DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 28 DEL 04/10/2017 OGGETTO: MODIFICA ARTT 8 E 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.
L’anno 2017 addì 04 del mese di ottobre alle ore 20:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere AUGUSSORI LUIGI, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Fatto l’appello nominale alle ore 20,38 risulta: CASANOVA SARA
Presente
SEGALINI ALBERTO
Presente
AUGUSSORI LUIGI
Presente
TRUCCOLO CARLO
Presente
BIGNAMI FRANCO
Presente
RASINI GERMANA
Presente
FERRI ELEONORA
Presente
CERRI EUGENIO
Presente
MORSTABILINI MAURO
Presente
TANI LANFRANCO EGISTO
Presente
ARMANNI ELISABETTA
Presente
PAVESE MARCO
Presente
FERRI CLAUDIA
Presente
BAZZARDI MARIA GRAZIA
Presente
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BAGGI GIULIA
Presente
BOLLANI MARCO
Presente
CORBELLINI GIUSEPPE
Presente
TIBERI MASSIMO
Presente
GUALTERI ELISA
Assente
CARAVELLI DANIELA
Presente
BONETTI ALESSANDRO
Presente
GENDARINI CARLO
Presente
FUREGATO ANDREA
Presente
TAGLIAFERRI LAURA
Assente
POZZOLI SIMONETTA
Presente
PIACENTINI SIMONE
Presente
MILANESI FRANCESCO
Presente
UGGE' ANTONIO
Presente
CASIRAGHI MASSIMO
Presente
DEGANO LUCA
Presente
COMINETTI GIULIANA
Presente
CASERINI STEFANO
Presente
SCOTTI GIANLUCA
Presente
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 21:02, Sichel Angelo, Belloni Sueellen entrata alle ore 20:47, Molinari Giuseppina, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto entrato alle ore 20:52. Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta. Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Claudia, Caravelli Daniela, Pozzoli Simonetta. Assiste il funzionario Paolo Mirco.
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IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” di questo Comune, nel resto risultante dalle modifiche introdotte, da ultime, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 14/06/2017 – esecutiva ai sensi di legge – ed, in particolare, l’art. 8 “Attivazione su domanda” e l’art. 17 “Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica”; RILEVATA la necessità di integrare le disposizioni regolamentari sopra richiamate, al fine di adeguarle alla disciplina recata dall’art. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., limitatamente a: -
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stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, escludendo quindi quanto non rientri in tale ambito come, ad esempio, la titolarità di proprietà all’estero; casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
DATO ATTO che, fatte salve le due eccezioni sopra riportate e come previsto dal medesimo art. 3 del citato D.P.R. 445/2000, nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, le qualità personali ed i fatti vanno documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri, in conformità alle indicazioni contenute nella RICHIAMATO il D.P.R. 31/08/1999, n. 394, recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ove all’art. 2 dispone: “1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 28 DEL 04/10/2017
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dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.” VISTA, in proposito, la Circolare n. 3/12 del 17/04/2012 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, ad oggetto: “Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, L. 183 del 2011 in materia di certificazione”, ove stabilisce che: “Resta fermo che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000m utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personale e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.” VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” ed, in particolare, l’art. 10 “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)” ove prevede, per l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni; VISTA la D.G.R. n. X/6972 del 31/07/2017, ad oggetto: “Integrazione alle “Linee guida per l’uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari” approvate con DGR n. 3230 del 6/03/2015”; RITENUTO, pertanto, di integrare gli artt. 8 e 17 del Regolamento in esame, come di seguito riportato:
TESTO VIGENTE DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 28 DEL 04/10/2017
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Articolo 8 – Attivazione su domanda
Articolo 8 – Attivazione su domanda
1. L’accesso ai servizi avviene tramite 1. L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte Comune di residenza o domicilio da parte dell’interessato, o da suo delegato ovvero, in dell’interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque caso di persone minori o comunque incapaci,della persona esercente una incapaci,della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza. responsabilità legale di rappresentanza. 2. Al fine di promuovere la semplificazione 2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da assume un modello di domanda, da utilizzare per l’accesso al sistema dei utilizzare per l’accesso al sistema dei servizi. servizi. 3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni 3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini del documento ritenuto utile ai fini del l’istruttoria della domanda. La l’istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche condizioni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato ritiene la documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. utili ai fini della valutazione della richiesta. 4. Ai fini dell’accoglimento della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all’estero e non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo vigente. 5. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente alla presentazione della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certifica-
