Tito Lucrezio Rizzo
IL CLERO PAIATINO TRA DIO E CESARE Profili storico giuridici
1/llZ RIVIITA fMJTARE
PRESENTAZIONE
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argomento del CappeUano palatino riveste un particolare interesse per le Forze Armate, oltre che per il più vasto pubblico. dei lettori, poichè le
origini di tale figura sacerdotale risalgono alla stabilizzazione delle fun zioni esercitate fi'' dal IV secolo i7l via disc01ztinua dal Cappellano castrense al seguito del Princeps. L'affinità delle due figure è vieppiù marcata nel sec. XVIII nel Regno dei Borboni, dove il Cappellano maggiore di Sicilia rivestiva altresì la carica di "Ordinat·io prelato'~ equiparato ad Ull Maresciallo di Campo, con sovraordinazione su tutti i Cappellani militari del Regno, oltre che su quelli palatilli dell'isola. Oggi infine, con la soppressione deU'Ordilzariato palatino decisa con la legge del 20 maggio 1985, 11.222 ne llo spirito delmlOVO Concordato, le relative funzion.i sono state dematJdate, d 'intesa fra la Chiesa e lo Stato, a quello militare. La trattazione storico - giuridica del clero palatino dalle sue origini alla fine, condotta dal Rizzo, èfedele alla metodologia crociana cara all'autore, che analizza la lex cum moribu~ cioè le nonne tzon astrattamente configurate, ma intimame1lte legate alla sottostante realtà storico - sociale. Pre1ldendo le mosse dalla natura, dalle caratteristiche e dalla c01ifigurazione storica della "Regia cappella'~ cioè del compendio clero- cappelle palati11e, l'autore passa i1l rassegna gli aspetti dottrinali e giurisprudenziali relativi ad u1z istituto dai c01motati normativamente nebulosi nel secolo scot·so, e pertanto oggetto di controversie teoriche e pratiche. Qui11di cOttzpie un excursus piiì nettanzente storico, ponendo in risalto l'opera paziente e tenace dei sacerdoti palatilzi, impeg11ati al pari dei cattolici transigenti a mmzte11ere aperti i contatti fra le due spo11de del Tevere. I documenti dell'Archivio della Confraternita dei Piemontesi e del Cappellatzo palatitzo presso la chiesa del SS. Sudario, hanno offerto U1l supporto interessantissimo per una nuova lettura dei rapporti fra Chiesa e Stato, specialmente per il periodo che va dalla presa di Roma alla Conciliaziotze, consetztendo la c01zoscenza di unà diplomazia sotterranea di tenore ben diverso dai rapporti ufficiali tra le due istituzi01Ji. Gli stessi protagotlisti di quello che sarebbe stato defi1lito ".fu1lesto dissidio'~ Pio IX e Vittorio Emanuele II, appaiono prigionieri di necessità storiche contingenti, per cui si trovano ad agire in ossequio ad una ragion di Stato sove11te i11 contrasto con le ragio1li del loro cuore.
L?ZZ7RIVInA mLITARE Direnore responsabile:
Giovanni Cerbo
©
1995
Proprietà letterana enlstica e scientifoca riservate
Pubblicaziolle curata da: Ferdinando Schell fno
Dedico queste pagine a mia moglie Candida
L'opera meritoria dei Cappellani palatini, come tende a sottolineare il Rizzo, tton si esaurisce con la Conciliazione poichè sia durante il secorzdo conflitto mondiale che dopo l'avvento della Repubblica, tali Cappella11i S01lO stati sempre solleciti a r endersi promotori o mediatori di i11terve11ti solidaristici, a conzpletameTJto deUe loro funziolli più squisitametzte pastorali. L'i11te11dimerzto che appare chiaro daUe pagi11e dell'autore - tzuove oltre che per l'argometzto, a11che per la ricchezza deUe fo1lti i11edite utilizzate - 110n è certo queUo di fare un'orazione funebre in memoria di un organismo defunto, quanto una perorazione, storicamente e giuridicametzte motivata, de lla perdurante attualità e vitalità deUe funzioni da esso tradizionalmetzte esercitat~, con la co11clusiva esot~azio1le al suo ripristino nel nostro ordillametltO, sia pure con delle caratteristiche adeguate ai nuovi tempi. ll. DIRETIORE DELIA RIVISTA Mll.ITARE
Col. Giovanni Cerbo
INTRODUZIONE
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istituto del cle1:0 palatino è poco noto, pur se le sue origini riscligono al N!edioevo e la sua diffusione avvenne pressoché in tutti gli Stati europei nell'età moderna. In Italia in pcmicolare conseguì w1 particolare prestigio alla Corte dei Borboni e, successivamente, anche presso i Savoia una volta realizzata l'Unità. Nella situazione conjlilluale venutasi a determinare fra Lo Stato e la Cbiesa dopo La breccia di Porta Pia, l'opera costante. riservata, abile e tenace degli appctrtenenti a questa specialissima categoria di ecclesiastici, contribut in maniera rilevante a mantenere in contatto due mondi che sembravano essersi irreparabilmente allontanati l'uno dalL'altro. Il clero palatino, unita mente et i callo/ici liberali ed a tutti gli uomini eli buona volontà in genere, operò per una "conciliazione silenziosa" e la mantenne viva, ancbe nei momenti in cui le circostanze apparvero avverse acl ogni speranza di riappacificaziolle. La funzione mediatrice dei Cappellani di Palazzo, venne a cessare con la stipulazione dei Patti lateranensi, che concluse la c.d . ·'Questione romana·; ma non per questo climimd l'importanza della loro funzione pastomle e sociale. All'originario scopo di garantire l'assistenza religiosa al Sovrano, si aggiunse quello della cura spirituale di tulto il personale del Ministero della Rea/ Casa e, caduta la il1onarchia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Con le norme esecutive dell'Accordo di Villa lvfadama è stato soppresso l'Ordinariato palatino. ritenuto retaggio eli antistorici legami fra Trono e Altare: ma non potevano essere soppresse le esigenze pastorali cui esso aveva sempre fatto fronte. Si è conseguentemente demandato il compito di atte11dervi, all'Ordinaria/o militare. Non sappiamo se gli ideatori di siffalla soluzione siano stati consapevoli o meno cbe con essa si è avuto un ritorno alle origini. poicbé -ironia della storia- il Cappellano palatino nacque proprio dalla stabilizzazione dei compiti esercitati in via discontinua dal Cappellano castrense. Per capire ed analizzare qui retrospettivamente i compiti, il ruolo e la naturct del clero di cui si tratta, sono state tra l'altro consultate: le carte dell'Archivio della Confraternita dei Piemontesi e del Cappellano Ordinario palatino presso la cbiesa del SS. Sudario, versate il 9 luglio 1987 dal Servizio Biblioteca e Documentazione della Presidenza della Repubblica all'Archivio centrale dello Stato; i libri già appartenenti all'Ordinario palatino ed om si/i alla Biblioteca del Quirinale e vari documenti inediti conservati all'Archivio segreto vaticano. Un particolare ringraziamento va rivolto a mons. Antonio Virdis, Primo Cappellano militare capo, attualmente addetto all'assistenzct spirituale del personale civile e militare in servizio presso la Presidenza della Repubblica, che ci ha offerto lo spunto per affrontare 1111 argomento poco noto e ricco di interesse.
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TITOLO I
PROFILI GIURIDICI
CAPITOLO I
NATURA E CARATTERISTICHE DELLA "REGIA CAPPELLA"
LE ORIGINI
gli albori del cristianesimo presso i credenti appartenenti ai ceti elevati, vigeva l'uso di far celebrare le funzioni religiose in locali a c1o destinati, detti "oratori privati", all'interno o nelle vicinanze delle loro abitazioni (1) . A tali prassi va ascritta la decisione di Costantino di creare -secondo quanto tramandato da Eusebio e Sozomeno- un luogo di culto privato annesso al palazzo imperiale, che fu chiamato sacellum, oratorium e che costituì la prima forma di ca p pella palatina. Dal IV secolo in poi, tutti i Pontefici ebbero un atteggiamento di sfavore verso i comuni o ratori privati (2), ritenuti centri potenziali di aggregazioni ereticali, per cui nel 451 il Concilio di Calcedonia ne proibì l'erezione o la conservazione in mancanza di un consenso degli episcopati locali. Ben diverso fu l'otientamento della Chiesa nei riguardi degli o ratori dei Sovrani che si dimostravano suoi difensori, poiché tra le ricompense ed i benefici di ordine spirituale, riconobbe ad essi anche il dirino di costruire nei loro tenitori o abitazioni, delle cappelle per arrendere agli uffici ecclesiastici. L'origine delle chiese palatine in Italia è posta sia da Paolo Diacono che da Giannane al 712, allorché il re longobardo Liur..: prando creò nel suo palazzo un oratorio dedicato al SS. Salvatore e designò il clero addetto a .celebrarvi le messe quoridiane; tuttavia il D'Avack notò la singolarità della mancanza di notizie su cappelle domestiche presso i Sovrani in Occidente fino a quella data, me ntre era possibile riscontrarne su quelle degli Imperatori d'Oriente già da epoca più remota (3).
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Fu comunque da quella data in poi che -come narrava Gia11:none C4)- iniziarono a "rilucere con maggiore dignità e splendore le cappelle regie, le quali dà Sommi Pontefici arricchite poi di molte prerogative ed esenzioni per compiacere à Principi che gliele richiedevano, non meno esse che i loro cappellani...", si sarebbero elevate nella misura che egli avrebbe evidenziato nella sua storia. Il ca rattere della palatinità era stato prefigurato già da papa Gregorio Magno (VI secolo), e confermato successivamente da vari Concili (5), per cui alla fine la distinzione fra gli oratori palatini e q uelli privati venne a determinarsi su specifici caratteri, quali: l'esenzione dalla giurisdizione vescovile (i Re stessi si ritennero inizialmente organi della Chiesa); l'esenzione da ogni interdetto che non derivasse dalla Sede Apostolica (6); l'officiatura riservata ai Chierici palatini nominati dal Re in virtù del potere di collazione straordinaria, i quali potevano essere revocabili ad nutum da l Sovrano, cui erano soggetti ratione temporalium, mentre dipendevano dal Cappellano maggiore ratione spiritualiu.m. Negli oratori palatini inoltre -e solo in essi- si potevano svolgere tutte le cerimonie sacre, poiché fungevano da parrocchie personali del Principe, della sua famiglia e dei suoi dignitari, con particolari privilegi e con riti speciali nelle liturgie di maggiore solennità (7). I punti fermi elaborati dalla dottrina canonistica perché un luogo di culto appartenente al Principe potesse essere considerato "palatino", furono essenzialmente tre: l)
6 l'unione reale o fittizia di tale luogo con la residenza del Principe; 2) la sua destinazione al servizio religioso dello stesso, della sua famiglia e della sua corte: 3) l'attualità di tale destinazione (8). Dal punto di vista lessicale va precisato che il termine ricorre nte di cappella regia negli atti normativi, come nella dottrina e nella giurisprudenza, di cui si dirà più oltre, riguardava il compendio degli edifici di culto siti nei Reali palazzi e del clero che vi officiava (9). Con la parola cappellania patatina viceversa, si designa l'istituto giuridico in virtù del quale chi ne era investito, aveva l'one re di celebrare i sacri riti per la Reale famiglia ne ll'oratorio a ciò destinato (10). In merito alle origini del Cappellano palatino, va ricordato che fra il IV ed il Vl secolo le relative funzio ni e rano svolte dal Cappellano militare, allorché officiava temporaneame nte nel Palatium, come ne lle cappelle portatili o castrensi, che i regnanti erano soliti recare al lo ro seguito in zona di guerra (11). Solo a partire dai Merovingi l'ufficio eli sacerdote palatino fu stabilmente ancorato alla titolarità di una ca ppella. Il già me nzionato potere di collaz io11e straordina ria o dire/la (12) rise rvato al Principe, lo poneva in condizione di nominare tra i sacerdoti regolarmente ordinati, dei Chierici palatini, per cui era ben più ampio di quello del regio patronato, limitato alla semplice presentazione del nominando all 'autorità ecclesiastica, che decideva in merito (13) . I primi appartenenti al clero palatino, quali custodi di sacre re liquie, furo no chiamati con vari tiwli, quali abbas oratori pa-
la/in i, apocrisarius, antistes sacri palatii, archipalalinus praesu/ (14). Successivamente acquisiro no il nome di Cappellan i per la consuetudine riconducibile a i successori di Ca rlo Magno, di affidare ai sacerdo ti di Corte la custodia della "Cappa di S. Martino", che veniva po rtata nei campi di battaglia (15).
Tali sacerdoti vennero ottenendo una sempre maggiore rilevanza sociale, secondo la testimonianza del vescovo Inemaro di Re ims, che ne ll'882 annotava quali massime cariche di Corte, quelle di Conte e di Cappellano palatino (16). I primi modelli organizzativi del clero palatino risalgo no alla Francia del IX secolo. seguiti da analoghe strutture nelle Corti di Spagna, Portogallo, Polonia, Belgio, Germania, Inghilten·a. Regno di Napoli, aventi come tratto comune una selezione circoscritta ai religiosi di estrazione nobiliare, molti dei quali in aggiunta all'attività pastorale, esercitarono funzioni di consiglieri del Principe in campo amministrativo e diplomatico. Dal IX secolo crebbe vieppiù la diffusione delle cappelle patatine in Europa e l'imperatore Ludovico II ne volle edificare una a Monte Santangelo (Foggia), sulla struttura di un'origina ria grotta dove la tradizione voleva che fosse apparso nel 492 l'Arca ngelo Michele (17). Ad essa seguirono in Italia quelle di Bari C an Nicola) e di Acquaviva delle Fonti nel sec. XI, di Palermo nel sec. XII, di Napoli e di Altamura nel successivo. All'estero si ricordano, fra le tante, le cappelle patatine di Fontainebleau, di Vincenncs, di Parigi, di Chambery, di Vienne ..... I vari Sovrani che succedettero a Ca rlo Magno, in armonia con la concezione medioevale che riteneva appartenente al Principe ogn i immobile compreso nel suo territorio, cercarono di estendere su tutte le chiese considerate di lo ro proprietà, i poteri loro spettanti sulle patatine; ma il Papato riuscì a ribadire vittoriosamente le sue prerogative nel Concordato di \Xlorms (1 122), per cui l'esenzione dalla giurisdizio ne episcopale, che e ra il trano salie nte della palatinità. rimase circoscritta alle patatine (18). el secolo successivo per l'elaborazione dei decreta listi , fu altresì definitivamente confutato il principio della pro prietà laica delle chiese e dei relativi beni, con l'eccezione di quelle palatine, che crebbero così di imporcanza.
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Numerose furono le chiese che specie in Italia merid ionale, dal XIII secolo in poi, pur senza avere la prescritta attualità di destinazione al culto per il Re e la sua fantiglia, furono da lui chiamate 11 Regie cappelle11, dando luogo al fenomeno delle 11 palatine improprie 11 , che il Papato non poteva considerare favorevolmente (19), poiché divennero centri di aggregazione ghibellina, così come le cattedrali svolsero analoga . funzione per i guelfi. Nel secolare contenzioso che anche sulle palatine improprie vide contrapposti Chiesa e Stato, prevalse la prima riuscendo a ricondurre il potere dei Sovrani su di esse nell1ambito del regio patronato. Sempre a far data dal XIII secolo, si consolidò l1uso dei Monarchi di dotare di cospicue sostanze le chiese palatine, sicché mentre in origine essi avevano continuato a riservarsene la disportibilità, successivamente vollero chiedere per dette chiese il riconoscimento della condizione di persone mora] i. I Pontefici lo accordarono volentieri con Bolle, conferendo ad esse la qualifica di enti ecclesiastici beneficiari (20), pienamente conformi alla legalità canonica e privi di quel carattere di eccezionalità che aveva contraddistinto le palatine private (21). Vauronontia gimidica comportò l1indipendenza del Capitolo dei Canonici adibito a ciascun ente palatino (22), la proprietà piena da parte dell1ente stesso del patrimonio assegnatogli con carattere perpetuo e la non revocabilità dei suoi officianti da parte del Principe, una volta che erano stati da lui nominati. I beni della cappella palatina-ente, persero la loro antecedente natu ra laicale e si 11 Spiritualizzarono 11 ' venendo ad essere a m- . ministrati dal Capitolo a norma del proprio statuto e delle leggi civili e canoniche. Sul finire del Medioevo in conclusione fu dato riscontrare, sorto il comune nome di 11 cappelle palatine 11 , tre ben d istinte tipologie: l) gli oratori regi privi di autonontia patrimoniale; 2) le cappelle palatine in stretto senso, che tale autonontia possedevano; 3) le cosiddette palatine improprie o onorarie, cui
l'attributo era stato conferito per ragioni politiche, pur essendo apette al culto d i tutti i fedeli indistintamente (es. S. Nicola di Bari, Acquaviva delle Fonti, S. Maria in Altamura). Dopo il Concilio di Trento (1545) fu estesa 11esenzione dalla giurisdizione vescovi le, al clero d i tutte le cappelle pa.latine degli Stati cattolici, nella tradizione del magistero di Leone X, Paolo V e Benedetto XVI, ferma restando la soggezione dei sacerdoti palatirti ai rispettivi Cappellani maggiori e di questi ultimi all 1autorità del Papa per la recta de Religione sententia, cioè in merito ai dogmi, alla fede, alla morale (23). IL REGNO D I NAPOLI
Una spec_iale menzione merita il Regno d i Napoli nell1analisi delle regie cappelle preunitalie, data la grande considerazione accordata a tale istituzione dalle varie dinastie che ivi si avvincendarono dai Normanni in poi. Bisogna partire dal sec. XI, allorché papa Urbano Il per ricompensare il conte Ruggero I d i Sicilia delle vittorie riportate sugli Arabi, il 5 luglio 1094 a Salerno con propria Bolla conferì larghissinti diritti e privilegi a lui ed alla sua discendenza (24), come il titolo di 11 Legato pontificio11 nelle terre che gli erano soggette. Il Normanno pertanto ebbe il potere di edificare chiese, d i concedere esenzio ni e perfino di comminare la scomunica, cioè la piena giurisd izio ne temporale e spirituale, come legato ereditario e perpetuo della S. Sede, con il diritto di portare la mitra, l'anello, la dalmatica ed il pastorale . Con siffa tti segni del· potere religioso è ancora raffigurato nella basilica di S. Nicola di Bari il re Ruggero II, nell 1atto di reggere con la sirtistra il gladio e nella destra il bastone regale, simboli della giurisdizione terrena. In q uesto contesto di commistione tra sacro e profano, le origini delle palatine nel Regno di Napoli vanno fatte risalire al sec. XII, allo rché Pietro, arcivescovo di Palermo, con il consenso del Capitolo cattedrale, conferì in perpetuo a Ruggero II dei
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privilegi sulla chiesa da lui fatta costruire nel 1132 nel Palazzo Reale del capoluogo siciliano, dedicata a S. Pietro. Il Sovrano chiese anche il consenso del Papa -peraltro non necessario data la validità del volere espresso dal Capitolo- ottenuto il quale organizzò il collegio dei Canonici e dei Chierici offìcianti per la cura de lle anime della sua Corte. Il 28 aprile 1140, domenica delle Palme, avvenne la solenne consacrazione della cappella in una cerimonia alla presenza del Re (25). Durante le dinastie che si avvincendarono nell'arco di sette secoli (Svevi. Angiò, Aragonesi, Borboni), rimase ferma l'originaria autonomia della palatina palermitana, finché nel Settecento iniziarono le rivendicazioni dell'Arcivescovo diocesano, che peraltro furono efficacemente respinte. Nel secolo dei "Lumi" la palatinità divenne uno strumento insidioso nelle mani dei Monarchi (26), perché durante il c.d."giurisdizionalismo ecclesiastico", bastava la loro dichiarazione di quell'attributo per assoggettare una cappella al potere civile; ma la S. Sede riuscì ad arginare gli abusi più vistosi in materia di "palatine improprie", che erano prol iferate proprio nel Regno di Napoli. Contestualmente tun.avia fu prodiga di privilegi nei confronti deUe cappelle regie vere e proplie appartenenti a Monarchi cattolici, attraverso il Breve 23 giugno 1728 di Benedetto XIII, la BoUa Convenii del 27 luglio 1741 ed i Brevi 11 agosto 1745 .e 4 agosto 1748 di Benedetto XIV, il Breve 27 febbraio 1775 ed il Rescritto 16 luglio 1798 di Pio VI, da cui derivavano delle speciali facoltà a ciascun Re, quali: avere un "Grande Limosiniere" con dignità vescovile e territorio separato; fmire dell'esenzione daUa giurisdizione vescovile ordinaria non solo per sè e per la sua famiglia, ma anche per rutto il personale di Cotte; potere di nominare in assenza del Grande Limosiniere, un Cappellano maggiore o "Pro Elemosiniere", con cura di anime, ma plivo dell'Ordine episcopale c dell'uso dei Pontificali; diritto di far celebrare dal clero palatino nelle
regie cappelle tutte le funzioni che si svolgevano nelle chiese panocchiali (27); diritto di erigere l'altare ovunque egli si recasse e di farvi celebrare i suoi Cappellani (28). I Cappellani palatini del Meridione peninsulare. dotati del titolo di "Pronotari apostolid', oltre ad avere la cura spirituale dei membri della Rea! Casa borbonica (29), erano incaricati di reggere le diocesi vacanti (ventiquattro érano alla fine del secolo, tra cui Sale rno , Potenza, Matera, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria ... ), poid1é per tale via il Pontefice era solito concedere al Sovrano che i reggenti conseguissero poi optimo iure la titolarità delle sedi con la nomina episcopale. In tal modo l'essere Cappellano palatino divenne un titolo qualificante nel Regno di Napoli, per accedere alla dignità vescovile. In tema di eu rsus bonorum, ricordiamo che verso la metà del sec. XVIll mons. Capece, Cappellano maggiore, evidenziò efficacemente (30) gli svantaggi di una progressione come quella allora vigente, legata aUa sola anzianità, che mortificava i più capaci tra i giovani sacerdoti che, una volta ammessi al clero palatino, non avevano "più né da sperare, né da temere", poiché qualunque fosse stata la loro maniera di vivere, la sola anzianità li avrebbe portati avanti. Sul finire del secolo, il 18 settembre 1793 re Ferdinando N adottò la risoluzione di conferire le promozioni per anzianità unita al puntuale adempimento dei doveli connessi allo stato ecclesiale; ma ciò non ebbe concreta attuazione, poiché addirittura nel 1854, al crepuscolo della dinastia borbonica, risultava ancora essere la sola anzianità di iscrizione alla Heale Cappella, l'unico titolo importante per l'avanzamento in carriera, che terminava con il grado di "Grande Elemosiniere". Oltre che verso le persone, i Pontefici furono generosi di concessioni nei riguardi degli oratori regi e istenti nel Reame: basti ricordare che nel 1759 Clemente XIII dichiarò "privilegiati" tutti gli altali della cappella della Reggia borbonica di Napoli, in modo che tutti i fedeli che vi si recavano a pregare, una volta confessati c comu nicati potessero rice-
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vere le stesse indulgenze plenarie accordate nelle basiliche capitoline (31). Una peculia1ità nel Regno dei Borboni era la coesistenza d i due Cappellani maggiori, uno residente a apoli ed uno a Palermo. La cappella palermitana -lo si è vistoera stata creata nel sec. XII dai Normanni e pertantO era antecedente di oltre un secolo a quella voluta a Napoli da Carlo d'Angiò. Durante il dominio aragonese il Cappellano maggiore delPomonima Corte risiedette a Palermo e quello degli Angioini a Napoli; ma tale situazione perdurò anche dopo l'unifi cazione dinastica operata da Alfonso V d'Aragona, giungendo fino al periodo borbonico. La giurisdizione del Cappellano maggiore di Sicilia era tuttavia p iù ampia di quella dell'omologo partenopeo, innanz i tuttO perché il primo ah origine era fornito del titolo di Vescovo che al secondo fu riconosciuto come prerogativa stabile solo nel sec. XVIII; poi in quanto era dotato del potere di n ominare tutti i Cappellani militari del Regno, addetti all e truppe terrestri e marittime. Ciò su proposta dei vru·i comandanti in favore eli sacerdoti che, una volta ottenuto l'inquadramento disposto, passavano dalla gimisdizione degli Ordinari diocesani , a quella del Cappellano palatino di Palermo (32). Pertanto in ragione dell'assistenza spirituale alle Forze Armate , quest'u ltimo assumeva anche il titolo di "O rdinario Pre lato", equiparato ad un Maresciallo di Campo e con poteti an aloghi a quelli di un Arcivescovo nella propria diocesi. Le sue prerogative erano addirittura più ampie di quelle di qualunque altro Vesco..: vo, poiché (33) le sue competenze comprendevano n on solo luoghi e persone certe (le cap~elle pe1manenti), m a anche luoghi certi e persone incerte (i castelli) ed infine persone certe e luoghi incerti (le cappelle mobili). Nel 1779 per la ptima volta il Cappellano maggiore di Napoli tentò di ampliare la sua gilllisclizione in Sicilia (34), incidendo
sia sulla giurisdizione dell'Arcivescovo di Palermo. che su quella del Cappellano maggiore dell'isola. Contro tali pretese Ja Deputazione del Regno di Sicilia fece rimostranze al Sovrano il 30 agosto 1780, evid enziando tra l'altro che neanche il Papa avrebbe potuto revocare l' antico privilegio della concessione della cappella maggiore di Sicilia, poiché i suoi predecessori l'aveva no concesso alla Corona e non ad un s ingolo Monarca: "Nec
a lege, nec ab homfne, nec praescriptione tolli potest", osservarono. Nel 1798 tutti gli ordini del Regno di Sicilia si riunirono in Parlamento ed ottennero dal Re che il Cappellano maggiore d i Napoli si astenesse dal tentativo di arrogarsi la g iurisdizione palatina nell'isola, ricordando altresì che la cappella regia era stata con cessa dal Papa come privilegio non solo alla mo narchia, ma alla stessa nazione s iciliana (35). Pur tuttavia il problema si ripropose in tutta la sua complessità 1'8 dicembre 1816, allorché Ferdinando I di Borbone decretò eli riunire i domlni al di là ed al di qua del Faro, con l'effetto che l'a nno successivo, il 3 dicembre, sancì che vi fosse un solo Cappellano maggiore, da scegliersi a rotazione per tre volte fra i sudditi continentali ed una volta tra quelli siciliani. Nella parte del Regno in cui si trovava il Re, doveva risiedere il Ca p pella no maggiore, mentre in quella dove dimorava il Luogotenente, doveva officiare il Vicario del Cappellano stesso (36). Ne seguirono vivaci polemiche dottrinali e politiche, in considera~ione dell'evidenziata critica contro il potere del Re di abolire il Cappellano maggiore isolano; ma di fatto tra il 1817 ed il 1854 si avvicendarono due Cappellani maggiori palermitani, i monsignori Gravina e Naselli, fatto significativo della forza mantenuta dal clero palatino s iciliano. In ordine alle relazioni tra Chiesa e Stato, fu rilevante il Concordato stipulato il 16 febbraio 1818 tra Pio VII e Ferdinando I, che all'art. 26 riprendendo i principi ispiratori della citata Bolla Conuenit del 27 luglio
lO 1741 munita di regio exequatur, riaffermò i limiti della Curia del Cappellano maggiore e della sua giurisdizione (37). Fu ribadito il diJ·ino del Re di scegliere i Chierici ed i Cappella ni per la sua Regia Cappella, le fortezze, l'ese rcito, la flotta e gli ospedali militari (38), i quali Chierici e Cappellani e rano soggetti al Cappellano maggiore, dotato di prerogative e diritti vescovili c smtoposto direttamente al Papa. Contestua lme nte -ed è un tratto saliente del Concordato- mentre la S. Sede sembrava voler accrescere le attribu zioni del Prelato palatino, ne definì nettamente le competenze e qu indi in realtà ne limitò i poreri fino ad allora non sufficientemente identificati. Pertanto fu a lui proibito di designare Chierici e Cappellani al di fuori dei luoghi sopra indicati, nel cui ambito i religiosi non dovevano comunque superare le cento unità. Ino ltre si stabilì che al di fuori dei privilegi tassativamente indicati nella Bolla richiamata, il Cappellano maggiore non potesse rivendicare alcuna altra facoltà o giurisdizione, neanche riesumando antiche concession i da Leone X in poi. Dopo il Concord ato, il Governo delle Due Sicilie riconobbe la teoria della "palatinità impro pria o onoraria", per cui le cappelle così caratteri zzate. dopo la Bolla De utiliori del 27 g iugno 1818, rientrarono sotto la g iurisd izione dei Vescovi, fermo il d iritto del Re di presentare i nominandi al Vescovo territorialmente competente (dirino di giuspatronato e non più eli collazione). Si determinò pertanto, come ha ben evidenziato il O'Avack (39), l'assurda situazione di chiese che di palatino non possedevano più nulla al di fuori del titolo puramente onorifico, poiché erano venuti a cessare sia l'esenzione giu risdizionale, che il diritto di coll azione. Per concludere va fatta una riflessione: nel Regno di Napol i le cappeiJe palatine ebbero un prestigio ed una considerazione molto elevati, data l'intensità dei legami esistenti tra la Chiesa c la ca ttolicissima dinastia dei Bo rbo ni.
ondimeno, come si è ,·isto, le cappelle in questione ebbero una storia travagliata specie nel sec. XVIII. per le contese sorte tra Ordinari diocesani e Cappellani maggiori, tra i Cappellani maggiori di Sicilia e di Napoli, e tra Stato e S. ede, essendo volta quest'ultima ad arrestare l'indebita, fittizia espansione delle palatine improprie. Problemi di ben maggiore rilevanza si sa rebbero presentati nel contesto dell'Italia unita, che quantO meno programmaticamente, mirava al separatismo religioso. IL GRANDUCATO DI TOSCANA
Scarne sono le notizie sugli oratori palatini nel Centro Italia, dove il dato più saliente è mppresentaro dall'oratorio dedicato a San Lussorio, sono nel XVII secolo accanto al monastero omonimo. nel comprensorio pisano di S. Rossore, per volere di Cosimo IIl dé Medici, che lo destinò all'uso religioso della sua Corte C40). Iel 168L• per disposizione dello stesso Cosimo III, ebbe inizio la tradizione che il 21 agosto di ogni anno fosse celebrata in quella cappella una messa cantata in occasione della festa dei santi Lussorio, Cisello e Camerino, con l'onere del Princeps di remunerare gli officianti, che venivano da Pisa. Tale tradizione proseguì fino al periodo sabaudo, poiché la Rea! Casa nella predetta ricorrenza era solita offrire ai celebranti una "laura refezione". Oltre alla preçJerra cappella. va ricordato che nella Tenura di San Rossore il granduca Leopoldo Il di Lorena nel 1832 ne fece costruire una annessa alla villa Reale delle Cascine Vecchie, dedicata ai santi Lussorio. Cisello e Camerino ed un'altra, intitolata a S. Antonio, annessa al fabbricato delle Cascine Nuove. Dopo la <.:reazione del Regno d'Italia, la Reale Tcnuw di S. Rossore con le sue dipendenze c pertinenze -e quindi con le cappelle in essa comprese- fu destinata a far parte della dotazione della Corona.
CAPITOLO II
CONFIGURAZIONE DELIA "REGIA CAPPELlA"
DAGLI ALBORI ALLA FINE DEL SEC. XIX el Ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna, H Cappellano maggiore assunse inizialmente il nome di "Grande Elemosiniere", sul modello francese (1 ) . Le sue origini vanno ricondotte alla Prelatura che con titolo di "Decanato della Savoia", Amedeo IX nel 1467 ottenne da papa Paolo II in occasione della fondazione di una cappella ducale nel Castello eli Chambéry (2). La formale costituzione della giurisdizione del Grande Elemosiniere awenne anche nello Stato sabaudo con il ricordato Breve pontificio 23 giugno 1728, concesso da Benedetto XIII e ribadito nel già citato Breve dell'll agosto 1745 eli Benedetto XIV, indirizzato Piis Catholicorum Regum, che per i Savoia come per i Borbone, aveva sancito la dignità vescovile eli tale Prelato preposto alla cura spirituale delle famiglie dei Sovrani cattolici e delle loro Corti. A distanza di circa un secolo, nel 1848 nel Piemonte sabauclo esisteva una complessa organizzazione ecclesiastica nella Cappella Regia, comprendente ben novanrau-e sacerdoti alle dipendenze del Grande Limosiniere (o Elemosiniere), che ammini-. strava le chiese e le cappelle palatine (3). Il R.D. 24 gennaio 1849 n. 870 prevedeva come alte cariche della Rea! Casa il Prefetto eli Patazzo, il Sovrintendente generale della Lista civile, il Primo Aiutante di Campo ed iJ Primo Limosiniere. Vittorio Emanuele II con proprio decreto del 6 febbraio 1853 decise che la Reale Cappella fosse composta da un Primo Elemosiniere, da sei Elemosinieri, da dodici
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Cappellani e sei Chierici eli Camera nell'ambito eli una progressiva riduzione da ottenere negli organici palatini. Allorché con R.R. D.D. 10 e 14 novembre 1856 fu creato un apposito Ministero della Real Casa, non comparve più tra i maggiori dignitari il Primo Limosiniere (4). Dopo l'Unità il Sovrano sabaudo assunse tutti i diritti ed i privilegi già appattenenti alle cessate dinastie e unificò in una generale Cappella Regia e sotto un unico Cappellano maggiore, le strutture preunitarie (5). Tuttavia la S. Sede a causa del dissidio creatosi con il nuovo Stato, non riconobbe le antiche esenzioni giurisdizionali alle palatine dei cessati regimi. Può ricordarsi ad esempio che nel 1862, morto mons. Pietro Naselli, ultimo Cappellano maggiore del Regno delle Due Sicilie, la S. Sede no n accettò che il Re sabaudo potesse nominare il nuovo Cappellano maggiore per quel territorio. Tuttavia non volendo lasciare senza Pastore le chiese e le cappelle palatine dell'ex Regno borbonico, Pio IX con la Bolla Quum per obitum del 19 dicembre 1862, lasciò temporaneamente ai Vescovi la giurisdizione locale su dette ca p pelle, non iure proprio, ma come delegati della S. Sede (6). Lo Stato italiano non riconoscendo tale situazio ne, continuò dal canto suo a no minare o un Cappellano maggiore vero e proprio o un regio Delegato. Da ciò venne a crea rsi anche per l'ufficio del Cappellano maggiore di Sicilia, come per tutte le altre istituzioni palatine, comprese le Reali Cappelle di Roma e di Torino e lo stesso ufficio del Cappellano
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maggiore del Re "uno di quegli stati fittizi e di reciproca tacita tolleranza che donùnarono, durante il dissidio tra lo StatO italiano e la S. Sede, in tutti i campi nei quali fu inevitabile il loro incontro. Cosicché apparentemente si faceva capo al Cappella no maggiore nominato dal Re, o al regio DelegatO, ma in realtà tutto si faceva con l'intesa ed il consenso dell'Ordinario" (7). Per la Sicilia fu altresì di grande rilievo la Bol la del 10 novembre 1867 con cu i Pio IX abolì la Legazia apostOlica, risalente -lo si è visto- al privilegio concesso da Urbano II a Ruggero il Normanno (8). Dopo le c.d. "leggi eversive dell'asse ecclesiastico" realizzate in ottemperanza al separatismo prefigurato da Cavour, si cercaro no temperamenti ed eccezioni per mitiga re g li effetti eli provvedimenti che potevano ferire la coscie nza cattolica della strag rande maggioranza degli italiani e del Sovrano stesso, combattuco fra i suoi doveri pubblici istituzionali e la sua privata, profonda devozione. Sicché il Re per evitare la soppressione di alcune chiese, escogitò l'estensione dello slatus di palatine acl esse, partendo dalla teoria che data la natura atipica ed eccezionale delle Regie Cappelle (9), dovevano essere mantenute quelle configurate con ta le attributo. Per giustificare la ricognizione di varie palatinirà improprie, furono falsati e travisati significati e contenuti di antichi documenti e di d iplomi regi in favore di alcune cappelle e si sostenne che la loro soppressione sa rebbe stata un uulnus alle regalie ed ai diritti maiestatici del Sovrano. L'apparente omogeneità giuridica delle Regie Cappelle ingannò la giu risprudenza, che arrivò a considerarle unitariamente come semplici oratori privati appanenenti al Re, privi come tali di proprio patrimonio e di autonoma personalità giuridica. Non è dato qui sapere se l'abbaglio, su cui ci soffermeremo più oltre, fu dovuto ad una generale confusione in cui fu indotta la mag istratu ra dall'assenza di un'organica
normativa che disciplinasse espressamente le palatine; ma siamo più propensi a credere ad una "svista" intenzionale, volta a suffragare con la forza delle sentenze. l'intendimento del Re di salvare quante più chiese possibile dai provvedimenti e,·ersivi. Felix culpa dunque quella della magistratura, non ceno agli occhi della dottrina più attenta, ma sicu ramente agli occhi di quanti avevano a cuore -ed erano i piùche il processo di la icizzazione dello Staco avvenisse senza troppi sconvolgimenti. La confluenza nell'organico della Regia Cappella dei religiosi provenienti dagli oratori di palazzo della Toscana, della Lombardia e delle province napoletane, ponò ad orrantasette il loro numero complessivo nel 1867 (10). Dopo l'Unità si ebbe per la prima volta anche a Roma un Cappellano di palazzo, nella persona del can. Valerio Anzino. Con il R.D. 16 gennaio 1871 che riordinò il Ministero della Real Casa. fu sancita la sottoposizio ne ad esso delle cappelle e chiese reali e del relativo personale ecclesiastico. dandosi origine ad un inquadramento amministrativo che sarebbe stato reiterato più volte nel periodo monarchico (11). La vacanza per tanti anni del posto di Primo Elemosiniere, l'abolizione nel 1868 di sei Elemosinieri e la disparità di trattamento esistente tra il clero palatino e gli impiegati della Real Casa. indussero Umberto I. dopo l'ascesa al trono, ad affidare a mons. Anzino il compito di riorganizzare il servizio ecclesiastico (12). Conseguentemente nel 1878 fu deciso che il numero dei Cappellani in aggiunta a quello Maggiore (titolo subentrato a quello di Grande Elemosiniere), fosse ridotto a dodici (quanro a Torino, due a Milano. due a Roma, due a Firenze e due a 1apoli) e che le Reali Ville e Tenute avessero dei Cappellani locali. Tutto il clero palatino venne inoltre equiparato agli altri dipendenti della Real Casa. Per la c.d. "Riforma Visone", dal nome del Ministro della Real Casa che ne fu ispi-
15 ratore. con il R.O. 25 giugno 1884 fu approvato il nuovo organico dell'Amministrazione stessa ed una nuova pianta dei suoi uffici, tra i quali comparYe la Divisione III "Fabbriche e possessi 11 , che tra le proprie arrribuzioni comprendeva la gestione patrimoniale delle chiese patatine (13). Il ministro Visone ancora ed il guardasigilli Taiani slipularono il 5 maggio 1886 un Concordato ( 14), in virtù del quale, tra l'altro, fu deciso che restavano intatti ed impregiudicati i diritti e le prerogative della Corona, circa l'istituzione della Cappellania maggiore di Napoli e di Sicilia e Ja relativa giurisdizione. La provvista del titolare della medesima o del delegato -di cui si è già fatto cennosarebbe stata concertata tra il Ministro della Real Casa ed il Guardasigilli. In appositi elenchi relativi a tale Concordato, le chiese e le cappelle patatine prive di mezzi propri, in base all'appartenenza all'immobile cui erano annesse, furono disrinre in: dipendenti della Real Casa (la maggioranza) e dal Ministero di Grazia e Giustizia, che dovevano provvedere ai relativi oneri di culto. Le chiese patatine autosufficienti potevano regolarsi come per il passato, a norma dei loro statuti e del diritto comune, riservandosi lo Stato di intervenire solo in caso di abusi o inconvenienti. Fu fatta eccezione per le quattro Palatine pugliesi e per la basilica di Superga, che pur dotate di beni propri, furono poste le prime alle dipendenze del Ministero della Giustizia e la seconda sotto la Real Casa. La ripartizione che ne derivò, fu la seguente: A) dipendenti dal Min. R. Casa: cappelle nel palazzo del Quirinale, (Paolina, dell'Annunziata, del Presepe), chiesa del SS. Sudario (Roma); cappella del palazzo reale. basilica di S. Francesco da Paola e chiesa di S. Sebastiano ( rapoli); cappelle delle regge di Caserta e di Capodimonte; cappelle dei regi siri di Carditello, del Fusaro e di Licola; cappella del palazzo reale, chiesa della Favorita e della Tenuta alle Falde (Palermo); cappella della SS. Sindo-
ne, chiesa di S. Lorenzo e basilica di Superga (Torino): cappella di Palazzo Pitti, cappella presso le scuderie reali alla Pace, due cappelle nelle ville di Poggio e Caiano (Firenze); parrocchia di Corte, cappelle nelle ville di Monza e Mirabello (Milano); oratorio nel palazzo reale di Venezia; cappelle nelle Tenute di S. Rossore, Tombolo e Coltano (Pisa); B): dipendenti dal Min. di Grazia c Giustizia: basilica di S. Barbara (Mantova); basilica eli S. Nicola di Bari, basilica di S. Maria in AltamlJra, basilica eli S. Eustachio in Acquaviva delle Fonti, basilica eli S. Michele Arcangelo in Monte Santangelo; oratorio della SS. Annunziata in Colorno; chiesa di S. Giovanni del Vaglio in Montefusco; chiesa di Calascibetta. La nomina degli ecclesiastici titolari delle palatine in ulùmo considerate, doveva essere proposta al Re dal Guardasigilli, previo concerto con il Ministro della Rea] Casa il quale, nel caso eli conflitti giurisdizionali fra tali cappelle e l'autorità ecclesiastica, ne avrebbe informato il Guardasigilli stesso per concordare la trattazione della vertenza. Nel 1891 intervenne una riforma del clero palatino, di cui qualche anno dopo un anonimo commentatore evidenziò efficacemente lo spirito (15): "Fu intendimento del Sov rano ne lla riforma delle chiese palaline eli creare in esse un clero che, pur sentendo completi i suoi doveri ecclesiastici, si distinguesse eziandio per virtù civili e per sentimenti patriottici. Onde nelle condizioni di concorso a posti vacanti fu stabilito con lo Statuto del 1891 che fossero preferiti, oltre a quei preti che fossero forniti di un titolo in discipline ecclesiastiche, anche quelli che avessero conseguito una laurea in una Università del Regno o si fossero distinti per lungo servizio in vantaggio dello Stato, come cappellani. E sempre perché fosse agevolato il raggiungimento di questo scopo, con lo stesso Statuto furono istituite delle borse eli studio per i meno abbienti. .... ". Così appu nto le "chiese palatine sarebbero divenute vivai di giovani ecclesiastici,
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che sentissero la necessità dell'ora presente e fossero un elemento prezioso alla nostra politica ecclesiastica" . Gli interventi no rmativi in materia di clero palatino divennero più frequenti, segno di una crescente attenzione dello Stato verso una categoria che poteva svolgere una funzione di primo piano non più e non solo sotto il trad izionale aspetto dell 'assistenza spirituale al Re , alla sua famiglia ed alla sua Corte, cioè in una valenza "domestica", bensì sotto il profilo ben p iù importante che si era delineato, delle sue pote nzialità di fac ilitare all"'esterno" l' aus picata pacificazione tra la Chiesa e lo Stato. Un nuovo impegno del legislatore si palesò ne i RR. DD. 13 settembre e 16 novembre 1893, con i quali furono stabiliti dei criteri testuali per le nomine del clero palatino da parte del Sovrano pe r la Puglia, me ntre per le rimanenti regioni fu preferito di lasciare in vigore le consuetudini locali e le antiche disposizioni (16). In tema di amministrazione interna aveva avuto rilevanza sotto il profilo organizzativo il R.D . 25 dicembre 1892, n. 309, che tra l'altro aveva demandato alla nota Divisione III "Fabbriche e possessi", la cu ra della conservazio ne, tutela e manutenzione del patJ·imonio delle chiese palatine, nell'ambito di una più generale competenza del Ministero della Rea! Casa per l'amministrazione delle stesse. Le direzioni provincia li della Real Casa avrebhero gestito il patrimonio delle regie ca p pelle presenti nei rispettivi ambiti territoriali (17). Con R.D. 23 gennaio 1895 fu approvato il regolamento sul personale delle regie cappelle di Roma, Torino e Firenze, dove -tra l'a ltro- e ra previsto che nella capitale officiasse un Cappellano maggiore e tre Cappellani palatini. Il primo aveva la competenza di presentare al Min istro della Real Casa le proposte per le no mine, le promozioni e le dispense da l servizio de l personale ecclesiastico della Rea l Casa (18), no nché eli custodire e conse rvare g li arred i sacri.
Egli inoltre dirigeva tutti i servizi religiosi della Real Casa e faceva parte della Casa Civile di S.M. il Re; aveva il potere eli sovraordinazione gerarchica su tutti i Cappellani del Regno ed a sua volta e ra subordinato -circa le funzioni religiose nelle cappelle reali- alle direttive dei Sovrani, oppure del Prefetto di Palazzo o del Ministro della Real Casa, a seconda delle competenze. I Cappellani regi d i Torino e Roma erano equiparati nei diritti e nei doveri ai funzionari della Real Casa. DALL'ASCESA DI VITIORIO EMANUELE
m ALLA SOGLIA DEL CONCORDATO
Dopo l'avvento di Vittorio Emanuele III che regnò, com'è noto, dal 1900 al 1944, fu operata una distinzione tra il personale ecclesiastico della Real Casa, formato da 8 Prelati e dal Cappellano maggiore palatino (1900/ 1904: mons. G. Lanza; 1905/ fine del regno e oltre: mo ns. G. Beccaria) ed il restante clero palatino consistente in 114 sacerdoti (19). Nel nuovo secolo fu posto più concretamente il problema dello status giuridico del clero palatino nella Real Casa, della quale peraltro era ancora non esattamente definita la natura. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 12 agosto 1901, aveva negato ai elipendenti tutti della Real Casa la qualifica eli impiegati statali, ma il R.D . 14 novembre 1901 n. 466, introducendo per la prima volta l'obbligo di sottoporre al Consiglio dei Ministri la nomina del Ministro della Real Casa, del Prefetto di Palazzo e del Primo Aiutante d i Campo, creò i presupposti per i quali la successiva giurisprudenza considerò concordemente "pubblici dipendenti", tutti quelli che avevano un rapporto di impiego con la Rea! Casa, compreso il clero palatino (20). I s uo i componenti godeva no eli speciali agevolazioni fiscali, quali l'esenzione dalla tassa eli ri cchezza mob ile e da quella eli manomo tta, in quanto fru itori di beni ap-
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partenenti alla dotazione della Corona. La Chiesa viceversa, poiché il clero in questione era sotlrauo alla giurisdizione diocesana, in base al Coclexjuris Canonici del 1918, mirò a ridurre fortemente nel proprio ambito i privilegi connessi alla palatinità (21). Una riforma di ampia portata, mirante alla razionalizzazione della Dotazione della Corona, attuata con H. D.L. 3 ottobre 1919 n. 1792, concernente la retrocessione al Demanio di palazzi e ville facenti parte della Dotazione stessa, interessò anche le palarine collegate a eleni immobili. In attuazione di tale riforma fu emanato il R.D. 31 dicembre 1919, n. 2578, che stabilì quali beni già della Corona passassero all'Opera nazionale Combattenti e quali restassero al Demanio (22), con la seguente riparrizione: a) alle dipendenze del Ministero della Rea! Casa: cappelle nel palazzo del Quirinale, chiesa del SS. Sudario, cappelle nelle Tenute di Tombolo e di S. Rossore, basilica di Superga, chiesa di S. Lorenzo e cappella della SS. Sindone (Torino). La relativa gestione competeva alla Rea! Casa, sulla quale gravavano le spese per la manutenzione e gli emolumenti del clero addetto, che era di nomina sovrana ed era impiegato di tale Amministrazione; b) alle dipendenze del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto: la maggioranza delle palatine, distinte a seconda che fossero dotate o meno di un patrimonio proprio. Le prime sarebbero state amministrate dagli Economati generali dei Benefizi vacanti nella cui circoscrizione erano Iispettivamente comprese. Per esse il successivo R.D. 25 luglio 1920 specificò che nell'esercizio di tale gestione i predetti Economati, avrebbero ~gito come "regi delegati" sotto la tutela e la ,·igilanza della Direzione generale dei Culti (es. cappelle reali di :\apoli e di Palermo), per l'approvazione dei bilanci e degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché per la revisione dei consuntivi. Le seconde (oratori palarini annessi a
regge e ville retrocesse allo Stato), sprovviste di mezzi autonomi, erano amministrate direttamente dal Ministero della Giusti zia, cui spettava la nomina e la remunerazione degli ecclesiastici e l'onere delle spese di culro e di manutenzione degli edifici; c) alle dipendenze dell'Opera nazionale dei Combauenti: chiese annesse agli immobili acl essa ceduti, distinte a loro volta a seconda che fossero fornite o meno di un patrimonio proprio. Per le prime, aventi personalità giuridica, in base all e integrazioni apportate dal citato R.D. 25 luglio 1920, valse la medesima disciplina concernente quelle dello stesso tipo sonoposte al Ministero della Giustizia, circa l'amministrazione dei loro beni, restando a tale Ministero il potere di nomina del clero officiante. Per le seconde, ritenute di proprietà dell'Opera, si stabilì che essa dovesse provvedere all e spese di manutenzione e di officiatura, fatto salvo sempre il potere di nomina del Ministero della Giustizia per il clero adderto; d) chiese palatine pugliesi. che pur conservando la personalità giuridica loro propria, erano gestite da un Commissario di nomina regia, su proposta dei Ministri della Giustizia e della Rea! Casa. Nel 1922 sarebbe subentrata una Regia Delegazione che avrebbe avuto la piena proprietà delle patatine in questione (23). Tutte le chiese menzionate, pur nella loro articolata connotazione patrimoniale, erano formalmente palatine, ma per quelle prive del noto requisito della "attualità" al servizio del Re, valevano ormai solo remote ragioni storiche, tradizioni locali o pregresse esigenze d'ordine politico, per cu i la Chiesa cercò di limitare l'antico privilegio solo a quelle che avessero un'effettiva connessione con i luoghi di dimora reale. Un'ulteriore riforma che riguardò anche il clero palatino, fu il R.D. 16 aprile 1924, n. 229, con cui venne approvatO il regolamento sullo stato giu ridico ed economico del personale della Rea! Casa. All'at1. 6 in panicolare fu prescritto che la
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designazione del Cappellano maggiore avvenisse a scelta tra i Cappellani della Real Casa, il Prefetto della basilica di Superga o anche fra sacerdoti estranei alla ReaJ Casa stessa. La nomina dei singoli Cappellani doveva essere effettuata sentito il Cappellano maggiore, il quale -com'è noto- doveva rispondere alla S. Sede circa l'osservanza delle prescrizioni ecclesiastiche (onde, ad esempio, non poteva essere prescelto un laico o un sacerdote "sospeso a divinis" , a pena di nullità canonica della nomina) (24). I requisiti per la nomina iniziale a Cappellano palatino erano, in ord ine al rapporto d i impiego, gli stessi richiesti per il personale laico, come ad esempio il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici; ma si prescindeva dai limiti di età normalmente richiesti (la minima 18 anni e la massima 30). Fra le norme previste per la progressione in carriera, si ricorda che: il Cappellano maggiore ricopriva il grado 6° (equiparato a Colonnello), il Cappellano del Re conseguiva il grado 11 o (equiparato a S. Tenente) dopo 8 anni di permanenza nel 12°, il Cappellano della Rea! Casa raggiungeva il grado 12° dopo 8 anni di permanenza nel 13° (carriera eli concetto). Erano previsti inoltre come personale "straordinario": il Prefetto della Reale basilica di Superga, equiparato al grado 11 o della carriera direttiva, nonché il Cappellano della Reale Basilica, assimilato al grado 13° della carriera eli concetto (25). In allegato al citato regolamento del 1924, era esposta la situazione dell'organico palatino: l Cappellano maggiore, 6 Cappellani del Re, l Cappellano della Rea! Casa, l Chierico di sacrestia (carriera esecutiva). I PAITI LATERANENSI
Mentre intervenivano riforme sia legislative che amministrative in cui era interessata la Regia Cappella, sul più vasto proscenio dei rapporti tra Chiesa e Stato avanzava
la "conciliazione silenziosa", in prospettiva di un reciproco formale riconoscime nto. A tal fine furono redatte varie bozze di Concordato, ed alla terza in particolare, dell'8 marzo 1927, fu prevista nell'art. 28 l'abolizione del privilegio dell'esenzione giurisdizionale del clero palatino, in armonia con le nuove direttive legate ai nuovi ·rapporti con la Chiesa (26). Tuttavia nell'ulteriore formulazione assunta dal medesimo art. 28 nel nuovo schema del 21 agosto 1928, fu ripristinato tale privilegio limitatamente alle chiese della SS. Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma e delle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali. Tale eccezione fu confermata (27) nei progetti del 2 dicembre 1928 (art. 30), del 15 gennaio 1929 (art. 30) e del 29 gennaio 1929 (art. 29). Si arrivò così alla definitiva stesura dell'art. 29, lettera "G", del Concordato stipulato 1'11 febbra io 1929, che avrebbe dovuto essere integrato dal legislatore ordinario. Lo Stato rinunziò dunque ai privilegi di esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese ricordate nei progetti preliminari), lasciando che di tutte le nomine e provviste si incaricasse l'autorità ecclesiastica, con la semplice partecipazione ufficiale di esse a l Governo italiano, come avveniva per gli altri enti ecclesiastici. Fu stabilito inoltre che un'apposita commissione assegnasse una congrua dotazione per ogni singola patatina, che sarebbe stata amministrata direttamente dall'autorità ecclesiastica. In definitiva con i1 Concordato era mantenuta l'esenzione giurisdizionale delle cappelle che il R.D. 31 dicembre 1919 aveva lasciato all'amministrazione della Real Casa, mentre l'Italia aveva rinunziato ai suoi diritti s u quelle dipendenti dal Ministero eli Grazia e Giustizia e dall'Opera nazionale dei Combattenti. L'elemenco qualificante delle residue cappelle palatine non fu l'appartenenza alla
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Corona, bensì /'atlua/ità della loro destinazione alle sacre funzioni per H Capo dello Stato, la Famiglia Reale, la Corte (28), in conformità agli intendimenti della Chiesa di circoscrivere al massimo un istituto di natura eccezionale. Vari erano comunque i problemi da risolvere. quali i poteri che il Re o lo Stato potevano esercitare ancora sul clero palatino, i dirini ed i doveri di quest1ultimo (29), nonché Jtidentificazione di quafi cappelle annesse ai palazzi di dimora della Famiglia Reale, avessero conservato il privilegio dell 1esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica. Dopo la stipula del Concordato, il Giornale d 1Italia del 9 luglio 1929 (30) fornì al vasto pubblico qualche notizia sulla poco conosciuta figura e suiJtancor meno notO ruolo dei Cappellani palatini maggiori, che si erano succeduti dall'Unità fino a quel momento: si trattava, in ordine cronologico, dei monsignori Anzino, Lanza e Beccaria, che erano 11 Prelati 11 in quanto appanenemi ai Capitoli di basiliche reali in virtù di antichi privilegi mai abrogati. Tuttavia -spiegava Jtanicolista- non erano mai comparsi neiJtannuario ecclesiastico ed avevano svolto compiti delicati e difficili, pur sempre entro rigorosi confini. Con i Patti -fu ricordato- era stato definitivamente soppresso Jtinterdetto pontificio alle cappelle palatine, già peraltro attenuato in precedenti parziali concessioni (31). In relazione all 1art. 25 del Concordato, con legge 27 maggio 1929 n. 848, alPan. 18 fu disposta la soppressione delJtEconomato generale dei Benefici vacanti, per cui Jtamministrazione delle chiese e cappelle palatine aventi proprio patrimonio, fu assu n ta dapprima dagli Uffici per gli Affari di Cu lto istituiti presso le Procure generali delle Corti di Appello e, successivamente, in seguito ai RR. DD. 20 luglio 1932 n. 884 e 19 agosw 1932, n. 1080, (convertito quest1Ultimo nelle leggi 6 aprile 1933 n. 455 e 28 settembre 1933 n. 1281), passò dal Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto al Ministero delJtlnterno, Direzione generale
del Fondo Culto, per il tramite delle Preretture territorialmcnte competenti. lA CONVENZIONE DEL 1939
A dieci anni di distanza dal Concordato, con la legge 30 novembre 1939 n. 1887 (32) fu approvata la Convenzione tra la S. Sede ed il Governo italiano, s iglata il 13 giugno 1939 per Papplicazione d eltta rt. 29, lettera 11 G 11 del Concordato stesso. Parti contraenti erano stati il Cardinale Segretario di StatO, mons. Luigi Maglione e J!Ambasciatore cPitalia presso la S. Sede, conte Bonifacio Pignatti Morano eli Custoza. Essa prevedeva che in materia spirituale la giurisdizione ordinaria sul Sovrano e su lla Famiglia Reale spettava solo al Sommo Pontefice. Per la loro cura spirituale, Pistruzione catechistica e Pamministrazione dei sacrame nti, era delegato il Cappellano maggiore de l Re, qualificato come 11 0rdinario palatin011 , fatta eccezione per il matrimonio, di cui doveva preparare gli atti relativi (art. 2). Erano esenti dalla giurisdizione degli Ordinari diocesani e restavano sottoposti a quella clelPOrdinario palatino, i segue nti luoghi eli culto: ch iesa del SS. Sudario (Roma); chiese della SS. Sinclone e di Superga (Torino) con le relative sacrestie e cappelle interne; cappelle nel palazzo reale di Roma; cappelle nei palazzi reali di Torino, Napoli. Genova, Firenze e Venezia; cappelle nella Tenuta di . Rossore; cappelle dei luoghi di abituale villeggiatura de i Sovrani e della Reale Famiglia, con tutte le relative sacrestie (ville rea li di Pollenzo, di S. Anna in Valdieri , di Racconigi, Castello eli Sa rre (Aosta)). Erano pure esenti i palazzi e le ville riservati ai Sovrani ed alla Famiglia Reale, acl eccezione d egli appartamenti e degli alloggi dei dignitari di eone e del personale, dove restava pertanto in vigore la giurisdizione spirituale degli Ordinari dei luoghi (art. 3). Il Cappellano maggiore esercitava la giu-
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risclizione ordinaria sul clero palatino addetto alle cappelle sopra indicate, salvi restando nei riguardi di detto clero, i diritti degli Ordinari dei luoghi di loro giurisdizione, secondo le norme del diritto canonico (art. 4). La nomina del Cappellano maggiore era fatta dal Sovrano, previe confidenziali intese con la S. Sede, la quale avrebbe conferito al nominato l'istituzione canonica secondo i sacri canoni. La rinunzia o la cessazione dall'Ufficio di Ordinario palatino, sarebbe avvenuta d'intesa tra la S. Sede ed il Re (art. 5). Il clero palatino veniva nominato dal Re su proposta dell'omonimo Ordinario (art. 7), che si sarebbe munitO del previo assenso dei Vescovi, rispettivamente, della diocesi di origine del sacerdote designato e della diocesi nel cui ambito era destinato ad officiare. Il Sovrano poteva accogliere o meno le proposte del Cappellano maggiore, che venivano effettuate tramite il Ministro della Real Casa per la generalità, o quello dell'Interno per chi era assegnato alle regie cappelle di Venezia, Firenze, Genova e Napoli (33). L'Ordinario palatino con l'assenso della S. Sede sceglieva tra i Cappellani del Re in organico presso la Real Casa, il proprio Vicario generale, che in sua assenza assumeva il titolo di Vicario dell'Ordinario palatino. Fra i predetti Cappellani parimenti il Cappellano maggiore nominava gli "Ufficiali" addetti alla propria Curia (art. 7). A tutti i Cappellani del Re in organico presso la Real Casa ed· assimilati presso gli altri palazzi reali, erano conferiti i privilegi di "Cappellani segreti di Sua Santità", durante munere (art. 8). Tale titolo, legato alla funzione patatina, ne accresceva il dovere e l'impoitanza anche nell'ambito della gerarchia ecclesiastica (34). Alle cappelle patatine indicate nella Convenzione, Ja S. Sede accordava tutti i diritti ed i privilegi che il Codice di Diritto canonico riconosceva agli oratori senti pubblici (art. 9). Un regime particolare fu r:iservato acl alcune chiese ex patatine (art. 10), cioè: S. Gottardo a Milano, S. Pietro a Palermo e S.
Francesco da Paola a Na poli, che in quantO parrocchie restavano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari diocesani, ma sulle quali, in virtù di un nuovo speciale privilegio accordatO dal Papa al Re, quest'ultimo manteneva il diritto di nominare i laici e gli ecclesiastici che vi erano addetti, su proposta degli Ordinari stessi ed attraverso il Ministero dell'Interno. Fu decisa la cessazione della condizione di abbazia nullius e del Capìtolo palatino di S. Barbara in Mantova (art. 12), i cui beni furono ripartiti oltre che per sostenere gli oneri di culto di detta basilica, anche per assicurare la dotazione della Mensa dell'Ord inario palatino, nonché per l'erogazione degli assegni supplementari ai Cappellani del Re in Roma e Totino (art. 13, b). Gli assegni sulla Mensa del Cappellano maggiore, derivanti dalla rendita annua già della basilica di S. Barbara, erano di J,. 15.500 annue oltre allo stipendio ed all'assegno percepiti dalla Real Casa; di f. 1.500 annue ciascuno per il 2° e 3° Cappellano della Rea! Casa, in aggiunta allo stipendio ed agli assegni ricevuti dalla stessa. Tuttavia secondo un principio di gradualità, la sistemazione definitiva degli assegni sulla Mensa del Cappellano maggiore, fu determinata in f. 16.000 annue per l'Ordinario palatino ed in J,, 8.000 annue ciascuno per i tre Cappellani officianti in Roma. durante munere, sempre in aggiunta agli emolumenti della Real Casa. L'Osservatore Romano del 3 febbraio 1940 (35) elena notizia. dello scambio di ratifiche avvenuto il giorno precedente tra S. Sede ed Italia, per rendere operativa la Convenzione. Per il Vaticano aveva provveduto il card. Luigi Maglione, per l'Italia, l'amb. Dino Alfieri. Tra gli astanti vi erano mons. Domenico Tardini, Segretario della Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari e mons. Giovanni ' Battista Montini , Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità. L'11 febbraio 1940 il Pontefice con Bolla Catholicorum Regum stabilì la costituzione canonica all'Ordinario palatino, in ottempe-
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ranza all'art. 29, lettera G, del Concordato lmeranense e della successiva Convenzione, sta[llendo, tra l'altro: "Nos. pro Nostra e1:f!.a
Augustam et Benemeritissirnam Sabcwdiae .Familiam singulari aestimatione paternaque benet:olentia. Ordinariaturn Palatinum illwn acl omnes canonicos effectus Nostris bisce Litteris. Apostolica altctoritate erigimus et constituimus, ei11sq11e pro tempore Ordinario omnia tribllimlls iura, privilegia et facultates una eu m omnibus officiis et obligationibus, quae in peculiari quam supra diximus Conventione conlinentur·· (36). Fu prescelto come primo Ordinario mons. Giuseppe Beccaria. a panire dal giorno successivo alla Bolla citata.
L'INTERPRETAZIONE D ELLA CO NVENZIONE
Alcuni problemi interpretativi sorsero nella fase applicativa della Convenzione, che la S. Sede risolse tempestivamente. In ordine ai rapp01ti gerarchici rra il Cappellano del Re o Regio Cappellano (la dizione cambia,·a a seconda che il decreto di nomina fosse stato del Ministro della Real Casa o di quello dell'Interno) ed il Vescovo diocesano, in base all'alt. 4 della Convenzione, fu chiarito che una volLa intervenll[a l'incardinazione di detto Cappellano nel Clero palatino, né il Vescovo del luogo di provenienza né quello del luogo di arrivo. avevano più poteri di sovraordinazione gerarchica su di lui. In caso di sue mancanze. il Vescovo diocesano poteva tuttavia denunziarlo aii'Ordimuio palatino perché direttamente applicasse i provvedimenti disciplinari del caso (37). Circa la competenza territoriale dell'Ordinario palatino. 1'8 febbraio 1940 mons. Beccaria serisse al Ministro delle Comunicazioni evidenziando che ai sensi della Convenzione. la sua giurisdizione ecclesiastica si estendeva da Palermo a Bolzano. cioè dovunque si trovavano palazzi, ville e chiese reali o principesche conservate alle dipendenze di S.M. il Re e Imperatore.
