

Emanato con disposizione dell’AD n. xx del xx dicembre 2025
Copia conforme all’originale
Nella tabella seguente vengono riassunte le modifiche apportate rispetto al PIR dell’anno precedente. Elenco delle modifiche al PIR FUC 2026 – Edizione dicembre 2024
Modifiche Generali
Allineamento disciplina dell’interno PIR a quella prevista per le reti regionali gestite da RFI
Cancellazione dei riferimenti al precedente gestore (FUC)
Cancellazione dei riferimenti all’Allocation Body (AB)
Allineamento disciplina dell’accordo quadro a quella prevista per le reti regionali gestite da RFI
Aggiunti i riferimenti al sistema informativo di RFI PICWEB-IF
Spostamento, eliminazione ed aggiunta di appendici
Allineamento disciplina del contratto di utilizzo dell’infrastruttura a quella prevista per le reti regionali gestite da RFI e conseguente aggiornamento numerazione
Aggiornamento tariffe in seguito alla delibera ART n°2/2025
Nuovi inserimenti/ eliminazioni
Cancellazione par. 1.7 “contatti” e 1.8 “cooperazione tra GI/AB europei”
Aggiunta par. 3.4.1.1 “Attività di supporto di RFI alle IF: valutazione di compatibilità effettuata da RFI (articolo 5 comma 1 DE 12/2022)”
Aggiunta par. 3.4.1.2 “Attività di supporto di RFI alle IF: consulenza tecnica (articolo 5 comma 2 DE 12/2022)”
Aggiunta par. 3.4.1.2.1 “Attività di supporto di RFI alle IF: gestione dei dati RINF futuri”
Aggiunta par. 3.4.1.3 “Attività di supporto di RFI alle IF: verifiche di transitabilità (articolo 5 comma 4 DE 12/2022)”
Aggiunta par. 3.4.3 “Trasporti eccezionali”
Eliminazione par. 4.8.1 “Specifiche richieste dell’Impresa Ferroviaria”
Aggiunta par. 4.8.1.2 “Variazione in gestione operativa delle tracce e dei servizi contrattualizzati”
Eliminazione par. 4.2.1 e “nuovi servizi passeggeri” aggiunti al 4.2
Aggiunta par. 5.5.1 “Accesso alla rete GSM-R di telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treno
Eliminazione par. 5.5.2 “Studi di fattibilità delle tracce orarie”
Eliminazione par. 5.5.3 “Apertura delle linee e abilitazione impianti impresenziati
Eliminazione par. 5.5.4 “Annunci sonori e locandine”
Cap. 1-7 e App.
Cap. 1-7 e App.
Cap. 1-7 e App.
Cap. 3 e 4
Par. 3.3.1, 4.5.3, 5.3.1, 6.4.1
Cap. 3, Cap. 4, Cap. 5, Cap. 6, Cap. 7
Cap. 3
Cap. 5 e 7
1.7 e 1.8
Par. 3.4.1.1
Par. 4.8.1
Par. 4.8.1.2
Par. 4.2
Par. 5.5.1
Par. 5.5.2
Par. 5.5.3
Par. 5.5.4
Eliminazione par. 5.8 “Cambiamenti al pedaggio e tariffe”
Eliminazione par. 5.9 “Stazioni passeggeri e impianti merci”
Eliminazione par. 6.2.5 “Informazioni date dal GI FUC alle IF prima e durante la circolazione
5.8
5.9
Eliminazione par. 6.2.6 “Conseguenze economiche in caso di inosservanza degli obblighi informativi
Aggiunta par. 6.3.3.2.1 “Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva”
Aggiunta par. 6.3.3.2.2. “Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei”
Aggiunta par. 6.3.3.2.3 “Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con impiego di locomotive/convogli di riserva”
Aggiunta par. 6.3.3.2.4 “Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati o altri mezzi idonei”
Aggiunta par. 6.4.1 “Piattaforma Integrata Circolazione (PIC)”
Aggiunta par. 7.3.9 “Aree per l’approvvigionamento di combustibile”
Eliminazione par. 7.3.10 “Sgombero dell’infrastruttura”
delibera ART n° 2/2025 al quadro giuridico
i riferimenti delle direzioni di RFI interessate al processo PIR
Aggiunta formula per il calcolo della capacità quadro
Aggiunte le discipline per gli OdS 2026-27 e 2027-28 nell’ambito del processo di coordinamento per l’assegnazione dalla capacità quadro
4.4.2.2 Aggiunta processo di allocazione dei servizi
Aggiunta processo di coordinamento servizi
Aggiornati criteri di priorità delle tracce orarie
Specificazione della mancata fornitura del servizio di manovra da parte del GI
Aggiornamento con previsione servizio “Scarico reflui” e aggiunta sottoparagrafi
Aggiornamento numerazione appendici
Testo rosso: testo nuovo rispetto al PIR FUC 2026
Testo rosso barrato: testo eliminato rispetto al PIR FUC 2026
Testo blu: testo spostato da un altro paragrafo
Testo blu barrato: testo spostato in un altro paragrafo
Testo viola: testo nuovo rispetto alla I bozza PIR IFRF 2027
Testo viola barrato: testo eliminato rispetto alla I bozza PIR IFRF 2027
3.2.1
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.2
3.3.2.2.1 Modalità di costituzione e contenuti della fideiussione (aggiornamento dicembre 2025)
3.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2025)
3.3.2.4 Obblighi di IF alla cessazione del contratto (aggiornamento dicembre 2025).......................................................................44
3.3.2.5 Limitazioni al servizio in casi di morosità (aggiornamento dicembre 2025) ..........................................................................45
3.3.2.6 Risoluzione del Contratto di Utilizzo......................................................................................................................................45
3.3.2.7 Sospensione dell’efficacia del contratto (aggiornamento dicembre 2025)
3.3.3 Contratto con il richiedente non
3.3.4
3.4.1 Processo di accettazione del materiale rotabile Compatibilità treno-tratta per l’utilizzo di veicoli autorizzati (aggiornamento dicembre 2025) 46
3.4.1.1 Attività di supporto di RFI alle IF: valutazione di compatibilità effettuata da RFI (articolo 5 comma 1 DE 12/2022) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
3.4.1.2 Attività di supporto di RFI alle IF: consulenza tecnica (articolo 5 comma 2 DE 12/2022) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
47
48
3.4.1.2.1 Attività di supporto di RFI alle IF: gestione dei dati RINF futuri (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025) 48
3.4.1.3 Attività di supporto di RFI alle IF: verifiche di transitabilità (articolo 5 comma 4 DE 12/2022) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025).............................................................................................................................................................................48
3.4.2 Processo di accettazione del personale (aggiornamento dicembre 2025) .......................................................49
3.4.3 Trasporti eccezionali (Rif. Par. 5.4.4) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
APPENDICI AL CAPITOLO 3
APPENDICE 1 AL CAPITOLO 3 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025) CONTRATTO TIPO DI UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (*)
Appendice 2 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Appendice 3 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Appendice 4 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Appendice 5 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Appendice 6 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Appendice 7 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
4.3.2 Informazioni date dal GI/AB prima e durante la circolazione rispetto alle riduzioni di capacità
49
(aggiornamento dicembre 2025)
4.4 RICHIESTA DI ACCORDO QUADRO E PROCESSO DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ QUADRO
4.4.1 Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’accordo quadro
4.4.2 Processo di allocazione della capacità quadro (aggiornamento dicembre 2025)
4.4.2.1 Limitazioni all’assegnazione di capacità quadro (aggiornamento dicembre 2025)
4.4.2.2 Processo di coordinamento nell’ambito della procedura di assegnazione di capacità quadro (aggiornamento dicembre 2025)
80
80
81
81
81
4.5 PROCESSO DI ALLOCAZIONE DELLE TRACCE E SERVIZI 83
4.5.1 Tempistica per richiedere tracce e servizi per l’orario successivo a quello in vigore dal 13 dicembre 2026 al 11 dicembre 2027 (aggiornamento dicembre 2025)
83
4.5.2 Tempistica per le richieste tardive (aggiornamento dicembre 2025)...............................................................85
4.5.3 Adeguamento intermedio e richieste in corso d’orario 85
Tempistica per richiedere tracce e servizi per l’adeguamento intermedio (aggiornamento dicembre 2025) 85
Tempistica per richieste in corso d’orario (aggiornamento dicembre 2025) 86
Tempistica per Richieste in gestione operativa
Trattazione delle richieste in programmazione oraria e gestione operativa.....................................................................................88
4.5.4 Processo di allocazione delle tracce (aggiornamento dicembre 2025).............................................................89
4.5.4.1 Processo di armonizzazione (aggiornamento dicembre 2025)
4.5.5 Processo di coordinamento di tracce e servizi (aggiornamento dicembre 2025)
4.5.5.1 Esito delle richieste (aggiornamento dicembre 2025)
4.6.1 Dichiarazione di saturazione (aggiornamento dicembre 2025)
4.6.2
4.6.3 Criteri di priorità servizi (aggiornamento dicembre 2025)
4.6.4
4.8.1.2 Variazione in gestione operativa delle tracce e dei servizi contrattualizzati (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025) 94
4.8.1 Specifiche richieste dell’Impresa Ferroviaria
in
operativa delle tracce e dei servizi
4.8.2 Variazione alle tracce per esigenze del GI di FUC o per cause di forza maggiore (aggiornamento dicembre 2025) 96
4.8.2.1 Esigenze del Gestore dell’Infrastruttura (aggiornamento dicembre 2025)
4.8.2.2 Causa di forza maggiore (aggiornamento dicembre 2025)
4.8.3 Regole e conseguenze economiche in caso di mancato utilizzo delle tracce contrattualizzate 96
4.8.4 Regole e conseguenze in caso di mancata designazione/contrattualizzazione e mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate 96
Appendice 1 al capitolo 4 (nuovo dicembre 2025) ...........................................................................................................97
Appendice 2 al capitolo 4 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
e
Trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti.....................................................102 Diritto di utilizzo della capacità assegnata – Uso dell’infrastruttura compresi scambi e raccordi
Uso dell’infrastruttura ferroviaria, compresi degli scambi e dei raccordi .......................................................................................103 Controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione ............................................................................................................................................103 Ogni altra informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità
5.3.2 Tariffe pacchetto minimo di accesso (aggiornamento dicembre 2025)
di Collegamento con IFN
5.4.1 Rifornimento idrico (aggiornamento dicembre 2025) ....................................................................................107
5.4.2 Servizi di manovra (aggiornamento dicembre 2025)
5.4.3 Assistenza alla circolazione di treni speciali (aggiornamento dicembre 2025)
5.4.3.1 Tariffe (nuovo dicembre 2025)
5.4.4 Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità Motoria di cui al Regolamento UE n. 782/2021 e/o Sensoriale (aggiornamento dicembre 2025) .....................................................................................................................................110
5.5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
5.5.1 Accesso alla rete GSM-R di telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treno (nuovo dicembre 2025)
5.5.1.1 Tariffe (nuovo dicembre 2025)
5.5.1 Fornitura di informazioni complementari (aggiornamento dicembre 2025)..................................................114
5.5.1.1 Tariffe (nuovo dicembre 2025)
5.5.2 Studi di fattibilità delle tracce orarie
5.5.3 Apertura della linea e abilitazione impianti impresenziati .............................................................................116
5.5.4 Annunci sonori e Locandine (aggiornamento dicembre 2025)
5.6 PENALI ED INCENTIVI...............................................................................................................................................117
5.6.1 Penali legate a variazione della traccia richiesta da IF (aggiornamento dicembre 2025)
5.6.2 Penali per responsabilità del GIdi FUC (aggiornamento dicembre 2025).......................................................117
Penali in caso di inosservanza degli obblighi informativi/responsabilità del GI di FUC.
5.6.3 Penali per il Richiedente per mancata designazione della Impresa Ferroviaria e/o mancata contrattualizzazione delle tracce (aggiornamento dicembre 2025)
Penali per il Richiedente in caso di mancata designazione della Impresa Ferroviaria da parte del richiedente (non Impresa Ferroviaria) e/o mancata contrattualizzazione dell’Impresa Ferroviaria designata
Penali per Impresa Ferroviaria in caso di mancata contrattualizzazione (parziale o
5.6.4 Penali per Impresa Ferroviaria in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate
5.6.4.1 Penali in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate (aggiornamento dicembre 2025)
5.6.4.2 Franchigia sulle penali (aggiornamento dicembre 2025)
5.7 PERFORMANCE
(AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
5.8 CAMBIAMENTI AL PEDAGGIO E TARIFFE
5.8
5.9 STAZIONI PASSEGGERI E IMPIANTI MERCI
APPENDICI AL CAPITOLO 5 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE
5B (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Tabella 2c - Crit (Treni del Servizio Mercato e Servizio Universale ordinari
6.2.4 Informazioni date fornite dalle IF al GI FUC prima e durante la circolazione (aggiornamento dicembre 2025)
6.2.5
6.2.6 Conseguenze economiche in caso di inosservanza degli obblighi informativi
6.2.5 Informazioni e cooperazione con il GI AB e GI FUC (aggiornamento dicembre 2025)
6.2.6 Banca dati della sicurezza ferroviaria (BDS)
6.2.7 Sciopero (aggiornamento dicembre 2025)
6.3 REGOLE DI ESERCIZIO
6.3.1 Procedure per il coordinamento dell’esercizio ferroviario (aggiornamento dicembre 2025)
6.3.2 Regole di gestione (aggiornamento dicembre 2025)
Soppressioni
6.3.3 Gestione della circolazione perturbata e sgombero dell’infrastruttura .........................................................141
6.3.3.1 Gestione della circolazione perturbata (aggiornamento dicembre 2025)
Criteri da rispettare per l’inoltro dei treni
6.3.3.2 Sgombero dell’infrastruttura (aggiornamento dicembre 2025)
6.3.3.2.1 Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
143
6.3.3.2.2 Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
6.3.3.2.3 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con impiego di locomotive/convogli di riserva (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
6.3.3.2.4 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati o altri mezzi idonei (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
6.3.4 Accertamenti sugli incidenti/inconvenienti d’esercizio (aggiornamento dicembre 2025)
Indagini dell’Organismo Investigativo del Ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti della Mobilità Sostenibili
Indagini dell’ANSFISA
Obblighi
6.4.1 Piattaforma Integrata Circolazione (PIC) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
AL CAPITOLO 6 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025) ...................................................................................151
Disposizioni comuni
7.3.2 Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario (aggiornamento dicembre 2025)
Descrizione del servizio e dotazione minima dell’asset per il servizio
e
richiedere il servizio
7.3.2.1 Diritti e obblighi di GI e imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
7.3.2.4 Modalità e tempistiche per la richiesta del servizio (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
7.3.4 Aree di composizione/scomposizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra ..........................................158
7.3.5 Aree, impianti e edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito di materiale rotabile e di merci e approvvigionamento di combustibile (aggiornamento dicembre 2025)..........................................................................158
7.3.5.1 Tariffe (nuovo) (aggiornamento) dicembre 2025)
7.3.5.2 Diritti e obblighi di GI e IF (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
7.3.5.3 Modalità e tempistiche per la richiesta del servizio (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
7.3.6 Centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati
7.3.7 Platee di lavaggio
7.3.8 Servizi di continuità territoriale (aggiornamento dicembre 2025) .................................................................160
7.3.9 Aree per l’approvvigionamento di combustibile (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
7.3.10 7.3.9 Scarico reflui (aggiornamento dicembre 2025)
7.3.10.1 Descrizione del servizio (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
161
7.3.10.2 ULTERIORI SERVIZI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025) RFI NON EROGA ULTERIORI SERVIZI IN IMPIANTO 162
7.3.10.3 TARIFFA (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025) LE TARIFFE PER IL SERVIZIO SCARICO REFLUI SONO RIPORTATE NELLA SEGUENTE TABELLA 23 TABELLA 23 – TARIFFE SCARICO REFLUI.......................................................................................................................162
7.3.11 Sgombero dell’infrastruttura
APPENDICI AL CAPITOLO 7 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
164
165
APPENDICE 1 AL CAPITOLO (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025) CONTRATTO TIPO PER MESSA IN DISPONIBILITA’ DI SPAZI FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA E/O DESK INFORMATIVI MOBILI E\O E/O DESK INFORMATIVI MOBILI E POLIFUNZIONALI\O OBLITERATRICI NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI…
165
APPENDICE 2 AL CAPITOLO 7 (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025) CONTRATTO TIPO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI LOCALI DA ADIBIRE ALLA BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA / ACCOGLIENZA CLIENTI / ALTRE ATTIVITA’ NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI 173
Appendice 3 al cap. 7 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
APPENDICE 1 ACCORDO QUADRO TIPO 182
APPENDICE 2 CONTRATTO TIPO DI UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (*) 189
APPENDICE 3 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO E GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE PERTURBATA 193
APPENDICE 4 PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER LO SGOMBERO DELL’INFRASTRUTTURA
APPENDICE 5 PROCESSO DI ACCETTAZIONE DEL PERSONALE
APPENDICE 6 PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI MANOVRA EFFETTUATE IN AUTOPRODUZIONE DALLE IF
APPENDICE 8 7 PERFORMANCE REGIME - METODO DI CALCOLO DELLE PENALI............................................................199 ELENCO
1.1 INTRODUZIONE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ., del D.Lgs n.112/15 e dell’art. 47, comma 4, del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 opera in forza dell’ Atto di Concessione (Repertorio n° 49.956, Raccolta n° 29.546 del 29 luglio 2025) in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale friulana (IFRF), di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia. Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., in qualità di Gestore Infrastruttura (di seguito FUC o GI FUC), opera in forza della Delibera della Giunta regionale n. 1224 del 14.05.2004 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia FUC RFI gestisce l’infrastruttura della linea ferroviaria Udine-Cividale con estensione di 15 km, le due stazioni di Remanzacco e Cividale del Friuli (stazione di testa) e le tre fermate di San Gottardo, Moimacco e Bottenicco. L’infrastruttura ferroviaria della FUC rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 ai sensi del DM 5 agosto 2016
Ai fini della commercializzazione della capacità, il Gestore Infrastruttura FUC RFI pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 112/2015, il presente documento Prospetto Informativo della Rete (PIR) contenente tutte le informazioni necessarie ai soggetti Richiedenti per accedere alla infrastruttura ferroviaria della linea friulana Udine-Cividale e per usufruire dei servizi connessi all’infrastruttura forniti dalla stessa RFI FUC. È attualmente in corso il processo relativo al subentro di RFI nella gestione della linea ferroviaria Udine – Cividale, iniziato con la sottoscrizione dell’“Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione delle attività propedeutiche al subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale della linea Udine – Cividale (articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017)” firmato il 06/08/2020.
Si segnala che, al fine di procedere celermente all’esecuzione delle attività finanziate con il PNRR (di cui RFI è soggetto attuatore), la chiusura della linea è prevista fino al completamento del percorso di subentro di RFI nella gestione della linea Udine – Cividale e, comunque, fino all’attivazione degli impianti tecnologici attualmente in fase finale di installazione da parte di FUC, attività -questa- che sarà poi gestita da RFI successivamente all’assunzione della gestione della linea che avverrà in aprile/maggio in agosto 2025.
Nelle more del subentro di RFI nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria Udine-Cividale, sono state completate le attività finalizzate ad affidare a RFI, in qualità di AB, i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali e in data 07.03.2023 è stato stipulato l’“Accordo tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -ai sensi dell’art. 11 comma 11 del d.lgs. 112/2015 e s.m.i - dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112 e s.m.i., relativamente alla infrastruttura ferroviaria regionale gestita da Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.”.
In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 112/2015 modificato dal d.lgs. 139/2018, di recepimento della Direttiva 2012/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il presente documento vuole conseguire l’obiettivo di fornire ai soggetti interessati tutti gli elementi necessari per una corretta pianificazione dell’offerta e per la disciplina in fase di gestione del rapporto con il gestore dell’infrastruttura da parte degli stessi.
A tal fine, il PIR contiene:
• le caratteristiche dell’infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso alla stessa;
• i principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e riscossione relativi al canone di utilizzo ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi forniti dal Gestore Infrastruttura FUC RFI;
• i criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all’erogazione dei servizi offerti;
• le regole per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi ad essa connessi.
1.3 ASPETTI
1.3.1 Quadro giuridico (aggiornamento dicembre 2025)
Fonti comunitarie
• Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
• Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
• Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
• Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 29 aprile;
• Direttiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la Direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la Direttiva 2001/14 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
• Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.1191/69 e (CEE) n.1107/70;
• Direttiva 2007/59/CE: “Certificazione dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”;
• Regolamento (CE) n. 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
• Direttiva 2012/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
• Regolamento (UE) 1300/2014 della commissione del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta;
• Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione del 6 gennaio 2015 relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014.Decisione 2011/633/UE relativa al Registro Infrastruttura;
• Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
• Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione Europea;
• Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;
• Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2010/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria;
• Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
• Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
• Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)
Fonti nazionali
• D.P.R. 753 del 11 luglio 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
• D.lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 (e successive modifiche ed integrazioni) “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”;
• D M n. 43/T del 21 marzo 2000 “Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
• D.P.C.M. 16 novembre 2000 “Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli art. 9 e 12 del D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in materia di TPL;
• D.M. n. 28/T del 5 agosto 2005 “Individuazione delle Reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all’assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria”;
• D.M. 18 agosto 2006, come integrato da comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 7 ottobre 2006);
• D.M. n. 81T del 19 marzo 2008 “Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria”;
• D.M. 2 aprile 2008 “Aggiornamento del costo chilometrico della trazione elettrica nella formula del pedaggio di accesso/utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale”;
• L n. 99 del 23 luglio 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (artt. 58-63);
• L. n. 27 del 24 marzo 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (artt. 36 e 37);
• L. n. 98 del 9 agosto 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
• D.M. 10 settembre 2013 “Riduzione del 15% del pedaggio sulle linee AV” (G.U. 19 settembre 2013);
• D.lgs. n. 70 del 17 aprile 2014 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
• D.lgs. n. 112 del 15 luglio 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/34/CE” che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo;
• D.M. 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015. n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione” (GU 15 settembre 2016).
• Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
• D.lgs. del 23 novembre 2018, n. 139, che modifica il d.lgs. 112/2015, il riferimento al d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al d.m. del 16 aprile 2018, recante “Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale”. D.lgs. 50/2019 del 14 maggio 2019, n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
• D. Lgs. n. 50 del 14 maggio 2019 “Attuazione della Direttiva 2016/798/CE dell’11 maggio 2016, relativa alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;
• D. M. 28.3.2022 Min. delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile “Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i
passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”;
• Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante “Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”.
Delibere regolatorie
• Delibera ART n.70 del 31 ottobre 2014, Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie;
• Delibera dell’Autorità n. 51/2024, del 18 aprile 2024, recante “Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all’orario di servizio 2024-2025;
• Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti numero 76/2014 del 27 novembre 2014 relativa alla Procedura di Aggiornamento del Prospetto Informativo della Rete ferroviaria nazionale gestita da RFI S.p.A. – edizione 2015;
• Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96 del 13 novembre 2015 recante “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
• Delibera ART n.140 del 30 novembre 2016 Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto Informativo della Rete 2018”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al “Prospetto Informativo della Rete 2017” vigente. Indicazioni relative alla predisposizione del “Prospetto Informativo della Rete 2019”.;
• Delibera ART n. 16 del 8 febbraio 2018 Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento.;
• Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 106/2018 relativa a “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”;
• Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 relativa a “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”;
• Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporto n. 156/2020 recante «Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 86/2020. Approvazione della “Metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell’art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”»;
• Delibera dell’Autorità n. 28/2021 del 25 febbraio 2021, recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”;
• Delibera dell’Autorità n. 141/2022, dell’8 settembre 2022, recante: “Adeguamenti tariffari relativi all’orario di servizio 2022-2023 per l’accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati”;
• Delibera dell’Autorità n. 95/2023, dell’31 maggio 2023, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”;
• Delibera dell’Autorità n. 2/2025, del 9 gennaio 2025, recante “Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuove misure regolatorie relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell’anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione”.
Fonti regionali
• Legge Regionale del Friuli-Venezia Giulia numero 1/2003, art. 5 commi 99 e 100;
• Delibera della Giunta Regione Friuli-Venezia Giulia numero 1224 del 14.05.2004.
1.3.2 Informazioni generali e valore legale (aggiornamento dicembre 2025)
Il Prospetto Informativo della Rete (PIR) è elaborato da RFI GI FUC sulla base delle eventuali indicazioni e
prescrizioni dell’Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti) ai sensi del D.lgs. 112/2015 e del D.M. 5 agosto 2016.
Il PIR espone dettagliatamente i diritti e gli obblighi di RFI del GI FUC e dei possibili richiedenti, in riferimento alla richiesta/assegnazione della capacità/tracce, all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e all’erogazione dei servizi a essa connessi, nonché i canoni e i corrispettivi dovuti.
Il PIR assume anche valenza di regole e condizioni generali a disciplina dei singoli rapporti contrattuali posti in essere tra GI FUC RFI e coloro che sottoscriveranno sia i singoli Accordi Quadro sia i singoli Contratti di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Il PIR costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo e dei singoli Accordi Quadro e a tali fini GI FUC deve consegnarne copia a coloro che li sottoscriveranno attestandone ricevuta e piena e incondizionata accettazione delle disposizioni in esso contenute.
Il PIR viene pubblicato nel sito internet di RFI e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo e dei singoli Accordi Quadro e a tale scopo fermo quanto previsto al successivo paragrafo 1.5.2, con la sottoscrizione dei medesimi contratti, il richiedente attesta una piena e incondizionata accettazione delle disposizioni in esso contenute.
1.3.3 Ricorso all’organismo di regolazione (aggiornamento dicembre 2025)
In conformità a quanto previsto nell’art. 37 del d.lgs. n. 112/2015, a ogni richiedente è concessa la possibilità di adire l’Organismo di Regolazione ART per eventuali controversie inerenti all’interpretazione e/o l’applicazione del PIR della rete regionali friulana inoltrando la richiesta all’indirizzo e-mail reclamipir@autorita-trasporti.it
Contatti:
Autorità di Regolazione dei Trasporti tel +39 011 09 08 500 via Nizza, 230 e-mail segreteria@autorita-trasporti.it 10126 Torino PEC pec@pec.autorita-trasporti.it
Al fine di descrivere in modo esaustivo quanto indicato al paragrafo 1.2 il presente documento è strutturato in sette capitoli così organizzati: Al fine di descrivere compiutamente quanto indicato al paragrafo 1.2 il presente documento è strutturato coerentemente con le indicazioni formulate nel merito da Rail Net Europe (RNE) e pertanto è articolato nei seguenti sei capitoli:
Capitolo 1 Informazioni generali sulle caratteristiche del documento;
Capitolo 2 Caratteristiche dell’infrastruttura: Illustra le principali caratteristiche infrastrutturali necessarie ad una corretta pianificazione delle richieste di capacità, rimandando, per i dettagli, alla consultazione agli allegati presenti all’interno del documento
Capitolo 3 Condizioni di accesso all’infrastruttura: descrive le modalità di accesso, di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI;
Capitolo 4 Allocazione della capacità: descrive il processo di richiesta e allocazione della capacità in termini di tempistica, criteri di priorità e tipologia della richiesta
Capitolo 5 Servizi e tariffe: descrive i servizi compresi nel canone di utilizzo dell’infrastruttura, che il gestore fornisce all’impresa dietro pagamento di ulteriori corrispettivi, nonché le regole di rendicontazione applicate in fase di gestione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e il sistema di calcolo e riscossione dei diritti connessi all’utilizzo della stessa, ivi compresi i servizi non inclusi nel canone di utilizzo
Capitolo 6 Esecuzione del contratto: descrive gli obblighi per IF e GI successivi alla sottoscrizione del Contratto di Utilizzo ai fini dell’utilizzazione della capacità e i criteri relativi alla gestione della circolare, anche perturbata, e di eventuali inconvenienti d’esercizio
Capitolo 7 Impianti di servizio: descrive i servizi, e le tariffe a questi connesse, relativamente agli impianti a diritto di accesso garantito di cui all’art. 13, comma 2, del D.lgs. 112/2015.
Il presente Prospetto Informativo della Rete è redatto secondo le indicazioni fornite nella RNE Network Statement Common Structure. In tal modo i Richiedenti di diversi paesi possono accedere a documenti simili, trovando ciascuna informazione nella medesima posizione dei rispettivi PIR.
1.5.1 Periodo di validità (aggiornamento dicembre 2025)
La validità del presente documento decorre:
• dal 14 13 marzo 2026 2025, per le regole e procedure che disciplinano il processo di allocazione della capacità e i rapporti contrattuali fra GI FUC e IF/Richiedenti per l’orario di servizio dal 13 14 dicembre 2025 2026 al 12 11 dicembre 2026 2027 e le relative informazioni;
• dal 14 13 dicembre 2025 2026 per le regole e le informazioni che trovano applicazione a valere sull’orario di servizio in vigore dal 13 14 dicembre 2025 2026 al 12 11 dicembre 2027 2026 e che disciplinano gli obblighi e le responsabilità di GI FUC e IF/Richiedenti con riferimento alla sottoscrizione e all’esecuzione degli atti negoziali (Accordo Quadro e Contratto di Utilizzo).
1.5.2 Procedure di aggiornamento (aggiornamento dicembre 2025)
Il PIR viene aggiornato a cura di RFI GI FUC il quale, previa consultazione delle parti interessate di cui all’art. 14, comma 1, del D.lgs 112/15, elabora e pubblica una prima bozza prospetto informativo della rete. Al termine della fase di consultazione GI FUC invia il progetto del PIR aggiornato all’Organismo di Regolazione per eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni ai fini della pubblicazione del documento definitivo.
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO ORDINARIO
La procedura di aggiornamento ordinario del presente documento avviene secondo le seguenti fasi di predisposizione i seguenti obblighi e la seguente tempistica: 1) entro il 30 giugno dell’anno X, il GI predispone e pubblica la prima bozza del PIR relativo all’anno X+2, con evidenziate in colori diversi le parti di testo modificate (con riferimento al PIR vigente), comprensiva di una relazione contenente le motivazioni delle modifiche introdotte, e la sottopone all’esame di tutti i soggetti interessati, tramite un processo trasparente e non discriminatorio di consultazione, che prevede come termine ultimo il 31 luglio dell’anno X per la formalizzazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione;
2) entro il 31 luglio dell’anno X, le II.FF. possono formulare le proprie eventuali osservazioni alle proposte di modifica/aggiornamento avanzate dal GI;
3) entro il 20 agosto dell’anno X, il GI pubblica le osservazioni ricevute da parte dei soggetti interessati;
4) entro il 30 settembre dell’anno X, il GI pubblica ed invia all’ART la bozza finale del PIR X+2, con evidenziate in colori diversi le parti di testo modificate (con riferimento al PIR vigente) rispettivamente su richiesta dei soggetti precedentemente consultati e su propria iniziativa, unitamente ad una relazione di accompagnamento che illustri i significati e le valutazioni sottostanti le modifiche introdotte, nonché le motivazioni sull’accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate da ciascuno dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
5) entro la seconda settimana di dicembre dell’anno X, il GI pubblica il PIR X+2, che riguarda le condizioni inerenti ai rapporti contrattuali che si svilupperanno a partire dalle richieste di capacità per l’orario di servizio decorrente da dicembre (X+1) a dicembre (X+2); la denominazione del documento dovrà essere “Prospetto Informativo della Rete X+2”;
6) il PIR X+2 entra in vigore il secondo venerdì di marzo dell’anno X+1.
PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO
Le eventuali integrazioni/modifiche che in corso di validità GI FUC dovesse apportare, a seguito di altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia, nonché in ragione dell’eventuale offerta di nuovi servizi di cui all’art 13 del D.lgs. 112/2015 daranno origine ad aggiornamento straordinario, previa informazione all’Organismo di regolazione, e saranno rese conoscibili con comunicazione diretta, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto all’entrata in vigore, a tutte le Imprese Ferroviarie titolari di licenza nazionale, ai sottoscrittori di Accordo Quadro e ai richiedenti che abbiano manifestato interesse a sottoscriverlo. Le modifiche saranno incorporate nel PIR in vigore e riassunte in una tabella riepilogativa contenente le indicazioni a seguire:
1) oggetto della modifica;
2) indicazione del paragrafo modificato; 3) data della modifica; 4) data di validità.
Ogni modifica sarà comunicata all’ART e a tutti i soggetti interessati, allegando una relazione che ne illustri le motivazioni, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto all’entrata in vigore delle stesse, ovvero la data di pubblicazione della stessa sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana (www.rfi.it). GI FUC.
1.5.3 Distribuzione Pubblicazione (aggiornamento dicembre 2025)
La diffusione del PIR avviene gratuitamente tramite il sito Internet di FUC (www.ferrovieudinecividale.it), sul quale verranno rese disponibili anche le integrazioni/modifiche. Gli obblighi di pubblicazione si intendono adempiuti con la pubblicazione sul sito web di FUC.
Il presente documento è redatto in italiano, pubblicato in italiano ed inglese ed è disponibile in formato elettronico gratuito sul sito Internet di GI: www.rfi.it > offerta > accesso alla rete > Prospetto informativo della Rete > Infrastrutture Ferroviarie Regionali > Prospetto Informativo della Rete dell’Infrastruttura Ferroviaria Friulana (IFRF).
La versione in lingua inglese del PIR è pubblicata sul sito web del GI entro e non oltre quindici giorni lavorativi dall’avvenuta pubblicazione della versione definitiva o dell’aggiornamento in lingua italiana.
accordo quadro
accordo di carattere generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell’infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare (d.lgs. 112/2015) e ai canoni da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio
accordo quadro per servizi
accordo di carattere generale giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un Richiedente e del GI, in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare a servizi di trasporto a committenza pubblica locale o nazionale e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)
Organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti previsti dal presente decreto riguardanti la sicurezza ferroviaria e che sostituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), quale precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (D.lgs. 50/2019) aree di deposito aree destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari fra un impiego e l’altro (D.lgs. 112/2015) area di interesse la linea Udine Cividale in concessione a FUC sulla quale l’Impresa Ferroviaria intende, attivare servizi di trasporto armonizzazione processo di lavorazione delle richieste di tracce volto a rendere compatibili le richieste pervenute assegnazione di capacità processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l’assegnazione della capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell’infrastruttura (D.lgs. 112/2015) autorità preposta al rilascio delle licenze organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (D.lgs. 112/2015) binari di circolazione sono definibili i binari di arrivo, partenza e transito dei treni (2014/880/UE) binari secondari sono definiti tali quelli non adibiti normalmente al movimento dei treni canali orario risultato della pianificazione di massima di sistemi di tracce orarie, che verranno successivamente dettagliate e definite nella fase di progettazione dell’orario porzione di capacità infrastrutturale, le cui caratteristiche possono essere funzionali alla tracciatura di una specifica missione canone di utilizzo (pedaggio) o “pacchetto minimo di accesso” si intente il corrispettivo dovuto, comprensivo del diritto di prenotazione, dall’Impresa Ferroviaria per l’utilizzo di ogni singola traccia e per i servizi ad essa connessi (D.lgs. 112/2015) capacità di infrastruttura il potenziale di programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell’infrastruttura in un certo periodo (D.lgs. 112/2015) capacità quadro capacità di infrastruttura assegnata nell’ambito di un accordo quadro (D.lgs. 112/2015) capacità riservata ai servizi regionali quota parte della capacità che la Regione Friuli-Venezia Giulia riserva all’espletamento dei servizi pubblici locali oggetto di contratto di servizio con la/le impresa/e ferroviaria/e affidataria/e carta dei servizi di FUC RFI S.P.A. (GI) il documento adottato dalla Società per dichiarare i propri impegni nei riguardi della clientela, relativamente a fattori, indicatori e standard di qualità catalogo insieme dei canali orario disponibili per i servizi merci, precostituiti, quale strumento di indirizzo alle IF per la richiesta di tracce che minimizzino le interferenze con quelle dedicate ai servizi passeggeri locali oggetto di contratto di servizio certificato unico di sicurezza
il documento che attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione così come definiti dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). Il certificato specifica il tipo e la portata delle attività ferroviarie che può svolgere un’impresa e l'area di esercizio. composizione normale dei treni
la composizione dei treni che garantisce prestazioni almeno uguali a quelle della composizione caratteristica della traccia orario utilizzata programmata, quale risulta nell’Allegato 1 – Parte A e B, al contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di seguito anche il Contratto, accordo concluso fra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria in base al quale è concesso a quest’ultima l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria in termini di tracce orarie a fronte del pagamento del canone di cui all’art 17 del D.lgs. 112/2015 contratto di raccordo atto fra il gestore dell’infrastruttura e il titolare o gestore dell’impianto raccordato che regola la gestione della circolazione fra l’infrastruttura ferroviaria e l’impianto raccordato e le verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo (D.lgs. 112/2015) coordinamento
la procedura in base alla quale il gestore dell’infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti (D.lgs. 112/2015) deviazione
modifica del percorso del treno rispetto alla traccia assegnata diritto di prenotazione il corrispettivo, calcolato al netto del consumo energetico, dovuto ad Impresa Ferroviaria ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D.lgs. 112/2015 a seguito dell’attribuzione di tracce in applicazione dei criteri e procedure per l’assegnazione della capacità disdetta
comunicazione formale da parte della IF relativa alla volontà di non utilizzare una traccia precedentemente richiesta ed assegnata durata del contratto
periodo che intercorre fra la data dell’utilizzazione della prima traccia e quella dell’ultima riferita ad un contratto di utilizzo (d.lgs. 112/2015) effettuazione
provvedimento per l’utilizzo di tracce assegnate dal Gestore Infrastruttura o richieste dall’Impresa Ferroviaria (d.lgs. 112/2015) esercizio dell'infrastruttura ferroviaria
l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura fascia oraria
il periodo di tempo specificato in un accordo quadro entro il quale una o più tracce ferroviarie devono essere assegnate nell’ambito della procedura di assegnazione della capacità quadro (d.lgs. 112/2015) funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione gestione operativa attività di esclusiva competenza dei referenti accreditati di IF e GI FUC, presenti sul territorio e individuati nel contratto di accesso all’infrastruttura limitata temporalmente da 4 gg. solari sino all’effettuazione del servizio gestore dell’infrastruttura (GI) qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura
ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel d.lgs n.112/15 gestore unico di manovra (GU)
soggetto, qualora individuato dagli operatori comprensoriali, al quale sono attribuite le funzioni relative alla commercializzazione ed eventualmente all’esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario. impianto
struttura funzionale atta ad assicurare l’arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, le operazioni tecnicocommerciali, nonché il loro stazionamento impianto di servizio
impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all’articolo 13 del d.lgs. 112/2015 impianto raccordato
impianto di proprietà/gestione di soggetto diverso dal gestore dell’infrastruttura ove si svolgono attività industriali e logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all’infrastruttura ferroviaria mediante un il raccordo (d.lgs. 112/2015) impresa ferroviaria (IF) qualsiasi impresa titolare di licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo trazione (d.lgs. 112/2015) infrastruttura ferroviaria gli elementi rappresentativi risultano indicati nell’Allegato 1 del d.lgs. 112/2015 infrastruttura ferroviaria nazionale (IFN) la rete ferroviaria italiana nella sua completezza, a esclusione delle linee individuate come ferrovie isolate infrastruttura ferroviaria regionale insieme della linea e degli impianti gestiti dal GI FUC infrastruttura specializzata infrastruttura designata dal GI, previa consultazione delle parti interessate, su cui è possibile assegnare capacità in via prioritaria ad una determinata tipologia di traffico infrastruttura saturata elemento della infrastruttura ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio (d.lgs. 112/2015) interruzione programmata in orario (IPO) finestra temporale nella quale la circolazione è assente o limitata per esigenze di manutenzione dell’infrastruttura (d.lgs. 112/2015) lavori di “maggiore rilevanza” lavori che comportano una riduzione significativa della capacità dell’infrastruttura ferroviaria (interruzioni di linea, limitazioni all’uso dei binari di circolazioni, indisponibilità di attestamento dei treni) (d.lgs. 112/2015) lavori di “minore rilevanza” lavorazioni che non comportano una riduzione significativa della capacità dell’infrastruttura ferroviaria (d.lgs. 112/2015)
licenza
l’autorizzazione, valida su tutto il territorio dell’Unione Europea, rilasciata dall’autorità preposta, in virtù della quale ne è riconosciuta la capacità di fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; la licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi (d.lgs. 112/2015)
lunghezza marciapiedi
corrisponde alla massima lunghezza utile dei marciapiedi per l’espletamento in sicurezza del servizio passeggeri
linea ferroviaria
l’infrastruttura che collega due località (d.lgs. 112/2015)
manutenzione pesante
l'attività che non viene effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal servizio
manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria
i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell'infrastruttura esistente merci pericolose
le materie o le sostanze che possono rappresentare un pericolo per le persone, gli animali e l’ambiente. Il trasporto delle merci pericolose in ferrovia è disciplinato dalla normativa internazionale in materia (RID –Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose) che classifica tali sostanze (D.MIT 26/06/15) missione
Insieme di tracce-tipo/canali orario caratterizzato da:
• Medesimi attestamenti in origine/destino
• Stesse fermate intermedie
• frequenza di ripetitività nell’arco della giornata
Si considerano appartenenti ad una medesima missione anche le tracce aventi origine e/o destino differente ma che presentino le medesime caratteristiche di missione per almeno il 50% del percorso modello di esercizio
l’insieme di tracce-tipo, definite nel posizionamento orario, che costituisce la migliore proposta del GI per l’ottimizzazione dell’utilizzo di capacità di una linea, sulla base delle esigenze espresse dal mercato modifica tracce
variazione temporale della traccia originaria, mantenendo invariato il percorso (d.lgs. 112/2015) modulo della linea
la massima lunghezza di un convoglio consentita in funzione degli incroci e delle precedenze nei binari di circolazione delle località di servizi normativa d’esercizio vigente l’insieme di regolamenti, disposizioni, istruzioni in vigore, che disciplinano inderogabilmente la gestione dell’esercizio sulla rete FUC RFI
one stop shop (OSS) il singolo punto di contatto stabilito dai Gestori dell’Infrastruttura membri di RNE finalizzato a coordinare ed assistere i richiedenti nelle richieste internazionali di tracce operatore d’impianto entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11 d.lgs. 112/2015 orario cadenzato successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino alle due ore orario di servizio i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull’infrastruttura interessata, durante il suo periodo di validità (d.lgs. 112/2015) Organismo di allocazione della capacità (AB) ente gestore delle funzioni essenziali relative alla Rete Interconnessa FUC ex art. 11, comma 11, del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112; organismo di regolazione l'Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che è anche l'organismo nazionale di regolazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio soggetto che svolge le funzioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. 112/2015; le funzioni sono svolte dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti percorso alternativo
diverso percorso tra la stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi è un rapporto di intercambiabilità ai fini della gestione, da parte dell'impresa ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione (d.lgs. 112/2015)
periodo di controllo
periodo di tempo fissato per confrontare le capacità quadro e le restanti capacità inutilizzate al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro della capacità quadro indicativa assegnata e della capacità disponibile (d.lgs. 112/2015)
piano di potenziamento della capacità una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione dell’infrastruttura “infrastruttura saturata” (d.lgs. 112/2015) potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria
i lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che ne migliorano la prestazione globale profitto ragionevole tasso di rendimento del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio, assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e che è in linea con il tasso medio per il settore interessato negli ultimi anni (d.lgs. 112/2015) programma di manovra documento definito dal soggetto che presta i servizi di manovra, approvato dal GI FUC in occasione dell’attivazione di ciascun orario ed aggiornato in corrispondenza di variazioni significative delle tracce facenti capo all’impianto nel quale sono pianificate le operazioni di manovra necessarie per tutti i treni che interessano l’impianto stesso programma di stazione documento definito dal GI che rappresenta l’occupazione dei binari di stazione programma giornaliero l’insieme delle tracce acquistate da IF, riferito alla singola giornata nel periodo di validità del contratto prospetto informativo della rete (PIR) documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché quelli relativi all’assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura (d.lgs. 112/2015) punti orario punti caratteristici della rete dove viene rilevato l’orario di passaggio dei treni quadri orario
manifesti predisposti dal GI ed affissi in tutte le stazioni/fermate dell’infrastruttura ferroviaria regionale friulana che illustrano il programma di arrivi/partenze della stazione/fermata interessata nonché i binari programmati per il ricevimento dei treni raccordato si intende il titolare del contratto di raccordo raccordo
Collegamento ferroviario che si sviluppa al deviatoio di allacciamento all’Infrastruttura Ferroviaria regionale fino all’interno dell’impianto raccordato. L’allacciamento avviene di regola in una località di Servizio salvo nei casi di raccordi in linea reclamo
ogni comunicazione scritta con la quale l’utente, o per suo conto un rappresentante o un’associazione di utenti, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio con uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o dalle condizioni generali di utilizzo della piattaforma digitale, o, ove ne sia prevista l’adozione, dalla carta dei servizi (Delibera ART n. 28/2021 - Allegato A) rete
l’intera infrastruttura ferroviaria gestita da un Gestore dell’Infrastruttura (d.lgs. 112/2015) referente accreditato
figura designata dal GI FUC e dalle IF preposta allo svolgimento di talune attività specificate nel presente documento
richiedente
un’impresa ferroviaria titolare di licenza e o un gruppo internazionale /o un’Associazione Internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonché una persona fisica o giuridica, quali le Regioni e le province autonome, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario (d.lgs. 112/2015)
richiesta in corso d’orario
richiesta di tracce orarie riferita all’orario in corso di validità indipendentemente da un eventuale impegno delle stesse anche nell’orario successivo (d.lgs. 112/2015)
richiesta in gestione operativa
richiesta di tracce riferita all’orario in corso ed esclusivamente in relazione al tipo di servizio già contrattualizzato, da presentarsi presso i referenti accreditati di GI FUC indicati in contratto (d.lgs. 112/2015) richiesta per orario richiesta di tracce orarie riferita al periodo di validità dell’orario di servizio successivo a quello in corso di validità, indipendentemente dalla data di inizio della utilizzazione delle tracce (d.lgs. 112/2015)
richiesta per un adeguamento intermedio
richiesta di tracce orarie riferita ad un adeguamento intermedio dell’orario in corso di validità richiesta pluriennale
richiesta di capacità in termini generali riferita ad un periodo di durata superiore alla validità di un orario ferroviario, finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro (d.lgs. 112/2015) rigetto
provvedimento formalizzato dal GI FUC che attesta l’impossibilità di soddisfare le richieste di nuove tracce o la variazione di quelle contrattualizzate (d.lgs. 112/2015) rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria
i lavori di sostituzione di vasta portata sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale servizi
i servizi forniti dal GI alle IF classificati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 112/15 servizi regionali
servizi di trasporto la cui finalità principale è soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni, inclusa una regione transfrontaliera (d.lgs. 112/2015) servizio di trasporto internazionale servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno stato membro e la cui finalità principale è trasportare merci o passeggeri tra stazioni situate in stati differenti (d.lgs. 112/2015) servizio di trasporto passante servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una stazione di collegamento fra l’infrastruttura regionale e quella nazionale scalo merci terminale per merci pericolose scalo ferroviario ove si svolgono operazioni di terminalizzazione di trasporti di merci pericolose (D.MIT 26/06/2015)
sistema di controllo delle prestazioni (Performance regime) meccanismo di monitoraggio delle prestazioni basato sui ritardi a termine corsa da parte di tutti i treni che circolano sull’Infrastruttura Ferroviaria (d.lgs. 112/2015)
sistema gestione di sicurezza l’organizzazione, i provvedimenti e le procedure messe in atto da un Gestore dell’Infrastruttura o da una Impresa Ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni soppressione provvedimento che limita totalmente o parzialmente l’uso della traccia (limitazioni spazio/tempo) sportello unico ANSFISA
sistema di informazione e comunicazione con le seguenti funzioni minime, definite dall’art. 12 del Regolamento (UE) 2016/796:
1 funzione di punto di ingresso unico, a cui il richiedente presenta i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni per tipo, alle autorizzazioni di immissione del veicolo sul mercato e ai certificati di sicurezza
unici. Se il settore d'impiego o la zona di attività è limitato a una rete o a reti all'interno di un solo Stato membro, il punto di ingresso unico deve essere elaborato in modo da garantire che il richiedente possa indicare l'autorità prescelta per il trattamento della domanda di rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza unici per l'intera procedura;
2 funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza unici, sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso;
3 funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni sulle richieste di approvazione da parte dell'Agenzia, a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/797, e sulle domande di autorizzazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che comportano attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e/o del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R), sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e le decisioni della commissione di ricorso; 4 funzione di «sistema di allarme rapido» in grado di individuare precocemente le esigenze di coordinamento tra le decisioni che devono essere adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'Agenzia nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici.
stazionamento
il tempo di sosta di un convoglio sui binari, ovunque situati stazione di collegamento reti estere la stazione nella quale s’individua il limite di giurisdizione tra la rete gestita da FUC e quella nazionale la stazione nello Stato territoriale (Stato sul cui territorio è situata la stazione di collegamento reti) nella quale si svolgono le operazioni del servizio di traffico di confine ovvero località di servizio che individua il limite di giurisdizione tra la rete gestita da RFI S.p.A. e quella in concessione ad altri Gestori sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonché la costruzione e il potenziamento dell'infrastruttura
tabelloni arrivi e partenze quadri o monitor che forniscono informazioni, aggiornate in tempo reale, relative all’orario di arrivo/partenza dei treni, al binario di ricevimento tipologia di servizio individuata in relazione alle differenti esigenze/segmenti di mercato cui si rivolge. Mobilità locale e regionale viaggiatori (compresi i treni interregionali), mobilità media e lunga percorrenza viaggiatori, trasporto merci) (d.lgs. 112/2015)
titolo autorizzatorio titolo rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi sul territorio nazionale a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 tracce e canali orario cadenzati
Tracce/Canali Orario, ripetuti su ore diverse e secondo una frequenza specifica, con un medesimo posizionamento orario e le medesime fermate, per almeno il 50% del percorso traccia a lunga percorrenza traccia che interessa più giurisdizioni compartimentali o percorrenze superiori ai 250 km totali tracce di breve percorrenza traccia interessante una sola giurisdizione compartimentale o percorrenze non superiori ai 250 km totali, per massimo 3 compartimenti traccia oraria o traccia
la frazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale (d.lgs. 112/2015) trasporto ferroviario
svolgimento di un servizio di trasporto sia di merci che di passeggeri fra due località a fronte di un contratto di trasporto e di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura (d.lgs. 112/2015) tratta elementare
porzione di infrastruttura delimitata da due punti orario contigui treno speciale
treno la cui circolazione richiede specifica autorizzazione del GI FUC per l’inoltro dei trasporti eccezionali valore del contratto il valore del pedaggio, della corrente di trazione e di tutti i servizi valorizzati nell’Allegato 3 del contratto di utilizzo dell’infrastruttura velocità di marcia
rapporto fra sviluppo della traccia espresso in km e tempo di percorrenza, al netto delle soste intermedie, espresso in ore velocità commerciale la velocità commerciale riferita ai treni è definita come rapporto Spazio/Tempo comprensivo delle soste comprese tra l’ora di partenza e l’ora di arrivo del treno. Essa è riferita all’intero percorso del treno
Di seguito i contatti utili per richiedere tutte le informazioni relative all’accesso alla rete
Società Ferrovie Udine Cividale Srl tel +39 0432 581844 via Peschiera, 30 WWW https://www.ferrovieudinecividale.it 33100 UDINE PEC ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
1.8.1 Corridoi ferroviari per il trasporto merci (Rail Freight Corridors (RFCs))
Il regolamento Europeo 913/2010/EU relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo è entrato in vigore il 09 novembre 2010. Gli stati membri, a seguito di tale regolamento, si sono operati alla creazione di Corridoi Merci Ferroviari (RFC) al fine di:
• rafforzare il coordinamento tra Gestori dell’infrastruttura su aspetti chiave come l’allocazione delle tracce, lo sviluppo dell’infrastruttura e il rafforzamento dell’interoperabilità dei sistemi;
• ottenere un corretto bilanciamento tra i passeggeri e i traffici merci lungo i RFC, fornendo capacità merci adeguata al segmento di mercato contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di puntualità;
• promuovere l’interoperabilità tra il settore ferroviario e altre modalità di trasporto con il coinvolgimento dei terminal nella capacità dei corridoi. Non vi sono corridoi che interessano la linea ferroviaria Udine Cividale
1.8.2 RailNetEurope e altre cooperazioni internazionali
RNE (Rail Net Europe) è una organizzazione di Gestori dell’Infrastruttura ferroviaria e Organismi di Allocazione europei che supporta il settore ferroviario internazionale attraverso: modelli, linee guida, procedure, strumenti di supporto IT per lo sviluppo di procedure internazionali armonizzate. Ulteriori informazioni relative a RNE sono consultabili al sito http://www.rne.eu/organisation/rne-approach-structure/
2.1 INTRODUZIONE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
Il capitolo descrive le principali caratteristiche delle linee e degli impianti che costituiscono l’infrastruttura ferroviaria regionale, con la finalità di fornire alle imprese ferroviarie tutti gli elementi necessari per pianificare l’offerta commerciale. I dati fisici di tutti gli allegati al capitolo 2 hanno valore informativo in riferimento all’orario dal 13/12/2026 al 11/12/2027 Nel presente capitolo sono definite le modalità di accesso, di utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria e di gestione del Contratto, nel rispetto delle normative nazionali vigenti e le condizioni contrattuali definite da FUC.
Per eventuali informazioni aggiuntive relative ai contenuti del presente capitolo fare riferimento a: RFI S.p.A. - Affari Regolatori e Antitrust Polo Infrastrutture e-mail: ask-ara@rfi.it
2.2.1 Limiti (aggiornamento dicembre 2025)
L’infrastruttura ferroviaria regionale gestita da RFI Società Ferrovie Udine Cividale è costituita dalla linea Udine (RFI) - Cividale (FUC), così come definita nel DM 5/8/2016.
2.2.2 Collegamento delle reti ferroviarie (aggiornamento dicembre 2025)
La stazione di collegamento tra l’infrastruttura ferroviaria nazionale e quella regionale gestita da Società Ferrovie Udine Cividale è Udine.
2.3 DESCRIZIONE DELLA RETE
2.3.1 Tipologia di binario
Linea a semplice binario tra Udine (RFI) [00+000] e Cividale del Friuli [15+030].
2.3.2 Scartamento binario
Lo scartamento dei binari è quello standard di 1435 mm.
2.3.3 Stazioni e nodi
Le informazioni sono riportate nell’allegato I.
2.3.4 Sagoma limite
Sulla linea Udine – Cividale è in vigore la sagoma limite GA.
2.3.5 Limiti di peso
Peso lordo per asse consentito: 22,5 ton/asse.
2.3.6 Gradiente di linea
La pendenza massima della linea è del 7‰.
2.3.7 Velocità massima
Velocità massima ammessa: 100 km/h.
2.3.8 Massima lunghezza dei treni
La lunghezza massima dei treni che possono percorrere la linea, riportata nella fiancata principale del fascicolo linea, viene riassunta in tabella.
Località di Servizio
Cividale del Friuli n° e capacità binari 1 (210) Vari (188-133)
2.3.9 Alimentazione
Non è presente alcun sistema di trazione elettrica.
2.3.10 Sistema di distanziamento
Blocco elettrico
2.3.11 Sistema di comunicazione
GSM-R
2.3.12 Sistemi di controllo dei treni
DCO
2.4.1 Linee dedicate
Non applicabile.
2.4.2 Restrizioni ambientali
Non vi sono restrizioni.
2.4.3 Merci pericolose
Sulla linea Udine-Cividale non vi sono impianti idonei alle operazioni di terminalizzazione/smistamento di merci pericolose.
2.4.4 Restrizioni gallerie
Non vi sono gallerie.
2.4.5 Restrizioni ponti (aggiornamento dicembre 2025)
Qualora necessarie, FUC RFI provvede a emettere apposite prescrizioni per eventuali restrizioni di traffico sui ponti/manufatti dell’infrastruttura ferroviaria.
2.5 ORARIO DI ESERCIZIO
Il periodo di abilitazione della linea è dalle 06:00 alle 21:57 dal lunedì alla domenica
2.6 SVILUPPODELL’INFRASTRUTTURA
In questa sezione sono indicati gli interventi che, durante la validità del presente documento, produrranno un aumento di capacità dell’infrastruttura e/o capacità di trasporto o una riduzione di capacità di infrastruttura.
2.7 UTILIZZAZIONE
La linea Udine – Cividale è attualmente a vocazione esclusiva del servizio di trasporto ferroviario regionale oggetto di Contratto di Servizio con la Regione Friuli-Venezia Giulia
Al fine di valutare il grado di utilizzo, l’infrastruttura è suddivisa in macro-tratte omogenee per livelli di traffico e caratteristiche tecniche e, per ciascuna, sono indicati i valori dei seguenti indicatori:
• carico orario: numero di tracce che il GI prevede di assegnare alla data del primo giorno di validità
dell’orario di servizio, per fascia oraria, nel giorno tipo dell’orario di servizio di riferimento, in base agli impegni oggetto di Accordi Quadro rilevanti per l’orario di riferimento del PIR;
• carico giornaliero: numero di tracce che risultano allocate dal GI, alla data del primo giorno di validità dell’orario di servizio, il GI prevede di allocare nell’arco delle 24 ore del giorno tipo dell’orario di servizio di riferimento, in base agli impegni oggetto di Accordi Quadro rilevanti per l’orario di riferimento del PIR;
• capacità teorica oraria: numero massimo di tracce che è possibile assegnare nell’intervallo di un’ora, con un piano di trasporto omotachico e distanziamento pari a quello prescritto nelle specifiche tecniche della linea (D). Si calcola come rapporto 60/D. Il valore di capacità teorica, funzione delle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura, tiene conto degli interventi tecnologici e/o infrastrutturali rilevanti per l’orario di riferimento del PIR;
• capacità commerciale oraria: numero massimo di tracce che è possibile assegnare nell’intervallo di un’ora, con un piano di trasporto coerente con l’eterogeneità della domanda in termini di velocità commerciali e con distanziamento pari a quello prescritto nelle specifiche tecniche della linea. Viene calcolato come rapporto tra capacità teorica oraria ed un coefficiente indicativo del livello di eterotachia della linea (K). La capacità commerciale dipende pertanto dalle caratteristiche dell’infrastruttura e dal piano di trasporto, con le sue specificità in termini di differenza di velocità commerciale tra i diversi prodotti nonché di struttura dell’orario;
• capacità commerciale giornaliera è il prodotto della capacità commerciale oraria per le ore di esercizio della linea, al netto di finestre manutentive e chiusure;
• soglia di capacità limitata oraria è la percentuale di utilizzo della capacità commerciale oraria oltre la quale la probabilità di programmare tracce aggiuntive, in piena conformità alle esigenze commerciali del Richiedente, diventa ridotta si possono produrre fenomeni di instabilità locale del traffico. È definita in coerenza con gli standard individuati nella Fiche UIC406;
• soglia di saturazione oraria è la percentuale di utilizzo della capacità commerciale oraria oltre la quale diventa improbabile la programmazione di tracce aggiuntive di adeguata qualità commerciale si raggiunge la saturazione della macro-tratta nell’intervallo orario;
• soglia di capacità limitata giornaliera è la percentuale di utilizzo della capacità commerciale giornaliera oltre la quale la probabilità di programmare tracce aggiuntive, in piena conformità alle esigenze commerciali del Richiedente, diventa ridotta si possono produrre fenomeni di instabilità del traffico con ampie e sistematiche ripercussioni. È definita in coerenza con gli standard individuati nella Fiche UIC406;
• soglia di saturazione giornaliera è la percentuale di utilizzo della capacità commerciale giornaliera oltre la quale diventa improbabile la programmazione di tracce aggiuntive di adeguata qualità commerciale si raggiunge la saturazione della linea.
I valori di riferimento degli indicatori sopra richiamati, calcolati per classi di linea, sono riportati in Tabella 1
Linea
Capacità teorica oraria
Capacità commerciale oraria
Capacità commerciale giornaliera
UdineCividale 4 (nei due sensi) 4 (nei due sensi) 60 (nei due sensi)
Soglia capacità limitata oraria
Soglia saturazione oraria
Soglia capacità limitata giornaliera
Tabella 1 Valori di capacità e soglie di capacità limitata e di saturazione
Soglia saturazione giornaliera
Viene definita a capacità limitata ovvero satura la linea per cui il carico giornaliero, risulti uguale o maggiore ai corrispondenti valori soglia riportati in Tabella 1, relativi alla classe di linea di appartenenza. In tal caso trovano applicazione le conseguenze economiche previste al punto 5.6.4 Diritto di prenotazione. Le stesse trovano applicazione anche per le singole fasce orarie in cui sono raggiunti o superati i valori soglia di capacità limitata di cui alla Tabella 1. In caso di raggiungimento della soglia di capacità limitata oraria o giornaliera il GI conduce un’analisi finalizzata alla valutazione puntuale della capacità commerciale al piano di trasporto dato ed elabora proposte di ottimizzazione dell’utilizzo della capacità.
In caso di raggiungimento della soglia di saturazione, anche in un’unica fascia oraria, il GI dichiara satura la linea preventivamente rispetto alle procedure previste al punto 4.6.1
LINEA TRATTA
LINEA TRATTA Capacità
Tabella 2 Valori di carico orario e giornaliero 1 In applicazione nota ANSF
3.1 INTRODUZIONE
Nel presente capitolo sono descritte le modalità di accesso, di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI.
ART garantisce condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie secondo metodologie che incentivano la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, imprese e consumatori; a tal fine ART può richiedere informazioni al GI, ai richiedenti e a qualunque parte interessata.
3.2
3.2.1 Chi può richiedere l’accesso (aggiornamento dicembre 2025)
Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura possono essere presentate da Richiedenti appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 3 lett. cc) del D.lgs. 112/15, costituiti da:
• Impresa Ferroviaria titolari di licenza;
• persona fisica o giuridica con un interesse, di pubblico servizio o commerciale, ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario (definita “richiedente”).
Le richieste di accesso all’infrastruttura ferroviaria possono essere presentate:
• in termini di capacità pluriennale e dunque per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, nel qual caso viene stipulato un Accordo Quadro;
• in termini di tracce orarie e servizi ai fini della sottoscrizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura rientranti nei termini di vigenza di un orario di servizio, nel qual caso viene stipulato un contratto di utilizzo. Il rinnovo di un Accordo Quadro sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2010 deve essere autorizzato dall’Autorità.
3.2.2 Requisiti per richiedere (aggiornamento dicembre 2025)
Richiesta di capacità pluriennale ai fini della stipula di un Accordo Quadro
All’atto della richiesta di capacità, se il richiedente è un’IF, deve:
1) essere in possesso di licenza, rilasciata dalla competente Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare;
2) essere in possesso del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente.
Se il richiedente è una persona fisica o giuridica (diversa da IF), all’atto della richiesta di capacità, deve dimostrare al GI FUC di appartenere ad una delle categorie di cui art. 3 lett. cc) del D.lgs. 112/2015.
Richiesta di tracce orarie finalizzata alla stipula del Contratto di utilizzo dell’infrastruttura
L’Impresa Ferroviaria è tenuta a presentare la richiesta di tracce orarie in conformità alle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura indicate nel capitolo 2 del presente documento e nei suoi allegati e per un volume congruente con i mezzi autorizzati a circolare e con il personale abilitato all’esercizio.
Se il Richiedente è un’IF all’atto della richiesta di tracce per l’orario successivo a quello in vigore, entro la scadenza di avvio del processo di allocazione, l’Impresa Ferroviaria deve:
1) essere in possesso di licenza, rilasciata dalla competente Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare; in caso la licenza risultasse sospesa all’atto della presentazione della richiesta di tracce o durante il processo di allocazione, l’IF dovrà produrre la licenza entro i termini di cui al par. 3.3.2.
2) essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente;
3) essere in possesso o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio/estensione del Certificato di Sicurezza Unico. Il certificato di sicurezza deve essere comunque presentato al GI entro i termini di cui al par. 3.3.2.
Nel caso di richiesta presentate in corso d’orario, l’IF deve - pena l’irricevibilità della richiesta medesima - essere in possesso della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, nonché del certificato di sicurezza unico relativo alle linee oggetto di richiesta.
Nel caso di richieste di tracce, sia per l’orario successivo a quello in vigore sia in corso d’orario, che insistono su linee/impianti di prossima attivazione, l’IF produce il certificato di sicurezza entro 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del servizio. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche indicate, il GI fornisce alle IF, anche in formato provvisorio, tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento del certificato di sicurezza almeno quattro mesi prima dell’avvio del servizio. Quanto previsto al precedente e al presente capoverso trova applicazione anche nei casi in cui l’IF sia già titolare del contratto di utilizzo.
Se il Richiedente è una persona fisica o giuridica diversa da IF -ai sensi di quanto previsto al par. 3.2.1 all’atto della richiesta di tracce, dovrà designare l’IF che effettuerà, per suo conto, il servizio sulla rete del GI FUC, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, fino a 30 giorni prima la data prevista di effettuazione del trasporto. All’atto della designazione l’IF dovrà essere in possesso della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2l precedente punto 1, lett. a) e b), nonché del certificato di sicurezza unico relativo alle linee oggetto di richiesta, fatto salvo quanto previsto, relativamente al possesso del certificato di sicurezza unico, in caso di linee/impianti di futura attivazione.
3.2.3 Licenza (aggiornamento dicembre 2025)
Il possesso della licenza costituisce un requisito preliminare per il rilascio del Certificato Unico di Sicurezza di cui al d.lgs. 50/2019 del 14 maggio 2019, n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”.
Il possesso della licenza costituisce un requisito preliminare per il rilascio del Certificato di Sicurezza. L’autorità preposta al rilascio delle licenze alle Imprese Ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano, è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (D. Lgs. n°112/2015 art. 7 comma 4).
Contatti:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario e le Infrastrutture via Caraci, 36 e-mail dtt.dgtfe@mit.gov.it 00157 Roma web www.mit.gov.it/mit
3.2.4 Certificato di Sicurezza Unico
Il Certificato di Sicurezza Unico è rilasciato:
dall’European Railway Agency (ERA) in tutti i casi di IF che effettuano servizi ferroviari in più di uno Stato membro dell’UE; da ANSFISA o da ERA (la decisione è a scelta delle IF) nei casi di IF che effettuano servizi ferroviari solo in Italia e fino alle stazioni di confine.
Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati riguardanti il rilascio o l’aggiornamento del Certificato di Sicurezza Unico sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS) contattabile tramite l’indirizzo Internet: https://oss.era.europa.eu.
Il Certificato di Sicurezza Unico è il documento che attesta la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione.
Ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 50/2019, la richiesta di certificato di sicurezza unico deve essere presentata allo One Stop Shop dell’ERA, responsabile del rilascio del certificato; secondo quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 9, tale iter può essere alternativamente attivato presso ANSFISA nel solo caso in cui l’IF abbia intenzione di operare nel solo territorio italiano. Esso riguarda sia i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari sia i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all’organizzazione interna dell’impresa ferroviaria.
Nell’eventuale periodo di latenza, in attesa dell’estensione o del rilascio del Certificato di Sicurezza Unico da parte di ANSFISA delle Imprese Ferroviarie che circolano sulla rete FUC, sarà ritenuta valida la documentazione in essere al momento del passaggio di competenze all’Agenzia, fermo restando che esse dovranno esserne in possesso entro le tempistiche riportate al CAPITOLO 4
Contatti:
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e-mail ansfisa@ansfisa.gov.it web www.ansfisa.gov.it
3.2.5 Obblighi di presentazione di garanzia e assicurazioni (nuovo dicembre 2025)
3.3.1 Accordo Quadro (aggiornamento dicembre 2025)
L’articolo 22 comma 5 del D.lgs. 112/2015 stabilisce che il Gestore dell’Infrastruttura e un Richiedente possono concludere un accordo quadro a norma dell’art. 23 del decreto stesso, garantendo quindi la possibilità per il singolo titolare di Accordo Quadro, in sede di contrattualizzazione annuale delle tracce, in assenza di altre richieste di capacità, di accedere fino al 100% della capacità disponibile. Il richiedente, per l’effettuazione di un nuovo servizio di trasporto passeggeri, deve informare il GI e l’Autorità riguardo a tale nuovo servizio almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce.
Per gli Accordi Quadro aventi per oggetto servizi di trasporto pubblico locale la velocità commerciale media rappresenta un indice di qualità delle performance del GI, il cui conseguimento costituisce impegno per il GI, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria.
Si specifica che il rinnovo di un Accordo Quadro sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2010 può essere effettuato una sola volta, previa autorizzazione dall’Autorità.
