ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2020/00228 Del: 02/05/2020 Esecutiva da: 02/05/2020 Proponente: Direzione Generale
OGGETTO: Emergenza Covid-19. Disciplina dell’accesso ed utilizzo degli spazi aperti al pubblico e del trasporto pubblico.
Il SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in tema di contenimento del contagio da Covid-19, ed in particolare le nn. 26, 38, 46 del 2020; Viste le ordinanze sindacali n. 2020/00220 in data 16 marzo 2020 e n. 2020/00221 in data 19 marzo 2020, con cui è stata disposta la chiusura, rispettivamente, dei parchi, ville e giardini ed altre aree verdi, e degli orti urbani del Comune di Firenze; Viste le circolari del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. 11285 in data 1 aprile 2020 e 12302 in data 8 aprile 2020, sulla base delle quali è stata disposta la chiusura dei cimiteri comunali del Comune di Firenze; Ritenuto necessario applicare in ambito locale le prescrizioni dettate dal Governo e dalla Regione Toscana, che programmano un progressivo allentamento delle misure contenitive che hanno caratterizzato la fase di c.d. lockdown e determinano in particolare, per quanto concerne gli aspetti che interessano la vita quotidiana della generalità dei cittadini: Pagina 1 di 11
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– l’opportunità di riaprire alla fruizione pubblica parchi, ville e giardini ed altre aree verdi comunali, orti urbani e cimiteri comunali; - la possibilità per i cittadini di accedere agli esercizi di ristorazione per l’acquisto di cibo da asporto; Ritenuto nel contempo necessario adottare misure sanitarie integrative di quelle imposte da norme statali o regionali, affinché le suddette parziali riaperture non determinino un aggravamento del rischio sanitario; Ritenuto, nella medesima prospettiva, per quanto concerne il trasporto pubblico locale, che: - la ripresa della mobilità comporta la corrispondente crescita del numero di cittadini e lavoratori che si rivolgeranno ai servizi di trasporto pubblico locale con la conseguente necessità per le Autorità pubbliche e per i Gestori di garantire una efficace tutela della salute dei lavoratori del settore e dei passeggeri; - nell’attuale situazione epidemiologica, l’intero sistema di trasporto pubblico deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione, anche con riferimento al fenomeno del pendolarismo; - l’Amministrazione comunale, insieme con i Gestori, sta attuando una serie di misure di prevenzione sanitaria e di riorganizzazione del servizio, per tener conto delle attuali condizioni di utilizzo, e sono attesi interventi della Regione Toscana; - nelle more della messa punto del sistema dei trasporti nella nuova fase aperta dal d.P.C.M. 26 aprile 2020, occorre fare appello anche al senso di responsabilità individuale degli utenti dei servizi di trasporto pubblico, ed in particolare, ferma restando la fondamentale misura del distanziamento interpersonale, debbono essere previste le misure igieniche minime indispensabili ai fini della prevenzione del rischio di contagio, ed in particolare si rende necessario disporre che l’utilizzo dei mezzi di trasporto sia consentito esclusivamente ai cittadini che indossano le mascherine di protezione delle vie aeree e guanti protettivi; Ritenuto opportuno, per quanto esposto, rendere note ai cittadini, in forma coordinata e collegata alle prescrizioni imposte con la presente ordinanza, anche il contenuto delle vigenti misure statali e regionali riguardanti i comportamenti che devono essere tenuti, in occasione dell’accesso a parchi, ville e giardini ed altre aree verdi comunali, agli orti urbani, ai cimiteri comunali, nonché al trasporto pubblico locale che si effettua nel territorio del Comune di Firenze; Visti gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
ORDINA
Art. 1. Divieti e condizioni generali di accesso agli spazi comunali (parchi, ville e giardini, altre aree verdi; orti urbani; cimiteri) riaperti al pubblico
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1. L’accesso agli spazi del Comune di Firenze che, in date diverse a seconda dei casi (come precisato agli articoli successivi), vengono gradualmente riaperti al pubblico, di qualsiasi tipo (parchi, ville e giardini, altre aree verdi; orti urbani; cimiteri comunali), è subordinato al rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni generali, imposti dalle norme statali e regionali vigenti per limitare il rischio di contagio e tutelare la salute dei cittadini. 