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LA LICITAZIONE PRIVATA NELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE

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attività contrattuale è materia in continua evoluzione. Regolata. peraltro. da una miriade di leggi. regolamenti. direttive e circolari applicative. sia in ambito nazionale che in ambito U.E .. ha assunto rilevanza sempre più crescente. e complessi ed articolati sono diventati gli adempimenti e. quindi. i rap porti tra la P.A. ed i potenziali contraenti. La presente opera. offerta ··in via specializzante'". attraverso una disamina attent~ e particolareggiata di tutte le fasi del sistema di gara più ricorrent ed utilizzato dai'A.D .. vuole co stituire. senza pretese dottrinali. un valido strumento operativo. nonché una guida per color che operano nel delicato settore. impegnati più che mai in un con testo sempre più '"europeo" sempre meno "naziona le". L varie fasi. approfondite e svilup pate con rigido rigore deontolo gico. sono state opportuna mente arricchite con i più recent orientamenti giurisprudenzial nonché. in alcun i casi. con te matiche d'immediato interess per rutenza. L'impegno profus legittima l'auspicio che l'opera nel suo complesso. possa soddi stare i propositi. raggiungend gli obiettivi prefissati.


Adriano Ruff1no Giuseppe di Pace Roberto De Simone

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LA LICITAZIONE PRIVATA NELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE ANALISI DELLE SINGOLE FASI PROCEDURALI CON AMPI RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA IN AMBITO U.E.

azl7RIVtnA

mLITARE


Direttore responsabile: Giovanni cerbo

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1999

ProprietĂ letteraria artistica e scientifica riservata


Qualcuno ({da LassĂš n ci vede e ci indica la via del bene. Gli Autori


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PRESENTAZIONE

a materia dei contratti pubblici è sicuramente, nel complesso mondo giuridico delle attività della pubblica amministrazione, la più sofferta: una quantità indescrivibile di norme, di vario rango e natura, una giurisprudenza amininistrativa, ordinaria e contabile fra le più confuse, una prassi che ignora totalmente le regole giuridiche: qual è l'autonomia negoziale della pubblica amministrazione? Nell'ambito contrattualistico, dove comincia e dove fmisce la potestà autoritativa? La normativa di diritto comune è applicabile alla pubblica amministrazione? A ben vedere non si tratta di un campo dell'operare giuridico semplice e chiaro, apparendo anzi sottoposto a continue modifiche ed adattamenti legislativi. Nell'opera in questione la professionalità e l'esperienza del Colonnello Ruffino e dei suoi collaboratori sono state la base di partenza per fare chiarezza a tutti i livelli in un settore, così, delicato come quello delle procedure concorsuali ed in particolare della Licitazione privata. Il libro per la sua semplicità espositiva si pone l'obiettivo di essere una guida facile e rapida da seguire nell'esperire una licitazione privata, ed è destinato a tutto il personale militare che quotidianamente opera nell'amministrazione attiva permettendo con il proprio servizio il soddisfacimento delle variegate esigenze della Forza Armata.

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IL SOTIOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Magg. Gen. Roberto SPECIALE


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INTRODUZIONE

e procedure concorsuali delle pu bbliche amministrazioni si affidano ad una vasta serie di leggi e regolamenti applicativi dai quali è difficile riuscire a trarre delle conclusioni univoche, nonostante i numerosi interventi legi'slativi che continuano ad interessa re la materia stessa. Il contratto costituisce il mezzo normale attraverso il quale la Pubblica Amministrazione si procura i mate riali ed i servizi necessari per il suo funzionamento e subisce nella fase di scelta del contraente l'influsso del diritto pubblico. La P.A. , pertanto, quando si trova a dover soddisfare una specifica esigenza con beni normalme nte esistenti in commercio, pone in essere, attraverso i propri organi, una complessa istruttoria tecnicoamministrativa tendente ad identificare il privato con il quale costituisce un accordo di tipo patrimoniale a i se nsi dell'art.l 321 del Codice Civile. Le procedure di scelta del contraente che si offrono all'amministrazione sono: Asta pubblica; Licitazione privata; Trattativa privata; Appalto conco·rso; Servizi ad economia . Tra queste, la licitazione privata rappresenta una procedura più snella pe r la stipulazione di un contratto, e risponde nel contempo sia alle garanzie formali volute dalla legge sia alle esigenze di speditezza proprie dell'Amminjstrazione Militare . Nel sistema della contabilità di Stato del 1923, la licitazione privata era considerata modo di gara a cui si poteva ricorrere solo in presenza di particolari circostanze e la si rite neva come un ripiego, a cui il legislato re malvolentieri consentiva, rispetto all'asta pubblica considerata procedura ga rantistica per eccellenza e l'unica che potesse essere integralmente soggetto a regole di trasparenza. Tale modo di essere, eccezionale, della licitazione privata è andato però gradatamente scomparendo e la stessa ha finito per assumere caratteri di ordi-

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narietà nell'attività contrattuale della P.A., tanto da poter essere considerato il modo più frequente e usuale di scelta del contraente. Peraltro il legislatore, prendendo atto della particolare desuetudine in cui era caduta l'asta pubblica, ha sostanzialmente parificato la stessa alla licitazione privata, lasciando alla discrezionalità della pubblica amministrazione la scelta tra le due procedure (DPR n. 627 del 1972), il che ha determinato come era ovvio, una ulteriore accelerazione della espansione della licitazione privata che per questo, oggi, si può considerare, almeno per i contratti passivi, la forma ordinaria di scelta del contraente privato. L'esperienza da me acquisita in vari anni, nell'amministrazione finanziaria, mi ha insegnato come la materia della contabilità di Stato, con particolare attinenza alle procedure concorsuali, resti tra le più difficili rispetto ad altre discipline giuridiche e pertanto, vedo con molto favore i lavori ed i sacrifici finalizzati a scrivere un testo che dia un volto uniforme ed una chiave di lettura univoca alla variegata disciplina dei contratti pubblici. Per questo ritengo che il libro "La licitazione privata nell'Amministrazione Militare " scritto dal Col. Ruffino e dai suoi collaboratori, sia un ottimo manuale di facile e rapida consultazione per chi lavora nella P.A. e mi auguro che lo sforzo non sia stato vano e che la sincerità dell'intento trovi il consenso di coloro cui l'opera è specialmente diretta. Con la speranza che il testo proposto possa essere uno stimolo valido per tutti gli operatori amministrativi, al fine di accentuare il ricorso alla Licitazione privata, formulo il mio plauso agli autori del libro.

IL DIRETIORE GENERALE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA Dott. Francescantonio D'Agostini


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In particolare, per i contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato, l'art. 2 del D.PR. 30.06.1972, n. 627 ha modificato il previgente art. 3 della L.C.G.S., lasciando ampia discrezionalità all'Amministrazione appaltante circa il ricorso al pubblico incanto o alla licitazione privata. Pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 4 dell'anzidetta L.C.G.S., ove si applica l'appalto-concorso, La licitazione privata costituisce La forma di contrattazione più utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, in quanto ha il pregio di garantire La par condicio dei concorrenti, nonché la speditezza e rapidità della procedura. E di essa si occuperà la presente opera, con riguardo ai contratti a titolo oneroso, specificatamente nei settori degli appalti di fornitura e servizi, attraverso l 'analisi delle singole fasi che ne caratterizzano l'intero iter procedimentale. La normativa di base è rappresentata dagli artt. 3- 21 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato) e dagli artt. 36- 123 del R.D. 23.05.1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale della Stato). Tali disposizioni sono state di volta in volta modificate ed integrate da successive leggi e, di recente, disposizioni speciali regolano l'ati ività contrattuale in specifici settori: D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 (così come modif!cato ed integrato dal D.Lgs. 20.10.1998, n. 402, in attuazione

privata ··. si ba una gttrtt, e I'Amministrttz ione indicente è tenuta al rispetto delle regole e dei principi generttli iu materia di procedure concorsuali (Cons. St., Sez. V, 28.07. 199 7, n . 100). Inoltre, per l'Alto Consesso, il principio della par condicio dei concorrenti, rlcollegandosi Cii precelti deltimparz ia/ità e de/buon andamento, deIX! essere garantì/o aucbe nelle gare c.d . ufficiose od informa/i (Cons. St., Sez. V. 03.02 .1997, n . 134), mentre f't'nosservanz a dei principi di imparzialità e logicìtà o di norme predisposte dalltJ stessa Amministraz ione (auto/imitaz ione) sono censurabili dinanz i al Giudice Amministrativo, in quCtnto aucbe nella traltativa privata, l'attività posta in essere dall'Amministraz ione costituisce espressione della potestà cor!(erlta alla stessa per la realizzaz ione di interessi pubblici (Cons . St., Sez. V, 25.02.1997, 11. 192).


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delle direttive 93136 CEE e 97/52/CE) regolante gli appalti di forniture in ambito Comunitario; D.PR. 18.04.1994, n. 573, che reca norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo Comunitario (ambito nazionale); D.Lgs. 17.03.1995, n. 157 2 e direttiva 97/52/CE del13.10.1997, relativi agli appalti di servizi in ambito Comunitario; D.Lgs. 19.12.1991, n. 406, direttiva n. 93137 CEE del 14.06.1993 e direttiva~ n. 97152/CE cit., che disciplinano l'affidamento di lavori pubblici in ambito Comunitario e - d.a ultimo - legge quadro in materia di lavori pubblici, L. 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli appalti esclusi dall'applicazione del citato decreto, vedi l'art. 5. Tali direttive, sebbene non ancora recepite nel nostro Ordinamento nazionale, devono ritenersi direllamerzte applicabili, per il rwto principio del "self lll.¡ecuting '~ cosÏ come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1271 del 03.02.1995, secondo cui le Direttive comunitarie non recepite, nei termim"}tssati, sono direllamente applicabili negli Ordinamenti nazionali degli Stati membri, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute siano sostanzialmente "incondizionate" e "sufficientemente precise". ¡ 2

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CAPITOLO I

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LA DELIBERAZIONE DI CONTRAlTARE a deliberazione di contrattare costituisce la prima · fase del procedimento contrattuale, con la quale l'Amministrazione manifesta la propria volontà di instaurare un rapporto negoziate. Tale atto preliminare si sostanzia nell'a pprovazione, da parte d e lla competente autorità (vedi infra), di un progetto di contratto contenente l'importo posto a ba e d e lla gara, la procedura di aggiudicazione, l'imputazione al pertinente capitolo di bilancio, nonché l'oggetto del contratto stesso. Nella stesura del progetto di contratto, l'Amministrazione incontra particolari lin1ltazioni imposte dall'Ordinamento contabile e dai Capitolati d'Oneri (vedi infra).

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LA SCELTA DEL CONTRAENTE La prequalificazione

Le disposizioni recentemente introdotte nella nostra legislazione si mostrano particolarmente interessate acché l'esigenza della P.A. raggiunga il maggior numero di soggetti eventualmente interessati a soddisfarla; e ciò da una parte per aumentare la concorrenzialità con lo scopo di spuntare prezzi più vantaggiosi, dall 'altra per limitare la discrezionalità dei funzionari della P.A. nella scelta dei potenziali contraenti. Ciò viene realizzato attraverso un ampio sistema di pubblicità.


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Per le gare che rientrano in ambito Comunitario4, le Amministrazioni aggiudicatrici sono innanzitutto tenute a comunicare (preinformazione) non appena possibile dopo l'inizio dell'Esercizio Finanziario, con un bando di gara indicativo (o avviso indicativo), il totale delle forniture, per settore di prodotti e/ o il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi, qualora il loro valore di stima comp lessivo (distintamente considerato per appalti di forniture o servizi) ris ulti pari o superiore a 750.000 Unità di Conto Europee5 I.V.A. esclusa6 . Inoltre, le Amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura o un servizio manifestano tale intenzione con un bando di gara7 • In tale bando dovranno essere indicati l'oggetto della prestazione, la forma di appalto prescelta, il relativo metodo di aggiudicazione, nonché il termine entro cui l'Amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare offerta. Nel bando pubblicato, inoltre, le stazioni appaltanti invitano i potenziali concon-enti

• Rientrano in tale. ambito le gare il cui importo sia pari o superiore alla soglia di rilievo Comunitario, }ISSato per le pubbliche forniture al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 dirli/i speciali di prelievo (DPS) l. V.A. esclusa, rido/lo al controvalore in ECU di 130.000 DPS (I. V.A. esclusa) per i prodolli indicati nell'allegato 2 al D.~s. n. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 402198; per i seroizi tale limite opera a panire da 200.000 ECU, l. V.A . esclusa (011. 1, D.Lgs. n. 157195 e art. 1 punto 1, lett. A), primo alinea della direttiva 971521CE de/13 .10.1997). Per gli appalti pubblici di serofzf indicati nell'allegato l al D.Lgs. n . 157195 (allegato V'A della direttiva 92150/CI:.'E), esclusi i servizi rlcompresf nella soglia precedente, la dire/lìva 971521CE cit.f'rssa tale limite nel controvalore in ECU di l 30.000 DPS. ' Per il periodo 01.01.1998-31.12.1999 il controvalore di un ECU, da applica re agli appalti pubblici, è di lire 1972.332. • At1. 5 comma l , D.Lgs. 11. 358/92 cosi come sostfluito dall'art. 4 del D.~s. n. 402198; art. 8 comma l , D.Lgs, 11 . 157195 . Per le forniture in ambito nazionale, regolate dal D.P.R. n . 573/94, l'a11. 6 comma 2 precisa, invece, che la comunicazione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'Esercizio Finanz iarlo. ' Al1. 5 comma 2, D.Lgs. n . 358/92, così come sostituito dall'a11. 4 del D.Lgs. n . 402198; at·t. 8 comma 2, D.!.gs. 157195.


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a presentare, entro un congruo lasso di tempo (non inferiore a giorni trentasette dalla data di spedizione del bando e nei casi di urgenza non inferiore a giorni quindici)8 , apposita domanda di partecipazione (nella lingua o lingue che esse indicheranno), corredata da idonea documentazione, volta a dimostrare la regolare costituzione, nonché la capacità giuridica (moralità e correttezza nella gestione), la capacità tecnica ed economico-finanziaria della impresa (artt. 11-14, D.Lgs. n. 358/ 92, nella nuova formulazione di cui agli artt. 9-12 del O.Lgs. n. 402/ 98; artt. 12-15, D.Lgs. n. 157/ 95)9• Per tali motivi questa fase è definita "eli prequalificazione", in quanto l'Amministrazione ha la possibilità, awalendosi di apposita Commissione, di fare una prima selezione de i soggetti interessati alla commessa, oggetto della gara. La pubblicità è soddisfatta, in entrambi i casi, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla G.U.R.I. e, per estratto, su almeno due quotidiani a rilevanza nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dove la gara sa rà svolta. La pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui

• Art. 7 D.l8s. n. 358/92, così come sostituito dall'art. 6 del D.4J.s. n. 402/98 e art. 10 D.l8s. n. 157195. 'Si rammenta, a tal uopo, che la possibilità prevista dall'art. 7, L. 04.01.1968, n. 15 di produrre validamente, in luogo degli originalì, le copie autentiche di atti e documenti, sancisce una generale equipollenza tra originali e copie autentiche nei modi di legge; detta facoltà deve intendersi applicabile a tuttì i procediment.t amministrativi, ivi compresi quelli relatìvi alla materia di gare, sicché la richiesta di presentazione di titoli "esclusivamente in originale" non può ritener.."llegittima se non fondata su una norma di legge speciale (T.A. R. Sardegna 19.04.1995, n. 600). Inoltre. qualora l'Amministrazione prescriva nel bando di gara che taltme dichiarazioni da rendersi nella domanda di pattecipazione siano "successivamente verificabili"; consente semplicemente alla stazione appaltante di verificare l'esattezza dei doti esposti nella domanda stessa, ma non le impone un onere di verifica ed accer1amento integratioo dei dati o.ffetti dall'interessato, sul quale soltanto, invece, grava l'onere di completezza e chiarezza nella stesura delle domande e nelf"indicazione dei dati richiesti (Cons. St., Sez. IV, 21.01.1997, n. 34).


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quotidiani non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzio nata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio de lle pubblicazioni delle Comunità Europee e non deve contenere informazioni d iverse da quelle pubblicate nella G.U.C.E. 10• Tale procedura risulta sostanzialmente similare per le forniture regolate dal D.P.R. n. 573/ 94 (bandi di gara all. l e 2). La differenza risiede nel fatto che, trattandosi di gare al di sotto del limite eli rilievo comunitario, la pubblicità deve essere soddisfatta soltanto mediante pubblicazione di apposito bando sulla G.U.R.l. e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, D.P.R. n. 573/ 94), mentre per i termini di ricezio ne de lle domande di partecipazione, nel sile nzio de l D.P.R. in argome nto, può trovare applicazione il dettato dell'art. 3 del D.P.C.M. 10.01.1991, n. 55 in materia di lavori pubblici, secondo il quale i termini o rdinari di ricezio ne delle domande e delle offerte per le gare di impo rto inferiore alla soglia eli rilievo comunitario no n possono essere stabiliti in misura infe riore alla metà eli quelli fissati per le gare in ambito Comunitario 11 • A tal riguardo corre l'obbligo di precisare che tale Regolamento presenta una grave lacu na nella misura in cui non stabilisce un limite minimo oltre il quale diviene o perante

•• Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comuni/li Europee sono a carico della Comunità. La ltmgbezza del testo non può essere superiore ad unti pagina della suddetta Gazzetta, OlJLV!ro dew n"sultare di 650 parole circa (a11. 8, D.Lgs. n. !57 cii. e tl/1. 5, D.l.gs. 11. 358 cii., così come sostituito dall 'a~1. 4 comma 9 del D.l,f.is. 11. 402). " Per glf appalti di se/Vizi d'importo inferiore ai limitiflssati dal D.l.gs. 11. 157 e diretliva 97/52/CE citt. trova applicaz ione la diretlit'a del Ministro della Difesa del 1992, con la quale è stato fissato in lfre 300.000.000 il lfmfte oltre il q t w le si re11de obbligatorio procedere alla pubblicazione preventiva degli avvisi di gara (per estrailo ) su due quotidiani a camtlere nazionale, aventi particolare diffusione nella Regione dot-·e le prestazioni sara~tno eseguite o dot•e ba sede l'Organo commitleute quttlora le prestazioni siano eseguite presso il pritl(tto contraente.


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l'obbligo di cui al gta citato art. 6. Risulta evidente, quindi, che le stazioni appaltanti sa rebbero obbligate a pubblicizzare anche le gare di importo irrisorio, con un evidente aggravio di costi per l'Amministrazione e senza alcun vantaggio reale 12• In dette ipotesi, i "principi di buona amministrazione" suggeriscono l'opportunità di non dare corso alla pubblicità, mentre le stazioni appaltanti nel valutare tale possibilità ben potranno considerare, di volta in volta, come ulteriori e lementi di giustificazione, la natura dell'esigenza, nonché i tempi entro cui la stessa dovrà essere soddisfatta 13. In tale con~esto è, comunque, auspicabile che la problematica de qua trovi adeguata soluzione in sede eli preclisposizione dell'emanando Regolamento Governativo per l'acquisto di beni e servizi in "economia" cii cui all'art. 10 de l D.P.R. in argomento. La lettera d'invito

Scaduto il termine ultimo, utile per la presentazio ne delle domande di pa rtecipazione, l'Ente appaltante affida ad apposita Commissione, precedentemente nominata, il compito di

" Il Ministro della Funzione Pubblica, originatore del D.P.R. n. 573/94, chiamato a valutare l'opportunità di promuovere l'emanazione di una direttiva o di un provvedimento al fine di fissare un limite di valore al di solto del quale esonerare l'Amministrazione dagli obblighi di pubblicità, ba ritenuto di non aderire alla proposta per motivi di: - carattere giuridico, in quanto, per il combinato disposto degli artt. 5, 6, 10 del D.P.R. n . 573/94, tutte le forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo Comunitario sono soggette a forme di pubblicità tramite formalità, in parte semplificative, che appaiono i ne/udibili; - convenienza amministratìva. in quanto l'esonero della pubblicità si risolverebbe in un 'eccessiva limitazione a priori della concotrenzialità ed addosserebbe gravi e delicate responsabilità all'Amministrazione nel momento in cui è chiamata a giustificare la convenienza delle proprie scelte. ,, Qualora l'Ente appaltante decida di non pubblicizzare la gara, provvederà tout court ad inviare alle ditte prescelte discrezionalmente dallo stesso le apposite lettere d 'invito (infra).


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valutare i requisiti richiesti. La Commissione quindi, esaminata la documentazione prodotta, stila apposito verbale con il quale determina le ditte ritenute idonee, cui sarà inviata la lettera d'invito 14 • A tal uopo è opportuno precisare che il numero dei partecipanti non può essere integrato con altre ditte che non abbiano manifestato formale volontà di partecipazione, in quanto ciò comporterebbe una lesione del principio della "par condicio" iniziale, instaurata all'atto della presentazione delle domande' 5• L'art. 68 del R.C.G.S. prevede, inoltre, la possibilità di esclusio ne, con provvedimento della competente Amministrazione Centrale da comunicarsi al Ministero del Tesoro (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), di chi si sia reso colpevole di negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti contratti'6. La lettera d'invito (all. 3) rappresenta la lex specialiS7 della gara ed il Presidente, durante lo svolgimento del Seggio, è tenu-

" Per le gare in ambito Comunitario l'art. 27, D.Lgs. n. 157 cii. e l'art. 21, D.Lgs. n. 358 cit., così come sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 402 cii., stabiliscono che l'Amministrazione, entro il tennine di quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza, comrfnichi ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta, nonché il nome dell'aggiudicatario. •s Parere del Dipa11imento della funzione Pubblica e del Dipartimento per Il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, rispettivamente per le procedure d 'invito in ambito Nazionale e in ambito UE. In entrambi i pareri si precisa che un eventuale lesione di tale principio sarebbe suscettibile di ricorso da parte dei soggetti interessati; inoltre, per l'Esecutivo Comunitario l'apertura alla concorrenza non deve essere considerata come legata al numero degli offerenti, bensì alla qualità competitiva delle offerte. ' 6 Il potere di insindacabile esclusione "per ltmominati motivi" co,iferito da tale articolo sarebbe, secondo alcuni, fncostìtuzionale (Puglfese, l contratti della Pubblica Amministrazione, in Enciclopedia Treccani, 4); il Consiglio di Stato, però, considera a11cora vigente tale norma e costftuzionalmente compatibile la superficialità della motivazione (Co11s. St., Sez. N, 26.05.1965, n. 457, in Cons. St., 1965, l, 896 ss.). Tale esclusione non può, comunque, essere stabilita sulla base di un semplice contenzioso ancora pendente tra la ditta e l'Amministrazione (T.A.R. Campania 23.02. 1995, n. 41). "Cons. St., Sez. V. 23.04.1982, n. 303; Cons. St., Sez. V. 07.09.1995, n. 1277.


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to ad attenersi scrupolosamente alle condizioni indicate nella medesima, senza alcun potere discrezionale 18; per tale motivo essa dovrà essere, quanto più possibile, esauriente e completa. L'invito, a mente dell'art. 65 del R.C. G.S., deve indicare l'oggetto, i termini ed il luogo prefissati dall'Amministrazione di consegna dei lavori e/ o forniture, l'autorità che presiede la gara e il giorno e l'ora in cui la stessa avrà luogo. Deve, inoltre, essere indicata la documentazione che le ditte devono presentare a corredo dell'offerta economica, ed in particolare: - certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese 19 (istituito con D.P.R. 07.01.1995, n. 581), tenuto presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi 20 dal giorno fissato per lo svolgimento della gara da cui risulti la legale costituzione della ditta, la denominazione e/ o Ragione sociale della stessa nonché le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza legale. Dal certificato deve inoltre risultare che la ditta non si trovi in stato di amministrazione controllata, di liquidazione , di fallimento o di concordato, e che tali circostanze non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di attestazione;

18 Cons. St., Sez. VI, 02.11.1998, n . 1485; Cons. St., Sez. VI, 03.06.1997, n. 838; Cons. St., Sez. Vl, 14.03.1995, n. 167; T.A.R. Campania 08.11.1994, n . 267,· Cons. St., Sez. V, 03.07.1995, n . 1010, secondo cui la valutazione della commissione giudicatrice n on può estendersi ad elementi di cui né il Capitolato Speciale, né la lettera d 'invito fanno menzione; per Cons. St., Sez. V, 07.12.1995, n . 1675 poi, non è consentito desumere un requisito di ammissione alla gara da una clausola del capitolato che, oltre a non contenere nessuna indicazione testuale sull'espressa esclusione della gara stessa, risulta preordinata a soddisfare altre esigenze (di carattere informativo-statistico). 19 Se l'impresa concorrente è stabilita in altro Stato membro, ai fini della prova d 'iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali, si applicano le norme e modalità dello Stato stesso; in sostituzione è ammessa la presentazione di una dichiarazione giurata (art. 15, D.Lgs. n. 157 cit. e art. 12, D.Lgs. n. 358 cit. così come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n . 402 cit). · "' L'art. 2 della L. 15.05.1997, n. 127 (legge Bassanini) ba esteso la validità dei certificati soggetti a modiftcazioni da tre a sei mesi.


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- deposito cauzionale: trattasi di cauzione "provvisoria" richiesta a garanzia della serietà dell'offerta e deve pertanto essere restituita al termine della procedura di gara alle dine non risultate aggiudicatarie. Tale deposito è invece restituito alla dina aggiudicataria all'atto della costituzione della cauzione clefmitiva, volta a garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi contranuali2'. L'importo del deposito è generalmente commisurato al 100Al22 dell'importo netto della fornitura e/o lavoro23, oggetto della gara. Tale misura, secondo le circostan ze ed a giudizio dell'Amministrazione, fano salvo quanto disposto dai relativi Capito lati d'Oneri, potrà essere stabilita anche in misura maggiore o minore . La cauzione è costituita mediante versamento, presso la Tesoreria Centrale o presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, in numerario o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento. Essa può essere anche costituita mediante fideiussione bancaria (rilasciata da azienda di credito autorizzata ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385) o anche tramite polizza fideiussoria, rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività nel ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi del D.P.R. 10.06.1982, n. 348, art. l let. C, così come sostituita dall'art. 128 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 17524 • Le firme dei funzionari che rilasciano la fideiussione o la polizza devono e5se-

... " La cauzione provvisoria può essere incamerata dall'Amministrazione qualora la dilla aggiudfcataria non provveda, nei termini previsti, alla sfìpulazione del relativo contratto. u Art. 14 dell'Istruzione sulla slipulazio11e del contraili per i seroizi deii'Ammb1istrazione della Guerra. u In merito alla computabilità de/11. V.A., vedi infra. ,. Limitatamente a casì riconosciuti eccezionali dal Presidente del Seggio, il deposito cauzionale prowisorio può essere costituito con versamemo in numerario alla Cassa dell'Ente appalta me o medìante vaglia trasferibile della Banca d'italia o assegno circolare non trasferìbile imestato al citato Ente (011. 20 comma 7, D. M. 05.08.1995, n. 583).


