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DIRITTI E DOVERI DEL CAPPELLANO MILITARE

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ARTURO MARCHEGGIANO

Il COMUNE DI CIVITAVECCHIA RICORDA

l CAPPELLANI MILITARI CHE NEll'ESERCIZIO DEL LORO MINISTERO IN GUERRI\ E IN PACE

TESTIMONIARONO

DIRITTI E DOVERI DEL CAPPELLANO MILITARE IN TEMPO DI GUERRA VLnA

mLITAAE


Direttore Responsabile Pier Giorgio Franzosi cc::

1992

ProprietĂ letteraria arttstica e scientifica riservata


ARTURO MARCHEGGIANO

DIRITTI E DOVERI DEL CAPPELLANO MILITARE IN TEMPO DI GUERRA

Lflll?RIVInA miLITARE


PREFAZIONE

Premetto innanzi tutto che il Gen. Arturo Marcheggiano, Autore di questa pubblicazione, è uno dei maggiori esperti di Diritto Umanitario in tempo di guerra ed è quindi un conoscitore attento e profondo delle Convenzioni Internazionali che riguardano questa delicata e importante materia che tutela i diritti dell'uomo, militare o civile, nei deprecabili casi di conflitto, e nello stesso tempo assicura protezione all'ambiente naturale e al patrimonio artistico delle NaztonL Molto opportunamente, l'Autore ha ritenuto di concentrare la sua ricerca su quelli che sono i diritti e i doveri attuali dei Cappellani militari, e anche piÚ genericamente, del ministro di culto, in base, non solo alle Convenzioni Internazionali stesse, ma in quanto esse, ratificate dall'Italia, sono recepite dalla legislazione italiana e quindi applicabili dalle nostre Forze Armate, non solo nei casi di conflitto, ma anche nell'ambito delle operazioni condotte da forze di pace multinazionali, in altre missioni autonome o nel quadro delle organizzazioni internazionali. La conoscenza del Diritto Umanitario di cui qui si tratta, che riguarda ogni militare, e in particolare i Cappellani militari, per quei compiti di assistenza umana, spirituale ereligiosa che caratterizza la loro missione, diventa un fatto importante, non solo a tutela della propria funzione - che deve essere riconosciuta da tutte le parti in conflitto - ma anche per quell'opera umanitaria che il Cappellano militare non combattente, può svolgere a favore di tutti, a favore di ogni uomo, militare o civile, amico o nemico, dell'una o dell'altra parte dei fronti contrapposti ed anche in tempo di prigionia. Diventa pertanto necessario che il Cappellano militare, per quan3


to di sua competenza, prenda conoscenza di quelli che sono i suoi diritti e i suoi doveri in tempo di guerra, in quanto, come sottolinea il Generale Marcheggiano, la specifica «militarità» del Ministro di culto, cattolico o non cattolico, non consiste nell'essere egli militare al pari degli altri, ma nella capacità di conoscere ed applicare le norme di Diritto Umanitario Internazionale che lo riguàrdano, derivanti dalle Convenzioni Internazionali sottoscritte dagli Stati, compresa l'Italia e da cui ovviamente consegue un certo riconoscimento internazionale della figura del Cappellano militare o del ministro di culto delle confessioni religiose dei militari. Il pregio di questa ricerca, che diventa quindi utile alla formazione dei Cappellani militari, consiste nel fatto che vengono indicati, con precisione e con supporto giuridico, i campi di azione umanitari in cui il Cappellano può esercitare la menzionata militarità, per alleviare, per quanto praticamente possibile, le sofferenze delle vittime della guerra. Quanto esposto in questo studio appartiene, nei contenuti, nel linguaggio e nella forma, alla piena responsabilità dell'Autore e alla stessa mentalità di uno studioso di cose militari. Pur trattando di Cappellani militari, il testo non va letto come uno studio di carattere ecclesiastico o religioso, ma come una trattazione di carattere giuridico e scientifico con quelle valutazioni e considerazioni che l' Autore liberamente e autonomamente ha ritenuto di fare. La problematica qui trattata richiama tristemente lo spettro della guerra, che noi auspichiamo e preghiamo non debba mai ripetersi, perché tutti ne conosciamo gli orrori. Comunque, questo riferimento viene qui fatto nello spirito della Costituzione Conciliare «Gaudium et Spes», dove al n ° 79, si tratta proprio della necessità di evitare la guerra e nello stesso tempo del dovere di mitigare l'inumanità della guerra stessa. Di fronte alla degradazione dell'umanità che la guerra può comportare, «il Concilio - afferma la "Gaudium et Spes" - intende innanzitutto richiamare alla mente il valore immutabile del diritto naturale delle genti e dei suoi principi universali». In particolare, lo stesso documento conciliare proclama che «le azioni che deliberatamente si oppongono a questi principi e gli ordini 4


che tali azioni prescrivono, sono crimini, né l'ubbidienza cieca può scusare coloro che li eseguono». A questo riguardo, piace costatare come l'Autore metta in rilievo che l'Italia «dal 1978 è l'unico Stato del mondo ad aver sancito con legge, che il militare ha il dovere della disubbidienza all'ordine manifestamente criminale che gli possa venir impartito da un proprio Superiore». Infine, ho incoraggiato e favorito la pubblicazione di questa ricerca, spinto anche dall'esortazione contenuta nel menzionato documento del Concilio che, facendo riferimento alle «varie Convenzioni Internazionali, che in materia di guerra, un gran numero di N azioni ha sottoscritto per rendere meno inumane le azioni militari e le loro conseguenze», auspica che «tutte queste Convenzioni dovranno essere conservate, anzi, tutti, specialmente le pubbliche autorità e gli esperti in materia, dovranno fare ogni sforzo per quanto è loro possibile, affinché siano perfezionate, in modo da rendere capaci di imporre un freno più adatto ed efficace alle atrocità della guerra» (Gaudium et Spes, 79). È con sofferenza che si debba ancora parlare di guerra, ma nel nostro animo c'è soprattutto impegno a pregare e operare per la pace. (t Giovanni Marra)

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PREMESSA DELL'AUTORE

Il testo è nato per costituire ausilio per la corretta formazione secondo le leggi italiane dei Cappellani militari. Non ha precedenti storici in ambito nazionale, né in ambito internazionale; dove è atteso con interesse e curiosità; è stato messo a punto in occasione della Mostra «MILITARIA IN EUROPA» per il tema relativo a «l Cappellani militari su tutti i fronti». Non avrei mai pensato che un laico, come me, un giorno potesse scrivere un libro per dei sacerdoti. Il guaio che tra i <<pretacci>>, come in gergo militare si chiamano affettuosamente i Cappellani, ho troppi amici e che a loro mi legano troppi episodi belli della mia vita. Così per colpa dei Cappellani militari mi è successo: da Comandante di gruppo di artiglieria di regalare una Via Crucis, in ceramica, alla chiesetta di Zindis di Muggia, fatta dai miei artiglieri e cotta nel forno crematorio di un antico lazzaretto; da Capo Ufficio Bilancio della Difesa di stanare dei fondi in una piega di assestamento di bilancio per costruire una chiesa in una caserma di Roma; da Comandante di Zona Militare non solo di autorizzare e sponsorizzare, per la prima volta nel mondo, una ordinazione sacerdotale in una caserma e di autorizzare nella stessa l'esistenza di un gruppo vocazionale di militari, ma anche (orrore! orrore!) di mandare due bande militari ad una processione religiosa, quando la banda non era stata mandata, dopo il nuovo Concordato, neppure ad una processione con più di mille anni di tradizione. Questa storia della banda è troppo ridicola e merita di essere raccontata. Sono un uomo che promette molto raramente, ma con il pessimo vizio di mantenere quando promette una cosa. Così, ingenuamente, avevo promesso la banda per una processione di devozio7


ne alla Madonna ad un Cappellano militare, in una città del territorio di mia giurisdizione. Ingenuamente: perché all'epoca non avevo neppure idea di che cosa fosse un Concordato. Promessa la banda, credendo che il fatto rientrasse nei miei cosiddetti «poteri», venivo informato che occorreva richiedere l'autorizzazione al Comando Superiore e che tale richies.ta sarebbe stata sicuramente respinta, in quanto non si mandano più bande militari a manifestazioni religiose civili. Facevo fare ugualmente la richiesta, alla quale il Comando Superiore rispondeva, puntualmente e secondo le previsioni, con la fatidica inequivocabile frase posta sul messaggio: RIFERIMENTO ... NON, DICESI NON, CONCEDESI AUTORIZZAZIONE PER BANDA MILITARE ALT FINE. Ma io la banda l'avevo promessa! Così ho interpretato il messaggio nel modo mio unico e decisamente un po' atipico: ho inteso che il Comando Superiore non autorizzasse il fatto che io mandassi in processione UNA BANDA MILITARE. Mandare una banda sarebbe stata chiara violazione degli ordini superiori: così ne ho mandate due. In tal modo la processione di una Madonnina di gesso del mio fraticello cappellano militare in un capoluogo di regione, era preceduta da una fanfara di bersaglieri ed era seguita da una banda di trasmettitori ... Che Dio mi perdoni! Credo che il Santo Padre abbia pensato a me quando scegliendo un Vescovo tra i Cappellani militari, lo ha assegnato, perché io potessi avere un dialogo con la Chiesa, a presiedere la diocesi del delizioso paese della Toscana dove abito. A S.E. Mons. Binini, cioè al mio Vescovo, devo la spinta iniziale per scrivere questo libro in quanto è stata oggetto di nostra chiacchierata la incomprensibile scarsa preparazione dei Cappellani militari oggi in servizio in merito ai loro diritti ed ai loro doveri in tempo di guerra. Mons. Binini ed il Cappellano militare della Scuola di Guerra Don Antonio Flavio mi hanno spinto ad approfondire i miei studi in materia, suggerendomi di contattare sul problema l'Ordinario Militare per l'Italia, il quale sicuramente avrebbe recepito, con grande sensibilità, l'esigenza e l'urgenza di «riparare in merito». Lo scossone decisivo per muovere la mia penna me lo dava, a nome dell'Arcivescovo, Mons. Agostino Balliana, vecchio alpino, 8


che da vero professionista ha sempre profondamente creduto nel Diritto Umanitario, specie in tempo di guerra, ed in tale quadro alle enormi responsabilità, materiali morali ed etiche, che incombono su un Cappellano militare. E così è nato questo studio che spero non debba essere utile mai, né ai miei amici Cappellani militari, né agli altri sacerdoti o ministri del culto delle altre religioni, perché credo che la guerra sia la manifestazione più evidente della stupidità umana e del fallimento dell'Uomo. Spero che questo mio studio contribuisca solo a far capire meglio, soprattutto ai profani ed a quei tristi sacerdoti che contestano o dileggiano i Cappellani militari, che cosa vuol dire «militare» messo vicino a «Sacerdote» o a <<Cappellano», perché sono troppi a non sa perlo. Non mi resta che ringraziare Sua Eccellenza Reverendissima, Moos. Giovanni Marra, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia, alla cui sensibilità, lealtà alle istituzioni repubblicane, professionalità e gentilezza dedico questa mia fatica, nella speranza che possa servire ad una migliore preparazione tecnico professionale dei nostri magnifici «Cappellani militari». L'AUTORE

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Capitolo I

INTRODUZIONE

l. Premessa. - 2. Generalità. - 3. Scopo dello studio. - 4. La definizione del Cappellano militare nel Diritto Internazionale. - 5. Cenni storici alle grandi tradizioni umanitarie dei regolamenti militari italiani. - 6. Le recenti pubblicazioni di Diritto Umanitario nelle Forze Armate. - 7. Articolazione dell'opera.

l . Premessa

Tra i Vescovi militari italiani vi è indubbiamente una figura mitica e di grandissimo carisma che è quella di Mons . Angelo Bartolomasi, «Vescovo di Campo» nella l a guerra mondiale e Ordinario Militare per l'Italia nella 2 a guerra mondiale, fino al 1944. Fu un grandissimo uomo di fede e il suo insegnamento pastorale fu sempre quello del totale impegno del Cappellano nel conforto religioso del soldato fino al sacrificio, in una totale dedizione al servizio. In una sua lettera pastorale, ricordata per la bellissima connessione «eroi... e servi inutili», ricordando il senso del dovere e l'etica del sacrificio, cita quasi con scandalo il fatto che un Cappellano militare avesse risposto al proprio Colonnello: «Il mio posto signor Colonnello, non è nelle trincee, ma qui al luogo di medicazione». Il commento del Vescovo all'episodio è grave e molto significativo: «Triste parola, che voglio augurarmi non sia stata mai proferita da nessuno ... Il tuo posto? Il tuo posto è dovunque ognuna di quelle anime che ti sono state affidate corre il pericolo di presentarsi da un momento all'altro al tribunale di Dio! ... ». Mi sembra che questo episodio sia veramente emblematico, in guanto avevano ragione sia il Vescovo, sia il Cappellano. Il Vescovo 11


aveva ragione perché indicava giustamente la via del dovere fino al sacrificio, secondo la coerenza di una scelta di vita e secondo la logica della cura delle anime. Il Cappellano aveva ragione, in quanto il diritto internazionale e nazionale all'epoca in vigore, vedevano il Cappellano legato al posto di medicazione. Non poteva. che essere così, era assolutamente normale che il posto di medicazione fosse dentro alle trincee in difesa, ed in attacco immediatamente dietro ai soldati che attaccavano, in posizione possibilmente riparata dal fuoco, perché i medici potessero fare in relativa tranquillità le operazioni sanitarie di pronto soccorso. Un Cappellano che anziché stare all'unico posto di medicazione del Battaglione o del Reggimento in attacco, sul quale confluivano tutti i feriti che i portaferiti raccoglievano in linea, fosse andato a spasso per le linee, cercando di confortare i feriti qua e là, sarebbe probabilmente stato un eroe, certamente però sarebbe riuscito a confortare molti meno feriti che non stando al posto di medicazione. Questa è la realtà della guerra e queste sono le motivazioni per le quali vi erano quelle prescrizioni di Diritto Internazionale, concordate tra gli Stati, tra i quali l'Italia. Anche se questi erano i dettati del Diritto Internazionale, c'è da dire che per diritto consuetudinario largamente consolidato, cioè per «uso di guerra», era assolutamente indifferente per il belligerante che catturasse un sacerdote Cappellano militare, il luogo dove l'avesse catturato, ed il fatto di averlo catturato o meno con la formazione sanitaria. La mancata restituzione tra belligeranti dei Cappellani catturati in tempo di guerra, invece, era da attribuirsi al fatto che allora vi erano molti sacerdoti-soldato, cioè legittimi combattenti. Questo fatto creava le basi dell'equivoco, per cui tutti i sacerdoti (Cappellani e non) venivano considerati dal nemico come combattenti e, in quanto tali, internati come prigionieri di guerra. Ma la lettera pastorale del Vescovo, poiché si configurava per i Cappellani come una direttiva del loro pastore e superiore gerarchico diretto, consente anche un'altra considerazione, legata alla verifica che il comportamento italiano in guerra è sempre stato più avanzato del Diritto Umanitario Internazionale codificato. Infatti il Cappellano, spesso con grandissimo sprezzo del pericolo, si avventurava dl 12


notte tra le linee per portare il proprio conforto al moribondi, rimasti sul reticolati, negli attacchi falliti e respinti dal nemico.

2. Generalità Nel Diritto Internazionale non esiste un obbligo cogente per gli Stati che fanno parte della Comunità Internazionale di fornire in tempo di pace una particolare assistenza spirituale ai membri delle Forze Armate dei singoli Stati. Non solo, ma poiché è affermata la più ampia possibile libertà di religione nell'ambito dei Diritti dell'Uomo, ne conseguirebbe che uno Stato, per non fare delle discriminazioni, contrarie pertanto al Diritto Internazionale vigente, se decidesse di dare ai membri delle proprie Forze Armate una assistenza spirituale, dovrebbe assicurare tale assistenza (formativa dell'uomo praticante e completa per ciò che riguarda la pratica del culto) in modo paritario a tutte le religioni e confessioni religiose praticate dai membri delle proprie Forze Armate. Quanto affermato per il Diritto Internazionale e per il tempo di pace vale a maggior ragione in Italia, non essendo la Repubblica Italiana uno Stato confessionale, come, ad esempio, lo sono molti Stati islamici. A questa mancanza nel Diritto Internazionale di un diritto cogente per gli Stati di assistenza spirituale e religiosa ai propri militari, in tempo di pace, corrisponde invece, nelle Convenzioni internazionali relative al tempo di guerra, la sanzione giuridica della figura del «Cappellano» militare, o «addetto agli eserciti» o «addetto alle Forze Armate», per il quale sono stabilite molteplici norme che si concretano in precisissimi diritti e doveri, oltre che in speciali prestazioni, che gli sono propri in tempo di guerra. La figura del Cappellano militare è, pertanto, una speciale figura giuridica, prevista dal Diritto Umanitario Internazionale dei Conflitti Armati, relativo al tempo di guerra. I diritti ed i doveri del Cappellano militare stabiliti dal Diritto Internazionale, non sono certo diritti e doveri che riguardano il suo Ministero ecclesiastico, il suo mandato, il modo di svolgere la sua missione umanitaria, la territorialità, la competenza, la gerarchia ecc., devoluti alla gerarchia ecclesiale di ogni confessione religiosa; 13


sono invece diritti e doveri che discendono dallo «status di Cappellani militari» e dalla particolare protezione internazionale di cui essi godono in tempo di guerra per la cura dello spirito dell'uomo «combattente». Il Diritto Internazionale protegge, tutela, garantisce e concede determinati privilegi (si tratta di diritti decisamente cospicui rispetto alla restante «gente d'armi» ed uguali· o molto simili a quelli del personale sanitario) purché il Cappellano militare (e solo se il Cappellano militare risponda a certi requisiti) assolva correttamente i doveri che il Diritto Internazionale stabilisce per lo svolgimento della sua missione. Non solo, ma gli Stati, sottoscrivendo gli impegni internazionali assunti, si sono impegnati a: -

diffondere il contenuto delle Convenzioni tra i membri delle Forze Armate che hanno diritto ad usufruirne; - diffondere il contenuto delle Convenzioni possibilmente anche nelle popolazioni civili; · - istruire adeguatamente i membri delle proprie Forze Armate e, quindi, anche i Cappellani militari, sui diritti e sui doveri di loro competenza, secondo il Diritto Internazionale, in tempo di guerra.

3. Scopo dello studio Ogni Stato si regola al riguardo come crede, per quanto riguarda l'assistenza spirituale alle proprie Forze Armate, e la conseguente preparazione dei Cappellani militari. L'Italia, in ogni tempo, ha sempre adeguatamente onorato i propri impegni presi in ambito internazionale. A tale proposito, per riferirsi ai nostri tempi senza voler fare o storia o accademia, è sufficiente esaminare il «Regolamento di disciplina militare» del1986, che discende dalla legge sulle <<norme di principio della disciplina militare» del 1978, che è, come vuole la tradizione nazionale, inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, di cui è fatto «obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare>>. In tale regolamento (art. 21-2. d) tra i doveri propri dei Superiori, è stabilito in particolare il dovere di «provvedere all'istruzione mi-

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litare del personale» al fine di promuovere «la preparazione professionale e la consapevole partecipazione». E se non è istruzione militare quella relativa al comportamento in guerra, di quale istruzione si potrebbe trattare? ll Cappellano in Italia è assegnato normalmente al «Corpo». Anche se tra i precisi doveri del Comandante di Corpo (art. 22.2 del Regolamento sopra citato), che è il diretto responsabile per legge della disciplina, dell'organizzazione e dell'impiego del personale in guerra, vi è ovviamente quello dell'addestramento del personale che gli è affidato dallo Stato, è evidente che il Comandante di Corpo trascuri l'addestramento del Cappellano, per i motivi di seguito specificati. Intanto perché molto spesso il Comandante trova già il Cappellano nel quadro permanente del reparto; poi, perché il Cappellano è un Ufficiale, ed infine perché, anche quando il Cappellano fosse di nuova nomi na e venisse assegnato aJ Corpo per svolgere le proprie indispensabili mansioni, dovrebbe già essere stato addestrato ai suoi diritti ed ai suoi doveri in tempo di guerra dalla struttura preposta alla sua formazione. Un Ufficiale specialista assegnato al quadro permanente di un Corpo può essere un individuo che partecipa e coopera all'addestramento del personale del Corpo, e non certo un individuo da addestrare, specie nei dirftti e nei doveri che sono propri della sua speciale qualità di Cappellano militare, e che potrebbero anche sfuggire ad un Comandante di Corpo come unità combattente. Per quanto sopra lo scopo di questo mio modesto contributo di pensiero è quello di esaminare nel dettaglio quanto il «Diritto di Bandiera» (cioè quello italiano, composto dal Diritto Umanitario nazionale ed internazionale dei Conflitti Armati) prescrive come diritto e come dovere in tempo di guerra per i Cappellani militari che, a qualunque titolo, operino o cooperino con le Forze Armate Italiane. Dirò subito che in merito il diritto nazionale, molto opportunamente, è molto scarno, limitandosi a recepire quanto prescritto in materia dalle Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Sta to Italiano. D arò in seguito alcuni cenni di carattere storico, per poi esaminare nel dettaglio i dettati delle Convenzioni internazionali e delle

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leggi e regolamenti nazionali che si sono succeduti nel tempo, dando solo un cenno a come il fatto religioso sia evoluto nel tempo, con particolare riferimento ai regolamenti di disciplina (validi in pace ed in guerra) e, se del caso con qualche cenno ai contemporanei regolamenti di «Servizio in Guerra». Ciò consen tirà di formare, il più precisamente possibile, il quadro degli attuali diritti e doveri in tempo di guerra del Cappellano Militare. Mi preme soltanto, in questo capitolo introduttivo, dare un cenno alla definizione del Cappellano militare così come tale definizione viene desunta dal Diritto Internazionale oggi vigente, e così come si configura nel Diritto nazionale, e poi dare un cenno conoscitivo delle veramente luminose tradizioni nazionali, ed in particolare dei regolamenti militari italiani di servizio in guerra, in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati.

4. La definizione del Cappellano militare nel Diritto Internazionale Nel «Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati» del Gen. Pietro Verri, manca del tutto la voce «Cappellani militari», anche se essi sono frequentemente citati nel Diritto Internazionale. L'unica definizione che si trova è quella relativa al «personale religioso». Si afferma che l'espressione «personale religioso», indica le persone, militari o civili, quali i Cappellani militari, che siano esclusivamente dedite, in via temporanea o permanente, alloro ministero di assistenza spirituale, e assegnate alle forze armate, alle unità sanitarie ed ai mezzi di trasporto sanitario, agli organismi di protezione civile ed alla Croce Rossa. Il personale religioso gode della stessa protezione e dello stesso trattamento del personale sanitario. La sua qualità è indicata dal segno distintivo della Croce Rossa portato sull'abito». La definizione è buona ed abbastanza completa ma, a mio avviso, è migliore una definizione che risulti dalla lettura con temporanea degli articoli 8, 15 e 18 del I Protocollo di Ginevra del 1977, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del1949, anche perché esso è il documento internazionale più recente ed è anche l'unico che, in un certo qual modo, si occupi di definizioni.

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La figura del Cappellano militare in tempo di guerra è una figura che storicamente è apparsa fin dai primi vagiti del Diritto Internazionale riguardante la protezione delle vittime della guerra e cioè fin dalla Convenzione di Ginevra del 1864, di cui tratterò dettagliatamente nel Capitolo III. A tale Convenzione è dedicato un intero capitolo, anche se i suoi contenuti (10 soli articoli) probabilmente non lo meritavano, solo per sottolineare il fatto della nascita in materia di un Diritto Internazionale codificato e non più abbandonato alle regole provenienti dal diritto consuetudinario, cioè dai cosiddetti usi di guerra. Allora gli Stati contraenti erano pochi e quasi tutti cattolici, per cui era naturale che si trattasse nella Convenzione dei Cappellani militari, poiché la figura del Cappellano era storicamente consolidata nelle tradizioni militari di quasi tu t te le N azioni. Solo successivamente, in omaggio ai princlpi sanciti di uguale dignità e parità di tutte le religioni ed i culti di fronte al Diritto Internazionale, si trattò di «ministri del culto» o di «personale religioso», cosl come tale personale è oggi definito dal Diritto Internazionale. Per «personale religioso» si intendono le persone, militari o civili, quali i Cappellani militari (che costituiscono solo un esempio di personale religioso), che siano esclusivamente dedite alloro ministero ed assegnate: sia alle Forze Armate di una Parte in conflitto; sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di Stati neutrali, o di una Parte in conflitto, o di società di soccorso riconosciute, o, infine, di organizzazioni internazionali imparziali di carattere umanitario; sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto. A questo tipo di unità, l'assegnazione di personale religioso può essere o «permanente» o «temporanea». Il personale permanente è quello assegnato per assolvere a tempo indeterminato compiti esclusivi di assistenza spirituale; mentre è temporaneo il personale religioso assegnato esclusivamente a compiti di assistenza spirituale per periodllirnltati e per tutta la durata di detti periodi, ad esempio per il tempo della durata della guerra, o di una campagna di guerra (art. 8 e 9). Come il «personale religioso militare» anche il «personale religioso civile» sarà rispettato e protetto e ad esso sono applicabili le di-

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sposizioni delle Convenzioni del 1949 e del I Protocollo aggiuntivo del1977, relative alla protezione ed alla identificazione (art. 15). Tra i doveri delle Parti in conflitto, cioè degli Stati belligeranti, vi è quello che il personale religioso possa essere identificato (art. 18.1), a mezzo di un segno distintivo (bracciale con Croce Rossa o Mezzaluna Rossa) e di una carta di identità rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, che attesti la loro funzione ed il loro statuto e, di conseguenza, il loro buon diritto alla protezione (art. 18.3). Mi sembra che questi tre articoli del I Protocollo di Ginevra del 1977 siano nel loro insieme sufficienti per delineare in generale mansioni, compiti e diritti dei Cappellani militari in tempo di guerra. Anche la legge nazionale oggi in vigore per il servizio all'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato, n. 512 in data l giugno 1961, non fornisce né una definizione di Cappellano militare, né una definizione del Servizio dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato, limitandosi ad affermare che tale servizio è istituito per integrare, secondo i princìpi della religione cattolica, la formazione spirituale delle stesse Forze Armate. Anche per ciò che concerne l'impiego del Cappellano militare, la legge se la cava molto sbrigativamente, affermando che «l'impegno consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale, in qualità di Cappellano militare». È evidente, pertanto, e questo è uno degli scopi dichiarati dal presente studio, la necessità di approfondu:e, non certo dal punto di vista del Diritto Ecclesiastico, bensl sotto il profilo del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati, nazionale ed internazionale, che cosa significhi questo dettato di legge e come tale dettato di legge si traduca in precisissimi diritti e doveri del Cappellano militare italiano, soprattutto in tempo di guerra.

5. Cenni storici alle grandi tradizioni umanitarie dei regolamenti milita1'i italiani Come è noto, l'Italia è sempre stata particolarmente attiva ed attenta nella promozione del Diritto Internazionale codificato della guerra (o Diritto Bellico, come esso si è chiamato fino alla seconda guerra mondiale compresa, o Diritto Umanitario dei Conflitti Ar18


mati, così come esso oggi è denominato). Tale diritto ha sempre avuto lo scopo essenziale e dichiarato di umanizzare, se così si può dire, la guerra, cioè quella manifestazione in cui l'idiozia e la disumanità dell'uomo raggiungono gli apici. Questo scopo essenziale si traduceva in tre scopi molto chiari ed evidenti: primo: risparmiare al combattente ed al non combattente sofferenze inutili e danni superflui; - secondo: agevolare il ritorno della pace tramite le occasioni di contatto internazionale ed i fori di incontro internazionale dei belligeranti; - terzo: garantire in ogni circostanza la tutela della dignità della persona umana, caduta in potere dell'avversario. -

Tempo fa ho riepilogato per la Rivista Militare (n. 5 settembreottobre 1990) le tradizioni dei regolamenti militari nazionali in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati e vale la pena di ripetere tali cenni di sintesi, per dimostrare la grande sollecitudine nazionale non solo in questo tempo, ma in ogni periodo della storia italiana. Negli studi effettuati dallo Stato Maggiore dell'Esercito- Ufficio Storico, è un piacere riscoprire la grande cultura e la grande tradizione umanitaria dei Regolamenti delle Forze Armate Italiane in ogni tempo, fino alla seconda guerra mondiale. Molti primati i taliani, in un campo difficile e controverso come quello del Diritto Umanitario, meritano di essere riscoperti e propagandati, soprattutto a livello di cultura universitaria, anche perché in Italia le due culture sono sempre state intimamente compenetrate e fuse. Prescindendo dalla dichiarazione di Pietroburgo del 1868, le leggi e gli usi della guerra terrestre ricevevano solo nel 1899, con la l a Conferenza della Pace dell' Aja, una codificazione scritta. Precedentemente essi erano affidati alla consuetudine. Come Diritto codificato, il Diritto Bellico nasceva nel 1856, a Parigi, con un atto relativo alla guerra marittima, e nel1864, con la l a Convenzione di Ginevra, relativa al trattamento dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna. Anche se le cosl dette consuetudini di guerra venivano per la prima volta codHicate in un regolamento nazionale nel 1863, nelle Lieber's 19


Instructions dell'Esercito degli Stati Uniti d'America, è molto consolante il potere verificare che il regolamento Albertino del1833 1 anticipava di trent'anni quasi tutti i dettati umanitari del Regolamento americano. Era il Codice Penale Militare del 1859 2 , sostituendo quello del 18403, a sancire per primo la responsabilità individuale per i crimini di guerra commessi dal militare. Tale codice, rielaborato nel18694, veniva presentato alle Camere, a ragione, come «il più liberale e progressivo d'Europa», ed in esso erano adeguatamente puniti tutti i crimini di guerra che, solo successivamente, sono stati previsti dalle Convenzioni di Diritto Internazionale. In particolare la pena di morte puniva tutti gli abusi gravi commessi da militari in armi nei confronti delle popolazioni e degli inermi, ancorché nemici. Ad unità d'Italia avvenuta, per ~ifare i Regolamenti di Servizio in Guerra del nuovo Esercito Italiano, anziché ricercare il meglio tra i tanti regolamenti degli Stati preunltari, si preferl cancellare tutto e prendere il meglio di quanto ci fosse in ambito internazionale. Così dopo il fallimento della Conferenza di Bruxelles del 1874, promossa dallo Zar Alessandro II, si diede mandato internazionale ad una commissione di giuristi di studiare delle regole umanitarie di comportamento in guerra da parte dei belligeranti, che avrebbero dovuto costituire una specie di vademecum, proveniente dal Diritto consuetudinario, al quale gli Stati avrebbero dovuto ispirare i loro nuovi Regolamenti di Servizio in Guerra. Nasceva cosl il <<Manuale di Oxford» 1880, riguardante la guerra terrestre. E nel momento in cui tutti i Sovrani erano restii ad essere i primi ad introdurre nei propri Regolamenti norme umanitarie codificate, che vincolassero le mani ai propri comandanti in guerra, per timore della non reciprocità da parte del nemico, è il grande Regolamento italiano di «Servizio in Guerra», del1881 -82 a rompere il ghiaccio, a livello internazionale, adottando in toto tutti i dettati del «Manuale di Oxford» 18805. È molto indicativo il <<Proemio» del Sovrano a tale Regolamento dove afferma che «nella buona come nella avversa fortuna» il militare dovrà <<essere animato costantemente dal sentimento dell'onore e del dovere» e che «la generosità verso i vinti, l'osservanza del diritto 20


delle genti, la fede alle Convenzioni Internazionali ed il rispetto alle proprietà, costituiscono il complemento delle qualità morali dell'Esercito di una nazione civile». «Ogni militare ricordi che le leggi della guerra non riconoscono nei belligeranti un potere illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico». Fin dal «Proemio» il Sovrano, come Capo Supremo delle Forze Armate, si premurava di vietare in ogni circostanza l'uso di armi avvelenate, l'impiego di armi e proiettili destinati a causare mali superflui e sofferenze inutili (dichiarazione di Pietroburgo del1868), l'uccisione proditoria di nemici, dichiarare che non si sarebbe dato quartiere, l'abuso dei segni della Croce Rossa o delle uniformi del nemico a scopo di inganno, gli atti dannosi alle proprietà ed alle persone non giustificabili dalle necessità della guerra, richiamando le sanzioni del Codice Penale Militare di Guerra. È bellissimo e confortante ritrovare le stesse identiche prescrizioni nell'art. 35 della legge di guerra del1938, ancor oggi in vigore, a dimostrazione ulteriore della lunghissima tradizione umanitaria italiana. L'Italia fu tra gli Stati che per primi ratificarono le Convenzioni dell'Aja del 1899 (4 settembre 1900) e le modifiche ai regolamenti militari furono veramente minime dato che la massa delle regole internazionalmente stabilite proveniva dal «Manuale di Oxford» 1880. Non c'era bisogno che l'Italia ratificasse le Convenzioni dell' Aja del1907, poiché, per la guerra terrestre, esse non comportavano novità significative rispetto a quelle precedenti del 1899. L'Italia entrò nella l a guerra mondiale con una regolamentazione di guerra perfettamente aggiornata, per quanto si riferiva al recepìmento delle Convenzioni umanitarie internazionali, pubblicate in Regolamenti che risalgono al 1907-1912-1915 e quindi, anche adeguatamente diffuse presso le truppe dai Regolamenti stessi6 specie da quelli di «Servizio in guerra». La legge di guerra italiana del 1938 recepiva le Convenzioni dell'Aja del 1899, quelle del 1907, il Protocollo di Ginevra del 1925, riguardante il divieto di impiego di gas asfissianti, e le Convenzioni di Ginevra del1929, relative al trattamento dei feriti, dei malati e dei prigionieri di guerra. 21


li Codice Penale Militare di Guerra del 1941 puniva in modo adeguato tutti i crimini di guerra configurati dalle Convenzioni internazionali e tutti i possibili abusi sugli inermi, anche nemici, da parte di truppe nazionali o desiderose di vendetta, o ebbre di vittoria. Dalla legge di guerra traevano origine le pubblicazioni che consentono di affermare che l'Italia ebbe, durante la 2 a guerra mondiale, i Regolamenti più avanzati del mondo in materia umanitaria. A parte le Pubblicazioni specifiche relative al Servizio Sanitario in Guerra, le pubblicazioni più significative in materia sono: la Pubblicazione 3 760, del 1940, dal titolo «Usi e Consuetudini di guerra» (Allegato 2° al Servizio in Guerra) e la Pubblicazione 3993, del 1941, dal titolo «Istruzioni concernenti i prigionieri di guerra nemici». Tutte le Convenzioni Internazionali ratificate dall'Italia erano riunite nella Pubblicazione 3336, del1938, dal titolo «Raccolta delle Convenzioni Internazionali che riguardano la Guerra Terrestre», a dimostrazione della loro diffusioné tra i combattenti. Fino alla 2a guerra mondiale i regolamenti italiani erano a livello di eccellenza, in termini di Diritto I nternazionale dei Conflitti Armati. In questo periodo l'Italia poteva vantare in guerra i Regolamenti più avanzati del mondo in materia umanitaria, e poteva anche rivendicare la primogenitura delle idee7 e la primogenitura nel recepimento di norme umanitarie, come con i regolamenti del 1833 e quelli del1881 -82, e poi con le Leggi, i Codici ed i Regolamenti del periodo compreso tra i11938 ed il 1941. Occorre ora, per precisione storica, trattare anche del periodo della decadenza. Il Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati, che prima della guerra si chiamava comunemente Diritto Bellico, conosceva un periodo di notevole flessione ovunque, tra la fine della 2a guerra mondiale e l'inizio degli anni ottanta. Ciò avveniva non solo in Italia, ma in tutto i1 mondo. Prima della guerra, ogni Università di un certo rilievo aveva una Cattedra di Diritto Bellico, se non addirittura una Facoltà. Tutto ciò decadeva nel tempo per morte naturale. Sorgevano Cattedre di Diritto Spaziale, di Diritto Umanitario, di Diritti Umani in generale, ma nell'ambito degli studi di Diritto Internazionale e Nazionale Militare lo studio del Diritto Bellico vero e proprio deca22


deva sempre di più a livello universitario, raggiungendo il punto più basso negli anni sessanta ed all'inizio degli anni settanta. L'Italia firmava (1949) e ratificava (1951) le Convenzioni di Ginevra del1949, ma una Pubblicazione militare che in sordina le diramasse, ed in modo molto anomalo per una completa diffusione appariva solo nel 1957, a cura della Direzione Generale della Sanità8 . La Convenzione sulla protezione in tempo di guerra dei beni culturali, firmata a l'Aja nel1954, ratificata dall'Italia nel1958, veniva pubblicata e diramata dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Regolamenti, solo nel 1973. Flessione di studi universitari, flessione di interesse da parte degli Stati Maggiori, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a causa soprattutto delle dottrine di impiego delle forze, furono le cause principali della decadenza. Con notevoli semplificazioni si può affermare che poiché in caso di guerra tra le opposte coalizioni della NATO e del Patto di Varsavia, la guerra ineluttabilmente si sarebbe trasformata in una guerra nucleare, sembrava ridicolo preoccuparsi della sorte delle vittime della guerra, data la totale disumanità degli strumenti e dei mezzi con i quali la guerra sarebbe stata condotta, peraltro del tutto svincolati da qualunque Convenzione Umanitaria Internazionale. Sembrava ridicolo preoccuparsi della. sorte dei feriti, malati, naufraghi, prigionieri, popolazioni civili, beni culturali, ecc., quando le dottrine strategiche si baloccavano in calcoli di impiego di ordigni o contro forze in attacco (First Use), o contro città in caso di risposta repressiva e dissuasiva degli attacchi. Inoltre l'arsenale chimico sovietico era così cospicuo, e la dottrina di impiego sovietica delle armi chimiche cosl credibile e sviluppata9 , che qualunque norma di Diritto Umanitario sembrava agli Stati Maggiori quasi una presa in giro o, in ogni caso, una norma trascurabile. Con la rivalutazione sempre più completa di un convenzionale tecnologicamente avanzato, riprendeva quota e si riaffermava sempre di più l'esigenza del corretto comportamento del militare in guerra. Nel nostro paese nel 1978 fu anticipatrice, alla grande, secondo le migliori tradizioni italiane del passato, la Legge sulle «Norme di Principio della Disciplina Militare», poiché recepiva e conteneva una 23


norma rivoluzionaria in materia di disciplina militare e di assoluta avanguardia mondiale per i riflessi umanitari. Mi riferisco al principio sancito del dovere del militare alla disobbedienza agli ordini dei superiori che fossero o contro le Istituzioni dello Stato o che costituissero «manifestamente reato». È evidente come, in quest'ultimo caso, entrassero di diritto tutti i crimini di guerra. Da tale legge discendeva una istanza di rifacimento di Pubblicazioni e di corretta istruzione delle truppe, che doveva trovare la propria origine dal nuovo <<Regolamento di Disciplina Militare» che, per motivi vari, veniva varato solo nel 1986 e che ribadiva, ovviamente, all'art. 25.2, le civilissime ed avanzatissime norme di legge. Dal dovere del soldato di disobbedire all'ordine del superiore che fosse manifestamente reato, discendeva in linea diretta il diritto del soldato ad essere istruito su tutti i crimini di guerra, ai fini della sua <<partecipazione consapevole», come imponevano la legge ed il Re· golamento. Ne discendeva anche, secondo il Regolamento, il dovere del superiore di istruire adeguatamente il dipendente, dell'operato del quale rispondeva come professionista e come Comandante, specie per quanto si riferiva al suo corretto comportamento in guerra, anche se per il crimine di guerra, continuava ad essere vigente la responsabilità individuale di chi lo commetteva, sia pure su ordine del superiore. Ma, trattando di Diritto Umanitario, l'anno 1986 era importante non solo per il nuovo «Regolamento di Disciplina Militare» ma anche per il deposito italiano degli strumenti di ratifica dei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni del 1949, ratificati dal Parlamento nel 1985. Si presentava perciò, a differenza di molti altri Paesi della NATO, anche un problema di dare applicazione ai Protocolli, divenuti legge dello Stato, e di diffonderli tra i membri delle Forze Armate. È ovvio che le recenti pubblicazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, si inquadrino nella logica suddetta della corretta formazione del soldato, ai fini della sua consapevole partecipazione, e nell' assolvimento dell'impegno internazionalmente assunto dall'Italia di diffondere i testi delle Convenzioni e dei Protocolli tra i membri delle Forze Armate. 24


6. Le recenti pubblicazioni di diritto Umanitario nelle FF.AA. italiane La pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Addestramento n. 1000/A/2, edizione 1988 (rifacimento del Manuale del combattente, edito nel1986) rappresenta in materia di Diritto Umanitario, a livello di manuale del soldato, quanto di meglio esista oggi al mondo . Dedica al comportamento del militare in guerra il capo

XVIII. Essa è semplicissima. Ricorda le grandi tradizioni in materia umanitaria del nostro Paese. Condensa tutto il Diritto Umanitario Internazionale in 10 semplicissime regole (Decalogo del Combattente) da applicare in guerra con automatismo, rispondendo al criterio che il soldato in guerra non debba essere un giurista, ma semplicemente un buon soldato, che si comporta in modo corretto automaticamente e senza dover pensare troppo LO. Risponde inoltre alla logica dei diritti/doveri di informazione sancita dal Regolamento di Disciplina, con la completa informazione del soldato, a livello elementare, su tutti i crimini di guerra previsti dalle Convenzioni Internazionali ratificate dall'Italia, e di conseguenza, previsti dalle leggi dello Stato e puniti dal Codice Penale Militare di Guerra, per quanto esso è ancora valido, secondo i dettati della Costituzione. La Pubblicazione, inoltre, riepiloga e ricorda i segni distintivi internazionali relativi al personale ed ai luoghi protetti e le regole essenziali riguardanti i prigionieri di guerra, sia nel caso in cui i militari nazionali catturino dei prigionieri, sia nel caso in cui essi cadano prigionieri del nemico. La Pubblicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito - Regolamenti n. 6420 «Raccolta delle Convenzioni Internazionali che riguardano la guerra terrestre», edita nel 1989, risponde ai criteri di diffusione molto ampia non solo delle Convenzioni di Ginevra nel 1949, ma anche dei Protocolli aggiuntivi alle stesse del 1977. La Pubblicazione riporta anche le riserve fatte dall'Italia all'atto del deposito in sede internazionale degli strumenti di ratifica, allo scopo di agevolare la corretta interpretazione nazionale dei dettati dei Protocolli. Essa riunisce tutte le Convenzioni Internazionali in

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materia umanitaria, relative alla guerra terrestre, fino ad oggi ratificate dall'Italia ed attualmente in vigore, come leggi dello Stato da rispettare in guerra, come le Convenzioni sui Diritti dell'Uomo, sul divieto di presa di ostaggi, sul divieto di tortura, sulla tutela dell' ambiente naturale, e cosl via. A mio avviso, la parte più interessante è la pubblicazione del testo della Convenzione dell' Aja del 1899, «Leggi ed usi della guerra terrestre>>, in quanto confrontandola con il testo della IV Convenzione dell' Aja del 1907 di analogo contenuto, ci si accorge della pressoché assoluta corrispondenza degli articoli, dei dettati e dei contenuti. Così rimane dimostrato, testi alla mano, che l'Italia, dopo le Convenzioni dell' Aja del 1907, non aveva proprio nulla da ratificare per ciò che riguardava la guerra terrestre e che se la Convenzione IV dell' Aja del1907 costituisce riferimento dottrinale universitario per quasi tutto il mondo, essa non costituisce riferimento per l'Italia, in quanto l'Italia aveva già recepito i ·suoi contenuti nelle proprie leggi e nei propri Regolamenti militari fin dal 4 settembre 1900 e cioè sette anni prima! Questa precisazione mi sembra importante, perché spesso in sede di insegnamento universitario da parte di certe Cattedre, culturalmente orientate in un certo modo ed in palese malafede, viene citata la mancata ratifica italiana delle Convenzioni del 1907, come un chiaro indice di scarsa sensibilità nazionale (a livello politico e militare) nei confronti del progresso del Diritto Internazionale in campo umanitario. A dimostrazione invece di quanto la cultura militare fosse attenta, ricettiva e sollecita nel recepire l'evoluzione di tale materia e ad introdurla nell'insegnamento e nei Regolamenti militari, desidererei ricordare due fatti. Il primo riguarda il Generale Luigi Zuccari, che era l' «Esperto Militare» italiano alla Conferenza della Pace dell' Aja del 1899: subito dopo, nel1900, assumeva il Comando della Scuola di Guerra. Il secondo riguarda un Regolamento minore sanitario 11 del1900 che riporta in allegato il testo della Convenzione di Ginevra del 1906, relativo alla protezione dei feriti e malati delle Forze Armate in Campagna . Tale allegato veniva inserito con la «prima serie di Aggiunte e Varianti», in data 1906, lo stesso anno della firma e

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della ratifica della nuova Convenzione Internazionale da parte dell'Italia, che sostituiva la Convenzione del 1864. La pubblicazione 6427, approvata e varata dal Generale Corcione, nel 1989, porta il titolo «Istruzioni concernenti i prigionieri di guerra nemlCl». Essa sostituisce una Pubblicazione avanzatissima per l'epoca, del 1941, alla quale ho già fatto cenno. Era urgente il suo rifacimento specie per il caso in cui un contingente nazionale in missione di pace per conto dell'GNU ed oggetto di attacco dovesse catturare dei prigionieri. La Pubblicazione tiene conto non solo dei dettati della 3 a Convenzione di Ginevra del 1949, ma anche dei Protocolli aggiuntivi alla stessa del 1977 e di tutti gli accordi standardizzati tra Paesi della NATO per la corretta ed uniforme applicazione delle norme di Diritto Internazionale. Ma oltre a ciò, e vale la pena di sottolinearlo, la Pubblicazione mantiene taluni dettati del 1941, e cioè della Pubblicazione precedente, laddove tali dettati erano non solo molto più avanzati delle norme internazionali di riferimento 12 , dei dettati della Convenzione Internazionale del 1949 (3 a Convenzione di Ginevra) e dei Protocolli aggiuntivi del1977. Si tratta di indici di eccellenza umanitari che sono tipicamente italiani. Essi riguardano: una più larga possibilità di corrispondenza dei prigionieri con i loro familiari, con notevole aggravio, in guerra, degli uffici militari nazionali di censura (sono concesse 4 lettere al mese, anziché 2, oltre a 4 cartoline); - una maggiore possibilità di riunire nello stesso campo i prigionieri che siano parenti su loro domanda (padre e figlio, zio e nipote, suocero e genero, ecc.); - dettati più umanitari per quanto riguarda la possibilità di trasferimento a domanda del prigionieri da un campo all'altro; - le modalità di trasporto dei prigionieri feriti o ammalati. -

Tali norme erano così avanzate ed umanitarie, che il non inserirle nella nuova Pubblicazione, soltanto perché non erano previste dai dettati delle Convenzioni Internazionali, poteva costituire un passo 27


indietro in termini umanitari, che non ho voluto fare, riscrivendo la pubblicazione. Nel 1990 lo Stato Maggiore dell'Esercito - 3° Reparto - Ufficio Regolamenti diramava altre due pubblicazioni (entrambe con il numero 6449), rispettivamente dal titolo: <<Raccolta delle leggi nazionali relative ai Conflitti Armati ed alla neutralità che riguardano la guerra terrestre» e «Indice analitico alfabetico, relativo al Diritto Umanitario dei Conflitti Armati vigente in Italia relativamente alla guerra terrestre», entrambe approvate dal Gen. Corcione. La prima pubblicazione fa il punto, ad oggi, della legislazione di guerra in vigore. Si tratta di una raccolta di leggi, tutte interforze, diramate dall'Esercito in modo forse improprio, comprensibile solo per motivi di tradizione. Infatti, è sempre stato l'Esercito nel tempo a produrre questo tipo di pubblicazioni, anche se oggi sarebbe forse più opportuno che esse fossero diramate dallo Stato Maggiore della Difesa. È allo studio un progetto in tal senso, specie dopo che il Centro Militare di Studi Strategici ha effettuato nel1990 una apposita ricerca, finalizzata alla necessità di fare il punto in materia legislativa nazionale ed internazionale. La seconda pubblicazione agevola le ricerche dei dettati provenienti dal Diritto nazionale e dal Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, allo scopo di agevolare i Comandanti ed i loro consiglieri militari nella corretta soluzione dei problemi operativi di competenza. Nel 1990 è stata anche rifatta la pubblicazione <<Usi e Convenzioni di guerra» (la precedente risaliva al 1941); attualmente in corso di diramazione da parte delle Superiori Autorità, presso lo Stato Maggiore della Difesa. Essa costituisce il volume I del Manuale interforze di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati già approvato (1991) dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Come si vede la normativa italiana, all'altezza delle tradizioni di sempre, è assolutamente in linea con il diritto oggi in vigore per le Forze Armate italiane ed è aggiornatissima.

