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Lo schema del Decreto Ristori bis

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale: VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, del 25 ottobre 2020; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.275 del 4 novembre 2020; CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del __ novembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze ……. ; Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali). 1. L’Allegato 1 elenco dei settori economici di cui all’allegato 1 del al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto. 2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è riconosciuta una maggiorazione de il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato aumentando di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 al citato decreto. 3. È abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. 4. Al fine di riconoscere il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle attività manufatturiere e industrie alimentari con il codice C10 (da rivedere) , interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per il 2021. Il contributo viene erogato dall’agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 137 del 2020. 5. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è pari al 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’allegato 1 al presente decreto legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ed è pari al 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.


Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020) 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al presente decreto.


Art. 3 (Controlli antimafia) 1. Le previsioni del protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.


Art. 4 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020) 1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.


Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU) 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell’articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. 2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell’articolo 9 del decretolegge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo ….


Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall’articolo 1, comma 1 del presente decreto e nell’Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


Art. 7 (Sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che operano nelle zone rosse) 1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nonché per quelli che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al presente decreto legge, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.


Art. 8 (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee) 1. Per la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. 1-BIS (RGS FONDO 400 MILIONI NUOVE REGIONI ARANCIONI E ROSSE) 2. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.


Art. 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati) 1. All’articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 le parole: “Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le” sono sostituite dalle seguenti: “Le”; b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: “ 5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2020 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90% del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l’anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata. 5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l’anno 2020.”.


Art. 10 (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari) 1. Per le finalità di cui all’articolo 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2021 è autorizzato l’arruolamento, a domanda, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell’Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell’Aeronautica militare; b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell’Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell’Aeronautica militare. 2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni. 3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. All’articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole “la professione sanitaria infermieristica” sono sostituite dalle seguenti: “le professioni sanitarie di cui all’articolo 212, comma 1,”. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 4.891.500 per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo xxx.”.


Art. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive). 1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre di cui all’ all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato x ( zone gialle) al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. 2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle Regioni delle “zone arancioni” e delle “zone rosse” di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, appartenenti ai settori rispettivamente individuati nell’allegato xx ( rosse) e nell’allegato xxx ( arancioni) del presente decreto. 3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, a INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in ……….. milioni di euro per l'anno 2020, si provvede …….


Art. 12 (Modifiche all’articolo 12 del decreto legge n. 137, del 2020) 1. All’articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è sostituito con il seguente: “Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.”, b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. I trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”; c) al comma 12, primo periodo, le parole “pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 1.692,4 milioni di euro, ripartito in 1.202,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 490 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga”: d) al comma 17 le parole: “3 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni” 2. Al maggiore onere derivante dal comma 1 pari a 55,3 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo XX.


Art. 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado) 1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. 2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.


Art. 14 (Bonus baby-sitting regioni zone rosse) 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020. 3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. 5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 6. Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 8, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. 7. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di xxx milioni di euro per l'anno xxxx. 8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede …..


Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore) 1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore ”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe .


Art. 16 (Rifinanziamento Caf) 1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di spesa di cui all’articolo ……. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell’articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.


Art. 17 (Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) 1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: “ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione. Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento 2

3

4

Luogo di lavoro 1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio

No

Raccomandato

Sì

2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

No

Raccomandato

Sì

Se del caso

Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea

Sì

4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile

No

Sì, per l’aria in entrata e in uscita

Sì, per l’aria in uscita

5. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire

Sì, per bancone e pavimento

Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione

Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto

Impianti 3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento Attrezzature


del rischio 6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

No

Raccomandato

Sì

7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti

Raccomandato

Sì

Sì

8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti

Raccomandato

Sì

Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)

9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti

Raccomandato

Sì

Sì

10. Procedure specifiche di disinfezione

Sì

Sì

Sì

11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico

Sì

Sì

Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza

12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area di contenimento

No

Raccomandato

Raccomandato

Raccomandato

Sì, sul sito o fuori sito

Sì, sul sito

14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura

No

Raccomandato

Sì

15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti

Raccomandato

Raccomandato

Sì

Sistema di funzionamento

Rifiuti 13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali Altre misure

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (2) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata


dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”; ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte. A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento 2

3

4

Sì

Sì

Sì

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:

minimizzare la dispersione

impedire la dispersione

impedire la dispersione

3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:

minimizzare la dispersione

impedire la dispersione

impedire la dispersione

4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:

inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

5. I sigilli devono essere progettati in modo da:

minimizzare la dispersione

impedire la dispersione

impedire la dispersione

No

Raccomandato

Sì

Informazioni generali 1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente

6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita


7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione

No

Raccomandato

Sì

Sì

Sì

Sì

9. L’aria in entrata e in uscita dall’area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1)

No

Raccomandato

Sì

10. L’area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica

No

Raccomandato

Sì

Raccomandato

Raccomandato

Sì

12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all’interno di un’area controllata

Raccomandato

Raccomandato

Sì, e costruiti a tal fine

13. Affissione di avvisi di pericolo biologico

Raccomandato

Sì

Sì

14. L’accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto

Raccomandato

Sì

Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)

15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area controllata

No

Raccomandato

Sì

Sì, indumenti da lavoro

Sì

Sì, cambio completo di indumenti

Impianti 8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio Attrezzature

11. L’area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell’aria Sistema di funzionamento

16. Il personale deve indossare indumenti protettivi

Rifiuti


17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico 18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale

No

Raccomandato

Sì

Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter) (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). (3) Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.


Art. 18 (Modifiche all’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) 1. All’articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: dopo le parole “21 dicembre 2020” sono inserite le seguenti: “o scaduti nelle annualità 2018 e 2019,” e dopo le parole “sono effettuati” sono inserite le seguenti: “, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),”; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, stimati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede …:


Art. 19 (Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell’INAIL) 1. La disposizione di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. 2. Al relativo onere pari ad euro 20.000.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede‌...


Art 20 (Finanziamento Fondi bilaterali di cui all’art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19) 1. I Fondi bilaterali di cui all’art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.


Art. 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato X del presente decreto legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. 3. Agli oneri del presente articolo, determinati in XX milioni di euro per l’anno 2020 e XX milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 7 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che conseguentemente è abrogato, quanto….


Art. 22 (Quarta gamma)

. L’articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

“Articolo 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. 2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.”.


Art. 23 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. 2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 o mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. 4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.


Art. 24 (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale. 2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. 3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.


Art. 25 (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)

1. All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “programmati sino al 30 settembre 2020” sono soppresse.


Art. 26 (Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole « diciannove mesi » sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi».


Art. 27 (TPL)

1. All’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020” sono sostitute dalle seguenti: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021”. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.


Art. 28 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati in xxxx milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse ‌...


Art. 29 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarĂ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dato a


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Lo schema del Decreto Ristori bis by Editoriale Nazionale - Issuu