo allo scambio dei dati in presenza di tracciati analoghi, ma anche all’interoperabilità dei sistemi tramite strumenti flessibili e intelligenti, che consentono a sistemi diversi, purché sufficientemente e correttamente strutturati, di colloquiare rendendo possibile l’interrogazione e il recupero dell’informazione; senza appiattire in tal modo specificità di impostazione ed esigenze descrittive locali, ma anzi sollecitando il confronto fra le diversità. La diversità di approccio al problema della delineazione di un sistema informativo archivistico nazionale, così come va oggi da più parti emergendo, è radicale rispetto al passato anche per altri risvolti, solo apparentemente secondari. Per quanto riguarda il grado di prescrittività degli standard descrittivi, innanzitutto: alto se riferito alle poche ed essenziali informazioni attinenti lo spazio condiviso, più sfumato o comunque aperto a soluzioni differenziate per i dati attinenti l’implementazione e la diffusione locale. È radicale poi per quanto riguarda per l’appunto le possibilità di implementazione del sistema complessivo da parte di più soggetti istituzionali e per la tempestività degli aggiornamenti e delle revisioni che ciò può consentire; per le prospettive di cooperazione che un’ipotesi di tal genere prefigura. Il cambio di prospettiva infine è radicale se, sulla scorta di quanto positivamente verificato per questo risvolto da altre esperienze di sistemi informativi nazionali5, si riesca a prevedere, pure per le molteplici realtà archivistiche del policentrismo della conservazione, la possibilità di libere aggregazioni in poli territorialmente, istituzionalmente o storicamente significativi – quali ad esempio i sistemi metropolitani la cui realizzazione è felicemente avviata in alcune Provincie, o taluni sistemi regionali o di zone dalle tradizioni geografiche ed etniche fortemente caratterizzate6 – trasversali rispetto alla fisionomia e alla natura giuridica degli istituti o dei soggetti aderenti, o alla patrimonialità dei beni archivistici conservati. Nell’Italia dei mille comuni e dei tanti Stati preunitari, dove la storia ha 5 Ci si riferisce in particolare alle esperienze di cooperazione realizzate entro i poli bibliografici attivi nell’ambito del Servizio Bibliografico Nazionale. 6 Per quanto concerne sistemi archivistici metropolitani in via di realizzazione si rimanda a quanto dibattuto in occasione della Prima conferenza provinciale dei beni archivistici promossa dalla Provincia di Bologna (Bologna 13-14 maggio 1998) di cui sono in corso di pubblicazione gli atti. Analoghe esperienze di proficuo collegamento a livello provinciale si vanno sviluppando in molteplici realtà, fra le quali si segnalano almeno, per la riflessione pubblica collegata, quelle della Provincia di Biella o della Provincia autonoma di Trento. Ben note e ampiamente sperimentate le realizzazioni dei sistemi informativi archivistici di non poche Regioni, fra le quali la Lombardia e il Piemonte, o di territori storicamente e culturalmente significativi quali la Valtellina.
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Francesca Cavazzana Romanelli
lasciato sedimentazioni documentarie differenziate ma anche imprevedibilmente simili e intersecate per ampi settori del territorio, i poli – necessariamente a loro volta collegati verticalmente ad un Istituto centrale pure previsto dalla riforma del Ministero – possono divenire quindi strumenti di gestione, di coordinamento e di supporto tecnologico di sistemi informativi gia esistenti nelle singole realtà operative o in via di creazione, dando un contributo consistente al superamento di alcune residue forme di autoreferenzialità proprie delle strutture isolate. Ma essi possono in aggiunta divenire i luoghi naturali, i laboratori aperti del confronto ininterrotto sulla natura e sulla struttura di fondi affini e sulle loro problematiche descrittive; possono proporsi a sede pertinente per rilanciare alcuni spinosi e affascinanti nodi di dibattito quali quello ad esempio – da giocarsi inevitabilmente a stretto contatto con le tradizioni locali – del recupero nella descrizione archivistica di lessici, linguaggi e denominazioni originali o storicizzati e dei modi della loro eventuale normalizzazione. Possono ancora aprirsi a forme di collaborazione scientifica finalizzata, fra l’altro, alla creazione e all’implementazione di quelle liste di autorità dei soggetti produttori d’archivio la cui utilità si va oggi verificando non solo quale elemento per soluzioni descrittive concettualmente adeguate di realtà archivistiche complesse e articolate, ma pure quale occasione di apertura a più ampie realtà disciplinari e culturali. Possono infine i poli proporsi quale sede di validazione autorevole dei dati in rapporto al proprio livello di prescrittività, o ancora costituire uno spazio fertile di confronto, aggiornamento e formazione professionale. È forse questa – ci piace sperare – la stagione in cui, superate le sterili contrapposizioni fra centralismo egemone e dispersione delle autonomie, si può intravedere, anche nel settore della descrizione archivistica, nella formulazione di standard e nella connessa delineazione di sistemi informativi, la possibilità di nuovi, più avanzati equilibri – per usare le suggestive espressioni di Stefano Vitali ad un recente seminario bolognese – fra «autorità (e quindi coordinamento, chiarezza e trasparenza delle regole e delle decisioni) e consenso (e quindi discussione, approfondimento, apertura problematica)»7. Le tematiche del lavoro archivistico, dell’adozione di norme descrittive condivise e del profilarsi di sistemi informativi articolati nell’Italia del policentrismo della conservazione sono in questo senso fortemente emblematiche – ci pare – dell’attuale temperie di riforme istituzionali e amministrative.
7 S. VITALI, La revisione dell’International Standard of Archival Description (General)… cit., p. 13.
ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA*
Le rapide riflessioni, anche di carattere generale, che qui si fanno, nascono dall’esperienza, ormai semisecolare, della rete archivistica creata dall’Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia (d’ora in poi Insmli), e dagli Istituti ad esso associati o collegati1. Si tratta di circa settanta istituzioni che si sono date per scopo – come recita l’art. 1 dello statuto dell’Istituto nazionale – «di assicurare la più completa e ordinata documentazione [del...] movimento [di liberazione] dalle sue origini antifasciste alla liberazione e di promuovere lo studio storico e la conoscenza nell’ambito di una più generale considerazione della storia del fascismo e dell’Italia contemporanea»2 e che da più decenni vanno rendendo sistematicamente conto, con la pubblicazione di inventari archivistici collettivi, della propria attività di raccolta e di ordinamento3. L’esame delle acquisizioni documentarie, che in media determinano un raddoppio delle dimensioni complessive degli archivi ogni dieci anni, permette ovviamente di seguire l’evoluzione di un significativo sottosistema culturale, ma anche di valutare – cosa che più interessa qui – la trasformazione progressiva del significato di quest’opera di raccolta, e di trarne qualche indicazione utile per il futuro. * Il testo redatto dalla Commissione archivi dell’Istituto è stato letto da Enzo Collotti. 1 I soli Istituti associati sono sessantacinque in diciotto regioni. Una sintesi documentaria per conoscere la rete è nel volume collettaneo Resistenza e storia d'Italia: Quarant'anni di vita dell'Istituto nazionale e degli Istituti associati, Annuario 1949-1989, a cura di G. GRASSI, Prefazione di G. QUAZZA, Milano, Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia - Istituti associati - Franco Angeli, 1993 2 Ibid., p. 24. 3 Sono da ricordare le rassegne archivistiche ospitate fin dal 1949 nella rivista dell'Istituto «Il Movimento di liberazione in Italia», poi «Italia contemporanea», e i fascicoli di «Notizie e documenti dell’Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia e degli Istituti associati», in particolare il n. 8, Strumenti per la ricerca: Guida alle fonti angloamericane 1940/1950, Italia e Alleati, guerra e ricostruzione, Milano, Insmli - Commissione Archivibiblioteca, 1981. Ma soprattutto si devono segnalare i due volumi Guida sommaria agli archivi degli Istituti di storia della Resistenza, a cura di G. GRASSI, Milano, Insmli, 1974, pp. 381, e Guida agli archivi della Resistenza, a cura della COMMISSIONE ARCHIVI-BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO
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Benché la nascita di archivi storici al di fuori del sistema pubblico di conservazione sia un fenomeno fisiologico affatto normale, le origini degli Istituti della Resistenza hanno un carattere eccezionale che dev’essere ricordato. Si trattava infatti, tra il 1945 e il 1947 (anno della fondazione a Torino dell’Istituto più antico) di decidere il destino dei documenti prodotti nel corso della lotta di liberazione. Dal punto di vista giuridico non sembravano esserci dubbi – soprattutto nell’Italia settentrionale – perché gli organi militari e politici ad essa preposti dipendevano dal Comitato di liberazione nazionale, riconosciuto come autorità governativa legale nei territori occupati per delega del Governo italiano, in seguito agli accordi di Caserta e di Roma del dicembre 1944. Ma negli uomini della Resistenza la preoccupazione di fare scrivere la storia del periodo clandestino e del primo dopoguerra – da documentarsi grazie al libero accesso alle carte che essi stessi avevano prodotto – quale strumento di conoscenza e fondamento dei valori civili e politici da accogliersi e in buona parte poi accolti nel dettato costituzionale, prevaleva decisamente sulla pura sollecitudine archivistica della conservazione delle fonti. Immediatamente dopo lo scioglimento dei Comitati di liberazione, alla proclamazione della Repubblica nel giugno 1946, questa preoccupazione civica e culturale si manifestò pertanto come opposizione alla richiesta degli archivi dello Stato di versare le carte politiche e militari prodotte o detenute dai CLN. I primi archivi della Resistenza nacquero dunque tra il 1947 e il 1949 come frutto di un compromesso: il 1° luglio 1948 Mario Scelba, allora ministro degli Interni, riconobbe, come presidente del Consiglio superiore per gli Archivi di Stato, il ruolo speciale dell’attività archivistica degli Istituti, auspicando che la documentazione resistenziale «fosse depositata presso gli Istituti storici della Resistenza già costituiti, o in corso di costituzione, o presso gli archivi di Stato»4. NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE D’ITALIA, coordinatore Gaetano GRASSI, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1983, pp. XV, 974 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, IC). In un allegato a questa comunicazione, nei materiali della Conferenza fu incluso un elenco, aggiornato al 1997, dei fondi acquisiti dopo il 1983 dagli archivi della rete, tratto dalla banca dati sull'attività degli Istituti curata presso l'Insmli da Mauro Maffeis. Per ragioni di spazio non lo si pubblica qui, ma presto i dati saranno visibili a mezzo Internet nel sito dell’Istituto nazionale (www.insmli.it). È in corso, per concludersi nel 2000, l'inventariazione informatizzata dei fondi stessi, promossa nel 1988 dalla Commissione archivi dell'Insmli, allora sotto la presidenza di Claudio Pavone, e sostenuta poi dal Ministero per i beni culturali e ambientali, Divisione studi e pubblicazioni dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, crf. Appendice III di questo volume. Una prima serie di schede è visibile al pubblico in Internet (hhtp://www.pi.cnr.it/insmli). 4 Numerose informazioni si trovano nei volumi ricordati alla nota 3. Si vedano inoltre, la relazione presentata da Ersilia ALESSANDRONE PERONA, Gli Istituti di storia della Resistenza, al
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Non archivi dello Stato dunque, ma archivi riconosciuti ed equiparati, in un preciso ambito, a quelli dello Stato, e affidati ad associazioni di diritto privato (solo nel 1967 l’INSMLI sarebbe divenuto un ente pubblico) al servizio di una politica di promozione della storia contemporanea, gli Istituti della Resistenza si sarebbero andati moltiplicando e avrebbero svolto nei decenni seguenti, fino almeno al 1980, una funzione pionieristica decisiva sia nel favorire in Italia il sorgere di una storiografia contemporaneistica di carattere scientifico, sia nel dimostrare con un’ampia e lunga esperienza che la prassi liberale nel favorire l’accesso alle fonti primarie non era necessariamente foriera di irreparabili conseguenze giuridiche o morali. Si tralascia qui l’ultimo punto, che è oggetto di un’altra sessione della Conferenza, per svolgere invece qualche riflessione sugli effetti del procedere congiunto dell’opera di ricerca scientifica, di divulgazione e di mediazione didattica, e di quella di raccolta, ordinamento e descrizione di fondi documentari, nella misura in cui questi effetti si riflettono nell’attività e nelle strutture degli Istituti. Archivi della militanza politica. – Una sommarissima campionatura dei fondi raccolti mostra la preminenza dei documenti di carattere politico sull’insieme, ma con una trasformazione molto significativa che si manifesta in corrispondenza di tre cesure: il passaggio originario a un assetto di pace (1945-1947 circa) cui corrispondono le carte della Resistenza e dei CLN; la crisi del consenso giovanile intorno al 1968; infine la trasformazione del sistema politico italiano nello scorso decennio. Della prima fase non occorre dire, poiché coincide idealmente con l’origine stessa degli Istituti, e continua a proiettarsi sulla loro attività corrente, ispirando una politica di raccolta sistematica sul territorio, che ancora dà frutti molto apprezzabili. Quanto alla seconda, essa ha avuto tali effetti che ha finito con il promuovere un’esplorazione metodica5, e che l’accumulo di materiali rappresenta a volte una parte considerevole dell’archivio, come è avvenuto nell’Istituto di Roma, dove si contano almeno centotrentasette buste di documentazione sui movimenti studenteschi, extraparlamentari e colloquio organizzato dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea, in «Storia contemporanea. I centri della ricerca fuori dell'Università», Imola, 22 - 24 maggio 1997, pp. 1-2, e la dettagliata ricostruzione della vicenda fatta da G. DE LUNA, Tre generazioni di storici: l'Istituto per la storia della Resistenza in Piemonte, 1947 - 1987, in «Italia contemporanea», 172, 1988, pp. 53 - 57. 5 Fin dagli anni Settanta, del resto, la Commissione archivi dell’Istituto nazionale aveva sollecitato interventi su tutti gli Istituti perché non si disperdesse la documentazione dei movimenti studenteschi ed extraparlamentari.
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cattolici del dissenso, senza trascurare le tre casse di Cuneo, le cinquantaquattro buste di Piacenza, le ventuno di Asti, e fondi minori un po’ dovunque (con la sorpresa di dieci buste sui movimenti di Bologna finite a Trento) ai quali si aggiungono – solo fisicamente al margine dei giacimenti propriamente documentari – cospicue collezioni di quei volantini e materiale grigio vario che furono la linfa vitale del movimentismo “sessantottino”. Ma è forse la terza cesura quella che attira di più la nostra attenzione, seguita com’è da un afflusso ormai dilagante degli archivi di partito, le cui documentazioni recenti vengono a integrare quelle sui primordi della Repubblica6, con apporti che – campionando per città in ordine alfabetico e per diversi partiti - vanno dalle duemila unità archivistiche sulla storia del Partito socialista tra il 1970 e il 1993, conservate ad Ascoli Piceno, ai sedici metri lineari di carte del Partito socialista democratico di Cuneo, alle duecentoventicinque buste dell’archivio della Democrazia cristiana di Pavia, alle quarantadue casse di materiali della Federazione comunista di Udine7. Ciò non sorprende dal punto di vista delle affinità ideali o ideologiche, data la contiguità tra i protagonisti di una lunga stagione di militanza culturale antifascista – presenti dalle origini negli organi direttivi e/o scientifici degli Istituti – e quelli della politica italiana tout court, ma merita qualche considerazione scientifica sui risultati. Se aggiungiamo ai documenti politici in senso stretto quelli sindacali (citiamo ad esempio, perché non incluso nell’elenco allegato, il grande archivio della Camera del lavoro di Modena depositato presso l’Istituto locale8) e quelli di enti con matrici più o meno visibilmente 6 Significativo è il caso di Torino, dove sono virtualmente complete le raccolte del Partito d'Azione, delle origini dei partiti socialista e socialista democratico, con gli apporti dei fondi Aldo Garosci e Guido Quazza, e di quello liberale, grazie alle carte Franco Antonicelli e soprattutto al fondo Anton Dante Coda, e dove sono ricchi i materiali per la storia del Partito comunista nella Resistenza e nell’immediato dopoguerra. 7 Un esame puntuale dei nostri elenchi, ancora privi del resto di molte acquisizioni recenti, registra inoltre doverosamente, per il Partito comunista, quaranta buste ad Asti, cinquecento a Como, sessanta a Cuneo, nove a Imola per la sezione di Sesto Imolese, sedici buste della sezione di Villa Fastiggi a Pesaro, duecentoundici a Piacenza, almeno centotrenta della Federazione di Milano a Sesto San Giovanni, diciotto a Torino, otto a Treviso; tutti fondi ai quali si devono aggiungere importanti materiali complementari: ad esempio decine di migliaia di fotografie degli archivi fotografici dell'Unità - a Sesto San Giovanni per l'edizione lombarda, a Torino per la piemontese - e numerosissimi manifesti. Per il Partito socialista, ai documenti di Pesaro si devono aggiungere almeno i ventisette metri lineari depositati a Cuneo e l'archivio della Federazione regionale a Trento. Democrazia proletaria è documentata in vari fondi "extraparlamentari", in particolare a Cuneo, e presente con cento faldoni a Sesto San Giovanni. Massicce acquisizioni non quantificabili sono in corso in Piemonte e Valle d'Aosta, in Lombardia e in Emilia. 8 Questo archivio è stato fra i primi ad essere corredato di un inventario informatico in ambiente Asksam.
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politica, come cooperative9, istituzioni culturali, associazioni di reduci ecc., vediamo disegnarsi nelle sue articolazioni la mappa dei centri di decisione, di mediazione del consenso, di supporto organizzativo, che occupano lo spazio pubblico al di fuori dell’ambito istituzionale riservato agli archivi di Stato. Ne rileviamo un primo, importante indizio di complementarità: alle carte della politica ufficiale, che prendono naturalmente la via degli archivi di Stato, si aggiungono in questi istituti quelle dei processi decisionali informali e tuttavia cruciali, che presiedono agli orientamenti complessivi del sistema politico nelle sedi locali, a cominciare dalle campagne elettorali. E constatiamo nell’accumulo di questo patrimonio documentario anche il risultato dell’antica, originaria preoccupazione dei responsabili degli Istituti di essere promotori della ricerca storica. Questa cura soprattutto li ha infatti spinti a proporsi (certo insieme ad altri) quali raccoglitori di un materiale che, per il suo carattere privato dal punto di vista patrimoniale, e comunque non statale per contenuti e origini, rischiava di andare altrimenti disperso, come era accaduto in anni passati per gli archivi di formazioni politiche effimere o cessate per fusioni o scissioni. Era del resto il naturale esito, questo, dell’attenzione da sempre accordata alla raccolta di fondi privati piccoli e grandi, già appartenenti a figure secondarie della vita politica, fondi i cui titoli affollano a centinaia le pagine dei nostri elenchi, con una media che supera i dieci per istituto. In termini di politica archivistica, ciò rappresenta un significativo arricchimento del panorama documentario, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Alla documentazione ufficiale, formalmente definita da protocolli rigorosamente osservati, le carte ufficiose, informali, provenienti dalle raccolte personali o dalle organizzazioni partitiche e sindacali della periferia, aggiungono non di rado i complementi dell’appunto personale, della nota riservata, della bozza di verbale con varianti e correzioni, grazie alle quali lo storico individua dietro il funzionamento anodino e apparentemente neutro dei meccanismi istituzionali i momenti critici, i fattori che determinano le decisioni al di sotto e al di fuori dei verbali sommari e delle votazioni all’unanimità, insomma una storia politica à part entière10. 9 Per le cooperative, presenti in diversi archivi, segnaliamo almeno le centosettantotto buste della Federcoop di Pistoia, le carte di centocinque cooperative della Lega cooperativa imolese a Imola, le sessanta buste sulla cooperazione a Modena. 10 Nelle discussioni che hanno accompagnato la preparazione della Conferenza è sembrata auspicabile una riflessione più ampia sui documenti da conservare e sui criteri di scarto, riflessione che qui non è dato svolgere. Indubbiamente una cultura del documento tende a produrre archivi di atti ufficiali, mentre una cultura orientata alla storiografia sarà più conservativa, e cer-
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Naturalmente non si deve fare del trionfalismo, poiché se dall’esame esterno potessimo indulgere in questa sede a qualche sondaggio di merito, vedremmo quanto lontani siamo ancora in Italia dal grande modello degli archivi di personalità politiche angloamericane, ma certamente l’uso di questa nuova documentazione dovrebbe rapidamente tradursi in risultati storiografici sulla vita politica locale, sui rapporti tra centro e periferia eccetera. L’emergenza archivistica. – Se il carattere politico o parapolitico della documentazione di cui abbiamo parlato finora è affatto coerente con l’ispirazione originaria della fondazione degli Istituti, già nel modo un po’ caotico delle acquisizioni di documenti partitici si possono ravvisare indizi di quella che non sembra eccessivo chiamare un’emergenza archivistica. Altre spie ci sembrano i casi in cui gli Istituti hanno svolto pur episodiche funzioni di supplenza rispetto all’operatore pubblico, come appare nell’acquisizione del fondo Sepral a Cuneo e di carte della Milizia forestale a Bergamo; o a Bologna, dove spiccano le documentazioni provenienti dalla Casa del fascio e l’enorme archivio Sepral di più di mille buste, o ancora a Torino, dove oltre centocinquanta faldoni del fondo Zanatta accolgono documentazione di alcune tra le maggiori imprese parastatali. E infine constatiamo l’arrivo in qualche modo casuale negli archivi di fondi di grande interesse culturale, all’acquisizione dei quali sembra essere stata più importante di ogni altro motivo la pura e semplice disponibilità degli Istituti ad accoglierli e ad assicurarne la fruibilità nei territori d’origine. La presenza di un fondo di una comunità cistercense a Macerata, di carte parrocchiali o di associazioni in varie sedi, ma specialmente il deposito nell’Istituto di Sesto San Giovanni dei trecento metri lineari dell’archivio della società Ernesto Breda, indicano da un lato l’importanza del ruolo degli Istituti locali, ma possono anche essere i segni premonitori di un possibile collasso del sistema di conservazione degli archivi contemporanei d’interesse pubblico. Come fare fronte, ad esempio, alla prospettiva che le privatizzazioni di imprese pubbliche e le fusioni tra banche provochino in tempi brevissimi la necessità di salvare fondi documentari enormi, che verrebbero ad aggiungersi al flusso appena iniziato degli archivi partitici, sindacali, cooperativistici, non è problema che possa essere lasciato a singole istituzioni, limitate prima cherà di salvare fonti non ineccepibili forse sotto il profilo formale, ma indispensabili per riconoscere nei processi decisionali i percorsi della soggettività e della consapevolezza, senza doverli congetturare attraverso faticosi processi di inferenza. La complementarità tra fonte istituzionale e fonte politica informale, di partito o privata corrisponde in qualche misura alla complementarità tra archivi dello Stato e archivi come quelli a cui è dedicata questa comunicazione, ed è questo che ci ha suggerito di chiamarli archivi della militanza politica.
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di tutto nelle competenze anche tecniche, nelle risorse umane e spesso anche in quelle finanziarie. Ma sembra evidente che l’articolazione degli Istituti storici della Resistenza sul territorio, con la fitta rete di relazioni personali e culturali che essi hanno costruito fino al livello di piccoli centri, fornisce un interessante modello di struttura flessibile, pronta ad intervenire in molti casi in cui l’intervento pubblico rischierebbe di essere tardivo, e forse non sarebbe accolto con altrettanto favore dai detentori di documenti. Da una complementarità di fatto – limitata certo sul piano quantitativo, ma molto qualificata – è forse tempo di passare a un coordinamento che faccia tesoro della specializzazione degli Istituti nel campo della documentazione politica contemporanea. E in questo contesto è forse giusto che essi, mentre si battono con successo per acquisire risorse finanziarie locali (dalle regioni in primo luogo, dalle province e dai comuni, ma anche da banche, associazioni ecc.) al servizio di una generosa politica archivistica, siano aiutati a far fronte a responsabilità smisuratamente accresciute rispetto a quelle originarie. Centri di formazione. – Qualche parola va spesa ancora, da un lato per allargare lo sguardo al di là della documentazione cartacea, dall’altro per accennare al patrimonio di conoscenze che si sta acquisendo nella gestione della documentazione contemporanea. Sul primo punto constatiamo solo, negli archivi degli Istituti storici, la presenza, già evocata di sfuggita, di grandissime quantità di fotografie, di film su pellicola, poi di materiali di registrazione sonora o video, di film e così via. Si tratta di campi che non è più possibile definire nuovi, nei quali tuttavia l’accumulo quantitativo e la crescente difficoltà della conservazione – che spesso si dovrebbe piuttosto chiamare rigenerazione o almeno riversamento – pongono problemi di grande impegno, da quello primordiale di elaborare criteri di descrizione scientificamente accettabili, a intricate questioni di diritto, specie per quanto riguarda la proprietà delle immagini, in considerazione di un uso sempre più frequente che deriva specialmente dalla forte domanda di prodotti multimediali nel campo didattico, il quale sta diventando, accanto a quello editoriale scientifico, uno dei principali sbocchi dell’attività archivistica degli Istituti. Il che ci porta a trattare il secondo punto. Per risolvere almeno in parte le difficoltà, l’Istituto nazionale ha infatti varato programmi coordinati di formazione archivistica, resi necessari in particolare dalla debolezza numerica e dalla mancanza di competenze specifiche del personale della rete, in larga parte di formazione umanistica e di esperienza soprattutto didattica. Nel corso degli anni si è perciò fatto appello a competenze interne ed esterne alla rete, in stretta collaborazione con gli archivisti di Stato, per elaborare tec-
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niche di schedatura, affrontare le questioni teoriche connesse con gli archivi visuali e sonori, sperimentare programmi di informatizzazione per compilare gl’inventari11. Il risultato è stato molto interessante, perché in campi ancora largamente inesplorati si è visto nascere spontaneamente, se non un coordinamento vero e proprio, un dialogo serrato per il confronto di metodi e di tecniche. L’esperienza di uno stage per archivisti – organizzato a Torino nel giugno 1998 per addestrare i propri collaboratori ai nuovi programmi informatici creati dall’Istituto per la descrizione di archivi cartacei e fotografici – ci sembra indicativa di questa progressiva e promettente integrazione. Hanno seguito i corsi12 operatori degli archivi di Stato, della Regione, degli archivi storici del Comune di Torino e dell’Università, di varie fondazioni culturali eccetera. Un pubblico che si era spesso ritrovato in altre sedi-laboratori ben note: agli incontri di San Miniato, alle presentazioni dei programmi archivistici della Regione Lombardia, a Pisa, a Roma... Ci sembra insomma che gli Istituti siano diventati interlocutori abituali di questa comunità di archivisti del contemporaneo, accomunati dalla passione per il mestiere, dal coraggio di affrontare il nuovo, da un impegno personale spesso volontaristico, e che la loro esperienza di sedi archivistiche non specializzate, ma strettamente collegate al mondo della ricerca, non sia priva di insegnamenti meritevoli di qualche riflessione quando si voglia sistemare in Italia uno specifico curriculum di formazione per archivisti delle fonti contemporanee.
Non essendo stato possibile pubblicare atti dei numerosi incontri tenuti su questi temi, non se ne può dare bibliografia recente. Informazioni e anche materiali (programmi informatici e manualistica per uso interno) possono tuttavia essere chiesti direttamente all’Istituto nazionale. 12 Tenuti da Paola Carucci per la parte della teoria archivistica, da personale degli Istituti per i programmi informatici. 11
SALVATORE PALESE Associazione archivistica ecclesiastica
La realtà degli archivi ecclesiastici in Italia è diffusa, ricca e multiforme. Di essa, più volte, è stata descritta la vasta geografia e la varia tipologia1. Se si vuole cogliere la sua consistenza, basta pensare agli oltre 200 archivi delle curie vescovili e agli oltre 20.000 archivi delle parrocchie. E nel conto vanno aggiunti gli oltre 200 archivi capitolari, spesso i più antichi ed i più importanti, gli archivi delle centinaia di monasteri e di conventi, delle migliaia di archivi delle congregazioni religiose e altrettanti delle istituzioni di ogni genere che hanno caratterizzato la storia del nostro paese e le evoluzioni della società italiana. Tutta la documentazione conservata in essi, oggi, è consapevolmente compresa come facente parte del patrimonio storico della Repubblica Italiana. Lo attesta in maniera molto chiara l’art.12 del nuovo concordato del 18 febbraio 1984, con la specifica intesa del 13 settembre 1996 tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero per i beni culturali: gli enti ecclesiastici e gli organi dello Stato italiano sono chiamati a concorrere nel comune impegno di conservare questo patrimonio documentario e valorizzarlo, tanto esso è utile allo sviluppo della cultura degli italiani. Si tratta di una svolta fondamentale che discende da una moderna visione dello Stato e dalla moderna collocazione della Chiesa tra gli uomini; svolta fondamentale che ha superato la politica dell’appartenenza ed ha avviato la cultura della convergenza e della collaborazione per il bene del paese2. In questo senso, è significativa, ad esempio, l’operazione, realizzata nell’arco di poco più di un decennio, della catalogazione generale degli archivi diocesani d’Italia. L’impegno dei direttori di quegli archivi, programmato e 1 Cf S. PALESE, Tipologia e geografia degli archivi ecclesiastici, in «Archivi per la Storia» II, (1989), pp. 61-71. 2 Sull’argomento si vedano, ad esempio, gli atti del XV convegno degli archivisti ecclesiastici (Loreto, 16-19 ottobre 1984) Problemi giuridici degli archivi ecclesiastici, pubblicati in «Archiva Ecclesiae» (1985-1986).
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Salvatore Palese
coordinato dall’Associazione archivistica ecclesiastica, ha prodotto i tre volumi della specifica Guida3 che il Ministero per i beni culturali, con sollecita attenzione, ha accolto nelle sue pubblicazioni, contribuendo alla coedizione. Così, la comunità scientifica ha ricevuto uno strumento di ricerca che contribuirà all’allargamento dei filoni di indagine sulle vicende religiose ed ecclesiastiche, culturali, sociali ed economiche delle popolazioni italiane. E se andrà in porto, come si auspica vivamente, l’iniziativa avviata nei mesi passati della Guida degli archivi capitolari d’Italia, si avrà un altro strumento utilissimo per la ricerca storica4. In questa prospettiva di collaborazione, negli ultimi tre decenni, numerose sono state le realizzazioni operate negli archivi ecclesiastici con finanziamento statale e con l’impegno sollecito delle sovrintendenze regionali, in particolar modo nelle regioni meridionali, secondo le leggi specifiche riguardanti il patrimonio archivistico. Ordinamenti e inventariazione, corredo e restauro, pubblicazioni e coinvolgimenti in varie iniziative scientifiche e culturali costituiscono la concreta preparazione del concordato e dell’intesa e ne garantiscono i positivi sviluppi che in gran parte verranno5. Con questi risultati non vuol dirsi che tutti gli archivi ecclesiastici siano nelle condizioni di garantire. la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario. La situazione varia da regione a regione, per una serie di motivi che vanno dalle diverse tradizioni culturali alla tipicità dell’organizzazione delle istituzioni ecclesiastiche, derivante soprattutto dall’autonomia giurisdizionale di ogni diocesi. Più specificamente, la carenza di mezzi economici, atti al finanziamento del lavoro connesso, non consente ad esempio, di avere dappertutto inventari e cataloghi adeguati. È questo, perciò, un obiettivo primario nel risveglio che si sta registrando in questi anni. Non è sufficiente, poi, il personale addetto alla gestione degli archivi stessi e non ovunque ditato di specifica qualificazione: si tratta di una condizione essenziale per la vitalità culturale di questi istituti, verso cui la domanda dei ricercatori e degli studiosi va salendo di giorno in giorno. Se un salto di qualità va fatto con urgenza, riguarda proprio la preparazione degli archivisti, la loro 3 Guida degli archivi diocesani d’Italia, a cura di V. MONACHINO, E. BOAGA, L. OSBAT, S. PALESE, I, Roma 1990, in «Archiva Ecclesiae», 32-33 (1989-1990) e nella collana PAS, Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 61; II (1994), «Archivia Ecclesiae», 36-37 (1993-1994) e Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 74; III (1998), «Archiva Ecclesiae», 40-41 (19971998) e Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 85. 4 L’Associazione archivistica ecclesiastica ha preparato un fascicolo di orientamento per i compilatori delle schede. 5 S. PALESE, Iniziative per gli archivi ecclesiastici e loro prospettive (Risultati di una indagine nella varie regioni d’Italia), in «Archiva Ecclesiae», 26-27, (1991-1992), Interventi e contributi dello Stato a favore degli archivi ecclesiastici, ibid., 34-35, pp. 85-92.
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professionalizzazione e il loro aggiornamento. E’ ancora predominante la figura dell’ecclesiastico erudito che custodisce l’archivio, ma diventano, pure, sempre più frequenti altre figure che stanno assicurando lo sviluppo dell’avvenire degli archivi. Potrebbe essere questo un punto operativo molto importante per l’attuazione delle specifìche intese che si vanno firmando tra Ministero per i beni culturali e la Conferenza Episcopale Italiana. Gli archivisti ecclesiastici hanno ricevuto una specie di magna carta, nella recente lettera circolare della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, dal titolo La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, data il 2 febbraio 1997. L’archivio viene rilanciato come il luogo della memoria delle comunità cristiane, come strumento culturale per la missione stessa degli operatori pastorali, come centro di incontro degli studiosi. È affermato a chiare lettere che l’archivio ecclesiastico è un bene e un bene destinato a tutti, un centro culturale aperto per contribuire alla formazione della cultura di tutti. E’ interessante quella parte della circolare che tratteggia i lineamenti di un progetto organico: tempi lunghi e impegni qualificanti e convergenti devono contraddistinguere la stagione di una nuova progettualità; non si può prescindere ormai da linee comuni di azione, che la sensibilità odierna e le tecniche archivistiche impongono con sollecitudine. Se l’impulso ideale e morale della S. Sede troverà accoglienza e porterà i suoi benefici risultati, la cultura della memoria e la sensibilità per il documento avranno la strada aperta verso nuove mete da raggiungere non più da soli, insiste il documento, ma in collaborazione con quanti possono dare un sostegno scientificamente garantito ed economicamente adeguato6. Per gli archivisti e il loro aggiornamento sui problemi emergenti nel loro lavoro, l’Associazione archivistica ecclesiastica, che ha sede nella Città del Vaticano, ha svolto, in questi ultimi trenta anni, un’azione promozionale di carattere internazionale e con prevalente partecipazione italiana7. I suoi 18 congressi, la sua rivista «Archiva Ecclesiae» e la sua collana di «Quaderni» hanno contribuito notevolmente agli scopi indicati, ma certamente non hanno potuto risolvere problemi e colmare lacune. Tuttavia, l’Associazione
6 Della lettera circolare pubblicata dalla Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa è disponibile l’edizione a cura delle Edizioni Dehoniane di Bologna. 7 La sede dell’Associazione è in Piazza S. Callisto, 16, 00153 Roma. Presidente è p. Vincenzo Monachino; vicepresidente don Salvatore Palese; segretario p. Emanuele Boaga. Sulla sua formazione e sul suo sviluppo ha scritto V. MONACHINO, La Associazione Archivistica Ecclesiastica e l’odierna situazione degli archivi ecclesiastici in Italia, Città del Vaticano 1993, (Quaderni di «Archiva Ecclesiae», 1). Periodicamente viene distribuito il Notiziario. Gli indici dei volumi editi dal 1958 al 1992 di «Archiva Ecclesiae» sono stati curati da Emanuele Boaga e sono editi nei Quaderni di «Archiva Ecclesiae», 2 (Città del Vaticano, 1993).
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si è collocata come punto di riferimento, la cui credibilità si è imposta con le valide iniziative e con gli utili strumenti prodotti, come si è accennato innanzi. Non sono pochi, pertanto, gli archivisti statali che ne fanno parte e la loro accoglienza è giustificata dalla intelligente collaborazione che essi vanno offrendo agli archivisti ecclesiastici, sia nell’ambito dei loro impegni istituzionali (come quelli delle Sovrintendenze), che nella personale partecipazione allo sviluppo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio documentario. Oso dire che intorno agli archivi ecclesiastici la primavera della collaborazione e dell’intesa è cresciuta ben prima che in altri settori dei beni culturali ed ha prodotto quel clima che è sancito nell’art.12 del Concordato del 1984. E da ultimo, mi preme richiamare l’attenzione sulla convinzione, sempre più avvertita negli ambienti ecclesiastici, di bandire ogni forma di improvvisazione e di decisioni arbitrarie. Il Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani che la Conferenza Episcopale Italiana ha proposto ai vescovi diocesani nel novembre dell’anno passato, si pone in tale direzione, con i suoi 47 articoli. Essi riguardano l’ordinamento interno e danno indicazioni precise circa l’acquisizione dei documenti, la confluenza da archivi diversi, il personale stesso degli archivi, la classificazione e il riordinamento delle carte, gli strumenti di lavoro e di ricerca, la riproduzione dei documenti, i servizi annessi, lo scarto. Norme piuttosto chiare sono pure inserite circa la consultazione e l’ammissione degli studiosi e dei ricercatori8. Se i vescovi italiani faranno proprio questo Regolamento e ciascuno di loro lo renderà vincolante, pubblicandolo di sua autorità, per la propria diocesi, c’è da sperare una configurazione moderna degli archivi ecclesiastici, rispondente alle domande nuove che vengono dalla società civile e dalla cultura cattolica. Domande nuove che agli archivi ecclesiastici, come del resto a tutti i contenitori di documenti, vengono non soltanto dalle comunità scientifiche, ma pure dalle stesse comunità cristiane e dalle popolazioni sempre più sensibili alla loro identità storica. In questi tabernacoli della memoria possono alimentarsi le radici di molte speranze.
Il regolamento è pubblicato sul «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», del 5 novembre 1995 (n. 8, pp. 227-237). L’Associazione ne ha curato una edizione accompagnata da un’utile presentazione, nel terzo dei Quaderni di «Archiva Ecclesiae» (Città del Vaticano, 1998). 8
GIUSEPPE PALETTA Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione
Premessa. – Compito di questa relazione è quello di presentare il progetto cui il Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione sta lavorando con la collaborazione degli enti locali dell’area milanese – la Regione Lombardia in primo luogo – e gli organismi di rappresentanza degli interessi. Tale progetto, che mira alla costituzione di un Archivio economico territoriale sul modello di quelli già esistenti da tempo in Germania, costituisce una delle finalità dell’esistenza del Centro stesso: è dunque utile alla coerenza espositiva partire dalle motivazioni che hanno portato alla sua nascita. Il Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione: i fini e la strategia. – Il Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione è nato nel 1991 dall’incontro tra un gruppo di studiosi di storia dell’impresa e un organo della pubblica amministrazione – la Camera di commercio di Milano – al servizio delle imprese e guidata da una direzione politica particolarmente sensibile ai temi dell’identità imprenditoriale. L’obiettivo di questo incontro doveva essere quello di stabilizzare la ricerca scientifica sull’impresa e soprattutto le iniziative di recupero e salvataggio degli archivi imprenditoriali ancorando tali funzioni a un soggetto forte – appunto la Camera di commercio di Milano – capace di porsi come mediatore e garante tra il mondo della cultura e il mondo dell’impresa. Per questa via era possibile affrontare la questione del divario esistente nel nostro Paese tra una società attiva, vitale e articolata in istituzioni dinamiche e, viceversa, la debolezza della percezione che questi stessi organismi conservano del proprio ruolo di protagonisti della vita sociale ed economica. Alla radice di un tale divario – questa l’intuizione dei fondatori del Centro – sta il fatto che le istituzioni della società (le imprese, gli organismi di rappresentanza degli interessi, tutti coloro che si associano per agire solidarmente nel mercato e nella società) operano nel breve periodo e difficilmente riescono a sedimentare la consapevolezza di essere attori della trasformazione socio-economica e quindi protagonisti del processo di costruzione del
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più complesso principio di statualità. Dunque, la caratterizzazione demografica di breve periodo, la dipendenza da esperienze e vicende personali impediscono alle istituzioni della società di maturare una percezione del proprio ruolo anche lontanamente paragonabile a quella presente nelle articolazioni dello Stato. In effetti, a volte talune istituzioni si distinguono nel panorama generale per una maggiore capacità di autorappresentazione: le grandi imprese industriali e finanziarie danno vita ad archivi storici che ne testimoniano la continuità della presenza sul mercato e dimostrano di aver maturato una percezione di sé che non contempla la sola dimensione economica. Si tratta di grandi imprese che si caratterizzano per il radicamento sul territorio, per una funzione di modernizzazione economica e civile, per l’elaborazione di processi organizzativi weberiani fondati sulla comunicazione formale e sul ruolo, tutte condizioni che portano quasi naturalmente alla costituzione di un archivio. Eppure, anche la costituzione di tali archivi - salutata con entusiasmo dagli storici negli anni Ottanta - non riesce a dar voce alla complessità del sociale. Innanzi tutto la grande impresa è poco rappresentativa dell’economia italiana, dominata viceversa da una ossatura di piccole e medie imprese; affidare la memoria dell’impresa agli archivi dei grandi gruppi – magari provenienti dal parastato – equivale a costruire una rappresentazione distorta dell’economia italiana e dei suoi fattori di sviluppo. Inoltre, anche la grande impresa non sfugge alla più generale fisiologia dell’istituzione sociale: anch’essa nasce, cresce e infine muore causando rovinose perdite di documentazione. Di qui, allora, il compito del Centro: aiutare le istituzioni della società a ricordare, cioè a sedimentare la propria esperienza quotidiana riconoscendo nella funzione organizzativa della gestione del documento uno dei processi di strutturazione dell’identità. La rete di relazioni sociali. – Definito il fine e la strategia, il secondo obiettivo era dato dalla costruzione di un network sociale capace di sostenere la dimensione culturale di un tale progetto ma anche di divenirne il motore realizzativo. Una caratteristica essenziale delle istituzioni della società è la loro capacità di costruire reticoli sociali. Abbandonando l’astrazione dei manuali di economia nei quali l’impresa è raffigurata come mezzo per il profitto, l’attività dell’imprenditore va vista come l’emergenza economica di un sistema relazionale che egli intrattiene con vari attori sociali quali i lavoratori, i consumatori, i manager, gli altri imprenditori che di volta in volta recitano il ruolo di alleati-competitori, gli amministratori pubblici, gli stessi uomini di cultura operanti sul territorio e poi ancora le organizzazioni di rappresentan-
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za degli interessi. L’esperienza internazionale, soprattuto nel caso tedesco, insegna che la nascita di archivi economici territoriali autonomi e con tratti distintivi diversi da quelli degli Archivi di Stato muove dall’attivazione di questa rete e quindi dall’aggregazione di una variegata galassia formata da associazioni di categoria, municipalità, Stati federali, organi territoriali, imprese, Camere di commercio. Nei suoi sei anni di attività il Centro ha pertanto seguito l’obiettivo di realizzare una tale rete ottenendo adesione e consenso di amministrazioni pubbliche, associazioni di rappresentanza degli interessi, imprese, università, Camere di commercio. Il concorso e la pluralità dei soggetti genera consenso prezioso alla riuscita del progetto culturale, favorisce le alleanze ma, soprattutto, rafforza il grado di autonomia del progetto stesso, riducendo la dipendenza dagli stessi soggetti istituzionali aderenti. È questo un passaggio molto delicato che merita una sottolineatura. La tutela del patrimonio archivistico degli attori economici della società è impresa di grandi dimensioni che non può prosperare a ridosso di un singolo organismo, per quanto illuminato e sensibile esso possa dimostrarsi. Le dimensioni stesse dello sforzo economico richiesto e, d’altro lato, la presenza di priorità derivanti dalle competenze istituzionali attribuite dalla legge a quell’organismo pongono le premesse di un contrasto latente che emerge nelle fasi di cambiamento o dinanzi a una crisi economica. L’esperienza tedesca – e non solo quella – insegna che in fase recessiva la naturale espansione dell’attività di raccolta degli archivi di imprese cessate si scontra con l’altrettanto naturale necessità delle Camere di commercio di indirizzare i finanziamenti alle imprese in difficoltà sottraendoli pertanto all’attività culturale. Di qui, dunque, la logica della rete e della diversificazione come soluzione strategica che garantisce l’autonomia scientifico-operativa ma, al tempo stesso, anche la continuità dell’adesione delle istituzioni e il loro sostegno al progetto sul lungo periodo. L’individuazione del riferimento scientifico. – Il terzo passaggio del progetto – strettamente connesso ai temi sopra trattati – riguarda la ricerca di un solido punto di riferimento scientifico-istituzionale in merito all’opera di salvaguardia degli archivi. La soluzione individuata immediatamente è stata quella del rapporto preferenziale con la Soprintendenza archivistica della Lombardia e con l’Ufficio centrale per i beni archivistici, un rapporto che si sostanzia in una convenzione in virtù della quale il Centro interviene in accordo con la Soprintendenza qualora occorra salvaguardare un archivio economico.
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Il senso di questa scelta non deriva semplicemente dalla presenza di chiare competenze legislative ma da due considerazioni di sostanza. La prima è che la salvaguardia degli archivi prodotti dagli operatori economici nella società non può rinunciare al supporto delle competenze scientifiche presenti presso le Soprintendenze e negli Archivi di Stato. I problemi connessi alla necessità di adeguare la formazione degli archivisti alle tematiche del documento contemporaneo sono noti a tutti, eppure non esistono scorciatoie: il nuovo va costruito sui fondamenti di una disciplina coltivata nell’ambito delle istituzioni archivistiche. La seconda considerazione, ancor più sostanziale, nasce dal riconoscimento del valore dell’unitarietà dell’azione di tutela proprio ai fini dello sviluppo del progetto dell’archivio economico territoriale. In una situazione in cui la tendenza alla dispersione costituisce la norma e la sopravvivenza dell’archivio rimane una felice eccezione, delegittimare nei comportamenti la funzione di tutela degli archivi sul territorio equivale ad accelerare la velocità di distruzione delle fonti storiche precludendo ogni prospettiva allo sviluppo dello stesso archivio economico. Conclusioni: il progetto. – Definiti i fini, l’operatività e le scelte strategicooperative del Centro, è ora possibile concludere esponendo per sommi capi lo schema di progetto elaborato in collaborazione con l’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia. Il Centro e l’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia stanno promuovendo il progetto per la realizzazione di un Archivio cui hanno già dato la propria disponibilità il Comune, la Provincia, la Camera di commercio di Milano, la Soprintendenza ai beni archivistici per la Lombardia. L’Archivio sarà dotato di personalità giuridica e disporrà di autonomia patrimoniale. Scopo dell’Archivio economico territoriale sarà quello di intervenire direttamente per la salvaguardia degli archivi d’impresa e dell’associazionismo imprenditoriale e sindacale riconosciuti di notevole interesse storico dalla Soprintendenza; di intervenire indirettamente favorendo il raccordo tra gli archivi economici gestiti dalle istituzioni proprietarie. L’Archivio economico territoriale offrirà servizi di assistenza alle imprese che intendano verificare la funzionalità dei loro sistemi archivistici e la corretta tenuta tanto dell’archivio corrente quanto dell’archivio storico. L’Archivio promuoverà corsi di formazione per archivisti contemporanei in funzione delle esigenze delle imprese e della pubblica amministrazione. Nel prossimo mese di settembre il progetto sarà presentato nel corso di un seminario di studi che si svolgerà a Milano.
LUCIA ZANNINO Associazione delle istituzioni culturali italiane
La seconda parte del titolo della relazione di Isabella Zanni Rosiello che apre questa sessione, «Il policentrismo della conservazione», evoca due questioni su cui si è molto discusso (e si continuerà a discutere) in varie sedi: la questione della dispersione, con rischio di perdita, delle fonti soprattutto novecentesche, e la questione dell'eccesso di conservazione anch'essa caratteristica del nostro secolo. Il primo punto è stato affrontato in una serie di convegni e pubblicazioni1 che si sono occupati della sorte destinata agli archivi di personalità rappresentative della cultura, della politica e dell'arte del nostro paese, agli archivi dei movimenti e dei partiti politici nonché delle organizzazioni sindacali. La riflessione sul secondo punto ha coinvolto storici e filosofi ed era già presente nell'introduzione di Pierre Nora all'opera sui luoghi della memoria2 in cui lo storico francese afferma che nessuna epoca è stata, come la nostra, così produttrice di archivi. Pur non essendo nostro compito fermarci su tali problemi, abbiamo voluto richiamarli perché ci sembra che essi si intreccino abbastanza strettamente con la questione della pluralità dei centri di conservazione e, anzi, tocchino un nodo con cui occorrerà sempre più confrontarsi. È significativo, ad esempio, che in un fascicolo della rivista «Parole chiave», in cui il tema della “memoria e le cose” viene affrontato da diverse ango1 Ne ricordiamo alcuni: Gli archivi per la storia contemporanea, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986; Gli archivi dei partiti politici, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996 (atti di due seminari svoltisi a Roma e a Perugia nel 1994); Le carte della memoria, Bari/Roma, Laterza, 1997 (atti di un convegno svoltosi a Torino nel 1996); Il futuro della memoria, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997 (atti di un convegno svoltosi a Capri nel 1991); Archivi storici dei partiti politici in Europa. Tutela e conservazione, seminario svoltosi nel 1996 presso l'Archivio storico della Camera dei deputati; Il futuro della memoria, seminario organizzato nel 1988 a Torino dalla Fondazione Donat-Cattin. 2 Les lieux de mémoire, a cura di P. NORA, Paris, Gallimard, 1985, citato da M. Salvati (cfr. nota 3).
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lazioni disciplinari, le due questioni siano presenti in molti dei contributi3, quasi a voler dire che si tratta di una discussione ormai uscita dall'ambito degli addetti ai lavori. «Allo spezzettamento e al moltiplicarsi delle memorie fa riscontro il moltiplicarsi di musei, biblioteche, archivi sempre più specializzati»: vorremmo partire proprio da questa un po' preoccupata affermazione fatta da Claudio Pavone nella premessa al citato fascicolo di «Parole chiave» per delineare luci e ombre del ruolo svolto dagli istituti culturali nel recupero, nella conservazione e nella valorizzazione di un segmento non secondario del nostro patrimonio archivistico. L'Associazione degli istituti culturali italiani, che in questa sede rappresento, conta più di 60 soci, ma ha rapporti con vari altri istituti italiani, per cui si può sicuramente affermare che essa costituisce un utile osservatorio per la conoscenza dei “luoghi” privati di conservazione della memoria in Italia. L'Associazione comprende in maggior misura istituti e fondazioni sorti nel secondo dopoguerra, ma di essa fanno parte anche istituzioni di più antica data, come l'Istituto veneto di scienze, lettere e arti o l'Accademia di medicina di Torino, per non citarne che due. Tuttavia, per poter delineare un quadro sufficientemente chiaro di questa galassia, ci sembra più utile soffermarci sulle vicende che hanno portato alla formazione delle istituzioni più recenti. Nel secondo dopoguerra si è registrata in Italia la nascita di un numero cospicuo di centri, istituti, fondazioni, di natura privata. Il fenomeno non si è arrestato, anzi, secondo due recenti indagini, il numero di queste istituzioni è andato considerevolmente aumentando. Una ricerca realizzata dall'Imes e pubblicata nel 19954 ha rilevato la presenza nel Mezzogiorno di molte istituzioni e centri di varia tipologia e di diversa rilevanza, mentre una indagine condotta nel 1996 dalla Fondazione Agnelli5 ha messo in rilievo l'accresciuto numero delle fondazioni negli ultimi anni. Entrambe le ricerche si riferiscono, tuttavia, a istituzioni che interessano la nostra ricostruzione in misura irrilevante, mentre ci saranno più utili una indagine promossa tra il 1995 e il 1996 tra i propri soci dalla stessa Aici6, una relazione collettanea sulle istituzioni operanti nel campo della storia del lavoro, presentata alla XIV Confe3 «Parole chiave. Nuova serie di problemi del socialismo», 1995, n. 9 (La memoria e le cose); cfr. in particolare gli scritti di C. Pavone, M. Salvati, Ch. S. Maier, I. Zanni Rosiello, M. Crasta. 4 IMES, Cultura e sviluppo. L'associazionismo nel Mezzogiorno, Catanzaro, Meridiana libri, 1995. 5 FONDAZIONE AGNELLI, La società civile in Italia e le sue istituzioni, Torino 1996. 6 Aici, Gli istituti culturali tra passato e futuro, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1998.
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renza annuale della Ialhi7 e il volume di Isabella Zanni Rosiello, Andare in archivio8. Le prime iniziative ad avere una concreta realizzazione risalgono al primo decennio postbellico, in un clima che penalizzava ancora fortemente la storia contemporanea e lo studio delle classi subalterne e rispondevano all'esigenza di creare sedi in cui fosse possibile raccogliere ed elaborare fonti per la ricostruzione della nostra storia più recente (Biblioteca Feltrinelli, Insmli, Istituto Gramsci, Istituto Sturzo e poche altre). Ma, al di là degli intenti con cui tali istituzioni erano sorte, non era ancora affatto chiaro il quadro normativo di riferimento né erano chiari i criteri con cui la documentazione veniva raccolta e conservata. Fu solo a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta che la situazione mutò. Nel nuovo clima creato dalla fine della guerra fredda - ma a cui il movimento studentesco diede un impulso decisivo - il panorama degli studi storici ebbe un salutare scossone: la storia contemporanea fu finalmente guardata con attenzione diversa sia in ambito scolastico (università e scuole secondarie) sia in ambito archivistico e cominciò a manifestarsi un crescente interesse per le fonti novecentesche, non solo per quelle tradizionali, ma anche per quelle “memorie” che fino a quel momento erano state sottovalutate e sottoutilizzate: ci riferiamo alle fonti orali e a quelle audiovisive9. Sorse allora un notevole numero di istituti, centri, fondazioni - quasi tutti dotati di importanti nuclei documentari - i cui interessi rientravano per lo più nel campo della storia contemporanea e delle scienze sociali. Gli elementi principali che determinarono questa fioritura furono: - la decisione di intellettuali e uomini politici - che possedevano importante materiale documentario messo insieme dagli anni precedenti il fascismo e spesso salvato con molte difficoltà nel periodo della dittatura - di versare i propri fondi a istituti già esistenti o di metterli direttamente a disposizione degli studiosi creando nuove istituzioni; - l'impegno delle organizzazioni sindacali - sollecitato anche dal nuovo clima e dall'accresciuta importanza del loro ruolo - a raccogliere, conservare e rendere fruibili le fonti per una ricostruzione della loro storia; 7 «Storia del movimento operaio. Bollettino di informazione», 1984, con gli Atti della XIV Conferenza annuale dell'International Association of Labour History Institutions (Firenze 1983). 8 I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 1996. 9 Per una riflessione sullo statuto delle fonti orali cfr. la prefazione di Paola Carucci al volume Fonti orali, Censimento degli istituti di conservazione, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1993, oltre a G. CONTINI - A. MARTINI, Verba manent. L'uso delle fonti orali per la storia contemporanea, Roma, Nis, 1993 e, per le fonti audiovisive, N. TRANFAGLIA, Le fonti audiovisive per la ricerca e la didattica nella storia contemporanea in Le carte della memoria, citata.
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- una presenza più vivace dei partiti della sinistra in campo culturale, che ebbe, tra gli esiti indiretti, la formazione di nuovi istituti; - l'accresciuto interesse per la storia locale e l'attuazione dell'ordinamento regionale cui si accompagnò la nascita di istituti culturali impegnati nella raccolta e conservazione di materiale documentario di origine locale; - l'inizio di un dialogo con gli enti pubblici che toccava i vari aspetti - legislativi, tecnici, finanziari - relativi alla conservazione e all’ordinamento delle fonti; - l’avvio di una riflessione, in campo storico e in campo archivistico, sulle possibilità di un rinnovamento nell’ordinamento e nell’uso delle fonti e sull’uso di nuove fonti. Questo ultimo elemento si collegava con i mutamenti intervenuti, soprattutto a partire dagli anni Settanta, nella storiografia contemporanea, che rendevano urgente una riflessione sull’ordinamento del materiale archivistico e mettevano pienamente in luce la stretta interdipendenza tra documentazione e ricerca. L’iniziativa privata cominciava quindi a svolgere un ruolo non secondario nel reperimento e nella raccolta di fonti di natura e provenienza diversa e ad agire da stimolo nei confronti degli enti pubblici; e ciò soprattutto perché si trattava di un “privato” particolare che non solo apriva le proprie biblioteche e i propri archivi agli studiosi (forniva cioé un servizio alla collettività) ma, preoccupandosi di raccogliere e conservare una documentazione a rischio non sulla base della casualità ma con l’intento di contribuire alla ricostruzione di segmenti poco studiati della storia del nostro paese, sollecitava un impegno di uguale peso da parte dell’ente pubblico. La caratteristica di quasi tutti questi “centri” di conservazione è la coerenza della documentazione conservata e, per molti di essi, la presenza, accanto agli archivi, di importanti biblioteche le cui caratteristiche consentono agli studiosi proficue integrazioni. Questo vale per le istituzioni che conservano materiale archivistico relativo all’attività del fondatore (Istituto Sturzo, Fondazione Basso); per quelle a cui è stato dato il nome di uomini politici o intellettuali di diversa appartenenza (Associazione don Giuseppe De Luca, Centro Gobetti, Fondazione Turati, Fondazione Nenni, Fondazione Spirito, Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Feltrinelli, Fondazione Einaudi); per quelle che conservano documentazione che interessa la storia del sindacato (Fondazione Pastore, Biblioteca -Archivio Cgil); ma anche per molte altre, sorte sulla base di nuclei documentari raccolti su base tipologica o tematica (tra cui: Archivio cinematografico della Resistenza, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Centro di documentazione ebraica contemporanea, Istituto per le scienze religiose). Lo stesso può
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dirsi per gran parte dei centri che conservano documentazione di carattere locale, oltre che, ovviamente per tutta la rete degli istituti della Resistenza, di cui ha riferito Enzo Collotti10. Il panorama dunque, agli inizi degli anni Novanta, si era notevolmente arricchito: l’accresciuto numero dei centri di conservazione e la vivace attività esplicata avevano consentito di salvare fonti che rischiavano di andare perdute. Il riferimento è soprattutto agli archivi dei partiti e dei movimenti politici11, ma anche alle fonti documentarie per la storia delle donne - come l’Archivio centrale dell’Udi o quello dell’Unione femminile nazionale o quello del Cif12 - oppure agli archivi di famiglie e di persone13. Tuttavia, la presenza di più istituzioni - ciascuna con una propria tradizione e un proprio statuto - che si occupavano di raccolta, ordinamento e conservazione delle fonti minacciava di creare dispersione (o “disseminazione”, come ha scritto Zanni Rosiello14) e duplicazione di iniziative. Ben consapevoli di tale rischio, già sul finire degli anni Settanta, parecchi istituti avviarono forme di coordinamento basate soprattutto sul confronto tra i rispettivi patrimoni documentari al fine di individuare linee di sviluppo che valorizzassero al meglio la specificità di ciascuno e focalizzasero l’attenzione sui problemi relativi alle fonti e sul rapporto documentazione-ricerca, ritenuto, a ragione, un compito prioritario per istituzioni in cui i due settori sono strettamente intrecciati. Difficoltà di natura varia non consentirono di andare molto avanti su questa strada, fino alla fine degli anni Ottanta, quando apparve ormai improrogabile rendere più stabili e operative tali forme di coordinamento, anche per poter affrontare in modo razionale l’adozione delle tecnologie informatiche. Muovendosi in tale direzione, nel 1991, quattro istituti romani (Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Fondazione Basso, Fondazione Istituto Gramsci, Cfr. pp. 71-78. Cfr. gli interventi di L. Giuva nei vari convegni su questo tema, e in particolare Gli archivi storici dei partiti politici in Le carte della memoria, citata. 12 Per informazioni sulla documentazione conservata presso l'archivio storico dell'Udi, cfr. i tredici "Quaderni" finora usciti a cura dell'Udi con il titolo Archivio centrale; l'archivio è stato ordinato e inventariato ed è consultabile. Gli altri archivi per la storia delle donne citati sono in gran parte già ordinati e ne sono già state pubblicate descrizioni parziali. Per il Cif, cfr. Donne del nostro tempo, Roma, Ed. Studium, 1995. Nel campo degli archivi editoriali, l'archivio di «Memoria. Rivista di storia delle donne» - che si trova presso la Fondazione Basso - è stato ordinato e inventariato con un contributo del Comune di Roma. Documentazione in questo campo si trova anche in sedi non "specializzate" (ad es., presso la Fondazione Gramsci). 13 Cfr. Il futuro della memoria…, cit. e, tra gli altri, Specchi di carta, Firenze, Fondazione Franscechini, 1993, oltre ai volumi curati dall'Ufficio centrale per i beni archivistici, Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, I, II, Roma 1991, 1998. 14 Zanni Rosiello, Andare in archivio, citata. 10
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Istituto Sturzo), con storie culturali e origini politiche diverse ma con una consolidata presenza in ambito nazionale, decisero di formalizzare un rapporto di cooperazione già in atto costituendo il Consorzio Biblioteche e Archivi Istituti Culturali di Roma. Nel 1994 si associò al Consorzio la Società Geografica Italiana. Tra le finalità previste dal suo statuto figurano l’impegno a promuovere la cooperazione tra le biblioteche e gli archivi degli istituti consorziati, la valorizzazione e la crescita coordinata delle raccolte, la produzione di cataloghi, repertori e bibliografie. Più in generale, il Consorzio si propone di prendere iniziative volte ad ampliare e consolidare la cultura delle fonti, anche attraverso la costruzione di una rete di rapporti con istituzioni affini italiane ed estere. Tra i vari progetti alla cui realizzazione il Consorzio si è impegnato nel campo del lavoro sulle fonti, oltre all’ampliamento della rete locale SBN, va in questa sede ricordato: «Archivi del Novecento», un programma volto alla costruzione di una rete di archivi privati informatizzati, cui hanno aderito 20 istituti culturali. Con la rete degli Istituti della resistenza, e la rete Lilith per i centri di documentazione delle donne15, questo progetto è uno dei primi tentativi, nel campo degli archivi privati, di creare una comunicazione stabile tra archivi conservati in luoghi diversi, di unire “virtualmente” ciò che fisicamente è separato, di facilitare il lavoro degli storici pur consentendo che i vari frammenti di una memoria comune vengano conservati nei luoghi in cui hanno trovato la loro prima collocazione16. E’ interessante sottolineare come questo progetto sia nato su impulso dell’archivio storico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana che, come è noto, oltre a conservare le carte di molte personalità di rilievo della storia culturale del nostro paese, comprende una sezione molto rilevante di materiali editoriali: siamo convinti che la possibilità di operare in futuro collegamenti con altri insiemi documentari della stessa tipologia fornirà un prezioso contributo agli storici della cultura. L’esperienza del Consorzio17 ci ha indotto a riprendere l’idea di un coordinamento stabile fra i più importanti istituti italiani per poter affrontare, tra l’altro, in una sede più ampia, i problemi legati al lavoro sulle fonti. Rimane15 Cfr. Reti della memoria. Censimento delle fonti per la storia delle donne in Italia, Coordinamento donne lavoro cultura, Genova 1996. 16 Per una presentazione del progetto e una riflessione sulle motivazioni che lo hanno ispirato, cfr. G. NISTICÒ, Tra memoria e futuro: mutazioni in atto negli archivi contemporanei in Le carte della memoria, cit., ma anche, della stessa, l'intervento in Gli archivi dei partiti politici, cit. e in Memoria storica e nuove tecnologie, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1996. Cfr. anche G. DE ROSA, Archivi del Novecento, in Il futuro della memoria, citata. Per la sperimentazione del programma in ambito nazionale si è avuto un contributo statale; in ambito locale un sostegno è venuto da parte dell'Assessorato alla cultura della Regione Lazio. 17 Il Consorzio Baicr esplica una notevole attività. Tra i progetti in corso, ricordiamo la
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va ferma la convinzione che la pluralità dei luoghi di conservazione andasse salvaguardata per rispettare la tradizione in cui ciascun nucleo documentario si era formato e sviluppato, e di cui un eventuale accentramento avrebbe fatto perdere le tracce; ma si poneva anche il problema - affrontato, ad esempio, con il progetto «Archivi del Novecento» - di costruire forme di comunicazione e di trasmissione dei dati sulle fonti possedute, anche per evitare agli studiosi faticose peregrinazioni. Nel 1992, gli istituti del Consorzio, insieme con varie altre istituzioni, fondarono quindi l’Associazione degli istituti culturali italiani (Aici), le cui finalità riguardano in generale gli interessi degli istituti e che ha già preso iniziative, ma molte di più potrà prenderne in futuro, nel campo della conservazione e della fruizione delle fonti. Alla base dei programmi dell’Associazione c’è la consapevolezza che, pur nella diversità delle loro origini, gli istituti culturali si sono adoperati negli anni per conservare, aggiornare e integrare il proprio patrimonio di documenti e renderlo pubblicamente fruibile. L’Associazione si è fatta carico della necessità di affermare la presenza degli istituti culturali nel tessuto socio-culturale del nostro paese, richiamando l’attenzione sui problemi di funzionamento e di gestione delle loro strutture; di valorizzare l’importante patrimonio librario, archivistico e museale messo a disposizione della collettività e coordinarne le modalità di descrizione; di individuare forme più efficaci di raccordo tra istituzioni private e università nel campo della ricerca e della formazione; di definire corrette modalità di rapporto tra finanziamento pubblico e privato. Il primo periodo di attività dell’Aici è stato prevalentemente dedicato a ottenere una sostanziale modifica della legge quadro degli istituti (diventata legge 534/96), all’interno della quale sono esplicitamente menzionati i patrimoni documentari posseduti, considerati requisito fondamentale per l’ammissione al contributo statale insieme con la loro fruibilità, anche attraverso l’adozione di tecnologie informatiche. Al di là dei compiti specifici che l’Associazione si è data, i contatti frequenti tra i soci hanno consentito di far venire alla luce i cambiamenti che stanno interessando il settore delle istituzioni culturali: abbiamo fin qui parlato soprattutto degli istituti sorti nel secondo dopoguerra che, indubbiamente, per lo meno fino alla fine degli anni Ottanta, sono stati più vivaci e più banca dati «La memoria dei giubilei» che, con una ricerca condotta nelle biblioteche e negli archivi romani, ricostruirà una sorta di storia sociale dei giubilei e conterrà una ricca serie di informazioni sulle fonti disponibili per ulteriori ricerche; una Guida a stampa sulle fonti archivistiche per la storia dei giubilei, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Roma, la Divisione studi e pubblicazioni dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, l'Archivio storico del Vicariato, l'Archivio segreto vaticano.
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attenti nel richiamare l’attenzione sui problemi della valorizzazione dei patrimoni. Ma, superata la fase in cui la storia contemporanea (e gli istituti ad essa prevalentemente dedicati) aveva dovuto impegnarsi a fondo per conquistarsi un proprio statuto, si è verificata, sia a livello di studi, sia a livello di raccolta e valorizzazione delle fonti, una interazione molto positiva tra istituzioni sorte in epoche diverse e operanti in ambiti storici e tematici altrettanto diversi. Tra i molti esempi che si potrebbero fare, citiamo da un lato istituzioni come il già ricordato Istituto veneto di scienze, lettere e arti, l’Istituto e museo di storia della scienza, il Museo nazionale del Risorgimento, e dall’altro istituti come la Società Geografica Italiana, l’Istituto nazionale di studi romani o la Fondazione Franceschini. Molte accademie hanno scosso la polvere che tendeva a coprire i loro archivi e offuscare le loro attività, prendendo una serie di iniziative di grande interesse e uscendo dal loro isolamento, mentre istituti molto chiusi nella propria specializzazione si sono aperti a un confronto su temi meno settoriali. E, viceversa, le istituzioni operanti nell’ambito della storia contemporanea hanno promosso iniziative di ricerca che valorizzano fonti non contemporanee. Tutto ciò, per quanto riguarda la ricerca, è indubbiamente dovuto ai mutamenti intervenuti, nel corso del tempo, negli indirizzi degli studi storici; ma per quanto riguarda l’attività delle istituzioni e il loro rapporto con le fonti conservate un ruolo non marginale lo ha certamente avuto l’introduzione delle tecnologie informatiche. Inizialmente viste con diffidenza e, nella maggior parte dei casi, quasi subite, esse hanno tuttavia modificato il modo di porsi nei confronti della documentazione, hanno fatto sorgere nuove domande, hanno stimolato curiosità, hanno costituito una spinta al confronto e alla collaborazione con realtà anche diverse. Si può dire che il quadro che attualmente si presenta in Italia è solo parzialmente mutato rispetto a quello degli anni Settanta e Ottanta18, quando ci fu il massimo della fioritura di istituzioni e centri sorti intorno a importanti nuclei di documenti. Difficoltà soprattutto di natura economica hanno spinto alcuni istituti a cercare la strada dell’accorpamento con istituzioni simili, o in caso di scioglimento - a versare gli archivi posseduti presso gli Archivi di Stato. Quello che si è modificato, in senso positivo, è il rapporto con le istituzioni pubbliche, con quelle statali in primo luogo, ma anche con gli enti 18 Su questi temi, l'Aici ha organizzato nel novembre 1998 un convegno dal titolo «Gli istituti culturali tra passato e futuro»; un'occasione per verificare "lo stato di salute" degli istituti e per far conoscere le iniziative prese al fine di valorizzare i patrimoni e consolidare la tendenza a costruire strumenti che rendano sempre più agevole la circolazione delle informazioni sulle fonti.
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locali. Sono cadute molte diffidenze reciproche: i centri di conservazione privati si sono resi conto che non basta “conservare” ma è necessario lavorare sulla documentazione conservata adeguandosi a standard descrittivi elaborati nelle sedi a ciò deputate, e utilizzando personale esperto (ma anche preoccupandosi della sua formazione); nello stesso tempo essi si sono fatti promotori di iniziative che potranno portare anche a innovazioni legislative19. A sua volta, l’ente pubblico si è accostato con occhio meno critico ai centri di conservazione non canonici e, pur preoccupato della dispersione, ha saputo cogliere il valore e la ricchezza di questa documentazione diffusa. Molto utili sono state l’opera delle Soprintendenze, che hanno unito alle funzioni di tutela quelle di consulenza e guida, e l’attività dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, cui si deve, tra l’altro, la pubblicazione di una serie di studi e strumenti che consentono di conoscere meglio almeno alcuni dei settori di cui si compone questa variegata realtà20. Anche gli Assessorati alla cultura regionali hanno dimostrato via via maggiore sensibilità e attenzione nei confronti della documentazione conservata negli istituti culturali21. Ciò non vuol dire che tutti i problemi siano risolti, soprattutto quelli legati al sostegno finanziario delle varie iniziative: le risorse scarseggiano o sono distribuite secondo criteri che andrebbero ridiscussi perché spesso non tengono conto delle effettive esigenze degli istituti (senza parlare delle complicazioni burocratiche che tendono a divaricare sempre più il momento dell’assegnazione da quello dell’erogazione dei contributi, con conseguenze negative sulla realizzazione dei progetti). Le stesse difficoltà che nascono dalla carenza degli spazi potrebbero essere superate con una più razionale 19 Su questo cfr., ad esempio, la prefazione di G. Vacca al volume Le carte della memoria, cit., in cui viene avanzata un proposta di convenzione tra le Fondazioni depositarie di archivi storici privati e il Ministero per i beni culturali; tale proposta si è poi trasformata in un disegno di legge. 20 Tra le numerose pubblicazioni curate dall'Ufficio centrale, oltre ai titoli già citati, ne ricordiamo due particolarmente significativi ai fini della nostra esposizione: Gli archivi e la memoria del presente, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992; Fonti per la storia del movimento sindacale in Italia, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997. Di grande utilità il volume Le fonti archivistiche: Catalogo delle guide e degli inventari editi , Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993. 21 Numerose sono anche le pubblicazioni comprendenti descrizioni di fonti documentarie, promosse dalle Regioni. Se si facesse un'indagine analitica, emergerebbe, tranne qualche eccezione, la discontinuità di questa attività, dipendente sia dalla insufficienza delle risorse disponibili sia dai mutamenti nelle linee culturali degli assessorati. Comunque, poiché un elenco significativo sarebbe troppo lungo, ci limitiamo qui a citare a titolo di esempio il volume Roma e Lazio 1930-1950. Guida per le ricerche, a cura di A. PARISELLA, Milano, Angeli, 1994, pubblicato con un contributo della Regione Lazio.
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utilizzazione degli immobili demaniali: spesso gli istituti esitano ad accettare donazioni di archivi privati per carenza di spazi, pur sapendo che, per il modo in cui questi archivi si sono formati, sarà difficile che i proprietari li versino presso gli Archivi di Stato22. Per concludere, ci sembra utile ribadire che la funzione che hanno svolto e che continuano a svolgere gli enti privati per la conservazione della “memoria” è preziosa: essi hanno consentito non solo di conservare archivi di intellettuali e uomini politici che hanno ricoperto ruoli importanti nella vita culturale e politica italiana, ma hanno raccolto e ordinato archivi di movimenti e di partiti che, altrimenti, sarebbero andati quasi certamente dispersi; hanno inoltre dato un apporto decisivo alla conservazione e valorizzazione delle nuove fonti, contribuendo a far uscire la discussione su questi temi dagli ambiti strettamente specialistici. L’auspicio è che un rapporto più continuo con gli enti pubblici e una intelligente utilizzazione delle tecnologie informatiche favoriscano la costruzione di reti tra archivi situati in sedi diverse e incrementino la produzione di strumenti che diano, per ogni tipologia di archivi, un quadro del materiale conservato e della sua consultablità23.
Cfr. in proposito G. DE ROSA, Archivi del Novecento, citata. Abbiamo già citato alcuni strumenti molto utili a questi fini come il volume sulle fonti orali e quello sulle fonti per la storia del movimento sindacale in Italia. Tra i lavori in corso ricordiamo l'avvio di una ricerca per la pubblicazione di una guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia (Ufficio centrale beni archivistici - Fondazione Basso). Anche nel campo della produzione di cataloghi e repertori tematici, gli istituti culturali sono stati e sono molto attivi. Oltre ai molti lavori pubblicati dalla Fondazione Feltrinelli, ricordiamo, ad esempio, quelli prodotti dalla Fondazione Istituto Gramsci, dalla Fondazione Basso, dall'Istituto Sturzo, dall'Archivio storico audiovisivo del movimento operaio e democratico, dalla Biblioteca-Archivio Cgil, dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e da vari altri. 22 23
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Programmazione e concertazione: strategie e risorse
Il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che conserva la funzione di “tutela” dei beni culturali allo Stato e attribuisce quelle di conservazione, valorizzazione e promozione allo stesso Stato, alle Regioni e agli Enti locali, conferisce nuova valenza a un assetto istituzionale che, per gli archivi, è una realtà profondamente radicata nella nostra storia. Come hanno ricordato ieri, con diversi accenti, Paola Carucci e Isabella Zanni Rosiello, la conservazione e la salvaguardia degli archivi è, per antica tradizione, affidata ai soggetti produttori, pubblici e privati. L’organizzazione amministrativa e la legislazione di tutela che lo Stato si è dato nel corso di oltre un secolo hanno assecondato il “policentrismo della conservazione”, assicurando tuttavia sempre più consapevolmente unitarietà di indirizzi per la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio storico-documentario. Dal 1939 l’amministrazione si è dotata, con le soprintendenze archivistiche, di organi con compiti di vigilanza sull’immenso patrimonio documentario non statale, pari per vastità ed importanza a quello conservato negli Archivi di Stato, e ha realizzato in tal modo, come rileva Bruna Colarossi nel contributo che è stato distribuito all’interno del gruppo di lavoro, un sistema istituzionale «originale e tutto italiano» che coniuga pluralismo culturale con tutela unitaria e che ha ispirato legislazioni estere. L’esperienza ha dimostrato la validità della scelta di separare questa funzione da quella di conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario statuale esercitata dagli Archivi di Stato, per una tradizione altrettanto consolidata, che discende dai grandi istituti di concentrazione degli Stati preunitari. Le Sovrintendenze, dominio istituzionale privo di un patrimonio proprio da conservare, hanno maturato, nei cinquant’anni di attività, un bagaglio di competenze reso omogeneo e coerente dalla condivisione di metodi di ricerca e di intervento elaborati da una tradizione scientifica e da un’unità di indirizzo amministrativo consolidati; hanno anche maturato la cultura della col-
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laborazione con quanti costituiscono luoghi di conservazione e valorizzazione della propria memoria, in particolare con le Regioni, prime destinatarie degli indirizzi di decentramento della legge Bassanini. La partecipazione delle Regioni all’opera di salvaguardia degli archivi non statali - segnatamente degli archivi dei Comuni - è un fatto ormai consolidato, sia pure in maniera disuguale sul territorio nazionale, sancito in alcuni casi da leggi regionali vecchie di tre lustri. Lì dove si è realizzata, questa collaborazione ha costituito un punto di forza per un’azione capillare di tutela: risultato che certamente non sarebbe stato possibile raggiungere con i soli mezzi dello Stato o degli enti proprietari degli archivi. La “presa d’atto” della Bassanini deve acquistare, in questo contesto, il significato di una valorizzazione dei risultati raggiunti grazie all’azione congiunta dello Stato, degli altri soggetti istituzionali pubblici e dei privati. Questa è appunto la filosofia che permea la nuova normativa. La Commissione regionale istituita dal decreto, momento importante di confronto e di collaborazione, dovrà costituire il luogo nel quale, dalla composizione dei diversi interessi, prendano corpo programmi organici di intervento, che indirizzino le risorse disponibili verso obiettivi condivisi. Risorse non soltanto finanziarie, ma anche di tradizione scientifica, di metodologie specifiche nei settori della conservazione e tradizione, nel significato etimologico del termine, dei beni archivistici. Come ha rilevato Francesca Cavazzana nella relazione tenuta a un recente convegno organizzato dalla Regione Veneto sui beni culturali, sta alle istanze istituzionali coinvolte fare in modo che questo momento di confronto e collaborazione non si trasformi in un nuovo “scacco istituzionale”, come ella ha definito il sostanziale fallimento del Comitato regionale previsto dal decreto 805 del 1975 sull’organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Nella nuova congiuntura normativa, ispirata al principio della sussidiarietà, il patto rinnovato dovrà portare nuovo alimento all’indirizzo, che è proprio della legislazione che stiamo commentando, di una politica condivisa della trasmissione della memoria. Resta allo Stato il compito di definire strategie di distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, modelli e parametri di qualità, di formare personale specializzato e portatore di una cultura unitaria della tutela, ma anche, come rileva Bruna Colarossi, di portare nella Comunità internazionale, sempre più presente nella nostra esperienza, il profilo dell’identità nazionale «non come diaframma di difesa e filtro di espressioni culturali particolari e locali, ma come tessuto di connessione e di propulsione per la pluralità delle tradizioni». Spetta a tutti, Stato, Regioni, enti locali e privati l’onere di investire risorse in un campo che non dà profitti finanziari, ma certamente enormi ritorni in tema di crescita civile e democratica, come ha sottolineato
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ieri il Ministro per i beni culturali Veltroni. E non solo: poiché l’archivio, prima di divenire, per il trascorrere del tempo, fonte primaria per la ricostruzione della nostra storia e di restituzione della nostra identità, fondata sull’humus delle diversità che ne sono la grande ricchezza, è anche, mentre è vivo e attuale, fonte di informazione, per il cittadino, sull’attività della pubblica amministrazione. Questo aspetto è stato forse il più sottolineato nella sessione di ieri, e sarà ampiamente illustrato nella prossima sessione. In un recente convegno organizzato dalla Fondazione Bianchi Bandinelli (gli atti sono stati appena pubblicati a cura della Fondazione) i ministri Veltroni e Bassanini hanno sottolineato, anzi, come la vera riforma della pubblica amministrazione passi attraverso una nuova concezione del ruolo degli archivi e una nuova attenzione dedicata ai processi di produzione e di comunicazione dei documenti, e all’archiviazione. Corretta ingegneria dei sistemi e adeguata preparazione professionale degli operatori sono elementi indispensabili per raggiungere il risultato desiderato. In quest’ultimo decennio più che per il passato - quando la riflessione sull’importanza degli archivi non era, come è oggi, diffusa - l’Amministrazione archivistica è venuta riempiendo di contenuti nuovi l’opera di sorveglianza sugli archivi delle amministrazioni statali e di “vigilanza” sugli archivi degli enti pubblici affidatale dal d.p.r. 1409/1963 per naturale evoluzione della funzione, determinata dalla ricerca di risposte concrete alla richieste che vengono dalla società. In particolare, gli amministratori di enti pubblici – resi consapevoli dalla più recente normativa sull’azione amministrativa dell’importanza strategica degli archivi e spinti dalla necessità di costruire sistemi coerenti per governare i flussi documentari informatizzati – si rivolgono all’Amministrazione statale, alla quale si riconosce una competenza tecnica specifica, affinché stabilisca le regole per la corretta impostazione dell’archivio corrente. L’opera di consulenza diviene, in questa congiuntura, l’attività primaria delle Soprintendenze, come ha ricordato ieri Paola Carucci. Desidero rammentare alcuni dei casi più significativi, oltreché esemplificativi di diverse realtà. L’intervento di Elisabetta Bidischini, che illustrerà il complesso progetto promosso dall’Unioncamere con la collaborazione delle Camere di Commercio, delle Soprintendenze archivistiche e dell’Ufficio centrale che rappresento, mi esime dal soffermarmi su questa esperienza, l’importanza della quale è affidata all’articolazione dei risultati raggiunti. La riflessione sugli archivi storici, che ne costituì il primo passo, non andò disgiunta – e non poteva essere altrimenti – da quella sull’importanza della corretta formazione dell’archivio, fin dal suo nascere: condizione essenziale non solo per disporre di uno strumento agile di acquisizione di
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informazioni strategiche per la funzione camerale, ma anche per il corretto accrescimento degli archivi storici. Quasi contemporaneamente al censimento degli archivi storici fu quindi messa in cantiere, all’inizio degli anni Novanta, l’elaborazione di un nuovo titolario (quadro di classificazione) degli archivi correnti, a distanza di trent’anni dalla emanazione del precedente, per adeguare lo strumento alle profonde modificazioni di competenze che le camere di commercio avevano conosciuto nel trentennio e per impostare correttamente la progettata informatizzazione uniformata di tutti gli archivi camerali. Nel 1994, ultimata la revisione del titolario, si mise mano al massimario di conservazione e di scarto, allo scopo di garantire un’ordinata crescita dell’archivio. I lavori furono completati nel 1996 e nei primi mesi dell’anno scorso il nuovo massimario è divenuto strumento di gestione della documentazione camerale. Giusto in tempo per ricominciare, poiché i decreti legislativi sul decentramento amministrativo, che hanno attribuito alle camere di commercio nuovi compiti, renderanno necessaria una revisione profonda dei due strumenti. Come pure l’intervento di Giuseppe Paletta mi esime dal soffermarmi sul progetto dell’istituzione dell’archivio economico territoriale, destinato a salvaguardare un patrimonio a forte rischio di dispersione. Paletta non ha invece illustrato l’altro importante progetto promosso dal Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione con l’Ufficio centrale e con la rete delle Soprintendenze archivistiche, finalizzato al recupero e alla valorizzazione degli archivi della Borsa italiana. Anche questo intervento sarà diretto non soltanto a tramandare un patrimonio di notevolissima importanza, ma anche a costituire la memoria storica che potrà contribuire a guidare le scelte della nuova Società che ha sostituito il Consiglio di Borsa, ente di diritto pubblico. Vorrei inoltre ricordare che alcuni comuni lombardi, coordinati dalla Soprintendenza, hanno assunto l’iniziativa, subito condivisa da numerosi altri comuni, per una revisione del titolario ormai vecchio di un secolo. Altrove (Toscana, Emilia) si sta lavorando ai massimari di scarto degli archivi comunali. Anche le Regioni si sono poste il problema, attraverso una serie di iniziative, coordinate dalle Soprintendenze, per la messa a punto di strumenti di governo degli archivi: Sardegna, Emilia Romagna, Liguria e Veneto sono tra le regioni leader. E’ compito dell’Ufficio centrale diffondere le esperienze e coordinare il lavoro sul territorio nazionale, anche mediante la costituzione di una commissione interdisciplinare. L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è quella di alcune tra le più antiche e prestigiose università italiane che, per impulso dell’Ateneo padovano, stanno lavorando insieme con le Soprintendenze e con l’Ufficio centrale, alla
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elaborazione di un titolario, di un massimario di conservazione e di scarto e di un regolamento che governi in maniera unitaria l’archivio nelle sue tre età, nella consapevolezza che solo costruendo una coerente architettura per l’archivio corrente e di deposito si potrà ottenere un organico archivio storico. Il prossimo passo, che sarà annunciato in un convegno programmato per ottobre, sarà un intervento concertato per gli archivi storici. Analoghe richieste vengono d’altronde da enti già pubblici, trasformati in società. Il recente fenomeno della privatizzazione delle aziende autonome dello Stato e degli enti pubblici economici ha reso più complesso il quadro della vigilanza e ha richiesto un impegno particolare, sia sotto il profilo delle risorse da mettere in campo che sotto il profilo degli istituti giuridici da mettere a punto, per evitare la dispersione di complessi documentari di notevolissima importanza. Basti pensare agli archivi delle Ferrovie dello Stato, dell’ENEL, dell’IRI, della Telecom, delle Poste, degli Istituti di credito. Il mondo degli Istituti di credito si è mosso già da tempo, ed un convegno tenuto a Trieste nel 1997 ha consentito di tracciare un bilancio molto positivo dell’opera fin qui compiuta, scaturita da una stretta collaborazione tra banche e Amministrazione archivistica. Molto cammino resta ancora da fare e molto lavoro si sta compiendo. Occorre predisporre tuttavia, soprattutto in questo campo, nuovi strumenti normativi. Ed è anche essenziale che si sviluppi una nuova strategia della tutela, che metta a punto standard condivisi per la creazione, conservazione e valorizzazione degli archivi e induca una diffusa consapevolezza dell’importanza del patrimonio documentario. In questa filosofia rientra anche la progettata costituzione dell’Istituto centrale per gli archivi. Il nuovo Istituto, del quale si parlerà diffusamente nella terza sessione, sarà concepito come il luogo di studio e sperimentazione di standard per la produzione, archiviazione, conservazione dei documenti e degli archivi, e per la comunicazione e l’interscambio delle informazioni, in sintesi, per la creazione di un sistema archivistico nazionale, a partire da esperienze già compiute (Francesca Cavazzana ci ha parlato ieri del progetto nazionale dell’«anagrafe» degli archivi italiani, portata avanti dalle Soprintendenze in tutto il territorio nazionale e ancora in corso presso gli Archivi di Stato, di quel che si viene elaborando in sede nazionale e locale, delle prospettive verso le quali l’Amministrazione dovrebbe muoversi). Nell’implementazione del sistema un ruolo determinante resta affidato agli Archivi di Stato e alle Soprintendenze, che, vigili e sensibili osservatori di quel che si muove nella società, svolgeranno il compito di proporre, promuovere e adattare gli standard alle diverse realtà.
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Come pure vi rientra il progetto di riforma delle scuole degli Archivi di Stato, delle quali anche si parlerà a lungo nella sessione dedicata ai percorsi formativi e al mercato del lavoro. E’ un dato di fatto, del quale l’Amministrazione ha assunto ormai consapevolezza, che la sfida della conservazione e trasmissione della memoria documentaria affidata a supporti non tradizionali si vince con una corretta ingegneria dei sistemi e con una adeguata formazione degli archivisti. Il patrimonio delle loro competenze professionali deve essere integrato da nuove conoscenze tecniche. Dalla riflessione iniziata presso l’Ufficio centrale, alla quale sono state invitate a partecipare le istituzioni variamente interessate al problema della formazione accademica e professionale, dovrebbe scaturire una nuova strategia della formazione, che coinvolga e – se possibile – coordini verso il raggiungimento di obiettivi comuni le risorse, attualmente messe in campo da iniziative che si ignorano vicendevolmente e che spesso sortiscono l’effetto di formare giovani destinati a non trovare collocazione sul mercato del lavoro. Ma investire in formazione e ricerca costa. Lo Stato potrà portare avanti coerentemente un discorso appena iniziato, mettendo a frutto anzitutto lo sperimentato bagaglio di conoscenze tecniche che sono suo patrimonio indiscusso. Gli altri soggetti istituzionali, in specie le Regioni, dovranno concorrere. Gli Istituti culturali, come abbiamo sentito dalle relazioni dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e di Giuseppe Paletta, si propongono come partner. In questo ambito sembra possa trovare spazi anche il mecenatismo privato. Due degli articoli della Convenzione stipulata dal Ministro per i beni culturali con la Confindustria, firmata il 26 novembre 1996, dedicati al restauro e alle attività connesse, prevedono anche l’attivazione di corsi finalizzati alla formazione, all’aggiornamento e alla riconversione professionale, con l’utilizzo di risorse dei due contraenti (art.4) e collaborazioni nella ricerca scientifica finalizzata agli interventi (art.5). Ci auguriamo che anche il settore delle tecnologie informatiche applicate agli archivi, che importa problemi enormi per la trasmissione della nostra memoria, possa vedere tra i comprimari l’industria privata, anche attraverso le “prestazioni gratuite dei servizi” che costituiscono, a norma dell’art.1, comma 4, lettera a) della Convenzione, uno dei modi previsti per il conferimento di risorse. Ho volutamente lasciato per ultimo il discorso sulle risorse per non dare a questa relazione il tono della consueta geremiade. Ho anzi voluto illustrare quanto di importante si è fin qui fatto (aggiungo: non tutto e nonostante tutto) e quali prospettive potrebbero aprirsi alla collaborazione tra Stato, Regioni, enti locali e privati. E’ evidente, tuttavia, che un progetto di così ampio respiro deve essere sostenuto con mezzi adeguati da tutti i soggetti
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coinvolti. Non possono bastare, per sovvenire alle esigenze di un così ampio intervento, le risorse umane (alcune soprintendenze, come ha ricordato ieri Lorenza Davòli, fanno veri miracoli a ranghi ridottissimi, per usare una espressione largamente inadeguata a descrivere la realtà) né le risorse finanziarie fin qui dedicate dall’Amministrazione statale alla fondamentale funzione della tutela. Con un budget che ammonta a complessivi 685 milioni l’anno per l’intero territorio nazionale (parlo delle somme stanziate per gli “interventi”) non si può programmare una coerente politica di sostegno all’immenso patrimonio ecclesiastico la cui importanza ci è stata eloquentemente illustrata ieri da monsignor Palese: e pure, dopo la conclusione dell’accordo con la Conferenza episcopale italiana, il programmare un tal genere di intervento rientra tra gli impegni dello Stato. O alla rete degli Istituti culturali, sull’importanza dei quali per la conservazione e la trasmissione della nostra memoria ci hanno intrattenuto ieri Enzo Collotti e Lucia Zannino, i quali non hanno fatto mistero della situazione di “povertà” in cui gli istituti versano. O ai circa 5.000 archivi di privati dichiarati di notevole interesse storico, nei confronti dei quali, peraltro, la legge di tutela obbliga lo Stato ad effettuare interventi sostitutivi qualora sia in pericolo la loro sopravvivenza fisica: e non svelo cose nuove se dico che gli archivi sono un bene molto deperibile. Occorre che gli stanziamenti siano aumentati (cosa che si prevede di poter ottenere già a partire dal bilancio 1999) e che gli organici siano se non riempiti, almeno rimpolpati (e anche questo sembra ci si possa attendere dalla linea politica adottata dal Ministro). Occorre però anche capacità di progettazione e programmazione concertata da parte di tutti i soggetti coinvolti, ad evitare, come talvolta è accaduto in passato (è stato distribuito, sull’argomento, un appunto di Michaela Procaccia e Irma Paola Tascini) che risorse straordinarie vadano in economia, e anzi, allo scopo di trarre profitto da occasioni di finanziamento straordinario. Mi riferisco, in particolare, a quelle offerte dalla Comunità Europea. Mi riferisco anche a quelle messe a disposizione ogni anno da entrate straordinarie del Ministero, delle quali finora, per ragioni di priorità di scelte e non di mancanza di progetti, gli archivi non statali non hanno potuto usufruire. Ci attendiamo molto dal nuovo patto al quale ho più volte accennato. Per parte nostra, non dobbiamo che perfezionare un indirizzo politico che fa parte della nostra tradizione.
INTERVENTI
ELISABETTA BIDISCHINI Unioncamere
Questa Conferenza si pone come obiettivo di dare impulso ad una nuova cultura dell’informazione amministrativa, dando adeguata valorizzazione alla memoria storica delle istituzioni; al raggiungimento di questo obiettivo – che si intende realizzare anche attraverso la ricerca di nuove forme di collaborazione tra Amministrazione archivistica e produttori e possessori di archivi non statali – ritengo possa dare un utile contributo la realtà della rete delle Camere di commercio. Le Camere di commercio e la stessa Unioncamere1 sono tra i più antichi istituti di tutela degli interessi commerciali e imprenditoriali del nostro Paese. Come tali, in più di due secoli di storia hanno accumulato un patrimonio documentario ricchissimo, che costituisce una delle principali e più complete fonti per la storia economica locale e nazionale. Per dare un’idea dell’importanza di tale documentazione, ricordo le «anagrafi delle ditte», che moltissime Camere conservano sin dalla loro fondazione e che spesso sono presenti in periodi in cui tale attività non era prevista dalla legislazione, fonti importantissime, a volte uniche, per la ricostruzione della storia delle imprese. Lo scopo di questa breve comunicazione è di fornire una visione d’insieme del sistema camerale: del contesto istituzionale in cui si colloca, degli aspetti più rilevanti dei processi di produzione e di gestione dei documenti con particolare riferimento al registro delle imprese – ed infine della situazione dei suoi archivi. Le Camere di commercio sono enti autonomi di diritto pubblico con competenze amministrative, promozionali e di supporto alla comunità degli affari, articolate su base provinciale2, e si collocano con specificità e ruolo
La fondazione dell’Unioncamere risale al 1901. Il sistema camerale comprende 103 Camere di commercio, 19 Unioni regionali, 16 Centri estero, l’Unioncamere, agenzie e aziende speciali. 1 2
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proprio (autonomie funzionali) sia nell’ordinamento dello Stato sia in quello del territorio. Tuttavia le Camere non rappresentano soltanto una serie di realtà locali, sia pure significative: ciò che le contraddistingue è dato dalla forma assunta dal loro sistema organizzativo complessivo che si esprime nell’idea della rete che arricchisce di valore aggiunto la dimensione locale. Il tratto caratterizzante delle Camere, implicitamente presupposto dalla legislazione, è che esse pur avendo base provinciale sono parte di un sistema con propri meccanismi di funzionamento; le Camere travalicano perciò la dimensione locale costituendosi in un sistema di istituzioni connesse in rete, e operanti in modo sinergico. Negli anni Novanta le innovazioni normative relative all’assetto istituzionale e all’apparato amministrativo delle Camere di commercio (tuttora in atto), hanno prodotto cambiamenti rapidi e radicali. Sul fronte dell’ordinamento, la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e i relativi regolamenti di attuazione hanno attribuito alle Camere la piena autonomia statutaria e organizzativa, riconoscendole quali espressioni istituzionali dei soggetti del mercato nell’ambito delle economie locali, assegnando nuove funzioni in tema di tutela e regolazione del mercato, di arbitrato e di giustizia alternativa. La legge Bassanini di trasferimento dei poteri alle Regioni e agli Enti locali ha incluso le Camere tra le autonomie funzionali, rappresentative della comunità delle imprese del territorio, ribadendone, con il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, l’autonomia e lo stretto rapporto con le regioni e con gli enti locali. Quanto ai mutamenti dell’amministrazione, l’intero apparato camerale in pochi anni si è profondamente trasformato rispondendo alla riforma amministrativa dell’ultimo quinquennio (legge n.241 del 1990, decreto legislativo n. 29 del 1993) grazie anche agli investimenti effettuati nelle nuove tecnologie. A questo proposito e in termini di attualità riveste una particolare importanza la realizzazione, da parte del sistema camerale, del «Registro delle imprese»; introdotto dalla legge di riforma e gestito su supporto informatico e telematico, dal febbraio del 1996 raccoglie in un’unica banca dati sia il registro delle ditte (gestito dalle Camere su supporto informatico sin dal 1970), sia il registro delle società precedentemente di competenza delle Cancellerie dei Tribunali commerciali. Il registro delle imprese, che contiene il più vasto patrimonio di informazioni sull’economia italiana accessibili per via telematica, presenta caratteri estremamente innovativi:
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- innanzitutto perché costituisce il primo archivio della pubblica amministrazione nato su supporto informatico; - in secondo luogo perché le informazioni contenute nel registro delle imprese sono gestite tramite una rete telematica, diffusa capillarmente in tutto il Paese tramite le Camere, e sono attualmente disponibili anche presso banche, notai, associazioni di categoria ed in prospettiva presso lo sportello unico dei comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e assistenza alle imprese previsto dai decreti Bassanini; - infine l’Unioncamere, con il supporto di Infocamere, ha sviluppato i programmi di interconnessione dei registri con altri grandi archivi pubblici quali quelli dell’Inps e dell’Inail per dare risposte concrete alla domanda di semplificazione, e per facilitare l’attivazione di sportelli unici capaci di assistere le imprese, specie quelle piccole e medie. L’Unioncamere, che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere, ha assecondato e stimolato la formazione di un’organizzazione a rete delle Camere di commercio, anche per creare nodi specializzati di produzione dei servizi, disegnati sulle domande concrete di determinati settori e gruppi di imprese. Nel fare questo, essa ha insistito sulla necessità di assicurare comunque la tenuta unitaria del sistema, in primo luogo dal punto di vista finanziario. A tal fine è stato istituito il fondo perequativo, previsto dalla legge di riforma delle Camere, al fine di rendere omogeneo nel territorio nazionale l’espletamento delle funzioni amministrative. Per quanto riguarda l’ambito specifico della gestione documentaria, in termini finanziari nel 1996 con il fondo di perequazione l’Unioncamere ha contribuito al riordino degli archivi e all’informatizzazione del protocollo di alcune Camere con circa il 4% dei fondi destinati ai progetti. Tra le Camere che con il contributo del fondo di perequazione hanno potuto sistemare i propri archivi riveste particolare interesse la Camera di Lodi, una delle più antiche in Italia. Istituita con l’Editto Giuseppino del 24 luglio 1786, riconfermata nel periodo napoleonico e nel 1850 dall’Impero austriaco, riorganizzata dopo l’Unità nel 1862, fu soppressa nel periodo fascista in seguito alla riforma del 1926 che istituì in ogni provincia i Consigli provinciali dell’economia. Nuovamente attivata nel 1992, dopo l’istituzione della provincia di Lodi, la Camera ha ora avviato un progetto di recupero della propria storia ricostruendo il proprio archivio (1560-1932) che era conservato parte presso il Comune, parte presso la Camera di Milano. In termini più generali, l’Unioncamere si è fatta promotrice di una politica di valorizzazione e di tutela degli archivi camerali incontrando l’interesse
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e la piena collaborazione dell’amministrazione archivistica centrale e periferica (Ufficio centrale per i beni archivistici, Soprintendenze archivistiche, Archivi di Stato). Il Comitato per gli archivi camerali istituito dall’Unioncamere ha rappresentato un esempio di collaborazione tra amministrazioni diverse, con l’obiettivo comune di salvare il notevole patrimonio archivistico camerale, di mantenere vivo l’interesse, e di incentivare una politica culturale da parte delle Camere e degli istituti che ad esse si appoggiano. Realizzando iniziative concrete3 il Comitato ha svolto un ruolo propulsivo presso le amministrazioni delle Camere, rilanciando l’importanza di una corretta gestione dei documenti e della conservazione della memoria storica e creando comunque attenzione verso tale settore. E’ questo il caso delle Camere del Lazio che, con il supporto della Soprintendenza archivistica, hanno riordinato o hanno avviato iniziative di riordino dei propri archivi e della Camera di Milano, di cui vorrei illustrare alcune iniziative. Innanzitutto il riordino dei fondi (1299-1960), quindi l’accorpamento dei diversi tipi di archivio (storico, corrente e anagrafico), l’informatizzazione degli inventari, la promozione di una serie di iniziative di promozione: l’organizzazione di varie manifestazioni tra le quali la mostra e la pubblicazione sui marchi di fabbrica depositati presso l’archivio camerale, il riordino dell’archivio della Banca privata italiana, la recente organizzazione di un convegno sugli archivi camerali, che ha svolto una funzione di aggregazione per gli operatori del settore. Uno dei maggiori problemi riferiti agli archivi camerali, e a quelli degli enti pubblici in generale, è quello della conservazione fisica e della consultabilità dei documenti; a questo proposito vorrei citare la Camera di Cremona che in collaborazione con il locale Archivio di Stato ha attivato importanti interventi ambientali per la conservazione ottimale del materiale risalente al 1388, impiegando notevoli risorse per dotare l’archivio di sofisticati locali per la consultazione dei documenti, compresa una galleria espositiva destinata ad ospitare i pezzi storici più importanti. Data l’ampiezza degli interventi, dei servizi e dei progetti a favore delle Camere di commercio, molti sono gestiti da società del sistema, organismi Tra le realizzazioni: la Guida agli archivi storici delle Camere di commercio italiane, pubblicata nel 1996 in coedizione e con il supporto dell’Ufficio centrale per i beni archivistici e con la collaborazione delle Soprintendenze archivistiche e degli Archivi di Stato, un intenso programma di formazione per gli addetti e, nel settore degli archivi correnti, la revisione e l’aggiornamento del titolario, del massimario di conservazione e di scarto e la redazione di un nuovo regolamento per una corretta conservazione futura del patrimonio documentario. 3
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specializzati che – al di là della specifica veste giuridica – offrono soluzioni adeguate alle particolari esigenze delle Camere, allargando e ampliando talvolta il loro raggio di azione come nel caso del Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione; costituito nel 1991 dalla Camera di commercio di Milano con il compito di promuovere gli studi sulle imprese, sul sistema di rappresentanza degli interessi imprenditoriali e su quei settori e enti della pubblica amministrazione che operano nell’ambito dei servizi alla business community, il Centro ha avviato un’intensa attività di raccolta e di riordino dei fondi archivistici di imprese enti e società commerciali e sta promuovendo la costituzione di archivi economici territoriali in Lombardia. L’Unioncamere ha incoraggiato la diffusione di questo modello anche in altre realtà come ad esempio Vicenza. Un’ultima osservazione: la situazione archivistica delle Camere di commercio è estremamente diversificata (soltanto un terzo delle Camere per lo più situate al centro nord è dotato di archivi ordinati) per cui esistono ampi margini d’intervento per affrontare i quali l’Unioncamere e le Camere (che conservano anche tutti gli atti societari provenienti dai tribunali commerciali) devono mettere in atto strategie di intervento dirette sia ai supporti cartacei sia ai tracciati elettronici: un compito non semplice considerata la complessità delle competenze che le recenti normative hanno affidato alle Camere. Le Camere non sono di certo delle istituzioni culturali ed è loro compito individuare il complesso delle priorità d’intervento nei confronti del sistema delle imprese; tuttavia c’è da auspicare che i nuovi gruppi dirigenti che si stanno formando presso le Camere maturino presto il convincimento che la gestione dei documenti e dei flussi documentari è uno dei mezzi per poter rispondere con efficacia alle richieste delle imprese e che il tema degli archivi costituisce uno dei nodi fondamentali per valutare il grado di condivisione da parte delle Camere di commercio della lettera e dello spirito della riforma della pubblica amministrazione.
ORESTE BAZZICHI Confindustria
Per contribuire a promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo di una moderna cultura industriale nel nostro Paese, la Confindustria – primo esempio in Italia ed in Europa per una libera organizzazione imprenditoriale – ha programmato, a partire dalla metà degli anni Ottanta, una serie di iniziative operando su due versanti: quello interno, attraverso il recupero, la catalogazione e lo studio del proprio patrimonio documentario prodotto nell’arco degli anni; quello esterno (sistema associativo), attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle Associazioni confederate1. Tale iniziativa, che ha portato nel breve periodo a celebrare nel maggio 1990 l’ottantesimo anniversario della Fondazione e ad aprire alla consultazione degli studiosi il proprio archivio storico, ha contribuito a produrre un triplice effetto: – sensibilizzare alla valorizzazione del proprio patrimonio storico le Associazioni confederate che, in occasione di anniversari legati all’anno di costituzione, pubblicano profili e saggi storici sull’industrializzazione territoriale o settoriale e sulle origini ed evoluzione dell’associazionismo imprenditoriale; – aver contribuito a portare l’Italia, praticamente assente in Europa fino a qualche anno fa nel campo degli studi storici delle imprese, ad assumere ora una posizione di un certo rilievo; – aver ottenuto l’apprezzamento del Ministero per i beni culturali, che nell’agosto del 1995 ha dichiarato l’archivio della Confindustria di notevole interesse storico2. Obiettivi raggiunti: – censimento della documentazione storica, scritta e iconografica del siste-
1 Per maggiori dettagli cfr. O. BAZZICHI, Confindustria: La memoria e la cultura industriale, in Industria, Lavoro, Memoria, Torino, Regione Piemonte, 1996, pp. 40-44. 2 Tale apprezzamento, a seguito dell’inventariazione e catalogazione delle carte, è stato riconosciuto anche all’archivio dell’Associazione degli Industriali di Cagliari.
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ma; – individuazione della tipologia dei documenti da conservare ai fini storici da parte delle Associazioni confederate; – mappa degli argomenti del sistema archivistico; – inventariazione e catalogazione delle carte dell’archivio storico Confindustria, e sua apertura alla consultazione degli studiosi; – realizzazione di studi, repertori e guide; – profili e saggi storici sull’industrializzazione territoriale o settoriale e sulle origini ed evoluzione dell’Associazionismo imprenditoriale da parte delle organizzazioni confederate. Lavori realizzati: Scritti di Angelo Costa, a cura di F. MATTEI, voll. 8, Milano, Franco Angeli, 1980-1984. L’opera segue rigorosamente l’ordine cronologico e comprende tutti gli scritti reperiti, salvo quelli di mera circostanza o strettamente personali. Sono stati pubblicati anche i documenti e le lettere collegate con gli scritti riprodotti o le indicazioni bibliografiche per quei documenti facilmente rintracciabili in altre pubblicazioni. Quaranta anni di Confindustria. Economia e Società nei discorsi dei Presidenti, voll. 2, Milano, Il Sole 24 Ore, 1989. La pubblicazione si compone di quattro parti: 1. I discorsi dei Presidenti della Confindustria all’Assemblea annuale dei Delegati dal 1945 al 1989 con note e riferimenti; 2. Le introduzioni storico-economiche a ciascuna Presidenza; 3. Le note bibliografiche di ciascun Presidente; 4. La documentazione iconografica commentata e l’indice analitico. Guida all’archivio storico 1910-1945, a cura di O. BAZZICHI, Roma, SIPI, 1990. L’area documentaria di questa parte dell’archivio della Confindustria è strutturata nei seguenti cinque fondi: – fondo Storia dell’organizzazione industriale (1910-1943) che delinea le origini e l’evoluzione organizzativa della Confindustria; – fondo Circolari (1919-1943) che riporta, in ordine numerico e cronologico, gli oggetti delle circolari prodotte dagli uffici della Confindustria; – fondo Contratti di lavoro precorporativi e corporativi (1910-1943) che raccoglie i testi e le carte di oltre ottomila contratti collettivi nazionali e regionali e di circa ventisettemila contratti provinciali e aziendali di lavoro; – fondo Giovanni Balella (1910-1943) che riguarda il materiale documenta-
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rio preparato dagli uffici confederali per il direttore e successivamente presidente della Confindustria Giovanni Balella; – fondo Ricostituzione (1944-1945) che documenta i problemi relativi alla ricostituzione della Confindustria e agli esordi della ricostruzione post-bellica. L’«Italia Industriale» 1919-1920, Roma, SIPI, 1990. Ristampa anastatica del primo periodico pubblicato dalla Confederazione Generale dell’Industria italiana dal luglio 1919 al dicembre 1920. La Confindustria e la ricostruzione. Guida alle fonti di archivio 1945-1955, Roma, SIPI, 1994. L’area documentaria di questa parte dell’archivio, che consente di approfondire il periodo della presidenza di Angelo Costa, comprende: l’organizzazione e l’attività istituzionale; la comunicazione della confederazione alle Associazioni aderenti; la politica economica e i rapporti internazionali. Un secondo volume, in preparazione, comprenderà l’area documentaria concernente le tematiche del lavoro, della contrattazione e delle relazioni industriali. L’Italia della ricostruzione. Con una selezione di documenti dall’archivio Confindustria, Roma, SIPI, 1994. Il volume analizza gli aspetti politici, economici e sociali dell’avvio della ricostruzione (1945-1950). I documenti, rilevanti e in molti casi inediti, dell’archivio Confindustria, pubblicati nella seconda parte dell’opera, consentono di rivivere in presa diretta l’atmosfera, le passioni e il dibattito dell’Italia della ricostruzione negli interventi dei protagonisti dell’economia. Cineteca industriale. Il fondo raccoglie i film a carattere tecnico e illustrativo prodotti dalle imprese a partire dal 1952. Al fine di rendere più agevole la conoscenza e la consultazione di tali documentari industriali, la Confindustria ha provveduto dal 1953 a pubblicare dei repertori nei quali vengono elencati i titoli delle opere. La cineteca si è arricchita notevolmente a seguito dell’istituzione delle due manifestazioni annuali promosse dalla Confindustria: nel 1959 il Festival internazionale del film industriale e nel 1960 la Rassegna nazionale del film industriale. Il fondo comprende circa 1.000 pizze e 2.300 VHS.
ANNA CANTALUPPI Compagnia di San Paolo di Torino
Nel mio intervento cercherò di illustrare la politica della Compagnia di San Paolo in campo culturale e, più in particolare, in quello della salvaguardia e della valorizzazione degli archivi. La Compagnia rappresenta oggi uno dei principali attori nel panorama delle fondazioni italiane e internazionali. Vorrei sottolineare innanzitutto alcune delle coordinate strategiche che ne guidano l’azione. La Compagnia si propone anzitutto di “produrre innovazione” e di contribuire alla sua produzione. Ciò si traduce, all’interno dei settori statutari d’intervento, nell’impegno della Compagnia verso: - il sostegno alla ricerca scientifica avanzata; - la valorizzazione della “eccellenza” nella istruzione; - il recupero e la riqualificazione dei beni culturali; - l’innovazione organizzativa, scientifica e tecnologica nella sanità; - la prevenzione del bisogno nelle categorie sociali più deboli. Ma è soprattutto nel modus operandi che la Compagnia ritiene di poter svolgere un ruolo innovativo e originale, di catalizzatore, intorno a progetti complessi, delle competenze e delle risorse presenti nel territorio in ambito economico, scientifico e culturale. In questa scelta è implicita l’idea che la funzione di una fondazione non si esaurisca nella semplice distribuzione di risorse a pioggia, né possa essere confusa con un ruolo di supplenza della pubblica amministrazione. La Compagnia “incontra” il mondo degli archivi in più di uno dei suoi settori istituzionali di attività, dalle iniziative nel campo della ricerca economica e giuridica, agli interventi di riqualificazione che riguardano beni culturali e artistici. Per questo credo possa essere interessante, a questo punto, un breve cenno alle politiche d’intervento che la Compagnia si è data nel campo della ricerca economico-giuridica e della cultura, sia sul medio termine sia su base annuale.
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Nella ricerca economico-giuridica la Compagnia ha privilegiato un sostegno mirato ad alcune delle più autorevoli istituzioni di studio e di ricerca, in particolare quelle impegnate ad assicurare l’accesso a importanti biblioteche e centri di documentazione e la valorizzazione di giovani studiosi. Nel settore della cultura, i criteri prioritari individuati nella selezione degli interventi includono: l’allargamento della fruizione dei beni culturali; la sperimentazione e la formazione giovanile; la valorizzazione degli scambi culturali; il rafforzamento dell’associazionismo culturale. In particolare, nel corso del 1998 si è deciso di dare attenzione prioritaria ad alcuni progetti elaborati internamente, che affiancano il tradizionale sostegno assicurato dalla Compagnia alle più autorevoli istituzioni culturali attive nel territorio, ai centri di produzione musicale e teatrale ed ai più importanti avvenimenti che caratterizzano la vita culturale dell’area di riferimento. È questo il caso della creazione, a Torino, della Antenna Culturale Europea, per la diffusione dei programmi culturali dell’Unione Europea. O del concorso Artisti attivi in Piemonte, per la valorizzazione e diffusione della cultura artistica piemontese, nonché per la formazione di giovani storici dell’arte. O anche di una iniziativa che ha avuto risonanza nazionale, il «Concorso Centocittà», per il recupero di immobili degradati come motore per innescare o intensificare processi di rivitalizzazione dei centri storici. Tornando al tema della Conferenza, vorrei richiamare alcune recenti iniziative finalizzate a salvaguardare e rendere fruibili, in particolare attraverso l’utilizzo delle tecnologie più innovative, archivi, biblioteche e fototeche. Un esempio della collaborazione tra pubblico e privato, istituzioni culturali e aziende è la recentissima costituzione dell’Associazione archivio storico Olivetti, cui la Compagnia ha partecipato, in qualità di socio fondatore, assieme alla Olivetti s.p.a., alla Fondazione Olivetti, alla Famiglia Olivetti, agli enti pubblici territoriali. Tra gli scopi principali dell’Associazione vi sono il recupero, lo studio e la valorizzazione dei fondi archivistici e dei prodotti legati alla storia e all’evoluzione del “progetto Olivetti”. Un altro esempio di riuscita collaborazione è il sostegno della Compagnia al progetto presentato dalla “Fondazione italiana per la fotografia” per il restauro di archivi fotografici danneggiati da disastri ambientali, a partire dal recupero di un importante fondo fotografico dell’Archivio storico di Asti, che subì l’alluvione del 1994. Sempre nell’ambito dei supporti fotografici, segnalo gli interventi conservativi e di catalogazione della preziosa fototeca del Museo della Montagna e il programma di restauro e trasferimento su pellicola di sicurezza di film inediti o rari conservati nell’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza.
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Anna Cantaluppi
Vorrei inoltre sottolineare l’attenzione riservata ai temi legati al processo d’integrazione europea. E questo anche in chiave di comprensione delle sue radici storiche e politiche: in questa prospettiva la Compagnia sostiene il progetto di sistemazione e valorizzazione degli archivi custoditi presso il CESI - Centro Einstein di studi internazionali, che comprendono l’archivio del Movimento federalista europeo e, tra gli altri, gli archivi degli scritti di Altiero Spinelli, Ivan Matteo Lombardo, Ernesto Rossi e Mario Albertini. Un archivio particolare sostenuto dalla Compagnia, è l’«Archivio della memoria», che si propone di raccogliere su supporto video il maggior numero di testimonianze di ebrei italiani sopravvissuti alla deportazione. Ricordiamo ancora i contributi dati alle associazioni ed enti che possiedono importanti fondi archivistici o bibliotecari, come la Fondazione Einaudi, la Fondazione Firpo, la Fondazione Donat-Cattin, gli Amici della Biblioteca del Mulino, il CESMEO -Istituto internazionale di studi asiatici avanzati. Un campo cui la Compagnia presta particolare attenzione è quello degli studi scientifici e filosofici, caratteristici della cultura torinese. Si inserisce in questo ambito il sostegno con due borse di studio a favore del CRISIS, il Centro di ricerche sulle scritture dell’industria e della scienza in Piemonte, per il censimento, lo studio, la pubblicazione dei fondi manoscritti di autori del Settecento piemontese (come B. Beccaria, Piana, Valperga Caluso), conservati principalmente all’Accademia delle Scienze. Fonti preziose per la storia di questo importante periodo della cultura piemontese, tra la fine dell’Ancien régime e il regno di Carlo Alberto, ma poco conosciute e utilizzate, anche per mancanza di cataloghi aggiornati e affidabili, sono alcune grandi biblioteche torinesi (la stessa Accademia delle Scienze, l’Accademia di Medicina e Agricoltura, le biblioteche militari). Per ordinare e rendere accessibile in rete questo patrimonio la Compagnia, insieme alla Accademia delle Scienze, sta per avviare una rilevante iniziativa: la «Biblioteca virtuale torinese del Sette-Ottocento» che prevede, oltre alla schedatura aggiornata, anche un catalogo accessibile in linea, ed eventualmente su Cd Rom, da postazioni sia locali sia remote. A conclusione dell’intervento non posso non accennare alla gestione dell’Archivio storico San Paolo, conferito alla Compagnia in sede di atto costitutivo. L’Archivio contiene: le carte dell’antica Compagnia di San Paolo, dal 1563 al 1853, comprendenti i fondi del Monte di pietà e delle altre opere assistenziali, come la Casa del soccorso delle vergini; l’archivio dell’Istituto delle Opere Pie di San Paolo dal 1853 al 1932, in cui emergono sempre più le attività creditizie; alcuni fondi successivi dell’Istituto di San Paolo, tra cui il fondo EGELI, di cui dirò più avanti. I fondi più antichi, già inventariati nel 1963, sono stati microfilmati interamente; il prossimo anno si concluderà l’in-
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ventariazione dei fondi ottocenteschi e del primo Novecento. L’archivio è aperto al pubblico, nella sede di Vigna di Madama Reale, ed è frequentato soprattutto da laureandi in storia sociale e in storia economica1. Per valorizzare le fonti dell’Archivio nel 1997 è stata avviata la collana dei «Quaderni dell’Archivio Storico», dove possono essere ospitate ricerche basate sui fondi dell’Archivio stesso, privilegiando i giovani studiosi. I primi due titoli hanno avuto per oggetto l’analisi giuridica dei contratti di censo stipulati dalla Compagnia nel XVIII e XIX secolo a favore di privati e comunità e la persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’EGELI, l’ente per la liquidazione dei beni sequestrati in base alla leggi razziali2. Un filone su cui in futuro pensiamo di poter lavorare è quello del coordinamento fra le testimonianze storiche esistenti, di grande rilievo culturale, sì panorama archivistico torinese e piemontese. Sono questi, in sintesi, alcuni esempi del ruolo che può svolgere una fondazione ex-bancaria come la Compagnia nei confronti del mondo degli Archivi. Un mondo che ovviamente avrà sempre la considerazione, nei limiti delle risorse disponibili e dei molteplici progetti in campo, di un ente come il nostro, attento alla salvaguardia del patrimonio culturale del Paese.
1 Sull’Archivio si vedano l'inventario pubblicato a cura di G. LOCOROTONDO e dell'Ufficio Studi dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino in Archivio storico dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino 1963; A. CANTALUPPI, L'archivio storico dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in Gli archivi degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d'archivio per la storia delle banche (Atti del convegno, Roma, 14-17 novembre 1989), Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995, pp. 596 -604; ID., L’archivio storico San Paolo, in Industria, lavoro, memoria. Le fonti archivistiche dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni imprenditoriali e delle imprese in Italia e in Europa. Atti del convegno Torino 7 - 8 novembre 1994, Torino, Regione Piemonte, 1996, pp. 144 - 149; ID., L'Istituto delle Opere Pie di San Paolo di Torino (1852 - 1932): organizzazione interna e fondi archivistici, relazione al convegno di Trieste e Udine, 16 - 18 aprile 1997, dal titolo «Le carte preziose. Gli archivi delle banche nella realtà nazionale e locale: fonti, ricerca, gestione e nuove tecnologie»; COMPAGNIA DI SAN PAOLO, La Vigna di Madama Reale e l'archivio storico San Paolo, Torino 1995. 2 P GIORDANO, I censi presso la Compagnia di San Paolo nei secoli XVIII e XIX, con prefazione di I. SOFFIETTI e saggio introduttivo di G. MONTANARI, Torino 1997; F. LEVI - D. ADORNI - G. G ENOVESE , Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’EGELI 1938 - 1945, Torino 1998.
ERICA GAY Coordinamento regionale tecnico per i beni culturali
Tra uno Stato produttore e conservatore di archivi e i tanti soggetti non statali, produttori e conservatori di documenti archivistici, qual è il ruolo delle Regioni? Come si colloca l’ente Regione, in un panorama troppe volte disegnato su una contrapposizione netta fra luoghi del sapere archivistico (gli Archivi di Stato) e contenitori di raccolte indistinte o a rischio di dispersione (gli archivi non statali)? Ovviamente non soltanto come un ennesimo custode di beni archivistici. Lo specifico dell’azione amministrativa delle Regioni risiede, a mio avviso, nella capacità e volontà di essere un punto di congiunzione fra i tanti soggetti che operano in un determinato contesto geografico. Gli abituali interlocutori delle Regioni – come le biblioteche e gli istituti culturali su cui viene esercitata una competenza diretta – gli enti ecclesiastici e le università legati alle Regioni dalla realizzazione di progetti di portata generale, i compagni di grandi imprese per la valorizzazione dei beni culturali – come gli istituti di credito e le aziende – sono i diversi soggetti che, in questi ultimi anni, sono andati sempre più riferendosi alle Regioni per concordare iniziative rivolte anche alla conservazione e valorizzazione della loro documentazione storica. In un rapporto molte volte di felice collaborazione con le Sovrintendenze si è venuta delineando, in parecchie realtà, una vera e propria politica regionale a favore degli archivi. Essa è rintracciabile in strategie ormai mature, di cui sono segno tangibile le risorse finanziarie profuse nel settore – in alcune Regioni vicine al miliardo annuo – per interventi che solitamente ruotano attorno a quattro direttrici: – il censimento dei fondi, che ha interessato, oltre agli enti locali, gli enti ecclesiastici, le istituzioni culturali, il mondo del lavoro e dell’impresa e le organizzazioni e i movimenti politici; – la schedatura, il riordinamento e l’inventariazione delle raccolte;
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– la loro valorizzazione e promozione tramite la realizzazione di pubblicazioni e mostre, spesso di concerto con gli istituti statali; – la progettazione di sistemi informativi per la diffusione della conoscenza sugli archivi. Ma, per quanto ho potuto ricavare anche dal confronto di opinioni con colleghi di altre Regioni, la specificità del nostro intervento è da ricondurre soprattutto al metodo e alle modalità della programmazione. Forti di una visione di insieme derivante dall’essere sottoposti a richieste provenienti da più parti, si diventa portatori di uno specifico punto di vista che può essere esemplificato in un elenco di attenzioni. In primo luogo un’attenzione a coinvolgere più enti, rispettando singole competenze e collocazioni, cercando di far convergere le risorse della comunità attorno a obiettivi condivisi, nel tentativo di ottenere un certo equilibrio, anche territoriale, nella distribuzione delle risorse. Alle capacità di iniziativa e autonomia degli archivi dei capoluoghi di provincia e regione deve spesso corrispondere un intervento diretto dell’amministrazione regionale a favore delle zone più periferiche. In secondo luogo un’attenzione alla fattibilità delle proposte, ai tempi di realizzazione dei progetti, alla loro complessità organizzativa, ai costi unitari e a quelli complessivi, al controllo dei risultati e alla realizzazione di prodotti per diffondere i risultati ottenuti. Sono inoltre rilevanti le problematiche connesse al rapporto fra il progetto del momento e la gestione, nel tempo, del bene e dell’istituzione. Nel mondo degli archivi non statali tale rapporto solitamente non è risolto. Non è stata data realizzazione al secondo comma dell’art. 30 del d.p.r. n. 1409 che prevedeva l’istituzione dei consorzi archivistici e non si è ancora del tutto concluso il processo, giudicato positivamente dalle Regioni, di deposito presso le biblioteche delle sezioni separate degli archivi comunali. Tali difficoltà sono inoltre esemplificate dal fatto che, mentre gli interventi straordinari e i riordinamenti sono condotti da personale qualificato tramite contratti di consulenza, la gestione ordinaria dell’archivio raramente è assunta in forma stabile e da personale all’altezza del compito tecnico. Per altro verso, le attività di maggiore interesse per le Regioni – la valorizzazione e la promozione – richiedono continuità di contatti e radicamento nella collettività. Si pensi all’importanza dei rapporti con la scuola, quale tramite verso i cittadini del domani, o con le associazioni culturali, spesso impegnate a tramandare la memoria dei luoghi e delle persone. Parimenti, l’attenzione verso l’utente porta a cercare di semplificare i linguaggi tecnici e a enfatizzare le relazioni fra i beni archivistici e gli altri beni culturali, possibili oggetti di ricerca e fruizione da parte di un medesimo
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Erica Gay
utente. Ecco allora che, nella costruzione dei sistemi informativi regionali per i beni culturali, si tenterà di offrire metodi di ricerca capaci di spaziare dalle informazioni sui beni archivistici a quelle sui beni librari e fotografici, dalle riproduzioni della cartografia storica ai sistemi territoriali elettronici. Le informazioni saranno il risultato di iniziative di enti diversi, condotte su livelli di approfondimento differenti, ma comunque riconducibili a griglie di fruizione simili. Se queste sono le linee di una possibile politica regionale, è chiaro che per esercitarla al meglio abbiamo bisogno di una serie di strumenti che non possono che provenire dal livello centrale. Il decreto legislativo n. 112/1998 ne ricorda alcuni. Abbiamo bisogno di regole. Si parla di individuazione di standard per la conservazione, la catalogazione e la gestione. Durante un seminario interregionale sulla catalogazione che si è tenuto all’inizio di giugno, si è ribadito quanto sia necessario poter disporre di regole semplici e minimali, aperte al colloquio con le altre realtà europee e che puntino non tanto sulle architetture informatiche quanto piuttosto sulle strutture dei dati e sui formati di scambio. Applicando tali norme potrà essere realizzata e riconosciuta un’articolazione di sistemi informativi regionali che, pur rispondendo a livello locale a una molteplicità di funzioni, concorreranno a formare a tutti gli effetti il catalogo nazionale dei beni culturali. La collaborazione tra Stato e Regioni sulla definizione degli standard è già iniziata – si sta lavorando sulla scheda per i fototipi – e fra le richieste avanzate dalle Regioni al Ministero per i beni culturali e ambientali vi è quella di curare in particolare modo la coerenza fra le direttive provenienti dai diversi istituti centrali. Si attende pertanto con favore la costituzione dell’Istituto centrale/nazionale degli archivi, così come si legge nelle ipotesi di riorganizzazione del Ministero, consapevoli che la professionalità archivistica potrà dare un grande slancio al lavoro per la produzione di standard nazionali. Problema aperto, riguardo alla catalogazione, è senz’altro la convivenza fra l’esigenza di favorire la circolazione dell’informazione culturale per un verso, e, per l’altro, l’esigenza di tutelare i diritti di proprietà e copyright e di salvaguardare la privacy: tema cruciale per la tradizione archivistica. Compito dell’amministrazione centrale è sicuramente anche quello di fornire strumenti di monitoraggio delle diverse realtà in modo da poter evidenziare situazioni dove i risultati non siano soddisfacenti. Mentre si discute su come intensificare la collaborazione fra Regioni, sono ancora da valutare le forme per gli interventi sostitutivi da parte della Stato. In applicazione del decreto legislativo n. 112 e anche al di là della prevista Commissione regionale per i beni e le attività culturali (ci si chiede quan-
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to realisticamente, visto il limite numerico, potranno farne parte i dirigenti dell’area archivistica), sono ugualmente da esperire le modalità organizzative per assicurare la costante concertazione fra la programmazione regionale e le attività degli istituti e degli uffici statali cui competeranno le funzioni di vigilanza. Al riguardo, richiamandomi a quanto sostenuto ieri dall’Assessore della Regione Emilia Romagna, sollevo anche io dei dubbi sull’opportunità di prevedere gli uffici della Sovrintendenza archivistica separati da quelli della Sovrintendenza unica regionale, pena il loro isolamento, e chiedo che venga ripresa l’ipotesi, proposta più volte dalle Regioni, di unificare in capo alle Sovrintendenze bibliografiche regionali le competenze in materia di tutela di beni librari e documentari. È comunque chiaro che occorre rivedere, alla luce della nuova legislazione, la legge di settore, datata perché rivolta essenzialmente alle modalità di tutela, vigilanza e conservazione dei beni archivistici, e perché non affronta le tematiche della valorizzazione e della promozione. In ogni modo, nel momento in cui, attraverso la propria attività legislativa, i consigli regionali recepiranno il decreto di trasferimento, si cercherà di sopperire al vuoto normativo esistente lavorando soprattutto alla definizione di sistemi per l’erogazione di servizi culturali integrati. All’interno di questi, potranno trovare spazio i più volte richiamati consorzi archivistici, secondo quell’ottica che caratterizza la vocazione regionale e che enfatizza il raccordo fra i servizi culturali (bibliotecari, archivistici e museali) e fra il sistema culturale e le offerte in campo turistico educativo e per la pianificazione territoriale e urbanistica. Ma ciò di cui abbiamo più bisogno è proprio la piena legittimazione della funzione primaria delle Regioni, che coincide esattamente nella programmazione e pianificazione degli interventi a livello locale, a prescindere dalla titolarità dei soggetti che vi operano. Norme e comportamenti dovrebbero maggiormente riconoscere quanto già accade, aiutare a consolidare quell’anello di congiunzione già esistente fra l’unitarietà degli indirizzi di tutela, affidata allo Stato, e la varietà delle forme della gestione, responsabilmente adottate dagli enti locali e da tutti gli altri custodi del patrimonio culturale. Prima di concludere vorrei tornare su alcuni aspetti che, a mio avviso, possono rendere l’archivio un protagonista autorevole del processo generale che stiamo attraversando. Mi riferisco a: – il concorso a costituire l’dentità di una comunità, in un mondo in cui sono chiamate a convivere molte differenze; – la connessione fra la pratica dell’amministrazione e la sua traduzione in termini culturali;
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Erica Gay
– l’apporto teorico alla catalogazione dei beni culturali in generale, perché la dottrina archivistica introduce la categoria delle serie, gestisce in modo operativo le grandi quantità di dati e i sistemi complessi, dedicando particolare attenzione alla scelta e allo scarto delle informazione. Grazie dell’attenzione e speriamo di saper cogliere questo grande momento di sviluppo e ripensamento, ognuno con le proprie sensibilità e differenze.
PAOLA PAVAN - DARIA VIVIANI Associazione nazionale comuni italiani
In un dibattito di livello alto, quale è quello innescato dalla Conferenza, affrontare dal punto di vista dei Comuni il problema della programmazione e della concertazione delle strategie e delle risorse in materia di archivi impone la riapertura di alcune questioni di fondo ed una nuova riflessione critica. I Comuni, infatti, hanno ed esprimono la coscienza dell’importanza strategica del documento non solo in quanto atto esplicito conclusivo di procedimenti amministrativi – e, quindi, linguaggio e strumento tipico di intercomunicazione corrente tra l’amministrazione e i cittadini –, ma anche in quanto veicolo per il passaggio – come ricordava M. Bloch – del ricordo attraverso le successive generazioni. In questo senso i nostri documenti, i nostri archivi non sono innocui. I nostri archivi sono, come direbbe Le Goff, monumenti, il risultato di un montaggio conscio o inconscio della storia, dell’epoca, delle società che li hanno prodotti, manipolati o ignorati, il risultato dello sforzo compiuto per imporre al futuro una data immagine di sé. La memoria collettiva e la storia, forma scientifica di tale memoria, delle città, entità territoriali, spaziali, funzionali, demografiche, produttive, amministrative, ma soprattutto storiche e sociali, si nutrono di documenti e “monumenti”. La memoria è un elemento essenziale dell’identità individuale e collettiva: di qui l’irrinunciabile vocazione dei Comuni, nel momento in cui l’orizzonte di riferimento si allarga dai confini nazionali a quelli europei, nell’ambito di una civiltà che semanticamente e strutturalmente è urbana, a rintracciare le ragioni profonde della propria “personalità” cittadina, a rivalutare la dignità della cultura locale, che combina la coscienza dell’appartenenza a una comunità con il senso della territorialità. Se la nascita dello Stato moderno ha comportato di fatto la sostituzione del comune città-stato con la città nello e a supporto dello Stato, se la burocratizzazione dello Stato e delle sue imprese modella in parte le città nella loro composizione sociale e professionale, è anche vero che oggi le funzioni
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municipali si sono moltiplicate. Alle tradizionali funzioni in materia di edilizia, approvvigionamenti, sicurezza, divertimenti pubblici si sono via via aggiunti altri ambiti di competenza, tanto nel campo dello sviluppo economico e delle attività produttive, che del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture – dall’urbanistica all’igiene, alla viabilità e trasporti, alle opere pubbliche, alle risorse idriche, alla protezione civile –, che dei servizi alla persona e alla comunità. Il recente decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali offre, da questo punto di vista, un panorama assai ampio. Inserite nella società globale, le istituzioni municipali, per la loro connotazione territoriale, entrano in rapporto dialettico con le istituzioni statali da un lato, dall’altro con i cittadini e con i raggruppamenti e le associazioni che partecipano alla vita e allo sviluppo della città, dalle organizzazioni operaie e cooperative, alle istituzioni religiose, alle camere di commercio e del lavoro, alle associazioni di volontariato, ai partiti. La grande stagione statutaria, apertasi in Italia dopo l’emanazione della legge 142 del 1990, la riforma elettorale e la conseguente elezione diretta dei sindaci, il riconoscimento di una propria capacità impositiva hanno reso ancora più incisiva tale funzione dialettica, spingendo al tempo stesso i Comuni a riscoprire le ragioni della propria autonomia e della propria identità, anche in termini di valorizzazione della memoria delle città, di solidarietà e di comunicazione con i soggetti culturali più deboli sul territorio. Da questo punto di vista, è sintomatico che i vari statuti cittadini, ciascuno nella propria peculiarità, abbiano fatto riferimento alle proprie radici culturali oltre che storiche, affermando la volontà e l’impegno a tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale. Porto ad esempio lo statuto del Comune di Roma che all’art. 1, alla definizione che «il Comune di Roma rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana», fa direttamente seguire il presente comma: «Il Comune di Roma, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche, culturali della città-capitale d’Italia, centro della cristianità, punto d’incontro tra culture, religioni ed etnie diverse si impegna a: tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; tutelarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie della capitale della Repubblica».
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E trovo sintomatico anche che il Comune di Napoli, affermando con una felice sintesi il diritto dell’ente all’autorappresentazione della memoria, abbia denominato Assessorato alle identità quello preposto alla cultura. Mentre la necessità di riscoprire la propria identità porta la comunità cittadina a riavvicinarsi al documento-monumento, il nuovo rapporto, direi quasi la nuova filosofia del rapporto cittadino - Stato - ente locale che sottende la riforma legislativa dal 1990, soprattutto con l’adozione della legge 241 nota come legge della trasparenza, fino alle recentissime “leggi Bassanini”, fa irrompere il documento - prova di diritto nell’attualità e nella quotidianità. La distinzione, che già molti di noi sentivano come solo fisica ma non logica, tra documento corrente e documento storico, tra protocollo o record management, archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico, ne è risultata completamente travolta prima ancora nella prassi di tutti i giorni che nella dottrina archivistica. Produttori attivi di documenti, proprio perché in continua interlocuzione con i cittadini, i Comuni non sono detentori di archivi chiusi e musealizzati, così come ancora evoca la definizione di “separata sezione d’archivio” del decreto presidenziale 1409 del 1963. Essi hanno prodotto e continuano a produrre documentazione nell’esercizio della loro attività istituzionale, documentazione che fin dalla nascita è entrata a far parte del pubblico demanio e che, indipendentemente dall’età anagrafica delle carte, torna ad essere corrente dal momento che il cittadino, nell’esercizio di un suo diritto, ne richiede la consultazione o la copia. Ne consegue che, benché di grande valenza culturale, gli archivi comunali, direttamente coinvolti nella gestione attiva dell’ente, nei processi di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi documentali, nei sistemi di qualità e di controllo di gestione, sfuggono sempre più alla semplice definizione di beni culturali. Già luogo della memoria e della storia, oggi indispensabili strumenti gestionali, i nostri archivi sono anche il luogo della certezza del diritto per i cittadini, della trasparenza, del diritto d’accesso alle informazioni, del passaggio dall’informazione octroyée alla partecipazione. Effetto anche della legislazione del ‘90, recepita dai nostri statuti, per i quali la documentazione comunale è pubblica, ossia consultabile. Di qui l’anacronismo, assolutamente in controtendenza rispetto alle esigenze espresse dalle autonomie locali e dalla società civile, dell’art. 149, comma 2, lettera f) del citato decreto legislativo 112, che riserva in via esclusiva allo Stato le funzioni di «vigilanza sugli archivi degli enti pubblici (e sugli archivi privati di notevole interesse storico), nonché le competenze in mate-
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ria di consultabilità dei documenti archivistici», qualora non si provvedesse ad escludere dalla norma gli enti pubblici produttori di documentazione, i cui archivi sono tuttora viventi, ossia, nel nostro caso, i Comuni. Solo in quest’ottica e riferendosi al policentrismo non solo della conservazione, ma anche della produzione e della fruizione degli archivi, che pone tra l’altro con forza la necessità di individuare chiaramente per tutto il pubblico impiego una qualifica di archivista che sia di accesso a qualsiasi funzione relativa alla protocollazione, classificazione, fascicolazione, circolazione e destinazione, scarto e archiviazione dei documenti pubblici, nonché alle funzioni di conservazione, tutela, valorizzazione e consultabilità del patrimonio documentario dell’ente senza limiti cronologici, sarà possibile realizzare nei precisi contesti territoriali, ove le risorse sono reperibili solo quando esistano funzioni delegate, una reale politica di programmazione e concertazione nel campo della valorizzazione e della promozione, così come delineata dal decreto legislativo n. 112. Programmazione e concertazione che si rendono tanto più urgenti e necessarie se si considera l’entità e la dislocazione delle risorse pubbliche dedicate per gli archivi e, più in generale, per la gestione dei documenti. Abbiamo tentato una valutazione degli oneri sostenuti annualmente, e quindi delle risorse pubbliche effettivamente devolute per la gestione dei documenti, stimando separatamente – i dati relativi alle risorse dedicate agli archivi storici dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti e privati vigilati, stimabili in circa 1.000 miliardi l’anno, – le risorse dedicate alla gestione in forma pubblica dei documenti (protocollazione, trasmissione, registrazione, fascicolazione, stesura di atti tipici, conservazione, archiviazione, scarto, versamento), stimabili in 25.000 miliardi l’anno. Per quanto riguarda il primo punto, è emerso che mentre il Ministero per i beni culturali e ambientali, per l’assunzione di competenza dello Stato in tale materia, dedica alla voce archivi circa il 15% dell’intero stanziamento a sua disposizione, le Regioni con competenza concorrente stanziano per gli archivi mediamente meno del 2% del bilancio per la cultura, mentre i Comuni e gli altri enti locali, sempre nell’ambito della cultura, non spendono per essi più del 5%. La percentuale di spesa, infine, dedicata dallo Stato agli archivi non statali vigilati è addirittura in millesimi rispetto al totale della voce “cultura”. Va comunque segnalato che mentre per le forme tradizionali di archiviazione (sezioni separate di archivio, archivi tematici e similari) gli stanziamenti locali sono esigui, esistono rilevanti stanziamenti regionali dedicati a forme di archiviazione su base territoriale, alla creazione di ban-
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che dati su supporto informatico e su base cartografica. Varrebbe la pena verificare la possibilità di implementare i GIS, sistemi informativi geografici, anche dei dati storico-archivistici, ottenendo in quest’ambito fondi per l’inventariazione, così come, ad esempio, li hanno ottenuti gli archeologi per la realizzazione delle carte archeologiche. Per quanto, invece, riguarda le risorse dedicate alla gestione documentale, i costi sono attualmente stimabili in 15.000 miliardi dello Stato, 1.000 delle Regioni, 7.700 dei Comuni, 1.300 delle Province e di altri enti locali di minore entità. E’ comunque presumibile che le trasformazioni in atto nella pubblica amministrazione e l’obbligo di razionalizzare la produzione documentale, modernizzando e rendendo compatibili i sistemi informatici, porteranno a una diversa dislocazione delle risorse, qui calcolate in base ai bilanci del 1997 e 1998, che potranno corrispondere, per tecnologia adottata e per profili professionali impiegati, a tipi di spesa diversi. Dall’analisi dei dati è possibile dedurre alcune considerazioni: – la mancata responsabilizzazione primaria di Regioni ed enti pubblici territoriali penalizza gli archivi storici locali, che fanno registrare l’impegno di risorse globalmente e in assoluto più basso rispetto ad altri settori culturali, per i quali gli enti pubblici territoriali godono di autonomia di iniziativa, come musei, biblioteche, cinema, teatro; – l’esiguità e la rigidità dei fondi pubblici propriamente devoluti ad archivi storici rende antieconomica la tradizionale separazione tra archivi correnti e archivi storici e rende francamente problematica la possibilità di realizzazione dei costituendi archivi territoriali, previsti con il concorso di più enti e soggetti privilegiati, per i quali le risorse appaiono comunque insufficienti; – il riconoscimento della peculiarità e dell’unicità della funzione archivistica all’interno dell’ente produttore e, quindi, di fatto la soppressione dell’obbligo, tuttora vigente, di tenere separate le funzioni di protocollo, archivio corrente e archivio di deposito dall’archivio storico o separata sezione, consente di attingere anche per quest’ultimo alle risorse, ben più cospicue, destinate alla gestione dei flussi documentali. In una gestione concertata e programmata dei beni documentari del territorio, sarà possibile in tal modo estendere anche al patrimonio documentale pregresso, trattando con metodologia unitaria l’archivio di deposito e quello storico, quegli apparati informativi sui quali i Comuni stanno investendo per far fronte alle esigenze di trasparenza e di efficienza dell’amministrazione quotidiana. E, infine, un’ultima considerazione. Nella nostra esperienza quotidiana siamo continuamente chiamati a far fronte al rischio della dispersione di testimonianze, documenti, archivi di cittadini, associazioni, enti privati che
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hanno contribuito a disegnare il profilo e la personalità delle nostre città: a volte mancano i mezzi, più spesso le competenze dirette. Eppure riteniamo nostro diritto e nostro dovere intervenire, se è vero, come sostiene Spengler, che tutte le grandi culture sono nate dalle città e che la storia del mondo è quella dei cittadini. Auspicando che ciò sia possibile programmando e concertando.
ODDO BUCCI Università di Macerata
Cultura del documento e formazione dell’archivio La consegna di una casa si fa mediante la consegna delle chiavi: quella di un diritto mediante la consegna dei documenti... Romagnosi
La cultura del documento. – La promozione di un disegno di rilancio e di valorizzazione della cultura del documento si pone come il fondamento e la base del processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Quest’opera di riforma, che si viene oggi realizzando, procede lungo quattro linee direttrici: la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il decentramento di funzioni e poteri1, l’informatizzazione del lavoro amministrativo, la gestione elettronica dei documenti2. Ebbene l’insieme di queste misure poggia su un comune terreno di conoscenze, di concetti, di principi e di metodologie che costituisce appunto la cultura del documento, essendo proprio il documento il principale strumento di cui si avvalgono gli apparati 1 Al centro del disegno di semplificazione dei procedimenti amministrativi è la legge 127/1997. Ma altri provvedimenti di semplificazione sono previsti sia dalla legge 59/1997, sia dalla legge 191/1998. E’ stato anche varato dal Governo, nel luglio 1998, il disegno di legge annuale di semplificazione il cui iter parlamentare partirà dalla commissione Affari costituzionali del Senato. Procedono, invece, a rilento i regolamenti di semplificazione; secondo i dati della Funzione Pubblica, ne risultano emanati 23 sui 112 previsti dalla legge n. 59. Al decentramento amministrativo ha provveduto il d.p.r. 112/1998. Ora l’iniziativa passa alle Regioni che, per la fine del dicembre ‘98, dovranno approntare i primi provvedimenti attuativi del “federalismo amministrativo” la cui operatività è prevista per il 2001. 2 Chiamata a far procedere la pubblica amministrazione lungo la strada della informatizzazione è l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (Aipa), istituita con d.p.r. 39/1993, i cui compiti sono definiti dall’art. 7 del sopracitato decreto legislativo. L’Aipa ha elaborate nuove regole tecniche per l'archiviazione ottica (Deliberazione n. 24/1998; una prima deliberazione, n.15, risale al luglio 1994); è impegnata nello studio e nella messa a punto delle regole relative a “Protocollo, archiviazione e gestione del flusso dei documenti”; ha predisposto il decreto recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici (d.p.r. 513/1997); ha provveduto ad approntare il testo, ora in bozza, del regolamento sul documento informatico e la firma elettronica.
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amministrativi nello svolgimento delle loro attività3. Oggi si può dire che la cultura del documento è quella che risulta dalla integrazione dei piani di ricerca che coinvolgono il diritto, l’archivistica e l’informatica. Ed è questa la cultura che è in grado di accompagnare e sorreggere il processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; essa si offre da un lato come prospettiva per le normative che la riforma produce e dall’altro come ideale su cui saggiare la loro validità. E’ poi chiaro che questa cultura è chiamata a tradursi in conoscenze diffuse di natura professionale, deve, cioè, diventare una pratica concreta che impiega principi e metodologie nella quotidianità del lavoro amministrativo. Si tratta, dunque, di una cultura che guarda ad esigenze concrete ed attuali e che ad esse risponde combinando creativamente le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico con i “materiali” del deposito che la nostra tradizione culturale in materia ha copiosamente accumulato. E’ altresì evidente come il problema della crescita e della diffusione di questa cultura debba avere un referente istituzionale che, nel nostro caso, è l’amministrazione archivistica con i suoi organi centrali e periferici; essa deve essere posta in grado di definire le strategie possibili e di gestirle in modo articolato ed incisivo. I caratteri originari del documento. – La parola documento ha un significato lato, di carattere generale, in quanto indica ogni mezzo che consente di tramandare la memoria di un fatto, provandone la esattezza e le modalità. Ma tale significato si fa più preciso a seconda della situazione in riferimento alla quale questo termine è utilizzato. Qui, quando parliamo di documento, intendiamo riferirci al documento giuridico, vale a dire al documento rappresentativo di atti e fatti giuridicamente rilevanti formato dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzato ai fini dell’attività amministrativa4. Ne viene di conseguenza che dire cultura del documento è fare riferimento in via prevalente alla cultura giuridica. Storicamente il documento giuridico nasce prima della cultura giuridica. Anzi si può affermare che la cultura giuridica si è evoluta e sviluppata a partire dalla esperienza giuridica realizzata nel corso dei secoli, avendo trovato nel documento l’ideale campo di sperimentazione con 3 Si legge in Max Weber: «La moderna condotta dell'ufficio si fonda su documenti (atti) che vengono conservati in originale o in copia…», Economia e società, Milano 1980, IV, p. 59. 4 La definizione di documento amministrativo è contenuta nel comma 2 dell'art. 22 della legge 241/1990. La novità che viene introdotta riguarda l'ammissibilità di una vasta tipologia di supporti su cui riportare il contenuto degli atti ai fini della formazione dei documenti.
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riguardo alla elaborazione delle sue forme ed alla razionalità della sua espressione scritta. E però per cogliere i caratteri originari del documento occorre riandare alla fonte, al suo evento sorgivo. La scrittura alfabetica è creazione dei Greci. Ed è in Grecia che, tra il 650 ed il 600 a.C., le prime leggi che regolano la gestione della cosa pubblica, l’amministrazione della giustizia e la convivenza civile assumono la forma scritta e pubblica5. L’affidamento delle leggi a documenti scritti ha avuto sempre conseguenze incisive nel susseguirsi delle vicende storiche. In Occidente, a Roma, su probabile influenza greca, la legge delle XII tavole, emanata dai decemviri, viene scritta su lastre di bronzo nel momento in cui è necessario comporre una fase della lotta tra patrizi e plebei6. Livio parla di questo documento scritto come del «fondamento di tutto il diritto pubblico e privato»7. Può darsi che non si tratti del primo documento scritto a carattere pubblico, ma certamente del documento che ha suscitato la generale consapevolezza del compimento di una svolta storica. La redazione scritta delle leggi, la confezione, cioè, di un documento stabile e duraturo nel tempo, arricchisce lo spazio della politica di uno strumento decisivo capace di dare ordine ai rapporti civili e politici e nel contempo introduce un cambiamento nella sfera del diritto. Precedentemente all’avvento del documento scritto, il diritto era di formazione consuetudinaria; costumi, abitudini, usanze dettavano il comportamento. Prima del diritto scritto, dalla sola memoria et usu derivavano le regole di un sistema giuridico elementare e ad alto grado di incertezza. Il diritto consuetudinario, in una parola, appare come jus incertum, secondo il giudizio di Pomponio. Con il documento scritto comincia invece la storia dello jus certum anche se consuetudine ed equità continueranno a costituire diritto. La legge diventa stabile e certa proprio perchè è scritta, con ciò realizzando uno degli scopi fondamentali del diritto. E da allora il documento giuridico è sempre stato sentito come ineliminabile nel rapporto tra strutture di governo e governati, tra città e Stati, nell’ambito dell’amministrazione del territorio, nei rapporti sociali e nelle transazioni economiche. «Quod non est in actis non est in mundo» diranno i Glossatori nel Medioevo. 5 Cfr. Sapere e scrittura in Grecia, a cura di M. DETIENNE, Roma-Bari 1997, p. 15 e seguenti. Su temi che coinvolgono scrittura, cultura, democrazia, si vedano i volumi di C. SINI, Etica della scrittura, Milano 1992 e Filosofia e scrittura, Roma-Bari, 1994. 6 Tutti i manuali di Storia del diritto romano si soffermano sull’argomento; più diffusamente, cfr. A. SCHIAVONE, Linee di storia del pensiero giuridico romano, Torino 1994, pp. 21 e seguenti. 7 La citazione si trova in M. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Roma 1996, p. 38.
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Il documento, infatti, rende possibile il passaggio dal piano astratto a quello concreto della volontà giuridica che mira a realizzarsi in modo certo e circonstanziato. Senza produzione documentaria non sarebbe, dunque, nata la cultura giuridica come linguaggio, come costruzione concettuale, come elaborazione di principi, definizioni, gerarchie. La mentalità logica e razionale della costruzione giuridica ha trovato e continua a trovare nella formazione del documento il luogo del suo esercizio e del suo affinamento. Oggi si può dire che non c’è sapere giuridico senza documento scritto. Se concepiamo il diritto come un sistema di certezze, il documento giuridico assolve al compito essenziale di tenerlo il più lontano possibile dall’indeterminato e dal tortuoso. Il documento può dirsi, infatti, suscitato dall’horror incerti. Questo è il retaggio della storia che va interpretato come stimolo e impulso affinché, anche oggi, il documento conservi la propria funzione, preservi la propria identità storica, insieme ai suoi caratteri essenziali e permanenti. E ciò in ragione del fatto che il documento continua ad essere il luogo in cui il diritto concretamente esiste e diventa visibile e leggibile. Se venisse meno lo statuto funzionale del documento, ne verrebbe danneggiato anche il diritto con conseguenze negative sul piano della vita sociale e civile. Già nella prima metà del ‘700, il Gravina affermava: «Sub incerto enim jure nemo bonorum aut animae securus vivit»8. Il diritto, dunque, è ciò di cui il documento docet; è la parte intellettuale di esso che presuppone un autore che abbia titolo ad esprimerla ed un redattore che conosca l’arte della sua confezione. Il documento è altresì una res, una cosa che deve avere una fattura tale da durare nel tempo per conservare la scrittura compiutamente leggibile nel suo contenuto e nelle sue forme. Il documento giuridico, per sua natura, proprio perchè lo stabilitum certo sia anche duraturo, è destinato alla conservazione permanente. Tra documento cartaceo e documento digitale. – La cultura del documento, inscindibilmente connessa alla cultura giuridica ed alla cultura archivistica per tutti gli aspetti che attengono alla sua gestione nel contesto delle istituzioni, dalla formazione alla conservazione, oggi vede accresciuta la sua densità per l’apporto della cultura informatica. L’avvento della tecnologia ha introdotto un nuovo tipo di documento, il documento digitale. Il mondo dei documenti è diventato così un luogo, potremmo dire, permeabile, abitato sia da documenti cartacei sia da documenti digitali in condizione di reciproca 8
Cfr. F. LOPEZ DE ONATE, La certezza del diritto, Roma 1942, p. 139.
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convertibilità. Ma vediamo alcune differenze di più immediata evidenza. Il documento cartaceo, secondo l’esperienza comune, è una cosa tangibile, ha un supporto statico. E’ anche immediatamente visibile e leggibile; il testo ha una sua struttura lineare e chiusa, nel senso che esso è interamente realizzato. Una volta formato, esiste per sé, si separa dal suo autore e dalla situazione contingente che ne ha determinato la nascita. Il documento digitale è invece impalpabile, si legge sul display ma non direttamente sul suo supporto, dischetto, disco fisso, nastro magnetico, disco ottico che sia; tale supporto poi non è delimitato come la pagina, qui il testo rimane fluido, riconfigurabile da più postazioni quando è immesso a circolare all’interno di reti; è, dunque, un testo soggetto a condivisione che può essere modificato a piacere o collegato ad altri testi. Il documento digitale può avere più autori e la stessa distinzione tra originale e copia viene a cadere. Nel mondo digitale, si crea una compresenza di soggetti che formano e si scambiano documenti ed informazioni in modo tale da dare vita ad un contesto che richiama i caratteri della oralità, della comunicazione orale; non a caso si è parlato di un ritorno della cultura orale, anche se di una “oralità secondaria”9. Ora non pare dubbio che il documento digitale, con i connotati che abbiamo descritto, sia incompatibile con il documento giuridico su supporto cartaceo. Il documento digitale per essere fornito ugualmente di valore giuridico deve possedere i requisiti del documento giuridico tradizionale, deve poter assicurare, nelle condizioni nuove, le garanzie originarie. Due sono i punti di forte differenziazione; quello che riguarda la integrità del testo e quello che fa riferimento al suo scollegamento da un supporto durevole. Sul primo punto, la tecnologia ha raggiunto un risultato soddisfacente. Sul presupposto ormai chiaro che è il diritto ad avere bisogno che il documento conservi determinate caratteristiche, con l’introduzione della firma digitale, inscindibilmente connessa con il testo, viene provata la paternità del documento e mantenuta la sua integrità ed autenticità. Qui la tecnologia ha compiuto il massimo sforzo per far si che il documento giuridico digitale fornisse le stesse garanzie del documento tradizionale. Ne ha preso atto il nostro legislatore che ha disposto che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ha l’efficacia della scrittura privata10. Non c’è stato bisogno di modificare le norme; la tecnologia ha provveduto a far si che il documento digitale o informatico si adeguasse ai caratteri del documento tradizionale. 9 10
Cfr. W. J. ONG, Oralità e scrittura, Bologna 1986, p. 191. Cfr. comma 1 dell'art.5 del d.p.r. 513/1997.
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Sul secondo punto, invece, sul problema della conservazione di lunga durata, la tecnologia non ha ancora offerto soluzioni convincenti. E’ noto come il problema della conservazione dei documenti digitali per un tempo consistente, si ponga in termini di migrazione; a causa del progredire delle tecnologie, con l’innovazione di hardware e software, gli archivi dei documenti digitali debbono migrare, cioè essere trasferiti dalla tecnologia obsoleta alla nuova a meno che non si voglia ipotizzare la costituzione, accanto agli archivi elettronici, di archivi dei materiali tecnologici che di generazione in generazione sono stati impiegati per la loro formazione. Ora dobbiamo chiederci cosa accade al documento a firma digitale quando deve migrare. Succede che il documento migra da una memoria all’altra con l’ausilio del nuovo software: tuttavia, mentre è conservata la integrità del testo, il documento presenta inevitabilmente un numero di bit diverso rispetto all’originale. La conseguenza è che la firma digitale, indissolubilmente legata al documento con i suoi bit originari, non è in grado di riconoscere il nuovo documento, nuovo non nel testo ma nel numero dei bit. Il risultato è che il documento giuridico viene a mancare di un elemento essenziale, la riconducibilità ad un autore. E nemmeno è possibile conservare il documento cartaceo che risulti da una stampa del documento a firma digitale; anche esso risulterebbe senza sottoscrizione, essendo la firma digitale una forma di crittografia e non una firma nel senso comune del termine. Per superare l’ostacolo, si è pensato di convertire il documento digitale in un formato standard, certificato e valido a livello internazionale, prima di apporvi la firma digitale. Attualmente gli standard sono due. Il primo è l’SGML; questo standard è internazionale ed è certificato; la migrazione su questo standard è tecnicamente fattibile ma, nel concreto, operativamente, presenta enormi difficoltà in quanto obbliga a predefinire la struttura di ogni tipo di documento. A causa di tale inconveniente, questo standard sembra in declino, mentre acquista consensi un altro standard, il PDF, assai meno complesso da utilizzare e però non ancora certificato. A questo punto, occorre che si cominci a lavorare con urgenza alla costituzione di un organismo internazionale, almeno inizialmente a livello europeo, che abbia l’autorità per certificare gli standard e per dare garanzie sulla loro durata. L’interdipendenza e l’intensificazione dei rapporti giuridici su scala mondiale a livello di società, la crescente importanza delle relazioni tra strutture sovranazionali ed ambiti statali e regionali lasciano emergere l’esigenza di una centralizzazione delle funzioni inerenti il corretto utilizzo delle tecnologie informatiche in campo giuridico anche ai fini della conservazione. Solo a queste condizioni, il documento giuridico digitale potrà a pieno titolo porsi in continuità con il documento tradizionale.
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Nel frattempo, la tecnologia stessa ci indica un’altra via. La più aggiornata generazione di scanner è capace di portare sulla memoria elettronica, in un minuto, centocinquanta documenti cartacei fronte retro. Questa possibilità può introdurre una diversificazione tra archivio di gestione e archivio di conservazione. L’archivio di gestione è l’archivio elettronico, l’archivio nella cui memoria confluiscono sia i documenti scannerizzati sia i documenti originariamente digitali. Se ne avvantaggeranno le amministrazioni che potranno finalmente svolgere i propri compiti istituzionali nel segno dell’efficacia e della produttività. Nell’archivio di conservazione, invece, potranno trovare posto i documenti tradizionali di natura giuridica destinati ad una conservazione permanente. Si otterrebbero due risultati; l’informatizzazione della gestione documentaria renderebbe snella e flessibile l’azione delle pubbliche amministrazioni mentre la formazione dell’archivio di conservazione per i documenti a valenza giuridica continuerebbe a garantire la loro ordinata custodia. Si tratta di fare coesistere due sistemi (l’uno fondato sul documento digitale, l’altro sul documento cartaceo) almeno per il tempo in cui la tecnologia non abbia provveduto a dare soluzione al problema della conservazione secondo le prescrizioni richieste dal diritto e le esigenze permanenti di certezza, sicurezza e durata dello Stato e dei cittadini11.
11 L'art.6, comma 1, lettera a) e b) della Deliberazione Aipa 24/1998, pubblicata nella G.U. n. 192 del 19 agosto 1998, prospetta una ipotesi di archiviazione su supporto ottico sia dei documenti cartacei sia dei documenti digitali che non è stata considerata in questa relazione 2 luglio. Si tratta della possibilità di archiviare documenti in formato “immagine”. Per quanto riguarda i documenti cartacei, una volta letti con lo scanner, essi sono direttamente acquisiti in formato "immagine" sul supporto di memorizzazione. In tale formato, potrebbero essere subito archiviati se non fosse necessario, per i documenti in originale, ricorrere al procedimento di autenticazione. Questa operazione complica e rallenta notevolmente l'archiviazione, al punto da fare apparire ancora utilmente praticabile l'archiviazione del documento cartaceo originale. Diverse le considerazioni per i documenti digitali. La possibilità di archiviarli in formato "immagine" è legata all'impiego di un software capace di convertire un testo realizzato, ad esempio, in Word, in formato "immagine"; tale formato conserva il testo nella sua integrità originaria. Ora questa è una possibilità reale che offre maggiori garanzie sul piano della conservazione. A distanza di tempo, infatti, il documento digitale, archiviato in formato “immagine", può essere letto con un software di visualizzazione, sicuramente meno soggetto ai ritmi dell'evoluzione.