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re autenticate da un notaio, il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri 25• É necessario, inoltre, precisare che la fideiussione non deve contenere la clausola inerente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del Codice civile. I documenti così approntati ed inseriti in apposita busta chiusa "sigillata", recante a tergo gli estremi della lettera d'invito, dell'oggetto della gara e dell'impresa partecipante devono pervenire alla· stazione appaltante nei termini indicati nel bando medesimo. L'invito deve, altresì, contenere termini e modalità di presentazione dell'offerta economica che deve essere redatta su carta bollata e non essere condizionata o indeterminata. Detta offerta deve indicare in cifre ed in lettere il prezzo offerto oppure il ribasso o l'aumento rispetto al prezzo base indicato dall'A.D.; in caso vi sia discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 72 R.C.G.S.) 26 • L'offerta deve essere inserita in apposita busta sigillata recante, all'esterno, le indicazioni relative all'oggetto della fornitura, all'impresa concorrente ed agli estremi della lettera d'invito. Il termine "sigillato" deve essere inteso come qualsiasi impronta o segno atto acl assicurare la chiusura e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria, al fine eli evitare manomissioni di sorta nel contenuto del piego o busta27 , e la sua man-

zs Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 04.11.1998, n. 635, secondo cui l'autentica della firma, garantendo la ce1tezza della provenienza dell'atto dal soggetto legittimato a prestare la gat·anzia, può ben costituire un'esigenza dell'Ente appaltante, il quale in tal modo si assicura una maggiore cenezza nella affidabilità della garanzia. 26 Non sussiste discordanza d 'espressione tra ojfena in cifre e ojfe1ta in lettere qualora vi sia un e1rore lessicale di immediata riconoscibilità (Cons. St., 21.10.1995, n. 1467). "Cons. St., Sez., V, 29.10.1971, n . 946. Pertanto, la trasgress~one dell'onere di controfirmare il timbro di ceralacca apposto a chiusura della busta contenente l'of/e1ta, in sede di gara d'appalto, non implica l'esclusione della gara stessa, in difetto di un 'esplicita previsione al t·iguardo (T.A.R. Veneto 28.02.1995, n. 407).


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canza comporta l'esclusione dell'offerta dal confronto comparativo con le altre 28• L'offerta deve essere consegnata a mano, durante l'ora di cui all'art. 69 del Regolamento di Contabilità, dal titolare della ditta/società, dai legali rappresentanti o da terza persona purché munita di procura speciale rilasciata da notaio che l'abiliti a tale presentazione. Può anche essere fatta pervenire, a rischio dei concorrenti, a mezzo posta o di terze persone (quando ciò non sia inibito dall'Amministrazione nell'avviso d'asta), non oltre il giorno precedente a quello fissato per la licitazione (art. 75 comma 4, R.C.G.S.). L'Amministrazione, tuttavia, ha facoltà di prescrive re nell'avviso d 'asta che le offerte, unitamente alla busta "documenti", siano inviate esclusivamente tramite posta, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato pe r l'apertura delle offerte e per l'aggiudicazione della commessa, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente (art. 75 comma 11, R.C.G.$.) 29. Le Amministrazioni aggiudicatrici non possono comunque stabilire un termine di ricezione delle offerte inferiore a qua-

... Cons. St., Sez. rv, 12.02.1997, 11. 105. l9 11 termine previsto dall'art. 75 del Regolamento di Contabilità potrebbe creare dei problemi nel caso i11 cui talune offerte, benché tempestivamente affidate al servizio postale, risultino consegnate, per negligenza dell 'A.D., oltre il termine previsto dai bandi di gara. Per tale evenienza, in ambito A.D. è stclto disposto, in piena sintonia con l'articolo sopracitato, che i bandi di gara prevedano 1111 termine di presentazione delle offerte di due giorni feriali, precedenti la data jìssata per /'aperlllra delle stesse, onde consentire di porre rimedio ad eventuali disguidi, non imputabili al seroizio posta, 11el ritiro dei piegbi contenenti le offerte. Si ritiene, infatti, tempestillamente petvenuta presso la stazione appaltante l'offerta acquisita all'ufficio postale entro il termine previsto, mentre non rileva il tardivo ritiro della medesima da parte deii'Amministmziolle appaltante, a fortiori qualora il bando di gara prescril'a lc1 trasmissiolle dell'offerta esclusivamente per via postale (T.A.R. Valle d 'Aosta 02.11.1991, n. 143).


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ranta giorni dalla data di spedizione della lette ra d'invito30, termine ridotto a giorni dieci nei casi di urgen:ta 31 • L'invito deve, inoltre, contenere la procedura di aggiudicazione della gara. A tal uopo, l'art. 73 del R.C.G.S. prevede le seguenti modalità: - per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo minimo o massimo prestabilito e indica to in una scheda segreta dell'Amministrazione; .. per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo indicato nella lettera d'invito (ribasso libero o prezzo più basso). Qualora il Seggio si te nga col metodo de lle offerte segrete di cui al primo alinea, le offerte dei concorrenti devono essere confrontate con una scheda, chiusa in plico sigillato, all'uopo predisposta dall'autorità preposta a ll'a pprovazione del contratto. Tale scheda deve contenere il prezzo minimo e/ o massimo che le offerte dei concorrenti non devono oltrepassare e deve restare sigillata fin quando tutte le offerte dei concorrenti non siano state aperte e lette dal Presidente del Seggio. Risultano e videnti i vantaggi di questa procedura: l'Amministrazione ha la possibilità di eliminare dalla gara le offerte superiori al limite massimo, e quindi non convenienti per l'A.D., e quelle inferiori al limite minimo, che potrebbero essere foriere di una fornitura e/ o prestazione di qualità scadente. Tale metodologia non è, però, utilizzabile in ambito

» Art. 7 comma 3, D.Lgs. 358 cil. così come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. n . 402 cii. e art. 10 comma 4, D.Lgs. 157 cii. (e art. 1 para 5, direttiva 97152/CE cit.). l citati articolì, rispettivamente ai commi 4 e 5, prevedono inoltre che, qualora sia stato pubblìcato l 'avviso indicativo (vedi supra), il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventisei giorni (/'invio di tale avviso deve, però, essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data dì spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispello a tale data). J• Art. 7, D.Lgs. 358 cii. così come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. n . 402 cii.; art. 10 comma 8, D.Lgs. 157 cii.. A/leso che i termini di cui sopra sono slabiliti da norme che regolano le procedure di aggiudicazione in ambito Comunitario, per le gare Nazionali vedi supra.


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Comunitario; l'art. 19 della D.Lgs. n. 358/ 92 così come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 402/ 98 e l'art. 23 della D.Lgs. n. 157/95 prevedono infatti come criteri di aggiudicazione esclusivamente il "ribasso libero" e il metodo dell'offerta "economicamente più vantaggiosa". Il primo criterio di aggiudicazione opera qualora la fornitura e/o il servizio, oggetto del contratto, debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici. Il secondo criterio, invece, è adottato quando si intende valutare l'offerta in base ad elementi diversi, variabili a seconda la natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica32 (in tal caso, i criteri indicati, applicati per l'aggiudicazione della gara, sono menzionati in ordine decrescente d'importanza nel relativo bando o capitolato tecnico)33. L'aggiudicazione in base al prezzo più basso (il metodo attualmente più seguito in ambito A.D.), se da una parte offre maggiori garanzie della scheda segreta per quanto concerne !"'imparzialità" e "conoscibilità" della procedura, dall'altra crea dei problemi nei casi in cui Ja stazione appaltante si trovi di fronte ad offerte. "anomale", ossia offerte eccessivamente vantaggiose per l'Amministrazione. Per ovviare a tale possibilità l'art. 19 del D.Lgs. n. 358 cit. e l'art. 25 del D.Lgs. n. 157 · cit.

.. , L'art. 24 del D.Lgs. n. 157 cii. nonché l'art. 20 del D.Lgs. n. 358 cii. così come sostiluito dall'ari. 17 del D.Lgs. n. 402 cii. prevedono, in tale ipotesi, la possibililà per l'Amministr·azione aggiudicatrice di prendere in considerazione le varianti, presentate dalle ditte offerenti, qualora esse siano conformi ai requisii i minimi p rescritti dalla stessa Amministrazione nel relativo bando di gara. :u Per Cons. St., Sez. v; 03.07.1995, n. 1010, in appalti di fornitura da aggiudicare con il metodo dell'ojfer·ta economicamente pitì vantaggiosa è illegittirno l'uso del criterio re/azionale qualità-prezzo, in quanto l'elemento del prezzo va valutato in una con gli altri e giammai come dato assoluto, non essendo stato previsto come tale dal bando di gara.


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prevedono che in tali casi l'Amministrazione, prima di escluderle, deve chiede re per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e successivamente verificarli, te nendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. A tale riguardo occorre rilevare come gli stessi articoli 19 e 25 offrano anche uno strumento operativo per l'individuazione de lle offerte anomale34 , ma risulta evidente come sia estremamente complicato determinare ed eventualmente e liminare un'offerta anomala, con il risultato che, di recente, molte gare sia in ambito nazionale sia comunitario sono state aggiudicate con ribassi eccessivi, con un risparmio sicuramente solo apparente per la P.A. 35. Di contro, il problema non sembra sussistere pe r le ga re pubbliche al di sotto della soglia di rilievo Comunitario, per le quali ~i è dell'avviso che non sia preclusa l'applicazione del metodo di aggiudicazione a mezzo scheda segreta. Tali gare, infatti, non rientrando pe r limiti d'importo nella previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 358/92 e D.Lgs. n. 157/ 95, res tano di fatto dis ciplinate dall 'art. 73 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. In particolare, la prefata procedura, non risulta essere stata formalmente

"' Sono, infatti, soggette a verifica tu Ile le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di wt quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerle ammesse, calcolata senza tener conto delle offerle in aumento. A tal riguardo, l'Awoca/Lira Generale dello Stato, considerando che un ribasso uguale a zero non può considerarsi offerta in tìbasso, ba precisato che dal calcolo di tale media sono, a/tres~ escluse le offerte pari al prezzo base palese. Il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, tuttavia, consistendo in un istituto di natura eccezionale, non può essere ritenuto obbligatorio ancbe al di fuori dei casi espressamellle previsti da/ legislatore, pena la violazione del principio secondo il quale il procedimento amministrati/IO non può essere aggravato senza un'apposita norma che lo consenta (Cons. St .. Sez. V, 18.11.1998, n. 1626). 's Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. n. 157 cit. e de/l art. 19 comma 5 del D.Lgs. 358 cii., nella nuova formulazione di cui all'a11. 16, D.Lgs. n. 402 cii., nel caso di appai/o con la procedura del prezzo più basso, l'Amministraz ione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Comunità E'uropee il rigetto delle offerle ritenute troppo basse.


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abrogata dal D.P.R. 18.04.1994, n. 573, che rivolgendosi, come noto, esclusivamente a forniture al di sotto della soglia di rilievo comunitario, dispone soltanto, all'art. 8, nuove norme per l'aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mutuando solo in questo i contenuti del D.Lgs. n . 358/ 92 e lasciando, perciò, inalte rati gli a ltri metodi di aggiudicazione, già previsti dalle norme vigenti in ambito nazionale. La lettera d 'invito deve, infine, conte nere, in allegato, un apposito disciplinare tecnico volto ad illustrare dettagliatamente i servizi o i materiali, oggetto della ga ra, che dovranno essere resi all'Amministrazione. Detto disciplinare deve essere esaustivo e dettagliato onde evitare che le ditte vengano a disporre di un certo margine di discrezionalità*, sia ne ll'ipotesi di aggiudicazione con il crite rio de l mass imo ribasso, dove il Preside nte del Seggio deve procedere per lo più ad un mero riscontro di tipo ca rto lare e mate riale e svolgere essenzialme nte attività di tipo vincolato 37, sia ne l caso si debba procedere alla va lutazione comparata di più e leme nti precisati ne lla lette ra d'invito (di norma affidata ad

;6 Precisa la Suprema Corte eli Cassazione (sent. n. 171 in data 11.11.1996) che l'interpretazione del contratto (secondo il principio della buona fede ex art. 1366 Cod. civ.) è anche tesa a garantire l'effettiva possibilità per tutti gli interessati di panecipare alle gare, conoscendo ciò che l'Amministrazione chiede, con la conseguente esigenza eli interpretare li contratto non già privilegiando il significato che t~d esso può dare ttn imprenditore particolarmente avveduto, quanto piuttosto Il senso che determinati termini rivestono obiettivamente nel linguaggio comune alla maggior pane dei soggetti che operano in un particolare settore economico e che siano illleressati ad entrare i11 contatto con l'Amministrazione. 1' Per Cons. St., 07.12.1995, 11. 1675, infatti, non occorre specifica molivazione, in u na gara d't~ppalto di setvizi da afflclare con il metodo della migliore offerta con maggior ribt~sso, la scelta dell'impresa che offre effettivamente il ribasso maggiore, giacché, in presenza di part~metri specifici e punl/iali - quali sono i valori offerti posti a confronto -, le relative ragioni sono rigorosamente vincolate al rispetto del principio della convenienza e, quindi, sono immediatamente percepibilf.


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apposita commtsstone tecnica), ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa~. È vietata, ai sensi dell 'art. 21 comma 4, D. Lgs. n. 157 cit., nonché art. 8, D.Lgs. n. 358 cit. nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 402 cit., salvo che sia giustificato dall'oggetto del contratto, l'introduzione nelle relative clausole, di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovve ro ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favo rire o escludere determinati prodotti, prestatori di servizi o fornitori. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione "o equiva lente", è ammessa se l'Amministrazione aggiudicatrice non possa fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati. L'aggiudicazione

Nel giorno e nell'ora stabiliti nella lettera d'invito, l'autorità che presiede la gara dichiara aperto il Seggio, che deve rimanere aperto un 'ora per la presentazione delle offerte, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 11 dell'a rt. 75 del Regolamento (vedi supra). La gara è dichiarata deserta qualora non vengano presentate almeno due offerte, a meno che l'Amministrazione non abbia precisato nella lettera d'invito che, tenendosi la gara coi sistemi delle offerte segrete, si pro-

.58 Per Cass. 11.12.1996, n. 171 il principio civilistico della determ.inabilità dell'oggello del contratto assume connotati ancor pi1ì rigorosi allorché uno dei contraenti è una Pubblica Amministrazione, in quanto il rispello di tale requisito appare indispensabile non solo al fine di valutare l'adeguatezza del sinallagma contrattuale, ma diviene altresì parametro per giudicare l't/.SO che è stato fatto della discrezionalità amministrativa.


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cede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (art. 69, R. C.G.S.)~9 . Dichiarata aperta la licitazione, il Presidente del Seggio richiama l'attenzione sull'oggetto e le condizio ni della licitazione e precisa che la gara è effettuata sotto l'osservanza dei relativi Capitolati d'Oneri (art. 70). Deposta, quindi, la busta contenente la scheda segreta sul banco (se la gara si tiene con tale metodo), enumera, senza aprirli, i pieghi già pervenuti ed invita gli astanti a presentare le loro offerte. Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta la licitazione, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata l'apertura dei pieghi (art. 75); in tal caso sarà ritenuta valida ed impegnativa quella più vantaggiosa per l'Amministrazione (art. 18 comma 5 del D.M. 18.05.1995, n. 583). Il Presidente procede poi alla verifica della validità e correttezza della documentazione presentata dai concorrenti, escludendo coloro che non abbiano rispettato le prescrizioni dettate nella lettera d'invito. A tal rig uardo la giurisprudenza prevalente ha precisato che non tutte le inosservanze de ll e modalità stabilite dalla lettera d'invito determinano l'estromis.s ione da l procedimento di gara, ma solo quelle che violino prescrizioni espressamente sanzionate con l'esclusione e quelle che pregiudichino la par condicio dei concorrenti40 •

Yl La clausola del bando che consente l'aggiudicazione anche in presenza di tm 'offerta unica non comporta, a carico dell'Amministrazione, l'obbligo di aggiudicare anche nel caso di offerta incongnta (T.A.R. Valle d'Aosta, 23.02.1995, n. 16). "'Cons. St., Sez. V, 03.02.1997, n. 134; Cons. St., 07.09.1995, n. 1277. Precisa, Cons. St., Sez. VI, 03.17.1998, n . 1516 che le lellere d 'itwito ed i provvedimenti relativi all'ammissione delle offerte sono atti preliminari del procedimento concorsuale e, come tali, 11011 sono immediatamente lesivi della posizione dei partecipanti; pe11anto, essi so110 impugnabili solo, eventualmente, col provvedimento finale di aggiudicazione, salvo che non compot1ino un arresto dejìllilitl() del procedimento.


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Le cause di esclusione più ricorrenti attengono la presentazione di depositi cauzionali insufficienti, la presentazione di Certificati d'iscrizione nel Registro delle Imprese incompleti (cioè sprovvisti della dicitura che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione concordata, e che tale condizione non si è verificata nel qu inquennio anteriore alla certificazione), la presentazione di autocertificazioni errate, offerte firmate da persone non legalmerue autorizzate, polizze fideiussorie sprovviste di autentica notarile, offerte recanti riserve e/o condizioni .. Effettuata la verifica della documentazione nei termini sopra indicati e trascorsa la prescritta ora••, il Presidente procede all'apertura dei pieghi contenenti le offerte economiche, dandone lettura acl alta ed intelligibile voce. Dopo aver leno tutte le offerte, il Presidente del Seggio prende cognizione dei limiti posti dalla scheda segreta e, dopo aver eliminato dalla gara le offerte che li abbiano oltrepassati, aggiudica il contratto al miglior offerente, senza palesare il contenuto della scheda segreta (art. 75, penult. comma, R.C.G.S.). Se la gara si tiene col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base d'asta (ribasso libero), l'autorità che presiede la gara aggiudica il contratto al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nella lettera d'invito42 • Nell'ipotesi, invece, di cui all'art. 19 comma l , Jet. b), D.Lgs. n. 358 cit., nonché art. 23 comma l , Jet. b), D.Lgs. n. 157 cit. e art. 8, D.P.R. 573 cit., si procede all'aggiudicazione in favore del concorrente

., Il termine fissato dall'art. 69 del Regolamento di Contabilità ha carattere dilatorio; pertanto non può essere esclusa un 'oJ!e11a prese mata prima che abbia inizio /'aperlura dei pieghi, sebbene l 'ora sia trascorsa (Cons. SI., Sez. V, 27.08.1956,

11.

744).

" È i/legiltima, per violazione del principio della par condicio tra le imprese

partecipanti alla gara, la richiesta dell'Amministrazione di integrare le offerte incomplele già presentate (T.A .R. Friuli-Venezia Giulia, 21.01.1995, n. 9).


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che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver affidato ad apposita commissione l'esame delle offerte tecniche, valutate in base ad elementi diversi, prestabiliti dall'Amministrazione nella lettera d'invito (vedi supra). Ai sensi dell'art. 77 del R.C.G.S. (nonché art. 18 comma 3, D.M. n. 583/ 95) qualora due o più concorrenti, presenti alla licitazione, facciano la stessa offerta, si procede, nella medesima adunanza, ad una licitazione fra essi soltanto. Chi risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero le offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nei casi in cui le offerte debbano essere contenute entro i limiti stabiliti dalla scheda segreta, la sorte decide chi debba essere aggiudicatario43• Terminata la licitazione, si stende un processo verbale (verbale di aggiudicazione, aU. 4), in cui vengono descritte le operazioni compiute. Il verbale, redatto su carta legale ed in duplice copia, è sottoscritto dall'autorità che presiede la licitazione, dall'aggiudicatario, se presente44, da due testimoni e dal funzionario designato, quale Ujficiale Rogante (vedi infra), che lo autentica (art. 82, R.C.G.S.). Con l'aggiudicazione del contratto si chiude la procedura di scelta del contraente45 . L'Amministrazione comuni-

Tale procedura non è applicabile nell'ipotesi di licitazione privata col metodo dell'offerta economicamente pitl vantaggiosa, in qua111o l'aggiudicazione, In tal caso, non avviene con Immediatezza ed in base a criteri automatici (Cons. St., Sez. VI, 20.05.1997, n. 740). .. L'aggiudicate/rio 11011 può impugnare l'efficacia dell 'atto d 'incanto per il motivo che non sia stato dc1 lui firmato il relativo verbale d 'asta o di licitazione privata (art. 16 comma 5, L.C.G.S.). •s Tale momento esaurisce la funzione dell'organo straordinario costituilo dalla commissione di gara e segna il discrimine tra la competenza della medesima e gli organi ordinari dell'Amministrazione appaltante. Ne consegue che è inibito alla commissione di riconvocarsi, di propria iniziaNva, successivamente, per rivedere le operazioni già effettuate, disponendo l'esclusione di imprese le cui offerte erano state valutate positivamente o addirittura indicando un nuovo aggiudicatario. Peraltro, qualora l'Amministrazione, in sede di esame delle operazioni compiute dalla commissione di gara, 110n condivida le l"isultanze dei verbali, può solo •1


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ca entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria46 ; l'Amministrazione comunica, altresì, il risultato della gara con apposito avviso (ali. 5), entro quarantono giorni dall'aggiudicazione dell'appalto". La pubblicazione dell'avviso è assicurata con le medesime forme di cui al bando di prequalificazione (vedi supra). Possono, tuttavia, essere omesse le informazioni che siano di ostacolo all'applicazione della legge, che siano contrarie al pubblico interesse, che siano lesive di interessi commerciali legittimi d'imprese pubbliche o private, o che pregiudichino la concorrenza tra fornitori48 •

procedere all'annullamento d'ufficio degli atti del procedimento ritenuti illegittimi, ma r10n può disporre una nuova e diversa aggiudicazione (T.A.R. lAzio, 01.07.1994, n. 718; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 12.05.1995, n. 138). L'amJUIIamento della gara da parte dell'Amministrazione, in via di autotutela, in relazione al riscontro di incongruenze tra i criteri di aggiudicazione, non può ritenersi sufficientemente motivato, in assenza dell'indicazione della natura, gravità ed incisività delle anomalie stesse (così T.A .R. Friuli-Venezia Giulia, 14.11.1994, n. 407). Tuttavia, recentemente, il Consiglio di Stato, con sentenza inedita che crea premesse per un nuovo e diverso orientamento in materia, ba ritenuto che "la possibilità per l'Amministrazione di rivedere il provvedimento di aggiudicazione prowisoria di un contratto, àncbe riaprendo la gara alfine di riammettervi un'impresa illegittimamente esclusa, trova il primo fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che impegna l'Amministrazione stessa ad adottare gli atti il pitì possibile rispondenti ai fini da conseguire e autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati ove reso opponuno da circostanze sopravvenute (ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente), beni11teso con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato" (Cons. St., Sez. IV, 29.05.1998, n. 900). ~ Art. 21 comma 1, D.Lgs. n. 358 cit. così come sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 402 cit.; art. 23 comma 5, D.Lgs. n. 157 cit.. ., Art. 8 commi 3 e 5, D.Lgs. n. 157 cit.; l'art. 5 comma 5, D.Lgs. n. 358 cii., prevede il medesimo termine per la pubblicazione, decorrente, però, dalla data di stipulazione del contratto. La pubblicazione dell'esito di gara è altresì prevista, per le gare in ambito Nazionale, dall'art.6 comma 2 del D.P.R. n. 573 cit., il quale sancisce tout court che "le Amministrazioni che banno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito awiso". '" Art. 8 comma 3, D.Lgs. n. 157 cit. e art. 5 comrna 3, D.Lgs. n. 358 cit., così come sostituito dall'an. 4, D.Lgs. n. 402 cit ..


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Stante la previsione di cui all'art. 16 della L.C.G.S. , il verbale di aggiudicazione equivale per ogni effetto legale al contratto. Tuttavia è opportuno precisare come, in molti casi, sia quantomeno utile se non necessario procedere alla stipulazione del contratto al fine di dare un contenuto più organico e completo alle singole clausole fissate nel verbale di aggiudicazione che, per la sua peculiare forma , no n può contenere modalità e condizio ni inerenti l'esecuzio ne clell'obbligazione'19 •

"'~ Giova, a tal proposito, ricordm·e che a mente di quanto stabilito dall'a11. 21 comma 4, D.Lgs. n. 358 cil. nella nuova formulazione di cui all'art. 18, D.Lgs. n. 402 cit, nonché art. 27 comma 4, D.Lgs. n. 157 cii., le Amministrazioni sono, a/tres~ tenute a redigere per ogni appalto aggiudicato un verbale (da comunicare alla Commissione delle Comunità Europee dietro sua richiesta), contenente almeno le seguerui informazioni: - il nome e l'ìndi1'izzo dell'Amministrazione stessa; - l'oggeuo ed il valore dell'appalto; - i nomi dei concon·enti presi in considerazione ed i motivi della scelta; - i nomi dei concorrenti esclusi ed i motivi dell'esclusione; - il nome dell'agg iudicatario e la motivazione della scelta della sua offerta nonché, se nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi.


CAPITOLO II

.


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lAS~~ONEDELCONTRATTO

a fase successiva della procedura concerne la formale stipulazione del contratto. A tal riguardo corre l'obbligo di precisare come la volontà contrattuale dell 'Amministrazione non p ossa che avvenire in forma scritta 50; l'atto scritto rappresenta, infatti, requisito costitutivo della volontà contrattuale dell'Amministrazione, la cui mancanza produce la nullità di ogni impegno verbale eventualmente assunto5 ' . La stipulazione è preceduta da taluni adempimenti posti a carico de ll'aggiudicatario e/ o dell'Amministrazione, riguardanti essenzialmente l'acquisizione della prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensio ne di cui all'articolo 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 08.08.1994, n. 49052 , nonché la costituzione del deposito cauzionale definitivo. Quest'ultimo, in particolare, è richiesto a garanzia dell'esano ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e può

L

10

Cass., Sez. ID, 30.06.1998, n. 6406.

s• Cass., Sez. I, 09.04.1964, n. 811. n Si veda, da ultimo, il D.P.R. 03.06.1998, n. 252, il quale, all'art. 1 comma 1, /et. e), stabilisce che la documentazione "antimafia " non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contralti il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lìre. L'art. 6 di detto decreto sancisce, inoltre, che le certificazioni o attestazioni delle Camere di Commercio, Industria ed Artigianato, contenenti apposita dicitura relativa all'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della L. n . 575165, siano equiparati, a tutti gli effetti, alle "comunicazioni" delle Prefetture.


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essere costituito con le stesse modalità con le quali si provvede a costituire quello provvisorio, tranne l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 20 del D.M. n. 583 cit. (vedi supra). L'importo del deposito, come già deuo, è, in linea di massima, commisurato al 10% del valore contrattuale ma è controverso se debba essere comprensivo o meno dell'I.V.A; secondo un primo orientamento53, infatti, la cauzione deve essere comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto quest'ultima rappresenta un accessorio del prezzo contrauuale, ai sensi dell'art. 1942 Cod. civ .. Tuttavia, recentemente, la Ragioneria Generale dello Stato - I. G.F. ha precisato, con apposita nota, che la determinazione dell'importo della cauzione va effeuuata in relazione ad una percentuale delle forniture e/ o lavori con l'esclusione dell'I.V.A., in quanto esplicando la funzione precipua di garantire l'A.D. dalla fedele esecuzione del contratto, non può essere esteso anche alla prestazione tributaria, elemento estrinseco all'appalto. Acquisita tale documentazione, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o entro diverso termine stabilito nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, si procede alla stipulazione del contrauo, in una delle seguenti forme: - in forma pubblica; - in forma pubblico-amministrativa. La forma pubblica viene seguita quando l'Amministrazione o l'altra parte contraente ne facciano richiesta; in tal caso il contratto è stipulato per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento (art. 102, R.C.G.S.). La procedura più seguita è, però, quella pubblico-amministrativa, dove il contratto (all. 6) viene stipulato in presenza di un funzionario designato quale Ufficiale Rogante , di livello funzionale non inferiore al VII, nominato nelle Amministrazioni Centrali con Decreto del Direttore Generale (D.Lgs. n. 29/ 93) e in

51

Cass., 12.05.1990, n. 4098.


