Senato della Repubblica
XVIII
L E G I S L AT U R A
N. 2685-B
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI) dal Ministro dell’economia e delle finanze (FRANCO) dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI) dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO) dal Ministro dell’interno (LAMORGESE) dal Ministro della giustizia (CARTABIA) dal Ministro della difesa (GUERINI) e dal Ministro dell’istruzione (BIANCHI) (V. Stampato n. 2685) approvato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 (V. Stampato Camera n. 3704) modificato dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 settembre 2022
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari
– 41 –
Senato della Repubblica – N. 2685-B
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 33-quater. – (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) – Identico ».
Atti parlamentari
– 42 –
Senato della Repubblica – N. 2685-B
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche” ».