INTERVENTI
ANTONIO LODDO Regione Sardegna
Ringrazio, innanzitutto, i promotori di questa iniziativa per avermi dato l’opportunità di portare il contributo della Regione sarda alle analisi e alle riflessioni che scaturiranno da questo importante Convegno. Non essendo un tecnico del settore, il mio intervento non verterà sulla teoria archivistica, ma sarà una testimonianza concreta dell’impegno che in Regione Sardegna amministratori, politici e professionisti a vari livelli, stanno rivolgendo agli archivi, visti non solo sotto l’aspetto culturale ma anche e soprattutto sotto quello organizzativo. L’Amministrazione regionale sarda ha avviato, agli inizi degli anni Novanta, un progetto di riordinamento degli archivi regionali, che ho personalmente ereditato, ma del quale condivido pienamente le finalità. Nel corso di questi anni il progetto si è arricchito, nonostante i molti problemi ancora presenti, di ulteriori obiettivi essendo diventato parte integrante del più generale processo di riforma nel quale l’Amministrazione regionale è impegnata. E’ in atto infatti un programma di vaste riforme che investono diversi ambiti istituzionali e organizzativi. Con esse si intende ridisegnare gli assetti istituzionali e funzionali della Regione e del Sistema delle autonomie locali, anche con la creazione di una rete informativa integrata sul territorio, nonché attuare interventi di semplificazione normativa e procedurale con i connessi aspetti relativi alla trasparenza dell’azione amministrativa. La realizzazione del progetto archivi, nato agli inizi della stagione riformatrice che ha interessato tutta la pubblica amministrazione, è diventata ormai un obiettivo strategico e acceleratore del complessivo processo in atto. Si avverte con chiarezza che riorganizzare l’attività amministrativa in modo trasparente, economico ed efficace significa innanzitutto individuare, qualificare e proteggere le fonti primarie di informazione pubblica e, quindi, i complessi documentari amministrativi. E’ in corso pertanto, anche nella nostra Amministrazione regionale, grazie all’interesse suscitato dall’attivazione del progetto di riordinamento degli
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archivi, una rinnovata percezione dei documenti come beni vitali per l’azione amministrativa che rivaluta la funzione dell’archivio ed incentiva la progettazione di efficienti sistemi di controllo e gestione del flusso documentale, nonché l’adozione di nuove tecnologie nella produzione, nella conservazione e nello scambio dei documenti stessi. Ciò premesso, questa occasione pubblica mi spinge a fare una sorta di bilancio di ciò che possiamo dire acquisito e di quanto resta ancora da fare e anticipo subito che, tra le voci in attivo, quelle legate ai temi di metodologia archivistica sono sicuramente le più numerose. La Regione sarda non si è sottratta a quella esigenza di autoanalisi che ha caratterizzato la Pubblica amministrazione italiana tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta. Il prodotto concreto di questa riflessione è stata l’Indagine Formez, una sorta di rapporto conoscitivo sulla situazione organizzativa degli uffici e del personale del nostro ente, a cui va ascritto il merito di aver fornito una lucida e per certi versi spietata fotografia dell’esistente. Non starò a dilungarmi sui risultati di questo lavoro: mi sembra piuttosto utile mettere in evidenza che l’Indagine propose, per la prima volta, all’attenzione dell’Amministrazione un problema che fino ad allora era rimasto latente, ovvero la mancanza, nella nostra Regione, di organizzazione e di cultura archivistica. Ho volutamente distinto questi due aspetti del problema – quello organizzativo e quello culturale – perché ritengo che abbiano valenze diverse e perché la loro soluzione richiede impegni diversi anche se coerenti. Purtroppo, a questa consapevolezza non si è giunti da subito; anzi, analizzando a posteriori, dalla mia posizione privilegiata, che mi permette oggi di avere diversi elementi concreti di valutazione di quanto è accaduto, direi che si è partiti forse in modo un po’ sbilanciato, privilegiando gli interventi di metodo. Questi miravano ad innestare la cultura archivistica in una realtà priva di tradizione in tal senso, nel momento in cui si cercava anche di fare una scelta tra le non poche proposte di facile informatizzazione. Il tutto senza che si fosse fatta piena chiarezza sugli obiettivi a lungo termine, probabilmente con la speranza illusoria che si trattasse di fare solo degli “aggiustamenti” archivistici e che questi sarebbero stati assorbiti dal contesto organizzativo e culturale, senza alcun contraccolpo. Si trattò invece di porre in essere un cambiamento sostanziale e l’introduzione di metodologie per noi nuove fece in un certo senso emergere a catena diversi elementi strutturali di debolezza. Ma seguiamo una esposizione cronologica: nel 1993 si colloca, dunque, l’avvio del progetto di riordinamento degli archivi regionali, per la cui attuazione si chiese la collaborazione istituzionale della Sovrintendenza archivisti-
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ca per la Sardegna e venne quindi istituita una Commissione di coordinamento mista, formata da funzionari statali e regionali. La Commissione propose immediatamente due segnali forti: venne diffusa una direttiva che stabiliva per la prima volta delle regole di trattamento della documentazione comuni a tutta l’Amministrazione regionale e venne avviato lo studio di un modello di quadro di classificazione, che, con gli opportuni adattamenti, potesse essere adottato via via da tutte le strutture regionali. Come ho promesso all’inizio, non entrerò nel merito degli aspetti archivistici. Ribadisco, invece, che questi due primi interventi, pur essendo corretti, metodologicamente validi e innovativi, non ebbero immediatamente l’effetto sperato, perché non furono accompagnati da altre azioni, finalizzate ad incidere nel tessuto organizzativo che doveva supportarli. Chiarirò subito ciò che intendo dire, ma prima sarà forse utile fornire ai presenti alcuni dati “in pillole” sulla nostra Amministrazione regionale. Essa è attualmente formata dalla Presidenza e da 12 Assessorati, strutture complesse, dotate ognuna di fortissima identità. Ogni struttura assessoriale ha una precisa “missione”, ha cioè ben stabilito il proprio ambito o i propri ambiti di competenza, anche se sono evidentemente forti le relazioni funzionali di ognuna con gli assessorati che svolgono funzioni trasversali, quali ad esempio l’Assessorato degli Affari generali, e degli Enti locali. Tutti gli assessorati si adeguano ad un unico modello organizzativo e concorrono al funzionamento dell’organo collegiale, la Giunta. E’ evidente quindi che questa unitarietà, virtuale più che effettiva, rende indispensabile disporre di un patrimonio comune di culture, linguaggi e processi di lavoro. In questo quadro ben si colloca il primo intervento metodologico finalizzato al trattamento uniforme della documentazione, attuato attraverso l’introduzione della già citata direttiva e l’elaborazione dei titolari. Tuttavia non è facile introdurre fattori di cambiamento in un contesto organizzativo e culturale non ancora preparato: occorre poter disporre di strumenti di lavoro adeguati e, soprattutto, di persone che partecipino consapevolmente e si sentano inserite a pieno titolo nel processo di cambiamento. Cosa è accaduto e in cosa ci stiamo impegnando? Cominciamo dagli strumenti ed in particolare da quelli informatici. Il progetto di riordinamento degli archivi ha visto la luce in un momento storico particolare, quando il processo di informatizzazione all’interno della Regione, ma direi di tutta la P.A., muoveva i primi passi, e le suggestioni tecnologiche non erano ancora arrivate all’attuale livello di concretezza e raffinatezza. Allora si poteva solo intuire quanto sarebbe stata massiccia e prepotente la rivoluzione informatica, con le sue ricadute sulla produzione, circo-
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lazione e conservazione dei documenti. Forse proprio per questo si è cercato di prendere tempo e di imparare a governarla intellettualmente prima di adottare soluzioni che ci avrebbero impegnato fortemente anche dal punto di vista finanziario. Questi ultimi anni sono serviti, nei fatti, anche in Regione, a metabolizzare alcuni principi e concetti che per un certo periodo sono stati visti come appartenenti ad una teoria archivistica molto lontana dalla pratica quotidiana. In questo senso va interpretato il vivace dibattito tra la Commissione archivistica e uno staff di informatici che le fu affiancato, dibattito che ha portato, infine, all’elaborazione di uno studio di fattibilità per la informatizzazione dei procedimenti amministrativi e del flusso documentale, seguito da un progetto esecutivo, alla cui realizzazione l’Amministrazione regionale riconosce ora un ruolo centrale all’interno del più vasto Sistema informativo regionale. Lo studio di fattibilità traduce in ambiente informatico i principali “dogmi” archivistici: il documento è una cellula del sistema, lo arricchisce col suo portato di informazioni e ne è a sua volta completato. Il sistema informativo informatizzato sta diventando sempre più concretamente, quindi, il nuovo scenario lavorativo in cui ritrovarsi. Non siamo più, del resto, nel campo delle scelte ma degli imperativi. Veniamo ora all’altro elemento e risorsa del cambiamento: le professionalità. Nel momento attuale, in cui si sta passando dalla gestione dell’emergenza al governo della complessità, diventa assolutamente indispensabile investire nelle risorse umane e ampliare il bagaglio professionale di chi è personalmente coinvolto nei nuovi processi. Le finalità devono essere diverse: consolidare le conoscenze di base e arricchirle contemporaneamente di nuovi stimoli perché si inneschi quel processo virtuoso che genera nuovi saperi e quindi nuove risorse. Questo è l’obiettivo dell’intervento formativo programmato dall’Amministrazione regionale per il prossimo autunno, che è rivolto a tutti i 250 archivisti regionali. Sarà un’occasione importante per fare il punto su quanto è stato già realizzato, per rendere gli operatori partecipi del cambiamento culturale in atto e per sensibilizzarli ai nuovi metodi di lavoro. Alla fine di questo percorso formativo dovrà anche essere ridisegnata la figura professionale dell’archivista, prevedendone un’articolazione su livelli differenziati, sia per attribuire il giusto rilievo al ruolo che il trattamento della documentazione richiede nel nuovo scenario lavorativo, sia per soddisfare le legittime aspirazioni di chi opera nel settore senza avere un adeguato rico-
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noscimento (gli archivisti regionali sono attualmente collocati tutti al IV livello). E’ evidente infatti che si deve superare anche nei fatti la vecchia concezione dell’archivista come mero custode delle carte e che lo si deve trasformare in attivo e propositivo regista dei circuiti della documentazione. Questo cambiamento gli permetterà di accedere al sistema ed arricchirlo di quegli attributi propri della cultura archivistica, che deve convivere insieme alle altre, senza subordinazioni, e deve costituire una componente determinante della più generale cultura della P.A. In quest’ottica il trattamento archivistico dei documenti sarà la fase trasversale di ogni procedimento e di ciò si terrà conto nell’attivazione del progetto Teseo-Sardegna, appena avviato in collaborazione con il Formez di Cagliari, finalizzato tra l’altro alla semplificazione delle procedure amministrative, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Direi quindi, concludendo, che il nostro percorso di cambiamento, ancora in atto, è stato forse un po’ tortuoso e non privo di soste; ritengo tuttavia che la nostra “storia” sia comune a molte altre. In questo itinerario abbiamo avuto la costante e competente collaborazione della Sovrintendenza archivistica per la Sardegna e questa unità di intenti tra Amministrazioni aggiunge un altro elemento di valore all’intero progetto. Alla Sovrintendenza va riconosciuto il merito di aver scelto di svolgere un ruolo attivo nel processo di cambiamento, di saper aspettare i tempi talvolta lunghi della Regione, di credere nella valorizzare delle nostre risorse interne.
PIETRO BARRERA Comune di Roma
Ho il compito, ma anche e soprattutto la responsabilità, di portare in questa Conferenza nazionale il punto di vista del Comune di Roma, che è fiero di poter dare un contributo alla comunità degli archivisti con piena cognizione di causa, per l’orgogliosa e soddisfatta consapevolezza del buon funzionamento del proprio Archivio storico. Ma, allo stesso tempo, esso sa bene di rappresentare il paradigma più evidente delle patologie generali già descritte bene dal Ministro Bassanini. Non fosse altro perché il Comune di Roma, che è di gran lunga la più grande amministrazione territoriale del nostro paese, si presenta come un “concentrato di patologie”, inefficienze e inadeguatezze che vale la pena di esaminare perché possono essere interessanti per tutti. Quattro patologie emergono dall’analisi della nostra esperienza. Innanzitutto la parossistica ipertrofia della produzione documentale. Si ha un bel dire, come io dico spesso a me stesso: «Quanto erano bravi gli antichi» (oggi infatti noi ritroviamo in perfetto ordine la storia delle Amministrazioni capitoline dei secoli passati; ma che cosa avverrà per i poveri studiosi che si cimenteranno con la storia della nostra città fra tre o quattrocento anni?). La nostra difficoltà nel gestire in modo razionale ed ordinato la produzione documentale deriva principalmente dal fatto che tale produzione è eccessiva. E’ esemplificativo, a questo proposito, lo sconcertante episodio in cui sono stato coinvolto dopo la privatizzazione della Centrale del latte, quando è arrivato da me un signore e mi ha detto: «A dotto’, c’amo due TIR pieni de carte. Che ce dovemo fa’?». Si tratta, al di là dell’esempio, di un problema effettivo: è stata prodotta una tale quantità di documentazione che è evidente che la risposta, prima ancora che in termini di corretta gestione di documenti amministrativi o di gestione degli scarti in sede di archiviazione, deve consistere in una semplificazione dei procedimenti amministrativi, una riduzione, cioè, del numero e della complessità dei procedimenti medesimi.
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Altrimenti non se ne uscirà: è inutile discutere di tecnicalities archivistiche. La seconda patologia è relativa all’assurdità della separazione rigida, concettuale ed organizzativa, tra archivio storico e archiviazione corrente dei documenti amministrativi, che non funziona da nessuno dei due angoli visuali possibili. Da un lato, per fortuna, rientra sempre più nell’interesse anche della comunità degli studiosi la documentazione amministrativa relativamente recente, dall’altro, capita molto più spesso di quanto si creda che, per dare risposte efficaci alle domande dei cittadini e a quelle di efficienza dell’amministrazione, dobbiamo ripercorrere storie e rintracciare atti che risalgono a molti decenni o a secoli fa. Anche qui un episodio: subito dopo il vertice della FAO del 1996, l’Organizzazione apparve intenzionata ad acquistare un immobile di proprietà del Comune di Roma limitrofo alla sede attuale. L’amministrazione comunale era favorevole, date le tante difficoltà finanziarie, a cedere l’immobile in questione, seppure attraverso un coinvolgimento di banche e con un procedimento piuttosto complesso. Purtroppo, però, alla fine non se ne è fatto nulla, perché ci siamo venuti a trovare in una situazione analoga a quella di Totò che vendeva la Fontana di Trevi: stavamo cioè vendendo qualcosa di cui ignoravamo la natura giuridica. L’unica testimonianza che siamo riusciti a rintracciare è un lacunoso protocollo redatto nel 1917. Era certamente un momento difficile: le armate austro-ungariche invadevano il territorio nazionale e forse il paese si stava occupando d’altro che di documentazione. In ogni caso lo Stato cedeva al Comune di Roma l’area della passeggiata archeologica, concedendone una parte al demanio comunale, una seconda parte – secondo l’allegato a), scomparso, se pure mai esistito – al patrimonio disponibile del Comune, una terza parte – secondo l’allegato b), altrettanto scomparso – in uso. Alla fine della ricerca non si sapeva se questo immobile fosse demaniale, parte del patrimonio disponibile o in uso. Né si è rintracciato alcunché negli archivi del Comune e in quelli del demanio. Per conseguenza quest’edificio di dubbia proprietà rimane cadente e inutilizzato. La terza patologia riguarda un problema inedito, almeno nelle sue dimensioni: il progressivo e crescente intrecciarsi tra archivi pubblici e archivi privati. Come amministratore e semplicemente come osservatore della dimensione scientifica e culturale del fenomeno, ho presente il problema della quotidianità dell’amministrare. Il processo di privatizzazione in atto di parti consistenti di servizi pubblici, prassi non nuova, perché da sempre ci sono stati segmenti di servizi pubblici gestiti da imprese private in regime di concessione, fa avvertire fortemente, per l’entità delle sue dimensioni, l’esi-
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genza di creare un nuovo sistema di comunicazione e di integrazione tra gli archivi delle pubbliche amministrazioni territoriali e archivi di imprese, di aziende private o in via di privatizzazione che concorrono al governo del territorio. La privatizzazione dell’ACEA, l’impresa che gestisce a Roma integralmente il ciclo delle acque e, in parte consistente, la rete elettrica, ha fatto emergere un grande problema di questa azienda: ricostruire una base documentale che non ha. Tutto ciò ha delle conseguenze concrete sulla vita della capitale: è successo più di una volta, infatti, che durante l’esecuzione di lavori stradali sia saltata una tubatura la cui ubicazione era sconosciuta perché non esisteva una cartografia integrata. Questo è un problema che ora abbiamo alle spalle: ci sono i progetti, ci sono le mappe, ci sono le carte, documenti tutti che saranno elaborati e archiviati da un soggetto privato, e che pur tuttavia debbono far parte del sistema integrato di documentazione del territorio di Roma. Della quarta patologia ha già trattato il Ministro per la Funzione pubblica, ed è la sottovalutazione del fattore umano: drammatica, da due punti di vista. Per quanto riguarda il primo, noi non abbiamo, per fortuna, quegli eccessi di sottoqualificazione formale che sono stati poco fa riferiti per la Regione Sardegna, perché in media negli uffici protocollo del Comune di Roma lavorano impiegati del sesto livello amministrativo. Ma questa funzione, comunque, produce un’autodisistima, un clima, una inconsapevolezza complessiva, per cui si ha la sensazione di essere nel posto meno significativo, meno importante, meno stimolante dal punto di vista professionale. Lavora al protocollo chi non è riuscito a far di meglio, a trovare una promozione reale da parte dei propri dirigenti, da parte di chi ha una responsabilità più ampia di gestione dell’ufficio. Il secondo punto di vista è relativo alla formazione. A questo proposito molto si è fatto, ma oggi siamo posti di fronte ad un problema diverso, che facciamo, cioè, formazione sprecata: si fanno corsi di formazione, talora con il preziosissimo coinvolgimento di archivisti e studiosi, dopodiché il personale così formato viene spostato il giorno dopo a fare un altro lavoro o chiede, appena può, di essere trasferito in un altro ufficio. Questi due fattori sono interdipendenti: infatti, fino a quando non si crea nelle forme, negli atti e nelle decisioni, così come nel clima interno all’amministrazione, una consapevolezza dell’importanza delle funzioni di protocollo e archivio, la formazione è veramente come un rubinetto aperto, che però produce poco. Si forma, si informa, si dà un aggiornamento professionale a chi deve svolgere delle funzioni, che però sono svolte malvolentieri, vissute solo come una fase di passaggio verso l’agognato approdo ad una
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funzione più pregiata, da qualche altra parte. Mi avvio alla conclusione, avvertendo quasi un sentimento di pudore nell’indicare queste patologie che, peraltro, temo non riguardino solo la nostra, ma anche altre amministrazioni. Una luce all’orizzonte si comincia però a vedere; finalmente stiamo avviando la gestione informatizzata della documentazione, iniziando dagli atti deliberativi del Consiglio comunale, della Giunta e dalle ordinanze del Sindaco. Il Comune di Roma è capitale d’Italia, i suoi atti sono di straordinaria rilevanza per la vita quotidiana di milioni di uomini e di donne, eppure possono sembrare solo un mucchio di scartoffie; esse vengono custodite a volte bene, a volte male per sciatteria, a volte peggio per scelta oculata. Ancora un esempio: mentre presiedevo una commissione su “affittopoli”, non ho potuto trovare gli archivi dell’Ufficio speciale casa e mi sono scontrato non con un generico degrado, ma con una lucida distruzione di atti amministrativi. Ora finalmente il processo di informatizzazione degli atti del Comune capitale d’Italia si sta avviando: ciò produrrà un elemento di trasparenza, di fruibilità da parte dei cittadini. Inoltre, per la prima volta abbiamo inventato la figura del funzionario di coordinamento operativo (l’abbiamo chiamata “pivot”), un funzionario dell’area direttiva che, alle dirette dipendenze del dirigente, è il suo braccio destro per il coordinamento dei servizi di supporto, tra i quali innanzitutto il coordinamento del sistema protocollo informatizzato-archivio. E’ un elemento che si muove anche nella direzione della valorizzazione di una funzione finora gestita con “il mignolo della mano sinistra”. Finalmente comincia a farsi strada l’idea che non si tratta solo di un problema di organizzazione – la parola organizzazione è poco gradita nelle pubbliche amministrazioni – ma di un problema di democrazia, cioè di rendere trasparente e accessibile l’operato di un’amministrazione. I precetti della legge 241/90 sono largamente vanificati, e io stesso confesso di essere il primo a vanificarli giorno dopo giorno, perché è impossibile garantire accesso, è impossibile materialmente, se il sistema di archiviazione e di gestione della documentazione è la baraonda cartacea che abbiamo alle spalle. Infine, un problema che non riguarda solo Roma ma tutta l’Italia, del quale ora dovremo forse farci carico. Insieme a tante novità positive, che mi riempiono di fiducia e di soddisfazione, mi chiedo con preoccupazione che cosa accadrà, relativamente alla documentazione, in conseguenza del conferimento di funzioni amministrative dallo Stato al sistema dei poteri territoriali dopo la legge 59/97 e il decreto
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112/98. Non vorrei che in segmenti importanti dell’amministrare passi “la logica dell’anno zero”: si comincia, cioè, da oggi perché la funzione da oggi è stata conferita al Comune, o alla Provincia, o alla Comunità montana o a quel che sarà, e si perde il contatto con la storia che abbiamo alla spalle. Io credo che dovremmo cominciare a preoccuparci di quanto il conferimento di nuove funzioni, oltre a porre il problema di trasferimento di risorse, che siamo molto attenti a reclamare, e oltre a porre un problema di trasferimento di personale, che siamo ben solleciti a richiedere, richieda anche una grande attenzione affinché si attui un reale collegamento di memorie, che non si può risolvere in un semplice trasferimento di scartoffie, che proprio non ci serve. Mi sembra questo un problema sul quale vale la pena concentrare la nostra riflessione comune nei prossimi mesi.
LINDA GIUVA Archivio centrale dello Stato
«Perché quasotto mi portò, ah, signor la Ferlita?» «Perché questo è il vecchio archivio della Prefettura, non ci mette piede anima criata. E non ci possono vedere»1. Con un linguaggio caratterizzato dall’immediatezza del dialetto siciliano, Camilleri utilizza l’archivio di un ufficio pubblico in quanto luogo deserto e isolato per ambientare un dialogo imbarazzante tra due personaggi del suo romanzo. Gli archivi amministrativi come luoghi inaccessibili, polverosi, morti, lontani dal flusso vitale del procedere amministrativo sono un topos della letteratura, del cinema e del giornalismo scritto e televisivo. Nell’immaginario collettivo la figura di “monssù” Travet non esiste più ma permane l’accostamento tra attività amministrativa, burocrazia e scaffalature sovraccariche di documenti. I commenti fotografici che spesso accompagnano i servizi e le inchieste giornalistiche sulla pubblica amministrazione italiana ripropongono continuamente una situazione che non è molto lontana dalla realtà delle cose. L’Archivio centrale dello Stato ha svolto nel corso del 1993 e del 1997 un censimento sugli archivi di deposito dei ministeri al fine di avere dei dati più precisi per elaborare strategie di versamento e di acquisizione dei documenti2. Il censimento del 1993 ha evidenziato, tra l’altro: – labile demarcazione tra archivio attivo e archivio semiattivo con la conseguente commistione tra fascicoli correnti e fascicoli relativi a pratiche già concluse; – frammentazione dei depositi, spesso ubicati in posti lontani dalle sedi principali; – utilizzazione di locali spesso mancanti delle più elementari norme di sicu-
A. CAMILLERI, La concessione del telefono, Palermo, Sellerio, 1998, p. 39. Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall’Archivio centrale dello Stato, Roma, 20 aprile 1995, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 (Saggi 46). 1 2
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rezza (in tali luoghi il d.l. 19 settembre 1994, n. 626 appare una prospettiva fantascientifica), di igiene, di agibilità dove i documenti dello Stato, depositari della certezza del diritto, sono ammucchiati insieme alle sedie e alle scrivanie dismesse in base a una logica di “immagazzinaggio”3 molto distante dai principi dell’archivioeconomia; – mancanza di strumenti per il controllo e la gestione del materiale inattivo: non vengono conservati i titolari, non sono compilati gli elenchi del materiale negli archivi di deposito; – scarsa attenzione al materiale archivistico in caso di trasferimenti o ristrutturazioni di locali: in più di un caso archivi ben ordinati sono stati sconvolti in maniera irreversibile4. Come è del tutto evidente, le condizioni soprascritte hanno delle pesanti ricadute sulla gestione del flusso documentario, provocando rallentamenti e ritardi nell’azione amministrativa. Sono note le cause che hanno portato a tale situazione e non è questa la sede per esaminarle criticamente. Qui è sufficiente ricordare come il lento e costante processo di degradazione della pubblica amministrazione e della burocrazia è stato causa ed effetto nello stesso tempo dell’offuscamento di una cultura del documento, base della nostra civiltà giuridica, che in anni passati aveva prodotto una normativa ed una prassi documentaria di tutto rispetto (basti ricordare qui il testo del r. d. 25 gennaio 1900, n. 35 contenente il regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali, strumento efficiente fino a qualche anno fa). D’altra parte non va sottovalutato, a mio avviso, la distorsione culturale registratasi all’indomani del passaggio dell’Amministrazione archivistica al Ministero per i beni culturali e ambientali, che ha portato la nostra professione a privilegiare le attività di ricerca e di valorizzazione storica del materiale archivistico e a tralasciare il lavoro più oscuro e meno gratificante, ma non per questo meno “valorizzante”, del rapporto con gli archivi della pubblica amministrazione. Io penso che l’obiettivo di questa Conferenza sia quello di individuare risposte adeguate alla complessità dei problemi che coinvolgono la nostra professione. Il nostro compito è quello della conservazione e della trasmissione della memoria alle future generazioni. Non solo quella del passato, ma anche quella M. DI SIMONE, Ministero della sanità, ibid.., p. 198. Tali considerazioni, ed alcune altre del presente intervento, sono state da me già formulate in L. GIUVA, Gestione dei documenti, efficienza e trasparenza amministrativa, trasmissione della memoria, in Gli archivi pubblici nella società dell’informazione, Atti del convegno di studi, Roma, 23 febbraio 1998, Roma 1998 (Annali dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 5), pp. 21-32. 3 4
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del presente. Come la tradizione archivistica italiana insegna da Cibrario in poi, la trasmissione della memoria dell’epoca presente si ottiene predisponendo le condizioni per garantirne la conservazione fin da oggi. Questo compito, che costituisce la ragion d’essere della nostra esistenza, oggi è reso più urgente dalle trasformazioni che stanno investendo anche il mondo della pubblica amministrazione. L’introduzione dell’informatica rende necessaria la presenza costante e qualificata dell’archivista sin dalla fase di formazione del documento; mette alla prova la nostra cultura archivistica; ci impone la riflessione su alcuni principi che hanno guidato finora il nostro lavoro; la spinta delle potenzialità dei mezzi informatici e telematici ci obbliga a pensare ai tradizionali strumenti di gestione documentaria come il protocollo non più in termini statici ma come parti di sistemi che controllano e gestiscono documenti, procedimenti amministrativi, flussi di lavoro, controlli di gestione, piani di conservazione, rapporti con il pubblico. Inoltre, la diffusione anche nella pubblica amministrazione di logiche e di criteri aziendali ispirati alla riduzione dei costi ha comportato l’espansione delle scelte di esternalizzazione, vale a dire la cessione a società private di servizi di gestione documentaria e di archiviazione. Di fronte all’outsourcing, che sta muovendo i primi passi anche nel settore statale, non bisogna avere atteggiamenti demonizzanti. Va tenuto presente, infatti, che questi servizi possono costituire un’occasione per creare nuova occupazione e rendere più dinamico il mercato del lavoro in un settore come il nostro che ha risentito fortemente delle politiche di riduzione della spesa pubblica e del conseguente blocco delle assunzioni da parte dello Stato. L’iniziativa privata deve trovare, però, un’Amministrazione attenta che eserciti in maniera competente la funzione di controllo soprattutto nei confronti dell’applicazione di standard di qualità nei servizi. Come attrezzarsi per non soccombere di fronte alle sfide del presente e del futuro? Le commissioni di sorveglianza (d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 art. 25) sono ormai inadeguate per affrontare i compiti che spettano all’archivista di Stato5. La scarsa incidenza delle commissioni è un fatto noto: il tentativo di rivitalizzazione compiuto con il regolamento del 1994 (d.p.r. 18 aprile 1994,
5 Finora esse hanno operato a “scartamento ridotto”. Tra il 1983 e il 1992 su 5.604 commissioni istituite, ne operavano 3.285, un po’ più della metà; a livello di amministrazione centrale - e questo è un dato aggiornato al 1998 - su circa 130 strutture che a norma di legge dovrebbero avere una commissione di sorveglianza, risultano attive circa 50. Nella maggior parte dei casi, le commissioni si riuniscono quasi esclusivamente per effettuare lo scarto; in
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n. 344) che ne disciplinava la costituzione e il rinnovo, non ha prodotto molti risultati perché rimanevano inalterate le condizioni che provocavano il degrado: vale a dire il disinteresse della pubblica amministrazione e gli strumenti ormai inadeguati dell’Amministrazione archivistica Per superare questa situazione e per creare le condizioni per tutelare la memoria è necessario, a mio avviso: – Affrontare nei progetti di riforma della pubblica amministrazione il nodo organizzativo degli Uffici di protocollo e di archiviazione. E’ importante che questa funzione sia svolta da strutture ad alta centralità organizzativa, dirette da personale qualificato e dotato di attributo di comando. L’assunzione dell’importanza strategica del governo del flusso documentario da parte degli amministratori e della classe politica deve comportare delle soluzioni operative non più rimandabili, non solo per la conservazione e trasmissione della memoria dell’attività di gestione della pubblica amministrazione ma anche per la stessa efficacia ed efficienza del nostro sistema amministrativo. Le commissioni possono agire in maniera incisiva solo se hanno di fronte interlocutori e responsabilità precise. Su questo terreno si stanno facendo dei passi avanti decisivi sia grazie alla lucida consapevolezza e alla disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica sia grazie all’attività di analisi e di regolamentazione dell’Aipa. Nel regolamento in corso di approvazione sul protocollo elettronico la questione delle responsabilità e dell’organizzazione degli Uffici di protocollo e di archivio è stata messa in risalto, anche se la soluzione presentata dall’Aipa non risulta ancora soddisfacente6. – Richiedere in maniera più convinta la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione archivistica tra i membri permanenti dell’Aipa. pochissimi casi esercitano la funzione di sorveglianza sulla gestione degli archivi correnti e formulano proposte di massimari di scarto e di titolari per la classificazione dei documenti. In realtà anche le operazioni di scarto sono piuttosto ridotte e non assumono l’incidenza e le dimensioni che dovrebbero avere per affrontare la “sfida delle quantità” (L. MC DONALD, Le sfide attuali nel terreno della gestione dei documenti, in Gestione dei documenti e trasparenza amministrativa, a cura di O. BUCCI, Macerata, Pubblicazioni dell’Università di Macerata, 1994, pp. 35-45). 6 Queste considerazioni sono state superate dal testo definitivo del regolamento sul protocollo elettronico (d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428 pubblicato in Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 1998, serie generale n. 291) che introduce finalmente la figura del responsabile qualificato. Recita così l’articolo 12: «Ciascuna amministrazione istituisce un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente…»
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– Riflettere sull’opportunità di abbassare il termine di quaranta anni previsto dall’art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 per i versamenti della documentazione archivistica presso i competenti Archivi di Stato. Tale termine risulta troppo lungo per i documenti prodotti in formato digitale e conservati in ambiente elettronico che, essendo soggetti ad obsolescenza tecnologica, necessitano di interventi più frequenti e specifici ai fini della conservazione permanente. – Rafforzare la funzione della sorveglianza nell’ambito dell’Amministrazione archivistica. E’ infatti proprio questa la funzione che definisce il fondamento della specificità dell’azione amministrativa archivistica. In questi ultimi tempi, il tema dell’autonomia degli archivi e del rapporto con le biblioteche è uscito dalle aule delle scuole e delle università e ha preso corpo in un dibattito che aveva un importante risvolto politico: la riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali. Numerose sono state le discussioni, pubbliche e private, affrontate soprattutto con i bibliotecari, circa la necessità o l’opportunità di avere due strutture separate e distinte. Ebbene, la richiesta di una struttura, sia essa dipartimento o direzione o servizio, che si occupi esclusivamente degli archivi parte non da una difesa miope e presuntuosa dell’esistente ma dalla convinzione che è necessario per il futuro della memoria del nostro Stato fare acquistare all’Amministrazione archivistica una maggiore visibilità, una maggiore forza contrattuale, una maggiore autorevolezza ed autorità per intervenire sulle scelte di tutta la pubblica amministrazione in materia di produzione, tenuta, conservazione e trasmissione dei documenti. Spesso ci è stata rivolta l’accusa di isolamento. Ebbene, finora siamo stati isolati; ma non dal circuito culturale, non dalla produzione storiografica, sempre meno da quello medianico, naturalmente nei modi e nella misura relativi alla specificità della fruizione del nostro bene culturale, che non potrà mai essere di massa. Siamo stati emarginati, invece, nei luoghi della produzione dei documenti, abbiamo poco influito sulle trasformazioni che hanno investito la formazione e la tenuta dei documenti7. E’ necessario riprendere questi collegamenti e ricostruire la centralità culturale della nostra funzione nella pubblica amministrazione. Rafforzare la funzione della sorveglianza nell’ambito dell’Amministrazione archivistica significa anche prevedere un investimento maggiore nei seguenti settori:
7 L’attuale situazione rappresenta un peggioramento rispetto all’autorità riconosciuta agli archivisti in tema di gestione dei documenti agli inizi del secolo: il regolamento del 1900 sugli uffici di registratura e di archivi delle amministrazioni centrali è stato scritto dai direttori generali delle amministrazioni centrali coordinati dal direttore dell’Archivio di Stato di Roma.
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– l’organizzazione di una struttura specifica centrale che si occupi esclusivamente dei problemi degli archivi correnti; – la formazione del nostro personale sul versante dei temi della gestione dei documenti e del documento elettronico; – l’impegno teorico e pratico per elaborare piani di conservazione. Sarebbe necessario riflettere, a questo proposito, sulla validità del sistema canadese di classificazione funzionale che prevede due aree: una funzionale-amministrativa usata uniformemente da tutti gli uffici governativi, l’altra funzionaleistituzionale usata dalle singole amministrazioni per i documenti nell’esercizio di specifiche funzioni istituzionali. Va dato atto all’Ufficio centrale che, nonostante le scarse risorse di personale e di mezzi, sta costruendo delle occasioni di coordinamento tra archivisti membri di commissioni afferenti allo stesso ministero coinvolgendo sia il centro che la periferia al fine di elaborare strumenti e atteggiamenti comuni soprattutto in relazione ai criteri di scarto.
LUCIA SALVATORI PRINCIPE Soprintendenza archivistica per il Lazio
Sono veramente lusingata di essere stata chiamata ad esprimere il punto di vista della Soprintendenza archivistica per il Lazio in questa Conferenza nazionale, dove finalmente dopo anni di silenzio ci si riunisce per fare il punto della situazione e per costruire l’avvenire degli archivi in Italia. Ringrazio tutti gli organizzatori di questa manifestazione e in particolare il Sottosegretario di Stato on. La Volpe ed il direttore generale prof. Italia per avermi offerto tale opportunità in un momento veramente particolare, quando si sono appena placate le polemiche su una riforma del Ministero che, tra l’altro, proponeva la soppressione delle Soprintendenze archivistiche. Mi rendo perfettamente conto, per essere uno dei più vecchi funzionari di tale settore, di quanto sia necessaria una riforma o comunque un aggiornamento della nostra normativa in presenza di una realtà giudirico-amministrativa e tecnologica in continua evoluzione e di come sarebbe opportuno un diverso atteggiamento anche politico nei confronti del “bene archivistico” e di coloro che lo detengono, siano essi privati o istituzioni pubbliche, per contribuire a formare anche fuori degli Archivi di Stato una vera cultura del documento. Meno chiaro mi era apparso, invece, come questo nuovo atteggiamento potesse nascere privando l’intero settore dei beni archivistici delle uniche istituzioni che, anche se non sempre in maniera ottimale, si sono occupate a tempo pieno della tutela, della vigilanza e della valorizzazione delle fonti archivistiche esistenti fuori degli Archivi di Stato. E’ purtroppo vero che il mondo sta cambiando in modo più rapido del nostro aggiornamento professionale e che in questi ultimi anni del secolo stiano vivendo profonde trasformazioni sociali ed economiche oltre che tecnologiche a cui non siamo adeguatamente preparati e per le quali dobbiamo chiedere alle nostre forze una maggiore capacità di adattamento, ma non credo che il problema possa risolversi abolendo le istituzioni preposte a tali specifici compiti e proprio nel momento in cui tali istituzioni si aspettavano di essere potenziate.
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Quando, nel 1963, la nuova legge archivistica organizzava l’intero settore garantendo una forte presenza dello Stato sul territorio, Archivi di Stato di pari dignità, in tutti i capoluoghi di provincia, provvedevano a recuperare tutti gli archivi pubblici sopravvissuti alle devastazioni dell’ultima guerra, quaranta Sezioni di Archivio di Stato, in città non capoluogo ma con una storia archivistica locale da tutelare, venivano istituite, Soprintendenze archivistiche, in tutti i capoluoghi di regione, censivano, dichiaravano e tutelavano gli archivi dei privati e degli enti pubblici diversi dallo Stato e convogliavano presso gli Archivi di Stato documentazioni demaniali disperse, l’Archivio centrale dello Stato, con una sagace politica di concentrazione acquistava l’aspetto di grande archivio nazionale, detentore delle fonti per la storia contemporanea, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro e le Sezioni di fotoriproduzione si occupavano dell’applicazione di nuove tecnologie, garantendo metodologie di intervento uniformi su tutto il territorio. Tutti questi istituti hanno costituito un corpus in grado di trovare soluzioni alle diverse vicende archivistiche di quegli anni; gli uomini e le donne che dirigevano al centro e in periferia tale struttura godevano dell’autorevolezza necessaria per far fronte anche alle inevitabili carenze legislative che accompagnano ogni innovazione; attività che è continuata fino ad oggi anche se le condizioni oggettive in cui ci si è venuti a trovare in questi ultimi tempi hanno spesso ridotto le capacità di intervento. Una serie di iniziative condotte da tutto il personale, che in quegli anni fu numericamente adeguato alle nuove esigenze e alle prospettive future, consentirono di raddoppiare le fonti documentarie conservate negli Archivi di Stato che passarono dai 600 chilometri di documenti, censiti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge nel 1963, agli oltre 1.300 degli inizi degli anni Novanta, cioè a distanza di soli trenta anni e ai quasi 2.000 chilometri attuali, come segnalato dal Soprintendente all’Archivio centrale dello Stato, proprio ieri. Sono degli anni Settanta le prime sperimentazioni informatiche e proprio in quegli anni si cominciano a valorizzare nuove fonti documentarie, diverse da quelle tradizionali. Tutto sembra far presagire un inarrestabile potenziamento del settore archivistico su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali, sorto a metà degli anni Settanta, sembra voler dare un più ampio respiro culturale al settore archivistico che risultava forse un po’ troppo rigidamente volto alla tutela guridico-amministrativa del bene documentario, a scapito della componente culturale che pure tale bene possedeva, secondo direttive del Ministero dell’Interno di cui fino a quel momento era stato una struttura operativa.
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In tale assetto le Soprintendenze svolgono un loro ruolo specifico: sono Istituti che non sono destinati alla conservazione, vigilano sugli archivi che trovano sul territorio e che tradizionalmente sono quelli degli enti pubblici territoriali e non territoriali e quelli dei privati di “notevole interesse storico”, intendendo con tale espressione prevalentemente gli archivi gentilizi, quelli di personalità politiche, gli archivi ecclesiastici e quelli di confessioni religiose non cattoliche. Solo in anni più recenti le Soprintendenze hanno preso a tutelare gli archivi del ‘900, ricchi di nuove tipologie documentarie precedentemente trascurate, quali gli archivi delle imprese, del mondo del lavoro, dei partiti politici, dei mezzi di comunicazione, degli architetti e degli ingegneri, delle scienze, del cinema e dello spettacolo in genere, gli archivi dell’alto artigianato e della moda, gli archivi audiovisivi, nonché a curare tutto un settore venuto alla ribalta in questi ultimissimi anni: gli archivi degli enti pubblici privatizzati e gli archivi di uffici pubblici statali, trasformati in s.p.a., che hanno risvolti giuridico-amministrativi non ancora del tutto definiti. Cito prevalentemente l’esperienza della Soprintendenza archivistica per il Lazio che avendo nel proprio territorio la capitale ha la più straordinaria varietà di archivi da tutelare, la maggior parte dei quali con enormi quantità di materiale documentario, ma immagino che la situazione sia analoga anche in altre regioni. Notevoli problemi presentano inoltre i supporti non tradizionali di cui è prevalentemente formata tale documentazione, supporti che anche all’interno del nostro settore vengono solo a fatica considerati “archivistici” e mi riferisco agli archivi fotografici, a quelli cinematografici, a quelli su supporto magnetico, ai disegni tecnici, a quelli di architettura e all’oggettistica connessa con tale documentazione (plastici, modelli, costumi, vestiti, etc.). Si tratta di beni archivistici che hanno bisogno di particolari tecnologie per la loro conservazione, consultazione, duplicazione e soprattutto di una diversa politica di salvaguardia, per la fruizione e la valorizzazione di materiale documentario “speciale” che ha la stessa dignità archivistica di quello tradizionale raccolto negli Archivi di Stato. Le risorse umane e finanziarie e gli strumenti giuridici a disposizione della Soprintendenza sono invece assai modesti. Se si tratta di archivi di enti pubblici e di enti privatizzati esiste una qualche possibilità di intervento sin dal momento della formazione sotto forma di consulenza per la gestione dell’archivio corrente e l’organizzazione di quello di deposito. La Soprintendenza viene interpellata per lo scarto, per la preparazione dei massimari di conservazione, per l’allestimento dei locali di deposito, per la duplicazione sostitutiva dei documenti, per il protocollo elettronico, etc. In molti casi offre la propria consulenza per il riordinamento della documentazione storica e
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per l’organizzazione delle sale di consultazione. Alla Soprintendenza viene comunque riconosciuta autorità quando insorgono problemi sia in ordine alla tutela che in ordine ai riordinamenti. In molti casi si è potuto verificare come la scienza archivistica, fondamento di tutta l’attività volta alla conservazione ed alla tutela dei documenti, sia del tutto sconosciuta alla stragrande maggioranza degli enti e delle istituzioni pubbliche che affidano a soggetti diversi non comunicanti tra loro la gestione delle diverse parti in cui è composto l’archivio. L’archivio corrente risulta separato da quello di deposito e dall’archivio storico; la documentazione informatica e quella su supporto non tradizionale vengono gestite in modo autonomo rispetto all’archivio cosiddetto amministrativo; l’archivio fotografico, l’archivio dei disegni, l’archivio audiovisivo, etc. godono di particolare autonomia e quando l’ingombro di tali materiali diviene insostenibile o le varie ristrutturazioni richiedono economie di gestione, sono proprio tali archivi, trattati come semplici collezioni amatoriali, che vengono sacrificati. Sono poche le istituzioni pubbliche non statali che hanno organizzato in modo archivisticamente corretto i propri archivi: Banca d’Italia, INPS, Banca di Roma, INA; alcune stanno lavorando per aprire i propri archivi storici (IMI, ENEL, RAI, Camere di Commercio) ma c’è ancora molto da fare. Presso molti istituti periferici dello Stato e molti enti pubblici e privati gli archivi correnti sono affidati a personale scarsamente qualificato. In proposito vorrei citare l’esperimento avviato nei mesi scorsi dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio insieme all’Archivio di Stato di Roma. E’ stato varato un corso sperimentale di archivistica contemporanea destinato agli operatori archivistici di istituti e di enti pubblici e privati che si concluderà nei prossimi giorni. Hanno chiesto di partecipare a tale corso più di 80 operatori, quasi tutti provenienti da uffici ed istituti romani. Il bisogno di essere meglio informati archivisticamente è stato profondamente sentito sia dagli enti che dai singoli ed è stato particolarmente duro cercare di ridurre il numero dei partecipanti. Analoghe richieste di iscrizioni sono previste per il prossimo anno. Il corso – a cui si era dedicata Vera Spagnuolo dell’Archivio di Stato di Roma, senza poterlo seguire fino in fondo perché è venuta a mancare improvvisamente durante le lezioni, lasciandoci un vuoto incolmabile –, diventerà, mi auguro, un incontro periodico tra docenti della Soprintendenza, dell’Archivio di Stato e addetti di enti ed istituzioni in cui si potranno approfondire le problematiche archivistiche per un rafforzamento di quella coscienza archivistica di cui si sente tanto il bisogno. Più grave è la situazione per gli archivi privati, in quanto il raggio d’azione della Soprintendenza è limitato alla presenza di un archivio già costituito, non avendo l’istituto nessuna autorità su quello in formazione. Trovare un
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archivio privato già formato che conservi anche documentazione di carattere storico non è sempre facile. La stragrande maggioranza di imprese, piccole e medie società, professionisti, istituzioni private detengono la documentazione prodotta solo il tempo previsto dalla normativa ai fini giuridico-amministrativi e se ne disfanno prima che essa assuma valenza storica. Non dobbiamo dimenticare che in base alla legislazione archivistica il privato è tenuto ad informare la Soprintendenza dell’esistenza di archivi o documenti soltanto quando essi siano vecchi di almeno 70 anni e che la possibilità per la Soprintendenza di intervenire su documenti di data più recente cozza spesso contro l’indisponibilità del proprietario a mostrare carteggi che possono essere definiti riservati. Per una più incisiva azione di salvaguardia sarebbe necessaria una diversa politica culturale che offra incentivi ai privati che conservano archivi storici e/o che favorisca la conservazione di documentazione privata in centri da istituire appositamente, anche su base tematica. Il centro di documentazione per gli archivi degli architetti di cui si auspica l’istituzione potrebbe essere un esempio. La Soprintendenza di Roma promuove censimenti, organizza seminari di studio, mette a confronto le istituzioni e gli enti che detengono archivi con il mondo degli studi proprio per sollecitare la conservazione e l’apertura al pubblico di archivi storici. Purtroppo quello che l’Amministrazione offre come sostegno ad un’attività culturale che non comporta alcun utile per chi l’esercita è un modesto contributo che viene erogato con una complessa procedura amministrativa e solo nei confronti degli archivi privati, quasi che quelli pubblici o privatizzati non debbano affrontare spese per la conservazione, la valorizzazione, l’apertura al pubblico dei loro archivi né più né meno degli Archivi di Stato. Altro problema da non sottovalutare è quello delle conseguenze sanzionatorie per i proprietari di archivi storici inadempienti. La soluzione prevista dalla normativa sia per gli archivi pubblici che per quelli privati è il “deposito” volontario o coatto presso un Archivio di Stato della documentazione da tutelare e quando tale soluzione non è praticabile a causa dell’ingente mole documentaria da depositare e dell’ormai ridotta ricettività degli Archivi di Stato, il materiale rischia di andare alla deriva e con esso anche l’attività espletata dalla Soprintendenza per salvaguardarlo. D’altra parte la situazione in cui versano tutte le Soprintendenze archivistiche e in particolare quelle delle regioni del nord, prive come sono di personale, di mezzi di pronto intervento, di risorse finanziarie, mi fa capire come sia facile ritenere superflue tali istituzioni, salvo poi portarle alla sbarra degli imputati per la scarsa incisività dimostrata sul territorio di competenza.
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Eppure, e mi riferisco all’esperienza maturata a Roma e nel Lazio, c’è sul territorio una grande attenzione e una fiduciosa aspettativa da parte di enti, di istituzioni e di singoli studiosi nei confronti del settore archivistico e dell’attività quotidiana della Soprintendenza. Le iniziative già avviate e quelle condotte a termine ne sono un indice inconfutabile. Mi riferisco al progetto “archivi gentilizi” con il quale sono stati informatizzati gli inventari degli oltre 70 archivi nobiliari sparsi sul territorio ed è stata effettuata la riproduzione digitale della documentazione più antica e preziosa e che ci si augura di poter continuare nel 1999; il progetto archivi degli architetti che riscuote una grande risonanza e che sarà inserito in un progetto generale in cui saranno coinvolte università ed istituti culturali di tutta Italia; il progetto per gli archivi dell’alta moda realizzato in collaborazione con la Soprintendenza speciale della Galleria d’arte moderna; il progetto presentato insieme alla Regione Lazio e al Baicr riguardante l’innovazione tecnologica da applicare all’informatizzazione degli archivi del ‘900, che è in attesa di essere approvato dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e che coinvolgerà archivi comunali, quelli sindacali e molti altri ancora. Altri progetti sono in avanzata fase di sperimentazione, quali quelli per gli archivi della psichiatria e per gli archivi dell’agricoltura. Questi ultimi saranno oggetto di un convegno che si terrà a Roma alla fine dell’anno. Molti altri sono in corso: la guida degli archivi non statali che si trovano a Roma e nel Lazio sarà pubblicato l’anno prossimo. Ma non basta avere progetti, prendere accordi con enti ed istituzioni, essere disponibili a partecipare con le altre componenti culturali a progetti ed iniziative per la valorizzazione degli archivi, in questo delicato momento occorre poter contare su una vera riforma organizzativa e strutturale che sia in grado di convogliare tutte le forze pubbliche e private presenti sul territorio verso un vero servizio pubblico che si ponga come obiettivo quello di far consultare e conoscere le fonti documentarie non statali in modo scientificamente corretto con l’ausilio di nuove tecnologie e di migliori risorse. Si potrebbero creare archivi “virtuali” in cui consultare le fonti che vengono conservate, in originale, in archivi e località diversi presso strutture pubbliche e private che non consentono un facile accesso, tanto da scoraggiare il mondo della ricerca ad utilizzare tali fonti. Si potrebbero creare anche presso le Soprintendenze dei luoghi in cui raccogliere materiale documentario a rischio di dispersione su cui lavorare direttamente e fare lavorare operatori pubblici e privati. Per far fronte alle nuove esigenze ed alla nuove tematiche ci sono forse anche particolari risorse economiche (fondi europei, leggi speciali, aperture ai privati, sponsor, etc.) ma sembra che ottenere tali forme di finanziamento
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sia impresa particolarmente complessa anche a causa della scarsa informazione sulle procedure. Dalla riforma del settore, così come annunciato dall’on. Ministro, ci si aspetta una normativa agile, che renda efficace e rapida l’attività di salvaguardia, efficiente il servizio pubblico che siamo chiamati a fornire ed una vera semplificazione delle procedure. Un capitolo a parte meriterebbe la questione del personale tecnicoscientifico, da troppi anni ormai senza nuovi apporti e senza prospettive. I “giovani” di cui ci siamo dotati intorno al 1980 sono ormai “stagionati” ed è inimmaginabile costruire un futuro per la nostra attività, che pure ha ancora tanti sbocchi da offrire, se non saremo in grado di produrre una nuova generazione di archivisti. L’ANAI sta portando avanti con tenacia l’encomiabile compito di formare il corpus professionale dei conservatori dei beni archivistici. Tutto il settore si aspetta molto da questa riforma che dovrà riconoscere finalmente il ruolo tecnico-scientifico alla categoria degli archivisti, ma se il Ministero non provvederà a fare nuove assunzioni, se non verrà preparato un nuovo gruppo di archivisti di Stato, se nuovi giovani non verranno inseriti nella struttura, si rischierà di avere un albo professionale privo di archivisti di Stato. Mi auguro che il Ministro possa realizzare il suo progetto di costruire un grande Ministero, dotandolo di tutte le risorse umane e finanziarie di cui ha bisogno, perché uno Stato democratico che ha a cuore la cultura del proprio paese deve poter trasmettere alle nuove generazioni il bagaglio di esperienze tecnico-scientifiche maturato. Uno Stato con una classe dirigente che non ha gli strumenti per provvedere al proprio ricambio generazionale difficilmente potrà avere un futuro.
VINICIO ZARLETTI Azienda USL n. 3 - Fano
La organizzazione dei flussi documentali è una fase centrale e strategica del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. Infatti, se si rendono veloci e controllati i passaggi dei documenti da un ufficio all’altro, se si mettono in relazione i flussi documentali con l’avvio e l’avanzamento delle procedure, si possono garantire tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, trasparenza amministrativa ed efficienza. Per convincersi di ciò, basta fare alcune considerazioni. Primo, i tempi di ricezione, di spedizione e di ricerca dei documenti si sommano direttamente a quelli propri dell’attività amministrativa incidendo, a volte in misura sostanziale, sulla rapidità di adozione del provvedimento finale. Secondo, se un ente pubblico non è in grado di conoscere con tempestività quali documenti gli sono stati inviati da un determinato soggetto, dove si trovano i relativi fascicoli, che cosa è stato fatto, quando e da chi, non può rendere trasparente ai cittadini le proprie attività. Per effetto di queste convinzioni. l’Azienda USL n. 3 - Fano ha predisposto e avviato a realizzazione un progetto di sistema informativo documentale con l’intento di conseguire i seguenti risultati: la riorganizzazione dei flussi documentali all’interno dell’Azienda; l’introduzione di nuovi strumenti informatici per la gestione del protocollo generale e la circolazione dei documenti di formato elettronico; il rapido e facile accesso ai documenti da parte degli organi di governo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi. Se gli obiettivi erano chiari e condivisi da tutti, altrettanto non si poteva dire delle azioni da intraprendere per il loro conseguimento. Dopo un’intensa attività di studio, il progetto è stato articolato in tre fasi: – rilevamento delle modalità di gestione dei documenti e dell’archivio corrente;
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Vinicio Zarletti
– progettazione di un nuovo modello organizzativo ed archivistico per la trattazione dei documenti; – realizzazione, sotto il profilo tecnologico, del nuovo sistema informativo documentale. Rilevamento delle modalità di gestione dei documenti e dell’archivio corrente. – Il rilevamento delle attuali modalità di trattamento dei documenti dell’Azienda U.S.L. n. 3 è stato effettuato da un gruppo di lavoro che l’ente ha reso disponibile per la realizzazione del progetto. Dall’analisi della documentazione cosi acquisita è emerso che: a) Non esiste il quadro di classificazione dei documenti dell’Azienda, per cui la formazione dell’archivio non avviene in modo razionale e sistematico. La mancanza di un quadro di classificazione dei documenti ricevuti, prodotti e spediti dalle strutture dell’Azienda sanitaria rende impossibile la formazione dei fascicoli secondo uno schema preordinato. In altri termini, ciascun ufficio provvede a raccogliere i documenti in cartelle, ma lo fa applicando logiche personali, disomogenee, più o meno efficienti. b) Le modalità di trattamento dei documenti attuate nelle strutture dell’Azienda sanitaria sono fortemente eterogenee. Ogni struttura dell’Azienda USL n. 3 ha adottato un modo proprio, più o meno corretto, di trattare i documenti, dando vita a più soluzioni personalizzate. In questa varietà di modelli organizzativi e gestionali, l’elemento costante è l’impossibilità di controllare i flussi documentali e di rendere veloci le ricerche e le acquisizioni dei fascicoli, indipendentemente dalla loro data di costituzione. Si passa da strutture che ricevono ed inviano documenti unicamente attraverso il protocollo generale a strutture che ricevono la posta dal protocollo generale, ma la spediscono attraverso un protocollo interno, a strutture che ricevono e spediscono documenti registrandoli solo su protocolli interni. c) Tutte le attività connesse alla gestione dei documenti sono svolte manualmente e ciò rende ancora più inefficiente il modello archivistico attuale. Il protocollo dell’ente non è informatizzato, per cui la registrazione dei documenti in ingresso e uscita avviene in modo manuale, su registri cartacei di difficile consultazione. Se si considera che complessivamente l’Azienda Sanitaria USL n 3 arriva a 80.000 e più numeri di protocollo all’anno, ci si rende facilmente conto che un registro cartaceo, gestito manualmente e con le modalità sopra descritte, non è lo strumento più adatto per la organizzazione dei documenti. Al massimo, dopo faticose ricerche, esso può fornire indicazioni circa la data di ricezione di un determinato documento e l’ufficio
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in cui è stato assegnato, ma non permette di localizzare il documento e di conoscere lo stato di avanzamento del relativo procedimento. d) Non c’è alcuna integrazione tra i flussi documentari e i procedimenti amministrativi. Le relazioni che esistono tra i movimenti dei documenti e l’avvio o 1’avanzamento delle pratiche non sono esplicitate in alcun modo, cosicché per poter esercitare un controllo, ancorché minimale, sui procedimenti amministrativi, le strutture competenti sono costrette a dotarsi di altri registri, complementari al protocollo, da compilare senza alcun automatismo e con evidente duplicazione di attività. Progettazione del nuovo modello organizzativo ed archivistico per la trattazione dei documenti. – Il nuovo modello di gestione dei documenti e dell’archivio corrente dell’Azienda sanitaria USL n. 3 è stato progettato con l’intento di dare una soluzione che fosse allo stesso tempo valida sotto il profilo archivistico e pratica per l’impiego delle tecnologie più avanzate. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante perché una gestione efficiente dei documenti può essere ottenuta solo con l’ausilio del computer. Il modello organizzativo ed archivistico progettato punta decisamente verso la gestione dei documenti in formato elettronico. D’altra parte, si deve tenere conto che la quasi totalità degli atti cartacei che stazionano sulle scrivanie del personale degli uffici sono copie di documenti elettronici prodotti su computer, o potrebbero essere facilmente trasferiti nelle sue memorie in formato digitale. Si deve prendere atto, inoltre, che la disponibilità di reti telematiche di estensione mondiale ci consente oggi di comunicare senza limiti di spazio, accedere a patrimoni informativi di grande interesse, erogare servizi innovativi e sviluppare nuove attività economiche. Attraverso queste reti, adottando misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, si possono far transitare anche documenti e moduli elettronici prefigurando scenari altrimenti irrealizzabili. I punti cardine della soluzione progettuale adottata sono: – il decentramento della funzione di protocollo generale in ogni struttura periferica dell’ente al fine di ridurre drasticamente i tempi della ricezione dei documenti dell’Azienda sanitaria n. 3 senza stravolgere l’attuale contesto organizzativo. Si precisa che tale decentramento non comporta la rinuncia ad un Protocollo generale unico, perché verrà adottata una soluzione informatica capace di mantenere progressiva la numerazione delle registrazioni anche se effettuate in uffici differenti; – la eliminazione dei cosiddetti “protocolli interni” perché non hanno vali-
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dità giuridica e perché, nell’ottica di un protocollo informatizzato accessibile via rete da tutti gli uffici, sono totalmente inutili; – la riduzione dei passaggi di carte tra le strutture dell’ente mediante l’utilizzo della posta elettronica con i meccanismi di crittografia e di controllo delle date di invio e di ricezione; – la predisposizione di un quadro di classificazione e la regolamentazione delle attività di gestione dei documenti al fine di assicurare la formazione sistematica dei fascicoli; – una intensa attività di formazione dei dirigenti, dei responsabili di procedimento e del personale del Protocollo e archivio sulle problematiche connesse alla gestione dei documenti. Realizzazione, sotto il profilo tecnologico, del nuovo sistema informativo documentale. – Proprio in questo periodo l’Azienda ha avviato le procedure per l’acquisizione delle attrezzature hardware e del software necessari alla realizzazione del nuovo modello organizzativo ed archivistico. Il sistema informativo documentale che presto si andrà a realizzare presenterà al minimo le seguenti funzionalità: – gestione informatizzata del Protocollo generale in un ambiente tecnologico che vedrà la connessione in rete di tutte le strutture dell’Azienda sanitaria; – utilizzo di scanner e di prodotti software per l’acquisizione dei documenti cartacei in formato elettronico; – circolazione dei documenti in formato elettronico, via rete; – accessibilità ai documenti archiviati in formato elettronico attraverso semplici ma potenti utilities di ricerca e possibilità di stampa dei relativi fascicoli. L’Azienda conta di mettere in funzione il nuovo sistema a partire da gennaio del prossimo anno, iniziando dall’ufficio di Protocollo generale per poi espandersi negli altri settori e servizi dell’ente.
ALBERTO STANCANELLI Segreteria tecnica del Ministro per la Funzione pubblica
Cosa è un documento nella cultura amministrativa delle nostre pubbliche amministrazioni? A questa domanda possiamo dare almeno due tipi di risposta, a seconda del punto di osservazione. Una prima risposta è strettamente giuridica e oggi possiamo darla anche sulla base del dato normativo: l’articolo 22 della legge 241/90, che consente ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi, definisce il documento come «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa». È questa una norma in bianco, che consente di lasciare aperti gli spazi per inserire nella classificazione anche forme di documentazione non conosciute nel 1990 e di ricomprendervi anche quelle innovazioni tecnologiche che potranno intervenire nel tempo. Penso al documento informatico, alla firma digitale, recentemente introdotti con la legge 59/97. L’articolo 22 della legge 241/90 introduce il principio della trasparenza, consentendo al cittadino di prendere visione dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. In tal modo, con il diritto di accesso si consente la circolazione delle informazioni non solo dall’amministrazione verso i soggetti esterni, ma anche all’interno delle amministrazioni pubbliche. Peraltro l’applicazione del principio di trasparenza è risultato in questi anni in alcuni casi molto difficile, poiché nella cultura burocratica italiana prevale un atteggiamento di chiusura e non soltanto verso i cittadini, ma anche nei confronti degli appartenenti agli altri settori del sistema amministrativo. Ciò rende difficile e lenta la circolazione delle informazioni tra gli uffici e ci permette di dire, citando Weber, che l’amministrazione burocratica è «per tendenza un’amministrazione con esclusione della pubblicità». Molte volte poi l’informazione non è data dalla comunicazione per via istituzionale, ma dai rapporti informali tra funzionari pubblici. Manca insom-
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ma la cultura della comunicazione. Le recenti leggi – oltre alla 241/90 penso alla 127/97 e al regolamento di semplificazione sulla documentazione amministrativa, previsto dall’articolo 1 della legge 127, che andrà prossimamente all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri – danno la possibilità al cittadino di non produrre documenti, certificati, ma semplici dichiarazioni sostitutive, ampliando notevolmente quanto consentito dalla legge 15/68. E’ il cittadino che diventa fonte probatoria del fatto o della qualità che dichiara. Il documento ufficiale è sostituito da una semplice dichiarazione, mentre le amministrazioni avranno la possibilità di effettuare controlli a campione e ciò dovrà consentire una rapida circolazione delle informazioni tra le amministrazioni, in particolare laddove vi sia la necessità di verificare le dichiarazioni rilasciate dai cittadini. La seconda risposta che possiamo dare alla domanda che ci siamo posti è fornita dagli studiosi dell’organizzazione amministrativa, cito per tutti il Simon che, nel suo importante lavoro su Il comportamento amministrativo, ci dice che il documento altro non è che lo strumento di comunicazione, per mezzo del quale le premesse alla decisione vengono trasmesse da un membro all’altro dell’organizzazione. La comunicazione nei sistemi organizzativi è un processo a due vie: comprende da un lato la trasmissione di ordini, di informazioni, di suggerimenti da un centro di decisione all’ufficio che ha la competenza a prendere quella determinata decisione e dall’altro la trasmissione delle decisioni cui è pervenuto il soggetto responsabile alle altri parti dell’organizzazione e al cittadino destinatario della decisione. Entrambe le risposte date presentano sia dal punto di vista giuridico che da quello organizzativo dei limiti già parzialmente ricordati: l’insufficienza della circolazione delle informazioni; un anacronistico approccio culturale delle nostre pubbliche amministrazioni, in molti casi comune anche ai cittadini: voler ostinatamente utilizzare il documento o il certificato “in originale”. Ciò dipende, da una parte, dal fatto che le amministrazioni non si fidano del cittadino, perché esiste la cultura del sospetto che questi sia sempre pronto a dichiarare il falso. Ma dall’altra parte lo stesso cittadino non si fida delle possibilità che la legge gli offre. Egli sospetta che le amministrazioni possano disattendere i principi di semplificazione introdotti dalle disposizioni normative o regolamentari. Vi ricordo la norma sull’autentica della firma sulle domande per l’assunzione nel pubblico impiego. Per alcuni mesi molti cittadini hanno continuato ad autenticare la firma laddove i bandi di concorso, o perché scritti prima della legge 127/97 o per scarsa informazione degli uffici del personale che li avevano predisposti, prevedevano l’autentica della firma. Ciò dimostra, dunque, che nel dubbio il cittadino è portato a subire l’imposizione dell’amministrazione.
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Questa diffidenza reciproca tra amministrazione e cittadino è stata proprio una delle ragioni della scarsa applicazione della legge 15/68. Il Dipartimento della funzione pubblica, pur con l’esiguo numero di ispettori (6 in tutto) assegnati al Servizio ispettivo, ha effettuato un consistente numero di controlli e ha evidenziato in molti casi una non corretta applicazione dei principi introdotti dalla legge 127/97. E’ comunque fondamentale per ottenere un’amministrazione moderna ed efficiente che le informazioni, i documenti possano circolare in tempo reale e molte sono le iniziative in questo senso proposte dal Dipartimento della funzione pubblica, che credo saranno oggetto di altri puntuali interventi da parte dei colleghi del Dipartimento. Il principio della trasparenza deve essere visto dalle amministrazioni come partecipazione al procedimento e non con un atteggiamento di controparte rispetto al cittadino. Si deve passare da un’amministrazione burocratica ad un’amministrazione imprenditoriale, o meglio: si deve passare dal concetto di amministrazione-autorità a quella di amministrazione-servizio. Qui è importante il ruolo del Dipartimento della funzione pubblica, che deve informare i cittadino e formare i dipendenti pubblici e su questi aspetti si dovranno investire nel prossimo futuro risorse finanziarie. In conclusione vorrei dare alcuni dati per comprendere meglio il problema che abbiamo davanti e quale può essere l’approccio nuovo al documento amministrativo. Dai dati Aipa, cito dallo Studio di prefattibilità sul sistema di gestione dei flussi di documenti (Sistema GEDOC) nella versione del febbraio 1997, si rileva che per la gestione dei flussi di documenti nell’amministrazione centrale esistono circa 10.000 unità organizzative dedicate alla gestione documentale, 700.000 uffici per la protocollazione degli atti, 50.000 ore vanno spese per l’archiviazione e il reperimento degli atti, tutto ciò per un costo stimato in ore lavorative dedicate alla produzione e alla ricerca dei documenti amministrativi di circa 10.000 miliardi l’anno. L’obiettivo è di ottimizzare le risorse lasciando inalterata la funzione del documento per la sua importanza di strumento di informazione, di memoria storica, di controllo. Va però garantita l’efficienza e l’efficacia delle nostre pubbliche amministrazioni: si pensi all’importanza della documentazione nel controllo di gestione e quindi nel nuovo approccio culturale che supera il controllo cartolare sui singoli atti. La qualità degli archivi e dei mezzi per accedervi è determinante del resto non solo per i fini interni alle amministrazioni, ma anche per l’esterno. Gli archivi non servono solo ai funzionari o a pochi ricercatori, ma anche ai cittadini per esercitare il proprio diritto di informazione; pensate alla traspa-
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renza, all’importanza di acquisire in modo rapido le informazioni oppure quella che gli esperti chiamano “letteratura grigia”; capite l’importanza di tali documenti per comprendere i processi decisionali delle amministrazioni pubbliche. Qui posso portare come esempio un’esperienza personale. Nel 1990 ho avuto l’incarico dall’Osservatorio sulla documentazione amministrativa istituito presso il progetto finalizzato CNR-ISTAT di acquisire la letteratura grigia di due amministrazioni centrali: ebbene, da una di esse sono riuscito ad avere come letteratura grigia solo gli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, mentre nella biblioteca di quella amministrazione non vi era traccia di letteratura grigia. Concludo richiamando la vostra attenzione sulla Carta della qualità degli archivi predisposta dall’ANAI in collaborazione con l’Ufficio centrale per i beni archivistici. Essa altro non è che l’applicazione della direttiva Ciampi del 1994 sulla Carta dei servizi, ideata per introdurre standard qualitativi dei servizi pubblici. Se oggi si pensa ad una carta dei servizi per introdurre standard qualitativi per gli archivi, questo ci deve far riflettere tutti sull’importanza, sul ruolo della gestione dei documenti e su di una nuova e moderna cultura del documento che si sta imponendo nel nostro sistema amministrativo.
II Archivi: vecchie e nuove professioni
ANTONIO ROMITI Comitato di settore per i beni archivistici
Percorsi formativi e nuove figure professionali
Il tema relativo alla formazione dell’archivista ed alle professionalità collegate con tale figura relative al passato, al presente ed al futuro è di estrema vastità e non si può certamente prensare di poterlo affrontare in questa sede se non ponendo dei limiti precisi: ci proponiamo quindi di presentare solo alcune tematiche, con preferenza verso quelle di carattere generale, per poi porre l’attenzione sopra alcuni aspetti specifici che risultano di maggiore attualità e che coinvolgono situazioni che presentemente si trovano in una fase di discussione, di elaborazione e talora di definizione. Sulle funzioni degli archivisti e di conseguenza sulle loro articolazioni professionali si è discusso molto nel passato e nel presente; crediamo che non sia questa la sede per una rivisitazione dei dibattiti che si sono sviluppati particolarmente a partire dal secolo decimosesto, pur se una pur schematica rievocazione non sarebbe disdicevole, poiché molto spesso non si rivolge la dovuta considerazione a situazioni trascorse ed a problemi risolti, rischiando di cadere nella ripetizione di errori o comunque di inconvenienti altrimenti evitabili. Non ci pare corretto quindi ignorare i punti focali di un dibattito che, dopo una secolare vivace sussistenza, ancora oggi è in cerca di una risoluzione ottimale; attorno a tale articolata situazione si ha un’ampia letteratura archivistica che trova un iniziale fondamentale elemento di riferimento anche riassuntivo nel testo manualistico di Adolf Brenneke, noto agli operatori del settore anche in Italia per l’ottima traduzione di Renato Perrella, e che si conclude con gli scritti di Elio Lodolini con i quali, in tempi a noi vicinissimi, si è inteso aggiornare la materia storiografica introducendo i più recenti orientamenti. E’ opportuno premettere come la figura dell’archivista tenda a delinearsi, sino dai primi momenti della elaborazione teorica, in un ambito di incertezza per la presenza di una molteplicità di componenti che non consentono di definirne univocamente ed esattamente i contenuti ed i contorni: in tale contesto, volendo stagliare il problema, all’interno del corpus si è individuata
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la presenza portante di due “anime” che parrebbero coesistere, più o meno pacificamente, all’interno della stessa realtà, in una diatriba che trova le sue radici in elementi non certo meramente tecnici, ma di più ampio respiro, essendo conseguenti a scelte dipendenti dagli orientamenti politici, da quelli amministrativi e, solo in ultima analisi, da quelli più strettamente burocratici, in un quadro che, pur partendo dal passato, ancora oggi costituisce un momento basilare della discussione. Le incertezze relative alla sussistenza ed alla convivenza delle due “anime”, delle quali più oltre tratteremo, si ricollegano preliminarmente alla difficoltà per il conseguimento di una univoca definizione della entità archivio. La dottrina, unitamente alle risoluzioni metodologiche ed a quelle conseguenti alla prassi, in particolare nell’area tedesca, ha sviluppato la tendenza a stabilire una netta distinzione all’interno della documentazione archivistica prodotta, separando in maniera molto netta il materiale “corrente”, sia da quello “di deposito”, sia ed ancor di più da quello assegnato alla fase conclusiva dell’iter archivistico: solo la documentazione appartenente a questa ultima fase è considerata il vero e proprio “archivio”, mentre quanto precede appartiene alla “registratura”, ovvero ad una fase antecedente che non essendo “archivio” non viene gestita da archivisti ma da altre figure professionali. In Italia la tradizione teorica, pur attenendosi alla ricordata tripartizione, non ha coinciso con tale rigida impostazione ed il concetto di archivio ha avuto uno sviluppo meno frammentario e certamente più vicino a quell’idea di “complessità” e di “organicità” che, sviluppata in particolare in Toscana nella seconda metà dell’Ottocento, fu poi definita dagli archivisti olandesi ed entrò a far parte solidamente della dottrina italiana specialmente dopo i noti contributi di Giorgio Cencetti. Soffermandoci sui primi secoli, fra i nomi di maggior rilievo che tra Cinquecento e Settecento hanno contribuito ad approfondire gli aspetti più sensibili di questo dibattito, possiamo ricordare Jacob Von Rammingen, Baldassarre Bonifacio, Jacob Multz, sino a giungere a Georg August Bachmann, per trovare poi nell’Ottocento teorici di notevole spessore quali Heinrich Herhard, Von Medem, Theodor Sickel, Francesco Bonaini, sino a giungere agli olandesi Muller, Feith e Fruin. Alcuni sostenevano che per “archivio” dovesse intendersi tutta la documentazione prodotta in ogni sua fase di sviluppo, altri propendevano per riconoscere al termine un carattere contenutistico riferito solamente al materiale che era destinato ad una permanente conservazione. Le due “anime” talora furono decisamente contrastanti, talora presentarono possibilità di dialogo e di aggiustamento. Per meglio comprendere la tematica è sufficiente riportare sinteticamente la posizione di alcuni teorici che hanno scritto in proposito tra la fine del Seicento e la prima metà dell’Ot-
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tocento: se Ludwig von Seckendorf aveva sostenuto la necessità di separare in maniera netta le due figure, poiché il registratore doveva occuparsi della conservazione degli atti, mentre l’archivista «ha la cura del deposito dei documenti originali» rimasti dopo una selezione degli stessi (1660), Spiess, nella sua individuazione della figura dell’archivista, si era orientato verso coloro che conservavano la documentazione “storica” e conseguentemente aveva sostenuto che «l’archivista deve padroneggiare la scienza giuridica, storica ed archivistica; non solo, ma deve essere anche versato in tutti i campi delle scienze ausiliarie della storia» (1777); Bachmann (1800) intese rivalutare il ruolo della registratura e non mancò di precisare che «l’archivista non è un amatore dell’antichità, ma un impiegato creativo che serve alla vita dello Stato; pareri e deduzioni sono i suoi compiti più importanti; egli deve soddisfare le esigenze politiche». La discussione ebbe, è vero, una evoluzione attraverso collocazioni teoriche, ma non mancò di interessare anche aspetti pragmatici, influenzati da situazioni che comportavano incidenze per la figura dell’archivista e che avevano origine in ambito politico, economico e sociale: l’orientamento dottrinario non di rado veniva influenzato da aspirazioni concrete che miravano a difendere posizioni e funzioni, magari di prestigio, acquisite da determinate categorie nell’ambito della struttura statuale, poiché ben diversa era, e ancora oggi è, la considerazione attribuita a coloro che gestivano la memoria storica in rapporto a coloro che avevano il compito della organizzazione della memoria nella fase “formativa”. Osservando l’evoluzione del dibattito in Italia durante questo secolo, si nota come esso abbia avuto uno sviluppo teorico logicamente ricollegabile alla tradizione ottocentesca italiana e come abbia fatto registrare uno stretto riferimento alle proposizioni enunciate dagli archivisti olandesi, mantenendo sensibili distanze dalle diatribe della teoria tedesca: un momento determinante si ebbe negli anni Trenta quando, nei suoi acuti studi, Giorgio Cencetti ebbe il merito di definire il “vincolo archivistico” e conseguentemente di individuare l’archivio quale “complesso organico”, quale universitas rerum, quale corpus all’interno del quale i naturali momenti operativi si distinguevano per un carattere meramente strumentale, ma non costitutivo o strutturale. In questa visuale la figura dell’archivista avrebbe dovuto risultare in tutta la sua complessità ed avrebbe dovuto comprendere sia coloro che avevano il compito di condurre le fasi della formazione, sia gli operatori assegnati alla gestione del deposito, sia coloro che erano qualificati alla realizzazione della terza ed ultima fase, in una configurazione che presupponeva tutto il percorso archivistico, dalla organizzazione alla conservazione nella sua totalità. Tale linea dottrinaria è rimasta vigente in prevalenza in ambito teorico ed
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ha avuto anche successivamente momenti di discussione che hanno consentito di approdare, a conferma di precedenti impostazioni, ad un concetto di archivio caratterizzato dalla sua naturale unitarietà e distinto quindi dalla presenza di un corpus che avrebbe dovuto possedere una sola anima: la assimilazione tra “registratura” e “archivio”, elaborata dalla teoria, è stata accolta dalla legislazione nazionale italiana, che l’ha sanzionata nell’ancora vigente d.p.r. 1409/1963, ma non ha avuto concrete risultanze nella realtà operativa. Si è trattato in sostanza di acquisizioni che, come già si è osservato, non hanno fornito esiti pratici risolutivi del problema. D’altra parte non possiamo non ricordare come questo dualismo abbia rappresentato un assonante motivo conduttore e come si sia ripetutamente sviluppato, con caratteri di assoluta continuità: se ripensiamo al dibattito, accuratamente analizzato da Arnaldo D’Addario1, sviluppatosi al momento dell’Unità italiana e protrattosi per quasi tre lustri, comprendiamo come alla base vi fosse proprio lo scontro tra le due “anime”. Le decisioni risolutive della Commissione Cibrario dovettero considerare che l’assegnazione degli archivi ad un ministero di valenza culturale, quale era configurabile quello della Pubblica Istruzione, avrebbe contribuito a qualificare gli archivisti prevalentemente in relazione alle loro valenze di gestori di documentazione storica, mentre l’assegnazione ad un Ministero prevalentemente amministrativo, quale ad esempio quello dell’Interno, avrebbe dovuto portare la figura dell’archivistica verso una immagine prevalentemente amministrativa e burocratica. Le due “anime” fecero risaltare i due “partiti” e non fu certamente un caso la estenuante durata del dibattito che si risolse solamente quando alcuni personaggi, vedi Francesco Bonaini, erano passati a miglior vita e non potevano più incidere sulle scelte. E’ pur vero che l’orientamento della attribuzione degli archivi al Ministero dell’Interno non rappresentò quella indicazione univoca che i discordi temevano, ma fu solo rilevante agli effetti gestionali, poiché le due “anime” sopravvissero in una convivenza che si manifestò con alternanti fortune, pur se non mancarono tentativi sollecitati dal desiderio di fare prevalere l’anima “unica”; d’altra parte il richiamo della qualificazione culturale non cessò mai di sollecitare le aspirazioni degli archivisti italiani i quali, non certo per caso, in maggioranza (e non nella totalità), tra il dicembre 1974 e il gennaio 1975 si schierarono a favore del divorzio dal Ministero dell’interno e propugnarono il passaggio al nascente Ministero per i beni culturali e ambientali, una 1 A. D’ADDARIO, La collocazione degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in «Rassegna degli Archivi di Stato» XXXV (1975), pp. 11-115.
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nuova struttura che, in quel momento, rappresentava uno specchio di richiamo per tutti coloro, ed io mi trovavo tra questi, che ambivano ad una qualificazione professionale di maggior spessore culturale e scientifico. E’ opportuno precisare che non mancarono i contrari a tale innovazione, anche perché il Ministero dell’interno nella sua ormai secolare gestione aveva contribuito a fornire una precisa dignità alla figura degli archivisti di Stato e non aveva mancato di valorizzare, sia pure con alterne vicende, la componente culturale e scientifica, mostrando aperture per la qualificazione della professionalità archivistica. La nuova collocazione ebbe senza dubbio l’effetto inevitabile di smuovere le acque e di fare orientare l’ago della bilancia verso imprese che precedentemente non erano così intensamente configurabili e che, particolarmente durante gli anni Ottanta ed i primi anni Novanta, presero corpo con particolare vivacità, consentendo agli archivisti di esprimere con maggiore evidenza la loro immagine di gestori di beni culturali, con un orientamento che mirava alla valorizzazione degli archivi per le loro valenze storiche. Tale processo contribuì ad un conseguente naturale affievolimento degli interessi nei riguardi delle sorti di quegli archivi correnti e di deposito che, è bene precisarlo, non avevano avuto soverchie attenzioni neppure nel corso della precedente gestione. E’ pur vero che molte attività continuarono ad essere svolte, ma riguardarono in particolare alcuni settori strettamente legati all’osservanza di disposizioni legislative e regolamentari: rimasero in attività le Commissioni istituite per la sorveglianza sugli archivi degli uffici statali in applicazione dell’articolo 25 del d.p.r. 1409 del 30 settembre 1963, così come specialmente alcune Sovrintendenze archivistiche, nella loro funzione istituzionale di vigilanza e di tutela, non mancarono di intervenire, sia pure con episodicità e con non troppo pressante incidenza, anche in questi settori. Non può nascondersi quindi che non sempre gli organismi istituzionali operarono con quella intensità che riservarono alla documentazione ritenuta “storica” e che, possiamo dirlo, per tale motivo veniva considerata più qualificante per l’archivista stesso. Non può neppure tacersi, a giustificazione di quanto si è detto, il discredito che in particolare presso uffici statali ed enti pubblici ricadeva e ricade sulla figura del gestore della documentazione corrente e di deposito, considerato spesso un inetto e non di rado assegnato a tale incarico sia perché considerato incapace di svolgere altri servizi valutati di maggiore responsabilità, sia perché addirittura destinato a scontare una punizione: gli archivisti di Stato, ovvero i sacerdoti della conservazione della memoria dello Stato italiano, non hanno inteso confondere la propria immagine con tali figure, nella convinzione che solo il collegamento con la produzione “storica” avrebbe
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potuto conferire alla loro figura professionale una maggiore qualificazione. E’ proprio questo, a nostro avviso, l’aspetto basilare che deve essere risolto: è evidente come la gestione di un archivio passi naturalmente attraverso diversificate fasi evolutive, per le quali sono da prevedersi soggetti specificamente preparati e dotati di una formazione che deve essere riconosciuta per la sua tipicità e per la sua qualità, ma è necessario che tali caratteristiche si fondino sopra un substrato teorico, metodologico e pratico comune ed uniformante, poiché non appare conveniente spezzare la professione dell’archivista in molteplici innaturali tronconi, nella consapevolezza dell’esistenza dell’unicità dell’ “anima” e non di una sua duplicità o addirittura di una sua molteplicità. Negli ultimi tempi si sono avuti concreti segnali di mutamento di indirizzo e sono stati introdotti da alcuni elementi che contemporaneamente hanno contribuito a risollevare le sorti del settore archivistico: le indicazioni sono state indirizzate proprio verso quella fase, preferibilmente trascurata, riguardante la organizzazione della memoria, in particolare in riferimento ad alcuni settori della Pubblica amministrazione. Se da un lato la legge 142 del 7 giugno 1990 può essere ritenuta come un’occasione perduta per gli archivi e per gli archivisti degli enti pubblici italiani, poiché in essa non è comparso alcun esplicito riferimento al settore archivistico – non alla documentazione corrente, né all’archivio di deposito, né a quello storico –, ovvero a quella parte operativa essenziale che ha il compito di gestire, di organizzare e di conservare la memoria dell’ente, d’altro lato la legge 241 del 7 agosto dello stesso anno ha rappresentato senza dubbio un elemento di incisiva sollecitazione poiché, accanto al problema relativo alla consultabilità degli archivi per motivi culturali, già contemplata dagli artt. 21 e 22 del d.p.r. 1409 del 1963, ha portato alla luce quello attinente alla possibilità di accesso alla documentazione in presenza di interessi giuridicamente rilevanti, proponendo con modalità specifiche l’attenzione verso la fase corrente e verso quella di deposito, ma anche nei riguardi di quella storica, riaprendo e riportando alla luce con positive conseguenze il secolare dibattito sulle due “anime” in un’ottica di riunificazione che nei tempi recenti il mondo archivistico solo marginalmente aveva affrontato. Un ulteriore elemento favorevole alla evoluzione di questo processo è scaturito non solo e non tanto dalla maggiore intensità del contributo arrecato dalla introduzione delle tecnologie informatiche, ma ancor di più dalla consapevolezza del rapporto esistente tra queste e la disciplina archivistica. Mentre negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, nell’esercizio della pubblica amministrazione, sia a livello statale, sia in ambito non statale, le applicazioni furono considerate elementi di quasi esclusiva pertinenza tecnologi-
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ca, con attribuzioni che, spesso senza neppure porre il problema, escludevano quasi integralmente la partecipazione archivistica, assegnando ad esempio ogni soluzione ai C.E.D., in epoca più recente la situazione è apparsa in positiva evoluzione e si sono verificate con sempre maggiore frequenza inversioni di tendenza, poiché le parti hanno riconosciuto i rispettivi limiti e le rispettive competenze. Ci risulta inoltre che qualcosa si stia muovendo anche nell’Aipa, pur se non comprendiamo come sia stato possibile istituire un ufficio di così grande rilevanza in questo settore, che attiene alla formazione degli archivi correnti, senza prevedere nel suo interno la presenza istituzionale di un rappresentante dell’Ufficio centrale per i beni archivisitici. Pur tra le molteplici difficoltà che naturalmente si presentano, quando si deve disciplinare un ambito nuovo e sottoposto a rapidissimi influssi modificativi, l’Aipa dovrebbe, a nostro avviso, mostrare la propria disponibilità a riconoscere agli archivi e agli archivisti una figura di interlocutore privilegiato nella risoluzione dei problemi attinenti alle applicazioni delle tecnologie archivistiche, anche se sarebbe più opportuno attribuire, come si è accennato sopra, istituzionalmente un ruolo più diretto all’Amministrazione archivistica. In questo quadro, che meriterebbe di essere ulteriormente scandagliato attraverso una più profonda analisi, si colloca un’altra caratteristica, data dalla poliedricità di questa figura professionale, rappresentata non solo dalla ancora vigente molteplicità dell’anima, ma da altri elementi strutturali che favoriscono un tale orientamento: l’archivista si muove in un pelago estremamente articolato, tentando di far emergere le personali inclinazioni, alla ricerca della propria, o meglio, delle proprie identità. In linea generale, un originario limite dell’archivista consiste proprio nella difficoltà di definizione circa il proprio “essere” a causa della vastità dell’ambito di attinenza; da un lato, è bene ricordarlo, si trova a spaziare in estese delimitazioni cronologiche, poiché gli archivi pervenutici corrono dal terzo millennio avanti Cristo sino ad oggi, dall’altro l’archivista è tenuto anche ad occuparsi di estesissime tematiche oggettive, in quanto gli archivi sono il risultato delle attività poste in essere da soggetti sostanzialmente diversi, che vanno dalle istituzioni pubbliche, statali e non statali, a soggetti privati, nel senso più esteso del termine, a realtà ecclesiastiche. Questa duplice molteplicità di situazioni, collocate sopra una linea cronologica verticale e sopra una linea oggettiva orizzontale, conduce la operatività in infiniti campi cronologici e disciplinari, nei quali l’archivista deve sapersi muovere con conoscenza, competenza e professionalità. Non si dimentichi che, accanto alle materie specifiche, che esigono non limitate capacità tecniche, all’archivista si richiedono anche qualificazioni nell’ambito amministrativo e non di rado qualità manageriali.
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Da tali sintetiche e pur lacunose osservazioni crediamo che si riesca a comprendere come la professione dell’archivista, pur fondata sopra una figura tipicizzata, si concretizzi in una miriade di sottofigure, non sempre chiaramente definite, definibili e classificabili in stereotipi e come le difficoltà di riflessione sopra la propria essenza siano da considerarsi per ogni archivista più che giustificate. Il problema relativo alla individuazione della figura dell’archivista si sposta quindi e prende le mosse necessariamente sulla «formazione», poiché tale elemento si riconnette strettamente ed inscindibilmente con i compiti della professione. Le problematiche divengono ancora più complesse dal momento che non solo non vi sono linee uniformi di interpretazione e di realizzazione, ma esistono differenziazioni sostanziali a livello di interpretazione teorica generale. Uno dei punti di discussione più dibattuto e rimasto insoluto è costituito dal quesito relativo alla fase formativa, per il quale ci si chiede se essa debba consistere in un percorso culturale generale, ovvero se debba preferirsi un piano di studi specifico. L’attuale legislazione, rappresentata dall’art. 47 della 1409/63, stabilisce che per divenire archivisti di Stato, ex carriera direttiva, si debba essere in possesso di una laurea, che può essere in giurisprudenza, in scienze politiche, in lettere, in filosofia, in pedagogia, mentre una maturità, classica, scientifica o magistrale è necessaria per accedere alla ex carriera di concetto; in tempi più recenti, con alterne soluzioni, si è richiesto anche il possesso del diploma rilasciato dalle scuole presenti presso gli Archivi di Stato; per gli enti pubblici territoriali l’unico requisito è rappresentato dal possesso del citato diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, ma tale vincolo riguarda solo alcuni soggetti di particolare rilievo, indicati all’articolo 31. Si è prevista quindi una preparazione basata sopra un bagaglio giuridico e/o umanistico e ci si è affidati per la selezione, ormai un avvenimento obsoleto, a concorsi che sino agli inizi degli anni Settanta risultavano molto complessi e che in seguito sono stati modificati rendendoli senza dubbio più semplici nella loro articolazione. Poiché ci si è orientati verso la richiesta di una formazione generale, per l’acquisizione delle conoscenze professionali specifiche l’Amministrazione archivistica italiana si è affidata oltre alle Scuole interne, in linea di massima, ad uno strisciante tirocinio, raramente programmato, ma effettivo, ponendo in essere una procedura che in effetti può risultare un’arma a doppio taglio, poiché il neo Archivista di Stato - figura d’altra parte in via di estinzione - se assegnato ad un istituto di scarse tradizioni o privo di una guida esperta, rischia di non acquisire elementi corretti e di non accrescere correttamente il proprio patrimonio professionale. Crediamo di poter affermare che il tirocinio così concepito, ovvero affidato al caso, non
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garantisca una uniformità nei percorsi, creando situazioni di privilegio solo per coloro che hanno la fortuna di essere assegnati ad Istituti di tradizione e guidati ottimamente. Non poche perplessità permangono sugli attuali diplomi rilasciati dalle diciassette scuole d’archivio che, rivolte ormai quasi esclusivamente a soggetti esterni, rilasciano titoli che non sempre sono tra di loro equiparabili, per evidenti difformità sia in riferimento alla qualità ed allo stato di strutturazione dei programmi, sia in relazione alle qualificazioni dei docenti. Uno degli elementi di maggior pregio di queste scuole, che a nostro avviso dovrebbero essere tra di loro differenziate in rapporto alle potenzialità effettive, rilasciando due livelli di diploma (uno per laureati e uno per diplomati) e due indirizzi di diploma (medievale e moderno il primo, moderno e contemporaneo il secondo), è costituito dalla caratteristica di poter essere strettamente legate al materiale archivistico, che le rende laboratori insostituibili, capaci di offrire prospettive che l’Università non può dare. Vi è necessità tuttavia di giungere rapidamente a nuove soluzioni. Per motivi di tempo, non possiamo soffermarci ulteriormente sopra questo pur basilare tema: ci piace tuttavia ricordare come una specifica Commissione, che ha operato presso l’Ufficio centrale per i beni archivistici nei primi anni Novanta, giunse alla redazione di un nuovo Regolamento, altamente innovativo e riqualificante; il testo, tuttavia, dopo aver percorso quasi tutto l’iter previsto per l’approvazione, è rimasto inspiegabilmente affossato nelle pastoie burocratiche dello stesso Ufficio centrale, bloccando le auspicate innovazioni e vanificando un processo che avrebbe potuto arrecare indubbi vantaggi a tutto il mondo archivistico. Attualmente una nuova Commissione sta lavorando per trovare altre soluzioni e ci auguriamo che si raggiungano tempestivamente esiti positivi e che non si pongano intralci alle fasi procedurali; in attesa degli aventi, mi sia consentito di esprimere la convinzione che, ove non si effettui una preliminare revisione dell’art. 14 del d.p.r. 1409 del 1963, relativo appunto alle scuole di archivio, i risultati non potranno essere soddisfacenti e comunque non sarebbero perfettamente calzanti per le attuali esigenze. In riferimento alla opportunità di fornire una formazione specialistica, a partire dalla fine degli anni Settanta si è aperto un innovativo percorso di studi: sulla spinta della creazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, furono istituiti presso alcune università italiane, prima a Udine, poi presso altri atenei, i corsi di laurea o addirittura le facoltà in Conservazione dei beni culturali, vedi l’Università della Tuscia di Viterbo, con la presenza di un indirizzo Archivistico-librario. Tralasciando di rilevare le caratteristiche dell’incongruenza di questo ultimo innaturale connubio, può affermarsi che con
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tale iniziativa si è inteso deviare dalla via formativa basata sopra una preparazione generale, per imboccare quella del canale specifico. La soluzione iniziale, poi modificata nel 1985, scontentò un po’ tutti e sollecitò ulteriori ripetuti interventi di revisione che, affidati a speciali commissioni tecniche istituite presso il M.U.R.S.T. e presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, presiedute rispettivamente da Pratesi, da Gregory, da Fonseca, se da un lato giunsero sempre a buon fine, producendo ottime conclusioni sul piano teorico e formale, individuando i punti deboli del sistema ed avanzando opportuni correttivi, d’altro lato non ebbero effetti concreti, poiché i progetti furono abbandonati e giacciono tristemente inutilizzati in qualche cassetto ministeriale. Questi corsi di laurea, inseriti nelle Facoltà di lettere e filosofia, furono naturalmente criticati da coloro che propendevano per una formazione generale, ma non piacquero neppure a coloro che ambivano alla realizzazione di una formazione specifica, poiché la famosa, o meglio famigerata Tabella 13ter, ancora purtroppo vigente, ha previsto e prevede per gli archivisti un percorso formativo non corretto e inadeguato: il piano di studi per l’area archivistica è composto da circa 28 esami, dei quali 22 annuali, 4 semestrali e due colloqui, con 7 prove aggiunte ai ventuno richiesti per una normale laurea in Lettere, accrescendo inspiegabilmente il carico necessario per conseguire un titolo equipollente. La maggior parte di queste discipline sono tipiche dei corsi di laurea in Lettere, mentre solo 7 discipline hanno un carattere specialistico. Ma l’aspetto più curioso (ci scusiamo per questo termine) è costituito dal percorso che contraddistingue l’area dell’Archivistica, nel quale tra le 28 prove vi sono solamente una annualità (Archivistica generale e storia degli archivi) ed una semestralità (Archivistica speciale), quindi un esame e mezzo, dotate di un carattere strettamente specifico. In conclusione, siamo di fronte ad una Laurea in lettere, mascherata da sette prove aggiuntive di interesse archivistico più o meno diretto; si è trattato quindi di una risoluzione di facciata che, sfruttando il nome certamente sollecitante dei beni culturali, è servita più a soddisfare gli appetiti di discipline umanistiche in fase calante, che a fornire un percorso atto a garantire una formazione basata su nuovi e più moderni criteri. Quanto sopra vale anche il più recente diploma universitario di Operatore dei beni culturali, istituito con il decreto del 30 ottobre 1992 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e di durata triennale, in attinenza con le direttive europee in materia: purtroppo anche questa iniziativa, nonostante sia stata realizzata in un momento nel quale ormai la discussione teorica aveva condotto a soluzioni unanimemente accettate e riconosciute, non ha avuto un esito felice ed il settore archivistico è stato affrontato senza consi-
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derare i nuovi orientamenti. Sono stati ripetuti alcuni errori, già ricordati per il corso di laurea, con interpretazioni non corrette anche per i contenuti, se si rileva che si è insistito nel considerare quale disciplina fondamentale per un’archivista la Codicologia, materia prettamente libraria; si pensi inoltre all’occasione perduta con la mancata adozione di un percorso contemporaneistico, costringendo archivisti che aspirano a gestire un archivio di una Regione, di una Provincia o di una ASL a sostenere esami di latino, di paleografia e di diplomatica medievale. I diplomi universitari hanno carattere professionalizzante e per tale motivo devono offrire una istruzione diversificata in rapporto ai corsi di laurea, consentendo di realizzare un più immediato contatto con la realtà sociale: anche per questi percorsi, presenti in alcune Università italiane, non sono mancate ripetute e decise critiche, ma sino ad ora poco si è ottenuto e solamente una liberalizzazione delle tabelle dei corsi di laurea e dei corsi di diploma potrà consentire, a nostro avviso, una idonea risoluzione del problema. E’ opportuno ricordare che a Roma, presso l’Università “La Sapienza”, opera la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, già presente fino alla metà degli anni Cinquanta presso l’Università di Firenze, una struttura che conserva la propria organizzazione nonostante si tratti di una impostazione che certamente era valida ai tempi della sua istituzione, risalente ai primi anni Sessanta, ma che attualmente risulta superata sia dalle mutate ed ampliate esigenze del mondo archivistico, sia dalla nuova legislazione universitaria, che non la prevede. Ci auguriamo che questo importante centro di formazione possa adattare la propria organizzazione al contesto istituzionale attuale e che possa continuare a contribuire, come in un recente passato, allo sviluppo dell’archivistica italiana. Le prospettive per determinare i criteri formativi si trovano presentemente in una fase di stallo, dal momento che siamo in attesa delle nuove norme che regoleranno l’ordinamento universitario italiano: l’adozione del sistema dei “crediti”, la ventilata abolizione dell’obbligo della tesi di laurea, la possibile vanificazione di parte del significato delle tabelle nazionali, la prospettata introduzione di elementi professionalizzanti anche all’interno dei corsi di laurea, soluzione con la quale non concordiamo ma che pare essere in fase di crescita, l’abolizione del titolo legale della laurea rappresentano aspetti invero discutibili ma che, suggeriti da necessità di realizzare adeguamenti alla realtà europea, si presentano quali elementi decisamente innovativi che potrebbero sconvolgere l’attuale sistema. Crediamo che sia opportuno prendere seriamente in esame anche altre modalità di formazione ed in particolare quelle collegate con le più aggiornate strutture tecnologiche: un consorzio formato dalle maggiori università
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italiane e dalle più significative realtà private ha dato vita alla realizzazione di diplomi teledidattici che negli anni più recenti hanno coinvolto particolarmente le facoltà scientifiche: dal prossimo anno accademico avrà inizio anche un diploma di Operatore dei beni culturali, con indirizzo Storico-artistico e indirizzo Archivistico, con sedi principali a Napoli ed a Firenze e con possibilità di accogliere studenti da tutte le regioni italiane. Vi sono recenti proposte tendenti a modificare la struttura dello stesso diploma universitario, ora triennale, che potrebbe essere sostituito dal biennio ordinario del corso di laurea, realizzando un percorso che potrebbe concludersi con l’assegnazione di un diploma, che costituirebbe un primo punto di arrivo dell’iter universitario. Ma, in tal caso, dovrebbero essere previsti corsi di laurea specifici in Scienze archivistiche, istituzione estremamente difficile sia per la già ricordata presenza di opinioni assolutamente non collimanti sul tema formazione generale/formazione specifica e la difficoltà di trovare un accordo, sia perché, valutata l’attuale organizzazione universitaria, sarebbe difficilmente proponibile un corso di laurea autonomo, ove si prendesse in considerazione il numero degli studenti aderenti. Non si dimentichi infatti che nelle attuali strutture universitarie relative ai beni culturali, secondo una statistica orientativa, ma consolidata, attualmente su cento iscritti solo dieci scelgono l’indirizzo Archivistico-librario e di questi solamente quattro optano per l’area dell’archivistica. Rimarrebbe infine difficoltoso comprendere come in un corso di laurea potrebbero collocarsi nei primi due anni discipline specialistiche, riservando quelle più generali agli anni successivi. Le iniziative attinenti al processo innovativo lasciano intravedere una tendenza che parrebbe orientata verso uno scadimento del titolo di laurea e verso la conseguente necessità di dare vita a corsi successivi rappresentati dal Perfezionamento, attualmente della durata di un anno e dalla Specializzazione, della durata triennale. Se è vero che è a queste fasi dell’iter universitario che si dovrebbe pensare, a nostro avviso, per una corretta futura formazione archivistica, è altrettanto vero che il nodo principale da sciogliere è rappresentato dalla loro collocazione nel percorso formativo e dalla armonizzazione tra queste forme avanzate e quelle di base. Ci si pone in sostanza il quesito se i corsi post-lauream debbano inserirsi sopra un percorso di laurea non specialistico ovvero se debbano susseguire ad un corso generale; dopo alcuni anni di personale esperienza “sul campo”, maturata prima presso un corso di laurea specifico (8 anni, Università di Udine), quindi presso un corso di laurea non specifico (3 anni, Università di Pisa; 5 anni, Università di Firenze) ho acquisito la convinzione che sia possibile una mediazione: in un piano di studi equilibrato potrebbe prevedersi un corso di laurea qua-
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driennale di indirizzo storico-giuridico, con l’inserimento al quarto anno di alcune discipline archivistiche che dovrebbero rappresentare i prodromi per la specializzazione e per l’aggiornamento. In tale contesto potrebbero essere inserite, in un piano coordinato, le Scuole di archivio, che da un lato manterrebbero una autonoma struttura organizzativa, mentre d’altro lato potrebbero entrare pariteticamente a far parte di un organismo articolato, composto da Università, Ministero per i beni culturali, enti pubblici, soggetti privati, che avrebbe il compito di gestire le Scuole di specializzazione. Gli Archivi di Stato, così come le altre istituzioni di conservazione (pubbliche, private ed ecclesiastiche) potrebbero in tal modo arrecare un ulteriore fondamentale contributo alla realizzazione delle nuove figure archivistiche. Forme miste di conduzione si stanno predisponendo proprio in questi giorni con la creazione di Scuole biennali (I.F.T.S.) successive al diploma di scuola media superiore, condotte da più soggetti, sia pubblici che privati e non si vede perché dovrebbero sussistere dei limiti giuridici per la strutturazione di scuole post-lauream caratterizzate da una collaborazione istituzionale. In questo ampio panorama rimane vivo il tema riguardante le due “anime”, al quale si è accennato all’inizio. A nostro avviso, siamo convinti che l’ “anima” dell’archivistica sia unica, poiché non potrebbe essere concepito un corpo con due o più anime e che per gli archivisti debba quindi essere prevista una formazione teorica unica di base; solo successivamente dovrebbero essere individuate le specificità, pur tenendo presenti le labili caratteristiche del contesto attuale, che si presenta caotico e privo di aggiornate norme generali e di quelle regolamentazioni specifiche che sarebbero necessarie per gestire le nuove situazioni. E’ opportuno ricordare in proposito come la materia archivistica, affrontata organicamente dal d.p.r. 1409 del 1963 e dalle successive modificazioni, non si preoccupi eccessivamente dei percorsi formativi e si proponga solo la individuazione dei requisiti culturali di base per l’accesso nei ruoli degli archivisti dello Stato e di alcuni enti pubblici di particolare rilievo: si ignorano inoltre tutte le altre figure professionali che tuttavia sono presenti ed operano nell’ampio contesto degli archivi e che negli ultimi anni hanno avuto un notevole sviluppo. Oggi non sempre, o meglio solo raramente, l’offerta di formazione va incontro alle caratteristiche della richiesta: i centri istituzionali vigenti e di maggiore incidenza a livello nazionale, quelli che sopra abbiamo ricordato, rappresentati primariamente dai corsi universitari, sia di laurea che di diploma e dalle Scuole funzionanti presso alcuni Archivi di Stato, consentono di seguire piani di studi che sono orientati quasi esclusivamente verso la riorganizzazione degli archivi formati, con attenzione prevalente verso la documen-
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tazione medievale e moderna, ma con poca propensione verso gli archivi contemporanei. Una ancor più scarsa considerazione è stata mostrata, anche in anni a noi vicini, verso le tematiche riguardanti i momenti organizzativi degli archivi in formazione, un aspetto che, come si è premesso, talora sembra quasi solamente sfiorare gli interessi degli archivisti di Stato. Riconoscendo come valida la tesi dell’“anima unica”, la fase della creazione di un archivio è altrettanto importante quanto quella della successiva gestione, della riorganizzazione (deposito), dello scarto, della conservazione permanente, ovvero della fase finale che si concretizza in operazioni altamente qualificanti quali il riordinamento e l’inventariazione. Il momento della nascita per ogni soggetto è decisamente delicato ed è di massimo rilievo per la vita successiva del soggetto stesso: per tale motivo deve avvenire sotto il controllo di mani esperte e vigili. Siamo convinti quindi che la nascita di un archivio debba essere di esclusiva competenza degli archivisti e non possa essere assegnata ad esempio a figure tradizionalmente prive di una idonea preparazione quali sono i registratori o i protocollisti di oggi, operatori quasi sempre collocati in tale delicato servizio senza conoscerne le caratteristiche tecniche e giuridiche. Specialmente in relazione agli enti pubblici può affermarsi che non di rado il “casuale” protocollista “improvvisa” le modalità di gestione, senza avere la coscienza delle conseguenze che dai suoi comportamenti possono derivare nella organizzazione della memoria. In una innovativa modificazione istituzionale, questi operatori dovrebbero tuttavia entrare a far parte a pieno titolo nella più ampia categoria dell’archivista, ma tale processo dovrebbe realizzarsi solo a seguito di un idoneo piano formativo. I timori divengono ancora più significativi se pensiamo a quegli enti che affidano la gestione dell’archivio nella fase della sua costituzione quasi esclusivamente agli informatici, i quali sono soliti rivolgere l’attenzione ai criteri relativi alla gestione della informazione, trattando il materiale archivistico con le medesime modalità, che non di rado risultano poco appropriate e scarsamente funzionali. Insistiamo quindi nel sostenere che in ogni fase di sviluppo dell’archivio la gestione dovrebbe essere di stretta competenza degli archivisti, in un contesto tuttavia di ampia collaborazione con le altre figure professionali che si occupano della gestione della memoria. E’ proprio nel rapporto con le tecnologie informatiche ed ottiche che possono essere individuate e delineate nuove variabili professionali archivistiche, in una configurazione che deve tenere presente la assoluta necessità di conservare o introdurre una base unica formativa, valida per tutti coloro che appartengono a questa figura, rappresentata da uno strato teorico, metodologico ed operativo che dovrebbe rappresentare il supporto indispensabi-
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le per garantire le esigenze della documentazione antica come di quella moderna. Nel contempo è opportuno considerare anche altri aspetti riguardanti le finalità e le modalità della formazione dell’archivista, poiché negli ultimi lustri vi sono state sensibili modificazioni in relazione ai destinatari. Crediamo che sia poco corretto insistere nel voler offrire quasi esclusivamente una preparazione destinata alla definizione di figure di archivisti che, pur di grande pregio scientifico, rispondono a una richiesta quantitativamente limitata nel panorama nazionale attuale; riterremmo di contro più concreto affiancare alle tradizionali opportunità dei piani che possano andare incontro alle esigenze di quello che, con un termine forse un po’ crudo, ma reale, viene denominato “mercato del lavoro”. La famosa, e per alcuni aspetti famigerata, legge 285 ha avuto il merito di trovare una occupazione, nella seconda metà degli anni Settanta, a molti giovani e per questo è rimasta famosa ma le assunzioni, specialmente in alcune aree, sono state numericamente esorbitanti e la successiva assunzione in ruolo di quelli che avrebbero dovuto essere semplici contrattisti ha bloccato irrimediabilmente per decenni il ruolo nazionale degli archivisti, con la conseguenza che da circa venti anni non si hanno significative immissioni e che tale situazione probabilmente si protrarrà, se non vi saranno concrete modificazioni legislative, per almeno un altro decennio. Tale avvenimento non ha consentito di realizzare quelle immissioni di nuove forze che avrebbero dovuto arrecare all’Amministrazione archivistica quel rinnovamento generazionale che rappresenta un elemento essenziale per ogni ufficio pubblico. Abbandonata quindi ogni pur vaga speranza di poter prestare la propria opera a favore degli Archivi di Stato, coloro che sono stati “giovani” dalla metà degli anni Ottanta in poi e che lo saranno forzatamente fino al primo decennio del Terzo millennio, hanno iniziato a organizzare una propria vita di archivisti libero professionisti, spesso consorziati, operando in un ambiente istituzionale che non li contempla ed in una società che altrettanto spesso non li comprende e, anzi, li disconosce. In altri tempi, non pochi di questi “giovani”, oggi ormai quarantenni, avrebbero trovato una collocazione più idonea e avrebbero potuto contribuire allo sviluppo delle attività archivistiche con maggiore considerazione istituzionale e soddisfazione personale. Ma, se è vero che la figura del giovane Archivista di Stato, anche per i motivi sopra esposti, è per il momento quasi congelata (si annuncia un concorso pubblico con un numero irrilevante di posti e destinati solo ad alcune aree regionali), trattando di formazione non sarebbe forse opportuno rivolgere l’attenzione verso quelle che sono attualmente le più pressanti necessità
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avanzate dai diversi ambiti sociali e favorire innovative immagini di preparazione specifica in tale direzione? La tendenza dovrebbe orientarsi sostanzialmente verso gli archivi correnti e verso gli archivi di deposito, poiché molti dei soggetti che operano sul territorio nazionale, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, da un lato vanno incontro giornalmente a non delimitate difficoltà in riferimento alle modalità di organizzazione della propria memoria, dall’altro vivono momenti di incertezza specialmente in relazione alla prima ed alla seconda fase della conservazione della documentazione. Si tratta di due momenti del medesimo percorso che possono essere distinti, ma che, come si è premesso, rappresentano e devono rappresentare due immagini della stessa figura. Tale linea dovrebbe quindi essere introdotta sia in riferimento ai piani di studio che dovrebbero orientare la seconda fase del percorso, tanto verso l’area medievale-moderna che verso l’area moderna-contemporanea, sia in riferimento alle prove di selezione, per le quali sarebbe più corretto ricollegarsi con le reali esigenze di coloro che hanno necessità di utilizzare questa professionalità, anziché ignorarle. Poiché l’archivistica è disciplina positiva non speculazione astratta ed ha sempre, anche nelle sue elaborazioni teoriche, un diretto riferimento all’oggetto del suo essere, ovvero alla documentazione nella sua complessità materiale, progettuale, concettuale e metodologica, nella sua realizzazione e nei suoi sviluppi, non ha necessità, per qualificarsi, di ricollegarsi con scelte pretestuose, introducendo ad esempio tra le discipline di selezione la conoscenza di lingue quali l’arabo antico o il serbocroato antico, utili certamente per coloro che intendono intraprendere una specifica carriera universitaria nei settori specifici e che avranno il compito di studiare filologicamente tale documentazione, ma a nostro avviso di non rilevante utilità per l’archivistica poiché la scarsa produzione attinente, presente in aree particolarissime, è già stata inventariata e comunque descritta, rendendo generalmente inutili nuovi eventuali ripetitivi interventi. Purtuttavia, senza trascurare la tradizionale figura dell’Archivista di Stato, per la quale di contro dovrebbe essere potenziata la richiesta di conoscenza del latino, ma incentrando più realisticamente l’interesse verso il latino medievale e umanistico, si dovrebbe pensare a introdurre anche nuove modalità formative, orientate verso gli archivi in formazione e verso le prime fasi della evoluzione archivistica. In tale ottica si pongono le problematiche legate alla introduzione delle tecnologie informatiche e ottiche ed al loro incontro con le teorie archivistiche, gli aspetti organizzativi tecnici e giuridici collegati con le disposizioni normative che, nelle recenti fasi altamente evolutive, hanno arrecato non pochi elementi modificativi: in tali contesti, è bene ricordarlo, per una corretta gestione spesso è necessaria una speciale
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formazione, suffragata da una particolare preparazione tecnica. Sono questi solo alcuni suggerimenti che ci permettiamo di avanzare nella prospettiva di definire, determinare e disegnare alcune di quelle nuove figure che dovrebbero garantire alla professionalità dell’archivista un futuro reale, oggettivo e non utopistico. La tematica tuttavia, come si è accennato inizialmente, è molto ampia e, come si è premesso, non crediamo in questa occasione di poterla affrontare con quella profondità di analisi che sarebbe richiesta: ci è parso già complesso trattare solamente alcuni aspetti della questione, soffermando l’attenzione su quelle situazioni che abbiamo ritenuto maggiormente degne di una riflessione. In conclusione, ci sia consentito di sintetizzare alcuni dei punti trattati. Alla luce della attuale organizzazione, dovrebbe essere ridefinita e riqualificata la figura dell’Archivista di Stato: forse ora, dopo alcuni lustri, si torna a parlare di qualche possibile assunzione da parte del Ministero e quale criterio di selezione si prospetta la soluzione di quiz. Non intendo entrare in questa sede in una valutazione circa il significato e la valenza scientifica di tale modalità, poiché si aprirebbe un nuovo ambito di discussione con effetti eccessivamente devianti; credo tuttavia che sia importante rilevare come la attuale situazione suggerirebbe, in aggiunta a tale scelta, l’introduzione di altri metodi selettivi, ben più efficaci, più consapevoli, meno improvvisati e certamente più utili allo Stato: dopo una così lunga assenza di concorsi per archivisti di Stato, molti giovani, alcuni dei quali ormai sulla via della mezza età, hanno svolto intense attività, da anni collaborano con enti pubblici e privati ed hanno acquisito notevoli capacità professionali; non sarebbe più opportuno introdurre accanto ai “quesiti a risposte multiple” ed al “colloquio interdisciplinare”, la possibilità di produrre titoli scientifici e professionali? Altrimenti lo Stato mostra di voler rinunciare ciecamente ad un patrimonio di cultura, di tecnica e di professionalità che oltretutto in molti casi ha contribuito a produrre. Sarebbe opportuno individuare le qualificazioni proprie sia degli archivisti degli uffici statali, sia di quelli degli enti pubblici non statali, sia di quelli ecclesiastici, sia di quelli privati, prevedendo per tutti una formazione generale comune e distinguendo tra di essi successivi percorsi specifici, orientati da un lato verso le specifiche problematiche storiche e storico-istituzionali, dall’altro verso gli aspetti più strettamente giuridici e amministrativi in relazione alla realtà contemporanea. Per realizzare queste figure è necessaria una revisione dell’articolo 14 del d.p.r. 1409 del 1963, così come è necessario che le Università, dopo che saranno ridefiniti i nuovi sistemi didattici, siano in grado di riorganizzarsi con immediatezza e con consapevolezza. La figura dell’archivista deve essere riconsiderata anche in correlazione
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con le applicazioni tecnologiche ottiche e informatiche: lo Stato non può continuare a vedere l’archivista quale “conservatore” e quale “vigilante” o “tutelante”, così come previsto dall’art. 1 del più volte citato d.p.r. 1409: lo Stato deve riqualificare la figura dell’archivista anche quale “organizzatore della memoria”, ovvero quale responsabile della organizzazione degli archivi in formazione. È proprio in riferimento a questi settori che possono essere individuate nuove figure all’interno della professione dell’archivista, alle quali si richiedono: a) conoscenze archivistiche a carattere teorico, pratico, metodologico e tecnico; b) conoscenze storiche e storico istituzionali relative al periodo moderno e contemporaneo; c) conoscenze amministrative e burocratiche; d) conoscenze tecnologiche dei sistemi informatici e ottici; e) capacità organizzative e manageriali. Questo ultimo aspetto diviene una esigenza ancora più pressante nella società attuale e, si presume, in quella del prossimo futuro, nella quale le assunzioni pubbliche pare che divengano sempre più eccezionali, mentre si ampliano le possibilità contrattuali a tempo o comunque di collaborazione esterna. Se è vero che la figura dell’archivista dovrà essere rispettosa, come è sempre stata, nei riguardi dell’archivio osservato nella sua realtà concettuale, è pur vero che le moderne tecnologie svolgono nell’ambito dell’archivistica un duplice ruolo, caratterizzato da un diverso livello di incidenza: da un lato ricoprono una mera funzione di supporto o, al più, hanno una funzione integrativa a livello gestionale, da altro lato – e mi riferisco agli archivi che nascono direttamente su supporto informatico o ottico – contribuiscono in maniera determinante alla definizione della struttura del “complesso” archivistico che, pur mantenendo la sua organicità, la presenta non tanto a livello effettuale, quanto a livello virtuale. Anche questo “complesso di scritture”, pur nella sua irrealtà organizzativa, è a nostro avviso un archivio e per tale ragione deve essere gestito da archivisti che, è opportuno sottolinearlo, dovrebbero essere in possesso, oltre che di una formazione teorica generale, di una preparazione specifica che si discosta per molti aspetti da quella propria dell’archivista tradizionale. Senza voler affievolire il ruolo e l’importanza dell’archivista-paleografo, figura alla quale mi sento intimamente legato e che non diverrà mai inutile e obsoleta, credo di poter affermare che forse è proprio sull’archivista-organizzatore di archivi, anche tecnologici, che si basano le future prospettive professionali: si tratta a mio avviso di una sfida che tutti i soggetti interessati, dallo Stato agli enti pubblici, dai soggetti ecclesiastici ai privati, dovranno affrontare senza chiusure, con la massima disponibilità, senza rifiutare il passato, ma nel contempo senza chiudere gli occhi davanti ad un futuro che è
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già presente. La figura dell’archivista dovrebbe dunque essere individuata e distinta in base alle conseguenti funzioni, distinguendo l’archivista che si occupa della organizzazione e della conservazione della memoria del soggetto dall’archivista che si occupa della conservazione e della riorganizzazione della memoria del soggetto. All’interno di questi settori, che dovranno prevedere, come si è accennato, un’area comune ed aree specifiche e speciali, con incidenze e intensità diversificate, dovrebbero svilupparsi le nuove “professionalità” che, basate sopra conoscenze teoriche uniformi, potrebbero acquisire quelle conoscenze e quelle capacità, anche sperimentali, che rappresentano l’elemento indispensabile per un corretto operare.
UBALDO POTI Dipartimento della funzione pubblica
Valorizzazione delle risorse umane e nuove prospettive della formazione nel settore pubblico
Devo esordire richiamando sia pur brevemente, perché ne ha già parlato il ministro Bassanini, il momento cruciale che la pubblica amministrazione sta vivendo, che è quello delle riforme in atto. Siamo in presenza di riforme radicali molto innovative e per la prima volta, io credo, c’è un disegno organico di riforma, disegno che vede la luce anche grazie alle ampie deleghe che il Parlamento ha dato al Governo in questo settore. Si stanno susseguendo una serie di interventi normativi che vanno a delineare una pubblica amministrazione nettamente diversa da quella che tradizionalmente conosciamo. La pubblica amministrazione oggi sta cambiando la sua missione istituzionale: i ministeri dovranno diventare amministrazioni deputate a dare indirizzi e a coordinare abbandonando le attività di gestione; gli enti locali dovranno anch’essi trasformare fortemente il loro ruolo, assumendo una serie di compiti nuovi trasformandosi da enti erogatori di servizi a enti propulsivi dello sviluppo locale. Queste trasformazioni epocali avranno ripercussioni a cascata sul funzionamento di tutte le altre amministrazioni. Oggi le leggi recenti aprono una serie di opportunità nuove. Non si potranno più invocare gli alibi dei vincoli per giustificare inefficienze e ritardi. Certo, ciò comporterà un impegno molto più gravoso soprattutto nel senso di sviluppare nuove conoscenze e nuove professionalità: il dirigente, per esempio, dovrà operare, secondo le nuove normative, con i poteri del datore di lavoro privato, e questo sia nella gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti, sia nell’organizzazione del proprio ufficio. Il salto è enorme se si pensa che, fino a qualche mese fa, i modelli organizzativi erano rigidi in quanto stabiliti per legge. Oggi la legge fissa solo i principi generalissimi. Pertanto il dirigente, in questo nuovo sistema, dovrà acquisire nuove professionalità e conoscenze e trasformarsi in manager. Dovrà assumere un atteggiamento che richiama la figura di “Giano bifronte”, immagine molto significativa anche per voi archivisti, nel senso che da un lato dovrà gestire il rapporto di lavoro con criteri privatistici, dall’altro sarà
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ancora tenuto a rispettare le regole di funzionamento e i principi generali fissati dalla legge. Il che non è facile. In questa fase riformatrice, la mancanza di un disegno forte e organico probabilmente porterebbe al fallimento o comunque provocherebbe dei ritardi che non possiamo permetterci. L’attuazione della riforma è una delle condizioni per il nostro ingresso in Europa. Il livello di efficienza della nostra pubblica amministrazione può rappresentare uno svantaggio o un vantaggio competitivo per le imprese e per i cittadini e quindi determinare una situazione che si ripercuote sui rapporti con gli altri paesi dell’Unione europea. Oggi l’Italia non si può più permettere una pubblica amministrazione inefficiente, legata a vecchie abitudini ed a standard di qualità non sempre ottimali. Per evitare ciò stiamo prefigurando programmi di formazione che, concepiti in base a criteri unitari e impostati su una visione strategica, definiscano le linee generali di indirizzo. Tra i punti qualificanti di questi programmi dovrebbero esserci l’innovazione amministrativa e i nuovi strumenti gestionali. Pensate al peso che assumerà nella pubblica amministrazione la gestione del personale in base a criteri di produttività oppure le cause di lavoro condotte davanti al giudice ordinario senza l’assistenza dell’Avvocatura. Si aprono dei terreni enormi caratterizzati da nuovi compiti e da nuove responsabilità. C’è un problema di aggiornamento tempestivo ma anche di reperimento di nuove professionalità, e uno dei temi di questa Conferenza, vale a dire la gestione corretta ed efficiente del flusso documentario e dell’archiviazione attraverso la creazione di un ufficio specifico, rappresenta un esempio emblematico. In particolare, l’introduzione delle nuove tecnologie ha un forte impatto sull’organizzazione stessa della pubblica amministrazione; i processi di automazione sono in grado di spezzare quei modelli, così ancora saldamente presenti nella realtà amministrativa italiana, che, basandosi sull’esistenza di compartimenti stagni, creano ostacoli e difficoltà alla circolazione delle informazioni e producono abbassamento dei livelli di efficienza. Pertanto, l’individuazione di risorse aggiuntive per programmi formativi concepiti in maniera unitaria e di vasto respiro che puntino alla creazione di nuove figure professionali è un obiettivo strategico sul quale noi stiamo concentrando la nostra azione. Prossimamente si darà l’avvio a due grossi programmi formativi che riguardano lo sviluppo locale, destinati quindi primariamente alle amministrazioni locali, e l’innovazione nella pubblica amministrazione. Questi interventi sono stati finanziati dal CIPE con una decisione lungimirante, secondo me, perché ha sottratto dei fondi a interventi strutturali per il Mezzogiorno per destinarli alla formazione. Questi programmi oggi consento-
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no di intervenire in tutto il Mezzogiorno con iniziative che vedono la partecipazione attiva e diretta delle amministrazioni locali attraverso accordi di programma che coinvolgono anche le amministrazioni centrali. E’ necessario creare le condizioni per veicolare iniziative e linee di formazione specifiche per nuove professioni quali quella archivistica di cui stiamo discutendo. E’ importante che in tale processo le amministrazioni locali svolgano un ruolo propositivo e per questo abbiamo chiesto a tutte le pubbliche amministrazioni di fare delle proposte concrete sull’innovazione per dar vita ad iniziative strutturate. Per quanto riguarda, allora, il tema che stiamo trattando, ho visto che il programma formativo è stato già concepito e definito; il secondo passo che il Ministero dei beni culturali deve compiere è quello di formulare la proposta in modo da poterla concretizzare, alla prima occasione possibile, con i programmi per l’utilizzo dei fondi strutturali e con quelli sull’innovazione amministrativa. Le risorse ci sono. Semmai il problema può essere costituito dal fatto che questi due grossi programmi sono destinati solo al Mezzogiorno e alle amministrazioni centrali. Non c’è dubbio, però, che possono costituire un momento di avvio notevole. Anche perché è chiaro che il decreto sul protocollo informatico, che vedrà la luce tra breve, va sostenuto con un programma formativo, altrimenti si rischia di avere l’impalcatura giuridica ma di essere privi delle figure professionali. Concludo richiamando la necessità di intervenire, attraverso una direttiva integrativa del Ministero, sul lavoro che stanno svolgendo l’ARAN e i sindacati per il rinnovo contrattuale: è qui che si devono indicare le nuove professionalità all’interno della riforma dell’ordinamento professionale che porterà al superamento delle qualifiche funzionali attraverso la creazione di grandi aree professionali. Il nodo da risolvere è quello dei costi perché questo sistema di aree, che consente uno sviluppo professionale personalizzato, deve essere compatibile con le risorse a disposizione. Le condizioni per avviare questo processo di trasformazione sono dunque: nuovo ordinamento, riconoscimento delle professionalità, risorse a disposizione, programmi formativi. Naturalmente c’è anche l’aspetto della sperimentazione e, a questo proposito, sono già in corso alcuni programmi. Ne ha parlato precedentemente il Ministro Bassanini, quando ha proposto il Dipartimento della funzione pubblica come l’istituzione sulla quale sperimentare l’applicazione e il funzionamento delle nuove strutture e dei nuovi strumenti di protocollazione e di archiviazione con il relativo programma di formazione. Chiudo con un messaggio di ottimismo, riconoscendo che la strada che stiamo seguendo insieme rappresenta sicuramente un fattore di razionalizzazione che avrà delle importanti e decisive ricadute sulla trasformazione e l’innovazione delle pubbliche amministrazioni nel loro complesso.
CATERINA ISABELLA Associazione nazionale archivistica italiana
La qualità nei servizi di archivio
Per definire cosa è la qualità occorre ricordare che i giudizi qualitativi sono soggettivi. La qualità è un argomento di moda, ma soffre di grave incomprensione dovuta ad una filosofia che la lega all’organizzazione scientifica del lavoro. Poiché per noi è importante il giudizio dell’utente si rende necessario passare dalla cultura del prodotto a quella del servizio. La qualità ha infatti sia il significato di caratteristica che quello di valore: per realizzare entrambi sono necessari piani e strategie. La qualità è nata con il mercato, un codice di Hammurabi testimonia già nel 2200 a.C. la necessità di tutelare, per esempio, il cittadino nelle situazioni di acquisto in cui vi era la presenza di prodotti difettosi; dobbiamo però attendere la seconda guerra mondiale e il miracolo economico giapponese per portare l’attenzione sul concetto di “qualità totale” e, quindi, sulla soddisfazione dell’utente. Perché trattiamo tale questione in questa specifica sezione dedicata alla professione? Perché la qualità richiede il contributo di tutti, non riguarda solo i nostri utenti ma la nostra responsabilità manageriale di cui poco, o nulla, apprendiamo nel nostro percorso formativo e lavorativo. Ed allora siccome il problema riguarda tutti in termini di valori, servizi pubblici e comportamenti sociali è necessario, in questa sede, affrontare alcune questioni legate a possibili applicazioni nei servizi archivistici delle norme ISO 9000, regole tecniche per la qualità e l’assicurazione della qualità nella conduzione aziendale. Quando si parla di “qualità”, parliamo di un “sistema qualità” cioè l’archivio per divenire un “sistema” necessita di alcuni aspetti fondamentali quali (ISO 9004-2): – la responsabilità della direzione (politica ed obiettivi per la qualità, organizzazione e responsabilità, riesame del sistema); – struttura del sistema qualità (cerchio della qualità del servizio); – personale e risorse (motivazione, addestramento, comunicazione, risorse);
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– interfaccia con l’utente (interazione e comunicazione con l’utente sul servizio, costi, disponibilità, ecc.). La concretizzazione dei suddetti aspetti trova la sua forza nella applicazione di alcuni principi più volte illustrati in altre sedi: il cambiamento culturale, la centralità dell’utente, l’impegno del management, il coinvolgimento del personale e la sua formazione, il miglioramento continuo, la prevenzione, controllo, valutazioni e certificazione. Ancor prima di proseguire è opportuno ribadire che è stata la Gran Bretagna il paese che ha svolto un ruolo di traino per la diffusione della qualità in Europa: a partire dal 1978 infatti viene applicata in questo paese una norma volontaria, il British Standard 5750 per la certificazione in vari settori merceologici. Lo sforzo europeo di creare una cultura della qualità, diffonderla e farla crescere nel tempo, fino a produrre un sistema coerente di principi e tecniche di Gestione totale della qualità, che potesse rivaleggiare con il sistema giapponese CWQC (Company Wide Quality Control), si è concretizzato nel 1987, quando l’ISO ha diffuso cinque regole tecniche, le ISO 9000, adottate attualmente da ben 120 nazioni in tutto il mondo. La Comunità Europea ha recepito queste norme emanando tramite il CEN (Comitato Europeo per la Normazione) la serie EN 29000; a loro volta gli enti nazionali normativi (tra cui l’italiano UNI), hanno inserito nel loro sistema queste regole che coprono l’intero ciclo produttivo e, mutatis mutandis, possono essere applicati anche agli enti che forniscono servizi. Proprio quest’ultimo, il servizio, definito come «risultato di attività», (ISO 8402) determinerà i prossimi anni in quelle economie avanzate che finora erano orientate ad ottenere il profitto abbassando il know how dei servizi. Tra i vari problemi che hanno rallentato lo sviluppo dei servizi in modo adeguato, nonché l’approfondimento del tema «qualità nei servizi», in questa sede, si ricordano: il sistema formativo scolastico impostato sul modello industriale e una cultura prevalentemente “hard”, fatta di quantità e tangibilità. Questi due punti, presenti anche nella formazione archivistica, si allontanano dalla ricerca della comunicazione, imprenditorialità e sviluppo della qualità umana come fattori essenziali nella gestione della qualità nei servizi. Anche per gli archivi “il servizio è tutto” perché l’archivio in grado di offrire un servizio eccellente per qualità e costi è una garanzia per l’applicazione della Carta della qualità nei servizi archivistici alla quale accennerò in seguito. Anche la nostra professione deve essere orientata al servizio quale nuova identità lavorativa centrata su strutture individuali attraverso teorie e
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tecniche di certificazione. E forse anche noi valuteremo il servizio archivistico come modo di essere, come lavoro produttivo, come insieme di benefici, come metodo, comportamento umano e come processo. Nell’ambito della nostra professione è necessario elaborare, all’interno del nostro dominio, tecniche di gestione, misurazione e valutazione idonee alla esigenze dei servizi archivistici, verso un nuovo management archivistico che favorisca l’incontro tra i documenti, l’organizzazione e l’utente (negli archivi correnti e di deposito) e tra i documenti e gli utenti (sugli archivi storici) con una funzione di interfaccia da parte dell’archivio. Mi soffermerò in particolare su alcune domande che mi sono posta, in quanto archivista, nel corso della mia esperienza rapportata all’applicazione delle ISO 9000: è possibile dimostrare il valore di un archivio? quali misure di rendimento possono usare gli archivi? la misurazione e la valutazione forse danno la soluzione per la gestione della qualità? La risposta non è facile in quanto a monte occorreva avviare un’analisi critica basata su alcuni imperativi, quali passare da un approccio quantitativo (basato su misure uniche) ad un approccio qualitativo (basato su una molteplicità di fattori) e distruggere alcuni dogmi del passato per la valutazione della gestione documentale. Inoltre alcune misure tradizionali sono ormai vanificate dall’emergere dei sistemi documentari elettronici. In altre sedi ho già illustrato le variabili possibili per la misurazione del rendimento in un archivio, anzi il mio invito è quello di ricreare e avviare sempre nuovi confronti su questi temi importanti per l’organizzazione archivistica. Mi preme, però, sottolineare le probabili difficoltà che potremo incontrare nel comparare tra archivi diversi l’applicazione degli standard ISO e le misurazioni: le riserve degli archivisti; le variabilità nelle caratteristiche dell’organizzazione (anche se i servizi sono simili); difficoltà a definire indicatori di rendimento comuni e significativi; definizione condivisa di terminologia; interpretazione dei risultati. La nostra professionalità deve consentire di aprire gli archivi ad una cultura gestionale differenziata sia in funzione della tipologia della struttura archivistica, che soprattutto nell’ottica dell’archivio come un servizio e spostare l’interesse degli studiosi verso una “archivistica gestionale”. Il management archivistico deve essere improntato come “sistema” (dall’archivio storico all’archivio corrente) in cui siano concatenati quattro ambiti: le risorse utilizzate, i servizi resi, l’utenza reale, l’utenza potenziale. In particolare, intendo accennare velocemente al lavoro scaturito da queste riflessioni, che si è concretizzato nel 1997/1998 nella elaborazione della Carta della qualità nei servizi archivistici da parte di un gruppo di lavo-
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ro ANAI/Ministero, ormai nota alla comunità archivistica. La Carta è tra le iniziative di riforma che si ispirano alla legge 241/90 ed è un completamento della legge stessa poiché estende i principi anche all’attività erogativa. La Carta che abbiamo predisposto per le nostre strutture, nell’adottare il binomio servizio/qualità, tiene conto di tutte le esperienze che in tal senso sono state realizzate all’estero, nonché di tutti gli atti normativi italiani (Cassese, direttiva Ciampi, ecc.). I principi fondamentali e gli strumenti a cui ci si è ispirati hanno la finalità di migliorare i servizi archivistici attraverso un nuovo contatto con l’utenza esterna/interna. La peculiarità di tale Carta è la forza della tradizione archivistica italiana basata su una specifica metodologia che a sua volta è riferita alla nostra cultura giuridica e amministrativa. A questo si aggiuge che nel nostro paese gli strumenti di controllo per la formazione e la gestione degli archivi, che hanno un fondamento nella pratica archivistica nazionale, sono di notevole qualità. L’adesione e la condivisione della Carta comporta: l’impegno a rispettarne i principi informativi, lo sviluppo di strutture per la verifica ed il miglioramento continuo del servizio, l’applicazione di standard in armonia con la legislazione archivistica italiana, l’addestramento periodico del personale. Queste riflessioni hanno anche lo scopo di aggiungere alla nostra tradizione professionale (basata in genere sul mantenimento) nuove competenze e abilità che evolvono con lo studio e l’esperienza e contribuiscono a costruire l’effettivo ruolo esercitato. Quale è oggi l’ente abilitato a formare su tali questioni gli archivisti, o meglio a formare i formatori, è una riflessione che lascio a questa platea ed alle istituzioni preposte, sottolineando che il cerchio della formazione può essere allargato anche ad enti ed associazioni di natura privata da legittimare a tale compito.
TAVOLA ROTONDA Il mercato del lavoro e la formazione
GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO Università degli studi di Padova
Alla presentazione della proposta di regolamentazione per il settore dei “liberi professionisti” (requisiti scientifici, rapporti con la committenza, tariffe), che si pubblica in appendice1, vorrei aggiungere qualche osservazione generale che inserisca tale proposta nel contesto del dibattito oggetto di questa tavola rotonda, dedicata alle vecchie e nuove professioni e alla formazione degli archivisti. Si è verificato negli ultimi decenni uno scollamento profondo tra la figura dell’archivista di Stato e quella dell’archivista tout court impiegato negli uffici statali e negli enti pubblici: il primo, cui erano richiesti la laurea, il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica e una preparazione specifica verificata tramite un esame di concorso con materie specifiche e selettive, è inquadrato nei ruoli direttivi e svolge spesso un’attività di ricerca di livello elevato, riconosciuta e apprezzata dal mondo scientifico e amministrativo; il secondo, per il quale è richiesto – salvo eccezioni – il diploma di scuola media inferiore e solo nei casi previsti dall’art. 31 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, è un semplice impiegato d’ordine, solitamente poco ascoltato dai vertici decisionali dell’ufficio o ente d’appartenenza, spesso emarginato dalla struttura organizzativa in cui è inserito, in poche parole la triste e grigia figura tanto radicata nell’immaginario collettivo. La situazione di abbandono degli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni è stata ripetutamente ed energicamente denunciata dagli archivisti di Stato, impossibilitati però, per carenze umane e finanziarie, oltre che normative, a fronteggiare in modo adeguato il problema. La questione, la cui rilevanza può essere evidenziata dal semplice dato numerico fornito dalla rilevazione di Alberto Mortara2, non è stata però mai pienaIl documento, nelle sue successive stesure, è stato diffuso via Internet (sito dell’Università degli studi di Padova) ed è stato pubblicato, ma omettendo le note a pie’ di pagina, su «ANAI Notizie», V [ma in effetti VI], (1998), 2-3, pp. 24-36. 2 A. MORTARA, Gli enti pubblici italiani, Milano 1970. 1
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mente compresa dal potere politico, che ha scoperto il pianeta archivi solo di recente e forse in seguito alle innovative disposizioni, che si sono succedute incalzanti a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal senso assolutamente rincuoranti e stimolanti sono state, nell’ambito di questa Conferenza, le parole del ministro Bassanini a proposito della centralità degli archivi nella pubblica amministrazione e del ruolo strategico della formazione per la realizzazione del tanto auspicato processo di modernizzazione e di snellimento della medesima. Quanto alla formazione delle nuove leve e all’aggiornamento continuo di chi già opera nelle pubbliche amministrazioni, risulta confermata, una volta di più, l’inadeguatezza dell’attuale sistema formativo per gli archivisti della pubblica amministrazione: inadeguatezza che diventa ancor più evidente, se si tiene presente che perfino i percorsi formativi previsti per le élites archivistiche, cioè per gli archivisti di Stato, sono stati – giustamente – ritenuti inadeguati da esperti autorevoli del settore, quali Elio Lodolini e Antonio Romiti3. Sulla necessità che gli archivisti (tutti gli archivisti, è bene precisare) abbiano una duplice preparazione (storica e giuridica) concordano tutti e da molto tempo4. Non esiste però una facoltà universitaria o una struttura di istruzione superiore che sia in grado di preparare archivisti finiti. Sul fallimento delle lauree in beni culturali, che, nonostante la presenza di indirizzi specifici, si sono rivelati non professionalizzanti, si è pronunciato anni fa Antonio Romiti, che anche in questa sede ha ribadito il suo pensiero, frutto – si badi bene – di esperienza diretta. Sull’esigenza poi di ridisegnare le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, annesse agli Archivi di Stato, si sono espressi ripetutamente in molti, ma nulla trapela dal Ministero competente, neppure in questa occasione, circa il ventilato progetto di riforma. A fronte di tali inadeguatezze, è aumentata l’offerta formativa da parte di altri soggetti, offerta non sempre qualificata, talvolta però estremamente sti3 Si deve a Elio Lodolini una rassegna della bibliografia sull’argomento (Saggio di bibliografia italiana sulla formazione degli archivisti, in Studi in onore di Arnaldo D’Addario, a cura di L. BORGIA, F. DE LUCA, P. VITI, R. M. ZACCARIA, I, Lecce 1995, pp. 109-118 ristampato con nota di rettifica degli errori inseriti in sede redazionale su «Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», n. s., X (1996), pp. 169-184). Il Lodolini in più sedi lamenta una carenza di adeguata formazione e preparazione per gli archivisti di Stato, che - come abbiamo già rimarcato - sono ai vertici della professionalità nel settore. Cfr. anche A. ROMITI, Archivi, Archivisti e Università, in «Archivio storico italiano», CXLV (1987), pp. 651-675. 4 Si vedano in proposito gli interventi di Giorgio Cencetti, in particolare i tre saggi Archivi e scuole d’archivio dal 1765 al 1911. I precedenti storici e legislativi di un discusso problema; Il problema delle scuole d’archivio; La preparazione dell’archivista, raccolti in G. CENCETTI, Scritti archivistici, Roma 1970, pp.73-102, 103-134, 135-168.
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molante e innovativa, quasi mai riconosciuta sul piano della professionalizzazione, stante l’attuale sistema del valore giuridico del titolo di studio. Per contro la presenza di persone qualificate e adeguatamente preparate e il mancato assorbimento di tali potenzialità umane nei ranghi delle pubbliche amministrazioni, specie nel settore – peraltro carente – degli archivi in formazione, abbinati a necessità reali di disporre di archivi ordinati e bene organizzati, specie in concomitanza con le accresciute esigenze derivanti dalla richiesta di trasparenza amministrativa e di efficienza della pubblica amministrazione, ha creato un mercato del lavoro, per il quale manca qualsiasi tipo di regolamentazione. Va precisato innanzi tutto che la professione di archivista non è tra quelle regolamentate; non esiste ordine professionale, manca una normativa specifica che fissi i requisiti minimali degli operatori (curriculum formativo, esperienze lavorative, strutture organizzative, copertura finanziaria e assicurativa). I rapporti fra archivista “libero professionista” e committente sono estremamente delicati e possono registrare inadempienze e scorrettezze da entrambe le parti. La proposta di regolamentazione che presento in questa sede è stata elaborata da me con la collaborazione attiva di una serie di persone, che hanno partecipato a riunioni e discussioni, effettuato ricerche di materiali, letto e verificato testi, fornito consigli e idee, proposto problemi generali ed esperienze personali5. È inoltre corredata da uno scritto di Leonardo Granata, presidente dell’Associazione culturale “Scripta” di Padova, intitolato Libera professione: alcune riflessioni sugli aspetti normativi, che evidenzia altri aspetti del problema, primo fra tutti la dispersione e la mancata utilizzazione di personale qualificato, che, in assenza di certezze, sceglie altre occupazioni. Il testo in una prima stesura è stato diffuso nel mondo degli archivisti, ha ricevuto e talvolta recepito osservazioni, obiezioni e aggiunte. Inoltre l’assemblea nazionale ANAI del 13 dicembre 1997 ha deliberato che il testo fosse esaminato e discusso da un’apposita commissione6 e, in seguito, accolto e fatto proprio dall’Associazione stessa. Va precisato che si tratta di una proposta: altro non può essere perché, non esistendo ordine professionale, non può assumere quel carattere impositivo e vincolante proprio dei tariffari fissati per le prestazioni dei liberi professionisti. Ritengo però importante aver iniziato ad elaborare una definizio5 6
Sono ricordati nel testo della proposta. La cui composizione è indicata nel testo della proposta.
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ne tecnica del lavoro dell’archivista, che può costituire la base di partenza per redigere un codice deontologico, energicamente richiesto da più parti, anche in sede normativa7. Nel consegnare questo documento alla discussione quanto più possibile allargata del mondo archivistico, con la speranza che il confronto sull’argomento specifico dei lavori archivistici possa aiutarci a riflettere sul nostro operare e a stabilire rapporti corretti con la committenza, vorrei richiamare un’osservazione di Leonardo Granata. Per realizzare strumenti archivistici di alto livello scientifico non ci si può affidare a professionisti improvvisati o a dilettanti, viceversa «sono necessari operatori altamente qualificati e disposti ad aggiornarsi, ma soprattutto motivati e certi nel tempo della validità della scelta professionale fatta, che per essere realmente tale deve potersi basare su di un lavoro svolto a tempo pieno e con prospettive di durata e continuità». Solo garantendo un riconoscimento adeguato alla professione dell’archivista, sia esso dipendente pubblico o libero professionista, si potrà disegnare un piano articolato di tutela del nostro patrimonio documentario. Tra coloro che agiscono come “liberi professionisti”8 nel mondo della conservazione, della cura e della valorizzazione degli archivi è sempre più avvertita l’esigenza di fermarsi a riflettere sul proprio lavoro, sulle regole scientifiche e deontologiche, senza le quali non è possibile ottenere credibilità e rispetto dalla comunità degli studiosi e autorevolezza nei confronti dei committenti9. Proprio un increscioso episodio di prevaricazione da parte di un committente nei confronti di due archivisti mi ha definitivamente convinta a promuovere un dibattito tra chi opera nel settore degli archivi. Al termine di un itinerario di incontri, discussioni e scambi di opinioni è nato, in forma di proposta (perché altro giuridicamente non può essere), magari provocatoria, questo testo che vuole essere non un arido listino prezzi, ma un’analisi delle diverse forme in cui si può esplicare l’attività archivistica, delle procedure scientifiche che si devono seguire per arrivare a un determinato risultato, dei 7 Si ricordi che anche le leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 auspicano la redazione di codici deontologici per chi si accosta agli archivi per finalità di ricerca, quindi non solo utenti, ma anche professionisti addetti alla conservazione della memoria. Sulla esigenza di controllo della qualità dei servizi, oltre a quanto ricordato nel testo della proposta, vedi l’intervento di Caterina Isabella, alle pp. 189-192. 8 Inserisco l’espressione liberi professionisti tra virgolette per segnalare l’impossibilità di parlare in senso stretto di libera professione in un settore nel quale non esiste un ordine professionale (si veda in proposito la riflessione di Leonardo Granata in calce alla mia proposta). 9 Spunti per una riflessione si trovano in ANAI - SEZIONE LOMBARDIA, Archivi storici e libera professione in Lombardia (Giornata di studio: Milano 1° giugno 1993), in «Archivi per la storia», VII (1994), 2, pp. 73-156.
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rapporti che si instaurano con altri soggetti interessati, con ruoli però ben differenti da quello archivistico, alla realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione degli archivi, dei reciproci diritti e doveri tra committenza e professionisti, della giusta remunerazione e della tutela della professionalità e del lavoro degli archivisti. L’episodio in questione ha portato alla ribalta soprattutto il problema della tutela del lavoro degli archivisti. La rivendicazione della paternità intellettuale dei prodotti archivistici diventa molto difficoltosa nei casi in cui il lavoro non abbia uno sbocco a stampa, in quanto non si hanno normative analoghe a quelle che tutelano l’autore di un libro10: tra le finalità di questa proposta c’è quindi anche il tentativo di fornire sia al committente sia all’archivista gli strumenti per il giusto riconoscimento dei ruoli e delle competenze. Si intende inoltre affrontare lo spinoso problema della libertà di ricerca dell’archivista, che, sia pure fondata costituzionalmente (art. 33), viene talvolta misconosciuta non solo dal committente esterno al mondo scientifico, ma anche dal ricercatore di professione che spinge per ottenere strumenti archivistici non avalutativi11, ma funzionali alle sue esigenze. Dalla rassegna che segue dovrebbe scaturire quindi anche una guida deontologica per l’archivista, che si impegna a fornire prodotti di qualità, attestati su standard accettati e condivisi dalla comunità scientifica internazionale o, per lo meno, nazionale12. Indirettamente tale guida può costituire una garanzia per il committente stesso, travolto spesso da preventivi assai disparati, dai quali non emergono la reale qualità del lavoro promesso e, di Legge 22 aprile 1941, n. 633 «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e modifiche apportate dal d. l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1997, n. 30; legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», art. 17 «Durata di protezione del diritto d’autore». Del resto poi, nonostante l’esistenza di specifiche norme che tutelano gli autori, si verificano episodi di grave scorrettezza: basti ricordare il recente caso di cui fu protagonista proprio un archivista di Stato, giustamente stigmatizzato da I. ZANNI ROSIELLO, Come non si scrive un manuale, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LI (1991), 2-3, pp. 373-385. 11 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1983, p. 194 parla di avalutatività riferendosi espressamente all’introduzione all’inventario, ma l’atteggiamento deve improntare tutta l’attività dell’archivista, che, anche quando compie un lavoro di selezione della memoria e quindi di valutazione critica dei documenti (ID., Le fonti archivistiche…, cit., pp. 48-52), non deve farsi influenzare dalle esigenze specifiche delle differenti discipline e professionalità che utilizzano gli archivi come fonti. 12 In merito vorrei rispondere all’obiezione di una collega, archivista di Stato, che mi ha fatto presente come a volte chi lavora in un progetto coordinato di schedatura ed è «tenuto solo a fornire le schede, peraltro già determinate, magari all’interno di un preciso applicativo informatico, non ha ancora sviluppato una professionalità sicura e un’autonomia di lavoro», in 10
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conseguenza, le ragioni di una richiesta economica più o meno elevata. Quante volte un Comune è convinto di aver fatto un affare assegnando il lavoro a chi gli prometteva, al pari - almeno in apparenza - di qualcun altro, un inventario e poi si è ritrovato al massimo con una spolveratura, un ricondizionamento dei pezzi e un elenchino misero del tutto privo dei requisiti scientifici minimali? Con questa descrizione analitica dei possibili lavori archivistici, spiegata con rigore tecnico, ma con linguaggio chiaro e soprattutto “con una mano sulla coscienza”, i committenti dovrebbero essere in grado di valutare facilmente i preventivi e di effettuare in modo agevole e inequivocabile i collaudi13. Nell’epoca dell’autocertificazione di qualità, cui le industrie serie ci hanno abituato14, gli archivisti, che da sempre hanno rivendicato il ruolo di custodi della memoria autentica della società, non potevano sottrarsi a questa prova di serietà professionale e di revisione delle caratteristiche minimali del proprio lavoro15. La mia iniziativa, che è nata in maniera molto estemporanea nell’ambito del Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Padova, nel quale lavoro come ricercatore di archivistica, è stata in seguito incoraggiata dall’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) in sede nazionale e sostenuta dall’ANAI - Sezione Veneto16; ha ricevuto l’appoggio di molti colleghi quanto non è in grado di affrontare le diverse fasi del lavoro; di conseguenza, sempre secondo la collega, in questo caso sarebbe impossibile applicare le tariffe qui presentate. In merito vanno fatte due precisazioni. La prima che anche il puro lavoro di rilevazione e immissione di dati necessita di conoscenze archivistiche salde e contribuisce all’affinamento dello strumento informatico. La seconda che in questa sede si parla non di forza lavoro alle dipendenze di qualcuno, ma di professionisti, in grado di assumersi la responsabilità del loro lavoro dalla fase della progettazione alla fase della conclusione, che operano in piena autonomia scientifica e che ricevono le commesse proprio perché sono in grado di autogestirsi. Le tariffe per chi è inserito in un progetto gestito da organi ministeriali meritano una trattazione a parte. 13 Il collaudo diventa essenziale nel contesto generale del discorso e non solo perché non esiste ordine professionale: difatti non si tratta di approvare una volta per tutte, secondo la logica degli albi professionali, la persona, ma di verificare volta per volta che il lavoro sia compiuto a regola d’arte. 14 Sulla sostanziale differenza tra autocertificazione e certificazione di un’autorità esterna R. SCORTEGAGNA, La ricerca della qualità attraverso l’organizzazione dell’archivio, in L’archivio nell’organizzazione d’impresa. Atti del convegno (Venezia-Mestre, 29-30 ottobre 1992), a cura di G. BONFIGLIO DOSIO, Venezia 1993, pp. 29-40. 15 Da tempo nel mondo archivistico si è incominciato a parlare di controllo della qualità dei servizi documentari e recentemente l’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI) ha costituito un gruppo di lavoro sulle ISO 9000-ISO 9004 con lo scopo di redigere una carta e un manuale sulla qualità dei servizi d’archivio. 16 La Sezione l’ha formalmente appoggiata nell’assemblea straordinaria svoltasi a Rovigo il 27 giugno 1997 (Archivio della Sezione, Verbale).
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del mondo archivistico e dei vertici accademici dell’Ateneo patavino. Le riflessioni e le proposte che qui presento, lungi dall’essere un punto d’arrivo, intendono essere una base di discussione e di affinamento per chi opera nel settore. Quanto all’indicazione del compenso, fissata dopo continui e serrati confronti con colleghi ed amici, si precisa che non può avere alcuna fisionomia vincolistica: difatti, non promanando da alcun ordine professionale, inesistente per gli archivisti, non ha le ricadute giuridiche previste per questo tipo di associazioni. Può però costituire un punto di riferimento significativo, perché scaturito da un consenso allargato, elemento di estremo significato politico e civile nel contesto in cui stiamo vivendo, e nato all’interno di ambienti indiscutibilmente qualificati sul piano professionale, quali l’ANAI, l’Università degli studi di Padova e la cattedra di Archivistica dell’Università degli studi di Udine. Rispondo preliminarmente alle obiezioni che potrebbero avanzare taluni colleghi dipendenti dagli istituti di conservazione archivistica circa la consistenza dei compensi. Ad un’analisi sommaria, i compensi suggeriti potrebbero sembrare di molto superiori agli stipendi medi di un dipendente; va precisato in merito che, a differenza dello stipendio di un dipendente (periodicamente sicuro, netto da imposte, garante di un trattamento pensionistico al termine del ciclo lavorativo, di un’indennità di buona uscita di fine rapporto e di copertura assicurativa), il compenso del lavoro indipendente, che tra l’altro può non essere continuativo, è strettamente connesso all’effettivo svolgimento dell’incarico, è corrisposto al termine dei lavori e pertanto comporta un’anticipazione di liquidità per la sussistenza e per l’acquisizione di strumentazione, è lordo (e attualmente il carico fiscale si aggira sul 53%, il che significa che al lavoratore rimane il 47% di quanto percepito), non garantisce copertura assicurativa e trattamento pensionistico, ai quali chi lavora deve provvedere in via almeno parzialmente privatistica. Per la determinazione del compenso si è preferito optare per un criterio il più possibile oggettivo, scartando, se non in alcuni casi inevitabili, il riferimento al tempo impiegato: ci è parsa una forma di correttezza in più nei confronti del committente, che può avere un riscontro oggettivo del lavoro del professionista. In certi casi si è indicato un minimo e un massimo perché sia possibile fissare il compenso in modo strettamente connesso alle variabili condizioni del materiale da trattare. Stessa possibilità di contrattazione, legata alle caratteristiche di ciascuna situazione, rimane nei casi in cui si è preferito indicare solo il compenso minimo. Si è molto dibattuto sulla questione della pubblicazione a stampa di taluni lavori archivistici: prescindendo dalla constatazione che tale abitudine si è diffusa, almeno per alcune tipologie (inventari e guide soprattutto) e per
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alcune aree, solo negli ultimi anni, si è precisato che essa è obiettivo da perseguire il più possibile, in quanto contribuisce a diffondere conoscenze e consente confronti e panoramiche anche a distanza. Ci si è chiesti se la pubblicazione a stampa può influire sulla determinazione del compenso e in che modo. Tradizionalmente, specie per le tipologie che prima di altre sono state date alle stampe (in sostanza le edizioni di fonti e i regesti), i committenti hanno calcolato che la pubblicazione costituisse già di per sé una forma di compenso e che consentisse di conseguenza una decurtazione della ricompensa. Viceversa è bene precisare che quando un archivista cura la pubblicazione del suo lavoro compie uno sforzo aggiuntivo, anche in termini di revisione critica del proprio operato, oltre che di dispendio di tempo: tutto questo va adeguatamente riconosciuto e ricompensato. Inoltre, poiché la pubblicazione di un lavoro archivistico può anche costituire un titolo per il suo esecutore, deve comunque essere sempre tutelata la paternità scientifica dell’archivista, al quale va garantita la possibilità di poter stampare il proprio prodotto intellettuale in forma autonoma o presso sede diversa dal committente. Le voci relative alle differenti tipologie di lavori archivistici sono state disposte in ordine alfabetico, preferito per la sua asetticità e immediatezza ad altre forme di sistemazione, ad esempio quella – peraltro esaminata – di riferimento alle fasi di vita di un archivio (corrente, di deposito, storico), in seguito scartata perché molte operazioni si sono rivelate comuni alle tre fasi. Un accenno all’interno di ciascuna voce indicherà a quale fase ci si riferisce: in mancanza di esplicite dichiarazioni si intende che il lavoro è di carattere generale e/o comune. Ogni voce è stata concepita come autonoma e a sé stante: le citazioni bibliografiche, ad esempio, sono sempre complete, anche se compaiono in altre voci. Le analogie o differenze con altre tipologie di lavori archivistici è evidenziata dal rinvio esplicito ad esse. Nonostante le richieste di alcune persone, ho preferito non approfondire in questa sede il tema dei contratti e dei capitolati (e della relativa modulistica). Lancio in proposito un invito alla collaborazione per chi pensa di poter contribuire con un intervento qualificato sull’argomento. La stesura della proposta è responsabilità mia, ma vi hanno collaborato attivamente una serie di persone, che hanno partecipato a riunioni, effettuato ricerche di materiali, verificato testi, fornito consigli e idee, proposto problemi generali ed esperienze personali, belle o brutte. Il testo di questa proposta è stato diffuso nel mondo degli archivisti, ha ricevuto e talvolta recepito osservazioni e obiezioni; inoltre è stato letto, analizzato, discusso e accolto da un gruppo di lavoro ANAI.
GIULIANA COSTANTINI Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
La figura dell’archivista “mezzemaniche” occhiali e aspetto triste, sembra ormai finalmente lontana anni-luce dall’odierno gestore d’archivio, più vicino a un tecnico dell’informazione, che non ad un semplice impiegato senza troppe ambizioni. Eppure, chi lavora nel settore della documentazione sa quanto la strada da percorrere per arrivare a motivare veramente il personale degli archivi sia ancora in salita. Questo perché, tradizionalmente, essere assegnato all’archivio ha significato per decenni l’affidamento di mansioni secondarie quasi avulse dalla realtà di un’organizzazione e, comunque, ritenute del tutto prive di un proprio significato. La collocazione fisica del personale ha fatto il resto: gli archivi erano e sono spesso anche oggi purtroppo, dislocati o nel sottosuolo o nel sottotetto. Collocazioni “ottimali” per le carte, che infatti sono andate distrutte in grande quantità, e per le persone, che in locali assai raramente climatizzati, hanno finito con il trovarsi ad operare in condizioni difficili sia per l’areazione, che per la temperatura. Negli ultimi anni, dicevamo, il panorama sta cambiando e le nuove tecnologie ci consentono diverse visioni nella gestione della documentazione, che sempre più diviene una realtà virtuale, consultabile da distanze impensate. Non sono però virtuali gli operatori d’archivio, che sostanzialmente, possono entrare attualmente in crisi, per sopravvenuta inadeguatezza, trovandosi ad operare con strumenti nuovi e spesso, per persone non più giovanissime, molto lontani dal modo consueto di procedere. Importantissima, anzi essenziale, la formazione: una formazione che insegni a fare, motivando, e che, sempre più, deve essere inquadrata in uno scenario internazionale. Nella pubblica amministrazione in particolare, i dirigenti per primi devo-
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Giuliana Costantini
no saper comprendere l’importanza degli archivisti come gestori di flussi informativi cartacei e non, e rivalutare mansioni alle quali si sta finalmente riconoscendo il giusto valore, all’interno di una organizzazione. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, impegnata a reclutare e a formare i dirigenti pubblici, non a caso del resto, ha organizzato nell’ambito del primo corso-concorso di accesso alla dirigenza pubblica, un breve stage presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, dedicato alla documentazione. I neo dirigenti per primi infatti saranno chiamati, avendo ben presente la rilevanza del settore, a valorizzarne le risorse, con particolare riguardo anche a quelle umane. Ci si augura infatti che anche nel settore pubblico, così come peraltro sta avvenendo nel privato, quella dell’operatore d’archivio possa diventare una figura a livello ben più elevato di quello odierno, con sbocchi professionali notevoli; una figura, cioè, atta a rispondere alle esigenze di una società che vede, giustamente, nell’informazione un diritto per tutti i cittadini e un mezzo essenziale per migliorare i rapporti fra pubblica amministrazione e utenti, nell’ottica della miglior qualità del servizio e quindi nella maggior soddisfazione dei bisogni.
DOMENICA PORCARO MASSAFRA Soprintendenza archivistica per la Puglia
Io vorrei partire dalla formazione professionale degli archivisti per arrivare al mercato del lavoro e non viceversa, come invece propone il titolo della Tavola rotonda. I motivi di tale scelta dovrebbero risultare chiari da quanto dirò fra poco. In primo luogo mi pare opportuno precisare che limiterò il mio intervento ad un settore ben specifico degli archivi e cioè a quello degli archivi non statali, con particolare ma non esclusivo riguardo agli archivi degli enti pubblici, per l’esperienza che mi trovo ad aver maturato in oltre venti anni di direzione di una soprintendenza archivistica. Mi torna utile affrontare il problema della formazione professionale degli archivisti distinguendo tre categorie: quella degli impiegati degli enti che lavorano, a vario titolo, in vari ambiti e con diversi profili professionali, nel settore degli archivi; quella degli operatori archivistici, veri e propri liberi professionisti, che prestano la loro opera con contratti di vario tipo presso istituzioni pubbliche per la realizzazione di lavori archivistici, in genere qualificati o di qualche complessità tecnica e, infine, quella dei giovani forniti di titoli di studio specifici (diploma rilasciato dalle scuole annesse agli Archivi di Stato o da altre equiparate, diploma universitario in beni culturali, laurea in beni culturali), ma non ancora occupati. Mentre la formazione dei primi, e cioè di coloro che già lavorano negli enti, è generalmente scarsa e a volte addirittura inesistente, quella dei giovani non occupati, ma specializzati, è quasi sempre di buon livello. Quella, infine, degli operatori professionisti è decisamente di grado elevato fino a diventare in qualche non raro caso addirittura eccellente. Da questa prima considerazione risulta chiaro che se la preparazione tecnica delle ultime due categorie può ritenersi buona o addirittura elevata, ciò dipende, da un lato, dalle università e dalle scuole di formazione o di specializzazione che a vari livelli riescono a fornire quasi sempre una buona formazione di base, dall’altra, dal mercato del lavoro, senza dubbio asfittico,
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Domenica Porcaro Massafra
che spinge i giovani a qualificarsi sempre di più per trovare occupazione. Non sono pochi, infatti, quelli che investono tempo e risorse considerevoli pur di conseguire, anche all’estero, titoli di alta specializzazione e che si adattano a lavorare, spesso gratuitamente, per acquisire, attraverso la pratica esperienza, quella professionalità che occorre alla Pubblica Amministrazione ma di cui la stessa non dispone al suo interno per la perenne incapacità di addestrare ed aggiornare il suo personale. Premesso, dunque, che il mercato del lavoro nel settore degli archivi è, specialmente nel Mezzogiorno, in buona parte dipendente dalla mancanza di professionalità degli impiegati in servizio e che qualche non lieve spiraglio per l’occupazione si apre per i giovani proprio dalla inidoneità dei primi a svolgere in maniera sufficiente i compiti loro affidati, mi sembra utile soffermarmi brevemente sulle cause che hanno determinato questa diffusa “incompetenza” del personale che gestisce gli archivi, il quale, è bene sottolinearlo, solo in minima parte è stato assunto negli ultimi tempi con concorsi appositamente banditi e meno che mai è stato adibito a questo settore per qualche specifica competenza. Nel corso dell’attività di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici della Regione Puglia ho avuto modo di constatare, specie nell’ultimo decennio, che anche i servizi archivistici essenziali, quali ad esempio la protocollazione e la classificazione della corrispondenza, vengono sempre più spesso affidati ad impiegati in servizio con qualifiche non specifiche (appartenenti quasi sempre al IV o al V livello funzionale) che vanno via via sostituendo i vecchi ma capaci archivisti protocollisti. Non esiste ormai più un archivio corrente. Al suo posto si sono venuti a creare tanti archivi correnti quanti sono i settori, i servizi, gli uffici in cui è organizzato l’ente; archivi, che potremmo chiamare divisionali, che vengono gestiti, sempre più spesso, da ciascun responsabile dei vari settori e servizi. A volte non esiste neppure più un protocollo generale e la corrispondenza, in arrivo e in partenza, viene in qualche caso addirittura preselezionata ai fini della protocollazione in ragione della sua presunta o contingente importanza. Non esiste nemmeno più un archivio di deposito generale ove possano confluire in maniera ordinata e programmata gli atti non più in corso di trattazione. Sembra perfino inutile sottolineare quali e quante conseguenze derivino da tale disordinata e spesso caotica gestione degli archivi degli enti pubblici che, a quanto mi risulta, non è dissimile da quella di molti uffici statali. Lo stesso discorso vale per l’archivio storico il quale, ove non sia stato depositato preso l’Archivio di Stato competente per territorio, viene affidato, nel migliore dei casi, al responsabile della biblioteca locale, anch’egli raramente in possesso di competenze tecniche specifiche.
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Risulta evidente, allora, che il personale che gestisce gli archivi non solo non conosce i criteri metodologici per la loro gestione e conservazione, ma nemmeno le norme tecniche e giuridiche per garantire gli interessi dell’Amministrazione e i diritti degli utenti. La formazione di questo personale viene assicurata più dalla prassi e dall’esperienza maturata sul campo che dalla conoscenza del metodo e delle leggi. La consulenza tecnica e l’affiancamento che gli ispettori delle Soprintendenze archivistiche prestano nelle più varie occasioni costituiscono molto spesso l’unica guida per un personale che si succede o si alterna, spesso a ritmo incessante, nelle funzioni. Una recente esperienza maturata in Puglia conferma quanto ho appena detto. Per venire incontro alle pressanti richieste degli addetti agli archivi degli enti pubblici pugliesi, la Soprintendenza archivistica di Bari, in collaborazione con la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bari (che ha attivato da qualche anno un corso di diploma per operatori in beni culturali) e con l’Archivio di Stato di Bari ha organizzato un seminario di aggiornamento professionale dal sollecitante titolo «Per un sistema di qualità dei servizi archivistici». Nei quattro moduli in cui il seminario è stato strutturato si è cercato di fornire una panoramica delle norme emanate nell’ultimo decennio che hanno interessato in vario modo gli archivi, dalle leggi sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulla tutela del trattamento dei dati personali a quelle in materia di documenti elettronici, di sicurezza sui luoghi di lavoro e antincendio e così via. Mentre si riteneva scontata la conoscenza, almeno nelle loro linee generali, di queste norme da parte di coloro che hanno partecipato al seminario, si è dovuto constatare che quasi tutti avevano di queste stesse leggi informazioni generiche e parziali, se non addirittura confuse. Il dato, non confortante, è stato confermato da un recente monitoraggio effettuato dalla Prefettura di Bari sull’applicazione, da parte degli uffici statali e degli enti pubblici della provincia, delle norme sulla cosiddetta semplificazione amministrativa (Legge 15 maggio 1997, n. 127). I risultati dell’indagine, effettuata sui questionari pervenuti in Prefettura, hanno evidenziato la scarsa applicazione della legge, dovuta – a parere del prefetto - alla scarsa conoscenza della stessa da parte dei funzionari e degli impiegati che dovevano applicarla più che da preconcetta ostilità al cambiamento o da quant’altro. Insomma, la maggior parte degli impiegati non applica le leggi perché non le conosce, e non le conosce perché non riceve adeguata formazione in proposito e perché non ha la preparazione di base, giuridico-amministrativa, per studiarle autonomamente e per attuarle rapidamente.
