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MODULARIO P.C M.-198
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Moo. 251
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~$§~~~~ IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all’On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l’incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, concernente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 secondo cui “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le presenti misure: […] lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro per lo sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo”; CONSIDERATO che, ai sensi della predetta lettera g) dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, i suddetti divieti decorrono dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro per lo Sport; VISTA la nota del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 12 ottobre 2020, con la quale sono state richieste alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva, indicazioni in merito alle proprie discipline;
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