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Si trattava dunque della creazione di un ente ecclesiastico al servizio del Sovrano, identico all'Ordinariato militare, al servizio dell'Esercito italiano (38) . Molto significativa ed interessante è la lettera di mons. F. l3orgoncini. Nunzio apostolico in Italia, a mons. G. Beccaria (39), datata 21 aprile 19~1, con cui gli comunicava che il S. Padre aveva approvato alcune risoluzioni della Sacra Congregazione Concistoriale, in merito a taluni dubbi interpretativi circa lo status c,lel Cappellano maggiore derivante dalla Convenzione. Ne risultò che (40): l) l'Ordinario palati no era un Ordinario sui generis et ex privilegio, la cui giurisdizione personale si esercitava esclusivamente sul clero palatino e la cui figura giuridica non era equiparabile a quella del Prelato nu/lius. La sua giurisdizione non poteva considerarsi "quasi episcopale"; 2) le sue facoltà erano quelle espressamente elencate nella predella Convenzione; 3) in base all'art. 6 della stessa, egli poteva impanire il battesimo e la cresima, trasmettendo i relativi arti al Parrocco competente: 4) circa il matrimonio doveva munirsi di delega del Vescovo o del Parroco del luogo, anche per assistere alla relativa celebrazione nei luoghi di sua giurisdizione; 5) il S. Padre concedeva all'Ord inario palatino la facoltà delegata acl personam eli confessare i fedeli in tutti i luoghi eli sua giurisdizione e la facoh:à di autorizzare i Cappellani palatini ed altri sacerdoti estranei, a confessare nei luoghi soggetti alla giurisdizione del medesin1o Ordinario palatino, purché approvati i piimi dal Vescovo di origine o del luogo, i secondi dal Vescovo locale e nei linliti della sua approvazione. Un ulteriore documento esplicativo è la lettera d i mons. Borgoncini a mons. Beccaria del 2 luglio 1941 (41), in merito al senso del termine "Famiglia Reale" usato nella Com·enzione. Il S. Padre -si annunciavavenendo incontro al desiderio espresso dal Re, ne aveva data un'interpretazione estensiva. sì da comprendervi i ranli Savoia Aosta e Savoia Genova. Inoltre il Papa aveva approvato l'elenco
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delle cappelle e delle chiese conformi alle deliberazioni del Concordato e della Convenzione, sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinario palatino, che risultarono essere 48, di cui 10 a Torino e provincia, 5 a Roma (chiesa del SS. Sudario; cappella Paolina, cappella di Guido Reni e cappella della Lungamanica nel Quirinale; cappella di Villa Savoia); 3 a S. Rossore, 3 nel Palazzo Reale di Napoli, 7 nel Palazzo Reale di Genova, 3 nel Palazzo Reale di Fi renze, l nel Palazzo Reale di Venezia, 16 nei luoghi di villeggiatura abituali (es. Castello di Racconigi, Villa di Miramare, Palazzo Reale di Palermo, Reggia di Capodimonte ecc .. .). Per quanto riguarda le innovazioni che si resero necessarie in campo laico per recepire la Convenzione, va ricordato che il Ministro della Real Casa, Acquarone, fu ispiratore di un nuovo Regolamento sulle attribuzioni dei fu nzionari di Corte, approvato con R.D. 16 settembre 1940, n. 402, che tra Paltro conferiva nuova dignità formale ( 42) al Cappellano maggiore e ne specificava le competenze: "li Cappellano maggiore -recitava la norma- Alto Funzionario di Corte, è l'Alto Prelato della Real Casa ed ha la direzione di tutti i servizi religiosi. ~' Ordinario palatino ed ha la relativa giurisdizione su tutte le chiese e cappelle patatine e sul clero che vi è addetto. Prende accordi con il Prefetto di Palazzo per quanto concerne le funzioni religiose eli Corte. A mente della Convenzione tra la S. Sede e il Governo italiano stipulata il 13 giugno 1939 per l'applicazione dell'aLt. 29, lettera G, del Concordato clell'll febbra io 1929, per la nomina del personale ecclesiastico dipendente dalla Real Casa, fa le relative proposte alla Maestà il Re e Imperatore, per il tramite del Ministro della Real Casa. Per l'esercizio delle sue funzioni potrà, eventualmente, farsi supplire dal suo Vicario generale, Cappellano della Maestà il Re e Imperatore, che lo sostituisce in caso di assenza o eli impedimento". Un importante documento esegetico della Convenzione da parte dello Stato, fu la nota del 14 febbraio 1940, n. 7071, dirama-
ta dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dei Culti, Div. U.S. (43), che evidenziò che al di fuori delle chiese e cappelle palatine che godevano di esenzione giurisdizionale in base all'art. 3 della Convenzione, tutte le altre avevano perduto tale caratteristica e pertanto veniva a cessare l'obbligo dello Stato di corTispondere assegni ai Cappellani non più palatini. Tali cappelle -precisò il Ministero della Real Casa a mons. Beccaria il 6 aprile 1940 C44)- dovevano ritOrnare allo Stato, in quanto già facenti parte dei Beni della Dotazione della Corona, retrocessi al Demanio con il R.D. L. 30 ottobre 1919 n. 1792. LA BASll.ICA DEL PANTHEON
Una speciale considerazione merita la chiesa romana del Pantheon, dedicata a S. Maria ad Martyres. Morto Vittorio Emanuele II il 9 gennaio 1878, era stato ivi sepolto ed il figlio Umberto I aveva posto la condizione che la salma del genitOre dovesse sempre riposare in un tempio consacrato al culto cattolico (45), sicché si provvide ad istituirvi una cappella patatina. La nomina del relativo Cappellano doveva avvenire con Regio Decreto, su proposta del Guardasigilli di concerto con ìl Ministro della Real Casa. Conseguentemente il 31 ottobre 1880 fu designato al quotidiano ufficio di suffragio religioso mons . .t}ntonio Renier, già Cappellano segreto di Pio IX. Tale scelta, caldeggiata dal Menabrea, era stata osteggiata da mons. Anzino, Cappellano maggiore, il quale aveva eccepitO che la celebrazione della s. messa quotidiana per il Re, ben poteva essere effettuata da un ecclesiastico della Reale Cappella del Sudario, molto vicina al Pantheon. Ciò non avrebbe costituitO alcuna intrusione verso il Capitolo del Pantheon, che non avrebbe così visto un sacerdote esu·aneo esercitare nella chiesa ad esso affidata,
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una mansione autonoma ed ufficiale. Comunque la nomina ebbe luogo e l'ufficio di mons. Renier durò due anni, finché il R. D. 30 ottobre 1882 ne demandò le attribuzioni al Capitolo predetto. Con R.D. 3 aprile 1883 la celebrazione della messa giorna li era per il Sov rano scompa rso fu affidata a don Luigi Nazari, Cappellano della Rea! Casa, cui altri ne se-
guirono nel tempo con i medesimi compiti. Tutti i servizi riguardanti· il Pantheon furono disciplinati dal Cappellano maggiore, in base al Regolamento organico sulla Reale Cappella, approvato con R.D. 23 gennaio 1895. che tra l'altro sanciva all'art. 6 "I regi Cappellani in Roma possono essere dal Cappellano maggiore alternativamente destinati a celebrare negli appartamenti interni (Reali), nella Regia Chiesa del Sudario e alla Reale Tomba del Pantheon". In tale chiesa dunque coesisteva l'ufficio dei Canonici del Pantheon con quello dei Cappellani che la Rea! Casa inviava per proprio como a celebrare messe in suffragio dei propri defunti. Quando morirono Umbe1to I (29 luglio 1900) e la regina Ma rgherita (4 gennaio 1926), furono nominati Cappellani diversi per celebrare le messe in loro memoria. In seguito al Concordato del 1929, in base all'art. 15 dello stesso fu conferita una nuova veste giuridica al Pantheon, divemJto chiesa di Regio Patronato, ma non più chiesa patatina, poiché fuori dal Palatium. Al Capitolo relativo fu preposto l'Arcivescovo Ordinario militare, che in base all'art. 3 della L. 27 maggio 1929, n. 848, era nominato con decretO dal Capo dello Stato,· su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di conce1to con i Ministri dell'Interno e -della Difesa, previa d esignazione confidenziale del nominando, da parte dell'Autorità ecclesiastica. La nomina dei Canonici di detta chiesa era regolata oltre che dal richiamato art. 15 del Concordato, dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della citata L. 27 m aggio
1929, n. 848, approvato con R.D. 2 d icembre J 929, n. 2262. La designazione di ciascuno di essi competeva al Cardinal Vicario di Roma su "presentazione" formale d e l Re con decreto, previe intese riservate tra il Cardinale stesso ed il Ministro dell'interno. La S. Sede consentiva di con ced ere ai Canonici d el Pantheon la dignità di Protonotari ad instar; durante munere C46). Nonostante essi avessero il compito sancito dal Concordato qi provvedere a tutte le funzioni religiose a carattere ufficiale (anche fuori da Roma) che venivano rìchieste dallo Stato, dopo l'avvento d ella Repubblica le Autorità civili utilizzaro no altre chiese per le celebrazioni di sacri riti in forma p ubblica. In base all'u ltimo Concordato de l 1984, l'art. 13 stabilisce in via generale l'abrogazione delle disposizioni di quello lateranense non riprodotte. Tra queste vi è l'a1t. 15, per cu i il Pantheon è ritornato alla piena disponibilità della Chiesa. Di fano tuttavia il Cardinal Vicario, con delega canonica, ininfluente sull'ordinamento italiano (47), ha consentito ai Canonici del Pantheon di continuare ad officiarvi le messe, come per il passato. LA CHIESA DEL SS. SUDARIO
Una menzione a parte va a ltresì riservata alla chiesa del Sudario, nel cui archivio (oggi confluitO nell'Archivio centrale dello Stato) furo no conservati i documenti più importanti per la ricostru.zione storico giuridica della 11 Regia cappella". Nel 1597 fu creata fra i sudditi p iemontesi, nizzardi e savoiardi residenti a Roma, l'Arciconfrate rnita del SS. Su dario che fu approvata con Breve di Clemente VIII (48). Essa dopo aver ricevuto a titolo di enfiteusi una piccola cappella, nel 1604 volle edificare un nuovo luogo d i culto che fu consacrato al SS . Sudario ne l 1605, ricevendo in do no dal Pontefice una copia della S. Sindone (49).
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Con l'avvento della Repubblica Romana, nel 1798 fu sciolta l'Arciconfraternita del Sudario e venne chiusa l'omonima cappella, con la conseguente sottoposizione dei relativi beni ad un'apposita "Commissione amministrativa degli stabilimenti forestieri in Roma'', che continuò ad operare anche dopo l'annessione alla Francia dello Stato pontificio nel 1809. Dopo la caduta· di Napoleone, Pio VII riaprì alle funzioni religiose la chiesa del Suclario, la cui gestione volle affidare all'ex Prefetto della Confraternita. Nel 1837 ta le luogo di culto divenne "chiesa nazionale sarda" e ne fu presa l'amministrazione dalla Legazione del Re di Sardegna presso la S. Sede.
Dopo la "breccia" di Porta Pia, con verbale redatto il 2 dicembre 1871 il Ministero degli Esteri , competente per materia in quanto si trattava eli chiesa in tenitorio straniero, consegnò alla Casa di S.M. il Re quale "pati·ona amministratrice", la cappella del Sudario e gli annessi immobili, che divennero sede del Cappellano maggiore palati·no, il quale coacliuvaw da Cappellani di rango inferiore, officiava in tale cappella le funzioni religiose per la Casa di S.M. (50). La chiesa del Sudario pettanto divenne palatina e fu considerata tale dal Concordato del 1929. Con la caduta della Monarchia, passò in gestione al Segretatiaro generale della Presidenza della Repubblica.
CAPITOLO ID
L'ATIEGGIAMENTO DELIA DOITRINA SUlLE CAPPELLE PALATINE
LE CONTROVERSIE D EGU STIJDIOSI DALL'UNITA AL CONCORDATO
a configuraz ione g iuridica delle cappell e palatine (1) non fu un compito facile né per la dottrina, né per la giurisprudenza dello Stato unitario. poiché esistevano di fano in tale ambito tre diverse tipologie q ua li -come si è derro- gli oratori reali, le cappelle regie vere e proprie, le cappelle palatine onorarie o improprie, con caraueri non omogenei e regolate prevalemememe dalle consuetudini, dal momento che il legislatore no n si era cu rato di disciplinarle espressamente. Nella nebulosità del loro regime giuridico. l'unico riferimento per relalionem e ra dato dall'art. 19 dello ratuto che testualmente recita,·a: "La dotazione della Corona è conservata durame il Regno attuale. quale risu lterà dalla media degli ultimi dieci an ni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e gia rdini e dipendenze, nonché di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona. di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono". A tale previsione potevano certamente ascriversi gli o ratOri rea li a ca rane re privato; ma dopo le c.d. "leggi eversive" dell'asse ecclesiastico, pane conside revole de lla giurisprudenza vi ricomprese anche quelle chiese palatine che in nessun modo potevano considerarsi appanenemi alla Corona, poiché dotate di patrimonio proprio. Per tali "palatine enti" e per le "palatine improprie", si trarrò dunque di un vero e proprio artificio giurkHco. volto a sah·arne i
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patrimoni dalle pretese del De manio che invocava anche per esse l'applicazio ne delle leggi eversive, mentre la magistratura ne asserì la proprietà pubblicistica della Corona o, in qualche caso, addiritrura la proprietà privatistica del Re. Pane della dourina cadde a sua volta nel travisamento delle palatine vere c proprie con i semplici oratori regi, privi di personalità giuridica e del ca rattere di beneficio ecci esiastico. Di consegue nza tutte le palarine se nza distinzione furono conside rate come uffici laicali facenti parte del patrimo ni o del Princeps. che poteva revocarne ad nutwn gli officianti. Siffarto equivoco fu avallato da pur qualificate voci, come quella del Caselli, del Luciani e del Lambarini, asserenti che le chiese patatine ed i loro beni apparrenevano al patrimo nio privato del Sovrano, che pertanto poteva liberamente disporne come per gli altri suoi personali cespiti (2). Parimenti il Caterbini , dopo ave r rammentaro che il Demanio aveva conlestato il caranere della palalinità alle cappelle regie . in quanto non ricomprese nella Lista Civile, trasse la conclusio ne che in realtà i beni palatini erano posseduti dal Re iure privaforum utenclo (3).
Una più persuasiva dottrina fu elaborata dal Sa redo, che panendo anch'egli dall'erronea commistione tra o ratori palatini e cappelle regie cimate di personalità giuridica. sostenne che le palarine rurte facevano pane della dotazione della Corona, con la conseguenza della lo ro inalienabilità ed imprescrittibilità. Erano prelature nullius (4),
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trasmissibili di p rimogenito in p rimogenito quali beni di d iritto pubblico, per cui non poteva iJ Re disporne a favo re d i terzi. La loro natu ra giuspubblicistica -precisò il Saredo- era comprovata dal fatto che la lo ro condizione non era regolata da atti interni della Real Casa, bensì da Regi Decreti su proposta del Guardasigilli. Una concezione analoga formulò il Racioppi (5), che notò come dopo l'Unità le cappelle patatine fossero state considerate dai prevalenti giudicati prelature nullius, accessorie e dipendenti dalla reggia, anche se ad essa non contigue, alla diretta ed esclusiva d ipendenza de l Monarca che vi aveva il diritto eli libera collazio ne . Circa la ma ncata previsione el i tali luoghi el i culto nella Lista Civile, l'A. rilevò che la L. 16 marzo 1850, n. 1004, vi aveva compreso "le dipendenze tutte" degli immobili contemplati nella Lista stessa. Inoltre l'art. 19 de llo Statuto aveva già sancito, in tema eli dotazione, che il Re avrebbe continuato ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e "dipendenze". Nessun dubbio dunque -argomentò il Racioppi- che le cappelle regie rientrassero nelle dipendenze seppure genericamente indicate dal legislatore. Per sottrarle alla potestà diretta o indiretta della Corona, sarebbe stata a suo awiso necessaria una legge apposita, non essendo appropriatO il richiamo che alcuni decreti avevano operato dell'art. 18 dello Statuto, come se si fosse trattato eli benefici ecclesiastici sottoposti a parziali diritti del potere civile. Anche l'Ugo ed il Ranelletti sostennero l'appartenenza delle palaline alla Corona in regime di diritto pubblico (6); ma una pill anicolata concezione fu quella elaborata da ]emolo il quale, ben distinguendo i semplici oratori palatini dalle cappelle regie dotate di un proprio patrimonio, configurò una sorta di "dominio eminente" della Corona su queste ultime (7). Egli aveva contestalo l'appartenenza pura e semplice delle palatine alla Lista Civile,
rammentando che tale istituto era disciplinato dall'art. 19 dello Statuto, che prescriveva che la dotazione dovesse stabilirsi per la durata eli ogni regno sin dalla p1ima legislatura, dopo l'ascesa del Re al trono. Pertanto stando alla tenera ed alla ralio di tale articolo, appariva inammissibile l'esistenza pur ipotizzata di un supplemento di 'lista, non .c ontemplato dalla legge sulla dotazione, ma tale da doversi ricomprendere nella dotazione stessa. Né poteva configurarsi implicitamente tale supplemento dalla L 16 marzo 1850 n. 1004 e dalle successive, mentre in occasione delle modifiche subite da tale legge fondamenta le, dopo l'annessione al Regno di nuove regioni, le norme modificatrici avrebbero dovuto contemplare le chiese palatine acquistate, unitamente agli altri benj che venivano ad incrementare la dotazione. Perciò -aggiungeva ]emolo- occorTeva pur sempre pensare all'esistenza di un altro patrimonio immobiliare. distinto dalla Lista Civile, proprietà anch'esso dello Stato, ma dato in godimento alla persona del Sovrano, o in virtù di vecchi atti di erezione dalle singole chiese palatine, ammesso che tali atti esistessero e potessero ancora ritenersi fonti di diritto vigente, o più plausibilmente in virtù di una consuetudine di diritto pubblico. Senonché -secondo l'A.- tale patrimonio immobiliare non aveva uno scopo del tutto coincidente con quello della Lista Civile, in quanto quest'ultima mirava ad assicurare al Sovrano ed alla sua famiglia i mezzi economici necessari al mantenimento di un tenore di vita consono al loro rango, mentre il patrimonio immobiliare palatino doveva assumere come scopo un carattere pubblicistico ancor più accentuato eli quello della Lista Civile. A favore del precleno carattere pubblicistico andava altresì sottolineatO -proseguiva ]emolo- che le chiese palatine avevano sempre seguito le sotti della Corona, a prescindere da chi ne fosse titolare, onde anche i Sovrani ascesi al trono in seguito a guerre o a rivoluzioni, divenivano loro i le-
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giuimi fmitori delle palatine e non i predece-.sori spodestati, come invece sarebbe accaduw se si fosse trattato di beni privati di questi ultimi. La tesi del "dominio eminente" della Corema sulle palarine-enti e della sua proprietà sui semplici oratori di palazzo, oltre che da jemolo era stata sostenuta da Bianca Papa (8), il quale sottolineò altresì che le chiese palatine in stretto senso erano solo quelle fornite di personalità giuridica. Egli confutò pertanto che potessero fregiarsi dell'allributo palatino quelle che, pur unite o addeue ad un palazzo reale, erano sprovviste di un autonomo patrimonio. Le cappelle regie restrittivamente intese non erano ruum ia enti ecclesiastici, ma laicali, in quanto sfornite della perpetuità eli un redditO pro,·eniente da un patrimonio ecclesiastico. mentre il loro reddito scaturi\'a da beni che i fondatori avevano sempre voluto distinti da quelli della Chiesa. Il Bianca Papa osseiYÒ conclusivamente che rali cappelle avevano un "dominio utile" sui propri beni, mentre la Corona aveva un "dominio eminente" su di essi. Anche il Coviello (9) fu fautore della distinzione tra dominio eminente e dominio utile nei termini posti dal Bianca Papa; mentre il Fusco separò sì le due forme di dominio, ma asserendo che la Corona fosse titolare pubblicisticamente eli quello astratto sulle palatine e che il singolo Re fosse titolare di quello concreto, mediante il godimenro di tali immobili (10). Le resi in ultimo richiamate, basate sulla differenza tra dominio direno e dominio utile, si riface,·ano ad un'ormai vetusta concezione risalenre al periodo feudale (11), ma non erano sostenibili alla luce del Codice civile del 1865. che all'art. 436 considerava la proprietà unitariameme: "La proprietà -recitava testualmente la norma- è il dirino di godere e dispon·e delle cose nella maniera più assoluta. purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti". Anche le teorie configuranti il Re. o con più attendibili motivazioni la Corona, come
proprietari di tutte le palatine indistintamente. prestarono il fìanco a puntuali CJitiche. Il Calisse, ad esempio. precisò che né il Sovrano né la Corona avevano poteri dispositivi di tipo privatistico sulle palatine dotate di patrimonio autonomo, poiché ad esse competeva il regime giuridico degli enti morali (12) e così lo Scaduto conrestò la loro appartenenza alla Corona, ponendo in risalto che la loro personaliuì giuridica ne salvaguardava l'autonomia dalla stessa CL3). Sulla falsariga delle osservazioni formulate dal Calisse e dallo Scaduto, il D'Avack svolse il più ampio studio che risulta essere stato realizzato suHe cappelle palatine fino al Concordato del 1929 (14). L'insigne ecclesiasticista spiegò che i fautori dell'estensione dell'istituto palatino, avevano ricercato documenti antichi per suffragare la palatinità onoraria di molte chiese, interpretancloli però acriticamente: infaui l'aver scoperto la loro appartenenza al Principe prima dell'anno 1000, nulla dimostrava di eccezionale rispetto al regime comune che era proprio di tutte le chiese presenti nei suoi territori (15). Un'indagine meno affrettata avrebbe accertato che anche le palatine improprie (es. S. Nicola d i Bari) nel tempo avevano acquistato patrimoni di tale rilevanza da conseguire, al le prescritte cond izioni, personalità giuridica autonoma. A coloro che in dottrina ed in giurisprudenza sostenevano l'incompatibilità del potere di collazione spenante al Re sulle palatine, con la natura di benefici ecclesiastici, asserendone viceversa la proprietà del Principe o della Corona o al massimo la condizione di persone giuridiche laiche, l'A. ribanè che la collazione esisteva anche al eli fuori degli enti palatini e che era compatibile con la loro essenza di enti ecclesiastìci, seppure acquisita successivamente a quella originaria eli enti laici. Infatti i beni relativi erano stati "spiritualizzati", cioè da laicali erano entrati a far parte del patrimonio della Chiesa dopo l'erectio
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in titulum, cioè la formale approvazione della fondazione da pane della S. Sede. 1 el diritto attuale -proseguì il D'Avack- il legislatore italiano (16) per verificare la natura ecclesiastica o meno di un eme, non doveva più cercare l'avvenuta erezione in titolo da pane della Chiesa, bensì lo scopo che essa si prefiggeva e poiché gli emi palatini perseguivano fini eli culto, competeva senza dubbio loro la qualifica di "ecclesiastici". La dottrina dunque che voleva il Re proprietario dell'eme palalino e del suo patrimonio, contrastava sia con quella dei canonisti, che con le norme del diritto pubblico italiano. Il trarro distintivo delle cappelle patatine sia beneficiarie che onorarie- esclusi gli o ratori privati regi - rispetto agli altri enti ecclesiastici, era dato sia dal potere eli collazione che, soprattutto, dall'esenzione dalla giurisdizione vescovi/e. Non era l'appartenenza al Re o allo StatO che rilevava, in quanto come enti morali erano proprietari essi stessi del loro patrimonio 07). Diverso era il discorso per gli oratori palatini privati, già appartenenti ai Principi, che nel diritto pubblico post-starutalio dovevano ritenersi di proprietà del loro successore: lo Stato. Esso infatti dopo l'Unità era diventato proprietario sia delle regge che delle loro pertinenze, compresi gli oratori in questione che erano demaniali e potevano essere ceduti in dotazione alla Corona. Erano oratori palatini -puntualizzò il D'Avack (18)- solo quelli assegnati in dotazione alla Corona, per il servizio religioso del Re e della sua Cone, amministrati dal He usufruttuario pro lempore, tramite il Ministero della Real Casa che ne assumeva gli oneri di culto. Tali o ratori non erano conseguentemente cedibili dal Sovrano a terzi, né distraibili dall'esercizio del culto. Il He poteva su tutte le patatine indistintameme esercitare poreri di trasformazione e eli soppressione, ma non come persona privata, bensì come o rgano dello Stato in seguito ad apposite de li bernioni legislative.
Del pari il Sovrano poteva esercitare la vigilanza, la tutela, la modifica degli statuti non come singolo. ma come organo amministrati\·o i cui atti -compresa la collazioneavevano tale attributo ed erano pertanto sindacabili in sede giudiziaria. amministrativa e parlamentare. Gli oneri di culto per le cappelle non assegnate alla Real Casa, dovevano gravare sul Fondo per il Culto. UN DffiATIITO ALIA LUCE DELIA CONVENZIONE DEL 1939
Dopo il Concordato e la successiva Convenzione si riaccesero i dibattiti dorrrinali sulle Cappelle patatine ed ex palatine. Di particolare interesse appare il problema della condizione giuridica, parrimoniale e tributaria delle cappelle di Napoli e di Palermo, le sole che ancora erano dotate di un patrimonio. Il 2 settembre 1941 il 1\ linistero delle Finanze con propria lettera (19) \'Ole,·a riesaminare la posizione di tutte le cappelle patatine, scarurita dalla nota Convenzione del 1939. Tuttavia la lettera in questione si limitò a considerare la posizione g iuridica della parrocchia di S. Sebastiano Martire e della basilica di S. Francesco di Paola a Napoli; nonché della cappella di S. Pietro nel palazzo reale di Palermo. La prima era chiusa al culto per ragioni di salvaguardia del suo patrimonio arrisrico e non aveva mai posseduto personalità giuridica; la basilica di S. Francesco eli Paola sin dai tempi di Ferdinando II di Borbone era considerata parte integrante della cappella della Reggia: S. Pietro si trovava realmente nel palazzo reale palermitano. li l\linistero delle Finanze aveva dunque sostenuto che il patrimonio delle chiese in questione, non più patatine dopo il Concordaw, non faceva più patte della Dotazione della Corona, bensì rientrava nel Demanio dello Stato. Il Ministero dell'Interno, in una lertera
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non ptu ritrovata (20), aveva invece sostenuto che le palatine dorate dì un proprio patrimonio, lo avevano conservato unitamente alla personalità giurrdica, in quanto i loro benì non erano passati allo Stato in occasione del R.D. 3 onobre 1919 n. 1792, che aveva disposto solo una variazione della loro amministrazione (gli Economi generali dei benefici vacanti infatti avrebbero amministrato come "regi delegati"). Il Concordato del 1929 poi -proseguiva la lettera ricordata da ]emolo- non consentiva affatto di falcidiare il patrimonio di quelle chiese. Particolarmente combattiva, anche se non suffragata da adeguate cognizioni giuridiche. fu la replica al Ministero delle Finanze fornita dall'Ordinario palatino, mons. Beccaria (21), il quale scrisse che: "i beni, come le chiese e cappelle di cui sono dotazione per il loro mantenimento e culto, sono un diritto maiestatico della Corona, della quale fanno parte come un diritto proprio insito e a sé stante e mai come ogni altro bene del Demanio della Corona della così detta Lista Civile, onde nuUa vi ha da vedere il Demanio dello Stato, che non può avervi alcuna ingerenza perché cosa non dello Stato, ma del tutto propria e intangibile della Corona impersonata nella Maestà del Re ..... Se poi quelle chiese cessavano di essere palatine, quei patrimoni non al Demanio tornerebbero, ma alla S. Sede, in cui favore sono stati appunto rinunziati quei privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica su quelle chiese e cappelle non aventi i requisiti che il Concordato designa per restare esenti e conservare la loro palatinità". Il Falco entrando nel merito della questione, esaminò i riferimenti no1mativi, dati dal R.D. 3 ottobre 1919 n. 1792, dal R.D. 31 dicembre 1919 n. 2578; dal R.D. 25 luglio 1920, dall'art. 29,. lettera "g" del Concordato e dagli artt. 3, 10 e 11 della Convenzione del 1939. Dalla rassegna di tali norme, l'A. dimostrò che inequivocabilmente con la retrocessione al Demanio dei palazzi reali di Napoli e di Palermo con le rispettive dipendenze ed annessi, anche le chiese pala-
tine in questione erano passate al Demanio, sono l'amministraz ione del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, tramite gli Economati generali dei Benefici vacanti che agivano quali "regi delegati". Infatti -spiegava analiticamente l'A. (22)le tre chiese ed i loro benì erano passati sì di proprietà allo Stato. ma erano rimasti integli gli speciali poteri del Sovrano che venivano in parte delegati agli Econorni generali. La palatinìtà, consistente nei poteri particolari spettanti al Re verso le chiese ed il clero palatino ed in particolare nel diritto di collazione straordinaria, non andava confusa con l'appartenenza e la condizione giuridica patrimoniale delle chiese e dei beni destinati alla loro manutenzione ed officiatura. Tale distinzione fu ben chiara al legislatore del Concordato, che all'art. 29, lettera "g", ben separò l'aspetto della designazione del clero e della sua conseguente esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica diocesana, da quello della situazione patrimoniale delle palatine. Infatti lo Sraro rinunziava, come si è visto, al privilegio di esenzione giurisdizionale del clero palatino in tutta Italia, salvo alcune eccezioni, a prescindere dal fatto che le chiese di appartenenza fossero dotate o meno di patrimonio, appartenessero allo Stato o fossero in godimento della Corona. Il Concordato dunque si limitò a circoscrivere quell'aspe/lo essenziale della palatinità che era il potere di collazione, senza sostanziali innovazioni sulla preesistente situazione patrimoniale delle chiese palatine, per le quali staruì l'assegnazione eli una dotazione congrua, consistente o in una quota del patrimonio in proprietà per quelle che avevano personalità giuridica, o in una quota di beni dello Stato già destinati per quelle che non lo avevano. L'art. 10 della Convenzione del 1939 -ricordò l'A. (23)- si occupò espressamente della cappella di S. Pietro nel palazzo reale di Palermo e della basilica di S. Francesco da Paola eli Napoli, stabilendo che come parrocchie restassero sottoposte alla giuri-
32 sdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari diocesani, ma che le nomine del personale ad esse addetto, fossero fatte dal Re, su proposta dei competenti Vescovi e per mezzo del Ministro dell'Interno. Nulla si disponeva su S. Sebastiano, che evidentemente aveva perso ogni requisito di palatinità, ma anche in ordine alle prin1e due che ne mantenevano alcune caratteristiche, il Falco ribadì l'ininfluenza del potere di nomina concesso al Sovrano, circa la deman ialità delle ch iese in questione. Confutando conclusivamente (24) le asserzioni di mons. Beccaria, l'A. precisò che né l'allora vigente normativa, né la dottrina giuspu bblicistica ammettevano l'a ppa rtenenza delle palatine alla Corona, impersonata nella maestà del Re. Quanto all'auspicato "ritorno" dei beni relativi alla S. Sede, Falco ricordò che non le erano mai appartenuti e che la rinunzia da parte dello Stato al privilegio di esenzione giurisdizionale, non comportava affatto la conseguente cessione alla S. Sede dei patrimoni palatini. In ultimo circa la tesi di moos. Beccaria della conferma operata dal ConcordatO della palatinità di S. Francesco di Paola e di S. Pietro in Palermo, l'A. ribadì chè non c'era palatinità senza l'esenzione dalla giurisdizione vescovile ed il potere eli collazione straordinaria.
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Dalla rassegna dottrinale esposta per sommi capi, si è potuto constatare dopo
quanti travagli ed arditezze logico-giuridiche, si fosse giunti alla vigilia del Concordato a delle tesi che facevano finalmente chiarezza sulla natura delle palarine. Si possono ora trarre alcune considerazioni di sintesi riepilogariva. le cappelle patatine andavano ben distinte a seconda che si fosse trattato di oratori privati, di cappelle beneficiarie o di pa1atine onorarie. L'appartenenza al Re o alla Corona delle palatine di ogni genere era stata sostenuta assimiJandole tutte agli oratori di palazzo, per errore o forse, più verosimilmente, per un preciso disegno politico in contrasto con la legislazione eversiva. La teorizzazione poi di un "dominio eminente" della Corona sulle palatine-enti, partiva sempre da forzature giuridiche da parre di pur illustri studiosi. Il riconoscimento finalmente di enti palatini autosufficienti e della conseguente inutilità di cercare la loro appartenenza, avvenne in maniera netta ed univoca con i contributi del Calisse, del D'Avack, del Falco; ma si era giunti ormai nel nuovo secolo, cioè in una fase storica nella quale i rapporti tra Chiesa e Stato, orientati ad una sempre maggiore reciproca comprensione, potrebbero aver fatto cadere quei condizionamenti per i quali la dottrina del secolo precedente aveva cercato -tramite una pur distorta interpretazione della palatinità- di "salvare il salvabile" dalla politica eversiva dello Stato liberale.
CAPITOLO IV
lA GIURISPRUDENZA SULLE CAPPELLE PAIATINE
CONSIDERAZIONI GENERALI
a questione della· configurazione giuridica del le palatine si impose con particolare urgenza in seguito alle c.d. "leggi eversive dell'asse ecclesiastico" che, com'è noto, mirarono ad abolire la manomorta ecclesiastica. La giurisprudenza si trovò a dm·er operare senza un preciso quadro di riferimento normativa e pertanto, come più volte sarebbe accadmo nella storia giuridica iral iana, la sua funzione non fu semplicemente di applicare o di interpretare le leggi, ma di elaborare essa stessa principi e criteri che avrebbero successivamente influenzato sia la dottrina che il legislatore. rella fattispecie di cui si tratta, i giudici dovettero occuparsi non degli oratori privati, la cui natu ra era inconrrovertibilmente privatistica, quanto delle cappelle regie beneficiarie e delle palatine onora rie dotate eli patrimoni p ropri. Dopo l'entrata in vigore delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848, l'Amministrazione finanziaria in mancanza di un'esplicita esclusione delle patatine-enti da tali norme, le ritenne incluse nella generale soppressione, con la conseguente acquisizione allo Stato dei relativi beni. · Peculiare fu la panecipazione del Ministe-· ro della Real Casa accanto agli amministratori delle palatine in ralune veitenze contro il Demanio, che furono risolte con unifom1ità eli giudizio, in senso favorevole agli enti interessati, poiché -sulla falsariga di un parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria il 18 dicembre 1869- si affermò il prindpio della loro immunità dalle leggi eversive, in quanto ritenute eli proprietà del Sovrano .
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Tale parere, a l pari delle sentenze c he ad esso si uniformar~mo, fu oggetto eli una lucida e serrata critica del D'Avack (1), il quale evidenziò l'errore in cui erano incorsi i magistrati nel confondere con gli oratori privati regi. le cappelle palatine-enti, che furono anch'esse ritenute di proprietà p rivata del Re. La proprietà in questione fu erroneamente considerata il requisito d ella palatinità, così come e rro neame nte la giurisprudenza configurò per le c hiese in paro la, lo status di prelature nullius, in base alla lo ro esenzione dalla giu risdizione vescovile. Verò è -come osservò il D'Avack (2)- che per siffatte prelature occorreva altresì la personalità giuridica dell'ente, il suo carattere ecclesiastico, la cura delle a nim e, i quali requisiti erano incompatibili con l'asserita natura eli meri uffici laicali eli proprietà del Sovrano, sostenuta da chi voleva salva rli dalle leggi eversive . I giudici riconobbero addirittura la capacità a stare in giudizio ad enti, la cu i mancanza di personalità giuridica voleva giusto affem1arsi. Ciò premesso, vogliamo osservare che pur condividendo in pieno i rilievi c ritici espressi d al compia nto Maestro del diritto ecclesiastico, crediamo improbabile ed inveros imile che magistrati altamente qual ificati, i quali ben conoscevano la distinzio ne giuspubblicistica tra proprietà privata, dotazione d ella Corona e beni demaniali, fossero acriticamente incorsi in un re ite raro e macroscopico e rrore interpretativo. La lettura delle loro sentenze dimostra come avessero dovuto approfondire anche
36 la conoscenza di un o rd inamento esterno, quale quello canonico, per configurare appropriatamente un istituro che nella sua millenaria storia era appartenuto per certi versi alla storia giuridica dello Stato. per altri a quella della Chiesa. Riteniamo pertanto, confonati dai docun"lenti esaminati che dimostrano l'esistenza di una politica ecclesiastica sotterranea, svolta parallelameme a quella ufficiale imposta da lle circostanze de ll a storia, che l'opera della giurisprudenza fu in realtà il frutto di una scelta consapevole di fraintendimento della natura delle palatine-enti, per coadiuvare la politica del Re, che attraverso la fictio iuris delle palmine onorarie. aveva voluto salvare molte chiese dalla normazione eversiva. Pe1tanto le chiese pa latine divennero esse stesse uno strumento d i quella politica di conciliazione silenziosa, che avrebbe avuto nel Concordato il suo epilogo formale. In tale atto fu ridimensionato l'istituto della palatinità, che costituiva un'eccezione nel diritto canonico, facendo salve soltanto quelle chiese che servivano veramente ed attualmente al Re. LE SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE
Appare significativo. per ribadire quanto espresso circa la perizia della magistratura. il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'B luglio 1869 (3) dove, non sussistendo le ragioni politiche sopra evidenziate che ne avrebbero influenzato l'argomentare giurid ico, l'Alto Consesso d imostrò el i conoscere molto bene le categorie del d iritto ecclesiastico nel delineare l'istituto del regio patronato. affine a quello palatino. Nel farro occorreva decidere i diritti del Patrono regio sui beni dci benefici e delle cappellanie soppresse con la L. 15 agosto 1867 soggetti a patronato, rispondendo a dci quesiti sollevati da l Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culli:
l) A chi spettava la rappresentanza per l'esercizio del patronato regio? Al Principe e per lui al Ministero della Real Casa quale appannaggio o diritto onorifico del Re. m·vero al Governo come diritto eli pubblica proprietà attribuito al ~lo narca nella sua qualità di Capo e rappresentante dello Sraro? 2) 1l regio Patronato era di natura interamente laicale, comparabile penanto a quello che apparteneva ai privati laici? 3) Ammessa l'equiparazione al Patronato laicale dei privati. nell'abolizione dei benefici e delle cappellanie di tal genere. chi nella rappresentanza regia patronale poteva legalmente agire per la rivendicazione e lo s,·incolo: il l\linistero della Rcal Casa. il l'vlinistero dei Culti o il Demanio? Chi si sarebbe giovato dei beni rivendicati o s\'incolati? Il Consiglio eli Stato distinse preliminarmente tra il patronaro pubblico. di cui si discuteva, detto propriamente "regio" poiché legatO alla regale dignità, dal p~monato privato del Re sui suoi beni personali in regime privatistico. o~servando che solo su questi ultimi poteva egli delegare l'amminis[I·azione e la rappresenwnza al Ministero della Real Casa. Viceversa il patronato regio era un diritto pubblico spettante alla Nazione, il cui esercizio ex art. 18 dello Statuto competeva al Re nella sua qualità di Capo e di rappresentante dello Stato. Il Monarca nell'espletamento di questa come di altre prerogative regie. in base al vigente sistema ~ostituzionale doveva essere assistito da un Ministro responsabile in materia ecclesiastica, che non poteva essere quello della Real Casa, competente per l'amministrazione della Lista Civile ed in determinate circostanze anche delle sostanze personali del Re. Poiché in ,·inù della richiamata legge del 1867 erano da ritenersi ~oppressi anche i benefici legati al regio patronato, il Consiglio di Stato evidenziò che cessava comunque ogni necessità di rappresentanza nell'esercizio del diritto medesimo e che gli
37 utili ad esso legati dovevano devolversi alla Nazione, essendo essa stessa "Patrono". Conclusivamente il Consiglio di Stato adottò all 1unanimitù un parere articolato su tre pumi fondamentali: l) La rappresentanza per l'esercizio del patronato regio speuava al Principe quale Capo dello Stato, il quale doveva perciò essere assistito da un ~linistro responsabile, che era naturalmente quello dei Culti; 2) il patronato regio em istituto interamente laicale, distinto però per alcune speciali prerogative dal patronato privato; 3) l1abolizione dei benefici e delle cappellanie di regio patronato doveva gio,·are al Demanio. a cui anda,·ano de,·oluti i beni delle relative dotazioni, senza necessità di alcuna rivendicazione, ma con l'obbligo però di tale Amministrazione eli proV\·eclere agli investiti ed all 1adempimento dei pesi a loro collegati, in ottemperanza al diritto.
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Di minor rigore logico giuridico per le esposte ragioni. apparve il parere reso dal Consiglio eli Stato nell 1adunanza plenaria del 18 dicembre 1869 (l). che a\·rebbe costituito una pietra miliare per la successiva giurisprudenza di merito, in ordine ai criteri identificativi della palatinità ed all'esclusione dalle leggi eversive delle cappelle dotare di tale attributo. L'Al co Consesso spiegò che nella denominazione di chiese o cappelle patatine rientravano i sacri edifici e gli oratori posti nei palazzi reali o principeschi o ad essi attigui. in cui i So\'rani con le loro famiglie assistevano alle funzioni religiose. Erano simili agli oratori nelle case di privmi cittadini, che non erano stati colpiti dalle leggi eversive, per cui a maggior ragione dovevano ritenersene esenti quelli regi. Inotre l~ cappelle o chiese patatine non erano contemplate nella pur analitica casistica enunziata dalla legge del 15 agosw 1867. invocata dal Demanio. Esse erano esenti dalla giurisdizione dei Vescovi diocesani e per tale mori\'O, unitamente agli altri privilegi loro elargiti, costi-
tuivano altrettante Pre/a/11re Nullius (5), a disposizione del He che ne era anche il collatore. Se ne deduceva che i Sovrani avevano un vero e proprio diriuo di proprietà su tutte le patatine. che per conseguenza non potevano ritenersi soppresse. L'errore in cui incorse -volutamente. lo ripetiamo- il Consiglio di Stato, fu di aver esteso alcune caratteristiche dell 1oratorio di palazzo a tutti gli enti palatini indistintamente, anche a quelli dotati di personalità · giuridica.
••• Ricorderemo qui alcune tra le più significath·e sentenze emanare dopo il menzionare parere dal Consiglio di Stato il 18 dicembre 1869. Il 15 febbraio 1872 si pronunziò la Corte d'Appello di Trani in grado di rinvio dalla Cassazione di apoli (23 marzo 1871), nella causa tra S. Michele in Monte Sant'Angelo e la Real Casa contro il Demanio (6). In fatto il Demanio si era impadronito dei beni del Capitolo di S. Michele nel Gargano il quale. essendo annesso a cappella patatina, ave\'a chiesto il rilascio dei beni ed il rendiconto dei frutti. Il Tribunale di Lucera (1867) aveva respinto la domanda; ma il Capitolo aveva inolu·ato appello cui aveva aderito la Real Casa, presso la Cone di Trani (novembre 1869) che lo aveva rigettato ritenendo -tra l'altro- che la palatinità di tale chiesa fosse stata dichiarata successi,·amente alla sua nascita e che fosse quindi meramente onoraria. Su ricorso del Capitolo e della Rea! Casa, la Cassazione di _ apoli aveva annullato tale sentenza, asserendo la mancanza di collegialità di S. Michele ed affermando l'esistenza della sua effettiva palatinità; indi rinviò appunto alla Corte d 1Appello di Trani. Quest 1ultima considerò allora quanto non aveva valutato in precedenza, e cioè che da documenti certi risulta,·a che l1 imperatore tedesco Ludovico Il, il 27 giugno 871 aveva ordinato la ricostruzione di quella chiesa, già dotata dall 1imperatore Zenone e
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poi distrutta, dotandola ex nova e dichiarandola suo oratorio, con il conseguente incarico a dei sacerdoti da lui prescelti e mantenuti economicamente, di assicurare un servizio religioso giornaliero in perpetuo per sè e per la sua discendenza. S. Michele era pertanto stata palatina fin dalle origini e tra il XIV ed il XVI secolo era stata dotata di nuovi privilegi ed elargizioni con ben 7 diplomi dei Sovrani che si erano succeduti. Nel periodo borbonico infine, allorché l'Arcivescovo di Manfredonia aveva tentato di estendervi la sua giurisdizione, i cittadini di Monte Sant'Angelo si videro riconosciuto con sentenze della Regia camera della Sommaria (2 settembre 1785) e della Real Camera di S. Chiara (16 giugno 1786), che gli officianti della chiesa in questione erano soggetti solo al Cappellano maggiore. Con sentenza del 1784 i sacerdoti di S. Miche le Arcangelo, definita come fondazione meramente laicale, erano stati reintegrati alla Real Corona. Poteva evincersi da tale excursus storico che la chiesa citata era sempre stata solo del Re e che come cappella patatina, non era soggetta alle leggi eversive. le quali, tacendo sulle palatine, non erano suscettibili di interpretazione estensiva. Le chiese palatine avevano natura analoga alle Prelature nullius, in quanto esenti dall a giurisdizione vescovHe; e rano poi di natura laicale in quanto era mancata l'erezione in titolo dei relativi beni, rimasti di proprietà privata del Principe, padrone e non mero patrono, con poteri eli collazione. Restavano enti singolari, esenti dalla L. 11 agosto 1870 concernen te la conve rsione dei beni degli enti collettivi, pur se se1viti da più sacerdoti (7). ***
Concetti non dissimili troviamo espressi nella sentenza della Cassazione di Napoli dell'll maggio 1875 (8), chiamata a pronunziarsi su una controversia tra il Demanio e la chiesa di S. Egidio in Acquaviva unitamente al Ministero clelia Rea! Casa, va-
lutata in primo grado dal Tribunale di Bari (16 febbraio 1872) ed in appello dalla Corte di Trani (25 maggio 1874). La Cassazione argomentò che dal silenzio delle leggi concernenti l'asse ecclesiastico, a partire dal Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, in merito alle chiese palatine, si evinceva la loro esclusione da quelle norme r~strittive, poiché in base all'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile, le norme che incidevano sui diritti restJingendone l'area eli applicazione, non potevano interpretarsi analogicamente. Inoltre le leggi in questione avevano colpito per principi di "alta economia sociale" Ja manomorta ecclesiastica, ma non potevano incidere sui beni appartenenti al Re e non alla Chiesa. Le chiese patatine, secondo la Cassazione, non erano equiparabili agli enti ecclesiastici, poiché la loro dotazione, la loro esistenza e la provvista del clero palatino, dipendevano solo dal Principe. L'Alta Corte soggiunse che le chiese patatine, oltre allo scopo pio cui miravano i Sovrani, nulla avevano di ecclesiastico, ma erano viceversa istituti civili poiché creati dall 'autorità laica e con beni non spiritualizzati. La chiesa di Acquaviva in particolare era rimasta palatina, anche se la sua giurisdizione era stata estesa ad un dato territorio. Giustamente i giudici di merito vi avevano ritenuto inapplicabili le leggi eversive, avendo valutato con un'indagine di puro jatlo la s.ussistenza dei requisiti sostanziali della palatinità. La Cassazione pertanto, quale giudice di diritto, non poteva riesaminare nel fatto, per cui fu respinto il ricorso del Demanio, con la condanna eli quest'u !timo al pagamento delle spese processuali.
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Significativa · fu la causa che vide contrapposti il Ministero delle Finanze da un lato e la chiesa palatina eli S. Barbara con il Ministero della Rea! Casa dall'altJ·o, giudicata in primo grado dal Tribunale di Mantova
39 (30 luglio 1875) e definita dalla Corte d'Appello di Brescia il 7 dicemhre 1876 (9). Nel fatto la basilica di S. Barbara era swta costruita in un cortile della Co1te vecchia dal duca Guglielmo Gonzaga (sec. XVI), senza alcuna ingerenza della giurisdizione ecclesiastica. per cui non poteva considerarsi "chiesa", in quanto priva di accesso ai fedeli da una pubblica via. Il nome di "basilica" in particolare in origine significava domus regi-a (10), poi chiesa regale ed in ultimo chiesa principale, per cui era compatibile con l'essenza di oratorio privato, data l'antica attribuzione del nome stesso. Con Bolla di papa Pio N del 156"!, il duca Guglielmo ottenne privilegi e distinzioni per il clero di S. Barbara, tanto che il primo dei Cappellani ricevette il titolo di Abate, con pastorale e mitra e giurisdizione quasi episcopale, alle dirette dipendenze del Pontefice. Non era sorta tuttavia una cappellania ecclesiastica autonoma né laicale, poiché mancaYa la creazione di un patrimonio autonomo. La giurisdizione delle anime era inoltre limitata alla famiglia del Principe, il quale stipendiava direuamente il clero officiante. Fin dall'inizio del '700 Mantova fu sede dei Gonzaga ed il tempio di S. Barbara fu la loro cappella palatina, per cui -spiegò la Corte d'Appello- era infondata la tesi del Demanio che si trattava di una palatina meramente onoraria. Tale chiesa, ai sensi del diritto canonico (sovente richiamato dai giudici di merito in una materia dove il diritto statale era eli scarso ausili o), pOLeva essere venduta insieme alla rocca eli cui faceva parte, non essendo mai stata ceduta in proprietà allo Stato o alla·Chiesa (11). Dal tenore poi del diploma del 15 febbraio 1788 dell'imperatore Leopoldo, discendente dai Gonzaga, si evinse che la nomina dell'Abate restava, come per il passato, riservata al Principe. EITOneamente -ad avviso dei giudici bre-
sciani- l'appellante Demanio aveva ritenuto S. Barbara come ente ecclesiastico, poiché ne mancavano i requisiti essenziali: la fondazione da parte dell'autorità ecclesiastica, con conferimento di personalità giuridica da parte della Chiesa sotto la propria tutela. La Casa sabauda era subentrata ai Gonzaga nella titolarità su tale cappella, già spettante alle varie dinastie che avevano dominato Mantova. Persino il Direttorio francese, nello sfacelo dei beni ecclesiastici, .aveva salvato S. Barbara in quanto "chiesa nazionale", poiché la Nazione era succeduta agli antichi signori. Dopo l'Unità il primo Re dei Savoia non permise intromissioni al Vescovo locale e nominò lui stesso l'Abate. La legge 26 agosto 1868 infine, aveva contemplato fra i beni della Corona il palazzo della Corte di Mantova per la pa rte destinata agli usi d i Corte, ne i q uali i magistrati d'appe ll o ritenne ro comprese le patatine in questione, come comprovato altresì dall' intervento in giudizio del Ministero della Rea! Casa. S. Barbara pertanto apparteneva al Re in regime privatistico: per tale motivazione non fu accolto l'appello del Demanio avverso la sentenza di primo grado. *** L' inapplicabilità delle leggi eversive all e pa latine fu ribadita il 9 maggio 1877 da lla Cassazione civile di Roma (12), su d i un giudizio 1iguardanre il Demanio avverso la chiesa madre di Troina. Nel fatto gli amministratori di tale chiesa avevano citatO in giudizio il Demanio innanzi al Tribunale eli Nicosia, che il 26 d icembre 1874 aveva d ichiarato "nulla" la p resa di possesso effettuata nel 1871 dall'Amm inistrazione finanziaria nei riguardi dei ben i parrocchiali, condannandola conseguentemente alla loro restituzione, unitamen te ai relativi frutti ed alle indennità percepite. Gli anori avevano ricordato che il conte Ruggero il Normanno nel 1082 aveva fondato la chjesa eli Troina e l'aveva dotata di beni stabili perché, oltre alla funzione pro-
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priamente patatina, fungesse da parrocchia per comodità della popolazione. Contro la decisione eli primo grado che aveva recepito le ragioni degli attori, il Demanio si era rivolto alla Cone di Appello di Catania. che tuttavia il 3 agosto 1875 aveva rigettato il gravame. Gli Intendenti di Finanza di Catania e di Messina avevano penamo inoltrato ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la chiesa oggetto della controversia era di regio patronato e non palatina e che pertanto rientrava nelle leggi eversive. L'Alta Cone in Roma dopo aver esaminato il caso, concluse con un giudizio procedurale, affermando testualmente che: "sotto il nome di chiese regie patatine, s'intendono quelle fondate per uso particolare del Principe, da lui dotate, indipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, e sottratte tanto alla soppressione che alla conversione. Le ragioni di tali chiese non possono farsi valere che dal Principe; epperò in mancanza di lui, unico legittimo contraddirore in un giudizio che lo riguardi, lo rende improcedibile".
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Il 7 maggio 1880 si pronunziò la Cassazione civile di Roma 03), su di una vertenza giudicata in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta (13 settembre 1869) ed in appello dalla Corte eli Palermo (28 dicembre 1877), tra il Ministero delle Finanze e la chiesa patatina di Calascibetta. In primo grado era stata affermata la natura patatina della chiésa in questione, per cui in appello la decisione aveva riguardato solo la sottoposizione o meno delle palatine in genere alle legg i eversive dell'asse ecclesiastico. l giudici di secondo grado per respingere le pretese delle Finanze, spiegarono che le chiese palatine, oltre allo scopo pio cui miravano i Sovrani, nulla avevano di ecclesiastico, per cui erano senz'altro istituzioni civili, creare dalla pOtestà civile, i cui beni rnai spirirua lizzati con l'erezione in tiwlo canonico- erano laicali. Le Finanze avevano viceversa sostenuto
che se in origine le patatine con i loro beni erano appanenute al Principe, ciò non era più configurabile in un ordinamento che prevedeva una dotazione della Corona assegnata per legge del Parlamento, .senza che peraltro Yi fossero ricomprese le palatine. Ora la Cassazione ricordò che dopo gli statuti costituzionali, i beni privati del Principe erano stati distinti sia dai beni demaniali che da quelli che la Corona conservava e trasmetteva da Principe a Principe, a titolo di usufrutto perpetuo. Sebbene le liste civili non ne avessero fatto menzione speciale, era però manifesto -proseguì la Cassazione- che le proprietà palatine appartenessero per successione primogeniale alla persona del Principe come Sovrano, perché a lui riservate e da lui usufruire a quel titolo stesso per cui godeva le civili proprietà, che per le leggi fondamentali dello StatO erano assegnate alla Corona. Le chiese palatine erano dunque di proprietà regia, mentre il semplice patronato regio su di una chiesa comune, era solo una deminutio domini a carico della gerarchia ecclesiastica . Tessuna meraviglia dunque -sottolinearono i giudici- che le chiese di patronato regio fossero state colpite dalla legge 15 agosto 1867. Il Re, essendo sovraordinato ad uno dei tre poteri costituiti dello Stato, aveva sanzionato le leggi eversive nell'interesse generale della cosa pubblica; ma ciò non doveva far ritenere, secondo la Cassazione, che fosse intervenuto anche in altra qualità ed avesse inteso di fano rinunziare ad un suo diritto particolare, che la Corona trasmetteva da Principe a Principe a titolo di usufrutto perpetuo. Era tanto vero che la Corona aveva voluto considerare intatta "una così bella prerogativa", certamente compatibile col diritw pubblico. che proprio per la chiesa di Cala!'>cibetta, con R.D. 8 giugno 1879, controfirmato dal Guardasigilli, aveva emanato provvedimenti intesi a riordinarne su nuove basi il personale ecclesiastico.
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La chiesa palatina -rilevò conclusivamente la Cassazione romana- "adunque è vivente, funziona sotto la diretta giurisdizione del Sovrano, e mal si avvisa la Finanza a pretenderne la soppressione. Per tali motivi
rigetta ...... ".
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Il 28 marzo 1893 la Cassazione di Roma giudicò una causa tra il Ministero delle Finanze da una parte ed il Capitolo di S. Giovanni in Montefusco ed iJ· Ministero della Real Casa dall'altra (14). La suprema Corre notò che dopo le leggi miranti alla cessazione della manomorta ecclesiastica, onde evitare lunghissimi contenziosi con le pani interessate, con R.D. 17 febbraio 1861, all'art. 29 era stata stabilita una prescrizione breve per l'azione di rivendicazione dei beni, fissata in 5 anni dall'inventario degli stessi effettuato dalla Cassa ecclesiastica. I beni assegnati alla Corona in ogni caso non erano del Demanio pubblico, ma appaitenevano allo Stato che li assegnava alla Corona per tenere alto il decoro e lo splendore del Trono. Essi facevano parte del patrimonio particolare della Corona in regime di patrimonialità, per cui erano alienabili e prescrittibilì come tutti i beni patrimoniali dello Stato. Venendo agli oratori ed alle chiese palatine in particolare, la Cassazione precisò che servendo essi ad uso privato -anche se il pubblico vi era ammesso ad assistere ai sacri riti- la loro natura era comunque di oratori privati facenti parte del patrimonio privato della Corona.
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Un'importante sentenza fu quella emanata dalla Cassazione civile di Roma il 30 giugno 190-J. (15), che non riguardò le chiese, ma il clero palatino. In fatto nel 1900 erano rimasti vacanti tre posti di Canonico nella basilica di S. Nicola di Bari ed allora il Ministero di Grazia e Giustizia, in esecuzione dei RR. DD. 13 giugno e 16 novembre 1893 contenenti le norme per il conferimento dei posti di Ca-
nonici, Cappellani o Paitecipanti nelle chiese palatine pugliesi, aveva bandito un concorso mediante un avviso inserito nel Bollettino ufficiale di tale Ministero e nella Gazzena Ufficiale. Altro simile avviso era stato ripetuto due volte, con la variante che alla terza pubblicazione, i posti vacanti da tre erano stati portati a quattro, per la morte verificatosi nel frattempo di un altro Canonico officiante in tale basilica. Molti erano stati i .concorrenti e con R.O. 5 ottobre 1902 erano stati nominati i Canonici don Francesco Stella, don Paolino De Palma, don Giuseppe Sacchetti e don Carmine De Palma. I sacerdoti Giovanni Rotondo. Vito Carinola e Lorenzo Caforio, concorrenti non vincitori, avevano fano ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Staro, chiedendo che si pronunziasse sulle nullità del R.O. 5 ottobre 1902. Si era costituito in giudizio il Ministero eli Grazia e Giustizia, eccependo l'improponibilità di un ricorso avverso un provvedimento appartenente aJia giurisdizione riservata della Corona e che pertanro su di esso non poteva giudicare la IV Sezione giurisdizionale del Consiglio eli Stato, non potendosi ravvisare lesioni di diritti o di interessi, dove sì svolgeva un potere discrezionale del Principe. Inoltre -proseguì il predetto Ministero- la natura del le cappelle palatìne non consentiva nel l'esercizio delle facoltà del Sovrano, quelle limitazioni e quei controlli a cui anelavano soggetti i soli ani della Pubblica Amministrazione. Le prescrizioni dettate in particolare per regolare le nomine dei Canonici -acl awiso del Ministero- avevano solo il carattere di norme purameme direttive e eli massima, sino a quando non fosse piaciuto al Principe di disporre diversamente. Il Consiglio di Stato il 30 giugno 1903 aveva respinto l'eccepita inammissibilità ed aveva sospeso ogni decisione in meriro, disponendo la produzione dei documenti che doveva effettuare il Ministero eli Grazia
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e Giustizia, al fine di poter deliberare sul ricorso cognita causa et se1·ena conscentia. Chiese in specie la copia integrale dell'atto impugnato il 5 ottobre 1902, i pareri del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trani, del Regio Delegato per l'amministrazione delle palatine pugliesi, nonché un rapporto circa quali titoli fossero stati considerati per la no mina dei quattro Cappellani vincitori". Prima di chiedere tale documentazione suppletiva, il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo il ricorso, poiché non e rano state osservate le norme stabilite con i decreti del 13 giugno e de l 16 novembre 1893. L'atto di nomina, secondo l'Alto consesso, era di natura amministrativa, poiché tutti i regi decreti che riguardavano le palatine, che regolavano il concorso o provvedevano ai posti vacanti, erano stati emessi su proposta del Guardasigilli e da lui controfirmati. Con i decreti del 1893 il Re stesso aveva voluto limitare la propria libertà di scelta ed imposto a se stesso delle norme obbligatorie, circa il modo in cui il concorso doveva essere fatto, e circa le categorie ne lle quali doveva cadere la scelta dei Canonici. Coerentemente a ciò -aveva proseguitO il Consiglio di StatO- con lo stesso decreto del 1902 si era dichiarato che i quattro Canonici venivano nominati in base al concorso espletato. Il Ministero di Grazia e Giustizia aveva fatto ricorso contro tale decisione del Consiglio di Stato, innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, ribadendo che i poteri del Principe sulle chiese palatine costituivano una sua s peciale giurisdizione, con un suo potere altamente discrezionale, per cui no n era configurabile una lesione di diritto o di interesse azionabile innanzi al Consiglio eli Stato (16). Né poteva sostenersi, ad avviso del Ministero, che in un decreto controfirmato da un Ministro responsabile (nella fattispecie il Guardasigilli), si discutesse l'atto del
Ministro stesso e no n quello del Principe, poiché in base alla migliore dourina giuspubblicistica, occorreva distinguere due tipi di atti: quelli di "prerogativa regia", dove la controfirma ministeriale.era richiesta solo per rendere esecutivo l'atto del Principe, e quelli ordinari, nei quali la controfirma del Ministro rispondeva al do·vere politico di assumere egli la responsabilità innanzi al Parlamento, dell'atto formalmente riferito al Sovrano. I regi decreti contenenti no rme per concorrere a i ruo li delle cappelle palatine, rientravano nella prima fattispecie , per cui la controfirma ministeriale non alterava la natura di atti sostanzialmente discrezionali del Principe, non soggetti ad impugnazione. Semmai un rimedio poteva esperirsi con un ricorso gerarchico, implorando dal Sovrano stesso il riesame e la variazione o la modificazione delle sue determinazioni. Il Re, acl avviso del Ministero di Grazia e Giustizia, aveva sulle chiese palatine un complesso eli facoltà che nel diritto pubblico corrispondeva all'insieme delle facoltà dei proprietari nel campo del diritto privato. Conclusivamente il Guardasigilli aveva chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio eli Stato. Su tali premesse la Cassazione osservò in diritto che S. Nicola d i Bari sin dalla fondazione risalente al sec. XI, era sta ta esente dalla giurisd izione vescovile e che nei secoli succ~ssivi i Poncefici avevano accresciuto i poteri del Principe su di essa. Pertanto tale chiesa, come le altre palatine pugliesi, era di libera collazione del Sovrano, quale o ratorio privato accessorio e dipendenza della reggia , sul quale fin dalle o rigini la Corona aveva esercitato speciali prerogative, al di fuori dell'ingerenza dell'a utorità ecclesiastica come di quella amministrativa. I RR. DD. del 13 giug no e del 16 novembre 1893, non avevano menomato i poteri del Re, poiché egli aveva voluro solo
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disciplinare il conferimento delle ca riche ecclesiastiche nelle chiese palatine pugliesi "stabilendo all'uopo norme determinate -recitò testualmente l'Alta Corte- onde più facile riuscisse l'esplicazione della sua prerogativa, e con ciò evidentemente non s'imese di !imitarla, e tanto me no di cambiarne la natura, non potendo semplici norme, dettate per l'esplicazione di una facoltà, mutarne l'essenza. Né l'incarico coi decreti stessi conferito al Ministro tli Grazia e Giustizia, di curare l'esecuzione di quelle norme e di proporre alla sovrana approvazione le nomine degli ecclesiastici da addirsi al servizio delle chiese palatine, implica la diminuzione della regia potestà, costituendo esso una semplice delegazione fatta dal Sovrano affinché in suo nome quegli ani fosse ro compiuti". Pertanto, proseguì la Cassazio ne, gli ani che in vùtù dei due decreti del 1893 erano stati demandati al Guardasigilli, restava no di regia prerogativa e non avevano quella natura amministrativa che ne avrebbe consentito l'esame da parte della IV Sezione del Consiglio di Stato. Comunque, concluse la suprema Corte, se poteva escludersi la competenza del massimo Magistrato amministrativo a decidere sulla validità e legalità degli ani di regia prerogativa in questione, era indubbio che se da tali atti fossero scaturite violazioni di diritti, gli interessati avrebbero potuto adire la magistratura ordinaria. Fu dunque accolto il ricorso del Ministero di Grazia e Giustizia ed annullata la decisione del Consiglio d i Stato.
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Rilevante ai fini della distinzione tra patronato regio e cappellania palatina, fu la sentenza emessa il 22 maggio 1905 dalla Corte di Gassazione di Roma (17), su di una causa civile giudicata in primo grado dal Tribunale di Catania (19 aprile 1900) ed in secondo dalla Corte d'appello della stessa città (24 maggio 1901), riguardante il monastero di S. Maria dei Maniaci. Nel fano fu ricordato che Margherita di
Navarra, vedova di Guglielmo I, aveva fo ndato o ricostmito ne l sec. XII il monaste ro di S. Maria dei Maniaci in provincia eli Catania, il quale aveva avuto in dotazione parte del territorio di Bronte. Tale abbazia nel 1491 era stata commendata all'Ospedale Grande nuovo di Palermo, che si e ra assu nto l'onere di provvedere a lle spese per il culto divino ed era divenuto proprietario del territorio di Bronte. Dopo varie v i cissi~udini , nel sec. XIX per volontà di Ferdinando l re delle Due Sicilie, all'ospedale palermitano era succeduro Orazio Ie lso n con il titolo di "Duca eli Bronte" e l'onere di provvedere al mantenimento del citato monastero. Un successore del Nelson , dopo c irca trent'anni dalle leggi eversive che aveva no soppresso gli e nti religiosi ed indemaniato i beni anche eli S. Maria dei Maniaci , ne l 1896 citò in giudizio il Demanio ed il Fo ndo per il Culto, sostenendo che tale mo nastero, già di privato dominio della Corona e poi dell'Ammiraglio suo antenato e dei suoi discendenti, e ra statO illegalmente assoggettato alla soppressione degli enti ecclesiastici, poiché aveva natura sostanziale eli chiesa palatina. Il Tribunale di Catania, considerato che S. Maria dei Maniaci aveva personalità giuridica, ritenne legittima la sua soppressione e l'incameramento dei beni relativi, negando ad essa il requisito della palatinità. Di conforme avviso furono i giudici di seconda istanza. La Cassazione dal canto suo ribadì concetti analoghi, precisando altresì che il regio patronato era stato comune a tutta la Sicilia da Rugge ro il Normanno in poi, poiché aveva ricev uto la Legazia apostolica, o nde non potevano tutte le chiese rite nersi di proprietà del Re . Quel mo nastero -proseguì la suprema Magistratura ordinaria- non era mai stato donato da Fe rdinando l al Nelson, cui erano stati viceversa ceduti il castello ed il territorio di Bronte; né d'altronde era mai
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neva il patrimonio sotto il regime delle leggi eversive. Infine non poteva ravvisarsi palatinitĂ per un monastero, ma solo per una chiesa o un oratorio adibiti alla celebrazio ne degli uffici divini per il Sovrano ed i suoi familiari.