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7. Articolazione dello studio Senza entrate nel merito di come il Cappellano militare, in quanto religioso, abbia svolto nel tempo e svolga attualmente il proprio ministero ecclesiastico, mi è sembrato necessario dare un cenno di carattere storico, relativamente alla convivenza ed alla necessità della religione negli eserciti di tutti i tempi, come bisogno umano, soprattutto nel momento della guerra, e, nella guerra, dell'imminenza della battaglia. Sacerdote e guerriero sono sempre stati intimamente collegati e fusi, spesso il sacerdote è stato guerriero o addirittura Comandante per poi diventare, cosl come esso è ai giorni nostri, una figura di conforto, di consolazione e di sostegno morale. Sulla Convenzione di Ginevra del1864, alla quale ho dedicato un intero breve capitolo, ci sarebbe stato molto di più da dire, soprattutto per ricordare guanto merito nella stipulazione di tale Convenzione e nell'idea di tale Convenzione ebbero non solo i fatti nazionali, dalla resistenza di Venezia nel1848-49, all'assedio di Messina nella repressione borbonica dei moti del1849 (dove il medico militare Ferdinando Palasciano ebbe per primo l'idea di considerare come neutrali, per il periodo della cura, i feriti e gli ammalati degli eserciti in campagna e non invece il personale medico), alla campagna infine del1859, dove il movimento sorto per raccogliere e curare i morti ed i feriti di Solferino ebbe una eco in tutto il mondo civilizzato dell'epoca. Anche la 3 a guerra di indipendenza, con la tragedia di Lissa, fornl un consistente contributo al progresso del Diritto Umanitario per guanto si riferisce alle vittime della guerra sul mare. Ma dallo scopo del volume esulava una trattazione di carattere storico. Il Capitolo IV sarà dedicato al progresso del Diritto Umanitario Internazionale dei Conflitti Armati nel periodo compreso tra il1864 e la seconda guerra mondiale. Evidentemente, poiché molte delle Convenzioni internazionali conclusesi in questo periodo non riguardavano specificatamente i Cappellani militari, sui contenuti delle stesse ho ritenuto opportuno sorvolare, per focalizzare la ricerca esclusivamente sul tema dei Cappellani militari italiani, limitando al massimo e a soli pochi cenni, e

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ai dati numerici essenziali relativi alla loro partecipazione in guerra, i riferimenti storici . I Capitoli V e VII saranno dedicati rispettivamente alle leggi ed ai regolamenti militari italiani, ed alle Convenzioni internazionali oggi in vigore, allo scopo di avere un quadro completo e complessivo dei diritti e dei doveri dei Cappellani militari in tempo di guerra. Ho ritenuto, inoltre, di inserire tra i due capitoli, un quadro sintetico dei complessi rapporti che si sono avuti nel tempo tra religione e regolamenti di disciplina militare nazionale. I regolamenti di disciplina militare, infatti, se si vuole, sono il vero specchio dei tempi sia delle Forze Armate sia dello Stato. Il loro esame critico è molto indicativo in tantissimi settori e, quindi, anche in materia di religione. Si comprende meglio così come si sia passati nel tempo da una specie di religione di Stato (in uno Stato quasi di tipo confessionale), ad uno Stato total.mente laico, che quasi rifiutava il fatto religioso, relegandolo ad essere quasi una necessità di guerra, legata più agli accordi internazionalmente sottoscritti che all'intima convinzione; ad uno Stato laico, quale è quello attuale, però rispettoso di tutte le religioni e le confessioni religiose e che riconosce e sancisce l'esigenza di una assistenza spirituale al soldato, che, evidentemente è un concetto molto più ampio e completo della pura e semplice assistenza religiosa con garanzia di libertà per i riti ed i culti. Solo dopo un escursus di questo genere sarà possibile una sintesi relativa ai diritti ed ai doveri che riguardano non solo il Cappellano militare in quanto tale, ma anche relative ai diritti ed ai doveri dei suoi Superiori (risalendo fino alle responsabilità degli Stati) che hanno riflessi indubitati ed immediatamente sulla sua «specificità» di sacerdote «militare», sulla sua preparazione tecnico professionale, che comprende anche l'uso delle armi, nelle conoscenze che il Cappellano deve avere, nel particolare modo di svolgere il proprio ministero specie in tempo di guerra, nelle possibilità che gli sono offerte di agire in campo umanitario a vantaggio non solo della propria religione, ma anche nell'ottica di lenire per quanto possibile le sofferenze che la guerra distribuisce a piene mani tra le vittime della guerra. Penso che fare il sacerdote militare oggi sia molto difficile, anche perché spesso, oltre a voler dire di avere molte più conoscenze spe30


cifiche di altri sacerdoti, e non certo per colpa sua, il Cappellano militare è talvolta un incompreso nel suo stesso mondo. Però ha l'enorme vantaggio non solo di svolgere veramente una «vita di servizio» a vantaggio di tutta la collettività nazionale, ma anche la grandissima gioia di vivere una intera vita in mezzo ai giovani, che sono sempre la parte più sana e la speranza di tutti i popoli. I giovani sono sempre più cittadini del mondo e operare seminando il bene tra loro e con loro rappresenta indubbiamente un'esperienza en tusiasmante.

Note «Regolamento di Servizio per le Truppe in campagna». Codice Penale Militare per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1859. ) Codice Penale Militare per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1840. 4 «Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia», 1869. Tale codice resterà in vigore fino al 1941, senza modifiche sostanziali a causa delle Convenzioni Internazionali ratificate successivamente dall'Italia. 1 Il Regolamento di «Servizio in Guerra» era già pronto c stava per uscire alla fine del 1880. Si articolava in 2 volumi separati (Parrei: «Servizio delle Truppe»; Parte II: «Servizio delle Intendenze», riguardante l'organizzazione logistica). Così avvenne che il 12 gennaio 1881 veniva decretata dal Sovrano l'approvazione c la diramazione della sola Pane Il. La Parte I, per poter recepire il Manuale di Oxford, veniva ritirata, riclaborata, ridiscussa c veniva diramata dal Re Umberto in data 26 novembre 1882. Se si pensa che all'epoca era ancora in vigore il Regolamento del 1833, cui ho fatto cenno, si trattava di un atto di coraggio non indifferente e di una precisa volontà politica, meritevoli di essere sottolineati. 6 «Raccolta delle Convenzioni Internazionali che riguardano la Guerra Terrestre», 1907; Pubblicazione n. 16, dallo stesso titolo, 1912. Pubblicazione n. 16 Bis del1915 «Traduzione italiana della IV e V Convenzione dell'Aia (18 ottobre 1907) riguardanti la guerra terrestre». 7 Il medico Ferdinando Palasciano per primo nel mondo sosteneva nel 1861 la «neutralità» del ferito in guerra durante il periodo della cura, in un celebre discorso presso l'Accademia Pontaniana di Napoli. 8 La diffusione era talmente ristretta che la Biblioteca della Scuola di Guerra riceveva nel1958 la Pubblicazione, senza nessun numero di riferimento, come «dono», da parte della Direzione Generale della Sanità Militare. 9 Si sosteneva che, in fondo, l'impiego delle armi chimiche era molto più umanitario di quello delle armi nucleari. Ma con armi chimiche e nucleari, come mezzi di lotta, era di conseguenza molto aleatorio poter impostare qualunque discorso corretto di Diritto Umanitario. 1

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•o T aie Decalogo, nato nel 1977 presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, a titolo sperimentale è stato adottato da altri 8 Paesi emergenti, amici dell'Italia, i cui frequentatori lo hanno appreso nell'insegnamento del Diritto Umanitario presso la Scuola di Guerra italiana, introducendolo successivamente nei regolamenti dci loro Paesi di origine. Il «Manuale del Combattente» è in distribuzione individuale al soldato. 11 Trattasi di un Regolamento di importanza minore, ma di larghissima diffusione in tutte le unità, dal titolo: «Istruzione sul Servizio dci Portaferiti in Guerra» che discendeva dalla Pubblicazione maggiore: «Regolamento di Servizio in Guerra». Parte II: «Servizio delle Intendenze. Servizio Sanitario». 12 Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 1929.

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Capitolo II

CENNI STORICI

l. Generalità. - 2. Ministri del culto ed eserciti del mondo antico. - 3. I Cappellani militari nel Medioevo. - 4. I Cappellani militari negli eserciti dell'età moderna e contemporanea. - 5. I Cappellani militari nelle forze armate dell'Italia dell'800. - 6. I Cappellani militari nei regolamenti sanitari italiani - 7. La pubblicazione 3864 del 1940.

1. Generalità L'origine del nome di «Cappellano» è molto incerta e risale all'alto Medioevo. Pare che avesse origine dai sacerdoti che erano al seguito degli eserciti franchi e che avevano il compito di custodire la famosa «cappa» di San Martino, portata in campagna dagli eserciti come reliquia e bandiera, custodita in una apposita tenda («cappella») da campo, dove era posta in un forziere, sotto al tavolo che fungeva da altare, sul quale veniva celebrata la messa. Sulla cappa giuravano i re, mentre posando la mano sul forziere, venivano fatti i giurame nti di rito e quelli più solenni. Questa par ticolare tenda religiosa da campo per gli eserciti in campagna continuò nei secoli a chiamarsi «cappella», specie nello Stato Sabaudo. Cito a titolo di riprova e di esempio il «Regolamento di servizio per le truppe in campagna» del1833 che all'art. 239 prescriveva per la Messa: «Ogni Reggimento sarà provveduto di una tenda e di un altare portatile, intorno alla quale le truppe in armi, inquadrate Corpo per Corpo od in altra maniera più adatta ai luoghi, assisteran no alla messa che sarà celebrata nei giorni festivi, all'or a fissata dal G enerale , o per R eggimento, o per Brigata o per Divisione, secondo l'ordine di lui». Il Cappellano potrà ogni giorno celebrare privatamente la messa, 33


quando lo permettono le circostanze». Che tale tenda si chiamasse in gergo militare «cappella» lo si desume dall'appendice che riguarda «l'Istruzione speciale sopra gli accampamenti» della stessa pubblicazione. «Per gli accampamenti d'infanteria (art. 40) «a 50 passi oltre le armi, rispetto al centro del Reggimento, sarà situata la cappella ogni volta che occorrà. La medesima sarà levata, compiute che sieno le fun zioni». Per gli accampamenti di cavalleria e di artiglieria (art. 81): «La cappella, ove occorrà si pianterà dirimpetto al centro del Reggimento, ed a cinquanta passi oltre le cucine». Lo scopo degli scarni cenni storici che verranno trattati in questo capitolo è quello di dare un cenno alla figura del Cappellano militare, così come essa si è venuta configurando nel tempo, e così come tale figura è stata nelle varie epoche più o meno considerata, con un'ottica che appartiene al cosl detto Diritto Umanitario o diritto delle genti, consuetudinario, ecc. Appartiene alla Storia del diritto ecclesiastico o del diritto canonico l'esame dei così detti poteri religiosi o facoltà di esercizio del magistero sacerdotale che al Cappellano militare sono stati concessi nelle varie epoche. Essi interessavano poco ai fini del presente studio. Tali facoltà e poteri, tra l'altro, sono stati sempre legati non solo all'epoca ed al periodo storico, ma anche agli accordi diversi che nello stesso periodo storico sussistevano tra la Chiesa ed i diversi Stati o i diversi sovrani ed al così detto potere religioso che taluni sovrani, nelle varie epoche, hanno avocato a sé stessi. Il fine è quello di capire meglio la figura del Cappellano militare oggi in servizio nelle Forze Armate italiane e nei corpi ausiliari che a fianco delle Forze Armate italiane hanno operato ed è previsto che operino in tempo di guerra.

2. Ministri del culto ed eserciti nel mondo antico In tutti i popoli, fin dall'antichità, sempre nella storia conosciuta, religione e milizia sono sempre stati intimamente legati al cuore degli uomini. Benedizioni delle armi, talismani dei guerrieri, deificazione degli eroi hanno sempre fatto parte della cultura e della superstizione umana, specie nel mondo antico. 34


Prima di una campagna o di una spedizione di guerra si traevano gli auspici; gli auguri ricercavano il volere degli dei; si sacrificava agli dei per propiziarseli; si vedeva nel risultato degli scontri armati la manifestazione della volontà degli dei, quasi che la vittoria fosse la forma della manifestazione agli umani della giustizia divina; si ringraziavano gli dei per la vittoria. Nel contempo, quasi sempre, quando alla vittoria seguiva il sacco, era uso di guerra consuetudinario generalmente recepito da tutti i popoli, quello di rispettate non solo i templi ed i loro tesori (vuotati e distrutti normalmente solo dai predoni, contro i quali spesso si combatteva per vendicare gli dei degli affronti subiti), ma quasi sempre anche quello di risparmiare la vita ai sacerdoti dei culti ed alle persone civili che nel tempio si fossero rifugiate, per porsi sotto la protezione degli dei. Qualunque uomo del tempo antico, quando impugnava le armi per difendere il proprio villaggio da una scorreria di predoni, giunti via terra o via mare, con l'atto stesso di prendere le armi si trasformava immediatamente in un potenziale moribondo, con la morte a portata di mano da un momento all'altro . Il tempio per il dio era sempre costruito nella parte più alta del villaggio e più prossima al cielo, normale residenza di quasi tutti gli dei, attorno alla quale vi erano le dimore. In caso di pericolo era normale che le donne i vecchi ed i bambini si rifugiassero nel tempio sperando nella salvezza. Nel dio hanno sempre trovato soluzione i misteri della vita e della morte, della vittoria o della distruzione. Molto spesso, specie nell' antichità, il sacerdote era anche medico, pertanto era l'uomo più adatto per curare l'uomo nel modo più completo, nello spirito e nella carne, soprattutto in guerra. La sera prima della battaglia nel campo di quello che domani sarà il vincitore o il vinto aleggia la morte; anche colui che sa che domani vincerà, dal condottiero al semplice guerriero, non sa se i suoi occhi vedranno la vittoria. Ecco pertanto che la figura del sacerdote, interprete e custode dei valori e della volontà del Dio, diventa indispensabile negli eserciti nel dare e donare motivazioni di giusta causa, nel garantire l'apprezzamento degli dei del sacrificio degli uomini e per un oltretomba felice. Non vi è alcun dubbio che là dove occorra incoraggiare, motivare e consolare

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per morire, la figura del sacerdote per i credenti è una figura assolutamente indispensabile specie per il cristiano, poiché il sacrificio del Cristo per la redenzione dell'umanità è un sacrificio di sangue e di morte al fine della gloria e della risurrezione. I templi (ed in seguito le chiese e le moschee) furono in genere sempre rispettati anche se sono veramente numerosi e cospicui i casi di mancato rispetto, basti ricordare, ad esempio; la distruzione dei templi etruschi del porto di Pyrgi (S . Severa, in provincia di Roma) da parte di Dionisio o di Gerone di Siracusa. Vale però la pena, a questo proposito, di ricordare l'editto di Ciro il Grande, così come ce lo riporta Senofonte, in quanto ci consente di verificare che il Diritto Umanitario oggi in vigore in ambito internazionale è ancora ben lontano dalla elevatezza spirituale ed umanitaria di Ciro. Nel583 avanti Cristo, dopo aver sconfitto i Caldei, Ciro rimanda liberi i prigionieri, anziché venderli o usarli come schiavi come era uso del tempo, ordina ai propri medici di curare i feriti ed emana un editto di questo tenore: «Il mio grande esercito ha conquistato la Babilonia. Ilo dato ordine che i miei soldati non facciano del male a nessun abitante di questo paese, che gli abitanti vivano tutti in libertà, che essi abbiano il diritto di praticare la religione che vogliono. Ho preteso che nessuna casa sia distrutta, che nessun cuore sia ferito, che tutti siano liberi di scegliere i loro dei». Occorre notare che il legame tra il Re ed il Dio nel mondo antico era un legame assolutamente strettissimo ed altrettanto stretto era il legame tra il Re ed il guerriero. Molto spesso il Re era addirittura un Re guerriero ed era il condottiero del suo esercito. I grandi condottieri del mondo antico erano molto spesso Re o Imperatori. La sintesi massima ed anche più antica è forse quella del Faraone egizio. Il Faraone o era un Dio fin dall'inizio o veniva divinizzato all'atto stesso della sua incoronazione. Quindi il Dio era anche Sovrano e quando il sovrano portava il suo esercito alla vittoria era nello stesso tempo Re, Dio e condottiero. Religione e guerra sono sempre state intimamente legate e talvolta confuse riassumendosi molto spesso in un solo uomo: il Condottiero. Lo stesso Cesare, e siamo già qualche millennio dopo, era nello stesso tempo duce delle sue truppe e Pontefice massimo, quindi 36


gran sacerdote; il solo vero interprete del volere degli dei nei sacrifici, l'uomo che poteva spiegare al legionario che gli dei erano dalla sua parte, il comandante che poteva assicurare al combattente che la sua causa era quella giusta, perché volere degli dei, e dava ai legionari quella forza che può solo venire dall'intima convinzione e sommare in loro la forza fisic a con la forza che viene dall'anima, nella certezza di operare nel bene voluto da Dio.

3. I Cappellani militari nel Medioevo Negli eserciti romani della decadenza certamente vi furono dei sacerdoti con mansioni analoghe a quelle degli odierni Cappellani militari per le cure delle anime, in quanto vi erano numerosi cristiani tra i soldati, anche se probabilmente non si trattava di un corpo di sacerdoti specializzato e finalizzato. Certamente negli eserciti di Costantino e dei suoi successori imperatori cristiani vi furono riti religiosi cristiani al campo officiati da sacerdoti e da vescovi, perché di essi si hanno precise notizie . Tuttavia non è escluso che ci fossero anche prima, salvo nei periodi di persecuzione dei cristiani, per la grandissima tolleran za che i romani ebbero nei secoli nei confronti di tutte le religioni. Si trattava di una cura pastorale delle anime in tempo di guerra ed in operazioni militari, mentre invece il primo esempio conosciuto di una cura religiosa di anime di militari (della milizia e marinai) in tempo di pace la si ha in un documento che riguarda Civitavecchia. Infatti una lettera di Papa Pelagio I (556561) a Lorenzo, Vescovo di Centumcellae, lascia supporre l'esistenza di Sacerdoti e Diaconi, dipendenti dal Vescovo locale, addetti alla cura delle anime delle milizie e che qualcosa di analogo vi fosse nei presidi delle forze bizantine in Italia. Ma notizie di clero al seguito delle milizie si trovano anche in Sant'Agostino ed in Isidoro Pelusiota. Come ricorda il Pugliese, un Concilio Nazionale germanico, presieduto da San Bonifacio nel 742 voleva impedire che il clero castrense combattesse il nemico in armi. Ai tempi dell'Impero e poi delle Crociate ogni Corpo di esercito e ogni corpo di spedizione aveva il proprio Cappellano. Indubbiamente però erano tempi in cui nel clero si vedeva di tutto: dal Santo pellegrino errante all'asceta, fino 37


al Vescovo conte e cavaliere armato di corazza, mazza ferrata ed olio santo. È interessante notare anche l'accostamento del Cappellano al personale sanitario. Riprendendo il Pugliese, si legge che «Il Capitolare VIII dell'803 stabiliva che «i Vescovi ed i Sacerdoti addetti all'esercito sappiano bene compiere il loro ufficio. per scienza e per pietà e siano anche dei buoni infermieri». Mentre il dilagare dell'Islam non provocò, data la grande cultura araba, particolari scempi e saccheggi delle chiese e dei luoghi sacri cristiani, le incursioni dei saraceni e dei pirati specie sulle coste europee e segnatamente in Italia furono veramente sanguinarie, distruttrici e rapinose. Si pensi ai vari sacchi di Roma, al sacco di Aquileia, agli scempi delle invasioni barbariche dell'alto medioevo, al sacco di Civitavecchia da parte dei saraceni con la conseguente totale distruzione della città, sterminio degli abitanti rimasti (si salvarono solo quelli che riuscirono a sfuggire) e la ricostrqzione della città altrove più all'interno. Certo che anche molte «Crociate» brillarono per nefandezze, rapine, saccheggi, distruzione di moschee e delitti di ogni genere, all'ombra di bandiere benedette della Cristianità. Nefandezze e saccheggi di templi dedicati agli dei, sotto bandiera cristiana, con una scusante analoga e molto simile all'islamico <<morte all'infedele», come guerra al paganesimo o all'eresia, ecc. caratterizzeranno tutta l'epoca delle scoperte geografiche e della spartizione del nuovo mondo tra le potenze europee e della Controriforma. Nelle spedizioni del tempo delle scoperte geografiche i Cappellani dei Corpi di spedizione e delle flotte furono anche i primi evangelizzatori e precedettero i missionari, moltissime volte imposti più dalla forza delle armi che da quella della fede e della persuasione dalle loro cristianissime Maestà convinte in tal modo di guadagnarsi il paradiso. La figura del Cappellano militare nel tardo medioevo è ormai una figura affermata, parte integrante delle missioni militari, dei corpi di spedizione, degli eserciti in campagna, delle stesse compagnie di ventura. Tutti gli ordini militari e cavallereschi, nati con le Crociate per il supporto o per la cura dei crociati feriti, erano muniti, come gli eserciti, di Cappellani addetti alla cura degli spiriti ed alla fortificazione della fede. Non è stato raro il caso di compagnie di ventura addirittura comandate da sacerdoti. Nel periodo del feudalesimo 38


era lo stesso Signore ad assicurare per i propri armigeri il servizio di assistenza spirituale a mezzo dl propri Cappellani appositamente assoldati. Lo stesso «reggimento» nasce come tipo di investitura feudale, anche se nascerà solo con Gustavo Adolfo. Il Sovrano concedeva ai «suoi fidi» il reggimento di una aliquota (più o meno consistente a seconda di quanto poteva permettersi economicamente il Comandante con spese in proprio) delle sue truppe e poiché il suo fido al quale affidava tale reggimento era una colonna, cioè una struttura portante del suo Stato, lo autorizzava a fregiare con la colonna il proprio stendardo. Il Colonnello era colui che era stato autorizzato a mettere la colonna sulla propria insegna Oa colonnella). E poiché il reggimento era alla nascita proprietà del Colonnello, status simbol della sua importanza nobiliare economica e sociale, era lo stesso Colonnello a reclutarsi anche il Cappellano. Le stesse milizie papali erano molto spesso comandate da Cardinali veri e propri capitani di ventura, come il Vitelleschi, anche se molto raramente tali Cardinali (cioè punti Cardinali e veri e propri cardini su cui si reggeva il potere temporale dei papi) erano anche degli ecclesiastici. Si può dire che i Cappellani militari esistano stabilmente in tutti gli eserciti del mondo cristiano a partire dal XVI secolo, con regole e poteri diversi a seconda spesso della volontà della Chiesa e dei suoi Vescovi, spesso anche secondo la volontà dei principi che servivano. Oltre all'esercizio del culto, talvolta i Cappellani militari di un belligerante si occupavano, oltre che dei propri feriti, anche dell' assistenza dei propri prigionieri caduti in mano nemica, talvolta anche dei prigionieri catturati al nemico, spesso dei soccorsi alle famiglie dei milltari caduti, qualche volta furono in prima fila per impedire saccheggi e violenze a danno delle popolazioni civili, specie con la nascita degli eserciti degli Stati Nazionali. Qualche volta, specie nell'Europa mano a mano liberata dall'Islam e dai Turchi, i Cappellani militari svolsero .anche vere e proprie funzioni di missionari, così come nel nuovo mondo. Poiché l'adempimento della missione di Cappellano militare non poteva essere affidata ad un sacerdote qualunque sia per la sua complessità, dovuta alle regole cui esso era stato sottoposto, sia per la spe39


cificità «militare», che richiedeva spesso nozioni di medicina e di chirurgia, almeno a livello infermieristico, spesso in molti Stati furono gli ordini religiosi ad assumersi l'incarico di formare i Cappellani militari. Così in Francia all'inizio i Cappellani Militari erano forniti dai Lazzaristi e successivamente dai frati Francescani; lo Stato Pontificio si serviva dei Cappuccini, specie per le galere della Marina ed il convento di Civitavecchia fu uno degli Istituti che provvedevano alla formazione; la Spagna, l'Austria-Ungheria e la Svizzera (successivamente anche la Francia) si servirono dei Gesuiti, dopo la fondazione dell'ordine da parte del Soldato di Cristo Ignazio da Loyola.

4. I Cappellani negli eserciti dell'età moderna e contemporanea In Francia nel1514 esisteva già il «Gran Aumònier du Roi» che nel1534 diveniva «Grand Aumònier de France», dal quale dipendeva una «Aumònerie Militaire», gerarchicamente strutturata. Sempre in Francia, alla metà del secolo successivo (1650), con la nascita nelle principali piazzeforti dei grandi ospedali per le milizie e per il soccorso degli invalidi di guerra, i Cappellani militari spesso, addirittura, caritatevolmente preparavano il cibo per i ricoverati e concorrevano a servire e medicare i feriti e gli invalidi negli ospedali militari (la chirurgia militare dell'epoca era ancora di tipo prevalentemente demolitivo, e le amputazioni in seguito a ferite di guerra, specie per ferite da armi da fuoco, creavano un grande numero di militari invalidi). Vi erano molte strane regole e dispense. Ad esempio nel 1700 i Cappellani di Civitavecchia, addetti alle navi pontificie potevano ascoltare le confessioni dei marinai solo in mare, nel porto e nella darsena, in quanto come Cappellani militari «di marina», se così si può dire, erano a ciò autorizzati dal Cardinale Vicario di Roma, (la prima organizzazione ecclesiastica castrense permanente per le truppe pontificie nacque solo nel 1850) ma per confessare in città dovevano essere a ciò autorizzati dal Vescovo di Viterbo. Inoltre, come ricorda il Pugliese, «un indulto speciale per celebrare la messa sulla nave fu concesso alle triremi dei Cavalieri Gerosolimitani nel 1706, esteso poi alle triremi pontificie nel 1742». 40


Nel settecento la figura del Cappellano Militare è ormai una figura riconosciuta, generalizzata, presente in tutti gli eserciti europei, il più delle volte, a seconda degli Stati, organizzata in modo gerarchico, come vere e proprie cure castrensi, peraltro con poteri delegati molto differenziati, sotto il profilo ecclesiastico dell'esercizio del ministero, e con facoltà specifiche per il tempo di pace (molto più limitate) e per il tempo di guerra (molto più estese) ben definite, ma adeguate, caso per caso, non solo al singolo Stato ed agli accordi tra lo Stato e la Chiesa, ma anche alla situazione particolare in cui si trovavano ad operare le truppe. Un conto era una guerra tra gli Stati sul territorio europeo ed un conto era, ad esempio, una campagna di colonizzazione svolta da un corpo di spedizione in altri continenti. In tali casi, come ho già ricordato, i poteri anche ecclesiastici delegati ai Cappellani Militari degli eserciti erano molto ampi: essi spesso avevano anche compiti di evangelizzazione e spesso furono i primi missionari nei nuovi territori scoperti, specie nel quinto continente. In modo reciproco, spesso i missionari in terra di missione supplivano, con la loro disponibilità alla mancanza di sacerdoti sulle navi o nei corpi di spedizione. La figura del Cappellano Militare scompare per pochissimi anni negli eserciti della rivoluzione francese (e nella italiana Repubblica Cisalpina in modo analogo); ma è un fat to del tutto transitorio in quanto tutte le grandi vittorie napoleoniche videro osanna, alleluia e funzioni religiose celebrative. D'altra parte gli eserciti nazionali incorporavano masse di uomini e l'uomo soldato è pur sempre un uomo ed in lui non è soffocabile l'innato sentimento religioso. Con la restaurazione il problema non si pone più. Malgrado l'illuminismo e la rivoluzione, la restaurazione sembra il trionfo delle monarchie più o meno assolute: i monarchi erano quasi tutti tali per volontà di Dio, il giuramento delle truppe era fedeltà a Dio ed al Sovrano o al Principe (espressione vivente della volontà di Dio); la violazione del giuramento era il reato massimo, quello decisamente più infamante per il soldato, peccato mortale capace da solo di portare all'inferno. L'autorità si reggeva sulla forza e sull'altare, che la legittimava, benedicendola come volere di Dio ed era pertanto logico che l'altare della forza fosse quasi un altare privilegiato, essendo in fondo la

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guerra e la morte del soldato per la difesa del Sovrano, della patria e della bandiera, la massima forma di redenzione dell'uomo dal male. La figura del Cappellano diventa quindi indispensabile ed addirittura valorizzata e strumentalizzata in modo assolutamente illiberale, come si vedrà trattando dei regolamenti militari italiani preunitari, che si assomigliano tutti, anche se saranno citati solo quelli del Regno Sabaudo.

5. I Cappellani militari nelle Forze Armate dell'Italia dell'800 Prima della seconda guerra di indipendenza in Italia in tutti gli staterelli era curata l'assistenza spirituale alle truppe, specie in Piemonte, dove tradizionalmente casa Savoia aveva dato alla chiesa molti santi e molti prelati. Nella campagna del 1859 l'esercito piemontese entrò in guerra con una cinquantina di Cappellani di Reggimento e di Fortezza, ma vi erano i Cappellani o «direttori di spirito» in tutti gli ospedali militari e nelle accademie che formavano gli ufficiali per l'esercito e per la marina. Il clero castrense degli Stati che a mano a mano si univano al Piemonte, veniva assorbito nei quadri piemontesi che, nel 1865, alla vigilia della 3 a guerra di indipendenza, contavano 195 Cappellani (207 furono i Cappellani che parteciparono alla 3 a guerra di indipendenza nel1866). Non furono certo motivi di bilancio che fecero sopprimere mano a mano il clero castrense presso le unità nel periodo che va dalla fine del1866 al1878. Presso le unità dell'esercito il clero castrense pressoché scampa-. riva negli anni che vanno dal 1870 al1873, mentre veniva soppresso nella marina nel 1878, pur restando qualche sacerdote nelle regie accademiche e negli istituti di formazione dei Quadri. La questione romana nel processo unitario nazionale aveva decisamente avvelenato gli animi e la disponibilità dei Comandanti verso un clero che si vedeva come potenziale fomentatore di discordia. Il periodo che va dall'unificazione nazionale fino al primo novecento è il tempo in cui a Roma, finalmente capitale, tutti i monumenti inaugurati ai grandi uomini del Risorgimento hanno rigorosamente le spalle rivolte alla cupola di San Pietro. Ma indubbiamente né il popolo in armi, né la massa degli Ufficiali fu mai in Italia contro il clero in generale ed il 42


clero castrense in particolare. Anche quando non vi furono i Cappellani si continuò ugualmente la pratica religiosa nell'esercito, specie per la messa festiva il cui onere veniva tratto dai bilanci dei singoli Corpi. Rimasero solo i sacerdoti negli ospedali: in queste formazioni sanitarie la loro presenza era prescritta in guerra dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia ed inoltre il conforto religioso era sancito dai principi di Diritto Umanitario recepiti dall'Italia. Cosl i Cappellani militari, o i Sacerdoti convenzionati che ne facevano le funzioni, vennero a far parte integrante ed a legarsi sempre più intimamente ai «Corpi sanitari» delle Forze Armate. Nella sfortunata campagna di Eritrea del 1896 l'assistenza spirituale venne svolta dai Cappellani della Croce Rossa e dai Missionari Cappuccini che si trovavano sul posto, che si prestarono volontariamente allo scopo, svolgendo un servizio di assistenza spirituale molto caritatevole, ma certamente non adeguato ai bisogni dell'Armata. Però è da tenere presente che la legge del1878 stabiliva che anche i Sacerdoti ed i chierici avessero l' obbligo del servizio militare obbligatorio e, anche se formalmente era previsto che non svolgessero il loro ministero pastorale in servizio, la pratica religiosa era lasciata alle facoltà dei Comandanti che, per lo più, erano abbastanza liberali e tolleranti. La questione romana, destinata a protrarsi fino al 1929 con un contrasto che sembrava insanabile tra lo Stato e la Chiesa, aveva indubbiamente contribuito all'esasperazione delle posizioni contrapposte, contro una tradizione ed una cultura popolare miJlenaria, legata alla fede cristiana ed alla pratica del culto nelle Forze Armate . A riprova di quanto affermato basta consultare i regolamenti sanitari militari dall'800 ai giorni nostri.

6. I Cappellani militari nei regolamenti sanitari italiani Limiterò tale esame ai soli regolamenti piemontesi prima e italiani poi. Il «Regolamento del servizio sanitario militare per l'Armata di Terra in campagna» del 1848 (Fodratti-Torino) promulgato da Carlo Alberto, prevede per il servizio religioso (art. 26-27-28) negli ospedali la nomina di «Cappellani al seguito dei Quartieri Generali» 43


in numero conveniente e secondo le tabelle organiche . Precisa inoltre che potranno «essere chiamati a prestare la loro assistenza religiosa negli ospedali temporanei dell'Armata anche sacerdoti locali, sempre quando i Cappellani dei Reggimenti o Corpi presso l'Esercito, che s'intenderanno chiamati in aiuto dei Cappellani degli stabilimenti, non possano attendere ad un simile servizio o per la lontananza, o per le mosse dei Corpi cui sono addetti». Le paghe stabilite erano buone e del tutto simili ai corrispondenti gradi degli Ufficiali. Il personale religioso destinato presso l'Armata era designato dal Ministero della Guerra e Marina nel numero «ritenuto necessario a tenore della forza dell'Armata», del numero degli ospedali da costituire in guerra per il servizio della stessa, del numero dei Corpi, sempre prevedendo il reclutamento di sacerdoti locali, come «sussidio», in caso di insufficienza ed inadeguatezza del servizio. Gli obblighi dei Cappellani negli ospedali risultano nel regolamento del 4 giugno 1833, mentre invece gli obblighi dei Cappellani dei Corpi sono riportati all'art. lO l: «I Cappellani del Corpi hanno la doppia missione di visitare e portare i conforti della Religione ai militari infermi negli Speciali ed a quelli del proprio Reggimento in qualunque ancorché difficile circostanza abbisognino dell' assitenza religiosa». «Si è specialmente sul campo di battaglia, che il Cappellano del Corpo dividendo le fatiche od i pericoli col soldato, di cui è amico, od il direttore, debba senza tema e con zelo ispirato dal sacro di lui ministero avvicinarsi ai moribondi, prodigando loro i suoi consigli, e somministrare quei soccorsi coi quali la Religione cattolica conforta il cristiano negli ultimi momenti di una vita gloriosamente spesa, per la difesa del suo Re e della Patria». Sono naturalmente previsti (art. 110) suppellettili ed altri arredi per la cappella e particolari doveri del Cappellano per quanto riguarda testamenti, atti di decesso e tumulazione dei morti (art. 193194-195). Il successivo «regolamento sul servizio sanitario militare per l'esercito in Campagna», promulgato da Firenze Capitale da Vittorio Emanuele II nel 1866, dedica al servizio religioso la seconda sezione del Capitolo V, oltre a prevedere, come in precedenza, particolari 44


mansioni per i Cappellani per testamenti, atti di morte e tumulazioni delle salme (di militari amici o nemici e di civili). Si tratta di norme molto più laconiche e indicatrici dei tempi. Infatti si parla solo di «personale religioso occorrente agli ospedali in campagna» che <<sarà destinato dal Ministero della Guerra, oppure procurato sulla faccia stessa dei luoghi» da parte dei vari Intendenti dell'Armata, mentre il servizio religioso presso le ambulanze (posti di medicazione e ospedaletti da campo dei Corpi) «sarà fatto dai Cappellani dei Corpi della rispettiva divisione», secondo gli ordini impartiti dal Comandante. Particolari compiti sono devoluti al Cappellano nella tenuta dei registri di Stato Civile presso i Corpi, per le iscrizioni dei decessi e per quanto si riferisce ai testamenti, per le morti sul campo di battaglia, la raccolta delle reliquie dei morti, la tumulazione delle salme, le nascite ed i matrimoni. Ma i tempi erano veramente singolari. La capitale era a Firenze, la questione romana agitava gli animi, anche perché lo Stato pontificio non solo richiamava truppe straniere in Italia, ed aveva accolto il Borbone fuggiasco, ma anche perché dava asilo ed assitenza, compreso il necessario supporto militare, alle bande filo borboniche che fomentavano la guerriglia. Il termine «santuario» accettato internazionalmente per indicare i rifugi della guerriglia, deriva dalla situazione in quell'epoca in Italia, dove i santuari di frontiera, all'interno dello Stato pontificio, si erano trasformati in vere e proprie caserme, dove i guerriglieri venivano armati, addestrati e mantenuti al fine di compiere le loro scorribande nell'ex territorio del Regno delle due Sicilie. A causa di ciò sacerdoti e conventi presero l'immagine del diavolo e del nemico e dì essi si diffidava per motivi di sicurezza, tanto da allontanarli dai reparti come possibili fomentatori di disordine e di scarsa saldezza nelle truppe. Il «Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale per il Corpo sanitario militare», del 1875, indica nettamente i tempi cambiati rispetto ai regolamenti precedenti. La stessa posizione del sacerdote, chiamato «ecclesiastico per il servizio del culto», nell'ambito del regolamento (se ne tratta nel Capitolo 9° , relativo alle «attribuzioni

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degli addetti al servizio continuativo degli ammalati») è largamente indicativa della sua trascurata importanza, dato che l'art. 46 che lo riguarda è posto tra l'art. 45 che riguarda le attribuzioni del piantone alla farmacia e l'art. 4 7 che riguarda le attribuzioni dei caporali e dei soldati alla cucina degli ammalati. I Cappellani rimangono previsti, in ossequio alle Convenzioni internazionali ratific~te, solo in caso di mobilitazione (art. 259 delle «Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra nell'esercito»). U «Regolamento di servizio in guerra» del 1881, per ciò che riguarda la branca sanitaria prevede «l'ecclesiastico» nell'ambito degli ospedali e delle sezioni di sanità, ma i compiti che gli sono attribuiti non sono bene specificati, anche se il regolamento riporta come allegato il testo della Convenzione di Ginevra, del1864, di osservanza obbligatoria, per quanto concerne i diritti ed i doveri del Cappellano. «L'ecclesiastico per il servizio del culto» è anche previsto dal «Regolamento del Servizio Sani tar io ·Militare>> del 188 7, per il servizio negli ospedali militari, ma la sua figura è di importanza minore e riferita più che altro all'osservanza delle Convenzioni internazionali. La figura del «Cappellano» torna a comparire nel «Regolamento per il trasporto sulle ferrovie dei feriti e dei malati in guerra», del 1895. Il regolamento di servizio in guerra relativo al «Servizio Sanitario>>, del1899, rinvia in modo sistematico alla Convenzione di Ginevra del1864, che valeva anche per quanto concerneva il personale religioso, del quale vi era sicura traccia, negli ospedali allestiti dalla Croce Rossa, dal Sovrano Militare Ordine di Malta, nell'ambito dei treni ospedale e delle ambulanze fluviali e negli ospedali militari. Molto più specifica è la pubblicazione del «Servizio in Guerra» n. 107 del 1912 riguardante il servizio sanitario. Tale pubblicazione prevedeva, come personale assimilato agli Ufficiali, gli ecclesiastici in tutte le formazioni sanitarie dell'Armata, dai reparti carreggiati, agli ospedaletti da campo someggiati e carreggiati, alle sezioni di sanità di fanteria e di cavalleria, alle formazioni sanitarie di Intendenza, fossero esse costituite da ospedali da campo o da treni sanitari, mentre invece il personale religioso non figurava nell'ambito dei Reggimenti e dei Corpi. Negli «ospedali da campo» (dell'esercito) e negli analoghi «ospedali di guerra» (delle Associazioni di soccorso, 46


come la Croce Rossa Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta) la figura dell'ecclesiastico o del Cappellano in tempo di guerra era istituzionalizzata, in ottemperanza alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia (la Convenzione di Ginevra allora in vigore era quella del 1906). Tale regolamento veniva sostituito dalla pubblicazione 150 del 1915 («Servizio in guerra- Parte II- Organizzazione e funzionamento dei Servizi») e da allora in poi la figura del Cappellano Militare in tempo di guerra fu sempre sancita secondo il dettato delle Convenzioni internazionali vigenti. In tale regolamento (art . 53) si fa anche cenno alla organizzazione delle navi ospedale, sulle quali era prevista la presenza della figura del Cappellano Militare. In ogni caso però i pochi dettati dati dalle Convenzioni internazionali e dai regolamenti militari italiani, sempre rispettosi di tali Convenzioni, legavano molto strettamente la figura del «personale religioso» a quella del «personale sanitario>>. Ma con la guerra del1 915 la figura del Cappellano Militare in Italia veniva ripristinata in tutta la sua dignità, necessità ed obbligatorietà secondo il Diritto Internazionale. Talvolta nei regolamenti sanitari posteriori si tentava anche di definire i compiti particolari del Cappellano assegnato a certe formazioni sanitarie. Ad esempio, l'art. 10 del «Regolamento per il trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra» del 1936 stabiliva che «il Cappellano disimpegna tutte le funzioni del suo ministero. Si presta a tenere anche la corrispondenza privata dei malati e feriti che lo richiedano, nonché a compiere tutte quelle attribuzioni, compatibili con il suo grado, che il direttore del treno intendesse affidargli». Si sottintende pertanto per il Cappellano una prassi via via sempre più consolidata di un lavoro di stretta collaborazione con i Comandanti, a seconda della disponibilità e sensibilità di questi ultimi all'opera svolta dal Cappellano, specie nel campo della crescita dell'uomo, a prescindere dal suo credo religioso.