2. L’accesso è vietato: - alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione; - alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; 3. L’accesso è fortemente sconsigliato: - alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità; 4. In ogni caso, per accedere agli spazi comunali riaperti al pubblico, tutti devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) è vietata ogni forma di assembramento; b) è comunque necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro (o quella di due metri, nel caso di svolgimento di attività sportive); qualora si verifichino ripetuti assembramenti, o comunque non risulti possibile assicurare stabilmente il rispetto della distanza minima interpersonale, sarà necessario disporre nuovamente con ordinanza la chiusura degli spazi al pubblico; c) è obbligatorio indossare le mascherine, sempre negli spazi chiusi, e negli spazi aperti in tutte le circostanze in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale (così come prescrive l’ordinanza regionale n. 26/2020); pertanto, quando si esce di casa, occorre indossare la mascherina o quanto meno portarla con sé per poterla indossare quando necessario; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; d) si ricorda inoltre di osservare, anche quando si accede agli spazi aperti e vi si svolgono le attività consentite, le altre pertinenti misure generali di prevenzione igienico sanitaria vigenti, vale a dire: -- lavarsi spesso e con cura le mani, anche utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; -- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); -- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; -- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; -- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
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Art. 2 Parchi, ville e giardini, altre aree verdi comunali - specifiche condizioni di accesso
1. L’accesso ai parchi, ville e giardini ed altre aree verdi è consentito per passeggiare, sostare brevemente all’aria aperta nonché per svolgere attività sportiva - individualmente, ovvero insieme all’accompagnatore nel caso dei minori e delle altre persone non completamente autosufficienti accompagnati da adulti - purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. L’accesso non è invece consentito per organizzare eventi o attività ludiche o ricreative (manifestazioni, partite, giochi di gruppo), in quanto comportano assembramenti e determinano un alto rischio di contagio.
2. Tutti i parchi, ville, giardini e altre aree verdi privi di delimitazione fisica (cancellate, recinzioni, altre forme di chiusura perimetrale) sono accessibili, nel rispetto delle condizioni generali di cui all’articolo 1 e delle condizioni specifiche di cui al presente articolo, a partire dal 4 maggio 2020. A questi spazi dovranno preferibilmente indirizzarsi le persone adulte che intendano svolgere attività sportiva o motoria. Le aree di maggiori dimensioni sono: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Parco delle Cascine (Q1) Parco Bobolino ( Q1) Passeggio del Viale dei Colli e rampe del Poggi (Q1 e Q3) Piazzale Michelangelo (Q1) Giardini di Piazza D’Azeglio (Q1) Giardini di Piazza Indipendenza (Q1) Giardini di Piazza Demidoff (Q1) Verde decorativo di Piazza S. Spirito (Q1) Giardini di Piazza Puccini (Q1) Giardino Caponnetto di L.no del Tempio (Q2) Giardini di L.no Colombo e L.no Moro (Q2) Giardini Via Lungo l’Affrico e V.le De Amicis (Q2) Giardini check point (Via Venosta – Via Dalla Chiesa Q2) Giardini di Piazza della Libertà (Q2) Giardini di P.le Donatello (Q2) Giardini di Piazza Savonarola (Q2) Parco Anconella / Albereta (Q3) Parco Viale Tanini (Q3) Parco Pozzolatico (Q3) Parco Bosco di Sorgane (Q3) Giardini di Piazza Francia (Q3) Giardini di Sorgane (Q3) Verde decorativo di Piazza Acciaioli (Q3) Parco dell’Argingrosso (Q4) Parco di Ugnano (Q4) Giardini di L.no dei Pioppi (Q4) Giardini Argingrosso interni (Q4) Giardini San Bartolo a Cintoia (Q4)
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Giardino Montagnola (Q4) Giardini Isolotto vecchio (Q4) Aree Verdi delle Piagge (Q5) Giardini di Piazza I Maggio (Q5) Giardino Forlanini (Q5) Giardini di San Piero a Quaracchi (Q5) Giardini di Piazza Costituzione (Q5) Giardini di Piazza Giorgini (Q5) Giardini di Piazza Tanucci (Q5) Giardini Piazza Tasso (Q1)
3. Sono accessibili a partire dal 4 maggio 2020, sempre nel rispetto delle condizioni generali di cui all’articolo 1 e delle condizioni specifiche di cui al presente articolo, e ad essi dovranno preferibilmente indirizzarsi le famiglie con bambini, le seguenti aree verdi munite di delimitazione fisica: • • • • • • • •
Parco di Villa Favard (Q2) Area Pettini Burresi (Q2) Parco di Rusciano (Q3) Parco di Villa Vogel (Q4) Parco di Villa Strozzi (Q4) Parco San Donato (Q5) Parco Don Forconi (Q5) Giardino Orticoltura (Q5)