CAPITOLO V
LE BASILICHE PAIATINE DEllA PU GLIA
OSSERVAZIONI COMUNI
na particolare menzione meritano le palatine onorarie della Puglia, oggetto di controversie del relativo clero sia con il potere civile che con quello ecclesiastico-diocesano, per cui si rese necessario l'intervento del Governo. Ciò fu vieppiù oppoituno poiché, essendosi salvati il clero e le chiese palatine dalla soppressione in ragione della loro pertinenza sovrana, ben doveva l'Esecutivo esercitare il più rigoroso controllo su dei religiosi che, esenti dalla giurisdizione vescovile, avevano talora dato adiro a rimosrranze dei cittadini per difetto di disciplina e di costumi severi (1). Pertanto fu avviata una Commissione d'inchiesta ministeriale per verificare le condizioni del clero palatino e l'amministrazione del patrimonio ad esso affidato. A tale indagine seguì un'inchiesta giudiziaria terminata nel 1888, le cui risultanze non solo conferma rono, ma anzi aggravarono taluni addebiti mossi ad alcuni componenti del clero in questione. Non tutti i sacerdoti palatini erano biasimevoli, ma a nzi fu sottolineato che "la maggior parte di essi, effettivamente buona, era degna della maggiore considerazione e rispetto", e che soltanto c'era da rammaricarsi che per quieto vivere. per timidezza o per ignoranza, aveva tollerato che pochi mestatori avessero compromesso il decoro, la rispettabilità, gli interessi stessi morali ed economici dell'istiruzione, subendone la triste e deleteria influenza (2). L'inchiesta della magistratura aveva tra l'altro accertato che non e rano stati soddisfatti né adempiuti tutti gli oneri di culto e
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di beneficenza, legati per fo nd azio ne al pingue patrimonio <:)elle chiese interessate; che in assen7.a di controlli, cospicue rendite erano state dilapidate dagli amministratori; che alcuni membri del clero palatino avevano dato esempi di immoralità generando scandalo tra la gente; che nessuna somma era stata destinata alla beneficienza; che c'era totale disordine nella tenuta dei registri contabili; che le mura delle chiese erano senza manutenzione. Per tutti questi motivi l'inchiesta giudiziaria aveva proposto conclusivamente che la gestione del patrimonio fosse tolta ai sacerdoti palatini e venisse affidata pro tempore acl un Regio Commissario straordinario, per riordinarne l'amministrazione. Fu suggerito inoltre che i sacerdoti predetti ricevesse uno stipendio fisso, eliminando così la loro compartecipazione ai redditi ed ai proventi delle rispettive chiese. Pertanto con R.D. 2 giugno 1889 fu nominato il comm. Raffaele Lambarini, capo Divisione dell'Amministrazione del Fondo per il Cu lto, quale regio Commissario straordinario, inizialmente per l'amministrazione eli S. Eustachio in Acquaviva e di S. Maria in Altamura. Egli ricevette l'incarico oltre che della revisione inventariale, anche di curare la riscossione di rutte le rendite, di provvedere al pagamento del personale ecclesiastico e eli adempiere agli oneri imposti dalle fondazioni, nonché di formulare proposte per migliorarne le gestioni. Un ulteriore suo compito consistette nel riordino dei sacerdoti delle basiliche in questione, per "ridare decoro e dignità ai cleri
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palatini, che appunto nell'adempimento religioso del nobile loro ufficio -fu osservato (3)- debbono saper meritare la pubblica estimazione coll'integrità della vita e dei costumi, con lo studio e l'ingegno, colla devozione sicu ra al Re, alla Patria e alle nazionali istituzioni" . Tale ultimo incarico fu presto revocato, poiché il comm. Lambarini riscontrò che la maggior parte dei religiosi interessati, rispondevano ai requisiti richiesti. Pur essendovi caratteristiche comuni alle palatine pugliesi, ciascuna di esse aveva delle peculiarità che vanno evidenziate separatamente. S. EUSTACHIO IN ACQUAVIVA DELLE FONTI
In Acquaviva delle Fonti la chiesa di S. Eustachio fu creata verso la metà del sec. XI da RobertO Serguglione, principe normanno, e fu ricostruita integralmente nel 1528, acquisendo nel 1623 il titolo di basilica (4). Fu ripetutamente rivendicata dai Vescovi di Bari, pur se nel 1605 papa Paolo V ne aveva ribadito l'autonomia e, successivamente, Benedetto XIV nel 1741, aveva solennemente chiarito che le palatine del Regno di Napoli erano soggette al Cappellano maggiore, al quale Ferdinando IV con proprio decreto del 21 ottobre 1792 volle più fortemente ribadire la facoltà di esercitare i diritti di cui godevano i prelati nullius regi e palatini (5). Dopo un'ulteriore disputa verificarasi fra l'Arcivescovo di Bari e gli acquavivesi, il 16 gennaio 1789 la Curia del Cappellano maggiore con propria sentenza (6) dichiarò che la chiesa in Acquaviva non era di mero regio patronato, bensì palatina e pertanto sottoposta al regio diritto. Intervenuto il Concordato del 1818 tra la S. Sede ed il Sovrano borbonico, che risolse ulteriormente ogni residua questione circa la palarinità di S. Eustachio, un alu·o atto significativo fu la Bolla Si ctliquando del 16 agosto 1848, con cui Pio IX pose alle eli-
pendenze di un unico Prelato le basiliche di Acquaviva e di Altamura. Risolta la questione della giurisdizione, in prosieguo di tempo ne sorsero altre tra i laici di Acquaviva ed il clero paJatino del luogo, accusato di sperperare il patrimonio delle cappelle. Realizzata l'Unità, apparvero nuovi problemi, tra .il Demanio ed il clero palatino, cil·ca l'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico a S. Eustachio ed alle quattro cappelle palatine annesse, risolti con la già citata sentenza deLI'11 maggio 1875, con cui la Cassazione di apoli dichiarò la loro totale esenzione dall'incameramentO. Dopo la nomina del regio Commissario, avendo egli constatato un numero esuberante di sacerdoti palatini rispetto alle esigenze pasrorali di S. Eustachio, come di S. Maria in Altamura, con RR. DD. 5 dicembre 1889 e 5 giugno 1890 si provvide a dimezzarne la consistenza, portandoli a 12 Canonici e 6 Cappellani per ciascuna di tali chiese, nei limiti previsti dalla L. 15 agosto 1867 per tutte le cattedrali del Regno. Tanto più era apparso opportuno il ridimensionamento, in quanto si era accertato che la quantità dei posti dei preesistenti organici non era stata ricoperta e che, tuttavia, le quote di partecipazione alla massa comune capitolare, gravante sulla Reale Corona, erano state fraudolentemente percepite dai residui componenti del clero palatino locale. Il risparmio che si sarebbe ottenuto -aveva sctitto il Lambalini nella sua relazione (7)sarebbe stato impiegato in bisogni generali di culto ed in scopi di beneficienza civile. Con il predetto R.D 5 dicembre 1889 fu dunque sancito che le rendite già spertanti annualmeme al clero palatino di Acquaviva, per volere del Re dovevano essere spese per le menzionate finalità socialmente utili. In siffatta prospettiva e grazie a tali risorse finanziarie, fu creatO in Acquaviva il nuovo Asilo di Mendicità (8), dove furono amorevoLnente ricoverati, curati ed assistiti gli anziani indigenti, gli inabili per lavoro o per malattia.
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La gratitudine manifestata dalla locale Amministrazione comunale ad Umberto l, cui essa volle intitolare detto Asilo, fu dovuta al motivo che l'assegnazione di parte delle rendite delle locali cappelle palatine, fu ritenuta un atto di personale filantropia del Sovrano stesso. Con il decreto in questione in effeni il Re (9) aveva disciplinato il numero delle ripartizioni delle rendite delle chiese citate ed aveva stabilito la loro ·divisione in 35 parti, di cui 2 da assegnarsi al Prelato, l complessiva per l'Arcidiacono (4/ 10), il Primicerio (3/ 10), il Cantore (3/ 10), 12 ad altrettanti Canonici, 3 a sei "Partecipanti" (mezza ciascuno); mentre le rimanenti 17 quote sarebbero rimaste a sua completa disposizione "per essere erogate -così decise testualmente- col mezzo del Nostro Guardasigilli Ministro eli Grazia e Giustizia e dei Culti, in bisogni generali di culto ed a scopo di beneficenza civile". La norma di cui si discorre aveva posto fine ad una vertenza che era iniziata allorquando la Deputazione provinciale di Bari, mossa a ciò dal Ministero dell'Interno, cui erano pervenuti pubblici reclami, aveva deliberato il 6 novembre 1883 di applicare la disciplina delle Opere Pie al patrimonio ecclesiastico del compendio palatino di Acquaviva, ritenuto di beneficienza civile. Il Prelato palatino, avuta la notifica di questa delibera il 18 novembre successivo, aveva inoltrato ricorso al Re avverso di essa. Era venuto a cadere altresì un contenzioso tra il Municipio di Acquaviva ed il locale clero palatino, inziato nel 1884 allorché il primo aveva cercato di onenere che i beni della palatina detta in particolare del "Purgatorio" (lO), fossero dichiarati di natura puramente laicale e come tali assoggettati alla legge sulle Opere Pie. Oltre a dirimere pluriennali controversie, il R.D. del 5 dicembre 1889 venne inoltre a sanare una situazione di sfavore economico, che aveva colpito il comune di Acquaviva, rispeno agli altri che si erano avvantaggiati delle leggi eversive.
Infatti il privilegio della palati n ità della regia chiesa e degli enti annessi, aveva vanificato le altrimenti congrue partecipazioni che ad esso sarebbero spettate sui redditi colpiti dalle leggi eversive. Il Comune dal canto suo aveva sottolineato che il patrimonio palatino, originariamente laicale, era stato fonte di arricchimento del clero omonimo a discapito dell'economia e dei bisogni locali. Il Governo pertanto, dopo il R.D. citato, deliberò di accordare al predetto Municipio un assegno annuo dl 7 milioni, prelevabile dalle rendite già dal compendio palatino locale, con il vincolo di investirli -a pena di decadenza- nel mantenimento permanente delle pubbliche scuole e nell'incremento dell'asilo infantile (11). S. MARIA IN ALTAMURA
Nel 1228 Federico II di Svevia a veva creato una basilica intitolata a S. Maria, nella cittadina di Altamura (12), che sarebbe stata poi oggetto di interventi manutentori e di abbellimento da parte di Roberto d'Angiò nel 1316. Lo status di tale luogo di culto venne affermato fin da lla sua fondazio ne, poiché nel 1233 Federico II l'aveva dichiarato immune da ogni giurisdizione vescovile con proprio diploma, approvato nel 1248 da papa Innocenzo IV. La palatinirà di questa chiesa fu oggetto di reiterate confutazioni nel corso dei secoli, finché non intervenne il 10 marzo 1884 una sentenza del Tribunale di Bari, che le riconobbe siffatto requisito e la conseguente inapplicabilità de lle leggi eversive. Il Demanio ottemperò al giud icato ed il 27 ottobre 1890 reintegrò la basilica nelle rendite sottrattele, ma gli immobili espropriati rimasero di proprietà dello Stato. Alla chiesa di S. Maria in Altamura furono applicati i menzionati RR. DD. 5 dicembre 1889 e 5 giugno 1890, in concomitanza con la gestione del regio Commissario straordinario.
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S. MICH ELE ARCAN GELO IN MONTE SANT'ANGELO
La chiesa di S. Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo sul Gargano, delle cui origini si è già detto passando in rassegna la giurispendenza sulle palatine, era stata riconosciuta palatina dai pontefici Clemente VI (1349), Bonifacio IX (1401), Giulio II 0554) e Clemente XI (1721); ma ciò nondimeno i Vescovi eli Manfredonia -com'è noto- avevano cercato eli estendervi la loro giurisdizione fino alla citata sentenza del 1786 della Reale Camera di S. Chiara che, per quanto di competenza dello Stato, aveva ribadito le prerogative sovrane su eli essa durante il regno borbonico , che furono riaffermate durante quello sabauclo dalla decisione della Cassazione di apoli nel 1871, su cui ci si è precedentemente soffermati. Le attribuzioni de l regio Commissario furono estese alla palatina in questione, poiché erano sta te constatate delle irregolarità contabili fin dal 1875, tanto che la sua amministi-azione er-a già stata sottoposta a Mano Reg ia con R.D. 10 marzo 1878, sicché con l'incarico conferito al Lambarini era venuta a cessa re l'apposita Commissione che aveva provveduto alla precedente gestione (13). Con R.D. 4 gennaio 1891 egli dunque ricevette anche il compito di riordinare la conduzione di S. Michele sul Gargano, nel cui ambito provvide a verificarne la consistenza pau·imoniale, a conti'OIIarne le sctitture contabili ed a ridurne il clero (tale ridimensionamento avvenne con R.O. 8 novembre 1891). Furono definitivamente rigettate le pretese di giurisdizione avanzate dal Vescovo di Manfredonia, cui si era sempre o pposto non solo il clero palatino, ma anche iJ Municipio e la popolazio ne di Mo nte S. Angelo. S. NICOLA DI BARI
La basilica di S. Nicola di Bari nel corso della sua sloria fu coinvolta in vertenze, più delle altre palatine pugliesi.
Essa fu edificata, com'è noto, nel 1087 per volere di Ruggero il Normanno e fu riconosciuta ab orig ine esente dalla giurisdizione del Vescovo locale. Nondimeno fin dal sec. XII ebbero luogo vivissime dispute tra i suoi Priori e gli Arcivescovi del capoluogo pugliese, miranti questi ultimi ad assoggettarla alla propria giurisdizione (14). Con una Costituzione del 20 luglio 1304 Carlo II d'Angiò, in base alla conferma dei diritti maiesta lici riconosciuti in passato dalla Chiesa ai suo i predecessori, effettuata da papa Bo nifacio VIII già dal 1296, sancì le modalità per lo svolgimento de i sacri riti e per l'amministrazione della basilica citata. La proprietà regia fu costantemente ribadita nei secoli fino al Concordato del 1818 tra la . ede ed il Regno delle Due Sicilie, in seguito al quale Pio VII nella Bolla De Utiliori volle vieppiù solennemente rinnovare il riconoscimento d i tale prerogativa alla chiesa di . icola di Bari (15). Agli inizi del sec. XIX si verificò una controversia tra il Priore palatino, mons. Giliberti, e mons. Clary, Arcivescovo di Bari. Il primo infatli si e ra consideratO Prelato nullius, con il titolo di Ordinario di S. Nicola, usa ndo conseguentemente le insegne ep iscopali nelle messe pontificali, concedendo indulgenze con poteri e dignità pari a q ue lla del Vescovo, in base allo status di Luogotenente del Re, che a sua volta era Legmo della . Sede. Il vescovo Clary, viceversa, giudicò abusivo l'uso eli insegne e eli poteri episcopali da parte di mo ns. Giliberti, ritenendo se stesso unico tito lare della piena giurisdizione spirituale su l clero e sul santuario di S. icola e pertanto nel 1831 si rivolse al Trono dei Borbo ne, spera ndo di riceverne un avallo delle sue tesi (16). Le attribuzioni del Priore di S. Nicola, al pari di quelle eli ogni altro Prelato palatino, era no legate alla riaffermazione dei diritti del Re sulle relative cappelle, che dopo l'Unità avvenne in via generale nel noto parere reso dal Consiglio di Stato il 18 dicembre 1869.
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nazioni adottate dai suoi predecessori nel contesto ben più sereno delle relazioni con i Sovrani della Casa dei Borbone, per cui vanno inquadrate nel difficile momento storico della contrapposizione postunitaria. Il citato documento pontificio proseguiva precisando che: "la basilica di S. Nicola di Bari ed il suo Gran Priore, Capitolo e Clero, non sono in nessun modo esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario di quella Città, ma a lui sono soggetti; e che il Gran Priore non ha alcuna giurisdizione quasi episcopale su quella basilica o i luoghi attigui o le chiese unite; né a lui è lecito, per qualsiasi ragione, impedire in quei luoghi l'esercizio della giurisdizione dell'Ordinario". Re Umberto, dal canto suo, ribadì le proprie prerogative sulla basilica risalenti a Ruggero I (20) ed il Ministro di Grazia e Giustizia, alla luce della relazione del Lambarini, non avrebbe tenuto alcun conto della lettera apostolica menzionata. Con R.D. 26 aprile 1891 il clero palatino di Bari, fu ridotto da 100 a 36 membri, cioè 18 Canonici, 12 Cappellani e 6 Chierici, in ottemperanza al potere sancito dalla richiamata costituzione angioina del 1304, giusta la quale il Principe poteva riforn:tare le proprie costituzioni, quando le mutate condizioni dei tempi lo avessero fatto ritenere necessario. D'altronde fin dal noto parere del Consiglio di Stato sulle patatine tutte, il Governo e ra stato esortato ad armonizzare gli statuti di S. Nicola con i tempi allora presenti ed a ridurre conseguentemente il numeroso clero che vi era addetto (21). LA REGIA DELEGAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELLE REALI BASILICHE PALATINE PUGLIESI
La funzione del Commissario per le quattro palatine pugliesi giunse al termine dopo due anni, con il riordino dell'amministrazione patrimoniale e la ridefinizione degli organici del relativo clero; ma fu ritenuto oppor-
tuno di non rendere a questo ultimo la gestione amministrativa, bensì di costituire un'Amministrazione civile permanente di tutti i beni delle basiliche in questione. Esse nel loro insieme comprendevano un vasto territorio dalla provincia di Bari a quella di Foggia, ed il loro patrimonio ammontava ad oltre 10 milioni di lire, per cui dopo una .intesa fra la Real Casa ed il Guardasigilli, con R.D. 29 novembre 1891 fu creata a Bari la "Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi", sotto la sorveglianza del Ministero di Grazia e Giustizia, e con R.D. 30 novembre 1891 furono istituite 5 Vice Delegazioni locali per snellirne le attribuzioni (22). Il l gennaio 1892 avvenne il passaggio delle consegne fra il Regio Commissario straordinario ed il Regio Delegato della nuova Commissione, che era nominato dal Sovrano su proposta del Guardasigilli e sentito a l Ministro della Real Casa, con competenza per le entrate e per le spese. Egli doveva altresì vigilare e tutelare i diritti regi sulle palatine. delle quali aveva la rappresentanza contramtale e processuale. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, occorreva l'autorizzazione del Guardasigilli. Il 4 dicembre 1897 il guardasigilli Gianturco presentò al Re la relazione generale sull'amministrazione delle Reali basiliche palatine pugliesi ed in tale occasione, dopo aver ricordato la loro appartenenza al patrimonio della Corona, soggiunse in ordine ai loro beni: "nel réndere conto della gestione di essi, intendo soltanto dimostrare come le rendite vengano rigidamente amministrate ed erogate interamente pel decoroso mantenimento delle basiliche e per altri usi di civile beneficenza nella regione pugliese" (23). Sul bilancio di quell'Amministrazione avevano gravato le spese per la creazione della Regia Scuola d'atti e mestieri di Ba1i e del Regio Istituto eli Beneficenza di Acquaviva (24). Nel nuovo secolo ebbe risonanza in Parlamento l'interpellanza svolta dall'on.
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De Cesare nella seduta del 29 febbraio 1904. in merito a ll'ammini strazione delle palatine pugliesi e di quella di S. Nicola in particolare (25). Rispose il guardasigilli Ronchetti, ribadendo che esse erano di spettanza esclusiva della Corona e quindi insindacabili dal Parlamento, come era stato ripetuto dai suoi predecessori Chimirri, Gianturco, CaIenda, Costa, Finocchiaro Aprile, nonché dalla giurisprudenza delle Alte Coni. In quanto patatine non erano state wccare dalle leggi eversive del 1867, e pertantO non c'era ragione di farne oggetto di un'interpellanza parlamentare. Il Ministro ricordò i decreti del 1889 e del 1891 relativi al loro riord ino amministrativo ed i suoi chiarimenti valsero a far recedere il De Cesare dall'ulteriore svolgimento della interpellanza. Tuttavia quest'ultin1o ribadì la necessità di rendere pubblici i bilanci ed i rendiconti delle palatine, come era accaduto solo nel 1897 ad opera del ministro Gianturco. Conseguentemente chiese notizie sull'ammin istrazione delle quattro patatine da pane della Regia Delegazione e suggerì di abolire l'ufficio del Gran Pdore di Bari, che notOriamente passava gran parte dell'anno fuori della residenza e che era in conflitto con una patte del locale clero, in modo che l'equivalente della sua laura prebenda potesse essere devoluto a scopi di beneficenza. Concluse auspicando un assetto giuridico delle cappelle in questione, volto a far sì che il loro patrimonio fosse indirizzato esclusivamente ai fini di culto, arte e beneficenza. Nel 1922 il patrimonio delle patatine pugliesi fu trasferito in piena proprietà alla Regia Delegazione, per cui venne meno la loro strutttKa di enti morali (26). Si trattò dell'epilogo di una serie di atti normativi (RR. DD. 3 giugno 1900, 14 gennaio 1915, l agosto 1920), con i quali furo-
no gradualmente estese le attribu zioni del la Delegazione stessa, in prospettiva della conversione del patrimonio delle basiliche. Con il R.D. 18 giugno 1925 s i ebbe una notevole innovazione nello status del clero palatino pugliese, poiché alle rendite già di sua competenza , fu sostituitO uno stipendio fisso commisurato alla qualifica di ciascun sacerdote che ne faceva parte. L'azione del governo nel disciplinare le q uattro basiliche oscillò -come ha bene rilevato il D'Avack (27) -fra la tesi della proprietà privata del Re,· già tenacemente propugnata dal Lambarini, quella della proprietà pubblica d ello Stato e la necessità d i adatta re i propri provved imenti alla natura effettiva delle chiese in questione. Dopo il Concordato, con R.D. 8 maggio 1933 fu soppressa la Regia Delegazione, per cui si assegnaro no alle quattro patatine pugliesi i beni destinati a scopi di carattere religioso. Con R.D. 23 gennaio 1936 n. 359 fu creato l'ente "Opere laiche patatine pugliesi" con sede a Bari ed alle dipendenze del Ministero dell'Interno, con lo scopo eli realizzare le finalità di natura laicale già ascritte a tali chiese, concretizzandosi dopo più eli un trentennio l'auspicio formulato in Parlamento nel richiamato intetvento clell'on. De Cesare. A tale ente venne attribuita quella parte eli patrimonio delle Reali basiliche palatine pugliesi, che era stata riservata per fini di carattere laico e fu affidata la gestione del Reale ricovero d i me nclicità "UmbertO I" in Acquaviva delle Fonti, nonché l'amministrazione della regia scuola tecnica acl indirizzo industriale ed artigianale "Umbeno I" eli Bari. Con decreto rea le, su proposta del Min istro per l'Inte rno, eli concerto con quello per l'Educazione Nazionale, sarebbe stato successivamente approvato lo statuto relativo al governo dell'ente "Opere laiche palarine pugliesi" (28).
TITOLO II
PROFILI STORICI
CAPITOLO I
DALL'ETA CAVOURIANA ALL'ESPROPRIAZIONE DEL QUIRINALE
LO STATUTO ALBERTINO l potere temporale dei Papi ebbe origine, com'è noto, dalla donazione di Sutri effettuata da Liutprando a S. Gregorio II e durò oltre un millennio, come segno visibile dell'indipendenza del Sommo Pontefice e dell 'uni\'ersalità della sua funzione, per cui fu ritenuto complemento inscindibile dell'auctoritas spiritualis del successore di Pietro (1). Un primo colpo a tale istituzione fu inferro nel 1798 dal gen. Berthier, che aveva conquistato Roma a capo di un ese rcito della Francia rivoluzionaria (2). Nel 1809 Napoleone giunse a proclamare la decadenza di Pio Vll, decretando il 17 maggio da Schonbrum che Roma diveniva città libera ed imperiale. Dopo il Congresso di Vienna fu ricostituito il potere temporale, con il ripristino di una struttura amm inistrativa di tipo quasi feuda le, grazie al prevalere dei Cardinali "zelanti" su ll'illuminato Segreta rio di Stato card. Consa lvi (3). Agli inizi del sec. XIX dopo la Restaurazione, nello Stato sahaudo i fortissimi legami con la Chiesa erano e\·identi già nel titolo preliminare al Codice civile approvato il 20 giugno 1837, che definiva la religione cattolica, apostolica, romana come la "sola" dello Stato medesimo, mentre gli altri culti erano soltanto tollerati (4). li Re poi si compiaceva di e rige rsi a protettore della Chiesa e di garantirne il rispetto dei relativi precetti (artt. 1-3 c. civ.). In ossequio al Codice penale promulgato il 26 ottobre 1839, che asseriva il principio eli eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, fu st ipulata una Convenzione
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con la S. Sede, con c ui fu circoscritta notevolmente l'immunità personale d el cle ro ed il privilegio del forò ecclesiastico, de ma ndando a i tribunali laici il giudizio sui c rimini commessi dai Ch ie rici. Lo Statuto albertino "concesso" dal Sovrano e promulgato il 4 marzo 1848, recepì lo spirito delle no rme del Codice civile citato, poiché s ignificativamente faceva precedere ogni altra statuizione da quella ri g uardante la religi one ufficiale del Regno, sicché l'art. 1 recitava "La religione cattol ica, apostolica e romana , è la sola re ligio ne dello Stato. Gli altri culti o ra esistenti sono tollerati confo rmemente alle leggi". L'art. 28 poi, sulla libertà di sta mpa, così prevedeva: "La stampa sarà libera , ma una legge ne reprime g li abusi. Tuttavia le Bibbie. i catechismi , i libri liturgici e eli preghiera, non potranno esse re stampati senza il preventivo pe rmesso del Vescovo". Era vieppiù rafforzato in ta l modo, l'intimo legame esistente tra Chiesa e Stato, ev idente altresì nell'art. 33, 1° c. dello Stawto, che nello stabilire i requisiti necessa ri per accedere al SenatO eli no mina regia, fo rniva un elenco di categorie con al primo posto gli Arcivescovi ed i Vescovi dello Stare, che precedevano addirittura il Presidente della Camera. I Senatori al pari dei Deputati (att. 49 St.), prima di essere ammessi alla loro funzion e, dovevano giurare fedeltà al Monarca. Sul versante ecclesiale, fu salutata con particolare entusiasmo il 16 giugno 1846 l'ascesa al soglio pontificio del card. Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assunse il nome di Pio IX ed inaugurò il pontificato
60 con un'amnistia generale nei territori della Chiesa, quale atto di pacificazione sociale . Quanti in campo laico speravano tuttavia che grazie all'avvento del nuovo Papa vi fosse una soluzione rapida ed indolore per q uella che già da tempo si era profilata come "Questione romana", restarono delusi. In un'allocuzione del 29 aprile 1848, Pio IX (5) proclamò l' impossibilità di accettare l'impostazione "nazionale" del movimento liberale, poiché avrebbe scalfito la sovranazionalità della Chiesa. I moti scoppiati q uello stesso anno ad opera dei mazziniani, costrinsero il Papa a lasciare segretamente la residenza del Quirinale ed a rifugiarsi a Gaeta il 24 novembre, presso i Borbone. Il 9 febbraio 1849 fu proclamata la Repu bblica Romana, che dichiarò decaduto Pio IX, pur garantendogli l'indipendenza necessaria per l'esercizio del suo magistero spirituale (6) . Emblematico eli una contracldinoria religiosità, fu quanto avvenne 1'8 aprile 1849, giorno di Pasqua, allorché i triumviti comanda rono che venisse celebrata una messa in loro presenza sull'altare papale, ricevendone un netto rifiuto dai Canonici di S. Pietro (7). La basilica fu ugualmente addobbata e venne celebrata una messa dal sacerdote apostata Spola, insieme ai padri Gavazzi e Ventura. L'esperimento della Repubblica romana (8) fu seguito con particolare interesse dai protestanti americani, come dagli anglicani, con l'auspicio che caduto il potere temporale, seguisse altresì una riforma religiosa della Chiesa di Roma tale da preparare le condizioni per l'unità dei cristiani, una volta cessato l'assolutismo papale. Turri coloro che, come Mazzini e Garibaldi, lottavano contro il successore d i Pietro, per i p rotestanti anglo americani e svizzeri avrebbero realizzato il volere divino della distruzione eli Roma-Babilonia. A ciò va ascritto -sottolinea lo Spini (9)-, il travolgente entusiasmo dei relativi governi per la causa dell'Unità, sicché ai calcoli politici
unirono motivazioni religiose che "trasformarono la lotta per il Risorgimento italiano, nella crociata per il Bene contro il Male". La Repubblica romana cadde sotto le armate di Francia, Austria e Regno. delle Due Sicilie ed il 18 settembre 1849 il Papa da Napoli annunziò che perdonava (lO) gli autori dei delitti politici, con l'eccezione dei membri del governo provvisorio sia della Repubblica che del triumvirato, dei capi militari e eli coloro che avevano indegnamente già fruito della precedente amnistia, nonché degU autori dei delitti comuni. Il 12 aprile 1850 il S. Padre fece ritorno a Roma sotto la scorta di truppe francesi ed in un contesto di tensioni nuove nei riguardi della cattolicissima dinastia dei Savoia. Nello Stato sabaudo dove due anni prima -lo ricordiamo- era stato promulgato lo Statuto, si erano levate vivaci proteste nei vari settori dell'opinione pubblica, per la mera "tolleranza" accordata alle confessioni acattoliche. Sulla scia di tali proteste e per il personale impegno del Cavour (11), il 19 giugno 1848 fu promulgato un editto con cui fu sancito formalmente il principio che la disparità di culto non fosse motivo discriminante per il godimento dei diritti civili e politici e per l'accesso alle carriere civili e militari. Stavano maturando nuovi indirìzzi di politica ecclesiastica, in prospettiva della realizzazione di un separatismo dai connotati incerti e comunque diverso da quello già vigente negli Stati Uniti, dove la Chiesa cattolica, al pari delle altre, era ritenuta non rilevante e libera ·di organizzare i propri riti secondo il diritto comune (12). In tale proscenio merita una particolare menzione l'apporto di un liberale di grande equilibrio come il Farini, rappresentativo di una vasta schiera di protagonisti del Risorgimento, che non si levarono mai contro la Chiesa ed i suoi dettami, bensì esclusivamente contro il potere temporale. Infatti dopo aver bollato H disegno di Mazzini di distruggere il cattolicesimo, come un "delirio da fanciulli", il Farini spiegò
61 testualmente (13): "Bisogna che i liberali, se non per fede, almeno per prudenza, smettano il vezzo volteriano ed irreligioso; bisogna che meditino e studino un poco più ed impareranno che si può essere liberali ed italiani, mantenendosi cattolici: che si può anche desiderare e volere la cessazione del dominio tempora le dei Papi, senza rinnegare la fede de i padri e diventar protestanti 11 • LA POLITICA DI CAVOUR
Cavour, teolico del"giusto mezzo", fu avverso sia all'immobilismo stetile dei clericali, che alle teatralità rivoluzionarie dell'Estrema. La sua naturale propensione a cerca re soluzioni equilibrate per ogni prob lema, si manifestò puntualmente sullo scottante terreno delle relazioni tra Chiesa e Stato. Nel 1850 fu appassionato sostenitore delle leggi che presero il nome dal Guardasigilli Siccardi, ideate sulla falsariga di altre legislazioni europee, innanzi alle quali la S. Sede si era pur dimostrata accomodante. La prima, data il 9 aprile 1850 (n. 1013), abolì il privilegio del fo ro ecclesiastico, già circoscritto nel Concordato del 1841, e limitò il diritto di asilo. La seconda, varata il 5 giugno successivo (n. 1037), stabilì che nessun ente morale, ecclesiastico o laico, potesse acquistare lasciti mortis causa o donazioni di immobili, senza l'autorizzazio ne dello Stato. Nel 1852 la proposta di introdurre il matrimonio civile, osteggiata dal Re che si era impegnato col Papa perché non andasse in pono, fu bocciata con un solo voto di scarto al Senato: quello del suo Presidente, sen. Giuseppe Manno (14). Le leggi· citate suscitarono comunque vibrate proteste da pane della S. Sede ed apparvero ad essa come una violazione del precedente ConcordatO (15) . A favore di esse avevano pur votato cattolici come Massimo D'Azeglio, che più tardi avrebbe considerato l'idea cavouriana di
Roma capitale, come una "rovina e iattura" per l'Italia (16). Nel 1855 fallirono i tentativi segre ti di un preventivo accordo con il Papato da parte del Re, che ad insaputa del Governo, voleva impedire che andasse in porto un disegno di legge per l'abrogazione di numerose corporazioni religiose. Avendo il progetto ottenuto l'approvazione della Camera, Vittorio Emanue le II cercò allora eli farlo are nare in Senato tramite il vescovo Calabiana. In un foglio confidenziale che il Sovrano avrebbe voluto successiva me nte bruciato, egli aveva scritto al Papa in questi termini: "Sappia la Santità Vostra che sono io che non lascerò votare la legge del matrimonio al Senato, che sono io che o ra farò il possibile per non lasdar votare quella dei conventi. Forse fra brevi giorni questo ministero Cavour cascherà, ne nomine rò uno di Destra e metterò poi condizioni sino quando non si venga al più presto ad un totale aggiustamento con Roma. Mi faccia la carità eli aiutarmi! Io per parte mia ho sempre fatto quello che ho potuto ... Guarderò che la legge non passi, ma mi aiuti, Santo Padre!" (17). Cavour, venuto a conoscenza degli intendimenti del Re, si dimise e questi dovette richiamarlo ed avallare, suo malgrado, il progetto in questione (18). Fu dunque promulgata la L. 29 maggio 1855, n. 878, con cui furono abo lite tutte le congregazioni che non erano dedite all'istruzione, alla predicazione o alla assistenza degli infermi , no nché tutte quelle che erano considerate "socialme nte" inutili, ricettacoli eli ignoranza e · di ostilità verso la nuova società basata s ul lavoro. Furono lasciati intatti quegli ordini che si e rano resi benemeriti verso la popolazione con la loro opera attiva, armonizzata con lo spirito del secolo. Si stabilì la cessazione da parte dello StatO dell'onere di mantenere i parroci poveri, che insieme ai religiosi delle case soppresse avrebbero tratto sostentamento dal nuovo ente di diritto pubblico "Cassa ecclesiastica",
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retta da laici sotto il diretto controllo dello Stato, alimentata periodicamente da una tassa progressiva sugli enti ecclesiastici con un reddito superiore ad un minimo fissato. Con siffatte norme lo Stato ritenne di poter unilateralmente valutare quali enti ecclesiastici fossero utili e quali no, confondendo ciò che poteva essere giovevole alla società civile con ciò che lo era alla Chiesa, o rganismo informato a principi diversi da quelli del mondo laico, per i quali -secondo l'insegname nto del Vangelo- la vita contemplativa aveva valore pari, se no n superiore a quella attiva. Il 27 luglio Pio IX inflisse la scomunica maggiore a quanti avevano proposto, votato e sanzionato la legge in questione, in occasione dell'allocuzione Cum saepe (19). Le leggi Rattazzi approfondirono il solco che si era creato con quelle volute dal Siccardi (20), proseguendo l'itinerario in1pervio della la icizzazione dello Stato che stava particolarmente a cuore al conte di Cavour. Re Vittorio, dal canto suo, perseguiva una sua personale e sotterranea politica ecclesiastica cercando, per un verso, di arginare l'avviato processo eli laicizzazio ne e, per altro verso, eli farsi "perdonare" dal Papa gli atti che il suo ruolo gli imponeva: in tale ottica il 29 maggio 1859, durante la guetTa eli indipendenza, acl insaputa del Consiglio dei Ministri chiese ed ottenne dal Pontefice l'assoluzione dalle censure canoniche legate alle leggi contrarie alla Chiesa, impegnandosi a non ricadere nelle stesse colpe (21). Pochi mesi dopo tuttavia riprese il va ro di norme non gradite alla S. Sede, come la legge sulle Opere Pie (20 novembre 1859) e l'abolizione di tutti i concordati vige nti negli Stati preunitari, dove venne estesa la legislazione ecclesiastica piemontese, sul presupposto che l'ordinamento giurid ico italiano era assolutamente nuovo, e quindi libero dagli impegni assunti dai vecchi organismi statali. Nel nuovo Codice penale inoltre furono puniti gli abusi dei ministri del eu lto nell'esercizio delle loro funzioni (a rtt. 268 e 270).
Il Sovrano cercava ancora eli mantenere buoni rapporti con Pio IX. al quale il 20 marzo 1860 scrisse: "Principe cattolico, io sento di non recare offesa ai principi inunutabili di quella religione, che mi glorio di professare con filiale ed inalterabile ossequio ... La giustizia e la civile ragione eli Stato prescrivono che si adoperi ogni cura per conciliare .gli antichi diritti coi nuovi ordini, ed è perciò che, confidando nella carità e nel senno di Vostra Beatitudine, io La prego di agevolare questo compito al mio governo, il quale dal canto suo, non pretermetterà né studio né diligenza alcuna, per raggiungere il desiderato intento. Ove pertanto la S.V. accogliesse con benignità la presente apertu ra di negoziati, il mio governo pronto a rendere omaggio all'alta sovranità della Sede Apostolica, sarebbe pure disposto a sopperire in equa misura alla diminuzione delle rendite ed a concorrere alla sicurezza ed all'indipendenza del seggio apostolico. Tali sono le mie sincere intenzioni, e tali, credo, i voti dell'Europa. Ed ora che con leali parole ho aperto l'animo mio a V. S., aspetterò le sue deliberazioni colla speranza che, riposando sul consentimenw dei Principi e sulla soddisfazione dei popoli, elia stabile fondamento alle relazioni dei due Stati" (22). Il Papa fu peraltro inamovibile e dopo l'occupazione delle Romagne, conuninò la scomunica maggiore a coloro che ne erano stati i principali responsabili. Nel settembre 1860 avvenne l'ulteriore occupazione del Centro Italia, con la vittoria dei generali Fanti e Cialdini sull'esercito pontificio e la conqu ista delle Ma rche, della Umbria e delle Legazioni. Il 18 febbraio 1861 dopo la conclusione dell'impresa dei Mille, fu convocato a Torino il primo Parlamento dell'Italia unita, che il 17 marzo proclamò il Regno d'Italia sotto la monarchia sabaucla. Il Papa non ne riconobbe la legittimilà e continuò a considerare come legittimi i Sovrani spodestati degli Stati preunitari. Pur tuttavia Cavour desiderava mantene-
63 re aperto il dialogo con la S. ede e, distinguendo attentamente il profilo tempo rale dagli aspetti spirituali del Papato, il 25 marzo nel corso di un lucido intervento in Parlamento. espresse dei concetti che appaiono tuttora di straordi naria attualità: "Ora, qua ndo domandate al Pontefice di fare alla società civile le concessioni richieste dalla natura dei tempi e dal progresso della civiltà, ma che si trovano in opposizione ai precetti positivi della religi0ne, di cui egli è sovrano pontefice, voi gli chiedete cose che egli non può, non deve fare. Se assentisse a siffatta domanda , egli tradirebbe i suoi doveri come Pontefice, cesserebbe di essere rispettato come il capo del cattolicesimo. Il Pontefice può tollerare certe istituzioni come una necessità; ma non può promulgarle, non può assumerne la responsabilità, non può dar loro autorità del suo nome .... Quindi io no n esito a dire: !ungi dal fare al Pontefice un rimprovero di aver costantemente rifiutato le riforme e le concessioni che a lui si chiedevano, questa sua, che non è ostinazio ne, ma fermezza, è, a mio avviso, a giudicarne da cattolico, un titolo di benemerenza 11 (23). Tali parole venivano pronunziate nel pur difficile clima venutosi ad accentuare dopo il fallimento delle trattative conciliatoriste, condotte segretamente tra il dr. Diomede Pantaleoni ed il padre Carlo Passaglia, per convincere il Papa a rinunziare al potere temporale, in cambio della rinunzia dello Stato a tutte le sue prerogative giurisdizio nali (24); ma a fro nte dei transigenti cardinali D'Andrea e Santu<;ci, aveva prevalso la linea di chiusura del card. Antonelli. Il 27 marzo 1861 lo statista piemo ntese formulò in Parlamento il noto principio di "Libera Chiesa in Libero Stato", sotto la probabile influenza ginevrina del pastore Alessandro Vrnet, ma anche delle tesi separatiste sostenute dai cattolici Lame nnai s e Mo ntalembert. L'espressione in sé no n fu in realtà originale, poiché era apparsa in un documento del 28 novembre 1860 inviato a Cavour da
Pantaleoni e Passaglia (25). L'esatta interpretazio ne di tale princ1p1o fu oggetto di mutevoli indirizzi da parte del suo stesso propugnatore, probabilmente perché una delle sue doti più notevoli, fu quella di non irrigidirsi mai sterilme nte su schemi precostìtuiti, bensì di cerca re di attingere ad essi come a moduli dinamici da adattare, rielaborare, armoni zzare con quanto di volta in volta le necessità contingenti richiedevano. Nel ric hiamato di scorso de l 27 marzo 1861, il Cavou r rispondendo ad un'interpellanza Audinot circa le trattive in corso con la S. Sede, aveva asserito tra l'altro: "Io dissi che Roma doveva essere capitale d'Italia, e che ciò doveva essere proclamato immediatamente ... senza che Roma sia riunita all'Italia come sua capitale, l'Italia no n potrebbe avere un asserto definitivo, la pace no n si potrebbe considerare come definitivamente ass icurata". Rilevò qu indi che l'eccessivo differimento del trasferimento della capitale, avrebbe s ignificato rinunziarvi , con conseguenti lotte nel Paese. Il Gove rno desiderava risolvere pacificamente la questione romana e nel pieno rispetto dell'indipendenza della Chiesa. "Ormai, o signori -soggiunse- mi pare che la questione dell'indipendenza del sovrano Pontefice, fatta dipendere dal potere temporale, sia un errore dimostrato matematicamente ai cattolici di buona fede, ai quali si dirà: il pote re temporale è garanzia di indipendenza quando somministra a chi lo possiede armi e denari per garantirla, ma quando il potere temporale di un Principe, invece di somministrargli armi e denari, lo costringe acl anelar a me ndicare dalle altre potenze armi e denari, egli è evidente che il potere temporale è un argomento non di indipendenza, ma di dipendenza assoluta". In cambio della perdita del potere temporale, lo Stato italiano avrebbe garantito al S. Padre que lla libertà che invano aveva cercato con concordati non onorevoli, dalle grandi potenze cattoliche: "ebbe ne -proclamò lo statista- quello che voi no n avete
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mai potuto ottenere da quelle Potenze, che sì vantavano dì essere i vostri alleati e vostri figli devoti, noi veniamo ad offrirvelo in tutta la sua pienezza; noi siamo pronti a proclamare nell'Italia questo grande princip io: Libera Chiesa in Libero Stato". Il principio di libertà in ogni campo, da quello economico a quello amministrativo, da que!Jo politico a quello religioso, avrebbe informato il nuovo Stato italiano (26). Nella costruzione ca vourìana non fu chiaro peraltro quale configurazione avrebbe dovuto avere la Chiesa, se dì mera organizzazione di fatto, ovvero di ente legittimato dallo Stato, oppure da se stesso; pertanto i successori del Primo Ministro dovettero cin1entarsi a dar concretezza ai principi da lui teorizzati nelle grandi linee, confrontandos i circa la maggiore o minore potestà di interve nto dello Stato nei riguardi della Chiesa. Gli ambienti protestanti internazionali continuavano intanto a sperare (27) che Garibaldi e Vittorio Emanuele II potessero abbattere il potere pontificio, per una riforma in senso protestante della Ouesa romana. Il 20 aprile 1861 Montalembert scrisse una lettera di fuoco a Cavour, osservando in me rito alla questione romana (28) : "Quand'anche non fossi né cattolico, né francese, ma inglese, cinese o pagano, mi basterebbe alzar gli occhi verso quei principi di eterna giustizia, sì audacemente violati da voi, per sentirmi indignato contro eli voi, e invincibilmente incredulo alle vostre promesse". Thiers, dal canto suo, aveva sottolineato che la Q. R. era l'argomento più importante che occupava l'Assemblea nazionale francese; così come il marchese eli Pidàl ne aveva evidenziato la preminenza su ogni altra questione alla Còrtes spagnole (29). Nel clima di accese polemiche che si era venuto a determinare all'indomani dell'Unità e della profilata prospettiva di Roma capitale, giungevano dall'episcopato segnali contrastanti. Così se nel maggio 1861 i Vescovi di Sa-
luzzo, Cuneo, Vercelli, Piacenza, Modena, Volterra ed Avellino, seguivano la linea intransigente di mons. Caccia Dominioni, Vescovo vicario di Milano (30), che si era rifiutato di far cantare il Te Deum in Duomo in occasione di una solennità civile, di ben diverso avviso furono nelle rispettive diocesi i Vescovi di Como, Lodi, Brescia, Man·tova e Cremona. Il 2 giu'gno 1861, festa dell'Unità d'Italia, il card. Cosimo Corsi, Vescovo di Pisa (31), rifiutò l'uso della cattedrale per la relativa celebrazione religiosa, per cui la s. messa fu officiata nel piazzale antistante la chiesa di S. Caterina, dal Cappellano militare del reggimento "Nizza" cavalleria, che in conseguenza di ciò fu sospeso a divinis dal Cardinale. Quattro giorni dopo scompariva, a soli cinquantuno anni, Camillo Benso dì Cavour, confortato dalla fede dei suoi avi. Ricordava lo Spadolini (32) che nel 1856 lo statista aveva confidato al suo segretario, conte Ruggero Gabaleone dì Salmour, dì essere immensamente felice perché padre Giacomo, suo confessore, gli aveva dato la parola d'onore che quando gli avrebbe somministrato gli ultimi sacramenti, non avrebbe esigito nulla a cui egli non avrebbe potuto acconsentire senza disonore. Non avrebbe voluto il Cavour provare i tormenti del Santa Rosa, Ministro del governo d'Azeglio, che avendo abolito nel 1850 il Foro ecclesiastico con le leggi Siccarcli, era stato colpito dalla scomuruca come tutti i membri di quel Gabinetto ed era morto senza i conforti religiosi. Cavour viceversa, pur essendo anche lui incorso nella scomunica, al pari di quanti avevano concorso all'annessione delle Marche e clell'Umbria, nell'ultimo giorno della s ua vita ricevette l'Estrema Unzione dal francescano P. Giacomo, che gli rimise i suoi peccati. Per tale gesto il rei igioso fu redarguito dal card. Antonelli, dalla Curia ed infine dal Papa e dovendo spiegare perché avesse assolto l'illustre penitente, senza aver prete-
65 so la sua ritrauazione delle colpe commesse verso la Chiesa come uomo politico, rispose che era vincolato da un segreto che avrebbe potuto sciogliere solo innanzi a Dio (33). Pertanto l'umile frate poré far ritOrno a Torino. ma fu privato della titolarità della sua parrocchia.
DALLA CONVENZIONE DI SETTEMBRE ALLE LEGGI EVERSIVE
Una ben difficile eredità lasciava Cavour ai successori, alcuni dei quali intesero l'idea separarista come una tOtale indipendenza della Chiesa da vincoli statali, altri viceversa come rafforzamento dello Stato a garanzia dell'eguaglianza dei cittadini, altri infine come lotta alla religione, confondendo lo Staro "aconfessiona le", con quel lo "anticonfessionale" (34). Capitò così che alcuni protagonisti del Risorgimento caddero nell'errore di ritenere la libertà incompatibile con la Chiesa, scivolando nell'assolutismo dogmatico, per cui auspica rono che dai fedeli partisse il rinnovamento all'interno della Chiesa, valutata unilateralmente come oppressiva con i suoi dogmi e le sue gerarchie. Tra costoro va menzionatO il successore di Cavour, Bettino Ricasoli, il "profeta della De tra", che operò convinto che tra i compiti dello Stato rientrasse anche quello di cambiare la Chiesa, riprendendo in campo laico un'antica istanza del avonarola. Non mancarono purtroppo dopo l'Unità paradossi ed equivoci per fuorvianti interpretazioni della conclamata laicità dello Stato, sicché il Gove rno procedette acl arresta re Vescovi e sacerdoti rei di non aver somministrato i sacramenti per ragioni politiche o di non aver celebrato il Te Deu m per solennità civili di particolare rilievo, come l'Indipendenza. I giurisdizio nalisti più accesi avevano consideratO il principio di "Libera Chiesa in Libero Stato", come una rinunzia alle prero-
gative di quest'ultimo, mentre i cattolici lo ritenne ro una limitazione ai poleri de lla Chiesa (35). Durante il governo Mingherri, con il Visconti Venosta agli Esteri, il 15 settembre 1864 Francia e Italia stipularono un accordo. detto "Convcm;ione di settembre", in virtù del quale la prima si impegnò al ritiro delle proprie truppe da Roma entro due anni, mentre la seconda s i obbligò a non invadere il territorio pontificio e ad imped ire qualsiasi attacco che muovesse da l proprio, assumendosi al'tresì pa rte del debito pubblico dei vecchi Stati pontifici. L'esecutorietà della Convenzione citata era subordinata alla clausola riservata del trasferimento entro sei mesi della capitale da Torino ad un altra città; ma la sua divulgazione provocò dei tumulti in segu ito ai quali cadde il ministero Minghettl. Ciò non ne impedì l'attuazione da parte del successivo gab inetto La Marmora, che scelse Firenze come capitale. La Chiesa non si sentì per nulla rassicurata da ta le determinazione e, conseguentemente, 1'8 dicembre 1864 Pio IX pronunziò l'enciclica Quanta cura, con l'annesso Sillabo in cui erano elencati g li errori del secolo in ottanta proposizioni. Il Pontefice voll e esprime re a na liti camente la posizio ne della Chiesa innanzi ai principali problemi del sec. XIX, pervaso da un nuovo fervore ideologico, che appariva in contrasto con i principi ed i valori ritenuti intangibili fin dalla Controriforma. Il illabo, che sarebbe divenutO il punto di riferimento per i difensori dell'onodossia contro ogni forma di aggiornamento, condannò le dottrine socialista e comu nista, non tanto per le rivo lu zionarie imp licazio ni sociali che postu lava no , quanro per l'impronta laico-raziona lisra che le accomunava al liberalismo, principale bersaglio del documento pontificio. Non era accettato il principio di "Libera Chiesa in libero Stato", perché ritenuto fonre di indifferentismo religioso, di corruzione dei costumi, del diffondersi delle sette
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protestanti, come corollario della liber1à di coscienza. Fu altresì riaffermato il principio dell'intangibilità del potere temporale e fu condannata la prospettiva del matrimonio civile, che sviliva a mero contratto il sacramento istituito da Cristo. Tale documento (36) deluse le speranze dei cattolici liberali, galvanizzò gli intransigenti ed irritò i laici delle varie Nazioni. La Quanta cura in realtà aveva sviluppato motivi già presenti nella A1irari vos, per una condanna della dottrina liberale ritenuta figlia dell'agnosticismo e foriera di una concezione che negava la dipendenza dell'uomo dal Creatore. In merito alla censura del separatismo contenuta nel Sillabo, un acuto esponente del cattolicesimo transigente, il gesuita padre Curci, osservò che a suo avviso tale regime poteva applicarsi (37) "anche sapendo che non è un bene, a trame il bene, come, secondando i divini consigli, può sempre fars i da qualsiasi male" . Circa il valore da attribuire al documento pontificio nel suo insieme, P. Curci notò che "Sillabo" grecamente significava "raccolta11, per cu i andava correttamente interpretato come un catalogo di proposizioni estrapolate da vari documenti, il cui valore dottrinario autoritativo era in conseguenza non omogeneo (38). Nell'alternarsi di vive tensioni polemiche con barlumi eli speranza conciliatoristica può ricordarsi che il s. Padre, probabilmente su consiglio eli don Bosco e contro il parere della Curia, il 6 marzo 1865 volle scrivere di persona al Re (39), suggerendo la nomina di un fiduciario del Governo italiano che trattasse con la S. Sede, per risolvere la questione di varie diocesi rimaste vacanti. Il Sovrano manifestò la sua piena disponibilità e nominò l'ambasciatore Vigezzi, la cui opera peraltro non andò a buon fine, con soddisfazione degli intransigenti di entrambe le parti. Il 20 marzo 1865 ed il 2 aprile successivo, con leggi nn. 2215 e 2248, furono rea-
lizzate, rispettivamente, l'unificazione amministrativa e quella legislativa del Regno d'Italia, avviandosi un processo di riforme normative che non recepì in sintesi armoniosa le precedenti esperienze •dei singoli Stati preunitari, bensì conseguì una pura e semplice "piemontesizzazione del diritto", con conseguenze negative anche nei rap. porti con .il Papato. Il Codice civile varato quell'anno, lasciò immutata la tutela formale dei culti, nel cui ambito la religione cattolica fu riaffermata come quella ufficiale dello Stato; ma l'introduzione del matrimonio civile -ancorché al fianco e non in sostituzione di quello religioso- fu causa di nuovi attriti con la S. Sede. In un generale contesto che non appaliva rassicurante per la salvaguardia del principato terreno del Papa, da lui Iitenuto garanzia irrinunziabile di libertà per l'esercizio del suo sovranazionale magistero spirituale (40), il 26 marzo 1866 Pio IX volle ribadire in una lenera apostolica che ogni attentato al potere temporale comportava la scomunica maggiore, dicendo testualmente: "Si opus est, de nova excommunicaui mus et anathemizamus'. Nella grave sanzione canonica incorrevano immediatamente i mandanti, i fautori, i consiglieri e quanti materialmente avevano determinato le rivolte nelle Marche ed in Emilia. Il Re, il Governo, ma anche i Prefetti e gli amministratori delle terre sottratte al S. Padre furono colpiti da scomunica, così come i sacerdoti che avevano intonato il Te Deum in occasione dell'anniversario dell'Unità; ma non erano mancati i Presbiteri che non avevano tenuto conto della grave censura. Nell'estate il ParlamentO avviò la legislazione c.d. "eversiva", sulla scia di quella già operante in Piemonte con il Rattazzi, che fu così estesa a tutto il Regno con L. 7 luglio 1886, n. 3036. Si abolì quindi il riconoscimento e la conseguente capacità patrimoniale degli ordini, delle corporazioni e delle congregazioni religiose regolari, nonché dei conser-
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va[Qri e dei ritiri che comportavano la vita in comune ed a,·evano carattere ecclesiastico. concedendo però ai loro membri individualmente il pieno godimento dei diritti civili e politici. Al Demanio furono assegnati i beni di rutti i tipi provenienti dalle soppresse corporazioni; ma anche gli immobili di ogni altro ente ecclesiastico. con poche eccezioni (es. i benefici pan·occhiali), iscrivendosi una rendita pari al 5% del valore· del compend io espropriato, in favore del Fondo per il Culto, nuovo ente gestito da laici, che sostituì la Cassa ecclesiastica; nonché in favore degli enti conservati. che in ogni caso furono assoggettati ad un'imposta progressiva di cui beneficiò il Fondo in questione. Quest'ultimo ebbe il compito di sollevare lo Stato da ogni incombenza economica in materia ecclesiale: doveva erogare una pensione ai religiosi delle comunità soppresse, un supplemento di congrua ai parroci poveri e doveva altresì rilevare ogni altro onere in materia religiosa. Il nuovo sistema non corrispondeva munifiche elargizioni da pane dello tato, come bene è stato osservato ( t l), né conseguememente creava sacerdoti da esso stipendiati, bensì forniva un corrispettivo ai religiosi. per garamirne il "congruo" sostentamento, in relazione agli ingenti cespiti ecclesiastici che lo Stato aveva sottratto alla Chiesa. La legge del 1866 fu "novara" da quella del 15 agosto 1867. n. 3848. che dette luogo ad ulteriori soppressioni, ora livolre agli enti secolari, nella misura in cui lo Stato li avesse considerati superOui al soddisfacimento delle esigenze di culto della popolazione. o addirirtura conrrari agli interessi dell'ordinamento civile. Furono fatte salve le parrocchie. gli ordinariati, alcuni canonicati, le cattedrali. i seminari, le fabbricerie. Il legislatore del '66 e del '67 si era ispirato nel sistema eversivo, non solo all'intento di dar attuazione al separatismo, ma anche a più prosaiche ragioni economiche. per alleggerire il disavanzo dello Stato che ammonrava a 580 milioni.
La Chiesa dichiarò che gli scioglimenti degli enti ecclesiastici erano illegali, e che costituiva una "grave offesa" lo scioglimento unilaterale da parte italiana della personalità giuridica d i enti che so lo la S. Sede aveva il diritto di dichiarare estinti. el 1867 si dimise il governo Rauazzi per il riacutizzarsi della "Questione romana", che divenne il problema di maggiore riJevanza della politica interna italiana, come di quella estera: un passo falso avrebbe pmuto pregiudicare irreparabilmente i destini del giovane Stato agli occhi dei cattolici di tutta l'Europa.
DA PORTA PIA ALIA PRESA DI POSSESSO DEL QUIRINALE Le truppe francesi che avevano lasciato Roma dopo la Convenzione di ettembre, vi avevano fatto ritorno in seguito al fallimento dei tentativi garibaldini di Mentana e di Monterotondo CL866), che il Re aveva sconfessato per evira re confl itti con la Francia. Il LJ novembre 1869 C42) la Gazzetta Ufficiale del Regno dette notizia che il Re aveva contratto a San Rossore una forte influenza con febbre alta e 1'8 successivo, il predetto foglio riferì che essendosi egli aggravato, aveva richiesto i sacramenti ed aveva avuto l'assoluzione dal Cappellano, padre Giuseppe Renai. Quest'ultimo era stato incaricato dal card. Corsi, Vescovo di Pisa, di rammentare al Sovrano i suoi doveri nei riguardi della Chiesa, cioè di ritrattare e di ripàrare i danni ad essa atTecati nella sua veste istituzionale nonché, in ordine alla sua persona privata, di sposare (era vedovo) o di allontanare Rosa Vercelliana, contessa di Mirafiori . Il 7 novembre il matrimonio religioso fu celebrato segretamente a San Rossore in articulo mo1tis (43), mentre solo nel 1877 Vittorio Emanuele Il si sarebbe risolto a sposare anche civilmente colei che era già la sua consorte dal punto di vista canonico.
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Con lettera del 9 novembre 1869 ( 44) il card. Antonelli scrisse al card. Corsi, partecipandogli l'apprensione del S. Padre per le condizioni di salute dell'augusto infermo e le sue preghie re di una pronta guarigione. Pio IX considerava necessario che Vinorio Emanuele II autorizzasse il confessore a far conoscere al mondo la propria ritrattazione; tuttavia se quel sacerdote temeva di esporsi con il re nderla di pubblico dominio, poteva inviarla al Papa, che motu proprio avrebbe provveduto a divulgarla. Con l'auspicata ritrattazione -proseguiva I'Antone lli- il Re avrebbe potuto ricevere tutti gli onori funebri, all o rquando il Signore l'avesse chiamato a sé. L'll successivo il Corsi rispose aii'Antonelli che il Sovrano aveva ricevuto i sacramenti, che era migliorato anche neUa salute e che esprimeva gratitudine a Sua Santità per le preghiere e per l'interesse per la sua infermità, che lo aveva molto commosso. Il 15 novembre don Renai stilò una relazione autentica per il s uo Vescovo, circa i confo rti religiosi somministrati all'illustre infermo a San Rossore, dove offìciava stabilmente. Il Re aveva dunq ue manifestato al Cappellano -secondo la testimonianza di quest'ultimo (45)- il deside rio di spirare con i sacramenti e pertanto gli e ra stato chiesto se fosse disposto a ricusare il suo operato contro la Chiesa. "Mi rispose -così scrisse don Renai- che egli mai di propria volontà aveva comandato la spogliazione della Chiesa, e che anzi gli era somman1ente rincresciuta, e se fosse stato in suo potere l'avrebbe impedita; ma le gravi circostanze glielo contrastavano". Alle insistenze del Cappellano, Vittorio Emanu ele II aggiunse di non poter fare la ritrattazio ne, per timore di compromettere il Paese e eli s uscitare g ravi turbolenze; quindi si rammaricò per aver chiesto vanamente in altre occasioni la riconciliazione. Data l'urgenza del caso e le difficoltà di una ritrattazione scritta, il CappeJlano lo confessò, gli dette l'Estrema Unzione e poi celebrò le nozze.
Il Renai stesso attestò ( 46) che successiYamente il gen. Maurizio de Sonnaz ed il col. conte di Castellengo, si erano posti innanzi all' altare della cappell a ed aveva no giurato che il Re alla loro preseoza aveva a sua volta solennemente giurato che se Dio lo avesse conserTato in vita, per quanto fosse stato nella sua forza avrebbe cercato ·di riconci!iarsì con la Chiesa, e che avrebbe inculcato a s uo figlio di fare altrettanto, qualora Iddio avesse disposto diversamente della sua vira. n 17 novembre 1869 il card. Corsi spedì al S. Padre questa relazione, che appariva confortante ed incoraggiante circa un più marcato impegno del Capo dello Stato nella politica ecclesiastica. Poco dopo, 1'8 dicembre, dopo ben cinque anni di preparazione Pio IX inaugurò i lavori del Concilio ecumenico Vaticano l. n 18 luglio 1870, durante la quarta sessione di deno Concilio, fu promulgata la costituzio ne Pastor aeternus, che stabiliva il primato apostolico di Pietro e dei successori, nonché l'infallibilità del Romano Pontefice quando parlava ex cathedra, definendo dottrine concernenti la fede e la morale. Cinquantacinque Vescovi in segno di dissenso avevano abbandonato l'aula conciliare prima della votazione, in cui risultarono 533 schede a favore e 2 contro. Vero è che il dogma in questione. proclamato su suggerimento di P. Pietro Giovanni Becks, generale dei Gesuiti, servì a rinfo rzare la Chiesa pervasa da forti spinte centrifughe (47). Fu sancito inoltre che il Vicario di Cristo in rem1, doveva essere perpetuamente identificato in un solo luogo geografico, Roma (48), secondo l'auspicio dei Gesuiti, campioni della "romanità papale" e della supremazia del successore di Pietro, la qual ultima tesi era contestata dai teologi modernisti, fautori di un continuo aggiornamemo della Chjesa e del messaggio cristiano. Mon!>. Keneler, Arcivescovo di Magonza, ossetvò che il Concilio, riuni[Q per compotTe dissidi, dopo la proclamazione di quel dog-
69 ma, li avrebbe in realtà fatti aumentare C-19). Pio lX usò solo in due circostanze la prerogativa dell'infallibilità e cioè in occasione della dichiarazione délla stessa e nella proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Ai Governi europei dopo la svolta accentratrice eli un Papato che aveva inequivocabilmente precisato la sovraordinazione
del Pontefice su tutti gli espiscopari nazionali, era venuta a mancare la possibilità del tradizionale controllo sui rispettivi cleri e, per tale via, sulle masse popolari. Pertanto il Vaticano l provocò delle reazioni negative presso i Sovrani legittimisti così come, per altre ragioni, aveva cagionato critiche da parte dei liberali anticlericali, che avevano considerato "reazionario" un Papa che. pur aperto alle novità, in quanto Principe temporale era legato alla tradizione (50). Fu in seguito alle vivacissime pression i della Sinistra che dopo lo scoppio del conflitto franco prussiano chiedeva la denunzia della Convenzione eli settembre, che il Visconti Venosta cercò di difenderne il rispetto, definendo un eventuale passo verso Roma come un "calcolo fallace ed ingeneroso" (51). Dopo la disfatta francese di Sedan il 2 settembre 1870, prevalsero tuttavia le sollecitazioni eli quanti chiedevano di passare all'azione senza ulteriori indugi. Un ambiguo tentativo fu quello effenua[0 per il tramjte del conte Gustavo Ponza di San ~lartino, che 1'11 settembre ponò a Sua Santità una lettera del Re, dove quest'ultimo dichiarava "con affetto di figlio e fede di cattolico" (52), di mettersi a disposizione con il suo eserciw per garantire l'ordine e la sicurezza del Papa nella città eterna, quando fossero state allontanate le truppe straniere; ma Pio IX rifiutò l'offerta maldestramente astuta. Il 19 egU fece l'ultima uscita dalla basilica vaticana per impartire la benedizione alle truppe pontificie disposte innanzi alla Scala santa, fra ali di un popolo festante, lo stesso popolo che il giorno dopo avrebbe applaudiw i bersaglieri.
Alle 10 dell'indomani le truppe italiane entrarono a Ron1a dalla "Breccia eli Porra Pia'', senza incontrare grandi resistenze perché il S. Padre aveva ordinato un'opposizione meramentc simbolica, per evitare spargimenti di sangue; tuttavia si ebbero 19 morti e 141 feriti tra i soldati italiani e 19 morti e 68 feriti tra quelli pontifici. Circostanza propizia all'Italia (53), fu lo sfavore con cui le Potenze cattoliche avevano accolto il dogma del primato del successore di Pietro e della sua infalli b ilità, che sortì l'ulteriore effetto di un loro atteggiamento di benevola impassibilità (54), se non addirittura di incoraggiamento, per l'annessione di Roma, (come nel caso dei go\·erni delle cattoliche Parigi e Vienna). Sia la diplomazia che l'opinione pubblica europea in genere, accolsero dunque con distacco l'evento per il quale il Papa si proclamò innanzi al mondo, vittima eli un "sacrilego spoglio". Pio IX non volle lasciare Roma, come suggeritogli da autorevoli Prelati, rendendosi ben conto che un rafforzamento del cattolicesimo (55) non poteva prosegu ire se non dalla città eterna, la quale soltamo avrebbe potuto conservare la dimensione universalistica della Chiesa. All'ano della capitolazione concordata tra il generale pontificio Kanzler ed il gen. Cadoma (56), fu convenuto che "la città di Roma, tranne la patte che è limitata a sud dai bastioni di Santo Spirito e comprende il monte Vaticano e Castel Sant'Angelo, e costituisce la Città Leonina (57), il suo armamento completo, bandiere, a1·mi..., saranno consegnate alle truppe di S.M. il Re d'Italia". Il giorno dopo la "Breccia" si verifica rono dei tafferugli tra la popolazio ne ed i soldati pontifici, per cui il card . Antonelli (58) chiese al gen. Cadorna di fa re occupare dalle sue truppe anche la Città Leonina; ma quest'ultimo volle ed ottenne che tale richiesta fosse formu lata per isctitto. Il 2 ottobre si svolse il plebiscito per accertare la volontà dei romani di unirsi all'Italia, che riportò l'adesione di 138.681 elet-
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tori e la contrarietà di 1507, al cui riguardo l'Antonelli ritenne nullo un consenso "ottenuto sotto la pressione delle baionette e del pugnale settario" In effetti gli elettori avevano dovuto votare con schede pa lesi per il "si" o il "no", u·a gli applausi a chi introduceva le prime ed i fischi agli altri (60). Acquisito l'esito di tale consultazione, fu promulgato il R.D. 9 ottobre 1870, n. 5903, convertito nella legge 31 dicembre 1870, n. 6165, che richiamando la legge 17 marzo 1861 n. 4671 costitutiva del Regno d'Italia. dispose che Roma e le province ne entravano a far parte integrante; che il S. Padre conservava dignità, inviolabilità e prerogative personali di un Sovrano; che in apposite leggi sarebbero state sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie terTitoriali , l'indipendenza del Sommo Pontefice ed iJ libero esercizio dell'autorità spirituale clelia S. Sede. Contestualmente al citatO R.D. del 9 ottobre, fu p romulgato uno statuto ed istituita una lungotenenza nella persona del La Marmora, cui furono conferiti i più ampi pmeri in rema di amministrazione civile (61). Il 18 ottobre Visconti Venosta, Ministro degli Esteri, in fonTlÒ i nostri rappresentanti all 'estero che l'Italia si impegnava a conservare al S. Padre le prerogative personali della sovranità, le immunità, le prernincnze s ui Sovrani cattolici, la clorazione e l'extraterri torialità dei luoghi di residenza; nonché ad assicurare la libenà delle comunicazioni tra il Papa e rune le nazioni, riconoscendo i necessari privilegi sia ai diplomatici accred itati p resso la S. Sede, che ai messi della S. Sede inviali all'estero; nonché, in ultimo, ad attuare il regirne di separazione tra Stato e Chiesa (62). 1'11 ottobre il Cadorna aveva passato le consegne al luogotenente La Marmora che il 15 seguente, sciolta la Giunta provvisoria, costituì la Giunta comunale c dispose che la giustizia civile e penale restassero provvisoriamente amminismne dai tribunali laici già esistenti nello Stato pontificio.
Il 20 ottobre il S. Padre sospese a tempo indeterminato i lavori del Concilio. dichiarandosi impedito nel libero esercizio della sua autorità spirituale da un "dominio e da una potestà nemica" (63). • Nel susseguirsi incalzante degli avvenimenti il gen. Caclorna aveva deliberatO che il palazzo aposrolico del Quirinale (64) fosse custodiço dalle truppe italiane, in prospettiva della sua futura destinazione a residenza del Sovrano, suscitando al riguardo le forti perplessità del Visconti Venosta. Il 26 ottobre il Consiglio dei Ministri decise ufficialmente che tale immobile fosse acquisito come residenza regale, nonostante il diretto interessato, Vittorio Emanuele, non volesse andare ad abitar\'i. Il l novembre innanzi ai sempre più inquietanti segnali che venivano dal Governo, Pio IX nell'enciclica Respicientes ea omnia de inuasione imperii pontificii, comminò la scomunica maggiore aglì invasori e confermò la determinazione di conservare inviolati i domini della S. Sede. Il 7 novembre il La Marmora scrisse all'Antonelli (65) informandolo che "Il Consiglìo dei Ministri dopo maturo esame, ha deliberato all'unanimità che i1 Palazzo del Quirinale debba considerarsi di spettanza del Demanio dello Stato". Conseguentemente gli chiese le relative chiavi e di disporre l'inventario del mobilio cui esistente. Sulla questione la S. Sede chiese dei pareri, per suffragare la tesi dell'appartenenza di tale palazzo al patrimonio di S. Pietro, e quindi a totale disposizione del Papa, e non già di proprietà del cessato Stato romano. Si notava dai sostenitori della tesi avversa che il Quirinale era preminentemente servito ad usi civili (66), quali l'ospitalità a Sovrani in visita o, nel caso dei Borbone, in esilio. Si sottolineavc.i poi che all'inizio del secolo XTX il Bonaparte, che pur aveva rispetla[Q l'immunità del Vaticano, aveva vice' cr~a destinato il Quirinale a palazzo imperiale, in quanto considerato edificio profano.