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A proposito della difficoltà della Pubblica amministrazione di applicare tempestivamente le leggi, ricordo che in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica (Circ. 4/98), il ministro Bassanini ha invitato i dirigenti e i responsabili dei servizi a fornire chiare istruzioni al personale ai fini di una corretta e completa applicazione della legge cui ho già fatto riferimento, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». Lo stesso ministro Bassanini, nel suo intervento ai lavori della Conferenza, ha ricordato del resto la necessità di formare o riqualificare nuove figure professionali di livello più elevato per la gestione dei servizi archivistici nella Pubblica amministrazione. Per l’aggiornamento o la riqualificazione di questo personale la formazione diventa, dunque, il momento cruciale per accelerare il cambiamento di vecchie mentalità e l’abbandono di procedure sclerotizzate. ‹‹Dal culto di procedure bizantine autoreferenziali››, ha sostenuto ancora il ministro, bisogna passare ‹‹alla soddisfazione degli utenti››. Il seminario barese può fornire qualche altro elemento utile a proposito della necessità di mettere seriamente mano ad un programma generalizzato di formazione e riqualificazione del personale. La buona affluenza dei partecipanti e l’attenzione prestata a tutte le tematiche in discussione sono sicuramente l’indice non solo del bisogno di apprendere e di aggiornarsi da parte del personale chiamato sempre di più dalla normativa vigente a rispondere anche in prima persona del proprio operato, ma anche della mancanza di alternative di cui tale personale dispone in materia di formazione professionale. Dei 263 enti pubblici territoriali pugliesi (nel numero sono comprese anche le cinque province e la Regione), circa un terzo ha inviato propri impiegati a frequentare il corso. Ovviamente, considerate le notevoli distanze dalla sede del seminario, il numero degli impiegati degli enti delle province di Lecce, Taranto e Foggia è risultato più scarso rispetto a quello delle province di Bari e Brindisi. Tuttavia, se la quantità degli enti rappresentati non può considerarsi elevata (un terzo appunto del totale) è risultato, invece, consistente il numero dei partecipanti rispetto al numero degli enti. La ragione è da attribuirsi al fatto che si sono presentati al seminario barese più di un impiegato per ogni ente. E’ interessante sottolineare che dai dati ricavati dal modulo d’iscrizione al corso solo il 26% degli oltre 150 partecipanti ha dichiarato di possedere qualifiche in qualche modo connesse ai servizi di archivio quali, ad esempio, archivista generale, archivista capo, operatore d’archivio, responsabile d’ar-
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chivio, archivista protocollista, istruttore amministrativo d’archivio, applicato d’archivio eccetera. I rimanenti hanno sottoscritto di rivestire le qualifiche più disparate: direttore dei servizi, funzionario, istruttore direttivo, esecutore amministrativo eccetera. Elemento, questo, che conferma la scomparsa nelle piante organiche della maggior parte degli enti delle qualifiche specifiche per il settore di cui trattiamo. Mi pare evidente, a questo proposito, che la genericità delle qualifiche, comportando, fra l’altro, la possibile rotazione negli incarichi, preclude spesso la possibilità di far acquisire agli addetti quell’esperienza pratica sufficiente a gestire i servizi anche in mancanza di una formazione di base. Un altro dato interessante è che a frequentare il corso organizzato dalla Soprintendenza archivistica per la Puglia non sono stati solo impiegati di medio livello come accadeva in passato, ma anche dirigenti sia politici che amministrativi (assessori alla cultura, alla pubblica istruzione, agli affari generali, segretari generali ecc.) oltre a qualche sindaco. Segno, anche questo, da un lato, dell’interesse dei dirigenti a capire i meccanismi di un settore strategico dell’amministrazione che, se gestito in maniera idonea e tecnologicamente avanzata, riesce a far funzionare al meglio l’intero sistema, dall’altro, della mancanza, appunto, all’interno degli enti, di figure professionali specifiche in grado di gestire, in maniera autonoma, i servizi archivistici. Se, dunque, una delle ragioni principali della cattiva gestione degli archivi, che si riflette in maniera pesante sulla gestione degli enti, è la mancanza di formazione degli addetti, si potrebbe concludere che basterebbe provvedere al rapido e generale aggiornamento del personale in servizio per risolvere il problema degli archivi e migliorare, in proporzione, l’erogazione dei servizi ai cittadini. Evidentemente la questione non può porsi in maniera così semplicistica. E’ comunque indubbio che, insieme al problema della formazione degli addetti agli archivi, bisogna affrontare anche quello dei formatori di tali figure professionali. A chi spetta, infatti, la formazione del personale degli enti pubblici? Alle soprintendenze archivistiche certamente no, stante l’attuale normativa, anche se le stesse, in una maniera o nell’altra, suppliscono, su tutto il territorio nazionale, a tale esigenza organizzando corsi, seminari, convegni, spesso in collaborazione con le scuole annesse agli archivi di Stato, con le regioni, le province e, in qualche caso, con gli stessi enti. Non ho il quadro completo e aggiornato dell’attività delle soprintendenze archivistiche in questo settore, ma da alcuni dati forniti dalla Divisione competente dell’Ufficio centrale per i beni archivistici mi sembra di poter dire che questa attività è quasi sempre sporadica, disomogenea, orientata piuttosto a risolvere casi concreti che a rimediare alle situazioni generali. Né
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potrebbe essere altrimenti. Nei pochi casi in cui le soprintendenze effettuano con continuità questa attività formativa, i risultati sono senz’altro positivi, come dimostra l’esempio della Soprintendenza archivistica per le Marche, che organizza ogni anno a Loreto un corso per gli archivisti degli enti della regione su tematiche specifiche. Non conosco nemmeno l’attività delle regioni in questo stesso settore. Certamente né la Regione Puglia né altre regioni del Mezzogiorno hanno organizzato, se non in maniera sporadica, corsi di aggiornamento per tale tipo di personale. A volte, sono gli stessi enti pubblici che riescono a trovare il sistema per organizzare corsi professionali per il proprio personale. È il caso dei cosiddetti “progetti finalizzati” in cui è previsto un corso di formazione per gli impiegati utilizzati nella loro realizzazione. In Puglia, su indicazioni della Soprintendenza, alcuni progetti sono stati orientati al riordinamento degli archivi di deposito o alla prima sistemazione di quelli storici. In tale caso funzionari della Soprintendenza hanno impartito agli impiegati le nozioni fondamentali di archivistica, ottenendo quasi sempre degli ottimi risultati sia per il coinvolgimento del personale sia per i risultati conseguiti. È di tutta evidenza che si tratta, come già detto, ma come altri meglio di me hanno ribadito in queste due giornate di lavori, di brevi percorsi formativi che, seppure utili, non risolvono il problema né della formazione di base né dell’aggiornamento degli archivisti. Bisogna a questo punto rilevare che negli ultimi anni, a riempire il vuoto delle istituzioni pubbliche, stanno provvedendo alcune imprese private che organizzano, per il settore archivistico, corsi specialistici, anche di buon livello, chiamando a tenere le lezioni sia dirigenti e funzionari dell’Amministrazione archivistica che docenti universitari della disciplina. I corsi sono, ovviamente, a pagamento e presuppongono la precisa volontà degli enti di pagarne il costo. A volte il bisogno di formazione è così sentito da parte degli impiegati che alcuni di essi sono disposti non solo a sostenerne le spese ma anche ad usufruire di giorni di ferie per frequentarli. Ma anche tale tipo di formazione non modifica sostanzialmente il quadro generale, per l’episodicità con cui vengono organizzati i corsi e per la selettività del personale che può avvalersene. Da quanto detto mi sembra evidente che i risultati non possono che essere scarsi, sia in termini di efficacia ed efficienza dell’azione della Pubblica amministrazione che di soddisfazione per gli utenti. Dalla scarsa competenza degli addetti ai servizi archivistici deriva, inoltre, la difficoltà per gli enti di gestire in maniera idonea anche la tecnologia informatica necessaria per snellire e razionalizzare i flussi documentali. L’improvvisazione e la continua sperimentazione sono all’ordine del giorno. Ci si
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affida a più o meno note imprese di informatica che facciano il miracolo. Ovviamente nessun programma e nessuno strumento, dal più semplice al più sofisticato, riesce a sopperire alla carenza delle conoscenze di base. I programmi informatici, ad esempio il protocollo informatizzato, vengono adottati in pochi casi e per funzioni limitate. Il problema ancora una volta è, quindi, quello della formazione del personale. Abbiamo sentito più volte in queste due giornate che investire in formazione significa motivare il personale, renderlo responsabile dei servizi cui è preposto e più attento ai risultati rispetto alle procedure. Sorvolando sulla questione della formazione di base sulla quale ci ha largamente intrattenuto Antonio Romiti e sulla quale sta lavorando un’apposita commissione di studi, mi limito a fare qualche considerazione sul problema dell’aggiornamento professionale. Le soprintendenze archivistiche potrebbero accollarsi questo onere, dal momento che hanno acquisito la necessaria esperienza in materia, ma occorrerebbe che il legislatore lo dichiarasse esplicitamente. L’occasione esiste ed è quella della riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali. Non è per fare ulteriori polemiche ma devo ricordare che le soprintendenze archivistiche erano destinate, nel disegno di legge di riforma del Ministero (alludo alla bozza Cheli) addirittura alla soppressione. Se si ritiene che le soprintendenze siano necessarie e debbano provvedere, tra l’altro, anche all’aggiornamento del personale degli enti ai fini di una buona gestione dei beni archivistici non statali, che costituiscono, ma costituiranno sempre di più, la parte preponderante del patrimonio archivistico nazionale, allora occorre che siano potenziate in quanto a personale e a risorse finanziarie. Ove, invece, l’aggiornamento di tale personale dovesse essere affidato alle scuole annesse agli archivi di Stato, alle regioni o ad altri enti formativi occorrerebbe prevedere dei corsi specifici, flessibili, non necessariamente di lunga durata, la cui organizzazione andrebbe, a mio parere, programmata con le soprintendenze per rendere la formazione stessa funzionale alle effettive esigenze degli enti. Vorrei ricordare a questo proposito che non si può a priori stabilire corsi di aggiornamento uguali per tutti gli addetti, in quanto spesso si tratta di gestire archivi di enti piccoli e piccolissimi quali, ad esempio i comuni al disotto dei mille abitanti, enti pubblici non territoriali con limitate competenze e così via. In sintesi, mi pare giusto prevedere corsi differenziati a seconda delle figure professionali cui la formazione è diretta. Ci sarebbe poi l’ulteriore problema di chi forma i formatori. Per esempio, per gli archivisti delle soprintendenze e degli archivi di Stato occorre pensare a serie modalità di aggiornamento professionale. In questi tempi nei quali per i funzionari tecnico-scientifici è difficile persino partecipare a pro-
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prie spese a convegni e seminari organizzati dall’Amministrazione archivistica, sarebbe necessario prevedere e incrementare serie possibilità di aggiornamento, anche presso altre Amministrazioni. Per tornare alla questione del mercato del lavoro che, nel settore archivistico, è alimentato, come già detto, dalla mancanza di professionalità del personale in servizio, vorrei sottolineare che l’intervento del personale esterno è possibile più che altro per la parte più complessa e delicata dell’archivio, e cioè per la sezione separata di archivio o archivio storico, per cui la professionalità occorrente deve essere necessariamente elevata. Non disponendo di figure professionali in possesso dei requisiti necessari per interventi così specifici, gli enti possono infatti legittimamente rivolgersi all’esterno. In casi del genere, le soprintendenze archivistiche, cui gli enti si rivolgono per la necessaria consulenza tecnica, consigliano di ricorrere, con apposita gara, ad imprese specializzate o a liberi professionisti in possesso dei requisiti necessari. Anche lo Stato incrementa, seppure in maniera limitata, questo mercato. Ad esempio, per l’utilizzazione dei contributi concessi agli archivi privati ed ecclesiastici ai sensi della legge 263/86, o per la realizzazione di progetti speciali gestiti direttamente dagli archivi di Stato e dalle soprintendenze archivistiche (ad es. Progetto Anagrafe) vengono impiegati liberi professionisti in possesso di provata esperienza. A questo proposito ricordo che anche la Soprintendenza archivistica per la Puglia, per la realizzazione di un progetto di riproduzione su disco ottico dei fondi pergamenacei degli archivi delle istituzioni ecclesiastiche pugliesi, ha richiesto, nel bando di gara, che le cooperative invitate a partecipare disponessero sia di archivisti paleografi esperti nella schedatura di fondi pergamenacei, sia di operatori informatici con esperienza nell’acquisizione ottica delle immagini. Vorrei aggiungere, però, che negli ultimi tempi si è creata qualche possibilità di lavoro anche per le professioni intermedie. In considerazione degli alti costi di gestione degli archivi, dovuti soprattutto alla locazione dei locali di deposito e alla difficoltà di provvedere alla loro messa a norma in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi, stanno sorgendo alcune imprese o consorzi di imprese che assicurano non solo la conservazione del materiale in sedi proprie, adeguate alla normativa vigente, ma anche la gestione dello stesso materiale documentario con procedura informatizzata. In Puglia, ad esempio, sono già attive alcune imprese che gestiscono per conto degli enti pubblici, in particolare delle istituzioni sanitarie e degli istituti di credito, sia gli archivi delle cartelle cliniche che interi settori di archivi amministrativi. Queste imprese si avvalgono anche di operatori di non elevata professionalità in considerazione del fatto che molte delle operazioni pre-
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viste sono abbastanza semplici, in quanto omogenee e ripetitive. Per concludere, vorrei richiamare l’attenzione sulla necessità, ora più che mai, di tenere sotto controllo gli archivi non statali. Se è indubbio che ormai gli enti pubblici si vanno indirizzando verso l’affidamento all’esterno di alcuni tipi di servizi archivistici, è necessario che la funzione di vigilanza delle soprintendenze diventi sempre più capillare ed incalzante, specie per evitare che il patrimonio archivistico affidato ai privati sia conservato e gestito con la stessa incompetenza e con gli stessi problemi che hanno caratterizzato la gestione pubblica, con l’aggravante, però, dell’ulteriore, consistente costo di gestione e dei pericoli, sempre incombenti, di dispersione del materiale documentario provocato dai possibili casi di risoluzione dei contratti, di fallimento delle imprese aggiudicatarie e così via.
ISABELLA OREFICE Associazione nazionale archivistica italiana
Gli interventi di Caterina Isabella sulla qualità nei servizi archivistici e di Giorgetta Bonfiglio Dosio su un tariffario delle prestazioni archivistiche, che mi hanno preceduto, vi hanno illustrato alcune delle attività che la nostra Associazione ha posto in essere da due anni a questa parte sulle tematiche della professionalità archivistica. Negli ultimi anni si sono verificate nella società e nelle istituzioni grandi trasformazioni generali a livello normativo, tecnico-scientifico e organizzativo che hanno investito fortemente le strutture pubbliche e private e il mercato del lavoro, coinvolgendo in maniera profonda anche il mondo degli archivi e di conseguenza il lavoro degli archivisti, facendo emergere nuovi e diversi problemi legati alla professionalità. In relazione a tutto questo, anche il panorama associativo sta mutando e l’ANAI, pur se fondata nel 1949 da archivisti di Stato, non può non essere coinvolta profondamente in queste trasformazioni che stanno avvenendo nel settore archivistico più ampio. La nostra Associazione ha avviato già da tempo iniziative per la qualificazione degli operatori archivistici e per una maggiore garanzia di tutela e corretta gestione degli archivi. L’ANAI ha infatti elaborato fin dal 1993 insieme all’Assotecnici e all’AIB un disegno di legge di istituzione di albi e ordini professionali per le professioni dei beni culturali, che è stato presentato in Parlamento nelle ultime tre legislature. I più recenti orientamenti della Comunità Europea, recepiti come è noto nel disegno di legge Mirone di riforma dell’ordinamento professionale che dovrebbe essere presto varato dal Consiglio dei Ministri, tendono tuttavia a liberalizzare il riconoscimento di nuove professioni e ad affidare alle associazioni il compito di elaborare e gestire albi professionali. Nel disegno Mirone ciò avverrebbe previo accertamento del tipo di iter previsto per l’iscrizione da parte del CNEL, al quale sarà delegata la supervisione in materia. In questa direzione l’ANAI ha avviato nelle sue sezioni regionali un
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dibattito sulle modifiche allo statuto necessarie al riconoscimento degli archivisti professionisti, che dovranno essere discusse in un’assemblea straordinaria prevista il prossimo autunno. Nel frattempo, come direttivo nazionale, abbiamo deciso di esplorare la strada del monitoraggio dell’Associazione da parte del CNEL, che sta organizzando una banca dati delle associazioni delle professioni non regolamentate da legge e ne ha già censite 142. Quelle più rappresentative sono state chiamate a far parte della Consulta delle associazioni non regolamentate istituita dal CNEL stesso con compiti di supporto tecnico alla stesura delle norme che dovrebbero regolare tutta la materia. Le associazioni professionali dovrebbero, in questa ottica, fungere da interlocutore del cittadino, per fornirgli le informazioni sui requisiti e i reali contenuti delle prestazioni dei professionisti loro aderenti e stabilire e diffondere codici deontologici ai quali deve ispirarsi lo svolgimento delle prestazioni. Per poter dare questa garanzia, l’Associazione deve definire e rendere esplicito il percorso e le procedure attraverso i quali ha potuto associare il professionista. Di tali procedure dovrà poi ottenere, secondo il disegno di legge in corso di definizione, la certificazione da parte del CNEL all’Associazione stessa, secondo gli standard ISO 9000. Se, come ritengo, sceglieremo la strada del monitoraggio della nostra Associazione da parte del CNEL, è evidente che dovranno essere riconsiderati anche il tipo e numero di requisiti richiesti per l’iscrizione dei professionisti e soprattutto la loro verifica periodica, l’accertamento della qualità delle prestazioni e l’aggiornamento professionale continuo, che sono anch’essi previsti da questo nuovo ordinamento come fondamentali compiti delle associazioni. Tutto ciò comporta, come si comprende, notevoli problemi organizzativi, certamente superiori alle attuali risorse dell’Associazione, che cercheremo di affrontare e definire nel prossimo futuro. Nel frattempo si spera di comprendere meglio quali saranno gli esiti, gli ambiti e i limiti del Registro dei conservatori dei beni culturali previsto dalla bozza Cheli di riforma del Ministero, che, a quanto sembra, intende normare in maniera diversa – non sappiamo ancora quanto – la stessa materia da parte dello Stato. Non c’è dubbio che occorre in ogni caso dare al più presto una nuova risposta normativa e organizzativa ai seri problemi che sono emersi nel settore delle prestazioni professionali archivistiche. Già nel 1993 la nostra Associazione, e in particolare la Sezione Lombardia, ha predisposto un questionario sottoposto ad archivisti di stato, di enti e archivisti liberi professionisti, su problematiche legate alla professione. Il questionario è stato inviato anche ad
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altre regioni, ottenendo numerose risposte. Dai dati, esaminati in un’apposita giornata di studio, accanto ad alcune esperienze di liberi professionisti e di enti, è risultato che tutti hanno concordato sulla necessità di una adeguata formazione e aggiornamento costante, la cui mancanza è stata più volte sottolineata. Sono inoltre emersi diversi problemi generali. Innanzitutto è emerso come il mercato del lavoro, con cui si confronta la nostra professione, sia mutevole, sia nella domanda che nell’offerta. Comincia inoltre a delinearsi, ancora soltanto raramente, da parte dei committenti una presa di coscienza dell’esigenza di verificare la qualità nella realizzazione dei progetti. La mancanza di un tariffario indicativo dei lavori archivistici e della stessa capacità di valutare la congruità delle prestazioni da parte dei committenti penalizza sia questi ultimi che i professionisti, determinando una specie di schizofrenia che provoca agli estremi opposti situazioni limite, in cui prestazioni del tutto insufficienti e talora anche incompetenti sono retribuite al massimo livello e prestazioni anche notevoli sono retribuite a livelli di vero e proprio sfruttamento. E’ quindi necessario stabilire nei diversi casi una soglia minima oltre la quale non può essere effettuato un lavoro archivistico di qualità adeguata. Fra gli aspetti innovativi che riguardano la formazione ci interessa qui anzitutto l’esigenza di conversione culturale degli operatori di formazione tradizionale a concezioni, metodi e strumenti per loro ancora nuovi e quella di aggiornamento continuo di coloro che già normalmente usano queste tecnologie. I problemi di “conversione” alle nuove tecnologie sono particolarmente complessi e di non facile soluzione in particolare nelle Pubbliche amministrazioni. La grande maggioranza delle attività di formazione nella gestione documentaria svolte dalla Pubblica amministrazione sono infatti rivolte all’addestramento all’impiego di programmi preformati di gestione dei documenti, come il protocollo informatizzato e simili. La formazione come acquisizione da parte del dipendente di una capacità autonoma di innovazione e di aggiornamento non è infatti ancora entrata nella cultura organizzativa della P.A.. Per questi motivi, e spinti anche dalle richieste di molti soci di diverse realtà lavorative, abbiamo organizzato nel 1997-1998 un seminario nazionale di formazione-aggiornamento sull’archiviazione corrente ed il records management dal titolo «Verso una nuova professionalità» che ha avuto più di 200 partecipanti. Il seminario, suddiviso in cinque moduli tenuti a Roma, Milano e Napoli ha affrontato diverse tematiche: dalle strategie di formazione del personale all’analisi della funzione dell’archivio affrontata da un docente di scienza dell’organizzazione, al documento nel procedimento
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amministrativo, all’archivio nel sistema informativo. Nel seminario l’esperienza italiana si è confrontata con quella statunitense ed inglese, Paesi in cui il records management ha avuto uno sviluppo dal quale nel nostro Paese siamo ancora ben lontani. A molti colleghi è infatti risultato nuovo e stimolante che questo approccio generale della moderna scienza dell’organizzazione possa applicarsi anche all’organizzazione dell’archivio e al lavoro dell’archivista. L’organizzazione tradizionale della Pubblica amministrazione è basata sull’esecuzione di procedure previste da rigide norme e gestite da un sistema gerarchico. Oggi invece l’organizzazione è concepita come un sistema composto dall’insieme di persone, ruoli e strutture, nel quale una parte importante è svolta dalle motivazioni e dai rapporti interpersonali. Aspetti tutti, questi, che dovrebbero essere ben ulteriormente sviluppati, ed ai quali, credo per la prima volta, è stata dedicata attenzione in un corso per archivisti. In Italia abbiamo la situazione particolarmente incresciosa che, in mancanza di centri adeguati di formazione professionale e quindi di una diffusa presenza di specialisti in records management, le imprese di informatica hanno di fatto riempito questo vuoto offrendo “pacchetti” già predisposti per la gestione dati, per lo più adattati da quelli studiati per realtà diverse più diffuse, come le aziende industriali e commerciali. Nei confronti di questi “pacchetti” gli archivisti di formazione più tradizionale non possiedono le competenze necessarie per una loro valutazione critica e tanto meno per rielaborarli in modo che rispondano adeguatamente alle esigenze archivistiche. Gli archivisti si sono quindi trovati spesso a dover invece adattare le loro esigenze ai sistemi disponibili, e solo in pochissimi casi sono riusciti, acquistando con uno sforzo personale una competenza nel campo, a concorrere a elaborare programmi effettivamente adeguati al lavoro archivistico. La figura del records manager si avvicina infatti molto più a quella del responsabile dell’informazione che non all’archivista conosciuto dalla nostra tradizione. A differenza di quest’ultimo, il records manager inoltre non è solo il gestore dell’archivio di deposito, ma è soprattutto l’organizzatore della procedura documentaria e dell’archivio corrente, che gestisce anche sotto il profilo tecnologico, e dell’impiego delle risorse umane. In Australia e Canada si è tentato di operare una fusione tra le due figure dell’archivista e del records manager, ottenendo buoni risultati, mentre in Italia, dove la massiccia presenza di archivi storici anche in istituzioni e organizzazioni attive lo richiederebbe in misura anche maggiore, una simile scelta è ancora ben lontana. L’ANAI intende proseguire nell’attività di formazione. Si tratta d’altra parte di un compito che anche all’estero è svolto con speciale impegno dalle associazioni archivistiche che in alcuni casi, come per esempio in Germania,
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sono il principale strumento mediante il quale si mantiene un coordinamento culturale e professionale fra archivisti appartenenti a realtà istituzionali distinte. In particolare, l’ANAI intende organizzare un progetto di formazione nell’ambito del programma multinazionale dell’Unione Europea “Leonardo da Vinci”, che insista sempre sul tema dell’archiviazione corrente e il records management, da svolgersi in regioni diverse da quelle nelle quali si è svolto il seminario “Verso una nuova professionalità”. Abbiamo avviato contatti con i rappresentanti delle Associazioni archivistiche della Polonia, Slovacchia, Slovenia, Croazia e Grecia, che saranno nostri partner nella stesura di un progetto comune, che prevederà anche la possibilità per i partecipanti di seguire stages teorico-pratici di breve durata presso uno dei Paesi partecipanti al progetto. Sempre nell’ambito della formazione e aggiornamento, l’ANAI terrà in ottobre a Cagliari un seminario internazionale sull’archiviazione elettronica organizzato in workshops e tavole rotonde a cui parteciperanno attivamente rappresentanti di diversi paesi europei, nonché del Canada, Stati Uniti e Australia, che fanno parte del gruppo di ricerca del progetto di studio sulla «Conservazione del documento elettronico» promosso dall’ANAI con il contributo del CNR e dell’Amministrazione archivistica e diretto da Mariella Guercio. Per la formazione degli archivisti di impresa stiamo predisponendo una convenzione con l’Associazione storici d’impresa per organizzare con cadenza periodica seminari sugli archivi di impresa sia storici che correnti. Il primo di tali seminari, che punta sulle tematiche connesse agli archivi storici di alcune banche e grandi aziende, è previsto per la fine di gennaio 1999. Dato che il tema della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto agli archivi di enti pubblici e locali è estremamente sentito nel nostro settore, intendo infine proporre al direttivo dell’ANAI di elaborare e presentare un progetto da realizzare nel quadro del programma del Fondo Sociale Europeo dedicato alla riqualificazione degli addetti alle diverse professioni, progetto da realizzare in ambito regionale nelle regioni che non hanno già presentato altri progetti per lo stesso programma europeo. Al termine di questa rapida carrellata sulle posizioni e sulle diverse iniziative della nostra Associazione nel campo della formazione e della professionalità degli archivisti vorrei dire che mi rendo ben conto che su questo ampio e fondamentale tema ci sarebbe molto altro da dire e da proporre. Questo poi non è l’unico fronte di attività dell’Associazione, che è impegnata nel versante delle riforme del settore archivistico, nell’ambito della riforma dell’intera amministrazione dei beni culturali e sta contribuendo non poco a
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sensibilizzare il Ministro e i vertici politici del Ministero alle esigenze del nostro settore, molte delle quali sono state accolte, come ha annunciato il Ministro stesso in apertura dei lavori. Sulla professionalità e la formazione degli archivisti, così come più in generale sulla riforma organizzativa e normativa del settore, la nostra Associazione intende riprendere e approfondire in ulteriori simili iniziative i temi che questa Conferenza nazionale ha inteso portare per la prima volta all’attenzione di un pubblico più ampio. Queste iniziative dovrebbero assumere infatti, come già avviene nel settore bibliotecario, dove la conferenza nazionale è organizzata dall’Associazione del settore, l’AIB, cadenza regolare e vedere una più organica collaborazione dell’Associazione di settore con l’Amministrazione nel comune interesse per la riorganizzazione e la valorizzazione degli archivi e della professionalità archivistica nel nostro Paese.
GABRIELLA SERRATRICE Regione Piemonte
Il significato di questa mia partecipazione alla tavola rotonda è di portare le esigenze delle regioni e degli enti locali in relazione al mercato del lavoro e in campo formativo. Ma per arrivare a una proposta in questo campo è necessario seguire un percorso logico che parta dagli interventi attivati in campo archivistico da tali enti in questi anni e dalle difficoltà incontrate nel corso del tempo, tenendo poi presenti le profonde modificazioni operate dal processo di riforma della Pubblica amministrazione anche nel mondo degli archivi, in particolare nell’approccio e nel livello di interesse verso di essi. Anche gli archivi si giovano di un generale e riconosciuto “bisogno di cultura” in crescita nella società italiana, nonché di un rinnovato interesse per le fonti documentarie suscitato dall’affermarsi di una “società dell’informazione”. Dall’osservatorio del mio lavoro in Regione e dal confronto che ho con altri colleghi regionali ho visto crescere negli anni in modo esponenziale nei miei interlocutori un interesse prettamente culturale per la conservazione e la valorizzazione della memoria storica delle comunità, per il salvataggio di fondi documentari privati, del mondo del lavoro, della cultura, della politica, dell’associazionismo. Comuni, curie diocesane, parrocchie, istituzioni culturali, sindacati, partiti politici sempre più si rivolgono alle regioni con richieste di aiuto per il recupero, il riordino e la valorizzazione delle più molteplici tipologie di patrimoni documentari. E credo che non si possa fare a meno di riconoscere a molte Amministrazioni regionali il notevole ruolo di impulso e di sviluppo di tale sensibilità e il merito di star provvedendo, con un impegno finanziario cospicuo, alla sistemazione e alla pubblica fruizione di tutto il patrimonio archivistico non statale: senza la programmazione regionale, senza i contributi per la catalogazione, per l’edilizia, per le attrezzature, per l’informatizzazione, il dettato dell’art. 30 del d.p.r. 1409/63 sulla tenuta delle sezioni separate di archivio degli enti pubblici sarebbe in gran parte lettera morta; per quanto riguarda gli archivi privati
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poi, spesso i finanziamenti regionali contribuiscono alla tutela di preziosi fondi anche in assenza di una notifica ufficiale di notevole interesse storico; in particolare, nel rapporto con gli enti ecclesiastici, in alcune regioni interventi a favore di archivi parrocchiali e diocesani e campagne di censimento sono stati svolti in accordo con le diocesi anche prima che si formalizzassero accordi tra ministero e CEI e tra regioni e conferenze episcopali regionali. Dai rapporti che tengo con i colleghi e da una rapida indagine che ho svolto in preparazione di questo intervento posso dire che c’è una linea di azione comune delle regioni impegnate in materia. Le linee di intervento sono tendenzialmente due: in primo luogo piani contributivi per interventi di riordinamento e inventariazione, di adeguamento edilizio, di dotazione informatica e strutturale, in alcuni casi rivolti solo agli enti pubblici, ma nella maggior parte indirizzati anche a sindacati, istituti culturali, enti religiosi, e in secondo luogo iniziative dirette di censimento di fondi archivistici specificamente individuati o per tipologia o per area territoriale. Laddove gli interventi di riordinamento hanno già portato a un corposo numero di risultati, si cominciano ad attivare progetti di gestione degli archivi stessi. Anche l’impegno finanziario è abbastanza costante nelle regioni interessate, che spendono ciascuna poco meno di un miliardo l’anno per gli archivi (e ben di più nel caso delle regioni a statuto speciale): poiché nella maggior parte dei casi si tratta di contributi, il movimento finanziario complessivo coinvolto è di circa il doppio. A partire da circa un quindicennio a questa parte, le regioni hanno quindi contribuito ad attivare un vero e proprio mercato del lavoro nel settore degli archivi che ha visto, oltre a un impegno finanziario diretto, anche la crescita delle risorse messe a disposizione degli archivi da parte degli enti pubblici, delle istituzioni religiose, del mondo della cultura. A questo punto però ci sono alcuni problemi che le Regioni incontrano nella loro attività di programmazione di piani di valorizzazione degli archivi storici che meritano di essere qui accennati. I piani contributivi regionali sono rivolti alla valorizzazione degli archivi di enti pubblici, istituzioni ecclesiastiche, istituti culturali e richiedono che ci si avvalga di professionalità munite del diploma di archivistica, con cui questi enti instaurano rapporti libero professionali. Tale meccanismo solleva alcune problematiche tecniche, legislative e amministrative cui qui vale la pena di accennare: in quale forma affidare a terzi, all’esterno dell’ente, uno o più di tali interventi? quali persone o ditte possono essere incaricate? chi controlla la qualità dei lavori? Ricordo inoltre il problema dei parametri di misurazione del costo degli interventi e delle tariffe, che deve essere connesso con l’elaborazione di standard tecnici e procedurali.
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Per quanto riguarda la forma degli affidamenti a terzi sono stati usati i più vari strumenti previsti dalla legge sugli appalti, con una più frequente adozione dello strumento della trattativa privata, tramite contrattazione informale dell’ente proprietario dell’archivio con una o poche ditte o persone; tale situazione è sostanzialmente insoddisfacente, in quanto la trattativa privata è in linea di massima considerata dalla normativa uno strumento “eccezionale”, mentre in questo campo risulta essere lo strumento abituale se non l’unico. Occorrerebbe per esempio studiare se uno strumento più idoneo possa essere quello dell’appalto-concorso. Le regioni hanno seguito due strade nella regolamentazione degli interventi inseriti nei loro progetti: alcune fanno una programmazione degli interventi concertata con gli enti, contribuendo loro stesse al contenuto scientifico del progetto: è una strada senz’altro ottimale che però presuppone un notevole impegno di tempo e di personale altamente qualificato; altre, come per esempio il Piemonte, hanno nel tempo sempre più affinato strumenti procedurali generalizzati che guidino gli enti proprietari degli archivi nella stesura del progetto: le più recenti procedure, approvate nel 1997, comprendono un allegato di specifiche tecniche cui gli interventi devono attenersi, redatto in accordo con la Soprintendenza archivistica, la quale si è sempre impegnata a seguire gli interventi finanziati e a effettuare il collaudo finale, dopo il quale i contributi vengono liquidati. L’allegato di specifiche tecniche è uno schema di capitolato che era stato anche molto richiesto dagli enti come strumento sulla base del quale avviare la trattativa con le ditte di archivisti; tali specifiche prevedono il ricorso a personale munito del diploma di archivistica e dettano le caratteristiche di base dei progetti: schedatura approfondita a livello di unità archivistica, riordino tramite ricostruzione delle serie originarie o tradizionali e produzione di un inventario analitico corredato da note introduttive storico-istituzionali e di carattere archivistico, che chiariscano i criteri adottati per l’ordinamento e l’architettura assunta dall’archivio riordinato; nell’inventario dovranno essere adeguatamente descritte le unità e dovrà essere rispecchiata l’organizzazione dell’archivio. Noi pensiamo che la strada giusta per ottenere buoni risultati dai nostri interventi a sostegno della catalogazione sia proprio quella di individuare standard uniformi diffondendoli poi attraverso strumenti procedurali. Il problema della forma dell’affidamento è strettamente connesso con quello relativo alle persone o ditte aventi diritto a partecipare agli appalti. Nella grande maggioranza dei casi viene richiesto il diploma di archivistica, che prevede una formazione progettata per una professionalità specifica, quella dell’archivista di Stato, mentre per gli interventi che ho ricordato sono necessarie competenze molto diverse.
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Oltre a quello della formazione (che tratterò fra breve), la scelta degli aventi diritto pone anche altri problemi: essendo stata esclusa dall’authority competente la creazione di nuovi albi professionali, a quale fonte può ricorrere l’ente proprietario di un archivio che voglia appaltare un intervento? La proposta di modifica della legge di riforma del Ministero per i beni culturali elaborata dal Coordinamento regionale per i beni culturali prevede l’istituzione di una commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei profili professionali e dei curricola formativi dei funzionari pubblici e degli operatori privati che operino nelle attività e funzioni di cui all’art. 148 del d.lg. 112; la commissione dovrebbe essere composta da rappresentanti del Ministero per i beni culturali, del Ministero dell’università, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del lavoro, del Ministero della funzione pubblica nonché da rappresentanti delle regioni e degli enti locali. La proposta prevede che il possesso dei titoli definiti dalla Commissione sia requisito necessario per l’accesso ai ruoli nazionali e locali della pubblica amministrazione relativi alla conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, nonché alla fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni stesse. Se questa proposta si realizzerà, ci sarà sicuramente un passo avanti, ma occorre ancora affrontare alcuni problemi. Finora i diplomati in archivistica hanno operato sia come persone singole senza alcuna ragione sociale né partita IVA, sia costituendo vere e proprie ditte: i costi di gestione di questi due tipi di attività sono molto diversi, con conseguenti ricadute sui costi degli interventi e sulla situazione generale del mercato. Il conferimento alle regioni della materia degli incentivi alla piccola e media industria è stato rafforzato dal d.lg. 112. Un potenziato coordinamento tra associazioni professionali del settore dei beni culturali dovrà attivarsi perché sia prevista una incentivazione per la creazione e la gestione di aziende che operino seriamente in campo culturale. C’è poi il problema dei controlli: finora, sempre nella migliore delle ipotesi, il controllo finale avviene tramite sopralluogo di collaudo della soprintendenza archivistica o tramite sopralluogo dell’ufficio regionale che ha erogato contributo. Si ritiene che al controllo della soprintendenza non si possa rinunciare; esiste però un problema di uniformità di indirizzi e di giudizio e di effettive capacità dell’ufficio a rispondere alle esigenze di interventi di controllo, in termini soprattutto di forze umane (cfr. soprattutto la situazione degli organici delle Soprintendenze di Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto), ma anche talvolta di formazione dei funzionari. Ancora una volta i problemi di non omogeneità degli interventi e delle loro valutazioni possono essere affrontati e risolti con gli strumenti di standardizzazione delle specifiche tecniche e delle procedure: occorre porsi l’obiettivo di definire dei
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parametri di respiro nazionale per la valutazione degli interventi; anche questo è un obiettivo legato alla formazione: sia a quella degli operatori archivistici, sia a quella dei funzionari chiamati a collaudare i lavori. Uno sforzo di normalizzazione, quindi, necessario anche perché gli uffici delle regioni che si occupano di beni culturali stanno stringendo un coordinamento di tutte le proprie attività in campo catalografico: è assolutamente indispensabile che anche i progetti regionali in campo archivistico partecipino a tale coordinamento, attraverso lo studio di standard comuni sia per le caratteristiche e la qualità dei progetti, sia per la normalizzazione delle descrizioni a tutti i livelli, in modo da rendere possibili la circolazione dei dati e una diffusa fruibilità dei risultati. E veniamo ora al tema della formazione, fondamentale in questo momento storico per diversi motivi. In primo luogo è centrale in merito a una sentita esigenza di aggiornamento della dottrina e alla qualità degli interventi. Inoltre la competenza in materia di formazione professionale è conferita alle regioni: si renderà quindi necessaria una riforma delle scuole di archivistica che tenga anche presente il dettato del già citato d.lg. 112. Infine le esigenze formative sono in crescita esponenziale, non solo per adattare la formazione – assai superata – degli archivisti storici ma soprattutto per avviare la formazione di record managers la cui presenza negli organici della pubblica amministrazione pare indispensabile e urgente nell’ambito del processo di riforma della P.A. La formazione cui qui mi riferisco è quella necessaria per chi voglia svolgere questi tipi di interventi di censimento di fondi archivistici; schedatura, riordino e inventariazione di archivi storici o di deposito; progettazione e impianto di archivi correnti, con eventuale informatizzazione degli stessi; riproduzione sostitutiva; valorizzazione (mostre, convegni, pubblicazione di strumenti di corredo); gestione e servizi all’utenza, ivi compresa la gestione di sistemi informativi. In quasi tutte le regioni i progetti di censimento, di catalogazione o di gestione di archivi richiedono che gli interventi vengano svolti da personale in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dagli archivi di Stato. Il programma formativo previsto da tali scuole fu però concepito all’origine per formare il personale in organico agli stessi archivi di Stato. Poichè tali amministrazioni non assumono personale da circa 10 anni (in molte regioni da 20), l’indirizzo formativo risulta non più aderente ai possibili sbocchi del mercato del lavoro e in particolare pare sempre più carente rispetto alle esigenze sottese sia agli interventi progettati dalle Amministrazioni regionali, sia a quelle emergenti dal processo di riforma della P.A. Alcune scuole hanno sicuramente negli ultimi anni adeguato in parte i pro-
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grammi, migliorando forse alcune situazioni locali ma accentuando contemporaneamente una differenziazione della formazione a livello nazionale; ciò provoca, tra le altre cose, problemi di uniformità degli interventi in zone di confine tra diverse regioni, in cui operano persone formate nell’una o nell’altra scuola. Molte amministrazioni regionali hanno supplito alle carenze della scuola di archivistica prevedendo ulteriori momenti formativi per i propri operatori, in particolare tramite stages presso archivi comunali; credo sia però ora anche in questo campo di operare un salto di qualità che preveda un progetto formativo articolato svolto dal sistema della formazione regionale in collaborazione sia con il costituendo Istituto centrale per gli Archivi, sia con il MURST. L’esperienza di lavoro nell’Amministrazione regionale, a contatto con un’utenza dei progetti archivistici che produce e conserva molteplici tipologie di archivi, mi ha portato alla convinzione che le problematiche anche teoriche e dottrinali – e successivamente gestionali – poste da tali fondi si differenzino in parte da quelle – più studiate e aggiornate – dei grandi archivi di concentrazione. Non è solo di una rinnovata formazione per gli operatori del futuro quindi che sento il bisogno, ma anche di un dibattito dottrinale che tenga conto dell’entrata in scena nel mondo archivistico di tipologie di archivi “nuove”. Farei in particolare l’esempio degli archivi privati conservati presso le istituzioni culturali, il cui patrimonio documentario è molto ricco e diverso da quello pubblico, ed è conseguentemente sempre più richiesto dalla ricerca storica contemporanea per una completezza delle fonti. Essi presentano una modalità di accumulazione documentaria e un insieme di caratteristiche tipologiche molto diverse da quelle tradizionali degli archivi pubblici. Penso che senza nulla voler perdere della specificità archivistica ci si debba confrontare anche con altre discipline per affrontare e risolvere i problemi posti da insiemi che contengono oltre al materiale cartaceo tradizionale anche fotografie, registrazioni audio e video, manifesti, volantini, oggetti, letteratura grigia. Inoltre alcuni principi dell’archivistica vengono presi come punto di riferimento da altre scienze, soprattutto per quel che riguarda la trattazione uniforme di raccolte di beni, e sarebbe quindi opportuno che lo scambio avvenisse in due sensi. Penso che in relazione alle competenze e alle esigenze delle regioni, e in relazione agli sviluppi del mercato del lavoro, la formazione dovrà essere rivolta principalmente in due direzioni: a) figure professionali assimilabili a quella anglosassone del record manager, che il regolamento dell’Aipa definisce «responsabile per la tenuta del protocollo informatico» e che si prevede abbia la responsabilità non solo del protocollo in senso stretto, ma di tutti i flussi documentari, della corretta formazio-
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ne dei fascicoli e delle funzionalità di accesso alle informazioni; b) operatori che a titolo libero professionale offrono le loro competenze sia agli enti pubblici sia al mondo privato per interventi di impianto di archivi correnti cartacei e/o informatizzati, riordino di archivi storici e di deposito, gestione di sale di studio, formazione del personale interno, eccetera. Si potrebbe quindi delineare una formazione costituita di un solido nucleo di base comprendente: – un insegnamento approfondito dell’archivistica, non solo nei suoi aspetti teorici ma anche con stages pratici e con una particolare attenzione al dibattito e alla sperimentazione di standard per la normalizzazione delle descrizioni archivistiche; – legislazione archivistica, precedentemente inquadrata da cenni generali di diritto amministrativo e da cenni successivi sulla legislazione statale e regionale sui beni culturali. – un insegnamento approfondito della diplomatica che affianchi all’insegnamento tradizionale nozioni specifiche sulla diplomatica del documento contemporaneo e sull’utilizzo della diplomatica come scienza per lo studio delle tipologie e dei flussi documentari; – in modo trasversale all’insegnamento dell’archivistica e a quello della diplomatica dovranno essere previsti nel corso di base approfondimenti sulle diverse caratteristiche tipologiche degli archivi nonché di storia istituzionale; – cenni di paleografia; – cenni di informatica applicata ai beni culturali con particolare attenzione alla gestione delle banche dati e alle tecniche di riproduzione; – gestione finanziaria e delle risorse umane. Il corso di base dovrebbe essere affiancato da diversi moduli di approfondimento con propri specifici indirizzi; una prima suddivisione specialistica dovrebbe avviare percorsi formativi separati tra archivisti storici e archivisti contemporanei. Mentre per i primi si proporranno approfondimenti abbastanza vicini all’attuale percorso formativo della scuole, con particolare attenzione alle tematiche relative all’ordinamento, alla storia istituzionale, alla diplomatica delle più varie tipologie documentarie antiche, e soprattutto con una trattazione completa del corso di paleografia, per i secondi dovrà essere previsto un percorso abbastanza innovativo. Il corso per archivisti contemporanei dovrà comprendere nozioni, a diversi livelli di approfondimento, di: archivistica contemporanea, con particolare attenzione alla creazione e strutturazione di archivi correnti, comprendenti quindi anche formazione specifica di organizzazione aziendale, comunicazione, flussi documentari ecc.; diplomatica del documento contempora-
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neo; legislazione specifica e inerente la tenuta della documentazione nell’ente pubblico come nelle più varie tipologie aziendali; informatica con particolari approfondimenti sugli archivi elettronici e sulla normativa in fase di elaborazione a cura dell’Aipa. Al corso di base e ai due percorsi specialistici dovranno poter essere affiancati dei moduli più leggeri finalizzati alla formazione di professionalità archivistiche specificamente individuate sulla base della disponibilità del mercato del lavoro. Moduli di approfondimento potranno essere previsti per: – gli interventi relativi a specifiche tipologie archivistiche, quali archivi comunali, ecclesiastici, d’impresa, familiari e personali, archivi di associazioni politiche e culturali, di istituti culturali; – la creazione e la gestione di archivi elettronici; – le attività di censimento di fondi archivistici; – la progettazione di interventi di valorizzazione e la stesura di guide e altri strumenti di corredo a stampa; – la ricerca in archivio e il rapporto con l’utente; – il trattamento di materiali non strettamente documentari (fotografie, manifesti, letteratura grigia, materiale audio e video, ecc.) nell’ambito dei fondi archivistici e altro ancora. Qualora si ritenga che le scuole debbano avere un numero chiuso di utenti, si dovrà porre attenzione alle modalità di selezione, tenendo presenti i possibili sbocchi futuri e soprattutto la partizione tra indirizzo storico e indirizzo contemporaneo. Una prova selettiva di orientamento potrebbe consistere in un test, con domande a risposte chiuse, teso a valutare principalmente il livello di cultura generale e in parte minore la conoscenza di elementi di storia istituzionale e di archivistica; una prova orale dovrebbe inoltre valutare la motivazione e l’attitudine allo svolgimento delle mansioni del ruolo. Un tipo di formazione così delineata dovrebbe essere principalmente rivolta a giovani inoccupati, e avrebbe le caratteristiche precipue della formazione professionale. Visto il momento di rinato interesse, soprattutto per il processo di riforma della P.A., quello della formazione in campo archivistico penso sia un compito che il sistema formativo delle Regioni deve raccogliere e sviluppare; stanti la competenza dello Stato in materia di archivi, una indubbia necessità di coinvolgimento dell’Università nella materia, e i notevoli interessi e risorse disponibili in questo campo anche da parte degli enti locali, si ritiene che la materia della formazione archivistica possa essere un campo primario di quella concertazione tra istituzioni e enti che pare essere alla base del profondo mutamento che impegna l’intera amministrazione pubblica in questi anni.
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La pluralità dell'offerta formativa e l'acquisizione, rappresentazione e valutazione di skill, competenze, conoscenze. – L'apprendimento continuo (lifelong learning) è, secondo una definizione dell'International Association on Continuing Engineering Education, un principio che guida lo sviluppo formativo degli individui, le attività delle comunità, le politiche impiegate per promuovere l'apprendimento in modo da consentire l'implementazione nella società di un processo di apprendimento permanente e ampiamente condiviso [Markkula, Suurla, 98]. Questa definizione fa riferimento a tre ambiti: individuo, comunità (e dunque comunità scientifica, comunità di pratiche, etc…), società, presi in considerazione da studi recenti per l'elaborazione di criteri di valutazione di progetti formativi (attitudine e motivazione, significato e metodi, benefici, interazioni e interconnessioni, nuove opportunità). Questa accezione di apprendimento continuo esprime una consapevolezza comune a chi opera nel settore: obiettivi e fattori di successo nell'apprendimento non sono legati solo ad una crescita economica, ma culturale, sociale, ambientale. Il Libro Bianco dell'Unione Europea scritto in preparazione dell'anno europeo dell'apprendimento continuo [CEC, 95], che fa seguito ad importanti documenti comunitari [CEC, 93] ha introdotto elementi di analisi e riflessione che sono stati colti anche nell'avvio di politiche nazionali di riforma nel settore. L'Unione Europea individua due principali “sfide” che devono fronteggiare i sistemi di formazione e di apprendimento per contribuire in maniera efficace alla costruzione della società della conoscenza: acquisizione di nuove conoscenze e attenzione al mercato del lavoro. In primo luogo sarà necessario identificare le esigenze conoscitive della società in evoluzione, in maniera da adattarsi ad esse e da includere tutti i requisiti necessari per il conseguimento di una più ampia base di conoscen-
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ze; già questo primo punto ha notevoli conseguenze operative sulle linee guida per la formazione e l'addestramento ed introduce un concetto presente in letteratura in forme diverse. Alcuni autori [Lévy, 96] hanno ipotizzato uno scenario in cui non sia tanto auspicata una sommatoria di conoscenze in capo a ciascuno, quanto un corpo di conoscenze distribuito, che darebbe a ciascuno la possibilità di interagire e comunicare oltre i saperi ufficialmente riconosciuti. La seconda sfida è quella di costruire capacità ed opportunità di lavoro e occupazione; la stretta interazione che esiste tra sistema formativo e mondo del lavoro e dell’occupazione costituisce ormai una consapevolezza diffusa ed ha avuto riflessi anche nel modo di operare di gruppi di lavoro internazionali; ad esempio, i working groups “Lifelong learning” e “Employment and job creation” dell’Information Society Forum hanno lavorato nel corso del 1998 a stretto contatto ed elaborato documenti comuni. In questi documenti, l’effetto pervasivo delle tecnologie dell’informazione è stato considerato uno dei fattori, se non il più rilevante, che influenza le “sfide” descritte. Sebbene in tutti questi documenti la rete che «cooperates, educates, trains and learns» sia concepita in senso ampio, non necessariamente in quanto rete fisica, il riferimento, sia in forma esplicita che sottintesa, alla attuali reti telematiche e ad Internet è una costante. Se tutti questi documenti invitano a considerare con maggiore attenzione rispetto al passato la attuali e le possibili interazioni tra mondo della formazione di base ed accademica e mondo del lavoro, le modalità con cui favorire questo flusso di conoscenze-competenze-esperienze non sono date, ma anzi vengono avviate sperimentazioni nelle direzioni più diverse. La via d’accesso tradizionale è basata sul valore del titolo di studio. Sono noti i limiti di questa impostazione: da un lato persone dotate di titolo sono impossibilitate a trovare uno sbocco professionale nel settore o al livello che si erano prefissato (sovra qualificazione o sottoinquadramento); dall’altro, si assiste all’esclusione sociale di talenti «frequently unconventional but innovatory». Naturalmente anche la situazione opposta genererebbe moltissimi problemi di ordine sociale e culturale. Una terza strada è stata promossa dall’Unione Europea: sarebbe necessario non allontanarsi dal valore del titolo di studio, ma fare miglior uso di capacità e conoscenze a prescindere da come siano state ottenute, incoraggiando l’apprendimento continuo e il processo di acquisizione di competenze. Questa indicazione comunitaria comincia ad essere recepita nelle regolamentazioni nazionali e nelle attività degli organismi coinvolti, sebbene sia stata interpretata in vario modo, seguento pratiche attuative anche molto distanti. I diversi modi di seguire l’indicazione comunitaria possono essere sinte-
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tizzati come segue: – coinvolgimento di tutte le strutture esistenti che operino nella formazione o che abbiano funzione e capacità formativa e moltiplicazione dei centri accreditati di formazione a tutti i livelli; in alcuni casi anche l’ambiente di lavoro è considerato parte delle networked learning communities; – creazione di centri di certificazione, che attestino l’acquisizione, comunque conseguita, di specifiche competenze. Questa via sembra la più problematica, sia in quanto potrebbe risolversi nella creazione di centri di potere, dati gli interessi anche economici connessi a questo novello jus respondendi, sia in quanto andrebbe nella direzione di una ulteriore cristallizzazione di percorsi formativi che si vorrebbero rendere viceversa più dinamici; questa prassi, per alcune competenze legate alle ICT i cui contenuti e metodi sono in continua evoluzione, si risolverebbe in una notevole contraddizione. Sebbene alcuni studi svolti a livello internazionale abbiano anche evidenziato l’inutilità di una identificazione puntuale ed analitica di ambiti di competenza, il ricorso alla certificazione è stato inserito tra le linee guida prodotte dai gruppi di lavoro 1 e 6 dell’Information Society Forum [Schonbrunn Declaration, 1998]; – promozione di lifelong learning passport or card; l’IACEE ha pensato alla promozione di uno “standard di riconoscimento” che completi ed in parte compensi il sistema educativo ufficiale cui, come era stato riconosciuto fin dal rapporto Delors, non può essere demandata la risoluzione di ogni aspettativa informativa; – studio e promozione di modelli per la registrazione del percorso formativo individuale; un’interessante attività all’interno del progetto Leonardo è stata la progettazione di un modello che genera “link” automatici tra le diverse parti di un sistema di registrazione (studi, esperienze, competenze, conoscenze) per valorizzare le capacità autonome di costruzione di un percorso formativo con obiettivi di apprendimento nel tempo. La principale finalità del modello è la creazione di un linguaggio comune tra mondo della formazione e mondo del lavoro [Padfield, Hagstrom, 1998]. Dunque, se problemi si pongono quando ci si prefigge di costruire un sistema affidabile di accreditazione e certificazione, altra cosa è verificare quali delle strutture formative già esistenti (e nel nostro caso si possono considerare anche, per gli aspetti legati alla technical knowledge, le Scuole degli Archivi di Stato, così come la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, oltre a specifiche, ma consolidate esperienze formative di enti ed istituti) possano affiancarsi alla formazione accademica nell’offrire un percorso formativo dinamico e continuo. Questa linea di intervento potrebbe coerentemente affiancarsi all’ultimo
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punto della lista, relativo ai modelli di registrazione, su cui si stanno muovendo alcuni progetti innovativi, ad esempio l’Eurorecord, promosso dall’Università di Cambridge, che ha lo scopo di valorizzare l’intero percorso culturale, formativo, lavorativo, ponendosi come matrice di collegamenti tra i risultati dell’apprendimento frutto sia di studio che di esperienza e le competenze conseguite. La finalità è dunque costruire un modello del proprio percorso formativo ed un linguaggio comune tra i diversi partner della formazione e del mondo del lavoro; ciò è agli antipodi di una cristallizzazione delle specifiche competenze e capacità, attività di per sé contraddittoria e fonte di dubbi circa la legittimità e l’efficacia. Le linee descritte potrebbero portare a valorizzare sia la sintesi individuale di percorsi formativi seguiti anche solo in maniera parziale (es: singoli corsi universitari) e di competenze specifiche che l’autoapprendimento, fondamentale nella crescita di una consapevolezza del proprio percorso di apprendimento continuo. Ciò è in linea con una nuova attenzione rivolta allo studente ed all’apprendimento, più che all’insegnamento e ai corsi. Parallelamente, va evidenziato che conoscenze e competenze di tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) sono centrali per migliorare la comunicazione e, in alcuni casi, la cooperazione tra studiosi in tutti i settori disciplinari. I settori tecnico scientifici hanno un tasso molto alto di collegamenti in rete, come risulta da una comparazione [Walsh, 97] di studi sull’uso delle ICT nelle discipline scientifiche. Già nel 1994 negli USA più dell’80% degli engineers accademici usavano l’e-mail. In Italia l’uso delle ICT è ancora molto contenuto, sebbene da ogni parte sia previsto un imminente miglioramento. Una recente indagine svolta dal CNR sui diplomi universitari si è anche soffermata sull’uso di IT e sull’entità dei collegamenti telematici; questi ultimi sono risultati scarsissimi, sebbene nel campione considerato i settori tecnico scientifici fossero ampiamente rappresentati e i diplomati avessero già trovato una loro collocazione nel mondo del lavoro. Tra le cause, più che problemi di costi e di adeguate strutture, la carenza di formazione sembra costituire il fattore centrale. Si pone dunque, strettamente connesso, il problema della formazione sulle ICT, che non si esaurisce in termini quantitativi, ma coinvolge la tipologia, il modello di formazione. E’ un dato di fatto che nei primi progetti di diffusione delle ICT nelle scuole non siano state minimamente coinvolte le preesistenti strutture di documentazione, in particolare le biblioteche scolastiche, che avrebbero potuto favorire un approccio globale alla ricerca informativa e alla gestione di comunicazione e conoscenza. A livello internazionale diversi studi hanno evidenziato l’importanza del passaggio da
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una computer literacy ad una computer functional literacy [Winter, Chudoba, Gutek, 97], o hanno posto la questione nei termini più generali di information literacy [ALA, 89]. Qualcosa di molto importante nella formazione “sulle tecnologie” resta comunque fuori anche dal dibattito internazionale. Ancora poco viene fatto per cogliere i significati sociali incorporati e trasmessi, in forme più o meno trasparenti, dagli artefatti prodotti delle nuove tecnologie. Alle indicazioni del citato libro bianco su lifelong learning [CEC, 95], per cui nella nuova società basata sulla conoscenza sarà necessario acquisire basic knowledge, technical knowledge e social aptitudes, fanno eco i tre tipi di skill inclusi nell’ultima dichiarazione congiunta dei gruppi di lavoro 1 e 6 dell’Information Society Forum [Schonbrunn Declaration, 1998]: IT literacy, diretta a favorire l’uso del computer e delle reti, human skills, fondamentali per stimolare il lavoro di gruppo, e conceptual skills, per sviluppare una visione globale e di prospettiva. Sembra dunque aperta la strada ad una visione non meccanicistica dell’uso delle ICT, anche se molte perplessità permangono; ad esempio, nella Schonbrunn Declaration, inspiegabilmente, i conceptual skills sono stati considerati rilevanti solo per la formazione manageriale. Sistemi di formazione a distanza. – I sistemi di formazione a distanza sono approdati, a parere di molti [Stoppoloni, 96], [Capriolo, 98], [Berge, Collins 95] alla loro terza generazione, e cioé ad una fase caratterizzata dalla stretta relazione tra formazione e computer mediated communication (CMC), con particolare riferimento alle ICT. In quanto sintesi di almeno due filoni di studio separati e delle relative applicazioni, i sistemi di formazione a distanza ne ereditano le funzionalità e le prospettive, ma purtroppo anche i nodi cruciali non ancora risolti. In letteratura vengono evidenziati soprattuto gli aspetti positivi e le prospettive di quella che ormai, con la diffusione di Internet e delle ICT, viene considerata una vera e propria open distance learning (ODL). L’ODL condividerebbe con i sistemi tradizionali di apprendimento l’interazione tra i gruppi e con l’educazione a distanza la libertà da limiti spaziali e temporali. Inoltre, mentre le prime generazioni di sistemi di formazione avrebbero avuto come obiettivo soprattutto la produzione e distribuzione di materiale d’insegnamento, quest’ultimo modello avrebbe ad oggetto la comunicazione e l’apprendimento con riferimento all’intero processo sociale coinvolto. Ciò sarebbe in linea con due importanti tendenze nelle teorie e pratiche della formazione, che si evincono anche dai principali documenti degli orga-
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nismi internazionali: l’interesse verso gli aspetti cooperativi sia nella formazione che negli ambienti di lavoro e l’attenzione verso l’apprendimento piuttosto che l’insegnamento. È importante, al fine di evidenziare quali delle caratteristiche e funzioni dei sistemi di formazione a distanza vadano automaticamente nella direzione degli obiettivi evidenziati e quali nodi, teorici ed operativi siano ancora da sciogliere, riprendere alcune considerazioni e problemi posti dall’evoluzione teorica e pratica della formazione nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione ed attraverso di esse. In particolare l’attenzione va posta sulla relazione tra i tre concetti chiave di apprendimento, cooperazione e conoscenza, che i principali lavori e documenti ufficiali sulla società dell’informazione e dell’apprendimento prendono in considerazione. Il problema centrale, cui allo stato attuale è molto difficile fornire una risposta univoca, è se le ICT abbiano determinato o possano determinare un nuovo e migliore modo di apprendere. Più limitatamente, possono essere analizzate alcune questioni centrali che contribuiscono a chiarire i termini del problema: – quali significati sono ricollegati al concetto di cooperazione nell’apprendimento e nel lavoro tramite le ICT? – Se è vero che viene richiesta una più ampia base di conoscenze per trovare un ruolo nella società dell’informazione e dell’apprendimento, quali possibilità danno effettivamente le ICT di comunicare e condividere conoscenze? La letteratura in proposito è per la stragrande maggioranza fiduciosa nelle nuove possibilità delle ICT con riferimento ai tre concetti chiave di apprendimento, cooperazione e conoscenza, sia che si consideri in generale il distance learning che applicazioni specifiche quali computer supported co-operative learning and work (CSCL e CSCW) [Cicchella, 95]. Un recente documento dell’OCSE [OECD, 1998] è completamente dedicato all’impatto delle ICT sul sistema scientifico e, per quanto consideri le ICT un fattore centrale di sviluppo nelle diverse applicazioni analizzate, ne adombra tra le righe alcuni limiti: – non sono dirette a migliorare la produttività accademica; – non sono mirate a superare le gerarchie tra le istituzioni scientifiche; – la comunicazione face to face conserva un ruolo fondamentale nelle dichiarazioni degli scienziati, almeno nelle fasi che precedono la computer mediated collaboration. – In particolare, non sembra definito il ruolo delle ICT nel migliorare il processo cooperativo; le ICT soltanto «may contribute to co-opeerative work».
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Nel trattare dei virtual laboratories o collaboratories, che consentono l’uso in comune di strumentazione scientifica, risorse di informazione, documentazione e comunicazione, l’OCSE sembra seguire una accezione di cooperazione che resta entro il processo lineare di trasferimento di risorse e dati, che non coinvolge in pieno il contesto operativo. Viceversa, quando la cooperazione afferisce alla condivisione di conoscenze, di modalità operative e di processi decisionali, le ICT sembrano apportare nuovi problemi data la difficoltà di riprodurre un contesto di valori, modalità operative e decisionali condivisibili. Sebbene alcuni autori, tra cui Gasser, ritengano addirittura che la conoscenza condivisa sia impossibile, e che si possa aspirare solo a «un istante di intesa pratica», altri [Mantovani 95] si pongono su posizioni intermedie, evidenziando come cooperazione, conflitto e negoziazione siano inscindibilmente collegati tra di loro. La sfida che la cooperazione via ICT ha di fronte è centrata sulla capacità di produrre sistemi cooperativi non coercitivi per gli attori. Gli attori riescono a cooperare nella misura in cui, coniugando l’attività interpretativa con quella pratica, sono in grado di fare inferenze plausibili circa il significato che essi stessi ed i loro interlocutori danno di momento in momento alle situazioni, che con il loro intervento modificano. Come è possibile separare cooperazione da conflitto in contesti con decisori multipli e scopi diversi e mutevoli quali quelli della vita reale? Esiste un ordine, ma non è rigido né imposto dal centro. E’ un ordine negoziato, situato, localmente giustificato e circoscritto. L’ordine non sta nella gerarchia, ma nell’esistenza di un significato condiviso, di cui la gerarchia è semmai un agente [Mantovani 95]. Lo studio di Newman [Newman, 97] su un’esperienza di CSCL si pone di fatto in questa ottica ed è finalizzato a «rilevare evidenza di critical thinking in aggiunta ad un apprendimento cooperativo di superficie». Newmann ha distinto i metodi e le fasi che sono risultati valorizzati da seminari tradizionali (face to face), e quelli viceversa in cui l’uso di ICT, ed in particolare di sistemi di teleconferenze, è risultato maggiormente efficace. Nel primo gruppo sono collocati tutti i processi (preliminari) di analisi creativa, interazione spontanea, generazione di idee, adesione al processo; nel secondo gruppo, le fasi (logicamente successive) di collegamento di idee, interazione in fase matura, integrazione di problemi. Conclusioni. – L’apprendimento continuo sposta l’attenzione dall’insegnamento all’apprendimento ed alla valorizzazione di un percorso formativo non convenzionale: questo principio raccoglie un ampio consenso anche
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nei documenti internazionali. Il problema risede nelle diverse modalità attuative che possono di fatto finire col perseguire finalità divergenti. Il ruolo delle ICT è centrale nei sistemi di formazione a distanza. Sebbene da più parti siano evidenziati gli elementi di novità ed i grandi vantaggi offerti dall’intersezione tra sistema formativo e ICT, tuttavia l’aspirazione a coinvolgere nella formazione a distanza l’intero processo di apprendimento fa porre delle riserve circa la possibilità delle ICT di determinare nuove modalità di condivisione di conoscenze e di cooperazione. Quanto analizzato nel secondo paragrafo mostra come l’acquisizione di elementi di contesto sia fondamentale, in particolare modo nelle prime fasi dell’interazione, quando la condivisione di conoscenza tacita gioca un ruolo preponderante [Polanyi, 69]. Dunque un giudizio sull’utilizzo delle ICT nell’apprendimento non può prescindere dalla distinzione tra differenti fasi di cooperazione e tipologie di conoscenze valorizzate dalle ICT. Una prima conclusione è che l’uso delle ICT non sempre semplifica la cooperazione e può risultare di grande complessità per gli attori [CHE, 97]. Parallelamente, la tipologia di conoscenza che può essere trasmessa su lunghe distanze a costi contenuti [Lundvall, 95] sembre essere quella ormai codificata e ridotta a informazione. Dunque, un ruolo fondamentale nella comunicabilità via rete sembra dato dalla presenza/assenza di elementi di contesto, ma anche dalla possibilità di riprodurli in varie forme (simulazione, tutoraggio, mentoring…) tramite le ICT [Valente e Luzi, 97]. La difficoltà di rappresentare elementi di contesto non ha certo scoraggiato dalla sperimentazione delle ICT nella formazione, ma anzi ha consentito nuove riflessioni sugli aspetti teorici dell’apprendimento che [Lévy, 96] «è anche affrontare l’incomprensibilità, l’irriducibilità del mondo dell’altro». Bibliografia di riferimento: AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. PRESIDENTIAL COMMITTEE ON INFORMATION LITERACY, Final Report, Chicago, IL, ALA, 1989. S. AVVEDUTO - R. MOSCATI, Continuing Professional Education in Italy: Country report, Paris, Oecd, 1991. ID., Oltre la laurea, nuove possibilità educative nel sistema formativo che cambia, Milano, F. Angeli 1992. S. AVVEDUTO - A. VALENTE, Information Society and the changes in the learning processes in Proceedings of the 7th World Conference on Continuing Engineering Education, «The Knowledge Revolution, the Impact of Technology on Learning», Torino, Corep, 1998, 236-240. Una versione estesa del lavoro può essere trovata in: S. AVVEDUTO - A. VALENTE, Perspectives and changes in the learning processes in the information society, in «Technical Report ISRDS-CNR», 3, 1998. Z.L. BERGE - M.P. COLLINS, Computer mediated communication and the onlineclassroom, overview and perspectives, Cresskill, NJ, Hampton Press Inc., 1995. S.N. BJORNER, The information literacy curriculum. A working model, in «IATUL Proceedings», 5, pp. 150-160.
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III Archivi e innovazione tecnologica
MARIO TERRANOVA Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
Gli archivi digitali: dalla rivoluzione informatica al governo delle procedure La rivoluzione digitale sta permeando in modo sempre più profondo la nostra vita e la nostra società, penetrando progressivamente in tutti i settori: dalla telefonia, all’alta fedeltà, alla televisione. La ragione forse più profonda di tale successo sta nella grande capacità di omogeneizzazione che la tecnologia digitale offre. Praticamente qualsiasi tipo di informazione, sia essa testuale, sonora o visuale, può essere rappresentata in forma digitale e, aspetto tutt’altro che trascurabile, duplicata e trasformata infinite volte senza alcun degrado. Ciò significa che con gli stessi strumenti è possibile registrare, mantenere, trasformare e diffondere qualsiasi tipo di informazione, superando in modo istantaneo i problemi posti dalle distanze e dal tempo. I vantaggi offerti dalla rappresentazione digitale delle informazioni sono stati avvertiti in primo luogo nell’ambito della gestione dei dati, con la realizzazione dei grandi sistemi informativi, e successivamente, con l’avvento e la diffusione dell’informatica distribuita e personale, sono stati sfruttati per la produzione dei documenti. Effetto logico ed inevitabile della rivoluzione digitale è a questo punto il superamento della concezione meramente strumentale dell’oggetto informatico, elemento necessario, ma accidentale e transitorio, per la generazione e la formazione sul tradizionale supporto cartaceo dell’oggetto finito, documento, atto, contratto che sia, con l’attribuzione del valore giuridico alla stessa rappresentazione informatica dell’oggetto. Questa transizione, che sta avvenendo con velocità ed obiettivi diversi in tutto il mondo occidentale, ha investito negli ultimi 3-4 anni anche il nostro Paese con una intensità via via crescente. Fin dai primi anni Novanta si sono cominciati ad emanare provvedimenti che in qualche modo attribuivano validità giuridica ad oggetti informatici. Il biennio 1993/94 è il periodo nel quale si avvertono i primi segni della incombente rivoluzione. Il d.l. n. 39 del 1993, che ha istituito l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, sancisce che «Gli atti amministrativi adottati da
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tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati» e prevede la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. La finanziaria ‘94 (14 dicembre 1993, n. 537) fa un passo ancora più importante, e per alcuni versi ardito, dando facoltà di procedere alla conservazione dei documenti mediante supporto ottico, e quindi attribuendo alle copie digitali d’archivio piena validità ai fini probatori ed amministrativi. La legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituendo il Registro delle imprese ne prevede la tenuta con strumenti informatici. La legge 8 agosto 1994, n. 489 consente la conservazione delle scritture contabili e dei documenti rilevanti ai fini tributari su supporti di immagini. Tutti questi provvedimenti hanno una valenza non trascurabile ai fini archivistici, poiché riguardano la tenuta e la conservazione dei documenti. Tuttavia la loro applicazione, specie per quanto attiene all’archiviazione digitale sostitutiva, è stata piuttosto limitata ed a tutt’oggi sono relativamente poche le strutture che se ne avvalgono. Una delle ragioni fondamentali dello scarso successo è probabilmente la mancanza, fino ad oggi, di strumenti idonei ad assicurare l’autenticità dei documenti nel loro formato digitale. In effetti nel 1994 non si disponeva, almeno su una scala sufficientemente vasta e collaudata, di una tecnologia in grado di surrogare adeguatamente lo strumento fondamentale di autenticazione dei documenti scritti che è la sottoscrizione autografa. Si è perciò tentato di garantire l’autenticità dei documenti registrati su supporto informatico attraverso meccanismi alternativi, quali l’indelebilità dei supporti, che in qualche modo tentavano di riprodurre almeno in parte le caratteristiche più familiari del documento cartaceo. Tale tentativo ha prodotto normative complesse e farraginose, contenenti vincoli, quali ad esempio il requisito di non manomettibilità dei sistemi, di difficile attuazione e dubbia efficacia. Inoltre, affidando l’autenticità dei documenti registrati all’indelebilità dei supporti era destinato a naufragare contro gli scogli dell’evoluzione tecnologica, che impone la loro sostituzione in tempi relativamente brevi. In realtà affinché il grande salto di qualità, consistente nell’attribuzione del valore giuridico al documento informatico, potesse essere effettuato, occorreva attendere uno strumento in grado di garantirne l’autenticità in modo analogo a quanto accade con la firma autografa. Oggi questo strumento è stato individuato nella firma digitale, che, pur con le sue approssimazioni e complessità, viene concordemente ritenuta in grado di svolgere tale ruolo. Essa è in realtà un dato, costruito attraverso opportune tecniche critto-
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grafiche, che permette di attribuire un documento ad un soggetto. Essa è infatti indissolubilmente legata da un lato al documento attraverso l’«impronta», e dall’altro al sottoscrittore per il tramite della sua chiave segreta. Non è questa la sede per fornire ulteriori dettagli sulle tecnologie riguardanti la firma digitale, né posso soffermarmi sulle analogie e sulle differenze che i due tipi di sottoscrizione presentano: chi fosse interessato può trovarli nel documento inserito nel materiale relativo a questa sessione della Conferenza. Sta di fatto che oggi un documento elettronico sottoscritto mediante una firma digitale è ritenuto capace di offrire garanzie per molti aspetti superiori a quelle del documento tradizionale e viene accettato in sua sostituzione in molti contesti. La firma digitale è perciò il catalizzatore del processo di evoluzione che porta la rivoluzione digitale nel cuore del sistema di gestione ed archiviazione dei documenti ed è quindi destinata ad incidere profondamente sulla struttura e l’organizzazione degli archivi. La situazione attuale vede una assoluta predominanza degli archivi cartacei su quelli digitali. Esiste infatti già oggi una frazione piccola ma significativa di archivi tenuti in modo digitale: basti pensare al Registro delle imprese o al Pubblico Registro Automobilistico. Questa situazione è destinata a mutare profondamente sotto l’impatto dell’introduzione del documento informatico. La necessità di provvedere all’archiviazione di tali documenti porterà a dotarsi, come per altro previsto espressamente dalla normativa su cui tornerò tra breve, di strumenti per la gestione degli archivi digitali. Questo fatto probabilmente stimolerà indirettamente il processo di sostituzione mediante digitalizzazione degli attuali archivi cartacei. Infatti una volta che è stata introdotta la complessità di gestione di un archivio digitale, risulterà conveniente evitare i problemi ed i costi aggiuntivi legati alla necessità di gestire contemporaneamente anche un archivio cartaceo. Pertanto sarà preferibile digitalizzare anche la parte cartacea così da rendere omogenee la struttura e le modalità di gestione dell’intero archivio. Possiamo perciò ipotizzare che in un futuro ormai prossimo le proporzioni tra archivi cartacei e digitali si sposteranno con una progressiva crescita dei secondi rispetto ai primi. Tale processo, specie nelle pubbliche amministrazioni, potrà avere un’ulteriore ricaduta positiva nella possibilità di completa integrazione tra archivio, protocollo e sistema di gestione dei flussi documentali. La possibilità di integrazione si estende fino a coprire archivi di natura e caratteristiche estremamente diverse. Sono stati spesso citati in questa Conferenza gli archivi fotografici, cinematografici, audiovisivi; ebbene queste tipo-
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logie di archivio, così diversificate e tradizionalmente distanti, possono essere integrate e gestite con strumenti sostanzialmente omogenei, fornendo possibilità di consultazione e fruizione ancora non completamente indagate. Se infatti si può attribuire un significato sufficientemente preciso, grazie anche ad una lunga esperienza di conservazione, sia pure maturata con strumenti diversi, al termine archiviazione utilizzato nei confronti della musica o della cinematografia, è estremamente più difficile comprendere cosa significhi archiviare una banca dati ed ancora più arduo capire in che termini possa essere conservata una realtà composita e complessa quale Internet. Sono prospettive ed orizzonti nuovi che si aprono dinanzi a noi; ma per poter sfruttare pienamente queste opportunità è necessario affrontare una sfida densa di problematiche: occorre imparare a gestire l’evoluzione tecnologica. Essa ci mette continuamente a disposizione nuovi strumenti per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, ma contemporaneamente distrugge quanto ha appena creato rendendolo rapidamente obsoleto ed inutilizzabile. Gestire l’evoluzione tecnologica significa scegliere in ogni momento gli strumenti più adatti, quelli che garantiscono una maggiore durata assicurando una migliore compatibilità con il passato e maggiori prospettive di sviluppo per il futuro. È necessario essere in grado, anche con l’ausilio degli specialisti, di assumere decisioni importanti nella scelta delle tecnologie e degli strumenti. In tale processo un ruolo importante è svolto dal quadro normativo, che fornisce punti di riferimento precisi tanto a coloro che utilizzano gli strumenti che a quanti li realizzano. Il biennio 1997/98 sarà certamente ricordato come punto di svolta essenziale. Infatti con l’emanazione a marzo della legge 59, la Bassanini 1, i documenti, gli atti ed i contratti informatici entrano a far parte a pieno titolo dell’ordinamento giuridico italiano, con dignità pari a quella dei corrispondenti cartacei. Il regolamento di attuazione, emanato con il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, introduce la firma digitale quale elemento atto a garantirne l’auten-ticità ed ad attribuire loro valore legale (art. 10). Infatti il documento informatico munito di firma digitale è equiparato alla scrittura privata (art. 5 comma 1), mentre gli atti della Pubblica Amministrazione formati per via informatica «costituiscono informazione primaria ed originale». Per via telematica è anche possibile stipulare contratti (art. 11) ed effettuare pagamenti (art. 14). Il decreto presidenziale ha una particolare valenza anche dal punto di vista archivistico. Esso infatti prevede espressamente all’art 15 la possibilità di tenuta con strumenti informatici di libri, repertori e scritture; inoltre, per le pubbliche
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amministrazioni, richiede l’aggiornamento dei sistemi informativi ai fini della gestione dei documenti informatici (art. 20) e l’introduzione del protocollo informatico e dei sistemi di gestione dei flussi documentali (art. 21). A tale riguardo l’Autorità sta predisponendo attraverso un apposito gruppo di lavoro lo schema del nuovo regolamento per la gestione del protocollo, che dovrà sostituire il r.d. 25 gennaio 1900, n. 35, fornendo le direttive per la protocollazione con strumenti informatici in modo da garantire l’accesso anche esterno alle informazioni e la connessione con i sistemi di gestione dei flussi documentali e di archiviazione. Per quanto invece attiene la digitalizzazione degli archivi cartacei, particolare rilevanza ha il comma 3 dell’art. 20, nel quale si richiede che venga condotta al riguardo un’analisi costi/benefici onde decidere sull’effettiva convenienza. Proprio nell’Adunanza dello scorso 25 giugno l’Autorità ha approvato il testo finale della nuova Deliberazione sull’uso dei supporti ottici, che dovrà sostituire quella del 28 luglio 1994, n. 15. Essa prevede l’uso delle tecnologie proprie della firma digitale per consentire l’archiviazione sostitutiva dei documenti cartacei in modo tale da poter gestire l’obsolescenza tecnologica. Il testo è disponibile, insieme con una nota esplicativa, sul sito Internet dell’Autorità (www.aipa.it) sul quale è stato pubblicato per raccogliere gli ultimi commenti ed osservazioni prima di procedere alla deliberazione ufficiale. Invito tutti i presenti a prenderne visione ed ad inviare gli eventuali commenti entro il 15 luglio.
MARIA GUERCIO Ufficio centrale per i beni archivistici
Gli archivi digitali: dalla gestione dei documenti al governo delle procedure LA NECESSITÀ DI UNA VISIONE STRATEGICA. La Conferenza nel suo progetto originario si era data, tra le altre, la finalità molto concreta di identificare un programma per gli archivi in grado di formulare e costruire una strategia per affrontare con sufficiente forza il problema archivistico nazionale e – allo stesso tempo – per avviare anche alcune specifiche realizzazioni. La ragione per un piano così ambizioso va, soprattutto, cercata nell’emergenza documentaria degli ultimi decenni (proliferazione dei documenti, inadeguatezza delle risorse umane e finanziarie disponibili, crescita vertiginosa dei costi per gli spazi fisici necessari alla conservazione), recentemente accresciuta da uno sviluppo delle tecnologie finora più temuto che affrontato nei suoi effetti sulla produzione archivistica. Considerato il fatto che il tema non può più essere né ignorato né trascurato, per la pervasività delle tecnologie e la maturità delle soluzioni oggi consentite, si può ritenere che l’archiviazione digitale sia destinata a diventare un nodo centrale in grado di introdurre cambiamenti significativi anche nei settori di attività più tradizionali. Restando, quindi, fedeli all’impostazione originaria, si cercherà in questa sede di collegare le iniziative che impegnano già oggi gli operatori di settore sul fronte della produzione, gestione e conservazione delle memorie digitali all’interno di un quadro uniforme e coerente di attività e di obiettivi. E’, tuttavia, opportuno ricordare che il punto di vista degli archivisti di fronte al cambiamento in atto in questo campo non può che essere ambivalente: di preoccupazione e cautela poiché l’attuale livello delle tecnologie non risolve affatto i rischi connessi alla obsolescenza e, quindi, alla conservazione delle nuove testimonianze documentarie, di collaborazione piena e convinta nelle sedi istituzionali e di ricerca per definire norme e regole tecniche, studiare e sperimentare prototipi, sviluppare, rivisitandoli e innovandoli, i principi, le metodologie e gli strumenti che la disciplina archivistica ha elaborato per il trattamento e la tenuta dei documenti. Dal 1997 ad oggi molto è stato fatto a livello nazionale in materia di
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documenti digitali: Mario Terranova ha rappresentato sinteticamente questa evoluzione, per ora sostanzialmente regolamentare, che fa dell’Italia il Paese più coerente nella definizione di un quadro normativo di riferimento, a sua volta frutto di una positiva collaborazione tra le istituzioni cui tale ruolo è affidato, l’Autorità per l’informatica, l’Amministrazione degli archivi di Stato, il Dipartimento della funzione pubblica in particolare. Non c’è dubbio che definire regole – semplici e flessibili – non comporta, immediatamente e necessariamente, la realizzazione di programmi, non avvia concreti processi innovativi, poiché la loro applicazione richiede la capacità condivisa dagli amministratori e dai tecnici e la convinzione di tradurre i cambiamenti in strumenti di organizzazione e di lavoro, in routine e risorse interne in grado di trasformare e migliorare l’efficienza delle istituzioni e la vita dei cittadini. Nel caso specifico, non si tratta di informatizzare alcune funzioni (la registrazione di protocollo, la classificazione, la movimentazione dei fascicoli, il loro reperimento); è l’ambiente stesso in cui si producono i documenti e in cui si assumono le decisioni a mutare natura e, quindi, a determinare forme nuove di cooperare, di adempiere al proprio mandato, di fare scelte e di comunicarle ai cittadini, di rendere possibile la consultazione nel tempo. Duplice è, a questo proposito, il punto di vista degli archivisti poiché riflette il duplice ruolo dei documenti, prodotti dell’amministrazione attiva e insieme oggetti della ricerca storica e scientifica Tenuto conto dell’evoluzione in corso, i campi su cui nel prossimo futuro dovranno esercitarsi, in primo luogo, riflessione e capacità professionale riguardano: – l’individuazione prima, la realizzazione e il monitoraggio poi degli interventi e degli strumenti che, traducendo in modo efficace le norme sui documenti elettronici, trasformino l’attuale gestione burocratica degli uffici archivio/protocollo in una efficiente organizzazione di servizi per la gestione dei flussi documentali e degli archivi; – l’elaborazione di standard, procedure tecniche, linee direttive per la conservazione nel tempo di archivi digitali che mantengano la loro autenticità, l’integrità della struttura originaria e la piena accessibilità dei documenti nel rispetto delle relazioni amministrative e archivistiche. Per affrontare con strumenti adeguati il futuro digitale che ci aspetta, è indispensabile prefigurare e progettare (a livello nazionale, innanzi tutto, ma non solo) i fattori principali che rendono possibile e, poi, sostengono le trasformazioni progettate: indagini conoscitive sullo stato della informatizzazione e delle risorse per la gestione dei documenti nella pubblica amministrazione; responsabilità individuate per la creazione e per la tenuta dei documenti in ambiente digitale; profili tecnici riconosciuti; formazione di base
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rinnovata; programmi di aggiornamento permanente; regole tecniche; modelli per la produzione di regolamenti interni e di manuali di gestione; interventi di sensibilizzazione dei livelli dirigenziali (almeno nel settore pubblico); carte della qualità per le funzioni e i servizi d’archivio. In alcuni di questi ambiti di intervento gli archivisti hanno già cominciato a operare1, ma le iniziative finora avviate hanno bisogno di un accurato e accorto coordinamento e di una razionale valutazione delle risorse disponibili. Per governare il cambiamento radicale che le nuove tecnologie prefigurano, l’amministrazione degli archivi di Stato deve dotarsi di strumenti di organizzazione del lavoro e della ricerca molto efficaci, a cominciare da una struttura adeguata dell’Istituto centrale degli archivi, previsto dalla riforma in corso del Ministero per i beni culturali e ambientali. Come già emerge dalla proposta presentata dal gruppo di lavoro che ha preparato la Conferenza e dalla relazione di Antonio Dentoni-Litta, per la nuova struttura si vogliono individuare e sviluppare funzioni e, soprattutto, modalità di intervento non tradizionali, che configurino l’Istituto non come luogo isolato di riflessione tecnica, ma come strumento di conoscenza, confronto, promozione e valorizzazione delle forze e delle proposte migliori che la comunità archivistica saprà sviluppare, a cominciare dalle iniziative degli istituti periferici dell’amministrazione: l’esperienza e la tradizione che maturano negli archivi di Stato e la molteplicità di informazioni che si raccolgono in quel ricchissimo osservatorio di attività amministrative oltre che documentarie costituito dalle sovrintendenze archivistiche dovrebbero fornire materiali, suggerimenti e prodotti da sviluppare e diffondere a livello nazionale e internazionale2. I CONTENUTI DEL PROGRAMMA.
1 Per un quadro delle iniziative in corso si veda il volume recentemente pubblicato dall’ASSOCIAZIONE RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI, Gli archivi pubblici nella Società dell’informazione, Roma 1998 (Annali, 5/1998) 2 Nell’ambito del dibattito - finora piuttosto modesto - che ha accompagnato la proposta di riforma del Ministero per i beni culturali e ambientali, non sono mancate ipotesi di accorpamento di settori diversi sia a livello centrale (dipartimento unico per archivi e biblioteche) che periferico (soprintendenze regionali che includano in una struttura unica tutti gli uffici per la tutela dei beni culturali). Entrambi i progetti sono - per il momento e fortunatamente - caduti, poiché si è ritenuto dannoso - almeno per quanto riguarda la funzione archivistica di cui si è riconosciuta la forte peculiarità - creare strutture non omogenee sul piano tecnico, che avrebbero appesantito i processi decisionali senza apportare alcun miglioramento al funzionamento amministrativo e ai problemi di natura organizzativa. Sarebbe stato un grave errore - per fortuna evitato - affidare a strutture regionali miste, non sostenute da ragioni sostanziali, ma solo da
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Il censimento delle iniziative in corso costituisce il primo passo per definire una strategia complessiva, per individuare gli obiettivi intermedi e finali, per programmare le risorse necessarie di un processo che è allo stesso tempo di ricerca e operativo. Si individueranno di seguito i progetti che già costituiscono le basi concrete di un programma di azione futuro. Indagini conoscitive sullo stato della informatizzazione e delle risorse per la gestione dei documenti nella pubblica amministrazione. – L’esigenza di rilevare lo stato di organizzazione e informatizzazione degli archivi correnti nelle pubbliche amministrazioni è emersa in occasione dello studio di fattibilità condotto dal gruppo GEDOC istituito dall’Autorità per l’informatica nel settembre 1997 per definire le regole per l’automazione della funzione documentaria. Si è, in quella occasione, creato un sottogruppo con il compito di individuare possibili modelli organizzativi di un sistema di tenuta dei documenti nel settore pubblico e si è sottolineata la opportunità di promuovere una indagine conoscitiva sullo stato degli archivi correnti delle pubbliche amministrazioni a partire dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Il progetto, ancora in fase di ideazione, a cura dell’Amministrazione degli archivi di Stato, del Dipartimento della funzione pubblica e dell’Aipa, con il sostegno metodologico dell’Istat, ha lo scopo di valutare le risorse attuali e quelle necessarie per avviare un serio processo di rinnovamento tecnologico e professionale della gestione documentaria nel settore pubblico. L’indagine dovrà essere articolata in sezioni diverse per i diversi obiettivi individuati: – modello organizzativo: acquisire informazioni sulla collocazione e struttura degli uffici di protocollo/archivio rispetto alla organizzazione della amministrazione; – traffico di corrispondenza ufficiale: misurare il traffico complessivo di corrispondenza ufficiale scambiato tra le amministrazioni e stimare la distribuzione dei mittenti e dei destinatari per tipologia di amministrazione; – costi delle attività di protocollo/archivio: stimare i costi delle varie attività connesse alla gestione dei documenti ed archiviazione; – efficienza delle attività di gestione: misurare i tempi medi di svolgimento delle attività ed i potenziali vantaggi di una informatizzazione, inclusa la valutazione dell’eventuale digitalizzazione di serie documentarie cartacee; – modello concettuale: validare, anche ai fini dei processi di automazione in non meglio identificate opportunità amministrative, la tutela di beni che richiedono in questa fase di trasformazione tecnologica un alto livello di coesione tecnica, una forte volontà, autonomia, rapidità nelle decisioni.
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corso, un modello concettuale di base che utilizza tradizionalmente entità e relazioni non sempre identificate in modo coerente (documento, fascicolo, procedimento, ecc.) e individuare strategie diversificate che tengano conto dei modelli organizzativi. Strutture e responsabilità. – Il regolamento, in fase di approvazione, sul cosiddetto protocollo informatico (o meglio sulla gestione informatica dei documenti), destinato a sostituire il regolamento n. 35 del 1900 sulla gestione degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni pubbliche, stabilisce, nell’ambito di un intervento generale di aggiornamento della funzione archivistica, una serie di importanti responsabilità in materia di gestione dei documenti e identifica una struttura specifica, il Servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi con compiti specifici in materia di organizzazione e tenuta dei documenti. Tali responsabilità, attribuite al dirigente dell’ufficio, sono destinate ad essere delegate a personale qualificato, a funzionari o dirigenti che dispongano di specifici requisiti professionali di natura tecnico-archivistica. Comprendono compiti di: – autorizzazione all’uso della procedura di gestione informatica dei documenti (per la consultazione, inserimento e modificazione delle informazioni); – controllo sulla correttezza delle operazioni e degli strumenti di trattamento e tenuta dei documenti e dei sistemi di gestione e reperimento (piani di classificazione, attività di registrazione, eventuali manuali di gestione, ecc.); – controllo sulle condizioni di funzionalità del sistema, sulle copie di sicurezza, sulla correttezza delle procedure in caso di emergenza; – controllo sulle attività di trasferimento e tenuta dei documenti nell’archivio di deposito e, successivamente, sul trasferimento nell’archivio storico (anche nel caso dei nuovi documenti digitali). Si tratta, in sostanza, delle attività che già agli inizi del secolo erano state individuate come essenziali per la corretta produzione dei documenti, senza tuttavia che allora si ritenesse necessaria anche la individuazione di figure professionali preparate in modo specifico. La complessità degli organismi contemporanei, l’enorme quantità di produzione documentaria conservata, la difficoltà di gestire i processi di innovazione tecnologica in atto nel settore dell’informazione pubblica con forza lavoro professionalmente adeguata hanno determinato un cambiamento radicale nel settore, sia pure limitato, in questa prima fase, ad un piano regolamentare, la cui portata organizzativa potrà essere valutata solo nei prossimi anni e richiederà, in ogni caso, uno sforzo congiunto molto impegnativo per tutte le istituzioni coinvolte a livello nazionale (Dipartimento della funzione pubblica, Aipa, Amministrazione
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degli archivi di Stato). Formazione di base e aggiornamento. – La necessità di modificare e integrare il curriculum di base della formazione degli archivisti con materie specifiche del settore informatico è il risultato immediato della normativa in corso di elaborazione. Il gruppo di lavoro che ha preparato questa sessione della Conferenza ha abbozzato alcune proposte di argomenti e temi integrativi del curriculum tradizionale previsto nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato3. Deve, naturalmente, trattarsi di una integrazione coerente con la natura delle nuove funzioni. Gli archivisti responsabili di un sistema di protocollo informatico devono avere un’adeguata preparazione informatica e specifiche capacità organizzative: non si tratta, quindi, semplicemente di riformulare il contenuto formativo delle scuole d’archivio (già in corso ad opera di una commissione istituita per iniziativa del direttore generale per i beni archivistici), ma è necessario predisporre un programma di aggiornamento permanente che richiede adeguate risorse finanziarie (per attrezzare laboratori informatici e per acquisire la collaborazione di docenti esterni qualificati), piani di formazione dei formatori, nuovi strumenti didattici che, utilizzando prodotti di formazione a distanza, forniscano ai diplomati delle scuole gli elementi informativi di aggiornamento nel tempo. Un gruppo di lavoro si è costituito – per ora informalmente – per sperimentare nel settore specifico della gestione dei documenti in ambiente digitale le nuove potenzialità offerte dai canali digitali messi a disposizione da Rai Educational, sfruttando tra l’altro l’esperienza maturata dal Consorzio Nettuno per l’Università a distanza. Ne fanno parte l’Autorità per l’informatica, il Ministero per i beni culturali, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica, l’Associazione nazionale Comuni italiani, il Coordinamento delle Regioni, l’Unioncamere. Il primo obiettivo (da raggiungere entro l’anno) è la predisposizione di uno studio di fattibilità del progetto e una prima sperimentazione in occasione dei seminari di formazione organizzati dall’Associazione nazionale archivistica italiana nel prossimo autunno. A questo lavoro, indirizzato soprattutto agli operatori specializzati, è necessario affiancare – anche in questo caso sviluppando iniziative condivise dalle istituzioni competenti a livello nazionale (a cominciare dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione) – un’opera attenta di sensibilizzazione del personale dirigente e dei funzionari delle pubbliche amministraL’ipotesi è stata discussa da tutto il gruppo e il testo pubblicato in appendice materialmente predisposto dal dott. Stefano Pistolesi del Ministero di grazia e giustizia. 3
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zioni sulla rilevanza di una accurata tenuta dei documenti e sul ruolo positivo che l’automazione svolge se è accompagnata dalla riqualificazione del personale già impiegato in questo settore o dall’introduzione di specialisti della materia. Il problema dell’addestramento e del recupero professionale degli addetti alla gestione documentaria è, in ogni caso, centrale, tenuto conto del fatto che solo una parte delle 24.000 amministrazioni pubbliche italiane potranno sostenere l’impegno finanziario e organizzativo che richiede l’assunzione di archivisti professionisti. In molti casi (soprattutto per gli enti locali di piccole dimensioni) il personale adatto alle nuove funzioni dovrà essere individuato all’interno delle attuali disponibiliatà e formato e riqualificato con interventi mirati. Si tratterà di un lavoro impegnativo, per il quale si dovrà operare un’attenta pianificazione delle risorse. Regole tecniche. – E’ il campo in cui si è intervenuti in questi anni recenti con maggior costanza e con buoni risultati. Per gli archivisti non si tratta di un terreno vergine su cui misurarsi, dato che è sulla base di norme nazionali (il r.d. 35/1900) che hanno fondato la loro concreta azione in materia di archivi correnti. Il futuro tecnologico che ci attende, per la continua evoluzione che lo caratterizza, richiede che anche la futura attività normativa si aggiorni nei contenuti, nella durata e nella funzione svolta. Si dovranno, infatti, elaborare regole temporanee, che includano, sin dalla loro prima formulazione, scadenze e fasi di verifica e monitoraggio, per rispondere al grado di cambiamento delle stesse tecnologie, regole organizzate in un sistema di gerarchie ciascuna con un livello diverso di applicazione e di sviluppo (ad esempio, nella forma di regole quadro simili a quelle che ci hanno guidato per un secolo, anche se con aspettative di vita molto più limitate, oppure regole tecniche di completamento, specifiche, ma non rigidamente impositive). Le istituzioni che tradizionalmente hanno compiti di coordinamento dovranno prepararsi a sostenere una funzione permanente di elaborazione e diffusione di normative nazionali di settore, in proprio e in cooperazione con altri organismi. Ogni settore professionale dovrà abituarsi sempre più spesso a negoziare le proprie specifiche istanze tecniche con quelle di altre discipline. Modelli per la produzione di strumenti di lavoro (regolamenti, carte dei servizi archivistici, manuali di gestione). – La complessità degli interventi di automazione, dovuta anche agli indispensabili requisiti di qualità, coerenza e uniformità che la loro progettazione richiede, rende opportuna la predisposizione di strumenti di regolamentazione interni agli enti produt-
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tori, al fine di stabilire linee comuni di intervento, basi definite di comportamenti e attività, pur destinate a futuri interventi di aggiornamento. In una fase di transizione, l’Amministrazione degli archivi di Stato ha, tra i suoi compiti, anche quello di promuovere la produzione di modelli di riferimento – molto più di quanto si sia fatto finora –, che incoraggino e guidino gli enti produttori nel cammino ancora incerto di un’attività di gestione dei documenti non più lasciata alla creatività e buona volontà del singolo (che non è oggi né auspicabile né sufficiente), ma divenuta parte integrante di un disegno organizzativo complessivo, oggetto quindi di controllo e di regolamentazione. Complessivamente, l’azione dell’Amministrazione archivistica a livello centrale e periferico e di tutti gli organismi responsabili delle politiche per la gestione dei documenti d’archivio dovrà, perciò, svilupparsi nella forma di programmi coordinati per gli archivi e non come sommatoria di singoli e frammentari interventi di recupero o di organizzazione del settore: risultati significativi potranno essere raggiunti solo se si darà vita ad attività di coordinamento la cui efficacia richiede un alto livello di riflessione teorica e di analisi metodologica, oggi alimentate da un lato da una comunità archivistica più partecipe, dall’altro dalle stesse impegnative trasformazioni tecnologiche in atto. Anche una analisi superficiale dei problemi mostra, ad esempio, che il futuro degli archivi si sposta – con crescente rapidità – dal luogo tradizionale in cui concretamente le carte si formano e le attività si documentano a quello in cui i sistemi informativi si progettano e le attività stesse si svolgono. Né gli archivisti da una parte, né gli amministratori dall’altra sono preparati ad affrontare la radicalità delle innovazioni in cantiere. Ed è proprio per segnalare la profondità e l’incertezza dei cambiamenti in corso che si è voluto utilizzare in questa sede l’espressione “governo delle procedure” (non solo di quelle documentarie, ma anche, se non in primo luogo, di quelle amministrative). In questa fase di cambiamenti, dagli esiti ancora incerti, tutte le professioni coinvolte devono compiere uno sforzo comune per analizzare e valutare quanto le nuove applicazioni potranno incidere sulla tradizionale organizzazione delle funzioni di documentazione e comunicazione dell’informazione pubblica, a cominciare dallo studio dell’impatto che l’uso diffuso di prodotti di workflow management è destinato ad avere sulla creazione di documenti digitali. Già oggi questi programmi permettono di registrare su supporto informatico responsabilità, singoli atti, fasi di procedimenti, insieme ai documenti cui sono connessi, di integrare informazioni di natura gestionale, conoscitiva, statistica, di fornire strumenti di controllo, di omogeneità, semplificazione e razionalizzazione delle attività, in conclusione riqua-
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lificando gran parte delle attività amministrative e tecniche. Ed è proprio sulla potenzialità di questi strumenti che si concentra sempre più l’attenzione degli enti produttori e degli organi di coordinamento (Aipa, Funzione pubblica): più che il controllo dei documenti si cerca di esercitare un controllo a monte, sui procedimenti, cioè sulle attività attraverso le quali le pubbliche amministrazioni esercitano il loro mandato. E’ compito degli archivisti dimostrare che tale controllo non sostituisce la funzione archivistica, poiché – pur costituendo un efficace strumento per imporre alle pubbliche amministrazioni una razionale analisi sulle proprie attività e sui modi di svolgerle –, non è in grado di sostituire con altrettanta forza e durata la certezza giuridica che la produzione e conservazione di documenti garantisce sia ai fini della trasparenza che per la ricerca storica. La conservazione degli archivi digitali. – Le difficoltà maggiori emergono, in particolare, proprio quando l’attenzione si sposta sui problemi della conservazione: la complessità dei compiti che attendono gli archivisti – in questo caso ancora più soli e più responsabili che nel campo della formazione dei documenti – è tale da preoccupare a ragion veduta qualunque operatore. Sulla funzione della conservazione quasi tutto rimane da conoscere e sperimentare, incluso un lavoro preliminare e indispensabile di sensibilizzazione generale circa i rischi enormi di perdita di tutta le memorie digitali che sono destinate a sostituire in pochi anni – almeno nelle intenzioni del nostro legislatore – la documentazione tradizionale. Rispetto alla difficoltà di un tale compito, si avverte ancora – speriamo non a lungo – una sorta di indifferenza/incoscienza collettiva che sembra aver contagiato amministrazioni pubbliche, accademie, intellettuali, e naturalmente l’opinione pubblica, anche quella che si rispecchia nelle riviste specializzate se si escludono gli specialisti degli archivi: è molto raro incontrare chi condivida le stesse preoccupazioni circa la durata dei nuovi prodotti informatici che lo stato attuale dello sviluppo tecnologico non garantisce in modo sufficiente. Si parla solo delle risorse che si risparmieranno introducendo l’informatica nei nostri uffici – e, quindi, nei nostri archivi –, ma non si fa alcun cenno alle risorse ingenti che dovranno essere destinate ad affrontare i problemi della obsolescenza tecnologica se si vorrà mantenere – sia pure in minima parte rispetto alla proliferazione degli archivi del passato più recente – le testimonianze del futuro. Anche a fronte di una enorme riduzione della produzione documentaria destinata alla conservazione, che richiama l’idea di un nuovo Medioevo in un mondo sopraffatto dalla quantità – non certo dalla qualità – dell’informazione oggi disponibile, sembrano dimi-
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nuire coloro che sostengono, per convinzione, lungimiranza o mestiere, l’esigenza vitale – perché fonte e strumento di conoscenza e consapevolezza – del mantenimento nel tempo di ciò che documenta il presente. Nessuno sembra considerare con la dovuta attenzione il fatto che i costi necessari per tener il passo con la rapidità dell’evoluzione tecnologica nel campo della conservazione della memoria storica saranno ingenti, poiché le attività di analisi dei documenti digitali, di migrazione fisica delle piattaforme hardware e software, di controllo permanente sullo stato di obsolescenza delle tecnologie e sulle condizioni fisiche dei supporti richiederanno personale tecnico preparato, controlli, sistemi impegnativi per la sicurezza, attrezzature evolute per la gestione e l’accesso, lo studio di nuove forme organizzative ad hoc. Per gli archivisti, poi, si tratterà – anzi si tratta già – di avviare una riflessione tecnica anche sui propri strumenti di lavoro tradizionali: la selezione, la descrizione archivistica, la consultabilità, la tutela dei dati personali, tutti aspetti che richiedono nuove verifiche, lavoro di ricerca, il confronto con la comunità internazionale. Serve soprattutto esperienza diretta e, quindi, sperimentazione concreta e collaborazione con gli enti produttori, per studiare norme e stabilire i modi con cui la funzione archivistica potrà esercitarsi nel prossimo millennio. Lo stato attuale delle tecnologie non offre ancora soluzioni rassicuranti, ad esempio nel caso in cui si debba salvare la struttura originaria di una base di dati di natura archivistica. Gli ottimisti sostengono che saranno le tecnologie medesime, oggi responsabili dell’attuale situazione di incertezza e confusione, ad offrire al momento opportuno gli strumenti per il loro superamento, al quale tuttavia bisogna lavorare sin d’ora nelle forme di una cooperazione che superi i confini nazionali. E’ con questo spirito e con questo obiettivo che l’Ufficio centrale per i beni archivistici, e l’Associazione nazionale archivistica italiana hanno accettato di promuovere, insieme al Canada e ad altri 7 Paesi (Australia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia, Ungheria), un lavoro – necessariamente ambizioso - di ricerca comune sul tema della conservazione a lungo termine di documenti digitali autentici4. In relazione all’indagine internazionale, ma con la concreta prospettiva di sviluppare prototipi e regole adatti allo specifico contesto giuridico nazionale, è stato presentato dalla Sogei al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica un progetto di ricerca dedicato alla individuazione di metodologie adeguate al mantenimento nel tempo dell’integrità degli archivi digitali. E’ importante sottolineaSi veda in proposito quanto pubblicato sulla rivista dell’Associazione nazionale archivistica italiana sui contenuti e sugli obiettivi della ricerca, («Anai Notizie», 1997, 3, pp. 19-24). 4
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re che tale lavoro prevede la stretta collaborazione delle istituzioni archivistiche e di molte importanti organizzazioni pubbliche nazionali che parteciperanno alla validazione dei risultati e, in alcuni casi, alla concreta sperimentazione delle procedure sviluppate per l’accesso e la selezione dei documenti digitali. La facilità di mettere intorno a un tavolo interlocutori autorevoli per un progetto faticoso e di scarsa visibilità è il segno che – almeno in alcune aree della pubblica amministrazione – è ormai pienamente matura la consapevolezza della rilevanza e dell’urgenza della questione. Nel 2001 si terrà a Firenze la Conferenza degli archivisti europei. L’Italia si è candidata mettendo all’ordine del giorno, come tema centrale dell’evento, proprio la definizione di un programma per gli archivi nell’era dell’informazione e della comunicazione, a cominciare dal tema emergente delle memorie digitali, sia dal punto di vista della loro formazione che da quello della loro conservazione futura. Si tratta di una occasione per discutere una piattaforma concreta di progetti, idee, prodotti che sottolineino la rilevanza della cooperazione e rilancino sul piano internazionale l’iniziativa della cultura archivistica italiana.
ERILDE TERENZONI Ufficio centrale per i beni archivistici
Nuovi linguaggi per comunicare il documento di archivio. Multimedialità e problemi di metodo1. Scenario. – Ciascuna delle attività primarie che si svolgono in archivio o in altro istituto di conservazione del patrimonio culturale, dalla schedatura ai servizi per la fruizione, è stata oggetto di informatizzazione negli ultimi tempi e di conseguenza ha subito e subisce l’incredibile accelerazione imposta dalle innovazioni tecnologiche. Un aspetto finora piuttosto trascurato in Italia, anche se la tendenza si sta velocemente invertendo, è quello della definizione di strategie per la comunicazione dei documenti di archivio, a livello sia di istituto che nazionale. Ormai studiare una politica dell’accesso al patrimonio documentario nazionale e territoriale è diventata una priorità del lavoro di archivio, originata dalla necessità di modulare servizi per l’accoglienza e l’indirizzo dell’utenza adeguati alle differenti situazioni. La capacità di individuare gli obiettivi di un allargamento dell’accesso e di sviluppare conseguenti attività pratiche, dalla produzione di strumenti di ricerca alla creazione di servizi di reference, si basa su degli elementi e delle conoscenze specifiche che non rientrano ancora a pieno titolo nel sapere tradizionale degli archivisti italiani. Si tratta certamente della conoscenza delle esigenze degli utenti, ma anche delle competenze necessarie a sviluppare canali e modi di comunicazione adeguati al pubblico da raggiungere. Gli istituti in genere hanno aumentato l’attenzione verso l’individuazione e l’analisi delle esigenze del loro pubblico e cercano per quanto possibile di adeguare i servizi offerti2. Sono stati realizzati recentemente accordi di programma tra istituzioni di diversa natura per mettere in atto strategie comuni, dirette alla salvaguardia e 1 Questo contributo è frutto di una riflessione comune, che non si è ancora conclusa, con Gabriella Nisticò, responsabile capo dell’Appendice dell’Enciclopedia Italiana. 2 Cfr. l’intervento tenuto da M. GIANNETTO, Il servizio di Sala di studio, al Convegno internazionale Gli archivi dalla carta alle reti, Firenze 1996, i cui atti sono in corso di stampa nelle Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
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alla valorizzazione del patrimonio culturale, manca però una consapevolezza diffusa del problema e appunto delle linee di politica nazionale. Schematizzando, gli ambiti di intervento relativi alla realizzazione di reti e circuiti per la comunicazione, non necessariamente in rete, e ai servizi per l’accoglienza e l’accesso si possono riassumere secondo alcune linee fondamentali. – La descrizione del posseduto, che culmina nella produzione di strumenti di ricerca, secondo varie tipologie. In questo ambito il dibattito sugli standard di descrizione e per la ricerca è in una fase abbastanza avanzata e tiene conto di quanto avviene a livello europeo e internazionale. Basta consultare riviste specializzate e pubblicazioni per avere un’idea della ricchezza e varietà dei prodotti realizzati sul campo da archivisti di Stato e archivisti di enti locali o professionisti indipendenti3. In molti casi per la diffusione vengono utilizzate le reti civiche o altri servizi già a disposizione dei cittadini. Si sente invece la mancanza di canali di informazione e di discussione ufficiali e di luoghi istituzionalmente dedicati alla sperimentazione di settore e all’incontro con le altre professionalità dei beni culturali e/o del mondo della comunicazione, che si muovono su territori confinanti. Se, come spesso auspicato in queste giornate, la Conferenza diventasse un tavolo di lavoro periodico, potrebbe almeno in parte riempire un vuoto e rappresentare se non una palestra di incontri almeno un momento di verifica delle esperienze più avanzate e innovative. – La revisione e il recupero degli strumenti di ricerca tradizionali che costituiscono un patrimonio informativo prezioso di ciascun Istituto. Anche in questo ambito l’applicazione dell’informatica per un servizio destinato a utenti esterni o remoti porta alla necessità di razionalizzare e organizzare diversamente quanto normalmente si offre in sala di studio come sussidio alla ricerca. Mancano però dei modelli sperimentati di prodotti per l’approccio e la consultazione a differenti livelli di profondità, tali che garantiscano una certa uniformità negli strumenti messi a disposizione nelle sale di studio degli Archivi di Stato4. I lavori che presentano aspetti interessanti e stimolanti sono molto numerosi e molti ormai notissimi. Per un aggiornamento si vedano «Archivi & Computer», bimestrale edito dal Comune di San Miniato; la «Rassegna degli Archivi di Stato» edita dalla Divisione studi e pubblicazioni dell’Ufficio centrale per i beni archivistici. Sono ormai molto numerosi anche i siti Internet in cui si trovano notizie e informazioni più precise sul patrimonio archivistico di archivi di Stato, università o altre istituzioni. 4 Le norme per la redazione degli inventari in uso sono ancora quelle emanate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 39/1996 «Norme per la pubblicazione degli inventari». Sulle difficoltà e le insidie che deve saper superare il ricercatore in un Archivio di Stato si veda I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 138-216 e seguenti. 3
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La difformità e l’eterogeneità degli strumenti di ricerca in uso nelle sale di studio è uno dei maggiori ostacoli a un allargamento dell’accesso agli archivi di Stato in senso democratico. Allo stato attuale la difficoltà alla consultazione e alla comprensione degli inventari in genere è tale da richiedere quasi sempre un aiuto da parte del funzionario di sala e a volte anche del responsabile del fondo stesso. La situazione è ovviamente comprensibile trattandosi di mezzi di corredo a volte molto antichi: infatti non è raro il caso di importanti fondi sei o settecenteschi a cui si accede utilizzando strumenti di ricerca coevi o comunque redatti in tempi lontani, ma puntuali e tuttora perfettamente funzionali. E’ facile immaginare quali difficoltà di lettura e di comprensione il testo comporti per un utente non esperto, sia sul piano della lingua che della ricostruzione dei sistemi di ordinamento antichi. Anche in casi non limite come questo ricordato è possibile trovare in sala studio strumenti non immediatamente comprensibili né del tutto “autoesplicativi”. Per realizzare un accesso allargato è necessario ridurre al minimo i problemi di lettura e comprensione che nascono non solo dalla eterogeneità grafica dei sussidi alla consultazione ma anche dall’uso di linguaggi specialistici senza il sussidio di thesauri o di liste di autorità. Una via è quella di intervenire con operazioni di razionalizzazione sistematica delle opere esistenti, versioni moderne dell’ “inventario degli inventari”. Mezzi di corredo di questo tipo, hanno un forte valore aggiunto come strumenti di controllo e di gestione, permettendo il reperimento rapido dei pezzi e i riscontri e facilitando la programmazione dell’istituto. Sono molti gli istituti che hanno intrapreso questa strada5 . Un’occasione è data anche dalla trasposizione su supporto informatico della Guida generale degli archivi di Stato italiani, che permetterà agli istituti di rivedere l’assetto generale del proprio patrimonio documentario6. – La realizzazione di nuovi strumenti di ricerca che utilizzino tecniche come il multimediale. È necessario trovare un modello che unisca testo descrittivo e immagine, in una sorta di catalogo multimediale, coniugando le esigenze di precisione tecnico scientifiche e quelle tecnologiche del livello di realizzazione grafica adatto all’oggetto da rappresentare. 5 Cfr. Synopsis ad invenienda, L’Archivio di Stato di Parma attraverso gli strumenti della ricerca (1500-1993), a cura di A. BARAZZONI E P. FELICIATI, Parma 1994; Guida per l’utente. Fondi e inventari dell’Archivio di Stato di Roma, a cura di E. GRAZIANI, Roma 1995. 6 Progetto di informatizzazione della Guida Generale degli Archivi di Stato italiani, a cura della Divisione studi e pubblicazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Consorzio Roma Ricerche, Roma 1996.
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Le tecnologie di riproduzione delle immagini mettono a disposizione degli operatori possibilità di realizzazioni inimmaginabili solo qualche tempo fa; ma le questioni legate alla valutazione dei costi e degli obiettivi da raggiungere, sia in campo tecnico scientifico che nella realizzazione di servizi, sono un po’ meno scontate e spesso costituiscono un freno per molti istituti. Anche i problemi relativi alla conservazione e alla salvaguardia delle memorie elettroniche sono ormai abbastanza noti, anche se piuttosto lontani dalla soluzione, e esulano dall’oggetto di questo contributo. – La realizzazione di prodotti di diffusione a scopo didattico, promozionale o altro. Si tratta di lavori vari che offrono informazioni a differenti livelli di profondità sull’istituto di conservazione, sui materiali posseduti, suggeriscono percorsi tematici e a volte coinvolgono altri istituti culturali come musei, pinacoteche, biblioteche che conservano fonti complementari o affini ai documenti. Questo è invece un campo di indagine meno esperito finora, anche perché sembra avere minor dignità scientifica rispetto alle tradizionali operazioni di descrizione e inventariazione, e presuppone un approccio alla materia abbastanza diverso dal passato. Necessita inoltre di un punto di vista completamente ribaltato da parte del “comunicatore”, che non sarà più solo preoccupato di elaborare un messaggio con dei contenuti validi scientificamente, ma anche del meccanismo stesso della trasmissione, per facilitarne il più possibile la comprensione e l’apprendimento. Si tratta di trasmettere sapere specialistico in modi e linguaggi comprensibili anche ai non esperti, comunicando anche tutto il bagaglio di conoscenze di contesto accumulato nel corso del lavoro di analisi e descrizione dei documenti. Un uso accorto delle immagini e delle tecniche ipertestuali può essere di grande aiuto proprio in questo ambito. Fino ad ora l’attenzione degli archivisti si è più che altro diretta al primo punto ricordato e cioè alla definizione dei problemi teorici per la creazione di un modello di descrizione standardizzata che garantisca lo scambio delle informazioni. La produzione di strumenti di ricerca a vari livelli, con sistemi di editoria tradizionale o elettronica, mirata alla diffusione o alla promozione del patrimonio documentario, si è sviluppata in modo del tutto spontaneo, spesso sotto la pressione dell’esterno. Infatti, bisogna tenere conto di una tendenza tipica del nostro tempo che sembra investire a tutti i livelli il mondo culturale e non: la crescita di interesse per il passato più o meno recente, diffusa in ambienti culturali
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molto diversi tra loro, ma sempre molto coinvolgente. Per la storia del ‘900, poi, il fenomeno è veramente notevole e meriterebbe indagini approfondite anche per l’affermarsi a livello di comunicazione di massa di due tendenze profondamente contrastanti. Per un verso mezzi di informazione e operatori culturali a vari livelli sembrano collaborare a distruggere il meccanismo della memoria individuale e collettiva, perché di comune accordo dimenticano o addirittura rimuovono interi brani di storia recente, mentre costruiscono e demoliscono a ripetizione miti e leggende senza lasciare il tempo per l’assimilazione delle informazioni. Per un altro verso si mette mano sempre più di frequente nei “depositi” delle fonti per la storia del nostro secolo senza troppe preoccupazioni di metodo e di correttezza filologica. Archivi Rai, archivi di giornali, di cineteche o mediateche vengono saccheggiati per costruire prodotti di facile consumo con contenuti più o meno storici. Lo scavo nelle radici lontane della nostra società e nel nostro passato più prossimo sembra diventato una necessità imprescindibile da parte anche dei non specialisti come giornalisti, opinionisti, conduttori televisivi e quanti altri si trovano a fare discorsi di costume o di cultura anche generali. Conferme di questo, che a volte più che semplice interesse sembra un vero e proprio bisogno di ricercare le proprie radici individuali o collettive, si possono avere anche da un’analisi nemmeno approfondita della produzione dei media tradizionali. Basta accendere la televisione per trovare anche in prima serata programmi che ricostruiscono, usando filmati, musiche e voci d’epoca, pezzi di storia contemporanea. Un’edicola ben fornita offre di norma, accanto agli audiovisivi o ai CD rom su mostre, musei, scoperte e scavi archeologici, ricostruzioni virtuali di monumenti e quanto altro, una serie di prodotti multimediali sulla storia sia antica, che moderna ma soprattutto contemporanea. Le fonti del ‘900 infatti si presentano sotto le tipologie più variegate e proprio per questo si prestano ampiamente alla multimedialità. E’ un mercato agli inizi e dai confini non ben definiti, che però pone seri problemi di metodo e di regole, in particolare la protezione del diritto d’autore e il rispetto delle norme sulla privacy. Alcuni dati recenti mettono in evidenza questo fenomeno: il rapporto ANEE sul mercato dell’editoria elettronica in Italia evidenzia tra il 1995 e il 1996 una crescita notevole dei CD rom consumer che ora superano i professionali, e al loro interno dei titoli relativi all’arte e i generi educational/scolastico e intrattenimento/bambini e ragazzi7. 7 Dati interessanti e bibliografie di riferimento sono contenuti in Monumedia 1998, Multimedialità e beni culturali, Festival europeo, catalogo a cura di F. CERAMI, Napoli 1998 e L.
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Per i titoli di storia una curiosità viene dalla Francia: il Cd Rom Versailles, complot a la court du Roi-soleil, prodotto dalla Réunion des Musées Nationaux e distribuito da Le Seuil è stato un grande successo editoriale nel 1996. Mentre alla mostra mercato multimediale di Cannes 1998 hanno riportato un grande successo i Cd Rom sulla Seconda guerra mondiale, diretto da Marc Ferro, storico contemporaneista, sulla Resistenza e sul Ghetto di Varsavia. Tutti prodotti elaborati con la collaborazione di centri di documentazione, di archivi di giornali, in particolare «Le Monde», di istituti storici e associazioni francesi in coproduzione con la società multimediale Montparnasse Multimedia. In questo panorama, gli istituti la cui missione è appunto quella della conservazione e tutela delle memorie dovrebbero trovare lo spazio per diffondere non solo informazioni correttamente trattate e organizzate ma anche la conoscenza del metodo, del come si analizzano, si valutano e si utilizzano le testimonianze storiche. Per quel che riguarda gli archivi, si delinea in questo scenario la possibilità, anzi la necessità di “governare” l’accesso, prevedendo ad esempio differenti livelli di profondità nell’approccio al patrimonio documentario, differenti modalità pratiche che possono andare fino alla consultazione e ai servizi in linea. E’ fondamentale prevedere le “nuove” domande perché i soggetti non sono più solo gli storici e quindi è necessario attrezzarsi in modo tale che la documentazione sia accessibile subito in una forma filologicamente corretta, cioè sufficientemente contestualizzata e corredata. Finché ci si ferma nelle descrizioni ai livelli più generali, quali il fondo o la stessa serie, sarà difficile rispondere alle “nuove” domande in forma filologicamente corretta senza una preliminare ricerca, che occuperà un tempo che, probabilmente verrà giudicato dall’utente non compatibile con i tempi di produzione attuali. Si rischia dunque la sostituzione di fonte e la marginalizzazione del settore a favore di altri meno pertinenti ma più facilmente accessibili. Allargare l’accesso e dare un obiettivo più ampio alla conservazione del patrimonio e utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione, finanziarie e umane, è una questione sicuramente difficile, che richiede un progetto forte su cui cercare una convergenza più ampia sia a livello nazionale che locale. CORTESE, Aspetti dell’editoria elettronica in Italia in «Informazione e documentazione (INFORAV)» feb. 1997, pp. 55-87
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Non va sottovalutato l’apporto che un lavoro di sensibilizzazione e di diffusione degli elementi base della ricerca storica anche a livello di scolaresche può dare, almeno come ritorno di attenzione e di interesse ai documenti conservati in archivio su tempi lunghi. L’utilizzazione ideale di multimedia, nella prospettiva di una società in cui la fase dell’apprendimento possa diventare permanente, è nei campi dell’educazione e della formazione. Un aspetto su cui concentrare gli sforzi è, seguendo il punto di vista dell’archivista, quello di progetti per la didattica della storia8. I prodotti degli Istituti archivistici. – Molti archivi e soprintendenze si stanno già da tempo misurando sul terreno della produzione di strumenti per la diffusione e la conoscenza del patrimonio documentario, come è possibile verificare visitando la saletta audiovisivi allestita in occasione della Conferenza. Nell’ambito del gruppo di lavoro più ampio che ha lavorato alla preparazione di questa sessione è stato deciso di presentare solo le opere degli istituti archivistici, non per campanilismo ma per una oggettiva impossibilità a scegliere tra una produzione vasta, molto eterogenea e di qualità, prodotta e realizzata nelle forme e con le collaborazioni più varie, della quale è difficile avere un panorama sufficientemente completo, proprio in quanto i canali di diffusione sono i più diversi e non esistono in realtà cataloghi o rassegne che possano avere l’ambizione di essere esaustive. I prodotti realizzati dagli archivi e dalle soprintendenze – peraltro fuori commercio – sono riconducibili in grandi linee ai seguenti filoni tematici: – informazione, storia, compiti dell’istituto e descrizioni sommarie del materiale conservato; – descrizione e informazione sulle operazioni di restauro e recupero di materiale documentario; – simulazione di ricerche in archivio, percorsi di storia locale, genealogie o altro; – rappresentazioni storiche del territorio, elaborazioni di carte, mappe e disegni. Molti di questi prodotti hanno scopo didattico, dunque sono stati realizzati in collaborazione con insegnanti e a volte anche studenti. Relativamente pochi istituti hanno praticato la via dell’integrazione con fonti di altra provenienza e natura, come materiali dei musei, libri, reperti archeologici. Uno di questi rari prodotti è costituito dalle videocassette realizzate a cura della ANAI Sardegna sul patrimonio archivistico e museale sardo. 8
Cfr. a questo proposito il successivo intervento di Luigi Parola.
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Il metodo di lavoro per costruire un prodotto multimediale di storia basato sull’integrazione delle testimonianze e delle fonti si sta però imponendo nei fatti, essendo un portato naturale, si può dire, della tecnica che coniuga immagini, suoni, testi facendo del mixage un vero linguaggio, che può raggiungere livelli di espressività incredibilmente efficaci. Caratteristiche dei prodotti multimediali. – Alcune caratteristiche tipiche dei prodotti multimediali hanno un particolare interesse in vista di un’analisi finalizzata a definirne l’accettabilità e l’adeguatezza dal punto di vista dello storico o del conservatore di testimonianze storiche. – Opera di autore. Innanzi tutto essi sono sempre, in modo più caratterizzato del libro, saggio o monografia “opere di autore”. In un’apparenza di assoluta libertà di navigazione, in realtà propongono un percorso di studio e di ricerca prefabbricato o anche più percorsi ma sempre in numero limitato, mentre è esperienza comune del ricercatore di archivio la molteplicità delle piste percorribili che si aprono a partire dall’analisi di un solo documento. Tanto che a volte ne nasce un vero sconforto, la sensazione che la ricerca possa non finire mai, dato che ogni ritrovamento spinge più avanti verso altre testimonianze, altri documenti. Ora nella realtà degli archivi tradizionali i limiti alla dispersione sono dati oltre che dai confini della ricerca stessa, dalle difficoltà pratiche della consultazione tradizionale. Ci si potrebbe aspettare che, in un mondo di testimonianze storiche riprodotte e riproducibili senza limiti, la navigazione possa essere totale. In pratica non è così e spesso il prodotto informatico o multimediale induce una reazione di delusione nel consumatore attrezzato, che ha la sensazione di vedere delimitato da altri l’orizzonte della sua ricerca. In pratica il mezzo, ipertesto o altro, che pure consente di rendere immediatamente visibili i legami tra le carte che nella consultazione di uno strumento tradizionale debbono essere scoperti volta a volta, mostra i collegamenti che sono stati previsti dall’autore e non altri. Il percorso è dunque definito. – L’autore è un autore collettivo: ruolo dell’esperto. L’autore di un’opera multimediale è in realtà un autore collettivo, le caratteristiche del mezzo richiedono per padroneggiarle tutte una pluralità di competenze. Un dato quasi scontato è che per realizzare un prodotto multimediale. sono necessari in ugual misura tecnici e creativi. Il risultato dipende dal mix di abilità artigianali e creatività che l’idea riesce a mettere in circolo. Per questo è esperienza comune che è necessario prevedere un gruppo di lavoro costituito da persone che abbiano avuto significative esperienze in
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alcune aree strategiche, come: progettazione di interfacce, direzione artistica, lavoro editoriale, direzione di produzione, stesura di testi e infine da un esperto del settore. Bisogna ribadire, perché viene in genere sottovalutato, che la qualità del prodotto dipende molto dall’apporto dell’esperto del settore di riferimento. Un esperto di settore che a sua volta deve avere esperienza di modi di comunicazione e di sistemi di gestione delle informazioni oltre che la conoscenza del target. – Possibilità e limiti del mezzo. Alcune caratteristiche fortemente positive del multimedia suscitano però la diffidenza dei professionisti tradizionali. La capacità espressiva offerta da un linguaggio che utilizza contemporaneamente suoni, immagini e parole sconcerta e spesso non piace a chi è legato alle tradizionali forme di comunicazione, per le quali i meccanismi di verifica e controllo della validità e correttezza del messaggio sono ormai quasi automatici9. Un esempio è dato dall’utilizzazione dell’apparato delle note in un testo di storia. L’uso della nota a sostegno o a semplice ampliamento del discorso, le inclusioni o le esclusioni permettono di individuare in modo automatico le relazioni dell’autore con il resto del mondo degli storiografi e la sua appartenenza o meno o scuole o a gruppi di riferimento. Decodificare e interpretare le citazioni costituite da immagini o da suoni richiede una preparazione diversa. In più all’immediatezza della comunicazione che caratterizza il multimedia si contrappone la facilità con cui si può cadere in banali effetti enfatizzanti, che possono essere profondamente devianti ai fini di un corretto discorso storico o di semplice esposizione dei fatti. Un altro aspetto che induce una certa diffidenza è che in genere il mezzo induce una fiducia cieca nel messaggio trasmesso. Il potere di persuasione delle immagini è noto e basta da solo a giustificare la richiesta di cautele. Quella che a volte viene presentata come un grande opportunità è costituita dalle eventuali possibilità di interattività del prodotto. Bisogna dire che al di là delle suggestioni e delle informazioni trasmesse dalla realtà virtuale, ad esempio nel caso delle ricostruzioni di ambienti o situazioni storiche, molto spesso le caratteristiche presentate non sono diverse da quelle di un videogioco, nel quale pure possono esistere valenze educative ma sicuramente piuttosto limitate. Problemi, prospettive e risultati critici dell’uso del computer nella ricerca storica si trovano in Storia & Computer. Alla ricerca del passato con l’informatica, a cura di S. SOLDANI e L. TOMASSINI, Milano, Bruno Mondadori, 1996. 9
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Un’ultima notazione va fatta, per dare spazio alle maggiori obiezioni che si muovono all’uso del multimedia nel nostro settore, ed è la grande facilità di manipolazione nel montaggio, con tutte le questioni di ordine filologico che in tal modo si riaprono. – Il contesto. Una lamentazione più tecnica che spesso gli archivisti usano per dare un giudizio negativo sull’utilizzazione di prodotti multimediali per il lavoro di archivio è che spesso il contesto è scarno, che il prodotto è costruito secondo un metodo “giornalistico”. Molto spesso questa critica risponde a verità; tutte quelle informazioni di contesto, che servono al ricercatore per valutare con precisione il valore informativo del documento (legami con altri documenti, caratteristiche del documento e analisi critica) a volte mancano completamente. In genere una scelta di questo tipo è determinata dalla necessità di non appesantire con eccessivi approfondimenti un prodotto che per sua natura è leggero, maneggevole, e flessibile, mentre qualunque richiamo esplicito alla struttura entro cui si colloca ciascun documento, la definizione della provenienza, l’illustrazione del contesto rendono faticosa la navigazione e a volte brutto l’effetto estetico. Un altro motivo per cui spesso l’analisi del contesto resta in ombra è che questi prodotti sono, come tutti quelli della nostra epoca, del genere “usa e getta” e pertanto l’impegno di studio e di analisi che richiede una lettura critica delle fonti e la sua trasposizione in una sorta di apparato critico del prodotto sembra eccessivo rispetto all’obiettivo. E’ proprio nella realizzazione di soluzioni che mostrino il contesto e d’altro canto non alterino la qualità tecnica e comunicativa del prodotto che si misura la qualità dei prodotti dal punto di vista dell’archivista. Il rispetto di queste regole nell’approccio al documento non deriva certo da pedanteria quanto dall’esigenza di garantire una lettura filologicamente corretta della fonte. E’ una prospettiva imprescindibile quando si lavora a un sistema di descrizione documentario da usare per la ricerca scientifica, ma necessaria anche in ambiti meno specialistici. E’ noto che un avvicinamento corretto alla storia risiede proprio nella definizione del metodo. Un sussidio alla didattica della storia, di qualunque livello sia, non può dunque prescindere dalle regole di analisi e studio comunemente accettate dalla comunità degli studiosi. L’illustrazione del contesto dunque non rispetta solo finalità di correttezza formale, ma assolve anche un compito didattico fondamentale: la formazione di una mentalità critica nei confronti del testo e delle capacità di valutazione delle fonti stesse. L’abitudine a non considerare la fonte come un
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insieme di informazioni di valore sacrale, ma la capacità di sottoporla a analisi critica è un abito mentale tipico degli archivisti migliori, che può servire da stimolo anche per gli utenti. Pubblico. – Le finalità didattiche, un ipotetico primo livello dell’informazione archivistica, quello dell’approccio e della conoscenza, sembrano quelle a cui meglio corrisponde l’uso della multimedialità in rapporto ai documenti di archivio. Un ritratto articolato e realistico del pubblico cui potrebbe essere indirizzata una produzione del genere è individuabile proprio in base al Rapporto ANEE sul mercato dell’editoria elettronica in Italia negli anni tra il 1995 e il 1996. Oltre al settore della ricerca scientifica da cui provengono i tradizionali frequentatori delle sale di studio esistono: – il grande pubblico, la fascia più generica; – i giovani, da tempo abituati all’uso delle nuove tecnologie; – il mondo della scuola. Vale la pena di sottolineare ancora che qualunque progetto deve muovere dall’analisi delle esigenze del pubblico cui è destinato e del contesto in cui deve essere utilizzato. Le tipologie di strumenti in uso, già piuttosto diversificate, dall’edizione di fonti alle guide tematiche, ai censimenti, alle monografie, possono essere integrate da prodotti più mirati, tagliati per le esigenze specifiche di un target precisamente individuato. Problemi. – Non ci si può nascondere che esistono problemi di notevoli dimensioni e complessità, sui quali però bisognerebbe tornare con le dovute attenzioni, perché non possono essere elusi a lungo. Vorrei solo accennare a quelli che sembrano i temi più complessi. Innanzi tutto il ruolo che le istituzioni pubbliche devono avere nei confronti del mercato di settore, se e in che termini i prodotti debbano essere commercializzati, se e come arrivare a definire standard di qualità e di accettabilità per progetti editoriali che coinvolgano ad esempio la scuola o comunque il mondo della formazione. Altri aspetti non indifferenti, su cui esiste già una ampia letteratura, sono quelli connessi ai problemi legali e commerciali, di protezione del diritto di autore delle istituzioni di riferimento e degli autori delle varie parti del prodotto, del copyright. Conclusioni. – Vorrei prendere l’avvio da un piccolo libro di Vincenzo
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Vita, uscito a marzo ma già al vertice delle citazioni in ambito specialistico e non, L’inganno multimediale. Si tratta di una riflessione-lampo sulle promesse che il multimediale spesso non mantiene e sul sistema comunicazione-mondo. Soprattutto avverte che una volta di più l’innovazione e le soluzioni non sono nella semplice applicazione delle tecnologie, ma nella capacità di immaginare e realizzare progetti innovativi nei contenuti. Già Lyotard negli anni Settanta avvertiva la necessità di riorganizzare i saperi tradizionali e di lavorare per la trasparenza dei meccanismi della comunicazione10: «Le ipotesi di lavoro sono aperte, come aperta è la convergenza dei media, imposta dall’immaginario collettivo della cultura prevalente più che realizzata. Un vecchio ordine sta scomparendo, ma le contraddizioni del nuovo ordine sono da esplorare senza inganni e reticenze»11.
L’aforisma mi sembra che possa adattarsi anche a noi. Per inserirsi in modo produttivo e qualificato nello scenario delineato è necessario un progetto democratico. Un progetto che si inserisca in una politica per la comunicazione a vari livelli dei contenuti del patrimonio documentario di qualunque tipo e ovunque conservato, considerato come parte viva delle memorie individuali e collettive del nostro tempo. In altre parole all’allargamento dell’accesso può corrispondere un processo di crescita della società civile se i modi e i tempi non vengono lasciati al caso e all’improvvisazione. Al contrario la convergenza degli strumenti per comunicare suggerisce una convergenza dei soggetti interessati nella scrittura e nella realizzazione dei progetti dallo Stato agli Enti locali, agli Istituti culturali e di conservazione al mondo dell’editoria e della produzione.
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J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 1985. V. VITA, L’inganno multimediale, Roma, Meltemi, 1998, pag. 87.
LUIGI PAROLA RAI, Direzione Teche e Servizi Tematici/Educativi
Nuovi linguaggi per comunicare il documento di archivio. Un prodotto multimediale didattico I prodotti multimediali sono ormai entrati nelle nostre abitudini, è l’uso di un nuovo linguaggio, o per meglio dire di una serie di linguaggi precedenti, di nuove tecnologie sempre più alla portata di tutti, specialmente delle giovani generazioni, che sono nate con il computer, uno strumento che usano facilmente e di cui acquisiscono velocemente le proprietà. I multimediali sono tra i tanti prodotti attualmente di moda, ma non credo che sia semplicemente un fatto legato ad un breve momento della nostra storia. Essi ci permettono di amalgamare insieme tante diverse forme di espressione, potendo mescolare la parola scritta con l’immagine, l’audio con il video, le immagini statiche con quelle dinamiche; possono essere dotati di tanti supporti per la ricerca ed offrire facilmente la consultazione dell’immagine digitale del documento originale e la sua trascrizione, accanto al commento dello studioso ed alle più disparate fonti bibliografiche ed iconografiche; danno, inoltre, la possibilità all’utente di crearsi dei propri itinerari di lettura, o di consultazione, con diversi livelli di approfondimento e, se in rete, di collegarsi con tante altre fonti. Per delle istituzioni culturali come gli Archivi di Stato, che hanno una lunga tradizione, non solo nella conservazione, nell’ordinamento e nella fruibilità dei fondi, ma anche nella produzione editoriale sia di strumenti archivistici che di studi scientifici e che, da anni, stanno sperimentando nei campi più diversi l’utilizzo delle tecnologie informatiche, credo sia giunto il momento di porsi il problema di partecipare alla realizzazione di veri prodotti multimediali. Non solo la riproduzione digitale delle carte e delle mappe, che è un metodo importante per la salvaguardia dell’originale e per facilitare la circolazione delle informazioni, ma si può pensare a prodotti per lo studio della storia, che utilizzino le più disparate tipologie di documento. L’ipotesi che cercherò di sviluppare in questa sede è la produzione di un multimediale didattico sulla storia contemporanea italiana. Penso alle classi terminali delle scuole secondarie superiori, per due ordini di motivi: anzitut-
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to è in atto una riforma dei programmi, con un grande impegno del Ministero della pubblica istruzione, per sviluppare la conoscenza di questo secolo; infine perché questo è il secolo che ha visto svilupparsi e moltiplicarsi le varie forme di comunicazione, dal cinema alla radio, dalla televisione alla rete informatica. La riforma dei programmi di storia per la scuola secondaria, questa “nuova” attenzione sul ‘900, comporta anche una maggiore attenzione ai prodotti di questo secolo: in una società sempre più terziarizzata la conoscenza e l’uso dei mezzi informatici diventa sempre più importante. La scuola italiana sta cambiando velocemente, i nuovi programmi di storia, le sperimentazioni in atto negli istituti, specialmente quelle con finanziamento dei fondi europei, permettono di stringere sempre maggiori rapporti con le scuole degli altri Stati, anche di quei paesi che sono tecnologicamente più avanzati. Il processo di informatizzazione della scuola, lo sviluppo della cultura informatica a tutti i livelli scolastici sono uno degli aspetti caratterizzanti delle riforme in atto. La pedagogia è sempre meno direttiva, la lezione ex cathedra è sempre più spesso accompagnata da altri modi e momenti di apprendimento e di riflessione. Un tale lavoro richiede da una parte notevoli finanziamenti – da ciò l’ipotesi di un grande mercato sul tipo di quello scolastico – ma anche una stretta collaborazione tra i vari enti possessori della documentazione, pubblici e privati, tra essi ed il mondo della ricerca scientifica, gli esperti di pedagogia, gli informatici e l’editoria privata. L’insegnamento della storia, specialmente quella contemporanea, non può più basarsi soltanto sulla parola. Gli storici si stanno interessando, sempre di più, all’utilizzazione anche delle fonti storiche non tradizionali. Le fonti per la storia contemporanea non sono più soltanto quelle, così dette, classiche: orali, scritte ed anche materiali. Nel corso degli anni si sono aggiunte le fonti visive e sonore, quelle immateriali o informatiche. Gli Archivi di Stato sono i depositari ed i gestori di una delle principali fonti per la storia contemporanea italiana, i documenti prodotti dallo Stato e ricche raccolte di privati, ma non è l’unica, bisogna riuscire ad integrare, a far colloquiare, questi fondi con quelli esistenti negli altri Archivi, quelli regionali e comunali, privati ed ecclesiastici, finanziari ed industriali, quelli conservati presso altre istituzioni culturali come biblioteche, musei, istituti di ricerca. L’informatizzazione degli inventari e dei cataloghi, prima, la digitalizzazione dei documenti poi, con progetti ben precisi e non certo generalizzata, permetteranno un domani di poter tranquillamente consultare, anche online, i vari fondi e integrarli facilmente.
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L’informatizzazione del catalogo dell’Istituto Luce ed il processo di digitalizzazione del suo archivio, come la partenza del catalogo multimediale della Rai e l’inizio della digitalizzazione delle sue teche, audio, video e foto, rendono accessibili e sfruttabili, nel breve periodo, i due più grandi archivi audiovisivi italiani per la storia contemporanea. Il multimediale comporta, per le sue caratteristiche intrinseche, la possibilità di amalgamare facilmente le fonti scritte e parlate, fotografiche e sonore, statiche e dinamiche, televisive e cinematografiche, con elaborazioni ed ipertesti; manca tuttavia una metodologia scientifica condivisa e spesso i prodotti esistenti non sono di grande qualità. Sono in atto però una serie di sperimentazioni. Tra i tanti problemi esistenti ci sono i costi in macchine e programmi, che, anche se in continua discesa, sono ancora notevoli; gli investimenti nella formazione ed aggiornamento del personale devono essere continui per la velocità di cambiamento dei programmi informatici, che con il loro crescente “peso” rendono presto obsoleti i macchinari. L’informatizzazione degli archivi italiani, pubblici e privati, non è ancora molto sviluppata ed i sistemi esistenti hanno grosse difficoltà nel colloquiare tra loro. I criteri di catalogazione e di descrizione del documento, gli standard di digitalizzazione delle varie fonti, non sempre sono uniformi e spesso nemmeno compatibili tra loro. D’altra parte non è detto che gli standard adottati per la conservazione e la consultazione dei documenti siano sufficienti per un’operazione commerciale. Anche nelle scuole la strumentazione è ancora carente, e la formazione dei docenti non è sempre in linea con le nuove tecnologie, spesso gli stessi studenti sono più aggiornati sugli ultimi prodotti informatici. Il mondo scientifico ha cominciato da poco ad affrontare la multimedialità delle fonti della storia contemporanea, gli storici sono ancora abbastanza divisi nello specializzarsi nella conoscenza e nell’utilizzo di una singola tipologia di fonte. L’evolversi dei mezzi e dei programmi informatici permettono una lettura sempre più “libera” di quella del classico libro a stampa, dando la possibilità all’utente di navigare secondo le proprie esigenze ed i propri desiderata. In rete i costi di distribuzione sono irrisori e le tariffe telefoniche per la ricezione tendono a diminuire sensibilmente, anche per i piccoli centri. Un multimediale in rete, non soltanto offre ampi itinerari di consultazione e di studio e permette vari livelli di lettura con una serie di possibilità di approfondimento, ma nel caso si voglia anche un facile collegamento con altre fonti consente di approfondire ulteriormente l’argomento. È il prodotto che oggi permette di amalgamare meglio gli elaborati e le differenti fonti,
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contiene una quantità di informazioni impensabili su supporti cartacei o di altro tipo; si può leggere, vedere, ed ascoltare, ed anche scrivere. Le possibilità di consultazione sono molteplici e facilitano uno studio personalizzato. Un multimediale può essere arricchito da una serie di strumenti di ricerca: dalle parole-chiave alla ricerca a testo pieno e da varie tipologie di indici, dal cronologico al tematico e altro. Può facilmente essere edito in più lingue, contenendo il documento originale e le diverse traduzioni. Lo spazio fisico occupato è minimo. Permette facilmente la manipolazione e la realizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, di altri prodotti personalizzati. Le possibilità di aggiornamento sono semplici e veloci. Certo, per ora il peso, in termini di byte, dei materiali audiovisivi è notevole, ma i continui progressi rendono le prospettive sempre più allettanti; la rete italiana è attualmente molto lenta, ma il sistema è in una progressione veloce. L’utilizzo del satellite renderà ancora più appetibili i costi, i tempi e la qualità dei prodotti. Il mercato dei multimediali, anche in Italia, è in crescita esponenziale, anche se per ora si basa prevalentemente su prodotti di edicola e quindi spesso di non alta qualità. I CD-Rom di storia nel mondo non sono molti. La Rai, come molte altre società, sta producendo prodotti del genere, specie nel recupero dei suoi vari archivi, ma la sperimentazione più consona a queste tematiche è la partecipazione al progetto “Eurodelphes”, sulla storia europea di questi ultimi cinquanta anni, che utilizza i finanziamenti europei; partecipano il Ministero della pubblica istruzione, Giunti Multimedia, l’Università “La Sapienza” di Roma e l’Archivio centrale dello Stato, con partner francesi e tedeschi. Il capofila è l’INA di Parigi e l’obiettivo è un prototipo di sito Internet per l’insegnamento della storia contemporanea, che sarà pronto per il Duemila. Nel materiale di lavoro troverete due documenti di presentazione di questo progetto. Porsi il problema di una tale produzione è strettamente legato ad ipotizzare una presenza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel mercato, in questo caso scolastico, ma non solo, quindi bisogna necessariamente porre in essere quelle procedure che permettano al Ministero, da solo o più coerentemente con altri partner, pubblici e privati, di intraprendere iniziative commerciali, anche se di alto contenuto scientifico e pedagogico. Un impegno degli Archivi di Stato nella produzione di multimediali didattici sulla storia italiana comporta un nuovo tipo di collaborazione con gli altri istituti del Ministero, quali biblioteche e musei, con il Ministero della pubblica istruzione, con l’Università e la ricerca scientifica, con le Regioni ed i Comuni, con gli altri archivi, pubblici e privati, ma anche con l’editoria elettronica; renderà forse necessario ampliare anche i rapporti con l’estero,
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almeno con gli altri paesi dell’Unione Europea, perché un prodotto in rete diventa fruibile in tutto il mondo e può facilmente utilizzare fonti anche straniere. Un progetto del genere comporta la formazione di un gruppo di lavoro con molte professionalità specifiche e con la conoscenza dei vari e differenti archivi, quindi è un’attività che va intrapresa dagli Archivi di Stato in collaborazione con altri enti, istituti e società. Il costo ed i tempi di realizzazione sono tali, specie e non solo nella fase sperimentale, che rendono indispensabile da una parte la commercializzazione del prodotto finito, dall’altra la presenza di altri soci nell’impresa. Queste iniziative sono facilitate anche da ampi finanziamenti europei, sia per lo sviluppo di nuove tecnologie, sia per la commercializzazione di nuovi prodotti. L’Ufficio centrale per i beni archivistici, all’interno dei progetti di riforma della pubblica amministrazione, deve mettere in atto quelle procedure che permettano una reale commercializzazione dei propri prodotti e il conseguente rapporto, sotto forma di consorzio o altro, con istituzioni e società, pubbliche e private. Altro aspetto che può favorire la realizzazione di tali progetti è il prossimo risolversi del nodo del deposito legale del materiale non librario, con l’individuazione del luogo dove conservare le fonti, provvedere al loro ordinamento e renderle accessibili al pubblico. Sono attualmente in discussione in Parlamento alcune proposte legislative che, pur affermando la volontà di conservazione e di garanzia dell’accesso del pubblico ai materiali, sono abbastanza contrastanti nelle ipotesi di realizzazione. Spero si giunga ad una soluzione in cui, ai classici enti di conservazione, si affianchino enti e società produttrici, come ad esempio le Aziende televisive nazionali, con il compito di conservazione, riordino e di fruizione per il pubblico del proprio prodotto. Anche il progetto di un Museo dell’audiovisivo, punto di consultazione per il pubblico, collegato in rete con gli enti produttori e depositari, è una soluzione che appare di più semplice realizzazione. Se ne discute anche in Europa, al Consiglio d’Europa si sta preparando una Convenzione per la tutela del patrimonio audiovisivo, che si riferisce unicamente ai film, mentre per i prodotti televisivi si sta redigendo un protocollo aggiuntivo, ove tra l’altro «cultura e educazione», sono state poste tra le finalità di interesse pubblico e viene perciò richiesta non solo la conservazione, ma anche la consultabilità e l’apertura al pubblico; si ipotizza, per le reti nazionali, un archivio presso gli enti produttori. Chiaramente, una volta percorso l’iter legislativo, spetterà al Ministero emanare velocemente i regolamenti applicativi.
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Per quanto riguarda i diritti in generale e più specificamente quelli connessi alla rete – diritto dell’autore, del produttore e del conservatore, ma anche diritti al rispetto dell’immagine e della privacy – se ne sta discutendo a tutti i livelli ed in varie sedi nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di rivedere la legislazione attuale, specialmente in vista di una semplificazione per quel che riguarda l’uso e la riproduzione a fini didattici e scientifici. Iniziative di tal genere per ora possono, ma molto probabilmente in prossimo futuro dovranno, necessariamente rivolgersi ad un mercato quantomeno europeo e quindi con partner almeno europei. L’evolversi tecnologico e il cambiamento delle abitudini porteranno sempre di più ad utilizzare questi nuovi mezzi e i ragazzi ne faranno un uso sempre maggiore.
ANTONIO DENTONI-LITTA Ufficio centrale per i beni archivistici
Dalla Guida generale degli Archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale
Marc Bloch nella sua Apologia della storia scriveva che «ogni ricerca storica presuppone, sin dai primi passi, una direzione di marcia» e Leopoldo Cassese aggiungeva che «solo uno storico preso da inguaribile insania positivistica o erudita sarebbe capace di dar piglio al lavoro pazzesco di leggere filza dietro filza tutte le serie di documenti di un archivio per svolgere un determinato tema. E’ vero invece che lo storico vuole una guida di quel dedalo, che gli eviti il pericolo di sperdersi e gli agevoli il rinvenimento dei dati che occorrono al suo piano di lavoro». Le necessità del ricercatore non sono certamente mutate dall’epoca in cui scrivevano Bloch e Cassese. Si può anzi affermare che egli è diventato ancora più esigente, in quanto grazie ai nuovi sistemi di comunicazione telematica tende ormai non solo ad avviare la sua ricerca a distanza ma anche ad ampliare il più possibile l’orizzonte delle fonti prese in considerazione e a porle in rapporto tra loro, coinvolgendo così istituti di conservazione diversi. Alla curiosità scientifica dello studioso si affianca, d’altra parte, il diritto del cittadino di accedere alla documentazione per fini amministrativi, giuridici, utilitaristici, diritto rafforzato dalla recente legislazione sulla trasparenza amministrativa e dalla normativa per l’ammodernamento della pubblica amministrazione. A fronte di tali richieste, gli archivisti dovranno fornire adeguata risposta predisponendo ad esempio non solo guide per i singoli archivi, ma strumenti di ricerca in grado di rintracciare le eventuali interconnessioni esistenti tra documentazione conservata in differenti istituti, e ancor più dovranno aiutare il ricercatore «a non sperdersi» nel labirinto di dati, ben più intricato e pericoloso del dedalo di Cassese, che la tecnologia moderna produce se non opportunamente indirizzata. E ciò tenendo sempre ben presente che il fine principale del lavoro d’archivio rimangono e devono rimanere l’ordinamento e l’inventariazione dei
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complessi documentari, che costituiscono l’ineludibile presupposto per rendere archivisticamente corretta e storicamente fondata ogni successiva fase di elaborazione dei dati. In questa epoca di cambiamenti in cui il presente è già passato, in cui le nuove istanze che vanno sempre più affermandosi costringono l’archivista a confrontarsi con i propri metodi di lavoro e a porsi seri interrogativi sul suo ubi consistam, un momento di raccordo è costituito dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani che è ad un tempo il prodotto più significativo di un’epoca e il punto di partenza di nuove forme di valorizzazione degli archivi. Scopo di quest’opera, unico esempio di una rappresentazione organica del patrimonio archivistico di uno Stato, iniziata negli anni Sessanta e portata a termine alla metà di questo decennio, è stato quello pratico di fare il punto della situazione degli Archivi di Stato, attraverso la ricognizione e la rilevazione dei fondi in essi conservati, ma strutturando al contempo i dati in modo tale da offrire agli studiosi una prima – ancorché sommaria – informazione per la ricerca storica e istituzionale, partendo dal presupposto culturale e storiografico che tale ricerca deve basarsi appunto sullo studio della documentazione che le istituzioni stesse producono. Sotto questo profilo la Guida generale, pur nei suoi inevitabili limiti – fonte peraltro essi stessi di un proficuo dibattito culturale –, sembra aver bene assolto la funzione di stimolo scientifico non solo nell’ambito degli archivi dello Stato, ma anche in quello degli archivi pubblici e privati: ad esempio, un’intera generazione di archivisti ha compreso attraverso la sua lettura l’importanza del cosiddetto metodo storico nei lavori d’archivio. Né si può sottovalutare l’importanza rivestita dalla Guida generale come modello nella produzione delle guide settoriali e tematiche relative agli archivi non dello Stato su essa esemplate. La Guida generale e le guide da essa derivate possono costituire, grazie alla serietà e coerenza dell’impostazione scientifica che è alla base della loro redazione, l’humus e un primo nucleo su cui basare un valido sistema informativo nazionale. Tali strumenti sono stati fino ad oggi prodotti come editoria tradizionale e appunto per esaltarne le potenzialità di ricerca si è avviata l’informatizzazione della Guida generale, la cui ultimazione è prevista nel corso del corrente anno. Ad oggi disponiamo di una redazione elettronica della Guida che in formato PDF è stata già inserita nel sito Internet dell’Ufficio centrale e disponiamo altresì delle banche dati ricavate dalle voci relative ad alcuni Archivi di Stato che, mantenendo integralmente la complessa struttura informativa presente nella Guida, consentono nel contempo tutte le funzionalità attese da
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sistemi di navigazione e ricerche (gerarchie, collegamenti ipertestuali, creazioni di thesauri) sia in ambiente locale che in rete. La Guida informatizzata permetterà anche di intervenire sul testo per modifiche e aggiornamenti che le consentiranno di proporsi ancora come un moderno e valido strumento di prima informazione sul posseduto degli Archivi di Stato. Sempre in tale ottica, è stato avviato a cura del Nucleo per l’informatica un programma di informatizzazione degli strumenti di ricerca di alcuni archivi di Stato, che, opportunamente inseriti nel sito Internet dell’Ufficio centrale per i beni archivistici e collegati alla Guida generale, consentiranno l’ampliamento e approfondimento delle informazioni in essa contenute. Una fase ulteriore dovrà consentire le necessarie interconnessioni tra tutti gli istituti di conservazione per la visualizzazione e la ricerca sulle banche dati relative al patrimonio documentario nazionale. Nel frattempo il sito Internet dell’Amministrazione, come è possibile verificare nelle postazioni dell’Ufficio centrale a ciò dedicate, consente l’accesso alle informazioni di carattere generale sui servizi offerti da ciascun istituto e la consultazione e ricerca degli indici alfabetici dei fondi archivistici conservati da alcuni archivi di Stato, nonché degli inventari finora inseriti. È possibile inoltre prendere visione dello stato dei lavori relativi alla Guida generale nell’altra postazione dell’Ufficio centrale, gestita direttamente dagli operatori del Consorzio Roma Ricerche che ci aiutano nel faticoso tentativo di rendere informatico un prodotto nato per l’editoria tradizionale. Ma anche informatizzata, la Guida non potrà tuttavia reggere il peso di forme di comunicazione sempre più sofisticate e sempre più attente ad esigenze che non erano neppure prevedibili al momento della sua impostazione. Si pensi ad esempio alla gestione del materiale documentario, alla movimentazione dei pezzi, alla sala di studio, per quanto riguarda aspetti più pratici, ma si pensi anche, in un ambito più prettamente scientifico, alla necessità di giungere a livelli più analitici d’informazione, al collegamento tra i fondi e i relativi strumenti di ricerca, al necessario collegamento tra sistemi informativi diversi. In verità l’Amministrazione nel corso di questi anni ha già operato il tentativo di porre in essere un sistema informativo attraverso il progetto Anagrafe degli archivi, che si proponeva di raccogliere in un unico sistema centralizzato tutte le informazioni relative agli archivi sottoposti alla vigilanza statale, sia storici che correnti e sia per fini gestionali che per la ricerca. Anagrafe ha trovato una prima applicazione nei confronti degli archivi comunali e in seguito è stata adottata da alcuni archivi di Stato e da altri istituti archivistici non dello Stato. Alcuni tra gli istituti coinvolti si sono però autonomamente dotati di un proprio programma per l’utilizzo dei dati raccolti, poiché il
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software su cui poggia il sistema è più che altro finalizzato all’immissione di dati e si è rivelato nel tempo rigido e macchinoso e non più in grado di soddisfare esigenze oggi imprescindibili, come il collegamento in rete tra istituti e con l’Ufficio centrale, e l’apertura ad Internet. Allo stato attuale possiamo dire dunque che Anagrafe non è un sistema informativo nazionale, ma in sostanza un insieme di banche dati locali. Due gruppi di lavoro, costituiti col compito di valutare i risultati finora ottenuti dal progetto, hanno messo ben in evidenza le carenze insite nel sistema, aggravate indubbiamente dallo scollamento verificatosi strada facendo tra gli istituti periferici e l’Amministrazione centrale, che da parte sua non disponeva di una struttura adeguata a fornire tutto il supporto e il coordinamento necessari ad un’operazione di così vasta portata. Occorre ora uno sforzo ulteriore e ben meditato per non vanificare e disperdere il molto che comunque è stato fatto, cercando di giungere ad una aggregazione strutturata di sistemi locali e di un sistema centrale in relazione tra loro, che garantisca nell’ambito di ogni sistema un reciproco apportosupporto alle iniziative sul territorio e al livello centrale. La revisione della filosofia del progetto e la sua opportuna reingegnerizzazione dal punto di vista informatico potranno costituire così un punto di partenza per una nuova tappa del cammino verso un sistema informativo nazionale, che d’ora in poi chiamerò Sistema archivistico nazionale. L’analisi a posteriori sul parziale insuccesso di Anagrafe ha anche evidenziato un problema di metodo che si può riassumere nella mancata condivisione del progetto a causa di un’impostazione rigidamente centralizzata: non si è assistito infatti a quel dibattito culturale che deve essere sempre il necessario supporto di qualunque iniziativa che venga posta in essere in un mondo composito qual è quello degli archivi, dove la specificità costituisce la normalità. A onor del vero, bisogna riconoscere che lo stesso rilievo venne mosso a suo tempo alla Guida generale, anch’essa in qualche modo imposta dai vertici dell’Amministrazione. Ricordo però che la Guida fu preceduta da un accurato studio di base e la sua impostazione venne ampiamente dibattuta in incontri e seminari prima che il “superiore Ministero” ordinasse l’avvio dei lavori. I tempi sono però cambiati ed ora si impongono forme di collaborazione che portino a decisioni maggiormente condivise, anche perché un sistema archivistico nazionale non può limitarsi agli Archivi di Stato, ma deve abbracciare, almeno in prospettiva, tutti gli archivi italiani. È ciò che si è cercato di fare in occasione dello studio per l’applicazione delle norme ISAD, cioè le norme internazionali per la standardizzazione delle descrizioni archivistiche, la cui adozione, nell’intenzione del Consiglio
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internazionale degli archivi che le propone, dovrebbe tra l’altro permettere di far colloquiare sistemi archivistici di paesi diversi. Un primo risultato è stato quello di ravvivare in Italia il dibattito su comuni regole di descrizione valide per tutti gli archivi. Nel nostro paese un tentativo di normalizzazione di questo genere era già stato in parte esperito con la Guida generale e con le norme dettate dell’Amministrazione archivistica nel 1966 per la compilazione degli inventari a stampa. Il dibattito sulla normalizzazione, mai in verità esaurito, è stato ora ripreso proprio sulle norme ISAD per impulso dell’Amministrazione archivistica e dell’Associazione nazionale degli archivisti, alla quale va riconosciuto il merito di aver saputo più volte convogliare le forze di archivisti provenienti da istituzioni diverse per lo studio di problemi tecnico-scientifici. Da un punto di vista tecnico il problema che comportano le norme ISAD per l’Italia e in generale per i paesi di antica tradizione storica è evidente: concepite sulla scorta di un’impostazione archivistica valida nel Nord America e per le necessità di materiale documentario contemporaneo, risultano inadeguate nella ben diversa e complessa tradizione archivistica italiana e in genere europea. A tale proposito si è deciso di avviare presso l’Archivio di Stato di Torino una verifica dell’applicabilità di queste norme a fondi documentari più complessi e antichi di quelli presi in esame dalla commissione che ha curato la stesura delle norme. E’ auspicabile che la riflessione intorno alla proposta di tali norme venga ulteriormente sviluppata, in modo da poter disporre di una comune piattaforma culturale e per la definizione di uno standard nazionale di descrizione che, partendo dalla struttura offerta dalle ISAD, ne costituisca un livello più articolato e maggiormente aderente alle caratteristiche del nostro patrimonio archivistico. Ma anche per il raggiungimento di tale obiettivo appare assolutamente necessaria l’individuazione di un referente istituzionale per l’avvio e la gestione delle necessarie procedure e non solo per elaborare gli standard, ma anche per verificarne costantemente nel tempo la validità. D’altra parte, a fronte del successo dell’apertura di un dibattito costruttivo, fa riscontro il parziale fallimento del tentativo dell’Amministrazione di coinvolgere tutti i propri istituti nella riflessione sulle norme ISAD: si è, infatti, notato solo l’impegno, direi personale, degli archivisti più attenti e più sensibili a cogliere i fattori di cambiamento. Ciò a riprova dell’assunto che sovente le iniziative, specialmente se fortemente innovative, non possono decollare in assenza di un referente istituzionale che si assuma in modo non episodico l’onere di stimolare adeguatamente gli istituti e gli operatori archivistici. Solo
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mediante un’idonea, improcrastinabile politica di formazione e di aggiornamento e un attento sostegno nell’applicazione delle innovazioni tecnologiche al lavoro d’archivio sarà possibile fronteggiare le sempre più complesse e diversificate esigenze della nostra professione. A conclusione di questa panoramica è doveroso accennare agli altri sistemi informativi posti in essere al di fuori dell’Amministrazione archivistica, molti dei quali sono presenti nella sala destinata alle dimostrazioni e che a pieno titolo potrebbero contribuire alla formazione di un sistema archivistico nazionale. Tra gli enti che hanno affrontato il problema, ciascuno con una sua ottica e sue specifiche caratteristiche dovute alla diversità dei contesti, cito, scusandomi in anticipo delle omissioni, la Camera dei deputati, il Ministero degli affari esteri, Regioni ed enti locali, l’IRI, la Banca d’Italia e altri istituti di credito, Camere di commercio, gli Istituti della resistenza, il Consorzio Baicr per gli archivi del ‘900. Come si può constatare da quanto detto finora, il mondo archivistico, statale e non, ha sentito fortemente l’esigenza scientifica e gestionale di evolversi verso forme nuove e più adeguate di accesso e condivisione del patrimonio documentario. Lo ha fatto con una molteplicità di iniziative spesso meritorie, ognuna con le sue peculiarità, frutto ciascuna di tentativi anche coraggiosi di sperimentare metodi e tecniche nuove. Dobbiamo però evidenziare come dietro a molte di queste iniziative ci siano spesso voci discordi, sprechi di risorse umane e finanziarie, prodotti scarsamente rilevanti, sovrapposizione di finalità in programmi diversi, mancata utilizzazione di studi e di esperienze già acquisiti. Se molte di queste dolenti note sono state il prezzo inevitabile da pagare di fronte ad uno sforzo di ammodernamento così rilevante e scandito dai tempi sempre più incalzanti imposti dell’evoluzione tecnologica, sembra giunto ora il momento di chiedersi come evitare per quanto possibile il ripetersi in futuro di errori di metodo e di programmazione, anche nell’ottica di una più oculata gestione delle risorse. In una problematica relazione del gruppo di lavoro per la revisione di Anagrafe, coordinato da Francesca Cavazzana Romanelli, si è evidenziato che «i margini di autonomia e specificità locale dei vari sistemi informativi posti in essere sono necessariamente molto ampi, tali da consentire solo con difficoltà l’ipotesi di inglobare in un unico sistema nazionale tutti i sistemi locali (…). D’altro canto è molto forte l’esigenza di una prospettiva nazionale che si ponga come un punto di riferimento per i sistemi locali e possa costituire un punto di accesso comune alle informazioni di interesse generale gestite dai sistemi locali. La soluzione non può quindi che essere quella della messa a punto di strutture e di punti di riferimento definiti a livello di standard e di linee guida, che consentano una integrazione e una cooperazione tra questi diversi sistemi informativi, che favoriscano la nascita e lo svi-
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luppo di nuovi ulteriori sistemi, e che consentano l’interoperabilità dove e quando necessario. L’impegno prioritario dell’Amministrazione – conclude la relazione - sarà quindi quello di lavorare alla messa a punto di strutture di comunicazione, alla definizione di standard, alla creazione di iniziative di integrazione e confronto».
Per realizzare questo impegno, che si pone ormai come ineludibile, occorre immaginare uno strumento di nuovo tipo, un organismo che, possibilmente svincolato da logiche ministeriali, gestisca la delicata funzione di porsi come punto di riferimento di tutti gli istituti e i servizi di archivio sia pubblici che privati, un referente che sia istituzionale, ma agisca non come organismo centrale di tipo verticistico, bensì come centro dotato di tale autorevolezza scientifica da divenire naturale catalizzatore dell’attività di tutti gli istituti archivistici, sia dell’Amministrazione pubblica che dei privati, e nel quale possano riconoscersi tutti gli archivisti italiani. La Divisione studi e pubblicazioni, un tempo più correttamente Ufficio studi e pubblicazioni, ha cercato, finora, di porsi come punto di riferimento presso gli istituti archivistici e presso il mondo culturale in generale specialmente in tema di studi di teoria e pratica archivistica, con risultati spesso lusinghieri: basti pensare all’elaborazione della legge archivistica che all’epoca fu un esempio di modernità e di lungimiranza, alla Guida generale, alla prestigiosa attività editoriale che si pone anch’essa come punto di riferimento tecnico per i lavori di archivio, al recupero di tutte le forze culturali che operano nel campo mediante l’ospitalità offerta ad esse nelle collane delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato e mediante apposite convenzioni con istituti e centri di cultura (con un modesto fondo a disposizione di circa 600 milioni siamo riusciti ad avviare oltre 100 iniziative in archivi pubblici e privati, offrendo peraltro lavoro a numerosi giovani qualificati ma privi di occupazione). Malgrado ciò, nello svolgere queste attività la Divisione studi e pubblicazioni non ha mai potuto agire, per la sua natura di organo amministrativo, con l’autonomia e la disponibilità di risorse necessarie ad affrontare finalità così composite. E’ ormai giunto il momento di risolvere l’ambiguità di una struttura che ora agisce da Divisione, ora da Ufficio studi, ora da Istituto centrale di fatto, con la creazione di un organismo di ben altro respiro, la cui necessità, come ci ha confermato il Ministro Veltroni, è stata fortunatamente recepita anche nella proposta di riforma del Ministero. La proposta relativa all’Istituto autonomo che presentiamo a conclusione e corollario di quanto abbiamo detto fin qui è ovviamente esemplata sulla struttura attuale del Ministero e vincolata dalla sua filosofia; anche se ispirata
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a concetti di apertura verso l’esterno, non può quindi per converso che adottare criteri propri di un organismo ministeriale. A cominciare dal nome dell’Istituto, che come si può notare è fissato per il momento in Istituto centrale degli archivi. Sarebbe stato nostro intendimento proporre invece la denominazione Istituto nazionale degli archivi: “nazionale” in quanto esso si deve porre come organo di riferimento per tutti gli archivi italiani sia pubblici che privati. Si è invece scelta la formula “degli” archivi e non “per” gli archivi a sottolineare la sua collocazione, che non è astrattamente al di fuori degli istituti di conservazione, ma ad essi intimamente connessa e non sovraordinata. La proposta è stata messa a punto da archivisti di Stato e da rappresentanti dei ministeri dell’Interno e di Grazia e giustizia, dell’ANCI, dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, dell’Ufficio italiano dei cambi e dell’ABI, all’interno del gruppo di lavoro incaricato di preparare questa sessione. Mancavano in verità rappresentanti delle regioni, impegnati peraltro in altre sessioni, ma questi interlocutori - per noi di primaria importanza - non hanno mancato di esprimere in altre occasioni la loro piena adesione al progetto di costituire un organo tecnico di coordinamento per i lavori d’archivio e la descrizione archivistica. L’Istituto che noi vorremmo dovrà essere “istituto di collaborazione”, punto di riferimento autorevole ma non autoritario, nazionale e non statale e dovrà avere funzioni di studio, coordinamento e propulsione sia per gli archivi storici che per quelli in formazione, unitamente a funzioni di osservatorio permanente dei lavori e dei relativi costi e della normativa in materia di archivi, con attenzione rivolta anche alle esperienze in atto all’estero. Dovrà inoltre finalmente veicolare in un progetto comune le applicazioni delle nuove tecnologie all’interno degli archivi di Stato, che, come si è detto, risentono ancora di episodicità e spesso di improvvisazione, dando l’avvio ad una fase di maggior organicità e consapevolezza. Il panorama delle applicazioni informatiche realizzate dagli istituti dell’Amministrazione archivistica che qui presentiamo e che avete trovato in distribuzione, ci sembra costituisca una prova eloquente di questa esigenza. Dalla elaborazione dei dati raccolti potrà scaturire un’importante base di conoscenza per un futuro coordinamento. Prodotti tangibili dell’Istituto saranno come si è detto il sistema archivistico nazionale e l’attività editoriale, che esso dovrebbe mutuare dalla Divisione studi e pubblicazioni. L’Istituto non può infatti che configurarsi come la naturale evoluzione dell’attività di questa divisione, nonché di quella del Nucleo per l’informatica, nato per certi versi da una sua costola. La struttura organica di questi uffici in tal caso dovrà necessariamente essere rinforzata con professionalità diverse, che consentiranno all’Istituto di poter colloquia-
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re proficuamente a più livelli con i molteplici soggetti con i quali intratterrà relazioni. Ci si rende conto che questa è la costruzione di un progetto ambizioso e di non facile realizzazione, che dipenderà evidentemente da variabili che esulano dalla sfera di influenza di tecnici. Malgrado ciò riteniamo che l’attività proposta sia assolutamente necessaria e non più differibile, nell’interesse generale della ricerca e degli studi e al contempo per affermare la dignità scientifica della professione e mantenere qualitativamente alto il livello professionale di chi vi opera.