Il Gestore dell’Infrastruttura ed un Richiedente possono concludere un Accordo Quadro, che costituisce, rispettivamente, garanzia di disponibilità ed impegno all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, compresi gli eventuali servizi connessi. L’Accordo Quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie ma risponde alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie costituisce oggetto del contratto di utilizzo.
Contenuti e durata
La capacità oggetto dell’Accordo Quadro è espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
• tipologia del servizio di trasporto;
• caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
• caratteristiche dei treni: trazione, velocita, massa, lunghezza, massa peso assiale (merci), sagoma (merci);
• numero di tracce per fascia oraria per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale di riferimento. Quest’ultima non rappresenta un vincolo per il GI nel caso si renda necessario adottare una diversa velocità commerciale per ottimizzare la capacità dell’infrastruttura;
• esclusivamente per Accordi Quadro aventi per oggetto servizi di trasporto pubblico locale, la velocità commerciale media rappresenta un indice di qualità delle performance del GI, il cui conseguimento costituisce impegno per il GI, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria affidataria del servizio;
• volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (espressi in treni*km);
• valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro).
Possono essere oggetto di Accordo Quadro, a seguito di intesa fra Richiedente e Gestore dell’Infrastruttura altri parametri come la capacità finalizzata a movimenti non commerciali/operazioni tecniche, la disponibilità di binari per il ricovero dei materiali, altri servizi di infrastruttura, linee guida per il possibile aggiornamento in presenza di possibili variazioni degli scenari infrastrutturali, tecnologici e di mercato, nonché la definizione di massima del sistema di soccorso per lo sgombero dell’infrastruttura di cui al paragrafo 6.3.3.2.1. Il sistema di soccorso è definito in via più analitica nell’ambito della sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura, in base alle tracce effettivamente contrattualizzate Il GI si impegna a fornire all’IF affidataria del servizio ferroviario regionale i servizi contenuti nel PIR, alle condizioni ivi previste. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non devono comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e devono essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi.
L’Accordo Quadro è concluso per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, di norma per cinque anni, a partire dal primo orario di servizio utile, rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale. In casi specifici e motivati è ammessa una durata maggiore o minore. In particolare, la richiesta di capacità per un periodo superiore ai cinque anni deve essere motivata sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 6, del D.lgs. 112/15. È ammessa una durata superiore a cinque anni, se motivata dall’esistenza di contratti commerciali specifici, connessi a investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all’utilizzazione della capacità acquisita con l’accordo quadro o alla sottoscrizione di contratti in ambito di obblighi di servizio pubblico.
Rientrano in quest’ultima fattispecie sia gli Accordi Quadro sottoscritti con le Regioni e le Province autonome per i servizi di trasporto pubblico locale, sia gli Accordi Quadro sottoscritti con lo Stato per i servizi lunga percorrenza, la cui durata potrà essere commisurata alla durata del contratto di servizio per l’affidamento degli stessi servizi di trasporto pubblico locale.
Gli Accordi Quadro che hanno per oggetto servizi che utilizzano un’infrastruttura specializzata possono avere una
durata di quindici anni. Una durata superiore è possibile nei casi ed alle condizioni stabilite all’art. 23, comma 7, del D.lgs. 112/15.
La quota massima di capacità da assegnare ad un singolo Richiedente per mezzo di un Accordo Quadro avente vigenza superiore ad un orario di servizio non può essere superiore al limite fissato nel paragrafo 4.4.2.1. È facoltà del GI decidere, su base non discriminatoria e previa approvazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, di non offrire accordi quadro su tutte le linee dichiarate sature, indicate nella dichiarazione di capacità quadro, prima dell’avvio del processo di allocazione della capacità quadro. L’approvazione da parte dell’ART è valida per un periodo massimo di due anni, e non è automaticamente rinnovabile. Tenuto conto delle previsioni dell’articolo 23, comma 8, del d.lgs. 112/2015 e nei limiti di quanto ivi disposto, la modifica del termine di scadenza di un Accordo Quadro non è consentita. Un Accordo Quadro è rinnovabile una sola volta e solo previa espressa autorizzazione da parte di ART, la quale dovrà ricevere la richiesta da parte del titolare dell’AQ entro e non oltre il 15 marzo dell’anno in cui si intende richiedere il rinnovo dell’AQ; detta autorizzazione deve essere presentata al GI unitamente alla richiesta di rinnovo secondo le tempistiche del par. 4.4.1.
Il GI trasmette ad ART gli Accordi Quadro e le variazioni di capacità entro un mese dalla sottoscrizione, unitamente ad una tabella recante il riepilogo aggiornato di tutti gli AQ in essere, con dettaglio dei soggetti sottoscrittori degli AQ, delle date di sottoscrizione e scadenza originarie, delle eventuali date di modifica della capacità preassegnata, delle eventuali date di rinnovo e di scadenza, delle direttrici/linee/tratte oggetto di preassegnazione di capacità, della percentuale di capacità preassegnata su tali direttrici/linee/tratte per fascia oraria, del contenuto di eventuali clausole di retrocessione e del contenuto di eventuali clausole penali. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 9 del d.lgs. 112/2015 nonché dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/545, in merito alla “Dichiarazione della capacità quadro”, il GI:
• pubblica apposita documentazione indicante per ogni sezione di linea e per ogni anno, fino alla scadenza degli Accordi Quadro vigenti, le seguenti informazioni: la capacità commerciale oraria, la capacità oraria massima assegnabile con Accordo Quadro, il numero di tracce per fascia oraria assegnato con Accordo Quadro;
• pubblica, nel proprio sito web (sezione “il Prospetto Informativo della Rete”), un documento di riepilogo relativo agli Accordi Quadro in essere e contente, per ogni Accordo Quadro, gli aspetti generali consistenti almeno nei seguenti elementi informativi: data di scadenza, direttrici/linee/tratte oggetto di preassegnazione di capacità nonché percentuale di capacità preassegnata con l’Accordo Quadro su tali direttrici/linee/tratte per fascia oraria, contenuto di eventuali clausole di retrocessione e contenuto di eventuali clausole penali.
Il GI aggiorna l’allegato tecnico e il documento di riepilogo entro 90 giorni dalla stipula di un Accordo Quadro, da una modifica ad esso o dalla sua risoluzione.
Velocità Commerciale Media ed altri parametri di qualità
GI FUC si impegna a garantire, quale indice di qualità dei servizi (KPI) OSP, il rispetto della velocità commerciale media come definita negli Accordi Quadro che saranno stipulati. Si impegna a garantire, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla misura 15 della Delibera ART n. 16 del 2018, le seguenti prestazioni come definite negli Accordi Quadro che saranno stipulati:
• la fornitura delle informazioni da rendere nei confronti dei viaggiatori e dei cittadini all’interno delle stazioni, in relazione alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità degli spazi;
• la pulizia e il comfort delle stazioni;
• l’accessibilità in autonomia alle stazioni secondo quanto previsto dal Reg. UE 1300/2014;
• il servizio di assistenza alle PMR nelle stazioni;
• la sicurezza del viaggiatore nelle stazioni.
Gli standard minimi di qualità, riferiti alle prestazioni sopra citate, saranno definiti nell’ambito della negoziazione tra Richiedente e GI FUC.
Sottoscrizione e adempimenti successivi
1. Gli Accordi Quadro con avvio coincidente con il primo orario di servizio utile, inteso come quello attivato almeno
9 mesi dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, sono richiesti e sottoscritti nel rispetto della tempistica per la richiesta di capacità pluriennale indicata al par. 4.4.1;
2. il GI invia al Richiedente la proposta finale di Accordo Quadro, comunicando contestualmente il termine per la restituzione della medesima proposta sottoscritta in segno di integrale accettazione, di norma entro 10 giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso detto termine, in caso di mancata accettazione da parte del Richiedente, la capacità richiesta verrà resa disponibile nei confronti di altri Richiedenti; in caso di sottoscrizione con le Regioni/Province Autonome, GI invia la proposta di Accordo Quadro a seguito del ricevimento della delibera di approvazione della Giunta regionale/provinciale.
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, il Richiedente deve dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia di cui al successivo par. 3.3.1.1, consegnando al GI la relativa documentazione in originale; L’Accordo Quadro deve essere sottoscritto con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza stabilita per la presentazione della richiesta di tracce, funzionale alla sottoscrizione del Contratto di Utilizzo, per il primo orario a cui si riferisce.
4. Qualora il Richiedente di un Accordo Quadro non sia una IF, dovrà deve indicare all’AB e al GI FUC ogni anno, dando evidenza al GI dell’avvenuta accettazione da parte dell’IF almeno un mese prima della scadenza stabilita per la richiesta di tracce, la/le IF/II.FF. che effettueranno, nell’interesse del Richiedente, il servizio di trasporto relativo alla capacità acquisita con lo stesso. Nel caso venissero designate più II.FF., quanto regolato dall’Accordo Quadro trova applicazione nei confronti di ciascuna di esse.
5. qualora Il Richiedente (non IF) richiedesse le tracce, coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, ogni anno dovrà indicare, entro 30 giorni prima della data di effettuazione del trasporto, l’IF che, al momento della designazione abbia già la piena disponibilità del materiale rotabile necessario per l’espletamento del servizio cui l’Accordo Quadro si riferisce, nonché la documentazione di cui al par. 3.2.2.2 punto 1; 6. fatto salvo quanto previsto al punto precedente, il Richiedente (se non IF) o l’IF designata procedono almeno 8 mesi prima rispetto al giorno di attivazione dell’orario (scadenza di cui al par 4.5.1) alla richiesta di assegnazione di capacità specifica, sotto forma di tracce orarie corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo.
Il Richiedente (se IF) o la/le IF/II.FF. designate procederanno alla richiesta di assegnazione di capacità specifica, sotto forma di tracce orarie, corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo, nel rispetto della tempistica di cui al CAPITOLO 4, finalizzata alla stipula di contratto di utilizzo dell’infrastruttura. Qualora le richieste di cui trattasi non pervengano nel rispetto del termine, troveranno comunque piena applicazione le disposizioni in esso contenute per tale ipotesi.
L’Accordo Quadro deve essere sottoscritto con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza stabilita per la presentazione della richiesta di tracce - funzionale alla sottoscrizione del Contratto di Utilizzo - per il primo orario a cui si riferisce.
Qualora il Richiedente di un Accordo Quadro non sia una IF, dovrà indicare al GI FUC ogni anno almeno 1 mese prima della scadenza stabilita per la richiesta di tracce, le IF che effettueranno, nell’interesse del Richiedente, il servizio di trasporto relativo alla capacità acquisita con lo stesso. Nel caso venissero designate più IF quanto regolato dall’Accordo Quadro trova applicazione nei confronti di ciascuna di esse.
Il Richiedente (se IF) o le IF designate procederanno alla richiesta di assegnazione di capacità specifica, sotto forma di tracce orarie - corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo - nel rispetto della tempistica di cui al CAPITOLO 4.
Ulteriori adempimenti in caso di richiesta di stipula di Accordo Quadro con avvio posticipato rispetto al primo orario di servizio utile
7. Se il Richiedente è una persona fisica o giuridica (diversa da IF), qualora non intenda avvalersi di quanto previsto al precedente punto 5, deve designare, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’IF che effettuerà per suo conto, almeno per il primo anno di servizio previsto nell’Accordo stesso, l’attività di trasporto relativa alla capacità acquisita, salvo il caso in cui il Richiedente sia un’Autorità competente ai sensi del Reg. 1370/2007, ed intenda assegnare, tramite procedura ad evidenza pubblica, la capacità oggetto dell’Accordo Quadro sottoscritto per servizi di trasporto pubblico.
8. Il Richiedente (se IF) o l’IF designata, in base a quanto previsto al punto precedente, è tenuto a produrre entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, idonea documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di acquisto/leasing del materiale rotabile necessario per l’espletamento del servizio per i quali è
richiesta la capacità di infrastruttura, salvo che non dimostri di avere già la piena disponibilità del materiale rotabile;
9. Il Richiedente (se IF), ovvero l’IF designata ai sensi del precedente punto 7, deve produrre al GI: i. Entro il 24esimo mese antecedente l’avvio del servizio, la documentazione comprovante la disponibilità di un istruttore abilitato alla guida del materiale rotabile e il relativo piano di formazione;
ii. Entro il 12esimo mese antecedente l’avvio del servizio, la documentazione comprovante la disponibilità del prototipo del materiale rotabile per le prove.
Variazioni di capacità
Nel rispetto delle scadenze indicate per la presentazione delle richieste di tracce, possono essere richieste variazioni nei limiti complessivi del 10% rispetto alla capacità espressa in trkm indicata nell’Accordo Quadro. Per quanto riguarda il processo annuale di allocazione della capacità, le variazioni in aumento nella misura sopra indicata possono riguardare esclusivamente incrementi di periodicità della capacità già assegnata nell’Accordo Quadro, accordate dal GI previa verifica della disponibilità di capacità e del rispetto della quota massima assegnabile ai sensi del par.4.4.2.1.
Per sopravvenute, motivate e documentate esigenze il Richiedente ha facoltà di richiedere riduzioni oltre il limite sopraindicato. Si potrà procedere a siffatta riduzione, solo previo consenso del GI, attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell’Accordo, che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. La capacità oggetto della riduzione accordata verrà comunque immediatamente considerata a disposizione del GI per il processo di assegnazione annuale della capacità. Qualora il GI non accolga la richiesta presentata dall’IF, e/o quest’ultima presenti richieste di tracce che comportino una riduzione di capacità superiore al 10%, il GI potrà avvalersi di quanto previsto al par. 3.3.1.3.
Per eventuali maggiori esigenze di capacità rispetto a quella oggetto dell’Accordo Quadro, sia in termini di periodicità oltre la soglia di variazione prevista, sia con riferimento a richieste di modifica di altre caratteristiche della capacità prevista in Accordo (ad esempio differenti relazioni di traffico, missioni), il Richiedente dovrà presentare apposita richiesta di modifica dell’Accordo Quadro. In caso di accoglimento della richiesta da parte del GI, nel rispetto della quota massima assegnabile ai sensi del par. 4.4.2.1, si procederà alla modifica della capacità indicata nell’Accordo attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell’Accordo medesimo che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. Le variazioni di capacità non possono comportare modifiche ai termini temporali di scadenza dell’Accordo Quadro modificato.
La stipula dell’atto modificativo comporta una variazione dell’importo della fideiussione già presentata, in riduzione o in aumento a seconda dei casi sopra descritti di riduzione o incremento della capacità richiesta che prevedono un atto modificato dell’AQ.
Qualora l’Accordo Quadro abbia per oggetto anche servizi accessori alla capacità d’infrastruttura, il Richiedente, per motivate e documentate esigenze, potrà richiederne la modifica anche limitatamente alla parte relativa ai soli servizi.
Un’IF, titolare di Accordo Quadro o indicata da titolare di Accordo Quadro quale impresa che eserciterà per suo conto il traffico, in sede di assegnazione annuale delle tracce potrà richiedere e vedersi assegnata, in assenza di altre richieste, fino al 100% delle tracce disponibili per tratta e fascia oraria.
Alle scadenze indicate per la presentazione delle richieste di tracce, potranno essere richieste variazioni nei limiti complessivi del ± 10% rispetto alla capacità espressa in treni*km indicata nell’Accordo Quadro.
Per sopravvenute, motivate e documentate esigenze, il Richiedente ha facoltà di richiedere aumenti/riduzioni oltre il limite sopraindicato. Le variazioni in aumento e/o in diminuzione nella misura sopra indicata possono essere accordate dal GI per il primo orario di servizio utile di riferimento previa verifica della disponibilità di capacità e del rispetto della quota massima assegnabile.
Pertanto, si potrà procedere a siffatta variazione solo previo consenso del GI, attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell’Accordo, che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. La capacità oggetto della eventuale riduzione accordata verrà comunque immediatamente considerata a disposizione del GI per il processo di assegnazione annuale della capacità.
Alle scadenze indicate per la presentazione delle richieste di tracce, potranno essere richieste variazioni nei limiti complessivi del ± 10% rispetto alla capacità espressa in treni*km indicata nell’Accordo Quadro. Nel caso di Richiedente che non sia IF, qualora l’IF designata si avvalesse di tale facoltà si presume che agisca con il consenso
del Richiedente.
Per variazioni superiori a tali limiti si dovrà procedere attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell’Accordo, che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. Accesso ai sistemi informativi È facoltà dei Richiedenti (non IF) ottenere, su richiesta e con riferimento ai treni di competenza, l’accesso al sistema informativo del GI PICWEB-IF, o prodotto equivalente, (ai fini dell’informazione alla clientela e della gestione dei Contratti in essere fra Richiedente, ove non esso stesso IF, con la/le IF che effettuano le attività di trasporto), tramite i profili definiti in coerenza con le finalità sopraindicate. L’elenco dei treni interessati sarà fornito dalla/le IF titolare del relativo contratto di utilizzo dell’Infrastruttura. Nel caso specifico di Regioni e Province Autonome e Amministrazioni statali, ai fini di una completa informazione alla clientela e dello svolgimento dei compiti istituzionali di competenza, il sistema PICWEB-IF o prodotto equivalente fornisce (eventualmente, ove richieste, anche tramite connessione diretta tra sistemi informativi del GI e sistemi informativi delle predette regioni, Province Autonome e Stato) i dati relativi ai ritardi di tutti i treni viaggiatori afferenti ad un dato Contratto di Servizio o Accordo Quadro OSP e, in generale, i dati necessari alla definizione degli indicatori e dei livelli minimi di prestazione, come specificati nelle pertinenti misure regolatorie di cui alla delibera n. 16/2018 dell’Autorità relativa alle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico. Il costo dell’accesso ai sistemi da parte dei Richiedenti risulta dal successivo paragrafo 5.5.1.2. Il relativo importo viene corrisposto al GI dalla IF che effettua i trasporti e regolato nell’ambito del contratto di utilizzo oppure attraverso la sottoscrizione di specifici contratti tra il Richiedente ed il GI.
A richiesta, in occasione dell’attivazione del nuovo orario, il GI consegna al Richiedente l’elenco anagrafico dei treni di competenza che fruiscono della capacità oggetto di Accordo Quadro, con l’indicazione del relativo canone di accesso all’infrastruttura (pedaggio). Nel caso particolare di Regioni e Province Autonome, il GI consegna, inoltre, a richiesta, copia cartacea dell’orario grafico delle linee di interesse comprensivo di tutti i treni su di esse circolanti con l’unica indicazione della relativa tipologia.
Garanzia (aggiornamento dicembre 2025)
L’impegno del Richiedente all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria oggetto dell’Accordo Quadro nonché al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun contratto di utilizzo da sottoscrivere per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo (eccetto i casi di esonero), è garantito dalla avvenuta costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa, da presentare entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro all’atto della stipula, a copertura dell’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro.
La fideiussione è pari al 10% del valore del canone d’uso dell’infrastruttura, da determinarsi sull’anno di maggiori volumi, prendendo a riferimento la tariffa media di ciascun segmento di mercato e, comunque, per un importo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00).
L’importo a garanzia valorizzerà il volume di capacità oggetto dell’Accordo Quadro espresso in treno*km anno, relativo all’orario di servizio di maggior produzione nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, sulla base del valore medio unitario treno*km pubblicato nel CAPITOLO 5 del presente documento, con un massimo di 300.000 € (trecentomila/00 €).
Se nel periodo di validità della garanzia si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal GI.
La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa:
• dovrà essere “a semplice prima richiesta”;
• prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta scritta;
• contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art. 1944 del Codice civile;
• contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile.
Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte del GI FUC della garanzia di cui sopra, il Richiedente dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando al GI FUC la relativa documentazione entro 1 mese dalla data dell’incameramento.
Entro 180 giorni solari dalla data di cessazione degli effetti dell’Accordo Quadro il GI svincola la è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, mediante dichiarazione scritta, sempre che, all’atto della cessazione dell’Accordo Quadro, non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di GI rivendicabili dal GI.
Il Richiedente può scegliere di corrispondere al GI, in alternativa alla presentazione della fideiussione ai sensi del presente paragrafo, una somma pari all’importo oggetto di garanzia che sarà depositata in un conto dedicato del GI e che, in caso di inadempimento da parte del Richiedente, il GI potrà utilizzare a compensazione totale o parziale del credito.
Le Regioni, le Province autonome, gli Enti e le Autonomie Locali sono esonerati dal prestare la fideiussione nei termini sopra indicati. Nella fase di definizione degli Accordi Quadro, con tali soggetti, saranno comunque disciplinati gli impegni e le responsabilità finalizzati a garantire la corretta esecuzione degli Accordi medesimi. Divieto di cessione
La capacità di infrastruttura assegnata ad un Richiedente con Accordo Quadro non può essere trasferita, anche parzialmente, ad un altro Richiedente. L’utilizzo della capacità da parte di una IF al fine di svolgere attività di trasporto nell’interesse di un Richiedente che non sia un’IF non è considerato un trasferimento.
Risoluzione dell’Accordo Quadro
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice civile in tema di risoluzione contrattuale, l’Accordo Quadro potrà essere risolto da FUC ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice civile, fatte salve eventuali cause di forza maggiore nei seguenti casi:
• violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia;
• mancata designazione nei tempi prescritti dell’IF che svolgerà servizi oggetto dell’accordo Quadro;
• mancata richiesta (per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro) delle tracce corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo Quadro nei termini e secondo le modalità previsti dal paragrafo 4.5.1;
• mancata stipula da parte del Richiedente (se IF) o dell’IF designata (per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro) di un Contratto di Utilizzo avente ad oggetto le tracce di cui al punto precedente, purché le stesse risultino oggettivamente coerenti con le caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo Quadro;
• violazione del divieto di trasferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 3.3.1.2;
• violazione della “Clausola di integrità” prevista dall’Accordo Quadro;
• ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nell’Accordo Quadro.
• mancata o tardiva presentazione da parte del Richiedente (se IF), ovvero dell’impresa designata, della documentazione di cui al par. 3.3.1, lett. b), punti 8 e 9
• risoluzione del contratto di utilizzo a carico del Richiedente (se IF) o della IF designata.
• mancata costituzione ovvero mancata ricostituzione/adeguamento della Garanzia di cui al paragrafo 3.3.1.1.
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo si verificherà di diritto a seguito di comunicazione del GI di FUC da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.
In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile al Richiedente, FUC il GI acquisirà l’importo della garanzia a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La capacità oggetto dell’Accordo Quadro risolto viene seguitamente resa disponibile nei confronti degli altri richiedenti.
3.3.2 Contratto di utilizzo dell’infrastruttura (aggiornamento dicembre 2025)
Le imprese ferroviarie titolari di Licenza e Certificato di Sicurezza unico idonei ad effettuare servizi sia passeggeri che merci devono stipulare distinti contratti di utilizzo dell’infrastruttura qualora intendano esercire entrambe le tipologie di trasporto.
3.3.2.1 Documentazione, Adempimenti e Tempistica per la stipula dei contratti tra GI e IF (aggiornamento dicembre 2025)
L’Impresa Ferroviaria, ottenuta la disponibilità delle tracce e dei servizi, secondo la procedura di cui al CAPITOLO 4, al fine di stipulare il Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura, che costituisce atto formale di assegnazione di tracce orarie, è tenuta ad avere il Certificato di Sicurezza Unico rilasciato da ANSFISA e a produrre la seguente documentazione:
1. copia autentica della Licenza idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare (in occasione della stipula del primo Contratto di utilizzo con l’IF), a firma del legale rappresentante della società, rilasciata dall’apposita autorità;
2. copia autentica del titolo autorizzatorio, qualora richiesto dalla normativa vigente, rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
3. dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. secondo lo schema che verrà indicato dal GI. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’indicazione della procura o degli atti di attribuzione dei poteri e connesse responsabilità per la stipula e sottoscrizione di atti negoziali;
4. copia autentica (o copia semplice autenticata) del certificato di sicurezza unico;
5. dichiarazione di copertura rilasciata dalla Compagnia assicurativa secondo il format indicato dal GI in appendice 6 al presente capitolo o copia della polizza assicurativa (la copia deve essere accompagnata da attestazione di conformità all’originale) conformi a quanto previsto nel paragrafo 3.3.2.3 del presente documento;
6. elenco degli indirizzi, strutture, nominativi e recapiti telefonici dei referenti preposti a fornire e ricevere comunicazioni relative a: richieste di nuove tracce e servizi, differimento in partenza dei treni, richiesta fermate aggiuntive, variazioni della composizione dei treni rispetto a quelle poste a base delle tracce assegnate, rinuncia a tracce assegnate, notifica di variazione di traccia o soppressione effettuate dal GI, incidenti di esercizio, sciopero, sgombero dell’infrastruttura, sistemi informativi, Circolari Territoriali e Fascicoli Circolazione Linee (DoNET), verifiche dei servizi erogati, rendicontazione delle prestazioni fornite e fatturazioni, dislocazione ed aggiornamento rispetto ad eventuale temporanea indisponibilità dei mezzi di riserva/soccorso, secondo quanto previsto dal PIR relative alle variazioni al programma giornaliero, allo secondo quanto previsto nei paragrafi specifici;
7. procura o atti di attribuzione dei poteri e connesse responsabilità alla stipula e sottoscrizioni di atti negoziali (se non indicati nel certificato camerale);
8. scheda dei servizi (qualora diversa da quella già inviata in sede di richiesta tracce);
9. autorizzazione per l’esecuzione di trasporti eccezionali (in caso di tracce che riguardino tale fattispecie).
10. certificato di iscrizione alla CCIA (o atto equivalente in caso di imprese aventi sede legale all’estero) con dicitura valevole ai fini dell’antimafia riferita all’assetto societario aggiornato e con data non anteriore a sei mesi;
11. procura o atti di attribuzione dei poteri e connesse responsabilità alla stipula e sottoscrizioni di atti negoziali (se non indicati nel certificato camerale);
12. copia conforme della polizza assicurativa, secondo quanto previsto nel paragrafo specifico; Detta documentazione, deve pervenire a RFI FUC con un anticipo, rispetto alla data di inizio di validità del contratto del servizio:
a) di almeno 45 giorni per contratti relativi a successivo orario di servizio (salvo la fattispecie di IF designata da un richiedente non IF, nel cui caso i documenti andranno presentati entro 20 giorni solari); ad un orario di servizio;
a) di almeno 15 giorni lavorativi per contratti in corso di orario.
L’eventuale ritardo nella presentazione della documentazione, ovvero la presentazione incompleta o difforme della stessa, può determinare lo slittamento della stipula del contratto oltre ad un possibile rinvio della data di attivazione del servizio, senza che l’IF interessata possa invocare pretese e/o lamentele nei confronti del GI. Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, la documentazione completa dovrà essere presentata in ogni caso entro il termine perentorio di 15 giorni solari antecedenti l’avvio dell’orario di servizio (per contratti di cui alla precedente lettera a), ovvero 7 12 giorni solari antecedenti l’avvio del servizio di trasporto (per contratti di cui alla precedente lettera b).
A conclusione della verifica della documentazione ricevuta, il GI provvede a convocare l’IF, comunicando il giorno e l’ora previsti per la sottoscrizione del contratto ovvero ad inviare all’IF la proposta di contratto con l’indicazione del termine per la restituzione della proposta sottoscritta per accettazione. Il GI, acquisita la documentazione completa, provvede ad inviare all’IF la proposta di contratto, comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed economici, con l’indicazione del termine per la restituzione della medesima proposta sottoscritta in segno di integrale accettazione che dovrà intervenire entro 5 giorni solari prima rispetto all’attivazione del servizio. Per i soli contratti di cui alla precedente lettera b), entro 10 giorni solari dalla data prevista per l’attivazione del servizio il GI provvede ad inviare all’IF la proposta di contratto. Qualora l’IF non provveda ad inviare l’integrale accettazione della proposta di contratto, ovvero a produrre motivate osservazioni entro la data comunicata dal GI, quest’ultimo fisserà un termine perentorio di 5 giorni solari entro il quale stipulare il contratto, pena la decadenza dal diritto ad utilizzare la capacità assegnata con il conseguente obbligo per l’IF di corrispondere, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura da parte del GI, gli importi dovuti in caso di mancata contrattualizzazione. L’eventuale ritardo nella presentazione della documentazione, ovvero la presentazione incompleta o difforme della stessa, nonché in caso di mancata accettazione del contratto entro i termini sopra indicati, può determinare lo slittamento della stipula del contratto oltre ad un possibile rinvio della data di attivazione del servizio, senza che l’IF interessata possa invocare pretese e/o lamentele nei confronti del GI L’IF che abbia richiesto tracce per l’orario successivo a quello in vigore è tenuta a sottoscrivere il contratto di utilizzo prima del termine di attivazione dell’orario anche se l’inizio attività sia previsto per una data successiva.
3.3.2.1.1 Eventuali ulteriori adempimenti ai fini della sottoscrizione (aggiornamento dicembre 2025)
Prima della stipula del contratto di utilizzo, l’IF che risulti inadempiente rispetto al pagamento di almeno due fatture relative all’orario di servizio precedente e qualora le fatture medesime non siano state motivatamente contestate da parte dell’IF per errori imputabili a FUC, dovrà presentare un piano di pagamento interamente garantito da fidejussione bancaria o assicurativa finalizzato alla soddisfazione dei crediti insoluti da corrispondere entro e non oltre la data della prima fatturazione a conguaglio del nuovo contratto. L’IF che alla data del 15 novembre di ciascun anno risulti inadempiente rispetto al pagamento di importi scaduti in tale data e riferiti a prestazioni oggetto del contratto di utilizzo (in corso o sottoscritti per gli anni precedenti), alle penali di cui al par 5.6 (relative ai contratti di utilizzo sottoscritti per gli anni precedenti) e delle quote dovute per il finanziamento dell’ANSFISA ai sensi dell’art.15, comma 2, lett. b), del d.lgs 50 del 14 maggio 2019, è tenuta entro il 25 novembre dello stesso anno:
• a corrispondere l’importo dovuto, o, alternativamente,
• a presentare un piano di pagamento, interamente garantito da fideiussione bancaria o assicurativa, finalizzato alla soddisfazione dei crediti insoluti da corrispondere entro e non oltre la data della prima fatturazione a conguaglio del nuovo contratto e a costituire la fideiussione in occasione della sottoscrizione del contratto relativo all’orario di servizio successivo, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.3.2.2. In assenza di tali adempimenti non è possibile sottoscrivere il contratto di utilizzo valevole per l’orario di servizio successivo, con conseguente applicazione delle regole relative alla mancata contrattualizzazione. In caso di mancata contrattualizzazione il GI avrà facoltà di allocare la relativa capacità ad altra IF.
Richiesta di tracce che comportano una estensione del Certificato di Sicurezza Unico
Nel periodo di validità del contratto l’IF potrà avanzare richiesta di assegnazione di tracce relative a linee non comprese nel certificato di sicurezza unico.
L’AB assegnerà dette tracce nei limiti della capacità disponibile, solo nel momento in cui l’IF otterrà il Certificato di sicurezza Unico per le linee sulle quali sono richieste le stesse.
3.3.2.2 Garanzia (aggiornamento dicembre 2025)
In aderenza al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione sono riportati nel sito internet di RFI, nella sezione “Servizi e Mercato” i valori soglia di rating del credito richiesti alle IF.
L’IF che non dispone di rating, oppure qualora il rating del credito dell’IF (fornito da una agenzia specializzata) sia inferiore alle soglie riportate sul sito di RFI è tenuta a prestare idonea fideiussione (bancaria o assicurativa) a parziale garanzia del pagamento dei corrispettivi tutti e di ogni altra somma dovuta in base al Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria, nonché degli obblighi di risarcimento del danno nascenti dall’inadempimento del Contratto stesso.
L’importo della fideiussione deve essere pari al valore del pedaggio e dei servizi stimato su una mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire.
Qualora la fideiussione a garanzia del contratto debba essere prestata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.2.1.1, l’importo della stessa deve essere pari al valore di pedaggio e servizi stimato su due mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire.
Sono esonerate dal prestare la fideiussione (o a corrispondere una/due mensilità anticipate) le IF che, ancorché non dispongano di un rating, oppure se il proprio rating sia inferiore alle soglie pubblicate, abbiano stipulato un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per almeno due orari di servizio immediatamente precedenti a quello di riferimento, sempre che risulti regolare il pagamento di tutte le fatture. Sono altresì esonerate dal prestare la garanzia, le IF per cui l’importo della medesima, calcolato come sopra, risulti essere inferiore o uguale a 1.000,00 euro.
Nell’ipotesi in cui l’IF è tenuta alla presentazione della fideiussione, la stessa può scegliere, in alternativa, di corrispondere al GI una somma pari all’importo di pedaggio e servizi stimato su una/due mensilità del programma di esercizio a seconda dei due casi suesposti.
Nel caso l’IF sia titolare di Accordo Quadro, la stessa è tenuta a costituire la fideiussione in occasione del contratto di utilizzo per la sola parte eccedente l’importo della fideiussione prevista ai sensi del par. 3.3.1.1 in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
A parziale garanzia del pagamento dei corrispettivi tutti e di ogni altra somma dovuta dall’IF in base al Contratto, nonché degli obblighi di risarcimento del danno nascenti dall’inadempimento del Contratto stesso, l’IF entro 15 giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto, è tenuta a consegnare a FUC una garanzia bancaria o assicurativa autenticata ai sensi di legge a prima richiesta per un importo corrispondente al 15% del valore economico complessivo stimato. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto.
Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte di FUC della garanzia di cui sopra, l’IF dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando a FUC la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’incameramento.
Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni solari dalla data di scadenza del Contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, FUC è tenuta a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che all’atto della cessazione del Contratto non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di FUC.
Esonero della garanzia
Sono esonerate dal prestare la garanzia le IF che espletano servizi pubblici locali in base a contratto di servizio con la Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle per cui l’importo della medesima risulti essere inferiore o uguale a 1.000,00 € (mille/00 €).
Sono, inoltre, esonerate dal prestare la garanzia le II.FF. che stipulano contratto di utilizzo all’infrastruttura ferroviaria a partire dal terzo orario di servizio consecutivo, qualora risulti regolare il pagamento di tutte le fatture.
3.3.2.2.1 Modalità di costituzione e contenuti della fideiussione (aggiornamento dicembre 2025)
La costituzione della fideiussione ovvero il versamento della/delle mensilità del programma di esercizio deve avvenire 30 giorni lavorativi dopo la stipula del contratto.
Se nel periodo di validità della fideiussione si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta del Gestore, deve sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che
risponde ai requisiti richiesti dal Gestore.
Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto. La garanzia deve essere redatta secondo lo schema indicato dal Gestore ed autenticata ai sensi di legge. La stessa deve inoltre:
1. essere “a semplice richiesta”;
2. prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della richiesta scritta;
3. contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del Codice civile;
4. contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art.1957 del Codice civile.
Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte del Gestore della garanzia di cui sopra, l’IF deve ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando al Gestore la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’incameramento.
Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni solari dalla data di scadenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, il GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che all’atto della cessazione del Contratto non sussistano contestazioni o controversie non risolte o ragioni di credito o danni rivendicabili dal GI.
3.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2025)
Ai fini dell’esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l’efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura:
• Responsabilità Civile verso terzi ed operatori, a garanzia di tutti i rischi per le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale pari a € 100. 300.000.000,00 per sinistro e per anno.
L’Impresa Ferroviaria si obbliga a stipulare a propria cura e spese e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, la sottoindicata polizza assicurativa:
• Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi:
- massimale per singola IF di € 100.000.000,00 per sinistro e per anno.
Sottolimiti ammessi:
▪ danni indiretti € 10.000.000,00 per sinistro/anno;
▪ danni a terzi da incendio, esplosione, scoppio: € 3.2.000.000,00 per sinistro/anno;
▪ inquinamento accidentale € 72.500.000,00 per sinistro/anno.
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori d’opera (RCO), per tutte le attività svolte:
- massimale pari a € 100.000.000,00 per sinistro e per anno.
Non sono ammessi ulteriori sottolimiti per danni connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto. I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione “Servizi e mercato”. Detta polizza dovrà essere idonea alla copertura dei rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del Certificato di Sicurezza Unico posseduto dall’IF, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall’IF stessa sull’infrastruttura ferroviaria regionale e negli impianti del GI. La polizza dovrà:
1) prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare al GI, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza o nell’eventualità che le garanzie prestate siano inferiori a quelle richieste dal GI FUC entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto;
2) laddove IF abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente punto, invece della polizza assicurativa completa, si potrà presentare
alternativamente copia della polizza assicurativa completa di tutte le garanzie, sottolimiti ed esclusioni e relativa quietanza di pagamento, alternativamente si potrà anche accettare un’appendice/dichiarazione della Compagnia assicuratrice secondo il format indicato dal GI in Appendice 6 al presente capitolo. in cui si dichiari che:
- la copertura sia operativa anche per le attività di cui al presente contratto;
- si abbia la conoscenza del presente articolo;
- le condizioni di polizza rispettino completamente le clausole previste dal presente PIR. Va inoltre allegato alla dichiarazione l’elenco delle esclusioni e dei sottolimiti previsti in polizza; tali documenti devono essere controfirmati dall’IF;
3) essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
4) fare riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 782/2021) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel presente Capitolo 2; va previsto l’obbligo del contraente di aggiornare l’assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
5) in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere il reintegro entro 30 giorni dalla richiesta della Compagnia;
6) prevedere un’estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano, per le IF il cui Certificato di Sicurezza Unico prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti, la validità della polizza dovrà essere estesa anche alle tratte di linea gestite da RFI FUC fino alle già menzionate stazioni;
7) prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile, verso le persone delle quali le parti (FUC RFI e qualunque IF coinvolta in un sinistro) devono rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo; 8) prevedere che la Compagnia si impegni, anche a monte dell’accertamento delle responsabilità, ad attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell’assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia. Viene fatta salva l’azione di regresso nei confronti della società responsabile.
Quanto previsto ai precedenti punti da 1) a 6) si applica anche alla polizza di Responsabilità Civile verso terzi sottoscritta dal GI.
Ai fini della copertura assicurativa RCT l’IF ha facoltà: di sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa per l’intero importo del massimale richiesto (100 Mln) o, alternativamente: di ripartire su più “livelli” (layer) la quota prevista per il massimale richiesto (100 Mln), con la possibilità di ripartire proporzionalmente tra le polizze la quota prevista per i sottolimiti ammessi. L’IF può presentare anche una o più polizze collettive, sottoscritte con altre IF.
Si precisa che la stipula delle coperture di cui al presente paragrafo non rappresenta in nessun caso una limitazione delle eventuali responsabilità in eccesso ai massimali indicati; tale principio si applica indistintamente a tutti i soggetti interessati.
3.3.2.4 Obblighi di IF alla cessazione del contratto (aggiornamento dicembre 2025)
All’atto della cessazione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per compimento del termine finale di durata o al verificarsi di qualsiasi ipotesi di anticipata cessazione, l’Impresa Ferroviaria è tenuta ad eseguire le disposizioni del GI FUC in ordine allo sgombero ed alla rimozione dei mezzi, nonché a qualsiasi altra operazione strumentale o accessoria.
Nel caso in cui l’IF non ottemperi a tali disposizioni, GI FUC è autorizzato a compiere ogni più opportuna attività al fine dello sgombero e della rimozione dei mezzi di IF, addebitando a quest’ultima i costi sostenuti. Per il recupero
degli oneri sostenuti il GI ha facoltà di utilizzare la garanzia di cui al paragrafo 3.3.2.2.
3.3.2.5 Limitazioni al servizio in casi di morosità (aggiornamento dicembre 2025)
In caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno il 10% del valore del contratto di utilizzo in vigore, salvo il caso in cui il credito sia assistito dalla garanzia di cui al par. 3.3.2.2 o da piano di rientro garantito da fideiussione, FUC GI provvede ad inviare formale diffida a adempiere assegnando un termine non inferiore a 10 giorni solari. Nel caso di mancato pagamento entro il termine predetto, FUC GI non procede ad istruire e a rilasciare tracce eventualmente richieste in gestione operativa dall’IF inadempiente.
In caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno il 20% del valore del contratto trova applicazione quanto disciplinato al successivo paragrafo.
Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti capoversi vengono prese in considerazione fatture, non onorate alla naturale scadenza, riferite al contratto in vigore e/o al contratto sottoscritto per l’orario di servizio precedente
3.3.2.6 Risoluzione del Contratto di Utilizzo
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice civile in tema di risoluzione contrattuale, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
1. violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia;
2. mancato versamento, anche parziale, di due rate mensili dei corrispettivi dovuti a FUC; mancato pagamento di un importo pari ad almeno il 20% del valore del contratto di utilizzo in vigore, salvo il caso in cui il credito sia assistito dalla garanzia di cui al par. 3.3.2.2 o da piano di rientro garantito da fideiussione; ai fini della determinazione del predetto importo ve prese in considerazione fatture, non onorate alla naturale scadenza, riferite al contratto in vigore e/o eventualmente al contratto sottoscritto per l’orario di servizio precedente;
3. mancata costituzione ovvero mancata ricostituzione/adeguamento della “Garanzia” di cui al paragrafo 3.3.2.2 specifico;
4. rifiuto o mancata presentazione delle polizze assicurative di cui al paragrafo specifico; rifiuto di adeguare i massimali a quelli minimi indicati o la constatata mancanza delle coperture obbligatorie previste per l’“Assicurazione” di cui al paragrafo 3.3.2.3;
5. grave violazione di uno qualsiasi degli obiettivi incombenti su IF, ai sensi del paragrafo 6.2.3;
6. violazione grave e reiterata degli obblighi in materia di sgombero dell’infrastruttura di cui al paragrafo 6.3.3.2;
7. violazione del divieto di cessione del Contratto o di trasferimento sotto altra forma della capacità delle tracce;
8. revoca della licenza o del Certificato di Sicurezza Unico, nonché, quando richiesti dalla normativa vigente, del titolo autorizzatorio;
9. modifica della licenza o del Certificato di Sicurezza Unico, nonché quando richiesto del titolo autorizzatorio, tali da non consentire lo svolgimento delle attività di trasporto per le quali è stato stipulato il Contratto. Nell’ipotesi in cui tali modifiche siano tali da consentire all’IF l’utilizzo solo di alcune delle tracce assegnate, la risoluzione riguarderà la sola parte del contratto interessata dal provvedimento; ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nell’Accordo Quadro.
10. violazione delle disposizioni di cui allo specifico articolo del Contratto di Utilizzo “Clausola di integrità”;
11. ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nel contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di FUC RFI da inoltrarsi a mezzo di lettera con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Con specifico riferimento all’ipotesi di risoluzione di cui alla precedente punto 2, il GI invia all’IF interessata formale contestazione del mancato versamento degli importi dovuti, comunicando nella stessa lettera: a) la diffida all’IF ad adempiere entro 30 giorni; b) l’espressa riserva del diritto di dichiarare risolto di diritto il contratto in forza della clausola risolutiva espressa decorso infruttuosamente il termine indicato al precedente punto a).
In tutti i casi di risoluzione del Contratto per fatto imputabile alla IF, sia che essa avvenga ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., sia ai sensi di altre disposizioni del presente PIR o di legge essa è tenuta a riconoscere a RFI FUC, a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale, una somma pari all’importo dei canoni di utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria che avrebbe dovuto riconoscere a FUC RFI fino alla scadenza naturale del contratto. A tal fine FUC RFI acquisirà l’importo della garanzia costituita, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
3.3.2.7 Sospensione dell’efficacia del contratto (aggiornamento dicembre 2025)
Nel caso in cui venisse sospesa la licenza e/o il Certificato di Sicurezza Unico, viene automaticamente sospesa l’efficacia del Contratto di Utilizzo con conseguente sospensione da parte dell’IF dell’obbligo a versare il corrispettivo pattuito.
Tuttavia, qualora la sospensione della licenza e/o il Certificato di Sicurezza Unico sia imputabile all’IF, quest’ultima deve corrispondere quanto previsto al paragrafo 5.6.4 in caso di disdetta comunicata sino a 5 giorni e commisurata al tipo di rete interessata una somma pari all’importo del canone di utilizzo dell’infrastruttura di ciascuna traccia non utilizzata durante il periodo di sospensione. Ove, peraltro, alla sospensione della licenza e/o il Certificato di Sicurezza Unico dovesse far seguito la revoca della stessa, il Contratto si intende risolto dalla data della revoca con applicazione di quanto previsto al paragrafo precedente per i casi di risoluzione per fatto imputabile all’IF.
3.3.3 Contratto con il richiedente non IF
Il Richiedente non IF, ha diritto, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 112/2015, a richiedere capacità d’infrastruttura secondo le regole descritte dal presente documento PIR (capitolo 3, 4 e 5). FUC RFI non prevede un Contratto per l’allocazione di tracce e servizi con il Richiedente non IF. Le tracce e i servizi richiesti, da un Richiedente non IF, costituiranno allegato del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura dell’IF indicata per l’effettuazione del trasporto.
3.3.4 Condizioni generali di Contratto (aggiornamento dicembre 2025)
Le disposizioni contenute all’interno del PIR costituiscono le condizioni generali di contratto predisposte da RFI FUC. Le disposizioni sono messe a conoscenza degli operatori del settore ferroviario tramite la pubblicazione del PIR e accettate dalle parti all’atto della sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria o dello schema di Accordo Quadro riportato nell’ Appendice 7 al presente capitolo.
3.4.1 Processo di accettazione del materiale rotabile Compatibilità treno-tratta per l’utilizzo di veicoli autorizzati (aggiornamento dicembre 2025)
Come previsto dall’art.23, comma 1 del d.lgs. 57/2019, prima che un’impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell’area d’uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato la stessa verifica che:
1. il veicolo sia stato autorizzato all’immissione sul mercato a norma dell’art. 21 e sia registrato; 2. il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell’infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente che il gestore dell’infrastruttura deve fornire gratuitamente entro quindici giorni, salvo che il GI o l’IF concordino un diverso termine, comunque non superiore a trenta giorni; 3. il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo sicurezza ferroviaria e della STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico. Al riguardo l’IF deve trasmettere a RFI (alla SO DTC/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it), prima dell’utilizzo del veicolo stesso sulla rete, i dati e i documenti di cui all’articolo 2 della disposizione di esercizio n. 12/2022. Resta inteso che la richiesta di tracce orarie nell’ambito del progetto orario e della gestione operativa da parte delle IF presuppone che le stesse, prima della richiesta suddetta, abbiano verificato la compatibilità del veicolo sulle linee da percorrere.
lettera b) impone che Tale norma è stata richiamata dalla Nota ANSF Prot. 0012004/2019 del 17/06/2019 che ha di fatto attivato un periodo transitorio che possa agevolare l’applicazione di quanto previsto dalla citata normativa, in accordo con il Gestore della rete nazionale (RFI).
Qualora per la verifica di compatibilità treno-tratta a carico delle Imprese Ferroviarie sia necessario accedere a informazioni non disponibili all’interno del RINF, FUC si impegna a fornire tali informazioni attraverso altri mezzi, gratuitamente, non appena possibile e in formato elettronico, alle Imprese Ferroviarie e ai richiedenti delle tracce orarie autorizzati.
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 57/2019, le Imprese Ferroviarie possono concordare con FUC lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio. FUC, in collaborazione con il richiedente, si adopera affinché tali prove, previo rilascio di circolabilità temporanea, siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
Al fine di evitare la duplicazione delle prove, in relazione ai parametri “Carichi di traffico e capacità di carico dell’infrastruttura” e “Sistemi di rilevamento dei treni”, FUC si impegna a fornire tramite RINF, l’elenco dei tipi di veicoli o dei veicoli compatibili con la tratta per i quali è stata già verificata la compatibilità treno-tratta, ove tali informazioni siano disponibili.
Le Imprese Ferroviarie in possesso del Certificato di Sicurezza Unico, rilasciato da ANSFISA e/o Agenzia ferroviaria Europea ERA, che hanno la necessità di effettuare dei servizi per il trasporto passeggeri, devono presentare istanza formale a FUC. Nella richiesta devono essere chiaramente indicati:
• la linea Udine-Cividale o la tratta della linea sulla quale si intende far circolare i veicoli;
• la durata auspicabile della circolabilità (nel caso di richieste di circolabilità temporanee);
• la tipologia dei veicoli;
• i numeri identificativi di ciascun veicolo con l’evidenza della relativa registrazione nel RIN di un paese membro dell’Unione Europea;
• tutti i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli (con particolare riferimento alla sagoma limite e al peso massimo);
• le AIM oppure le AMIS (sia del veicolo tipo sia di ciascun veicolo oggetto della richiesta) rilasciate da ANSFISA e/o da ERA per la circolazione sulla rete FUC;
• il Proprietario, il Detentore ed il Soggetto Responsabile della Manutenzione di ciascun veicolo.
L’impresa Ferroviaria deve trasmettere a FUC la documentazione relativa al materiale rotabile che dovrà comprendere il manuale di emergenza e recupero.
Inoltre, FUC si riserva di valutare la documentazione pervenuta e rilasciare la circolabilità dei veicoli, oltre a valutare, eventualmente, le condizioni di compatibilità con la rete verificate dalle Imprese Ferroviarie ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 57/2019.
Per l’utilizzo, sull’Infrastruttura Ferroviaria gestita da FUC, dei veicoli che abbiano ottenuto l’Autorizzazione all’Immissione sul Mercato (AIM) potranno essere indicate eventuali limitazioni o interdizioni conseguenti alla interazione del materiale rotabile e le caratteristiche della infrastruttura percorsa. Le attività istruttorie da parte di FUC saranno svolte a titolo gratuito.
3.4.1.1 Attività di supporto di RFI alle IF: valutazione di compatibilità effettuata da RFI (articolo 5 comma 1 DE 12/2022) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Nel caso in cui una IF richieda di attivare un accordo contrattuale per il rilascio da parte di RFI della valutazione di compatibilità treno-tratta deve fare apposita richiesta a RFI (alla SO DTC/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it). A seguito dell’accordo l’IF deve effettuare specifica richiesta indicando il veicolo per il quale RFI deve effettuare la valutazione di compatibilità e le relative tratte.
Nella richiesta l’IF deve inoltre fornire i dati di cui all’articolo 2 della disposizione di esercizio 12/2022 integrati con le “informazioni sul veicolo” di cui all’allegato D1 della STI Esercizio, oltre a quant’altro ritenuto necessario.
Nel caso di stipula del suddetto accordo i corrispettivi dovuti dall’IF dipendono dal numero di elementi descrittivi della rete compresi nelle linee oggetto della valutazione di compatibilità, ovvero dal numero di Punti Operativi (qualsiasi località per l'esercizio di servizi ferroviari, in cui detti servizi possono iniziare e terminare oppure cambiare itinerario, e dove possono essere forniti servizi di trasporto passeggeri o di trasporto merci, ai sensi della Linea Guida ERA al Regolamento RINF) e Sezioni di Linea (parte di linea situata tra punti operativi adiacenti che può essere composta da più binari, ai sensi della Linea Guida ERA al Regolamento RINF).
Nello specifico l’IF dovrà corrispondere una tariffa di 0,86 € + IVA per ogni elemento processato, prevedendo
comunque una tariffa minima per l’istruzione della pratica pari a 1050 € + IVA.
Le tempistiche necessarie per eseguire la valutazione di compatibilità del veicolo con il percorso previsto sono variabili in funzione del numero di linee/Direzioni Territoriali (DOIT) oggetto della valutazione. Si riporta di seguito il numero di giorni lavorativi necessari alla valutazione a seconda delle varie casistiche.
Numero di linee / DOIT oggetto della valutazione
Da 1 a 4 linee
Da 5 a 10 linee o tutte le linee di una DOIT
Da 2 a 5 DOIT
Superiore a 5 DOIT
Tempistiche necessarie
15 giorni lavorativi
25 giorni lavorativi
45 giorni lavorativi
60 giorni lavorativi
3.4.1.2 Attività di supporto di RFI alle IF: consulenza tecnica (articolo 5 comma 2 DE 12/2022) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Qualora IF richieda a RFI di attivare la “consulenza tecnica” prevista dall’articolo 5, comma 2, della disposizione di esercizio n. 12/2022, deve trasmettere a RFI (alla SO SVS/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it) la bozza di valutazione di compatibilità.
Nella richiesta devono essere indicati i veicoli per i quali è stata effettuata la bozza di compatibilità e le tratte interessate dalla verifica.
Al termine delle attività di consulenza, in attesa della revisione generale del sistema tariffario adottato da RFI, la SO DTC /NCR consuntiva l’attività di consulenza espletata richiedendo caso per caso il corrispettivo dovuto in funzione delle ore/uomo impiegate.
Qualora la consulenza sia riferita anche ad altri parametri ai sensi dell’Allegato D1 della STI OPE, le tariffe da applicarsi sono definite a parte.
3.4.1.2.1 Attività di supporto di RFI alle IF: gestione dei dati RINF futuri (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
L’articolo 4 comma 2 del Regolamento RINF prevede che il Gestore dell’Infrastruttura renda disponibili le informazioni relative alle infrastrutture nuove che devono essere messe in servizio, ristrutturate o rinnovate prima della loro messa in servizio. Al riguardo, la SO DTC/NCR individua i pertinenti parametri utili alle IF per la valutazione di compatibilità treno-tratta prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 57/2019 e li trasmette alle IF, prima dell’attivazione, per il tramite di una specifica comunicazione.
3.4.1.3 Attività di supporto di RFI alle IF: verifiche di transitabilità (articolo 5 comma 4 DE 12/2022) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Nel caso in cui l’IF, nell’ambito della valutazione di compatibilità di cui al § 3.4.1.2, abbia la necessità di far svolgere dal Gestore specifiche verifiche di transitabilità per massa e sagoma, come previsto dall’articolo 5, comma 4, della disposizione di esercizio n. 12/2022, deve trasmettere a RFI (alla SO DTC/NCR – pec: rfi-dtc-ncr@pec.rfi.it) una specifica richiesta.
La richiesta deve indicare le linee su cui deve essere svolta la verifica e deve comprendere: il figurino del veicolo con i dati geometrici e le pesature nelle configurazioni di carico previste dalla normativa vigente, nel caso di verifiche di transitabilità per massa
i dati tecnici del veicolo, nel caso verifiche di transitabilità per sagoma.
In entrambi i casi l’IF possono fare riferimento alla SO DTC/NCR per eventuali chiarimenti sui dati da inviare. Al riguardo le tariffe per le suddette verifiche sono le stesse per il calcolo di TES e TEM indicate nella successiva tabella 5.15 a meno di valutazioni specifiche su opere civili per le quali verrà valutato caso per caso un ulteriore corrispettivo dovuto in funzione delle ore/uomo impiegate
3.4.2 Processo di accettazione del personale (aggiornamento dicembre 2025)
Le imprese ferroviarie devono utilizzare dimostrare che il personale con mansioni di sicurezza (condotta, accompagnamento, preparazione dei treni), compreso negli elenchi del certificato di sicurezza unico posseduto e inserito nelle banche dati di ANSFISA. Il personale con mansioni di sicurezza è tenuto a possedere ed esibire al personale di ANSFISA preposto ai controlli un documento attestante la propria identità e di autorizzazione allo svolgimento delle mansioni nel formato previsto delle disposizioni vigenti. Il personale delle IF è tenuto ad utilizzare nelle comunicazioni con il GI la lingua italiana.
utilizzato per l’espletamento dei servizi di trasporto, possieda i requisiti fisici e psicoattitudinali, la formazione e la conoscenza necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione definite dal GI FUC.
3.4.3 Trasporti eccezionali (Rif. Par. 5.4.4) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
L’IF, se in possesso dei requisiti richiesti, presenta al GI una richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di trasporti eccezionali.
A tal fine, il GI rilascia autorizzazione all’inoltro, la cui validità massima è di 12 mesi.
Durante il periodo di validità possono essere eseguiti più trasporti identici, aventi caratteristiche corrispondenti a quelle del trasporto autorizzato.
L’autorizzazione è valida anche per eseguire trasporti identici aventi origine o destinazione in stazioni intermedie al percorso autorizzato.
APPENDICI AL CAPITOLO 3
Appendice 1 al Capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025) Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria (*)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana – S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata GI o RFI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, CAP 00161, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da…………………………… nato / a………… il …………….in qualità di……………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… Repertorio…………Rogito….…. E
La “………………………..” -di seguito denominata IF-, con sede in …………via……., CAP………, iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA …………….. rappresentata da …………………. nato/a a …………….. in qualità di …………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… come da autocertificazione acquisita agli atti.
PREMESSO
a) che GI, in base a quanto stabilito nell’ Atto di Concessione (Repertorio n° 49.956, Raccolta n° 29.546 del 29 luglio 2025) è concessionario della gestione della infrastruttura ferroviaria regionale friulana ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15;
b) che GI ai fini degli usi consentiti dalla “Licenza Individuale per l’installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traffico ferroviario” -e successive modificazioni ed integrazionifornisce il servizio di telefonia mobile GSM-R;
c) che IF, è in possesso di licenza/e n…… acquisita da GI ai propri atti (prot.n.__) ai fini dell’effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da ……………… ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
d) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 112/15 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.__), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio)………… sull’infrastruttura ferroviaria regionale friulana [solo qualora il possesso di tale titolo è richiesto dalla normativa vigente];
f) che IF è in possesso di certificato di sicurezza unico parte A n. ……. e parte B n…… rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA/ERA);
g) che IF è stata designata come Impresa Ferroviaria per l’effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l’Accordo Quadro stipulato in data…………, da ……….., (richiedente) con GI;
h) che in data…. IF ha presentato al GI richiesta di tracce secondo le modalità e le tempistiche previste nel Prospetto Informativo della Rete (d’ora in poi PIR);
h1) i) che in data ……….GI ha comunicato ad IF la definitiva disponibilità delle tracce orarie oggetto della richiesta di cui alla precedente premessa h/h1 ; j) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l’utilizzo delle tracce e servizi oggetto dello stesso ed indicate negli Allegati 1 e 2;
k) che IF, ricorrendo la circostanza di cui al par. 3.3.2.1.1, del PIR; ha presentato un piano di pagamento per un importo di euro______interamente garantito da fideiussione [bancaria o assicurativa] [qualora ricorra tale ipotesi];
l) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15, Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Allegato 1 - Programma tracce orarie;
- Allegato 2: Servizi;
- Allegato 3: Sintesi economica tracce e servizi;
- Allegato 4 – Elenchi referenti accreditati di GI ed IF;
- Allegato 5 – Dislocazione locomotive/convogli di riserva e di eventuali mezzi di soccorso attrezzati – (paragrafo 6.3.3.2.1 del PIR).
ARTICOLO 2
Oggetto
1) L’utilizzo delle tracce orarie, elencate negli Allegati 1 [SPECIFICARE SE SU SUPPORTO INFORMATICO], funzionali all’effettuazione di treni per traffico……. (nazionale passeggeri lunga percorrenza\ nazionali passeggeri breve percorrenza) e dei servizi previsti al capitolo 5 del PIR, di cui l’IF fruirà nel periodo di validità del presente contratto, elencati nell’allegato 2, -nonché delle eventuali ulteriori tracce e servizi di cui al successivo comma 2- costituisce l’oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI -in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto degli Allegati 1, 2 e 3 questi
ultimi allegati, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato dell’allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.
2) IF, ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto di cui sopra, ovvero per attività strettamente correlate al mantenimento delle competenze legate alla validità del certificato di sicurezza unico, potrà avanzare durante il corso di validità del presente contratto:
a) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate negli Allegati 1 nonché la fornitura di ulteriori servizi, non previsti nell’allegato 2, che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al Capitolo 5 del PIR. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza unico e dalle ulteriori disposizioni tecniche e regolamentari vigenti;
b) richieste di variazioni (modifica del percorso e qualsiasi altra variazione consentita al paragrafo 4.7.1.2 del PIR) e/o di disdetta delle tracce elencate in Allegato 1 e/o assegnate da GI a seguito delle richieste di IF di cui alla precedente lettera a). GI darà seguito a tali richieste di variazioni e/o disdette secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al paragrafo 4.7.1.2 del PIR, ivi inclusa l’applicazione delle eventuali penalità.
3) GI, durante il corso di validità del presente contratto, potrà sopprimere totalmente o parzialmente ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate negli Allegati 1 o assegnate a IF ai sensi del precedente punto 2, lett.a), per esigenze legate alla esecuzione di lavori sull’infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui ai paragrafi 4.3.2 e 6.3.3.1 del PIR.
4) [eventuale] Costituiscono oggetto del presente contratto i servizi di traghettamento sullo stretto di Messina e sulla relazione Civitavecchia – Golfo Aranci e v.v di cui all’Allegato 2.
ARTICOLO 3
Corrispettivi e modalità di pagamento
1) IF dovrà corrispondere al GI i canoni per l’utilizzo delle tracce orarie oggetto del presente contratto ed i corrispettivi per l’utilizzo dei servizi oggetto del medesimo contratto. Tali canoni e corrispettivi sono stabiliti nel capitolo 5 del PIR o, qualora non determinati, verranno calcolati sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, richiamate nel PIR al capitolo 6, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2) Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1 sono descritti nel paragrafo 5.8 del PIR
3) Le penalità per mancata contrattualizzazione da parte della IF, per le disdette -effettuate da IF- e per le soppressioni -operate da GIdelle tracce orarie oggetto del presente contratto nonché quelle relative ai ritardi (Performance Regime) sono regolate ai sensi di quanto stabilito, rispettivamente, ai paragrafi 5.6.2, 5.6.3.2, 5.6.4.1 e nell’Appendice al Capitolo 5 – parte B del PIR.
4) Nel caso in cui le tracce oggetto del presente contratto risultino essere inferiori rispetto a quelle rilasciate con il Progetto Orario definitivo, RFI comunicherà l’importo delle penali ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5.6.4.1 del PIR.
ARTICOLO 4
Licenza, Titolo Autorizzatorio e certificato di sicurezza unico In caso di sospensione, revoca o riduzione dell’ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del certificato di sicurezza unico, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 3.3.2.6 del PIR. [In caso di CdS con scadenza in vigenza di contratto] Nel caso in cui alla scadenza del certificato di sicurezza unico richiamato in premessa, lo stesso non dovesse essere prorogato, ovvero sostituito da altro certificato di sicurezza idoneo unico all’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, tale ultimo si intenderà, automaticamente e senza alcuna preventiva comunicazione di GI, sospeso sino all’ottenimento della citata proroga (ovvero di un nuovo certificato di sicurezza unico).
ARTICOLO 5
Assicurazione e Garanzia
1) GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l’efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 3.3.2.3 del PIR.
2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative previste dal paragrafo 3.3.2.3 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza (o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazioni che rispetti tutto quanto previsto al paragrafo 3.3.2.3 del PIR per tale tipo di dichiarazione) è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.
3) Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3.3.2.3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell’efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 3.3.2.6 del PIR.
4) A) IF si impegna a prestare la garanzia di cui ai paragrafi 3.3.2.2 e 3.3.2.2.1 del PIR, entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previstiper un importo di €……… [in lettere], calcolato sulla base del valore delle tracce e dei servizi di cui agli allegati 1 e 2).
B) [per tracce AV oggetto di AQ] IF, secondo le modalità previste ai paragrafi 3.3.2.2 e 3.3.2.2.1 del PIR e ad integrazione della fideiussione prodotta in occasione dell’Accordo Quadro del …, si impegna a costituire una garanzia per l’importo complessivo di €…… [in lettere].
5) [in alternativa] IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3.2.2 del PIR.
ARTICOLO 6
Utilizzo del servizio GSM-R
1) IF per poter utilizzare le tracce orarie oggetto del presente contratto è tenuta ad avvalersi del servizio GSM-R nei limiti di quanto previsto dalle norme, disposizioni e prescrizioni adottate da GI per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza (cfr. Disposizioni vigenti emanate dalla Direzione Tecnica di RFI).
2) Le “Condizioni generali del servizio GSM-R”, ivi incluse le relative tariffe, sono oggetto di autonoma scrittura privata, sottoscritta da IF.
ARTICOLO 7
Referenti
Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato 4) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni e a sopportare eventuali costi derivanti da dette comunicazioni.
ARTICOLO 8
Responsabilità e obblighi delle parti
5 Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, GI ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti al precedente articolo 3, comma 3.
6 Nel caso di mancata utilizzazione delle tracce oggetto del presente contratto per motivi imputabili a responsabilità di IF, la stessa è tenuta a corrispondere a GI gli importi previsti al paragrafo 5.6.4.1 del PIR.
7 IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia riconducibile a dolo o colpa grave di GI.
8 IF dichiara – assumendosi ogni responsabilità a riguardo – che utilizzerà le tracce orarie oggetto del presente contratto in conformità al programma di cui all’Allegato 1, al certificato di sicurezza unico di cui alla lettera f) delle premesse, nonché ad ogni altro provvedimento che dovesse intervenire nel corso di validità dello stesso;
9 IF e GI si impegnano a svolgere periodicamente le esercitazioni pratiche congiunte di soccorso dei treni di cui al par. 6.3.3.2.1.
ARTICOLO 9
Clausola di integrità
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
3. [IF può qui indicare i riferimenti al proprio Codice Etico e al Modello 231, analogamente a quanto sopra indicato per RFI]
4. RFI dichiara e garantisce di aver preso visione del Modello 231 di IF e del Codice Etico di IF, pubblicati all’indirizzo internet […], sezione “[…]” sottosezione “[…]”, che possono essere scaricati e stampati online, o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
5.Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai medesimi documenti e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, a principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.
6. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate: - la segnalazione rivolta a RFI, potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/# ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internethttps://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioniwhistleblowing.html , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato; - la segnalazione rivolta alla IF potrà essere effettuata tramite [inserire i canali di segnalazione della controparte].
7. Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi dei suddetti principi edelle suddette previsioni, nonché il
mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
8. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezione l’altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni contenuti nel presente articolo.
9. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione" adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
[Nei casi in cui la controparte non disponga di un Codice Etico che definisca le norme di comportamento e i valori ai quali attenersi nella gestione dei rapporti, non abbia adottato un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero abbia adottato un Modello 231 con presidi non equivalenti a quelli di RFI, dovrà farsi ricorso - per dare contenuto agli obblighi imposti attraverso tali strumenti - alla seguente clausola di integrità in luogo della precedente. La clausola potrà essere adattata nei casi in cui la controparte è pubblica]:
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.3. IF dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.
4. La violazione da parte dell’IF di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI.
6. IF prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https:// www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.
7. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione” adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
ARTICOLO 10
Sicurezza Informatica
1. Le Parti garantiscono, ognuno per la propria competenza, la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente all’oggetto del Contratto.
A tal fine, le Parti si obbligano a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1) Nominare un referente per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e degli eventuali sistemi informatici.
2) Rispettare, ove applicabile, la normativa vigente in materia di cybersecurity (eg. NIS2 e decreti attuativi, legge 90/2024, disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ecc..), nonché qualsiasi altra normativa
pertinente, adeguando le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza delle informazioni, per l'intera durata del Contratto e per tutti le Società/attori coinvolti nello stesso;
b) Per (inserire la controparte), segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644106577, o scrivendo all’indirizzo mail cyberincident@rfi.it.
c) Per RFI, segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero (inserire numero controparte), o scrivendo all’indirizzo mail (inserire mail controparte).
d) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, le Parti avranno la facoltà di poter intraprendere tutte le azioni legali volte a tutelare i propri interesssi e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 11
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
2. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
3. È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
4. L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana mediante pubblicazione nella sezione Protezione Dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [Il Contraente deve inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
5. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
ARTICOLO 11bis
Clausola di Data Protection (per contratti aventi ad oggetto servizi passeggeri)
1. L’esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Rete Ferroviaria Italiana SpA e [Contraente] che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 sia nei confronti dell’altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.
3. In particolare, le Parti si impegnano:
ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l’esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali; alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte; Resta fermo che tale cooperazione si sostanzia nella dichiarazione d’incompetenza nei confronti dell’interessato e/o dell’Autorità di Controllo e nel contestuale re-indirizzamento degli stessi verso l’altra Parte, senza trasmettere l’istanza; ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l’altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all’Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.
ARTICOLO 12
Durata del Contratto - Risoluzione
1) Il presente contratto decorre dal ………… (giorno di utilizzo della prima traccia) sino al ……………… (ultimo giorno del programma di esercizio).
2) Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 3.3.2.6 “Risoluzione del Contratto” del PIR.
ARTICOLO 13
Foro competente – Legislazione applicabile
1) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
2) Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
ARTICOLO 14
Cessione del Contratto
1) E’ fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l’utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.
2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3.2.6 del PIR e l’esclusione di IF da una nuova assegnazione di capacità nell’ambito della programmazione dell’orario di servizio immediatamente successivo.
3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 112/15
ARTICOLO 15
Spese del Contratto
In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Contratto è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986” e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
ARTICOLO 16
Disposizioni finali
1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
5) Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti -ART) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.