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Alla stessa data del 7 novembre, I'Osser,·atore Romano pubblicò un articolo sulla nota circolare Visconti Venosta ai diplomatici italiani all'estero, in cui il Ministro asseriva la spontaneità del plebiscito per l'annessione di Roma e delle province romane all'Italia. 1 elle piazze -notò il giornale- vi erano state "pazze dimostrazioni" e "osceni baccanali" nella città che in pochi giorni, dopo il 20 settembre, a\·eva cambiato volto e non aveva pill il caranere antico; ma da grave e dignitosa quale era stata, era divenuta un "teatro dove tuni arditamente comparvero i sette vizi capitali". In merito alla voce di una benedizione della bandiera italiana avvenuta in passato da parte del Papa, l'organo di stampa della S. Sede precisò: "Il Papa non ha mai benedetto la bandiera, ma sì bene l'Italia, e da ll a Loggia del Quìrinale nel 18"18 ad alta voce esclamò: gran Dio, benedite l'Italia, affinché colla Vostra benedizione possa conservare il tesoro prezioso della fede e della religione dei suoi padri. E ciò -concluse l'articolista- sia detto a disinganno eli rutti". Due giorni dopo il card. Antonelli rispose alla lettera del La Marmora tramite una nota di protesta indirizzata al Corpo Diplomatico, scrivendo (67) testualmente: "Reca veramente sorpresa che un Consiglio dei Ministri si eriga a giudice per definire il diritto della altrui proprietà, e specialmente di un palazzo che appaniene ai Romani Pontefici e che, essendo residenza dei medesimi. chiamasi perciò apostolico; che è destinato da ben tre secoli a loro abitazione estiva, e che è consacrato da lungo tempo anche ad uso el i Conclave e delle segreterie apostoliche". Pertanto il Cardinale si rifiutò di dare le chiavi degli appartamenti di Sua Santità, che ritenne essere stati arbitrariamente sigillati (68). Nondime no i d elegati del La Marmo ra ruppero i ferri delle porte e presero comunque possesso del Quirinale. Il l o dicembre il Luogotenente regio acconsentì al ritiro dei mobili e degli archivi da parte della S. Sede, nonostante il parere
contrario del Sella, Ministro delle Finanze, che evidenziò l'onerosità di dover arredare ex nova il Quirinale (69). Nella prima quindicina di dicembre furono ultimati i verbal i per il passaggio degli arredi dal Papa al Re, il qua le alla fi ne dell'anno fece una fugace sortita a Roma, dopo un'inondazione del Tevere, in cui molti videro un segno del castigo divino (70). Il 23 gennaio 1871 giunsero nella città eterna il principe Umberto con la consorte Margherita, mentre il trasloco de l mobilio della famiglia reale dLtrò un altro mese. Con RR DD. n. 33 e 36 del 3 febbraio 1871 Roma fu proclamata capitale del Regno; frattanto si dibatteva in Parlamento l'assetto giuridico da conferire al Papato. Il contesto era pa rticolarmente delicato, poiché il crescendo de lla p ropaganda anticlericale della stampa e degli spettacoli osceni, avevano indotto il card. Patrizi, Vicario per Roma (71), a scrivere al Regio commissario Gaclcla, esortando le autorità italiane ad "adottare in proposito con tutta energia ed efficacia le necessarie p rovvidenze, altrimenti il Governo non potrà da sé declinare la responsabilità in faccia al mondo cattolico, riguardo agli scandali che sì runo dì perpetrano in Roma, e s i troverà nella dura, ma inevitabile alternativa d i dover confessare la sua impoten za a reprimerli, o la sua connivenza col permetterli". La missiva non rimase inascoltata, dal momento che il 23 marzo 1871 il Lanza invitò i Prefetti del Regno acl una maggiore vigilanza contro gli o ltraggi che d isonesti mestatori infl iggevano alla religio ne ed al costume (72). · Dopo la storica "Breccia" si verificarono degli effetti in1previsri dagli stessi protagonisti dell'evento: la Chiesa acquisì una forza ed un prestigio morale che non aveva possedu to p rima presso il mondo cattolico ed anche al d i fuori dì esso, mentre si in franse il sogno dì un a riforma religiosa di tipo prorestante, nella quale avevano fortemente confidato le confessioni riformate del nord Europa e dell'America, che con moti-
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vato interesse avevano seguito le imprese mazziniane e garibaldine. Il Papa, profondamente legato agli italiani ed alla Casa sabauda, che pure aveva dato dei Santi alla Chiesa, fu in realtà prigioniero del ruolo assegnatogli dalle circostanze, poiché se avesse lasciato prevalere le ragioni del cuore sulla ragion di Stato, con un pronLO accomodamento con lo Sraro italiano e con la conseguente accettazione del "fatto compiuto" una volta perduta Roma, sarebbe stato considerato dalle potenze europee poco più di un Cappellano dei Savoia, con la conseguenza di una probabile catena di scismi da pane degli episcopati nazionali.
Il Re dal canto suo, legato da filiale e sincera devozione al Pontefice, fu prigioniero dei limiti propri della condizione di Monarca costituzionale, per cui non poté deviare il corso di una politica ecclesiastica che sovente nel suo intimo non condivise. E' fenomeno comune ai protagonisti della storia come a quelli della vira quotidiana, di trovarsi ta,lora nel corso della propria esistenza a dover tacitare la voce sommessa del cuore, innanzi a quella altisonante ed imperiosa dei doveri e delle responsabilità derivanti dall'appa1tenenza ad una comunità organizzata, sia essa il microcosmo della famiglia o il più ampio contesto dello Stato.
CAPITOLO D
DA ROMA CAPITALE AL REGICIDIO DI MONZA DAllA "LEGGE DELLE GUARENTIGIE" All'AVVENTO DEllA SINISTRA
na volta acqu isim Roma come sede del Regno d'Italia, fu portato a compimento il disegno unitario e giunse a conclusione un ciclo storico, caratterizzato da grandi sogni e da alte idealità, da speranze e da sacrifici generosi, da cospirazioni e da struggenti aneliti libertari. Lo stesso Pio IX. pur costretto dal ruolo impostogli dalle circostanze, a condurre una fiera resistenza contro lo Stato liberate, all'indomani della "Breccia" dopo aver ascoltato con la dovuta serietà le espressioni di solidarietà rivoltegli da un diplomatico tedesco per le "sofferte rapine italiane", avrebbe mormorato ad un \'icino: "Questo bestione tedesco non comprende la bellezza e la grandezza dell'idea nazionale italiana" (1). Lo stato d'animo diffuso tra molti era quello di ritenere concluso il ciclo epico del Risorgimento, per l'incalzare dei problemi ordinati nei campi del coordinamento legislativo, amministrativo e della gestione della giustizia. Il trasferimento a Roma comportò una mole di questioni eli non facile soluzione, come la ricerca delle sedi per i Ministeri, che rese necessaria l'espropriazione di parecchi immobili appartenenti alle corporazioni religiose. Innanzi alla gravosità dei compiti che si profilavano. alcuni avrebbero voluto procrastinare il trasferimento o rinunziarvi addirittura, altri consiglia,·ano di attendere una più salda organizzazione militare e finanziaria dello Stato. Alla Camera si scontrarono quanti imputavano al Governo un'eccessiva moderazio-
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ne negli espropri con coloro che, ri tenendo inutili o nocivi tali. provvedimenti, co nsigliavano di costruire nuovi palazzi. Ad entrambe le critiche, espressive generalmente dell'atteggiamento assunto, rispettivamente, dalla Sinistra e dalla Destra, il Governo rispose di non voler procedere con inutili arbitrii (quali l'abolizione indiscriminata di Case religiose), che sarebbero apparsi come atti gratuiti di provocazione e di ostilità; ma a l tempo stesso obiettò di non poter costru ire nell'immed iato ed ifi ci nuovi, per la mancanza dei necessa ri fondi. La questione più imporrante, dopo Pom1 Pia, era la regolamentazione dei rapporti con la Chiesa, la cui soluzione si prospettava quanto mai ardua per l'indisponibilità del Vaticano -date le ragioni evidenziate in precedenza- acl una soluzio ne patrizia. Occorreva pertanto p rocedere unilateralme nte all'elabo raz ione d i un siste ma d i norme che rassicu rasse le popolazio ni catwlkhe d'Europa, nella fedeltà al separatismo cavouriano. I clericali più accessi reiterarono gli appelli internazionali per restituire al Pontefice il potere temporale, non mancando al contempo di enfatizzare l'impOitanza del Papato quale garante di pace sociale, di tranquillità e di stabilità mora le e civile per le varie Case regnanti, inclusa quella dei Savoia (2). Le rivoluzion i che si paventavano nell'ultimo trentennio del secolo scorso, alimentate dalle prime pattuglie socialiste, nichiliste ed anarchiche, avrebbero potuto essere sconfitte -sostenevano i canolici intransigenti- solo attraverso l'armonia fra Trono ed Altare, laddove l'aver colpito la
76 Chiesa aveva minato il principio stesso di autorità sul quale si erano mantenute salde tutte le dinastie. Innanzi a siffatte argomentazioni che trovavano ampio credito negli ambienti internazionali, il nuovo Stato dovette procedere con la massima cautela, tenendo a bada sul versante opposto gli ardori giacobini eli alcuni settori della Sinistra. Durante la discussione su lla "Legge delle guarentig ie" (3), nella tornata de l 16 genna io 1871 il Bonghi presentò la relazione di maggioranza della Giunta della Camera, in cu i evidenziò che il progerro doveva tener conto degli obblighi imernazionali assunti dall'Italia sul problema della tutela del Papa e dei suoi collaboratori. Il 30 successivo il Visconti Venosta, repl icando all'on. Oliva che in un'interrogazione voleva accertare g li impegni assunti dal nostro Governo con gli altri Stati, rispose che non erano state condotle delle trattative ad insaputa del Parlamento, e che in ordine alla persona del Pomefice ed alla libertà della Chiesa, non si era voluro esautorare l'assemblea legislativa ma, data l'eccezionalità della situazione, era stato necessario assicurare tempestivamente le grandi POLenze su lle buone disposizioni dell'Italia. Il Governo e la maggioranza del Parlamemo si erano dichiarali favorevoli ad una normazione speciale in deroga al diritto comune (al quale viceversa si appellarono imperiosamente le Sinistre). in quanto il Papa nella sua veste dì capo spirituale dei cattolici di rutto il mondo, non poteva esservi assoggettato: il titolare di una così ampia giurisdizione mora le, non doveva essere suddito di alcuno Stato. l governanti post-unitari si resero conto che una mossa men che ponderata, avrebbe potuw provocare l'ostilità degli Stati sensibili ai richiami di un Pomefice che si dichiarava prigioniero, per cu i Roma avrebbe poruto segnare non il coronamemo. ma la fine dello Stato unitario stesso. Al Senato fu il Mamiani che nella tornata del 22 aprile 1871 ( 4) spiegò che le gua-
renttgte non erano "concessioni" dello Stato, bensì vere e proprie "ricognizioni" delle prerogative eli un'aurorità che molte nazioni reputavano come la più universale ed assoluta che esistesse. Mamiani al Senato come già il Visconti Venosta alla Camera, ricordò fermamente agli opposirori che la linea prescelta proseguiva nel.rispetto coereme degli impegni morali assunti da tanti anni nei programmi dei p recedenti Governi. Nel clima di diffusa amarezza che caratterizzò negli ambienti vaticani la prima Pasqua in Roma italiana. il Papa ave\·a vieraro la celebrazione di solenni cerimonie per i riti della Settimana <;anta, in tutte le basiliche capitoline (5). L'interdetto pontificio aveva colpito le cappelle esistenti nell'ex palazzo apostolico del Quirinale e pertanto, non potendo ivi aver luogo alcuna celebrazione religiosa, il Ministero della Real Casa prescelse per i servizi di culto della Reale Famiglia. la chiesa del S . udario. che meglio rispondeva alla funzione di Cappella Reale. essendo già appartenuta -com'è noto- ai sudditi piemontesi residemi a Roma (6). TI Ministero degli Esteri che fino ad allora l'aveva ammin istrata cffenuò -lo si è già ricordaro- le necessarie consegne alla Real Casa (7). Il 13 maggio 18-1. dopo vivaci dibattiti parlamentari eli cui qui si è appena farro cenno, vide la luce la legge n. 21'-f detta delle "Guarentigie". concernente al titolo I le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede ed al titolo II le relazioni dello Stato con la Chiesa. Si trattò di una norma interna, ma in relazione ad un vincolo giuridico di portata internazionale, la cui particolare esplicazione restava nel libero esercizio cleLia SO\ ranità legislativa italiana (8). Al S. Padre erano riconosciuti onori e tutela propri di un Sovrano ed una condizione di assoluta indipendenza dall'Italia. con la possibilità di accreditare e di inviare diplomatici, d i con·ispondere autonomamen-
77 te con tutto il mondo tramite uffici di posta e releg1.1fo in Vaticano. Durante la vacanza della Sede Pontificia. e ra sancita piena libertà di movimento per i Cardinali e la tutela per il miglior svolgimento del Conclave. così come analoghe garan zie erano previste per i Concili ecumenici. Per le necessità del Pontefice e della S. Sede era prevista la dotazione di una rendi-
ta annua di
~.
3.225.000, nonché il godi-
mento de i palazzi apostolìci vaticano e lareranense, oltre che della villa di Castel Gandolfo. Quanto ai rapporti fra Stato e Chiesa, furono abolite delle forme di controllo giurisdizionale plurisecolari, che avevano influito sul libero esercizio dell'attività ecclesiastica negli Stati preunitari, come il diritto di legazia apostolica in Sicilia e l'obbligo dei Vescovi di giurare fedeltà al Re. L'imperfezione tecnica, giuridica. politica del resto normativa in questione, fu oggetto di motivate critiche, specialmente in considerazione del fatto che la proclamata "sovranità" difettava di approvazione internazionale ed e ra garantita da un'autorità esterna come l'Italia. il cui Parlamento poteva revocarla ad nutum (9). Nondimeno i difetti rilevati erano ascrivibili alla difficoltà degli autori di aver dovuto risolvere unilateralmente una selva di interessi contrastanti, senza aver potuto far ricorso allo strumento consensuale, tra l' atteggiamento di apparente indifferenza delle POtenze europee e la decisa ostilità di combattivi settori della Sinistra all' interno . La larghezza di valutazioni che ne derivò, più volte censurata da tali settori. ·va ascritta all'accorto disegno di abbondare nelle concessioni. una volta ottenuto ciò che più interessava con il conseguimento di Roma capitale, per non mettere a repentaglio l'obiettivo unitario faticosamente raggiunto. La risposta da parte vaticana non si fece attendere ed il 15 maggio Pio IX nell'Enciclica Ubi nos arcano Dei, asserì, tra l'altro: "Stimiamo essere dovere del nostro Apostolico Ufficio, sole nneme nte dichiarare per
vostro mezzo a tutto il mondo, come non solo quelle che si chiamano "Guare ntigie", e che furono perversamente coniate dal Governo Subalpino, ma qualunque finalmente siano i titoli, gli o no ri , le immunità, i privilegi e qualsivoglìa cauzione a. cui vogliasi dare il nome di guarentigie, non possono va le re in nessun modo ad assicurare l'uso spedito e libero della potestà a noi divinamente affidata, ed a difendere la libertà della Chiesa". Ed ancora: "Viola t~ le guarentigie prowidenziali alla libertà del Pontefice, si è creata una condi zione di cose anormale con grave e permanente turbazione delle coscienze dei cattolici nel mondo intero... o i protestiamo a difesa dei diritti e della dignità dell'Apostolica Sede, non già per vana e terrena ambizione, della quale anossiremmo, ma per puro debito di coscienza" (10). A fronte della perdita del potere tempora le, il S. Padre aveva conseguito un prestigio di assai maggior misura a nche al di fuori dd mondo cattolico; ma in quel momento storico non poteva esimersi dal dovere istituzionale della protesta. Nonostante i limiti dovuti alle modalità che l'aveva no originata, la legge in q uestione consentì o norevolmente per oltre mezzo secolo, il maturarsi di quelle condizioni di riawiciname nto che ebbero l'epilogo nei Patti laterane nsi. L'originario dissidio comunque aveva avu to anche i suoi risvolti positivi, poiché agevolò la laicizzazione dello Stato attraverso quella che Croce definì "la risoluzione tra dispettosa e speranzosa, che prese la Chiesa cattolica (11), di appaltarsi essa e i suoi fedeli, dalla vita pubblica italiana. vietando ai cattolici di essere eletti ed elettori ne i comjzi politici. .. , la qual cosa impedì un pa1tito cattolico clericale alla Camera italiana". Anche la Chiesa tuttavia ricavò dei benefici dalla situazione di conflittualità (peraltro me no marcata delle apparenze), in quanto la grande forza che trasse dalla "determinatezza dei suoi dommi e della sua discipUna" (12), le consentì di rinserrare le fila e di acquistare
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una più solida struttura centralizzata nella sua dimensione universalistica. Dopo il varo della legge delle "Guarentigie", essendosi diffusa la voce di una possibile partenza del Papa dalla capitale, la Spagna fece conoscere il "reverente consiglio di non lasciare Roma" (13); l'Inghilten·a si manifestò anch'essa contraria ad una simile eventualità, pur dichiarandosi disposta a riceverlo; l'Austria a fronte dell'ospitalità offerta ufficialmente, riservatamente sperava di non dover dar concreto seguito alla proposta; la Germania oscillava nelle ambiguità bismarckiane e la Francia infine proclamò incondizionatamente di essere pronta ad accoglierlo, inviando con palese intento di sfida l'incrociatore Orenoque nella baia di Civitavecchia, da dove sarebbe salpato solo nell'ottobre del 1874, senza il ragguardevole passeggero. Il Pontefice durante un colloquio con il card. Antonelli il 16 giugno 1872, ponendo fine alle illazioni che lo riguardavano, manifestò chiaramente il desiderio di "resta re a bere quotidianamente il calice amaro nella dìlettissima città". In occasione del Capodanno 1872 il Re, insediatosi a Roma già da sei mesi, in segno eli deferenza aveva inviato il conte di Pralorno, proprio aiutante di campo (14), a porgere gli auguri a Sua Santità, che delegò a riceverlo il card. Antonelli per un'asserita leggera indisposizione. I segnali distensivi che giungevano da Casa Reale per addolcire il "calice amaro", erano tuttavia vanificati dalle intemperanze grossolane di una piazza che volentieri indulgeva a manifestazioni di grezzo anticlericalismo, quali parodie carnevalesche di cerimonie cattoliche, spettacoli osceni, banchetti a base di maiale durante il Venerdì Santo. Nel proscenio internazionale, una volta su pera te le pressioni dei sudditi cattolici, se nsibiLi alle reiterate proteste del Papa, i Governi presero atto di buon grado della situazione scaturita dalla legge delle "Guare ntigie". All' inte rno salì la tensione tra le due
sponde del Tevere a causa della legge 26 gennaio 1873, che abolì dalle Università del Regno tutte le facoltà di teologia. che peraltro spesso si erano rivelate uno strumento del giurisdizionalismo statale, in contrapposizione ai seminari direttamente gestiti dalla Chiesa (15). Nell'aprile seguente le autorità italiane seguirono .con partecipe apprensione l'evolversi di una malattia che aveva colpito Pio IX (16), nel timore dei rilevanti problemi internazionali che lo Stato avrebbe dovuto affrontare, qualora il Conclave si fosse svolto all'estero e fosse stato eletto al soglio di Pietro un "intransigente". Passato il timore per lo scampato pericolo grazie alla guarigione dell'illustre infermo, il Parlamento inferse un ulteriore colpo alle speranze conciliatoriste, con la L. 19 giugno 1873, n. 1402, che estese la normazione eversiva a Roma e province, pur se con le dovute eccezioni legate all'apparrenenza di taluni cespiti ai generalati delle Case madri, per le quali si ricorse alla fictio iu ris, di considerarle rappresentanti esteri. A favore degli enti conservati su scala nazionale, i cui beni furono convertiti al pari di quelli degli enti soppressi, fu iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, una rendita annua consistente nel 5% del capitale rappresentato dal valore economico degli immobili. Durante i dibattiti parlamentari che avevano precedutO tale legge, si erano verificati dei tafferugli nella Capitale e poco dopo cadde il mini.stero Lanza, cui ne seguì uno a guida del Minghetti, inviso ai clericali in quanto ex Ministro di Pio IX, ma a capo di una compagine governativa di cui facevano parte le figure di Visconti Venosta agli Esteri e di Cantelli all'Interno, rassicuranti per i cattolici (17). Nel 1874 in un clima eli persistente ostilità fra le "due Rome", falll un tentativo di mediazione operato da don Giovanni Bosco, che pur godeva di ampio credito e di stima negli ambienti liberali. Alle votazioni che si tennero nel novem-
79 bre, l'elettorato cattolico fu costretto all'astensione a causa del non expedit della S. Sede. pur se poté affermare la sua presenza in sede amministrativa, dove più vivo ed immediato e ra il contatto con i problemi della collettività. Nel 1875 fu abolita l'esenzione dei chierici dal servizio militare, contravvenendo alle indicazioni fornite in tal materia dal Cavour e, ad ulteriore segno di un atteggiamento non incoraggiante da pane· del Governo, fu disposto l'allontanamento dalle lispettive sedi di ben 33 Vescovi, per ordine del guardasigilli Vigliani, che imputò loro di non aver sottoposto le Bolle pontificie di nomina all'approvazione dell'Esecutivo e di non aver richiesto il prescritto exequatur (18). In quell'anno assurse a maggiore rilevanza l'opera discreta e tenace di un convinto tessitore della trama della riconciliazione: mons. Valeiio Anzino, Cappellano palatino (19). Il 16 novembre, egli ricevette l'incarico provvisorio del servizio re ligioso al posto del defunto canonico Proset Mouchel presso la chiesa del SS. Sudario (20), deputata ai sacri riti per la Reale Famiglia (ma aperta al pubblico), nella quale furono celebrati una grande quantità di matrimoni, cresime, prime comunioni, messe, novene, funerali , di cui esiste una copiosa documentazione (21). Del pari esiste una ricca documentazione degli scambi e pistolari intercorsi fra mons. Anzino (o membri del clero palatino da lui dipendenti) e vari Cardinali, da cui si comprende la sua funzione di tramite speciale di cui si serviva la Chiesa frequentemente, per perorare istanze realizzabili ne lla società civile (22). Illuminante in merito ai percorsi obbliga~ ti che la politica ecclesiastica ufficiale era tenuta ad osservare, fu l'intervento che aveva svolto il 7 maggio 1875 l'on. Toscanelli, Deputato della Sinistra moderata, che du rame la discussione su un progetto di legge per la repressione degli "abusi del clero", a quel momento contemplati dalla legge 5 giugno 1871, esortò ad un'applicazione generosa della legge delle "Guarentigie", sot-
tolineando che il Pontefice stesso aveva dato sostanziale prova di accettare la situazione imposta, restando a Roma. In merito alla composizione del dissidio, il Toscanelli osservò che vi ostavano delle ragioni oggettive e contingenti, che espose con molta lucidità analitica: "la conciliazione completa ed assoluta non la vuole neppure la Chiesa disse l'oratore- perché avendo perduto il potere temporale, quando avvenisse una conciliazione completa con il governo italiano da un lato, e la Chiesa da un altro, i cattolici esteri potrebbero credere che il Papa non fosse più libe ro ed ind ipendente nell'esercizio del suo pote re spirituale, e che fosse influenzato dal nostro Governo; indi molto facilmente questa conciliazione, producendo diffidenza, ecciterebbe i governi alla costituzione de lle Chiese nazionali". La questione romana ne i fatti, al crepuscolo della Destra storica, era destinata acl essere superata da quella sociale, innanzi alla crisi economica ed all'incipiente avanzata socialista, che avrebbe operato come spinta propuls iva per il riavvicinamento ufficiale dei cattolici e de i liberali sul finire del secolo. A favore di tale cambiamento di prospettiva avrebbe giocato la circostanza che lo Stato, titolare del potere in senso istituzionale, mancava a causa della sca rsa rapprese ntatività del Parlame nto, di que lla presa diretta sul "Paese reale", che costituiva invece il punto eli forza della Chiesa che perduto il dominio temporale, esercitava un'influenza ben più vasta ed incisiva sulle coscienze. La polemica conclottà dalle gerarchie vaticane contro lo Stato liberale, estesa alle sue carenze in campo sociale, trovò fertile terreno tra le masse, che si sentivano t.raclite pe r il mancato co nseguime nto di quel più alto tenore di vita, che durante l'impresa garibaldina era stato loro promesso dai propugnatori di una nuova e più equa distribuzione delle ricchezze esistenti. L'azione sociale della Chiesa, in cui si dimostrarono particolarmente attivi i cattolici
80 intransigenti, aveva avuto un forte impulso a partire dal 1871, con la creazione di una vasta rete assistenziale e solidaristica (specie nel Nord Italia), per venire in aiuto ai lavoratori indigenti che, lasciati in balìa di se stessi dal sistema liberale, avrebbero altrimenti trovato l'accoglienza esclusiva delle associazioni socialiste o repubblicane. Ca rdine del movimento cattolico fu l'Opera dei Congressi, che mirò a riunire tutti i cattolici per una comune e concorde azione in difesa dei diritti della S. Sede e degli interessi religiosi e sociali degli italianj, conforme ai desideri ed alle esortazioni del Papa e sotto la guida dell'episcopato e del clero. Fin dall'inizio essa procedette affiancando rivendicazioru di ordine temporale, con accorati accenti contro lo sfruttamento capitalista, cu i contrappose il vincolo solidalistico delle antiche corpo razioni medioevali, modello dell'elaborando programma sociale della Chiesa. Proprio su di un problema di grande rilevanza sociale, quale la c.d. "tassa sul macinato", il 18 marzo 1876 cadeva la Destra risorgimentale, senza che peraltro l'avvento al potere della Sinistra migliorasse la situazione, poiché si trattava fondamentalmente della diversa articolazione ed espressione eli un ceto elettorale omogeneo nei suoi interessi, la quale non fu in grado di mantenere le promesse di una maggiore apenura sociale. i ebbe con il nuovo corso una sostanzia le cominuità eli indirizzo rispetto al precedente, dal quale si differenziò per una concezione politica più aderente ai problemi ordinari, anche se meno suggestiva sotto il profilo ideale (23). Nei rapporti con la Chiesa in particolare il cambio della gua rdia non comportò nella realtà il temuto accentuarsi dell'anticlericalismo, poiché già si intravedevano i rischi che comportava l'acuirsi della polemica con l'autorevole interlocutrice, che si poneva come fattore di stabilità sociale, in un contesto già movimentato da fe rmenti e da inquietudini vivissime. Il punto di vista del Vaticano in merito al
cambiamento governativo, fu manifestato da Pio IX, che con rara efficacia espressiva. paragonò la Destra ad un "colera" e la Sinistra ad un "terremoto", spiegando che quest'ultimo faceva molto più frastuono, ma mieteva meno vittime (24). Il 6 novembre veniva a mancare un protagonista di primo piano della politica vaticana, il card Antonelli, che peraltro già da tempo era stato messo da parte ed era apparso molto cambiato a quell'attento osservatore di cose vaticane che era il commissario Manfroni, che così annotava (25): "... in questi ultimi anni egli. se non era favorevole ad un accordo, era però convinto dell'inutilità di una politica a noi sempre avversa, e si mostrava fautore di una via intermedia, di una specie di modus uivendi, assai diverso da quello che proponeva due anni or sono il padre Curci". Il gesuita in ultimo menzionato dal Manfroni, aveva sostenuto l'inutilità e la pericolosità dell'astensionismo elettorale, in quanto aveva privato i carrolici di una rappresentanza parlamentare idonea a rutelarne gli interessi religiosi in sede legislativa. Le intransigenze poi, a giudizio del Curci (26), avevano allontanato gran parte del laicato colto e non, che si era distaccato dalla Chiesa scadendo nell 'indifferentismo pratico. Auspicando la concordia fra lo Stato ed il Papato, egli si era incautamente spinto a dimostrare che la donrina temporalistica era priva di qualunque fondamemo dogmatico. per cui alla fine le sue tesi gli fruttarono l'espulsione da quella Compagnia che aveva servito con assoluta dedizione per più di mezzo secolo. lA SCOMPARSA DI DUE GRANDI PROTAGONISTI: VIITORIO EMANUELE D E PIO IX
Dopo la c.d. "Rivoluzione parlamemare" fu e letto presidente del enato Giuseppe Pasolini, già Ministro di Pio IX e di Vittorio
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Emanuele II (27), che in passato aveva più volte rifiutato l'importante carica e che allora si risolse ad accettare, avendo appreso che il S. Padre si sentiva confortato dalla sua presenza al vertice d i quell'Assemblea. Accanto a siffani eventi che inducevano ad un cauto ottimismo. intervenivano segnali di opposto tenore che sembravano finalizzati a riacutizzare le contese, come il discorso deUa Corona del 1876, in occasione del quale il Re tenne a precisare che "le libertà concesse tanto largamente alla Chiesa, non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà o menomati i diritti dello tato" (28). Tale concetto era già stato espresso dal Mancini. che d i lì a poco ripresentò il disegno di legge contro gli abusi del clero, ritenuto dal Pontefice offensivo per la sua stessa persona. Il 12 marzo 1877 Pio IX rivolse una vibrata allocuzione ai Cardinali. in cui dopo aver ricordato i danni pmiti dalla Chiesa a partire dalla "Breccia" in poi (29). concluse: "No! Il Romano Pontefice non è, né sarà mai libero e indipendente sorto il dominio di un estraneo potere. Egli in Roma non può essere che ovrano o prigioniero, e la Cattolicità intera non potrà mai essere tranquilla, finché l'azione del Romano Pontefice sarà esposta all 'agitazione dei partiti, all'arbitrio dei governanti, ai risultati delle politiche elezioni, al calcolo di uomini scaltri e interessati". Probabilmente l'irritazione del S. Padre fu dovuta al fatto che nei mesi precedenti c'erano stati dei riservati contatti fra alcuni Porporati conciliatoristi e dei dignitar-i del Re, a sua insaputa ed in previsione di un Concia.: ve ritenuto imminente: l'interessato, venutone a conoscenza, si era infuriato (30). P.S. Mancini il 17 successivo inviò una circolare ai Procu rato ri generali. esortandoli a perseguire quei giornali che non si fossero limitati a dar notizia delrallocuzione pontificia. ma vi avessero dato "la loro criminale adesione". Alle elezioni del 18 novembre 1877 i
clericali consegu irono un forte successo nella circoscrizione amministrativa capito lina: poco dopo il presidente del Consiglio Depretis chiamò Crispi agli Interni. Il nuovo anno si aprì con la malattia del Sovrano . che il 5 gennaio aveva manifestato i sintomi di una polmonite (31) ed il 9 successh·o si e ra aggravato. Appresa tale notizia Pio IX paventò la scomparsa del Re come una grave disgrazia per tuui, ed avendogli tolto la scomunica si premurò di ch iedere ass icurazio ni al Vice Gerente del Ca rdinal Vicario, circa l'avvenuto incarico al parroco di S. Anastasio di amministrare gli ultimi sacramenti all'infermo (32). Poco dopo però il Papa scelse di inviare al Quirinale il prelato domestico mons. Cenni ed il sacrista mons. Marinelli, per incontrare mons. Am:ino, che per suo conto aveva comunque già preso accordi con il Cardinal Vicario. Pertanto quanto il prof. Bruno, medico cu rante. chiese al malato se voleva ricevere i sacramenti, questi annuì e -come arrestato dalla relazione ufficiale redatta sull'evemo(33) "alla maggiore serenità d'animo, veniva introdotto il reverendo canonico Anzino, Preside delle Reali cappelle. che subito ricevette la Confessione Reale e poscia somministrava all'Augusto infermo il SS. Viatico, che riceveva stando a sedere sul letto ... ". Alle 2.30 pomeridiane il Re spirò (34) ed il successore Umberto I ascese al trono lo stesso giorno. Il 12 la salma fu portata alla "Sala degli Svizzeri", dove restò esposta a l pubblico per due giorni. Il 13 gennaio il Coppino, ministro della Pubblica Istruzione, scrisse al Cappellano del SS. Sudario: "Heverenclissimo monsignor Anzino, occorre pensare ai solenni funerali per S. M. il glorioso Vittorio Emanuele II. Pare a me che nessuno possa ord inare queste cose meglio di Lei, così per la devozione Sua verso l'Augusto Sovrano, come per la conoscenza di tutto che è richiesto dalla religiosa cerimonia. E' perciò natura! cosa che io vivamente La preghi e me Le
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raccomandi, perché voglia assumersi questo carico grave ad un tempo e caro al Suo cuore" (35). VAnzino dunque tOrnò ad incontrare il Cardinal Vicario, affinché le esequie potessero aver luogo in S. Maria Maggiore, che avrebbe offerto alle delegazioni straniere più ampio spazio rispetto al Pantheon; ma la p roposta non trovò accoglimento. Il contegno assu nw nella luttuosa circostanza da certa stampa clericale (L'Osservatore Cattolico d i Milano, TI Venero Cattolico di Venezia. La Voce della Verità di Roma ... ) contro il defunto Monarca, disgustò molti Porporati che chiesero al Pontefice la punizione degli autori delle villanie. Non mancarono peraltro atteggiamenti contraddittori da parte eli un Papa stanco e sfibrato, che emanò nel giro di 48 ore due circolari eli diverso tenore, probabilmente risentendo dalle opposte tendenze presenti tra i Cardinali (36). L'influenza degli intransigenti fu palese nella proibizione eli "ogni funzione ecclesiastica che fosse imposta o richiesta clall'auwrità civile o municipa le, massime se tal funzione potesse comechessìa rivestire il carattere d i manifestazione politica," (37). Avendo tuttavia il moderato card. Pecci sollevato forti perplessità circa la puntuale applicazione eli tale circolare, due giorni dopo Pio IX ne emanò un'altra ove precisò di non aver inteso vietare "nella presente congiuntura funzioni eli esequie, purché non si pretenda di dare alle medesime il carattere di una dimostrazione politica". Tali esequie. concludeva il documento pontificio, in ogni caso non dovevano essere promosse ad iniziativa dell'autorità ecclesiastica. Sempre alla data del l O gennaio l'anziano Pontefice, presagendo l'imminenza della propria fine, aveva emanato il "Regolamento da osservarsi dal S. Collegio in occasione della vacanza della Sede Apostolica", dove prospettò la possibilità che il Conclave avesse luogo fuori dalla Capitale, qualora il Governo italiano, venuta meno la presenza moderatrice de l Sovrano appena spi-
raro. non avesse potuto o voluto garantirne il sereno svolgimento. Il 17 gennaio si ebbe il funerale religioso al Pantheon, ove fu tumulata la salma del Re. Il 9 febbraio, ricorrendo il trig~imo. la Reale Famiglia fece celebrare una s. messa al Sudario ed un'altra alla canedrale di Torino. mentre i solenni riti di conunemorazione a cura cl~llo Stato, essendo intervenuta la morte di Pio IX il giorno 7. furono rimandati a l 17 e vennero officiati al Pantheon da mons. Anzino, assistito dal locale Capitolo (38). Il 18 febbraio l'Anzino ricevette una lettera dal Ceppino, che lo ringraziava per il ruolo esercitato in occasione dei funerali del He al Pantheon: "Molte erano le difficoltà da vincersi perché la mesta cerimonia riuscisse non indegna di Roma e del Principe così amato e compianto da tutta la ='l'azione -scriveva il ~linistro (39)- e l'averle superate torna di lode grandissima alle persone che al pari della E.V. Ill.ma seppero e vollero affrontarle con forza e abnegazione piuttosto singolare che rara''. Alla vigilia della dipanita del grande Papa, l'Italia tramite il ministro degli Esteri Visconti Venosta, aveva cercato eli concertare con le azioni amiche un'azione diplomatica volta a scongiurare l'ascesa al soglio di Pietro di un Cardinale intransigente. L'Italia tutwvia dovette astenersi dall'avanzare proprie "candidature", poiché le altre Potenze non avrebbero gradito l'elezione di un Papa sensibile alle interferenze italiane. Il che non deve fare escludere che si fossero svolti contatti segreti fra il Visconti Venosta ed una ragguardevole seppur silenziosa pane dei Cardinali. poiché se è vero che egli non desiderava che l'Italia comparisse in qualche modo a designare alcun Porporato come possibile successore di Pio IX, è altrettanto vero che fra le sue cane è conservato un rapporto stilato presumibilmcntc nel 1874 da un anonimo informatore, avente per oggetto l'Arcivescovo di Perugia, che veniva descritto come una personale conciliante (40).
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ubito dopo il decesso di Pio IX, il ministro dell'Interno Crispi, av,·ertì mons. Di J\larzo ( 11): "Dite al Cardinale Yicario che mi meno ai suoi ordini per tutto ciò che è necessario nell'interesse della S. Sede". Quindi inviò telegrammi a tutti i Prefeui ed ai Procuratori genera li affinché fosse repressa ogni manifestazione popolare ostile al clero, disponendo altresì che al momento delle esequ ie, fossero spa rate delle salve di artiglieria in turte le città capoluoghi di Divisione. AJ tempo stesso però, d iffusasi la voce che qualche Cardinale aveva proposto per il Conclave .Malta, altri \ 'ienna. altri ancora Avignone, il Ministro minacciò che se la riunione card inalizia si fosse tenuta fuori da Roma, chiunque era libero di uscirnc, ma difficilmente avrebbe potuto farvi ritorno. I funerali si svolsero con un ingente sp iegamemo di forza p u bblica schierata fuori dal Vaticano al fine di evitare disordini: la sa lma fu visitata da oltre 300.000 perso n e durante i 4 g io rni nei quali restò esposta alla pubblica devozione. Ad Cmberto I che aveva chiesro il permesso di assistere alle esequie dalla cappella Sisrina. il Camerlengo cardinale Pecci rispose che a' rebbe potuto presenz ian ·i dalla tribuna riservata in S. Pietro ai "Principi stran ieri di passaggio a Roma" (42). In gran segreto il :\1ancini ed il Depretis u-artarono con mons. Theodoli per dare la personale assicurazione che il Governo avrebbe garantito il sereno svolgimenro del Conclave, che si tenne fra il 18 ed 20 febbraio, nel qual periodo le Camere rimasero chiuse in segno di deferenza. Con 44 voti su 61 fu eletto il card. Pecci: noto per la sua moderazione, che assunse il nome di Leone x:rn (43). Il 3 marzo successivo, alla presenza del Corpo diplomatico e di numerosi invitati si svolse la solenne cerimonia dell'incoronazione papale (44). Le speranze dei conciliatoristi furono subito spente dall'arteggiamenro del nuovo Pontefice, che non volle impartire pubblicamente la benezione Urbi el Orbi, provo-
ca nd o la pronta reaz io ne di Crisp i, che vietò ai Prefetti di partecipare a qualsiasi solennità che il clero avesse celebrato. Durante l'inaugurazione della nuova sessio ne parlamentare, col pì grandemente il silenzio della Corona sul nuovo Pontefice in occasione del discorso di apertura della sessione stessa. Infatti Umbe1to I dopo aver rievocato la figura di Pio IX "sceso compianto e venerato nel sepolcro", e l'ordine mirabilmente tenuto dalle autorità italiane per il miglior svo lgimento dei lavori del Conclave, aggiu nse: "Mantenendo le nostre istituzioni e conciliando ognora il rispetto delle credenze religiose. colla irremovibile difesa dei diritti dello Stato e dei grandi principi della civiltà, abbiamo mostrato e continueremo a mostrare al mondo quanto sia feconda la libertà". 1 on erano anco ra maturi i tempi per una pacificazione a livello ufficiale dato l'allarme che ne sarebbe consegu ito presso gli altri Stati catto lici; ma sull'impervio terreno della conc iliazio ne silenziosa p rocedeva e cresceva in considerazione mons. Anzino, che il 12 giugno 1878 veniva no minato Cappellano maggiore di S.M." a Torino. per "far sen ·izio al seguito di .M.", a decorrere dal l luglio successivo, con privilegi di g iurisdizio ne spirituale sulla Reale Famiglia e Casa, a norma dei Brevi pontifici dell'Il agosto 1745 e 27 febbraio 1775 e del Rescritto del 16 lug lio 1798 (45).
DALL'INIZIO DELLA C.D. "ETÀ UMBERTINA" ALLE ELEZIONI DEL 1882 Durame il regno eli UmbertO I crebbero le attribuzioni d el ~lini srero della Rea! Casa, che non si limitò a compiti di mera gestio ne della dotazione d ella Corona, ma fu anche centro p ropulsivo di iniziative politicamente rilevanti. La premessa non è di poco conto, se si vuoi comprendere il ruo lo effettivo svolto in tale "postazio ne strategica" da mons. Anzino, per agevolare il colloquio fra due
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mondi apparentemente restii a comunicare tra di loro. Il 30 aprile 1881 sarebbe giunto alla massima dignità prevista nel cursus bonorum dei Prelati palatini, cioè alla nomina di Cappellano maggiore (46), accrescendo il suo ruolo oltre che di guida spirituale, di ascoltato consigliere politico di un Sovrano che, a differenza del defunto genitore, non dimostrava eccessiva propensione per gli ambienti ecclesiastici C47). L'inizio del regno di Umberto fu quasi coevo a quello di Leone XIII il quale, seppure nella continu ità formale con l'atteggiamento eli esteriore chiusura del predecessore, operò nella sostanza un netto cambiamento, caratterizzato innanzi tutto d a una nuova attenzione nei riguardi dell'inserimento dellaicato cattolico nella vita sociale . Con lui la riaffermazione dei diritti della S. Sede, più sfumata comunque nei toni rispetto alle vibrate proteste eli Pio IX, non aveva ormai tanto scopi d i rivendicazione temporalistica, quanto la prospettiva di un p iù marcato impegno dei cattolici nel settore assistenziale solidaristico . Il 28 marzo 1878 durante il I Con cistoro che ebbe a pres iedere, papa Pec~i fece un accenno soltanto alla perdita del potere tempora le, manifestando la sua angustia per la co ndizione d ell a Sede Apostolica "che, violentemente spogliata dal suo dominio temporale, venne ridotta a tal condizione -disse- ch e non può più godere dell'uso pieno, libero, indipendente dei suoi poteri". Soggiunse quindi che s i sa rebbe adoperato C48) per l'invidiabile conservazione d el d eposito della fede cattolica e per la fedele custodia dei diritti e delle ragioni della Chiesa e della S. Sede. L'incombente spettro della rivoluzione sociale che si profilava di ben più urgente attualità della q uestione romana C49), spinse il 28 dicemhre 1878 il Pontefice a manifestare inequivocabilmente il suo pensiero sul nuovo problema nella enciclica Quod apostolici muneris, dove tra l'altro disse: "Conoscendo come la Chiesa di Cristo possegga tanta
virtù per combattere la peste del socialismo, quanta non ne possano avere le leggi umane, né i costringimenti dei magistrati, né le armi dei soldati, ridonino alla Chiesa quella condizione di libertà nella quale possa dispiegare i suoi benefici influssi a favore dell'umana società". Leone XIII esortò quindi i poteri civili a to"rnare sorto il magistero della Chiesa, gara nte di pace sociale, imputando al laicismo la genesi di quelle nuove dottrine che minavano l'ordinata convivenza e la stessa autorità dello Stato (50). Le correnti moderate del laicato cattolico sperarono allora nell'imminente costituzione di un grande partito conservatore nazionale per combattere l'Estrema, sicché agli inizi del nuovo anno appa1ve con tali intendimenti la rivista di Augusto Conti "Rassegna nazionale", nel cui ambito fu redatto il "Programma di Roma", che avrebbe dovuto ispirare la nuova formazione politica; ma l'iniziativa non suscitò consensi né da parte del Re né del Papa (51). Anzi quest'ultimo innanzi a similari auspici, tenne a precisare (52) che per la Chiesa non era né vantaggiosa né utile (non expedit in luogo del cessato non Licet), la pattecipapazione dei cattolici alle elezioni politiche. Ciò nondimeno il clero in vari collegi fece propaganda per alcuni candidati con il tacito assenso della Segreteria di Stato. A fronte dell'intransigenza ufficiale della S. Sede, è quanto mai illu minante leggere una testimonianza (seppure in chiave critica) dell'esistenza cji una linea più accomodante nei contatti riservati, attraverso il pungente articolo della "Gazzetta del Popolo" del 28 aprile 1879 (53) sul tema della officiatura religiosa entro il Quirinale: "... l'eterna questione della cappella del Quirinale -si legge- è finalmente terminata. Domenica scorsa il canonico Anzino celebrava nell'interno della Reggia· la prima messa dopo il 1870, alla quale assisteva la Regina. Ma non cred iate mica che tale messa fosse celebrata in una delle cappelle già esistenti nell'ex palazzo apostolico del Quirinale. Che! La
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cosa sarebbe stata risoluta con uno di quei mezzucci che la casistica pretina offre a dovizia. Avete a sapere che all 'interno della vasta area del Quilinale parecchi anni dopo il 1870, Re Vittorio Emanuele fece costruire una palazzina per scopo che qui è inu tile licordare e della quale poi più non si servì. Questa palazzina, non esistente finché il Quirinale fu palazzo pontificio, e quindi non colpito dell'interdetto che Pio IX scagliò contro il Quirinale stesso subito dopo il 20 settembre 1870, è parsa al sottile canonico Anzino ed al sottilissimo papa Pecci il faro di salvezza, il p01to d i salute nell'eterna questione che già tutti conoscono". Il "Corriere della Sera" del 30 aprile/ l maggio 1879, in merito all'avvenuto riconoscimento di tale oratorio privatO nel recinto del Quirinale, ricordò che Sua Santità, secondo quanto riferito a mons. Anzino dal Segretario di Stato, card. Nina, piuttosto che accordare l'oratorio avrebbe dispensatO la Regina dall'obbligo di sentire la messa! Era prevalso alla fine il tatto diplomatico dell'Anzino, aiutato dall'intercessione personale del giovane re Alfonso di Spagna, che aveva scritto di suo pugno una lettera al Papa, perorando la causa dell'oratorio tantO caro alla Regina. Leone XIII acconsentì senza ricorrere alla revoca dell'interdetto, a far celebrare la messa ed alla conseguente consacrazion e della nuova cappella. Il "Corriere" ricordò altresì che nella prospettiva di giungere ad una solu zione del problema della messa nell'ambito del Quirinale, il defunto card. Franchi aveva a suo tempo suggerito di costruire un t:avalcavìa per collegare l'ex palazzo apostolico con un fabbricatO esterno, dove avrebbero potuto svolgersi le cerimonie religiose, ma tale soluzione era stata ritenuta impraticabile da mons. Anzino. L'anno su ccessivo si ebbero nuovame nte motivi di tensione, di cui fu sintomatico il discorso tenuto dal S. Padre il 24 ottobre 1880 agli oltre 1000 impiegati civili dello Stato pontificio (54), in cui dichiarò eli sentirsi
gravemente ing iuriato pe r l'operato del Governo italia no che aveva festeggiato il decennale della "Breccia" con clamoroso tripudio e soggiunse: "Noi non ci acquie teremo giammai nella presente condizione di cose, né cesseremo, come non abbiamo cessato finora, dal reclamare quanto per via di frodi e d'inganni fu tolto all'Apostolica Sede". In questo andamento altalenante della politica che si svolgeva tra le due sponde del Tevere, apparve poco rassicurante l'allontanamento dalla .c arica eli Segretario di Stato del conciliatorista card. Nina, cui s uccesse il card. Iacobini. In occasione del tradizionale discorso rivolto a l Sacro Collegio per la ricorrenza del S. Nata le, Leone XIII criticò severamente i progetti eli legge al vaglio del Pa rlamento per la prospettata laicizzazione delle Opere Pie e riaffermò la protesta pe r l'usurpazion e violenta del principato civile (55). Pur tuttavia nonostante le contrarie appare nze che sovente caratterizzarono gli inquieti anni '80, si inaugurò un periodo nel quale i 1-appoJti tra Chiesa e Stato progredirono concretamente, al cui riguardo Croce commentava (56): "mai l'Italia era stata tanto lontan a da guerre religiose, qu anto dopo che la guerra parve dichiarata al Papato, non mai lo svolgimentO laico e civile precedette tanto agevole, a scopo che l'anticlericalismo, con le sue inutili parate e chiassate, destava fastidio ed era giudicato documento di volgarità e eli scarsa intellige nza". La più grave manifestazione di grezzo ed aggressivo anticlericalismo ebbe luogo il 31 luglio 1881, in occa::;ione del trasporto delia salma di Pio IX da S. Pietro a S. Lorenzo fu o ri le Mura, che avrebbe dovuto effettuarsi con la m assima riservatezza. Viceversa la notizia era trapelata, con la consegue nza di colluttazioni fra "mangiapreti" armati eli bastoni e fedeli muniti di tOrce (57); tuttavia il pronto intervento della forza pubblica riuscì ad evitare il propagarsi dei disordini. Fu messo a disposizione il Questore, furono trasferiti un Colonnello ed un Capitano
86 dei Carabinieri (58), vittime innocenti. mentre restarono impuniti i veri responsabili che erano a Livello politico, per aver sci entem e nte omesso di approntare un congruo spiegamento di forze dell'ordine per prevenire i disordini. Il 4 agosto il Papa pronunziò un'allocuzio ne innanzi ai Cardinali (59) ed entrando nel merito dell'oltraggio arrecato alla memoria del suo predecessore, manifestò le sue motivate preoccupazioni: "se il trasporto delle ceneri d i Pio IX dié luogo ad indegnissimi disordini e a gravissimi tumulti -dissechi porrebbe entrare mallevadore che l'audacia dei tristi no n rompesse nelle medesime esorbitanze, quando vedessero 0 1 mcedere per le v ie di Roma nella maniera che si addice alla Nostra dignità?... Laonde è più che mai palese che nelle presenti condizioni, no i non possiamo rimanere in Roma aln·imenri che prigionieri in Vaticano. Che anzi, chi ben ponga mente a certi indizi che vanno qua e là manifestandosi e insieme consideri aver apertamente le sette congiurato aU'esterminio del nome cattolico. si ha ragione di affermare che più perniciosi propositi vanno maturandosi a danno deJla religione eli Cristo, del Sommo Pontefice e dell'avita fede del popolo italiano". Il 15 agosto il card . Iacobini inviò una nota ai Nunzi pontifici, dove dopo aver ricostruito dettagliatamente gli eventi (60), precisò: "la verità dei fani è attestata da tutta Roma indi gnata e dagli stessi liberali onesti i quali, deploranéJo la condotta delle au torità , sono costretti a confessare che un piccolo numero non aveva diritto di perturbare l'immensa maggioranza. che aveva scelto le tarde o re della none per evitare disordini e collisioni". Il Segretari o di Stato richiamava quindi l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sull'inaffidabilità delle norme ecclesiastiche italiane: " ... ormai tutti han visto quale sia il valore pratico delle decantate Guarentigie, che riducono in fatto il Capo augusto della Chiesa cattolica ad una condizione inferiore a quella d ell'ultimo Vesco-
vo d'Italia, al quale non è negato di accedere liberamente alla sua cattedrale. di celebrarvi le sacre cerimonie e, dopo morro. di esser condotto al sepolcro in modo tranquillo ed onorato. Mentre per ordine espresso di Sua Santità Le dirigo la presente perché faccia con9scere queste sue proteste e questi suoi sentimenti al Governo, presso cui Ella è accredi tata, l'autorizzo a darne lettura a codesto Ministero degli Affari Esteri, ed occorrendo a !asciargliene copia". In realtà le apprensioni del ommo Pontefice. occasionate dalle intemperanze eli una minoranza di facinorosi, non ave,·ano ragione di sussistere a causa dell'impegno con cu i, seppure tardivamente c maldestramente, le autOrità erano intetTenute per stroncare una manifestazione che la stragrande maggioranza degli italiani avent avvertito come oltraggiosa per la propria religione. Il 27 agosto P. S. Mancini si spinse a sostenere che quei disordini (61) erano un problema "puramente interno dell'Italia" e che penante esula,·ano da ogni discussione a carattere internazionale. Tuttavia con simili argomentazioni veniva tradito lo spirito informatore della legge delle "Guarentigie". con la conseguenza che, qualora avessero prevalso in seno al Governo cd al Parlamento atteggiamenti giurisdizionalistici come quello del i\Iancini, la normativa nel suo insieme avrebbe perso ogni credibilità al di fuori dell'Italia. Il dialogo ufficioso fra i due poteri, nonostante incidenti eli percorso di rilevante entità, non fu mai interrotto. come si può evincere dal copioso ulteriore caneggio intercorso fra mons. Anzino (62) ed i Vesco\'i di nma I talia, che a lui si rivolgevano con molta deferenza segnalandogli i casi più vari, come istanze di grazia, concessioni di onorificenze, richieste d i lavoro ed ogni altra perorazione di cu i era ritenuto il canale privilegiato per atth·arc il personale imeressamento del Sovrano. Fra le lettere esaminate, numerose sono q uell e che ebbe ad indirizzargli il Vescovo
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di Cre mona, mons. Geremia Bo nomelli , che ad esempio in una datata 12 settembre 1881 manifestò con particolare veemenza il suo impegno ed i suoi \'Oti per una rapida riconciliazione. Tn occasione di un discorso domenicale rivolto ai pellegrini giunti in S. Pietro da rutta Europa, il 16 ottobre 1881 Leone XIII sembrò riesumare i tradizionali motivi polemici, asserendo: "Nessuno di voi ceda alla forza degli eventi e del tempo, abituandosi con colpevole indifferenza ad uno stato eli cose, che né Noi, né alcuno dé Nostri successori potranno accettare giammai" (63). Nel panorama internazionale il dilagare di ideologie eversive contrarie all'istituto monarchico, aveva indotto tradizionali avversari del Papato come il Bismarck a rivedere le loro posizioni ed infatti questi, parlando il 30 novembre al Reichstag, sottolineò l'importanza della Chiesa cattolica non solo sorto il profilo religioso. ma anche sotto quello politico, dicendo: "Ogni governo no n pur cattolico, ma che abbia sudditi cattolici, non può fare a meno di stringersi in buone relazioni col Papa. Egli non è un sovrano straniero: com'è il Padre dei canolici in Italia, così è il Padre dei cattolici in Prussia e nelle altre parti del mondo. Il Papato, esse ndo no n solo una potenza religiosa, ma una grande potenza politica, ha quindi bisogno di tutti quei mezzi anche temporali, che gli servono a compiere la sua missio ne'' (64). Il successore di Pietro dal canto suo. era ben consapevole della forza equilibratice della Chiesa, per cui riferendosi alla situazione di disordine che in particolare riguarda,·a I'Iralia. nell'allocuzione rivolta all'Episcopato il 12 dicembre 1881 osseiYÒ: "E' intollerabile che si oppugni quella autorità. di\·inamente stabilita la quale nelle distrette presenti, porgerebbe la principale e più sicu ra speranza di salute . In verità se v'è chi possa reprime re le smoderate voglie degli uomini e conte nere ne i giusti termini la sfre nata licenza della moltitudine, questo può ottenerlo la Chiesa cattolica, per sua
virtù, per sua dottrina, per le sue leggi ... Ed oh! Prima degli altri. capissero bene gli italiani, che ogni opera, intesa a rim·erdire la libertà ed i diritti del Roma no Po ntefice, non torna già in danno, ma. come più volte dicemmo, in durevole vantaggio e grandezza dell'italico no me" (65) . Un ulteriore segno significativo dei sentimenti di speciale benevolenza che il Papa nutriva verso l'Italia, fu l'Enciclica de l 15 fe bbraio 1882 (66), dove dopo ave r premesso che "un'empia. seua" voleva privare il popolo italiano dalla sua religione, sottolineò che "le pubbliche cose d'Italia non potranno giammai prosperare né godere stabile tranquillità, finché non sia provveduto, come ogni ragione domanda, alla dignità della Sede Romana e alla libertà del Sommo Pontefice". Evento di grande rileva nza non solo internazionale, ma anche interna per le conseguenze ne i rapporti tra Chiesa e Stato, fu la stipulazione della Triplice Alleanza, avvenuta a Vienna il 20 maggio 1882, in seguito alla quale la S. Sede non avrebbe potuto fare affidamento né sugli Asburgo, né sull'Impe ro germanico, ove avesse mirato a chiede rne l'aiuto per un'irrealistica restaurazione del potere temporale (67). Alle elezioni di quell'anno che si svolsero con un modesto allargamento del s uffragio, vanamente gli esponenti della tendenza cattoli co-liberale avevano sperato nella rimozio ne del non expedit per arginare l'ava nzata dell'Estrema. poiché la S. Sede fu irremovibile, nonostante le autorevoli voci che si e rano levate in fayore dell'impegno dei cattoli ci in politica, come quella di mons. Scalabrini, Vescovo di Piacenza e del già ricordato mons. Bonomelli. Non erano ipotizzabili al momento maggiori aperture da parte governativa, poiché il Depretis in un discorso tenuto a Stradella nell'ottobre 1882, in merito alle prospettive di sviluppo della politica ecclesiastica, precisò che la legge delle "Guarentigie" era la massima delle concessioni a cui l'Italia si era potuta spingere nei riguardi del Papato (68).
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L'ambito applicativo di tale legge aveva creato dei problemi inte rpre tativi di cu i è sintomatico l'aver deliberato il 16 agosto 1882 un tribunale civile iraliano, su di una causa intenrata da tale cav. Vincenzo Martinucci, dipendente della . Sede. avverso mons. Augusto Theodoli, Maggiordomo di Sua Santità e Prefetto dei acri Palazzi Apostolici (69). U cardinale Iacobini 1'11 settembre aveva consegue ntemente scritto una nora ai Nunzi apostolici, rimarca ndo che l'asserita competenza della Magistratura italiana, era una prova evidente che la c.d. "Legge delle Guarentigie" era niente altro che un mero gioco di parole e che la pretesa dei giudici arrecava" una grave offesa, non solo ai Ministri , ma alla stessa sacra persona del Santo Padre, per l'inte ndimento che si rive la di conside rare come sudditto del Re e soggetto ai tribunali comuni Colui che per divino o rdinamento è il moderatore supremo delle coscienze, il legislarore universale nell'ordine morale e religioso. l'interprete autentico del diritto naturale e divino, che tutte le leggi riconoscono superiore ad ogni giurisd izione e perciò inviolabile". Era rimarcata la gravità che i giudici italiani avessero valutato una fattispecie verifìcatasi in Vaticano, che era tra l'a ltro dotato di propri o rgan i amministrativi, di polizia e di giurisdizione. in quanto con decreto pontificio del 25 maggio 1882 erano stati istiruiti tre gradi di giudizio presso la Magistrarura papale, sede naturale per risolvere le vertenze fra la S. Sede ed i propri dipendenti. Nonostante le fondate proteste da parte ecclesiale, 1'11 ottobre la Corte d'Appello eli Roma giudicò la stessa questione esaminata dal collegio eli prima istanza, riaffennando la competenza proccssualc degli organ i giudiziari del Regno ecl asserendo che la citazione avverso il Prelato Maggiordomo, non e ra da inte ndersi lesiva dalle prerogative del Papa, così come non lo erano nei riguardi del Sovrano, le cause intentate contro il Ministro della Real Casa. In rea ltà le due ipotesi e rano state erro-
neamente comparate, perché n el secondo caso le sentenze erano pur sempre emanate nel nome del Re, che non poteva conseguentemente subirne alcuna deminutio; mentre nella fattispecie specifica in esame, la giustizia esercitata per conto del Sovrano italiano risultava comunque un uulnus alle prerogative del Pontefice, anche se formalmente e ra stato convenu to in giudizio il Prelato Maggiordomo. La Magistratu ra ita li ana fu chiamata a pronunziarsi su di un altro problema legato all' interpretazione della legge delle "Guarentigie". allorché i conti Masrai. nipori ed e redi di Pio IX, chiesero allo Stato una parte della clorazione di .h. 3.225.000 assegnaca, com'è noto, per le necessità dal Pontefice alla S. Sede. L'istanza Fu respinta in primo grado il 14 luglio 1882 ed in appello il 13 giugno 1883 in sede civile, con la tesi -singolare da parte ita liana- dell'inapplicabilità della legge invocata, in quanto era stata realizzata senza il consenso dell'ente sovrano (la Chiesa) che awebbe dovuto aderirvi CO).
ll.. MONUMENTO DI VITIORIO EMANUELE D AL PANTHEON
Il 22 ottobre 1883 mons. Sbarreni, Cardinale Diacono titola re della basilica del Pantheon, scrisse (71) al ca rdinale Bartolini, Prefetto della aera Congregazione dei Riti, in merito alla proposta del ministro della P.I., G. Baccelli, di erigere all'interno della basilica stessa un monumento a Vittorio Emanuele Il, osse1vando che tale proposta non si conformava con la prescrizioni liturgiche. li 27 successivo il card. lacobini, riuniti i cardinali f\lonaco, Bartolini e barrerti. significò a quest'ultimo. che era il più direttamente interessato, che il Papa desiderava che il Baccelli fosse informato che in mancanza dell'assenso pontificio, non poteva disporsi un cenotafio in una chiesa. Prevalse poi l'avviso che lo Sban·erti in-
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viasse una lettera tanto al Ministro della Pubblica Istruzione che al Sovrano, per spiegare che il progetto in questione era in contrasto sia con i sacri canoni che con la liturgia. Il 29 ottobre quindi mons. Sbarretti scrisse al Sovrano circa le difficoltà liturgiche che ostavano alla realizzazione d i un monumento al suo "Augusto genito re" nel Pantheon: Hnnalzamento di una tomba nel mezzo di una chiesa era riservato ai Santi, in segno di culto e di ciò -proseguiva la lettera- era già stato informato anche il Baccelli, secondo quanto deliberato dalla Sacra Congregazione dei Riti. Il Cardinale, dopo aver ricordato che il Papa in persona non approvava l'iniziativa, terminò con queste parole il suo scritto: "lo ho ferma fiducia che la M.V., portando rutta la Sua attenzione sopra questo oggetto, che in parricolar modo La riguarda, e conosciuta la totale comraddizione del riferito progetto con le leggi della Chiesa, non vorrà permetterne in alcun modo l'esecuzione, ed in questa fiducia Le faccio profondissimo inchino". Il 24 novembre il Ministro della Pubblica Istruzione rispose allo Sbarretti per incarico del Sovrano, con una lettera "riservatissima", in cui precisava: "Il Governo del Re, i cui sentimenti di alto rispetto per la santità della religione e per la potestà ecclesiastica non possono essere revocati in dubbio, volendo conciliare da un lato i responsi dell'autorità ecclesiastica, dall'altro la dignità del Sovrano defunto e del Monumento nazionale, interprete in tutto ciò del personale desiderio di S.M., ritiene che piacerà a Vostra Eminenza accogliere la pwposta di collocare la tomba di re Vitto rio Emanuele · nell'altare centrale a destra di chi entra nel Pantheon, nei modi che verranno stabiliti d'accordo coll'Eminenza Vostra, per mezzo del signor cano nico Lauri. Mi creda, con profonda osservanza .... " (72). La salma riposa attualmente -com'è noto- in una grande wna di bronzo aderente acl una parete, sormontata da un'aquila dalle ali distese, sotto cui campeggia lo scudo sabaudo.
SPERANZE E DISILLUSIONI DI CONCILIAZIONE
li 1884 fu caratterizzato da un alternarsi di segnali incoraggianti e non, nei riguardi dì una pacificazione sempre maggiormente agognata dai più. Emblematico di timori ed incertezze fu l'atteggiamento eli mons. Guglielmo Sanfelice, Cardinale Arcivescovo di Napoli, che il 3 gennaio scrisse allo Iacobini, Segretario di Stato, in merito all'avvenuto decesso del ministro Francesco ne Sanctis (73), che nel corso della sua malattia aveva ricevuto la visita di un sacerdote, al quale tuttavia non aveva chiesto gli estremi conforti re ligiosi, sperando di g uarire. Alla sua scomparsa i familiari avevano chiesto le esequie ecclesiali, che il Sanfelice volentie ri avrebbe concesso, purché senza bandiere e discorsi ufficiali in chiesa, come viceversa auspicato dalle associazioni liberali ed universitarie: "lo pronto e risoluto a non permettere che la Chiesa d i Dio venga o ltraggiata da sacrileghe ed indegne manifestazioni di indebite onoranze -tenne a precisare il Cardinale napoletano- ho fiducia che il Signore benedi1·à i miei sforzi ed il S. Pad re ne resterà sodd isfatto" . Il 7 successivo mons. Iacobìni gli rispose esprimendo il personale compiacimento del S. Padre per "la fermezza della S.V. -scrissenel voler osservate le leggi della Chiesa, e salvato il decoro del luogo santo". Poco dopo (74) il Sanfelice tornò a scrivere allo Iacobini, per informarlo eli aver temuto frapposizioni di ostacoli all'esercizio della sua funzione episcopale, ·ove non si fosse risolto a visitare le Altezze Reali i Duchi di Genova, di passaggio nel capoluogo partenopeo. Per tali ragioni -si giustificò sommessamente- si era recato a Palazzo Reale in forma ptivara e semplice, accompagnato da un solo sacerdote dai Duchi che lo avevano ricevuto comunque "con molto onore". La conversazione -chiarì lo scrupolosissimo Cardinale- si era svolta sul clima, sugli abitanti e sulla città in genere, nel corso di
90 una vtslta che volle puntualizzare essere stata di "mera cortesia", che non aveva inficiato in alcun modo la riaffermata sua devota obbedienza al S. Padre. A fronte di questa politica di timidi, piccoli passi di riavvicinamento perseguita da parte vaticana, intervenne da parte italiana un evento che certamente non rasserenò gli animi: la sentenza del 9 febbraio 1884 con cui le Sezioni unite della Corte di Cassazione condannarono l'istituto Propaganda Fide, strettamente legato al Papa nella sua missione apostolica e nonostante legaranzie offertegli dal diritto internazionale, alla conversione dei suoi beni immobili in titoli del debito pubblico italiano (75). La Suprema Corte giudicò la congregazione di Propaganda Fide come un ente morale ecclesiastico, i cui beni fondiari rientravano conseguentemente nelle conversioni disposte in via generale per tale categoria dalla L. 7 luglio 1866, estesa a Roma con la L. 19 giugno 1873. Il 2 marzo successivo Leone XIII manifestò la propria protesta per tale decisione durante un'allocuzione al Sacro Collegio dei Cardinali, asserendo testualmente: "... eli grave amarezza Ci fu cagione vedere colpita di dura sentenza una Istituzionè che forma l'onore della Chiesa, del Romano Pontefice e della stessa Italia. Intendiamo parlare della Propaganda .... Qualunque atto che abbia per effetto di assoggettarlo (quanto Pontificio Istituto) in qualsiasi modo acl un p0tere estraneo e eli mettere ostacolo alla sua azione, è un attentato contro la libertà del Capo della Chiesa nell'esercizio della s ua spirituale autorità, nelle funzioni dell'apostolico ministero". L'abolizione di tale istituto suscitò proteste anche da parte dell'opinione pubblica europea ed addirittura (76) dagli Stati Uniti d'America, nel comune rilievo che i cespiti della Propaganda Fide erano di o rigine internazionale, in quanto la sua attività abbracciava il mondo intero , con la conseguenza che quella operata dal Governo italiano era un'indebita confisca.