ESPERIENZE A CONFRONTO
ORNELLA FOGLIENI Regione Lombardia
Nel corso di queste giornate numerosi sono stati gli interventi di tipo metodologico, pertanto mi limiterò a presentare l’approccio della Regione Lombardia al mondo archivistico. Nell’ambito delle politiche culturali di tutela e valorizzazione dell’ultimo biennio il lavoro per progetti e lo sviluppo di sistemi culturali integrati hanno radicalmente modificato l’approccio ai beni librari e a quelli archivistici. Per consentire l’applicazione di queste politiche ci si è dotati anche di uno strumento legislativo e finanziario – la legge regionale n. 35/1995 riguardante promozione e sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali – che rende possibili in concreto variegate possibilità di azione. In questa logica si sta gradualmente passando dai piccoli interventi, sia pur significativi, sparsi ovunque negli enti locali, con piccole iniziative di durata pluriennale, eccessivamente frazionate nel tempo e nelle parti coinvolte, a interventi più sostanziosi, su un numero certamente più limitato di strutture documentarie, che siano in grado di garantire da un lato la miglior conservazione e tutela del patrimonio documentario esistente in regione, dall’altro la sua più ampia conoscenza e fruizione e lo sviluppo di servizi innovativi, anche mediante l’utilizzo consistente delle tecnologie telematiche. E’ da circa un decennio che la Regione Lombardia, nell’ambito delle sue politiche a favore degli archivi storici, ha posto un’attenzione particolare al tema delle nuove tecnologie. Attenzione che si è tradotta in una serie di iniziative e di progetti: alcuni già conclusi, altri che sono tuttora in corso, altri che sono allo stadio primitivo della ideazione. Anzitutto si ricorda il Progetto Archidata, che si può dire il capofila di tutte le successive iniziative, nel senso che ha consentito di mettere a fuoco su larga scala le diverse problematiche (tecniche, scientifiche, tecnologiche, ecc.) connesse alla descrizione archivistica tramite supporti informatici. Archidata appartiene al numero dei progetti finanziati ai sensi della Legge finanziaria del 1986: i cosiddetti giacimenti culturali. Grazie a questa iniziati-
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va è stata realizzata una prima banca dati di descrizioni inventariali di circa 60.000 record, oltre ad una collana di inventari cartacei di una novantina di fondi. Si sottolinea che la banca dati è stata realizzata su Cd Rom in ambiente PC; si tenga conto che l’architettura hardware e software è stata disegnata nel 1987, quindi più di dieci anni fa. In un momento in cui pareva che per le grandi banche dati la sola soluzione possibile fosse il mainframe, quella del Cd è stata una scelta che, valutandola ora, appare particolarmente lungimirante. Uno dei risultati più preziosi del progetto è stato il know-how maturato: un patrimonio di esperienze e di capacità diffuse che è tornato in gioco nelle iniziative successive. Il progetto Sesamo. – Sesamo è conosciuto tra gli operatori del settore soprattutto come applicativo software, in realtà è un progetto ampio e composito nell’ambito del quale vengono sviluppati strumenti evolutivi per gli operatori e gli utenti degli archivi. Le principali realizzazioni sin qui prodotte col marchio Sesamo sono state, in ordine cronologico: – dapprima un manuale pratico di supporto al lavoro archivistico denominato Guida operativa per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi storici, pubblicato nel 1992; – una serie di applicativi, o meglio un applicativo (Sesamo), prodotto in diverse e successive edizioni, per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi, del quale tratterò tra breve; – un reference file di istituzioni storiche denominato Civita; – un applicativo generale per i censimenti archivistici denominato Nautilus, in grado di raccogliere informazioni generali sui fondi, sul soggetto conservato e sulla conservazione. Sperimentato per il censimento degli archivi parrocchiali a Tortona e a Bergamo, è in fase di consolidamento; – un applicativo per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi di persona, denominato Mens; il progetto è in corso e verrà portato a compimento entro l’anno; – è stato prodotto un manuale per la descrizione inventariale degli archivi di persona allo scopo di normalizzare il più possibile la descrizione. Il progetto è in corso e verrà portato a compimento entro l’autunno; – un software denominato Tabula è pure in fase di implementazione per il trattamento delle mappe e carte geografiche. Le iniziative sopraindicate sono o già realizzate o in via di conclusione. Nel prossimo futuro, in particolare nel 1999 e nel 2000, si intende affrontare, sempre nell’ambito del progetto regionale Sesamo, il problema della gestione delle sale di studio (si sta già pensando ad un applicativo ad hoc denominato Desco) e soprattutto quello della distribuzione per via telematica in
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Internet delle informazioni archivistiche. L’applicativo Sesamo. – Come si diceva, il progetto regionale è conosciuto soprattutto per l’applicativo omonimo: Sesamo, software per l’ordinamento e l’inventariazione archivistica, è stato distribuito in oltre 400 copie a livello nazionale e sono state effettuate iniziative formative per oltre 200 operatori. L’ampia diffusione e il positivo gradimento di questo prodotto lombardo sono un risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti. Ritengo che le ragioni di questo successo risiedano innanzitutto nella filosofia con cui è stato concepito, filosofia che è figlia, come già detto all’inizio, dell’esperienza maturata nel corso del Progetto Archidata. L’applicativo Sesamo si configura sostanzialmente come uno strumento di produttività individuale; è stato cioè progettato per essere un «attrezzo» di lavoro al servizio degli operatori. Le sue principali funzionalità sono state pensate sulla falsariga delle operazioni che tradizionalmente compie un archivista intervenendo su un fondo: la schedatura preliminare delle serie e delle unità, l’ordinamento, la redazione dell’inventario, la compilazione degli indici. A differenza di altri analoghi prodotti sviluppati in ambito archivistico, non si configura dunque come uno strumento da utilizzare a posteriori, cioè a riordino e a inventariazione avvenuta, bensì come un «attrezzo» da utilizzare durante il lavoro. L’idea da cui siamo partiti è stata quella di porre l’informatica al servizio del lavoro archivistico. Tra le altre cose Sesamo consente di utilizzare i dati raccolti in fase di schedatura ai fini della redazione definitiva dell’inventario, consente un inserimento dei dati controllato e guidato, consente infine, nella fase critica dell’ordinamento, di procedere per tentativi e simulazioni in modo da poter ottenere il risultato più soddisfacente. Sesamo è un applicativo generato da un dbms di larga diffusione, dunque crea basi di dati inventariali che sono variamente interrogabili; stampa un inventario cartaceo in una forma grafica più che decorosa e per chi desiderasse uscite a stampa più raffinate il database genera file rtf («rich text format») che salvano le varie formattazione e gli stili di stampa e che dunque possono essere elaborati tramite word-processor. Sesamo infine genera file html che possono essere, in locale o in rete, sfogliati tramite browser. Su questo tema dei dati archivisti da rendere accessibili in rete tornerò in conclusione. Un’ulteriore caratteristica che, a giudizio di molti, ha contribuito alla buona riuscita di Sesamo, risiede nel fatto che, forse a differenza di altri prodotti che risultano confezionati su misura per singoli archivi, questo applicativo ha l’ambizione di essere applicabile a un’ampia tipologia di fondi archi-
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vistici storici. Civita: reference file – Questa iniziativa intende censire tutti i soggetti istituzionali che hanno insistito sul territorio lombardo nel periodo che va più o meno dal consolidamento dello Stato regionale, nel XIV secolo, alla Unità d’Italia. Sostanzialmente, vengono rilevati gli enti e gli organi che si possono far rientrare nella categoria della amministrazione locale: in primo luogo i comuni, ma anche i soggetti di tipo sovracomunale, quali i Consigli di valle, le Quadre del piano, oppure ancora enti di dimensioni provinciali, quali appunto le provincie o i Territori o i Distretti o come variamente venivano denominati in antico regime; vengono inoltre censiti gli organi della amministrazione periferica quali Podestà, Vicari, Rettori, Cancellerie censuarie, ecc.; infine per le due città che sono state capitali di Stati (Mantova e Milano) verranno anche rilevate le informazioni relative agli apparati centrali. Ciascun soggetto viene identificato sulla base di quattro elementi: il toponimo dove aveva sede, la denominazione del genere istituzionale di appartenenza (comune, podestà, quadra, cancelliere del censo, ecc.), la denominazione individuale, gli estremi cronologicia. Per i soggetti principali, cioè per quelli di maggior rilievo, viene anche redatto un breve profilo istituzionale che contiene informazioni sulle competenze, sulla organizzazione interna, sulle modalità di funzionamento, sull’ambito territoriale, eccetera. Le informazioni sono completate da una serie di riferimenti di tipo archivistico (fondi prodotti dal soggetto censito o comunque ad esso relativi), di tipo bibliografico e di tipo normativo (leggi, statuti, regolamenti, ecc.). I dati vengono raccolti tramite un applicativo sviluppato su un database relazionale e sono dunque agilmente interrogabili. E’ inoltre prevista anche una uscita a stampa in cui i dati sono ordinati su base toponomastica, cioè per luogo di residenza o di sede del soggetto. Civita è ancora un cantiere aperto: è stata conclusa la raccolta dati nelle provincie di Bergamo e Brescia, sono in corso i lavori nelle provincie di Mantova, Milano, Como e Sondrio, i cui risultati saranno presentati nella primavera prossima; a partire dall’autunno verranno avviati i rilevamenti per le rimanenti province. L’idea è quella di disporre, alla fine del progetto, di uno strumento online di supporto e di controllo utile sia per la redazione degli indici inventariali, sia soprattutto per la consultazione delle basi dati archivistiche. Progetti in corso: il web. – Sia a partire dal primo progetto Archidata, sia attraverso numerosi altri progetti locali che la Regione Lombardia ha parzial-
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mente o integralmente finanziato nel corso degli ultimi anni si sono accumulate sul territorio lombardo banche dati ricchissime, la cui dimensione complessiva ormai supera ampiamente i 400.000 record. E’ nostra intenzione rendere disponibile in rete questo enorme patrimonio informativo; ciò avverrà all’interno del sito web che il Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati ha implementato soprattutto per ospitare il polo lombardo SBN. Attualmente già sono accessibili, a livello sperimentale, presso il sito del Cilea e presso il sito della amministrazione provinciale di Sondrio, alcune migliaia di descrizioni inventariali. Si tratta di pagine statiche, di tipo html, all’interno delle quali si naviga tramite link (generati da Sesamo) tra le informazioni relative al soggetto produttore e ai vari livelli descrittivi del fondo, delle serie e delle unità archivistiche. Questa modalità di consultazione, che assomiglia molto al tradizionale modo di sfogliare un inventario d’archivio, si ritiene debba essere mantenuta anche se non sembra sufficiente per garantire un accesso rapido alle informazioni da parte di ricercatori, studiosi e utenti anche remoti. Accanto alla soluzione delle pagine statiche ne sono previste altre due: la costruzione di un OPAC (interrogazione per parole, stringhe, ecc. e date analoga a quelle in uso per i cataloghi di biblioteca) e l’implementazione di vari tipi di liste controllate (Civita e liste toponomastiche) tramite le quali lanciare interrogazioni nelle basi dati. Il lavoro sulla progettazione del web è nella fase iniziale, pertanto ancora non è stato definito quali saranno le architetture, le relazioni tra le varie componenti e soprattutto l’interfaccia utente. Come già detto, lo sviluppo dei Sistemi culturali integrati passa attraverso l’impiego esteso delle tecnologie telematiche e il rilancio delle infrastrutture idonee alla creazione di sistemi informativi capaci di promuovere la ricerca di base e applicata. In questa logica rientrano i progetti di rete d’istituto, che si stanno realizzando a Lodi, Bergamo, Mantova, alle Ipab di Milano, nelle Valli bergamasche, per esempio quelli relativi agli archivi dei restauratori, che partono dall’inventariazione automatizzata degli archivi storici e si collegano ai servizi informativi della realtà locale (biblioteca, museo, archivio o altre istituzioni storiche depositarie di archivi storici) presenti sul territorio regionale. Già da qualche anno si vanno perfezionando le modalità regionali, sollecitate ora anche dall’applicazione delle leggi Bassanini, riguardanti la programmazione concertata. La più ampia collaborazione tra istituzioni pubbliche e private mediante accordi di programma e convenzioni, intese, ecc. diventa premessa indispensabile per ampi progetti sul territorio. Inoltre si persegue anche una politica più incisiva di formazione di know-how tecnico diffuso tra gli operatori del settore, anche liberi professio-
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nisti, che comprende fra l’altro la necessaria normalizzazione dei metodi. Un rapido cenno merita anche il progetto strategico di tutela SIBL (Sistema Informativo Beni Librari), che comprende anche i fondi archivistici presenti nelle biblioteche, e lo sviluppo delle reti civiche che offrono connettività, una casella postale elettronica, un’interazione con le istituzioni culturali e la possibilità di creare gruppi di discussione su aree di particolare interesse o disciplinari. La Rete Culturale Regionale con la sua distribuzione gratuita rappresenta una delle realtà più significative. Automazione degli archivi correnti. – Si ricorda che la Direzione generale Cultura si occupa anche della trasparenza e quindi dell’applicazione della legge 241/92. Sul fronte della automazione degli archivi correnti la Regione è innanzitutto impegnata nella riorganizzazione del proprio sistema documentario a partire dal servizio di protocollo. Di questo progetto si sta occupando un gruppo di lavoro intersettoriale di cui hanno fatto parte esperti giuridicoamministrativi, «uomini dell’organizzazione», cioé rappresentanti dei servizi organizzativi, informatici (analisti, progettisti, programmatori) e addetti al sistema informativo e, naturalmente, archivisti. Si sottolinea il fatto che il contributo degli archivisti è parso indubbiamente rilevante. Occorre premettere che l’ente Regione rispetto alla protocollazione degli atti non aveva una prassi corretta e nemmeno univoca nei suo vari settori; molte componenti dell’articolata organizzazione procedevano in forme e modi autonomi, arbitrari e per di più non coordinati. A partire da questa non facile condizione il gruppo di lavoro regionale ha cercato soluzioni che tenessero conto dei vari aspetti: quelli giuridici, quelli organizzativi, quelli archivistici ed infine quelli inerenti i rapporti tra protocollo e sistema informativo regionale. Il primo risultato del gruppo di lavoro è stato duplice: un regolamento per il protocollo deliberato dalla Giunta regionale nello scorso dicembre ed un applicativo software, che proprio in questi mesi ha cominciato a muovere i primi passi, sviluppato dalla azienda regionale Lombardia Informatica. La fase successiva, che si aprirà quando entrerà a regime il nuovo protocollo, sarà quella di interfacciare il sistema di protocollo con sistemi di gestione dell’iter delle pratiche – o, meglio sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi – che si stanno realizzazione all’interno di varie componenti dell’organizzazione. Un ulteriore passo consisterà nell’implementare meccanismi di «scarico» delle pratiche esaurite che vadano ad alimentare l’archivio di deposito. L’obiettivo dunque è quello di poter disporre entro alcuni anni di un sistema
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unitario, ma modulare e flessibile, che governi l’intero ciclo di vita del documento: dal momento della generazione a quello della conservazione. Il modello di sistema di protocollo elaborato dal gruppo è largamente debitore nei confronti dei più recenti contributi archivistici elaborati in merito da Antonio Romiti e Stefano Pigliapoco e anche dello studio di pre-fattibilità elaborato dall’Aipa. A questo ultimo documento tra l’altro si è espressamente ispirata la proposta di sistema di protocolli federati contenuta nel regolamento di cui si è detto. Protocollo, sistema documentario e sistema informativo. – L’idea forza che ha orientato il lavoro del gruppo è che una componente, forse la principale, del sistema documentario di una organizzazione pubblica, quale è appunto il protocollo, può al contempo rappresentare una componente del suo sistema informativo e, conseguentemente del suo sistema di comunicazione anche esterna. Il protocollo può addirittura configurarsi come una cerniera tra i due sistemi, poiché contiene dati elementari che possono produrre sintesi e generare informazioni utili a tutta l’organizzazione ai vari livelli. Concretamente, come si può trasmettere al sistema informativo il potenziale contributo di dati e anche di informazioni provenienti dal protocollo? Un piccolo esempio a livello «strategico» ossia di alta direzione: le informazioni necessarie a questo livello si configurano per essere di supporto alle attività di pianificazione. Periodicamente viene richiesto agli uffici di linea di produrre tavole riassuntive relative agli aspetti più diversi delle attività dell’organizzazione: ad esempio, elenchi relativi ad un determinato tipo di procedimenti, elenchi di procedimenti riguardanti determinati soggetti, oppure determinati periodi, oppure determinate aree geografiche, ecc. Per precisare ulteriormente l’esempio e riferendoci ad esperienze tratte dall’attività della Direzione generale Cultura, capita piuttosto di frequente che occorra produrre rapporti contenenti dati sul numero delle richieste di contributi per attività culturali e sui soggetti che li richiedono, distinti per tipologia (comuni, associazioni, fondazioni, ecc.). Queste informazioni naturalmente possono servire ai vari gradi della Direzione per riorientare l’attività dell’organizzazione, o di segmenti della organizzazione, eventualmente contribuendo anche a misurare l’efficacia della azione esterna. Analoghi elenchi o dati di sintesi relativi alla gestione di procedimenti possono essere richiesti al fine di verificare e «misurare» il volume di attività di servizi, uffici, unità produttive, funzionari, ecc., con finalità che potremmo genericamente definire attinenti alla sfera del controllo di gestione. Inutile sottolineare come la produzione di queste «viste di sintesi» richie-
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da talora un notevole impegno lavorativo, per buona parte impiegato nella ricerca, nella selezione oltre che nella successiva elaborazione del dato originario, dato che, almeno in parte, può essere già presente presso il protocollo. In altri e più espliciti termini, noi verifichiamo che spesso si produce una diseconomia per la raccolta di dati, e per la generazione delle relative informazioni, quando dati e informazioni potrebbero essere agevolmente reperiti presso il servizio di protocollo, purché esistano la condizioni necessarie. Non basta cioè che il protocollo venga informatizzato e che, eventualmente, sia anche in grado di acquisire e gestire immagini dei documenti. Occorrono altre precondizioni, ma su questo si tornerà brevemente a conclusione del presente intervento. Il fatto di aver informatizzato la gestione del protocollo appare condizione necessaria, ma non sufficiente perché quest’ultimo assolva compiutamente ad una possibile funzione di erogatore di dati e informazioni. Altra condizione preliminare riguarda il personale che ad esso viene assegnato. Credo che si sia chiarito da quanto è stato sin qui esposto che nella nostra idea il servizio di protocollo può esser chiamato ad assolvere un ruolo parzialmente diverso, in qualche misura più ampio e complesso rispetto a quello tradizionale. Nell’interpretazione regionale il servizio di protocollo deve in qualche misura essere “ricollocato” in quello che con termine gergale viene definito “funzionigramma” da un ruolo di smistamento delle carte, a cui nella migliore delle ipotesi viene anche riconosciuta quella funzione di tipo “notarile “ giustamente enfatizzata da Romiti, ad un ruolo anche di erogatore di informazioni, componente del sistema informativo e di comunicazione. E’ fin troppo evidente che questo auspicabile “salto di qualità” necessita di personale adeguatamente e specificatamente preparato. Qualcosa insomma di molto diverso da quanto solitamente avviene. Un ulteriore aspetto che si ritiene di dover evidenziare perché questa vocazione informativa possa essere pienamente assolta riguarda il controllo dell’immissione dei dati, controllo di cui si deve tener conto, ovviamente nella fase di progettazione. Per tornare ai casi concreti sopra citati occorre riconoscere che, se si intende effettuare selezioni di record ed elaborazione di informazioni in base ad esempio al tipo del procedimento, al tipo di soggetto, all’area geografica ecc., occorre compiere uno sforzo preliminare di studio per l’utilizzo di un linguaggio precontrollato. Al momento l’orientamento del gruppo di lavoro regionale è quello di implementare nella applicazione del protocollo almeno tre liste controllate che, nell’architettura software, assumeranno presumibilmente la forma di archivi relazionali: mit-
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tenti/destinatari; oggetti e/o procedimenti a cui gli oggetti si riferiscono (almeno i più tipici); assegnatari delle missive e/o responsabili della pratica (in pratica l’organigramma della struttura). Due parole conclusive su uno scenario possibile. Si pensa che l’amministrazione pubblica debba attrezzarsi per essere in grado, almeno nel medio periodo, di organizzare e gestire i documenti elettronici. Dal punto di vista della dottrina archivistica (e direi anche dal punto di vista della diplomatica come ci insegna Luciana Duranti), l’introduzione del documento elettronico non comporterà mutamenti sostanziali e dal punto di vista concettuale permarranno pressoché inalterate le consuete problematiche relative alla produzione, alla trasmissione, alla classificazione, alla protocollazione dei documenti eccetera. La stessa organizzazione in fascicoli non sarà concettualmente sconvolta anche se, come è ovvio, “fisicamente” altra cosa è organizzare carte, altra è organizzare file elettronici. Cambierà invece, e di molto, lo scenario sia logistico che organizzativo: bisognerà in qualche modo pensare ad una sorta di archivieconomia elettronica. In questo scenario, che non pare poi così distante nel tempo, si ritiene che crescano infinitamente le possibilità per i sistemi di protocollo e archivio corrente di alimentare e governare ingenti quantità di risorse informative rivolte alle organizzazioni, ma anche al di fuori di esse. In altri termini, le funzioni squisitamente archivistiche potranno proficuamente essere integrate ed esaltate nell’ambito dei sistemi informativi senza snaturarsi. Per l’archivistica questa appare come una occasione, ma anche una sfida epocale.
ANSANO GIANNARELLI Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico
L’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico è una fondazione privata e riconosciuta, forse l’unica con una specificità di documenti come quelli audiovisivi a operare nell’ambito e sotto la tutela dell’attuale Ministero per i beni culturali e ambientali e dei suoi organi centrali e territoriali, svolgendo una funzione che riteniamo positiva, come ha voluto riconoscerci nella sua interessante relazione d’apertura Paola Carucci, e di ciò la ringraziamo. Devo dire che da un punto di vista appunto “audiovisivo” questa Conferenza – da cui mi sembra sia emersa un’interessante concezione di archivi che, pur nelle loro autonomie e specificità, funzionino come “cabine di regia” (così le ha definite il ministro Veltroni1) – contribuisce a identificare un problema che è meglio esplicitare anziché rimuoverlo, e cioè di come il mondo della cultura italiano, nel suo complesso molto variegato e articolato, con la sua storia e la sua tradizione, continui ad avere un atteggiamento ambivalente nei confronti di quelle attività culturali nate nel secolo scorso ma sviluppatesi praticamente in questo e contraddistinte dalla loro riproducibilità tecnica e quindi dal forte rapporto che hanno con le tecnologie (fotografia, cinema, televisione, multimedialità). Parlo di un atteggiamento ambivalente perché esso si manifesta da un lato nel riconoscimento dell’importanza – espressa esplicitamente da più parti in questi giorni – che queste attività culturali e ciò che producono hanno assunto e vanno via via sempre più assumendo nella società contemporanea; da un altro lato in un atteggiamento verso l’ambito audiovisivo, il cinema, ora la multimedialità, in cui si
Si veda La memoria ricomposta come risorsa da utilizzare, contributo monografico della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico al volume La ricerca socio-economica in Italia, a cura di ARIELE (Associazione per la ricerca sulle istituzioni, l’economia e il lavoro in Europa), Roma 1996. In esso si propone il tema di “archivi audiovisivi ‘nodi’ decentrati di una rete nazionale per una politica di governo della comunicazione audiovisiva pubblica e privata”. 1
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mescolano ancora sospetti, esitazioni, sensi di superiorità, preoccupazioni verso egemonie considerate un po’ rozze e prive di tradizione. Mi aveva già indotto a questa considerazione iniziale non una intenzione polemica, ma la rilevazione di una scarsa presenza degli archivi di immagini in movimento (cineteche, videoteche, mediateche), e quindi di un limitato riconoscimento della loro importanza, dei loro problemi, delle loro necessità in una Conferenza come questa, che si svolge nel momento in cui si va configurando un nuovo assetto proprio di un’istituzione fondamentale nell’organizzazione della cultura nazionale qual è il Ministero – secondo la nuova dizione – per i beni e le attività culturali. Ormai sono trascorsi più di cento anni da quando la tecnologia ha consentito la possibilità di registrare su un supporto le immagini in movimento. Eppure spesso ho la sensazione che questo evento – che seguiva di pochi decenni l’invenzione della fotografia e quella della registrazione del suono e che si costituisce come una nuova modalità di produzione culturale fino a quel momento impossibile, come un nuovo linguaggio – non sia ancora stato accettato completamente e da tutti con la considerazione e la dignità riconosciuta agli altri linguaggi e agli altri tipi di documenti culturali e artistici. Che ciò abbia connotato diversi decenni successivi alla nascita del cinema, è cosa nota; che la cultura accademica italiana abbia avuto questo atteggiamento per un lunghissimo tempo è altrettanto documentato: ancora 50 anni fa, proprio dopo l’esplosione di un fenomeno culturale riconosciutoci in tutto il mondo come uno dei più importanti della seconda metà di questo secolo, il neorealismo cinematografico, uno dei più noti studiosi di cinema del tempo, Guido Aristarco, nel primo numero di «Cinema nuovo», nel 1952, avvertiva la necessità di ripubblicare una lettera in cui nel 1948 una indiscussa autorità culturale come Benedetto Croce riconosceva il «malumore o la diffidenza di cui uomini di fine gusto dànno segno sovente verso il cinematografo» e insieme ribadiva il riconoscimento che talvolta al cinema non poteva essere negata «piena qualità d’arte»2. Di anni ne sono passati altri cinquanta, circa, ma sembra continuare ad avere larga diffusione una concezione riduttiva della produzione filmica, magari passata dal disprezzo iniziale verso un “fenomeno da baraccone” alla sua collocazione nel regno dell’effimero, dello spettacolo, della moda. Tra i grandi archivi italiani che conservano la memoria audiovisiva di opere e di documenti di valore storico, artistico e culturale, è presente in questa conferenza soltanto la Rai. Tra gli archivi medi e piccoli, c’è soltanto la nostra Fondazione, l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e demo2
G. ARISTARCO, Un chierico che non ha tradito, in «Cinema nuovo», I, (1952), 1, p. 6.
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cratico, che si configura come un istituto culturale di qualche rilievo non tanto per le sue dimensioni, ma soprattutto per la tipologia dei documenti che conserva e per l’attività complessiva che svolge dalla sua nascita, cioè da circa vent’anni. In particolare, analisi ed elaborazioni su una serie di questioni centrali: per esempio le funzioni di archivi come quelli audiovisivi che oltre alla conservazione e alla consultazione (diffusione) dei documenti possono svolgere anche attività di produzione (uso, ri-uso, realizzazione di nuovi documenti); per esempio l’opportunità di costruire “sistemi di archivi” audiovisivi, collegati tra loro, e quindi effettuando indagini e ricerche in questa direzione; per esempio la necessità di sistemi di catalogazione adatti alle caratteristiche dei linguaggi e delle tecnologie di cinema, televisione, multimedialità, come strumenti di accesso e quindi di conoscenza non solo specialistica, ma anzi sociale, dei documenti conservati3. Forse noi siamo qui perché il nostro riconoscimento come Fondazione è avvenuto – come ho ricordato all’inizio - proprio nell’ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali; e senza falsa modestia è un nostro merito quello di aver esplicitamente indicato fin dall’inizio nel nostro statuto l’esigenza che le opere e i prodotti cinematografici e audiovisivi fossero riconosciuti come beni culturali4. Quando mi riferisco a grandi archivi italiani di immagini in movimento, mi riferisco innanzi tutto a organismi come la Scuola nazionale di cinema/Cineteca nazionale, l’Archivio fotocinematografico dell’Istituto Luce, la Cineteca italiana di Milano, il Museo del cinema di Torino, l’Archivio della
3 Si tratta di questioni su cui l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico ha realizzato diverse pubblicazioni: Modello d’archivio audiovisivo, Roma 1981; Il documento audiovisivo: tecniche e metodi per la catalogazione, Assessorato alle politiche della cultura e dello spettacolo-Centro audiovisivo Regione Lazio e Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Roma 1995, con contributi di E. Ceccuti, E. Ciarravano, A. Giannarelli, G. Landucci, A. Libertini, N. Mazzanti, P. Ortoleva, A.M. Paci, C. Pantanetti, E. Segna, V. Sette, M. Zaccaria; A. GIANNARELLI, I “documentari”: conservarli per conoscerli, in Sopralluoghi. Il documentario in Italia, a cura del SNCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, realizzato dal Media Desk Italia in collaborazione con Festival dei Popoli, 1994; Accesso alla memoria. La catalogazione degli audiovisivi, Roma 1996, contenente gli atti di un convegno organizzato nel 1996 con la collaborazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio. 4 Tra gli scopi statutari della Fondazione, all’art.2, sono indicati «la promozione e il riconoscimento del materiale audiovisivo a bene culturale». Si veda L’audiovisivo è un bene culturale?, a cura della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Roma 1992. Si tratta degli atti di un convegno che - dopo tanti precedenti dibattiti - ha voluto fare il punto su tale questione controversa, attraverso relazioni di G. Cesareo, P. Carucci, G. Grignaffini, C. Lizzani, P. Ortoleva, A. Giannarelli, R. Campari, G. De Luna, M. Rendina, A. Baldi, P. A. Valentino.
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Biennale di Venezia, la Cineteca del Comune di Bologna. Gli archivi medi e piccoli sono talmente tanti che è impossibile citarli tutti: in una nostra ricerca del 1996 – che dette luogo a una Guida degli archivi audiovisivi 5 – ne abbiamo censiti 214, sparsi in tutta Italia e attraverso tanti segnali sappiamo per certo che la situazione presenta ulteriori incrementi, tant’è che abbiamo programmato un aggiornamento della Guida. Tra essi alcuni hanno un particolare rilievo (la Cineteca del Friuli-Venezia Giulia, la Cineteca sarda) tanto che sono membri attivi – insieme ad alcuni di quelli già nominati – della FIAF, la Federazione internazionale degli archivi di film, in cui la partecipazione italiana è una tra le più estese. Un elemento interessante è la presenza di archivi audiovisivi, oltre che in grandi città (Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino, Venezia), anche in città e paesi di piccole dimensioni; a questo proposito la ricerca svolta ha messo in evidenza certamente uno squilibrio territoriale, con Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in cui è concentrato il 63% degli archivi audiovisivi, ma anche presenze in tutte le regioni italiane: una conseguenza questa dell’apparizione delle nuove tecnologie videomagnetiche analogiche (e ora digitali) accanto a quelle tradizionali cinematografiche. Pur mantenendo stretti rapporti con molti archivi cinematografici e audiovisivi italiani, non abbiamo un mandato formale a parlare a loro nome; tuttavia abbiamo ritenuto doveroso accennare a questo problema perché il nuovo assetto del Ministero per i beni e le attività culturali probabilmente lo farà diventare – a livello centrale – il referente di questa rete che già esiste, sia pure non ancora interconnessa. Così come ci sembra utile almeno elencare sinteticamente alcune delle questioni principali che si pongono in modo specifico agli archivi di immagini in movimento, per sottolineare l’esigenza di una loro più generalizzata conoscenza anche negli ambiti istituzio-
5 Guida agli archivi audiovisivi in Italia, a cura di L. ARDUINI, realizzata dall'Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, edita nella collana "Cataloghi di vita italiana" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1995. Questa pubblicazione era stata preceduta da Film and Television Collections in Europe - The MAP-TV Guide, Blueprint, 1995. MAP (Memoire-Archives-Programmes), uno dei progetti Media, ha coordinato la realizzazione della guida nei diversi paesi europei e per l’Italia ha affidato il relativo incarico alla Fondazione Archivio audiovisivo del movimentato operaio e democratico. La guida contiene dati relativi agli archivi in Albania, Andorra, Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Macedonia, Norvegia, Olanda, Moldavia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Yugoslavia.
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nali (da quelli centrali a quelli territoriali) che saranno nel futuro gli interlocutori di queste realtà. Si tenga conto tra l’altro che per legge alla Scuola nazionale di cinema/Cineteca nazionale è affidato il coordinamento delle cineteche che ricevono contributi da parte dello Stato. Uno dei problemi primari è quello della salvaguardia e della conservazione. Il responsabile della Cineteca del Comune di Bologna, nell’intervento che fece al convegno internazionale «Immagini in movimento memoria e cultura», che il Ministero per i beni culturali e ambientali organizzò nel 1989 e i cui atti sono ancora utilissimi per approfondimenti sugli archivi di immagini in movimento, ricordava che il 50% dei film italiani dalle origini del cinema al 1950 era da considerarsi definitivamente perduto. Se si prende in considerazione anche la produzione effettuata con la tecnologia videomagnetica, la stessa percentuale può risultare probabilmente anche per quest’ultima. Non esistono dati certi in materia, ma si può addirittura temere che l’incremento produttivo verificatosi comunque in Italia con lo sviluppo, ancorché incontrollato e caotico, del sistema televisivo e quindi anche del decentramento produttivo e di un aumento della produzione video in tantissime forme, stia portando o minacci di portare a un aumento della perdita di opere e documenti, quindi a una percentuale di conservazione inferiore alla metà. Non esistono dati certi perché non esiste un’anagrafe della produzione di opere audiovisive nei differenti supporti, essendoci soltanto una forma molto parziale di deposito legale per una parte dei documenti filmici in pellicola (il PRA): in ogni caso, se il deposito legale dovesse essere esteso a tutte le immagini in movimento registrate su qualsiasi supporto, si porrebbero innanzi tutto giganteschi problemi di spazio e di gestione. Conservare audiovisivi comporta l’adozione di metodologie complesse, per evitare il degrado dei supporti. Sono noti i limiti temporali della conservazione di documenti filmici e videomagnetici. La prospettiva è quella di digitalizzare immense quantità di documenti. Si ha un’idea degli investimenti necessari? E si ha idea dei costi tecnici delle operazioni di restauro conservativo? Questo è un altro grande problema, per i cui finanziamenti oggi ci si affida soprattutto a meritevoli interventi di sponsor pubblici e privati: e noi siamo diretti testimoni di un intervento di restauro realizzato grazie alla Sovrintendenza archivistica del Lazio, relativo a un nostro film documentario di particolare rilievo, il Cinegiornale della pace, promosso da Cesare Zavattini nel quadro del suo impegno culturale di sperimentare nuove forme filmiche linguistiche e produttive. Anche per il restauro si pongono quindi esigenze di priorità, e di coordinamento tra le strutture che lo possono effettuare, possedendo la necessaria strumentazione complessa e costosa e l’indispensabile personale specializzato.
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Un posto importante in questa sintetica descrizione dei problemi riguardanti gli archivi audiovisivi lo occupa la catalogazione: in Italia ancora solo parzialmente presente in forma automatizzata, malgrado le Raccomandazioni UNESCO, che fin dal 1989 auspicano per tutti i film, sia su pellicola che su videonastri, «un continuo e crescente sostegno della catalogazione computerizzata». Ci sono naturalmente le eccezioni, costituite da situazioni già consolidate, quali la Rai, l’Istituto Luce, la Cineteca nazionale (di qualcuna si è data notizia anche in questa Conferenza). Noi ci siamo occupati molto di questo aspetto, con elaborazioni teoriche sui dati anagrafici, tecnici e di contenuto, con la pubblicazione delle norme della FIAF e di cataloghi tematici e territoriali di nostri fondi, con esperienzepilota (tra cui la catalogazione del fondo cinematografico dell’Archivio centrale dello Stato sul Piano Marshall già ricordato6), con iniziative di formazione. La catalogazione dei documenti audiovisivi presenta però caratteri particolari: vive in un periodo di grande mobilità, per il fortissimo legame con le previsioni di sviluppo delle tecnologie audiovisivo-informatiche, con le tecniche di compressione, con la necessità di coesistenza di informazioni scritte e di informazioni visive; impone l’adozione di dati comuni ai diversi software che ciascuno è legittimamente libero di adottare, per consentire quello che si presenta come un obiettivo fondamentale, la possibilità di interconnessione tra gli archivi e la consultazione in rete; esige competenze approfondite e pone quindi in un modo specifico l’impostazione della formazione delle professionalità; ha tempi/costi elevati, soprattutto se si persegue un livello alto di qualità; impone comunque il concetto di “catalogazione aperta”, per la difficoltà di reperire contemporaneamente tutte le informazioni desiderate. I documenti filmici presentano poi un elemento di particolare rilevanza, che è quello del loro valore economico (il quale tra l’altro presenta evidenti tendenze a un continuo incremento, in rapporto allo sviluppo delle nuove tecnologie di diffusione e di uso e riuso dei documenti di archivio nella produzione commerciale), e quindi inevitabilmente la questione della loro proprietà (da cui derivano i diversi diritti di utilizzazione). E’ nota l’esistenza di un notevole numero di archivi filmici privati, individuali, i cui contenuti sono però conosciuti soltanto dai collezionisti, con grandi difficoltà di accesso perché è dubbio il titolo di acquisizione dei documenti. Ma anche molti archivi pubblici e privati hanno forti preoccupazioni su una catalogazione Se ne veda una sintetica descrizione in A. GIANNARELLI, Selezionare - conservare costruire - trasmettere la memoria: gli archivi, in «Rassegna degli archivi di Stato», LIII (1993), pp. 326-332. 6
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integrale dei film da essi conservati per l’incertezza dei titoli giuridicamente rilevanti per esercitare i diritti di proprietà economica. Tutto questo si aggiunge alla questione del diritto d’autore, la cui tutela sta entrando in contraddizione proprio con lo sviluppo delle tecniche di digitalizzazione, che già pongono problemi etici perfino più rilevanti di quelli riguardanti le esigenze di riservatezza dei dati personali. Concludo rilevando che gli archivi di immagini in movimento sono oggi investiti dalla novità della multimedialità, che condizionerà i loro assetti e i loro sviluppi. Nelle nostre elaborazioni e nelle nostre esperienze ci siamo convinti che un carattere essenziale della multimedialità sarà la presenza in essa dei linguaggi dinamici, come la musica e le immagini in movimento. Sotto questo profilo avvertiamo però un pericolo, individuato sulla base di osservazioni sperimentali: cioè la tendenza a dare per scontato che le innovazioni tecnologiche nel momento in cui appaiono sostituiscono tutto ciò che è anteriore a esse, destinato a scomparire in tempi rapidi. Questo non accade mai. Spesso le previsioni sulla diffusione delle innovazioni sono errate, nel senso che occorre molto più tempo di quello ipotizzato e sicuramente ciò che si verifica è la presenza contemporanea di sistemi precedenti e di sistemi successivi, una presenza che dura a lungo, e di cui naturalmente possono variare le percentuali quantitative, ma senza che si arrivi mai alla scomparsa totale del sistema più vecchio. Voglio dire che è assolutamente giusto prestare un’estrema attenzione alle innovazioni e agli sviluppi, ma senza che questo comporti conseguenze di miopia su ciò che intanto continua a esistere. Gli archivi d’immagini in movimento hanno nella multimedialità un nuovo futuro, un altro futuro, non tutto il loro futuro. Certo, questo rende più complessa la progettazione, la programmazione, il governo. Ma è meglio averne la coscienza, che affidarsi a semplificazioni che poi la realtà smentisce.
ERMANNO GRANELLI Capo di Gabinetto del Dipartimento della funzione pubblica
Le mie conoscenze archivistiche si limitano a quelle poche nozioni che imparano nel tempo quelli che lavorano nelle amministrazioni. A questo proposito ricordo che tra le prime persone che conobbi subito dopo la mia assunzione presso il Ministero del tesoro vi fu l’archivista. Il “mitico” archivista proveniva dalla Direzione generale dei danni di guerra, era un quinto livello che conosceva approfonditamente l’organizzazione dei documenti e delle pratiche di quella amministrazione ed era considerato un “guru” dell’Amministrazione stessa. Nel tempo ho capito che era una delle persone centrali della Direzione generale. Con questo piccolo aneddoto ho inteso introdurre un tema già ampiamente trattato dal ministro Bassanini e dagli interventi fatti nelle scorse giornate, vale a dire il ruolo degli archivisti nell’amministrazione dello Stato e più in generale nelle amministrazioni pubbliche. Ho la sensazione che ancora molta strada è da fare nella direzione della rivalutazione di tale funzione. La rivisitazione del ruolo dell’archivista, al pari di altri funzionari che lavorano nell’amministrazione pubblica, deve partire dalle trasformazioni introdotte nel modo di amministrare non solo dalle riforme Bassanini, ma anche da altre riforme, tra le quali una delle più profonde è quella del passaggio alla cosiddetta “amministrazione a rete”. L’articolo 15 della legge 59/1997 ha stabilito per il nostro ordinamento il principio della rete unitaria che collega le pubbliche amministrazioni attraverso comunicazioni riservate; tale sistema permette di ottenere documenti che abbiano piena validità giuridica. Tralascio alcuni aspetti giuridici della questione, sui quali spero ci possa essere un’altra occasione di approfondimento, e vado a sottolineare alcuni aspetti specifici dell’ “amministrare in rete” che possono risultare più interessanti in questa sede. Aspetti giuridici. - La rete conferisce validità giuridica a documenti informatici e certezza ai rapporti giuridici. Come voi ben sapete, la corretta formazione del documento e la corretta gestione del flusso dei documenti tra
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amministrazioni e all’interno di una singola amministrazione rappresentano un nodo fondamentale sotto il profilo della certezza dei rapporti giuridici e del diritto per i cittadini. Aspetti politici. - La rete unitaria delle pubbliche amministrazioni è uno strumento che, attuando il federalismo amministrativo, agevola l’avvio del federalismo politico. Non è casuale, in tal senso, la presenza dell’art. 15 che istituisce la rete unitaria della pubblica amministrazione nella legge di delega «per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Nell’era della società delle informazioni, le amministrazioni centrali, regionali, locali, le altre amministrazioni istituzionali possono colloquiare, ai diversi livelli istituzionali, solo se agevolati da un sistema reticolare che consenta di stimolare ed attuare sia il principio della sussidiarietà sia il principio della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali. Aspetti economici. - Con la rete sarà possibile ottenere importanti risultati in termini di economicità nel sistema economico giuridico nelle singole pubbliche amministrazioni. E’ stato dimostrato statisticamente per quanto riguarda la realtà statunitense, che l’uso delle reti nel sistema economico produce addirittura abbassamenti significativi del tasso di inflazione. Aspetti organizzativi. - La rete consente di riorganizzare le amministrazioni, in quanto rafforza la funzione di coordinamento, sia legislativo che amministrativo che infine dei progetti, perché permette di seguire più puntualmente l’andamento dei procedimenti amministrativi e quello dello svolgimento dei progetti. Abbiamo appena sentito dire dal vice direttore generale della Rai che per la buona riuscita dei progetti occorre una conduzione “prussiana”. Con la rete questo potrà non essere più necessario, perché sarà più semplice seguire e assecondare l’andamento dei progetti, seguendone le fasi, per l’appunto “in rete”. La rete taglia anche la piramide organizzativa, nel senso che le comunicazioni saranno prevalentemente dirette, immediate e in senso orizzontale piuttosto che verticale. La rete produrrà la tendenza alla scomparsa delle differenze fra strutture di linea e strutture di staff, tra chi opera direttamente “sul pezzo”, usando termini “artiglieristici”, e chi invece fornisce consulenza. Facilita dunque l’amministrazione per programmi e per progetti e consente inoltre un approccio interamministrativo in termini di macroprocessi, di analisi delle politiche pubbliche rispetto a fenomeni “grandi” sotto il profilo amministrativo quali la sanità, l’istruzione o la previdenza. Aspetti sindacali. - Nell’utilizzazione della rete e delle reti nell’amministrazione ci sono anche aspetti di natura sindacale, perché si interviene sul rapporto datore di lavoro/lavoratore in termini di controllo delle presenze o
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di verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni lavorative. D’altra parte, la rete facilita la funzione di sindacato da parte delle organizzazioni dei lavoratori perché consente la verifica sui poteri di organizzazione dei datori di lavoro. Aspetti psico-sociologici. - Infine, un’ultima osservazione, ma non meno importante, che riguarda l’incidenza della rete sugli aspetti psico-sociologici dell’organizzazione del lavoro. La rete cambia il modo di lavorare, stimola la condivisione, favorisce la cooperazione, facilita il lavoro di gruppo anche a distanza, stimola un approccio “clanico” al lavoro, utile per il raggiungimento dei risultati, accresce i valori motivazionali: dal lavoro “patito” al lavoro “giocato”. E’ una partita, quindi, completamente diversa, un nuovo modo di lavorare, all’interno del quale io credo che anche gli archivisti siano chiamati a giocare una nuova partita.
MARIA PIA RINALDI MARIANI Ufficio centrale per i beni archivistici
Abbiamo avuto modo più volte di ricordare alcune delle esperienze d’applicazione di tecnologie dell’informazione al trattamento dei documenti d’archivio da parte dell’amministrazione degli archivi. Le prime iniziative risalgono a più di venti anni fa, in un contesto ed uno scenario tecnologico e metodologico completamente diverso da quello attuale. Vi ricordo che il primo e importante influsso sulle attività di ricerca e sperimentazione, poiché di ciò si trattava, derivò da quanto in materia di recupero dell’informazione e di documentazione automatica veniva attuato negli ambiti della linguistica computazionale e dell’informatica giuridica. Sembrava, infatti, che tali ambiti fossero cornice adatta a mettere in evidenza quegli elementi informativi di formalismo e rilevanza giuridici che sono propri dei documenti d’archivio, connotandone – con la precisione possibile solo in base a competenza specifica – le differenze da quelli che sono i documenti informativi o le informazioni tout court. In effetti, le possibilità che si intravvedevano di sviluppare, ed elevare all’ennesima potenza, l’estrazione e la rappresentazione del contenuto informativo dei documenti d’archivio, indussero ad attività sperimentali sì, ma assai avanzate, su testi dei quali erano elaborati e resi ricuperabili gli elementi ed i contenuti onomastici, linguistici, assieme a quelli diplomatistici e formali in genere, i quali potevano apparentarsi alle tradizionali informazioni archivistiche. L’analisi ed il trattamento dei testi dei documenti rappresentano ancora oggi un’intuizione affascinante del salto qualitativo delle modalità di ricerca dei documenti che l’informatica consente, ampliando il processo di scavo dei significati e delle loro interrelazioni. Ma occorre dire che questa percezione delle possibilità di navigare, secondo tracciati guida costruiti dagli archivisti, in un mare in pratica infinito di documenti veniva bloccata dall’onerosità delle operazioni. Cominciarono quindi le più precise valutazioni sull’articolazione dei progetti, alcuni sostenibili soltanto per fasce molto limi-
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Maria Pia Rinaldi Mariani
tate di documenti, dei quali mettere in rilievo la rarità e importanza, altri applicabili ad agglomerati d’archivio omogenei per età e struttura, altri infine di servizio generale per fornire informazioni articolate ed integrate, o almeno integrabili. Di tutti questi abbiamo esempi e risultati che vanno dagli indici cumulativi alla costituzione di banche dati, agli strumenti di ricerca, ai censimenti. Contemporaneamente abbiamo sperimentato l’utilizzo di programmi applicativi per la modellizzazione virtuale della sequenza e dell’ordine dei documenti, di cui si è perso l’ordinamento originario, mettendo a frutto anche la valenza tutoria delle analisi che le applicazioni informatiche comportano. Tali esperienze ci hanno lasciato un’eredità cogente per circa un decennio. Intanto, nel resto del mondo archivistico s’impiegavano questi stessi strumenti soltanto per migliorare la gestione e la conservazione dei documenti e, nel caso, per il consolidamento e scambio d’informazioni già esistenti, senza però innovare rispetto alla creazione delle informazioni. Ben presto i problemi inerenti lo scambio e l’integrazione delle informazioni e la constatazione delle loro incompatibilità hanno reso palese la necessità di armonizzare le descrizioni degli elementi d’archivio, per potenziarne il valore con la reciproca azione, permetterne la condivisione e sfruttarne i contenuti in modo esaustivo e certo. Inoltre il progresso della comunicazione a distanza, la crescita della rete globale, l’uso non più mediato delle informazioni, hanno ridato senso e vigore alla questione di fondo delle regole d’uniformità per le referenze dei documenti d’archivio, nel rispetto della loro peculiarità, ma con la visione del quadro d’insieme del nuovo ordine dell’informazione e dei suoi veicoli. Si sono ritrovati, nell’universo del ricupero delle informazioni, i significati tradizionali del metodo archivistico, sia pure con diverse ed innovative denominazioni. Riteniamo, infatti, perfettamente corrispondente al concetto d’ipertesto quello d’inventario archivistico, all’interno del quale i percorsi di ricerca non sono forzatamente sequenziali, bensì liberi da limiti spazio-temporali, secondo accessi privilegiati od occasionali. Altrettanto riconoscibile è l’identità tra la definizione dei metadati e quella degli elementi informativi sulla provenienza e il contesto di produzione/trasmissione/conservazione del fondo archivistico. Assistiamo infine partecipi alla riscoperta dell’impostazione del fascicolo, quale struttura d’incapsulamento delle unità elementari documentarie, nella previsione dell’archivio informatico, al quale sono altresì applicate le strutture classificatorie tradizionali per permetterne l’uso economico ed efficace. Da ultimo citiamo la rinnovata schematizzazione con i criteri diplomati-
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stici, redatti per i documenti antichi, dei documenti d’archivio contemporanei, siano essi cristallizzati su supporti immediatamente leggibili che annidati, in forma non attuale, nei sistemi informativi. Pare dunque importante rivedere il percorso della filosofia che ha governato, e soprattutto non ha governato, le esperienze ed applicazioni delle tecnologie dell’informazione agli archivi ed ai dati dell’amministrazione. All’immediata percezione delle problematiche che l’informatica apportava agli archivisti ed al lavoro d’archivio si è reagito affrontando l’argomento più destabilizzante, vale a dire quello che la richiesta dell’informazione sino allora fornita mutava sostanzialmente. Il tentativo di risposta sistematica alle esigenze interne, che integrasse le informazioni per la gestione con quelle occorrenti all’esercizio della tutela ha dovuto fare i conti con le regole d’identificazione delle unità patrimoniali. Esse corrispondono a quelle per la descrizione delle informazioni archivistiche. Il cerchio si chiude in questo caso. Ma il percorso non è terminato, perché il nuovo tema da affrontare è ora quello del veicolo delle informazioni al quale si deve far equivalere uno schema di comunicazione distribuita, garantita, affidabile, e, soprattutto, non più mediata. Su questo non è più possibile sperimentare o rinviare il tema della governabilità, poiché le risorse da destinarvi risentono di forti limitazioni. Inoltre le attività dei singoli elementi del sistema sono spontaneamente andate avanti secondo direttrici personalizzate. Si aggiungano i livelli decisionali i più vari ai quali occorre far riferimento per quanto riguarda l’impostazione e lo sviluppo delle reti. Infine la decisione su quale tipo di prodotti intermedi e finali distribuire deve essere commisurata alle effettive esigenze e possibilità degli utenti, senza presupporne i bisogni in modo aprioristico. Si tratta quindi di determinare degli obiettivi, stabilire dei principi, costruire dei parametri, valutare dei risultati, fornire delle infrastrutture, armonizzare delle modalità.
FLORETTA ROLLERI Ministero di Grazia e giustizia
L’avvento dell’informatica e delle possibilità ad essa connesse non ha trovato nell’Amministrazione della Giustizia interlocutori sordi e disattenti. Basti pensare che la più prestigiosa tra le banche dati di documentazione giuridica appartiene alla Corte di Cassazione e che oggi, a distanza di oltre 25 anni dalla nascita (risalente al 1971), il suo primato in termini di “archivi” (e cioè settori documentali) e “unità documentali” (abstract, ma anche full text) non è ancora insidiato, anche a livello europeo. Il Centro elettronico di documentazione della Corte ha svolto in tutti questi anni, quindi, una ineguagliabile funzione di divulgazione del diritto e di formazione di migliaia e migliaia di giuristi, che, così, si sono avvicinati anche agli strumenti informatici. Gli sforzi dei magistrati della direzione del CED hanno via via portato anche all’affinamento dei sistemi di ricerca, alla creazione di una interfaccia amichevole (easyfind) per facilitare l’utente meno esperto, e, infine all’apertura su Internet ove è anche consultabile da tutti (e gratuitamente1) l’aggiornamento delle novità, legislative o giurisprudenziali che siano. Altra e recentissima iniziativa che va a merito dei magistrati della Corte di Cassazione2 è la realizzazione di due Cd Rom: il primo contiene il testo integrale di tutte le sentenze civili dal 1990, il secondo, il testo integrale delle Sezioni unite penali dal 1990 al 1998 e l’indicazione delle riviste giuridiche in cui le sentenze sono state annotate o pubblicate. Entrambi contengono anche le relazioni dell’Ufficio del massimario e le segnalazioni di eventuali 1 Il «Servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione» è disciplinato con regolamento (d.m. 21 maggio 1981 n. 322 modificato con d.m. 28 novembre 1985 n. 759) e successivi decreti attuativi del Ministero di Grazia e giustizia (d.m. 21 maggio 1987 n. 224, d.m. 2 novembre 1990, d.m. 28 novembre 1995, n. 594). Sono previste diverse forme di abbonamento per diverse categorie di utenti. A oggi è prevista la gratuità del servizio solo per i magistrati (delle diverse giurisdizioni) e per gli avvocati e procuratori dello Stato. 2 In particolare dell’Ufficio Sistemi informativi, voluto dal Presidente della Corte per il coordinamento dell’informatica giudiziaria della Corte stessa.
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contrasti giurisprudenziali. L’iniziativa è, quindi, complementare alla banca dati esistente che negli archivi “civile” e “penale” contiene le massime di tutte le sentenze della Corte a partire dal 1970. Non solo. Tra i progetti approvati nel piano triennale per l’informatica in corso e in via di completamento vi è la realizzazione di una banca dati della giurisprudenza locale, dei singoli tribunali. Il prototipo, che ha visto la partecipazione attiva e determinante dei magistrati e degli avvocati bolognesi, sarà, ovviamente testato presso il Tribunale di Bologna, ma con la prospettiva conclamata dell’estensione alle altre sedi. Tutto bene, quindi? Tutt’altro. Il problema è gravissimo in quanto si rischia la perdita di un enorme patrimonio documentario che riguarda il passato anche prossimo. E se si pensa a quanta storia d’Italia è rispecchiata nei processi, si capisce che la perdita significherebbe la inconoscibilità nel futuro di fenomeni sociali e politici che hanno scosso la vita del paese e che tuttora sono spesso di drammatica attualità. Ne era ben consapevole l’autore della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri3 quando, constatato che i funzionari archivistici durante i lavori delle Commissioni di scarto spesso trovavano «il materiale documentario più antico tenuto in condizioni assai precarie ed in ambienti di deposito inadatti, che accelerano il processo di irreparabile deterioramento delle carte» sottolineava «la gravità del danno che, in siffatto stato di cose può derivare agli interessi dello Stato e dei cittadini, oltre che a quelli della cultura dalla dispersione o dalla distruzione di documenti che sono spesso le sole testimonianze attendibili a noi pervenute di eventi passati». E «i danni più gravi», sottolineava ancora, «sono stati riscontrati negli archivi giudiziari antichi (oltreché negli antichi catasti e negli atti delle soppresse corporazioni religiose)» sicché «particolare raccomandazione» veniva rivolta al Ministero di Grazia e Giustizia perché venisse disposto «il versamento immediato negli archivi di Stato» in tutti «quei casi in cui appaia più grave il rischio di distruzione irreparabile». E’ avvenuto? Non lo so, ma conosco l’attuale stato della maggior parte degli archivi esistenti presso gli uffici giudiziari. A dire il vero anche definirli “presso” è improprio in quanto per le esigenze pressanti di spazi richiesti dalle necessità giudiziarie, gli atti dei processi civili e penali “finiti” vanno a occupare lontani magazzini e lì vengono Materiale archivistico antico esistente presso gli uffici statali (Circolare Pres. Cons. Min. Gabinetto del 27/4/1960 n. 36357/9707) 3
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Floretta Rolleri
dimenticati fino a quando non scoppia il “caso” del fascicolo scomparso. Del resto è vero che gli uffici giudiziari occupano locali, magari storici e di pregio monumentale (pensate a Castel Capuano a Napoli, ai palazzi sul Canal Grande a Venezia) ma assolutamente inadatti ai problemi legati alla gestione dei processi e alla massa di persone che ogni giorno valicano i portoni dei “palazzi di giustizia”. È anche da considerare che una legge del 1941 pone il carico della fornitura dei locali e degli annessi servizi di manutenzione ai Comuni e che, di conseguenza, la soluzione più economica è d’obbligo. D’altro canto la situazione non potrebbe essere diversa con la gestione diretta da parte dell’Amministrazione fino a che il bilancio del Ministero continuerà a essere del tutto insufficiente. E questo è il punto. Oggi noi abbiamo gli strumenti tecnici e normativi per cambiare lo stato delle cose. L’archiviazione ottica, il documento informatico sono previsti da leggi dello Stato. Né si tratta di “norme programmatiche”. Finalmente e con notevole solerzia sono stati emanati i regolamenti attuativi e l’Autorità per l’informatica è in procinto di emanare le norme tecniche. La tecnologia è pronta e il mercato ne propone di sempre più efficiente e anche a costi via via decrescenti. Qual è il problema, dunque? E’ l’enorme mole della massa documentaria da selezionare e archiviare. La necessità di personale preparato che in numero notevole dovrebbe esser sottratto a quelli che comunque rimangono i compiti istituzionali prioritari: il fare giustizia. Pensate alle decine di migliaia di fascicoli pendenti, che, annualmente, al momento dell’inaugurazione dell’anno giudiziario fanno parlare di crisi della giustizia. Come si può pensare che un procuratore della Repubblica, un presidente del Tribunale distolga qualcuno dall’attività giudiziaria - per così dire diretta - e lo mandi a spulciare i “vecchi” fascicoli per scannerizzarli e tramandarli ai posteri? Impensabile. In ogni caso verrebbe vissuto come una punizione dai dipendenti prescelti (da sempre l’archivio è stato considerato il “reparto confino”) e quindi il rendimento sarebbe sicuramente insoddisfacente. Non solo. Prima occorrerebbe una formazione ad hoc, con tutte le problematiche relative (organizzazione, orario di lavoro, costi). L’impossibilità di affrontare il problema con il personale esistente ha indotto l’Amministrazione a ricercare soluzioni diverse con affidamento a ditte specialistiche in outsourcing del servizio. Ma questo è possibile in un numero limitato di casi mentre il fenomeno è diffuso e numericamente molto rilevante. Inoltre le Commissioni scarto sono state create e prevedono la presenza di funzionari archivistici proprio per la delicatezza della materia. Come si può delegare in toto la scelta dei documenti da conservare? Se non
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si può scartare occorre scannerizzare tutto e quindi si aumenta a dismisura il carico di lavoro (e di costo). E poi: come avverrebbe la classificazione del materiale? Oggi ogni Amministrazione deve, entro la fine del corrente anno, predisporre un piano per l’archiviazione ottica, in termini di costi benefici, da realizzare nel prossimo quinquennio. Noi lo stiamo predisponendo, con calcoli precisi delle quantità, per poter avere una visione corretta dell’ammontare della spesa prevedibile. Ma è facile pronosticare che l’amministrazione della Giustizia da sola non potrà reggere lo sforzo. E allora una proposta. Diamo vita ad un progetto cooperativo tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero per i beni culturali e ambientali, finalizzato alla conservazione degli atti dei processi. Tra poco la rete unitaria della P.A. consentirà lo scambio telematico e la consultazione a distanza. Renderà indifferente la collocazione fisica del documento perché lo stesso sarà fruibile da tutti gli accessi alla rete. E’ un’impresa gravosa ma non impossibile se riusciremo ad avere finanziamenti specifici e professionalità adeguate. Il risultato sarà però di salvare la memoria, l’obiettivo comune che ho sentito ricordare anche durante queste importanti giornate di convegno.
GUIDO VANNUCCHI Vice direttore generale della Rai
Nel mio intervento illustrerò brevemente l'importante progetto avviato dalla Rai sui propri archivi, che non solo rappresenta un decisivo passo avanti nelle metodologie di conservazione del materiale audiovisivo, ma introduce anche modalità fortemente innovative nel campo della ricerca a recupero (retrieval) dei materiali archiviati. Un elemento caratterizzante del progetto è, infatti, costituito dall’introduzione di un catalogo multimediale che adotta tecnologie molte avanzate per la fase di ricerca. Dal momento che ho introdotto il termine multimediale, ritengo opportuno fare una premessa sul concetto di “multimedialità”. Tale dizione nasce una ventina di anni fa dal termine inglese media (a sua volta derivato dal latino) che in inglese assume tuttavia diversi significati quali, in particolare, “mezzi di trasmissione” ovvero “forme espressive” o “linguaggi” attraverso i quali una “comunicazione” può essere fatta pervenire ad un utilizzatore delle informazioni. Possiamo affermare che il significato originale di multimedialità è basato essenzialmente sul concetto di ricevere “diverse forme espressive sullo stesso mezzo di comunicazione”. La radiofonia è, ad esempio, un sistema esclusivamente monomediale mentre la televisione rappresenta un sistema più avanzato di tipo bimediale e così via. Su un moderno computer, in particolare attraverso la rete Internet, è possibile ricevere scritti, suoni, immagini fisse ed in movimento, grafici, tabelle ed altro sullo stesso terminale. In altre parole, adottando sistemi multimediali, si riesce a trasferire un “messaggio” attraverso le più svariate forme espressive che servono a migliorare il contenuto informativo del messaggio stesso nonché la rapidità ed efficacia della comunicazione. La rivoluzione multimediale è stata resa possibile dalla numerizzazione (ovvero digitalizzazione) di tutte le fonti d’informazione (voce, immagini, suoni, dati ecc.), ciò che rende possibile inviare su un unico canale di comunicazione (che trasporta esclusivamente bit) le diverse forme di informazione mentre, in passato, si rendevano necessari canali di trasmissione e tra-
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sduttori specializzati. Vi è anche un’altra interpretazione (non corretta) del termine “multimediale” che vale la pena richiamare e che si appoggia al significato di media quale mezzo di trasmissione: secondo questa definizione, un messaggio si denomina multimediale se è possibile crearlo in modo che possa essere facilmente adattato ai più diversi mezzi di comunicazione quali, ad esempio, il Cd Rom, la televisione, Internet eccetera. Questa seconda interpretazione può ancora mantenere una sua validità, a mio parere, solo se il messaggio a cui ci riferiamo è già, originariamente, di tipo multimediale (secondo la prima definizione corretta detta sopra): la necessità di concepire linguaggi che si adattino facilmente ai più diversi mezzi di comunicazione di cui oggi disponiamo è, per l’appunto, un argomento molto attuale e di grande importanza. Ma in tal caso sarebbe necessario dire che si tratta di “multimedialità al quadrato”! Quanto ho detto sopra penso possa essere sufficiente per una precisazione storica sul termine multimedialità che è destinato ad invadere sempre di più la nostra vita di tutti i giorni. Torniamo ora al tema del mio intervento. Il grande progetto Archivi digitali della Rai prevede la ristrutturazione completa delle attuali teche che rappresentano un patrimonio immenso con 360.000 ore di video e quasi altrettante di radiofonia, oltre alle raccolte cartacee possedute dalla Rai (Fig.1). La nuova Direzione audiovideoteche della RAI, coadiuvata dalla Direzione Sistemi informativi e dal Centro ricerche, ha impostato un progetto di grande portata che tocca tutte le diverse tematiche dell’archiviazione: dalla digitalizzazione di tutto il materiale audiovisivo e della documentazione cartacea (copioni, sceneggiature, fotografie, ecc.) all’introduzione di nuovi supporti magnetici per la conservazione del materiale, dalla creazione di un catalogo multimediale alle tecniche di protezione della proprietà dei programmi, solo per citare alcune essenziali peculiarità del progetto stesso. Il progetto Archivi della Rai è tecnologicamente all’avanguardia in Europa per le tecniche informatiche utilizzate e per le innovazioni di sistema introdotte e si caratterizza per una pluralità di obiettivi innovativi. In particolare, in primo luogo, è da menzionare il miglioramento radicale dei processi di ricerca, selezione ed utilizzo del materiale archiviato, sia ai fini della produzione interna di programmi giornalistici che della produzione di veri e propri “programmi della memoria” per intrattenimento (argomento assai importante per le nuove forme di canali tematici pay o free). In secondo luogo tale operazione avrà, come fondamentale ritorno, la possibilità di conservare al meglio la “memoria” del Paese degli ultimi cinquanta anni e renderla fruibile, attraverso opportuni accordi e con le opportune garanzie di
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sicurezza, ad istituti di ricerca e biblioteche. In particolare, per la consultazione del catalogo del materiale esistente nelle teche RAI, è in corso di realizzazione la possibilità di consultazione via Internet del catalogo multimediale, in modo da avere un supporto indispensabile alle ricerche sulla nostra storia contemporanea. L’organizzazione e lo stato del progetto. - Il progetto è articolato in una serie di sottoprogetti (Fig. 2), ognuno con un responsabile. Project manager dell’intero progetto è il direttore della Direzione Audiovideoteche, Barbara Scaramucci. Un comitato di indirizzo e controllo, lo steering committee presieduto dal sottoscritto, in qualità di vice direttore generale della Rai, controlla mensilmente l’avanzamento del progetto. All’avvio di un progetto così complesso è stato necessario predisporre un master plan che indicasse nei particolari gli obiettivi dei singoli sottoprogetti e le “architetture” scelte per ciascun sottosistema Come importante premessa all’intero progetto si è inoltre definito un “modello d’uso” del nuovo sistema di teche della RAI per tutte le applicazioni di uso interno aziendale: come e chi è abilitato ad effettuare una ricerca sul catalogo; con che procedure può essere individuato e classificato un particolare segmento di interesse di un programma; come accedere e rendere disponibile il materiale digitalizzato della vera e propria teca al fine di compiere ulteriori lavorazioni sul segmento di programma individuato, e così via. Passiamo ora ad esaminare con qualche dettaglio l’architettura complessiva del progetto e le finalità specifiche dei singoli sottoprogetti. Una fase importantissima che ha preceduto il progetto vero e proprio è stato lo studio delle metodologie per salvare la parte di materiale della teca conservata su vecchi supporti (magnetici o pellicola cinematografica) che presentava forti pericoli di deterioramento (ad esempio la cosidetta incollatura dei vecchi nastri magnetici che ha richiesto lo studio di una “precottura” dei nastri ad opportune temperature prima di poter precedere alla loro lettura e riversamento sui nuovi supporti magnetici). Tale lavoro ha richiesto un notevole sforzo di analisi e lo studio di opportune procedure di recupero, lavoro svolto in collaborazione con la società Sony che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza in questo campo. In attesa del completamento dello studio dei nuovi standard per la produzione digitale in campo audiovisivo, si è preferito iniziare i trasferimenti in forma analogica per non perdere tempo prezioso e correre il rischio della perdita definitiva di alcuni materiali ormai gravemente compromessi. Il primo sottoprogetto, ormai concluso, ha riguardato le modalità e le tipologie di documentazione e ricerca. In particolare sono stati completa-
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menti rivisti, rinnovati ed arricchiti i criteri di ricerca attualmente in adozione: si è incrementato in modo sostanziale il numero di possibili chiavi di ricerca e tutte le modalità di legame con l‘iter produttivo che ha generato il prodotto. Il secondo sottoprogetto, che può rivestire un particolare interesse per il più generale settore degli archivi di qualunque natura, è il catalogo multimediale già menzionato in apertura. Tale catalogo rappresenta probabilmente l’aspetto più innovativo dell’intero progetto, pur ricco di moltissime innovazioni tecnologiche. Il catalogo è costituito da due parti: un catalogo testuale che ne costituisce la base (revisionato rispetto al passato secondo i criteri del primo sottoprogetto) ed il vero e proprio catalogo multimediale che permette l’ascolto dell’audio e fornisce informazioni visive sul materiale televisivo da ricercare. Con le nuove metodologie di compressione dei segnali (8 Kb/s per l’audio e pochi Kb/s per le immagine fisse) è stato possibile memorizzare tutto l’audio dei programmi, radiofonici o televisivi, con una contenuta quantità di informazione in modo da potere permettere la consultazione dell’intero catalogo sulla normale rete Internet con un tempo di attesa accettabile. Nei programmi televisivi, per dare qualche informazione visiva, sono state introdotte nel catalogo delle immagini-francobollo (i cosiddetti “cambi scena” con una media di una ogni 20 secondi) che permettono con una quantità minima di informazione di caratterizzare la sequenza sotto esame. Attraverso il testo, l’audio completo e, nel caso di un programma televisivo, la serie di immagini-francobollo, si è così in grado di individuare, con molta precisione, all’interno di una lunga sequenza d’archivio il segmento di interesse: non resta ora che associare al segmento prescelto i codici temporali (i cosidetti timecode) che ne caratterizzano la posizione nel programma per effettuare con facilità la richiesta di reperimento del materiale nella teca digitale propriamente detta. Con queste nuove metodologie si faciliteranno in modo sostanziale le attuali operazioni di ricerca che risultano notevolmente lunghe, faticose e noiose. Il sottoprogetto relativo al catalogo multimediale prevede anche di realizzare una rete Intranet via satellite per l’interno del mondo Rai, in modo da aumentare notevolmente la velocità di consultazione del catalogo da qualunque sede in Europa. La velocizzazione della consultazione attraverso una rete satellitare è resa possibile dal fatto che tutte le informazioni da trasmettere sono allocate in un unico server centrale gestito dalla stessa Rai. Per quanto riguarda la consultazione rapida del catalogo, la Rai è aperta alla possibilità – e su questo punto è stato firmato un accordo di massima con il Ministero per i beni culturali – di aprire la sua futura rete Intranet via satelli-
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te alle mediateche che man mano verranno create in Italia. Il terzo sottoprogetto ha come obiettivo la costruzione della cosidetta “Teca Fast”. Con tale dizione si intende una teca altamente automatizzata che immagazzina tutto il materiale in forma digitale con qualità “buona”. Per il segnale audio si pensa di impiegare una velocità (bit-rate) di compressione in grado già di offrire un’ottima qualità, mentre dal punto di vista video si è orientati a introdurre lo standard di compressione M-PEG 4:2:0 con una bitrate dell’ordine di 6-8MB/s (ossia della stessa entità di quella per le trasmissioni digitali attuali da satellite). In tal modo, dopo la scelta operata attraverso la ricerca sul catalogo multimediale, il segmento di programma individuato potrà essere visionato in full-motion, sempre via satellite all’interno del mondo Rai, per verificarne l’effettiva qualità, la colorimetria, eccetera. In linea di principio una bit-rate dell’ordine sopra definito non è in grado di assicurare ulteriori lavorazioni in altre sedi (le cosidette post-produzioni). Con particolari accorgimenti progettuali si sarà tuttavia in grado di operare delle lavorazioni a distanza per le news, per le quali l’immediatezza dell’informazione ha più importanza di una qualità perfetta. Ad esempio, il Centro di produzione di Milano potrà accedere via satellite al Centro di produzione di Roma per la ricerca sul catalogo, inviare il comando per il “prelievo” dalla teca di due o più segmenti individuati di antichi programmi e produrre in loco, assieme a materiale recente, un nuovo programma giornalistico. Oltre all’utilizzo primario per scopi interni di produzione del mondo Rai, la “Teca Fast” potrà, in futuro, costituire la base tecnologica per un facile scambio di programmi tra enti radiotelevisivi e fornire le premesse, attraverso opportuni accordi a titolo oneroso, per servizi di fornitura di programmi ad enti od organizzazioni varie che lo richiedessero. Dal punto di vista strutturale la “Teca Fast” è costituita da un sistema robotizzato che movimenta nastri magnetici che rappresentano ancora il supporto più compatto per la memorizzazione di grandi quantità di informazioni. I nastri, tuttavia, a differenza della situazione attuale, rimangono sempre parte integrante della teca: il materiale selezionato viene, infatti, riversato sui dischi magnetici di alcuni server che vengono a costituire l’interfaccia verso il mondo esterno per la distribuzione (on-line oppure off-line) del materiale agli utenti. Un ulteriore fondamentale utilizzo della “Teca Fast” prevista dal progetto è la funzione di disaster recovery. Gli alti costi di digitalizzazione ad alta bit-rate necessari ad una teca principale (“Teca Master”) non permettono infatti di considerare un raddoppio della stessa per prevenirne la perdita nel caso di un malaugurato incidente, sabotaggio od incendio: la “Teca Fast”,
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allocata in una posizione geografica completamente diversa dalla teca principale, verrebbe così a costituire la base per una ricostruzione della “Teca Master” – attraverso un trasferimento del materiale con una bit-rate più elevata – in modo da permettere ogni possibile post-produzione successiva. Il quarto sottoprogetto è relativo alla messa in opera della “Teca Master” che rappresenta la teca di alta qualità per i programmi televisivi. La Rai è ormai indirizzata all’introduzione di un nuovo standard di produzione, studiato assieme alla Sony, che prevede una bit-rate di 50 MB/s che, pur dando caratteristiche eccellenti, è notevolmente inferiore alla velocità (276 MB/s) con cui oggi i segnali televisivi sono trattati negli studi di produzione televisiva. Per quanto riguarda la sua struttura, la “Teca Master” ha un’architettura simile a quella menzionata sopra per la “Teca Fast” con server al contorno che costituiscono le interfacce verso gli utilizzatori. Questa soluzione ha anche il vantaggio di non dovere necessariamente accelerare tutti i riversamenti in digitale del materiale dell’attuale teca dal momento che, per un periodo intermedio, materiale analogico in buone condizioni può essere gestito dallo stesso sistema robotizzato assieme al materiale già in formato digitale ed, in ogni caso, essere trasferito in formato digitale – solo al momento dell’uso – nei server che si interfacciano con il mondo esterno. Il quinto sottoprogetto è relativo all’Audioteca. Tale progetto ha, con gli ovvii parametri da associare alla digitalizzazione di un segnale audio, la stessa architettura e le stesse possibilità di prestazioni sopra menzionate per le teche televisive. L’architettura ed il relativo software di gestione è tuttavia caratterizzato dall’essere allo stesso tempo un sistema di produzione e di messa in onda automatica, prestazione non prevista per la teca televisiva. Questa caratteristica consente, come conseguenza, di poter realizzare potenzialmente con grande facilità servizi del tipo di “audio on demand” comandati direttamente dall’utente radiofonico. Il sesto ed ultimo sottoprogetto è relativo a tutte le tematiche di Security sia passive che attive. Le problematiche di varia natura collegate alla Security passiva vanno dagli allarmi alle porte e finestre dei locali delle teche fino alle più raffinate tecniche di protezione informatica (mediante i cosidetti sistemi di firewall) per proteggere le teche ed i relativi computer da attacchi di virus o hackers che possono introdursi nel sistema attraverso le varie forme di consultazione del catalogo. Un fondamentale aspetto della Security attiva è, invece, costituito dalla protezione della proprietà del materiale d’archivio, al fine di evitare furti e produzione indebita di copie. Quest’ultimo aspetto copre una problematica tecnica (particolarmente sentita anche nella riproduzione di opere d’arte)
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per affrontare la quale la Rai ha instaurato una collaborazione con l’Università di Firenze per lo studio delle relative metodologie di protezione. I sistemi studiati vanno sotto il nome di watermark (filigrana) e sono dei veri e propri “marchi d’origine” sui programmi, che possono essere realizzati in forma visibile od invisibile. Nel primo caso la distribuzione del materiale può interessare ricercatori che non sono disturbati eccessivamente dalla “filigrana”. Quando invece il prodotto è indirizzato ad un uso professionale e la qualità dell’immagine deve rimanere praticamente inalterata rispetto all’originale, si adotta la “filigrana” invisibile. Il test sulla proprietà del prodotto audiovisivo è ottenuto con la “decodifica” del marchio attraverso un particolare strumento e rappresenta una prova essenziale in caso di denuncia all’autorità giudiziaria. Metodologie ancora più raffinate, chiamate fingerprints, permettono anche di risalire agli apparati (registratori proiettori, ecc.) su cui sono state effettuate le copie non autorizzate. L’architettura complessiva del sistema e le sue modalità d’impiego sono riassunte nella Fig.3. Tempi di realizzazione del progetto. - Concludo la mia relazione menzionando alcune date che sono state poste come obiettivo. Il sottoprogetto relativo ai nuovi criteri di documentazione è già concluso. La catalogazione anagrafica (cioè testuale) di tutto il pregresso televisivo con l’impiego dei nuovi criteri si concluderà nel settembre 1998. L’intera catalogazione multimediale richiederà invece un periodo abbastanza lungo, valutabile attorno ai cinque anni. Si è tuttavia deciso che, a partire dal 1° gennaio 1998, tutto il materiale mandato in onda dalla Rai sia documentato nella nuova forma multimediale, recuperando il relativo arretrato. Per tutto il periodo precedente a questa data, il criterio non sarà più di tipo temporale ma per “generi” di maggiore interesse. In altre parole, mentre per l’intera catalogazione è prevista una durata di cinque o sei anni, compresi i documenti fotografici e cartacei in possesso della Rai, le programmazioni di particolare interesse storico potranno avere un sufficiente anticipo rispetto alla data finale. Con questi criteri (totalità delle attuali e future messe in onda e selezione di opportune priorità per il passato) riteniamo che tra due-tre anni il catalogo multimediale Rai consultabile sarà già particolarmente significativo. Per la fine del 1998 si potrà procedere alla consultazione del catalogo multimediale (ovviamente per la parte all’epoca disponibile) anche per via Intranet da satellite. Il prototipo della Teca Fast è già disponibile e l’avvio dell’esercizio potrà
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avvenire a metà del 1999, man mano che il materiale d’archivio sarà digitalizzato. In particolare, nel caso del recupero dei materiali più vecchi, una volta effettuate le scelte definitive sugli standard da impiegare per il formato digitale (decisione prevista per la fine del 1998), si potrà effettuare in contemporanea la digitalizzazione – a bassa ed alta velocità – nonché effettuare la nuova classificazione prevista per il catalogo multimediale. Per la Teca Master si procederà nel corso del 1999 a migliorare l’attuale robotizzazione della teca analogica ed ad introdurre i server periferici. Per quanto riguarda l’Audioteca, il prototipo sarà funzionante a partire dal dicembre 1998 e l’esercizio sperimentale, anche con la possibilità di messa in onda automatica, potrà iniziare a partire dal dicembre 1999. Il riversamento in digitale di tutto il materiale radiofonico avrà l’avvio nell’aprile 1998 e la conclusione, anche in questo caso effettuata per generi musicali più importanti, è previsto che avvenga nel corso di un periodo di tre anni. Conclusioni. - Il progetto degli archivi digitali della Rai è estremamente complesso ed articolato: per la possibilità di successo è risultato fondamentale tenere conto, fin dalla fase di impostazione, della migliore struttura organizzativa che potesse far fronte a tale complessità e prevedere modalità “prussione” di sostegno per l’attuazione Occorreva far convergere tutti gli sforzi in vista del risultato, individuando con molta precisione l’obiettivo di uso del sistema ed i tempi di realizzazione, senza indulgere a continue fughe in avanti. Analoghe problematiche si debbono affrontare nell’impostazione dei grandi progetti software, quando molte persone concorrono ad un unico risultato: la necessità di coordinamento ed interrelazione è essenziale e dove manca una metodologia organizzativa non si riesce a convergere sull’obiettivo desiderato. Oggi, per i grandi progetti, non bastano infatti individualità di spicco ma occorre soprattutto curare gli aspetti di sinergia e di lavoro di gruppo. Tutto questo ha rappresentato per la Rai una derivazione di cultura industriale ed un modo nuovo di affrontare i problemi: vanno combattuti gli individualismi e gli interessi personali, va data la massima priorità alla collaborazione ed occorre creare forti doti di managerialità e competenza pur in una flessibile visione strategica. Per la Rai il progetto è una scommessa legata all’impegno di modernizzazione dell’azienda, ma anche un modo di partecipare alla crescita industriale del paese ed alla diffusione delle informazioni, ciò che rappresenta un cammino sempre più indispensabile in un mercato globale.
Disponibilita` 360.000 ore
Availability
Diffusa (dal 1954) 400.000 ore
40.000 docc.
130.000 foto
Foto/Documenti
Fig. 1: Consistenza delle teche e della documentazione cartacea.
Intrattenimento/”News” 263.000 hours + 640.000 dischi o CD
Radio
Televisione
Programmi e documenti Entità di programmi e documenti
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DOCUMENTAZIONE E CRITERI DI RICERCA CATALOGO MULTIMEDIALE TECA MASTER
Fig. 2: Organizzazione del progetto.
TECA FAST
PROJECT MANAGER
STEERING COMMITEE
AUDIOTECA
PROTEZIONE
SICUREZZA E
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Ricerca , Scelta e Richiesta
Anticipazione criptografica
Informazioni distribuite
Intranet o Internet
Specialised Production WS
Video in tempo reale
Utenti interni o esterni
Catalogo multimediale
Teca Fast
Fig. 3: Architettura dei nuovi archivi digitali.
Digitalizzazione Compressione Estrazione delle immagini
Sulla base di: - codice oggetto scelto - controllo nell’accesso - autorizzazione
Richiesta per l’inoltro
Parete tagliafiamma
Digitalizzazione Compressione
Supporti distributivi
Obiettivi finali
Visione e preparazione delle immagini
Teca Master
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IV Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela della riservatezza
ROBERTO SANTANIELLO Rappresentanza in Italia della Commissione europea
La privacy nella legislazione europea
Porgendo i miei saluti a tutti i presenti in sala, vorrei innanzi tutto ringraziare il Ministero per i beni culturali e l’Archivio centrale dello Stato per avermi onorato dell’invito ad intervenire alla Conferenza nazionale degli Archivi. Il compito che mi è stato conferito è quello di fornire in maniera sintetica, ma nello stesso più esaustiva possibile, il quadro della legislazione in vigore nella Comunità europea in materia di privacy. La mia comunicazione sarà articolata in due parti. Nella prima parte mi soffermerò brevemente sul quadro legislativo europeo precedente all’elaborazione della normativa comunitaria e sulle motivazioni che hanno condotto la Comunità europea ad agire nel campo della protezione della privacy. Nella seconda parte metterò in rilievo gli aspetti salienti della normativa comunitaria in vigore. Per quanto riguarda le motivazioni che hanno indotto la Comunità europea ad intervenire legislativamente in materia di riservatezza di dati, la principale è direttamente collegata allo straordinario sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione. A partire dagli anni Settanta, i progressi compiuti in questo campo hanno, infatti, moltiplicato il trattamento e lo scambio dei dati di qualsiasi natura. Contemporaneamente si è avvertita l’esigenza di elaborare un quadro giuridico in grado di venire incontro alle preoccupazioni relative alla protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali. Rispondendo a tale esigenza, alcuni paesi europei hanno predisposto una specifica legislazione in materia. Tuttavia, tale legislazione, pur rispondendo alle medesime finalità, ha previsto soluzioni divergenti in materia di riservatezza dei dati. Basti pensare ad esempio all’estrema eterogeneità relativa ai campi di applicazione – come l’inclusione o meno degli archivi manuali, il livello più o meno intenso della protezione delle persone giuridiche – e alle condizioni da rispettare per potere effettuare il trattamento dei dati, come la portata dell’obbligo di notifica, l’informazione all’atto della rac-
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colta, il trattamento dei dati sensibili. I principali tentativi di armonizzare le legislazioni europee per la protezione dei dati personali si sono registrati nell’ambito del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione europea per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), sulla base di strumenti normativi a carattere intergovernativo. Tra questi lo strumento più significativo è costituito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 nella quale sono definiti i principi giuridici essenziali nell’ambito della protezione dei dati. Tale convenzione, alla quale si sono ispirate le legislazioni di alcuni paesi europei, si limita tuttavia al trattamento automatizzato dei dati. E’ in questo quadro, caratterizzato da un crescente interscambio di dati provocato dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dalla progressiva crescita del fenomeno della globalizzazione, che si è posta l’iniziativa legislativa sollecitata dalla Commissione europea, l’istituzione che, all’interno del sistema istituzionale delle Comunità europee, ha la responsabilità di avviare i processi decisionali. In particolare, a partire dagli anni Novanta, la Commissione europea si è posta l’obiettivo di predisporre un corpo di regole basate sul diritto comunitario, utilizzando in sostanza gli strumenti propri del sistema giuridico comunitario che, come è noto, è caratterizzato, per alcune specifiche materie, dalla sua supremazia rispetto agli ordinamenti nazionali. In effetti, la Commissione europea seguendo questo approccio ha inteso superare i limiti del diritto internazionale e degli strumenti, fino allora puramente intergovernativi, per disciplinare le questioni riguardanti la protezione dei dati ed il diritto alla riservatezza. La Commissione europea ha elaborato la sua posizione sulla base di considerazioni di ordine economico, in particolare per garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo, settore nel quale la Comunità europea ha una non contestata competenza esclusiva a legiferare. In effetti, le dinamiche politiche e sociali che derivano dalla dimensione comunitaria dei mercati, l’accresciuto flusso di attività economiche e commerciali, hanno provocato un aumento dell’interscambio di dati all’interno della Comunità. La diversità degli approcci nazionali e la mancanza di un sistema di protezione dei dati a livello comunitario avrebbero costituito – secondo la Commissione europea – un ostacolo al corretto funzionamento del mercato unico. Secondo l’esecutivo comunitario, se i diritti fondamentali delle persone interessate non fossero stati garantiti a livello comunitario, si sarebbe potuta provocare una limitazione del flusso transnazionale di dati, nel momento stesso in cui tale flusso era diventato indispensabile per le attività delle imprese e degli organismi di ricerca scientifica e tecnologica, come anche per a colla-
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borazione tra le amministrazioni nazionali nel quadro dello spazio europeo senza frontiere. A tali giustificazioni di carattere economico si sono aggiunte motivazioni a carattere industriale. In effetti, la Commissione europea ha inteso garantire un equilibrato sviluppo dell’industria informatica e dei servizi telematici nel momento in cui venivano completandosi il quadro giuridico di riferimento riguardante il mercato unico delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione. La Commissione europea ha dunque avanzato una proposta di direttiva sulla base dell’articolo 100 A del Trattato Ce, disposizione con cui si realizza il riavvicinamento delle legislazioni nazionali riguardanti il mercato unico europeo. In sostanza, è stata avviata la “comunitarizzazione” del flusso di dati necessari per esempio alle attività delle imprese o di ricerca. L’adozione della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati da parte del Consiglio è stata favorita dai nuovi obiettivi che si è posta l’Unione europea a partire dal dicembre 1993 (Libro bianco su «crescita, competitività e occupazione») e in particolare quello di creare le basi per lo sviluppo «della società dell’informazione». Con questo obiettivo ci si propone di sfruttare pienamente le potenzialità applicative delle nuove tecnologie dell’informazione – il teleacquisto, la telemedicina, il telelavoro, i servizi bancari on line – per creare nuova occupazione e rilanciare la competitività europea. Se l’illustrazione delle motivazioni che hanno condotto all’elaborazione della legislazione comunitaria dovesse fermarsi qui nascerebbe il ragionevole dubbio che l’azione della Comunità europea sia mossa solo da ragioni di ordine economico e produttivo, mentre risulterebbe di fatto oscurata qualsiasi considerazione relativa ai diritti e agli interessi dei cittadini. In realtà, l’obiettivo che si è posta la Comunità è anche quello di garantire un livello adeguato di protezione delle persone, sulla base del rispetto dei diritti umani fondamentali. A tale riguardo, una raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1981 rilevava che «tale protezione riveste il carattere di diritto fondamentale ed auspica che tutti gli Stati membri intraprendano iniziative ai fini del ravvicinamento delle legislazioni in materia». Occorre sottolineare che al momento dell’iniziativa assunta dalla Commissione solo sette paesi della Comunità si erano dotati di una specifica legislazione riguardante la privacy. Bisogna inoltre aggiungere che nel corso dei negoziati in seno al Consiglio dei Ministri, conclusisi nel 1995, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, ivi compresi quelli riguardanti la riservatezza, è stata rafforzata dal punto di vista giuridico. Nell’articolo F del Trattato di Maastricht si legge che «l’Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali quelli garantiti dalla
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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». In definitiva, la legislazione comunitaria sulla privacy si pone una duplice esigenza: da una parte garantire i processi di liberalizzazione, dall’altra creare un corpo di norme per garantire un grado equivalente di protezione dei dati a livello comunitario. In particolare, e concludo questa parte, la legislazione comunitaria si prefigge di contrastare i rischi che potrebbero derivare da eventuali carenze tecniche o umane, accidentali o volontarie, creando una rete di sicurezza nei sistemi di informazione. Come avevo annunciato, la seconda parte della mia comunicazione si concentrerà su una breve analisi della legislazione comunitaria in vigore in materia di privacy. Quest’ultima si basa sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati. Una prima considerazione riguarda lo strumento giuridico prescelto, in particolare la direttiva. L’obiettivo delle direttive non è quello di stravolgere le legislazioni nazionali, ma quello di armonizzarle per raggiungere un obiettivo comune riferito a prescrizioni minime comunitarie. Le direttive hanno portata generale, fissano gli obiettivi politici, lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi per realizzarli. Si crea in tal modo uno stretto collegamento, un’interdipendenza, tra diritto comunitario e diritti nazionali. Occorre inoltre sottolineare che lo strumento giuridico della direttiva risponde a due principi di azione, già previsti in ambito comunitario, ma formalizzati giuridicamente dall’articolo 3B inserito nel Trattato sull’Unione europea. Si tratta in particolare del principio di sussidiarietà e del principio della proporzionalità. Il primo postula che «nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene… soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario» In sostanza, per agire la Comunità europea deve dimostrare l’effettivo valore aggiunto e la necessità della propria azione rispetto a quella degli Stati membri. Il secondo principio, quello di proporzionalità, postula che «l’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato». In pratica, la scelta degli strumenti normativi deve essere adeguata alle finalità ultime che intende perseguire l’azione comunitaria.
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Tali considerazioni riguardanti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità chiariscono le regioni che hanno condotto a privilegiare lo strumento della direttiva. Da questo punto di vista la legislazione comunitaria, che si è tradotta in particolare nella forma di una direttiva quadro, lascia sufficiente spazio di manovra alle legislazioni nazionali, pur nel rispetto di prescrizioni minime comunitarie. D’altro canto, la previsione di strutture ed organismi di controllo – le cosiddette authorities – conferiscono a ciascuno Stato membro, come vedremo in seguito, il compito di vigilare sull’intera materia. E’ stato in tal modo realizzato un dosaggio appropriato tra obiettivi politici generali della Comunità in materia di libera circolazione dei dati e di protezione della privacy, modulazione degli strumenti comunitari ed attribuzioni delle rispettive responsabilità alle amministrazioni nazionali. Passo ora ad illustrare gli aspetti salienti della direttiva 95/46/CE. Tali aspetti riguardano in particolare: la qualità dei dati; le condizioni in cui un trattamento dei dati è legittimo; i diritti dei cittadini oggetto di trattamento; l’istituzione di un gruppo di pilotaggio e di autorità nazionali. E’ utile ricordare che la direttiva, come tutte quelle che sono chiamate a disciplinare una materia complessa dal punto di vista terminologico, prevede un articolo dove sono elencate tutta una serie di definizioni. A titolo di esempio, l’articolo 2 definisce come dati personali «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, culturale o sociali». Sempre a titolo di esempio, l’articolo 2 della direttiva, definisce come trattamento «qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione». «Archivio di dati personali» viene definito qualsiasi strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale e geografico. Vengono inoltre definite le nozioni di «responsabile e di incaricato di trattamento», di «terzi», di «destinatario» e di «consenso della persona interessata». Il campo di applicazione della direttiva copre, come prescrive l’articolo 3, il trattamento dei dati interamente o parzialmente automatizzato nonché il trattamento non automatizzato di dati contenuti o destinati a figurare negli
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archivi. Per contro, le norme della direttiva non si applicano per le attività non rientranti nel diritto comunitario ortodosso, in particolare nell’ambito della politica estera e della sicurezza e la cooperazione negli affari interni e giudiziari. In sostanza, la legislazione comunitaria non è di applicazione per la circolazione e la protezione dei dati che hanno per oggetto la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia penale. La disciplina giuridica definita dalla direttiva riguarda in primo luogo la «qualità dei dati» secondo il principio della «limitazione delle finalità». L’articolo 6, paragrafo 1, lettera (B) dispone in particolare che i dati personali devono essere rilevati per «finalità esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità». Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici e scientifici non è ritenuto incompatibile, purché le amministrazioni nazionali forniscano garanzie appropriate. Sempre nel quadro della qualità dei dati, la disciplina comunitaria prevede il rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere (C) e (D) dispone che i dati personali raccolti devono essere «adeguati, pertinenti, e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono rilevati» nonché «esatti e, se necessario aggiornati». Infine, è previsto il principio delle «limitazioni di tempo». L’articolo 6, paragrafo 1, lettera (E) prescrive che i dati debbano essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate «per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati». Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono prevedere garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici. In secondo luogo, la disciplina comunitaria riguarda la «legittimazione del trattamento dei dati». L’articolo 7 dispone che il trattamento dei dati personali può essere effettuato quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in modo inequivocabile o quando è necessario all’esecuzione dell’accordo concluso con la persona interessata o alle misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona. Il trattamento dei dati è possibile anche quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento o per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata. Inoltre il trattamento è legittimo per eseguire un compito di interesse pubblico o per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento. A questi principi di ordine generale, la disciplina comunitaria accompagna disposizioni specifiche per categorie particolari di trattamento. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a vietare il trattamento dei dati che rileva-
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no l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute e la vita sessuale. Questa disposizione di ordine generale è integrata da una serie di disposizioni derogatorie. Per esempio il divieto del trattamento non si applica qualora la persona interessata dia il proprio assenso e quando riguardi dati resi manifestamente dalla stessa. La direttiva 95/46/CE non manca di prevedere tutta una serie di garanzie in favore dei cittadini sulla base dei principi di trasparenza. L’articolo 10 obbliga le amministrazioni nazionali ad assicurarsi che il responsabile del trattamento dei dati fornisca alla persona interessata una serie di informazioni riguardanti l’identità del responsabile del trattamento dei dati, la finalità dello stesso, nonché i destinatari o le categorie di destinatari dei dati raccolti e se esistano diritti di accesso ai dati e di rettifica. L’articolo 11 dispone che, nel caso di dati non raccolti presso la persona interessata e di loro comunicazione a terzi, il responsabile del trattamento deve fornire le stesse informazioni ai cittadini interessati. Tali prescrizioni possono non essere applicate nel caso di trattamenti di dati per scopi statistici, di ricerca storica o scientifica, quando l’informazione alla persona interessata si rileva impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. La direttiva comunitaria prevede coerentemente il diritto di accesso e di opposizione ai dati da parte della persona interessata. L’articolo 12 obbliga gli Stati membri a garantire a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e le loro finalità, la comunicazione dei dati oggetto di trattamento e la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati di dati che lo interessano. Gli Stati membri devono inoltre garantire alla persona interessata la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. Nell’ambito del diritto di opposizione, la direttiva dispone che gli Stati membri riconoscano alla persona interessata di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano. La persona interessata può inoltre opporsi, su richiesta o gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario e può pretendere di essere informata prima che i dati siano comunicati a terzi o utilizzati per conto terzi. Un altro aspetto importante della legislazione comunitaria riguarda le norme sulla sicurezza dei trattamenti. Secondo tali norme, gli Stati membri
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devono prendere le misure necessarie affinché i responsabili dei trattamenti dei dati attuino misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati. Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell’applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere. Se queste sono le prescrizioni comunitarie per cosi dire essenziali, su cui non si può dunque derogare, il principio di sussidiarietà in precedenza evidenziato trova la sua applicazione nella fase di attuazione effettiva delle disposizioni normative da parte delle amministrazioni nazionali. La direttiva, infatti, statuisce che ogni Stato membro disponga che una o più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni della legislazione comunitaria sulla privacy. A tale proposito, la direttiva stabilisce che ogni autorità di controllo, che deve essere pienamente indipendente nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite, disponga di poteri investigativi, di poteri effettivi di intervento e del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della legislazione comunitaria. È previsto inoltre che le autorità di controllo siano consultate al momento dell’elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei poteri regolamentari. Ogni autorità di controllo è tenuta ad elaborare ad intervalli regolari una relazione sulla propria attività. La direttiva sulla privacy prescrive inoltre agli Stati membri di prevedere un obbligo di notifica a carico del responsabile del trattamento presso l’autorità di controllo prima di procedere alla raccolta dei dati personali. Le informazioni contenute nella notifica all’autorità di controllo devono comprendere almeno il nome e l’indirizzo del responsabile del trattamento, una descrizione delle persone interessate e dei dati o delle categorie dei dati relativi alle medesime, i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i dati possono essere comunicati, una descrizione generale che consenta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei trattamenti dei dati. In particolare, l’authority dispone di un potere di controllo preliminare per quei trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone prima che siano effettuati. All’autorità di controllo, oltre al diritto di promuovere azioni giudiziarie, è conferita la responsabilità per l’attuazione di una sorta di esame pre-con-
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tenzioso prima che le persone interessate si rivolgano alle autorità giudiziarie. L’autorità di controllo dispone inoltre del potere di verificare la liceità di un trattamento di dati quando siano applicate norme nazionali adottate in virtù delle disposizioni derogatorie ai principi generali della legislazione comunitaria. E’ opportuno ricordare che dal punto di vista giurisdizionale, la direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire che chiunque possa disporre del diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni applicabili al trattamento dei dati. La legislazione comunitaria statuisce inoltre che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi atto incompatibile con le norme nazionali di attuazione della disciplina comunitaria abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dai responsabili del trattamento dei dati. Il principio di sussidiarietà trova applicazione anche nelle disposizioni della legislazione comunitaria che consentono l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della legislazione comunitaria. Le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti le altre categorie dei responsabili dei trattamenti possono presentare i progetti di codice all’esame delle autorità di controllo. Queste ultime hanno il compito di accertare la conformità di tali progetti con le disposizioni nazionali di attuazione della legislazione comunitaria. Prima di concludere l’illustrazione dei principali aspetti della direttiva comunitaria sulla privacy, occorre ricordare il ruolo che svolge il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito sulla base delle direttiva stessa. Tale Gruppo, composto da un rappresentante della o delle autorità nazionali di controllo, ha un carattere consultivo ed indipendente. Il Gruppo ha svariati compiti, tra cui esaminare ogni questione riguardante l’applicazione delle norme nazionali di applicazione, formulare pareri sui progetti di codici di condotta e sul livello di tutela nella Comunità. Qualora rilevi che tra le legislazioni o prassi nazionali si manifestino divergenze che possano pregiudicare l’equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati, il Gruppo ne informa la Commissione, organo cui istituzionalmente spetta il compito di avviare iniziative specifiche di correzione di tali disparità. Come ho già ricordato la legislazione comunitaria in materia di privacy è stata adottata nel 1995. Conformemente allo spirito della direttiva, che come si è detto vuole evitare che le amministrazioni nazionali modifichino in maniera troppo brusca le proprie norme e prassi amministrative, gli Stati
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membri hanno tre anni di tempo per recepire nei propri ordinamenti la normativa comunitaria. Poiché la direttiva è stata adottata dal Consiglio il 24 ottobre 1995, gli Stati membri devono completare il recepimento entro il 24 ottobre 1998. Lo stato del recepimento è complessivamente positivo – l’Italia, come noto, ha adottato la legge 675 – anche se si registrano ancora dei ritardi. Nel quadro della cooperazione amministrativa che si è sviluppata istituzionalmente tra le autorità degli Stati membri e la Commissione europea, quest’ultima si adopera costantemente per contribuire ad assicurare la corretta articolazione della normativa nazionale rispetto alla disciplina comunitaria sulla privacy. Ringraziandovi per l’attenzione che avete voluto accordarmi concludo qui la mia comunicazione, sperando, malgrado l’inevitabile brevità del tempo a mia disposizione, di aver fornito il quadro essenziale della legislazione comunitaria in materia di privacy.
CLAUDIO PAVONE Società italiana per lo studio della storia contemporanea
Il dibattito in Italia
Vorrei innanzitutto commentare molto brevemente il titolo sia di questa sessione che della relazione che mi è stata affidata. Il titolo della sessione è, come vedete nel programma, «Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela alla riservatezza». Si pone quindi l’accento sul rischio che gli archivi siano negati, se il conflitto fra il diritto all’accesso e il diritto alla riservatezza propende – diciamo - verso un eccesso di riservatezza. Le parole “Archivi negati” riprendono il titolo di un libro uscito in Francia nel 1994, scritto da una studiosa, una ricercatrice della Biblioteca di documentazione internazionale contemporanea di Nanterre, del quale vale la pena di citare anche il sottotitolo: «Le paure francesi di fronte alla storia contemporanea» e la dedica che l’autrice ha indirizzato ad una donna scampata a un campo di sterminio, nel quale fu internata «pour des raisons que ne lui furent jamais signifiées». Come seconda epigrafe il libro riporta le seguenti parole di Marc Bloch tratte dalla Apologia della storia: «Notre civilisation aura accompli un immense progrès le jour où la dissimulation, érigée en méthode d’action et presque bourgeoise vertu, cédera la place au goût du renseignement, c’est-à-dire, nécessairement, des échanges de renseignements».
L’insieme di questi titoli, di queste citazioni mi sembra un’ottima introduzione ai lavori di questa quarta sessione. Il titolo che mi è stato assegnato: «Il dibattito in Italia», non corrisponderà invece pienamente a quello che dirò, innanzitutto per l’ampiezza che assumerebbe il mio intervento e poi per l’impossibilità di seguire analiticamente tale dibattito. Bisogna infatti riconoscere che il dibattito c’è stato più che in altre circostanze, anche se in misura minore di quanto farebbero pensare le esigenze emerse anche negli altri due giorni di questo convegno e che dovrebbero tener desta l’attenzione e in qualche caso anche l’allarme dei cittadini.
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Nel mio intervento riferirò – pur non facendomi portavoce, perché non ho nessun incarico ufficiale – anche alcune riflessioni espresse all’interno del gruppo di lavoro che l’Amministrazione aveva predisposto in vista di questa Conferenza, che riguardava proprio il rapporto fra gli archivi e i cittadini, gli utenti, quelli per cui si assume che gli archivi vengano conservati. In via preliminare ricordo alcune iniziative che hanno avuto per oggetto proprio questo argomento, come la Tavola rotonda tenuta a Torino il 29 novembre 1997 presso l’Archivio di Stato, con la collaborazione del Centro Piero Gobetti, il cui titolo: «Libertà della ricerca e libertà del cittadino», era indicativo perché riproponeva l’endiadi fra i due tipi di libertà. In un convegno organizzato a Fiesole un anno e mezzo fa dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea sul tema della responsabilità dello storico contemporaneista, vi fu un’ampia relazione di uno studioso belga, il quale aveva scritto un saggio corposo sulle quattro responsabilità dello storico contemporaneo: responsabilità morale, scientifica, giuridica e politica. Anche in quell’occasione si discusse del tema dell’accesso in cui si concretava questa responsabilità. In un secondo convegno organizzato dalla Società per la storia contemporanea l’anno scorso a Imola, Isabella Zanni Rosiello faceva un esame molto preciso, che è stato ora riprodotto sulla rivista «Contemporanea» – la nuova rivista di storia contemporanea, diretta da Francesco Traniello –, delle aberrazioni cui stava già dando luogo – e questo può essere il centro del nostro discorso - una distorta applicazione delle norme, ma più ancora di una supposta filosofia del Garante, che finiva col negare l’accesso per gli storici contemporanei alle fonti archivistiche. E qui il discorso si potrebbe estendere anche a quelle non strettamente archivistiche. Su questo tema sono stati redatti numerosi appelli, dichiarazioni, ordini del giorno, in occasione di diversi convegni; ricordo quello della Società italiana per lo studio della storia contemporanea che si è tenuto presso la Sala Zuccheri del Senato su revisioni e rimozioni della storia contemporanea, il convegno di Reggio Emilia, uno della Società delle storiche, e credo anche uno della Scuola normale superiore di Pisa. Terminate queste notazioni preliminari di carattere molto generale, vorrei richiamare un’osservazione di Marina Giannetto, che, nell’ambito dei lavori preparatori ai quali ho accennato prima, ha messo in rilievo come fra i ministri proponenti della legge, che poi è diventata la legge 675 sulla privacy, mancasse proprio il Ministero per i beni culturali. Fin dalla fase iniziale, quindi, alle esigenze sacrosante – e non solo rispetto agli impegni comunitari –, che hanno indotto il legislatore italiano a emanare tale normativa, non si è affiancata la percezione che le nuove norme potessero incidere sulla ricerca scientifica e che quindi sarebbe stato opportuno sentire il Mini-
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stero che detiene quei documenti, e che è direttamente interessato alla tutela della riservatezza. Il fatto che poi invece in questa sede, quasi a conclusione del ciclo dei discorsi di questi giorni, si sollevi l’argomento, mostra che un progresso c’è stato ed è stato compiuto comunque un passo per un’organica soluzione dei due problemi, al di là della iniziale dimenticanza del legislatore. Un’altra premessa, talmente ovvia che forse non sempre viene ripetuta in forma esplicita e mi sembra quindi opportuno ricordare, è l’enorme e crescente quantità di dati sulla vita privata e personale che accumulano gli Stati moderni, e non solo quelli totalitari. Si potrebbe anzi dire che, da questo punto di vista il welfare State fa aggio sugli stessi Stati totalitari della peggiore risma, perché la quantità d’informazione necessaria per la tutela della salute, per tutti gli aspetti dello Stato sociale che si sono affermati in larga parte dopo il crollo dei regimi fascista e nazista, ha portato all’aumento del numero di dati che la pubblica amministrazione conserva. L’informatica e gli altri moderni mezzi tecnologici ne hanno favorito la circolazione, ma anche la possibilità di metterli da parte. Non voglio ricorrere al termine “secretazione” perché mi sembra orribile, non so se esista sullo Zingarelli, ma comunque preferisco non usarlo. Come seconda premessa generale vorrei ricordare la dichiarazione di uno dei reduci da un campo di sterminio, raccolta nel libro La vita offesa. Storia e memorie dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, a cura di Anna Bravo e Daniele Jalla (Milano, Angeli, 1986), che dice «A che vale vivere senza raccontare». Allo stesso modo noi possiamo dire «che vale vivere, conservare i documenti della vita se questi documenti poi sono inaccessibili, non servono a nulla». Quindi il fatto che tutto questo grande “marchingegno” che il Ministero per i beni culturali gestisce debba servire a qualcuno, anche dal punto di vista della ricerca scientifica, mi sembra un’altra premessa che si combina con quella – a sua volta ovvia - che non si può conservare tutto, da cui deriva l’opportunità o meglio la necessità di effettuare gli scarti e una selezione del materiale documentario. Tutto ciò si ricollega a un principio di carattere molto generale che è stato formulato dal Consiglio d’Europa in un progetto di raccomandazione sull’accesso agli archivi, che mette in guardia contro il rischio della perdita della memoria dell’umanità. Dopo aver riaffermato la validità assoluta del diritto di “essere soli” - come mi sembra abbia detto proprio Rodotà – che va certamente protetto, la raccomandazione avverte che occorre tuttavia evitare il rischio di una perdita della memoria collettiva, che verrebbe provocato dall’eliminazione di tutti gli schedari nominativi, finito il periodo della loro utilità amministrativa. Questa premesse mi sembra inquadrino già abbastan-
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za il problema. Un altro elemento che mi sembra manchi nella legge 675 è l’accenno al decorso del tempo come ad un fattore capace di sciogliere i limiti, cambiare comunque il rapporto fra i detentori di archivi, pubblici o privati, e l’utente. Tutte le legislazioni archivistiche pongono termini che poi si trasformano in limiti cronologici, tranne in casi assurdi come la secretazione perenne che sembrerebbe riguardare, secondo alcune contorte interpretazioni, gli atti di stato civile. Se fosse vero che esistono documenti che in eterno non debbono essere visti, tanto varrebbe distruggerli e non perdere tempo e denaro né occupare spazi per la loro conservazione. E a questo si congiunge un altro problema, che è venuto fuori anche nelle discussioni del gruppo cui prima accennavo, problema che sembra emergere più di quanto il buon senso potrebbe far immaginare, cioè il “diritto all’oblio”. Tutti coloro che studiano le elaborazioni della memoria sanno benissimo che non c’è memoria senza oblio e che continuamente facciamo una selezione fra cose che ricordiamo e cose che eliminiamo, che le cose apparentemente eliminate possono risorgere in certe circostanze e così via, come illustra la letteratura sterminata sull’argomento. Trasformare questo dato – sia interiore, per le azioni dei singoli, che collettivo, per gli eventi della società, dello Stato – in un diritto all’oblio, senza ulteriori specificazioni, potrebbe significare che ognuno avrebbe diritto all’oblio delle sue malefatte, ad esempio un ladro per i suoi latrocini e così per tutti gli altri crimini. Questo non è ammissibile se non per atti privatissimi, la cui eliminazione dipende comunque da una decisione individuale, mentre sancire questo principio in forma istituzionale è sembrato a tutto il gruppo di lavoro veramente una cosa fuori luogo. A questo punto allora che cosa oggi ci possiamo proporre? Bisognerebbe distinguere e dove si individuano norme cattive, provvedere a interpretarle o cambiarle, e dove le norme mancano del tutto a introdurle. Nei lavori preparatori del gruppo di lavoro è stato ribadito che l’iniziativa che ha portato all’istituzione del Garante per tutelare appunto il diritto all’esser “lasciati soli” è cosa giustissima ma, come tutto a questo mondo, soprattutto in campo legislativo, anche la norma può essere interpretata in maniera distorta. Il punto essenziale è quindi vedere in che maniera questa interpretazione distorta innanzi tutto non metta in crisi i giusti principi generali che guidano l’azione del Garante, ma al contempo non ostacoli anche la ricerca scientifica e l’accesso agli archivi. Io credo che, connesso a questo, esiste poi un altro problema, che è stato anch’esso discusso dal gruppo: quali sono i modi in cui intervenire nella disciplina che si dovrà stabilire – un decreto delegato è in corso di
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attuazione –, quali le richieste realisticamente possibili da avanzare. E’ inutile pensare a trasformazioni di grandissimo respiro, ma ad esempio si può prendere nella dovuta considerazione la giusta tendenza a non creare barriere, a non differenziare in maniera categoriale le fonti private da quelle pubbliche. Se per quanto riguarda le fonti pubbliche si può pensare a una normativa più aggiornata, che si adegui anche alle direttive comunitarie, è invece più complessa la questione dell’accesso agli archivi sia pubblici che privati. Certo non è facile capire in che maniera una normativa che regolamenta l’accesso ai documenti pubblici possa valere anche per quelli in mano privata. Tutte le Sovrintendenze archivistiche conoscono le difficoltà in cui il ricercatore si imbatte per ottenere la consultazione degli archivi privati. A questo proposito si può fare un’osservazione: non è sempre vero che i soggetti non statali siano più liberali, più aperti, questa è una posizione ideologica, come sarebbe ideologico l’inverso, cioè che lo Stato è più liberale per principio in quanto Stato democratico; credo che il problema andrebbe visto con molta analiticità. Ad esempio mi è stato di recente comunicato da una studiosa di storia del pensiero economico che è in atto una controversia tra gli esecutori testamentari di Piero Sraffa e un professore, di cui non faccio il nome, che ha monopolizzato in qualche modo le carte di Sraffa in base a un accordo con l’Università inglese presso cui erano depositate. In nome del suo “diritto privato acquisito”, nega l’accesso a tutti, mentre se le carte fossero state conservate in un archivio pubblico, i ricercatori avrebbero avuto maggiori possibilità di accesso. E a questo punto si dovrebbe estendere il discorso anche al diritto d’autore, di cui qui non si è parlato, ma che rappresenta una delle zone di confine indubbiamente più delicate. E allora, venendo all’aspetto costituzionalmente più difficile da risolvere, vi sono quattro punti, quattro interessi, tutti costituzionalmente legittimi e protetti, di cui va cercata e di conseguenza trovata in qualche modo la composizione, perché altrimenti significherebbe riconoscere che esiste una incapacità giuridica di regolare i conflitti e le differenze che si verificano nel nostro ordinamento. Alla libertà di ricerca e informazione e alla trasparenza della pubblica amministrazione, che è stata sancita da alcune leggi specifiche sulle quali ora non mi posso soffermare, si contrappone la tutela dei segreti di Stato e quella della riservatezza personale, che in qualche modo entra in contrasto anche con il segreto di Stato. Comunque le prime due esigenze postulano la massima libertà di accesso possibile, le altre due, sia pure per motivazioni di fondo diverse, sanciscono l’opposto. Io credo che finché esisteranno Stati, esisteranno segreti di Stato e quindi è inutile anche su questo fare un discorso troppo
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generale. Talvolta credo che gli storici siano un po’ ingenuamente contraddittori, cioè accettano che ci siano segreti, ma vorrebbero avere la possibilità di vederli per primi e possibilmente da soli, che è cosa diversa dall’abolizione di ogni segreto. Solo gli anarchici possono dichiarare che non ci deve essere il segreto di Stato, in quanto non vogliono lo Stato. Le preoccupazioni alle quali fanno riferimento gli appelli e le dichiarazioni che ho ricordato prima nascono da imperfezioni della legge 675/96 e dalle interpretazioni distorte che ne ha dato finora l’Ispettorato archivistico presso il Ministero dell’interno. Tornerò poi subito su questo punto perché è la grande novità di iniziativa governativa emersa in questo convegno. Quello che è stato notato, è che almeno finora, l’Ispettorato sovrapponeva meccanicamente la lunga elencazione di dati sensibili che fa l’art. 22 della legge del Garante, all’art. 21 del d.p.r. 1409/1963, tuttora la legge archivistica in vigore ed espressamente dichiarata tale dalla stessa legge del Garante. Poiché dunque la legge archivistica non è stata abolita, si pone un problema di interpretazione: non si può meccanicamente sovrapporre questa minuziosa elencazione dell’art. 22 della legge del Garante all’art. 21 del d.p.r. 1409/ 63. Ricordandone in sintesi il contenuto, l’art. 21 innanzitutto, affermando che i documenti conservati negli archivi di Stato sono pubblici e liberamente consultabili, enuncia una norma di carattere generale; poi solleva due eccezioni, che come tutte le eccezioni, credo – mi correggano i giuristi se sbaglio –, non possono essere interpretate estensivamente, ma bisogna attenersi ad esse letteralmente. Fra l’altro anche il progetto di raccomandazione del Consiglio d’Europa sull’accesso agli archivi riafferma con solennità – con maggiore solennità della legge archivistica italiana dal punto di vista della formulazione – che un paese democratico, per essere veramente tale, deve consentire a tutti l’accesso ai suoi documenti, senza operare alcuna discriminazione fra i cittadini. Aggiunge, anzi, che le eccezioni possono essere stabilite solo per legge, non da una prassi amministrativa. Del resto compito della legge archivistica è di rimuovere i limiti della consultabilità, non di porne degli altri: parte dal punto di vista dalla libertà di accesso, riconosce che esistono dei limiti e propone le procedure per rimuoverli. Piero D’Angiolini – scomparso qualche anno fa – ha scritto alla luce di una sentenza della Corte costituzionale – quella del 6 aprile 1965, n. 25 – un bellissimo saggio sulla incostituzionalità di uno dei limiti posti dall’art. 21, quello dei settanta anni relativo alla pubblicità dei processi penali1. Questa norma, inoltre, risale a prima della revisione del codice di procedura penale e andrebbe rivista alla luce della P. D’ANGIOLINI, A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla pubblicità dei processi penali, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXV (1965), pp. 211-226. 1
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semioralità che è stata data al processo penale italiano dal nuovo codice. Comunque i limiti che pone la legge archivistica all’art. 21 sono i cinquanta anni per i documenti riservati attinenti alla politica interna o estera dello Stato. L’espressione “riservati” indubbiamente è abbastanza generica e questo è un difetto della legge. Nel corso dei lavori del gruppo, Paola Carucci ha proposto una graduatoria di “riservato” molto più ricca e complessa: segretissimo, segreto, mezzo segreto, riservato, nascosto. Questo termine “riservato” potrebbe quindi essere specificato meglio. L’altro limite è quello dei settanta anni per i processi penali, già ricordato prima. E qui veniamo proprio al punto che più ci interessa, ai «documenti relativi a situazioni puramente private di persone». Tutta la controversia interpretativa si è basata su questo “puramente”, che può in effetti dar luogo a interpretazioni molto difformi e francamente assurde, come quando si è detto che tutti i documenti che hanno nomi di persone si devono ritenere riservati senza alcuna distinzione. E’ chiaro che in base a questa interpretazione estensiva basta che in un documento di cento pagine ricorra un nome di persona che tutto il documento viene precluso e secretato. L’altro caso assurdo – cito solo questi due casi – è quello del censimento degli ebrei nel 1938: si è tentato di negare la consultabilità di tale documentazione con argomenti veramente speciosi, come se si volessero proteggere gli ebrei dai male intenzionati, ad esempio dai “naziskin”, o si volesse evitare che un dato così personale come l’origine ebraica fosse di dominio pubblico. Siccome gli italiani dicono per il 99% di essere cattolici, tutti ostentano in pubblico cose che sembrerebbe invece debbano essere considerate estremamente riservate. A questo proposito vorrei aprire un inciso e richiamare l’attenzione sul termine “razza”, sull’espressione «senza distinzione di razza», presente anche nella legge del Garante e nella normativa comunitaria. Ora, la razza è un’invenzione, dal conte di Gobineau fino alla propaganda nazista, ma non si vede perché oggi bisogna credere che le differenze di razza siano obiettivamente fondate. Se sono constatabili differenze di religione, l’espressione «senza differenza di razza» introdotta in una legge, rivela l’intenzione sicuramente ottima di dire «noi non siamo razzisti», ma sappiamo bene come tante volte anche nella pratica corrente tale espressione costituisca la premessa a manifestazioni di razzismo più o meno consapevole. Chiusa questa parentesi, credo che quello che il decreto delegato dovrà affrontare, è di ridurre da cinquanta a trenta anni il limite dei documenti riservati relativi alla politica interna o estera, come esiste già da tempo in Francia e in altri paesi, mentre quello dei settanta anni, se riguarda i processi penali, va in parte completamente abolito perché non ha senso che venga sepolto nel segreto ciò che è stato pubblico nel dibattimento, mentre in
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merito ai dati puramente privati, si può individuare - qui riprendo ancora un’espressione del contributo di Marina Giannetto – un nocciolo duro presente anche nella legge del Garante, cioè le informazioni relative alla salute e al comportamento sessuale delle persone, sulle quali ritengo che il limite possa essere protratto oltre i settanta anni, come avviene già in altre legislazioni. Sempre per fare l’esempio della Francia, a meno di ulteriori modifiche recenti, il limite generale è di trenta anni, mentre per quel che attiene la vita privata e la sicurezza dello Stato vale il termine dei sessanta anni, ma per la documentazione medica si arriva anche fino a centocinquanta anni dopo la morte del soggetto. La novità di questo convegno è stata annunciata dal ministro Veltroni d’intesa con il ministro Napolitano, e consiste nella sostituzione di questo organo monocratico che è l’Ispettorato archivistico presso il Ministero dell’interno con un organo collegiale composto da rappresentanti dell’Amministrazione degli archivi, degli studi storici, del Garante, dell’Aipa, e della commissione per l’accesso. Volevo fare un appello in questo senso e invece non posso che constatare con soddisfazione che l’appello è inutile in quanto è stato già raggiunto l’obiettivo, e per questo non possiamo altro che essere grati e al ministro Napolitano e al ministro Veltroni. In seno al gruppo di lavoro si era discusso anche della possibilità di elaborare un codice di comportamento: Gianni Perona, Guido Melis ed io stesso eravamo stati incaricati di stendere una sorta di bozza di tale codice. Ma alcuni problemi che ora qui espongo sinteticamente ci hanno impedito di assolvere l’incarico. Si era cominciato a ipotizzare un codice per gli studiosi, ma se – anche in base ai principi comunitari – non devono esserci differenze nell’accesso, non ci deve essere nemmeno una differenza fra lo studioso e gli altri utenti. Come definire, inoltre, lo studioso: il professore universitario, il professore che ha vinto il concorso di storia e filosofia? Si è quindi scartata tale ipotesi. Il codice degli utenti, che sarebbe sicuramente più ampio e democratico, può però a sua volta comportare delle differenze, perché mentre la stessa legge del Garante fa riferimento, ad esempio, a un codice di comportamento per i giornalisti, questi sono individuabili con precisione tramite l’ordine al quale appartengono, mentre gli storici o gli utenti d’archivio non appartengono di certo a un ordine professionale, così come esiste un segreto giornalistico, un segreto medico, ma – per fortuna! - non un segreto storico, che debba essere tutelato da un ordine. Questo è il nucleo concettuale più difficile da superare, sul quale ci siamo arenati quando abbiamo provato a redigere alcune norme Un ulteriore problema emerso riguarda l’ipotesi che il permesso conces-
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so ad un ricercatore sia poi da ritenersi accordato a tutti coloro che studiano quel determinato argomento, cioè se il permesso è dato ad hominem, cioè iure personae, oppure iure materiae, per l’argomento. Una volta si diceva semel abbas, semper abbas: nel nostro caso il permesso accordato a uno studioso dovrebbe valere per tutti gli altri, a prescindere dalle garanzie personali di serietà che soltanto il singolo può dare. I problemi sono quindi moltissimi e se il gruppo di lavoro non è pervenuto ad una soluzione compiuta non credo possa essere accusato di infingardaggine, così come non se ne deve trarre la conclusione che non si possa tentare di redigere un tale codice. Al contrario, esso andrà formulato in maniera precisa dopo l’uscita del decreto delegato, che potrà modificare anche le norme sostanziali, perché è ovvio che un codice di questo tipo, del tutto volontario per chi vi aderisce, non può andare contro la legge, deve assolutamente tener conto delle norme vigenti.
TAVOLA ROTONDA La tutela della privacy tra legislazione e prassi
MARINA GIANNETTO Archivio centrale dello Stato
Riflessioni per una normativa sul trattamento dei dati personali utilizzati a fini di ricerca storica1. – Se si guarda agli archivi come al deposito delle memorie nazionali e dell’identità delle popolazioni, è possibile cogliere la molteplice complessità dei risvolti sottesi alla applicazione della legge 675/1996 e insieme le difficoltà connesse all’emanazione di uno specifico decreto legislativo sulle «modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica» recante integrazioni della legge appena accennata, integrazioni che riuscano ad assolvere il difficile compito di contemperare diritti ed esigenze di rilievo considerevole, ma spesso assai contraddittori2. E qui è il caso di ricordare come norme e procedure che regola1 Il 22 luglio 1998 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo sul trattamento delle informazioni personali da parte della Pubblica amministrazione, che integra e corregge la legge 675/1996. Il decreto, non ancora operante, è costituito da 3 capi, dei quali il I intitolato al «Trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici» e il III all' «Ufficio del Garante». Il capo II, «Disposizione integrative della legislazione in materia di dati personali», dedica gli articoli 14-16 rispettivamente al «Trattamento a fini di ricerca storica», alla «Consultabilità dei documenti» e alla «Comunicazione e diffusione di dati personali a fini di ricerca storica». La relazione presentata alla Conferenza nazionale, precedente dunque al decreto, di cui si dirà più ampiamente in chiusura, oltre a offrire una piattaforma programmatica registra le opinioni e i dibattiti emersi nel corso dei lavori del quarto gruppo e nella comunità degli storici preoccupati per le possibili ricadute che la normativa sulla privacy rischia di avere sulla consultabilità degli archivi. Poiché la materia è in continua evoluzione, in questa relazione si accenna anche a sviluppi successivi ai giorni della Conferenza. I contenuti di questo testo sono stati parzialmente utilizzati per la redazione dell'editoriale dedicato ad “Archivi negati”? Tutela della privacy, consultabilità dei documenti d'archivio e diritto alla ricerca storica in «Le carte e la storia», IV, (1998), 1, pp. 7-16. 2 In attesa dell'emanazione di uno specifico decreto legislativo sulle «modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica», recante disposizioni integrative della legge 675/1996 sulla «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», così come previsto dalla legge 676/1996, al tema del diritto all'acces-
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no la conservazione o meno delle informazioni e governano l’accesso ai documenti non riguardano solo le possibilità di studio, ma «influiscono sul configurarsi della memoria della nazione e contribuiscono alla costruzione dell’identità nazionale collettiva, in tutta la sua complessità e le sue contraddizioni»3. Entro le coordinate appena accennate, una riflessione sulla applicazione più che trentennale della vigente legislazione archivistica in materia di riservatezza - e in questo caso risulta imprescindibile l’esperienza maturata dal maggiore istituto per la conservazione delle fonti per la storia contemporanea, quale è l’Archivio centrale - consente di enucleare i problemi lasciati aperti dalla legislazione vigente, che proprio la prossima normativa sulla privacy potrebbe risolvere. Dal 1953, anno in cui l’Archivio centrale fu configurato come istituto autonomo rispetto all’Archivio di Stato di Roma, sono intervenuti cambiamenti importanti, le cui ricadute hanno inciso profondamente nel rapporto tra l’Istituto e i suoi utenti. In primo luogo, sono mutate le norme giuridiche che regolano la consultabilità dei documenti. La facoltà di consentire l’accesso a documenti recenti, anche di natura riservata, quale è quella introdotta dalla legislazione archivistica del 1963, ha concretamente contribuito al progresso della storiografia contemporaneista. Oggi, le temute, seppure ancora incerte, ricadute della legge 675 sulla consultabilità dei documenti rischiano di provocare pesanti, ed anche anacronistiche, restrizioni nell’accesso alle carte più recenti. In secondo luogo, il tipo di domanda avanzato dal mondo della ricerca ha subito radicali trasformazioni, imponendo rinnovate esigenze, le stesse che, oggi, sembrano le più difficilmente conciliabili con il regime dettato dalla legge 675.
so e della tutela della riservatezza sono state dedicate le riflessioni del quarto gruppo di lavoro - costituito in preparazione della quarta sessione della Conferenza nazionale degli archivi composto da archivisti e rappresentanti di amministrazioni interessate, del mondo della ricerca storica, degli istituti culturali privati, delle diverse confessioni religiose e degli enti locali, e presieduto da Paola Carucci, sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato. Sull'intera normativa in materia di trattamento di dati sensibili e sui dibattiti che l'hanno accompagnata, cfr., da ultimo, G.BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, Giuffrè, 1997. 3 È questo, nella sostanza, il nucleo della relazione presentata da William G.Rosenberg dell'American Historical Association alla Conferenza di Bellagio del 1994, dedicata al problema dell'accesso agli archivi, cfr. ID., The expectation of scholars concerning archival access, in «Janus», 1994, 1, pp.79-83; cfr. anche S. COMBE, Archives interdites. Les peurs françaises face à l'Histoire contemporaine, Paris, Albin Michel, 1994, p. 24.
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In terzo luogo, la stessa espressione “mondo della ricerca” è venuta ad assumere una pluralità di accezioni, sino a comprendere, oltre alla categoria costituita dai più tradizionali frequentatori degli archivi, gli storici di estrazione accademica, cioè anche i ricercatori operanti nell’ambito di istituzioni, fondazioni o associazioni culturali, cui si sono uniti studenti, giornalisti e chiunque intenda studiare su fonti d’archivio. Oggi si parla piuttosto di “utente d’archivio”. Ed è dinanzi a questa, oramai assai generica e disomogenea categoria di utente, che, come si è visto nel corso dei lavori di questo gruppo, si sono presentate le maggiori difficoltà nella redazione di un codice etico rivolto ai fruitori di documenti riservati. L’attuale regime di pubblicità degli atti, regolato dalla disciplina archivistica varata nel 1963, costituì, all’atto della sua emanazione, un vero punto di svolta rispetto alla normativa precedente, che aveva evidenziato verso il settore contemporaneistico una linea di tendenza orientata piuttosto alla conservazione che non alla fruizione del patrimonio esistente. Nel 1963, introducendo il principio della libera consultabilità per i documenti conservati negli archivi, si sostituì al termine ancora sostanzialmente fermo al 1900, un termine mobile di 50 anni per gli atti riservati relativi alla politica interna ed estera, conferendo alla Amministrazione archivistica, attraverso la Giunta del Consiglio superiore degli archivi – costituito da storici e archivisti –, presieduta dal ministro dell’Interno, poteri discrezionali in merito alle autorizzazioni alla consultabilità degli atti riservati posteriori all’ultimo cinquantennio. Nel 1975, con l’istituzione del Ministero dei beni culturali e ambientali, l’Amministrazione archivistica avrebbe perso ogni competenza in materia di autorizzazione alla consultazione di documenti riservati. A differenza che nella maggior parte dei paesi occidentali, ove questo tipo di autorizzazione spetta congiuntamente all’amministrazione produttrice dell’archivio e all’autorità archivistica, nel nostro Paese circostanze politiche particolari determinarono l’ingerenza esclusiva del Ministero dell’Interno. All’Ispettorato centrale per i servizi archivistici venne attribuita la competenza di accertare la natura riservata dei documenti, di «esercitare la vigilanza sui documenti non ammessi alla libera consultazione conservati nell’Archivio centrale dello Stato, al fine di assicurarne l’integrità e la riservatezza» e, al contempo, venne attribuita anche la fondamentale funzione di consentire per motivi di studio la consultazione dei documenti riservati. Una situazione che, oggi, pare essere stata, almeno parzialmente, bilanciata dalla recentissima istituzione della Commissione consultiva per le questioni inerenti alla consultabilità dei documenti, cui spetterebbe, una volta accertata la serietà scientifica del progetto di ricerca, la valutazione – sia di ordine politico, sia
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di compatibilità con le norme sul trattamento dei dati a fini storici – sulla opportunità di consentire la ricerca su specifici settori di indagine, utilizzando nella sua interezza la documentazione conservata negli archivi pubblici4. Rispetto alla prassi di pragmatica collaborazione instauratasi negli ultimi decenni tra l’autorità archivistica e l’Ispettorato, il sopravvenire della legge 675 – seppure siano ancora incerte le ricadute di questa norma sulla consultabilità dei documenti – aveva infatti finito col creare uno stato di allarme, le cui implicazioni si sono riverberate anche nel caso di utilizzo di dati personali per «fini storici, di ricerca e di statistica». Di fronte al rischio di violare le norme di tutela della privacy, il riflesso condizionato è stato in genere, da parte dell’Ispettorato, quello di non autorizzare, o comunque di richiedere specifiche assai minuziose della documentazione richiesta in consultazione da parte degli studiosi. Con la conseguenza di un rallentamento delle pratiche e talvolta di un loro esito negativo. In attesa che un apposito regolamento chiarisca portata e limiti della legge 675 in rapporto alla ricerca storico-archivistica non è dunque inutile riflettere sui rischi che un’applicazione drastica delle nuove norme comporterebbe per il futuro degli studi, specie di storia contemporanea. Si comprende bene, ovviamente, qual è la ratio della legge 675. Il timore del legislatore (certamente condivisibile) è che dalla interconnessione di tutte le informazioni in possesso dei “pubblici poteri” possa derivare la «disponibilità di una vera e propria fotografia di ciascun abitante, cittadino o straniero», sino a ledere quel «diritto all’opacità» che «costituisce il fondamento dei regimi liberal democratici»5; a ciò si aggiunge una preoccupazione diffusa per le temibili conseguenze che potrebbero derivare dalla progettata realizzazione della rete unitaria della Pubblica amministrazione, pensata anche per facilitare il diritto di accesso agli atti amministrativi sancito dalla legge 241/1990 ma suscettibile di abbassare ulteriormente la soglia, già oggi molto bassa per la verità, della protezione della privacy 6. La prospettiva di automazione di
4 Nel corso della Conferenza è giunta la notizia che il ministro Napolitano, con decreto del 2 luglio, aveva istituito una Commissione consultiva composta dall'ispettore capo dei servizi archivistici, dal sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da uno storico, da un rappresentante dell'Autorità garante per la tutela della privacy e da un rappresentante della Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 5 L.VIOLANTE, Diritti dei cittadini, tutela dei documenti ed esigenze della pubblica amministrazione nella legislazione in materia di banche dati, in Informatica e archivi. Atti del Convegno, Torino, 17-19 giugno 1985, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, p. 212 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 5).
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archivi relativi a persone, rendendo sempre più complessa la possibilità di bilanciare i principi di trasparenza e di tutela della privacy in presenza di nuove e raffinate tecnologie di gestione dei dati, ha finito con l’accentuare, allo stesso tempo, l’esigenza di una specifica tutela del diritto alla riservatezza della persona e col creare le premesse per una applicazione estensiva della normativa sulla tutela della privacy. Si comprende che tutto ciò abbia finito col creare una forte preoccupazione da cui deriva, nel caso di utilizzo di dati personali per «fini storici, di ricerca e di statistica», un concreto rischio – ormai largamente denunciato da più parti - di legittimare l’avvio di “una politica della storia”, non tanto determinata dagli storici, ma dominata dai principali interessi sociali e politici. Uno degli aspetti più significativi del dibattito in atto è incentrato sulla necessità di conseguire un ragionevole bilanciamento tra principi e diritti costituzionali che appaiono di eguale valenza, ma contrastanti. Ponendo a confronto il diritto all’informazione (nel nostro caso traducibile nel processo di comunicazione e consultazione dei documenti d’archivio) e la libertà di espressione del pensiero (nel nostro caso traducibile nel concetto di utilizzo e diffusione delle informazioni contenute nei documenti), con il diritto alla riservatezza, sembra che si voglia dare maggiore risalto e tutela al diritto al rispetto dell’integrità della persona, piuttosto che ad interessi pure egualmente ritenuti meritevoli di tutela costituzionale, quali le istanze della ricerca storica7. Va subito detto, però, che la nuova legge, mentre enuclea e chiarisce i concetti di «trattamento», «dato personale», «dato sensibile», «comunicazione» e «diffusione», non chiarisce il contenuto e gli ambiti del concetto di riservatezza, su cui attualmente si basano i limiti alla consultabilità dei documenti. Sotto questo specifico profilo si perpetua quell’apparente ambiguità circa i limiti alla consultabilità dei documenti che già era presente nella legislazione precedente, in particolare nell’art. 21 del d.p.r. del 1963 sui limiti appunto alla consultabilità dei documenti, che pure trovava una sua ratio nella volontà di creare una norma assolutamente flessibile. Si conferma, cioè, quella che a buon diritto potrebbe considerarsi una lacuna della legislazione: la mancanza di una chiara e, per quanto possibile, 6 In ottemperanza alla legge n.59 del 1997, la cosiddetta Bassanini-uno, documenti, firma, archiviazione e trasmissione elettronica avranno validità di legge, almeno parzialmente, a partire dal dicembre 1998. 7 Il relatore della legge 675/1996, Gian Franco Anedda, e il sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone, rilevavano che la legge valeva ad affrontare «le questioni della modernità e della società dell'informazione, lasciando però inviolati i diritti fondamentali dei cittadini» (in Atti parlamentari della Camera dei Deputati, Discussioni, tornata del 25 settembre 1996).
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condivisa definizione di “documento riservato”, sia riguardo ai contenuti, sia riguardo ai termini cronologici entro cui mantenerne inalterata la pregnanza (attualmente l’art. 21 della legge 1409/1963 prevede 70 anni per i documenti riservati «relativi a situazioni puramente private di persone»). Una ambiguità che allora trovava una sua ratio anche nella consapevolezza che l’ambito del diritto alla riservatezza è assai difficilmente determinabile, poiché «scaturisce fondamentalmente da una costruzione della dottrina e della giurisprudenza, destinata, quindi, a subire le oscillazioni proprie di essa e soprattutto a risentire delle continue e fisiologiche modificazioni del costume». Soffermandosi per ora sul solo diritto alla riservatezza, il right to privacy può essere abbinabile sia al concetto di being let alone, diritto ad essere lasciati soli, «diritto alla conoscenza esclusiva delle vicende relative alla propria vita privata», sia al «diritto al controllo sulle informazioni relative a noi stessi»8. Comunque, con sempre maggiore forza, si è fatta strada oramai la convinzione che il diritto alla riservatezza comprenda il cosidetto “diritto all’oblio”, cioè il diritto di opporsi alla diffusione di notizie che, «se anche era di utilità sociale far conoscere al momento del loro accadimento, tale utilità hanno persa in relazione alla loro rievocazione a distanza di molto tempo», e perciò andrebbero periodicamente distrutte. D’altra parte, ed è questo l’altro aspetto della questione, la necessità di combattere il crimine organizzato, il terrorismo interno e internazionale o le forme dilaganti di corruzione manifestatesi in vari Paesi ha prodotto prassi di indagine giudiziaria che inducono spesso a sacrificare la tutela del diritto alla riservatezza personale. Infine, i mass media sembrano ignorare il diritto all’oblio e gli altri aspetti del diritto alla riservatezza, «sicché diventa arduo giustificarne una strenua difesa solo nei confronti dell’informatica, pericolosa certamente, ma non più dei tradizionali mass media»9. In realtà, proprio l’incertezza su questo specifico punto - relativo agli ambiti del concetto di riservatezza - ha già prodotto e continua a produrre confusione, quando non anche veri conflitti di competenza tra gli organi responsabili in materia di accesso agli archivi. Nella situazione attuale, poi, la mancata e univoca definizione da parte 8 Cfr. P. PATRONO, Privacy e vita privata (dir. pen.) in «Enciclopedia del diritto», Milano, Giuffré, 1986, pp. 557 e seguenti. 9 È questa, in sintesi, la posizione sostenuta da R. BORRUSO, I problemi giuridici posti dagli archivi informatici con riferimento all'ordinamento italiano, in L'archivistica alle soglie del 2000. Atti della conferenza internazionale, Macerata, 3-8- settembre 1990, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992, pp. 336-341. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 24).
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della legge 675 degli ambiti del concetto di riservatezza, cui si è appena accennato anche nel caso della legislazione archivistica, comporta il rischio di risolvere il concetto di privacy nell’intero ed estesissimo elenco dei “dati sensibili” che il legislatore ha voluto partitamente indicare nell’art. 22 della 675, piuttosto che limitarlo, come sarebbe più ragionevole, al solo “nocciolo duro” previsto nell’art. 25 della stessa legge, relativo al «Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione del giornalista», e cioè ai dati riferentesi alle sfere del sesso e della salute, per i quali soltanto dovrebbe essere richiesto il consenso dell’interessato e dei suoi eredi10. Inutile aggiungere che, se dovesse prevalere la prima ipotesi, si finirebbe con l’escludere dalla consultazione per 70 anni praticamente ogni documento contenente anche un solo nominativo di persona, impedendo nella sostanza qualsiasi tipo di ricerca sull’età contemporanea. E ciò, - vale la pena di aggiungere - nel momento in cui studiare il Novecento e specialmente il secondo dopoguerra diventa non solo il programma di lavoro di una generazione di storici ma l’orientamento dello stesso sistema della scuola pubblica. In realtà, non è ancora assolutamente chiaro quali riflessi le disposizioni contenute nella legge 675 potranno avere sulla consultabilità degli archivi storici, la cui documentazione, occorre ribadire, anche quando conservi dati personali, è costituita da fascicoli prodotti nel passato. Ad una prima analisi, la nuova normativa parrebbe orientata verso la regolamentazione del trattamento dei dati personali “attuali”, mentre solo in via assolutamente secondaria e indiretta parrebbe estendersi alle fonti per la ricerca storica11; tanto è vero che l’art. 43, comma 2, della nuova legge in attesa di una disciplina specifica, fa salve le norme in materia di accesso agli archivi di Stato, basate, come è noto, sul d.p.r. 1409 del 1963. Tuttavia permangono dubbi che questa interpretazione più “circoscritta” sia quella valida. Potendo contare sull’esperienza maturata dopo oltre un trentennio di applicazione della attuale legislazione archivistica, in vista di un decreto legi10 Art. 22: «I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante». 11 A favore della prima ipotesi, risulta eloquente quanto dichiarato da Stefano Rodotà: «sta nascendo la cultura del rispetto, basata sul concetto statunitense del 'diritto ad essere lasciati soli', sul diritto a non essere discriminati, e quindi socialmente stigmatizzati, in base alla indebita diffusione di informazioni sugli stili di vita, per esempio sessuali, o sullo stato di salute. Basata ancora sul diritto alla proprietà dei dati personali e al controllo sull'uso che ne vien fatto» («Corriere della Sera», 30 novembre 1997). Sul «diritto al controllo sulle informazioni relative a noi stessi», cfr. P. PATRONO, Privacy… citata.
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slativo che integri la legge 675 e che riguardi specificamente l’utilizzo di dati personali «a fini storici, di ricerca e di statistica», occorrerebbe preliminarmente ridefinire ambiti e contenuti di due concetti, fra di loro strettamente interconnessi: quello di “fatto riservato relativo a situazioni puramente private di persone”, cui si è appena accennato nell’intento di circoscriverne l’ambito, e quello di “fatto storico”. Se si recepisse una nozione di “fatto storico” inteso come “esigenza storiografica”, e cioè quale evento di cui l’interesse pubblico richiede la conoscenza, specie se funzionale ad interessi “etico-politici superiori” – come ha rilevato Michele Luzzati nel corso dei lavori di questo quarto gruppo – allora, si attribuirebbe alle esigenze della ricerca un peso tale da bilanciare, e in qualche caso anche sopravanzare, l’opposto interesse privato12. La rilevanza degli interessi in gioco, tutti meritevoli di tutela, induce, dunque, a ritenere – anticipando qui una delle possibili conclusioni – che la regolamentazione debba avvenire in forme il più possibile flessibili, che tengano conto al massimo e diano voce agli interessi potenzialmente in conflitto, non potendosi sacrificare senza limiti l’interesse privato all’interesse pubblico e viceversa. Un utile modello di riferimento – sebbene siano del tutto evidenti le differenze tra i due casi – può essere offerto dal modo in cui la legge 675 affronta il problema dell’attività giornalistica e dai successivi sviluppi che questo profilo ha avuto in termini di specifica regolamentazione. L’articolo 12 Sulla nozione di "fatto storico" (e sulla distinzione rispetto al "fatto privato", si può fare ancora utilmente ricorso alle pagine scritte da Francesco Carnelutti verso la metà degli anni Cinquanta. "Fatto storico" è, secondo questa interpretazione, «quello che interessa la storia come storiografia e pertanto il fatto del quale l'interesse pubblico esige che sia conosciuto». In questo caso si tratterebbe dunque di una «esigenza storiografica, non di semplice interesse; per diventare esigenza (...) l'interesse deve avere un peso tale da soverchiare l'opposto interesse privato. In questo senso - spiegava Carnelutti - il fatto storico è quello del quale l'interesse pubblico reclama la conoscenza». Seguendo questa chiave interpretativa, la composizione dei due interessi inevitabilmente in conflitto (il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione) sarebbe perciò affidata a una "questione di misura", non potendosi sacrificare senza limiti l'interesse privato all'interesse pubblico né viceversa, cfr. F. CARNELUTTI, Diritto alla vita privata. Contributo alla teoria della libertà di stampa, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», V (1955), pp.3 ss.; cfr., inoltre, P. C ARUCCI , Alcune osservazioni sulla consultabilità dei documenti, in «Rassegna degli archivi di Stato», XXXIII (1973), pp. 282-291; ID., La tutela degli archivi degli istituti e delle aziende di credito, in Gli archivi degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d'archivio per la storia delle banche. Tutela, gestione, valorizzazione. Atti del convegno, Roma, 14-17 novembre 1989, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995, pp. 45-48 (Pubblicazioni degli archivi di Stato, Saggi, 35).
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25 della legge dispone esplicitamente: «salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati (...) è effettuato nell’esercizio della professione del giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare della essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Inoltre il decreto legislativo appena varato sulla privacy nelle telecomunicazioni, stabilisce che si può scrivere di sesso e di salute pur senza chiedere il consenso all’interessato, sempre che si rispetti la dignità della persona e che il particolare riferito sia essenziale per la notizia13. Per quanto si introduca il criterio della estrema cautela da adottare nell’utilizzo di informazioni rientranti nella sfera dei dati sensibili è evidente che – nel caso ad esempio di personaggi pubblici – crolla la tutela della riservatezza per ambiti specifici molto estesi e significativi, quali i “segreti” sulla ricchezza patrimoniale, le frequentazioni abituali, la violazione di leggi dello Stato. Pare insomma che l’Ordine dei giornalisti sia riuscito nell’impresa di creare una zona franca attorno alla professione: in sostanza, fatta salva la massima tutela per i minori e i due settori comunque protetti del sesso e della salute, larga autonomia nella trattazione di tutte le altre notizie comunemente “a rischio” in base al principio che la sfera privata può essere violata quando prevale l’interesse pubblico alla notizia14. La legge ha, inoltre, introdotto il concetto di essenzialità dell’informazio13 Ci si riferisce all'articolo 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. In particolare, il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 25 della legge 675, introducendo criteri ancor più liberali a favore della categoria. 14 E', infatti, prevalso il principio che la raccolta di dati e notizie che sta alla base del diritto all'informazione non può essere assimilata al trattamento dei dati personali effettuato da banche dati o da altri soggetti, che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico deve prevalere sul rispetto della sfera privata, persino sul diritto all'anonimato in vicende riguardanti la sfera sessuale o della salute delle persone coinvolte: "l'essenzialità dell'informazione" può in alcuni casi prevalere sul diritto alla privacy, in particolare quando alcuni dettagli della sfera privata divengano indispensabili alla comprensione della notizia. Solo nel caso di minorenni, i cui nomi non devono essere mai pubblicati, «il diritto alla riservatezza deve essere considerato sempre come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca». Ultimamente «Il Sole 24 Ore» si è fatto interprete del disagio prodotto dal "caso Di Bella" proponendo una riflessione pubblica sull'etica dell'informazione. Un gruppo di giornalisti, filosofi della scienza, medici e operatori sanitari ha provato a riflettere sul ruolo dell'informazione e sui principi etici cui essa si deve inspirare per impedire che la confusione, su temi così delicati e complessi, prenda il sopravvento, e faccia perdere di vista il compito di informare in modo corretto l'opinione pubblica, influendo sulle capacità di scelta dei cittadini su questioni estremamente delicate. Il testo del documento, insieme alla possibilità di inserirsi nel dibattito a distanza, si trova in www.il sole24ore.it. Cfr., anche, «L'Indice dei libri del mese», aprile 1998.
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ne, estraneo alla tradizione della professione e soggetto certamente a una pericolosa molteplicità di interpretazioni, ma che la presenza del codice deontologico dei giornalisti varrebbe però a circoscrivere. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha da tempo stabilito tre criteri-chiave per l’esercizio dell’informazione giornalistica: la verità dei fatti, la pertinenza dei fatti narrati, la correttezza espositiva, mentre la legge sull’ordinamento professionale dei giornalisti (legge 69/63) prevede tra i doveri dei cronisti il rispetto della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e della buona fede15. Ora, riportando queste norme al caso della ricerca storica, il campo della tutela della privacy potrebbe esser ristretto anche qui ai due settori contemplati dall’art. 25 (salute e vita sessuale). Si potrebbe contestualmente ipotizzare un allineamento alla normativa vigente nella maggioranza dei paesi aderenti al Consiglio internazionale degli archivi, riducendo i termini per la consultabilità a 30 anni, salvo che per specifiche categorie di documenti afferenti alla sfera della sicurezza nazionale e per i documenti afferenti alla sfera sanitaria e sessuale, per questi ultimi permarrebbero i 70 anni (a meno che non intervenga, come si accennerà più avanti, uno speciale regime di deroga, ma limitato a casi eccezionali). Infine, ricalcando le norme di autoregolamentazione dei giornalisti, si potrebbe far sottoscrivere agli studiosi che chiedono di consultare documenti recenti una dichiarazione in cui si impegnino a non pubblicare i nomi delle persone “comuni”, e/o ad attenersi alla “essenzialità della notizia”, quando le notizie possano risultare lesive della privacy (fermo restando naturalmente che l’attività dei politici e dei pubblici funzionari nello svolgimento dei relativi compiti istituzionali non può in alcun modo farsi rientrare in un analogo concetto di riservatezza personale). Una disposizione di tal genere verrebbe a costituire uno degli snodi fondamentali di un apposito codice deontologico degli utenti degli archivi ipotizzato nel corso dei lavori del Gruppo e previsto anche dall’articolo 16, relativo alle «modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici», del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio scorso16. In casi specifici, rigorosamente individuati, come ad esempio nel campo delle ricerche afferenti alle scienze sociali (per le quali assumono rilievo sta15 La Cassazione con sentenza recentissima, la n. 5658, ha stabilito che, nel rispetto di certe condizioni, il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy. Anche se lede la riservatezza delle persone, la notizia va divulgata se i fatti sono veri, di interesse pubblico e riportati in modo corretto. 16 Un primo tentativo di codice deontologico per la tutela della privacy nella utilizzazione di informazioni personali ai fini della professione giornalistica (un preambolo e 10 articoli, preparato dai giuristi A. Barbera, G. Conso, G. Corasaniti, E. Musco) è stato bocciato dal Garante.
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tus dei soggetti, sesso, rapporti familiari e abitudini) e biomediche si potrebbe ricorrere, come avviene in talune istituzioni americane, alla costituzione di una commissione di revisione etica per l’accesso agli archivi, che valuti se sia motivata o meno “l’intrusione” nella privacy inevitabilmente connessa a questo tipo di ricerche. Un ulteriore modello di riferimento è offerto dalla legislazione tedesca. In Germania, fin dal 1988, la legge sull’Archivio federale ha dovuto risolvere lo stesso conflitto fra la libertà di ricerca e la protezione della riservatezza per le persone ancora in vita o decedute da non più di 30 anni. Come regola generale, la legge tedesca nega l’accesso a documenti di tipo biografico fino a 30 anni dopo la morte della persona interessata. Prevede tuttavia, una eccezione che garantisce agli storici e talvolta anche ai giornalisti l’accesso alle fonti qualora le informazioni si riferiscano a personalità della storia contemporanea o a funzionari nell’esercizio delle loro mansioni, sempre nei limiti in cui sia possibile garantire la riservatezza e gli interessi di persone terze. L’archivista è tenuto a valutare se sussista «un interesse pubblico alla ricerca», mentre lo storico deve rispettare le condizioni in base alle quali ha ottenuto l’accesso e il permesso di fotocopiare i documenti concernenti persone, ad esempio omettendo i nomi di persona quando ciò venga richiesto17. L’esempio tedesco è solo uno dei possibili modelli di riferimento cui potrebbe ispirarsi il regolamento italiano.
Risultava basato sulla necessità di «contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all'informazione e con la libera manifestazione del pensiero» e sul principio di consentire «senza autorizzazioni o censure la raccolta, la registrazione e la diffusione di notizie su eventi o vicende nell'ambito della attività giornalistica». Del resto la legge istitutiva del Garante assicurava al giornalista il diritto di raccogliere informazioni anche senza il consenso dell'interessato, salvo che sulle abitudini sessuali e sulla salute: "nucleo duro" della privacy. Dal 18 agosto 1998 è entrato in vigore, circondato da forti polemiche per la presunta minaccia al diritto di cronaca, il «codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», composto da 13 articoli: 8 divieti e 3 consigli. In particolare l'articolo n. 6, che nella sostanza introduce il principio di tutela limitata per i personaggi pubblici, prevede che si debba distinguere tra notizia che può essere pubblicata perché legata al ruolo e alla vita pubblica di personaggi noti e quella vietata perchè strettamente personale. Gli articoli 8 e 9 prevedono che nel riferire notizie attinenti alle abitudini sessuali e alla salute di persone di particolare rilevanza sociale o pubblica, la pubblicazione è ammessa se l'informazione è essenziale e se rispetta la loro dignità, il loro diritto alla riservatezza e al decoro. Quanto al codice per gli utenti degli archivi (pubblici e privati), una prima bozza è stata pensata in occasione della Conferenza nazionale da Guido Melis, Claudio Pavone e Gianni Perona, cfr. la relazione di C. PAVONE pp. 331-339. 17 D. KRUGER, La responsabilità degli storici e degli archivisti: il caso tedesco, in «Passato e presente», XV (1997), n.40, pp.121 ss.
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Giungendo ora ad un primo tentativo di proposte in positivo del problema, si potrebbero enucleare alcuni punti fermi. Se si guarda alle direttive comunitarie ancora in corso di elaborazione – e qui ci riferiamo espressamente al Progetto di raccomandazione del Consiglio dei ministri dell’Unione europea per una «Politica europea in materia di comunicazione di archivi» – sembrerebbe possibile raggiungere un ragionevole compromesso tra principi ed esigenze in sostanziale conflitto, ma non per questo del tutto inconcliabili18. Anzi, alla luce di queste linee guida, il decreto legislativo inteso a disciplinare le modalità di trattamento dei dati utilizzati “a fini storici, di ricerca e statistici” potrebbe assumere, limitatamente agli ambiti della “comunicazione” dei documenti d’archivio, dell’”accesso” ai documenti stessi e del loro utilizzo, la funzione di quel regolamento di attuazione alla legge archivistica del 1963, la cui mancata emanazione tante incertezze, ambiguità e contraddizioni – come abbiamo visto – ha prodotto in materia di consultabilità dei documenti. In particolare, la «Raccomandazione» afferma due principi, la cui recezione può consentire di superare le difficoltà introdotte dalla legge 675/1996. Con l’articolo 3 si introduce il criterio che ogni testo legislativo in materia di archivi sia accompagnato da una regolamentazione che definisca i differenti livelli di protezione di dati attinenti a settori particolarmente delicati come la salute, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica. La «Raccomandazione» prevede un termine variabile da 10 a 70 anni dopo la chiusura del dossier, o da 100 a 120 anni dalla data di nascita della persona interessata, per i documenti o fascicoli contenenti informazioni confidenziali di ordine giudiziario, fiscale, medico o altro, relative a persone private. E questo della gradualità dei livelli di esclusione dalla consultazione, a seconda delle diverse categorie di atti, è il principio che, una volta recepito dalla nostra legislazione, consentirebbe di adottare una ragionevole politica archivistica intesa a conciliare interessi in contrapposizione, senza arrivare all’assurdo di un concetto, assai esteso e insieme assai vago, di “dati sensibili” indiscriminatamente esclusi dalla consultazione per un arco di tempo estremamente lungo. Parrebbe inoltre opportuno distinguere nettamente problemi e ambiti legati alla consultazione, da un lato, e all’utilizzo e diffusione dei dati, dall’altro. Poiché è impossibile, nella maggioranza dei casi, ipotizzare l’uso esclu-
18 Ci riferiamo all'ultima revisione del Progetto del 4 febbraio 1998. Il Progetto, elaborato con la cooperazione del Consiglio internazionale degli archivi, è stato discusso a Strasburgo tra il 9 e il 10 febbraio 1997. Se ne pubblica il testo in Appendice I.
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sivo di dati anonimi, occorrerebbe identificare le diverse tipologie di indirizzi di ricerca che non possono prescindere dall’utilizzo di nominativi e, al contempo, individuare precise condizioni di base che il ricercatore dovrà rispettare. In casi specifici, rigorosamente individuati, come ad esempio nel campo delle ricerche afferenti alle scienze sociali (per le quali assumono rilievo status dei soggetti, sesso, rapporti familiari e abitudini) e biomediche (in questo caso è necessario ricordare che il settore sanitario è tra i più tutelati), per venire incontro alle esigenze della ricerca si potrebbe ricorrere, come avviene in talune istituzioni americane, alla costituzione di una commissione di revisione etica per l’accesso agli archivi, che valuti se sia motivata o meno “l’intrusione” nella privacy inevitabilmente connessa a questo tipo di ricerche19. In questa fase, inoltre, anche allo scopo di verificare la possibilità di adottare il modello americano di “classificazione” e relativa “declassificazione” dei documenti riservati, occorre anche ribadire il ruolo spettante alla amministrazione attiva in merito alla individuazione delle serie riservate, sulla base dell’art. 24 della legge 241/1990 sulla trasparenza del procedimento amministrativo. Tale legge attribuisce un ruolo preciso alla Amministrazione in tema di individuazione di categorie di atti “riservati” – sottratti alla libera consultazione, da inserire negli appositi regolamenti previsti dalla stessa 241, e perciò esclusi dal diritto di accesso – peraltro riconducibili nel più generale concetto di riservatezza enunciato nell’articolo 21 del d.p.r. 1409/1963, e cioè atti relativi alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali, alla politica monetaria e valutaria, all’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità, alla riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese20. Poichè nella legge 241 non vengono indicati i termini dopo i quali tali documenti diverrebbero consultabili, risulta evidente che, una volta effettuato il versamento negli archivi di Stato, queste serie classificate come “riservate” 19 D. E. KAPLAN, The Stanley Milgram Papers: A Case Study on Appraisal of and Access to Confidential Data Files, in «American Archivist», 59, 3, Summer 1996, pp. 288 ss. Da ricordare, inoltre, la «Dichiarazione sulla protezione della vita privata e l'uso di dati a carattere personale a fini di ricerca», approvata dalla Fondazione europea della scienza nel 1980, basata sulla opportunità di adottare codici di deontologia professionale che impegnino ad un uso delle informazioni che sia rispettoso degli individui, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio per la documentazione automatica, Banche dati e tutela della persona, Roma 1983, pp.568 ss. 20 La legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», disciplina l'accesso ai documenti degli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni, già regolato dall'art. 22 del d.p.r. 1409/1963. La legge, per certi versi si rifà all'esperienza maturata negli Stati Uniti. Il Freedom of Information Act, legge del 1966, emendato dalla Public Law n. 99-570 del 1986 ed integrato dal
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ricadrebbero nell’ambito della legislazione archivistica, sottoposte, cioè, ai limiti alla consultabilità di 50 e 70 anni, qualora risultasse confermata l’attualità di tale riservatezza, a meno che non intervenga una specifica autorizzazione alla consultazione in deroga ai termini appena accennati. E, qui, in considerazione degli interessi della ricerca contemporaneistica italiana, profondamente mutati nel corso degli anni, e in vista del cambiamento della didattica della storia nei licei, ormai fortemente centrata sul Novecento, bisogna anche riflettere sulla opportunità di abbreviare i limiti alla consultabilità di 50 e 70 anni, attualmente previsti dall’art 21, appena accennato, nel caso di documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato e di documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone. Sulla linea di quanto accade già oggi in materia di conservazione e scarto di documentazione cartacea nell’ambito delle commissioni di sorveglianza sugli archivi della pubblica amministrazione, e recependo le raccomandazioni del 1983 del Consiglio dei ministri dell’Unione europea per una «Politica europea in materia di comunicazione di archivi», anche l’autorità archivistica dovrebbe essere sentita – così come accade per specifiche questioni trattate dall’Aipa – in relazione al trattamento e conservazione di dati raccolti per scopi diversi da quelli storici, scientifici o statistici, specie in occasione della cancellazione delle informazioni, una volta raggiunto l’obiettivo per il quale le stesse erano state memorizzate, prevista dalla legge, o comunque quando un pubblico ufficio abbia deciso di procedere alla cancellazione o distruzione di archivi informatizzati. E’ da valutare se, in alcuni casi, piuttosto che tutelare il diritto all’oblio attraverso la cancellazione dei dati non sia possibile estendere anche al settore degli archivi elettronici la procedura vigente del versamento negli archivi di Stato nonché i limiti alla consultabilità già previsti per gli atti d’archivio21.