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zione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente. 6. Quanto stabilito al precedente comma 5 non trova applicazione nei confronti: a) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5. A tal fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
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TESTO VIGENTE
TESTO MODIFICATO
Articolo 17 – Assenza o incompletezza della Articolo 17 – Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica dichiarazione sostitutiva unica
1. Nel caso in cui la fruizione di una 1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il fruitore non presenti legata all’I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. la fruizione medesima. 2. Nel caso in cui la fruizione di una 2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione prestazione comporti una agevolazione legata al l’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore legata al l’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si dà seguito alla incompleta o carente, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. dei servizi comunali interessati. 3. Nelle situazioni di dichiarazione non 3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all’agevolazione economica relativi all’agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l’attivazione spese. È comunque fatta salva l’attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge. di legge. 4. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 deve essere resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. RITENUTO, quindi, di approvare la sopra indicata modifica agli artt. 8 e 17 del Regolamento in esame, confermando le restanti parti del Regolamento medesimo che non vengono qui modificate, come risultanti dal testo coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento e che allo stesso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le modifiche al Regolamento in esame qui approvate entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo comunale; ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 5, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL – allegato; RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale vigente; CON VOTI DELIBERA DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 28 DEL 04/10/2017
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1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed approvate, di modificare gli artt. 8 e 17 del vigente “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” di questo Comune, come segue: Articolo 8 – Attivazione su domanda 1. L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell’interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci,della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza. 2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da utilizzare per l’accesso al sistema dei servizi. 3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini del l’istruttoria del la domanda. La documentazione, sussistendone le condizio-ni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. 4. Ai fini dell’accoglimento della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regola-mento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all’estero e non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo vigente. 5. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente alla presenta-zione della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certifica-zione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente. 6. Quanto stabilito al precedente comma 5 non trova applicazione nei confronti: a) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impos-sibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5. A tal fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Articolo 17 – Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica 1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. 2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata al l’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si
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dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. 3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all’agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l’attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge. 4. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 deve essere resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. 2) di confermare le restanti parti del sopra citato Regolamento che non vengono qui modificate, come risultanti dal testo coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento e che allo stesso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale; 3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le modifiche al Regolamento in esame, approvate al precedente punto 1), entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all’Albo comunale; 4) di disporre la pubblicazione del testo coordinato del Regolamento in esame sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente Disposizioni generali Atti generali.