Dopo le rimostranze della stampa internazionale, il Mancini fu costretto a tener conto delle istanze d'Oltreoceano, dichiarando che restavano esenti dalla conversione gli immobili del Collegio del NQrd America , facente parte della Propaganda Fide. Sulla questione è interessante ricordare la presa di posizione del laico Ruggero Bonghi, il quale dalle pagine della Nuova Antologia (77), osservò che la vera natura della Propaganda Fide era quella di un Ministero, cioè di un ramo della Amministrazione del Pontificato, in relazione alla Chiesa universale, alla cui vita esso provvedeva in certe regioni. Dal momento poi che la stessa legge delle "Guarentigie" prevedeva dei fondi a sostegno della Propaganda Fide, quale congregazione essenziale alle funzioni della S. Sede, erronea era stata la decisione della Cassazione di considerarla alla stregua eli un mero ente ecclesiastico, con conseguenti indebite ingerenze governative nella relativa amministrazione. Bonghi stigmatizzò il tradimento dello spirito della legge delle "Guarentigie" e le irritazioni che ne erano derivate all'estero, a causa di un provvedimento che aveva colpito -citiamo testualmente le sue parolel'istituzione "più davvero mondiale" (78). Le riflessioni conclusive dell'insigne uomo politico, sono illuminanti circa uno stato d'animo di diffusa amarezza, che coinvolgeva un crescente numero di esponenti liberali: "Forse -egli scrisse- condannati o costretti a una guerra in Italia colla Chiesa, avremmo potuto trovare in utilità reciproche il motivo di vivere in pace oltre monti e o ltre mare. Forse, agli italiani lontani, quantunque preti e frati, questa patria italiana, diventata tanto più grande e forte, avrebbe potuto diventare anche cara; e tra essi e il Governo di essa si sarebbero potuti stringere vinco'li di mutua gratitudine; che avrebbero fatto sentire poi la loro forza nell'Italia stessa. Forse, a dirla in breve, per i fini laici nostri ci saremmo potuti giovare delle in-
91 fluenze religiose di Propaganda. L'effeuo della condotta dello Stato mi pare orma i che sia stato questo: levarci modo e speranza di trame aiuto e profitto". In campo laico si awertiva sempre di pill che il protrarsi ed il seppur temporaneo acuirsi della contesa con la Chiesa, onnai avrebbe potuto soltanto arrecare danni all'Italia. Tale concerto era peraltro ben presente anche al Santo Padre, che il 24 marzo 1884 tenendo un'Allocuzione ai Vescovi riuniti in Concistoro, operò una lucida distinzione tra quanti si trovavano in campo awersario: "Ben sappiamo -disse (79)- che i nemici han giurato di osteggiare fieramente il Papato. Esecrabile e folle propositO; il quale certamente deve essere ben !ungi dalla volontà di coloro che di verace amore amino la patria, che misurino, non alla stregua di pregiudicate opinioni, ma secondo verità, la possanza e la grandezza del Papato, e pongano mente ai benefici che ogni nazione, ma principalmente l'Italia, ha da esso ricevuti e può runora sperare". I VFSCOVI ITAIJANI 1RA DIO E CESARE
Nelle singole diocesi i Vescovi erano combattuti tra il dovere dell'obbedienza al Papa ed il desiderio di non compiere atti che potessero suonare ostili alle autorità civili, per cui si rivolsero sovente alla Segreteria di taro per esporre problemi particolari e chiedere consigli. nell'auspicio di ricevere indicazioni che avallassero il sempre più forte anelito di pacificazione con il mondo laico. In tale spiiito il 22 aprile 1884 l1Arcivescovo di Totino scrisse al Segretatio di Stato (80), comunicandogli di essere stato invitato all'Esposizione universale che il 26 avrebbe avuto luogo in quella città alla presenza dei Reali. li Presule domandava come dm·esse regolarsi, precisando peraltro preliminarmente: "Le manifesto che, essendo cosa tutta cittadina, la mia astensione spiacerebbe assai ed universalmente alla cittadinanza ed al clero. E per questo, non sapendo trovare un ragio-
nevole pretesto per potermene esimere, ed urgendo il tempo per una qualsiasi risposta, prego l'Eminenza vostra a vedere nella sua saggezza, se convenga sentire sopra di ciò l'awiso del Santo Padre, e a volermelo per telegramma, con fìrma "aw. Peirano", far conoscere con semplice sì o no". Era evidente la preoccupazione dell'Arcivescovo torinese di non scoprire in alcun modo la S. Sede, tenuta acl ossetvare una linea di esteriore coerenza, suggerendo l'anonimato della risposta,. qualunque essa fosse. Il 24 seguente giunse l'atteso riscontro, che era un capolavoro di sottile dialettica, in quanto attraverso minute distinzioni venivano fatte salve le affermazio ni di principio. mentre di fatto si consentiva di clerogare a quanto solennemente premesso. Infatti il Segretario di Stato esordì rilevando che non appariva conveniente che un Cardinale della Chiesa si trovasse lungamente a contatto con degli Alti dignitari dello Stato; di poi sottolineò che intervenendo il Presule alla solenne cerimonia, avrebbe dovuto probabilmente udire dei discorsi pol itici in esaltazione delle condizioni dell'Italia del tempo, che gli avrebbero atTecaro pena. Ta li riflessioni dovevano dunque cons igliargli di declinare l'invito con apposita risposta . Se tuttavia -proseguì il Segretario di Stato in palese difformità con quanto appena suggerito- l'Arcivescovo fosse stato pienamente sicuro che il secondo inconve niente paventato non si sa rebbe verificato, ed il complesso delle c ircosta nze lo avessero consigliato a fare atto di presenza alla cerimonia, egli avrebbe potuto adottare con la s ua prudenza "la d e terminazione che avrebbe creduto più opportuna". Il 13 giugno 1884 fu il Vescovo di Napoli, card. Sanfelice, che si rivolse alla Segreteria di Staro, ne lla persona del Sostituto, mons. Mario Mocenni, ricordando che il Patriarca di Venezia prima ed il Cardinale di Torino poi, avevano dovuto incontrare i Sovrani d'Italia (81) quando si erano recati a visitare le rispettive diocesi.
92 Era al momento già programmato l'arrivo nel capoluogo campano di re Umberto e della Regina per il varo di una nave a Ca-
stellammare, nella qual circostanza -osservò il Sanfelice- dati i richiamati precedenti, un suo rifiuto ad incentrarli sa rebbe stato interpretato come un'avversione personale, aggravata dal fatto che Na poli e ra considerata la sede del partito de l passato Governo. · A sé ed al clero sarebbero derivate maggiori vessazioni, mentre nel caso eli una visita del tutto privata ai Sovrani, sarebbero stati scongiurati tanti pericoli. Il 18 giugno mons. Mocenni replicò che il S. Padre aveva apprezzato le sue conside razioni ed aveva autorizzato la visita, purché in forma del tutto privata e senza alcuna solennità, aggiungendo: "Sono certo altresì che Ella, profittando della circostanza, non manche rà di richiamare destramente l'attenzione di esso [Sovrano] sulla grave condizione in cui si trova in Italia la Chiesa, e l'Augusto suo Capo, e sul danno che da ciò proviene alla stessa società". Il 14 settembre 1884 un illustre fa utore della conciliazione, mons. G. B. Scalabrini, Vescovo di Piacenza, inviò una .le[[era al ca rd. Iacobini, Segretario di Stato, rappresentando il fatto che già due volte ne l corso eli quell'anno le autorità civili lo avevano invitato acl ossequiare il Re che transitava dalla sua diocesi (82). Il Presule piacentino spiegò eli aver fino ad a llo ra declinato, ma che gli era stato obiettato che altri Vescovi avevano incontrato il Sovrano, per cu i chiedeva se e rano ancora da ritenersi vigenti le prescrizioni emanate nel 1878 dal S. Padre o se fossero state modificate, come poteva ipotizzarsi dalla condotta di alcu ni Vescovi. "Non credo però doverle tacere -proseguiva lo Scalabrini- nell'interesse della Chiesa e nel decoro dell'Episcopa to, di aver udito più di un Vescovo andar persuaso che tali visite si possono fare, ritenendo che oramai sia stato tolto il divieto. Da parte mia non ho che un desiderio, quello di conoscere chiara-
mente il volere del S. Padre, al fine di adempirlo pienamente e fedelmente". Il 23 seguente lo Iacobini rispose che dopo il 1878 in occasione delle visite del Re alle varie città, i Vescovi locali .avevano potuto incentrarlo privatamente, astenendosi tuttavia dal partecipare con le autorità civili ai ricevimenti ufficiali "la quale tollera'nza -spiegò- ben si imende linlitata per quelle città le quali trovansi all'infuori degli antichi Domini Pontifici, e che furono violentemente usurpati al legittimo Sovrano, il Romano Pontefice". LA SECONDA METÀ DEGU ANNI '80
Te! pieno dell'età umbertina giungevano segnali significativi da parte vaticana, come la nonlina alla Porpora di tre Prelati di noti sentime nti fil o italiani, quali i monsignori Battaglini, Capecelatro e Schiaffino, in un più generale rasserenante contesto nel quale il Papa aveva autorizzaro il clero a partecipare alle cerimonie patriottiche (83). A segno precipuo della crescente benevola disposizione del Romano Pontefice, il l novembre 1885 apparve l'Enciclica Im mortale Dei (84), in cui Leone XIII coniugò la tradizionale dottrina della Chiesa , risalente al dualismo gelasiano (85), circa la distinzione tra Papato ed Impero entrambi procedenti da Dio, co n le esigenze dei tempi a lui contemporanei. Egli respinse l'accusa rivolta alla Clliesa di essere nemica çlegli interessi civili e precisò: No n est potestas nisi a Deo!, significando che il potere ecclesiastko che sovraintendeva alle cose divine , come quello civile che era preposto a quelle terrene, erano ordinati da Dio e dovevano armoniosamente coordinarsi come l'anima con il corpo. T sudditi pertanto dovevano lealmente servire i Principi in una società ordinata secondo i dettami della religione; ma lo Stato non poteva assoggettare la Chiesa, in quanro la potestà di e ntrambi derivava direttamente da Dio.
93 AJla luce di siffatte premesse -proseguì il Papa- la Chiesa non poteva invitare a disobbedire alle legittime autorità che in Dio stesso avevano tratto il fondamento del loro potere (86). In merito al problema della partecipazione dei cattolici alla cosa pubblica, Leone XIII dichiarò la propria favorevole propensione per la generalità delle razioni, formulando però un'eccezione con sottinteso riferimento alla situazione italiana: "Del resto può accadere in qualche luogo, che per gravissime e giustissime ragioni non sia espediente di partecipare agli affari di Stato, né di ricevere offizii politici. ~Ia generalmente. come si è detto, l'astensione totale dalla vita politica non sarebbe men biasimevole che il rifiuto di qualsiasi concorso al pubblico bene: tanto più che i cattolici in virtù appunto dei loro principi. sono più che mai sospinti a recare nel maneggio dcgli affari integrità e zelo. All'opposto, tenendosi essi in disparte, arriveranno agevolmente al potere uomini, le cui opinioni non danno guarì a sperare per il bene dello Stato. E ciò tornerebbe eziandio a detrimento della religione; poiché moltissimo potrebbero coloro che astiano la Chiesa, pochissimo quei che l'amano. Laonde è evidente, che i cattolici hanno ragione di prendere parte alla vita politica ... " (87). Alle elezioni generali del 1886 tuuavia Leone XIII mantenne il non expedil per i cattolici italiani che avessero voluto parteciparvi pur se, nei fatti, come annotava il Manfroni con bonaria ironia (88), allorché si fosse trattato di votare contro avversari della Chiesa e specialmente nei <:ollegi dell'antico Stato Pontificio, i Vescovi "avrebbero chiuso un occhio, o anche tutti e due". Il 10 dicembre 1885 venne a mancare Marco Minghetti, al cui capezzale si era precipitato nelle ultime ore di vira mons. Anzino, trovandolo lucido pur se non in grado di esprimersi (89). Il Cappellano palatino gli aveva chiesto se voleva chiedere perdono a Dio dei suoi peccati e, ricevutone un cenno di assenso con il
capo, gli aveva impartito l'assoluzione. Il 18 successivo sul fronte della conciliazione fu rile\'ante la divulgazione tramite la stampa di una lettera con cui mons. 13onomelli aveva chiesto al Papa che nell'anno del suo giubileo, portasse a compimento "la pacificazione della patria", riccvendone una sibillina risposra; ma tramite fonti ufficiose il Manfroni, dalla postazione privilegiata del commissariato Borgo (90) aveva appreso per sicuro che quella missiva aveva ricevuto il previo assenso del dcslinatario, che per mezzo ·della pubblicità datale aveva voluto saggiare gli umori dell'opinione pubblica. Dopo la tragedia militare del 27 gennaio 1887, della battaglia di Dogali, furono celebrate messe in suffragio dei caduti in tutta Italia, a cui pa1teciparono accomunati dall'amore patrio autorevoli esponenti della società civile come di quella ecclesiale; ma il fano provocò le immancabili critiche degli i ntra nsigentì. Mons. Bonomelli, reo ai loro occhi di aver pronunciato un discorso patriottico, confidò in privato che erano numerosi i Vescovi italiani che come lui desideravano l'accordo con il Governo, ma che non osavano rendere pubblici i loro sentimenti per timore di essere sconfessati. Lo scosceso camm ino della composizione del dissidio tra Chiesa e Stato era sembrato appianarsi durante un colloquio svoltosi poco prima di Dogali. in quanto il 23 gennaio 1887 il card. Parocchi aveva prospettato a mons. Anzino una proposta, il cui accoglimento avrebbe potuto segnare una svolta positiva nei · rapporti tra le due parti in causa (91). Il Porporato chiese infatti al Cappellano maggiore di suggerire al Re la donazione al Papa della tenuta di Castelporziano, poiché ottenendo il Vaticano uno sbocco a l mare, ciò avrebbe di molto migliorato le relazioni fra Chiesa e Stato, consentendosi per tale via al Pontefice eli avere comunicazioni indipendenti con tutto il mondo cattolico. Nelle condizioni attuali -precisò il Cardi-
94 naie- era impossibile che il Papa potesse rinunziare ai suoi diritti e diventare amico del Governo italiano, il che non sarebbe stato neanche u tile a nessuna delle due parti: "Il Governo italiano -spiegò testualmente il Parocchi- non è disposto a concedere molto, ed il Papa quando anche volesse o potesse cedere, sarebbe preso in diffidenza dalle potenze cattoliche e lo si considererebbe nel mondo· cattolico come il Cappellano maggio1'e del Re d'Italia" . Concetti non dissimili, come si è visto, erano stati espressi in Parlamento dall'on. Toscanelli nella seduta del 7 maggio 1875, e sono la chiave d i lettura della contesa che i due protagonisti erano costretti a recitare sul palcoscenico della storia. Attraverso l'indicazione fornita da l Parocchi avrebbe potuto in definitiva assicurarsi in modo più congruo l'indipendenza riconosciuta dalle "Guarentigie" e le Potenze straniere, ad avviso del Cardinale, avrebbero potuto pregare il Papa di accettare un ordine di cose che avrebbe facilitato l'esercizio della sua suprema autorità. "Ora -ragionò conclusivamente il Polporato- non essendo la maggiore o minore estensione del territorio che costituisce .la sovranità, ma bensì l'autonomia e l'indipendenza, quando il Papa potesse esercitare il suo supremo ministero indipendentemente, è cetto che la questione romana avrebbe fatto un gran passo"; ma l'Anzino sollevò delle perplessità circa l'attuabilità della proposta, che in seguito infatti non andò in porto. Il 23 maggio 1887 fu posto un altro tassello al mosaico del riavvicinamento dal Papa in persona, che nell'allocuzione Episcoporum ordinem formulò l'augurio che ternlinasse la contrapposizione con l'Italia, cui la S. Sede era accomunata da speciali legami affettivi, e disse: "Noi, al certo, come più volte ci convenne significare, da lungo tempo e vivamente bramiamo che gli aninli di tutti gli italiani giungano ad ottenere sicurezza e tranquillità, e sia tolto finalmente il funesto dissidio col Romano Pontificato; ma salve sempre le ragioni della giustizia e la
dignità della Sede apostolica, le quali vennero offese meno per violenta opera di popolo, che per cospirazione di setta" . Quindi esclamò: "Piaccia al Cielo che lo zelo di pacificazione onde, verso tutte le na?.ioni, siamo animati, possa, nel modo che dobbiamo volere, tornare utile all'Italia, a questa Nazione che Iddio con sì stretto legame congiunse· al Romano Pontefice e che la natura stessa raccomanda pa!ticolarmente all'affetto del nostro cuore" (92). Le prospettive di pacificazione e gli entusiasnli che ad essa si accompagnavano, furono freddate dal Capo del Governo italiano. Infatti alla mano tesa del Vaticano, corrispose in campo italiano l'irrigidimento di Crispi, la cui ascesa alla carica di Presidente del Consiglio era stata vista con motivata preoccupazione negli ambienti cattolici. Nella tornata del 10 giugno 1887 rispondendo egli ad una interrogazione dell'on. Bovio circa le trattative esistenti per un'eventuale composizione dell'ormai storico dissidio, rispose seccamente: "Noi non domandiamo conciliazioni, né ce ne occorrono, perché lo Stato non è in guerra con nessuno" (93). Non è da escludersi che nell'irrigidimento di Crispi avesse influito la Massoneria, così come sul successivo rigore del S. Padre avessero avuto peso le resistenze dei prelati francesi (94). In conseguenza del riacutizzarsi della tensione il 23 giugno il card. Rampolla, nuovo Segretario di Stato, inviò una circolare ai Nunzi in cyi riapparvero gli antichi temi deJle "giuste e doverose riparazioni, di supremi beni che il Papa non può astenersi dal rivendicare", con insistenti accenti sulla necessità della "sovranità territoriale" (95). Il 26 successivo fu resa nota una lettera di Leone XIII al Rampolla, sicuramente retrodatata al 15 giugno, in cui il Papa aveva dichiarato che la sua allocuzione del 23 maggio era stata male interpretata e che la sovranità civile del Papa, era l'unica garanzia possibile della sua reale libertà. Testualmente spiegò: "L'Autorità del Sommo Ponti-
95 ficato istituito da Gesù Cristo e conferita a Sa n Pietro e per esso a noi legittimi successori i Romani Pontefici, destinati a continuare nel mondo, fi no alla consu mazione dei secoli, la missione riparatrice del Figlio di Dio. arricchita dalle più nobili prerogative, dotata di poteri sublimi, propri e giuridici, quali si richiedono pel governo di una vera e perfettissima società, non può per la stessa natura e per la espressa volontà del suo divin Fondatore, sottostare a veruna potestà terrena, deve anzi godere deJia pill piena libeltà nell'esercizio delle sue eccelse funzioni. E poiché da questo supremo potere e dal libero esercizio di esso dipende il bene di tutta quanta la Chiesa, era della più alta importanza che la nativa sua indipendenza e libeltà fosse assicurata, garantita, difesa attraverso i secoli nella persona di Chi ne era investito .... Importa però grandemente osservare che la ragione dell'indipendenza e della libeità pontificia nell'esercizio dell'Apostolico ministero, piglia una forza maggiore e tuua propria quando si applica a Roma, sede naturale dei Sommi Pontefici, centro della vita della Chiesa. capitale del mondo cattolico. Qui dove il Pontefice ordinariamente dimora, dirige, ammaestra, comanda, affinché i fedeli di tutto il mondo possa no con piena fiducia e serietà prestargli l'ossequio, la fede, l'obbedienza che in coscienza gli debbono, qui, a preferenza, è necessario ch'egli sia posto in tale condizione d'indipendenza nella quale non solo· sia menomamente impedita da chicchesia la sua libeltà, ma sia pure evidente che non lo è" (96). Il 14 luglio intervenne la legge (n. 4727) con cui venne abolito l'obbligo · del pagamento delle decime sui prodotti fondiari in favore dei parroci locali, che rese ancora più tesa la situazione. In tale contesto furono spenti gli entusiasmi irenistici dell'abate Tosti, autore di un libro inneggiante alla conciliazione, che dovette ritrattare le sue tesi sull'Osservatore Romano del 28 luglio. Ad un anno di distanza la situazione non si era rasserenata, poiché nel giugno
del 1888 Crispi fece rassegnare le dimissioni dalla carica eli Sindaco al duca Leopoldo Torlonia, reo di essersi recato dal Cardinale Vicario per porgere a Sua Santità gli auguri della cittadinanza romana per i suoi 50 anni di sacerdozio, nella quale ricorrenza ricevette omaggi da tutto il mondo in una misura ignota ai suoi predecessori. Il 25 settembre 1888 Leone XIII in un discorso rivolto al ca rd. Alimanda ed ai sacerdoti giunti a Roma in pellegrinaggio da ogni parte d'Italia, manifestò il suo sdegno per delle accuse che gli erano state rivolte: " i osa affermare -disse- che le rivendicazioni del Pontefice sono dettate da spirito di ambizione e da cupidigia di mondana grandezza .... Ben più in alto sono rivolte le nostre mire: in verità è la grande causa della libertà e· dell'indipendenza della Chiesa che ora si agita" (97). L' inaugurazione di un monum e nto a Giordano Bruno, avvenuta a Roma il 9 giugno 1889 a Campo dei Fiori, originò folti rimostranze da patte vaticana, per cui si diffusero le voci di una possibile paitenza del Papa, al che Crispi rispose facendo sapere che Leone :xm era libero eli anelare via, ma che non avrebbe potuto far ritorno nella Capitale. Il 29 giugno il Cardinale Vicario invitò i fedeli a prende re parte a delle cerimonie espiatorie (98); ma il divario tra le due sponde del Tevere si accrebbe ulteriormente a causa della L. 17 luglio 1889 n. 6972, sulla laicizzazione deUe Opere Pie, oggetto di vibrate proteste da pane vaticana, anche in considerazione che spesso erano sta te alimentate da fondi che i fedeli avevano spontaneamente donato alla Chiesa per i poveri, per le anilne dei defunti e per il culto divino. lA TUTElA DEI CULTI E lA REPRESSIONE DEGLI ABUSI DEI MINISTRI DEL CULTO NEL CODICE ZANARDELLI
Tra le materie del contendere pendenti nelle relazioni fra Chiesa e Stato, una menzione specifica merita quella della repres-
96 sione degli abusi dei ministri del culto, oggetto di vari disegni di legge. In realtà norme indirizzate a tal fine erano già esiste nti in numerosi Stati europei, come comprovato dai Codici penali vigenti in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Canton Ticino e San Marino (99). Né va dimenticato che anche nel Codice penale operante nel 1819 nel cattolicissimo Regno delle Due Sicilie, l'art. 142 puniva con la reclusione da 7 mesi a 5 anni gli ecclesiastici che in occasione del loro ministero criticavano una legge, un decreto o un atto qualunque deLla pubblica autorità. Pertanto le lamentele della Chiesa non apparvero del tutto motivate allorché nel codice Zanardelli (1889), al capo V del titolo III, concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, fu introdotta la repressione in questione. Si trattava di un reato "proprio", in quanto era indispensabile la qualifica di ministro del culto per incorrere nei rigori della legge penale, che scattavano contro coloro che nell'esercizio delle loro funzio ni pastorali pubblicamente biasimavano o vilipendevano le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità (art. 182); o~ero eccitavano al disprezzo delle istituzioni o delle leggi o de lle disposizioni dell'Autorità, o alla loro inosservanza ed a quella dei doveri lega ti ad un pubblico ufficio (art. 183). Infine per ogni altro reato comune, qualora fosse stato compiuto da un ministro del culto che si avvaleva della sua autorità, la sanzione era aumentata da un sesto ad un terzo, rispetto alla pena edittale (art. 184). L'opera de l legislatore penale italia no tuttavia non si sviJuppò solo in una direzione, che poteva sembrare ostile alla Chiesa ca ttolica in particolare pur se abbracciava tutti i culti indistintamente; ma fu volta anche a tutelare con opportune sanzioni, la libertà di tutti i credenti di professare liberamente la propria fede. Infatti al capo II del titolo II del Codice penale, concernente i delitti contro la libertà , e ra sa lvaguardata quella di cu lto,
poiché era punito chiunque al fine di offendere uno dei culti ammessi nello Stato (art. 140), impediva o turbava l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose; nonché chi, allo stesso scopo (a rt. 141), vilipe ndeva pubblicamente chi professava un culto ammesso. Era altresì perseguito chi distruggeva o viJipendeva in un luogo pubblico cose destinate al culto, o vilipendeva o faceva viole nza al ministro del culto rtell'esercizio delle sue funzioni (art. 142). Infine si incriminava chi, nei luoghi di culto o nei cimite ri, mutilava o deturpava monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri (art. 143). Illuminante per comprendere lo spirito informatore delle norme in ultimo richiamate, è la relazione all'an. 137 del progetto, divenuto art. 141 nel testo definitivo, in cui si spiegava testualmente: "Se perciò non può essere vietata la più viva, la più energica e cruda discussione impersonale delle idee, delle dottrine, delle credenze, tuttavia il credente nel professarle ed adempierne i doveri, non deve essere impunemente vilipeso, no n deve essere oltraggiato nel santuario della sua coscienza, poiché per tal modo si viola il pieno diritto che egli ha di esercitare il suo culto, come conseguenza naturale e necessaria della libertà individuale e della libeltà eli coscienza". DALLA RERUM NOVARUM AL REGICIDIO DI MONZA.
Perduto il potere temporale, la Chiesa andò acqu istando un sempre maggior prestigio internazio nale non solo nel campo strettamente religioso, ma anche in quello sociale e quando iJ 15 maggio 1891 apparve l'enciclica Renun NouaTum, essa non si rivelò come un dòcumenlo rivoluzionario per la dottrina sociale cattolica, bensì come un atto che sintetizzava dei principi elaborati da anni in campo cattolico, a testimoniare la sensibilità del magistero spirituale del Papa
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97 innanzi alla gravità ed alla rilevanza a cui erano ormai giunti i conflitti sociali. Hipudiato il metodo marxista della lotta d i classe, l'enciclica proponeva come soluzione per i problemi che travagliavano iJ mondo del lavoro, lo strumento della collaborazione fra padroni ed operai, da realizzare attraverso quelle corporazioni di ani e mestieri, che la Rivoluzione francese aveva soppresso. TI Papa delineò altresì i ·compiti dì intervento dello Stato, specie a tutela dei più disagiati, nonché i diritti ed i doveri dei prestacori d'opera come dei datori di lavoro, nella prospettiva di una società in cui un vasto cero di piccoli proprietari avrebbe potuto colmare il divario esistente fra pochi ricchi e numerosi indigenti. Pregio precipuo dell'enciclica fu di aver realizzaco una struttu ra teorica unitaria per le molteplici iniziative dei cattolici in campo sociale. di aver galvanizzato le correnti democratico-cristiane operanti in Europa e di aver dimostrato inequivocabilmente che la Chiesa non era insensibile alle sofferenze del popolo e legata ai potenti. In quel periodo l'atteggiamento dell'Italia verso la S. Sede fu influenzato dall'ascesa alla guida dell'Esecutivo del di Rudinì (febbraio '91 - maggio '92), uomo della Destra, che interpretando gli orientame nti prevalenti nel suo schieramento, aveva ripreso i sondaggi per un'intesa con i clericali, il cui apporto appariva indispensabile per la formazione di un valido blocco liberai-conservatore, in grado di fronteggiare l'aYanzata dell'Estrema, che proprio per le carenze sociali dello Stato liberale, riscuoteva crescenti consensi. Durante il successivo governo Giolitti (maggio '92 - novembre '93). caratterizzato da una politica di moderazione e di equilibrio per una sana amministrazione e per la pace sociale, l'atteggiamento del Papa fu palesato -tra l'altro- in un discorso pronunziatO innanzi ai pellegrini giunti da varie parti d'Italia (100). In tale occasione Leone XIII sottolineò
che da quando Roma aveva ereditatO con le spoglie di S. Pietro il seggio apostOlico, tutta l'Italia ne aveva proporzionalmente condiviso le soni privilegiare. mantenendo un primato secolare tra le nazioni sorelle, finché una funesta politica l'aveva condotta al dissidio "innaturale e malefico" con la S. Sede. Nondimeno il S. Padre nell'impartire la solenne benedizione alla folla convenuta, concluse con un significativo quanto incoraggiante segnale di concordia: "fare testimonianza ad amici ed avversari -disse- che Noi facciamo voti af cielo schietti e ardenti quant'altri mai, per la prosperità di questa plaga d'Europa, dove sortimmo i natali, e che delle cose che maggiormente desideriamo sulla terra, una e non ultima è questa, che tolto di mezzo ogni dissidio mercé il vincolo della pace, Ci sia concesso di stringere tutti i figli della penisola al ostro cuore paterno, in un medesimo amplesso". Il 28 ottobre 1893 venne a mancare l'Arcivescovo di Milano, mons. Luigi aza ri di Calabiana, Senatore del Regno, alle cui esequie parteciparono accanto alle rappresentanze delle associazioni cattoliche mjlanesi, delle confraternite e del clero, anche i rappresentanti del Re, del Senato, deJla Camera, delle Forze Armate e delle Alte Cariche dello Stato in genere (101). Il 7 febbraio 1894 mons. Anzino scrisse alla Commissione per l'erezione di una cappella mortuaria per il defunto Prelato, a Groppello, per comunicare che i Sovrani avevano disposto un contributo di $;,. 1000, "associandosi molto volentieri al tributo di venerazione alJo scomp_arso". I tumulti di Sicilia e di Lunigiana, con gli stati d'assedio proclamati da Crispi e protratti fino all'agosro del 1894, furono anche una drammatica velifica delle due tendenze ideali presenti nel mondo cattolico: da un lato i conciliatoristi che per la salus suprema rei publicae miravano ad un'intesa con i partiti di governo in funzione amisovversiva; dall'altro g li intransigenti con la "Civiltà Cattolica" in testa, che ide ntificarono le cause dei disordini nel governo libe-
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rale, nel fiscalismo eccessivo, nella polemica anticlericale, rimproverando altresì al liberalismo di aver partorito il socialismo. Tunavia, al di là della polemica contingente, i suggerimenti legislativi ed amministrativi e le proposte che dal mondo cattolico venivano rivolte ai governanti per riportare la tranquillità nel Paese, erano sintomatici del desiderio di realizzare un'intesa con i tradizionali avversari, innanzi alle inquietanti incognite che i moti sembravano riservare. In tale clima ebbero luogo delle trattative segrete con il Vaticano per istituire una Prefettura ecclesiastica in Eritrea (102), dove già operavano per conto di un altro Stato i padri Redentoristi. Il Papa volentieri acconsentì alla richiesta e Crispi, alla vigilia delle elezioni del '94 per un preciso calcolo politico, assunse un atteggiamento "morbido", concedendo 1'exequat ur ag li a rc ivescovi Ferrari, Sarto e Svampa per le rispenive sedi di Milano, Venezia e Bologna, nella speranza di onenere dai cattolici un congruo appono elenorale. Alcuni Presuli, come i citati Arcivescovi, non lo delusero; ma il Papa ribadì in linea generale l'obbligo dell'astensione, provocando la sconfitta dei liberali in va.ri collegi. Crescente e ra comunque il sentimento d'amor patrio del clero italiano, come si poteva constatare dalla presenza sempre più diffusa di sacerdoti a pubbliche cerimonie. Il Messaggero, per esempio, il 15 marzo 1894 aveva dato il resoconto (103) dalla significativa benedizione impartita alla bandiera degli allievi carabinieri, da parte di mons. Anzino alla presenza della Famiglia Reale al completo. "Questi -notava l'articolista scrivendo dell'officiante- che ha sul petto due medaglie dell'indipendenza italiana, si veste con ricca corra a ricami e si cinge la stola, pur essa riccamente ricamata in oro". La cerimonia ufficiale che ebbe maggiore risonanza fu quella del 10 settembre, in occasione della quale fu scoperta una lapide in memoria della visita fatta 10 anni prima dal re Umberto ai colerosi di Napoli.
Presente l'Arcivescovo partenopeo, Crispi pronunziò un discorso che sembrava studiato per far dimenticare il suo tradizionale anticlericalismo: " ignor indaco -egli disse- la società anraversa un momento dolorosamente critico ed oggi più che mai noi sentiamo la necessità che le due autorità. la civile e la religiosa, procedano d'accordo per ricondurre le plebi traviate sulla via della giustizia e dell'amore. Dalle più nere latebre della terra è sbucata una setta infame, la quale scrisse sulle bandiere: ". é Dio, né capo". Uniti oggi nella festa della riconoscenza, stringiamoci insieme per combattere codesto mostro e scriviamo sul nostro vessillo: Con Dio, con il Re e per la Patria" (104). AJie elezioni amministrative dell'anno seguente fu sperimentata con successo in alcune grandi città come Milano, Genova, Torino, Bologna e Roma, l'intesa fra cattolici e conservatori, coalizzati dal timore di lasciar cadere nelle mani dei socialisti le amministrazioni locali e le Opere Pie. Piccoli e grandi segni di riavvicinamento fra le due Rome si moltiplicavano e tra i documenti di una rasserenante quoriclianità, vogliamo citare a mo' di esempio una lettera fra le tante rivelatrici eli tale clima. serina il 26 luglio 1895 dal tenente generale Ponzio Vaglia a mons. Anzino (105). L'Alto Ufficiale pregava il Cappellano maggiore che si rendesse interprete presso il Patriarca eli Venezia, card. Giuseppe Sarto (il futuro papa Pio X), del proprio rammarico per non averne potuto esaudire la segnalazione in favore di un impiegato aspirante alla riammissione in servizio presso l'Intendenza eli Finanza, a causa di sopraggiume riduzioni eli organico. el 1896 dopo il disastro di Adua che segnò la fine politica di Crispi, il Papa manifestò il suo profondo dolore ordinando di sospendere il Te Deu m, che era stato precedentemente disposto in suo onore a Pietro per la data del 3 marzo (106). Inoltre grazie al suo presrigio internaziona le, volle intercedere presso l'imperatore
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Menelik, dal quale ouenne la garanzia di un trartamento umanitario per i prigionieri italiani (107). Nell'autunno un fausto evento venne ad allietare la Casa Sabauda: il card. Lucido Maria Parecchi, Vicario di Roma, concesse la licenza a mons. Odorisio Piscicelli, Priore della Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari, di intervenire per la celebrazione del matrimonio del principe di Napoli, Vittorio Emanuele eli Savoia, con la principessa di Montenegro Elena Petrovich, che avvenne il 24 ottobre 1896 a S. Maria Maggiore (108). 1 el 1897 mentre alcuni eminenti rappresentanti del mondo canolico, quali Toniolo, don Murri e don Albertario, si dichiaravano apertamente favorevoli alla creazione di una democrazia cristiana, sensibile alle istanze dei più bisognosi, una nuova stretta anticlericale fu operata da Zanardelli, entrato a far parte dell'Esecutivo. Nel settembre dello stesso anno il presidente del Consiglio di Rudinì, inviò una circolare ai Prefetti perché controllassero i cattolici, ritenuti nemici delle istituzioni, e ne vietassero le rìunioni e le manifestazioni. Il clima eli tensione conseguente ad una sfavorevole congiuntura economica ed alimentato dalle proteste dell'Estrema, culminò con la repressione del '98 che colpendo indistintamente gli oppositori, sembrò aver smantellato irreparabilmente le strutture portanti dall'organizzazione economico sociale cattolica (109). La congiuntura peraltro favorì e sollecitò il rinnovamento del laicato cattolico e dei suoi orientamenti, ponendo a nudo l'inadeguatezza della tradizionale linea intransigente dell'Opera dei Congressi. U Pontefice stesso il 5 agosto 1898 nell'enciclica Spesse volte, lamentò che il Governo avesse infierito contro le organizzazioni cattoliche, che costituivano una valida garanzia per il mantenimento dell'ordine sociale. Ormai il Capo della Chiesa in persona si era fatto autorevole promotore del riavvicinamemo ai liberali, molti dei quali abbandonarono antiche preclusioni e pregiudizi
verso un organismo che appariva indispensabile per arginare l'avanzata socialista. Al di Ruclinì era subentrato il Pelloux a capo dell'Esecutivo, con un programma di pacificazione e di concordia contro dispendiose avventure colonialiste e mirante ad un'oculata politica di risanamento dell'economica e della pubblica finanza. In tale contesto Pelloux autorizzò i Prefetti ad accelerare la riapertura dei circoli già chiusi, contestualmente al ripristino di giornali, alla riattivazione di banche, di corporazioni e di organ'ismi assistenziali, sia di ispirazione religiosa che laica. Il secolo XIX volgeva alla conclusione con situazioni eli fermento sociale che dilagavano in tutta Europa, innanzi alle quali la Chiesa appariva come l'unica istituzione in grado di soccorrere il minacciato prestigio del sistema monarchico, presentandosi come la sola potenza garante di equilibrio sia all'interno delle Nazioni, come nei rappotti internazionali fra di esse. Agli albori del nuovo secolo, nel 1900 fu inaugurato il primo Anno Santo a Roma italiana e la vita sembrava trascorrere serena, con il governo Saracco che avviava la nuova politica liberale dell'Italia, caratterizzata nel settore ecclesiastico da più amichevoli rapporti con la Chiesa. I buoni auspici con cui era iniziata la nuova era, furono funestati dall'assassinio di re Umberto I, colpito dal revolver deJI'anarchico Gaetano Bresci, venutO appositamente dall'America per ucciderlo, probabilmente per vendicare l'avallo che il Sovrano aveva dato alla repressione dei moti del '98. Alle 20.30 del 29 luglìo avvenne il regiciclio a Monza ed il giorno dopo si riunirono in Vaticano i cardinali Parecchi, Serafino Vannutelli, Di Pietro, Ferrata, Respighi, Rampolla, assistiti da mons. Cavagnis, segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, per concordare le istruzioni da impartire ai Vescovi in relazione al doloroso evento (110). Il card. Rampolla, dopo aver rammentato che già in occasione del decesso di Vi t-
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torio Emanuele II erano state consentite funzioni religiose in suo suffragio, purché senza connotazioni politiche, dette lettura del telegramma inviatogli dall'Arciprete di Monza che annunciava la morte di Umberto di Savoia, quindi di quello del Patriarca di Venezia che chiedeva istruzioni per sé e per i suffraganei. Il card. Vannutelli rilevò che il genere di morte subita dal Monarca muoveva a pietà e che non avendo egli avuto modo di chiedere i Sacramenti, ciò bastava per potergli accordare indulgenza. Il card. Di Pietro, dal canto suo, osse1vò che era opportuno accordargli la sepoltura ecclesiastica, anche in considerazione dei dissidi che altrimenti si sarebbero verificati, con coloro che avrebbero potuto ipotizzare che la Chiesa godeva della disgrazia occorsa al Sovrano. Il card. Ferrata soggiunse che un funerale prettamente civile avrebbe destato un grave scandalo ed il card . Respighi invitò alla preghiera non pro rege nostro,
ma pro rege Umberto. Il Rampolla infine concluse che in materia di esequie ormai c'era una notevole larghezza verso i privati, per cui molto di più occoneva averne verso il Re. Pertanto i Porporati, seppure con argomentazioni diverse, consentirono tutti sulla necessità e sull'opportunità di procedere alle· funzioni (eligiose. Fu conseguentemente deciso di redigere una circolare risetvata, che venne a sostitu ire quella emanata il 12 gennaio 1878 per le esequie di Vittoiio Emanuele II, stabilendosi che data la nuova congiuntura, si potevano tollerare s.s. messe in suffragio del Re, cui i Vescovi di tutta Italia potevano intervenire, purché non ne derivassero gravi danni ( 111). Il 31 luglio l'Arcivescovo di Milano, card. Ferrari, impartì la solenne benedizione alla salma (112), che dal capoluogo lombardo fu trasferita a Roma , dove si svolsero i funerali pubblici alla presenza di delegazioni ufficiali giunte da vari Paesi (113) .
CAPITOLO ID
IL REGNO DI VITIORIO EMANUELE m
L'ETA GIOU1TIANA
enute meno le ·motivazioni oggettive della polemica antitemporalistica, il filone dell'anticlericalismo ri o rgimentale andò smorzandosi sul finire dell'Ottocento; mentre il nuovo secolo si aprì nell'urgente pro peuiva di un'intesa tra Chiea e Stato, dopo che la Q. R. poteva di fano ritenersi superata dalle tensioni sociali che avevano segnato il crepu colo del sec. X IX. "Quel che no n aveva potuto ottenere il richiamo affannoso da parte cattolica alla difesa dei valori morali -osservò acutamente ]emolo (1)- [poiché] la società benpensante non aveva mai e ntito (e soprattutto in Italia bene a ragione) seriamente minacciati attraverso il liberalismo né la compagine familiare, né l'indissolubilità del matrimo nio, né i rapporti tra figli e genitori, poteva oggi la minaccia ai valori economici". Di fatto i cattolici furono profondamente turbati dal socialismo (2), che attaccava oltre ai valori religiosi anche il diritto el i proprietà, per cui non fu difficile la loro convergenza con i liberali , che nella crescita del movime nto s inda ca le e cooperativo "bianco", avevano visto una diga contro la penetrazione "rossa". rei governi che si avvincenclarono dal 1900 al 1915, nessun Presidente del Consiglio mirò a contrapposizioni con il Vaticano, né intraprese il varo di norme ulteriori che potessero vuJnerare la Chiesa. Giolitti. la cui figura fu preponclerante in tale arco di tempo (3), teorizzò il principio che Chiesa e Stato fossero due parallele dest inate a non incontrars i mai e respinse ogni forma di anticlericalismo (4). Il 18 gennaio 1901 il Pontefice dall'alto
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del suo magistero si pronunziò sul termine eli "democrazia cristiana" nell'enciclica Graves de commu n i, spiegando che esso "poteva accettarsi perché non si confondesse con il concetto eli democrazia sociale, tipica dei socialisti, mirante ai beni terreni, al livellamento delle classi, al governo da parte delle plebi, alla soppressione della proprietà ed alla collettivizzazione". Né la democrazia cristiana andava intesa etimologicamente q uale fo rma di governo popolare, bensì, al di fuo ri di ogni caratterizzazione politica, quale azione benefica
in favore del popolo (5). L'atmosfe ra più distesa agevolò i contatti rise1vati, come quello che ebbe luogo fra Leone XIII in pe rsona ed il Cappellano maggiore della Rea! Casa, riferito dal giornalista Luigi Vassallo, in merito alla definizione della Q. R. attraverso la concessione d i u no "sbocco al mare" al Vaticano, con la dich iarazione d i extraterritorialità delle acque del Tevere (6); ma eli tale trattativa non si ebbe alcuna eco ufficiale. Non possono sottacersi situazioni conflittuali esistenti in seno al clero stesso circa l'atteggiamento da seg~:~ire nei riguardi dello Stato, di cui è efficace testimonianza una lettera del 22 maggio 1902 inviata dal ministro della Real Casa Ponzio Vaglia, al Cappellano maggiore del Re mons. Giovanni Lanza (7), concernente la trasmissione della domanda del sac. Ferdinando Rivolta aspirante alla nomina a Parroco di Corte a Milano, in sostituzione del defunto don Bertoglio. Quanto mai significative, per inquadrare la situazione in cui verteva l'interessato, furono le osservazioni del segnalante on. Ce-
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sare Silva, che scrisse: "Il sac. don Rivo lta, che ha tra gli altri meriti un ingegno non comune, e ra lo scorso a nno Parroco a Giussano in Brianza, e noto a tutti per il suo attaccamento alla Patria e pe r la sua devozione a Casa Savo ia . Dopo l'efferato assassinio di Monza, egli commemo rò il Re defunto pubblicamente nella chiesa di Giussano. E di qui cominciarono ad accanirsi còntro eli lui gli odi e le gelosie dei colleghi della Diocesi. E si arrivò a tanto che l'Arcivescovo di Milano, impressionatissimo, dapprima con vaghe promesse lo induceva a rinunciare alla patTocchia eli Giussano, poi col I gennaio del corrente anno, lo relegava ad una minuscola parrocchia di montagna, cosicché egli ha molto sofferto in causa del suo patrionismo e la nomina chiesta di Parroco di Corte a Milano sarebbe la più grande soddisfazio ne per lui". In linea di massima va comunque evidenziato che il modus viuendi insta uratosi in seguito alla L. di G., consentì un sempre maggiore sviluppo delle buone re lazio ni fra i due poteri (8), no nostante che il nuovo Sovrano avesse, rispetto ai suoi predecesso ri, minore prope nsione per il clero (9): costoro erano sovente intervenuti per mitigare le iniziative governative avverse alla Chiesa, mentre Vittorio Emanuele III svolse al contrario un 'azione frenante nei confronti degli indirizzi conciliatoristi che caratterizzava no in misura crescente la classe politica al potere (10). Una notazio ne a ca i·attere privato: il Re andava raramente a messa, pur se poteva fru ire di tre cappell e all'interno del Quil"inale, di una a San Rossore e di un'aiu·a a Castelporziano (11). Ai sacri riti officiati dal Cappellano maggiore mons. Giovanni La nza (1900-1904), erano so liti peraltro assistere la Regina, i Principi di Piemonte, gli alu·i familiari di Casa Savoia presenti nelle regali dimore, i funzionari e gli impiegati della Rea! Casa, nel segno della continuità di una tradizione che non era eli mera forma, ma eli radicato e sostanziale attaccamento alla fede cartolica.
Tra le carre del Cappellano palatino (12) troviamo infatti la documentazione di numerose fun zion i religiose in occasione della Settimana sa nta, della Quaresima, del S. Na tale, eli funerali, battesimi, anniversari, Te Deu.m di fine anno, compleanni, de lla Candelora, ecc ... n 20 luglio 1903 venne a mancare all'età di 93 anni .Leone XIII ed al conclave che si svolse per l'elezione del successore, ìnteivenne il veto de!J'Imperatore d'Austria alla nom.ina del card. Mariano Rampo!Ja del Tindaro, per cui risultò designato il ca rd. Giuseppe Satto, che assunse il nome di Pio X (13). Il nuovo Pontefice ispirò la sua azione pastorale più verso obiettivi di purificazione dottrina le e disciplinare, che non s u problemi d'indole politica e terrena, per cu i menu·e Leone XIII si e ra dimosu·ato molto attento alle esigenze della società moderna, ma si era mante nuto rigoroso s ulla Q. R. , il successore fu molto prudente verso iJ progresso, ma più malleabile verso lo Stato italiano (14). Con lui si ebbe una svolta oella politica vatica na : il 28 luglio 1904 sciolse l'Opera dei Congressi, fulcro dell'intransigenza cattOlica, mantene ndone in vita la seconda sezione, particolarmente attiva s ul terreno sociale; ma pose un freno alle iniziative più avanzate dei cattolici sociali, rite nendo che il richiamo a i va lori della carità avesse una forza più incisiva dell'organizzazio ne dei lavoratori per fronteggiare le ingiustizie del mo ndo del lavoro. In seguito ai moti milanesi scoppiati f1el settembre, profilandosi successi e lettorali dei socialisti, nel novembre 1904 il Papa consentì delle eccezion i al non expedit per appoggiare i ca ndidati liberali moderati, punto di fo rza di uno Stato cu i la Civilità Cattolica guardava con nuova disponibilità. In tale contesto fecero ingresso in Pa rlame nto per la p'rima volta alcuni ca ttolici deputati, come Filippo Meda, caratte riz7.ati al momento da un impegno politico a tirolo personale e no n da un'orga nizzazione partitica del laicato cattolico.
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A livello loca le i moltiplicarono le intese fra liberali e cano lici che consentiro no, tra l'altro, l'increme nto delle scuole private e delle Opere Pie sopravvissute ai provvedimenti eli Crispi (15); così come in ambito nazionale si rea lizzaro no delle con vergenze per bloccare progetti che avrebbero potuto urtare i sentime nti re ligiosi, come la precedenza del matrin1onio civile su quello ecclesiastico. I socialisti s i mossero con qualche circospezione ne i riguardi del mo ndo ca tto lico, per cui Bissolati dichiarò no n essenziale l'introduzione del d ivorzio nel diritto italiano e Treves, dal canto suo, auspicò la nascita di un partito cattolico ca ratterizzato in senso fortemente progressista. Tale aspettativa avrebbe ponno realizzarsi se don Muni, esponente dell'ala più "avanzata" dei cattolici, avesse prevalso sulla componente moderata di Meda e Toniolo. Residui di anticle rica lismo persistevano presso i repubblica ni ed i rad icali, ai congressi dei quali e rano richieste ricorrenti: l'abolizione dell'art. l dello tatuto e della legge delle Guarentigie, la soppressione delle superstiti proprierà e dei privilegi ecclesiastici ancora esi tenti , nonché una più incisiva applicazione della legislazione eversiva. Non mancarono, accanto a siffatte battaglie eli principio, delle lotte settarie condotte dall'Esu·ema anche contro consuetudini radicare nella vita quotidiana e care ai più, come quella delle suore negli osped ali o dei crocefissi nelle scuole, con la conseguenza che venne acceleraco il processo di riavvicinamento fra cattolici e liberali. Contro la rich iesta eli abolire l'insegname nto re lig ioso ne lle sc uole e le me nta ri , formulata ne l 1904 da quello stesso o n. Bissolati che aveva acca ntonato le rivendicazioni divorziste, combatté vittoriosamente V.E. Orlando, Ministro della Pubblica Istruzione, che ne difese il valore etico. considerandolo un'affermazione eli libertà re ligiosa in un Paese eminentemente cattolico come l'Italia (16).
In a ntites i a ll e all ea nze tra i mode rati rea li zzatesi ne l 1904, furono c reati dci "blocchi popolari" di cui fecero parte radica li, repubbli ca ni e socialisti anticle rica li (per scongiu rare la vitto ria de i "preti"), che comunque non ebbero alcu na influenza ai fini degli indirizzi della politica gene rale del governo; ma sortirono qualche successo a livello locale, come l'elezio ne di Emesco Nathan a sindaco di Roma (17). Ad ulterio re suggello delle intese tra liberali e catto lici, fu chiamato a presiedere il e nato il catto li"co Tancrecl i Ca no ni co (18), subentrato al Saracco, ne l disegno di Giolitti di dare una sempre maggiore apertura ai catto lici, da cu i era già scaturita la designazione agli Esteri di Tommaso Tittoni, abile mediatore per la deroga al non expedit pontificio. e l 1905 do n Sturzo prefigurò la fo rmazione eli una forza po litica laica ed aconfess io nale, ispirata comunqu e ai principi del cristianesimo, ma al d i fuo ri di ogni pregiudiziale temporalisra (19). L'll giugno eli quell'anno Pio X nell'enciclica Fermo proposito annunziò la deroga al non expedit (20), che già consigliata per "ragioni gravissime", per "altre ragioni parimenti gravissime tratte dal supremo bene della società che ad ogni costo deve salvarsi", era rimessa all a licenza eli Vescovi che ne avessero "riconosci uto la stretta necess ità per il bene delle anime e dei supremi interessi della loro Chiesa". In meritO ai rapporti con la società civile, va sottolineata la scrupolosa con·ettezza del Pontefice ne l distinguere l'ambito delle rispettive competenze istituzio nali. Penanto allo rché in Parlamento si leva rono dai banchi dell'Estrema delle voci per accusare i sacerdoti el i fuorviare la retta coscienza del popolo in materia matrimo niale (21), dovette constatarsi la gratuita pretestuosirà di tale polemica, dal momento che Pio X in persona aveva riconosciuto l'oppornmirà che ordinariamente venissero iniziate le pratiche per il matrimonio civile, prima della celebrazione eli quello religioso.
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Egli dunque, dopo la tolleranza della Curia ai tempi di Leone XIII, rispose alla domanda circa l'obbligo del matrimonio civile in questi termini: "Si deve fare anche il matrimonio civile, perché sebbene questo non sia sacramento, pur nmavia serve per garantire ai contraenti e ai loro figliuoli gli effetti civili della società coniugale, e però di regola generale dell'autorità ecclesiastica non si permette il !11atrimon io re ligioso, se non quando s iano iniziati gli atti prescritti dalla legge civile" (22). A testimoniare una particolare sollecitudine da parte del Papa non solo nei riguardi delle autorità di governo, ma anche della Famiglia Reale, citiamo acl esempio una lettera inviata il 5 gennaio 1907 da moos. Giuseppe Beccaria alla marchesa di Villamarina (23), Dama d'onore della Regina madre, per comunicare la facoltà ricevuta dal S. Padre di dispensare dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza la Famiglia Reale, i suoi ospiti, il personale eli servizio, ad eccezione dei venerdì di Quaresima "in onore della Passione eli Gesù -precisò il Cappellano maggiore- la quale presso la Reale Famiglia Sabaud a ha sempre avuto speciale cu lto e particolare devozione". Durante il periodo giolittiano vi furono segni anche esteriori eli maggiore deferenza verso la Chiesa, tra i quali possono ricordarsi gli o nori militari resi ai Cardinali di nuova nomina (24). L'Osservatore Rom ano del 2 maggio 1907 elette notizia al ~iguarclo degli onori militari con cui era stato accolto il card. Lorenzelli all'atto di insediarsi nella sua diocesi di Lucca, che avevano costituito oggetto di un'interrogazione al Ministro della Guerra da parte dell'Estrema anticlericale. Il "Corrie re d'Italia" del 9 maggio successivo (25) commentando a sua volta l'episodio, evidenziò che nella L.d.G. si faceva riferimento alla qualità di Principi della Chiesa spettante ai Cardinali, il qual titolo era altresì loro riconosciuto da tutti gli Stati, anche da quelli acattolici come l'Inghilterra. Il 10 maggio I"'Ora" di Palermo clisser-
rancio sul tema più generale dei rapponi fra il potere civile e quello re ligioso, mise in risaltO che nel 1903 all a morte di Leone XIII, Zanarclelli aveva deliberato l'astensione dalla partecipazione a cerimonie in suo s uffragio, non avendone ricevt,to alcuna partecipazione formale. Con Giolirri però i tempi erano cambiati .ed infatti il 15 maggio ancora l"'Ora" di Palermo riprendeva la vicenda del card. Lorenzelli, osservando: "quando. la lotta non c 'è, quando anz i diventa sempre meno probabile che essa venga provocata dalla Chiesa. manca ogni ragione al mondo perché alla reciproca indifferenza non si aggiunga il rec iproco rispetto , e perché, quando capita , non si osservino con la rghezza cortese anche le norme del cerimoniale stabilite in diritto. o benissimo che ci sono molti i quali coteste larghezze con iderano come una dedizione, come un'umiliazione dello tato verso la Chiesa. Ma ci sono anche molti i quali notano con gra nde compiacimento come negli ultimi anni, e in modo particolare dalla assunzione de l pontificato di Pio X in qua, i rapporti quotidiani tra la Chiesa e lo taro s iano diventati via via meno aspri, senza bi ogno affatto di dedizioni , lasciando a Cesa re quel che è di Cesare, e a Dio quel che è eli Dio. Ora è questa mutata condizione di cose che bisogna francamente riconoscere. dimostrando, se si può, che e sa non ha recato in nulla offesa alle ragioni del porere civile". Quello stesso Pontefice che rivelava una grande apertu ra e disponibilità nei confronti dello Stato italiano, fu viceversa un conservatore tenace in seno alla Chiesa. manifestando compiutamente tutte le sue preclusioni nei confro nti del modernisimo nell'enciclica Pascendi dell'8 settembre 1907, in cui confutò quella corrente teologica che mirava acl introd urre riforme eli stampo democratico, come la nomina dei Vescovi e dei sacerdoti da parre del popolo, o l'abolizione del celibato (26). Contro s iffatte istanze da lui ritenute devianti, esortò gli appartenenti alla Chiesa
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ad una maggiore osserva nza dei dogmi e dell'autorità pontificia stessa (27). In campo laico fu rima rchevole l'azio ne eq uilibrata svo lta da V.E. O rl ando c he gui dò il Ministero d i Grazia e Giustizia e dei Culti fra il 1907 ed il 1909 (28), po iché mentre in Francia e, seppure in mino r misura in Italia, imperversava no pole mi che a nticlericali, all' Estrema che chiedeva l' espulsio ne degli Ordini re ligios i, l'introduzio ne del d ivorzio e la precedenza obbligatoria del matri monjo civile su q ue llo re ligioso, il Gua rdasigilli rispose difendendo in Parlamento l'indissolubilità del matrimo nio religioso e la permanenza degli Ordini minacciati, che già e rano stati scio lti -com'è noto- in quanto enti morali, ma non erano proibiti come associazionì. Orlando ricordò che vi erano state grande armo nia e collaborazione fra il suo Ministero e la Chiesa, guidata da un Papa nel cui animo primeggiava il sentimento dell 'amor patrio al cui riguardo osservò che "Papa Sarto il suo Paese amò e d ilesse con un affetto profondo ed intenso quanto, a parità di condizioni, nessun altro mai" (29). Con il consenso papale il clero alle elezioni politiche del marzo 1909, appoggiò quei candidati liberali cui l'Unio ne cattolica presieduta da l conte Gentilonj aveva chiesto ed o ttenuto un impegno sulla tutela degli interessi re ligiosi del Paese. Da tali consultazio ni risu ltarono deputati, fra gli altri, i catto lici Meda e Bonomi. onosrante il nuovo rasserenante contesto, permaneva no de lle residue remore in campo ecclesiale, come si evince dalla lettera del 13 aprile 1909, inviata dal Cardinale Arcivescovo di Napoli al card. Mety del Val, pe r chiedergli consigli sul compo rtamento da seguire in o ccasio ne de lla consegna di una bandiera alla corazzata 1 apoli, pe r la quale era stata impetrata la sua benedizione (30). Jo n avendo ne ricevuto risp osta, il 16 aprile tornò a scrivere al Mety del Val, facendo menzione di un decreto ancora vigente che vietava ai Vescovi d i benedire
ba ndi e re militari e fo rmuland o al tempo stesso de i quesiti pe r il caso specifico da affro ntare, po iché il drappo era un clo no delJe dame napo letane acl una nave g ià solennemente benedetta. Il giorno successivo finalmente il Segretario di Stato spedì una risetvata personale al Presule napo letano, spiegandogli che occorreva atte nersi alle no rme esiste nti "anche perché -gli precisò signficativamente- avendo Ella fa tto ricorso al S. Uffizio", con ciò stesso la q uestio ne poteva g ià considerarsi come predeterminatG \ da tale Tribunale. Se dunque lo scrupo loso Vescovo parteno peo avesse evitato tale coinvolgimento, probabilmente la ris posta de l card. Mery de l Va l avrebbe po tuto risultare alquanto d iversa. Il 31 agosto 1909 fu il Vescovo di Civitavecchia a rivolgersi al Mety del Val chiedendo istruzioru per la solenne festa che avrebbe avuto luogo nella sua diocesi, per la consegna della bandie ra alla corazzata Roma (31), cui avrebbero probabilmente presenziato il sindaco eli Roma Nathan e lo stesso Re . "Il nome che porta la nuova corazzata si presta molto facilme nte a qualche spunto eli anticlericalismo -notava il Vescovo- nei discorsi che si pronunzieranno durante la cerimo nia , il che renderebbe difficiliss ima la mia posizione .. .. Debbo però far notare all'Eminenza Vostra che essendo stato nominato Visitatore apostolico eli alcune diocesi dell'Italia meridionale, dovrò partire il 15 settembre. Nel caso dovessi trovarmi prese nte alla consegna de lla bandiera , interromperei la visita per fare rito rno a Civita vecchia, altrimenti la continuere i sino a Novembre". Con "riserv ata" del 5 settembre successivo, il del Val rispose che era meglio non intervenire a tale cerimonia , approfittando della programmata ''Visita" alle diocesi del Sud. Il problema fu risolto tramite il Cappellano maggiore de lla Real Casa, mons. Beccaria (32), che il 3 o ttobre procedette alla benedizione ed alla consegna clelia bandiera di combattimento alla corazzata in questio-
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ne, con l'assenso del Vaticano, come si deduce da una lettera inviata il 6 ottobre (33) da mons. Beccaria al ministro della Real Casa Emilio Ponzio Vaglia, dove tra l'altro precisava: "Ora trovo anche doveroso di aggiungere che esso [intervento] anch e dalla Curia è stato appreso con soddisfazione. come pure è stato da essa lodato l'andamento rutto della funzione". Significativo è il ·discorso che in quella circostanza tenne mons. Beccaria, riportato dal giornale "Popolo Romano" del 4 ottobre 1909 (34), in occasione del quale definita la nave: "del genio umano poderoso mostro" e "della Patria nostra alato propugnacolo", soggiunse: "Il sacro, il ca ndido, il sempre vittorioso tricolor d'Italia, benedetto da Dio sta sull'antenna. Chi contro di Esso? La bianca croce, labaro novello della novella Italia. vaticina ancor essa In hoc sig no vinces. Con questi radiosi simboli si dispieghi al vento il vessillo d'Italia e additi , bussola no vella , a questa gloriosa nave i sacri luoghi ove più urgente è l'op era di civiltà, di ca rità , eli pace ... ". rl Cappellano maggiore i soffermò poi sul punto più delicato e compro mettente. sul nome della nave, prendendone spunto per una significativa esaltazione· della Città eterna, nonostante le remore che proprio al riguardo avevano indotto il Vescovo di Civitavecchia a disertare la cerimonia. Esclamò dunque, rivolgendo i idealmente alla nave: "a Te più vasLO si dischiude il campo delle nuove cof.lquiste, Te acclameranno i popoli che Roma onorano. Corri per tutti i mari -fidente in Dio- e nel suo ome torna vittoriosa, e fiera dici alla Madre Italia: lieta novella io porro, la nostra Patria è grande, essa è dovunque ri spettata e temuta. Oggi di orgoglio, domani, o nave vittoriosa, ti sarà anche eli premio il nome eccelso di Roma, eli Roma l'eterna, di Roma l'augusta, di Ron1a la forte, di Roma dominatrice del mondo!". Qualche notizia circa i retroscena relativi alla benedizione della nave in questione, fu data dal "Giornale d'Italia" del 5 ottobre 1909.
Si parlava infatti eli un presunto incidente moos. Beda, Cardinale Ve covo di Civitavecchia ed il Govemo italiano, poiché il primo si era allontanato dalla sua çliocesi per ispezionare un vicino seminario, proprio in occasione della cerimonia menzionata. Ciò -souo lineava l'articoli ta- probabilmente per l'inopportunità che avesse dovu to lui procedere al sacro rito proprio nella c ittadina c he era appanenuta allo Stato pontificio. Si era giunti così ad una soluzione di compromes o (altre ne abbiamo già ri centrate in questo saggio) anraverso il citato conferimento del relativo inca rico a mon . Beccaria, la cui dignità ecclesiale era equiparata a quella di un Vescovo. I cronisti del "Giornale d'Italia" si erano recati dal Beccaria p er avere un'interpretazione autentica circa le voci correnti sullo scongiurato incidente del cerimoniale, e riferirono: "Egli ci accolse con grande corresia; ma appena saputo, anzi immaginato, lo scopo della no tra visita, ci dichiarò con ogni franchezza che ben poco avrebbe potuto narrarci ulla que tione orta avanti la cerimonia di ieri sulla nave Roma, i perché la sua ca rica , il p o to delicato da lui occupato gli imponeva un grande riserbo, sia perché in realtà. franca mente, egli ignorava i dettagli dell'incidente". Il Cappellano maggiore aveva testualmente concl uso l'intervista con que te parole: "D el resto, lo ripeto, la questione è stata gonfiata indubbiamente, specie dal lato dell'opposizione del Va tica no per benedire la bandiera.' Nella tessa Roma fu benedetta da me in p ersona la bandiera del cacciatorpediniere Granariere, che si trovava n elle acq ue del Tevere. Io ho compiuto allora la cerimonia senza che l'autorità ecclesiastica facesse opposizio ne: ma i sono success i inddenti clamoros i per tali cerimonie, ed anche qt:~esta volta, pur se un incidente per ragioni speciali doveva sorgere, non c'era alcuna ragione di gonfiarlo canto e di farlo apparire d'una gravità che di fano non ha avuta". tra
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Il "Giornale d'Italìa" rammentava poi opportunamente che il rito richiamato sì inseriva in una lunga tradizione della Marina, per la quale venivano benedette le navi al momento del varo e con esse le relative ba ndiere dì battaglia. Tale tradizione era stata sempre conservata anche in momenti delicati dai Vescovi locali, ed ultimamente -notava conclusivamente il giornale- vi avevano proceduto il card. Maffì, Arcivescovo di Pisa, il ca rd. Prisco, Arcivescovo di apoli, ed il Patriarca di Venezia Sarto, prima di divenire Papa.