6) Nell’ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati provvedimenti adottati dall’ART ai sensi dell’art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati nn. 1, 2, 3 e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.
(*) Alla conclusione del contratto si procederà con l’invio di una proposta, da parte di RFI, e di un’accettazione che dovrà essere restituita timbrata, firmata dall’IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Allegato 1
Sintesi Economica
IMPRESA FERROVIARIA (Cod. Cliente ………….)
Orario………… Riferimento Programma del …………………………. PEDAGGIO + Servizi
Tr*km programmati intero periodo
A Pedaggio su programmato (esclusa corrente di trazione)
C Pedaggio Stazioni di Collegamento con Reti Regionali (programmato)
D Pedaggio totale (esclusa corrente di trazione) A+B+C
E Corrente di trazione su programmato
SERVIZI
F TOTALE SERVIZI
G Importo stimato contratto D+E+F
Importo garanzia a contratto % G
Tetto franchigia % A
Morosità – par. 3.3.2.5 PIR % G
Plafond del credito – lett. b) par. 3.3.2.6 PIR % G
Totali Acconto mensile
Programmato anno
Acconto 85% (servizio passeggeri) Valore mensile
Acconto 75% Valore mensile
Programmato trimestre da fatturare
Allegato 5
Dislocazione locomotive/convogli di riserva e di eventuali mezzi di soccorso attrezzati
ALLEGATO - IF …........
Dislocazione locomotive di riserva e di eventuali mezzi di soccorso attrezzati (PIR 6.3.3.2)
Locomotiva Tipo di trazione Impianto gg disponibilità Orario disponibilità Tempi messa a disposizione Tipologia rotabili che possono essere soccorsi
Nominativi Referenti per richiesta sgombero infrastruttura
Quanto sopra indicato riguarda esclusivamente il programma di esercizio oggetto dell'Allegato 1 al presente contratto.
A fronte di eventuali modifiche/integrazioni del citato Allegato 1, IF si obbliga a comunicare a GI una nuova dislocazione e periodicità delle locomotive di riserva.
N.B. Indicare eventuali accordi, anche in forma consorziata, con altre IF, che garantiscono la disponibilità di locomotive/convogli di riserva.
Caratteristiche tecnico/prestazionali delle locomotive
Tipo locomotiva (es.: E191)
Locomotiva elettrica atta al servizio: (merci e/o passeggeri)
Potenza massima: ….. kW
Forza di trazione massima: ….. kN
Velocità massima:….. km/h
Lunghezza: ….. m
Massa: …. Tonn
Massa per asse: ….. tonn (Categoria linea…...)
Comando multiplo: si/no (con unità dello stesso gruppo o con gruppo ….)
Erogazione AT: (si/no)
Dotazioni di bordo: ……
Eventualmente :
Prestazioni:
- grado di prestazione da 1 a X : ..... tonn
- grado di prestazione da X a Y : ...... tonn
- grado di prestazione da Y a Z : ...... tonn
- grado di prestazione da Z a 25 : ...... tonn
Tipo locomotiva (es.: G2000)
Locomotiva elettrica atta al servizio: (merci e/o passeggeri)
Potenza massima: ….. kW
Forza di trazione massima: ….. kN
Velocità massima:….. km/h
Lunghezza: ….. m
Massa: …. Tonn
Massa per asse: ….. Tonn (Categoria linea…...)
Comando multiplo: si/no (con unità dello stesso gruppo o con gruppo ….)
Erogazione AT: (si/no)
Dotazioni di bordo: ……
Eventualmente :
Prestazioni: - grado di prestazione da 1 a X : ..... tonn - grado di prestazione da X a Y : ...... tonn
- grado di prestazione da Z a 25 : ...... tonn
Tipo locomotiva (…….) etc.
Appendice 2 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Accordo Quadro Tipo
TRA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata GI o RFI, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, partita IVA 01008081000, rappresentata da ......................... nato a .......................il………..in qualità di ................................., in virtù dei poteri attribuitigli dalla ……… del …………Rep……………, E
…………………………………….., -di seguito denominato Richiedente-, con sede in …………... via……., CAP………, iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA …………….. rappresentata da..........nato a ..................... il ...........................in qualità di ..................... in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………………… del ………; come da autocertificazione acquisita agli atti PREMESSO
Che il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 3.1. lett. cc). come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
- Che con l’Atto di Concessione (Repertorio n° 49.956, Raccolta n° 29.546 del 29 luglio 2025) è stata affidata a R.F.I. S.p.A. la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale friulana;
- Che in data ……… il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura;
- Che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo;
- Che il Richiedente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di acquisto/leasing del materiale rotabile necessario all’espletamento dei servizi di trasporto per i quali è stata richiesta la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo [se il Richiedente è un IF che non abbia al momento della sottoscrizione il pieno possesso del materiale rotabile]. [ovvero]
- Che il Richiedente [se persona fisica o giuridica diversa da IF] ha formalmente designato dandone comunicazione a GI l’IF che svolgerà, almeno per il primo anno di servizio previsto nell’Accordo Quadro, l’attività di trasporto relativa alla capacità acquisita;
- Che il Richiedente ha prodotto la documentazione di cui al paragrafo 3.3.1, lett. b), punto 9 nn. i e ii del PIR [solo qualora il tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella dell’avvio del servizio sia inferiore a 24 mesi, cfr. paragrafo 3.3.1 lett. b];
- Che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato P.I.R.), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15; le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poi Accordo).
ARTICOLO 2
Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. Tipologia del servizio di trasporto;
II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale, sagoma;
IV. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione;
V. Volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (espressi in trkm);
VI. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro).
VII. (Esclusivamente per gli Accordi Quadro che interessano infrastruttura AV/AC) Individuazione dei binari di ricevimento.
VIII. Sistema di soccorso per lo sgombero dell’infrastruttura.
GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.5.4.1 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità
manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 9 del presente Accordo Quadro potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A e/o B.
[Caso Richiedente non IF] Il GI, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 4.3.2 del PIR, è tenuto a estendere al Richiedente le informazioni fornite a IF, relativamente a temporanee riduzioni di capacità-desumibili dal portale ePIR, al fine di consentire una eventuale più coordinata riprogrammazione dei servizi di trasporto.
GI si impegna inoltre a fornire all’Impresa Ferroviaria che effettuerà i servizi per conto del Richiedente (d’ora in poi denominata IF), su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, quali risultano dall’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni
GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.
ARTICOLO 3
Periodo di disponibilità della capacità
La disponibilità della capacità oggetto del Accordo è assicurata per una durata di anni……, pari a …… orari di servizio (superiore ad uno e non oltre …… orari di servizio), a decorrere dal ……….. (data di attivazione del primo orario di servizio utile) fino al ……………..(ultimo giorno di validità dell’ultimo orario di servizio utile).
ARTICOLO 4
Obblighi del Richiedente
[Caso Richiedente non IF] Il Richiedente, qualora non sia una IF, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto. Il Richiedente si impegna a designare formalmente a GI entro il……. (9 mesi prima dell’attivazione del primo orario di servizio oggetto dell’Accordo) l’IF avente titolo ad utilizzare –in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo per il periodo ………….. (validità del 1° orario di servizio oggetto dell’Accordo) e a confermare formalmente a GI tale nominativo, ovvero comunicarne formalmente la variazione, almeno 9 mesi prima dell’attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo.
Se Il Richiedente, in alternativa a quanto sopra fissato, richiedesse ogni anno le tracce coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, si impegna a designare formalmente a GI entro 30 giorni prima dell’avvio dei servizi, l’IF che per suo conto effettuerà detti servizi sulla rete del GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura. Per gli Accordi con avvio posticipato rispetto al primo orario di servizio utile, il Richiedente (se IF) ovvero l’IF designata, ai sensi di quanto previsto al par. 3.3.1, parte b), punto 9 del PIR, edizione vigente, si impegna a produrre al GI: - entro il __________ [entro il 24esimo mese antecedente l’avvio del servizio] la documentazione comprovante la disponibilità di un istruttore abilitato alla guida del materiale rotabile e il relativo piano di formazione;
- entro il __________ [entro il 12esimo mese antecedente l’avvio del servizio] la documentazione comprovante la disponibilità del prototipo di materiale rotabile per prove.
[Caso Richiedente IF] Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, il Richiedente (se IF) dovrà:
1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all’Allegato A nel rispetto dei termini e di quant’altro previsto al paragrafo 3.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art.8 nonché i servizi di cui all’Allegato. B; 2. successivamente procedere alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce comunicate da GI ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.5.5.1 del PIR, purché le stesse risultino oggettivamente coerenti con le caratteristiche della capacità oggetto del presente Accordo nonché i servizi di cui al richiamato all’Allegato B;dei quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso. Nell’ipotesi in cui il Richiedente (non IF) abbia designato un’IF, quest’ultima dovrà procedere alla richiesta di tracce ed alla stipula di cui sopra. Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF di tali due obblighi, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art.10.
Nel caso di eventuali nuove richieste di sottoscrizione o modifica di capacità quadro, che interessano tratte e fasce orarie già occupate all’85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nel portale ePIR con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), ), l’IF Il Richiedente e il GI si atterranno a quanto indicato al paragrafo 4.4.2.2 del PIR Il Richiedente, consapevole che lo strumento dell'Accordo Quadro non deve ostacolare l'utilizzo dell’infrastruttura da parte di altri richiedenti, accetta sin d’ora che, nel corso di esecuzione del presente accordo, tale ultimo potrà subire modifiche anche con riferimento alla capacità pluriennale con esso assegnata, anche in termini di variazione dei volumi in applicazione della normativa vigente o di quella che dovesse successivamente intervenire, ovvero in caso di adozione di provvedimenti dell'Organismo di Regolazione di cui all'art 37 del d.lgs. 112/2015 o di provvedimenti giudiziari. Il Richiedente non potrà invocare pretesa alcuna nei confronti di RFI a condizione che dette modifiche siano effettuate nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
ARTICOLO 5 Garanzia
Il Richiedente si impegna a prestare la garanzia di cui al paragrafo 3.3.1.1 del PIR entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previsti – per un importo di € ….[…].
Tale importo sarà scontato nel calcolo del valore della garanzia che il Richiedente si impegna fin d’ora a consegnare a GI al momento della stipula del Contratto di Utilizzo, per ogni anno di servizio previsto nell’Accordo Quadro, secondo quanto precisato al paragrafo 3.3.2.2 del PIR. [nel caso in cui il Richiedente sia IF che effettuerà i servizi di trasporto di cui alla capacità oggetto dell’Accordo].
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana mediante pubblicazione nella sezione Protezione Dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Richiedente mediante [Il Richiedente deve inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
ARTICOLO 7
Clausola di integrità
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
3. [IF può qui indicare i riferimenti al proprio Codice Etico e al Modello 231, analogamente a quanto sopra indicato per RFI]
4. RFI dichiara e garantisce di aver preso visione del Modello 231 di IF e del Codice Etico di IF, pubblicati all’indirizzo internet […], sezione “[…]” sottosezione “[…]”, che possono essere scaricati e stampati online, o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
5.Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai medesimi documenti e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, a principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.
6. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate:
- la segnalazione rivolta a RFI, potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/# ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internethttps://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioniwhistleblowing.html , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato; - la segnalazione rivolta alla IF potrà essere effettuata tramite [inserire i canali di segnalazione della controparte].
7. Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi dei suddetti principi edelle suddette previsioni, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
7. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezione l’altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni contenuti nel presente articolo.
8. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione" adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
[Nei casi in cui la controparte non disponga di un Codice Etico che definisca le norme di comportamento e i valori ai quali attenersi nella gestione dei rapporti, non abbia adottato un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero abbia adottato un Modello 231 con presidi non equivalenti a quelli di RFI, dovrà farsi ricorso - per dare contenuto agli obblighi imposti attraverso tali strumenti - alla seguente clausola di integrità in luogo della precedente. La clausola potrà essere adattata nei casi in cui la
controparte è pubblica]:
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.3. IF dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.
4. La violazione da parte dell’IF di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI.
6. IF prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https:// www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.
7. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione” adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
ARTICOLO 8
Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel P.I.R. nei riguardi dell’IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.
ARTICOLO 9
Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa La capacità individuata nei suoi termini generali in allegato A sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, al Richiedente (se IF) o all’ IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.
Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l’IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell’Allegato A di norma nei limiti del ± 10% dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 3.3.1, lett. c). Qualora l’IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.
ARTICOLO 10
Durata-Risoluzione
Il presente Accordo decorre dal giorno della sottoscrizione sino al ………………. ed è rinnovabile una sola volta, previa autorizzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
L’Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 3.3.1.3 del Prospetto Informativo della Rete, edizione vigente.
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..
In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile al Richiedente, il GI acquisirà l’importo della Garanzia di cui al precedente art. 5 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 11
Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell’Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo. Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.
ARTICOLO 12
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma
ARTICOLO 13
Spese dell’Accordo
In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Accordo è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986” e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Il presente Accordo consta di…… pagine
ARTICOLO 14 Allegati
Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:
Allegato A – Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
Allegato B – Servizi forniti da GI su richiesta di IF
Allegato C – Stima pedaggi medi
Allegato D – Linee guida per aggiornamento Allegato A e B
Firma
(*) Alla conclusione dell’Accordo si procederà con l’invio di una proposta, da parte di RFI, e di una accettazione che dovrà essere restituita firmata dal Richiedente in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Appendice 3 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto OSP
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane– “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n. 112/15 - di seguito denominata GI o RFI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da……, in virtù dei poteri attribuitigli
…………………, -di seguito denominato Richiedente-, con sede in …………, rappresentata da ……………. nato a …………. il …………… in qualità di ………………….. in virtù dei poteri attribuitigli dalla ………….. del …………….; [Caso Richiedente Ente Locale] in virtù dei poteri attribuitigli dalla Delibera Giunta _____ n. ___ del __/__/___;
PREMESSO CHE
il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un Richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 3.1.cc. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza; che con l’Atto di Concessione (Repertorio n° 49.956, Raccolta n° 29.546 del 29 luglio 2025) è stata affidata a R.F.I. S.p.A. la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale friulana; che in data ……… il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura; Che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo; Che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato P.I.R.) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15 le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse e tutto quanto innanzi esposto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poi Accordo).
ARTICOLO 2
Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. tipologia del servizio di trasporto;
II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento.;
V. volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo Quadro espressi in trkm;
VI. valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro);
VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto. GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.5.4.1 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A e/o B GI si impegna a fornire all’IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, così come riportati nell’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate
nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi.
Il GI ai impegna inoltre a garantire il collegamento con impianti cui sono titolari soggetti diversi da GI (riportati nell’allegato E unitamente agli impianti gestiti direttamente o indirettamente da GI).
GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.
ARTICOLO 3
Durata dell’Accordo e disponibilità della capacità
3.1 Il presente Accordo ha validità di …. anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione, con durata commisurata al periodo di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario a committenza pubblica ed è rinnovabile per ulteriori …. anni, per una sola volta, previa autorizzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” (… dicembre …. – … dicembre …..).
3.2 [nei soli casi in cui l’Accordo Quadro sia funzionale all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario] Il presente Accordo, essendo correlato ad una procedura di gara per l'affidamento di contratti che richiedono investimenti di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con il presente Accordo, ha validità di …. anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori …. anni per una sola volta, previa autorizzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo, è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo Accordo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” a valle del completamento dell’iter funzionale all’effettiva operatività dell’impresa aggiudicataria dei servizi, fermo restando il termine ultimo di validità del presente Accordo. Ai fini della definizione del periodo temporale di disponibilità della capacità, il Richiedente si impegna a comunicare a GI la data di avvio dei servizi connessi all’espletamento della gara con un anticipo di 12 mesi rispetto il “primo orario di servizio utile”.
GI è pertanto obbligato a garantire la disponibilità della capacità cui agli allegati A e B a partire dalla data di avvio dei servizi, da comunicarsi inderogabilmente entro i termini specificati al presente articolo.
3. [nei soli casi in cui l’Accordo Quadro sia funzionale all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario] Qualora 15mesi prima dell’avvio del “primo orario di servizio utile” relativo al periodo di validità del presente AQ, per cause non riconducibili alla responsabilità del Richiedente, la procedura di affidamento mediante evidenza pubblica non sia ancora terminata con l’aggiudicazione definitiva dei servizi, il Richiedente ne dà comunicazione al GI e l’eventuale Accordo vigente al momento della stipula del presente Accordo, è prorogabile fino alla data del primo orario di servizio utile che sarà indicato dal Richiedente al GI quale data di avvio del nuovo servizio, nei limiti della capacità quadro già assegnata ad altri Richiedenti. Resta fermo l’impegno del Richiedente a comunicare a GI la data di avvio dei servizi connessi all’espletamento della gara con un anticipo di 12 mesi rispetto il “primo orario di servizio utile”
ARTICOLO 4
Obblighi del Richiedente
Il Richiedente, qualora non sia una IF, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto.
Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell’attivazione del “primo orario di servizio utile” - a designare formalmente a GI l’IF di IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell’attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo. Se Il Richiedente, in alternativa a quanto sopra fissato, richiedesse ogni anno le tracce coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, si impegna a designare formalmente a GI entro 30 giorni prima dell’avvio dei servizi, l’IF che per suo conto effettuerà detti servizi sulla rete del GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura.
Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, l’IF designata dal Richiedente dovrà: 1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all’Allegato A nel rispetto dei termini e di quant’altro previsto al paragrafo 3.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, nonché i servizi di cui all’Allegato B; 2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 7, alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.
Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Nel caso di eventuali nuove richieste di sottoscrizione o modifica di capacità quadro, che interessano tratte e fasce orarie già occupate all’85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nel portale ePIR con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), l’IF il Richiedente e il GI si atterranno a quanto indicato al paragrafo 4.4.2.2 del PIR
Il Richiedente, consapevole che lo strumento dell'Accordo Quadro non deve ostacolare l'utilizzo dell’infrastruttura da parte di altri richiedenti, accetta sin d’ora che, nel corso di esecuzione del presente accordo, tale ultimo potrà subire modifiche anche con riferimento alla capacità pluriennale con esso assegnata, anche in termini di variazione dei volumi in applicazione della normativa vigente o di quella che dovesse successivamente intervenire, ovvero in caso di adozione di provvedimenti dell'Organismo di Regolazione di cui all'art 37 del d.lgs. 112/2015 o di provvedimenti giudiziari. Il Richiedente non potrà invocare pretesa alcuna nei confronti di RFI a condizione che dette modifiche siano effettuate nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.
ARTICOLO 5
Standard minimi di qualità del GI
GI si impegna a garantire nelle stazioni aperte al servizio ferroviario, in conformità a quanto previsto dalla misura 15 della Delibera ART n. 16 del 2018, le seguenti prestazioni:
i. la fornitura delle informazioni da rendere, con le forme e le modalità di cui all’ALLEGATO G, nei confronti degli utenti e dei cittadini all’interno delle stazioni del GI, in relazione alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità degli spazi; ii. la pulizia e il comfort delle stazioni del GI secondo gli standard minimi di qualità fissati dall’ALLEGATO G; iii. l’accessibilità in autonomia alle stazioni del GI secondo quanto previsto dal Reg. UE 1300/2014 e nel rispetto degli standard minimi di cui all’ALLEGATO G;
iv. il servizio di assistenza alle PMR nelle stazioni del GI da erogarsi nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’ALLEGATO G (al realizzarsi delle condizioni di cui al paragrafo 5.4.2);
v. la sicurezza del viaggiatore nelle stazioni del GI secondo gli standard di cui all’ALLEGATO G. Gli standard minimi di qualità e il relativo sistema di penali, riferiti alle prestazioni di cui alle lettere i-v, saranno definiti nell’ambito della negoziazione tra Richiedente e GI.
ARTICOLO 6
Clausola di integrità
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce: a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
3. [IF può qui indicare i riferimenti al proprio Codice Etico e al Modello 231, analogamente a quanto sopra indicato per RFI]
4. RFI dichiara e garantisce di aver preso visione del Modello 231 di IF e del Codice Etico di IF, pubblicati all’indirizzo internet […], sezione “[…]” sottosezione “[…]”, che possono essere scaricati e stampati online, o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
5.Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai medesimi documenti e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, a principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.
6. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate: - la segnalazione rivolta a RFI, potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/# ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internethttps://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioniwhistleblowing.html , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato; - la segnalazione rivolta alla IF potrà essere effettuata tramite [inserire i canali di segnalazione della controparte].
7. Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi dei suddetti principi edelle suddette previsioni, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
7. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezione l’altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni contenuti nel presente articolo.
8. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione" adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
[Nei casi in cui la controparte non disponga di un Codice Etico che definisca le norme di comportamento e i valori ai quali attenersi nella gestione dei rapporti, non abbia adottato un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero abbia adottato un Modello 231 con presidi non equivalenti a quelli di RFI, dovrà farsi ricorso - per dare contenuto agli obblighi imposti attraverso tali strumenti - alla seguente clausola di integrità in luogo della precedente. La clausola potrà essere adattata nei casi in cui la controparte è pubblica]:
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.3. IF dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.
4. La violazione da parte dell’IF di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI.
6. IF prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https:// www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.
7. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione” adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
ARTICOLO 7
Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell’IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.
ARTICOLO 8
Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa Ferroviaria
La capacità individuata nei suoi termini generali in Allegato A, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all’IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.
Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l’IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell’Allegato A di norma nei limiti del ± 10% dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 3.3.1, lett. c). Qualora l’IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.
ARTICOLO 9
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana mediante pubblicazione nella sezione Protezione
Dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Richiedente mediante [Il Richiedente deve inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
ARTICOLO 10
Risoluzione
L’Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 3.3.1.3 del PIR nonché nell’ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell’Accordo stesso a comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 3. Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..
ARTICOLO 11
Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell’Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14 comma 1, del D.lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.
Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.
ARTICOLO 12
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 13
Spese dell’Accordo
[Caso Richiedente Soggetto privato]
In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Accordo è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986” e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Il presente Accordo consta di …… pagine.
[Caso Richiedente Ente Locale]
Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché quelle di bollo sono a totale carico delle Parti in egual misura. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge. Il presente Accordo consta di …… pagine.
ARTICOLO 14
Allegati
Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:
Allegato A - Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
Allegato B - Servizi forniti da GI su richiesta di IF
Allegato C - Stima pedaggi medi e stima dei costi dei servizi di cui all’Allegato B
Allegato D - Linee guida per aggiornamento Allegato A e B
Allegato E - Localizzazione di impianti e servizi correlato alla produzione della capacità assegnata
Allegato F - Velocità commerciale media di riferimento
Allegato G - Standard minimi di qualità del servizio
Firma
(*) Alla conclusione dell’Accordo si procederà con l’invio di una proposta, da parte di RFI, e di una accettazione che dovrà essere restituita
Appendice 4 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Schema di FIDEIUSSIONE a garanzia dell’Accordo Quadro e Contratto di Utilizzo
PREMESSO CHE
tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (di seguito RFI) e l’Impresa Ferroviaria…….(di seguito IF o Società) con sede in ……………………via…….., rappresentata dal Sig. …………………… è stato stipulato un Accordo Quadro per l’utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, avente scadenza il …….per l’importo presunto di € ………(………..); - che a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’IF ……….. deve prestare la cauzione di €………………………mediante fideiussione a prima richiesta; [nei casi previsti cfr § 3.3.1.1] - che la presente fideiussione è posta altresì a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla IF nei confronti di RFI con i contratti di utilizzo sottoscritti a partire dal….….in forza del richiamato Accordo Quadro.
TUTTO CIO' PREMESSO
La ……… (l’Istituto Fideiubente) e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg.…………………………, si costituisce fideiussore nell’interesse di .....….................... ed a favore di RFI, fino alla concorrenza di €….……………. agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidatario in dipendenza dell’Accordo Quadro e [nei casi previsti cfr § 3.3.1.1] dei Contratti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui sopra.
Di conseguenza, anche per quest’ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fideiussione a favore di codesta Società, RFI potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa … (l’Istituto Fideiubente) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, l’importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di €………… …….. – senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa, con la conseguente impossibilità per questa … (l’Istituto Fideiubente) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell’IF o altre procedure concorsuali.
Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con RFI – da parte dell’IF o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.
La……(l’Istituto Fideiubente) dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile.
Inoltre la……(l’Istituto Fideiubente) rinuncia espressamente e definitivamente ad opporre eccezioni ai sensi dell’art. 1945 c.c. aed eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 Codice Civile.
Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata in data ……………………………… e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
A detto svincolo sarà provveduto in un’unica soluzione mediante dichiarazione scritta di RFI
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.
Firma
N.B.
• La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario
• Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l’Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.
Appendice 5 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Schema di FIDEIUSSIONE a garanzia del Contratto di Utilizzo
PREMESSO CHE
tra la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (di seguito RFI) e l’Impresa Ferroviaria…….(di seguito IF o Società) con sede in ……………………via…….., rappresentata dal Sig. …………………… è stato stipulato il ……….. il Contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria avente scadenza il ……. per l’importo presunto di € ………(………..); - che a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’IF ……….. deve prestare la cauzione di €…………… mediante fideiussione a prima richiesta.
TUTTO CIO' PREMESSO
La……… (l’Istituto Fideiubente) e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg. .…………………………, si costituisce fideiussore nell’interesse di .....….................... ed a favore di RFI, fino alla concorrenza di € ….……………. agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidatario in dipendenza del Contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui sopra. RFI potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa … (l’Istituto Fideiubente) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, l’importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di €………… …….. – senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa, con la conseguente impossibilità per questa … (l’Istituto Fideiubente) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell’IF o altre procedure concorsuali.
Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con RFI – da parte dell’IF o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.
La……(l’Istituto Fideiubente) dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile.
Inoltre la……(l’Istituto Fideiubente) rinuncia espressamente e definitivamente ad opporre eccezioni ai sensi dell’art. 1945 c.c. ed eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 Codice Civile.
Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata in data ……………………………… e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
A detto svincolo sarà provveduto in un’unica soluzione mediante dichiarazione scritta di RFI.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.
Firma
N.B.
• La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario.
• Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l’Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.
Appendice 6 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
La Società dichiara e certifica che si è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose che siano conseguenza diretta di un evento verificatosi in relazione a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza unico posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sul territorio italiano e sull'infrastruttura ferroviaria e sugli impianti di servizio gestita da RFI.
Polizza n°…….………………………………
Contraente…………………………………...
Assicurato...………………………………….
Decorrenza…………………………………...
Scadenza…………………………………….
Decorrenza rata successiva …………………
Massimale: € …………………. ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero))
Sottolimiti per danni:
• indiretti € ...... ... ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero)
• a terzi da incendio € ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero)
• da inquinamento accidentale € .. : ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero)
((*) in assenza di valorizzazione dei sottolimiti che precedono:)
(*) Si precisa che i danni:
• indiretti (*) rientrano - (*) non rientrano
• a terzi da incendio (*) rientrano - (*) non rientrano
• da inquinamento accidentale (*) rientrano - (*) non rientrano in copertura.
Nel rispetto del PIR edizione vigente, si certifica inoltre che la polizza prevede:
1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ovvero tramite pec ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza;
2. che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento UE n.782/2021) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel PIR; è previsto l'obbligo del assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell’assicurato/ contraente non comporta decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, è previsto il reintegro del massimale stesso, entro 5 giorni solari dalla tempestiva richiesta della Società;
4. l'estensione territoriale pari a tutto il territorio italiano;
5. (*) ((*) se il certificato di sicurezza unico prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti), la validità della polizza è estesa anche alle tratte di linea gestite da RFI in territorio estero fino alle stazioni di collegamento reti;
6. la rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'assicurato/ contraente deve rispondere a nonna di legge, fatto salvo il caso di dolo;
7. l'impegno di attivarne le garanzie, anche a monte dell'accertamento definitivo delle responsabilità, a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata).
(*) eliminare la voce che non interessa
DATA (Timbro e firma della Compagnia)
Appendice 7 al capitolo 3 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Schema di Accordo per la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione di tracce e servizi
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata “GI” o RFI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CAP 00161, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA n. 01008081000, rappresentata da…………………………… nato / a………… il …………….in qualità di……………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… Repertorio…………Rogito….…. E “………………………..” -di seguito denominata “Richiedente”- con sede in …………via……., CAP………, iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA n.…………….. rappresentata da …………………. nato/a …………….. in qualità di …………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… come da autocertificazione acquisita agli atti
Di seguito congiuntamente denominate “Parti”
PREMESSO
che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15; che il Richiedente è una persona fisica o giuridica diversa da un’impresa ferroviaria (di seguito “IF”) così come definita all’art. 3, co.1 lett. a) del D. Lgs. n. 112/15, in grado di dimostrare al GI di appartenere ad una delle categorie previste dal co.1, lett. cc) del medesimo articolo; che il Richiedente ha manifestato il proprio interesse commerciale ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura; Le Parti convengono quanto segue:
1. Il Richiedente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (di seguito “PIR”), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 112/15, ivi compreso quanto previsto nel paragrafo 5.6.3.1, relativo alle penali previste per il Richiedente non IF in caso di mancata designazione dell’IF e/o mancata contrattualizzazione da parte dell’IF designata.
2. Il Richiedente ha presentato relativa richiesta al GI ai sensi del par. 4.2, punto 3 del PIR, al fine di partecipare al processo di allocazione della capacità e di presentare le proprie richieste di tracce e servizi.
3. In conformità con quanto previsto dal paragrafo 3.2.2.2 del PIR, il Richiedente è tenuto a designare l’IF che effettuerà, per suo conto, il servizio sulla rete di GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, fino a 30 giorni prima della data prevista di effettuazione del trasporto. Le eventuali sostituzioni dell’IF decise dal Richiedente durante il corso dell’orario dovranno avvenire, entro 30 giorni dal subentro, tramite la sottoscrizione, da parte della nuova IF incaricata, di un Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, ovvero mediante un aggiornamento dei pertinenti allegati al Contratto di Utilizzo già in essere, pena la decadenza dei diritti acquisiti con l’accettazione del progetto orario definitivo e l’eventuale applicazione di penali a carico del Richiedente di cui al punto 1.
4. Il GI assicura la partecipazione del Richiedente non IF al processo di allocazione della capacità in maniera equa, trasparente e non discriminatoria e secondo le regole riportate nel PIR.
5. Il presente Accordo ha validità per l'intero orario di servizio cui fanno riferimento le richieste di allocazione presentate.
6. Trattamento dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana mediante pubblicazione nella sezione Protezione Dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Richiedente mediante [Il Richiedente deve inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
7. Clausola di integrità
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
3. [IF può qui indicare i riferimenti al proprio Codice Etico e al Modello 231, analogamente a quanto sopra indicato per RFI] 4. RFI dichiara e garantisce di aver preso visione del Modello 231 di IF e del Codice Etico di IF, pubblicati all’indirizzo internet […], sezione “[…]” sottosezione “[…]”, che possono essere scaricati e stampati online, o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
5.Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai medesimi documenti e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, a principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.
6. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate: - la segnalazione rivolta a RFI, potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/# ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internethttps://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-dellesegnalazioni- whistleblowing.html , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato; - la segnalazione rivolta alla IF potrà essere effettuata tramite [inserire i canali di segnalazione della controparte].
7. Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi dei suddetti principi edelle suddette previsioni, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
7. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezione l’altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni contenuti nel presente articolo. 8. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione" adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
[Nei casi in cui la controparte non disponga di un Codice Etico che definisca le norme di comportamento e i valori ai quali attenersi nella gestione dei rapporti, non abbia adottato un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero abbia adottato un Modello 231 con presidi non equivalenti a quelli di RFI, dovrà farsi ricorso - per dare contenuto agli obblighi imposti attraverso tali strumenti - alla seguente clausola di integrità in luogo della precedente. La clausola potrà essere adattata nei casi in cui la controparte è pubblica]:
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet
http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.3. IF dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.
4. La violazione da parte dell’IF di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI.
6. IF prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https:// www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.
7. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione” adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
Roma,
Firma
La definizione del quadro normativo per l’accesso all’infrastruttura ed i principi e le procedure per l’assegnazione della capacità potranno essere soggetti a adeguamento in ottemperanza ad eventuali successivi provvedimenti di competenza che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti riterrà opportuno emanare in materia. Le eventuali integrazioni/modifiche, che in corso di validità dovessero essere apportate, saranno rese conoscibili con modalità analoghe a quelle utilizzate per il presente documento. Il presente capitolo definisce le regole e le tempistiche per i Richiedenti e per il GI relativamente al processo di richiesta e allocazione di capacità, tracce orarie e servizi.
Il presente paragrafo sarà soggetto a revisione a seguito del subentro nella gestione della linea da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il quale assumerà tutte le funzioni di Gestore dell'Infrastruttura, comprese le funzioni essenziali di cui all'art. 3, c. 1, lettera b-septies del D.Lgs. n. 112/2015 (segnatamente l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura). Conseguentemente verrà meno il ruolo dell'Allocation Body.
1. L’AB Il GI, annualmente ed in coerenza con gli accordi internazionali intercorsi in merito all’entrata in vigore del nuovo orario di servizio negli stati europei, rende pubblico il piano che fissa le date di scadenza per ciascuna delle fasi nelle quali è articolato il processo di assegnazione delle tracce orarie, con riferimento alla data di entrata in vigore dell’orario di servizio ed a quelle di eventuali adeguamenti intermedi.
2. Il processo di assegnazione della capacità di infrastruttura è aperto a tutti i soggetti aventi diritto ai sensi della legislazione vigente, di seguito denominati “Richiedente”. Il GI è responsabile della trattazione e della definizione della capacità integrata della linea e degli impianti facenti parte dell’infrastruttura ad essa in concessione.
3. Il Richiedente secondo le tempistiche definite al paragrafo 4.5.1, deve presentare le richieste presso le strutture indicate dall’AB dal GI entro i termini e con le modalità stabiliti e resi pubblici dallo stesso indicando, se ritenuto opportuno, anche l’ordine di reciproca priorità che egli intende attribuire alle richieste avanzate, nonché le specifiche commerciali e di produzione relative all’insieme di tracce richieste. Se le tracce richieste interessano una o più stazioni/tratte di collegamento Reti, il richiedente dovrà fornire anche una dettagliata descrizione delle attività funzionali alla loro effettuazione (sosta in stazione, entrate/uscite dal Deposito, manovre del convoglio per agganciare/sganciare il locomotore, ecc.).
4. Il GI comunica darà comunicazione formalmente alla IF le eventuali in caso di richieste ritenute incomplete o difformi rispetto ai termini ed alle modalità stabilite entro 10 giorni lavorativi decorrenti: i) per le richieste relative all’orario successivo, entro 10 o 20 giorni lavorativi decorrenti dal termine di presentazione delle richieste, rispettivamente per servizi legati a specifica traccia o servizi non legati a specifica traccia e richiesti con la compilazione di apposito Prospetto ii) entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione per le richieste di tracce e servizi in corso d’orario. È facoltà della IF integrare la richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del GI pena decadenza della stessa.
5. L’AB Il GI, previo esame delle richieste, procede alla assegnazione della capacità applicando ove necessario i principi che disciplinano la procedura di coordinamento al paragrafo 4.5.5 e i criteri di priorità indicati al paragrafo 4.6.2 nel seguito, e comunicando alla IF l’accettazione o il rigetto motivato della richiesta.
6. Il diritto di utilizzo delle tracce e dei servizi si concretizza mediante la stipula di appositi accordi amministrativi tecnici e finanziari fra GI e IF, denominati contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
7. È compito del GI ll’AB evitare l’insorgere di asimmetrie informative fra i Richiedenti al fine di garantire equità e non discriminazione all’intero processo.
La capacità dell’infrastruttura in termini generali può essere richiesta e assegnata per un periodo superiore alla validità di un orario di servizio con la stipula di apposito accordo quadro.
La capacità dell’infrastruttura in termini di tracce orarie può essere richiesta e assegnata da parte del AB, esclusivamente alle IF per l’orario di servizio successivo a quello in corso di validità ovvero per l’orario in corso di validità. L’assegnazione delle tracce si concretizza mediante la sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura.
La capacità dell’infrastruttura, in termini di tracce orarie, può altresì essere richiesta e assegnata in “gestione operativa”, per l’orario di servizio in corso di validità e solo per la tipologia di servizio indicato in Contratto, esclusivamente alle IF che abbiano già stipulato un Contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI FUC.
Effettuazione di un nuovo servizio passeggeri (non disciplinato da contratto di servizio pubblico)
Il richiedente capacità di infrastruttura finalizzata all’effettuazione di un nuovo servizio di trasporto passeggeri deve informare il Gestore dell’Infrastruttura e l’Autorità relativamente a tal nuovo servizio almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce.
4.2.1 Nuovi servizi passeggeri – Obblighi di notifica
Qualora un Richiedente intenda effettuare un nuovo servizio ferroviario passeggeri deve notificare al Gestori dell'infrastruttura ed all’ART la sua intenzione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2018/1795 i Richiedenti saranno tenuti a fornire le informazioni di cui all’art. 4, attraverso il modulo standard pubblicato sul sito dell’ART, al fine di determinare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulta compromesso dal nuovo servizio ferroviario per passeggeri.
4.3.1 Principi generali
Per quanto concerne le interruzioni di binario per lavori alle linee, queste vengono concesse, su richiesta degli interessati, previa emanazione di un idoneo programma dei lavori a farsi e delle interruzioni. Le stesse vengono concesse utilizzando gli intervalli utili "diurni" e "notturni" d'interruzione e/o sospensione del servizio per lavori di manutenzione.
La programmazione dei lavori di manutenzione o potenziamento che comportano riduzioni di capacità dell’infrastruttura viene effettuata in coerenza con i principi riportati all’interno dell’Annesso VII della Direttiva 2012/34, così come modificato dalla Decisione Delegata della Commissione Europea n. 2075/2017.
4.3.2 Informazioni date dal GI/AB prima e durante la circolazione rispetto alle riduzioni di capacità (aggiornamento dicembre 2025)
1. Il GI pubblicherà il programma di manutenzione o potenziamento Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’orario, Il GI provvede ad una prima pubblicazione del programma dei lavori di manutenzione o potenziamento che comportano riduzioni di capacità per l’orario (indicando il periodo in cui sono previste) che rientrano nelle seguenti casistiche: Tale programma sarà pubblicato se comporterà riduzioni della capacità di orario e nei seguenti casi: se la parte interessata ai lavori sarà non disponibile per più di 7 giorni consecutivi e ridurrà di oltre il 30% l’offerta sul tratto interessato;
indisponibilità di durata superiore a 7 giorni consecutivi con deviazione/cancellazione di almeno il 30% dell’offerta programmata nella sezione interessata dai lavori; se il binario principale su rete fondamentale non è disponibile sarà non disponibilità per più di sette giorni consecutivi.
Il GI pubblicherà il programma di manutenzione o potenziamento Entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’orario, Il GI effettua una fase di consultazione inviando a tutti i Richiedenti e ai GI confinanti, un mese prima della pubblicazione precedentemente descritta, il programma delle indisponibilità, fornendo, in caso di richiesta, un’ipotesi alternativa per l’esecuzione delle lavorazioni.
Il GI tiene conto delle osservazioni ricevute nella fase di pubblicazione a X-24 mesi, prevedendo eventualmente incontri ad hoc.
Successivamente il GI, 19 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, invia a tutti i Richiedenti e ai GI confinanti coinvolti il programma delle indisponibilità aggiornato per una seconda fase di consultazione, inserendo anche eventuali interventi rientranti nel punto 2, pubblicando entro 18 mesi, il prospetto modificato a seguito del coordinamento con i gestori dell’infrastruttura confinanti e a seguito delle osservazioni ricevute.
2.Entro 12 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, il GI:
• provvede alla pubblicazione dei programmi definitivi (periodo temporale, tipologia di riduzione di capacità) di cui al punto 1, anche a seguito del coordinamento con i gestori infrastruttura confinanti ed a seguito delle osservazioni ricevute dalle consultazioni con i Richiedenti;
• pubblica i programmi di indisponibilità di durata pari o inferiore a 7 giorni con deviazione/cancellazione di almeno il 50% dell’offerta programmata sulla tratta infrastrutturale interessata dai lavori;
• aggiorna i fabbisogni di capacità per manutenzione (IPO) valide per tutta la durata dell’Orario, con la relativa periodicità. La scelta del periodo, notturno o diurno, viene effettuata dal GI in base all’andamento del traffico nell’arco del tempo (giornaliero/stagionale), con l’obiettivo di massimizzare la capacità delle direttrici interessate tenendo anche in considerazione la possibilità di utilizzo di itinerari alternativi;
• aggiorna il piano di attivazioni infrastrutturali programmate per l’orario di riferimento.
Il GI invia il programma aggiornato di tutte le indisponibilità precedentemente descritte entro 13,5 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario a tutti i Richiedenti. Il GI tiene conto delle osservazioni ricevute nella fase di pubblicazione a X-12 mesi, prevedendo eventualmente incontri ad hoc con IF e Stakeholders, in particolare per le indisponibilità di nuova pubblicazione previste nel punto 2. Delle indisponibilità consolidate si tiene conto in fase di progettazione dell’Orario compatibilmente con il livello di sviluppo delle attività.
3. Entro 6 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, il GI:
• rende note le date e le modalità delle restrizioni di capacità relative ai programmi di indisponibilità pubblicati con le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2;
• pubblica i programmi di indisponibilità, che prevedono la deviazione/cancellazione dell’offerta programmata nella tratta infrastrutturale interessata dai lavori in una misura percentuale superiore al 10% e inferiore alle soglie di cui ai precedenti punti, prevedendo incontri ad hoc per la consultazione delle IF coinvolte.
Il GI è tenuto a pubblicare anche ogni altra riduzione di capacità d’impatto inferiore ai casi al di sotto delle soglie sopra riportate, che sia nota e consolidata con ragionevole certezza al momento della pubblicazione del PIR.
4. Il GI pubblica le riduzioni di capacità esplicitando la tratta e il periodo di esecuzione dei lavori, con una indicazione di massima degli effetti sulla capacità in termini di stima del volume di traffico cancellato/deviato, secondo quanto previsto dalla Decisione Delegata 2017/2075, il cui dettaglio definitivo
viene reso noto con la consegna dell’orario. Sono inoltre esplicitati eventuali itinerari alternativi, al fine di consentire alle IF di procedere coerentemente già in fase di richiesta tracce.
5. La percentuale di traffico deviata/cancellata dal GI viene calcolata tenendo conto del modello d’offerta in vigore e dell’ incremento dell’offerta già noto per il periodo dell’indisponibilità, prendendo a riferimento il giorno con maggiori volume di traffico programmato entro la durata della restrizione di capacità temporanea (se l’interruzione interessa giorni feriali e giorni festivi deve essere scelto uno dei giorni feriali con il volume di traffico programmato più elevato; se l’interruzione interessa giorni festivi deve essere scelto uno dei giorni festivi con il volume di traffico programmato più elevato).
6. I lavori rientranti nelle fattispecie di cui al punto 3, per i quali non è stato possibile precedere alla pubblicazione con un anticipo di almeno 6 mesi prima rispetto all’avvio dell’orario di servizio, vengono resi noti dal GI ai Richiedenti con un anticipo di almeno 180 giorni rispetto alla data di inizio dei lavori. Le esigenze manutentive dell’infrastruttura verranno assolte di norma al di fuori dell’orario di abilitazione delle linee. È facoltà di GI, in caso di lavori di particolare entità, rendere temporaneamente indisponibile l’infrastruttura, dandone comunicazione alle IF nei tempi indicati in capitolo 3.
7. Per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (non recepiti nell’orario di servizio), per i quali sono state rispettate le tempistiche di pubblicizzazione e per i lavori minori, non rientranti negli obblighi di pubblicazione, il GI è tenuto ad osservare le tempistiche dettagliate nei punti seguenti per la predisposizione dei provvedimenti necessari alla restrizione di capacità.
8. Il programma di esercizio per l’indisponibilità realizzato dal GI (tracce interessate dai lavori, data d’inizio e fine lavori, eventuali limitazioni di esercizio derivanti dai lavori, prevedibili maggiori percorrenze d’orario, eventuali soppressioni di tracce ed eventuali tracce alternative disponibili), viene comunicato alle IF interessate:
a) con un anticipo di 120 giorni dalla prima data di circolazione per treni viaggiatori; b) con un anticipo di 60 giorni per treni merci e circolazioni di servizio.
L’IF, entro 15 giorni solari dal ricevimento delle informazioni indirizzate a tutti i referenti accreditati indicati dalle IF, può formulare osservazioni e/o proposte di modifica per la successiva predisposizione dei provvedimenti d’orario (VCO). In caso di mancata risposta nei termini previsti, si provvederà all’attuazione del provvedimento proposto.
9. I provvedimenti d’orario (VCO) vengono notificati dal GI:
• Con un anticipo di 60 giorni rispetto alla prima circolazione per i treni di cui al punto 8 a);
• Con un anticipo di 30 giorni rispetto alla prima circolazione per treni di cui al punto 8 b);
L’emissione e la data di validità dei provvedimenti sarà condivisa con le IF in fase di interlocuzione per la definizione delle VCO.
10. Entro 10 giorni solari dal ricevimento delle nuove tracce è facoltà delle IF richiedere delle modifiche al GI qualora la traccia rilasciata si discosti da quanto concordato in fase di comunicazione come previsto al punto 8 per elementi emersi nella fase di predisposizione dei provvedimenti d’orario.
11. Il GI è tenuto a prevedere sempre l’emissione di VCO a seguito di una o più riduzioni di capacità programmate (non riconducibili a cause di forza maggiore), come previsto nel punto 9, con ricadute sull’offerta quantificabili:
LP diurni
ritardi > 30’ sull’intera traccia; ritardi > 15’ sull’intera traccia per più di 5 giorni consecutivi.
LP notturni
ritardi > 60’ sull’intera traccia nelle stazioni a maggior valenza commerciale (seguito confronto con IF).
Regionali
ritardi > 30’ sull’intera traccia;
ritardi > 15’ sull’intera traccia per più di 5 giorni consecutivi;
ritardi > 10’ sull’intera traccia per più di 10 giorni consecutivi.
In tutti gli altri casi il GI comunica il ritardo stimato inferiore alle soglie sopra descritte attraverso una specifica nota alle IF, attribuendosi la responsabilità del ritardo secondo le cause previste dalle procedure vigenti.
12. Il GI non applica le tempistiche previste nei punti da 1 a 8 nei seguenti casi:
I. la restrizione di capacità è necessaria a ristabilire la sicurezza dell'esercizio ferroviario;
II. i termini delle restrizioni del presente paragrafo non rientrano nel controllo del gestore dell'infrastruttura;
III. l'applicazione dei punti da 1 a 10 è inefficace in termini di costi o inutilmente dannosa in relazione alle condizioni o all'esistenza del patrimonio;
IV. vi è un consenso tra tutti i richiedenti interessati;
In tali casi, e in qualsiasi altra restrizione di capacità che non sia sottoposta a consultazione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il gestore dell'infrastruttura consulta tempestivamente i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.
13. Il GI è tenuto a fornire alle IF, con ogni possibile anticipo rispetto alla data di inizio lavori, le informazioni di cui al punto 8 nell’ipotesi in cui la necessità di eseguire lavori sia originata da caso fortuito, o di forza maggiore, i quali richiedono un intervento immediato e non procrastinabile per il ripristino della normale capacità e in conseguenza della quale sia necessaria una variazione delle tracce contrattualizzate;
14. Il GI comunica alle IF ogni eventuale degrado dell’infrastruttura ferroviaria che possa generare una riduzione di capacità delle linee o degli impianti o che in generale procuri un rallentamento della circolazione dei treni.
15. Il GI è tenuto a fornire alle IF, in caso di situazioni anomale le informazioni concernenti lo stato dell’infrastruttura ferroviaria e la situazione della circolazione sia alla partenza dei convogli dall’impianto/stazione, sia in corso di viaggio, Relativamente alle conseguenze economiche per eventuale inosservanza degli obblighi di cui ai punti 2-9 da parte del GI si rimanda al par. 5.6.2.1. Il GI invierà entro 25 mesi dall’entrata in vigore dell’orario il piano di tutte le indisponibilità – stabilito di concerto con l’AB in qualità di referente del processo di allocazione della capacità - ai richiedenti e agli altri GI coinvolti; se le indisponibilità supereranno i 30 giorni e ridurranno del 50% i servizi offerti, egli si confronterà con altri GI per trovare un’ipotesi alternativa alle indisponibilità. Si provvederà ad una seconda fase di consultazione entro 19 mesi dall’entrata in vigore dell’orario ed entro i 18 mesi si presenterà il nuovo prospetto, modificato dopo la seconda consultazione con gli altri GI interessati e Autorità Richiedenti.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’orario, il GI provvederà a pubblicare i programmi definitivi specificando tempi tecnici, percentuali di riduzioni e tratta infrastrutturale interessata. Il programma sarà pubblicato previa consultazione con altri GI interessati che si terrà 13 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario.
Le indisponibilità consolidate saranno considerate in fase di progettazione dell’orario.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore dell’orario il GI renderà note le date e la modalità di restrizioni relative al programma di indisponibilità, il quale verrà pubblicato evidenziando la percentuale di riduzione dell’offerto (possibilmente pari o inferiori al 10%).
Il GI è tenuto a pubblicare tutte le riduzioni di capacità che sono nate al momento della pubblicazione del PIR
4.4.1
Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’accordo quadro
La richiesta di capacità finalizzata alla stipula nuova sottoscrizione o modifica dell’Accordo Quadro deve essere inoltrata al GI l’AB almeno 15 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio utile (18 mesi in riferimento alla gestione di richieste di capacità quadro nel corso dell’OS 2026\2027), sulla base delle caratteristiche previste nel format inserito in Appendice 1 al presente capitolo, pena il rigetto delle richieste in relazione all’orario di servizio a cui il presente PIR si riferisce
Le richieste pervenute nei tempi previsti sono processate da GI secondo la tempistica di seguito indicata:
Tempistica per la gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’OS 2025/2026
L’AB è tenuto a fornire risposta entro cinque mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Ove il Richiedente apporti modifiche alle caratteristiche della richiesta, i termini per tale risposta ricominceranno a decorrere dalla data di comunicazione di tali modifiche da parte IF.
La stipula di un Accordo Quadro tra il Gestore dell’Infrastruttura ed un Richiedente ammesso dalla legge, anche che non sia un’Impresa Ferroviaria, è finalizzata a costituire rispettivamente garanzia di disponibilità, e d’impegno all’utilizzazione, della capacità di infrastruttura ferroviaria, compresi eventuali servizi connessi per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, di norma cinque anni. L’Accordo Quadro non specifica nel dettaglio le tracce orarie ma mira a rispondere alle esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie è oggetto del contratto di utilizzo. inteso come quello che sarà attivato almeno 9 mesi dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, al fine di consentire al Richiedente di comunicare all’AB, in tempo utile, l’IF che svolgerà il servizio perché quest’ultima possa avanzare la domanda delle tracce orarie corrispondenti alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, nel rispetto della tempistica prescritta.
Tutte le richieste pervenute oltre il termine indicato di x-15 mesi (x-18 in riferimento alla gestione di richieste di capacità quadro nel corso dell’OS 2026\2027) saranno sono trattate nell’ambito del processo di allocazione della capacità quadro successivo. dell’anno successivo.
Il Gestore dell’Infrastruttura tiene conto, prima della stipula o modifica di un Accordo Quadro, degli elementi indicati nel Regolamento 2016/545/UE, art.6, comma 1.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la capacità oggetto dello stesso viene sarà garantita a partire dal primo orario di servizio utile, al fine di consentire al Richiedente (non IF) o all’eventuale l’IF che svolgerà il servizio, la presentazione delle richieste di tracce orarie corrispondenti alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, nel rispetto della tempistica di cui al successivo paragrafo 4.5.1.
La richiesta di capacità finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro può essere inoltrata a GI fino a un massimo di 5 anni dal previsto avvio del servizio, qualora ricorrano almeno una delle seguenti motivazioni:
• l’Accordo Quadro è un prerequisito per il finanziamento del materiale rotabile necessario al nuovo servizio;
• vi è la necessità di completare il processo omologativo del materiale rotabile di cui alla lettera a;
• la programmazione dei servizi oggetto di richiesta è strettamente correlata all’attivazione di nuovi elementi infrastrutturali (linee ferroviarie, stazioni, terminali, raccordi);
• la programmazione dei servizi oggetto di richiesta è correlata ad attività di trasporto oggetto di contratto di servizio pubblico.
• Tempistica per la gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’OS 2026/2027
4.4.2 Processo di allocazione della capacità quadro (aggiornamento dicembre 2025)
Essendo la linea ferroviaria Udine-Cividale a vocazione pressoché esclusiva di traffico passeggeri, eventuali richieste di tracce merci saranno trattate con progettazione “ad hoc”.
4.4.2.1 Limitazioni all’assegnazione di capacità quadro (aggiornamento dicembre 2025)
Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l’insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:
• 85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;
• il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet).
I valori di capacità sono calcolati sulla base delle caratteristiche dell’infrastruttura e del livello di eterotachia dei servizi, secondo la formula:
Capacità commerciale oraria = Capacità teorica oraria /K.
Dove Capacità teorica oraria= 60/d, con d il distanziamento temporale minimo tra un treno e il successivo, nella specifica sezione considerata.
Dove K è un valore che esprime il livello di eterotachia, legato ai servizi presenti sulla linea.
4.4.2.2 Processo di coordinamento nell’ambito della procedura di assegnazione di capacità quadro (aggiornamento dicembre 2025)
Qualora si verificassero conflitti tra Accordi Quadro già sottoscritti e nuove richieste di sottoscrizione o modifica di Accordi Quadro, secondo quanto stabilito all’art. 9 del Regolamento 2016/545/UE, l’AB il GI effettua un primo coordinamento finalizzato a conciliare al massimo le richieste coerentemente con quanto previsto all’Art. 46, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE. Tale procedura sarà è avviata dal GI a seguito contestualmente alla comunicazione ai Richiedenti, nonché agli ulteriori eventuali soggetti titolari di Accordo Quadro in corso di validità interessati, della proposta di capacità quadro (X-13) (X-14 in riferimento alla tempistica per la gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’orario 2026/2027) e termina in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli stessi (X-12) (X-13 in riferimento alla tempistica per la gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’orario 2026/2027 2027/2028) Sentiti i richiedenti interessati, al fine di conciliare le richieste in conflitto, il GI trasmette, alle parti interessate, le seguenti informazioni:
• capacità quadro richiesta da tutte i Richiedenti sugli stessi itinerari (nel caso di conflitto tra nuove richieste di sottoscrizione);
• capacità quadro assegnata a tutti gli altri Richiedenti sugli stessi itinerari (nel caso di conflitto tra nuove richieste e accordi quadro già sottoscritti);
• capacità quadro alternativa proposta sugli itinerari pertinenti con eventuali variazioni qualitative e/o quantitative rispetto alle richieste pervenute ovvero alla capacità quadro già assegnata;
• descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità quadro.
Dette informazioni sono fornite garantendo la riservatezza commerciale delle informazioni, a meno che i soggetti interessati non vi abbiano acconsentito.
Il GI all’atto della consegna della proposta di capacità quadro comunica, unitamente alla capacità armonizzata, le proposte alternative oggetto di procedura di coordinamento.
Quando, a seguito della prima fase di coordinamento, in ragione delle osservazioni pervenute dai Richiedenti (X12) (X-13 in riferimento alla tempistica per la gestione delle richieste di capacità quadro nel corso deall’orario 2026\2027) o dai soggetti titolari di Accordo Quadro in corso di validità interessati, risulti impossibile conciliare gli Accordi Quadro esistenti e le richieste di nuovi Accordi Quadro o le richieste di modifica di nuovi Accordi Quadro, il GI effettua un secondo coordinamento in applicazione dell’art. 10 paragrafo 5 del Regolamento 2016/545/UE, pertanto applicherà i criteri di priorità del paragrafo 4.6.2 al fine di addivenire ad una ulteriore proposta di allocazione della capacità quadro per i nuovi Richiedenti e per gli eventuali titolari di Accordi Quadro esistenti. Quest’ultima fase si concluderà un mese prima della comunicazione da parte di GI ai Richiedenti della proposta definitiva di capacità quadro (X-11).
Gli esiti del secondo coordinamento sono comunicati dal GI ai Richiedenti interessati un mese dopo la ricezione delle osservazioni (X-11) (X-12 in riferimento alla tempistica per la gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’orario 2026\2027)
Se a conclusione della seconda fase di coordinamento le proposte di capacità quadro del GI non fossero accettate da uno o più dei soggetti interessati si procederà a:
• richiedere ad ognuno dei titolari degli Accordi Quadro esistenti di retrocedere parte della capacità indicata nello specifico allegato, con specifico riferimento alle tratte e fasce orarie interessate dalla proposta di secondo coordinamento, nel caso la mancata accettazione provenga da un titolare di un Accordo Quadro esistente;
• respingere la richiesta di nuovo Accordo Quadro, nel caso la mancata accettazione provenga da un richiedente di nuovo Accordo Quadro.
In entrambi i casi di cui sopra il GI dichiarerà satura la sezione di infrastruttura interessata, secondo quanto previsto dall’Art. 47 della direttiva 2012/34/UE, e ne fornisce comunicazione all’ART e alle Imprese interessate.
Gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’Orario di Servizio 2025\2026
Nei casi di rigetto totale o parziale della proposta di capacità quadro formulata dal GI a X-10, ovvero di comunicazione della volontà di risolvere gli Accordi Quadro in vigore oggetto di modifiche della capacità assegnata derivanti dalla procedura di coordinamento, il GI provvede, sentiti gli altri Richiedenti coinvolti, alla rideterminazione della capacità quadro proposta.
In tal caso il GI dichiara satura la sezione di infrastruttura interessata, secondo quanto previsto dall’art. 29 del Dl.gs 112/15, e ne fornisce comunicazione all’ART e alle Imprese interessate.
Gestione delle richieste di capacità quadro nel corso dell’Orario di Servizio 2026\2027
A seguito della comunicazione del GI degli esiti del secondo coordinamento, i Richiedenti, avendo ricevuto la II bozza di proposta quadro a valle del secondo coordinamento (x-11), entro 415 giorni solari (X -10,5), comunicano la volontà di proseguire il percorso di stipula dell’Accordo Quadro o il rigetto parziale o totale della proposta di capacità quadro.
Entro la stessa data, i soggetti titolari di Accordo Quadro in corso di validità destinatari di modifiche della capacità assegnata derivanti dalla procedura di coordinamento possono, se del caso, comunicare al GI la volontà di risolvere, anche solo parzialmente, l’Accordo Quadro in vigore.
Tale risoluzione non comporterà conseguenze economiche a carico delle parti.
Nei casi di rigetto totale o parziale della proposta di capacità quadro ovvero di comunicazione della volontà di risolvere gli Accordi Quadro in vigore, il GI provvede, sentiti gli altri Richiedenti coinvolti nel coordinamento, alla rideterminazione della capacità quadro proposta.
Tale rideterminazione è formalizzata con l’invio della proposta definitiva di capacità quadro (X-9,5).
4.5.1 Tempistica per richiedere tracce e servizi per l’orario successivo a quello in vigore dal 13 dicembre 2026 al 11 dicembre 2027 (aggiornamento dicembre 2025)
I richiedenti possono avanzare al GI richiesta di tracce orarie e servizi per l’orario di servizio successivo a quello in vigore a partire da un mese prima del termine fissato per la presentazione delle stesse.
Tracce
Il calendario delle attività, specifico per ciascun orario, è pubblicato sul sito internet di FUC, con un anticipo di almeno un mese sulla prima attività di calendario.
Il Richiedente può avanzare all’AB richiesta di tracce orarie per l’orario di servizio successivo a quello in vigore in qualunque momento.
Se il Richiedente richiede capacità finalizzata all’espletamento di nuovi servizi passeggeri non OSP, prima della richiesta deve informare l’AB e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti almeno 18 (diciotto) mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce.
La trattazione delle richieste avviene tuttavia secondo una procedura differenziata a seconda che la richiesta sia pervenuta prima o dopo la data che segna l’avvio del processo di allocazione, fissata con anticipo di almeno otto mesi rispetto al giorno di attivazione dell’orario.
Le tracce orarie richieste prima della data anzidetta sono trattate con la seguente tempistica, riferita alla data di attivazione dell'orario:
• l’AB si pronuncia sulle richieste entro due mesi dalla data di avvio del processo di allocazione. Il rigetto della richiesta deve essere motivato;
• Entro 4 mesi dalla data di avvio del processo di allocazione, l’AB predispone un progetto orario, previa consultazione delle parti interessate, e concede alle IF un termine di 30 giorni lavorativi per far pervenire eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della assegnazione delle tracce orarie. In mancanza di osservazioni il progetto orario si intende accettato.
Le richieste di tracce orarie, presentate dalle IF oltre la data di avvio del processo di allocazione e fino a due mesi prima del giorno di attivazione dell’orario, sono trattate dall’AB dopo la conclusione dell'esame delle richieste pervenute prima della data anzidetta. In questo caso la definizione delle tracce o il rigetto della richiesta da parte dell’AB avverrà al più tardi entro 1 mese dalla data di attivazione dell'orario.
Le richieste di tracce presentate a meno di due mesi dal giorno di attivazione dell’orario saranno trattate successivamente all'attivazione dell'orario, alla stregua delle richieste in corso d'orario.
L’AB può riprogrammare una traccia ferroviaria assegnata se la riprogrammazione è necessaria per conciliare al massimo tutte le richieste di tracce e se è approvata dal richiedente al quale era stata assegnata la traccia.
Nell’allocazione delle richieste tardive, il gestore dell'infrastruttura, per fini di compatibilizzazione, può riprogrammare una traccia assegnata previa approvazione dell’assegnatario di tale traccia.
L'assegnazione di tracce orarie e servizi accessori richiesti entro 13 14/04/2025 2026 è basata sulla seguente tempistica:
Tutte le richieste relative ad un orario di servizio, pervenute entro la scadenza stabilita nel presente paragrafo, vengono trattate da GI a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza stessa e iniziando dalle richieste presentate ai sensi di accordi quadro in corso di validità. La trattazione delle richieste pervenute dopo l’avvio del processo di allocazione segue quando previsto al par. 4.5.2.
Il GI comunica alle imprese lo stato di avanzamento della progettazione dell’orario 60 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte delle IF al progetto orario trasmesso a luglio, limitatamente alle tracce:
1. non oggetto di osservazioni al progetto orario di luglio;
2. oggetto di osservazioni entro il termine prefissato per le osservazioni al progetto orario di luglio;
L’accettazione del progetto orario definitivo, che deve essere comunicata dalle IF entro 5 giorni solari dalla comunicazione del GI, comporta:
a) per il richiedente (non IF) l’obbligo a designare un’IF che espleta per suo conto il servizio, pena l’applicazione di quanto previsto al paragrafo 5.6.3.1;
b) per l’IF l’obbligo a sottoscrivere il contratto di utilizzo, pena l’applicazione di quanto previsto al paragrafo 5.6.3.2.
La sottoscrizione del contratto costituisce atto formale di assegnazione delle tracce orarie
Servizi
L'assegnazione di servizi è basata sulla seguente tempistica:
Le richieste vengono trattate dal GI l’AB a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
La trattazione delle richieste pervenute dopo l’avvio del processo di allocazione segue quando previsto al par. 4.5.2
La sottoscrizione del contratto costituisce atto formale di assegnazione dei servizi.
4.5.2 Tempistica per le richieste tardive (aggiornamento dicembre 2025)
Le richieste presentate in seguito ad eventuali esigenze maturate successivamente alla scadenza di cui al paragrafo 4.5.1 sono trattate solo dopo la lavorazione di tutte le richieste presentate nel rispetto delle scadenze dei paragrafi precedenti e comunque in ordine cronologico, nei limiti della capacità residua. Nell’allocazione delle richieste tardive, il gestore dell'infrastruttura, al fine della compatibilizzazione, riprogramma una traccia assegnata, previa approvazione dell’assegnatario di tale traccia.
Le richieste pervenute dal 14/04/2026 al 19/10/2026 12/04/2025 al 16/10/2025 (cd. Richieste tardive) saranno esaminate secondo la seguente tempistica:
Le richieste di tracce pervenute a partire dal 17/10/2024 20/10/2026 saranno sono trattate dal sedicesimo giorno dopo l’attivazione dell’orario, come richieste in corso d’orario.
Le richieste di servizi pervenute dall’8 agosto al 19 ottobre (c.d richieste tardive) sono trattate secondo la seguente tempistica:
Le richieste di servizi pervenute a partire dal 20/10/2025 2026 sono trattate dal sedicesimo giorno dopo l’attivazione dell’orario, come richieste in corso d’orario.
4.5.3 Adeguamento intermedio e richieste in corso d’orario
Tempistica per richiedere tracce e servizi per l’adeguamento intermedio (aggiornamento dicembre 2025) Il calendario delle attività specifico di ciascun adeguamento è pubblicato sul sito internet di FUC.
L'assegnazione di tracce orarie/servizi in occasione di eventuali adeguamenti intermedi dell'orario in corso di validità è basata sulla seguente tempistica:
• la scadenza per la richiesta di tracce è fissata con anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla data di adeguamento che viene resa nota con la procedura di cui al paragrafo 4.2;
• l’AB Il GI si pronuncia entro 60 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle stesse. L’eventuale rigetto della richiesta deve essere motivatole richieste di tracce orarie in occasione di eventuali adeguamenti intermedi dell'orario in corso di validità che vengono presentate dalle II.FF. oltre la scadenza fissata saranno trattate, dopo l'esame delle richieste pervenute nei termini prescritti, secondo l'ordine cronologico di presentazione. La definizione delle tracce o il rigetto della richiesta avverrà al più tardi entro un mese dalla data di attivazione dell’adeguamento. Le richieste presentate a meno di due mesi dalla data di attivazione saranno trattate successivamente all'attivazione dell'adeguamento, alla stregua delle richieste in corso d'orario.
• entro i 30 giorni dalla scadenza per la richiesta di tracce il GI predispone un progetto orario, previa consultazione delle parti interessate, e concede alle IF un termine di 15 giorni solari per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità specifica di infrastruttura.
• In caso di osservazioni da parte delle IF, il GI predispone il progetto orario definitivo entro 60 giorni solari dall’entrata in vigore dell’adeguamento intermedio.
• entro i 3 mesi dalla scadenza per la richiesta di tracce l’AB predispone un progetto orario, previa consultazione delle parti interessate, e concede alle IF un termine di 30 giorni solari per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità specifica di infrastruttura.
Tutte le richieste pervenute entro ciascuna delle scadenze sopra indicate vengono trattate dal GI a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza stessa con precedenza per le richieste presentate ai sensi di accordi quadro in corso di validità.
Le richieste di tracce orarie presentate dalle IF oltre la scadenza fissata ed entro la data di trasmissione del progetto definitivo, vengono trattate successivamente alla consegna del progetto orario definitivo. La definizione delle tracce o il rigetto della richiesta da parte del GI avviene entro 30 giorni solari dall’entrata in vigore dell’adeguamento.
Le richieste di tracce orarie presentate dalle IF oltre la data di trasmissione del progetto orario definitivo decorrono a partire dall’ottavo giorno dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento intermedio.
La sottoscrizione del contratto, qualora non già sottoscritto in precedenza, costituisce atto formale di assegnazione delle tracce orarie.
Tempistica per richieste in corso d’orario (aggiornamento dicembre 2025)
Richieste in programmazione oraria
Salvo quanto indicato per il caso di adeguamento intermedio, le richieste di tracce/servizi in corso d’orario debbono essere avanzate con un anticipo:
• di almeno trenta giorni lavorativi rispetto alla data di effettuazione del servizio per richieste con più di due tracce (escluse le tracce tecniche collegate). La definizione del progetto orario o il rigetto della richiesta da parte del GI avviene entro 18 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta;
• di almeno dieci giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione del servizio, se la richiesta riguarda singole tracce che richiedano limitate lavorazioni e sempre che l’IF sia già in possesso di un contratto di utilizzo per servizi analoghi.
• ad esclusione dei casi di cui al punto successivo, di almeno 12 giorni lavorativi rispetto alla data di entrata in vigore della traccia/ servizio, se la richiesta riguarda fino a due tracce (escluse le tracce tecniche collegate richieste contestualmente a quelle commerciali), sempre che l’IF sia già in possesso di un contratto di utilizzo per servizi analoghi; in questo caso l’accettazione o il rigetto delle tracce da parte del GI dell’AB avviene entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta del progetto orario medesimo;
• di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di attivazione della traccia/ servizio, se la richiesta riguarda fino a due tracce (escluse le tracce tecniche collegate), oppure per corse prova finalizzate ai processi omologativi o a sperimentazioni in linea, e sempre che l’IF sia già in possesso di un contratto di utilizzo per servizi analoghi, nonché per le richieste concernenti la soppressione di tracce/servizi già assegnate/i che prevedano una modifica dell’impegno impianto nelle stazioni interessate In questo caso l’accettazione o il rigetto delle tracce da parte del GI avviene entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta del progetto orario medesimo;
• di almeno cinque giorni solari lavorativi rispetto alla data programmata di effettuazione, nel caso di richieste concernenti la soppressione di tracce/servizi già assegnate/i ovvero per corsa prova finalizzate ai processi omologativi o a sperimentazioni in linea.