7. La pubblicazione 3864 de/1940 Una carrellata storica, anche se limitata a cenni, per meglio comprendere l'attualità dei giorni nostri, sui quali lo studio è imperniato, sarebbe incompleta se non si accennasse al fervore degli studi sul 47


diritto della guerra, anche teologici, che si ebbe all'inizio del secolo nel periodo che va dal tempo delle grandi utopie della pace perpetua e delle controversie internazionali regolate dall'arbitrato degli Stati (Conferenze della pace dell' Aja del 1899 e 1907) fino alla prima guerra mondiale. Sono in questa materia significativi gli studi comparsi nel «Bollettino della lega dei cattolici francesi per la pace» nel periodo 19101913 . Un'o ttima sintesi, del francese Prof. Adriano Tanquerey, sulla dottrina teologica relativa al diritto di guerra, apparve anche in Italia nel 1916. I temi riguardano la liceità o meno della guerra (quindi lo jus ad bellum, che però esula dallo studio che mi propongo di fare) e le caratteristiche che dovrebbero essere proprie di una guerra lecita. Ma ogni discorso in materia è a mio avviso del tutto opinabile. Dopo le esperienze della l a Guerra mondiale (e la conseguente normalizzazione dei rapporti non ~olo tra Stato e Chiesa, ma anche tra sacerdoti Cappellani militari e comandanti, e, infine, lo stabile consolidamento del servizio di assistenza spirituale nelle Forze Armate avvenuto nel primo dopoguerra), apparve nel 1927 la pubbllcazione 1776 del Ministero della Guerra, come «Raccolta delle disposizioni riguardanti il servizio dell'assistenza spirituale nel Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aereonautica». Sopravvenute poi, dopo il concordato del 1929, le nuove leggi, l'Ordinariato Militare sentì il bisogno nel1940, alla vigilia dell'entrata dell'Italia nella 2a Guerra mondiale (5 aprile 1940), di emanare la pubblicazione 3864 «Raccolta delle disposizioni riguardanti il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato», a firma del Sottosegretario di Stato Soddu. La pubblicazione conteneva leggi, decreti e disposizioni relative al servizio, di estremo interesse, che però riflettevano chiaramente i tempi di emanazione. La raccolta riuniva: la legge 16 gennaio 1936 n. 77, sul servizio di assistenza spirituale, il R.D. 10 febbraio 1936, che conteneva le norme esecutive della legge, e decreti vari sulla istituzione dei ruoli ausiliari e di riserva dei Cappellani militari, sul loro richiamo in servizio, sulla nomina e sul trattamento dei Cappellani della Croce Rossa Italiana, sulle facilitazioni ferroviarie concesse ai Cappellani militari 48


e norme di carattere vario loro relative, stabilendo peraltro quale dovesse essere la loro uniforme e le insegne di grado sia sull'abito talare che sulla uniforme. Che anche alla vigilia della guerra non si pensasse alla guerra in modo serio è visibile anche dai distintivi che assicuravano visibilmente il particolare status dei Cappellani militari, in quanto questi non sono conformi alle convenzioni internazionali. Infatti la Croce Rossa che i sacerdoti portavano sul «modello della divisa per il servizio al seguito delle truppe» non era conforme alle convenzioni internazionali, non essendo sul fondo bianco ed essendo inoltre tale divisa sprovvista di bracciale di immunità internazionale. Nel mentre ci si preoccupava degli abiti talari, della veste di rappresentanza e delle divise dei Cappellani al seguito delle truppe e dei relativi fregi ed insegne, non ci si occupava né dell'uniforme da combattimento né dei segni distintivi da portare sulla stessa in periodo di conflitto, peraltro molto ben stabiliti e fissati dagli accordi internazionalmente sottoscritti dall'Italia. Tale pubblicazione fa veramente parte della storia. La legge del 1936 è una legge decisamente monoconfessionale, facendo riferimento solo alla religione cattolica, mentre poi in guerra si cercò di assicurare l'assistenza spirituale anche ai militari di altre religioni, quali ebrei, protestanti, valdesi, specie nell'assistenza spirituale ai prigionieri di guerra nemici . La formula del giuramento, prevista per l'Ordinario militare e per il Vicario, era molto simile all'attuale. La legge prevedeva un organico assolutamente insufficiente (42 Cappellani Capi tra Esercito, Marina, Aereonautica e Guardia di Finanza e 30 Cappellani) come poi dimostrarono le esperienze di guerra. Il regolamento applicativo, che fissava anche le precedenze a Corte, fissava nei seguenti cinque punti (art. l) gli obblighi di servizio dei Cappellani militari, che comprendevano: -

l'assistenza religiosa alle truppe (compresi evidentemente ospedali, infermerie, carceri, ecc .); - la celebrazione delle funzioni religiose ordinarie e periodiche (lasciando liberi i militari di parteciparvi o meno); - le celebrazioni delle funzioni religiose straordinarie (obbligatorie per i militari, in genere inquadrati ed in armi); 49


- la partecipazione ai campi ed alle manovre al seguito delle truppe per svolgere l'assistenza spirituale; -l'insegnamento religioso nei collegi militari secondo le norme che regolavano l'insegnamento della religione nelle scuole medie superiori dello stato. Fa un po' ridere il fatto (art . 2) che ai Cappellani militari fosse devoluta l'organizzazione di «brevi corsi e conferenze di alta cultura religiosa» presso le Accademie militari delle tre Forze Armate e le Scuole di Applicazione. Per tali incombenze i Cappellani dopo aver ottenuto il consenso dell'Ordinariato Militare, «possono invitare a tenere le conferenze predette personalità (civili e religiose) ben note, competenti in materia e di sicura fede fascista». A parte tali sbavature di regime, è interessante notare come la legge prevedesse esplicitamente (art. 5) la preparazione e la «elevazione culturale e in genere la migliore preparazione dei Cappellani militari» e, quindi, implicitamente·, anche la loro specifica preparazione in materia di diritto umanitario dei conflitti armati, evidentemente applicato alle loro specifiche professionalità, specie in tempo di guerra .-

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Capitolo III

LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1864

U trattato di Parigi del 1856, relativo alla guerra marittima, aveva costituito nello jus in bello una svolta di passaggio dalla fase del cosiddetto diritto consuetudinario ad una fase di diritto sanzionato ed accettato negli Stati, e, quindi, vincolante per ciò che riguardava le leggi e gli usi di guerra. Analogamente si può dire che la stessa svolta si ebbe con la Convenzione di Ginevra del 1864, relativa al miglioramento della sorte dei militari feriti ed ammalati degli eserciti in campagna, per quanto riguarda la protezione delle vittime della guerra. La Convenzione, in 10 articoli, sanciva il principio che «le ambulanze (con il termine «ambulanza» si intendevano allora le formazioni ospedaliere ed i posti di medicazione o di pronto soccorso di campagna) e gli ospedali militari saranno riconosciuti come <<neutrali>> e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, per tutto il tempo in cui negli stessi si troveranno dei feriti e dei malati» (art. 1). Il personale degli ospedali e delle ambulanze, compreso il personale sanitario dell'Intendenza, i servizi di sanità, di amministrazione e di trasporto dei feriti, così come i Cappellani militari, partecipava al beneficio di uno «statuto di neutralità, fin tanto che avesse continuato a svolgere le proprie funzioni di ricerca, raccolta, soccorso e cura dei feriti e degli ammalati» (art. 2). Doveva in ogni caso però trattarsi di personale non combattente, anche se poteva essere armato per la propria difesa personale o per la difesa dei feriti e degli ammalati che gli fossero affidati. Tale personale, compresi i Cappellani, anche dopo l'occupazione del territorio da parte del nemico, poteva: o continuare a svolgere la 51


propria funzione umanitaria negli ospedali o nelle ambulanze a vantaggio dei feriti e degli ammalati ai quali si stava dedicando, oppure ritirarsi per raggiungere i Corpi ai quali esso apparteneva, con modalità particolari per la restituzione agli avamposti nemici, fissate dal Comandante nemico. Dalla Convenzione, obbligatoria per gli Stati che la recepivano, tra i quali vi era l'Italia, scaturivano in sostanza per i Cappellani militari i seguenti doveri: ~

operare in guerra nell'ambito delle formazioni sanitarie e degli ospedali; - usare le armi solo per la difesa personale propria o dei feriti e malati che stavano assistendo nel caso in cui fossero armati, ed in caso di attacco; - non usare le armi contro il nemico che stava occupando la formazione sanitaria, se non per legittima difesa; - continuare a svolgere le proprie funzioni di assistenza spirituale e/o sanitaria a vantaggio di qualunque militare ferito o ammalato a prescindere dalla sua nazionalità (e religione, fatto implicito ma non esplicito), anche dopo che la formazione sanitaria fosse stata occupata dal nemico e fintanto che la loro opera fosse giudicata necessaria dal Comandante nemico (unica autorità con poteri decisionali); - prestare la loro opera di assistenza sanitaria e spirituale, finché ritenuta necessaria dal nemico, secondo le direttive ed alle dipendenze del personale nemico a ciò preposto; - portare un bracciale bianco con Croce Rossa (obbligatorio) rilasciato e vidimato dall'Autorità Militare. Qualora il Cappellano militare avesse assolto ai propri doveri, riceveva dalla Convenzione i seguenti importantissimi diritti: -

non essere considerato legittimo combattente del proprio Stato di bandiera, ma essere considerato come <<persona neutrale>>; - non essere trattenuto dal nemico, come conseguenza del diritto precedente, in qualità di prigioniero di guerra dello Stato catturante . Inoltre, acquisiva il diritto alla restituzione al proprio Stato di appartenenza, cioè al rimpatrio non appena la sua opera fosse stata giudicata dal nemico non più necessaria;

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essere assimilato in toto al personale sanitario, purché munito di bracciale bianco con la Croce Rossa (obbligatorio, come segno distintivo).

Tanto era sancito dalla Convenzione internazionale ma, proseguendo nell'applicazione delle regole di onore militare, provenienti dal diritto consuetudinario fino ad allora vigente, restava irrilevante il fatto che il Cappellano militare fosse catturato con la formazione sanitaria o con il proprio Corpo, purçhé fosse evidente che si trattasse di un Cappellano, e purché non avesse usato le armi, se non per legittima difesa. Dopo la 3a guerra di indipendenza, malgrado la tragedia di Lissa sul mare, non si riuscì nella Conferenza internazionale del 1868 ad estendere la Convenzione ai feriti malati e naufraghi sul mare. Durante la Conferenza vennero però stabiliti cinque articoli aggiuntivi alla Convenzione del1864 che, anche se non vennero ratificati dagli Stati, entrarono a far parte ugualmente dei regolamenti nazionali italiani. Per quanto riguarda i diritti e i doveri dei Cappellani militari tali articoli aggiuntivi specificavano taluni dettagli destinati a divenire obbligatori con la nuova Convenzione del 1906. Per quanto riguarda i doveri veniva concordato che i cappellani (a somiglianza del personale sanitario) dopo l'occupazione nemica dovessero obbligatoriamente continuare a dare assistenza e cura ai malati ed ai feriti della formazione sanitaria o dell'ospedale che servivano, secondo il bisogno, ma ciò rientrava ampiamente nell'etica generalizzata a quel tempo. Per quanto riguarda i diritti, il cappellano avrebbe potuto chiedere il rimpatrio immediato, però la concessione di tale rimpatrio era facoltà del Comandante delle truppe occupanti, che ne avrebbe anche fissato il momento. Tale rimpatrio poteva esser solamente differito per breve tempo (peraltro non specificato e lasciato all'arbitrio del Comandante militare responsabile) in caso di «necessità militari». Inoltre gli Stati avrebbero dovuto impegnarsi al fine di assicurare al personale considerato neutrale e caduto in mani avverse (compresi, quindi, i Cappellani militari) il godimento integrale del trattamento previsto dalla Convenzione durante il periodo di trattenimento.

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Questi articoli aggiuntivi, pur non essendo stati ratificati, entrarono nella prassi internazionale fin dalla campagna del1870, che peraltro, fu una campagna di durata molto breve, tanto da dare origine a tutti i sogni successivi della guerra lampo.

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Capitolo I V

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

l. Generalità. - 2. La Convenzione di Ginevra del1906 e la X Convenzione dell'Aia del1907.- 3. Le esperienze della l a guerra mondiale.- 4. Le Convenzioni di Ginevra del 1929.

l. Generalità

Tutte le Convenzioni internazionali di cui darò cenno nel presente capitolo sono evidentemente solo quelle che in qualche modo riguardano, nel Diritto Internazionale della guerra, i diritti ed i doveri dei Cappellani militari in servizio o al seguito delle Forze Armate, al fine dell'assistenza spirituale del combattente. Le Convenzioni dell' Aja del 1899 confermavano per la guerra terrestre, i dettati della Convenzione di Ginevra del 1864 (art. 21) e sancivano la massima libertà per l'esercizio della religione, compresa l'assistenza ai riti di culto, sia ai prigionieri di guerra (art. 18) sia alle popolazioni civili nei territori occupati (art . 46), con la sola condizione per i prigionieri di conformarsi alle misure di ordine e di polizia prescritte dall'Autorità Militare. Niente di nuovo in materia, pertanto, per i regolamenti militari nazionali di «Servizio in Guerra» che, fin dal 1881-82, avevano già recepito l'analogo «Manuale di Oxford 1880» sulle regole della guerra terrestre. Le pochissime norme in materia di rispetto e di libertà religiosa e in materia di protezione di tutti i luoghi di culto delle Convenzioni dell' Aja del 1899 e del 1907, verranno riprese e ribadite dalle Convenzioni di Ginevra del 194 9 e dai Protocolli aggiuntivi alle stesse del 1977 per la cui trattazione rinvio all'apposito Capitolo VII.

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Malgrado però l'ultima tragedia sul mare della battaglia di Tsushima, nella guerra russo-giapponese, non si perverrà fino al 1907 ad una Convenzione internazionale che riguardasse la protezione dei naufraghi sul mare, affidati ancora ad un diritto consuetudinario in verità piuttosto consolidato, per la grande solidarietà che ha sempre tradizionalmente unito la «gente di mare» di tutto il mondo.

2. La Convenzione di Ginevra del1906 e la X Convenzione dell'Aja del 1907 Il rifacimento della Convenzione di Ginevra del 1864 avvenne nel 1906. Il suo testo fu inserito, con la l a Serie di Aggiunte e Varianti nello stesso 1906 (ricordo questo fatto per sottolineare la professionalità, la sensibilità e la tempestività nazionale in materia in quegli anni) nel «Regolamento», edito dal Ministero della Guerra, con il titolo «Istruzione sul servizio dei portaferiti in guerra», editore «Voghera», del 5 settembre 1900. La nuova Convenzione (33 articoli rispetto ai 10 della precedente) portava pochi concetti nuovi, ma invece molte precisazioni e modalità, che si trasformavano in ulteriori diritti e doveri per il personale che ne fruiva, tra cui i Cappellani militari. Prima di elencare i diritti ed i doveri più dettagliatamente specificati delle persone fisiche (compresi i «Cappellani militari» o i «Cappellani addetti agli eserciti» come li chiama la Convenzione) è bene esaminare i nuovi doveri degli Stati che hanno riflesso non solo sul comportamento individuale dei Cappellani militari nello svolgimento della loro missione umanitaria in guerra, ma anche di coloro che sono preposti alla istruzione dei Cappellani per la loro preparazione specifica alla loro missione in guerra. Tra i doveri degli Stati, che hanno riflessi o sull'impiego o sull'opera dei Cappellani militari, mi sembrano significativi i seguenti, anche perché poi saranno confermati nelle successive Convenzioni internazionali redatte in materia: -

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dovere dello Stato belligerante, che sia obbligato ad abbandonare al nemico per intrasportabilità dei feriti e degli ammalati, di la-


sciare con essi, per quanto concesso dalle circostanze militari, personale (sanitario e religioso) e materiale sanitario per contribuire alla loro assistenza e cura (art . l);· - dovere dello Stato occupante di dare ai morti onorevole inumazione e sepoltura (art. 3); - dovere dello Stato di trasmettere, tramite i canali di contatto internazionale, alle autorità dei rispettivi paesi o eserciti segni e documenti militari di identità trovati sui morti e le relative <<reliquie» (art . 4); - dovere dei belligeranti di tenersi al corrente degli internamenti e dei mutamenti, come pure delle ammissioni negli ospedali e dei decessi sopravvenuti tra feriti e malati che sono in loro potere (art. 4); - dovere dei Governi firma t ari di prender i provvedimenti necessari per istruire le loro truppe e, specialmente il personale protetto (quindi anche i Cappellani militari) delle disposizioni della Convenzione e per portarla a conoscenza anche delle popolazioni civili (art. 26); - dovere degli Stati (multipli) nella prevenzione e nella repressione degli abusi e delle infrazioni alla Convenzione (art. 27 e 28). Era evidente che ciò comportasse precisi doveri non solo nel campo della formazione del personale, ma anche in quello relativo all' attività specifica di assistenza spiri.tuale non solo in tempo di guerra, ma anche in situazioni di impiego assimilabili al tempo di guerra, quale è, ad esempio, l'attuale partecipazione a forze multinazionali di pace che hanno, sotto il profilo del Diritto Internazionale, la configurazione giuridica del «Corpo di spedizione all'estero» . Per quanto riguarda le singole persone protette (cioè i Cappellani militari) la Convenzione confermava i diritti ed i doveri stabiliti dalla Convenzione del1864, precisandone meglio alcuni e completando ed esplicitandone altri. Per quanto si riferisce ai doveri dei Cappellani militari caduti in mano del belligerante avversario: -

nel confermare che la loro opera deve continuare a vantaggio di tutti i feriti e malati senza alcuna distinzione, si precisa l' obbligatorietà del fa tto che essi continuino ad esercitare le loro funzioni, sotto la direzione del nemico (art. 12);

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è obbligatorio operare in formazioni che portino il segno distintivo della Croce Rossa come «emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti» (art. 18). Ciò è «in omaggio alla Svizzera», in quanto, si fa notare, che il segno araldico della Croce Rossa su fondo bianco è formato per «inversione di colori federali>>. Questo fatto da un po' fastidio all'Italia ed ai cristiani i~ generale, perché lo stesso segno araldico venne adottato nel '500 da San Camillo de Lellis da Bucchianico, fin dalla fondazione dell'Ospedale «San Giacomo» di Roma, che peraltro risulta essere stato il primo ospedale del mondo nato per le esigenze delle Milizie, quasi un secolo prima dell'ospedale parigino «des Invalides»; - è obbligatorio portare al braccio sinistro il bracciale con il segno distintivo (Croce Rossa su fondo bianco); - è obbligatorio che il bracciale sia <<rilasciato e timbrato» dall' Autorità Militare competente; - è obbligatorio che il personale ·abbia un «certificato d'identità», che attesti qualifiche e funzioni, rilasciato dall'Autorità Militare competente. I diritti aggiuntivi sono veramente cospicui e meglio precisati rispetto alla Convenzione del 1864. Essi consistono per il personale sanitario, così come per i «Cappellani addetti all'Esercito» in: diritto ad essere armati, senza per questo fatto perdere il loro statuto di «neutrali» (art. 8); - diritto ad usare le armi «per propria difesa e per la difesa dei loro malati e feriti» (art. 8); - diritto ad essere «rispettati e protetti in ogni circostanza; se cadono nelle mani del nemico essi non saranno trattati come prigionieri di guerra» {art. 9); - diritto a essere rimandati «alloro esercito o alloro paese nei termini e seguendo gli itinerari fissati e compatibili con le necessità militari», allorquando il concorso della loro opera non sia pitt indispensabile (anche se esso è sempre necessario); - diritto a portare con sé all'atto del rimpatrio «gli oggetti, gli strumenti, le armi ed i cavalli di loro proprietà privata»; - diritto mentre operano a vantaggio ed alle dipendenze del nemico -

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(anche per l'assistenza spirituale di connazionali destinati a divenire prigionieri di guerra) e fintan to che rimangono in potere del nemico, alle «stesse competenze e allo stesso soldo che spettano al personale di pari grado del suo Esercito».

È indispensabile un cenno aUa X Convenzione dell' Aja del1907, con la quale finalmente si stabilivano protezioni analoghe a quelle previste dalla Convenzione di Ginevra del 1906, per le forze terrestri in campagna, a feriti malati e naufraghi sul mare, al personale sanitario e religioso operante sul mare, sia nell'ambito delle unità da guerra sia in quello delle navi ospedale, a conferma della Convenzione relativa alle navi ospedale del 1904. In tal modo, infatti, si completa il quadro del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati (che allora si chiamava Diritto Bellico) nel quale si è svolta la inumana tragedia della prima guerra mondiale. In effetti l'Italia, con la ratifica delle Convenzioni dell' Aja del 1899, aveva già recepito una Convenzione che estendeva alla guerra sul mare i princìpi relativi alla guerra terrestre stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1864. La nuova Convenzione dell' Aja del 1907 (X) recepiva dettati analoghi alla Convenzione di Ginevra del 1906, per quanto riguarda feriti malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare, e la conseguente protezione del personale· sanitario imbarcato o dei trasporti sanitari mediante navi ospedale, o navi mercantili attrezzate come navi ospedale. Non vale la pena di esaminare nel dettaglio tale Convenzione, sia perché l'Italia la ratificò solo nel193 7, incorporandone i dettati della propria legge di guerra del 1938, sia perché tale Convenzione non porta nessuna novità e nessuna aggiunta in materia di diritti e di doveri propri del personale religioso .

3. Le esperienze della 1 a Guet1'a mondiale Vale la pena, a questo punto di dare un cenno sommario alla prima guerra mondiale, solamente per disporre di qualche dato numerico che serva a dare l'entità del fenomeno e delle sue implicazioni per i combattenti. È evidente che occorre distinguere tra l'operato 59


generale della Chiesa di Roma, data la sua universalità, dal con tingente fatto nazionale italiano. Per la Chiesa oltre al fatto dell'assistenza spirituale ai feriti ed agli ammalati, vi era l'inumana tragedia dei prigionieri di guerra, che fu una delle prime cure di Papa Benedetto XV subito dopo la sua elevazione al soglio Pontificio. Furono infatti promulgati decreti (dicembre 1914) per cui in tutto il mondo i vescovi locali nominassero uno o più sacerdoti per l'assistenza spirituale, laddove vi fossero concentramenti di prigionieri di guerra, che conoscessero la loro lingua. Moltissime difficoltà furo no super ate spostando sacerdoti da una diocesi all' altra, facendo confluire al servizio di assistenza, come Cappellani, sacerdoti studiosi sia in Italia che all'estero. Il loro compito umanitario era quello generale di assistere, aiutare i prigionieri nelle loro varie necessità. Essi dovevano «soprattutto prestarsi a favorire la corrispondenza internazionalmente concessa con le loro fa miglie, senza distinzioni di religione, di nazi~nalità e di lingua>>, come ricorda felicemente Padre Francesco Agostino Pugliese, nella sua pubblicazione «Studio e Legislazione sulla cura pastorale delle Forze Armate». Tale assistenza spirituale fu anche estesa per volontà del Pontefice non solo ai campi di prigionia, ma anche ai campi di concentramento dei civili appartenenti a Stati nemici e ai campi di internamento dei civili nei territori occupati dai belligeranti. I Cappellani che operavano in questi campi furono dei veri e propri motori per l'attività di informazione delle famiglie, da parte delle Agenzie nazionali ed internazionali e per le ricerche sui dispersi, militari e civili, nell'assistenza spirituale e nel soccorso caritatevole e cristiano delle vittime della guerra, fossero essi combattenti o non combattenti. Riprendendo il Pugliese, nel1915 con la mobilitazione generale, per volontà del Capo di Stato Maggiore Gen . Luigi Cadorna, ricevettero applicazione le disposizioni relative alla mobilitazione. «Ma l'organizzazione non rispose che in parte; cosl che, tanto da parte della Santa Sede quanto da quella del governo italiano, si venne ad una rielabor azione con la istituzione della carica di Vescovo di campo con tre Vicari ed un Sacerdote coadiutore. Altre disposizioni posteriori completano questa che è fondamentale. Il 18 luglio 1915 si veniva alla nomina effettiva».

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«Durante la guerra 1914-1918 e dopo l'entrata in conflitto dell'Italia, il clero castrense risultava in Italia cosl composto: Vescovo di campo, tre Vicari, un segretario o coadiutore, Cappellani». «Il Vescovo, i Vicari, il segretario erano nominati con decreto luogotenenziale; i Cappellani con telegramma del Ministro competente su proposta del Vescovo di campo a richiesta del Corpo. Di preferenza, si sceglievano a Cappellani i già appartenenti all'Esercito. Anche i trasferimenti erano fatti su proposta del Vescovo». <<l Cappellani erano assegnati ai reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e reparti corrispondenti di altra specialità; agli ospedali, ospedaletti, sezioni di sanità; ai treni sanitari e agli ospedali di riserva e territoriali: nei quali ultimi i Cappellani venivano assegnati in ragione di uno ogni 400 letti. I Cappellani dell'Ordine di Malta furono sei; una quindicina quelli della Marina» 1 • «Per gli altri culti si provvide con quattro rabbini aggiunti alle Intendenze dell'Armata, e tre pastori valdesi aggiunti al Battaglione 'Pinerolo' del III Reggimento Alpini ed alle Direzioni di Sanità della II e IV Armata». «Il Vescovo di campo risiedeva presso l'Intendenza generale. I Cappellani erano divisi in tre categrie: a) Cappellani Capi dell' Armata o della Marina con grado di Capitani; b) CappelJani di unità mobilitate con grado di tenenti; c) Cappellani di ospedaJi di riserva con grado di tenenti, ma senza soldo. A tutti era concesso un attendente, 'preferibilmente un ecclesiastico che non abbia gli Ordini maggiori'; ai mobilitati, quando occorresse, anche un cavallo>>. «Il trattamento morale e disciplinare era quello del grado: diritto al rispetto, di precedenza, di comandare, di mettersi a rappor to coi Superiori, ecc., di redigere atti di stato civile, per es. testamenti, procure di matrirmonio, ec. Ad essi veniva pure affidata la cura delle bibliotechine. I noltre, i Cappellani degli stabilimen ti sanitari avevano anche l'incarico di redigere le relazioni per l'Ufficio-Notizie di Bologna, e le informazioni per le famiglie dei militari». «Superiore gerarchico dei Cappellani era il Capo (servizio) dell'unità cui egli era aggregato. Assimillati ai Cappellani dell'esercito erano anche quelli della Croce Rossa e quelli dell'Ordine di Malta>>. <<Ecclesiasticamente, la gerarchia faceva capo al Vescovo di cam61


po Ordinario castrense. I suoi Vicari presiedevano alle sue tre Curie di Roma, di Zona di guerra e della Marina. Nei centri più importanti (Torino, Milano, Genova, Firenze, Napoli, Palermo, ecc.) il Vescovo di campo aveva propri delegati con funzione d'intermediari, ai quali affidava speciali poteri secondo l'opportunità». «Sudditi del Vescovo di campo erano tutti gli appartenenti all' Armata, in modo speciale gli ecclesiastici, i religiosi anche esenti e i Cappellani, e in generale tutti i Sacerdoti che, militari o no, svolgevano opera di ministero a favore dell'esercito. Ma i Cappellani della Croce Rossa erano nominati senza il suo intervento, e quelli dell'Ordine di Malta erano da lui esenti, dipendendo direttamente dal Protettore dell'Ordine». «La giurisdizione sui preti-soldati in materia disciplinare ecclesiastica teoricamente non era chiara; praticamente il Vescovo di campo agiva, benché cumulativamene con l'Ordinario (Vescovo) proprio dei singoli (cioè il Vescovo Ordinario della diocesi che aveva incardinato il Sacerdote che stava svolgendo il proprio servizio militare). Ma tale giurisdizione ecclesiastica disciplinare non fu riconosciuta dall'ordinamento militare». «Veramente la figura giuridica del Cappellano militare in Italia durante la guerra 1915-1918 si delinea distinguendo nettamente i due periodi: l) dalla mobilitazione al decreto della S.C. Concistoriale, l 0 giugno 1915, i Cappellani militari furono delegati dalla Santa Sede, dalla quale ricevevano e in nome della quale esercitavano le loro specifiche facoltà; 2) dopo il l 0 giugno 1915, essi diventarono veri sudditi del Vescovo di campo, dal quale passavano tutte le facoltà che la Santa Sede loro man mano concedeva, costituendo una diocesi personale». «In tale ordinamento nell'applicazione del Decreto Ministeriale 8 novembre 1915, n. 22950 si ebbero dapprima 700 cappellani per i prigionieri di guerra, fino a raggiungere nel 1918 il numero complessivo di 2200, oltre a circa 1500 sacerdoti militarizzati che prestarono servizio militare nelle unità sanitarie e nei concentramenti dei prigionieri di guerra». La prima guerra mondiale vide, su tutti i fronti, sia sacerdoti soldati, esclusivamente impiegati come legittimi combattenti, sia sa-

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cerdoti (Cappellani militari) esclusivamente dediti al servizio delle anime. Ma anche tra i Cappellani vi furono dei combattenti cosl come i soldati, ed altri addirittura più combattenti e più motivati nella lotta al nemico degli stesso soldati, decisamente non in accordo con le Convenzioni internazionali sottoscritte. Non poteva che esser cosl, dato che si trattava per lo più di Cappellani militari improvvisati e non adeguatamente istruiti né dai superiori ecclesiastici, né dai superiori militari sui loro diritti e doveri in tempo di guerra. È ovvio che un Cappellano militare non diventa tale con una nomina ed un grado o con un colpo di bacchetta magica: il personale da impiegare in guerra va formato ed addestrato in tempo di pace. Episodi di grandissimo eroismo e valore si alternano ad episodi abbastanza squallidi, non in Italia, addirittura di rifiuto di assistenza morale e spirituale ai prigionieri di guerra, come se essi fossero colpevoli della guerra, da parte di sacerdoti pacifisti che consideravano i prigionieri, specie italiani, come traditori, o addirittura per motivi ancora più banali, quali l'entità del compenso stabilito. Nel complesso però, a parte i gas, la guerra fu combattuta in modo abbastanza corretto dal punto di vista del Diritto lnternazionale2 , che per la prima volta si trovò a gestire (dato lo scontro di eserciti di massa e di masse di eserciti) rispetto alle guerre precedenti, un numero spropositato di feriti, di ammalati, di dispersi in guerra, di «militi ignoti» caduti su tutti i fronti, di stragi di uomini abbattuti dalle mitragliatrici sui reticolati e lasciati a morire tra le linee.

4. Le Convenzioni di Ginevra de/1929 A parte il Protocollo di Ginevra del 1925 sull'abolizione dei gas asfissianti, che non riguarda i Cappellani militari, la nuova edizione della Convenzione di Ginevra «per migliorare la sorte dei feriti e malati negli eserciti in campagna», del 27 luglio 1929, nel confermare sostanzialmente diritti e doveri sanciti dalle due precedenti edizioni della Convenzione, stabiliva poche regole nuove con diretto riflesso su] comportamento dei Cappellani militari. I nuovi doveri (i diritti restavano sostanzialmente gli stessi della

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Convenzione precedente) riguardavano più gli Stati ed i Comandanti Militari. Ciò è vero solo nella lettera delle Convenzioni, perché nello spirito è sottesa qualunque iniziativa umanitaria da parte degli uomini di buona volontà, e, tra questi, ovviamente, non possono mancare i Cappellani militari nell'essere promotori di iniziative che portino i Comandanti ad operare nell'umano. Nella nuova Convenzione: -

si ribadisce il fatto che quando un belligerante è obbligato ad abbandonare al nemico feriti o ammalati, debba anche lasciare, per quanto sia possibile e gli sia consentito dalle circostanze militari (interpretato in Italia come «se puÒ», in quanto non potrebbe lasciarsi alle spalle, ad esempio, l'unico medico o l'unico Cappellano del reparto in ritirata) «una parte del suo personale (sanitario e religioso) e del suo materiale sanitario, per contribuire a curarli» (art. l); - si stabilisce (art. 3) che «ogni qualvolta le circostanze lo permettano sarà stipulato un armistizio locale o una sospensione del fuoco, per permettere la raccolta dei feriti rimasti tra le linee»; - nel periodo in cui i Cappellani militari venissero trattenuti per prestare la loro opera presso il nemico non solo essi avranno .diritto ad assegni e paghe uguali ai corrispondenti gradi dell'esercito catturante, ma anche a identico trattamento per quanto si riferisce al vitto e all'alloggio (art. 13). (Si affaccia la possibilità che il personale sanitario e religioso possa essere trattenuto dal nemico anche per soddisfare le esigenze connesse con l'assistenza ai prigionieri di guerra dello Stato belligerante a cui essi appartengono. Ciò veniva dall'esperienza della l a guerra mondiale ed anche dai dettati della Convenzione del 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra); - veniva sancito l'obbligo del documento di identità militare attestante la particolare condizione di Cappellano militare (art. 21); - un intero articolo è dedicato a particolari doveri degli Stati e dei belligeranti per sanare la piaga dei morti ignoti e per la corretta informazione delle famiglie dei combattenti prigionieri o feriti in tempo di guerra (art. 14). Riporto integralmente tale articolo in quanto in esso si intravede la possibilità di molteplici inizia-

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tive umanitarie che potrebbero essere prese dai Cappellani militari in materia. «l belligeranti si comunicheranno reciprocamente nel più breve tempo possibile, i nomi dei feriti, dei malati e dei morti raccolti o scoperti, e tutte le indicazioni atte ad identificarli». «Essi dovranno formare e trasmettersi gli atti di morte». «Raccoglieranno e si trasmetteranno egualmente tutti gli oggetti di uso personale trovati sul campo di battaglia o sui morti, particolarmente la metà della loro targhetta di identità; mentre l'altra metà deve restare legata al cadavere». «Vigileranno perché l'inumazione e la cremazione dei morti sia preceduta da un diligente esame dei corpi, possibilmente fatto da un medico, per constatare la morte, stabilire l'identità e potere darne conto». «Vigileranno, inoltre, perché siano onorevolmente inumati, perché le loro tombe siano rispettate e possano essere sempre ritrovate». «A questo scopo ed all'inizio delle ostilità, organizzeranno un servizio di tombe tale da rendere possibili eventuali esumazioni e da assicurare l'identificazione dei cadaveri, qualunque sia il collocamento successivo delle tombe>>. «Chiuse le ostilità, si scambieranno l'elenco delle tombe e quello dei morti sepolti nei loro cimiteri ed altrove». In particolare poiché il Cappellano militare avrebbe anche potuto operare in guerra invece che con l'uniforme con l'abito talare, e con il bracciale come segno distintivo, era molto importante che fosse munito del documento di identità rilasciato dall'Autorità Militare, che attestasse la sua qualifica di Cappellano, in quanto esso documento era il solo che lo qualificasse come tale (art. 21). Tali certificati d'identità dovevano essere uniformi e dello stesso modello per ciascun esercito. Il personale religioso, come quello sanitario, non poteva in nessun caso essere privato dal nemico dei suoi segni distintivi, né dei certificati di identità che gli spettavano, e che aveva diritto di ottenere in duplicato dal nemico, in caso di smarrimento. In caso di cattura avevano diritto, per la Convenzione relativa ai prigionieri di guerra del 1929, pur non essendo considera ti come tali, 65


a conservare tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale, come pure gli elmetti metallici e le maschere contro i gas. Per quanto si riferisce ai prigionieri di guerra, che abbia attinenza con Ie funzioni ed i compiti dei Cappellani militari, è degno di nota l'art. 16, che stabilisce che «i prigionieri di guerra godranno di ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni religiose del loro culto, alia sola condizione di uniformarsi alle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'Autorità Militare». «l ministri di culto prigionieri di guerra (si tratta evidentemente di personale combattente e non con qualifica di «Cappellano Militare»), qualunque sia la denominazione del culto stesso (cioè di qualunque religione di appartenenza), saranno autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero fra i propri correligionari». Analogamente l'opera dei Cappellani Militari poteva proficuamente trovare ampi spazi negli invii e nella distribuzione dei soccorsi, nella corrispondenza dei prigionieri di guerra, nella organizzazione delle biblioteche e delle attività culturali e ricreative dei campi di prigionia, nell'assistenza sanitaria agli ammalati nei campi di prigionia, specie in caso di epidemie (basti pensare alia l a guerra mondiale agli ammalati di colera giunti nei campi dell' Asinara ed alia epidemia di «spagnola» nel1918, che mieté più vittime della stessa guerra), ed anche in caso di rimpatrio diretto dei grandi invalidi, o in caso di loro ospedalizzazione in paese neutrale e cosl via. Altrettanto importante poteva essere ]'azione dei Cappellani militari per i testamenti dei prigionieri di guerra, per le comunicazioni alle famiglie, in caso di morte durante la prigionia, per i contatti con gli uffici di soccorso e con gli uffici di informazioni nazionale ed internazionali concernenti non solo i prigionieri di guerra, ma anche i feriti e gli ammalati in guerra e gli internati civili. Tale Convenzione fu adeguatamente onorata dall'Italia nella 2a guerra mondiale. Se anche nei settori sopra specificati come addetti all'opera umanitaria dei Cappellani Militari, mai le Convenzioni internazionali trattino specificatamente né nominino l'opera dei Cappellani militari, ho ritenuto opportuno di indicarli in quanto in tutti questi settori i Cappellani Militari italiani nella seconda guerra mon66


diale, come sempre anche in precedenza, profusero a piene mani il loro impegno umanitario ed il loro caritatevole zelo. Nel «personale religioso» era ovviamente compreso, tra il personale sanitario, tutto il personale femminile religioso, che operò negli ospedali militari e nelle formazioni sanitarie delle Forze Armate e della Croce Rossa italiana, mentre evidentemente le Infermiere Volontarie di Croce Rossa godevano di diritti e di doveri analoghi in qualità di «personale sanitario» vero e proprio.

Note 1 Oltre 150 erano i Cappellani della Croce Rossa Italiana che ebbero 3 caduti, l disperso, e 9 decorati al valor militare. 2 Malgrado qualche ospedale bombardato, qualche nave ospedale affondata, molceplici incidenti relativi al trattamento del personale sanitario c dci prigionieri di guerra.

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Capitolo V

LA LEGGE ITALIANA DI GUERRA. LEGGI REGOLAMENTI E CODICI MILITARI NAZIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

l. Generalità. - 2. La legge italiana di guerra e il codice penale militare di guerra. - 3. Le esperienze dei CappeUani militari italiani nella 2a guerra mondiale (cenni) . - 4. La Costituzione della Repubblica Italiana. - 5. La legge italiana sul servizio dell'assistenza spirituale. - 6. La legge sulle norme di principio della disciplina militare ed il regolamento di disciplina militare. - 7. Consclusioni.

l. Generalità I n generale si può dire che le leggi ed i regolamenti militari nazionali italiani hanno sempre avuto nel tempo due caratteristiche: -

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la prima: quella di avere quasi sempre anticipato, spesso anche di un ventennio i de ttati volti alla umanizzazione della guerra in seguito acquisiti dal Diritto Bellico Internazionale; la seconda: quella di avere dei dettati umanitari molto più avanzati in campo umanitario di quanto stabilito dalle Convenzioni internazionali.

Senza dover ripercorrere la storia, un tipico esempio di tale assunto è la situazione attuale: l'Italia dal 1978 è l'unico Stato del mondo ad avere sancito con una legge che il militare ha il dovere della disobbedienza all'ordine manifestamente criminale che gli possa venire impartito da .un proprio superiore. Ciò è vero in tutti i campi ad eccezione di quanto è previsto per i Cappellani militari in tempo di guerra . Si concede molto di più ai feriti, ammalati, naufraghi, prigionieri di guerra, popolazioni civili di quanto prescrivono le Convenzioni internazionali; ai Cappellani mi69


litari è dato solo ed esclusivamente quanto è prescritto dai dettati delle Convenzioni internazionali. Le ragioni storiche sono tantissime: molto semplicisticamente si può dire che l'unità d'Italia è stata realizzata dallo Stato preunitario sabaudo. Tale Stato estremamente rispettoso della religione, specie dopo la restaurazione post napoleonica, e il cui Sovrano derivava direttamente da Dio la propria autorità e che legava l'amore di Dio del popolo alla fedeltà del popolo al Sovrano, si trasformò in uno Stato laico, non perché il popolo non fosse profondamente da secoli at taccato alla religione, ma per una evidente conflittualità politica con il potere temporale dei papi sullo Stato della Chiesa che impediva l'unità nazionale. In tale contesto dalla campagna garibaldina sul Regno delle due Sicilie fino alla Conciliazione ed alla normalizzazione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa di Roma, avvenuta con il Concordato del 1929, i rapporti furono sempre tesi e difficili; spesso il sacerdote fu quasi un perseguitato politico ed il <<Cappellano militare» subl la stessa logica persecutiva. Spariva e riappariva secondo le guerre. In qualche guerra coloniale addirittura la figura del Cappellano militare spariva, a vantaggio dei missionari oppure dei Cappellani di altre organizzazioni, come ad esempio la Croce Rossa Italiana o il Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel corso del presente capitolo mi limiterò, pertanto, al solo esame di dettati di leggi, regolamenti e codici militari nazionali attualmente in vigore, allo scopo di avere un quadro della situazione in atto per ciò che si riferisce ai diritti ed ai doveri dei Cappellani militari in tempo di guerra, secondo il diritto umanitario nazionale dei conflitti armati oggi vigente.

2. La legge italiana eli guerra e il codice penale militare eli guerra La legge italiana di guerra per quanto riguarda i «ministri del culto addetti alle Forze Armate» è molto laconica. Si limita a dire che il trattamento di tali ministri è regolato dalle Convenzioni internazionali in vigore (art. 90.3) ed a ricordare l'uso dell'emblema della Croce Rossa per poter godere visibilmente di tale protezione (art. 90.6). Inoltre ricorda che i ministri del culto addetti alle Forze Armate 70


sono rispettati e protetti, in modo del tutto analogo al personale sanitario «purché non commettano atti di ostilità». Addirittura qualora i Cappellani militari con segni distintivi di immunità (Croce Rossa) commettessero atti ostili, ciò costituirebbe una grave violazione delle Convenzioni, tale da farli considerare dei combattenti illegittimi , ai sensi della definizione di «legittimo belligerante» data dagli articoli 25, 26 e 27 della legge . In sintesi per la legge di guerra italiana diritti e doveri dei Cappellani militari in guerra (nazionali, aJJeati e nemici) sono solo esclusivamente quelli che derivano dal Diritto Internazionale ratificato dall'Italia. Anche il Codice Penale Militare di Guerra è molto laconico in materia di Cappellani militari, ma dà anche il senso e la misura di come l'Italia abbia sempre onorato gli impegni internazionalmente assunti. Infatti la violenza contro i ministri del culto addetti alle Forze Armate (nazionali e nemici catturati), specie se la violenza consiste nell'omicidio, è punita molto severamente (art. 194). È punito con una pena da uno a cinque anni di reclusione anche l'omesso rilascio in caso di cattura (quando tali ministri abbiano cessato di esercitare le loro funzioni di assistenza religiosa) dei ministri del culto addetti alle Forze Armate (art. 195); infatti, si dice esplicitamente nel codice, tale omesso rilascio violerebbe la legge e le Convenzioni internazionali sottoscritte, analogamente a quanto avviene per il personale sanitario. Se ciò riguardava i Cappellani nemici catturati in guerra dall'Italia, molto spesso non era valido e non era reciprocamente accordato da parte del nemico ed accennerò successivamente ai motivi.