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Di più facile soluzione presso la S. Sede fu il caso rappresentato al Segretario di Stato iJ 3 ottobre 1909 dall 'Arcivescovo di Vercelli (35), concernente l'insediamento del nuovo reggimento di cavalJe ria "Lancieri eli Vercelli", il cui comandante aveva chiesto la benedizione della relativa bandiera. 11 Presule domandava pertanto se doveva pattecìpare o delegare qualcuno, precisando peraltro che una risposta negativa in assoluto avrebbe prodotto "triste impressione" e causato attriti. Il 6 ottobre gli giunse il parere del Mery del Val, attestante la piena fiducia del Papa nella sua saggezza, per cui eglì era libero eli accettare o di delegare; ma nella prima ipOtesi avrebbe dovuto osservare i limiti richiesti dalla delicatezza dell'argomento durante il rituale discorso d'occasione. Accanto ai problemi protocollari che si presentavano nella circostanza dì cerimonie ufficiali, altri di maggiore rilevanza urgevano ne lla vita quotidiana a ca usa delle relazioni tra Chiesa e Stato che, formalmente, non erano state ancora consensualmente disciplinate. Di particolare importanza era quella di cui si è fatto cenno in ordine ai matrimoni religiosi che, come rilevato dal guardasigilli Orlando in una circolare ai Procuratori del Re , venivano celebrati senza che fossero preceduti o seguiti da quelli civili. In merito a tale fenomeno, già rilevante dopo il 1870, era stato registrato un netto
calo: "Consta -riconosceva lo stesso Ministro (36)- che in non poche regioni d'Italia, per saviezza dei diocesani o per illuminata coscienza de i curati, è stato impartito l'ordine o è prevalsa la prassi di non celebrare il matrimonio religioso senza la prova dell'avvenuta celebrazione di quello civile, salvo casi eccezionali, che vanno esaminati volta per volta; ma tuttavia mancarono elementi esatti, sicuri e compiuti, non conoscendosi in quali o quante regioni ciò si osservi, e con quali risultati". Pertanto l'Orlando pregò i Procuratori di redigere un'indagine statistica in merito ai matrimoni celebrati negli ultimi 5 anni. L'"Osservatore Roma no" de l 10 settembre 1909 prendendo spunto dalla circolare in questione, sottolineò il ruolo svolto responsabilmente dal clero, che aveva sostenu tO "una vera ca mpagna per inculcare, specialme nte nelle classi più incolte, l'osservanza scrupolosa della legge, raccomandando a tutti l'adempimento dell'atto civile, e quasi talvolta esigendone un pegno, richiedendo, quando è possibile, l'iniziamento almeno degli atti acl esso relativi, prima o simultaneame nte alla celebrazione del matrimonio re ligioso. Con ciò lo Stato moderno che, pe r una morbosa cura e suscettibilità di laìcìsmo, aveva portato in seno alla società una causa profonda eli turbamento, scindendo le basi stesse sulle quali aveva riposato per tanti secoli l'istituto della famiglia, e sostitue ndosi bruscamente alla missione che fino a quel punto era stata così bene adempiuta dalla Chiesa, ha trovato in essa il più valido aiuto, per ristabilire que ll 'ordine che egli stesso aveva contribuito a sconvolgere ed a turbare". L'organo eli stampa vaticano concludeva con l'auspicio che claUa statistica ministeriale fosse evidenziato il contributo saggio ed illuminato del clero, per l'affermazione della legalità. Nel dicembre in seguito alla crisi del governo Giolitti, un giovane Prelato che agiva da intermediario fra l'on. Orlando e Pio X, riferì al primo il dolore del Pontefice per il
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fatto che egli dovesse lasciare l'ufficio di Gua rdasigilli e che gli aveva inviato la sua benedizione apostolica , in merito alla quale lo statista espresse queste considerazioni: "Un altro Papa politicamente cauteloso e guardingo, avrebbe lungamente esitato e si sarebbe certamente arrestato, pensando al s ignificato cui si sarebbe potuta prestare una benedizio ne data dal Papa in Roma, al Ministro de i Cu lti def Regno d'Italia" (37). Nel nuovo anno la rivista "Civiltà Cattolica", già punta di diamante dell'intransigenza dei gesuiti, manifestò ulte riori segnali di maggiore apertura verso la società civile italiana, dichiarandosi favorevole all'assistenza religiosa alle Forze Armate e legata cla vincoli affettivi alla Ba ndiera italiana (38). Tornarono d 'attualità i problemi elettorali, per cui il Segretario di Stato fu chiamato a fo rnire ai va ri episcopati indicazio ni ed istruzioni in ottemperanza alla volontà del Sommo Pontefice. In tale ambito mons. Alessandro Za nacchia , Vescovo di Teramo, scrisse il 13 gennaio 1910 al Meny del Val, chiedendo che in p rossimità delle elezioni che avrebbero avuto luogo il 30 di quel mese, fosse sospeso il non expedit, al fine di favorire due candidati "d'ordine" innanzi alla prospettata candidatura di un socialista che aveva buone possibilità di riuscire in quel collegio (39). Il Segreta rio di Stato iJ 16 gennaio gli rispose con una personale riservata, con cui autorizzò quanto gli era stato chiesto, precisando: "Verificandosi" pertanto le circostanze speciali riferite da V.E. e nelle quali si riscontrano i motivi va levoli per l'implorata sospensione, Le significo che Ella è autorizzata a permettere pe r questa volta l'accesso degli e lettori catto lici alle urne politiche, usando tutte le debite cautele e prudenze e, soprattutto, facendo in modo che non apparisca l'autorizzazio ne de lla S. Sede, né l'intervento personale di V.E.". Per le future elezio ni il Vescovo era invitato a "valersi dell'opera solerte del s ignor co nte Gentiloni, Pres id e nte d e ll' Unio n e elettorale cattolica italiana, il quale -prose-
guiva la lettera- in questi giorni si recherà appositamente costì per mettersi a disposizione della E.V." (40). Fra la Segreteria di Stato ed il co nte Gentiloni fu avviato un cospicuo. contatto epistolare , in ragione d ei buoni uffici posti da l nobiluomo per il successo delle candidature moderate con il pieno assenso de lla Chiesa che .però non riteneva opportuno di impegnarsi direttamente in tal senso. Il 10 febbraio fu il Vescovo di Imo la a rivolgersi al Meny del Val, poiché, essendo vacante il seggio locale in segu ito alla morte de l socialista Andrea Costa, chiese di consentire l'accesso dei cattolici alle urne "per fiaccare la tracotante baldanza degli avversa ri , che minacciano nuove persecuzioni ", attra ve rso l' appoggio al candidato conservatore , che dava buon affidame nto per gli interessi della religione (41). A tale lettera peraltro non fu data risposta alcuna, po iché la S. Sede non concedeva la dispensa al non expedit, se non nel caso di certezza eli riuscita e per evitare g uai maggiori; mentre nel collegio eli Imola era molto incerto l'esito nelle previsioni. Le situazioni erano simili un po' dovunque: il l marzo 1910 mons. Luigi Bignami, Arcivescovo d i iracusa, pero rò presso il Segretario di Stato la dispe nsa dal d ivietO eli votare, per appoggiare un candidato governativo ed il 4 marzo gli fu precisato che (42) le condi zio ni dettate da Sua Santità ne lla e nciclica Fermo proposito era no : l ) l'accesso de i cattolici alle urne politiche doveva essere nece.ssario per impedire gravi danni alla Chiesa; 2) v i doveva essere la morale certezza che l'intervento de i catto lici alle urne fosse coronatO da felice successo; 3) il favoriro dei cattolici. pur essendo tale da dare un buon affidamento pe r gli interessi della religio ne, non doveva dichiararsi rappresentante dei cattolici come formanti un partito ' po liti co, e men che mai doveva professare di te ndere alla costituzione eli un centro pa rl amentare, che il Sa nto Padre no n voleva in Italia. Attrave rso lo strume nto ormai ricorrente
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dello scambio dì epistole a ca rattere rìservato, il 27 febb raio fu mons. Giacomo De lla Chiesa, Vescovo di Bologna, ad esporre la situazione politica della sua diocesi ed il 10 marzo il card. Meny del Val suggerì l'astensione elettorale in loco, precisando il ruolo assegnato dalla S. Sede al Gentiloni: "eletto Conte è per l'appunto un tramite del quale si serve la Santa Sede nei casi in cui da una parte è oppottuno che la medesima non comparisca, e clall'alrra si deve salvaguardare la persona dell'autorità ecclesiastica ordinaria" (43). Il 3 marzo 1910 il conte Gentiloni in occasione d el congresso dell'Unione elettorale cattolica italiana in corso a apoli, chiese la benedizione del S. Padre, il quale volentieri glie la accordò con un telegramma attraverso il Segretario di Stato, auspicando altresì che il simposio aiutasse i convenuti acl agire "per cooperare validamente, con cristiana fetmezza , con esemplare disciplina", alla tutela degli interessi della religione e della Chiesa cattolica. Sempre più freq ue nti furono le lette re de i Presuli che chiedeva no alla S. Sede eli far partecipare i loro fedeli alle elezioni (Ascoli, Perugia , Cerignola, Modena, Caserta ecc ..). L'Osservatore Romano del 12 luglio 1910 ne ll'immine nza della tornata elettoral e del 24 successivo, precisò che l'a utorità ecclesiastica non a veva tolto il non expedit, e che pertanto perdurava il divieto per i cattolici dì votare nella città eli Roma. Conseguente mente l'a tteggiamentO variava secondo le circostanze: autorizzazione, astensione, clìvìeto. I contatti tra Chiesa e Stato procedette ro sempre più intensi non solo nell'affrontare problemi di rilevanza istituzionale, ma anche nell'ordinaria quotidianità ed in tale ambito può ricordarsi una lettera che Alessa ndro Mattioli, Ministro de lla Real Casa, inviò il 3 novembre 1910 da San Rossore a moos. Beccaria (44), per informarlo del desiderio personale del Sovrano di una benedizione alle bandiere di combattimento de i
cacciato rpedinie ri "Carabiniere" e "Corazziere", che il giorno dopo sarebbero state consegnate aì Reali Carabinieri (45). el 1911, ricorrendo il 50° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, durante il mese di ottobre ebbe luogo a Perugia la settimana sociale dei cattolici, carattelizzata da marcati accenti patriottici per l'impresa eli Libia, in occasione della quale Cardinali e Vescovi italiani pregarono per la vittoria delle nostre truppe ed i soldati cattolici dimostrarono la loro. fedeltà al Paese (46). Il 30 giugno 1912 Giolitti introdusse il suffragio universale maschile, facendo affidamento sull'a pporto che avrebbero arrecato gli e lettori cattolici, grazie all'intesa eli cui si re ndeva garante il Gentiloni, per salvare le istituzioni libe rali contro la minaccia socia lista (47). Nell'autunno si concluse l'impresa libica ed il 21 ottobre 1912 moos. Beccaria con lettera confidenziale ed urgente (48) scrisse al Mattìoli, chiedendogli istruzioni ìn relazione ad un interesse del Vaticano, quanto mai significativo: "Eccellenza -esordì il Cappellano palatino- dalle autorità ecclesiastiche di Roma sono stato richiesto, confidenz ialmente, se ne lla Reale chiesa del Sudario saranno celebrate speciali funzioni di ringraziamento per la recente e gloriosa pace conchiusasi dopo la nostra conqu ista della libia. Ciò forse vorrà sa persi per prende re norma su qualche analoga funzione da permettersi nelle chiese dì Roma". Il 25 ottobre successivo moos. Beccaria tornò a scrivere al Ministro della Real Casa: "Eccellenza, conformet).1ente all'autorevole suggerimento della S.V. , ho sottoposto a S.E. il Prefetto di Palazzo la saputa cosa e per le ragioni che io ebbi l'onore anche di esporre a V.E., egli ha stimato opportuno eli consentire che il l o di novembre, festa d'Ognissanti sìa celebrato al Suclarìo alle ore 16.30 un Te Deum, in ringraziamento a Dio per la vìuorìa delle armi italiane sulla Libia e la conseguente pace [illegibile], e il 2 novembre, commemorazione dì tutti i defunti, sìa celebrato alle 10 un funerale in
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suffragio alle anime dei Soldati italiani caduti in Libi a. Entrambe le fun zioni no n avranno alcun carattere ufficiale e saranno celebrate con l'intervento eli quelle stesse persone solite a prender parte alle funzioni normali eli Corte al Sudario. Nella speranza che tutto ciò sia anche di pieno gradimento deli'E.V. , ho l'onore di confermarmi con la massima osservanza. TI Cappellano maggiore, mons. G. Beccari"a" (49) . Il 30 ottobre il Beccaria (50) informò il comm. Raffaele Lambarini della programmazione di tali riti , dei quali dette poi ampia eco il Corriere d'Italia del 7 novembre. I tempi erano più che maturi p er una partecipazione a pieno titolo dei cattolici alla vita politica attiva , per cui alle elezioni dell'autunno 1913 il Gentiloni ne garantì l'appoggio a quei ca ndidati liberali che si fossero impegnati ufficialmente e per iscritto su questi punti programmatici: la difesa della libertà della scuola privata, dell'istruzione religiosa, dell'unità della fantiglia; il riconoscimento giuridico delle organizzazio ni econo miche e sociali ca tto liche; la riforma tributaria e giudiziaria (51). Grazie al "Patto Gentiloni" furono eleni 228 p arl amentari, che raf fo rza ron o congruamente le forze costituzionali. L'azio ne del nobiluo mo aveva po tuto svolgersi per la virtuale abrogazione del non expedit ed a coro namento di una serie di intese di fatto che avevano segnato -tra l'altro- l'insabbiamento dei disegni sul divorzio, nonché del progetto della p receden za obbligatoria del matrimo nio civile su quello religioso (52). La sempre maggio re partecipazione di autorità religiose a solennità civili, fu anche essa un indice del nuovo clima insrauratosi fra i due mo ndi, tra i quali continuò ad operare come tramite privilegiato il Cappellano maggiore. Quest'ultimo tenne un significativo sermone alla presenza della Famiglia Reale e del Corpo Diplomatico, nonché di altre Au torità dello Stato , in occasione della cerimonia della consegna della bandiera alla
Guardia di Finanza, di cui dette un ampio resoconto il "Piccolo-Giornale d'Italia" del 7-8 giugno 1914 (53). In un altare di modeste dimensioni, sito innan zi alla tribuna reale, mons. Beccaria si espresse con accenti di vibrante patri ottismo, dicendo -tra l'altro-: "Come una è la patria, una è la bandiera che ne inca rna tiimmagine, ne simboleggia l'idea, ne plasma il concetto, ne compendia la storia, ne auspica le vittori e e la gloria.. .. Questa dunque, sola e sempre nei suoi fatidici colori e nel suo segno augusto è la bandiera d'Italia, e come ieri fu prodigiosa e grande, affidata ai nostri baldi e prodi soldati di terra e di mare sui campi e sulle onde dell'Africa latina, per essa nuovamente nostra. domani lo arà altra volta per virtù di voi tutti , pubblicani e veliti della ingrandita patria, che con il sangue delle vittorie di laggiù. sapete ancora voi e ben vi siete dimostrati maturi e degni di custodirla, or in legionaria unità raccolti. Sempre vino ri osa la b andiera d'I talia, perché sempre giusta e radiosa. nelle opere sante di civiltà". Il PrelatO palatino proseguì esaltando il va lore della fede "che -disse- ritempra gli animi e li sovrumana, che rinsalda i muscoli e ne centuplica le forze, che impone i acrifizii e ne fa prodigiosi gli effeni. che magnifica gli ostacoli e li converte in trionfi, che abbella i pericoli e plasma gli eroi, che consacra e santifica ogni nobile impresa e fa lieti e coraggiosi affrontare la morte corne un dovere, come un ublime olocausto, come un premio, col nome samo della patria in bocca, con l'auspicazione di Dio nel cuore". Oirficilmente un'auto rità civile avrebbe potuto sottolineare con toni così inci ivi da inquadrare p eraltro nello stile e nella mentalità del tempo- l'intima inten·elazione esistente nel cuore della stragrancl e maggioranza degli ita'liani, fra il sentimento religioso e l'amor patrio avvertito con no n minore intensità. L'immagine di una fede "guerriera" cemtmente può apparire inusuale alle gio vani
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generazioni dei nostri giorni ; ma era ricorrente nella tradizione degli epi copati nazionali, più che della Chiesa universale nel suo in ieme, cui fu viceversa addebitato in occasione della prima guerra mondiale un atreggiamenro "disfa ttista", proprio in ragio ne dell'imparziale ruolo di neutralità rive tito in tale circostanza, che si manifestò con accorati appelli di pace rivolti ai belligeranti. Il 20 agosto 1914. pochi giorni dopo l'inizio del conflitto, venne·a manca re Pio X ed il 3 senembre 1914 gli successe il ca rd. Giacomo Della Chiesa, con il no me di Benedeno XV.
DAllO SCOPPIO DELIA PRIMA GUERRA MONDIALE All'AVVENTO DEL FASCISMO Allo scoppio della prima guerra mondiale la . ede volse ri e1vari passi presso il Governo au triaco. avvalendosi del unzio apostolico a Vienna (54), affinché il Tremino fosse ceduto all'Italia in cambio della neutralità, ma la proposta cadde nel vuoto. L'8 novembre 1914 Benedetto XV nell'enciclica Ad Beatissimi riaffermò la neutralità del uo magistero e condannò il conflitto (55). Non appena l'Italia entrò in guerra, fu sollevaro il problema dell'applicabilità o meno della L.d.G. , che F. Scaduto avrebbe voluto sospendere (56) specie in ordine al mantenimento ul suolo italiano dalle rappresentanze diplomatiche di Paesi nemici; ma Salandra, Sonnino, Orlando e Luzzatti, da autentici liberali quali erano, osservarono all'unisono che quello era un momento importante per dimostrare al mondo che il nostro Paese onorava gli impegni assunti verso il Papato, anche innanzi acl un evento bellico di così ampia porrata. Pertanto la S. Sede conservò integre le facoltà eli legazione arriva e passiva; poté utilizza re il servizio postale e telegrafico coperti dalla necessar ia egretezza ed inviare corrieri e valigie diplomatiche con le relative immunità.
Orlando. titolare del Ministero di Grazia c G iu stizia. dichiarò in Parlamento c he la L.d.G. doveva e sere interpretata estensivamente, dal momento che non vi era contemplato lo stato eli guerra , per cui non furono applicate le norme contro i militari nemici presenti nel Regno, qualora si fosse trattato di persone in servizio presso la S. ede. Fu altresì consentito il libero accesso nella Capit ale di AJti Prelati, ancorché sudditi di azioni ostili; fu infine concesso l'esonero dal servizio di leva ?i soggetti il cui apporto era stato dichiarato essenziale alla . Sede, in analogia a quanto previsto per chi era ritenuto indispensabile allo Stato italiano. onosrante ciò, il nuovo Papa poco dopo la sua elezione osservò: " on fece difetto a coloro che governano l'Italia la buona intenzione eli eliminare gli inconve nienti: ma questo stesso chiaramente dimostra che la situazione del roma no Pontefice dipende dai poteri civili e che, col murare degli uomini e delle circosta nze, può anche essa murare e anche aggravarsi; e nessun uomo sensato potrà affermare che una condizione sì incerta e così sottoposta all'altrui arbitrio, sia proprio quella che convenga alla Sede Apostolica" (57). l contatti fra le due sponde del Tevere furono comunqu e proficuamente assicurati fin dagli inizi del conHitto dal barone Monti, Direttore generale del Fondo per il Culto, già compagno di scuola del S. Padre ed intermediario fra lui e l'Orlando. Da pane vaticana era impegnato al riaw icinamento all'Italia il card. Gasparri , che contribuì alla stampa dell'enciclica Pacenz Dei munus (58), con èui fu ammessa la liceità delle visite dei Capi di Stato cattolici al Re d'Italia a Roma, che era stata negata dopo Pona Pia. Durante il corso della guerra tra le schiere degli inteJventisti non mancarono accenti eli forte anticlericalismo, specie per l'accusa di "disfattismo" rivolta ai sacerdoti; ma se è vero -come già eletto- che la S. Sede aveva cercato di scongiurare l'intervento italiano, è pur vero che una volta awenuto
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i sudditi cattolici servirono lealmente la Bandiera nei campi di battaglia (59). Emblematico di orientamenti presenti nel laicato cattolico, fu l'atteggiamento di F. Meda che, già favorevole alla neutralità di un'Italia che aborriva di vedere schierata al fianco di Austria e Germania, al profilarsi del pericolo di un confro nto armato de l nostro Paese con gli antichi alleati, dovette cambiare avviso, còn de lle motivazioni che spiegò successivamente in un'intervista al quotidiano "L'azione di Cremona" del 31 agosto 1916 (60), dove testualmente asserì: "se fu patriottismo la difesa della neutralità, finché fu lecito sperare che essa ci avrebbe risparmiati i danni e i dolori di un intervento, sarebbe stato erro re e colpa il persistervi il giorno in cui apparve troppo probabile, per non dire certo, che dolori e danni maggiori ci sarebbero derivati dall'ostinarci ad evitarlo". In merito alla neutralità della Chiesa nella sua globalità, fu l'Orlando con la consueta lucidità e rigore logico a difenderne le ragioni dagli strali degli anticlericali, sostenendo che essa non poteva compromettere la sua essenza universale per se•vire gli interessi di particolari naz ioni (61), e che perciò in un conflitto che vedeva armati anche cattolici contro cattolici, non poteva far altro se non lasciare libe ri i credenti eli adempiere pienamente i loro doveri verso le rispettive Patrie. In tale contesto anzi -pro eguiva lo statista- lo speciale dissidio che esisteva con lo Stato italiano, non aveva determinato alcuna condizione di infe riorità in danno dei cattolici italiani, e quindi della lo ro Nazione. "Così -ricordava l'Orlando (62)- l'Italia coll'inevitabile assenso spirituale del Capo della Chiesa, ebbe il suo Vescovo castrense e i suoi Ca ppellani militari, Arcivescovi e Vescovi (anche se Porporati), pubblicamente parlarono e pregarono nelle chiese italiane per la vittoria italiana, e il clero tutto, in complesso, fece nobilme nte e bene il suo dovere verso la Patria". Con l'entrata in guerra dell'Ita lia, fu ap-
provato il R.D. 9 marzo 1915 n. 3815, che ripristinò per la durata del conflitto i Cappellani militari, la cui soppressione era stata portata a termine ne l 1878 per asserite economie eli bilancio. In virtù del citato Regio Decreto, fu creato un Vescovo di campo. con il titolo di "Ordinario castrense", assistito da 3 Vica·ri e da var.i Cappellani che nel loro insieme costituirono una "Diocesi personale" (63). Nel corso delle operazioni belliche è documentata l'azione della Segreteria di Stato per agevolare il rimpatrio dei prigionieri di guerra, attraverso la richiesta rivolta agli interessati di un'istanza indirizzata al S. Padre proveniente direttamente dalle loro famiglie. Essa doveva contenere dati circa i prigionieri segnalati, consistenti nelle loro gene ralit.à, nel numero di matricola, nel campo di internamento, nella data della loro prigionia; no nché de lle ragioni per le quali si presumeva la loro attuale invalidità. Tale ultimo requisito era dichiarato indispensabile perché la ede potesse perorare le ingole cause, altrimenti la Segreteria di tato in assenza del risultato della nece saria visita medica, non avrebbe potuto svolge re l'auspicata mediazione (64). Nessuno in Vaticano pensava ad una restau razio ne del potere temporale per mezzo delle armi vincitrici degli tati mitteleuropei, come insinuato da ambienti anticlericali; ma anzi il card. Gasparri a nome della S. Sede il 28 giugno 1915 re e una significativa dichiarazione: "La anta ede, per rispetto alla neutralità, non intende punto creare imbarazzi al Governo [italiano] e mette la sua fiducia in Dio, aspettando la sistemazio ne conveniente della sua situazione, non dalle armi straniere, ma dal trionfo di quei entimenti eli giustizia, che ogno ra si diffondono sempre più nel popolo italiano. in conformità del suo verace interesse" (65). Mentre dunque la Chie a universale si manteneva doverosamente super par/es, ben diverso -lo ribadiamo- era l'atteggiamenco del clero italiano. Pertanto il 28 maggio mo ns. G. Beccaria
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aveva invitatO varie autOrità a pa rtecipare il 30 successivo (domenica) acl una funzione religiosa alla presenza dell a Regina Madre e dei Principi Reali, che avrebbe celebratO nella chiesa del uclario per invocare da Dio la vittoria delle armi italiane (66). Al patriott.ismo del clero palatino fece eccezione l'abate Odorisio Piscicelli Taeggi, Gran Priore di S. icola di Bari, molto tiepido quanto ad amor patrio (67), laddove l'Arcivescovo del capoluogo pùgliese ed i suoi Parroci si erano messi a disposizio ne del Comitato civile per la guerra, rivelandosi più attaccati all'Ita lia del citato Prelato palatino. Il 31 maggio 1915 tuttavia ben 11 sacerdoti appartenenti al clero palatino eli S. icola el i Bari, crissero al direttore del Gazzettino delle Puglie, scindendo la loro posizione da quell a del loro diretto superio re: "Elia ha additato non certO benevolme nte esordirono- all'opinione pubblica il clero di S. icola per la mancata pa rtecipazio ne al patriottico movimento cittadino in q uesto momento solenne e glo rioso per i destini della nostra patria. Le Sue parole sono state acri ma non ingiuste. Combattuti fra il sentimento, che ci spinge all'adempimento eli un santissimo dovere, e la disciplina che ci ha da tempo abituati ad aspettare la parola d 'ordine tagliancloci la libertà di qualsiasi iniziativa, no i che siamo una parte di quel Clero, abbiamo molto eli buon grado fatto sacrificio della disciplina sotto l'impulso del sentimento, e abbiamo diretto, in pari data , al Presidente del Comitato eli assistenza civile, la seguente lettera: I sottoscritti sacerdoti della R. Basilica di S. Nicola, nell'intendimento di compiere il più sacro dei lo ro doveri , si pongono a disposizione di v.s.· durante il glorioso periodo delle ostilità, viva me nte prega ndola che voglia se rv irsi della modesta opera loro, ove occorresse, in uffici civili e religiosi. Inviamo, intanto, un tenue contributO finanziario" (68). La lettera citata fu inviata dal predetto gruppo di sacerdoti palatini (primo firmatario il canonico prof. Domen ico Calà) oltre che al "Gazzettino delle Puglie", al Ministe-
ro di Grazia e Giustizia, paventando ritorsioni da parte del l'abate Piscicelli, per cui ritennero opportuno eli aggiungere un'uJterio re considerazione: "Se la nostra mossa potrà formare argome nto di nu ova accusa da parte di S.E. il Gran Priore, ce ne tutelerà V.E. che è anima di italiano. Noi formalmente dichiariamo che, durante il periodo della seconda gloriosa epopea della nostra patria, contro ogni imposizione, contro ogni vergognosa indifferenza, contro l'indecorosa congiura del silenzio, continue remo a fare completamente il nostro dovere di sacerdoti , ma sempre e soprattutto sacerdo ti italiani!" (69) . Ovunque in Italia migliaia di ecclesiastici accorsero al fronte, mentre i Vescovi ricordavano a tutti i lo ro fedeli che era un sacro dovere difendere la Patria (70). La situazione bellica dete rminò significativi cambiamenti anche all'interno del Palazzo del Quirinale, dove per iniziativa della regina Elena (71) era stato creato un ospedale per curare i soldati feriti e nel cui ambito fu destinata ai servizi re ligiosi la cappella di Guido Reni. Conseguentemente mons. Beccaria il 21 luglio 1915 presi degli accordi con il cardinal v.icario, Basilio Pamphili, procedette in forma privata alla benedizione riconciliativa eli detta cappella che, al pari delle altre site nell'ex palazzo apostolico, era stata colpita -com'è noto- dall'interdetto papale dopo la presa di Roma. Il 22 luglio, dopo quasi mezzo secolo, fu ivi celebrata per la prima volta la S. Messa e fu collocato il SS. Sacramento. ***
La posizione eli doverosa "te1:zietà" mantenuta dalla S. Sede nel corso delle vicende belliche, fu confermata da un'attenta precisazione dell'Osservatore Romano, che il 22 novembre 1915 chiarì: "L'Osservatore Romano, coerente a quel programma di stretta imparzialità eli fronte all'am1ale conflitto, che si è pro posto eli seguire fin dal principio, pubblica i telegrammj che dall'Agenzia Stefani gli vengono comunicati into rno alla
116 guen·a, a semplice titolo di infom1azione per i suoi !errori e senza assumere menomamente la responsabilità delle notizie in essi contenute o farle in alcun modo proprie". Sui campi di ba ttaglia si rinsaldava comunque il m ai sopitO legame affettivo fra l'Italia ed il suo clero di cui, fra le tante testim onianze d ocumentali , v ogliamo citare quella del Vescovo castrense, che si rivolse alle truppe dalle p·agin e del giornale "La stella del soldato" il 20 aprile 1916 (72), con accenti rivelatori eli un intimo legame fra fede ed amor di patria: "Cari e brav i soldati esordì- lo sapete che vi ha nell'esercito italiano un Vescovo per indirizzo organico dell'assistenza religiosa ai soldati cristiani cattolici, che son la gran maggioranza .... Egli che tutti vorrebbe conoscere gli amici suo i, e siete voi, per diffondere largamente am ore alla Fede sua e nostra, alla Patria nostra bella, all'Esercito va loroso, sente che al desiderio sono impa ri le fatiche, i mezzi, il tempo, ed a soclclisfarlo vi parla per la b occa del vostro Cappellano e per il più facile mezzo di comunicazione, lo serino ... Soldati , vi desidero forti , perché tali v i desidera ed ha bisogno che voi siate la Patria, tale è il dovere vostro, e dalla fortezza vostra compana per disciplina, temprata per virtù d'animo, dipendono le sorti delle armi. La Patria guarda voi, spera in voi, da voi attende il lieto giorno eli pace glorioso. Sold ati, siate fo rti! ... iare pro fondamente religiosi , perché da D io dovere prendere la forza p er co mpiere uh d ove re alto -che sp esso tocca l'eroismo- e che v i è richiesto d alla Patri a: da Dio riceverete il premio meritato con vita di disagio, nobilitata da atti sublimi di va lore ... Mi compiaccio d i sapere che voi desiderate l'opera d el Ca ppellano e che a migliaia co ro nate g li altari d a ca mpo , stipate le chiese vicine ai vostri accampamenti, e, se feriti o infermi , le cappelle degli ospedali spettacoli commoventi e indimenticabil i- e volentieri sentire la parola buona eli lui, che vi dà conforto e speranza, ed anche vi richiama ai d overi. ..
Ah! oldati ca rissimi, voi lo vedete che io v i esorto all'adempimento del Precetto Pasquale: Am or mi muove che mi fa parlare. Amor all'Esercito, che gran forza m orale ricaverà da questo ano forte che,.purificandovi, vi fa pro fo ndamente religiosi , am ore alle famiglie vostre, ch e apprenderann o con gioia la noti zia eli vostra Pasqua con bio ... ; am ore alla Patria , sulla quale voi, con coscien za limpida e sicura, preghiera ardente, va lore ero ico, farete discendere le benedizioni dal cielo, e, primo la più d esiderata, la pace gloriosa, che coroni le vostre epiche imprese!". Tra le p reghiere per i "nostri soldati" con approvazione ecclesiastica , si può far menzione acl esemp io di un'orazione aJia SS. Vergin e composta d a mons. A ugusto del Viro nel settemb re 1915 (73) così formulata: "Giusta e sa nta è la causa che noi p ropugnamo! Come concedeste v ittoria ai prodi Crociati , che sotto la Vostra protezione muovevano a debellare I'Jslamism o e a redimere delle terre cosparse d'innumerevoli memorie tanto ca re a Voi e al .Vostro figlio Gesù, così, in quest'ora tragica che attraversiamo, ottenete vittoria ai nostri pro di soldati , che in no me d 'Italia e all'ombra della nostra bandiera, lottano al riscatto di terre po rta nti d o vunque l'impro nta d el n os tro nome e che sono lega te a noi con vincoli di natura e eli conquiste. Voi, che lo po tete, spingete lontano il nemico onde noi posiamo ricongiungerci ai nostri fratelli, che dall'Ad ige e d all'Isonzo attendo no impazienti il gio rno d el riscatto ... Come Santa Chiara di Assisi seppe sca mpare la sua cinà dalle o rde di , araceni invadenti. così Voi proteggete i nostri soldati e risparmiate a tante madri , a tante spose, a tanti figli il dolore di un'irreparabile perdita!". L'assistenza religiosa alle truppe era considerata eli primaria importa nza , come può ril eva rsi da lla lèttera in v iata il 7 o ttobre 1916 da mons. Michele Cenaro, Vicario dell'Ordinario milita re, a mons. Beccaria, per censurare l'operato d el Cappellan o regio mo ns. Ga rigli o (74), che aveva lasciato a
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desiderare quanto ai conforti religiosi prestati sui campi di battaglia, dove svolgeva funzioni eli Cappellano militare . Risultava infatti che eràno morti du e ufficiali senza i Sacramenti, essendo stato irreperibile il sacerdo te incriminato , per cui il Vicario castrense così concludeva .la sua missiva: "La S.V. Ill.ma e Rev.ma, nell a s ua illimitata prudenza, terrà in que l conto che stimerà più oppo rtuno quanto sopra ho riferito, assicurando la che su ciò mi ha s pinto solamente il desiderio vivissimo di portarLe in tal maniera un fraterno aiuto, conoscendo a pieno quanto Le stia a cuo re che il buon no me e lo zelo dei Sacerdoti, che prestano le loro amo revoli cure a vantaggio dei nostri va lorosi soldati, lungi dall'essere menomato, splenda soprattutto in questi momenti di una glo ria sempre più fu lgida e feconda di bene". Il 9 ottobre mo ns. Becca ria, dal quale elipendeva gerarchica me nte quale Cappellano palatino il Gariglio, rispose a mons. Michele Cenato, cui il primo era altresì sottoposto in tempo di guerra per le prede tte funzioni eli Cappellano militare, assicu rando che un'inchiesta rigoros issima aveva accertato la piena correttezza del sacerdote inquisito, poiché uno dei due ufficiali ritenuto morto, in realtà era ferito ma vivo, mentre l'a ltro e ra spirato senza i conforti religiosi per i ritardi di un medico, ch e però a sua volta si era inteso male. on solo nelle t:Iincee si consolidavano i legami nel "Paese reale" tra clero e popolo, ma anche nel "Paese legale" si intensificavano i rapporti fra S. Sede e Governo, sicché allorché al ministero Salandra, caduto il 18 giugno 1916, ne subentrò uno a guida del Boselli, Benedetto X:V chiese a quest'ultimo che a livello politico i rappo1ti tra Chiesa e Stato continuassero ad essere tenuti da V.E. Orlando, che nella nuova compagine governativa era passato dalla titolarità del Ministero di Grazia e Giustizia a quella dell'Interno. Il desiderio del S. Padre era dovuto alla grande considerazione in cui teneva lo statista.
L'anno segue nte il Papa, dopo aver raccolto un'impon e nte docume ntazione s ui reali stati d'animo e s ulle aspettative delle popolazioni dei Paesi belligeranti (75), fece pervenire segretamente una nota diplomatica a tutti i Gove rni interessati in cui esponeva il suo pensiero; ma avendone alcuni giornali reso noto il contenuto, ne dispose la pubblicazione immediata s ull'Osservatore Romano del 15 agosto. Le proposte di Benedetto X:V potevano così compendiars i: tutte le Potenze avrebbero dovuto abolire ~'di'unisono la coscrizione militare, con l'inte1vento eli un Tribunale inte rnazionale per decidere il boicottaggio contro il Paese che l'avesse ripristinata; ogni controversia doveva essere risolta con pacifici arbitrati; occorreva rimuovere gli ostacoli esistenti al commercio internazionale tramite un'autentica libertà e comunione dei mari; si riten eva indispensabile per porre fine al conflitto, che ogni Paese belligerante restituisse i territori violentemente occupati e che ogni contendente condonasse all'avversa rio i danni eli guerra subiti. Veniva pertanto delineata la prospettiva di una pace senza risarcimenti e senza conquiste, con la contropartita di un generale benessere, una volta cessate le s pese per gli armamenti. Ogni sforzo doveva mira re a fermare !"'inutile strage ", concluse il Papa riprende ndo gli accenti della citata enciclica Acl Beatissimi del 1914. Il progetto pontificio, utopistico nel suo irenismo incondizionato ed irrea le in un contesto eli odio come quello di una guerra in atto, era comunquè degno eli rispetto e eli considerazione, per i nobili intendimenti eli sollecitudine verso l'umana sofferenza e eli eva nge lica coe re nza , ch e lo avevano ispirato. Non fu tuttavia compreso ed anzi in Italia gli intetventisti più accesi accusarono eli triplicismo la Curia e di disfattismo il Papa che, a loro avviso, si era pronunciato al fine recondito di salvare gli Imperi centrali (76). Il messaggio pontificio non fu riscontra-
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to né da Italia, né da Francia, né da Russia , né da Inghilterra. Sonnino in persona si era spinto ad ipotizzare un'"ispirazione germanica" della nota pontificia; ma il Ministro della Pubblica Istruzione, Ruffini, rilevò che se già nella precedente enciclica Ad Beatissimi era stato formulato il concetto eli un"'inutile strage", a causa delle spinte politiche ed economiche del conflitto, ciò nondimeno i cattolici italiani si erano rivelati dei combattenti leali, ed il clero ed il laicato cattolici si erano attivamente impegnati nell'assistenza ai militari. L'atteggiamento innanzi alla gue rra dei cattolici, accusati di esserne i fome ntatori nelle campagne ed i sabotatori neLle città, era stato ulteriormente precisato già un mese prima de lla nota po ntificia, ne l luglio 1917, dall'Osservatore Romano che così spiegava: <<I cattolici italiani, prima che fosse dichiarata la guerra, fatta adesione alla neutralità condizionata ai supremi interessi del Paese, furono contrari alla partecipazione deU'Italia al conflitto armato, e quindi è falso che ne siano stati gli "istigato ri". Dichiarata la guerra, compirono e compio no lealmente, senza sottintesi ed incertezze, tutto il loro dovere: e quindi è falso che siano de i "sabotatori" delle energie nazionali. In ordine alla pace, essi tendono a volgere gli animi e le coscienze al suo trionfo, secondo i principi del diritto internazionale cristiano e le giuste aspirazioni dei popoli; e quindi è falso che siano dei "guerrafondai" e degli "imperialisti" ad ogni costo>>. ***
Tra coloro che operavano con responsabile senso del dovere sul fronte, vi erano -come già accennato- i Cappellani palatini, per i quali mons. Beccaria caldeggiò in più di una occasione un impiego consono alloro status. In 'tale ottica egli si rivolse al Ministro della Rea! Casa (77), per segnalargli il Cappellano di Sua Maestà do n Giulio Ricciai (cl. 1877), richiamato alle armi, affinché quest'ultimo ricevesse un'appropriata destinazione: "Credo -scrisse il Beccaria in una let-
tera del 22 ottobre 1917- che sia il caso che per la tradizionalità e la dignità di Cappellano di S. M., che il detto sacerdo te venga più opportunamente nominato Cappellano militare, anziché essere destinato a qualche ufficio sanitario o anmunistrativo, ufiici molto vaghi e indete rn1inati, che talvolta anche implicano bassi ed unillissinu se1vizi". · Dati anche i precedenti sto rici eli altri Cappellani· palatini, mons. Beccaria pregò il Ministro della Real Casa eli adoperarsi presso quello de lla Guerra affinché tutti gli appa rte ne nri al clero pala tino richiamati a prestare il se1vizio presso le Fo rze Armate , fossero assegnati a compierlo come Cappellani militari, a preferenza di qualunque altro ecclesiastico, anche in sovrannumero . Probabilme nte il Becca ri a no n aveva consapevolezza del fatto che l'attribuzione eli funzio ni castrensi al clero palatino, costituiva un rirorno alle origini di detto clero che -come si è precedenteme nte rico rdatonacque a i te mpi eli Costantino proprio con compiti eli assistenza spirituale nei ca mpi di battaglia. A livello politico ebbe ampia risonanza il discorso del Sonnino, Ministro degli Esteri , svolto all a Camera de i Deputati ne lla tornata de l 25 otto bre 1917, in occasio ne de l qua le ribadì che gli alleati de ll'Italia avevano deciso eli non deporre le armi, prima eli rendere impossibiJi ulteriori aggressio ni da parte degli Impe ri Centrali (78). In me rito alla no ta ai belligeranti diramata nell'agosto dal Po nte fice, il Sonnino ricordò la solenne riaffermazione ivi contenuta dei be nefiéi della pace e l'a nnuncio contestuale delle provvidenze d'ordine generale da adottarsi do po la guerra da parte degli Stati , per impedire che altre ne scoppiassero in futuro . Su tali indicazioni eli principio Sonnino dichiarò di consentire , prendendo tuttavia le distanze dal resto del pensiero papale: "ma quando si scenda acl esaminare la ora del Po ntefice -precisò- nell'indicazio ne pratica de lle condizio ni di pace, vi ravvisiamo quella medesima indeterminatezza che
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ca ratterizza le comunicazioni da parte nemica, e che rende impossibile e inutile qua lsiasi conseguente scambio di ved ute". Il 28 settemb re -era ancora il Ministro degli Esteri a parlare- il card. Gasparri aveva proposto al Governo inglese l'abolizione generale della coscrizione obbligatoria, ma ciò era inattuabile ed esponeva, secondo lo statista italiano, al rischio el i affidare la difesa del Paese a del le mHizie mercenarie . Il 27 ottobre 1917 l'Osservatore Roma no replicò al Sonnino che egli non aveva compreso la ota pontificia, poiché il Papa non aveva inteso presentare un completo trattato di pace, bensì aveva riepilogato alcuni pu nti fondamenta li su cu i i bellige ranti sembravano d'accordo, invitandoli a precisarli ed a completarli con spirito conciliante, tenendo conto delle aspirazioni dei popoli e delle particolari questioni territoriali fra I azione e azione, compiendo anche qualche sacrificio per il bene dell'umanità . L'Osservatore, dopo aver sintetizzato i punti essenziali del documento papale, concluse criticando il fatto che in risposta ad una lettera che il Papa aveva rivolto al Re d'Italia, come agli altri Capi di Stato, l'Italia avesse scelto di replicare con una diatriba in Parlamento. La chiave eli lettura dell'atteggia me nto italiano, fu amaramente scoperta e rivelata da ii'"Osservato re Romano" del 17 fe bbraio 1918, che d ivulgò il contenuto di accordi sconosciuti presi in occasione della Convenzio ne di Londra stipulata il 26 a prile 1915 fra Italia, Francia, Russia ed Inghilterra, che per là prima volta e ra stata pu bblicata insieme ad altri documenti s.egreti, da i massimalisti russi. Il relativo art. 15, che era quello che più scottava, recitava testualmente: "La Francia, la Gran Bt:.etagna e la Russia prendono impegno eli appoggiare l'Italia, in quanto essa non permetta ai Rappresentanti della Santa Sede, di intraprendere azio ne diplomatica riguardo alla conclusione della pace ed alla soluzione di questioni connesse con la guerra".
L'ignobile accordo ferì la sensibilità dei cattolici e dei non cattolici; ma il Governo italiano, tramite il Sottosegretario agli Esteri , BorsareUi, negò l'esistenza di tale cla usola, che peraltro era stata confermata come vera in una discussione che si era svolta sullo stesso argomento nel Parlamento inglese. L'a rticolista de ll 'Osse rvatore Ro mano acutamente osservò: "Se .. . l'articolo in q uestione avesse provveduto a che nessuno Stato no n belligerante potesse essere a mmesso al Congresso della pace, senza il consenso delle quattro Potenze firmatarie della Convenzione, non vi sarebbe stato nulla da ridire; ma l'esclusione della sola Santa Sede rimessa all'arbitrio del Governo italiano (e tutti conoscono le amichevoli disposizioni dell'on. Sonnino verso la Santa Sede!), è ingiuriosa e offensiva e contro eli essa pro testiamo". AJla luce della postuma conoscenza del segreto fatto, !'"Osservatore Roma no" del 18 febbraio a buo n diritto dichiarò che era mancata la risposta all'appello pontificio pro prio da parte dei quattro firmatari della convenzione londinese. Nonostante siffatte amarezze, la S. Sede no n venne meno al suo generoso impegno in favore de l rimpatrio degli ita liani trattenuti in terra ne mica o ammalati, avvalendosi delle Nunziature apostoliche, come si può direttamente riscontrare dalla copiosa documentazio ne esistente in merito presso l'Archivio segreto Vaticano, agli atti della Segreteria di Stato riguarda nti il periodo 1914-1918. Un tentativo eli pace separata fra l'Italia e l'Austria, tramite la mediazione del Vaticano, non andò in porto sia per la rinnovata offensiva austro-germanica de lla primavera del 1918, che per il mancato assenso dei nostri alleati (79). Te! corso del conflitto che volgeva al termine, era venuto meno il principio liberale che lo Stato non dovesse sovvenzionare alcun culto, per cui fu aggiornata la congma dei parroci, falcidiata dall1inflazio ne (80). Ne ll'attività di inte rmediazio ne a fini
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umanitari fu impegnato anche il Cappellano maggio re palatino, pe r cui a tito lo di esempio può citars i una lette ra de l 3 sette mbre 1918, inviatagli da l Segreta rio eli Stato (81), il q uale lo info rmava di aver effettuato una segnalazio ne in favore dell'orfa nella Ottavia Fio retti, che aveva commosso il "cuo re caritatevole d el S. Padre". Il Segretario eli Stato assicurò di aver impartito opportune istru zioni al Nunzio Aposto lico a Vienna , affinché a nome del Papa interponesse le più insiste nti premure presso il governo Austro Ungarico, o nde fosse facilitato il rimpatrio d ell'orfanella do dicenne attrave rso la Svizzera. Il Nunzio era statO a ltresì auto rizzato a fo rnire tutto il d e na ro occorre nte pe r il viaggio della fanciulla e di chi l'avrebbe accompagnata. Il 14 settembre successivo fu il Go ve rnato re d e l Principe e reditario a scrive re a l Beccaria ancora sul pietoso caso, pero rando ne un diretto inte rve nto per il rie ntro della ba mbina che sapeva essere difficile: "Alla sua sperimentata cortesia mi rivolgo soggiunse- pe r poter fa r giungere alla madre infelice almeno un filo d i speranza".
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Fa tto saliente agli ini:d d el nuovo anno , fu l'appe llo lanciatO d a d o n Sturzo il 18 gennaio 1919 "a rutti g li uo mini liberi e forti", da cui nacq ue il Pa rtito Po po lare Italiano, ispirato a principi cristiani; ma aconfess iona le ne lla sua ind ipendenza da lle gerarchie ecclesiastiche , con ca ratte re inte rclassista, il quale confe rì all'elettorato cattolico una conno tazione po liti ca ben d efinita . Con la nuova fo rza po litica progredì notevo lmente la concilia:do ne s il enziosa, che Gio litti aveva reso agevole ne l primo quindicennio del secolo XX e che con Be nedetto XV aveva compi uto ulte rio ri p rogressi sul piano d iplo matico (82). Il p rogramma dei popolati contemplò il decentramento a mministrativo, il d isa rmo generalizzato, la libertà d i navigazio ne, l'ugliaglianza nel lavoro, il progresso della legislazione sociale, la libertà religiosa, la plu-
ralità degli ordinamenti inte rmedi, la difesa della famiglia e dell'insegnamento privato. La prima g rande vitto ria che il nu ovo soggetto po litico av rebbe conseguito, fu l'abbando no del s iste ma unino minale e l'introduzio ne di quello proporzio na.le, per cui -abolito ufficialme nte il non expedit l' ll novembre 1919- alle e lezio ni che e bbe ro luogo il l<? de llo stesso mese, furono eletti 103 deputati catto lici (83). Nell'incoraggiante clima instauratos i alla fine della guerra, l'avvenimento di maggiore rilevanza nelle relazioni fra Chiesa e Stato, fu quello che V.E. Orlando defirù come "preconciliazio ne". Venendo alla ricostruzio ne dei fatti , durante la ptimavera del '19 mo ns. Kelly, Prelato eli Chiacago. confe rì a Pa rig i con il marchese Brambilla, diplo matico ita liano, per sondare la possibilità eli colloqui fra la S. Sed e e l'Italia (84). Co nseg ue n te me n te il preside n te de l Consiglio Orlando, p resente nella capita le fr a ncese pe r la Co nfe re n za su ll a pace , parlò con iJ Kelly che , recatosi subito a Roma, info rmò il ca rd. Gasparri che nel g iro d i 24 o re fece pa rtire per Parigi mo ns. Cerretti, della Segreteria el i tato . Questi g iunse a destinazio ne alla fine eli m agg io e d in co ntrò pre limin a rme n te il marchese Brambilla. Il l giugno 1919 s i svolse lo storico inconrro a ll'ho te l Ritz fra il Primo Mi nistro italiano e l'inviato po nti ficio, che gli sottopose un progetto d i ma s ima. mirante a ll'attribuzio ne d el ca rartere d i Stato. con indipe nde nza e s"ovranità internaz io na le , al territo rio vatica no, di cui peraltro proponeva l'allargame nto a zone fini time . Vi e ra solo un ce nno ad un eventua le concordato, ma nulla in merito a po sibili contributi fina nz ia ri da pa rte ita li a na e nea nche circa ipotetiche moclificazio ni dell'o rd iname nto g iu rid ico nazio nale , ca paci eli influire s ul d iritto comune. Orlando d ichiarò d i accettare tale proposta di massima, rileva ndo al contempo l'ino pportunità eli ampliamenti territOriali; as-
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sicurò quindi che ne avrebbe informato il Re ed il Gabinetw e consemì con il Cerretti sull'opportunità di sospendere le trattative. Il 10 giugno lo statista lasciò Parigi ed il 19 si presentò alle Camere per il voto che determinò la caduta del suo Governo. L'accordo non fu siglato in tempi brevi perché, come ebbe a ricordare l'Orla ndo stesso (85), messa da parte ogni vanità personale, avvenì eli non esse re più ne lla pienezza del suo prestigio e, dall'altro canto, che il popolo italiano no n si trovava in condizioni d'animo tranquille. Se l'accordo fosse giunto a buon fine, secondo lo Spadolini (86), avrebbe significato per l'Italia un notevole progresso rispeno a quello del 1929: "con la ricostituzione di un principato simbolico del Pontefice, indipendentemente dalla stipulazione del Concordato e dell'inrerclipenclenza dei due in1pegni". Avendo in tempi recenti l'Osservatore Ro mano (l dicembre 1993) rispolverato la tesi menzionata ed accreditata dai proragonisti, cioè del fallimento degli accordi di Parigi per la cad uta del Ministero Orlando, il Margiotta Broglio la ha confutata (87) osservando che è o rmai noto che l'interruzione di quel negoziato, seguito personalmente da vicino dal card. Gaspa rri, fu in realtà dovuta alla ferma opposizione di Vittorio Emanuele III, il quale info rmatone dal Vice Presidente del Consiglio dopo un'a pposita riunione alla frontiera franco -italiana , minacciò addirittura eli abdicare e di "scendere in piazza con il fucile" , per difendere la L.cl.G., se il Governo avesse continuato sulla strada delle ti·attive con il Vaticano per un accordo concordatario. Tuttavia -prosegue l'A.- le pregiudiziali laiciste e d anti-cle ricali no n e rano della classe politica liberale, ma soltanto del Re. Il 22 gennaio 1922 venne a mancare Benedetto XV, che aveva intravisto nel carattere punitivo dei trattati eli Versailles i pericoli esistenti per una pace duratura. Il successore, card. Achille Ratti, assunse il nome di Pio XI il 6 febbraio s uccessivo, ed appena eletto espresse la volontà di be-
nedire Roma, l'Italia ed il mondo intero dalla loggia esterna di S. Pietro, ponendo fin e alla trad izione dei s uoi tre immediati predecessori, che per il dissid io seguito alla presa di Roma, avevano sempre imparito le benedizioni de lla loggia interna. IL CAMMINO VERSO I PATII I.ATERANENSI
Per compre nde re i sentimenti del nuovo Pontefice nei confro nti dell'ltali.a, è illuminante il discorso che l'a llo ra cardin ale Achille Ratti ebbe a pronunziare a Milano il 6 settembre 1921, all'atto eli insediarsi neUa diocesi cittadina: "Il Papa per noi italiani esordì- è oltre a nnto il resto, il più tenero e sincero amico dell'Italia, per la qua le Egli pur testé pregava, saluta ndo la culla di ogni gentilezza: è sovrattutto stando all 'estero che si vede e tocca con mano fino a qual punto iJ Papa è il più grande decoro d'Ita lia; per Lui tutti i milioni eli cattolici che sono nell'universo mo ndo si rivolgono all'Italia come acl una seco nda Patria, per Lui Roma è veramente la ca pitale del mondo, e bisogna chiudere gli occhi all'evidenza per no n vedere -almeno nell'attuale volgersi di nmi gli Stati al Papa- per non vedere, dico, qua le prestigio e quali vantaggi potrebbero dalla sua presenza derivare al nostro Paese, quando fosse tenuto il debito conto del suo essere inte rnazio nalmente e sopranazionalmente sovrano, che i cattolici eli tutto il mondo gli riconoscono per divina istituzione; e noi cattolici ita liani che per divina disposizione l'a bbiamo in custOdia, ne siano respo nsabili ·d'onore ai cattolici di tutto il mondo" (88). Una volta asceso al soglio eli Pietro, il Ratti avrebbe dovuto confrontarsi con una realtà politica assolutamente nuova e con problemi inediti. Do po la "Marcia su Roma" del 28 ottObre 1922, i cattolici assunsero degli atteggiamenti differenziati nei rigu ardi del Fascismo, alcuni coglie ndone le potenzialità prevaricatrici e totalitarie, altri confidando
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ne lla sua "normalizzazione", che avrebbe rafforzato le istituzioni esistenti arginando il pericolo marxista (89). Dopo i disordini del primo dopoguerra Mussolini, che aveva un passato di rivoluzionario e di anticlericale (90), rinnegò le precedenti matrici ideologiche, per approdare ad una prospettiva d i conservazione, contro un progrediente comunismo ateo che poneva a repentaglio le radici cristiane della civiltà occidentale. Il Partito popolare sembrò a molti credenti esser divenuto poco affidabile per arginare l'avanzata di marxisti massimalisti, nel momento in cui avvertiva l'attrazione dei socialisti. l fascisti attaccarono senza troppe distinzio ni sia gli organismi solida ristici, le sedi di pa rtito, le associazion i, g li organi di stampa dei "rossi", che quelli dei "bianchi", ma nonostante ciò, -salvo una minoranza che si mantenne fierame nte contraria al nuovo movimento -la maggior parte dei cattolici si orientò verso quell'ideologia che appariva protesa a difendere i valori del rispetto della patria, della proprietà, del principio di auto rità (91). Il primo Esecutivo a guida di Mussolini fu formato da fascisti , liberali, indipendenti e popolari (contrari Sturzo e Meda), i quali ultimi sarebbero stati allontanati allo rché al Cong resso di To rino (1923) prevalse la linea antifascista. Tra gli atti de l nuovo Governo volti a rassicurare i cattolici, può ricorda rsi il ripristino del Crocefisso nelle aul e pubbliche, lo sta nziamento di som me in favore de lle chiese danneggiate dalla guerra, l'incremento degli assegni in favore del clero, la concessione di esenzio ni fisca li ai semina ri , l'equiparazio ne delle scuole private confessio nali a quelle pubbliche, il riconoscimento agli effetti civili di solennità religiose, l'esenzione dalla leva dei chierici in sacris, una nuova regolamentazione delle Opere Pie (92). Nel 1923 ebbe lu ogo il primo inco ntro segreto fra Mussolini ed il ca rd. Gasparri in
casa del sen. avv. Carlo Santucci, cattolico; dopo di esso i due interlocuto ri decisero eli mantenersi in contatto attraverso il gesuita padre Tacchi Venturi, per ogni successiva intesa (93). Il 23 agosto di quell'anno fu ~ssassinato dai fascisti la Medaglia d'Argento al V.M. don Giovanni Minzoni: era no i segni inequivocabili eli un'ambigua politica, caratterizzata da· un'interessata deferenza formale nei riguardi de i vertici della Chiesa e dalla più assoluta mancanza eli scrupoli nel colpirne quei pastori che fermamente avversavano l'ideologia mussoliniana. In tale ottica crebbe ro le aggressioni contro gli oppositori , compresi i giovani dell'Azione Cattolica, con una progressione eli viole nze che giunse al culmine della spettacolarità con l'assassinio dell'onorevole Giacomo Matteotti, segretario del partito socialista unitario. Il ritrovamento del suo cadavere detenninò la c.d. "secessione dell'Aventino" da pane dei deputati popola1i insieme a quelli della Sinistra, che abbandonarono i lavori parlamentari. De Gasperi prefigurò quindi l'eventualità di un'intesa fra cattolici e socialisti per offrire un'alternativa al Re; ma il 9 settembre 1924 intervenne personalmente il Papa con un discorso rivolto agli universita ri cattolid, in occasio ne del quale respinse tale evenienza in nome dei valo ri della religione (94). Don Sturzo prese fermamente le distanze da quegli ex popolari che avevano ritenuto di poter aderire al Fascismo, di cui aveva intuito l'essenza antidemocratica; ma il PartitO popolare perdette l'appoggio del Vaticano ed il suo fo ndatore andò in esilio (prima a Londra e poi negli U.S.A.). L'atteggiamento dell'episcopato nei riguardi del Fascismo variò a seconda della sua diffusione in zone già "rosse", dove fu considerato più favorevolmente, o "ex bianche", dove fu visto con minore benevolenza (95). A livello istituziona le fu rilevante nel campo delle relazioni fra Chiesa e StatO la nomina da parte de l guardasigilli Rocco di una Commissione, presieduta dall'ex popo-
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lare e sotto egretario alla Giustizia Mattei Gentili, per la riforma della legislazione ecclesiastica italiana, con la partecipazione dei monsignori Capitani, Cisterna e Talamo, avente come compiti prioritari la materia degli ordini religiosi, del p lacet, dell'exequatw· e de l riordino del patrimonio ecclesiastico (96). Tale orga nismo lavorò per circa un anno a partire dal febbraio 1925 ed elaborò due disegni; ma il 18 febbraio 1926 il Papa ricordò al card. Gasparri in una lettera che nessuna proposta poteva essere recepita dalla Chiesa, se prima non veniva risolta in maniera appropriata la Q.R. Il 1926 fu l'anno nel quale furono sciolti tutti i paniti con le associazioni ad essi collegati e vennero incarcerati nume rosi oppositori; ma nel settore della politica ecclesiastica i ebbero viceversa dei segnali concilia nti, il che non deve meravigliare poiché il Regime cercava di controbilanciare l'impopolarità dei provvedimenti libenicidi, con misure che ve ni va no incontro alla profonda religiosità della stragrande maggioranza degli italiani. Pertanto nel mese di maggio il Rocco, dopo aver preso atto delle riserve formulate al Gasparri dal Pontefice, annunziò alla Came ra che la revisione de i rapporti con la Chi esa sa re bbe stata ripresa su "basi più larghe", poiché la nota pontificia aveva mutato i termini del proble ma ed il Gove rno desiderava tenerne conto. Mussolini co nseg ue nte mente impartì delle direttive al Rocco per riesaminare la questione ecclesiastica in stretta connessione con quella romana, precisanclogli con lettera il 4 maggio 1926 che il regime fascista aveva superato le pregiudiziali liberali dell'agnosticismo religioso e del separatismo , per restituire allo Stato italiano il carattere eli cattolico (97). In tale nota il Duce tenne a sottolineare che: "ciò il regime fascista ha fatto con piena spontane ità e con assoluto disinteresse, se nz a esi taz io ni, n é d eviazioni, anche quando i suoi sforzi erano misconosciuti o
scar amente riconosciuti, solo come adempimento eli un alto dovere, non come strumento o, peggio ancora, come espediente politico" (98). iffa tta e"Ccusalio non petita andava riconclotta ai sospetti dei suoi oppositori di una scella operata come instrumentum regni, avendo a mente il detto di Machiavelli che "come l'osse1vanza del culto divino è cagione della grandezza degli Stati, il dispregio del culto divino è cagione della loro rovina" (99). Nell'agosto furono intraprese delle trattative concrete fra il ·consigliere di Stato Domenico Barone e l'avv. Francesco Pacelli, per la S. Sede, i quali in prosieguo di tempo avrebbero stretto una profonda amicizia. Il 30 agosto il delegato italiano espose analiticamente al presidente del Consiglio Mussolini,. i punti fondamentali fissati dalla Chiesa per la definitiva solu zio ne della Q.R. , evidenziando la disponibilità del Papa a rinunciare ad ogni rivendicazione temporale, purché fossero adempiute tre pregiudiziali: l) l'iniziativa formale per il negoziato doveva partire dal Governo italiano; 2) quest'u ltimo doveva dichiarare che i colloqui si sarebbero svolti a prescindere dalla L.d.G. che , in quanto unilaterale, aveva posto la S. Sede in condizione di sudclitanza; 3) sui negoziati doveva mantenersi il più assoluto segreto e dovevano svolgersi fra il S. Padre stesso, il card. Gasparri, l'avv. Pacelli, il presidente Mussolini ed il consigliere eli Stato Barone (100). Il Santo Padre temeva infatti che gli venissero frapposti degli ostacoli da parte di qualche Cardinale che fosse stato messo al correme delle iniziative prefigurate. Per la dig nità stessa del negoziato fu escluso il coinvolgimento eli altri Stati, che la S. ede non voleva in quantO la sua natura di istituzione sovrana non abbisognava di tutela altru i e che Mussolini aborriva in quanto ritenuto lesivo della sovranità italiana (101). Fra le leggi ordinarie che anticiparono lo spirito del Concordato, va ricordata quella dell'll marzo 1926, n. 417, con il relativo R.D. applicativo, n. 1493 del 9 agosto 1926,
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che creò stabilme nte u n O rd inario militare ed i Cappellani da lui dipendenti, ancbe in tempo di pace (1 02); ma tale norma al pari d elle altre varate dal nuovo Governo in politica eccles iastica, non segnaro no una radicale inversio ne di rotta, bensì svilupparono -seppure con mo tivazio ni di o ppo rtunità contingente che ne acceleraro no il corsolinee conciliato ristiche che g ià e rano be n presenti nei governi succeclutisi dall'inizio del secolo. Nell'autunno d el 1926 continu ò un seg reto flusso e pistolare fra Icalia e S. ecle, che p o rtò il 24 novemb re alla stesura d i una prima bozza di trattato fra il Pacelli ed il Barone, che quest'ultimo trasmise al Pres idente de l Consiglio. Il 10 dicembre 1926 il Re auto rizzò Mussolini ad intavolare negoziati ufficiali ed il 31 successivo q uesti sc ri sse a l Gas parri (103) sulla "possibilità di addivenire ad una definitiva ed irrevocabile s istemazione de i rapporti fra il Regno d'Italia e la S. Sed e". Agli inizi de l nu ovo anno il Baro ne ed il Pacelli furo no affiancati nelle trattative da mo ns. Bo rgoncini Duca e nel fe bbraio fu pronto un o sche ma eli concord ato predisposto in massima parte d al Va ti ~a n o, per il s uccessivo esame da pa rte di Mussolini; tuttavia il punto eli pa rte m~a pe r i colloqui che in seguito eb bero luogo, fu una più o rganica bozza curata da l Baro ne. Gli esord i del 1927 fu ro no ca ratterizza ti da misure che sembravano volte in d irezione o pposra alla volo ntà conci liativa presente ne lle trattative, po iché il 29 gennaio furo no sc io lte le assoc iaz io ni de i g iova ni es plo rato ri cattolici, me ntre s i rea lizzava l'organizzazio ne dell 'Opera Balilla. Il 24 aprile s uccessivo venne altresì abolita la fede razio ne delle associazio ni s po rtive cattoliche italiane, con la co nsegue nte creazione di un contenzioso che s i sarebbe prorratco ben o ltre la conciliazio ne. Il Po ntefice dispose perta nto la sospensio ne delle trattative, che ripresero nel maggio 1928, do po che gli furono fo rnite assicurazioni in merito al mantenimento dell'Azio-
ne Cattolica (104). la quale dopo la liquidazione del Partito popolare e dei sindacati bianchi, era rimasta l'unica es pressione organizzata del laicato cattolico. la S. Sede ritenne prioritario vn accordo che contemplasse il principio della sua sovranità ed indipendenza territoriale, ne lla prospettiva del riconoscimento agli effetti ciVili del m?trimo nio celebrato in chiesa, del riconoscimento delle organizzazioni catto lic he e d e ll'insegnam e nto re Hgioso ne lle scuole; mentre al Pres idente del Consiglio premeva maggiormente la stipulazione di un trattato per il ricono cimento pontificio eli Roma quale capitale d'Italia (105). Alla vigilia della ripresa de i negoziati un episodio aveva sconvolto l'apparente tranquillo scorre re d ella vita pubblica: l'attentato al Re o rga nizzato a Milano da ambienti antifascisti, ne l quale era scampata la vittima designata, ma aveva no perso la vita diciassette persone . Il "Messaggero" d el 14 aprile 1928 (106) elette la notizia che alla chiesa d el SS. Sudario la martina de l giorno prec~dente la Reg ina aveva fatto officiare un rito funebre in s uffragio delle vittime, me ntre al pome riggio vi era stata celebrata una solenne cerimonia eli Te Deum, in ringraziamento pe r lo scampato pe ricolo d el ovrano . I sempre più intens i contatti fra raro e Chiesa g iunsero ad un'incoraggiante tappa il 7 nove mbre 1928, a ll o rc hé il Ba ro ne scrisse a Mussolini (107) che Pio XI accettava il Vatica no come compo nente territOriale, rinunziando ad ogni altro ampliamento , per cui s i sare bhe stabilizzaco lo stato eli fatto esiste nte dopo la "Breccia". Il 22 novemb re iJ Re inca ricò il Capo del Go ve rno per l'inizio de i nego ziati ufficiali ed il 25 segue nte il Papa confeti analogo mandato. TI 4 gennaio 1929 venn e a manca re il Baro ne, g ià s ubd e lega to di Musso lini , il q uale rilevò conseguenteme nte il compito el i condurre ava nti le tratrati ve , in prima persona, con l'aw. Pace lli. Alle ore 12 clell'll febbraio 1929 al Pa-
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lazzo apostolico late ranense, il ca rd. Gasparri ed il cav. Benito Mussolini, nelle rispettive vesti di plenipotenziari del Papa e de l Re , sigla ro no i Patti iate ra ne nsi, a lla presenza del Rocco, del Grandi, di mons. Borgoncinj Duca e delJ'avv. Pacelli. Si trattò, com'è noto, di un Trattato politico che definì la Questione Romana con il riconoscime nto dello Stato de lla Città de l Vatica no, quale essenziale pe r la sovranità della Chiesa (108); no nché'di un Concordato che disciplinò le condizioru della religione e della Chiesa cattolica in Italia ed infine di una Convenzio ne per la definiti va regolamentazione dei rapporti fra la S. Sede e l'Italia in seguito ai fatti del 1870. La relativa comunicazio ne al Corpo diplo matico avvenne ne l corso della stessa mattinata con grande sorpresa degli astanti (data la segretezza con cui si erano svolte le trattative), attraverso il card. Gasparri che agli Ambasciato ri accre ditati presso la S. Sede rese noto ufficialmente che la Q. R. era superata, soggiungendo laconicamente: "La comunicazio ne ufficiale per ordine di Sua Santità è finita; no n mi resta che ringraziare le Loro Eccellenze del lo ro inte rvento per riceverla" (109). Il Papa , scmpo losa mente attento a rispettare le prerogative della controparte, il gio rno successivo appariva restio acl affacciarsi pe r benedire una folla di oltre centomila p ersone presenti in Pia zza S. Pie tro (110), temendo che tale atto potesse, al di là del suo intrinseco valore re ligioso, assumere anche .un significato politico che sarebbe potuto apparire come poco corretto, dato che ai Patti mancavano la ratifica de l Re e l'approvazione della Camera. · Alla fine il comm. Umberto Guglielmotti , Segretario della Federazione fascista capitOlina, lo convinse ad impartire l'agognata benedizione. Al po meriggio una folla plaudente come qu e ll a convenuta in pia zza S. Pie tro , si riunì innanzi al Quirinale , da dove si affacciarono i Sovrani a salutare ed a ringraziare il po polo; mentre q uanti si erano radunati
nei pressi di Palazzo Chigi, non ebbero la soddisfazio ne di vede r affacciarsi il Duce, che no n ne ravvisò l'opportun ità. Il 13 febbra io 1929 la Civiltà Cattolica nell'articolo "L'ora di Dio" considerò i Patti Lateranensi come "l'inizio di un'età nuova di pace e di restaurazione religiosa", sottolineando l'intima correlazione fra il Trattato ed il Concordato (111) . Alla stessa data il Papa durante un eliscorso a i doce nti ed agli allievi della Università Cattolica, sal~1tò il Duce come "Uomo della Provviden za" (112). Quest'ultimo in un pu bblico discorso tenuto il 10 marzo illustrò il suo pe nsiero in tema de i rapporti con la Chiesa, definendo i Patti "Accordi equi e precisi, che creano fra l'Italia e la Sa nta Sede una situazione non di confusione o di ipocrisia, ma eli differenziazio ne e eli lealtà. Io penso, e non sembri assurdo, che solo in regime di Concordare si realizza la logica, normale, benefica separazio ne fra Stato e Chiesa, la distinzione, cioè, fra i compiti, le attribuzioni dell'uno o dell'altra . Ognuno coi suoi diritti, coi suoi doveri, con la sua podestà, coi suoi confini. Solo con queste premesse ci si può -in taluni ca mpi- pratica re una coll aborazione da sovranità a sovranità. Parlare di vincito ri o eli vinti è pue ril e: si parli di assoluta e quità de ll'accordo , che sa na reciprocamente de i u r e una o ramai de finitiva, ma sempre pericolosa e comunque penosa situazione di fatto" (113). Spaclolini rilevò (114) che i Patri segnarono la sconfessio ne d ~l separarismo risorgimentale, con la co nseguente confusione delle sfere dello Stato e della Chiesa e la minaccia eli una convergenza dei principi cattolici con quelli fascisti. Tale pericolo fu scongiurato per lo scontro sulla gioventù e sull'Azi o ne cattolica, nonché sulle associazio ni collegate con la struttura ecclesiastica, dovuto all'incompatibilità ideologica fra uno Stato accentratore ed una Chiesa promotrice e fa utrice da sempre della pluralità degli ordinamenti intermedi.
