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Ordinanza Regione Lombardia: stop mascherine all'aperto

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ORDINANZA N. 580

Del 14/07/2020

Identificativo Atto n. 3256

PRESIDENZA Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 90 pagine di cui 82 pagine di allegati parte integrante


IL PRESIDENTE VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32; VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020) ed in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 1


fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020) che proroga fino al 31 luglio le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020; VISTI l’allegato 8 del predetto D.P.C.M. 11 giugno 2020 che contiene le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e l’allegato 9 dello stesso D.P.C.M. che contiene le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”; VISTO l’aggiornamento delle predette “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome; RITENUTO di recepire le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza; VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020; VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del 9 luglio 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio; RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020; RITENUTO che sussistono altresì le condizioni per ridefinire i termini dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, al fine di darne applicazione adeguata in relazione all’attuale andamento epidemiologico e nel rispetto delle esigenze di prevenzione dai rischi di contagio da COVID-19; RITENUTO di confermare le disposizioni, già contenute nell’Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, in materia di obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza; RITENUTO infine di confermare le ulteriori disposizioni già contenute nella predetta 2


Ordinanza n. 573 in materia di tirocini, di volo e navigazione da diporto, di addestramento di animali, di attività gestionali della fauna selvatica e di manifestazioni sportive; SENTITO il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia in ordine all’emergenza epidemiologica da coronavirus costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020;

ORDINA Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche: 1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni 1. Nel territorio regionale e' fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. 2. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. 3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza. 4. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 5. E’ soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali. 6. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo 3


alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale. 1.2 Attività economiche, produttive e ricreative 1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1: ● Ristorazione ● Stabilimenti balneari e spiagge ● Attività ricettive e locazioni brevi ● Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) ● Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù ● Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura ● Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi ● Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante) ● Uffici aperti al pubblico ● Piscine ● Palestre ● Manutenzione del verde ● Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura ● Attività fisica all’aperto ● Noleggio veicoli e altre attrezzature ● Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta ● Aree giochi per bambini ● Circoli culturali e ricreativi ● Formazione professionale ● Spettacoli ● Parchi tematici, faunistici e di divertimento ● Servizi per l’infanzia e l’adolescenza ● Professioni della montagna ● Guide turistiche ● Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo ● Strutture termali e centri benessere ● Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse ● Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010 ● Discoteche e sale da ballo 2. Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente ordinanza.

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1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro a) I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al 5


personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. c) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid». I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 15 luglio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020. 2. Sono confermate le disposizioni già previste dai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 dell’ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020. 3. E’ fatto salvo quanto previsto per gli sport di contatto dall’Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020. 4. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. 5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia. 6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 6


33/2020. 7. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19. IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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