L’accettazione delle richieste in corso d’orario rilasciate dal GI deve avvenire, da parte del Richiedente, mediante il sistema Astro–IF.
• entro 6 giorni lavorativi nel caso di richieste con più di due tracce;
• entro il giorno lavorativo (sabato escluso) successivo al rilascio nel caso di richieste a due tracce (escluse le tracce tecniche collegate), oppure per corse prova finalizzate ai processi omologativi o a sperimentazioni in linea.
La traccia che non viene accettata formalmente dal Richiedente ritorna nella disponibilità del GI.
La sottoscrizione del contratto, qualora non già sottoscritto in precedenza, costituisce atto formale di assegnazione delle tracce orarie.
L’accettazione delle richieste in corso d’orario e l’attivazione di variazioni di tracce orarie nuove o modificate sono sospese nei 15 giorni lavorativi solari antecedenti e nei 15 giorni lavorativi solari susseguenti alla data di attivazione dell’orario di servizio o di un suo adeguamento intermedio.
Tempistica per Richieste in gestione operativa
Le richieste di tracce in gestione operativa sono consentite possibili solo nell’ambito di un contratto già sottoscritto e pienamente efficace, in coerenza con le linee specificate nel Certificato di Sicurezza Unico. Tali richieste devono essere avanzate dai referenti dell’IF titolare di contratto presso i riferimenti accreditati del GI, presenti sul territorio ed individuati inequivocabilmente nel contratto di accesso, rispettando la seguente tempistica:
• l’AB, da 4 giorni lavorativi solari a 5 6 ore ante partenza treno per le tracce a “lunga percorrenza”
• da 4 giorni solari a 3 ore ante partenza treno per tracce di “breve percorrenza”;
• ordinarie e la risposta dell’AB avverrà entro 2 ore ante partenza treno.
• Nei casi di emergenze (comprese quelle di ordine pubblico) la richiesta di IF e la risposta dell’AB avverranno in tempo reale.
Eventuali richieste di servizi collegati alle tracce medesime devono essere inoltrate contestualmente alla richiesta di tracce in gestione operativa.
La risposta del GI avviene secondo la seguente tempistica:
• entro 12 ore dalla richiesta e comunque almeno 5 prima dell’orario di partenza del treno per richieste in gestione operativa di tracce a “lunga percorrenza”;
• entro 12 ore dalla richiesta e comunque almeno 2 prima dell’orario per richieste in gestione operativa di tracce di “breve percorrenza”;
• tempestivamente per richieste in gestione operativa di tracce in tempo reale.
Le richieste di servizi in gestione operativa (assegnazione di nuovi servizi e/o variazioni dei servizi programmati comprese le variazioni ai turni materiali) sono possibili solo nell’ambito di un contratto già sottoscritto e pienamente efficace e devono essere avanzate dai referenti accreditati dell’IF presso i referenti accreditati di GI, presenti sul territorio ed individuati inequivocabilmente nel contratto di utilizzo dell’infrastruttura, tramite il sistema PICWEB.
Per l’effettuazione della richiesta l’IF deve rispettare la seguente tempistica:
• da 4 giorni solari a 3 ore ante orario previsto per l’erogazione del servizio;
La risposta del GI avviene rispettando la seguente tempistica:
• entro 12 ore dalla richiesta e comunque almeno 2 ore prima dell’orario richiesto per l’erogazione di un servizio non programmato;
• tempestivamente per richieste in gestione operativa di servizi in tempo reale.
Trattazione delle richieste in programmazione oraria e gestione operativa
Tutte le richieste relative ad un orario di servizio o ad un adeguamento intermedio, pervenute entro ciascuna delle scadenze stabilite, vengono trattate da AB a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza stessa e iniziando dalle richieste presentate ai sensi di accordi quadro in corso di validità.
Le richieste presentate in seguito ad eventuali esigenze maturate successivamente alle scadenze saranno trattate e assegnate solo dopo la risoluzione di tutte le richieste presentate nel rispetto delle scadenze precedenti e comunque in ordine cronologico.
Le richieste di assegnazione di ulteriori tracce in corso d’orario vengono trattate in ordine cronologico dal momento della loro presentazione e concesse di volta in volta nei limiti della capacità disponibile.
Le richieste di assegnazione di ulteriori tracce/servizi in corso d’orario, oppure in gestione operativa, vengono trattate in ordine cronologico dal momento della loro presentazione e concesse di volta in volta nei limiti della capacità disponibile.
Le richieste presentate in gestione operativa, riguardo l’effettuazione della medesima traccia, non possono, di
norma, essere reiterate per più di 5 volte nello stesso mese.
4.5.4 Processo di allocazione delle tracce (aggiornamento dicembre 2025)
Nell'ambito del processo di assegnazione delle tracce e dei servizi l’AB Il GI opera affinché siano soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste, comprese quelle relative a tracce che insistono su linee appartenenti a più reti.
In tale processo GI tiene conto, per quanto possibile, dei vincoli gravanti sui Richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attività.
In tale processo l’AB terrà conto, per quanto possibile, dei vincoli gravanti sui Richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attività.
4.5.4.1 Processo di armonizzazione (aggiornamento dicembre 2025)
AB Il GI, al fine di garantire un utilizzo efficace e ottimale dell’infrastruttura ferroviaria, tenendo conto delle funzioni commerciali dei servizi e preservando comunque quanto eventualmente stabilito da Accordi Quadro sottoscritti, elabora il progetto orario ricorrendo, se necessario ed interessando le IF coinvolte, ai margini di flessibilità nella misura massima di:
a) di ± 15 minuti per i servizi passeggeri lunga percorrenza;
b) ±15 minuti per i servizi passeggeri regionali a committenza pubblica;
c) i margini di flessibilità riportati nelle lettere precedenti sono ridotti a ±10 minuti nelle sole fasce pendolari.
I margini di flessibilità utilizzati nella fase di armonizzazione tengono debito conto delle esigenze di cadenzamento e delle coincidenze tra servizi.
ovvero ±10 minuti nelle sole fasce pendolari, rispetto all’orario di partenza richiesto per singola traccia oraria, al fine di garantire un utilizzo efficace e ottimale dell’infrastruttura ferroviaria, tenendo conto delle funzioni commerciali dei servizi e preservando comunque quanto eventualmente stabilito da Accordi Quadro sottoscritti. Fatta salva l’osservanza dei principi richiamati al comma 1 del presente paragrafo il GI AB, nella fase di armonizzazione di due o più tracce configgenti, procede al soddisfacimento delle stesse seguendo i criteri di cui al paragrafo 4.5.5.2. 4.6.2 È facoltà delle II.FF. adire l’ART per il riesame delle determinazioni adottate dal GI AB.
4.5.5 Processo di coordinamento di tracce e servizi (aggiornamento dicembre 2025)
Nel caso non risultasse possibile la definizione del progetto orario sulla base di quanto indicato al paragrafo 4.5.4.1, il GI avvia la procedura di coordinamento al fine di conciliare le richieste in conflitto, sentite le IF richiedenti e coinvolgendo, in caso di tracce ricomprese in contratti di servizio pubblico, anche le Amministrazioni pubbliche committenti. Durante la fase di consultazione il GI trasmette, alle parti interessate, le seguenti informazioni:
• tracce ferroviarie richieste da tutte le IF sugli stessi itinerari;
• tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutte le altre IF sugli stessi itinerari;
• tracce ferroviarie alternative proposte sugli itinerari pertinenti;
• descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità.
Dette informazioni sono fornite garantendo la riservatezza commerciale delle informazioni, a meno che i soggetti interessati non abbiano acconsentito alla diffusione.
Il GI all’atto della consegna del progetto orario comunica, unitamente alle tracce armonizzate, le proposte alternative oggetto di procedura di coordinamento.
Le IF possono inviare motivate osservazioni e proposte di modifica entro il 5 agosto 2024, in concomitanza alle osservazioni al progetto orario. In assenza di osservazioni le proposte vengono ritenute accettate. In presenza di osservazioni il GI le valutano congiuntamente ai soggetti interessati, garantendo trasparenza, equità e non discriminazione nella determinazione finale dell’offerta di tracce. La procedura di coordinamento si conclude al più tardi entro il 30 settembre 2024.
Qualora si verificassero conflitti tra le richieste di tracce non coperte da un Accordo Quadro e le richieste di tracce
presentate in coerenza con la capacità quadro già assegnata, il GI applica la procedura di allocazione delle tracce prevista nel presente capitolo, in conformità con quanto prescritto dal Regolamento 2016/545/UE, art. 10, c. 5.
Nell'ambito del processo di assegnazione delle tracce l’AB opera affinché siano soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di tracce orarie.
In caso di richieste tra di loro in conflitto di due o più IF, l’AB, coinvolgendo tutte le IF e i Richiedenti interessati, propone alle IF interessate ipotesi fra loro compatibili, se del caso proponendo tracce diverse da quelle richieste. Trascorsi 5 giorni lavorativi, senza che siano ad essa pervenute motivate osservazioni da parte delle IF, la proposta dell’AB deve ritenersi accettata. La procedura di coordinamento deve comunque concludersi in tempo utile per la predisposizione del progetto orario.
Nell’espletamento della procedura di coordinamento l’AB è tenuto a operare in modo da assicurarne la coerenza degli esiti rispetto a quanto eventualmente stabilito da Accordo Quadro, e ad informare degli esiti della procedura anche il Richiedente titolare dell’Accordo Quadro, se diverso dall’IF che ha avanzato la richiesta delle tracce oggetto della procedura.
Nell’espletamento della procedura di coordinamento l’AB è tenuto a fornire ai soggetti coinvolti informazioni relative alle tracce richieste da tutti gli altri richiedenti (senza che ne sia resa nota l’identità), a eventuali tracce alternative disponibili e a eventuali tracce già assegnate sulla linea medesima.
Coordinamento servizi
Il GI provvede a conciliare le richieste di servizi confliggenti, coinvolgendo le IF richiedenti interessate avviando la prima fase della procedura di coordinamento. In tale sede, il GI propone le seguenti misure volte a massimizzare la capacità dell’impianto:
- orari alternativi o introduzione di turni, ove possibile;
- modifica degli orari di apertura o dei turni, ove possibile;
- la concessione di accesso all’impianto per la prestazione in proprio di servizi, ove possibile
Qualora il conflitto tra le richieste non sia risolto nell’ambito della prima fase della procedura di coordinamento, il GI applica i criteri di priorità di cui al paragrafo 4.6.4.
Nel caso in cui, all’esito dell’applicazione dei criteri di priorità, una richiesta non può essere accolta, il GI e il Richiedente -a meno che quest’ultimo non vi abbia espressamente rinunciato- valutano congiuntamente l’esistenza di alternative valide che consentano di effettuare il servizio sullo stesso percorso, o su percorsi alternativi, a condizioni economicamente accettabili. Nel proporre possibili alternative, il GI tiene in considerazione, nei limiti delle valutazioni dallo stesso effettuabili, i seguenti elementi: sostituibilità delle caratteristiche operative dell'impianto di servizio alternativo, sostituibilità delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'impianto di servizio alternativo, evidente impatto sull'attrattiva e sulla competitività del servizio di trasporto ferroviario previsto dal richiedente, costo addizionale stimato per il richiedente.
Il richiedente comunica l’accettazione o il rifiuto della proposta alternativa entro il termine concordato con il GI. Qualora il richiedente ed il GI non riescano ad accordarsi su un’alternativa valida, il GI può respingere la richiesta indicando le alternative che ritiene valide.
Nei casi in cui la richiesta di accesso ad un impianto di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 112/2015 non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto è prossimo alla congestione, il GI entro 10 giorni dalla comunicazione del rigetto ne informa l’ART, illustrando le ragioni dell’esito negativo della procedura di coordinamento. Facendo seguito a tale comunicazione, RFI informa l’ART nel caso in cui il richiedente abbia accettato un’alternativa valida.
4.5.5.1 Esito delle richieste (aggiornamento dicembre 2025)
Al termine del processo di allocazione il GI l’AB comunica il dettaglio delle tracce orarie alle IF. L’assegnazione formale avverrà con la stipula del Contratto con le IF
Le richieste rigettate per insufficiente capacità saranno riesaminate d’accordo con l’istante in occasione del
successivo adeguamento dell’orario per gli itinerari interessati. Fanno eccezione le richieste presentate in gestione operativa, per le quali la risposta è da considerarsi definitiva.
Si specifica che i programmi delle restrizioni di capacità programmate sono definiti e condivisi dal GI e dall’AB, nel rispetto delle previsioni di cui all’allegato VII della direttiva 2012/34/UE come modificato dalla decisione delegata UE 2017/2075.
E’ facoltà delle IF adire l’ART per il riesame delle determinazioni adottate dal GI con riferimento alla procedura di coordinamento tracce e servizi.
4.6.1 Dichiarazione di saturazione (aggiornamento dicembre 2025)
Il GI dichiara saturo un elemento di infrastruttura, fornendone comunicazione all’ART e alle IF interessate qualora la proposta di modifica tracce, richieste per servizi di cui alle fattispecie del par. 4.5.4.1. n.1 lett. a) e b), formulata dal GI nell’ambito della procedura di coordinamento, differisca, rispetto alla richiesta delle IF, di un valore pari o superiore a ±16 e almeno una delle IF interessate rigetti la proposta formulata dal GI.
Nel caso che il GI dichiari saturo l’elemento dell’infrastruttura interessato e fintanto che non sia implementato l’intervento organizzativo e/o infrastrutturale volto ad eliminare la saturazione, alloca le tracce disponibili secondo le regole di priorità indicate al successivo paragrafo 4.6.2, tenendo conto anche della designazione dell’infrastruttura per determinati tipi di traffico.
Se a conclusione del processo di coordinamento una delle imprese ferroviarie interessate rifiuti la proposta del l’AB per la risoluzione di un conflitto, si potranno verificare i seguenti casi:
• qualora la traccia proposta in alternativa dall’AB differisca dalle richieste originarie delle IF al massimo per ± 10 minuti e ne siano rispettate le funzioni commerciali, o qualora le tracce siano in conflitto per meno di 50 giorni l’anno, l’AB assegna le tracce sulla base della proposta formulata, restando facoltà delle Imprese di adire all’Organismo di Regolazione;
• qualora la traccia proposta in alternativa dall’AB differisca dalle richieste delle IF di oltre ± 10 minuti e qualora le tracce siano in conflitto per più di 50 giorni l’anno, l’AB dichiara saturo l’elemento dell’infrastruttura interessato e alloca le tracce disponibili secondo le regole di priorità indicate al paragrafo successivo.
Nel caso in cui AB dichiari saturo l’elemento dell’infrastruttura interessato, alloca le tracce disponibili secondo le regole di priorità indicate al paragrafo successivo, tenendo conto anche di eventuale designazione dell’infrastruttura per determinati tipi di traffico.
4.6.2 Criteri di priorità delle tracce orarie (aggiornamento dicembre 2025)
Il GI assegna le tracce orarie relativamente a richieste per un orario e/o per un adeguamento intermedio, fatte salve le tracce orarie richieste in aderenza ad un Accordo Quadro sottoscritto, con il seguente ordine di priorità:
• servizi di trasporto internazionali;
• servizi di trasporto qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare fra IF e lo Stato o le Regioni.
Nella assegnazione delle tracce relativamente a richieste per un orario e per un adeguamento intermedio l’AB il GI dà priorità nell’ordine:
1) ai servizi di trasporto pubblico regionale, disciplinati da contratto di servizio;
2) per le altre tipologie di servizio, a quelli che utilizzano capacità oggetto di Accordo Quadro;
3) nei casi non ricadenti nelle fattispecie indicate ai punti precedenti, alle tracce che utilizzano maggiormente l’infrastruttura in termini di treno*km sviluppati nell’arco di validitàdell’orario;
4) qualora persistesse ulteriormente l’impossibilità a risolvere il conflitto, la priorità è rappresentata dall’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Nella assegnazione delle tracce in corso d’orario la priorità è sempre determinata dall’ordine cronologico di
presentazione delle richieste. Il servizio prioritario non potrà comunque, in presenza di altre richieste, saturare la capacità infrastrutturale. I criteri di priorità di cui al presente paragrafo si riferiscono esclusivamente all’assegnazione delle tracce. I criteri di priorità nella gestione della circolazione sono deducibili dalla procedura in appendice.
1. Le eventuali incompatibilità fra tracce orarie di pari priorità ai sensi del presente paragrafo, comma 1, sono disciplinate considerando prioritari:
- i servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare fra IF e Stato o Regioni rispetto agli altri servizi indicati al comma 1 se previsti in partenza nelle fasce orarie pendolari. Le fasce orarie sono individuate dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
- i servizi di trasporto passeggeri sono prioritari sull’intero percorso rispetto agli altri servizi indicati al comma 1 se previsti in partenza nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 22.00, con l’eccezione dei casi in cui il conflitto si generi con treni prioritari secondo il criterio delle fasce orarie di cui al punto precedente;
- i servizi di trasporto merci internazionali ovvero effettuati su linee specializzate per tali servizi sono prioritari sull’intero percorso rispetto agli altri servizi indicati al comma 1 se previsti in partenza nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
2. Per le incompatibilità non risolte in applicazione delle regole di cui ai precedenti punti, la capacità viene assegnata prioritariamente ai servizi che, nell’ordine:
a) effettuano trasporto merci nazionale su linee non specializzate se previsti in partenza nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00. La priorità è riferita alle tracce orarie afferenti le richieste avanzate da IF titolari di contratti commerciali sottoscritti per il trasporto di merci pericolose e per il trasporto combinato/integrato;
b) utilizzano un numero maggiore di tracce cadenzate nell’arco della giornata;
c) utilizzano maggiormente tracce cadenzate e omologhe nell’arco della giornata;
d) utilizzano un numero maggiore di tracce omologhe nell’arco della settimana;
e) utilizzano tracce che segmentano in misura minore la linea sviluppando singolarmente il maggior numero di chilometri.
Con riferimento ai punti b e c, sono prese in considerazione anche i servizi realizzati da più IF in base a specifici accordi commerciali, da documentare al GI all’atto della richiesta di tracce e comunque stipulati nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 101 del Trattato e della pertinente normativa nazionale.
Nel processo di allocazione della capacità quadro, la nozione di cadenzamento si applica alle richieste riconducibili ad una missione e per le quali il Richiedente abbia specificato la frequenza di ripetitività nell’arco della giornata.
Se il conflitto persiste, la priorità è determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
3. Nella ripartizione della capacità per richieste in corso d’orario la priorità è sempre determinata dall’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
4. Il servizio prioritario non può comunque, in presenza di altre richieste, saturare la capacità infrastrutturale, non costituendo la priorità un diritto di esclusiva. È fissata al 60% la quota massima della capacità disponibile che può essere assegnata, per ciascuna tratta e fascia oraria, a ciascuna tipologia di servizio prioritario (Viaggiatori OSP, Viaggiatori Open Access, Merci). Tale quota massima non si applica nel caso di linee dedicate o specializzate per determinate tipologie di traffico. Il criterio è applicato anche nell’ assegnazione di capacità formalizzata con accordo quadro.
5. Le incompatibilità che dovessero verificarsi fra richieste di tracce da parte di diversi Richiedenti nell’ambito della stessa tipologia di servizio sono disciplinate con i criteri di priorità di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente paragrafo. Con riferimento alla tratta di interesse, alla IF che risulta prioritaria non possono comunque essere assegnate tutte le tracce disponibili nell’arco della giornata per la tipologia del servizio richiesto, non costituendo la priorità un diritto di esclusiva: è fissata all’80% la quota massima delle tracce
disponibili che può essere assegnata al Richiedente risultato prioritario a. Nel caso di assegnazione al Richiedente risultato prioritario della quota massima delle tracce disponibili, il restante 20% può essere integralmente assegnato al Richiedente che risulta prioritario in applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente paragrafo. Tale criterio è applicato anche nella assegnazione di capacità formalizzata con accordo quadro.
6. Il richiedente risultato prioritario nel processo di cui al precedente punto 6 ha diritto alla scelta delle specifiche tracce/canali orario.
7. I criteri di priorità di cui al presente paragrafo si riferiscono esclusivamente all’assegnazione della capacità integrata delle linee, degli impianti e degli scali terminali di proprietà di GI. I criteri di priorità nella gestione della circolazione sono deducibili dalla normativa d’esercizio vigente.
4.6.3 Criteri di priorità servizi (aggiornamento dicembre 2025)
Nell’ambito dell’assegnazione dei servizi richiesti l’AB tiene in considerazione i seguenti criteri di priorità:
1. presenza di Accordo Quadro;
2. servizio prioritario dell’asset richiesto;
3. criteri di priorità delle tracce orarie collegate al servizio;
4. massimizzazione utilizzo asset;
5. (per le sole richieste tardive o in corso di orario) Ordine cronologico di presentazione della richiesta (first in/first served).
4.6.4 Analisi di capacità e piano di potenziamento (aggiornamento dicembre 2025)
Quando un’infrastruttura è stata dichiarata satura, a meno che sia già in corso un piano di potenziamento della stessa, AB di concerto con il GI FUC esegue un’analisi della capacità con lo scopo di:
• determinare le restrizioni che impediscono di soddisfare adeguatamente le richieste, nonché a proporre metodi volti al soddisfacimento di richieste di capacità supplementari;
• individuare i motivi della saturazione e le misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.
AB di concerto con GI FUC
L’analisi verte sull’infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi servizi e l’effetto di tutti questi fattori sulla capacità di infrastruttura. Il GI può adottare misure che comprendono la modifica dell’itinerario, la riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocità e i miglioramenti dell’infrastruttura.
L’analisi della capacità deve essere completata entro 6 mesi dal momento in cui l’infrastruttura è stata dichiarata satura. Entro 6 mesi dal completamento AB di concerto con il GI FUC presenta un piano di potenziamento della capacità. Tale piano, elaborato previa consultazione delle IF che utilizzano l’infrastruttura satura, deve indicare:
• i motivi della saturazione;
• il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
• i vincoli allo sviluppo dell’infrastruttura;
• le opzioni e i costi del potenziamento della capacità.
Oltre a quanto sopra previsto, il piano di potenziamento determina, in base ad una analisi costi benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l’attuazione delle misure.
Non è previsto il traffico di treni con merci pericolose.
Ogni richiesta di modifica della traccia assegnata e degli eventuali servizi connessi non dovuta all’applicazione delle regole dettate dal presente documento in materia di gestione della circolazione perturbata ed effettuazione di lavori sull’infrastruttura viene, nei termini del relativo accoglimento, formalizzata con la predisposizione a cura del GI di un provvedimento di variazione in corso d’orario.
Le tracce ed i servizi oggetto del contratto e le eventuali variazioni in corso d’orario possono subire modifiche che recepiscono:
• specifiche richieste dell’IF;
• specifiche esigenze del Gestore Infrastruttura;
• necessità dovute a causa di Forza Maggiore.
4.8.1.2 Variazione in gestione operativa delle tracce e dei servizi contrattualizzati (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
È facoltà dell’IF titolare di contratto richiedere in gestione operativa (ovvero nei 4 giorni solari antecedenti quello di utilizzazione), nuove tracce e/o variazioni delle tracce orarie contrattualizzate e dei servizi in coerenza con il sistema di soccorso dichiarato o previo adeguamento dello stesso.
. Le variazioni richieste nei 4 giorni solari antecedenti quello di utilizzazione sono oggetto di opportuna valutazione e accordo fra le parti, fatto salvo quanto disposto in materia di circolazione perturbata, nonché per la fattispecie del non utilizzo che rimane di esclusiva competenza e responsabilità dell’IF.
In particolare, è facoltà dell’IF formulare specifica richiesta per le fattispecie di seguito descritte:
• Assegnazione di nuove tracce e/o variazioni delle tracce orarie contrattualizzate
È facoltà dell’IF, tramite i propri referenti accreditati indicati in contratto, presentare richiesta formale di nuove tracce, nuovi servizi e/o variazioni delle tracce orarie e dei servizi contrattualizzati al referente accreditato del GI, nel rispetto della tempistica definita per la richiesta tracce in gestione operativa, utilizzando esclusivamente il sistema PICWEB IF, salvo comprovato guasto/indisponibilità del sistema stesso (in tale evenienza saranno accettate richieste formulate attraverso gli strumenti indicati dal referente accreditato del GI). Il referente del GI, dopo opportuno esame della richiesta, provvede all’assegnazione della stessa; il rigetto deve essere sempre motivato.
• Variazione della composizione rispetto alla traccia contrattualizzata
L’IF ha facoltà di variare la composizione del treno, con riferimento alla traccia assegnata, soltanto se tale variazione sia di carattere eccezionale e non sistematico e con le seguenti modalità operative: qualora la variata composizione sia conforme ai valori definiti in sede di progettazione e riportati in allegato al contratto, il referente accreditato dell’IF sarà tenuto, entro 2 ore dalla partenza del treno, a darne comunicazione al referente accreditato del GI; nell’ipotesi in cui la composizione del treno dovesse:
• superare i valori definiti in sede di progettazione e riportati in allegato al contratto,
• comportare riduzioni nella velocità massima o nel rango di circolazione a causa di degradi al materiale rotabile o cambio del materiale programmato
• comportare una lunghezza del convoglio superiore a quella stabilita in sede di progettazione
L’ IF deve chiedere formalmente, almeno 5 ore prima della partenza, specifica autorizzazione al GI al fine di rispondere in tempo utile per consentire l’eventuale partenza del treno rispetto alla nuova composizione dichiarata. Resta fermo il diritto del GI di rigettare formalmente la proposta e/o formulare nuove proposte alternative e la possibilità per l’IF di adoperarsi prima della partenza per ripristinare la conformità della composizione rispetto ai valori definiti in sede di progettazione.
In entrambe le ipotesi le variazioni alla composizione del treno devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa di esercizio vigente.
Qualora il GI rilevi un utilizzo sistematico della variazione della composizione del treno segnala la fattispecie all’ART.
In tutti i casi di rigetto formale della richiesta la traccia assegnata si considera soppressa di fatto per responsabilità dell’IF, con le conseguenze economiche di cui al paragrafo 5.6.4.1. Il rigetto deve essere sempre motivato da parte del GI.
Nel caso di non conformità tecniche di parte del materiale, riscontrate nel corso delle operazioni accessorie precedenti la partenza del treno o lungo il percorso, il referente del GI, ricevuta in tempo reale la comunicazione dal referente della IF, verifica che lo stesso provveda tempestivamente alla risoluzione delle anomalie, purché siano comunque rispettati i valori massimi assoluti definiti dalla normativa di esercizio vigente.
In caso di ritardo nella risoluzione dell’inconveniente il referente del GI si atterrà a quanto previsto dal punto precedente.
• Richiesta fermate aggiuntive
È altresì facoltà dell’IF richiedere, e del GI concedere, fermate aggiuntive per servizio viaggiatori o per operazioni tecniche, purché la composizione del treno rientri nella lunghezza massima del marciapiede dei binari di stazione, quale risulta dal capitolo 7, qualora sia necessario l’utilizzo del marciapiede stesso. Nel caso di soste di un treno eccedente la lunghezza massima del marciapiede, l’IF è tenuta a propria cura, onere e responsabilità- a garantire le condizioni di sicurezza del trasporto e della clientela, limitando le operazioni di salita/discesa viaggiatori unicamente alle carrozze contenute nel marciapiede.
La composizione del treno deve comunque essere conforme alle caratteristiche tecniche dell’impianto.
La richiesta deve essere formalizzata 2 ore prima della partenza del treno presso il referente del GI che può accettare o rigettare la variazione, in base a disponibilità/condizioni di circolazione, dandone tempestiva comunicazione alla IF. In caso di rigetto è facoltà del referente di GI proporre una soluzione alternativa. Il rigetto sarà è sempre motivato da parte di GI.
4.8.1 Specifiche richieste dell’Impresa Ferroviaria
Variazioni in corso d’orario
Ogni richiesta di modifica della traccia assegnata, presentata sino a 7 giorni lavorativi dall’orario programmato di partenza del treno dalla stazione di origine, non dovuta all’applicazione delle regole dettate dal presente documento in materia di gestione della circolazione perturbata e effettuazione lavori sull’infrastruttura, è oggetto di accordo tra le parti e, se condivisa, viene formalizzata con la predisposizione a cura di GI di un provvedimento di variazione in corso d’orario, a seguito di istruttoria autorizzativa di AB.
Le conseguenze economiche delle modifiche in oggetto si esauriscono nell’aggiornamento del canone di utilizzo senza addebito di ulteriori somme ai contraenti.
Variazione in gestione operativa delle tracce e dei servizi
Tutte le attività operative del GI di cui al presente paragrafo avvengono sotto la diretta responsabilità dell’AB.
Le variazioni richieste nei sei giorni lavorativi antecedenti quello di utilizzazione sono oggetto di opportuna valutazione e accordo fra le parti.
In caso di accordo le conseguenze economiche per le parti si esauriscono nella corresponsione del canone di utilizzo relativo alle tracce oggetto dell’accordo.
In particolare, è facoltà di IF formulare specifica richiesta per le fattispecie di seguito descritte:
• Assegnazione di nuove tracce: è facoltà di IF, tramite i propri referenti indicati in contratto, presentare richiesta formale di nuove tracce al referente del GI FUC, nel rispetto della tempistica definita per la richiesta tracce in gestione operativa. Tale referente, dopo opportuno esame della richiesta, provvederà all’assegnazione della stessa o, in alternativa, al rigetto motivato.
• Differimento in partenza: qualora il referente di IF, in previsione di ritardo in partenza dalla stazione origine, intenda comunque utilizzare la traccia assegnata, dovrà comunicare formalmente la propria volontà al referente del GI FUC, che potrà accettare la richiesta o proporre una nuova traccia. In mancanza di specifica richiesta di differimento entro l’orario di partenza, trascorsi 30 minuti il referente del GI FUC considera la traccia soppressa di fatto per responsabilità di IF.
• Variazione della composizione rispetto alla traccia contrattualizzata: l’Impresa Ferroviaria ha facoltà di variare la composizione del treno, con riferimento alla traccia assegnata, dandone comunicazione al referente del GI FUC:
o qualora la variata composizione sia conforme ai valori massimi definiti in sede di progettazione, entro due ore dalla partenza del treno;
o qualora invece la composizione variata del treno dovesse superare gli anzidetti valori massimi IF dovrà chiedere formalmente, almeno cinque ore prima della partenza, specifica autorizzazione al GI FUC che risponderà in tempo utile tale da consentire la partenza del treno con la nuova composizione. Resta fermo il diritto del GI FUC di rigettare formalmente la proposta e/o formularne di nuove.
In entrambe le ipotesi le variazioni alla composizione del treno dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa di esercizio vigente.
4.8.2 Variazione alle tracce per esigenze del GI di FUC o per cause di forza maggiore (aggiornamento dicembre 2025)
4.8.2.1 Esigenze del Gestore dell’Infrastruttura (aggiornamento dicembre 2025)
Il Gestore Infrastruttura FUC ha facoltà di sopprimere totalmente o parzialmente una o più tracce o servizi contrattualizzati, per esigenze legate alla regolarità della circolazione o al rispetto del programma d’esercizio a seguito dell’esecuzione di lavori all’ sull’infrastruttura e/o all’esecuzione di lavori sull’infrastruttura. Le soppressioni vengono trasmesse alle IF attraverso i sistemi di comunicazione GI-IF.
Nel caso che tali lavori non siano stati dichiarati rispettando le modalità ed i tempi previsti dal punto 2.5.3, IF riceverà da FUC una somma, pari al 30% del canone della traccia, in caso di soppressione totale o parziale; sarà pari all’intero canone di utilizzo, qualora il provvedimento intervenga da 4 giorni lavorativi all’ora programmata di partenza dalla stazione origine.
4.8.2.2 Causa di forza maggiore (aggiornamento dicembre 2025)
Qualora le variazioni siano dovute a cause non riconducibili alla responsabilità di IF o del GI FUC, le stesse si ritengono dovute a causa di forza maggiore e pertanto non viene applicata alcuna penale.
4.8.3 Regole e conseguenze economiche in caso di mancato utilizzo delle tracce contrattualizzate
Riferimento a quanto descritto all’interno del paragrafo 5.6.4.1.
4.8.4 Regole e conseguenze in caso di mancata designazione/contrattualizzazione e mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate
Riferimento a quanto descritto all’interno dei paragrafi 5.6.3.1, 5.6.3.2, 5.6.4.1, 5.6.4.2.
Appendice 1 al capitolo 4 (nuovo dicembre 2025)
Modello di richiesta capacità per Accordo Quadro FORMAT A (indicato per Accordo Quadro servizi di trasporto viaggiatori)
TABELLA CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CATEGORIA TRAZIONE
VELOCIT À MEZZI [km/h]
LUNGHEZZ A [m]
MATERIAL E ROTABILE (tipologia)
PESO ASSIALE SAGOM A REVERSIBILIT À
IMPIEGO (relazione commercial e su cui è previsto l'impiego del materiale)
Allegare tutte le informazioni disponibili sul modello industriale sotteso alla richiesta di capacità quadro quali, ad esempio, il turno base del materiale rotabile in formato lineare.
TABELLA CAPACITA' RICHIESTA
Offerta lunedì - domenica
Relazione commerciale Fermate Intermedie
Freq.za di base (min)
Periodicità settimanale
Materiale rotabile
TABELLA SCENARIO BASE
Scenario Base
Periodicità: LUN - DOM ANNUALE
Servizi e Relazi oni Fascia oraria (ora di partenza dalla stazione d'origine o iniziale del tratto) 04: 00 05: 00 06: 00 07: 00 08: 00 09: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 19: 00 20: 00 21: 00 22: 00 23: 00 00: 00 Total e (trac ce giorn o) Tota le (tre ni/ ann o) 04: 59 05: 59 06: 59 07: 59 08: 59 09: 59 10: 59 11: 59 12: 59 13: 59 14: 59 15: 59 16: 59 17: 59 18: 59 19: 59 20: 59 21: 59 22: 59 23: 59 00: 59 L-V S F
Servizio industriale richiesto Località Relazione commerciale
Appendice 2 al capitolo 4 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Allocazione di capacità negli impianti di servizio
1) Il Richiedente, secondo le tempistiche definite al paragrafo 4.5.1 del PIR, presenta le richieste di servizi attraverso: (i) la piattaforma ASTROIF, per i servizi d’impianto legati alla singola traccia; (ii) il form Prospetto Richieste Servizi ExtraPMdA, da inviare all’indirizzo e-mail: rfi-dce-dco@pec.rfi.it, per i servizi non connessi a specifica traccia; (iii) Per le richieste di servizi: - in impianti di confine con reti estere per cui non è possibile inoltrare la richiesta tramite il portare ASTRO IF, l’impresa ferroviaria estera deve inoltrare la richiesta all’indirizzo e-mail: rfi-dce-dco@pec.rfi.it, all’Unità Circolazione di competenza dell’impianto di confine e il Gestore estero, presentando il form Prospetto Richieste Servizi su impianti di collegamento reti, presente al link https://www.rfi.it/it/Offerta/accesso-allarete/tracce-orario.html;
- in impianti di collegamento con reti regionali per cui non è possibile inoltrare la richiesta tramite il portale ASTRO-IF, l’Impresa deve compilare e inviare al seguente indirizzo email: rfi-dce-dco@pec.rfi.it, Prospetto Richieste Servizi su impianti di collegamento reti rinvenibile al link https://www.rfi.it/it/Offerta/accesso-allarete/tracce-orario.html
2) In caso di richieste incomplete o difformi rispetto alle modalità stabilite dal PIR, RFI ne dà comunicazione al Richiedente per iscritto, entro 10 o 20 giorni lavorativi decorrenti dal termine di presentazione delle richieste, rispettivamente per servizi legati a specifica traccia o servizi non legati a specifica traccia e richiesti con la compilazione di apposito Prospetto. Il Richiedente può integrare la richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del GI pena decadenza della stessa.
3) A partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle richieste, RFI avvia l’analisi delle richieste al fine di individuare quelle che è possibile accettare direttamente e quelle che, invece, sono in conflitto tra loro.
In caso di conflitti, RFI avvia la prima fase di coordinamento coinvolgendo i Richiedenti interessati al fine di valutare congiuntamente la possibilità di conciliare le richieste su base volontaria, proponendo, ove possibile, misure volte a massimizzare la capacità d’impianto, quali:
- orari alternativi o introduzione di turni;
- modifica degli orari di apertura o dei turni;
- concessione di accesso all’impianto per la prestazione in proprio di servizi.
4) Entro il 30 settembre di ciascun anno, RFI comunica l’accoglimento delle richieste per cui non permangono conflitti, mentre per le restanti avvia la seconda fase della procedura di coordinamento applicando i criteri di priorità di cui al par. 4.6.4.
5) Entro il termine indicato al paragrafo 4.5.1 del PIR (19 ottobre), RFI comunica gli esiti della seconda fase della procedura di coordinamento.
6) RFI entro 10 giorni dalla comunicazione del rigetto ne informa l’ART, illustrando le ragioni dell’esito negativo della procedura di coordinamento.
7) Entro lo stesso termine di cui al precedente punto 5, per le richieste che non è stato possibile accogliere, RFI, a meno che il Richiedente non vi abbia espressamente rinunciato, propone e valuta congiuntamente con quest’ultimo possibili alternative valide che consentano di effettuare il servizio sullo stesso percorso, o su percorsi alternativi, a condizioni economicamente accettabili. Nel proporre possibili alternative, RFI tiene in considerazione, nei limiti delle valutazioni dallo stesso effettuabili, i seguenti elementi: -sostituibilità delle caratteristiche operative dell'impianto di servizio alternativo, -sostituibilità delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'impianto di servizio alternativo, - evidente impatto sull'attrattiva e sulla competitività del servizio di trasporto ferroviario previsto dal richiedente, - costo addizionale stimato per il richiedente.
8) Entro un termine concordato con RFI e comunque ricompreso tra il termine di cui al punto 5) e il termine di cui al punto 9), il Richiedente comunica l’intenzione di accettare o rifiutare la proposta alternativa.
9) RFI entro il termine indicato al paragrafo 4.5.1 del PIR (5 novembre) comunica la proposta alternativa che, in
caso di mancato accordo, è rappresentata dall’alternativa ritenuta valida dal GI.
10) Entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 9) il Richiedente accetta o rifiuta la proposta alternativa.
11) In caso di accettazione della proposta alternativa da parte del Richiedente, RFI entro 10 giorni ne informa l’ART.
5.1 INTRODUZIONE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
L’ART ai sensi dell’art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dell’art. 13 del D.lgs. n.112/15 definisce le linee guida definisce le linee guida generali di regolazione relative alla produzione dei servizi descritti nel presente capitolo.
L’ART ai sensi dell’articolo 37 D.L. 201/2011 e dell’articolo 13 del D.lgs 15 luglio 2015 n° 112 definisce le linee guida generali di regolazione relative ai corrispettivi del pacchetto minimo di accesso e dei servizi in esso non ricompresi. Nelle more del completamento del procedimento per la determinazione dell’Anno base, dei termini per la formulazione della proposta tariffaria e di quelli del periodo tariffario a cui la stessa si riferisce, avviato con delibera dell’Autorità n. 146/2024, del 7 novembre 2024, i valori tariffari esposti nel Capitolo sono determinati applicando quelli riferiti all’orario di servizio 2024-2025, adeguati in considerazione del tasso di inflazione dell’1,6 %, come desumibile dalle previsioni per il 2026 contenute nel documento della Banca d’Italia dell’11 ottobre 2024, “Proiezioni Macroeconomiche per l’Economia Italiana”.
A seguire l’elenco riassuntivo delle diverse tipologie di servizi offerti.
Si riporta di seguito l’elenco riassuntivo delle differenti tipologie di servizi offerti dal Gestore:
5.1.1 Pacchetto minimo di accesso
Il Gestore Infrastruttura FUC a fronte della corresponsione del canone di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria garantisce alle imprese ferroviarie, alle quali sono state assegnate tracce orarie, con regole eque e non discriminatorie, la fornitura dei servizi costituenti il pacchetto minimo di accesso: a) Pacchetto minimo di accesso
• trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ai fini della conclusione dei Contratti di utilizzo dell’infrastruttura;
• diritto di utilizzo della capacità assegnata;
• uso dell’infrastruttura ferroviaria, compresi scambi, e raccordi;
• controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;
• tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità;
• per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d’orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l’informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI.
5.1.2 Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito b) Impianti a diritto di accesso garantito
Si faccia riferimento quanto riportato al capitolo 7
Accesso per tutte le IF, a condizioni eque non discriminatorie e trasparenti:
• stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;
• aree, impianti e edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito del materiale rotabile e di merci;
• altre infrastrutture tecniche comprese quelle di pulizia, nonché gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni;
• aree e impianti per l’approvvigionamento di combustibile.
5.1.3 Servizi complementari
Il Gestore Infrastruttura FUC fornisce, a richiesta di IF a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, sulla linea Udine-Cividale e negli impianti indicati nell’Allegato 1:
c) Servizi complementari
RFI fornisce, a richiesta delle IF a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, sulle linee e negli impianti specificatamente indicati:
• spazi ad uso servizi di biglietteria;
• assistenza per l’effettuazione di treni speciali;
• rifornimento idrico dei treni;
• assistenza a Personale a Ridotta Mobilità di cui al Regolamento UE n° 782/2021 Motoria e/o Ridotta Mobilità Sensoriale.
5.1.4 Servizi ausiliari
Il Gestore Infrastruttura FUC può fornire, a richiesta di IF, i seguenti servizi ove effettuati:
• fornitura di informazioni complementari;
• studi di fattibilità di tracce orarie;
• apertura/abilitazione di impianti oltre gli orari indicati nell’allegato 1;
• accesso alla rete GSM-R di telecomunicazione per i collegamenti di servizio terra treno
• annunci sonori e locandine.
Come previsto dalla delibera ART n° 2/2025, a causa degli effetti relativi all’interruzione della circolazione sull’infrastruttura, vengono applicati i canoni di accesso all’infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ivi forniti in vigore nell’orario di esercizio 2025-2026, adeguati al tasso di inflazione programmato. Il sistema tariffario di FUC è determinato secondo quanto prescritto dal d.lgs 15 luglio 2015 n° 112 ed è stato dichiarato dall’ART, con propria Delibera n° 31 dell’11 marzo 2021, conforme ai criteri di cui alla Delibera ART n° 139/2019 ed alle prescrizioni di cui alla Delibera ART n° 193/2020.
5.3.1 Servizi Inclusi nel Pacchetto Minimo d’Accesso I servizi indicati al paragrafo 5.1 sono resi da FUC all’IF, salvo diversa puntualizzazione. I servizi sono regolati nei Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria che vengono messi in atto tra FUC e le singole IF interessate. I servizi descritti come “pacchetto minimo di accesso” sono stati ricondotti per chiarezza informativa alle differenti categorie previste dal d.lgs. 15 luglio 2015, n° 112.
Trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti
Comprende tutte le attività preliminari e necessarie per la formalizzazione del Contratto:
• verifica del possesso da parte di IF dei requisiti prescritti;
• ricevimento delle richieste e verifica di compatibilità con le caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria;
• verifica della disponibilità della capacità richiesta e relativa conferma;
• stesura dell’orario di dettaglio e relativa comunicazione;
• valorizzazione economica delle tracce orarie;
• stesura del Contratto e assegnazione formale della traccia oraria.
Diritto di utilizzo della capacità assegnata – Uso dell’infrastruttura compresi scambi e raccordi
Comprende tutte le attività necessarie ad assicurare:
• con riferimento alle linee:
- la disponibilità per la circolazione;
- la qualità, intesa come caratteristiche prestazionali dell’infrastruttura necessarie per poter utilizzare la traccia oraria assegnata.
• con riferimento alle stazioni viaggiatori:
- la disponibilità di un binario di partenza/ricevimento per lo svolgimento delle operazioni tecnico/commerciali.
• con riferimento agli impianti merci:
- la disponibilità dei binari di arrivo e partenza per il tempo risultante dal programma di stazione;
- nelle località di servizio ove il tempo di stazionamento effettivo dovesse, per motivi imputabili a IF, essere superiore ai limiti temporali definiti dal GI FUC e da ciò possa derivare pregiudizio nell’utilizzo dell’impianto, il GI FUC può, a spese di IF, far trasferire il materiale nei binari dell’impianto stesso destinati al ricovero o, in alternativa, nell’impianto più vicino in cui vi sia capacità disponibile.
Nelle stazioni ove il tempo di stazionamento effettivo dovesse, per motivi imputabili a IF, essere superiore ai limiti temporali definiti da GI e da ciò possa derivare pregiudizio nell’utilizzo dell’impianto, GI può, a spese di IF, far trasferire il materiale nei binari dell’impianto stesso destinati al ricovero o, in alternativa, nell’impianto più vicino in cui vi sia capacità disponibile.
Uso dell’infrastruttura ferroviaria, compresi degli scambi e dei raccordi
Comprende l’uso degli scambi e binari di raccordo, in linea e in stazione, nonché attrezzature lungo la linea per dispositivi di allarme, necessari per la fruizione della traccia oraria.
Controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione
Comprende, nei limiti temporali degli orari di apertura delle linee e degli impianti:
• l’ordinato inoltro dei treni nel rispetto degli itinerari per essi previsti e la comunicazione di particolari situazioni di circolazione (rallentamenti, interruzioni/deviazioni, limitazioni di velocità, etc.);
• il segnalamento ovvero le indicazioni sulle condizioni di libertà o occupazione dell’infrastruttura da impegnare e sul distanziamento dei treni, nonché sui limiti di velocità delle tratte previste.
• gli strumenti di comunicazioni adottate sono quadri orario, annunci sonori, display come dettagliato per le singole stazioni/fermate all’Allegato 4;
Ogni altra informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità
Comprendono le seguenti informazioni che il GI FUC deve fornire a IF, in base agli strumenti al momento disponibili presso i singoli impianti:
• relativamente al programma, la traccia oraria di dettaglio e le informazioni ad essa connesse;
• relativamente al reale andamento della circolazione, tutte le variazioni significative alle informazioni di cui sopra con le relative cause.
Il GI mette a disposizione delle IF, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi anche ai treni di altre IF, al fine di consentire a tutte le IF di fornire ai propri passeggeri nel corso del viaggio almeno le informazioni di cui al regolamento (CE) 782/2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Nelle stazioni e nelle fermate vengono garantite le informazioni al pubblico mediante i quadri orario statici. Nella stazione di Cividale del Friuli è presente un sistema di annuncio sonoro.
RFI mette a disposizione alle IF titolari di contratto di utilizzo l’accesso ai sistemi informativi del GI, con un numero di utenze/connessioni di rete incluse nel PMdA così come definito al paragrafo 5.5.2:
• PICWEB-IF sistema informativo con interfaccia WEB contenente i seguenti moduli:
1. Programmazione: modulo che consente la visualizzazione dei treni programmati e la riprogrammazione dei treni in Gestione Operativa.
Attenendosi alle disposizioni di legge sulla Privacy, se il titolare dell’utenza/connessione è diverso dal “Referente accreditato nell’allegato 3 del contratto per la Richiesta di tracce in gestione operativa”, la richiesta di attivazione dovrà essere presentata per iscritto a firma del Rappresentante legale della IF o di un suo delegato.
2. Tempo reale: modulo che consente di monitorare e controllare lo stato della circolazione e dell’infrastruttura per mezzo di informazioni tabellari aggiornate in tempo reale.
3. Tempo reale “Traingraph”: funzionalità che consente di monitorare e controllare lo stato della circolazione e dell’infrastruttura, mediante rappresentazione grafica spazio-temporale per mezzo di informazioni aggiornate in tempo reale.
4. Controllo Produzione: modulo che consente di produrre e visualizzare report ed analisi relativi, ai dati dei treni circolati e allo stato dell’infrastruttura.
5. Controllo produzione - Profilo Committente: modulo che consente di produrre e visualizzare report ed analisi relativi allo stato dell’infrastruttura e alla circolazione dei treni oggetto di Accordo Quadro con RFI. Il profilo è specifico per tipologie di utenti quali Regioni / Provincie Autonome titolari di Accordo Quadro e/o comunque quali soggetti committenti del servizio di trasporto pubblico.
6. Rendicontazione: modulo che consente di produrre e visualizzare la consuntivazione del Pedaggio mensile e del Performance Regime.
Attenendosi alle disposizioni di legge sulla Privacy, se il titolare dell’utenza/connessione è diverso dal “Referente accreditato nell’allegato 3 del contratto, per la Rendicontazione delle prestazioni/Fatturazione”, la richiesta di attivazione dovrà essere presentata per iscritto a firma del Rappresentante legale della IF o di un suo delegato.
7. Back End Gestione Operativa: modulo che consente, via interfaccia diretta tra sistema della IF e quello del GI, la visualizzazione dei treni programmati e la riprogrammazione dei treni in gestione operativa;
8. Back End Comunicazione composizioni reali: modulo che consente, via interfaccia diretta tra sistema della IF e quello del GI, l’inoltro dei dati relativi alla composizione del treno atto partenza.
9. Back End Pubblicazione dati: per le Regioni, Province autonome ed Amministrazioni statali, nell’ambito di applicazione degli AQ OSP da queste sottoscritti, l’accesso al sistema tramite utenze opportunamente profilate per lo svolgimento dei compiti istituzionali di propria competenza, viene rilasciato, ai sensi dell’articolo 50 del CAD, a titolo gratuito per almeno n.2 utenze per ciascuno dei succitati soggetti, salvo il verificarsi di eventuali costi eccezionali a carico del GI, da sottoporre al vaglio preventivo degli Uffici dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
• PICWEB- Profilo OPE7: modulo che consente la gestione informatizzata l’inoltro al GI della composizione treni, del turno dei materiali, delle richieste dei servizi di impianto e di quelle per le operazioni di manovra con le relative informazioni di esecuzione con visualizzazione del M53 Manovre Integrato negli scali merci predisposti;
• PICWEB- Profilo OPE8: modulo per la gestione della consegna rotabili;
• PIC ARRIVI E PARTENZE: modulo che consente di visualizzare in tempo reale le notizie fornite dai monitor di informazione al pubblico di stazione; comprende anche il canale informativo denominato Stazione Virtuale che consente di interfacciarsi con i sistemi informatici di RFI che gestiscono le informazioni al pubblico;
Informazioni al Pubblico
Sulla base delle informazioni condivise tra GI e IF in fase di richiesta e assegnazione della traccia, nonché prima della partenza del treno, il GI è tenuto a fornire nel PMdA, in base agli strumenti al momento disponibili presso i singoli impianti:
• Informazioni relative al programma, la traccia oraria di dettaglio e le informazioni ad essa connesse (numero treno, IF proprietaria, classifica treno, origine/destinazione, itinerario o fermate, orari, binari di arrivo e partenza negli impianti, giorni di circolazione);
• Informazioni relative al reale andamento della circolazione, tutte le variazioni significative alle informazioni di cui sopra (incluso l’eventuale attestamento accodato) e, qualora tecnicamente possibile, le relative cause;
• Informazioni relative ai servizi di riprotezione su altro convoglio ovvero oppure su autobus.
Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d’orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l’informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso i sistemi di RFI o tramite l’interfacciamento fra i sistemi RFI-IF.
Ulteriori informazioni rispetto al perimetro dei punti precedente (coerente con l’all.6 del DM 43/T) saranno essere oggetto di richiesta da parte dell’IF nell’ambito dei servizi extra PMdA di cui al par. 5.5.2.
Le informazioni fornite dal GI al pubblico, nelle stazioni viaggiatori, con riferimento agli indicatori ed agli standard di qualità fissati nella vigente Carta dei Servizi di RFI, sono erogate attraverso: Quadri murali e/o monitor arrivi e partenze; annunci sonori e messaggi visivi; segnaletica di stazione relativa alle parti comuni.
Nelle stazioni l'informazione al pubblico è riconducibile a due tipologie:
• STATICA; relativa all’ orientamento in stazione e alle indicazioni per la sicurezza nonché all’orario dei treni programmato è veicolata, rispettivamente, attraverso la segnaletica e i quadri orari murali con
l’indicazione per fascia oraria dei treni in arrivo e partenza. Nella versione digitale i quadri orario, sono pubblicati, sul sito web di RFI, realizzato secondo gli standard internazionali per l'accessibilità del web anche alle persone con disabilità, alla pagina www.rfi.it/it/stazioni/pagine-stazioni/servizi-diqualita/informazioni-al-pubblico/quadri-orario-on-line.html e denominata “Quadri Orario on line”.
• DINAMICA, erogata in tempo reale, relativa all'effettivo orario e binario di arrivo e partenza dei treni nonché alla comunicazione di eventuali anormalità di circolazione (ritardi, soppressioni, scioperi, ecc), veicolata da sistemi informativi sonori e visivi tramite dispositivi audio, monitor e tabelloni a led. RFI garantisce inoltre anche il flusso informativo verso l’esterno attraverso la redazione e la pubblicazione delle Info News sulla pagina Infomobilità del sito www.rfi.it.
Le modalità di erogazione delle informazioni sono disciplinate nei Manuali delle informazioni al pubblico.
La fornitura del servizio di informazioni al pubblico è effettuata tramite quadri orario, avvisi ai viaggiatori e monitor arrivi e partenze, in occasione dell’attivazione dell’orario di servizio, dell’adeguamento intermedio e per ogni variazione che dovesse intervenire. I quadri orario e gli avvisi ai viaggiatori sono collocati in luoghi di massima visibilità ed in prossimità dei locali biglietteria.
Infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio
RFI assicura alle IF il diritto di utilizzare l’infrastruttura ferroviaria regionale piemontese per accedere agli impianti raccordati di cui sono titolari soggetti diversi da RFI.
Nuovo servizio di sgombero con mezzi attrezzati
Il servizio di sgombero a cura diretta di RFI è erogato secondo le modalità descritte al par. 6.3.3.2.2 del PIR
5.3.2 Tariffe pacchetto minimo di accesso (aggiornamento dicembre 2025)
A fronte della corresponsione del canone di utilizzo il GI FUC è tenuto a fornire ad IF le prestazioni indicate al punto 5.1.1 e descritte analiticamente al punto 5.2.
Il pedaggio viene calcolato come somma di due componenti A e B: ���������������� =��+��
• la componente A correlata all’usura dell’infrastruttura (binario);
• la componente B legata all’ability to pay dei segmenti di mercato.
Componente A
La componente A del pedaggio è articolata in tre sub-componenti additive A1, A2, A3:
• la sub-componente A1 correla l’usura del binario alle classi di peso bloccato del convoglio;
• la sub-componente A2 correla l’usura del binario alle classi di velocità di marcia del treno;
• la sub-componente A3 è correlata all’usura della linea di contatto della catenaria (non presente in Ferrovia Udine Cividale).
Ciascuna sub componente è calcolabile dal prodotto di una tariffa unitaria (articolata per classi) per i chilometri percorsi.
Il valore della componente A è dato quindi dalla seguente formula:
I valori della tariffa unitarie TA1 (classe di peso) è riportata in Tabella 3, TA2 (classe di velocità) è riportata in Tabella 4; i valori di tariffa unitaria per TA3 è nullo. CLASSE DI PESO [t] TA1 [€/km]
0 500
500 1000
Tabella 3 - Tariffe unitarie TA1 per classe di PESO del convoglio Classe di peso.
CLASSE DI VELOCITÀ DI MARCIA [km/h] TA2 [€/km]
0 – 100
Tabella 4 - Tariffe unitarie TA2 per classe di velocità di marcia.
Componente B
La componente B del pedaggio è correlata all’ability to pay dei segmenti di mercato. Il valore della componente B è calcolabile dal prodotto di una tariffa unitaria, articolata per segmenti di mercato, per i chilometri percorsi, secondo la seguente formula:
I segmenti di mercato sono definiti a valle di una articolazione per binomi di primo livello. L’articolazione dei binomi è quella desunta dalla Delibera ART 96/2015 ed è rappresentata nella Figura 1
km/h
km/h OA
Servizi ferroviari Commerciali
Figura 1 - Binomi di primo livello e segmenti di mercato (Misura 24 Delibera ART n. 96/2015)
La velocità commerciale del treno (Vcomm) è calcolata con la seguente formula:
Nella Tabella 5 è riportata la descrizione di ciascun segmento di mercato risultante.
SEGMENTO
OA SPRINT Treni viaggiatori in regime di Open Access con velocità commerciale superiore a 40 km/h
OA Treni viaggiatori in regime di Open Access con velocità commerciale inferiore a 40 km/h
OSP Treni viaggiatori con obbligo di servizio pubblico
MERCI Treni merci
TECNICI Treni non commerciali: invio materiale, locomotiva isolata, corsa prova Tabella 5 - Descrizione segmenti di mercato (Misura 24 Delibera ART 96/2015)
Le tariffe unitarie TB per ciascun sotto segmento di mercato sono riportate nella Tabella 6.
TIPO
DI SERVIZIO [€/km]
OA SPRINT
OA
OSP
MERCI
TECNICI
Tabella 6- Tariffe unitarie TB per segmento di mercato
Stazioni di Collegamento con IFN
La Stazione di collegamento con IFN è Udine. L’IF che ne utilizzi la capacità dovrà riconoscere a RFI il corrispettivo previsto nel rispettivo PIR.
Diritto di prenotazione
Il diritto di prenotazione, da corrispondere anche in caso di mancato utilizzo della traccia, è pari al 75% del costo della traccia stessa.
5.4 SERVIZI COMPLEMENTARI
Dietro richiesta delle IF, da presentarsi all’atto della domanda di tracce, ovvero almeno due mesi prima dell’erogazione se trattasi di servizi relativi a tracce già assegnate, il GI FUC fornisce, ove disponibili, i seguenti servizi. RFI (in qualità di Operatore di Impianto) fornisce i servizi di cui alla lett. c) del precedente paragrafo 5.1, ove disponibili, secondo regole e modalità di seguito indicate.
5.4.1 Rifornimento idrico (aggiornamento dicembre 2025)
La prestazione consiste nella fornitura di acqua non potabile per il materiale rotabile. Qualora il fornitore idrico sia diverso dal GI FUC, l’erogazione del servizio sarà regolata direttamente fra il fornitore stesso e IF richiedente.
Le tariffe per il servizio sono riportate in Tabella 7.
La tariffa unitaria a tr*km sarà applicata se richiesta dalle IF, le quali dovranno comunque richiedere i rifornimenti idrici con anticipo di 48 ore per permettere una corretta allocazione della capacità d’impianto.
Il servizio non comprende l’eventuale accesso al servizio sosta. L’IF dovrà eventualmente richiedere tale servizio.
Il servizio consiste nella messa a disposizione, ad uso non esclusivo, di impianti di rifornimento idrico e della fornitura di acqua funzionale all’alimentazione degli impianti idrici di bordo del materiale rotabile La IF è tenuta ad effettuare direttamente tali operazioni.
Dotazione minima dell’asset per il servizio
Il servizio prevede la messa a disposizione delle seguenti dotazioni minime:
• presenza di almeno 1 binario
• predisposizione Impianto idrico e fornitura di acqua
• impianto di illuminazione delle parti comuni
• accesso a lavoratori
Diritti e obblighi di GI e IF
RFI fornisce il servizio nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
Il GI e l’IF sono tenuti, ciascuno per l’ambito di propria competenza, al rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela ambientale. L’IF garantisce l’uso corretto degli impianti messi a disposizione.
RFI inoltre:
• Garantisce il ripristino della funzionalità a seguito di guasti
• Garantisce il ripristino delle dotazioni minime
L’IF è tenuta a:
• Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti
• predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale;
• predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• attuare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare interruzioni o limitazioni all’esercizio ferroviario (es. presenza di personale dell’Impresa non autorizzato sulla sede ferroviaria, ecc.).
• Nei casi di indisponibilità programmata di un servizio, la cui fruizione possa essere svolta in alternativa in altri binari dello stesso impianto, il GI valuterà con le IF interessate il piazzamento su binari alternativi; qualora, invece, il servizio non possa essere erogato, RFI invierà comunicazione alle IF almeno 7 giorni lavorativi prima della mancata erogazione del servizio.
Modalità e tempistiche per la richiesta del servizio
Le richieste di adesione all’offerta commerciale a treno chilometro vanno presentate con le modalità descritte nel sito internet di RFI https://www.rfi.it/it/Offerta/accesso-alla-rete/servizi.html .
Formalizzazione
La fornitura del servizio sarà formalizzata con la sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura oppure con l’integrazione dello stesso qualora il servizio sia richiesto durante il periodo di esecuzione del contratto medesimo.
Per il servizio le IF devono presentare attraverso la piattaforma di comunicazione IF - GI denominata ASTROIF disponibile all’interno della Piattaforma Integrata Circolazione (PIC) le richieste relative all’orario successivo a quello in vigore o in corso d’orario ovvero tramite PICWEB le richieste formulate in Gestione operativa.
Con la sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura l’IF manleva RFI da qualsivoglia responsabilità connessa ad uso non corretto, oppure difforme alle normative di sicurezza, degli impianti fissi per la fornitura di acqua.
SEGMENTO VIAGGIATORI
Treni regionali
TARIFFE UNITARIE
[€/RIFORNIMENTO]
TARIFFE UNITARIE
[€/(Tr*km)]
Tabella 7 - Tariffe Rifornimento Idrico
5.4.2 Servizi di manovra (aggiornamento dicembre 2025)
In tutti gli impianti il servizio è svolto in autoproduzione da parte dell’IF. FUC RFI non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
La richiesta del servizio deve essere presentata al GI FUC contestualmente alla richiesta di tracce orarie.
La disponibilità dell’impianto per il servizio sarà formalizzata con la sottoscrizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura e ne seguirà pertanto la durata. In allegato al contratto sarà indicato l’importo secondo quanto specificato al CAPITOLO 5.
Le modalità di esecuzione del servizio, nonché i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti (GI FUC e IF) sono riportate in Appendice 7.
5.4.3 Assistenza alla circolazione di treni speciali (aggiornamento dicembre 2025)
Il servizio consiste:
• nella predisposizione del programma di inoltro di treni che effettuano trasporti eccezionali e nel rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di tali trasporti;
• nel monitoraggio della circolazione del trasporto nonché, ove previsto, nella scorta tecnica del convoglio con personale del GI FUC. RFI.
• nelle operazioni, se necessarie, di adeguamento dell’infrastruttura per permettere la circolazione del treno speciale.
Modalità e tempistiche per richiedere il servizio
Nel caso l’IF intenda effettuare un trasporto eccezionale, di cui ad una delle eccezionalità previste nella Disposizione di Esercizio n° 4 del 23/05/2023, deve richiedere, a RFI-DOI/SI.SE, con le modalità previste dalle procedure del SIGS di RFI una autorizzazione/nulla osta per la circolazione di treni speciali. Le richieste di autorizzazione/nulla osta devono essere compilate rispettando i modelli riportati negli allegati 3 e 4 della DE4/23 e trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rfi-dpr-sip@pec.rfi.it
Le tempistiche di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei Treni Speciali sono le seguenti. Le tariffe per il servizio sono articolate per tipologia di trasporto eccezionale (TES/TEM, TE) come riportato in Tabella 8. Qualora il trasporto eccezionale richiedesse inoltre l’impiego del personale di scorta del GI FUC, si applica un corrispettivo aggiuntivo pari al numero dei giorni impiegati per il costo giornaliero del personale.
In aggiunta agli importi di seguito indicati verranno addebitati all’IF eventuali costi operativi sostenuti per l’adeguamento dell’infrastruttura.
TIPOLOGIA
TRASPORTO ECCEZIONALE
TARIFFA UNITARIA
Scorta con personale FUC (€/giorno di scorta)
Tabella 8 - Tariffe assistenza alla circolazione di treni speciali
La richiesta di traccia, legata al trasporto eccezionale di cui sopra, deve essere avanzata a valle del rilascio dell’autorizzazione da parte di RFI.
Diritti e doveri di GI e IF
L’IF titolare dell’autorizzazione per l’esecuzione di trasporti eccezionali è tenuta a rispettare le specifiche prescrizioni/limitazioni da origine a destino della traccia interessata nonché a rispettare la normativa e le disposizioni vigenti in materia.
Formalizzazione
Il servizio viene formalizzato attraverso il rilascio di un’autorizzazione, da parte di RFI alla IF richiedente, valida per eseguire trasporti identici aventi origine/destinazione in stazioni intermedie localizzate negli ambiti territoriali attraversati dal percorso autorizzato.
5.4.3.1 Tariffe (nuovo dicembre 2025)
Le tariffe per il servizio, da applicarsi anche nel caso in cui le verifiche condotte da RFI diano esito negativo, sono articolate per tipologia di trasporto eccezionale (TES/TEM, TE, NO-TE) ed estensione del percorso richiesto, distinto per binario e verso di percorrenza (quest’ultimo solo per profili di carico non simmetrici), come riportato in Tabella 9.
In aggiunta agli importi di seguito indicati vengono addebitati all’IF eventuali costi operativi sostenuti per l’adeguamento dell’infrastruttura:
Tabella 9 – Tariffe assistenza alla circolazione di treni speciali
Trasporto eccezionale
TES oppure TEM d ≤ 50 km
TES oppure TEM + TE d ≤ 50 km
TES + TEM d ≤ 50 km
TES + TEM + TE d ≤ 50 km
TE
5.4.4
Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità Motoria di cui al Regolamento UE n. 782/2021 e/o Sensoriale (aggiornamento dicembre 2025)
Descrizione del servizio
Il servizio si concretizza, negli impianti indicati, nell’accoglienza, accompagnamento ed incarrozzamento sul treno nella stazione di partenza, nelle operazioni di discesa dal treno, accompagnamento all’uscita o ad altro treno nella stazione di arrivo, anche attraverso la messa a disposizione di sedie a ruote per i trasferimenti in stazione. La salita e discesa del treno per persone che si muovono su sedia a ruote, avviene con l’ausilio del carrello elevatore o di rampa da marciapiede.
Ferme restando le specifiche responsabilità dell’Impresa ferroviaria sancite dal Regolamento UE 782/2021, nel caso in cui sia esplicitamente richiesto dall’Impresa ferroviaria per gli impianti indicati e nel rispetto dei criteri descritti nel sottoparagrafo riguardante le modalità e le tempistiche per richiedere il servizio, RFI valuta la fornitura dell’ulteriore servizio che si concretizza nell’accoglienza ed accompagnamento della PMR al punto di fermata dei mezzi sostitutivi del trasporto ferroviario RFI fornisce, inoltre, le caratteristiche di accessibilità alle stazioni/fermate per le PMR attraverso il proprio sito internet.
Dove viene svolto il servizio
Il servizio viene erogato negli impianti del circuito gestito dalle Sale Blu desumibile dal sito internet di RFI. Su quest’ultimo sono, altresì, riportati i principali investimenti per l’adeguamento delle stesse alle STI-PRM-2014. Nelle fermate/stazioni non rientranti nel perimetro di offerta del servizio di assistenza alle PMR erogato da RFI, nel caso di fermate/stazioni dichiarate conformi alle STI-PRM 2008 e 2014 e con riferimento a materiali rotabili delle IF anch'essi conformi alle STI-PRM 2008 o 2014, la fornitura dell'assistenza per la salita e discesa dal treno è disciplinata sulla base di accordi sottoscritti da GI e IF ai sensi del par. 4.4.3. del Regolamento 1300/2014.
Modalità e tempistiche per richiedere il servizio
Il singolo servizio di assistenza deve essere comunque prenotato dalla PMR all’Impresa Ferroviaria o direttamente alla Sala Blu di RFI, con i tempi di anticipo minimi consultabili sul sito di RFI all’indirizzo: www.rfi.it>Stazioni>Accessibilità stazioni>Le informazioni sull'assistenza delle Sale Blu in un click, stabilito dalle procedure operative, coerenti con quanto fissato dal Reg. UE 782/2021.
Le IF che offrono canali di contatto per la richiesta dei servizi PRM devono comunicare la prenotazione del servizio ricevuto dalla PMR a RFI, attraverso i sistemi informatici messi a disposizione da RFI e secondo le indicazioni delle procedure operative vigenti. Per le richieste veicolate dall’IF, RFI deve fornire in ogni caso, alla PRM richiedente, la conferma e la prenotazione del servizio di assistenza o l’eventuale motivo del diniego. Previa verifica di fattibilità tecnica da parte del GI, l’Impresa Ferroviaria può richiedere anche i seguenti servizi:
• presenziamento impianti in caso di eventi di particolare rilevanza, per garantire assistenza PMR anche in deroga al tempo di preavviso vigente nella stazione e/o nella fascia oraria richieste;
• servizi ‘ad hoc’ in impianti non inseriti nel circuito;
• trasferimento carrelli elevatori tra impianti compresi o meno nel circuito;
• servizi straordinari notturni, durante la fascia di chiusura delle Sale Blu, negli impianti del circuito specificamente indicati, con utilizzo del carrello elevatore eventualmente svolto da un solo operatore.