27

quelle Provinciali o Compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al Ministero da cui dipende (art. 95). Il contratto, in duplice copia, viene sottoscritto dall'Ufficiale Roga nte, dal rappresentante legale della ditta co ntra e nte~' e, in rappresentanza dell'Amministrazione, dalla stessa auto rità che presiedette la licitazione (art. 97). In tale forma di stipulazione, pertanto, intervengono due funzionari: quello che stipula il contratto, quale rappresentante dell'Amministrazione e quello che riceve l'atto, qua le Ufficiale Roga nte55. Ai contratti devono essere allegati tutti i dC)cumenti necessari, mentre dei Capitolati Ge ne rali d'Oneri e delle no rme regolamentari, ai fini della diretta applicabilità, è sufficiente farne menzione (art. 99). I contratti stipulati con tale procedura hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge, e l'Ufficiale Rogante, oltre ai verbali, deve custodire e repertoriare56 i contratti per o rdine ero-

so Per ''rappresentante legale" deve intendersi la persona che ba i poteri di rapp resentanza della Società i11 forza dì disposizione dell'atto costitutivo o di legge (Cons. St., Sez. VI, 03.11.1998, n. 15 16). ~s Sussiste un 'inderogabile necessità di separazione tra il jimzionario che interviene nella stipulazione dell'atto quale rappresentante dell'Amministrazione e quello che vi svolge le funzioni di Ufficiale Rogante (Cons. St., Sez. I, parere del

06.07.1994,

11.

2243).

Entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, l'Ufficiale Rogante deve presentare il Repertorio presso l'Uff icio del Registro competente per territorio, il quale, previa verifica della regolarità della tenuta dello stesso e della registrazione degli alfi in esso iscritti, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione, indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti (art. 68, D.P.R. 26.04.1986, n. 131). Ai sensi dell'art. 73 del citato D.P.R., così come sostituito dall'art. I /et . e) del D.Lgs. 18.12.1997, n. 473, l'Uff iciale Rogante che omelie la presentazione del repertorio è punito con la sanzione amministraliva da lire due milioni a lire dieci milioni; se la p1·esenraz ioue del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta gio1·ni ovvero la sua regolarizzaz ione non avviene nel termine stabilito dall'A mministrazione Finanziaria, l'Ufficiale Rogante può essere sospeso dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. S6


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nologico57 (art.100). Egli autentica, altresì, le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta (art. 95)58. Si rammenta che i contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da distruggersi (art. 100). Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico della ditta aggiudicataria. Sono, altresì, a carico della ditta le spese di registrazione del contratto e del relativo verbale, in conformità al disposto dell'art. 57 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 sull'imposta di Registro. Le spese di copia sono attualmente determinate dal D. Min. Tes. 09.05.1980 e. consistono essenzialmente in L. 500 per ogni facciata, relativamente alle due copie del verbale e alle due copie del contratto. Le spese di registrazione ammontano a L. 250.000 per ogni atto. Sui contratti e i verbali è, inoltre, applicata una marca da bollo ogni quattro facciate uso bollo e una marca ogni facciata per gli allegati qualora non stampati su carta uso bollo. Gli importi delle spese contrattuali sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, sul conto corrente postale intestato alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione al pertinente capitolo dello Stato di Previsione dell'Entrata del Bilancio dello Stato. La causale del versamento deve riportare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la descrizione

n Gli atti devono essere annotati sul Repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interltnee e per ordine di numero, con l'indicazione della data e del luogo dell'atto, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del cot·rispettivo pattuito. A margine delle annotazioni devono essere indicati gli estremi della registrazione (vedi infra) (m1. 67 D.P.R. n. 131186). In caso di irregolare tenuta del Repenorio, l'Ufficiale Rogante è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a quattro milioni (an. 73 D.P.R. cii., nella nuova formulazione disposta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 473/97. 16 Copie del contratto possono essere rilasciate dall'Ufficiale Rogante solo dopo l'avvenuta registrazione fiscale (art. 66, D.P.R. n. 131 cit.).


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analitica delle spese inerenti il contratto. L'attestato del versamento deve essere consegnato all'Amministrazione, per essere allegato alla documentazione relativa al contratto. In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese è aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla scadenza del termine fissato fino alla data dell'effettivo versamento. Qualora il contraente non consegni l'attestato o non effettui il versamento richiesto, l'Amministrazione trattiene direttamente la somma, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e contestualmente ne effettua il versamento all'anzidetto capitolo di entrata (art. 16 bis, L.C.G.S.). La problematica dei c. d "contratti a quantità indeter-

minata o aperti"

Nella fase della stipulazione del contratto, aspetto centrale, sul quale corre l'obbligo di puntare l'attenzione, è rappresentato dalla determinazione dell'importo contrattuale . Si precisa, anzitutto, che nella determinazione di tale valore l'Amministrazione deve tener conto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di aggiudicazione del seggio d'asta, sia nei contratti aventi per oggetto prestazioni prestabilire nel loro ammontare, sia nei contratti concordati "a quantità indeterminata", ma la cui indeterminatezza non trova logico riscontro in quanto superabile con un'attenta attività programmatoria. In tali fattispecie di contratti, come si vedrà, depurare il prezzo base d'asta del ribasso offerto costituisce per l'Amministrazione naturale corollario di un procedimento concorsuale, il cui "quantum negoziale", nato con la individuazione del fabbisogno, non può trasformarsi in seguito in mero e semplice valore contabile da iscrivere nel relativo contratto . Tuttavia per alcu ne tipologie contrattuali può risultare estremamente problematico determinare, sia pure in via .presunta, le reali esigenze dell'Amministrazione. Ci si riferisce segnatamente alla tipologia contrattuale dei c.d. "contratti a quantità indetermi-


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nata o aperti" che, sebbene non prevista ne l vigente Ordinamento contabile, è stata ritenuta ammissibile dal Consiglio di Stato, quale deroga al principio generale gius-contabilistico di certezza contrattuale (art. 12 del R.D. n. 2440/23), nelle sole ipotesi in cui vi siano o biettivi elementi che impediscano l'esatta quantificazione delle prestazioni e dei relativi oneri in via preventiva (tale è il caso, per esempio, dell'approvvigionamento di combustibili e carburanti, delle fo rniture di servizi e materiali per le riparazioni di autoveicoli e mezzi), come peraltro riconosciuto con apposita nota dall'Ufficio Centrale del Bilancio 59 presso il M.D. In ta li casi, deve ritenersi legittima l'o missio ne dei quantitativi posti a base della gara e contestualmente non sussiste l'obbligo di tener conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di stipula del contratto, dove la spesa massima viene indicata solo per necessità di bilancio, nel senso che l'imputazione sul capitolo di spesa, nel corso di validità del contratto, non può eccedere quella cifra. Di contro, le cennate "opzioni" no n sono praticabili per altre tipologie contrattuali che, pur avendo qualche tratto eli somiglianza con i "contratti aperti", no n possono comunq ue essere ad essi ricondotti e/o assimilati (acl esempio, i contratti el i fornitu ra di materiale di consumo di cancelleria e/ o pulizia). Risulterebbe, infatti, in tali casi, manifestamente ingiustificata la procedura di porre a base della relativa gara un v~·it o re massimo spendibile, q uando in tale fase l'importo complessivo della fo rnitura deve essere unica mente calibrato e determinato sulla base de lle quantità occorre nti e dei re lativi prezzi indicativi e/o medie eli mercato . Ne consegue, quindi, che, fe rme restando le esigenze quantitative che seppure presunte restano le stesse, ad una diminuzione dei secondi, per effetto dei ribassi offe rti da lle cline aggiudicatarie, deve necessaria-

'" Nuova denominazione della Ragioneria Ce/1/ra/e a seguito dell'entrata in vigore del D.l..gs. 05. 12. 1997, n . 430.


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mente corrispondere una diminuzione del costo delle forniture. Tali argome ntazioni assumo no ulteriore vale nza e maggiore forza alla luce delle recenti gare esperite, dove gli sconti spuntati dalle Amministrazioni aggiudicatrici hanno superato alcune volte punte del 75% (vedi supra). Ebbene, risulta evidente come in tali casi, qualora si seguisse la tesi opposta60, il fabb isogno iniziale dell'Ente verrebbe addirittura a duplicarsi con immaginabili e naturali sperperi, vanificando così, i benefici · in termini di risparmio di spesa, conseguiti in sede di aggiudicazione, almeno in questa fase che pr~cede l'esecuzione negoziale. Peraltro, il criterio sopraenunciato rispecchia fedelmente la " ratio" che sta a base delle procedure concorsuali, le quali, oltre ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, costituiscono un valido strumento di economicità per l'Amministrazione, che le consentono di beneficiare della riduzione dei costi derivante dalla concorrenzialità tra le ditte ammesse a partecipare alle relative ga re.

60 Ritiene, infaui, la tesi opposta che per i contratti in a rgomento il valore posto a base della gara non debba essere depurato dello sconto offerto dall'aggiudicatario all'allo della stipulazfone del relativo contratto (valore, quindi, da indicare al lordo del ribasso d 'asta sia nel contratto che nel relativo decreto di approvazione), e ciò nella considerazione del/'"atipicità" del contratto in argomento ("trattasi': si precisa, come esplìcitato dal Consiglìo di Stato, "di contratto normalivo o preventivo'?, nel quale l'impegno contabìle sorge di fatto all'atto dell'emissione dei singoli ordinativi di spesa e che, proprio per tale specificità se ne limita il ricorso al solo caso in cui, da parte dell'Amministrazione, non sia possibile determinare preventivamente l'esalto fabbisogno.


CAPITOLOID .


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L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO er i contratti stipulati dallo Stato è prevista, dopo la stipu!azione del contratto, una forma di controllo sulla legittimità e correttezza degli atti prodotti, chiamata "approvazione". Essa è volta soprattutto a verificare la conformità del contratto concluso alla deliberazione di contrattare, al bando di gara, alle norme legislative e regolamentari, ai capitolati specifici61, nonché l'opportunità o interesse pubblico attuale dell'Amministrazione al contratto medesimo62 . Qualora il contratto sia riconosciuto regolare l'approvazione può essere negata solo quando vi siano gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato (art. 113, R.C.G.S.). il contratto è approvato con decreto del Ministro o del funzionario all'uopo delegato (art. 19, L.C.G.S., a1t. 103, R.C.G.S.) . A tal riguardo occorre rilevare come significative modifiche siano state introdotte dal D.P.R. 30.06.1972, n. 748, che ha attuato un'ampio decentramento in materia di approvazione di contratti (alcune funzioni prima devolute al Ministro sono attribuite a dirigenti civili e militati dello Stato - questi ultimi, solo per l'area centrale: dirigenti generali, competenti acl approvare, in attuazione di programmi stabiliti dal Ministro, progetti dei !avoli, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire; dirigenti superiori, competenti per gli stessi atti entro il limite di 300 milioni; primi diligenti, la cui competenza è fissata nel limite di 150 milioni eli lire)63.

P

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6

Cons. St., 22.06.1971, n. 558, in Cons. St., 1971, I, 1095 ss.. Cons. St., parere 05.05.1972, n . 1145, in Cons. St., 1972, I, 2235 ss .. 6j Limiti di somma originari, raddoppiati ai sensi della L. 25.05.1978, n . 233. Detti limiti, per L'area centrale, sono stati ulteriormente rivisti per if.fetto del D.Lgs. 03.02.1993, n. 29 (vedi infra) . '

62


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Tale disciplina è stata successivamente estesa ai Comandanti di Regione Militare, Ufficiali Generali e Colonnelli delle Forze Armate, preposti ad Organismi Militari provvisti eli autonomia amministrativa, con la Legge 04.10.1988, n. 43664 • Detta disciplina, dal momento che attribuiva ai citati dirigenti sia la competenza per la stipulazione che per l'approvazione dei contratti, ha creato dubbi in dottrina ed in giurisprudenza circa la possibilità e/ o l'opportunità che uno stesso dirigente cumulasse le due attribuzioni sul medesimo contratto. Al riguardo, il Consiglio eli Stato65 ha ritenuto che nulla osti acché uno stesso dirigente preposto alla stipulazione di un contratto provveda poi alla sua approvazione, e ciò in quanto il D.P.R. n. 748/72, inteso a realizzare un ampio decentramento funzionale, deve prevalere sulla disposizione di cui all'art. 103 del R.O. n. 827/ 24 "non può essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dal quale fu stipulato", che è norma regolamentare. In successive pronunce, inoltre, l'alto Consesso, a sostegno della propria tesi, ha richiamato l'ipotesi in cui il Ministro approvi i contratti dallo stesso stipulati, ritenendo che le norme di Contabilità non pongano tanto l'accento sull'impossibilità dello stesso eli approvare i contratti dal medesimo stipulati, quanto sull'impossibilità di delegare l'approvazione dei contratti allo stesso Organo che l'abbia stipulati66. Di diverso aw.iso, per contro, è la Corre dei Conti che ha sostenuto la necessità di tenere distinte le due funzioni (approvazione e stipulazione) mediante lo strumento della delega, in quanto avendo l'approvazione natura giuridica di atto di controllo non resta possi-

M l primi criteri dì decentramento amministrativo in ambito Amministrazione Difesa vengono organicamente f issali con il R.D. 02.02. 1928, n. 263-T. U. delle disposiz ioni legislative inerenlf l'A mministraz ione e Contabilità dei Corpi; con dello Decreto, per talune tipologie di contralti, veniva allribufla la potestà dì approvaz ione al Comandante Generale C.C., ai Comanda nti di Regione Militare, d i Presidio, dì Corpo e di Distaccamento. 6 ' Cons. St., Comm. Spec., 10 .11 .1974, n . 2 1/73; 20.04. 1994, n . 7; Sez. l, 06.07.1994, n . 2243/94. 66 Cons. St ., Comm. Spec., 20.04. 1994, n . 7; Sez. l, 06.07. 1994, 11 . 2243/94.


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bile cumulare, in un medesimo soggetto, l'esercizio eli detto potere con quello relativo alla stipulazione, e ciò in quanto resterebbe praticamente eliminato il controllo67 • Di recente la stessa Corte ha precisato che il principio secondo il quale è vietato al funzionario che ha stipulato il contratto disporne anche l'approvazione mira a non far vanifìcare la funzione eli controllo attribuita all'atto di approvazione ed è applicabile non soltanto per coloro che abbiano manifestato all'esterno la volontà contrattuale dell'Amministrazione attraverso la formale stipulazione, ma anche per coloro che abbiano concorso a determinare il contenuto dell'accordo contrattuale68 . In merito ai limiti eli competenza per valore è. opportuno, altresì, ricordare che il D.Lgs. 03.02.1993, n. 29 ha trasferito ai dirigenti generali, preposti alla guida di Direzioni Generali o Uffici Centrali, e ai loro dirigenti civili e militari sottordinati, le competenze per valore fino a quel momento riconosciute al Ministro, lasciando allo stesso solo gli atti di natura politica, nonché quelli di indirizzo e di alta amministrazione, aventi anch'essi contenuti politici. In tale quadro il Dirigente Generale, assorbendo così le competenze per valore del Ministro, ha come solo limite quello costituito dalle assegnazioni di bilancio su ciascun capitolo e provvede, quindi, alla distribuzione dei compiti tra i dirigenti a lui sottoposti, defmendo ed assegnando loro l'esecuzione dei progetti di prograrruna, ivi compresi i necessari poteri di spesa, secondo i limiti di valore da lui stesso stabiliti (provvedimento formale da sottoporre al visto e alla registrazione della Corte dei Conti). In tal modo, il rapporto tra Dirigente Generale e Dirigenti sottordinati viene a basarsi non tanto su competenze prefissate quanto sullo specifico conferimento di attribuzioni fmalizzate alle realizzazione di determinati obiettivi e all'attuazione dei COITelati programmi, nell'ambito dei quali vengono defmiti, altresì, i limiti di valore della spesa che i dirigenti posso-

6 '

Corte dei Conti, Sez. contr. Stato, 05.12.1974, n. 597; idem, 12.01.1978, n. 843; idem, 06.10.1980, n . 1102; idem, 20.03.1986, n . 1647. 68 Corte dei Conti, 19.12.1997, n. 155.


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no impegnare. Per quanto concerne l'area periferica, il sopraggiunto quadro normativo recato dal D.Lgs. 28.12.1998, n. 496, abrogando l'art. 3 della legge n. 436/88 cit., ha contestualmente attribuito ai Dirigenti militati, preposti ad Organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Nelle more dell'approvazione, il contratto è perfetto ma non spiega i suoi effetti; è infatti sottoposto ad una sorta di condicio iuris che opera peraltro unicamente a vantaggio dell'Amministr·azione. Infatti, ai sensi dell'art. 19 L.C.G.S., gli atti di aggiudicazione defmitiva ed i contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione e non sono, comunque, eseguibili se non dopo l'avvenuta approvazione; al contrario, il privato resta vincolato sin da l momento della stipulazione69. Il diverso valore che l'atto approvativo del contratto assume nei confronti delle due parti contr-aenti ha tra l'altro indotto taluni autori a ritenere che l'approvazione non avesse natura di atto dl controllo su un negozio già perfetto, ma quella di elemento formativo del negozio stesso, in quanto parte integrativa della volontà di uno dei contraenti"'~~.

'" Prima che intervenga l'approvazione del contrailo con fa P.A . è da escludersi l'insorgenza di 1m qualsiasi dirli/o soggeuivo a favore del privato contraente (c;he è titolare solo eli un interesse legilllmo), e ciò cmche se il contrailo abbia avuto per quafcfJe tempo esecuzio11e, in qua1110, posto che l 'approvazione. quale allo formale del procedimento negozia/e, non ammetle equipollenti, se essa potesse trovare un valido sun·ogato nell'esecuzione si finit·ebbe con lo snaturarne l'essenza e la ponata (Corte dei Conti, Sez. contr. Stato, 29.01.1997, n . 16; e v. umdi-Potenza, J\1/anua/e di Dirillo Amministrativo. Milcmo, 1997, pag. 542). "' Cfr. Giorgi, la dol/ri11a delle persone giuridiche, Firenze, 1891, !1, pag. 389; De Cupf.ç, Legge sul Patrimonio dello Stato e Sttlltl Contabflftà Generale, Torino, 19 10, I, pagp,. 369 e segg.; per Zaccaria, Corso di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici. Roma, 1974, pap,g. 195-197. l'approvaztone segna /'ejJellitJO momento i11 cui la t-ololllà del privato si inco11tra con quella della Pubblica Ammi11istrazione. Prima dell'approvazione vi è solo la volontcì del rappresentante ma non quella effelliva dell'Amministrazione Pubblica; esiste il consenso del primo ma non quello dell'altra, per cui è fatta risell!(J, e quindi 110n esiste ancora il contrailo. Ne consegue che il decreto di approvazione si pone come elemelllo coslitutitJO e non come elemelllo d'efficacia.


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Tale orientamento è però sicuramente non condivisibile in quanto il contrano deve considerarsi concluso con l'aggiudicazione o con la stipulazione, mentre la successiva approvazione si pone come un ano accessorio, che non incide sulla perfezione del contrano, bensì sulla sua eseguibilità, a mente di quanto disposto dall'art. 19 cit. 7 1• Non si spiegherebbe altrimenti per quale motivo il contrano debba considerarsi vincolante per il privato sin dal momento della stipulazione; inoltre, se l'approvazione "fosse parte della manifestazione di volontà di uno dei contraenti, essa dovrebbe essere un ano libero, ma ciò non risulta daUa lenura del combinato disposto degli artt. 107 e 113 del R.C.G.S .. Il decreto di approvazione (ali. 7) con il quale si conclude il procedimento di controllo è dunque una fanispecie integrativa di efficacia del contranon, i cui effetti peraltro retroagiscono alla data di stipulazione dello stesso. L'art. 114, R.C.G.S. prevede un rimedio all'eventuale eccessivo ritardo della P.A. nell'approvazione del contrano. Qualora infatti nel Capitolato d'Oneri o nel relativo contratto sia stabilito un termine per l'approvazione, il contraente ha diJ·ino di essere liberato da ogni suo impegno, se entro il termine stesso non venga emesso il relativo decreto di approvazione. All'uopo egli deve notificare all'Amministrazione la volontà di sciogliersi dall'impegno mediante dichiarazione, che però rimane priva di effetti, se prima che pervenga all'Amministrazione, il decreto di approvazione sia già stato emesso. Il contraente dichiaratosi sciolto, peraltro, non può pretendere compenso di sorta.

" Bennati, Manuale cii., pag. 165. Il decreto di approvazione è infatti un aNo amministrativo discrezionale avente natura di controllo preventivo-susseguente in quanto operante su un atto perfetto del quale condiziona l'efficacia. I due atti sono distinti ed autonomi: l'atto da approvare è di per sé perfetto, mentre l'atto di approvazione se ne distingue per la causa (che è la verifica della legittimità ed opportunìtà del primo) e per i motivi, che possono implicare una valutazione d'interessi più ampia di quella contenuta nell'atto controllato (Landi-Potenza, Manuale cit., pag. 207). n Cass., Sez. l, 23.02.1979, n. 1212, in Cons. St., 1979, II, 400 ss..


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Ai sensi dell'art. 110 del R.C.G.S., il decreto di approvazione deve contenere la data, l'oggetto e l'importo del contratto, l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione, il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi la spesa, nonché gli estremi di riferimento della contraente. Esso deve essere motivato qualora vi sia difformità tra il progetto di contratto o il capitolato e il contratto o quando non sia stato seguito in tutto o in parte il parere del Consiglio di Statoe'J (art. 109).

n parere di legalità Il decreto di approvazione, corredato da rutta la documentazione inerente il contratto, deve essere trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Difesa, ai fini del riscontro contabile e di legalità della spesa. In particolare, devono essere trasmessi al predetto Ufficio tutti i decreti di approvazione di contratti "passivi" pagabili con i fondi "a prenotazione", nonché quelli di importo superiore a L 4.800.000, pagabili con i fondi delle Anticipazioni. L'Ufficio Centrale, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, registra l'impegno di spesa sotto Ja responsabilità del dirigente che lo ha emanato (art. 11 , D.P.R. 20.04.1994, n. 367). Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, il prowedimento acquista efficacia. Entro lo stesso termine, l'Ufficio può preannunciare alJ'Anuninistrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa, osservazioni che, ferme restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'Amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all 'Amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsa-

·~ L'art. 17 comma 26 della legge 15.05.1997, n. 127 (legge Bassanini) ba peraltro abrogato ognf disposiz ione di legge che preveda fl parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, che deve essere richiesto unicamente sugli schemi generali dei contratti-tipo, accordi e convenz ioni predisposti da uno o pìù Ministri (art. 17 comma 25).


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bile dell'Amministrazione, quindi, dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'Ufficio Centrale del bilancio (art. 7, D.Lgs. 05.12.1997, n. 430; art. 9, D.P.R. 20.02.1998, n. 38). Il citato D.Lgs. n. 430/ 97, emanato in attuazione delle disposizioni di cui alle leggi 15.03.1997, n. 59 e 03.04.1997, n. 94, ed il relativo Regolamento di attuazione, hanno dunque profondamente inciso sul modello di verifica degli atti da parte del Ministero del Tesoro, introducendo modalità di esercizio della verifica, assolutamente innovative rispetto ai canoni tradizionali del controllo preventivo generalizzato di legittimità della spe~a. La funzione di riscontro, ora attribuita, attiene, come detto, alla sola legalità dell'atto, da esercitarsi mediante avviso all'Amministrazione, in co.ncomitanza con l'esame dei documenti, effettuato ai flni della registrazione dell'impegno. La funzione di verifica degli Uffici Centrali assume conseguentemente connotazioni di tipo collaborativo dell'Amministrazione e di consulenza della medesima, discostandosi nettamente dal precedente modello, nel quale l'apposizione del "visto" concretava nei fatti una sorta di partecipazione della Ragioneria alla formazione del provvedimento di spesa, del quale restava inibita l'esecuzione Hno al completamento dell'iter amministrativo. Corre, però, l'obbligo di precisare che la cennata mancanza di potere interditivo dell'Ufficio Centrale sulla esecutività dell'atto incontra comunque un limite invalicabile nell'ipotesi in cui l'atto non raggiunga lo scopo per il quale è stato prodotto, ovvero quando dalla sua esecuzione conseguano risultati manifestamente illeciti. In dette ipotesi, l'Ufficio Centrale, qualora riceva comunicazione da parte dell'Amrr"linistrazione della volontà di dare comunque esecuzione al provvedimento, oggetto di osservazione di non legalità, da cui derivi danno al bilancio, dovrà attivare il procedimento di denuncia alla Procura della Corte dei Conti ed alla magistratura ordinaria. Si segnala, infine, che, in relazione alle norme innovative introdotte dalla legge 14.01.1994, n. 20 (articolo 3 - comma l, let. g) sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i decreti che approvano contratti delle


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Amministrazioni dello Stato: attivi, di qualunque impo rto; di appalto d'opera, se d'importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria pe r l'applicazio ne delle procedure di gara dei contratti stessi; altri contratti passivi, se d'impo rto superiore ad un decimo del valore suindicato74 • La registrazione fiscale

Effettu ato il prescritto riscontro dall'Ufficio Centrale del Bilancio, il contratto (unitamente al verbale) deve essere trasmesso all'Ufficio del Registro competente per la registrazione fiscale. La richiesta deve essere presentata dall'Ufficiale Rogante entro venti gio rni dalla data di ricezione del decreto di approvazione del contratto (sottoposto all'Ufficio Centrale), salvo che per lo stesso sia stata concessa l'esecuzio ne anticipata; in tal caso i venti giorni decorrono da lla ricezione di quest'ultima autorizzazio ne (artt. 13-14, D.P.R. , n. 131/86)75• La registrazione è eseguita previo pagamento dell'imposta di Registro. Al riguardo, si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 09.07.1997, n. 237, i servizi di cassa degli Uffici dipendenti dal Dipartime nto delle Entrate e dal Dipartimento del Te rritorio del Ministero delle Finanze sono stati soppressi con decorrenza 01.01.1998 e a partire da tale data i versamenti sono effettuati esclusivamente presso il Concessionario del servi6io di riscossione dei tributi o presso gli Istituti di Credito.

'' In tali casi, i relativi decreti di approvazione sono comunque trasmessi all'Ufficio Centrale del Bilancio, il quale si pone come tramite per il successivo inoltro degli atti alla Corte dei Conii. x Restano comunque fermi gli obblighi e le respo11Sabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico dei/'U.fliciale Rogante che ba redatto l'atto (cm . 16 ter, L.C.C.S.). In particola re, l'Ufficiale Rogante che omette la richiesta di registrazione f'tscale degli atti è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta (art. 69 D.P.R. n. 131 cii., così come modificato dal D.Lgs. n. 473 cii.).


CAPITOLO IV .