3. Le esperienze dei Cappellani militari italiani nella 2 a guerra mondiale Anche la seconda guerra mondiale, così come la prima, vide Mons. Angelo Bartolomasi come Vescovo Castrense, vero e proprio Vescovo di guerra, dato che ebbe la direzione dell'assistenza spirituale delle Forze Armate italiane, oltre che nelle due guerre mondiali, anche nella campagna d'Etiopia e nella guerra di Spagna. La campagna d'Africa (1935-36) vide impiegati 343 Cappellani militari,

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dei quali 3 caduti e 30 decorati al valor militare, coadiuvati spesso da missionari e da frati cappuccini. La legge relativa ai ruoli dei Cappellani militari era quella del 1926 che istituzionalizzava l'assistenza spirituale nelle FF.AA. ed il clero castrense anche in tempo di pace. Tale legge fu modificata nel 1936, non solo a seguito della normalizzazione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa di Roma con il Concordato del 1929, ma anche in seguito alle esperienze maturate ed alle carenze che si erano verificate nel servizio nella campagna d'Africa. Alla guerra di Spagna (1936-1939) parteciparono 46 Cappellani militari che ebbero 1 caduto e 38 decorati al valor militare. Molti sacerdoti spagnoli furono però reclutati sul posto, per coadiuvare il servizio di assistenza spirituale ed, anche e soprattutto, per le onoranze ai caduti e per l'allestimento dei cimiteri di guerra. La seconda guerra mondiale vide 2600 Cappellani militari mobilitati: tra questi vi furono 72 caduti; 24 dispersi, 41 feriti, 417 ricompense al valor militare. Ma questi pochi dati non sono certo sufficienti a dare il complesso dei problemi giuridici riguardanti l'impiego dei Cappellani militari e più in generale dei religiosi in questa sventurata guerra. Mentre i Cappellani militari che svolgevano il loro servizio presso le Forze Armate nemiche, catturati dagli italiani , ebbero relativamente una vita accettabile e svolsero il loro ministero in condizioni diverse e migliori rispetto ai prigionieri di guerra, secondo le leggi italiane di guerra ed i codici militari italiani, altrettanto non avvenne, sul fronte della reciprocità, da parte di tutti gli Stati che combatterono contro l'Italia. Nella prima guerra mondiale la scusa ufficiale del mancato rilascio dei Cappellani militari italiani catturati prigionieri consisteva in una sottigliezza giuridica. Intanto si dissertava non di Cappellani militari, ma di personale religioso italiano in guerra. Poiché vi erano Sacerdoti soldati (cioè legittimi combattenti) e Sacerdoti Cappellani militari (cioè, per Convenzione internazionale, non combattenti ma «persone neutrali») si diceva che non era possibile distinguere tra gli uni e gli altri. Ciò comportava il fatto di considerare tutti alla stessa stregua, considerandoli tutti combattenti legittimi, che, in caso di cattura, divenivano automaticamente prigionieri di guerra. 72


Durante la seconda guerra mondiale, malgrado le Convenzioni del 1929, il fenomeno del trattamento dei Cappellani militari come prigionieri di guerra venne a ripetersi anche per i dettati delle stesse Convenzioni, relative però ai prigionieri di guerra . Infatti, le Convenzioni di Ginevra del1929, consentivano il trattenimento di personale sanitario e religioso catturato per le esigenze di cura e di assistenza spirituale ai prigionieri di guerra, con una interpretazione molto più ampia della cura e dell'assistenza spirituale, per avere la scusa in pratica per non rilasciare nessuno. Le condizioni di prigionia pratica sono state molto diverse a seconda non solo dello Stato catturante, ma anche del fatto se lo Stato catturante avesse o no ratificato le Convenzioni del1929 (la Russia, ad esempio, non le aveva ratificate). Cosl: se lo Stato catturante aveva ratificato le Convenzioni, vi erano mille motivi (anche, ad esempio, la posta dei prigionieri e lo scrivere le lettere agli analfabeti!) per trattenere il Cappellano militare catturato (o il personale sanitario) senza restituirlo; se lo Stato catturante non aveva ratificato le Convenzioni, non vi era nessun motivo giuridico, proveniente dal Diritto Internazionale, perché restituisse al nemico dei prigionieri catturati dalle proprie forze armate. Il fronte greco, balcanico e russo furono i fronti dove si ebbero le maggiori sofferenze, le maggiori perdite e le maggiori atrocità nei confronti dei Cappellani militari, non solo per le difficoltà della guerra di guerriglia, ma anche per il fatto che la guerriglia non era ancora regolamentata dal Diritto Internazionale e che i combattenti di essa non erano riconosciuti come combattenti legittimi. Il caos avvenne dopo 1'8 settembre con Cappellani militari nazionali impiegati da una parte e dall'altra del fronte di guerra, e con Cappellani militari e/o religiosi che operavano nelle formazioni partigiane ed in quelle di controguerriglia della repubblica di Salò. Alla fine della guerra si era veramente in una situazione di incertezza del diritto sia in campo nazionale che in campo internazionale. Ad esempio, e non solo in Italia, si ebbero molteplici figure giuridiche di religioso combattente e di Cappellano militare al seguito delle Forze Armate che coprivano tutta la gamma di statuti possibile: dal sacerdote considerato legittimo combattente (in divisa ed inquadrato, come combat73


tente, nelle unità che avevano diritto a tale statuto) al sacerdote considerato «persona neutrale» (i Cappellani militari a pieno titolo, ad eccezione dl quelli delle formazioni partigiane) al Sacerdote illegittimo combattente, o addirittura considerato come brigante, o ribelle. D'altra parte tutti i combattenti erano alla fin fine degli uomini ed ogni uomo aveva necessità di una propria assistenza spirituale e religiosa. Ma tutte le guerre quando si trasformano in guerre civili presentano piaghe di questo genere, molto difficili da esaminare non solo sotto l'ottica del Diritto Internazionale, ma anche sotto quella del diritto nazionale. Mentre tra i sacerdoti vi furono religiosi soldati, religiosi che aiutarono i fuggiaschi italiani dopo 1'8 settembre a nascondersi ed a prendere abiti civili per tornare a casa, religiosi che parlamentarono col nemico concludendo addirittura accordi di tregua e di resa, religiosi che sistematicamente venivano impiegati dai vari servizi informazioni, religiosi partigiani, ecc., analoghi fenomeni si ebbero anche tra i Cappellani. militari. È ovvio che un Cappellano militare catturato con le armi in mano assieme ad una formazione partigiana poteva essere legittimamente, secondo il Diritto Internazionale allora vigente, essere passato per le armi. Da11943 al 1945 avvenne di tutto e si vide di tutto: dal Cappellano militare passato ai nemici, specie ai «titini», per cooperare alla loro guerra di liberazione assieme al proprio reparto, all'ex Cappellano militare divenuto addirittura Comandante di una formazione partigiana, in tutta una varietà di situazioni che erano eticamente perfette, sotto l'ottica dell'assistenza religiosa o quella del patriottismo, ma che erano del tutto fuori da qualunque norma di diritto nazionale ed internazionale codificato, concordato e recepito dagli Stati. 4. La Costituzione della Repubblica Italiana

In materia religiosa la Costituzioe della Repubblica italiana è veramente democratica, assolutamente tollerante e del tutto rispettosa di qualunque confessione religiosa. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza alcuna discriminazione, ivi comprese, quindi, anche quelle di carattere religioso (art. 3). Stato e Chiesa sono entrambi indipendenti e sovrani e re74


gelano con patti tra Stati sovrani i loro rapporti (art. 7). Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge ed hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, regolando con legge i loro rapporti con lo Stato, in base a intese con le relative rappresentanze (art. 8). Il fatto che l'ordinamento giuridico italiano si conformi alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute (art. 10) comprende evidentemente tutto quanto nel Diritto Internazionale riguarda le leggi e gli usi di guerra. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitare il loro culto (art. 19) ed il fatto che non sia specificato altro significa evidentemente che la prescrizione vale sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Per ciò che riguarda la Costituzione della Repubblica si può in sintesi affermare, per quanto riguarda i diritti ed i doveri del Cappellano militare in tempo di guerra, che l'assistenza spirituale compete a tutte le confessioni religiose, e che essa non è monopolio di una sola confessione e che i Cappellani militari hanno professionalmente il dovere della conoscenza delle leggi relative ai loro diritti ed ai loro doveri in pace ed in guerra, provenienti dal diritto nazionale e dal D iritto Internazionale ratificato e recepito dallo Stato italiano.

5. La legge italiana sul servizio dell'assistenza spirituale La legge n. 512 - l giugno 1961 - «Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato», è tra le leggi dello Stato nelle quali la parola «guerra» appare più frequentemen te; certamente molto più frequentemente che non sulla legge sulle norme di principio della disciplina militare e del conseguente Regolamento di Disciplina, proprio perché la figura giuridica del Cappellano militare nel Diritto Internazionale ratificato dall'Italia è una figura riferita al tempo di guerra, e che in guerra assume una specificità del tutto particolare, rispetto al tempo di pace. Anche quando la parola «guerra» non è specificatamente citata, la sua presenza è latente per quanto si riferisce ai diritti ed ai doveri del personale che svolge le man75


sioni di Cappellano «militare», essendo la «militarità» strettamente collegata al fenomeno guerra. Il giuramento dell'Ordinario Militare avviene nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 5), Capo dello Stato, rappresentante l'unità nazionale ed anche Capo Supremo delle Forze Armate. Nella formula del giuramento l'Ordinario (art. 6) giura fedeltà allo Stato italiano ed alle sue leggi, ivi comprese quelle che provengono dal Diritto Internazionale ratificato. Analogo è il giuramento di fedeltà allo Stato (ed evidentemente alle sue leggi) del Vicario Generale Militare e dei Cappellani Ispettori che prestano giuramento nelle mani del Ministro della Difesa. In tempo di guerra si possono richiamare, in temporaneo servizio, gli Ispettori nella riserva (art. 13) a prescindere dal verificarsi di vacanze organiche. I Cappellani militari, invece (art. 19), prestano giuramento con la formu la e secondo le modalità previste per gli Ufficiali e, quindi, è esplicita nella formu la non solo l'osservanza delle leggi, ma anche l'adempimento con disciplina ed onore di tutti i doveri del loro stato di Cappellano militare. E tra tali doveri del loro stato di Cappellani militari non può esservi nessun dubbio che essi debbano essere edotti ed indottrinati sui loro specifici diritti e doveri propri del tempo di guerra. I Cappellani sono assoggettati alla giurisdizione penale militare (di guerra) (art. 24) solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze Armate dislocate fuori dal territorio metropolitano (è esattamente quanto prevedono la legge di guerra ed il codice penale militare di guerra). L'art. 29, trattando dell'impiego dei Cappellani militari, specifica che esso consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di Cappellano militare, ed è implicito che tale ministero si svolga ed in pace ed in guerra. Per quanto concerne il servizio effettivo l'art. 33 è molto esplicito: il Cappellano militare idoneo al servizio incondizionato deve essere forn ito «dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato, sia in tempo di pace che in tempo di guerra». È evidente che per compiere

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tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia necessat·ia la completa conoscenza di tutti i doveri del Cappellano miHtare stabiliti dalla legge per il tempo di guerra. Il Cappellano può essere collocato in aspettativa per «prigionia di guerra» (art. 34, 35, 36): è evidente che la legge in tal caso fa riferimento più che al Diritto Internazionale, per il quale per il Cappellano non si configura una vera e propria «prigionia di guerra», alla pratica di guerra delle nostre Forze Armate. I Cappellani in congedo concorrono al servizio di assistenza spirituale delle Forze Armate in pace ed in guerra (art. 56) e se si trovano in situazione di servizio temporaneo sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti come i Cappellani in servizio permanente (art. 58). Inoltre in tempo di guerra il Cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo italiano per essere richiamato in servizio, se necessario (art. 80) e se in servizio, non può fare richiesta di cessare dal servizio a domanda (art. 81). È evidente poi il diritto all'avanzamento per meriti di guerra ed alle pensioni privilegiate a causa della guerra ed ai vari benefici, che riflettono un trattamento che è comune a tutti gli ufficiali delle Forze Armate. In sintesi dalla legge emerge il preciso dovere del Cappellano militare di essere edotto sui suoi diritti e sui suoi doveri in tempo di guerra, non solo ma nello stesso momento in cui un Cappellano militare presta giuramento di fedeltà allo Stato, come qualunque altro Ufficiale dell'Esercito, egli dovrebbe già essere edotto, cioè formato come Cappellano militare, dei diritti e dei doveri che gli sono propri in tempo di guerra.

6. La legge sulle norme di principio della disciplina militare ed il regolamento di disciplina militare

Sono pochi i dettati della legge 11 luglio 1978 N. 382 riferibili ai diritti ed ai doveri dei Cappellani miHtari in tempo di guerra ed all' assistenza spirituale nelle Forze Armate (che evidentemente non è solo religiosa). Dalla formula del giuramento (art. 2), di cui ho già trattato, deriva il dovere del Cappellano di essere in possesso di una 77


completa conoscenza delle leggi che lo riguardano, ai fini di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del suo status di Cappellano militare. L'obbligo della conoscenza è assoluto, ineludibile; ed evidentemente tale obbligo di legge comporta il diritto del Cappellano di essere <<formato» per assolvere i propri compiti e i doveri di formazione del Cappellano, sui quali è superfluo indagare in merito alle competenze. Certo è che quando il Cappellano giura, davanti al Comandante ed alla Bandiera del Corpo, tali conoscenze devono essere già acquisite, pena un giuramento privo di significato pratico, reale ed eticamente valido. Come ogni militare (art. 4) il Cappellano ha il dovere di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane e, di conseguenza, di osservanza delle leggi della Repubblica, provengano esse dal diritto nazionale o da quello internazionale della guerra. Conoscenza ed osservanza delle leggi sono le uniche che possono assicurare un servizio svolto «con senso di responsabilità e consapevole partecipazione» come vuole il dettato della legge (art. 4). Tutte le religioni ed i culti hanno uguale diritto di cittadinanza e devono essere rispettate ugualmente. militare può liberamente praticare il culto, ricevere l'assistenza spirituale da parte dei ministri del culto ed è libero di partecipare facoltativamente alle funzioni religiose, ad eccezione dei casi di servizio (art. 14). Del nuovo regolamento di disciplina del1986 e del suo rapporto con la religione è sufficiente quanto verrà detto nel capitolo successivo. In questa sede mi preme di mettere in evidenza solo che l'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare (art. 9), i vi compreso il Cappellano, che, tra l'altro essendo investito di un grado (art. 10), «deve essere di esempio nel compimento dei doveri», ma ciò presuppone evidentemente la perfetta conoscenza di tali doveri, soprattutto in guerra. Il mili tare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per fare appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli (art. 15): infatti, in guerra, il Cappellano è armato e può e deve fare uso delle armi solo in caso di difesa personale e di difesa degli ammalati

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e dei fer iti di un ospedale, ma impiegarle altrimenti costituirebbe un illecito tale da fargli perdere il suo particolare statuto protetto. Derivano, inoltre, anche al Cappellano precisi doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari (art. 19) e circa la tenuta e la sicurezza delle armi, mezzi e materiali che gli sono affidati (art. 20). Ai superiori del Cappellano militare sulla sua catena formativa (art. 21) compete il dovere di dargli una adeguata preparazione professionale tale da garantire la sua consapevole partecipazione. Analoghi doveri, anche dopo il giuramento che presupporrebbe già una completa conoscenza dei diri tti e dei doveri professionali, competono al Comandante di Corpo che impiega il Cappellano militare in guerra, anche se tale dovere viene spesso disatteso, non solo per le molteplici responsabilità dei Comandanti di Corpo, ma anche perché un Comandante di Corpo che riceva un Ufficiale con un determinato incarico ha il diritto di presupporre che egli sappia il proprio mestiere.

7. Conclusioni A conclusione di questo capitolo si può affermare che i dettati che provengono dalle leggi nazionali, per quello che si riferisce ai diritti ed al doveri dei Cappellani militari in tempo di guerra, sono veramente pochi. Il diritto nazionale in materia però garantisce l'osservanza di quanto è prescritto dal Diritto Internazionale per legge e punisce in modo severo gli autori di abusi, oppure i rei di reati contro il rispetto e la protezione accordati ai Cappellani militari dal Diritto Internazionale. Ciò vale nei confronti degli adempimenti nazionali di Diritto Internazionale ratificato dall'Italia. Per quanto riguarda i dettati aggiuntivi, in materia di doveri dei Cappellani militari, quelli che a me sembrano più significativi sono i seguenti: -

il dovere giurato di applicare le leggi dello Stato in materia rela-

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tiva alia «professionalità» del Cappellano militare, con totale ed etica dedizione; - i doveri derivanti dal fatto che il Cappellano militare, pur operando in Italia nell'ambito della Chiesa di Roma, non è un «assistente religioso>> bensl un assistente spirituale del soldato; - i doveri derivanti dal nettissimo obbligo di legge, ribadito dalla formula del giuramento, che il Cappellano militare sia perfettamente edotto dei suoi diritti e dei suoi doveri in tempo di guerra, al fine di svolgere la propria missione di assistenza spirituale nel modo migliore ed in linea con il diritto vigente, che comporta anche, di riflesso, il diritto a ricevere una adeguata istruzione nel periodo formativo di preparazione alla sua missione di apostolato «militare». I1 Cappellano militare inoltre, in guerra, come ogni altro militare, deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento (che deve conoscere), osservando le disposizioni di servizio relative aJ proprio particolare status (art. 26).

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Capitolo V I

RELIGIONE E REGOLAMENTI DI DISCIPLINA MILITARE ITALIANI

l. Generalità.- 2. Regolamenti di disciplina dello Stato preunitario piemontese. - 3. Regolamenti di disciplina dello Stato italiano dopo l'unificazione. - 4. Conclusioni.

l. Generalità

È opportuno limitare la ricerca ai soli regolamenti di disciplina militare nazionali, limitando al solo 800 (dopo la Restaurazione) ed al solo Piemonte l'esame del rapporto religione/regolamenti di disciplina per meglio capire nei diversi periodi la situazione in Italia. L' attenzione sarà polarizzata sui doveri del militare nei confronti della religione, alla sintesi di essi, consistente nel giuramento, e nella fedeltà della bandiera come simbolo patriottico, seguendo l'ottima analisi condotta dal Gen. Pietro Verri, nella sua opera «Le regole della disciplina militare in Italia nell'epoca moderna e contemporanea», alia quale rinvio coloro che vorrebbero saperne di più. I regolamenti di disciplina militare di riferimento e sui quali sarà svolto l'esame sono i seguenti: - regolamenti di disciplina militare allo Stato Piemontese preunitario del 1822, del 1840 e del 1859; - regolamenti di disciplina militare dello Stato italiano dopo l'unificazione del 1872, del1907, del1929, del1964 ed, infine, quello attualmente in vigore del 1986. Secondo i fini che mi sono proposto con questa modesta opera forse l'esame dei regolamenti di disciplina in vigore nel tempo delle nostre Forze Armate, sempre peraltro a carattere interforze, avrebbe 81


anche potuto essere rimosso. Però credo che nelle Forze Armate di tutti i paesi del mondo il regolamento di disciplina militare rappresenti non solo uno specchio fedele, ma anche un momento di verità ed uno strumento autentico per la comprensione di come un determinato rapporto o un determinato fenomeno viene vissuto nell'epoca di riferimento. Credo, pertanto, che verificare attraverso l'esame dei dettati e delle norme dei regolamenti di disciplina quello che è stato il rapporto religione/soldato sia utile per una migliore comprensione del fenomeno nel suo complesso. L'esame eviterà di entrare nel merito della gestione del ministero religioso da parte dei Cappellani per soffermarsi, pratiche di culto a parte, sui diritti e sui doveri dei Cappellani militari che da tali dettati derivano, al di fuori della loro specifica professionalità di ministri di culto di una particolare religiOne.

2. Regolamenti di disciplina militare dello Stato Piemontese preunitario Il regolamento di disciplina militare allegato al Regio editto penale militare del 1822, dava veramente il senso della Restaurazione dopo la rivoluzione francese e gli avvenimenti europei e mondiali con essa connessi. Vale la pena di riportare i primi tre articoli di tale regolamento che pone i doveri verso Dio come il primo «de' doveri d'ogni militare in genere». Art. l. Principale e primo dovere d'ogni militare è l'essere uomo religioso; senza di tale qualità, egli non potrà inspirare giammai piena fiducia allo stato, poiché dalla medesima dipende sommamente l'adempimento d'ogni dovere. 2. Qualunque militare è obbligato a rispettare il Culto Divino, ed i Ministri di esso, e ad osservare i precetti di Dio e della Chiesa, la violazione dei quali trae seco la corruzione dei costumi, la indisciplina e il disprezzo delle umane leggi. 3. Ogni superiore è inoltre strettamente tenuto ad invigilare perché i suoi subalterni si mantengano sempre timorati di Dio. In sostanza, sono gli stessi concetti già contenuti nei regolamen82


ti di prima della rivoluzione, ma rafforzati dal creato legame tra fedeltà al sovrano e comandamento divino (art . 4) con il giuramento (art. 5). Come ricorda il Verri, «le norme concernenti la religione comprendono il dovere di rispetto e di riguardi verso il Cappellano del reggimento, "non solo come Ministro della nostra Santa Religione, ma ancora come Capo Spirituale del Corpo" (art. 20), "tanto pel Sacro carattere di Ministro della religione, quanto per la carica di Pastore del Corpo" (art. 61). Direttive particolari sono dettate circa i doveri del Cappellano, al quale spettano gli onori dovuti al capitano. Egli ha giurisdizione spirituale su tutti gli uomini del reggimento, senza alcuna eccezione, "e di lui cura dev'essere di mantenere in essi tutta l'onestà de' costumi, ed i principi di religione e di vera morale cristiana, concentrandosi col comandante del Corpo, ed avvertendolo degli scandali che gli venissero noti" (art. 349)». Fra i doveri principali del Cappellano sono indicati: servire d'esempio a tutto il reggimento con l'integrità dei suoi costumi, e mosu·arsi sempre animato di vero spirito di carità (art. 350), consolare gli infermi ed amministrare loro i soccorsi spirituali, assistere alle ultime disposizioni dei moribondi e certificarle con la loro firma; in combattimento, confortare i feriti e dare l'assoluzione ai moribondi (art. 351); preparare alla morte i condannati, accompagnarli al luogo del supplizio, assisterli sino all'ultimo momento; tenere un registro in cui scrivere i morti, i matrimoni e le nascite (art . 352); vestire sempre l'abito ecclesiastico con le distinzioni della carica (art. 353); attenersi esattamente alla istruzione, da considerarsi come parte del regolamento di disciplina, opportunamente emanata dal Cardinale Costa, circa il modo particolareggiato di «compiere ai vari suoi uffizi» (art. 354). Il regolamento prescrive inoltre che una scorta militare accompagni il viatico portato dal Cappellano ad un infermo o ad un ferito (art. 351). Anche fra i doveri del comandante del reggimento ve ne sono che riguardano la religione, e precisamente: fondare la disciplina sugli insegnamenti della religione cattolica, e cioè: l'adempimento di tutti i doveri, la fedeltà al sovrano, l'obbedienza ai superiori, ed il sacrificio della vita «in tutte le circostanze nelle quali il Regio Servizio lo richieda»; raccomandare al Cappellano di ispirare, nei mili-

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tari di ogni grado «i veri e sani principi della cristiana morale»; onorare pubblicamente i Cappellani, sostenerli nell'esercizio delle loro funzioni, e «tener mano perché nel reggimento ognuno adempia ai doveri di religione con esattezza e decenza»; curare che gli ufficiali assistano alla messa con i rispettivi reparti, «e diano esempio di silenzio e di rispetto, castigando coloro che si permettessero un contegno poco decente, chiacchiere, ed altre simili cose contrarie alla venerazione dovuta al culto divino». Nel periodo pasquale, il colonnello <<è tenuto a prendere gli opportuni concerti col Cappellano, onde ognuno abbia comodo di prepararsi ai Santissimi Sacramenti, e per essere informato di quelli che non adempissero a questo sacro dovere>>. E si ricorda, infine, al colonnello, che anche in questi, come in tutti gli altri doveri, «l'esempio del capo può sommamente presso gli inferiori» (art. 386)», invitandolo chiaramente a fare la Comunione almeno per Pasqua . Nel 1840, le norme in materia di religione si attenuano alquanto, pur man tenendosi illiberali. In primo luogo, si detta che «Onorar la Religione, osservarne i Santissimi precetti, fuggire il vizio e serbare intemerata la fede ai giuramenti, sono i principali doveri di ogni militare . Laonde gli atti irriverenti verso il culto Divino, le mancanze di rispetto verso i suoi Ministri, ed il contegno irrispettoso nelle Chiese saranno sempre tenuti per colpa gravissima». Il superiore non dovrà mai tollerare che l'inferiore dileggi le cose sacre, e faccia con atti o con parole «pompa di empietà» (art. 1). Il Cappellano, definito ora direttore spirituale del «Corpo», continua ad essere assimilato al capitano ai fini degli onori da ricevere. I suoi doveri sono gli stessi indicati nel1822, con l'aggiunta dell'istruzione religiosa da impartire ogni domenica ai militari e ai figli dei militari, e a questi ultimi dell'insegnamento dei primi rudimenti della lingua italiana (artt. 12, 152 a 157). Anche i doveri del colonnello in materia di religione sono, per quanto semplificati, quelli stessi dettati nel1822 (art. 93). Nel1859 non troviamo più indicati per primi, fra i doveri generali, quelli verso Dio, e mentre è ribadito che il militare deve adempiere i doveri della religione, si aggiunge una norma liberale, quella che san84


cisce il rispetto delle altrui credenze (art. 52). Per guanto riguarda i Cappellani, sono confermate le norme precedenti (artt. 95 a 97); delle loro istruzioni religiose i comandanti di corpo debbono valersi «onde infondere nei soldati sani sentimenti di cristiana morale» (art. 52), il che rende fragile ogni possibilità di libero arbitrio morale. Si prescrive ancora che i corpi assistano alla messa la domenica, nelle altre feste di precetto, e nel giorno del patrono dell'Arma. Per quanto riguarda il periodo pasquale, questa volta ci si limita a dire che il comandante di Corpo si concerta col Cappellano, affinché «ogni militare abbia modo di presentarsi ai SS. Sacramenti», e non si chiede più che il colonnello sia informato di coloro che non adempiano al precetto stesso. Anzi, si dispone «che i militari acattolici abbiano modo di attendere alle pratiche prescritte del culto cui appartengono, nei paesi dove esse hanno luogo, in quanto però lo consenta il tempo»; se un militare acattolico infermo richiede i conforti del proprio culto, i ministri di questo debbono essere ammessi ad assisterlo senza impedimento. Infine, i militari acattolici sono «dispensati dall'intervenire nelle funzioni puramente cattoliche, eccettuate le parate e le altre funzioni militari cui siano comandati di servizio» (art. 52). Gli stessi identici dettati sono ribaditi nel «regolamento di disciplina militare e d'istruzione e di -servizio interno per la cavalleria», edito nel 1864. Per quanto concerne il giuramento il regolamento del1822 pone il dovere dl devozione e di fedeltà verso il sovrano (art. 5) subito dopo il dovere verso Dio, quello legato a questo, come si è già osservato, al punto che, parlando dei doveri verso Dio (art. 4), afferma: «Essendo preciso comandamento Divino la fedeltà ai giuramenti, il militare dovrà scrupolosamente osservare quello che è prescritto dall' articolo seguente (cioè il giuramento di fedeltà al sovrano), e sapendo di dover render conto al medesimo Iddio del modo col quale vi avrà soddisfatto, conformerà allo stesso la sua condotta, mostrandosi devoto al so~rano, esatto, valoroso, e probo di ogni circostanza, e riempirà così pienamente lo scopo per la cui milizia fu istituita, cioè il mantenimento della pubblica sicurezza interna ed esterna». Il giuramento di un corpo intero è prestato dinanzi all'altare; la 85


formula è letta dal colonnello all'elevazione, mentre gli uomini tengono un ginocchio a terra (art. 460). Ogni corpo rinnova il giuramento «nella seconda festa di Pasqua» (art. 461). Il giuramento dell'ufficiale di prima nomina avviene anch'esso dinanzi all'altare, terminata la messa della prima domenica dopo il suo arrivo al corpo: mentre giura, egli sta in ginocchio e tiene la mano destra sul Hbro dei Vangeli, sottoscrivendo poi un apposito atto (art. 462). Analogamente, il giuramento delle reclute ha luogo dinanzi all'altare, terminata la messa domenicale, previa spiegazione da parte del Cappellano dell'importanza dell'atto «religioso» che le reclute stanno per compiere, e su invito del colonnello a giurare «in presenza di D io» (art. 464). Nel1840, è confermato il dovere di fedeltà al sovrano, ma non lo si configura più come un sacramento religioso, anche se non si manca di dichiarare chi manca al giuramento «spergiuro [... ] colpito di infamia [... ], abbominato da tutti [... ], la vita (sua) suoi esserne misera, ed il fine peggiore (art. 2)». Salvo la sostituzione del nome del sovrano (Carlo Alberto), la formula del giuramento resta invariata (art. 3), come anche l'obbligo implicito di osservare regolamenti e bandi militari. Invariato è anche il cerimoniale per la prestazione del giuramento di un corpo intero (che non deve più essere ripetuto ogni anno), dell'ufficiale di prima nomina e delle reclute (artt. 527 e 529). Nel 1859, la formula del giuramento ha un testo ridotto all'essenziale. Essa conferma il dovere di fedeltà al sovrano, lega gli interessi di costui a quelli della patria, e rivela l'incidenza dei nuovi principi attraverso il dovere di «osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato». Il cerimoniale per la prestazione del giuramento da parte di un intero reggimento, delle reclute e dell'ufficiale di prima nomina, è identico a quello previsto nei due regolamenti precedenti. Soltanto per l'ufficiale è, però, ancora prescritto di stare in ginocchio al momento di giurare. Per l'ufficiale acattolico, il giuramento ha luogo in un locale della caserma mediante la semplice lettura della formula del giuramento, e la fir ma dell'apposito atto (artt. 329 a 331). Per quanto concerne la bandiera i regolamenti del1822 e del1840 86


si occupano (rispettivamente artt. 459 e 526) delle «bandiere» soltanto per regolare minuziosamente il cerimoniale della benedizione di quelJe nuove, e per disporre che le bandiere vecchie rimangano di proprietà del colonnello, salvo che costui non ritenga (regolamento 1822) di donarle aJla chiesa in cui sono state benedette le bandiere nuove. I regolamenti del 1822 e del 1840 parlano di «bandiere» perché, oltre alla bandiera di reggimento (o reale), esistevano le bandiere di battaglione (o d 'ordinanza), e questo fino al maggio 1848, quando queste ultime furono soppresse. Il regolamento 1859 parla, invece, di «bandiera», e si riferisce a quella adottata nel 1848, quando il re Carlo Alberto con proclama del 23 marzo aveva determinato che «per viemeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell' unione nazionale [ ...] le Nostre truppe che entrano sul territorio di Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia soprapposto alla bandiera tricolore italiana». La quale, come è noto, era già appartenuta alle repubbliche cispadana prima e cisalpina poi, ed alle legioni lombarda e italiana che combatterono nell'armata di Napoleone in Italia (1796-1797). Il 4 giugno dello stesso anno la nuova bandiera viene adottata per tutti i corpi e le fortezze dell'armata sarda. Il regolamento del 1859 innova, occupandosi subito dopo il giuramento, del significato e dell'importanza della bandiera, che definisce «emblema d 'onore consacrato dalla Religione che, simboleggiando il Re e la Patria, ricorda al militare i fasti del reggimento, e lo stimola ad emularli [... ]; non deve andar mai separata dal reggimento; nel combattimento vuoi essere guardata con somma sollecitudine e difesa a tutta oltranza» (art. 2) . Vengono poi dettate norme per la custodia della bandiera (artt. 83 e 99) , per la sua presenza alla messa domenicale (art. 334), e al giuramento delle truppe e degli ufficiali (art t. 329 a 3 31), per la sua posizione durante le marce (art. 342), le fermate (art. 345) e le tappe (art. 352), per il suo trasporto in ferrovia (art. 378). Viene confermato il cerimoniale già in vigore con i due regolamenti precedenti per la benedizione della bandiera (1822: art. 459; 1840: art. 526), nonché la possibilità per il colonnello di rimanere 87


proprietario della bandiera vecchia, «quando non altrimenti disposto» (art. 328).

3. I regolamenti di disciplina dello Stato italiano dopo l'unificazione Il regolamento del 1872 è sbrigativo in materia di religione. Si limita a dire, senza alcun riferimento alla religione cattolica, che:

- il militare deve rispettare la religione, le persone e le cose sacre (art. 11);

- il comandante di corpo deve disporre perché i militari abbiano, per quanto possibile, modo di attendere alle pratiche del culto a cui appartengono (art. 48); - il militare infermo deve ricevere, se lo richiede, i conforti della propria religione ad opera dei ministri di questa (art. 145). Come si vede, siamo ben lontani dalla imposizione di praticare i riti della religione cattolica, dalla commistione tra devozione a Dio e devozione al sovrano, della collaborazione ambigua fra il comandante di Corpo e il Cappellano, il quale ultimo non è affatto menzionato nel regolamento del1872, né in quelli successivi. Ma vi è di più: una norma (art. 47), da mettere in relazione con i rapporti esistenti fra Stato e Chiesa dopo il 20 settembre 1870, considera concubinaggio, e perciò da reprimere nei militari, il matrimonio col solo vincolo religioso. I regolamenti del1907 (artt. 10, 50, 111) e del1929 (art t. 53, 245, 520) ripetono le stesse norme, solo astenendosi dall'equiparare al concubinaggio il matrimonio contratto col solo vincolo religioso, e aggiungendo il dovere di partecipare «cogli atti di deferenza propri ad ogni uomo ben nato» ai segni di rispetto di cui siano oggetto in luogo pubblico la «religione, le persone e le cose sacre» (artt. 10, 50, 111). Il regolamento del1964 conferma il dovere del militare di rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri (art. 23), il diritto del militare infermo a ricevere i conforti della sua religione (art. 53), ma nulla dice circa la possibilità per il militare di attendere alle pratiche della propria religione. 88


Il regolamento del 1986, attualmente in vigore garantisce al militare i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini (art. 2) il che significa che in materia religiosa vi sia la massima libertà. Tuttavia, qualunque sia il credo religioso, per la Costituzione solo il dovere della difesa della Patria è «sacro». L'art. 3 5 .l stabilisce che l'esercizio del culto da parte dei militari è disciplinato dalla legge di principio della disciplina militare, che a sua volta garantisce ai militari di qualunque religione di poter «esercitare il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri»; tuttavia, «salvo nei casi di servizio», «la partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa». Compatibilmente con le esigenze di servizio, il Comandante del Corpo o altra autorità superiore rende possibile ai militari che vi abbiano interesse, la partecipazione ai riti della religione professata ed a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che vengono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze Armate (art. 35 .2). Come si vede la formulazione è molto ampia e libertaria e consente non solo l'accesso ai sacramenti, ma anche visite religiose, educazione religiosa, partecipazione a pellegrinaggi, ricezione di sacramenti, ecc., nella massima libertà. Inoltre l'art. 35.3 sancisce che «qualora un militare infermo, e per esso i suoi familiari, richieda i conforti della sua religione, i ministri di questa devono essere chiamati ad assisterlo». Nelle norme di comportamento del militare (art. 36) vi è l'obbligo di «rispettare le religioni, i Ministri del culto, le cose ed i simboli sacri ed astenersi, nei luoghi dedicati al culto, ad azioni che possano costituire offesa al senso religioso dei partecipanti». Per quanto riguarda il giuramento, il regolamento dell872 adotta la stessa formula del giuramento stabilita nell859, ma non contiene norme sul cerimoniale per prestarlo sia individualmente che collettivamente (art. 1). Nel 1907 viene confermata la formula precedente (art. l) e si tornano a dettare nel regolamento di disciplina norme per la prestazione del giuramento da parte dell'Ufficiale (nella sala rapporto) e 89


delle reclute (in piazza d'armi o altro luogo adatto). Rilevante è il fatto che la cerimonia è assolutamente «laica» (art. 114). Nel1929, stessa formula e stesso cerimoniale «laico» (ant. l, 704 a 712). Il regolamento del 1964 recepisce la formula del giuramento che era stata dettata da uno speciale testo legislativo all'atto della istituzione della Repubblica, e prescrive succintamente che: l) il giuramento si presta in forma solenne; 2) gli ufficiali e i sottufficia1i lo prestano individualmente, gli altri militari collettivamente. Il regolamento di disciplina dell986 sancisce che il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del Comandante di Corpo e che gli ufficiali ed i sottufficiali giurano individualmente mentre i militari di truppa prestano giuramento collettivamente, in pratica confermando le norme precedenti. Per quanto riguarda la bandiera iJ regolamento dell872 non prevede la benedizione della nuova bandiera. Afferma che: -

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«la bandiera nazionale rappresenta l'unione di tutta Italia sotto la Monarchia della Casa di Savoia. Ma pel militare, oltre a ciò che essa ricorda al cittadino, è inoltre un simbolo dell'onore militare, e gli rammenta i fasti di guerra dell'Esercito [ ... ]; alla bandiera perciò spettano i maggiori segni di onoranza, come a pubblica dimostrazione e protesta di ossequio e venerazione per l'idea che essa rappresenta; essa non deve mal andare separata dal reggimento; nel combattimento vuol essere guardata con somma sollecitudine, e difesa a tutta oltranza. Nei momenti decisivi, portata ove più ferve la lotta, essa infiamma i cuori dei soldati, ed imprime slancio e forza all'azione comune. Coloro cui è affidata la guardia devono recarsi a gloria di perder la vita anziché cederla» (art. 12).

Il regolamento dell907 ripete, salvo qualche variante più di forma che di sostanza, la stessa definizione (art. 11). Dispone però che la nuova bandiera sia benedetta, secondo un cerimoniale che risale in pratica al 1822 (art. 113). Il regolamento del 1929 lascia cadere buona parte della definizione precedente, limitandosi a dire: l) che la bandiera nazionale rap90


presenta l'unione di tutta Italia sotto la Monarchia di Casa Savoia; 2) che per il militare essa è inoltre il simbolo dell'onore militare, dello spirito di coesione e di sacrificio, e gli rammenta i fasti di guerra dell'arma o del reggimento cui appartiene; 3) che ad essa spettano i maggiori segni di onoranza, come pubblica dimostrazione di ossequio e di venerazione per l'idea che essa rappresenta (artt. 61 e 62). Conferma il cerimoniale per la benedizione di una nuova bandiera. Il regolamento 1964 afferma: -

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«la bandiera è il simbolo della Patria: essa ricorda l'opera delle generazioni che fecero l'unità nazionale, l'eroismo di tanti che per la Patria combatterono, il sacrificio di quanti caddero nell'adempimento del dovere; per il militare la bandiera dell'Arma o del Corpo è, inoltre il simbolo dell'onore militare, dello spirito di coesione e di sacrificio, il ricordo dei fasti passati, l'incitamento a rinnovarli; la bandiera deve essere difesa anche a costo della vita: ad essa vanno tributati i massimi onori».

Il regolamento del 1986 (art. 7) stabilisce che «la bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria». La bandiera da combattimento affidata ad una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa, nonché delle tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori. Il regolamento non si occupa del cerimoniale secondo il quale un corpo riceve la nuova bandiera, cerimoniale che ora è sancito dal «Regolamento sul servizio territoriale e di presidio» (ed. 1973, suo allegato 30): per esso, una bandiera nuova viene consegnata dopo essere stata benedetta al termine della messa celebrata secondo il rito cattolico.

4 . Conclusioni La figura del Cappellano militare nei regolamenti di disciplina militari italiani passa veramente da un estremo all'altro. Da «Capo spirituale del Corpo» e garante presso Dio dei giuramenti del soldato e dell'Ufficiale, figura fondamentale nella struttura 91


degli eserciti preunitari, scompare dopo l'unità d'Italia dai regolamenti di disciplina per diventare una figura del tutto trascurabile, appena nominata nell'ambito del personale ospedaliero militare tra i piantoni di farmacia e quelli di cucina. La figura del Cappellano continua ad esistere per la guerra e solo nei regolamenti di mobilitazione e di servizio in guerra in omaggio del Diritto Internazionale, ma talvolta addirittura la sua figura scompare anche in guerra, e viene sostituita con dei «surrogati» (vedasi la campagna d'Africa che portò ad Adua). Riemerge di prepotenza in tutto il suo valore nella tragedia della l a guerra mondiale. Ma in entrambe le guerre mondiali motivi obiettivamente più o meno validi spesso non hanno consentito l'applicazione ai Cappellani militari italiani delle Convenzioni di Diritto Internazionale. In Italia con leggi e decreti successivi, a partire dal 19 15, si è giunti alla istituzionalizzazione del servizio di assistenza spirituale quale esso è ai giorni nostri. Dalla legislazione attualmente in vigore in Italia emerge il preciso dovere di una formazione specifica del Cappellano militare perché abbia una conoscenza adeguata e professionale dei propri diritti per poter meglio assolvere i propri doveri, specie in tempo di guerra.-

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Capitolo VII

IL CAPPELLANO MILITARE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE OGGI IN VIGORE ~':

l. Generalità. · 2. Cappellani militari e prima Convenzione di Ginevra nel 1949. · 3. D iritti e doveri del personale religioso nell'assistenza spirituale a feriti e malati e naufraghi delle forze A1·matc sul mare (2a Convenzione di Ginevra 1949). · 4. Diritti e doveri del personale religioso nell'assistenza spirituale ai prigionieri di guerra a Convenzione di Ginevra del 1949).- 5. Diritti e doveri del personale religioso nei confronti dell'assistenza spirituale delle popolazioni civili in tempo di guerra (4 3 Convenzione di Ginevra ncl1949). · 6. Diritti e doveri del personale religioso in tempo di guerra nei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni del 1949. · 7. Conclusioni.

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1. Generalità Dopo i guasti nel diritto ed i grandi lutti provocati dalla seconda guerra mondiale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 cercano di l"Ì· portare ord ine nella materia, stabilendo più che dei princìpi nuovi, regole di comportamento più tassative e rigide. In tanto con le Convenzioni di Ginevra del1949, tra i combattenti legittimi degli Stati belligeranti vengono introdotte le formazioni par.,. Trattasi del Diritto Internazionale oggi in vigore in Italia c cioè delle convcn· zioni internazionali rat ificate dallo Stato Italiano. Alla regolamentazione in vigore per l'Esercito, alla quale si è accennato nel capitolo l , si sovrappone oggi la regola· mcntazione interforze di recentissima approvazione ( L991) c diramazione (1992) da pane dello Stato Maggiore della Difesa, più completa e a giro d'orizzonte di quella specifica di Forza Armata. Il «Manuale di Diritto Umanitario» oggi in vigore è un manuale interforze in cinque volumi, del quale, nel p•·esenre capitolo, si riportano le copertine di alcuni volumi costituenti. In tal modo ciascuno porrà facilmente trovare le pubblicazioni di riferimento in vigore nelle forze Armate italiane.

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tigiane, che nella seconda guerra mondiale costituirono il vero boom di un nuovo tipo di combattente generalizzato su tutti i fronti, sia sui fronti sui quali si svolgevano le operazioni militari vere e proprie, sia sui fronti interni. Il partigiano diventa un combattente legittimo purché operi (ovunque, all'interno ed all'esterno del territorio, occupato o non, dello Stato di origine) sotto un capo responsabile, purché porti un segno distintivo fisso e distinguibile a distanza, assieme alle armi, e purché nelle operazioni belliche rispetti le leggi e gli usi di guerra. Alla figura classica del Cappellano militare, cioè del religioso in uniforme al seguito degli eserciti e per l'assistenza spirituale nelle Forze Armate, si affianca, per estensione la figura del religioso addetto all'assistenza spirituale delle popolazioni civili e quello inserito nelle formazioni partigiane con gli stessi compiti. Le Convenzioni del 1949, infatti, si interessano della protezione in generale delle vittime di guerra, combattenti e non combattenti, in quanto riguardano la protezione ·dei feriti e degli ammalati delle Forze Armate in campagna (l a Convenzione), delle Forze Armate sul mare (2 a Convenzione), dei prigionieri di guerra (3 a Convenzione), delle popolazioni civili vittime della guerra (4a Convenzione). I Protocolli di Ginevra del 1977, per gli Stati che li hanno ratificati, tra i quali vi è l'Italia, sono aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Essi tendono ad allargare la nozione di combattente legittimo, anche se in un certo senso la confondono, per comprendere non solo i popoli che lottano contro i regimi coloniali, ma anche quelli che lottano contro i regimi razisti e l'apartheid; essi nascono dopo il periodo della così detta decolonizzazione e portano istanze e tentativi di legittimare, come combattenti, molti padri della patria dei nuovi Stati emergenti, considerati sicuramente dei fuorilegge e dei banditi dal diritto della guerra precedente, fermo alle Convenzioni dell' Aja del 1899 e del 1907. I nuovi diritti ed i nuovi doveri del personale addetto al culto, che sono quelli attualmente in vigore, emergono dall'insieme delle Convenzioni e dei Protocolli di Ginevra che, pertanto, devono essere esaminati in profondità per quanto riguarda i Cappellani militari in particolare e, più in generale, i ministri del culto, tra i quali è evidente che sono compresi anche i Cappellani militari. 94


La raccolta dei testi di taH Convenzioni internazionali è pubblicata dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Regolamenti nella pubblicazione 6420 del1989, dal titolo: «Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre (ad eccezione della Convenzione relativa alJa protezione dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare, della quale si darà cenno nel corso della trattazione, riportata peraltro nel Manuale edito dallo Stato Maggiore della Difesa). Le quattro Convenzioni di Ginevra sono valide e si applicano nei conflitti armati internazionali. Tuttavia esse hanno l'art. 3 in comune, detto anche mJniconvenzione, che stabillsce la protezione minima dei diritti umaru in qualunque tipo di conflitto, cioè anche nei conflitti di carattere non internazionale o interno. Tale articolo comune, al punto l, stabilisce che le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone fisiche messe fuori combattimento per malattia, ferita, detenzione o qualunque altra causa, siano trattate in ogni circostanza con umanità senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il sesso, ecc. compresa la religione e le loro credenze. Si tratta, evidentemente, di una presa di posizione e di una affermazione di principio molto importante, che garantisce l'uguale rispetto di tutte le religioni dei combattenti e dei civili.