4. L’apertura di parchi, giardini e altre aree verdi con delimitazione fisica di cui al comma 3 è ordinariamente stabilita su 7 giorni alla settimana con orario 9.30-18.30. Sono possibili aperture ritardate o chiusure anticipate disposte dai competenti uffici comunali per motivi di sicurezza. 5. All’interno delle aree verdi riaperte al pubblico, per esigenze di sicurezza sanitaria: - le passeggiate e l’utilizzo della bicicletta da parte di genitori con figli minori, ovvero di accompagnatori con altre persone non autosufficienti, o comunque di persone residenti nella medesima abitazione, non richiedono che detti soggetti mantengano tra di loro la distanza interpersonale (così come disposto dall’ordinanza regionale n. 46/2020); - per accedere agli spazi chiusi eventualmente esistenti all’interno delle aree verdi è invece necessario, oltre che rispettare la distanza interpersonale di un metro, indossare le mascherine protettive; non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. - è fortemente raccomandato indossare i guanti protettivi, in particolare quando si entra in contatto con panchine ed altri arredi; - resta momentaneamente interdetto l’accesso alle aree per i cani ed ai fontanelli erogatori di acqua potabile ed acqua potabile di alta qualità; le aree cani ed i fontanelli saranno aperti gradualmente in base alla dimensione e alle caratteristiche; - resta altresì interdetto, in applicazione del d.p.c.m. 26 aprile 2020, l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per lo sport, e agli impianti sportivi a libera fruizione (campi da basket, da calcetto, piste di pattinaggio, skate park, etc.);
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- in ogni caso, resta consentito nelle aree verdi l’accesso con i cani condotti al guinzaglio, secondo quanto disposto dall’art. 22 del regolamento comunale sulla tutela degli animali, e nel rispetto delle ordinarie regole di comportamento volte a garantire la sicurezza delle persone e la corretta raccolta degli escrementi; 6. Le attività di pulizia e sanificazione degli arredi installati nelle aree verdi riaperte al pubblico sono effettuate nell’ambito del programma in atto di pulizia e sanificazione degli arredi della Città. 7. All’interno delle aree verdi riaperte al pubblico sarà presente personale della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato per dare informazioni sulle condizioni di affollamento dei singoli luoghi, per raccomandare il necessario distanziamento, per consigliare l’uso appropriato degli spazi. 8. All’interno delle aree verdi con delimitazione fisica riaperte al pubblico di cui al comma 3, è assicurata, a partire dal 6 maggio 2020, la presenza – che verrà adeguatamente segnalata nei cartelli informativi all’ingresso – di personale comunale o di volontari per assistere le famiglie con bambini nella scelta degli spazi e le modalità più opportune alla fruizione dell’area verde nel rispetto delle misure di prevenzione. 9. La riapertura di aree verdi ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 2 e 3, avverrà progressivamente, previo monitoraggio e valutazione dei comportamenti degli utenti e dell’effettivo rispetto dei divieti e dei limiti imposti dal d.p.c.m. 26 aprile 2020 e dalle ordinanze regionali ed esplicitati con la presente ordinanza, in base alla dimensione e alle caratteristiche e tenendo conto della disponibilità, da parte delle associazioni già convenzionate con il Comune di Firenze, a contribuire alla sorveglianza a fini di prevenzione degli assembramenti. 10. La programmata riapertura di altre aree verdi, una volta definite da parte del Governo le necessarie ed attese norme di riferimento, potrà comprendere zone dedicate allo svolgimento di progetti sperimentali con finalità ludiche, educative e di sostegno alle famiglie, con la partecipazione di educatori e bambini accompagnati dai genitori.
11. A seguito della apertura del Parco delle Cascine sono ripristinate dal giorno mercoledì 6 maggio 2020: • •
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la fermata della linea tramviaria T1, interna al Parco e denominata “CASCINE OLMI” in entrambe le direzioni; i capilinea del trasporto pubblico su gomma: o LE CASCINE (FM0674) o T1 CASCINE - CARLO MONNI (FM0301) le fermate delle linee di trasporto pubblico su gomma denominate o MANIFATTURA TABACCHI (FM0672) o CASCINE (FM0673) o CASCINE 02 (FM0681) o PAISIELLO (FM0682) o GALOPPO (FM1605) o FONTE DI NARCISO (FM1637) o SHELLEY (FM1596) o IPPODROMO DEL VISARNO (FM1597)
In conseguenza del ripristino delle fermate sono eliminate le limitazioni ai seguenti percorsi degli autobus • •
17C - Coverciano - Viale Verga <=> Parco delle Cascine 55 - Poggetto - Ingegneria <=> T1 Cascine Carlo Monni al nuovo capolinea Ponte Alle Mosse (FM1848)
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12.A seguito della riapertura di parchi e aree verdi privi di delimitazione fisica è ripristinato il transito veicolare ove precedentemente previsto.