Si dà atto che i presenti sono n.31 essendo entrata dopo l’appello, alle ore 20,50, Gualteri Elisa ed essendo uscito il Sindaco. L’assessore Belloni Sueellen illustra il provvedimento dopodichè hanno luogo gli interventi sottoelencati il cui testo è riportato integralmente nella registrazione fonografica: Uggè, [rientra il Sindaco: presenti n.32], Caserini per mozione d’ordine, Segretario Generale, Presidente Augussori, Pozzoli Simonetta, Degano, Presidente Augussori, ass.Belloni Sueellen, Presidente Augussori [entra il dirigente Midali Roberto], Midali, Caserini, Gendarini, Cominetti Giuliana che chiede una breve sospensione della seduta, Presidente Augussori, Casiraghi, Corbellini, Bazzardi Maria Grazia, Presidente Augussori il quale ritiene poco proficua la sospensione ed invita i capigruppo ad esprimersi su questa richiesta, Segalini che dichiara a nome della Lega l’assoluta contrarietà alla sospensione, Piacentini, Bonetti che dichiara a nome della Coalizione Lodi per Maggi la contrarietà alla sospensione, Presidente Augussori, Cominetti Giuliana, Presidente Augussori, l’assessore Belloni Sueellen, Presidente Augussori, Caserini il quale propone quattro emendamenti all’art.8 di cui uno al comma 4, due al comma 5 e uno al comma 6 - come da testo allegato, Uggè, Presidente Augussori il quale fa presente che, a norma dell’art.18 del Regolamento gli emendamenti che richiedono un parere tecnico non sono ammissibili in quanto non è stato rispettato il termine lì contenuto; degli emendamenti presentati da Caserini è ammissibile soltanto quello che propone di cambiare all’art.8 comma 5, la frase “la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno” in “la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di nascita”, Pozzoli Simonetta la quale presenta tre emendamenti all’art.8– di cui uno al punto 5 e DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 28 DEL 04/10/2017
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due al comma 6 – come da testo allegato, Milanesi per mozione d’ordine, Presidente Augussori, Casiraghi il quale presenta un emendamento all’art.8, come da testo allegato, che viene firmato anche dai consiglieri Gendarini e Caserini, Presidente Augussori, Segalini, Presidente Augussori, Casiraghi, Segretario Generale, Gualteri Elisa la quale accetterebbe l’emendamento Caserini soltanto se fosse limitato alla correzione lessicale senza l’aggiunta del termine “di nascita” dopo le parole “Stato estero”, Caserini il quale mantiene l’emendamento non accettando la proposta di Gualteri Elisa, Furegato, Presidente Augussori, Bonetti il quale annuncia voto contrario all’emendamento del consigliere Caserini ammesso alla votazione del Presidente, non essendo stata accolta la modifica proposta dal consigliere Gualteri Elisa, Uggè il quale dichiara di astenersi sull’emendamento, Milanesi il quale dichiara che non parteciperà al voto, Cominetti Giuliana la quale annuncia voto favorevole sull’emendamento di Caserini. Il Presidente Augussori mette in votazione l’emendamento del consigliere Caserini all’art.8 comma 5, consistente nel cambiare la frase “la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno” in “la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di nascita”. La votazione dà il seguente risultato: presenti n. 32, votanti n.29 favorevoli n. 6
Caserini Stefano, Cominetti Giuliana, Furegato Andrea, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Scotti Gianluca
contrari n. 23
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia,Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Casiraghi Massimo, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Degano Luca, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Rasini Germana,Segalini Alberto,Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo
astenuti n. 2
Uggè Antonio, Gendarini Carlo
non partecipanti al voto n.1
Milanesi Francesco
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che l’emendamento non è approvato. Hanno luogo i sottoelencati interventi il cui testo è riportato integralmente nella registrazione fonografica: Piacentini, Presidente Augussori, Milanesi, Caserini, Pozzoli Simonetta, Gualteri Elisa, Casiraghi, Gendarini, Uggè per fatto personale, Cominetti Giuliana, Segalini, Scotti. Il Presidente Augussori mette in votazione la proposta di deliberazione nel testo soprariportato. La votazione dà il seguente risultato: presenti n. 32, votanti n.31 favorevoli n. 22 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia,Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela,Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Rasini
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Germana,Segalini Alberto,Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo,Truccolo Carlo, Scotti Gianluca
contrari n. 9
Caserini Stefano, Cominetti Giuliana, Furegato Andrea, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Gendarini Carlo, Milanesi Francesco, Casiraghi Massimo, Degano Luca
non partecipanti al voto n.1
Uggè Antonio
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che la proposta di deliberazione è approvata.
Sottoscritta dal Presidente AUGUSSORI LUIGI con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it Centralino 0371.4091 C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
OGGETTO:
MODIFICA ARTT 8 E 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.
IL DIRIGENTE Vista la proposta n. 2433/2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE Lodi, 22/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente MIDALI ROBERTO con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it Centralino 0371.4091 C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione n. 28 del 04/10/2017, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni. Pubblicazione n. . Pubblicata dal 17/10/2017 al 01/11/2017
Lodi, 17/10/2017
Sottoscritto dal Responsabile della Pubblicazione MIRCO PAOLO DONATO con firma digitale
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