Privacy Act del 1974, ha rivestito particolare importanza nella evoluzione internazionale della teoria dell'accesso ai documenti pubblici. La legge si interessa dei documenti sin dalla loro costituzione, è una legge di amministrazione e gestione, non si interessa in via primaria dei documenti come fonte storica e si basa sul principio che «l'informazione detenuta dalla amministrazione appartiene al popolo americano». Vi sono definite le categorie di documenti che devono essere obbligatoriamente comunicati su domanda, sono enumerati in modo dettagliato i documenti, riconducibili a 9 categorie, esclusi dalla libera consultazione, e fissate le procedure per le domande di comunicazione, per i rifiuti e i ricorsi in caso di rifiuto; cfr. G. BARRERA, La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in «Rassegna degli archivi di Stato», LI (1991), 2, e, da ultimo, T. E. BROWN, The Freedom of Information Act in the Information Age: The Electronic Challenge to the People's Right to Know, in «American Archivist», 58 (Spring 1995), pp.202 seguenti. 21 Utile, per le problematiche causate dalla massiccia creazione di banche dati, Les consé-
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A proposito, poi, del diritto all’oblio e al rischio che ne deriva di vedere distrutti interi archivi di dati personali, va rilevato che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, nella già ricordata raccomandazione del 23 settembre 1983, ha suggerito che, «prima di decidere sulla distruzione dei dati a carattere personale posseduti dalle pubbliche autorità, deve essere esaminata l’eventuale utilizzazione futura di questi dati a fini di ricerca, preferibilmente sentendo le istituzioni incaricate della conservazione degli archivi pubblici»22; e che a questo scopo ha espressamente raccomandato la presenza dell’amministrazione archivistica a fianco della prevista Autorità garante per la protezione dei dati23. Accanto al codice deontologico dello “studioso di storia”, di cui si dirà in altro intervento, occorrerebbe pure elaborare un codice etico per gli archivisti, un codice che valga anche ad offrire un ausilio, col delineare una sorta di “standard di privacy”, secondo un orientamento che va affermandosi, seppure in altri settori, negli Stati Uniti. Un codice nel quale risulti fondamentale la necessità di contemperare la tutela della riservatezza con il diritto alla ricerca, nel quale si affermi l’imprescindibilità della “trasparenza” nella comunicazione delle fonti e degli strumenti di ricerca e nel quale, infine, si ribadisca il valore di una “etica dell’accesso”, anche e specialmente nel caso in cui l’archivista sia contemporaneamente utente dell’archivio24. quences juridiques de la production des documents informatiques par les administrations publiques: une étude RAMP, a cura di P. PIEYNS-RIGO, Paris, 1988. 22 Si tratta della raccomandazione n. R. (83) 10, punto 9,3, la cui osservanza è ribadita dall'art. 1, comma a) della legge 31 dicembre 1996, n. 676 «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». 23 La Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981, intitolata «Protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale», sancisce due diritti fondamentali della persona: il rispetto della vita privata e quello della libertà di informazione, prescrivendo la necessità di conciliarli. Nella Convenzione si dispone, inoltre, che i gestori pubblici o privati di "casellari automatizzati" siano obbligati a conservare in archivio i dati per un tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali siano stati registrati, legittimando una tendenza alla distruzione delle fonti informatiche comprendenti dati personali (CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio per la documentazione automatica, Banche dati e tutela della persona, Roma 1983). Occorre ancora aggiungere che in Italia, come avvenuto in occasione della istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (AIPA), solo recentemente, e in particolari circostanze è stata prevista la presenza di un rappresentante degli archivi; l'amministrazione archivistica è stata ignorata, almeno in sede di redazione della legge 675, nonostante che le sue specifiche competenze si debbano ritenere fondamentali. Anche il disegno di legge delega 676/1996 (non a caso presentato dai ministri della Giustizia, Esteri, Interno, Sanità e Bilancio, ma non da quello dei Beni culturali) ha prescritto solo «il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati e quelle dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione», escludendo, dunque, l'Amministrazione archivistica. 24 ALA-SAA, Joint Statement on Access: Guidelines for Access to Original Materials, in
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Si tratterebbe, in definitiva, di evitare il pericolo di quella dissimulation d’archives che Sonia Combe, nel suo volume dedicato agli archives interdites, ha recentemente denunciato tra le «manifestations d’excès de pouvoir auxquelles les chercheurs français travaillants sur la France contemporaine s’étaient tant bien que mal accoutumés»25. Resta ora solo da aggiungere che, poco dopo la chiusura della Conferenza, è stato approvato uno specifico decreto legislativo contenente disposizioni integrative della legislazione in materia di dati personali che, però, al momento in cui si scrive non è ancora entrato in vigore, anche perché il Governo ha ottenuto un congruo differimento del termine per l’esercizio della delega in materia di privacy. Secondo l’interpretazione che si è appena esposta della legge 675/1996 e soprattutto secondo lo spirito dello stesso decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 luglio (cfr.nota n.1), che aggiunge un articolo, il 21 bis, alla legge archivistica del 1963, il concetto di riservatezza personale viene a sostanziarsi di contenuti di differente grado di pregnanza e differente modalità di tutela, recependo i dati sensibili dell’art. 22 (i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere etc.) e i dati sensibilissimi dell’art.25 (dati relativi alla sfera del sesso e della salute) della legge 675/1996. L’art. 21 bis, appena accennato, prevede che i dati afferenti all’art. 22 della legge 675/1996 vengano esclusi dalla consultazione per 40 anni, i dati afferenti all’art. 25 della stessa legge vengano esclusi dalla consultazione per 70 anni, salvo autorizzazione – peraltro non prevista in questo caso dall’art. 21 del d.p.r. 1409/1963 – del ministro dell’Interno, previa istruttoria dell’Ispettorato centrale per i servizi archivistici, sentito il parere della Commissione consultiva istituita dal ministro Napolitano nel mese di luglio. Una volta individuati e tenuti distinti i due momenti della consultazione e della diffusione, si prevede anche che l’autorizzazione alla consultazione, e alla relativa diffusione dei dati, sia accompagnata dall’osservanza di speciali “cautele” dettate rispettivamente dal codice etico degli utenti d’archivio e dal codice etico degli archivisti, entrambi promossi dal Garante per la tutela «Archival Outlook», September 1994; E. DANIELSON, The Ethics of Access, in «American Archivist», 52, Winter 1989, pp.52-62; Code of Ethics for Archivists, Chicago, Society of American Archivists, ibidem, 1992. 25 Così S. COMBE, Archives interdites… cit., pp. 12 ss. Successivamente alla denuncia della Combe, nel 1996 è stato elaborato in Francia un progetto di legge per una nuova legge archivistica, dai caratteri più liberali, ora in corso di discussione, mentre all'inizio del 1998 il presidente del Consiglio Jospin ha stabilito l'apertura degli archivi di Vichy.
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della riservatezza nel trattamento dei dati personali. I codici etici, alla cui elaborazione partecipa la Commissione consultiva per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio riservati, vengono dunque a costituire l’indispensabile completamento del decreto legislativo, altrimenti, nella sostanza, assolutamente inapplicabile.
ANNA MARIA LAVIOLA Ministero dell’Interno, Ispettorato centrale per i servizi archivistici
Vi ringrazio dell’opportunità che mi offrite, facendomi partecipare ai lavori della quarta sessione di questa importantissima Conferenza nazionale degli Archivi, che ha il pregio di focalizzare i grossi problemi legati alla tenuta degli Archivi, alla loro gestione, all’accesso ai loro documenti da parte dei privati. Da circa cinque anni l’Amministrazione di appartenenza mi ha assegnato all’Ispettorato centrale per i servizi archivistici. Ritengo tale periodo sufficiente per conoscere realmente ed apprezzare, al tempo stesso, l’importanza dei beni archivistici, il ruolo fondamentale che essi svolgono nel formare il mosaico della “memoria storica” del nostro Paese, e per avvertire nel contempo il fascino delle notizie, dei fatti e avvenimenti che essi racchiudono o solo lasciano intravedere, fermando nel tempo, come un vecchio album di fotografie, le immagini palesi o solo appena delineate o ancora in fieri, di ideologie politiche, di programmi di Governo, di atteggiamenti, reazioni e speranze dell’apparato sociale, cui questi documenti si riferiscono. Premetto queste considerazioni perché vorrei comunicarvi che il Ministero dell’Interno a cui ho l’onore di appartenere e di cui sono portavoce, è sempre stato molto sensibile alle attività di studio ed in particolare a quella che viene svolta nei vostri archivi storici. Ora, se il legislatore ci ha affidato il ruolo di tutori degli “atti riservati”, non restiamo insensibili, ma anzi appoggiamo con tutte le nostre energie l’attività di ricerca che voi garantite agli studiosi sui documenti che, con tanta cura e spesso con enormi sacrifici, raccogliete e conservate negli Archivi di Stato. Pertanto, vi confesso, che l’espressione “archivi negati”, usata come preambolo all’attività di questa sessione, mi addolora perché non rispecchia l’effettiva realtà. Infatti, a parte il grandissimo interesse e rispetto con cui il Ministero del-
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l’Interno si è avvicinato da circa 100 anni a questo settore dei beni culturali, anche i semplici dati numerici smentiscono l’assunto degli “archivi negati”. Dalla data di istituzione di questo Ispettorato, avvenuta, com’è noto, nel 1976, sono state prodotte dagli studiosi più di 4.000 istanze di consultazione di atti riservati, e di esse, solo ottanta non hanno avuto corso. La motivazione prevalente è stata quella dell’applicazione di una prassi interpretativa, condivisa anche dai vari Archivi di Stato, secondo cui agli atti dei processi penali non poteva applicarsi la deroga ai termini di secretazione prevista dall’art. 21 D.P.R. 1409/1963 per gli altri tipi di atti riservati. Pertanto fino al 1983, epoca in cui è venuta meno tale interpretazione restrittiva, tutte le istanze prodotte per la visualizzazione di quel tipo di atti riservati (atti dei processi penali) non sono state accolte. Di quelle ottanta istanze rigettate, un numero molto più esiguo non ha trovato invece accoglimento in quanto investiva documenti contenenti notizie relative alla sfera privata di persone, di cui spesso erano ancora in vita discendenti, ai quali la divulgazione di fatti o notizie relativi ai propri ascendenti, avrebbe sicuramente nuociuto, in termini di rispetto della privacy e del diritto alla riservatezza. Vi assicuro che è una scelta sofferta quella di bilanciare i due diritti, ambedue costituzionalmente garantiti, della ricerca scientifica e della riservatezza delle persone, e se l’ago della bilancia qualche volta privilegia il secondo è perché il medesimo, a differenza del primo, è un diritto fondamentale dell’uomo, cui il nostro ordinamento, al pari di quelli di tutti gli altri Paesi, garantisce una tutela prioritaria. Nella legislazione archivistica vigente ed in quella ad essa in qualche modo connessa, non sono indicati in modo palese gli elementi che contraddistinguono la riservatezza di un atto per questioni connesse alla vita privata delle persone. E’ necessario quindi partire dal concetto di riservatezza che è l’esclusione dall’altrui conoscenza di quanto ha riferimento con la persona medesima. Essa spetta alla persona in quanto tale ed è oggetto di un diritto innato. Com’è noto la riservatezza oltre al diritto all’immagine, comprende il diritto a conservare il riserbo sugli avvenimenti e lo sviluppo della propria vita, il diritto al segreto della corrispondenza, al segreto documentale, al segreto professionale ed al segreto domestico. Si ricorda che il diritto al segreto comporta l’illiceità non solo della divulgazione ma anche della semplice presa di conoscenza. La privacy d’altra parte, anche nel suo contenuto originario e minimale di “diritto alla conoscenza esclusiva delle proprie vicende” esprime un valore della persona non solo individuale ma anche sociale, che va sempre
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rispettato e garantito se si vuole lasciare all’individuo un margine di libertà nel quale agire ed operare. L’art. 2 della Costituzione nel riconoscere e garantire «i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nella funzioni sociali ove svolge la sua personalità», riconosce implicitamente alla “vita privata” rilievo costituzionale. Tale norma costituzionale va letta alla luce dell’art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 («nessun individuo può essere sottoposto ad interferenze sulla sua vita privata») e dell’art. 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (ove si afferma «il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare»), che hanno interpretato e svolto i principi enunciati nella nostra norma costituzionale. La legge 675/1996, sulla tutela dei dati personali, è stato il primo provvedimento legislativo che ha introdotto nell’ordinamento dei principi per l’individuazione degli atti relativi alla sfera privata di persone, ed è stato di grande conforto verificare che i “dati personali” che detta legge tutela, sono gli stessi che abbiamo sempre cercato di salvaguardare nel nostro lavoro, operando una sorta di immedesimazione con i soggetti menzionati negli atti chiesti in visione. Credo che ognuno di Voi, persone di altissima cultura e sensibilità, e degne di ogni migliore considerazione, se fosse invitato a dichiarare qui fra noi, fra persone quindi conosciute e stimate, oltre ai propri dati anagrafici, l’eventuale appartenenza ad un partito politico, le ideologie politiche dei propri ascendenti, il proprio credo religioso, il proprio stato civile, la propria dimora attuale, il domicilio fiscale, il proprio numero telefonico, a fornire notizie sulla propria attività lavorativa e gli eventuali inevitabili incidenti che possono verificarsi nei comuni rapporti di lavoro, avvertirebbe del disagio e sarebbe comunque un po’ contrariato. Ora sono queste le valutazioni che sono state fatte nello svolgimento del nostro lavoro, forse nell’esagerato intento di proteggere le persone da ogni possibile attentato alla propria privacy. Spesso, poi, ci si è preoccupati di proteggere categorie di persone da tanto tempo, nonostante i cambiamenti avvenuti nel tempo nell’apparato sociale, oggetto di rappresaglie perché seguaci di un certo credo politico o religioso. Si ricorda che la tutela della riservatezza delle persone è ricondotta alla tutela dell’ordine pubblico, che è una delle competenze istituzionali della nostra Amministrazione. Si cerca pertanto di evitare che dal diffondersi di certe notizie si crei turbamento o scandalo nell’opinione pubblica e nella vita privata delle persone.
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Accanto al diritto all’informazione, alla ricerca storica, c’è anche il diritto alla propria vita privata che comporta il diritto a pretendere il rispetto da qualsiasi ingerenza nell’ambito in cui viviamo, di persone ad esso estranee, anche se tali ingerenze sono motivate dai migliori intendimenti. Credo che la libertà di ognuno di noi si misura proprio nelle piccole cose e nel rispetto che gli altri consociati hanno di esse, astenendosi dall’interferire. Quindi non archivi negati, ma archivi finora molto protetti, e quasi esclusivamente per tutelare quella miriade di persone che si trovano a monte di quei documenti e delle cui vicissitudini, pubbliche e private, quegli atti sono testimonianza. Ci rendiamo conto che gli studiosi seri e precisi hanno bisogno anche di quelle notizie per ricostruire eventi e periodi di storia, perché ogni fatto o notizia contribuisce alla creazione del mosaico storico che si vuole raccontare. Ma allora chiediamo a tutti i presenti, ai responsabili degli Archivi di Stato, ai responsabili del dicastero di Grazia e giustizia, con i quali spesso la nostra attività di tutela viene a contatto (si pensi a tutti gli atti di stato civile, così ricchi di notizie sulla sfera privata di persone, o tutti gli atti dei procedimenti penali, anche essi richiesti con grandissima frequenza), al rappresentante del Garante dei dati personali, ai rappresentanti della categoria di persone da noi finora tutelati, nel loro esclusivo interesse e con la massima severità (mi riferisco ai rappresentanti della Comunità ebraica), agli studiosi, la cui attività è ritenuta da noi fondamentale ed irrinunciabile, pena l’oscuramento della nostra memoria storica, di impegnare le nostre energie verso l’identico obiettivo di una costante, reciproca collaborazione che garantirà ad ognuno di noi e conseguentemente al compito che a ciascuno di noi l’ordinamento ha affidato, la massima realizzazione. Si conviene sulla necessità di abbreviare sia i termini per i versamenti dei documenti archivistici agli Archivi di Stato, sia i termini di secretazione per quelli fra detti documenti che rivestono carattere riservato. In armonia alle legislazioni straniere, (europee e non e che, comunque, per alcune categorie di atti riservati relativi alle persone sono molto più severe della nostra), sarebbe opportuno ridurre a 30 anni il termine di conservazione dei documenti archivistici presso le Amministrazioni emananti. Alla scadenza di tale periodo, tutti gli atti non riservati saranno liberamente visionabili presso i competenti Archivi di Stato o presso le varie Amministrazioni se non ancora versati a quella data. Per gli atti riservati, il termine di secretazione si potrebbe ridurre pure a 30 anni per gli atti di politica interna o estera, mentre per quelli relativi a persone si potrebbe ridurre da 70 a 50 anni.
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Un altro problema fondamentale da risolvere per gli atti riservati, ancora più pressante del precedente, è quello di individuare, almeno approssimativamente, le categorie principali degli atti riservati relativi alla sfera privata di persone. Si è già detto che la legge sulla tutela dei dati personali è l’unico provvedimento normativo che ha fatto luce al riguardo. Occorre quindi attivarsi per l’emanazione di apposito atto normativo (che avrà quindi valore di interpretazione autentica) con il quale si chiarisca se le categorie degli atti riservati relativi a persone, s’identifichino o meno con quelle individuate nella legge 675/1996. Altra questione da dipanare, nell’ipotesi venga individuato nel “credo religioso” una delle categorie di notizie riservate delle persone, penso sia quella di ottenere dai rappresentanti più autorevoli della Comunità ebraica, una espressa manifestazione di pensiero positiva o negativa, circa la consultazione, da parte degli studiosi, e la conseguente divulgazione di atti contenenti notizie relative a cittadini ebrei, comprendendo in dette notizie anche i loro dati anagrafici. Con l’occasione si rileva che distinguere, ai fini dell’autorizzazione ministeriale, tra consultazione di atti e diffusione delle notizie in essi contenute non è molto importante. Pur trattandosi di due cose ben distinte, è pur vero, però, che chi legge e consulta qualche documento, arricchisce ed amplia il suo bagaglio culturale, per cui anche se non si propone una corrispondente divulgazione di quelle notizie, necessariamente le stesse affioriranno in inevitabili rapporti di pensiero che lo studioso avrà con altre persone. Pertanto, a nostro avviso, una consultazione di documenti ha sempre come conseguenza una sia pure minima divulgazione delle notizie apprese. È inesatto quindi ritenere che l’autorizzazione alla semplice consultazione non comporti anche un’autorizzazione alla divulgazione del contenuto degli atti visionati. Altro problema importante, emerso dai preliminari incontri svoltisi con i rappresentanti delle categorie convocate in questa Conferenza, è quello della delicatezza ed importanza della decisione ministeriale ex art. 21 d.p.r. 1409/1963, con la quale si autorizzano o meno gli studiosi a visionare gli atti riservati prima della scadenza dei termini di secretazione. Al riguardo si osserva che già la proposta abbreviazione dei termini di secretazione, se accolta, faciliterà molto le cose e consentirà agli studiosi di approfondire epoche storiche molto vicine nel tempo. Il procedimento autorizzatorio, com’è noto, prevede attualmente una preliminare istruttoria che si sostanzia in una indagine sulla serietà dello studioso, sull’attinenza dei documenti chiesti in consultazione con l’oggetto
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Anna Maria Laviola
della ricerca, sul contenuto riservato degli atti e sulla possibilità di concedere allo studioso la deroga al rispetto dei termini di secretazione. Su tutta questa attività viene richiesto il parere dell’Archivio di Stato competente, detentore dei relativi documenti. La recentissima creazione, ad opera del ministro dell’Interno, on. Napolitano, di un organismo collegiale consultivo destinato ad affiancare l’Ispettorato centrale per i servizi archivistici nella sua attività istituzionale, per la presenza di qualificatissimi rappresentanti del Ministero dei beni culturali, dell’Ufficio del Garante e degli stessi studiosi, garantirà quella stretta ed agile collaborazione tra le parti interessate, sotto diversi profili, a questo delicatissimo ed importante settore dei documenti riservati. Si è pienamente d’accordo in ordine alla progettata interpretazione estensiva e quindi all’integrazione dell’art. 25 della l. 675/1996, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 9 maggio 1997 n. 123, nel senso di ritenere che nell’ambito del trattamento di dati personali in esso contemplato, debba includersi anche la ricerca storica, che per ora è circoscritta dalle regole dettate dal precedente art. 12 lettera d. Quindi anche gli studiosi, per la loro attività di ricerca, verrebbero a godere, al pari dei giornalisti, dei benefici a quelli accordati, e sarebbero perciò affrancati dal chiedere il consenso dei titolari dei dati personali (o loro discendenti) e l’autorizzazione del Garante. Il codice deontologico di cui gli studiosi, al pari dei giornalisti, dovrebbero dotarsi per la loro attività di ricerca, dovrebbe garantire, tra l’altro, che nel momento della diffusione delle notizie raccolte, sia assicurato il rispetto di quelle categorie fondamentali di notizie riservate che, come più sopra evidenziato, dovranno necessariamente essere previamente individuate dal legislatore. Il neo organismo consultivo di cui si è fatta in precedenza menzione, potrebbe, in futuro, annoverare fra i suoi compiti anche l’esercizio di quella progettata supervisione sull’effettiva utilizzazione dei dati riservati concessi in consultazione. Più che un controllo vero e proprio, sarebbe a rigore una forma di autotutela, posta in essere dai soggetti pubblici e privati (i rappresentanti degli studiosi) interessati con differenti finalità alla utilizzazione dei documenti riservati. Ai fini di detto riscontro, gli studiosi che dopo la consultazione dei documenti archivistici procedono alla stesura di un elaborato, dovrebbero presentarne, prima della relativa pubblicazione, una copia a detta Commissione. La trasgressione delle regole introdotte dal codice deontologico, potrebbe avere per lo studioso la conseguenza, già prevista in passato dall’Ammini-
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strazione archivistica, di preclusione all’accesso ai vari Archivi di Stato. Si condividono pienamente tutte le altre problematiche sollevate in ordine agli archivi correnti e di deposito delle varie strutture dello Stato, e si ritiene che una maggiore qualificazione del personale ad essi addetto, previa apposita previsione normativa, non potrà che giovare alla migliore conservazione dei documenti, da cui verrà successivamente tratta la memoria storica del nostro Paese. A seguito dell’esperienza avuta con la partecipazione alle Commissioni di sorveglianza sugli archivi si ritiene, comunque, che oltre ad una maggiore qualificazione del personale archivistico, e quindi ad una accresciuta sensibilità verso i problemi archivistici in senso stretto, occorrerà destinare al settore maggiori mezzi economici, per fronteggiare le elementari esigenze di corretta ed ordinata tenuta degli archivi (pulizia periodica, spazi, strutture funzionali), oltre ad un costante aggiornamento degli appartenenti alle classi dirigenziali sui sistemi di conservazione dei documenti e sulle responsabilità che gravano su di essi in caso di accertate manchevolezze nella tenuta dei propri archivi. Ultimo problema che si considera è quello dei rapporti tra accesso agli archivi, secondo quanto stabilito dal d.p.r. 1409/1963, e accesso agli archivi secondo quanto previsto dalla l. 241/1990. Sull’argomento ci si limita semplicemente ad evidenziare che le due possibilità restano nettamente separate e distinte, essendo diversi i presupposti di ciascuna di esse. Mentre l’art. 21 del d.p.r. 1409/1963 si riferisce a consultazioni per motivi di studio e riguarda documenti del tutto estranei allo studioso già versati agli Archivi di Stato o documenti degli archivi correnti e di deposito (art. 22) degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato, nonché archivi degli enti pubblici, la l. 241/1990 è uno strumento accordato al cittadino per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ed investe soprattutto gli archivi correnti e di deposito delle varie strutture dello Stato. Mentre il primo accesso, a parte la finalità (motivi di studio), non impone al richiedente alcun particolare interesse, il secondo accesso (quello «in base all’art. 22 della l. 241») esige nel richiedente un interesse qualificato, che è rappresentato da un coinvolgimento della sua persona negli effetti prodotti dall’atto che desidera visionare, che direttamente o indirettamente lo riguarda, tanto da realizzare per lui una situazione giuridicamente rilevante. Pertanto si ritiene che lo studioso in vista di una ricerca storica, pur essendo portatore del qualificatissimo interesse alla ricerca scientifica, non possa addurre l’altro e diverso interesse, pure esso qualificato, richiesto dalla l. 241/90 per avvalersi dello strumento conoscitivo da essa introdotto, ma possa solo esercitare la potestà accordatagli dall’art. 21 d.p.r. 1409/1963.
LAURA LEGA Ministero dell’Interno, Ufficio studi per l’amministrazione generale e per gli affari legislativi
Mi piace, un po’ provocatoriamente, muovere questa breve riflessione sul rapporto tra accesso e riservatezza, suggerendo da subito un cambiamento terminologico: proviamo a non parlare più della documentazione in possesso della P.A. come di patrimonio documentario, culturale, ecc., bensì cominciamo a riguardarla come patrimonio informativo. Credo, infatti, che il primo approccio al tema che qui ci interessa debba partire da una considerazione. Mai, come nell’ultimo decennio, la documentazione amministrativa è stata al centro dell’agenda politica. Dalla legge 241 del 1990 alla 675 del 1996, in tema di tutela dei dati personali, l’evoluzione legislativa degli ultimi anni testimonia il crescente interesse per i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Evidentissima la centralità della documentazione pubblica nella prima, meno esplicita, ma non per questo meno rilevante, nella seconda. Ma proprio tali esperienze legislative, senz’altro le più significative sul tema, per portata e valenza sostanziale, evidenziano come l’attenzione per la documentazione pubblica sia stata tutta puntata sul suo essere, appunto, patrimonio informativo. L’emersione formale ed il pieno riconoscimento da un lato dell’interesse a conoscere (accesso) e, dall’altro, del diritto a celarsi (riservatezza), poggia e trova la propria ragion d’essere proprio in relazione all’esistenza di un patrimonio di dati personali detenuto, soprattutto, dall’apparato pubblico. Ed in quest’ottica che la documentazione amministrativa assume rilievo nel rapporto con l’accesso e la privacy. Gli interessi sottesi all’accesso ed al contrapposto diritto alla riservatezza si qualificano, in sostanza, non già in relazione all’atto in sé, bensì in riferimento al suo contenuto, ossia, al pacchetto informativo in esso ricompreso. E’ proprio con riguardo alle informazioni contenute nell’atto che viene a misurarsi l’esistenza stessa ed il legittimo esercizio, da un lato del diritto di
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accesso e, dall’altro, di quello alla privacy. Ma se questa è una prima chiave di lettura da utilizzarsi nell’indagine sul ruolo della documentazione amministrativa nel quadro ordinamentale vigente, occorre, credo, in questa sede tentare di fare qualcosa di più. Quello del rapporto tra accesso e tutela della riservatezza costituisce senz’altro uno dei temi di maggior complessità con cui le amministrazioni pubbliche si trovano oggi a diretto confronto. Problemi di carattere strettamente operativo, e, più a monte, problemi di carattere interpretativo delle norme oggi coesistenti, sono senz’altro i profili direttamente sul tappeto e quelli per i quali la P.A. oggi chiede soluzioni a vista: far fruttare questa preziosa occasione di confronto e riflessione per porsi degli obiettivi. Ma, dalle riflessioni che si sono avviate in questi giorni, e che hanno toccato a tutto raggio profili organizzativi, gestione delle risorse, riconversione e valorizzazione delle funzioni di archiviazione ed altro, ho ricavato l’impressione che il vero nodo che le amministrazioni debbono e vogliono sciogliere sia più a monte. Il vero cuore del problema sta, ritengo, in un’ipotesi di lavoro comune: ridefinire una amministrazione pubblica capace di garantire, non già nell’immediato il mero adempimento del dato normativo – relativo da un lato all’accesso e dall’altro alla tutela della privacy – bensì offrire nel tempo garanzia sostanziale, oltre che formale, ai valori sottesi, appunto, al diritto all’informazione e alla riservatezza. Se così è, credo che questa preziosa occasione di confronto e riflessione debba porsi un obiettivo: puntare l’attenzione sulla verifica della reale portata di tali valori, nell’intento di favorirne il loro radicamento nel tessuto amministrativo, sì da garantire, non solo nel breve, ma, soprattutto, nel medio e lungo termine, la loro effettiva implementazione nell’azione pubblica. Un’implementazione che significherà a cascata, anche sotto il profilo organizzativo e gestionale, piena consapevolezza di chi detiene ed anche di chi fruisce della valenza del patrimonio documentale detenuto dalla P.A.. Se l’ipotesi di lavoro tracciata è condivisibile, ritengo che il primo termine d’indagine debba essere di cercare di comprendere in quale contesto si sono mossi, ed oggi si muovono, accesso e privacy. Senza tentare una ricostruzione storico-giuridico di tali istituti – senz’altro aliena, oltre che impossibile in questa sede – credo che il tema implichi, più profondamente, una verifica della complessa geometria delle relazioni nella quale oggi va ad esprimersi il rapporto tra soggetti privati e pubblica amministrazione.
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Ad un vaglio attento infatti la lettura del rapporto tra accesso e riservatezza fa intravedere la linea evolutiva tendenziale che sta seguendo il sistema di relazioni tra amministrazione ed amministrati, che sta procedendo, oltre che verso una democratizzazione del sistema amministrativo, altresì verso un’accentuazione del ruolo della P.A. quale soggetto di relazione. La comprensione della questione del rapporto tra accesso e riservatezza – pregiudiziale alla risoluzione, anche sul piano applicativo, della stessa – ritengo non possa che muovere da una considerazione. Accesso o, più latamente, diritto all’informazione, e tutela della privacy, appartengono ai cd. diritti della terza, o, addirittura, secondo taluno, della quarta generazione (Bobbio). La loro apparizione sulla scena ordinamentale, pur affondando le proprie radici negli stessi principi costituzionali, è infatti di questi ultimi anni. Questa notazione, solo in apparenza meramente storiografica, ha, in verità, un significato più profondo. Accesso e riservatezza sono figli, mi si passi l’espressione, di questo particolare momento storico-giuridico di epocale trasformazione delle modalità di relazione tra Stato-apparato e Stato-comunità e di sostanziale traghettamento del sistema dei pubblici poteri verso la realizzazione di forme di cd. “democrazia partecipata”. Il decennio che sta per andarsi a concludere segna, infatti, senz’ombra di dubbio, un momento di particolare rilievo per il sistema pubblico. Da un lato il passaggio da un modello organizzativo unitario ad uno multiorganizzativo, dall’altro, una profonda trasformazione del modello relazionale tra apparati pubblici e privato: queste, in sintesi, le due sostanziali linee guida lungo le quali si muove il processo evolutivo in atto. Non si tratta, in verità, di due binari dell’azione di riforma autonomi tra loro e sganciati da reciproche interdipendenze. Al contrario, esiste un profondo e fisiologico intreccio tra l’uno e l’altro che traduce, in buona sostanza, il tradizionale tentativo di costante componimento dei principi costituzionali di democrazia e pluralismo, con quelli di efficienza e buon andamento dell’azione pubblica. In tale contesto l’enucleazione di un principio generale di pubblicità, di cui il diritto di accesso costituisce un diretto corollario, assume un plusvalore di particolare rilevanza. L’affermazione, in via generale e quasi sacrale, di tale principio - operata nel 1990 dalla legge 241 – segna infatti un punto di arrivo di un profondo e sofferto processo di trasformazione della P.A. che in due secoli di storia dello stato di diritto ha forse mostrato le maggiori resistenze a rendere visibile la propria attività.
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Due forse le ragioni di questa evoluzione. La prima è che la pubblica amministrazione si è formata nel contesto dello Stato autocratico, dove il governo del potere pubblico è esercitato in segreto. La seconda, è che il processo di democraticizzazione dello Stato, quantomeno per tutto il XIX secolo, si è sviluppato quasi esclusivamente nei riguardi del potere legislativo e non ha toccato gli apparati amministrativi meramente esecutivi. Negli ordinamenti giuridici odierni si riscontrano con facilità norme sulla pubblicità delle sedute parlamentari o degli atti normativi e, non con la stessa frequenza, norme sulla pubblicità dell’attività amministrativa. E’ indubbio che, in specie, l’affermarsi del welfare State, ha profondamente inciso su tale situazione portando l’attenzione sul modo di essere e di operare della pubblica amministrazione. Tuttavia, rimane significativo il fatto che temi come quello della partecipazione, della amministrazione come funzione, della posizione di parità della P.A. rispetto ad altri soggetti, appartengano alla storia giuridica degli ultimi anni e che, d’altra parte, l’idea della separatezza della P.A., di cui l’ “opacità” della sua azione è componente funzionale, continui a costituire un termine di riferimento descrittivo della realtà amministrativa. L’enucleazione del principio di pubblicità operato nel 1990 è pertanto un punto di arrivo ma, al contempo, un punto di partenza per un nuovo modo di essere della pubblica amministrazione. Un nuovo modo che forse l’amministrazione pubblica deve ancora imparare ad essere. La legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prefigurare ciò che potrebbe definirsi il nuovo “statuto” dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, ha provveduto a delineare un ordinamento ispirato, da un lato, all’esigenza di un’azione amministrativa celere ed efficiente (art. 1), dall’altro, ai principi di partecipazione del privato e di conoscibilità dell’estrinsecarsi della funzione pubblica. Ciò, al fine di coniugare, attraverso la salvaguardia del valore giuridico della trasparenza, l’efficienza dell’amministrazione e, al contempo, la garanzia del privato ed al fondo, la legalità sostanziale dell’ordinamento nel suo insieme. In tale luce va letto il riconoscimento formale del diritto di accesso ai documenti amministrativi operato dall’art. 22 della legge, al conclamato fine «di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale». La lettura di tale norma – nella quale, significativamente, il valore della trasparenza è associato all’esigenza costituzionale dell’imparzialità – non può per-
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tanto prescindere dal più generale quadro complessivo delle disposizioni contenute nella legge n. 241, le quali delineano istituti (diritto di accesso, moduli di amministrazione per accordi, partecipazione procedimentale) e modalità dell’azione e dell’organizzazione amministrativa (motivazione, certezza dei tempi e responsabile del procedimento, predeterminazione dei criteri per gli ausili economici) preordinate tutte alla configurazione di un nuovo modello organizzativo e relazionale tra Stato apparato e Stato-comunità. Occorre senz’altro riconoscere che il diritto di accesso assume una valenza emblematica, giacché viene a costituire un osservatorio privilegiato per la verifica dell’evoluzione che sta andando a tracciarsi nella configurazione dei reali rapporti tra Stato-apparato e Stato-comunità. Non può infatti non tenersi conto che risalendo a monte del riconoscimento del diritto di accesso – diretto corollario del principio di pubblicità – si arriva in linea logica e diretta a quell’esigenza di rendere effettiva la partecipazione ai pubblici poteri da parte del privato e, in ultima analisi di garantire la legittimazione dello Stato-apparato, che ha costituito la matrice primaria della spinta alla realizzazione della trasparenza dell’azione amministrativa, mirando ad assicurare la circolazione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni e privati. Due i provvedimenti legislativi che hanno marcato tale tendenza. La prima significativa affermazione del principio di pubblicità è senza dubbio dovuta alla legge 142 del 1990. In essa, all’art. 7, terzo comma, viene sancita la pubblicità di tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale, salvo di quelli riservati per effetto di disposizioni di legge o per determinazione del sindaco o del presidente della provincia. Ma è senz’altro la legge 241, ancora del 1990, ad aver dato formale e generale riconoscimento a tale principio. Nel consacrare quali principi generali reggenti l’attività amministrativa quelli della economicità, dell’efficacia e della pubblicità, la legge ha posto i criteri fondamentali ed imprescindibili per la realizzazione di quella condizione di certezza nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni che costituiscono, in un quadro di retta osservanza del principio di legalità sostanziale oltre che formale, i presupposti per un’azione della p.a. rispondente alla crescente domanda sociale di chiarezza ed efficacia dei pubblici poteri. In tale contesto finalistico il riconoscimento del diritto di accesso ha costituito il momento di massima espressione della volontà legislativa di garantire trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, conseguibili proprio attraverso l’opportuna conoscibilità dello svolgimento della sua attività. Con esso si è segnata una radicale inversione di tendenza rispetto al passato, dove la “regola” era il segreto e la pubblicità l’ “eccezione”. Un com-
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pleto ribaltamento, in sostanza, della logica d’azione che ha tradizionalmente improntato l’agere della pubblica amministrazione. Diretti riflessi di tale inversione di tendenza si sono prodotti sul segreto amministrativo. L’art. 15, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 in tema di dovere del dipendente pubblico di mantenere il segreto d’ufficio, ne è uscito completamente riformulato. La sua forza precettiva si esplica oggi infatti solo «al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme di diritto di accesso». Il segreto amministrativo non concreta più un concetto a contenuto autonomo puntualmente determinabile ex ante, ma diviene il prodotto ultimo di una sequenza di operazioni e valutazioni che servono a individuare i limiti soggettivi e oggettivi del diritto di accesso. In tal modo, si è capovolta l’impostazione degli ordinamenti amministrativi di tipo tradizionale, radicata sulla regola fondamentale del segreto, e viene ad affermarsi anche nell’ordinamento italiano sulla scia delle legislazioni europee e nordamericana, il generale principio della conoscibilità dell’azione – e dell’organizzazione – amministrativa, rispetto al quale il segreto degrada a mero strumento di protezione di interessi determinati, pubblici e di privati. La legge n. 241, al capo V, contiene una disciplina sistematica e generale del diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’amministrazione. Ispirata eminentemente al modello scandinavo e anglosassone, più che a quello tedesco e francese (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 5 febbraio 1997 n. 5), la regolazione dell’istituto si fonda sul riconoscimento dell’accesso quale situazione soggettiva potestativa, che correda la sfera del singolo nelle relazioni con l’apparato amministrativo pubblico. Si è, quindi, in presenza di una situazione attiva di vasta portata, che estende la capacità soggettiva e la possibilità cognitiva dei singoli amministrati. La fissazione di una disciplina specifica dell’accesso agli atti amministrativi ha significato parallelamente ed in correlazione alla posizione soggettiva del privato (diritto di accesso), il venirsi a configurare di una nuova generale funzione dell’amministrazione pubblica che trova il proprio fondamento, oltre che nel principio di pubblicità ed in quello di tutela delle posizioni giuridiche dei privati, direttamente nel principio d’imparzialità di cui all’art. 97, c. 1, Costituzione. Se, infatti, l’accesso garantisce in primis, in via specifica, i diritti dei cittadini nei confronti della P.A., più in generale, può dirsi funzionalizzato ad assicurare l’imparzialità, ossia la democraticità dell’azione amministrativa, qualità infungibili dell’agere pubblico. Gli interessi tutelati dall’esercizio del diritto di accesso sono pertanto di
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duplice livello: singoli, in relazione alla cura ed alla difesa d’interessi personali meritevoli di tutela, nonché generali, afferendo a quei principi d’imparzialità e buon andamento (efficacia, efficienza ed economicità) cui l’apparato pubblico deve costantemente ispirarsi. La preordinazione finalistica dell’accesso a tale doppia categoria d’interessi ha fatto peraltro valutare positivamente la necessità di garantire al contempo la salvaguardia di altre tipologie d’interessi, pubblici e privati. La necessità di apprestare le opportune garanzie affinché l’abbandono del regime di segretezza non si traducesse in un’incontrollata applicazione del principio di pubblicità ed in un conseguente deficit di tutela di quei beni giuridici che esigono specifica protezione, ha comportato l’enucleazione di tre ordini fondamentali di limiti che sono stati posti a chiusura dell’esercizio dell’accesso: gli interessi pubblici fondamentali; la salvaguardia dell’iter formativo degli atti generali; il diritto alla riservatezza. La necessità infatti di dare tutela a specifici e preminenti interessi di natura collettiva od individuale – preidentificati in via legislativa dalla stessa l. 241 (art.24) – ha imposto infatti la denegazione all’accesso, stante la prevalenza di essi rispetto all’interesse del singolo. Il potere di denegazione o di differimento, peraltro, non è stato rimesso in via discrezionale alla P.A., ma è stato a sua volta subordinato alla tassativa e pregiudiziale individuazione da parte di essa degli atti per i quali l’accesso è escluso in ragione della cennata esigenza prioritaria di tutela di quegli interessi pubblici prevalenti. Per la specifica individuazione dei limiti è stato in sostanza predisposto un sistema articolato di fonti normative gerarchicamente discendenti: dalla legge (l.241) che ha provveduto ad individuare in via generale le materie oggetto di esclusione dall’esercizio del diritto di accesso, si è passati al regolamento governativo che ha proceduto ad enucleare «gli altri casi di esclusione del diritto di accesso» nell’ambito delle suddette materie (d.p.r. 352/92), fino alla disciplina regolamentare delle singole amministrazioni cui è stato rimesso l’obbligo di identificare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella propria disponibilità che devono essere sottratti all’accesso, in quanto la loro conoscibilità può arrecare pregiudizio ai cennati prevalenti interessi. Un sistema scalare di triplice livello teso a garantire l’impermeabilità dell’accesso da forme di arbitraria compressione. L’enucleazione di determinati beni giuridici ritenuti prevalenti rispetto all’interesse a conoscere evidenzia il passaggio, segnato dalla legislazione in argomento, da un concetto statico di segreto, ad uno dinamico.
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Si tratta di un secondo punto dell’evoluzione aperta dall’inversione di tendenza tra pubblicità e segreto: lo slittamento da una concezione soggettiva e personale del segreto amministrativo ad una oggettiva e reale. Il segreto non viene più a qualificarsi in relazione alla “qualità” del soggetto che detiene gli atti, bensì alla “qualità” del contenuto dell’atto, ossia in relazione agli interessi coinvolti. L’accento posto sul contenuto del documento, sul profilo sostanziale dell’atto, ossia sulle informazioni in esso contenute rispetto alle quali dev’essere valutato da un lato l’interesse pretensivo a conoscere (accesso), e dall’altro, l’interesse a non far conoscere se stessi (riservatezza), ha a sua volta evidenziato la delicata funzione di comparazione degli interessi coinvolti attribuita alla P.A. – diritto a conoscere e diritto a celarsi – e di bilanciamento degli stessi. La contrapposizione ontologica tra tali due interessi – a conoscere e a celarsi – formalizzata nell’art. 24, quinto comma, lett.d), legge 241/90 costituisce un dato fisiologico d’immediata percezione di cui il legislatore non ha potuto non tener conto. Tale relazione dialettica si è tradotta nel dato positivo della legge 241 del ’90, all’art. 24, con l’inserimento, tra i beni giuridici ad escludendum del diritto di accesso, il diritto alla riservatezza quale elemento di chiusura dell’istituto. Il riconoscimento del diritto all’informazione del privato – indirettamente funzionale a garantire l’interesse generale connesso alla visibilità dell’attività amministrativa – non poteva d’altronde concretarsi nel riconoscimento di una posizione soggettiva illimitata. La circolazione dei documenti viene così eccezionalmente limitata in presenza della necessità di proteggere la sfera privata individuale e gli interessi collegati a gruppi ed imprese. Ciò ha significato, e significa oggi più che mai, l’aver rimesso alla P.A. una delicatissima funzione di bilanciamento degli interessi in gioco. Il processo di ponderazione di tali interessi non ha potuto non tener conto della progressiva evoluzione interpretativa, di matrice giurisprudenziale, che proprio in materia di rapporti con la tutela della riservatezza, l’istituto dell’accesso ha conosciuto negli anni, ed in specie dei più recenti orientamenti (Consiglio di Stato, decisione n. 5/97), che ne hanno sancito la prevalenza rispetto al diritto alla riservatezza. Confermando, pur nelle oscillazioni giurisprudenziali manifestatesi al riguardo, l’orientamento prevalente si è infatti affermata la prevalenza del diritto a conoscere rispetto a quello della privacy, laddove il primo sia funzionalmente collegato alla cura ed alla difesa di propri interessi giuridici.
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La posizione così raggiunta dal Consiglio di Stato non costituisce in verità una novità assoluta, bensì ha segnato il punto di maturazione di un articolato e composito processo di elaborazione nel quale sono confluiti, oltre ad un cospicuo corpo giurisprudenziale, altresì gli orientamenti manifestati a più riprese dalla Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, che s’è costantemente espressa a favore del massimo riconoscimento del diritto d’accesso. Una posizione che d’altronde si rifà direttamente al dato positivo recato dall’art. 8, comma 5, lett. d), d.p.r. 352/92, che sancisce la prevalenza rispetto alla riservatezza di quel diritto di accesso affievolito che può dirsi il diritto di visione laddove necessario alla cura di propri interessi. La partecipazione e la graduazione delle diverse posizioni soggettive coinvolte nel processo decisionale ha comportato una valutazione che, laddove non risolta ope legis, è stata direttamente ed autonomamente operata dalla P.A. con una tecnica di bilanciamento di particolare peso e delicatezza. Ma va detto che il diritto d’accesso non esaurisce la portata del principio di pubblicità nell’ambito del diritto amministrativo, pur costituendone una rilevante specificazione. Altre figure di pubblicità – con differenti connotazioni strutturali, ma comunque riconducibili a fenomeno unitario sotto il profilo funzionale – sono individuabili nella legge 241. Una varietà di indici normativi senz’altro riconducibili all’applicazione del principio di pubblicità sono infatti presenti nella legge del ‘90. Oltre alle tradizionali misure di conoscenza (ad es.: art. 2, comma 4; art. 4, comma 2; art. 12, comma 1, ecc.), basti citare le forme di pubblicità che la dottrina ha caratterizzato come “pubblicità-evidenziazione atipica”. In questi casi è la stessa esternazione fenomenologica dell’attività amministrativa ad assumere rilevanza come profilo strutturale della pubblicità. Ma sono in primis da rammentare quelle norme, contenute nel capo I, che vanno ad arricchire il grado di formalizzazione del procedimento amministrativo: il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento “espresso” (art. 2, comma 1); la fissazione di un termine entro il quale il procedimento amministrativo deve concludersi (art. 2, commi 2-3); l’obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo (art. 3, comma 1). Ma anche la figura del responsabile del procedimento (capo II) ha una notevole rilevanza ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa. L’istituto ha, infatti, una duplice veste funzionale, in quanto strumento organizzativo interno alla P.A., e, al contempo, quale garanzia di visibilità, nelle diverse fasi del procedimento della distribuzione di compiti tra le varie unità orga-
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nizzative e dei relativi centri di imputazione della responsabilità. Infine, il capo III contenente la disciplina sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Anche questo profilo è senz’altro direttamente collegabile con il principio di pubblicità. Il confronto e il contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento consentono, infatti, una esplicitazione dei contenuti dell’azione amministrativa. Ciò appare tanto più vero in considerazione della possibilità da parte dell’amministrazione procedente di concludere «accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo» (art. 11, comma 1). A considerazioni diverse porta, per converso, l’analisi del capo IV dedicato alla semplificazione dell’azione amministrativa. Gli istituti qui previsti vanno piuttosto ricondotti ai criteri di economicità ed efficacia (art. 1) che al principio di pubblicità, di cui possono anzi costituire una limitazione. Ad esempio, nell’ambito della disciplina sulla conferenza di servizi, la legge considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà. In sostanza, per evitare che il procedimento rimanga bloccato dalla omessa partecipazione di una amministrazione interessata, si configura un ipotesi di silenzio-assenso che sacrifica l’esigenza di una “espressa” manifestazione della volontà amministrativa. Si potrebbe, qui, anche ipotizzare che l’amministrazione, pur di non rendere palesi le proprie ragioni, ometta appositamente di partecipare e attenda le determinazioni della conferenza di servizi, nella speranza che queste ultime siano di suo gradimento e che si possa, quindi, fare affidamento sulla formazione del silenzio-assenso. Ferma restando, d’altra parte, la possibilità, nel caso in cui le determinazioni della conferenza siano invece contrarie al suo interesse, di essere costretta a manifestare il proprio motivato dissenso entro venti giorni (dalla conferenza stessa ovvero dalla data della comunicazione delle determinazioni adottate). Analogamente può dirsi dell’art. 16 sui poteri obbligatori. Al comma 2, è infatti stabilito che laddove il parere non venga comunicato nei termini previsti, «è facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere». Non costituisce, invece, una limitazione del principio di pubblicità la disciplina delle valutazioni tecniche. In tal caso, non si dà, infatti, alla ammi-
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nistrazione la facoltà di procedere indipendentemente dalla loro acquisizione, ma si rimanda al responsabile del procedimento di «chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari» (art. 17, comma 1). Con questi riferimenti normativi, senz’altro non direttamente incidenti nell’economia del tema che trattiamo, si è cercato solo di mettere in evidenza come il diritto di accesso non sia alieno da un contesto logico-sistematico di ben più ampia portata. Il principio di pubblicità può essere, infatti, utilizzato come categoria ricostruttiva dell’insieme delle norme disciplinanti l’attività amministrativa. La situazione preesistente all’emanazione della legge 241 era caratterizzata dal sostanziale disconoscimento di un diritto d’accesso ai documenti amministrativi, radicato principalmente nella disciplina del segreto d’ufficio fissata dall’art. 15 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato. Questa norma non solo ha sorretto tutta una tradizione amministrativa improntata al principio di segretezza, ma ha anche consentito una posizione di sostanziale arbitrio della P.A. nella valutazione dell’ostensibilità delle informazioni (con l’unico limite delle materie espressamente coperte dal segreto) e nella selezione dei suoi destinatari, con evidenti aree grigie di possibile violazione del principio costituzionale di imparzialità. L’evoluzione legislativa degli ultimi decenni testimonia peraltro una lenta ma progressiva attenzione verso la materia, che ha visto l’apparizione di peculiari ipotesi di diritto d’accesso nell’ambito di alcuni settori della P.A., che con ogni probabilità hanno costituito tanti banchi di prova per una legislazione generale in materia di pubblicità. Ove si eccettui un tentativo, in sede di Costituente, da parte della Commissione per gli studi per l’organizzazione dello Stato, di introdurre una disciplina generale dell’accesso, la previsione di un diritto di accesso risulta contenuta in normative di settore (per esempio, la legge n. 349 del 1986 in materia ambientale) o limitata agli atti degli enti locali (v. già l’art. 62, t. u. com. prov. del 1934 e l’art. 25, legge 27 dicembre 1985 n. 816; ora la materia è disciplinata dalla legge n. 142 del 1990). Il titolo all’accesso è poi riconosciuto dalla giurisprudenza in relazione a determinati atti amministrativi e ai fini eminentemente giustiziali (Cons. St., sez. VI, 14 luglio 1988 n. 928; Cons. giust. amm. 28 luglio 1988 n. 130). Il capo V della legge 241, disciplinante l’accesso ai documenti amministrativi, è il punto di arrivo di questa crescente attenzione per la trasparenza dell’azione amministrativa e costituisce certamente uno degli aspetti più qualificanti dell’intervento legislativo.
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Il riconoscimento, per la prima volta nel nostro ordinamento, del carattere di generalità del diritto di accesso modifica, infatti, a fondo il quadro normativo precedente, contribuendo in modo determinante alla risoluzione dell’antitesi segretezza-pubblicità in favore di quest’ultima, assunta quale nuova regola dell’azione amministrativa. La portata dell’intervento legislativo del 1990 è d’immediata percezione, già con l’individuazione dell’ambito di applicazione del capo V che, all’art. 23, individua come soggetti passivi del diritto d’accesso «le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi». Si tratta, inoltre, di una normativa organica della materia che fissa, in via generale, la disciplina dei contenuti fondamentali del diritto d’accesso, quali la titolarità, l’oggetto, i limiti, la tutela giurisdizionale, eccetera. Il diritto d’accesso, previsto dal capo V, costituisce, con riferimento ai principi informatori della legge, una diretta – anche se, come s’è detto, non esclusiva – applicazione del criterio di pubblicità previsto dall’art. 1. La legge ha cura di richiamare questa derivazione, collegando la previsione del diritto d’accesso «al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa» (art. 22, comma 1). Non pare, infatti, che l’utilizzo del termine “trasparenza” abbia, qui, una autonoma rilevanza, trattandosi, in sostanza, di un equivalente semantico del termine “pubblicità”. La stessa norma fa anche menzione, nell’ambito delle finalità dell’istituto, del principio costituzionale di imparzialità. La inserzione di tale principio a fondamento della disciplina contenuta nel capo V appare del tutto pertinente. Il diritto d’accesso, infatti, regolando le modalità e i limiti della informazione amministrativa, riduce sensibilmente gli spazi di discrezionalità della pubblica amministrazione. Peraltro, nel mutato contesto dell’assunzione del principio di pubblicità quale regola dell’azione amministrativa, l’applicazione del principio di imparzialità non ha tanto, qui, una valenza in negativo come pari trattamento di fronte al segreto, se non nei termini residuali del segreto-eccezione, ma esprime, principalmente, le sue potenzialità in positivo come pari trattamento dei soggetti legittimati ad accedere ai documenti amministrativi. La ricostruzione dell’istituto dell’accesso ed in specie dell’equilibrio della relazione tra questo ed il contrapposto interesse alla riservatezza, postula oggi la verifica dell’incidenza che su di esso la normativa sulla privacy contenuta nella legge 675 del 1996 può produrre. Se infatti questo sinteticamente è il quadro nel quale si è mosso l’istituto dell’accesso dal ’90, e che si segnala in misura specifica per tale delicata atti-
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vità di valutazione sostanziale delle posizioni in gioco, rimessa implicitamente alla P.A., in specie proprio in riferimento alla comparazione degli interessi sottesi all’accesso ed alla riservatezza, oggi, alla luce del dato positivo fornito dalla legge 675 del ‘96, si pone un ulteriore e diverso problema di coordinamento tra la disciplina vigente in materia di accesso e la recente disciplina sulla privacy e, più propriamente, di verifica formale della corrispondenza della prima alla seconda. Problemi in verità non sembrerebbero al riguardo doversi porre atteso che, stante il disposto dell’art. 43, comma 2 della legge 675, la disciplina vigente in materia di accesso dovrebbe risultare non incisa delle disposizioni in materia di privacy. Né profili di discrasia con la legge sull’accesso dovrebbero emergere in riferimento ai dati cd. comuni. Al riguardo infatti, le disposizioni recate dalla legislazione del ’96, che nel disciplinare l’uso delle informazioni personali, al fine di garantire la massima tutela del privato dal rischio di usi distorti ed illeciti di tali dati, ha apprestato un sistema rigoroso che legittima i soggetti pubblici ad ostendere tali informazioni solo laddove previsto da fonti normative (leggi o regolamenti), dovrebbero ritenersi pienamente compatibili con la legge 241. La norma di riferimento in caso di dati cd. comuni (ossia non sensibili) è quella recata dall’art. 27, comma 3 della legge 675, che disciplina le ipotesi di comunicazione e/o diffusione di dati a privati. Per la legittimità di tali operazioni la disposizione richiede, come dianzi cennato, l’esistenza di una fonte normativa legittimante. La legge 241, e per essa l’art. 22 e ss., ben paiono concretare, al riguardo, la cennata fonte legittimante l’ostensibilità del documento e di conseguenza la comunicazione dei dati personali in esso contenuti, permanendo pertanto soltanto un problema di verifica della sussistenza, a monte, dei parametri tradizionali di valutazione della legittimità dell’esercizio dell’accesso: posizione soggettiva qualificata e interesse concreto ed attuale a conoscere. Problemi ben più delicati paiono per converso venirsi a porre in relazione ad una richiesta di accesso avente ad oggetto un atto formato o comunque detenuto dalla P.A. che rechi dati personali di natura cd. sensibile (art. 22, comma 1). La gestione dei dati sensibili, ossia il trattamento di questi – intendendosi per trattamento quel complesso di operazioni individuate dall’art. 1, comma 2, lett.b) della legge – è tassativamente subordinata, ai sensi del comma 3 dell’art. 22, all’esistenza di norme di legge che espressamente individuino oltreché i dati trattabili altresì le operazioni eseguibili. Si pone pertanto la necessità di verificare se le vigenti disposizioni in
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materia di accesso legittimino, nel senso voluto dalle citate norme sulla privacy, la comunicazione di informazioni personali sensibili a terzi, ossia la piena corrispondenza della P.A. ad istanze di accesso relative ad atti contenenti tale tipologia di dati. In tali ipotesi potrebbero, a ben vedere, profilarsi dubbi sulla esaustività dell’art. 22 della l. 241. Nonostante infatti, l’esplicita dichiarazione di piena compatibilità del principio di trasparenza con le nuove norme in materia di protezione dei dati personali, affermata dall’art. 43, comma 2, legge 675, credo occorra ancora pienamente verificare se l’art. 22 della legge 241 integri, anche per i dati sensibili, a fronte di un così rigoroso precetto, quale quello recato dall’art. 22, comma 3, legge 675, quella fonte legislativa legittimante la comunicazione così come richiesto dal cennato comma 3. La questione si rivela particolarmente delicata altresì in considerazione di quel cennato orientamento giurisprudenziale che ha affermato la prevalenza del diritto di accesso rispetto alla tutela della riservatezza, laddove l’esercizio del primo sia direttamente funzionale alla cura di propri interessi giuridici, proprio in ipotesi di dati cd. sensibili (nella specie si verteva in materia di dati informativi relativi a stati di tossicodipendenza). Ma l’interrogativo ritengo debba porsi altresì in considerazione del fatto che, laddove si ritenesse che l’esplicita salvaguardia della legislazione in materia di accesso, operata dal ripetuto art. 43, comma 2 della legge 675, legittimi la piena ostensibilità, a chi vi ha interesse, anche di dati cd. sensibili, verrebbe a porsi, in una ricostruzione logico-sistematica dell’impianto della legge 675, un problema di paradossale asimetria, se non di vero e proprio squilibrio nel sistema di tutela dei dati personali apprestato dalla legge. Verrebbe infatti a verificarsi che i soggetti pubblici non possano legittimamente trattare – ossia nemmeno raccogliere, nella nozione omnicomprensiva che la legge dà al concetto di “trattamento” - i dati “sensibili” se non in presenza di una fonte normativa di rango primario che, analiticamente preveda le operazioni eseguibili, i dati trattabili, nonché le rilevanti finalità d’interesse pubblico perseguite con il trattamento (art. 22, comma 3), mentre ben potrebbero corrispondere, solo in base al “generico”( ossia non analitico così come prescrive l’art. 22, comma 3) riconoscimento del diritto di accesso operato dall’art. 22, legge 241, ad istanze di accesso riguardanti dati sensibili. Un asimmetria che parrebbe far avanzare qualche motivo di perplessità. Il diverso regime apprestato dalla legge da un lato per i dati cd. comuni e, dall’altro per quelli cd. sensibili, suscita infatti talune considerazioni di carattere sistematico. Una ricostruzione dell’impianto di tutela dei dati personali per quanto
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concerne i soggetti pubblici, credo infatti conduca a ritenere che si sia inteso apprestare un sistema scalare di garanzia della riservatezza che, partendo dalla tutela rinforzata fissata dall’art. 22 della legge, per i dati “sensibili” – per i quali richiede un’espressa ed analitica “autorizzazione” legislativa, atteso la valenza peculiare di tali informazioni afferenti alla sfera più intima dei soggetti – finisce per giungere alla previsione di cui all’art. 27, comma 1, relativa ai comuni, ossia non sensibili, per i quali il legislatore ha ritenuto sufficiente, quale presupposto legittimante il trattamento di tali dati, la finalizzazione del trattamento stesso all’assolvimento delle funzioni istituzionali dei singoli soggetti pubblici. Tra tali due estremi si pongono, in via decrescente, se tale ricostruzione è corretta, le ipotesi appunto di flussi informativi – di dati comuni – per i quali, in ragione del diverso grado di rischio che comporta la comunicazione e la diffusione degli stessi a seconda se effettuate a soggetti privati o pubblici, la legge appresta a sua volta differenziati gradi di tutela. Nell’ipotesi di comunicazione a privati – art. 27, comma 3 – la legge considera senz’altro necessaria un’ “autorizzazione” normativa (legge o regolamento), mentre nel caso di flussi informativi interni al sistema pubblico, ammette la loro legittimità, anche in assenza di specifica copertura normativa, laddove essi risultino comunque necessari per il perseguimento delle cennate finalità istituzionali, previa peraltro comunicazione all’apposita Autorità di garanzia (art. 27, comma 2). Ma pari perplessità potrebbero scaturire altresì da altre disposizioni che garantiscono il diritto all’informazione, prima tra tutte quelle recate dalla succennata legge 142, che ha riconosciuto genericamente ed in modo certamente non conforme al dettato dell’art. 22, comma 3 della legge 675, il diritto di accesso dei “cittadini” agli atti del proprio ente territoriale, ovvero dei consiglieri comunali e provinciali (art. 31, legge 142). Ed ancora in riferimento alle richieste d’accesso rivolte dalle rappresentanze sindacali o ex art. 10, d.lgvo 29/93, ovvero esercitando il diritto d’accesso nella veste di rappresentanti di interessi diffusi o della categoria. In tutte le cennate ipotesi potrebbe risultare non sussistente, alla stregua dello stringente dato letterale dell’art. 22, comma 3 della legge sulla privacy, una copertura legislativa legittimante l’ostensibilità della documentazione recante informazioni sensibili (stati di salute, appartenenze sindacali ecc.), risultando conseguentemente illegittima una loro comunicazione a privati da parte delle amministrazioni pubbliche. Una situazione che nel concreto porterebbe a vanificare, in larga parte, il pieno riconoscimento del diritto d’accesso.
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Situazioni che, pertanto, necessitano di trovare adeguata chiarificazione. Da ultimo ma non per ultimo, credo che questa relazione debba per completezza d’indagine toccare altresì il tema della documentazione storica. Il parametro normativo di riferimento è il testo del d.p.r. 1409 del 1963, ed è curioso notare come tale fonte, anticipando di circa venti anni la legge 241, abbia sancito, all’art. 22, il principio della libera consultabilità degli atti detenuti negli archivi di Stato, ponendo peraltro esclusivamente dei limiti scaturenti dalla necessità di dare salvaguardia agli interessi pubblici connessi alla sicurezza dello Stato e, in particolare, al diritto alla riservatezza dei privati. Direi si possa parlare di una piena simmetria con l’impianto della legge del 1990. Ma c’è di più. Nella piena consapevolezza della rilevanza dell’interesse a conoscere finalizzato all’attività di studio e ricerca scientifica, il testo del 1963, introduce un potere derogatorio rispetto al vincolo di segretezza posto a tutela di quegli interessi. Un opzione rimessa all’autorità amministrativa che dovrà valutare caso per caso la sussistenza di quella che oggi, rifacendoci ai parametri di legittimità dell’accesso, potremmo definire una posizione soggettiva qualificata da un concreto e rilevante interesse a conoscere. Si tratta, credo di una straordinaria anticipazione del disegno della legge 241, che fa comprendere appieno la costante consapevolezza del legislatore della necessità di garantire il delicato bilanciamento tra il diritto all’informazione e la necessità di dare tutela a taluni interessi prioritari, tra i quali si annovera, senz’altro, il diritto alla privacy. Pienamente salvaguardata dall’avvento delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, stante la norma di salvaguardia introdotta dalla legge 675 (art. 43, comma 2), la documentazione storica al pari della disciplina dell’accesso, parrebbe non contaminata dalle recenti disposizioni in tema di privacy. Un’osservazione questa che parrebbe confortata altresì dalla considerazione che la disciplina dettata dall’art. 22 del d.p.r. 1409, in ordine a quell’ipotesi di accesso qualificato per motivi di studio, potrebbe, anche in caso di dati cd. “sensibili”, ritenersi capace di concretare, per lo meno sul piano contenutistico, la fonte legittimante richiesta, quale presupposto di legittimazione del “trattamento” da parte dei soggetti pubblici, dall’art. 22, comma 3 della legge 675/96.
MICHELE LUZZATI Delegato dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.
Debbo in primo luogo esprimere all'Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali e ambientali la gratitudine dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, e mia personale, per la possibilità che ci è stata offerta di partecipare a questa Tavola Rotonda e ai lavori preparatori della Conferenza all’interno della sessione quarta. In un recentissimo volume dedicato ad una delle più efferate stragi nazifasciste in Italia, avvenuta in Versilia, a Sant’Anna di Stazzema, il 12 agosto del 1944, si ricorda che fin dal dicembre del 1946 la Corte d’assise di Lucca aprì un’istruttoria per accertare le responsabilità delle S.S. e dei loro fiancheggiatori. Le carte di quell’istruttoria, che potrebbero gettar luce sullo svolgimento dei fatti - nei quali fu coinvolto, sia detto per inciso, anche l’attuale rabbino capo di Roma, prof. Elio Toaff - sono però “escluse dalla consultazione per il vincolo dei settanta anni dalla data dei fatti” (PAOLO PAOLETTI, Sant’Anna di Stazzema. 1944: la strage impunita, Milano, Mursia, 1998, pp. 58 e 62). Non c’è bisogno di commento. Si tratta di un caso, fra i moltissimi, non soltanto di “archivi negati” (come recita il punto 2 della sessione “Gli archivi e il loro pubblico”), ma di vera e propria “memoria negata”, e a favore di persone che dopo aver agito, per usare un eufemismo, fuori dalla legge, hanno beneficiato e, sic stantibus rebus, hanno la possibilità di continuare a beneficiare di pubbliche omertà. Mi rendo conto che il termine “omertà” è grave, ma mi sembra difficile trovare altre definizioni per un orientamento che ha ferito in modo particolare la sensibilità degli ebrei italiani, che sono qui chiamato a rappresentare. Il paradosso è che l’espressione “archivi negati” nell’oggi acquista per gli ebrei un significato particolare, quasi di una beffa che si rinnova a distanza di sessant’anni. Fu infatti a seguito delle leggi razziali del 1938 che vennero sospesi, nel settembre dello stesso anno, e poi dimessi, tutti gli ebrei che operavano
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negli Archivi di Stato: Ë giusto ricordarne i nomi, anche perché alcuni di essi sono tutt’altro che sconosciuti: si trattava di Edoardo Malvano, a Torino, di Anna Maria Enriques Agnoletti, a Firenze, di Mario Luzzatto, a Pisa, di Clelia Jona, a Genova e di Bruno Neppi a Modena. Il 10 marzo del 1940, e quindi prima ancora che l’Italia entrasse in guerra, si fece un ulteriore passo avanti (o meglio, indietro): l’Ufficio centrale degli Archivi di Stato presso il Ministero dell’Interno diramò infatti una circolare con la quale si disponeva – «in ottemperanza a superiori istruzioni» e con «effetto immediato» – che gli ebrei non dovessero «essere ammessi a frequentare le sale di studio dei RR. Archivi di Stato». Ma non ci si fermò qui perché il 2 novembre 1940 lo stesso Ufficio comunicò il divieto di frequenza alle sale di studio anche per gli ebrei “discriminati”, cioè per coloro che pur godevano agli occhi del fascismo di meriti tali da consentir loro di vedere attenuate le conseguenze dei provvedimenti razziali. Gli Archivi, più “realisti del re”, ebbero dunque il triste privilegio di allinearsi agli organismi dello Stato che applicarono con maggiore rigidezza la politica razziale. Anche per questo - oltre che per le considerazioni generali ampiamente presentate nel corso delle sedute preparatorie e qui esposte - è pressante la richiesta dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane che si possa finalmente avere oggi accesso alle carte che testimoniano di una persecuzione che, per l’effetto delle successive vicende (occupazione tedesca e costituzione della Repubblica sociale italiana), si trasformò in deportazioni e massacri di cui furono vittime gli ebrei italiani e gli ebrei stranieri residenti o rifugiati in Italia. In proposito il III Congresso dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, tenutosi in Roma dal 21 al 23 giugno 1998, ha approvato la seguente mozione proposta dalla Commissione diffusione cultura ebraica, beni culturali e informazione: «Il III Congresso dell’UCEI informato delle iniziative in corso sulla questione della accessibilità degli archivi pubblici, e in particolare della Conferenza Nazionale degli Archivi che si terrà dal 1 al 3 luglio 1998, sottolinea l’importanza della più ampia disponibilità della documentazione archivistica per lo studio della storia dell’Italia contemporanea, rileva in questo ambito la centralità delle vicende dell’ebraismo italiano, specie degli anni 1938-1945, che costituiscono momento fondamentale della storia politica, culturale, sociale ed economica del Paese, prende atto delle segnalazioni pervenute da studiosi italiani e stranieri, che indicano una tendenza alla interpretazione restrittiva della recente normativa sulla privacy, auspica che l’interpretazione di detta normativa e una sua eventuale revisione forniscano il più ampio
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accesso, anche temporale, alle fonti archivistiche da parte di studiosi qualificati».
Non è possibile non sottolineare che il punto chiave della citata “disponibilità della documentazione archivistica” riguarda la possibilità di indagini nominative e proprio qui si può venire ad urtare contro interpretazioni troppo restrittive del concetto di privacy. Si è giustamente parlato nel corso dei lavori preparatori di questo Convegno del rispetto di una specifica gerarchia dei diritti. Ma è opinione dell’Unione delle Comunità ebraiche e mia personale, in quanto professionalmente impegnato in ricerche storiche, che l’interesse pubblico sia il primo dei diritti da tutelare, anche a rischio di ledere particolari diritti dei privati. La richiesta è conseguentemente di poter accedere, per ragioni di studio, a qualsiasi documento che riporti i nominativi dei protagonisti delle vicende del nostro non immediatissimo passato. Eventuali vincoli potranno essere successivamente posti soltanto alla diffusione sistematica di notizie “sensibili” di carattere strettamente personale. Vi sono casi che rasentano l’assurdo: gli ebrei italiani, e di tutto il mondo, sono ad esempio da tempo impegnati nell’identificazione delle vittime delle persecuzioni e delle deportazioni: è mai possibile che venga a priori impedita la consultazione delle fonti utili a questa identificazione con la speciosa scusante che si corre il rischio di rivelare anche il nome di persecutori o di delatori di cui, secondo alcuni, occorrerebbe rispettare l’ “onorabilità” nelle loro persone e in quelle dei loro discendenti? In modo analogo, precludendo l’accesso ai documenti si impedisce l’identificazione di quanti operarono, durante il conflitto mondiale, per salvare gli ebrei: si tratta di persone che il popolo ebraico intende considerare, e onorare, nel numero dei “giusti”. La tutela del diritto di questi “giusti” ad essere riconosciuti va certo ben avanti alla tutela di un generico diritto alla privacy. Ancora – ed è un caso fra i molti – il recente volume dedicato da Carla Forti ad un massacro nazista di cui furono vittime in Pisa il 1 agosto del 1944 ebrei e cristiani (Il caso Pardo Roques. Un eccidio del 1944 tra memoria e oblio, Torino, Einaudi, 1998) ha riproposto l’urgenza della raccolta delle testimonianze orali di quanti furono partecipi di specifici eventi. Ebbene soltanto l’accesso a fonti nominative può consentire, a tanti anni di distanza, di identificare le persone cui è utile e necessario richiedere tali testimonianze. “Negare” gli archivi delle carte significa in questo caso “negare” anche gli archivi della memoria. E sia consentita un’ultima considerazione, che nasce dalla stessa recente esperienza storica del popolo ebraico. La difesa della privacy è sacrosanta, ma il rispetto della privacy ha un senso soltanto all’interno di un sistema
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profondamente democratico che garantisca la difesa del principio di eguaglianza fra tutti gli uomini. Ciò che si richiede è appunto il diritto alla denuncia delle violazioni di questo principio nel presente, e, attraverso la ricerca storica, nell’immediato passato.
GIANNI PERONA Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia
Prima di svolgere alcune considerazioni, abbastanza ovvie, in favore di un'interpretazione decisamente liberale delle norme che regolamentano l'accesso alla documentazione contemporanea, può essere utile – e per chi scrive è quasi un dovere d'ufficio – richiamare un precedente significativo nel contesto italiano. Dal 1947 in poi gli Istituti storici della Resistenza, cresciuti negli anni da tre a più di sessanta, e detentori, per precisi accordi con il ministero dell'Interno, di archivi pubblici assai delicati, attinenti agli aspetti politici e militari della guerra di liberazione e dell'immediato dopoguerra, hanno adottato fin dall'origine la prassi di rendere tale documentazione immediatamente accessibile al pubblico. Possiamo perciò ormai fare un bilancio di più di mezzo secolo di ricerche su materiali non di rado scottanti, svoltesi in quasi tutte le regioni italiane, e affermare serenamente che, al passivo, non c'è stata praticamente nessuna conseguenza negativa, mentre all'attivo della prassi liberale – nella quale si è poi distinto per decenni soprattutto l'Archivio centrale dello Stato – c'è l'aver favorito lo sviluppo precoce di una storiografia contemporaneistica che ha collocato l'Italia, a partire dagli anni Sessanta, ai primi posti in Europa per qualità e quantità in questo settore degli studi. Con questo riferimento alla scrittura della storia entriamo nel cuore dell'argomento, e tocchiamo, sia pure sommessamente e di sfuggita, alcuni principi non piccoli. Infatti nella discussione sulla difesa del diritto di riservatezza privata in ordine allo studio scientifico dei documenti, non è in questione soltanto l'eventuale diritto eminente o privilegio della piccola corporazione accademica degli storici contemporaneisti – giacché si tratta, specialmente in Italia, di un gruppo privo di potere universitario, di modesta autorità presso il pubblico, e che produce libri specialistici di limitata circolazione – ma si investe in larga misura il significato civile dell'impegno di risorse che la collettività compie con il creare e ordinare archivi, con il regolamentarne l'accesso e con il promuovere le diverse attività - di ricerca scientifica disinteressata, ma spesso
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anche con finalità pratiche di rilevante portata economica – che ne fanno correntemente uso. Per cominciare tuttavia dai ricercatori di storia, dei quali soltanto ho titolo ad occuparmi in questa sede, sono in gioco per essi i fondamenti etici della professione e le obbligazioni che ne discendono. Da una parte stanno certamente i doveri verso i fornitori delle informazioni (detentori di archivi, testimoni, autori di documenti) e verso tutti coloro che ne sono oggetti consapevoli o involontari. Dall'altro canto sta la responsabilità propria dello storico verso il pubblico. Si tratta di obblighi di natura diversa, e un'analisi giuridica - che nei suoi termini tecnici non saprei formulare – metterebbe certamente in evidenza una gerarchia dei vincoli che ne derivano, da quelli infrangibili a quelli meramente soggettivi e irrilevanti ai fini di definire responsabilità personali. Nell'insieme tuttavia essi debbono essere qui considerati come i definitori di un ambito entro il quale il mestiere dello storico possa essere svolto nel rispetto dei diritti di terzi, ma anche con quell'efficacia che lo rende scientificamente e civilmente significante; e se quest'ambito si rivelasse impossibile da delimitare, o risultasse così stretto da compromettere gravemente tale efficacia, anche i problemi giuridici dovrebbero essere riconsiderati, perché si troverebbe messo in discussione il diritto della collettività alla conoscenza della propria storia, il quale si colloca assai vicino ai diritti fondamentali della democrazia. Il primo ordine di obbligazioni si riassume nel dovere dello storico, in quanto cittadino, di evitare che derivi ad altri un danno dall'uso che egli fa delle fonti. Praticamente tuttavia le persone potenzialmente coinvolte formano un aggregato così vario e ampio, che è molto difficile perfino individuare i titolari dei diritti e la natura di questi ultimi. In riferimento alla tutela della riservatezza, che qui ci preoccupa, si hanno casi di tale notorietà che essa sembra quasi priva di fondamento. Quando in una ricerca storica si parla degli autori di atti di rilevanza pubblica, documentati in carte d'ufficio, che abbiano avuto conseguenze palesi e che rivelino responsabilità personali dirette, sembra difficile isolare un'area di pertinenza privata da garantire con l'oscuramento dei nomi. Ma a ben considerare, atti di questo genere non occorrono spesso tra le mani del ricercatore. E comunque soffermarsi su una valutazione caso per caso degli interessi personali rischia di far perdere di vista il cruciale ruolo epistemologico dei nomi nella scienza storica. Se infatti il più delle volte chi consulta documentazione ufficiale si trova di fronte a procedure parcellizzate e spersonalizzate, sicché i nomi degli autori dei documenti appaiono insignificanti, gran parte del lavoro di ricerca consisterà proprio nel determinare, al di sotto dell'intrico di procedure automatiche e impersonali, il ruolo dei soggetti che effettivamente prendono le
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decisioni e ne portano la responsabilità storica. Che si tratti della disfatta di Caporetto, della crisi del 25 luglio 1943 o della politica dei grandi appalti pubblici in un qualunque Stato contemporaneo, la definizione nominativa dei ruoli è un evidente compito primario dello studioso, né può restare confinata alla fase dell'accertamento. La specificazione dei nomi è infatti intrinsecamente connessa con i caratteri propri e necessari del messaggio che il pubblico esige da un testo storiografico, caratteri che consentono anche di separare nettamente la posizione dello storico da quella del giornalista. Quest'ultimo infatti è giustamente privilegiato in ragione della necessità in cui si trova di far valere in tempi brevissimi, certo senza possibili verifiche in archivio, il diritto democratico alla diffusione delle informazioni. Inesattezze e notizie tendenziose a carico di singoli sono considerate mali minori rispetto al danno che emergerebbe da ritardi nell'esercizio del diritto-dovere professionale di fornire una piena e libera informazione. Solo a posteriori eventuali colpe e abusi possono essere affidati alla valutazione del magistrato o dell'ordine professionale. L'orizzonte d'attesa in cui si colloca per il lettore la comunicazione dello storico è invece quello di un'informazione garantita dal rispetto di codici affatto diversi: l'intrinseca referenzialità del testo, del quale si assume che descriva esclusivamente eventi realmente accaduti e coinvolgenti persone reali, la costruzione del discorso secondo modalità di valutazione critica trasparenti e idonee a indicare i diversi gradi di certezza raggiunti, la verificabilità delle procedure di accertamento, garantita dalla citazione di fonti e dal rinvio ad archivi accessibili. Di qui una minor rilevanza, per gli storici, del ricorso a dispositivi esterni di protezione: non si tratta per loro del diritto di sbagliare impunemente, ma di garantire la pubblicità e la falsificabilità, per usare il termine popperiano, di un procedimento scientifico, usando procedure trasparenti e secondo una deontologia professionale sufficientemente chiara, anche se non sancita da ordini professionali. Insomma, si può leggere molto più di un'ovvietà nel recupero della classica distinzione stabilita da Aristotele tra il poeta e lo storico: per il primo è importante costruire un racconto, al quale poi si applicano nomi arbitrari, ma il secondo deve stabilire che Alcibiade, e non altri, ha fatto questo o quello. Fin dall'origine il racconto storico si identifica dunque con le vicende di soggetti “reali” definiti dal loro nome. E se è vero che ampi settori della storia sociale e di quella economica non abbisognano, nella loro esposizione, di espliciti parametri nominali, non appena dalla dimensione globale e dalle valutazioni statistiche si passa a più specifiche analisi, i nomi che hanno permesso di strutturare gli accertamenti, e la cui rete di legami forma il tessuto dell’esposizione storica, divengono indispensabili anche nella scrittura e pubblicazione.
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Nei casi più delicati, il riferimento ai nomi pone in conflitto obblighi morali, in modo tale che non è tuttavia manifestamente illegittimo ritenere prevalente la ragione della pubblicità su quella della riservatezza. In ogni occasione in cui il comportamento di singoli ricade su un intero gruppo (un ufficio amministrativo, un comando militare o un governo), in forma da tale da ingenerare sospetti a carico di tutti i suoi membri, lo storico ha un obbligo morale di dissipare gli equivoci, se ha elementi per argomentare correttamente le sue conclusioni. Perfino il caso limite di una confessione resa sotto tortura che compromette altri, in un carcere, rientra in questa fattispecie. Una volta accertata la responsabilità, lasciare nell’anonimato colui o colei che ha ceduto equivale a lasciare ricadere il sospetto su tutti i loro compagni che avrebbero potuto confessare. A chi scrive è sempre apparso preferibile esplicitare con la massima equità possibile tanto i nomi quanto le circostanze: nessun lettore intelligente ne potrà ricavare una valutazione lesiva della dignità delle persone. Non è divagazione dall’argomento ricordare, a questo proposito, come l’esperienza degli storici mostri che le resistenze più spiccate ai riferimenti nominativi provengono non solo, e forse non tanto dalle famiglie superstiti delle persone interessate, quanto dai gruppi che si identificano con la loro immagine pubblica. Associazioni, aziende, partiti, comunità etniche o religiose, esercitano una grandissima influenza sulla produzione storiografica: positiva con il promuoverla e con il mettere a disposizione dei ricercatori importanti documentazioni, ma restrittiva, e talora propriamente negativa, per le pressioni che si esercitano ogni volta che la ricostruzione storica mette in discussione il profilo e l’identità in cui i gruppi si riconoscono. Il potere eversivo delle ricerche microstoriche rispetto alle interpretazioni canoniche si manifesta spesso, e la prevedibile reazione degli interessi che si collegano alle rappresentazioni dominanti è quello del rifiuto. Se a così forti opposizioni si aggiungono norme restrittive sui riferimenti a persone, che colpiscono duramente proprio le ricerche microstoriche e quelle biografiche, è chiaro che un intero settore della storia contemporanea viene ad essere compromesso. Inoltre, dal punto di vista dello storico, si sta assistendo ad un duplice, contraddittorio processo. La storiografia sta rapidamente annettendo al proprio tradizionale dominio vastissime aree – la famiglia, la sessualità, i ruoli di genere, il corpo umano, le malattie – non solo nell’ambito di settori specializzati di ricerca, ma nella prospettiva di un esame più approfondito delle connessioni tra pubblico e privato, tra personale e politico. I campi che le norme sul diritto di privacy vogliono escludere dall’indagine stanno già ora al centro di ogni normale ricostruzione biografica angloamericana, anche di
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uomini politici. Insomma la sottilissima parete che protegge la riservatezza personale sembra cadere non appena lo storico imposta un progetto di ricerca secondo gli standard internazionali attuali. Simultaneamente però gli archivisti, spesso con ragioni valide quanto al loro ruolo e alle responsabilità che assumono come custodi delle fonti e mediatori delle informazioni, tendono ad accedere sempre più al punto di vista di chi vorrebbe arginare indagini indiscrete sulla vita privata che oggi la pervasività della documentazione pubblica consente di condurre nelle articolazioni dell’amministrazione statale. Ultime ma non minime, in favore di un discorso sull’accessibilità delle fonti, stanno le osservazioni che si fanno da più parti sul conflitto tra diritto alla trasparenza e rivendicazione della privacy. Senza conoscenza non è possibile distinguere il giusto dall’ingiusto, non nello stretto senso giudiziario, che certo non ci appartiene, ma secondo quel più generale spirito di giustizia che anima lo storico nel suo modesto e tenace sforzo di restituire, a una distanza di tempo non troppo grande, a ciascuno il suo. Sicché, in guisa di conclusione, non si può proporre nessuna regola perentoria, ma si spera di contribuire a indurre sufficienti dubbi nei legislatori europei e nazionali perché non si sentano autorizzati a sposare l’opposto partito di una censura preventiva.
FILIPPO PICCIONE Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale per la giustizia minorile
Premessa. – Gli incontri che si sono svolti in seno al gruppo di lavoro che ha preparato questa sessione hanno accresciuto sensibilmente il mio interesse per gli argomenti trattati, tanto da accogliere con favore e gratitudine l’invito che mi è stato rivolto per un intervento in questa Conferenza nazionale. L’aspetto sul quale intendo soffermarmi riguarda il rapporto che intercorre fra diritto di accesso ai documenti e la tutela (o diritto) della riservatezza. Il concetto di riservatezza comporta, soprattutto per gli archivi storici, una serie di vincoli e di limiti che si possono così riassumere: i tempi previsti per la consultabilità dei documenti concernenti la politica interna ed estera; i termini per la consultazione dei documenti contenenti informazioni sulla vita sessuale e la salute delle persone; il processo di internazionalizzazione delle fonti e la migrazione dei dati; le modalità per la consultabiltà e la diffusione del dato; la necessità di dotarsi di codici deontologici degli utenti d’archivio. Ne consegue che fra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza si viene a creare una relazione di esclusione reciproca o, addirittura, di incompatibilità. Incompatibilità che, a giudicare da una serie di vicende verificatesi recentemente, è divenuta più visibile con l’entrata in vigore della legge 675/96, istitutiva del garante per la protezione dei dati personali, specie nel campo della ricerca storica, allorché deve stabilirsi quale parte del documento, contenente dati personali, debba o possa essere utilizzata. E’ il caso di sottolineare subito che il problema delle norme e le procedure che governano l’accesso ai documenti non riguarda solo la possibilità di studio, ma «influisce sul configurarsi della memoria della nazione e contribuisce alla costruzione dell’identità nazionale e collettiva, in tutta la sua complessità e le sue contraddizioni». Rapporto tra riservatezza e accesso. – Quanto appena osservato non ci esime però dal considerare che l’esigenza dell’equo contemperamento di interessi contrapposti e l’armonico bilanciamento di diritti di pari rango e dignità
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costituiscono da sempre uno dei problemi più delicati di uno Stato di diritto. Il difficile tentativo di mediare tra diritto alla riservatezza personale e diritto di cronaca o di ricerca storica, tra rispetto della vita privata e quella della libertà d’informazione rappresenta soltanto una specificazione della questione generale sopra richiamata. Sappiamo che il bisogno di mediazione o di bilanciamento è più stringente quando si tratta d'affrontare problemi di tale rilevanza e si risolve, a volte – nei casi di difficile componibilità – con il sacrificio di uno degli interessi o dei diritti in gioco a favore del diritto-interesse contrapposto in ragione di una valutazione di “opportunità” che si rende necessaria da parte del legislatore. Con riferimento, in particolare, ai problemi posti dalla legge 675 in ordine al diritto d'accesso ai dati personali e al diritto della ricerca storica, si è potuto appurare che il diritto alla privacy risulta possedere una maggiore “protezione” rispetto al diritto alla ricerca, che pur trova il suo fondamento nella Costituzione, contrastando, in tal modo, con i valori preminenti dell’attuale periodo storico-culturale che dovrebbe essere informato, sempre più, a principi di trasparenza e di efficienza della pubblica amministrazione. È il caso di segnalare che, a proposito del diritto all’informazione, taluno ha parlato di diritti della “quarta generazione”, nel senso che, pur essendo gli stessi sanciti nell’ambito dei principi costituzionali, hanno cominciato a vedere la luce soltanto nell’ultimo decennio. Un contesto nel quale persino i servizi segreti sembrano orientati ad una maggiore apertura, anche se nel rispetto dei limiti entro cui sono chiamati a svolgere i loro compiti. Si pensi al testo elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal gen. Jucci, incaricata di porre mano ad una revisione in tal senso dell’attuale organizzazione dei servizi d’informazione e di sicurezza. Appare quindi anacronistico che il diritto d'accesso ai documenti, oggi, risulta, in molti casi, limitato od ostacolato per effetto dell’ applicazione della l. 675. La legge 675/96. – Su tale premessa un’analisi delle problematiche connesse all’applicazione della l. 675 non può prescindere da una valutazione anche dei principi contenuti nella l. 241/90 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che presiedono al perseguimento di una maggiore efficienza e trasparenza dell’attività della P.A. e di una più effettiva informazione e partecipazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, in vista di un più facile e penetrante sindacato giurisdizionale sull’operato degli organi amministrativi.
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Non c’è dubbio che la documentazione detenuta dalla P.A. e dagli archivi storici, costituisce un importante patrimonio informativo che non si può fare a meno di rivalutare, conoscere ed utilizzare al fine di favorire quel processo di democratizzazione dell’intero sistema amministrativo avviato con il principio di pubblicità introdotto dalle leggi 142 e 241 del 1990. Per accelerare questo processo e mettersi al passo con le leggi di riforma Bassanini, è necessario trovare altre forme di accesso e di garanzia più ampie ed articolate di quelle, pur importanti, offerte dalla 241. Posto quanto sopra, è opportuno notare che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso ai documenti sono ammessi soltanto nei casi tassativamente indicati dall’art. 24 e riconducibili al generale concetto di riservatezza già enunciato nel d.p.r. 1409/63 sugli archivi, e devono essere motivati. Sono le singole amministrazioni a dover individuare le categorie di documenti di propria competenza sottratti all’accesso per le esigenze di sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali, politica monetaria e valutaria, ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità, riservatezza dei terzi, persone, gruppi e imprese. Anche sotto questo profilo sembra vengano sacrificati – oltre misura – il diritto all’informazione, il diritto di consultazione dei documenti d’archivio per fini storici, di ricerca e di statistica, dal momento che la l. 675, mentre enuclea e chiarisce i concetti di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di comunicazione e di diffusione, non precisa il contenuto e gli ambiti di riservatezza/privacy su cui si basano i limiti della consultabilità dei documenti, finendo così per legittimare l’esclusione dalla consultazione per 70 anni di ogni documento in qualche modo riferibile ad una persona. Per la tutela dei predetti diritti, come da più parti è stato giustamente rimarcato, è necessario contenere il concetto di riservatezza/privacy entro i limiti stabiliti dall’art. 25 l. 675 e cioè ai dati relativi alla sfera del sesso e della salute. E’ utile ricordare, al riguardo, che il d.lg. sulla «privacy nelle telecomunicazioni» prevede che si può scrivere di sesso e di salute senza chiedere il consenso dell’interessato, sempre che si rispetti la dignità della persona e che il particolare riferito sia essenziale per la notizia. In tal modo si consentirebbe il trattamento dei dati a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In quest’ambito l’attuale “privilegio”, accordato dallo stesso art. 25 alla categoria dei giornalisti nell’esercizio della loro professione, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (comma 4 bis aggiunto dall’art. 2 d.lg. 123/1997), potrebbe estendersi a qualsiasi cittadino che motivi la richiesta di accedere al trattamento dei dati personali.
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Privacy dei minori e degli adulti. – Detto questo, mi pare opportuno fare riferimento anche al problema relativo alla difesa della riservatezza di persone minorenni nei cui confronti deve garantirsi un regime di assoluta intangibilità. Sul piano dei principi affermati a livello internazionale, il rispetto per la privacy dei minori ha trovato un fondamentale ed esplicito riconoscimento nelle Regole minime per l’Amministrazione della giustizia minorile approvate al VI Congresso delle Nazioni unite del novembre del 1985, altrimenti note come “Regole di Pechino“, che costituiscono la fonte più vicina ed immediata alla quale si è ispirato il nostro processo minorile. In particolare, l’art. 8 (tutela della vita privata) afferma che il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria e che di regola non dovrà essere pubblicata alcuna informazione che possa contribuire ad identificare un giovane autore di reato. A tal proposito vale la pena segnalare che il garante per la protezione dei dati personali, nell’indicare al Consiglio nazionale dei giornalisti i criteri per la redazione del codice di deontologia ha, fra l’altro, richiamato la categoria ad attenersi alla particolare protezione dei dati personali relativi ai minori e a sviluppare le garanzie prescritte dall’art. 734 bis del c.p. e dell’art. 13 d.p.r. 448/88, con ulteriori forme di tutela, utilmente deducibili anche dai principi della Carta di Treviso. Nel caso di minorenni, il diritto alla riservatezza deve essere considerato sempre come primario rispetto al diritto di cronaca. Per gli adulti, invece, non può non prendersi in considerazione il principio recentemente affermato dalla terza sezione civile della Cassazione, secondo cui tra il diritto di cronaca ed il diritto alla privacy, entrambi tutelati dalla Costituzione, il primo è prevalente e deve essere liberamente esercitato tutte le volte che la notizia divulgata, anche se riguarda la riservatezza delle persone coinvolte, risponde a tre requisiti: è vera, d’interesse pubblico ed è esposta in “forma civile”. La Corte di Cassazione invita, perciò, a moderare gli interventi, ritenuti talvolta eccessivi, a favore della difesa della vita privata, ricordando che nella normativa in materia esistono formule troppo generiche che occorre ricondurre entro ambiti più ragionevoli, se non si vuol finire col determinare un contesto troppo vago e confuso da tutelare. Diritto d’accesso e segreto amministrativo. – Alla luce di queste considerazioni, non si può sottacere la sequenza delle difficoltà e dei problemi che
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hanno contrassegnato la fase applicativa della l. 241 ed i relativi regolamenti d’attuazione rispetto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela alla riservatezza. Mi riferisco, in particolare, al nesso fra legittimazione soggettiva e casi di esclusione del diritto d’accesso e al rapporto che intercorre fra questo ed il segreto amministrativo. Assodato che il segreto amministrativo non è più considerato un concetto avente contenuto autonomo predeterminato, ma rappresenta solo l’eccezione al principio della pubblicità, in quanto costituisce il risultato di una serie di operazioni e valutazioni che servono ad individuare i limiti soggettivi e oggettivi del diritto di accesso, non è superfluo rammentare l’importanza del ruolo svolto dalle pubbliche amministrazioni, sia riguardo all’adozione del procedimento di secretazione dei documenti in suo possesso – che peraltro deve essere avviato d’ufficio – sia a quello d’accesso per impulso di specifica istanza. Com’ è noto l’attività relativa a questa complessa e rilevante procedura è affidata al responsabile del procedimento, appositamente nominato. Senza volersi soffermare oltre il consentito, basta ricordare che il procedimento di secretazione dovrebbe consistere nella individuazione e determinazione, in concreto, con riguardo a ciascun procedimento o archivio, dei documenti e delle informazioni che rientrano in tale categoria. E’ ovvio che, in questo quadro, il procedimento d’accesso integra quello di secretazione. Problematiche connesse al rapporto fra l. 241 e l. 675. – Pur tenendo conto di quanto possano avere influito negativamente le mancate e non univoche definizioni degli ambiti del concetto di riservatezza, si può senz’altro affermare che il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza sono considerati entrambi “situazioni giuridiche protette”. Resta da vedere come meglio affrontare e superare la questione nella sua complessità, cercando d’individuare strumenti, anche di tipo legislativo, capaci di garantire il raggiungimento di un punto d’equilibrio e di composizione tra i due interessi che si pongono in posizione di conflitto, senza far venir meno, però, l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni. Prima dell’entrata in vigore della l. 675 il bilanciamento tra contrapposti interessi era affidato, in prima battuta, all’amministrazione e, in seconda, al giudice amministrativo. Si pone ora il problema se con la l. 675 le pubbliche amministrazioni e, in particolare, per quanto riguarda la conservazione e la detenzione di documenti, l’Amministrazione archivistica possa essere chiamata ad operare il bilanciamento tra due contrapposti interessi giuridici privati: il diritto
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all’informazione del richiedente e il diritto alla riservatezza del terzo di cui, in assenza di una disciplina generale, le norme in questione delineano una serie di ambiti di operatività quali trattamenti sanitari, attività professionali, finanziarie, industriali e commerciali. Detto ciò, non possiamo non tener conto dell’esistenza di una duplice difficoltà, che si frappone nella soluzione del problema in esame. Da un lato non c’è alcuna esitazione nell’affermare che, ancora oggi, da parte di alcune Amministrazioni vi è scarsa sensibilità, se non addirittura inerzia od incuria, nel favorire l’accesso ai propri documenti. Ricordiamo a proposito che, pur essendo trascorsi più di otto anni dall’entrata in vigore delle leggi 142 e 241, la normativa preesistente nel disciplinare il segreto d’ufficio disponeva che l’impiegato non potesse dare, anche se si trattasse di atti non segreti, informazioni o comunicazioni che interessassero la pubblica amministrazione, e che potesse rilasciare copie ed estratti di atti e di documenti d’ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal “capo del servizio”. Dall’altro si è, invece, registrata un’iperattività da parte del Garante sui dati personali con una forte accentuazione che in alcuni casi è apparsa troppo drastica nell’affrontare il problema della riservatezza e nel fornire risposte conseguenti, tanto da creare qualche seria preoccupazione per il fatto che potesse essere pregiudicata non solo la garanzia del diritto d’accesso, quanto il mancato esercizio di altri diritti, quali quelli dell’informazione, della ricerca e di carattere statistico. Su questa base e tenuto conto di quanto si è detto a proposito dell’esistenza di ampie zone di indeterminatezza che si rinvengono nelle norme sulla privacy, è necessario trovare regole chiare e precise atte a costituire un sistema normativo entro cui anche il diritto d’accesso e all’informazione possano essere compiutamente dispiegati, secondo quanto sancito dalla Costituzione e sulla scorta delle riforme avviate nella pubblica amministrazione. Ipotesi per la costituzione di un’authority. – E’ dall’insieme delle considerazioni fin qui svolte che scaturisce la proposta di istituire un’authority per la conservazione, l’accesso e la consultazione dei documenti degli archivi di Stato e delle pubbliche amministrazioni. Con l’ “erompere” delle autorità amministrative indipendenti ed alla loro ipertrofia denunciata in più di una occasione anche dal Presidente della Repubblica, auspicare o pensare di dar vita ad una nuova authority, può apparire, a prima vista, insensato o fuori luogo. Tuttavia l’idea non è del tutto peregrina se si tiene conto della complessità e delle problematiche emerse nella Conferenza, di cui mi è sembrato
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opportuno evidenziare i passaggi più controversi, tentando al tempo stesso di esprimere una mia opinione al riguardo. Premetto di concordare con il Capo dello Stato sulla necessità di mettere ordine ed un freno non tanto sul numero, quanto, invece, su altri aspetti importanti che riguardano i controlli, il modo con cui viene selezionato, utilizzato e retribuito il personale, provienente per la maggior parte dei casi dalla P.A., il cui stipendio è incrementato, ope legis, del 50%, come vengono gestiti ed utilizzati i fondi assegnati ed i risultati ottenuti, rispetto agli obiettivi prefissati, infine, come le autorità amministrative indipendenti debbano operare nell’ambito di un sistema informato ai principi dell’efficienza e della trasparenza. Del resto, con la riforma Bassanini, dette autorità indipendenti, oltre ad essere tenute ad osservare i suddetti principi, devono adottare i criteri dell’efficacia, della speditezza dell’azione amministrativa, della semplificazione procedurale. Sul piano organizzativo, poi, non può essere esclusa l’adozione di parametri di flessibilità e diversificazione delle funzioni. In quest’ambito è fondamentale l’adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, così come è necessario prestare attenzione alla disciplina prevista per gli atti ed i documenti pubblici modellati con strumenti informatici e telematici. Per trovare un riferimento ancora più recente sulla necessità di recepire e, in qualche modo, regolare e contenere il “prorompere” delle autorità amministrative indipendenti, basta richiamare il d.lg. 80/98, che reca alcune norme per una loro differenziata posizione istituzionale, all’interno della riforma della pubblica amministrazione. E’ il caso di ricordare che, nella “nuova” Costituzione, le autorità amministrative indipendenti avrebbero trovato la loro collocazione e disciplina. E ciò per le loro diverse e, spesso, delicate funzioni. Infatti, essendo svincolate dal potere politico, esse possono agire secondo principi tecnici ed imparziali, ma, specie quando assumono decisioni rilevanti per la vita del Paese, può sorgere il problema della legittimazione democratica. Aggiungasi che la norma costituzionale avrebbe definito i compiti delle predette autorità distinguendole in attività di “garanzia” o di “vigilanza”. La nomina dei loro componenti sarebbe avvenuta con la maggioranza dei tre quinti da parte del nuovo Senato. Cercherò, ora, d’indicare le ragioni per cui ritengo opportuno ed utile dar vita ad un’authority per gli archivi dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, e anche privati, in materia di conservazione, accesso e consultazione dei documenti.
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La prima, risiede nel fatto che vi è uno sbilanciamento fra la tutela del diritto alla privacy, che dispone, come abbiamo detto, di un acquisito e robusto sistema di norme a suo vantaggio, e la tutela del diritto d’accesso, con tutto ciò che ne consegue per il pieno esercizio dei diritti all’informazione, alla cronaca, e così via, oltre ai principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza, che dovrebbero sempre più informare il nostro ordinamento, di cui esiste sì una normativa, ma che è priva di strumenti idonei a soddisfare le esigenze che, di volta in volta, si presentano. L’altra, intimamente connessa alla prima, si riferisce alle segnalate difficoltà di ordine oggettivo e soggettivo che ancora persistono all’interno delle P.A., compresa anche quella dei Beni archivistici. Aspetti così complessi e delicati, come quelli che riguardano la consultazione e l’accesso ai documenti, non possono essere affrontati se non si ricorre ad uno strumento legislativo che preveda un garante ad hoc. Quest’autorità amministrativa indipendente, come l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il garante per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, dovrebbe essere annoverata fra quelle che svolgono funzioni di garante di “libertà”. La possibilità di dotarsi di un’authority sull’accesso ai documenti, è, peraltro, contemplata nel primo comma dell’articolo 9 della stesura, del febbraio 1997, del progetto di Raccomandazione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, in cui – nell’invitare gli Stati ad uniformare la legislazione sull’accesso per gli archivi pubblici e privati – si prevede che tale competenza possa essere attribuita ad un’Autorità per l’intero territorio. Considerazioni conclusive. – Di fronte a trasformazioni così rilevanti, che da anni si è cercato di portare avanti con enorme fatica, attraverso le leggi 241 e 142 del 1990, del decreto legislativo n. 29/93 e con le leggi Bassanini sul decentramento e la semplificazione amministrativa, è necessario, a mio avviso, che venga ricercata la possibilità di costruire un tipo di amministrazione organizzata e strutturata sul mutamento di valori e che, al tempo stesso, tenda, con l’attuazione dei principi costituzionali, a favorire la partecipazione dei cittadini nel modo più completo, anche attraverso l’accesso agli atti della P.A., la cui tutela – è il caso di sottolinearlo – in altri ordinamenti, come quello francese, è affidata ad un’autorità amministrativa indipendente.
UGO DE SIERVO Componente del Garante per la protezione dei dati personali
Tutela della privacy e ricerca storica
Come ben noto, la legge 675/1996 ha introdotto una nuova complessa disciplina sul trattamento dei dati personali, al fine di garantire che la loro utilizzazione, spesso opportuna se non addirittura indispensabile, avvenga sempre nel rispetto «dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale» (art. 1.1 della legge). Anzi, la direttiva europea che viene parzialmente attuata da questa legge (direttiva n. 95/46/CE) mira esplicitamente a garantire la circolazione e l’utilizzazione dei dati personali, peraltro tutelando pienamente i valori delle persone che siano coinvolte dai processi di utilizzazione dei loro dati personali. L’indubbia complessità della direttiva e della legge 675 deriva anzitutto dalla difficoltà di calare gli stessi valori e principi in tutti i settori ed ambiti nei quali si utilizzano, per i più diversi scopi, i dati personali, coinvolgendo quindi i più diversi valori costituzionali: è ovviamente diverso utilizzare un dato per ragioni economiche o per erogare un servizio pubblico, o raccogliere dei dati per un obbligo legale o per una scelta volontaria dell’interessato, diffondere un dato per soddisfare una curiosità o per poter svolgere una ricerca. Ma poi gli stessi dati personali sono assai diversi tra loro, tanto che la legge distingue i comuni dati personali, da quelli cosiddetti “particolari” (quelli “sensibili” di cui all’art. 22, più quelli idonei a rivelare alcune sanzioni penali di cui all’art. 24). Per di più la legge 675/1996 ha recepito solo nelle linee generali la direttiva, mentre le mancano tutta una serie di necessarie specificazioni, che il nostro legislatore ha rinviato con la legge delega 676/1996 ad appositi decreti delegati (ed il primo oggetto di questi decreti è «specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici»). Nessuno nega quindi che la legge sia complessa e necessiti sicuramente di non marginali integrazioni (d’altra parte, esplicitamente previste dalla legge), ma al tempo stesso va detto con chiarezza che molti dei problemi finora sollevati, specie in riferimento ai dati personali di cui dispone quella
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particolare pubblica amministrazione che sono gli Archivi di Stato, appaiono molto dubbi, perché fondati su cattive letture della legge, quando addirittura non si è dinanzi a qualche tentativo di utilizzare la legge per modificare la legislazione vigente. Capisco che possano aver allarmato alcune iniziative assunte da organi amministrativi statali (ma non certo dal Garante) di ridurre o comunque rendere più arduo l’accesso a documentazioni archivistiche o anagrafiche in nome della tutela dei dati personali, ma si tratta di iniziative assunte solo impropriamente in nome della legge 675/1996, poiché la legislazione sugli Archivi di Stato per la parte dell’accesso degli studiosi alla documentazione è a tutt’oggi non modificata dalla legislazione a tutela dei dati personali. Infatti, come dovrebbe essere ben noto, l’art. 43 della legge 675/1996, che abroga le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili, fa invece esplicitamente salva la vigente legislazione sugli Archivi di Stato. Né possono reinterpretarsi in modo restrittivo le categorie della vecchia legislazione alla luce della nuova legge, cercando in tal modo di modificare le prassi preesistenti, dal momento che la categoria delle «situazioni puramente private di persone» di cui all’art. 21 del d.p.r. 1409/1963 non corrisponde affatto alle categorie della legge 675/1998 e dovrà essere sostituita o specificata solo dal decreto legislativo previsto dall’art. 1 della legge 676/1998, che dovrà valutare quali categorie dei dati personali possano essere temporaneamente escluse dalla conoscibilità o quali possano essere altre modalità di garanzia per gli interessati. Il fatto vero è che la legislazione vigente appare troppo generica e quindi fondata su una larga discrezionalità dei diversi organi amministrativi nella valutazione della sussistenza dei caratteri di riservatezza nella documentazione archivistica, mentre gli alti valori in gioco (la dignità delle persone, la ricerca storica) impongono una maggiore precisione delle regole e la garanzia di una loro applicazione uniforme, senza possibilità di discriminazioni o favoritismi di sorta. Altri timori, sollevati da alcuni studiosi, sono relativi anche alla futura legislazione sull’accesso alle documentazioni di interesse storico, ma appaiono fondati su una affrettata lettura della legge e della direttiva europea. Questi timori evidentemente hanno trovato la loro origine nella lettura dell’art. 9 della legge, là dove si traducono in disposizioni legislative i principi della finalizzazione della raccolta dei dati e la temporaneità della loro conservazione (si vedano le lettere b ed e), o nell’art. 20, là dove non si prevede la ricerca storica fra le ipotesi esimenti dalla necessità del consenso dell’interessato alla comunicazione o diffusione dei propri dati personali, o nell’art. 25,
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là dove il trattamento privilegiato dei giornalisti rispetto al trattamento dei dati sensibili non sembra esteso agli storici ed agli studiosi. Sembra, invece, evidente che la ricerca storica debba utilizzare largamente dati personali, comuni e sensibili, prescindendo dalle finalizzazioni originarie per le quali i dati furono raccolti e che la diffusione in forma non anonima dei risultati della ricerca sia assolutamente naturale (al di là di alcuni studiosi che possono almeno garantire l’anonimato finale, come i demografi storici). Questi timori sono anch’essi del tutto eccessivi, sia in considerazione del contenuto della direttiva europea e della delega legislativa di cui all’art. 1 della legge 676/1996, sia in riferimento ad alcune innovazioni che già sono state introdotte da alcuni decreti correttivi al testo originario della legge 675/1998. La Direttiva europea n. 95/46, di cui la legge 675/1996 rappresenta una prima attuazione (doverosa, anche in termini giuridici), prevede esplicitamente un trattamento fortemente differenziato per la ricerca storica e statistica: anzitutto, i “considerando” n. 29 e n. 40 della Direttiva affermano esplicitamente che «l’ulteriore trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è generalmente considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati erano stati preventivamente raccolti, purchè gli Stati membri forniscano adeguate garanzie» e che l’informativa all’interessato «non è prevista se la registrazione o la comunicazione sono espressamente previste dalla legge ovvero se la ricerca della persona interessata risulta impossibile o implica uno sforzo eccessivo, come può verificarsi per i trattamenti a fini storici, statistici o scientifici»; di conseguenza il terzo comma dell’art. 32 della direttiva dà agli Stati membri dell’Unione europea la facoltà di prevedere nella loro legislazione di recepimento che «i dati conservati esclusivamente per ricerche storiche» possano prescindere, seppure «con riserva di garanzie adeguate», dalle disposizioni fissate dalla stessa Direttiva in tema di temporaneità della conservazione dei dati e di finalizzazione del loro uso, nonché in tema di consenso, sia relativamente ai dati comuni che a quelli sensibili. In altre parole, la Direttiva non prescrive affatto per la utilizzazione dei dati a fini storici il cosiddetto “diritto all’oblio”, né impone che l’utilizzazione dei diversi dati personali a tali scopi sia preceduto dalle usuali formalità in genere prescritte (informativa, consenso, autorizzazione del Garante se si tratta di dati sensibili). In coerenza a tutto ciò, come abbiamo già accennato, l’art. 1, comma primo, lettera a, della legge 676/1996 ha esplicitamente delegato il Governo ad adottare entro il prossimo 23 luglio un apposito decreto legislativo, per «specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella racco-
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mandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d’Europa, e successive modificazioni1 con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità». A questo proposito credo di poter dire che il Garante per la protezione dei dati personali, consapevole dei problemi attualmente esistenti nel delicato rapporto fra Archivi e comunità degli studiosi che li utilizzano, si sta facendo parte attiva nel proporre al Governo di inserire nel decreto delegato, che dovrà essere adottato dal Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, una disposizione specificamente destinata ad individuare un nuovo sistema di garanzie per gli interessati nel momento in cui si assicura il più ampio accesso possibile alle documentazioni contenute negli Archivi. Le linee di questo intervento, a mio personale giudizio, potrebbero essere la seguenti: – individuare con precisione le categorie dei dati personali (solo fra quelli di cui agli artt. 22 e 24) temporaneamente sottratte alla conoscenza, distinguendo al loro interno una disciplina più severa per i dati “ipersensibili” (dati idonei a rivelare la salute, la vita sessuale, alcuni rapporti riservati di tipo familiare); – determinare con precisione i casi e le procedure applicative delle deroghe alle norme generali, rinviando eventualmente le ulteriori specificazioni ad appositi codici deontologici degli archivisti (qui si potrebbero prevedere anche apposite tecniche di occultamento di parti dei documenti che contengano dati dalla tutela più lunga) e degli stessi utenti (si pensi alla garanzia di correttezza nella diffusione di alcuni dati, oltre all’impegno della diffusione – ove possibile – in forma anonima dei dati personali); – assicurare un’assoluta eguaglianza di trattamento per gli utenti degli Archivi e determinare termini perentori per le risposte alle loro istanze; – prevedere uno speciale procedimento mediante il quale l’interessato od i suoi discendenti possono chiedere per motivi legittimi l’integrazione od il blocco di dati personali. A quanto detto vorrei però aggiungere un richiamo a tener ben conto sia adesso, a legislazione invariata, che nella prospettiva del prossimo decreto delegato, quanto sta avvenendo in alcuni importanti settori contermini: penso alle norme sulla trasparenza amministrativa, ma anche alle disposizio1 Nel 1997 è subentrata l’assai più moderna raccomandazione relativa al trattamento dei dati personali per finalità statistiche e lo stesso Consiglio d’Europa sta lavorando su un progetto di raccomandazione proprio in tema di Archivi.
Archivi negati: il diritto all’accesso e la tutela della riservatezza
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ni più recenti contenute nella legislazione sui dati personali in riferimento a coloro che esercitano funzioni di tipo giornalistico. Anzitutto occorre evitare di cadere nella situazione paradossale che l’inserimento di documenti nelle strutture archivistiche possa portare ad un accesso meno agevole che adesso ai loro contenuti: si pensi a tutte le disposizioni sulla trasparenza amministrativa, ma anche agli speciali poteri di conoscenza che diverse leggi hanno dato opportunamente a esponenti dell’amministrazione locale o nazionale. Ma si pensi pure all’ovvio regime di piena pubblicità che hanno in un paese democratico l’esercizio dei diversi diritti politici e l’assunzione di cariche istituzionali e, alcune volte, politiche o sindacali o associative; la recente modifica dell’art. 25 della legge 675/1996 ad opera del decreto delegato 171/1998 ha, ad esempio, sottratto ad ogni limite la conoscenza di dati personali resi noti dagli interessati o fatti palesi da comportamenti o vicende pubbliche. In secondo luogo, occorre essere consapevoli di quanto progressivamente la legge 675/1996 e le sue successive integrazioni hanno previsto in riferimento a coloro che esercitano una funzione informativa: in origine il testo della legge era discutibilissimo poiché prevedeva alcuni privilegi per i soli giornalisti professionisti in merito al trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari; ben presto, peraltro, sulla base dell’ovvia constatazione che sono la libertà di manifestazione del pensiero e di ricerca ad avere rilievo costituzionale, e non la professione giornalistica, una delle prime correzioni della legge 675/1996 (ad opera del decreto delegato 123/1997) ha esplicitamente esteso tutte le disposizioni previste dalla legge per i soli giornalisti professionisti ai pubblicisti ed ai praticanti giornalisti, nonché anche a tutti coloro che utilizzano dati personali per la «pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero». Ciò significa, in concreto, che, in attesa del decreto delegato cui abbiamo accennato, gli studiosi incontrano nel trattamento dei dati personali i medesimi limiti dei giornalisti (anzi, un altro decreto delegato, il n. 255/1997, ha logicamente esonerato gli studiosi e non le varie categorie di giornalisti dal dovere di notificazione). Questo attualmente significa, ad esempio, che essi hanno diritto a trattare ed a diffondere senza alcun consenso dell’interessato e autorizzazione del Garante anche i dati sensibili (ivi compresi, dopo il d.p.r. 171/1998 che ha modificato l’art. 25 della legge 675/1996, pure i dati idonei a rivelare la salute e la vita sessuale), semmai rispettando le ormai prossime disposizioni del codice di deontologia previsto dallo stesso art. 25. Certo, questi dati se li devono procurare in modo lecito e quindi il legislatore delegato sarà libero di graduare l’accesso ai dati più delicati contenuti negli Archivi, ma dovrà essere molto attento a non rendere paradossalmente l’accesso a determinati
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dati più arduo agli utenti degli Archivi di quanto sia attualmente a chi svolge funzioni informative. Siamo quindi entrati in una stagione non certo di chiusura dell’accesso alle basi informative, ma di garanzia che la larga e doverosa disponibilità dei dati documentativi (quale finora mai è stata garantita a tutti i ricercatori) avvenga però sempre con modalità tali da garantire la dignità delle persone interessate, specie se esse o la vicenda nella quale sono state coinvolte non avevano una rilevanza pubblica.
Conclusioni
ALBERTO LA VOLPE Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali
Non è certo possibile nelle brevi considerazioni conclusive di una conferenza così ricca di temi e di dibattito proporre, sia pure in sintesi, tutte le questioni che sono state affrontate senza correre il rischio di un impoverimento dei contenuti e delle proposte presentate. La strada più opportuna sembra piuttosto quella di riflettere nuovamente, a lavori terminati, sulle ragioni e sullo spirito che hanno mosso gli organizzatori a promuovere questo primo incontro nazionale sugli archivi. L’obiettivo originario della Conferenza, condiviso da tutto il gruppo organizzatore, è stato quello di avviare un primo significativo confronto, da un lato con gli altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, che detengono archivi storici o che condividono, sia pure a livello diversi, responsabilità di gestione e valorizzazione, dall’altro con gli utenti degli archivi (storici, ricercatori, cittadini). Considerato che solo in ambito pubblico i soggetti produttori sono 24 mila, la strada obbligata – e naturalmente rischiosa – per dare significatività a questo confronto era quella di riunire intorno a un tavolo comune di lavoro quelle istituzioni che costituiscono una rete di riferimento nazionale per il settore (Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, Dipartimento della funzione pubblica, Associazione nazionale Comuni d’Italia, Unione Province italiane, Unione delle Camere di commercio, Coordinamento delle Regioni, Associazione degli archivisti ecclesiastici, Associazione degli istituti culturali italiani, ecc.). Con il contributo di questi interlocutori privilegiati è stato possibile disporre di un quadro conoscitivo e di un osservatorio allo stesso tempo ampio e dettagliato, che tenesse conto di esperienze nazionali maturate nei diversi settori. Per dare ulteriore concretezza e visibilità a questo panorama si sono affiancate ai lavori della Conferenza anche due sezioni espositive: una informatica e una audiovisiva che fossero in grado di offrire un quadro sufficientemente ricco, ma soprattutto qualitativamente interessante delle applicazioni e dei prodotti realizzati dalle istituzioni archivistiche pubbliche e private per garantire la fruizione del patrimonio documentario conservato.
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Per completare il valore informativo di queste giornate si è provveduto inoltre ad allestire un’esposizione di pannelli illustrativi dell’attività dell’Amministrazione archivistica, che potrà probabilmente rimanere come mostra permanente per i visitatori di questo Archivio centrale. Il metodo di lavoro seguito nella preparazione di questo incontro merita qualche considerazione specifica: i temi individuati sono stati il frutto di una discussione allargata a tutti gli interlocutori nazionali prima ricordati che hanno accettato, tutti e con entusiasmo, l’invito dell’Amministrazione archivistica a condividere le fasi preparatorie e l’individuazione delle questioni cruciali da approfondire e discutere. Non era facile delimitare il campo della riflessione a fronte della complessità dei problemi che nascono oggi o si trascinano irrisolti da tempo in un settore che è, per sua stessa natura, in continua evoluzione in sintonia con le trasformazioni della società civile. Per far fronte a tale ricchezza di temi e alla necessità di individuare per tempo i nodi più rilevanti da affrontare, si sono organizzati gruppi di lavoro per l’analisi di ciascun settore di intervento, per la predisposizione dei materiali, la discussione e l’elaborazione del programma. E’ stata veramente una responsabilità condivisa, faticosa da seguire, ma ricca di importanti sorprese positive per tutti, per gli archivisti che hanno avuto l’occasione per stringere nuovi rapporti di collaborazione e per i soggetti produttori che hanno in alcuni casi scoperto per la prima volta la comunità degli archivi e il suo contagioso entusiasmo. Al centro dei lavori è stato il nodo dei rapporti Stato-enti locali, accanto a quello tra il settore pubblico e i privati. Tuttavia, molti altri temi sono stati oggetto dell’impegnativa riflessione dei relatori: la duplicità del ruolo dei documenti e la crescente rilevanza dei problemi degli archivi in formazione; l’innovazione tecnologica, le cui sfide sono state oggetto di quasi tutte le relazioni, raccolte in modo critico, preoccupato e curioso, non certo demonizzate; l’accesso, la consultabilità, la tutela dei dati personali, che hanno suscitato dibattito e preso spazio nei commenti – che non sono mancati – nella stampa quotidiana, confermandosi come un tema scottante che mette a confronto esigenze spesso contrastanti che dovranno prima o poi trovare una loro adeguata composizione. La Conferenza ha visto una presenza di pubblico eccezionale, ma anche una attiva partecipazione del Governo, grazie agli interventi del vice-presidente del Consiglio e ministro per i Beni culturali, Walter Veltroni, e del ministro per la Funzione pubblica, Franco Bassanini, che hanno assunto importanti impegni che i programmi futuri dovranno sviluppare nei prossimi mesi in modo operativo, a cominciare dal riconoscimento della specificità tecnica e dell’autonomia organizzativa del settore archivistico nell’ambito della struttura
Conclusioni
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riformata del ministero. Il ministro Bassanini ha ribadito la centralità dell’archivio e degli archivisti nell’attuale fase di trasformazione della pubblica amministrazione, con riferimento alla funzione del nuovo servizio della gestione dei flussi documentali e degli archivi prevista nel nuovo regolamento sul protocollo informatico. La presenza di personale archivistico adeguatamente formato è stata riconosciuta come una prima occasione per qualificare con nuovi profili tecnici la macchina amministrativa pubblica. E’ stato proposto un tavolo di intesa tra il Ministero per i beni culturali, il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con l’obiettivo di coordinare tutte le iniziative regolamentari e operative in corso in questo campo. Già questi elementi sembrano sufficienti per definire come estremamente positivi i lavori della Conferenza. Molte altre proposte e considerazioni sono peraltro emerse nel corso dei lavori: gli archivi come cantieri della memoria, il riconoscimento del ruolo che gli istituti archivistici svolgono per il coordinamento tecnico-amministrativo, la necessità di sviluppare forme nuove di formazione del personale e nuovi modelli di conservazione (gli archivi pubblici territoriali). Si potrebbe continuare ancora a lungo, ma il modo migliore per concludere è quello di invitare tutti a proseguire il lavoro iniziato, tenendo in vita e sostenendo quella grande coesione tecnica di cui la Conferenza e i suoi lavori preparatori hanno dato prova e trovando soluzioni innovative ai problema che essa ha aperto o sottolineato.
Mozione finale
La Conferenza nazionale degli archivi promossa dal Ministero per i beni culturali e ambientali ha rappresentato un momento importante di confronto e di ascolto tra i diversi soggetti che concorrono alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale. La partecipazione attiva degli archivi al processo di riforma della Pubblica amministrazione si fonda sulla consapevolezza della centralità della produzione e della gestione dei documenti ai fini della conservazione della memoria. L’innovazione tecnologica che investe la formazione dei documenti richiede una diretta e continua collaborazione tra i soggetti istituzionali protagonisti dell’ammodernamento della P.A.: il Dipartimento della funzione pubblica, l’Aipa, la Conferenza Stato-Regioni, l’Upi, l’Anci e l’Amministrazione archivistica. La Conferenza ha individuato i punti su cui incentrare l’attività a partire dai prossimi mesi: 1. Il riconoscimento dell’autonomia dell’Amministrazione archivistica come condizione indispensabile per la sua partecipazione alle decisioni che riguardano i processi di produzione documentaria. 2. La previsione nel costituendo Dipartimento degli archivi di una struttura dedicata agli archivi correnti delle P.A. e l’attribuzione all’Amministrazione archivistica della funzione di indirizzo tecnico sulla formazione e conservazione degli archivi pubblici. 3. L’istituzione nelle pubbliche amministrazioni di servizi diretti da qualificate figure professionali responsabili della gestione dei flussi documentari e degli archivi. 4. L’elaborazione di un piano nazionale per la formazione, collegata alla riforma delle scuole di archivio, volto alla preparazione delle figure professionali addette alla gestione dei documenti e all’archiviazione. 5. Un’articolata azione che miri a dotare gli attuali archivisti degli strumenti idonei ad esercitare le nuove funzioni ed in particolare: – un programma di formazione permanente per affrontare le trasformazioni tecnologiche e le innovazioni amministrative in atto; – il riconoscimento del ruolo tecnico-scientifico della professione archivistica. 6. L’individuazione di risorse finanziarie idonee a sostenere il cambiamento e la realizzazione di tali obiettivi.
Appendice I Materiali di lavoro
Ciascuna sessione della Conferenza è stata preparata da un gruppo di lavoro costituito da archivisti di Stato e da rappresentanti dei soggetti pubblici e privati produttori di archivi. Si pubblicano senza ulteriori interventi molti dei materiali di lavoro prodotti e utilizzati nell’ambito di ciascun gruppo e distribuiti ai partecipanti alla Conferenza.
I SESSIONE ARCHIVI, SOCIETÀ, STATO
Al gruppo di lavoro che ha preparato la I sessione hanno partecipato: Ufficio centrale per i beni archivistici: Maria Gabriella Cristaldi, Maria Grazia Pastura, Micaela Procaccia, Paola Tascini; Archivio centrale dello Stato: Linda Giuva; Sovrintendenza archivistica per il Lazio: Bruna Colarossi; Associazione archivistica ecclesiastica: Salvatore Palese; Associazione istituti culturali italiani: Gabriella Nisticò (Enciclopedia italiana), Chiara Daniele (Fondazione Istituto Gramsci), Gabriele De Rosa (Istituto Sturzo); Associazione nazionale comuni italiani: Paola Pavan (Comune di Roma), Roberto Cerri (Comune di San Miniato), Daria Viviani (Comune di Trieste); Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione: Giuseppe Paletta; Conferenza Stato-Regioni: Erica Gay (Regione Piemonte); Dipartimento Funzione pubblica: Alessandra Sgroi; Istituto beni culturali della Regione Emilia-Romagna: Valerio Cernetti, Nazareno Pisauri; Istituto nazionale di storia del Movimento di liberazione in Italia: Gianni Perona; Ministero di grazia e giustizia: Tommaso D’Aquino (Archivio notarile distrettuale di Roma), Caterina Bocchino (Consiglio superiore della magistratura); Ministero dell’interno: Anna Maria Laviola, Franca Trionfetti e Emma Vinci Orlando (Ispettorato centrale per i servizi archivistici), Laura Lega (Ufficio studi); Provincia di Bologna: Giampiero Romanzi; Rai: Luigi Parola; UnionCamere: Elisabetta Bidischini; Hanno partecipato ai lavori anche: Oddo Bucci (Università degli studi di Macerata); Isabella Zanni Rosiello già direttrice dell’Archivio di Stato di Bologna.
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Appendice I. Materiali di lavoro
LO STATO E GLI ISTITUTI DI CONSERVAZIONE Policentrismo e patto. – Scopo di questa prima Conferenza, si è detto, è anche quello di far emergere la realtà ed il futuro degli archivi nella società italiana. Questione cruciale è quindi il rapporto tra l'azione dello Stato e l'iniziativa dei soggetti pubblici e privati diversi dallo Stato che sempre più numerosi detengono e gestiscono archivi. Non si tratta di ridefinire i rapporti tra il pubblico e privato in questo campo, quanto piuttosto di interpretare il percorso e l'evoluzione per garantirne uno sviluppo positivo. La presa d'atto che esiste oggi al di fuori dello Stato una pluralità crescente di luoghi di conservazione e di valorizzazione degli archivi non può assumere il sapore di una costatazione inevitabile rispetto ad una tendenza comunque oggettiva ed irreversibile, quasi che vi fosse un rammarico sotteso. La presa d'atto deve invece acquisire il significato di una valorizzazione dei risultati raggiunti anche grazie all'azione congiunta dello Stato con gli altri soggetti pubblici e con i privati e alla applicazione della normativa sugli archivi. Lo sviluppo dell'iniziativa privata sugli archivi e la responsabilizzazione archivistica degli enti pubblici non possono essere in altre parole percepiti e presentati come conseguenza dell'insufficienza o dell'assenza dell'azione statale. Sembrerebbe questa un'interpretazione, oltre che infondata, riduttiva non tanto nei confronti dell'Amministrazione, quanto delle stesse iniziative del settore privato e pubblico allargato, visti solo in una funzione surrogatoria. Vi sono certo stati ritardi e carenze nel ruolo che lo Stato ha giocato nei confronti del patrimonio archivistico, soprattutto per quanto riguarda gli archivi in formazione. Ma la pluralità e la ricchezza delle iniziative che si registrano oggi nel Paese sono comunque anche il risultato diretto dell'azione di promozione e di sensibilizzazione che ha svolto l'Amministrazione. Lo Stato non subisce quella pluralità, poiché l'ha voluta e l'ha promossa. O meglio, l'ha riconosciuta e valorizzata. Il policentrismo della produzione e della conservazione documentaria non è certo un fatto recente. Sarebbe ben strano pensarlo, considerando le caratteristiche dello sviluppo storico italiano. La struttura amministrativa e la legislazione che lo Stato si è dato nel corso di più di un secolo per la cura degli archivi tengono conto proprio del carattere fortemente policentrico dello sviluppo italiano, anche nella formazione e nella conservazione del patrimonio documentario. Cos'altro è il d.p.r. 1409/1963 se non uno strumento per far emergere il sommerso archivistico e per sensibilizzare e responsabilizzare chi gli archivi produce e detiene, garantendo tuttavia l'unitarietà della tutela? Dietro quella normativa non vi è uno Stato accentratore e coercitivo – dei “lacci e lacciuoli” – che non è mai esistito in Italia. L'Amministrazione non si propone in quella normativa come l'unico soggetto salvifico per gli archivi italiani. Vi è implicita al contrario la costatazione – perfino la valorizzazione – del policentrismo archivistico della nostra evoluzione storica e culturale. Sono individuati alcuni meccanismi che possono promuovere la conoscenza dell'arcipelago degli archivi e la loro salva-
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guardia. Volutamente fragile di converso è il ricorso alla sanzione. Le Soprintendenze agli archivi, come più in generale quelle ai beni culturali con competenza territoriale, costituiscono un anello fondamentale di quell'approccio teorico e pragmatico. Esse rappresentano le istanze amministrative per realizzare questo tentativo originale e tutto italiano di coniugare pluralismo culturale e tutela unitaria del patrimonio e della memoria. Le Soprintendenze hanno avuto il privilegio e l'onere di sperimentare e costruire sul campo la collaborazione tra uffici dello Stato e comunità locali, gruppi sociali, enti pubblici e soggetti privati. Prima ancora dell'ordinamento regionale e – successivamente – dei coordinamenti che si sono resi necessari tra Stato e Regioni e Stato e Città, le Soprintendenze hanno sviluppato una grande esperienza di gestione comune sul territorio di beni, attività e risorse. La funzione della vigilanza, dell'ispezione e della tutela è stata esercitata in tanti casi con successo proprio allorché affidata in modo dedicato a specifiche istanze amministrative. Dove non vi è stato successo, ciò è dipeso da una carenza intollerabile di risorse umane e finanziarie rispetto al policentrismo nei territori regionali che si intendeva rispettare ed esaltare. Il policentrismo non riguarda solo i centri di documentazione territoriale o tematici, gli archivi dei privati o degli enti pubblici, ma anche quelli degli uffici statali. Il degrado riscontrabile in questi archivi è sotto gli occhi di tutti e pone urgenti problemi di riqualificazione e di adeguamento delle funzioni di sorveglianza. La crisi della cultura del documento nella pubblica amministrazione e le nuove tecnologie della produzione documentaria chiamano inoltre all'attenzione con prepotenza la questione degli archivi in formazione, talvolta sottovalutata nella tradizione archivistica italiana. Gli strumenti sono migliorabili e certamente è da riqualificare l'azione amministrativa sia nei confronti degli archivi pubblici che di quelli privati. La collaborazione tra questi tuttavia non va ricercata, poiché già esiste. Va mantenuta e sviluppata perché è parte di un passato e di un'esperienza, tanto spesso apprezzata e talvolta anche imitata da amministrazioni e legislazioni archivistiche di altri paesi. Non si tratta di deprimere o di esautorare competenze e funzioni dello Stato a vantaggio di altri o rinunciare, con deleghe troppo facili e meccaniche, ad esercitare un ruolo doveroso. Questa tendenza creerebbe uno scenario di deregulation in cui il privato non troverebbe più il quadro di riferimento nazionale e generale (scientifico, teorico, normativo, formativo, ecc…) cui ha diritto, come ha diritto ad esso il mondo della cultura e degli studi. Si ricorrerebbe allo Stato solo per finanziare le proprie iniziative. Ma perché lo Stato finanzia? Per costruire insieme e garantire quel quadro di riferimento nazionale e generale. Se non vi fosse questo obiettivo, perché dovrebbe finanziare? Allora il nuovo patto tra archivi pubblici e privati deve significare regole, regole nel campo degli archivi e più in generale della cultura, capaci di esaltare e qualificare il ruolo e l'intervento dello Stato ed esaltare e qualificare l'iniziativa privata, al fine di assicurare la conservazione e l'uso dei beni culturali e uno sviluppo culturale poli-
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Appendice I. Materiali di lavoro
centrico ma organico nel Paese. Lo Stato. – Il ruolo dello Stato in materia di politica culturale va valorizzato e salvaguardato. L'Europa insegna: si riconosce e si promuove la pluralità della conservazione e della gestione degli oggetti culturali, quando ben saldi restano nelle mani dello Stato le direttive ed il coordinamento. Basti pensare ad alcune materie delle prerogative statali in materia culturale: – la strategia delle risorse sul territorio nazionale e la modulazione degli interventi a sostegno delle zone svantaggiate; – la definizione di bene culturale e l'identificazione del patrimonio nazionale; – la sicurezza e la difesa del patrimonio dal traffico illecito anche rispetto ai nuovi confini europei; – la definizione di standard nazionali; – i parametri ed il controllo di qualità sui prodotti culturali; – il coordinamento e l'integrazione tra i diversi corpi dello Stato che in forme e a livelli diversi si occupano di cultura; – la formazione; – l'interfaccia coordinato con l'Europa (dalla legislazione sino alle risorse). La cultura ha bisogno di investimenti senza profitto. Come l'istruzione o la detenzione e pena, verrebbe da dire. Eppure non tutti sembrano pensarla così. Si possono recuperare naturalmente alcuni costi dell'investimento culturale, si possono vendere servizi, ricavare guadagni da iniziative, assicurare un incremento qualificato del turismo, e via di seguito. Ma per l'attività culturale dello Stato il profitto resta di ben altra portata e di diverso significato: quello dell'identità nazionale e dell'evoluzione sociale. Lo Stato soltanto può essere magnanimo verso bisogni così prioritari e fondanti per la società civile. Nell'Europa che cresce e che sempre più direttamente coinvolge comunità locali, singoli territori e gruppi sociali, il problema dell'identità culturale nazionale si pone in modo cruciale e nuovo: non come diaframma di difesa e filtro delle espressioni culturali particolari e locali, ma come tessuto di connessione e di propulsione per la pluralità delle tradizioni e delle iniziative. Si lamenta la costruzione tutta politica dell'Europa unita. Certo l'unificazione sociale non passerà attraverso lo sbiadimento delle identità nazionali, ma al contrario attraverso la valorizzazione delle culture comuni dei popoli. Ma esiste una identità culturale italiana? Oppure l'Europa ci cade addosso prima che le conoscenze e le memorie siano divenute collettive e abbiano prodotto una identità sociale generale?. La struttura ed il funzionamento dello Stato sono insufficienti ed in via di trasformazione. Anche per questo nella società civile il ruolo e l'intervento dello Stato sono spesso percepiti come ingombranti ed ostativi. Si invocano il rapido cambiamento e la riforma ed il processo è già in atto. Si nutre al contempo la speranza che l'obiettivo sia quello della riqualificazione del ruolo e delle funzioni. Si assiste però da due decenni ad una denigrazione del ruolo dell'amministrazione pubblica che non ha precedenti o confronti nel nostro passato e in altri paesi
Archivi, società, Stato
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europei. Queste azioni sono tanto più corrosive e distruttive, quando vengono dall'interno stesso della pubblica amministrazione e ne minano all'origine il ruolo, il funzionamento e l'immagine; perché riguardano gli amministratori meno retribuiti e, verrebbe da aggiungere, meno stimati in Europa. La delega di competenze e di funzioni dello Stato ad altri soggetti ha un valore se non si tratta di procedure ed azioni obsolete ed inefficaci o cedute per inerzia, incapacità e rinuncia a svolgere un ruolo. E' lecito chiedersi chi possa trarre vantaggio da simili strategie demolitorie. Tutti gli altri? Tutti gli altri. – Chi sono “tutti gli altri” diversi dello Stato? Esiste una simile categoria? Esiste per gli archivi? Il policentrismo della conservazione e della gestione degli archivi si presenta come un panorama assai variegato, complesso e qualche volta confuso. Chi scrive ha lavorato per diversi anni, come dipendente della CGIL, al riordinamento ed alla formazione degli archivi sindacali. I grandi movimenti sociali dei primi anni Settanta facevano emergere una tradizione e una cultura sindacale da preservare e riorganizzare. I tre maggiori sindacati costituivano i propri archivi storici, quelli di categoria e delle sedi territoriali. Si predicava e praticava la scelta di mantenere fin dove possibile nei luoghi della produzione documentaria anche le carte storiche, per garantire una memoria unitaria e continuata dell'azione sindacale. Senza una responsabilità sull'archivio storico, sarebbe continuata la dispersione delle carte correnti. Vi erano allora enti di ricerca, istituti e fondazioni privati e pubblici impegnati a raccogliere la memoria dei grandi eventi sociali di quegli anni. Assai diffusa era la volontà di salvare come si poteva quel patrimonio documentario, anche togliendolo – per ragioni di sicurezza – a chi lo aveva prodotto e ne tentava la conservazione e l'uso. Negli anni Settanta comincia a delinearsi l'articolazione dei centri che si propongono di svolgere iniziative e attività culturali, a carattere tematico o territoriale. L'ordinamento regionale e la storiografia economico-sociale e locale danno impulso a questo processo. La normativa per il riconoscimento dei centri (per esempio l’ingresso in tabella) e quella di sostegno finanziario (per esempio alle mostre) ad essi da parte dello Stato determinano talvolta una corsa all'acquisizione di pezzi di memoria che possano comunque costituire il patrimonio documentario fondante per i nuovi centri. Il Sindacato si trovò nel mezzo dei contrasti accesi tra questi centri per la competenza sulle fonti e sugli studi. Si rivolse allora allo Stato per chiedere salvaguardia e formazione: chiese alle Soprintendenze archivistiche di dichiarare i propri archivi di notevole interesse storico e l'assistenza ai riordinamenti e agli inventari. Partecipò al primo corso di archivistica contemporanea tenuto da Paola Carucci presso l'Archi-
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Appendice I. Materiali di lavoro
vio centrale dello Stato nel 1975. Il principio della indiscindibilità e continuità tra archivio storico, di deposito e corrente è stato recentemente riaffermato da rappresentanti dell'ANCI, a proposito degli archivi comunali. Nella tradizione archivistica anglosassone il principio della unbroken custody resta valido per lo meno sul piano teorico. Si potrebbe affermare accanto ad esso quello della responsabilità e della competenza ininterrotte. La permanenza del patrimonio documentario nella sua interezza e continuità presso chi lo ha prodotto ed è ancora soggetto attivo va incoraggiata e sostenuta. Quando la conservazione in sede non sia possibile, vanno comunque preservate la competenza e la responsabilità del soggetto sul proprio archivio. Per garantire questa possibilità occorre elaborare convenzioni diverse secondo che l'archivio venga ceduto per la conservazione a società di servizi o sia depositato presso centri culturali. La definizione concertata di modelli di convenzione è sicuramente uno dei terreni su cui potrà crescere l'alleanza tra Stato ed altri soggetti per la conservazione e la gestione degli archivi. Quanto sopra detto fornisce lo spunto per una prima grossolana distinzione di “tutti gli altri” diversi dallo Stato: – soggetti, pubblici e privati, che producono documenti e conservano e gestiscono i propri archivi; – istituti, fondazioni e centri culturali e di ricerca, pubblici e privati, che accolgono e raccolgono fonti documentarie a vario titolo, per competenza tematica o territoriale, per donazione, per finalità di studio; – società private, che offrono un servizio di container conservativo e di consultazione per i produttori. Le società private che si affacciano sempre più numerose sul mercato offrendo i servizi accennati dovrebbero entrare a far parte di una tabella controllata e autorizzativa, frutto anch'essa della collaborazione tra Stato e produttori/proprietari di archivi. L'alleanza tra Stato ed altri soggetti per una buona gestione dei beni culturali passa anche attraverso la costruzione di garanzie e regole capaci di guidare lo sviluppo e di monitorarne gli effetti. (a cura di BRUNA COLAROSSI)
RISORSE
DESTINATE AGLI ARCHIVI NON STATALI NEL BILANCIO DEL
MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Il bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali destina una modesta quota dei suoi stanziamenti ordinari ad interventi in favore di archivi non statali. Le possibilità di finanziamenti poggiano essenzialmente sulla l. 5 giugno 1986, n. 253, «Norme per la concessione di contributi in favore di archivi privati dichiarati di note-
Archivi, società, Stato
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vole interesse storico e di archivi di enti di culto». Come è evidente, la concessione di contributi è subordinata, nel caso di archivi privati, al riconoscimento della loro importanza a fini storici, avvenuto mediante l’emanazione (da parte della sovrintendenza archivistica competente per territorio) della dichiarazione di notevole interesse storico, con i conseguenti obblighi di conservazione, accessibilità agli studiosi ecc. previsti dal d.p.r. 1409/63; per quanto concerne gli archivi di enti ecclesiastici e e di altri culti religiosi, non essendoci una opinione concorde circa la possibilità di considerarli privati (e quindi oggetto della dichiarazione, prevista dal citato d.p.r. esclusivamente per tali archivi), specialmente in regime di concordato e intese, la l. 253/86 prevede la concessione dei contributi a quelli dei quali il sovrintendente attesti comunque la rilevanza storica (anche senza un provvedimento formale) e che, dal canto loro, si impegnino ad osservare gli obblighi previsti nella dichiarazione di notevole interesse storico. L’applicazione di questa legge ha consentito, nel corso di oltre dieci anni, numerosi interventi di riordinamento, inventariazione, restauro e acquisto di attrezzature, soprattutto nel campo degli archivi ecclesiastici, molti dei quali sono stati conosciuti attraverso questo strumento. Sono stati anche abbastanza numerosi gli interventi per istituti culturali, archivi di imprese e sindacali. I risultati conseguiti sono da considerarsi largamente positivi se raffrontati con il budget attribuito al cap. 3104, su cui gravano le spese conseguenti questa legge: dall’iniziale stanziamento di Lit. 400.000.000 annui (per tutte le tipologie di archivi enunciate su tutto il territorio nazionale) si è passati - attraverso i successivi provvedimenti di riduzione della spese - alla cifra attuale di Lit. 385.000.000 annui. Una cifra così inadeguata penalizza sensibilmente qualsiasi progetto di politica culturale dell’Amministrazione archivistica per la tutela delle fonti documentarie private. Un’altra possibilità – per i soli archivi dichiarati di notevole interesse storico – è quella offerta dal capitolo 3105, relativo agli interventi di restauro. Anche qui, le somme stanziate sono assolutamente insufficienti: Lit. 300.000.000 annui per tutto il territorio nazionale. Nessun contributo è previsto per gli archivi degli enti pubblici. Questi ultimi sono stati previsti, invece, in alcune leggi speciali: la l. 431/90 (contributi per impianti di sicurezza) e la l. 145/92 (interventi di catalogazione informatica, riproduzione su disco ottico, restauro). Le due normative prevedevano un concorso di spesa da parte del beneficiario del contributo, nella misura minima del 30% nella legge del 1990 e del 50% nella legge del 1992; questo aspetto, in alcuni casi immediatamente contestato da chi presentava la richiesta, in altri non compreso malgrado fosse espressamente citato nelle due leggi, ha causato non pochi problemi in sede di applicazione. In entrambi i casi, non pochi beneficiari di contributi (comuni, istituti culturali privati, enti ecclesiastici) hanno dovuto sensibilmente ridimensionare l’intervento già approvato dal Ministero e rinunciare a parte dei fondi stanziati in loro favore, sia per l’incapacità di provvedere alla quota loro spettante, sia per inadeguatezza a gestire progetti rivelatisi sovradimensionati rispetto alle possibilità dell’istituto richiedente. Alcuni hanno direttamente rinunciato all’intero contributo. Una parte delle somme è quindi andata in economia. In particolare, sono stati inutilmente
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concessi contributi per Lit. 589.178.722 con la l. 431/90 su uno stanziamento di Lit. 1.000.000.000 per archivi non statali, mentre, su uno stanziamento di Lit. 4.000.000.000 (in parte destinati a contributi, in parte a progetti fra Stato e Regioni) ai sensi della l. 145/92, non è stato possibile neppure impegnare la somma di Lit. 200.000.000 ed è inoltre prevista una economia di gestione di Lit. 514.885.070, per ridimensionamento o mancata realizzazione dei progetti da parte dei proponenti. E’ evidente come ciò abbia rappresentato la parziale perdita di una delle rare occasioni di positivo intervento nei confronti di archivi non statali, al di là delle possibilità, modeste come di consueto. Negli ultimi tempi, alcuni progetti concernenti archivi di enti pubblici, ecclesiastici e privati, sono stati finanziati stornando dal cap. 8230 la somma di Lit. 360.000.000, originariamente destinata ad acquisti di carte non statali per gli Archivi di Stato. Esiste, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni con la Divisione studi e pubblicazioni dell’Ufficio centrale per i beni archivistici per la redazione di inventari e altri strumenti di consultazione di archivi non statali. Relativamente agli archivi non statali, occorre, infine, menzionare la legge 5 agosto 1982, n. 512; le norme, che si sostanziano in agevolazioni fiscali per i proprietari di archivi dichiarati di notevole interesse storico, consentono di dedurre dall’IRPEF e dall’IRPEG le spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro dei documenti e di provvedere al pagamento delle imposte di successione mediante la cessione degli archivi allo Stato. Fino ad oggi sono state presentate 11 proposte di cessione, di cui ne sono state accettate 9, per un totale di Lit. 1.040.000.000. (a cura di MICAELA PROCACCIA)
*** Questa era la situazione al giugno 1998. Anche grazie all’interesse che la Conferenza ha suscitato intorno agli archivi che si conservano fuori dagli Archivi di Stato e che rappresentano una parte straordinariamente cospicua ed importante del patrimonio storico nazionale, e in virtù dell’attenzione che ne è scaturita per le sorti di questo patrimonio, nel bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al 1999 si è registrato un sensibile incremento delle risorse ad esso destinate. E’ stato infatti creato un nuovo capitolo, con capienza finanziaria pari a un miliardo di lire, destinato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario non statale. Su questo stesso capitolo sono affluiti fondi straordinari, provenienti dall’otto per mille sull’IRPEF, per 1.650 milioni: un totale, quindi, di 2 miliardi e 650 milioni. Abbastanza per progettare una ripresa dei lavori di censimento degli archivi non statali, finalizzato al completamento della cosiddetta “mappa del rischio” (ovvero: “conoscere per tutelare”). Con queste nuove risorse è stato possibile avviare, tra l’altro, progetti nazionali di censimento e inventariazione di archivi a forte rischio di dispersione, come quelli degli ospedali, in particolare degli ospedali psichiatrici; o archivi privati particolarmente soggetti a rischi di smembramento, come gli archivi degli architetti, ricchi di disegni e di altro materiale particolarmente apprezzato sul mercato d’arte o antiquario; o ancora, archivi immensi e straordinaria-
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mente importanti, e tuttavia generalmente non fruibili alla ricerca, come gli archivi delle Università italiane. Anche alcuni dei tradizionali capitoli di bilancio hanno beneficiato di un aumento considerevole (rapportato all’entità trascurabile della somma stanziata): quello dedicato al restauro dei documenti degli archivi non statali è passato dai 300 milioni del 1998 ai 500 milioni del 1999 e quello destinato all’acquisto di archivi è passato da 1.600 milioni a 2 miliardi. Ciò detto, va anche riconosciuto che non bastano le risorse umane e finanziarie dello Stato. E credo che la Conferenza sia stata anche un’occasione di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al progetto di tramandare, con le fonti, una parte fondamentale della nostra memoria storica: in particolare le Regioni, ma anche gli enti funzionali dello Stato. Il progetto di un archivio economico territoriale, elaborato in Lombardia dalla Camera di Commercio di Milano e dalla Regione, e illustrato, in questo volume, da un intervento di Giuseppe Paletta, ha percorso in questi mesi un buon tratto di strada; un analogo progetto è in corso di elaborazione in Piemonte, anch’esso animato dalla Regione e dedicato agli archivi d’impresa e del lavoro. In Emilia e in Liguria, ma anche in Puglia, ci si sta muovendo per creare luoghi di conservazione e di valorizzazione di archivi non statali. L’Ufficio centrale segue con grande interesse questo crescente impegno nell’opera di trasmissione delle fonti privilegiate della nostra storia comune. La strada è indubbiamente lunga ed ardua, ma se i principi di concertazione e di collaborazione che informano la legge istitutiva del Ministero per i beni e le attività culturali ispireranno l’azione comune, sarà possibile ottenere buoni e concreti risultati. (a cura di MARIA GRAZIA PASTURA)
NOTA RELATIVA ALLE RISORSE PUBBLICHE Al fine di valutare gli oneri sostenuti annualmente - e quindi le risorse pubbliche effettivamente devolute - per la gestione dei documenti, si è proceduto ad una stima dei seguenti dati: a) risorse dedicate agli archivi storici dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti e privati vigilati: stimate in 1.000 miliardi/anno. b) risorse dedicate alla gestione in forma pubblica dei documenti (protocollazione; trasmissione; registrazione/fascicolazione; stesura di atti tipici, con forma ripetitiva e obbligatoria; conservazione; archiviazione corrente e di deposito; scarto; versamento agli archivi storici: stimate in 25.000 miliardi/anno. Quanto al punto a) è da evidenziare: – che l’assunzione di competenza dello Stato in materia di archivi storici comporta il fatto che la voce «archivi» costituisce ben il 15% dell’intero stanziamento per il Ministero per i beni culturali e ambientali, le Regioni con competenza concorrente stanziano invece, per gli archivi, meno del 2% del bilancio per la «cultura», gli enti
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locali, sempre nell’ambito della «cultura», devolvono agli archivi storici il 5% del proprio bilancio. Poiché, nell’ambito della voce di spesa dello Stato, soltanto 685 milioni sono devoluti annualmente agli archivi non statali, se ne deduce che la percentuali di interventi dello Stato è, per la specifica finalità, in millesimi, rispetto al totale «cultura». Appare evidente come la mancata responsabilizzazione primaria di Regioni ed enti territoriali riduca il sostegno agli archivi storici locali, che fanno registrare l’impegno di risorse globalmente e in assoluto minore in comparazione ad altri settori culturali su cui gli enti territoriali hanno autonomia regolamentare e di iniziativa (musei, biblioteche, cinema, teatri, etc.); – che mentre per le forme di archiviazione tradizionali (sezioni separate di archivio, archivi tematici e similari) gli stanziamenti locali sono irrilevanti, molti stanziamenti regionali sono dedicati a forme di archiviazione diversa, come la creazione, l’aggiornamento e la gestione di banche dati a base informatica e/o cartografica e vanno segnalati, anche se nella presente relazione non si è ritenuto opportuno estendere in dettaglio l’analisi in questo campo. Sarebbe più facile implementare i GIS (per i quali sono stanziate consistenti risorse) dei dati storico-archivistici, ottenendo in quest’ambito fondi per l’inventariazione (ad esempio, gli archeologi hanno ben utilizzato questa possibilità per le carte archeologiche), che procedere a ordinamenti e inventariazioni slegate dai sistemi di lettura e di comunicazione delle informazioni regionali e locali e quindi a solo carico dei singoli soggetti possessori; – che stante l’esiguità, e quindi la rigidità dei fondi pubblici propriamente devoluti ad archivi storici, mantenere l’antieconomica separazione tra archivi e archivi storici, estendendola ai costituendi archivi territoriali (previsti con il concorso di più enti e soggetti privati vigilati) e senza investire di ciò con diretta competenza gli enti territoriali, può portare alla creazione di situazioni con risorse, comunque, stentate. Quanto al punto b) è da evidenziare: – che, attualmente, i costi sono ripartiti in 15.000 miliardi dello Stato, 1.000 delle regioni, 7.700 dei comuni, e 1.300 delle province (sommate ad altri enti locali di minore importanza) ma che, con i trasferimenti di competenze e con l’obbligo di legge di modernizzazione dei sistemi informatici e di produzione documentale, le risorse calcolate in base ai bilanci 1997 e 1998 saranno sicuramente dislocate diversamente in futuro, e corrisponderanno a tipi di spesa diversi, e ciò sia per tecnologia adottata, che per profili professionali impiegati; – che, presumibilmente, togliendo l’obbligo di separazione tra protocollo, archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico con sezione separata – posto dalla legge a carico degli enti pubblici produttori di archivi e con obbligo di conservazione a proprie spese (escludendo quindi i soggetti pubblici che per la conservazione degli archivi storici ricorrono agli Archivi di Stato) – parte delle maggiori risorse destinate alla gestione dei flussi documentali attuali, e già oggi estese alla conservazione degli atti e fascicoli degli ultimi 40 anni, possono essere utilmente reimpiegate in una maggior cura delle fasi di archiviazione e nella produzione di apparati informativi. Tali apparati, pur allestiti per far fronte alle esigenze di trasparenza ed efficienza dell’amministrazione quotidiana, possono essere applicati anche al patri-
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monio documentale pregresso, trattando con metodologia unitaria sia l’archivio di deposito che quello storico. Ciò si rende tanto più necessario se si pensa che nessuna autorità, prima del periodo di attesa previsto dalla legge e dalla selezione finale ai fini conservativi, è deputata a definire il valore della documentazione degli archivi di deposito e a dettare regole di ordinamento e manutenzione, per cui il problema degli archivi più recenti viene continuamente rimandato e largamente accantonato. (a cura di PAOLA PAVAN - DARIA VIVIANI)
L’ARCHIVIO ECONOMICO TERRITORIALE PER LA STORIA SOCIALE Economia e società: la centralità dell’impresa. – Il mondo del lavoro e i legami che gli individui – isolatamente o in modo organizzato – stabiliscono nel suo ambito costituiscono un nodo centrale del vivere sociale. Essi rappresentano un crocevia sul quale si incontrano non solo la varietà delle forme di espressione dell’attività umana ma anche le articolazioni della conoscenza scientifica - e tra di esse pure quelle apparentemente lontane dalla sfera dell’economico - che vi convergono portando il contributo della loro complessità interpretativa. Punto focale di questo mondo è l’impresa in quanto soggetto capace di esprimere, anche nella varietà delle forme economiche e giuridiche che assume, la complessità del sociale. L’impresa fornisce il contesto spaziale, organizzativo e tecnologico all’interno del quale le relazioni tra i gruppi sociali si esprimono, si confrontano, riscontrano giorno per giorno il rapporto di collaborazione e di reciproca dipendenza. Istituzionalizzare la società: la salvaguardia delle fonti economiche. – La consapevolezza della necessità di favorire la raccolta sistematica della documentazione prodotta da soggetti economici - le imprese, gli imprenditori, gli operai e le rispettive organizzazioni di rappresentanza - in quanto parte organica della cultura generale del Paese, ha ormai raggiunto anche in Italia un elevato livello di condivisione. Essa nasce dalla presa d’atto del contrasto tra la centralità che l’impresa ricopre nell’organizzazione del territorio e delle sue funzioni e, viceversa, la parzialità del peso culturale che le è riconosciuto e cui si accompagna la difficoltà di articolare il consenso intorno ai valori culturali di cui essa è portatrice. Le motivazioni di un tale contrasto stanno in un radicato disconoscimento della complessità insita nell’attività imprenditoriale e quindi nella mancata percezione antropologica dell’impresa in quanto fonte e depositaria del sapere organizzato che l’attività economica produce nel quotidiano. A questi limiti si aggiunge la debolezza dell’azione della pubblica amministrazio-
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ne che, a fronte di un’articolata sistematizzazione delle proprie competenze in materia di tutela degli archivi, non offre soluzioni concrete alle imprese che hanno concluso il proprio ciclo operativo o che, viceversa, non riescono a salvaguardare autonomamente il patrimonio documentale generato nell’arco della propria operatività. Invero, nel corso dell’ultimo trentennio, la tutela degli archivi economici ha fatto passi avanti anche nel nostro Paese. Alcune grandi imprese hanno trovato risposta adeguata alla questione della tutela della propria memoria storica attraverso la costituzione di archivi storici o musei aziendali. Tali soluzioni, se pure costituiscono il segno confortante di una più matura consapevolezza, non risolvono il problema posto inizialmente. Innanzi tutto perché l’esperienza delle grandi imprese non esaurisce la complessità del panorama imprenditoriale italiano caratterizzato dalla predominanza della piccola e media dimensione; secondariamente perché la formazione di questi archivi non fornisce una soluzione strutturale ma si limita ad allontanare temporalmente il pericolo della dispersione: anche le grandi imprese seguono un ciclo fisiologico e il loro collasso determina la perdita di patrimoni documentali ancor più vasti. I casi delle carte della Marelli, della Banca privata italiana, della Breda o della Badoni, oggi fortunosamente ricoverate presso Archivi di Stato, camere di commercio, comuni o istituti culturali, costituiscono la dimostrazione di quanto reale sia il pericolo di dispersione anche per la memoria storica della grande impresa. Parallelamente, anche le fonti della memoria dell’associazionismo sindacale hanno conosciuto l’abbandono e il depauperamento allo scemare della tensione rivendicativa o addirittura al verificarsi di cesure generazionali. Spesso gli archivi del sindacato hanno seguito passo passo il destino degli archivi padronali: distrutti assieme allo stabilimento al termine dell’attività produttiva, o viceversa erranti presso archivi di altri sindacati, istituti culturali, fondazioni, enti locali. In entrambi i casi, la memoria e i processi di interpretazione e autorappresentazione accumulati lentamente dagli attori sociali nel corso della loro esperienza professionale si è smarrita in modo irreversibile, privando la società della possibilità di apprendere dal vissuto collettivo. L’archivio economico territoriale rappresenta pertanto lo strumento per raggiungere un triplice obiettivo: – costruire una sorta di casa dell’identità degli attori economici capace di sedimentare nel tempo la specificità della loro cultura e renderli socialmente riconoscibili in quanto soggetti politico-culturali; – impedire la dispersione dei patrimoni culturali che segue ogni ciclo economico negativo e quindi attuare una rilevante opera di risparmio sociale; – realizzare le condizioni organizzative e scientifiche perché una comunità possa operare continuativamente la ricomposizione della propria memoria, cioè perché possa ricomporre e razionalizzare a distanza di tempo le molteplici rappresentazioni degli avvenimenti che sono il frutto naturale della divaricazione degli interessi. L’esperienza della Lombardia. – La vivacità e la ricchezza della vita sociale lom-
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barda, la centralità dell'impresa in quanto strumento di validazione sociale individuale e protagonista dei processi di modernizzazione del territorio, hanno favorito la costituzione nella nostra regione di importanti archivi e addirittura l'avvio dei primi tentativi di realizzare archivi economici territoriali. Nei primi anni Settanta veniva aperto l’archivio storico della Camera del Lavoro di Milano, seguito, di lì a poco, dall’archivio della Fiom-Cgil affidato al Centro ricerche e studi sindacali, successivamente trasformatosi nel Centro ricerche Giuseppe Di Vittorio. A partire dal 1974 l’Assessorato alla cultura della Regione Lombardia iniziava a raccogliere testimonianze fotografiche e orali sulla cultura del lavoro nella regione. Con i primi anni Ottanta nasceva il coordinamento centralizzato degli archivi di tutte le Camere del lavoro regionali. Nel 1986 la Soprintendenza ai beni archivistici avviava, in collaborazione con alcuni studiosi milanesi, un progetto per la costituzione di una Fondazione lombarda per gli archivi d’impresa. L’iniziativa non conosceva sviluppi concreti ma, negli stessi anni, l’Assessorato alla cultura della Regione avviava, insieme ai promotori della Fondazione, il primo censimento degli archivi d’impresa dell’area milanese. Nel 1991 la Camera di commercio di Milano e la Fondazione ASSI davano vita al Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione, sorto allo scopo di valorizzare l’archivio della Camera di commercio, di tutelare gli archivi economici, di promuovere la cultura d’impresa e realizzare infine la costituzione di un archivio economico territoriale. Nel 1992 il Centro ha stipulato una convenzione con l’Ufficio centrale per i beni archivistici in virtù della quale esso agisce a tutela degli archivi economici, sotto l’egida del Ministero stesso. Il Centro ha raccolto direttamente due piccoli archivi di impresa e ha promosso la salvaguardia degli archivi della Marelli e della Banca privata italiana. Nel 1993 la Camera di commercio di Bergamo, la Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo e la famiglia Legler hanno dato vita alla omonima Fondazione allo scopo di raccogliere gli archivi d’impresa dell’area bergamasca. L’iniziativa è ai primi passi e a tutt’oggi può contare sull’archivio della sola Legler spa. La situazione nelle altre regioni. – Nelle restanti regioni italiane la situazione è decisamente più arretrata, ma soprattutto vede un minore dinamismo dell’ente regionale. In Toscana la Soprintendenza archivistica ha realizzato il primo censimento regionale degli archivi economici. L’iniziativa non ha avuto sviluppi successivi, se si eccettua una fugace interessamento della provincia di Arezzo a questi temi (1994-95). Nel Lazio la Soprintendenza ai beni archivistici ha realizzato il censimento degli archivi d’impresa, pubblicato nel 1987 nelle collane degli Archivi di Stato. Nel Veneto la Camera di commercio di Vicenza ha dato vita nel 1996 a un Centro studi sull’industria e sul patrimonio archeologico-industriale sul modello del Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione di Milano. In Piemonte l’Assessorato alla cultura della Regione, la Fondazione Gramsci di
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Torino, gli archivi d’impresa dell’area piemontese e gli archivi del lavoro stanno collaborando a un progetto che intende raccordare i vari archivi economici in funzione di un efficace scambio informativo. Oltre alle situazioni sopra descritte, esistono poi una serie di altre istituzioni sparse sul territorio nazionale che, pur non avendo un percorso culturale identificabile esclusivamente nel mondo del lavoro, raccolgono tuttavia fondi di rilevante interesse in materia (Archivio fotografico toscano, Istituto Ernesto De Martino, gli Istituti di storia della Resistenza e del movimento operaio, gli Istituti Gramsci, eccetera). L’Archivio economico territoriale: il profilo istituzionale. – L’Archivio economico territoriale si ispira al modello affermatosi in Germania soprattutto a partire dal 1986. A quella data, i vari Länder hanno emanato una normativa sugli archivi delle Camere di commercio e, in parallelo, hanno favorito la nascita o la trasformazione in fondazioni degli archivi di concentrazione sorti presso le principali Camere di commercio tedesche dell’inizio del secolo. Tali fondazioni sono sorte nei maggiori centri industriali, con una giurisdizione estesa ad ambiti territoriali molto ampi, e coinvolgono le istituzioni locali e gli organismi di rappresentanza del mondo imprenditoriale. A partire da questa esperienza – che risulta particolarmente vicina a quella del nostro paese per l’analogia tra i sistemi camerali, la presenza di aree regionali e industrializzazione diffusa e il dinamismo delle autonomie locali – il Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione propone la costituzione di una fondazione cui aderiscano: la Camera di commercio di Milano, il Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione, il Comune di Milano, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, la Soprintendenza ai beni archivistici per la Lombardia, la Confederazione europea dei sindacati. La Fondazione Archivio territoriale economico per la storia sociale avrà natura privatistica, sarà dotata di un patrimonio autonomo versato dai soci, costituirà il luogo fisico e simbolico della convergenza tra attori economici, pubblica amministrazione e comunità scientifica. L’architettura statutaria della Fondazione dovrà conciliare due diverse valenze: da un lato, la solidità del profilo istituzionale garantito da soggetti che assicurino la continuità e la stabilità della costruzione attraverso il conferimento di un patrimonio in risorse finanziarie o strutture, dall’altro, l’apertura alla varietà e alla ricchezza degli attori economici presenti nella società, il cui dinamismo e la cui attenzione alla cultura dell’impresa risente inevitabilmente dell’andamento del ciclo economico o delle tendenze culturali. Ciò sarà reso possibile attraverso l’articolazione degli organi statutari secondo due livelli: – organi costituiti dai rappresentanti dei fondatori, per la definizione delle linee di gestione politico-amministrativa dell’Archivio; – organi che abbiano funzioni di proposta operativa e di indirizzo culturale, costituito da imprese, persone fisiche (imprenditori, studiosi), associazioni, enti che, pur non avendo partecipato al conferimento patrimoniale iniziale, concorrono all’at-
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tività dell’Archivio con l’apporto di un proprio contributo intellettuale, finanziario, relazionale. La giurisdizione territoriale. – La giurisdizione territoriale dell’Archivio coinciderà con il territorio della provincia di Milano per almeno tre motivi. Innanzi tutto la provincia di Milano è il territorio che presenta la maggiore concentrazione nazionale di imprese, quindi è prevedibile che già in questa dimensione si potrebbe determinare una situazione di sovraccarico materiale per le strutture dell’Archivio economico. Secondariamente, le imprese ivi presenti hanno originato vasti fenomeni di concentrazione imprenditoriale per cui alcuni archivi economici già costituiscono veri e propri luoghi di raccolta degli archivi delle imprese assorbite. Inoltre, nelle aree limitrofe (si pensi al Bergamasco, al Lecchese o al Bresciano) esistono centri locali di intervento sulla cultura d’impresa che potrebbero assumere il compito di promuovere lo sviluppo del progetto nella dimensione locale. Il tenace attaccamento all’identità locale da parte delle comunità imprenditoriali locali – un valore che va coltivato e non inibito dai timori di interventi spoliatori – spinge pertanto a prefigurare una soluzione policentrica sul territorio lombardo, dove alla Regione, al sistema camerale (Unioncamere regionale) e alla Soprintendenza archivistica sia affidato il compito di esercitare un raccordo normativo, organizzativo e scientifico. I compiti istituzionali: coordinamento e concentrazione. – L’Archivio economico territoriale svilupperà la propria attività sia realizzando una rete di raccordo e di collegamento tra gli archivi economici presenti sul territorio provinciale, sia attraverso la raccolta diretta della documentazione soggetta a rischio di dispersione. a) Il coordinamento. L’archivio ha come strategia quella di favorire l’irrobustimento degli archivi economici esistenti e di stimolarne la nascita di nuovi e vitali direttamente presso le imprese. Esso mira a diffondere tra i soggetti economici operanti nella società i legami di appartenenza alle proprie radici e un costume di attenzione e cura verso la propria memoria storica. La permanenza dell’archivio nella struttura che l’ha prodotto e la presenza di una continuità con i meccanismi organizzativi che producono la documentazione costituiscono la migliore garanzia che all’interno dell’impresa non si insinuino visioni riduttive capaci di separare concettualmente un archivio storico – riconosciuto come valore culturale e quindi di segno positivo – da un archivio corrente, percepito unicamente come problema economico-organizzativo con una forte connotazione negativa. Nel perseguire sul territorio le proprie finalità, l’Archivio terrà come interlocutori privilegiati gli istituti e i soggetti economici che storicamente hanno prodotto archivi altamente significativi e che – se pur con diversi livelli di visibilità – hanno dimostrato una forte capacità propositiva e comunicativa all’esterno. A mo’ di esempio, esperienze diversissime come la Fiera di Milano, la Borsa Valori, il Corriere della Sera, possono costituire un nucleo di forza in grado di rappresentare e trasmettere la centralità che il valore-lavoro ha sempre rivestito nell'area milanese e, al tempo stes-
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so, di impostare piani di promozione che evidenzino le potenzialità comunicazionali del prodotto culturale. b) La concentrazione. Compito dell’Archivio è poi quello di tutelare la documentazione prodotta dagli attori economici dell’impresa, nello spirito della massima apertura culturale e avendo piena consapevolezza dell’imprevedibilità delle forme che può assumere la documentazione generata nel contesto dell'impresa. L’Archivio dovrà pertanto porsi come ponte tra passato, presente e futuro affiancando la cura nel recupero dell’esistente all’attenzione per le modificazioni in corso e alla sensibilità verso le nuove modalità di comunicazione che le imprese generano costantemente. L’Archivio presterà attenzione all’innovazione tecnologica nel suo farsi, nella consapevolezza che essa deve essere costantemente seguita da una fase di riflessione e di elaborazione metodologica: minore è lo spazio tra l’innovazione e la formalizzazione metodologica, minore sarà l’entità della dispersione che accompagna fisiologicamente ogni sviluppo delle tecnologie della comunicazione. L’Archivio, inoltre, sperimenterà e affinerà metodologie della selezione, una funzione essenziale per le organizzazioni culturali che operano sull’età contemporanea. La società moderna è infatti caratterizzata dalla ridondanza e dalla duplicazione informativa: compito dell’Archivio sarà quello di individuare nel suo campo di intervento i beni culturali caratterizzati da rilevanza e da essenzialità storica elaborando efficaci criteri di scarto. In conclusione, i compiti istituzionali dell’archivio economico territoriale possono essere così esposti in dettaglio: – censire gli archivi economici (archivi di imprese, di imprenditori, di professionisti, delle Camere di commercio, di enti pubblici e privati oppure archivi depositati presso i soggetti sopra elencati) presenti sul territorio provinciale; – recuperare, riordinare e valorizzare gli archivi economici di rilevante interesse storico a cominciare da quelli soggetti a pericoli di dispersione; – realizzare un archivio audiovisivo, fotografico e cinematografico sull'attività imprenditoriale; – raccogliere e conservare biblioteche tecniche, emeroteche, fondi iconografici, oggettistica prodotti dalle imprese; – mettere tale documentazione (fatte salve le garanzie di riservatezza) a disposizione delle imprese, degli studiosi, delle istituzioni e del pubblico in generale; – curare la formazione degli archivisti contemporanei; – stabilire rapporti regolari con gli archivi economici presenti sul territorio imponendosi come centro di assistenza e servizio per le attività di conservazione, restauro, valorizzazione; – studiare l'evoluzione del documento moderno e le problematiche di ordine archivistico, giuridico e tecnico che esso pone nella fase della formazione, della trasmissione e della conservazione; – comunicare e divulgare le culture che hanno origine nel mondo dell'impresa; – mantenere contatti costanti con istituti similari operanti in campo nazionale e internazionale.