La richiesta da parte dell’Impresa Ferroviaria deve essere effettuata con un preavviso di almeno 72 ore per le prime tre tipologie di servizio e la risposta del Gestore è comunicata entro le 24 ore successive la richiesta. Per i servizi straordinari notturni la richiesta da parte dell’Impresa Ferroviaria deve essere effettuata con un preavviso di almeno a 150’ minuti e la risposta del Gestore è comunicata entro i successivi 30 minuti dalla
richiesta e comunque in tempo utile per la fruizione del servizio.
In caso di richieste all’interno del perimetro degli impianti indicati ove sia necessario utilizzare mezzi di trasporto su gomma sostituivi dei servizi di trasporto ferroviario, l’Impresa Ferroviaria è tenuta, con un anticipo compatibile con la programmazione del servizio, a fornire a RFI, per la valutazione circa l’erogazione del servizio di accoglienza e accompagnamento della PMR ai mezzi in parola, le seguenti informazioni relative:
• alla disponibilità di posti attrezzati e agli eventuali tempi di preavviso necessari per renderli disponibili;
• allo stato di accessibilità del mezzo di trasporto;
• alla dislocazione geografica del punto di fermata/interscambio treno/mezzo gommato, il quale deve in ogni caso essere nelle adiacenze della stazione ferroviaria del connesso servizio su treno;
• ad eventuali ritardi o altri provvedimenti.
La richiesta e la pianificazione di un viaggio ove sia accordato l’ulteriore servizio di accoglienza e accompagnamento al/dal mezzo sostitutivo vengono eseguite attraverso i sistemi informatici messi a disposizione da RFI e secondo le indicazioni delle procedure operative vigenti.
Diritti e obblighi di GI e IF
Nei casi di stazioni, non inserite nel circuito di assistenza, in cui vi sia accessibilità per le PMR fino al treno, i viaggiatori possono richiedere alla Sala Blu, che ne viene in possesso su comunicazione dell’Impresa Ferroviaria, informazioni sull’idoneità del materiale rotabile al trasporto PMR ed eventualmente ottenere la programmazione del viaggio, per il quale la salita e/o la discesa siano svolte in autonomia.
L’annullamento di qualsiasi servizio programmato per cause imputabili al viaggiatore o all’Impresa Ferroviaria, compresi i casi di degrado del materiale rotabile, deve essere comunicato dall’Impresa Ferroviaria alla Sala Blu competente entro i tempi di seguito specificati2:
• servizi con preavviso di 12 ore, entro 150 minuti precedenti l’orario di partenza/arrivo del treno;
• servizi con preavviso di 1 ora, entro 90 minuti precedenti l’orario di partenza/arrivo del treno.
In caso contrario, i servizi sono considerati resi.
Formalizzazione
Le IF, a seguito della sottoscrizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, possono richiedere a RFI l’erogazione del servizio secondo le modalità sopra riportate
I corrispettivi per i servizi di assistenza a persone con disabilità e a mobilità ridotta (PMR) erogati da GI FUC sia con proprio personale che con personale della ditta appaltatrice, sono indicati nella Tabella 9 Le tariffe sono determinate da GI FUC sulla base dei criteri definiti ai punti 9.6.1 e 9.6.2 dell’Allegato alla Delibera ART n. 70/2014, ai punti 6.3, 6.2.5 e 6.2.6 dell’allegato alla Delibera ART n. 76/2014 e nella Delibera ART 80/2015.
UNITARIA [€/INTERVENTO]
Cividale del Friuli 06:00 22:00
Cividale del Friuli 22:01 05:59
Fermata 06:00 22:00
Fermata 22:01 05:59
Tabella 9 10 - Assistenza a Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità
Per i servizi di assistenza rivolti a comitive di viaggiatori con disabilità, intese come gruppi composti da almeno 3 PMR fino a un massimo di 10 con unica prenotazione del servizio, l’importo è calcolato applicando la tariffa intera
2 I tempi di preavviso per la richiesta del servizio sono riportati nel portale ePIR e sul sito internet di RFI, sezione Accessibilità - Le informazioni sull'assistenza delle Sale Blu in un click, I servizi di assistenza e le SALE BLU
3 L’orario di inizio prestazione è precedente di 30 minuti l’ora di partenza/arrivo programmata del treno.
per i primi due servizi e una detrazione del 50% per i servizi aggiuntivi al secondo. La tariffa intera è applicata ai primi due servizi con il carrello elevatore, qualora previsti.
Le tariffe per gli ulteriori servizi di assistenza alle PMR sono indicate in Tabella 10. Esse sono, ai sensi della normativa di settore, a copertura dei costi sostenuti da GI per la loro fornitura.
Prestazione
Tariffa [€/ora]
Presenziamento impianti 27,43 27,924
Tabella 10 11 - Assistenza a Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità – prestazioni occasionali ed eccezionali
A richiesta delle Imprese Ferroviarie, il GI FUC RFI potrà fornire senza alcun obbligo e previo libero accordo da attuarsi con criteri di equità, trasparenza e non discriminazione, le seguenti prestazioni ausiliarie.
5.5.1 Accesso alla rete GSM-R di telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treno (nuovo dicembre 2025)
Descrizione del servizio
Il servizio consiste nell’accesso alla rete radio funzionale alla comunicazione fonica e di trasmissione dati a supporto delle attività ferroviarie di circolazione, manutenzione, gestione operativa, attività nelle stazioni, comando e controllo della marcia dei treni, controllo e supervisione diagnostica del materiale ferroviario.
Dove viene svolto il servizio
La copertura della rete GSM-R è deducibile dal portare e-PIR
Come richiedere il servizio
La richiesta dell’erogazione del servizio da parte delle IF deve essere avanzata contestualmente alla richiesta di tracce funzionale alla sottoscrizione del primo Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ed è propedeutica alla circolazione sull’infrastruttura ferroviaria regionale friulana.
L’accesso alla rete GSM-R si intende tacitamente assentito per i successivi Contratti di Utilizzo dell’infrastruttura. Diritti e obblighi di GI e IF
Il servizio è disciplinato dall’art.6 del Contratto (cfr. appendice 1 al capitolo 3) e dalle Condizioni Generali di Contratto del servizio di GSM-R ed è disponibile nel portale e-PIR
Formalizzazione
Il servizio sarà deve essere formalizzato con la sottoscrizione di apposita scrittura privata tra RFI e IF.
5.5.1.1 Tariffe (nuovo dicembre 2025)
Le tariffe per il servizio sono riportate nelle Tabelle XXX
Tabella 12 – Tariffe Accesso alla rete di telecomunicazioni
PROFILI DI TRAFFICO Traffico di circolazione (Classe 1)
Tariffa mese
Traffico di esercizio (Classe 2)
Traffico di servizio uffici (Classe 3)
Tabella 13 – Soglie di consumi comprese nelle tariffe mensili
PROFILI DI TRAFFICO
Minuti “non in roaming”/mese
Minuti “in roaming”/mese
SMS “non in roaming”/mese
SMS “in roaming”/mese
Traffico di circolazione (Classe 1)
Traffico utenze di test (Classe 4)
Traffico di esercizio (Classe 2)
Traffico di servizio uffici (Classe 3)
Traffico dati a pacchetto (Classe 5)
Traffico utenze di test (Classe 4)
Traffico dati [GB] “non in roaming”/mese
(per le schede abilitate al traffico dati)
Tabella 14 – Costi a consumo/opzionali
Attivazione/sostituzione SIM
Minuti “non in roaming” extra soglia
Minuti “in roaming” extra soglia
SMS “non in roaming” extra soglia
SMS “in roaming” extra soglia
Traffico dati [GB] “non in roaming” extra soglia
Traffico dati [GB] “in roaming”
Minuti “in interconnessione” con altre reti
SMS “in interconnessione” con altre reti
Servizio “Allarme Mancato Riarmo Freno”
Tabella 15 – Tariffe traffico internazionale (da listino operatori nazionali)
Traffico VOCE
Zona di copertura
West Europe
East Europe
MEA
Far East
South America
North America
(IVA esclusa)
Tabella 16 – Tariffe SMS (da listino operatori nazionali)
Traffico SMS
Zona di copertura
West Europe
East Europe
MEA
Far East
South America
North America
Ricevuto
(IVA esclusa)
(IVA esclusa)
Inviato
(IVA esclusa)
5.5.1 Fornitura di informazioni complementari (aggiornamento dicembre 2025)
Il servizio consiste nella fornitura, a richiesta di IF, di informazioni ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nel Pacchetto Minimo di Accesso, quali a mero titolo di esempio informazioni su servizi offerti dalle IF ai propri clienti. La richiesta dovrà essere presentata a RFI l GI FUC con anticipo di almeno 30 giorni sulla data di avvio del servizio.
Il corrispettivo sarà determinato di volta in volta in funzione delle caratteristiche delle prestazioni richieste
Annunci sonori, messaggi visivi e Avvisi ai Viaggiatori
Descrizione del servizio
In aggiunta alle informazioni comprese nel pacchetto minimo d’accesso (cfr. allegato tecnico 6 del DM 43T/2000 e successive modifiche e integrazioni), su richiesta dell’IF, RFI fornisce, ove possibile:
a) Ulteriori informazioni indicate nel Manuale degli annunci sonori visivi (MAS/MAV) e nel Manuale di Informazione al Pubblico (MIP) / o non previsti dai Manuali e Standard, previa valutazione/approvazione; b) Avvisi ai viaggiatori.
Dove viene svolto il servizio
Il servizio viene erogato in tutte le stazioni e fermate gestite da RFI.
Modalità e Tempistiche per richiedere il servizio
Le richieste di annunci sonori, messaggi visivi e avvisi ai viaggiatori, devono pervenire a RFI secondo le specifiche definite nelle Procedure con un anticipo di:
• Almeno 5 giorni lavorativi per Annunci Sonori e Messaggi Visivi,
• almeno 10 giorni lavorativi per gli Avvisi ai Viaggiatori, all’indirizzo di posta elettronica dedicato alle attività in esame Avvisiaiviaggiatori@rfi.it complete di tutte le informazioni necessarie.
A seguito di approvazione degli annunci da parte del RFI, la diffusione degli stessi viene rendicontata secondo i corrispettivi previsti al par. 5.5.1.1.
Diritti e obblighi di GI e IF
GI e IF devono attenersi alle procedure vigenti.
Formalizzazione
Le IF, a seguito della sottoscrizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, possono richiedere a RFI l’erogazione del servizio secondo le modalità sopra riportate.
Utenze informative
Descrizione del servizio
A richiesta della IF e con riferimento all’andamento della circolazione dei treni di competenza, RFI fornisce, alle condizioni previste al par. 5.5.1.1, ulteriori accessi ai diversi moduli del sistema informativo (PIC WEB) indicati al par. 5.3.1, rispetto ai moduli compresi nel PMdA di seguito riportati:
• PIC WEB IF (modulo Programmazione, Tempo reale, Tempo reale “Traingraph”, Controllo Produzione, Controllo Produzione – Profilo Committente, Rendicontazione, Back End Gestione Operativa);
• PICWEB- Profilo OPE7;
• SERVIZI WEB ARRIVI E PARTENZE
Inoltre, alle condizioni previste al par. 5.5.1.1, GI fornisce gli accessi ai seguenti sistemi informativi:
1. PIC IF Back End-Pubblicazione dati: fornitura di tutti i dati di circolazione relativi alla IF in modalità tale da consentire, alla IF stessa, l’importazione e l’utilizzo all’interno dei propri sistemi.
2. Sistema IeC HUB: consente la pubblicazione delle informazioni al pubblico verso i sistemi esterni di Imprese Ferroviarie o operatori commerciali. Detto sistema consente anche la visualizzazione dei dati in tempo reale per tutte le Imprese Ferroviarie di tutti i treni circolanti sulla tratta in cui le stesse effettuano servizi ferroviari di trasporto passeggeri al fine di consentire la visualizzazione delle informazioni di cui all’Allegato II, parte II, del Regolamento UE n. 782/2021
Modalità e Tempistiche per richiedere il servizio Il servizio può essere richiesto in qualsiasi momento tramite il portale delle applicazioni di RFI disponibile sul sito internet del Gestore, sezione: www.rfi.it > Sicurezza e innovazione > Tecnologie > I&C Technology. Diritti e obblighi di GI e IF RFI non è responsabile di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione nella fornitura dei servizi causati da: i) forza maggiore o caso fortuito; ii) manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature, effettuati dalle IF o
da parte di terzi non autorizzati; iii) errata utilizzazione dei servizi da parte delle IF; iv) malfunzionamento degli apparecchi di connessione, strumenti non compatibili e/o programmi (software) utilizzati dalle IF.
Le IF e RFI si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi ed a ritenere strettamente confidenziali dati e informazioni acquisite dall’utilizzo dei sistemi informativi, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
Formalizzazione
Le IF, a seguito della sottoscrizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, possono richiedere a RFI il servizio secondo le modalità sopra riportate.
Personalizzazione delle informazioni al pubblico
Descrizione del servizio
In aggiunta alle informazioni comprese nel pacchetto minimo d’accesso, per le quali il GI ha definito un insieme di categorie commerciali adottabili dalle IF atte a coprire i diversi servizi ferroviari, l’IF può richiedere, delle personalizzazioni che implicano modifiche ai sistemi informatici in merito a:
a. Inserimento di nuove categorie commerciali
b. Loghi identificativi dell’IF e/o brand commerciali e/o denominazioni
Dove viene svolto il servizio
Il servizio viene erogato attraverso i sistemi di informazione al pubblico sonori e visivi all’interno delle stazioni di RFI. Modalità e Tempistiche per richiedere il servizio
Il servizio deve essere richiesto attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo rfi-dce-dco@pec.rfi.it, con dettaglio della personalizzazione ed orizzonte di implementazione, che non può essere inferiore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta.
Diritti e obblighi di GI e IF
Le IF sono tenute a fornire al GI tali informazioni secondo i parametri tecnici indicati da RFI all’interno dell’allegato C allo
Standard IaP.
Il Gestore valuterà le richieste pervenute tenendo in considerazione i vincoli tecnici di cui al richiamato allegato C allo Standard IaP e i limiti tecnologici derivanti dai sistemi di informazione al pubblico.
Formalizzazione
RFI invia alla IF un documento tecnico con la descrizione della personalizzazione richiesta, il dettaglio visivo e sonoro nei propri sistemi di IaP e i tempi di realizzazione.
L'accettazione scritta del documento tecnico costituirà impegno formale per le parti all’implementazione della personalizzazione richiesta.
5.5.1.1 Tariffe (nuovo dicembre 2025)
Annunci sonori, messaggi visivi e Avvisi ai Viaggiatori
La tariffa per il servizio è pari a / Locandina e / Annuncio
Utenze Informative
Il numero delle utenze comprese nel PMdA e le tariffe mensili per le utenze ulteriori richieste sono riportate nella Tabella 17
Tabella 17 – Tariffe fornitura informazioni complementari - Utenze Informative
Servizio Informativo Utenze comprese nel PMdA per servizi pax
PICWEB ASTRO-IF 1 ogni 5 Mln treniKm
PICWEB IF –Programmazione GO 1 ogni 5 Mln treniKm
PICWEB IF - Tempo reale 1 ogni 5 Mln treniKm
PICWEB IF - Tempo reale "Traingraph" 1
PICWEB-IF - Controllo produzione 1 ogni 10 Mln treniKm
TARIFFA UNITARIA per ulteriori utenze richieste (€/Utenza mese)
PICWEB IF –
Rendicontazione
1 ogni 10 Mln treniKm
PIC IF - Gestione Operativa (Back-End) 1
PIC WEB profilo OPE 7 1 ogni 5 Mln treniKm
SERVIZIO WEB ARRIVIPARTENZE
RETE BLU
BANCA DATI SULLA SICUREZZA (BDS)
1 ogni 5 Mln treniKm
1 ogni 5 Mln treniKm
1 ogni 5 Mln treniKm
Le tariffe mensili per il modulo PIC IF –Pubblicazione dati (Back End)) e IeC Hub utenze sono riportate sono riportate nella Tabella 18
Tabella 18 – Tariffe fornitura informazioni complementari - Utenze Informative
Servizio Informativo TARIFFA UNITARIA (€/Utenza)
PIC IF - Pubblicazione dati (Back End)
IeC Hub - Fino a 50 stazioni
IeC Hub – Dai 51 a 320 stazioni
IeC Hub – Oltre 321 stazioni
Il canone IeC HUB sarà sostenuto annualmente con pagamento mensile. A ciascun sottoscrittore viene assegnata una utenza univoca abilitata ad una singola sessione.
5.5.2 Studi di fattibilità delle tracce orarie
Il servizio consiste, sulla base della richiesta di IF:
• nella elaborazione di massima dei tempi di percorrenza della traccia e della relativa stima economica, ovvero
• nell’elaborazione di dettaglio di tracce orarie, al di fuori del processo formale di assegnazione, strutturate e rese compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura sulla quale dovranno essere sviluppate nella misura in cui le stesse sono note al momento. Il servizio è aperto a tutti i richiedenti.
La richiesta non è vincolata a scadenze di alcun tipo, sia che si riferisca all’orario in corso di validità che a quello/i successivo/i. Analogamente anche la comunicazione dei risultati degli studi da parte del GI FUC non è vincolata a tempi di risposta stabiliti. Il Gestore Infrastruttura FUC procederà comunque quanto più rapidamente possibile, compatibilmente con l’obbligo di rispettare la tempistica relativa alla elaborazione delle tracce richieste nell’ambito del processo formale di allocazione.
La comunicazione dei risultati degli studi di fattibilità di tracce orarie da parte del GI FUC ha valore indicativo e non anche impegnativo.
5.5.3 Apertura della linea e abilitazione impianti impresenziati
A richiesta di IF, il GI FUC potrà provvedere a rendere disponibili la linea e/o gli impianti oltre il periodo di apertura/abilitazione. In tal caso l’IF dovrà corrispondere oltre al canone di utilizzo tutti i costi che al GI FUC ne derivano.
L’elenco degli impianti connessi alla rete, le caratteristiche, i servizi in essi forniti sono riportati in Allegato 3. Il corrispettivo sarà determinato di volta in volta in funzione delle caratteristiche delle prestazioni richieste.
5.5.4
Annunci sonori e Locandine (aggiornamento dicembre 2025)
La tariffa per il servizio è pari a €/annuncio o locandina.
5.6.1
Penali legate a variazione della traccia richiesta da IF (aggiornamento dicembre 2025)
FUC RFI non prevede penali a carico delle IF legate alle richieste di variazioni della traccia allocata. In tutti i casi di soppressione della traccia da parte della IF a seguito di rigetto formale della richiesta di variazioni di cui al par 4.8 la traccia assegnata si considera soppressa per responsabilità di IF, con le conseguenze economiche di cui al paragrafo 5.6. Il rigetto sarà sempre motivato da parte di GI.
5.6.2
Penali per responsabilità del GIdi FUC (aggiornamento dicembre 2025)
Penali in caso di inosservanza degli obblighi informativi/responsabilità del GI di FUC.
Il GI FUC è tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del costo dell’intera traccia o di parte di essa, a seconda che la soppressione sia totale o parziale, nei seguenti casi:
• Qualora il GI FUC non ottemperi a uno degli obblighi di cui al paragrafo 4.3.2, punti 2-8 6.2 e qualora l’esecuzione di lavori sull’infrastruttura comporti la soppressione di tracce;
• in tutti gli altri casi in cui sia stata accertata la responsabilità del GI FUC medesimo in ordine alla soppressione (totale o parziale) di una o più tracce contrattualizzate.
Qualora nei casi a) e b) la soppressione delle tracce, totale o parziale, sia effettuata da 4 giorni fino all’ora di partenza del treno, la penale a carico del GI sarà è pari al 60% del canone dell’intera traccia o parte di essa.
In caso di necessità di deviazione/modifica del percorso programmato, riconducibile a motivi non imputabili alle II.FF., la rendicontazione della traccia, effettuata a seguito della modifica del percorso, viene calcolata sulla base del valore del canone relativo al percorso originariamente programmato sempre che lo stesso risulti essere meno oneroso rispetto a quello effettivamente utilizzato. È comunque facoltà dell’IF rifiutare le variazioni al programma originario chiedendo in alternativa la soppressione totale o parziale delle tracce interessate, senza che ciò dia luogo alle conseguenze economiche di cui al paragrafo 5.6.
In caso di necessità di deviazione/modifica di una traccia programmata, riconducibile a motivi non imputabili alle IF, la rendicontazione della stessa viene calcolata sulla basa del valore del canone relativo al percorso originariamente programmato sempre che lo stesso risulti essere meno oneroso rispetto a quello effettivamente utilizzato nei seguenti casi:
a) Riprogrammazione in corso d’orario; in questo caso è facoltà dell’IF rifiutare le variazioni al programma originario chiedendo in alternativa la soppressione totale o parziale delle tracce interessate, senza che ciò dia luogo alle conseguenze economiche di cui al paragrafo 5.6.4.1;
b) Programmazione in corso d’orario di tracce non assegnate in sede di progettazione dell’orario (c.d. buchi di periodicità), ma correlate a tracce di treni programmati e già circolati.
Quando attivato il Performance Regime, per le tracce interessate da interruzioni non programmate, saranno esclusi i ritardi programmati comunicati alle IF con un anticipo compreso tra 30 e 7 giorni rispetto alla data di interruzione; in assenza di tale comunicazione i ritardi correlati ai lavori verranno gestiti ai sensi della disciplina del Performance Regime. Analogamente, nei casi di manutenzione straordinaria della rete (ivi inclusa la messa in sicurezza per la ripresa dell’esercizio ferroviario) a seguito di smottamenti, frane, e/o altre calamità naturali, questa dovrà essere prontamente comunicata alle II.FF. senza che ciò comporti penali né altre somme a qualsiasi titolo dovute da parte del GI FUC.
Nel caso di sciopero del personale di FUC o del personale di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, eventuali variazioni apportate al programma giornaliero non comporteranno l’imputazione di penali né di altre somme a qualsiasi titolo dovute.
Per lavori derivanti da responsabilità di IF, fermo restando l’obbligo per GI FUC di fornire le informazioni di cui al paragrafo 4.3.2 6.2, le conseguenze economiche saranno a carico dell’IF che le ha originate.
5.6.3
Penali per il Richiedente per mancata designazione della Impresa Ferroviaria e/o mancata contrattualizzazione delle tracce (aggiornamento dicembre 2025)
Nei capitoli sottostanti, vengono riportate le conseguenze economiche nel caso di mancata designazione/contrattualizzazione/utilizzazione di capacità sull’infrastruttura.
Penali per il Richiedente in caso di mancata designazione della Impresa Ferroviaria da parte del richiedente (non Impresa Ferroviaria) e/o mancata contrattualizzazione dell’Impresa Ferroviaria designata
Il richiedente (non IF) è tenuto a corrispondere a FUC il 50% a GI il 30% del canone relativo alle tracce rese disponibili ed accettate, al netto dell’eventuale costo della corrente di trazione calcolato sulla base delle circolazioni dei primi 60 giorni inserite nel progetto orario rilasciato e accettato qualora: a) il richiedente (non IF) non provveda a designare l’IF che effettuerà i servizi di trasporto; b) l’IF designata dal Richiedente (non IF) non provveda a sottoscrivere il Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura.
Nell’ipotesi in cui le tracce non utilizzate, interessino anche parzialmente sezioni di infrastruttura dichiarate sature, l’aliquota è pari al 75%.
Nell’ipotesi in cui le tracce non utilizzate, interessino richieste di capacità avanzate in aderenza ad un precedente Accordo Quadro relativo a servizi di trasporto pubblico, l’aliquota è pari al 45%.
Qualora al verificarsi dei casi a) e b) di cui sopra, le tracce vengano successivamente allocate ad altro richiedente con le medesime caratteristiche, le penali a carico del richiedente inadempiente (non IF) verranno calcolate sulla base delle circolazioni dei primi 30 giorni previste dal progetto di orario rilasciato ed accettato.
Le Regioni e le Province autonome sono esonerate dal corrispondere penali nei termini sopra indicati.
Penali per Impresa Ferroviaria in caso di mancata contrattualizzazione (parziale o totale)
Nel caso in cui l’IF, per sua responsabilità, non contrattualizzasse le tracce richieste La Richiedente IF che, per fatto ad essa imputabile non contrattualizzi le tracce richieste rese disponibili e accettate, la stessa è tenuta a corrispondere al GI una penale pari al 50% del canone relativo alle tracce non contrattualizzate, al netto dell’eventuale costo della corrente di trazione, calcolato sulla base delle circolazioni dei primi 60 giorni inserite nel progetto orario rilasciato e accettato.
Nel caso in cui le tracce interessino anche parzialmente sezioni di infrastruttura dichiarate sature, l’aliquota è pari al 75%. Sono pari invece al 45%, indipendentemente dalla natura della linea (capacità limitata e non), nel caso in cui le tracce non utilizzate interessino richieste di capacità avanzate in aderenza ad un precedente Accordo Quadro relativo a servizi di trasporto pubblico. Nel caso in cui, le tracce non contrattualizzate siano successivamente allocate con le medesime caratteristiche, ad altra IF, la penale a carico dell’IF inadempiente è determinata sulla base dei valori richiamati al precedente paragrafo, calcolato sulla base delle circolazioni dei primi 30 giorni inserite nel progetto orario rilasciato e accettato.
5.6.4 Penali per Impresa Ferroviaria in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate
5.6.4.1 Penali in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate (aggiornamento dicembre 2025)
La formalizzazione di disdetta (totale o parziale) da parte dell’IF -per fatto ad essa imputabile- di una o più tracce:
• non comporta conseguenze economiche a carico dell’IF qualora la formalizzazione della disdetta venga comunicata sino a 5 giorni solari prima della data programmata di utilizzo;
• la corresponsione dell’IF al GI di una somma pari al 30% del canone della traccia non utilizzata (al netto dell’eventuale costo della corrente di trazione), o parte di esso (a seconda che la disdetta sia totale o parziale), nel caso la formalizzazione della disdetta venga comunicata da 4 giorni solari sino all’ora di partenza del treno dalla stazione di origine.
Qualora la IF non utilizzi (totalmente o parzialmente) la traccia nel rispetto del programma di esercizio, senza provvedere formalizzare la disdetta, la stessa si considera soppressa per cause imputabili ad IF. In tal caso l’IF ha l’obbligo di corrispondere al GI il canone relativo all’intera traccia o alla parte soppressa, al netto dell’eventuale costo della corrente di trazione.
L’IF ha facoltà di non utilizzare totalmente o parzialmente una o più tracce contrattualizzate. Se IF, nel corso di esecuzione del Contratto non utilizzi, totalmente o parzialmente, le tracce contrattualizzate viene applicato quanto sotto riportato:
1) la formalizzazione di disdetta da parte dell’IF, di una o più tracce che interessino anche solo parzialmente sezioni di infrastruttura dichiarata a capacità limitata, comporterà il pagamento di una penale pari al 50% della traccia non utilizzata, qualora la disdetta venga comunicata con un anticipo oltre i 4 (quattro) giorni solari dalla data programmata di utilizzo. La penale sarà pari al 60% del canone della traccia non utilizzata, qualora la disdetta venga comunicatacon un anticipo uguale o inferiore a 4 giorni solari sino all’ora di partenza del treno dalla stazione di origine.
2) la formalizzazione di disdetta (totale o parziale) da parte dell’IF, per cause ad essa imputabili, di una o più tracce che interessino linee/impianti non compresi tra quelle dichiarati a capacità limitata, comporterà quanto segue:
a. nel caso la disdetta sia formalizzata a GI da 4 (quattro) giorni solari sino all’oradi partenza del treno dalla stazione di origine, oppure non sia formalizzata, l’IF è tenuta a corrispondere a GI una somma pari al 30% del canone dipedaggio per ogni traccia disdettata.
b. la formalizzazione della disdetta totale o parziale di una o più tracce, comunicata a GI oltre i 4 (quattro) giorni solari prima della data di utilizzo programmata, non comporterà conseguenze economiche. Nel caso di mancata utilizzazione di tracce oggetto di Contratto di Utilizzo sottoscritto in aderenza ad un precedente Accordo Quadro relativo a servizi di trasporto pubblico, la penale è pari al 35% indipendentemente dal tempo di formalizzazione della disdetta.
Tracce
Mancata
DESIGNAZIONE / CONTRATTUALIZZAZIONE dell'IF 50% per primi 60 gg
Tracce o Fasce orarie a Capacità LIMITATA in aderenza ACCORDO QUADRO
se le tracce vengono successivamente riallocate, calcolo penale su 30 gg
Mancata CONTRATTUALIZZAZIONE delle TRACCE 50% per primi 60 gg
Mancata UTILIZZAZIONE delle TRACCE
se le tracce vengono successivamente riallocate, calcolo penale su 30 gg
per disdette oltre i 4 gg
0% 50%
per disdette da 4 gg fino ad 1 ora dalla partenza 30%
30% canone
in caso di mancata formalizzazione della disdetta: 100%
Tabella 11 Percentuali del canone da corrispondere al GI
5.6.4.2 Franchigia sulle penali (aggiornamento dicembre 2025)
Per tutti i Contratti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria si osservano le seguenti ulteriori disposizioni, finalizzate alla consuntivazione dei dati economici: All’atto della stipula del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura verrà viene calcolata, a favore dell’IF, una franchigia rapportata al valore dell’importo stimato del pedaggio contrattualizzato con esclusione dell’eventuale fornitura di corrente di trazione lordo del singolo contratto. La franchigia si estingue alla scadenza del Contratto e non può comunque essere utilizzata a compensazione di somme dovute a qualsiasi altro titolo. Qualora una IF sottoscriva più di un contratto, stante l’impossibilità per una IF di sottoscrivere un contratto avente per oggetto servizi passeggeri e merci, la franchigia non è cumulabile. Tale franchigia non è soggetta ad adeguamenti per
eventuali variazioni al contratto.
Per i servizi di trasporto viaggiatori, la franchigia è determinata pari al:
• 3% per i contratti di utilizzo con importo fino inferiore a 6 milioni di euro;
• 2% per i contratti di utilizzo con importo di utilizzo con superiore a importo compreso tra 6 milioni e 100 milioni di euro;
• 1% per i contratti di utilizzo con importo superiore a 100 milioni di euro.
Le somme eventualmente imputate da FUC GI all’IF ai sensi del paragrafo 5.6, calcolate dal GI FUC su base mensile e comunicate all’IF in occasione della rendicontazione, verranno vengono progressivamente sottratte dalla franchigia, per la parte che ecceda le somme dovute dal GI FUC alla stessa IF per provvedimenti di soppressione e/o deviazione tracce, e non daranno generano luogo ad esborsi monetari fino ad esaurimento della stessa. La franchigia si estingue alla scadenza del contratto e non può comunque essere utilizzata a compensazione di somme a qualsiasi altro titolo dovute.
Le eventuali somme relative alle disdette che eccedono la franchigia sono da corrispondere con il pagamento della fattura a conguaglio.
In ottemperanza con quanto disposto dal d.lgs. 112/2015 (art. 21) di recepimento delle Direttiva UE 34/2012, e in coerenza con quanto previsto dal quadro regolatorio fissato dall’ART dalle Delibere ART 70/2014 e 76/2014, è adottato attivato per la infrastruttura della Regione Friuli-Venezia Giulia un il meccanismo di incentivazione della qualità delle prestazioni denominato “Performance Regime”, basato sugli scostamenti maturati da parte di tutti i treni che circolano sull’infrastruttura nazionale durante il loro tragitto.. Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2017. • Penale unitaria massima di Performance Regime (Pu): €/minuto.
Le modalità di calcolo delle penali sono descritte nel dettaglio in APPENDICE 8.
Il GI o l’IF rispondono del ritardo indotto a qualsiasi treno, anche di altra diversa IF, per cause riconducibili alla propria responsabilità, con applicazione di penali calcolate come descritto in dettaglio nell’Appendice C del capitolo 5.
Il GI o l’IF rispondono inoltre delle soppressioni, anche parziali, effettuate in gestione operativa per cause riconducibili alla propria responsabilità. Per ogni treno passeggeri soppresso viene attribuito un ritardo convenzionale pari a 120 minuti come descritto in dettaglio nell’Appendice C del capitolo 5.
Per la determinazione delle penali il valore di ciascun minuto di scostamento valorizzato è fissato in 1,00 (uno) Euro/minuto. Tale valore è moltiplicato per dei coefficienti che tengono conto:
• della tipologia del servizio;
• delle performance raggiunte;
• del ritardo misurato nelle fermate commerciali
• della categoria del treno;
• delle soppressioni
Il ritardo registrato in partenza dalla località di origine dei treni sarà valorizzato alla stregua degli scostamenti maturati lungo tutto il percorso del treno, fatto salvo quanto specificato al punto 4.7.1.2.
Il GI rende accessibili alle IF tramite:
• PICWEB-RENDICONTAZIONE PENALI tutti i dati necessari ad informarle del loro andamento all’interno del sistema di Performance Regime.
• PICWEB-IF TEMPO REALE: la visione completa in tempo reale del contesto di esercizio segnatamente alla visibilità di tutti i servizi che circolano sulla infrastruttura ferroviaria di interesse
Ogni anno, alla chiusura dei tavoli di attribuzione delle cause di ritardo, e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento, il GI rendiconta gli importi per ciascuna IF indicando:
• l’ammontare delle penali dovute/spettanti al/dal GI correlate ai ritardi causati dal GI stesso o da ciascuna IF sui propri treni;
• l’ammontare delle penali dovute/spettanti correlate ai ritardi provocati/subiti a/da ogni altra IF.
I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2025, all’atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2026-2030 che, ai sensi della delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 51/2024, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all’orario 2024-2025, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi.
5.8 5.9 CONSUNTIVAZIONE
Consuntivazione dei servizi non ricompresi nel PMDA
Con riferimento ai servizi forniti da RFI nell’ambito degli impianti di servizio, il GI, prima di procedere con la fase di rendicontazione, consuntiva alle IF i servizi erogati. Rientrano tra questi i seguenti servizi:
- Rifornimento idrico,
Con cadenza giornaliera, ad eccezione del servizio di Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito di materiale rotabile e merci, le IF hanno la possibilità di conoscere i servizi che vengono consuntivati, tramite il sistema informativo del GI “PIC Consuntivare Servizi” con il quale possono richiedere entro 5 giorni dalla circolazione del treno l’annullamento per mancata fruizione o la modifica del servizio non correttamente consuntivato corredando la contestazione con una motivazione dettagliata. La segnalazione viene presa in carico dal GI ed in caso di accoglimento la consuntivazione viene modificata prima che il servizio venga rendicontato (entro 30 giorni dalla data di circolazione del treno cui il servizio è associato).
Qualora le IF non segnalino alcuna mancata fruizione, i servizi consuntivati vengono automaticamente rendicontati.
Rendicontazione
Le informazioni relative alla “traccia rendicontata” - per il percorso circolato, derivano dall’allegato 1 del contratto integrato con le Variazioni in Corso d’Orario e/o con i provvedimenti/operazioni emessi in Gestione Operativa; - per il percorso non circolato, sono quelle riportate al punto precedente al netto dell’ultimo dispositivo di disdetta.
Il GI mensilmente rendiconta alle IF gli importi derivanti dal Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ai fini della fatturazione. Per quanto riguarda il PMdA, il GI interagisce con le IF per condividere i dati fisici sui quali si basa la valorizzazione economica delle tracce rendicontate attraverso una verifica quotidiana sui sistemi di circolazione.
I dati fisici ed economici delle tracce rendicontate in un dato mese vengono portati a conoscenza della IF di norma entro il mese solare successivo a quello di riferimento.
Per ogni mese di circolazione le IF possono richiedere la rettifica delle tracce rendicontate entro 3 mesi solari successivi a quello di disponibilità dei dati sui sistemi.
La valorizzazione economica dei seguenti servizi diversi da quelli inclusi nel PMdA viene effettuata con cadenza mensile sui sistemi di rendicontazione nel corso del mese successivo al mese di riferimento a valle della chiusura della rendicontazione delle tracce:
- Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;
- Rifornimento idrico
Per il rifornimento idrico la rendicontazione avviene sulla base dei treni km circolati nel mese di riferimento così come specificato al par. 5.4.2.1. Per la rendicontazione del servizio di utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito di materiale rotabile e di merci si rimanda a quanto specificato al Capitolo 4.
Per i seguenti servizi offerti da RFI la valorizzazione economica viene effettuata secondo le modalità riportate nei relativi contratti allegati al portale ePIR (per il servizio GSM-R) e alle appendici 1 e 2 al capitolo 5 (per il servizio stazioni passeggeri):
- Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario; - Accesso alla rete GSM-R di telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treni Per i servizi diversi da quelli del PMdA e da quelli indicati nel presente sottoparagrafo, la valorizzazione economica viene effettuata con cadenza trimestrale entro i primi 10 giorni del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Per i servizi resi disponibili tramite il sistema “Cruscotto Rendicontazione” le IF possono richiedere eventuali rettifiche del servizio rendicontato, entro e non oltre i 3 mesi solari, successivi a quello di disponibilità dei dati sui sistemi rivolgendosi alla casella di posta servizi-impianto@rfi.it. La segnalazione viene preso in carico dal GI entro 5 giorni lavorativi, che in caso di accoglimento rettifica la rendicontazione.
Qualora un’IF richieda una rettifica in fase di rendicontazione connessa ad una errata programmazione del servizio da parte dell’Impresa, la stessa IF deve, entro 2 mesi dalla segnalazione, inoltrare la richiesta di modifica della programmazione del servizio mediante VCO.
In tali casi RFI rettifica la rendicontazione fino a 2 mesi successivi alla segnalazione; a valle di tale lasso temporale, in caso di mancata presentazione della VCO da parte dell’IF, RFI considera esclusivamente i dati presenti a sistema e non effettua ulteriori rettifiche della rendicontazione.
La valorizzazione economica della rendicontazione del servizio di accesso alla rete GSM-R di telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treni viene effettuata secondo le modalità riportate nel relativo contratto.
Per quanto riguarda le penali di cui ai parr. 5.6.4.1 e 5.6.2.1, il GI rendiconta le quote annuali definitive entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.
Con riferimento alle penali di cui al parr. 5.6.2.2 e 5.7 il GI rendiconta gli importi per ciascuna IF alla chiusura dei tavoli di attribuzione delle cause di ritardo relativi all’anno di riferimento, e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.
Verifiche
RFI conduce, nel corso dell’orario di esercizio per ogni tipologia di servizio diverso da quelli inclusi nel PMdA, dei controlli ad hoc ogni qual volta ne ravvisi la necessità, nonché verifiche puntuali negli impianti funzionali all’erogazione dei servizi diversi da quelli inclusi del PMdA finalizzate a effettuare approfondimenti specifici per l’analisi di elementi puntuali.
Tali verifiche possono essere attivate, ad esempio, nei seguenti casi:
1. controllo degli impianti su cui non siano stati richiesti servizi, dove siano stati richiesti in fase di riprogrammazione o in gestione operativa;
2. approfondimento di situazioni anomale segnalate dal personale di RFI;
3. accertamenti in caso di mancata risposta dell’IF a seguito delle segnalazioni inviate da RFI a valle della gestione ordinaria dei servizi;
4. verifica di segnalazioni ricevute dalle IF di mancata erogazione del servizio per cause riconducibili a responsabilità di RFI (guasti impianti, attività di manutenzione); la segnalazione da parte dell’IF deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento.
Per i servizi di impianto, nel caso in cui a seguito di una verifica effettuata da RFI venga riscontrata una fruizione dei servizi non programmata dall’Impresa, RFI avvia un tavolo di confronto con la stessa chiedendo la programmazione della fruizione del servizio mediante inserimento della VCO sul sistema ASTRO-IF entro un mese dalla comunicazione dell’esito della verifica da parte di RFI. Qualora l’Impresa non riprogrammi il servizio entro tale lasso temporale RFI applica, per gli accessi riscontrati come non programmati, una tariffa maggiorata del 5%.
Fatturazione
La fatturazione, a cura del GI, dei corrispettivi dovuti a RFI avverrà con le seguenti modalità e tempi:
Pacchetto minimo di accesso (tracce)
• con cadenza mensile – entro il mese di riferimento - una fattura in acconto di importo pari all’85 del valore mensile delle tracce contrattualizzate, ad eccezione della fattura relativa al mese di gennaio che verrà emessa in concomitanza con quella di febbraio. Per l’intero mese di dicembre l’anticipo verrà calcolato sulla base del contratto in vigore fino al cambio orario;
• con cadenza trimestrale – entro il 30 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento - fattura a conguaglio, derivante dalla differenza tra l’importo a consuntivo, e l’importo in acconto.
Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito, servizi complementari e servizi ausiliari programmati/erogati
La fatturazione dei corrispettivi dovuti al GI avviene con cadenza trimestrale, entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, in concomitanza dell’emissione delle fatture di conguaglio del canone di utilizzo dell’infrastruttura e fornitura di corrente di trazione, ad eccezione del servizio di cui al par. 7.3.2 (Stazioni passeggeri) per il quale il corrispettivo viene dovuto in 4 rate trimestrali anticipate con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, così come stabilito dai Contratti tipo per la messa in disponibilità degli spazi rientranti nel perimetro del servizio di cui all’Appendice del Capitolo 7.
Penali per mancata contrattualizzazione/utilizzazione delle tracce, penali per i ritardi causati dal GI e Performance Regime
Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza, il GI registra in contabilità le singole quote di riferimento per ciascuna IF e all’invio delle lettere commerciali con evidenza dei saldi di competenza.
Qualora l’importo stimato del contratto sia inferiore ad € 25.000,00, il GI emette fattura con cadenza trimestrale entro i due mesi successivi al trimestre di riferimento, ad eccezione del secondo trimestre per il quale la fatturazione avverrà entro il 30 di settembre dell’anno di riferimento.
Pagamento
Le condizioni di pagamento stabilite per tali prestazioni di servizi sono fissate in 60 giorni fine mese.
L’IF è tenuta ad effettuare i pagamenti delle fatture entro la fine del secondo mese successivo a quello di emissione delle stesse.
Anche per quanto riguarda le quote attribuite alle penali, la scadenza di pagamento indicata nella lettera commerciale è fissata alla fine del secondo mese successivo a quello di invio della nota.
Per i servizi messi a disposizione all’interno delle stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario, l’IF effettua i pagamenti delle fatture entro 30 giorni dalla data della loro emissione. fattura.
Rendicontazione
L’AB Il GI provvede mensilmente a rendicontare al GI gli importi derivanti dal contratto d’accesso all’infrastruttura
ferroviaria. ai fini della fatturazione con le seguenti tempistiche: mensilmente il Pacchetto Minimo di Accesso, il cui canone è determinato in applicazione della Delibera ART n. 96/2015 e soggetto all’incremento dell’1% ai fini del finanziamento dell’ANSFISA ai sensi dell’art.15, comma 2, lett. b), del d.lgs 50 del 14 maggio 2019. Il GI provvede a rendicontare trimestralmente i Servizi diversi da quelli rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso le cui tariffe sono determinate in applicazione della Delibera ART n.96/2015.
Per quanto riguarda le penali di cui ai paragrafi 5.6.4.1 e 5.6.2.1 e 5.7, Il GI rendiconta l’AB provvede alla rendicontazione delle quote annuali definitive entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.
Fatturazione
La fatturazione, a cura del GI, dei corrispettivi dovuti a FUC avverrà con le seguenti modalità e tempi:
• Pacchetto minimo di accesso (tracce)
- con cadenza mensile – entro il 25 del mese di riferimento - una fattura in acconto di importo pari all’85% di 1/12 (un dodicesimo) del valore annuo delle tracce contrattualizzate, ad eccezione della fattura relativa al mese di gennaio che verrà emessa in concomitanza con quella di febbraio. Per l’intero mese di dicembre l’anticipo verrà calcolato sulla base del contratto in vigore fino al cambio orario;
- con cadenza trimestrale – entro il 30 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento - fattura a conguaglio, derivante dalla differenza tra l’importo a consuntivo, e l’importo in acconto.
• Altri servizi
- i relativi corrispettivi verranno fatturati in occasione del conguaglio trimestrale di cui ai punti precedenti.
Pagamento
IF effettuerà i pagamenti delle fatture entro 60 giorni solari dalla data di emissione delle stesse.
In caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, IF è tenuta a corrispondere a FUC gli interessi di mora pari al tasso EURIBOR, pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero della Economia e delle Finanze, maggiorato di tre punti percentuali.
Le informazioni relative alle stazioni facenti parte della infrastruttura ferroviaria regionale sono deducibili dall’Allegato 1.
Da tali documenti si possono ricavare:
• la tipologia dell’impianto;
• la disponibilità di infrastrutture atte a effettuare servizio per passeggeri o per merci;
• la lunghezza minima e massima dei marciapiedi, espressa in metri;
• la presenza o meno di sottopasso per l’accessibilità ai binari di stazione;
• l’accessibilità per i portatori di handicap se prevista, è indicata con apposite note;
• numero di binari di circolazione origine/destino per lo svolgimento delle operazioni tecnico-commerciali e relativi limiti temporali di utilizzo;
• numero di binari dedicati al servizio di sosta lunga/ricovero nonché di deposito e limiti temporali di utilizzo;
• dettaglio sulle regole di utilizzo della stazione.
In relazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 782/2021, nonché dalla deliberà dell’Autorità n. 106/2018, il personale della Società Ferrovie Udine-Cividale segue l’accoglienza e l’assistenza dei Viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità (PMR), anche temporanea, che viaggiano in treno. Per usufruire del servizio deve essere contatta la Stazione di Cividale (tel. +39 0432 – 731032), almeno 48 ore prima del giorno stabilito per il viaggio.
A partire dal 7 giugno 2023, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 24 “Condizioni alle quali è fornita l'assistenza”, fatte salve le eventuali disposizioni nazionali attuative, si applicherà il termine per la richiesta di assistenza per PMR di 24h prima del viaggio.
Come riportato nella Carta dei Servizi di FUC (edizione 2024, punto “clientela diversamente abile”), in caso di mancata assistenza il viaggiatore disabile, titolare di biglietto di corsa semplice convalidato, può richiedere il
rimborso del costo del biglietto ed un indennizzo pari al 50% del valore del biglietto stesso. Tale rimborso è previsto sia per il diversamente abile che per l’eventuale accompagnatore. Nel caso in cui venga presentato un documento fiscale che attesta il ricorso ad un servizio alternativo, sulla tratta programmata, è previsto il riconoscimento dell’intero costo sostenuto.
Le richieste di solo indennizzo devono pervenire a FUC entro 30 giorni dal disservizio tramite la compilazione del modulo sotto riportato, a disposizione anche presso tutte le rivendite della rete commerciale. Il viaggiatore disabile, titolare di biglietto di corsa semplice non convalidato, (i biglietti della Udine Cividale non sono soggetti a scadenza), può richiedere il solo l’indennizzo pari al 50% del valore del biglietto stesso. Tale indennizzo è previsto sia per il diversamente abile che per l’eventuale accompagnatore.
Le richieste di solo indennizzo devono pervenire a FUC entro 30 gg. dal disservizio tramite la compilazione del modulo presente sul sito web aziendale ed a disposizione anche presso tutte le rivendite della rete commerciale.
APPENDICI AL CAPITOLO 5 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
Vengono di seguito riportate le modalità e le regole relative alla gestione economica del contratto:
Parte 5.A – Pedaggio - per memoria;
Parte 5 B – Performance Regime: Metodo di calcolo delle penali
Appendice 5B (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
PERFORMANCE REGIME: METODO DI CALCOLO DELLE PENALI
1. Definizioni
Punto di rilevamento: località in corrispondenza della quale i sistemi di circolazione deli GI rilevano l’ora reale di passaggio dei treni.
Ritardo: differenza positiva, espressa in minuti, tra l’orario reale e programmato del treno in una determinata località di rilevamento.
Scostamento: Differenza positiva, espressa in minuti, del ritardo del treno tra due punti di rilevamento.
Causa di ritardo: motivo che ha generato uno scostamento con valore maggiore di zero ascritto al soggetto responsabile (GI, IF proprietaria del treno, altra IF, cause esterne ai sensi della apposita codifica contenuta nella nuova procedura di “Attribuzione cause di ritardo, determinazione puntualità e performance regime” (ex COp 269/2010), reso noto alle IF tramite il sistema PICWEB.
Penale unitaria di Performance Regime (Pu): valore economico definito nel capitolo 5, che viene applicato a ciascun scostamento, valido ai fini del Performance Regime, maturato dal treno nel corso del suo percorso.
I ritardi da rete estera, le cause esterne e gli inconvenienti d’esercizio non danno luogo a penale sia per il GI che per le IF.
PIC (Piattaforma Integrata Circolazione): sistema informatico a supporto della gestione della circolazione, utilizzato da GI per la registrazione dei ritardi e degli scostamenti nonché per la relativa allocazione e comunicazione delle cause e quindi per l’amministrazione del Performance Regime.
Puntualità (Standard IF): Puntualità calcolata come rapporto tra il numero di treni della singola IF giunti in soglia di puntualità (considerando come arrivati in orario anche quelli giunti oltre soglia di puntualità per cause non riconducibili alla stessa IF proprietaria del treno) e il numero totale dei treni circolati della specifica IF.
Soglia di puntualità: minuti di ritardo, variabili per tipologia di traffico e per modalità di acquisto delle tracce, così come riportati al par.6.3.2 del PIR, rispettivamente per tracce acquistate fino a 5 giorni solari dalla data di utilizzazione:
• 5’ per treni passeggeri regionali/metropolitani;
• 15’ per treni passeggeri media/lunga percorrenza;
• 30’ per treni merci.
Tali soglie sono estese a 60’ per i treni passeggeri e 120’ per i treni merci qualora vengano richiesti in gestione operativa (da 4 giorni solari dalla data di utilizzazione). Tali soglie non determinano l’esclusione dei treni dal sistema di Performance Regime ma influiscono esclusivamente nella definizione del valore di puntualità come definito al punto precedente.
2. Elementi del sistema di attribuzione delle cause di ritardo
Il sistema del Performance Regime prende in considerazione gli scostamenti registrati e attribuiti ai soggetti interessati (RFI e IF) registrati in PIC, unico data base del sistema.
Lo scostamento dovuto a minuti non attribuiti sarà misurato rispetto alla differenza (Δ ritardo) fra l’orario di arrivo nella precedente stazione rilevante, o di partenza se stazione origine, e l’arrivo nella successiva stazione rilevante e sarà attribuito con le seguenti modalità:
a) se pari o inferiore a 5’:
• in misura proporzionale agli scostamenti attribuiti;
• in caso di assenza di scostamenti attribuiti o qualora gli scostamenti non attribuiti siano pari o inferiori al 50% di quelli attribuiti, al 50% tra GI e IF;
Lo scostamento non giustificato pari o inferiore a 5’, di cui alla lett. a), sarà visualizzato nella PIC attraverso l’assegnazione dei codici 43 (per il Gestore Infrastruttura) e 73 (per l’Impresa Proprietaria del treno) in corrispondenza della Località di Servizio al termine della” macrotratta”.
b) se superiore a 5’:
• in misura proporzionale agli scostamenti attribuiti, qualora gli scostamenti non attribuiti siano pari o inferiori al 50% di quelli attribuiti;
• mediante attribuzione degli scostamenti, riesaminando la marcia del treno nell’ambito della tratta d’interesse, qualora gli scostamenti non attribuiti siano superiori al 50% di quelli attribuiti.
Lo scostamento non giustificato, superiore a 5’, di cui alla lett. b), sarà visualizzato nella PIC:
i) attraverso l’assegnazione dei codici 43 e 73 in misura proporzionale agli scostamenti attribuiti, visibili nella PIC in corrispondenza della Località di Servizio al termine della” macro-tratta” qualora gli scostamenti non attribuiti siano pari o inferiori al 50% di quelli attribuiti;
ii) attraverso l’attribuzione di un codice 44, in attesa di riassegnazione, visibile nella PIC in corrispondenza della Località di Servizio al termine della “macro-tratta” qualora gli scostamenti non attribuiti siano superiori al 50% di quelli attribuiti.
Il codice 44 di cui sopra dovrà essere sanato da parte dell’operatore preposto durante il proprio turno di servizio o dal personale di RFI, nel rispetto delle tempistiche previste, mediante il riesame della marcia del treno e con l’attribuzione di tutti degli scostamenti presenti nell’ambito della tratta di interesse.
L’elenco delle stazioni rilevanti, individuate previa consultazione con gli stakeholder, è riportato all’interno del portale ePIR.
Le modalità di calcolo degli indicatori di puntualità e le relative soglie adottate sono riportate all’interno della Procedura relativa alle modalità di attribuzione e validazione delle cause di ritardo riportata nel portale ePIR.
3. Metodo di calcolo
Per ogni singolo treno circolato, il numero di minuti sottoposti a penale si quantifica come prodotto tra gli scostamenti attribuiti validi ai fini del Performance Regime- maturati dal treno lungo tutto il proprio percorso e il numero di treni soppressi per i seguenti coefficienti:
• Ct: coefficiente che tiene conto della tipologia di linea dove è maturato lo scostamento, riferita alla classificazione riportata in tabella 1;
• Crit: coefficiente che tiene conto del ritardo:
- maturato a destino dal treno in oggetto per i treni merci, secondo la suddivisione riportata in tabella 2a;
- medio e massimo registrato in arrivo nelle stazioni dove il treno effettua servizio commerciale per i treni viaggiatori. I valori sono riportati in tabella 2b per i treni del trasporto regionale ordinari e straordinari, in tabella 2c per i treni del Servizio Mercato e Servizio Universale ordinari e straordinari;
• CS: coefficiente che tiene conto della tipologia di servizio, secondo la suddivisione riportata in tabella 3;
• Ccat: coefficiente che tiene conto della categoria dei treni come indicato in tabella 4;
• Cp: coefficiente dato dalla somma del CBase + CCorrettivo;
• Cbase: coefficiente che tiene conto della variazione % dei treni*km sviluppati in puntualità (con riferimento allo Standard IF) per ciascuna IF nell’anno oggetto di consuntivazione del Performance Regime, rispetto l’anno precedente. I valori sono riportati nella tabella 5;
• Ccorrettivo: coefficiente che tiene conto dello standard di puntualità IF nell’anno in esame secondo i valori riportati in tabella 5b (treni viaggiatori) e 5c (treni merci).
• Psop: coefficiente che tiene conto per ogni traccia dei treni*km programmati oggetto di soppressione.
• Csop: coefficiente che tiene conto della categoria dei treni nell’applicazione delle penali per soppressioni. I valori sono riportati nella tabella 6.
3.1 Rapporti GI-IF
Il GI corrisponderà all’ IF proprietaria del treno le penali corrispondenti al valore della Penale unitaria di Performance Regime moltiplicata per la somma dei prodotti degli scostamenti attribuiti –validi ai fini del Performance Regime- maturati lungo tutto il tragitto del treno ed attribuiti a cause di propria responsabilità per i valori dei coefficienti ricavati dalle rispettive tabelle così come definito nel seguente algoritmo:
PF1 = Pu *∑ (MGI * Ct * Ccat * Crit) + Ps * ∑ (SGI * Psop * Csop)
dove:
PF1 è il flusso che GI dovrà corrispondere alla IF e andrà calcolato per ciascuna IF.
Pu è la penale unitaria di Performance Regime pari ad 1,00 (uno) Euro/minuto.
PS è la penale unitaria per ogni treno soppresso, equivalente a 120*Pu
MGI sono i minuti attribuiti al Gestore Infrastruttura per gli scostamenti attribuiti validi ai fini del Performance Regime.
Ct, Ccat e Crit e Csop sono i valori dei coefficienti così come prima definiti.
SGI è il numero treni con provvedimento di soppressione, anche parziale, con responsabilità del GI.
Psop è il rapporto tra i treni*km soppressi per responsabilità del GI e il valore di treni*km programmati relativi alle tracce oggetto di soppressione parziale o totale.
IF proprietaria del treno corrisponderà al GI le penali corrispondenti al valore della Penale unitaria di Performance Regime moltiplicata per la somma dei prodotti degli scostamenti attribuiti -validi ai fini del Performance Regime- maturati lungo tutto il tragitto del treno ed ascritti a cause di responsabilità dell’IF proprietaria del treno per i valori dei coefficienti ricavati dalle rispettive tabelle così come definito nel seguente algoritmo:
PF2 = Pu * ∑ (MIF * Ct * Cs * Ccat * Crit)
dove:
PF2 è il flusso che l’ IF dovrà corrispondere al GI e andrà calcolato per ciascuna IF Pu è la penale unitaria di Performance Regime pari a 1,00 (uno) Euro/minuto.
MIF sono i minuti attribuiti all’Impresa Ferroviaria proprietaria del treno per gli scostamenti attribuiti validi ai fini del Performance Regime Ct, CS, Ccat e Crit sono i valori dei coefficienti così come prima definiti.
Il flusso economico annuo tra il GI e ogni singola IF non potrà superare il valore del 5% del totale del pedaggio consuntivato nel corso dell’anno.
Ferma restando la regolamentazione del Performance Regime per il calcolo delle penali, alla chiusura della contabilità verranno effettuati due bilanci distinti tra GI-IF viaggiatori e GI-IF merci.
Per ognuno dei due bilanci, nel caso dovesse registrarsi un importo residuo a favore del GI, l’80% di tale somma verrà ridistribuita a ciascuna singola IF del settore proporzionalmente ai treni*km commerciali sviluppati nell’anno di riferimento in puntualità (standard IF) da ciascuna singola IF.
I volumi di treni*km commerciali in puntualità saranno moltiplicati per un coefficiente CP calcolato come somma di un coefficiente base C Base legato al miglioramento delle proprie performance rispetto all’anno precedente in termini di treni*km in puntualità riferiti allo standard IF secondo i valori riportati in tabella 5a e di un coefficiente correttivo Ccorrettivo legato allo standard di puntualità IF nell’anno in esame secondo i valori riportati in tabella 5b-5c (treni viaggiatori) e 5d (treni merci).
La quota residua degli eventuali saldi a favore del GI, pari al 20% del totale, verrà dallo stesso reinvestita in servizi alle IF quali ad esempio: pulizia stazioni, efficientamento degli impianti merci/viaggiatori, implementazione/sviluppo sistemi informativi, informazioni al pubblico, sale di attesa viaggiatori.
Per le tracce coinvolte nelle fasce di manutenzione sono definiti, e dichiarati a contratto, i giorni e le tratte di interferenza con i cantieri ed i conseguenti minuti di maggior percorrenza indotti che non determineranno alcuna penale per il GI.
3.2 Rapporti IF-IF
Ciascuna IF, infine, corrisponderà ad ogni altra IF tramite il GI le penali corrispondenti alla somma del valore della Penale unitaria di Performance Regime moltiplicata per gli scostamenti attribuiti -validi ai fini del Performance Regime- maturati, e ascritti a responsabilità di IF stessa, subiti da treni dell’altra IF, nonché al numero di treni soppressi per responsabilità di altre IF, per i valori dei coefficienti ricavati dalle rispettive tabelle così come definito nel seguente algoritmo:
PF3 = Pu * ∑ (MAB * Ct * Ccat * Crit) + Ps * ∑ (SAB * Psop * Csop)
dove:
PF3 è il flusso che IF dovrà corrispondere ad altra IF e andrà calcolato per ciascuna IF rispetto ogni altra IF.
Pu è la penale unitaria di Performance Regime pari ad 1,00 (uno) Euro/minuto.
PS è la penale unitaria per ogni treno soppresso, equivalente a 120*Pu
MAB sono i minuti attribuiti all’Impresa A provocati a treni dell’Impresa B validi ai fini del Performance Regime
SAB è il numero treni dell’IF B con provvedimento di soppressione, anche parziale, con responsabilità dell’ IF A.
Ct, Ccat , Crit e Csop sono i valori dei coefficienti così come prima definiti.
Psop è il rapporto tra i treni km dell’IF B soppressi per responsabilità IF A e il valore di treni*km programmati relativi alle tracce oggetto di soppressione parziale o totale.
TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI COEFFICIENTI CONTENUTI NEGLI ALGORITMI DI CALCOLO DELLE PENALI Ct: coefficiente che tiene conto della tipologia di linea dove è maturato lo scostamento.
Tabella 1 - Ct (Coefficiente di tratta)
Ct (Coefficiente di tratta)
Rete Alta Velocità
veloci (DD)
nazionali Centro-Nord
Linee di collegamento con l'Europa 1,5 Corridoi nazionali Centro-Sud 1,0
linee
Rete Compl. – Secondaria
Rete Compl. - Itinerari merci
Crit: coefficiente che tiene conto del ritardo: maturato a destino dal treno in oggetto per i treni merci; medio e massimo registrato in arrivo nelle stazioni dove il treno effettua servizio commerciale per i treni viaggiatori.
Tabella 2a - Crit (Treni Merci Ordinari e Straordinari)
Ritardo a destino
< 60’ 1,00
< 120’ 1,25
< 180’ 1,50
≥ 180’ 2,00
Tabella 2b - Crit (Treni del Trasporto Regionale ordinari e straordinari)
Ritardo medio (nelle stazioni dove viene effettuato servizio viaggiato ri)
Ritardo massimo (in una stazione dove viene effettuato servizio viaggiatori)
Tabella 2c - Crit (Treni del Servizio Mercato e Servizio Universale ordinari e straordinari)
Ritardo medio (nelle stazioni dove viene effettuato servizio viaggiato ri)
Ritardo massimo (in una stazione dove viene effettuato servizio viaggiatori)
Tabella 2d - Crit (Invii, Materiali Vuoti e Locomotori Isolati)
Crit 1
Cs: coefficiente che tiene conto della tipologia di servizio espletato dalla IF proprietaria del treno:
Tabella 3 - Cs (Coefficiente di servizio)
Cs (Coefficiente di servizio)
Servizio a Mercato 1,00
Servizio Universale e Regionale 0,75
Servizio Merci 0,50
Invii, materiali vuoti e locomotori isolati 0,50
Ccat: coefficiente che tiene conto della categoria dei treni:
Tabella 4 - Ccat (Coefficiente di categoria)
Ccat (Coefficiente di categoria)
Treni programmati d’orario 1,00
Treni effettuati in gestione operativa 0,50
Altre circolazioni (Invii, materiali vuoti, locomotori isolati, tradotte) programmati che effettuati in gestione operativa 0,25
Cp: coefficiente dato dalla somma del CBase + CCorrettivo :
Tabella 5a - CBase
CBase Var < 0% 1,00
0% < Var ≤ 10% 1,05
10% < Var ≤ 20% 1,10
20% < Var ≤ 30% 1,15
30% < Var ≤ 40% 1,20
40% < Var ≤ 50% 1,25
50% < Var ≤ 100% 1,30 Var > 100% 1,40
Var: Variazione treni*km in puntualità (Anno X rispetto X-1)
Tabella 5b - CCorrettivo per i treni viaggiatori regionali
CCorrettivo per i treni viaggiatori
Punt. IF < 82.5% -0,2
82,5% ≤ Punt. IF < 85% -0,15
85% ≤ Punt. IF < 87,5% -0,1
87,5% ≤ Punt. IF < 90% -0,05
90% ≤ Punt. IF < 92% 0
92% ≤ Punt. IF < 93% 0,05
93% ≤ Punt. IF < 94% 0,10
94% ≤ Punt. IF < 95% 0,15
95% ≤ Punt. IF ≤ 96% 0,20
96% ≤ Punt. IF < 97% 0,25
97% ≤ Punt. IF ≤ 98% 0,30
98% ≤ Punt. IF < 99% 0,35
99% ≤ Punt. IF ≤ 100% 0,40
Punt. IF: Puntualità IF viaggiatori (%) nell’anno oggetto di consuntivazione PR
Tabella 5c - CCorrettivo per i treni viaggiatori LP
CCorrettivo per i treni viaggiatori
Punt. IF < 72.5% -0,2
72,5% ≤ Punt. IF < 75% -0,15
75% ≤ Punt. IF < 77,5% -0,1
77,5% ≤ Punt. IF < 80% -0,05
80% ≤ Punt. IF < 84% 0
84% ≤ Punt. IF < 86% 0,05
86% ≤ Punt. IF < 88% 0,10
88% ≤ Punt. IF < 90% 0,15
90% ≤ Punt. IF ≤ 92% 0,20
92% ≤ Punt. IF < 94% 0,25
94% ≤ Punt. IF ≤ 96% 0,30
96% ≤ Punt. IF < 98% 0,35
98% ≤ Punt. IF ≤ 100% 0,40
Punt. IF: Puntualità IF viaggiatori LP (%) nell’anno oggetto di consuntivazione
Tabella 5d - CCorrettivo per i treni merci
CCorrettivo per i treni merci
Punt. IF < 80% -
80% ≤ Punt. IF < 82,5% 0,05
82,5% ≤ Punt. IF < 85% 0,10
85% ≤ Punt. IF < 87,5% 0,15
87,5% ≤ Punt. IF ≤ 90% 0,20
90% ≤ Punt. IF < 92,5% 0,25
92,5% ≤ Punt. IF ≤ 95% 0,30
95% ≤ Punt. IF < 97,5% 0,35
97,5% ≤ Punt. IF ≤ 100% 0,40
Punt. IF: Puntualità IF merci (%) nell’anno oggetto di consuntivazione PR
Tabella 6: CSop (Coefficiente di soppressione)
Il GI assegna le cause di ritardo e delle cause di anormalità nel rispetto di quanto previsto nella vigente procedura per l’assegnazione delle cause di ritardo (PACR) disponibile in “Informazioni per i richiedenti” del portale ePIR.
6.1 INTRODUZIONE
Il presente capitolo descrive gli obblighi e le regole per GI e IF da osservare in fase di esecuzione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura comprensivo, pertanto, della gestione della circolazione, anche perturbata, e degli eventuali inconvenienti d’esercizio.
6.2 OBBLIGHI DEL GI FUC E DELLE IF IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
I principali obblighi reciproci di FUC e delle IF sono riassunti in questo paragrafo e successivamente specificati dal contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dalle condizioni generali di contratto.
6.2.1 Obblighi comuni
Per la buona l’esecuzione del Contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, le parti collaborano sono tenute a collaborare scambiandosi ogni informazione e attuando ogni iniziativa necessaria o utile a favorire la regolarità della circolazione.
La lingua ufficiale da utilizzarsi per ogni comunicazione o scambio informativo è quella italiana; al riguardo IF e GI garantiscono che il proprio personale possieda piena conoscenza da parte de proprio personale della suddetta lingua in modo da poter assicurare, sia nelle normali condizioni di operatività sia in caso di loro perturbazioni, assicurando così la piena ottemperanza alle disposizioni scritte e/o orali in materia di sicurezza, in condizioni di operatività sia standard sia perturbate nonché lo scambio di qualsivoglia informazione.
L’AB, il GI FUC, la IF ed i soggetti richiedenti non IF nel cui interesse tali contratti vengono eseguiti sono tenuti a Salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore, le parti si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi informazioni, documenti e studi di cui fossero venuti comunque a conoscenza in relazione all’esecuzione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
L’AB, Il GI FUC, la IF e i soggetti richiedenti non IF nel cui interesse tali contratti vengono eseguiti considerano Ciascuna delle parti considera come strettamente confidenziali tutti i documenti, disegni ed altri dati commerciali o tecnici ricevuti dall’altra, conosciuti in relazione all’esecuzione del Contratto e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
Le informazioni connesse a ciascun contratto vengono diramate alla sola IF contraente e ai soggetti richiedenti non IF, nel cui interesse tali contratti vengono eseguiti; le II.FF. ed i soggetti richiedenti non IF, nel cui interesse tali contratti vengono eseguiti, questi ultimi si assumono l’onere e la responsabilità di eventuali divulgazioni verso terzi.
Gli obblighi informativi del GI e dell’IF nei confronti dei passeggeri sono conformi alle disposizioni di cui al Le informazioni rese ai passeggeri sono erogate attraverso le periferiche audio e – ove disponibili - video presenti in stazione, in linea con quanto dettato dal regolamento (UE) 782/2021, nonché dalla delibera ART n. 106/2018. Il GI nel caso in cui respinga un reclamo dell’utenza del trasporto ferroviario in quanto afferente a profili di competenza dell’IF, trasmette tale reclamo, informandone contestualmente l’utente, all’ IF. Quest’ultima è tenuta a fornire risposta all’utente con le modalità e le tempistiche specificatamente definite per la risposta al reclamo di cui alla Delibera ART 28/2021. Il medesimo obbligo è previsto nel caso in cui sia l’IF a respingere un reclamo dell’utenza del trasporto ferroviario in quanto afferente a profili di competenza del GI. Per tale ultimo caso sarà GI a fornire risposta all’utente.