2. Cappellani militari e 1 a Convenzione di Ginevra del 1949 Nell'esame particolareggiato della l a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna, mi soffermerò, a parte l'articolo 3 comune a tutte le quattro Convenzioni dl cui ho già trattato in sede di generalità, sugli articoli che comportano diritti e doveri verso i Cappellani milltari degli Stati belligeranti e neutrali nei confronti del conflitto, e sugli articoli che, invece, comportano diritti e doveri del personale sanitario e religioso. L'art. 4 stabilisce che gli Stati neutrali nei confronti del conflitto sono tenuti ad applicare le disposizioni della Convenzione ai membri del personale religioso, appartenenti alle Forze Armate delle Parti in conflitto che siano accolti ed internati nel loro territorio, nonché ai

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morti raccolti. Cito anche i morti, in quanto i riti di sepoltura dei morti differiscono secondo la religione di appartenenza del combattente o del civile caduto. La convenzione prevede che a vantaggio delle persone protette possono essere stabiliti durante le ostilità determinati accordi i cui principali sono i seguenti: -

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devolvere ad una Potenza neutrale (Potenza protettrice) o ad un Ente umanitario internazionale che la sostituisca, la vigilanza sulla osservazione dei diritti e dei doveri che derivano dall'applicazione della Convenzione (art. 10); concludere accordi di tregua temporanea, specie dopo un combattimento, per raccogliere feriti e malati, proteggerli da cattivi trattamenti, ricercare e tumulare i morti ed impedire la loro spoliazione (art. 15). In tali tregue si potrà procedere allo sgombero ed allo scambio di feriti e malati e consentire il passaggio al personale sanitario e religioso; stabilire fin dal tempo di pace «zone sanitarie e di sicurezza», con apposito personale sanitario e religioso, per il ricovero non solo dei feriti e malati, ma anche delle popolazioni civili (art. 23) secondo un progetto di accordo allegato (I) alla Convenzione; concludere accordi di scambio e restituzione di personale sanitario e religioso, fermo restando l'obbligo di assicurare ai prigionieri di guerra l'assistenza sanitaria e religiosa, per la quale è previsto che il belligerante possa trattenere parte del personale sanitario e religioso catturato, secondo determinate regole (art. 28); concludere accordi di rimpatrio per il personale sanitario e religioso ed accordi speciali circa le percentuali di personale da trattenere per l'assistenza spirituale in proporzione dei feriti, dei malati e dei prigionieri di guerra catturati (art. 31); stabilire accordi particolari per gli sgomberi sanitari per via aerea e per il personale sanitario e religioso che opera a bordo di aeromobili sanitari (art. 36); regolare con gli Stati neutrali gli aerosgomberi sanitari, assicurando criteri imparziali nei confronti dei belligeranti (art. 3 7); regolare l'azione di speciali commissioni d'inchiesta per l'accertamento di determinati fatti o violazioni alle Convenzioni (art. 52).


Oltre tali accordi, specificatamente previsti dalla Convenzione, possono essere conclusi altri accordi su qualunque questione, però l'art. 6 stabilisce che taH ulteriori accordi non possano né pregiudicare la situazione delle persone protette dalla Convenzione, né limitare i diritti che la Convenzione garantisce al personale religioso in quanto tale. In sintesi tali ulteriori accordi possono solamente conferire diritti e doveri aggiuntivi, senza scalfire o limitat·e i diritti ed i doveri sanciti dalla Convenzione. Inoltre la Convenzione impone (art. 7) che il personale religioso (come quello sanitario) non possa in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti che gli sono assicurati dalla Convenzione e dagli accordi speciali riguardanti il loro stato conclusi, in ambito internazionale o bilaterale, tra i belligeranti. Mi sembra di fondamentale importanza l'istituto delle Potenze protettrici (art. 10) (o dei loro sostituti, nel caso in cui un belligerante non avesse una Potenza protettrice) nella loro veste di garanti internazionali del rispetto delle Convenzioni. Infatti, le Potenze protettrici portano una nuova forza nel garantire il rispetto delle Convenzioni, neli' assicurare, in un certo senso, l'azione internazionale di controllo e, nello stesso tempo, costituiscono un utile tramite tra i belligeranti ai fini di una eventuale composizione dei conflitti. Le Convenzioni affermano che le Potenze protettrici ed i loro sostituti presteranno in ogni circostanza i loro buoni uffici per la composizione delle divergenze (art. 11). A tal fine le Potenze protettrici potranno promuovere riunioni di rappresentanti di belligeranti, delle Potenze protettrici e di membri del personale religioso (o sanitario), sul territorio di una Parte in conflitto o neutrale, al fine di pervenire ad accordi . Mi sembra fondamentale anche il fatto di avere sanzionato, dopo i combattimenti, la necessità di una tregua non solo per la raccolta dei feriti e dei morti sul campo di battaglia, ma anche per consentire, se necessario, il passaggio di personale sanitario e religioso e materiale sanitario, specie nelle zone assediate o circondate (art. 15). Si tratta infatti di un diritto dovere di altissimo significato sul piano umanitario. Anche se non sono esplicitamente citati 97


i Cappellani militari nella Convenzione (art. 16), a me sembra che sia di grande rilievo la figura del Cappellano militare, non solo in tutto quanto riguarda l'identificazione dei feriti e dei morti, lo scambio di notizie e di dati con le agenzie nazionali ed internazionali (contemplati dall'art. 122 della Convenzione sui prigionieri di guerra), ma anche nella raccolta dei testamenti, di altri documenti e reliquie che rivestono importanza morale e spirituale per le famiglie dei defunti, nelle comunicazioni a tali famiglie, nei riti che riguardano la tumulazione dei caduti (art. 17) e nella segnalazione dei cimiteri di guerra. L'opera dei religiosi, anche se non Cappellani militari, potrà essere molto utile anche nel caso in cui l' Autorità Militare, come previsto dalla Convenzione (art. 18), ricorra allo «zelo pietoso degli abitanti» per concorrere in questi compiti di alto significato umanitario. Il capitolo IV della Convenzione, relativo al personale, è quello di gran lunga più interessante. Cosl come il personale sanitario, i cappellani destinati alle Forze Armate, sono rispettati e protetti in ogni circostanza (è, pertanto, un loro preciso diritto quello di essere rispettati e protetti). Una società riconosciuta di un Paese neutrale potrà prestare il concorso del suo personale e delle sue formazioni sanitarie ad una Parte in conflitto, solo con il previo consenso del proprio Governo e con l'autorizzazione della Parte in conflitto. Tale personale e tali formazioni sono sottoposte al controllo della Parte in conflitto, a favore della quale operano, e tale concorso fornito deve essere comunicato alla Parte contraria, e non deve essere in nessun caso considerato come ingerenza nel conflitto. Ho citato questo caso previsto dalla Convenzione, solo per ricordare che in tale quadro ha operato in Corea un Ospedale italiano del Corpo militare della Croce Rossa Italiana al tempo della campagna di Corea, svolgendo la propria funzione umanitaria a favore delle Forze Armate della Corea del Sud, di quelle americane e delle popolazioni civili coinvolte nella guerra. L'art. 28 è fondamentale per la definizione dei diritti e dei doveri del Cappellano militare. Il dovere è quello di assicurare l'assistenza per i bisogni spirituali. 98


I diritti sono molteplici e solo il diritto al rimpatrio, nel caso in cui l'opera di assistenza spirituale non sia più necessaria, è più sulla carta che reale. Infatti il personale religioso, se cade in potere della Parte avversaria, «sarà trattenuto soltanto nella misura in cui l'esigono le condizioni sanitarie, i bisogni spirituali ed il numero dei prigionieri di guerra». Tale formulazione, assolutamente corretta sul piano formale ed in linea di principio, può dare luogo a qualunque abuso, cioè ad una mancata restituzione in tempo di guerra, in quanto i bisogni che derivano dalle condizioni sanitarie e dal numero dei prigionieri di guerra, possono essere aumentati ad libitum, inventando delle esigenze e soddisfacendole con personale sanitario e religioso . Tale principio della restituzione del personale è sempre stato più o meno disatteso in guerra, anche se esso permane fin dal dettato della Convenzione di Ginevra del 1864. Ma è il solo dovere degli Stati che storicamente è stato più o meno disatteso, con varianti poco significative, in tempo di guerra. Gli altri diritti e doveri, storicamente abbastanza rispettati in tempo di guerra, sono i seguenti e sono riepilogati nell'art. 28: -

diritto a non essere considerati prigionieri di guerra; diritto a fruire, almeno, di tutte le disposizioni tutelative che riguardano i prigionieri di guerra; dovere di continuare ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e con coscienza professionale (è un complesso di doveri molto specifico e significativo) le loro funzioni spirituali a favore dei feriti e malati nazionali ed a favore dei prigionieri di guerra, appartenenti, di preferenza, alle Forze Armate dalle quali dipendono (Esercito, Marina, Aeronautica). Questo «di preferenza», esplicitato nella Convenzione, sottende la possibilità di trovare altre scuse per lo Stato detentore di non rilasciare il personale religioso, esuberante ai bisogni dei prigionieri catturati: infatti, basta adibire i Cappellani all'assistenza religiosa di altri prigionieri, o di popolazioni civili internate, per non rilasciarli, anche se trattenendoli lo Stato detentore deve loro concedere talune facilitazioni; 99


- diritto a fruire di facilitazioni per l'esercizio della loro missione spirituale; - diritto ad essere autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guerra che si trovino impiegati in distaccamenti di lavoro, ed i feriti ed ammalati nazionali prigionieri di guerra ricoverati in ospedali situati fuori dal campo; - diritto di disporre per le visite suaccennate di un mezzo di trasporto, fornito dalla Potenza detentrice; - diritto di accedere direttamente al Comandante del campo (o alle autorità competenti del campo) per tutto quanto concerne l'espletamento della loro missione di assistenza spirituale; -diritto a ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della loro missione umanitaria; - diritto a non essere costretti ad alcun lavoro estraneo alla loro missione religiosa; - diritto all'equiparazione dei gradi del personale nemico analogo, secondo accordi da concludere tra le Parti in conflitto; - dovere degli Stati belligeranti di concludere accordi di scambio e relative modalità che però, come si è visto, sono più ipotetici che reali, in quanto nessuno dei dettati sopra citati esonera la Potenza detentrice dagli obblighi che le incombono nei confronti dei prigionieri di guerra, in materia di assistenza spirituale (art. 28). In attesa di rimpatrio, il personale religioso, pur non essendo considerato prigioniero di guerra, godrà almeno di tutte le disposizioni che l'apposita Convenzione prevede per i prigionieri di guerra, continuando a svolgere le proprie mansioni istituzionali a vantaggio di feriti, malati e prigionieri nazionali, sotto la direzione dei competenti organi della Parte avversaria. All'atto della partenza per il rinvio in patria, hanno diritto di portare con sé gli effetti e gli oggetti personali, i valori e gli arredi sacri di loro proprietà (e non più le armi di proprietà, come era stabilito nelle Convenzioni del 1906 e del 1929). I criteri di scelta per il rimpatrio prescindono da discriminazioni di carattere religioso e dovrebbero avvenire secondo l'ordine crono100


logico di cattura e in base a criteri che tengano conto dell'anzianità del Cappellano e del suo stato di salute. Solo il personale religioso delle società di soccorso dei paesi neutrali, che operano a vantaggio di uno dei belligeranti, catturato dall'altro belligerante, in caso di rimpatrio ha il diritto di portare seco anche le proprie armi e, se possibile, i mezzi di trasporto e, durante il trattenimento, il personale avrà diritto a vitto, alloggio, assegni e paghe uguali al personale corrispondente delle forze armate della Potenza che lo ha catturato. Analogo trattamento compete al personale religioso catturato a bordo di aeromobili sanitari (suore delle formazioni sanitarie, Cappellani militari, sacerdoti militarizzati con funzioni analoghe ai Cappellani militari). Per ciò che si riferisce ai segni distintivi il personale religioso ha il dovere di portare (oltre alla doppia targhetta metallica di identità di cui all'art. 16 ed all'art. 40) fissato al braccio sinistro un bracciale, resistente all'umidità, recante il segno distintivo (Croce Rossa o Mezzaluna Rossa in campo bianco)/ornito e bollato dall'Autorità Militare. Ila inoltre il dovere di portare una speciale carta d'identità, munita del segno distintivo, resistente all'umidità, di formato tascabile, redatta in lingua nazionale, bollata dall'Autorità Militare, nella quale siano riportate: -

le generalità; la data di nascita; il grado e il numero di matricola; la qualifica di Cappellano militare, che gli conferisce il diritto di avvalersi della Convenzione; la fotografia, la firma e/o le impronte digitali.

È dovere degli Stati fornire i bracciali e le carte d'identità. T ali documenti devono essere uniformi presso ogni esercito, se si vuole del tipo indicato nella Convenzione a titolo di esempio. Il modello utilizzato deve essere comunicato all'avversario all'inizio delle ostilità. È obbligo fare due esemplari delle carte di identità: uno deve essere conservato dallo Stato che lo rilascia ed il secondo deve essere sempre al seguito del personale religioso protetto. 101


Il personale religioso non potrà in nessun caso essere privato dei propri segni distintivi né della sua carta di identità, cioè ha il diritto di tenerli e di ottenerne un duplicato, anche da parte del nemico, in caso di smarrimento. Tali segni distintivi poiché possono essere adoperati sia in pace che in guerra dal personale religioso e sanitario che ne ha diritto (art. 44) sarebbe opportuno che fossero standardizzati ed impiegati fin dal tempo di pace e sempre allo scopo di ... non dimenticarsene all' atto dello scoppio improvviso di un conflitto, trovandosi pertanto ad essere degli inadempienti. Il personale religioso ha anche il diritto a non essere soggetto a misure di rappresaglia di nessun genere. Gli Stati (e per essi le autorità militari, gli organi di Comando, i superiori in genere) hanno il dovere di diffondere (art. 4 7) nel più largo modo possibile, in tempo di pace e di guerra, il testo della Convenzione nei rispettivi Stati e di includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e, se possibile civile, con particolare ed esplicito riferimento alle Forze Armate combattenti, al personale sanitario ed a quello religioso. In Italia leggi nazionali di ratifica e regolamenti militari di adempimento sono tutti diramati e non vi è nessun motivo, per disattenderli, a nessun livello di responsabilità, nella formazione del personale a esercitare in modo corretto i propri compiti in tempo di guerra. Nella figura è riportato un fac-simile della carta di identità (unica come modello per il personale sanitario e religioso) così come essa è riportata nell'allegato II alla l a Convenzione di Ginevra del1949.

3. Diritti e doveri del personale religioso nell'assistenza spirituale a feriti, malati e naufraghi delle Fmze Armate sul mare (2 a Convenzione di Ginevra del1949)

La protezione delle vittime della guerra sul mare, fossero essi feriti malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare, fossero essi civili naufraghi di navi mercantili affondate dalle unità di guerra subì, come ho già accennato, un lungo travaglio, fino a pervenire alla Convenzione attualmente in vigore .

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I passi successivi furono le conferenze di Ginevra del1868, dopo la 3 a guerra di indipendenza e la tragedia di Lissa, dove si fissarono anche delle regole che, pur non essendo state ratificate da nessuno Stato, entrarono, per così dire, nel diritto consuetudinario e furono più o meno tacitamente accettate ed applicate negli scontri navali dell'ultimo scorcio del secolo. nel 1899 la 3 a Convenzione dell' Aja tentava di regolamentare tale diritto consuetudinario, ma furono pochissimi gli Stati a ratificarla, tra i quali vi fu l'Italia. Con tale Convenzione si venivano ad estendere alla guerra sul mare le regole ed i principi sanciti per le forze terrestri nel1864, con tutte le peculiarità dello speciale teatro di guerra . La tragedia di Tsushima del 1905 acuì la necessità di un regolamento umanitario che riguardasse i naufraghi. Già dal 1904 si era giunti ad un accordo, peraltro non ratificato, relativo alle navi ospedale. Mentre nel 1906 si provvedeva alla rielaborazione della Convenzione di Ginevra dell864 per le Forze terrestri, solo nel1907 a l' Aja (X Convenzione) si perveniva in sede internazionale ad un accordo vero e proprio (l'Italia ratificò tale Convenzione solo nel 19 37, anche se l'applicò durante la l a guerra mondiale, essendo legata alla Convenzione più riduttiva del 1899). N el19 29 mentre per le fo rze terrestri e per i prigionieri di guerra si pervenne ad una ulteriore rielaborazione delle Convenzioni (in precedenza per i prigionieri valevano esclusivamente i dettati delle Convenzioni dell' Aja), nulla veniva deciso per la rielaborazione della Convenzione relativa alla protezione delle vittime della guerra sul mare, che veniva definitivamente rivista solo nel 1949. La 2 a Convenzione di Ginevra del1949 stabilisce sostanzialmente principi analoghi alla l a Convenzione, riferendoli alla protezione delle vittime della guerra sul mare. A parte l'articolo 3 comune, del quale ho già trattato in precedenza, esaminerò in tale Convenzione solo ed esclusivamente quanto è peculiare per il personale religioso operante a vantaggio della assistenza spirituale delle Forze Armate sul mare. Per tale personale i diritti ed i doveri sanciti sono gli stessi che derivano dalla l a Convenzione di Ginevra, della quale ho già trattato, dal momento in cui il ministro del culto naufrago o prigioniero catturato, viene sbarcato a terra. Tuttavia è bene precisare che 103


nel caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare delle Parti in conflitto, le disposizioni di tale Convenzione sono applicate solo alle forze imbarcate, poiché, dal momento in cui sbarcano, esse forze sono soggette alla l a Convenzione (art. 4). In analogia alla l a Convenzione, gli accordi speciali relativi a feriti malati e naufraghi e al personale sanitario e religioso, che possono essere conclusi tra gli Stati belligeranti, non potranno limitare i diritti (ed i doveri) del personale religioso imbarcato fintanto che la Convenzione sarà ad essi applicabile (art. 5 e 6), anche da parte degli Stati neutrali che tali feriti malati o naufraghi dovevano accogliere sul loro territorio. Si tratta in ogni caso di diritti e doveri irrinunciabili (art. 7). Le Potenze protettrici ed i loro sostituti sono soggetti alle stesse regole stabUite dalla l a Convenzione (art. 10). Anche sul mare i motivi religiosi non costituiscono oggetto di discriminazione tra feriti malati e naufraghi (art . .3 e 12). In ogni caso le navi da guerra di un belligerante possono richiedere che siano solo consegnati feriti malati e naufraghi che si trovino a bordo di navi ospedali militari, delle società di soccorso o di navi ospedale adibite a tali mansioni in tempo di guerra di proprietà privata, nonché i naufraghi raccolti da navi mercantUi, panfili e qualunque tipo di imbarcazione, sempre che la nave da guerra disponga di impianti che possano assicurare le cure indispensabili, e sempre che lo stato di salute dei naufraghi sia tale da permetterne la consegna {art. 14). Se invece i naufraghi sono raccolti da una nave da guerra neutrale o da un aeromobile dì Stato neutrale, lo Stato neutrale dovrà impegnarsi a non consentire che essi possano prendere parte alla guerra per tutta la durata della guerra (art. 15 e 17). Un belligerante che catturi in mare dei prigionieri può mandarli in un proprio porto, in un porto neutrale ed anche in un porto del nemico. In quest'ultimo caso i prigionieri rinviati non potranno più prestare servizio per tutta la durata della guerra (art. 16) ad eccezione del personale sanitario e religioso, in quanto è considerato personale neutrale. In ogni caso dopo un combattimento navale, se le cu:costanze lo permetteranno, o in caso di località terrestre accerchiata confinante con il mare, occorrerà assicurare il passaggio, anche via mare, al personale sanitario e religioso {art. 18). 104


Le navi ospedale (capitolo III) godono evidentemente di particolari protezioni ed è ovvio che imbarchino personale religioso per l'assistenza spirituale a feriti malati e naufraghi. Le navi ospedale sostanzialmente godono di tutte le garanzie di cui gode un ospedale delle forze terrestri e sono assolutamente ad essi ospedali assimilabili. Si tratta in sostanza di ospedali galleggianti e mobili che devono portare le insegne ed i distintivi previsti per il loro sicuro riconoscimento. personale religioso delle navi ospedale è rispettato e protetto e non può essere catturato durante il tempo in cui esso è in servizio sulle navi ospedale, anche se non vi sono feriti o malati a bordo (art. 36). Se il personale religioso cade in mano del nemico sarà rispettato e protetto e potrà continuare ad adempiere alle sue funzioni finché sarà necessario (art. 3 7). Dovrà essere sbarcato e rinviato appena la situazione lo consente, tuttavia esso personale potrebbe essere trattenuto per i bisogni spirituali dei prigionieri di guerra ed in tal caso valgono tutte le regole della l a Convenzione. Quanto detto per le navi ospedale vale anche per gli aeromobili sanitari (art. 39 e 40). I segni distintivi (art. 42) sono obbligatori per il personale protetto e quindi anche per il personale religioso; consistono sempre nel bracciale con la Croce Rossa o la Mezzaluna Rossa vidimato dall' Autorità Militare e nei documenti di identità, per i quali valgono le stesse regole stabilite dalla l a Convenzione di Ginevra. Gli speciali segni distintivi relativi alle navi ospedale sono stabiliti all'art. 43. Le navi sono dipinte di bianco con grandi Croci Rosse su tutti i lati dello scafo, garantendo la visibilità sia dal mare che dal cielo ed adeguata illuminazione notturna . L'obbligatorietà degli Stati a diffondere il testo della Convenzione e ad includerne lo studio nei programmi formativi del personale militare, in modo che ne siano perfettamente edotti il personale delle Forze Armate combattenti, il personale sanitario e i Cappellani militari è chiaramente sancita nell'articolo 48 della Convenzione. In allegato alla Convenzione vi è un modello della carta d'identità per il personale sanitario e religioso, del tutto simile al modello già prescritto dalla prima Convenzione di Ginevra.

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4. Diritti e doveri del personale religioso nell'assistenza spirituale ai pri-

gionieri di guerra (3° Convenzione di Ginevra de/1949) Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei Cappellani militari in tempo di guerra la 3 a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, aggiunge relativamente poco al dettato della l a e della 2 3 Convenzione. L'articolo 3 comune ricorda che la religione non è fatto discriminante ai fini del trattamento dei prigionieri di guerra. L'articolo 4 stabilisce tutti coloro che hanno il diritto al trattamento di prigionieri di guerra, ricordando che il personale sanitario e religioso ha diritto ad un trattamento diverso. L'art. 33 riguarda in modo specifico il personale sanitario e religioso. È inserito nel capitolo IV, dal titolo piuttosto sospetto, «personale sanitario e religioso trattenuto per assistere i prigionieri di guerra». Già dal titolo è evidente la possibilità di trattenimento dei Cappellani da parte del nemico; se poi si vanno ad approfondire i motivi di trattenimento appare chiaro che volendo si potrebbero trattenere tutti i Cappellani catturati, anche a titolo precauzionale nei confronti dei prigionieri che si spera di catturare al nemico. A parte queste interpretazioni, derivanti più che altro dalle esperienze delle guerre precedenti e che, però, non devono indurre dello scetticismo, l'art. 33 per quanto concerne i diritti ed i doveri déi Cappellani militari stabilisce:

- il diritto che il personale religioso trattenuto in potere della potenza detentrice per assistere i prigionieri di guerra non debba essere considerato come prigioniero di guerra; - il diritto che tale personale religioso debba fruire almeno di tutti i vantaggi e di tutte le protezioni che sono accordate ai prigionieri di guerra, nonché di tutte le agevolazioni per permettere loro di portare ai prigionieri assistenza religiosa; - il dovere di esercitare le loro funzioni spirituali a favore dei prigionieri di guerra (possibilmente della Forza Armata di appartenenza), con coscienza professionale, operando però nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice e sotto l'autorità degli organi direttivi dei suoi servizi competenti;

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- il diritto di essere facilitati nella loro missione spirituale mediante l'autorizzazione a visitare i prigionieri impiegati in distaccamenti di lavoro o ricoverati negli ospedali, ricevendo anche i necessari mezzi di trasporto; - il diritto di potersi rivolgere direttamente alle autorità competenti del campo per le questioni riguardanti la loro missione; - il diritto a speciali facilitazioni per quanto riguarda la corrispondenza ed il disbrigo di pratiche inerenti alla loro missione; - il diritto a non essere impiegati in lavori estranei alla loro missione di assistenza spirituale istituzionale. Durante le ostilità le Parti in conflitto si accorderanno «per uno scambio eventuale del personale» religioso trattenuto, fissandone le modalità: anche da tale dettato, riportato testualmente risulta evidente che il rimpatrio è una possibilità eventuale. L'art. 34 stabilisce il diritto al fatto che nei campi di prigionia vi siano dei locali convenienti riservati alle funzioni religiose, oltre aribadire che i prigionieri dovranno godere della più ampia libertà per la pratica della loro religione, compreso il diritto di assistere alle funzioni religiose del loro culto, purché si uniformino alle norme disciplinari in materia prescritte dall'Autorità Militare dello Stato detentore. L'art. 35 è, invece, specifico e riguarda esclusivamente i Cappellani militari caduti in potere della Potenza nemica e da questa trattenuti per l'assistenza spirituale ai prigionieri di guerra. Essi hanno il diritto ad essere autorizzati all'esercizio libero del loro ministero tra i correligionari, in accordo con la loro coscienza religiosa. Hanno il diritto di: -

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essere ripartiti tra i vari campi e distaccamenti di lavoro dove si trovino prigionieri di guerra appartenenti alle stesse Forze Armate, che parlino la stessa lingua e che appartengano alla stessa religione; fruire delle necessarie facilitazioni riguardanti i mezzi di trasporto per visitare prigionieri feriti e malati fuori dal campo di prigionia; godere di libertà di corrispondenza, per gli atti religiosi del loro ministero, corrispondendo però con le autorità ecclesiastiche del paese di detenzione e con le organizzazioni religiose internazionali. 107


Su tutta la corrispondenza dei ministri del culto, però, lo Stato detentore conserva il diritto di censura e quindi non saranno concesse corrispondenze che siano legate al segreto professionale. La corrispondenza per gli atti religiosi può essere diretta solo alle autorità ecclesiastiche del paese di detenzione ed alle organizzazioni religiose internazionali; non sarà quindi possibile una corrispondenza tra i Cappellani e l'autorità religiosa nazionale sovrintendente, se non nella corrispondenza privata personale, sempre peraltro soggetta alla censura militare, il cui esercizio è un preciso diritto dello Stato detentore. La corrispondenza privata del Cappellano militare è quella di qualunque altro tipo di prigioniero di guerra: due lettere e quattro cartoline al mese (l'Italia ha sempre concesso 4 lettere oltre alle 4 cartoline, fin dalla l a guerra mondiale). Un discorso a parte meritano i prigionieri di guerra (cioè i legittimi combattenti) che sono anche ministri di un culto (moltissimi furono i religiosi combattenti italiani nella l a e nella 2 a guerra mondiale). Tale personale, anche senza avere la qualifica e godere dello statuto previsto per i Cappellani militari, per l'art. 36 della Convenzione (purché dimostri di essere un ministro del culto) avrà il diritto ad essere autorizzato ad esercitare pienamente il proprio ministero di assistenza spirituale. Qualora i prigionieri di guerra non dispongano dell'assistenza spirituale di un Cappellano militare catturato e trattenuto dal nemico, o di un prigioniero di guerra che sia anche ministro di culto, potranno ottenere, a richiesta, la designazione di un ministro del culto appartenente alla loro confessione religiosa, o ad una confessione analoga o l'aiuto di un laico qualificato designato dalia Potenza detentrice. Tale problema si presentò in modo drammatico nella l a guerra mondiale per i prigionieri colerosi austriaci, internati sull'isola dell' Asinara, ed allo scopo furono designati molti sacerdoti di lingua tedesca, studenti a Roma presso i vari collegi vaticani, su sollecitazione di Mons. Bartolomasi. La designazione sarà soggetta all'approvazione della Potenza detentrice, ed avrà luogo d'intesa tra i prigionieri e, se possibile e se disponibile sul ~osto, l'Autorità religiosa locale della stessa confessione religiosa. E evidente che le persone in tal modo designate do-

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vranno uniformarsi a tutti i regolamenti militari della Potenza detentrice ed agli ordini specifici emanati dall'Autorità Militare in materia di disciplina e di sicurezza militare. I Cappellani militari, finché trattenuti dal nemico per svolgere la loro missione a favore dei prigionieri di guerra, essendo ufficiali, avranno anche i diritti ed i doveri propri degli ufficiali prigionieri, cioè il diritto ad essere rispettati e protetti, di essere trattati con i riguardi dovuti alloro grado ed alla loro età, di portare i distintivi di grado, di nazionalità, le decorazioni, i segni particolari di immunità. Hanno anche il dovere di salutare gli ufficiali nemici superiori in grado ed, in ogni caso e qualunque sia il suo grado, il Comandante del campo. Anche se nella Convenzione non si parla più dei Cappellani militari in senso diretto e specifico, tuttavia possono essere moltissimi i campi in cui l'attività del Cappellano in materia umanitaria e dell' assistenza spirituale in generale può manifestarsi in modo concreto e tangibile. Questi campi vanno dalle attività intellettuali e ricreative, al rappresentare le esigenze di trasferimento di prigionieri da un campo ad un altro, per motivi di salute, e di parentela, con altri prigionieri catturati, nel campo del lavoro e delle condizioni di lavoro dei prigionieri di guerra, alle relazioni dei prigionieri di guerra con l'esterno, ed in modo particolare nell'aiuto nella corrispondenza, nelle segnalazioni dei prigionieri agli organi ed alle agenzie internazionali, nei soccorsi collettivi, negli aiuti e nella distribuzione dei pacchi inviati ai prigionieri di guerra provenienti da organismi caritatevoli o da associazioni religiose, o organi governativi, nella rappresentazione delle istanze dei prigionieri, dato il loro possibile diretto accesso al Comandante del campo di prigionia, ed anche, in considerazione del loro statuto internazionale di «personale neutrale», nella sollecitazione del possibile rimpatrio o ospedalizzazione in paese neutrale di prigionieri grandi invalidi o gravemente feriti o ammalati, perché abbiano il conforto di morire in patria, e soprattutto in caso di morte dei prigionieri di guerra. Il dovere degli Stati di formare fin dal tempo di pace Cappellani militari edotti dei loro diritti e dei loro doveri in tempo di guerra è ribadito in modo inequivocabile nell'art. 127 della Convenzione.

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5. Diritti e doveri del personale religioso nei confronti dell'assistenza spirituale alle popolazioni civili in tempo di guerra (4° Convenzione di Ginevra del1949) Fermo restando l'art. 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra per il quale la religione non costituisce motivo di discriminazione tra le vittime della guerra in potere dell'avversario, per quanto riguarda la protezione delle persone civili in tempo di guerra occorre estendere l'ottica relativa al personale religioso, considerandolo nel suo insieme e non limitatamente ai Cappellani militari. In sintesi cercherò di esaminare, dal testo di questa Convenzione, che non riguarda in modo esplicito i Cappellani militari ed i loro compiti di istituto, quale potrebbe essere l'azione dei Cappellani militari dello Stato occupante a vantaggio della garanzia dell'assistenza spirituale e religiosa delle popolazioni civili nei territori occupati. Lungi da me l'idea di poter dare dei suggerimenti di ca1·attere operativo o di esercizio del ministero pastorale: il mio compito è quello di ricordare quanto spetta per Convenzione, e quindi per legge dello Stato italiano dato che la Convenzione è ratificata dall'Italia, alle popolazioni civili di un territorio occupato, in materia di assistenza religiosa. Tale conoscenza consentirà ad ogni Cappellano militare, in caso di necessità, di svolgere meglio quella che crederà essere la propria missione specifica in tale settore, sempre nella speranza che una guerra non ci sia mai più e che mai più nella sua storia l'Italia debba gestire dei territori occupati. La Convenzione (titolo II), trattando della protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra, ribadisce che la religione non costituisce motivo di discriminazione tra le popolazioni civili protette. Zone sanitarie e di sicurezza (art. 14) e zone neutralizzate e smilitarizzate (art. 15) devono essere create con accordi tra i belligeranti, allo scopo di salvaguardare per quanto possibile le popolazioni civili, con particolare riferimento a feriti, ammalati, infermi, anziani, donne incinte, bambini, madri di figli in tenera età per i quali è evidente il bisogno di una assistenza spirituale e religiosa in particolare, anche se questa non è menzionata nella Convenzione. I belligeranti devono sforzarsi di concludere particolari accordi

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locali, specie nelle zone assediate ed accerchiate, per consentire lo sgombero delle persone suddette e per garantire il passaggio dei ministri del culto di qualsiasi religione (come pure, evidentemente, per il passaggio di personale e materiale sanitario). Gli ospedali civili devono essere protetti ed il personale sanitario e religioso civile, addetto agli ospedali, potrà portare i segni di immunità (Croce Rossa o Mezzaluna rossa), purché munito di speciali carte di identità rilasciate dalla direzione sanitaria dell'ospedale, che attestino la loro funzione umanitaria (art. 20). Lo stesso vale per il personale religioso che operi nell'ambito di treni ospedale e navi ospedale adibite al trasporto di feriti e malati civili (art. 21), che avranno diritto agli stessi segni distintivi dei treni ospedale, navi ed aeromobili sanitari delle Forze Armate. I belligeranti accorderanno il libero passaggio a qualsiasi invio di medicinali e materiale sanitario, così come di oggetti necessari alle funzioni religiose destinati unicamente alla popolazione anche se nemica (art. 23). Per quanto si riferisce allo statuto ed al trattamento delle persone civili protette nei territori delle Parti in conflitto e nei territori occupati, esse hanno diritto al rispetto in ogni circostanza delle loro convinzioni e pratiche religiose, con quanto ne consegue per i ministri del culto dal punto di vista della pratica del ministero (art. 27). Per quanto si riferisce agli stranieri nel territorio di una Parte in conflitto competono loro in ogni caso (anche in caso di internamento) i diritti di praticare la loro religione e di ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto (art. 38). Per quanto riguarda i doveri dell'occupante in territorio occupato vi è quello di facilitare l'ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alla cura ed all'educazione dei fanciulli e, in tal caso, l'assistenza spirituale assume enorme importanza, specie per quanto si riferisce all'aiuto all'infanzia che sia o orfana, o separata, per motivi di guerra, dai propri genitori (art. 50). Anche adottando misure sanitarie e di igiene, e mettendole in vigore, la Potenza occupante dovrà tenere conto delle esigenze «morali ed etiche» della popolazione del territorio occupato (art. 56). Tuttavia in ogni caso l'occupante dovrà permettere ai ministri del culto di provvedere all'assistenza spirituale dei propri correligionari

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ed accettare invii di libri, oggetti sacri ed altri oggetti necessari per i bisogni religiosi, agevolandone la distribuzione in territorio occupato (art. 58). Allo stesso modo è evidente l'esigenza di una assistenza spirituale nelle carceri e per i condannati. A tale proposito, è opportuno menzionare, perché i Ministri del Culto se ne ricordino, che nessuna condanna a morte stabiHta da un tribunale militare legalmente costituito, può essere eseguita prima che siano trascorsi sei mesi dalla notifica alla potenza protettrice del cittadino nemico condannato a morte. Per quanto riguarda il trattamento degli internati, occorre dire che i campi per gu incernati (sezione I V) sono di costituzione analoga a quella dei campi per prigionieri di guerra. I n tali campi gli internati hanno il diritto a ricevere una assistenza spirituale da parte dei ministri del culto della loro religione che, nei campi, dovranno anche disporre di locali adeguati per la pratica dei loro cu lti (art. 86), qualunque sia la loro confessione religiosa . Nei campi di internamento per i civili le norme relative alla pratica della religione e del culto, quelle relative ai ministri del culto ed all'assistenza spirituale sono assolutamente analoghe a quelle valide per i prigionieri di guerra, già descritte in precedenza. Ugualmente sono assimilabili i diritti ed i doveri per i ministri del culto che fossero internati, o per quelli convenzionati in caso di loro mancanza. Per i ministri del culto internati valgono protezioni analoghe a quelle dei Cappellan i militari, sancite dalle Convenzioni precedenti, ed anche le stesse norme per quanto riguarda la corrispondenza per gli atti relativi alloro ministero (art . 93, 107, 112), nel caso in cui essi fossero internati. La conoscenza di tali d iritti e di tali doveri dei ministri del culto «civili>>, se così si possono chiamare, è importante nei Cappellani militari, soprattutto per quelli che fanno servizio nelle forze armate della Potenza occupante. Infatti, in tal modo, essi potranno essere di aiuto al normale svolgimento dell'assistenza spirituale alle popolazioni civili, richiamando ai loro precisi doveri eventuali Comandanti inadempienti.

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6. Diritti e doveri del personale religioso in tempo di guerra nei Protocolli di Ginevra de/1977, aggiuntivi alle Convenzioni de/1949

I Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, riguardano la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (l Protocollo) e dei conflitti armati non internazionali, o interni agli Stati (II Protocollo). Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei Cappellani militari addetti alle Forze Armate in tempo di guerra, tali Protocolli, ratificati dall'Italia ed in vigore dal 1986, aggiungono molto poco alle Convenzioni di Ginevra, ma sono molto importanti per le definizioni che vengono fornite soprattutto dal Primo protocollo. Intanto è importante la precisazione che le disposizioni relative alla protezione, dettate dalle Convenzioni e dai Protocolli, valgono dall'inizio del conflitto fino al rimpatrio definitivo, dopo la cessazione delle ostilità (art. 3) di tutto il personale, compreso quello religioso. L'art. 8 C. III del I Protocollo si incarica della definizione del personale religioso secondo il Diritto Internazionale. Tale definizione prescinde evidentemente dalla confessione religiosa, che non è motivo di discriminazione. Anche se ho già accennato al problema nel Capi to lo I, è bene ripetere che nella dizione «personale religioso» nel Diritto Umanitario dei Conflitti Armati vengono comprese «le persone militari o civili, quali i Cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero» (questa esclusività è molto importante!) e che siano assegnate: -

alle Forze Armate di una Parte in conflitto; alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitari (terrestri, aerei o marittimi) di una Parte in conflitto; agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto; alle unità sanitarie ed ai mezzi di trasporto sanitario o messi a disposizione di una Parte in conflitto, per motivi umanitari, da Stati neutrali, o da altri Stati non belligeranti, o dalle società di soccorso riconosciute ed autorizzate dallo Stato belligerante (ad esempio, per l'Italia: la Croce Rossa Italiana, il Sovrano Militare Ordine di Malta, ecc.) o da Organizzazioni internazionali impar-

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ziali di carattere umanitario (come, ad esempio, il Comitato Internazionale della Croce Rossa). Come si vede, pertanto, la nozione di «Cappellano militare» è piuttosto allargata dai Protocolli: non è più il tradizionale sacerdote con le stellette, ma qualunque ministro del culto, anche civile, di qualunque confessione religiosa, purché svolga le sue manzioni di assistenza spirituale a tempo pieno e purché sia munito di documenti che lo attestino. Lo svolgimento di tali mansioni «a tempo pieno», se cosl si può dire, può essere temporaneo (ad esempio: per il solo tempo della guerra o per parte della durata della guerra) o permanente, come è il caso dei Cappellani militari inquadrati nelle Forze Armate fin dal tempo di pace e con un contratto di lavoro stabile nel tempo. L'articolo 8 precisa anche che per «permanente» si deve intendere il personale relig.ioso assegnato esclusivamente a compiti di assistenza spirituale a tempo indeterminato, mentre per «temporaneo» si intende quel personale religioso impiegato esclusivamente in compiti di assistenza religiosa per periodi limitati (ad esempio, in guerra) e per tutta la durata di detti periodi. Poiché secondo le nuove definizioni portate dai Protocolli con il termine «unità sanitarie» si intendono non più solamente le unità sanitarie militari, ma anche quelle civili, (formazioni mobili, ospedali, ecc.), alle quali è indotta la stessa protezione in tempo di guerra dovuta alle formazioni sanitarie militari, purché portino in modo visibile i segni distintivi, deriva anche il fatto che la stessa protezione, dovuta al ministro del culto militare, è attribuita anche al ministro del culto che opera nell'ambito delle unità sanitarie civili, per l'assistenza spirituale dei feriti o degli ammalati (artt. 9, 12, 15). Essere a conoscenza di ciò è molto importante per il Cappellano militare, in quanto trovandosi, ad esempio ad essere il Cappellano Capo di un Corpo dell'Esercito occupante, potrà meglio e più opportunamente intervenire nei confronti del Comandante del Corpo stesso, per agevolare l'assistenza spirituale svolta da correligionari, o da altri ministri del culto, in territorio occupato. Come sanciscono le Convenzioni ed i Protocolli, in nessuna circostanza le unità sanitarie militari e civili saranno utilizzate per met114


tere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano dislocate in modo tale che attacchi contro obiettivi militari, sempre totalmente legittimi, non le mettano in pericolo. La protezione dovuta alle unità sanitarie (militari e civili) cessa nel caso in cui le unità sanitarie siano utilizzate per commettere atti dannosi nei confronti del nemico, al di fuori della loro missione umanitaria. Ma non sono considerati atti dannosi al nemico il fatto che il personale sanitario e religioso sia dotato di armi individuali, per la propria difesa e per la difesa dei feriti e dei malati loro affidati; il fatto che vi sia una guardia armata; il fatto che vi siano le armi e le munizioni dei feriti; il fatto che vi siano nelle formazioni altri combattenti, per ragioni di cure mediche (art. 12 e 13). Il personale religioso civile operante nelle unità sanitarie civili ha diritto ad essere rispettato e protetto, così come quello militare, e ad esso sono applicabili le disposizioni relative alla protezione ed alla identificazione previste dalle Convenzioni di Ginevra (art. 15). Come si vede si tratta di un passo avanti molto significativo nella protezione di tutto il personale religioso in genere. I Protocolli, inoltre, oltre alle zone e località sanitarie e alle zone di sicurezza per le popolazioni civili, città aperte, ecc., mettono sotto la protezione speciale anche le località non difese (art. 59) e le zone smilitarizzate (art. 60) . Tali zone si prestano per la sicurezza delle popolazioni civili ed in tali zone è evidentemente importante anche l'assistenza spirituale, svolta da personale religioso e dai ministri del culto in generale, anche se di tale aspetto non vi è un cenno specifico nei Protocolli. L'assistenza religiosa è specificatamente ricordata anche nell'art. 61 a) VI) nelle attività di protezione civile, la cui istituzione e protezione è, per la prima volta, sancita dai Protocolli, senza contare il fatto che è espressamente ricordato che unità militari organiche con proprio personale religioso possono fare parte degli organismi di protezione civile, specialmente in tempo di guerra (art. 65 e 6 7) oltre che evidentemente in tempo di pace. L'art. 75 del I Protocollo è molto importante in quanto riepiloga le garanzie fondamentali che devono essere, come minimo, assicurate 115


a tutte le persone protette. Tra queste si ricorda che nessuna discriminazione avrà luogo a causa della religione praticata, e che ciascuna Parte in conflitto rispetterà la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tu t te le persone protette (art. 75 .l). In tempo di guerra inoltre godono di speciali protezione le donne incinte, le madri di fanciulli in tenera età, anche se detenute per reati connessi con il conflitto armato, ed anche i fanciulli (artt. 76, 77, 78). Nel campo dei fanciulli orfani di guerra la pietà internazionale ha sempre avuto un riguardo particolare. Ecco, pertanto, che l'azione dei Cappellani militari e del personale religioso in genere, militare e civile, di sesso maschile o femminile, specie le suore di carità, ha sempre avuto tradizionalmente grande parte in questa azione umanitaria di altissimo significato. Credo pertanto, che abbiano una valenza particolare i cenni che il I Protocollo fa all'importanza dell'educazione religiosa agli orfani, ai fanciulli da sgomberare a motivo della guerra, ai fanciulli dispersi, o separati dalle rispettive famiglie, da non meritare una trattazione più diffusa del semplice cenno che si trova nel Protocollo (art. 78). Con l'articolo 82 il I Protocollo sancisce inoltre la presenza del Consigliere Giuridico in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati nelle unità delle Forze Armate, ed è evidente che il Cappellano potrà rivolgersi in ogni caso a tale Consigliere, per ricevere lumi o consigli in materia, la cui conoscenza, tra l'altro, rientra tra i precisi doveri dei Comandanti previsti dall'art. 87. L'allegato I al I Protocollo regolamenta in ambito internazionale le carte di identità di cui deve essere munito il personale religioso militare o civile, permanente o temporaneo. Anche se non vi è un modello standardizzato obbligatorio, il modello proposto contiene tutte le indicazioni che sono prescritte dai testi delle Convenzioni e dei Protocolli. Tale carta di identità, rilasciata dall'Autorità Militare (o da quella civile per i sacerdoti che prestano servizio nelle unità sanitarie civili o di protezione civile), è il solo documento che attesti la qualità del Cappellano militare e del ministro del culto ed il suo diritto a godere delle speciali protezioni dovute al suo status, mentre il brac-

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ciale con la Croce Rossa e la Mezzaluna rossa è obbligatorio per distinguerlo dai combattenti e dalla popolazione civile. Il II Protocollo del 1977 si riferisce alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Esso è molto più laconico e meno preciso e dettagliato del I Protocollo, anche in materia di assistenza spirituale e religiosa. Molte volte in vari conflitti interni sono presenti cause connesse con l' appartenenza a particolari tipi di gruppi etnici, o motivi connessi con la confessione religiosa, oltre naturalmente che motivazioni razziali o cause connesse con la dominazione coloniale, anche se ormai la fase della cosiddetta decolonizzazione dovrebbe essersi conclusa. Di materia religiosa il Protocollo se ne occupa all'art. 4 stabilendo che tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano più alle ostilità, siano esse private o no della libertà, hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore, delle convinzioni e delle pratiche religiose. I n particolare i fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno, tra i quali al primo posto figura l'educazione, compresa quella religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, se infermi o privi o separati dai genitori, secondo i desideri delle persone che ne hanno la custodia. In tale settore religiosi di ambo i sessi ed organizzazioni religiose hanno tradizionalmente svolto nei secoli la loro altissima funzione umanitaria. Per quanto riguarda le persone a qualunque titolo private della libertà (siano esse internate o detenute) esse potranno praticare la propria religione e ricevere a loro richiesta, se questo risulta possibile, un'assistenza spirituale da parte di persone che esercitano funzioni religiose, quali i Cappellani militari, che, come si vede sono espressamente citati anche per un'opera specifica a vantaggio degli internati e dei detenuti (art. 5). Poiché evidentemente gli internati ed i detenuti sono custoditi dalle Forze Armate dello Stato nel quale si svolge il conflitto interno, si tratta di un compito specifico che incombe ai Cappellani militari delle forze armate dello Stato in cui si svolge il conflitto interno. Il personale religioso (quello civile, del territorio dello Stato nel quale si svolge il conflitto interno) sarà in ogni caso rispettato e protetto e 117


riceverà tutto l'aiuto possibile nell'esercizio delle sue funzioni, oltre al fatto che non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria. Quello pertanto dei conflitti non internazionali ed interni degli Stati è un campo molto difficile e particolare, previsto dal Diritto Internazionale, nel quale i Cappellani militari possono svolgere non solo delle missioni umanitarie in proprio, nei campi di internamento e nelle carceri, ma anche possono dare un cospicuo aiuto di carattere umanitario, ai propri Comandanti impiegati in operazioni, ed ai ministri del culto civili, impiegati nell'assistenza spirituale e religiosa delle popolazioni colpite dalla sventura della guerra. Inoltre contro i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale e spirituale dei popoli è vietato non solo compiere atti di ostilità, ma anche di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare. Le Convenzioni del 1949 ed i Protocolli del 1977 vietano anche la presa di ostaggi. Ricordo questo particolare divieto, confermato tra l'altro da una apposita Convenzione internazionale del1979 ratificata anch'essa dall'Italia, perché quando l'uso di prendere ostaggi era un fatto lecito, secondo il Diritto Internazionale vigente (fino alla seconda guerra mondiale), molte volte si era verificato il fatto che tra gli ostaggi vi fosse il parroco, o il sacerdote, o il ministro del culto. Con ciò voglio affermare che spesso nel fenomeno della presa di ostaggi a garanzia della tranquillità delle popolazioni, i ministri del culto sono stati molto spesso soggetti a costituire «ostaggio» nelle mani dell'Autorità Militare occupante. Ciò si verificò molto spesso anche nelle guerre di liberazione. Gli Stati hanno il preciso dovere di prendere tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtù delle Convenzioni e dei Protocolll ratificati, di dare gli ordini e le istruzioni per assicurarne il rispetto e per sorvegliarne l'esecuzione (art. 20). Ma sul dovere della diffusione e della conoscenza delle Convenzioni e dei Protocolli, in tempo di pace e di guerra, è molto più esplicito l'art. 83. Lo studio dei testi delle Convenzioni e dei Protocolli deve essere incluso nei programmi di istruzione militare. Dovrebbe essere incluso anche nei programmi di istruzione della popolazione 118


civile, «in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle Forze Armate e dalla popolazione civile». Tra i doveri dei Comandanti e dei superiori in genere, è rilevante il dovere che i propri subordinati conoscano i diritti ed i doveri che loro incombono in virtù delle Convenzioni e dei Protocolli (art. 87) e che ad essi si attengano. Pertanto i doveri relativi alla corretta formazione del personale per il tempo di guerra risalgono fino ai vertici delle Forze Armate, compreso evidentemente l'Ordinariato Militare, che è l'organo istituito ad hoc per la preparazione dei Cappellani militari.