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I CAPITOlATI D 'ONERI i è visto come l'Amministrazione nella redazione dei · progetti di contratto sia vincolata dai Capitolati d'Oneri, che possono essere definiti com~ atti contenenti, organicamente raccolte, le principali norme e clausole di ordine giuridico-amministrativo, tecnico, economico-finanziario e contabile, relative ai contratti dello Stato e degli Enti Pubblici. I Capitolati si distinguono in generali e speciali. I Capitolati Generali contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di contratto, nonché le norme da seguirsi per lo svolgimento delle relative gare, mentre quelli Speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto e vengono di volta in volta predisposti in relazione al singolo contratto che s'intende stipulare (art. 45 del Regolamento). Accanto a questi Capitolati c.d. "amministrativi", vi sono i Capitolati tecnici, che fissano le regole d'arte e i procedimenti tecnici da seguire nell'esecuzione di determinate lavorazioni, nonché le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare. Lo stesso articolo 45 dispone che i Capitolati siano approvati da ciascun Ministero, ma non precisa la procedura da seguire per l'approvazione. E mentre risu lta pacifica la procedura di approvazione dei Capitolati Speciali, i quali, predisposti per ogni singolo contratto, vengono unitamente a questo approvati dall'autorità approvante, fondati dubbi esistono circa la procedura da seguire per l'approvazione dei Capitolati Generali. Invero, la questione è legata all'annosa problematica inerente la natura dei detti Capitolati che da tempo è oggetto di dispute dottrinali e giurisprudenziali. Infatti, mentre si

S


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è concordi sulla natura contrattuale dei Capitolati Speciali,

dubbia risulta invece la natura giuridica dei capitolati generali, da alcuni considerati vere e proprie norme giuridiche (leggi delegate o regolamenti), da altri, invece, considerati alla stregua eli clausole contrattuali obbligatorie nella misura in cui siano trasfuse nel relativo contratto76 . Al riguardo, la dottrina si è decisamente orientata per la natura contrattuale dei Capitolati d'Oneri, che non conterrebbero norme giuridiche bensì norme a carattere interno, dirette a fissare i principi direttivi dell'azione della Pu bblica Amministrazione, principi, peraltro, sempre derogabili , per ragioni di pubblico interesse, da parte della stessa Amm inistrazione che li ha posti in essere" . Le prescrizioni del Capitolato, secondo la dottrina in argomento, non potrebbero mai essere considerate operanti tra le parti se non riportate nel relativo contratto"'ll. Anche per il Consiglio eli Stato79 "i Ca pitolati Generali non possono essere annoverati in alcuna forma di regolamento, né delegato,

Alla natura normativa o contral/uale dei Capitolati d'Oneri si ricon11e11e la questione relativa all'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile, cbe prevede, come noto, la specifica· approvazione per iscritto delle cosiddette clausole "vessatorie'; comportanti cioè limitazioni di responsabilità a fatJOre di colui cbe le ba predispOSte ovvero limitazioni di facoltà a carico dell'altro contraente. Ove si riconoscesse la nalttra normativa dei Capitolali, si dovrebbe infatti dedurne l'inapplicabilità della cemzata norma 11ei confronti delle clausole dei Capitolati rivestenti i cara/Ieri previsti dalla stessa. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, anche quando ai Capitolati d'Oneri si riconoscesse lltlturCI contrauuale, ad essi sarebbe comunque inapplicabile la disposizione di cui all'cm. 1341, in quanto lo spirito che informtltCile Clrticolo, e cioè quello di tutelare il contraente piii debole, sarebbe il/compatibile con il principio di tutela dell'interesse pubblico che ispira tu/la l'attività, anche quella di dirli/o privato, della Pubblica Amministrazione(Cass., 29.11.1976, n. 4495; idem, 16.11.1973, n. 3071). n Per tuili, Giannini M.S., Dirli/o Ammi11istralivo, MifCIIIO, 1970, l, pCig. 674; Zanobini, Corso di Dirillo Amministrativo, Milano, 1955, pag. 326; Vitale, Appalti, Padova, 1938, pag. 32. Contra Virga, l contraili della publ>lica amministrazione, Palermo, 1960, pag. 27. 71l Scmclu//i, Mttm~&lledi DirilloAmministrttlivo, Napoli, 1984,pC1g. 661 . ..., Cons. St., Comm. Spec., 30.01.1956, n . 1081; idem, Adunanza Generale 26.07.1957, n. 376. 16


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né interno, né di esecuzione, né, tantomeno, può parlarsi, nella specie, di legislazione delegata; tesi, quest'ultima, che non potre bbe essere accolta nell'attuale Ordinamento, il q uale subordina la validità della delega a precisi limiti di tempo e alla preve ntiva de terminazio ne no n solo de lla materia ma anche di principi e criteri direttivi (art. 76 Cost.)". La prevalente giurisprudenza80, tuttavia, do po numerose oscillazio ni si è o rientata per la natura no rmativa (regolamentare) de i Capitolati. A prescindere, comunque, dalle varie impostazioni, le motivazio ni che gli uni e gli altri pongono .a giustificazione delle pro prie tesi sono le seguenti: tesi contrattualistica: • la determinazione nei Capitolati Generali dei diritti ed obblighi delle parti contrae nti è materia di diritto privato e no n può quindi fo rmare oggetto di disposizio ni di natura regolamenta re; • se si accettasse la natura normativa, le norme in essi contenute dovrebbero ritenersi obbligatorie e incluse automaticamente ne i contratti, senza bisogno di esplicito richiamo, mentre l'art. 7 della legge di Contabilità e gli artt. 108 e 109 del relativo Regolamento ammettono là possibilità che il contratto sia difforme dai Capitolati, che, dunque, non sono vincolanti; • l'art. 99 del Regolame nto, contrapponendo le "norme di carattere regolamentare" ai "Capitolati Generali d'Oneri", ne po ne in evidenza la diversa natura; tesi normativa: • i Capitolati contengono prescrizioni anche anteriori alla fase contrattuale e dotate dei caratteri di astrattezza e di generalità, la cui fo rza vincolante è indipende nte dalla volontà contrattuale delle parti;

Cass., Sez. I, 28.01 .1980, n . 658; idem, 29.11.1976, n. 4492; idem, Sez. III, 26.08.1975, n. 3018 e Corte dei Conti, Sez. Contr. Stato, 25.10.1956, n . 81. 80


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• il carattere normativo delle disposizioni dei Capitolati Generali non può essere inficiata dalle disposizioni de ll'art. 7 della legge e degli artt. 108 e 109 del Regolamento, in quanto da essi può desumersi solo l'efficacia dispositiva anziché cogente delle disposizioni contenute nei Capitolati stessi; • un'esplicita enunciazione del carattere normativo può desumersi dallo stesso art. 99 del Regolamento di Contabilità, in quanto tale articolo li accomuna agli altri atti amministrativi, contenenti norme di carattere regolamentare, nella prescrizione che, atteso il loro caratte re normativo, ne dichiara la sufficiente menzione nei singoli contratti senza che sia necessario allegarli.


BffiLIOGRAFIA .


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BE

ATI, Manuale di Contabilità di Stato,

apoli, 1990

DE CUPIS, Legge su l patrimonio dello Stato e su lla contabilità generale, 1910 GIANNINI M. S., Diritto Amministrativo, Milano, 1970 GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche, Firenze, 1891 LANDI-POTENZA, Manuale d i diritto amministrativo, Milano, 1997 PUGLIESE, I contratti della Pubblica Amministrazione, in Enciclopedia Treccani SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, 1984 VIRGA, I Contratti della Pubblica Amministrazione, Palermo, 1960 VITALE, Appalti, Padova, 1938 ZACCARIA, Corso di contabilità di Stato e degli Enti Pubblici, Roma, 1974 ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1955


RIFERIMENTI NORMATIVI


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R.D. 18.11.1923, N. 2440- Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; R.D. 23.05.1924, N. 827 - Regolamento per l'amministrazione del.patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 - Testo unico dellè disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/ 62/ CEE, 80/ 767/ CEE e 88/295/ CEE; D.Lgs. 20.10.1998, n. 402 - Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/ 36/ CEE e 97/ 52/ CE; D.P.R. 18.04.1994, N. 573 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; D.Lgs. 17.03.1995, n. 157- Attuazione della direttiva 92/ 50/ CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Direttiva Comunitaria n. 97/ 52/CE del 13.10.1997; L. 11.02.1994, N. 109 - Legge quadro in materia di lavori

pubblici; R.D. 02.02.1928, N. 263 - Testo unico delle disposizioni legislative co nce rnenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari;


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D.P.R. 30.06.1972, N. 748- Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; L. 04.10.1988, N. 436 - Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa;

D.Lgs. 03.02.1993, n. 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; D.Lgs. 28.12.1998, n. 496 - Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449; D.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; D.P.R. 05.06.1976, n. 1076 - Regolamento per l'amministrazione e la contabilitĂ degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; D.M. 20.06.1930, n. 35 - Condizioni generali da osservarsi .per gli acquisti dei vari generi d'impiego comune, per le lavorazioni di materiali interessanti il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle Forze Armate dello Stato, nonchĂŠ per la vendita dei materiali stessi non piĂš adatti al servizio; D.M. 05.08.1995, n. 583- Regolamento recante norme in tema di attivitĂ contrattuale e condizioni generali d'oneri interessanti i servizi di commissariato; Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i Servizi dell'Amministrazione della Guerra in data 20.09.1926.


AI.I.EGATI


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AUegato l

SCHEMA DI BANDO DI GARA -da pubblicare sulla G.U.R.I. -

MINISTERO DELLA DIFESA DENOMINAZIONE ENTE Indirizzo

AVVISO DI GARA A TERMINE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 573/ 94, SI DÀ AVVISO CHE QUESTO .......... ESPERIRÀ UNA GARA A LICITAZIONE PRIVATA, IN AMBITO NAZIONALE, CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE .................. , PER LE ESIGENZE DEL .................... DEL VALORE PRESUNTO DI LIRE ..................... IVA COMPRESA. LA COMMESSA SARÀ AGGIUDICATA ALLA DITTA CHE AVRÀ OFFERTO LO SCO TO UNICO PIÙ VANTAGGIOSO SUI PREZZI BASE PALESI FISSATI DALL'A.D .. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, IN CARTA BOLLATA DA L. 20.000, DOVRANNO: -PERVENIRE, O A MEZZO POSTA, IN PLICO RACCOMANDATO, ENTRO E NON OLTRE IL ... ........ (PER LA CERTh7ZA DI TALE DATA SI FARÀ RIFERIMENTO AL TIMBRO POSTALE), O A MANO, ENTRO LE ORE ....... DEL MEDESIMO GIORNO; - ESSERE CORREDATE DELLA DOCUMENTAZIONE PR OBATORIA, DI- DATA NON ANTERIORE A SEI MESI RISPETTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, DI CUI ALL'ART 11, COMMA l LETT. A -B-D-E; ART12-COMMA 1; ART 13, COMMA 1 LETT. A; ART 14 COMMA l LETT. A-B DEL


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D. LGS. 24.07.1992, N. 358, COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 20.10.1998, N. 402. DETTA DOCUMENTAZIO NE POTRÀ ESSERE SOSTITUITA, TRANNE CHE PER IL CERTIFICATO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL 'ART. 12, DA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA LEGGE N . 15/ 1968 E D.P.R. N. 403/ 98, CONTENENTE GLI ELEMENTI INFORMATM RICHIESTI DI CUI AI SUCCITATI ARTICOLI DI LEGGE. PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO DEI FORNITORI DELL'A.D., SARA RITENUTA SUFFICIENTE LA SOLA DOMANDA CORREDATA DELLA COPIA DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPLETO DELLA RELATIVA SCHEDA .. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE NON VINCOLANO L'A.D. A DARE AWISO DI ESCLUSIONE, IN Q UANTO LE DITTE AMMESSE ALLA GARA SARANNO RITUALMENTE INVITATE A MEZZO LETTERA A.R.. LE DITTE/ SOCIETÀ INTERESSATE, PER ULTERIORI INFORMAZIONI, POTRANNO CONSULTARE IL FUNZIONARIO PREPOSTO (TUTTI I GIORNI FERIALI TEL. ........... ) E/ O LA LETTERA D 'INVITO E RELATIVO PROGETTO DI CONTRATTO (FACSIMILI), AFFISSI ALL'ALBO D ELL'ENTE, OVE ALTRESI, SARANNO P UBBLICIZZATE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA GARA IN ARGOMENTO.

F. to IL DIRETTORE


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AUegato 2

SCHEMA DI BANDO DI GARA - da pubblicare sul quotidiano -

MINISTERO DELLA DIFESA DENOMINAZIONE ENTE Indirizzo

AWISO DI GARA A TERMINE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N° 573/ 94, SI DÀ AWISO CHE QUESTO .............................. ESPERIRÀ UNA GARA AliCITAZIONE PRNATA, IN AMBITO NAZIONALE, CONCERNENTE LA FORNITURA DI MATERIALE DI .......... . .............. PER LE ESIGENZE DEL ................ IMPORTO PRESUNTO L. ................. IVA COMPRESA. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, CORREDATE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO DI GARA, INVIATO IN DATA ......... PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE - PARTE SECONDA - N° ... , DOVRANNO PERVENIRE ENTRO I TERMINI IND ICATI NEL BANDO MEDESIMO PRESSO QUESTO .......... ... - (TEL. ............. ), OVE POTRANNO, ALTRES!' , ESSERE ASSUNTE ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI LA GARA IN ARGOMENTO.

F.to IL DIRETTORE


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Allegato 3

SCHEMA DI LETTERA D'INVITO DENOMINAZIONE ENTE

Indirizzo e recapito telefonico

Prot. n.

Allegati n ....

Data

OGGETTO: Invito a concorrere ad una gara a licitazione pri-

vata ad offerte segrete per la fornitura di materiale .................... per Reparti, Comandi ed Uffici dello ........ e del ................... .Importo presunto S:, . .....•......•....... , I.V.A. inclusa (. .. %). Capitolo ...... - Esercizio Finanziario ....... .

Alla ..... .

Questo Comando deve provvedere, durante l'anno ....... , all'acquisto dei materiali di cui all'allegato l per le esigenze in oggetto.


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Codesta Impresa è, pertanto, invitata a partecipare alla relativa licitazione privata, che si terrà presso questo Comando il giorno .......... dalle ore . . . . . . alle ore . . . . . . con le modalità di cui agli articoli 73 lettera c) e 89 lettera a) del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. La licitazione avrà luogo ad unico esperimento e ad offerte segrete. Il valore della fornitura che sarà indicato nel relativo contratto considererà lo sconto percentuale offerto dall'Impresa aggiudicataria subendo una riduzione nella stessa misura. Le Imprese dovranno impegnarsi ad assicurare la fornitura di tutti i materiali compresi nell'unito elenco ed a mantenere inalterati, per tutta la durata stabilita dal contratto, il prezzo e le condizioni della fornitura. Si precisa, a tal uopo, che i materiali da fornire dovranno essere identici a quelli indicati nell'elenco allegato. Qualora codesta Impresa inte nda partecipare alla presente licitazione dovrà attenersi alle seguenti formalità: l. COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, regolarmente firmata dal titolare dell'Impresa o dai legali rappresentanti, dovrà essere redatta su carta bollata e contenere: - esplicito riferimento alla presente lettera d'invito; -denominazione, rappresentanza e domicilio legale dell'Impresa; - codice fiscale e partita I.V.A.; - integrale accettazione delle condizioni e clausole contenute nella presente lettera d'invito; - indicazione, a pena di nullità, in cifre ed in lettere dello sconto unico percentuale che codesta Impresa è disposta a praticare per la fornitura in esame. In caso di discordanza fra lo sconto scritto in cifre e quello scritto in lettere verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione Militare (R. C. G. S. art. 72).


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L'offerta non dovrà contenere, pena la nullità, riserve di sorta, ne essere condizionata o limitata soltanto ad alcuni tipi di materiale. 2. DOCUMENTAZIONE L'offerta dovrà essere corredata: a) di certificato dell'Ufficio del Re~stro delle Imprese , istituito presso la competente Camera di Commercio Industria, Arti&ianato ed A&rlcoltura ai sensi del D.P.R. 07.12.1995. n . 581, di data non anteriore a sei mesi da quella della presente lettera d'invito, da cui risulti la legale costituzione dell'Impresa, la denominazione e Ragione sociale della stessa, le generalità del titolare o della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto dell'Impresa. Detta certificazione dovrà, inoltre, contenere l'attestazione che l'impresa si trova nel p ieno e libero esercizio di tutti i diritti non risultando fallita, né in stato di liquidazione o di concordato preventivo o di amministrazione controllata ~ che le suddette circostanze non si siano verificate nel quinquennio anteriore all'attestazione o se di costituzione inferiore al quinquennio dalla data di costituzione; b) di copia autenticata dell'atto di procura s~ciale (nel caso di offerta p.er procura); c) di una quietanza di tesore ria comprovante l'avvenuto versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio, della somma di i. . . . . . . . . . . . . pari al ... % del valore presunto della fo rnitu ra. Il deposito dovrà essere effettuato presso la Tesoreria centrale o presso una Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento. Sulla quietanza dovrà essere apposta la seguente dichiarazione: "Deposito provvisorio per concorrere alla gara indetta dal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. per la fornitura di materiale di ............ . per le esigenze del .. .. .. .. .. .. .. .. . e del .. .. .. .. .. . per l'anno "


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la pres en tazione di: - fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993; - polizza assicurativa intestata a favore del Ministero della Difesa - ...... . ........... , con validità di almeno giorni 6 0 , rilasciata da Impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo di cauzioni ed operante nel territorio delia Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi del .DPR 10.06.1982, n.348 art. 1 - lett. c), così come sostituita dall'art. 128 del D. Lgs. 17.03.95 n. 175. Ai sensi dell'art. 20 de l D.M. 05.08.1995 n . 583. non è c o nsentita la pre s e ntazione di vaglia c ambiari della Banca d'Italia o di assegni circolari di Banche Nazionali. La firma dei funzionari che rilasciano la fideiussione o la polizza, dovrà essere autenticata da notaio, il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri. A tale riguardo si precisa che non saranno prese in considerazione, e quindi la Ditta che le produce verrà esclusa dalla gara, le polizze o fideiussioni per le quali non sia stata autenticata in via diretta e specifica la firma apposta in calce alle stesse. I sopracitati documenti non dovranno contenere la clausola inerente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 comma 2 del c. c .. I depositi prestati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti agli interessati dopo l'espletamento della gara; quello costituito dal concorrente che risulterà aggiudicatario, sarà restituito ad avvenuta sottoscrizione del contratto, a garanzia del quale dovrà produrre la quietanza definitiva indicata al successivo punto 4. d) della documentazione probatoria, di data non anteriore a sei mesi da quella della presente lettera di gara, .di cui all'art. 13 comma 1, lettere b), e) ed f) del già citato D.M. 05.08.1995 n.583. Detta documentazione potrà, comunque, essere sostituìIn s o stituzio ne di detta quietanza è ammessa


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ta da "dichiarazione sostitutiva" rilasciata, con le forme di cui alla legge 04.01.1968, n. 15, nonché D.P.R. 20.10.1998, n. 403, dal fornitore interessato che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di cui al sopracitato articolo di legge (detta documentazione va richiesta in fase di prequalificazione qualora si proceda alla pubblicazione del bando di gara - artt. 5 e 6, D.P.R. 18.04.1994, n. 573). L'inosservanza delle norme e/ o formalità di cui sopra o la mancanza e/o incompletezza di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà l'esclusione dalla gara, salvo quanto disposto in materia di bollo dall'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955. Tuttavia prima dell'apertura delle buste contenenti i documenti i concorrenti potranno presentare la documentazione mancante purché di data anteriore a quella fissata dal bando di gara (art. 17, D.P.R. n. 573/ 94). 3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL'OFFERTA: a) I documenti di cui al punto 2 dovranno essere posti, !! pena di esclusione, in busta sigillata contrassegnata dalla seguente indicazione: "Impresa contraente (nome dell'Impresa). Documenti per la partecipazione alla raccolta di offerte, indetta per il giorno ......... dal .................... per l'appalto della fornitura· di materiale di . . . . . . . . . . . . . . .. per le esigenze del . . .. .. .. .. . e del ............... ". I documenti dovranno pervenire per posta non oltre il secondo giorno feriale precedente quello fissato per la gara o essere consegnati a mano al .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . - Sezione Contratti - Via ........... n .... - ........ , prima dell'ora stabilita per l'apertura della gara e cioè entro le ore . .. .. del giorno Il ritardo della consegna dei documenti comporterà l'esclusione dalla gara. L'Amministrazione non risponderà in alcun caso del ritardo ove le offerte fossero consegnate a mano alla portineria o altro Ufficio diverso dalla Sezione Contratti di questo Comando.


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b) L'offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata, sulla quale dovrà essere apposta ben chiaramente la dicitura "contiene offerta per l'appalto della fornitura di materiale di .......... per le esigenze del ......... e del ........ ..". Essa dovrà essere consegnata a mano, durante l'ora di svolgimento della gara e cioè dalle ore ...... alle ore ...... del giorno .......... dal titolare dell'Impresa o dai legali rappresentanti; potrà essere presentata anche da terza persona, purché munita di procura speciale rilasciata da notaio che la abiliti a tale presentazione. L'offerta potrà anche essere fatta pervenire, a rischio di codesta Impresa, a mezzo posta. In tal caso, per essere valida, dovrà pervenire non oltre il secondo giorno feriale precedente quello in cui si terrà la licitazione (R.C.G.S. art. 75). Il ritardo nella consegna dell'offerta comporterà l'esclusione dalla gara. 4. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La licitazione sarà effettuata in conformità all'art. 19 del D.Lgs 24.07.1992, n. 358, così come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. 20.10.1998, n. 402. Il deliberamento avrà luogo a favore del contraente che avrà presentato lo sconto unico percentuale più vantaggioso per l'A.M., purché non anomalo, sui prezzi base palesi, I.V.A. esclusa, fissati per ogni tipo di materiale indicato nel sopracitato allegato l. L'aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide. Nel caso vengano presentate più offerte contenenti il medesimo sconto unico percentuale, il Presidente del seggio d'asta darà corso all'esperimento di miglioria, disciplinato dall'art. 18 del Regolamento, recante norme in tema di attività contrattuale e Condizioni Generali d'Oneri interessanti i Servizi di Commissariato, approvato con D.M. 05.08.1995, n. 583. Qualora talune offerte presentino uno sconto anormalmente alto rispetto ai prezzi base palesi, l'Amministrazione, prima di escluderle, dovrà chiedere per iscritto le necessarie


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precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti (all'uopo avvalendosi di apposita commissione). Per la individuazione delle offerte anomale, l'Amministrazione si avvarrà di quanto stabilito dal citato articolo 19, D.Lgs. n. 358. Di conseguenza, in base a quanto disposto dal comma 4 del predetto articolo, saranno considerate congrue di diritto tutte le offerte la cui quotazione sia contenuta entro la media aritmetica dei ribassi aumentata di un quinto di tutte le offerte ammesse. Il criterio della media si applica anche in presenza di due offerte. Saranno pertanto ritenute anomale le offerte delle ditte che abbiano praticato uno sconto superiore alla media dei ribassi come sopra determinato. L'offerta impegnerà l'Impresa anche nelle more della stipulazione e approvazione del contratto. A richiesta di questo Comando, ovvero entro 5 giorni dalla data di ricezione della raccomandata R/R, il deliberatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto (facsimile progetto di contratto, per la visione, è esposto all'albo dell'ente) e pertanto entro tale termine dovrà costituire, a garanzia della buona esecuzione del contratto stesso, un deposito cauzionale definitivo pari al ... % dell'importo complessivo della fornitura. La cauzione sarà svincolata allorquando l'Impres.a aggiudicataria avrà adempiuto agli obblighi contrattuali. Entro il medesimo termine, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia, su richiesta dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà presentare la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 Oa presentazione della certificazione/ documentazione è necessaria per i contratti di importo sup~rio­ re a lire 300 milioni). 5. SPESE CONTRAITUALI Le spese di copia e stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti il verbale di aggiudicazione e stipula del futu-


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ro contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

6. REVISIONE DEI PREZZI Fatto salvo il diritto di recesso dell'Impresa, i prezzi del contratto da stipularsi saranno soggetti a revisione periodica, ai sensi del combinato disposto tra il comma 4 e comma 6 dell'art. 44 della L.23.12.1994 n. 724 (Misu re di razionalizzazio ne della Finanza Pubblica). 7. DURATA DELLA FORNITURA L'esecuzione del contratto è subordinata all'approvazione delle SS.AA.. L'inizio del servizio decorrerà dal giorno successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della lettera r.r.r. con la quale l'Amministrazione le parteciperà l'approvazione del contratto stesso nei modi di legge e fino al ........... Si precisa, a tal uopo, che trattandosi di contratto a q uantità indeterminata, l'importo complessivo fissato nel relativo contratto sarà indicato a puro titolo orientativo e pertanto nessun compenso o indennità o indennizzo di sorta spetterà all'Impresa nel caso che alla suddetta scadenza l'importo della fornitura risulti inferiore. 8. CONSEGNA La merce dovrà essere consegnata a cura e spese dell'Impresa nei locali - magazzino di questo Comando in via . . . . . . . . .. ........ , che provvederà ad ordinare la merce a mezzo di appositi ord inativi. La consegna dovrà avvenire entro il decimo giorno successivo a quello de lla richiesta. Le necessità urgenti dovranno essere soddisfatte entro cinque giorni dalla richiesta. 9. COLLAUDO Sarà effettuato a cura di questo Comando. Apposita commissio ne nominata dal Comandante dell'Ente procederà all'accertamento qualitativo e q uantitativo del materiale fornito, in contraddittorio con l'Impresa appaltante.


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10. FATTURAZIONE Le fattu re dovranno essere intestate a questo Comando. 11. PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati a cura di questo Comando, a mezzo di assegni di conto corrente postale. 12. NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA Pe r tutto qu anto non espressamente p revisto o modificato nella presente lettera d'invito, gli atti precontrattuali (procedimento di gara fino all'aggiudicazione) e quelli contrattuali (dalla stipula all'esecuzione) concernenti la fornitura di cui trattasi si intendono vincolati a tutti i patti, oneri e condizioni contemplati ed espressi nelle Condizioni Generali per la fornitura e le lavorazioni interessanti le FF.AA. , approvate con D.M. 20.6.1930, n.35 , aggiornate con D.M. 05.08.1995, n .583, in quanto applicabili. Al fine di dare pratica attuazione alle "verifiche periodiche" previste dall 'art. 12 del D.P.R. 18.04.1994, n. 573, codesta Impresa è pregata di restituire l'allegato questionario (allegato 2), debitamente firmato e completato delle notizie in esso richieste. Inoltre,. qualora codesta Impresa non intenda partecipare alla gara è pregata di restituire, con le analoghe modalità innanzi indicate, l'unito questionario (allegato 3). ·

IL DIRE1TORE


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Allegato 4

SCHEMA DI VE.RBALE DI AGGIUDICAZIONE REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA DENOMINAZIONE ENTE Indirizzo

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE a seguito di licitazione privata per la fornitura di materiale di ............. per Reparti, Comandi, ed Uffici del . . . . . . . . . . . . e del . . . . . . . . . . .. - Anno . . . .. - Importo massimo presunto lire .......... (. .................. ) I.V.A. inclusa (. .. %).L'anno millenovecento .............. addì ...... del mese di ...... in ...... , presso questo ....... , avanti al .................... , Presidente del Seggio, a rogito di me ............... . , Ufficiale Rogante, ed alla presenza del .. .. .. .. .. .. .. .. nato a .. .. .. .. .. . il ............. ed il ............... nato a ........ il .......... , testimoni cogniti, idonei, tutti a pié del presente con me sottoscritti PREMESSO CHE avendo ............................ - con autor. n. .. . .. .. .. .. .. .. del ........ ... determinato di affidare a licitazione privata la fornitura di materia le di ............. in p remessa, il Comando ........ .. ha inviato la lettera R. R. R. ru......... di prot. in data .... . ...... . alle seguenti Dine/ Società: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città ...... . ....... . Via .................... . Città .............. . Via .......... . ......... . Città .............. . Via .................... . Città .............. . Via ... . ... .... .. ....... . Città ...... .. ...... .