Le modalità di trasmissione dei reclami respinti per competenza saranno oggetto di uno specifico protocollo
d’intesa tra GI e IF.
La Misura 5.2 della delibera n. 28/2021 prevede l’obbligo del gestore del servizio di stazione, nel caso in cui il reclamo venga respinto dallo stesso in quanto afferente a profili di competenza di altri soggetti, di trasmettere tale reclamo, informandone contestualmente l’utente, al soggetto competente. Nel caso del GI FUC la procedura per il trattamento dei Reclami è unica: ognuno dei soggetti coinvolti (GI, IF) riceve il reclamo per la tematica di competenza ed al Reclamante viene fornita un’unica risposta con le modalità e le tempistiche definite dalle pertinenti misure di cui alla Delibera ART n. 28/2021. Gli annunci all’utenza sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782 (dalla data di sua entrata in vigore) e alla delibera ART n. 106/2018.
Gestione dei reclami respinti per profilo di competenza
Nel caso di reclamo da parte dell’utente del servizio di trasporto respinto per profili di competenza di altro soggetto, così come previsto dalla Delibera dell’Autorità n. 28/2021, il soggetto ricevente trasmetterà tempestivamente, e comunque entro un mese dal ricevimento, il reclamo via PEC al soggetto competente, che provvederà a fornire riscontro con le modalità e le tempistiche definite dalle pertinenti Misure di cui alla delibera dell’Autorità n. 28/2021.
6.2.2 Obblighi del Gestore Infrastruttura FUC
È obbligo del GI FUC:
• mettere a disposizione delle IF, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal presente documento, l’infrastruttura ferroviaria, prestando i servizi, di cui al CAPITOLO 5 e 7 nel rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità, allo scopo di garantire un’efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la migliore utilizzazione e della relativa capacità;
• assicurare che l’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione delle IF, in normali condizioni di operatività sia accessibile e funzionale nonché qualitativamente idonea, nella sua globalità, sia in stazioni che in linea e negli spazi necessari allo svolgimento del servizio, alla ordinata, sicura e puntuale circolazione dei convogli;
In caso di degrado nella funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria, GI condivide con le imprese interessate i provvedimenti di esercizio necessari per la ripartizione della capacità residua.
• assicurare la manutenzione, ivi inclusa la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri;
• mettere a disposizione di IF la normativa tecnica e di sicurezza di propria competenza dando comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni almeno quindici giorni solari prima della loro entrata in vigore;
• dare la stessa evidenza al pubblico dei treni di tutte le IF e dei loro relativi orari, utilizzando analoghe metodologie comunicative e visive (loghi, scritte, cartellonistica, monitor e annunci di stazione, ecc.);
• effettuati gli annunci all’utenza in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782 (dalla data di sua entrata in vigore) e alla delibera ART n. 106/2018;
• ottemperare alle disposizioni emanate dell’Autorità Regolazione Trasporti e dell’ANSFISA così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
• rispettare le disposizioni e prescrizioni impartite dall’ANSFISA e dall’ART;
• disporre di un sistema di Gestione della Sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
La condizione di puntualità di ogni corsa consiste nel rispetto dell’orario programmato di arrivo nelle stazioni di destino.
Il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra l’orario reale e quello programmato del treno in una determinata località di rilevamento.
La puntualità del servizio è misurata attraverso l’indicatore %OS(0-5) Scostamento orario (0’-5’) treni
L’indicatore %OS(0-5) è calcolato per ogni mese i come rapporto tra il numero dei treni arrivati con un ritardo massimo di 5 minuti ed il numero dei treni effettuati:
%����(0 5),��
dove:
Trit,i = numero dei treni che presentano, alla stazione di destino o ad una delle stazioni intermedie rilevanti, somma delle componenti di ritardo afferenti a cause GI, IF o altra IF superiore a cinque minuti.
Teff,i = numero dei treni programmati – numero dei treni totalmente o parzialmente soppressi.
L’indicatore %OS(0-5) è misurato con riferimento:
a) al servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante: totalità dei treni al netto di quelli a domanda rilevante, per intera giornata – tutti i giorni della settimana;
b) al servizio relativo a domanda di trasporto rilevante: treni nella c.d. fascia pendolare – per i giorni della settimana dal lunedì al venerdì – e specifiche corse di frequentazione elevata in un giorno feriale medio.
Il livello minimo mensile dell’indicatore %OS(0-5) è definito nel Contratto di Servizio con la Regione Friuli-Venezia Giulia ed è pari al 96%.
6.2.3 Obblighi dell’Impresa Ferroviaria (aggiornamento dicembre 2025) Nell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, IF deve:
1. rispettare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal GI FUC e dall’ANSFISA e dall’ART;
2. utilizzare per l’espletamento del servizio materiale rotabile trainante e trainato omologato e immatricolato;
3. utilizzare detto materiale rotabile in coerenza con le modalità d’uso indicate dal fabbricante e con eventuali limitazioni/prescrizioni stabilite in sede di ammissione tecnica, al profilo di destinazione dello stesso e nel rispetto delle disposizioni e procedure emanate dall’IF e partecipate ad ANSFISA all’interno del processo di immatricolazione
4. utilizzare detto materiale rotabile in coerenza con le modalità d’uso indicate dal fabbricante e con eventuali limitazioni/prescrizioni stabilite in sede di ammissione tecnica, al profilo di destinazione dello stesso e nel rispetto delle disposizioni e procedure emanate dall’IF e partecipate ad ANSFISA all’interno del processo di immatricolazione;
svolgere il servizio sulla Infrastruttura Ferroviaria di FUC nel rispetto del quadro normativo in vigore e del Certificato di Sicurezza Unico;
5. disporre di un Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
6. garantire che il personale, utilizzato con mansioni di condotta, accompagnamento e preparazione verifica e formazione dei treni, sia in possesso dei requisiti fisici e delle abilitazioni professionali previsti dalle disposizioni in vigore, atti ad assicurare la conoscenza ed il pieno rispetto delle norme di circolazione e delle disposizioni di sicurezza applicate dal GI FUC, sia in condizioni di normalità d’esercizio sia in situazioni di anormalità;
7. assumere piena ed esclusiva responsabilità in merito al materiale rotabile utilizzato, nei confronti della clientela e verso le Istituzioni; ancorché il GI ne abbia ammesso la circolazione sull’infrastruttura ferroviaria;
8. mantenere immutate, nel corso di esecuzione del contratto di utilizzo, le caratteristiche della licenza e del Certificato di Sicurezza Unico in base alle quali risulta abilitata allo svolgimento del trasporto per il quale è stato stipulato il Contratto;
9. comunicare a FUC al GI senza ritardo eventuali e sospendere, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa l’attività di trasporto nel caso intervengano provvedimenti di sospensione, revoca o modifica della licenza, del titolo autorizzatorio o del Certificato di Sicurezza Unico, sospendendo provvedendo a sospendere, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa, l’attività di trasporto;
10. comunicare al GI senza ritardo ogni vicenda e circostanza che possa incidere sulla situazione accertata dal rilascio del certificato di sicurezza, sospendendo, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa, l’attività di trasporto stessa;
11. ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal GI FUC all’atto della partenza dei treni ed in corso di viaggio;
12. in caso di anormalità nel servizio ferroviario che prevedono dei fermi del materiale rotabile con l’esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, comunicare a FUC RFI la presenza e il numero dei PMR da assistere, con specificazione del tipo di assistenza che riterrà necessaria.
13. fornire tutte le informazioni utili alla corretta e puntuale applicazione del contratto in gestione operativa; 14. utilizzare la traccia come stabilito nel programma giornaliero contrattualizzato, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione della traccia stessa quali:
- tipo locomotiva;
- tipo materiale rimorchiato con indicazione di velocità, rango veicoli, tipo di frenatura;
- massa rimorchiata;
- peso assiale;
- percentuale di massa frenata;
- lunghezza del convoglio;
- completa funzionalità dei sistemi tecnologici di bordo ridondati assumere la responsabilità esclusiva per la custodia, per i danni/perdite, le avarie, i furti o le sottrazioni inerenti materiale rotabile ai veicoli, ovvero le attrezzature di proprietà di IF, ovvero le merci trasportate da IF, in sosta/stazionamento nell’ambito degli impianti del GI FUC.
15. consentire, senza oneri per il GI FUC, l’accesso alle cabine di guida dei propri rotabili al personale del GI preposto all’effettuazione delle scorte e alla verifica programmata e straordinaria dello stato manutentivo dell’infrastruttura, nel rispetto di quanto indicato nell’apposita Procedura diramata dal GI ai sensi dell’art. 3 del Decreto 5/2010 dell’ANSF.
16. qualora strettamente necessario, mettere a disposizione del GI e su richiesta motivata di quest’ultimo, i dati registrati dai dispositivi ZTE (zone tachigrafiche elettroniche dei registratori cronologici degli eventi di condotta) e JRU (Juridical Recorder Unit);
17. Fornire informazioni sull’offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di protezione su altro treno; ottemperare alle disposizioni emanate dell’Autorità Regolazione Trasporti, dell’ANSFISA e dal GI FUC così come previsto dalle vigenti disposizioni normative;
18. svolgere, in accordo con il GI, le esercitazioni pratiche congiunte di soccorso dei treni di cui al par. 6.3.3.2.1; 19. Comunicare al GI ogni informazione utile al GI medesimo e ai passeggeri in caso di sciopero e provvedere alla affissione di appositi avvisi informativi nelle bacheche richieste e messe a disposizione dal GI. Qualora, a fronte di richieste di IF venga programmata la sosta di un treno di composizione eccedente la lunghezza massima del marciapiede dei binari di stazione, IF sarà tenuta - a propria cura, onere e responsabilità - a garantire le condizioni di sicurezza del trasporto, della clientela ed eventualmente dell’infrastruttura, limitando le operazioni di salita/discesa viaggiatori unicamente alle carrozze contenute nel marciapiede. La composizione del treno dovrà comunque essere conforme alle caratteristiche tecniche dell’impianto. Il GI non assume alcun obbligo di custodia, per i danni/perdite, le avarie, i furti o le sottrazioni inerenti ai veicoli, ovvero le attrezzature di proprietà di IF, ovvero le merci trasportate da IF, in sosta/stazionamento nell’ambito degli impianti del GI
6.2.4 Informazioni date fornite dalle IF al GI FUC prima e durante la circolazione (aggiornamento dicembre 2025)
L’Impresa Ferroviaria è tenuta a comunicare al GI FUC tutte le informazioni inerenti alle tracce da programma, come previsto dalla disciplina normativa e negoziale vigente, ovvero:
• variazioni al programma di circolazione ed al programma di erogazione dei servizi;
• eventuali degradi al materiale rotabile, ivi incluse: (i) le dotazioni di accessibilità relative ai posti attrezzati, al Dispositivo di Ausilio per la Salita a Bordo Treno (DASBT), al piano ribassato e ai servizi igienici accessibili, (ii) le eventuali condizioni di sovraffollamento che comportino riduzioni di velocità o eccessivi tempi di sosta in occasione delle fermate per il servizio viaggiatori; (iii) eventuali riduzioni di prestazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo velocità, accelerazione, blocco porte, ecc.);
• composizione dei treni merci) viaggiatori con il relativo orientamento e i servizi erogati a bordo treno, l’ubicazione della vettura adibita ai servizi per le PMR;
• eventuale presenza di trasporti eccezionali in composizione al treno, specificando la posizione e la matricola dei carri interessati;
• le informazioni sull’offerta dei i servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.
La comunicazione delle suddette informazioni di cui sopra deve avvenire avviene tramite i sistemi informatici delle IF opportunamente interfacciati con la piattaforma PIC WEB, attraverso l’immissione diretta delle informazioni, da parte delle IF, nella piattaforma PIC WEB, salvo comprovato guasto/indisponibilità del sistema stesso (in tale evenienza saranno accettate richieste formulate attraverso gli strumenti indicati dal referente accreditato di GI). per iscritto ai responsabili referenti identificati dagli specifici Accordi Quadro o Contratti di Utilizzo.
Le variazioni rispetto al programma con le eventuali conseguenze economiche saranno imputate a IF come specificato successivamente.
Nel caso di sciopero del personale di Imprese Ferroviarie o del personale di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare il servizio di trasporto, l’IF è tenuta a comunicare preventivamente al GI FUC le informazioni relative alla proclamazione, alla durata, alla rimodulazione e/o alla revoca dello sciopero stesso. Successivamente l’Impresa Ferroviaria dovrà comunicare il programma dei treni che è in grado di assicurare. Le comunicazioni devono essere fornite in ottemperanza alla normativa di settore vigente in applicazione di specifiche delibere interpretative/operative, nel rispetto dei modi e dei tempi ivi previsti, ed emesse dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per quanto riguarda gli aspetti legati alle informazioni al pubblico l’Impresa Ferroviaria dovrà:
• assicurare, con la collaborazione del GI FUC, la predisposizione di specifici strumenti d’informazione (annunci sonori in stazione, comunicati stampa, siti web e radio, etc.);
• comunicare eventuali referenti per l’assistenza clienti.
L’affissione di specifiche locandine negli impianti interessati prodotte dall’Impresa Ferroviaria, sarà garantita dal GI FUC di concerto con l’Impresa Ferroviaria, nei tempi necessari per la corretta informazione alla clientela.
6.2.5 Informazioni date da GI FUC alle IF prima e durante la circolazione
Il Gestore Infrastruttura FUC è tenuto a:
• fornire in caso di situazioni anomale le informazioni concernenti lo stato dell’infrastruttura ferroviaria e la situazione della circolazione, nonché ove consentito dalla strumentazione disponibile, la posizione dei convogli medesimi;
• per quanto riguarda le restrizioni temporanee di capacità delle linee ferroviarie, per motivi quali lavori all'infrastruttura, comprese le relative limitazioni di velocità, carico per asse, lunghezza del treno, trazione o sagoma limite (“restrizioni di capacità”), di durata superiore a sette giorni consecutivi e per più del 30% del volume di traffico giornaliero stimato sulla linea ferroviaria che subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, pubblicare tutte le restrizioni di capacità e i risultati preliminari di una consultazione con i richiedenti, una prima volta almeno 24 mesi prima dell'inizio del periodo dell'orario di servizio interessato, nella misura in cui sono noti, e una seconda volta, in forma aggiornata, almeno 12 mesi prima del cambio dell'orario di servizio (vedi allegati 3 e 4); i provvedimenti pubblicati saranno considerati nella progettazione dell’orario;
• nel caso di lavori che non rientrino nel punto precedente, ovvero non sia stato possibile pianificare gli interventi per cause indipendenti dalla volontà di FUC, comunicare alle IF titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, con anticipo di almeno 48 giorni lavorativi per i lavori di maggior rilevanza, di almeno 24 giorni lavorativi per quelli di minor rilevanza, e con ogni possibile anticipo per esigenze di forza maggiore, le informazioni di dettaglio relative alle tracce oggetto di provvedimenti d’orario
e segnatamente:
- tracce interessate dai lavori;
- data di inizio e fine lavori;
- eventuali limitazioni di esercizio derivanti dai lavori;
- prevedibili maggiori percorrenze d’orario;
- eventuali soppressioni di tracce ed eventuali tracce alternative disponibili.
• comunicare alle IF titolari di Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, nel caso di sciopero del personale del GI FUC o di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, la durata della possibile astensione dal lavoro e la situazione di indisponibilità prevista delle linee.
6.2.6 Conseguenze economiche in caso di inosservanza degli obblighi informativi
È facoltà di IF rifiutare le variazioni al programma originario indicate dal GI FUC chiedendo in alternativa la soppressione totale o parziale delle tracce interessate, senza che ciò dia luogo a conseguenze economiche. Nel caso di inosservanza di quanto riportato ai punti 6.2.4 e 6.2.5, la parte inadempiente dovrà corrispondere all’altra parte il 75% del valore della traccia a titolo di penale.
6.2.5 Informazioni e cooperazione con il GI AB e GI FUC (aggiornamento dicembre 2025)
L’IF è tenuta allo scambio di informazioni con il GI AB e GI FUC e, ove necessario, a fornire la massima collaborazione al fine di mettere in atto le iniziative necessarie per il corretto svolgimento del servizio e per il controllo dei rischi connessi con il servizio svolto. Tali iniziative dovranno essere motivate e poste prontamente a conoscenza dell’ANSFISA nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e della Regione autonoma FVG. IF è tenuta a comunicare a GI FUC tutte le informazioni inerenti alle tracce da programma, come previsto dalla normativa vigente. Le variazioni rispetto al programma con le eventuali conseguenze economiche saranno imputate a IF come specificato successivamente. In presenza di un rischio per la sicurezza dell’esercizio ferroviario non adeguatamente mitigato secondo gli obiettivi precedentemente fissati, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che deve essere applicato dalle Imprese Ferroviarie in possesso di un Certificato di Sicurezza Unico, dai Gestori dell’Infrastruttura in possesso di un’autorizzazione di sicurezza e dai Soggetti Responsabili della Manutenzione, al fine di consentire agli altri operatori ferroviari di adottare all’interno del proprio SGS le azioni correttive necessarie, in presenza di un rischio per la sicurezza dell’esercizio ferroviario non adeguatamente mitigato secondo gli obiettivi precedentemente fissati, l’IF e il Gestore dell’ Infrastruttura FUC si impegnano a:
• individuare nell’ambito del proprio SGS le eventuali idonee misure mitigative atte a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario;
• comunicare agli altri operatori ferroviari coinvolti ed interessati, in modo chiaro ed esaustivo, le informazioni del caso tra le quali almeno :
- la descrizione del pericolo fonte del rischio non adeguatamente mitigato,
- la causa dello stesso con il relativo effetto,
- il valore residuo del rischio valutato come non accettabile,
- il criterio di accettazione utilizzato per tale valutazione
- le mitigazioni già messe in atto
L’interlocutore per il Gestore Infrastruttura FUC, per lo svolgimento delle attività suddette, è la Direzione Operativa Infrastrutture il proprio Amministratore Unico, ovvero il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza. L’interlocutore per l’Impresa Ferroviaria è il proprio Legale Rappresentante/Amministratore Delegato ovvero il proprio Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, qualificato da ANSFISA e comunicato a Direzione Tecnica - S.O. Normativa Circolabilità ed Analisi di Rischio di Sistema, che cura l’aggiornamento dei loro indirizzi nell’ambito delle attività di emanazione delle disposizioni e prescrizioni di esercizio riguardanti i rapporti di interfaccia con le Imprese Ferroviarie.
6.2.6 Banca dati della sicurezza ferroviaria (BDS)
Il Gestore Infrastruttura FUC ha predisposto un database per la Sicurezza Ferroviaria. Al fine di garantire la puntuale alimentazione del database per la sicurezza ferroviaria BDS e permettere, quindi, l’elaborazione degli indicatori
prestazionali sulla sicurezza, ogni IF deve segnalare prontamente a GI FUC qualsiasi evento anomalo che abbia o avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni o dell’esercizio ferroviario.
6.2.7 Sciopero (aggiornamento dicembre 2025)
Nel caso di proclamazione di sciopero del personale di IF, a quest’ultima formalmente notiifcata, o del personale di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare il servizio di trasporto, IF comunica è tenuta a comunicare tempestivamente al GI le informazioni relative alla proclamazione, alla durata, alla rimodulazione e/o alla revoca dello sciopero stesso; successivamente dovrà comunicare al GI il programma dei treni che è in grado di garantire assicurare. Dette comunicazioni devono essere sono fornite in ottemperanza conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/782, nonché alle disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.106/2018, nel rispetto dei modi e dei tempi ivi previsti e alla restante normativa di settore vigente, nonché in applicazione di specifiche delibere interpretative/operative emesse dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per gli aspetti legati all’informazione al pubblico l’IF dovrà:
• comunicare i referenti per l’assistenza clienti;
• assicurare, assicura di concerto con GI, la predisposizione di specifici strumenti informativi (annunci sonori in stazione, siti web e radio, comunicati stampa, etc.)
L’IF garantisce la produzione e affissione di appositi avvisi informanti delle condizioni e possibili conseguenze dei propri scioperi per i passeggeri nelle bacheche richieste e messe a disposizione dal GI. Nel caso di sciopero del personale di GI o del personale di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GI è tenuto a comunicare alle IF, la durata della possibile astensione dal lavoro e la situazione di indisponibilità prevista delle linee. Dette comunicazioni sono fornite in ottemperanza e nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla normativa di settore vigente, nonché in applicazione di specifiche delibere interpretative/operative emesse dalla Commissione Garanzia Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Nei casi di sciopero del personale di GI/IF eventuali variazioni apportate dalle parti al programma giornaliero, ivi compresi i servizi connessi con lo stesso, non comportano l’imputazione di penali né di altre somme a qualsiasi titolo dovute.
L’affissione negli impianti interessati di specifiche locandine informative prodotte dall’IF, di concerto con GI, sarà garantita dal GI nei tempi necessari per la corretta informazione alla clientela.
6.3.1 Procedure per il coordinamento dell’esercizio ferroviario (aggiornamento dicembre 2025)
Il Gestore Infrastruttura FUC espleta operativamente la responsabilità dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria attraverso la gestione ed il controllo della circolazione, sulla base delle tracce orarie assegnate, delle tracce straordinarie ulteriormente disponibili o delle loro variazioni.
Ciascuna IF ha la completa responsabilità dell’organizzazione dei servizi di trasporto, che si espleta anche attraverso il coordinamento dell’utilizzo del materiale rotabile e delle risorse di personale.
Al fine di svolgere le funzioni di coordinamento dell’esercizio ferroviario, GI FUC utilizza propri centri decisionali dove operano le figure di coordinamento, supervisione e regolazione della circolazione, nonché di verifica in merito al e di supervisione del mantenimento dell’infrastruttura.
Le figure di coordinamento, supervisione e regolazione della circolazione controllano e gestiscono:
• la marcia dei treni;
• le anormalità di circolazione e gli inconvenienti di esercizio;
• le interruzioni di binario o di linea per i lavori svolti sotto esercizio;
• il ripristino della potenzialità delle linee in relazione all’eventuale ingombro dei binari di precedenza per treni accantonati;
• l’autorizzazione di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie assegnate;
• l’autorizzazione delle effettuazioni di treni a brevissimo tempo, con l’assegnazione delle relative tracce orarie.
Le Imprese Ferroviarie, al fine di assicurare interfaccia con il GI FUC, devono obbligatoriamente individuare figure
referenti tali da:
• garantire per tutto il periodo di circolazione dei propri treni la regolarità dei turni, ivi comprese le eventuali operazioni di manovra propedeutiche al ricovero/piazzamento del treno e dei giri dei materiali, l’assegnazione e la distribuzione del personale dei treni;
• aver l’autorità di presentare le richieste di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie assegnate, e le richieste di effettuazione e l’approntamento la predisposizione dei treni in gestione operativa a brevissimo tempo;
• assicurare azioni di minimizzazione degli effetti in caso di situazioni anomale.
• la richiesta di variazione al programma dei servizi d’impianto.
L’interfaccia con le figure di coordinamento del GI FUC può essere assicurata anche eventualmente mediante delega completa ad altre Imprese Ferroviarie. Il GI assicura la circolazione dei treni in condizione di sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con IF Il GI provvede a monitorare l’andamento dei treni e le anormalità di circolazione che si verificano e mette a disposizione delle IF le relative risultanze.
6.3.2 Regole di gestione (aggiornamento dicembre 2025)
L’attività di regolazione della circolazione ha lo scopo di ridurre gli effetti delle interferenze fra treni e gli scostamenti delle tracce orarie programmate, con il fine ultimo di minimizzare i ritardi complessivi. In coerenza con la missione del Gestore e nel rispetto dell’obiettivo primario sopra esplicitato, in caso di interferenze di circolazione determinate dallo scostamento di uno o più treni dalla propria traccia oraria assegnata, al fine della riduzione della propagazione dei ritardi sulla linea rete, si definiscono di seguito i principi di gestione da utilizzare per la risoluzione delle interferenze.
Fascia pendolare 6.00-9.00 e 17.00-20.00 (dal lunedì al venerdì)
Principi di gestione Tipologia di servizi
1 Treni OA nazionali Premium – Treni OA nazionali Basic – Treni OA internazionali – Treni OSP Lunga Percorrenza e Regionali “pendolari” a servizio delle maggiori città
2 Treni OSP Lunga Percorrenza – Treni OSP Regionali
3 Treni Merci
3 4 Servizi Tecnici*
Fascia giornaliera 9.00-17.00 e 20.00-22.00 (dal lunedì al venerdì) e 6.00-22.00 (sabato, domenica e festivi)
Principi di gestione Tipologia di servizi
1 Treni OA nazionali Premium – Treni OA nazionali Basic – Treni
OA internazionali 2 Treni OSP Lunga Percorrenza 3 Treni OSP Regionali – Treni Merci (V>90 km/h) 4 Treni Merci (V≤90 km/h)
4 5 Servizi Tecnici*
Fascia notturna 22.00-6.00
Principi di gestione Tipologia di servizi
1 Treni OA nazionali Premium – Treni OA nazionali Basic – Treni
OA internazionali
2 Treni OSP Lunga Percorrenza - Treni Merci (V>90 km/h)
3 Treni Merci (V≤90 km/h) - Treni OSP Regionali
4 Servizi Tecnici*
* Le circolazioni di servizio programmate da orario, funzionali all’effettuazione di un treno commerciale (con
tempi di ribattuta minori di 30’), hanno la stessa valenza del treno corrispondente.
Legenda: OA=Open Access; OSP=Obblighi di Servizio Pubblico.
I principi gestionali espressi definiscono le linee guida per la gestione della circolazione in condizioni normali e lievemente perturbate (in assenza di anormalità significative). All’insorgere di un’anormalità rilevante che determini la riduzione della capacità disponibile l’obiettivo principale è quello di minimizzare le perturbazioni alla circolazione e redistribuire la massima capacità residua alle IF
In caso di interferenze tra treni dovranno essere attivate le seguenti regole in ordine di priorità:
1 minimizzare complessivamente i ritardi; anche in relazione alle possibili conseguenze sulle maggiori città;
2 favorire il treno con margini di recupero rispetto la traccia oraria programmata, eventualmente ripristinando la successione programmata.
In caso di interferenze tra treni con principi gestionali diversi dovranno essere applicate le seguenti regole in ordine di priorità:
1 minimizzare i ritardi per i treni con priorità di gestione;
2 ripristinare la successione programmata;
3 favorire il treno con margini di recupero rispetto la traccia oraria programmata.
I treni in anticipo corsa non devono provocare ritardi ad altri treni indipendentemente dalle categorie. Nell’ambito delle presenti regole sono considerati puntuali i treni che:
• per il segmento Passeggeri arrivino a destino con un ritardo pari o inferiore a 5’;
• per il segmento Merci arrivino a destino con un ritardo pari o inferiore a 30’.
La puntualità con la quale il GI misura le proprie performance, è calcolata per segmento di mercato e per mese attraverso la seguente formula:
puntualità GI = (NC-NRFI)/NC
dove:
NC = numero dei treni circolati
NFUC = NRFI = numero dei treni arrivati a destino con un ritardo pari inferiore con un ritardo superiore a 5’ per ritardi dovuti a cause attribuite a RFI FUC
Gli indicatori %OS(0-5) e %OS(0-15), di cui alla misura 7 della delibera ART n. 16/2018 dell’8 febbraio 2018, sono calcolabili tramite il sistema PIC.
(Trit<5’+Trit>5’(NO GI))/Neff
dove:
Trit > 5'(ESCL. CAUSE GI) = Treni giunti con ritardo superiore a 5 minuti per cause non riconducibili al GI; Teff = Treni effettivamente circolati.
I valori obiettivo del GI FUC sono individuati in 95% di treni viaggiatori puntuali a destino e 90% di treni merci puntuali a destino.
FUC si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, entro il 31 marzo di ogni anno, nell’apposita sezione del Gestore Infrastruttura, i valori obiettivo degli indicatori di puntualità previsti nel CdS con la Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’indicatore della performance del Gestore, per l’orario che inizia nel successivo mese di dicembre, nonché i valori a consuntivo, riferiti all’esercizio precedente, dei suddetti indicatori.
I dati relativi alle performance di puntualità dell’orario di servizio precedente e i valori obiettivo per l’orario successivo (definiti con il seguente formato numerico xx,yy%) sono pubblicati, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno solare sul sito web di RFI.
L’IF utilizza la traccia oraria in conformità al programma oggetto del contratto di utilizzo e nel rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione della traccia medesima indicate al paragrafo 6.2.3.
L’IF, prima della messa in circolazione del treno, a comunica al GI eventuali difformità rispetto alle specifiche tecniche con particolare riguardo ai degradi prestazionali di velocità.
Il GI mette a conoscenza le IF e l’ART del contenuto di note interne, linee guida, specificazioni o altri documenti relativi alle regole di gestione prima della loro effettiva validità. Nel caso in cui il contenuto di tali documenti sia legato a servizi soggetti a OSP, il GI informa anche le rispettive Amministrazioni affidanti.
Treni Pendolari
I treni pendolari sono i treni in afflusso (nella fascia 6.00-9.00) ed in deflusso (nella fascia 17.00-20.00) a servizio delle maggiori città ed i relativi treni corrispondenti che assumono particolare rilevanza dal punto di vista delle frequentazioni, individuati dal GI, anche attraverso il coinvolgimento degli enti titolari dei rispettivi contratti di servizio. Tali treni vengono qualificati ad ogni cambio orario, in caso di entrata in vigore di un significativo numero di riprogrammazioni dei servizi, tra i treni OSP regionali e lunga percorrenza.
Soppressioni
In riferimento agli aspetti di regolarità rispetto al programma del servizio sono definiti gli indicatori di soppressione.
Sono da considerarsi treni programmati quelli risultanti dalla programmazione annuale dell’orario e dalle VCO, presenti nei sistemi informativi per ciascuna giornata.
Le soppressioni totali vengono valutate come percentuale dei treni*km soppressi rispetto ai treni*km programmati (indicando con Ntkm il numero di treni*km programmati e con Nskm è il numero di treni*km soppressi, le soppressioni totali sono pari a Nskm/Ntkm*100).
Le soppressioni GI sono calcolate come percentuale dei treni soppressi per causa GI (indicando con Nt il numero di treni programmati e con NsGI è il numero di treni soppressi per causa GI, le soppressioni sono pari a NsGI/Nt*100).
Le soppressioni IF sono calcolate come percentuale dei treni soppressi per causa IF (indicando con Nt il numero di treni programmati e con Nsif è il numero di treni soppressi per causa IF, le soppressioni IF sono pari a Nsif/Nt*100). I codici di ritardo sono riportati in allegato 5 del PIR.
6.3.3 Gestione della circolazione perturbata e sgombero dell’infrastruttura
6.3.3.1 Gestione della circolazione perturbata (aggiornamento dicembre 2025)
Il Gestore Infrastruttura FUC assicura la circolazione dei treni in condizione di sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con IF.
In presenza di eventi tali da incidere cause perturbative, ossia di eventi che riducono la capacità dell’infrastruttura, tali da incidere sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l’origine, il GI FUC è tenuto applica in maniera equa, trasparente e non discriminatoria, la normativa tecnica e di esercizio in vigore, assumendo tutte le iniziative necessarie ed opportune per ricondurre nel più breve tempo possibile la circolazione medesima a condizione di normalità e regolarità.
Nella gestione di possibili conflitti di circolazione il GI, nel rispetto delle finalità sopra richiamate, adotta i provvedimenti atti a garantire complessivamente il maggior contenimento possibile dei ritardi per i treni interessati.
I conseguenti provvedimenti riguardanti la modifica delle tracce, le soppressioni totali e parziali, le deviazioni verranno sono proposti verbalmente dal referente del GI FUC al referente dell’IF che, che, in tempo reale entro 30 minuti o al massimo entro 60 minuti nei casi particolarmente complessi, comunica sarà tenuto a comunicare la propria accettazione o formula proposte alternative, implementando le proposte di variazione condivise del programma di esercizio nei sistemi informativi per la gestione della circolazione.
In caso di mancato accordo il referente GI FUC potrà disporre dispone la soppressione delle tracce interessate dalla perturbazione.
In relazione alle cause perturbative, GI FUC e IF sono tenuti a fornirsi si scambiano reciprocamente ogni notizia ed elemento in loro possesso necessari o utili a prevenire, contenere o superare le perturbazioni stesse, nonché ad assumerne verso la propria clientela le conseguenti iniziative di informazione.
Qualora la previsione di perturbazione si prolunghi oltre i quattro giorni solari il GI FUC realizzerà realizza, d’intesa con IF, i programmi relativi alle variazioni in corso d’orario da apportare alle tracce assegnate. A riguardo IF assumerà i relativi obblighi informativi verso le parti interessate ed in particolare verso la Regione Friuli-Venezia Giulia e verso il Richiedente titolare di accordo quadro relativo alla capacità inerente ai servizi interessati.
In caso di mancato accordo GI FUC potrà comunque provvedere si provvede alla soppressione delle tracce
interessate dalla perturbazione.
In presenza di cause perturbative conseguenti a inconvenienti su linee di altre reti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, il referente accreditato del GI FUC acquisirà avente giurisdizione su stazioni di collegamento reti, acquisisce con la massima sollecitudine da RFI le informazioni utili, provvedendo ad informare il referente accreditato dell’IF in merito alle tracce interessate dall’evento, comunicando le previsioni di ripristino, acquisite e le eventuali ripercussioni sul programma giornaliero contrattualizzato. riguardo la linea interessata, le tracce interessate dall’evento, le previsioni di ripristino, le eventuali ripercussioni sul programma giornaliero contrattualizzato.
Nel caso di circolazione perturbata, gli annunci all’utenza effettuati da FUC devono essere conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/782 (dalla data di sua entrata in vigore) e a quelle della delibera dell’Autorità 106/2018.
In caso di particolari condizioni climatiche per forti nevicate, trombe d’aria, incendi, esondazione di fiumi (o altre calamità naturali ivi incluse le eruzioni vulcaniche, bradisismi, terremoti ecc.),, il GI stabilisce tempestivamente le regole di circolazione che le IF dovranno rispettare come deviazioni e/o limitazioni di velocità, dandone contestuale comunicazione alle IF coinvolte.
Con specifico riguardo alle anormalità in caso di emergenza neve/gelo nell’appendice 1 al capitolo 6, è riportata la procedura relativa al processo operativo e le modalità di gestione della comunicazione per le variazioni programmate e non programmate della circolazione
Criteri da rispettare per l’inoltro dei treni
L’Impresa Ferroviaria è tenuta ad utilizzare le tracce orarie in conformità al programma oggetto del Contratto di Utilizzo con rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione della stessa traccia.
Nei casi di particolari condizioni climatiche (forti nevicate, trombe d’aria, esondazione fiumi) e/o altre calamità naturali (incendi, terremoti), il GI FUC stabilisce in modo tempestivo, le regole di circolazione che le Imprese Ferroviarie dovranno rispettare. Potranno essere previste deviazioni e/o limitazioni di velocità, dandone comunicazione alle IF coinvolte.
L’Impresa Ferroviaria, prima della messa in circolazione di un treno, è tenuta a comunicare al GI FUC le eventuali difformità rispetto alle specifiche tecniche in particolare riguardanti gli eventuali degradi prestazionali di velocità. In relazione al possibile contenimento del ritardo del treno con riduzione di velocità, il GI FUC proporrà all’IF interessata l’adozione di provvedimenti di circolazione utili. L’Impresa Ferroviaria potrà accettare o meno la proposta del GI FUC. La mancata accettazione di tale proposta e/o il mancato accordo sulle proposte alternative da parte dell’IF non dà luogo a conseguenze economiche.
6.3.3.2 Sgombero dell’infrastruttura (aggiornamento dicembre 2025)
Al verificarsi di un evento che richiede lo sgombero dell’infrastruttura, il soggetto (IF, GI FUC o soggetto terzo) che ne è stata causa ne assume la completa responsabilità civile ed economica.
Onde ridurre al minimo i tempi di fermata in linea di ogni treno coinvolto nell’evento e di ripristinare prima possibile il normale utilizzo dell’infrastruttura, il GI FUC assume la responsabilità e il ruolo centrale di coordinamento delle operazioni di sgombero dell’infrastruttura, individuando le risorse più opportune in riferimento a quelle disponibili ai sensi dei punti a seguire.
La disponibilità delle risorse tecniche e umane necessarie allo sgombero è disciplinata in modo differente a seconda che l’ingombro dell’infrastruttura sia rimovibile o meno con traino e/o spinta del treno che ne è l’artefice. Nel caso in cui l’ingombro dell’infrastruttura sia rimovibile con traino e/o spinta del treno che ne è artefice, la IF titolare è tenuta a rendere disponibili al GI FUC le risorse tecniche e umane necessarie allo sgombero, direttamente, in forma consorziata con altra/e IF ovvero tramite “service” da altra IF. Il GI FUC potrà altresì richiedere l’intervento di mezzi eventualmente in circolazione dell’IF che ha causato l’evento qualora il ricorso a tali mezzi sia da essa ritenuto più idoneo ed efficace allo scopo. La disponibilità delle risorse si intende garantita anche attraverso mezzi e personale in sosta di turno per i quali sia programmato l’uso per servizi di trasporto commerciali.
In caso di “service” il contratto dovrà specificare i seguenti contenuti minimi: 1) indicazione della tipologia e quantità dei mezzi di soccorso resi disponibili da IF fornitrice, che dovranno essere in possesso della circolabilità sulla linea Udine-Cividale tecnicamente idonei ad assicurare il traino
e la spinta dei treni in asset all’IF contraente;
2) indicazione della localizzazione di tali mezzi, che dovrà essere tale da consentire il raggiungimento della stazione limitrofa alla tratta ingombra entro un tempo massimo di 2 ore e 30’ dalla richiesta di soccorso;
3) autocertificazione dell’IF fornitrice che le risorse umane dedicate al servizio di sgombero siano abilitate a operare sulla linea FUC;
4) corrispettivi per l’IF fornitrice, da IF contraente.
L’accordo di “service” costituisce un diritto per IF nuova entrante nei primi tre anni di attività, e costituisce obbligo, in qualità di fornitore, per IF già operativa su infrastruttura FUC che sia già dotata di risorse tecniche e umane rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.
In caso di organizzazione consorziata fra IF dovranno comunque essere garantiti i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 con riferimento all’intero parco rotabile delle IF consorziate e alle linee FUC da esse impegnate.
L’organizzazione della IF per lo sgombero ove si attui la fornitura diretta delle risorse tecniche e umane, ovvero l’accordo consortile fra IF ovvero il contratto di “service” stipulato con altra IF, devono essere presentati al GI FUC e da essa verificati e approvati prima della sottoscrizione del Contratto di Utilizzo.
Qualora l’IF non assicurasse la disponibilità operativa delle risorse necessarie allo sgombero nel rispetto del termine di 30’ dal ricevimento della richiesta di soccorso sarà potere di FUC provvedere all’intervento tramite risorse acquisite direttamente, con ribaltamento su IF dei costi documentati sostenuti, maggiorati del 100%.
Le IF che effettuano servizi viaggiatori hanno la completa ed esclusiva responsabilità dell’assistenza dei passeggeri ivi comprese le eventuali operazioni di trasbordo che decidessero di espletare.
In caso di ingombro della linea dovuto a eventi eccezionali è fatto obbligo a tutte le IF che utilizzano la linea UdineCividale di impegnare, sotto il coordinamento del GI FUC, tutte le risorse disponibili per ripristinare nel minor tempo possibile la regolarità del servizio.
6.3.3.2.1 Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
1. In tutti i casi di impossibilità di marcia di un treno sull’infrastruttura ferroviaria regionale umbra, per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell’infrastruttura, il GI assume il ruolo centrale di direzione e coordinamento delle attività e delle risorse necessarie onde ridurre al minimo l’indisponibilità e ripristinare il prima possibile il normale utilizzo dell’infrastruttura. A tal fine, GI individua, limitatamente alle IF che effettuano il servizio sulla rete ferroviaria regionale piemontese, le risorse più opportune in riferimento a quelle disponibili ai sensi dei punti a seguire.
2. Per assicurare lo sgombero dell’infrastruttura ogni IF circolante sull’infrastruttura ferroviaria piemontese deve disporre, per tutto il periodo di circolazione dei propri treni, di locomotive o convogli di riserva diesel (o equivalente) avente caratteristiche di prestazioni adeguate allo scopo. Il numero di locomotive di riserva richiesti da GI alle IF dovrà essere rapportato sia all’estensione delle tratte esercite sia alla quantità delle tracce assegnate e non potrà costituire per le IF un onere innaturalmente elevato rispetto alla dimensione del servizio di trasporto effettuato.
La disponibilità di locomotive/convogli di riserva si intende garantita anche attraverso i materiali in sosta ubicati nelle località definite in sede di assegnazione delle tracce, per i quali sia stato programmato l’utilizzo per servizio commerciale.
La disponibilità di locomotive/convogli di riserva può essere altresì garantita anche in forma consorziata con altre IF, al fine di ottimizzare i costi e garantire una maggiore efficienza delle procedure di sgombero dell’infrastruttura.
3. Qualora IF dichiari, in sede di richiesta di assegnazione di capacità, di utilizzare almeno la doppia trazione diesel (o equivalente) in composizione ai propri treni, e lo confermi in fase negoziale, può essere esonerata dalla dichiarazione riguardante i materiali di riserva di cui sopra.
4. Prima della stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, e comunque entro i termini di cui al par. 3.3.2.1, l’IF è obbligata a consegnare a GI un documento con l’indicazione: • della dislocazione esatta di locomotive/convogli di riserva, diesel (o equivalente) ed elettriche secondo i criteri definiti nel presente paragrafo,
• della tipologia del locomotore (comprensiva dei dati identificativi e tecnico\prestazionali) e relative dotazioni, la tipologia di materiali rotabili che possono essere soccorsi, comprovando eventuali accordi con altre IF in ordine alla disponibilità comune dei mezzi e l’IF responsabile del locomotore;
• dei nominativi dei propri referenti cui GI deve rivolgersi in caso di necessità di sgombero
• i tempi necessari per la messa a disposizione per l’invio in linea a seguito della formale richiesta da parte del GI (comprensivo dell’eventuale montaggio di maschere di accoppiamento in funzione del materiale rotabile da soccorrere) Quanto sopra, previe verifiche ed eventuali ulteriori disposizioni di GI, è indicato in allegato al contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
5. GI ha facoltà di effettuare verifiche periodiche atte ad accertare la conformità di quanto contrattualmente dichiarato in ordine al dislocamento dei materiali di cui al precedente punto 4.
6. Ai fini dello sgombero dell’infrastruttura, il GI richiede l’intervento dei mezzi funzionali allo scopo in disponibilità dell’IF che ha determinato l’ingombro ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo. Il GI richiede inoltre l’intervento dei mezzi eventualmente in circolazione dell’IF che ha causato l’evento o di altre IF qualora il ricorso a tali mezzi sia ritenuto dal GI più idoneo ed efficace allo scopo.
7. L’IF estranea alla causa di ingombro, a cui GI richieda l’intervento, è in ogni caso obbligata ad adoperarsi con i mezzi rientranti nella sua disponibilità per la liberazione dell’infrastruttura qualora l’IF che ha causato l’evento non ottemperi all’ordine di sgombero impartito da GI, ovvero negli altri casi in cui GI ne chieda l’intervento ai fini di un efficace e tempestivo ripristino della circolazione, ovvero per limitare eventuali disagi ai viaggiatori.
8. Nell’ipotesi prevista al precedente punto 7, l’onere economico delle operazioni di sgombero è posto a carico del soggetto responsabile dell’evento. In tali casi, previa richiesta scritta dell’IF intervenuta, il GI remunera direttamente tale ultima, rivalendosi sull’IF responsabile dell’evento. Il GI remunera l’IF intervenuta anche nei casi in cui la causa di ingombro sia imputabile al GI medesimo.
9. Le IF e il GI svolgono, con periodicità e modalità adeguate, tra essi concordate, esercitazioni pratiche congiunte di soccorso di treni fermi per anormalità in linea o su binari critici di stazione, con l’impiego di locomotori e/o materiali di riserva e sulla base di scenari appositamente predisposti; durante ogni esercitazione sono svolte tutte le procedure previste per la gestione delle anormalità di cui trattasi, con particolare riferimento a quelle di preparazione al traino del materiale rotabile da soccorrere, aggancio da parte del locomotore di soccorso, sfrenatura del convoglio da soccorrere e movimentazione del complesso di rotabili.
6.3.3.2.2 Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Nei casi di impossibilità di marcia di un treno per cui si renda necessario l’utilizzo di mezzi di carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei, il GI interviene onde ridurre al minimo i tempi di fermo in linea di ogni treno coinvolto nell’evento e ripristinare il prima possibile il normale utilizzo dell’infrastruttura. Il personale di RFI raggiunge il sito ove si è verificato l’evento utilizzando mezzi gommati attrezzati per i tragitti su strada ed autocarrelli nei casi in cui sia necessario percorrere anche tratti ferroviari.
A seguito del riposizionamento del materiale sviato sulla sede ferroviaria a cura di RFI, restano a carico dell’IF responsabile dell’evento:
- l’individuazione e l’emissione delle prescrizioni tecniche ai fini del ricovero, trasferimento del materiale rotabile interessato;
- il ricovero ed il trasferimento in luogo sicuro del materiale rotabile interessato, ai fini del sollecito sgombero dell’infrastruttura tramite locomotore dell’IF medesima o con locomotore di altra IF;
- i relativi oneri derivanti dal trasferimento in luogo sicuro del materiale rotabile interessato qualora venga utilizzato un locomotore di soccorso di un’altra IF, Restano fermi i tempi di preavviso e di richiesta soccorso di cui al successivo paragrafo 6.3.3.2.3 e l’obbligo per il personale di macchina, al verificarsi di arresto sull’infrastruttura ferroviaria nazionale dovuto ad un guasto bloccante che presupponga la necessità di sgombero attraverso mezzi di soccorso attrezzati, di
comunicare tramite le apparecchiature telefoniche di bordo, o presenti lungo la linea, o di altro tipo, l’immediato preavviso agli operatori della circolazione del GI, confermando numero del treno e tipologia di materiale rotabile, fornendo altresì le informazioni disponibili sul tipo di guasto bloccante verificatosi ovvero sullo stato di efficienza dei servizi erogati a bordo ovvero su situazioni di emergenza per i viaggiatori che si trovino a bordo treno. e di informare tempestivamente anche il personale tecnico e della medesima IF. Le suddette informazioni hanno lo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento e di attuare provvedimenti atti a minimizzare i disagi per i viaggiatori. L’operatore della circolazione comunica il preavviso di sgombero al Referente accreditato per la circolazione del GI, che stabilisce, sulla base della situazione di circolazione, le modalità più idonee per l’eventuale soccorso finalizzato allo sgombero del materiale.
6.3.3.2.3 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con impiego di locomotive/convogli di riserva (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
1. Al verificarsi dell’arresto di un treno dovuto ad eventi che presuppongano una richiesta di locomotive di soccorso, l’agente di condotta tramite le apparecchiature telefoniche di bordo, o presenti lungo la linea, o di altro tipo deve dare immediato preavviso verbale di richiesta di locomotiva di soccorso agli operatori al regolatore della circolazione interessato, confermando numero del treno e tipologia di materiale rotabile, e fornisce le informazioni utili per l’individuazione della tipologia di anormalità che ne ha determinato l’arresto, comunicando altresì se sono interessati gli impianti di trazione elettrica, se esiste la disponibilità di un pantografo efficiente e la eventuale necessità di condizionamento del pantografo. Il preavviso verbale di richiesta di locomotiva di soccorso e le notizie correlate potranno anche essere fornite dalla sala operativa dell’Impresa proprietaria del treno al DCCM (Dirigente Centrale Coordinatore Movimento) di giurisdizione.
Queste informazioni preliminari hanno lo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento, fermi restando adempimenti e formalizzazioni previsti dalla normativa vigente
2. Il Referente accreditato per la circolazione del GI, che riceve un preavviso di richiesta di locomotiva di soccorso, si attiva immediatamente e stabilisce, sulla base della situazione di circolazione, le modalità più idonee per l’eventuale soccorso finalizzato allo sgombero dell’infrastruttura
Nel caso di fermo in linea, ai fini del recupero del treno, il Referente per la circolazione deve richiedere l’immediato avvicinamento di uno dei seguenti mezzi alla stazione abilitata più vicina al punto di arresto del materiale rotabile in linea, limitatamente ai materiali delle IF che effettuano servizio sulla rete ferroviaria regionale piemontese:
a) locomotiva/convoglio di riserva dell’IF, ubicata nelle località previste nel contratto di utilizzo, o altro mezzo di trazione dato disponibile al momento dalla medesima IF;
b) locomotiva/convoglio di riserva di altra IF, tenendo conto sia della dislocazione dei mezzi rispetto al luogo in cui si è verificato la fermata del treno, sia dei tempi di intervento comunicati dall’IF alla quale è richiesto il soccorso;
c) treno compatibile per l’aggancio della stessa IF o di altra IF che lo segue in linea da utilizzare per la spinta fino alla più vicina stazione presenziata;
d) locomotiva di manovra idonea per prestazione.
Nel caso di fermo in stazione, ai fini del recupero del treno fermo in stazione la cui posizione, tuttavia, pregiudica il regolare espletamento dei servizi programmati nella stazione stessa, il Referente per la circolazione richiede, l’immediato avvicinamento alla stazione stessa di uno dei seguenti mezzi, limitatamente ai materiali delle IF che effettuano servizio sulla rete ferroviaria regionale piemontese:
a) locomotiva/convoglio di riserva dell’IF, ubicata nel contratto di utilizzo, o altro mezzo di trazione dato disponibile al momento dalla medesima IF;
b) locomotiva/convoglio di riserva di altra IF, tenendo conto sia della dislocazione dei mezzi rispetto al luogo in cui si è verificato l’arresto del treno, sia dei tempi di intervento comunicati dall’IF alla quale è richiesto il soccorso;
c) locomotiva di manovra idonea per prestazione.
3. Il personale di macchina che ha dato preavviso di sgombero, entro 15 minuti deve richiedere la locomotiva/convoglio di riserva o, qualora possa autonomamente riprendere la marcia, comunicarlo all’operatore di circolazione del GI, informando anche di eventuali condizioni di degrado.
4. All’atto della richiesta di sgombero l’IF deve segnalare la necessità di trasbordo dei viaggiatori, comunicando all’operatore di circolazione di GI la sussistenza delle condizioni di fattibilità del trasbordo medesimo, nonché il materiale (dislocato o in circolazione) che intende utilizzare allo scopo.
5. Dal momento della formale comunicazione dell’IF della disponibilità del mezzo per il trasferimento, il GI provvede alla più sollecita circolazione del mezzo stesso dandone la massima priorità.
Nell’ambito delle attività di sgombero con impiego di locomotive/convogli di riserva trovano applicazione anche le seguenti disposizioni.
a) Richiesta di soccorso
L’ IF ha l’obbligo di:
• comunicare a GI il “preavviso di soccorso” quando, al momento dalla fermata in linea, si prefiguri la possibilità di una richiesta di locomotiva di soccorso, al fine di attivare i provvedimenti operativi preventivi all’attuazione del soccorso. Il GI provvede in ogni caso alla gestione dei treni a seguito con le modalità descritte al paragrafo 6.3.2 in relazione alla prevalenza dei flussi. In ogni caso, il preavviso di soccorso deve essere comunicato al GI entro 15 minuti dall’arresto del treno;
• comunicare la “richiesta di soccorso” entro 15 minuti dall’arresto del treno ossia dare conferma della necessità di una locomotiva di soccorso entro 15’ dal preavviso di soccorso comunicando al GI: - lo stato di efficienza dei servizi erogati a bordo; - il numero dei viaggiatori a bordo del treno ed eventuali situazioni di emergenza per gli stessi (necessità di trasbordo, presenza di persone con criticità sanitarie, mancanza di servizi di climatizzazione, ecc.).
Il GI attiva la procedura di soccorso, ordinando formalmente l’immobilizzazione del convoglio quando:
• siano trascorsi 15’ dall’arresto del treno e non sia stato comunicato né il preavviso di soccorso, né una richiesta formale di soccorso;
• siano trascorsi 15 minuti dal preavviso di soccorso senza la conferma formale della richiesta di soccorso.
b) Modalità di effettuazione del soccorso
In assenza di una richiesta di trasbordo da parte dell’IF interessata, la circolazione dei treni nella tratta avviene con le modalità descritte al paragrafo 6.3.2 in relazione alla prevalenza dei flussi.
Al fine del maggiore contenimento dei tempi di effettuazione del soccorso sono di seguito, elencate in ordine di priorità e comunque tenendo conto della reale situazione della circolazione e dei tempi di intervento, le modalità con cui viene effettuato il soccorso al fine di garantire il ricovero in idoneo posto di servizio:
• “spinta” o “traino” del materiale del treno che richiede il soccorso con altro treno in servizio commerciale che, sulla base delle indicazioni fornite dall’IF al GI, risulti con il primo tecnicamente compatibile limitatamente ai materiali delle IF che effettuano servizio sulla rete ferroviaria regionale piemontese;
• “spinta” o “traino” del materiale del treno che richiede il soccorso mediante invio dalla sede di dislocazione del materiale di riserva che, sulla base delle indicazioni fornite dall’IF al GI, risulti con il primo tecnicamente compatibile limitatamente ai materiali delle IF che effettuano servizio sulla rete ferroviaria regionale piemontese;
• utilizzo del mezzo diesel solo nei casi di:
1. indisponibilità della linea elettrica;
2. non accoppiabilità con i materiali dei treni in servizio commerciale in circolazione;
3. indisponibilità dichiarata a GI dall’ IF interessata del materiale di riserva nella sede prevista; 4. presenza di tratti acclivi superiori al 15 per mille.
Per i punti 2, 3 e 4 viene valutato l’utilizzo di uno specifico mezzo elettrico disponibile in una località limitrofa al punto della richiesta riserva.
c) Modalità di effettuazione del trasbordo
In presenza di una richiesta di trasbordo da parte dell’IF, al fine di consentire al GI l’adozione di provvedimenti equi, trasparenti e non discriminatori, minimizzando al contempo l’indisponibilità della tratta di linea, l’IF interessata -tenendo comunque conto della reale situazione della circolazione e dei tempi di intervento- effettua il trasbordo secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità:
• treno a seguito;
• invio materiale di scorta.
d) Modalità di soccorso in caso di presenza a bordo di Persone con Disabilità o Mobilità Ridotta (PMR)
In relazione all’anormalità in atto ed alla posizione del treno fermo (in linea o presso località), resta in capo alla IF la valutazione in merito alla esistenza delle condizioni per il trasbordo in sicurezza su treno o mezzo alternativo, ovvero la discesa in sicurezza dei viaggiatori a bordo, inclusa la PMR con disabilità motorie, anche in relazione alla tipologia di anormalità e dei conseguenti riflessi (ad esempio assenza servizi di bordo, ecc.), alle specifiche esigenze della clientela a bordo, comunicandone le determinazioni al GI per la relativa valutazione in considerazione del contesto di circolazione in atto, richiedendo a quest’ultimo l’eventuale intervento dei servizi di pronto soccorso e/o Vigili del Fuoco.
e) Altri passeggeri PMR coinvolti dalla anormalità
Riguardo gli eventuali altri passeggeri PMR coinvolti nell’anormalità (in stazione o su altri treni interessati nell’anormalità) e in possesso di un regolare titolo di viaggio per i treni coinvolti, resta a cura delle IF garantire assistenza ai sensi dagli articoli 18 e 20 del Regolamento UE n. 782/2021 e prevedere, laddove richiesto dalla PMR, la riprogrammazione del viaggio alla stregua degli altri viaggiatori; resta inteso che qualora la riprogrammazione del viaggio per le PMR coinvolga stazioni rientranti nel network di offerta del servizio di assistenza prestato da RFI, detta riprogrammazione dovrà essere preventivamente condivisa con la Sala Blu di competenza ai fini dell’erogazione, da parte di GI, dei servizi di assistenza alle PMR
6.3.3.2.4 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con mezzi di soccorso attrezzati o altri mezzi idonei (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Fermi restando i tempi di preavviso e di richiesta soccorso di cui al precedente paragrafo 6.3.3.2.3, al verificarsi di fermata sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di un treno dovuta ad un guasto bloccante che presupponga la necessità di sgombero attraverso mezzi di soccorso attrezzati, l’agente di condotta tramite le apparecchiature telefoniche di bordo, o presenti lungo la linea, o di altro tipo, deve darne immediato preavviso al regolatore della circolazione del GI, confermando numero del treno e tipologia di materiale rotabile, fornendo altresì le informazioni disponibili sul tipo di guasto bloccante verificatosi, ovvero sullo stato di efficienza dei servizi erogati a bordo ovvero su situazioni di emergenza per i viaggiatori che si trovino a bordo treno.
Le suddette informazioni preliminari hanno lo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento e di attuare provvedimenti atti a minimizzare i disagi per i viaggiatori.
Il regolatore della circolazione deve comunicare il preavviso di sgombero al DCCM, che stabilisce, sulla base della situazione della circolazione, le modalità più idonee per l’eventuale soccorso finalizzato allo sgombero
della linea.
Il DCCM richiede, ai fini del recupero del treno, l’immediato avvicinamento di un mezzo di soccorso attrezzato alla località di servizio più vicina al punto di arresto del materiale rotabile. Nel caso in cui il treno fermo fosse in una località di servizio e ciò comporti conseguenze sulla regolarità degli altri servizi programmati, il DCCM richiede l’immediato avvicinamento di un mezzo di soccorso attrezzato alla medesima località. Le operazioni devono essere coadiuvate dal personale dell’IF interessata dal fermo del materiale rotabile, responsabile peraltro della notifica delle relative prescrizioni tecniche ai fini del proseguimento del convoglio, nonchè per l’eventuale necessario condizionamento dello stesso
Il GI provvede alla più sollecita circolazione del mezzo di soccorso attrezzato, dandone la massima priorità qualora circolante su rotaia, ovvero differire l’intervento del mezzo di soccorso attrezzato, sulla base dell’analisi in merito alle relative ripercussioni sulla circolazione dovute, sia all’inconveniente stesso, sia a quelle derivanti dalle operazioni di recupero e di trasferimento. In caso di ordine di sgombero con mezzo attrezzato il GI garantisce la partenza del mezzo:
• entro 20 minuti dalla richiesta se in orario di officina;
• entro 60 minuti dalla richiesta se fuori dall’orario di officina.
6.3.4 Accertamenti sugli incidenti/inconvenienti d’esercizio (aggiornamento dicembre 2025)
In occasione di incidenti di esercizio ciascuna delle parti è tenuta ad assumere, nell’ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa e fornire ogni collaborazione per limitare le conseguenze dell’incidente ed agevolare le operazioni di soccorso, di sgombero dell’infrastruttura ferroviaria e di ripristino della normalità della circolazione.
Al verificarsi di incidente di esercizio, interessante la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, il Gestore Infrastruttura, deve dare immediata comunicazione all’ANSFISA nei tempi e nei modi descritti dal Decreto ANSF 04/2012. L’accertamento degli eventi avviene sia ad opera degli agenti del GI FUC sia dagli agenti delle Imprese Ferroviarie. Gli agenti hanno l’obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile Gestore Infrastruttura o al Coordinatore Ferroviario FUC tutti gli eventi come: collisioni, deragliamenti, eventi ai passaggi a livelli, fuga di veicoli, incendi ed esplosioni, rottura ruote od assili, rotaie danneggiate, malfunzionamenti al sistema di segnalamento, superamenti indebiti, movimenti treni non autorizzati, ogni altro evento sospetto, indipendentemente dalle loro possibili conseguenze.
Gli eventi che hanno pregiudicato, o che avrebbero potuto pregiudicare, la sicurezza dell’esercizio ferroviario possono richiedere l’espletamento di un’inchiesta o di analisi e approfondimenti specifici mirati alla conoscenza delle cause, con lo scopo di acquisire dall’evento un ritorno di esperienza da divulgare al personale interessato. A seconda della gravità dell’evento potranno essere svolte inchieste ed analisi:
• esclusivamente interne al GI FUC;
• con la partecipazione delle IF coinvolte nell’evento;
• con la partecipazione anche di altri Soggetti esterni (es. Ditte Appaltatrici, soggetti responsabili alla manutenzione dei veicoli, detentori di veicoli ferroviari, ecc);
• congiunte con altri Gestori Infrastruttura (evento verificatosi nelle stazioni comuni a due reti o nel caso di eventi interessanti entrambe le ferrovie).
Indagini dell’Organismo Investigativo del Ministero dell’Infrastrutture e dei trasporti della Mobilità Sostenibili Sulla rete di FUC la DiGIFeMa può svolgere indagini volte ad acquisire tempestivamente gli elementi utili all’individuazione delle cause dell’accaduto. Per quanto sopra, il GI FUC e le IF devono fornire la massima collaborazione, al personale incaricato dalla DiGIFeMa di svolgere le indagini, garantendo l’accesso agli impianti, al materiale rotabile, alla documentazione, alle attrezzature ed alle banche dati.
In caso di incidenti gravi l’Organismo Investigativo (OI) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indaga al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione degli incidenti.
L’OI può inoltre avviare indagini in presenza di incidenti o inconvenienti che- in condizioni diverse- avrebbero potuto determinare incidenti gravi.
La natura di dette indagini, nonché le competenze, gli obblighi e le responsabilità delle parti (ANSFISA, Gestori
dell’infrastruttura, imprese ferroviarie) in merito alle stesse sono definite dal capo V (indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti) del d.lgs. 50/2019, al quale si fa espresso rinvio.
Indagini dell’ANSFISA
Fermo restando che la competenza a seguito di incidenti/inconvenienti o specifica catena di essi competono all’OI, l’ANSFISA, quando lo ritiene necessario, svolge indagini volte ad acquisire tempestivamente gli elementi utili all’individuazione delle cause dell’accaduto, per poter adottare gli eventuali interventi immediati a carattere normativo e tecnico che contribuiscano ad evitare il ripetersi di tali eventi.
Il GI e le IF devono fornire la massima collaborazione al personale incaricato dall’ANSFISA di svolgere le indagini, garantendo l’accesso agli impianti, al materiale rotabile, alla documentazione, alle attrezzature ed alle banche dati. Per un compiuto approfondimento in materia si fa espresso rinvio all’art. 5.4.3 dell’Allegato A del Decreto n. 4/2012 dell’ANSF.
Obblighi di segnalazione e di indagine del GI e delle IF
Il GI e le IF, oltre agli obblighi di segnalazione verso l’ANSFISA in caso di incidenti e/o inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione e dell’esercizio ferroviario (definiti dall’art.5.4 nell’Allegato A del Decreto n. 4/2012 dell’ANSF, al quale si fa espresso rinvio), hanno l’obbligo di indagare su ogni incidente o inconveniente che ha interessato il proprio personale, i propri mezzi, impianti o attività.
Nel caso in cui in uno stesso evento siano coinvolti più operatori, ciascuno di essi dovrà svolge re un processo di valutazione autonomo, garantendo comunque lo scambio tra gli operatori coinvolti degli elementi utili all’indagine. Le relazioni d’indagine concluse dovranno essere rese immediatamente consultabili all’ANSFISA ed agli altri operatori coinvolti. In base ai rispettivi processi di analisi, ciascun operatore valuta la possibilità di riaprire la propria indagine allo scopo di “affinarla” ulteriormente. L’ANSFISA interviene allo scopo di indurre gli operatori ad una conclusione univoca delle indagini disponendo nel caso necessario la riapertura delle stesse. Per un compiuto approfondimento in materia si fa espresso rinvio all’ art. 5.4.2 dell’Allegato A del Decreto n. 4/2012 dell’ANSF.
In attesa del riassetto normativo sugli accertamenti da parte dell’ANSFISA in materia di d’incidenti/inconvenienti che hanno o che avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni o dell’esercizio ferroviario e della successiva formalizzazione da parte del GI della relativa procedura d’attuazione prevista dal punto 5.4.2 dell’Allegato A del Decreto ANSF n.4/2012 il GI dispone, a seconda della tipologia di evento verificatisi, i previsti accertamenti -sulla base della disposizione di esercizio n.18/2014 “Procedure di interfaccia. Norme concernenti ‘Accertamenti e indagini di RFI in caso d’incidenti e inconvenienti ferroviari’
Tale indagine del GI comprende la raccolta e l’analisi di informazioni, l’accertamento delle dinamiche dell’evento, la determinazione delle cause e l’individuazione delle responsabilità, la quantificazione dei relativi danni e la formulazione di conclusioni
Il GI, a seguito di un processo di valutazione delle risultanze dell’accertamento, provvede a rendere disponibili le indagini all’ANSFISA ed a trasmetterne copia alle eventuali IF coinvolte nell’evento.
Il GI, dietro specifica richiesta, invia le relazioni d’inchiesta e gli eventuali provvedimenti migliorativi all’OI del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Qualora l’ART avvii degli approfondimenti in occasione di eventi anomali, GI e IF mettono a disposizione tutta la documentazione disponibile e la trasmettono su richiesta della stessa.
Il Gestore Infrastruttura FUC, non appena ricevute dai propri agenti e/o dagli agenti di IF le informazioni relative ad eventi ed accadimenti, previa conferma della correttezza e completezza delle informazioni ricevute, provvede:
• entro 1 ora dal verificarsi dell’evento: invio ai destinatari preposti, tra cui ANSFISA, di un “Avviso di Accadimento” a mezzo e-mail e SMS;
• entro 3 ore dal verificarsi dell’evento: provvede ad inviare via e-mail ai destinatari preposti, tra cui DiGIFeMa, il “Primo rapporto Informativo”;
• entro 24 ore dal verificarsi dell’evento: trasmette a mezzo e-mail ai destinatari preposti, tra cui ANSFISA, la “Relazione Informativa”.
Il Gestore Infrastruttura FUC a seguito degli avvenuti accadimenti, nel rispetto degli obblighi di legge previsti,
provvede ad aprire ufficialmente l’indagine nominando la commissione incaricata. Per lo svolgimento dell’attività di indagine, la commissione d’inchiesta può accedere a tutti i documenti d’interesse per appurare la dinamica e le responsabilità dei fatti. La commissione d’inchiesta ha titolo di interrogare il personale del GI FUC, di IF e degli eventuali Soggetti Terzi eventualmente coinvolti. Al termine delle attività la commissione provvede a trasmettere la “Relazione d’Inchiesta” a FUC, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, all’Impresa Ferroviaria coinvolta ed agli eventuali altri Enti esterni interessati ed aventi titolo per accedere ai dati.
La circolazione dei treni in linea è attualmente regolata con il blocco telefonico e prevede un sistema di esercizio regolato da dirigente unico.
Nella stazione di Cividale del Friuli, sede del dirigente unico, non sono presenti sistemi tecnologici di supporto alla circolazione. Il regolatore della circolazione si avvale delle informazioni comunicate dagli agenti addetti alla circolazione operanti nelle stazioni. Il dirigente unico assume pertanto personalmente la dirigenza della circolazione in linea e adotta i provvedimenti necessari previsti dalla normativa per il regolare svolgimento del servizio.
6.4.1 Piattaforma Integrata Circolazione (PIC) (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
La Piattaforma Integrata Circolazione (PIC) è il sistema informatico a supporto della gestione della circolazione, utilizzato da GI per la richiesta di tracce e servizi, la registrazione dei ritardi e degli scostamenti nonché per la relativa attribuzione e comunicazione delle cause di ritardo e per il Performance Regime.
La Piattaforma mette inoltre a disposizione, sulla base dei profili rilasciati, le informazioni relative alle performance di puntualità in tempo reale e sulla base di dati di consuntivo
APPENDICI AL CAPITOLO 6 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
Appendice 1 al Capitolo 6 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
PROCEDURA OPERATIVA SUL PROCESSO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO IN CASO DI EMERGENZA NEVE/GELO
La presente procedura definisce il processo operativo e le modalità di gestione della comunicazione per le variazioni programmate e non programmate della circolazione nei casi di anormalità rilevanti secondo le procedure interne di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con particolare riferimento ai casi di emergenza meteo. Si applica a tutti gli eventi che ricadono nelle definizioni di anormalità rilevante e di incidente di esercizio.
Anormalità rilevanti
Sono da considerarsi rilevanti le anormalità che:
abbiano causato danni ai viaggiatori, al personale o a terzi;
riguardino nodi o linee della rete con una previsione di durata superiore alle 2 ore;
determinino difficoltà o significative ripercussioni alla circolazione, dovute all’istradamento dei treni, in particolare di lunga percorrenza, su itinerari alternativi.
Inoltre si applica per le anormalità che al loro insorgere, pur non avendo immediata connotazione di rilevanza, potrebbero assumerla per la loro evoluzione o per la “valenza commerciale” della linea/impianto interessati.