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L'attività dell'Archivio non deve viceversa rivolgersi alla documentazione materiale tecnica di notevoli dimensioni (macchinari, impianti, ecc.) perché ciò comporterebbe uno sconfinamento nel campo della gestione museale: troppo diverse sono le finalità, la natura del pubblico, le modalità di fruizione del bene culturale perché si possa affidare all'Archivio anche il compito di assolvere efficacemente al compito di illustrare il rapporto tra mondo dell'impresa e tecnologia. Viceversa, l'Archivio dovrà stabilire un rapporto organico con le strutture museali (a Milano è presente, per esempio, il Museo nazionale della scienza e della tecnica) adoperandosi perché la cultura materiale delle imprese possa trovare collocazione adeguata presso di esse o possa, tutt'al più, essere documentata prima della distruzione. Il deposito dei fondi. – L’archivio potrà ricevere dai proprietari, o dai titolari della conservazione, patrimoni culturali utilizzando gli istituti della donazione o del deposito previsti dal d.p.r. 1049 del 30 settembre 1963. L'Archivio accoglierà in modo non oneroso gli archivi di imprese fallite o in liquidazione che siano stati riconosciuti di rilevante interesse storico. Riordinati e inventariati, essi saranno messi a disposizione del pubblico qualora non sussistano vincoli di riservatezza posti dal proprietario, dall'autorità giudiziaria o dall’Archivio stesso. L'Archivio potrà accogliere archivi economici di soggetti ancora in attività procurando che gli oneri di riordino e conservazione siano totalmente o parzialmente a carico dei proprietari e che, in caso di cessazione del deposito, venga rifusa all'Archivio la quota parte sostenuta. La funzione di raccordo con le realtà nazionali e internazionali - La focalizzazione dell'attività dell'Archivio sul territorio si accompagna alla ricerca di raccordi con realtà culturalmente affini presenti a livello nazionale e internazionale. Sarebbe utile, proprio per via della rilevanza che può assumere la costituzione di un primo Archivio economico territoriale italiano, impostare una sperimentazione in parallelo con altri casi territoriali sufficientemente omogenei sotto l'aspetto geo-economico. A tale proposito si segnala la possibilità di un collegamento con le città di Roma e di Genova dove l'Unione industriali di Roma e l'Archivio storico Ansaldo hanno già manifestato interesse verso il progetto e disponibilità ad una collaborazione. Una seconda questione riguarda poi la dimensione internazionale: come già in altre situazioni, la presenza di una dimensione internazionale più avanzata di quella italiana offre la possibilità di recuperare più rapidamente il terreno perduto. Il ritardo può anzi mutarsi in vantaggio qualora la conoscenza delle realtà internazionali possa portare a elaborare tassonomie sulle quali fondare originalmente un modello italiano. L'attenzione con cui l'Unione europea segue tutte le sperimentazioni fondate sul raccordo tra realtà presenti nei paesi membri indica chiaramente la via da seguire. (a cura di RENATA MEAZZA, ENZO MINERVINI, GIUSEPPE PALETTA, GIANLUCA PERONDI, BRUNO PIANTA, con il contributo scientifico di DUCCIO BIGAZZI, MARINA MESSINA E MASSIMO NEGRI)
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Gli istituti culturali rappresentano oggi, nel panorama italiano e nel rapporto con il mondo della cultura europeo, una realtà estremamente significativa. Gran parte di essi risalgono all’immediato dopoguerra, ma soprattutto all’inizio degli anni Sessanta nacque un notevole numero di centri, istituti, fondazioni, ecc. quasi tutti ricchi di importanti nuclei di fonti documentarie, i cui interessi rientravano, per lo più, nel campo della storia contemporanea, delle scienze sociali e, successivamente, di storia della cultura. Gli elementi principali che contribuirono a far sorgere molte di queste istituzioni si possono così sintetizzare: – l’impegno delle organizzazione sindacali a livello nazionale e locale nella raccolta, conservazione e pubblicizzazione delle fonti inerenti la propria storia; – la ripresa di iniziative di partiti (prevalentemente di sinistra) con la conseguente formazione di nuovi istituti; – la decisione di intellettuali e uomini politici che avevano raccolto prima, durante e dopo il fascismo, importante e composito materiale documentario; – la presenza di istituzioni sorte con specifici progetti culturali ed editoriali, a volte di respiro molto ampio; – la nascita di istituti di interesse locale, favorita dall’attuazione dell’ordinamento regionale; – l’inizio di un confronto più concreto per stabilire criteri oggettivi e di condivisione per il reperimento, l’ordinamento e la conservazione delle fonti; – l’avvio di una riflessione sulle possibilità di nuovi ordinamenti e nuovi usi delle fonti, soprattutto di fronte all'ingresso di tipologie nuove di fonti. Quest’ultimo elemento si collegava in particolare al mutamento intervenuto, a partire dagli anni Settanta, nella storiografia contemporanea, che rendeva urgente una riflessione sulla riorganizzazione del materiale documentario e metteva ancor più in luce la stretta interdipendenza tra documentazione e ricerca. La presenza di più istituzioni – ciascuna con una propria tradizione e un proprio statuto – che si occupavano di raccolta, ordinamento e conservazione delle fonti minacciava di creare dispersione e duplicazione di iniziative. Forme di coordinamento furono avviate già sul finire degli anni Settanta, per un confronto tra i vari patrimoni culturali al fine di individuare linee di sviluppo che valorizzassero al meglio la specificità di ciascuno e mettessero a fuoco i problemi relativi al rapporto fonti-ricerca. Difficoltà di natura varia non consentirono di procedere su tale strada fino alla seconda metà degli anni Ottanta, quando si rivelò ormai improrogabile rendere più stabili e operative le forme di coordinamento, anche per poter affrontare in modo razionale e senza dispersione l’adozione delle tecnologie informatiche. Il Consorzio Baicr. – Nel contesto descritto, nel 1991, quattro istituti romani (Istituto della Enciclopedia Italiana, Fondazione Basso, Fondazione Istituto Gramsci, Istituto Sturzo), con storie culturali e origini diverse, ma con una consolidata presenza in ambito nazionale e internazionale, decisero di formalizzare il rapporto di cooperazione già in atto costituendo il Consorzio Biblioteche, Archivi e Istituti culturali
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di Roma. Nel 1994 si associò al Consorzio la Società Geografica Italiana. Tra le finalità previste dallo statuto del Consorzio figurano l’impegno a promuovere la cooperazione tra le biblioteche e gli archivi degli istituti consorziati, la valorizzazione e la crescita coordinata delle raccolte bibliografiche e documentarie, la produzione di cataloghi, inventari, guide, repertori e bibliografie. Più in generale, il Consorzio si propone di prendere iniziative volte ad ampliare e consolidare la cultura delle fonti, anche attraverso la costruzione di una rete di rapporti con istituzioni affini italiane e straniere. Tra i vari progetti realizzati o in corso di realizzazione nell’ambito del lavoro sulle fonti, oltre all'ampliamento della rete locale SBN, vanno ricordati: Archivi del Novecento, un programma volto alla costruzione di una rete di Archivi privati informatizzati, cui hanno aderito 20 istituti; la banca dati «La memoria dei Giubilei» (su Archivi del Novecento) che, con una ricerca condotta nelle biblioteche e negli archivi romani, ricostruirà la storia sociale dei giubilei e darà una ricca serie di informazioni sulle fonti disponibili per ulteriori ricerche; una Guida a stampa sulle fonti archivistiche per la storia dei giubilei, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma, la Divisione studi e pubblicazioni dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, l’Archivio storico del Vicariato, l’Archivio segreto vaticano. Appariva tuttavia necessario, al di là del Consorzio, pensare ad un coordinamento stabile fra i più importanti istituti italiani per poter avviare una politica culturale di più largo respiro e affrontare, insieme ad altre istituzioni, anche i problemi legati alla raccolta, ordinamento e conservazione delle fonti e, evitando la dispersione, contribuire alla valorizzazione della specificità di ciascun istituto. Rimaneva infatti ferma la convinzione che la pluralità dei luoghi di raccolta e conservazione andasse salvaguardata perché ciascun nucleo documentario si era formato e sviluppato nell’ambito di una determinata tradizione, di cui un eventuale accentramento avrebbe fatto perdere le tracce; ma si poneva anche il problema della necessità di costruire forme di comunicazione e di trasmissione dei dati sulle fonti possedute, che non costringessero il ricercatore a lunghe peregrinazioni nelle varie città italiane. L’Associazione degli istituti culturali italiani (AICI). – Nel 1992, gli istituti del Consorzio, insieme con altri istituti romani, fondarono quindi l’Associazione degli istituti culturali italiani (AICI), le cui finalità riguardano in generale gli interessi degli istituti culturali e che ha già preso iniziative, ma molte di più potrà prenderne in futuro, nel campo della conservazione e della fruizione delle fonti. Alla base dei programmi dell'Associazione c’è la consapevolezza che, pur nella diversità delle loro origini, gli istituti culturali si sono adoperati negli anni per conservare, aggiornare e integrare il proprio patrimonio bibliografico e archivistico per renderlo pubblicamente fruibile. L’Associazione si è fatta carico della necessità di affermare la presenza degli istituti culturali nel tessuto socio-culturale del nostro paese, richiamando l'attenzione sui problemi connessi al funzionamento e alla gestione delle loro strutture; di valorizzare l’importante patrimonio librario, archivistico e museale messo a disposizione della collettività e coordinarne le modalità di descrizione non solo a livello italiano ma anche europeo; di individuare forme più efficaci di raccordo tra istituzio-
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ni private e università nel campo della ricerca e della formazione; di definire corrette modalità di rapporto tra finanziamento pubblico e privato. Il primo periodo di attività dell’Associazione è stato prevalentemente dedicato a ottenere una sostanziale modifica della legge quadro degli istituti (diventata legge 534/96), all’interno della quale sono esplicitamente menzionati i patrimoni documentari posseduti (considerati requisito fondamentale per l’ammissione al contributo statale) e la loro fruibilità, anche attraverso l’adozione di tecnologie informatiche. Il quadro che attualmente si presenta in Italia è solo parzialmente modificato rispetto a quello dei primi anni Settanta, quando ci fu il massimo della fioritura di istituzioni e centri per la raccolta e la conservazione delle fonti documentarie. Difficoltà soprattutto di natura economica ne hanno fatto sparire alcuni, mentre altri che vivono in una situazione precaria cercano la strada dell’accorpamento con istituzioni simili, o decidono di versare il patrimonio documentario presso gli Archivi di Stato. Gli Istituti aderenti all’AICI sono circa 60. Di fronte a una società che per sua natura presenta forme diverse di aggregazione e di impegno, che individua in anticipo linee di tendenza perché si muove molto più velocemente dello Stato, il policentrismo, che è già un dato di fatto, dovrebbe essere recepito a pieno titolo nelle politiche di vertice. Va ribadito infatti che la funzione svolta e che continuano a svolgere gli enti privati per la conservazione della “memoria” ha consentito non solo di conservare archivi di intellettuali, uomini politici, progetti culturali che hanno avuto ruoli importanti nella vita culturale e politica italiana, ma hanno raccolto e ordinato archivi di movimenti e di partiti che, altrimenti, sarebbero andati quasi certamente dispersi e hanno curato con forte anticipo su altre realtà la conservazione delle fonti su supporti non tradizionali, ormai indispensabili per la ricerca storica (a cura di GABRIELLA NISTICÒ).
L’ARCHIVIO DELLA TAVOLA VALDESE A TORRE PELLICE Nell’estate del 1689 i valdesi rientrarono in armi nelle Valli del Pinerolese da cui erano stati esiliati in seguito all’applicazione della revoca dell’editto di Nantes da parte del duca Vittorio Amedeo II agli Stati sabaudi. Il passaggio da parte del duca nel campo della coalizione avversa a Luigi XIV l’anno successivo, garantì la sopravvivenza di queste popolazioni e permise la riorganizzazione delle strutture delle Chiese valdesi. Se i manoscritti della letteratura valdese medievali erano stati salvati inviandoli attraverso canali diplomatici in Inghilterra e Irlanda, e i testi degli storici valdesi, stampati in Olanda o in Svizzera informavano l’Europa delle loro vicende, gli archivi erano stati distrutti o dispersi. Una delle prime assemblee sinodali, supremo organo deliberativo delle chiese valdesi, tenuta dopo il loro ritorno, deliberava la raccolta della documentazione sugli avvenimenti trascorsi dal 1690, mentre il Sinodo del 1745
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sanciva che “…l’assemblée a arreté que l’on fit un inventaire des tous les papiers qui appartiennent à nos Englises et qu’ ils soient remis d’un Moderateur à l’autre successivement…”. Per gli archivi delle chiese locali, fin dal 1718, il Sinodo aveva ordinato l’acquisto di registri per l’iscrizione degli atti di battesimo, matrimonio e sepoltura. Nel 1875 il Sinodo decise di riunire in un solo edificio gli archivi della Tavola, che trovarono la sede definitiva con la costruzione della Casa valdese nel 1889. L’Archivio della Tavola valdese conserva la documentazione dell’attività degli organismi centrali della Chiesa valdese: Sinodo, Tavola, Comitato di evangelizzazione (la commissione amministrativa che si occupò della gestione delle chiese al di fuori delle valli tra il 1860 e il 1915), uffici amministrativi eccetera. Ad esso sono aggregati gli archivi dei concistori delle quattordici Chiese storiche delle Valli, degli ospedali di Torre Pellice, fondato nel 1824, e di Pomaretto, di poco successivo, del Collegio della Santa Trinità creato sempre a Torre Pellice nel 1836, e di altri istituti ed opere dell’ordinamento valdese. Per l’Archivio della Tavola valdese, la cui caratteristica è stata fino ad ora di essere al tempo stesso archivio storico e archivio corrente, si sta lavorando alla creazione della sezione separata, destinata alla conservazione della sua documentazione più antica e alla consultazione a parte degli studiosi. Le varie serie sono state ordinate ed inventariate – grazia anche ad un contributo della Regione Piemonte – e l’inventario è in fase di completamento. L’archivio storico troverà una nuova sede nel prossimo autunno nell’edificio che ospita il Centro culturale valdese, una fondazione che ha tra i suoi compiti quello di gestire la biblioteca e i musei valdesi, lasciando nei locali della Casa valdese l’archivio di deposito, in stretta connessione con gli uffici amministrativi. L’Archivio della Tavola valdese sta diventando il punto di riferimento per la concentrazione e la conservazione della documentazione storica di altre Chiese evangeliche in Italia. A partire dal prossimo autunno riceveremo il versamento degli archivi dell’Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste (OPCFMI), comprendenti la documentazione storica delle missioni wesleyana (di origine inglese) ed espiscopale (di origine americana) che operarono in Italia dagli anni successivi all’Unità, e della Chiesa Metodista d’Italia, che le riunì dal 1961. In stretta successione verranno acquisiti, sempre a titolo di deposito, gli archivi delle Chiese cristiane libere (un’organizzazione facente capo al conte Pietro Guicciardini di Firenze dal 1863, caratterizzata da una forte connotazione repubblicana e garibaldina), e della Facoltà valdese di Teologia, che, conservando la sua importante biblioteca teologica specializzata nella sede di Roma, è orientata a versare la sezione di documenti e manoscritti affinché sia riordinata e inventariata in collegamento con l’archivio storico della Tavola. Anche la Società di studi valdesi, fondata nel 1881, sta deliberando di affidare il proprio archivio, composto essenzialmente da archivi di famiglie o di privati, alla gestione comune. Ad essi va aggiunta la sezione costituita da un archivio fotografico di una certa importanza, destinato a raccogliere collezioni di privati, comprendente materiale
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fotografico risalente ai primordi della fotografia. Questo processo di accentramento del patrimonio archivistico appartenente non soltanto alle Chiese valdesi, ma ad una parte significativa dell’evangelismo italiano, porta alla creazione di un centro per la consultazione delle fonti sulla presenza protestante in Italia, sia per quanto riguarda le sue radici valdesi, sia per l’evangelismo ottocentesco di diversa matrice, con possibilità di stretto contatto con gli archivi delle Chiese estere che costituirono missioni nel nostro paese, offrendo ai ricercatori la possibilità di uno studio comparato della presenza protestante in Italia, soprattutto per l’Ottocento e la prima metà del Novecento.
II SESSIONE ARCHIVI: VECCHIE E NUOVE PROFESSIONI
Al gruppo di lavoro che ha preparato la II sessione hanno partecipato: Ufficio centrale per i beni archivistici: Lea Cuffaro, Gigliola Fioravanti, Maria Guercio (Gabinetto del Ministro), Erilde Terenzoni (Servizio controllo interno), Giulio Tocci; ANAI: Isabella Orefice; Associazione nazionale comuni italiani: Paola Pavan, Daria Viviani; Azienda municipale ambiente - Servizio archivio e biblioteca: Caterina Isabella; Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di studi sulla ricerca e la documentazione scientifica: Adriana Valente; Coordinamento regionale per i beni culturali: Gabriella Serratrice (Regione Piemonte); Dipartimento della Funzione Pubblica: Alessandra Gasparri; Ministero di grazia e giustizia: Adriana Maugeri ScatĂ , Attilio Palossi; Scuola superiore della Pubblica amministrazione: Giuliana Costantini.
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NOTE RELATIVE ALLA QUALIFICA DI ARCHIVISTA NEL PUBBLICO IMPIEGO Da un’analisi delle funzioni espletate dal personale degli enti pubblici nell’ambito della classificazione, gestione e archiviazione del flusso documentale si deduce che tali funzioni sono concentrate in tutti i casi in due fasce molto distanti tra loro: prevalentemente il IV livello per le attività di protocollazione, classificazione, spedizione e conservazione di carte e fascicoli dell’ente, e prevalentemente l’VIII livello per le attività di conservazione e gestione di archivi storici o speciali. I livelli e i profili fanno riferimento alle declatorie dei profili professionali dei vari comparti risalenti agli anni 1983-1985. Il titolo di studio richiesto per l’accesso, conseguentemente, è la licenza di scuola media inferiore o il diploma di laurea. Le prove di concorso in entrambi i casi prevedono l’archivistica come materia di prova di concorso. Mancano del tutto i gradi intermedi che, pertanto, negli enti sono coperti di fatto da personale amministrativo generico. Emerge dalla schematizzazione sopra riferita la totale divaricazione tra, da una parte, il settore protocollo-archivio corrente-archivio di deposito e, dall’altra, l’archivio storico, identificato e normato da ultimo dalla legge archivistica del 1963, e munito, in tutti i casi, di propria separata organizzazione, con personale specializzato. Tale realtà presenta i seguenti nuclei problematici: – mancato controllo sulla produzione di documenti e, pertanto, illeggibilità – non solo sotto il profilo archivistico ma anche della trasparenza – dell’azione amministrativa, non più resa evidente dalla composizione (diplomatica) e dalla corretta concatenazione (fascicolazione e registrazione) dei documenti della pubblica amministrazione prodotti negli ultimi 40 anni; – perdita della consapevolezza della funzione unitaria dell’archivio rispetto all’ente produttore, per cui gli archivi storici vengono o assimilati o aggregati a biblioteche e a musei, ove vengono conservati, classificati e utilizzati con criteri bibliotecari o museali; – incapacità di comunicare con gli utenti potenziali e reali: disaffezione degli storici per le ricerche d'archivio con privilegio accordato a fonti indirette alternative, più facilmente consultabili, e non diversa difficoltà per i cittadini a credere alla possibilità reale di facile accesso ai documenti della pubblica amministrazione; – irrisolto rapporto tra locale e generale, ribadito ad esempio dal divieto di svolgere attività di archivista pubblico in Italia da parte di cittadini europei, sancito dal Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche (d.p.c.m del 7 febbraio 1994 n. 174). A fronte di ciò si propone di individuare chiaramente e per tutto il pubblico impiego una qualifica di archivista, che sia d’accesso a qualsiasi funzione relativa alla protocollazione, classificazione, fascicolazione, circolazione e destinazione, conservazione, scarto e archiviazione dei documenti pubblici. Tale qualifica va
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posta al primo livello per il quale è obbligatoria la laurea, ovvero al VII per gli enti locali, corrispondente all’VIII per il comparto statale. Oltre a questa figura, in dipendenza della complessità dell’ufficio e della dimensione dell’ente, devono essere previste ulteriori figure ai livelli superiori, compresa la dirigenza, tutte specializzate in archivistica ed, eventualmente, selezionate in base a specifiche esperienze professionali nel campo corrispondente a sezioni di archivio omogenee, sia per ambiti cronologici, che per ambiti tematici, che per tipo di supporto documentale (medievale, moderno, contemporaneo, notarile, cartografico, pergamenaceo, informatico, ecc.). Alla qualifica iniziale di archivista deve essere consentito l’accesso ai cittadini europei sia perché la storia non ha confini nazionali, sia perché la produzione e la circolazione dei documenti, con la costituzione dell’Unione europea, deve incamminarsi verso l’unificazione delle procedure e verso una “diplomatica unitaria”, facilmente leggibile e riconoscibile da tutti i cittadini dell’Unione, al di là delle differenze linguistiche. In quest’ottica si pone il problema della formazione dell’archivista e delle scuole ad essa deputate. Ferma restando la necessità di mantenere gli indirizzi di formazione cui si è fatto sopra riferimento, è essenziale che l’archivista sia preparato ad assolvere alle seguenti funzioni: a) supporto all’amministrazione attiva per la gestione dell’intero ciclo del flusso documentale, sia cartaceo che informatico, per la formulazione di istruttorie a specifico contenuto documentalistico e per la stesura di schemi di documenti; b) supporto alla comunicazione pubblica, attraverso la preparazione di banche dati informative da trasmettere agli U.R.P. e da veicolare nelle reti telematiche; c) conservazione, tutela, valorizzazione e consultabilità del patrimonio documentario dell’ente, nella sua interezza, senza limiti cronologici; d) supporto alla ricerca storica e collegamento con le università e gli istituti di ricerca. (a cura di PAOLA PAVAN - DARIA VIVIANI, ATTILIO PALOSSI - ADRIANA MAUGERI SCATÀ)
*** L’inserimento della qualifica di laureato-archivista in tutto il pubblico impiego ed a copertura di tutte le fasi dell’attività documentale (produzione o accettazione, flusso interno, fascicolazione e incroci con la gestione dei procedimenti, strutturazione delle informazioni per le comunicazioni esterne [URP], archiviazione) modifica sostanzialmente la qualità del prodotto-documento e la standardizzazione dei processi di produzione, tanto da consentire una capillare normalizzazione dell’attuale fenomeno di crescita disorganizzata e disomogenea degli atti amministrativi ed una professionale selezione e conservazione di quanto non più in itinere. Ciò modifica sostanzialmente l’esigenza di garantire funzioni di sorveglianza sugli archivi degli enti pubblici (così in legge), da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali, in quanto ogni ente non cessato mantiene ed implementa i propri archivi tramite presidi professionalmente preparati e capillarmente inseriti nelle strutture stesse.
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In una visione decentrata e diffusa della cultura archivistica al servizio della pubblica amministrazione, ogni ente (a partire dalla qualifica VII, la cui presenza, come si è prefigurato, sarebbe obbligatoria) si dota di strutture adeguate e specializzate per i prodotti di proprio interesse. Pertanto non si possono configurare le ulteriori figure dei sistemi archivio-protocollo negli enti pubblici in quanto è errato precostituire un modello unitario che andrebbe articolato, invece, secondo le specifiche esigenze. A titolo di mera esemplificazione, quindi, si potrà ritenere che gli enti di massima complessità (Comuni capoluogo di Regione, Regioni, grandi Enti pubblici economici, ecc.) abbiano una struttura parificata ad un Archivio di Stato regionale (ove esistente), per quantità e qualità del personale dedicato, cui si aggiunterà un congruo numero di figure di archivista, in relazione ai prodotti-documenti correnti da amministrare. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)
LIBERA PROFESSIONE: ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI ASPETTI NORMATIVI Da una decina di anni è in corso un dibattito fra coloro che operano senza incardinamenti ufficiali nel settore dei beni culturali per il riconoscimento e la tutela delle specifiche professionalità. Ad avvertire l’esigenza di una precisa definizione della loro qualifica furono per primi gli storici dell’arte e gli archeologi; successivamente l’interesse per la questione coinvolse, sia pure con diversa intensità e partecipazione, bibliotecari ed archivisti. Questi fermenti hanno trovato formulazione concreta in numerosi convegni e dibattiti1 e nella presentazione a partire dalla X Legislatura di una proposta di legge riguardante «L’ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell’arte, di archivista storico scientifico e di bibliotecario»2. La questione, che in più di una occasione sembrava prossima a concludersi, da allora non è riuscita a trovare una soluzione. La causa di tale situazione deriva sicuramente dal continuo susseguirsi di crisi politiche, ma anche dalle troppe diversità esistenti fra i gruppi interessati all’approvazione della specifica normativa, con la compresenza di motivate obiezioni presentate da chi considera inopportuna la costituzione dell’ennesimo albo professionale (ritenuto uno strumento quanto meno inadeguato per un moderno mercato del lavoro, sul quale devono operare assetti decisamente più aperti e flessibili), e la Ad esempio i contributi di C. ROCCHI, I beni culturali e ambientali di fronte al terzo millennio: una prospettiva; G. GUIDI, Proposte per nuove figure professionali; E. CABASINO, Il lavoro professionale nei beni culturali in Italia: situazioni e prospettive, in «Cassandra. Rivista semestrale dell’ANCOST», 2 (1994), pp. 22-27; 45-49. 2 X Legislatura, A.C. n. 1768, ripresentata in seguito nella XI Legislatura (A.C. n.1768, 22 ottobre 1992), XII Legislatura e XIII Legislatura (A.C. 3614, 24 aprile 1997). 1
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sostanziale indifferenza, se non proprio contrarietà, nei confronti di queste nuove professionalità da parte di alcune categorie strutturate che già operano nell’ambito dei beni culturali. Certamente, per quanto almeno attiene il settore archivistico, è sempre più avvertita l’esigenza di ridefinire la professione3 e se questo non potrà essere risolutivo di per sé di tutti i problemi, potrebbe tuttavia consentire almeno di chiarire alcuni aspetti, ad esempio la distinzione di ruoli fra coloro che operano all’interno dell’Amministrazione archivistica, chi esercita la cosiddetta libera professione e chi è archivista alle dipendenze di enti pubblici o privati. L’aspetto fondamentale riguarda proprio l’esigenza di vedere tutelata la professionalità dell’archivista, assicurando ad esso anche una retribuzione adeguata, in rapporto all’attuale normativa fiscale e previdenziale, in costante mutazione e con ampi margini d’incertezza, come in seguito si avrà modo di osservare. Necessitano poi regole deontologiche il più possibile esatte a livello nazionale, che consentano una definizione degli incarichi e della qualità del lavoro svolto. Alla luce del fatto che non esiste un ordine professionale non è possibile parlare propriamente di «libera professione» in campo archivistico; sarebbe piuttosto più corretto utilizzare i termini di «archivista privato» o «libero archivista», in quanto l’attività svolta rientra fra le cosiddette professioni non regolamentate o libere o - meglio - generiche, che, proprio in quest’ultimo periodo, sono soggette ad una revisione delle leggi che le disciplinano in relazione alle cosiddette libere professioni «protette»4. Si tratta, come bene si vede, di definizioni ambigue, che creano non pochi fraintendimenti e problemi sia per chi opera nel settore sia per chi commissiona gli interventi. Se infatti la figura dell’archivista di Stato ha un suo specifico riconoscimento5 e quella di archivista di uffici statali e di enti pubblici ha una parziale definizione6, del tutto nuova risulta essere da un punto di vista normativo la libera professione, per l’esercizio della quale non sono fissati i requisiti essenziali. In forte contrasto con le esigenze avvertite da chi già opera nel settore, la situazione può oggi riassumersi nel seguente modo: un discreto numero di persone, di solito in possesso di una laurea in Lettere, ma anche Scienze politiche, Architettura 3 A questo riguardo si veda: ANAI - SEZIONE LOMBARDIA, Archivi storici e libera professione in Lombardia (Giornata di studio: Milano 1° giugno 1993), in «Archivi per la storia», VII (1994), 2, pp.73-156. L’ANAI si è dimostrata, specie in questi ultimi tempi, particolarmente sensibile all’esigenza di esaminare nuovi ambiti di lavoro per gli archivisti, tant’è vero che ha organizzato un corso, articolato in cinque moduli, Verso una nuova professionalità. Seminario di archivistica corrente e Records Management. 4 Le «professioni protette» (iscrizione ad apposito elenco o albo professionale e controllo da parte di un ente preposto) sono regolamentate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e dall’art. 2229 e segg. del Codice Civile, che disciplina la figura del prestatore di opera professionale. Per alcuni aspetti delle modifiche in corso alla normativa del settore si rinvia a quanto scritto qui di seguito. 5 D.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, Titolo V; d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805, Titolo II. 6 D.p.r. 1409/1963, art. 31 e normative specifiche dei vari enti.
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e, ultimamente, Conservazione dei Beni culturali, e/o diploma conseguito presso le scuole annesse a taluni Archivi di Stato o la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università «La Sapienza» di Roma, opera più o meno saltuariamente in ambito archivistico, restando comunque quasi sempre in attesa di trovare un impiego stabile (insegnamento, pubblica amministrazione, aziende). Tale diffusa situazione d’incertezza porta in fondo a considerare il tempo trascorso in archivio come una parentesi nella propria vita lavorativa, o, nei casi più felici, come attività da svolgersi part-time, realizzato – è vero – con passione e competenza, ma da cui ci si deve prima o poi allontanare per ovvie esigenze di sopravvivenza. D’altra parte questa situazione non tutela affatto il committente dei lavori, che si trova privo di strumenti di valutazione obiettivi, basati su norme professionali certe, riconosciute a livello nazionale, che portano a risultati apprezzabili in tempi concordati e con standard qualitativi verificabili. Per ottenere questi obiettivi non sono solo necessari operatori altamente qualificati e disposti ad aggiornarsi (peraltro già presenti sul territorio nazionale), ma soprattutto motivati e certi nel tempo della validità della scelta professionale fatta, che per essere realmente tale deve potersi basare su di un lavoro svolto a tempo pieno e con prospettive di durata e continuità. Attualmente la maggior parte delle persone che operano nel settore sono invece dei singoli «liberi battitori» professionalmente non definibili. Su di essi gravano oneri fiscali talvolta pesanti. Dal compenso, ritenuto abitualmente lordo, si deve detrarre sicuramente la ritenuta d’acconto del 20%, che in molti casi, vista l’esiguità dei compensi ottenuti, è eccedente rispetto alla reale imposta dovuta, con la conseguenza di un ulteriore aggravio dovuto a cronici ritardi nella ricezione dei rimborsi IRPEF (mediamente tra i 3 ed i 5 anni). A questa va inoltre aggiunto l’eventuale versamento del contributo INPS del 12% dovuto per i lavori coordinati e continuativi7. La precarietà del lavoro svolto (quasi sempre saltuario od occasionale) ha come ulteriore conseguenza la mancanza di prospettive più o meno prossime di riconoscimento pensionistico. Anche eventuali lavori coordinati e continuativi sono quasi sempre troppo circoscritti nel tempo perché all’effettivo versamento del contributo INPS (in questo caso comunque dovuto) possa in prospettiva corrispondere un beneficio pensionistico. Resterebbe aperta la possibilità di fare ricorso ad eventuali fondi pensionistici integrativi, se le disponibilità finanziare lo consentissero. Nell’ipotesi inoltre che l’archivista apra una posizione IVA per svolgere l’attività, egli si vedrà talvolta ulteriormente penalizzato per l’abitudine di molti enti pubblici di considerare il compenso «IVA inclusa», il che significa il versamento aggiuntivo del 20% allo Stato, dedotta la quota d’imposta legittimamente detraibile. Per illustrare in modo esauriente la situazione si devono aggiungere altri elementi. Anzitutto il frequente ritardo nella liquidazione del compenso: non sono anzi rari i casi in cui il “libero archivista” è costretto ad attendere per lunghi periodi 7
Art. 2 comma 26 legge 335/1995.
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quanto gli spetta. Anche in tale caso gioca un ruolo fondamentale l’obiettiva debolezza giuridica dell’archivista in termini contrattuali. Inoltre, nei rapporti con enti pubblici, sono frequenti clausole che scattano automaticamente e nelle quali sono contemplate penali anche sostanziose nel caso di ritardo nella consegna del lavoro. Non sono viceversa previste analoghe conseguenze per l’ente qualora non ottemperi agli obblighi contrattuali riguardanti i tempi di pagamento concordati. Un’alternativa al lavoro del singolo è rappresentata dalla costituzione di una società. Va detto subito che chi scrive è un convinto sostenitore del lavoro d’équipe, ed anche laddove non sia possibile eseguire il lavoro in gruppo è comunque utile per il singolo poter contare su una stabile organizzazione. I vantaggi sono molteplici: normalmente una società conferisce al singolo un maggiore peso contrattuale nei confronti del committente; l’archivista può dedicarsi principalmente alla propria opera senza dovere distrarre troppo tempo ed energie per seguire gli aspetti amministrativi ed organizzativi; può ottenere l’aiuto concreto dei colleghi per affrontare problemi inerenti al lavoro; si possono inoltre prevedere occasioni formative e di aggiornamento professionale. Quali sono le concrete possibilità organizzative? La prima ipotesi riguarda la costituzione di uno studio associato di professionisti. Fino alla legge 266 del 1997, che ha abrogato di fatto l’art. 2 della citata legge 1815 del 1939, questa via per l’archivista era preclusa in mancanza di un albo professionale della categoria8. Si è ora in attesa che il Ministero di grazia e giustizia fissi con un decreto i requisiti per l’esercizio delle attività9. Nel caso di lavori in ambito archivistico, pur non essendo in presenza di professione protetta, sarà opportuno attendere i requisiti necessari per valutare eventuali forme alternative di esercizio di attività. Da un punto di vista fiscale inoltre, nel caso di esercizio di consulenza in forma societaria (srl), non è ancora chiaro se il reddito prodotto verrà determinato in base ai criteri di «lavoro autonomo» o di «impresa» (dichiarazione annuale Iva, Modello 750, IRAP, contributo previdenziale ai fini INPS –pensione – previsto dalla normativa INPS del 12%). Una diversa struttura societaria, fino ad ora abbastanza utilizzata da chi opera nel settore dei Beni culturali, è rappresentata dalla società cooperativa, sia nella organizzazione tradizionale, sia nel tipo recentemente introdotto della Piccola società cooperativa. Entrambe queste formule mostrano tuttavia di non essere uno strumento pienamente adeguato alle esigenze del settore, pure in presenza di una normativa molto articolata e complessa che regolamenta il lavoro in cooperativa. Le agevolazioni contributive sono riferibili unicamente al lavoro dei soci che trova puntuale riferimento nella legge 602/70, tra cui facchinaggio, trasporti, e pulizie. Non trova riscontro una prestazioni di servizi quali l’attività archivistica, che pertanL’articolo citato vietava la costituzione, l’esercizio e la direzione sotto qualsiasi forma diversa dalla associazione professionale di società aventi per oggetto l’assistenza e la consulenza in materia tecnica, commerciale, legale, amministrativa e tributaria; l’associazione professionale prevista nella legge accoglie sostanzialmente solo professionisti che svolgono le cosiddette professioni protette. 9 Il termine è di 120 giorni a decorrere dall’11 agosto 1997. 8
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to (in assenza di previsione normativa certa) sarebbe attratta dalla normale regolamentazione esclusa dalla Legge 602. In tale caso sia il livello retributivo che le aliquote contributive INPS non avrebbero sensibili differenze rispetto ai normali rapporti di lavoro di impiego privato con conseguente pesante ripercussione sia sul conto economico che finanziario. Questo aspetto può diventare ulteriormente penalizzante in relazione proprio ai versamenti INPS che vanno regolarmente conferiti in riferimento al presupposto di una retribuzione comunque mensile. Ma, facendo salva la puntualità nei pagamenti del committente, le retribuzioni avvengono solitamente a presentazione del lavoro svolto, sia per stralci successivi sia, più frequentemente, a conclusione dell’opera. In mancanza di adeguate entrate e di fronte alla costante necessità di affrontare a scadenze regolari obblighi fiscali e previdenziali, una struttura cooperativa, specie se di piccole dimensioni ed appena avviata, è costretta a prevedere il ricorso a prestiti, con conseguente esposizione nei confronti del sistema bancario. In un prossimo futuro i lavori svolti in un settore così particolare come è quello riguardante i beni culturali potrebbero trovare una più adeguata collocazione giuridica e fiscale all’interno della nuova normativa riguardante gli enti non commerciali e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). La nuova disciplina fiscale nel no profit, introdotta dal d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 2 gennaio 1998. Le ONLUS10 in particolare dovranno operare, con un apposito regime fiscale, in settori tassativamente determinati: fra questi sono compresi la «tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 140911». (a cura di LEONARDO GRANATA)
PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE PER IL SETTORE DEI "LIBERI PROFESSIONISTI" (REQUISITI SCIENTIFICI, RAPPORTI CON LA COMMITTENZA, TARIFFE)12 Assistenza tecnica. – Con il termine "assistenza tecnica" si intende l’opera svolta da un archivista presso un committente, sia esso un privato, un ente o un consorzio di enti13, che necessita di una persona qualificata per gestire in modo corretto il proprio archivio. Questo tipo di lavoro si configura come la logica continuazione di un intervento di Una prima esposizione sui diversi aspetti della nuova normativa si trova in F. CAPOGROSGUARNA, ONLUS. Le nuove organizzazioni non lucrative di utilità sociale: aspetti tributari, contabili e agevolativi alla luce della riforma del settore non profit, Roma 1998. 11 Art. 10. 1. 12 Ringrazio quanti hanno collaborato attivamente all’ideazione di questa proposta: Giuliana Avanzi, Attilio Bartoli Langeli, Maria Grazia Bevilacqua, Franca Cosmai, Cristina Covizzi, 10
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riordino, inventariazione e selezione del materiale archivistico: l’ente produttore, non avendo fra i propri impiegati personale qualificato e non volendo assumersi l’onere finanziario di un dipendente a tempo pieno, può decidere di ricorrere periodicamente alle prestazioni di un professionista, che gli assicura il mantenimento dell’ordine archivistico, il periodico passaggio del materiale dall’archivio corrente a quello di deposito e da quello di deposito alla sezione separata, l’esecuzione periodica della selezione e dello scarto, l’assistenza ai consultatori interni ed esterni. Nel contratto scritto l’archivista e il committente devono specificare quale tipo di servizi il primo è tenuto a fornire, la periodicità degli interventi (una volta alla settimana, una volta al mese), la durata del contratto e del singolo intervento espressa in ore. Il contratto ha durata solitamente annuale. Il compenso orario previsto è: £. 35.000 - 50.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali. Le spese di viaggio sono a carico del committente, che le rimborsa dietro esibizione di opportuna documentazione contabile. Le modalità di pagamento sono: il 20% alla firma del contratto; il 30% a metà dell’incarico; l’altro 50% al termine, insieme al rimborso delle spese. Attività formativa. – Con il termine "attività formativa" si intende l’opera di formazione, addestramento, aggiornamento di personale impiegato nella gestione di archivi, siano essi correnti, di deposito o storici oppure di persone che intendono dedicarsi al lavoro di archivista. Può configurarsi come lezione frontale (ex cathedra), seminario, esercitazione pratica, guida di stages, coordinamento di dibattiti. L’archivista deve concordare con il committente la materia di insegnamento14, i rapporti con gli altri docenti, l’obiettivo formativo comune e specifico, le strumentazioni didattiche necessarie, il monte ore, l’orario. Resta a discrezione dell’archivista Andrea Donello, Elena Ferraro, Lidia Fersuoch, Leonardo Granata, Bianca Lanfranchi Strina, Marco Maffei, Paolo Manfredi, Gloria Maroso, Antonella Mazzon, Maria Lodovica Mutterle, Roberto Navarrini, Gianni Penzo Doria, Stefano Pigliapoco, Maria Grazia Salvador, Cristina Tognon, Amelia Zagato, Andrea Zapperi. Una volta redatto il testo è stato letto e discusso nell’ambito di un gruppo di lavoro ANAI costituito, oltre che da me, da Sonia Barison della Regione Veneto, Euride Fregni della Sovrintendenza archivistica per l’Emilia e la Romagna, Leonardo Granata presidente dell’Associazione culturale “Scripta”, Nina Maria Liverani presidente della Cooperativa Archivisti Ricercatori di Bologna, Maria Parente dell’Archivio di Stato di Parma, Gilberto Zacché dell’Archivio comunale di Carpi. 13 Si rammenta che anche il dpr 30 settembre 1963, n. 1409, art. 30 prevede per gli enti pubblici la possibilità di consorziarsi per la gestione delle sezioni separate dei propri archivi: norma che può essere estesa per analogia all’intero archivio. Inoltre la legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", art. 25 prevede anch’essa la possibilità per gli enti locali di costituire consorzi per gestire determinati servizi. 14 Si indicano le materie che solitamente si prevedono nei corsi di formazione, addestramento e aggiornamento legati all’archivistica: istituzioni di archivistica, archivistica teorica, storia degli archivi, storia dell’archivistica, pratica archivistica, legislazione archivistica, storia delle istituzioni, istituzioni di diritto, applicazioni informatiche in campo archivistico, tecnologia archivistica, paleografia, diplomatica, sfragistica, cronologia, metrologia, araldica, storia, storia dell’amministrazione, teoria dell’organizzazione legata agli archivi.
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docente la scelta dei metodi didattici, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione. Il compenso previsto è di £. 130.000 orarie + IVA ed eventuali oneri previdenziali. Le spese di viaggio e di soggiorno in sedi di corso diverse da quella di residenza dell’archivista sono a carico del committente. Le modalità di pagamento sono: un anticipo spese, corrispondente al 30% del compenso finale previsto, il saldo alla fine del corso. Nel caso all’archivista venga anche richiesta la progettazione del e l’organizzazione scientifica del corso, il compenso per tale attività è fissato al 10% del monte spese dell’intero corso. L’archivista ha diritto al rimborso di eventuali spese documentate (viaggi, spese postali, etc.) inerenti all’attività di organizzazione, in base a quanto predeterminato dal contratto con il committente. Si prevede il contratto scritto, nel quale devono essere precisati i punti concordati tra archivista e committente. Inoltre si può stabilire la penalità del 10% del compenso previsto per l’archivista se non effettua la lezione senza un valido motivo e per il committente se non effettua o rinvia il corso senza il preavviso di almeno 15 giorni. Censimento. – Con il termine "censimento" si intende il mezzo di corredo archivistico che elenca tutti gli archivi di un certo tipo esistenti in un territorio determinato: può essere destinato alla stampa, ma più spesso è solo uno strumento di lavoro intermedio, in preparazione della guida, che può essere predisposto su supporto cartaceo o informatico15. Anche se è strumento di lavoro essenziale per l’attività di vigilanza delle Sovrintendenze archivistiche e quindi è stato di solito realizzato dall’amministrazione archivistica16, non è escluso che esso venga richiesto anche da Province o Comuni per esercitare le funzioni ad essi assegnate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»: art. 14 comma c) per le province e art. 19 comma c) per i comuni. In certi casi l’archivista viene chiamato a svolgere un ruolo di organizzazione dell’intera rilevazione in tutti i suoi dettagli scientifici e redazionali, che comprendono la definizione del campo di indagine, di solito concordato con il committente, il piano di rilevazione, la raccolta e la rielaborazione dei dati, talvolta rilevati da collaboratori, la preparazione del testo scritto, la cura della pubblicazione a stampa. Si tratta quindi di un lavoro, diverso nella sostanza, ma per molti versi affine a quello 15 Per la definizione e le caratteristiche tecniche di tale strumento cfr. R. De BENEDITTIS, I censimenti, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina. Atti del convegno (Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992), in «Archivi per la storia», VII (1994), pp. 13-21; ma anche P. Carucci, Gli archivi d’impresa: alcune considerazioni introduttive, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIV (1984), p. 437. 16 Si veda, ad esempio, il progetto "Anagrafe", varato dallo speciale Nucleo per l’informatica dell’Ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali e ambientali sulla scorta della legge 19 aprile 1990, n. 84 e della legge 10 febbraio 1992, n. 145, partito nel 1992 e tuttora in corso (cfr. C. SALMINI, L’"Anagrafe" come sistema descrittivo. Metodologie di rilevazione, in «Archivi & computer», V, 1995, pp. 9-19).
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della guida settoriale, alla quale si rinvia, per la definizione del compenso e per le precisazioni in merito alla tutela dei diritti d’autore del coordinatore e dei singoli collaboratori. In altri casi l’archivista viene chiamato a collaborare in forma coordinata a un progetto già elaborato da altre persone, che se ne assumono la responsabilità scientifica: il singolo collaboratore deve comunque veder riconosciuta la paternità intellettuale delle sue schede. In questo caso il compenso previsto è di £. 200.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni scheda compilata e revisionata. Si prevede il contratto scritto, nel quale vengono specificati gli esatti termini del rapporto tra archivista e committente. Collaborazione archivistica alla realizzazione di un sistema informatico. – Con l’espressione «collaborazione archivistica alla realizzazione di un sistema informatico» si intende l’opera che l’archivista presta nell’ambito di un’équipe di specialisti per definire gli elementi e le esigenze dell’archivistica in merito alla realizzazione di un sistema informatico, che può servire sia per costituire un archivio su supporto informatico sia per realizzare mezzi di corredo archivistici su supporto informatico17. Rientra però in questa tipologia anche la configurazione di programmi già in commercio effettuata dall’archivista per eseguire altri lavori archivistici. L’archivista è, al pari dell’informatico, responsabile dell’opera prodotta e ne ha la proprietà intellettuale, che gli deve venir riconosciuta esplicitamente nella diffusione dell’applicativo. La proprietà intellettuale si estende per legge anche ai prodotti informatici ed è garantita dalla normativa in vigore18. Si specifica che tale forma di collaborazione, che si concretizza in sostanza in un’elaborazione di nuovi supporti informatici, è differente dall’utilizzo di strumenti informatici già elaborati da altri per realizzare, ad esempio, una banca dati o per avviare un servizio di protocollazione informatica. L’archivista crea insieme ad altri professionisti o da solo un pacchetto informatico, che può poi essere venduto sul mercato come un qualsiasi altro prodotto o ceduto con modalità affini a quanto previsto per il diritto di autore sulle opere d’ingegno. La sua collaborazione si concretizza in proposte, di norma scritte, discussioni, riunioni, correzione e verifica delle proposte informatiche, test di prova del prodotto. Il compenso della collaborazione dell’archivista va calcolato su base oraria in rapporto all’impegno profuso. Il compenso orario previsto è di £. 100.000 + IVA ed 17 Sulle due differenti applicazioni dell’informatica agli archivi cfr. E. ORMANNI, Archivi automatizzati e informatica: quale futuro per gli archivi?, in Informatica e archivi. Atti del convegno (Torino, 17-19 giugno 1985), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1986, pp. 20-21 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 5). 18 Legge 22 aprile 1941, n. 633 con modificazioni apportate dal d.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1997, n. 30, che all’art. 1 recita tra l’altro: «Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399».
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eventuali oneri previdenziali. Resteranno poi a carico del committente le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’archivista per portare a termine il suo lavoro: dovranno essere concordate preventivamente e liquidate su esibizione di idonea documentazione contabile. Si prevede un contratto scritto, nel quale vanno specificati i termini del rapporto che si instaura tra archivista e committente. Collaudo. – Con il termine "collaudo" si intende il giudizio che l’archivista è chiamato ad esprimere in merito a un lavoro archivistico compiuto da altri, quindi la valutazione, in termini di approvazione o rigetto, di tale lavoro. Resta inteso che chi effettua il collaudo deve essere persona diversa dal progettista e dall’esecutore del lavoro. L’opera dell’archivista si concretizza in un’articolata relazione nella quale si analizza il lavoro da collaudare, ponendo in risalto gli obiettivi che il lavoro si era proposto, i metodi usati, la congruenza dei risultati con i propositi o le richieste del committente, e infine si esprime un giudizio scientifico sul lavoro stesso. Il compenso previsto è il 4% del costo globale del lavoro sul quale si è chiamati ad esprimere un giudizio (+ IVA ed eventuali oneri previdenziali) e comunque non inferiore a £. 500.000. L’archivista ha diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per effettuare eventuali controlli sul materiale. Le modalità di pagamento sono: il saldo alla consegna della relazione al committente. Condizionamento. – Con il termine «condizionamento» si intendono le operazioni sia di imbustamento del materiale archivistico rinvenuto sciolto o solo fascicolato sia la cartellinatura, cioè l’apposizione di etichette che indicano la segnatura archivistica del pezzo. Il materiale per effettuare tali operazioni (buste, cassette, etichette, colle, legacci, etc.), scelto dall’archivista attenendosi agli standard qualitativi stabiliti dalla legge o suggeriti da appositi istituti preposti alla conservazione e al restauro, deve essere fornito dal committente. L’archivista è tenuto a scrivere il numero del pezzo sulle etichette. Il compenso previsto è di £. 1.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo (registro o busta). Le modalità di pagamento sono: il saldo alla consegna del lavoro. È previsto il contratto scritto, anche inserito in altro che preveda altri lavori. Consulenza archiveconomica. – Con il termine «consulenza archiveconomica» si intende l’opera di supporto specialistico dell’archivista alla realizzazione, restauro e messa a norma di locali destinati a depositi d’archivio e a sedi di consultazione, sia per problemi di ordine più strettamente archivistico sia per questioni di natura normativa. La consulenza si concretizza nella stesura di una relazione dettagliata sugli inter-
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venti suggeriti e in sopralluoghi di verifica delle soluzioni prospettate e di assistenza in loco in caso di sopraggiunte variazioni in corso d’opera. Il compenso previsto è il 2% del costo globale del manufatto + IVA ed eventuali oneri previdenziali. Le modalità di pagamento sono: il 50% alla consegna della relazione e il 50% alla conclusione delle opere. Consulenza redazionale. – Con il termine «consulenza redazionale» si intende il lavoro di revisione critica e di scelte editoriali (scelta dei corpi e dei caratteri, impaginazione, impostazione grafica, etc.) che l’archivista compie su un’opera di autore diverso da sé destinata alla stampa. La consulenza può essere richiesta dall’editore oppure dall’autore e può richiedere, a seconda dei casi, il contratto scritto, a discrezione dell’archivista. Si concretizza in interventi di correzione, integrazione, suggerimento editoriale apposti direttamente sul testo secondo le convenzioni in uso nel mondo tipografico. Il compenso previsto è di £. 4.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella esaminata. Le modalità di pagamento sono: il saldo alla consegna del lavoro. Coordinamento delle operazioni di trasloco. – Con il termine «coordinamento delle operazioni di trasloco» si intende le attività di natura archivistica connesse allo spostamento di un archivio da una sede di conservazione ad un’altra. L’opera dell’archivista si concretizza nel rilievo del materiale esistente nella sede di partenza, nella programmazione della sistemazione nella sede di destinazione e nell’assistenza alle operazioni di facchinaggio. Resta inteso che il materiale da traslocare deve essere già ordinato; in caso contrario, bisogna prevedere anche un intervento di riordinamento, sia pure sommario, voce alla quale si rinvia. Il compenso previsto è di £. 2.500 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni metro lineare di materiale archivistico traslocato. Le modalità di pagamento sono: il 20% alla firma del contratto, il 30% alla presentazione del piano di trasferimento, il 50% al termine dei lavori. Direzione scientifica. – Con il termine «direzione scientifica» si intende l’opera svolta dall’archivista per coordinare e revisionare il lavoro scientifico di altri archivisti impegnati in un progetto comune oppure per dirigere il lavoro accessorio di altre professionalità (restauratori, fotografi, etc.). Nel contratto scritto vanno specificati il titolo del progetto, i nomi delle persone coinvolte, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, i compiti affidati al direttore scientifico in rapporto al progetto stesso. Spetta al direttore scientifico e non al committente decidere la ripartizione dei carichi e delle responsabilità di lavoro all’interno del gruppo, in quanto il direttore scientifico assume nei confronti del committente la responsabilità di fornire un prodotto di qualità. Il compenso previsto è il 10% del costo globale del progetto + IVA ed eventuali
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oneri previdenziali. Le modalità di pagamento sono: 30% all’inizio dei lavori, il restante 70% alla consegna del lavoro. Edizione critica. – Con il termine «edizione critica» si intende la fornitura di un testo criticamente vagliato sulla base di uno o più testimoni, corredato da note testuali, note storiche, indici, introduzione, con apparato bibliografico e destinato alla stampa19. L’archivista si configura come responsabile scientifico dell’opera e ne ha la piena proprietà intellettuale: il suo nome deve quindi comparire sull’opera a stampa introdotto dalla formula, ormai consueta, «a cura di…». Vale pertanto quanto previsto per i diritti d’autore, per la cui cessione bisogna inserire nel contratto una clausola esplicita, sulla quale deciderà il singolo archivista. Di solito, si prevedono due possibilità: la cessione in blocco dietro esborso una tantum di una somma; la cessione dietro corresponsione dei diritti d’autore, calcolati in misura percentuale sulle vendite. Nel contratto scritto va inserita anche una clausola circa i tempi di pubblicazione del testo per garantire l’archivista contro la mancata o tardiva uscita a stampa dell’opera. Il testo viene fornito su supporto cartaceo e informatico (in formato testo, da concordare volta per volta). Il lavoro viene effettuato o sull’originale, segnalato dal committente o su idonea riproduzione fornita dal committente. La ricerca di testimoni per la realizzazione dell’edizione, se effettuata dall’archivista, viene ricompensata a parte in forme da concordare (si veda la voce «Ricerca archivistica tematica»). Sia per l’esecuzione dell’edizione su originale nel luogo ove è conservato, sia in caso di trasferte per la ricerca di testimoni, le spese di viaggio e di soggiorno dell’archivista nelle sedi di conservazione devono essere documentate e sono rimborsate dal committente, che, in casi di un certo impegno finanziario, è tenuto a fornire anticipi ragionevoli (biglietto ferroviario o aereo, spese alberghiere preventivamente concordate). Il compenso previsto è di £. 120.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella (1.800 battute). Le modalità di pagamento sono: il 25% alla firma del contratto, il 50% alla consegna del lavoro dell’archivista in tipografia, il restante 25% all’avvenuta correzione delle ultime bozze. Tali modalità di pagamento garantiscono da un lato l’archivista, che può procedere nel lavoro con una base economica solida, e d’altro lato il committente, che può contare sull’assistenza tecnica dell’archivista fino alla conclusione del lavoro. Si prevede il contratto scritto, che specifichi dettagliatamente le clausole relative a diritti d’autore, le scadenze da entrambe le parti, il compenso, il numero delle L’edizione critica deve adeguarsi agli standard previsti da COMMISSION INTERNATIONALE DE - COMMISSION INTERNATIONALE DE SIGILLOGRAPHIE, Diplomatica et sigillographica, Zaragoza 1984 (Folia Caesaraugustana, 1). 19
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copie del volume spettanti all’autore. Elenco. – Con il termine «elenco» si intende il mezzo di corredo archivistico che descrive un archivio del quale però non ricostruisce, a differenza dell’inventario, l’ordine: può essere analitico, quando dei singoli pezzi (registri e fascicoli comunque condizionati) fornisce una descrizione critica (oggetto e data), oppure di consistenza, quando dei singoli pezzi (registri, volumi, buste) fornisce una descrizione sommaria ricavata da indicazioni esterne20. Nel primo caso viene fornito al committente su supporto cartaceo e, su richiesta e per accordi particolari, su supporto informatico in formato testo da concordare. Non è destinato, salvo eccezioni, alla pubblicazione a stampa21. Anche nella veste non a stampa, però, è giusto che compaia il nome dell’autore, non solo per un doveroso riconoscimento del lavoro a chi lo ha svolto, ma anche per fornire un’informazione accessoria all’utente, che in caso di dubbi sa a chi rivolgersi per eventuali chiarimenti. Nel secondo caso viene fornito su supporto cartaceo, salvo accordi in senso contrario con il committente, poiché si tratta di uno strumento operativo che serve soprattutto per programmare spostamenti di materiale e interventi più raffinati. Il nome dell’autore deve comunque comparire. L’elenco, a seconda delle situazioni e delle esigenze, può riferirsi sia all’archivio di deposito sia all’archivio storico. Il compenso previsto è: per l’elenco analitico £. 20.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo (registro e fascicolo comunque condizionato); per l’elenco di consistenza £. 40.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni ml di archivio oppure £. 5.000 per ogni pezzo. Le modalità di pagamento sono: il 20% alla firma del contratto; il 40% a metà lavoro; il restante 40% alla consegna del lavoro e dell’elenco. Restano a carico del committente le spese di pulizia dei locali, disinfezione e 20 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1983, pp. 207208, che distingue le voci elenco (lista con indicazione più o meno sommaria della documentazione compresa in ciascuna busta e dei registri di un fondo non riordinato, secondo l’ordine in cui di fatto si trovano le singole unità), elenco di consistenza (lista che indica la quantità dei pezzi conservati nelle diverse serie di un fondo per anno, per fascicolo, per categoria, per numero di pratica, per tipo di registro, per volume, ecc), elenco di deposito ed elenco di versamento; ID., Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, Roma 1987, pp. 150-151; A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici, in «Archivi per la storia», III (1990), pp. 218246, ora in ID., Temi di archivistica, Lucca 1996, pp. 67-102: sono dedicate all’elenco le pp. 9195; A. MANUPELLI, Elenchi e strumenti di ricognizione: considerazioni minime, in Gli strumenti archivistici. Metodologia e dottrina. Atti del convegno (Rocca di Papa, 21-23 maggio 1992), in «Archivi per la storia», VII (1994), pp. 41-57. Sull’elenco cfr. A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici, in «Archivi per la storia», III (1990), 2, pp. 218-246, ora in I D ., Temi di archivistica… cit., pp. 67-102, alle pp. 91-93. 21 In tal caso scattano le norme per la tutela del diritto d’autore, ampiamente esposte alla voce «Inventario», alla quale si rinvia.
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disinfestazione, materiale di cancelleria usato dall’archivista, facchinaggio, eventuale ricondizionamento del materiale. Se il committente richiede la compilazione dell’indice dei nomi, analogo a quello qui descritto per l’inventario, l’archivista riceve come compenso £. 150.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute. Si prevede il contratto scritto, che specifichi i reciproci impegni dell’archivista e del committente. Guida settoriale. – Con il termine «guida settoriale» si intende il mezzo di corredo archivistico che descrive tutti gli archivi di un certo tipo presenti in un territorio determinato22; destinato alla stampa, deve essere composto da un’introduzione, in cui si esplicitano i criteri di individuazione del settore e del territorio presi in esame e si delinea un profilo giuridico e istituzionale dei produttori, dalle schede descrittive dei singoli archivi e dall’indice dei nomi di persone e famiglie, località e istituzioni. Spesso una guida di questo genere è frutto della collaborazione coordinata di più persone, ognuna delle quali, sotto la direzione scientifica di un coordinatore, redige una scheda. A parte le responsabilità redazionali del coordinatore, ognuno è responsabile di quanto scrive nella propria scheda, della quale gli deve essere riconosciuta la paternità intellettuale: di solito si usa il sistema di apporre in calce alla scheda la sigla del redattore, debitamente sciolta in apertura della sezione descrittiva o al termine dell’introduzione. Il coordinatore scrive l’introduzione e, spesso, compila l’indice, che però può essere anche opera di altra persona, che va citata come autore del medesimo. Prima di parlare del compenso, per una corretta valutazione del lavoro da parte del committente è bene precisare che chi redige una scheda deve preliminarmente studiare il produttore e la bibliografia specifica che lo riguarda, fare un sopralluogo accurato nella sede o nelle sedi di conservazione dell’archivio e stendere il testo della scheda. Di solito, una guida settoriale viene commissionata da un soggetto che è intenzionato a pubblicarla a stampa. Se il committente però non intende assumersi le spese di stampa, l’autore o gli autori della guida possono pubblicarla nelle forme ormai diffuse di riproduzione artigianale equiparabili a tutti gli effetti alle edizioni a stampa o con l’immissione in rete, purché abbiano il consenso dei proprietari degli archivi oggetto della rilevazione. Il compenso previsto è: per l’introduzione £. 120.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella (1.800 battute); per ogni scheda descrittiva £. 240.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali; per l’indice dei nomi £. 150.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella (1.800 battute); per ogni didascalia delle fotografie eventualmente inserite nel volume £. 10.000; per la cura redazionale Se ne veda la definizione di P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., p. 211 e l’analisi di D. PORCARO MASSAFRA, Le guide archivistiche settoriali, in Gli strumenti archivistici… cit., pp. 23-40. Sulla guida A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici… cit., ora in ID., Temi di archivistica… cit., pp. 93-95. 22
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e la correzione delle bozze del volume il 10% del costo globale. Le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per effettuare i sopralluoghi restano a carico del committente, che le rimborsa su esibizione dei documenti contabili ed è tenuto a ragionevoli anticipi nel caso di cifre impegnative. Le modalità di pagamento sono: il 25% del costo totale alla firma del contratto, l’intero compenso delle schede e il 50% del compenso del coordinatore alla consegna del lavoro in tipografia; il restante 25% all’avvenuta correzione delle ultime bozze. Si prevede il contratto scritto, nel quale vanno fissate anche le scadenze per la pubblicazione del volume, le modalità di cessione dei diritti d’autore23 e il numero di copie del volume spettanti ad ogni collaboratore. Guida tematica. – Con il termine "guida tematica" si intende il mezzo di corredo archivistico che elenca tutto il materiale relativo a un determinato tema di ricerca, sia esso un intero archivio, una serie, una singola unità archivistica, conservato in una o più sedi24. Se ne può prevedere la stampa oppure può essere solo uno strumento per la ricerca commissionato da uno studioso o da un istituto per programmare studi specifici sul tema indicato. Nel primo caso, in cui l’archivista ha la paternità e la piena responsabilità scientifica del testo elaborato, bisogna prevedere nel contratto le modalità di cessione dei diritti d’autore25. Inoltre, nel caso che il committente non intendesse assumersi le spese di stampa, l’autore o gli autori della guida possono pubblicarla nelle forme ormai diffuse di riproduzione artigianale equiparabili a tutti gli effetti alle edizioni a stampa o con l’immissione in rete, purché abbiano il consenso dei proprietari degli archivi oggetto della rilevazione. Nel caso di un lavoro al quale collaborino più persone, ad ognuna di essa va riconosciuta la paternità intellettuale della sezione o delle schede da essa curate. Il lavoro va consegnato su supporto cartaceo e su supporto informatico in formato testo da concordare volta per volta e l’archivista o, nel caso di lavoro con più collaboratori, l’archivista coordinatore si assume l’onere di redazione del testo, che inclu23 Si prevedono di solito due possibilità: la cessione in blocco dietro esborso una tantum di una certa cifra; la cessione su corresponsione di una percentuale sui ricavi dalla vendita del libro. In caso di cessione gratuita o, meglio, connessa con l’esecuzione del lavoro, l’archivista non perde la paternità intellettuale del lavoro, che va riconosciuta esplicitatamente nella pubblicazione. 24 Se ne veda la definizione in P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., pp. 211. Inoltre C. VIGGIANI, Appunti sulle guide tematiche… cit., pp. 59-62. Sulla guida A. ROMITI, I mezzi di corredo archivistici… cit., pp. 218-246, ora in ID., Temi di archivistica… cit., alle pp. 93-95. 25 Le possibilità sono: cessione in blocco dietro corresponsione una tantum di una somma; cessione su corresponsione di una percentuale sui ricavi dalla vendita del libro. In caso di cessione gratuita o, meglio, connessa con l’esecuzione del lavoro, l’archivista non perde la paternità intellettuale del lavoro, che va riconosciuta esplicitamente nella pubblicazione, al pari dei due casi precedenti.
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de anche la correzione delle bozze di stampa. La guida deve comprendere: l’introduzione, nella quale si individua con precisione il tema di ricerca, si fa il punto della situazione storiografica sull’argomento, si espongono i criteri di rilevazione dei dati archivistici; l’elenco del materiale archivistico; l’indice dei nomi di persone e famiglie, località, istituzioni. La complessità del lavoro di preparazione di una guida tematica, che può contare un numero assai notevole di segnalazioni anche estremamente minute, rende difficoltoso indicare un criterio costante per la determinazione del compenso. Nel caso della preparazione di una guida tematica destinata alla stampa il compenso previsto è: per l’introduzione £. 120.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute; per il testo £. 200.000 per ogni cartella di 1.800 battute oppure £. 20.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo segnalato; per l’indice dei nomi £. 150.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute; per ogni didascalia di spiegazione delle fotografie eventualmente inserite nel volume £. 10.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali; per la cura redazionale e la correzione delle bozze del volume il 10% del costo globale. Nel secondo caso (ricerca strumentale ad una programmazione di ulteriori interventi), l’archivista consegna il lavoro solo su supporto cartaceo e sotto forma di elenco, preceduto da una serie di avvertenze, che consentano la corretta consultazione dell’elenco. Il compenso previsto in questo secondo caso è: per l’impianto generale della ricerca £. 500.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali; £. 30.000+ IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo segnalato oppure £. 300.000 per ogni cartella di 1.800 battute. Le modalità di pagamento sono: un congruo anticipo alla sottoscrizione del contratto, il saldo alla consegna del lavoro. Si prevede il contratto scritto, nel quale vanno fissate anche le scadenze per la pubblicazione del volume, le modalità di cessione dei diritti d’autore26 e il numero di copie del volume spettanti ad ogni collaboratore. Guida topografica. – Con il termine "guida topografica" si intende il mezzo di corredo che consente di localizzare la collocazione fisica di un archivio, di una serie, di un pezzo all’interno di un istituto di conservazione27. La sua realizzazione presuppone che il materiale sia condizionato e, almeno sommariamente, ordinato e individuabile. La guida topografica si compone di piante dettagliate dei locali di deposito e indici che dal nome dell’archivio e delle sue suddivisioni interne in serie rinviano 26 Si prevedono di solito due possibilità: la cessione in blocco dietro esborso una tantum di una certa cifra; la cessione su corresponsione di una percentuale sui ricavi dalla vendita del libro. In caso di cessione gratuita o, meglio, connessa con l’esecuzione del lavoro, l’archivista non perde la paternità intellettuale del lavoro, che va riconosciuta esplicitatamente nella pubblicazione. 27
no.
P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., p. 211, che ne sottolinea l’uso prevalentemente inter-
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alla stanza e allo scaffale ove è collocato il materiale. Può essere sommaria od analitica, a seconda che elenchi il materiale per serie oppure per pezzo. Il compenso previsto è: nel primo caso, £. 2.500 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni ml di archivio inserito nella guida; nel secondo caso, £. 40.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni ml di archivio inserito nella guida. Le modalità di pagamento sono: il 20% alla firma del contratto; il 40% a metà del lavoro; il restante 40% alla consegna della guida. Indice. – Con il termine "indice" si intende l’elenco in ordine alfabetico dei nomi di categorie (persone, famiglie, località, istituzioni, materie, merci, etc.) determinate28. Si può indicizzare un inventario o altro mezzo di corredo, un archivio, una serie, un libro o qualsiasi altra cosa contenga nomi in ordine casuale e comunque diverso da quello alfabetico. Vengono concettualmente assimilati all’indice la soggettazione, per quanto strumento non strettamente archivistico, e la redazione di prontuari e liste controllate. Diventa quindi necessario stabilire a priori l’oggetto da indicizzare e le categorie di nomi da rilevare. Un indice deve essere sempre critico e normalizzato, nel senso che i lemmi criptici devono essere esplicitati e che le varianti, pur indicate per esigenze linguistiche, devono però essere ricondotte al lemma principale. L’archivista deve fornire l’indice su supporto cartaceo e informatico in formato testo, da concordare volta per volta. Se il committente desidera che l’indice sia redatto in forma di banca dati, deve fornire all’archivista precisi riferimenti informatici e addivenire ad un accordo supplementare, se richiede interventi di adattamento di programmi commerciali già disponibili. Se l’indice viene pubblicato a stampa, la paternità scientifica dell’archivista deve essere riconosciuta in forma esplicita. Il compenso previsto è: £. 150.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute, nel caso si indicizzi un mezzo di corredo; £. 250.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute, nel caso si indicizzi un archivio o una serie. Le modalità di pagamento sono: il 30% alla firma del contratto; il 40% a metà lavoro; il restante 40% alla consegna del lavoro. 28 Per la definizione P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., p. 212. Della vasta bibliografia sugli indici indico solo quella strettamente archivistica: E. ALTIERI MAGLIOZZI, L’elaborazione degli indici delle pubblicazioni archivistiche: prima indagine sui criteri di indicizzazione de nomi medievali, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX (1989), p. 558-579; D. FERRARI, Inventari e problemi di indicizzazione. L’esempio dei copialettere gonzagheschi e C. SALMINI, Gli indici degli strumenti per la ricerca archivistica. Un contributo al dibattito in corso, in L’inventariazione archivistica. Aspetti, metodologie, problemi. Atti del seminario interregionale sull’inventariazione (Venezia, 15 febbraio 1992), a cura dell’ANAI-Sez. Veneto, Venezia 1992, pp. 90-95 e 104-112; C. SALMINI, Tra norme e forme. Considerazioni e proposte sugli indici di fonti d’archivio in banche dati, in Gli strumenti archivistici… cit., pp. 231-277; REGIONE LOMBARDIA, PROGETTO SESAMO, Guida operativa per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi storici di enti locali, Milano 1992 (ediz. provvisoria), pp. 107-121.
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Appendice I. Materiali di lavoro
È previsto il contratto scritto, nel quale vanno specificati l’oggetto dell’indicizzazione, la forma del prodotto finito, gli eventuali supporti informatici da utilizzare. Inventario. – Con il termine "inventario" si intende il mezzo di corredo, redatto al termine di un processo critico di riordinamento di un archivio, il quale descrive più o meno analiticamente la singola unità archivistica. Deve essere costituito da un’introduzione generale, riguardante la storia del produttore, le vicende e la struttura dell’archivio, le modalità di intervento dell’archivista; da una sezione descrittiva, nella quale le singole unità archivistiche vengono raggruppate in serie, introdotte da opportuni "cappelli"; dall’indice dei nomi di persone e famiglie, località, istituzioni29. Anche l’inventario, come altri mezzi di corredo, può essere sommario o analitico30: il livello di analiticità va deciso in base alla consistenza e alla complessità strutturale dell’archivio, alle disponibilità di tempo, di risorse umane e finanziarie. La scelta del livello di analiticità richiede un’indagine preliminare di tipo scientifico da parte dell’archivista, ma anche un’analisi delle risorse e degli obiettivi che deve coinvolgere il committente, in quanto implica impegni organizzativi e finanziari differenziati a seconda delle situazioni. Il livello di analiticità non incide comunque sulla determinazione analitica dei compensi, bensì sul calcolo globale dell’esborso finanziario da parte del committente. L’inventario riguarda solo la sezione separata, cioè la porzione storica dell’archivio, in quanto la sezione di deposito, che non ha ancora subito il trattamento di selezione del materiale, contiene documenti che potrebbero anche essere scartati. L’inventario è solitamente destinato alla pubblicazione a stampa o all’immissione nei circuiti di comunicazione telematica31. Pertanto l’archivista, che si configura come responsabile scientifico dell’opera, ne ha la piena proprietà intellettuale e, di conseguenza, sul piano legale detiene i diritti d’autore. Se il committente non intende assumersi le spese di stampa, l’archivista può pubblicare l’inventario, anche nelle
29 Sulla definizione e le caratteristiche dell’inventario concordano tutti i massimi esponenti della dottrina archivistica italiana contemporanea: P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., p. 212, ma soprattutto pp. 194-195; E. LODOLINI, Archivistica. Principi e problemi, Milano 1995, pp. 224-234; A. R OMITI , I mezzi di corr edo ar chivistici…cit., ora in I D ., Temi di archivistica…cit., in particolare le pp. 96-101; ID., Aspetti metodologici e criteri organizzativi dell’inventariazione archivistica, in «Archivi e cultura», XIV (1980), pp. 197-215, ora in ID., Temi di archivistica…cit., pp. 145-166. Sulle modalità di descrizione dei singoli pezzi P. CARUCCI, Il documento contemporaneo…cit., pp. 151-159. Per la definizione di «unità archivistica», entità ben diversa dall’unità di condizionamento, P. CARUCCI, Le fonti archivistiche…cit., p. 230; A. ROMITI, I mezzi archivistici per la gestione del documento singolo, in «Archivi per la storia», VII (1994), 1, pp. 146-164, ora in ID., Temi di archivistica… cit., pp. 108-110. Si vedano inoltre i contributi relativi all’inventario in Gli strumenti archivistici… cit., pp. 85-142. 30 Sulla distinzione si è espressa P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., pp. 172 e 193. 31 Soprattutto oggi, al contrario di quanto succedeva qualche anno fa, specie in Veneto, dove si era restii a pubblicare i mezzi di corredo. Sul profilo altamente scientifico del riordinamento cfr. P. CARUCCI, Il documento contemporaneo… cit., p. 134.
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forme ormai diffuse di riproduzione artigianale equiparabili a tutti gli effetti ad edizioni a stampa o con l’immissione in rete, purché ne ottenga l’autorizzazione dal proprietario dell’archivio. Quest’ultimo, se sussistono problemi di riservatezza, deve manifestare la sua non disponibilità a rendere pubblico il materiale e il relativo mezzo di corredo prima che l’archivista inizi il lavoro. La redazione dell’inventario è l’ultima delle tre fasi previste da qualsiasi procedura archivistica: la prima è la schedatura preliminare delle unità archivistiche, la seconda il riordinamento, la terza, appunto, la redazione dell’inventario. Per agevolare il committente, che a volte trova più comodo procedere per stralci, l’archivista può preventivare di articolare, anche per gli aspetti retributivi, il suo lavoro in tre fasi successive. L’importante è chiarire che le tre fasi sono indissolubilmente legate e che il committente non può interrompere il contratto dopo, ad esempio, la prima fase, in quanto non può usare il materiale prodotto dall’archivista, che è essenzialmente materiale di lavoro personale e non destinato alla consultazione pubblica. Perciò le schede preliminari dovranno essere mostrate al committente per provare il lavoro svolto e quantificare con precisione il compenso, ma resteranno di proprietà dell’archivista. Il compenso previsto32 per la schedatura preliminare è stabilito come segue: £. 30.000 ogni registro; £. 40.000 ogni fascicolo comunque condizionato sia in busta sia in volume; £. 10.000 - 30.000 ogni documento sciolto (pergamena, mappa, disegno, fotografia, etc.), a seconda della complessità del pezzo e della analiticità della schedatura, con riferimento agli standard convenuti. Gli importi si intendono al netto di IVA ed eventuali oneri previdenziali, che sono a carico del committente. Restano a carico del committente anche le spese di pulizia dei locali, disinfestazione e disinfezione, di materiale di cancelleria usato dall’archivista, ricondizionamento e restauro dei pezzi, facchinaggio. Il committente è tenuto a garantire all’archivista condizioni ambientali e logistiche adeguate. Al termine del lavoro di schedatura preliminare delle unità archivistiche, l’archivista è tenuto a presentare al committente un elenco con i pezzi che necessitano di restauro. Sarà cura del committente segnalare alla Sovrintendenza archivistica competente per territorio la decisione di intraprendere i lavori di riordinamento e inventariazione; sarà invece cura dell’archivista concordare con la Sovrintendenza le modalità scientifiche di esecuzione del lavoro e tenerla costantemente informata di come esso procede. Il compenso per il riordinamento è di £. 1.000.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per l’impianto generale del lavoro + il 10% dell’importo versato per la schedatura + IVA ed eventuali oneri previdenziali. Nella fase del riordinamento l’archivista è tenuto ad eseguire anche la fascicolatura delle carte, che è operazione connessa non al condizionamento, ma al ripristino delle unità archivistiche originarie. Segnalo un precedente nella determinazione dei compensi per il riordinamento e l’inventariazione: REGIONE LOMBARDIA-PROGETTO SESAMO, Guida operativa per l’ordinamento e l’inventariazione degli archivi storici di enti locali… cit., p. 11. 32
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Appendice I. Materiali di lavoro
Il compenso per la redazione dell’inventario33 è fissato come segue: per l’introduzione £. 120.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute; per la sezione descrittiva £. 50.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute; per gli indici £. 150.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute. L’archivista fornisce l’inventario su supporto cartaceo e su supporto informatico in formato testo, da convenire volta per volta; è tenuto a seguire la stampa dell’inventario e a correggere le bozze; deve comparire come autore dell’inventario sul volume a stampa. Le modalità di pagamento sono: – per la schedatura: il 20% alla firma del contratto; il 40% a metà del lavoro; il 40% al termine; – per il riordinamento: £. 1.000.000 alla firma del contratto; il saldo a lavoro ultimato; – per la redazione dell’inventario: il 25% alla firma del contratto; il 50% alla consegna del testo in tipografia; il 25% all’avvenuta correzione delle ultime bozze oppure, nel caso in cui il committente non intenda pubblicare l’inventario, il 20% alla firma del contratto; il saldo alla consegna dell’inventario su supporto cartaceo nelle quattro copie previste dalla normativa vigente in materia di archivi34. Massimario di scarto e conservazione. – Con il termine "massimario di scarto e conservazione" si intende l’elenco, per ognuna delle tipologie di documenti che compaiono in un determinato archivio, dei termini di conservazione; è coordinato con il titolario di classificazione, del quale costituisce parte integrante35. L’opera dell’archivista36 si concretizza in una rigorosa analisi delle tipologie dei documenti, realizzata anche per mezzo dell’intervista al personale, descritte nell’ordine indicato nel titolario di classificazione, con la precisazione del tempo di conservazione e di scarto stimato in mesi ed anni. Il lavoro di redazione del massimario di scarto e conservazione si apre con una breve introduzione del lavoro di analisi svolto e si conclude con un indice alfabetico ed un indice per gradi divisionali gerarchici delle tipologie dei documenti e dei rispettivi tempi di conservazione e di scarto. Eventuali spese di viaggio e di soggiorno, preventivamente concordate, devono essere documentate e sono rimborsate dal committente, che, in casi di un certo 33 Sulle regole per la redazione dell’inventario cfr. P. CARUCCI, Le fonti archivistiche…cit., pp. 172-195, che inoltre riporta, alle pp. 231-239, la Circolare del Ministero dell’interno n. 39 del 1966; REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO SESAMO, Guida operativa, passim. Sulle norme internazionali di descrizione archivistica, promosse dal CIA/ICA si veda S. VITALI, Il gruppo di lavoro ANAI sulle norme ISAD (G), in «Rassegna degli Archivi di Stato», LVI (1996), pp. 606-613. 34 D.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30 e 38. 35 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche…cit., p. 215. 36 Solitamente la definizione del massimario di scarto è compito svolto dall’amministrazione archivistica centrale in collaborazione con l’amministrazione da cui dipende l’ente interessato; non è raro però il caso in cui un ente, per il quale non esiste ancora tale strumento archivistico, si faccia promotore dalla cosiddetta periferia di un’azione che poi viene assunta a livello centrale. Si è deciso pertanto di inserire anche questa voce nella presente rassegna.
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impegno finanziario, è tenuto a fornire anticipi ragionevoli (biglietto ferroviario o aereo, spese alberghiere). Il compenso previsto è di £. 5.000.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali, alle quali vanno aggiunte £. 100.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella (1.800 battute) di redazione dell’indice alfabetico e dell’indice per gradi divisionali gerarchici delle tipologie dei documenti e dei rispettivi tempi di conservazione e di scarto. Le modalità di pagamento sono: £. 2.000.000 alla sottoscrizione del contratto, il saldo alla consegna del materiale, scritto su supporto informatico in formato testo, da concordare volta per volta. Si prevede il contratto scritto comprensivo di preventivo di massima. Organizzazione del servizio di protocollo e dell’archivio corrente (records management). – Con l’espressione "organizzazione del servizio di protocollo e dell’archivio corrente" si intende l’opera di consulenza svolta da un archivista per conto di un ente o di un privato per consentire un corretto ed efficiente funzionamento del servizio di registratura e di archiviazione nella prima fase di vita di un archivio37. Poiché si è ripetutamente verificato sul campo che per essere efficace l’opera dell’archivista deve integrarsi con l’organizzazione generale del produttore dell’archivio e si deve instaurare il naturale clima di simbiosi tra uffici diversi dell’ente o del privato dal quale è chiamato, la presenza dell’archivista deve avere carattere di continuità e deve essere recepita da chi lavora nell’ente o nella struttura privata come paritetica. Perciò bisogna prevedere che l’archivista viva all’interno della struttura che ha richiesto la consulenza per un certo periodo, che va calcolato in mesi. Nel contratto di fornitura della consulenza il committente e l’archivista devono specificare quanti mesi di lavoro saranno necessari per stabilire su base scientifica e sperimentale la reale attività del produttore, i flussi della documentazione, le necessità di organizzazione dei documenti. L’opera dell’archivista dovrà consistere nel redigere un titolario38, se non esiste, oppure nell’adeguare quello esistente alle esigenze del produttore specifico e nell’addestrare il personale dell’ente o della struttura privata a gestire l’archivio nella sua fase corrente, in modo che dopo di lui il funzionamento di tale servizio sia garantito. Si deve pertanto prevedere l’assegnazione di una consulenza a tempo determinato, quantificata in mesi, dell’archivista, che deve essere di livello direttivo o dirigenziale, in modo da avere la capacità contrattuale nei confronti dei vertici dell’ente o della struttura privata, indispensabile per assicurare al servizio archivistico la giusta 37 Su tale attività, alla quale l’ANAI ha dedicato, nel 1997-1998, un apposito corso intitolato «Verso una nuova professionalità. Seminario in archiviazione corrente e records management» e articolato in quattro moduli, S. PIGLIAPOCO, La gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni: un modello informatizzato. Introduzione di O. BUCCI, Rimini 1996; L. DURANTI, I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore, Roma 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 82). 38 A proposito della redazione del titolario di classificazione, si veda la voce specifica.
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considerazione all’interno delle logiche organizzative dell’ente o della struttura privata. Il compenso previsto è quello stabilito per il livello direttivo o dirigenziale. Perizia di stima – Con il termine "perizia di stima" si intende la valutazione in termini monetari che l’archivista dà di un bene archivistico. L’opera dell’archivista si concretizza in un’articolata relazione scritta stesa dopo una serie di sopralluoghi sull’archivio o sui singoli documenti da esaminare. Nella relazione l’archivista dovrà prima di tutto individuare il bene oggetto di stima, indicarne la sede di conservazione, elencare le date in cui ha effettuato i sopralluoghi e la durata dei medesimi. Poi dovrà descrivere il bene in modo analitico e fornire una stima motivata dei singoli pezzi e/o del complesso nel suo insieme, dopo aver illustrato la natura e le vicende del produttore. In pratica la stima richiede che dell’archivio si fornisca almeno un elenco, che ne quantifichi anche la consistenza. In questo caso il compenso previsto va calcolato tenendo conto della quantità del materiale da esaminare, adeguandosi quindi a quanto previsto dalla voce "Elenco analitico", e aggiungendo la quota del 3% del valore del bene + IVA ed eventuali oneri previdenziali e comunque non inferiore a £. 500.000. L’archivista ha diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per eseguire l’incarico. Le modalità di pagamento sono: il 30% al conferimento dell’incarico; il saldo e il rimborso spese alla consegna della perizia. Si prevede il conferimento dell’incarico in forma scritta. Progetto. – Con il termine "progetto" si intende l’opera di un archivista chiamato da un committente per formulare nel piano generale e nei dettagli il progetto di un lavoro archivistico. Il committente può chiedere a una sola persona oppure a più persone contemporaneamente di presentare il progetto su un determinato tema. In tal caso, ogni archivista interpellato lavora al progetto a suo rischio, nel senso che gli verranno unicamente rimborsate le spese documentate e strettamente attinenti alla realizzazione del progetto, mentre il compenso della sua opera gli verrà conferito solo in caso di approvazione del progetto stesso. Nel caso poi che l’archivista sia lui stesso a prendere l’iniziativa e a sottoporre un progetto a un soggetto eventualmente interessato alla sua realizzazione, il rischio è totalmente a carico del proponente. Una volta approvato un progetto, il committente è obbligato ad affidare la direzione scientifica dei lavori al proponente, salvo diversa volontà del medesimo, esplicitamente espressa. Il progetto deve recare un titolo e deve indicare gli obiettivi che si prefigge, gli impegni di spesa per il committente, il numero delle persone necessarie per realizzarlo e i profili scientifici richiesti ai singoli collaboratori, i tempi di realizzazione, il prodotto finale dell’operazione. Eventuali modifiche richieste dal committente dopo l’esame del progetto originale vanno concordate con l’archivista, fatta salva la sua libertà di ricerca. Nel caso non si giungesse ad un accordo, il committente è tenuto per correttezza a non utiliz-
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zare le idee e il materiale di lavoro dell’archivista. Il compenso previsto è il 5% del costo globale presunto dell’opera + IVA ed eventuali oneri previdenziali. Le modalità di pagamento sono: il saldo all’approvazione del progetto, eventuali conguagli al momento di consegna dell’opera realizzata. Regesto. - Con il termine "regesto" si intende la descrizione critica dell’azione giuridica, degli attori, della datazione cronica e topica, dell’oggetto del negozio giuridico di un documento39. Il regesto può essere destinato alla consultazione e alla ricerca del committente oppure alla pubblicazione. Nel primo caso è fornito su supporto cartaceo; nel secondo anche su supporto informatico in formato testo, da concordare volta per volta. Nel primo caso ci si adegua a quanto previsto per la trascrizione; nel secondo a quanto previsto per l’edizione critica. Talvolta, invece della tradizionale forma di regesto, può essere richiesta o preferita una schedatura sistematica di un gruppo di documenti, che può assumere anche l’aspetto di una banca dati (si veda pertanto la voce "Utilizzo di supporto informatico"). In altri casi il committente può richiedere, invece del classico regesto, lo spoglio di documenti complessi, ad esempio verbali di consigli oppure processi. Il lavoro viene effettuato sugli originali, segnalati dal committente, o su idonea riproduzione fornita dal committente. Se invece l’archivista deve anche effettuare la ricerca dei documenti, in base a un’indicazione tematica suggerita dal committente, questa va ricompensata in forma aggiuntiva (si veda la voce "Ricerca"). Eventuali spese di viaggio e di soggiorno dell’archivista nelle sedi di conservazione, preventivamente concordate, devono essere documentate e sono rimborsate dal committente, che, in casi di un certo impegno finanziario, è tenuto a fornire anticipi ragionevoli (biglietto ferroviario o aereo, spese alberghiere). Il compenso previsto è di £. 40.000 (minimo) - 100.000 (massimo) + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni regesto. Le modalità di pagamento sono: il 30% alla firma del contratto, il 30% a metà del lavoro, il 40% alla consegna del lavoro. Si prevede il contratto scritto comprendente il preventivo di massima. Restauro: incombenze dell’archivista. – Le operazioni tecniche del restauro vero e proprio spettano a personale specializzato, che ha conseguito una preparazione specifica presso gli appositi centri riconosciuti dal Ministero per i beni culturali e ambientali. L’archivista è però chiamato ad affiancare il tecnico in alcune operazioni, che solitamente vengono svolte da dipendenti del Ministero, ma che talvolta sono richieste anche ai c.d. liberi professionisti. L’archivista difatti, avendo dimestichezza 39 Si veda anche la definizione di P. CARUCCI, Le fonti archivistiche…cit., pp. 223-224. Inoltre S. P. P. SCALFATI, Trascrizioni, edizioni, regesti. Considerazioni su problemi e metodi di pubblicazione delle fonti documentarie, in Gli strumenti archivistici… cit., pp. 165-182, specie alle pp. 175-178; A. ROMITI, I mezzi archivistici per la gestione del documento singolo… cit., ora in ID., Temi di archivistica… cit., alle pp. 119-123.
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con il materiale documentario, segnala i pezzi deteriorati da restaurare o da rilegare, ne stende apposito elenco indicando il tipo di danno riscontrato, interpella i tecnici accreditati e ne acquisisce le diagnosi e i preventivi, cura le pratiche amministrative connesse all’eventuale trasporto dei pezzi presso i laboratori, predispone le pratiche assicurative, controlla l’esecuzione degli interventi tecnici, accertandosi in particolare che il laboratorio usi procedure appropriate, materiali innocui e reversibili, che, in caso di smontaggio di registri e volumi, effettui il rimontaggio secondo l’ordine originario o secondo quello indicato dall’archivista, quando si tratti di rimediare a legature errate del passato, e soprattutto che nella sostituzione o integrazione di parti danneggiate non perda o rovini importanti elementi cognitivi (antiche segnature e note archivistiche in qualsiasi forma apposte). Una volta terminato il restauro, l’archivista cura la ricollocazione del pezzo nella posizione da esso occupata all’interno dell’archivio, prepara le pratiche per la liquidazione del laboratorio e si assicura che il fascicolo relativo all’intervento del restauro sia correttamente riposto nell’archivio del proprietario dell’archivio. Il compenso previsto è il 3% del costo globale dell’intervento di restauro. Le modalità di pagamento possono essere, a seconda dei casi e della consistenza del lavoro, il saldo alla conclusione del restauro oppure il 30% al conferimento dell’incarico e il saldo alla conclusione del restauro. Ricerca archivistica tematica. – Con l’espressione "ricerca archivistica tematica" si intende la ricerca che l’archivista, secondo le sue personali conoscenze, conduce su documenti inediti relativi al tema indicatogli dal committente. Come ben sa chi è attivo in questo settore, la ricerca non è mai casuale, ma sfrutta tutte quelle nozioni di storia istituzionale che stanno alla base della formazione degli archivi40. L’archivista sa quindi quali archivi consultare e quali pezzi guardare. Nonostante tutto però la ricerca può essere infruttuosa. Il lavoro dell’archivista va valutato in base non alle notizie trovate ma all’esaustività della ricerca e alla correttezza della procedura di ricerca. Altrettanto fruttuoso per il committente può essere l’esito negativo, se puntualmente segnalato e inquadrato in un fondato progetto di ricerca41. Perciò l’archivista dovrà render conto al committente del percorso di ricerca, illustrando i criteri scelti, elencando i pezzi consultati e registrando le notizie ricavate. Si precisa ancora che la ricerca può essere condotta direttamente su documenti d’archivio oppure su mezzi di corredo, qualora questi ultimi assicurino un’attendibilità compatibile con il livello di analiticità richiesto dalla ricerca stessa. Eventuali spese di viaggio e di soggiorno necessarie per effettuare la ricerca e preventivamente concordate sono a carico del committente, che le rimborsa ad esibizione dei documenti contabili relativi ed è tenuto a corrispondere ragionevoli anticiQuasi superfluo diventa rammentare l’insegnamento di Francesco Bonaini, che raccomandava di ricercare non le materie ma le istituzioni. 41 Il che significa che non ha senso che un archivista spogli tutti i pezzi di un istituto di conservazione. È invece ragionevole che consulti gli archivi nei quali la conoscenza della storia istituzionale e delle procedure burocratiche dell’epoca cui si riferisce la ricerca gli può ragionevolmente far prevedere di trovare documenti connessi al tema di ricerca. 40
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pi in caso di un certo impegno finanziario. Il compenso previsto è: £. 250.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni registro o volume consultato, £. 25.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni fascicolo consultato, £. 10.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni documento consultato e di £. 100.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni mezzo di corredo consultato. Se il committente richiede una collaterale ricerca bibliografica, che può assumere la forma di elenco di soli titoli oppure la forma di rassegna bibliografica con puntuali cenni informativi correlati alla ricerca archivistico-istituzionale (abstract), il compenso previsto è: nel primo caso £. 200.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella; nel secondo caso £. 10.000+ IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni opuscolo consultato e £. 50.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni volume consultato. Le modalità di pagamento sono: il 20% alla firma del contratto; il 40% a metà della ricerca; il 40% alla consegna della ricerca terminata. Si prevede il contratto scritto, nel quale il committente specifica con chiarezza il tema della ricerca. Si può anche concordare che il committente approvi, dopo una prima ricognizione del materiale, un piano di ricerca particolarmente complesso e impegnativo. Riordinamento – Il riordinamento di un archivio è stato analizzato all’interno della voce "Inventario", alla quale si rinvia, in quanto trattasi di operazione preliminare all’inventariazione. Talvolta però viene richiesto all’archivista di procedere al riordino, magari sommario, di un archivio o di una porzione d’archivio, del quale non si intende programmare l’inventariazione, ad esempio l’archivio di deposito, che serve al produttore per lo svolgimento della sua attività, ma per il quale la legge non prescrive l’inventario. In questo caso l’archivista può effettuare un riordino che consenta soprattutto di utilizzare i mezzi di corredo coevi realizzati dal produttore. Al termine del lavoro l’archivista presenterà al committente una relazione, nella quale illustrerà i criteri seguiti per il riordino, la struttura dell’archivio, il funzionamento dei mezzi di corredo. Il compenso previsto è: £. 50.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni ml di materiale oppure £. 5.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo (registro, busta, volume), in caso di registri o buste già ordinate internamente ; £. 500.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni ml di materiale, in caso di carte non fascicolate; £. 150.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni ml di materiale, in caso di fascicoli già costituiti ma non condizionati. Il committente è tenuto ad assicurare all’archivista un ambiente di lavoro idoneo e condizioni ambientali accettabili. Restano a carico del committente le spese di pulizia, disinfezione e disinfestazione, il materiale di cancelleria e di condizionamento, gli oneri del facchinaggio. Si prevede il contratto scritto. Selezione e scarto. – Con i due collegati termini di "selezione e scarto" si intendono tutte le operazioni di cernita critica del materiale archivistico tese a individuare i documenti destinati alla conservazione perpetua e a predisporre gli elenchi del
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Appendice I. Materiali di lavoro
materiale archivistico ritenuto superfluo e destinato alla eliminazione fisica42. Tali operazioni si compiono sull’archivio di deposito, prima che il materiale venga versato agli Archivi di Stato, nel caso di uffici statali, oppure transitati nella c.d. sezione separata, nel caso di enti pubblici, o nell’archivio storico, nel caso di privati43. Presuppongono che l’archivio sia ordinato e che siano noti i meccanismi di formazione e di stratificazione delle carte, in quanto si verifica correntemente che anche in archivi pubblici, che dovrebbero essere stati organizzati sulla scorta del titolario e per i quali dovrebbe essere applicabile il massimario di scarto44, particolari abitudini burocratiche, derivanti da una organizzazione non allineata con la norma, creano vincoli tali tra le carte che rendono impossibile l’applicazione acritica del massimario di scarto45. L’archivista, al termine delle operazioni di cernita critica del materiale, deve compilare un elenco di pezzi dei quali propone lo scarto46 che serve all’ente committente per deliberare l’eliminazione ed acquisire le autorizzazioni prescritte dalla legge47. L’elenco deve contenere il numero dei pezzi che si intendono scartare, la loro descrizione sommaria, gli estremi cronologici, il peso, i motivi per cui si propone lo scarto48. Inoltre l’archivista deve assicurare la sua presenza vigile alle operazioni di prelievo del materiale da parte degli addetti al trasporto del materiale da scartare. Il compenso previsto è di £. 500.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per l’analisi globale dell’archivio più £. 5.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo scartato (intendendo per pezzo qualsiasi unità di condizionamento: busta, scatolone, sacco, etc.), nel caso questo sia già costituito, oppure £. 20.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni pezzo scartato, nel caso questo debba
Sulla delicatezza dell’operazione e sulle capacità di valutazione storica richieste all’archivista P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., pp. 48-52; A. ROMITI, Lo scarto archivistico: analisi e proposte, in «Irargi. Revista de archivistica», V (1992-93), pp. 159-184, ora in ID., Temi di archivistica,… cit., pp. 29-51, specie alle pp. 39-49; E. LODOLINI, Archivistica. Principi e problemi… cit., pp. 103-113; P. CARUCCI, Il documento contemporaneo… cit., pp. 23-26. 43 Non si dimentichi che nella categoria degli archivi privati sono compresi non solo gli archivi di persona o di famiglia, ma anche gli archivi di impresa, che hanno dimensioni notevoli e conoscono la necessità della selezione e dello scarto. Per questi ultimi in Italia, a differenza della Francia, dove si è steso un elenco di conservazione (ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives dans l’entreprise. Guide des durées de conservation, Paris 1997), non esiste alcuno strumento per l’archivista. 44 Per la definizione di "massimario di scarto", riferito però solo agli uffici statali cfr. P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., p. 213. 45 Sui rischi di un’applicazione acritica dei massimari di scarto, cfr. A. ANTONIELLA, L’archivio comunale postunitario, Firenze 1979, pp. 65-75. 46 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche,… cit., pp. 221-222 lo chiama "proposta di scarto": e nella voce relativa illustra la normativa che regola lo scarto. 47 D.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 25-27 per gli uffici statali, art. 35 per gli enti pubblici; art. 42 per i privati. 48 Oltre a quanto dice in proposito P. CARUCCI, Le fonti archivistiche …cit., pp. 221, si veda anche G. BONFIGLIO DOSIO, La Sovrintendenza archivistica per il Veneto, Venezia 1994, pp. 1617. 42
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essere costituito più £. 100.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di 1.800 battute dell’elenco di scarto. Le modalità di pagamento sono: il 20% del compenso alla firma del contratto, il 50% alla consegna dell’elenco di scarto, il restante 30% al termine dei lavori. Il committente è tenuto a fornire un ambiente di lavoro idoneo, il materiale di cancelleria, il materiale per il condizionamento del materiale archivistico, il facchinaggio necessari all’esecuzione del lavoro. Si prevede il contratto scritto. Poiché le operazioni di selezione e scarto presuppongono l’esistenza di un massimario di scarto e conservazione, si veda anche tale voce. Studio di fattibilità. – Con il termine "studio di fattibilità" si intende la valutazione critica che l’archivista è chiamato ad esprimere in merito alla possibilità di realizzare un certo lavoro archivistico, considerando gli obiettivi che ci si propone e i mezzi disponibili. L’opera dell’archivista si concretizza in una relazione scritta, nella quale analizza la proposta di lavoro avanzata dal committente in rapporto agli obiettivi, alle condizioni ambientali, ai vincoli normativi e ai mezzi finanziari, umani e tecnici messi a disposizione; avanza critiche e proposte. Tale consulenza differisce dal "progetto" (voce alla quale si rinvia) perché l’archivista in questo caso non deve proporre e pensare un intervento archivistico, ma deve solo valutare una proposta già formulata nei suoi dettagli concreti dal committente. Il compenso previsto non può essere inferiore a £. 500.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali e deve essere commisurato, caso per caso, alla complessità dell’intervento proposto ed esaminato. L’archivista ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per eseguire l’incarico. Le modalità di pagamento sono: il 30% al conferimento dell’incarico; il saldo e il rimborso delle spese alla consegna della relazione. Titolario di classificazione. – Con il termine "titolario di classificazione" si intende il quadro alfanumerico di riferimento per l’archiviazione, la conservazione e la individuazione dei documenti49. L’opera dell’archivista50, chiamato a predisporre il titolario, si concretizza in una rigorosa analisi delle funzioni dell’ente produttore, realizzata anche per mezzo dell’intervista al personale, al fine di individuare, specie nella pubblica amministrazione, quelle raggruppabili per aree omogenee e determinare un’organizzazione a monte dei flussi documentari. Nel termine redazione è contemplata anche la revisione, l’integrazione, la modi49 Sulla definizione e caratteristiche del titolario R. DE FELICE, L’archivio contemporaneo. Titolario e classificazione sistematica di competenza nei moderni archivi correnti pubblici e privati, Roma 1988, volume nel quale l’autore sintetizza e rielabora altri suoi lavori precedenti sull’argomento, ripreso da P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit., p. 229; inoltre ID., Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizioni… cit., pp. 114-117. 50 Solitamente la definizione del titolario è compito svolto dall’amministrazione archivistica centrale in collaborazione con l’amministrazione da cui dipende l’ente interessato; non è
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Appendice I. Materiali di lavoro
fica e l’aggiornamento del titolario di classificazione (o di qualsiasi altro sistema di classificazione in uso). Il lavoro di redazione del titolario di classificazione si apre con una breve introduzione del lavoro di analisi svolto, prosegue con la fase descrittiva dei gradi divisionali gerarchici di classificazione (titolo, classe ed eventualmente – in caso di funzioni particolarmente complesse – sottoclasse, categoria e sottocategoria) e si conclude con un indice alfabetico ed un indice per gradi divisionali gerarchici delle funzioni e delle tipologie dei documenti. Le spese di viaggio e di soggiorno devono essere documentate e sono rimborsate dal committente, che, in casi di un certo impegno finanziario, è tenuto a fornire anticipi ragionevoli (biglietto ferroviario o aereo, spese alberghiere, preventivamente concordate). Il compenso previsto non può essere inferiore a £. 5.000.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali, alle quali vanno aggiunte £. 100.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella (1.800 battute) di redazione degli indici delle funzioni e delle tipologie dei documenti. Le modalità di pagamento sono: il 30% alla sottoscrizione del contratto, il saldo alla consegna del materiale, scritto su supporto informatico in formato testo, da concordare volta per volta. Si prevede il contratto scritto comprendente il preventivo di massima. Trascrizione. - Con il termine "trascrizione" si intende la traslitterazione in caratteri d’uso di testi scritti in antiche grafie, condotta secondo gli standard europei51. La trascrizione viene fornita su supporto cartaceo e/o su supporto informatico in formato testo da concordare. Si intende che venga utilizzata come materiale di studio e non come base di partenza per la pubblicazione a stampa, per la quale si deve parlare piuttosto di edizione critica52. Se il committente decide di pubblicarla, deve addivenire ad accordi aggiuntivi con l’archivista, al quale va comunque riconosciuta la paternità scientifica del lavoro. La trascrizione verrà effettuata sugli originali, segnalati dal committente, oppure su adeguata riproduzione fornita dal committente. In caso di esecuzione su originale, la segnalazione del pezzo spetta al committente e non deve presupporre alcuna raro però il caso in cui un ente, per il quale non esiste ancora tale strumento archivistico, si faccia promotore dalla cosiddetta periferia di un’azione che poi viene assunta a livello centrale. Si è deciso pertanto di inserire anche questa voce nella presente rassegna. 51 Il riferimento obbligatorio è a COMMISSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE - COMMISSION INTERNATIONALE DE SIGILLOGRAPHIE, Diplomatica et sigillographica, citato. 52 Non finalizzerei in questo caso la trascrizione all’edizione di fonti, come invece fa P. CARUCCI, Le fonti archivistiche… cit. p. 229, perché molti cosiddetti storici dilettanti oppure professionisti di altri settori (ad esempio, architetti), non conoscendo la paleografia, ricorrono all’archivista per poter leggere i documenti che servono alla loro ricerca. Inoltre cfr. A. ROMITI, I mezzi archivistici per la gestione del documento singolo,… cit., pp. 116-117, in merito al quale bisogna però rettificare la spiegazione della distinzione, ricavata dal Plessi, fra trascrizione diplomatistica e trascrizione filologica; S. P. P. SCALFATI, Trascrizioni, edizioni, regesti. Considerazioni su problemi e metodi di pubblicazione delle fonti documentarie, in Gli strumenti
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ricerca da parte dell’archivista. Eventuali spese di viaggio e di soggiorno dell’archivista nelle sedi di conservazione del materiale da trascrivere, preventivamente concordate, devono essere documentate e sono rimborsate dal committente, che, in casi di un certo impegno finanziario, è tenuto a fornire anticipi ragionevoli (biglietto ferroviario o aereo, spese alberghiere). Il compenso previsto non può essere inferiore a £. 50.000 + IVA ed eventuali oneri previdenziali per ogni cartella di trascrizione di 1.800 battute e va commisurato alla difficoltà del testo da trascrivere. Le modalità di pagamento sono: il 30% alla firma del contratto, il 30% a metà lavoro, il restante 40% alla consegna del lavoro. Si prevede il contratto scritto comprendente il preventivo di massima. Utilizzo di supporto informatico (data entry) – Con il termine "utilizzo di supporto informatico (data entry)" si intende l’immissione in un sistema informatico di dati informativi già disponibili, secondo quanto stabilito da uno specifico progetto53. Si intende che il committente è tenuto a fornire all’archivista un applicativo già testato; qualora il sistema informatico si riveli bisognoso di verifiche sul campo e ulteriore messa a punto, il lavoro dell’archivista si deve configurare come "Collaborazione archivistica alla realizzazione di un sistema informatico", voce alla quale si rinvia. Si tratta in sostanza di sostituire il tradizionale supporto cartaceo dei mezzi di corredo archivistici con i supporti informatici. Il compenso previsto è il 10% dell’ammontare del lavoro archivistico del quale si richiede la trasposizione informatica. Le modalità di pagamento sono: il 20% alla firma del contratto, il 40% a metà del lavoro, il saldo del restante 40% alla consegna del lavoro. Si prevede il contratto scritto, nel quale vanno specificati i dati e l’applicativo, che va possibilmente allegato. Se, oltre all’immissione dei dati, è richiesta anche la rilevazione e la schedatura analitica dei medesimi, bisogna prevedere il compenso per il lavoro archivistico specifico (censimento, guida, inventario, etc.), voci alle quali si rinvia. (a cura di GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO)
archivistici… cit., pp. 165-182, specie alle pp. 171-175. 53 Sulla banca dati informatica intesa come trattamento di fonti tradizionali cfr. E. ORMANNI, Archivi automatizzati e informatica: quale futuro per gli archivi?, in Informatica e archivi. Atti del convegno… cit., p. 20; A. ROMITI, Alcune riflessioni archivistiche sulle applicazioni informatiche, in L’automazione degli archivi storici di enti locali. Atti del Seminario (San Miniato, 8-9 giugno 1989), San Miniato 1990, pp. 134-143, ora in ID., Temi di archivistica, …cit., pp. 187-197, specie le pp. 194-197.
III SESSIONE ARCHIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Al gruppo di lavoro che ha preparato la III sessione hanno partecipato: Ufficio centrale per i beni archivistici: Antonio Dentoni-Litta, Daniela Grana, Antonella Mulè, Maria Guercio (Gabinetto del Ministro), Erilde Terenzoni (Servizio controllo interno); ABI Bancaria Editrice: Lanfranco Mazzotti; Associazione nazionale Comuni italiani: Alessandro Salone; Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione: Mario Terranova; Consorzio BAICR: Gabriella Nisticò; Dipartimento per la funzione pubblica: Gianni Tisci; Ministero di grazia e giustizia: Paolo Peruzzi (Direzione Affari Penali), Raffaele Pansini (Direzione generale Affari civili), Roberto Pistolesi (Ufficio del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati); Ministero dell’Interno: Emma Vinci Orlando (Ispettorato centrale servizi archivistici); RAI: Luigi Parola; Scuola superiore della Pubblica amministrazione: Giuliana Costantini; Ufficio Italiano Cambi: Pierpaolo Avolio.
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OBIETTIVI
Appendice I. Materiali di lavoro
DI UNA POLITICA ARCHIVISTICA PER LA CREAZIONE, GESTIONE E
CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI DIGITALI
Il quadro di riferimento: la nuova normativa nel settore della gestione dei documenti. – L’innovazione tecnologica è considerata oggi da chi opera nella pubblica amministrazione uno strumento tutt’altro che neutrale e passivo per gli scopi di ammodernamento e trasformazione. Uno dei settori che hanno acquistato in questa fase un ruolo centrale è quello della produzione documentaria in ambito pubblico. Le disposizioni normative e regolamentari che sono già operative (d.p.r. n. 513/1997 sulla firma digitale) o in corso di elaborazione (modifica del r.d. n. 35/1900 sulla registrazione di protocollo e sull’organizzazione e sulla gestione degli archivi; riformulazione delle norme sull’archiviazione ottica del 1994; norme sulla sicurezza dei sistemi informatici) disegnano un sistema di regole e di direttive tecniche destinate a modificare profondamente non solo le modalità di produzione e tenuta dei documenti ma anche le procedure tradizionali di assunzione e comunicazione delle decisioni delle pubbliche amministrazioni. L’orientamento condiviso dalle istituzioni responsabili per queste nuove norme è quello di favorire l’accesso nel rispetto dei diritti alla tutela dei dati personali, di sviluppare la cooperazione e l’interazione tra amministrazioni per evitare duplicazioni, snellire le procedure e accrescere la qualità dei risultati e l’efficacia dell’azione pubblica. Obiettivi così ambiziosi seppure necessari richiedono sforzi congiunti e coordinati di tutte le istituzioni coinvolte e una capacità di integrazione multidisciplinare. In alcuni settori di intervento si è operato in questa direzione con risultati positivi. È questo il caso della modifica del r.d. n. 35/1900 che è destinata a introdurre radicali innovazioni nella gestione documentaria delle pubbliche amministrazioni, senza tuttavia perdere gli strumenti che la tradizione ha consolidato sul piano metodologico: la registrazione di protocollo, il sistema di classificazione d’archivio, l’organizzazione dei documenti sulla base di fascicoli, cui tuttavia si è aggiunta la possibilità di controllare, in modo flessibile, l’intero processo decisionale, ovvero le fasi principali del procedimento che costituiscono la struttura di ogni decisione giuridicamente rilevante assunta in ambito pubblico1. Le conseguenze dell’innovazione tecnologica e delle modifiche normative per il trattamento degli archivi. – Le iniziative regolamentari e normative ora ricordate determinano conseguenze rilevanti nel settore della gestione documentaria, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità e dell’assetto organizzativo. Per raggiungere i risultati e le finalità che le nuove procedure identificano come prioritarie per una pubblica amministrazione imparziale ed efficiente, è indispensabile che il disegno riformatore sia seguito con molta attenzione con riferimento ai problemi di: 1 Sulla normativa in corso di definizione si possono trovare informazioni sempre aggiornate sul sito Internet dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione: www.aipa.it
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– coerenza della normativa di settore (ad esempio, in relazione alla molteplicità delle norme adottate nel campo della automazione dei sistemi informativi pubblici); – conoscenza e valutazione dello stato attuale delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati alla gestione della documentazione d’archivio (ad esempio, mediante un’indagine conoscitiva da realizzare d’intesa con l’amministrazione degli archivi di Stato, l’Istat, il Dipartimento della funzione pubblica e l’Autorità per l’informatica); – gradualità dell’innovazione con riferimento alle risorse disponibili, ai livelli di sicurezza, all’assistenza alle strutture amministrative; – programmazione degli interventi normativi con riferimento alla questione delle risorse umane da destinare alle nuove funzioni, ad esempio prevedendo profili professionali di livello medio alto da destinare all’assunzione delle nuove responsabilità in modo calibrato rispetto alla complessità delle strutture amministrative; – prefigurazione di assetti organizzativi adeguati, mediante la costituzione di servizi per la gestione dei flussi documentali e degli archivi; – riforma dei programmi di formazione di base e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento agli aspetti della preparazione in campo informatico e alla necessità di una formazione permanente; – sensibilizzazione della dirigenza pubblica in relazione alle nuove responsabilità per la gestione dei documenti, la trasparenza, la tutela dei diritti personali; – censimento e analisi dello stato attuale della informatizzazione dei prodotti documentari anche al fine del loro mantenimento e recupero conservativo. Una prima rilevazione presso le amministrazioni che per prime hanno avviato programmi di automazione potrebbe fornire, tra l’altro, uno strumento indispensabile per definire programmi e linee di intervento per la conservazione a lungo termine dei documenti elettronici, a cominciare dalla valutazione delle procedure già attive nelle pubbliche amministrazioni e dalla sperimentazione di programmi di trasferimento o di gestione in outsourcing di archivi informatici; – sperimentazione, analisi e valutazione di interventi di digitalizzazione di archivi cartacei, per i quali si ritiene indispensabile una politica graduale e meditata che eviti alle pubbliche amministrazioni, in una fase di scarse risorse, gli errori e gli sprechi del passato; – individuazione di modalità per il reclutamento e l’utilizzo di personale specializzato per il trattamento dei nuovi archivi digitali e per gli assetti organizzativi ai fini della conservazione: problemi di outsourcing, di appalto di servizi all’esterno, i termini e le forme del controllo sulla qualità. (a cura di MARIA GUERCIO)
FIRMA DIGITALE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI La firma digitale, basata sulla crittografia a chiavi pubbliche introdotta una ventina di anni or sono da W. Diffie e M. Hellman, consente di garantire l’integrità e la
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Appendice I. Materiali di lavoro
provenienza di un documento informatico e pertanto è in grado di svolgere ottimamente il ruolo assegnato tradizionalmente alla firma autografa. Occorre tuttavia tenere ben presenti le differenze che in ogni caso sussistono tra i due diversi tipi di sottoscrizione, che influiscono in modo diretto e significativo sulle caratteristiche dei documenti informatici sia per quanto attiene alla loro validità che alla conservazione. Riguardo a quest’ultima occorre osservare che la firma digitale può fornire un importante contributo per la sostituzione degli attuali archivi cartacei con sistemi digitali. In questo lavoro vengono in primo luogo descritti a livello introduttivo gli strumenti ed i meccanismi di sottoscrizione digitale, per poi analizzare, ponendo l’accento sui rispettivi punti di forza e di debolezza, le differenze esistenti tra la firma digitale e quella autografa. Viene infine considerato il contributo che gli strumenti crittografici utilizzati per firmare digitalmente i documenti informatici possono fornire ai fini dell’archiviazione digitale sostitutiva dei documenti cartacei. LA FIRMA DIGITALE Firma digitale è una informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantire integrità e provenienza, e quindi l’autenticità. Tale funzione è del tutto simile a quella svolta dalla firma autografa apposta in calce ad un documento redatto sul tradizionale supporto cartaceo, il che giustifica l’appellativo che gli è stato attribuito, sussistono tuttavia importanti differenze sulle modalità con cui l’obiettivo viene raggiunto nei due casi. Scopo di questo lavoro è chiarire i meccanismi mediante cui la firma digitale opera ed evidenziare le differenze esistenti rispetto alla firma tradizionale sia per quanto attiene la validità dei documenti sottoscritti digitalmente, che riguardo la loro conservazione. È opportuno osservare subito che, sebbene l’uso per la sottoscrizione dei documenti formati su supporti informatici sia quello più naturale, la firma digitale può essere utilizzata per autenticare una qualunque sequenza di bit, indipendentemente dal loro significato. Un esempio sempre più comune di questo uso generalizzato è l’aggiunta di firme digitali ai file registrati sui dischi magnetici dei sistemi di elaborazione onde contrastare gli attacchi dei virus e degli hacker. Infatti la modifica di un file effettuata da un virus, per istallarvisi, o da un hacker, per modificare secondo i suoi scopi il funzionamento di un programma, è immediatamente rilevabile attraverso la firma digitale a esso associata, che né il virus, né l’hacker hanno la possibilità di manomettere anche nel caso in cui ne rilevino la presenza. La principale differenza tra firma autografa e firma digitale sta nel fatto che la prima è direttamente riconducibile all’identità di colui che la appone, poiché la calligrafia è un elemento identificativo della persona, mentre la seconda non possiede questa proprietà. Per coprire questa deficienza si ricorre all’autorità di certificazione, il cui compito è quello di stabilire, garantire e pubblicare l’associazione tra firma digitale e soggetto che l’ha apposta. Per contro, mentre l’associazione tra testo di un documento e la firma autografa è ottenuta esclusivamente attraverso il supporto cartaceo, la firma digitale è intrinsecamente collegata al documento cui è associata, tanto che i due oggetti possono essere fisicamente separati senza che per questo venga meno il loro legame. Conseguenza di ciò è l’assoluta unicità della firma digitale, dato che a
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testi diversi corrispondono firme diverse; pertanto, sebbene essa sia perfettamente replicabile, è impossibile trasferirla da un testo ad un altro. Il confronto tra firma autografa e firma digitale merita ulteriore approfondimento, anche per poter meglio valutare l’impatto delle differenze ai fini dell’archiviazione. Esso verrà perciò ripreso più avanti, dopo aver illustrato brevemente i concetti fondamentali su cui si basa la firma digitale. LA BASE DELLA FIRMA DIGITALE: LA CRITTOGRAFIA A CHIAVI PUBBLICHE I meccanismi di firma digitale poggiano essenzialmente sopra gli algoritmi crittografici a chiavi pubbliche, detti anche a chiavi asimmetriche poiché utilizzano chiavi diverse per le operazioni di codifica e decodifica. La chiave di codifica Kc viene utilizzata all’interno della funzione di codifica C per trasformare la sequenza di bit che costituisce un generico messaggio M nel corrispondente messaggio cifrato X. Sfruttando il simbolismo matematico, ciò può essere espresso con la seguente formula: X = C (Kc, M) Viceversa la chiave di decodifica Kd viene usata nella funzione di decodifica D per riconvertire il messaggio cifrato X nel messaggio in chiaro M: matematicamente: M = D (Kd, X) Il funzionamento di un cifrario asimmetrico è mostrato graficamente a p. 472, nella Fig. 1, nella quale sono mostrati i ruoli degli algoritmi e delle chiavi di codifica e decodifica. Il confronto con la Fig. 2, che rappresenta il funzionamento di un tradizionale cifrario simmetrico, evidenzia le principali differenze esistenti, ed in particolare il fatto che in questi ultimi si utilizza la medesima chiave ed il medesimo algoritmo per effettuare sia l’operazione di codifica che quella di decodifca2. Va osservato che anche per i cifrari asimmetrici può aversi il caso3 in cui la stessa funzione sia utilizzata tanto per la codifica che la decodifica, ossia risulti C = D, ma anche in questa situazione le due chiavi Kc e Kd rimangono diverse ed il tentativo di decodifica del messaggio cifrato X con la chiave di cifratura Kc non fornisce alcun risultato utile. La condizione più importante che deve essere soddisfatta affinché il sistema costituito dalla coppia di funzioni C e D e dalla coppia di chiavi Kc e Kd sia utilizzabile come cifrario a chiavi pubbliche è che la conoscenza di una delle due chiavi non consenta di risalire al valore dell’altra, in questo modo una chiave può tranquillamente essere divulgata senza inficiare la segretezza dell’altra. L’uso di un cifrario asimmetrico prevede infatti che una delle due chiavi venga resa nota a tutti, divenendo così la chiave pubblica Kp, mentre l’altra viene conservata in modo protetto e
2 3
Questa è la ragione per cui tali sistemi vengono indicati come simmetrici. Un esempio di tale situazione è lo RSA.
472
Appendice I. Materiali di lavoro
costituisce la chiave segreta Ks. Quale delle due chiavi, se quella di codifica Kc o quella di decodifica Kd, viene pubblicata dipende dall’uso che si vuole fare del cifrario, come sarà chiaro più avanti. L’origine della crittografia a chiavi pubbliche può essere fatta risalire a W. Diffie e M. Hellman, che nel 1976 [DIHE76] hanno descritto un protocollo per lo scambio di una chiave segreta attraverso un canale di comunicazione insicuro. Tale meccanismo era stato originariamente inteso per risolvere il problema dell’avviamento di un normale sistema di cifratura a chiavi simmetriche, quale ad esempio il Data Encryption Standard (DES), largamente utilizzato nei sistemi bancari [FIPS46]. Il problema dello scambio sicuro di un segreto è di grande importanza e di non facile soluzione,
M
C
X
Kc
D
M
Kd
Fig. 1 - Codifica e decodifica di un messaggio con un cifrario asimmetrico.
M
C Kc
X
C
M
Kc
Fig. 2 - Codifica e decodifica di un messaggio con un cifrario simmetrico.
basti pensare agli accorgimenti utilizzati dalle banche per fornire agli utenti il codice identificativo personale (PIN) di carte di credito e bancomat. Successivamente alla proposta di Diffie ed Hellman, numerosi autori [RSA78, ELGA85, MENE93] hanno proposto algoritmi di cifratura asimmetrici di complessità e sofisticazione via via crescente. Per proteggere la riservatezza dei messaggi mediante un sistema di cifratura asimmetrico, due interlocutori, che dopo la pubblicazione del lavoro citato sono universalmente noti come Alice (A) e Bob (B), debbono preliminarmente effettuare la generazione dei cifrari mediante due operazioni: 1. Ciascuno genera la propria coppia di chiavi di codifica e decodifica; nessun legame è necessario né opportuno che sussista tra le coppie. Si avranno perciò due cop-
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Archivi e innovazione tecnologica
A
A
B
B
pie di chiavi: quella di Alice < Kc , Kd > e quella di Bob < Kc , Kd >. 2. Ciascuno rende pubblica la propria chiave di codifica Kc e mantiene segreta quella di decodifica Kd. Risulterà perciò: A
A
B
B
A
A
B
B
Kp = Kc , Kp = Kc , Ks = Kd , Ks = Kd
Dopo la pubblicazione delle chiavi di codifica il sistema è pronto per lo scambio di messaggi. Se Alice deve inviare in modo protetto un messaggio M a Bob non deve fare altro che cifrarlo con la chiave pubblica del destinatario, deve cioè calcolare ed inviare al posto di M: B
B
X = C (Kp , M ) B
Nessuno salvo Bob è in grado di ricostruire da X il messaggio M, poiché tale B B operazione richiede la chiave di decodifica corrispondente a Kp , che è Ks ed è B nota solo a lui. Si noti che neppure Alice è in grado di ricostruire M da X ; qualora ella distruggesse per errore la sua copia in chiaro del messaggio dovrebbe chiedere a B Bob, non la rispedizione di X che non sarebbe in grado di decifrare, ma il messagA gio X , che egli può ottenere cifrando con la chiave pubblica di Alice il messaggio B A M recuperato da X . È appena il caso di osservare che i due messaggi cifrati X e B X , pur provenendo entrambi da M, sono completamente diversi. Un cifrario asimmetrico consente di proteggere la riservatezza dei messaggi alla stregua dei tradizionali sistemi simmetrici, ma rispetto a questi ha il vantaggio di non richiedere alcuna protezione nello scambio delle chiavi, infatti le chiavi segrete non sono oggetto di comunicazione. Un ulteriore importante vantaggio sta nel fatto che se con Bob deve comunicare, oltre che Alice, anche Cecilia, non sono necessarie chiavi diverse per i messaggi di Cecilia e per quelli di Alice. Alice e Cecilia possono utilizzare la medesima chiave di cifratura, la chiave pubblica di Bob, per inviargli i messaggi; infatti, come già evidenziato in precedenza, solo Bob può decifrare i messaggi codificati con la sua chiave pubblica e pertanto né Alice potrà interpretare i messaggi di Cecilia, né Cecilia quelli di Alice. Il risultato di questo fatto è che se N interlocutori debbono comunicare tra loro assicurando la riservatezza della comunicazione di ciascuna coppia nei confronti degli altri, utilizzando i tradizionali sistemi simmetrici saranno necessarie tante chiavi diverse quante sono le coppie, ossia: N (N - 1) 2 chiavi; viceversa, con un sistema asimmetrico, occorreranno solo N coppie di chiavi. Per avere un’idea della differenza basta osservare che per 100 interlocutori servono 100 coppie di chiavi usando un cifrario asimmetrico e 4.950 chiavi nell’altro. Non si deve poi trascurare il fatto che, al crescere di N, non solo aumenta sempre di più il divario tra le quantità di chiavi richieste nei due sistemi, ma anche la dimensione del problema della distribuzione protetta delle chiavi segrete, che diviene ancora più grave se, come normalmente accade, le chiavi debbono essere sostituite sufficientemente spesso per evitare che un criptoanalista, studiando un numero sufficientemente grande di messaggi cifrati, riesca a risalire al valore della chiave di
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codifica. Lo svantaggio principale dei sistemi a chiavi pubbliche rispetto a quelli asimmetrici sta nel fatto che gli algoritmi necessari per la codifica e decodifica dei messaggi, nonché per la generazione delle chiavi, sono molto più complessi e quindi richiedono sistemi di elaborazione più potenti e tempi di calcolo più lunghi. USO DEI CIFRARI ASIMMETRICI PER LA FIRMA DIGITALE Le tecniche crittografiche possono essere utilizzate, oltre che per assicurare la riservatezza dei messaggi, anche per garantirne l’integrità4 e la provenienza5, ossia l’autenticità. Infatti quando si riceve un messaggio cifrato con una chiave segreta si è certi in primo luogo che solo chi è in possesso della chiave può aver generato il messaggio (provenienza); inoltre, poiché l’alterazione anche di un solo bit di un messaggio cifrato compromette irreparabilmente la possibilità della sua decodifica, il fatto stesso che il messaggio venga reso correttamente intelligibile assicura che nessuna variazione è intervenuta (integrità). Utilizzando cifrari simmetrici la garanzia di autenticità dei messaggi è ristretta ad una sola coppia di interlocutori; infatti se la chiave fosse condivisa da tre interlocutori, uno di essi potrebbe impersonare uno qualunque degli altri due nei confronti del terzo, e quindi la garanzia della provenienza verrebbe meno. Ne segue che un sistema simmetrico può essere utilizzato per “firmare” digitalmente un messaggio (o un documento), ma la validità di tale firma sarebbe ristretta ad un unico altro interlocutore6. I sistemi crittografici a chiavi pubbliche possono invece essere utilizzati per costruire strumenti atti a realizzare una vera e propria firma digitale, che garantisca l’autenticità dei messaggi non solo nei confronti dell’interlocutore ma anche dinanzi a chiunque altro. La differenza principale tra l’uso dei cifrari asimmetrici a scopo di riservatezza ed il loro utilizzo per costruire un sistema di sottoscrizione digitale risiede nel ruolo delle chiavi. Nel primo caso viene resa pubblica la chiave di codifica Kc, che viene utilizzata dal mittente per oscurare il messaggio, mentre il destinatario usa quella segreta Ks, che coincide con Kd, per recuperarlo. Nel secondo la relazione tra chiavi di codifica e decodifica e chiavi pubblica e segreta risulta invertita: è la chiave di decodifica Kd, che verrà utilizzata per la verifica della firma, ad essere resa pubblica, mentre quella di codifica Kc viene tenuta segreta ed utilizzata per la sottoscrizione. In sostanza, quando un cifrario asimmetrico viene usato a scopo di riservatezza risulta Kp = Kc e Un messaggio ricevuto è integro se il suo contenuto corrisponde esattamente a quello del messaggio inviato, ossia tra l’invio (generazione) e la ricezione (lettura) non è intervenuta alcuna alterazione. 5 La provenienza è garantita se nessun altro soggetto può aver inviato il messaggio ricevuto impersonando il mittente dichiarato. 6 Questa possibilità è ampiamente utilizzata nei sistemi di pagamento elettronico in cui la certezza per la banca di comunicare con la carta del cliente è data dalle chiavi (simmetriche) di cifratura utilizzate per la comunicazione. 4
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Ks = Kd, mentre se si usa in un sistema di firma digitale si ha Kp = Kd e Ks = Kc. Nello scambio di messaggi sottoscritti digitalmente non si ha in genere interesse a rendere inintelligibile il testo, pertanto M non è di solito cifrato ed è direttamente disponibile per il destinatario, viceversa l’autore utilizza la funzione di codifica C e la chiave segreta Ks per generare il valore cifrato X che, aggiunto ad M, ne attesta l’autenticità, X costituisce la firma digitale di M: chiunque può accertare la provenienza del messaggio utilizzando la chiave pubblica Kp per verificare che il valore della firma corrisponda al testo in base alla relazione: M = D (Kp , X) In realtà la verifica della corrispondenza tra firma e messaggio garantisce solo che questa è stata generata mediante la chiave segreta che si accoppia con Kp, occorre perciò garantire per altra via la corrispondenza tra chiave e soggetto autore del messaggio. A tale scopo viene utilizzata la “autorità di certificazione”, la quale, dopo essersi accertata dell’identità del possessore della chiave pubblica, della corrispondenza tra questa e quella segreta e dell’unicità della coppia7, certifica l’identità del possessore della coppia di chiavi (a meno della rottura della segretezza). La presenza, nel processo di firma, dell’autorità di certificazione consente di raggiungere, oltre la certezza dell’identità dell’autore di un messaggio, anche l’impossibilità da parte di questi di ripudiare i messaggi da lui generati; infatti, essendo l’unico detentore della chiave segreta è anche l’unico soggetto in grado di generare firme verificabili con la corrispondente chiave pubblica. Sebbene qualunque sistema crittografico a chiavi pubbliche possa essere utilizzato per generare firme digitali, un aspetto di grande importanza pratica consiste nella disponibilità di algoritmi di codifica e decodifica specialmente adatti per la generazione e la verifica della firma. Infatti, dato che di nostra norma il messaggio M è direttamente disponibile per il destinatario insieme con X, non si ha alcun interesse nella possibilità di ricostruire M da X. Ciò consente di ridurre molto la lunghezza di X a beneficio dell’efficienza delle operazioni naturalmente lente di codifica e decodifica. C’è un altro aspetto di notevole interesse pratico legato alla disponibilità di algoritmi diversi per la cifratura e la firma. Il governo americano impedisce l’esportazione di software di cifratura che utilizzi chiavi di lunghezza tale da garantire la resistenza del cifrario per un periodo relativamente lungo. Un’analoga limitazione non si applica agli algoritmi di generazione e verifica di firme elettroniche, a patto che questi non siano modificabili in modo da renderli utilizzabili per la cifratura. Sono stati proposti numerosi metodi per la firma digitale, nel seguito sono indicati quelli più noti, derivanti dai cifrari riferiti nella sezione precedente. RSA. – Nel 1978 R. Rivest, A. Shamir e L. Adelman hanno proposto [RSA78] un sisteÈ compito dell’autorità di certificazione assicurare che nessun altro soggetto abbia già scelto di utilizzare la medesima coppia di chiavi. 7
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ma di cifratura a chiavi pubbliche basato sulla difficoltà di decomporre in fattori primi i numeri interi di valore molto elevato. L’uso di un tale cifrario per generare firme digitali si basa semplicemente sull’inversione del ruolo delle chiavi rispetto a quello utilizzato per assicurare la riservatezza. La principale differenza tra le due applicazioni risiede essenzialmente nel fatto che per la firma si evita di dover effettuare l’operazione di codifica sopra l’intero testo. Ciò è particolarmente conveniente vista la complessità, e quindi la lentezza, delle operazioni coinvolte; inoltre, cifrando un documento per intero, si avrebbe una firma digitale la cui dimensione sarebbe dello stesso ordine di grandezza di questo, il che risulterebbe inutilmente oneroso. In pratica il testo da firmare viene “compresso” in una sorta di “riassunto”, che viene spesso riferito come “impronta”8; tale operazione viene effettuata mediante un’apposita funzione di hash9 progettata in modo da rendere praticamente impossibile l’eventualità che da testi diversi si possa ottenere il medesimo valore. La dimensione dell’impronta è fissa e molto più piccola di quella del testo originale, essendo nell’ordine del centinaio di bit10; pertanto la generazione della firma, che viene effettuata a partire da questa anziché dal testo, risulta estremamente più rapida. La Fig. 3 mostra il processo attraverso cui avviene la generazione della firma digitale di un documento utilizzando la sua impronta: il testo viene dapprima sottoposto all’azione della funzione di hash che ne genera il riassunto, questo viene successivamente cifrato mediante la funzione di codifica C e la relativa chiave Kc, corrispondente a quella segreta Ks. Il valore cifrato dell’impronta del documento ne costituisce la firma digitale. Essa è legata al documento mediante l’impronta ed a colui che lo sottoscrive attraverso la chiave segreta di cifratura. Sono disponibili numerosi algoritmi di generazione dell’impronta, alcuni dei quali, ad esempio MD2 [KALI92], MD4 [RIVE92]; specificamente progettati per operare in combinazione con lo RSA. È attualmente in corso, da parte degli organismi internazionali, la standardizzazione ufficiale di alcuni algoritmi più avanzati, quali ad esempio il RIPEMD a 128 e 160 bit ed il Secure Hash Algorithm (SHA-1) [JTC196]. ElGamal. – L’algoritmo proposta dal ElGamal per la firma digitale [ELGA85] è alquanto diverso, e per alcuni versi più complesso, di quello destinato alla segretezza. La ragione della differenza è da ricercarsi nel fatto che esso sfrutta nella fase di verifica la conoscenza del testo in chiaro per semplificare e rendere più veloce l’operazione. Nonostante le differenze esistenti, entrambi gli algoritmi debbono la loro robustezza alla difficoltà di calcolare, dato un numero intero di valore elevato, due interi tali che 8 Come l’impronta del dito consente di identificare da una sua piccola parte l’intero corpo umano, così l’impronta del messaggio, pur essendo molto più piccola di esso, lo individua completamente. 9 Vengono indicate in questo modo le funzioni che fanno corrispondere a ciascun elemento di un insieme molto grande un numero intero scelto in un intervallo di ampiezza limitata. La ragione del nome sta nel fatto che esse calcolano il risultato “riducendo in polpetta”, in inglese hash, la rappresentazione binaria dell’elemento cui vengono applicate. 10 Le funzioni di hash attualmente utilizzate forniscono valori a 128 e 160 bit.
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Documento
Funzione di hash
Impronta documento
Algoritmo di codifica
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Firma digitale
Chiave privata
Fig. 3 - Generazione della firma digitale
l’uno sia il logaritmo, nella base pari al secondo, del valore dato (problema del logaritmo discreto). ElGamal non propone funzioni di hash da utilizzare per la generazione delle firme digitali, con il suo cifrario possono comunque essere usate quelle adatte per qualsiasi altro. Schnorr. – Il metodo di generazione della firma dovuto a C. Schnorr, come quello di ElGamal, dal quale differisce essenzialmente per l’introduzione di una particolare funzione di hash che associa a ciascun messaggio ed a ciascuna chiave un numero intero in un intervallo di ampiezza predefinita. Anche la sicurezza del sistema di firma di Schnorr, come quello di ElGamal, è legata alla complessità di soluzione del problema del logaritmo discreto. Il vantaggio principale di questo algoritmo rispetto al precedente è la possibilità di scegliere la dimensione della firma selezionando opportunamente l’insieme dei valori generati dalla funzione di hash. DSS. – Il Digital Signature Standard, definito dal National Institute of Standard and Technology (NIST) americano nel 1991, è sostanzialmente una variante del metodo di Schnorr nella quale la funzione di hash ha come unico argomento il messaggio e quindi il suo valore non dipende dalle chiavi. Essendo riconducibile al metodo di ElGamal, anche il DSS deve la sua robustezza alla complessità del problema del calcolo del logaritmo discreto. IL PROCESSO DI FIRMA DIGITALE: OPERAZIONI PRELIMINARI Il processo di firma digitale richiede che l’utente effettui una serie di azioni preliminari necessarie alla predisposizione delle chiavi utilizzate dal sistema di crittografia su cui il meccanismo di firma si basa e, soprattutto, a stabilire il legame tra la coppia di chiavi ed il soggetto che le possiede. In particolare occorre: 1. la registrazione dell’utente presso un’Autorità di Certificazione11 (AC); 2. la generazione di una coppia di chiavi Ks e Kp; 3. la certificazione della coppia di chiavi; 4. la registrazione della chiave pubblica Kp. In genere la prima delle operazioni, la registrazione dell’utente, sarà effettuata una sola volta, mentre le altre saranno ripetute ogni qualvolta l’utente avrà bisogno
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Appendice I. Materiali di lavoro
di una nuova coppia di chiavi. Registrazione dell’utente. – La registrazione dell’utente presso una autorità di certificazione ha il duplice scopo di rendere certa l’autorità stessa dell’identità dell’interessato ed instaurare con esso un canale di comunicazione sicuro, attraverso il quale verranno fatte viaggiare le chiavi pubbliche di cui sarà richiesta la certificazione. All’atto della registrazione l’autorità di certificazione attribuisce all’utente un identificatore, di cui viene garantita l’unicità ed univocità, attraverso il quale sarà possibile per chiunque reperire in modo diretto e sicuro, all’interno dei cataloghi pubblici in cui sono registrati, i certificati a lui rilasciati. La registrazione avviene attraverso la seguente procedura: 1. L’utente richiede alla AC la registrazione fornendo la documentazione di cui essa ha bisogno per accertare la sua identità. 2. Verificata la validità della richiesta, la AC attribuisce all’utente un identificatore di cui essa garantisce unicità ed univocità. 3. La AC inserisce l’utente, con l’identificatore attribuitogli, nei cataloghi di utenti registrati che essa gestisce. 4. La AC fornisce attraverso un canale sicuro la chiave crittografica che l’utente dovrà utilizzare per le richieste di certificazione delle chiavi. La necessità di utilizzare un canale sicuro asserita all’ultimo dei punti precedenti nasce dal fatto che, sebbene le richieste di certificazione contengano chiavi pubbliche per le quali non è richiesta una protezione ai fini della riservatezza, la AC deve essere certa che ciascuna richiesta provenga effettivamente dall’utente da essa indicato e non da un altro soggetto che lo sta impersonando. La segretezza della chiave con cui viene cifrata la richiesta di certificazione, che di norma è una chiave pubblica e pertanto non dovrebbe essere protetta, viene qui utilizzata come strumento di autenticazione dell’origine. Generazione della coppia di chiavi. – L’utente, mediante un programma adatto al sistema crittografico adottato, genera una coppia di chiavi. Con quella che manterrà segreta, e corrisponderà perciò a Ks, sottoscriverà i documenti, mentre l’altra, che sarà resa pubblica ed assumerà perciò il ruolo di Kp, verrà usata per la verifica. Certificazione della coppia di chiavi. – La certificazione delle chiavi ha lo scopo di rassicurare chiunque riceva un documento correttamente firmato circa l’identità del soggetto che ha apposto la firma. L’operazione viene condotta di fatto sulla chiave pubblica, tuttavia, stante la corrispondenza univoca che lega questa alla chiave segreta, riguarda in realtà la coppia nel suo complesso. Essa avviene attraverso tre passi: 1. L’utente invia alla AC la richiesta di certificazione per la chiave Kp, generata nella fase precedente, autenticandola mediante la chiave ricevuta dalla AC durante il Nel d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 le strutture che in letteratura sono normalmente indicate come «autorità di certificazione» sono riferite con il termine «certificatore». 11
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processo di registrazione. L’autenticazione può avvenire sia mediante cifratura del messaggio di richiesta, ovvero mediante la sua sottoscrizione digitale. Poiché lo scambio di messaggi implicato nella certificazione è strettamente bilaterale, in questa fase si possono utilizzare algoritmi di crittografia simmetrici. 2. La AC genera il certificato e lo sottoscrive con la propria chiave segreta di certificazione per garantirne la provenienza. Chiunque potrà ottenere il certificato e verificarlo utilizzando la chiave pubblica dell’autorità stessa. 3. Il certificato viene inviato al richiedente. Registrazione della chiave pubblica. – Una volta emesso, il certificato può essere reso disponibile in uno o più cataloghi ai quali può accedere chiunque abbia bisogno di accertare la validità di una sottoscrizione digitale. Questa operazione viene di norma effettuata, almeno per i cataloghi di sua competenza, dalla AC contestualmente all’emissione del certificato. IL PROCESSO DI FIRMA DIGITALE: LA SOTTOSCRIZIONE Una volta espletate le operazioni preliminari ed entrato in possesso di una coppia di chiavi certificata, per tutta la durata del periodo di validità della certificazione, l’utente è in grado di firmare digitalmente un numero qualunque di documenti usando la sua chiave segreta Ks. Il periodo di validità delle chiavi può essere interrotto prima del suo termine naturale mediante la revoca della certificazione, che di norma viene effettuata su richiesta del proprietario nel caso in cui questi ritenga che la segretezza della sua chiave privata sia stata compromessa. La firma digitale, come già mostrato nella Fig. 3, viene apposta al documento mediante una sequenza di tre operazioni: 1. generazione dell’impronta del documento da firmare, 2. generazione della firma mediante cifratura dell’impronta, 3. apposizione della firma al documento. Generazione dell’impronta. – Al testo da firmare viene applicata la funzione di hash prescelta, che produce una stringa binaria di lunghezza costante e piccola, normalmente 128 o 160 bit12. La funzione di hash assicura l’unicità di tale stringa nel senso che a due testi diversi non può corrispondere la medesima impronta. Oltre a semplificare il processo di sottoscrizione, rendendo piccola e costante la dimensione della firma e velocizzando enormemente tanto il processo della sua generazione che quello della sua verifica, l’impronta può essere utilmente sfruttata per altri scopi. In particolare essa consente l’autenticazione, da parte di una terza parte fidata, della sottoscrizione del testo senza bisogno che questa venga a conoscenza del suo contenuto. Il meccanismo che sta alla base di tale interessante appli12 La ragione per cui sono stati scelti tali valori è che sono multipli di 32, che corrisponde al numero di bit su cui operano le istruzioni macchina degli elaboratori attualmente più diffusi.
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cazione sarà chiarito più avanti. Generazione della firma. – La generazione della firma consiste essenzialmente nella codifica, usando la chiave segreta Ks e l’algoritmo di cifratura utilizzato dal sistema di firma digitale, dell’impronta del documento. In realtà questa viene inserita in una struttura di dati contenente una serie di informazioni utili nella fase di verifica, quali ad esempio la specifica dell’algoritmo di hash utilizzato, e la firma digitale consiste nel risultato della codifica dell’intera struttura. Questa fase è la più critica dell’intero processo perché richiede che il programma che effettua l’operazione possa accedere al valore della chiave segreta, con potenziale rottura della segretezza. Apposizione della firma. – La firma digitale generata al passo precedente viene aggiunta in una posizione predefinita, normalmente alla fine, al testo del documento. Normalmente, insieme con la firma vera e propria, viene allegato al documento anche il valore dell’impronta ed eventualmente anche il certificato che attesta il valore della chiave pubblica. La pratica di giustapporre la firma al documento nasce dalla consuetudine di sottoscrivere i tradizionali documenti cartacei apponendo ad essi la firma in calce. In realtà non c’è alcun bisogno che la firma digitale faccia parte del documento: infatti il suo legame con esso non deriva dalla presenza sul medesimo supporto fisico, come avviene nei documenti cartacei, ma dall’impronta utilizzata nella sua generazione. Ne segue che la firma digitale di un documento può essere tranquillamente separata da esso, ad esempio registrandola su di un supporto fisico diverso, senza per questo comprometterne la validità. VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE L’operazione di verifica della firma digitale, mostrata schematicamente in Fig. 4, viene effettuata ricalcolando, con la medesima funzione di hash usata in fase di sottoscrizione, il valore dell’impronta e controllando che il valore così ottenuto coincida con quello generato per decodifica della firma digitale stessa. Questa semplice procedura presuppone che colui che effettua la verifica sia certo del valore della chiave pubblica del mittente, pertanto nella realtà occorre prevedere alcune azioni aggiuntive che consentono di raggiungere questa certezza. Se non si conosce a priori il valore della chiave pubblica del mittente, si è esposti alla frode di un terzo che invia il messaggio impersonando il presunto mittente e fornendo la propria chiave pubblica al posto di quella vera. La frode può essere facilmente sventata verificando presso l’autorità di certificazione l’identità del soggetto possessore della chiave usata per la verifica. In effetti, anche nel caso in cui il valore della chiave pubblica del mittente sia già noto e corrisponda a quello di verifica, è opportuno effettuare un accesso presso l’autorità che ha certificato la chiave per assicurarsi che questa non sia stata nel frattempo sospesa o revocata. In definitiva la procedura completa di verifica di una firma digitale può essere sintetizzata come segue:
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1. Recupero della firma digitale delle informazioni riguardanti il certificato relativo alla chiave pubblica che ne consente la decodifica. 2. Recupero, presso l’autorità di certificazione che lo ha emesso, del certificato. 3. Recupero presso la propria autorità di certificazione, attraverso un canale sicuro, del certificato relativo alla chiave pubblica di certificazione della autorità di certificazione che ha certificato la chiave del mittente. 4. Verifica del certificato relativo alla chiave pubblica del mittente. 5. Controllo, presso l’autorità di certificazione del mittente, della validità della chiave pubblica di questi. 6. Verifica, secondo la procedura di Fig. 4, della firma del mittente. La procedura può apparire alquanto complessa, va però tenuto presente il fatto che è completamente automatizzabile. Infatti gli accessi alle varie autorità di certificazione possono essere effettuati per via telematica ed è il software di gestione delle firme digitali che provvede, come accade nel caso degli sportelli bancomat, ad effettuare i controlli necessari. Attraverso la verifica della firma è possibile rivelare tanto la falsità del documento che quella del suo mittente. La falsità del mittente è segnalata dal fatto che la chiave pubblica che consente di decifrare la firma digitale non corrisponde al certificato registrato presso l’autorità di certificazione. La falsità del documento si manifesta a causa del fatto che qualsiasi alterazione della sequenza di bit che rappresenta il documento modifica il valore dell’impronta calcolata dalla funzione di hash, ne segue che questo non coinciderà più con quello calcolato per decodifica della firma digitale. È interessante osservare che non sempre un risultato negativo nella verifica della firma digitale è riconducibile ad un fatto doloso. Infatti, se il documento è stato trasferito attraverso una linea di trasmissione, la sua alterazione potrebbe essere stata provocata da un errore di comunicazione. In effetti gli strumenti utilizzati per la sottoscrizione digitale risultano essere un ausilio potente per la gestione degli errori. FIRMA DIGITALE E FIRMA AUTOGRAFA Avendo brevemente illustrato i principali meccanismi su cui si basa la firma digitale, è possibile ora riprendere ed approfondire il confronto con la tradizionale firma autografa iniziato nell’introduzione. La Tabella 1 riassume le principali differenze evidenziando con il grassetto gli aspetti positivi e con il corsivo i potenziali
Documento
Funzione di hash
Impronta documento
Algoritmo di decodifica
Chiave pubblica
Fig. 4 - Verifica della firma digitale
Firma digitale
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inconvenienti. Come già detto all’inizio, una prima fondamentale differenza nasce dal fatto che la firma autografa è un carattere distintivo della persona che consente di individuarla direttamente; in altri termini non ci sono due soggetti che firmano esattamente allo stesso modo e pertanto un esperto è in grado di determinare se una firma appartiene o meno ad un determinato soggetto. La firma digitale non gode di questa proprietà e pertanto si è costretti a ricorrere all’artificio della autorità di certificazione per associare in maniera certa le firme ai sottoscrittori.
AUTOGRAFA
DIGITALE
Riconducibile al soggetto direttamente
Riconducibile al soggetto solo attraverso un segreto
Legata al documento attraverso il supporto
Legata indissolubilmente al contenuto del documento
Verificabile direttamente usando un campione
Verificabile solo attraverso strumenti informatici
Verifica soggettiva
Verifica oggettiva
Facilmente contraffacibile
Non contraffacibile senza il segreto
Falso riconoscibile
Falso irriconoscibile
Il non ripudio richiede autentica
Non ripudiabile
Validità illimitata nel tempo
Validità limitata nel tempo
Tabella 1. Differenze tra firma autografa e digitale
Per contro, nel caso della sottoscrizione tradizionale, il legame tra firma e documento è affidato al supporto fisico su cui entrambi sono registrati. Se, per esempio attraverso tecniche fotografiche, è possibile trasferire la firma dal supporto su cui è stata apposta ad un altro, si può costruire un falso applicando una firma vera ad un documento falso. Viceversa la firma digitale è indissolubilmente legata, attraverso l’impronta, al documento a partire da cui è stata generata; nessuna forma di trasferimento da un documento all’altro è possibile per essa, anzi può essere tranquillamente separata dal documento senza comprometterne la validità. Un vantaggio indiscutibile della firma autografa su quella digitale sta nella sua possibilità di verifica diretta, attraverso un campione, senza bisogno di alcuno strumento specifico; viceversa il controllo di una firma digitale richiede la disponibilità di un elaboratore e di opportuni strumenti software, che, in aggiunta, debbono anche essere compatibili con quelli utilizzati per firmare. Di contro, la verifica di una firma autografa è soggettiva, poiché sta a colui che effettua il confronto decidere se la corrispondenza sussiste o meno; ciò significa che una buona imitazione può essere difficile a riconoscersi e si può incorrere in pareri contrastanti. Viceversa sulla corrispondenza di una firma digitale non possono sussistere dubbi, per tale firma non esiste un concetto di “somiglianza”. Va altresì osservato che, eventualmente con difficoltà e con risultato dubbio, un esperto è di norma in grado di riconoscere una firma autografa falsa. La situazione per le firme digitali è estremamente netta: se il falso è stato costruito disponendo del valore della chiave segreta, allora esso è irriconoscibile ed il legittimo proprietario della chiave avrà serie difficoltà per disconoscere la firma apparentemente sua13; in caso contrario il falso è rilevato automaticamente
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dalla procedura di verifica. Per evitare che una sottoscrizione possa essere successivamente disconosciuta da chi l’ha effettuata si fa normalmente ricorso alla autenticazione. Con tale operazione una terza parte fidata, costituita da un pubblico ufficiale, garantisce che la sottoscrizione del documento è stata effettuata dal soggetto che egli ha provveduto ad identificare con certezza. Nel caso della firma digitale l’autenticazione ai fini del non ripudio è superflua perché il fatto stesso che la firma sia stata generata con la chiave segreta di un soggetto imputa ad esso la sottoscrizione. Ciò non esclude la necessità di autenticazione anche delle firme digitali, infatti l’autenticazione di una firma autografa, oltre ad impedirne il successivo ripudio, può garantire ulteriori requisiti della sottoscrizione, quali ad esempio che questa rappresenti effettivamente la libera volontà del sottoscrittore; tali garanzie non possono in nessun caso essere fornite automaticamente dalla firma digitale. L’autenticazione di una firma digitale non può che essere digitale essa stessa, non avendo senso la trasposizione su carta del valore di una firma di questo genere. Essa può consistere nella sottoscrizione digitale, da parte di colui che effettua l’autenticazione, della sequenza di bit che costituisce la firma da autenticare. In pratica il documento è firmato dall’autore e la firma dell’autore è firmata dal pubblico ufficiale. L’autenticazione digitale apre comunque scenari nuovi ed interessanti. Se ad esempio un autore sconosciuto ma di talento vuole evitare che il suo manoscritto, sottomesso per la pubblicazione, possa essere formalmente rifiutato e poi utilizzato per opere firmate da altri, situazione che ha ispirato numerosi autori cinematografici, non deve fare altro che trasporre il proprio manoscritto in forma elettronica, firmarlo con la propria chiave privata e poi inviare la sola firma, non l’intero manoscritto, ad un pubblico ufficiale perché l’autentichi firmandola a sua volta. Poiché la firma digitale può contenere al suo interno l’informazione riguardo la data e l’ora in cui è stata generata14 e la firma che egli si è fatto autenticare è indissolubilmente legata al manoscritto, sarà per lui possibile dimostrare in modo inoppugnabile di essere l’autore del testo. Si noti che la procedura descritta non solo non richiede il deposito del manoscritto presso il pubblico ufficiale, ma neanche che questi venga a conoscenza del contenuto di questo. FIRMA DIGITALE ED ARCHIVIAZIONE La differenza più importante, almeno ai fini della conservazione, tra la firma digitale e quella autografa riguarda la durata nel tempo della sua validità, che è intrinsecamente legata alla segretezza della chiave utilizzata per generarla. Purtroppo un cifrario non può rimanere segreto per un tempo indefinito, infatti anche applicando il più ele-
13 Il disconoscimento della propria firma viene indicato come ripudio ed il problema di impedire che la sottoscrizione effettiva da parte di un certo soggetto possa essere successivamente disconosciuta viene indicato come problema del non ripudio. 11 Tale informazione costituisce la marcatura temporale, ovvero, con termine anglosassone largamente utilizzato, il timestamp della firma. Su tale argomento si tornerà più avanti.
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mentare dei metodi criptoanalitici, la ricerca esaustiva, è possibile in un tempo grande, ma finito, determinare il valore della chiave utilizzata. Oltre tutto, nel caso della firma digitale, il criptoanalista si deve misurare con il più semplice dei problemi che egli si può trovare ad affrontare: ha a disposizione sia il testo in chiaro che la sua versione cifrata e conosce l’algoritmo di cifratura, l’unica incognita è la chiave di codifica. È perciò importante che i cifrari utilizzati per le applicazioni di firma non consentano la determinazione della chiave se non attraverso la ricerca esaustiva. In ogni caso esiste un intervallo di tempo trascorso il quale è possibile che qualcuno, avendone l’interesse, sia riuscito a scoprire il valore della chiave segreta. Costui sarebbe in grado di modificare il documento firmato generando una nuova firma apparentemente autentica e realizzando così un falso perfetto. La garanzia di autenticità di un documento informatico non può perciò essere affidata nel tempo alla sola firma digitale apposta dall’autore; è necessario assumere opportuni provvedimenti che consentano di estenderne nel tempo la validità oltre i limiti di quella del cifrario utilizzato. La metodologia più semplice che si può adottare è quella di registrare, prima che la firma perda la sua validità, il documento e la relativa sottoscrizione su di un supporto indelebile, ossia tale che una volta scritto non sia più possibile modificarne il contenuto senza lasciare traccia dell’operazione. Il limite principale di tale soluzione è che la sua efficacia risulta compromessa da qualsiasi trasferimento del documento tra supporti diversi che avvenga successivamente alla scadenza della validità della firma. L’alternativa alla soluzione appena prospettata si basa ancora sulle tecniche crittografiche proprie della firma digitale e consiste nel “rinfresco” periodico della firma attraverso la validazione temporale del documento. La metodologia consiste nel generare, prima della scadenza della validità della firma originale, una nuova firma digitale che ne estenda la garanzia di autenticità. Non è necessario né opportuno che questa seconda firma venga apposta dall’autore del documento, anzi la soluzione migliore è che sia generata mediante un sistema sicuro di validazione temporale, ossia un sistema dotato di un orologio interno protetto contro le eventuali manomissioni, che produce, a partire dall’impronta del documento che gli viene fornita come input, una firma digitale con data ed ora di effettuazione dell’operazione utilizzando una chiave segreta generata internamente ed ignota a chiunque15. In questo modo anche disponendo della chiave segreta utilizzata per generare la firma digitale iniziale non è possibile alterare il documento in quanto risulterebbe modificato il valore dell’impronta, che viceversa è bloccato dalla marcatura temporale. La generazione di una marca temporale può essere schematizzata come mostrato nella Fig. 5: 1. L’impronta del documento viene inviata al servizio di validazione temporale. L’impronta costituisce un riferimento certo al testo originale ma non ne consente la ricostruzione, pertanto la marcatura può essere effettuata senza compromettere la confidenzialità del testo. 15
Un tale sistema viene spesso indicato come “notaio elettronico”.
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2. Il servizio aggiunge all’impronta ricevuta la data e l’ora, ottenendo una “impronta marcata”. 3. L’impronta marcata viene cifrata con la chiave segreta del servizio, ottenendo la “marca temporale” da cui è possibile recuperare, mediante la chiave pubblica del servizio, l’impronta del documento e la data e l’ora della sua generazione. 4. La marca temporale viene inviata al richiedente il quale la allega al documento. Poiché la marca temporale è in sostanza una firma digitale, anche per essa sussiste il problema della scadenza. Ne segue che la validazione dovrà essere reiterata periodicamente durante tutto l’arco di tempo nel quale l’autenticità del documento dovrà essere garantita. La validazione periodica può perciò costituire un onere non trascurabile. Questo però può essere drasticamente ridotto attraverso un meccanismo di gerarchizzazione, che, sfruttando l’impronta, consente di consolidare con una sola marca temporale un insieme anche esteso di documenti. La procedura si basa sulla raccolta in un unico file delle impronte di tutti i documenti che si intende vidimare contemporaneamente e quindi sottoporre a marcatura questo in loro sostituzione. Nessuno dei documenti può essere modificato poiché ciò comprometterebbe la corrispondenza della sua impronta con il valore contenuto nel file di controllo. Il processo può anche essere completamente automatizzato: il sistema stesso, nell’approssimarsi della scadenza della validità della vidimazione precedente, provvede alla nuova marcatura. Ciò consente oltre tutto una concentrazione delle date di scadenza della validità della firma dei vari documenti che sono tutte ricondotte a quella relativa al file di controllo, con notevole semplificazione delle procedure. La vidimazione periodica consente di risolvere il problema della validità delle chiavi che raggiungono la loro naturale scadenza, ma non è in grado di gestire le difficoltà che possono nascere da una revoca improvvisa, che distruggerebbe la garanzia di autenticità prima che l’utente possa intervenire. Questo problema si può fronteggiare facendo ricorso, per garantire l’autenticità di un insieme di documenti, ad una combinazione di almeno due firme digitali indipendenti, ossia generate mediante chiavi diverse e possibilmente da soggetti diversi. In questo modo, anche in caso
Data e ora
Impronta documento
Algoritmo di codifica
Marca temporale
Chiave privata
Fig. 5 - Generazione di una marca temporale
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di revoca repentina di una chiave, l’autenticità dell’archivio è preservata dall’altra per il tempo necessario per la sostituzione delle firme non più valide. Un problema per alcuni versi analogo, ma potenzialmente più dirompente, potrebbe nascere dalla scoperta di meccanismi in grado di generare volutamente collisioni nella funzione di hash utilizzata per generare l’impronta. In effetti questa, che viene assunta quale identificatore univoco e non falsificabile del documento, è l’elemento cardine su cui poggia l’intero sistema di firma digitale e di archiviazione. La possibilità di generare impronte uguali per documenti diversi distrugge il rapporto tra documento e firme, producendo l’invalidazione contemporanea di tutte le firme e marche temporali ad esso applicate e quindi la dissoluzione di qualsiasi garanzia di autenticità del documento stesso. La strategia di base per affrontare questo problema è utilizzare funzioni che generano impronte con un elevato numero di bit perché ciò, oltre a ridurre la probabilità, già molto remota, di collisioni casuali, rende esponenzialmente più complessa la generazione di collisioni volute. Per ottenere i livelli più elevati di sicurezza è possibile combinare più funzioni di hash indipendenti, ottenendo sostanzialmente una nuova funzione di hash che genera impronte di dimensione pari alla somma di quelle prodotte dalle funzioni componenti. Questa strategia non solo consente di escludere di fatto la possibilità di collisione sia casuale che dolosa, ma permette anche di fronteggiare l’improbabile ma grave situazione che si verificherebbe se venisse scoperta una metodologia per generare collisioni in una delle funzioni di hash utilizzate. Infatti la validità dei documenti risulterebbe preservata dalle altre per tutto il tempo necessario per procedere alla soluzione della funzione di hash non più utilizzabile. Un ultimo punto su cui è opportuno soffermarsi è l’importanza del formato utilizzato per la rappresentazione delle informazioni. Infatti la possibilità di rendere intelligibile il documento è legata alla disponibilità di strumenti in grado di gestire il formato mediante cui esso è rappresentato ed alla continuità di tale disponibilità nel tempo. La firma digitale rende ancora più critica la dipendenza dal formato. Se infatti in linea di principio si può pensare di convertire il formato di un documento per seguire l’evoluzione degli strumenti utilizzati per la sua gestione, nel momento in cui il documento viene protetto e reso immodificabile con l’apposizione di una firma digitale tale possibilità viene meno dato che al documento convertito non è più applicabile la firma digitale originaria. Ciò impone, per i documenti che debbano essere conservati a lungo, la scelta di un formato di rappresentazione il più possibile stabile, evitando nel modo più assoluto l’uso di formati proprietari e facendo invece riferimento a standard consolidati e diffusi. ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI CARTACEI Da lungo tempo viene dibattuto il problema della sostituzione degli attuali archivi cartacei con più efficienti e flessibili archivi digitali. Pur senza voler entrare nel merito della discussione sulla convenienza di tale sostituzione, è comunque innegabile che l’archivio digitale presenti alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante: 1. riduce drasticamente lo spazio occupato; 2. consente la ricerca secondo criteri modificabili nel tempo e, addirittura, defi-
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nibili estemporaneamente; 3. può essere organizzato contemporaneamente secondo criteri e strutture diversificate, e, all’occorrenza, riorganizzato completamente senza modificare le modalità di accesso preesistenti; 4. rende inessenziale la sua collocazione fisica, permettendo la consultazione remota ed eliminando la movimentazione dei documenti; 5. se correttamente tenuto, garantisce durata eterna al suo contenuto. Al di là dei problemi tecnici legati alla conservazione delle copie digitali dei documenti cartacei, nodo centrale dell’archiviazione sostitutiva è la garanzia della conformità all’originale cartaceo della copia di archivio, che, dopo l’eliminazione di quello, dovrà assumere essa stessa il ruolo di originale, senza più alcuna possibilità di ulteriore verifica. Assunto che nessun sistema è in grado di garantire per via esclusivamente tecnologica tale conformità, non resta che seguire la strada della responsabilità individuale, per cui un soggetto, che nei casi di maggiore rilievo potrà essere un pubblico ufficiale, si dovrà assumere la responsabilità di attestare la corrispondenza tra la copia digitale e l’originale cartaceo. La firma digitale è lo strumento che consente di realizzare concretamente tale assunzione di responsabilità. È sufficiente che colui che certifica la conformità firmi con la propria chiave segreta la rappresentazione digitale del documento cartaceo. Grazie alle caratteristiche della sottoscrizione digitale considerate nei paragrafi precedenti, l’operazione rende la copia d’archivio del documento inaltrerabile e quindi suscettibile di essere riguardata alla stregua dell’originale. È importante osservare che l’inalterabilità così ottenuta non dipende dalle caratteristiche del supporto fisico su cui il documento è registrato. In effetti l’autenticità di un tradizionale documento cartaceo è affidata all’indelebilità del supporto, la carta, su cui è scritto. Analogamente si potrebbe pensare di affidare quella della sua versione digitalizzata alla indelebilità del supporto fisico di memorizzazione. Sfortunatamente, mentre il documento cartaceo conserva nel tempo la propria fruibilità a meno della possibilità di distruzione accidentale o per invecchiamento, quello digitale, oltre a scontare i medesimi rischi, deve affrontare l’obsolescenza tecnologica, che impone, dopo un arco di tempo relativamente breve, il trasferimento dei documenti dai supporti ormai superati a quelli più moderni. L’inconveniente che ne deriva è che in caso di riversamento l’indelebilità dei supporti non è più in grado da sola di garantire l’integrità dei documenti, dato che questi potrebbero essere modificati durante il trasferimento. La firma digitale consente di risolvere tale problema poiché, impedendo qualsiasi modifica del documento, ne consente il libero trasferimento tra supporti e sistemi diversi. La conseguenza più importante di tale fatto è che ad un sistema di archiviazione che debba assicurare la validità legale dei documenti conservati non è più richiesta la leggibilità universale dei supporti che esso utilizza, ma è sufficiente la presentabilità16 della rappresentazione digitale che sfrutta per i documenti. Infatti l’unica condizione che deve essere soddisfatta è che la sequenza binaria che viene utilizzata per rappresentare il documento sia la stessa su tutti i sistemi e su tutti i supporti. Tale sequenza è
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determinata dal formato di rappresentazione e risulta indipendente tanto dal tipo di supporto, che dal sistema operativo e dal processore utilizzati. È proprio questa proprietà dei formati standardizzati che consente lo scambio dei dati tra sistemi strutturalmente diversi. Oltre la possibilità di aggiornamento tecnologico dell’archivio, l’uso della firma digitale è vantaggioso anche al momento dell’esibizione dei documenti. Infatti, grazie alla possibilità di trasferimento tra supporti diversi è possibile prevedere l’estrazione dall’archivio dei documenti da esibire e la loro trascrizione su di un opportuno supporto, che può essere anche di tipo magnetico, per esempio un floppy disk, poiché nessuna modifica può essere fatta senza compromettere la verificabilità della firma. È addirittura possibile che i documenti da esibire vengano trasmessi per via telematica senza alcun accorgimento particolare, salvo l’eventuale cifratura per assicurare la riservatezza del trasferimento, visto che la firma digitale è in grado di proteggerli anche dagli eventuali errori di comunicazione. CONCLUSIONI La rivoluzione digitale che si sta compiendo, sotto le pressanti spinte legate alle esigenze della comunicazione e del commercio elettronico, con l’introduzione dei documenti informatici e della firma digitale, apre prospettive nuove ed interessanti. Abbiamo infatti la possibilità di garantire l’autenticità e conservare, alla stregua dei documenti tradizionali, anche oggetti affatto diversi come suoni, immagini, sequenze cinematografiche o combinazioni comunque complesse di questi elementi. Prospettive nuove vengono aperte anche per la Pubblica amministrazione, nella quale si può attuare una notevole semplificazione dei procedimenti amministrativi ed una drastica riduzione dei tempi necessari per il loro espletamento. Tuttavia le significative differenze che esistono tra la sottoscrizione tradizionale e quella digitale impongono un profondo ripensamento delle procedure attuali per adattarle ai nuovi strumenti, i quali, se da un lato risolvono alcuni problemi fondamentali, quali la possibilità di trasferimento diretto di dati tra le applicazioni informatiche implicate in un procedimento amministrativo senza l’interposizione di continue fasi di ingresso e di uscita, in realtà ne introducono di nuovi, quali la rapida obsolescenza tecnologica degli strumenti di gestione, la cui soluzione è tutt’altro che semplice. In particolare ciò è vero nell’ambito archivistico, nel quale si devono naturalmente affrontare i problemi posti dal trascorrere del tempo in periodi di grande ampiezza. Probabilmente la differenza più importante di cui si deve tenere conto è che mentre l’archivio tradizionale è un oggetto sostanzialmente statico, quello digitale è intrinsecamente dinamico perché se non evolve insieme con la tecnologia muore. Questa è la sfida con cui deve misurarsi il moderno archivista al quale sono richieste competenze e capacità decisionali del tutto nuove. Ma soprattutto è necessario che egli sappia aggiornarsi, perché nell’era tecnologica nulla, nemmeno un archivio, rimane uguale a
Ossia la possibilità di rendere intelligibile il documento mostrandolo su un video oppure stampandolo. 16
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sé stesso per più di un paio di lustri. (a cura di MARIO TERRANOVA) RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI [DIHE76] W. DIFFIE e M. HELLMAN, New directions in cryptography, in «IEEE Transactions on Information Theory», 1976, pp. 644-654. [ELGA85] T. ELGAMAL, A Public-Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms, in «IEEE Transactions on Information Theory», 1985, pp. 469-472. [FIPS46] NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, Data Encryption Standard, Federal Information Processing Standard, U.S. Department of Commerce, FIPS PUB 46, Washington DC, 1977. [JTC196] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION AND INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION JOINT TECHNICAL COMMITTEE 1, ISO/IEC Draft International Standard 10118-3: Information technology - Security techniques - Hash functions - Part 3: Dedicated Hash functions, 1996. [KALI92] B. KALISKI, «RFC 1319: The MD2 Message-Digest Algorithm», Internet Activities Board, Aprile 1992. [MENE93] A. MENEZES, Elliptic Curve Public Key Cryptosystems, Norwell (Massachusetts), Kluwer Academic Publishers, 1993. [RIVE90] R. L. RIVEST, The MD4 Message Digest Algorithm, in «Advances in Cryptology CRYPTO ‘90». Lecture Notes in Computer Science, n. 537, Berlino, Springer-Verlag, 1991, pp. 303-311. [RIVE92] R. L. RIVEST, RCF 1312: The MD5 Message Digest Algorithm, Internet Activities Board, Aprile 1992. [RSA78] R. L. RIVEST, A. SHAMIR e L. ADLEMAN, A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems, in «Communications of the ACM», 1978, 2, pp. 120-126. [SCHN91] C. SCHNORR, Efficient signature generation by smart cards, in «Journal of Cryptology», 1991, pp. 161-174.