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invitando le medesime a partecipare quest'oggi, dalle ore alle ore ... .. con offerte, sia inviate per posta, nei termini indicati nella lettera di licitazione, sia presentate al Presidente del Seggio d'asta, all'apposita gara, con l'avvertenza che il deliberamento avrebbe avuto luogo a favore del concorrente che avesse presentato lo sconto unico percentuale piĂš vantaggioso per l'A. M., sui prezzi base palesi, I.V.A. esclusa, fissati per ciascun tipo di materiale. Alle ore . . ... essendosi aperta la licitazione, il Presidente del Seggio, . .. .... .. .... . .. , dispensato dagli astanti dal leggere la lettera d'invito e le "Condizioni Generali" regolanti la fornitura per essere tali documenti a perfetta conoscenza dei suddetti, ha accertato che, tra tutte le ditte invitate, solo le sottonotate avevano aderito all'invito, presentando come previsto i prescritti documenti ed offerte: ............... , ............... , ............... , ............ .. . Ha proceduto, quindi, all'esame dei documenti delle ditte sopramenzionate, verificando la regolaritĂ degli stessi e l'esatto importo del deposito provvisorio richiesto per la partecipazione alla gara, eccezion fatta per le seguenti ditte ............... , ............... , (indicare il motivo di esclusione). Pertanto, seduta stante, le citate ditte sono state escluse dalla gara. Trascorsa la prescritta ora, il Presidente ha proceduto, poi, all'apertura delle offerte e accertatene la regolaritĂ , rilevava i seguenti sconti unici percentuali sui prezzi posti a base della gara: ............ : ... %; ............ : ... %; ............ : ...... %. Ha, dunque, comunicato agli astanti l'esito della licitazione, dichiarando aggiudicataria la ................. , avendo la stessa presentato lo sconto unico percentuale piĂš vantaggioso per l'A. M. A garanzia dell'esatto ed intero adempimento di tutte le singole obbligazioni assunte col citato partito, resta la Polizza fidejussoria della ................. n. . ......... del ........ di lire ........... . (. .......................... ), presentata dalla ditta aggiudicataria. Il Presidente del Seggio, ................... , accetta per ragioni d'interesse dell'Amministrazione Militare il presente deliberamento, del quale viene fatto constatare a mezzo del presente verbale,


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redatto da me Ufficiale Rogante e sottoscritto, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce e conferma ricevuta alla presenza dei testimoni, che si sono tutti a pie del presente atto con me sottoscritti.

IL PRESIDENTE:

TESTIMONI:

L'UFFICIALE ROGANTE:


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Allegato5

AVVISO DI ESITO GARA

DENOMINAZIONE ENTE

AVVISO ESITO GARA

Ai sensi dell'art.

6 del D.P.R. n. 573/ 94, si rende noto che la

gara a licitazione privata concernente la fornitura di materiale di .............. - occorrente nell'anno in corso- di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. n ... in data ....... -parte seconda -è stata esperita il . . . . . . . . . ed aggiudicata alla società . . . . . . . . . con sede in ...... via n. .. . , con lo sconto unico del sui prezzi base palesi fissati dall'A. D .. Il contratto è stato stipulato in data . . . . . . . . . Il verbale della gara con su riportati i criteri di aggiudicazione, nominativi ed indirizzi delle ditte partecipanti, per la visione, è esposto presso l'Albo dell'Ente in via n. 00

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F. to IL DIRE1TORE


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Allegato 6

SCHEMA DI CONTRAlTO REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA DENOMINAZIONE ENTE Indirizzo

Contratto in forma pubblico-amministrativa che si stipula tra il Ministero della Difesa - ................... - codice fiscale n . . . . . . . . . . . . . . . e la società .................... codice fiscale n. . . . . . . . . . .. per la fornitura di mate riale . . . . . . . . . . . . . . . . . . per Repartì, Comandi ed Uffici del .............. Importo massimo presunto lire ............. + ... % IVA. L'anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . addì . . . . . . . . del mese dì . . . . . . . . in ........ , presso il .......................... , via .......... , n .... , innanzi a me ................... , Ufficiale Rogante, autorizzato a ricevere atti d'interesse dell'Arnffijnistrazìone Difesa, in assenza di Testimoni per espressa rinuncia fattane dalle partì: SONO COMPARSI il ...................... , Direttore e Capo Servizio Amministrativo del ............... in rappresentanza dell'Arnffijnistrazione Difesa; il Signor .................. nato a .......... il ........ nella sua qualità di amministratore unico della ditta/società ............... .. .. . con sede in . . . . . . . . . . . . . - via ............. , n. . .. , giusta quanto risulta dal Certificato del Registro delle Imprese dì ........... , rilasciato m data ........... I detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno


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richiesto la stipulazione del presente contratto in forma pubblico-amministrativa, mediante il quale: PREMESSO che il ................ , dovendo provvedere all'approvvigionamento del suddetto materiale per le esigenze del ............ .. nell'anno .... , bandì con lettera r. r.r. n. .. .. . in data ......... . una licitazione privata che, giusta quanto risulta dal verbale n . . .. di Rep. in data . ........ , portò all'aggiudicazione della fornitura alla ditta società ............... , avendo la stessa praticato lo sconto unico globale più vantaggioso per l'Amministrazione Militare, si conviene quanto appresso: ARTICOLO l: OGGETTO DEL CONTRATTO. La ditta ................ con sede in ......... , via ............ , n .... , che nel seguito del presente contratto sarà denominata semplicemente "la ditta", s'impegna nella più ampia e valida forma legale, a fornire a totale sue spese, rischio e pericolo, all'Amministrazione della Difesa e per essa al .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. che nel seguito del presente contratto sarà de nominata "l'Amministrazione", il mat~riale indicato nell'allegato l al presente contratto del quale forma parte integrante, nei tipi e quantità che di volta in volta le verranno richiesti ed ai prezzi, IVA esclusa, segnati a fianco di ogni voce, da scontare del ... %. I materiali da fornire dovranno essere identici a quelli indicati nell'elenco allegato; i materiali per i quali non siaho indicati unità di misura, tipo e caratteristiche dovranno corrispondere alla qualità media in commercio, nonché alle unità di misura e/o formato "standard", cosi come presenti sul mercato. ARTICOLO 2: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA. I materiali saranno ordinati a mezzo ordinativo. La merce dovrà essere consegnata a cura e spese della ditta presso i magazzini dell'Amministrazione. La stessa a · mezzo apposita Commissione, prima dell'accettazione, effettuerà ris<::ontro


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quantitativo e qualitativo fra la merce ordinata e quella consegnata. Nel caso che la predetta Commissione rifiuti tutta o parte della fornitura, l'esame definitivo sarà demandato al ......................... A ta l fine la ditta contraente potrà formulare ricorso entro cinque gio rni dalla data di ricezione della léttera r.r.r. con cui verrà data comunicazione del rifiuto. Le fatture relative agli approvvigionamenti dovranno essere intestate all'Ufficio Amministrazione del .. .. .. ... Gli ordinativi saranno, di massima, mensili. La consegna dovrà avvenire entro il decimo giorno successivo a quello della richiesta .. Per le necessità urgenti di servizio l'ordinazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e la relativa consegna dovrà essere effettuata entro cinque giorni da lla richiesta. ARTICOLO 3: DURATA DEL CONTRATIO. Il presente contratto avrà vigore dal giorno successivo a quello della data di ricezione da parte della ditta della lettera r.r.r., con la quale l'Amministrazio ne le parteciperà l'avvenuta approvazione del contratto stesso nei modi e termini di legge, e fino al ......... o ad una data anteriore, coincidente quest'ultima con l'esaurirsi dell'importo complessivo prestabilito al successivo articolo 4. Per assicurare la continuità del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scad enza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e comunque per un importo non superiore ad un qu into del valore raggiunto dal contratto alla scadenza naturale . ARTICOLO 4: IMPORTO CONTRA1TUALE. I prezzi unitari, IVA esclusa della fornitura, sono quelli indicati per ogni voce di materiale nell'allegato l al presente contratto, da scontare del ... o/o. L'importo complessivo massimo presunto contrattuale è di i,. .......... , di cui per IVA al ... o/o i,. ........... Trattandosi di contratto a quantità indeterminata, l'impo rto complessivo di cui sopra è indicato a puro titolo orientativo e, pertanto, nessun compenso o indennità spetta alla ditta nel caso che alla scadenza del contratto l'importo della fornitura risulti comunque inferiore.


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ARTICOLO 5: INVARIABILITÀ DEI PREZZI. I prezzi indicati a fianco di ogni voce dei materiali dell'allegato n.1 al presente contratto sono accettati dalla ditta a tutto suo rischio e pericolo, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza che la ditta non abbia tenuto presente. ARTICOLO 6: REVISIONE DEI PREZZI. Fatto salvo il diritto di recesso della Ditta, i prezzi di cui al presente contratto sono soggetti a revisio ne periodica, ai sensi del combinato tra il comma 4 e comma 6 dell'art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica). ARTICOLO 7: PAGAMENTO. I pagamenti saranno effettuati mensilmente con i fondi delle Anticipazioni, con imputazione della spesa a carico del Capitolo di bilancio ..... dell'Esercizio Finanziario ..... in base ai quantitativi di materiale consegnati ed accettati, previa presentazione di regolare fattura commerciale, da parte della ditta contraente. I pagamenti stessi avverranno a mezzo di assegn i di conto corrente postale emessi a cura dell'Ufficio appaltante. ARTICOLO 8: MULTE. Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 62 lettera b) delle Condizioni Generali d'Oneri, richiamate al successivo articolo 9, fermo restando q uanto disposto dagli artt. 355 e 356 del Codice Pe nale e fatta salva la faco ltà dell 'Amministrazione di rescindere il contratto, si stabilisce che in caso di ritardo nella consegna dei materiali sarà applicata alla ditta una multa progressiva a partire dal 2% sino ad un massimo del 10% del valore dei materiali non consegnati, secondo il dettato degli articoli 63 e 64 delle Condizioni Genera li citate. Qualora l'importo delle multe superi il limite del 10%, l'Amministrazione Militare ha facoltà di rescindere il contratto. ARTICOLO 9: CONDIZIONI GENERALI. Per tutto quanto non specificato e comunque non modificato dal presente contratto, la fornitura di cui trauasi s'intende vincolata a tutti i patti, o ne ri e condizio ni contemplati ed espressi nelle Condizioni Generali per le forniture e le lavorazioni interessanti le Forze


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Armate, approvate con D.M. 20.6.1930 n. 35, aggiornate con D.M. 05.08.1995, n. 583, in quanto applicabili. La ditta dichiara di ben conoscere dette "Condizioni Generali" per averle lette, esaminate ed accettate in ogni loro parte. Le Condizioni stesse, per quanto non allegate al presente contratto, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827. ARTICOLO 10: CAUZIONE. A garanzia dc:;ll'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta ha presentato Polizza fidejussoria della . . . . . . . . . . . ... n. . . . . . . . di lire ............ rilasciata in data ........ , autenticata in data . ...... dal Dott. ................... , notaio in ........... . ARTICOLO 11: TUTELA DEI LAVORATORI. La ditta si impegna a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge e di accordi salariali riguardanti: a) le assicurazioni sociali derivanti da leggi e da accordi salariali di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.); b) quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali, e prevedono, a favo re del lavoratore, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.). L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta a carico della ditta fino al 20% dell'importo totale della fornitura, qualora l'Ispettorato del Lavoro denunci che la ditta non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato essersi la ditta posta in regola; né l~ ditta potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo somma alcuna a qualsiasi titolo.


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ARTICOLO 12: DOMICILIO LEGALE. Per l'esecuzione del presente contratto la ditta elegge il suo domicilio legale in ........ , via .... . ..... ., n .. .. , ove si conviene dovranno esserle notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere. ARTICOLO 13: CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Tutte le contestazioni che dovessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono deferite ad un Collegio Arbitrale composto da un Magistrato Amministrativo del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a Consigliere designato dal Presidente del Consiglio di Stato, Presidente, da un Consigliere della Corte di Appello di Roma nominato dal Primo Presidente, da un Giudice nominato dal Presidente del Tribunale Civile e Penale di Roma, da un Dirigente del Ministero della Difesa e da un membro designato dalla ditta contraente. Fungerà da Segretario del Collegio Arbitrale un funzionario del ruolo amministrativo del Ministero della Difesa. In deroga a quanto previsto la parte attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede Amministrativa, la domanda al Giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. e del T.U. 30.10.1933 n. 1611. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, notificando la sua determinazione alla controparte la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al Giudice competente. Nel caso in cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa impugnazione con tutti i mezzi previsti dal c.p.c .. ARTICOLO 14: SPESE CONTRATTUALI. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico della ditta. Il relativo importo, richiesto dall'Amministrazione Militare, dovrà essere versato dalla ditta stessa entro cinque giorni dalla data della stipula


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con le modalità previste dall'art. 16/bis del R. D. 18.11.1923, integrato dalla legge 27.12.1975, n.790. L'attestato del versamento dovrà essere consegnato all'Amministrazione. ARTICOLO 15: CLAUSOLA SOSPENSIVA. Il presente contratto, mentre vincola la ditta fin dalla sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo approvato nei modi di legge. E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto dal quale ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce, alla presenza delle parti che lo approvG\nO e con me lo sottoscrivono. Consta il presente contratto di n. fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia su facciate n . . . . e n.... righe della presente, escluse le sottoscrizioni.

SOCIETÀ

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

L'UFFICIALE ROGANTE


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Allegato 7

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE - Approvazione del contratto -

DENOMINAZIONE ENTE

Decreto N.

DiReg.

Data

IL DIRETTORE VISTO: VISTI:

VISTI:

VISTI:

VISTO: VISTO: VISTO:

l'art. 3, Titolo I, del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni; gli artt. 38-40-54-111-115- del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 23.05.1924, n. 827; .gli artt. 11 e 24 del T. U. delle Disposizioni Legislative concernenti l'Amministrazione e la Contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilim'e nti Militari, approvato con R.O. 02.02.1928, n. 263; gli artt. 35 e seguenti del Titolo IV del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076; l'art. l della legge 10.06.1982, n. 348; iJ D.Lgs. 28.12.1998, n. 496; l'art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724 che ha sostituito l'art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537;


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VISTA:

l'autorizzazione "a procedere" n. . .... in data ...... .... del Direttore del .................... ; ACCERTATO: che la normativa C.E.E. non trova applicazione, nel caso di specie, in relazione all'importo della fornitura; VISTO: il verbale di deliberamento, a seguito di licitazione privata, n ...... di repettorio in data ....... ; ACCERTATA: la disponibilità, ai sensi della legge 27.12.1975, n. 790, della somma necessaria per il pagamento delle spese contrattuali~ VISTO: che, in ottemperanza agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 573/ 94, si è provveduto alla pubblicazione della gara in argomento sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale; RICONOSCIUTA: la regolarità della procedura seguita: DECRETA . È approvato il contratto a licitazione privata n ...... di Rep. in data ............ stipulato tra il ............................... con sede in ...................... e la " ...................................... ",con sede in .................................................. , per la fornitura di materiale ............................. per le esigenze di .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Il contratto ha il valore complessivo di L. ........................... . ( ....... ... ...........) di cui L. .. .. .. .. . ( ......................) per la fornitura e L. ........ (. ................... ) per I.V.A. al ... o/o. I pagamenti saranno effettuati con i fondi delle Anticipazioni. La spesa graverà sul capitolo ................ del corrente Esercizio Finanziario. Il contratto non comporta aumento del valore del Patrimonio dello Stato. Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

IL DIRETTORE


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Allegato 8

D .M. 5 agosto 1995, n. 583 Regolamento recante norme in tema di attività contrattuale e condizioni generali d 'oneri interessanti i serviz i di commissariato.

Capo I - Prescrizioni generali

1 - Applicabilità del capitolato generale 1. Le disposizioni previste nel presente capitolato si applicano alle forniture ed alle lavorazioni interessanti il vettovaglia-

mento, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed i vari servizi affini delle Forze armate dello Stato, nonché le vendite dei materiali non più idonei al servizio. 2. Le condizioni generali nonché quelle speciali introdotte per i casi diversi costituiscono parte sostanziale ed integrante dei contratti. 2 - Fonti normative dei rapporti contrattuali 1. I rapporti contrattuali tra l'Amministrazione e l'impresa sono regolati: a) dalle clausole del contratto; b) dalle disposizioni dei capitolati speciali; c) dalle disposizioni del presente capitolato generali d'oneri; d) dalle disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;


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e) dal codice civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative. 2. Il richiamo alle disposizioni sub b) e c) deve formare oggetto di specifico riferimento contrattuale qualora i capitolati facciano parte integrante del contratto e non siano allegati. 3 -Termini contrattuali e decorrenza dell'efficacia dei contratti l. I termini espressi in giorni si intendono per: giorni di calen-

dario e, pertanto, sono consecutivi e continui; i termini espressi in mesi si intendono computati a decorrere dal giorno e dal mese di inizio fino al corrispondente giorno del mese finale: in mancanza di giorno espresso, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale. 2. La decorrenza dei termini indicati nei contratti si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi; quando l'ultimo giorno del termine cade in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo. 3. I contratti impegnano l'impresa dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di aggiudicazione ove la gara sia stata effettuata con la procedura dell'offerta-contratto o quĂ ndo nell'avviso di gara o nella lettera d'invito sia stato previsto che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto formale. 4. I contratti stipulati impegnano invece l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione da parte dell'autoritĂ competente. 4 - Comunicazioni e notifiche l. Le comunicazioni e le notifiche relative ai termini per gli

adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro ele.mento o circostanza cui è necessario dare una data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevi-


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mento; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incadcato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'impresa: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta , firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica. 5 - Osservanza delle condizioni di lavoro l. L'impresa assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obbli-

ghi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali. 2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse debbono essere effettuate. 3. Nel caso di viola zioni o inadempienze accertate o comu nque denunciate da ll'ispettorato de l lavoro, l'Amministrazione opererà una ritenuta cautelativa fino al 20% dell'importo contrattuale; detta ritenuta sarà corrisposta all'impresa, senza alcuna s ua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto ispettorato del lavoro avrà dato assicurazio ne circa la regolarizzazione da parte de ll'impresa della propria posizione reuibutiva e/ o conuibutiva.

6 - Subappalto l. È vietata qualunque cessione o suba ppalto eli tutto o di

parte del contratto, sono pena della rescissio ne, della perdita della cauzione nonché del risarcime nto di ogni conseguente da nno fatta salva ogni d iversa disposizione dei capitolati speciali d'o ne ri. 2. Tuttavia, con l'autorizzazione dell'Amministrazione e nei limiti previsti dalla lettera di invito, è consentito alla ditta aggiudicataria di avvalersi deiJ'opera di altra o alu·e ditte specializzate


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in determinate lavorazioni o fasi di lavorazione semprechĂŠ queste non facciano patte del normale ciclo produttivo della ditta contraente. 3. Nella domanda di partecipazione alla gara la ditta deve indicare la parte o le parti delle lavorazioni che intende dare in subappalto perchĂŠ non rientranti nel proprio ciclo produttivo. 7 - Raggruppamento di imprese l. Alle gare, per l'aggiudicazione delle fornit.ure regolate dal

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presente capitolato generale d'oneri, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese solidamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione. Le singole imprese, che fanno parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella fra esse designata quale capogruppo. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. All'impresa mandataria spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutti gli atti e le operazioni connessi all 'esecuzione del contratto fino alla estinzione del rapporto. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o in caso di morte, interdizio ne o inabilitazione del titolare se trattasi di ditta individuale, l'Amministrazione ha facoltà : a) di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o un'altra impresa idonea entrata nel gruppo in seguito alle cause predette che sia designata mandataria; b) di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare se trattasi di


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ditta individuale, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante idonea, è tenuta all'esecuzione della fornitura, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti 8 - Garanzia verso terzi l. L'impresa assume ogni responsabilità connessa ad infortuni

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e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. L'impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali, o di altra natura protette da privativa o altra tutela eli legge, spettanti a terzi in ordine alle forniture ed ai servizi. L'impresa assume altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso e godimento dei materiali e dei servizi forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e prov.vedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse venire intentata dopo la consegna dei materiali provvisti, l'Amministrazione potrà rivalersi sul fornitore in qualunque tempo, assumendo egli tutte le conseguenze della lite.

9 - Cessione di credito l. L'impresa può cedere a terzi il credito vantato nei confronti

dell'Amministrazione. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Amministrazione.


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Capo II - Le procedure per la ricerca del contraente 10- Procedimenti di gara l. Le provviste, le vendite ed i lavori sono appaltati, secondo

i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione od a trattativa privata, sotto l'osservanza della legge e del regolamento pe r la contabilità generale dello Stato, de lle leggi e regolamenti speciali nonché della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia. 11 - Pubblici incanti l. Gli incanti pubblici si terranno mediante offerte segrete,

sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti, nonché delle norme del presente capitolato. 2. Gli avvisi d'asta specificheranno se le provviste o le lavorazioni dovranno eseguirsi a data fissa o a scadenza rateate o a richiesta dell'Amministrazione ovvero a somministrazione. 12 - Ammissione all'asta l. Ferma l'osservanza de ll'art. 67 del regolamento di contabi-

lità generale dello Stato quando trattasi di lavoro d'arte, negli altri casi coloro che intendano concorrere all'appalto devono, nei termini fissati dall'avviso d'asta, presentare all'ufficio presso cui l'appalto avrà luogo, un certificato della camera provinciale di commercio, industria e artigianato, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi, o un documento equ ipolJente, comprovante la lo ro qualità di fabbricanti o produttori o lavoranti (oppure commercianti grossisti, quando sia consentito nell'avviso d'asta) degli articoli cui l'appalto si riferisce. 2. Saranno dispensati dall'esibizione di tale certificato le imprese che rivestano l'anzidetta qualità e che nei due anni anteriori


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6.

alla data dell'incanto avessero fornito, con soddisfazione dell'Amministrazione, gli articoli per cui volessero concorrere. L'Amministrazione però si riserva la facoltà di accertare, prima dell'ammissione all'asta, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura ed in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta. I documenti presentati dai concorrenti non fanno parte degli atti d'asta e non devono essere uniti al verbale d'incanto. In caso di appalti di materiali speciali, oltre che fornire i documenti di cui sopra, l'impresa deve provare di possedere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dall'Amministrazione. Ove sia prescritto nell'awiso d'asta, possono essere richiesti campioni dei materiali e delle derrate da fornire ed in tal caso saranno ammessi alla gara soltanto i concorrenti che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti. 13 - Esclusione dalla partecipazione alle gare

l. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma,

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440', e dall'a~. 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivitĂ o di concordato preventivo ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; b) nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralitĂ professionale o per delitti finanziari;

' Pubblicato nella Gazz. Ulf 13 .febbraio 1996,

11.

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c) che nell'esecuzione di fornitura per l'A.D. abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall'Amministrazione o che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 53; d) che si rendano colpevoli di false dichiarazioni owero di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; t) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza. 2. A dimostrazione che i fornitori non si trovino in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), e) ed t) è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni. 14- L'invito a comparire in sede di gara l. Quando le ditte vengono invitate a comparire· in luogo,

giorno ed ora determinati per fare offerte, l'invito, diramato con le formalità della notificazione di cui al precedente art. 4, deve contenere tutte le indicazioni previste per l'avviso d'asta dall'art. 65 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 15 - L'invito a presentare offerta l.

Tei casi diversi da quelli di cui al precedente articolo, la lettera d'invito, diramata come sopra, deve contenere, oltre alla descri.zione dell'oggetto della prestazione ed al riferimento alle condizioni d'oneri generali e speciali, le seguenti indicazioni:


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a) modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta; b) termini di presentazione dell'offerta; c) modalità e termini di apertura delle offerte; d) documentazione da presentare a corredo della offerta; e) modalità ed importo del deposito cauzionale provvisorio e di quello definitivo di aggiudicazione; f) procedura e criteri per l'aggiudicazione; g) modalità di determinazione delle spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario; h) ogni altro elemento utile ad illustrare le formalità della gara e dell'offerta nonché le esigenze che l'Amministrazione si propone di soddisfare mediante la fornitura. 16 - Presentazione e formalità dell'offerta l. Le offerte, da indirizzare all'ente indicato nella lettera d'in-

2.

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vito o nell'avviso di gara, dovranno essere compilate sulla prescritta carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullità, in cifre ed in lettere il prezzo offerto oppure il ribasso o l'aumento, nel caso di vendite, rispetto al prezzo base indicato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito o nell'avviso di gara. Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul .bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.) In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre del prezzo, dell'aumento o del ribasso e quella in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. I ribassi e gli aumenti dovranno essere indicati in percentuale. Le offene dovranno essere sempre racchiuse in busta sigillata recante, all'esterno, le indicazioni relative all'oggetto della fornitura, all'impresa concorrente ed agli estremi della lettera di invito o dell'avviso di gara.


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6. Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la busta come sopra contenente l'offerta dovrà essere racchiusa in altra busta sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione cui va inviata l'offerta. 7. Le offerte, sotto pena di nullità, devono essere scritte su fogli distinti per ciascun lotto, specificando anche all'esterno della busta il lotto a cui l'offerta si riferisce. 8. È consentito presentare offerta unica per più lotti uguali dello stesso genere anche a prezzi differepti, fatte salve le norme di imposta sul bollo. 9. Ciascuna offerta, oltre alla indicazione del prezzo, dovrà specificare la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale ed essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'impresa. 17 - Documentazione da allegare all'offerta l. L'offerta dell'impresa dovrà essere corredata dalla seguente

documentazione contenuta in busta a parte: a) attestazione del deposito cauzionale provvisorio il cui importo viene indicato nella lettera di invito o negli avvisi di gara: la mancanza dell'attestato o l'insufficienza dell'importo comporta la inammissibilità dell'offerta; b) certificazione della competente camera di commercio, industria ed artigianato (per le imprese individuali) o del competente tribunale (per le società) da cui risultino denominazione e ragione sociale dell'impresa, generalità del titolare o della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto dell'impresa, attestazione che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti non risultando fallita, né in stato di liquidazione o di concordato preventivo o di amministrazione controllata; c) copia autenticata dell'atto di procura (nel caso di offerta per procura);


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d) certificato di iscrizione all'albo professionale dello Stato di appartenenza oppure la documentazione prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (3) (nel caso di offerte di imprese straniere). 2. I documenti sopraindicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a mesi tre da quella della lettera d'invito o dell'avviso di gara. 3. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a qualsiasi altro fine alla stessa Amministrazione; tuttavia, qualora nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offette si tengano altre gare nella stessa sede, l'impresa può presentare una sola volta la documentazione. 4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti e di alai eventuali espressamente richiesti nell'invito a concotTere comporta l'esclusione dalla gara; tuttavia, prima dell'apertura della busta contenente i documenti, i concorrenti possono presentare i documenti mancanti, purché tali documenti siano di data anteriore a quella fissata dal bando di gara per la presentazione delle offerte. 18 - Validità delle offerte l. Non sarà accettata offetta condizionata oppure espressa in

termini e limiti indeterminati o contenente riferimento. ad altra offetta propria o di altri, senza enunciazione di somma. 2. Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo fissato dall'Amministrazione per la loro valutazione e fino all'espletamento dell'operazione di aggiudicazione. 3. Quando due o più concorrenti presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza acl una licitazione, fra loro soltanto, a offerte segrete: colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente oppure se presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sotte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.