7. Conclusioni La tradizionale figura del «Cappellano militare», così come era configurata nelle prime Convenzioni internazionali che lo riguardavano (Convenzione di Ginevra del1864) rimane pressoché inalterata fino alla seconda guerra mondiale. Era una figura legata alla pietà ed all'assistenza dei moribondi di tutti gli eserciti, vincitori o vinti; era una figura legata essenzialmente alle formazioni sanitarie, fossero esse quelle di prima linea, come le così dette «ambulanze», poi trasformatesi in posti di medicazione ed in ospedali da campo a ridosso delle truppe combattenti, fossero esse le formazioni sanitarie e gli ospedali più arretrati delle formazioni dell'Intendenza, nell'ambito del fronte o del Corpo di spedizione. Nel 1906 e nel 1929 si parlò più propriamente di personale religioso delle formazioni sanitarie, comprendendo evidentemente in tale personale anche le moltissime suore, che negli ospedali militari prestavano la loro insostituibile e preziosa missione di carità specie in tempo di guerra. Essi soddisfacevano e sancivano un diritto: il diritto del combattente di morire con un conforto religioso che fosse lenimento e viatico per il suo spirito e per la sua serenità di un dovere compiuto fino all'ultimo e fino al sacrificio della vita. Per i campi di prigionia sancivano il diritto dell'uomo ad una assistenza spirituale, sempre più necessaria guanto più era maggiore la durata della guerra. Con le Convenzioni di Ginevra del1949, il ministro del culto, sia 119


esso militare o civile, e di qualunque confessione religiosa, diventa una persona protetta, se non combattente, ed una figura necessaria a lenire la sofferenza delle vittime della guerra, ovunque vi siano vittime della guerra; siano esse vittime combattenti o non combattenti. Il ministro del culto è una persona protetta in quanto è una persona che contribuisce, in tempo di guerra, a garantire i diritti dell'uomo ed a dare all'uomo, ed al suo spirito, quella assistenza spirituale che è sancita nei diritti dell'uomo da rispettare in ogni tempo, sia in pace che in guerra. La figura del Cappellano militare, pertanto, si può dire che sfumi di importanza a vantaggio della sanzione del principio di Diritto Internazionale che tutti gli uomini religiosi, purché non combattenti, hanno diritto a uguale rispetto e protezione sia per la loro persona sia per gli atti di culto che svolgono, sia infine per il loro ministero pastorale e per la loro missione di carattere umanitario. Diritti e doveri del personale religioso, esclusivamente addetto alle Forze Armate, o temporaneamente addetto ad esse in tempo di guerra, o civile (che svolga la propria missione nell'ambito delle popolazioni civili vittime della guerra o della protezione civile, o degli ospedali, o delle carceri civili) sono molto simili tra di loro, ed anche è molto simile la protezione ed il rispetto che loro competono dal Diritto Internazionale e le agevolazioni che devono loro accordare i Comandanti militari, specie di un territorio occupato, sul quale in tempo di guerra si esercita solo ed esclusivamente 1' Autorità Militare. A me sembrerebbe un preciso dovere di ogni sacerdote conoscere quanto il Diritto Internazionale gli concede per compiere meglio la propria missione anche in tempo di guerra, anche perché dal1945 ad oggi, ben 5 35 sono i conflitti, le situazioni conflittuali, i conflitti interni ed i colpi di Stato che si sono verificati. Ma se questo dovere potrebbe risalire ad ogni sacerdote, a maggior ragione, a mio parere, esso è un preciso dovere del Cappellano militare. Infatti, la qualifica di sacerdote «militare» non gli deriva tanto dal fatto di far servizio nelle Forze Armate di questo o di quel paese, quanto, invece, dalla conoscenza professionale dei suoi diritti e dei suoi doveri in tempo di guerra. Lo Stato paga i militari e quindi anche i Cappellani in quanto professionisti della guerra ed agenti dello Stato ed in nome dello Sta120


to in tempo di guerra, per la difesa della Patria e delle sue libere istituzioni. Per la prima volta il I Protocollo aggiuntivo non fa risalire, come in precedenza, agli Stati contraenti la responsabilità delJa formazione del personale e dell'applicazione delle norme: vengono chiamati in causa direttamente i Comandanti che, non solo hanno il dovere della formazione del personale e di accertarsi che il personale sia a conoscenza delle norme stabilite dal Diritto Internazionale (art. 87), ma anche (art. 86) che non sono dispensati dalle loro responsabilità» penali o disciplinari se erano a conoscenza dei fatti o se non avevano preso tutte le misure in loro potere per impedire o per reprimere le infrazioni. Ma sono convinto che per l'Italia sia preminente la formazione del personale, in considerazione dell'indole e della tradizionalmente grande sensibilità del soldato italiano in campo umanitario. Sbagliare perché non si sa, oggi, può essere solo colpa precisa del Superiore in genere e del Comandante in particolare.

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Capitolo VIII

DIRITTI E DOVERI DEL CAPPELLANO MILITARE IN TEMPO DI GUERRA

l. Generalità. - 2. Sigle ed abbreviazioni. - 3. I diritti ed i doveri degli Stati riguardanti i Cappellani militari. - 4. I diritti ed i doveri dei Superiori dei Cappellani militari. - 5. I diritti del Cappellano militare. - 6. I doveri del Cappellano militare. - 7. Conclusioni.

l. Generalità

Questo capitolo è decisamente un capitolo riepilogativo e di sintesi per quanto riguarda i diritti ed i doveri del Cappellano militare in tempo di guerra. Una volta nelle «librette» militari, come erano chiamate in gergo le istruzioni che trattavano, ad esempio, della compagnia o del battaglione, così come della nave, della squadriglia o del gruppo di volo, si parlava di «competenze>> del Comandante o di «attribuzioni» del Comandante. A parte i regolamenti di disciplina militare (che sono stati gli unici nel tempo a stabilire neiJo stesso regolamento oltre ai diritti ed ai doveri del soldato come dell'Ufficiale, anche quelli del suo Superiore diretto o remoto), non sono mai ricordati nei regolamenti i diritti ed i doveri non solo del vertice della gerarchia militare, ma anche dello Stato in materia, e quindi, per lo Stato, del Governo e dei suoi Ministri o delle altre Autorità dello Stato, da questo delegare per ottemperare agli impegni che lo Stato assume in virtù delle leggi che esso stesso si è dato, o degli impegni internazionali che ha sottoscritto. Anche se ero tentato in questo capitolo di riepilogare solo i diritti ed i doveri propri del Cappellano Militare in quanto tale, mi è sembrato più corretto ricordare anche i diritti, ma soprattutto i doveri degli Stati, che gli Stati stessi hanno liberamente sottoscritto ratifi-

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cando le Convenzioni o che si sono dati per legge, in quanto tali doveri molto spesso si trasformano in altrettanti precisissimi diritti del Cappellano militare nazionale . Ad esempio, se l'Italia ha assunto in proprio il dovere di formare in modo adeguato il Cappellano militare nazionale, secondo i dettati che provengono dal Diritto Internazionale, mi sembra logico e conseguente che il Cappellano militare italiano abbia il diritto di essere formato ed istruito in modo adeguato, perché lo Stato italiano possa onorare in ambito internazionale l'impegno che liberamente ha preso. Inoltre oggi il cittadino italiano, e quindi anche quel cittadino italiano che svolge in guerra per sua libera vocazione e scelta la missione di Cappellano militare, è un cittadino che è sempre più consapevole e che, almeno, cerca di essere sempre più compartecipe attivo di quello che fa. Con questo voglio dire che se il Cappellano militare non è stato adeguatamente preparato da chi ha il dovere di farlo, conoscendo bene i diritti ed i doveri che lo riguardano, acquisisce il diritto non solo di lamentarsi a ragione con la struttura che gli è sovraordinata, ma anche a sollecitare la struttura perché essa adempia, secondo la legge, ai doveri che le sono propri. Personalmente inoltre io credo molto nell'uomo ed il Cappellano militare mi sembra un uomo che, sulla carta almeno, dovrebbe essere molto più ricco degli altri: ha una fede, un credo, è portatore di insegnamenti religiosi ed etici che rispettano l'altro uomo, qualunque sia la religione o il credo religioso di appartenenza. Ritengo pertanto che il Cappellano militare di un Corpo di occupazione di qualunque forza armata e di qualunque Stato possa fare tantissimo, specie nei territori occupati, per alleviare le sofferenze delle vittime della guerra. Un Cappellano Capo di Corpo d'Armata, o di una Armata in guerra, ha sempre avuto accesso diretto al proprio Comandante. Se è un Cappellano che conosce il diritto, potrà troppe volte tirare la giacca a chi di dovere e molto spesso il risultato non potrà che essere positivo, specie in guerra, per la tutela dell'uomo in quanto tale, ancorché nemico, o per alleviare le sofferenze delle popolazioni civili in tempo di guerra. Darò sempre per acquisito il diritto alla totale libertà religiosa ed 124


all'esercizio libero del culto dei membri delle Forze Armate, dei feriti e malati e dei prigionieri di guerra e delle popolazioni civili vittime della guerra, come è prescritto non solo dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ma anche, ad esempio, dalla Corte dei Diritti dell 'Uomo delle Nazioni Unite, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, tra le qual i spiccano le libertà in materia religiosa e di culto, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ecc. Tuttavia mi sembra importante ribadire che il diritto nazionale ed internazionale insistono non tanto sull'assistenza religiosa, quanto invece sull'assistenza spirituale che i Cappellani militari devono fornire a coloro che ne hanno bisogno, per sottolineare che essi hanno precisi doveri anche nei confronti di tutte le confessioni religiose. Evidentemente, trattando dei diritti e dei doveri degli Stati e dei Superiori dei Cappellani militari, mi limiterò ad evidenziare quelli che a me sembra che abbiano stretta attinenza con l'assistenza religiosa e spirituale da fornire e con l'opera dei Cappellani Militari in tempo di guerra.

2. Sigle ed abbreviazioni Scrivere i diritti ed i doveri in modo generico, non fa parte del mio modo di pensare, anche perché spero che questo studio possa diventare per un Cappellano militare uno strumento del suo lavoro. Inoltre la mia personale interpretazione delle leggi nazionali e delle Convenzioni internazionali potrebbe non essere la interpretazione corretta, o quella più esatta. Per vecchia abitudine, quando un dipendente mi rappresenta qualche cosa, gli chiedo sempre dove è scritto quello che mi viene riferito. Allo stesso modo desidero indicare per i lettori, secondo le mie abitudini, dove è scritto il diritto o il dovere al quale mi riferisco, in modo tale che chiunque possa verificare il dettato della legge o della Convenzione internazionale ratificata di riferimento, consultando il documento e, se del caso, intetpretandolo in modo diverso, se la mia interpretazione fosse errata o parziale. I diritti ed i doveri, di seguito riportati in questo Capitolo, sono 125


quelli che si traggono dalle Convenzioni e dalle leggi nazionali oggi in vigore, anche se talune risalgono alle prime Convenzioni di Diritto Umanitario. Per ciò che riguarda i riferimenti, indicherò sempre il numero dell'articolo, usando le seguenti abbreviazioni per le leggi o le Convenzioni di riferimento, attualmente in vigore, che lo precederanno: Per le Convenzioni internazionali:

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Aja 1899 RGT: per la 2a Convenzione dell' Aja dell899, leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento; - Aja 1907-IV-RGT: per la 4a Convenzione dell'Aja 1907- Leggi ed usi della guerra terrestre - Regolamento - Convenzione non ratificata dall'Italia, di contenuto analogo alla precedente, di frequente riferimento internazionale, recepita in toto dalla Legge italiana di guerra dell938, alla quale si farà sempre e comunque riferimento; - Aja 1907-V: per la 5a Convenzione dell'Aja del 1907 «diritti e doveri delle Potenze e delle persone neutrali nella guerra terrestre»- Convenzione non ratificata dall'Italia, recepita in toto dalla Legge italiana di neutralità del 1938, alla quale si farà sempre e comunque riferimento; - Gi l a: per la l a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa ai miglioramento delle condizioni dei feriti malati delle forze armate m campagna; - Gi 2a: per la 2a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa al miglioramento delle condizioni dei feriti malati e naufraghi delle forse armate sul mare; - Gi 3 a: per la 3 a Convenzione di Ginevra del 1949, relativa ai trattamento dei prigionieri di guerra; - Gi 4a: per la 4 3 Convenzione di Ginevra del 1949, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra; -Gi-P. I: per il Protocollo di Ginevra (I) , dell977, e relativi allegati, concernente la «protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali», aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra dell949; - Gi-P. II: per il Protocollo di Ginevra (II), dell977, concernente 126


la «protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali>>, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Per le leggi ed i regolamenti nazionali (limitando i regolamenti al solo regolamento di disciplina militare): - LG: per la legge italiana di guerra allegata al Regio decreto n. 1415 dell'8 luglio 1938; - LN: per la legge italiana di neutralità allegata al Regio decreto n. 1415 dell'8 luglio 1938; - CPMG: per il Codice Penale Militare di Guerra, di cui al Regio decreto n. 303 del 20 febbraio 1941; -LAS: per la legge sul Servizio dell'Assistenza Spirituale {legge l giugno 1961 n. 512: «Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'Assistenza Spirituale alle Forze Armate dello Stato»); - LNP: per la legge relativa alle «Norme di principio sulla disciplina militare» (legge n. 382 dell'H luglio 1978); - RDM: per il «Regolamento di disciplina militare>>: pubblicazione SMD - I Reparto -Ufficio Addestramento e Regolamenti (SMDG-002 del 1986).

3. I diritti ed i doveri degli Stati riguardanti i Cappellani militari I diritti ed i doveri degli Stati, per quanto si riferisce all'azione dei Cappellani militari in guerra, circa l'assistenza spirituale delle truppe combattenti ed anche delle popolazioni civili vittime della guerra, scaturiscono essenzialmente dalle Convenzioni di Diritto Internazionale. È evidente che mi limiterò all'esame delle Convenzioni Internazionali attualmente in vigore in Italia, cioè ratificate dallo Stato itaHano. Per quanto concerne i diritti ed i doveri degli Stati è bene precisare che qualunque inadempienza da parte degli Stati, (anche ad esempio una sciocchezza come la mancata segnalazione dei modelli unificati delle carte di identità), può dare adito, conflitto durante, a contestazioni che spesso si risolvono in sofferenze da parte del per127


sonale catturato, in incomprensioni ed accuse reciproche. È pertanto importante verificare di essere in ogni caso, qualora scoppi un conflitto, dalla parte della regola e del Diritto Internazionale. Per ciò che si riferisce al dettato dell'art. 80.2 del I Protocollo del 1977, secondo il quale gli Stati «daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo e ne sorveglieranno l'esecuzione», mi sembra che l'Italia sia sicuramente totalmente adempiente per ciò che si riferisce alla emanazione delle istruzioni (Pubblicazioni SME 1000/A/2, SME 6420, SME 6427 , SME 6449- l n e 2a). Lo Stato Maggiore della Difesa provvederà in brevissimo tempo alla dedizione delle norme di sua competenza, già avviata con la pubblicazione: «Usi e Convenzioni di Guerra» del nuovo «Manuale interforze di Diritto Umanitario». Forse qualche appunto può essere mosso allo Stato italiano sulla sorveglianza dell 'esecuzione, specie per quanto si riferisce al controllo della preparazione dei Quadri, devoluto, per altro, dalla legge sulle norme di principio e dal conseguente Regolamento di disciplina, alle attribuzioni ed alle responsabilità proprie dei Superiori, legati peraltro dal giuramento alla totale osservanza delle leggi. Chiare inadempienze nazionali vi sono ad esempio nel campo della diffusione del Diritto Umanitario tra le popolazioni civili, (specie per quanto riguarda la protezione dei beni culturali), ma non è questa la sede per un esame di questo genere. In ogni caso, è preciso impegno internazionale assunto dall'Italia che le Autorità Militari o Civili che in tempo di guerra assumessero responsabilità, nella applicazione delle norme provenienti dal Diritto Internazionale, ed in particolare dal I Protocollo di Ginevra del 1977·, dovranno avere piena conoscenza di tali strumenti. Mi pare che i diritti ed i doveri più significativi degli Stati o delle Parti in conflitto, che scaturiscono dal Diritto Internazionale e che riguardino direttamente l'opera di assistenza spirituale svolta dai Cappellani militari, siano i seguenti: -

non discriminare le vittime della guerra, combattenti o non combattenti, per motivi religiosi (Gi-1 a-3,12; Gi-2a-3 ,12; Gi-3a3,16; Gi-4a-3 ,27 ; Gi-PI-9,75; Gi-PII-2);

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possibiJità di devolvere a Potenza neutrale (Potenza protettrice o Ente umanitario internazionale sostituto) la vigilanza dei diritti e dei doveri che derivano dalle Convenzioni (Gi-1 3 -10; Gi-2 3 -10; Gi-4 3 -11 e 12); concludere accordi di tregua temporanea, dopo i combattimenti, per motivi umanitari (in genere la conclusione di tali accordi è delegata ai Comandanti sul campo (Gi-1 3 -15; Gi-2 3 -18; Gi-4 3 17; LG-74); stabilire fin dal tempo di pace zone sanitarie e di sicurezza, con apposito personale sanitario e religioso, per il ricovero non solo dei feriti e dei malati ma anche delle popolazioni civili, secondo un determinato progetto di accordo (Gi-1 3 -23 e allegato I; Gi43-14 e allegato l; Gi-PI-23 e allegato I; LG-46); concludere accordi di scambio e restituzione di personale sanitario e religioso, compreso quello delle navi ospedale e degli aerei sanitari, fermo restando per i belligeranti l'obbligo di assicurare ai prigionieri di guerra l'assistenza sanitaria e religiosa, per la quale è corretto che il belligerante trattenga parte del personale sanitario e religioso catturato (Gi-1 3 -28, 30, 31; Gi-2 3 -3.3, .36, .37; Gi-3 3 -4,.32, .3.3, 35); concludere accordi di rimpatrio per personale sanitario e religioso ed accordi speciali circa le percentuali di personale religioso da trattenere per l'assistenza spirituale in proporzione dei feriti, dei malati e dei prigionieri di guerra catturati (Gi-1 3 -.31; Gi-2 3 -.33); concludere accordi speciali per sgomberi per via aerea e per il personale sanitario e religioso che opera a bordo di aeromobili sanitari (Gi-1 3 -36; Gi-2 3 -.35; Gi-4 3 -22); regolare l'azione di speciali commissioni internazionali di inchiesta per l'accertamento di determinati fatti o di precise violazioni delle Convenzioni (Gi-1 3 -52; Gi-2 3 -5.3; Gi-3 3 -95, 96, 121, 122, 132; Gi-4 3 -131, 136, 149; Gi-PI-90). Tali commissioni saranno accettate dall'Italia secondo le disposizioni di ratifica dei Protocolli; . redigere accordi che non possano né pregiudicare la situazione delle persone protette né limitare i diritti che le Convenzioni garantiscono al personale religioso in quanto tale (Gi-1 3 -3,6; Gi129


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2 8 -3,6; moltissimi accordi sono previsti dalla 3 8 e 4 8 Convenzione di Ginevra del 1949); fare tutto quanto è possibile per l'identificazione dei feriti e dei morti, lo scambio di notizie e di dati con le agenzie nazionali ed internazionali (Gi-1 3 -16,17; Gi-2a-19,20; Gi-3 8 da 120 a 122; Gi-4a da 129 a 131, 136, 139). Particolari regole sono seguite per la inumazione dei morti in mare e per la raccolta dei morti in mare (Gi-2 a-20); raccogliere i testamenti, altri documenti e reliquie che rivestano importanza morale e spirituale per le famiglie dei defunti, informare le famiglie dei defunti, tumulare onorevolmente i morti, anche in caso di concorso in tale opera allo zelo pietoso degli abitanti (Gi-1 a-17 e 18; Gi-2 3 -19 ,20); rispettare in ogni circostanza i Cappellani destinati alle forze armate (Gi-P-24; Gi-2 3 -36; Gi-3a-33; Gi-PI-8; Gi-PII-5); rispettare in ogni circostanza le formazioni e gli stabilimenti sanitari militari (Gi51 a-19), le navi ospedale (Gi-1 a-20), e gli aeromobili sanitari che non siano usati per commettere atti dannosi al nemico (Gi-1 a-21; Gi-PI-8; LG 90); fornire i bracciali e le carte di identità al personale religioso. Tali carte di identità dovranno essere in due esemplari: uno conservato dallo Stato, l'altro esemplare dovrà essere di dotazione individuale del Cappellano (Gi-1 a-40 Allegato II; Gi-2a-42 e allegato); dotare di documenti analoghi anche il personale religioso che fosse impiegato temporaneamente come Cappellano militare. In tal caso la carta di identità dovrà riportare l'annotazione che si tratta di personale temporaneo (Gi-1 a-25 ,41); comunicare alla Parte avversa, all'inizio delle ostilità il modello di carta di identità utilizzato dalla Parte in conflitto (Gi-1 a-40; Gi-2a-42); diffondere nel più largo modo possibile, in tempo di pace e di guerra, i testi delle Convenzioni nei rispettivi Stati e di includeme lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, con particolare ed esplicito riferimento alle forze armate combattenti, al personale sanitario ed a quello religioso (Gi-1 8 -47; Gi-

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2 8-48; Gi-3 8-127; Gi-4 8 -144; Gi-PI-83; Gi-PII-19); prevenire e reprimere le infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed al I Protocollo aggiuntivo del 1977 (Gi-1 8 -49; Gi28-50; Gi-3 8-129; Gi-4 8 -146; Gi-PI-85, 86 e 88); assicurare la libertà di religione e la pratica dei culti agli internati civili (Gi-4 8 -86,93) ai prigionieri di guerra (Aja 1899-RGT-18, da 34 a 37; Aja 1907-IV-RGT-18, da 34 a 37; LG 106; CPMG-213): ed a tutte le persone protette (Gi-4 8 -27; Gi-PII-4 e 5); non usare indebitamente i segni distintivi di protezione internazionale (personale e mezzi terrestri navali ed aerei) (Aja 1899RGT-23; Aja 1907-IV-RGT-23; Gi-1 8-53,54; Gi-2a-45; Gi-PI18,38; LG-36). In Italia l'uso indebito o il vilipendio dei distintivi di protezione internazionale è punito dal CPMG-180, 181; concludere accordi tra belligeranti per definire zone e località sanitarie e di sicurezza (Gi-1 8 -23 e allegato l; Gi-4 8 -14 e allegato l; LG-46) zone neutralizzate (Gi-4 8 -15), zone smilitarizzate (GiPI-60, 85) e località non difese (Gi-PI-59) allo scopo di mettere al riparo qualunque tipo di vittime della guerra; formare i Consiglieri giuridici, in tempo di pace e di guerra, in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati ed assegnarli permanentemente alle unità operanti (Gi-PI-82); esigere che i Comandanti militari impediscano che i membri delle Forze Armate posti sotto loro Comando commettano infrazioni alle Convenzioni ed ai Protocolli e che, all'occorrenza, le denuncino alle autorità competenti e le reprimano (Gi-PI-87); esigere che i Comandanti a tutti i livelli e secondo le rispettive responsabilità, si assicurino che il personale alle loro dipendenze (compresi quindi i Cappellani militari) conosca i doveri che gli derivano in virtù delle Convenzioni e dei Protocolli (Gi-PI-87); esigere che i Comandanti venuti a conoscenza che personale alle loro dipendenze e posto sotto la loro autorità stia per commettere o abbia commesso infrazioni alle Convenzioni o ai Protocolli adottino le misure per impedirle o promuovano le azioni disciplinari o penali per reprimerle (Gi-PI-87); partecipare e cooperare in ambito internazionale, anche ai lavori delle Commissioni di inchiesta internazionali, con gli altri Stati 131


per punire e reprimere violazioni gravi alle Convenzioni ed ai Protocolli (Gi-PI-88, 89, 90); - pagare i danni che provengano da violazioni di Diritto Internazionale (Gi-PI-91). Mi sembra un complesso di diritti, che derivano dalle condizioni di reciprocità stabilite dal Diritto Internazionale, e di doveri in campo umanitario veramente significativo ed importante. Esistono anche doveri e responsabilità degli Stati neutrali nei confronti di un conflitto in atto, quali ad esempio: -

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applicare le Convenzioni ai membri del personale religioso, appartenenti alle Parti in conflitto che siano accolti o internati nel loro territorio (Gi-1 3 -4; LN); appliéare le Convenzioni anche ai morti raccolti per terra o per mare ed ai deceduti tra coloro che siano stati accolti o internati (Gi-1 3 -4; LN); stabilire accordi particolari per aerosgomberi sanitari e per il personale religioso che operasse a bordo di aeromobili sanitari (Gi1 3 -36 e 37; LN) assicurando criteri imparziali nei confronti dei belligeranti; agevolare accordi internazionali, prestando buoni uffici, volti alla creazione di zone e località sanitarie (Gi-1 3 -23) e di sicurezza, zone neutralizzate (Gi-4 3 -15), smilitarizzate (Gi-PI-60,85) e località non difese (Gi-PI-59) per mettere al riparo le vittime della guerra, siano esse combattenti (feriti o malati) o non combattenti; fornire assistenza sanitaria (e religiosa) ai belligeranti con proprie formazioni sanitarie, previo consenso del Governo nazionale e della Parte in conflitto, a favore della quale lo Stato neutrale opera (Gi-1 3 -26 e 27). In caso di cattura il personale sanitario (comprese le suore di ospedale delle formazioni sanitarie) e religioso non potrà essere trattenuto dalla Parte avversaria, ma dovrà essere restituito (Gi-1 3 -32) o al paese di origine o alla Parte belligerante a favore della quale le formazioni sanitarie dello Stato neutrale operavano. In attesa di rinvio, che avverrà, non appena le esigenze militari lo permetteranno, esse formazioni opereranno sotto la direzione

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della Parte avversaria, essendo destinate prevalentemente alla cura dei feriti e malati della Parte in conflitto al cui servizio si trovavano . All'atto della partenza porteranno seco tutti i loro materiali, comprese le armi ed i mezzi di trasporto (Gi-1 a-32). Nel periodo in cui tali formazioni di Stati neutrali saranno in potere di una Parte in conflitto, avversa a quella aiutata, dovranno ricevere vitto, alloggio, assegni e paghe uguali a quelli corrisposti al personale corrispondente dell'esercito della Parte che li ha catturati (Gi-1 a-32) . La conoscenza di tali diritti e doveri degli Stati è importante che l'abbiano non solo i Cappellani militari, ma anche tutti i membri delle Forze Armate per poter pretendere, pena l'inadempienza da parte dello Stato, quella formazione completa ed adeguata che è la sola garante di una consapevole partecipazione del personale, voluta dalla legge, alla difesa dell'Italia democratica e repubblicana.

4. I diritti ed i doveri dei Superiori dei Cappellani Militari Specie in tempo di guerra, lo Stato italiano, come la maggior parte degli Stati, delega ai Comandanti militari ed ai Superiori in genere, gran parte dei propri doveri in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati. La legge italiana di guerra del 1938, la più umanitaria tra quelle impiegate nel corso della 2a guerra mondiale, ancora oggi in vigore, è molto indicativa e stabilisce i punti fermi dei diritti e dei doveri del Comandante militare e dell'Autorità Militare in genere in tempo di guerra, dal Comandante Supremo ad ogni altro Comandante. Il Comandante Supremo, in zona delle operazioni assume anche i poteri civili ed ha capacità di legiferare tramite bandi che hanno valore di legge nel tempo e nello spazio stabiliti dalla legge. La legge di guerra, inoltre, proibisce qualunque forma di rappresaglia contro personale sanitario e religioso (art. 8) ed ogni altra forma di rappresaglia esclusa espressamente dalle Convenzioni internazionali. La legge di guerra italiana è totalmente rispettosa delle Conven133


zioni dell' Aja del 1899, ratificate e di riferimento per l'Italia, analoghe a quelle del1907, che costituiscono riferimento per la maggior parte degli Stati del mondo. In tale quadro, ricordando che i doveri dei Superiori che scaturiscono dalla legge sono sempre di molto superiori ai diritti e che il Codice penale militare di guerra punisce severamente gli inadempienti, mi sembra che sia importante menzionare, che la legge di guerra, tra l'altro: -

proibisce l'uso indebito dei segni distintivi di protezione, per i mezzi terrestri, navali od aerei (art. 36); - vieta in ogni caso bombardamenti terroristici ed indiscriminati sulle popolazioni civili e su obiettivi non militari (art. 42), l'uso di armi chimiche (art. 51) e impone preavvisi di bombardamento nelle località assediate (art. 50); - impone il rispetto e la protezione dei servizi sanitari (stabilimenti fissi e mobili ed evidentemente Cappellani militari che operano negli stessi), navi ospedale ed aerei sanitari che hanno l'obbligo di portare il segno distintivo (art. 43); - garantisce accordi per città, oltre che per località sanitarie e di sicurezza per mettere al riparo le popolazioni civili secondo le regole stabilite dal Diritto Internazionale (art. 46); - protegge e garantisce la protezione degli edifici consacrati ai culti, alle arti, e alle scienze alla beneficenza ecc., purché siano segnalati se non evidentemente visibili, evitando di danneggiarli e di coinvolgerli nei bombardamenti (art. 54); -impone all'Autorità Militare Nazionale, in territorio nemico occupato (o assimilabile) di garantire il rispetto dell'onore, dei diritti di famiglia, della vita degli individui, della proprietà privata, delle convinzioni religiose degli abitanti e dell'esercizio dei culti (art. 55); - sancisce che l'Autorità Militare nei territori occupati debba rispettare e proteggere e trattare come proprietà privata i beni e gli edifici destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti ed alle scienze ed, in tale quadro, rientrano tutti gli istituti religiosi ed i beni ecclesiastici (art. 61); - garantisce la possibilità, dopo i combattimenti, di tregue o sospensioni d'armi per motivi umanitari (artt. 76 e 83); 134


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sancisce il rispetto dei morti, l'accertamento della loro identitĂ , il diritto dovere della onorevole sepoltura, la raccolta e la custodia delle reliquie, le notificazioni al nemico dei decessi e la consegna delle reliquie per le famiglie (art. 94); impone il totale rispetto delle Convenzioni internazionali in vigore per quanto riguarda il rispetto la protezione e la cura dei ferit i e malati nemici (art. 90), dei prigionieri di guerra (art. 101), stabilendo in particolare che i feriti ed i malati nemici riceveranno le stesse cure dei militari nazionali (art. 93).

Oltre a quanto previsto dalla civilissima legge di guerra nazionale, ai Superiori dei Cappellani militari incombono anche i precisi diritti e doveri che provengono dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e dalle leggi nazionali. Per quanto si riferisce alla preparazione ed alla specifica missione dei Cappellani militari italiani in tempo di guerra, mi sembrano significative le seguenti prescrizioni: -

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preparare il Cappellano militare a svolgere le proprie mansioni in tempo di pace e di guerra in modo completo adeguato e corretto (LG; CPMG; LNP; RDM 21) per garantire che abbia una adeguata preparazione professionale tale da assicurarne la sua consapevole partecipazione (LNP-4). Tale dovere incombe dai vertici della gerarchia fino almeno ai Comandanti di Corpo, che impiegano i Cappellani militari; concludere accordi di tregua temporanea, specie dopo un combattimento, per raccogliere fe riti e malati, proteggerli da cattivi trattamenti, ricercare e tumulare i morti ed impedirne la spoliazione. I n tali tregue si potrĂ procedere a sgombero e scambio di feriti e malati e consentire il passaggio di personale religioso e di personale e materiale sanitario (Gi-1 3 -15); sollecitare o concludere accordi con il belligerante contrapposto ai fini della formazione di zone sanitarie e di sicurezza (LG-46; Gi-P-23 e allegato I; Gi-4 3 -14 e allegato I) di zone neutralizzate e smilitarizzate (Gi-Pl -59) per mettere al riparo dalla guerra le vittime della guerra; impedire e reprimere in ogni circostanza la presa di ostaggi 135


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(Gi-1 3 -2 3 -3 3 -4 3 -3; Gi-4 3 -34, 147; Gi-PI-75; Gi-PII-4); prestare giuramento di fedeltà allo Stato italiano ed alle sue leggi (LAS-5 ,6; RDM); provvedere all' istruzione militare del personale dipendente ed attuare le misure intese a promuovere l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica (niente è meglio, in questo campo, del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati), la preparazione professionale e la consapevole partecipazione (RDM-21). Tali doveri sono evidentemente ribaditi e rinforzati per i Comandanti di Corpo (RDM-22) responsabili dell'impiego dei reparti in pace ed in guerra; disporre in tempo di pace e di guerra, specie in operazioni, di «Consiglieri Giuridici» in materia di applicazione del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati, come supporto tecnico alle proprie decisioni di comando in guerra e per la formazione adeguata del personale in tempo di pace (Gi-PI-82); impedire che i propri subordinati commettano delle infrazioni alle Convenzioni ed ai Protocolli e, se tali infrazioni venissero commesse, reprimerle adeguatamente o denunciarle alle autorità competenti (Gi-PI-87); assicurarsi, secondo il rispettivo livello di responsabilità (dal vertice delle Forze Armate al graduato capo pattuglia), che il personale posto sotto il loro comando conosca i propri doveri di legge, nel rispetto delle Convenzioni e dei Protocolli (Gi-PI-87); adottare le misure necessarie per impedire le infrazioni alle Convenzioni ed ai Protocolli, e se del caso e quando occorra promuovere le azioni disciplinari e penali di competenza contro gli autori delle violazioni (Gi-PI-87); reprimere qualunque omissione che sia contraria al dovere di agire per impedire o reprimere infrazioni gravi alle Convenzioni ed ai Protocolli (Gi-PI-86). Anche se le infrazioni sono commesse da inferiori, i Superiori non sono dispensati dalle loro responsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o se erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una infrazione, ed anche se i Superiori non

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avevano preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione (Gi-PI-86); (solo per l'Ordinariato Militare per l'Italia) ricevere in tempo di guerra gli «atti di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico», dai Cappellani militari presso i Corpi e reparti. Gli atti vanno trasmessi, a cura dell'Ordinario Militare, al parroco che deve celebrare il matrimonio (LG-121).

Un Cappellano militare che abbia chiaro il complesso di doveri che incombono non solo allo Stato, ma anche, per lo Stato, ai suoi Superiori, dal Superiore diretto fino al vertice della gerarchia, è indubbiamente non solo un Cappellano più consapevole, ma anche un possibile collaboratore ed un promotore di iniziative, qualora egli si dovesse rendere conto che vi siano delle palesi inadempienze .

5. I dìrittì del Cappellano Militare Dopo le premesse che sono state fatte, credo che si possano meglio ora comprendere e configurare i diritti del Cappellano militare secondo le leggi nazionali e secondo i dettati di Diritto Internazionale. Essi sono i seguenti: essere rispettato e protetto in ogni circostanza (Gi-1 a da 24 a 32; Gi-2a-36,.37; Gi-3a-33; Gi-4a -232, 56, 91, 93; Gi-PI-15; Gi-PII-9; LG-90, 95, 96); -di non essere considerato prigioniero di guerra (Gi-1 a-28; Gi-3a38; LG); - essere armati per la difesa personale propria e dei feriti e malati loro affidati (Gi-1 a-8; Gi-2a-35; LG); - essere trattenuto soltanto nella misura in cui lo esigano i bisogni spirituali ed il numero dei prigioneri di guerra (Gi-1 a-28; LG); - di fruire, durante il trattenimento, almeno, di tutte le disposizioni tutelative che riguardano i prigionieri di guerra (Gi-1 a-28; Gi-3a-33; LG); - a fruire di facilitazioni per l'esercizio della loro missione spirituale (Gi-P -28; Gi-3 a-33,35; LG); - a essere autorizzati a visitare periodicamente i prigionieri di guer-

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ra che si trovano impiegati in distaccamenti di lavoro ed i feriti e gli ammalati nazionali prigionieri di guerra ricoverati in ospedali situati fuori dal campo (Gi-1 3 -28; Gi-3 3 -33,35; LG); disporre per le visite «fuori campo» di un mezzo di trasporto fornito dalla Potenza detentrice (Gi-1 3 -28; Gi-3 3 -35; LG); accedere direttamente al Comandante del campo di prigionia (oppure alle autorità competenti del campo) per tutto quanto concerne l'espletamento della loro missione umanitaria di assistenza spirituale (Gi-1 3 -28; Gi-3 3 -33; LG); ricevere tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento della loro missione umanitaria specie per quanto si rHerisce alla corrispondenza (Gi-P-28; Gi-3 3 -33,35; LG); non essere costretto ad alcun lavoro estraneo alla sua missione religiosa (Gi-1 3 -28; Gi-3a-33; LG); all'atto della partenza per il rinvio in patria, poter portare seco gli effetti e gli oggetti personali, gli arredi sacri di proprietà ed i valori (non più anche le armi individuali di proprietà, come era nelle Convenzioni precedenti} (Gi-1 3 -30; Gi-2 3 ; LG). Il rimpatrio dei Cappellani esuberanti dovrà avvenire secondo criteri che tengano conto dell'ordine cronologico di cattura, dell' anzianità dei Cappellani e del loro stato di salute (Gi-1 3 -31; LG ); di non essere privato, in nessuna circostanza né dei propri segni distintivi né dei propri documenti di identità (Gi-1 3 -40; Gi-2 3 -42; LG); di portare sempre il bracciale sul braccio sinistro (Gi-1 3 -40; Gi-2 3 -42; LG); di ottenere dalla Potenza detentrice il duplicato della carta di identità e dei segni distintivi (bracciale) in caso di smarrimento (Gi-1 3 -40· Gi-2 3 -42· LG)· ' ' sia in tempo di pace che in tempo di di portare' i segni distintivi guerra (Gi-1 3 -44; Gi-2 3 -45; LG). Se si prendesse tutti la buona abitudine di portare i segni distintivi anche in tempo di pace, soprattutto nelle esercitazioni, non si correrebbe l'inutile rischio di dimenticare di indossadi in tempo di guerra, diventando degli inadempienti e perdendo, di conseguenza il diritto di fruire della protezione data dalle Convenzioni;

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-di non essere soggetto a rappresaglia di nessun genere (Gi-1 3 -46; Gi-2°-47; Gi-PI-20; LG). La legge italiana di guerra (art. 8) proibisce la rappresaglia contro il personale religioso, come qualunque altra rappresaglia esclusa espressamente dalle Convenzioni internazionali; - di disporre nei campi di prigionia o di internamento di locali convenienti riservati alle funzioni religiose e alle pratiche di culto, alle quali i prigionieri potranno liberamente assistere uniformandosi alle norme disciplinari in materia prescritte dalle Autorità Militari dello Stato detentore (Gi-3 3 -34; LG). Ciò vale anche per i campi di internamento dei civili (Gi-4 3 ); - essere ripartiti tra i campi di prigionia ed i distaccamenti di lavoro dove si trovino i prigionieri di guerra appartenenti alle stesse Forze Armate, che parlino la stessa lingua e che appartengono alla stessa religione (Gi-3 3 -35; LG); - godere di libertà di corrispondenza (sempre peraltro soggetta a censura militare) per gli atti religiosi relativi al loro ministero, potendo corrispondere però con le autorità religiose ed ecclesiastiche del paese di detenzione o con le organizzazioni religiose internazionali (Gi-3 3 -35, LG); - indossare, durante iJ trattenimento da parte dello Stato detentore, i distintivi di grado, di nazionalità, decorazioni ed i segni distintivi di immunità (Gi-3a-39,40; LG); - essere edotti, indottrinati e formati sui loro specifici diritti e doveri specialmente su quelli propri del tempo di guerr a (LAS-19L NP 2,4 - RDM). Si tratta di un diritto a conoscere le leggi per poterle osservare fedelmente; - fruire di promozioni per meriti di guerra, di pensioni privilegiate per causa di guerra o per causa di servizio, ricompense, ecc., come tutti i militari (LAS-LNP-RDM).