GESTIONE DELLE ANORMALITA’
All’insorgere di un caso di anormalità rilevante, secondo la definizione sopra riportata, RFI provvederà a: - regolare la circolazione, gestendo l’anormalità tramite la ripartizione della capacità residua, condividendo con le Imprese Ferroviarie i provvedimenti di circolazione (limitazioni, cancellazioni, deviazioni, ecc. ); - attivare, previa consultazione con le imprese coinvolte, tutti i canali necessari per la tempestiva ed efficace informazione alla clientela, tramite:
a) annunci specifici, erogati attraverso le periferiche audio e video presenti in stazione e coordinamento con le IF per l’allineamento degli annunci a bordo;
b) pubblicazione sulla sezione “RFI ultime notizie” del sito www.rfi.it delle notizie relative all’anormalità in atto.
EMERGENZA METEO NEVE/GELO
L’attivazione delle misure previste dai piani neve e gelo è correlata ai bollettini meteo e agli avvisi di avverse condizione meteo emessi dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle sue strutture territoriali. In base al livello di gravità annunciato saranno attivate le seguenti fasi operative:
1. Fase di pre-allerta: caratterizzata da condizioni meteo che, normalmente, non comportano alcuna soggezione della circolazione dei treni, in quanto le attrezzature e le risorse disponibili risultano sufficienti al mantenimento della piena potenzialità degli impianti e delle linee.
2. Fase di allerta gialla: caratterizzata da condizioni meteo che comportano soggezioni alla circolazione dei treni ed all’effettuazione di altri servizi (manovre, ecc.). Le risorse disponibili, compreso il ricorso a manodopera esterna, consentono il mantenimento in efficienza di buona parte dei deviatoi e dei binari.
3. Fase di allerta arancione/rossa: caratterizzata da condizioni meteo che non consentono di mantenere in efficienza tutti i binari e i deviatoi del network nazionale. Le risorse disponibili saranno pertanto dedicate al mantenimento in esercizio delle infrastrutture individuate come prioritarie per la circolazione dei treni. In caso di allerta rossa saranno possibili ulteriori riduzioni di traffico rispetto allo scenario dell’allerta arancione, fino ad arrivare eventualmente alla sospensione della circolazione.
RFI, con adeguato anticipo e sulla base degli avvisi diffusi dalla Protezione Civile, provvede a comunicare lo stato di allerta a tutte le IF.
Alle fasi di emergenza gialla e arancione sono associati specifici piani di riduzione dell’offerta regionale e dei treni lunga percorrenza, condivisi anticipatamente con le Imprese Ferroviarie e aggiornati annualmente in prossimità dell’avvio della stagione invernale., in modo da permettere la concentrazione delle risorse nelle stazioni particolarmente critiche e garantire in ogni circostanza la mobilità dei passeggeri, che saranno informati in maniera preventiva circa i servizi che saranno garantiti. In base alla disponibilità delle linee interessate dall’emergenza i servizi, passeggeri e merci, saranno opportunamente riprogrammati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione
Per ridurre al minimo i possibili disagi alla clientela in caso di precipitazioni nevose, in riferimento allo scenario di Allerta (Gialla o Arancione/Rossa), il piano operativo del GI prevede l’attivazione dei programmi di riduzione dell’offerta commerciale, che saranno potranno essere adottati in maniera preventiva in funzione delle criticità segnalate dai bollettini di Avverse Condizioni Meteo emessi dal Dipartimento di Protezione Civile e dalle sue articolazioni regionali.
Il GI potrà consentire la circolazione dei treni previsti dai programmi definiti negli Scenari operativi di Allerta, con possibili perditempo derivanti dalla gravità reale delle condizioni metereologiche sia dall’adozione dei correlati protocolli ferroviari precauzionali.
In caso di attivazione di una fase di allerta si provvederà ad effettuare adeguata informazione alla clientela attraverso comunicati stampa, siti ufficiali di RFI, nonché con una capillare informazione al pubblico, audio e video, nelle stazioni della rete. Inoltre, durante la giornata di criticità, saranno assicurati specifici protocolli di comunicazione per permettere una tempestiva ed efficace informazione ai passeggeri rispetto a possibili ulteriori variazioni e/o rallentamenti, eventuali alternative al loro viaggio programmato.
Per garantire l’efficacia dei piani neve e gelo, RFI, dispone su tutta la rete delle seguenti risorse:
oltre 800 stazioni attrezzate con dispositivi scaldadeviatoi per permettere lo scioglimento della neve in caso di accumuli;
95 mezzi di soccorso per il recupero di eventuali treni fermi in linea a causa del maltempo; - 33 mezzi dedicati all’eliminazione di accumuli di neve o ghiaccio (11 autoscale dotate di fresie, 9 mezzi Multisys, 13 autoscale leggere per la rimozione del ghiaccio).
Inoltre, in base alla fase di emergenza attivata, RFI:
attiverà specifiche misure per il mantenimento in efficienza della linea di alimentazione elettrica per contrastare la formazione di ghiaccio tramite l’utilizzo di sistemi automatici (procedura scaldafilo) e con la circolazione di specifiche corse raschiaghiaccio programmate in orario; - potenzierà i presidi straordinari dei punti nevralgici della rete con particolare riferimento a quelli di nodo delle aree urbane e metropolitane del paese;
istituirà i Centri Operativi Territoriali che opereranno sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI. Nei casi di emergenza gialla e/o arancione, a seconda della contingenza degli eventi, potranno essere attivati il Centro Operativo Direzioni Centrali o l’Unità di Crisi;
- assicurerà una tempestiva ed efficace informazione alle Imprese Ferroviarie ed ai viaggiatori in stazione rispetto a possibili rallentamenti o alternative rispetto al viaggio programmato, con le seguenti modalità:
a) annunci specifici, anche preventivi nei casi di previsioni di condizioni meteo avverse, attraverso le periferiche audio e video presenti nelle stazioni;
b) comunicazione preventiva agli Enti Locali, alla Protezione Civile ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza; - pubblicizzazione online, nella sezione dedicata “RFI ultime notizie” del sito www.rfi.it, di tutte le notizie relative all’anormalità in atto garantendone l’aggiornamento fino al termine delle avverse condizioni meteo e delle correlate perturbazioni al traffico ferroviario.
7.1 INTRODUZIONE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
Il presente capitolo definisce in dettaglio i criteri da seguire per accedere ai servizi di cui all’articolo 13, comma 2 del d.lgs 112/2015 offerti da RFI in qualità di operatore di impianto di servizio e descritti nei successivi paragrafi.
7.2 INFORMAZIONI GENERALI
Il Gi fornisce accesso per tutte le IF, a condizioni eque non discriminatorie e trasparenti, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, e ai servizi forniti in tale ambito:
• Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria (es. TVM) ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;
• Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito del materiale rotabile;
• Aree per l’approvvigionamento del combustibile
• Scarico reflui
Le informazioni riportate nel presente capitolo sono fornire in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo europeo e nazionale relativamente agli impianti a diritto di accesso garantito gestiti da RFI in qualità di Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Regionale Friulana
Le informazioni riportate nel presente capitolo sono fornite in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo europeo e nazionale relativamente agli impianti a diritto di accesso garantito gestiti da FUC in qualità di Gestore dell’Infrastruttura.
Le informazioni afferenti al perimetro e le caratteristiche degli impianti sono riportati all’interno degli allegati IV e V.
7.3.1 Disposizioni comuni
Salvo specifica indicazione, le modalità e tempistiche per le richieste sono riportate al paragrafo 4.5. Le regole relative a rendicontazione, fatturazione e pagamento dei servizi sono riportate al paragrafo 5.9.
7.3.2 Stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario (aggiornamento dicembre 2025)
Descrizione del servizio e dotazione minima dell’asset per il servizio
Il servizio consiste nella messa a disposizione alle Imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari di spazi di stazione relativi a biglietteria self-service (BSS), eventuali locali di stazione relativi a biglietterie non automatiche/servizi di informazione- accoglienza-assistenza, Desk informativi mobili e desk polifunzionali e obliteratrici, nonché di locali ed aree tecniche funzionali allo svolgimento dell’esercizio ferroviario.
Il servizio di accesso alle aree suddette prevede la messa a disposizione delle seguenti dotazioni minime:
• Desk informativo mobile
o Area per il posizionamento Desk (max 3,0 mq) – impianto di illuminazione delle parti comuni –predisposizione impianto elettrico;
o Predisposizione collegamento per trasmissione dati.
• Obliteratrici:
o Area per il posizionamento obliteratrice (max 0,36 mq) – predisposizione impianto elettrico;
o Predisposizione collegamento per trasmissione dati.
• Biglietteria Self-service (BSS):
o Area posizionamento BSS (max 3,0 mq) – impianto di illuminazione delle parti comuni –predisposizione impianto elettrico;
o Predisposizione collegamento per trasmissione dati.
Spazi di stazione relativi a: biglietterie self service (BSS), desk informativi mobili e desk polifunzionali (Desk), biglietterie non automatiche, servizi di accoglienza ed assistenza, obliteratrici, locali e aree tecniche funzionali ai predetti spazi
La classificazione delle stazioni/fermate RFI è basata su dati di domanda, offerta, contesto territoriale, intermodalità e di dotazioni delle stazioni definisce sei cluster. In relazione al servizio in parola e alla finalità della Carta dei Servizi di RFI le stazioni/fermate passeggeri sono così classificate:
• Main Hub: categoria che comprende le 25 maggiori stazioni caratterizzate da altissime frequentazioni (> di 30.000 frequentatori medi/giorno circa) e un’offerta di servizi ferroviari molto estesa che comprende circa 25% di treni LH e 75% regionali. In questa classe gli indicatori territoriale, intermodalità sono a livello alto e molto alto. La categoria è caratterizzata da livelli massimi di dotazioni di stazione ed estensione del fabbricato viaggiatori.
• Hub: categoria che comprende stazioni di dimensioni grandi caratterizzati da frequentazioni alte con una media giornaliera superiore a 12.000 frequentatori e servizi viaggiatori di qualità elevata con circa 180 treni giorno di media di cui 10% LH e 90% collegamenti regionali. In questa classe l’indicatore del contesto territoriale è alto e l’indicatore di intermodalità si presenta medio. L’indicatore di dotazioni di stazione e l’estensione del fabbricato viaggiatori risultano alte.
• Major: categoria che comprende stazioni e fermate da dimensioni medio/grandi con almeno 5.000 frequentatori medi/giorno e un’offerta ferroviaria mediamente ampia che comprende circa 110 treni giorno di media di cui circa 92% sono regionali. In questa classe l’indicatore del contesto territoriale è medio e l’indicatore di intermodalità si presenta generalmente medio-basso, con livello di dotazione di stazione medio alto;
• Plus: categoria che comprende medie stazioni e fermate caratterizzate da frequentazioni generalmente superiori a 1.500 frequentatori medi/giorno, e un’offerta ferroviaria che comprende circa 60 treni giorno di media quasi esclusivamente regionali (solo il 3% sono IC). In questa classe l’indicatore del contesto territoriale è medio-basso e si riscontra un livello basso di intermodalità. Le dotazioni di stazione e l’estensione del fabbricato viaggiatori risultano avere valori medi.
• Local Plus: categoria che comprende medio/piccole stazioni e fermate caratterizzate da servizi ferroviari quasi unicamente per il traffico regionale/locale e basse frequentazioni (superiori a 500 frequentatori medi/giorno). Il livello del contesto territoriale è medio-basso e con un indicatore di intermodalità basso. Anche le dotazioni di stazione risultano contenute.
• Local: categoria che comprende piccole stazioni e fermate caratterizzate da frequentazioni generalmente inferiori a 500 frequentatori medi/giorno, offerta ferroviaria bassa e molto/bassa per il traffico regionale/locale. Gli impianti risultano essere spesso impresenziati, privi di Fabbricato Viaggiatori e inseriti in contesti e livelli di intermodalità minimi.
Tariffe
Le tariffe per le Biglietterie Self-service (BSS) e per i Desk informativi mobili (Desk) sono riportate nella Tabella 19 12
[€/POSTAZIONE ANNO]
Stazioni Passeggeri Biglietterie Self-service (BSS) e Desk informativi mobili
Stazione Fermata
Obliteratrici
Tabella 19 12 - Tariffe Biglietterie Self-service (BSS), Desk e Obliteratrici - Stazioni Passeggeri
Caratteristiche degli impianti
Il servizio consiste nella messa a disposizione alle imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari di quanto descritto al precedente paragrafo 7.3.2.1, ovvero di spazi di stazione relativi a biglietterie self-service (BSS), desk informativi mobili (desk) e obliteratrici.
In ciascuna area individuata sarà riservato ad ogni IF richiedente il numero minimo di uno (1) spazio per la collocazione di propri, strumenti operativi e tecnologie (Es. BSS / Desk informativi/Obliteratrici/ Aree operative ecc.) in base al criterio di proporzionalità da determinarsi rispetto al numero di treni di ciascuna IF distinto per tipologia di servizio.
Le richieste di assegnazione da parte delle IF dei servizi ed impianti dovrà essere presentata a AB (paragrafo 4.2) con un anticipo di almeno quattro mesi prima rispetto alla tempistica programmata per la relativa fruizione. Tale richiesta dovrà contenere le caratteristiche degli impianti e le seguenti informazioni:
• superficie richiesta espressa in mq;
• finalità di utilizzo;
• tempistica programmata di acquisizione in disponibilità dello spazio;
• stima dei tempi necessari per l’allestimento degli spazi decorrenti dalla data di formale assegnazione.
Diritti e obblighi di GI e IF
FUC individua nelle stazioni interessate a ciascuna impresa ferroviaria richiedente apposite aree da destinare a spazi di stazione relativi a biglietteria self-service (BSS), eventuali locali di stazione relativi a biglietterie non automatiche/servizi di informazione- accoglienza-assistenza, Desk informativi mobili e obliteratrici, nonché di locali ed aree tecniche funzionali allo svolgimento dell’esercizio ferroviario.
Ciò al fine di garantire il rispetto del principio di pari visibilità ed accessibilità. Nel merito in ogni area individuata è assicurata a ciascuna IF richiedente la collocazione di propri, strumenti operativi e tecnologie (Es. BSS / Desk informativi/Obliteratrici/ Aree operative, ecc..) in base al criterio di proporzionalità da determinarsi rispetto al numero di treni di ciascuna IF distinto per tipologia di servizio. Il rispetto del principio di pari visibilità, nei termini sopra indicati, è garantito anche qualora, in ragione delle caratteristiche strutturali e/o funzionali della stazione, sia possibile individuare una sola area destinata al posizionamento di detti strumenti operativi.
Formalizzazione
La messa a disposizione all’impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari IF dell’area richiesta sarà formalizzata con la sottoscrizione del contratto di concessione d’uso, ancillare al contratto di utilizzo e tacitamente rinnovabile annualmente salvo recesso anticipato di una delle parti.
Modalità e tempistiche per richiedere il servizio
Procedure di assegnazione per le IF: Spazi di stazione relativi a biglietterie/Biglietterie Self-service (BSS), desk informativi mobili (desk) e obliteratrici.
Ogni richiesta da parte delle IF di assegnazione spazi per collocazione di Biglietteria/ Biglietteria BSS / Desk informativi/obliteratrici dovrà essere formulata, per qualsiasi stazione, a FUC.
Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, FUC indicherà alla IF richiedente il numero di spazi cui la IF richiedente ha diritto nell’area individuata nella stazione interessata.
Entro i successivi 15 giorni lavorativi FUC provvederà a convocare l’IF richiedente al fine di svolgere un sopralluogo in stazione per individuare concretamente gli spazi i disponibili tenendo anche conto delle specifiche esigenze della IF.
Entro i successivi 15 giorni lavorativi FUC, alla luce dell’esito del sopralluogo effettuato, comunica all’IF richiedente gli spazi assegnati inviando contestualmente a quest’ultima una bozza contrattuale standard.
La proposta sarà irrevocabile per i successivi venti giorni lavorativi, decorsi i quali, in mancanza di accettazione da parte della IF, la richiesta di spazi si intenderà decaduta.
La consegna dell’area verrà completata nei cinque giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto da parte della IF, salvo il caso in cui oggettivi e specifici impedimenti tecnici (e.g. necessità di lavori di adeguamento) richiedano un tempo superiore.
7.3.2.1 Diritti e obblighi di GI e imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Spazi di stazione relativi a biglietterie self service (BSS), desk informativi mobili e desk polifunzionali (desk)
Il gestore commerciale della stazione –previa acquisizione del nulla osta da parte di RFI in merito agli aspetti di carattere tecnico impiantistico ed alle esigenze di sicurezza- individua, nelle stazioni oggetto di interesse dell’impresa ferroviaria richiedente, apposite aree da destinare alla collocazione delle BSS/desk informativi. Al fine di garantire il rispetto del principio di pari visibilità ed accessibilità, in ogni area individuata è assicurata a ciascuna IF richiedente la collocazione di proprie BSS/desk in base al criterio di proporzionalità, da determinarsi rispetto al numero di treni di ciascuna IF distinto per tipologia di servizio. Il rispetto del principio di pari visibilità, nei termini sopra indicati, è garantito anche qualora, in ragione delle caratteristiche strutturali e/o funzionali della stazione, sia possibile individuare una sola area destinata al posizionamento di BSS / desk
Spazi minimi garantiti
In ciascuna area individuata è riservato ad ogni IF richiedente un numero minimo di due (2) spazi per la collocazione di un numero corrispondente di proprie BSS anche qualora, in applicazione del criterio di proporzionalità sopra descritto, una IF risultasse destinataria di un numero inferiore a due (2) spazi.
In ciascuna area individuata è riservato ad ogni IF richiedente un numero minimo di uno (1) spazio per la collocazione di un numero corrispondente di propri desk anche qualora, in applicazione del criterio di proporzionalità sopra descritto, una IF non risultasse destinataria di alcuno spazio. Qualora, in ragione delle caratteristiche strutturali e/o funzionali della stazione, sia stata individuata una sola area destinata al posizionamento di desk, il numero minimo da garantire è invece pari a due (2) spazi.
Nel caso in cui la richiesta della IF riguardi stazioni in cui la stessa non svolge/non ha programmato servizi di trasporto ferroviario, alla stessa IF è comunque garantito almeno uno (1) spazio per la collocazione di una propria BSS ed almeno uno (1) spazio per la collocazione di un proprio desk all’interno della stazione interessata dalla richiesta.
Il ruolo e le competenze del gestore commerciale della stazione, così come delineate nella presente procedura, sono da considerarsi in capo ad RFI per quelle stazioni in cui quest’ultima, oltre a svolgere le verifiche in merito agli aspetti di carattere tecnico impiantistico ed alle esigenze di sicurezza, assume anche la funzione di gestore commerciale.
Spazi di stazione destinati a biglietterie non automatiche, di accoglienza e assistenza
Il gestore commerciale - previa acquisizione, laddove necessario, del nulla osta da parte di RFI in merito agli aspetti di carattere tecnico-impiantistico ed alle esigenze di sicurezza - individua appositi spazi da destinare alle Imprese Ferroviarie richiedenti, garantendo adeguata visibilità ed accessibilità per i viaggiatori. Con riferimento a quelle stazioni per cui - in presenza di vincoli derivanti da preesistenti accordi con altre IF/operatori commerciali ovvero in ragione di limitazioni di natura strutturale - non è stato possibile indicare alcun spazio disponibile, in caso di richiesta presentata da una IF per locali da destinare a servizi di biglietteria non automatica e/o accoglienza/assistenza, il gestore commerciale della stazione si impegna ad individuare una soluzione, anche temporanea, che garantisca il soddisfacimento dell’IF richiedente in un termine ragionevole, e comunque non superiore a 6 mesi dalla presentazione della richiesta.
Richieste provenienti da imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari (diversa da IF) Nel caso di richiesta da parte di imprese operanti nei servizi di trasporto ferroviari (diverse da IF) il GI garantisce comunque almeno uno (1) spazio per la collocazione di una BSS ed almeno uno (1) spazio per la collocazione di un desk all’interno della stazione interessata dalla richiesta.
Formalizzazione
La messa a disposizione all’impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari dell’area richiesta, in caso di richieste in cui il gestore commerciale della stazione sia RFI, viene formalizzata con la sottoscrizione del contratto di concessione d’uso (appendici 1 e 2 al presente capitolo), ancillare al contratto di utilizzo e tacitamente rinnovabile annualmente, salvo recesso anticipato di una delle parti. I contratti di concessione
d’uso stipulati in data antecedente all’entrata in vigore del presente PIR dovranno essere modificati e aggiornati alla luce degli interventi normativi e regolatori successivamente intervenuti.
7.3.2.4 Modalità e tempistiche per la richiesta del servizio (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Procedure di assegnazione per le IF Spazi di stazione relativi a biglietterie self service (BSS), desk informativi mobili e desk polifunzionali (desk) e obliteratrici
1. RFI, sulla scorta dell’individuazione rappresentata al successivo paragrafo, pubblica il numero aggiornato di aree disponibili per ciascuna stazione e i relativi spazi destinati, all’interno di ciascuna area, alla collocazione di BSS / desk /obliteratrici;
2. ogni richiesta, da parte delle IF, di assegnazione spazi per la collocazione di BSS/desk /obliteratrici deve essere formulata, per qualsiasi stazione, a RFI - Direzione Commerciale (T0);
3. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, RFI - Direzione Commerciale provvederà ad inoltrare tale richiesta al gestore commerciale della stazione interessata (T0+5);
4. entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, RFI indicherà alla IF richiedente ed al gestore commerciale della stazione il numero di spazi cui la IF richiedente ha diritto in ogni area individuata nella stazione interessata in base al principio di proporzionalità sopra descritto (T0+10);
5. entro i successivi 15 giorni lavorativi, il gestore commerciale della stazione interessata provvederà a convocare l’IF richiedente al fine di svolgere un sopralluogo in stazione per individuare concretamente gli spazi disponibili, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della IF, (T0+25);
6. entro i successivi 15 giorni lavorativi, il gestore commerciale della stazione interessata - alla luce dell’esito del sopralluogo effettuato- comunica a RFI e all’IF richiedente gli spazi assegnati, inviando contestualmente a quest’ultima la bozza contrattuale standard (T0+ 40);
7. la proposta è irrevocabile per i successivi 20 giorni lavorativi, decorsi i quali, in mancanza di accettazione da parte della IF, la richiesta di spazi si intende decaduta (T0+60);
8. la consegna dell’area avviene nei 5 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto da parte della IF, salvo il caso in cui oggettivi e specifici impedimenti tecnici (e.g. necessità di lavori di adeguamento) richiedano un tempo superiore (T0+65).
Spazi di stazione destinati a biglietterie non automatiche, a servizi tecnici, di accoglienza e assistenza
1. Ogni richiesta delle IF di assegnazione di spazi (T0) deve essere presentata, per le sole stazioni di proprietà di RFI e indipendentemente dal gestore commerciale della stessa, a RFI - Direzione Commerciale con un anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla tempistica programmata per la relativa fruizione. Tale richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
a) superficie richiesta espressa in mq;
b) finalità di utilizzo;
c) tempistica programmata di acquisizione in disponibilità dello spazio;
d) stima dei tempi necessari per l’allestimento degli spazi decorrenti dalla data di formale assegnazione.
2. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, RFI - Direzione Commerciale provvederà ad inoltrare tale richiesta al gestore commerciale della stazione interessata; (T0+5)
3. entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, il gestore commerciale della stazione fornisce riscontro alla IF richiedente, richiedendo, laddove necessario, eventuali elementi integrativi a sostegno della richiesta formulata; (T0+15)
4. entro i successivi 10 giorni lavorativi (qualora sia stata richiesta documentazione integrativa, il termine decorre dal completo ricevimento della stessa) il gestore commerciale della stazione provvede a convocare l’IF richiedente onde effettuare un sopralluogo congiunto in stazione finalizzato a verificare
le caratteristiche dello spazio e gli eventuali interventi necessari a garantirne la piena fruibilità in ragione delle esigenze rappresentate dall’IF; (T0+ 25)
5. entro i successivi 20 giorni lavorativi il gestore commerciale della stazione invia alla IF la proposta di contratto; (T0+ 45)
6. La proposta è irrevocabile per i successivi 20 giorni lavorativi, decorsi i quali, in mancanza di accettazione da parte della IF, la richiesta di spazi si intende decaduta; (T0+65)
7. la consegna dello spazio avviene nei 5 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto, salvo il caso in cui oggettivi e specifici impedimenti tecnici (ad esempio necessità di lavori di adeguamento) richiedano un tempo superiore. (T0+70)
7.3.3 Scali merci
FUC non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
7.3.4 Aree di composizione/scomposizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra
FUC non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
7.3.5 Aree, impianti e edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito di materiale rotabile e di merci e approvvigionamento di combustibile (aggiornamento dicembre 2025)
Il servizio si concretizza nella messa a disposizione di binari ad uso non esclusivo e senza obbligo di custodia del materiale rotabile in capo a RFI al GI FUC per un periodo di tempo pari o superiore:
• a 1 ora (60 minuti) per tutti i treni che effettuano servizio viaggiatori;
• a 2 ore (120 minuti) per tutti i treni che effettuano servizio merci.
Dotazione minima dell’asset per il servizio
Il servizio di accesso alle aree destinate alla sosta prevede la messa a disposizione delle seguenti dotazioni minime:
• presenza di almeno un binario;
• impianto di illuminazione delle parti comuni;
• accesso a lavoratori e mezzi.
l’effettuazione delle seguenti operazioni:
1 ricovero: intesa come sosta inferiore alle 24 ore, legata di regola alla turnazione del materiale rotabile, effettuata spostando il materiale medesimo in binari dedicati allo scopo specifico, in ogni caso non strumentali alla circolazione dei treni e non attrezzati per servizi diversi, salvo autorizzazione in deroga del GI FUC;
2 deposito: inteso come sosta di durata normalmente superiore alle 24 ore che viene effettuata spostando i materiali in binari dedicati allo scopo, in ogni caso non strumentali alla circolazione dei treni e non attrezzati per servizi diversi;
3 approvvigionamento di combustibile: le attività relative restano responsabilità esclusiva di IF.
Il servizio, che comprende la predisposizione dell’instradamento e la regolazione della circolazione per il trasferimento del materiale rotabile dai binari di ricevimento ai binari attrezzati per le operazioni di cui ai punti a) e b), è garantito da RFI dal GI FUC nella sola stazione di Cividale del Friuli.
Ove il tempo di stazionamento effettivo dovesse, per motivi imputabili a IF, essere superiore a quello previsto e da ciò possa derivare pregiudizio all’utilizzo dell’impianto, il GI RFI può, a spese dell’IF, far rimuovere il materiale e trasferirlo ove vi sia capacità disponibile, in analogia a quanto previsto per lo sgombero dell’infrastruttura.
7.3.5.1 Tariffe (nuovo) (aggiornamento) dicembre 2025)
La tariffa per il servizio è basata su un corrispettivo €/minuto, modulato per fascia oraria per il segmento passeggeri.
I corrispettivi per il servizio sono applicati al tempo di sosta del singolo treno negli impianti di origine e destino della traccia e negli eventuali impianti intermedi in cui vengono svolti servizi che richiedono soste eccedenti la
franchigia. Alle soste presso gli impianti di confine sono applicati i corrispettivi per il servizio solo laddove siano necessarie manovre, anche ai fini del transito, nel caso si tratti di tracce con Origine/Destino nell’impianto di confine o nel caso in cui durante la sosta vengano richiesti eventuali altri servizi.
Le tipologie di sosta oggetto di rendicontazione sono:
a) soste per “legami treno” a stazionamento, in cui il treno riparte dallo stesso binario in cui è arrivato il treno precedente;
b) soste per “legami materiale” in cui il treno riparte da un binario potenzialmente diverso a seguito di una o più manovre;
c) soste dovute a manovre di terminalizzazione (introduzione o estrazione da terminal/scali/raccordi/depositi dell’IF)
Vengono altresì rendicontate le soste di tutti quei materiali classificati come Locomotive Isolate.
I tempi di sosta rendicontati sono decurtati di:
• Tempi di svolgimento delle eventuali manovre per lo spostamento del treno da/verso fasci secondari dedicati alla sosta del materiale rotabile per movimentazioni all’interno dello stesso impianto o in ingresso/uscita negli impianti relativi ad altri servizi/di altri gestori;
• Tempi relativi alla franchigia del segmento di trasporto di riferimento (viaggiatori o merci).
Per le porzioni di impianto non dotate di sistemi di campo i tempi di sosta sono calcolati automaticamente dall’impegno impianto del treno programmato ed eventualmente riprogrammato, anche in gestione operativa.
Tariffa unitaria Viaggiatori Diurna (TVG)
Tariffa Viaggiatori Notturna (TVN)
Tariffa Unitaria Merci (TM)
CORRISPETTIVO
Tabella 13 22 - Tariffa per il servizio di sosta, ricovero e deposito di materiale rotabile
La tariffa diurna TVG si applica per le soste nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00, la tariffa notturna TVN per le soste dalle 22:00 alle 06:00. Nel caso la sosta interessi due fasce orarie la tariffa verrà applicata in maniera differenziata per la quota di sosta ricadente in ciascuna fascia oraria.
Per quanto riguarda la responsabilità del GI nell’attribuzione delle soste o di allungamento di soste già programmate, si considerano non imputabili alla IF gli incrementi di sosta derivanti da modifiche di tracce interessate da VCO a causa lavori di manutenzione.
In caso di sosta di due materiali della stessa IF contemporaneamente su uno stesso binario, la tariffa della sosta è computata una sola volta.
Laddove le IF richiedano anche servizi aggiuntivi quali Rifornimento Idrico, alle tariffe per il servizio di sosta andranno sommate le tariffe relative ai servizi aggiuntivi richiesti.
Le tariffa per il servizio di sosta comprende anche la messa in disponibilità di aree funzionali per l’approvvigionamento carburante.
7.3.5.2 Diritti e obblighi di GI e IF (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
RFI assicura l’accesso e l’utilizzo degli impianti in questione nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
RFI compatibilizza le soste richieste da tutte le IF in base ai binari di sosta disponibili nei terminali e/o nei fasci di appoggio collegati ai terminali richiesti. Il programma definitivo delle soste si formalizza, sentite le IF, con l’assegnazione delle tracce, legami e manovre. Le indicazioni circa la turnazione del materiale rotabile fornite dalle IF possono essere riviste dal GI, nel processo di assegnazione delle tracce, per esigenze di compatibilizzazione e ottimizzazione della capacità.
RFI inoltre:
• Garantisce il ripristino della funzionalità a seguito di guasti
• Garantisce il ripristino delle dotazioni minime
L’IF è tenuta a:
• Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti
• rispettare le norme sulle specifiche modalità operative per l’ingresso all’Area e quelle specifiche di gestione del singolo impianto
• predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale;
• predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• attuare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare interruzioni o limitazioni all’esercizio ferroviario (es. presenza di personale dell’Impresa non autorizzato sulla sede ferroviaria, ecc.).
Formalizzazione
Il servizio di sosta viene formalizzato con la sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ovvero con l’integrazione dello stesso qualora il servizio sia richiesto durante il periodo di esecuzione del contratto medesimo. Le IF richiedono il servizio compilando correttamente nell’impegno impianto il legame e/o la manovra attraverso:
• la piattaforma di comunicazione ASTROIF le richieste di servizio per l’orario successivo a quello in vigore o in corso d’orario;
• la piattaforma PICWEB per le richieste di servizio in Gestione operativa.
I sistemi informativi calcolano automaticamente i tempi di sosta, al netto della franchigia e dei tempi di movimentazione connessi alla manovra.
7.3.5.3 Modalità e tempistiche per la richiesta del servizio (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Si faccia riferimento a quanto descritto al par. 4.5.
7.3.6 Centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati
FUC non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
7.3.7 Platee di lavaggio
FUC non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
7.3.8 Servizi di continuità territoriale (aggiornamento dicembre 2025)
FUC non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
7.3.9 Aree per l’approvvigionamento di combustibile (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Descrizione del servizio
Il servizio consiste nella messa in disponibilità, ad uso non esclusivo, dell’accesso ad aree, individuate tra quelle limitrofe destinate alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci, funzionali all’approvvigionamento di combustibile in autoproduzione da parte delle IF tramite il ricorso all’utilizzo di autobotti proprie o di loro fornitori.
Dotazione minima dell’asset per il servizio
Il servizio di accesso alle aree destinate all’approvvigionamento combustibile prevede la messa a disposizione delle seguenti dotazioni minime:
• presenza di almeno 1 binario tra quelli destinati alla sosta;
• impianto di illuminazione delle parti comuni;
• accesso a mezzi e persone.
Ulteriori Servizi all’interno dell’impianto
RFI non eroga ulteriori servizi in impianto.
Caratteristiche dell’impianto
Il GI garantisce, su richiesta dell’IF, la messa in disponibilità di aree destinate all’accesso delle autocisterne di proprietà di terzi e funzionali al rifornimento del carburante dei mezzi ferroviari.
Tariffe
Il servizio è incluso nella tariffa per il servizio di sosta. In caso di effettuazione del servizio durante soste inferiori ad un’ (1) ora l’IF non è tenuta a versare alcun corrispettivo al GI.
Diritti e obblighi di GI e IF
RFI assicura l’accesso e l’utilizzo degli impianti in questione nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione.
RFI verifica rispetto all’impianto indicato all’atto della richiesta, l’idoneità di binari funzionali alla effettuazione del servizio, tenuto anche conto del programma di esercizio interessante l’impianto. l’IF è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela ambientale.
Formalizzazione
La messa a disposizione degli impianti si formalizza con la sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ovvero con l’integrazione dello stesso qualora il servizio sia richiesto durante il periodo di esecuzione del contratto medesimo.
Con la sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura l’IF manleva RFI da qualsivoglia domanda, responsabilità e/o onere, derivante da pretese di terzi per i danni da questi eventualmente subiti in relazione alle attività svolte da parte di IF nell’ambito dell’impianto.
Le IF presentano attraverso:
• la piattaforma di comunicazione ASTROIF le richieste di servizio per l’orario successivo a quello in vigore o in corso d’orario;
• la piattaforma PICWEB per le richieste di servizio in Gestione operativa
7.3.10 7.3.9 Scarico reflui (aggiornamento dicembre 2025)
FUC non offre tale servizio presso l’Infrastruttura Ferroviaria gestita.
7.3.10.1 Descrizione del servizio (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Il servizio consiste nella messa a disposizione alle imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari di specifiche aree funzionali all’istallazione da parte dell’Impresa di cisterne per lo stoccaggio dei reflui prodotti sui treni che dovranno essere raccolti dai treni per mezzo di carrellini dotati di apposita cisterna per lo svuotamento di serbatoi dei reflui.
La messa a disposizione del servizio presuppone l’utilizzo di binari di sosta, pertanto l’IF che usufruisce del servizio di scarico reflui, usufruisce in maniera imprescindibile anche del servizio di sosta.
Dotazione minima dell’asset per il servizio
Il servizio di scarico reflui prevede la messa a disposizione delle seguenti dotazioni minime:
• Area specifica per l’ubicazione cisterna (max. 20 m2);
• Presenza di almeno 1 binario tra quelli destinati alla sosta;
• Impianto elettrico;
• Impianto idrico;
• Accesso a lavoratori e mezzi;
• Illuminazione spazi comuni;
• Acqua;
• Appositi percorsi per carrellini all’interno dell’impianto;
• Energia.
Per quanto riguarda le aree per lo scarico reflui sono da considerarsi quali dotazioni plus a carico di RFI la recinzione dell’area e la tettoia.
7.3.10.2 Ulteriori servizi all’interno dell’impianto (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
RFI non eroga ulteriori servizi in impianto.
7.3.10.3 Tariffa (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
Le tariffe per il servizio scarico reflui sono riportate nella seguente tabella 23
Tabella 23 – Tariffe scarico reflui
Tipologia di servizio
Aree per lo scarico di reflui (€ area/anno)
Tariffa unitaria
La rendicontazione del servizio parte dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
7.3.9.4 Diritti e obblighi di GI e IF (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
GI e l’IF sono tenuti, ciascuno per l’ambito di propria competenza, al rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela ambientale.
Nei casi di indisponibilità programmata di un servizio, la cui fruizione possa essere svolta in alternativa in altri binari dello stesso impianto, il GI valuterà con le IF interessate il piazzamento su binari alternativi; qualora, invece, il servizio non possa essere erogato, RFI invierà comunicazione alle IF almeno 7 giorni lavorativi prima della mancata erogazione del servizio.
L’IF è obbligata a mantenere l'Impianto in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l'igiene e quant'altro attenga all'uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando RFI da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposta l’IF sono completamente a sua cura e spese e per l’ottemperanza degli stessi IF dovrà contattare, ove necessario, le Strutture preposte di RFI. L’IF assume in proprio ogni responsabilità nei confronti di RFI per qualsiasi danno e/o infortunio dovesse derivare ai propri dipendenti o Appaltatori di Servizi dall’espletamento delle attività. L’IF in particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si impegna a:
1. non consentire l’accesso all’Impianto a terzi non autorizzati da RFI, fatta eccezione per l’accesso agli Appaltatori di Servizi;
2. non consentire l’accesso all’Area ad estranei, ad eccezione di visite ispettive da parte di RFI o personale da essa incaricato nello slot temporale di fruizione del servizio;
3. predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale;
4. predisporre ed applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
5. assicurarsi che dopo ogni operazione di scarico dei reflui non ci siano stati sversamenti ovvero provvedere con sollecitudine a pulire e rimuovere ogni traccia degli sversamenti intercorsi;
6. garantire che l’Impianto presenti sempre un idoneo grado di pulizia e decoro;
7. attuare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare interruzioni o limitazioni all’esercizio ferroviario (es. errate manovre di automezzi, presenza di personale non autorizzato sulla sede ferroviaria, ecc.);
8. evitare il danneggiamento di qualsiasi struttura ferroviaria esistente;
9. rispettare le norme sulle specifiche modalità operative per l’ingresso all’Impianto e quelle specifiche di gestione del singolo impianto;
10. non utilizzare l’Impianto a fini pubblicitari o commerciali.
Per quanto riguarda il servizio scarico reflui con carrellino, i diritti e obblighi di RFI e dell’IF sono dettagliati nel Contratto Tipo riportato all’appendice 4 al presente capitolo.
Formalizzazione
La messa a disposizione delle aree per la fruizione del servizio si formalizza con la sottoscrizione dell’Accordo quadro per la concessione di aree per lo scarico di reflui di cui all’appendice 4 al presente capitolo. Al fine di disciplinare tutti gli aspetti normativi e di responsabilità connessi alle operazioni di vuotatura dei reflui mediante carrellini, all’atto della consegna dell’area viene sottoscritto tra RFI e l’Impresa Ferroviaria un verbale di consegna dell’area al cui interno sono stabiliti tutti gli obblighi in capo alle parti.
Modalità e tempistiche per la richiesta del servizio
Per il servizio scarico reflui con carrellino le IF devono presentare attraverso la piattaforma di comunicazione IF - GI denominata ASTROIF disponibile all’interno della Piattaforma Integrata Circolazione (PIC) le richieste relative all’orario successivo a quello in vigore o in corso d’orario ovvero tramite PICWEB le richieste formulate in Gestione operativa.
Le imprese ferroviarie con servizio di trasporto passeggeri che intendo fruire del servizio di scarico reflui con carrellino in nuovo impianto e/o in una nuova area, possono richiedere il servizio tramite Nota formale al seguente indirizzo e-mail rfi-dce-dco@pec.rfi.it.
A valle della ricezione della nuova richiesta, concluse le verifiche di competenza, RFI provvederà a convocare l’IF richiedente onde effettuare un sopralluogo congiunto in stazione finalizzato all’individuazione dell’area dove posizionare la cisterna. A seguito di individuazione e messa in disponibilità dell’area, RFI invierà alla IF la proposta di contratto; la proposta sarà valida per i successivi 20 giorni lavorativi, decorsi i quali, in mancanza di accettazione da parte della IF, la richiesta di spazi si intenderà decaduta. La consegna dello spazio avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto e tramite il verbale di consegna. Pertanto, solo a seguito della firma di tale verbale, l’impresa ferroviaria potrà procedere al posizionamento della cisterna. È imprescindibile ai fini della sottoscrizione del contratto, e di fatto alla concessione del servizio, che l’Impresa stipuli:
1. polizza antincendio
2. polizza sinistro
3. polizza “ricorso vicini”
4. polizza per responsabilità civile
Maggiori dettagli su responsabilità e assicurazioni sono riportate nell’Art. 18 del contratto tipo riportato all’appendice 4 del presente capitolo.
7.3.11 Sgombero dell’infrastruttura
Il corrispettivo che la IF che ha provocato l’evento è tenuta a riconoscere al GI FUC per ciascun intervento di sgombero è determinato secondo i criteri seguenti:
• soccorso effettuato con risorse rese disponibili da IF che ha provocato l’evento: NESSUNO;
• soccorso effettuato con risorse reperite dal GI FUC: RIBALTAMENTO DEI COSTI DOCUMENTATI + 10% PER COSTI GENERALI;
• maggiorazione in caso di soccorso effettuato con risorse reperite dal GI FUC causa mancato rispetto del termine prescritto da parte di IF che ha provocato l’evento: 100%.
A cui si sommerà il pedaggio della traccia relativa al materiale che effettua lo sgombero (dall’impianto di deposito del carro soccorso al sito dell’intervento e viceversa).
I soggetti che effettuano l’intervento di sgombero sono tenuti a produrre un documento dettagliato con l’indicazione della tariffa complessiva e l’esplicitazione delle singole voci di costo.
Nel caso di intervento effettuato con l’utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva, GI, acquisita dal soggetto intervenuto la documentazione di cui al capoverso precedente, provvede a trasmetterla all’IF responsabile dell’evento e che sarà tenuta al pagamento nei confronti di GI. Tale ultimo, ottenuto il pagamento dell’IF responsabile dell’evento, provvede a rifondere il soggetto intervenuto.
Nel caso di intervento effettuato con l’utilizzo di mezzi idonei allo sgombero (diversi dai carri di soccorso attrezzati) GI FUC ribalterà alla IF responsabile dell’evento i costi sostenuti per liberare l’infrastruttura.
Nel caso in cui lo sgombero venga effettuato con risorse in parte rese disponibili da IF ed in parte dal GI FUC, il corrispettivo sarà determinato con riferimento alle sole risorse rese disponibili dal GI FUC.
APPENDICI AL CAPITOLO 7 (NUOVO) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2025)
Appendice 1 al Capitolo (aggiornamento dicembre 2025)
CONTRATTO TIPO PER MESSA IN DISPONIBILITA’ DI SPAZI FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA E/O DESK INFORMATIVI MOBILI E\O E/O DESK INFORMATIVI MOBILI E POLIFUNZIONALI\O OBLITERATRICI NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI…
RETE FERROVIARIA ITALIANA - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico, soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n 112/15”, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, , CAP 00161, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581
R.E.A. n. 758300 - Partita IVA 01008081000 -di seguito denominata anche “RFI” - rappresentata da……. nato a…… il…….in qualità di……. in virtù dei poteri attribuitigli dalla …….. del ……. Repertorio …..…. Rogito …… E
[ ], con sede legale in [ ], [ ], codice fiscale, partita IVA [ ] e numero iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] R.E.A. n.[ ] Partita IVA n. [ ] -di seguito denominata anche “IF/Impresa” - rappresentata da……. nato a…… il…….in qualità di……. in virtù dei poteri attribuitigli dalla …….. del ……. Repertorio …..…. Rogito ……
Di seguito indicate anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
Premesso che:
a) IF e RFI hanno sottoscritto in data […] l’Accordo Quadro/Contratto di utilizzo n. [ ]di Rubrica atti privati RFI, (di seguito più brevemente l’ “Accordo” [da intendersi riferito all’Accordo Quadro se esistente altrimenti al Contratto di Utilizzo]), avente ad oggetto la capacità di infrastruttura ferroviaria/[utilizzo di infrastruttura ferroviaria] con validità fino al [ ]; (in alternativa, in caso di soggetto non IF) RFI e Impresa, titolare di accordi commerciali (protocollo n. _________) con IF che ha stipulato con RFI Accordo Quadro/Contratto di utilizzo n. [ ]di Rubrica atti privati RFI, (di seguito più brevemente l’ “Accordo” [da intendersi riferito all’Accordo Quadro se esistente altrimenti al Contratto di Utilizzo]), presta ai passeggeri del trasporto ferroviario servizi di informazione e biglietteria;
a1) [IF con nota del […] ha avanzato richiesta di capacità ferroviaria ai sensi e per gli effetti delle regole previste nel PIR]4;
b) IF/Impresa con nota del [ ] ha comunicato a RFI la necessità di avere la disponibilità di n.___spazi immobiliari all’interno della stazione di [ ] al fine di poter installare emettitrici automatiche di biglietteria ferroviaria/ desk informativi mobili/Obliteratrici;
c) RFI è proprietaria e gestore commerciale della stazione ferroviaria di [ ];
d) sul PIR è pubblicata la “Procedura per l’assegnazione di spazi per biglietterie automatiche e desk informativi mobili (di seguito, per brevità, “Procedura”)”;Nel rispetto della suddetta Procedura, le Parti hanno individuato una soluzione idonea a soddisfare le necessità di IF/Impresa;
e) le Parti intendono pertanto sottoscrivere un Contratto di Concessione d’Uso (di seguito il “Contratto”) con il quale RFI concede a IF/Impresa le porzioni immobiliari meglio individuate nell’oggetto del presente contratto;
f) le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l’uso delle suddette porzioni è destinato ad un’attività connessa e dipendente all’attività di trasporto.
g) che IF/Impresa dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare, limitatamente all’oggetto del presente Contratto -obbligandosi alla relativa osservanza in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo del servizioquanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15.
Tutto ciò premesso
Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
RFI concede in uso a IF/Impresa, che accetta, gli spazi immobiliari di sua proprietà ubicati nella Stazione ferroviaria di [ ]-, (di seguito indicate complessivamente come gli‘“Spazi”), ”), identificati al Catasto Fabbricati di [...] al foglio [...], particelle [...], consistenti in complessivi [...] mq, affinché IF/Impresa vi possa installare n. […] (indicare numero in lettere) emettitrici automatiche di biglietteria ferroviaria (di seguito
4 Premessa alternativa alla premessa a) da inserirsi solo qualora l’IF non avesse ancora stipulato alcun Accordo Quadro né Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ma avesse presentato richiesta di capacità ferroviaria.
più brevemente definite le “Emettitrici”), e/o n. […] (indicare numero in lettere) desk informativi mobili (di seguito più brevemente definite i “Desk”) e/o n. […] (indicare numero in lettere) Obliteratrici.
La superficie complessiva dell’Area oggetto del presente Contratto è indicata nell’allegato 1,. Nel medesimo allegato è riportata anche una planimetria che riproduce la collocazione di ogni singola Emettitrice e/o Desk e/o Obliteratrice nell’ambito della stazione ferroviaria, Gli Spazi vengono accettati da IF/Impresa nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e riconosciuti idonei all’uso pattuito.
Le caratteristiche tecniche delle Emettitrici/dei Desk/delle Obliteratrici, oggetto del presente Contratto, sono descritte nell’allegato 2 al Contratto, elaborato a cura o da ditta specializzata per conto di IF/Impresa
Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto viene effettuata in stretta connessione con l’attività di trasporto svolta da IF e pertanto come atto negoziale ancillare all’Accordo e a quest’ultimo funzionalmente collegato, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78.
[Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto viene effettuata: a) per IF, in stretta connessione con l’attività di trasporto che IF intende svolgere sottoscrivendo il Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, al quale è subordinata l’efficacia del presente Contratto e rispetto al quale costituirà un atto negoziale ancillare e funzionalmente collegato, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78.
b) per Impresa, in virtù degli accordi commerciali richiamati in premessa a), ai quali è subordinata l’efficacia del presente Contratto e rispetto ai quali costituirà un atto negoziale ancillare e funzionalmente collegato, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78]5
Articolo 2bis
DOTAZIONI MINIME DELL’IMMOBILE
Le dotazioni minime di cui sono dotati gli Spazi sono previste nel Prospetto Informativo della Rete, edizione vigente
Articolo 3
VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il Contratto decorre dalla data [ ]ed avrà scadenza il [ ], pari a quella dell’Accordo. (in alternativa, in caso di soggetto non IF) Il Contratto decorre dalla data [ ]ed avrà scadenza il [ ], pari a quella degli accordi commerciali di cui alla premessa a).
Il Contratto si riterrà rinnovato automaticamente a seguito di stipula di un nuovo Accordo /accordi commerciali di cui alla premessa a) in continuità con il precedente, salvo il necessario adeguamento alle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti successivamente intervenute e alla disciplina del PIR vigente al momento della stipula del nuovo Accordo comunicate da RFI con le modalità di cui all’art. 23.
Il rinnovo non avrà luogo nell’ipotesi in cui IF/Impresa comunichi a RFI -a mezzo di Raccomandata A/ R. o in alternativa a mezzo PEC, 4 mesi prima della scadenza- l’intenzione di non voler rinnovare il Contratto. In tale ipotesi alcun onere potrà essere addebitato a IF/Impresa, per effetto della sola comunicazione di disdetta. Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del Contratto, in caso di risoluzione ovvero scioglimento per qualsiasi ragione dell’Accordo/accordi commerciali di cui alla premessa a), si determinerà l’immediata cessazione del presente Contratto, con l’obbligo in capo a IF/Impresa di riconsegnare gli Spazi come previsto nel successivo art. 7.
Articolo 4
DESTINAZIONE DEGLI SPAZI -DIVIETO DI
SUBCONCESSIONE
IF/Impresa -pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c- si impegna a non mutare, anche solo temporaneamente o parzialmente, la destinazione d’uso degli Spazi. È fatto espresso divieto a IF/Impresa di subconcedere, in tutto o in parte, gli Spazi oggetto del presente Contratto. Resta inteso tra le Parti che IF/Impresa assume in proprio ogni responsabilità nei confronti di RFI per qualsiasi danno e/o infortunio dovesse derivare ai propri dipendenti, eventuali appaltatori di servizi e terzi dall’espletamento delle attività di cui al presente Contratto.
Articolo 5
CESSIONE DEL CONTRATTO E’ fatto espresso divieto a IF/Impresa, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c-, di cedere in tutto o in parte il presente Contratto.
Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c .c., IF/Impresa presta il proprio preventivo consenso alla cessione del Contratto.
Articolo 6
CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo del presente Contratto è definito sulla base delle prescrizioni previste al paragrafo 7.3.2.4 del PIR vigente per i seguenti beni: pari a complessivi €[…] oltre IVA, di cui:
n. […] Emettitrice; n. […]Desk n. […]Obliteratrice
5 Clausola alternativa al comma precedente e da inserire solo qualora l’IF non disponga né di un Accordo Quadro né di un Contratto di Utilizzo.
Il corrispettivo annuo – comprensivo degli oneri accessori connessi al funzionamento delle parti comuni dell’impianto di stazione- dovrà essere pagato da IF/Impresa, a decorrere dalla data di efficacia del contratto, in 4 rate trimestrali anticipate che avranno scadenza a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. RFI provvederà a far pervenire all’indirizzo PEC o e-mail della IF le relative fatture entro 5 giorni dalla relativa emissione.
Tale importo è stato determinato sulla base della consistenza degli Spazi e della tariffa indicata nel PIR pro tempore vigente e, pertanto, potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del presente accordo in applicazione di quanto previsto dalla regolamentazione vigente e da eventuali provvedimenti in materia dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Eventuali aggiornamenti , intercorsi durante l’orario di servizio ai sensi del comma precedente, saranno tempestivamente comunicati a cura di RFI.
Nel caso in cui la prima rata non coincida con un intero trimestre solare, IF/Impresa corrisponderà il relativo importo, proporzionato ai giorni in cui ha avuto in disponibilità gli Spazi, in occasione della fattura relativa al trimestre successivo. Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 231/2002.
Articolo 7
RESTITUZIONE DEGLI SPAZI - MIGLIORIE E ADDIZIONI
Al cessare del Contratto, qualunque sia il motivo della cessazione, IF/Impresa dovrà riconsegnare - entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’intervenuta cessazione- gli Spazi nello stato medesimo in cui li ha ricevuti al momento della presa in consegna.
In caso di ritardata riconsegna degli Spazi, IF/Impresa sarà tenuta al pagamento, oltre al corrispettivo pattuito, anche di una penale pari a 5 (cinque) volte il corrispettivo per ogni giorno di ritardo.
Per tutte le eventuali opere, migliorie e addizioni che venissero eseguite durante la validità del Contratto, anche con il consenso e/o la tolleranza di RFI, quest’ultima, al termine del rapporto di concessione, potrà, a sua insindacabile scelta, chiedere la rimessione in pristino degli Spazi ovvero ritenere le opere eventualmente eseguite.
In ogni caso IF/Impresa espressamente accetta di non aver nulla a pretendere, anche in caso di anticipata risoluzione, a titolo di indennizzo, risarcimento o compenso per le migliorie ed addizioni apportate agli Spazi.
Articolo 8 RECESSO
IF/Impresa ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, dandone avviso a RFI, mediante lettera Raccomandata A.R. o in alternativa a mezzo PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Nel caso in cui RFI, ai sensi delle disposizioni previste dal presente contratto, comunichi modifiche o integrazioni unilaterali da apportarsi allo stesso, IF/Impresa avrà facoltà di recedere dandone avviso a RFI, con le modalità previste al precedente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
IF/Impresa è tenuta a corrispondere a RFI il corrispettivo dovuto fino alla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Articolo 9 ISPEZIONE
IF/Impresa si impegna, durante la vigenza del presente Contratto, a consentire al personale di RFI o da essa incaricato, in ogni momento e con congruo preavviso, visite ispettive intese ad accertare le modalità e la corretta destinazione d’uso, nonché controllare l’osservanza degli obblighi che incombono per legge o per Contratto, su IF/Impresa. Resta inteso che le visite ispettive verranno eseguite in modo da non intralciare l’attività svolta negli Spazi oggetto di concessione.
Articolo 10
ALLESTIMENTO DELL’AREA E MANUTENZIONE
IF/Impresa accetta gli Spazi concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria nonché la messa a norma degli spazi sono a cura e spese di RFI. Nel caso di eventi - dipendenti da RFI - che pregiudichino la piena operatività degli Spazi, RFI medesima si impegna -entro ventiquattro ore dalla segnalazione da parte di IF/Impresa - ad intervenire per il ripristino dell’operatività degli Spazi stessi. Qualora l’intervento di ripristino comporti l’inibizione prolungata degli Spazi, RFI si impegna, entro i tempi strettamente necessari, alla sostituzione degli Spazi, con altri ritenuti dalla stessa idonei ed equivalenti, nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità nei limiti delle aree disponibili.
Articolo 11
SOSTITUZIONE O MODIFICHE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE
In caso di esigenze connesse alla realizzazione di progetti di riqualificazione, manutenzione ovvero in presenza di comprovate esigenze connesse all’esercizio ferroviario, RFI, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, potrà richiedere all’IF/Impresa la temporanea disattivazione delle Emettitrici/Desk/Obliteratrici ovvero, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, la temporanea o definitiva sostituzione degli Spazi assegnati con altri ritenuti da RFI equivalenti nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori, nei limiti delle aree disponibili.
L’IF/Impresa, consapevole della particolare destinazione degli Spazi ubicati negli ambiti ferroviari, accetta e si impegna a dare seguito entro 15 giorni dalla richiesta di RFI. In questi casi RFI comunica all’IF/Impresa i tempi di inattività e/o l’eventuale nuova collocazione delle Emettitrici/Desk/Obliteratrici. Saranno a cura e a carico di RFI lo spostamento e il ripristino della funzionalità nei nuovi Spazi (lo spostamento potrà essere curato dall’IF/Impresa, laddove questa lo richieda).
Nel caso in cui l’IF/Impresa richieda per proprie esigenze il riposizionamento di Emettitrici/Desk/Obliteratrici, qualora fattibile, lo stesso verrà effettuato a totale cura e spese dell’IF/Impresa incluse le spese di allestimento. Resta inteso che laddove la richiesta di
disattivazione/sostituzione avvenga a seguito di eventi non dipendenti da RFI e non pianificabili, l’IF/Impresa si rende disponibile sin da subito a consentire l’esecuzione di quanto richiesto.
RFI si rende disponibile, per le medesime esigenze di cui al primo periodo, al riposizionamento di Emettitrici/Desk/Obliteratrici anche all’esterno del fabbricato di stazione, laddove ciò fosse possibile, fermo restando il rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori. Tale riposizionamento sarà gestito a cura dell’IF/Impresa e a spese di RFI previa condivisione del preventivo dei costi. Inoltre, RFI potrà richiedere all’IF/Impresa, senza che ciò possa comportare alcuna forma di indennizzo, risarcimento e/o pretesa da parte dell’IF/Impresa, di rimodulare, nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori e della Procedura, la collocazione delle Emettitrici e/o Desk e/o Obliteratrici qualora lo spostamento si renda necessario per effetto di una diversa allocazione degli spazi di stazioni funzionali al posizionamento delle Emettitrici/Desk/Obliteratrici.
RFI, al fine di soddisfare eventuali richieste di altri operatori ferroviari e nel rispetto della Procedura, potrà inoltre procedere, anche nel corso di esecuzione del Contratto, alla riduzione degli Spazi senza che ciò possa comportare alcuna forma di indennizzo, risarcimento e/o pretesa da parte dell’IF/Impresa, fatto salvo l’adeguamento del corrispettivo.
Resta inteso che in caso di modifiche definitive al perimetro degli Spazi, le Parti procederanno a modificare e sostituire di comune accordo l’allegato 1 al Contratto (planimetria).
Articolo 12
ONERI ACCESSORI E SERVIZI
Sono a carico di IF/Impresa tutti gli eventuali oneri relativi alle forniture dei servizi (es. corrente elettrica, linee telefoniche, e simili) compatibilmente con le esigenze e le precauzioni connesse con l’impianto ferroviario nel quale hanno sede gli Spazi. IF/Impresa, ove richiesto da RFI, si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni impartite da RFI, il sezionamento degli impianti relativi ai servizi sopra citati (corrente elettrica, linee telefoniche e simili) e si farà carico della denuncia presso il competente organo del Comune e degli oneri relativi allo smaltimento di tutti i rifiuti. RFI è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei suddetti servizi per cause ad essa non imputabili.
Articolo 13
GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEPOSITO CAUZIONALE
Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi con lo stesso assunti, ivi incluso il pagamento delle penali previste nel presente Contratto, IF/Impresa si impegna a prestare una fidejussione bancaria o assicurativa, i cui requisiti sono previsti nell’Appendice 3 al capitolo 7 del PIR, di importo pari ad € … (euro …/00) [parametrato al valore di un trimestre contrattuale comprensivo di IVA], , stipulata con primario Istituto di Credito di gradimento di RFI, vincolata ed incondizionata a favore di RFI e valida fino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, Indipendentemente dalla durata del presente contratto, l’IF/Impresa potrà avvalersi della facoltà di costituire la fidejussione, nei medesimi contenuti di cui al comma precedente, avente una durata annuale, ovvero costituire un’unica fideiussione a garanzia di tutti i contratti aventi i medesimo oggetto di cui all’art. 2 seguendo i criteri declinati nell’Appendice al Cap. 7. L’importo di tale ultima fideiussione è proporzionale alla variazione del numero totale dei contratti sottoscritti.
Nel caso di fidejussione di durata annuale, quest’ultima deve contenere l’esplicita previsione del rinnovo tacito. L’IF/Impresa, in caso di disdetta della fidejussione da parte dell’istituto fidejubente, deve comunicarlo a RFI e ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di disdetta la garanzia fidejussoria fino al 180° giorno successivo alla scadenza contrattuale prevista, a pena di risoluzione ex art.1456 c.c. in danno e a spese della medesima.
Tale fidejussione potrà essere svincolata previa dichiarazione scritta di RFI all'Istituto garante quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le Parti i rapporti di qualsiasi natura derivanti dal Contratto e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili a IF/Impresa o ai suoi dipendenti, oppure a terzi, per il fatto dei quali IF/Impresa debba rispondere.
RFI ha diritto di valersi di volta in volta della citata fidejussione per ogni caso di inadempimento di IF/Impresa agli obblighi assunti con il presente Contratto. In tali casi IF/Impresa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione, dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, alla ricostituzione della garanzia.
IF/Impresa, in caso di rinnovo del presente Contratto, dovrà prorogare e/o ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del primo periodo di durata contrattuale, anche la garanzia fidejussoria fino al 180° giorno successivo alla nuova scadenza contrattuale prevista, a pena di risoluzione ex art.1456 c.c. in danno e a spese della medesima.
In luogo della costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa IF/Impresa, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il Contratto, ha la facoltà di scegliere il versamento una somma pari a tre mensilità del canone annuo compresa IVA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, a titolo di deposito cauzionale (di seguito Deposito). Il Deposito dovrà essere versato da IF/Impresa a RFI a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN ______.
RFI, con la sottoscrizione del Contratto, provvederà a rilasciare a IF/Impresa quietanza del Deposito dalla stessa ricevuto. RFI ha diritto di valersi di volta in volta del Deposito per ogni caso di inadempimento di IF/Impresa agli obblighi assunti con il Contratto. In tali casi IF/Impresa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto incameramento, dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, alla ricostituzione del Deposito.
RFI, alla cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo salvi i casi di cui al successivo art. 17 (Risoluzione), sarà tenuta a restituire ad IF/Impresa la somma depositata a titolo cauzionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
Articolo 14
OBBLIGHI DI IF/Impresa
IF/Impresa si obbliga a mantenere gli Spazi in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l’igiene e quant’altro attenga all’uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando RFI da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposta IF/Impresa, sono beninteso completamente a sua cura e spese, e per l’ottemperanza degli stessi IF/Impresa dovrà contattare, ove necessario, le Strutture preposte di RFI.
In caso di sostituzioni o rimozioni di una o più Emettitrici/Desk/Obliteratrici, IF/Impresa si obbliga a darne comunicazione scritta a RFI con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Il corrispettivo complessivo del Contratto verrà adeguato da RFI con la fatturazione del trimestre successivo con decorrenza dall’effettiva modifica del numero degli Spazi.
Articolo 15
OBBLIGHI DI RFI
RFI si impegna, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, a garantire il coordinamento della sicurezza tra i lavori di adeguamento degli Spazi eventualmente svolti da RFI e quelli eseguiti da IF/Impresa (o da ditta da quest’ultima incaricata).
Articolo 16
RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI
IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati agli Spazi o all’area ove sono posizionate le Emettitrici e/o Desk e/o Obliteratrici. In particolare, IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a chiunque.
IF solleva RFI da ogni molestia od azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa dell’attività svolta negli Spazi. IF è responsabile sia verso RFI S.p.A. sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso degli Spazi e dei suoi impianti.
RFI non assume alcun obbligo di custodia relativamente alle Emettitrici e/o Desk e/o Obliteratrici installate/i da IF negli Spazi, né assume alcuna responsabilità per danni occorsi alle stesse o ad altri impianti di IF dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi.
L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento degli Spazi, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a RFI, le seguenti polizze assicurative:
a) polizza incendio a copertura dei beni mobili oggetto dell’attività svolta, ubicati negli Spazi in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire i danni causati agli Spazi e a RFI per un massimale per sinistro di € …..[da stabilire in funzione della localizzazione degli spazi e della stazione]………………..(euro ………………………../00) e quelli causati ai “vicini” (ricorso terzi) per un massimale per sinistro di € ______ da stabilire in funzione della localizzazione degli spazi e della stazione] (euro ………………………../00);
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 3.000.000 (euro tremilioni).
In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista copertura dei danni previsti nel presente articolo, ferma ogni più ampia e preventiva valutazione della polizza stessa da parte di RFI.
Articolo 17
RISOLUZIONE
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danno, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:
- violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti di IF/Impresa e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- mancato pagamento da parte di IF/Impresa entro i termini stabiliti;
- subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del presente Contratto;
- mutamento d’uso degli Spazi, violazione degli obblighi previsti agli articoli 4, 5, 9, 13, 16 e 21 del presente Contratto; - mancata costituzione o mancato reintegro nei termini di cui al precedente art. 13 della garanzia fideiussoria; - (in caso di IF) cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa ferroviaria; - sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico di IF/Impresa, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabi1itì delle persone giuridiche di cui al D.lgs.231/2001 e s.m.i..
Nel caso in cui RFI richieda la temporanea o definitiva sostituzione degli Spazi assegnati ai sensi dell’art. 11, co. 2 e IF/Impresa non rispetti i 15 giorni previsti per dare seguito all’impegno assunto, RFI intima, ai sensi dell’art. 1454 c.c. tramite formale diffida a mezzo di Raccomandata A/ R. o in alternativa a mezzo PEC, IF/Impresa ad adempiere entro ulteriori 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il presente contratto si intenderà risolto.
In tutti i casi di risoluzione IF/Impresa dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, libero da persone e cose, gli Spazi oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di RFI di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto.
Articolo 18 FORO
Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro definito secondo l’ubicazione degli Spazi.
Articolo 19 DOMICILIO
Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in:
RFI S.p.A. in:
Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1.
IF/Impresa in:
Articolo 20
SPESE DI STIPULAZIONE
Sono a carico di IF/Impresa le spese di stipulazione e postali del presente Contratto, nonché delle copie occorrenti, eventualmente corredate dei relativi allegati.
In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Contratto è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986” e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Articolo 21
Clausola di integrità
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF/Impresa dichiara e garantisce: a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
3. [IF/Impresa può qui indicare i riferimenti al proprio Codice Etico e al Modello 231, analogamente a quanto sopra indicato per RFI].
4. RFI dichiara e garantisce di aver preso visione del Modello 231 di IF/Impresa e del Codice Etico di IF/Impresa, pubblicati all’indirizzo internet […], sezione “[…]” sottosezione “[…]”, che possono essere scaricati e stampati online, o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
5.Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai medesimi documenti e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, a principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.
6. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate: - la segnalazione rivolta a RFI, potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/# ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internethttps://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioniwhistleblowing.html , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato; - la segnalazione rivolta alla IF/Impresa potrà essere effettuata tramite [inserire i canali di segnalazione della controparte]. 7. Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi dei suddetti principi edelle suddette previsioni, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
7. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezione l’altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni contenuti nel presente articolo.
8. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione" adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
[Nei casi in cui la controparte non disponga di un Codice Etico che definisca le norme di comportamento e i valori ai quali attenersi nella gestione dei rapporti, non abbia adottato un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero abbia adottato un Modello 231 con presidi non equivalenti a quelli di RFI, dovrà farsi ricorso - per dare contenuto agli obblighi imposti attraverso tali strumenti - alla seguente clausola di integrità in luogo della precedente. La clausola potrà essere adattata nei casi in cui la controparte è pubblica]:
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF/Impresa dichiara e garantisce: a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.3. IF/Impresa dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.
4. La violazione da parte dell’IF/Impresa di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che IF/Impresa dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI. 6. IF/Impresa prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https:// www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.
7. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione” adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
Articolo 22
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana mediante pubblicazione nella sezione Protezione Dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [Il Contraente deve inserire la modalità di somministrazione dell’informativa
agli interessati].
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
Articolo 23
DISPOSIZIONI FINALI
Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15 e dalle pertinenti delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, RFI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF/Impresa e adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni anche sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti o di altre Autorità competenti in materia, resta salva la facoltà di recesso prevista ai sensi del precedente art. 8.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. In caso di contraddizione tra quanto previsto nel presente contratto e le disposizioni del PIR vigente, prevarranno queste ultime. Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite da RFI, previa comunicazione scritta, con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
Articolo 24 ALLEGATI
Sono annessi al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: N. 1 – Descrizione Spazi e Planimetria; N. 2 – Caratteristiche tecniche delle Emettitrici/Desk/Obliteratrici N. 3 - […].