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4. Le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate né modificate o integrate; lo stesso offerente può tuttavia presentare altre offerte prima che sia iniziata l'apertura dei pieghi. 5. In caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente, sarà ritenuta valida ed impegnativa quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. 6. Saranno considerate nulle offerte che, seppur provenienti da imprese diverse, risultino firmate da lla stessa persona q uale titolare o persona abilitata ad impegnare ciascuna delle imprese offerenti. 19 - Campioni o modelli di riferimento l. L'Amministrazione può prescrive re che la fornitura sia

conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa o studiati e messi a punto per proprie esigenze. In questo caso, i campioni, i modelli o i disegni, muniti del sigillo o marchio dell'Amministrazione, saranno visibili, prima dell'aggiudicazio ne della fornitura , nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi o inviti di gara, alle imprese concorrenti che vorranno prenderne visione. 2. Ove previsto nel bando di gara, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagame nto alle suddette imprese. 20 - Cauzioni l. Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso,

con il bando o con la lettera d'invito vie ne, di regola , richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito. 2. Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese risultate non aggiudicatarie.


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3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero. 4. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. 5. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entità composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare. 6. I depositi cauzionali sia provvisori sia definitivi sono costituiti mediante versamenti, presso la tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento. 7. Limitatamente a casi riconosciuti eccezionali dal presidente del seggio, i depositi cauzionali provvisori possono essere costituiti anche con versamento in numerario alla cassa dell'ente appaltante o mediante vaglia trasferibile della Banca d'Italia o assegno circolare non trasferibile intestato al citato ente. 8. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate secondo le leggi in vigore. 9. L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in numerario o in titoli, con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, può avvenire sia nel momento della trasformazione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.


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lO.La cauzione definitiva sarà svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e che sa rà stato ammesso a pagamento il mandato di saldo. ll.L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi è sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 12.La cauzione definitiva che, di massima, è pari al dieci per cento del valore netto dell'importo presunto della fo rnitura b dei lavori, potrà, secondo le circostanze ed a giudizio dell'Amministrazione, essere stabilita anche in misura maggiore o minore. 13.Per le cooperative di produzione e la voro, la cauzione è costituita ne i modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. 14.La cauzione definitiva garantisce anche il rimborso delle somme eventualmente pagate in più dall'Amministrazione per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi. 21 - Depositi cauzionali per materiali di proprietà dello Stato e per le vendite l. Quando, per la lavorazione, riparazione, riduzione e tra-

sformazione di oggetti, debbano essere affidati ai deliberarari materiali di proprietà dello Stato i deliberatari stessi dovranno prestare, oltre la cauzione di cui all'articolo precedente, anche solida cauzione a garanzia de i materiali loro affidati. Detta cauzione potrà essere fissata sino a garantire l'Amministrazione dell'intero va lo re dei materiali affidati alla ditta per tutti i danni che i materiali stessi dovessero s ubire ivi compresi quelli derivanti da causa di forza maggiore. 2. La cauzio ne per le vendite è ragguagliata al venti per cento del valo re del contratto.


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22 - L'aggiudicazione delle forniture l. Oltre a quanto previsto nel regolamento per la éontabilità

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generale dello Stato, per l'aggiudicazione delle forniture si osservano i criteri e le modalità specificati ne i bandi e nelle lettere di invito alle gare. L'aggiudicazione avviene: a) al migliore offerente, e ove previsto anche lotto per lotto, qualora le fornitu re o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati tecnici per i quali, quindi, l'offerta è limitata alla sola indicazione del prezzo. Alla apertura delle offerte possono partecipare i rappresenta nti delle imprese invitate . È riservata al presidente del seggio di gara la facoltà di sospendere il procedimento d i aggiudicazio ne anche se sia inte rvenuta la lettura delle offe rte, qualora reputi necessario effenuare ulteriori accettamenti per il corretto svolgimento della gara. La decisione di sospensio ne, unitamente alla completa indicazione delle operazioru sino a quel momento avvenute, dovrà risultare in apposito verbale che indiche rà altresì il giorno di riapertura, da fissare entro termini quanto più possibile ravvicinati; b) sulla base dell'offerta più vantaggiosa, determinata cioè, oltre che dal prezzo, dai vari elementi indicati nel bando di gara e nelle condizio ni speciali d'oneri. · Alla valutazione di tali elementi provvede l'Amministrazione che potrà avvalersi, se ritenuto o pportuno, del parere di una commissione all'uopo nominata. L'individuazione dell'offe rta più vantaggiosa, e quindi l'eventu a le aggiudicazio ne, dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunq ue non o ltre il te rmine fissato dall'Amministrazio ne pe r la valutazione delle offerte. L'operazione di aggiud icazione viene farra risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dall 'espletame nto della gara l'Amministrazione deve comunicare l'esito della stessa all'impresa aggiudica taria.


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5. Nelle gare comunitarie e fra Paesi aderenti al GATI tale comunicazio ne deve essere e ffettuata anche all' impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria. Capo m - La stipulazione del contratto

23 - Termini e formalità l. Entro trenta gio rni dall'aggiudicazione definitiva o entro quel diverso termine che fosse stabilito nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, il deliberatario deve presentarsi presso l'ente appaltante per la stipulazione del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costitu zione della cauzione e di aver effettuato l'anticipazione per le spese contrattuali. 2. In caso di mancata presentazione o di inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno né di messa in mora né eli domanda giudiziale, potrà, con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudica tario decaduto da l diritto di eseguire la prestazione, devolvendo a favore dell'erario il deposito provvisorio, o potrà procedere senz'altro ad una nuova ga ra a rischio e pericolo dell'aggiudicatario medesimo, rivalendosi delle spese e eli ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra az io ne ne l caso di insufficienza del ripetuto deposito. 3. Non si procede a lla stipulazione qu alora il verbale eli aggiudicazione tenga luogo di contratto. In tale caso l'aggiudicatario, e ntro il termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà presentarsi al compete nte ufficio dando prova di avere adempiuto ai predetti oneri della stipulazione: in caso di mancata presentazio ne o di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dal precedente comma.


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24 - Spese contrattuali l. Sono a carico del deliberatario le spese per la scritturazione

del verbale di deliberamento e del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché quelle di bollo e registro comunque connesse alla fornitura. 2. Nel caso in cui da una gara scaturiscano due o più contratti, le spese di scrinurazione del relativo verbale di deliberamento vengono ripartite fra tutte le dine aggiudicatarie in proporzione al valore dei rispettivi contratti. 3. Le cooperative di produzione e lavoro sono esenti dalle tasse di registro e bollo, nei casi e con le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti speciali. 25 - Approvazione del contratto l. Il contratto deve ottenere l'approvazione delle autorità com-

petenti con la formalità del decreto e le modalità stabilite dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 2. Tale approvazione dovrà essere data entro tre mesi dal giorno della stipulazione del contratto. 3. In caso di ritardo oltre il detto termine, l'aggiudicatario avrà diritto di ottenere lo scioglimento dal contratto, ·ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese di asta, di bollo ed eventualmente quelle di registro sostenute per la stipulazione di esso, senza interessi. 4. Nell'accennata ipotesi, quando, non avendo l'Amministrazione emesso il decreto nel termine stabilito, l'altro contraente voglia essere liberato dal suo impegno, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 114 del citato regolamento, egli deve notificare all'Amministrazione appaltante tale sua volontà, mediante dichiarazione che però rimane priva di effetti se, prima che essa pervenga al-


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l'Amministrazio ne, il decreto di approvazione sia stato già emesso. 5. Del pari l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al rimborso delle spese di cui sopra, qualora l'Amministrazione non ritenga di approvare e rendere esecutivo il contratto, in applicazione dell'art. 113 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. 26 - Domicilio legale dell'aggiudicatario 1. La ditta aggiudicataria è tenuta ad eleggere il domicilio

legale presso il quale potranno esserle notificati tutti i provvedimenti e le comunicazioni che si rendano necessari nel corso di esecuzione del contratto.

Capo IV - L'esecuzione del contratto 27 - Decorrenza del termine di esecuzione 1. Il termine di esecuzione dei contratti decorre dalla notifica

dell'avvenuta approvazione effettuata alla ditta. 2. Tale notifica si intende comunque avvenuta il giorno successivo alla data della effettiva ricezione della comunicazione dell'Amministrazione, salvo prova contraria a carico della ditta. 28 - Invariabilità del prezzo contrattuale 1. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.


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2. I prezzi contrattuali s'intendo no accettati dalla impresa a totale suo rischio e pericolo e sono quindi inva riabili ed indipende nti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente. 3. Ove non diversamente previsto in contratto, il prezzo rimane fermo per tutta la sua durata, intendendosi il contratto stesso aleatOrio per volontà delle parti, le q uali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile . 29 - Luogo e termini della consegna l. Il fo rnito re deve effettuare la consegna a pro pria diligenza,

rischio e spese di q ualunque natura nel luogo, nei modi e nei termini indicati dal contratto. 30 - Esecuzio ne anticipata del contratto l. In casi d i urge nza l'Amministrazio ne ha la facoltà d i

richie de re, secondo le vigenti d is posizio ni eli legge, l'esecuzio ne a nticipata de l contratto entro il limite massimo de l quinto de l va lo re contrattu a le . Qua lo ra il contratto no n venisse p erfezionato ne i modi di legge, l'agg iudica ta rio no n avrà d iritto c he a l paga me nto dé lle provviste o lavorazio ni e ffetti va me nte eseguite a i prezzi stabiliti in contra tto, escluso ogni altro co mp e nso o inde nnizzo. 31 - Ritardi ne ll'esecuzione del contratto l. Qualunque fatto o avvenime nto da cui p ossa de ri va re

rita rdo ne ll 'ade mpime nto d e l co ntra tto d ovrà esse re no tificato pe r iscritto, e ntro cinque g io rni dal suo insorge re, da l fo rnito re all'e nte cui è affidata l'esecuzio ne de l contratto .


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32 - Proroga dei termini contrattuali l. L'evento ritardante l'esecuzione del contratto, se notificato

secondo le modalità di cui al precedente articolo, può essere addotto dal fornitore a sostegno della domanda di proroga ai termini contrattuali da inoltrare, pena la decadenza, prima che sia scaduto il termine contrattuale cui la omanda stessa si riferisce. 2. t'Amministrazione, sempreché le esigenze del servizio Io consentano e gli eventi dedotti rivestano Je caratteristiche del caso di forza maggiore e non siano imputabili all'imprenditore, potrà protrarre i termini di consegna. 3. La proroga conces a esonera l'impresa dalle penalità contrattuali per tutta la durata di essa. 33 - Adempimenti per la consegna l. Per ogni consegna il deliberatario deve dare avviso al magazzi-

no ricevente, tre giorni prima che la consegna abbia luogo (o entro quel diverso termine di tempo che sarà di volta in volta stabilito), della qualità e quantità del materiale che presenta. 2. All'atto della consegna il fornitore deve produrre, in doppio originale e firmata, una nota riassuntiva per specie e per quantità delle merci che presenta. Uno degli originali è restituito al fornitore con dichiarazione che la merce in colli, salvo accertamenti dopo collaudo ed accettazione, è stata ricevuta in deposito. 3. Nella dichiarazione di ricevuta dovranno essere posti in evidenza eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna o della posa in opera. 34 - Spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna l. Tutte le spese di imballaggio e di trasporto, nonché i noli, i

dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura saranno a


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carico del deliberatario il quale dovrà, pertanto, a suo rischio e pericolo, far la consegna dei materiali di cui abbia assunto la fornitura o la lavorazione liberi da qualunque spesa. 2. Le merci dovranno essere regolarmente imballate secondo le speciali norme in vigore. 3. Saranno di conseguenza a carico del fornitore tutti i movimenti che le merci stesse dovranno subire sia all'ano dell'introduzione, per essere tolte dai carri o da altri mezzi di trasporto e per essere eventualmente liberate dalle casse, dalle tele o dagli imballaggi in genere, sia all'ano del collaudo. 35 - Tolleranza del ventesimo l. A meno che sia diversamente stabilito nel contratto, è

ammessa una tolleranza, nei limiti di un ventesimo in più o in meno della quantità complessiva della provvista, per le differenze che, all'atto del saldo della fornitura, potranno risultare tra le quantità complessive determinate dal contratto e quelle fornite. Il termine per la consegna dell'eventuale eccedenza, nei limiti del ventesimo, è quello stesso stabilito per l'esecuzione della provvista. Anche nel caso di contratto per ·la provvista da introdursi a rate successive la tolleranza è ammessa entro i limiti di un ventesimo dell'intero quantitativo contrattuale, ma va calcolata in aumento o in diminuzione dell'ultima rata. 2. Se alla scadenza del contratto il fornitore abbia consegnato un quantitativo globale di merce non inferiore ai diciannove ventesimi e non su periore ai ventuno ventesimi della quantità complessiva della provvista, il contratto si intenderà esaurito. 3. Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi de lla quantità complessiva della merce e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto eli proseguire la provvista, il fornitore ha facoltà eli effettuare, in una sola volta, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con


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la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio dell'applicazione delle multe di cui ai successivi articoli. 4. Per i contratti a richiesta la tolleranza si riferisce ad ogni singola richiesta. 5. Le eccedenze delle provviste, che oltrepasseranno il limite di tolleranza, dovranno essere ritirate dai magazzini nei termini e con le modalità stabiliti per le merci rifiutate. 36 - Aumenti o diminuzioni di un quinto l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 (4), è implicito in ogni contratto, ancorché

non sia formalmente dichiarato, il diritto da parte dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di e ffettuare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ordinazioni fino a concorrenza di una somma complessiva maggiore o minore di un quinto di quella indica ta nel contratto stesso quale ammontare complessivo della fornitura. 2. Per le provviste e le lavorazioni concernenti più articoli, la facoltà di dare ordinazioni per un quinto in più o in meno dell'ammontare presunto potrà essere limitata a qualche articolo o estesa a tutti a giudizio dell'Amministrazione, sempre nei limiti dell'ammontare complessivo. 3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, la tolleranza del ventesimo di cui all 'a rticolo precedente è ammessa solo in quanto l'aumento o la diminuzione complessiva della fornitura non eccedano il limite del quinto. 37 - Prestazioni a richiesta dell'Amministrazione l . Per le provviste e le lavorazioni che dovranno essere fatte

in base a richiesta, il contratto si intenderà esaurito quando, alla scadenza deLla sua durata complessiva, l'ammontare delle richieste abbia raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta per ogni lotto.

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2. Qualora, alla scadenza del detto termine, le richieste fatte al fornitore no n abbiano raggiunto almeno i quattro quinti della somma presunta, il contratto si intenderà pro rogato del tempo necessa rio pe r raggiungere tale ammo ntare . 38 - Fo rniture a carattere di somministrazio ne l. Per le forniture a carattere di somministrazione, che dovranno

essere effemtate con periodicità in base a quanto previsto contrattualmente ed in relazione ai consumi effettivi, il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione della fornitura, indipendentemente dal valore raggiunto. 2. L'Amrnirtistrazio ne, salvo che sia diversame nte stabilito dal contratto, per assicurare la continuità del servizio, si riserva la facoltà di pro rogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un q uinto della d urata iniziale e comunque pe r un importo non superio re ad un quinto del valore raggiunto dal contratto alla scadenza naturale . 39 - Consegne relative a più fornito ri o a più rate contrattuali l. Il de liberatar.io d i du e provviste de lla stessa s pecie de i

materia li a scadenze successive potrà fare consegne in conto de l contratto di scadenza poste rio re, purché abbia completato le consegne per quello di scadenza anteriore. 40 - Vigilanza s ulle lavorazioni l. L'Amministrazio ne si riserva la facoltà di fa r eseguire da pro-

pri incaricati, in q ualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti ed i magazzini dell'impresa, al flne di acce1ta re che le lavorazio ni relative a ll a produ zio ne de i be ni oggetto de l contratto avvengano nel rispetto de lle prescrizioni tecniche; di eseguire prove di fun zionamento e di controllo della qualità dei


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2.

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materiali impiegati; di esaminare, in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna. L'impresa, pertanto, è tenuta a indicare all'Amministrazione, entro dieci giorni da quello successivo alla data della effettiva ricezione della lettera di comunicazione della avvenuta approvazione del contratto, la sede dello stabilime nto o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni e il deposito delle materie prime, no nché la data di inizio della produzione, sono pena di applicazione della multa prescritta. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigo no verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono neces arie per gli ulteriori interventi dell 'Amministrazione, che potranno consistere anche nella richiesta di sostituzio ne del prodotto già elaborato. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verba li di verifica. Le verifiche ed i controlli effettuati ne l corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo. 41 - Richiami e diffide in corso di esecuzione

l. L"impresa, che durante lo svolgimento dei servizi o la ese-

cuzio ne delle forniture dà motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, deve essere soggetta a diffida senza pregi udizio per l'a pplicazio ne di eventuali penalità. 2. Ove la stessa impresa, ne l corso dello stesso anno, incorra in altra diffida per negligenze ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un pe riodo non inferiore a un anno. Nei casi di g rave recidiva, può anche escluderla per un pe riodo non inferiore a due anni.


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42 - Ritiro dei materiali venduti l. I materiali venduti non possono essere estratti dai magazzi-

ni dell'Amministrazione se non sarà esibita all'ufficio competente la quietanza di tesoreria comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi. 2. I termini per il ritiro dei materiali venduti da fissare nelle condizioni particolari decorreranno dal giorno successivo a q uello della data di effettiva ricezio ne della partecipazione dell'approvazione del contratto. 3. In caso di ritardo si applicheranno le penalità previste nel presente capiwlato.

Capo V - Collaudo ed accettazione 43 - Trasferimento della proprietà dei beni forniti l . La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita al-

l'Amministrazione: a) dalla data del collaudo favorevole, nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Arruninistrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali; b) dalla data di consegna , nel caso in cui le operazion·i di collaudo si svolgano in fabbrica o nei depositi dell'impresa. 2. Restano pertanto a ca rico dell'impresa i rischi di perdite e danni durante il traspolto e la sosta in attesa di collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione. 44 - Luogo e tempo del collaudo l. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, il

collaudo verrà eseguito nei locali dell'Amministrazione possibilmente entro quindici giorni dalla introduzione.


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45 - Modalità del collaudo l. La nomina e la composizione delle commissioni di collau-

do avvengono secondo le norme vigenti. 2. Le prove di collaudo saranno eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà. 3. La me rce deve presentare i requisiti voluti dalle condizio~i speciali e da i ca mpioni e sagome approva ti dall'Amministrazione. 4. Ove le condizioni speciali non facciano menzione di particolari di lavorazione, ha valore esclusiva mente il rife rimento ai ca mpioni ed alle sagome. 5. La commissione di collaudo, in base a i capitolati generali e particolari e con la scorta di campioni, modelli o disegni eventualmente stabiliti, procederà alle necessarie prove ed operazioni. 6. La commissione di colla udo, salvo speciali condizioni contrattuali, sotto porrà alle prove, a sua scelta, la quantità di materiali e di provviste che re pute rà necessarie. 7. Allorché il collaudo richieda, per l'esecuzione delle varie prove, la distruzio ne o il danneggiamento di mate riale oggetto della fornitura, lo stesso non potrà superare il due per cento de lla p artita in esa me, senza che l'assuntore possa elevare contestazioni o pretese di sorta. 8. Le q uantità dei mate riali adoperate per i saggi sa ranno a carico dei fornitori e, se possibile, sa ranno loro restituite nello stato in cui risultano. 9. La commissione di collaudo potrà valersi, per il suo giudizio, anche dell'opera dei periti estrane i all'Amministrazione.

46 - Disparità fra i requisiti del campione e quelli del capitolato l. In caso di disparità riconosciuta fra i campioni, mode lli o

disegni ufficiali ed i requisiti tecnici, prescritti dalle condizioni particolari di appalto, saranno validi per il collaudo i


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soli requisiti tecnici salvo nei casi di assoluto riferimento ai campioni, modelli o disegni stessi. 47 - Facoltà del fornitore l. U fornitore ha la facoltà di assistere o farsi rappresentare aUa

riunione della commissione di collaudo; a tal fine, sarà preavvisato dall'Amministrazione del giorno e dell'ora della riunione. 2. La sua assenza o quella del suo rappresentante non infirmerà la validità del collaudo. 48- Decisioni della commissione di primo collaudo l. La commissione di collaudo può accettare le provviste e i

materiali, rifiutarli o dichiararli rivedibiJi. 2. Potranno essere dichiarati rivedibili quei materiali e quelle forniture che risultino con imperfezioni di lieve entità e perciò non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre quando si giudichi che gli stessi possano essere riportati alle condizioni volute. 3. Le deliberazioni di primo collaudo, quando non sono di accettazione, non divengono esecutive se non quando sia scaduto il periodo di tempo durante il quale il fornitore può presentare domanda di appello. 49 - Contrassegno ai materiali rivedibili e rifiutati l. Ai materiali rivedibili sarà applicato un marchio o altro segno di

riconoscimento, secondo le disposizioni dell'Amministrazione. Ai panni ed alle tele sarà tagliata metà della testata. 2. Alla introduzione i materiali rivedibili saranno di nuovo completamente verificati, come se si trattasse di primo collaudo; ove non siano stati riportati alle condizioni volute o presentino difetti o vizi non riscontrati nel primo collaudo, saranno rifiutati.


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3. Ai materiali rifiutati si imprimerà il relativo bollo secondo le disposizioni in vigore; ai panni ed alle tele è invece tagliata una testata. 50- Secondo collaudo l. A meno che non sia diversamente stabilito nel contratto, e ad

eccezione dei particolari casi di seguito specificati, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo, per la quale sia stato proposto appello, sarà deferito a~a "Commissione centrale pei collaudi in appello", con sede in Roma, giusta l'art. 8 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 (5). 2. All'uopo, ove il fornitore intenda appellarsi, deve - entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo - presentare un ricorso particolareggiino, segue ndo le modalità previste dall'art. 4, sulla prescritta carta bollata, all'autorità che ha partecipato la decisione; detta auto rità invierà il ricorso alla commissio ne di cui sopra unendovi copia della deliberazione contestata e degli eventuali documenti illustrativi. 51 - Commissione centrale per i collaudi in appello l. In occasione del riesame, la commissio ne centrale pei col-

laudi in appello ha diritto di sottoporre alle prove la quantità di materiali e di provviste che reputerà necessaria. 2. La comnùssione di appello può deliberare la conferma o la revoca totale o parziale della decisione del primo collaudo, l'accettazione con o senza sconto e la rivedibilità, ciò indipendentemente dai motivi del rifiuto pronunciato dalla commissione di collaudo di primo grado. 52- Facoltà ed oneri del fornitore per il secondo collaudo l. Il fornitore è avvertito del giorno e dell'ora delJa convoca-


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zione della commissione, per presentare o far presentare, se crede, le sue deduzioni. 2. Le spese del procedimento sono a carico della parte soccombente, intendendosi tale l'Amministrazione solo quando la fornitura sia accettata senza sconco. 3. I materiali, che occorre trasmettere alla commissione per l'esame, devono essere spediti a carico del fornitore, salvo il rimborso della spesa di trasporto a tariffa ordinaria nel caso che le spese del procedimento siano, giusta il precedente comma, poste a carico dell'Amministrazione. 53 - Conseguenza delle decisioni della Commissione centrale per i collaudi in appello l. Quando l'impresa, nel corso di un anno a decorrere dalla

data del primo giudizio di rifiuto, riceve un secondo giudizio di rifiuto da parte della commissione centrale pei collaudi in appello per partite diverse o per distinti lotti di un'unica partita, qualunque sia l'oggetto della fornitura , l'Amministrazione provvederà ad escludere l'impresa dalla partecipazione alle gare per un periodo di un anno a decorrere dalla data del secondo giudizio. 2. Eguale trattamento è riservato all'impresa che, in analoghe condizioni, riceve tre giudizi di accettazione con uno sconto superiore al cinque per cenco. 3. L'impresa che ricada , durante il biennio successivo, nelle situazioni di cui ai precedenti commi, sarà , a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a due anni. 54 - Casi particolari per il secondo collaudo 1. Quando la fornitura viene effettuata direttamente agli enti, distaccamenti e reparti o trattasi di forniture a carattere di somministrazione, l'esaine definitivo del prodotto rifiutato


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al primo collaudo è deferito al capo dell'organo direttivo di commissariato territoriale o al comandante dell'ente, distaccamento o reparto interessato, secondo quanto previsto in contratto. Le predette autorità possono, con l'assistenza di un ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, procedere direttamente al secondo collaudo o delegare un ufficiale superiore di loro fiducia estraneo al precedente giudizio. Quando sia accertato che sussistono lievi differenze tra gli oggetti in contestazione ed il campione tip<? e le condizioni tecniche e che tali differenze non pregiudicano l'uso, l'estetica e la durata degli oggetti stessi, si può deliberare l'accettazio.ne della partita con l'a pplicazione di un adeguato sconto. Il fornitore che inte nda· appellarsi deve presentare ricorso nei termini e modalità indicati al precedente art. 50, comma 2. Tutti i giudizi inerenti il secondo collaudo sono definitivi ed inappellabili, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria. Il fornitore, cui sarà comunicato il giorno, l'ora ed il luogo del secondo collaudo, ha la facoltà di assistervi di persona o a mezzo di proprio rappresentante. 55 - Garanzia dell'impresa per difetti dei materiali forniti

l. L'impresa garantisce i prodotti forniti da qualsiasi difetto o

deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo, da inidonea conservazione o da forza maggiore. 2. Qualora sia prevista in contratto una specifica garanzia a termine, non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale definitivo fino alla scadenza del suddetto termine. 3. In ogni caso l'Amministrazione può sospendere, nei limiti del valore del contratto, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione a tutte le forniture in corso.


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4. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei prodotti non corrisponda alle condizioni speciali, il fornitore è tenuto a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione e, se risulti provato che egli si sia reso colpevole di negligenza o malafede, sarà escluso dai nuovi appalti, giusta l'art. 68 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

56 - Reintroduzione dei materiali l. La reintroduzione delle provviste o dei materiali rivedibili o

restituiti e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del tempo concesso per la fornitura della prima rata, qualunque sia la rata cui la reintroduzione o sostituzione si riferisce. 2. Il termine decorre dal giorno successivo alla data del ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo. 3. La reintroduzione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta, a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione, in seguito a domanda dell'assuntore, una nuova sostituzione della merce rifjutata od una nuova concessione di rivedibilità. 4. Qualora i materiali e le provviste reintrodotti non rispondessero pienamente alle condizioni contrattuali, dovranno essere rifiutati e si applicheranno le penalità per inadempienza previste nel presente capitolato. 57 - Mancato ritiro dei materiali l. Le provviste e i materiali dichiarati rivedibili o rest1tu1t1 o

rifiutati, nonché gli imballaggi (quando sia stabilita, per contratto, la restituzione degli imballaggi al fornitore), dovranno essere ritirati dai magazzini, a cura e spese del fornitore, entro dieci giorni successivi alla data di ricevimento della partecipazione scritta dell'esito del collaudo.