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Va p eraltro sottolineato che il superamento del separatismo non fu un merito o un demerito del Fascismo, poiché in realtà il relativo iter era stato avviato fin dalla prima guerra mondiale, grazie ad un progressivo avvicinamento della S. Sede ai Governi che si erano avvicendati, attraverso intese preventive, pe r cui non può dichiararsi "fascista" -come ha ben osservato il Margiotta Broglio (115)- né la legislazione concordataria né qu e lla ad essa imme diatamente precedente, se non in senso meramente cronologico. La stessa considerazione va fa tta in campo penale pe r il "Codice Rocco", sbrigativame nte e tichettato come "fascista n, al pari de lla "Rifo rm a Gentile" ne l ca mpo de ll'isu·uzione secondaria. In realtà le norme di cui q ui si è accennato, se fossero state ispirate ai principi del Regime, non sarebbero sopravvissute nell'Italia democratica e repubblica na: esse furono monume nti eli sapienza giuridica, redatte egregiamente da maestri de l diritto, che seppero crea re dei sistemi destinati a trascendere il momento storico contingente in cui furono originate. Gli Accordi lateranensi in pa11icolare, di cui qui si tratta, furono recepiti nel nostro ordinamento con la legge 27 maggio 1929, n. 810, che acl essi conferì piena esecuzione. Punti qualifica nti del Concordato furono -com'è noto- il riconoscime nto della re ligione cattolica come quella dello Stato (in sintonia con l'art. I de llo Statuto); la concessione eli va ri privilegi ed esenzioni agli enti ecclesiastici; il riconoscimento eli effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa; l'introduzione dell'insegname nto religioso ne lle scuo le; l'abroga zione dell'exequatu r e del placet concerne nti, rispettiva mente, l'assenso de llo Stato alla concessione di benefici economici contestuali alla nomina eli un Vescovo ed il benestare agli arri dell'Autorità ecclesiastica riguardanti i benefici minori; la prestazione de l giurame nto eli fedeltà allo Stato da parte de i Vescovi all'atto de ll'insediamento nelle rispettive diocesi; il
riconoscimento staruale dei provvedimenti emanati dall'Autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare verso il cle ro; particolari forme di sostentamento dei ministri del culto (congrue). L'interrelazione esistente fra il Concordato ed il Trattato fu precisata da Pio XI, che in una lettera al card. Gasparri il 30 maggio '1929 asserì che l'uno e ra il complemento clell'alu·o, sicché "simul stabunt au t simul cadent', anche se conseguentemente fosse dovuta cadere la città del Vaticano con il relativo Stato (1 16). Il 7 giugno avvenne lo sca mbio delle rarifiche e mons. Borgoncini Duca fu nominato unzio apostolico al Quirinale, il conte Cesare Maria De Vecchi fu designato qu ale Ambasciatore d'Italia presso la S. Sede. L'anno successivo sarebbe uscito dalla scena attiva il card. Gaspa rri per volere de l Papa (1 17), che desiderò avvale rsi el i un esecutore de i Patti meno legato al Regime. Tra le voci che si erano espresse criticamente ne i confronti de l sistema patrizio, fu particola rmente significativa quella di Bene de tto Croce, che ne lla seduta del 24 maggio 1929 aveva preso la parola al enato (118) in merito ai d isegni eli legge concernenti l'esecuzio ne d e l Tratta to e de l Concordato fra la S. Sede e l'Italia, nonché circa le disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matri monio ed in quella riguarda nte gli Enti ecclesiastici e le amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. Il filosofo av<:;va dichiarato di essere favorevole a lla conciliazione fra Italia e . ede, che avrebbe peraltro potuto realizza rsi da tanto tempo se quest'ultima avesse accettato que lla L.d.G. che aveva dato orrima prova durante il conflitto mondiale, ed aveva proseguito osservando: "La ragione che ci vieta eli approvare questo el i egno eli legge non è, dunque, nell'idea della conciliazione , ma unica mente ne l modo in cui è stata attuata, nelle particolari convenzioni che l'hanno accompagnata, e che formano parte de l disegno eli legge".
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Grazie al sistema liberale -secondo Croce- la Chiesa aveva potuto svolgere la sua opera e la sua propagand.a con considerazione e rispetto e seppure vi erano stati anticlericalismo e Massoneria, avevano fatto da contrappeso al clericalismo nero. Tuttavia la maggioranza delle coscienze era ostile ad entrambi gli estremi, e forse più "all'anticlericalismo -diceva- che si giudicava, per non dir altro, cosa di pessimo gusto, peccato d'incoltura nella classe colta" (119). Croce aveva aggiunto di non temere il risorgere di uno Stato confessionale, bensì il riaccendersi di contrapposizioni tra anticlericali violenti e clericali intransigenti. Inoltre biasimò coloro che speravano in vantaggi futuri che sarebbero scaturiti dal Concordato "sottraendosi così al fastidiosissimo compito, e pieno di responsabilità, di ricercare e fare semplicemente, nel presente, il proprio dovere" (120). Rifiutò in ultimo di piegarsi alla logica dello strumento concordatario, frutto di quella fine arte politica per cui "Parigi val bene una messa", laddove tenne a sottolineare che i dettami della coscienza dovevano essere superiori ad ogni pragmatismo utilitaristico: pertanto annunziò il suo voto contrario ai disegni di legge in questione. DALLA CONTESA SULL'AZIONE CATTOLICA ALLA FINE DELLA MONARCHIA
L'analisi fin qui condotta della tacita intesa delle coscienze realizzatasi già dopo Porta Pia, che si sviluppò ne ll'arco di un sessantennio grazie anche all'opera paziente, discreta e tenace dei Cappellani palatin!, con l'epilogo formale dei Patti lateranensi, può ritenersi conclusa. Tuttavi2l se tali Patti suggellarono il superamento definitivo delle ragioni temporalistiche che avevano dato origine alla Q.R., non era possibile aspettarsi che per il loro tramite venisse altresì scongiurato, in prosieguo di tempo, un ben più grave conflitto d'ordine ideale, circa il modo stesso di con-
cepire la dignità umana e l'organizzazione statuale da parte, rispettivamente , della Chiesa e dello Stato fascista, portatori di valori antitetici al riguardo. Possiamo dunque ritenere che se nel periodo dal 1870 al 1922 ci fu un dissidio "istituzionale" tra Chiesa e Stato, cui fece però riscontro una sostanziale compatibiilità fra la condizione di cittadino e quella di credente -quest'ultima comune ai più- l'avvento del Fascismo accelerò il processo già in atto di conclusio.ne del dissidio in questione (il che sarebbe avvenuto anche in un sistema liberale ormai sciolto da pregiudiziali laiche di stampo risorgimentale), ma creò dei dranuni di coscienza del tutto sconosciuti alla precedente era. Subito dopo la conciliazione Mussolini aveva ribadito in Parlamento il dovere dello Stato di monopolizzare l'educazione dei giovani ed aveva definito il Cristianesimo una delle "tante sette" che erano fiorite in Palestina, per cui il Papa biasimando l'irreligiosità eli simili argomentazioni, precisò il 14 maggio 1929 che si era risolto alle precorse trattative per salvare qualche anima ed impedire mali maggiori (121). Nel 1931 il Regime scatenò un'offensiva contro l'Azione Cattolica e tutte le associazioni ed i circoli acl essa collegati, in quanto ritenuta come punto di aggregazione degli ex popolari e non allineata alla politica fascista (122). Il 29 giugno nell'enciclica Non abbiamo bisogno, il S. Padre condannò fe rmamente la dottrina fascista quale "statolatria pagana", in contrasto sia c.o n i diritti naturali della famiglia, che con quelli soprannaturali della Chiesa, alla qua le era particolarmente cara l'Azione Cattolica (123). Nell'estate il Papa incaricò P. Tacchi Venturi di avvicinare riservatamente il Duce, al quale il sacerdote anticipò l'eventualità di una più aspra condanna del Fascismo da parte del Pontefice; ma ciò comportò un aggravamento della crisi in atto, dalla quale fu possibile uscire grazie ad una soluzione di compromesso.
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Infatti il 2 settembre 1931 si ebbe un accordo che consentì la riapertura dei disciolti circoli cattolici, a condizione che essi e l'Azione Cattolica che li guidava, operassero esclusivamente ne l campo religioso e spirituale, al di .fuori di ogni connotazione che potesse apparire politica (124). Gli anni fra il 1931 ed il 1936 trascorsero senza che si evidenziassero particolari motivi di attrito fra l'Itàlia e la S. Sede; mentre fu dato riscontrare voci di aperta e benevola disposizione verso il Regime solo nell'ambito dei Cappellani militari. Istruttiva al riguardo appare la lettera inviata da mons. Angelo Bartolomesi, Arcivescovo Ordinario militare, alla rivista 11 Nazione e Impero 11 , n. 4/ 9 dell'aprile-maggio 1935 (125), dove -tra l'altro- scrisse: 11 il Duce che visse e combatté la grande guerra coi piccoli eroici soldati, ne conobbe l'anima religiosa e riconobbe nei sentimenti re ligiosi dei figli del nostro popolo le ragioni profonde della loro costanza, tenacia ed eroismo, il Duce nel 1926 volle l'istituzione permanente dei Cappellani delle Forze Armate della Patria; li volle nella meravigliosa impresa coloniale che diede all'Italia l'Impero. Li volle, e come nella guerra ita.lo austriaca per la quale ebbero 600 decorati e 100 morti, in Africa Orientale Italiana: 300 Cappellani militari furon o degni di loro missione. Fu giocondo e doveroso per me riconosce re il contributo morale che essi apportarono alla te nacia ed all'impeto dei nostri soldati -impeto irresistibile, travolgente- dir loro la mia ammirazio ne per il valore e la virtù di soldati, el i sacerdoti e missionari; e la mia ammirazione a loro scrissi nei fausti giorni del l'incomparabile vitto ria .... !11 • Il Vescovo proseguì ricordando il cameratismo m_i litare e cristiano che aveva legato Cappellani e truppe, nonché le decorazio ni conseguite dai sacerdoti che in Africa Ori entale aveva no fatto onore a ll a Fede ed alla Patria, per conclude re con un'esortazione: 11 Bene perciò che, acl o no re, a riconoscenza, a stimolo, siano ricordati in questo primo annive rsa rio della proclamazione
dell'Impero d'Italia, i Cappellani militari che, temprati acl aspre fatiche, fervidi nell'amore di Religione e Patria, cooperano a temprare lo spirito dei nostri soldati. E' lo spirito che vale!11 • Fra il 1936 ed il 1938 la S. Sede intraprese un nuovo indirizzo di politica estera più sensibile alle democrazie occidentali, nel cui solco avrebbe quindi condannato fermamente la conquista lampo della Danimarca e della Norvegia e si sarebbe avvicinata sempre più agli Stati Uniti, al fine di vedere trionfare la pace e la democrazia in Europa (126). Nel 1937 Pio X dopo l'enciclica Divini RedemptoTis contro il Ma rxismo ateo, pronunciò l'enciclica Mit bTennender SoTge (con ardente sollecitudine) avverso il azionalsocialismo. In siffatto contestO la Chiesa prese vieppiù le distanze del regime fascista che si era alleato con il azismo, esaltatOre della supetiorità della razza ariana, dell'antisemitismo, del neopaganesimo. La sciagurata sinto nia fra le .due dottrine fu sancita in Italia con l'approvazione delle leggi razziali il 7 novembre 1938, da cui derivò un ulte rio re sconcerto nel mondo cattolico e la redazione di una severa condanna del Fascismo da pane del Papa, che non ebbe il tempo eli renclerla pubblica a causa della mo rte che lo colse all'improvviso il 10 febbraio 1939; ma che papa Ro ncalli pubblicò postuma (127). Gli subentrò colui che aveva designato come suo s u cce~so re, il card. Eugeruo Pacelli, che assunse il nome eli Pio XII. 1 e l decimo a nniversario de i Patti lateranensi, il 21 dicembre 1939 il Re con la sua famiglia si recò in Vatica no a visitare il Pontefice, ma no n si inginocchiò né gli baciò l'anello (128), coere nte mente con la freddezza abitualmente riservata alle isti[llzioni religiose. D'altronde la stessa Famiglia Reale appariva scarsamente attenta ai precetti ecclesiastici in tema di digiuni e di astinenze, sicché il gesuita pad re Teodoro Del Giudice
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Retto re della Chiesa di . Andrea al Quirinale (129), giustificò i regnanti s piega ndo che fru iva no d i speciali privilegi. IJ 28 d icembre Pio XII rèstiruì la visita al Re ed alla Regina, reca ndosi al Quirinale seguito da un co1teo fra ali di fo lla plaudente e festosa, cui indirizzò la sua benedizio ne. Ro ma g li rese o magg io tramite il s uo GovernatOre, p rincipe Bo rghese, che lo salutò con q ueste parole: "Beatissimo Padre, il popo lo d i Ro ma oggi come me piega riverente il g inocchio dinanzi a Voi e Vi sa luta accla mando al Vostro passaggio con inconte ni b ile esulta nza e con infinita d evozione ... L'u nità spirituale istaurata nel cl ima dell'Italia fa cista con g li Accordi lateranensi, ha oggi il suo più alro e compiuto s ugge llo . Non dunqu e a ll a Santità Vostra un semp li ce sa luto, un semplice be nve nu to, ma u na preghiera che sa le da l profondo del cuore: che non ci manchi mai la Vostra inte rcessione presso l'Eterno, che si realizzi con Voi il vostro mo tto: la pace, o pera della giustizia" (1 30). Giunto al Quirinale il Po ntefice incontrò i ovrani nella sa la de l Trono e rivolgendosi verso d i loro, disse: "In questo gio rno auspicato, in q uesta augusta Reggia, divenuta qu asi Palatino di una nuova storia dell 'Urbe ... , il Nostro animo rinnova l'espressio ne della viva compiacenza per la solenne visita fattaCi dalle Loro Maestà ne l Palazzo aposto lico vatica no, con quel sentimento di venerazio ne alla ed e di Pietro, ch e esalta agli occhi ostri, di Ro ma plaudente e del mondo, il plurisecolare spirito cattolico della Dinastia Sa bauda, così gloriosa per la sua corona di an ti e di Beati .. .. Il Vaticano e il Quirinale, che il Tevere divide. sono riuniti dal vincolo della pace coi ricordi de lla religione dei padri e degli avi" (131). Il Papa. presagendo evidentemente l'addensarsi di fosche nubi di guerra anche per l'Italia, concluse il suo discorso con un'accorata preghiera in cui fu ancor più palese lo speciale affetto che acl essa lo legava: "no i supplichiamo Iddio e la Verg ine Madre esclamò- di stendere la loro protezione sugli
Augusti ovrani, sui Principi e sulle Principesse Reali, sull'illustre Capo e sui Membri del Governo, e su tutti i presenti, affinché la pace, che salvaguardata dalla saggezza dei Reggito ri, fa grande, forte e rispettata l'Italia in faccia al mondo, d avanti ai popoli che oggi, quasi fratelli fartisi nemici, si combattono attraverso le terre, i cie li e i mari , s ia sp rone ed incitamento a future intese, le quali per il loro contenuto e per il lo ro spirito siano sicure premesse di un nuovo ordine tranquillo e duraturo, ordine che innanzi cercherebbe fuo ri da'Ile vie regali de lla giustizia e della cristiana ca rità". Il anto Padre al termine de l discorso, prima eli lasciare il Quirinale, impartì la benedizio ne agli astanti. La stampa estera de lle varie capitali concord ò ne ll'auspicio che da quell'incontro potesse scaturire un fo rte aiuto per la pace. Significative, ad esempio, le parole del Times ripo rtate d all'Osservatore Ro mano" de l 30 dicembre 1939: "In diversi amb ienti si trae la conclusione che la Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato è un grande esempio di qu e llo che pu ò essere otte nuto quando due avversari sono animati da buo na volontà; e si suggerisce che, in sfere separate, lo Stato italiano e la Chiesa di Roma hanno molti ideali comuni per la giustizia internazio nale, per la cordiale collaborazione fra le Nazioni, e sono in particolare ugu almente ispirati al desiderio di sa lvare la civiltà europea dal pericolo rappresentato dalla tirannia di marca mongolica". Purtroppo anelavano scemando le speranze d i tenere l'Italia fuori dal conflitto, sicché il l giugno 1940 il col. Igino Salvetti, Co mandante del Distretto militare di Pisa, chiese significativa mente all'Ordinario palatino l'elenco nominativo dei sacerdoti con cura di anime, per i quali si desiderava la dispensa dal richiamo alle armi (132) . Alla stessa data qualche fioco barlume di speranza irenistica traspariva anco ra d alla lettera inviata dal ca n. Paolo Brusa, dalla Reale Cappella di To rino, a mons. Beccaria 033), con un ringraziamento per la solleci-
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tudine adoperata in favore del clero palatino in caso di guerra e con un sommesso auspicio. "Ci auguriamo e speriamo -scrisse- che sì grande prova non piombi sulla Patria nostra, che ha la grande ventura di ospitare nel suo cuore il Papa: ma se Dio nei Suoi imperscrutabili disegni vorrà permette rla , cercheremo di fare anche allora tutto il nostro dovere". Il 10 giugno per ·volontà eli Mussolini l'Italia entrò in guerra, dopo di che la S. Sede si attenne ad una linea di attenta neutralità. Durante il conflitto l'ufficio del Cappellano maggiore fu pressato da domande di sussidio in numero molto elevato, a segno dell'importanza del ru o lo di tale Pre lato nell'organizzazione del Ministero della Rea! Casa, non soltanto per i compiti spiccatamente pastorali che gli e rano propri, ma anche per le attività espletate ne l coordinare gli interventi assistenziali ed umanitari. Non potendo esaudire tutte le istanze eli tal genere, l'Ordinario palatino era solito rispondere con questa le ttera "tipo" (134): "Atteso l'eccessivo numero di domande simili alla Sua che pervengono a S.M., non è affatto possibile, per quanta buona volontà se ne abbia, eli venire incontro .ai desideri, anche ben legittimi, espressi nella domanda stessa. D'altronde la Real Casa non intervie ne mai per quelle opere e cose per le quali esistono speciali Organi dello Stato che, secondo l'uno o l'altro dei casi che possano riferirsi al Suo, sarebbero o l'Amministrazione del Fondo per il Culto, o la Sovrinte ndenza ai Monumenti, o la Direzione delle Antichità e Belle Arti , o qualsiasi altro ente pubblico eli ass iste nza d'incoraggiamento, eli beneficenza. La medes ima Be ne fice nza Rea le, che con questo nome ha uno speciale Ufficio presso il Ministero della Rea! Casa eli S.M. il Re in Roma, ha prevalentemente carattere eli sussidio, il quale pe r rispetto all'ugliaglianza di tutti i cittadini, ha una sua propria norma e disciplina, e, per estendersi al maggior numero possibile di essi, è conte-
nuto in non cos picua misura. E' quindi concesso sempre per riconosciuti, reali ed immediati modici bisogni a chi ne è meritevole, e con preferenza eli quei casi e di quelle persone che le varie circostanze di tempi particolarmente indicano. Dolente di non poter dare alla Sua lettera quella risposta che sarebbe stata anche nei miei desideri, La ossequio distintamente. Il Cappellano Maggiore". Durante la gue rra trova rono rifiugo in Vaticano e ne i luoghi di culto cattolici dei perseguitati politici d'ogni fede: ebrei, massoni, comunisti ed antifascisti in genere senza alcuna discriminazione per le loro credenze individuali. Il 19 luglio 1943 fu bombardata Roma ed il Papa andò nel popoloso quartiere di S. Lorenzo, confortando e benedicendo la folla, che poco prima aveva accolto ostilmente il Re che a sua volta vi si era recato (135). Il 25 luglio -com'è noto- cadde il Regime fascista ed il Vaticano non accordò alcun riconoscimento alla successiva .costituzione de lla Repubblica ociale Italiana nel nord ItaUa. Nella nuova situazione venutasi a determinare con la divisione in due del Paese, il Cappellano maggiore continuò ad espletare le sue funzioni nella parte soggetta al Re, inte ressandosi altresì di situazioni che richiedeva no interventi soliclaristici, come è documentato dal carteggio della Confraternita del SS. Sudario conservato all'Archivio centrale deiJo St<!to. A titolo di esempio può ricordarsi la lette ra (136) inviata il 19 agos to 1943 da mons. Beccaria al sen. Alberto Bergamini, direttore del "Giornale d'Italia", per dar corso acl una raccolta di fondi: "Illustrissimo signor Direttore -esordì- nel desiderio di dare un segno tangibile e pratico di soHdarieLà alla nostra martoriata, eroica e sempre gloriosa Sicilia, io palermitano, e certame nte tra i più vecchi siciliani dimoranti in Roma, mi permetto far appello al Suo nobile cuore e pregarLa perché voglia aprire nel
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Suo autorevole Gio rnale d'Italia una sottoscrizio ne a favore d i numerosissimi e più bisognosi profugh i del la gra nde nostra Isola, che oggi sta tanto e particolarmente a cuore di tutti i fratelli italiani. ... TI ricavato de lla sottoscrizione, potrà essere messo a disposizione del Governo che ha gli organi adatti per distribuirlo". L'idea del Beccaria 1iceverre "l'autorevole e fervido plauso" di V.E. Orlando, come riferito dal Giorna le d'Italia del 22-23 agosto 1943, che in due giorni raccolse subito trecentorni la lire, cui il giorno seguente si sarebbe aggiunto un milione ricavato tra gli organi e gli istituti collegati alla Banca d'Italia, di cu i il Governatore aveva preannunziare l'invio. Tra le molte offerte indirizzate direttamente al Cappellano maggiore, con lettere di accompagnamento dei donanti (137), può ricordarsi quella di quarantamila lire erogate dalla Regina e dalle Principesse Reali al Beccaria, che a sua volta le spedì al Bergamini.
In Roma "città aperta" continuò l'attività pastorale dell'Ordinario palatino, che vide riunito tutto il personale della Real Casa in occasione della celebrazione della s. messa del Natale 1944 alla cappella Paolina, che il luogotenente Umberto avrebbe voluto per il futuro denominare "Cappella Regia" (138). La stessa cerimonia religiosa si ripeté, per l'ultima volta alla presenza di Umberto, nel Natale dell'anno successivo. AJla fine del febbraio 1946 fu o rganizzato un ricevimento al Quirinale in o nore dei Ca rdinali di varie nazionalità che il Papa aveva elevato alla Porpora nell'ultimo concistoro, e la presenza dell'americano card. Spellmann fece sperare alla Corte di poter contare su di lui per un appoggio degli Stati Uniti alla causa monarchica (139). Il 2 giugno successivo, come è universalmente noto, per volontà del popolo italiano libe ramente espressa, terminava la Mona rchia ed iniziava la Repubblica.
TITOLO m
L'AVVENTO DELIA REPUBBLICA E LA FINE DELL'ISTITUTO PAIATINO
CAPITOLO I
lA NORMATIVA SUL CLERO PAIATINO E LE SUE FUNZIONI
e fo nti no rmati ve più impo rta nti per disciplinare lo slatus e le attri buzio ni d el clero palatino s ubito do po l'avvento de lla Repu bblica, restava no il Concordato del 1929 e la Co nve nzio ne del 1939. L'inserimento dei Patti lateranensi nel loro insieme in una nuova Costituzio ne fu oggetto di perplessità e di riserve, tra cui ebbe risaltO qu ella solleva ta da Benedetto Croce (1), che prese la paro la nella seduta po meridiana- dell'11 marzo 1947 all'Assemblea costitu e nte , chie d e ndo ag li asta nti : "che cosa c'è di comune tra una Costitu zione statale e un trattato tra taro e taro, e come mai a questo trattato in sede di Costituzione si p uò aggiungere l'irrevocabilità, cioè l'obbligo di no n ma i d enun cia rlo o (che vale lo stesso) eli mocl ificarlo solo con l'accordo dell'altra parte, mentre l'una de lle due, cioè l'altro Stato, non inte1viene e non pu ò interveni re come contraente in quest'atto interno e quell 'obbligo resta unilaterale , cioè appanie ne a uno di quei mo nologhi che, come argutame nte è stato osservato, nel testo pre e nte s i alternano ai dialoghi". Prevalse comunqu e la volo ntà di conte mplare gli accordi in questione nella Ca r~ ra costituzionale, nel voto espresso d all 'Assemblea costitue nte il 24 marzo 1947, in cui fu defe rminante , acca nto al consenso scontato dei catto lici, q ue llo dei comunisti , mira nti al dialogo con i crede nti. laddove furo no contrari repubblicani, azio nisti , socialisti e parte de i liberali. La materia di cui trattasi fu disciplinata clall'ait. 7, che testualmente così recita: "Lo
L
Stato e la Chiesa ca ttolica sono, ciascuno nel proprio o rdine, indip_enclenti e sovrani. I lo ro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazio ni d ei Patti , accettati dalle d ue parti, no n richiedo no procedimenti di revisio ne costitu zio nale". Il punto q ualifica nte eli ta le no rma no n fu ta nto il primo co mma , d a l mo me nto che la Chiesa, per sua natura e nte o riginario e sovrano dotato eli un pro prio ordiname nto giuridico g ià d a ll 'e ra antica, no n aveva bisogno de l riconoscimento di siffa tte ca ratte risti c he d a pa rte d e ll'Ita li a , bensì il secondo comma, che confe risce dig nità costituzio na le no n al conte nuto dei Pa tti , bensì a ll a procedura bila te ra le da ad o ttars i pe r ogni rev is io ne d egli stessi, vale a dire alla fo rma patrizia . Il richiamato art. 7 dunqu e no n è un a norma materiale, bensì una norma procedurale sulle fonti, pe r cui un'eventuale vio lazione unilaterale de i Patti da parte dello Stato italiano, avrebbe comportato un'illiceità no n solo dal punto d i vista del precetto inte rnazionale del petcla sunt seruanda, ma anche del dititto costituzionale interno (2). La no ta legge 27 n~a ggi o 1929 n. 810 esecutiva de i Patti , per essere m odifi cata d all 'Italia doveva necessariamente abbisognare del consenso del Vaticano, come in effetti è accaduto in seguito agli Accordi eli Villa Madama. Con l'avvento della Repubblica che compo rtò non solo il mantenimento. ma anzi il raffo rzame nto d e lla cogenza g iurid ica de i Patti, non si verificò alcuna sostanziale modifica in ordine allo slatus del clero pala tino; né poteva essere altrimenti poiché già l'alt. 25,
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lettera G del Concordato aveva espressamente sancito che la rinunzia dei privilegi concernenti il clero in questione, avveniva da pa1te dello Stato italiano e non del Sovrano. La Chiesa, dal canto s uo, ha sempre ritenuto ininfluente il venir meno di una data forma eli Stato o di Governo al fine de l mantenimento della validità eli un accordo . La conservazione dell 'istituto della cappellania palatina fu ·dovuta tuttavia non solo alle su esposte ragioni d'indole formale, ma anche a motivi d'ordine sostanziale risalenti già al periodo regio: di fatto essendo venuta meno l'originaria funzione di assicurare l'assiste nza re ligiosa alla persona de l Capo dello Stato, ed alla sua famiglia, risu ltò in concreto ev idente l' esige nza di salvaguardare l'auto no mia de ll 'organo Capo dello Staw nei confronti del potere ecclesiastico (anche nel caso del re ligiosamente tie pido Vittorio Emanuele III o dei non credenti Saragat e Pertini). Nel sistema repubblica no comunque si verificaro no delle incongruenze per il mantenimento in vigore della Convenzione del 1939, giusta la quale era appunto sottoposto alla giurisdizione s pirituale del Papa non solo il Re, ma anche la Reale Famiglia: nel nuovo contesto la fa miglia del Presidente della Repubblica difettava eli quella rileva nza pubblicistica che era propria eli quella de l Monarca e che pertanto era stata contemplata dalla norma in esame. Altra incongruenza rilevabile da un'interpretazione testuale clel-Ia Convenzione, era la palatinità che avrebbe dovuto ritenersi sussiste nte per le chiese e le cappelle dei lu oghi di abituale vill eggiatura del Presidente della Repu bblica, o addirittura il privilegio dell'esenzione dalla giurisdizio ne ecclesiastica per la sua dimora. Dopo l'avvento della Repubblica si ebbero a lcuni ca mbiamenti a breve termine in occasione de lla revisione della dotazione assegnata al Capo dello Stato, per cui alcune cappe lle cessa rono immed iatamente eli essere palatine in quanto venne meno la loro appartenenza a lla dotazione stessa:
quelle dei Reali palazzi di Torino, apoli, Genova, Firenze e Venezia (già contemplate dall'art. 3 della Convenzione del 1939). In merito alle funzioni esercitate dal clero palatino nella nuova era, attr;.averso un esa me de lle carte dell'O rdinario palatino re lative al periodo dal Dopoguerra agli anni Sessanta (3), risulta che accanto alle funzioni proprie del ministero sacerdota le , svolgeva anche alcuni interventi tipici di una segreteria, in soluzione di continuità con quanto si è avuto modo di evidenziare riguardo al periodo monarchico. Pertanto si può esaminare una copiosa corrispondenza intercorsa tra mons. Beccaria prima, e mons. Lannutti dopo e vari enti ed organi dello Stato, per sollecitare trasferimenti, assunzioni, nomine, concorsi, finanziamenti; cioè attività in favore di perso ne comuni che aveva no rappresentato casi particola rmente delicati ora al Presidente della Repubblica, come in passaw al Re, avvalendosi del tramite della sensibilità pastorale del Ca p pella no maggiore. Già dal "microcosmo" clell'açtività di tale Prelato, lo storico del diritto può cledure una continuità tra le due forme eli Stato, ne l solco eli un'omogenea "costituzione materiale", cioè dell'insieme dei valori o delle prassi osservate nel periodo regio, che perdurarono a lungo anche in quello repubblicano. In tale ultimo periodo si s uccedettero alla titolarità clell'Orclinariaw palatino: mons. Giuseppe Beccaria fino al collocamento a ri poso a sua domanda avvenuw il 16 dicembre 1953; m~::ms. Luigi Lannutti, rettore del SS. Suclario, che il 6 aprile 1954 assunse le insegne della massima carica patatina nella cappella Paolina de l Quirinale, alla presenza del presidente e clelia signora Einaudi, dopo aver ottenuto dalla S. Sede la necessaria istitu zio ne canonica ex art. 5 della Convenzione, proseguendo il suo ministero durante le preside nze Gronchi, Segni, Saragat e Leone, fino alla sua rinunzia avvenuta il 22 settembre 1977; mons. Paolo Pollicira, che fu Cappellano maggiore nell'ultimo anno del settennato Leone, durante
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quello Pertinì ed all'inizio di quello Cossiga, allorché intetvenne la soppressione dell'istituto stesso dell'Ordinariato palatino. Sotto il profilo delle norh1e che si susseguirono per regolamentare analiticamente la materia del clero palatino a partire dall'età repubblicana, occorre prendere le mosse dal D.P. n. 25 del 25 ottobre 1949, che all'an. 67 dettò una disciplina transitoria, stabilendo che fino all'emanazione di nuove regole, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ecclesiastico inquadrato nel Segretarìato generale della Presidenza della Repubblica (succecluto al Ministero della Real Casa), avrebbero continuato ad essere disciplinati dal regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1924, n. 229 e successive modificazionì, nonché dalla legge 30 novembre 1939, n. 1887. Alla data del 1 gennaio 1950 il ruolo dì anzianità del personale del predetto Segretariato contemplava: 1 Cappellano maggiore Ordinario palatino, 2 Cappellani (per Roma e Torino), l Chierico eli sacrestia (Torino), l Prefetto della basilica di Superga, l Cappellano di eletta basilica. Con D.P. 20 marzo 1954 n. 129, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del S.G.P. D.R. , fu confermata all'art. 89 la disciplina transitoria introdotta dal citato D.P. del 25 ottobre 1949. Con il successivo D.P. 22 agosto 1955, n. 6, sull'organizzazione degli uffici, all'art. 2 il Servizio ecclesiastico fu inquadrato nella Div. IV, a sua volta compresa nell'Ufficio Amministrazione (4). Il D.P. 10 "settembre 1956 n. 24, approvò il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del S.G.P. D.R., chè per quanto riguardava quello ecclesiastico in specie, all'art. 15 testualmente recitava: "lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ecclesiastico è disciplinato dalla L. 30.11.1939 n. 1887 e dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili". Era conseguentemente abrogato il R.D. 16 aprile 1924.
Per il trattamento eli quiescenza operavano le stesse norme previste per il personale laico della Presidenza della Repubblica, per cui l'età della pensione era fissata come regola al compimento del 65° anno eli età o del 35° di setvizio, a decorrere dal l luglio o dal l gennaio successivi al raggiungimento di eletti limiti. Al D.P. n. 24 del 10 settembre 1956 era allegata la tabella "G" con la pianta organica del personale ecclesiastico previsto durante la presidenza Gronchi: l Cappellano maggiore, l Prefetto· ed l CappeJlano della basilica di Superga, 2 Cappellani della Chiesa del SS. Sudario, l Cappellano ed l Chierico di sacrestia della S. Sinclone, per un totale eli 7 persone, cioè 2 in meno dell'ultimo organico previsto in età regia. Alla stessa data del 10 settembre 1956, con D.P. n. 25 furono approvate le disposizioni transitorie e eli attuazione del regolamento sullo stato giuridico ed economico, tra le quali l'alt. 9 sanciva che: "Il personale ecclesiastico attualmente in setvizio presso il S.G.P. D.R. è inquadrato nelle qualifiche eli cui alla relativa pianta organica. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio sarà riconosciuta al predetto personale nel nuovo inquadramento, l'anzianità acqu isita nel grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto". Particolarmente significativo fu l'ultimo comma dell'atticolo in questione, che introdusse una vistosa eccezione alla previsione generale appena citata circa l'età pensionabile, poiché previde ad personam che il personale ecclesiastico che alla data in vigore del regolamento aveva superato il limite eli età previsto per il collocamento a riposo, sarebbe stato mantenuto in setvizio anche in soprannumero nella relativa pianta organica. Di fatto mons. Lannutti, compianto Ordinario palatino, cessò dall'incarico -come si è ricordato- il 22 settembre 1977, aJla vigilia deLla morte che lo colse il 16 ottobre successivo all'età eli 92 anni. In virtù del D.P. 28 febbraio 1957, n. 39,
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con Part. 2 il Servizio ecclesiastico fu inserito nell'Ufficio Personale, a sua volta facente parte del Servizio Amministrazione e Patrimonio, la quale articolazione fu riprodotta nel D.P. l marzo 1965. Dopo l'inquadramento del Servizio ecclesiastico nell'Ufficio Pe rsonale nulla più fu stabilito in merito a tale particolarissima funzione né dal D.P. 6 febbraio 1978 n. 88 del presidente Leorie, né da quello successivo dato il 24 giugno 1980, n. 36, dal presidente Pertini , in tema di riorganizzazione degli uffici del S.G.P. D.R. Il Capo d e l Pe rsonal e de l te mpo, d r. Pie tro Meschini, il 9 ottobre 1981 in un appunto pro positivo evide nziò che la dignità de l cle ro palatino ma l si conciliava co n il suo inserime nto ne l Serv izio d e l Pe rsonale , s ugge re nd o ne p e rtanto un a configurazione autonoma; ma la pro posta no n e bbe a lcun seguito. Tornando agli organici del clero palatino, va rico rdato che in base a quanto conte mplato a lla data de l 31 magg io 196 1 (preside nza Gronch i), il loro nume ro totale era sta to riportato a 9 unità, come ne ll'età monarchica, così ripartite: 2 Cappellani ed l Chierico per la S. Sindone, 3 Cappellani pe r il SS. Sudario, l Prefetto ed l Ca ppe llano pe r la basilica eli Supe rga, l Cappellano maggiore. Con D. P. del 9 maggio 1964, n. 32, fu deciso eli istituire un posto di Ca ppellano a nche per la chiesa de lla Te nuta eli S. Rossore (acquisita con L. '21 febbraio 1957 n. 32), in lu ogo di un posto resosi vaca nte presso la chiesa del SS. Sudario, il cui organico fu contestual me nte ridotto a due sacerdoti. Nel già citato D.P. l marzo 1965 fu sancita l'equiparazione de ll'Ordinario palatino a ll'e x grado V de l pe rsonale de llo Stato (Generale di Brigata), mentre il suo Vicario fu assimilato all'ex grado X (Te nente). Durame la presidenza Leone , con D.P. 28
settembre 1977 n.76 fu circoscritta l'assegnazione dei Ca ppellani palatini alla cappella Paolina del Quirinale, alla chiesa del Sudario, a quella della Tenuta di S. Rossore, alla basilica di Superga ed alla chiesa della S. Sindone. Alla data de l 27 novembre 1978 (5) la pianta organica de l clero palatino risultava così articolata: mons. Paolo Pollicita (Ordinario palatino), mons. Arturo Coletti (Cappellano del SS. Sudario), mons. Pietro Caramello e mons. Giovanni Luciano (Cappellani de lla S. Sindone), mons . Sergio Baldi (Prefetto della basilica di Superga), sac. Giovanni Bertini (Cappellano di S. Rossore). Ai predetti ministri del culto spettava il trattamento economico de l personale civile dello Stato, in base alla sempre vigente e quiparazio ne sancita con il richiamato D.P. 10 sette mbre 1956, n. 24. Ad a p pe na tre a nni d i distanza , ne l 1981, e rano rimasti in servizio solo un Cappellano dell a ca rriera direttiva a Roma, uno a Superga ed uno a S. Rossore della ca rriera di concetto, pe r i servizi religiosi da officiare nelle rispettive sedi e precisame nte: alla cappella Paolina del Quirinale ed alla chiesa del Sudario (Roma); alla chiesa della S. Sindone ed alla basilica di Superga (To rino); alla ca ppe lla di S. Rossore (Pisa) (6). I sacerdoti in questione, ancorché dipendenti di molo della Presidenza della Re pubblica. non godevano tuttavia né de lle progressioni di ca rrie ra, né de ll'equiparazione economica con il personale laico, se non lirnitatamente al trattamento di quiescenza. Per il clero palatino in servizio, era infatti disposto espressame nte il rinvio alle corrispondenti norme vigemi per gli impiegati de lle altre Amn"linistrazioni statali, in un regime che appariva palesemente anomalo e discriminatorio . Ciò no nostante non fu adottata alcuna riforma normativa atta a perequare una categoria che per 'pochi anni ancora sarebbe sopravvisuta come tale.
CAPITOLO II
IL NUOVO CONCORDATO E LA SOPPRESSIONE DEL CAPPELLANO PALATINO
i una modifica· dei Patti lateranensi iniziò a discorrersi alla Camera in occasione di una mozione indirizzata il 5 ottobre 1967 al Governo per ta le scopo, che necessitava doverosamente il coinvolgin1ento del Vaticano per la revisione bilaterale di alcune norme concordatarie (1) . on si trattava, evidentemente, eli rimettere in discussione il Trattato che -lo ricordiamo- ha lo scopo eli ga rantire alla S. Sede l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mo ndo, assicurandole stabilmente una condizione eli fatto e di d iritto appropriata ed internazionalmente ricosciuta , be nsì di agg io rnare il Concordato che non poteva prescindere dalle grandi trasformazioni intervenute in vari decenni, nella Chiesa come in Italia. Le proposte di revisio ne trovarono subito un'ampia disponibilità da parte della S. Sede, alla quale stava a cuore no n tanto la difesa di alcune prerogative, quanto il bene pastOra le della Chiesa in Italia, oltre che la "coerenza con i valori di libenà religiosa e di costruttiva collaborazione tra comunità politica e comunità religiosa, nel quadro di una matura democrazia e della ·since ra ricerca del bene comune, ormai profonda~ mente iscritti nella coscienza ecclesiale" (2). Con D.M. 4 novembre 1968 fu istituita per parte •italiana una commissione di studio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, dove tra l'altro si discusse sull'opportunità di mantenere o di sopprimere l'istituto del cle ro palatino. Sia lo Stato che la Chiesa finirono con il convenire che la questione era stata supe-
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rata per il mutamento del regime istituzionale, per cui nessuna menzione venne più fatta dell'Ordinario palatino (3). Tra il 1974 ed il 1975 furo no nuovamente avviate delle trattative per la rifo rma del Concordato, che e rano rimaste ferme per circa cinque anni, a causa dell'introduzione della normativa sul divorzio che, com'è noto, provocò vive tensio ni fra la società civile e gli ambienti ecclesiastici. el 1976 furono costituite due commissio ni ad hoc, che appro ntaro no una prima bozza, cui ne seguiro no altre sei fino al 1983, con l'intermezzo di una stasi seguita alla scomparsa di Paolo VI ed una ripresa negoziate durante la presidenza del Consiglio eli Spaclolini. Le trattative si e rano dunque protratte per circa diciassette anni, con attente ponclerazioni affidate per parte vaticana al card. Agostino Casaroli, in un alternarsi eli proficuo attivismo con fasi di improduttivo immobilismo. Esse giunsero a buo n fi ne non solo per il "decisio nismo" ascritto all'allora Capo del Governo, Craxi, ma anche perché nell'arco di più eli mezzo secol.o pure nel mondo cattolico erano cresciuti i sostenitori della necessità eli regolare i rapporti tra Chiesa e Stato nell'ambito del diritto comune C4). Era la stessa procedura patrizia che veniva da costoro rimessa in discussione, in linea con il giudizio di ]emolo che a suo tempo aveva auspicato che le norme concordatarie potessero cadere come "foglie secche". Innanzi al rischio del progredire eli tali orientamenti di politica ecclesiastica, la diplomazia vaticana ebbe ulteriori motivazio-
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ni per concludere rapidamente i negoziati, venendo in tal modo incontro alle premure dell'on. Craxi per il medesimo obiettivo. Il protocollo definitivo, elaborato dalla Commissione mista italo vaticana agli inizi del febbraio 1984, fu firmato a Villa Madama il 18 dello stesso mese fra il presidente del Consiglio Craxi ed il segretario di Stato, Casaroli. Tale Accordo intervenne come modijìca del Concordato, per cui deve senz'altro ritenersi operante anche nel nuovo sistema la garanzia sancita da ll' art. 7 Cost. (5): si vuoi dire cioè che permanendo il principio de lla bilateralità, ogni ulteriore eventuale modifica di eletto Accordo, non potrà prescindere da tale principio. Mentre il precedente Concordato aveva posto fine acl una situazione d i conflittualità tra Chiesa e Stato, il nuovo è stato impostato per migliorare ulterio rmente le relazioni fra i d ue soggetti internazio nal i, in sinto nia con la Costituzione re pubblicana e con le rifon11e intervenute dopo il Concilio ecumenico Vatica no Il. Più snello e sinte ti co de l precedente, l'Accordo eli Vill a Madama si è limitato a dettare dei crite ri dire ttivi e di mass ima, cioè si è posto come una sorta çli "Concordato q uad ro", da integrare con successive statuizioni particolareggiate. Si sono volute, tra l'altro, circoscrivere in maniera più netta le competenze dello Stato e della Chiesa, ponendo fine ad antistoriche reciproche interferenze, privilegi e residui eli concezio ni g iurisdizionalistiche, quali -ad esempio- l'obbligo dei Vescovi di giurare fedeltà allo Stato o l' esclusio ne dai pubblici impieghi dei sacerdoti apostati o colpiti da censura ecclesiastica (6). Nulla stabilì espressamente l'Accordo d i Villa Madama sul clero palatino, ma poiché all' art. 7, 6° comma f1.1 sancito che "in via transito ria e fino all'entrata in vigore della nu ova disciplina", restava in vigore anche l'art. 29 del vecchio Concordato, fu temporaneamente conse1vato. TI 15 novembre 1984 fu siglato un Protocollo aggiuntivo che approvò le norme per
la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, proposte dalla commissione paritetica istituita dal menzionato art. 7 dell'Accordo, la quale aveva ·terminato i suoi lavori 1'8 agosto precedente .• Il 3 dicembre 1984 il presidente del Consiglio Craxi ed il ministro degli Esteri Andreotti, presentarono alla Camera un disegno di legge per ratificare e dare esecuzione al Protocollo (7), che il Parlamento avrebbe dovuto approva re per rend ere operative nell'ordinamento italiano le norme elaborate di comune accordo tra Chiesa e Stato. In pari data fu presentato alla Camera un altro disegno di legge (8) dal Presidente del Co nsiglio, dal ministro dell'Interno Scalfaro, dal ministro delle Finanze Visentini, dal ministro del Tesoro Goria, dal ministro del Bilancio Romita, dal ministro dei Lavori Pubblici Nicolazzi e da quello dei Beni Culturali Gullotti, dal titolo "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". In tale progetto si spiegava, tra l'altro, al titolo IV delle disposizioni finali , che era da ritenersi superato l'istituto delle "chiese palatine", collegato alla precedente Monarchia e per le quali lo Stato provvedeva ancora alla no mina del clero officiante ed al suo sostentame nto vitalizio . Fermo restando il sostentamento per il clero palatino in servizio al momento in cui sarebbe entrata in vigore la nuova legge, il nu ovo clero addetto alle chiese indicate (art. 66), sa rebbe stato li beramente nominato dall'autorità ~ccles i ast i ca, secondo le norme comuni del diritto canonico, venendo in tal modo a perdere il carattere ed i requisiti specifici della "palatinità". La proprietà delle chiese ·e delle cappelle palatine sa rebbe invece rimasta immutata, mentre i patrimoni eli alcune eli esse sarebbero stati trasferiti al Fondo edifici di Culto (a rt. 69), sul cui bilancio sarebbero venute a gravare le spese di attuazione delle nuove no rme, con l'eccezio ne di quelle al momento a ca rico della Presidenza della Repubblica (art. 70).
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"La pre eme legge -concludeva il progettoviene ad operare scelte profondamente innovatrici, che attuano una radicale riforma di uno dei settori più delicati èlell'intero assetto dei rapp01ti tra Stato e Chiesa, in piena armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento statuale ed in coerenza con le modifiche intervenute nel diritto canonico particolare , riguardante g li enti ecclesiastici che hanno sede in Italia ed il loro patrimonio. Tali scelte garantiscono l'auto nomia della società religiosa e la libertà di essa di organizzarsi con strutture operative, ma anche la neutralità della società civile, la libertà religiosa e l'uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni di natura confessionistica". Accordo e Protocollo aggiuntivo furono recepiti con la L. 25 marzo 1985 n. 121 (9) che ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificarli e ne ha ordinato la piena ed intera esecuzione; mentre per parte vaticana l'inserimento nell'ordinamento canonico è avvemito con la pubblicazione negli Acta Apostoticae Sedis dello scambio degli strumenti di ratifica , effettuato iJ 3 giugno successivo. La norma itaJiana sopra citata, ha sostituito per la parte relativa al Concordato, la L. 27 maggio 1929 n. 810, esecutiva dei Patti lateranensi. Con la successiva L. 20 maggio 1985 n. 222 (10), furono emanate le disposizioni sugli enti e sui beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, già oggetto delle citate discussioni preliminari. Per quant9 riguarda i sacerdoti palatini in particolare, l'art. 66 di tale legge stabilì che il clero addetto alle chiese della Santa Si nd one e di Su p erga a Torin o , de l Pantheon e del Sudario a Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, FiFenze, Napoli, Genova, alla Tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex Sovrani e dell'ex Famiglia Reale, nonché alle chiese parrocchiali di San Gottardo a Milano, di S. Francesco da Paola a
Napoli e di S. Pietro a Palermo, veniva nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dall'autorità ecclesiastica competente. In seguito alla sopracitata disposizione, sarebbe venuto meno I'Ordinariato palatino previsto dalla nota Convenzione del 30 novembre 1939. Al clero interessato l'art. 67 della L. 20 maggio 1985 conservò -se in servizio all'atto deUa sua entrata in vigore- gli emolumenti di cui a quel momento fruiva, a titolo di assegno perso'nale, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale. Le chiese, le cappelle e l'unico oratorio palatino citato , avrebbero continuato ad appartenere agli enti che ne erano al momento proprietari (art. 68), secondo il testo legislativo che recepì i contenuti del progetto preliminare già esaminato, circa i relativi patrimoni (art. 69) e gli oneri concernenti il clero interessato (art. 70). La vera e propria soppressione del clero palatino ebbe luogo dal punto di vista formale con D.P. 4 gennaio 1986, che richiamando la L. 20 maggio 1985 n. 222 e l'art. 15 del D.P. 15 settembre 1956 n. 24 sullo stato giuridico ed economico del personale ecclesiastico della Presidenza della Repubblica, il cui organico era stato in ultimo stabilito d alla tab. A, allegata al D.P. 25 luglio 1985, n. 4, decretò l'abrogazione del ruolo relativo, a far data dal 15 gennaio 1986, in applicazione della legge 20 maggio 1985. Con tale atto cessò dall'incarico l'ultimo Ordinario palatino, moris. Pollicita. Restava tuttavia un delicato problema in merito alla giurisdizione ordinaria in materia spirituale cui è soggetto il Capo dello Stato, che i Canoni 1401 e 1405 del Codice di Diritto canonico del 1983 attribuiscono al Pontefice, il quale in base alla vecchia Convenzione del 1939 l'aveva delegata all'Ordinario palatino. Venuta meno tale figura, il presidente Francesco Cossiga considerò che il Presi-
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dente della Repubblica quale Capo de ll e Forze Armate, poteva avvalersi dell'assistenza spirituale dell'Ordinario militare. Il riferimento normativo era costituito dalla citata L. 25 marzo 1985 n. 121, riguardante la ratifica e l'esecuzio ne dell'Accordo di Villa Madama e del Protocollo aggiuntivo, che all'art. 11 aveva sancito che l'assistenza spirituale alle Forze Armate era prestata da ministri del culto nominati dalle competenti autorità italiane, su designazione ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabilite "d'intesa" fra i competenti o rgani dello Stato e della Chiesa. La predetta statuizione poteva pertanto risolvere adeguatamente il problema della cura spirituale nelle chiese ex palatine, poiché le modalità applicative sono state appunto affidate ad un'intesa fra lo Stato e la S. Sede, c he va solo "comunicata" al Parlamento, senza necessità eli una forma le ratifica. Penanto con Nota Verbale 98/ 86 del 7 luglio 1986 la Nunziatura apostolica in Italia comunicò al Ministero degli Esteri che: "Con relazioni a contatti avuti con le competenti Autorità italiane ed in considerazione che la Costituzione italiana c.onferisce al Presidente della Re pubb lica anche il comando delle Forze Armate e che membri di dette Forze prestano servizio pe rmane nte presso di lui, la Santa Sede -sentito l'Ordinario militare in Itali a- consente che le chiese e cappelle e gli ed ifici ed immobili destinati all'uso o, rispettivamente, alla residenza del Presidente della Re pubblica , rientrino nella giurisdizio ne de l medesimo Ordinario militare. Questi, prima di procedere alla nomina dei Cappellani per i su ricordati luoghi, avrà cura eli ottenere il benestare deLla Santa Sede. Fermo restando quanto sopra stabilito, nu lla è pe raltro in novato pe r quanto riguarda la giurisdizione del Vicariato eli Roma sulla parrocchia di S. Maria del Soccorso e di San Filippo Neri in Castel Porziano e la nomina del rispettivo parroco". Il 10 luglio il Ministe ro degli Esteri con
propria Nota ade rì a l testo in q uestione, da ndo corpo all'intesa che disciplina attu alme nte l'assistenza spirituale in favo re del personale addetto al Presidente della Re pubblica. L'Arcivescovo Ordinario militare, ottenuto il benestare della S. ede e della Presidenza de lla Repubblica, ha nominatO tre ·cappellani militari per le esigenze, rispettivamente, del Palazzo de l Quirinale e pertine nze romane de lla Pres idenza, della Tenuta di S. Rossore a Pisa e di Villa Rosebety a Napoli. Al Palazzo del Quirinale venne nominato a decorrere dal 30 o ttobre 1986 il l 0 Cappellano militare capo, mons. Anronio Virclis, inquadrato nell'Ufficio per gli Affari militari e con alloggio nello stabile sito in Via del Sudario, annesso alla chiesa omonima (11). Al servizio religioso presso la Villa Rosebety fu designato il l ° Cappellano militare capo don Walter Giusti , rimasto in forza presso il proprio reparto di appartenenza, al pari del Cappellano militare capo don Luigi Mora. incaricatO dell'ufficio religio o presso la Tenuta di an Rossore (12). In base alla Costituzione aposto lica di Giovanni Paolo II Spirituali militum curae de l 21 aprile 1986, all'art. VII è stabilito che ne ll'ambito loro assegnato e nei confronti delle persone lo ro affidate, i sacerdoti che sono nominati Cappellan i nell'Ordinariaro, godono dei diritti e sono tenuti ad os ervare i doveri dei Parroci, a meno che dalla natura delle cos~ o dagli statuti particolari no n risulti diversame nte. Dal combinato disposto dell'art. X della predetta Costituzione e de ll'a rt. 8 lettera "d" degli Statuti dell'Ordinariato militare in Italia, approvati con decreto pontificio del 6 agosto 1987, risulta che sono soggetti alla giu risdizio ne dell'Ordinario militare -tra gli altri- colo ro che' prestano servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato, nonché i lo ro familiari , cioè i coniugi ed i figli, anche maggiorenni, se
147 abita no nella stessa casa, e cosĂŹ i parenti e le persone di servizio che, parime nti , abitano nella stessa casa (13). . Anche il Cappellano presso il Quirinale, come ogni altro Cappellano mmrare in base all'art. 32 degli Statuti , deve conservare: il libro dei battesimi, il libro delle prime comunioni, il libro delle cresime, il libro dei matrimoni, il libro dei defunti.
Pe rtanto i dipe ndenti della Presidenza della Repubblica cd i lo ro familia ri conviventi, hanno la facoltĂ di usufruire per l'assistenza re ligiosa in alternativa alle strutture territo riali delle parrocchie di appartenenza, della giurisdizione pa rrocchiale ratione personae dei Cappellani militari delegati dall'Ordinario militare al servizio pastorale presso tale o rgano costituzionale.
CAPITOLO ID
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
!cune riflessioni conclusive appaiono utili e necessarie. Il g ià richiamato a rt. 11 della legge di ratifica del c.d. "nuovo ConcordatO", prevede che la Repubblica italiana assicura che l'a ppartenenza alle Forze Armate, alla Polizia, o acl altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cu ra o eli assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo acl alcun imped imento nell'esercizio della libertà re ligiosa e ne ll 'adempime nto delle pratiche di culto dei cattolici. L'assistenza spirituale a chi si trova nelle predette condizioni, è garantita da sacerdoti nominati dalle Autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica -e lo ribadiamo- secondo lo stato giuridico , l'organ ico e le modalità stab ilite d'intesa fra tali Autorità. Vi sono pertanto dei settori della vita collettiva in cui sono contemplati dei Cappellani, che svolgono una funzione rilevante non solo dal punto eli vista prettamente pastorale, ma anche da que llo sociale. Per tale ragione lo Staro assume esso stesso dei sacerdoti negli organici degli impiegati operanti nei settori interessati, -con la comunanza procedurale di una nomina prece:. cluta da una designazione ecclesiastica (1). E' da considerare che se la ratio che ha condotto all'abolizione dei Cappellani palatini è stata quella di sopprimere un'istituzione retaggio del connubio Trono-Altare, conseguentemente anelavano cancellate anche altre figure eli Cappellani, che pure traggono origine da antichi rapporti radicati tra i due organi sovrani. In realtà poiché la pem1anenza eli Cappe]-
A
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!ani in strutture orga nizzative ben definite, rispo nde tuttora all'esigenza di awalersi del loro appono utile non solo sotto il proflio religioso, ma anche -lo ribadiamo- sotto quello sociale, potrebbe essere riconsiderata l'avvenuta abolizione del Cappellano palatino, essendosi evidenziato che la relativa attività, già nell'età regia, era in verità destinata non tanto alla persona del Capo dello Stato quanto all'apparato che ne suppottava le funzioni; viceversa avrebbe dovuto essere quanto meno "sospesa" in presenza di non credenti o eli non praticanti ai vettici dello Stato. Dal momento che il Capo dello Stato è coadiuvato da una intera struttura civile oltre che militare, ci sembra proponibile il ripristino dell'Ordinario palatino, quale assistente spirituale dell'apparato "Segretariato generale della Presidenza della Repubblica". E' statO recente mente rico rdato (2) che il Pres ide nte ame ricano, ne ll' ambito di una Costituzione laica, volle che vi fossero sempre un Cappellano alla Camera ed uno al Senato, tuttora officianti presso i due rami del Parlamento U.S.A. (3). li reinserimento nel nostro ordinamento della figura del Cappellano palatino, con nuovi connotati de iure rispondenti ai compiti di assistenza spirituale già de facto espletati verso una categoria eli persone ben identificate (il personale operante nell'ambito della Presidenza della Repubblica con rappotto di ruolo, a cono·arto, eli distacco o eli comando da alo·e Amministrazioni, con le rispettive famiglie), avrebbe anche ad adiuvcmdum il conforto della comparazione -se ce ne fosse bisogno- con le tradizioni eli una grande democrazia, che non ha mai conosciuto la forma monarchica.
NOTE
TITOLO I
CAPITOLO I (1) Sul punto dr. D. Barillaro, "Patatine ,
chiese e cappelle", in Enciclopedia cattolica, vol. IX. Città del Vaticano 1952, p. 565; T. Mauro. "Palatine . chiese e cappelle", in Enciclopedia del clìrìllo, vol. XXXI , Milano 1981 , p. 571: F. Racioppi , I. Brunelli, Commento dello Statuto del Regno, vol. I, Torino 1909, p. 583: P.A. D'Avack, "Le chiese palatine", in Rivista italiana dì scienze giuridiche, parte I, fase. Ill, 1929, p. 353 segg.; C. Ca lisse, "Le ·chiese patatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV sezione del Consiglio di Staro", in Rivista di diritto ecclesiastico, 1904. P. 590 (2) Cfr. M. Piacentini, "Chiese e cappelle palati ne", in ovìssimo Digesto italiano, vol. III, Torino 1959, p. 198. (3) Cfr. P. A. D'Avack, op. cit. , p. 356. C4) P. Giannone "Storia civile del Regno eli apoli" , in Illumìnìstì italiani. Opere di Pietro Giannone, a cura eli S. Bertelli e G. Ricuperati. Milano- apoli 1971. p. 467.
(5) Cfr. C. Calisse, op. cit., pag.591. (6) Interdetto è la pena canonica che priva i fedeli dei sacri riti e li rende incapaci per certi diritti spirituali, restando peraltro inseriti nella comunità ecclesiastica. Diversamente dalla scomunica e dalla sospensione, può colpire non solo le persone fisiche, ma anche collettività e corpi morali. Può aversi interdetto locale se si riferisce a luoghi e territori, con competenza del Vesco-
vo: ne deriva il divieto eli ogni officiatura d ivina e sacro rito. Sul punto v. Z. Da San Mauro, "Interdetto", in Enciclopedia caltolìca, vol. VII, Città del Vatica no, 1951, p. 79. (7) Cfr. P.A. O'Avack, op. cit., p. 362; D. Barillaro, op. cìt., p. 565 segg. (8) Sul punto cfr. P. A. D'Avack, op. cii. , p. 361, T. Mauro, op. cit., p. 571. (9) Cfr. Anonimo, Vertenza tra la Reale Cappella e la Congregazione rettrice della R. Chiesa di S. L01·enzo, s. 1., 1852 data presunta, p. 131. Gli edifici di culto sogliono distinguersi in orarori, se destinati ad uso di famiglia; cappella se destinati ad uso pubblico e eli piccole dimensioni; chiesa se destinati acl uso pubblico e di grandi dimensioni; basiliche se riconosciuti dai Pontefici come di particolare importanza. (lO) Tradizionalmente la cappellania in se nso lato era definita: onus celebrane/i missas in Cappella, Ecclesia, seu altare, idque annuatim, non unica vice, sed pluries prout fundcllori placuerit. Sull'argomento cfr. P. Bianca Papa, La cappellania, Cata nia 1902, p. 11; no'nché E. Cavaterra, Dossier Concilt:az ione, Milano 1971, p. 286.
(11) Cfr. M. Piacentini , op. cit., p. 198; N. Capece Galeota, Cenni storici sul clero della Real Cappella patatina di Napoli, Napoli 1854, p. 3; P. Bianca Papa, Le chiese palatine, Catania 1910, p. 4; F. A. Pugliese, Storia e legislazione sulla cura pastorale alle Forze Armate, Torino 1956, p. 11; S. Fusco,
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Delta niuna ingerenz a della IV Sezione del Consiglio di Stato negli alli della Corona 1'elativi al governo delle Ch iese Pugliesi. apo li 1904, p. 5 segg.
Medioevo del diritto, Mil ano 1954, p 170 segg.
(12) In diritto ecclesiastico la collazione è
(20) Cfr. F. Scaduto, 11 Cappellanie ecclesiastiche 11, in Rivista di diritto ecclesiastico, vol. VI , Rom a 1896, p. 686; nonché G. Nlandelli, ."Beneficio eccles iastico", in Enciclopedia cattolica, vol. II , Città del Vatica no, 1949, p. 1305. Circa il. concetto eli 11 Be neficio ecclesiastiC0 11 , il Corpus iuris Can onici recita: 11 ius pe1petuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis) ratione spiritualis officii. personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constilutum11 • Il beneficio è maggio re quando comporta i pote ri d'ordine e di g iurisdizione (ne sono dotati ad esempio il Papa, i Vescovi, i Primari), minore quando comprende il solo po tere d'ordine (per i prelati di rango infe riore a quello vescovil e).
la preposizione ad un ufficio della persona d estinata a gestirlo. Sul punto v. amplius "Collazio ne", in Enciclopedia cattolica, vol. III, Città del Vaticàno 1949, p. 1949; M. Piacentini, op. cit., p. 199; F. Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Jta/ia, vol. II, Torino 1894, p. 610 segg. (13) Il patronato è un privilegio, con relativi o neri , concesso dall'a uto rità ecclesiastica ai fedeli che abbiano fondato una chiesa o una cappella. Esso è una limitazio ne del potere della S. Sede di effettuare liberamente le investiture ecclesiastiche, sicché essa ha sempre mirato a contenerlo. Il diritto più importante che ne deriva, è quello di "presentazio ne11, con cui il laico è autorizzato a designare un sacerdote ad un ufficio ecclesiastico vaca nte . L'idoneità è poi vagliata da lla competente autoiità ecclesiastica. Sul punto v. amplius 11Patronato11 , in Enciclopedia cattolica, vol. IX, Città del Vaticano 1952, p. 979. (14) Cfr. P. A. D'Avack, op. cit., pp. 359 e
(19) Cfr. P. A. D'Avack. op.cit., p. 395 segg.
(21) Cfr. P. A. D'Avack. op. cit., p. 395 egg. (22) Dicesi 11Capitolo 11 il collegio d ei acer-
doci avente lo scopo eli re ndere più solenne il culto divino in una chiesa e, nelle cattedrali, di assistere iJ Vescovo come consiglio diocesano. Cfr. E. Cavaterra, op.cit., p. 286.
370. (23) Cfr. C. Calisse, op.cit., p. 591. (15) Cfr. . Capece Ga leota, Cenni storici sul clero della Rea/ Cappella patatina di Napoli, apo li 1854, p·. 86; F. A. Pugliese, op. cii., p. 15. (16) Cfr. P. Bianca Papa, Le chiese palatine, cit., p. l.
(24) Cfr. Anonimo, La regia Basilica di S. 1 icola e il malgoverno dell'abate Piscice//i Taeggi, Bari 1915, p. 42 segg.
(17) Cfr. P Bianca Papa, Le chiese palclfine, cit. p. 46; nonché C. Caterbini "Le chie e patatine p rima e dopo il Concordato Lateranense11, in Studi di storia e dirillo in onore di Carlo Calisse, vol. II, Milano 1940, p. 308 segg.
(25) Cfr. F. Peccheneda , Dimostraz ione del diritto collativo cbe si appartiene alla Corona di Sicilia sopra la Cantoria. Canonicct/i ed altri benefizi della Reg ia Cappella Collegiata del Palazzo Regal di Palermo, apoli 1761, p. 5; P. A. D'Avack, op. cii., p. 384 segg; no riché E. Fabiani "Gio ìe d 'u n g io ie llo", in Bella l/alia, sett. 1993, n. 89, p. 47.
(18) Sul concordato di Worms v. F. Calasso,
(26) Cfr. P. A. D'Avack, op. cii., p. 400 segg.
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(27) e lle regie cappelle si poteva tenere l'olio sa nto per g li ammalati ed era consentito di e porre l'eucarestia alla festa del Corpus Domini. nel Giovedì e nel Venerdì anto. Era inoltre concesso di amministrare i battesimi e eli celebrare i matrimoni ai quali il Re voleva intervenire.
CAPITOLO D (l) Cfr. P. Bianca Papa, Le chiese patatine,
(28) Cfr. Anonimo, Vertenza tra la Reale Cappella e La Congregazione Rettrice della R. Chiesa di S. Lorenzo, cit.. ,p. 5 segg.
(3) Cfr. R. Antonelli, Il Ministero della Rea!
Catania 1910, p. 46. (2) A.C.S. , Min. R. C., Confraternita dei SS.
S udario , B. Pantheon".
35 , fase.
"Concorclato-
(29) Cfr. N. Capece Galeota, op. cit. , p. 91.
Casa dal 1848 a/1946, (Quaderni el i docume ntazione del Segretariato genera le della Presidenza della Repubblica - Nuova serie, n. 1), Ro ma 1990, p.' 333.
(30) Op. cii., p. 115.
(4) Cfr. R. Antonelli, op. cit., p. 37 segg.
(31) Op. cii., p. 37.
(5) A.C. ., Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B. 34 ed Archivio della Div. II, B. 3.
(32) Op. cii., p. 145 (33) Cfr. Anonimo, Cenno sulla giurisdizio-
ne annessa al Vicariato deLLa Cappellania maggiore in Sicilia, s.n.t. (data presunta 1842), p. 26. (34) Cfr. C. Aristea (pseudonimo di mo ns. Simone Iudica , Vescovo) Difesa dei di·ritti del Cappellano maggiore del Regno di Sicilia, Palermo 1794, p. LXXX. (35) Cfr. Anonimo, Cenno sulla giurisdizione annessa., cit. , p. 13.
(6) A.C. .. Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, erie speciale, B. 15, fase. l.
(7) Così scrisse il 25.2.1933 al Ministro della Rea! Casa, mo ns. Beccaria, Ordinario palatino. La lettera è la n. 48 in A.C.S. , Min. R. C., Confratern ita del SS. Sudario, B. 34. Sulla fine dell'istituto in questione, cfr. G. Catalano, Le ultime vicende della Legaz ia apostolica di Sicilia, Catania 1950.
(38) Cfr. P. A. D'Avack. op. cit., p. 406.