6. I doveri del Cappellano militare E dopo i diritti è il tempo di esaminare i doveri, tenendo presente il fatto che il mancato adempimento di taluni doveri è talmente grave 139


da far perdere, se non tutti, gran parte dei diritti, almeno gran parte di q__uelli che provengono dal Diritto Internazionale. E bene, comunque, ricordare che il personale religioso non può in nessun caso rinunciare, parzialmente o interamente, ai diritti che gli vengono assicurati dalle Convenzioni e dagli accordi speciali conclusi tra gli Stati, in ambito multinazionale o bilaterale (Gi-1 a-7; Gi-2a-8; LG) . I principali doveri del Cappellano militare in tempo di guerra sono i seguenti: continuare ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti militari della Potenza detentrice, sotto l'autorità dei suoi servizi competenti e con coscienza professionale, le loro funzioni spirituali a favore dei feriti e dei malati nazionali ed a favore dei prigionieri di guerra appartenenti, di preferenza, alle Forze Armate dalle quali dipendono (Gi-1 a-28; LG); - essere sottoposto, finché trattenuto dalla Potenza detentrice, alla disciplina interna del campo in cui si trova (G-1 a-28; Gi-2a-29; LG); - nell'attesa di rinvio in patria, continuare a svolgere le proprie mansioni istituzionali a vantaggio di feriti, malati e prigionieri nazionali, sotto la direzione dei competenti organi della Parte avversaria (Gi-1 3 -30; LG); - essere muniti della targhetta metallica di identità come tutti i combattenti, per il riconoscimento in caso di decesso (Gi-1 3 -16, 17, 40; Gi-2 3 -19, 20, 42; LG); - essere muniti di bracciale bianco con Croce Rossa o Mezzaluna Rossa, fissato al braccio sinistro. Il bracciale dovrà essere di materiale resistente all'umidità e dovrà essere bollato dall'Autorità Militare (Gi-1 3 -40; Gi-2 3 -42; LG); - essere muniti di carta di identità, resistente all'umidità, tascabile, redatta in lingua nazionale, munita di fotografia, firma e/o impronte digitali, bollata dall'Autorità militare e possibilmente di modello unico per ogni Parte contraente (Gi-1 3 -40; Gi-2 3 -42; LG). La carta di identità deve portare almeno: cognome, i nomi, la data di nascita, il grado e il numero di matricola e dovrà precisare la qualifica di Cappellano militare, che è quella che dà il -

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diritto di godere della protezione delle Convenzioni (Gi-1 3 -40; Gi-2 8 -42; LG); godere, durante il trattenimento nei campi di prigionia, dei diritti e dei doveri propri degli Ufficiali prigionieri di guerra. Dare il saluto agli Ufficiali nemici superiori in grado ed, in ogni caso, al Comandante del Campo, anche se questi fosse di grado inferiore a quello del Cappellano (Gi-3 3 -39; LG); conoscere le Convenzioni internazionali che lo riguardano (Gi1 8 -47; Gi-2 8 -48; ecc.) ed anche quelle che riguardano il Diritto Umanitario in generale. In tal modo potrà essere di valido ausilio in campo umanitario non solo ai propri Comandanti, ma anche a chiunque si rivolgesse al Cappellano per un soccorso umanitario, specie nei territori occupati; concorrere, eventualmente, nelle attività di assistenza spirituale svolte nell'ambito delle funzioni della protezione civile, in tempo di guerra ed in tempo di pace, specie se le attività di protezione civile fossero devolute, come previste dalle Convenzioni e dai Protocolli, a reparti militari organici (Gi-PI-61 a 63, 65, 67; LG); supportare, per quanto possibile, i Comandanti nel garantire la speciale protezione di donne incinte, madri di fanciu lli in tenera età, vedove, vecchi, bambini, soprattutto se orfani, madri di fanciulli in tenera età detenute a causa della guerra, ecc., specie quando l'onere del loro sostegno caritatevole è assunto da istituti o organizzazioni religiose maschili o femminili, anche se ciò non è espressamente previsto come dovere dei Cappellani militari (Gi-PI-76, 77, 78), avvalendosi anche dell'opera del Consigliere giuridico delle unità (Gi-PI-82); prestare giuramento di fedeltà allo Stato italiano ed alle sue leggi, provenienti dal Diritto Nazionale ed Internazionale, con impegno solenne di adempimento con disciplina ed onore di tutti i doveri del suo status particolare di Cappellano militare (LAS-19; LNP 2 e 4) e di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane; ricevere in tempo di guerra le procure a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico e trasmetterle all'Ordinariato Militare per l'Italia (LG-121); concorrere, anche se in congedo, ai servizio di assistenza spiri141


tuale delle Forze Armate, in pace ed in guerra (LAS-56), essendo, finché in servizio anche temporaneo, soggetti alle leggi ed ai regolamenti militari (LAS-56), potendo essere collocati in <<aspettativa per prigionia di guerra», se del caso (LAS-34 a 36); - essere assoggettati alla giurisdizione penale n)ilitare di guerra in caso di guerra, d i mobilitazione parziale o totale, di imbarco, di servizio presso unità delle Forze Armate dislocate fuori dal territorio nazionale, come corpo di spedizione all'estero (LGCPMG-4-9; LAS24); - essere richiamato in servizio in tempo di guerra, se in congedo (LAS-80), e, se in servizio in tempo di guerra, impossibilità di chiedere di cessare dal servizio a domanda (LAS-81); - svolgere il proprio servizio con senso di responsabilità (RD M -14) e con consapevole partecipazione (LNP-4), poiché nell'assoluta fede ltà alle istituzioni repubblicane la legge pone il fondamento dei doveri del militare (RDM-9); ed anche perché, essendo investito di un grado, come «Superiore» deve essere di esempio all'inferiore nel compimento dei doveri (RDM-10), soprattutto in tempo di guerra; - migliorare le proprie conoscenze per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico di Cappellano militare; per fare appropriato uso delle armi e dei mezzi che gli sono affidati per il migliore disimpegno del proprio servizio, per la sua sicurezza personale e per concorrere alla difesa dei feriti e dei malati che gli fossero affidati in guerra (RDM-15); - rispettare le norme relative alJa tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari (LG-CPM4-LNP, 19, 20); - disobbedire ed opporsi ad ordini manifestamente criminali che potessero essere impartiti dai Comandanti (LNP-4; RDM-25).

7. Conclusioni Quando si tratta di doveri degli Stati o di doveri dei Superiori del Cappellano militare non si vuole assolutamente entrare nel merito delJe persone fisiche aJJe quali tali doveri si riferiscono. Si tratta di doveri e basta. Tali doveri che incombono alle per142


sone fisiche sono sicuramente riassunti nel giuramento che ciascuno fa, a seconda del ruolo che lo Stato lo chiama a ricoprire. Giurando fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi, che tra l'altro, in materia di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati, sono le leggi più avanzate che ci siano oggi al mondo, ciascuno prende un proprio impegno personale nei confronti dello Stato, che si impegna a mantenere con onore e con senso di responsabilità e di Servizio. Non vi è dubbio che in questa materia abbiano precisi doveri e responsabilità il Presidente della Repubblica, come Capo Supremo delle Forze Armate, il Capo del Governo, il Consiglio dei Ministri, il Ministro della Difesa nazionale, tutti i vertici delle Forze Armate, l'Ordinario Militare per l'Italia, tutti i Comandanti militari fino al Comandanti di Corpo, reparto ed unità corrispondente, cui un Cappellano militare sia assegnato. A ciascuno compete l'esame di coscienza ed il prendere provvedimenti adeguati al suo livello gerarchico, specie per ciò che si riferisce al settore fondamentale della preparazione del personale a svolgere le sue mansioni tecnico professionali. Per quanto riguarda i Cappellani militari può anche darsi che per la loro preparazione in questa materia sia sufficiente distribuire loro un libro come questo, o integrarlo con lezioni ad hoc, o provvedere in altro modo: tutto questo deve essere oggetto di valutazione da parte degli organi competenti. Come si è visto, questo studio prescinde completamente dal ministero ecclesiastico e dalla qualità di ecclesiastico del Cappellano militare. Intende solo dimostrare che il Cappellano militare non è un sacerdote qualsiasi, ma è un sacerdote «militare», per il quale la qualifica di milltare non è data né dalla divisa che porta, né dalle armi che può e deve portare con diritto in tempo di guerra; bensì la sua specifica «militarità», se così si può dire, è data dalla conoscenza delle norme che lo riguardano, provenienti sia dal Diritto nazionale dei Conflitti Armati sia dal Diritto Internazionale. Queste conoscenze di diritto che sono specifiche e professionali per un ministro del culto «militare», dovrebbero, a mio avviso, essere patrimonio di tutti i ministri del culto a qualunque confessione religiosa essi appartengano. Solo cosl è possibile operare al meglio, nella catena del diritto, nella sicurezza dei diritti e dei doveri, delle prote-

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zioni sancite dal Diritto Internazionale, in tempo di guerra. È inutile delirare contro la guerra; il fatto è che malgrado i deliri, la guerra c'è, gli orrori della guerra continuano a sconvolgere il mondo e la conoscenza del Diritto Umanitario è il solo mezzo, talvolta, per poter fare qualche cosa a vantaggio degli altri nel migliore dei modi possibili. Si pensi, ad esempio, a quanto potrebbe fare !n materia a vantaggio dei propri correligionari, o a vantaggio di tutte le religioni, a vantaggio della tutela dei diritti umani in un territorio nemico occupato, il Cappellano capo di un corpo di spedizione o il Cappellano capo dell'Autorità Militare dello Stato occupante. Non vi è alcun dubbio, però, che un Cappellano militare nello stesso momento in cui presta il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi, debba essere un Cappellano formato e consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri in tempo di pace e di guerra, altrimenti non sarebbe in condizione di prendere quegli impegni e di garantire allo Stato quei servigi professionali in merito ali' assistenza spirituale delle Forze Armate, per i quali lo Stato lo assume e lo paga.

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Capitolo IX

CONCLUSIONI

l. Generalità. - 2. La protezione in tempo di guerra dei ministri del culto di tutte le confessioni religiose. - 3. Beni culturali e beni delle Chiese. - 4. Attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente in tempo di guerra. 5. Assistenza spirituale alle popolazioni civili, ai rifugiati, ai profughi ed agli internati civili. - 6. Il Ministro del culto «militare» oggi. 7. Conclusioni.

l. Generalità Volutamente, soprattutto per la consapevolezza della mia totale incompetenza, ho accuratamente evitato nel corso del presente studio di addentrarmi in qualunque argomento che avesse attinenza o sapore di <<particolare legge ecclesiastica» e di esprimermi su come il personale religioso militare italiano svolga il proprio compito istituzionale dal punto di vista religioso, come ministro del culto. Ho solo citato, nei brevissimi e sommari cenni storici, che la prima regolamentazione canonica dopo il 1878, relativa alle Forze Armate dello Stato italiano, riguardante il clero castrense, risale al l 0 giugno 1915, alla quale data lo Stato italiano aveva già provveduto alla mobilitazione, ivi compresa quella dei Cappellani militari presso le Forze Armate. Il riconoscimento dell'Ordinariato Militare in Italia, istituito dalla Santa Sede il 6 giugno 1925, avveniva con la legge 417 dell'll marzo 1926, confermata dal Concordato de11929 e dalla legge 77 del 16 gennaio 1936. Anche se il decreto formale della Sacra Congregazione concistoriale, costitutivo dell'Ordinariato Militare per l'Italia avvenne il 13 aprile 1940, era la legge 512 del l 0 giugno 1961 a definire completamente quanto costituisce oggi prassi consolidata. 145


Dal punto di vista religioso attualmente l'organizzazione è regolata in base alla Costituzione Apostolica «Spirituali Militum Curae» del 21 aprile 1986, dagli accordi concordatari stabiliti tra la Santa Sede e lo Stato italiano, dalla legge che disciplina il servizio di assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze Armate, e, infine, dal Diritto Canonico. Il presente studio ha avuto solamente lo scopo di accennare al rapporto religione/regolamenti militari, con particolare riferimento al periodo che va dal secolo scorso ai giorni nostri e di approfondire quelli che oggi sono i diritti ed i doveri del Cappellano militare che scaturiscono dal Diritto Umanitario, nazionale ed internazionale, dei Conflitti Armati. Per dovere di ricerca e per completezza, si sono inseriti anche i doveri dei Superiori del Cappellano militare, senza specificare se tali doveri sono propri del Superiore della gerarchia ecclesiastica o militare. Ciò consentirà a tutti di esaminare tali doveri e di decidere, secondo legge, coscienza e consapevolezza, quali siano i doveri da assumere in proprio secondo la tradizionale correttezza dell'etica di servizio. I doveri degli Stati sono stati ricordati non solo perché essi sono molto importanti, ma anche perché coinvolgono responsabilità di Governo e dei vertici militari ed ecclesiastici che, evidentemente e per legge, non solo non sono eludibili, ma anche sono chiaramente espressi nel dettato del Diritto Internazionale ratificato dal nostro Paese. Sono stati ricordati anche perché molto spesso, proprio perché si tratta di doveri che risalgono agli Stati, la loro esecuzione richiede l'azione combinata di più Ministri o Ministeri e, quindi, un'azione combinata, responsabile ed unitaria da parte del Governo Italiano. Dal D iritto Umanitario nazionale ed internazionale scaturiscono per il personale religioso e per i ministri del culto di tutte le religioni precisissimi diritti e doveri, ed era necessario ricordare che solo ii pre-

ciso e puntuale assolvimento dei doveri conferisce la possibilità di godere dei diritti. Mi premeva anche mettere in evidenza che, oltre ai diritti ed ai doveri sanciti dalla lettera delle leggi nazionali e delle Convenzioni internazionali relative al tempo di guerra, vi è una miriade di situazioni configurate e configurabili in tempo di guerra in cui il personale 146


religioso (militare e non) può svolgere un'azione umanitaria veramente importante e fondamentale per la protezione delle vittime della guerra e su tali azioni possibili desideravo attirare l'attenzione, per poter operare concretamente con una visione ampia, anziché ristretta, della propria missione e del proprio mandato umanitario. Ma prima di concludere desidero soffermarmi ancora su aspetti particolari che non sono stati approfonditi adeguatamente, in quanto erano apparentemente marginali per l'opera del personale religioso. Si tratta, in particolare: dei beni culturali in generale e dei luoghi di culto e dei beni delle chiese in particolare; delle attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente in tempo di guerra; dell'assistenza spirituale a tutte le vittime della guerra; delle possibilità che sono praticamente offerte dal colloquio continuo e costante tra Cappellani militari dello Stato occupante ed autorità religiose dello Stato occupato, specie nei territori occupati, o in occasione di corpi di spedizione all'estero. Credo che un cenno a tali problemi serva non solo a rendere più completa la trattazione, ma anche ad aprire degli orizzonti e delle prospettive di azioni umanitarie negli uomini di buona volontà, dei quali mi sembra che i religiosi debbano far parte di diritto.

2. La protezione in tempo di guerra dei Ministri del culto di tutte le confessioni religiose Oggi il Diritto Internazionale relativo al tempo di guerra protegge tutto il personale religioso ed in modo abbastanza cospicuo, rispetto al passato, senza fare alcuna discriminazione in materia religiosa, cioè qualunque sia la religione di appartenenza, purché il religioso non sia un sacerdote di sé stesso, ma esplichi invece una sua tipica missione umanitaria oppure una funzione di assistenza spirituale nei confronti delle vittime della guerra. L'esperienza di guerra insegna che molto spesso, specie nella imminenza di una occupazione militare da parte del nemico, si ha la dissolvenza dell'Autorità dello Stato che sta per essere occupato. È evidente che ciò accada in quanto il momento dell'occupazione militare di un territorio nemico segna un momento di trapasso tra l'e-

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sercizio dell'Autorità da parte dello Stato vinto, e l'esercizio dell' Autorità da parte dell'Autorità Militare dello Stato vincitore. L'unica autorità che per tradizione è sempre rimasta sul posto al momento della guerra è quella religiosa. Il personale religioso è sempre rimasto; dal Vescovo nella diocesi, al parroco nella parrocchia, alle suore presso l'ospedale, o presso l'asilo, o la scuola, o il convitto. La chiesa ed il campanile sono stati spessissimo rifugio per le popolazioni civili nel passaggio della guerra. Il fatto che i religiosi restassero di abitudine con le popolazioni civili all'atto della occupazione militare di un territorio, ha fatto sì che per molti secoli essi furono addirittura molto spesso «presi in ostaggio» dal vincitore. La presa di ostaggi, nelle leggi e negli usi di guerra consuetudinari è sempre stata ammessa, essendo l'ostaggio una specie di garante nelle mani del nemico del mantenimento di determinati patti, conclusi o imposti tra l'occupante e le popolazioni civili del territorio occupato. Il fatto di prendere ostaggi è stato un modo di agire del tutto lecito, anche nel Diritto Internazionale concordato tra gli Stati, fino alla stipula delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Spessissimo si è visto il vescovo o il parroco in ostaggio del vincitore, o «autorevoli tramiti» per trattative di pace tra i belligeranti. la legge italiana di guerra del 1938 costituisce un tipico esempio di ciò, anche se essa non imponeva la presa di ostaggi, ma considerava questa misura un fatto del tutto eccezionale, e anche se l'ostaggio poteva essere lasciato libero (Regolamento di Servizio in guerra) e, in caso di trattenimento da parte dell'Autorità Militare, l'ostaggio aveva il diritto al trattamento di prigioniero di guerra (art. 99 della legge di guerra). A me sembra molto importante che non solo il Cappellano militare, ma anche che tutto il personale religioso, maschile e femminile, conosca il proprio diritto a non essere preso in ostaggio, il proprio diritto ad essere rispettato e protetto, a continuare a svolgere le proprie mansioni di assistenza spirituale alle popolazioni, il diritto ad esercitare i culti, il diritto a ricevere ogni possibile ausilio umanitario per la propria missione a vantaggio delle vittime della guerra, purché tale personale non commetta atti dannosi al nemico. 148


La consapevolezza del religioso del dovere di non commettere atti dannosi al nemico, da cui traggono origine tutti i suoi diritti, è una consapevolezza molto importante in tempo di guerra. Mancare a tale dovere di non commettere atti dannosi al nemico, nel tempo dell'occupazione nemica in cui continua ad esercitare il proprio ministero, è un atto molto grave che comporta rischi altrettanto gravi, non solo per chi commette l'infrazione, ma anche nei confronti dei suoi confratelli, per il trattamento ostile che riceveranno di riflesso da parte dell'Autorità Militare occupante. Le regole ci sono e vanno rispettate da una parte e dall'altra. Però la conoscenza del Diritto Umanitario in tempo di guerra non può che giovare al personale religioso, a qualunque categoria esso appartenga, per rispettare i propri doveri attraverso i quali può fruire di taluni diritti, anche cospicui, con riflessi benefici molto importanti in campo umanitario a vantaggio della protezione dei civili. Ciò vale soprattutto per la miriade di settori nei quali in tempo di guerra il caritatevole zelo dei religiosi di entrambi i sessi, può esprimersi specie a vantaggio dei più colpiti o dei più diseredati, dove, tra l'altro, il personale religioso si è tradizionalmente impegnato in modo massiccio e cospicuo, in tutto il corso della storia, in tempo di guerra. Mi riferisco non solo ai settori della cura dei feriti e malati militari e civili, ma soprattutto nelle ricerche dei dispersi, nella riunificazione delle famiglie, nella ricerca dei genitori di bambini rimasti soli, nella cura e nell'educazione degli orfani e, soprattutto, nella grandissima piaga dei mutilati di guerra, specie se vecchi o minori. Può sembrare che l'azione dei Cappellani militari in tale settore possa essere minore o trascurabile, invece la quantità di problemi che possono essere risolti in un solo colloquio tra il Cappellano militare capo di un corpo di occupazione, durante le visite di cortesia, che per tradizione sono sempre state fatte, ad un vescovo titolare di una diocesi in territorio occupato è sicuramente incredibile. Ma, a fin di bene, occorre da un lato che sia il Cappellano militare della forza occupante a cercare il contatto con il religioso del territorio occupato, per essere parte dirigente; dall'altro che sia il religioso, che opera in ambito civile nel territorio occupato, a cercare un contatto. Questo collegamento deve essere fiducioso, almeno fino a 149


prova contraria, con l'Autorità Militare occupante e con il personale religioso eU tale forza occupante, che garantisce l'assistenza spirituale presso le truppe occupanti. Cercare il dialogo è fondamentale: la Chiesa ha sempre saputo come arrivare alle anime; il dialogo franco ed aperto su un problema umanitario, anche grave, se non sempre garantisce la soluzione del problema, lo può almeno avviare a soluzione e, spesso, anche piccolissime disposizioni sono capaci di alleviare o diminuire grandissime sofferenze, specie in tempo di guerra. In s.intesi, ma questo è un mio parere del tutto personale, credo che una maggiore e migliore conoscenza da parte di tutto il personale religioso del Diritto Umanitario (almeno internazionale) dei Conflitti Armati, possa servire in tempo di guerra per alleviare le sofferenze delle vittime della guerra e, forse, possa contribuire a garantire una assistenza spirituale più efficiente e consapevole.

3. Beni culturali e beni delle Chiese Nel corso della trattazione non ho mai esaminato la protezione dei beni culturali in tempo di guerra, soprattutto perché le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia ed in vigore 1 non avevano nessuna conseguenza significativa sui diritti e sui doveri del Cappellano militare in tempo di guerra. Ma poiché tra i beni della Chiesa (chiese, pinacoteche, musei diocesani e parrocchiali, biblioteche dei seminari, delle abbazie e dei monasteri, centri culturali o monumentali, ecc.) vi sono dei veri e propri tesori dell'arte e della cultura che appartengono all'umanità intera, soprattutto in Italia, è bene soffermarsi sull'argomento. Infatti molte volte la custodia di tali tesori è affidata ad ecclesiastici, congregazioni religiose, ecc., che è bene che conoscano i loro diritti ed i loro doveri in guerra per garantire, per quanto è possibile, la migliore salvaguardia ed il rispetto di quanto custodiscono, per impedirne l'asportazione, il furto e la distruzione. In Italia la protezione delle chiese, dei monasteri e delle persone civili che lvi si ricoverino in tempo di guerra, ha origine consuetudinarie molto antiche.

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Si può dire che sempre, fino dall'affermarsi di qualunque istanza di diritto delle genti e di leggi, usi e consuetudini di guerra tra popoli civili, il rispetto delle chiese e delle religioni sia stato assicurato, con flessioni notevoli solo nei periodi di guerra con connotazioni religiose, dall'espansione dell'Islam, alle Crociate, alle guerre di religione, in poi. Limitando la nostra ricerca al solo Ottocento si trova una traccia consistente di ciò, specie in Italia. Il regolamento di servizio in guerra del1833, art. 1045, che dettava le <<disposizioni nel dar l'assalto» ricordava che il Comandante delle truppe «significherà coll'ordine alle truppe i luoghi che dovranno particolarmente essere rispettati. Fra questi saranno sempre le chiese, i tempi, le case religiose, gli spedali, gli ospizi, i collegi, i convitti, ecc.>>; è evidente che nella nostra storia sempre gran parte di tali luoghi da rispettare <<particolarmente» fossero affidati a sacerdoti o a personale religioso in genere, maschile e femminile. Il saccheggio era vietato sotto pena di morte come pure il danneggiamento volontario o l'incendio senza una necessità militare imperiosa. I reati contro la Maestà divina o contro il rispetto dovuto alla religione ed ai suoi ministri erano puniti con le pene stabilite dal Codice penale comune, come affermavano sia il Codice penale militare del 1822, sia quello del 1840. Il codice del1840, ribadendo i dettati del precedente regio editto penale militare del 1822, stabiliva (art. 294) che <<i monasteri di religiosi e le case destinate all'abitazione di vedove o di figlie in educazione, sia in tempo di pace, che in tempo di guerra, sono dichiarate, in qualunque paese anche nemico, sotto la speciale Nostra (del Sovrano) protezione». «Il militare che si sarà introdotto in simili stabilimenti senza il voluto permesso anche per mera curiosità, sarà punito colla detenzione e colla carcere; se vi si introdurrà insidiosamente, o con violenza, o minacce ... o concorrendovi l'infrazione della clausura ... » le pene saranno molto gravi giungendo alla pena di «morte passando per le armi» ove il militare «attentasse alla vita od all'onestà delle persone che vi sono ritirate>>. «Il saccheggio, anche quando verrà ordinato, sarà sempre, sotto 151


pena della morte passando per le armi, proibito nelle Chiese, in tutti i luoghi sacri, in tutti i luoghi indicati dall'art. 294», ed in quelli ai quali sono concesse speciali salvaguardie (biblioteche, luoghi di scienza, di arte, di cultura, di beneficienza, ecc.). Analogamente pene molto gravi erano inflitte anche in caso di incendio, devastazione, ecc. · Solo nel1899, con le Convenzioni dell' Aja si passava ad una protezione sancita e prescritta dal Diritto Internazionale. Infatti il <<Regolamento concernente le leggi ed i costumi della guerra terrestre», non solo stabiliva per i prigionieri di guerra (art. 16) e per le popolazioni civill dei territori occupati (art. 46) la massima libertà di religione, compresa l'assistenza ai riti del loro culto, ma anche: la tutela della proprietà privata {art. 46) e l'assimilazione alla proprietà privata dei beni delle chiese (art. 56). Veniva sancita «l'adozione di tutte le misure necessarie per risparmiare, per guanto possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla benificenza, i monumenti storici», ecc., (art. 27), negli assedi e nei bombardamenti, purché non fossero utilizzati dal nemico a scopi militari e purché fossero adeguatamente segnalizzati, se non immediatamente visibili. Come si vede il Diritto Internazionale giunge molto dopo a prescrivere quanto i regolamenti militari nazionali prescrivevano già da quasi un secolo. È evidente che, a parte le chiese ed i luoghi di culto, moltissimi degli edifici destinati alle arti, alle scienze, alla beneficenza, monumenti storici, ecc., 'siano sempre stati affidati, almeno in Italia, a organismi ed organizzazioni religiose, maschili e femminili. Solo dopo i gravissimi danni, distruzioni e perdite di beni culturali, dovuti soprattutto ai bombardamenti a tappeto della seconda guerra mondiale, il Diritto Internazionale ha recepito l'istanza di una ulteriore protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Il principio guida della Convenzione del 1954 è molto valido, poiché si afferma che i beni culturali, a qualsiasi popolo o individuo essi appartengano, costituiscono patrimonio culturale dell'umanità intera e, come tale, debbano essere preservati. La Convenzione ratificata, che è legge dello Stato italiano, sancisce anche che, «per essere efficace, la protezione di detti beni deve 152


essere organizzata fin dal tempo di pace con misure» di carattere nazionale ed internazionale. E nelle predisposizioni soprattutto nel tempo di pace, a me pare che ci siano le maggiori inadempienze dal punto di vista nazionale, che vanno dalla scarsa diffusione della Convenzione nelle Scuole civili e militari, alla insufficen te conoscenza delle norme da parte del personale, civile e religioso, addetto alla custodia dei tesori che l'Italia ha il privilegio di conservare. La Convenzione stabilisce una <<protezione generale» (con il si mbolo di protezione riportato una sola volta o assente, se è evidente che si tratti di un luogo «bene culturale») ad una «protezione speciale» per i grandi beni culturali. Per i beni sotto protezione speciale è obbligatoria l'iscrizione, fin dal tempo di pace, nel «Registro Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione Speciale», ed il simbolo di protezione deve essere ripetuto per tre volte. La differenza tra un tipo di bene sotto protezione generale o sotto protezione speciale è molto importante: infatti, secondo il Diritto Internazionale, il bene culturale sotto protezione generale può essere usato a fini militari, e con ciò perdere il suo diritto alla protezione, su decisione del comandante militare di tutti i livelli. Ciò significa che un capo pattuglia può scegliere il campanile di una chiesa come suo osservatorio, facendo perdere alla chiesa il diritto alla protezione che gli è dovuta per Convenzione. Molto perciò potrà essere fatto in merito da un religioso custode del bene culturale a livello di dissuasione e di convincimento, affinché ciò non avvenga, oltre all'opera che già viene svolta in materia dai Comandanti militari per la formaz ione del personale combattente. Il bene culturale sotto la protezione speciale, iscritto nel «Registro>>, è un bene che gode invece di protezione internazionale. Anche tale bene può perdere tale diritto alla protezione qualora venga utilizzato a scopi militari, però la sua utilizzazione a tale fine non può essere decisa da chiunque, bensl con un atto scritto, avallato da un Comandante di Grande Un ità (generale di divisione, specifica la Convenzione: ciò significa anche grado equivalente, che, attualmente per l'Italia , è quello di Generale di Brigata, cioè del minimo livello di Comando di una Grande Unità).

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Arti scritti di tale genere, tipo ordini di operazioni, ecc., comportano ben precise responsabilità che non possono che derivare da necessità militari molto serie, concrete, vitali per la condotta delle ostilità e non lasciate al libero arbitrio o alla sensibilità, più o meno elevata, del Comandante militare ai vari livelli. Come la Chiesa di Roma sia attenta alla conservazione dell'enorme patrimonio culturale dell'umanità, che essa tutela e conserva, è dimostrato dal fatto che il «Registro» internazionale dei beni culturali è stato inaugurato all'Aja nel 1970. Il primo bene che vi figura, è il territorio dello Stato della città del Vaticano in toto, con annesso un accordo, tra il predetto Stato ed il Governo italiano, che interdice ai mezzi militari italiani, in tempo di guerra, il traffico lungo le mura vaticane, dato che tali automezzi costituiscono legittimo obiettivo dell'offesa avversaria e che l'attacco, legittimo a tali mezzi potrebbe mettere in pericolo la protezione e la salvaguardia del bene culturale. Il fatto che in tale «Registro internazionale di beni culturali sotto protezione speciale» in tempo di guerra non figuri nessun bene culturale italiano non può che stupire il mondo, specie perché, in caso di guerra, vi è addirittura un Comitato internazionale per la salvaguardia di Venezia. La situazione italiana nel mondo è decisamente atipica, anche perché si può dire che in ogni borgata o paese vi siano moltissimi beni culturali, che meriterebbero una adeguata attenzione e protezione in tempo di guerra. Questa realtà nazionale renderebbe quasi impossibile una difesa dello Stato e ciò sarebbe un assurdo. Infatti, ratificando i Protocolli di Ginevra del 1977, l'Italia ha precisato che qualora i beni culturali (protetti dall'art. 53 del I Protocollo) siano impiegati a scopi militari, perdono il diritto alla loro protezione. Ilo desiderato dare un cenno a questo problema della salvaguardia e della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, in quanto i beni culturali in Italia esistono pressoché ovunque; moltissimi di tali beni sono custoditi da personale religioso e sono beni della Chiesa; in territorio italiano si trova circa il 40% dei beni culturali dell'intera umanità (la concentrazione è perciò enorme); è bene che, come impongono le Convenzioni, non solo il personale militare,

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ma anche il personale addetto alla custodia dei beni culturali, il personale religioso e le popolazioni civili, siano edotte dei dettati delle Convenzioni che proteggono tali beni in tempo di guerra. Le conoscenze dei dettati delle Convenzioni, relative alla protezione dei beni culturali in tempo di guerra, dovrebbero essere sicuro patrimonio tecnico professionale non solo di tutti i direttori di museo o di biblioteca, ma anche del personale religioso che H conserva e che li detiene, come dei proprietari che hanno la fortuna di possederli e di custodirli. Tali conoscenze, infatti, non possono che essere fondamentali per la formazione di una coscienza nazionale di rispetto e di tutela di un patrimonio, che le generazioni passate hanno consegnato intatto alla nostra generazione e che è nostro dovere trasmettere intatto alle generazioni future. È bene che tutti sappiano che per la protezione di un grande bene culturale può anche essere richiesta all'Autorità Militare occupante una consistente guardia armata, che, come forza di polizia specializzata, godrebbe anch'essa di protezioni adeguate derivanti dal Diritto Internazionale. Tali conoscenze da parte del personale religioso sicuramente potranno essere molto importanti, quanto meno nei rapporti cittadinanza-forze armate, sul territorio nazionale, ma anche per rappresentare in modo adeguato, in termini di diritto, le esigenze di protezione ad uno straniero che avesse occupato parte del territorio nazionale. Forse ci si potrà chiedere in tutto questo che cosa c'entri il Cappellano Militare. Anche le truppe occupanti avranno un cappellano militare e questi non potrà che essere un uomo sensibile a queste istanze ed un veicolo, oltre che un sicuro strumento, ai fini della protezione di un patrimonio cosl cospicuo e vitale per l'umanità.

4. Attività di pmtezione civile e di tutela dell'ambiente naturale in tempo di guerra

Specie dopo la ratifica italiana dei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del1949, meritano un cenno anche le attività di protezione civile e quelle di tutela dell' ambiente naturale per quanto riguarda l'opera del personale religioso

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militare, ma soprattutto del personale religioso che opera a vantaggio dell'assistenza spirituale delle popolazioni in tempo di guerra. Secondo il I Protocollo (art. 61) con il termine «protezione civile» si intende l'assolvimento dei compiti umanitari che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità e delle grandi calamità naturali, per aiutare la popolazione a superare gli effetti immediati e per assicurare le condizioni necessarie alla sua sopravvlvenza. In tali attività il Protocollo cita espressamente le esigenze connesse con l'assistenza spirituale, i trasporti funebri e le tumulazioni urgenti, ma anche i così detti <<alloggiamenti di fortuna». In caso di grandi calamità, o in tempo di guerra, si è verificato molto spesso che istituti religiosi ed organizzazioni religiose si siano prodigate per dare vitto ed alloggio e spesso anche assistenza sanitaria, per guanto possibile, alle popolazioni civili. Oltre a ciò, in ogni tempo le organizzazioni religiose si sono occupate di raccogliere soccorsi e di farli pervenire sul luogo del bisogno, direttamente o tramite le organizzazioni o gli Enti umanitari internazionali; spessissimo, inoltre, a religiosi sono stati consegnati aiuti da distribuire alle popolazioni e da gestire in caso di calamità. A parte quella che può essere l'opera in materia di Cappellani militari assegnati espressamente a unità militari che siano adibite, esclusivamente e parzialmente o temporaneamente, a compiti di protezione civile, mi sembra utile che tutto il personale religioso sappia che tali formazioni sono protette dal Diritto Internazionale e che l'Autorità Militare, in territorio nazionale ed in territorio occupato, ha il dovere di agevolare in ogni circostanza lo svolgimento dei compiti umanitari loro affidati, salvo il caso di necessità militare imperiosa (Gi-PI-Capo VI). È anche, a mio avviso, opportuna da parte di tutti i religiosi la conoscenza delle norme che tutelano in guerra i luoghi di culto, i monumenti storici, tra i guaii numerosissimi sono i complessi monumentali religiosi, le opere d'arte, ecc., contro i guaii sono proibite anche le azioni di rappresaglia, purché tali beni non siano utilizzati in appoggio allo sforzo militare (GI-PI-Capo III). In tale quadro, tra i metodi di guerra vietati, vi è quello di far

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soffrire la fame alle persone civili e sono protetti tutti i beni che sono indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile. Attacchi indiscriminati e rappresaglie, dai quali ci si possano attendere danni durevoli e gravi all'ambiente naturale, tali da compromettere la salute o la sopravvivenza delle popolazioni, sono parimenti vietati, cosl come gli attacchi contro opere o installazioni che racchiudano forze pericolose, come ad esempio le dighe che racchiudono bacini idroelettrici, le centrali nucleari e così via. Senza pensare alla guerra è sufficiente ricordare i disastri dal Vajont, o dl Seveso in italia, e che cosa abbia significato, per l'inquinamento del mondo, il disastro di Chernobyl. Conoscere tali dettati significa anche contribuire a creare movimenti di opinione per garantire l'osservanza di quelle prescrizioni previste dal Diritto Internazionale, che consentono l'applicazione delle Convenzioni non solo per quanto riguarda l'utilizzazione di tali opere, ma anche per la opportuna segnalizzazione e per la notifica al nemico delle segnalizzazioni effettuate, soprattutto nelle zone dove il rischio è maggiore per la concentrazione dl tali opere, o per la massa, o per la pericolosità delle materie prima impiegate da determinate industrie, in termini di possibile inquinamento.

5. Assistenza spirituale delle popolazioni civili, ai rifugiati, ai profughi, ai detenuti a causa della guerra, agli internati civili ed ai prigionieri di guen·a Di tutti gli argomenti citati nel titolo di questo paragrafo si è più o meno trattato nel corso dello studio, riferendo, con un'ottica forse deformata, sui riflessi di tale assistenza nell'opera umanitaria svolta dai Cappellani militari. Ma occorre ricordare che tale opera di assistenza spirituale non solo è prevista dalle Convenzioni e dalle leggi in vigore, ma è anche promossa ed adeguatamente tutelata dal Diritto nazionale ed Internazionale, a vantaggio di tutte le vittime della guerra (militari o civili). Tutti i cittadini dovrebbero conoscere i loro diritti in tempo di guerra; ma, in modo particolare, tali diritti dovrebbero essere conosciuti dal personale religioso, per il quale è sempre stata particolare

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cura la ricerca di come alleviare l'enorme sofferenza umana in tempo di guerra. Non mi stancherò mai di ripetere, che la consapevolezza della propria missione da compiere, si traduce in ogni caso in adeguata conoscenza dei diritti e dei doveri del personale religioso, che provengono dal Diritto Umanitario nazionale dei Conflitti Armati e da quello Internazionale: tale conoscenza è il solo mezzo e la sola strada da seguire per poter svolgere al meglio la missione e per trovare la strada per risolvere con umanità i problemi della sofferenza umana in tempo di guerra. Molto spesso il personale religioso può essere un veicolo attraverso il quale passa il soccorso, altrettanto spesso può essere il promotore o il gestore del soccorso, o in presa diretta con l'Autorità Militare, o attraverso i mille modi in cui una giusta istanza può essere rappresentata ed accolta. Oggi c'è un dialogo aperto tra tutte le religioni e, nell'ambito della stessa religione, c'è dialogo tra le varie confessioni. Lo spirito ecumenico è sempre più sentito ed è tutt'altro che escluso che un ministro del culto di una religione possa rendere dei servigi, o essere portatore di iniziative a vantaggio di ministri del culto di altre religioni, a vantaggio della missione e dell'ideale di garantire l'assistenza spirituale alle vittime della guerra (combattenti o non). La mentalità di servizio, che si richiede all'uomo di Dio dell'età moderna e dei nostri giorni, deve essere sempre più aperta, sempre meno confessionale o parrocchiale, compatta con gli altri nella tutela dei diritti umani.

6. Il Ministro del culto «militare» oggi Il Diritto internazionale dei Conflitti Armati impone la figura del ministro del culto «militare», solo ed esclusivamente per il tempo di guerra per l'assistenza spirituale (non per quella religiosa, che è decisamente più riduttiva) del personale militare delle Forze Armate. Che tale assistenza spirituale ai membri delle Forze Armate non sia peculiare del tempo di guerra (e non sia improvvvisabile all'atto dell'emergenza o della guerra) è dimostrato dal fatto che la stragran158


de maggioranza degli Stati prevede lo svolgimento di tale servizio di assistenza spirituale, anche se in modo diverso da paese a paese, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Prescindendo dalla fede religiosa professata dal ministro del culto militare e dai modi di esercitare l'assistenza spirituale religiosa e liturgica, il Cappellano militare si distingue da ogni altro ministro del culto non militare della sua stessa fede per almeno tre caratteristiche peculiari. La prima caratteristica, forse la più esalta n te dal p un to di vista pastorale e professionale, se cosl si può chiamare l'esercizio del ministero pastorale e l'assolvimento della missione di assistenza spirituale, è quella di operare per una vita intera a vantaggio dei militari, cioè delta gioventù sana di uno Stato. Qualunque struttura militare non può che essere basata su gioventù sana, non solo perché la organizzazione militare non può avere il compito di recupero di devianze (drogati, personale potenzialmente suicida, personale in crisi nervosa e depressiva, ecc.) o di utilizzazione di portatori di menomazioni fisiche o di handicap, ma anche perché al militare è richiesto il massimo di quanto un corpo umano può dare dal punto di vista fisico e la stessa difesa della Patria richiede prestazioni e cariche intellettive di assoluta eccellenza, anche nel campo della disponibHità individuale al sacrificio. È evidente che in qualunque struttura militare vi è una organizzazione preposta allo «scarto» del personale ritenuto «non idoneo» dal punto di vista fisico, intellettuale o psichico. Si tratta dunque di una posizione di netto privilegio: il ministro del culto militare è per definizione non solo un «portatore dei valori» della sua religione; è anche nello stesso tempo un «garante» del mantenimento e dell'affermazione dei valori di apertura e di disponibilità dei quali deve dare vivente testimonianza, in nome del Dio nel quale crede. Una eventuale semina di valori avviene perciò nell'ambito del migliore teneno che lo Stato di appartenenza può offrire per la diffusione dei valori stessi, ivi compreso evidentemente il problema del proselltismo, della cattura degli spiriti, della spinta vocazionale verso coloro che siano disposti a seguirne l'esempio. La seconda caratteristica riguarda le conoscenze in piiì che il «mi-

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litare» deve avere rispetto al ministro del culto comune (non solo di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, ma anche di Diritto Interno, o nazionale, dello Stato di appartenenza, per quanto riguarda la sua specifica professionalità militare, con ulteriori doveri e vincoli posti dalle leggi nazionali). La terza caratteristica riguarda una generica decisamente superiore pericolosità nell'esercizio del proprio ministero, dovendo assicurare l'assistenza spirituale anche e soprattutto sui campi di battaglia. Dirò per inciso che anche le missioni di pace, che oggi sono sempre più frequenti, comportano, talvolta, un sensibile «grado di rischio», basti pensare ad esempio all'elicottero italiano recentemente abbattuto in Jugoslavia, o all'elicottero italiano recentemente levatosi in volo per raccogliere feriti nell'ambito di una forza dell'ONU in missione di pace, senza l'assicurazione delle garanzie di protezione di volo da parte dei contendenti. Religiosi che vaneggino contro' la guerra, quando questa è in atto, che siano promotori di sterili assurde e spesso violente «marce per la pace>> o manifestazioni di piazza contro la guerra già in atto con tutti i suoi orrori, o che contestino la funzione o addirittura la missione del Cappellano Militare loro confratello, si pongono, a mio avviso, quanto meno in una posizione decisamente antistorica. Credo che sia meglio operare per la pace; gli operatori di pace sono coloro che con scienza, sapere, e amore fanno del loro meglio, spesso a loro rischio, per alleviare alle vittime le sofferenze della guerra. Che un Cappellano Militare sia addirittura Consigliere Giuridico del Comandante in materia di applicazioni di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati forse è un po' eccessivo. Però queste conoscenze gli possono essere indispensabili per la formazione dei propri confratelli Cappellani. Per il Cappellano è sufficente sapere quanto il Diritto Internazionale prevede per la sua specifica professionalità e per la sua «militarità>> per un sufficiente svolgimento del proprio servizio. Ma io credo che più che il Dio della fede che rappresenta siano la sua coscienza, la sua professionalità, la sua etica di servizio coerenti con la sua scelta di vita a pretendere qualcosa di più da lui. Se questo Diritto Internazionale si etichetta ed è un Diritto che

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ha finalità eminentemente umanitarie, a me sembra che il Cappellano Militare debba essere un alfiere, un porta bandiera, un diffusore delle proprie cognizioni professionali nell'ambito dei ministri del culto, anche di quelli che magari contestano la sua funzione e la pratica del suo ministero pastorale. Io credo nel Diritto Umanitario, credo nella libertà di religione e di culto, credo nei bisogni di assistenza spirituale degli uomini in anni, credo nel soldato operatore e difensore della pace, credo nel professionismo militare, cioè negli uomini che come me non vogliono uccidere, ma che siano disponibili a morire in difesa dei valori che la loro uniforme e la loro incondizionata lealtà alle istituzioni e disponibilità verso gli altri rappresentano. Fare la guerra può essere un assurdo dovuto alla pochezza ed alla stoltezza degli uomini; farla limitando al massimo le sofferenze delle vittime della guerra è un dovere per gli uomini, precisamente sancito dal Diritto Internazionale. Ma perché ciò avvenga occorre studio, cultura, sacrificio, preparazione ed in tutto questo il Cappellano Militare non può che essere una struttura trainante. Di questa presa di coscienza desidero dare atto all'Ordinario Militare per l'Italia, non solo per gli studi avviati, per l'azione già svolta e per quella in programma, per la corretta formazione dei Cappellani Militari, secondo le leggi dello Stato, ma anche per avere voluto realizzare il primo testo nazionale ad hoc per la preparazione in materia dei Cappellani Militari nazionali.