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2. Il valore degli imballaggi sarà stabilito inappellabilmente dall'ufficio appaltante. 3. In caso eli mancato ritiro, al fornitore sa rà addebitato un diritto di sosta in ragione del due per cento del valore dei materiali non ritirati, per ogni cinque giorni di ritardo fino ad un massimo di novanta giorni e un addebito massimo pari al trentasei per cento, salvo, in taluni casi eccezionali, a rendere più equa tale percentuale massima riducendola fino al cinquanta per cento in funzione della esigu ità del valore della fornitura e del minimo ingom~ro dei manufatti in deposito. 4. Nel caso che il ritardo nel ritiro superi novanta giorni, oltre il termine di dieci giorni eli cui al primo comma, l'Amministrazione avrà diritto, previa intimazione notificata al fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere a seconda di come giudica più opportuno: a) alla rimozione dei materiali ed al loro deposito in località fuori degli stabilimenti a tutto rischio e spese del fornitore; b) alla vendita degli stessi materiali, per conto e rischio del fornitore. 5. La somma addebitata per diritti di sosta è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, oppure sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.

Capo VI - InadempiJnento all'esecuzione contrattuale

58 - Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista 1. Scaduto il termine utile per la consegna della provvista,

l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della durata che essa stessa stabilirà insindacabilmente, anche in relazione alle esigenze del servizio, avrà fa-


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coltà (ove tale termine sia trascorso infruttuosamente per tutta o parte della consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto. 2. L'Amministrazione potrà esercitare la suddetta facoltà appena scaduto il termine utile di una qualsiasi delle rate e senza attendere che siano trascorsi i termini delle eventuali altre rate successive. 59 - Esecuzione in conto e a rischio del fornitore l. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza di cui

all'att. 58, l'Amministrazione avrà la facoltà di disporre l'esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del fornitore, anche ad economia, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale. 60 - Addebito a carico del fornitore inadempiente l. Sarà posta a carico del fornitore l'eventuale maggiore spesa

della provvista fatta eseguire per suo conto, mentre resterà a vantaggio dell'Amministrazione l'economia che eventualmente si realizzi. 2. L'ammontare delle multe, l'eventuale maggiore costo della merce nel caso di acquisto per conto e rischio del forn·itore e le somme dovute giusta l'art. 59 sono addebitati sui crediti dell'impresa tanto per il contratto che ha dato luogo alla vertenza quanto per gli altri contratti che l'impresa stessa ha con l'Amministrazione. 3. Mancando i crediti o essendo insufficienti, si s upplisce con la cauzione e, ove occorra, l'Amministrazione potrà rivalersi giudizialmente contro il fornitore. 4. Pertanto la cauzione sarà trattenuta e si procederà al suo svincolo quando l'Amministrazione sarà stata rimborsata di tutti i suoi crediti e quando sarà stato definitivamente esaurito il procedimento penale nei casi di frode.


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61 - Risoluzione del contratto l. L'Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il pro-

cedimento indicato dal citato art. 59, scaduto infnmuosamente il termine perentorio assegnato al fornitore per la consegna di tutta o parte della provvista, avrà la facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto, con la confisca dell'intera cauzione o di una parte di essa proporzionata alla parte della provvista non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.

Capo Vll - Le pe nalità

62 - Casi di applicazione l. Il fornitore, senza esclusione delle eventuali conseguenze

penali, è soggetto a penalità: a) quando si renda colpevole di frode; b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero ripresenti con ritardo la merce dichiarata rivedibile, restituita o rifiutata; c) quando manchi di eseguire la provvista anche in parte; d) quando non indichi, nel termine eli dieci giorni a decorrere da quello successivo alla data eli effettiva ricezione della partecipazione dell'approvazione del contratto, le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione od i magazzini di deposito delle materie prime, nonché la data eli inizio della produzione; e) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino la merce acquistata. 63 - Calcolo delle penalità l. Nel caso di cui all'art. 62, comma l, lettera a), il fornitore sarà

sottoposto alla penalità fissa del dieci per cento e l'Ammini-


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strazione avrà facoltà di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto e di confiscare l'intera cauzione. 2. Nel caso di cui all'art. 62, comma l , lettera b), alla multa progressiva nelle seguenti proporzioni: - per il ritardo da l a 10 giorni il 2 per cento; - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; - per il ritardo da 21 a 30 giorni il 6 per cento; - per il ritardo da 31 a 40 giorni 1'8 per cento; - per il ritardo da 41 giorni e oltre il 10 per cento . 3. Qualora la merce sia consegnata nei primi quattro giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per la consegna non sarà applicata alcuna penalità. 4. Il ritardo nella consegna, nella reintroduzione e nella sostituzione è cumulabile. 5. Nel caso di cui all'art. 62, comma l, lettera c), sarà sorroposto a lla penalità pari al d ieci per cento del valore della provvista rimasta ineseguita, fatto salvo quanto previsto negli articoli 58 e seguenti. 6. Nel caso di cui all'art. 62, comma l , lettera d), alla penalità fissa del cinque per cento. 7. Nel caso di cui all 'art. 62, comma l , lettera e), alla penalità progressiva nelle seguenti proporzioni: - per il ritardo da l a 10 giorni il 2 per cento; - per il ritardo da 11 a 20 giorni il 4 per cento; - per il ritardo da 21 giorni e oltre il 10 per cento. 8. Dopo il quinclicesimo giomo, l'Amministrazione potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata, per conto e rischio del deliberatario. 64 - Moda lità eli applicazione l. Le penalità si applicano:

a) su l valore della partita in caso di frode; b) sull'inte ro ammontare della provvista se trattasi di inesecuzione totale o eli inadempienza al disposto dell'art. 42;

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c) sull'importo della quantità non consegnata, se la inesecuzione sia parziale; d) sull'importo della quantità non introdotta in tempo utile, nel caso di ritardo nell'espletamento delle consegne; e) sull'importo della merce, nel caso di mancato ritiro. 2. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e comunicato all'impresa. 3. L'eventuale domanda di rimborso, idoneamente documentata e redatta sulla prescritta carta legale, d9vrà essere prodotta entro tre mesi dall'ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.

Capo VIll - n pagame nto 65 - Pagamento delle provviste l. Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni sarà ese-

guito secondo le norme della contabilità generale dello Stato e delle leggi e regolame nti speciali. 2. Le provviste e le lavorazioni saranno comprovate dai verbali d i accettazione delle commissioni di collaudo, s ui quali dovranno essere riportati gli estremi delle richieste di carico. 3. In particolare, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato: - in unica solu zione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto; - per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotti; - per ciascuna rata completa, quando la consegna è prevista in più solu zioni; - per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna è relativa a specifiche ord inazioni in conto del quantitativo contrattuale;


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- ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione; - alla fine di ciascun periodo stabilito contrattualmente, nei casi di prestazione di servizi e di locazione eli beni. 4. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni, attestato dalla dichiarazione di presa in consegna ed a seguito eli presentazione di fattura , redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto. 66 - Particolari modalità di pagamento l. È facoltà dell'impresa di chiedere che i pagamenti dovuti

le siano disposti, compatibilmente con la forma di pagamento stabilita in contratto, mediante le modalità agevolarive stabilite per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato. 2. L' impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalità eli pagamento convenute in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi eli legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 67- Anticipazioni e pagamenti in conto l. Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, dopo

l'approvazione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, sulla scorta dei criteri e modalità indicati dalle leggi vigenti. 2. Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, con riferimento all'art. 48, primo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato.


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68 - ospensione dei pagamenti l. L'Amministrazione può sospendere, fe rma l'applicazione

delle eventuali penalità , i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze ne lla esecuzione di forniture o nella prestazione di servizi, fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 69 - Ritardo nei pagamenti l. L'Amministrazio ne è tenuta ad emettere i mandati di paga-

2.

3. 4.

5.

mento entro e no n oltre novanta gio rni dalla data di ricezione della fattura e degli altri documenti richiesti per la liquidazione. Il mancato rispetto di tale termine fa sorgere nell'impresa il diri tto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure vigenti, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre AmJninistrazioni. Della emissione del mandato di pagamento viene data tempestiva comunicazione all'impresa. I ritardi che possono verificarsi successivamente all'emissione del mandato di pagamento, in dipendenza delle ulteriori prescritte formalitĂ amministrative, no n possono costituire motivi di pretesa per il pagamento di interessi. L'eventuale domanda diretta ad ottenere il pagamento degli interessi deve essere prodotta entro tre mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo, pena la decadenza.


....

122

Allegato9

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 Attuazi01ze della direttiva 92/ 50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

l. Ambito di applicazione l. Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'ag-

giudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU. IVA esclusa. 2. Amministrazioni aggiudicatrici ono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello tato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli o rganismi di diritto pubblico comunque denominati. 2. Nell'allega Lo 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli o rganismi eli di ritto pubblico di cui al comma l.

l.

3. Appalti pubblici di servizi 1. Gl i appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso,

conclusi per iscritto tra un prestatore eli servizi e un 'a mministrazione aggiudicau¡ice di cui all'a1t. 2, aventi ad oggetro la prestazione dei servizi elencati negli allegati l e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei ser-


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vizi di cui all'allegato l, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21. 3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente dì importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto•. 4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il va lore totale di questi è superio re al valore delle forniture comprese ne ll 'appalto. 5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiud icati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti dì lavori dì cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406. 4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto l. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le

amministrazioni aggiudicatrici si basano s ulla remunerazione complessiva dei prestatorì di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono. 2. La scelta del metodo dì valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo dì sottrarlo alla sua applicazione. 3. In sede dì valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto: a) nel caso dì servizi assicurativi, del premio da pagare; b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;

' Comma così modificato dall'art. 9, comma 75. L. 18 novembre 1998, n. 415.


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4.

5.

6.

7.

c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 sia ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore a 80.000 ECU, purché il valore stimato complessivo dei lotti cosi esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell 'importo è data: a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente: a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso. dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi o"pzionali.


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8. Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono le disposizioni di cui all'art. l, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 5. Appalti esclusi l. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di

cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e agli appalti di lavori, di forQ.iture o di servizi di cu i alla direttiva 93/ 38/ CEE e relative norme d'attuazione. 2. Il presente decreto non si applica, inoltre: a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalitĂ finanziarie, di terreni , edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione; c) ai contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; d) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione; e) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali; O ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;


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g) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusiva mente alla amministrazio ne aggiudicatrice perché li utilizzi nell'esercizio della pro pria attività, purché la p restazione del servizio sia interamente retribuita da ta le amministrazione; h) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'a mministrazio ne aggiudicatrice ai sensi dell'art. 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizio ni legislative, regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato; i) agli appalti di servizi ne l settore de lla dife a da aggiud ica rsi in confo rmità all'a rt. 223 del trattato; l) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamenta ri o amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero qua ndo lo esiga la tutela degli interessi essenziali de lla sicurezza dello Stato; m) agli appalti relativi a se1vizi regolati da specifiche no rme procedurali e da aggiudicarsi in base: • a un accordo internazionale concluso con uno o più tati estranei alle Comunità europee, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da patte degli Stati firmata ri; • a un accordo internazio nale concluso in re lazio ne alla presenza di truppe di stanza e concerne nle imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunità europee; • alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.

6. Procedure d'aggiudicazione l. Nel bando di gara l'a mministrazio ne aggiu dicatrice indica

q uale de lle seguenti procedure inle nde utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto: a) il pubblico incanto; b) la licitazio ne privata;


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c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2; d) la trattativa privata. 2. Si intende per: a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta; b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall 'amministrazione aggiudicatrice; c) appalto concorso, la procedura ri strett~ di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto; d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piÚ eli esse i termini del contratto. 7. Trattativa privata l. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati

a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11 , 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purchĂŠ le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni agg iud icatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offe rte rispondenti ai requisiti formali della procedu ra d'appalto;


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b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo; c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato l , renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perchÊ essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette. 2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purchÊ le condizioni iniziali dell'a ppalto non siano sostanzialmente modificate; b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere agg!udicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possa no essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;


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e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che: • tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall!esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento; • il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale; f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre ann i successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto. 3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma l , lettere a), b) e c). 8. Forme di pubblicità l. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appe-

na possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti per eia-


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2.

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4.

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6.

scuna delle categorie di servizi di cui all'allegato l che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, risulti pari o superiore a 750.000 E.C.U., I.V.A. esclusa. Le amministrazioni aggiudicatrici che inte ndono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma l , lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma l, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi. I bandi e gli avvisi di cui ai commi l, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su l quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni


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diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 7. La prova della data di spedizio ne incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. 8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a qu ello di cui all'art. l, ma almeno pari o s uperiore a 100.000 E.C.U. 9. Termini relativi ai pubblici incanti l. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di

2.

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ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorn i dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto a trentasei giorni qualora sia stato pubblicato l'avviso indicativo di cui all'a rt. 8, comma l. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei gio rni da l ricevimento della richiesta da parte delle ammin istrazioni aggiudicatrici. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando, in considerazione della mole dei capito lati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, op pure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei docume nti al legati al capitolato d'o.neri, i termi ni di cui ai commi l e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.


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10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata l. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trat-

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tativa privata con pubblicazione del bando di gara, il tennine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma l. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto rutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Il termine di èui al comma 4 può essere ridotto a ventisei giorni qualora sia stato pubblicato l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma l. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi l e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire:


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a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni. 10.La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1. ll.Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8. 11. Raggruppamenti di imprese 1. L'applicazione delle disposizioni sui raggruppamenti di imprese contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto. 12. Esclusione dalla partecipazione alle gare 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle· disposizioni sull'esclusione dalla partecipazione alle gare, contenute


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nell 'a rt. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 è estesa agli appalti di cui all'allegato l al presente decreto. 2. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazio ne de l servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle ga re sulla base di disposizioni nazionali che non consento no l'esecuzio ne di tale prestazio ne da parte delle medesime; tuttavia, a esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazio ne, il nome e le qualificazioni professio nali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso. 13. Capacità econo mica e finanziaria l. L'a pplicazione delle disposizioni concernenti il possesso

della capacità econo mica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è estesa agli appalti di cui all'allegato l al presente decreto e tie ne conto dei servizi esperiti dalle imprese concorre nti. 14. Ca pacità tecnica l . La dimostrazio ne delle capacità tecniche de i concorre mi, negli appalti di cui all'allegato l , può essere fornita mediante:

a) l'e le nco de i princi pali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazio ne degli impo rti , delle date e de i destinata ri , pubblici o priva ti , de i servizi stessi; se trauasi di se rvizi prestati a favore di amministrazio ni o e nti pubblic i, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazio ni o dagli e nti medesi mi; se trattasi d i servizi prestati a priva ti, l'effettuazio ne e ffeniva de ll a prestazio ne è dichiarata da questi o , in manca nza, da llo stesso concorre nte; b) l'elenco de i tito li di studio e professio nali de i prestato ri di setv izi e/ o dei dirigenti dell'impresa concorre nte e , in


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particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; c) l'indicazione dei tecnici e degli orga ni tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e .di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità; f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorché il servizio da presta re sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 2. L'amminisu·azione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma l non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. 4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati riJasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate no rme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi


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alla serie di norme europee EN 45000. Le amrrurustrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti. 15. Iscrizione nei registri professionali l . I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione. 2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione. 16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati l . Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma l, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei cettificati, documenti e dichiarazioni presentati.


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17. Elenchi ufficiali di prestatori di servizi l. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servi-

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zi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizio ne stessa e la relativa classificazione. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma l , certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma l , lettera b), e 15 del presente decreto, nonchÊ dagli articoli 11, comma l , lettere a), b) e c), e 13, comma l , lettere b) e c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi agli appalti di cui all'allegato l in virtÚ degli articoli 12 e 13 che precedono. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma l non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta a i concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma l alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazio ni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati me mbri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.


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18. Subappalto 1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice ri-

chiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi. 2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario. 3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi. 19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro 1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel

capitolato d'oneri, le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto. 2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. 20. Prescrizioni tecniche 1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute

nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto.


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2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma l sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 21. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche l. L'amministrazione aggiudicatrice può derog~ re alle disposi-

zioni di cui all'art. 20, comma 2, qualora: a) le norme, le omologàzioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall 'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche; c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni già esistenti; d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/ 361/ CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali


140

di telecomunicazioni, o della decisione 87/ 95/ CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE. 3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/ 106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione; b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche naziom~li in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali; c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a: • norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia; • altre norme e omologazioni tecniche nazionali; • qualsiasi altra norma. 4. È vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti me dia nte un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di


141

favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; E, in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione "o equivalente", è autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto d iversamente mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. 22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette l. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trat-

tativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono defmiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestato ri di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma l , il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddi-


142

sfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani. 23. Criteri di aggiudicazione l. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o am-

ministrative riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri: a) unicamente al prezzo più basso; b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad ele menti diver i, va riabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vend ita, l'assistenza tecnica, il termjne di consegna o esecuzione, il prezzo2 . 2. Nel caso df aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono me nzio nare, nel capitolato d'oneri o nel bando di ga ra, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza. 3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisafido modalità atte acl assicu rare, in caso eli aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo coll egamento con la stessa amministrazio ne aggiuclicatri ce pe r tutta la durata della prestazione del servizio. 4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici re lativi ai lavori e ai servizi progettati: della s uddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.

' Vedi il D.P. C.M. 27.febbmio 7997,

11.

7 76.


143

5. L'ammin istrazione aggiudicatrice comu nica, entro dieci giorni dall'espletame nto della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue ne lla graduatoria. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per il settore interessato sono stabiliti parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma l, lettera b), volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità . 24. Varianti l. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma l , lettera b), l'a mministrazione aggiudicatrice può prendere

in considerazione le varianti presentate dagli offere nti q ualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione. 3. L'a mministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche defi nite con riferime nto a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali eli cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b). 4. Le amministrazio ni aggiuclicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi l, 2 e 3, non possono respinge re una va riante soltanto perché configure rebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.


144

25. Offerte anormalmente basse l. Qualora talune offerte presentino caranere anormalmente

basso rispeno alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscrino le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tune le spiegazioni ricevute. 2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del setv izio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalitĂ del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valo ri minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali. 3. Sono assoggenate alla verifica di cui ai commi l e 2 tune le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. 4. Nella verifica delle offe rte l'amministrazio ne aggiudicatrice tiene conto a.nche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'a rt. 23, comma 33 . 26. Concorsi di progettazione l. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di pro-

gettazione, anche se rientranti nei settori di cui alla direniva 93/ 38/ CEE e relative no rme nazio nali di recepimento.

'La eon e costituzionale, con sentenza 18-29 aprile 1996, n. 132 (Gazz. U.ff. 8 magg io 1996, 11. 19, Serie speciale), ba dichiarato no11 jo11data la questione di legittimitĂ costituzionale dell'art. 25, promossa in riferimento agU a11t. 11 7, l 18, 719, 1 l e 77 della Costituz fo11e.


145

2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 3. Le presenti disposizioni sì applicano ai concorsi dì progettazione organizzati nel contesto dì una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore. stimato al netto dell'I.V.A. sia pari o superiore: a) a 200.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. l del presente decreto; b) a 400.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma l, lettera a), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/ 38/ CEE; c) a 600.000 E.C.U. per gli appalti di servizi di cui all'art. 9, comma l, lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/ 38/ CEE. 4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200.000 E.C.U. Nel caso di concorsi indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 9, comma l, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/38/ CEE, tale valore è portato, rispettivamente, a 400.000 E.C.U. e a 600.000 E.C.U. 5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso. 6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla. partecipazione. 7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.


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8. Se ai concorsi di progettazione partecipa Ùn numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatari stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza. 9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. lO.Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipolle nte . ll.La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A. 12.L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettaz ione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di Cl;li ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta. 13.Le disposizioni di cui all'art. 8, comma l, lettera a), ·del decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/ 38/ CEE si applicano anche con riguardo a i concorsi di progettazione . 14.Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatari per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazio ne e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e s uccessive modifiche ed integrazioni.


147

27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE l. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal

2.

3.

4.

5. 6.

ricevimento della relativa istanza serina, comunica ai richiedenti i motivi del rigeuo della loro domanda di invito o della loro offerta, nonché il nome dell'aggiudicatario. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedano per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma l, lettera a), l'a mminisu·azione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; b) l'oggetto e il valore dell'appalto; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi; f) le circostanze che, ai sensi dell 'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).


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7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE. 28. Prospetti statistici l. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono e trasmettono

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 luglio di ogni anno, un prospetto statistico recante il numero ed il valore degli appalti di servizi da esse aggiudicati e disciplinati dal presente decreto, distinguendo, possibilmente, secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalità del soggetto aggiudicatario; nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'art. 7, commi l e 2, dovrà essere, inoltre, precisato il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro o Paese terzo. 2. A partire dal 31 ottobre 1995 e con cadenza biennale il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione alla Commissione CE dei prospetti statistici di Clli al comma l. 29. Computo dei termini l . Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effet-

tuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 30. Procedure di ricorso l. Le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunita-

rio contenute negli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sono estese agli appalti disciplinati dal presente decreto.


149

31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano l . Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competen-

za, devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicità, di termini procedurali, di riunio ne di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, eli iscrizione nei registri . professio nali e negli elenchi ufficiali di prestatori eli servizi, eli subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, eli criteri d'aggiudicazione, eli varianti, eli verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, eli rilevazioni statistiche. 2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome eli Trento e di Bolzano . 32. Allegati 1. Gli allegati da l a 7 sono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito de l sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


150 Allegato l Cat.

Denominazione

N. di riferimento della CPC

1.

Servizi di manutenzione e riparazione

6112,6122,633, 886

2.

Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

712 (salvo 71235), 7512,87304

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73, (salvo 7321)

Trasporto di posta per via terrestre [1], e aerea

71235, 7321

5.

Servizi di telecomunicazione [2]

752

6.

Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]

ex 81 , 812, 814

7.

Servizi informatici ed affini

84

8.

Servizi R&S [4]

85

9.

Servizi di contabilitĂ , revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

864

11 .

Servizi di consulenza gestionale e affini [5]

865, 866

12.

Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi

867

13.

Servizi pubblicitari

871

14.

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietĂ immobiliari

874, da 82201 a 82206

15.

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto

88442

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti ; disinfestazione e servizi analoghi

94

3. 4.

10.

16.

--

-


151

Allegato 2 Cat.

Denominazione

N. di riferimento della CPC

17.

Servizi alberghieri e di ristorazione

64

18.

Servizi di trasporto per ferrovia

711

19.

Servizi di trasporto per via d'acqua

72

20.

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

74

21.

Servizi legali

861

22.

Servizi di collocamento e reperimento di personale

872

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

873 (salvo 87304)

Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

92

25.

Servizi sanitari e sociali

93

26.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

96

27.

Altri servizi

23. 24.

{l} Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

{2} Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonchÊ i servizi di trasmissione via satellite. [3} Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi alt 'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonchÊ dei servizi for¡niti da banche centrali. !41 Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività , nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

!51 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.


152

Allegato 3

DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini del presente decreto si intende per: l. "specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine

tecnico, contenute in patticolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresl le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecn iche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti genera li o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono; 2. "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente eli normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua; 3. "norme europee": le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione e lettrotecnica (Cenelec) in quanto "norme europee (EN)" ovvero "documenti d'armon izzazio-


153

ne (HD)", in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecomunication Standards Institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ETS)"; 4. "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro; 5. "specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; 6. "requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.


154

Allegato 4

MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA A. Preuuor~one

l. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di te lefo no,

2. 3. 4. 5.

6.

telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive. Appalti complessivi che s'intendo no aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato l. Data provvisoria per l'avvio delle p rocedure d'aggiudicazione per ogni categoria . Altre informazio ni. Data d' invio dell'avviso. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazio ni ufficiali delle ComunitĂ europee.

B. Procedure aperte l. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, nume ri d i telefono, telex e telefax dell'amministrazio ne . 2. Categoria eli servizio e descrizione. Numero di riferimento ĂŠPC. 3. Luogo di esecuzio ne . 4. a)Eventua le indicazio ne del fatto che la prestazio ne del servizio sia riservata ad una patticolare professione in fo rza di disposizio ni legislative, regolamentari od amministrative; b)Riferime nti alle disposizio ni legislative, regolame ntari od amministrative in causa; c)Menzio ne di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le q ualifiche professio nali delle persone incaricate della prestazio ne del servizio . 5. Eventuale indicazione della facoltĂ per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questio ne .


155

6. All'occorrenza soppressione delle varianti. 7. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 8. a)Denominazione ed indirizzo del setvizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso; b)Termine ultimo per la richiesta di tali documenti; c)All'occorre nza , costo e modalità di pagamento de lle somme pagabili per tali documenti. 9. a-)Persone autorizzate a presenziare all'apettura delle offeite; b)Data, ora e luogo dell'a pertura. lO.Se del caso, ca uzioni e altre forme di garanzia richieste. ll.Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 12.All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 13.Informazioni relaLive alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime eli carattere economico e tecnico che devono soddisfare . 14.Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 15.Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazio ne per o rdine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 16.Altre informazioni. 17.Data d'invio del bando. 18.Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. C. Procedure ristrette

ome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell 'amministrazione. 2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. l.


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3. Luogo di esecuzione. 4. a)Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b)Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c)Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi · di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestato ri di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo- che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. lO.a)Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; b)Termine ultimo per la presentazione delle domande di pattecipazione; c)Indirizzo al quale vanno inviate; d)Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. ll.Termine entro il quale sara nno inviati gli inviti a presentare offerte. 12.Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 13.Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime eli ca rattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14.Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine cl'imponanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presenta re offerte .


157

15.Altre informazioni. 16.Data d'invio del bando. 17.Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. D. Procedure negoziate l. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo- che ven·anno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appaltO. lO.a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; c) Indirizzo al quale vanno inviate; d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. ll.Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste .


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12.Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazio ni e formalità necessa rie a va lutare le condizioni minime di ca rattere economico e tecnico che devono soddisfare. 13.Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori eli servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice. 14.Altre informazio ni. 15.Data d'invio del bando. 16.Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazio ni ufficiali delle Comunità eu ropee. 17.Date delle precedenti pubblicazio ni dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. E. Appalti aggiudicati (avviso di postinformazione) l. ome ed indirizzo dell'amministrazione. 2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2). 3. Categoria del servizio e desCiizione. Numero di riferimento CPC. 4. Data di aggiudicazione dell'appalto. 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 6. umero di offerte ricevute. 7. ome ed indirizzo del o dei prestatori eli servizi. 8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/ massimo) pagati. 9. Se del caso, valore e quota del contrauo che possono essere subappaltati a terzi. l O.Altre informazioni. ll.Data di pubblicazione del bando di ga ra nella Gazzetta Ufficia le delle Comunità europee. 12.Data d'invio dell'avviso. 13.0ata eli ricevimento dell'avviso da parte dell 'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 14.Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegatO 2, accordo dell 'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione de ll 'avviso (a rticolo 8, comma 3).


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Allegato 5 (art. 10, comma 3)

MODELLO DI LETTERA D 'INVITO

La lettera d'invito contiene almeno : a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il ca pitolato d'oneri e i documenti complementati, il termine per presentare tale domanda, noncr ĂŠ l'importo e le modalitĂ di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere detti documenti; b) il termine di ricezione delle offette, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) gli estremi del bando di gara pubblicato; d) l'indicazio ne de i docume nti eventualme nte da allegare a sostegno delle dichiarazio ni verifica bili fo rnite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure a completamento delle informazio ni ivi previste (punto 13 degli allegati 4B, 4C, e punto 12 de ll'allegato 4D). e) i criteri di aggiudicazio ne dell'appalto, se no n figurano nel bando di gara.