ESEMPIO
DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE
DOCUMENTALE
Capitolato tecnico 1. - Contesto ambientale ................................................................................................................................. [Descrizione dell’organizzazione nell’ambito della quale dovrà operare il sistema] 2. - Obiettivo del progetto
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Gli scopi principali da perseguire nella realizzazione del progetto sono: ................................................................................................................................. 3. - Descrizione dell’applicazione ................................................................................................................................. [Specifica delle funzionalità richieste e delle caratteristiche degli archivi da gestire] 4. - Architettura hardware ................................................................................................................................. [Architettura del sistema da realizzare] Devono essere fornite le seguenti componenti, aventi le caratteristiche di seguito indicate e comunque dimensionate in funzione delle esigenze previste dal progetto Server di rete Stampanti di rete Unità scanner Sottosistema ottico N. posti di lavoro per l’acquisizione immagini N. posti di lavoro per la consultazione
5. - Architettura software 5.1 Software di base e di utilità 5.2 Software applicativo 6. - Sicurezza delle informazioni Le funzioni di sicurezza dovranno prevenire interferenze volute o accidentali per tutte le componenti del sistema (applicazioni, dati, posti di lavoro, periferiche, server). Dovrà essere previsto un log delle transazioni effettuate. 7. - Formazione [Si dovrà predisporre un piano di formazione e addestramento per gli utilizzatori (n. unità) ed i gestori del sistema (responsabili anche dell’acquisizione delle immagini, n. unità). Dovranno essere esplicitati tempi, modi e contenuti delle attività di formazione e addestramento e forniti gli appositi manuali in lingua italiana]. 8. - Assistenza all’avviamento [Le offerte dovranno indicare l’impegno del fornitore ad assistere l’utenza, nella fase di avviamento, garantendo la presenza di risorse opportune, secondo un piano definito, le cui caratteristiche devono essere tali da soddisfare, direttamente o per richiesta di intervento, ogni esigenza della utenza incaricata nello specifico contesto]. La durata di tale assistenza non deve essere inferiore ad un periodo di almeno…… a far data dal collaudo finale del sistema. 9. - Documentazione Tale sistema deve essere corredato di manuali, in lingua italiana, a supporto sia degli utenti che dei gestori.
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10. - Garanzie Tutte le componenti hardware e software dovranno essere in garanzia per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data dei corrispondenti collaudi. Per tutta la durata del periodo di garanzia il fornitore assumerà l’obbligo di mantenere il sistema, nel suo complesso, senza ulteriori oneri, in condizioni di regolare funzionamento. Allo scopo il fornitore è tenuto ad eliminare difetti e malfunzionamenti che si dovessero riscontrare nei programmi applicativi in modo che ci sia sempre rispondenza con le relative specifiche tecniche nonché al ripristino degli eventuali archivi disallineati. Gli interventi tecnici di assistenza dovranno concludersi con il ripristino delle apparecchiature e dei programmi entro la giornata successiva alla chiamata, in orario normale di lavoro (Lunedì - Venerdì ore 08,30 - 18,00, Sabato 08,00 - 14,00). 11. - Manutenzione e assistenza tecnica L’Amministrazione si riserva, al termine del periodo di garanzia, di stipulare un contratto di manutenzione del sistema. Il fornitore deve specificare le modalità con cui propone di provvedere al mantenimento ed alla manutenzione del Sistema. L’offerta dovrà indicare sin d’ora il costo annuo della manutenzione (ordinaria e straordinaria). Per la manutenzione ordinaria valgono i tempi di risoluzione dei guasti indicati nel paragrafo precedente. 12. - Consegna e piano di realizzazione Le offerte dovranno precisare il termine di consegna delle apparecchiature ed il piano di realizzazione dell’intero progetto. Detto piano dovrà evidenziare tutte le attività previste e la loro tempificazione. Tali elementi verranno considerati ai fini della valutazione dell’offerta. Il piano dovrà precisare tutti gli accorgimenti, le apparecchiature ed i particolari tecnici necessari al buon funzionamento del sistema (p.es. il tipo di alimentazione elettrica utilizzata, i cavi ed i dispositivi per l’allaccio alla rete locale degli uffici). 13. - Modalità di installazione È a carico dell’Amministrazione la realizzazione di tutte le opere edilizie eventualmente necessarie all’installazione dei componenti del Sistema, nonché la predisposizione delle linee di alimentazione elettrica degli apparati e la loro messa a terra, nonché la stesura e il cablaggio del sistema telematico di trasmissione dati. È a carico del fornitore la consegna e messa in funzione dei componenti del sistema ed il loro trasporto nell’ambiente di installazione. 14. - Criteri di valutazione 14.1. Qualità della soluzione proposta: Punteggio massimo La qualità della soluzione proposta sarà desunta considerando le seguenti caratteristiche: – rispondenza del progetto alle necessità del committente; – componenti tecnologiche prescelte; – piano generale delle attività e tempi di realizzazione;
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Appendice I. Materiali di lavoro
– tempi di realizzazione; – risorse utilizzate; – esperienze del fornitore. [Per consentire una precisa valutazione di tali elementi le offerte dovranno riportare l’indicazione del produttore, il modello e la versione di tutte le componenti il progetto. Al riguardo sono stati predisposti dei prospetti dove sono elencate le principali caratteristiche dei prodotti, che andranno compilati in tutte le voci. Le offerte devono indicare gli eventuali strumenti impiegati per la pianificazione, il controllo, l’implementazione, l’avviamento ed il collaudo della realizzazione in oggetto; dovranno indicare altresì le modalità del servizio successivo di assistenza tecnica. Tutte le suddette indicazioni saranno considerate ai fini della valutazione delle offerte]. Si precisa che le società devono garantire particolari requisiti di sicurezza e di riservatezza per il personale utilizzato, elementi questi che verranno considerati ai fini della valutazione delle offerte. La società offerente deve avere comprovate esperienze nella realizzazione di progetti similari con particolare riferimento nella P.A.. 14.2. Valore economico del progetto: Punteggio massimo La valutazione avverrà con il seguente criterio: Offerta più bassa come spesa totale Offerte a prezzi superiori
punti: punteggio proporzionalmente inferiore calcolato in base alla seguente formula: Punteggio = 60% prezzo minimo/prezzo considerato
15. - Offerta economica [L’offerta economica deve indicare in dettaglio gli oneri economici richiesti suddivisi per le varie componenti. – Prezzo in dettaglio per la fornitura, consegna e messa in funzione di ogni singola apparecchiatura hardware prevista, comprensivo del servizio di assistenza in garanzia per un periodo di 36 mesi con interventi on-site, cioè come previsto precedentemente. – Prezzo in dettaglio dei programmi che costituiscono il sistema con l’indicazione della loro natura, comprensivo del servizio di assistenza in garanzia per un periodo di 36 mesi con interventi on-site. Per il software applicativo andranno indicati i prezzi delle seguenti tre soluzioni: a) fornitura della sole licenze d’uso; b) fornitura delle licenze d’uso con deposito dei sorgenti e dello pseudocodice commentato presso un notaio; c) fornitura delle licenze d’uso, del codice sorgente e dello pseudocodice commentato. – Prezzo per la formazione. – Prezzo per la manutenzione (dopo il periodo di garanzia). – Ogni altro prezzo ritenuto utile ai fini della valutazione. Le offerte dovranno indicare, in modo inequivocabile, il totale generale espresso
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in cifre e lettere. In caso di discordanza tra la somma dei singoli dettagli e il loro totale solo quest’ultimo sarà ritenuto valido ai fini della valutazione dell’offerta]. 16. - Aggiudicazione La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà riportato il maggior punteggio in base al criterio di valutazione precisato nel capitolo 0. L’aggiudicazione è vincolata all’accettazione da parte della ditta delle eventuali modifiche che l’Amministrazione riterrà utile prescrivere. In caso di rifiuto l’Amministrazione resterà libera da qualsiasi impegno con la ditta aggiudicataria. È facoltà dell’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio: – non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza o opportunità nell’interesse della Amministrazione; – invitare le ditte, che eventualmente abbiano raggiunto il punteggio più alto, a formulare una nuova offerta economica più conveniente. 17. - Specifiche dei prodotti e dei servizi I prospetti di seguito esposti andranno compilati in ogni loro parte ed inseriti nella busta recante la dicitura “offerta tecnica”. In essi sarà necessario evidenziare esplicitamente la rispondenza della soluzione proposta alle caratteristiche richieste ed agli ulteriori requisiti che determinano un’attribuzione di punteggio, secondo i criteri di valutazione indicati. Nelle caselle dei moduli andranno inseriti dei richiami ai paragrafi dell’offerta tecnica per eventuali parti descrittive. Si precisa che la Società si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato. Per le componenti offerte in più versioni (p.es. scanner, posti di lavoro) va proposto un modulo per ciascun modello proposto. (a cura di ROBERTO PISTOLESI)
UNA IPOTESI DI FORMAZIONE INFORMATICA PER IL PERSONALE ARCHIVISTICO Premessa. – L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso disponibile dispositivi hardware e pacchetti software potenti a supporto delle attività di gestione di documenti in grado di facilitare il compito di coloro che hanno la responsabilità di gestirli, conservarli, trasmetterli; pertanto chi ha responsabilità organizzative e gestionali nella gestione degli archivi, a determinati livelli, non può non padroneggiare la tecnologia informatica, nel senso di comprenderne la possibilità di integrazione nel ciclo di vita dei documenti, dalla loro costituzione alla loro conservazione. Queste considerazioni sono alla base dell’ipotesi di formazione che segue, che ha come destinatario il personale direttivo con responsabilità organizzative e gestionali sugli archivi nella P.A.; le indicazioni che verranno fornite sono necessariamente di massima e si riferiscono ad una formazione di “primo ingresso”, ossia all’inizio della carriera professionale, per personale attualmente classificabile come un livello VII o VIII; comunque, la rapidità dei cambiamenti nelle tecnologie informatiche ed
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Appendice I. Materiali di lavoro
elettroniche di gestione di documenti rende particolarmente evidente la necessità di un aggiornamento tecnico continuo in tale settore da realizzare periodicamente, ad esempio in forma seminariale. Il programma di informazione informatica. – Vengono descritti nel seguito 7 moduli in cui è possibile suddividere un programma iniziale di formazione informatica, specificandone obiettivi e contenuti specifici; le tecniche ed i modi in cui tale programma di massima può essere modulato possono essere diversi in relazione alle funzioni ed alle responsabilità che si vogliono attribuire alla figura professionale di riferimento; è comunque evidente che gli argomenti individuati, pur coprendo molte delle problematiche informatiche legate alla gestione documentale, non le esauriscono; inoltre, accanto ad iniziative di formazione, potrebbero essere necessari interventi di addestramento su software specifici (posta elettronica, utilizzo dei motori di ricerca su Internet, etc.). 1. Introduzione Obiettivi: Fornire un quadro generale delle problematiche connesse con l’informatica ed alcuni concetti di base. Contenuti: - Prime definizioni e concetti: informatica, hardware, software di base ed applicativo, etc.; - L’informatica e le discipline ad essa collegate; - L’evoluzione delle tecnologie informatiche. 2. L’hardware Obiettivi: Fornire le nozioni di base sui dispositivi hardware di un sistema di elaborazione con particolare riferimento a quelli di maggiore uso in applicazioni documentali. Contenuti: - Le unità funzionali di un elaboratore ed il modello di Von Neumann; - L’unità centrale di elaborazione: l’unità aritmetico-logica, l’unità di controllo, i registri, il ciclo di funzionamento dell’unità centrale; - La memoria centrale; - Le periferiche ed i supporti di memorizzazione con particolare riguardo alle tecnologie di riferimento per l’archiviazione documentale: i dischi ottici, CD Rom e dischi Worm, dischi magneto-ottici, dischi DVD, unità Juke Box; - Le regole tecniche e gli standard per i supporti di archiviazione. 3. Il software Obiettivi: Fornire le nozioni di base sul software ed in particolare su quello legato alle applicazioni documentali.
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Contenuti: - Generalità sui sistemi operativi: funzionalità e caratteristiche di base; - Sistemi operativi stand alone e sistemi operativi di rete; - Caratteristiche principali di sistemi di server quali UNIX e Windows NT; - Il software applicativo: caratteristiche, classificazioni, tipologie, standard di riferimento; - Il software d’ufficio: problematiche specifiche, caratteristiche tecniche dei prodotti etc. con particolare riferimento al software di posta elettronica; - Alcuni elementi di Ingegneria del software: il ciclo di vita, gli standard di qualità, le metriche di valutazione del software (function points, etc.). 4. Le basi di dati Obiettivi: Fornire un panorama della situazione tecnologica attuale dei DBMS, con particolare riferimento al modello relazionale. Fornire le conoscenze e le abilità necessarie alla progettazione concettuale di un DBMS e all’uso del modello Entity-Relationship. Contenuti: - Sistemi Informativi e basi di dati; - I sistemi per la gestioni di basi di dati (DBMS); funzioni ed architettura; - I modelli dei dati. Il modello relazionale; - Progettazione concettuale e modello ER; - Progettazione logica e fisica. 5. Telematica e sistemi distribuiti Obiettivi: Fornire un panorama della situazione tecnologica attuale delle reti locali e geografiche, con particolare attenzione ai prodotti e servizi di interconnessione. Contenuti: - Le tecniche di interconnessione: trasmissione dei dati e loro commutazione; - Le architetture ed i protocolli di rete. Il modello OSI/ISO. I protocolli X.25 e TCP/IP; - Le reti locali: i servizi ed i protocolli (token ring, ethernet…); - Le reti geografiche; - Architettura client-server ed interconnessione tra reti: bridge, gateway, etc.: - Servizi telematici. La rete Internet; - Alcuni principi sulle reti. 6. I sistemi informatici Obiettivi: Fornire un quadro sintetico ma completo delle problematiche legate alla pianificazione, alla realizzazione, gestione e valutazione dei sistemi informatici. Fornire alcuni criteri di valutazione dei prodotti e servizi dei sistemi informatici. Contenuti:
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- Pianificazione e realizzazione dei sistemi informatici: studio di fattibilità, analisi dei requisiti, progettazione, realizzazione e collaudo, manutenzione, documentazione; - Standard ISO 9000 e Quality Assurance; - La sicurezza dei sistemi informatici; - Prestazioni, misura e dimensionamento dei sistemi informatici; - Criteri e sistemi di monitoraggio dei sistemi informatici; - Valutazione tecnico-economica dei sistemi e dei prodotti informatici. 7. L’analisi dei processi lavorativi ed il sistema informativo aziendale Obiettivi: Fornire le nozioni di base relative all’analisi dei processi di lavoro ed alla loro reingegnerizzazione con particolare enfasi sulle integrazioni necessarie tra il sistema informativo ed il sistema organizzativo. Contenuti: - L’analisi dei processi di lavoro e l’identificazione delle criticità; - Descrizione, analisi e valutazione dei processi; - I modelli per la rappresentazione dei processi per l’analisi; - La progettazione del processo reingegnerizzato: gestione dei flussi e loro integrazione nel sistema informativo, analisi dei costi e dei benefici; - La formazione del personale ed il suo coinvolgimento nella ridefinizione dei flussi di lavoro; - Il workflow management: gli strumenti disponibili e le loro funzionalità, l’integrazione tra workflow e sistema informativo, elementi per la progettazione di sistemi specifici. (a cura di ROBERTO PISTOLESI)
EURODELPHES Dispositif Electronique d’etude et de Lecture pour la Pedagogie de l’Histoire dans l’Enseignement Secondaire
EDUCATIONAL MULTIMEDIA TASK FORCE Numero di riferimento del Progetto: MM 1004 I. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E VALIDAZIONE DEI CONTENUTI
PEDAGOGICI E DIDATTICI
1. Presentazione del progetto EURODELPHES (Dispositif Electronique d’etude et de Lecture pour la Pedagogie de l’Histoire dans l’Enseignement Secondaire) è un progetto finanziato dall’Unione Europea (Multimedia Educational Software Task Force) ed è finalizzato alla realiz-
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zazione di un manuale ipermediale per l’insegnamento della Storia. L’obiettivo del progetto è ideare, sviluppare, sperimentare e valutare un’applicazione ipermediale destinata all’insegnamento della Storia nelle ultime classi delle scuole secondarie di Francia, Germania ed Italia. Il manuale ipermediale di Storia comprenderà documenti audio e video difficilmente accessibili in ambiente scolastico e permetterà la navigazione, la ricerca e la visualizzazione dei documenti ipermediali in tempo reale. La documentazione sarà disponibile in 4 lingue (inglese, francese, italiano e tedesco). L’integrazione ipermediale dei 3 manuali, sviluppati contestualmente al progetto da Giunti Multimedia in Italia, Nathan in Francia e Klett in Germania, darà la possibilità ad insegnanti e studenti di effettuare ricerche su tutto il materiale messo a disposizione dai fornitori di archivi che partecipano al progetto (RAI, INA, La Cinquieme-BPS, Sudwestfunk). 1.1 Personalizzazione dell’apprendimento Gli utilizzatori del sistema potranno selezionare liberamente documenti di vario tipo, annotare i propri commenti, operare un montaggio personale delle sequenze video (l’insegnante per preparare una lezione, l’allievo per rispondere ad un test basato sui documenti contenuti nel database o per preparare una ricerca); il tutto in un proprio personale spazio di lavoro. Oltre all’interesse dal punto di vista educativo relativo alla possibilità di accedere a diverse fonti, il sistema favorirà le competenze in materia di ricerca e selezione delle informazioni. Tale approccio arricchisce l’insegnamento della possibilità di confrontare diverse fonti, sottolineando l’importanza del ruolo dei media. 1.2 Lo sviluppo di tecnologie innovative La concezione e la realizzazione di una tale applicazione sono rese possibili dallo sviluppo di un sistema d’indicizzazione dei documenti audiovisivi presenti nel database. Gli strumenti da sviluppare permetteranno, oltre alla navigazione nel database e nel manuale ipermediale, anche l’annotazione ed il montaggio dei documenti audiovisivi. Gli strumenti per la segmentazione semi automatizzata dei documenti audiovisivi sono di un’importanza strategica, soprattutto per i fornitori di archivi, poiché permettono di generare documenti finemente indicizzati e strutturati in modo da permettere un’agevole navigazione (ricerca rapida ed accesso immediato a una sequenza, frase, ecc..). L’accesso per via telematica permetterà, alle scuole superiori che parteciperanno alla sperimentazione, la comunicazione e lo sviluppo di lavoro collaborativo all’interno della classe, tra classi di diversi istituti e tra classi di diversi Paesi d’Europa. 1.3 Dimensione europea del progetto Un aspetto particolarmente interessante del progetto EURODELPHES è quello dato dalla possibilità alle scuole italiane di condividere documenti multimediali (finalizzati all’apprendimento della Storia) provenienti dagli archivi dei diversi Paesi euro-
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pei coinvolti nel progetto. Allo stesso modo, attraverso l’utilizzo del sistema sarà possibile interagire con le classi di altri Paesi europei, offrendo agli studenti italiani la possibilità di incontrare ed apprezzare la Storia nazionale di altri Paesi. In questo senso, EURODELPHES si propone di contribuire a trovare un terreno comune perché i giovani possano costruire un senso di cittadinanza a livello europeo, nel rispetto dell’identità delle altre culture nazionali. 1.4 I partner Il consorzio EURODELPHES raggruppa quattro tipi di partner: Tipologia dei partner
Francia
Germania
Italia
Fornitori di archivi
INA, La Cinquieme (BPS)
Sudwestfunk
RAI
Editori
Nathan
Klett
Giunti Multimedia
Esperti educazione
Università di Paris VII (Crefoghes) Paris VIII
Deutsche Telekom, FWU
Università La Sapienza
Centri di ricerca e sviluppo
INA, AIS
Ponton, TUB
Ciascuno dei paesi partner (Francia, Germania ed Italia) dovrà realizzare tre capitoli di un prototipo del manuale ipermediale di Storia (uno dei quali è dedicato alla storia della costruzione dell’Unione Europea) a partire dalle proprie risorse testuali, audiovisive ed iconografiche. Il prototipo sarà sperimentato presso le istituzioni scolastiche dei diversi Paesi. 2. Ricadute del progetto sull’attività didattica L’approccio pedagogico di EURODELPHES comprende: – una dimensione teoretica basata sullo stato dell’arte della ricerca pedagogica dal punto di vista dell’approccio didattico generale; – una dimensione pratica, legata alle condizioni di tipo tecnologico richieste dal progetto ed al contesto scolastico in ogni Paese (programmi, esami..). Da un punto di vista generale, gli obiettivi dell’educazione scolastica possono essere raggiunti con lo sviluppo di appropriate abilità. Queste abilità rappresentano passi necessari anche per il processo di apprendimento della Storia. Abilità generali: cercare elementi rilevanti; classificare; gerarchizzare; sintetizzare; mobilitare conoscenze precedentemente acquisite; rispondere a domande rilevanti;
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imparare ad imparare; comunicare; imparare a capire. 2.1 Gli obiettivi comuni ai diversi programmi nazionali per la diffusione dell’Information Technology nelle scuole I diversi programmi nazionali a favore dell’integrazione di sistemi informatici nella pratica scolastica condividono i seguenti obiettivi: preparare gli studenti ad entrare nella società dell’informazione; creare le condizioni per un accesso diffuso alla conoscenza favorendo la raccolta e l’analisi di informazione; promuovere le pari opportunità; promuovere lo scambio di conoscenze; favorire il lavoro collaborativo; favorire la partecipazione attiva degli studenti; favorire processi di autoapprendimento. Abilità di tipo tecnico: saper usare gli strumenti informatici; saper gestire il sistema. 2.2 La didattica della Storia Tra i principali obiettivi della didattica della Storia troviamo: la trasmissione di una memoria e cultura collettiva; lo sviluppo del senso critico (indagare, controllare, comparare, domandare); lo sviluppo del ragionamento storico (interpretare testimonianze, spiegare, attribuire cause, tracciare risultati). Abilità di tipo storico: memorizzare e gestire termini storici; gestire nozioni di tempo storico; memorizzare fatti storici; gestire la nozione di contesto storico; identificare relazioni di causa/effetto; comparare fonti ed eventi; comparare ed analizzare interpretazioni diverse; sviluppare un punto di vista critico; stabilire relazioni tra diversi tipi di documenti; lavorare con documenti-fonti; raggiungere nozioni astratte partendo da eventi concreti, fatti; comparare fatti ed interpretazioni. 2.2.1 La didattica della Storia con il supporto di documenti audiovisivi Per quanto riguarda la didattica della Storia attraverso l’uso di materiale audiovisivo, EURODELPHES si propone di: permettere agli studenti di sviluppare relazioni di tipo critico tra la realtà di un
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Appendice I. Materiali di lavoro
fatto storico e la sua rappresentazione documentaria; rendere gli studenti consapevoli del fatto che documenti audio ed audiovisivi sono da considerarsi costruzioni e rappresentazioni della realtà. In particolare, l’uso di documenti audiovisivi può favorire l’acquisizione di una serie di abilità: Abilità
Obiettivi
Comprensione
- sintesi del contenuto di un documento audiovisivo - comprensione delle strategie comunicative ed intenzioni retoriche dell’audiovisivo
Selezione
scelta di elementi di testimonianza in un documento audiovisivo che siano rilevanti per un problema specifico (sociale, economico, culturale…)
Analisi
comparazione di due o più elementi di testimonianza in un documento audiovisivo (per es. diversi punti di vista su uno stesso fatto)
Riconoscimento
di un fatto in un contesto audiovisivo
Applicazione
collegamento di un documento audiovisivo con conoscenze precedentemente acquisite
Sintesi
selezione di materiale audiovisivo e suo utilizzo per presentazioni, lezioni, lavori di ricerca
Deduzione
spiegazione degli aspetti problematici di una testimonianza, in riferimento sia ad altre parti del documento che ad un contesto storico generale
Giudizio
identificazione degli elementi attendibili/supposizioni delle testimonianze in un documento audiovisivo, sia in riferimento ai contenuti che agli strumenti impiegati nella sua realizzazione
Lo sviluppo di abilità relative all’uso dei media permette un approccio metodologico agli specifici strumenti di insegnamento ed apprendimento (audiovisivi, multimedia, reti telematiche…) Abilità relative alla fruizione dei media: saper analizzare le immagini; saper analizzare il processo narrativo di materiale video; essere competente sull’uso dei media; comprendere il ruolo dei media nella costruzione degli eventi; imparare a gestire una grande mole di informazioni; imparare a comunicare in lingua straniera. 2.3 Pratiche didattiche previste in EURODELPHES In base ad una serie di casi d’uso, delineati nell’ambito dei WP2 – Raccolta dei requisiti degli utenti e WP3 – Approccio didattico, le attività previste in EURODELPHES comprendono:
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Comunicazione via e-mail e chat : da studente(i) a studente(i) da docente a docente(i) da docente a studente(i) da studente(i) a docente. Sono previste modalità di supervisione e guida di tali attività da parte del docente. Lavoro collaborativo e di gruppo: tra docenti tra studenti Accesso e navigazione: in questo senso, sarà fondamentale l’integrazione di strumenti e metodi ap-propriati per l’indicizzazione. Manipolazione ed appropriazione delle fonti: docenti e studenti avranno accesso a diversi tipi di fonti, potranno selezionarle e classificarle, annotarle ed editarle. Pubblicazione di documenti: a tutti gli utenti verrà data la possibilità di pubblicare, a diversi livelli, i risultati delle attività didattiche. Distribuzione, pubblicazione, condivisione e diffusione dei documenti: uno degli aspetti chiave del progetto è quello di rendere disponibile materiale didattico strutturato ed articolato (realizzazione di moduli didattici, istruzioni, moduli di valutazione…). Alcuni di questi materiali saranno inizialmente integrati nel progetto, altri ancora durante il periodo della sperimentazione. Questo aspetto corrisponde ad una struttura/situazione didattica disegnata per permettere di salvare lavori di ricerca che utilizzino le diverse fonti documentali e preparare l’interazione tra utenti e gruppi di utenti. 3. Articolazione della validazione E’ richiesto il coinvolgimento del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne: validazione e supervisione dell’approccio didattico e dei contenuti del Manuale Ipermediale EURODELPHES per quanto riguarda la parte italiana; selezione e supporto di un certo numero di scuole e centri di formazione docenti. 3.1 Individuazione dei siti campione per l’attività di Dimostrazioni sul campo Il Ministero della pubblica istruzione potrebbe contribuire alla selezione di n scuole campione ed n centri di formazione docenti, distribuiti sul territorio nazionale: numero minimo istituti secondo contratto con la Commissione Europea: 3 numero istituti suggerito dai partner: da 7 a 12. Per quanto riguarda la scelta del campione, il Ministero della pubblica istruzio-
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ne potrebbe dare indicazioni sulle scuole ed i centri di formazione per i docenti che sono già attrezzati in modo adeguato dal punto di vista delle attrezzature e delle competenze sui new media, tramite collegamenti con altri progetti precedenti, o in corso d’opera, che abbiano previsto la realizzazione di infrastrutture e/o di azioni di formazione specifica sulle nuove tecnologie. La caratteristica richiesta alle scuole campione sarà quella di essere già attrezzate dal punto di vista tecnologico-informatico e/o la disponibilità a connettersi e modificare, se necessario, le strutture esistenti. 3.2 Caratteristiche tecniche delle infrastrutture Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture necessarie sono ancora in fase di definizione e discussione. I requisiti saranno tuttavia in linea con le specifiche discusse nei primi passi del progetto, e riassunti nella tabella seguente: Processore: Pentium 90 o MAC Power PC 6800 o superiore/256 – 512K mem cache RAM: 32 Mb Hard drive: 800 Mb (o superiore) CD-ROM: Quattro velocità o superiore Monitor: S-VGA/risoluzione 800x600, 15-17 pollici Audio: Sound card 8 bit/16 bit Video: Video card – DVI, MPEG, Quicktime Modem/ISDN: 28.8 kbit/s – 64 kbit/s
3.3 Assistenza sul campo 3.3.1 Le classi Durante la Fase 4 – Dimostrazioni sul campo, il sistema sarà distribuito e testato nelle classi e nei centri di formazione per insegnanti. Tale fase avrà inizio nel settembre 1999 e finirà nel giugno 2000. Per la parte prettamente tecnica, le classi campione saranno inizialmente seguite a distanza da un coordinatore per l’assistenza tecnica, messa a disposizione dal Consorzio Eurodelphes, che costituirà un valido aiuto per l’installazione e l’utilizzo iniziale del prodotto e che rimarrà a disposizione dei tester per tutta la durata della Fase 4. Sulla base delle proprie impressioni ed esigenze, il campione di insegnanti e studenti contribuirà a compilare le griglie di valutazione relativa agli aspetti tecnici che, successivamente, affiancheranno gli altri strumenti per la compilazione della relazione finale sulla valutazione del sistema. L’assistenza avrà l’intento di agevolare le classi campione nelle eventuali difficoltà tecniche, soprattutto iniziali, che potranno incontrare nell’utilizzo del prodotto e di conoscere e valutare quali siano le criticità sotto questo aspetto. Per quanto riguarda invece l’aspetto dei contenuti, il monitoraggio periodico delle impressioni e dei giudizi degli utenti sarà effettuato tramite raccolta di questionari ed incontri, condotti da un coordinatore utenti. L’uniformità delle valutazioni verrà assicurata mediante la compilazione per
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ogni colloquio, a cura del coordinatore, di schede monitoraggio appositamente predisposte che affiancheranno poi le griglie di valutazione tecnica per comporre la relazione finale relativa ai risultati conseguiti. 3.3.2 I centri di formazione per gli insegnanti La scelta dei centri di formazione per insegnanti come testimoni privilegiati risponde alla duplice esigenza di testare l’applicazione su di un campione particolarmente interessato e motivato e, contestualmente, di raccogliere suggerimenti per apportare modifiche al design pedagogico del prototipo. Così come per le classi, anche per i centri di formazione per insegnanti è previsto l’ausilio di assistenza tecnica nelle sedi. In più, un intervistatore condurrà un colloquio di approfondimento con gli utenti che hanno provato il sistema e compilerà una scheda riassuntiva. A tutta l’utenza coinvolta verranno forniti, al termine del test, questionari che saranno restituiti insieme alla relazione finale. 4. Fasi preliminari alla Dimostrazione sul campo Per quanto riguarda il coinvolgimento del Ministero nelle fasi precedenti alla Fase 4 – Dimostrazioni sul campo, il Ministero potrebbe visionare e discutere i risultati della Fase 2 - Specifiche funzionali e stato dell’arte e fornire un contributo propositivo alla Fase 3 - Sviluppo del sistema, rappresentando le scuole e fornendo un possibile contributo alla definizione degli aspetti pedagogici degli strumenti interni al sistema (che saranno messi a disposizione di docenti, studenti e futuri docenti), in modo da favorire un primo feedback da parte degli utenti, che potranno pronunciarsi sulla strutturazione del percorso didattico, sottolineando le condizioni che possano mettere in evidenza l’utilità del sistema per la scuola. La partecipazione del Ministero a questa fase potrebbe dunque concretizzarsi nel supporto ad azioni di raccolta di indicazioni in fase propositiva e di critica generale, così da favorire il confronto con i docenti e la consultazione con gruppi di utenti ed esperti di contenuti e/o di metodologie didattiche. La partecipazione del Ministero a questa fase sarebbe un ulteriore garanzia della validità dei risultati del progetto. 4.1 Linee guida alle azioni previste nella Fase 2 La Fase 2 - Specifiche funzionali e stato dell’arte inizierà nell’aprile 1998 e finirà nel settembre 1998. La suddivisione in Work Packages è la seguente: – WP4: Specifiche funzionali dell’ambiente didattico ipermediale; – WP5: Stato dell’arte e design del sistema di digitalizzazione, indicizzazione ed archiviazione; – WP6: Stato dell’arte e design del Manuale on line client/server. WP Leader: Ponton In base ai risultati della Fase 2 (output: Recensione delle specifiche e del design-
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M2) si procederà nella fase successiva allo Sviluppo del sistema. 4.2 Linee guida alle azioni previste nella Fase 3 La Fase 3 - Sviluppo del sistema avrà inizio nel luglio 1998 e terminerà nel novembre 1999. La suddivisione in Work Packages è la seguente: – WP7: Sviluppo del software per la digitalizzazione, indicizzazione ed archiviazione di materiale audiovisivo – WP8: Sviluppo/integrazione del sistema autore per il Manuale Ipermediale – WP9: Sviluppo delle componenti del sistema per la consultazione, l’editing, l’annotazione ed il monitoraggio delle attività degli studenti – WP10: Sviluppo/integrazione di software specifico per il server. WP Leader: Ponton Durante la Fase 3 è previsto un forte coinvolgimento dei seguenti gruppi di utenti: – Archivi (WP7) – Editori (WP8) – Insegnanti/studenti/utenti dei centri di formazione per insegnanti (WP9) WP 9 Sviluppo delle componenti del sistema per la consultazione, l’editing, l’annotazione ed il monitoraggio delle attività degli studenti settembre 1998 - novembre 1999 WP Leader: Ponton – Annotatore Personale (T9.2) Sviluppo di un modulo di annotazione personale per docenti e studenti. E’ previsto lo sviluppo di un’interfaccia utente che permetterà agli utenti di aggiungere i propri contributi a quelli presenti nel Manuale Ipermediale. Tali contributi risiederanno sul server e potranno essere condivisi con altri utenti remoti. – Editor Ipermediale Personale (T9.3) Sviluppo di un modulo che permetta ai docenti di manipolare contenuti multimediali ed editarli in forma di presentazione, lezione, ecc. Nella fase di sviluppo di tale strumento si tenderà a privilegiare tutti gli aspetti che possano favorire la facilità d’uso da parte degli utenti finali. – Strumento per il monitoraggio delle attività degli studenti (T9.4) Sviluppo di un modulo che permetta ai docenti di monitorare l’uso del sistema da parte degli studenti. Esso potrà permettere di stabilire quali parti del Manuale Ipermediale sono state più frequentemente utilizzate dallo studente/dalla classe, i risultati degli esercizi, ecc. È prevista una fase di beta testing con un gruppo selezionato di docenti e studenti, che rappresenteranno uno user group di sostegno a tutta la successiva Fase 4.
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– Sviluppo del sistema che tenga conto delle reazioni e dei suggerimenti dei diversi gruppi di utenti (T9.5) Questo task provvederà a fornire modifiche e/o nuovi sviluppi al sistema, in modo da soddisfare bisogni e richieste specifiche segnalati nei report a cura degli user group dei diversi utenti che hanno sperimentato il sistema (cfr. D13.4 /14.4 Report degli utenti sul sistema del Manuale Ipermediale). Il Ministero potrebbe dare il suo supporto nella definizione degli aspetti pedagogici degli strumenti interni al sistema, che saranno realizzati nell’ambito del WP9, favorendo il confronto con i docenti e la consultazione con gruppi di utenti ed esperti. 5. Linee guida alle azioni previste nella Fase 4 – Dimostrazioni sul campo Durante la Fase 4 – Dimostrazioni sul campo (WP11-16), il sistema sarà testato dai diversi gruppi di utenti (archivisti, redazioni editoriali, insegnanti, studenti e futuri insegnanti). Tale fase avrà inizio nel marzo 1999 e finirà nel giugno 2000. Fase 4 –Dimostrazioni sul campo – WP11: Dimostrazione sul campo del sistema di digitalizzazione, indicizzazione ed archiviazione WP Leader: INA User group: utenti archivi – WP12: Prova sul campo del sistema autore per la realizzazione del Manuale Ipermediale di Storia WP Leader: Giunti User group: utenti editori – WP13: Organizzazione delle infrastrutture per la dimostrazione sul campo nelle scuole WP Leader: Deutsche Telekom User group: utenti scuole - WP14: Uso del sistema nelle scuole WP Leader: Deutsche Telekom User group: utenti scuole – WP15: Uso del sistema nei centri di formazione per insegnanti WP Leader: Deutsche Telekom User group: utenti centri di formazione per insegnanti – WP16: Formazione di insegnanti e studenti WP Leader: INA User group: utenti centri di formazione per insegnanti WP13 Organizzazione delle infrastrutture per la dimostrazione sul campo nelle scuole
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agosto 1999 - giugno 2000 WP Leader: Deutsche Telekom User scuole – Predisposizione dei server/Manuale Ipermediale (T13.1) Secondo l’architettura disponibile in ogni paese, è prevista la strutturazione ed il test dei server (comprensivi di hardware, memoria, integrazione delle componenti software) che saranno usati da insegnanti e studenti durante la Fase di Dimostrazione sul campo. Verrà prestata particolare attenzione ai tempi di accesso ed alle modalità di selezione e di stoccaggio del materiale audiovisivo. – Connessione dei server (T13.2) Si provvederà alla connessione, configurazione e test delle infrastrutture di rete. Nell’ambito del task si stabiliranno il monitoraggio remoto e le procedure di amministrazione del sistema. – Gestione del sistema DELPHES (T13.3) Si provvederà ad assicurare un efficiente utilizzo dei server/Manuale Ipermediale. (Feedback user scuole: D13.4) WP14 Uso del sistema nelle scuole settembre 1999 - giugno 2000 WP Leader: Deutsche Telekom – Allestimento delle classi (T14.1) Strutturazione e test delle reti di computer nelle classi campione, che saranno usate da insegnanti e studenti durante la Fase 4. – Connessione delle classi (T14.2) Connessione, configurazione e test delle infrastrutture di rete in ogni classe, monitoraggio remoto e procedure di amministrazione del sistema. L’uso del sistema in classe integrerà gli strumenti di Internet per la comunicazione tra gli studenti delle classi coinvolte nella validazione del sistema, creando le condizioni per l’apprendimento collaborativo e gli scambi tra classi di nazionalità diverse su tematiche comuni. – Gestione del sistema DELPHES nelle classi (T14.3) Nell’ambito di questo task si provvederà alla gestione del sistema in modo da favorirne un efficiente utilizzo tra le classi campione. E’ previsto un servizio di assistenza alle scuole. WP15 Uso del sistema nei centri di formazione per insegnanti settembre 1999 - giugno 2000 WP Leader: Deutsche Telekom – Allestimento dei centri di formazione docenti (T15.1)
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Installazione e verifica delle reti di computer nei centri di formazione dei docenti, che saranno usate dai futuri insegnanti. – Connessione dei centri di formazione docenti (T15.2) Connessione, configurazione e test delle infrastrutture di rete in ogni centro di formazione docenti. Verranno stabiliti il monitoraggio remoto e le procedure di amministrazione del sistema. – Gestione del sistema nei centri di formazione docenti (T15.3) Si provvederà ad assicurare un efficiente utilizzo del sistema da parte dei centri di formazione dei docenti. I futuri docenti analizzeranno in modo approfondito l’uso del sistema allo scopo di: – apportare miglioramenti al design pedagogico ed alle modalità d’uso del sistema; – analizzare il valore aggiunto dato da questo innovativo ambiente di apprendimento dal punto di vista didattico; – contribuire alla diffusione d’uso del sistema nel proseguimento del loro percorso professionale. E’ previsto un servizio di assistenza ai centri. WP16 Formazione di insegnanti e studenti settembre - ottobre 1999 WP Leader: INA – Formazione propedeutica ai docenti (T16.1) La formazione propedeutica agli insegnanti sarà realizzata durante la parte iniziale della Fase di Dimostrazione sul campo, in modo da familiarizzare i docenti con l’uso del sistema e con i suoi contenuti. – Formazione propedeutica agli studenti (T16.2) Prima della fase di dimostrazione in classe gli studenti verranno formati all’uso del sistema in ogni scuola campione. Ciò permetterà loro di familiarizzare con le funzionalità del sistema, andando a prevenire eventuali perdite di tempo durante l’orario delle lezioni di Storia. 5.1 Predisposizione della relazione Durante la Fase 4 – Dimostrazioni sul campo saranno raccolte le osservazioni ed i contributi di professori, studenti ed utenti dei centri di formazione docenti, sotto forma di: questionari; interviste; concrete realizzazioni (ipertestuali e non) attraverso l’uso del sistema. La valutazione di tale feedback avverrà durante la Fase 5 – Valutazione, sfruttamento, diffusione dei risultati (Task 17.3 – Valutazione dell’accesso al Manuale Ipermediale di Classe e del sistema di annotazione). Come supporto all’analisi verranno prodotte statistiche sui contenuti usati più frequentemente.
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Gli esperti pedagogici coinvolti nel progetto elaboreranno sintesi dei risultati sia dal punto di vista nazionale che da quello generale. La valutazione focalizzerà: sul valore aggiunto del sistema rispetto alle pratiche di insegnamento tradizionale sul nuovo metodo di apprendimento, sia in un ambiente di classe che di studio individuale sull’efficacia pedagogica del sistema. Una speciale valutazione verrà elaborata sull’uso di archivi di materiale audiovisivo nell’apprendimento della Storia. Gli aspetti oggetto della Fase di Dimostrazione sul campo comprenderanno l’uso del sistema, l’adeguatezza dello stesso ai bisogni degli utenti, l’effettivo impiego e la frequenza di utilizzo del pacchetto, l’efficacia dell’apprendimento e la performance dell’allievo, l’atteggiamento dei diversi utenti (docenti/studenti/futuri docenti) nei confronti del sistema. Si cercherà, attraverso questi indici, di dimostrare quanto effettivamente EURODELPHES incontri i bisogni del suo bacino di utenza e quanto la sua configurazione si adatti a soddisfarli in maniera efficace. Inoltre, il sistema sarà oggetto di un’analisi volta a rilevarne la facilità di accesso, stoccaggio ed elaborazione del materiale audiovisivo, la flessibilità delle procedure di navigazione tra le diverse componenti, la capacità di analisi e correzione dell’errore, le funzioni di help. Infine, relativamente ai contenuti del prodotto, sarà posta particolare attenzione alla loro valutazione in termini di efficacia nel perseguimento degli obiettivi didattici. Questi macro criteri costituiranno le linee guida per la predisposizione del materiale per la raccolta dei dati e per lo svolgimento di tutta la procedura di validazione.
*** II. PROJECT PROGRAM: TECHNICAL APPROACH 1 Standards and interoperability Integration of Tools The project will take advantage of the rapidly evolving enabling tools and from the Internet universe (browsers, plug-ins, Java applets), which will rapidly dominate in the hypermedia content production and distribution arena. This project assumes, based on past experience, that core generic functionalities for browsing, annotation and querying are needed for all 3 user groups, at all levels in the DELPHES educational value added chain, with only slight modifications (essentially in user-interface). Basic interoperability will be guaranteed accross this generic set of functionalities. User group specific functions will sit above this generic set and
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will be integrated at user interface level. Wide use of technical standards Selecting and using technical standards is one of the major goals of DELPHES. Compatibility and interoperability is needed accross the value added chain, from archive providers, through publishers up to the end users in schools, between equipments and accross data types, to make information universally available. Technical standards can make information systems easier to use and less expensive to operate. Archive providers and information publishers involved in DELPHES both need standards to work together on production projects, and standards to deliver services to the end user. Standards are essential to realise the necessary economies of scale to ensure take off of hypermedia online services. Standardisation is the prerequisite to address larger markets domestically and abroad. DELPHES archive providers are all implied in standards related activities in the audiovisual fields and are currently testing some of them. Concerning hypermedia publishing, AIS, one of the major technical partners, has been created precisely to develop large scale standardised publishing systems. AIS will work closely with the 3 publishing houses which have all developed offline and online projects and face today the issue of developing broadly accessible services. The challenge is for the DELPHES project to select the most appropriate standards, given that many exist, emerge, and often compete, coming from the publishing sector, the information technology sector and the audiovisual sector. The most relevant standards for DELPHES are: SGML (Standard Generalized Markup Language): SGML is an ISO standard (ISO 8879) for defining document structures for the application of mark-up schemes. It provides a consistent and precise manner of applying mark-up for describing the component parts of a document, enabling the exchange of revisable documents between different computer systems. Because it provides a vendor-neutral, formal, international standard for information interchange, SGML is being widely adopted for sharing document-based information in open systems environments. SGML's ability to express context-free document descriptions makes it as intrinsically well-suited to describing multimedia documents as for newspapers or textbooks. Its suitability has led many CD Rom, electronic book, hypertext, and hypermedia vendors to use SGML as their document preparation standard. Perhaps the largest set of SGML encoded files are those used on the World Wide Web. HTML, the hypertext mark-up language used in Web documents, is an application of SGML. XML (Extensible Markup Language): Extensible Markup Language (XML) is a new language for advanced Web applications proposed by a working group of the World Wide Web Consortium (W3C). XML an extremely simple dialect of SGML, the
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goal of which is to enable generic SGML to be served, received, and processed on the Web in the way that is now possible with HTML. For this reason, XML has been designed for ease of implementation, and for interoperability with both SGML and HTML. XML can be seen as a standardized text format specially designed for transmitting structured data to Web applications. The new language addresses the needs of Web publishers who encounter limitations in the ability of HTML to express structured data. XML differs from HTML in three basic ways: - Information providers can define new tag and attribute names at will. - Document structures can be nested to any level of complexity. - Any XML document can contain an optional description of its grammar for use by applications that need to perform structural validation. XML has been designed for maximum expressive power, maximum ease of implementation, and maximum teachability. The XML character set is Unicode. HyTime: The hypermedia/Time-based Structuring Language or HyTime is and International Standard (ISO 10744) for representing hypertext links, and synchronization of static and time-based information contained in multiple conventional and multimedia documents and information objects. It addresses the limitations of SGML. HyTime supports cross-referencing facilities to uniquely identified elements in external documents. HyTime allows all kinds of multimedia and hypertext technologies (whether proprietary or not) to be combined in any information product. It addresses only the issue of interchange of hypermedia information and not the standardization of presentation (same as SGML), user interfaces, query languages etc. Objects in a HyTime hypertext document can include formatted and unformatted documents, audio and video segments, still images, animations, and graphics. HyTime is intended for use as the infrastructure of platform-independent information exchange for hypermedia and synchronized and non-synchronized multimedia applications. Application developers will use HyTime constructs to design their information structures and objects and the HyTime language to represent them for interchange. Topic Navigation Maps: Topic Maps are a standard representation of navigational information that is intended to be used for interchanging such devices as indexes, thesauri, glossaries, on sets of heterogeneous documents (structured or not structured). It can be thought of as the equivalent of a neutral database scheme, that should allow its users to preserve the value added on their information repositories with semantic navigation. "ISO 13250 -- Topic Navigation Maps" is planned to be published as a standard at the end of 1998. This is an open initiative, under the auspices of ISO. The Topic Navigation Maps Project is a work done under the auspices of ISO WG8, This standard will provide a mechanism, based on techniques defined in ISO/IEC 10744:1992 (HyTime), for identifying information objects that share a common topic. It can also
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be used to define the relationships between sets of related topics. It can be used to define: – tables of contents and subject indexes for individual documents, or related sets of documents; – glossaries that can be shared by more than one document; – the relationship between topics within a thesaurus; – the relationships between multilingual thesauri, glossaries, etc. Typical users of Topic Maps include SGML users who need to maintain links accross living documents, while avoiding the overhead caused by maintenance of huge amount of data as systems evolve. Note that Topic Maps can also be used if source documents are not in SGML. The MPEG family of International standards: used for coding audio-visual information in a digital compressed format. It includes MPEG-1, MPEG-2 and possibly the upcoming MPEG-4, formally known as ISO/IEC-11172, ISO/IEC-13818 and ISO/IEC-14496. MPEG-4, the current standardisation project of MPEG, combines some of the typical features of other MPEG standards with new ones coming from existing or anticipated manifestations of multimedia: – Independence of applications from lower-layer details, as in the internet paradigm; – Technology awareness of lower layer characteristics (scalability, error robustness etc.); – Application software downloadability, as in Java and the network computer paradigm; – Reusability of encoding tools and data; – Interactivity not just with an integral audio-visual bitstream but with the individual pieces of information within it called "Audio-Visual (AV) objects" as in the Web paradigm; – Possibility to hyperlink and interact with multiple sources of information simultaneously as in the Web paradigm but at the AV object level; – Possibility of hyperlinking as in the Web paradigm but at the AV object level; – Capability to handle natural/synthetic and real-time/non-real-time information in an integrated fashion; – Capability to composite and present information according to user's needs as in VRML and computer graphics paradigm in general. Backwards compatibility with MPEG-1 and MPEG-2 will be ensured by the toolkit nature of the standard. Work is starting on the MPEG-7 standard which should enhance MPEG-4 concerning the integration of document description information. MPEG-4 will become International Standard in November 1998. It can be expected that MPEG-4 will become the enabling technology for multimedia communications as much as MPEG-2 has become the enabling technology for digital television. The will to use emerging standards is the result of anticipating the next generation of technologies for electronic document and hypermedia publishing. The implementation risks are balanced with the baseline solution of the DELPHES project
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which relies on approved and accurate technologies such as HTML and SGML and MPEG. All the other technologies such as HyTime, XML or MPEG-4 or MPEG-7 are variant or new generation of these technologies. 2 Technical quality Generic components in a specific educational context DELPHES is a modular value added chain based on existing and emerging standards for audiovisual and hypermedia production, storage and distribution. Most modules are innovative as they do not exist today, but most of them will become generic requirements for the actors involved in the project. This explains the strong motivation of users, from schools to publishers and archive providers. This project assumes, based on past experience, that the same basic principles and features for browsing, annotation and querying are needed for the 3 applicative environments: indexing and archiving, hypermedia production and pedagogical usage. Obviously, there are also very specific functionalities and user interfaces for each of the user populations. Many essential modules of the 3 applicative environments will be designed to be generic but applied to the educational sector in DELPHES. Generic modules include: – Digital Audiovisual archiving system: this module can be applied to enlarge the corpus of audiovisual archives. – Structuring and indexing tools for Audiovisual Archives: these tools for semi automatic indexing of audiovisual material can be used to index any corpus of archives. Of course, in DELPHES, the content description methods given to the documentalists will be defined by the pedagogical experts and indexing will be done for the education of last year secondary students. – Hypermedia production environment: this module designed for the publishers involved in the project will be used in DELPHES to produce History Handbooks containing audiovisual material. This environment can be reused to produce other types of educational offline products or online services. It can also be used in other sectors like edutainment, media, etc. – Networked value added chain: the network infrastructures that will be used in DELPHES to link together archive holders, publishers and schools, mainly midband or broadband Internet access above ATM, satellite or ADSL services, can be used by all project partners for other activities, whether they do involve the same consortium or other partners. Naturally, the classroom pedagogical software environment will be relatively specific. It contains pedagogical monitoring features for teachers, user interfaces are specifically designed for a well targeted population. Nonetheless, the content annotation and editing features added to off the shelf hypermedia browser (Netscape, Explorer) could become key features to be added to browsers when hypermedia services develop on the Internet. Verification stage: an iterative process
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DELPHES is a user driven consortium composed of a large majority of user partners, some of which, like INA, are directly involved in the design and development phases. The consortium has been carefully composed to involve the 3 types of 3 populations in each country involved to cover the whole DELPHES value added chain. The verification process is an iterative process throughout the development phase, between developers and users on a global scale, to ensure that the system is interadaptive and coherent accross Europe, that it is verified on a national scale and tuned to national specificities of each user population. Field Trials/Demonstration phase The field trials is a very significant part of the work and resources in the DELPHES project. Field trials are carried out in 3 countries (France, Germany and Italy), and with each of the 3 user populations involved in DELPHES: pupils and teachers, authors and audiovisual documentalists. The outputs of the two first field trials are not only feedback on usage patterns, user-friendliness, cost-effectiveness, large scale feasibility, etc. : – The field trial of archive providers produces a major output : 30 hours of finely indexed archives to be used by the publishers. – The field trial of publishers also produces a major output : 9 course units (3 for each country) of hypermedia history handbooks to be used by the numerous teachers and pupils during the school field trials. The quality of the indexed archive material and of the hypermedia handbook course units will to a large extent show the quality of the design, development and integration work done by the consortium, and the potential for deployment on a large scale. The field trial in schools will run through one full schoolyear. Numerous pupils and teachers will use the service and provide feedback. A minimum of 7 sites will be fully operated by the DELPHES consortium (2 schools in each of the 3 countries and a teacher training centre). Financial support from Education Ministries deploying school networks will eventually boost the number of sites. – Additionally to this direct user feedback, the key European pedagogical institutions (FWU, La Sapienza and CREFOGHES) involved in the project will contribute to the evaluation and exploitation of results. 3 Technological basic research and development Develop a pedagogical networked software environment for pupils/teachers: DELPHES will experiment different midband and broadband network services, to connect archive providers and educational publishers to schools. IP protocol over ATM will be experimented on different infrastructures like optical fibres, but also possibly ADSL or satellite (EUTELSAT) loops for assymetrical access (narrowband query and broadband delivery of content including full motion video). Audiovisual archives, once digitised and well structured, can easily be made
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available to schools through these networks. In an hypermedia environment, educational publishers develop value added services (eg : the DELPHES History Handbooks) which give access to sets of selected audiovisual sequences. DELPHES will set up such a model with 3 archive providers feeding online 3 hypermedia publishers who provide hypermedia history handbooks online to the pupils. DELPHES will take advantage of the rapidly evolving enabling tools of the WWW technology (browsers, HTML editors, Java applets), which we believe is a prerequisite for acceptance by teachers and pupils. The project will build a pedagogical toolset above these generic tools to enable not only advanced navigation and search through hypermedia audiovisual content, but also a real appropriation of the information : annotation and editing of content sequences, comparison, linking and organisation of data stemming from various sources, tracking and storage of pupil’s research paths, etc. This pedagogical environment also integrates communication and collaborative work features between pupils and/or teachers accross Europe, and pedagogical monitoring features for the Teachers. Hypermedia Multiple delivery & Multisource production environment: DELPHES will integrate multimedia production tools and audiovisual processing tools to enable publishers to produce non-linear services using linear audiovisual material. The technical characteristics of most audiovisual material -mainly its linear feature- account for time and access strains to reach any particular sequence on one single tape. The opportunity to extensively digitize audiovisual material seems at first sight to free the user from this linear constraint. Users of the audiovisual material will use the structured indexing information to directly access, view, select the exact shot or sequence they are interested in without fastidiously viewing hours of programmes. This is crucial not only for the producers who make linear audiovisual programmes based on archived documents, but also for all the publishers who start making offline or online non-linear hypermedia products (like Klett, Giunti and Nathan involved in producing the DELPHES History Hypermedia Handbooks). The DELPHES project will directly or indirectly impact the XML on-going standardisation by the hypermedia -oriented implementation and reallife experimentation. The XML-aware product under development will take benefits of the investigation and experimentation conducted within the project to improve the implementation of the pure XML or MPEG-4 standards and to suggest new release or extension of these standards through publication or conferences in the fields of hypermedia handbook authoring and publishing. Building a digital audiovisual archiving system: It has to be acknowledged that most audiovisual documents are today stored on film or analogical tapes. For archive holders like INA, RAI or SWF, digitising the gigantic amount of audiovisual material they own is one of the most important challenges they face. Storage technologies have a restricted life expectancy. Tapes and film deteriorate and the information they hold must be periodically recopied on new supports.
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Digital storage technologies are becoming viable technically and economically and offer several advantages: digital images can be easily processed or restored by computer software, can be duplicated without quality loss, can be stored in a compressed form, etc. The whole audiovisual sector is restructuring around digital technologies, and archive holders are naturally evaluating the ways to become fully digital. Standards are emerging (MPEG-4), new technologies appear (fractal compression, Vextreme, RealVideo...), server and mass storage products are brought to market, etc. One of the objectives of DELPHES is to experiment solutions for mass digitisation, storage and compression of audiovisual material. Building Structuring and indexing tools for Audiovisual Archives: Most audiovisual archives are indexed today in a relatively basic way: A set of description items is defined by a documentalist watching incoming documents, and recorded in a database. Generally, we have one record in the database per programme (e.g.: 1 hour of talk show). But what is needed to build innovative hypermedia services, like DELPHES Educational History Handbooks , is a very refined shot by shot content description : people, places, dates, actions, events, speech transcription, etc. This refinement in the indexing process is an enormous amount of work, economically irrelevant without robust tools for automating steps. In recent years, there has been multiple research projects automatic segmentation and content-description of video, based on attributes such as color, texture and motion. INA, depositary of 800 000 hours of audiovisual archive materials, has in that field uncontested knowledge and skills, but a lot of work on algorithms and on the integration of algorithms into operational tools for documentalists remains to be done. Such semi-automatic segmentation tools, will be developed and integrated in DELPHES to assist documentalists in this meticulous fine-grained indexing work. As a result of this structured and temporal indexing, users will have instant and precise navigation and browsing into the material and direct access to the appropriate shot in a database holding thousands of hours of programmes.
PROPOSTA PER UN ISTITUTO CENTRALE DEGLI ARCHIVI 1. L’Istituto centrale degli archivi (ICAR), in collaborazione con enti pubblici e privati esplica funzioni di studio, indirizzo e coordinamento delle attività tecnicoscientifiche in materia di archivi svolte presso istituti di conservazione sia pubblici che privati e cura il Sistema archivistico nazionale. In particolare: a) studia la metodologia archivistica; b) promuove e coordina l’attività di ordinamento e inventariazione; c) coordina l’elaborazione e l’aggiornamento degli standard per la descrizione archivistica; d) studia i problemi relativi agli archivi in formazione; e) promuove incontri e seminari per lo studio e l’applicazione della metodologia archivistica;
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Appendice I. Materiali di lavoro
f) incentiva la ricerca scientifica nel settore stipulando a questo scopo convenzioni con istituti di ricerca, associazioni culturali ed enti pubblici e privati; g) cura la bibliografia archivistica italiana e internazionale; h) cura la raccolta della legislazione regionale, nazionale e internazionale in materia di archivi; i) corrisponde con istituti archivistici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore; l) cura l’attività editoriale degli Archivi di Stato e promuove la diffusione e la vendita delle pubblicazioni anche su supporto informatico; m) gestisce la tenuta e l’aggiornamento del Sistema archivistico nazionale, svolgendo un ruolo di coordinamento nei confronti degli istituti di conservazione sia pubblici che privati. 2. È istituito un comitato scientifico costituito con decreto ministeriale, composto da: a) il dirigente d’Istituto; b) il sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato; c) tre docenti universitari esperti in archivistica, paleografia e diplomatica, storia medioevale, storia moderna e storia contemporanea; d) un rappresentante dell’AIPA; e) un esperto nominato dall’ABI; f) un esperto nominato dall’ANAI; g) un esperto nominato dall’ANCI; h) un esperto nominato dall’Associazione degli istituti culturali; i) un esperto nominato dalla CEI; l) un esperto nominato dalla Confindustria; m) un esperto nominato dal Coordinamento delle Regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Istituto centrale degli archivi. È compito del Comitato dare parere sulle attività dell’Istituto. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare.
*** A seguito del d.l. 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo dell’Istituto centrale degli archivi, la Divisione studi e pubblicazioni dell’U.C.B.A., sviluppando le proposte emerse in occasione dei lavori preparatori della Conferenza, ha elaborato il seguente progetto di articolato per il regolamento di applicazione. Art. 1. - L’Istituto centrale degli archivi (ICAR) esplica funzioni di studio, indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche in materia di archivi e cura il Sistema archivistico nazionale. In particolare: a) studia la metodologia archivistica, promuove e coordina l’attività di ordinamento e inventariazione, elabora, definisce e aggiorna gli standard per la descrizione archivistica, promuove la ricerca scientifica nel settore;
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b) gestisce il Sistema archivistico nazionale e ne cura l’aggiornamento; c) studia l’applicazione delle nuove tecnologie; d) elabora gli standard per gli archivi in formazione; e) promuove la diffusione e l’applicazione delle metodologie e degli standard elaborati attraverso iniziative di informazione e aggiornamento e mediante l’attività editoriale; f) cura i rapporti con istituzioni straniere pubbliche e private e con organismi internazionali operanti nel settore; g) favorisce l’informazione bibliografica nel settore. Art. 2. - L’Istituto centrale degli archivi è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, per quanto concerne l’attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. Art. 3. - In seno all’Istituto centrale degli archivi è istituito un Comitato di gestione, con la composizione e le competenze di cui agli artt. 19 e 20 del d.p.r. 3 dic. 1975, n. 805 e successive modifiche. Art. 4. - Le funzioni di cui all’art. 1 vengono espletate in collaborazione con enti pubblici e privati operanti nel settore. Art. 5. - E’ istituita con decreto ministeriale una conferenza di servizi per l’opportuno cooordinamento delle iniziative in materia di archivi, composta da rappresentanti dell’Amministrazione archivistica, del mondo accademico, delle istituzioni pubbliche e private interessate alla produzione, conservazione, gestione degli archivi. Relazione al progetto Art. 1 Il d.l. 20 ottobre 1998 n. 368, istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali, ha recepito all’art. 6, comma 4, l’esigenza di dotare anche l’amministrazione archivistica di un Istituto centrale, «con compiti di definizione degli standard per l’inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie». Si tratta dunque di porre in essere un organo con caratteristiche tecnico-scientifiche, in grado di proporsi come centro sia di studi e ricerche, che di coordinamento delle attività tecnico-scientifiche in materia di archivi. L’obiettivo è quello di costituire un referente scientifico a livello nazionale, in grado di fornire, attraverso l’elaborazione di norme e standard metodologici, un indirizzo uniforme per il trattamento sia della documentazione già esistente, conservata presso gli archivi presenti sul territorio, statali e non, che per quella in formazione presso la pubblica amministrazione, enti pubblici e privati. L’ICAR svolge anche una funzione di organo propulsore nei confronti della ricerca scientifica all’esterno dell’Amministrazione archivistica. I progetti relativi alla valorizzazione del patrimonio archivistico, presentati da enti esterni, dovranno essere esaminati e valutati dall’Istituto, che ne garantirà l’attuazione, sia col sostegno finanziario – attraverso apposite convenzioni – sia con quello scientifico, assicurato dall’impostazione dei criteri metodologici e dalla verifica sistematica delle diverse fasi del lavoro, in collaborazione anche con gli istituti periferici dell’Amministrazione archivistica, competenti per territorio (comma a).
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Appendice I. Materiali di lavoro
L’ICAR si dovrà occupare dell’avvio e della gestione del Sistema archivistico nazionale, strumento unitario di conoscenza e accesso al patrimonio archivistico, la cui attuazione si rende improcrastinabile ai fini di un’ottimale valorizzazione e gestione del patrimonio archivistico nazionale. L’ICAR, partendo dalle esperienze in atto, studierà la configurazione di tale rete informativa e ne curerà la gestione e l’aggiornamento. I sistemi informativi già esistenti come unità autonome dovranno essere collegati e in grado di colloquiare tra loro; una fase quantitativamente e scientificamente rilevante del lavoro riguarderà l’armonizzazione degli strumenti di descrizione e ricerca (guide, inventari, repertori, indici, ecc.), sia a stampa che in formato elettronico, partendo dall’esperienza maturata per il progetto di informatizzazione della Guida generale degli Archivi di Stato e tenendo conto delle esperienze in corso in altri paesi (comma b). Sia la creazione di un sistema archivistico informativo nazionale sia il sempre più diffuso ricorso a documentazione in formato elettronico rendono prioritario lo studio delle nuove tecnologie e della loro ricaduta sulle modalità di creazione, gestione e conservazione dei documenti in ambiente elettronico, anche nell’ottica di una collaborazione con altri organi della Pubblica Amministrazione con competenze nel settore, come l’AIPA e il Dipartimento per la Funzione pubblica (comma c). Strettamente collegata allo studio dell’applicazione delle nuove tecnologie è l’elaborazione di standard per gli archivi in formazione, stabilendo regole per la produzione e la classificazione del documento, sia cartaceo che elettronico. L’esigenza da sempre avvertita di una più incisiva presenza dell’Amministrazione archivistica nel settore degli archivi correnti è resa oggi ancora più urgente dalla necessità che l’amministrazione pubblica disponga di archivi impostati e gestiti correttamente, sia per migliorare la propria funzionalità, che per ottemperare al criterio della pubblicità del procedimento amministrativo, così come previsto dalla recente normativa, a partire dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma d). Logico corollario dell’attività di studio dell’ICAR è quella di diffondere i risultati delle proprie ricerche e di renderne partecipi gli operatori del settore. L’Istituto si avvarrà a tal fine di due attività distinte, ma tra loro complementari: quella di informazione e quella editoriale. Parallelamente alla progressiva elaborazione di standard e metodologie si dovranno dunque attivare iniziative volte all’aggiornamento degli operatori archivistici, mentre la pubblicazione di strumenti consentirà sia di verificare di volta in volta le metodologie elaborate a livello scientifico, che di farne conoscere la pratica applicazione (comma e e art. 6). L’attività editoriale dell’ICAR potrebbe estendersi anche, per delega dell’UCBA, alla cura delle collane editoriali degli Archivi di Stato. Tale cura garantirebbe l’uniformità dei criteri scientifici, metodologici e redazionali da adottare negli strumenti di ricerca e consentirebbe, per l’autonomia gestionale e finanziaria che caratterizza l’Istituto, di procedere alla distribuzione e vendita dei prodotti editoriali dell’amministrazione archivistica, che allo stato attuale deve ricorrere alla rete di vendita del Poligrafico. E’ evidente il diretto vantaggio economico che, in base alla l. 14 genn. 1993, n. 4 e al relativo regolamento applicativo del 31 genn. 1994, n. 171, deriverebbe in tal modo all’Amministrazione. L’attività scientifica dell’ICAR non si limiterà al solo ambito archivistico naziona-
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le, ma si estenderà su un piano internazionale attraverso la stretta collaborazione con istituzioni straniere, specie nel campo degli standard descrittivi internazionali (ISAD), la cui applicazione dovrebbe permettere in futuro l’adozione di un linguaggio descrittivo comune e quindi un più facile accesso all’informazione archivistica da parte dell’utenza internazionale (comma f). L’attività scientifica dell’ICAR comprende anche la cura della bibliografia archivistica italiana, attività che implica la raccolta delle pubblicazioni e la diffusione delle informazioni bibliografiche, sia con notiziari a stampa che con la costituzione e l’aggiornamento di una banca dati (già realizzata per la parte relativa agli strumenti di ricerca), consultabile a distanza, analoga e quindi complementare a quelle poste in essere da altri paesi. Il primo nucleo della raccolta delle pubblicazioni potrebbe essere costituito dal settore specialistico della biblioteca dell’UCBA, dotata di un fondo assai consistente e forse unico in Italia di libri e periodici italiani e internazionali specializzati nella materia. Il recupero di tale patrimonio, allo stato attuale poco consultabile per problemi logistici, ne consentirebbe la giusta valorizzazione, dotando l’ICAR e l’intera Amministrazione archivistica di un insostituibile strumento di lavoro, e ponendo le basi di una struttura destinata ad essere aperta al pubblico (comma g). Artt. 2-3 Nello spirito del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368, che prevede (art. 6, c. 1) per il Ministero per i beni e le attività culturali un’organizzazione ispirata a criteri di decentramento e autonomia delle strutture, si è prevista per l’ICAR un’ampia autonomia (art.2). Ci si è rifatti a tal proposito alla formulazione adottata dalla l. 8 ott. 1997, n. 352, art. 9 «Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei», che dota la Soprintendenza archeologica di Pompei di «autonomia a livello scientifico, organizzativo, amministrativo e finanziario», con una dizione più estensiva ed efficace di quella a suo tempo impiegata per la creazione degli altri Istituti centrali (cfr. d.p.r. 3 dic. 1975, n. 805, art. 12). Per quanto riguarda l’organo di gestione si è invece mantenuto il comitato, così come configurato nel d.p.r. n. 805, istitutivo degli altri Istituti centrali (art. 3), in quanto il Consiglio di amministrazione previsto per la Soprintendenza di Pompei è apparso un organo più legato a una realtà aziendale che non a un istituto di ricerca quale è l’ICAR. Art. 4 E’ sembrato essenziale porre l’accento sul fatto che l’ICAR, dovendo assumere una funzione dinamica di coordinamento nei confronti del mondo archivistico italiano in generale, ha necessità di operare in sintonia con altri enti pubblici e privati, instaurando con essi collegamenti istituzionali e collaborazioni permanenti, o da attivarsi di volta in volta su singoli progetti. Art. 5 La Conferenza di servizio è un organo di collegamento a livello istituzionale che dovrà garantire una programmazione concertata delle iniziative dell’ICAR, delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici e privati, operanti nel settore.
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Appendice I. Materiali di lavoro
La Conferenza, con compiti consultivi, si riunisce almeno una volta all’anno ed è composta da: – il dirigente dell’Istituto; – il soprintendente all’Archivio centrale dello Stato o un rappresentante da lui nominato; – il dirigente generale per l’informatica del Ministero per i beni e le attività culturali o un rappresentante da lui nominato; – il dirigente della Divisione documentazione archivistica dell’UCBA; – il dirigente della Divisione vigilanza dell’UCBA; – un rappresentante del Ministero per l’università e la ricerca scientifica e tecnica (MURST); – un rappresentante dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA); – un rappresentante del Dipartimento per la Funzione pubblica; – un rappresentante del Coordinamento delle Regioni; – un rappresentante dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI); – un rappresentante dell’Associazione degli istituti culturali; – un rappresentante della Conferenza episcopale italiana (CEI); – un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI); – un rappresentante della Confindustria; – un rappresentante dell’Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI). Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell’ICAR appartenente alla carriera scientifica. Tale composizione potrà essere suscettibile di modifiche qualora si giudicasse opportuno inserire nuovi interlocutori. A seconda dell’ordine del giorno potranno essere di volta in volta convocati ulteriori rappresentanti dell’Amministrazione archivistica o di altri enti.
Ordinamento 1. Servizio generale per il coordinamento, la programmazione e i rapporti con l’esterno a) cura il coordinamento, la programmazione e la documentazione delle attività dell’istituto; b) tiene i rapporti con enti pubblici e privati e con organismi internazionali; c) cura l’organizzazione della Conferenza di servizio; d) cura l’organizzazione dell’attività didattica (corsi di aggiornamento, seminari, gruppi di lavoro), in accordo con i laboratori. 2. Laboratorio per la metodologia archivistica e la ricerca scientifica a) esegue e promuove ricerche e studi relativi all’ordinamento e all’inventariazione; b) elabora e aggiorna gli standard di descrizione archivistica; c) promuove lo studio di tipologie archivistiche particolari (sigilli, mappe, miniature, fotografie, cimeli, registrazioni sonore e audiovisive, ecc.) ed elabora standard per il
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loro trattamento; d) incentiva la ricerca scientifica stipulando a tale scopo convenzioni con istituti di ricerca, associazioni culturali ed enti pubblici e privati. 3. Laboratorio per il Sistema archivistico nazionale a) studia la configurazione del Sistema archivistico nazionale; b) ne cura la gestione e l’aggiornamento; c) coordina il recupero dei sistemi informativi posti in essere anteriormente alla creazione del Sistema archivistico nazionale; d) promuove la cooperazione tra istituti archivistici pubblici e privati per assicurare il coordinamento e il collegamento delle informazioni sul patrimonio archivistico nazionale; e) cura il collegamento del Sistema archivistico nazionale con le reti archivistiche internazionali. 4. Laboratorio per le nuove tecnologie e gli archivi in formazione a) studia le nuove tecnologie e la loro ricaduta sulle modalità di creazione, gestione e conservazione dei documenti in ambiente elettronico e ne elabora gli standard applicativi; b) elabora standard per gli archivi in formazione, stabilendo le regole per la produzione del documento, sia cartaceo che elettronico; c) rappresenta l’Istituto nei rapporti con l’AIPA. 5. Laboratorio per l’attività editoriale a) cura le pubblicazioni dell’Istituto; b) cura la promozione, la diffusione e la vendita di tali pubblicazioni; c) eventualmente, cura per delega dell’Ufficio centrale per i beni archivistici le collane editoriali degli Archivi di Stato. 6. Laboratorio bibliografico a) cura la bibliografia archivistica e la raccolta della legislazione in materia di archivi; b) cura una biblioteca specializzata. 7. Servizio tecnico-informatico a) funge da organo di consulenza per i laboratori e i servizi; b) acquisisce i dati conoscitivi sulle innovazioni tecnologiche e ne propone l’eventuale dotazione ai laboratori; c) provvede alla revisione e alla manutenzione degli impianti e attrezzature tecniche. 8. Ufficio amministrativo a) cura l’esecuzione degli atti inerenti allo svolgimento delle funzioni dell’istituto; b) cura l’amministrazione del personale; c) provvede a tutte le funzioni di carattere amministrativo-contabile connesse all’attività dell’istituto; d) cura il servizio di cassa secondo le norme in vigore; e) cura il servizio di economato. La direzione dei laboratori e del servizio generale è affidata a personale del ruolo degli archivisti di Stato della carriera direttiva; la direzione del servizio tecnico-
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Appendice I. Materiali di lavoro
informatico ad un analista esperto di procedure; la direzione dell’ufficio amministrativo a un dirigente dell’amministrazione centrale, in analogia con quanto previsto per gli altri istituti centrali (tab. I, quadro A, all. al d.p.r. 805/1975). (a cura della DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI dell’UCBA)
IV SESSIONE ARCHIVI NEGATI: IL DIRITTO ALL’ACCESSO E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Al gruppo di lavoro che ha preparato la IV sessione hanno partecipato Ufficio centrale per i beni archivistici: Maria Grazia Pastura, Irma Tascini, Micaela Procaccia; Archivio centrale dello Stato: Paola Carucci, Marina Giannetto; Ministero di grazia e giustizia: Paolo Fischetti (Gabinetto del ministro), Filippo Piccione (Ufficio centrale giustizia minorile), Franco Grossi (Ufficio legislativo); Ministero dell’Interno: Anna Maria Laviola e Franca Trionfetti (Ispettorato centrale per i servizi archivistici); Regione Lazio: Maurizio Tonali; Ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Giovanni Busia; Unione delle comunità ebraiche: Michele Luzzati, Giacomo Saban; Hanno partecipato ai lavori anche gli storici: Guido Melis (Società italiana per gli studi di storia delle istituzioni, Scuola superiore della Pubblica amministrazione); Claudio Pavone (Società italiana per lo studio della storia contemporanea); Gianni Perona (Università degli studi di Torino).
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Appendice I. Materiali di lavoro
PROJET DE RECOMMANDATION N. R (97)
SUR UNE POLITIQUE EUROPEENNE EN
MATIERE DE COMMUNICATION DES ARCHIVES
(STRASBURGO, 4 FEB. 1998)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, Considérant que l’objectif du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que cet objectif peut être poursuivi par une action commune dans le domaine culturel; Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment Articles 8 et 10 et la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ETS N° 108); Eu égard de Recommandation (81)19 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’accès à l’information détenue par les autorités publiques et de Recommandation (91)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la communication à des tierces personnes de données à caractère personnel détenues par des organismes publics; Considérant que les archives constituent une partie essentielle et irremplaçable du patrimoine culturel; Considérant qu’elles préservent la pérennité de la mémoire de l’humanité; Compte tenu de l’intérêt croissant du public pour l’histoire, des réformes des institutions en cours dans les nouvelles démocraties et de l’ampleur exceptionnelle des changements qui s’opèrent partout dans la production des documents; Considérant qu’un pays n’accède pleinement à la démocratie que lorsque chacun de ses habitants dispose de la possibilité de connaître de manière objective les éléments de son histoire; Compte tenu de la complexité des problèmes liés à l’accès aux archives, aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale en raison de la variété des situations constitutionnelles et juridiques et des contraintes contradictoires de transparence et de secret, et de la protection de la vie privée et accès à la connaissance historique, problèmes perçus dans chaque pays différemment par l’opinion publique; Reconnaissant le souhait des historiens et de la société civile visant respectivement à étudier et mieux connaître la genèse complexe de l’histoire en général et de celle du 20e siècle en particulier; Conscient qu’une meilleure connaissance de l’histoire européenne récente peut contribuer à la prévention de conflits; Considérant que face à la complexité de l’ouverture de l’accès aux archives s’impose l’adoption d’une politique européenne en matière de communication d’archives fondée sur des principes communs conformes aux valeurs démocratiques. Recommande aux Etats membres: – d’adopter une législation en matière de communication d’archives s’inspirant des principes énoncés dans la recommandation ci-après, ou d’aligner leur législation exi-
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stante sur les memes principes; – de diffuser aussi largement que possible la recommandation auprès de toutes les structures et personnes concernées. ANNEXE A LA RECOMMANDATION I. 1.
Définitions Aux fins de la présente recommandation
a.
le mot “ archives” signifie: i. lorsqu’il est écrit avec un a minuscule: l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale dans l’exercice de son activité; la présente recommandation envisage donc tout à la fois les documents encore en usage et ceux dont la conservation n’est assurée qu’aux fins de la recherche historique; sauf mention particulière, elle ne s’intéresse qu’aux archives produites par les services publics, dites “archives publiques”; ii. lorsqu’il est écrit avec un A majuscule les institutions publiques chargées de la conservation des archives. b.
le mot “communication ” signifie i. la fonction dévolue aux Archives de mettre à la disposition des utilisateurs les fonds et collections qu’elles préservent; ii. l’exercice de cette fonction. c. “Accès aux documents” signifie la possibilité de consulter des documents d’archives conformémerit à la réglèmentation. Cette notion d’accès ne couvre pas l’exploitation des documents conduisant à des produits dérivés qui dôivent faire l’objet d’accords spécifiques. d. “Utilisateur” signifie toute personne qui consulte des archives, quel que soit le service où leur conservation est assurée (service d’archives ou service producteur), à l’exception du personnel qui travaille dans ce service. e. “Données à caractère personnel” signifie toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (“personne concernée”), considérée par la loi, les textes réglementaires ou la jurisprudence comme ne pouvant faire l’objet d’une divûlgation publique sans risquer de porter atteinte aux intérêts de cette personne. II. Textes législatifs et réglementaires 2. L’énoncé des principes généraux qui régissent l’accès aux archives ressortit, dans les pays européens, au pouvoir législatif et, par conséquent, doit faire l’objet d’une loi. Les dispositions pratiques seront réparties entre la loi et les textes réglementaires selon le droit interne du pays. 3 La législation et la réglementation relatives à l’accès aux archives publiques doivent être coordonnées et harmonisées avec les lois relatives aux domaines connexes.
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4. Les critères d’accès aux archives publics, définis par la loi, s’appliquent à l’ensemble de celles-ci sur la totalité du territoire national, quel que soit le service chargé de leur conservation ou le lieu où celle-ci est assurée. III. Modalités de communication des archives publiques 5. L’accès aux archives publiques faisant partie des droits du citoyen et, par extension, dans un système politique adhérant aux valeurs démocratiques, des droits de l’homme, il convient d’accorder les mêmes droits à tous les utilisateurs, indépendamment de leur nationalité et de leur statut ou fonction. La loi ne doit pas établir de distinction entre eux. 6. La communication des documents et dès instruments de recherche fait partie des fonctions des services d’archives publics et, à ce titre, ne donne pas lieu à la perception de droits 7. a. b.
La législation doit prévoir: soit l’ouverture sans restriction particulière des archives publiques; sôit un délai général de communicabilité. Des exceptions à cette régie générale, nécessaire dans une société démocrauque, peuvent le cas échéant être prévues pour assurer la protection: i. des intérêts supérieurs de l’Etat en matière notamment de défense nationale, de politique étrangère et d’ordre public; ii. des particuliers contre la divulgation de données relative à leur vie privée. Toute exception au principe du délai général de communicabilité, qu’il s’agisse de la réduction ou du prolongement de ce délai, doit se fonder sur la loi. Toute classification et déclassification réssortit à la compétence du service qui a produit les documents ou de son administration de tutelle. Toute classification audelà du délai général doit être prononcée pour une période déterminée, et au terme de celle-ci, la déclassification doit effectivement intervenir. 8. Les instruments de recherche doivent couvrir la totalité des documents contenus dans l’ensemble concerué, et signaler éventuellement ceux qui en auraient été exclus. Même lorsqu’ils font état de l’existence de documents réservés, et sous réserve qu’ils ne contiennent pas eux-mêmes des informations protégées en vertu de la législation, les instruments de recherche sont librement consultables afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir demander des autorisations exceptionnelles d’accès. 9. Les règles applicables doivent prévoir la possibilité de solliciter de l’administration compétente une autorisation exceptionnelle d’accès aux docunients non librement communicables. il convient que les autorisations exceptionnelles soient accordées dans les mêmes conditions à tous les utilisateurs qui en font la demande. 10. Si la protection des données à caractère personnel l’exige, l’autorisation exceptionnelle de communication peut n’être donnée que pour une communication par extraits ou avec occultation partielle, ou bien être liée à l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit. En revanche, si la restriction est imposée pour protéger les intérêts de l’Etat, il convient d’éviter toute communication par extraits, car la
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valeur informative et historique des documents sortis de leur contexte est contestable. 11. Tout refus de communication ou d’autorisation exceptionnelle d’accès doit être motivé par écrit et l’auteur de la demande doit avoir la faculté de faire appel contre une décision négative, ou contre la motivation avancée. IV. Communication des archives privées 12. Il convient d’essayer d’aligner, mutatis mutandis, chaque fois que cela est possible, les conditions de communication des archives privées sur celles des archives publiques. EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A LA RECOMMANDATION SUR UNE POLITIQUE EUROPEENNE EN MATIERE DE COMMUNICATION DES ARCHIVES
Introduction Les archives constituent une partie essentielle et irremplaçable du patrimoine culturel. Elles préservent la mémoire des nations et la pérennité de la mémoire de l’humanité en dépend pour une bonne part. Cette réflexion prend une importance particulière en Europe pour de multiples raisons: i. l’intérêt croissant du public pour l’histoire et pour la documentation historique, dont témoigne la fréquentation accrue des services d’archives et la multiplication des recherches sur les périodes les plus récentes de l’histoire; ii. les réformes des institutions et du système économique en cours dans les nouvelles démocraties, qui rappellent l’importance des archives dans le processus de démocratisation d’un Etat; iii. l’ampleur exceptionnelle des changements qui s’opèrent partout dans la production des documents, du fait de la complexité croissante des champs d’intervention de la puissance publique d’une part, et de l’évolution des techniques d’autre part. S’il est communément admis qu’un pays n’accède pleinement à la démocratie que lorsque chacun de ses habitants dispose de la possibilité de connaître de manière objective les éléments de son histoire, il importe que ce principe puisse s’appliquer également au niveau international, grâce à la coopération européenne visant ainsi à une meilleure prise de conscience du patrimoine commun que constituent pour l’Europe les archives des différents pays qui la composent. Au vu de ce qui précède, le Conseil de l’Europe a estimé qu’il convenait d’entamer une réflexion sur les archives et, plus particulièrement, sur la question fondamentale de leur accès, puis de rédiger un ensemble de principes à l’intention de ses Etats membres afin d’harmoniser les législations nationales en la matière. Les études conduites, en 1995-1996, par des équipes d’experts archivistes, historiens et juristes ont mis d’abord en lumière la complexité du problème due, au plan
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national, à l’enchevêtrement des règles de communication déterminées par divers textes réglémentaires et aux contraintes contradictoires de transparence et de secret et, au plan international, à la variété des situations constitutionnelles et juridiques. Elles ont en outre permis de constater que le problème de l’accès aux archives s’insère partout dans le contexte culturel général, l’opinion publique l’appréhendant à sa façon dans chaque pays. Cette complexité, si elle rend illusoire toute tentative de législation et de réglementation uniforme, fait ressortir de façon éclatante l’impérieuse nécessité d’un effort commun pour formuler un ensemble de principes conformes aux valeurs démocratiques, compatibles avec les principes constitutionnels des Etats membres appelés à inspirer leur politique en matière d’accès aux archives. La présente recommandation s’inspire des mêmes principes que des conventions internationales pertinentes promues par le Conseil de l’Europe, en particulier: – de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 telle qu’amendée par le Protocole n° 11, et prend en compte son Article 8 concernant le droit au respect de la vie privée et familiale et son Article 10, concernant le droit à la liberté d’expression; – de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ETS N° 108); – de la Recommandation (81) 19 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’accès à l’information détenue par les autorités publiques; – de la Recommandation (91) 10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la communication à des tierces personnes de données à caractère personnel détenues par des organismes publics; La présente recommandation insiste successivement sur la nécessité de: – assurer une cohérence aux différents niveaux de la hiérarchie des normes juridiques, entre les prescriptions relatives à l’accès aux archives et toutes les autres dispositions touchant à la notion de droit à l’information; – s’inspirer fortement du principe de proportionnalité et d’équilibre pour respecter les différents intérêts présents dans la question de l’accès; – prévoir des garanties procédurales propres à sauvegarder les intérêts de toute personne, physique ou morale, concernée à un titre ou à un autre. La recommandation porte donc sur les principes et les procédures immédiatement liées à la communication des archives. Ont été écartées de l’analyse les questions juridiques connexes, comme le droit des individus à demander la rectification des documents administratifs, de même que les questions d’ordre purement technique, comme les types d’instruments de recherche à préparer pour faciliter le travail des utilisateurs, la gestion des programmes de microfilmage et de numérisation, les particularités du traitement et de l’exploitation des archives sur support informatique, et naturellement les restrictions de communication fondées sur l’état matériel des documents. Il convient enfin de rappeler que la communication des documents, si libérales que soient les règles d’accès prescrites par la législation, dépend d’abord des équipements et des ressources humaines et financières dont disposent les services d’àrchi-
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ves pour assurer la conservation matérielle et le traitement intellectuel des fonds et collections. Les destructions non contrôlées des archives, l’impossibilité de procéder à leur classement ou l’absence de locaux permettant d’assurer leur conservation matérielle dans de bonnes conditions constituent autant d’entraves àl’accès du public aux documents susceptibles de l’intéresser. Si le budget de l’Etat ne pourvoit pas au fonctionnement des services d’archives publics, la loi restera lettre morte, les textes relatifs à la communication des archives ne pourront être appliqués.
COMMENTAIRE SUR LES DISPOSITIONS DE LA RECOMMANDATION I.
Définitions
Article 1 Les définitions proposées dans la présente recommandation s’appuient sur les nombreux travaux de terminologie entrepris par les archivistes aux plans national et international, et singulièrement sur le dictionnaire de terminologie archivistique du Conseil international des archives. II.
Textes législatifs et réglementaires
Article 2 Cet article a pour objet de rappeler que, pour mettre en valeur l’importance des principes généraux qui intéressent l’accès aux archives, il convient d’avoir recours aux lois au sens formel du terme; les modalités pratiques d’application peuvent, par contre, être précisées dans des textes de type réglementaire. Les principes généraux qui intéressent l’accès aux archives sont précisément ceux qui sont traités par la présente recommandation. Article 3 Cet article a pour objet de rappeler que l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux archives ne saurait être entreprisé sans prendre en compte: a. d’une part, les dispositions constitutionnelles propres à chaque pays, c’est-àdire, selon le cas, sa Constitution écrite ou ses principès constitutionnels non écrits; b. d’autre part, les textes juridiques intéressant un certain nombre de domaines qui se trouvent en relation avec les règles d’accès aux archives; il s’agit notamment: i. de l’accès aux documents administratifs qui fonde le principe d’un accès immédiat par le public à l’information; en vertu de la législation sur la transparence administrative, les documents consultables dans le service d’origine doivent le rester après leur versement dans les services d’archives; ii. des textes encadrant l’utilisation des fichiers nominatifs visant à protéger la vie privée dè chaque citoyen, tout en évitarnt le risque d’une perte de mémoire collective que provoquerait l’élimination de ces fichiers à l’issue de la période de leur utilité administrative. En cette matière, il est recommandé de s’inspirer de la Conven-
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tion pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (ETS N° 108); et de la Directive No. 95146/CE, Article 6.e du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données àcaractère personnel et de la libre circulation de ces données; iii. des textes définissant les différents niveaux de protection de données dans des domaines spécifiques comme la santé, la fiscalité, la sécurité publique ou la défense nationale; iv. des textes réglant la protection de la vie privée; ces textes ont une importance toute particulière pour les Archives puisqu’ils définissent les catégories d’informations protégées, la durée de la protection pour chacune de ces catégories et les catégories de personnes susceptibles de bénéficier de cette protection. Il va de soi que les agents publics ne peuvent prétendre à exclure de l’accès les documents publics produits dans le cadre même de leur fonction administrative en faisant jouer le respect de leur propre vie privée; v. des textes relatifs à la motivation des actes administratifs. Les Archives sont concernées par ces textes pour les décisions relatives aux autorisations exceptionnelles d’accès à des documents non encore librement communicables. Article 4 Le présent article a pour objet de rappeler que les libertés publiques et le principe de l’égalité des citoyens commandent l’application de règles d’accès aux archives publiques identiques dans l’ensemble du pays, et ce quelles que soient la structure de l’Etat et l’étendue des compétencès du gouvernement central. Cette exigence, bien que conforme au fonctionnement des institutions démocratiques, peut se trouver en contradiction avec les dispositions constitutionnelles déterminant les droits et prérogatives des Etats constitutifs d’un pays fédéral ou d’autres types d’autonomies territoriales. Pour cette raison, il convient de recommander aux Etats européens concernés de concilier les deux impératifs démocratiques contradictoires conformément aux possibilités qu’offre à cet égard leur droit constitutionnel. III. Modalités de communication des archives publiques Article 5 Le présent article a pour objet d’éviter toute mesure qui permettrait de privilégier une catégorie d’utilisateur, déterminée en fonction de sa nationalité, de son niveau d’instruction, de la nature de sa recherche ou de n’importe quel autre critère. Article 6 Le présent article souligne que la gratuité de la consultation des documents et des instruments de recherche qui permettent d’y accéder constitue un préalable à toute politique en faveur de l’accès aux archives. La perception de droits et taxes peut cependant être autorisée sur les services à valeur ajoutée facturables, comme la délivrance de copies ou l’utilisation d’équipe-
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ments techniques particuliers. Les services d’archives peuvent également être associés aux bénéfices réalisés par la publication ou l’exploitation des documents dont ils assurent la conservation. Article 7 Dans certains pays, les archives publiques sont accessibles sans restriction particulière, sauf dans les cas où le droit d’accès est restreint par la nécessité de maintenir la confidentialité sur des éléments intéressant la défense nationalè, la politique étrangère, le maintien de l’ordre public ou la vie privée. Aucun délai général de communicabilité n’est appliqué. Lorsque tel n’est pas le cas, et afin de tenir compte à la fois du droit à la connaissance historique ainsi que de la protection des intérêts de l’Etat et des personnes privées, on observe généralement une gamme de délais appropriés, qui sont les suivants: a. délai général de communicabilité, qui habituellement n’excède pas 20 ou 30 ans; et qui s’applique automatiquement aux documents ou aux fonds dont la communication ne peut porter atteinte ni aux intérêts de l’Etat, ni aux intérêts des particuliers; b. délai plus long, qui habituellement n’excède pas 50 ans, pour les documents ou les fonds relatifs à la diplomatie, à la défense et au maintien de l’ordre public; c. délais variables (par ex. de 10 à 70 ans après la clôture du dossier, de 100 à 120 ans après la naissance de la personne concernée) pour les documents ou les dossiers contenant des informations confidentielles judiciaires, fiscales, médicales ou autres, sur des personnes privées. Article 8 On entend par instrument de recherche aussi bien les instruments de travail établis par les services producteurs (par exemple registres d’enregistrement, index, fichiers, bordereaux) que les inventaires ou répertoires établis par les services d’archives. Ces derniers doivent signaler les règles d’accès qui s’appliquent aux documents décrits. Article 9 L’autorité compétente pour se prononcer sur les autorisations exceptionnelles d’accès peut être, selon les cas, le service producteur après consultation des services d’archives, l’administration des Archives sur avis du service producteur, ou encore une autorité unique chargée de la délivrance d’autorisations pour l’ensemble du pays. En définissant les règles à suivre en matière d’autorisations exceptionnelles d’accès, il convient de tenir compte des aspects suivants du problème: i. Communication à des fins de recherche: La nature de l’autorisation exceptionnelle d’accès peut être orientée selon deux perspectives différentes, ad actum ou ad personam. L’orientation ad actum signifie que les documents communiqués en vertu d’une autorisation exceptionnelle sont
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déclassifiés définitivement et deviennent librement consultables. L’orientation ad personam signifie que les documents communiqués par dérogation à un utilisateur déterminé gardent leur caractère réservé, en sorte que chaque utilisateur voulant consulter les mêmes documents devrait solliciter une autorisation exceptionnelle. Dans ce dernier cas cependant, il est nécessaire, ainsi que le souligne la recommandation, que pour un même document, les autorisations exceptionnelles soient accordées dans les mêmes conditions à tous les utilisateurs qui en font la demande. La législation devrait prévoir les deux possibilités, à savoir la déclassification avant le délai prévu par la loi et la communication par dérogation. Il est cependant souhaitable que, lors de l’instruction des demandes d’autorisation exceptionnelle d’accès, l’administration des Archives soit habilitée à recommander la déclassification des documents qui font l’objet de la demande. ii. Communication de documents contenant des données à caractère personnel aux individus concernés ou à leurs ayants droit: En cette matière, les services d’archives appliqueront les règles prescrites par les lois sur l’accès à l’information et sur la protection des données. Si de telles lois n’existent pas, il convient d’appliquer les règles relatives à l’autorisation exceptionnelle d’accès. iii. Responsabilité civile et pénale des utilisateurs: lors de la délivrance d’autorisations exceptionnelles d’accès, il peut être demandé aux utilisateurs de signer une déclaration par laquelle ils s’engagent à ne publier aucune information susceptible de porter atteinte à des intérets publics ou privés, et acceptent toute responsabilité en cas de poursuite. Il appartient à la justice de trancher quant à la recevabilité de telles déclarations en cas de litige. Article 10 On entend par l’expression “communication par extraits” le fait d’extraire d’un dossier, avant de le communiquer à un utilisateur, certains documents auxquels l’autorisation d’accès ne s’applique pas. L’utilisateur n’a donc pas accès à la totalité du dossier, mais seulement à un extrait de celui-ci. La communication par extraits ne permet pas à l’ûtilisateur de disposer de tous les éléments d’appréciation sur les documents qui lui sont communiqués. Elle porte atteinte à l’intégrité du dossier et, par là même, à 1’ exactitude des informations contenues dans celui-ci. C’est pourquoi la présente recommandaûon proscrit son utilisatiôn, sauf dans le cas très particulier où il convient de protéger des informations à caractère personnel. La communication avec occultation partielle consiste à communiquer à l’utilisateur la totalité des documents demandés, après avoir masqué certaines informations. Article 11 Il est souhaitable qu’un premier recours contre un refus d’autorisation exceptionnelle d’accès puisse être adressé directement à l’administration de tutelle du service ayant refusé la communication, avant d’envisager, le cas échéant, une procédure
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judiciaire. Dans certains pays, le recours judiciaire peut’etre précédé par un recours devant un organe indépendant institué à cette fin commission collégiale, autorité indépendante du type ombudsman ou commissaire parlementaire. Article 12 Le patrimoine archivistique d’un pays comprend, outre ses archives publiques, des archives privées (économiques, familiales, associatives, religieuses, etc.) dont l’importance est également fondamentale pour la constitution de la mémoire nationale. L’action de l’Etat à l’égard des archives privées a ordinairement pour premier objet d’assurer leur protectiôn et leur bonne conservation matérielle. Les modalités de cette action varient selon les traditions propres à chaque pays. Le présent article a pour objet de rappeler que les modalités de communication des archives privées, qui constituent la finalité véritable de leur preservation, ne sauraient être négligées.
RIFLESSIONI SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI A FINI STORICI, DI RICERCA E DI STATISTICA Riflessioni sui punti ritenuti fondamentali ai fini di uno specifico decreto legislativo sulle «modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica» recante disposizioni integrative della legge 675/1996 Premessa. – È possibile cogliere la molteplice complessità dei risvolti sottesi alla applicazione della legge 675/1996 se si considera che norme e procedure che regolano la conservazione o meno delle informazioni e che governano l’accesso ai documenti non riguardano solo le possibilità di studio, ma «influiscono sul configurarsi della memoria della nazione e contribuiscono alla costruzione dell’identità nazionale collettiva, in tutta la sua complessità e le sue contraddizioni»1. NORMATIVA VIGENTE IN ITALIA – D.p.r. 30 settembre l963, n. 1409, relativo all’ordinamento e al personale degli archivi di Stato (in vigore, salvo gli articoli relativi agli organi consultivi). L’art. 21 stabilisce che «I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili 50 anni dopo la loro data, e G. ROSENBERG, The expectations of scholars concerning archival access, in «Janus», 1994, 1, pp. 79-83. 1
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di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministro per l’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la giunta del consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente». L’art. 22 stabilisce che «Le disposizioni dell’articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari: a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato; b) agli archivi degli enti pubblici». L’art. 23 stabilisce che gli organi centrali e periferici dello Stato «versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni». «Il sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato e i direttori degli altri archivi di Stato possono ricevere il versamento di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento». – D.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l 29 gennaio 1975, n. 5. La legge, istitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, stabilisce che al nuovo Ministero siano devolute le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di stato, salvo le attribuzioni relative ai documenti considerati dall'art. 21 del DPR 1409/1963 come eccezione alla consultabilità. – D.p.r. 30 dicembre 1975, n. 854, attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità. L’art. l stabilisce che l'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, istituito nell'ambito del Ministero dell'interno (con d.m. 11 maggio l976), provvede a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 30 settembre l963, n. 1409. b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a). c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre l963, n. 1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall’art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati. L’art. 3 stabilisce che «per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato, l'accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza» quando curano il versamento dei documenti nei competenti archivi di Stato. Le commissioni di sorveglianza vengono pertanto integrate con un rappresentante della Amministrazione civile dell'Interno. L'art. 6 stabilisce che «Il ministro per l'interno, ai fini dell’autorizzazione di cui all'art. 1, lettera b), del presente decreto, ha facoltà di avvalersi del parere del Comitato di settore per i beni archivistici, istituito presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati di cui sia
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stata richiesta la consultazione». – L 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»2. La legge sulla trasparenza del procedimento amministrativo disciplina l'accesso ai documenti degli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni, già disciplinato dall'art. 22 del d.p.r. 1409/1963. L’art. 24 enuclea precise, ed assai estese, categorie che costituiscono un limite al diritto di accesso, peraltro riconducibili nel più generale concetto di riservatezza enunciato nel d.p.r. 1409/1963: sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali politica monetaria e valutaria - ordine pubblico e prevenzione e repressione della criminalità - riservatezza dei terzi, persone, gruppi e imprese. I ministeri e gli altri uffici dello Stato devono indicare, in appositi regolamenti di attuazione della stessa legge 241, le serie documentarie che considerano escluse dal diritto di accesso, perché «riservate». Poiché nella legge 241 non vengono indicati i termini dopo i quali tali documenti diverrebbero consultabili, risulta evidente che, una volta effettuato il versamento negli archivi di Stato, a queste serie «riservate» si applicherebbero i termini di 50 e 70 anni oltre i quali anche i documenti riservati sono liberamente consultabili, salvo autorizzazione alla consultazione prima dei termini appena accennati concessa dal ministro dell'Interno. Da ricordare, infine, che in ottemperanza alla legge 59 del 1997 (la cosiddetta Bassanini-uno), documenti, firme, archiviazione e trasmissione elettronica avranno validità di legge, almeno parzialmente a partire dal dicembre 1998, e, dunque, una volta realizzata la rete unitaria della PA, l'intero sistema faciliterebbe il diritto di accesso agli atti sancito dalla legge 241/1990, anche se proprio la prospettiva di automazione di archivi relativi a persone, rendendo sempre più complessa la possibilità di bilanciare i principi di trasparenza e tutela della privacy, ha universalmente accentuato l'esigenza di una specifica tutela del diritto alla riservatezza delle persona. DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI 1 Documenti liberamente consultabili
2 La legge 241/1990, per certi versi riporta all'esperienza maturata negli Stati Uniti. Il Freedom of Information Act, legge del 1966, emendato dalla Public Law n. 99-570 del 1986 ed integrato dal Privacy Act del 1974, ha rivestito particolare importanza nella evoluzione internazionale della teoria dell’accesso ai documenti pubblici. La legge si interessa dei documenti sin dalla loro costituzione, e una legge di amministrazione e gestione, non si interessa in via primaria dei documenti come fonte storica e si basa sul principio che «l’informazione detenuta dalla amministrazione appartiene al popolo americano». Definisce le categorie di documenti che devono essere obbligatoriamente comunicati su domande, enumera in modo dettagliato i documenti, riconducibili a 9 categorie, che sono esclusi dalla ibera consultazione, e fissa le procedure per le domande di comunicazione, per i rifiuti e i ricorsi in caso di rifiuto, cfr. T. E. BROWN, The Freedom of Information Act in the Information Age: The Electronic Challenge to the People's Right to Know, in «American Archivist», 58, Spring 1995, pp. 202 e seguenti.
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In linea di massima, ormai, nella maggioranza dei paesi i termini per la consultabilità dei documenti conservati negli archivi pubblici sono stati omologati. I documenti divengono consultabili 30 anni dopo la loro data, nel caso del Sud Africa, Germania, Argentina, Australia, Austria, Francia, India, Gran Bretagna, Cina, Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Russia. Alcuni paesi prevedono un termine di esclusione dalla consultazione più o meno esteso. La Danimarca, il Liechtenstein, la Nigeria, il Sudan prevedono 50 anni, gli archivi federali svizzeri 35 dalla fine del periodo di prearchiviazione (periodo che è deciso di volta in volta dal Consiglio di Stato), Algeria 25, Belgio 20 anni. 2. Documenti non liberamente accessibili 2.1 «Documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato» (Italia, d.p.r. 1409/1963, art.21, relativo alle eccezioni alla libera consultabilità). Le formule impiegate negli altri paesi per definire tale categoria di documenti, fanno riferimento, in linea di massima, ad atti la cui comunicazione o consultazione potrebbe risultare nociva per la salvaguardia della «sicurezza nazionale», della «difesa nazionale», dell’ «interesse dello Stato», dell’ «ordine pubblico», della «politica finanziaria e monetaria», della «politica estera». Tali categorie di documenti possono costituire oggetto di misure giuridiche particolari: «classificazione» negli Stati Uniti, ove si procede periodicamente alla declassificazione dei documenti federali resi così consultabili, o «segreto» in Francia e Gran Bretagna. I limiti alla consultazione di tali categorie di documenti, variano da un paese all'altro. La Francia prevede un limite di 60 anni. Algeria, Israele, Italia, Bielorussia, Polonia prevedono un limite di 50 anni. La Lituania un termine variabile da 30 a 50 anni. Il Belgio, il Brasile un termine di 30 anni. In molti paesi, inoltre, i documenti riservati per motivi di «sicurezza nazionale» o di «ordine pubblico» restano inaccessibili senza limiti di tempo, finché i rispettivi governi non decidano altrimenti. È il caso del Brasile, del Canada, del Cile, Colombia, Nuova Zelanda, Sudan, ove, in linea di massima, solo la concessione di autorizzazioni individuali consente l'accesso a tale documentazione. Nel caso della Svizzera, è il servizio archivistico a decidere di rifiutare la comunicazione di documenti suscettibili di mettere in pericolo interessi pubblici o privati preponderanti. 2.2 «Documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone» (Italia, d.p.r. 1409/1963, art. 21, relativo alle eccezioni alla libera consultabilità) In linea di massima, le legislazioni archivistiche degli altri paesi articolano il concetto nelle sue diverse componenti, ciascuna delle quali può avere una sua regolamentazione differenziata. 2.2.1 Documenti di stato civile In tutti i paesi la pubblicità di questa categoria di documenti è regolamentata da leggi apposite, che, in linea di massima, fissano il termine di 100 anni. In Belgio il termine è di 50 anni, mentre si estende a 100 anni per ciò che riguarda in generale la sfera privata. In Danimarca, il termine è di 80 anni, peraltro analogo a quello dell'in-
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tera sfera privata, mentre i documenti relativi a nascite illegittime sono riservati per sempre. 2.2.2 Documenti relativi alla sfera sanitaria In tutti i paesi tale categoria di atti è tutelata dalla stessa norma che regola il segreto professionale dei medici. In linea di massima tali documenti sono esclusi dalla consultazione per un periodo variabile dai 10 ai 100 anni dalla data del documento o dalla data di nascita della persona cui si riferiscono. In Francia il termine è esteso a 150 anni dalla data di nascita della persona. In Belgio a 123 anni. In Canada è fissato a 20 anni dopo la morte della persona. In Brasile i documenti relativi a malattie mentali sono esclusi dalla consultazione senza limiti di data, mentre i documenti genericamente riferibili alla vita privata sono esclusi, a seconda dei casi, sino ad un massimo di 100 anni. In Svizzera il termine è di 100 anni. In Portogallo il termine è di 50 anni dalla morte della persona, o di 75 dalla data del documento, e tali termini si estendono all'intera sfera privata dell’individuo. Analogamente è stabilito dalla Russia. In Spagna la riserva è di 25 anni dalla morte della persona o di 50 dalla data del documento. La legislazione spagnola estende tale riserva a una sfera piuttosto ampia, comprendente, oltre i dati sanitari, anche quelli afferenti ad informazioni di polizia, processuali e di qualsiasi indole che possano intaccare la sicurezza, l'onore, l'intimità della vita privata o l'immagine della persona. 2.2.3 Documenti relativi alla sfera patrimoniale e finanziaria In molti paesi, gli agenti delle imposte, i notai, gli impiegati di banca sono tenuti al segreto professionale. In linea di massima, i documenti notarili sono esclusi per 100 anni. In Belgio lo sono per 50 anni. In Francia i dossiers delle imposte sono esclusi dalla consultazione per 60 anni. 2.2.4 Documenti relativi alla sfera professionale In linea di massima, si considera che la vita professionale, e in particolare i rapporti con superiori, colleghi e dipendenti, attenga alla sfera della vita privata. È questo il motivo per il quale i documenti relativi a queste relazioni sono esclusi dalla consultazione. I fascicoli personali dei funzionari e dipendenti pubblici sono così ritenuti riservati per un arco di tempo che copre l'intera loro vita professionale, e in alcuni casi per un periodo ben più lungo, sino a 100, come in Belgio, o 120 anni, come in Francia. 2.2.5 Documenti relativi alle opinioni politiche filosofiche e religiose Il diritto dei cittadini alla tutela delle opinioni rientranti negli ambiti sopra accennati, è riconosciuta dalla legislazione di gran parte dei paesi ed è compresa nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, i documenti relativi sono esclusi dalla libera consultazione, almeno per l'intero arco della vita degli interessati. 2.2.6 Documenti relativi ai dati di base delle inchieste statistiche Poiché vi si trovano dati sullo stato civile, la salute, la vita professionale, il livel-
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lo culturale, lo stato patrimoniale e anche sulle opinioni politiche, filosofiche e religiose delle persone, tale tipologia di documentazione è particolarmente tutelata. In Francia il «segreto statistico» è esteso a 100 anni. 2.2.7 Documenti riguardanti processi penali Nella maggioranza dei paesi l'esclusione dalla consultazione varia da 50 a 100 anni. 3. Procedure per l'autorizzazione alla consultazione di documenti non liberamente accessibili Quasi tutti i paesi prevedono leggi e regolamenti per la concessione di autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati, prima della scadenza dei termini di esclusione dalla consultazione. In Italia, Germania, Gran Bretagna, Colombia, India, Israele, Messico, Portogallo la competenza spetta al Ministro dell'interno. Nella maggioranza dei paesi, però, le autorizzazioni eccezionali alla consultazione sono accordate sia direttamente dagli archivisti, sia congiuntamente dal direttore dell'Archivio e dal capo della Amministrazione da cui gli archivi provengono. Tale è la situazione degli archivi nazionali d'Australia, Austria, Francia, Paesi Bassi, Giappone, Svezia. Nel caso degli Archivi federali svizzeri la deroga è concessa dal Consiglio di Stato. In Belgio è il Consiglio superiore degli archivi a concedere le deroghe. In Danimarca è il direttore degli Archivi nazionali, mentre il ministro della Cultura valuta complessivamente le pratiche relative al diritto di accesso. In altri paesi, esiste una procedura più complessa, e soprattutto il richiedente in caso di rifiuto può ricorrere in appello. Negli Stati Uniti si ricorre al Federal District Courts, in Finlandia al Consiglio di Stato, in Norvegia al Comitato sul segreto e la ricerca, nei Paesi Bassi alla magistratura ordinaria, in Australia al tribunale amministrativo. In Francia la possibilità di ricorso è limitata solo in caso di rifiuto di accesso ai documenti amministrativi. PROPOSTE Punti ritenuti fondamentali per la redazione di un regolamento in materia di tutela dei dati personali nel campo specifico delle ricerca storica, così come previsto dalla legge delega al Governo 676/1996. 1) La mancanza di una chiara, e per quanto possibile, condivisa definizione di documento riservato, sia riguardo ai suoi contenuti, sia riguardo ai termini cronologici entro cui mantenerne inalterata la pregnanza (e qui occorre riflettere sulla opportunità di abbreviare i 50 e 70 anni attualmente previsti, in considerazione degli interessi della ricerca contemporaneistica e della modificazione della didattica della storia nei licei, ormai incentrata sul Novecento) ha prodotto e continua a produrre confusione e veri conflitti di competenza tra gli organi competenti in materia di consultabilità. Occorre, dunque, definire ambiti e contenuti del concetto di riservatezza.
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2) Ricorrendo ai contenuti della legge 675/1996, si ritiene doversi applicare, per analogia, alla ricerca storica - pur tenendo presente la differenza profonda esistente tra l’attività del giornalista e l'opera dello storico - l'art. 25, capo IV, della stessa legge «Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista». L'articolo dispone esplicitamente «salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio della professione del giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare della essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». A ciò va aggiunto che il decreto legislativo, varato nel mese di maggio, sulla «privacy nelle telecomunicazioni», in uno dei suoi articoli stabilisce che si può scrivere di sesso e di salute pur senza chiedere il consenso all'interessato, ma sempre rispettando la dignità della persona e sempre che il particolare sia essenziale per la notizia. Dunque, si introduce il criterio della estrema cautela da adottare nell'utilizzo di informazioni rientranti nella sfera dei dati sensibili. Nel caso di personaggi pubblici, crolla così la tutela della riservatezza per ambiti, quali i «segreti» sulla ricchezza patrimoniale, le frequentazioni abituali, la violazione di leggi dello Stato, specie se in materia di “morale” il soggetto si mostri particolarmente rigido. L’applicazione dell'art. 22, dello stesso capo IV, «Dati sensibili» - il cui testo dispone «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante» - finirebbe con l’impedire qualsiasi tipo di ricerca condotta su documenti riferiti a persone, con esiti catastrofici. Ora, se si restringe il campo della tutela della privacy ai 2 settori sopra accennati, si può pensare di ridurre i termini della consultabilità a 30 anni, salvo che per i documenti afferenti alla sfera sanitaria e sessuale, dove permarrebbero i 70 anni, a meno che non intervengano, come accennato più avanti, l'autorizzazione dell'Organo collegiale, o il ricorso all'appello in II istanza al Garante. 3) Relativamente al problema della conservazione dei dati, occorre contemperare il «diritto all'oblio» - o possibilità riconosciuta ai singoli di richiedere «la distruzione dei dati» personali che li riguardano - con il fine della conservazione della memoria. Si potrebbero, perciò, recepire le raccomandazioni, sopra accennate, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in merito alla presenza della Autorità archivistica nella composizione dell'Ufficio Garante, oltre che dell'AIPA. 4) Si ritiene necessario distinguere nettamente problemi e ambiti rispettivamente legati alla consultazione e alla diffusione dei dati. Poiché è impossibile ipotizzare l'uso esclusivo di dati anonimi, occorre, dunque, identificare le diverse tipologie di indirizzi di ricerca che non possono prescindere dall'utilizzo di nominativi. 5) Considerato che le legge 675/1996 rimanda all'osservanza della vigente legge
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archivistica (d.p.r. 1409/1963), di questa si ritiene di dover tener presenti gli articoli 21 «limiti alla consultabllità dei documenti», 5 e 8 «Consiglio superiore degli archivi» e «Giunta del Consiglio», attualmente non in vigore, ma i cui contenuti, opportunamente ritoccati, possono servire di base per l'organo collegiale che si propone di istituire per a concessione delle autorizzazioni alla consultazione. 6) Si propone l'istituzione di un Organo collegiale, presieduto dal ministro dell'Interno, affine alla vecchia Giunta del Consiglio superiore degli archivi, prevista dal d.p.r. 1409/1963 appena accennato, in cui siano rappresentate le diverse istanze afferenti ai problemi di consultabilità dei documenti: Ministero dell'interno, amministrazione archivistica e storici. A questo organismo spetterebbe la competenza in materia di autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati, la valutazione, cioè, di ordine politico sulla opportunità di consentire la ricerca, tenendo anche conto della qualifica dell'utente. L'istituto del Garante servirebbe per valutare i casi dubbi, quale Organo di appello, nei casi in cui ricorra un evidente conflitto di interessi tra il singolo e la collettività, al fine di individuare possibilità di mediazioni procedurali. 7) Occorre ribadire il ruolo spettante alla Amministrazione attiva in merito alla individuazione delle serie riservate – come accennato in precedenza – sulla base dell'art. 24 della legge 241/1990, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Tale legge attribuisce un ruolo preciso alla amministrazione in tema di individuazione di categorie di atti sottratti alla libera consultazione, da inserire nei regolamenti previsti dalla stessa 241. Tale documentazione, con categorie di atti già predeterminate, dunque, ricadrebbe nell'ambito della legislazione archivistica, una volta versata agli archivi di Stato. A questi spetterebbe la valutazione della attualità di tale riservatezza al momento della richiesta di consultazione. Rileggendo la procedura innestata dalla legge 241 non sembra trovare ulteriore giustificazione la facoltà di «secretazione» attribuita al Ministero dell'interno, tanto più che la legge 801/1977 di riforma del segreto di Stato attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di controllo, coordinamento e tutela in materia. 8) Accanto al codice deontologico dello «studioso di storia», di cui si presenta una bozza a parte, occorre elaborare un codice deontologico per gli archivisti, ove risulti prioritaria la necessità di contemperare il diritto alla ricerca con la tutela della privacy, ove, inoltre, si ribadisca il valore di una «etica dell'accesso», nel caso in cui l'archivista sia anche utente d'archivio. (a cura di MARINA GIANNETTO)
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TUTELA DELLA PRIVACY E RICERCA STORICA. CONSIDERAZIONI Premessa. – Com’è noto, l’art. 43, comma 2, della legge 675 del 31 dicembre 1975 fa salve le vigenti disposizioni in materia «di accesso ai documenti amministrativi della Pubblica Amministrazione e agli archivi di Stato». La disposizione, compresa tra le norme transitorie e di attuazione, è un sicuro indizio del fatto che il legislatore non ha voluto liquidare in modo quanto meno superficiale un tema così importante qual’è il rapporto tra il diritto alla ricerca e la tutela della privacy, ma piuttosto rinviare il problema ad un momento successivo, dopo un primo periodo di sperimentazione della nuova normativa, che ha indubbiamente un impatto fortissimo su molteplici settori della vita di relazione del nostro Paese. Ne è una prova la legge 676 del 31 dicembre 1996, che delega il governo ad emanare decreti legislativi intesi a disciplinare le modalità di trattamento dei dati utilizzati a fini storici. In vista della ormai prossima emanazione del decreto delegato, al quale sta lavorando la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è opportuno riflettere su alcuni problemi che almeno teoricamente nascono dal complesso sistema introdotto dalla legge sulla privacy posto in rapporto con il sistema delle norme che regolano la formazione degli archivi storici e la loro fruizione. È necessario soffermarsi brevemente, a questo fine, anche alla luce della normativa sovranazionale, su due punti qualificanti del sistema introdotto dalla 675: l’accezione di «trattamento» e la disciplina dettata per i soggetti pubblici, quali sono appunto gli Archivi di Stato. La Direttiva 95/46 del Consiglio d’Europa, nell’estendere le norme di tutela della privacy al «trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi» sottolinea la necessità che la tutela sia estesa al trattamento manuale poiché, in caso contrario sussisterebbero gravi rischi di elusione. Essa ribalta in tal modo la prospettiva della Convenzione di Strasburgo, che, seguendo gli indirizzi allora attuali di tutela del cittadino contro il «pericolo informatico», si occupava esclusivamente del trattamento informatizzato dei dati personali. La legge italiana, (a differenza di altre legislazioni europee della prima generazione), anche sulla scorta di una dottrina autorevole favorevole al nuovo corso, si è interamente adeguata a queste indicazioni, adottando una definizione omnicomprensiva di «trattamento» (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati personali) e equiparando il trattamento con sistemi tradizionali a quello effettuato con mezzi «elettronici o comunque informatizzati». Passiamo ora, molto brevemente, al secondo punto sopra enunciato. Il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata, nella quale non può aversi ingerenza da parte della «autorità pubblica» – a meno che l’ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca misura necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri – fu sancita dalla Convenzione per la salva-
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guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950. La Convenzione di Strasburgo (art. 9) e la Direttiva 95/46 sono sostanzialmente ispirate a questi principi. Nel rispetto di questi medesimi principi occorre leggere l’art. 27 della legge 675 che sembra porsi, anche per la sua collocazione in capo separato della legge (capo V, trattamenti soggetti a regime speciale), quale fonte esclusiva del trattamento effettuato dagli organismi pubblici, esclusi i soggetti pubblici economici, e sembra prevedere per tali soggetti un regime autonomi, differenziato e speciale rispetto a quello che la normativa predispone in linea generale. È stato però giustamente sottolineato che, alla luce di altre disposizioni contenute nella stessa legge (in particolare l’art. 2) questa conclusione non si rivela esatta e che, al contrario l’art. 27 sottopone a specifiche condizioni il trattamento, consentendolo soltanto per lo svolgimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, anzitutto dalla stessa legge 675. Da queste premesse sembra discendere che l’apparato normativo della privacy si applica agli Archivi di Stato tranne che per l’eccezione prevista dalla riferita disposizione transitoria: eccezione che, almeno nella formulazione testuale, sembra limitata al «diritto d’accesso». Si applica, conseguentemente, la normativa intesa a conferire pubblicità ai trattamenti, che costituisce un momento particolarmente qualificante del sistema. Questo significa che la redazione di inventari, lo scarto, il versamento, il deposito, l’acquisto a qualsiasi titolo di archivi anche cartacei contenenti dati personali (ad eccezione di quelli destinati ad essere pubblici) debbono essere notificati al Garante ex art. 7 della legge. Devono essere adibite misure adeguate di sicurezza, ancora da definire ad opera del Governo, per la conservazione dei medesimi archivi (art. 15). Non mi soffermo, per brevità, su altre implicazioni, quali la responsabilità del titolare del trattamento e del «responsabile», che tuttavia meriterebbero una attenta valutazione. L’emanazione del decreto delegato deve costituire l’occasione per fare chiarezza sul punto, e per prevedere una disciplina peculiare per gli archivi storici, che sarebbero pesantemente colpiti da una integrale applicazione della 675. Ciò è già stato fatto in parte per le biblioteche e per i musei dal d.lg. n. 255 del 28 luglio 1997. L’accesso. – Poiché, tuttavia, il momento qualificante della funzione degli Archivi è quello della comunicazione dei documenti conservati, è opportuno occuparsi diffusamente di questo aspetto. Com’è noto, l’art. 21 del d.p.r. 1409 del 30 settembre 1963 (d’ora innanzi “legge archivistica”) stabilisce che i documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, con alcune eccezione: quella che ci riguarda concerne i documenti «riservati, relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo 70 anni». Gettando un rapido sguardo alla normativa sovranazionale in materia, dobbiamo annotare che la Convenzione di Strasburgo (art. 6) adotta particolari cautele per i dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche e religiose, lo stato di salute e la vita sessuale. L’art. 8 della Direttiva CE 95/46 disciplina in dettaglio i «trattamenti riguardanti categorie particolari di dati», divisi in tre gruppi; dati che riguardano
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origini razziali ed etniche, opinioni politiche, religiose e filosofiche, appartenenza sindacale, stato di salute e vita sessuale; i dati sanitari, i dati sulle infrazioni e condanne penali. La legge 675 definisce in via generale il dato personale come quello suscettibile di identificare una persona fisica e, all’interno del genus, individua categorie particolarmente protette (artt. 22-24), ricalcando la suddivisione operata dalla Direttiva. Per l’interpretazione che se ne è fin qui data, la definizione dell’art. 21 della legge archivistica individua quello che in tutte le legislazioni costituisce da sempre uno dei capisaldi della sistematica dei dati personali – coincidente in larga misura con l’area della riservatezza quale era concepita prima dell’avvento dei mezzi informatici – e utilizza un criterio localistico (le mura domestiche e i luoghi privati) per definirne l’ampiezza. L’attuale nozione di riservatezza, introdotta dalla normativa europea e recepita dalla legge sulla privacy, preferisce un criterio contenutistico. È evidente che la normativa in corso di elaborazione (in attuazione della legge 676 sopra ricordata) non potrà astenersi dallo stabilire una sorta di equazione tra l’enunciato astratto della legge archivisitica e le categorie definite dagli artt. 22-24 della legge 675, eliminando, di conseguenza, quel tanto di discrezionalità fin qui impiegata nella individuazione dei documenti relativi a «situazioni puramente private di persone». È sul contenuto di questa equazione che sembra opportuno aprire un dibattito. A questo proposito giova osservare che una netta discrepanza si riscontra tra i due sistemi normativi in ordine alle sentenze penali. La legge archivistica pone il limite dei 70 anni dalla conclusione del processo per la consultabilità dei documenti dei processi penali, nella considerazione che quegli atti sono potenziali portatori di notizie degne di particolare tutela (è noto peraltro che il nuovo codice di procedura penale, diversamente disciplinando il processo, ha fatto venir meno questa ragione di riservatezza). Non prevede analoghi limiti per le sentenze, che sono per loro natura pubbliche. L’art. 24 della 675 prende in considerazione, omologandoli in qualche modo ai dati sensibili, quelli relativi alle sentenze penali passate in giudicato e a provvedimenti assimilati. Anche questo è un dato sul quale è opportuno fare chiarezza. L’accesso ai documenti conservati negli Archivi di Stato e negli altri archivi storici. – Come pure è auspicabile che la nuova disciplina faccia chiarezza sul regime della consultabilità, stabilendo in via generale termini validi per tutte le fattispecie, senza distinzioni rispetto al soggetto che conserva i documenti. Com’è noto, la pluralità degli Istituti di conservazione, che è peculiare della storia del nostro Paese, fa sì che una stessa tipologia di fonti possa essere conservata negli Archivi di Stato, come presso altri soggetti pubblici (archivi storici di enti pubblici) e privati (istituti di cultura, fondazioni, ecc.). Ebbene, anche a legislazione vigente, non sempre l’interpretazione della legge archivistica ha conseguito il risultato della totale estensione delle norme che presiedono alla consultabilità dei fondi conservati dagli Archivi di Stato a quelli conservati fuori di essi. Ricordo che l’art. 22 del d.p.r. 1409/1963 estende i principi definiti dall’art. 21 fin qui commentati agli archivi degli enti pubblici, in quanto non sia in contrasto con gli ordinamenti particolari (per gli archivi privati, è consentito stabilire limiti di consulta-
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bilità concordati tra il privato proprietario e il Sovrintendente archivistico, com’è giusto, ad esempio, per gli archivi familiari o personali dichiarati di notevole interesse storico). Con riferimento agli archivi storici degli enti pubblici, l’interpretazione che il Ministero dell’interno (che, come si dirà, è titolare della funzione di autorizzare la consultazione, in via eccezionale, dei documenti riservati) ne ha dato fin qui ha portato a conclusioni abnormi, come la pretesa “secretazione perenne” dei registri di stato civile successivi all’Unità d’Italia e dei documenti relativi all’infanzia abbandonata conservati presso i Comuni, per il rinvio operato dall’art. 22 agli «ordinamenti particolari» che regolano tal genere di documenti. Autorevoli pareri espressi rispettivamente dal Ministero di grazia e giustizia e dalla Commissione per l’accesso hanno escluso che tale tesi sia sostenibile, ribadendo che la libertà di consultazione, trascorso il settantennio, deve intendersi principio di carattere generale. Occorre tuttavia sciogliere in via normativa questo nodo, e stabilire termini univoci e generalmente validi per la liberalizzazione della consultazione. Possono soccorrere, a questo proposito, esperienze compiute in tal senso in altri Stati. Una indicazione viene, d’altra parte, dalla Raccomandazione in corso di elaborazione ad opera del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. L’art. 7 dell’ultima stesura del documento (febbraio 1997) introduce in via generale per tutti gli «archivi pubblici» (ma la Raccomandazione invita gli Stati ad uniformare la legislazione sull’accesso per gli archivi pubblici e privati) una gamma di termini appropriati, che sembrano esemplati sulla legge archivistica italiana: termine «che abitualmente non eccede i 50 anni», per i documenti o i fondi relativi alla diplomazia, alla difesa e al mantenimento dell’ordine pubblico; termine variabile (per esempio da 10 a 70 anni dopo la chiusura del dossier, da 100 a 120 anni dopo la nascita della persona interessata) per i documenti o i dossier che contengono informazioni confidenziali, giudiziarie, fiscali, mediche riguardanti persone private. La Commissione che attualmente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sta elaborando il nuovo testo di decreto legislativo in attuazione della ricordata legge di delega 676 potrà tener conto di queste indicazioni, che anzitutto non sono ancora ufficiali, che, probabilmente, usciranno in contemporanea con la formulazione del nuovo provvedimento e che, comunque, sono affidate a un documento non immediatamente vincolante per i Paesi membri? Ci si augura che lo faccia, perché il principio al quale la Raccomandazione si informa inaugura un corso più liberale, ispirato a criteri di trasparenza e di correttezza dell’azione amministrativa che hanno in Italia il loro fondamento in una normazione molto articolata. Coerentemente, è auspicabile che la nuova normativa fissi criteri di carattere generale per l’ammissione in via eccezionale alla consultazione dei documenti riservati prima della scadenza dei termini, che attualmente viene concessa, a norma dell’art. 1 del d.p.r. 30 dicembre 1975, n. 854, dal Ministero dell’interno. La più volte citata Raccomandazione del Consiglio d’Europa prevede, all’art. 9, che l’autorità competente a pronunciarsi sulle autorizzazioni eccezionali all’accesso può essere, secondo i casi, il servizio produttore previa consultazione con i servizi d’archivio, o
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l’Amministrazione degli Archivi su conforme parere del servizio produttore. In alternativa, la stessa disposizione prevede che la competenza sia attribuita a un’Authority per l’intero territorio nazionale. Indica come criteri per la concessione, quello del contenuto del documento o, in alternativa, quello della qualità del ricercatore, ad actum o ad personam (l’art. 21 della legge archivistica indica il primo come criterio informatore delle scelte). In ogni caso richiede che la liberalizzazione obbedisca sempre ai medesimi criteri, facendo giustizia di quel tanto di arbitrarietà che una liberalizzazione non guidata comporta. Richiede inoltre che i provvedimenti di rifiuto dell’autorizzazione all’accesso siano motivati, secondo il principio della trasparenza dell’azione amministrativa. Spunti normativi per una riforma nel senso richiesto dalla Raccomandazione sono offerti dalla normativa vigente nel nostro Paese. Mi riferisco alla legge 241/1990, che, nel quadro dei principi della trasparenza che la ispirano, affida a ciascuna Amministrazione pubblica (statale e non) la responsabilità di identificare le categorie di documenti «riservati» sottratte all’accesso; quegli stessi documenti sono poi destinati, trascorso un quarantennio dall’esaurimento delle pratiche, rispettivamente agli Archivi di Stato (archivi delle amministrazioni statali) o alle separate Sezioni d’archivio degli stessi Enti pubblici, soggette alla vigilanza dell’Amministrazione archivistica. In questo quadro potrebbe trovare spazio l’applicazione del principio indicato dalla Raccomandazione. In alternativa, la stessa legge 675/1996, che individua nel Garante l’autorità cui è imputata per legge la funzione di referente istituzionale per la privacy, potrebbe risolvere in favore di questa Authority, il dilemma. Associati con il principio di trasparenza, potrebbero costituire gli elementi costitutivi di un buon compromesso tra i due diritti antagonisti (quello alla privacy e quello alla ricerca) codici di autoregolamentazione, promossi dal Garante della privacy, che disciplinino l’attività degli archivisti e/o degli utenti degli archivi (ad esempio gli storici contemporaneisti). Uno spazio, in tal senso, è offerto dalla stessa legge 675, per quanto concerne il “diritto di cronaca”, che è un diritto costituzionalmente garantito al pari di quel complesso di diritti che può riassumersi nel concetto di “diritto alla ricerca”. Un orientamento che tende ad equiparare il diritto di cronaca al diritto alla ricerca sembra discendere dall’art. 2 del d.lg. 9 maggio 1997, n. 123, dettato in applicazione della 676/1997, che equiparata, ai fini dell’esclusione del consenso, gli editoriali giornalistici che appaiono sui quotidiani ai saggi destinati ad essere pubblicati su periodici, e dall’art. 1, cpv., lett. b, del d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. La conservazione degli archivi contenenti dati personali ai fini della ricerca storica. – Un’ultima notazione si rende necessaria sul pericolo, che vedo nell’attuale quadro normativo italiano sulla privacy, per la sopravvivenza fisica degli archivi, soprattutto di quelli contenenti dati sensibili, ai fini della ricerca. L’attuale disciplina della 675 prevede (art. 9, lett. e) che i dati debbano essere conservati in forma che consenta l’individuazione della persona solo per il tempo necessario al trattamento e che, in caso di cessazione del trattamento (art. 16) debbono essere distrutti, o ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. Il rigore della disciplina esige che siano stabiliti i parametri
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per collegare queste disposizioni con le norme relative al versamento negli archivi di Stato da parte delle Amministrazioni statali dei documenti non più utili per le esigenze amministrative o all’implementazione degli archivi storici degli enti pubblici (penso agli archivi delle istituzioni ospedaliere e delle Unità sanitarie locali). Un regime attento dovrebbe essere introdotto anche per archivi ad altissimo contenuto di dati personali e di dati sensibili, quali quelli di enti privati, primi destinatari di questa consegna di distruzione, al fine di garantire che essi vengano conservati oltre i termini strettamente indispensabili per i fini amministrativi e possano divenire – come per fortuna sono spesso fino ad ora divenuti – preziose fonti per la storia. Mi riferisco, per l’appunto, agli archivi d’impresa. Nell’attuale congiuntura – che vede il fenomeno della privatizzazione estendersi a macchia d’olio – enti già pubblici, che gestiscono settori strategici e vitali dell’economia e che conservano nei loro archivi un pezzo importantissimo della storia italiana dell’ultimo cinquantennio, verrebbero a soggiacere, d’ora innanzi, a questo obbligo, con quali conseguenze per le future ricerche storiche è facile comprendere (Ferrovie dello Stato, ENEL, ENI, TELECOM e imprese aggregate, tanto per citare i casi più noti, e inoltre Istituti di credito diversi, e, dal 1998, Poste Italiane, Borsa valori…). Un primo saggio della linea lungo la quale il Garante intende muoversi è dato dal provvedimento 19 novembre 1997 (G.U. 21.11.1997, n. 272), «autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro». Con essa i soggetti privati sono autorizzati in via generale al trattamento di dati sensibili nei rapporti di lavoro, a determinate condizioni: tra queste, il punto 6 (conservazione dei dati) prevede che «i dati sensibili possano essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3 (finalità del trattamento) ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante verifiche periodiche, deve essere tenuta costantemente sotto controllo la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati». Si presume, ma il provvedimento non lo dice, che i dati non più utili debbano essere distrutti, o conservati in forma anonima, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 9 e 16 della legge 675. Altri provvedimenti ispirati allo stesso principio si sono susseguiti dal novembre ad oggi. L’art. 6 della Direttiva 95/46, più volte citata, prevede la possibilità di conservare a fini di ricerca storica, con appropriate garanzie da parte degli Stati, i dati raccolti e trattati per finalità diverse (amministrative). Questa disposizione lascia al legislatore spazi per eccezioni alla consegna generale di distruzione, in armonia con l’indirizzo che la Raccomandazione si accinge a indicare agli Stati membri. Del resto, in occasione di un recente incontro tenutosi a Strasburgo sugli archivi dei campi di concentramento e sterminio, l’impegno anche del Parlamento europeo per la conservazione e la fruizione democratica delle fonti per la storia del nostro secolo è stato sottolineato dal Capo di Gabinetto del Segretario generale del Consiglio, Giuseppe Vitiello. In questa prospettiva è augurabile che si muova, fin da subito, il legislatore italiano. (a cura di MARIA GRAZIA PASTURA)
GLI ARCHIVI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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L’esigenza primaria che le Pubbliche Amministrazioni hanno per rispondere alle istanze della ricerca storica è quella di una corretta conservazione degli atti che formano e detengono, obiettivo che può e deve essere perseguito in una triplice direzione; istituzione di professionalità archivistiche, regolarità nel promuovere e seguire i lavori delle commissioni di sorveglianza sugli archivi, eliminazione dei numerosi atti privi di qualsiasi interesse storico e documentale, o almeno separazione di essi da quelli che presentano effettivo valore archivistico. Tale esigenza è maggiormente sentita per quegli uffici, come quelli centrali e periferici del Ministero di Grazia e giustizia, che devono gestire una mole ingentissima di atti, di natura diversa (es.: atti amministrative ed atti giudiziari). Per quanto riguarda le professionalità archivistiche, si può rilevare che tra i profili professionali del personale giudiziario non figurano specifiche professionalità archivistiche. Mansioni assimilabili a quelle dell'archivista sono riscontrabili soltanto nei profili professionali dell’operatore amministrativo (V q.f.) e del dattilografo (IV q.f.); analoga situazione è riscontrabile nei profili professionali del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Il problema delle Commissioni di sorveglianza, pur nell’ottica di semplificazione determinata dal d.p.r. 18 aprile 1994 n. 344, la cui ratio risiede nell’esigenza di demandare agli organi periferici la nomina delle Commissioni, resta aperto nella misura in cui non vi è puntualità nelle nomine e assiduità nel dare impulso alle operazioni di versamento e scarto, e non viene regolarmente esercitata quell’attività di vigilanza sugli adempimenti che pure l’Amministrazione riconosce come attribuita a se stessa con la circolare n. 6/95 del 28 aprile 1995 della Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni. È parimenti figlia della sottovalutazione della questione archivistica la mancata separazione degli atti rilevanti da quelli privi di interesse al di là della contingenza dell’attività corrente e la mancata eliminazione delle duplicazioni; basti pensare alle relazioni ispettive ed ai voluminosi allegati delle stesse, conservati in triplice copia ed in tre luoghi diversi: Ispettorato generale, Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria e gabinetto. La nuova frontiera che può consentire di arginare la debordante sovrapproduzione di atti che penalizza la rinvenibilità e consultabilità di quelli effettivamente dotati di valore storico-archivistico è rappresentata dalla informatizzazione degli archivi e dalle procedure di archiviazione ottica, di prossima ma non imminente realizzazione, considerato che nella maggior parte dei casi si è ancora in fase di progettazione. L’accesso ai documenti. – Per quanto riguarda l’accesso ai documenti, il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 gennaio 1996 n. 115, ha emanato il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuta dal Ministero di grazia e giustizia e degli organi periferici sottratti al diritto d’accesso». L’esclusione ha riguardato i documenti di cui ai punti a), c) e d) dell’art. 8 comma 5 del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352 (e dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241), non avendo il
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Ministero di grazia e giustizia competenze in materia di determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria. In relazione al punto a) sono sottratti all’accesso i programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi di salvaguardia della sicurezza nazionale e delle relazioni internazionali. In relazione al punto c) le esclusioni riguardano principalmente l’Amministrazione Penitenziaria: in particolare, tra l’altro, non sono consultabili i documenti concernenti gli istituti penitenziari sia intesi come edifici, sia come sedi di assegnazione dei detenuti in base alla tipologia degli stessi ed i documenti relativi all’organizzazione, ai servizi, all’addestramento del Corpo di Polizia penitenziaria ed alle armi, munizione ed esplosivi di pertinenza di esso. Sono parimenti inaccessibili i documenti riguardanti l’attività di repressione della criminalità. Le esclusioni di cui al punto d) (documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese) non presentano peculiarità e sono analoghe a quelle disposte da altre amministrazioni. Il Ministero di Grazia e giustizia ha anche emanato, il 3 aprile 1997, una circolare contenente misure organizzative sul diritto d’accesso. Essa dispone, in particolare, che le funzioni dei costituendi uffici per le relazioni con il pubblico siano svolte dalle segreterie delle varie articolazione dell’Amministrazione centrale e degli uffici periferici, e, presso gli uffici giudiziari, dalle cancellerie e segreterie giudiziarie. Inoltre, si precisa che la procura alle liti non abilità di per sé il difensore a richiedere per conto dell’assistito l’accesso ai documenti di carattere amministrativo. Purtroppo, a circa un anno dall’emanazione della circolare, sono generalizzati i ritardi nella predisposizione di appositi locali per la pubblicazione e la consultazione dell’archivio delle istanze di accesso. Conclusioni. – Il Ministero di grazia e giustizia è certamente depositario di atti che possono presentare profili di interesse per la ricerca storica. Tale patrimonio può essere valorizzato nella sua pienezza ove si concentri una sempre maggiore attenzione sulle modalità della conservazione e sulla puntualità dei versamenti. A tal proposito si rileva che il limite di 40 anni di cui all’art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963 n. 1409 può, per certi atti, ritenersi eccessivo: dovrebbe forse essere innovato il dettato normativo, prevedendo il versamento di documenti più recenti, anche in assenza di pericoli di dispersione o danneggiamento. Del resto, anche l’esigenza, da più parti avvertita, di riduzione dei tempi previsti per la consultabilità dei documenti appare condivisibile: in particolare, il limite di 70 anni per i processi penali è certamente anacronistico e forse incostituzionale. Il Ministero di grazia e giustizia, è pienamente consapevole delle proprie responsabilità nel mantenimento della riservatezza di atti la cui divulgazione potrebbe nuocere ad interessi addirittura superiori a quelli alla riservatezza dei singoli: tuttavia questi ineludibili doveri non devono debordare verso atti che per la loro natura o per il tempo trascorso non sono in grado di pregiudicare la sicurezza e che invece possono soddisfare l’altro fondamentale interesse alla ricerca storica. Il contemperamento di questi interessi troppo spesso contrapposti, anche alla luce delle tutele
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introdotte dalla legge n. 675/96, è la sfida che attende tutte le Amministrazioni pubbliche alla luce degli orientamenti emergenti dalla prospettiva europea. (a cura di PAOLO FISCHETTI).
PER
LA STORIA DELLE DONNE, DELL’INFANZIA, DELLE MINORANZE RELIGIOSE,
SESSUALI, ETNICHE DELLA
CONFERENZA NAZIONALE SUGLI ARCHIVI DI STATO
La questione della consultabilità dei documenti che ricadono nell’ambito dell’art. 21 del d.p.r. 1409/1963, è diventata oggetto di un dibattito pubblico che ha suscitato speranze in chi fa ricerca su soggetti che la storiografia ufficiale ha fino ad oggi considerato marginali: le donne, l’infanzia, le minoranze religiose, sessuali o etniche. Non è possibile mettere in luce i meccanismi che hanno storicamente prodotto situazioni di emarginazione, di segregazione, di persecuzione, né comprendere il silenzio storiografico su chi li ha subiti, senza esaminare documenti che solo apparentemente riguardano l’aspettto “puramente privato” della vita di questi soggetti e che in realtà ci dicono di come storicamente si sia costruita la loro “diversità”. D’altra parte la storiografia più avvertita procede oggi nella ridefinizione dei confini, sempre più mobili e indefinibili, fra la sfera privata e la sfera pubblica. Certe che limiti di riservatezza debbano essere rispettati da chi fa ricerca su ambiti temporali così vicini al presente, auspichiamo che, anche nel corso della Conferenza nazionale sugli Archivi di Stato promossa dal Ministro per i beni culturali per l’inizio del mese di luglio, si studino provvedimenti che aprano prospettive di consultazione di materiali fondamentali anche per queste ipotesi di ricerca sul Novecento. Ci auguriamo infine che alle decisioni relative alla concessione delle autorizzazioni concorrano in modo determinante figure professionali consapevoli e partecipi dei problemi della ricerca scientifica quali archivisti e ricercatori. Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti. (a cura dell’ARCHIVIO STORICO DELLE DONNE “CAMILLA RAVERA” - FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI; SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE; UNIONE FEMMINILE NAZIONALE; ARCHIVI RIUNITI DELLE DONNE DI MILANO)
Appendice II Strumenti informatici e audiovisivi prodotti da istituti dell’Amministrazione archivistica
Nell’ambito dei lavori preparatori della III sessione, Archivi e innovazione tecnologica, è stata effettuata una ricognizione relativa alla produzione di strumenti informatici e di audiovisivi da parte degli istituti dell’Amministrazione archivistica. I dati sono stati opportunamente rielaborati in due elenchi distribuiti nel corso dei lavori. L’elenco degli strumenti informatici – curato da Antonella Mulè e Stefania Ricci, con la collaborazione di Elena Lume – fornisce, sotto il nome di ciascun istituto, il titolo dei progetti realizzati o in corso, seguito dagli anni di inizio e termine del lavoro, i nomi dei responsabili e dei collaboratori. Contenuti e finalità del progetto sono brevemente illustrati in corpo minore, ove necessario. L’elenco degli audiovisivi – curato da Antonella Mulè, con la collaborazione di Elena Lume – riporta, sotto il nome di ciascun istituto, il titolo dei prodotti realizzati, seguito dalla durata della registrazione, riportata tra parentesi, dall’anno di realizzazione e dai nomi di coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’iniziativa. Non comprende la produzione realizzata esclusivamente come sussidio all’attività delle Scuole di archivio.
STRUMENTI INFORMATICI
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
Censimento archivi di deposito dei Ministeri 1997 Banca dati finalizzata alla gestione dei versamenti con possibilità di produzione di CD Rom
Responsabili: Patrizia Ferrara, Giovanna Tosatti Collaboratore: Alberto Robustelli Progetto fotografico
1997-1998
Banca dati di immagini e dati archivistici con possibilità di stampa di dati e immagini; CD Rom
Responsabile: Letizia Sagù ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO
Indice dei notai
1997-1998
Banca dati con possibilità di ricerca on line per nomi, estremi cronologici dell’attività, località in cui rogarono i 4.447 notai di cui si conservano le scritture nel fondo Archivio notarile, Atti dei notai cessati (1242-1891). Stampa dell’indice in tre tomi
Responsabile: Carmelo Ventre Collaboratore: Fabio Zanchi Anagrafe delle ricerche
1998-1999
Banca dati dei temi di ricerca affrontati dagli studiosi e dei fondi consultati nel corso del 1998; ricerca online con possibilità di stampa dell’indice per soggetti
Responsabile: Carmelo Ventre ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA
ASBOSYSTEM2000
1996-2000
Sistema informativo dell’Archivio di Stato di Bologna per la consultazione, anche da parte di utenti remoti, del patrimonio archivistico e per la gestio-
554
Appendice II.
ne automatizzata della Sala di studio
Responsabili: Carmela Binchi, Ingrid Germani, Diana Tura ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO
Biblioteca. Catalogo Responsabile: Ingrid Demanega
1994-2002
Giudizi della Val Pusteria
1995-1996
Banca dati con l’elenco sommario dei Giudizi della Val Pusteria: Brunico 1825-1952, Monguelfo 1892-1948, Campo Tures 1825-1930, Marebbe 1840-1930
Responsabile: Hubert Gasser Collaboratori: Anna Dal Negro, Helmuth Furlani Diplomatico vescovile
1996-1998
Banca dati con l’elenco sommario del fondo Diplomatico del Principato Vescovile di Bressanone (845-1792)
Responsabile: Armida Zaccaria Collaboratori: Ingrid Demanega, Helmuth Furlani, Harald Toniatti ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Sito Internet 1997 Responsabile: Marinella Ferrai Cocco Ortu Collaboratori: Carla Ferrante, Giuseppina Catani
ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO
Stato civile, Registro dei morti
1985-2010
Banca dati dei Registri degli atti di morte (18091865) dello Stato civile dei comuni molisani
Responsabile: Antonio Di Maria Collaboratori: Francesco Damiano, Maria Iannantuono, Giacomo Raimondo Banca dati di Sala di studio
1993-1999
Gestione informatizzata degli strumenti di ricerca relativi ai fondi: Archivi notarili, Rubriche, 15481889; A.N.A.S., 1828-1979; Biblioteca Scarano; Atti dei notai: rilevazione dei giudici a contratto, 15481881; Archivio privato Petrella, secc. XII-XX; Intendenza di Finanza, 1783-1956; Ente provinciale Antitracomatoso, 1940-1982; Ente nazionale protezione morale del fanciullo, 1949-1981; Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, 1965-1980; Ente comunale di assistenza di Cam-
Strumenti informatici
555
pobasso, 1682-1979; Biblioteca De Benedittis, 1749-1993; Casa circondariale e di reclusione, 1932-1946; Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Campobasso, 1874-1955
Responsabili: Annalisa Carlascio, Rosaria D’Agnillo, Antonio Di Maria, Carmen Fichera, Adelia Fiorella, Angelo Petrucci Collaboratori: Francesco Damiano, Michele Felice, Teresa Gioia, Teresangela Iacovantuono, Maria Iannantuono, Gennaro Ladomorzi, Giacomo Raimondo ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA
Riordinamento ed inventariazione del fondo Gran Corte Criminale 1994-1996 Responsabile: Renata Maria Rizzo Pavone Collaboratore: Giuseppe Di Filippo Indice del fondo Preture Civili Responsabile: Cristina Grasso Collaboratore: Alfredo Mazzamuto
1995
Indice del fondo Preture Penali Responsabile: Cristina Grasso Collaboratore: Alfredo Mazzamuto
1996
Riordinamento ed inventariazione del fondo Tribunale civile e correzionale di Caltagirone 1997 Responsabile: Cristina Grasso Collaboratori: Giuseppe Di Filippo, Vittorio Stagnitta Riordinamento ed inventariazione del fondo Beni ecclesiastici 1997-1998 Responsabile: Cristina Grasso Collaboratore: Giuseppe Di Filippo Inventario topografico dell’Archivio di Stato di Catania 1997-2000 Responsabile: Anna Maria Iozzia Collaboratori: S. Costantino, G. Di Filippo, A. Di Martino, G. Ferranti, A. Mazzamuto, G. Messore, M.S. Sicurezza Riordinamento ed inventariazione del fondo Ipoteche 1997-2001
556
Appendice II.
Responsabile: Serafina Picciolo Collaboratore: Alfredo Mazzamuto ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA
Gestione della Sala di studio 1994-1995 Banca dati archivi notarili
1995-1997
Gestione dei dati raccolti in occasione del censimento degli archivi notarili
Informatizzazione degli strumenti di ricerca 1997ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE
Deputazione sopra il catasto, Tavole di stima della comunità di Firenze (1822) 1994-2000 Schedatura e inventariazione degli oltre 30 volumi contenenti le stime e le descrizioni di tutti i fabbricati di Firenze, con un indice di tutte le botteghe e fabbriche della città (descrizione, stima, proprietà, localizzazione)
Responsabili: Anna Bellinazzi, Francesco Martelli Collaboratore: Fabrizio Borelli Firenze 1841 Famiglie e mestieri
1995
Ipertesto didattico tramite il quale è possibile ricostruire, attraverso i documenti del censimento del 1841 e del Catasto, le vicende di tre famiglie fiorentine artigiane alla metà del secolo XIX ed il loro ambiente territoriale; 5 floppy disk
Responsabili: Francesca Klein, Claudio Lamioni, Francesco Martelli Anagrafe informatizzata degli archivi italiani 1995- 1997 Anagrafe dei fondi archivistici conservati presso l’Istituto, nell’ambito del progetto nazionale
Responsabile: Stefano Vitali Catasto generale toscano. Mappe (1810-1939) 1995-1999 Schedatura e inventariazione informatizzata delle oltre 5.000 mappe catastali relative ai Comuni della provincia di Firenze; banca dati elettronica per la consultazione e la ricerca on line; inventario a stampa con indici
Responsabili: Anna Bellinazzi, Francesco Martelli
557
Strumenti informatici
Collaboratori: Fabrizio Borelli, Daniela Tatini Gestione informatizzata della Sala di studio 1996-1998 Gestione della banca dati dei fondi archivistici, della banca dati degli studiosi che frequentano la Sala di studio o che ne sono esclusi, del movimento dei pezzi archivistici richiesti in consultazione o per fotoriproduzione
Responsabili: Irene Cotta, Stefano Vitali Collaboratore: Silvia Baggio 1997
Sito Internet Informazioni sui servizi dell’Archivio di Stato
Responsabili: Silvia Baggio, Irene Cotta, Stefano Vitali 1997-1999
MAP
Archiviazione digitale dell’intero fondo Mediceo avanti il Principato, collegata in parallelo all’archivio di immagini dell’inventario relativo, con possibilità di riproduzione su CD Rom
Responsabile: Francesca Klein Collaboratore: Raffaella Zaccaria Inventariazione archivio dei Monti
1997-2000
Ricostruzione virtuale dell’archivio con repertorio e indici (con la collaborazione della Deputazione di storia patria per la Toscana)
Responsabili: Vanna Arrighi, Stefano Vitali Collaboratori: G. Battista, G. Ciappelli, R. Piccolo, M. Sabbatini Deputazione sopra il catasto e archivi annessi (secc. XIX-XX, con docc. dal sec. XVIII) 1997-2000 Banca dati dei circa 20.000 volumi e registri appartenenti agli archivi degli uffici che presiedettero alla preparazione e poi alla tenuta e aggiornamento della documentazione catastale
Responsabili: Anna Bellinazzi, Francesco Martelli, Stefano Vitali Collaboratori esterni: C. Bendinelli, S. Puccetti La Corte in Archivio. Apparati, arte e spettacoli alla corte lorenese in Toscana 1998 Proposta di un itinerario virtuale della mostra, con
558
Appendice II.
memoria del lavoro preparatorio, su CD Rom
Responsabili: Anna Bellinazzi, Alessandra Contini Bonacossi, Concetta Giamblanco, Rosalia Manno Tolu, Piero Marchi, M. Miniati Collaboratori: Francesca Klein, Loredana Maccabruni IMAGO
1998-2001
Archivio di dati e immagini delle 80.000 pergamene del fondo Diplomatico, dei 131 volumi di spogli e delle relative schede descrittive, con possibilità di riproduzione delle immagini delle pergamene e dei regesti
Responsabile: Francesca Klein Collaboratori: Roberto Fuda, Sandra Marsini, Stefano Vitali ARCHIVIO DI STATO DI GROSSETO
Anagrafe informatizzata degli archivi italiani 1995-1996 Anagrafe dei fondi archivistici conservati presso l’Istituto, nell’ambito del progetto nazionale
Responsabile: Serafina Bueti Collaboratori: Silvia Cappelli, Franca Doccini (Soc. Coop-Bes) ARCHIVIO DI STATO DI LATINA
Guida ai fondi
1994
Progetto effettuato con la collaborazione del Consorzio Roma Ricerche
Responsabili: Leandro Del Ferraro, Eugenia Mosillo Collaboratore: Costantino Passalacqua ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO
Raccolta giurisprudenziale Pachò
1994-1996
Catalogazione analitica degli atti della raccolta (1710-1825)
Responsabile: Massimo Sanacore Archivio dei Padri Trinitari del Convento di S. Ferdinando (1642-sec. XX). Inventario 1994-1999 Responsabili: Gloria Mazzi, Daniela Tazzi Cantiere navale Luigi Orlando (1881-1964). Inventario 1994-1999 Responsabili: Gloria Mazzi, Daniela Tazzi
Strumenti informatici
559
Capitano del Porto (1841-1860). Inventario analitico per fascicolo 1995-1996 Responsabile: Daniele Pesciatini Cancelleria Criminale dell’Auditore di Governo (1814-1838). Inventario 1997-1998 Responsabile: Massimo Sanacore Questura. Misure preventive di vigilanza (19421950). Inventario analitico per fascicolo 1997-1999 Responsabile: Cristina Francioli ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA
Diplomatico
1992-1999
Dati e regesti relativi a 23.000 pergamene ca. (7901857), conservate nel fondo Diplomatico e negli Archivi gentilizi. Il programma sarà utilizzato nell’ambito del progetto nazionale IMAGO II. Software realizzato da Francesco Fazzi della ditta Rossi Paola di Lucca
Responsabile: Maria Trapani Collaboratori: Laurina Busti, Andreina Cardiota, Sergio Nelli Epistolario Bongi
1992-1999
Riordino e inventariazione delle carte costituenti l’epistolario di Salvatore Bongi (1843-1899)
Responsabile: Marina Brogi Collaboratori: G. Agoglia-Pieri, Francesco Fazzi Anagrafe informatizzata degli archivi italiani 1994-1999 Anagrafe dei fondi archivistici conservati presso l’Istituto, nell’ambito del progetto nazionale
Responsabile: Giorgio Tori Collaboratori: Marina Brogi, Sergio Nelli, Maria Trapani Indicizzazione degli inventari manoscritti e dattiloscritti 1994-1999 Consultazione on line e stampa
Responsabile: Maria Trapani Collaboratore: Bianca Mattellini ISIS-Theca
1995-2005
Catalogo della biblioteca, collegato con la banca
560
Appendice II.
dati della Regione Toscana
Responsabile: Sergio Nelli Collaboratore: Giuseppe Dell’Immagine Sistema di gestione del servizio di Sala studio 1996-1998 Banca dati delle ricerche e della movimentazione dei pezzi, per la gestione controllata dei fondi tramite il recupero di dati da Anagrafe
Responsabile: Marina Brogi Collaboratori: G. Agoglia, D. Brunelli, Giovanni Bruno, S. Gigli Diplomatico e Archivi gentilizi
1998-1999
Archivio digitale delle immagini dei documenti, collegato in parallelo ai dati acquisiti in precedenza con il progetto Diplomatico
Responsabile: Giorgio Tori Collaboratori: Marina Brogi, Sergio Nelli, Maria Trapani Guida virtuale
1998-1999
Pagine HTML di introduzione dell’utente ai servizi d’archivio, tanto per la visita occasionale quanto per la consultazione specialistica
Responsabile: Marina Brogi Collaboratori: G. Agoglia, E. Biagini, S. Gigli Inventari dell’Archivio di Stato di Lucca su Internet 1998-1999 Consultazione degli inventari a stampa direttamente su Internet
Responsabile: Marina Brogi Collaboratori: G. Agoglia, E. Biagini, S. Gigli ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA
Archivio fotografico Calzolari
1997-1999
Acquisizione digitale diretta ad alta definizione di circa 1.800 lastre (formato 18x24 e 13x18) prodotte da 3 generazioni di fotografi e riferite al patrimonio architettonico e artistico della città e della provincia di Mantova (fine 1800-1970 ca). Archiviazione ad altissima definizione (risoluzione fino a 3000x4000 pixels) con possibilità di stampa oltre 70x100. Riduzione delle immagini per la consultazione su CD e stampa formato A4
Responsabile: Daniela Ferrari
Strumenti informatici
ARCHIVIO DI STATO DI MILANO
561
Catalogo della mostra “Milano e l’Europa” (Milano 1994) 1996 Redazione in formato ipertestuale di alcuni capitoli del catalogo della mostra, per sperimentare le modalità di presentazione e ricerca di dati contenuti in testi strutturati e le modalità di pubblicazione elettronica di cataloghi di mostre e altri prodotti editoriali; CD Rom (progetto realizzato dalla ditta Finintegra di Milano)
Responsabili: Gabriella Cagliari Poli, Maurizio Savoja Guida generale degli Archivi di Stato italiani, voce “Milano” 1996 Redazione in formato ipertestuale, con possibilità di ricerca per singole parole e di navigazione seguendo link ipertestuali (progetto realizzato dalla ditta Finintegra di Milano)
Responsabili: Gabriella Cagliari Poli, Maurizio Savoja Milano 1943-1945
1997
Illustrazione, su una pianta della città, dei principali eventi bellici; costituzione di una banca dati “aperta”
Responsabili: Fiammetta Auciello, Michele Dean Collaboratore: Metaprogetti ARCHIVIO DI STATO DI MODENA
Il castello Estense di Ferrara
1997
Riproduzione su 30 CD Rom della serie dei registri della Camera Ducale estense riguardante il Castello estense di Ferrara (con la collaborazione della Soprintendenza per i beni storici e artistici delle province di Ferrara, Forlì, Rimini, Ravenna e della Provincia di Ferrara)
Responsabile: Domenicali (Provincia di Ferrara) Collaboratori: Mario Bertoni, Angelo Spaggiari
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Sistema integrato per la descrizione degli archivi e per la gestione elettronica della sala di studio 1997-1998 Banca dati costituita con il recupero di dati da Anagrafe
Responsabile: Paolo Franzese
562
Appendice II.
ARCHIVIO DI STATO DI NUORO
Prefettura e Questura
1993-1999
Banca dati per ricerche di argomento politico
Responsabile: Anna Tilocca Segreti Collaboratori: Maria Gabriella Fenudi, Desiderio Lanzellotti, Gian Luca Sanna ARCHIVIO DI STATO DI ORISTANO
Winjuris
1996-1997
Banca dati per la gestione dei fascicoli dei procedimenti penali; CD Rom
Responsabile: Angelo Ammirati Collaboratore: Paolo Farbo (Società Numera Sistemi e informatica s.p.a. di Sassari) ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA
Proti, agrimensori e periti a Padova, secc. XVIXVIII 1997-1999 Catalogazione della cartografia storica del Fondo notarile, serie Periti (secc. XVI-XVIII) per un totale di n. 800 records. Banca dati realizzata utilizzando il software ISIS Mappa, concesso dall’Archivio di Stato di Treviso con apposita convenzione; CD Rom
Responsabile: Gilda Mantovani Collaboratori: Paola Benussi, Franca Cosmai ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA
IMAGO
1998-2000
Riproduzione digitale dei registri di alcune serie dell’Archivio storico del Comune di Perugia (Catasti, secc. XIV-XVIII; Statuti, secc. XIII-XVI; Corporazioni religiose soppresse di Gubbio, S. Pietro e S. Domenico, Corali miniati, secc. XIII-XVI), nell’ambito del progetto nazionale; CD Rom
Responsabile: Pier Maurizio Della Porta Collaboratore: Carlo Rossetti ARCHIVIO DI STATO DI RIETI
Collezione di piante, mappe e disegni
1997
Repertorio e digitalizzazione di immagini
Responsabile: Roberto Lorenzetti Digitalizzazione dei registri parrocchiali (secc. XVI-XIX) e dei registri di stato civile (sec. XIX) 1997 Responsabile: Marilena Giovannelli
Strumenti informatici
563
Informatizzazione degli strumenti di ricerca 1997-1998 Responsabile: Agostino Attanasio Collaboratore: Marilena Giovannelli ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
Catasto rustico di Roma e provincia
1988-
Schedatura e ordinamento della serie delle Mappe (1835-1942). Integrazione con il progetto IMAGO e collegamento con la rete di Istituto per la ricerca diretta. Stampa inventario con indici
Responsabile: Luisa Falchi Direzione generale di polizia pontificia (18161870) 1992-2000 Riordinamento e inventariazione, con la collaborazione dell’Università degli studi «La Sapienza» di Roma, Dipartimento di storia moderna e contemporanea. Collegamento con la rete dell’Istituto e con Internet
Responsabili: Monica Calzolari, Elvira Grantaliano Collaboratori: Michele Di Sivo, Luisa Falchi (AS Roma); Lara Asta, Luigi Cajani, Francesca Cantalini, Mario Sassi, Vanessa Tirassa (collaboratori esterni) Tribunale criminale del Senatore di Roma (14541847) 1993-1999 Inventario, indici, repertori. Banca dati per la ricerca e il recupero delle informazioni in sala studio. Il lavoro è stato realizzato utilizzando i dati di Anagrafe. Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Michele Di Sivo Tribunale di appello e Tribunale supremo della Repubblica Romana del 1849 1994 Inventario con indici; stampa
Responsabile: Manola Ida Venzo Collaboratori: Luisa Falchi, Silvano Passardi Miscellanea del Camerlengato (1772-1871) 1994-1995 Riordinamento per archivio di provenienza dei fondi della miscellanea. Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabili: Marina Morena, Maria Grazia Pastura
564
Appendice II.