7. Conclusioni Se nella l a guerra mondiale fare il Cappellano militare poteva voler dire essere un sacerdote che amministrava i sacramenti prevalentemente ai moribondi in un ospedale militare, o a vantaggio di prigionieri di guerra, oggi non è più cosl. Il Cappellano militare di oggi è un sacerdote esattamente come tutti gli altri, che opera rispetto agli altri in condizioni se si vuole di netto privilegio, perché il continuo contatto con i giovani, che sono da sempre la parte migliore e la speranza di qualunque società, non

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può che essere una condizione di privilegio che, in quanto tale, richiede una adeguata specifica preparazione. Per poter operare con fedeltà al giuramento che presta, il Cappellano militare deve inoltre essere, per legge italiana e per Convenzione internazionale accettata dall'Italia, completamente edotto dei propri diritti e dei propri doveri, soprattutto quelli inerenti al tempo di guerra, essendo il tempo di guerra l'unico tempo in cui, per il Diritto Internazionale, la figura del Cappellano militare è imposta agli Stati per svolgere le incombenze connesse con l'assistenza spirituale alle Forze Armate. Allo svolgimento di tali compiti il Cappellano militare ha il dirittodovere di prepararsi e di essere preparato, e nella sua preparazione e formazione i suoi Superiori hanno precisi doveri e responsabilità. La conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, specie in tempo di guerra, costituiscono la peculiare «militarità» del sacerdote militare e, più in generale, del persohale religioso «militare» addetto alle Forze Armate, dal Cappellano militare del reparto, alla suora dell'ospedale militare. Senza entrare nel merito di come il ministro del culto, nelle varie religioni e nelle varie confessioni di ciascuna religione, eserciti il proprio ministero pastorale, che non interessa ai fini del presente studio, è importante che il Diritto Internazionale e nazionale dei Conflitti Armati riconosca la pari dignità a tutte le religioni, ed il fatto che motivi connessi con la religione non possano essere discriminatori nel trattamento delle vittime della guerra. Oltre alla doverosa formazione per garantire una adeguata professionalità dei Cappellani militari, in linea con il Diritto nazionale ed internazionale dei Conflitti Armati, mi è parso opportuno sottolineare, o talvolta solo accennare, che l'opera del ministro del culto (e del personale religioso in genere) oggi può veramente spaziare in tutta una gamma di attività strettamente connesse con la umanizzazione della guerra e con gli scopi conclamati dal Diritto Bellico di risparmiare a combattenti e non combattenti distruzioni e sofferenze inutili, garantire il rispetto dell'uomo, in quanto tale, caduto nelle mani del nemico e di agevolare il ritorno della pace. Ma tutto questo richiede personale religioso e popolazioni civili edotte del diritto della guerra, con una adeguata coscienza civica, che può derivare solo da una educazione

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civica che comprenda lo studio nelle scuole delle Convenzioni umanitarie, così come le Convenzioni umanitarie prescrivono. Delirare contro la guerra o fare cortei pacifisti, spesso anche violenti, serve a poco quando purtroppo la guerra c'è ed è stata scatenata dalla stupidità dell'uomo. Serve invece operare per lenire la sofferenza umana, in modo concreto, secondo il diritto in tempo di guerra. Serve la preghiera per la pace, perché essa diffonde negli spiriti degli uomini e nel mondo, cariche, motivazioni ed automotivazioni di estrema positività. Alle esigenze professionali di specifica preparazione tecnico militare, che comprende anche l'uso delle armi, per i Cappellani militari, per operare secondo la legge ed il buon diritto, si affianca perciò l'esigenza che tutto il personale religioso, che in genere è tra il personale più colto di cui lo Stato dispone, sia adeguatamente preparato in difesa del Diritto Umanitario dei Conflitti Armati e compatto nell'auspicio e nell'azione concreta volta al ristabilimento della pace. Oggi, per fortuna, le guerre di religione, sempre tra le più cruente e disumane, hanno visibilmente i loro ultimi colpi di coda e si riconosce nel Diritto Internazionale la fraternità dell'uomo anche nella ricerca di Dio. Comandante militare e Cappellano militare nella storia d'Italia forse non sempre si sono capiti; ma, lasciando perdere il passato, si può dire che Comandante e Cappellano, almeno dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri, si sono sempre parlati e si sono sempre capiti; specie quando l'oggetto era costituito da istanze umanitarie nella tragedia della guerra. Ormai, nelle nostre Forze Armate la consuetudine di lavoro e l'umanità dei Comandanti, in pace ed in guerra, è sicuramente fuori da ogni d iscussione e da ogni dubbio, se non altro perché è imposta dalle tradizioni e dalle ottime leggi dello Stato in questa specifica materia, che sicuramente fanno onore al nostro Paese. Ma un personale religioso genericamente più preparato al diritti ed ai doveri che gli sono riconosciuti dai diritto in vigore (nazionale ed internazionale), non può, a mio avviso, che portare sicuro giovamento e contribuire in modo essenziale a mitigare gli orrori della guerra. Poiché credo che l'uomo sia stato creato a immagine e somiglian-

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za eli Dio credo che a tutti gli uomini si adattino le parole che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II indirizzava alla Brigata Aerea di Pisa, accomiatandosi da essa. «La vostra stessa specialità - il volo - invita al pensiero delle cose alte e celesti, cose ardue, perché richiedono uno sforzo di ascensione, ostacolato dalla pesantezza del corpo; e come le alte cime della perfezione morale richiedono, per essere conseguite, un lungo esercizio ascetico, così le vostre audaci e rapide imprese aviatorie, che vi rendono padroni dei cieli e degli spazi, sono rese possibili solo al prezzo di un'analoga intensa e coscienziosa disciplina, legata al possesso di virtù quali il senso del dovere, il sacrificio, l'obbedienza, la solidarietà umana, la semplicità di vita, che sono pure necessarie per le ascensioni dello spirito. La vostra professione vi dispone, pertanto, alla comprensione e all'apprezzamento di quei valori che sono propri dell'ideale cristiano, il quale non nega, ma purifica, convalid a ed innalza gli slanci più generosi, più nobili ed onesti del cuore umano, alla ricerca del bene e della giustizia. La vostra professione aviatoria è simbolo ed espressione del bisogno proprio dello spirito umano di spaziare e di dominare al di sopra delle realtà terrene e materiali, alla conquista dell'Infinito, di quel Dio che la tradizione religiosa dell'umanità e la stessa Sacra Scrittura collegano col simbolo del cielo». E, ancora: «Il Cristianesimo è e resta sempre una grande scuola di umanità, anche se a ciò non si limita, giacché eleva l'uomo oltre se stesso, alla dignità di Figlio di Dio». E ciò, a mio avviso vale per tutti: per i Comandanti militari, come per i gregari, per i Cappellani militari come per gli altri sacerdoti, in quanto contribuisce alla consapevolezza dell'Uomo, che è la sua prima scienza, il punto di arrivo e di partenza del suo concreto operare, specie in tempo di guerra. Inoltre occorre ricordare sempre, come ricorda il Papa in una sua allocuzione alla Cecchignola che «la pace va costruita giorno per giorno, nelle coscienze e nei rapporti internazionali: la pace va anche difesa perché nella visione cristiana, la vita trova la sua giustificazione ultima nel precetto evangelico dell'amore. È per l'amore del prossimo, dei propri cari, dei più deboli ed indi/esi, come delle tradì-

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zioni spirituali e dei valori spirituali di un popolo, che bisogna accettare di sacrificarsi, di lottare, di dare anche la propria vita se fosse necessario». Io credo nel soldato <<operatore di pace» e disponibile a morire in difesa della Patria e delle sue Istituzioni, perché questa è la sostanza del suo giuramento di fedeltà. E credo che la pace si costruisca giorno per giorno nelle coscienze. Credo fondamentale per il Diritto Umanitario che, anche nella ipotesi sciagurata della guerra, alla sera di ciascun giorno, nella coscienza sia del Comandante militare di un territorio occupato, sia del Cappellano militare del reparto, sia della coscienza di ogni uomo, compreso il sacerdote che cura le anime delle popolazioni civili che subiscono la guerra, regni la pace. Se ciò sarà, specie in tempo di guerra, significherà che anche in quel giorno triste per l'umanità, il Diritto Umanitario dei Conflitti Armati avrà affermato il suo diritto di esistere.

Note 1 Si tratta delle seguenti Convenzioni internazionali: Convenzione dell' Aja, del 14 maggio 1954, per la protezione dci beni culturali in caso di conflitto armato; - Regolamento di esecuzione della Convenzione precedente, del 14 maggio 1954; - Protocollo dell' Aja, del 14 maggio 1954, per la protezione dci beni culturali in caso di confliuo armato; -Protocollo di Ginevra (1), deiJ'8 giugno 1977, sulla protezione delle vittime dci conflitti armati internazionali, aggiuntivo aiJc Convenzioni di Ginevra del 12 ago· sto 1949 (i beni culturali possono essere configurati come «vittime» dei conflitti armati). I testi delle Convenzioni succitate si trovano nella pubblicazione 6420 dello SME c nel Manuale di Diritto Umanitario edito dallo Stato Maggiore della Difesa.·

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Appendice I Discorso di saluto alle autorità ed alla cittadinanza del Generale Comandante della 21 a Zona Militare prima della cerimonia di conferimento del Diaconato, svoltasi per la prima volta al mondo in una caserma. Salerno · Caserma Cascino - 23 aprile 1987. Eccellenze, Autorità civili, militari e religiose, soldati, popolazione di questa bellissima città che ospita il 21° Comando Militare di Zona e 1'89° Battaglione «Salerno», desidero ringraziare tutti per aver voluto partecipare a questa cerimonia religiosa che, per la prima volta in Italia, vede il cortile di una caserma, la così detta «Piazza d'Armi» trasformarsi in chiesa per conferire il primo ordine sacro, che è il diaconato, ad un cittadino italiano con le stellette. Questa cerimonia, cari cittadini in armi e non, mi ha dato ancora una volta l'opportunità di aprire la caserma alla cittadinanza, caserma che è sempre aperta per tutti i genitori dei ragazzi che vi fanno servizio, caserma che è stata aperta alla popolazione di recente non solo per il 4 novembre ma anche in occasione della visita al bellissimo Presepio fatto dai militari e che ha visto numerosissime classi delle scuole elementari e medie della città venire a gruppi con gli insegnanti, così come è sempre aperta ai cittadini in tutte le cerimonie di giuramento delle reclute. La caserma deve essere di vetro, così come la scuola, perché la caserma è l'ultima scuola dell'obbligo che lo Stato dà al cittadino ed anche perché noi militari non abbiamo niente da nascondere. Sappiamo che in questa caserma che talvolta ospita 1.600 uomini ci manca una palestra ed una cappella, ma le poche risorse finanziarie che abbiamo a disposizione vengono impiegate per lavori riguardanti il benessere del personale che hanno una maggiore priorità. Vorrei mettere in evidenza solo un aspetto di questo straordinario avvenimento perché a mio avviso, è un segno dei tempi e dei giovani dei nostri tempi: questo aspetto si chiama capacità di donazione di se stessi agli altri. È il fatto più bello e caratterizzante della gioventù dei nostri giorni e ve lo dice uno che da 35 anni lavora solo ed esclusivamente con i giovani. Sono questi i giovani che ci fanno già pregustare una Italia di domani sicuramente migliore. È molto bello e consolante vedere lo stupendo volontariato giovanile, di evidente interesse dell'Istituzione e perciò stesso sostenuto, guidato, solle-

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citato, sorretto e promosso, che è il più valido supporto quotidiano dell'azione dei nostri Comandanti a tutti i livelli. E questo volontariato si chiama capacità di donazione. Si tratta di un volontariato profumato, partecipativo, giovane, aperto, libero, assolutamente eletto per libera scelta del giovane senza speranza di licenze in più, assolutamente laico nelle motivazioni, anche se talvolta coinvolge molti ragazzi di fede, che vede giovani di ogni ceto sociale e con i titoli di studio più svariati, graduati istruttori e non, impegnarsi in prima persona per una società migliore, impegnarsi quotidianamente per combattere la droga, la prostituzione, le frustrazioni del tempo libero, la malattia, impegnarsi in modo vigile, attento e costante per individuare i ragazzi in crisi, specie nei primi giorni di allontanamento dalle famiglie e per aiutarli, dal punto di vista psicologico ed umano, a superare i traumi de!Ja lontananza da casa e quelli dell'impatto con la necessaria e dura disciplina della vita militare. E questo, secondo me, si chiama capacità straordinaria di coinvolgimento e di donazione dei giovani e del loro stupendo nuovo mondo, che ci migliora giorno per giorno a livello individuale, a livello di società militare, a · livelJo nazionale. A noi pitl anziani, a noi Comandanti l'azione di guida e di indirizzo di questi giovani ma anche la quotidiana vigile azione perché la caserma sia una palestra di libertà, un luogo di libero confronto di idee dei ragazzi tra di loro, un luogo sano, una fetta di società cristallina e trasparente, un pezzo di Italia dove il diritto della persona umana sia tutelato al massimo per quanto si riferisce al rispetto della dignità della persona, al rispetto delle idee di tutti, alla libertà di ognuno di esprimere se stesso nel rispetto degli altri. E nel massimo della donazione di se stessi agli altri, a mio parere, si inquadra anche la cerimonia di oggi. Nel relativamente breve corso della mia vita di Comandante ho vissuto con i giovani l'era della prevaricazione, poi quella del rifiuto, poi quella della contestazione e ringrazio il Signore di avermi fatto vivere anche l'atteso momento della partecipazione. Grazie. Geo. Arturo Marcheggiano

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Appendice II Discorso di saluto alle autorità ed alla cittadinanza del Generale Comandante della 21 a Zona Militare prima della prima ordinazione sacerdotale del mondo avvenuta in una caserma. Salerno - Caserma Cascino - 11 settembre 198 7. Salerno, 11 settembre 1987 Signor Generale, Autorità, cittadini, come Comandante della 21 a Zona Militare sento il dovere di ringraziare le Autorità Civili, Militari e Religiose che hanno voluto partecipare a questa cerimonia che vede, per la prima volta al mondo, l'ordinazione di un sacerdote e di un diacono in una caserma. Ma più ancora desidero ringraziare tutti voi militari di leva che siete qui, voi, genitori dei ragazzi, venuti per la cerimonia del giuramento di domani che portate tanto lavoro a questa città, e voi cittadini di Salerno che siete accorsi cosl numerosi per aver voluto essere con noi per questo evento straordinario, che a mio avviso è segno evidente di tempi nuovi. I due giovani che oggi fanno pubblicamente la loro scelta di vita davanti all'Ordinario Militare sono due ragazzi di leva che fanno parte di un gruppo vocazionale di una decina di ragazzi di leva, che è sorto liberamente nell'ambito della caserma, soLto la guida del Cappellano militare. Mi sembra giusto che questo fatto straordinario meriti qualche considerazione che, se anche proviene da un laico, può portare lo spunto per qualche riflessione e ripensamento a carattere più generale a livello adeguato. La prima considerazione che viene spontanea è quasi una soddisfatta rivincita per la stupenda risposta che i ragazzi di leva di questa sola caserma liberamente danno, rendendo testimonianza, a certi ecclesiastici che attaccano la caserma ed i valori che le caserme custodiscono, come se la caserma fosse luogo di perdizione, di costrizione e di sevizie fisiche , culturali ed intellettuali per i giovani che vi sono rinchiusi come in un carcere, dal quale evaderebbero con la droga e col suicidio. Questa visione, Signori, è completamente antistorica. A parte il fatto che le caserme della 21 a Zona Militare sono «di vetro» e sono state aperte a chiunque volesse visitarle su autorizzazione del Comandante della Regione ben 11 mesi prima che lo dicesse il Ministro pro tempore della Difesa, la caserma è il luogo che ospita giorno dopo giorno

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tutta la migliore gioventù italiana, perché il resto viene scartato, per compiere il servizio che è previsto dalla Costituzione della Repubblica. Nella caserma si insegna secondo le civilissime leggi di questo Stato, l'amore alla Patria, la difesa della pace nella sicurezza, il servizio a vantaggio della comunità nazionale, il rispetto totale ed assoluto dell'uomo, sia esso il militare nemico ferito, ammalato o prigioniero, sia esso la popolazione civile anche ostile in un paese occupato. Figuriamoci se si tollera o addirittura se si promuove la mancanza di rispetto alla persona umana del commilitone o della recluta o del civile. Nella caserma, che è un ambiente molto più libero di quello che apparentemente possa sembrare, si insegna il rispetto e la tolleranza per tutte le idee, si promuove il volontariato partecipativo, si promuove e si sviluppa il senso del collettivo, la collaborazione reciproca tra i commilitoni, lo spirito di corpo, il gusto della tradizione, il ricordo del sacrificio dei padri per dare a noi questa Italia libera e democratica. Nella caserma non si discute un solo principio: l'etica del servizio, rappresentata dalla bandiera e dalle tradizioni di ciascun reparto. L' unico imperativo della caserma è il servizio alia collettività nazionale, che coinvolge nella preparazione e nella esecuzione la responsabilità diretta dei singoli uomini cittadini alle armi e della catena di comando. Ma oltre a quello che la caserma insegna per dovere di Istituto c'è tutto quello che nella caserma il ragazzo impara da solo. Si impara il distacco dalla famiglia, il vivere in collettività, che è una lezione molto salutare per i troppi figli unici che ci sono che non sono più abituati a vedere nell'altro il fratello, si impara a dare una mano al ragazzo più debole (non a prevaricarlo), si impara l'amicizia disinteressata, la disponibilità al servizio sia esso per la compagnia o per la collettività, si impara un poco di sacrificio e di costt·izione, agli orari, agli addestramenti faticosi di giorno e di notte, si impara ad essere se stessi e ad avere grandi responsabilità come quelle delle sentinelle o dei capi dei posti di guardia alle polveriere. L'anno di servizio è per moltissimi giovani un anno di ripensamento, di crescita, di verifica di identità, di vocazione, di ricerca di scelte di vita per quando ritorneranno a casa. E la qualità ed il livello culturale medio, così come la sensibilità, aumentano anno per anno nei nostri giovani e richiedono a noi professionisti del servizio un continuo aggiornamento per essere al passo con i tempi. I nostri giovani, quelli che sono quotidianamente nelle nostre caserme sono stupendi prati verdi che hanno fame di esempio, di coerenza, che ricercano valori che non trovano perché noi non glieli sappiamo dare. Il terreno è fertilissimo per seminare. Ma attorno alla caserma non ci può essere,

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cari cittadini, solo la prostituzione, la droga ed i locali a luci rosse. Accoglieteli i nostri ragazzi, sentitene il profumo, aprite per loro luoghi sani di incontro, di crescita di dibattito, sentiteli figli vostri perché sono figli vostri, combattete perché questo si verifichi. Se il messaggio del Vangelo è l'amore, cioè amore di Dio per l'Uomo e dell'Uomo per l'Uomo, credo che ci sia tanto lavoro da fare nelle caserme e fuori e vi può anche capitare la sorpresa di vedere una caserma e la sua «piazza d'armi», rccintate da filo spinato, trasformarsi in una Cattedrale dove si ordina un sacerdote di Dio. E vorrei concludere, invitando tutti, compresi pochi vescovi, ad avere per le caserme e per i valori che esse racchiudono, sanciti dalla Costituzione e dalle tradizioni di questo nostro popolo, lo stesso assoluto, incondizionato e totale rispetto che hanno i generali per le chiese di tutte le religioni e per i valori che esse rappresentano e custodiscono gelosamente. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Bonicelli per avermi dato l'opportunità di poter esporre queste brevissime considerazioni e di potervi porgere iJ mio saluto. Gen. B. Arturo Marcheggiano

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Appendice III T e sto della Conferenza «La figura del Cappellano Militare, in tempo di guerra, secondo le leggi internazionali» - Roma - 4 febbraio 1992. 3 a Conferenza Internazionale dei Cappellani Militari dei Paesi Europei e del Nord America. l. Premessa

Eccellenze, Signori sono il Gen. di Brigata Arturo Marcheggiano della Scuola di Guerra dell'Esercito Italiano. I nsegno Diritto Umanitario nelle Scuole di Guerra delle tre Forze Armate ed in sede di attività congiunta tra le Scuole di Guerra. Dirigo i corsi interforze per conto dello Stato Maggiore della Difesa e sono l'autore di tutti i regolamenti oggi in vigore nelle Forze Armate italiane in materia di applicazione del Diritto Umanitario. Da laico assolutamente rispettoso di qualunque «credo» dell'Uomo, e da docente militare, non vi so nascondere il mio imbarazzo, nel prendere la parola in una conferenza internazionale così per me inusuale, tanto da sentire il bisogno di portare con me un mio allievo, il primo Cappellano Militare che in Italia abbia frequentato un corso per Consiglieri Giuridici in materia di applicazione del Diritto Umanitario, organizzato in ottemperanza dell' art. 82 del I Protocollo di Ginevra del1977, ratificato dall'Italia e, quindi, legge per il nostro Stato. II tema è vastissimo e, di conseguenza, tratterò per cenni solo pochi argomenti, cosl come gli stessi sono configurati dal Diritto Internazionale oggi in vigore. In tale dizione comprendo anche i Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle 4 Convenzioni del 1949, nell'intesa che essi debbano essere considerati vincolanti per gli Stati che li hanno notificati (come ad esempio l'Italia), ed alla stregua quanto meno del diritto consuetudinario per gli Stati che ancora non li avessero ratificati, almeno per quanto riguarda la materia «Cappellani militari» (anche se oggi, più propriamente, ci si riferisce ai ministri del culto di tutte le religioni). Esaminerò, pertanto, esclusivamente secondo i dettati del Diritto Internazionale i seguenti argomenti relativi al tempo di guerra: - i diritti ed i doveri degli Stati riguardanti la preparazione dei Cappellani Militari;

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- i diritti ed i doveri dei Superiori dei Cappellani Militari; - i diritti del Cappellano; - i doveri del Cappellano. Mi preme però anche dare un cenno ad una parte del Diritto I nternazionale meno conosciuta e studiata dove, a mio avviso, il Cappellano Militare ed il ministro del culto in generale (anche civile), in tempo di conflitto armato può trovare spazi di azione umanitaria veramente cospicui, per alleviare le sofferenze delle vittime delJa guerra, dato che in tutte le religioni ques ta particolare istanza umanitaria è sempre assolutamente presente ed a fattor comune. Purtroppo il tempo non mi consente un esame di carattere storico, che mi piacerebbe poter fare anche solo per ricordare che un grande Papa, quale fu Giovanni XXIII, ha avuto un libretto militare ed uno stato di servizio di carità e di apostolato in guerra.

2. I diritti ed i doveri degli Stati

D dovere pitJ significativo degli Stati, in tempo di guerra, sancito dal Diritto Internazionale, in materia religiosa, è quello di assicurare l' assistenza spirituale non solo alle proprie truppe combattenti ed ai prigionieri di guerra nemici catturati, ma anche alle popolazioni civili, vittime della guerra, sia sul territorio nazionale sia in territorio nemico occupato . I diritti ed i doveri più significativi degli Stati o delle Parti in conflitto, che scaturiscono dal Diritto Internazionale (ed in particolare dalle Convenzioni dell'Aia 1907, di Ginevra 1949 e dai Protocolli di Ginevra del1977), che riguardano direttamente l'opera di assistenza spirituale svolta dai Cappellani Militari, sono i seguenti: - non discriminare le vittime della guerra, combattenti e non combattenti, per motivi religiosi; - concludere accordi di tregua temporanea dopo i combattimenti, per motivi umanitari; - concordare zone sanitarie, di sicurezza, zone smilitarizzate e località non difese per la migliore protezione delle vittime della guerra; - concludere accordi di scambio e restituzione di personale religioso, compreso quello delle navi ospedale e degli aerei sanitari, fermo restando il diritto di trattenere parte del personale religioso per le esigenze assistenziali dei feriti e dei prigionieri di guerra nemici catturati; - fare il possibile per identificare i feriti, i malati ed i morti e per dare

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corrette e tempestive notizie in merito alla controparte, e, di conseguenza, alle famiglie , raccogliendo e restituendo testamenti, altri documenti, reliquie, ecc.; rispettare in ogni circostanza i Cappellani destinati alle Forze Armate; fornire ai Cappellani i bracciali e le carte di identità anche nel caso che si tratti di personale «temporaneo», cioè temporaneamente in servizio in qualità di Cappellano Militare; diffondere i testi degli accordi internazionali inserendone lo studio nei programmi di formazione e di istruzione militare dei Cappellani; prevenire e reprimere le infrazioni alle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento all' uso indebito dei segni distintivi di protezione internazionale; assicurare la libertà di religione e la pratica dei culti agli internati civili, ai prigionieri di guerra e a tutte le persone protette; pretendere che i Comandanti si assicurino che il personale alle loro dipendenze, compresi i Cappellani Militari, conosca i doveri cbe gli derivano dalle Convenzioni internazionali.

Anche gli Stati neutrali hanno precisi diritti e doveri, che tralascio per brevità, specie se si trovano a partecipare, per motivi umanitari, con formazioni sanitarie o di protezione civile, munite di Cappellani, ad alleviare le sofferenze delle vittime della guerra in territorio di guerra.

3. Diritti e doveri dei Superiori dei Cappellani Militari In generale il Superiore, dal Comandante diretto fino al Comandante in Capo, ha il diritto della decisione operativa con il preciso dovere e con la responsabilità diretta e personale che la decisione presa sia rispettosa del Diritto Internazionale vigente. I Comandanti, in nome degli Stati: concludono gli accordi di tregua temporanea a scopi umanitari e quelli per le zone e le locaHtà ove porre al riparo le vittime della guerra; proteggono e garantiscono, in nome dello Stato, la protezione degli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, ecc., purché siano adeguatamente segnalati; sono i garanti del rispetto del diritto alla vita, dell'onore, dei diritti di famiglia e della proprietà privata, delle convinzioni religiose dei prigionieri e degli abitanti dei territori occupati e del libero esercizio dei culti. Non mi sembra il caso di esaminare più in particolare quali siano le azioni più opportune in tal senso con le quali essi Comandanti possano essere aiutati e supportati da un Cap-

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pellano Militare preparato e professionista in materia di Diritto Umanitario applicato. Non vi è dubbio però che al Superiore del Cappellano (sia a quello militare, sia a quello ecclesiastico) competa la completa formazione del Cappellano Militare, sotto l'ottica della conoscenza dei diritti e dei doveri del Cappellano in tempo di guerra, dato che la figura del Cappellano Militare nel Diritto Internazionale, è una figura non solo tipica, ma quasi imposta alle Forze Armate degli Stati, solo ed esclusivamente per le esigenze connesse con lo stato di guerra. Le prescrizioni (diritti e doveri) stabilite per il Cappellano Militare dal Diritto Internazionale- sono solo ed esclusivamente quelle del tempo di guerra e costituiscono la <<professionaJità» militare o, se si vuole, la «miJitarità» del Cappellano, che viene a distinguersi dall'ecclesiastico comune proprio per le precise conoscenze che deve avere in materia di Diritto Internazionale, essendo un Cappellano Militare.

4. I diritti del Cappellano Militare I principali diritti che il Diritto Internazionale garantisce al Cappellano Militare, purché esso assolva ai propri doveri almeno formalmente , sono veramente consistenti. U Cappellano deve, infatti, essere rispettato e protetto in ogni circostanza; se catturato non è considerato come prigioniero di guerra; deve essere restituito alla Parte di appartenenza, ma può essere trattenuto nella misura in cui lo esigano i bisogni spirituali dei prigionieri di guerra. È normale che sia armato per la difesa personale propria e dei feriti e malati che gli sono affidati. Qualora venga catturato dal nemico e trattenuto, ha diritto a fruire, oltre a tutto quanto.previsto per i prigionieri di guerra: di facilitazioni speciali per l'esercizio della sua missione spirituale; di autorizzazioni per visitare, fuori dai campi di prigionia o di internamento, non solo i distaccamenti di lavoro in cui siano impiegati prigionieri di guerra nazionali , ma anche gli ospedali, militari o civili, in cui tali prigionieri fossero ricoverati, per motivi di cura, utilizzando mezzi di trasporto forniti dallo Stato detentore. Il Cappellano gode inoltre di agevolazioni cospicue in materia di corrispondenza; può accedere direttamente e senza intermediari al Comandante del campo in cui risiede e non può essere costretto a nessun lavoro estraneo alla sua missione religiosa. All'atto del rimpatrio può portare seco oltre agli effetti c agli oggetti personali anche gli arredi sacri di proprietà ed i valori (fino al 1949 anche le armi individuali di proprietà).

184


Non può essere privato in nessuna circostanza dei distintivi di grado e nazionalità e delle decorazioni, dei propri segni distintivi di immunità internazionale, né dei propri documenti d i iden tità, dei quali può ottenere dei duplicati dalla Potenza detentrice in caso di smarrimento. Il diritto di portare i segni distintivi è il solo «valido anche in tempo di pace>>, stabilito dalle Convenzioni InternazionaH, che sono elaborate per il tempo di guerra. I Cappellani non possono essere soggetti a rappresaglie di nessun genere . Nei campi di prigionia o di internamento (anche dei civili) dovranno disporre di locaJi convenienti riservati al culto ed alle funzioni religiose, godere di libertà di corrispondenza (sempre peraltro soggetta a «censura di guerra») per gli atti religiosi relativi al loro ministero, potendo corrispondere solo con le autorità religiose del paese detentore e con le organizzazioni religiose internazionali, ma non con le autorità religiose del paese di appartenenza.

5. I doveri del Cappellano militare Molti sono i doveri del Cappellano militare in tempo di guerra, tra i quali il più significativo stabilito dal Diritto I nternazionale sembra essere quello di continuare ad esercitare, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti

della Potenza detentrice, e sotto l'autorità dei suoi competenti se1vizi, e con coscienza professionale, le sue funzioni spirituali a favore dei feriti o dei malati nazionali e a favore dei prigionieri di guerra, appartenenti, di preferenza, alla Forza Armata dalla quale il Cappellano dipende (Esercito, Marina, Aeronautica, Corpi speciali). Finché trattenuti dal nemico i Cappellani sono sottoposti alla disciplina interna dei campi di prigionia o di internamento e continueranno a svolgere le loro mansioni istituzionali a vantaggio di feriti, malati, prigionieri nazionali, sotto la direzione dei competenti organi direttivi del nemico. Devono essere muniti, come tutti i combattenti, della targhetta metallica di identità, del bracciale bianco con Croce Rossa, fissato al braccio sinistro e bollato dalla competente Autorità Militare, e dei documenti di identità, previsti dalle Convenzioni e dai Protocolli. Avendo in generale nei campi di prigionia i diritti degli Ufficiali, hanno anche i doveri di questi ultimi nei rapporti con le autorità del campo e con gli Ufficiali nemici. Devono inoltre conoscere le Convenzioni internazionali di Diritto Umanitario non solo per ciò che li riguarda, ma anche per poter essere di ausilio ai propri Comandanti e a tutti coloro che si rivolgessero a loro per un soccorso umanitario, specie nei territori occupati.

185


Fino a questo punto ho esaminato la lettera del Diritto Internazionale, cioè solo quei dettati di Diritto Internazionale che si riferiscono esplicitamente ai Cappellani Militari, alla loro azione, al complesso dei diritti e dei doveri che li riguardano. È evidente che (e molto spesso si è verificato) la non precisa osservanza dei doveri in guerra può spesso pregiudicare i diritti, specie per quanto si riferisce a segni di immunità, di riconoscimento, documenti di identità, ecc., di cui il Cappe!Jano Militare deve essere munito. Avere sacerdoti tra i «legittimi combattenti>> e sacerdoti «CappelJani Militari», come è successo nelle Forze Armate italiane durante la prima guerra mondiale significa sicuramente creare della confusione, tale da interdire, ad esempio, qualunque restituzione di personale religioso da parte del nemico, in quanto il detentore avrebbe rischiato di restituire al nemico dei combattenti validi.

6. Altri campi d'azione previsti dal Di1'itto Umanitario Intetnazionale dei Colt-

/litti Amtati Fermandoci a questo punto si potrebbe dire che il ministro del culto «militare» si distingue da qualunque altro ministro del culto della stessa religione per due caratteristiche peculiari, legate alla sua «militarità»: la prima riguarda le conoscenze in più che il <<militare» deve avere rispetto al ministro del culto comune (non solo di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, ma anche di Diritto Interno, o nazionale, delJo Stato di appartenenza, per quanto riguarda la sua specifica professionalità militare, con ulteriori doveri e vincoli posti dalJe leggi nazionali); la seconda riguarda una generica decisamente superiore pericolosità nell'esercizio del proprio ministero, dovendo assicurare l'assistenza spirituale anche e soprattutto sui campi di battaglia. Dirò per inciso che anche le missioni di pace, che oggi sono sempre più frequenti, comportano, talvolta, un sensibile <<grado di pericolosità», basti pensare ad esempio all'elicottero italiano recentemente abbattuto in Jugoslavia. È un vero peccato che le conoscenze di Diritto Internazionale siano peculiari e professionali solo ed esclusivamente per i CappelJani Militari. Esse dovrebbero appartenere a tutti i ministri del culto e a tutti gli ecclesiastici (uomini e donne), poiché si tratterebbe di conoscenze e di cognizioni estt·emamente importanti in tempo di guerra, specie per tutelare al meglio e per quanto è possibile le vittime delJa guerra. Infatti, a certe ben precise condizioni di imparzialità, di non interferenza nel conflitto, di garanzia che non vengano commessi dai religiosi atti dannosi a!J' occupante ed a!Je sue forze armate, tutti i ministri del culto di

186


qualunque religione riconosciuta, anche se non militari, godono di ben precise garanzie da parte del Diritto Internazionale, assieme non solo ai luoghi di culto, ma anche a tutti gli istituti religiosi. Allo stesso modo i campi di azione garantiti e protetti dal Diritto Internazionale per personale religioso di buona volontà, che voglia operare concretamente per la salvaguardia delle vittime della guerra, sono veramente tanti! Mi soffermo solo a citare grandi titoli per dare concretezza alla mia esposizione: ospedali civili, istituti per vecchi, per donne e bambini, formazioni di protezione civile, ricerche di dispersi, riunificazione delle famiglie, soccorso ed educazione degli orfani, ricerca di genitori dispersi, istituti per mutilati di guena, protezione di donne incinte, madri di fanciulli in tenera età detenute a causa della guerra, campi di internamento di civili, vedove, ecc., specie quando l'onere del loro caritatevole sostegno fosse assunto da istituti religiosi, come è tradizionalmente accaduto in moltissime guerre, e così via. Direi che il Cappellano Militare dovrebbe essere non solo un sicuro possessore di tali cognizioni di Diritto Internazionale, ma anche un diffusore tra i ministri del culto «comuni», se così si possono chiamare, di quelle cognizioni che possano servire loro in tempo di guerra per fare del bene ope· rando nel bene e nella certa cognizione del diritto. Quando un'armata avanza in territorio nemico lo stato nemico si dissolve, i suoi funzionari scompaiono; con i civili restano quasi sempre solo i religiosi: poter ricercare e garantire un contatto tra i Cappellani delle forze occupanti ed i religiosi del paese occupato, solamente ricercando il rispetto, da parte di entrambi, del Diritto Internazionale, significherebbe risparmiare alle popolazioni dei paesi occupati moltissime sofferenze. In qualunque Corpo tra il Comandante ed il Cappellano esistono rapporti di servizio tali che rendono sempre possibile un dialogo di carattere umanitario, volto almeno a!Ja osservanza di norme e di leggi internazionali che lo Stato ha Ji. beramente sottoscritto e la cui osservanza è un preciso dovere per il Comandante in operazioni. Religiosi che delirino contro la guerra, quando questa è in atto, o che contestino la funzione o addirittura la missione del Cappellano Militare loro confratello, si pongono, a mio avviso, quanto meno in una posizione decisamente antistorica. Credo che sia meglio operare per la pace; e gli operatori di pace sono coloro che con scienza, sapere, e amore fanno del loro meglio, spesso a loro rischio, per alleviare alle vittime le sofferenze della guerra.

187


7. Conclusioni Che un Cappellano Militare sia addirittura Consigliere Giuridico del Comandante in materia di applicazione di Diritto Umanitario dei Conflitti Armati forse è un po' eccessivo. Però queste conoscenze gli possono essere indispensabili per la formazione dei propri confratelli Cappellani. Per il Cappellano è sufficiente sapere quanto il Diritto Internazionale prevede per la sua specifica professionalità e per la sua «militarità» per un sufficiente svolgimento del proprio servizio. Ma io credo che pitl che il Dio della fede che rappresenta siano la sua coscienza, la sua professionalità, la sua etica di servizio, coerenti con la sua scelta di vita, a pretendere qualcosa di più da lui. Se questo Diritto Internazionale si etichetta ed è un Diritto che ha finalità eminentemente umanitarie, a me sembra che il Cappellano Militare debba essere un alfiere, un porta bandiera, un diffusore delle proprie cogn izioni professionali nell'ambito dei ministri del culto, anche di quelli che magari contestano la sua funzione c la pratica del suo ministero pastorale. Io credo nel Diritto Umanitario, credo nella libertà di religione e di culto, credo nei bisogni di assistenza spirituale degli uomini in armi, credo nel soldato operatore e difensore della pace, credo nel professionismo militare, cioè negli uomini che come me non vogliono uccidere, ma che siano disponibili a morire in difesa dei valori che la loro uniforme e la loro incondizionata lealtà alle istituzioni e disponibilità verso gli altri rappresentano. Fare la guerra può essere un assurdo dovuto alla pochezza ed alla stoltezza degli uomini; farla limitando al massimo le sofferenze delle vittime della guerra è un dovere per gli uomini, precisamente sancito dal Diritto Internazionale. Ma perché ciò avvenga occorre studio, cultura, sacrificio, preparazione ed in tutto questo il Cappellano Militare non può che essere una struttura trainante. Di questa presa di coscienza desidero dare atto all'Ordinario Militare pet·I'Italia, non solo per gli studi avviati, per l'azione già svolta e per quella in programma, per la corretta formazione dei Cappellani MiJitari, secondo le leggi dello Stato, ma anche per avere voluto realizzare il primo testo nazionale ad hoc per la preparazione in materia dei Cappellani Militari Italiani, attualmente in corso di stampa. Grazie. Gen. B. Arturo Marchcggiano

188


INDICE

PREFAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PREMESSA DELL'AUTORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

l. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2. Generalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3. Scopo dello studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

4. La definizione di Cappellano militare nel Diritto Internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

5. Cenni storici alle grandi tradizioni umanitarie dei regolamenti militari italiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Capitolo I

6. Le recenti pubblicazioni di Diritto Umanitario nelle Forze Armate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

7. Articolazione nello studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

CENNI STORICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

l. Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2. Ministri del culto ed eserciti del mondo antico. . . . . . . . . . 3. I Cappellani militari nel Medioevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. I Cappellani militari negli eserciti dell'età moderna e contemporanea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 37

5. I Cappellani militari nelle Forze Armate deH'Italia dell'800 .

42

Cttpitolo II

40

189


6. I Cappellani militari nei regolamenti sanitari italiani . . . . .

43

7. La pubblicazione 3864 del 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

LA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1864.

51

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

l. Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

2. La Convenzione di Ginevra del 1906 e la X Convenzione dell' Aja del 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

CtlfJitolo lli

CftfJilolo IV

11

3. Le esperienze della 1 Guerra mondiale . . . . . . . . . . . . . .

59

4. Le Convenzioni di Ginevra del 1929. . . . . . . . . . . . . . . . .

63

LA LEGGE ITALIANA DI GUERRA - LEGGI, REGOLAMENTI E CODICI MILITARI NAZIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Capitolo V

l. Generalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 "

2. La legge italiana d i guerra ed il Codice Penale Militare di Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

3. Le esperienze dei Cappellani militari italiani nella seconda guerra mondiale (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

4. La Costituzione della Repubblica Italiana . . . . . . . . . . . . .

74

5. La legge italiana sul servizio dell'assistenza spirituale . . . . .

75

6. La legge sulle norme di principio della disciplina militare ed il regolamento di disciplina militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

7. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

RELIGIONE E REGOLAMENTI DI DISCIPLINA MILITARE ITALIANI. ...................

81

l. Generalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

CttfJitolo VI

190


2. Regolamenti di disciplina dello Stato preunitario piemontese .

82

3. Regolamenti di disciplina dello Stato Italiano dopo l'unificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

4. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

IL CAPPELLANO MILITARE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE OGGI IN VIGORE. . . . . . . . . . . .

93

l. GeneralitĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

CajJitolo V II

2. Cappellani Militari e prima Convenzione di Ginevra del1949

95 3. Diritti e doveri del personale religioso nell 'assistenza spirituale a feriti malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare (2 3 Convenzione di Ginevra del 1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Diritti e doveri del personale religioso nell'assistenza spirituale ai prigionieri di guerra (3 a Convenzione di Ginevra del 1949) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 106

5. Diritti e doveri del personale religioso nell'assistenza spirituale alle popolazioni civili in tempo di guerra (4 3 Convenzione di Ginevra del 1949) ... . .. . .......... . ..... . .. . . 6. Diritti e doveri del personale religioso in tempo di guerra nei Protocolli di Ginevra del 1977, aggiuntivi alle Convenzioni del 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 119

DIRITTI E DOVERI DEL CAPPELLANO MILITARE IN TEMPO DI GUERRA ............. .

123

l. GeneralitĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

2. Sigle e abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 3. I diritti ed i doveri degli Stati riguardanti i Cappellani miJitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. I diritti ed i doveri dei Superiori dei Cappellani militari .. . 5. I diritti del Cappellano militare ......... . ......... .

125

110

Capitolo VIli

127 133 137

191


6. I doveri del Cappellano militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Conclusioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139 142

CONCLUSIONI .............. : . . . . . . .

145

l. Generalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Capitolo IX

2. La protezione in tempo di guerra dei ministri del culto di tutte le confessioni religiose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 7 150

3. Beni culturali e beni delle Chiese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente in tempo di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Assistenza spirituale alle popolazioni civili, ai rifugiati, ai profughi ed agli internati civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Il Ministro del culto «militare» oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Conclusioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157 158 161

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

155

Appendice I Discorso di saluto alle autorità ed alla cittadinanza del Generale Comandante della 21 a Zona Militare prima della cerimonia di conferimento del Diaconato, svoltasi per la prima volta al mondo in una caserma. Salerno, Caserma Cascino, 23 aprile 1987. . . . . . . . . . . . .

175

Appendice II Discorso di saluto alle autorità ed alla cittadinanza del Generale Comandante della 21 a Zona Militare prima della prima ordinazione sacerdotale del mondo avvenuta in una caserma. Salerno, Caserma Cascino, 11 settembre 1987 . . . . . . . . . .

177

Appendice III Testo della conferenza «La figura del Cappellano Militare, in tempo di guerra, secondo le leggi internazionali», Roma, 4 febbraio 1992. 3 a Conferenza Internazionale dei Cappellani Militari dei Paesi Europei e del Nord America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

181


Il Generale Arturo Marcheggiano è stato Comandante del14° gruppo artiglieria «Murge», Vice Comandante della Brigata corazzata «Vittorio Veneto» e Comandante della 21 a Zona Militare della Campania e della Basilicata. Ha prestato servizio all'Ufficio Ricerche e Studi dello Stato Maggiore dell'Esercito ed è stato docente di Strategia globale e di Diritto Umanitario alla Scuola di Guerra. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Bilancio dello Stato Maggiore della Difesa. Il Generale Marcheggiano è membro della Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali, Vice Presidente dell'Associazione Italiana «Albert Schweitzer», membro e docente all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di S. Remo. È stato Direttore del13° Corso Internazionale di Diritto Umanitario dell'I.I.D.H. Attualmente è Direttore del Centro Analisi dei Conflitti alla Scuola di Guerra.

L. 20.000


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