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Allegato 6

A. Bandi di concorso di progettazione l. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di te lefono, telex e te-

lefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti. 5. el caso di concorsi ristretti: a) numero previsto di partecipanti; b) se del caso, nomi dei partecipanti giĂ selezionati; c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti; d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione . 6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazio ne sia riservata ad una particolare professio ne. 7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 8. Se del caso, no mi dei me mbri della giuria elezionati. 9. Indicazione del fano che la decisione della giuria sia vincolante o no per le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori. JO.Se del caso, numero e valore dei premi in palio. ll.Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti. 12.lndicazione del fallo che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'alt. 26, commi 3, lettera b), e 4, econdo ',\ periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto. 13.Altre informazioni. 14. Data d'invio del bando. 15.Data di ricevimento del bando da parte de ll'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle ComunitĂ europee.


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B. Risultati dei concorsi di progettazione l. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'a mministrazione. 2. Descrizione del progetto. 3. Numero totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti esteri. 5. Vincitori del concorso. 6. Se del caso, premi assegnati. 7. 1\.ltre informazioni. 8. Riferimento del bando di concorso eli progettazione. 9. Data d'invio dell'avviso. lO.Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle ComunitĂ europee.


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Allegato 7

ORGANISMI DI DIRI1TO PUBBUCO DI CUI ALL'ART. 2

UniversitĂ statali, istituti universitari di Stato, consorzi per lavori di sistemazione delle universitĂ . Istituti superiori scientifici e cu lturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici. Enti di sviluppo agricolo. Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo.


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Allegato 10

D.Lgs. 24luglio 1992, n. 358 Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/ 52/CEE.

Capo I - Disposizioni generali l. Ambito di applicazione l. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di

una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al neno dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unitĂ di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). 2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato l e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'a llegato 2 si applica la soglia di cui al comma l. 3. ono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di


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sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finaLità d'interesse generale non aventi carartere industriale o commerciale, la cui artività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono . elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3. 4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), e dell'a rticolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (3), nonché dell'arlicolo 2 .del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (2). Costituiscono norme di princìpio quelle contenute n~gli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico. 5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il princìpio della no n discriminazione tra i fornitori. Nell'ano di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comu nque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare ta le princìpio. 6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazio ne degli impo rti indicati a i commi l e 2, pubblicato nella Gazzena Ufficiale delle Comunità eu ro pee, ha efferto, di norma, per un biennio, de-


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corrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italian~ a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 2. Pubbliche forniture l. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aven-

ti per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acqu isto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. l. 3. Contratti di durata l. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'alt. 1:

a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'impotto stimato del valore residuo; b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48; c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato: • deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il va lore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio prece-


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denti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche in termini di quantità o di valore pre vedibili con riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale; • in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi riferimento al costo stimato compless ivo de i contratti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio stesso; • le modalità di valutazio ne de i contratti no n possono essere utilizzate per sottrarle alla applicazione del presente testo unico; d) per le fo rniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporanea- mente per lotti distinti, deve essere preso come base il valo re di stima della totalità dei lo tti; e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle o pzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, delia locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. 2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico. 4. Forniture escluse 1. Sono escluse da ll'applicazione del presente testo unico:

a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; b) le forniture di cui all'articolo 8, comma l , lettere b), c) ed f), de l decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; c) le fo rniture dichiarate segrete o la cui esecuzio ne richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizio ni legislative, regolame nta ri o amministrative vigenti o q uando lo es iga la pro tezio ne degli inte ressi esse nzia li della sicurezza dello Stato;


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d) le fornitu re regolate da no rme proced urali diverse e da aggiudicarsi: • in base ad un accordo internazio na le conclu so, in conformità con il Trattato, con uno o più Paesi terzi e riguardante forn iture destinate alla rea lizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da paite degli Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero degli affari esteri; . • ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza d i truppe di stanza; • in base alla particolare procedura d i un'organizzazione internazionale; e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi de ll'articolo 223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari. Capo n - Norme comuni in materia di pubblicità e di termini

5. Forme di pubblicità alle gare l. Le a mministrazioni aggiudicatrici di cui a ll'articolo l ,

comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti , il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli aiticoli l e 3, è pari o superio re a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti da lle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al regolamento CEE n.


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3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie Comunità europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E. Possono essere omesse le informazioni: a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge; b) che siano contrarie al pubblico interesse; c) che siano lesive di interessi commerciali legittim'i di imprese pubbliche o private; d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantono giorni dalla stipulazione del contratto. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui all'allegato 4.


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7. La pubblicazione dei ba ndi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul q uotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzio nata, degli awisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 8. La prova della data di spedizione incombe. alle amministrazioni aggiudicatrici. 9. Le spese di pubblicazione degli awisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lung hezza del testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole. lO.Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico.

6. Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto l. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma l , lettera a),

il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle ammini-

strazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Il termine di cui al comma l può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma l, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto al.lll:eno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine


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ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai conuni 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma l deve essere adeguatamente prorogato. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalitĂ di presentazione a condizione che le offerte: a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; . b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione; c) se necessario, siano confermate al piĂš presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata; d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

7. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata l . Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, comma l, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione


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delle domande di partecipazione, stabilito dalle ammmlstrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizio ne del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti éomplementari. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera eli invito. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cu i all'articolo 5, comma l, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine eli cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande eli partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di cui al comma l.


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8. Nei cas1 m cui l'urgenza renda inidonei i termini prev1su dai commi l, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte. 9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri siano state richieste in tempo utile. lO.Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapid i e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma. ll.Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Capo ID - Norme del settore tecnico 8. Specifiche tecniche l. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei

capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna forn itura. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma l sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:


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a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche; b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione: • del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e sue. cessive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/ CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravviciname nto delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali eli telecomunicaziorti , che abroga e sostituisce la direttiva 86/ 361/ CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986; • della decisione 87/ 95/ CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti; c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici acl acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applica:done delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comurti già esistenti. 4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comurtità europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali


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motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. 5. In mancanza di no rme europee, di o mologazio ni tecniche euro pee o di s pecifiche tecniche comuni, le sp ecifiche tecniche : a) sono definite con rife rimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati ne lle direttive comunitarie sull'armo nizzazio ne tecnica, in conformità con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazio ne de lla direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989; b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazio na li in materia di progettazio ne, calcolo e realizzazione delle o pe re, no nché di impiego dei materiali; c) possono essere definite con rife rime nto ad altri documenti e in particolare, in o rdine di preferenza : • a no rme nazio nali che recepiscono no rme internazionali accettate dallo Stato italiano; • ad altre norme e o mologazioni tecniche nazio nali; • a q ualsiasi altra no rma. 6. Salvo che non sia giustificata da ll 'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione nelle clausole contranuali di speéifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o pro ve nienza o otte nuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favo rire o esclude re de terminati fo rnito ri o prodotti. È vietata, in particolare, l' indicazio ne di marchi , brevetti o tipi o l'ind ica zio ne eli un'origine o d i una produzio ne determinata; tale ind ~cazio­ ne, purché accompagnata dalla menzione ··o equivalente", è, tuttavia, ammessa se le amm inistrazioni aggiudicatrici non possa no fo rnire una descrizio ne dell 'oggetto del contratto mediante s pecifiche sufficiente mente precise e compre nsibili da patte di tutti gli inte ressa ti.


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Capo IV - Criteri di scelta del contraente

9. Procedure di aggiudicazione l. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrìce indica

quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura: a) il pubblico incanto; b) la licitazione privata; c) l'appalto-concorso; d) la trattativa privata. 2. Si intende per: a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta; b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice; c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formu lata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla; d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. 3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le condizio ni iniziali della fornitura non vengano sosta nzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in .questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli


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da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara. 4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa; b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa; e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche


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sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni. 5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui a l comma l, lettere a), b) o c). 10. Raggruppamenti di imprese l. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al pre-

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3. 4.

5. 6.

sente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente. raggruppate. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente atticolo. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'anuninistrazione di tutte le imprese raggruppate. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresenta nza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa no n ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti ne i riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.


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7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requ isiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 11. Esclusione dalla partecipazione alle gare l. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ulti-

mo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (16), e dall'articolo 68 del relativo regolamentO di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;


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c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamenro delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabqiti; f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18. 2.. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma l è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità. 4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore de l presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartime nto per il coordinamento delle poli-


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tiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre auestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi alloro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri. 12. Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali l. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a

provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agrìcoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata.o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato. 2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano ·nell'allegato 7 attestano, sono la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri profess ionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato. 13. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti l . La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica

delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:


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a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere . I documenti di cui al comma l, lettera b), non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione. 14. Capacità tecniche dei concorrenti l. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese con-

con-enti può essere fornita mediante: a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente; b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità; . d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;


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e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualitĂ , riconosciuti competenti, i quali attestino la conformitĂ dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme; f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacitĂ di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e su lle misure usate da quest'ultima per controllare la qualitĂ . 2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui al comma l del presente articolo e quelle di cui all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. 15. Completamento e chiarimenti dei documenti presentati l. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le ammini-

strazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concon¡enti. 16. Subappalto l. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiucl icatrice

richiede al concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappalta re a terzi.


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2. L'indicazio ne di cui al comma l lascia impregiudicata la responsa bilità del fo rnito re aggiudicatario . 3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel seuore delle pubbliche forniture. 17. Scelta dei soggeui da invitare nella licitazio ne privata, nell'appalto concorso e nella trauativa privata l. Ne lla licitazione privata e ne ll'appalto concorso, nonché

nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazio ne aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte owero per la trauativa; l'amministrazio ne si basa sulle info rmazioni ricevute in merito alla situazio ne de l fo rnitore, no nché s ulle info rmazioni e sulle fo rmalità necessarie pe r valutare le co ndizio ni minime di natura econo mica e tecnica c he devono essere soddisfaue . 2. Nella licitazio ne privata e nell'appalto concorso l'amministrazio ne aggiudicatrice può prevede re, facendone me nzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fo rnitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazio ne alla natura della prestazio ne da fo rnire, fermo restando che il numero minimo no n deve essere inferio re a cinque c quello massimo, almeno di no rma, a venti fo rnito ri; in ogni caso il nume ro di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. e lla trauativa privata indeua ai sensi dell'articolo 9, co mma 3, il numero dei candidati non può essere infe riore a tre, purché vi sia un numero sufficiente eli candidati idonei. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazio ni basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma l.


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18. Elenchi ufficiali di fornitori l. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori pos-

2.

3.

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6.

sono presentare a ll'arnrninistr~zione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la relativa classificazione. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma l, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo unico. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al conuna l o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, comma l, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma l, lettere b) e c), e all'articolo 14, conuna l, lettera a), del presente testo unico. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma l non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita dichiarazione aggiuntiva. ¡ I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o albi ufficiali di cui al comma l alle stesse condizioni stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenc,hi o albi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi


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presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri. 19. Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta l. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudi-

cate in base a uno dei seguenti criteri: a) al prezzo piÚ basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) a favore dell'offerta economicamente piÚ vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità , il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazio ne della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri e ne l bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribu ita . 2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. 3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia . del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il


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concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto stesso. 4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offe rte in aumento. 5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma l , lettera a), l'amministrazio ne aggiudicatrice comunica alla Commissione delle Co munità euro pee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse. 20. Varianti l. Quando l'aggiudicazione awiene in base all'a1ticolo 19, comma l , lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prende-

re in considerazio ne le va rianti presentate dai concorrenti qualora esse siano confo nni ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel ca pitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispetta re e le modalità per la loro presentazio ne . 3. L'amministrazio ne aggiudicatrice no n può resp ingere la presentazione di una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferime nto a no rme nazio nali che attuano norme europee o a o mologazioni tecniche e uropee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazio nali di cui all'a rticolo 8, comma 5, lettere a) e b). 4. Le amministrazio ni aggiu dicatrici che abbiano ammesso varianti a no rma de i commi che precedono no n possono respingere una variante soltanto perché configu rerebbe, se accolta, un app.a lto pubblico di servi zi anziché d i forniture.


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21. Comunicazioni e verbali di gara l. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espleta-

mento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 2. L'ammin istrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al q uale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo. 3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione eli una fornitura oggetto eli una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 4. Per ogni fornitu ra conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; b) l'oggetto e il valore della fornitura; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo inte nde subappaltare a terzi; O le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa privata. 5. Il verbale eli cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.


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21. Comunicazioni e verbali di gara l. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espleta-

mento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 2. L'ammin istrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al q uale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo. 3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione eli una fornitura oggetto eli una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 4. Per ogni fornitu ra conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; b) l'oggetto e il valore della fornitura; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo inte nde subappaltare a terzi; O le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il ricorso alla trattativa privata. 5. Il verbale eli cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.


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Capo V - Fornitori di Pae si terzi, prospetti statistici e disposizioni finali

21-bis. Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e forniture di prodotti originari di Paesi terzi l. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico

di fornitori appa1tenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/ 271/ CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/ 565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, n. 94/ 800/ CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. 2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli di cui al comma l e le forniture di prodotti originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare. 21-ter. Prospetti statistici l. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudi-

catrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee.


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2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato l i prospetti di cui al comma l indicano almeno: a) il va lore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo l , commi l e 2; b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo l, commi l e 2, iJ numero e il valore delle forn iture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma l, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forn iture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi; c) il numero e il valo re globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATI. 3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma l indicano: a) il numero e il va lore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'a rticolo l, commi l e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma l, e la nazionalità dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le fornitu re, con Ja precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi; b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATI. 21-quater. Computo dei termini l. Il computo dei termini previsti nel presente deçreto è effet-

tuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.


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21-quinquies. Disposizioni finali l. La legge 30 marzo 1981 , n. 113, come modificata dal decre-

to-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati. 2. Gli allegati da l a 7 fanno parte integrante del presente testo unico.


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Allegato l AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(Articolo 1, comma 2, del presente testo unico) l)

2) 3) 4) 5) 6)

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [l]; Ministero delle finanze [2]; ¡Ministero di grazia e giustizia; Ministero degli affari esteri; Ministero della pubblica istruzione; Ministero dell'interno; Ministero dei lavori pubblici; Ministero per le politiche agricole; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Ministero della sanità ; Ministero per i beni cu lturali e ambientali; Ministero della difesa; Ministero del commercio con l'estero; Ministero delle comunicazioni; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'ambiente; Ministero dei trasporti e della navigazione; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

/1} Facente funzione di ente acquire1lle centrale per la maggior parte degli altri Ministeri o enti. /2} Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato limitatamente alle forniture di sali e tabaccbi.


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Allegato 2 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO l , COMMA 2

Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi. Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri. Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati: ex 27.10: carburanti speciali. Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorgamc1 o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi; eccettuati: ex 28.09: esplosivi; ex 28.13: esplosivi; ex 28.14: gas lacrimogeni; ex 28.28: esplosivi; ex 28.32: esplosivi; ex 28.39: esplosivi; ex 28.50: prodotti tossicologici; ex¡ 28.51: prodotti tossicologici; ex 28.54: esplosivi. Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati: ex 29.03: esplosivi; ex 29.04: esplosivi; ex 29.07: esplosivi; ex 29.08: esplosivi; ex 29.11: esplosivi; ex 29.12: esplosivi; ex 29.13: prodotti tossicologici; ex 29.14: prodotti tossicologici; ex 29.15: prodotti tossicologici; ex 29.21: prodotti tossicologici; ex 29.22: prodotti tossicologici;


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Capitolo 30: Capitolo 31: Capitolo 32:

Capitolo 33: Capitolo 34:

Capitolo 35: Capitolo 37: Capitolo 38: Capitolo 39:

Capitolo 40:

Capitolo 41: Capitolo 42:

Capitolo 43: Capitolo 44: Capitolo 45: Capitolo 46:

ex 29.23: prodotti tossicologici; ex 29.26: esplosivi; ex 29.27: prodotti tossicologici; ex 29.29: esplosivi. Prodotti farmaceutici. Concimi. Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati. Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria". Sostanze albuminoidi; colle; enzimi. Prodotti per la fotografia e per la cinematografia. Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: ex 38.19: prodotti tossicologici. Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati: ex 39.03: esplosivi. Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, eccettuati: ex 40.11 : Pneumatici a prova di proiettili. Pelli e cuoio. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali. Legno, carbone di legna e lavori di legno. Sughero e suoi lavori. Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.


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Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbrica zione della carta. Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o dj cartone. Capitolo 49: Prodotti dell'a rte libraria e delle arti grafiche. Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti. Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni , fruste, frustini e lo ro parti. Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o d i calugine; fiori artificiali; lavori di capelli. Capitolo 68: Lavori dj pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili. Capitolo 69: Prodotti ceramici. Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro. Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fin i) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di meta lli preziosi e lavori d i queste materie; mlnuterie di fantasia. Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio. Capitolo 74: Rame. Capitolo 75: ichel. Capitolo 76: Alluminio. Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio). Capitolo 78: Piombo. Capitolo 79: Zinco. Capitolo 80: tagno. Capito lo 81: Altri metalli comuni. Capitolo 82: Utens ileria; oggetti di coltelleria e posateria d a tavola, di metalli comuni ; eccettuati: ex 82.05: utensili; ex 82.07: pezzi per utens ili. Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni. Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati: ex 84.06: motori;


. 195

Capitolo 85:

Capitolo 86:

Capitolo 87:

Capitolo 89: Capitolo 90:

ex 84.08: altri propulsori; ex 84.45: macchine; ex84.53:macchine automatiche per l'elaborazione dell 'informazione; ex 84.55: pezzi della voce 84.53; ex 84.59: reattori nucleari. Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi elettrotecnici; eccettuati: ex 85.13: telecomunicazioni; ex 85.15: apparecchi di trasmissione. Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati: ex 86.02: locomotive blindate; ex 86.03: altre locomotive blindate; ex 86.05: vetture blindate; ex 86.06: carri-officine; ex 86.07: carri. Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri; eccettuati: ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde; ex 87.01 : trattori; ex 87.02: veicoli militari; ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne; ex 87.09: motocicli; ex 87.14: rimorchi. Navigazione marittima e fluviale, eccettuate: ex 89.01A: navi da guerra. Strumenti e apparecchi d 'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; eccettuati: ex 90.05: binocoli; ex 90.13: strumenti vari, laser;


196

Capitolo 91: Capitolo 92:

Capitolo 94:

Capitolo 95: Capitolo 96: Capitolo 98:

ex 90.14: telemetri; ex 90.28: strumenti eli misura elettrici o elettronici; ex 90.11: microscopi; ex 90.17: strumenti per la medicina; ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia; ex 90.19: apparecchi di ortopedia; ex 90.20: apparecchi a raggi X. Orologeria. Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: parti e accessori di questi strumenti e apparecchi. Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; eccettuati: ex 9401A: sedili per aerodine. Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori). Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci. Lavori diversi.


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Allegato 3

ORGAmSMIDIDDUTTOPUBBUCO (Articolo l , comma 3, lettera b), del presente testo unico)

Organismi: ocietà "Stretto di Messina" (decreto del Presidente del Consiglio dei Min istri 23 genna io 1998;) Eme autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo; Ente nazionale per l'aviazione civile- ENAC; Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.

Categorie: Autorità portuali; Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all 'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Consorzi per le opere idrau liche; Università statali, Istituti universitari statali; Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici; Enti di ricerca e sperimentazione; Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; Consorzi di bonifica; Enti di sviluppo o di irrigazione; Consorzi per le aree industriali; Enti preposti a servizi di pubblico interesse; Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero; Enti culturali e eli promozione artistica.


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Allegato 4 MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI

(Articolo 5, comma 6, del presente testo unico) A - Pubblico incanto (Articolo 9, comma l, lettera a) , del presente testo unico) l . Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di te-

2. 3.

4.

S.

6.

lescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) forma della fornitura che è oggetto della gara. a) Luogo della consegna; b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA; c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste. Termine ultimo per il completamento della forn itura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d'oneti e i documenti complementari; b) termine ultimo pe r la ricezione delle domande sub - a); c) eventualmente, importo e modalità di pagamento de lla somma da versare per ottenere i documenti sub - a). a)Termine ultimo per la ricezione delle offerte; b)indirizzo al quale le offerte devono essere inviate; c)la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte .


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7. a)Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte; b)data, luogo e ora dell'apertura delle offerte. 8. Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/ o riferimenti alle disposizioni in materia. lO.Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura. ll.Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di caratte{e economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 12.Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 13.Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 14.Eventuale divieto di varianti. 15.Altre indicazioni. 16.Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficia le delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 17.Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 18.Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 19.Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATI. B - Licitazione privata e appalto concorso (Articolo 9, comma l, lettere b) e c), del presente testo unico) l. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di tele-

scrivente o telecopiatrice dell'amministraz i ~ne aggiudicatrice. 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;


200

b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata; c)forma della fornitura che è oggetto della gara. 3. a) Luogo della consegna; b) natu ra dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA; c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 4. Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario della fornitura. 6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione; b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate; c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte . . 7. Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offe11e. 8. Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. lO.Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non figurano nell'invito a presentare offerte. ll.Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte. 12.Eventuale divieto di varianti.


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13.AJtre indicazioni. 14.Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nelJa Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. lS.Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 16.Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 17.Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo d'applicazione dell'accordo GATT. C - Trattativa privata

(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico) l. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura eli stipulazione prescelta; b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata; c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara. 3. a) Luogo della consegna; b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferin1ento CPA; c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso eli un determinato periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste. 4. Termine ultimo per il completamento dell a fornitura o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultin1o per l'avvio o la consegna delle forniture.


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5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppame nto di imprese aggiudicatario della fo rnitura. 6. a) Termine per la ricezione delle do mande di partecipazio ne; b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate; c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 7. Eventuali cauzio ni o garanzie richieste . 8. Indicazioni riguardanti la situazio ne propria de l fo rnitore, no nché informazio ni e formalità necessarie pe r la valutazio ne de ll e condizio ni minime di caratte re econo mico e tecnico cui questi deve soddisfare. 9. Numero previsto dei fornitori - eventualmente , con indicazio ne nel minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte . l O.Eventuale divieto eli varianti. ll.Eventualmente, nome e indirizzo dei fo rnitori già prescelti dall'amministrazio ne aggiudicatrice. 12.Data o date delle precedenti pu bblicazio ni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 13.Altre indicazioni. 14.Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee. 15.Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pu bblicazio ni ufficiali delle Comunità europee. 16.Eventuale indicazione del fatto che la fo rnitura rie ntra "nel campo d'a pplicazio ne de ll 'accordo GATI. D - Preinfo rmazione (Articolo 5, comma l , de l presente testo unico) 1. Nome, indirizzo, nume ro telefo nico, telegrafico, di telescri-

vente o di telecopiatrice dell'amministrazio ne aggiudicatrice e, se no n coincidono, del servizio presso il quale si possono richiedere info rmazio ni compleme nta ri. 2. La natura e la quantità o il valore dei procloni da fornire; numero di 1iferimento della classificazione dei prodOtti per anività (CPA).


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3. La data provvisoria eli avvio delle procedure di aggiudicazione della fornitura (se nota). 4. Altre indicazioni. 5. Data di spedizione del presente avviso. 6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell 'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità eu ropee. 7. Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel ~ampo eli applicazione dell'accordo GATI. E - Forniture aggiudicate (Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)

l. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiuelicatrice. 2. Procedura eli gara prescelta; in caso di trattativa privata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del ricorso a tale procedura. 3. Data di aggiudicazione definitiva della fornitura. 4. Criteri di assegnazione del contratto. 5. Numero di offerte ricevute. 6. Numero e indirizzo del o dei fornitore/ i. 7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero di riferimento CPA. 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/ massimo) pagato/ i. 9. Valore della/ e offerta/ e prescelta/e o offerta massima e minima presa in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura. lO.Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a terzi. ll.AJtre informazioni. 12.Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale de lle Comunità europee. 13.Data di spedizione del presente avviso. 14.Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.


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Allegato 5 DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE (Articolo 8 comma l, del presente testo unico) Ai sensi del presente testo unico si intende per: l. specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche

figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una forn itura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; 2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non E, in linea di massima, obbligatoria; 3. norma e uropea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi; 4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del pro-


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dotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo riconosciuti; 5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


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Allegato 6 CONTENUTO MINIMO DEllA LETI'ERA D'INVITO

(Articolo 7, comma 2, del presente testo unko) Il contenuto minimo della le ttera d'invito nelle procedure di cui all'a rticolo 7 del presente testo unico è il seguente: l. se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti comple mentari, il te rmine per presenta re la domanda, l'importo e le modalità di pagame nto della somma eventualme nte da corrispondere per o ttenere detti docume nti; 2. il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 3. gli estremi del bando eli gara pu bblicato; 4. l'indica zio ne di docume nti integrativi eventu alme nte da allegare a sostegno de lle dichiarazio ni verificabili fo rnite dal candidato in base al bando di ga ra; per le condizioni econo miche e tecniche si applicano i criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14; 5. i crite ri di aggiudicazio ne della forninu·a se no n sono indicati nel bando di gara.


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Allegato 7 REGISTRI PROFESSIONAll DI ALTRI STATI MEMBRI

(Articolo 12 del presente testo unico) l. I pertinenti registri professio nali o commerciali e le pertinen-

ti dichiarazio ni o i pertinenti certificati di cui aU'a rticolo 12, comma l , del presente testo unico sono, rispettivamente: • in Belgio, il "Registre du CommercieHandelsregister"; • in Danimarca , I'"Aktieselskabsregistre( ', il "Fo reningsregistret" e lo "Hande lsregistret"; • in Germania, lo "Handelsregistrer" e lo "Ilandwerksrolle"; • in Grecia, il "Biotexniko h Biomexa niko h Empo riko Epimelhthrio''; • in Spagna, il "Registro Mercanti!" ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sono giuramento di esercitare la professio ne in q uestio ne; • in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Repertoire des métiers"; • in Lussembu rgo, il "Registre aux fi rmes" ed il "Role de la chambre des métie rs"; • nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; • in Po rtogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas". 2. Al fornitore stabilito ne l Regno Unito o in Irla nda può richiedersi la presentazio ne di un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal "Registrar of Friendly Societies", che attesti che l'impresa del fo rnito re e "incorporated" o "registe red"; qualora no n o ttenga ta le certificato il fornitOre può prese ntare un certifica to da cui ris ulti che ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professio ne in questio ne, ne l paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato no me o ragione sociale.


INDICE


INDICE SOMMARIO

Presentazione Introduzione Premessa CAPITOLO I La deliberazione di contratta re La scelta del contraente: La prequalificazione La lettera d'invito L'aggiudicazione CAPITOLO II La stipulazione del contratto La pmblematica dei c.d. "contratti a quantità indeterminata o aperti" CAPITOLO III L'approvazione del contratto Il parere di legalità La registrazione fiscale CAPITOLO IV I Capitolati d 'Oneri

pag.

v VII IX

,

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l

3 3 3 7 17 23 25 29

" " "

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,

33 35 40 42 43 45

BIBLIOGRAFIA

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49

RIFERIMENTI NORMATIVI

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53

ALLEGATI Bando di gara "G.U.R.I." (Ali. l) Bando di gara "quotidiano" (Ali. 2)

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57 59 61


Lettera d'invito (Ali. 3) Verbale di aggiudicazione (All. 4) Avviso di esito gara (All. 5) Contratto (All. 6) Decreto di approvazione (All. 7) D.M. 5/ 8/ 1995, n. 583 (Ali. 8) D.Lgs. 17.03.1995, n. 157 (All. 9) D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 (Ali. 10)

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62 71 74 75 82 84 122 163

INDICE

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