Commissione per la conservazione delle chiese di Roma 1995-1997 Schedatura analitica e indicizzazione dei fascicoli relativi alle chiese di Roma conservati nell’archivio della Commissione per la conservazione delle chiese di Roma (bb. 3-9, 1810-1814). Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Monica Calzolari Collaboratori: Michele Di Sivo, Paola Ferraris Potenziamento e sviluppo dei servizi della Sala di studio 1996Anagrafe degli studiosi. Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Anna Lia Bonella Collaboratori: Michele Di Sivo, Gemma Pusceddu, Monica Zecca Bandi
1996-1998
Regestazione dei bandi della Presidenza delle strade per il sec. XVIII (Collezione II, bb. 446-449, bandi 900 ca). Stampa dell’inventario con indici
Responsabile: Daniela Sinisi Collaboratori: Luisa Falchi, Silvano Passardi Catasto Alessandrino
1996-1998
Informatizzazione dello schedario manoscritto: inventario; base di dati relazionale e integrazione col progetto nazionale IMAGO II
Responsabile: Paolo Buonora Collaboratori: Anna Casalvieri, Daniela Sinisi, Orietta Verdi Collezione Disegni e piante
1996-1998
Base di dati relazionale costituita con l’inserimento dei dati del vecchio inventario, in correlazione con le bobine di microfilm
Responsabile: Paolo Buonora Collaboratori: Silvano Passardi, Daniela Sinisi Guida generale degli Archivi di Stato italiani, voce “Roma” 1996-1998 Base di dati relazionale di riferimento per il sistema informativo d’Istituto; integrazione con i progetti nazionali IMAGO II e Anagrafe
Responsabile: Paolo Buonora
565
Strumenti informatici
Collaboratori: Marina Morena, Silvano Passardi Ospizio Apostolico del San Michele. Inventario 1996-1998 Base di dati relazionale; integrazione col progetto nazionale IMAGO II
Responsabile: Paolo Buonora Collaboratori: Anna Casalvieri, Miriam Grattagliano Servizio di fotoriproduzione
1996-1998
Gestione dei microfilm e delle diapositive; reperimento per la consultazione sostitutiva in sala di studio; nuovi inventari delle serie microfilmate Registri del Camerale I; Tesorerie provinciali
Responsabile: Paolo Buonora Collaboratori: personale del servizio civile Statuti a stampa
1996-1999
Catalogazione degli statuti a stampa, sec. XVII
Responsabile: Carla Ficola Collaboratore: Ferruccio Ferruzzi Congregazione degli studi (1805-1870) 1997-1999 Stampa inventario con indici e raccolta normativa
Responsabile: Manola Ida Venzo Collaboratore: Gemma Pusceddu Presidenza della Zecca (1749-1870)
1997-2000
Riordinamento e inventariazione. Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Marina Morena Cassa di ammortizzazione (1825-1870) 1998-1999 Inventario. Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Gemma Pusceddu Collaboratore: Alessandro Di Callisto Computisteria generale
1998-1999
Revisione e normalizzazione degli inventari relativi ai registri delle Divisioni I-XI della Computisteria generale (1816-1836). Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Gemma Pusceddu Collaboratore: Lorenzo Campanelli
566
Appendice II.
Congregazione cardinalizia super viis, pontibus et fontibus 1998-1999 Regestazione dei decreti (1567-1588) con indici e studio storico-istituzionale
Responsabile: Daniela Sinisi Collaboratore: Carmen Genovese Presidenza dell’annona e grascia
1998-1999
Schedatura analitica della serie Miscellanea (17981848). Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Marina Morena Presidenza degli acquedotti urbani (1557-1879) 1999 Inventario con indici. Collegamento con la rete dell’Istituto
Responsabile: Marina Morena ARCHIVIO DI STATO DI ROVIGO
Index - Indicizzazione dei Catasti antichi 1995- 2005 Indicizzazione dei Sommari dei Catasti antichi: Censo provvisorio (Catasto napoleonico), 18061845; Censo stabile (Catasto austriaco), 18461866; Catasto italiano antico, 1867-1925
Responsabile: Emanuele Grigolato Collaboratore: Giuliano Samiolo ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI
Motorizzazione civile, Domande immatricolazione autoveicoli 1993-2000 Schedatura informatizzata
Responsabile: Paolo Cau Collaboratori: Pasquale Capone, Lucia Casu, Angelo Pitirra, Sebastiano Serra Corte d’Assise, Sentenze e Procedimenti (18601942) 1995-2000 Ricognizione e schedatura
Responsabile: Anna Tilocca Segreti Collaboratore: Maria Cristina Mascia ARCHIVIO DI STATO DI TERNI
Inventario dell’Archivio notarile di Terni 1992-1997 Revisione dei mezzi di corredo preesistenti e creazione degli indici
Responsabile: Elisabetta David
Strumenti informatici
567
Collaboratore: Gianni Bozzi Archivio storico comunale di Terni. I deposito, Lettere (sec. XVI) 1996-1997 Banca dati
Responsabile: Marilena Rossi Caponeri Collaboratore: Coop ALPHA SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI ORVIETO
Archivio storico comunale di Orvieto, Miscellanea (secc. XIV-XIX) 1996 Banca dati
Responsabile: Gigliola Fioravanti, Marilena Rossi Caponeri Collaboratore: Laura Andreani ARCHIVIO DI STATO DI TORINO
Archeion
1996
Gestione della sala di studio della sede di Piazza Castello
Responsabile: Isabella Massabò Ricci Collaboratore: Marco Carassi Sito Internet
1996-1999
Banca dati con le descrizioni dei fondi, i testi pieni degli inventari e le immagini digitalizzate della cartografia storica, con accesso a distanza
Responsabile: Isabella Massabò Ricci Collaboratore: Marco Carassi ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI
Ipercarta. Fonti cartografiche per lo studio del paesaggio 1996-1998 Gestione delle immagini cartografiche della Collezione carte topografiche, 1840-1877, e delle informazioni ad esse relative (con la collaborazione di: CNR-Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali; INTEA-Informatica per il territorio e l’ambiente, Palermo; CRES-Centro per la ricerca elettronica in Sicilia)
Responsabile: Santina Sambito Collaboratori: Carlo Columba, Rosanna Porcelli, Antonio Prizzi ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO
Archivi di conventi e monasteri trevigiani. Inventari 1993- 1997 Banca dati contenente l’inventariazione analitica
568
Appendice II.
dei fondi documentari dei conventi e monasteri trevigiani (con la collaborazione del Comitato per il Millennio di fondazione dell’Abbazia), realizzata utilizzando l’applicativo ARCA su base ISIS prodotto dall’Archivio storico della Curia patriarcale di Venezia in collaborazione con la Regione Veneto
Responsabili: Francesca Cavazzana Romanelli, Alessandra Schiavon Collaboratori: Manuela Barausse, Gian Paolo Bustreo, Ermanno Orlando, Annamaria Pozzan, Stefania Rosso, Maria Giovanna Siet Treviso, i luoghi della memoria. Progetto Mappa (secc. XV-XIX) 1995-1998 Catalogazione di cartografia storica trevigiana conservata presso l’AS Treviso e la Biblioteca Civica secondo i tracciati del progetto EIKON dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, nel quadro del progetto “Anagrafe informatizzata degli Archivi italiani” (con la collaborazione della Biblioteca civica di Treviso)
Responsabili: Francesca Cavazzana Romanelli, Emilio Lippi, Alessandra Schiavon Collaboratori: Manuela Barausse, Franca Cosmai, Roberto Fagarazzi, Ermanno Orlando, Angelo Santalucia, Maria Vittoria Villa Archivio storico del Comune di Treviso, Sezione Estimi 1996-1997 Banca dati a livello di inventariazione della sezione Estimi depositata presso l’Archivio di Stato, realizzata con la collaborazione dell’Università degli studi di Venezia, Dipartimento di studi storici, utilizzando l’applicativo ARCA su base ISIS prodotto dall’Archivio storico della Curia patriarcale di Venezia in collaborazione con la Regione Veneto. I dati raccolti confluiranno in un sistema informativo in corso di costituzione nel quadro del progetto nazionale Anagrafe
Responsabili: Francesca Cavazzana Romanelli, Gherardo Ortalli (Università degli studi di Venezia) Collaboratori: Enrico Bacchetti, Manuela Barausse, Roberto Fagarazzi, Danilo Gasparini, Pierpaolo Miniutti, Ermanno Orlando
Strumenti informatici
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE
569
Digitalizzazione delle mappe del Catasto franceschino (secc. XIX-XX) 1997-2000 CD Rom
Responsabile: Grazia Tatò Collaboratore: Marcello Scrignar Digitalizzazione dei disegni dell’archivio dell’ex Cantiere San Marco 1998-2000 CD Rom; progetto realizzato con la collaborazione dell’Istituto nautico di Trieste
Responsabile: Grazia Tatò Collaboratore: Marcello Scrignar ARCHIVIO DI STATO DI VARESE
Area virtuale
1995-2000
Inventariazione, acquisizione su computer e trasferimento su CD Rom delle mappe del Catasto teresiano conservate presso l’Archivio di Stato (sec. XVIII), con la collaborazione della Biblioteca nazionale Braidense, Milano
Responsabile: Claudia Morando Collaboratore: Guido Mura (Biblioteca nazionale Braidense) ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
Segretario alle voci (SAV)
1980-1998
Recupero della banca dati sequenziale creata come progetto del Gruppo di studio per l’informatica; costituzione di una banca dati delle elezioni del patriziato veneziano avvenute in seno al Maggior consiglio e al Senato per il secolo XVI, indici delle istituzioni e dei nomi di persona e possibilità di ricostruire le carriere politiche (con la collaborazione della Scuola normale superiore di Pisa)
Responsabili: Victor Crescenzi, Claudia Salmini Collaboratori: Marilena Bonato, Antonella Chinellato, M. Dal Borgo, Angela Ghezzo, Catia Mazzariol, Manuela Pietosi, Claudia Salmini, Alessandra Sambo, Alessandra Schiavon, Elena Zolli Notarile, testamenti non pubblicati
1981
Inventario sommario per notaio; indicizzazione delle cedole testamentarie
Responsabile: Franco Rossi Collaboratori: Maria Barzan, Patrizia Bortolozzo Notarile Atti 1984
570
Appendice II.
Inventario analitico di notai che rogarono tra il 1514 e il 1832 e schede per notaio
Responsabile: Maria Pia Pedani Codice diplomatico veneziano di Luigi Lanfranchi 1990-1998 Recupero della banca dati sequenziale creata come progetto del Gruppo di studio per l’informatica; costituzione di una banca dati interrogabile parola per parola (con la collaborazione della Scuola normale superiore di Pisa)
Responsabili: Claudia Salmini, Alessandra Schiavon ISIS GUIDA, Indice dei fondi e degli strumenti per la ricerca 1992-1998 Banca dati dei fondi archivistici e degli strumenti per la ricerca, mediante rielaborazione e aggiornamento dell’indice esistente; raccordo con la Guida generale degli Archivi di Stato italiani e con il progetto nazionale Anagrafe
Responsabili: Francesca Cavazzana Romanelli, Claudia Salmini Collaboratore per la parte relativa alle corporazioni religiose: Alessandra Schiavon Notarile, II serie
1993
Inventario analitico di notai che rogarono secondo il Codice notarile napoleonico
Responsabile: Franco Rossi Savi alle decime (1581)
1993-1998
Trasferimento su supporto elettronico dell’indice dattiloscritto delle condizioni di decime del 1581, precedentemente elaborato da Claudia Salmini ed Eugenio Tonetti per conto dell’UNESCO
Responsabile: Claudia Salmini Inventario analitico dell’Archivio storico della Villa Pisani di Strà 1995-1996 Banca dati su CD Rom (con la collaborazione della Soprintendenza ai beni architettonici per il Veneto orientale)
Responsabile: Commissione di sorveglianza sugli archivi della Soprintendenza ai beni architettonici per il Veneto orientale Collaboratori: Andreina Rigon, Claudia Salmini
Strumenti informatici
571
Dispacci dei Consoli, Deliberazioni del Senato, Deliberazioni del Collegio e 5 Savi alla mercanzia 1997 Inventari informatizzati delle serie
Responsabile: Alessandra Sambo Anagrafe dell’Archivio di Stato di Venezia 1997-2001 Censimento dei complessi archivistici dell’Istituto con elenco dei fondi, delle serie e dei soggetti produttori e inventario topografico
Responsabile: Claudia Salmini Collaboratori: P. Benussi, A. Bortolozzi, E. Caporale, M. Donaglio, S. Miscellaneo, A. Nanetti, Maria Pia Pedani, A. Pelizza, F. Sardi, E.P. Zanon WOAG, GP145-S
1998
Aggancio del sistema GP145 con il titolario della Soprintendenza ai beni architettonici per il Veneto orientale, redatto con criteri archivistici; utilizzazione del software per la schedatura dei fascicoli dell’archivio storico della Soprintendenza (GP145S). Legame tra archivio corrente e archivio storico; riordinamento e indicizzazione dei fascicoli
Responsabile: Commissione di sorveglianza sugli archivi della Soprintendenza ai beni architettonici per il Veneto orientale Archivio notarile distrettuale (sec. XIII) 1997-1998 ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO
Banca dati degli atti notarili con acquisizione digitale dei protocolli notarili
Responsabile: Angelo Allegrini Anagrafe informatizzata degli archivi italiani 1992-1997
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’ABRUZZO
Costituzione di una banca dati degli archivi comunali abruzzesi, nell’ambito del progetto nazionale
Responsabile: Concetta Celentano Collaboratori: Cantagallo, Seta, Zuccarini; M. Assunta Ambrogi, Tiziana D’Onofrio e Giancarlo Pelagatti della Società coop. Tabularia Sito Internet
1998
Guida agli archivi dello Stato civile dei Comuni lucani; inventario analitico dell’Archivio storico
572
Appendice II.
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA BASILICATA
del Comune di Potenza
Responsabile: Anna Maria Muraglia Collaboratori: Alessandro Ascione, Ezio M. Lavorano Alla ricerca delle fonti perdute. Recupero e valorizzazione del patrimonio archivistico comunale 1995-1997
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CALABRIA
Ricostruzione della storia di Vibo Valentia attraverso la riproduzione fotografica e digitalizzata di documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, con possibilità di ricerca indicizzata delle immagini; 10 CD Rom con 45.000 immagini (con la collaborazione dell’Archivio storico del Comune di Vibo Valentia e dell’Archivio di Stato di Napoli)
Responsabile: Luciana Carlizzi (Archivio storico comunale di Vibo Valentia) Collaboratore: Antonino Pititto “Eccellentia…”: tecnologia digitale per gli archivi gentilizi 1997-1998 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO
Digitalizzazione dei nuclei documentari di particolare interesse e memorizzazione elettronica degli inventari e delle schede di alcuni archivi gentilizi di Roma e del Lazio, tra i quali: Colonna (pergamene, secc. XII-XV; manoscritti; carteggio); Cenci (documentazione anteriore al sec. XVI appartenente alle serie: Primogenitura Cenci, Istrumenti e scritture Bolognetti, Bolle e brevi Bolognetti Caccialupi Alamandini, Pergamene, Patrimoniali Cenci); Doria Pamphilj Landi (pergamene Landi, secc. IX-XV); Odescalchi (documentazione anteriore al sec. XVI); Soderini (documentazione anteriore al sec. XVI); Marchetti Caucci Molara (pergamene, 13751426); Nobili Vitelleschi (pergamene, secc. XIIXV); Campanari (pergamene, 1002-1497); Sacchetti (documentazione anteriore al sec. XVI) e la collezione Piccolomini (pergamene, 1280-1494). Banca dati su CD Rom
Responsabile: Lucia Salvatori Principe Collaboratori: Agostino Attanasio, Fausta Dommarco, Paola Giannini Sesamo
1991-1992
Consulenza tecnico-scientifica al progetto Sesamo della Regione Lombardia per il riordinamento e
573
Strumenti informatici
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA LOMBARDIA
l’inventariazione di archivi comunali e la costituzione di banche dati
Protocollo informatizzato per la Comunità montana della Valchiavenna 1992-1993 1997
Nautilus
Consulenza tecnico-scientifica al progetto Nautilus della Regione Lombardia per il censimento di archivi parrocchiali e comunali, con particolare riguardo agli aspetti conservativi
1998
Mens
Consulenza tecnico-scientifica al progetto Mens della Regione Lombardia per il censimento di archivi di persone fisiche
Recanati
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LE MARCHE
1995-1998
Riproduzione di sicurezza in formato digitale e regestazione delle risoluzioni comunali di Recanati dal 1415 al 1860 (regg. 227). È stata fino ad ora acquisita la documentazione relativa al periodo in cui Monaldo Leopardi operò nella vita pubblica (1797-1860). 9 CD Rom con banca dati per ricerca on line (con la collaborazione del Comune di Recanati e della Regione Marche)
Responsabile: Mario Vinicio Biondi Collaboratore: Chiara Carletti Archivio privato della famiglia Dentice di Frasso 1997-1999 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA PUGLIA
Inventario della documentazione, costituita da 81 pergamene (1180-1777), voll., regg. e cassette 180 ca. dei secc. XV-XX e varie cassette di fotografie dal 1890 al 1980 ca. (con la collaborazione del Comune di S. Vito dei Normanni)
Responsabile: Domenica Porcaro Massafra Collaboratore: Antonella De Lucia La storia di Terra di Bari nei secoli XV-XVIII 1997-1999 Censimento e schedatura delle fonti documentarie pergamenacee e cartacee (in collaborazione con l’Università degli studi di Bari – Dipartimento di Scienze storiche e sociali della Facoltà di lettere e filosofia)
Responsabili: Francesco Magistrale, Angelantonio
574
Appendice II.
Spagnoletti (Università di Bari) Pergamo
1998
Riproduzione su disco ottico di circa 5.000 delle 15.000 pergamene dei secc. X-XVIII conservate negli archivi ecclesiastici e privati pugliesi. CD Rom
Responsabile: Domenica Porcaro Massafra Collaboratori: Carla Palma, Giovanni B. L’Abbate Loran. Sistema informativo degli archivi storici comunali toscani 1996-1998 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA
Guida multimediale agli archivi storici comunali toscani tramite l’inserimento dei dati e delle informazioni relative ai contesti statuali, alle istituzioni, agli istituti di conservazione nonché ai fondi, alle serie e sottoserie che costituiscono gli attuali archivi storici comunali. In questa prima fase il progetto è limitato alla provincia di Firenze (sec. XIV-1865). CD Rom
Responsabile: Sandra Pieri Collaboratori: Società Bassilichi Sviluppo S.p.A., Firenze; Ilaria Pescini e Federico Valacchi (Società Arkeion s.r.l., Firenze) Statuti di comuni umbri
1998-2000
Riproduzione su disco ottico; CD Rom
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’UMBRIA
Responsabile: Elisabetta Bogini Collaboratori: Giovanna Bacoccoli, Emma Bianchi, Luca Pistelli
AUDIOVISIVI
CENTRO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO
In integrum restituere (15’)
1998
Illustrazione dell’attività di ricerca e di restauro del Centro
A cura di Marco Mei (Alpha Vision) Realizzazione: Alpha Vision, Firenze
ARCHIVIO DI STATO DI BELLUNO
L’Archivio di Stato di Belluno e la sua sede. L’ex scuola di Santa Maria dei Battuti (20’) 1996 Storia dell’edificio che ospitò la Confraternita dei Battuti nei secc. XIII-XIX, attuale sede dell’Archivio di Stato
A cura di Giustiniana Migliardi O’Riordan, con la collaborazione di Francesco Fracassetti e Eugenio Padovan e l’assistenza di Loris Anna De Luca Fotografia e montaggio: Video Immagine Televise sas, Belluno Selezione di musiche barocche tedesche prima di Bach
ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA
L’Archivio. Immagini e scritture (38’)
1996
Percorso storico-istituzionale dal XIII al XX secolo attraverso le serie documentarie più rappresentative
Sceneggiatura: Massimo Giansante, Giorgio Marcon Fotografia e montaggio: Pierluigi Mioli Colonna sonora tratta da musiche di Miles Davis, Jan Garbarrek, Pink Floyd, Keith Jarret Oratino. Artisti, artigiani e famiglie feudali in una comunità meridionale (50’) 1997
576
Appendice II.
ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO
Illustrazione della mostra (Oratino 31 luglio - 31 dicembre 1993). Approfondimento del quadro storico-sociale di Oratino tra il XVII e il XIX secolo
Produzione: Archivio di Stato di Campobasso; Soprintendenza archivistica per il Molise; Samnium Service Laboratorio multimediale dell’editrice Lampo, Campobasso A cura di Renata De Benedittis, Daniela Di Tommaso, Annalisa Carlascio Sceneggiatura e regia: Nicola Prozzo Riprese: Gino Palladino, Paolo Putativo Montaggio: Paolo Putativo Luci: Carmine Antonio Fatica Consulenza archivistica: Annalisa Carlascio Consulenza storico-artistica: Dante Gentile Lorusso Voci: Aldo Gioia, Antonella Sale Musiche originali e selezione musicale: Lelio Di Tullio
Il passato si veste di nuovo (4’) ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA
1995
Percorso visivo sull’introduzione dell’informatica nell’Archivio, con alcuni esempi di elaborazione
A cura del Settore informatico Il passato si veste di nuovo (7’50”)
1995
Presentazione della mostra «Il passato si veste di nuovo», con commento esplicativo delle nuove tecnologie applicate negli Archivi di Stato
A cura di Giuseppe Perrone Musiche tratte dalla colonna sonora del film C’era una volta in America
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE
Il restauro del sepoltuario di S. Maria Novella (10’) 1993 Restauro del sepoltuario di Niccolò Sermartelli (1617) del convento di S. Maria Novella, effettuato dal laboratorio dell’Archivio di Stato su proposta della Soprintendenza archivistica per la Toscana. Il video è stato presentato durante la cerimonia di riconsegna del registro
A cura di Francesca Klein Riprese: A. Sentineri Il tempo ritrovato. Il restauro dei documenti del-
Audiovisivi
577
l’Alta Versilia recuperati dall’alluvione del 19 giugno 1996 (10’) 1997 Restauro di un registro di Deliberazioni del Comune di Stazzema, recuperato dall’alluvione; illustrazione delle attività dell’Archivio di Stato di Firenze e della documentazione conservata
Testi: Francesca Klein, Ornella Signorini, Diana Toccafondi Riprese: A. Sentineri, M. Mei Montaggio: M. Mei (Alpha Vision)
ARCHIVIO DI STATO DI GROSSETO
Le mura di Grosseto attraverso la storia e le immagini (42’) 1987 Illustrazione delle più importanti vicende storiche della cinta muraria di Grosseto e degli interventi di restauro operati nel corso dei secoli dal 1592 ad oggi
Testi: Marta Alessandrini, Eugenio Maria Beranger, Maddalena Corti Riprese: Enzo Russo Grafica: Vincenzo Corti La Maremma dei documenti d’Archivio (16 audiovisivi di 3’ ciascuno, su 3 cassette) 1990-1993 Trasmissioni televisive monografiche nate per la rubrica culturale «La Maremma dei documenti d’Archivio», aventi per soggetto i più svariati aspetti della storia della provincia di Grosseto, rappresentati attraverso il più significativo e interessante materiale cartografico e documentario dell’Archivio
Prodotto e realizzato da Telemaremma Regia: Giancarlo Capecchi Testi: Serafina Bueti, Maddalena Corti Leonardo Ximenes e la bonifica idraulica (17’) 1991 Confronto tra i documenti e le mappe ed i luoghi oggetto di interventi della prima bonifica attuata in Maremma tra la seconda metà del XVIII secolo ed il primo ventennio dell’800. In particolare si illustra la figura del gesuita Leonardo Ximenes, primo artefice e promotore della bonifica
Regia: Francesco Falaschi Testi: Eugenio Maria Beranger Storia di un gioiello ai confini del Parco: la pineta di “adottiamo un pino” (10’) 1993
578
Appendice II.
Prodotto nell’ambito dell’iniziativa “Adottiamo un pino”, patrocinata dal Ministero dell’ambiente e dagli enti locali. Il filmato, realizzato in contemporanea con numerose altre manifestazioni ambientaliste dirette al mondo della scuola, è finalizzato alla salvaguardia dall’urbanizzazione della pineta di Principina a Mare, una delle aree verdi più estese ed intatte della costa maremmana
In collaborazione con il Comitato di Principina a Mare per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente Testi: Lucia Rossi Narratore: Antonella Vezzosi Realizzazione: Video Producer di Paolo Brigato Riprese e montaggio: Paolo Brigato Ottimizzazione: Lucia Rossi
ARCHIVIO DI STATO DI LATINA
Madre terra sorella acqua ovvero la bonifica in Archivio (30’) 1989 Breve storia della bonifica in agro pontino dal XVI al XX secolo. Fondi utilizzati: Archivio notarile mandamentale di Priverno e Sezze; Catasto Pontificio; Consorzio della Bonificazione Pontina; Consorzio della Bonifica di Latina; Opera Nazionale Combattenti, Ispettorato Agro pontino
Riprese e montaggio: Andrea Cavalieri Tradizioni religiose e civili, nel territorio provinciale (45’) 1990 Ricerca sulle tradizioni di quei centri la cui documentazione è conservata presso l’AS, e identificazione delle prime esperienze delle “città nuove”. Il video è stato realizzato in occasione della VI settimana dei beni culturali
Un itinerario per le bonifiche da Roma a Fondi (20’) 1993 Storia delle bonifiche da Roma a Fondi. Il video è stato realizzato in occasione dell’VIII settimana dei beni culturali
In collaborazione con l’Associazione «Apriliani» Registrazione: Costantino Passalacqua Musiche: Bruno Ployer Divina geometria (120’)
1994
Confronto tra l’architettura delle città nuove in pro-
Audiovisivi
579
vincia di Latina e l’architettura delle città africane colonizzate. Fondi utilizzati: Opera Nazionale Combattenti; Genio civile. Il video è stato realizzato in occasione della IX settimana dei beni culturali
Regia, riprese e montaggio: Delta Render
L’archivio e la storia. Documenti per la ricerca (60’) 1994 ARCHIVIO DI STATO DI MACERATA
Compiti e competenze degli Archivi di Stato. Storia di Macerata e della sua provincia dal Medio Evo ad oggi attraverso i documenti dell’AS e della Sezione di Camerino. Esemplificazione di una ricerca archivistica tipo, relativa allo Sferisterio di Macerata
A cura di Maria Grazia Pancaldi, con la collaborazione di Nadia Capozucca e Isabella Cervellini L’immagine interessata. Descrizione delle sezioni espositive - Archivio delle mappe (30’) 1984 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO
Illustrazione delle sezioni tematiche della mostra «L’immagine interessata. Territorio e cartografia in Lombardia tra ‘500 e ‘800» attraverso i documenti più significativi esposti
Realizzazione: Studio Azzurro, Milano L’immagine interessata. Panoramica della mostra Documentazione della mostra (12’) 1984 Panoramica della mostra «L’immagine interessata. Territorio e cartografia in Lombardia tra ‘500 e ‘800»
Realizzazione: Studio Azzurro, Milano “Che c’è di nuovo? Niente, la guerra!” (120’) 1997 Lettere, documenti e verbali relativi alla prima e alla seconda guerra mondiale conservati presso l’AS
Produzione: Film House A cura di Fiammetta Auciello e Michele Dean Regia e sceneggiatura: F. Ambrosini, G. Bottoni, A. Mezzelani, P. Pacca, A. Rastelli Il sogno dorato. Lamont Young, Ermanno Du Mesnil nella città delle utopie (25’) 1993 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Illustrazione della mostra, riguardante un importante architetto della fine del secolo XIX e il suo
580
Appendice II.
progetto per la città di Napoli
ARCHIVIO DI STATO DI PARMA
L’Archivio di Stato di Parma nell’Ospedale Vecchio (20’) 1993 Si descrivono le funzioni dell’Archivio di Stato fingendo una ricerca archivistica sul palazzo dell’Ospedale Vecchio, sede dell’Istituto. Il video è stato realizzato in occasione del IV centenario dell’istituzione dell’Archivio segreto ducale
In collaborazione con il Lyons Club Regia: Lauro Azzali e Fabrizio Sabini Commento: Marzio Dall’Acqua Tecnico video: Massimo De Simoni Spoleto. Percorsi archivistici (30’) ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA
1993
Presentazione dei fondi archivistici conservati presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto. Il video è stato realizzato in occasione dell’allestimento della mostra omonima
Produzione: Comune di Spoleto Regia: Fulvio Porena Archivi e territorio (26’) ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA
1980
Strumento didattico per le scuole, per diffondere la conoscenza del bene archivistico e fornire le informazioni necessarie per usufruire del patrimonio documentario conservato dall’AS
A cura di Gino Badini Regia: Eugenio Bicocchi Il futuro della memoria. Carlo Zucchi e il neoclassicismo nel Rio della Plata (30’) 1996 La vita e l’attività artistica dell’architetto Carlo Zucchi (1789-1849), attraverso la sua vasta produzione realizzata durante l’esilio sudamericano e conservata nell’AS
Produzione: Ufficio centrale per i beni archivistici Testi in spagnolo: Gino Badini, M. Aguerre, F. Aliata Obras de Carlo Zucchi (20’)
1996
Illustrazione dei progetti, dei disegni e delle mappe dell’architetto Carlo Zucchi, conservate presso l’AS
Audiovisivi
581
A cura di Gino Badini e Liliana Mezzabotta Realizzazione: Eetabit (Editoria elettronica software) Fotografia: M. Ravenna
L’immagine della scrittura (10’18’’) ARCHIVIO DI STATO DI TERNI
1996
Descrizione delle funzioni e dei fondi dell’AS Terni e della Sezione di Archivio di Stato di Orvieto. Esemplificazione dello svolgimento di una ricerca
Produzione: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica A cura di Gigliola Fioravanti Regia: Francesco De Melis Sceneggiatura: Elisabetta David, Marilena Rossi Caponeri Fotografia: Gianluca Gallucci Montaggio Max Feresin Selezione musicale: Francesco De Melis
I guardaroba della memoria (20’) ARCHIVIO DI STATO DI TORINO
1986
Presentazione del palazzo degli archivi di corte e del patrimonio contenuto
Produzione: RAI, sede di Torino Realizzazione: Franco Caresio Una sfida tecnologica per l’Archivio di Stato (15’) 1989 Problemi di restauro, ampliamento e adeguamento alle norme funzionali e di sicurezza di un antico palazzo adibito ad uso d’archivio fin dall’origine
Produzione: RAI, sede di Torino Realizzazione: Franco Caresio Uno sguardo carico di teoria (20’)
1989
Problemi della ricerca storica, reperimento e critica delle fonti
Ideazione testo: Archivio di Stato di Torino Realizzazione: Daniela Rissone Il sentiero di carta (16’)
1995
Percorsi di ricerca. Utilità della riflessione sulle fonti della storia
Ideazione testo: Archivio di Stato di Torino Realizzazione: Daniela Rissone
582
Appendice II.
Un nuovo spazio per la memoria documentaria (20’) 1996 Il restauro di un edificio d’archivio. Problemi tecnologici e funzionali di un servizio pubblico
Ideazione testo: Archivio di Stato di Torino Realizzazione: Daniela Rissone
Storia di un territorio. Cartografia ed estimi tra Sei e Settecento (22’) 1992 ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO
Confronto fra la cartografia antica ed immagini attuali di Montebelluna e del suo territorio. Il video è stato realizzato in occasione dell’allestimento della mostra omonima
Produzione: Comune di Montebelluna; Museo civico di storia e scienze naturali «Bellona» di Montebelluna; Mediateca regionale del Veneto Regia e musiche: Gabriele Coassin Testi: Danilo Gasparini Realizzazione: Blow Up Audiovisivi, Treviso
ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE
Incontro sulle fonti d’archivio per la storia della cantieristica triestina: l’archivio dell’ex Cantiere San Marco (25’) 1998 Illustrazione della mostra documentaria. I fondi utilizzati sono, in parte, quelli dell’ex Cantiere San Marco, depositati presso l’AS
A cura di Carmelo Bianco
Tra Scuola e Archivio (25’) ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO
1988
L’attività della Sezione didattica nelle scuole: esempi di realizzazione di pubblicazioni e mostre didattico-documentarie. Fondi utilizzati: Delegazione Apostolica, serie I e II
A cura di Giancarlo Rossini Musiche tratte dalle opere di vari autori classici Il Sigillo (25’)
1989
Storia ed importanza del sigillo attraverso il tempo. Fondi utilizzati: Archivi notarili di vari Comuni e Corte d’Assise
Regia, fotografia, montaggio: Giancarlo Rossini Sceneggiatura: Angelo Allegrini, Rosalba Di
Audiovisivi
583
Domenico, Giancarlo Rossini Musiche di Ludwig van Beethoven C’era una volta… il Risorgimento (15’, diap.) 1993 Breve storia del Risorgimento attraverso immagini e documenti. Fondi utilizzati: Direzione di Polizia e Delegazione apostolica di Viterbo
Autori: Giancarlo Rossini, Simonetta Fortini, Paolo Serra Sceneggiatura: Augusto Goletti, Simonetta Fortini Fotografia: Giancarlo Rossini Musiche di Giuseppe Verdi
Gli Archivi come fonte di ricerca storica (15’) 1984 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L’ABRUZZO
Importanza dei documenti cartacei e pergamenacei nella ricerca storica; vari metodi di conservazione e restauro
Regia: Antonio Di Loreto, Antonio De Paolis Coordinamento: Giovanni Antonio Fiorilli Testi: Iolanda D’Incecco Corradino D’Ascanio: dall’elicottero alla Vespa (24’) 1986 Vita e opere, attraverso la documentazione, dell’inventore dell’elicottero e della Vespa
Regia: Antonio Di Loreto, Antonio De Paolis Coordinamento: Giovanni Antonio Fiorilli Testi: Iolanda D’Incecco Montaggio: Antonio Di Loreto, Antonio De Paolis, Iolanda D’Incecco Selezione musicale: Antonio Di Loreto, Antonio De Paolis Transumanza: i segni del tempo (15’)
1988
La cultura, l’economia, le tradizioni legate alla pastorizia in Abruzzo
Produzione: Comune di Sulmona A cura di Rita Molisani (Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di l’Aquila), Daniela Tessitore Coordinamento scientifico: Giovanni Antonio Fiorilli Sceneggiatura: Antonio Di Loreto Adattamento: Rossella Marzoli Trattamento: Antonio De Paolis
584
Appendice II.
Era Pescara (7’)
1992
Pescara attraverso filmati dell’Istituto Luce, raffrontata con la città moderna
Supervisione: Giovanni Antonio Fiorilli Regia: Antonio Di Loreto, Antonio De Paolis Coordinamento: Rossella Marzoli Testi: Monica Di Fabio Ricerche iconografiche: Marco Carugno Montaggio: Adriano Buonomo (Cinevideo) Selezione musicale: Antonio Di Loreto, Antonio De Paolis Pescara Settanta (15’)
1997
I personaggi e gli avvenimenti salienti dell’elevazione della città di Pescara a capoluogo di provincia; illustrazione della città contemporanea nei suoi molteplici aspetti
Ideazione e regia: Antonio Di Loreto Sceneggiatura: Antonio De Paolis Ricerche iconografiche: Marco Carugno Realizzazione: Mirus Montaggio: Ennio Balducci (Video 4)
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA BASILICATA
Le sezioni separate d’Archivio dei comuni lucani. Viaggio virtuale nei luoghi di conservazione della memoria storica documentale lucana (20’) 1998 La realtà di abbandono e degrado della gran parte degli archivi comunali della Basilicata, illustrata con diapositive commentate da brevi didascalie
Ideazione: Anna Maria Muraglia e Michele Durante Fotografie e montaggio: Michele Durante Manifatture Cotoniere Meridionali 1986 (20’) 1986 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA
Immagini tratte dall’archivio della società «Manifatture Cotoniere Meridionali»
A cura di Gianfranco Coci, Enzo De Luca, Fabio Crusco La città di Napoli tra vedutismo e cartografia (15’) 1987 Immagini di Napoli dalle origini al secolo XVIII. Il video è stato realizzato in occasione dell’allestimento della mostra omonima
A cura di Gianfranco Coci, Enzo De Luca, Fabio
Audiovisivi
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Crusco
Federico II (7’) SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LE MARCHE
1996
Immagini degli archivi vigilati delle Marche, dai quali provengono i documenti su Federico II utilizzati per l’allestimento della mostra «Federico II e le Marche»
A cura di Mario Vinicio Biondi
Oratino. Artisti, artigiani e famiglie feudali in una comunità meridionale (50’) 1997 SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL MOLISE
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA
v. Archivio di Stato di Campobasso
…Pro cantu adi durai su mundu… Dagli archivi e dai musei della Sardegna testimonianze per il terzo millennio (parte I e II) (30’ x 2) 1997 Il patrimonio archivistico sardo, per l’arricchimento degli strumenti didattici delle scuole medie di I e II grado
Produzione: ANAI (Sez. Sardegna), Archivio di Stato di Cagliari, Archivio di Stato di Nuoro, Archivio di Stato di Oristano, Archivio di Stato di Sassari; STRAIT srl; Regione Sardegna Ideazione, sceneggiatura e regia: Anna Castellino, Anna Paola Loi, Alessandra Argiolas, Giuseppina Catani, Carla Ferrante, Carla Marongiu, Angela Multinu, Carlo Pillai Musiche originali: Salvatore Ximenez Selezione musicale: Maria Luisa Di Felice
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA
Il salvataggio della biblioteca e dell’archivio dell’Accademia economico-agraria dei Georgofili (25’) 1993 Documentario sulle ore immediatamente successive all’esplosione che distrusse i locali dell’Accademia, e sul salvataggio dei documenti operato dai tecnici della SA
Regia: Luciano Ardiccioni, Giovanni Contini Bonacossi Riprese: Giovanni Contini Bonacossi
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Appendice II.
Archeologia della mano. Per un archivio del gesto artigiano tradizionale (42’) 1995 Sequenze lavorative di vari artigiani e due monografie dedicate al lavoro dello scalpellino e dell’orciaio
Produzione: Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino Regia e riprese: Giovanni Contini Bonacossi, Lorella Galvan La memoria divisa (30’)
1994
Documenti visivi dell’Imperial War Museum e interviste videoregistrate, relative alla storia della strage perpetrata dalla Wehrmacht a Civitella della Chiana (AR)
Produzione: Provincia di Arezzo Regia e riprese: Giovanni Contini Bonacossi
Appendice III Applicazioni informatiche
Le schede pubblicate in questa Appendice sono state fornite da istituti archivistici statali, da enti pubblici e da privati che hanno presentato, in un apposito spazio espositivo nell’ambito della Conferenza, le applicazioni informatiche da loro realizzate per la consultazione di archivi storici o per la gestione di quelli di deposito e correnti. Oltre alle applicazioni di seguito descritte, in occasione della Conferenza sono state presentati anche il protocollo informatico e il sito Internet del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché la versione elettronica della Guida generale degli archivi di Stato italiani, realizzati rispettivamente dalla Direzione generale affari generali e del personale del Ministero, dal Nucleo per l’informatica e dalla Divisione studi e pubblicazioni dell’Ufficio centrale per i beni archivistici con il Consorzio Roma Ricerche.
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO CENSIMENTO DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DEI MINISTERI Il software, appositamente sviluppato per l’Istituto da una software-house esterna, è realizzato con Microsoft Visual Basic. Impostato con il fine primario di fornire la mappa informatizzata di numerosissimi fondi archivistici, spesso disordinati e frammentati in diversi locali di deposito, e favorire così le operazioni di scarto e versamento, offre attualmente molte altre possibilità di utilizzazione. Il programma informatico organizza su 5 livelli gerarchici i dati relativi alle denominazioni degli uffici produttori e a ciascuno di questi associa altri dati: titolo della serie archivistica, estremi cronologici, descrizione del contenuto, quantità dei pezzi, dislocazione topografica, stato di ordinamento, strumenti di corredo, condizioni di rischio. Nella banca dati così costituita, sulla base di 95.000 schede immesse per 14 Ministeri, è possibile effettuare la ricerca, come è ovvio, direttamente sulle denominazioni degli uffici. Da questi, elencati in una prima visualizzazione al livello gerarchico più alto, si può accedere, attraverso visualizzazioni successive, attivate dal ricercatore stesso, alle diverse sottopartizioni degli uffici secondo una struttura gerarchica ad albero. Dai singoli uffici (a qualunque livello gerarchico si trovino) è poi possibile accedere immediatamente alla descrizione delle carte, visualizzando le schede associate alla denominazione prescelta, che riportano i dati relativi al contenuto e gli altri dati sopra descritti. Esiste però un’altra possibilità di ricerca da svolgere direttamente nel testo descrittivo del contenuto, sulla base di parole chiave (termini salienti tratti dai testi medesimi) inserite in un indice. E’ dunque possibile ricercare nomi di persona o geografici, materie o temi specifici contenuti nel testo, individuando immediatamente le serie relative e le schede associate. Si può accedere alla visualizzazione delle serie e dei contenuti anche partendo dai dati topografici: indirizzi dei depositi, dislocazioni per piani, codifiche delle stanze. II sistema, inoltre, è in grado di accorpare virtualmente le serie o i singoli pezzi aventi gli stessi uffici produttori (sulla base di livelli gerarchici uguali), anche se nella realtà le serie sono topograficamente separate in depositi diversi, o disordinate. L’accorpamento si concretizza nella visualizzazione dell’elenco dei faldoni uno di segui-
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Appendice III. Applicazioni informatiche
to all’altro (con numero dei pezzi complessivi, descrizione del contenuto dei singoli pezzi, date estreme, dislocazione topografica), che può essere stampato. Nel caso di versamenti, tale opzione permetterà di procedere al “semiordinamento” delle serie versate e produrrà automaticamente i relativi elenchi di versamento, che spesso potranno fungere da inventari sommari delle serie versate, rese così immediatamente consultabili. L’impostazione del software nelle diverse accezioni appena illustrate dà quindi l’opportunità di utilizzare i dati sia ai fini gestionali, da parte delle commissioni di sorveglianza, sia a quelli della ricerca storica. In tale ottica sembrerebbe funzionale l’applicazione di questo stesso programma informatico, pur con qualche piccola modifica, anche alla documentazione già conservata dall’Archivio centrale dello Stato, ipotesi attualmente al vaglio da parte del vertice dell’Istituto. L’hardware utilizzato per il Censimento è costituito da 5 personal computer dotati di processore Intel Pentium 200 MMX, con 64 MB di memoria RAM, hard disk da 2 GB, scheda video Matrox Millennium con 8 MB di memoria e monitor a colori da 17 pollici. L’accesso al data base Acces, residente su una macchina server, avviene attraverso la rete locale dell’Istituto, costituita da 260 punti di accesso, con un cablaggio strutturato che attraverso 5 nodi, contenenti gli apparati attivi e collegati tra loro attraverso fibre ottiche con velocità di trasmissione di 100 megabit/sec., collegano 5 rami nei vari locali dell’Istituto a cui sono connesse le macchine alla velocità di 10 megabit/sec. Il protocollo di rete è il TCP/IP. PROGETTO FOTOGRAFICO E CARTOGRAFIA L’obiettivo del progetto è quello di elaborare una struttura, articolata su più schermate, che permetta la schedatura di diverse tipologie documentali (fotografie, cartografia, volantini, etc.) inserendo i dati essenziali per la loro corretta identificazione e elementi utili per diversi percorsi di ricerca. Nella prima parte comune si identificano i dati sempre rilevabili (fondo, serie, fascicolo, numero e tipologia del contenitore, titolo, data, toponimi e/o antroponimi), nella seconda sono presenti i dati specifici (per le fotografie ad esempio: formato, b/n o colore, numero di negativo, autore, studio) ed una riproduzione del documento. Si è avviato il lavoro, in via sperimentale, su alcuni fondi archivistici. Per le fotografie, la ricognizione è stata effettuata nei fondi: Ministero armi e munizioni, Ufficio storiografico, Sezione iconografica; Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio conservazione monumenti; Tribunale speciale per la difesa dello Stato; Ente autonomo esposizione universale di Roma; Partito nazionale fascista, Ufficio propaganda, Fototeca; Mostra della rivoluzione fascista, esposizione e servizio fotografico; Archivi G. E. Modigliani, R. Graziani, L. Moretti. Per la cartografia, nei fondi: Raccolta ufficiale leggi e decreti, Strumenti urbanistici; Archivio L. Moretti. Il risultato è di oltre 21.000 immagini riprodotte per mezzo di scanner (A3 e A4) e telecamere.
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Nel corso della schedatura si procede anche ad un controllo di qualità delle immagini e, ove necessario, si provvede ad una variazione della luminosità e del contrasto, arricchendone anche la definizione con filtri. Inoltre, in alcuni casi si è effettuato il montaggio di immagini che erano di dimensioni più grandi del formato A4. L’applicativo utilizzato è la versione 2.1 di un software per la schedatura informatica e la riproduzione di documenti, appositamente sviluppato per le fotografie e la cartografia, operativo in ambiente grafico e realizzato con Microsoft Visual Basic. Le apparecchiature in uso sono personal computer con processore Pentium 200 MMX con 32 o 64 MB di memoria RAM, hard disk da 2 GB, scheda video Matrox Millennium con 8 MB di memoria e monitor a colori da 17 pollici; l’accesso al database residente sul server (un doppio processore Pentium Pro 200, array di dischi RAID 5 da 8 GB, 128 MB di memoria RAM), avviene attraverso la rete locale dell’Istituto.
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE L'Archivio di Stato di Firenze ha presentato alla Conferenza nazionale degli Archivi un applicativo consistente in un insieme sfogliabile di pagine web illustrative delle principali realizzazioni in corso nell'Istituto. Da un indice iniziale è possibile accedere a quattro distinte presentazioni: LA HOME PAGE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE Già presente in Internet, si articola fondamentalmente in tre aree: area relativa alla presentazione dell'Istituto; area relativa ai servizi, che incorpora nella sostanza la Guida ai servizi a stampa che viene distribuita agli utenti della sala di studio; area relativa agli eventi, manifestazioni, progetti. Questa realizzazione, curata da S. Vitali, I. Cotta, S. Baggio, è frutto di un lungo lavoro di preparazione e di costanti interventi di aggiornamento e costituisce un oggetto di attenzione specifico per il settore della Sala di studio dell'Archivio. IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ ARCHIVIO DI STATO La presentazione, curata da S. Vitali, illustra un progetto che l'Archivio di Stato di Firenze sta elaborando in collaborazione con il Centro di ricerche sull'applicazione dell'informatica ai beni culturali della Scuola normale superiore di Pisa. Questo progetto si propone di creare un sistema integrato di accesso ai fondi attraverso il computer e le reti telematiche. Caratteristiche interessanti del progetto sono in particolare: il tentativo di recuperare all'interno del sistema tutti gli strumenti di descrizione e di accesso su supporto elettronico prodotti per finalità diverse nel corso dell'ultimo decennio presso l'Archivio di Stato di Firenze; il tentativo di delineare un modello di
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descrizione archivistica e di accesso alla documentazione che tenga conto dei caratteri peculiari del mondo delle reti telematiche e che si proponga di far interagire in modo dinamico l'informazione sugli archivi con altre fonti di informazione, per offrire al ricercatore spunti e percorsi di ricerca ad ampio raggio. UNA MOSTRA VIRTUALE: LA CORTE IN ARCHIVIO. APPARATI, ARTE E SPETTACOLI ALLA CORTE LORENESE IN TOSCANA Con immagini, video, audio e testi, lo strumento multimediale propone un itinerario virtuale alla mostra allestita in Archivio tra il dicembre 1997 e l'aprile 1998, a cura di R. Manno Tolu, A. Bellinazzi, A. Contini, C. Giamblanco, P. Marchi, M. Miniati e conserva memoria di tutto il lavoro preparatorio effettuato “dietro le quinte”, consentendo di offrire notizia dell’evento anche ad utenti remoti e di allargare così il numero dei “visitatori”. Si tratta, in altri termini, di una realizzazione che sfrutta le risorse della tecnologia per ottimizzare il percorso, la scenografia, il lavoro di ricerca svolto e per rendere l'avvenimento meno effimero, oltre che maggiormente accessibile, pubblicizzandolo attraverso le reti telematiche. Un esperimento stimolante che potrebbe essere ripreso come corredo anche per future iniziative analoghe. La presentazione è a cura di L. Maccabruni. IL PROGETTO DIPLOMATICO La presentazione, curata da F. Klein con la collaborazione di S. Marsini e R. Fuda, illustra un lavoro messo in cantiere dall'Archivio in attuazione del programma previsto dal piano triennale di interventi finanziato dalla legge 10 febbraio 1992, n.145 che riguarda la digitalizzazione di immagini di pergamene del Diplomatico, uno dei fondi più antichi e interessanti dell'Archivio di Stato di Firenze, ma anche di più difficile consultazione. Il Diplomatico infatti conserva oltre 140.000 unità, nella quasi totalità pergamene arrotolate, provenienti da oltre 500 soggetti produttori diversi e risalenti al sec. VIII. Il fondo dispone attualmente per la ricerca solo di strumenti manoscritti: un elenco generale cronologico in 16 volumi (iniziato nel 1821 e via via aggiornato) e gli «Spogli» che contengono i regesti di tutte le pergamene riunite per provenienza, in 131 tomi, redatti per lo più tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo. L'archivio elettronico che si verrà costituendo conterrà le immagini digitalizzate dei documenti del fondo, le immagini digitalizzate dei loro riassunti manoscritti (i 131 tomi di spogli) e le relative schede archivistiche. Obiettivo del progetto è quello di costruire una riproduzione efficacemente sostitutiva degli originali, allo scopo di preservare pergamene e «Spogli» dall' intensa consultazione diretta del pubblico; sperimentare un metodo di recupero delle immagini digitalizzate che salvaguardi i legami esistenti tra singolo documento e contesto archivistico di appartenenza; creare un sistema informativo che consenta le più ampie opportunità di navigazione e ricerca tra immagini delle pergamene, immagini dei regesti e schede archivistiche.
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MOSTRA «MILANO E L’EUROPA» L’applicativo è stato realizzato a titolo sperimentale nel 1996, con la finalità di rendere disponibili in formato ipertestuale alcuni capitoli del catalogo della mostra, allestita nel 1994; sperimentare modalità di presentazione e ricerca di dati contenuti in testi strutturati; sperimentare, infine, modalità di pubblicazione elettronica di cataloghi di mostre e altri prodotti editoriali. Si sono acquisite tramite scanner le pagine del catalogo relative ad alcune sezioni, per un totale di 28 schede, ivi comprese le illustrazioni; il testo è stato riconosciuto grazie ad un programma di OCR e quindi testo e immagini sono stati importati nell’applicazione prescelta, realizzata con il programma Folio Views, versione 3.0 (versione corrente all’epoca della realizzazione), consultabile grazie al “runtime” (Folio Viewer) disponibile gratuitamente. Il programma utilizzato gestisce un insieme di informazioni, testuali e non, denominato infobase. Le principali funzionalità offerte dal programma sono, in sintesi: gestione combinata di testo e immagini; possibilità di inserire nel testo dei rimandi a note (come “nota” e come “popup”); possibilità di inserire nel testo dei rimandi ad altre parti del testo (“jump link”), a oggetti esterni (“object link”, ad esempio un’immagine), a programmi esterni (“program link”), a query predefinite (“query link”); possibilità di strutturazione del testo in “livelli” (parti, capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, …) fino a formare una table of contents (TOC) utilizzabile per la navigazione nel testo stesso. È possibile in consultazione affiancare la vista TOC alla vista del completo per accedere rapidamente a porzioni determinate di testo; consultare la TOC con funzionalità di “apertura” e “chiusura” dei diversi livelli (simile ad esempio alla “visualizzazione struttura” di un elaboratore di testi come Word per Windows); assegnare a parti di testo particolari attributi, quali l’appartenenza a un campo (field) o a un gruppo (group), o una evidenziazione (highlight); effettuare ricerche full text sull’intero testo o sulle porzioni di testo caratterizzate da particolari attributi (un particolare field, un particolare highlight, un particolare level, un particolare group, note, popup). L’unità informativa di base sulla quale sono effettuate le ricerche è il record, equivalente al singolo paragrafo di testo (per la valutazione, ad esempio, di ricerche con operatori “and”, “or”, “not”, od operatori di prossimità). Nella finestra di query è disponibile un elenco di tutti i termini ricercabili nell’insieme di testo selezionato (tutto l’infobase, o solo il testo caratterizzato da uno degli attributi sopra elencati). Esiste inoltre la possibilità di inserire modifiche, commenti o simili da parte di un utilizzatore abilitato, memorizzando tali modifiche in uno shadow file personalizzato, senza intaccare l’infobase originario; tale shadow file è in seguito richiamabile operando una sorta di sovrapposizione dello stesso all’originario infobase, per viste personalizzate, con l’ulteriore possibilità, se opportuno e necessario, di aggiornare l’infobase d’origine sulla base dello shadow file selezionato. Nel presente infobase si sono sfruttate le possibilità di strutturazione del testo individuando titoli e sottotitoli in corrispondenza delle sezioni del catalogo memorizzate e delle singole schede; per le note a pié di pagina e i rimandi bibliografici si sono utilizzati dei popup links ; le parti di testo contenenti riferimenti bibliografici
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sono state individuate come parte di un group “bibliografia”. Dei link ipertestuali (jump link) sono stati inseriti alla fine di ogni scheda per consentire il ritorno all’inizio della relativa sezione del catalogo. Le immagini sono inserite nel testo in formato ridotto; un object link consente per ognuna l’apertura della equivalente immagine a schermo pieno. All’infobase vero e proprio è stato accodato un breve testo di istruzioni per la consultazione, integrativo dell’help in linea, in lingua inglese, dell’applicativo. VOCE «MILANO» DELLA GUIDA GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO ITALIANI Obiettivo del progetto era rendere consultabile in forma ipertestuale la voce «Archivio di Stato di Milano» della Guida Generale degli Archivi di Stato italiani. Si sono acquisite da scanner le pagine della Guida; il testo è stato riconosciuto grazie ad un programma di OCR e quindi importato nell’applicazione prescelta. Sfruttando le possibilità offerte dal programma Folio, si è cercato di: tradurre la struttura della Guida generale in una struttura elettronica, sfruttando le possibilità di gestione di tale struttura da parte del programma; sfruttare le possibilità di inserire collegamenti ipertestuali; sfruttare le possibilità di marcare determinate porzioni di testo, definendole come appartenenti a un campo (field), e quindi di utilizzare tali attributi nelle ricerche in linea. Nell’infobase si sono sfruttate le possibilità di strutturazione del testo, individuando diversi livelli di titoli e sottotitoli in corrispondenza delle sezioni della Guida e delle partizioni di ciascuna di esse, fino al livello del fondo archivistico e quindi della serie. Nella traduzione della struttura della Guida si sono adottate - a fini sperimentali – due diverse soluzioni. Per le sezioni Diplomatico, I e II si è stabilita una equivalenza tra i livelli della Guida e i livelli di heading attribuiti: ad esempio, nella sezione I: sezione I: liv. 1; partizioni cronologiche (antichi regimi, restaurazione, ecc.): liv. 2; ulteriori partizioni (ad esempio, in Antichi Regimi: Archivio Ducale Visconteo Sforzesco, e, al suo interno, Archivio Visconteo): liv. 6. L’assenza di un determinato livello nella Guida ha comportato una equivalente assenza di livello nell’infobase, in modo che, ad esempio, il fondo archivistico fosse sempre individuato come heading di livello 6 (ad es. nella sezione II si passa direttamente dal livello 1 – equivalente alla sezione – al livello 6, corrispondente ai singoli fondi). Nella sezione III, al contrario, tenuto conto delle peculiarità della sua articolazione, si sono attribuiti i livelli sequenzialmente, attribuendo il livello 2 alle sezioni tematiche e via via livelli inferiori alle partizioni individuate (giungendo in alcuni casi fino al livello 7, ad es. sezione III: liv. 1; Corporazioni religiose: liv. 2; Archivio generale del Fondo di religione: liv. 3; Carteggio: liv. 4; Provincia di Milano: liv. 5; Milano città: liv. 6; Abbazie e commende; Capitoli; Conventi; Monasteri; ecc.: liv. 7). Inoltre: si sono utilizzati dei popup links per le note a pié di pagina, e delle note per le intestazioni di pagina (comprendenti anche i numeri di pagina) del testo originale; – le denominazioni dei fondi sono state identificate come campo “fondo”, e le indicazioni cronologiche come campo “anno”;
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– alle parti di testo contenenti riferimenti bibliografici è stato attribuito lo highlight “bibliografia”; – le cinque sezioni (Introduzione; Diplomatico; sezioni I, II e III) sono state attribuite ad altrettanti “group”; – dei link ipertestuali (“jump link”) sono stati inseriti nel testo per gestire i rimandi incrociati da una parte all’altra del testo stesso (ad es. da Diplomatico ad Archivio generale del Fondo di religione e viceversa). Tale articolazione del testo e l’inserimento dei diversi link consente una agevole consultazione della voce della Guida, passando dalla visione d’insieme della table of contents (TOC) al testo e viceversa; realizzando queries sul testo eventualmente limitate a un solo field (ad es. le sole denominazioni dei fondi) o group (ad es. solo una sezione), seguendo i diversi link inseriti, e ciò nonostante le limitazioni legate alla gestione solo parziale della ricca articolazione del testo originario (per non fare che un esempio la nota storica non è distinta dalla nota archivistica, le serie non sono individuate come ‘livello’ autonomo, ecc.). Tali limiti appaiono superabili con l’impiego di diverse partizioni e dei diversi elementi del testo della Guida e con l’adesione a standard – come SGML – per la rappresentazione di testo strutturato. L’applicativo è utilizzato internamente dall’Istituto; alcune delle modalità di presentazione offerte sono inoltre state prese a modello per le realizzazioni in corso di applicativi per la consultazione, in formato web, di descrizioni archivistiche. Responsabili di entrambi i progetti sono stati Gabriella Cagliari Poli e Maurizio Savoja dell’Archivio di Stato ed il lavoro è stato realizzato gratuitamente dalla ditta Finintegra di Milano, a scopo promozionale e quindi senza che siano state effettuate alcune verifiche, quale ad esempio il puntuale controllo della correttezza del riconoscimento automatico del testo.
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA ECCLESIAE VENETAE Avviato nella primavera del 1996 grazie all’iniziativa congiunta del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Regione Veneto, il progetto di informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici “Ecclesiae Venetae” – così denominato con intenzionale allusione alla tradizione di storiografia ecclesiastica locale – è stato realizzato nell’ambito delle attività di catalogazione promosse dalla legge statale 19 aprile 1990 n. 84, «Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all’entrata in vigore dell’Atto unico europeo». Grazie al lavoro di nove catalogatori, guidati dalla direzione scientifica del progetto e assistiti dai direttori degli Archivi diocesani interessati, nell’arco di poco più di un anno sono stati realizzati il censimento completo e gran parte dell’inventaria-
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zione degli archivi di cinque Curie diocesane del Veneto: Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto, cui idealmente unire i fondi del Patriarcato di Venezia, in precedenza sottoposti ad inventariazione secondo analoghi criteri nell’ambito del noto progetto “Arca”1. Il complesso della banca dati prodotta, che assomma a quasi diciottomila schede, ha riguardato sia la descrizione degli istituti di conservazione che quella dei fondi in essi contenuti (archivi delle Curie, innanzitutto, ma pure carte di fondi a vario titolo aggregati o annessi quali Mense vescovili, Parrocchie, carte private di singoli vescovi o ecclesiastici, confraternite e associazioni), sia ancora le serie ed eventuali altre partizioni dei fondi, fino a giungere alle singole unità archivistiche, di cui si è dato analitico resoconto per tutti gli archivi delle Curie e pure per altri settori di documentazione volta per volta individuati. L’intera banca dati è stata creata – giusta il dettato del regolamento attuativo della l. 84/90 - secondo il sistema descrittivo plurilivellare, i tracciati e il programma informatico “Anagrafe degli archivi italiani” dell’Amministrazione archivistica statale, del quale si è sperimentato in modo intensivo pure l’utilizzo della scheda predisposta per la descrizione delle unità archivistiche. Particolari soluzioni descrittive e accorgimenti redazionali formalizzati, adottati in rapporto all’uso di determinate aree e campi ‘critici’ del tracciato di Anagrafe, unite alla creazione di appositi programmi di trasferimento dei dati, hanno consentito in aggiunta di rendere questi ultimi disponibili su altre piattaforme, quali i software ISIS.ARCA e HIGHWAY, come previsto dall’impostazione originaria del progetto formulato dalla Regione Veneto. La ripresa di una nuova fase del lavoro, riaperto con fondi ordinari per iniziativa dell’Ufficio centrale per i beni archivistici e mirante all’inventariazione di alcuni fondi aggregati agli archivi di Curia oltreché di talune parrocchie veneziane, ha infine prodotto un nuovo programma relazionale denominato ARCANA, frutto di più aggiornate metodologie in grado di recuperare i dati, di visualizzare tridimensionalmente la struttura dei fondi, di consentire le opportune navigazioni tra i diversi livelli di descrizione, consentendo in aggiunta un’agevole lettura e gestione dei dati per l’interrogazione, per la produzione di censimenti ed inventari a stampa, nonché per una eventuale immissione della banca dati in rete (cfr. le tavole che riportano le immagini delle suc1 Il progetto, diretto per conto dell’Ufficio centrale per i beni archivistici da F. Cavazzana Romanelli con la collaborazione di G. Mantovani e don L. Bonora, ha prodotto i seguenti inventari informatizzati: Archivio della Curia Vescovile di Padova. Censimento ed inventariazione a cura di P. Benussi e C. Lestani, consulenza e supervisione di mons. C. Bellinati; Archivio della Curia Vescovile di Treviso. Censimento ed inventariazione a cura di A. Giustiniani e A. Pozzan, consulenza e supervisione di don L. Bonora; Archivio della Curia Vescovile di Verona. Censimento ed inventariazione a cura di A. Spinello e E. P. Zanon, consulenza e supervisione di don F. Segala; Archivio della Curia Vescovile di Vicenza. Censimento ed inventariazione a cura di M. Michelon e F. Sardi, consulenza e supervisione di mons. M. Dalla Via; Archivio della Curia Vescovile di Vittorio Veneto. Censimento ed inventariazione a cura di M. Bove, consulenza e supervisione di mons. R. Bechevolo, don N. Faldon, A. Botta. La direzione esecutiva del progetto è stata espletata su incarico della Regione Veneto dall’EDS Electronic Data System – Italia.
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cessive tappe di ricerca, alle pp. 598-601)2. Sorto con l’intento di recuperare dati già acquisiti con l’applicativo Anagrafe e trasferiti nel programma Arca, tale software, elaborato in ambiente Access, sarà dotato quanto prima pure di un proprio autonomo data entry, che si conta lo possa adeguare alle più avanzate elaborazioni dell’analisi archivistica quale – in primis - la descrizione separata e connessa degli enti produttori d’archivio rispetto a quella dei fondi. Quanto ai risvolti specificamente archivistici del progetto, si segnala come il lavoro abbia comportato elementi di varia complessità: sia operativi, quali la molteplicità delle sedi e i tempi relativamente brevi di redazione, sia concettuali e metodologici, a cominciare dall’individuazione dell’identità propria dei singoli fondi distinti fra loro in rapporto ai diversi enti produttori della documentazione. Altrettanto problematica è risultata essere l’analisi della struttura dei fondi, della loro articolazione in sezioni, serie e sottoserie, frutto talora dell’originaria organizzazione degli uffici e delle cancellerie di Curia, ma più spesso, con esiti del tutto inattesi e diversificati, di quelle ricorrenti sfasature tra istituzioni e archivi provocate da operazioni di ordinamento o confezionamento del materiale documentario, da dispersioni o trasmigrazioni delle carte, dall’incuria o da altre vicende traumatiche: avvenimenti che solo una attenta e calibrata ricostruzione della traditio documentaria dei fondi è stata in grado di far affiorare e portare alla luce. Un risvolto di particolare interesse dell’intero progetto è stato quello costituito dalla possibilità di confronto fra le differenti strutture dei fondi delle Curie, delle Mense vescovili e degli ulteriori archivi aggregati e annessi, consentita dalla rilevazione contestuale curata nei cinque archivi (cui unire pure quale sesta quella dell’Archivio patriarcale veneziano) e agilmente verificabile da apposite funzioni di ricerca per tipologie documentarie analoghe. Un confronto che, se da una parte ha sostenuto operativamente il lavoro dei catalogatori mediante i continui raffronti e la messa in comune delle rispettive acquisizioni, dall’altra ha consentito – tramite l’analisi della presenza o meno di particolari serie, della loro configurazione diplomatico-archivistica, della loro denominazione stessa – l’avvio di una serie di stimolanti riflessioni comparate sulla storia della produzione e della sedimentazione documentaria nelle Curie vescovili e nelle strutture ecclesiastiche, aprendo la strada in aggiunta a suggestive, inedite ricerche di storiografia ecclesiastica. Le banche dati sono consultabili, anche in forma di inventari cartacei, presso i sei Archivi diocesani del Veneto precedentemente citati, oltreché presso l’Ufficio centrale per i beni archivistici.
2 Il programma è stato elaborato da R. Fagarazzi e M. De Michelis con la collaborazione di A. Zattarin e R. Sgarabotto e con la progettazione archivistica di F. Cavazzana Romanelli, P. Benussi e M. Barausse.
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ARCHIVIO DI STATO DI TORINO In un contesto generale in cui nuove tecnologie e reti di comunicazioni favoriscono la trasmissione di informazioni, anche l’Amministrazione archivistica ha dovuto prendere atto del cambiamento del contesto della propria azione. Per corrispondere alla sollecitazione, è stato necessario riconsiderare le modalità di produzione e di uso degli strumenti di accesso alle fonti. Senza togliere valore ad una metodologia con solide basi nella tradizione professionale e nella prassi, occorreva considerare con attenzione il duttile utilizzo delle nuove tecnologie per accelerare e allargare il processo di comunicazione. In tale ambito ha preso avvio la riflessione dell’Archivio di Stato di Torino con l’obiettivo di rispondere innovativamente alle esigenze della comunicazione, informatizzando la gestione della sala di studio. Il giorno 2 gennaio 1996 è entrato in funzione nella sede di piazza Castello 209 dell’Archivio di Stato di Torino un sistema informatizzato di gestione dei servizi di sala di studio e dei depositi d’archivio. Tale sistema, denominato Archeion, sviluppato dalla ditta Sistel unitamente agli archivisti, consente di integrare le prioritarie finalità gestionali con obiettivi informativi assai ampi. Sotto il duplice aspetto della funzionalità interna e del migliorato servizio per il pubblico si possono citare i seguenti risultati: Funzionalità interna – tutelare meglio i beni archivistici sottoposti talora a movimentazione troppo frequente e non sempre ordinata; – gestire in maniera più rigorosa e razionale la sala di studio e i depositi, conservando una memoria facilmente accessibile di tutti gli eventi relativi alla circolazione delle unità archivistiche, anche per scoraggiare o impedire attività scorrette; – garantire la effettiva consultazione dei microfilm in luogo dei documenti originali fotoriprodotti; – gestire le assenze di unità archivistiche per restauro o per prestiti; – ridurre le richieste di consultazione ad uniformità terminologica, sollevando i funzionari dalla parte più banale della loro attività di assistenza; – trattare in maniera unitaria i dati acquisiti nel corso di operazioni e servizi diversi (ad esempio redigendo facilmente statistiche annuali, o tabulati che ricostruiscano i movimenti di una singola unità, o le consultazioni di un singolo studioso, od ogni sorta di indice che possa facilitare il lavoro di archivio); – connettere in una gestione unificata due sedi d’archivio lontane tra di loro, tenendo un archivio unico degli studiosi iscritti alle sale di studio; – aprire la possibilità di sviluppi sia tecnologici (ad es. archiviazione e ricerca di immagini di documenti) sia logici (ad es. collegamento al sistema degli inventari). Servizio per il pubblico – migliorare il servizio per il pubblico, assicurando istantaneamente la disponi-
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bilità dei documenti e la loro consultabilità; – assistere automaticamente lo studioso nelle prevedibili difficoltà di compilazione delle richieste di consultazione al terminale, presentandogli sullo schermo le opzioni che man mano gli si aprono; – consentire ad altri studiosi di consultare unità prenotate, fino al giorno precedente la data fissata; – consentire prenotazioni per mezzo di Internet a studiosi con domicilio lontano; – creare una banca dati sulle ricerche effettuate; – applicare in maniera non arbitraria i limiti alla consultabilità (numero giornaliero di unità, esclusione di singoli studiosi, esclusione di certi documenti per la loro natura o la loro data…); – garantire in tutte le operazioni la trasparenza nei confronti del pubblico. Il progetto ha avuto una lunga fase di studi preliminari, iniziati nel 1989 con l’esame della possibilità di adattare alle esigenze italiane il sistema da poco realizzato dagli Archivi Nazionali in Parigi e proseguiti poi in direzioni parzialmente diverse da quelle dei colleghi francesi, anche per le innovazioni nel frattempo comparse sul mercato hardware e software. Il progetto iniziale ha potuto essere ampliato in tre direzioni. Il censimento previsto dal progetto nazionale “Anagrafe” ha consentito un sostanziale incremento della base di dati, che dagli iniziali 16 km di documenti descritti ha potuto inglobare le nuove informazioni acquisite tramite il progetto Anagrafe, in vista della copertura della totalità dei fondi che assomma a 65 km di scaffalatura. Parallelamente il sistema si è sviluppato con la memorizzazione dei testi pieni di 143 inventari, per un totale di 30.000 pagine circa, ottenendo in tal modo la possibilità di aggiungere alle tradizionali modalità di ricerca attraverso l’albero gerarchico dei livelli di descrizione, anche la ricerca per parole libere all’interno del testo delle descrizioni inventariali. Da ultimo, dopo un accurato studio di fattibilità in collaborazione con diversi istituti archivistici e centri avanzati di ricerca universitaria, il sistema è stato integrato con la digitalizzazione delle immagini di documenti originali, nell’ambito del progetto nazionale denominato “Imago”. In una prima fase di attuazione il progetto è stato applicato al fondo Carte topografiche (circa 5000 carte a colori) ed è in fase di applicazione al catasto Rabbini con 3.500 carte circa. Si è proceduto pure alla digitalizzazione della totalità degli inventari dell’Archivio di Corte. L’obiettivo che il progetto si pone è quello di avere una sala di studio di tipo virtuale ove una parte della consultazione avverrà attraverso documenti riprodotti su CD Rom. Si otterranno in tal modo i seguenti risultati: – sottrarre i fondi al degrado conseguente alla frequente consultazione; – consentire agli utenti di effettuare ricerche non solo sulle descrizioni inventariali, ma anche sulle immagini; – rilasciare riproduzioni di alta qualità in tempi brevi, con gestione personaliz-
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zata delle procedure, a costi ragionevoli. Un secondo obiettivo considerato nel progetto è quello della fruizione telematica delle immagini. L’opportunità di poter consultare in rete la documentazione, sia pure con immagini sottocampionate, favorirà l’utenza remota.
ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI IPERCARTA Il software applicativo costituisce il risultato di una ricerca promossa dall’Archivio di Stato di Trapani per il trattamento informatico della cartografia storica per gli studi sul paesaggio. Sulla base di un progetto di ricerca finanziato dal Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali del C.N.R., ha operato un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte, insieme ai funzionari dell’Archivio stesso, anche specialisti esterni: uno storico del paesaggio e consulenti informatici di sistemi GIS (Geographic Information System) e di sistemi ipertestuali. Tale progetto tendeva a costituire, mediante appositi sistemi informativi, una banca dati – cartografica e testuale – delle informazioni contenute nei fondi cartografici conservati nell’Archivio di Stato di Trapani, allo scopo di semplificare l’accesso alle informazioni stesse da parte di un pubblico diversificato di utenti, con speciale riguardo ai pianificatori degli enti territoriali e ai funzionari delle strutture tecniche deputate alla tutela del paesaggio, i quali sono in genere pressati dall’urgenza di emanare atti amministrativi in tempi definiti, ma sono anche attratti dalla possibilità di interpretare le valenze ambientali, sociali e culturali che il territorio esprime nella sue dinamiche storiche e la cui conoscenza è condizione indispensabile per la sua più appropriata tutela. Come è noto, la quantità di materiale cartografico che si conserva negli Archivi di Stato italiani è peraltro enorme: secondo il dato più aggiornato di cui si dispone (che perviene a tutto il 1996), la documentazione cartografica censita ascende a 688.155 unità, con una distribuzione territoriale davvero poco uniforme: oltre il 68% è conservato negli Istituti del Nord (con 469.487 carte), il 21,5% in quelli del Centro (con 147.963 esemplari) e solo il 10,3% al Sud (con 70.705 unità). Si tratta inoltre di un dato che può indubbiamente considerarsi approssimato per difetto, visto che parte della documentazione cartografica si trova spesso inserita negli atti che vi si riferiscono (e non è perciò censita a parte) e che comunque tipologicamente non è omogeneo, poiché comprende insieme prodotti cartografici di differente natura, destinazione ed epoca di produzione. Il gruppo di lavoro costituitosi nell’Archivio di Stato di Trapani intorno a tale progetto ha pertanto messo a punto un sistema di elaborazione dei dati attraverso una struttura ipertestuale, che contiene sia le immagini cartografiche, acquisite mediante
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scansione elettronica (le carte sono state prima riprodotte con diapositive e quindi acquisite con un apposito scanner), sia le informazioni sulle stesse, inserite come file di testo, cogliendo così l’obiettivo di rendere immediatamente visibile non solo la rappresentazione cartografica del territorio e le informazioni ad essa relative, ma soprattutto – e questo sembra essere l’aspetto più rilevante di tutta l’operazione – l’esatto posizionamento della rappresentazione stessa sull’attuale copertura cartografica dell’I.G.M.. Un attendibile posizionamento della carta storica su quelle attuali viene ottenuto attraverso l’identificazione di alcuni punti “fiduciali” rintracciati sulla carta stessa: emergenze geomorfologiche (monti, fiumi, per esempio), toponimi, limiti amministrativi o proprietari, tessuto vario; le modalità di tale posizionamento possono essere gestite poi con softwares della famiglia GIS. Il programma multimediale infine gestisce il complesso delle informazioni, mettendo in condivisione dati trattati da softwares di differente concezione e struttura, dati altrimenti incondivisibili, fungendo al contempo da contenitore e motore dell’intero sistema. Le scelte operate nel corso della definizione dei criteri metodologici e operativi hanno tenuto conto anche dei problemi di gestione complessiva del programma, con riguardo alle soluzioni informatiche più opportune e anche ai relativi costi. Quello fin qui svolto è un lavoro che si inserisce nell’area delle sperimentazioni, che tendono a costruire dei “filtri di conversione” fra un dato ordine di conoscenze ed una determinata area di utilizzo delle stesse. La scienza del paesaggio si avvale oggi di strumenti assai evoluti per fronteggiare ed interpretare l’enorme quantità delle variabili che il territorio esprime, dalle informazioni da satellite all’uso intensivo delle tecnologie informatiche. Quelle che sembrano sfuggire a tale attento monitoraggio di dati sono le dinamiche di lungo periodo relative all’interazione uomo/natura. Le trasformazioni del territorio operate dalle comunità insediate producono variazioni degli assetti ambientali, spesso destinate a durare nel tempo e di cui è possibile trovare riscontri nella documentazione d’archivio. Non occorre certamente dimostrare l’importanza delle testimonianze d’archivio per la conoscenza e l’interpretazione delle dinamiche antropiche che hanno operato sulle trasformazioni del territorio. Se perciò i settori di ricerca più direttamente interessati all’analisi di questi fenomeni non fanno ricorso alle fonti archivistiche o vi ricorrono in modo insufficiente non è certo perché ne sottovalutano le enormi potenzialità, né perché rinunciano ad accurate indagini storiche; anzi sono spesso costretti a investigare le cause e le conseguenze dell’azione dell’uomo sul territorio attraverso i segni ancora leggibili su quell’area, con un lavoro deduttivo e mediato che può essere lungo e talvolta impreciso. Il motivo del non compiuto utilizzo delle testimonianze d’archivio da parte di tali settori di ricerca risiede con ogni probabilità nella attuale distanza fra i rispettivi linguaggi. Si rende perciò necessario uno sforzo per rendere compatibili questi linguaggi, al fine di tracciare, con il contributo della documentazione archivistica, le fondamenta di un’attendibile ecostoria dei luoghi, a maggior ragione utile quando dalla conoscenza del paesaggio e del gran numero di variabili che ne influenzano la fisionomia si passa alla gestione dello stesso.
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I sistemi multimediali e soprattutto i sistemi GIS appaiono sicuramente adatti ad elaborare le informazioni sul territorio e se ne può sperimentare l’utilizzo per la documentazione cartografica degli archivi. Conoscere ed utilizzare le tecniche e la strumentazione tipiche della scienza del paesaggio, predisporre strumenti più vicini a quel linguaggio, da parte degli istituti archivistici, può voler dire incrementare l’offerta del servizio e perciò stimolare una crescita della domanda ed inoltre svolgere compiutamente quel ruolo di istituti di conservazione delle memorie del territorio che è tipico degli Archivi di Stato italiani, così diffusi nel territorio stesso.
ARCHIVIO DI STATO DI VARESE AREA VIRTUALE Il Progetto «Area virtuale. Inventariazione, acquisizione a colori su computer e trasferimento su CD delle mappe del fondo Catasto teresiano» ha come fine l’inventariazione computerizzata, la digitalizzazione e masterizzazione di dati e immagini a colori su CD Rom del materiale iconografico appartenente al fondo Catasto teresiano relativo ai territori compresi nella Provincia di Varese. Si tratta delle cosiddette mappe copia, elaborate con modalità più eleganti dai disegnatori, successivamente alle prime rilevazioni effettuate sul posto dai misuratori impegnati nel censimento disposto per lo Stato di Milano nel sec. XVIII dall’amministrazione austriaca. Queste mappe di prima stazione, sempre in scala 1:2000, si presentano suddivise in fogli e sono talvolta abbellite da motivi decorativi, fantastici o di maniera. A causa della frequente consultazione e delle continue riproduzioni, il materiale, a colori e di notevoli dimensioni (il formato più diffuso è di cm. 60x70), era sottoposto a forte usura e rischiava di deteriorarsi in maniera irreversibile. Una volta scartata l’ipotesi della riproduzione, su microfilm o fotostatica a colori, non ritenuta soddisfacente in termini economici e di funzionalità, si sono individuate come soluzione l’acquisizione delle mappe con camera digitale equipaggiata con luci fredde, per non arrecare danno al materiale, la creazione di un data base descrittivo che ne consenta una veloce individuazione permettendo varie operazioni di ricerca e, infine, la masterizzazione su CD di quanto acquisito. È stato prodotto in tal modo un archivio di immagini in formato digitale standard, visualizzabili su p.c. in ambiente Windows ‘95 dotato di lettore CD. La visualizzazione a colori è necessaria, in quanto il colore è un elemento distintivo essenziale della mappa, poiché alle diverse colorazioni è affidata la rappresentazione di condizioni differenti del territorio. Le immagini sono quindi catturate a colori, con una dimensione media di ca. 1.450 x 1.150 pixel e sono stampabili con una risoluzione di almeno 300 dpi, anche mediante stampanti ink-jet su carta comune o speciale. Le immagini relative ad ogni mappa sono abbinate a schede descrittive, create espressamente per il progetto poiché le mappe non erano inventariate. Per consen-
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tire all’utente una rapida visualizzazione degli elementi descrittivi, si è data la preferenza ad una forma di descrizione di tipo sintetico, pur conservando un numero elevato di campi ma evitando il ricorso a codici o ad altri elementi difficilmente interpretabili. In assenza di specifiche norme archivistiche per la descrizione del materiale cartografico manoscritto, è stato elaborato uno schema che tenesse presenti sia le norme ISAD (G) che le ISBD (CM), elaborate per le edizioni a stampa di materiale cartografico, nonché precedenti particolari esperienze descrittive in ambito archivistico e in particolare le norme elaborate per il progetto “Anagrafe” del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le operazioni di rilevamento hanno utilizzato un interfaccia di facile uso, basato su MS-Access. I record si visualizzano in modo tabellare mediante un foglio dati e sono consultabili singolarmente mediante una maschera. Consultando il data base, è possibile effettuare ricerche di vario tipo: ad esempio, si possono reperire tutte le mappe relative ad un determinato territorio, o in cui sia presente un toponimo; si possono riunire le mappe elaborate da un particolare disegnatore o eseguite in uno specifico periodo, oppure distinguere tutti i pezzi che presentano apparati decorativi di qualche rilievo. La realizzazione del data base e le operazioni di descrizione scientifica del materiale sono state curate dall’Archivio di Stato con la collaborazione della Biblioteca nazionale Braidense di Milano. Struttura e record del data base sono stati poi integrati con il sw In-Folio, della Ditta Glasor s.n.c. di Bergamo, che ha effettuato l’acquisizione in formato digitale delle mappe, lavorando con le proprie attrezzature all’interno dell’Istituto, nonché le operazioni di abbinamento tra immagini e schede e la masterizzazione. Il software di visualizzazione consente di effettuare numerosi ingrandimenti, migliorando in questo modo la leggibilità delle immagini, e di scegliere le migliori condizioni di luminosità e contrasto.
CAMERA DEI DEPUTATI IL PROGETTO FEA Nello studio e progettazione del sistema, l'Archivio storico della Camera dei deputati si è posto il problema di una appropriata informatizzazione, nell'ottica di una concezione dell'archivio come luogo non solo di conservazione, ma soprattutto di trasmissione di conoscenze. Particolare attenzione è stata posta perché tale processo non fosse in contrasto con norme e procedure tipiche del mondo archivistico, nella consapevolezza che ogni archivio è unico e che quindi la sua informatizzazione deve adattarsi allo stile, alla cultura ed alle possibilità dell'istituto. Il sistema è denominato FEA - acronimo di Funzioni Elettroniche dell'Archivio, ma anche in ricordo di Leonardo Fea, primo bibliotecario-archivista eletto dall'Assemblea della Camera dei deputati nel giugno del 1848 -, è stato realizzato nell'am-
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biente di sviluppo dell'Information Retrieval Highway, ed è strutturato come segue: Inventario. – Uno strumento per la descrizione dei fondi archivistici, in grado di supportare una descrizione multilivello adeguabile alla diversa articolazione interna degli specifici oggetti da descrivere e predisposto al collegamento con le immagini per il trattamento della documentazione di maggior pregio e di più frequente accesso. Guida. – Uno strumento di navigazione e accesso ai fondi archivistici, come guida e indirizzo alle banche dati dei fondi, in grado di consentire la ricerca e la consultazione su una singola banca dati, su un insieme selezionato e sull’intero sistema informativo. Authority file. – Uno strumento di controllo dei dati identificativi, che consenta di garantire l’uniformità dei dati immessi per la loro ricerca e organizzazione all’interno del sistema informativo generale; ma che inoltre fornisca per ognuno degli elementi identificativi immessi (persone, società, organizzazioni, ecc.) informazioni qualitative comuni e ne garantisca il reperimento nelle diverse aree del sistema informativo. Consultazione. – Uno strumento di gestione degli accessi, per l’automazione delle funzioni della sala di studio, la gestione della movimentazione fisica dei “pezzi” archivistici ed anche per la gestione della eventuale consultazione da remoto su rete geografica del sistema.
Gestione accessi e sistema di accounting
Guida dei fondi
Authority file
Inventari fondi
Immagini
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Camera dei Deputati
Nel sistema FEA l'organizzazione della banca dati segue il modello descrittivo proposto dall’International Congress on Archives (ICA) con International Standard of Archival Description (ISAD). Il modello identifica 4 livelli di descrizione, ai quali corrispondono altrettante tipologie di schede con specifici tracciati informativi. Il primo livello identificato è quello del FONDO: ogni fondo archivistico, identificato da una GUIDA dell’archivio, risiederà quindi su un’autonoma banca dati. È stato previsto un livello superiore al primo: Livello 0. GRUPPO DI FONDI, per trattare in un’unica banca dati più fondi tra loro strettamente connessi.
Fondo
Serie
Serie
Sottoserie
Unità archivistica
Unità archivistica
Sottounità archivistica Unità documentaria
Unità documentaria Unità documentaria
Unità documentaria
La struttura informativa. – Ad ogni livello descrittivo è disponibile una struttura informativa completa e specifica, che è articolata in aree di informazione comuni e presenta elementi descrittivi generali (campi identificativi) validi per tutti i livelli della scala gerarchica. La struttura informativa della banca dati è stata organizzata nelle seguenti aree: area di identificazione; area delle informazioni di contesto; note; condizioni di accesso e d’uso; area di contenuto; area di lavoro.
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La ricerca. – La ricerca può avvenire secondo due modalità principali: scrivendo una frase di interrogazione in linguaggio naturale, che ricerchi i termini impostati indipendentemente dalla loro posizione nella struttura dei dati; utilizzando una specifica maschera di ricerca, che guida l’utente nella compilazione di una query anche complessa, inserendo valori o insiemi di valori per i singoli campi del database, anche prelevati dagli specifici dizionari di campo. La consultazione dell'Inventario. – La navigazione nell’Inventario segue i legami ad oggetti che compongono la scala gerarchica: da ogni “nodo” dell’albero si ha accesso immediato alla intera scheda descrittiva, distribuita su piú pagine corrispondenti alle diverse aree informative previste, e alle immagini eventualmente associate. Tutte le operazioni sono disponibili attraverso “bottoni” grafici disposti sul desktop. L'accesso alle immagini. – Il collegamento con le immagini associate è pienamente trasparente sia in fase di acquisizione che di consultazione: i file grafici vengono salvati su supporto magnetico, ottico o magneto-ottico, in una struttura di sottodirettori gestiti direttamente dal server dell’applicazione. Le immagini possono essere associate a qualsiasi livello della struttura gerarchica del database: sono inoltre disponibili funzionalità di navigazione e di scorrimento delle immagini non puramente sequenziali, potendo puntare ad una singola “pagina” (o a parte di questa) attraverso modalità ipertestuali, ovverro potendo raggruppare insiemi di pagine con “segnalibri” o marcatori virtuali. Naturalmente l’utilizzo dei piú diffusi formati di gestione immagini (tipicamente, TIFF o JPEG) ne consente la loro gestione e manipolazione con qualsiasi altro software disponibile sul mercato. Considerazioni conclusive. – Sia nella fase di analisi e di elaborazione che in quella di implementazione del sistema informatizzato, uno degli obiettivi prioritari che l'Archivio storico si è posto è stato quello di garantire la massima apertura possibile del sistema FEA verso l'esterno, sia mediante la pubblicazione elettronica - integrale o parziale - attraverso uno o più CD Rom delle banche dati, sia mediante il suo inserimento nella rete Internet. Sono state realizzate due banche dati: fondo della Consulta nazionale e fondo dell'Assemblea Costituente. La realizzazione dell'inventario informatizzato della Consulta nazionale è andata di pari passo con il perfezionamento del sistema Fea. Essendo quello della Consulta un fondo di piccole dimensioni ma rappresentativo delle specifiche attività di una assemblea parlamentare, si è rivelato particolarmente adatto per un progetto pilota. E' stato così pubblicato Informatica in Archivio. Il progetto FEA (Quaderno n. 5 dell'Archivio storico) in cui si descrive lo studio svolto. Il volume è corredato anche da un CD Rom contenente l'inventario e tutte le immagini del fondo. Attualmente è in corso di pubblicazione anche l'inventario del fondo dell'Assemblea Costituente, sia in edizione cartacea (Quaderno n. 6) che informatica: quattro CD Rom, contenenti l'inventario e le immagini di alcune serie. Inoltre le basi dati del sistema saranno arricchite con l'immissione della Guida all'Archivio e degli inventari analitici e saranno resi fruibili nella rete Internet.
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO SISTEMA DI GESTIONE DEL CENTRO ARCHIVI La documentazione anagrafica della Camera di commercio di Milano, a cominciare dal Registro delle imprese, presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre serie (quantità, alto indice di movimentazione e di aggiornamento) che hanno suggerito di trattare questi fascicoli con logiche e strumenti specifici. La scelta di accorpare la documentazione anagrafica in un unico centro archivistico risponde a due finalità: raggiungere l’omogeneità delle procedure di archiviazione e di consultazione dei fascicoli e razionalizzare le risorse in termini di spazi utilizzati, strutture e procedure informatizzate, personale adibito alla movimentazione. Il sistema informatico del Centro archivi (database Informix su Sistema operativo UNIX) gestisce tutte le singole collocazioni d’archivio (l’unità di base è il box): un collegamento in rete con tutto il sistema degli archivi, e con gli sportelli della sede permette poi una consultazione e prenotazione on-line delle pratiche da movimentare. I fascicoli sono archiviati in contenitori (box o cassette metalliche) identificati da un codice numerico che corrisponde ad una precisa ed unica collocazione nell’archivio. Ad esempio, nel codice di collocazione: 01/101/01, la prima cifra indica il piano dell’edificio, le due cifre successive individuano l’armadio compattato chiamato “fronte”, e così via. Ogni fascicolo viene abbinato al codice del box in cui è collocato. La corrispondenza tra fascicolo e collocazione è garantita mediante un sistema di lettori ottici di codici a barre. In virtù di questo abbinamento sul database, il fascicolo può essere collocato in qualsiasi contenitore, senza vincoli di progressione numerica. Questa modalità di gestione delle collocazioni elimina di fatto la necessità di mantenere spazi vuoti all’interno dei contenitori per i successivi inserimenti di documentazione nei fascicoli (che nel caso della documentazione anagrafica attiva sono considerevoli) oppure di operare spostamenti cospicui di fascicoli per creare questo spazio. In qualunque momento è infatti possibile spostare alcuni fascicoli da un box ad un altro, cambiando il codice di collocazione sul software. Viene così recuperato lo spazio necessario all’inserimento della documentazione. Particolari funzionalità previste dal sistema di gestione sono: la possibilità di estrarre una lista di documenti i cui termini di conservazione siano scaduti, per avviarli al macero secondo le procedure stabilite dalla legge (attraverso la data di scadenza validità indicata per ogni fascicolo); assegnazione ad un singolo utente ai fini della trasparenza (attraverso i campi “codice e classe utenza camerale”).
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Appendice III. Applicazioni informatiche
CONSORZIO BAICR ARCHIVI DEL NOVECENTO Archivi del Novecento è un progetto culturale che ha come scopo l’esplorazione archivistica della documentazione relativa alla storia culturale, politica e sociale del nostro secolo con-servata negli archivi di fondazioni e istituti culturali italiani. Esso è frutto di una riflessione maturata nell’ambito del Consorzio biblioteche e archivi degli istituti culturali di Roma (BAICR), costituito nel 1991 da Istituto della Enciclopedia Italiana, Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, Istituto Luigi Sturzo e Società Geografica Italiana. Il Consorzio ha il fine istituzionale di accrescere e valorizzare il patrimonio storico documentario degli Istituti culturali; di individuare le competenze e le risorse necessarie a tale scopo; di promuovere la formazione e la ricerca nel campo della gestione, fruizione e visibilità dei beni culturali. All’inizio degli anni Novanta gli Istituti del consorzio avevano già avuto una positiva esperienza di collaborazione organica nel campo delle raccolte librarie ed era maturata la convinzione che era venuto il tempo di progettare momenti di cooperazione anche nel settore degli archivi privati. Conoscendo bene il patrimonio archivistico di altri istituti culturali italiani (affine e spesso complementare a quello degli istituti romani), sembrò che potesse emergere il disegno di un sistema documentario interamente dedicato alle fonti del Novecento. In tale contesto nacque il progetto per l’elaborazione di uno strumento informatico che, nel rispetto della migliore tradizione descrittiva dell’archivistica italiana, recepisse sia gli standard internazionali in via di affermazione (e in primo luogo ISAD), sia uno spiccato orientamento alla valorizzazione dei contenuti informativi, archivistici e non. La realizzazione di questo programma è stata affidata per la parte di sviluppo informatico alla società Datamat che nel novembre 1997 ha rilasciato la versione 2.0 del software denominato GEA, che attualmente utilizzato da 13 istituti associati al progetto. GEA è pertanto un sistema per la descrizione, gestione e consultazione di archivi storici e di deposito. Il sistema consente di creare reti di archivi affini e complementari, con possibilità di trasmettere e interrogare dati e immagini anche a distanza. E’ in grado di gestire documenti di qualsiasi tipo e forma: testi, immagini, sequenze video, eccetera. Il sistema permette di definire in maniera flessibile la struttura organizzativa di archiviazione, offre un'ampia tipologia di schede documentarie, consentendo comunque di definire nuovi tipi di scheda, modelli di presentazione alternativa (per l'accesso di diverse categorie di utenti), nuovi tipi di stampe o forme di presentazione di collegamenti ipertestuali. Per la consultazione sono disponibili numerose funzionalità; il prodotto sfrutta il sistema di information retrieval Fulcrum. Tra le funzionalità di gestione ricordiamo: creazione delle schede unità archivistica e dei vari tipi di schede documento, con acquisizione di immagini e documenti
Consorzio Baicr
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multimediali in genere eventualmente associati; creazione automatica dei legami verticali di tipo gerarchico sulla base dei livelli di descrizione archivistica (con compilazione automatica della segnatura archivistica); creazione di legami di tipo orizzontale tra elementi di schede diverse, anche appartenenti a fondi diversi, che permettano di evidenziare correlazioni di contenuto, affinità, rimando, eccetera. L’architettura dei dati del sistema è gerarchica: i vincoli partono dal fondo e, attraverso la gestione dei livelli di aggregazione documentaria, arrivano all’unità archivistica che può essere strutturata a sua volta in sottounità. Si ha quindi a disposizione la possibilità di sfruttare le schede analitiche diversificate per gruppi tipologici di documenti. Nel modello descrittivo scelto dagli Istituti del progetto il livello della descrizione documentale è particolarmente ricco e prevede: la scheda “documento” per lettere, minute, circolari, relazioni, ecc.; la scheda “verbale” per i verbali in serie o singoli; la scheda “manoscritto” per diari, quaderni, manoscritti di opere, materiali editoriali, ecc.; la scheda “video” per filmati, videocassette, servizi fotografici, diapositive in sequenza, disegni in serie; la scheda “imago”, subordinata alla scheda “video”, per l’analisi delle sequenze dei filmati o descrizione delle foto, delle diapositive e dei disegni facenti parte di una serie; la scheda “icon” per foto, disegni, progetti tecnici, manifesti iconografici singoli; la scheda “bibliografica” per opuscoli, estratti, articoli, bozze di stampa, libri, e simili. Un prezioso sussidio è costituito da un serbatoio biografico in cui concentrare le biografie di persone fisiche e giuridiche che compaiono a vario titolo nelle schede descrittive; tale strumento è consultabile tramite un collegamento ipertestuale diretto tra schede e profilo biografico. Per la consultazione di uno o più fondi, anche contemporaneamente, sono disponibili numerose funzioni: ricerca relativa a specifici tipi di documenti o generica sulla base di parole, insiemi di parole, combinazioni logiche indipendenti dalla posizione all’interno della scheda; ricerca sulla base di thesauri e dizionari di campo; salvataggio dei risultati di ricerca per riutilizzo e loro combinazione; navigazione rapida tra le schede risultanti da una ricerca; navigazione gerarchica del fondo, dai livelli (serie, sottoserie, ecc.) ai fascicoli, dai fascicoli ai documenti sulla base di una presentazione inventariale che ne riflette la struttura concettuale; navigazione per legami orizzontali; navigazione a ritroso in tutte le modalità e ritorno immediato ai segnalibri; accesso alle immagini relative ad ogni documento con possibilità di operare ingrandimenti e riduzioni. Sul software è in corso un lavoro di implementazione di nuove funzionalità. Vogliamo sottolineare che per Archivi del Novecento la naturale tendenza all’evoluzione è data dal carattere stesso dell’ipotesi progettuale e cioè dall’idea di creare un prodotto da condividere all’interno di una rete di istituti culturali. Questa impostazione (originale, crediamo, rispetto alle motivazioni e alle procedure che hanno portato alla elaborazione di altri, pur ottimi, prodotti analoghi) presuppone un utilizzo “collettivo” dello strumento informatico di descrizione archivistica da parte di operatori professionali che trattano materiali con problematiche vaste ma integrate, con la possibilità quindi di generare una “manutenzione” evolutiva del prodotto che cresce insieme alla mole delle basi dati da esso generate. Sbocco naturale di questo lavoro
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comune sarà anche la produzione di strumenti multimediali tematici su aspetti della storia italiana del Novecento, che sfrutteranno sia la ricchezza del patrimonio documentario conservato che le potenzialità descrittive e informative del software. Le direttrici evolutive riguarderanno una più corretta esplicitazione del rapporto tra soggetti produttori e soggetti conservatori dei fondi, una flessibilità più spinta al livello del fondo (superfondi, sottofondi) e dell’unità archivistica (sottofascicoli, inserti) oggi entrambe già gestibili in modo più elementare, l’inserimento a pieno titolo delle schede relative alle serie nella base dati, la possibilità di scegliere tra numerazioni a serie chiuse e a serie aperte, la leggibilità della struttura fisica dei fondi oltre a quella logica, procedure ancora più snelle di inserimento delle schede descrittive nei livelli di appartenenza, creazione della struttura del thesaurus, maggiore ricchezza nella visualizzazione degli esiti di ricerca, report di stampa più agili e completi. Tali innovazioni permetteranno di introdurre anche una qualche funzione di supporto tecnico informatico all’ordinamento del fondo, senza per questo pretendere di divenire uno strumento per l’ordinamento, attività intellettuale che resta tutta interna alle scelte del ricercatore archivista.
ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI PROGETTO ARCHIVIO STORICO ELETTRONICO IRI (ASEI) Il progetto ha l'obiettivo di mettere a disposizione degli studiosi l’intero complesso archivistico dell’IRI, rendendo possibile l’accesso ai documenti conservati, l’interrogazione a distanza e la consultazione grazie all’immissione delle banche dati nella rete telematica Internet. Il progetto è iniziato nel 1992 con l'iniziativa dell'IRI di incaricare il Consorzio Roma Ricerche di avviare la schedatura e l’acquisizione in formato elettronico sia del materiale documentario dell’Archivio storico dell’Istituto, depositato presso l’Archivio centrale dello Stato, sia dell’archivio personale di Pasquale Saraceno, contenente materiale di notevole interesse per la storia economica italiana dal dopoguerra al 1990. Nella prima fase il lavoro ha avuto un carattere di ricerca sperimentale, volta allo studio ed all’individuazione delle soluzioni metodologiche e tecnologiche in grado di descrivere adeguatamente questi particolari aggregati documentari, di integrare “oggetti” e strutture di dati disomogenee, di garantirne la massima reperibilità e comunicabilità3. Individuate le soluzioni appropriate, nel periodo 1995-1998 è stato impostato e realizzato il programma operativo, che è stato completato nel primo semestre 1998. Ai due fondi prima indicati (Archivio storico IRI ed Archivio Saraceno), è stato aggiunto un terzo denominato Documentazione IRI 1933-1993 che raccoglie alcune
Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI
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serie documentarie significative (dalla fondazione alla trasformazione in spa). Il programma ha comportato complessivamente la compilazione di trentamila schede archivistiche e l’acquisizione su supporto elettronico di oltre 800.000 documenti in formato immagine. Dopo la sua conclusione, l'IRI ne ha programmata la continuazione, con la collaborazione del Consorzio Roma Ricerche, per l'ordinamento ed il trattamento informatico della documentazione relativa ai successivi decenni, conservata attualmente nel suo archivio di deposito. Le banche dati attualmente esistenti all’interno del progetto ASEI sono, come sopra detto, tre. La prima riguarda quella parte dell'Archivio storico IRI depositata presso l’Archivio centrale dello Stato a partire dal 1981. Si tratta di oltre 100 metri lineari di documentazione suddivisa in tre blocchi distinti che copre un arco cronologico che va dagli anni Venti alla fine degli anni Quaranta. L'archivio include anche documentazione proveniente dall'Istituto di Liquidazioni, le cui attività e competenze furono assorbite nel 1933 dal nascente Istituto per la Ricostruzione Industriale. La documentazione è articolata in tre blocchi distinti: 1. La serie Copialettere (1927-1951) che comprende oltre 400 registri di copialettere della corrispondenza in uscita relativa all'Istituto di liquidazioni e alle segreterie del presidente e del vice presidente, del direttore generale, alla Sezione smobilizzi, alla Sezione finanziamenti e agli uffici di Milano e Roma. 2. La «serie nera» Documentazione interna (1921-1950 circa) composta da 108 faldoni di documentazione proveniente dall'Istituto di liquidazioni e dagli uffici e dagli organismi in cui l’IRI era articolato. Fa parte di questa serie: la documentazione dell’Istituto di liquidazioni relativa al trasferimento all’IRI delle attività, passività e funzioni delle società rilevate; la documentazione della Sezione smobilizzi e della Sezione finanziamenti, cioè delle due sezioni in cui era articolato l’Istituto dalla nascita nel 1933 fino alla sua trasformazione in "ente a carattere permanente" nel 1937, con il precedente assorbimento della Sezione finanziamenti da parte della Sezione smobilizzi (1936); la documentazione relativa agli Istituti bancari coinvolti nel processo di riorganizzazione che portò alla creazione dell'IRI; la documentazione dell’attività svolta dall'IRI dal 1937 (inclusa quella relativa agli anni della guerra), allo scioglimento (ottobre 1943) dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto, alla nomina di un Commissario e al trasferimento della direzione a Milano durante la Repubblica sociale italiana, e al periodo postbellico che vide una nuova gestione commissariale, le rilevanti modifiche statutarie del 1946 e l'adozione del nuovo statuto nel febbraio 1948. 3. La «serie rossa» (1920-1950 circa) costituita da 542 faldoni di materiale relativo alle società industriali e finanziarie in cui l’IRI aveva una partecipazione. La serie include solo una parte delle «pratiche societarie», e sarà integrata con la documentaUna prima verifica del progetto è stata la giornata di studio Automazione e archivi storici aziendali. Il progetto archivio storico elettronico IRI (febbraio 1994), i cui atti sono stati pubblicati nella «Rassegna degli archivi di Stato», LIV (1994), pp.9-88. 3
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Appendice III. Applicazioni informatiche
zione dello stesso tipo, attualmente conservata presso l'IRI, nell’archivio di deposito dell’Istituto, nell'ambito del nuovo programma di intervento avviato. Parte della documentazione si presenta organizzata secondo un titolario che suddivide gli atti relativi a ciascuna società in: atti riguardanti la società stessa (statuti, assemblee, bilanci, ecc.) rapporti della Società con l'IRI, operazioni finanziarie che incidono sulla fisionomia e/o sulla attività della Società. La seconda banca dati è relativa al fondo Pasquale Saraceno, costituito dalle carte rinvenute nel suo studio privato e nei locali del suo ufficio presso l’IRI. La documentazione è stata ordinata e schedata. Si tratta di documenti raccolti e prodotti dal prof. Saraceno nel corso dello svolgimento delle sue diverse attività professionali tra la fine degli anni Quaranta e gli ultimi mesi di vita (1991). Questi documenti riguardano la sua attività di direttore del Servizio studi e programmazione e poi di consulente economico generale dell’IRI, di fondatore e di direttore dello Svimez, di docente universitario, di studioso, e si sviluppano soprattutto su i due temi che ebbe maggiormente a cuore: la questione meridionale e lo sviluppo industriale del Sud da una parte, le partecipazioni statali dall'altra. Nel riordino del fondo si è rispettata la partizione in serie originarie e laddove questo non è stato possibile si è adottato un criterio di ordinamento che rispecchiasse le attività svolte da Saraceno. La terza banca dati comprende Documentazione IRI 1933-1993 e raccoglie alcune serie documentarie significative per la ricostruzione della vita dell’Istituto, fino alla sua trasformazione in società per azioni. Ad ogni scheda catalografica sono collegate le immagini del documento relativo. Le serie documentarie presenti sono: Relazioni del consiglio di amministrazione e bilanci annuali (1934-1992); Bilanci consolidati (1977-1991); Programmi d’investimento del gruppo IRI (1956-1992); Relazioni annuali del Ministero delle Partecipazioni statali (1962-1991); Relazioni dei comitati tecnico-consultivi promossi dall'IRI. La banca dati raccoglie anche altre serie documentali (come la raccolta di «Notizie IRI»). Le singole banche dati ASEI presentano la stessa struttura informativa articolata in quattro tabelle principali, come previsto dalle norme ISAD(G), che rappresentano lo standard descrittivo di riferimento individuato nella fase di sperimentazione del progetto: Fondo; Serie; Unità archivistica; Unità documentaria. Ogni livello di descrizione può essere replicato più volte in una sequenza gerarchica (ad es.: unità archivistica, sottounità, ecc.), tranne il livello di unità documentaria che tipicamente rappresenta un’unità descrittiva indivisibile. A livello di unità documentaria sono stati previsti specifici tracciati informativi per particolari tipologie di documentazione: fotografie, corrispondenza, ecc. Ogni tabella del database presenta una serie di campi comuni (codice, titolo/denominazione, estremi cronologici, consistenza, descrizione), che compongono l’area identificativa di ciascun oggetto descritto. La ricerca su questi campi e su quelli di descrizione del contenuto (riferimenti) può, quindi, avvenire indipendentemente dal livello descrittivo utilizzato.
Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) - Istituto Luce
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Tutte le schede della banca dati sono comprese in una scala gerarchica di relazioni e vengono descritte dalle informazioni pertinenti al livello e dalle informazioni del contesto di ordinamento o di provenienza. L’inserimento delle schede nella banca dati avviene, quindi, di preferenza a partire da un determinato punto della gerarchia archivistica. Sono state previste procedure di riorganizzazione e modifica di tale struttura, per singoli rami gerarchici e per selezioni ordinate di schede. Il software utilizzato consente: l’indicizzazione e la ricerca di ogni termine inserito nella banca dati, la presentazione dell’inventario gerarchico dei fondi lavorati, l’accesso alle immagini (in formato TIFF o JPEG) dei documenti corrispondenti. L’accesso alla banca dati avviene attraverso due modalità principali: Navigazione nell’inventario e Ricerca. La navigazione nell’inventario segue i legami gerarchici stabiliti tra le schede: da ogni nodo dell’albero si potrà avere accesso a tutte le schede di livello inferiore e alle informazioni descrittive della scheda selezionata. Tali legami gerarchici sono svincolati dal contenuto esplicito delle schede descrittive (campi di join), per consentire una rapida ed efficiente operatività nel riordino e nell’inserimento. La ricerca si avvale del sussidio di dizionari per ognuno dei campi descrittivi principali, in base al principio della significatività della posizione delle informazioni all’interno del tracciato informativo. È stata comunque prevista una modalità di ricerca totalmente indipendente dalla posizione delle informazioni nei singoli campi.
ISTITUTO LUCE IL PROGETTO DI CATALOGAZIONE INFORMATICA DELL’ARCHIVIO LUCE L’Istituto Luce ha preso l’iniziativa di realizzare la catalogazione informatizzata del proprio archivio filmico, con l’intento di garantire la piena valorizzazione di un patrimonio documentario che, nel campo delle immagini storiche, è il primo in Italia. Nel febbraio del 1996 è quindi stato avviato un progetto operativo, in collaborazione con il Centro MAAS del Consorzio Roma Ricerche, che ha avuto come obiettivo la catalogazione del repertorio cinematografico dell’archivio allo scopo di facilitarne l'accesso agli utenti. È stata inizialmente svolta un’attività di studio e approfondimento dei criteri di catalogazione nonché degli strumenti più adatti per facilitare la ricerca degli utenti. È stata condotta una ricognizione delle esperienze più recenti nel campo della catalogazione e, in genere, nel campo degli archivi informatizzati, prendendo in esame sia le esperienze autonome di singoli archivi, come quelli della Rai in Italia e quelli dell’Ina in Francia, sia le norme elaborate dalla Fédération international des archives du film. Questa attività si inquadra in un più ampio progetto che si pone l’obiettivo di rendere interamente disponibile per via telematica l’intero patrimonio audiovisivo
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conservato presso l’Archivio Luce, rappresentato dal sistema di catalogazione, di seguito descritto, associato al materiale filmico digitalizzato. L’Archivio dell’Istituto Luce. – L'Unione cinematografica educativa nacque nel 1924 con il compito di propagandare, attraverso la potente arma delle immagini in movimento in un paese scarsamente scolarizzato, le imprese del Fascismo e del suo capo. Ma non si volle limitare a questo: presto il suo archivio si arricchì di sezioni scientifiche e artistiche e di preziosi contributi stranieri diventando una fonte insostituibile per la storia e la vita sociale del Novecento. Il contenuto dei film Luce interessa storici del cinema e storici del mondo contemporaneo; a queste categorie di utenti si aggiungono i registi e in genere autori di film di montaggio. La distinzione tra le due categorie di studiosi è importante anche per stabilire i criteri di catalogazione dei documenti audiovisivi, perché aiuta a tener conto del tipo di utenza a cui la schedatura si rivolge, e inoltre suggerisce già quale tipo di linguaggio è più utile adottare per descrivere il documento filmico: un linguaggio che deve tener conto di quello sperimentato dagli storici e dagli esperti di cinema, senza trascurare le soluzioni, a volte utili, offerte dalla "scienza" della catalogazione. L’organizzazione del lavoro. – I catalogatori che hanno eseguito il lavoro presentano profili professionali e competenze diverse: sono laureati in storia, o in discipline analoghe, hanno maturato precedentemente esperienze di catalogazione informatizzata oppure nel trattamento di archivi audiovisivi. Presso l’Archivio Luce è stata installata una rete locale di PC, con dodici postazioni di lavoro, su cui hanno lavorato diciotto catalogatori per circa quattro ore al giorno. Per il lavoro di catalogazione i film sono stati riversati su supporto videomagnetico (VHS), corredato con time code: ogni postazione era fornita di un videoregistratore e di un monitor. I catalogatori hanno ricavato le informazioni per la schedatura direttamente dal documento filmico. Le informazioni sono state integrate con l’uso di alcuni strumenti bibliografici, enciclopedie, repertori, libri fotografici. Il software utilizzato. - Il sistema informatico di catalogazione è stato realizzato dalla società Grafis, utilizzando l’ambiente di archiviazione Highway prodotto dalla 3D Informatica. Questo ambiente software aveva già avuto un’applicazione per il trattamento di documenti audiovisivi per la gestione dell’archivio della Cineteca nazionale di Roma, che conserva prevalentemente film di finzione. Highway è un sistema di information retrieval, costruito con un’architettura client-server, un sistema modulare e espandibile, utilizzabile sia in ambiente Windows che su rete Unix. Ha una gestione integrata di immagini, sia fisse che in movimento ed è predisposto per il funzionamento su rete geografica e per l’interrogazione tramite Internet. Le schede di catalogazione. - Ogni scheda relativa a un film (documentario, cinegiornale, repertorio o fiction) si presenta suddivisa nelle seguenti sezioni:
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– Scheda anagrafica: rappresenta la carta di identità del film e riporta innanzitutto le informazioni relative al titolo, alle attestazioni di responsabilità e alla data; – Scheda di magazzino: riporta le informazioni relative alla descrizione fisica e alle informazioni tecniche di ogni copia del film presente in archivio nei diversi supporti; – Scheda di contenuto: descrive il contenuto del film. Nell’elaborazione della scheda si è considerato che ognuna delle tipologie di materiale prima elencate presenta problemi specifici di descrizione: senza alterarne il contenuto, la scheda anagrafica è stata quindi adattata ai diversi generi di film presenti in archivio, a seconda della quantità e qualità di informazioni che prevedibilmente ognuna di esse può offrire. In particolare, la scheda anagrafica dei cinegiornali e del repertorio è strutturata in due parti: una scheda madre, che contiene i dati anagrafici del cinegiornale o della serie di repertorio; più schede figlie, per i singoli servizi o pezzi di repertorio. La descrizione del contenuto. - La scheda di descrizione del contenuto ha richiesto fin dall’impostazione una particolare attenzione e una specifica riflessione nell’identificazione e nella definizione dei campi descrittivi di cui è composta, cercando di evitare i rischi di ridondanza delle informazioni o di dispersione e indeterminatezza delle descrizioni, ma assicurando, allo stesso tempo, una massa informativa sufficientemente omogenea e coerente. Partendo da questi presupposti si è quindi deciso di separare nettamente le informazioni relative alla descrizione tematica dei contenuti dei film dalla descrizione delle immagini, prevedendo un campo di descrittori, il cui utilizzo è sottoposto a regole e vincoli precisi, uno di descrizione delle sequenze, lasciato invece ad una libera compilazione ed integrato con un campo per le notazioni di carattere cinematografico. La descrizione del contenuto dei documenti filmici trattati è poi completata da due campi. Il primo campo è a testo libero per un eventuale abstract, che viene a svolgere una funzione integrativa ed esplicativa degli avvenimenti narrati, proponendo ove possibile e opportuno una descrizione narrativa, qualitativamente più ricca e analitica degli avvenimenti narrati nel documento. Il secondo campo è destinato alla rilevazione delle date relative agli avvenimenti narrati. Il thesaurus. - Il campo dei descrittori ha raccolto in forma normalizzata i riferimenti a persone, enti e società, luoghi, avvenimenti e concetti, ricavabili dalla visione del documento filmico. Nella descrizione di qualsiasi documento filmato la variabilità di termini e concetti usati dai diversi catalogatori poteva rappresentare un serio ostacolo al reperimento delle informazioni in maniera completa da parte dell’utente. Il sistema software di catalogazione ha fornito un primo supporto agli schedatori, controllando la presenza nel "dizionario di campo" del termine o della stringa immessa e accettando il nuovo inserimento solo se questa risultava già presente; in caso contrario il programma è in grado di proporre una scelta fra i termini che mag-
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giormente si avvicinano a quello digitato. Naturalmente, è sempre possibile inserire un nuovo valore, dando esplicita conferma a tale inserimento. Questi strumenti risolvono solo in parte i problemi, coadiuvando gli schedatori e i ricercatori nella individuazione di un valore univoco, ma lasciandoli privi di qualsiasi supporto per orizzontarsi in una sempre crescente massa di termini e informazioni. Per affrontare questo tipo di problemi si è pensato di collegare a questo campo un thesaurus, utilizzabile sia in fase di inserimento e di ricerca che per il reperimento di informazioni contestualizzate. Il thesaurus propone una serie di valori ordinati, offrendo allo schedatore e all’utente la possibilità di navigare attraverso una rete semantica di termini e concetti, per scendere via via ad un livello più analitico di definizione. Il thesaurus è stato inizialmente strutturato in tre ambiti contestuali: antroponimi; luoghi geografici e toponimi; tematico. Quest’ultimo è stato a sua volta suddiviso in singoli dizionari, rispondenti ai diversi argomenti presenti nei film: Dizionario storico; Dizionario economico; Dizionario della cultura e dello spettacolo; Dizionario scientifico e tecnologico; Dizionario militare; Dizionario dello sport; Dizionario della vita sociale. Ogni dizionario ha una struttura ad albero, con diversi tipi di legami logico-contenutistici tra una voce e l’altra: ogni voce può essere in relazione con più dizionari contemporaneamente. Le singole voci possono contenere o essere contenute in altre (es.: “Politica agraria del fascismo” fa parte di “Fascismo” e comprende “Bonifica delle Paludi pontine”); possono avere legami orizzontali (es.: “Principe Umberto di Piemonte” vedi “Umberto II”); possono essere corredate di note (ad esempio note biografiche sui personaggi presenti). Tutta questa struttura è finalizzata a facilitare la ricerca e a ridurre i rischi di perdere informazioni utili, offrendo agli utenti una duplice possibilità di ricerca: se da una parte è possibile richiedere una specifica informazione (ad es.: “Farinacci, Roberto”, il “23 luglio 1938” a “Firenze”), dall’altra è possibile estendere la ricerca ad un intero argomento (es.: il “Fascismo” a “Cremona” tra il “1930” e il “1938”). In quest’ultimo caso il Thesaurus provvederà a comprendere nella ricerca tutti i termini e concetti collegati in vario modo a quelli immessi. I risultati. - Alla fine del luglio del 1997 erano state catalogate 3.500 ore di immagini filmate per un totale di circa 10.000 cinegiornali e 4.000 documentari per un totale di circa 60.000 schede di catalogazione. Il lavoro è proseguito nel corso del 1998 aggiungendo altri cinegiornali nel frattempo acquistati dall'Istituto Luce. Tutto il materiale filmico è stato digitalizzato in formato MPEG-1 (Motion Picture Expert Group) associandolo alle schede catalografiche informatizzate ed è quindi ora possibile visionarlo contestualmente alla consultazione del data base direttamente sul monitor del computer. Dal gennaio 1998 inoltre è possibile interrogare la banca dati tramite Internet
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all'indirizzo http://www.luce.it. Si conta inoltre di mettere in rete anche le immagini digitalizzate entro il 1999.
ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA L’Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia da alcuni anni ha informatizzato il processo d’inventariazione dei propri archivi, utilizzando un applicativo programmato in ambiente CDS/ISIS, che è stato chiamato “Guida” in riferimento alla finalità di gestire la terza edizione di una guida alle acquisizioni archivistiche recenti4. Sono in corso di elaborazione versioni per trattare non soltanto descrizioni di fondi cartacei, ma anche di archivi fotografici e sonori, che formano una parte crescente del patrimonio documentario raccolto dalla rete degli Istituti storici della Resistenza5. Le considerazioni che seguono si limiteranno tuttavia agli archivi di carte e di fotografie, per i quali i relativi programmi sono già operativi. Il riferimento a un software notissimo, liberamente disponibile presso l’Unesco6, ci esime da una più ampia illustrazione dell’ambiente in cui “Guida” è stato sviluppato. La prima versione, elaborata dapprima sui release da 2.0 a 3.01 per Microsoft Dos di CDS/ISIS, è stata aggiornata convertendola nell’attuale “Guidawin”, basata sul release per Windows più recente7. I due applicativi possono coesistere e concorrere alla costruzione di un medesimo database, perché i dati sono esportabili e importabili dall’uno all’altro nel formato ISO 2709 di ISIS, o anche direttamente leggibili da
4 Si tratta di un programma permanente dell'Istituto stesso e della rete di istituti affini che esso coordina. La prima versione fu la Guida agli archivi della Resistenza, edita dall'Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia nel 1974, seguita nel 1983 dal volume dello stesso titolo curato dalla Commissione Archivi-Biblioteca dell'Istituto, coordinatore Gaetano Grassi, e pubblicato nel 1983 dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nella collana Strumenti delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato, con il numero IC. 5 La programmazione in ISIS Pascal di “Guida” e delle sue successive versioni, cui si accennerà nel testo, è opera di A. Enea. Alla prima definizione dei parametri del database “Guida” e alla risoluzione di alcuni problemi di struttura ha partecipato chi scrive, che è stato anche responsabile della scelta del programma e dei primi corsi di formazione. Il resto (che comprende la maggior parte dei formati e delle procedure di stampa, dei worksheets per il caricamento dei dati, il debugging dopo ogni modifica degli applicativi, inclusa la corrispondenza con i programmatori dell'Unesco per ottenere messe a punto di procedure imperfette nella versione beta di ISIS Windows; la riscrittura dei formati richiesta dalla versione Windows; infine l'ampia manualistica, indispensabile perché CDS/ISIS per Windows non dispone ancora di un manuale in italiano, e tutti i più recenti corsi di formazione) è stato opera di G. Rigo, operante presso l'Istituto nazionale a Milano e l'Istituto milanese per la storia della Resistenza e del movimento operaio a Sesto San Giovanni.
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entrambi, purché siano compatibili con i limiti dimensionali del primo8. Progressivamente migreranno tuttavia nel secondo, il quale ha potenzialità molto superiori, si presta meglio ad accogliere immagini ed è, ovviamente, più amichevole verso l’utente. La struttura dell’archivio si fonda complessivamente su sessantacinque campi, ed è ulteriormente articolata in un numero molto ampio di sottocampi, il più delle volte ripetibili, il che ha consentito di definire worksheet di soddisfacente analiticità. I campi sono aggregati in sei tipi di record distinti secondo il livello gerarchico del contenuto (archivio, fondo, serie, sottoserie, fascicolo o sottofascicolo, documento) ma i record, secondo una caratteristica antica di ISIS (che fu originariamente programmato in Pascal) conservata anche nelle versioni attuali, si collocano fisicamente in un medesimo master file. Per consentire ordinamento, consultazione e stampa gerarchizzata, essi hanno in comune alcuni campi contrassegnati dal medesimo tag, fra i quali il più importante è quello che comprende un codice alfanumerico in relazione biunivoca con una singola scheda, e ne fissa rigorosamente la posizione nel sistema. Si tratta di un campo di 29 caratteri, che definiscono, da destra a sinistra, l’archivio di appartenenza e le articolazioni in cui si colloca l’unità descritta, alla quale viene assegnato automaticamente - ma con procedura controllata step by step un numero progressivo in rapporto alle altre omologhe. L’archivista è guidato nelle singole operazioni e può intervenire, in ogni fase dell’immissione dei dati, su un solo tipo di record e sul corrispondente worksheet. Controlli automatici prevengono errori e particolarmente duplicazioni nell’inserimento del codice numerico che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni che implicano un sorting, ivi compresa la consultazione gerarchizzata dei dati in Internet9. Comunque, la filosofia che accomuna i due applicativi è quella di strutturarli come strumenti di formazione, destinati specialmente ad addestrare utenti ine6 La letteratura su CDS/ISIS è molto vasta ed è superfluo qui richiamarla. Documentazione, manuali e versioni fondamentali (Dos, Windows, Linux, oltre a WWWIsis per la gestione dei dati in Internet) si possono ottenere dai siti http://www.unesco.org oppure brme.bireme.br o www.bireme.br. In Italia la DBA, la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e la Scuola normale superiore di Pisa sono stati i principali centri istituzionali di diffusione ed elaborazione di applicativi soprattutto bibliografici. Importanti applicativi archivistici sono stati elaborati e sperimentati presso il Comune di San Miniato, quello di Firenze e l'Archivio di Stato di Venezia. Oltre alle informazioni che si daranno nel testo, il lettore potrà trovare indicazioni sul programma nel «Bollettino» della DBA di Firenze, una delle distributrici per l'Italia, e nella rivista «Infoisis», edita da Sergio F. Seymandi a Buenos Aires tra il 1995 e il 1997. 7 L'ultimo release di CDS/ISIS per Windows è stato presentato a Montevideo nell'ottobre 1998. L'équipe di programmatori della Biblioteca di ricerca medica (Bireme) di San Paolo nel Brasile, coordinata da Abel Packer, ha collaborato con l'Unesco in questi sviluppi, con il sostegno dell'Organizzazione interamericana di sanità, che da anni gestisce con ISIS la propria documentazione. 8 Il limite di ottomila bytes per record, e le restrizioni per i file di formato (pft), specialmente, appaiono severamente costrittivi rispetto ai 32.000 bytes di contenuto per record e ai 16.000 per file di formato disponibili nell'ambiente Windows. 9 Analogamente, con il richiamo di procedure predefinite, anche l'utente non esperto può
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sperti con il porre limiti rigorosi alle modalità di caricamento e di correzione dei dati, secondo le norme piuttosto esigenti di CDS/ISIS, ma soprattutto con il forzarli a una descrizione uniforme e di buon livello degli archivi. Tuttavia è evidente che l’esperto di ISIS trarrà ulteriori vantaggi dal gestire i dati con il programma nella sua versione di base: più rapide sono le operazioni di ricerca, più agile il passaggio da una modalità operativa all’altra, e più economiche le registrazioni di dati di default costanti per ogni sessione di lavoro, una funzione, questa, non semplice da trasferire negli applicativi derivati. Con maggiore prudenza deve essere usata la facoltà, comunque interessante, di modificare la struttura del database, ma molte personalizzazioni che non toccano la tabella di definizione (fdt), ovviamente immutabile se non ad opera dei responsabili del programma, possono essere introdotte a seconda delle esigenze specifiche, in particolari formati di visualizzazione (pft) differenziati per diversi modi di consultazione e tipi di stampe, tabelle di selezione delle voci per la ricerca (fst) più fini, con accessi differenziati ai singoli campi10. Con maggiore prudenza si possono introdurre worksheet con un numero limitato di campi, per rendere più rapida la trattazione di sequenze di documenti relativamente uniformi. Naturale sviluppo della costruzione di un database è la sua interrogazione in Internet. E poiché già ora i dati sono gestibili partendo dalla registrazione in ambiente CDS/ISIS, è stato agevole approfittare dell’esperienza sviluppata in Toscana presso il CNUCE e la Scuola normale superiore di Pisa per gestire i file esportati da ISIS mediante il programma WAIS, per creare un applicativo per la sola interrogazione, adattato a parametri di “Guida” e “Guidawin”, e già utilizzabile mediante un link dal sito dell’Istituto nazionale (www.insmli.it) o direttamente sul server del CNR di Pisa (www.pi.cnr.it/insmli/guida). La visualizzazione, guidata dal codice, consente di navigare all’interno dei risultati delle ricerche per definirne di nuove ed evidenzia per ogni voce natura archivistica e livello gerarchico dei dati individuati11. L’applicativo Foto12 è un complemento del progetto Guida, ma ovviamente gestisce un database del tutto indipendente. Sviluppato in ambiente ISIS/Windows, sulla base di una prima definizione nella versione Dos, ha la medesima articolazione in sei livelli corrispondenti ad altrettanti worksheet e la stessa articolazione complessiva in sessantacinque campi, con una strutturazione tuttavia sensibilmente diversa. In particolare i termini indicanti i livelli ricoprono concetti che non coincidono con quelli accolti nelle definizioni del programma Guida13. Nella pratica della descrizione poi, ovviamente, le schede dedicate a singoli documenti (cioé fotogrammi) sono produrre sicuramente inventari e indici differenziati per nomi di persona, di luogo e di ente. 10 Non poche funzioni di ricerca sono praticabili solo su campi gestiti con il quarto livello di indicizzazione, che crea una voce di vocabolario da ogni stringa, stopwords eccettuati. Di particolare interesse sono le ricerche di prossimità e di compresenza nella stessa occorrenza di campo ripetibile, quest'ultima preziosa per connettere, ad esempio, un'informazione e la sua data, oppure termini logicamente connessi, ma non congiungibili in una medesima stringa per la ricerca (il limite del vocabolario prodotto da CDS/ISIS rimane infatti stabilito a trentuno caratteri). 11 Per ora non si è utilizzata l'interessante versione WWWISIS elaborata presso la Bireme
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molti numerose, mentre negli inventari di fondi cartacei esse rappresentano una proporzione modesta, normalmente costituita da serie piccole e di grande importanza. In fase di ricerca, Foto - sia nella versione per PC, sia in quella per Internet - consente di richiamare non solo le descrizioni verbali, ma anche le immagini, che sono registrate ciascuna in un file e collegate in ogni record ad un campo ripetibile dedicato al link con la riproduzione del fotogramma o della serie di fotogrammi, con una definizione sufficiente a una buona visualizzazione, ma non idonea alla stampa, al fine di proteggere la proprietà.
MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO In occasione della Conferenza nazionale è stato elaborata una presentazione dell’Archivio e delle sue attività, in ambiente html, che si apriva con una home page recante alcune informazioni di carattere generale e un indice. I link in esso presenti indirizzavano alle varie pagine, ciascuna dedicata ad una tematica specifica. Il primo link consentiva l’accesso alle pagine web dedicate all’Archivio storico diplomatico presenti sul sito del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it/attività/archivista/). Queste pagine, che riprendevano lo schema di una Guida degli archivi dei Ministeri degli affari esteri europei, sono state realizzate fin dal 1996, in occasione della presidenza italiana della UE, e presentate durante la riunione plenaria degli archivisti dei Ministeri degli affari esteri degli Stati membri e delle Istituzioni della UE. Oltre ad un breve panorama storico delle vicende dell’Archivio e delle carte ministeriali, compaiono nel sito informazioni pratiche di carattere generale e normativo; altre pagine sono dedicate ad una descrizione sommaria dei principali fondi conservati, agli inventari disponibili, pubblicati e non, ad indicazioni bibliografiche e, infine, ad una “linkografia” di siti archivistici rilevanti. Il secondo link consentiva l’apertura della guida informatizzata dell’Archivio storico diplomatico, disponibile presso la sala studio, della quale veniva presentata (cfr. nota 4) per l'interrogazione diretta in Internet di database prodotti con CDS/ISIS. 12 Le schede dell'applicativo Foto sono state definite da Adolfo Mignemi in collaborazione con Gianni Rigo. La programmazione in ambiente ISIS/Windows è opera anch'essa di Alessandro Enea (cfr. nota 2). L'elaborazione dei formati e delle procedure di stampa, dei worksheet per il caricamento dei dati e il debugging sono opera di Gianni Rigo. Adolfo Mignemi e Gianni Rigo hanno anche curato il manuale per il caricamento dei dati. 13 Ad esempio la serie, nella descrizione di un archivio fotografico, viene a definire degli aggregati d'immagini poco differenziati, creati nelle medesime circostanze, e non suscettibili di una distinzione in termini di notazioni verbali.
Ministero per gli affari esteri. Archivio storico diplomatico - Provincia di Bologna
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la sezione relativa ai cd fondi preunitari. Un terzo accesso era dedicato all’attività di inventariazione. Nella circostanza era posto in linea per la consultazione l'inventario dell'archivio del consolato di Toscana in Roma. Una quarta voce dell’indice indirizzava alla Guida delle fonti diplomatiche per la storia della cooperazione europea, prodotto di una importante ricerca destinata a censire la documentazione relativa all’azione dell’Italia nel processo di formazione europea, successivamente inserita anche nel sito web del Ministero. Ancora dall’indice era possibile l’accesso ad una descrizione del progetto relativo al restauro informatizzato di documenti dell’archivio condotto in collaborazione con l'Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, con l’Istituto linguistica computazionale e con l’Istituto di elaborazione della informazione del CNR e Fondazione Primo Conti-Centro documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche, nell’ambito del Progetto finalizzato beni culturali dello stesso CNR (sottoprogetto n. 3 «Patrimonio documentale e librario», tema n. 3.1 «Ricerche sulla conoscenza, conservazione ed uso dei materiali cartacei: metodologie di intervento sul patrimonio documentale e librario italiano»). In tale contesto era presentata anche una serie di documenti utilizzati per lo studio delle problematiche relative al restauro e acquisiti in formato immagine. L’ultimo accesso previsto era, infine, rivolto alla presentazione delle pubblicazioni dell’Archivio storico diplomatico.
PROVINCIA DI BOLOGNA La situazione di partenza. – Il progetto di informatizzazione del Protocollo e Archivio generale all’interno della Provincia di Bologna ha avuto inizio nel 1993, partendo da una situazione caratterizzata da una certa discrezionalità nel trattamento delle pratiche, dalla proliferazione dei protocolli interni, accanto al protocollo generale centralizzato, da un sistema sintetico di protocollazione, coniugato ad un titolario ottocentesco, piuttosto semplificato e generalista. In questa situazione, i Settori – veri e propri “archivi funzionali” – dovevano costantemente far capo all’Archivio per ogni loro azione documentata, determinando, specie in certi periodi particolarmente congestionati, il rallentamento dell’iter delle pratiche ed appesantendo di conseguenza il funzionamento dell’ente nel suo complesso. Ancora più difficoltoso risultava il monitoraggio delle pratiche nel corso del loro espletamento, creando situazioni di non-comunicazione, del tutto incompatibili con gli obblighi di trasparenza dettati dalla l. 241/90. Il nuovo protocollo informatizzato: esigenze e obiettivi. – L’effettivo punto di partenza del progetto di informatizzazione del Protocollo e Archivio generale è rappresen-
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tato dal Programma triennale di automazione 1993-95 dell’Amministrazione provinciale, redatto nel 1993 e presentato al Dipartimento della funzione pubblica, all’interno del quale il progetto Iter Pratiche/Archivio costituiva uno degli interventi di maggiore rilevanza. Il progetto nasce in stretta connessione con la gestione del flusso dei documenti e dell’iter delle pratiche, dove la protocollazione riveste un ruolo essenziale e di base per la realizzazione di un sistema complessivo di monitoraggio sulle pratiche. Il gruppo di lavoro, composto dalla dirigenza dell’ente per gli aspetti decisionali, dai loro collaboratori per gli aspetti operativi e coordinato dal Segretario generale, ha avviato un’accurata analisi dell’impatto che il progetto avrebbe avuto sull’intera struttura dell’ente. Fin dall’inizio, infatti, appariva chiaro che il progetto, puntando sull’introduzione dell’automazione, di un sistema analitico di protocollazione e sul decentramento delle funzioni dell’Archivio, richiedeva un notevole sforzo di riorganizzazione interna. Nello specifico gli obiettivi del progetto, correlati tra di loro, si individuano in: – realizzazione di un sistema di gestione della documentazione e dei flussi relativi, in modo da costituire il tassello di base per la gestione dell’iter delle pratiche; – attuazione di un processo di decentramento delle funzioni di protocollazione evitando di indurre un aggravio sui carichi di lavoro dei singoli Settori; – realizzazione di uno strumento di gestione e di monitoraggio sulle attività dell’Ente, come parte del sistema di gestione e di controllo; – necessità di adempiere in maniera fattiva alla normativa relativa al diritto di accesso dei cittadini ai documenti della pubblica amministrazione, fornendo quindi un supporto alle richieste rivolte dai cittadini presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP); – implementazione dei presupposti imprescindibili senza i quali il concetto di trasparenza rischia di rimanere una parola priva di contenuti concreti. L’impatto iniziale sulla struttura. – Nell’introduzione di progetti innovativi un elemento critico di successo è rappresentato dalla comprensione e dalla conseguente adesione da parte di tutte le persone coinvolte al cambiamento che si intende attuare. In altre parole, è proprio il coinvolgimento che garantisce una partecipazione attiva e possibilmente propositiva ai processi innovativi, che, in questo caso specifico, riguardavano due esigenze primarie, fortemente correlate tra di loro: il decentramento e l’automazione. Parlando di decentramento occorre enfatizzare come, al di là della registrazione dei singoli numeri di protocollo, uno degli obiettivi principali ha riguardato la realizzazione di uno strumento in grado di rispondere alle esigenze di gestione dinamica della produzione e acquisizione di documenti. Proprio per questo motivo si è evidenziata la necessità di operare un decentramento delle funzioni di protocollazione, in modo da poter intervenire direttamente nei punti in cui nascono, transitano e vengono concluse le diverse pratiche. Il decentramento può avere successo se comunque sussiste un organismo centrale, in questo caso l’Archivio generale (AG), che coordina e fornisce un valido supporto a tutte gli organismi periferici, denominati
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Archivi gestionali decentrati (AGD). Ai problemi legati alla pressoché totale mancanza di cultura archivistica da parte di coloro che sarebbero diventati operatori decentrati dell’archivio, si accompagnava l’altra difficoltà, dovuta alla mancanza di esperienza nell’uso di una nuova procedura informatica, realizzata sì in un ambiente amichevole per l’utente, quale Windows, ma pur sempre non noto alla maggioranza degli operatori. Infatti, l’introduzione della procedura informatizzata nella gestione dell’Archivio, ha coinciso con il primo intervento rilevante di passaggio da ambiente di mainframe ad ambiente di rete client server. Rispetto a ciò si è intervenuti con un supporto formativo capillare, inteso sia come corsi di alfabetizzazione sulle procedure archivistiche e sull’uso delle nuove tecnologie (ambiente Windows e utilizzo della procedura specifica), sia come disponibilità permanente ad intervenire, nel caso di richiesta di chiarimenti e di suggerimenti, da parte di personale dell’Archivio e del settore preposto al sistema informativo. Pertanto per superare le criticità sia di tipo archivistico che informatico, si è puntato su un programma di formazione capillare, con interventi in aula, seminari e supporto a richiesta. La ridefinizione dell’assetto organizzativo. – Il decentramento delle funzioni di protocollazione ha richiesto un’analisi organizzativa molto accurata, volta a stabilire il nuovo assetto organizzativo e l’impatto che avrebbe prodotto sulle attività dei diversi Settori. L’Archivio generale (AG) ha assunto un ruolo centrale di coordinamento, indirizzo e guida rispetto alle strutture degli Archivi gestionali decentrati (AGD). Gli AGD, inizialmente in numero di una ventina e poi aumentati in relazione ad esigenze di maggiore decentramento, sono le strutture di riferimento, all’interno dei diversi Settori dell’ente per la gestione della documentazione. Il nuovo assetto organizzativo ha come corollario la distribuzione delle funzioni tra AG e AGD, pur nel mantenimento di un protocollo unico. Si sottolinea l’importanza di questa caratteristica, resa attuabile dall’utilizzo di una procedura informatizzata, che consente protocollazioni concomitanti, pur nel rispetto di un’unica numerazione. La novità introdotta con il decentramento consiste anche nel dialogo diretto tra gli AGD, per cui le pratiche non transitano continuamente attraverso l’AG, ma seguono il proprio iter fino a tornare alla struttura centrale quando vengono messe agli atti e quindi devono essere archiviate. Il decentramento, pertanto, risponde all’esigenza di semplificazione, cercando di ridurre al massimo i passaggi tra le strutture interne all’ente e quindi intervenire in una riduzione dei tempi di espletamento delle pratiche. Le innovazioni nella gestione archivistica. – Nel cambiamento attuato si è passati da un sistema di protocollazione sintetico ad uno analitico. In questo modo la registrazione dei documenti è diventata molto più precisa, fornendo maggiori garanzie di integrità dei fascicoli e l’opportunità di una gestione delle pratiche e dei relativi fascicoli molto più puntuale. Altro passo di notevole rilevanza è costituito dalla definizione e adozione di un
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nuovo titolario. Questo indispensabile strumento di gestione archivistica è stato realizzato attraverso una capillare analisi organizzativa e funzionale effettuata sull’intero ente. Il titolario, infatti, rispecchia attualmente le competenze dei diversi Settori; la sua articolazione è di tipo gerarchico, prevedendo comunque aggiornamenti, in relazione a modifiche legislative nelle funzioni e competenze della Provincia. Il percorso effettuato: un resoconto a due anni dall’avvio. – Il bilancio, a due anni dall’avvio del progetto, si presenta assolutamente positivo. Al momento della partenza, il 21 marzo 1996, non si sono presentati grossi problemi e tutte le situazioni di criticità, del resto non di elevata entità, sono state superate. Con una certa gradualità, del tutto prevedibile e facente parte di un processo naturale, si stanno diffondendo, in tutti gli utenti coinvolti, criteri uniformi per il trattamento delle pratiche, con un utilizzo più consapevole delle tecniche archivistiche e delle potenzialità della procedura informatica. Come già sottolineato, la formazione e l’assistenza fornita agli utenti è senz’altro stata una delle carte vincenti dell’intero progetto: in questo modo si è riusciti ad ottenere quel coinvolgimento e quella collaborazione indispensabili nell’attività di staff che si è creata intorno alle funzioni di protocollazione e di gestione delle pratiche. L’evoluzione del sistema informativo: la protocollazione in automatico. – Il Sistema informativo della Provincia è uno strumento in continua evoluzione, in una prospettiva di integrazione tra tutte le sue parti e i diversi sottosistemi. Pertanto, nello sviluppare procedure di gestione delle pratiche svolte dai diversi Settori, si sta sempre procedendo ad una connessione con il sistema di gestione dei documenti, in modo da garantire la protocollazione in automatico. Con questa integrazione ci si tutela giuridicamente sulla validità dei singoli documenti, attraverso l’acquisizione di un numero univoco di protocollo, senza d’altra parte incidere sui carichi di lavoro. La gestione dei procedimenti amministrativi. – Fin dall’inizio il progetto prevedeva la gestione dinamica dei documenti, oltre la semplice registrazione, in una logica di iter procedimentale. Già sussistono alcune premesse indispensabili, individuate nella gestione dei movimenti delle pratiche e in una prima connessione dei fascicoli con i procedimenti amministrativi ex l. 241/90; si tratta ora di ampliare quanto riguarda quest’ultimo punto. Parallelamente a questo percorso più prettamente tecnico-informatico, la Segreteria generale ha avviato un ingente lavoro di ricognizione, analisi e semplificazione dei procedimenti amministrativi che interessano l’ente. La gestione elettronica dei documenti. – In conformità con la normativa e gli indirizzi AIPA, si sta per avviare una sperimentazione sulla gestione elettronica dei documenti, con loro scansione e memorizzazione su supporto ottico. Questo velocizzerà le trasmissioni di documenti e fascicoli tra l’Archivio generale e gli Archivi gestionali decentrati, con prevedibili ricadute positive sui tempi di gestione delle pratiche. Inoltre, in attività di ricerca si consentirà l’immediata disponibilità della
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documentazione protocollata per chi ne avesse bisogno per motivi di consultazione. Uno dei beneficiari di questa opportunità sarà l’URP, nella sua funzione di interfaccia tra la Provincia e la collettività, con un’attuazione, in tempo reale, della normativa relativa all’accesso.
REGIONE PIEMONTE Il sito http://www.regione.piemonte.it raccoglie, nella sezione «Piemonte da conoscere», i risultati delle campagne di catalogazione svolte dalla Regione Piemonte nel settore dei beni culturali. In particolare i dati sono il frutto di riversamenti automatici dal Sistema informativo regionale e, per i beni architettonici e artistici, dal software Guarini, prodotti dal CSI Piemonte. Cliccando su «archivi» si potrà accedere alla consultazione della banca dati in cui sono stati inseriti i risultati di campagne di censimento attuate dall’Amministrazione regionale in accordo con altri enti interessati. Il link dà accesso a una prima videata in cui si è cercato di sintetizzare le caratteristiche generali del ricchissimo patrimonio archivistico piemontese, con un linguaggio rivolto ad un utente medio di Internet che non abbia specifiche competenze archivistiche. Dalla prima videata l’utente può accedere a una seconda videata testuale sul lavoro dell’archivista: la proposta di inserire queste informazioni è venuta da alcuni liberi professionisti attivi in Piemonte ed è stata volentieri accolta, poiché la maggior parte delle iniziative regionali nel settore vengono materialmente attuate tramite incarichi libero professionali. Dalla prima videata, utilizzando lo spazio di servizio sulla destra dello schermo, si può accedere ai dati di censimento, cliccando su «Censimento Fondi Archivistici»: la maschera che vi appare permette di svolgere ricerche su una base dati costituita dai risultati di due specifiche iniziative di censimento, svolte da personale munito del diploma di archivistica. Il primo censimento, organizzato tra la fine del 1996 e l’inizio del 1997 in collaborazione con la Diocesi di Novara e con l’Università di Vercelli, raccoglie i dati relativi agli archivi parrocchiali della diocesi di Novara e riguarda 134 fondi archivistici. La seconda iniziativa è stata svolta nei primi mesi del 1998 ed ha coinvolto gli istituti culturali piemontesi di rilevanza regionale; il censimento ha portato alla scoperta di un patrimonio eccezionale per la ricchezza (sono stati censiti più di 500 fondi archivistici), ma soprattutto per la varietà delle tipologie, che vanno dagli archivi delle più insigni famiglie piemontesi, con testimonianze anche molto antiche e documenti pergamenacei, ai fondi delle accademie settecentesche, fino ai fondi archivistici contemporanei degli Istituti storici per la resistenza, delle associazioni sindacali, dei partiti politici, di personalità del mondo della politica, della cultura, dell’associazionismo: un insieme sterminato di fonti, che consentono al mondo della ricerca storica di
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integrare l’analisi sulle fonti pubbliche, conservate negli archivi di Stato, con molteplici altri punti di vista. Si tratta di fondi archivistici che molto difficilmente avrebbero potuto essere conservati se non grazie al rapporto di fiducia che si crea tra la famiglia o l’ente donante e l’istituto culturale di riferimento. Le informazioni sono state raccolte sul Sistema informativo regionale piemontese, la cui base dati Archivi è stata studiata in modo tale da prevedere un tracciato di scambio con il data entry del progetto “Anagrafe”, e sono organizzate per livelli direttivi. Una prima videata fornisce le informazioni generali sull’istituto culturale o sulla parrocchia censiti, quindi, cliccando su «Patrimonio», si accede a un primo livello informativo sull’intero patrimonio archivistico di quell’istituto o di quella parrocchia, con indicazione dell’arco cronologico delle carte e della loro consistenza. Per approfondire ulteriormente la ricerca si potrà cliccare su «Altri livelli»: il livello di analiticità del censimento dipende da un lato dalla complessità intrinseca dell’archivio e dall’altro lato dal suo stato di ordinamento; nel caso di fondi ordinati e inventariati, è stato ovviamente possibile raggiungere un maggiore approfondimento. In linea di massima, comunque, per gli archivi parrocchiali al secondo livello si colloca la descrizione delle serie con l’indicazione degli estremi cronologici e della consistenza, nel caso degli istituti culturali invece la descrizione è nella maggioranza dei casi più articolata, dettagliando le descrizioni di fondi, serie e dove possibile di ulteriori partizioni. Informazioni generali sull’istituto e sui suoi fondi possono essere rinvenute cliccando su «Note-bibliografia».
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO PROGETTO “ECCELLENTIA…”: TECNOLOGIA DIGITALE PER GLI ARCHIVI GENTILIZI I nomi dei Colonna, degli Orsini, dei Conti, dei Savelli, dei Caetani sono universalmente noti per il ruolo di primissimo piano che questi casati ebbero durante il Medioevo nella storia di Roma, della Chiesa e del Papato. Egualmente noti sono i nomi dei Farnese, Aldobrandini, Borghese, Barberini, Chigi, Pamphjli, Rospigliosi, Pallavicini, Altieri, Odescalchi, famiglie che nel Cinque e Seicento, tra Rinascimento, Controriforma e Barocco scrissero a Roma pagine tra le più significative della storia politica, religiosa e culturale. Ad un più ristretto pubblico di addetti ai lavori è nota anche l’esistenza degli archivi di queste famiglie, un complesso di fonti documentarie di impareggiabile valore storico. Essi conservano diplomi, privilegi, concessioni pontificie ed imperiali; strumentari attestanti diritti di proprietà e giurisdizionali; carteggi con sovrani, re, imperatori, ecclesiastici, e lettere familiari; libri di memorie domestiche, e registri dei giudici baronali; scritture legali e di computisteria; conti di debitori e creditori, di canonisti ed affittuari, del procojo e della stalla, e i recapiti contabili di attività protoindustriali come ferriere e cartiere; ricevute di artisti, ed inventari dei beni mobili di
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case e palazzi. La conservazione di questi archivi riflette la complessità della storia italiana: alcuni hanno seguito le vicende dinastiche e politiche della famiglia e si trovano ora lontano da Roma (come l’archivio Farnese, presso gli Archivi di Stato di Napoli e di Parma); altri sono conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano, che fin dagli ultimi anni del secolo scorso ha svolto una accorta politica di acquisizione e di promozione di donazioni e depositi, altri si trovano per acquisto, deposito o donazione presso l’Archivio di Stato di Roma e l’Archivio capitolino. Un numero ancora maggiore viene invece conservato dagli stessi proprietari, o da Istituti depositari cui essi hanno voluto affidare le proprie carte: questi archivi sono sottoposti alla vigilanza della Soprintendenza archivistica per il Lazio in base al d.p.r. 1409/1963. Su di essi, direttamente o indirettamente conservati dalle famiglie gentilizie di Roma e del Lazio, la Soprintendenza archivistica, per consentirne una migliore conoscenza ed una più efficace consultabilità, ha elaborato un progetto di salvaguardia e valorizzazione utilizzando le risorse informatiche e la tecnologia digitale. Digitalizzazione. – La riproduzione digitale dei documenti consente la conservazione fisica delle carte senza limitarne la riproducibilità, rende possibile l’accesso e la consultazione in modo diffuso, centralizzando nel sistema informativo nuclei documentari dislocati fisicamente in luoghi diversi ed infine permette di moltiplicare gli strumenti della ricerca documentaria mediante un sistema informativo basato sulla correlazione tra immagine e relativa descrizione. La realizzazione del progetto ha consentito la digitalizzazione dei nuclei documentari di particolare interesse, in modo da renderli consultabili su CD Rom e su memorie di massa magnetiche. La scelta dei nuclei documentari da digitalizzare è stata necessariamente limitata, per ragioni economiche, a due ambiti: Fonti storiche anteriori al sec. XVI: diplomi pubblici, istrumenti e scritture. La scarsità di fonti per la storia di Roma e del Lazio anteriori al sec. XVI è fin troppo nota per dover essere ulteriormente illustrata. Essa è tuttavia almeno in parte connessa alla mancata disponibilità delle fonti conservate negli archivi gentilizi. Il progetto contribuisce quindi in modo fattivo alla ricerca storica procedendo alla digitalizzazione dei diplomi pubblici, degli istrumenti e delle scritture private anteriori al sec. XVI conservate negli archivi gentilizi e nella maggior parte dei casi raggruppate all’interno di serie omogenee. La digitalizzazione di tali documenti è stata realizzata in molti degli archivi gentilizi vigilati, a cominciare dagli archivi Colonna, Cenci Bolognetti, Doria Pamphjli, Odescalchi, Sacchetti, Nobili Vitelleschi. Carteggi e manoscritti di eccezionale interesse storico. La digitalizzazione dei carteggi e dei manoscritti conservati negli archivi gentilizi vigilati ha come scopo la valorizzazione e la consultabilità su supporto ottico e magnetico di quella documentazione, selezionata in base al suo valore informativo, che rivesta eccezionale interesse storico dal punto vista politico, sociale e culturale.
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Tale digitalizzazione è stata realizzata, in grandissima parte, sui nuclei documentari dell’archivio Colonna che costituisce senz’altro uno dei più importanti archivi gentilizi di Roma e del Lazio. Attraverso questa documentazione è possibile esaminare la parabola dell’influenza politica dei Colonna, strettamente connessa all’evolversi delle forme del potere feudale, alla funzione strategica dei vasti possedimenti nel Lazio meridionale contigui al viceregno napoletano e alla rete di collegamenti internazionali, innanzi tutto con la Spagna, di cui furono, per tanto tempo e soprattutto nel sec. XVI, stretti alleati. I Carteggi dell’archivio Colonna presentano nel sec. XVI una lunga galleria di personaggi di primissimo piano: da Vittoria, celeberrima poetessa ispiratrice di Michelangelo, ad Ascanio (1490 ca.-1557), animatore, durante la guerra del sale, dell’opposizione alla politica pontificia; al figlio Marcantonio (1535-1584), ricordato come vincitore di Lepanto; ai cardinali Marcantonio (1523-1597) e Ascanio (15601608) che, dalla metà del sec. XVI alla metà del sec. XVII, esercitarono una funzione primaria nella corte pontificia. Tra le altre numerose personalità di spicco, documentate nei carteggi, basterà ricordare Carlo V e Tommaso Campanella, tralasciando le consistenti testimonianze delle personalità culturali ed artistiche dei secc. XVII e XVIII. I Manoscritti dell’archivio Colonna, a loro volta, sono un’importante raccolta, formata nel secolo scorso, di memorie storiche e familiari con documenti originali e in copia relativi ai più significativi eventi accaduti dall’origine della famiglia fino al momento della costituzione della serie. Memorizzazione elettronica degli inventari e delle descrizioni archivistiche. – Parallelamente all’acquisizione delle immagini, si è proceduto alla memorizzazione elettronica delle relative descrizioni archivistiche e degli inventari sia antichi che moderni, in modo da contestualizzare i nuclei documentari digitalizzati all’interno degli archivi in cui sono inseriti. Un ulteriore e più generale livello informativo è raggiunto mediante la memorizzazione elettronica delle schede anagrafiche relative a tutti gli archivi vigilati. Il complesso delle immagini e dei dati viene gestito da un information retrieval con indici che puntano alle immagini, alle relative descrizioni, alle descrizioni inventariali, alle schede. I due CD Rom presentati alla Conferenza nazionale degli Archivi costituiscono una selezione della parte del progetto relativa alla digitalizzazione dei carteggi e manoscritti di eccezionale interesse storico, tratti dall’archivio Colonna. I dati in essi contenuti sono gestiti da un software scelto esclusivamente per tale presentazione. Sono stati realizzati dalla G.A.P. s.r.l. di Roma, che ha effettuato anche l’acquisizione diretta dei documenti. Uno dei CD Rom contiene 321 documenti (574 immagini) tratti dalla serie Carteggio di Sovrani. Sono state scelte lettere di Carlo V, per lo più indirizzate ad Ascanio Colonna, di Vittoria Colonna ad Ascanio e ad altri, di Ascanio Colonna a Vittoria e ad altri, negli anni 1526-1554. L’altro CD Rom contiene 47 documenti (467 immagi-
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ni) tratti dalla serie Manoscritti, tra cui si evidenziano notizie sulle famiglie nobili romane, componimenti poetici, memorie, prove di nobiltà, alberi genealogici, testamenti e capitoli matrimoniali della Casa Colonna.
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA PUGLIA PERGAMO Il Progetto Pergamo ha come fine la riproduzione su supporto ottico dei fondi pergamenacei conservati negli archivi ecclesiastici e privati pugliesi, con la realizzazione di una copia di sicurezza e la possibilità di fruizione su CD Rom e sulla rete Internet. Il progetto prevede la costituzione di un archivio numerico delle oltre 15.000 pergamene acquisite tramite scanner; la loro visualizzazione con ogni particolare significativo (sigilli, abbreviazioni, segnature, pliche, ecc.); la rilevazione degli elementi caratterizzanti ciascun documento (segnature, natura giuridica, scrittore o rogatario, data cronica e topica, oggetto o regesto, ecc.) e il loro inserimento in appositi campi della relativa scheda di descrizione archivistica, che contiene anche la digitazione di testi liberi quali regesti, inserti, note o osservazioni, a corredo e commento dei documenti; la riproduzione delle immagini acquisite, dei dati e dei testi liberi su carta e/o su CD Rom. Il sistema dispone di: – una stazione di acquisizione, munita di un processore Pentium II, package minitower, sezione lan, top tools, un monitor, scanner camera (modello SMA 6650, formato A0 Head True, velocità di scansione 25,4 mm/sec., sensore a 3 camere CCD ognuna da 5.000 pixel, acquisizione in monocromia), ecc. La stazione acquisisce l’immagine dal sistema digitale, l’elabora e l’invia alla stazione server ed al juke box; – una stazione client A, munita di due processori Pentium II, package mini-tower, sezione lan, top tools, due monitors, una stampante, ecc. La stazione client A interroga il data base, elabora le imputazioni delle specifiche legate al testo correlato all’immagine acquisita e procede alla visualizzazione e post elaborazione delle immagini e dei testi; – una stazione client B, munita di due processori Pentium II, package mini-tower, sezione lan, top tools, due monitors, due stampanti, ecc. La stazione client B interroga il database, procede alla visualizzazione e post elaborazione delle immagini ed invia alla stazione server le richieste di stampa e di produzione di supporti ottici; – una stazione server, munita di un processore Pentium II, unità di backup, un monitor, una stampante, gruppo di continuità, juke box, sezione lan, masterizzatore, ecc. La stazione server si occupa della costituzione, interrogazione ed aggiornamento del database, riversa l’archivio su pagine web, gestisce le richieste delle stazioni client ed amministra l’ordine dei dischi ottici o cascate di CD Rom nei juke box.
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Il software applicativo è in grado di creare un archivio numerico con riproduzione digitalizzata dei documenti e di attivarne la visualizzazione, con qualità cromatica e definizione delle immagini tali da consentire la lettura dei testi e l’identificazione di qualsiasi elemento. L’acquisizione è effettuata tenendo conto sia del recto che del verso dei documenti, indipendentemente dall’estensione della parte scritta. Le immagini sono visualizzate con le seguenti caratteristiche: finestre multiple; grigio, bianco e nero o a colori; dimensioni variabili con scorrimento orizzontale e verticale; funzione di zoom; selezione di parti di immagine per successiva restituzione. Sia le immagini che i dati relativi ad ogni documento sono trasferiti su CD Rom.. Il software, realizzato con il linguaggio Visual C® ++ 6.0 della Microsoft®, è attivabile in monoutenza o in rete di PC (con protocolli standard); è collegabile a database SQL client/server ODBC; è integrato con i programmi Microsoft® di Office automation; usa un’interfaccia grafica simile a “Gestione Risorse” di Microsoft® Windows 95® e Windows 98®, con rappresentazione dei vari livelli di archivio impostati con struttura ad albero gerarchico. Il software consente: la consultazione dell’intero archivio (descrizioni archivistiche e testi liberi); la visualizzazione in sequenza dello stesso; la connessione automatica di alcuni campi compresi nella descrizione archivistica (regesti, inserti, note/osservazioni) con i relativi testi liberi; la stampa dei documenti acquisiti, delle descrizioni archivistiche, dei testi liberi e dei relativi report; la selezione dei documenti tramite una o più chiavi di ricerca; la ricerca dei documenti tramite sottostringhe alfanumeriche e caratteri wild card; la ricerca dei documenti digitando o semplici linee di testo o elementi identificativi essenziali contenuti nei documenti stessi e/o nei testi liberi. Gestisce immagini in bianco e nero, scala dei grigi e a colori in formato BMP, AWD e TIFF, con diversi tipi di compressione, tra cui la CCITT G4 e la JPEG/JBIGG. Consente inoltre l’acquisizione di documenti da scanner, in quanto supporta scanner TWAIN compatibili o Visioneer o di tipo professionale, dotati di scheda video Kofax; da file (formato testo, immagini e fogli elettronici) prodotti con applicazioni Microsoft® compatibili; da macchine fotografiche TWAIN compatibili. Il database è concepito in modo da permettere sia la ricerca sui campi della descrizione archivistica, sia la ricerca sui testi liberi in quanto è dotato delle funzionalità tipiche dei sistemi DBMS e dei sistemi “information retrieval”. Lo stesso, inoltre, è interrogabile da altri softwares tramite chiamate standard, che consentono lo sviluppo di nuovi moduli di interrogazione del medesimo database. È consentita, infine, l’interrogazione del database tramite la rete Internet, con possibilità di realizzazione di hyperlinks. Le immagini sono gestibili con funzioni di zoom, scroll, rotazione e raddrizzamento. Sono attivabili altre funzioni di vario tipo, quali annotazioni (es. post-it), evidenziazioni, apposizione di timbri ecc., tutte personalizzabili. Sono attivabili, inoltre, funzioni avanzate per il perfezionamento, il raddrizzamento ed il ritaglio delle immagini stesse.
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Pubblicazioni degli Archivi di Stato L’Ufficio centrale per i beni archivistici - Divisione studi e pubblicazioni cura l’edizione di un periodico (Rassegna degli Archivi di Stato), di cinque collane (Strumenti, Saggi, Fonti, Sussidi, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato) e di volumi fuori collana. Tali pubblicazioni sono in vendita presso l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato. Altre opere vengono pubblicate a proprie spese da editori privati, che ne curano anche la distribuzione. Il catalogo completo delle pubblicazioni può essere richiesto alla Divisione studi e pubblicazioni dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, via Gaeta, 8a 00185 Roma.
«RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO» Rivista quadrimestrale dell’Amministrazione degli Archivi di Stato. Nata nel 1941 come «Notizie degli Archivi di Stato», ha assunto l’attuale denominazione nel 1955. STRUMENTI CXXXI.
CXXXII.
CXXXIII.
CXXXIV.
CXXXV. CXXXVI.
Fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate nell’Archivio centrale dello Stato. Tribunali militari straordinari. Inventario, a cura di LORETTA DE FELICE, Roma 1998, pp. XX, 612. ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA, Archivio Gaetano Salvemini, I, Manoscritti e materiali di lavoro. Inventario, a cura di STEFANO VITALI, Roma 1998, pp. 858, L. 65.000. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida. II. Lombardia - Sicilia, a cura di GIOVANNI PESIRI, MICAELA PROCACCIA, IRMA PAOLA TASCINI, LAURA VALLONE, coordinamento di GABRIELLA DE LONGIS CRISTALDI, Roma 1998, pp. 404. ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA, Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura poi Prefettura di Pistoia (1861-1944). Inventario, a cura di PAOLO FRANZESE, Roma 1998, pp. X, 350, L. 17.000. Gli archivi del Centro ricerche Giuseppe Di Vittorio. Inventari, a cura di SANDRA BARRESI e ANGELA GANDOLFI, Roma 1998, pp.X, 454, L. 37.000. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L’archivio del Genio civile di Roma. Inventario, a cura di RAFFAELE SANTORO, Roma 1998, pp. 462, L. 41.000. SAGGI
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Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dal-
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líArchivio centrale dello Stato, Roma 20 aprile 1995, Roma 1998, pp. 232, L. 16.000. Italia Judaica. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555). Atti del VI convegno internazionale, Tel Aviv 18-22 giugno 1995, Roma 1998, pp. 307, L. 21.000. Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi in memoria di Jole Mazzoleni, Roma 1998, tomi 2, pp. XVIII, 1032, L. 64.000. Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio, Spoleto 8-10 novembre 1995, Roma 1999, pp. 344. FONTI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI - NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PANSTWOWYCH, Documenti per la storia delle relazioni italo-polacche (1918-1940) / Dokumenty dotyczace historii stosunków polsko-wloskich (1918-1940 r.), a cura di / opracowane przez MARIAPINA DI SIMONE, NELLA ERAMO, ANTONIO FIORI, JERZY STOCH, Roma 1998, tt.2, pp. XXVIII, 1616, L. 165.000. XXVII. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/3, a cura di DINO PUNCUH, Roma 1998, pp. XIV, 613, L. 36.000. XXVIII. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/4, a cura di SABINA DELLACASA, Roma 1998, pp. XXX, 613, L. 36.000. XXVI.
SUSSIDI 10.
HARRY BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, traduzione di ANNA MARIA VOCI-ROTH, sotto gli auspici della Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti, Roma 1998, pp. LXXXVI, 1424, L. 73.000. QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»
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L’archivio della Giunta per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia (Inchiesta Jacini)-1877-1885. Inventario, a cura di GIOVANNI PAOLONI e STEFANIA RICCI, Roma 1998, pp. VI, 184, L. 12.000. ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, Guida degli Archivi diocesani d’Italia, III, a cura di VINCENZO MONACHINO, EMANUELE BOAGA, LUCIANO OSBAT, SALVATORE PALESE, Roma 1998, pp. 416, L. 16.000. Bibliografia di Alberto Aquarone, a cura di LUDOVICA DE COURTEN, Roma 1998, pp. 84. Repertorium iurium Comunis Cremone (1350), a cura di VALERIA LEONI, Roma 1999, pp. 100. La «Revue mensuelle d’économic politique» nelle lettere di Théodore Fix a Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, introduzione a cura di ALDO GIOVANNI RICCI, Roma 1999, pp. 166.