(8) In virtù di tale p rivilegio i tribunali laici ebbero la compete nza di valutare anche materie spirituali e tale situazione perdurò con lo Stato sabauclo, con il reiterarsi delle proteste pontificie, l'ultima delle quali ebbe il c risma so len ne della Bolla citata. Su l punto cfr. F. Ruffini , Relazioni tra Stato e Chiesa, Bologna 1974 (R ista mpa) , p. 8, nonché M. Amari, Discorsi e documenti parlamentari, a cura di R. Giuffrida, Palermo 1989, p. XXXVI segg.
(39) Op. cii., p. 409.
(9) Cfr. P. A. D'Avack, "Le chiese palatine ",
(36) Sul punto cfr. F. Arlotta, Sul diritto clelIa sceLta del Cappellano maggiore di Sicilia, Palermo 1848, p 17 segg. (37) v. Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia, a cura eli G. Sarecto·, vol. II, Torino 1887, p. 816.
(40) Per maggiori notizie, cfr. D. Simoni, San Rosso1·e nella storia, Firenze 1910, p. 112 e segg.
in Rivista italiana eli scienze giuridiche, Parte I, fase. III, 1929, p. 412. (lO) Cfr. R. Antonelli, op. cit., p. 355.
158
(1 1) Cfr. E. Providenti, Dal Ministero della Rea! Casa al Segreta1·iato gene1·ale della Presidenza della Repubblica (Quaderni di documentazione del S.G.P. O.R. , n. 6), Roma 1985, p. 139.
vissimo Digesto 'italiano, vol. III , Torino 1959 p.199; T. Mauro, op.cit., p. 572 segg.
(12) A.C.S., Min. R. C., Confraternita del SS. Suda1·io, B. 35 , fa se. "Concord ato Pantheon".
(23) Per un elenco testuale delle palatine di cui trattasi, v. Beni della Corona. Provvedimenti emanati dal 3 ottobre 1919 a tutto il 31 ottobre 1922 e dal 31 ottobre 1922 al 31 ottobre 1926. A cura della Libreria del Provvedito.rato generale dello StatO - 1927.
(13) Cfr. E. Previdenti, op. cit., p . 25.
(24) Cfr. P. Bianca Papa, op. cit., p. 91.
(14) A.C.S. , Min. R. C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 35, fase. 11.
(25) Cfr. R. Antonelli, op. cit., p. 275.
(15) Anonimo, La regia basilica di S. Nicola ed il 1nalgoverno dell 'abate Piscicelli Taeggi, Bari 1915, p . 20.
(26) Cfr. T. Mauro, op. cit., p. 575; F. Pacelli, Diario della Conciliazione, Città del Vaticano, 1959, p. 309. (27) Cfr. F. Pacelli, op. cit. , p. 405 segg.
(16) Ad esempio nella chiesa palatina di Calascibe tta il regio Canonico faceva la proposta di nomina eli un nuovo sacerdote palatino, al regio Delegato alla cappellania maggiore eli Palermo, che la trasmetteva al Re perché potesse provvedere con proprio decreto. Sul punto cfr. P. Bianca Papa , op. cit., p. 82. (17) Cfr. E Previdenti op. ca., p. 199. (18) A.C.S., Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B. 73 bis, sf. 27. (19) Cfr. R. Antonelli, op. cit., pp. 388, 389. (20) Cfr. P. Bianca Papa, op. cit., p. 87. (21) Cfr. T. Mauro, "Palatine , chiese e cappelle", in Enciclop edia del diritto, vol. XXXI, Milano 1981 , p. 575. (22) Sulle palatine esistenti prima del Concordato, cfr. A. C. ] emolo, "Chiese palatine", in Enc. Italiana, voi X. Milano-Roma 1931 , p. 18 segg; D. Barillaro, "Palatine , chiese e ca ppelle ", in Enc. cattolica, vol. IX, Città del Vaticano, 1952, p. 567; M. Piacentini, "Chiese e cappelle palatine", in No-
(28) Cfr. P. A. D'Avack, "Le chiese palatine ", in Rivista italiana di scienze giuridiche, Parte II, fase. IV, 1929, p. 616. (29) Cfr. T. Ma uro, op. cit., p. 575 segg. (30) lui, p. l. (31) Ri cordiamo acl esempio le cappelle e ntro il Palazzo del Quirinale: ca ppe ll a Paolina o dell'Assunzione, eretta nel 1605 per volere eli Paolo V; ca ppella della Annunziata , detta di Guido Reni; cappella di Lungamanica, al piano terreno, nella q uale veniva celebrata la s. messa nelle festività pe r co ncessio ne: personale del Papa alla Regina Margherita. Cfr. A.C.S., Min. R. C. , Archivio delia Div. !!., B. 3; nonché C. Caterbini "Le chiese palatine prima e dopo il Concordato laterane nse", in Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse, vol. II , Milano 1940, p. 297. (32) G. Uff. 26.12.1939, n. 298. (33) La proposta de l Min. Interno e ra tassativa per le sedi di Firenze e Napoli, facoltativa per quelle di Genova e Venezia. Sul
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punto cfr. T. Mauro, op. cii., p. 576 segg.
l'Ordinario militare per l'Italia.
(34) Cfr. C. Caterbini, op. cit., p. 294 segg.
(48) La notizia è tratta da un appunto del 29 gennaio 1986 conservato presso il Servizio del Personale, curato dal dr. l. De Cu rtis, oggi Vice Segr. generale amministrativo ed al tempo direttore del Servizio Patrimonio e Inte ndenza.
(35) A.C. S. Min. R. C. , Confraternita del SS. Sudario. B. 33. (36) A.C.S. , Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B. 33, fase. 2. (37) V. appunto no n firmato in A.C.S. , Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B. 33, fase. 14. (38) Su tali premesse, mons. Beccaria ch iese per sè e per il suo Vica rio generale due permanenù di libera circolazione p er le visite e le is pezio ni alle chiese palatine di tutta Italia - v. A.C .. , Min. R. C., Confraternita del SS. Sudm~io, B. 33, fase. 10. (39) Lettera ·n. 8804 del 21 aprile 1941, in A.C.S. , Min. R. C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 33, fase. 14. (40) Ibidem, allegato 8804. (41) Lettera n. 9146 d el 2 luglio 1941 , in A.C.S., Min. R. C., Confraternita del SS. SudCl1·io, B. 33, fase. 10. ( 42) Cfr. R. Antonelli, op. cit., p. 323, E. Previdenti, op. cit., p. 245; M. Mureddu , Il Quirinale del Re. Varese 1977, p. 41. (43) A.C.S. , Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B. 33, fase. 8.
(49) A.C.S. , Min. R. C., Archivio della Divisione. II, B. 3. (50) A.C.S. , cit.; nonché C. Caterbini, "Le chiese e le cappelle patatine", in Studi in onore eli C. Calisse, vol. II, Milano 1939, p. 297. CAPITOLO ID (l) Il termine vie ne q ui usatO o mnicom-
prensivamente pe r le chiese, le cappelle e le parrocchie eli palazzo. ( 2) Cfr.,
risp ettivamente: G. Caselli "Le chiese patatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV Sezio ne del Cons. di Stato", in Rivista eli dirilfo ecclesiastico, 1904, p. 577 segg; S. Luciani, Sul di,~ttto pieno ed esclusivo d e l Re d 'Italia nelle cbiese palatine, Bari, 1879; R. Lambarini, Relaz ione del Regio commissario straordinario sulla missione compiuta dai 2. 6.1889 al 3 1.12.1891, Roma 1892. (3) C. Caterbini, "Le chiese e le ca ppelle
palatine", in Studi in onore di C. Catisse, vol. II, Milano 1939, p. 315.
(44) Ibidem.
(4) G. Sareclo, "Le chi e~e patatine", in Rivista di diritto ecclesiastico, III, 1893, p. 513 segg.
(45) A.C.S. , Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B . 35 , fase: "Concordato Pantheon".
(5) F. Racioppi , I. Brunelli, Commento alto Statuto del Regno, Vol. I, Torino 1909, p. 598 segg.
( 46) Cfr. M. Piacentini, op. cit., p. 201.
(6) Cfr.G. B. Ugo, "Sulle chiese palatine e sui beni della Corona", in Archivio di diritto pubblico, 1894; O. Ranelletti, "Nota a sentenza della Cotte di Cassazione di Roma del
( 47) La notizia ci è stata cortesemente fornita da mons. . Labella, già Vicario del-
•
160
28 marzo 1893", in Foro italiano, 1893, l.
Falco, op. cii., p. 5.
(7) A. C. ] emolo, "Le chiese patatine··, in Rivista di diritto pubblico 1915, vol. II, p. 6 segg.
(21) Cfr. M. Falco, op. cit., p. 4 segg.
(8) P. Bianca Papa, Le chiese patatine, Catania 1910, p. 28 segg.
(23) Op. cii., p. 15.
(22) Op. cit., p. 12.
{24) Op. cit., p. 21. (9) L. Coviello, Mdnuale di diritto ecclesiastico, vol. II, Roma 1923, p. 226 segg.
CAPITOLO IV (l) P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in
(10) S. Fusco, Dalla niuna ingerenza della IV Sezione del ConsigUo di Stato, negU atti della Corona relativi al governo delle Chiese pugliesi, Napoli 1904, passim. (Il) Sulla distinzione tra dominio direno e dominio utile nel medioevo, v. E. Cortese, Il
problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma 1966, pp. 37-39. (12) C. Calisse "Le chiese pa tatine ne ll 'attuale diritto pubblico italiano e la IV Sezio-
ne del Consiglio di Stato··, in Rivista di diritto ecclesictstico, 1904, passim.
Rivista italiana di scienze giuridiche, parte II, fase. TV, 1929, pp. 578-591. (2) Op. cit. , p. 588. (3) A.C.S., Verbale delle adunanze generali del Consiglio di Stato - Adunanza dell'8 luglio 1869. (4) Cfr. amplius P.A. D'Avack, op. cit., p. 580. (5) Op. cit., p. 583 segg. (6) V. Annetti delia Giurisprudenza, II ,
(13) F. Scaduto , "Cappellanie ecclesiastiche'·, in Rivista di diritto ecclesiastico, vol. V I, Roma 1896, passim. (14) P. A. D'Avack, '·Le chiese patatine··, in Rivista italiana di scienze giuridiche, parte I, fase. III e parte II, fase. lV, 1929. (15) P. A. D'Avack, op. cil., parte T, p. 417. (16) Op. cit., p. 431.
1872, pp. 521-524. (7) Le contraddizioni esistenti nel giudicato in questione, come l'asserita natura laicalc coeistente con quella di prelatura nullius. riservata agli e nti ecclesiastici, sono be n evidenziate in P. A. D'Avack, op. cii. , pp. 587-588. Sui criteri ricorrenti ne lle sentenze sulle patatine, {\vendo riguardo in particolare all'asserito regime eli possesso del ovrano iure privatorum utendo, cfr. amplius A.C.S., Min. R.C. , Archivio Div. ll, B. 3.
(17) Op. cii., Parte II, p. 568. (18) Op. cii., Parte II, p. 567. (19) v. M. Falco, "Parere sul patrimonio di tre chiese patatine", ripubblicaro ne // diritto ecclesiastico, Milano 1967, I, p. 5.
(8) V. Annali di Giurispmdenza, I, 1875, pp. 395-397. (9) V. Monilorè dei Tn'bunct!i, vol. X'VIIJ,
1877. pp. 452-461. (lO) Basilicòs in greco sign ifica apparte-
(20) Cfr. A. C. ] emolo, Introduzione a M.
nente al Re.
161
(1 1) Gran parte di questa sentenza è basata su ll 'analis i della citata Bo lla po ntificia del 1564, cioè di una fonte extra statale. (12) V. Monitore dei tribunali, XVIII , 1877, p. 1061 segg.
(7) Reali Basiliche Palarine Pug liesi, Relaz ione del regio Commissario straordina?~io sulla missione compiuta dal 2 giugno 1889 a/31 dicembre 1891, Roma 1892, p. 10. (8) Comune di Acquaviva delle Fonti, op.
cit ., p. 42. (13) V. Giu risprudenza italiana , vo l. XXXII, 1880, pp. 945-947. (14) V. Giurisprudenza italiana, vol. XlV 1893, pp. 673-675.
(9) Op. cit. , p. 395 segg. (lO) Op .cit., p. 17.
(1 1) Op. cii., p. 425. (15) V. Giurisprudenza italiana. vol. LVI, 1904, pp. 972-975. (16) ul punto , v. G. Calisse, "Le chiese palatine nell'attuale diritto pubb lico italiano e la IV sezione del Consiglio di Stata'', in Rivista di dirillo ecclesiastico, 1904, p. 578 segg. (17) V. n Foro italiano, anno XXX, parte I, 1905, p.p. 922-928.
(12) C. Cate rbini, op.cit., p. 308 segg. (13) Cfr. P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in Rivista italiana di scienze giuridiche, parte II, fase. IV, p. 599. (14) Cfr. M. Ca rruba , Esame sull'origine e sui p rivilegi del Pri01·ato di S. Nicola di Bari, Napoli 1830, p. 4. (15) Cfr. C. Caterbini, op. cit., p. 308 segg.
CAPITOLO V (l) Cfr. Regia de legazione per l'amministra-
zione civile delle Reali Bas iliche Palatine Pugliesi, Relazione generale sulla gestione del primo quinquennio: 1892-96, Roma 1897, p. 19 segg. (2) Op. cii., p. 20 (3) Op. cit., p. 24.
(16) Sulla vicenda si legga M. Carruba (op. cii., p. 245 segg.), il quale asserì che l'operato del Giliberti era arbitra rio. Viceversa un anonimo co ntempo ra neo del Carruba, aurore del Cont1·o esame ed appendice in difesa dè privilegi della Reale Basilica di S. Nicola di Bari (Napo li 1831, p . 41 segg.), spiegò le ragio ni per le quali il Prelato palatino in questione agiva nella piena legalità canonica.
( 4) Cfr. C. Caterbini, "Le chiese palatine pri-
ma e dopo il Concordato lateranense", in Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse, vol. n, Milano 1940, p. 308 segg; Regia delegazione ... , Op. cii .. , p. 5 segg.
(1 7) Cfr. C. Massa, Le Basiliche patatine pugliesi, Avellino 1894, p. 6 segg. (18) Reali Basiliche Palatine Pugliesi, Relazione cit. , p. 186.
(5) C. Caterbini, op.cit., p. 308. (19) Cfr. C. Massa, op. cii., p. 63. (6) Cfr. Comune di Acquaviva delle Fonti,
Cronistoria della rivendicazione dei diritti civili sulla Reale Basilica Patatina, Bari 1891, p. 32.
(20) Cfr. Anonimo, La regia basilica di S. Nicola e il malgoverno dell'abate Piscicelli Taeggi, Bari 1915, p. 44 segg.
162
(21) Cfr. Reali Basiliche Palatine Pugliesi, op. cit., p. 25. (22) Cfr. P. Bianca Papa, Le chiese palaline, Catania 1910, p. 71. (23) Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi; op. cit., p. 5.
Acquaviva , c reato con R.D. 31 maggio 1894, era adibito -com'è noto- al ricovero dei vecch i di ambo i sessi e degli inabil i al lavoro. (25) Cfr. Rivista di di1"itlo ecclesiastico, Atti legislativi e parlamentari, Roma 1904·, p. 118 segg. (26) Cfr. P. A. O'Avack, op. cii., p. 627
(24) La scuola di arti e mestieri di Bari, istituita con R.D. 26 sprile 1891, aveva sostituito il cessato istituto Putignani. Con successivo R.D. 30 dicembre 1892 erano state istituite delle borse di studio e dei sussidi per la scuola di arti e mestieri in questione, a carico sempre delle rendite delle palatine pugliesi. Il regio istituto di beneficenza di
(27) Op. cii., p. 613. (28) Cfr. V. Del Giudice, Codice delle leggi ecclesiastiche, Milano 1952. in ordine alle principali no rme concerne nti le chiese palatine dal 1878 in poi, ed in particolare le pp. 132-134, 549-550. 591-592, 734-738.
TITOLOIT CAPITOLO I (l) Cfr. V. Volpini, "Il papato dal 1861, un
messaggio di fede e eli speranza ", ne l'Osservatore romano, suppl. al n. 288 del 13 dicembre 1981, p. 12. (2) Cfr. C. Grassi, Il trattato itala vaticano, Catania 1929, p. 22. (3) Cfr. G. De Rosa , Storia contemporanea, Milano 1985, p. 26. (4) Cfr. G. Astuti, "Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi", in Tradizione romanislica e civilità giuridica europea, Napoli 1984, vol. II, p. 693. (5) Cfr. L.C. Farini, Lo Stato romano dal-
l'anno 1815 al 1850, anastatica a cura del-
Pio IX nel Risorgimento italiano. Bari 1928; E. Vercesi, Pio IX. lìlano 1930; P. Dalla Torre, L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX ji-a il 1850 ed il 1870, Roma 1945; A. M. Gb isalbeni, Nuove ricerche sug li inizi del Pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato. Roma 1939. Sulla Questione Romana nel suo comples o, v. La Questione Romana negli ann i 1860- 1861. Carteggio del conte di Cavour con D. Pantaleoni, C. Passaglia. O. Vimercati, Bologna 1930 - voll. 2; F. Chabocl, Storia della politica itctliana dal i870 al1896. Le premessevol. 1°, Bari 1951; F. Salata, Per/astoria dip lomatica della Questione Romana. I. Da Cavour alla Triplice Alleanza, Milano 1929; A. Piola, La Questione Romcmct nella storia e nel diritto da Cavour al trattato del Laterana, Padova 1931.
la Pres. Cons. dei Ministri, Roma s.d., p.
267 segg.; nonché D. Veneruso, "Stato e Chiesa", in Bibliografia dell'età del Risorgimento, vol. Il, Firenze 1972, p. 589. Sulla figura eli Pio IX in generale, v. A. Monti,
(6) Cfr. A. Canestri, L 'anima di Pio TX, quale si rivelò e fu compresa dcti Santi, vol. II, Marino 1966, p. 205. Sulla Repubblica Romana, v. O. Dema rco, Una rivoluzione so-
163
cic1/e. La Repubblicc1 Romana del1849, apoli 1944; L. Roclelli, La Repubblica Romanel del 1849, Pisa 1955. (7) Cfr. A.Cane tri. op . cii, p. 222. pini. Risorgimento e protestanti. Milano 1989, p. 21 7 segg.; nonché A. Mandello, G. Testler, La Francia al cospetto delle nazioni e del Papato, Roma 1881, p. 332. (8) Cfr. G.
(9) Op. cit., p. 251.
(10) Cfr. L. C. Farini, op. cii., p. 817. (11) Cfr. G. Astuti, op . cii., p. 711. ~1.
Liberatore, Del diritto pubblico ecclesiastico, Prato 1887, p. 389.
(12) Cfr.
03) L. C. Farini, op. cii. , p. 817. (14) Cfr. G. padolini, Il Tevere pitì largo, apoH 1967, p. 45; nonché B. Montale, "Gli anni del Risorgimento" ne l Presidenti del Senato, Roma 1989, p. 33. (15) Sul punto cfr. G. A ruti, op. cit., p. 703; F. Ruffini. Relazioni tra Stato e Chiesa, Bologna 1974, p. 278; A.C. ] emolo, Chiesa e Stato negli ultimi cento anni, Torino 1949, p. 31. (16) Cfr. G. Spadolini, Gli uomini che fecero 11talia, Milano 1989. p. 32. (17) Cfr. A. Canestri, op. cit., p. 318. Per un'ampia raccolta documentaria .delle relazioni fra Sovrano e Pontefice, v. P. Pit-ri, PiO IX e Vittorio Emanuele Il dal loro carteggio privato, vol. 2° (in due parti), 1856-1864, Roma 1951 ; vol. 3° (in due parti), 18641870, Roma 1961.
(20) G. D e Hosa, Storia contemporanea, Milano 1985, p. 120. (21) Cfr. G. Spadolini, IL Tevere più largo, cit. , p. 45. (22) Cfr. A. Stoppani, Gli intransigenti, Milano 1886. p. 62. (23) C. Benso di Cavour, Discorsi parlamentari, vol. XV, Firenze 1973, p. 494. Tra le istituzioni su cui il Pontefice non poteva assentire, Cavour citò con1e esempio il matrimonio civile, che peraltro andava tollerato. (24) Cfr. C. A. Biggini, Storia inedita della Conciliazione, Milano 1942, p. 39: A. C. ] emolo, Chiesa e Stato, cit. , p. 20. (25) Cfr. G. Caputo, "Il separatismo cavouriano", in La Legislazione ecclesiastica, Milano 1967, p. 79 segg. Sul punto v. anche E. Passerin, "I precedenti della formula cavouriana ' Libera Chiesa in libero Stato"', in Rassegna Storica del Riso·r gimento, Roma 1954, pp. 494- 506. (26) C. Benso di Cavour, op. cit., pp. 510520. (27) Cfr. G. Spini, op. cit., p. 335. (28) Cfr. Anonimo, Questione romana (la) e l'Europa politica, vol. I, Ratisbona 1886, p. I. (29) Op. cit., p. 111. (30) Cfr. A. Stoppani, op.cit., p. 59. (31) Cfr. M. Del Corso, Un Vescovo nella
storia. Cosimo Corsi, Cardinale di Pisa, la sto1·ia di un Vescovo, Pisa 1988, p. 104.
(18) Cfr. D. Mack mith, Vi/torio Emanuele II, Bari 1972, p. 47.
(32) G. Spadolini, Gli uomini che fecero l'Italia, cit., p. 89.
(19) Op. cit., p. 50.
(33) Op. cit., p. 91.
164
(34) Cfr. V. Del Giud ice, Manuale di diritto ecclesiastico, Milano 1955. p. 25. Un'analisi attenta delle norme di cui si discorre nel periodo srorico in esame, è clara da G. D'Amelio , Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867. Milano 1961. (35) Cfr. P. Scoppola, Chiesa e Stato nella storia de//1talia, Bari 1967, p. 22.
(50) Cfr. V. Volpini, op. cit., p. 12. (51) Rendiconti del Parlamento italiano, 1869-70, pp. 4023-29.
.
(52) Cfr. C. Schwarzenberg, op. cit., p. 17. (53) Cfr. D. Mack Smirh, op. cit., p. 342. (54) Cfr.
é.
M. Fiorentino, op. cit., p. 286.
(36) Op. cit., p. 35 segg. (37) C. M. Curci, La nuova Italia ed i vecchi zelanti, Firenze 1881, p. 187. (38) Op. cit., p. 112. (39) Cfr. G. Scoppola, op. cit., p. 128 segg. (40) Cfr. V. Steccanella, Il valore e la violazione della dichia·r azione pontificia sopra il dominio temporale della S. Sede, Roma 1864, p. 231. (41) Cfr. C. Schwarzenberg, Fra storia e vita, Roma 1984, p. 117. ( 42) Cfr. M. Del Corso, op. cit., p. 113.
(55) Cfr. G. Spadolini, Il Tevere pilì largo, cit., p. 72. (56) Anonimo. Questione (la) romana e l'Europa politica, cit, p. 185. (57) S. Leone IV (847-855) cinse Roma di mura e, ripre ndendo un progetto di Leone III, costruì la c.d. Città Leonina. (58) Cfr. C. M. Fiorentino, op. cit., p. 321; nonché A. Stoppani; op. cit., p. 66. (59) Cfr. C. M. Fiorentino, op. çit., p. 311. (60) Cfr. Anonimo, Papato e il Regno c!Jtalia nell'opinione pubblica d'Europa (/!), Ratisbona 1885, p. 152.
C43) Cfr. S. Tramontin, Un secolo di Storia della Chiesa, Roma 1980, p. 26.
(61) Cfr. G. A ruti. op. ci!., p. 868.
(44) Cfr. M. Del Corso, op. cit., p. 265.
(62) Cfr. P. coppola, op. cii., p. 22.
C45) Op. cit., p. 271.
(63) Op. cit., p. 23.
( 46) Op. cit., p. 273.
(64) Cfr. E. Morélli, '" Il Palazzo del Quirina-
(47) Cfr. G. Favorito, l Papi, Tivoli 1925, p. 352; nonché C. M. Fiorentino, "Dalle stanze del Vaticano: il Venti enembre e la proresta della S. Sede 1870-1871", in Archivium historiae pontificiae, 1990, n. 28, p. 293. (48) Cfr. M. Martin, Gesuiti, Milano 1987, p. 26. (49) Cfr. C. M. Curci, op. cit., p. 132.
le da Pio IX a Vittorio Emanuele II", ora, in In ven tari d el Quirinale dell'Ottocento, (Quade rni eli docume ntazione del S.G.P. O.R., nuova serie, n. 5), Roma 1993, p. 193 segg. (65) A.S.V., Seg>·eteria di Stc110 -1870- Rub. 165, fase. 8, p p. 3/ 4. (66) A. Gennarelli, il Quirinale e i palazzi pont[jìci in Roma, Firenze - Roma 1870, p. 13.
165
(67) A..V. , cit..
Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1870). Storia, esposizione, critica, documenti. To-
(68) el carteggio esaminato p resso I'A.S.V. sopracitato, s i trovano parecchie circolari ai unzi apostolici. sintomatiche di un 'intensa attivilà diplomatica volta ad ottenere la solidarietà delle potenze cattoliche contro la p re a di Roma.
rino 1884. (9) Cfr. G. Zacchi, Papa e Re, Prato 1884, p. 240. (10) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 35.
(69) Cfr. E. Morelli, op. cii., p. LXV. (11) B. Croce, Storia d'Europa, cit., p. 253. (70) E. Providenti, "Dal palazzo apostolico alla reggia sabauda al Quirinale ... in Inventari del Quirinale detrOttocento (Quaderni di documentazione, nuova erie n. 5), Roma 1993, p . 267.
(12) Op. cit., p. 258. · (13) Cfr. V. Del Giudice, op. cit., p. 125. (14) Cfr. G. Manfroni, op.cit., p. 89.
(71 ) Cfr. C. M. Fiorentino , op. cit., p. 321. (72) Ibidem. CAPITOLO D (l ) L'episodio è riportato da B. Croce, Sto-
ria d'Europa nel secolo decimonono, Bari 1981 (ristampa), p. 200. (2) Cfr. A. Mondello Iesrler, La Francia al cospeuo delle 1 azioni e del Papato, Roma 1881 , p. 339. (3) V. Raccolta degli atti stampati dalla Camera dei Deputati. sess. 1871/73, doc. 31A.
(4) V. Atti interni del Senato, 1870-71; d oc. 43A. (5) Cfr. G. Manfroni, Sulla soglia del Vaticano, vol. I, Bologna 1920. p. 62. · (6) A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario. serie speciale. B 52. Relazione al Ministro della Real Casa del giugno 1879. (7) V. retro il Titolo I, cap. II. par. 7. (8) Cfr. V. Del Giudice, Lct questione romana, Roma 1951 , p. 117; nonché F. Scaduto, Quarent igie pontificie e relazioni 1ra
(15) Cfr. P. Scoppola, La Chiesa e lo Stato liberale, Roma 1972, p. 150 segg. (16) Cfr. C. M. Fiorentino, "La malattia eli Pio IX nella primavera d el 1873 e la questione del Conclave", in Rassegna storica del Risorgimento, anno LXXVIII, fase. II, aprile-giugno 1991 , p. 175 segg. (17) Cfr. G. Manfroni, op. cii., p. 139. (18) Cfr. G. Spaclolini, L'opposizione cattolica, Firenze 1955, p. 84 segg. (19) Mons. Anzino (1832-1899) e ra entrato a far parte del Clero palatino come "Chierico sovrannumerario nella Reale Cappella e Camera" il 5 gennaio 1848; il 12 marzo 1868 era stato nominato "Cappe llano di S. M. il Re" a Fire nze; il 31 maggio 1872 fu crearo Preside delle Reali Cappelle. (20) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, Archivio, Serie speciale, B. 82. (21) V. A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 10, fascicoli l e 2. (22) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Suda1·io, B. 172.
166
(23) Cfr. B. Croce, Storia d1talia dal 1871 al1915, Bari 1977 (ristampa), p. 8 segg.
(38) A.C. ., Min. R.C. , C01ifraternita del SS. Sudario, B. 105, fase. l.
(24) Cfr. G. Spadolini, L'opposizione cattolica, cit., p. 125.
(39) Lettera n. 4963 del 18febbraio 1878, Gabinetto particolare, in A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 168. Negli anni seguenti, ad ogni anniversario mons. Anzino celebrò sempre il rito in suffragio · di Vittorio Emanuele II. V. A.C.S., cit., B. 106, fase. 2.
(25) G. Manfroni, op. cii., p. 276. (26) C. M. Curci, La nuova Italia ed i vecchi zelanti, Firenze 1881, p. 130. (27) Cfr. R. Ugolini, '·In Roma capitale", ne I Presidenti del Senato, Roma 1989, p. 100. (28) Così in G. Manfroni, op. cit., p. 276 segg. (29) Cfr. G. Manfroni, op. cil. , p. 287; G. Zacchi, op. cit., p. 51. (30) Cfr. G. Manfroni, op. cit., p. 290.
(40) Cfr. C.M. Fiorentino, "La malattia di Pio IX ne lla primavera del 1873 e la questione del Conclave". cit., p.l93. (41) Cfr. G. Spadolini, op. cit., p. 105. ( 42) Cfr. Anonimo, Vita popolare di Sua Santità Leone XIII, Roma 1893, p. 37. Sulla figura di questo grande Papa, si veda E. Soderini, IL Pontificato eli Leone XIII, Milano 1932-33, voLI. 3.
(31) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 105, fase. l.
(43) Anonimo, Vita popolare... , cit.. p.41.
(32) Cfr. G. Manfroni, op.cit., p. 327 segg.
(44) Cfr. G. Manfroni, op. cit., p. 366.
(33) A.C.S. , Min. R.C., Co1~(raternita del SS. Sudario, B. 105, fase. l.
(45) A.C. ., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, Archivio Serie speciale, B. 82.
(34) V. Alli relativi alla nwrte del Re Vittorio Emanuele II ed all'ascensione al Trono di Re Umberto l , in A.C. ., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 105, fase. 2.
(46) A.C. ., B. 82 cit.
(35) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B 168.
(47) Cfr. R. Antonelli, Il J\1inistero della Rea/ Casa da/1848 al 1946, (Quaderni di documentazione nel Seg. gen. Pres. Rep. , n. l , nuova serie), Rqma 1990, p. 110. (48) Cfr. G. Manfroni, op. cit., p. 400 segg.
(36) Viene riferito che Pio IX, appena udita la notizia della morte del Re, avrebbe detto: "Benedetto uomo! on contento di togliermi i miei Stati quaggiù , volle anche prendere il mio posto in Paradiso!". Così G. Favorito, l papi, Tivoli 1925, p. 352. (37) A.S.V. , Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Sessione 889, 30 luglio 1900.
(49) Anonimo, La Questione romana e l'Europa politica, vol. II, Ratisbona 1886, p. 590. (50) Cfr. A. Giordani, Le encicliche sociali, Roma 1965, p. 27 segg. (5 1) Cfr. P. scgg.
coppo la, op. cit., p. 14 1
167
(52) Cfr. G. Manfroni, Sulla soglia del Vaticcmo, vol. II. Bologna 1920, p. 23.
(70) Cfr. Anonimo, La Questione romana e l'Europa politica, vol. I, cit., p. 175 segg.
(53) Tale giorna le è reperibile , tra l'altro, in A.C. ., Min.R. C., Confraternita del SS. Sudario, B. 38, fase. 9.
(71) A.S.V., Segreteria di Stato, 1883, Rub. 165, fase. unico. (72) A.S.V., Segreteria di Stato, 1883, cit.
(54) Cfr. G. Manfroni, op. cii., vol. n, p. 23; G. Zacchi, op. cit., p. 51.
(73) A.S.V. , Segreteria di Stato, 1884, Rubrica 3, fa c. l , p. 4.
(55) Cfr. G. Manfroni, op. cii., vol. n, p. 32. (56) B. Croce, Storici d'Italia, cìt.. p. 66. (57) Cfr. G. Ma nfroru, op. cii., vol.
n, p. 49.
(58) Op. cit., p. 52. (59) Cfr. Anonimo, La Questione romana e l'Europa politica, cit., vol. n, p. 970. (60) Ibidem . . (61) Cfr. G. Zacchi. op. cii., p. 234. (62) V. A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 169, fase. 2. (63) Cfr. Anonimo, La Questione romana e l'Europa politica, vol. I, Rarisbona 1886, p. LXXXI. (64) Cfr. Anonimo, La Questione romana e L'Europa politica, vol. Il, cit. , p. 589.
(74) A.S.V.. Sew·eteria di Stato, 1884, Rubri· ca cit., p. 30. (75) Cfr. Anonimo , il Papato e il Regno d 'Italia nell'opinione pubblica d 'Europa, Ratisbona 1885, p. 202; no nché G. Saredo, Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia, vol. III , Torino 1888, pp. 930-933. Tale congregazione era stata costitu ita da Gregorio XV il 22 giugno 1622, per la diffusione della fede nei Paes i stranieri. A tale o rgano il Papa assoggettò tutti i collegi es iste nti al tempo e nume rosi privilegi furono confe rmati dai Pontifici successivi. (76) Cfr. Anonimo, il Papalo e il Regno d 'Italia. cit., p. 203. (77) R. Bonghi "La propaganda Fide", in Nuova Antologia, l marzo 1884, fase. V, pp. 120-134. (78) Op. cit., p. 134.
(65) Cfr. G. Zacchi, op. cit., p. 136. (66) Cfr. G. Manfroni , op. cit., .vol. II , p. 73. (67) Cfr. G. Spadolini, '·La q uestione roman a ed i P.atti lateranensi", in AA. VV. , il Concordato, Firenze 1980, p. 65.
(79) Anon imo , La Questione romana e l'Europa politica, vol. u,· cit. , p. 425. (80) A.S.V. , Segreteria di Stato, 1884, Rubrica 3, fase. 1. (81) A.S.V. , Segreteria di Stato, Rubrica 3, fase. 2.
(68) G. Zacchi, op. cit., p. 210. (82) A.S.V. , cit. (69) Cfr. Ano nimo , La Questione romana e l Europa politica, vol. I,cit. p. 171 segg.
(83) Cfr. G. Spadolini, Le due Rome, Firenze
168
1973, p. 350 segg. (84) Cfr. M. Liberatore, Del dirillo pubblico ecclesiastico, Prato 1887, pp. 432-478. (85) Sulla dottrina di papa Gelasio, cfr. amplius F. Calasso, Medioevo del diritto, Milano 1954, p. 140 segg. (86) Per un'organica disamina della dottrina della derivazione del potere sovrano, v. E. Cortese, Il problema della sovranità sul pensiero giuridico m,edievale, Roma 1966.
(87) Così in M. Liberatore, op. cit., p. 477. (88) G. Manfroni, op. cii., vol. II, p. 144.
(97) A.C.S. , Min. R.C., Confraternita del SS. Sudario, B. 35. (98) Cfr. G. Manfroni, op.cit., vol·. II, p. 178. (99) Cfr. Codice penale del Regno d1talia, Milano 1890, p. 82. '(100) Cfr.. Anonimo , Vita popolare di Sua Santità Leone XIII, Roma 1893, p. 71. (100) Cfr. Anonimo, Vita popolare di Sua Santità Leone XIII, Roma 1893, p. 71. (101) A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 9, fase. 2 (102) Cfr. G. Manfroni, op. cii., vol. II, p. 240 segg.
(89) op. cit., p. 149. (90) Op. cit., p. 154. (91) I dettagli dell' incontro. contenuti m una memoria inedita di mons. Anzino, furono pubblicati postumi il 17 gennaio 1903 dal giornale "La Patria", reperibile in A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, Archivio serie speciale, B. 82. (92) La celeberrima allocuzione è commentata da G. Manfroni, op. cit., vol. II, p . 157; G. Spadolini, Le due Rom,e, cit. , p. 353; P. Scoppola, op. cii., p. 144; C. Grassi, Il trattato ila/o vaticano, Catania 1929, p. 32. (93) Cfr. G. Candeloro, Storia d eli italia nwderna, vol. VI, Milano 1970, p. 12 segg. (94) Cfr. G. Spadolini, Le due Rome, cit. , p. 353; A.C. ]emolo, Chiesa e Stato in l/alia dall'unificazione ai nostri giorni, Torino 1977, p. 69. (95) Cfr. G. Manfroni, op. cii., vol. II, p. 157 segg. (96) V. "L'Osservawre Romano" del 12 febbraio 1929.
(103) Tale giornale è reperibile, tra l'altro, in A.C.S., Min. R.C., Confraternita del SS. Sudario, B. 51 , fase. 2. (104) F. Cri pi, Politica interna, Diario e documenti raccolti e ordinati da T. Pala menghi Crispi, Milano 1924, p. 136.
(105) A.C.S. , Min. R. C. , Confraternita SS. Sudario, B. 169, fase. 2, lettera n. 3582. (106) Cfr. G. Manfroni, op. cit., vol. II, p. 250. (107) AA.VV., ··chiesa più agile, fede più attiva", in jesus, .Storia della Chiesa, vol. V, Torino 1984, p. 901. (108) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario. B. 98. Atte tato di nozze ottoscritto da mons. Valerio Anzino.
(109) Per una panoramica generale dei problemi sociali' del secolo scorso, v. T.L. Rizzo. La legislazione sociale della nuova Italia (1876-1900). apoli 1988. (110) A.S.V. , Archivio dellct Sacra Congre-
169
gazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, ess. 889, 30 luglio 1900. Archivio della Sacra Congregazione, cit., 30 luglio 1900, minuta prot. n. 57847.
(111) A. .V.,
(112) A.C. ., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 108, fase. 10. (113) Per un'a nalitica cronaca dei funerali , si rimanda alJa pubblicazione Per la morte di re Umberto I, tipografia della G. Uff., Roma 1901, con 178 pagine di documenti relativi agli atti ufficiali e non , concernenti le esequie del ovrano. Tale pubblicazione si trova in A.C. ., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B. 108, fase. 10 cit. CAPITOLO ID (l) A. C. ]emolo, Chiesa e Stato in Italia
dall'un(ficazione ai nostri giorni, Torino 1977, pp. 82-3. ( 2) Cfr. B. Croce, Storia d1talia dal1871 al
nuele IIl era filo-massonico e voleva una più accentua ta separaz ione fra Stato e Chiesa. Così ne Gli uomini che jècero l1talia, l\llliano 1989, p. 303. (11) Cfr. M. Mureddu, Il Quirinale del Re, Varese 1977, p. 67. (12) A.C.S. , Min. R.C., Confraternita del SS. Sudario, B 49, fase. ex B 37; nonché B 52. (13) Cfr. P. Scoppolà, "Gli anni duri di Papa
Sarto", in jesus, Duemila anni di attualitc1, storia della Chiesa, vol. V, p. 916. Sui retroscena dell 'elezione, cfr. G. Berthelet, Storia e rivelazioni sul conclave del 1903. L'elezione di Pio X, To rino 1904. (14) Cfr. P. Scoppola, Chiesa e Stato, cit., p. 347. Sulla figura del nuovo Pontefice, cfr. E. Vercesi, Il pontificato di Pio X, Milano 1935; R. Merry del Val, Pio X. Impressioni e ricordi, Padova 1949.
1915, Bari 1977, p. 210. (3) Cfr. G. Spadolini, Il mondo di Giolitti,
(15) Cfr. G. Spadolini, Il mondo di Giolilli, cit., p. 115 segg.
Firenze 1969, p. 115. (4) Cfr. P. Scoppola, Chiesa e Stato nella
(16) Cfr. V.E. Orlando, op. cit., p. VI dell'introduzione.
storia d1talia, Bari 1967, p. 347. (5) Cfr. A. Giordani, Le encicliche sociali,
(17) Cfr. G. Spadolini, Il mondo di Gioii Ili, cit., p. 125.
Roma 1965, p. 227. (6) Cfr. G. Spadolini, Le due Rome, Firenze . 1973, p. 360.
(7) A.C.S., Min. R.C .. Confraternita SS. Su.; dario, B 9, fase. 2. (8) Cfr. V. E. Orlando, Su alcuni miei rappo1ti di Governo con la Santa Sede, Napoli 1930, p. 26.
(18) Cfr. G. Spadolini, prefazione a I Presidenti del Senato, Roma 1989, p. 11. (19) Cfr. G. De Rosa, Stòria contemporanea, Milano 1985, p. 270. (20) A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B 35. (21) V. L' Osservatore Romano del 10 settembre 1909.
(9) Cfr. A.C. ]emolo, op. cit., p. 103. (10) G. Spadolini osserva che Vittorio Ema-
(22) V. Catechismo maggiore, Roma, Tipografia vaticana, 1905, p. 258.
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(23) A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B l , fase. 14.
(42) A.S.V. , cit., pp. 46-51. (43) A.S.V. , cit. , p. 58.
(24) A.C.S. , Mi n. R.C., Confraternita del SS. Sudario, B 54, fase. 14 . (25) A.C.S. , cit. (26) Cfr. A.C. ]emolo, op. cit., p. 112. (27) Cfr. V. Volpini, "Il papato dal 1861 , un messaggio di fede e di spe ranza", ne L'Osservatore Romano, suppl. a l n . 288 de l 13 dicembre 1981, p. 13. (28) Cfr. V.E. Orlando, op. cit., p. VI segg. (29) op. cit., p. 12. (30) A.S.V. , Segreteria di Stato, 1909, Rub. 3, fase. I, p. 7.
(44) A.C. S., Min. R.C. , Conji-ctter{lita del SS. Suclario, B 51, fase. 2; lettera n . 51463 de lla Div. II . ·(45) U n '~ n a l oga ceri m o nia aveva avuto luogo il 18 marzo 1908, con la benedizio ne e la consegna della bandie ra· di combattimento a l cacciatorpediniere "Granatie re'", offerta d a ll"omonima brigata alla nave in q uestione. (46) Cfr. P. coppola, Cbiesa e Stato.... cit., p. 352; nonc hé G. Spado lini , Il Tevere p iù largo, a po li 1967, p.llO.
(31) A.S.V. , Segreteria di Stato, 1909, Rub. 3, fase. 3 cit.
(47) Cfr. G. De Rosa. op.cit., p. 276. Sull 'atteggiamemo dei cattolici ne lla vita politica, cfr. G. Dalla Torre, l callo/ici e la vita pubblica italiana (1866 - 1920), Città del Vaticano 1944.
(32) A.C.S. , Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B 51, fase. 2.
(48) A.C .. , Min. R.C. , Conji-aternita del SS. Sudario, B 69, fase. 7, lettera n. 218.
(33) Ibidem.
(49) A.C. S., c it., lettera n. 225.
(34) Ibidem .
(50) A.C.S. , cit., le tte ra n . 224.
(35) A.S.V., Segreteria eli Stato, 1909, Ru b. 3, fase. 3 cit.
(51) Cfr. G. De Rosa. op. cii., p. 276.
(36) V. L'Osservato·re Romano d e l 10 sette mbre 1909.
(52) Cfr. G. Spadolini, Gli uomini cbe f ecero l'Italia, c it. , P: 305.
(37) V.E. O rlando, op. cit. , p . 22.
(53) A.C. ., Min . R.C., Confrctternita del SS. Sudario, B 69, fase. l.
(38) Cfr. A.C. ]emolo, op. cil., p. 128.
(54) Cfr. f. Margioua Broglio, Italia e Santa
(39) A.S.V. , Segreteria di Stato, 1910, Ru b. 80, fase. unico, p. 4. (40) A.S.V., cit, pp. 6-7. (41) A. S.V. , cit. , p. 35.
Sede dalla Grande Guerra alla Concilittzione, Bari 1966, p. 21. (55) Cfr. G. pad o lini, Il Tevere p iù largo, Na po li 1967, p. 128. Sull 'arteggiamemo del Papa innanzi a ll a prima g ue rra mondiale, cfr. G. Quadretta, Il Papa, l'Jtttlia e La g uer-
171
ra. Milano 1915: G. Quirico, Il Vaticano e la guerra, Roma 1921; E. Vercesi, Il Vaticclno, 11talia e la guerra, Milano 1925. (56) Cfr. V.E. Orlando, op. cit., p. 26; G. Spadolin i, Gli uomini che fecero l'italia, cit., p. 424.
(71) A.C. ., Min. RC. , Confraternita del SS. Sudario, B 41, fase. 4. (72) A.C.S., Min. R.C., Confraternita del SS. Sudario, B. 41, fase. 5. (73) A.C.S. , Min . R.C., Confraternita del SS. Suclario, B 41, fase. 5.
(57) V.E. Orlando. op. cii., p. 30. (58) Cfr. G. Spadolini, Il cardinale Gasparri e la Questione Romana, Firenze 1973, p. 38. (59) Cfr. A.C. ]emolo, op. cit., p. 163. ui cattolici inna nzi a lla guerra, cfr. anche F. Meda. l callo/ici italiani nella guerra, Milano 1928. (60) A.S.V., Segreteria di Stato, anno 191418, Rub. 244 D6, fase. 98.
(74) A.C.S. , Min. R.C. , Confrateruita del SS. Sudario, B 41, fase. 4, lettera n. 30399. (75) AA.VV. , ·Tinutile strage" in jesus, Storia della Chiesa, vol. V, Torino 1984, p. 932. (76) Cfr. G. Spadolini, Il cardinale Gasparri... , cit., p. 42. (77) A.C.S., Min. R.C. , Confraternita deL SS. Sudario, B 41, fa c. 5.
(61) Così V.E. Orlando, op. cit., p. 33. (62) Op. cit., p. 34. (63) Cfr. F.A. Pugliese, Storia e legislazione sulla cura pastorale alle Forze armate, Torino 1956, pp. 52-53. (64) A.C.S., Min. R.C., C011[rctternita del SS. Sudario, B 41, fase. 6. (65) A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B 35; nonché V.E. Orlando. op. cit., p. 35 segg. (66) A.C.S., Min. R.C. , Co1~[raternita deL SS. Sudario, B 41, fase. 4. (67) Cfr. Anonimo, La regia Basilica di S. Nicola e il malgoverno dell'abate Piscicelli Taeggi, Bari 1915, p. 307.
(78) A.S.V. , Segreteria eli Stato 1914-18, R~1b. 244, D6, fase. 98; nonché L'Osservatore Romano del 26 ottobre 1917. (79) Cfr. G. Spadolini , Il Cardinale Gasparri... , cit. , p. 38 e segg. (80) Cfr. A.C. ]emolo, op. cit., p. 173. (81) A.S.V. , Segreteria eli Stato, 1914-18, Rub. 244 L. 6A, fase. 355, prot. 82.660. (82) Cfr. P. Befani '·Da Benedetto X.V a Pio XI", ne L'Osservatore Romano, suppl. al n. 288 del 13 dicembre 1981. Per una storia della nuova formazione politica, cfr. G. De Rosa, Storia del Partito Popolare, Bari 1958; nonché S. ]acini , Storia del Partito Popolare, Milano 1951. (83) Cfr. A.C. ] emolo, op. cit., p. 176.
(68) Op. cii., p. 310. (84) Cfr. V.E. Orlando, op. cit., p. 80. (69) Op. cit., p. 312. (70) Op. cit., p. 315.
(85) Teswalmente annotò: "Ho sempre pensato e penso che l'uomo di Stato deve
172
avere come sua prima qualità il senso dell'ora storica; o nde è a ltrettanto sconvenie nte e pericoloso l'affrettarla, quanto il ritardarla, spostando artificialme nte le lancette dell'orologio". Così V.E. Orlando, op. cil., p. 82. (86) G. Spadolin i, Il cardinale Gasparri.... , cit., p. 46. (87) F. Margiotta Broglio "Che ci fa il Vaticano in questa compagnia?", nel Corriere della Sera del 2.12.1993, p. 6
largiotta Broglio, Italia e Santa Sede, .... cit., p. 129; C.A. Biggini, op. cii., p. 67; M. Miss iroli. Date a Cesa re , Roma (96) Cfr. F.
1929, p. 253. (97) Cfr. C.A. Biggini, op. cit., p. 71; P. Scoppola, Chiesa e Stato ... , c it.. p. 558. (98) Cfr. ç.A. Biggini, op. cii .. p. 72. (99) La citazione testuale è tratta da C.A. Biggini, cit., p. 29. (100) Op. cil., p. 80.
(88) Da Il Lavoro Fascista, ed. straordinaria dell'll febbraio 1929, pag. l. Tale giornale è reperibile in A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B 35. Per una disa mina della figura del Ratti, s i ricorda G. Gonella, Il Pontificato di Pio Xl, Roma 1939; C. Confalonieri, Pio XI visto da vicino, Torino 1957. (89) Cfr. F. Molinari , "Il Papa e il dittatore", in jesus, Storia della Chiesa, vol. V, Torino 1984, p. 964. (90) Cfr. G. De Rosa, op. cit., p. 321. (91) Cfr. A.C. ]emolo, Chiesa e Stato, cit, p. 185.
(101) Cfr. E. Cavaterra, Dossier Conciliazione, Milano 1971, p. XII. (102) Il 6 giugno 1925 la e de Apostolica aveva istituito l"Ordinariato militare in Italia, che con la legge in questione ebbe il suo primo riconoscimento, ribadito dal Concordato lateranense e dalla successiYa legge 16 gennaio 1936, n. 77. Il formale decreto della . Congregazione concistoriale çonfe rmarivo deli 'Ordinariato militare, fu emanatO il 13 apri le 1940. ulla materia cfr. amplius, la chiesa tra i militari, Quaderni del '·Bonus Miles Christi", n. l, Roma 1987, p. 19. 003) Cfr. C.A. Biggini, op. cii., p. 109.
(92) Cfr. P. Scoppola, Chiesa e Stato nella storia cl1talia, cit. , p. 560; C.A. Biggini , Storia inedita della conciliazione, Mi lano 1942, p. 67. ulla politica eccle iastica segu ita dal Fascismo, cfr. A. Solmi, Stato e
( J 04) Cfr. F. Pace li i, Diario della Collciliaz ione. Città del Vaticano, 1959, p. VI. (105) Cfr. F. Moli!la ri, op. cii .. p. 965.
Chiesa nella dottrina e nelle leggi fasciste, Milano 1939. (93) Cfr. G. Spadolini , Il cardinale Gasparri .... , cit., passim; F. Margiorra Broglio, Italia e Santa Sede... , cit., p. 111. (94) Cfr. G . Scoppo la, Chiesa e Stato.... , cit., p. 520.
(106) A.C. ., Min. R.C. , Confraternita del S . Suclario, B 9, fase. 2. (107) Cfr. C.A. Biggini, op. cii., p. 232. (108) L'estensione relativa è di Km quadrati 0,44. (109) Cfr. E. Cavaterra, op. cii., p. XIII segg.
(95) Cfr. A.C. ] emolo, Chiesa e Stato.... , cit., p. 204.
(110) Op. cii ., p. XIV.
173
(1 1 l) Cfr. M. Mi siroli, op. cii ., p. 16 segg.
(125) A.C.S. , Min. R. C., Confra/ernita del SS. Sudario, B. 73, fase. 2.
(1 12) Cfr. C.A. Biggini, op . cii., p . 65. (113) Cfr. M. Missiroli, op. cii. , p. 50.
(126) Cfr. G. Spadolini, "Un Tevere più largo", ne La Gazzetta del Mezzogiorno, del 9 marzo 1994, cit.
(1 14) Cfr. G. padol ini, ··u n Tevere più largo··, ne La Gazzella del iltfezzogiorno, de l 9 marzo 1994.
(127) Cfr. G. Spadolini, Le due Rome, cit., p. 167 segg.
(1 15) Cfr. F. Margiotta Broglio , l/alia e Sanla Sede.., cit., p. 256.
(128) Cfr. M. Mureddu, Il Quirinale del Re, Varese 1977, p. 67.
(116) Cfr. C.A. Biggini, op. cii., p. 363. Per una panoramica sull a nuova normativa , v. R. Giustini, Bibliografia degli Accordi laleranensi, 11 febbraio 1929 - l i febbraio 1934; L. P. Cairo li , Il Con cordato fra la Santa Sede e l'Italia. Tral/ato di diritto ecclesiastico, Monza 1932; L. Laghi, Il Trattato laleranense, Firenze 1929; V. Meacci, Lo Sia /o italiano dopo gli Accordi laleranensi, Torino 1931; A. Pio la, Sta/o Chiesa dopo il Concordato, S. Ma rgherita Ligure 1933; F. Marchesi, Il Concordato italiano del/'11 febbraio 1929, Napoli 1960.
(129) Ibidem. (130) Da "Il Messaggero" del 29 dicembre 1939, in A.C.S., Min. R.C., Confralernita del SS. Sudario, B. 113. (131) Da L'Osservatore Romano del 29 dicembre 1939. (132) A.C.S. , Min. R.C., Confralernita del SS. Sudario, B 33, fase. 7, le ttera n. 1089/ C.
033) Ibidem. (1 17) Cfr. G. Spadolini, Il cardinale Gaspan·i, cit. , p. VII. (118) Cfr. B. Croce, Discor-si parlamentari, Ro ma 1966, p. 168. (119) Op. cii., p. 171.
(134) A.C.S., Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B 73 bis sf. 28. (135) Cfr. M. Mureddu, op. cit., p. 114. (136) A.C.S. , Min. R. C., Confraternita del SS. Sudario, B 73 bis, sf. 28.
(120) Op. cil., p. 174. (121) Cfr. F. Molinari, op. cii., p. 967. (122) Cfr. G. Spadolini, Le due Rome, Firenze 1973, p . 166. (123) Cfr. F. Molinari, op. cit., p. 968; P. Scoppola, Chiesa e Stato.. , cit. , p. 668; P. Befani, op. cii., p. 21.
(137) Si vedano, ad esempio, quelle della duchessa Anna Guglielmi di Vu lci e d ella p rincipessa Maria Borghese del Vivaro, ris pettivame nte del 21 e 23 agosto 1943; quella del consigliere eli Corte d'Appello Emanuele Gionfrida ed altre, in A.C.S., Min. R.C. , Confraternita del SS. Sudario, B 73 bis, sf. 28. (138) Cfr. M. Mureddu, op. cit., p. 203.
(124) Cfr. P. Scoppola, Chiesa e Stato.. , cit., p. 669.
(139) Op. cit., p. 228.
174
TITOLO ID CAPITOLO I (l) B. Croce, Disco·rsi parlamentari, Ro ma
pentì", ne Il Giornale, del 18 febbraio 1994.
1966, p . 184.
( 5) Cfr. P. Lillo, Concordato, Accordi e Inte-
(2) Cfr. P. Barile, '·Co nco rdato e costituzione", in AA.VV. , Chiesa e Stato, Bari 1957, p.
60; P. Lillo, Concordato, A ccordi e Intese tra Lo Stato e la Chiesa Cattolica, Milano 1990, p. 84.
sa tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, Milano ~990, p. 125. (6) La Chiesa dopo la Cost. Gaudium et
(3) A.C.S., S.G.P. D.R., Confraternita del SS.
Spes, h a abbandonato la teoria della p otestas Ecclesiae in directa temporalibus, riservandosi un magistero esclus ivamente s pirituale. Cfr. , P. Lillo, op . cit., p. 11.
Sudario, B 75, fase. 5, fase. 8; B 77, fase. 10, fase. 13.
(7) A.P.C., IX legisl., Disegni di legge e rela-
z ioni, atto n. 2336. (4) Cfr. E. Pre vide nti, IL Segretariato gene-
rale della Presidenz a della Repubblica. Nascita e storia di una struttura a mministra! iva. ( Quade rni di do c um e nta zione d e l S.G.P. D.R, vol. II, n. 10), Roma 1987, p. 88 segg.
(8) A.P.C., cit., ano n . 2337. (9) V. Supplemento alla G. Uff. del 10 aprile 1985, n. 85. (lO) V. Supple mento alla G. Uff. del 3 giu-
(5) Appunto n. 5229 del Servizio Pe rsonale del S.G.P. O.R.
gno 1985, n. 129.
Concordato, v. P. Ciprotti ed A. Talamanca , La revisione del Concordato nelle discussioni parlctn'lentari, Milano 1975; M. Co rdero, L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e Stato in Italia: il d ibattito p oLitico (1929-1977), To rino 1977; G. Dalla To rre, La revis ione del Concordato, Cinà del Vatica no 1985.
(1 1) L·auoggio in questio ne, già sed e dell'Ordinario palatino, do po l'awento de ll a Re pubblica fu a mministrato con la chiesa contigua, dalla Presidenza de lla Repu bblica, in base alla L 9 agosto 1948, n. 1077. el 1966 il complesso el i tali immobili fu preso in consistenza fra i beni patrimoniali e consegnato dalla predetta Amministrazione al Ministe ro delle Finanze. Quest'ultimo tunavia per consentire la prosecuzione delle funzio ni de l Cappellano maggio re, clerre in concessio ne alla Presidenza stessa s ia la chiesa che l'a lloggio del udario, in ca mb io di un ca no ne che fu ver aro fino al 31 d icembre 1984 . uccessiva me nte il compe ndio de l Suda rio è e ntrato a far parte de lla g iurisdizio ne dell'Ordina riato militare . ul punto, v. ora d el 29 gennaio 1986, red ana d al Ca po d el Servizio e Patrimo nio Intendenza d el S.G.P. O.R.
(4) Cfr. B. Lai, "E dopo dieci anni Casaroli si
(12) Nota D 3353 del 13 otto bre 1986 del
(6) Appunto 4090 d el Ca po de l Personale del S.G.P. D.R. , dr. Pietro Meschini. CAPITOLO Il (l) Cfr. F. Del Giudice, F. Ma riani, Il n uovo
ConcO?-dato, Na po li 1984, p. 20 segg. (2) Così L'Osservatore Romano d eli '11 feb-
braio 1994. (3) Sulle discussio ni preliminari al nuovo
175
Ministero della Difesa, O rdinariato militare, indirizzata a mons. Antonio Virdis che ne ha concesso cottese visione.
tradizioni seguite negli U.S.A. ul punto, cfr. Il Corriere della Serct del l giugno 1994, p. 5.
(13) V. La Chiesa tra i militari, Qu ade rni
(3) Il Senato americano elesse il suo primo
del "Bo nus miles Christi", n. l , Roma 1987, pp. 11-21.
Cappellano iJ 25 aprile 1789, la Camera dei Rappresentanti il 30 successivo e d a allora
CAPITOLO m (l) Cfr. A. Vita le, '·Ass istenza sp iritu ale ed esigenze religiose·', in A./ti del Convegno nazionale di stud io su il nuovo accorcio tra Jlalia e Santa Sede, Milano 1987, p. 381 segg. (2) Ci riferiamo alla
. lessa celebrata il 31 maggio 1994 nella cappe lla della Camera d e i De purati per vole re della pres id e nte Irene Pivetti, che ne ha chiesto l'officiatu ra in concomitanza con ogn i g iorno di sedura parlamentare. In tale circostanza il celebrante, don Giorgio Orioli , ha ricordato le
'· The pmctice of opening legislative sessions with praye1; has become pa11 of the fabric of our societj', secondo quanto sentenziò nel 1983 la Suprema Colt e. I due Cappellani sono funzionari regolarmente stipendiati: "Both
the Senate and the House of Representatives bave a chaplain, who is responsible for opening eacb daily session with a prayer and serves generally as spiritual counselor to members, their families, and their stqffs. Tbe chaplains are officiers qf !be bouse cmd Senate and h ad annua! salaries of dollars 77,500 at the beginning of1988'. Così voce "Chaplairi', in Congress, A to Z, CQ's Ready Reference Encyclopedia, Washington (USA), 1988.
ABBREVIAZIONI A
A.C.S. A.S.V. B
Fase. G. Uff. L. Min. R.C.
R.D. Rub. S.G.P.D.R.
=Auto re = Archivio centrale dello ·sraro = Archivio segreto vaticano = Busta =Fascicolo = Gazzetta ufficiale =Legge =Ministero della Rea! Casa = Regio Decreto =Rubrica = Segretariato generale della Presiden za della Re pubblica.
CC!pp ellet Petolinet: la pitĂŹ grande del Quirinale. Palazzo del Quirinale - Roma.
Cappella Pio rx S/flla LuJigamanica. Palazzo del Quirinale - Roma.
Cappella del/ l llllliii7Zictla d i Guido Ren i. Palazzo del Q 11 i rinctle - !?o ma.
INDICE
PRESE TAZIO E ........ ...... :..................................................................................................... f NTRODUZIO~E
V
....... ......... ....... ......... ....... ................ ....... .............. .. ..... .. ....... .. ....... ............... VII
TITOLO I • PROFlll GIURIDICI 3
CAPITOLO I ATURA E CARATTERI TICHE DELLA "REGIA CAPPELLA" .. .. . .. .. ..... .. .. .. Le origini ...................................................................................................................... ...... TI Regno di ì\'apoli .. .. ..... .. ....... ....... .. .. ..... ......... ....... ....... .. .. ..... ..... .. .. ..... .. ....... .. ... .. .. ..... .. .... Il Granducato di Toscana ..................................................................................................
5 7 10
CAPITOLO il CONFIGURAZIONE DELLA "REGIA CAPPELLA" .... ....... .. ..... .. ....... ....... .. .. Dagli albori alla fine del sec. XIX .................................................................................... Dall'ascesa di Vittorio Emanuele III alla soglia del Concordato ..................................... I Pani lateranensi . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. La Convenzione del 1939 ................................................................................................. L'interpretazione della Convenzione .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . ... . .. .. .. . .. .. La basilica del Pantheon ... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . ... . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . ... . .. .. .. . .. La chiesa del S . udario .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .... .... .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .
11 13 16 18 19 21 22 23
CAPITOLO III L'ATTEGGIAMEI TO DELLA DOTTRINA SULLE CAPPELLE PALATINE.... Le comroversie degli studiosi dall'Unità al Concordato .................................................. Un dibattitO alla luce della Convenzione d el 1939 ................ ................ .................. ........
25 27 30
CAPITOLO IV LA GIURISPRUD~NZA SULLE CAPPELLE PALATINE ........ :....................... Considerazioni generali ............................ ·......................................................................... Le sentenze più significative .............................................................................................
35 36
CAPITOLO V LE BASILICHE PALATINE DELLA PUGLIA.. .................................. ............. Osservazioni comuni .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . S. Eustachio in Acquaviva delle Fonti .... .. ... .. .. .. .... .... .. .. .. .. ................ .................... ...... .. .. . S. Maria in Altamura .......... ........... ..... .. .. ..... .. ........... ..... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. ...... S. Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo...................................................................... S. icola di Bari . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. La Regia Delegazione per l'anuninistrazione civile delle Reali basiliche palaùne pugliesi .
45 47 48 49 50 50 52
33
186
TITOLO II • PROFili STORICI CAPITOLO I
DALL'ETÀ CAVOURIANA ALL'ESPROPRIAZIONE DEL QUIRINALE ....... .
Lo Statuto albertino ................................................................................................. !'........ . La politica eli Cavour ......................................................................................................... . Dalla Convenzione eli settembre alle leggi eversive ....................................................... . Da Porta Pia alla presa eli possesso del Quirin?le ......................................................... .. CAPITOLO II
DA ROIVlA CAPITALE AL REGICIDIO DI MO ZA ...................... ............ ..
Dalla "Legge delle guarentigie" all'avvento della Sinistra ........... .............. ......... :........... .. La scomparsa eli due grandi protagonisti: Vittorio Emanuele II e Pio IX ................... .. .. Dall'inizio della c.d. "e tà umbertina .. alle elezioni del 1882........................................... . Il monumemo eli Vittorio Emanuele n al Pantheon ........................................................ . Spera nze e disillusioni eli conciliazione ...... ........ ............................................................ .. I Vescovi italiani tra Dio e Cesare ................................................................................... .. La seconda metà degli anni '80 ........................................................................................ . La tutela dei culti e la repressione degli abusi dei ministri del culto nel codice Zanardelli Dalla Renon Novarum al regicidio di Monza ................................................................. . CAPITOLO III
57 59 61 65 67 73 75 80 83 88 89 91 92 95 96
IL REGNO DI VITTORIO EMANUELE III.. ................................................ . 101
L'età giolittiana ............. ..... ......................... ................................. ............ ................... ....... . Dallo scoppio della p l'ima guerra mondia le a!Pavvento del Fascismo .................. ....... .. Il ca mmino verso i Patti lateranensi ................................................................................. . Dalla contesa su ll'azio ne cattolica alla fine della lo narchia ......................................... .
103
113 121 127
TITOLO ID • L'AVVENTO DELIA REPUBBLICA E LA FINE DELL'ISTITUTO PALATINO ORMATIVA UL CLERO PALATINO E LE UE FUNZIO r1 ................ 135
CAPITOLO I
LA
CAPITOLO Il
IL NUOVO CO CORDATO E LA SOPPRESSIONE DEL CAPPELLANO PALATI O............................... 141
CAPITOLO III
CON IDERAZIONI CONCLUSIVE.............................................................. 149
NOTE ....................................................................................................................................... 153 ABBREVIAZIONI ...... .............................................................................................................. 175
"
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SINTESI DEI.I: OPER:\
l.l' nornll' introdotte in seguito al Concordato dd 19H-f, tra le innovazioni ;tppm·tatc al n·gillll' dci rapporti f1·a Chksa c Stato, hanno soppn·sso J'Ordinariato palatino, sul presupposto du· si trattassl· di un'istituzione legata al pl'l'l'l'dl·ntl' n·giml' monarchko. Tuttavia la pcrdurantl' l'sigl·nza di garanti1·c l'assistenza spirituall· già di l'Oillpl·tenza del disciolto m·ganismo, ha reso indispensabile l'utilizzazione di una figura giuridka affine. quale è apparso ro.·dinariato militm·c. In tal modo attraverso un l'icorso di vkhiana memoria si <.· rl·alizzato un ritorno alle origini, pokhi.· il dcro palatino nac'JUC dalla stahilizzazionl· dci compiti l'sercitati in via discontinua da qudlo castrl·nsc. Il prcscntl' saggio vuok ora rkostruirc, attraverso fonti in gran parte inl·ditl· o sl·onosciutc. l'evoluzione storko - giuridka delle l'appdlc palatine c dci loro officianti. l'Vidcnziando il nwlo prezioso che questi ultimi dlhero a svolgere quali risen:ati tessitori della tela dci rapporti tra Chiesa c Stato, squarciata dalla Breccia di Porta Pia. l.a spl·ciak cltcgoria dci sacerdoti palatini. soggetti al pal'i dci Cappellani militari, al Papa ratione spirilualium cd al Capo dello Stato ratitme temporalium. i: sempre stata fl·ddc a Dio cd a Ccsan· anchl· ndl'impl·gnativa fun zione conciliatrkc svolta nd scl·olo scorso tra le "Due Rome", dtc queste pagine vogliono far conoscere. O~~i.
considerando non solo le henemerenn·
<Kquisitc nella storia dagli appartenenti al clero palatino; ma ancltc l'esistenza nel nostro ordinaml·nto di particolari figure di cappellani di settore (Forze Armate. Polizia, l'aSl' di cura. carccl'i ... ) nel cui ambito svolgono funzioni rilevanti. sia dal punto di vista pastorak. che da quello sociale. riteniamo che pot•·chhc l'sscrc ricreato l'ufficio del Cappellano palatino, nm compiti di assistenza spirituale rivolti al pl·rsonale operante nell'ambito del Scgrctariato generale della Presidenza della Repubblica che. l'om'è noto, supporta i compiti istituzionali del Capo dello Stato.
L. 30000