Firma
(*) Alla conclusione del contratto si procederà con l’invio di una proposta, da parte di RFI, e di una accettazione che dovrà essere restituita firmata dall’IF/Impresa in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Appendice 2 al Capitolo 7 (aggiornamento dicembre 2025)
CONTRATTO TIPO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI LOCALI
/ ACCOGLIENZA
RETE FERROVIARIA ITALIANA - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico, soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n 112/15”, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, CAP 00161, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300 - Partita IVA 01008081000 -di seguito denominata anche “RFI” - rappresentata da……. nato a…… il…….in qualità di……. in virtù dei poteri attribuitigli dalla …….. del ……. Repertorio …..…. Rogito ……
E[ ], con sede legale in [ ], [ ], codice fiscale, partita IVA [ ] e numero iscrizione al Registro delle Imprese di [ ] R.E.A. n.[ ] Partita IVA n. [ ] -di seguito denominata anche “IF” - rappresentata da……. nato a…… il…….in qualità di……. in virtù dei poteri attribuitigli dalla …….. del ……. Repertorio …..…. Rogito ……
Di seguito indicate anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
Premesso che:
a) IF e RFI hanno sottoscritto in data […] l’Accordo Quadro/Contratto di utilizzo n. [ ]di Rubrica atti privati RFI, (di seguito più brevemente l’ “Accordo” [da intendersi riferito all’Accordo Quadro se esistente altrimenti al Contratto di Utilizzo]), avente ad oggetto la capacità di infrastruttura ferroviaria/[utilizzo di infrastruttura ferroviaria] con validità fino al [ ];
a1) [IF con nota del […] ha avanzato richiesta di capacità ferroviaria ai sensi e per gli effetti delle regole previste nel PIR]6;
b) IF con nota del [ ] ha comunicato a RFI la necessità di utilizzare dei locali situati all’interno della stazione di [ ] al fine di adibirli ad attività di erogazione di servizi di biglietteria [e/o assistenza/accoglienza alla clientela], funzionali e necessariamente collegate all’attività di trasporto, che IF intende espletare in forza del richiamato Accordo;
c) RFI è proprietaria e gestore commerciale della stazione ferroviaria di [ ];
d) sul sito internet di RFI è pubblicata la “Procedura per l’assegnazione di per biglietterie non automatiche e per servizi di accoglienza ed assistenza”;
e) Nel rispetto della suddetta Procedura, le Parti hanno individuato una soluzione idonea a soddisfare le necessità dell’IF [ ]; f) le Parti intendono pertanto sottoscrivere un Contratto di Concessione d’Uso (di seguito il “Contratto”) con il quale RFI concede a IF il locale meglio individuato nell’oggetto del presente contratto;
g) le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l’uso del locale è destinato ad un’attività connessa e dipendente all’attività di trasporto.
h) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare, limitatamente all’oggetto del presente Contratto -obbligandosi alla relativa osservanza in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo del servizio- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15.
Tutto ciò premesso
Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
RFI concede in uso a IF, che accetta, il locale di sua proprietà ubicato nella Stazione di [ ]-identificati al Catasto Fabbricati di [...] al foglio [...], particelle [...], consistenti in complessivi [...] mq., meglio descritti nella planimetria di cui all’allegato 1 del presente contratto (di seguito più brevemente “Immobile”), al fine di adibirlo ad uso di biglietteria e/o [assistenza/accoglienza alla clientela]. L’immobile viene accettato da IF nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e riconosciuto idoneo all’uso pattuito.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto viene effettuata in stretta connessione con l’attività di trasporto svolta da IF e pertanto come atto negoziale ancillare all’Accordo e a quest’ultimo funzionalmente collegato, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78.
[Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto viene effettuata in stretta connessione con l’attività di trasporto che IF intende svolgere sottoscrivendo il Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, al quale è subordinata l’efficacia del presente Contratto e rispetto al quale costituirà un atto negoziale ancillare e funzionalmente collegato, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78.]7
Articolo 2bis
6 Premessa alternativa alla premessa a) da inserirsi solo qualora l’IF non avesse ancora stipulato alcun Accordo Quadro né Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ma avesse presentato richiesta di capacità ferroviaria.
7 Clausola alternativa al comma precedente e da inserire solo qualora l’IF non disponga né di un Accordo Quadro né di un Contratto di Utilizzo.
DOTAZIONI MINIME DELL’IMMOBILE
Le dotazioni minime di cui è dotato l’immobile sono quelle previste nel Prospetto Informativo della Rete, edizione vigente.
Articolo 3
VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il Contratto decorre dalla data [ ]ed avrà scadenza il [ ], pari a quella dell’Accordo.
Il Contratto si riterrà rinnovato automaticamente a seguito di stipula di un nuovo Accordo in continuità con il precedente, salvo il necessario adeguamento alle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti successivamente intervenute e alla disciplina del PIR vigente al momento della stipula del nuovo Accordo comunicate da RFI con le modalità di cui all’art. 24.
Il rinnovo non avrà luogo nell’ipotesi in cui IF comunichi a RFI -a mezzo di Raccomandata A/ R., o a mezzo PEC, almeno 4 mesi prima della scadenza- l’intenzione di non voler rinnovare il Contratto. In tale ipotesi alcun onere potrà essere addebitato a IF, per effetto della sola comunicazione di disdetta.
Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del Contratto, in caso di risoluzione ovvero scioglimento per qualsiasi ragione dell’Accordo, si determinerà l’immediata cessazione del presente Contratto, con l’obbligo in capo a IF di riconsegnare l’Immobile come previsto nel successivo art. 7.
Articolo 4
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE -DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
IF -pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c- si impegna a non mutare, anche solo temporaneamente o parzialmente, la destinazione d’uso dell’Immobile.
È fatto espresso divieto a IF di subconcedere, in tutto o in parte, l’Immobile oggetto del presente Contratto. Resta inteso tra le Parti che IF assume in proprio ogni responsabilità nei confronti di RFI per qualsiasi danno e/o infortunio dovesse derivare ai propri dipendenti, eventuali appaltatori di servizi e terzi dall’espletamento delle attività di cui al presente Contratto.
Articolo 5
CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto a IF, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c-, di cedere in tutto o in parte il presente Contratto. Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c .c., IF presta il proprio preventivo consenso alla cessione del Contratto.
Articolo 6
CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo annuo del presente Contratto è pari a […]€ oltre IVA ed è comprensivo degli oneri accessori connessi al funzionamento delle parti comuni dell’impianto di stazione.
Il corrispettivo nonché gli oneri accessori dovranno essere pagati da IF, a decorrere dalla data di efficacia del contratto, in 4 rate trimestrali anticipate che avranno scadenza a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. RFI provvederà a far pervenire all’indirizzo PEC o e-mail della IF le relative fatture entro 5 giorni dalla relativa emissione.
Tale importo è stato determinato sulla base della consistenza dell’Immobile e della tariffa indicata nel PIR vigente alla data di sottoscrizione del Contratto e, pertanto, potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del presente accordo in applicazione di quanto previsto dalla regolamentazione vigente e da eventuali provvedimenti in materia dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati a cura di RFI.
Nel caso in cui la prima rata non coincida con un intero trimestre solare, IF corrisponderà il relativo importo, proporzionato ai giorni in cui ha avuto in disponibilità l’Immobile, in occasione della fattura relativa al trimestre successivo.
Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 231/2002.
Articolo 7
RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE - MIGLIORIE E ADDIZIONI
Al cessare del Contratto, qualunque sia il motivo della cessazione, IF dovrà riconsegnare - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’intervenuta cessazione - l’Immobile nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto al momento della presa in consegna. In caso di ritardata riconsegna dell’Immobile, IF sarà tenuta al pagamento, oltre al corrispettivo pattuito, anche di una penale pari a 5 (cinque) volte il corrispettivo per ogni giorno di ritardo. Resta espressamente convenuto che, ove si rendesse necessario rendere disponibili ad altra impresa ferroviaria – in applicazione della normativa vigente in materia di regolazione dell’utilizzo e della gestione dell’Infrastruttura ferroviaria, adibita a servizi ferroviari, ai sensi del D. Lgs 112/2015 e delle delibere adottate dall’ART - spazi oggetto del presente Contratto e per il medesimo utilizzo, IF sarà obbligata a procedere alla restituzione dell’Immobile o porzione di Immobile che le sarà richiesto da RFI, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Resta onere di RFI realizzare, ove possibile, gli eventuali interventi strutturali necessari alla rimodulazione degli spazi nonché provvedere alla fornitura delle dotazioni minime di cui all’articolo 2bis.
Per tutte le eventuali opere, migliorie e addizioni che venissero eseguite durante la validità del Contratto, anche con il consenso e/o la tolleranza di RFI, quest’ultima, al termine del rapporto di concessione, potrà, a sua insindacabile scelta, chiedere la rimessione in pristino dell’Immobile ovvero ritenere le opere eventualmente eseguite.
In ogni caso IF espressamente accetta di non aver nulla a pretendere, anche in caso di anticipata risoluzione, a titolo di indennizzo, risarcimento o compenso per le migliorie ed addizioni apportate all’Immobile.
Articolo 8
RECESSO
IF ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, dandone avviso a RFI, mediante lettera Raccomandata A.R., o in alternativa a mezzo PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Fermo l’obbligo di pagamento del corrispettivo previsto al precedente art.6 fino alla data di efficacia del recesso, IF sarà altresì tenuta al pagamento di una penale pari al valore di 2 rate trimestrali del corrispettivo ovvero, nel caso di contratti con scadenza inferiore ai 6 mesi dall’efficacia del recesso, pari al valore dei mesi mancanti alla cessazione del contratto.
Nel caso in cui RFI, ai sensi delle disposizioni previste dal presente contratto, comunichi modifiche o integrazioni unilaterali da apportarsi allo stesso, IF avrà facoltà di recedere dandone avviso a RFI, con le modalità previste al comma 1, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che si applichino le conseguenze di cui al medesimo comma.
Articolo 9
ISPEZIONE
IF si impegna, durante la vigenza del presente Contratto, a consentire al personale di RFI o da essa incaricato, in ogni momento e con congruo preavviso, visite ispettive intese ad accertare le modalità e la corretta destinazione d’uso, nonché controllare l’osservanza degli obblighi che incombono per legge o per Contratto, su IF. Resta inteso che le visite ispettive verranno eseguite in modo da non intralciare l’attività svolta nell’Immobile.
Articolo 10 DIVIETO DI PUBBLICITA’
E’ fatto divieto assoluto a IF di far installare sull’Immobile in oggetto scritte o cartelli pubblicitari, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato a RFI direttamente o tramite terzi. È consentita l’apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nell’Immobile concesso in uso , la denominazione dell’impresa utilizzatrice ovvero del logo relativo all’attività svolta, nonché le comunicazioni attinenti al servizio di trasporto.
Articolo 11 MANUTENZIONE
L’Immobile è concesso in uso nello stato di fatto in cui si trova;. Relativamente alle dotazioni minime di cui all’articolo 2bis, gli interventi di adeguamento alla normativa vigente e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono in ogni caso a totale cura e spese di RFI. Resta a carico di RFI la manutenzione straordinaria delle parti strutturali dell’edificio, fatta eccezione per quella relativa alle eventuali modifiche apportate o richieste dall’IF, per proprie specifiche esigenze;.
L’Immobile deve essere mantenuto con cura e diligenza dall’IF che ne deve garantire a propria cura e spese la funzionalità, il decoro, e le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’articolo 1609 c.c.. Devono essere eseguite a cura e spese dell’IF, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili di proprietà di quest’ultima.
Nel caso di eventi -dipendenti da RFI- che pregiudichino la piena operatività dell’Immobile, RFI medesima si impegna .ad intervenire per il ripristino dell’operatività dell’Immobile stesso entro ventiquattro ore dalla segnalazione dell’evento.
Qualora l’intervento di ripristino comporti l’inibizione prolungata dell’Immobile, RFI si impegna, entro i tempi strettamente necessari, alla sostituzione dell’Immobile con altro immobile e/o area ritenuto da RFI idoneo ed equivalente nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori, nei limiti delle aree disponibili
Articolo 12
SOSTITUZIONE DELL’IMMOBILE IN CONCESSIONE
In caso di esigenze connesse alla realizzazione di progetti di riqualificazione e/o manutenzione con un preavviso di 60 giorni, ovvero in presenza di comprovate esigenze connesse all’esercizio ferroviario, con un preavviso di 30 giorni, RFI a proprie cura e spese potrà comunicare all’IF la necessità di sostituire definitivamente parte o tutto il locale, con altro locale idoneo ed equivalente nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori, nei limiti delle aree disponibili. L’IF, consapevole della particolare destinazione degli spazi ubicati negli ambiti ferroviari, accetta e si impegna a dare seguito alle attività di propria competenza entro 30 giorni dalla comunicazione di RFI. Resta convenuto tra le parti che all’IF non spetti alcun risarcimento o indennizzo salvo il rimborso delle spese che da essa fossero eventualmente sostenute per la rimozione di attrezzature o arredi e per l’allestimento del nuovo locale. Nei casi di progetti di investimento con fasi di cantierizzazione che prevedano sostituzioni provvisorie, l’IF accetta che RFI possa sostituire il locale, in tutto o in parte, a proprie cura e spese, con altro locale ritenuto dalla medesima RFI idoneo e funzionale per l’attività per cui è stato concesso nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori, nei limiti delle aree disponibili. In particolare il locale sarà dotato di impianto elettrico (illuminazione/forza motrice) e impianto di trasmissione dati. Anche in questo caso resta convenuto che all’IF non spetti alcun risarcimento o indennizzo salvo il rimborso delle spese che da essa fossero sostenute per la riallocazione di attrezzature o arredi.
Sia in caso di sostituzione definitiva che temporanea, RFI si impegna a rendere disponibile e funzionale il nuovo locale nei tempi comunicati e l’IF si impegna a liberare da persone e cose il locale utilizzato entro la data stabilita.
Resta inteso che laddove la richiesta di sostituzione avvenga a seguito di eventi non dipendenti da RFI e non pianificabili, l’IF si rende disponibile sin da subito a consentire quanto richiesto.
Articolo 13
ONERI ACCESSORI E SERVIZI
Sono a carico di IF tutti gli oneri relativi alle forniture dei servizi (acqua, corrente elettrica, linee telefoniche, gas e simili) compatibilmente con le esigenze e le precauzioni connesse con l’impianto ferroviario nel quale ha sede l’Immobile. IF, ove richiesto da RFI, si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni impartite da RFI, il sezionamento degli impianti relativi ai servizi sopra citati (acqua, corrente elettrica, linee telefoniche, gas e simili) e si farà carico della denuncia presso il competente organo del Comune e degli oneri relativi allo smaltimento di tutti i rifiuti. RFI è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei suddetti servizi per cause ad essa non imputabili.
Articolo 14
GARANZIA FIDEIUSSORIA
Entro 30(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi con lo stesso assunti, ivi incluso il pagamento delle penali previste nel presente Contratto, IF costituisce e presenta una fidejussione bancaria o assicurativa , i cui requisiti sono previsti nell’Appendice 3 al capitolo 7 del PIR, di importo pari ad € … (euro …/00) [parametrato al valore di un trimestre contrattuale comprensivo di IVA], di gradimento di RFI, vincolata ed incondizionata a favore di RFI e valida fino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, Indipendentemente dalla durata del presente contratto, l’IF potrà avvalersi della facoltà di costituire la fidejussione, nei medesimi contenuti di cui al comma precedente, avente una durata annuale, ovvero costituire un’unica fideiussione a garanzia di tutti i contratti aventi i medesimo oggetto di cui all’art. 2 seguendo i criteri declinati nell’Appendice 3 al Cap. 7. L’importo di tale ultima fideiussione è proporzionale alla variazione del numero totale dei contratti sottoscritti. Nel caso di fidejussione di durata annuale, quest’ultima deve contenere l’esplicita previsione del rinnovo tacito. L’IF, in caso di disdetta della fidejussione da parte dell’istituto fidejubente, deve comunicarlo a RFI e ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di disdetta la garanzia fidejussoria fino al 180° giorno successivo alla scadenza contrattuale prevista, a pena di risoluzione ex art.1456 c.c. in danno e a spese della medesima.
Tale fidejussione potrà essere svincolata previa dichiarazione scritta di RFI all'Istituto garante quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le Parti i rapporti di qualsiasi natura derivanti dal Contratto e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili a IF o ai suoi dipendenti, oppure a terzi, per il fatto dei quali IF debba rispondere.
RFI ha diritto di valersi di volta in volta della citata fidejussione per ogni caso di inadempimento di IF agli obblighi assunti con il presente Contratto. In tali casi IF, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione, dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, alla ricostituzione della garanzia.
IF, in caso di rinnovo del presente Contratto, dovrà prorogare e/o ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del primo periodo di durata contrattuale, anche la garanzia fidejussoria fino al 180° giorno successivo alla nuova scadenza contrattuale prevista, a pena di risoluzione ex art.1456 c.c. in danno e a spese della medesima.
In luogo della costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa IF, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il Contratto, ha la facoltà di scegliere il versamento una somma pari a tre mensilità del canone annuo compresa IVA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, a titolo di deposito cauzionale (di seguito Deposito). Il Deposito dovrà essere versato da IF a RFI a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN ______.
RFI, con la sottoscrizione del Contratto, provvederà a rilasciare a IF quietanza del Deposito dalla stessa ricevuto.
RFI ha diritto di valersi di volta in volta del Deposito per ogni caso di inadempimento di IF agli obblighi assunti con il Contratto. In tali casi IF, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto incameramento, dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, alla ricostituzione del Deposito.
RFI, alla cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo salvi i casi di cui al successivo art. 17 (Risoluzione), sarà tenuta a restituire ad IF la somma depositata a titolo cauzionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni.
Articolo 15
OBBLIGHI DI IF IF si obbliga a mantenere l’Immobile in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l’igiene e quant’altro attenga all’uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando RFI da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposta IF, sono beninteso completamente a sua cura e spese, e per l’ottemperanza degli stessi IF dovrà contattare, ove necessario, le Strutture preposte di RFI.
Articolo 16
OBBLIGHI DI RFI
RFI si impegna, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, a garantire il coordinamento della sicurezza tra i lavori di adeguamento dell’Immobile eventualmente svolti da RFI e quelli eseguiti da IF (o da ditta da quest’ultima incaricata).
Articolo 17
RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI
IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati all’Immobile. In particolare, IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a chiunque.
IF solleva RFI da ogni molestia od azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa dell’attività svolta nell’Immobile. IF è responsabile sia verso RFI S.p.A. sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’Immobile e dei suoi impianti.
L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento dell’Immobile, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a RFI, le seguenti polizze assicurative:
a) polizza incendio a copertura dei beni immobili oggetto dell’attività svolta, ubicati in ambito stazione, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire i danni causati all’Immobile ed a RFI per un massimale per sinistro di € …..[da stabilire in funzione della localizzazione dell’Immobile e della stazione]………………..(euro ………………………../00) e a quelli causati ai “vicini” (ricorso terzi) per un massimale per sinistro di € ______ [da stabilire in funzione della localizzazione dell’Immobile e della stazione] (euro ………………………../00);
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. -, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 3.000.000 (euro tremilioni).
In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa già esistente purché in essa sia esplicitamente prevista copertura dei danni indicati nel presente articolo, ferma ogni più ampia e preventiva valutazione della polizza stessa da parte di RFI.
Articolo 18 RISOLUZIONE
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali dei codice civile (art. 1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danno, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte dei presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:
- violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti di IF e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- mancato pagamento da parte di IF entro i termini stabiliti;
- subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del presente Contratto;
- mutamento d’uso dell’Immobile;
- violazione degli obblighi previsti agli articoli 4, 5, 9, 10, 14, 17 e 22 del presente Contratto;
- mancata costituzione o mancato reintegro nei termini di cui al precedente art. 14 della garanzia fideiussoria;
- cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa ferroviaria;
- sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico di IF, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.231/2001 e s.m.i..
- In tutti i casi di risoluzione IF dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, libero da persone e cose, l’Immobile oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di RFI di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto.
Nel caso in cui RFI richieda di sostituire definitivamente parte o tutto il locale ai sensi dell’art. 12, co. 1 e IF non rispetti i 30 giorni previsti per dare seguito all’impegno assunto, RFI intima, ai sensi dell’art. 1454 c.c. tramite formale diffida a mezzo di Raccomandata A/ R. o in alternativa a mezzo PEC, IF ad adempiere entro ulteriori 30 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il presente contratto si intenderà risolto.
In tutti i casi di risoluzione IF dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, libero da persone e cose, l’Immobile oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di RFI di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto.
Articolo 19 FORO
Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro definito secondo l’ubicazione dell’Immobile.
Articolo 20 DOMICILIO
Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in:
RFI S.p.A. in:
Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1.
IF in:
Articolo 21
SPESE DI STIPULAZIONE
Sono a carico di IF le spese di stipulazione e postali dei presente Contratto, nonché delle copie occorrenti, eventualmente corredate dei relativi allegati.
In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Contratto è soggetto all’obbligo di registrazione e all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986” e dell’art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Articolo 22
Clausola di integrità
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce:
a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato online o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
3. [IF può qui indicare i riferimenti al proprio Codice Etico e al Modello 231, analogamente a quanto sopra indicato per RFI]
4. RFI dichiara e garantisce di aver preso visione del Modello 231 di IF e del Codice Etico di IF, pubblicati all’indirizzo internet […], sezione “[…]” sottosezione “[…]”, che possono essere scaricati e stampati online, o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
5.Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei documenti sopra citati, di aver ben compreso i principi e le finalità e gli impegni assunti da ciascuna Parte in relazione ai medesimi documenti e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con eventuali terze parti, a principi equivalenti a quelli adottati dalle Parti.
6. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare le altre parti di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nei sopra citati documenti di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere.
Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate: - la segnalazione rivolta a RFI, potrà essere effettuata tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/# ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internethttps://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioniwhistleblowing.html , e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato; - la segnalazione rivolta alla IF potrà essere effettuata tramite [inserire i canali di segnalazione della controparte].
7. Le Parti convengono che l’inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi dei suddetti principi edelle suddette previsioni, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
7. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezione l’altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni contenuti nel presente articolo.
8. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione" adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
[Nei casi in cui la controparte non disponga di un Codice Etico che definisca le norme di comportamento e i valori ai quali attenersi nella gestione dei rapporti, non abbia adottato un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ovvero abbia adottato un Modello 231 con presidi non equivalenti a quelli di RFI, dovrà farsi ricorso - per dare contenuto agli obblighi imposti attraverso tali strumenti - alla seguente clausola di integrità in luogo della precedente. La clausola potrà essere adattata nei casi in cui la controparte è pubblica]:
1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
2. IF dichiara e garantisce: a) di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità; c) di aver preso visione della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.3. IF dichiara di prendere atto degli impegni assunti da RFI nei documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati da RFI.
4. La violazione da parte dell’IF di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231 di RFI, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui al paragrafo 3.3.2.6 del PIR., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) della Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o (iii) del Modello 231 di RFI.
6. IF prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet https:// www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-siamo/visione missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.
7. RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, agisce nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 11, D. lgs. n. 112/2015 e delle “Linee guida sugli obblighi di non discriminazione” adottate nel quadro delle regole e degli standard di comportamento previsti dal Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS.
Articolo 23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse alla stipula e all’esecuzione del presente Contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana mediante pubblicazione nella sezione Protezione Dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [Il Contraente deve inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
Articolo 24
DISPOSIZIONI FINALI
Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15 e dalle pertinenti delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, RFI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF e adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni anche sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti o di altre Autorità competenti in materia, resta salva la facoltà di recesso prevista ai sensi del precedente art. 8.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
In caso di contraddizione tra quanto previsto nel presente contratto e le disposizioni del PIR vigente, prevarranno queste ultime. Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite da RFI, previa comunicazione scritta, con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
Articolo 25
ALLEGATI
Sono annessi al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: N. 1 - Planimetria; N.2 – […].
(*) Alla conclusione del contratto si procederà con l’invio di una proposta, da parte di RFI, e di una accettazione che dovrà essere restituita firmata dall’IF in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Appendice 3 al cap. 7 (nuovo) (aggiornamento dicembre 2025)
SCHEMA FIDEIUSSIONE IMMOBILIARE A GARANZIA DEL CONTRATTO TIPO PER MESSA IN DISPONIBILITA’ DI SPAZI FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA E/O DESK INFORMATIVI MOBILI E\O OBLITERATRICI NELLA STAZIONE FERROVIARIA E CONTRATTO TIPO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI LOCALI DA ADIBIRE ALLA BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA/ACCOGLIENZA CLIENTI NELLA STAZIONE FERROVIARIA E CONTRATTO TIPO PER MESSA IN DISPONIBILITA’ DI SPECIFICHE AREE FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DA PARTE DELL’IMPRESA DI CISTERNE PER LO STOCCAGGIO DEI REFLUI CHE DOVRANNO ESSERE RACCOLTI DAI TRENI PER MEZZO DI CARRELLINI DOTATI DI APPOSITA CISTERNA PER LO SVUOTAMENTO DI SERBATOI DEI TRENI
PREMESSO
che ………….. (cod.fisc. e n° iscrizione al Registro delle Imprese di ……….. ) iscritta al ……………………… al n° ………., Partita IVA …………….., e la società Rete Ferroviaria Italiana con sede in .....................rappresentata dal sig...................... hanno stipulato …… contratti per l’utilizzo di spazi di proprietà di RFI, , riportati nell’elenco allegato al presente atto; – che a garanzia degli impegni assunti nei ….. contratti ………… deve prestare la cauzione di € ……….. (euro ……………………………..) in favore di Rete Ferroviaria Italiana;
TUTTO CIO' PREMESSO la banca ................. e, per essa, i suoi legali rappresentanti, sigg. ..........., si impegna a costituirsi fideiussore a prima domanda richiesta nell'interesse della società …….. con sede in ……….., via ……………, in persona del suo legale rappresentante Sig. ……………. ed in favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA, fino alla concorrenza €………… (euro ……………………) corrispondente all’ammontare della suddetta cauzione agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da ……………….. in dipendenza del rapporto giuridico di cui sopra. Di conseguenza, ove ricorra la circostanza di dover provvedere alla riscossione della cauzione a favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA, questa banca .............................. verserà l'importo garantito a prima richiesta di Rete Ferroviaria Italiana SpA, senza che il fideiussore possa sollevare eccezioni o riserve. La banca rinuncia espressamente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione o ad avanzare verso Rete Ferroviaria Italiana SpA domande di restituzione in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, anche in caso di sottoposizione dell’Affidatario a procedura concorsuale.
La banca sottoscritta, nei modi ed in rappresentanza come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come in effetti costituisce, la presente fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa debitrice fino al Termine di Validità di seguito definito , con esplicita rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini delle condizioni di cui all'art. 1957 del codice civile.
La banca rinuncia espressamente e definitivamente ai propri diritti di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c.
La Banca su richiesta di ……………. si rende disponibile a modificare l’importo della presente fideiussione, stabilito sulla base dei …. contratti sottoscritti, al variare del numero dei contratti e/o dell’importo della singola fidejussione prevista in ciascun contratto.
Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata in data……………………………… e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
A detto svincolo sarà provveduto in un’unica soluzione mediante dichiarazione scritta di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. alla Banca.
La liberazione anticipata della presente garanzia rispetto al Termine di Validità di cui sopra, potrà aver luogo solo con annotazione di svincolo o dichiarazione scritta di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. alla Banca.
Per ogni eventuale controversia relativa alla presente garanzia fideiussoria sarà competente il foro di Roma. Luogo e data
LA BANCA
(Firme dei legali rappresentanti autenticate)
ACCORDO QUADRO TIPO
Società Ferrovie Udine Cividale Srl - divisione Gestore Infrastruttura, con sede in Udine, via Peschiera, 30, Codice Fiscale e Partita IVA 02345670307, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Udine, REA n. 253834, rappresentata da …………………………… nato/a ………… il ……………. in qualità di ……………, in virtù dei poteri attribuitigli dalla ………… del ………… Rep …………, di seguito denominata GI FUC
E……………………………………………………, con sede in ………………………………………. rappresentata da …………………………….......... nato ..................... a ........................... in qualità di ..................... in virtù dei poteri attribuitigli dalla …………………… del ………… Rep …………… di seguito denominato Richiedente;
PREMESSO CHE è stato affidato a Società Ferrovie Udine Cividale Srl il comodato d’uso gratuito per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale, e in tale qualità espleta le funzioni di cui al d.lgs. 112/2015;
PREMESSO CHE in data ………………… il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura tramite Accordo Quadro ai sensi dell’art 23 del d.lgs. 112/2015;
PREMESSO CHE GI FUC ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo;
PREMESSO CHE il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete edizione ….
Le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1 Premesse
Il Prospetto Informativo della Rete (di seguito PIR) e, le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poiAccordo).
ARTICOLO 2 Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria – specificamente individuata nell’Allegato A – che GI FUC si impegna a rendere disponibile al Richiedente, e il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzare.
Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI FUC si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, 12 mesi prima dell’attivazione dell’orario ferroviario di riferimento potrà provvedersi ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A. A tal fine le parti potranno riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A in uno specifico Allegato E.
GI FUC si impegna inoltre a fornire all’Impresa Ferroviaria che effettuerà i servizi per conto del Richiedente (d’ora in poi denominata IF), su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, quali risultano dall’Allegato B al presente Accordo e alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni.
Sempre d’intesa tra le parti, 12 mesi prima dell’attivazione dell’orario ferroviario di riferimento, si potrà dar luogo
ad una revisione dell’Allegato B.
Anche eventuali nuovi soggetti Richiedenti hanno il diritto di accesso, in termini di utilizzo di capacità, all’infrastruttura ferroviari
Il presente Accordo havalidità dal ……………………, giorno di sottoscrizione.
La disponibilità della capacità oggetto dell’Accordo è assicurata per una durata di anni ……, pari a …… orari di servizio a decorrere:
- dal …………………... (data di attivazione del primo orario di servizio utile);
- fino al ……………… (ultimo giorno di validità dell’ultimo orario di servizio utile).
ARTICOLO 4 Obblighi del Richiedente (solo in caso non sia esso stesso IF)
Il Richiedente, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto, secondo quanto indicato in proposito nel PIR.
ARTICOLO 5 Garanzia
Il Richiedente ha costituito una garanzia bancaria o assicurativa per l’importo di € ………………… [€ ……………………/00] ai fini e secondo le modalità previste in PIR e ha fornito a GI tutta la relativa documentazione.
ARTICOLO 6 Informazioni e Riservatezza dei dati
Nel periodo di validità dell’Accordo FUC fornirà al Richiedente tutti gli aggiornamenti del PIR.
FUC assicura al Richiedente per tutto il periodo di validità dell’Accordo e ad ogni cambio orario la fornitura su supporto informatico dell’orario e del canone di accesso relativi ai servizi ferroviari che utilizzeranno la capacità oggetto del presente Accordo, per esclusivo uso di pianificazione econtrollo.
FUC dichiara che nulla osta a che le informazioni, presenti nelle proprie banche dati, relative alla puntualità ed alle soppressioni dei treni oggetto del Contratto di Utilizzo che verrà stipulato – secondo quanto disciplinato al successivo art.8 - dall’IF designata, siano da quest’ultima resi disponibili al Richiedente nell’ambito dei relativi rapporti contrattuali intercorrenti tra la medesima IF e il Richiedente stesso. Saranno resi disponibili i dati inerenti alla rendicontazione dei pedaggi delle Performance Regime e di ogni altra penalità comminata alla IF. Tali dati saranno resi accessibili anche al titolare di AQ nel caso in cui si tratti di soggetti non identificabili come IF.
ARTICOLO 7 Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura, FUC fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell’IF eventualmente designata, informerà il Richiedente, delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da FUC di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che FUC sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.
ARTICOLO 8 Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa
La capacità individuata nei suoi termini generali in allegato A sarà assegnata annualmente da FUC, in termini di tracce orarie, al Richiedente (se IF) o all’ IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del Contratto di Utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze e con i margini di flessibilità previste nel PIR.
ARTICOLO 9 Key Performance Index del GI (per contratti aventi per oggetto servizi passeggeri)
Gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo ed il correlato sistema di penali da applicarsi in caso del loro mancato raggiungimento, sono oggetto di negoziazione con l’ente affidante il servizio OSP. I dettagli degli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo e il correlato sistema di penali è illustrato nell’allegato D alla presente appendice.
Il GI si impegna a monitorare e a garantire il raggiungimento dei seguenti KPI:
• relativamente al servizio di erogazione delle informazioni al pubblico un livello di gradimento degli utenti utilizzatori delle stazioni interessate dall’attività di trasporto della IF pari ad almeno il:
• 90% in condizioni di normale circolazione;
o 80% in condizioni di criticità della circolazione;
• relativamente all’erogazione del servizio di assistenza alle PMR un livello di soddisfazione degli utenti utilizzatori del servizio nelle stazioni interessate dall’attività di trasporto della IF pari ad almeno il 90%.
Come previsto dalla misura 15 dell’allegato A della Delibera Autorità Regolazione Trasporti 16/2018 dell’8 febbraio 2018 “Atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”” fanno parte dei KPI sopra riportati anche gli ulteriori fattori di qualità quali:
• informazioni all’utenza;
• pulizia;
• accessibilità toilette;
• funzionamento impianti riscaldamento/condizionamento;
• accessibilità;
• sicurezza;
• velocità commerciale per i servizi OSP.
Il raggiungimento dei KPI sarà valutato attraverso indagini di customer satisfaction a cura di una società specializzata.
I KPI, nelle misure sopra indicate, saranno calcolati prendendo in considerazione il valore medio registrato sull’insieme delle stazioni oggetto del programma di esercizio inserito nello specifico contratto di utilizzo della singola IF interessata. L’esito della misurazione dei KPI sarà fornito alle IF interessate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di vigenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
Nel caso di mancato raggiungimento del valore target relativo al singolo KPI, FUC procederà a destinare la quota parte del residuo penali del Performance Regime, generata dal traffico viaggiatori e attribuite a consuntivo a favore di FUC; prioritariamente a beneficio del miglioramento dei servizi erogati in quelle stazioni rispetto alle quali non è stato conseguito il target contrattualizzato. Gli interventi di miglioramento e l’entità della somma ad essi destinati saranno comunicati all’IF interessata e all’ART entro 30 giorni dall’intervenuta rendicontazione dei KPI.
ARTICOLO 10 Risoluzione
L’accordo si intende risolto di diritto, in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal PIR, a seguito di comunicazione di FUC da inoltrarsi a mezzo di lettera AR.
In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile al Richiedente, FUC acquisirà l’importo della Garanzia di cui al precedente art. 5 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 11 Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF. Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato; le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato.
A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, FUC, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare aggiornamenti straordinari al verificarsi degli eventi indicati in proposito nel PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente. Il testo del presente Accordo ne sarà, pertanto, automaticamente adeguato.
FUC dichiara che nulla osta a che le informazioni, presenti nelle proprie banche dati, relative alla puntualità ed alle soppressioni dei treni oggetto del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria che verrà stipulato dall’IF designata, nonché alle rendicontazioni dei pedaggi del Performance Regime ed alla valorizzazione economica delle ulteriori penali comminate ai sensi di quanto stabilito nel PIR, siano rese accessibili direttamente sia da parte delle IF che dal titolare dell’AQ (non-IF).
ARTICOLO 12 Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro
di Udine.
ARTICOLO 13 Spese dell’accordo
Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché, se dovute, quelle di bollo sono a totale carico del Richiedente. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge.
Il presente Accordo consta di …… pagine
ARTICOLO 14 Allegati
Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:
• Allegato A – Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
• Allegato B – Servizi forniti da FUC su richiesta di IF
• Allegato C – Stima pedaggi medi
• Allegato D – Indicatori di qualità, obiettivi e penali
• Allegato E (eventuale) – Linee guida per aggiornamento Allegato A
Per Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.
Per il Richiedente
1. STANDARD SPECIFICI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI PERCEPIBILI DAL CLIENTE
A Pulizia a terra e a bordo
Al fine di garantire un adeguato livello di qualità del servizio la società assicura, prima dell'apertura giornaliera al pubblico degli impianti/passaggio del primo treno sugli stessi o l’avvio giornaliero in servizio del materiale rotabile, che gli stessi risultino puliti. Nella pulizia degli impianti sono compresi anche tutti gli spazi di stazione/fermata aperti al pubblico) – in quest’ultimo caso solo per la linea sociale.
Le penali sono stabilite nella misura di €uro 100,00 per ogni criticità rilevata.
La pulizia dei graffiti deve essere effettuata entro 48 ore dalla rilevazione dell'evento. In caso di mancato intervento di pulizia sono applicate le penali di cui sopra per ogni giorno di ritardo.
B. Puntualità
Per ritardo deve intendersi quello rilevato alle stazioni di termine corsa, per cause imputabili all’azienda. Per ogni mese di servizio saranno garantiti i seguenti livelli di puntualità: linea Udine-Cividale a) il 96% dei treni in arrivo nella fascia 0 - 5 minuti; b) il 99% dei treni in arrivo nella fascia 0 - 15 minuti;
Le penalità sono stabilite per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in meno rispetto allo standard prefissato, per ciascuna fascia oraria, su base mensile.
• Ritardo 0 – 5 € 350,00
• Ritardo 0 – 15 € 700,00
C. Affollamento
La composizione dei treni deve garantire il posto a sedere per tutti i passeggeri; solo eccezionalmente è tollerato che la clientela viaggi in piedi. Nel caso di affollamento rilevato con continuità la Società è tenuta ad adottare le opportune misure organizzative volte all’eliminazione della criticità. La società è tenuta a segnalare alla Regione, nell’ambito del monitoraggio periodico della qualità dei servizi, le singole situazioni di affollamento rilevate dal personale di bordo.
Le penali sono stabilite nella misura di €uro 100,00 per ogni sovraffollamento rilevato o mancata segnalazione.
D. Affidabilità del servizio
Si applica l’articolo 5 del contratto. In caso di soppressione il tempo massimo di ripristino del servizio non potrà superare i 90 minuti, anche nel caso di autoservizi sostitutivi.
Penale di € 1.500,00 in caso di soppressione non sostituita entro 90’ ai sensi di quanto stabilito all’articolo 12, comma 2.
I treni soppressi per causa dell’IF linea sociale non potranno superare lo 0,2% di quelli programmati. Il superamento di tale limite di affidabilità comporterà l’applicazione della penale di € 100,00 per ogni ulteriore treno soppresso.
2. INFORMAZIONI AL PUBBLICO
L'informazione da fornire all’utenza sarà così articolata:
A. A bordo dei treni e nelle stazioni.
• Orario di servizio in vigore
• Tariffe in vigore
• Elenco rivendite
• Indicazione della fermata del servizio sostitutivo
• Modalità e contatti per richiedere informazioni o per inoltrare reclami e/o suggerimenti
• Diritti e Doveri dei Passeggeri
• Contatti di altri operatori di trasporto
Dovrà inoltre essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che a terra, in caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi.
B. Nelle biglietterie e punti vendita autorizzati:
• Orario di servizio in vigore
• Tariffe in vigore
• Elenco rivendite
• Modulo per l’inoltro dei reclami
• Carta dei servizi
Dovrà essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che a terra, in caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi.
Nelle stazioni dovranno essere indicati nei monitor ed a mezzo diffusione sonora, se presenti, almeno l'orario dei treni in partenza nonché eventuali ritardi. Nel caso di anormalità, dovranno essere rese disponibili nel più breve tempo possibile le informazioni ai viaggiatori relative ai servizi sostitutivi, nonché alle cause del ritardo/soppressioni.
A bordo treno dovranno essere fornite, con le modalità disponibili, le informazioni relative alle fermate e all’eventuale ritardo e relativa causa.
Per ogni inadempienza, riscontrata in sede di visita ispettiva, la penalità applicata sarà di € 200,00,00
3. SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO
Servizi di stazione
Elenco dei servizi presenti nelle località della linea:
1 Denom inazione dell’impianto 2 C
8 Indirizz o e recapito telefonico 9 via Foramitti, 1 10 0432/7 31032 11 v ia dell a Fer rovi a 12 vi a Chiarne schia 13 v ia dell a Stazi one, 22 14 via Cerneglons
15 Bigliett eria/rivendita titoli di viaggio
x 20 21 Emettit rici 22 automa tiche*
Denom inazione
La mancanza di uno degli indicati servizi (ad eccezione degli ultimi due), rilevata o segnalata, o il malfunzionamento/inutilizzabilità degli apparati/servizi di cui sopra comporterà l'applicazione di una penale di €uro 100,00.
APPENDICE 2 CONTRATTO TIPO DI UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA
(*)
TRA
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. - di seguito denominata FUC -, con sede in Udine, via Peschiera 30, Codice Fiscale e Partita IVA 02345670307, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Udine, REA n. 253834, rappresentata da …………………………………………… nato/a …………………… il ………………. in qualità di ……………………………………. in virtù dei poteri attribuitigli dalla ………………………… del ……………………… Rep ……………….
La “………………………” -di seguito denominata IF con sede in ……………, iscritta al n. ……. del Registro delle Imprese di ………, R.E.A. n. ……, cod. fiscale……………, partita IVA ……………. rappresentata da …………………. nato/a a ……………. in qualità di , in virtù dei poteri attribuitigli dalla ………… del ………… Rep ………….
a) che è stata affidata a FUC la gestione della infrastruttura ferroviaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al d.lgs. n. 112/2015;
b) che IF in possesso di licenza n …………, rilasciata da ……………… ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
c) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da ……… in data .../.../…; [solo qualora il possesso di tale titolo sia richiesto dalla normativa vigente]
d) che IF è in possesso di Certificato di Sicurezza Unico n. Rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza in data .../.../…;
e) che IF è stata designata come Impresa Ferroviaria per l’effettuazione del servizio di trasporto, riservato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia al Trasporto Pubblico Locale (TPL) e assegnato con contratto di servizio [solo qualora ne ricorra il caso];
f) che IF è stata designata come Impresa Ferroviaria per l’effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l’Accordo Quadro stipulato in data…………, da ………, (richiedente) con FUC [solo qualora ne ricorra il caso];
g) che in data …. IF ha presentato a FUC richiesta di tracce [solo qualora ne ricorra il caso];
h) che in data FUC ha comunicato ad IF la definitiva disponibilità delle tracce orarie oggetto della richiesta;
i) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l’utilizzo delle tracce oggetto dello stesso ed indicate in Allegato 1;
j) che IF, ha presentato un piano di pagamento delle fatture scadute in data odierna per un importo di € …………………. (€…………………/00) - interamente garantito da fideiussione bancaria o assicurativa [solo qualora ricorra tale ipotesi];
k) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmenteobbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi - quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (d’ora in poi PIR) in vigore.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 Premesse e allegati
Il Prospetto Informativo della Rete (PIR), le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
• Allegato 1 - Programma tracce orarie - Sintesi Economica – Importo stimato del contratto;
• Allegato 2 - Servizi richiesti ex art 13 d.lgs. 112/2015;
• Allegato 3 - Elenchi referenti di FUC ed IF.
ARTICOLO 2 Oggetto
1) L’utilizzo delle tracce orarie, elencate nell’Allegato 1 e dei servizi elencati nell’Allegato 2, nonché delle eventuali ulteriori tracce e servizi di cui al successivo comma 3, costituisce l’oggetto del presente contratto.
2) Su motivata richiesta di IF o di FUC -in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici ed economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto dell’Allegato 1- quest'ultimo allegato, previo accordo tra le Parti, potrà essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato dell’allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.
3) IF dichiara che utilizzerà le tracce orarie ed i servizi oggetto del presente contratto ai fini dell’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di …………. (internazionale merci / internazionale passeggeri / nazionale passeggeri lunga percorrenza/ nazionale passeggeri breve percorrenza / nazionale merci)
4) IF, ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto di cui sopra, potrà avanzare durante il corso di validità del presente contratto richieste di variazioni del programma giornaliero rispetto all’Allegato 1 o richieste di fornitura di servizi aggiuntivi rispetto all’Allegato 2; esse saranno trattate secondo le procedure, i termini e le condizioni indicate in proposito dal PIR di FUC, durante il corso di validità del presente contratto, potrà sopprimere totalmente o parzialmente ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate nell’Allegato 1 o assegnate a IF secondo le procedure, i termini, le condizioni indicate in proposito dal PIR.
ARTICOLO 3 Corrispettivi e modalità di pagamento
IF dovrà corrispondere a FUC i canoni per l’utilizzo delle tracce orarie oggetto del presente contratto ed i corrispettivi per l’utilizzo dei servizi oggetto del medesimo contratto con le modalità di pagamento, le penalità per disdette e per soppressioni, secondo quanto indicato in PIR.
ARTICOLO 4 Certificato di Sicurezza Unico, Licenza e Titolo Autorizzatorio
In caso di sospensione, revoca o riduzione dell’ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza Unico IF è tenuta ad informare tempestivamente FUC, secondo quanto indicato in PIR.
ARTICOLO 5 Assicurazione e Garanzia
1) L’Impresa Ferroviaria dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative previste dal PIR, sottoscritte in data …………………. acquisita agli atti di FUC;
2) l’Impresa Ferroviaria è tenuta ad informare tempestivamente FUC del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell’efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal PIR;
3) l’Impresa Ferroviaria si impegna a prestare la garanzia prescritta dal PIR -ai fini, entro i termini e con tutti gli altri requisiti ivi previsti- per un importo di € ………. [in lettere] pari al 15% dell’importo presunto del presente contratto, calcolato sulla base del valore delle tracce e dei servizi di cui agli allegati 1 e2.
ARTICOLO 6 Referenti
I Referenti delle parti sono elencati in Allegato 3; le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni.
Ciascuna delle parti sopporterà i propri costi circa le comunicazioni.
ARTICOLO 7 Responsabilità
1) Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, FUC ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti dal PIR.
2) IF si impegna a sollevare e tenere indenne FUC da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima.
ARTICOLO 8 Durata del Contratto - Risoluzione
Il presente contratto decorredal ………… (giorno di utilizzo della prima traccia) sino al (ultimo giorno dell’orario). Il contratto si intende risolto di diritto in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal PIR.
ARTICOLO 9 Foro competente – Legislazione applicabile
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il foro di Udine. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
ARTICOLO 10 Cessione del Contratto
1) È fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi
l’utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.
2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza, oltre alla risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal PIR, l’esclusione di IF da una nuova assegnazione dicapacità nell’ambito della programmazione dell’orario di servizio immediatamente successivo.
3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo aisensi dell’art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 112/2015.
ARTICOLO 11 Spese del Contratto
La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all’imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all’obbligo di registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi di quanto stabilito dal DPR 26 aprile 1986, n°131 e s.m.i. In ogni caso, l’imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell’IF.
ARTICOLO 12 Disposizioni finali
1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
5) Nell’ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all’articolo 13 comma 13 del D.lgs. 112/2015, o altri provvedimenti normativi/regolamentari potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di FUC oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il FUC procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati 1 e 2 e, ove necessario, a predisporre un addendum.
Il presente costituisce uno schema meramente indicativo ad ausilio delle IF.
Allegato 1 (Appendice 2 PIR) – Parte A - Sintesi Economica
IMPRESA FERROVIARIA ………………………………… (Cod. Cliente)
Orario ……/……
Valido dal .../.../…. al .../.../….
Riferimento Programma del PEDAGGIO + SERVIZI
Treni*km programmati intero periodo
A Pedaggio su programmato
B Pedaggio stazioni di collegamento
C Pedaggio totale (A+B)
SERVIZI ex art 13 D.lgs. 112/2015
D TOTALI SERVIZI
E Importo stimato contratto intero periodo
C+D
Importo garanzia a contratto %E
Tetto franchigia %A (~3,00%)
Morosità %E (punto 0)
Coordinamento della circolazione ferroviaria
La circolazione dei treni viene monitorata dall’Ufficio Movimento di Cividale del Friuli.
Il regolatore della circolazione in servizio presso l’Ufficio Movimento di Cividale del Friuli gestisce in autonomia la circolazione dei treni sulla linea Udine-Cividale e le manovre nella stazione di Cividale del Friuli, compresa la circolazione perturbata.
Le Imprese Ferroviarie e le Sale Operative delle IF devono inviare le richieste di effettuazione/soppressione treni alla Ufficio Movimento entro le 24 ore antecedenti tramite e-mail.
L’Ufficio Movimento accetta le richieste, compatibilmente con i limiti individuati in sede di attivazione dell’Orario di Servizio, le interruzioni alla circolazione ferroviaria per permettere i lavori di manutenzione ed i lavori di potenziamento delle infrastrutture, l’effettuazione di treni straordinari per esigenze logistiche, per istruzione o per viaggiatori.
Gli eventuali ritardi dei treni in circolazione sono comunicati alla clientela dagli operatori della circolazione.
L’informazione al personale viaggiante di ogni evento che comporti ritardi alla circolazione treni oppure che richieda modifiche ai turni di personale e di macchina è invece demandata alle sale operative delle Imprese Ferroviarie.
Gestione operativa della circolazione ferroviaria
La gestione e la regolazione della circolazione ferroviaria viene effettuata dal Dirigente Unico nel rispetto delle normative, dei regolamenti aziendali e delle disposizioni di esercizio vigenti. Qualora non vi siano anormalità, la circolazione ferroviaria viene gestita secondo la programmazione predefinita. In caso di perturbazione della circolazione ferroviaria, il DU interagisce con il CF, fornendo le informazioni richieste sulla situazione della linea e attuando le azioni disposte dal CF al fine di erogare comunque all’utenza il massimo livello di servizio possibile compatibilmente con il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione.
Preavviso di richiesta di soccorso
Al verificarsi di inconvenienti che lascino presumere la necessità di dover richiedere soccorso, il personale di condotta deve darne immediato preavviso verbale all’operatore della circolazione, fornendo tutte le informazioni necessarie.
Comunicazione tra GI FUC e IF
L’operatore di circolazione che riceve tale comunicazione deve darne tempestivo avviso verbale al referente del GI FUC, che comunica il preavviso di richiesta al referente dell’IF e attua le procedure previste in caso di richiesta di soccorso, eccezion fatta per l'inoltro del soccorso stesso, che, invece, dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento della effettiva richiesta con comunicazione registrata.
Compiti del personale di condotta
Il personale di condotta, che ha dato il preavviso verbale di soccorso, se le avarie permangono, deve richiedere, con comunicazione registrata, la locomotiva di soccorso entro 15’; in caso contrario, deve comunicare la disdetta e, se necessario, notificare per iscritto le eventuali limitazioni di velocità relative al successivo percorso.
La richiesta di soccorso, completa di tutti i dati, [Treno .... (numero), ton. …… (massa del treno) fermo per guasto locomotiva (precisare il guasto quando possibile) (oppure: per sviamento, investimento, ecc.) prossimità Km (indicare il punto singolare più vicino quando possibile) (oppure: nella stazione di ). Occorre soccorso locomotiva (aggiungendo, quando ne sia il caso: carro attrezzi, carrozze per trasbordo, medici, ecc.)], deve essere sollecitamente indirizzata, con comunicazione registrata, dal personale di condotta, previe intese con il capotreno, direttamente all’operatore della circolazione.
Per i treni con mezzi di trazione affidati ad un solo agente di condotta, questi per la trasmissione della richiesta di soccorso e delle altre notizie necessarie potrà avvalersi all’occorrenza del capotreno.
Il personale di condotta di un treno fermatosi in linea per richiesta di soccorso, deve provvedere all'esposizione, in punto opportuno, di un segnale d'arresto, che servirà da orientamento per la locomotiva di soccorso. Per i treni con mezzi di trazione affidati ad un solo agente di condotta questi per tale incombenza si avvarrà del capotreno.
Fatta la domanda di soccorso, ancorché venisse in seguito a cessarne il bisogno, il treno fermo in linea non deve più muoversi in nessuna direzione prima dell'arrivo del soccorso stesso o di uno specifico dispaccio dell’operatore di circolazione a cui è stata fatta la richiesta.
Solo in caso di imminente pericolo è ammesso in entrambi i sensi lo spostamento del treno per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentano e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano fino al limite di 1200 metri.
Compiti del GI FUC
Il regolatore della circolazione che riceve la domanda di soccorso deve darne immediato avviso al referente del GI FUC, che assumerà il coordinamento dell’emergenza, comunicandogli tutti i dati necessari, [TRENO ... FERMO IN LINEA PROSSIMITÀ KM ……… – CHIESTO SOCCORSO LOCOMOTIVA (e occorrendo: CARRO ATTREZZI, CARROZZE PER TRASBORDO, MEDICI, ecc.)] e concordando con lo stesso, le modalità più idonee della gestione dell’emergenza; sarà cura del referente del GI FUC perfezionare immediatamente la richiesta del soccorso, con le modalità concordate con l’operatore della circolazione, al referente dell’IF.
Compiti dell’IF
Il referente dell’IF che riceve la richiesta di soccorso deve provvedere a far allestire e mettere a disposizione del GI FUC, secondo le modalità concordate, il mezzo idoneo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30’, per successivo sollecito trasferimento verso la stazione che delimita la trattainterrotta.
Invio del mezzo di soccorso
L'invio del mezzo di soccorso in linea sul binario occupato deve farsi soltanto dopo l’autorizzazione del referente del GI FUC all’operatore della circolazione a cui è stata rivolta la richiesta di soccorso.
Il mezzo di soccorso deve procedere con marcia a vista nell'avvicinarsi al punto ingombro ed arrestarsi al segnale d’arresto posto dal personale del treno soccorso, prima di accostarsi al treno.
Requisiti del personale
L’Impresa Ferroviaria deve garantire che il personale, utilizzato con mansioni di condotta, accompagnamento, verifica e formazione dei treni, sia in possesso dei requisiti fisici e delle abilitazioni professionali previsti dalle disposizioni in vigore, atti ad assicurare la conoscenza ed il pieno rispetto delle norme di circolazione e delle disposizioni di sicurezza applicate dal GI FUC, sia in condizioni di normalità d’esercizio sia in situazioni di anormalità. Nel caso in cui l’IF necessita di acquisire competenze relative all’infrastruttura (esempio: estensione del Certificato di Sicurezza Unico, modifiche infrastrutturali o altro), il GI FUC provvede ad erogare la formazione con i propri Istruttori oppure nei casi ove possibile avvalendosi della collaborazione di altre IF già in possesso del Certificato di Sicurezza Unico sull’infrastruttura oggetto della formazione.
DI MANOVRA EFFETTUATE IN AUTOPRODUZIONE DALLE IF
Sono oggetto delle presenti linee guida le operazioni di manovra che vengono effettuate successivamente all’arrivo del treno oppure prima della partenza dello stesso, ed interessano, in entrambi i casi i binari:
• di ricevimento/stazionamento che costituiscono termine/origine delle tracce orarie assegnate;
• secondari adibiti al carico/scarico e ad altre operazioni terminali.
Diritti, obblighi e responsabilità
1) È obbligo del GI FUC mettere a disposizione dell’IF il documento attestante la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dell’impianto e, nell’eventuale caso, di rischi interferenti;
2) il Servizio di Manovra oggetto dell’accordo tra il GI FUC ed IF può essere esteso ai raccordi allacciati ai binari di stazione. È esclusa la movimentazione dei rotabili da e per raccordi in linea;
3) le Imprese Ferroviarie devono fornire al GI FUC le comunicazioni giornaliere attinenti al programma di manovra;
4) il personale dell’IF che opera nell’impianto deve conoscere l’organizzazione del Servizio di Manovra per la parte di propria di competenza;
5) le Imprese Ferroviarie sono responsabili degli accertamenti previsti dalla vigente normativa per il personale addetto alla manovra;
6) ciascuna Impresa Ferroviaria è responsabile di tutti gli accertamenti relativi al materiale rotabile e alla conformità del carico, delle prescrizioni tecniche da fornire al treno, nonché delle informazioni da fornire al GI FUC per il corretto svolgimento delle operazioni di competenza;
7) negli impianti dove il Servizio di Manovra è svolto contestualmente in regime di autoproduzione da più IF, il coordinamento della gestione dei piani di movimentazione, previsto dall’Errore. L'origine riferimento n on è stata trovata. del PIR, è affidato al GI FUC.
Criteri di carattere generale
I binari secondari sui quali avvengono le operazioni di composizione, scomposizione e riordino sono, in linea di principio, indipendenti dai binari di circolazione.
Per tutte le operazioni che impegnano binari di circolazione e secondari non indipendenti da quelli di circolazione, il coordinamento della gestione delle operazioni di manovra è di competenza del GI FUC.
Operazioni e competenza
Le operazioni di manovra si svolgono nella successione stabilita nei punti successivi per ognuno dei quali viene indicato il soggetto competente ad effettuarle.
1) Per i treni in arrivo:
• sgancio della locomotiva dal treno e rimozione della segnalazione di coda (competenza di IF);
• spostamento della locomotiva dal binario di ricevimento del treno al binario individuato per lo stazionamento all’interno della stazione o inoltro verso il deposito: o predisposizione ed autorizzazione dell’istradamento competenza di: GI FUC per gli istradamenti interessanti i binari di circolazione ed i binari secondari non indipendenti da questi ultimi, quale che sia il tipo di manovra dei deviatoi; IF per gli istradamenti interessanti esclusivamente i binari secondari indipendenti dai binari di circolazione.
La manovra dei deviatoi “di confine” per l’accesso e l’uscita dai binari secondari rientra nella competenza del GI FUC salvo che non siano presenti i dispositivi stabiliti nelle Disposizioni/Istruzioni del GI FUC: esecuzione, dirigenza, comando e sorveglianza dei movimenti di manovra (competenza di IF);
• arrivo del mezzo di trazione per l’effettuazione della manovra (competenza di IF);
• aggancio del mezzo di trazione ed operazioni conseguenti (competenza di IF);
2) Trasferimento dei veicoli ai binari di destinazione e relative manovre di composizione e scomposizione: • predisposizione ed autorizzazione dell’istradamento competenza di: o GI FUC per gli istradamenti interessanti i binari di circolazione ed i binari secondari non indipendenti da questi ultimi, quale che sia il tipo di manovra dei deviatoi; o IF per gli istradamenti interessanti esclusivamente i binari secondari indipendenti dai binari di circolazione. La manovra dei deviatoi “di confine” per l’accesso e l’uscita dai binari secondari rientra nella competenza del GI FUC salvo che non siano presenti i dispositivi stabiliti nelle Disposizioni/Istruzioni del GI FUC; o esecuzione, dirigenza, comando e sorveglianza dei movimenti di manovra (competenza di Impresa Ferroviaria); o scarico dei veicoli (solo per servizi merci), con attrezzature mobili (a cura di IF).
3) Per i treni in partenza la successione delle operazioni è inversa a quella sopra descritta per i treni in arrivo. Per i deviatoi in linea manovrati a mano che immettono nei raccordi – la cui chiave è custodita e bloccata nei dispositivi descritti nelle Istruzioni di servizio - l’effettuazione della manovra è di competenza delle IF.
L’Impresa Ferroviaria, mantenendone comunque la responsabilità, può effettuare le operazioni di sua competenza, anche attraverso altra IF o soggetto terzo dei quali sia stata certificata la sicurezza attenendosi alla normativa vigente.
Il Gestore Infrastruttura FUC può effettuare, dietro richiesta di IF alcune delle operazioni di competenza di quest’ultima, come prestazioni non comprese nel pedaggio, e dietro pagamento di corrispettivo determinato, di volta in volta, in funzione delle risorse impiegate e degli eventuali altri costi sostenuti dal GI FUC per la fornitura dei servizi stessi.
Il Programma di Manovra; Disciplina dei rapporti GI FUC - IF o con pluralità di IF
Il dettaglio delle operazioni da svolgere per tutti i treni che interessano l’impianto si realizza con un programma che viene definito in occasione dell’attivazione di ciascun orario, denominato “Programma di Manovra”, e che viene aggiornato in corrispondenza di variazioni in corso di orario.
Programmazione dell’orario
Il Gestore Infrastruttura FUC definisce le specifiche generali affinché la movimentazione avvenga in sicurezza e con regolarità e si realizzi la migliore utilizzazione della capacità della stazione, nonché le specifiche di utilizzazione tipiche della stessa, e ne dà comunicazione alle IF che hanno richiesto tracce ivi facenti capo, almeno quattro mesi prima dell’attivazione dell’orario.
Il “Programma di Manovra” viene predisposto da IF, in coerenza con le specifiche fornite dal GI FUC, almeno trenta giorni prima di ogni cambio d’orario e viene sottoposto all’approvazione da parte del GI FUC. Il “Programma di Manovra” è costituito da un unico documento anche laddove nella stazione operino più IF assegnatarie di tracce che devono, quindi, prendere i necessari accordi per rendere compatibile le reciproche esigenze.
In assenza di accordo fra le IF, il Programma di Manovra è definito dal GI FUC, che risolve i conflitti secondo le priorità di seguito indicate per ordine di applicazione:
• i movimenti di manovra per/da settori di infrastruttura destinati ad uso pubblico hanno priorità su quelli per/da settori di infrastruttura privati o in uso esclusivo di una sola IF;
• i movimenti di manovra per il materiale dei treni in arrivo hanno priorità su quelli per il materiale dei treni in partenza, salvo il caso di dichiarata saturazione dell’impianto;
• fra movimenti di manovra in arrivo (o in partenza) la priorità è data dalla successione temporale delle tracce orarie assegnate, salvo diverse indicazioni ricevute da IF titolare delle tracce qualora la incompatibilità si verifichi fra tracce della stessa IF e sempre che ciò non costituisca limitazione alla capacità dell’impianto.
L’approvazione formale da parte del GI FUC del Programma di Manovra rende lo stesso esecutivo.
Variazioni in corso d’orario
In occasione di variazioni delle tracce in corso d’orario, il Programma di Manovra sarà aggiornato seguendo la procedura indicata al punto precedente, in particolare in caso di ingresso all’impianto di una nuova IF.
Gestione Ordinaria
Fermo rimanendo che ciascuna delle operazioni elementari viene svolta secondo le indicazioni del punto “operazioni e competenze”, la responsabilità di coordinare la gestione del programma di manovra e delle sue variazioni in gestione operativa è affidata ad un soggetto unico per ciascun impianto, o sua parte in caso di impianti complessi.
Negli impianti che sono impegnati da più IF, il soggetto è nominato al proprio interno dal GI FUC, che dà comunicazione a IF dei nominativi del personale destinato a svolgere tale attività. Nella risoluzione dei conflitti fra manovre in caso di circolazione perturbata vengono adottate di norma le stesse regole di priorità già indicate per la fase di programmazione.
Gestione delle emergenze
Qualora si verifichino situazioni di emergenza all’interno dell’impianto, la relativa gestione è di competenza del soggetto unico citato al punto precedente, che è tenuto a darne sollecita comunicazione al GI FUC.
Qualora si verifichino situazioni di emergenza al di fuori dell’impianto, che provochino forti perturbazioni della circolazione, ed il piano delle tracce subisca modifiche rispetto alla situazione normale (soppressioni, deviazioni ecc.), il programma di manovra viene conseguentemente adeguato da parte del soggetto unico, seguendo in linea di massima le regole di priorità indicate nel punto “operazioni e competenze”.
Raccordi
Per binari di raccordo allacciati a binari di stazione, le operazioni di pertinenza del GI FUC sono disciplinate con disposizioni locali coerenti con le presenti linee guida.
Per binari di raccordo allacciati in piena linea si applicano i criteri e le procedure per l’assegnazione e la gestione operativa delle tracce orarie, con riferimento al percorso fra l’allaccio del raccordo e la stazione di appoggio.
Il “Performance Regime”, sistema di controllo delle prestazioni adottato da FUC sull’infrastruttura ferroviaria della linea Udine-Cividale, è stato definito in coerenza con quello già operativo sulla rete ferroviaria nazionale, a sua volta coerente con quanto prescritto dalla normativa vigente (D.lgs. 112/2015 e Delibera ART 70/2014), opportunamente personalizzato e semplificato sulle caratteristiche della rete gestita, sul suo mercato di riferimento e sul traffico che la interessa.
Definizioni causa di ritardo
motivo che ha generato ogni ritardo con valore maggiore o uguale a uno, ascritto al soggetto responsabile ai sensi della apposita codifica definita in ambito europeo (UIC); la responsabilità di ogni minuto è univoca, un minuto = un soggetto responsabile coefficienti di modulazione coefficienti moltiplicatori applicati ai minuti di ritardo per il calcolo delle penali a carico dei soggetti responsabili cruscotto FUC
sistema informatico a supporto della comunicazione a IF, del relativo contraddittorio GI-IF e quindi dell’amministrazione del Performance Regime penale unitaria base di Performance Regime (Pu) valore economico (€/minuto) alla base del calcolo delle penali a carico dei soggetti responsabili dei ritardi relazione
insieme di servizi ferroviari aventi medesima origine e destinazione, stesse caratteristiche tecniche e stesse funzioni commerciali ritardo
differenza positiva, espressa in minuti, tra l’ora di passaggio reale del treno e l’orario programmato in un determinato punto di rilevamento ritardo soggetto a penale tutti i minuti maturati da stazione a stazione attribuiti a responsabilità di GI/FUC e di IF, al netto dei recuperi realizzati in tratta; quelli per i quali dai sistemi informativi di circolazione non risulta attribuita una responsabilità sono considerati a carico di GI/FUC, in quanto gestore dei sistemi medesimi; non sono considerati singoli ritardi inferiori al minuto ritardo non soggetto a penale tutti i minuti attribuiti a cause di forza maggiore, cause esterne e quelli maturati nella stazione di collegamento con l’infrastruttura nazionale, a gestione RFI standard minimo di puntualità ritardo non superiore a 5’ nella stazione di destinazione e nelle eventuali rilevanti intermedie. stazioni rilevanti
stazioni origine/destinazione di relazioni; stazioni intermedie di corrispondenza fra relazioni anche della rete nazionale
Coefficienti di modulazione dei ritardi soggetti a penale
Per ogni singolo treno circolato, il numero di minuti sottoposti a penale si quantifica come prodotto tra i ritardi maggiori di 1’ maturati dal treno lungo tutto il proprio percorso per i seguenti coefficienti:
Crit: coefficiente che tiene conto dell’arrivo o meno a standard minimo di puntualità del treno nelle stazioni di destino o rilevanti intermedie secondo quanto di seguito riportato:
• Minuti di ritardo oltre standard: Crit1= 1,00
• Minuti di ritardo entro standard: Crit2= 0,20
CS: coefficiente che tiene conto della tipologia di servizio, secondo quanto di seguito riportato:
• Servizio passeggeri a mercato: CS=1,00
• Servizio passeggeri a Contratto di Servizio: CS=0,25
Metodo di calcolo delle penali
GI corrisponderà a IF1 titolare del treno una penale pari al valore della Penale unitaria base moltiplicato per la somma dei minuti di ritardo attribuiti a cause di propria responsabilità, ovvero per i quali abbia omesso l’indicazione della responsabilità, modulati così come definito nel seguente algoritmo:
P(GI>IF1) = Pu * [ Σ (MGI * Crit2) + Σ (MNG * Crit1)]
dove:
• P(GI>IF1) è l’importo che GI dovrà corrispondere a IF1 e andrà calcolato per ciascunaIF;
• Pu è la penale unitaria base;
• MGI sono i minuti di ritardo oltre lo standard attribuiti al Gestore Infrastruttura o non giustificati;
• MNG sono i minuti entro lo standard attribuiti al Gestore Infrastruttura o non giustificati;
• Crit1 e Crit2 sono i valori dei coefficienti così come definiti al punto precedente. IF1 titolare del treno corrisponderà a GI una penale pari al valore della Penale unitaria base moltiplicato per la somma dei minuti di ritardo attribuiti a responsabilità di IF1 medesima modulati così come definito nel seguente algoritmo:
P(F1>GI) = Pu * Σ (MIF * Cs * Crit2) + Pu * Σ (MNI* Cs * Crit1) dove:
• P(F1>GI) è l’importo che IF1 dovrà corrispondere al GI;
• Pu è la penale unitaria base;
• MIF sono i minuti di ritardo oltre lo standard attribuiti a IF1 titolare del treno;
• MNI sono i minuti entro lo standard attribuiti a IF1 titolare del treno;
• CS è il coefficiente relativo alla tipologia di servizio espletato da IF1, come definito al punto precedente;
• Crit1 e Crit2 sono i valori dei coefficienti così come prima definiti.
Ciascuna IF (IF1), infine, corrisponderà ad ogni altra IF (IFn) tramite il GI una penale pari al valore della Penale unitaria base moltiplicata per la somma dei minuti ascritti a responsabilità di IF1 subiti da treni di IFn, come definito nel seguente algoritmo:
P(IF1>IFn) = Pu * Σ M1n: dove:
• P(IF1>IFn) è l’importo che IF1 dovrà corrispondere a IFn tramite GI, e andrà calcolato per ciascuna IF rispetto ogni altra IF;
• Pu è la penale unitaria base;
• M1n sono i minuti subiti da IFn a responsabilità IF1.
Flussi finanziari fra le parti Il flusso finanziario netto a saldo da GI a IF1 è dato dalla risultante della seguente sommatoria relativa a tutti i treni circolati:
P(GI>IF1) – P(IF>GI) + P (Ifn>IF1) – P(IF1>Ifn)
Un eventuale saldo complessivo di tutto il sistema a favore del GI verrà dallo stesso reinvestito in servizi alle IF quali ad esempio: pulizia stazioni, efficientamento degli impianti merci/viaggiatori, implementazione/sviluppo sistemi informativi, informazioni al pubblico, sale di attesa.
ALLEGATO I CARATTERISTICHE LDS
ALLEGATO II ACCORDO OPERATIVO FUC - RFI
ALLEGATO III PROCEDURA ATTRIBUZIONE CAUSE RITARDO
ALLEGATO IV MODELLO STANDARD RNE CIVIDALE DEL FRIULI
ALLEGATO V MODELLO STANDARD RNE D