Art. 3 Orti urbani - specifiche condizioni di accesso 1. Sono riaperti, a partire dal 6 maggio 2020, nel rispetto delle condizioni generali di cui all’articolo 1 e delle condizioni specifiche di cui al presente articolo, i seguenti siti ortivi concessi ai sensi del regolamento di cui alla d.C.C. n. 2032/259 in data 30 giugno 1993: • • • • • • • • •
Orti Via del Guarlone – Villa Bracci Orti Via Jahier Orti Via delle Isole: Orti Isole Nuove - Orti Isole Vecchie Orti Via San Bartolo a Cintola Orti San Lorenzo a Greve Orti Via del Ronco Corto Orti Via Accademia del Cimento Orti Via Dazzi Orti Via Piemonte
2. L’accesso ai predetti orti è consentito esclusivamente per finalità di coltivazione. Si ribadisce che il d.P.C.M. 26 aprile 2020 raccomanda alle persone anziane di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora se non nei casi di stretta necessità; pertanto, è consigliabile che il titolare della concessione deleghi le pratiche colturali ad un congiunto o comunque ad una persona di fiducia. L’accesso all’orto è comunque consentito una sola volta al giorno e ad una sola persona per ciascuna concessione. 3. Durante il periodo di permanenza all’interno degli orti, le persone devono indossare le mascherine ed i guanti protettivi. 4. Sono in ogni caso vietati: - l’uso di attrezzature non personali; - riporre gli attrezzi in manufatti/contenitori fuori dal proprio appezzamento; - ogni forma di assembramento di persone, all’interno ed in prossimità degli orti. 5. Gli uffici comunali provvederanno a disporre la sanificazione delle parti di uso comune – quali cancelli, lucchetti e, ove presenti, rubinetti comuni a più appezzamenti di terreno – almeno ad ogni turno di utilizzazione o comunque quotidianamente. 6. Rimangono temporaneamente chiusi i servizi igienici, fino alla installazione di apposite misure di igienizzazione ad ogni utilizzazione. 7. L’apertura degli orti è stabilita su 7 giorni su 7 e con l’orario 8,30-19.30, salvo quanto precisato ai punti seguenti. Sono possibili aperture ritardate o chiusure anticipate disposte dai competenti uffici comunali per motivi di sicurezza. Pagina 7 di 11
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8. L’accesso dei concessionari all’orto è consentito a giorni alterni. In particolare, i titolari di concessione con numeri dispari potranno accedere nei giorni dispari di ogni mese, e i titolari di concessioni con numero pari i giorni pari di ogni mese. 9. Per i siti di maggiori dimensioni – orti di Via del Guarlone e di Via delle Isole - l’alternanza degli accessi avviene anche mediante suddivisione della giornata in due turni. I titolari di concessioni con numero dispari che finisce con 1, 5, 9 e con numero pari che finisce con 2, 6, possono accedere la mattina, mentre i titolari di concessione con numero dispari che finisce con 3,7 e numero pari che finisce con 4, 8, 0, possono accedere il pomeriggio. 10. Per gli orti di Via Dazzi, a causa della scarsità di erogazione dell’acqua, l’orario ed i turni di accesso saranno stabiliti, con le stesse modalità, in modo da tener conto anche degli orari in cui è possibile utilizzare l’acqua. 11. I turni di accesso sono stabiliti con provvedimento del Servizio comunale competente e comunicati ai concessionari mediante affissione di cartelli all’ingresso degli orti e mediante i canali della comunicazione istituzionale.
Art. 4 Cimiteri comunali – specifiche condizioni di accesso
1. A partire dal 4 maggio 2020 sono riaperti, nel rispetto delle condizioni generali di cui all’articolo 1 e delle condizioni specifiche di cui al presente articolo, i seguenti cimiteri: • • • • • • • • • • • • • •
Trespiano Pino Rifredi Brozzi Santa Lucia San Felice Settignano San Miniato Peretola Ugnano Mantignano Sollicciano Careggi Monteripaldi
2. I predetti cimiteri saranno accessibili ai visitatori nei seguenti giorni ed orari: - nei giorni di lunedì / mercoledì/ venerdì, con orario di apertura 8.00-13.00; - il sabato, con orario di apertura 8.00-18.00; - i giorni di martedì, giovedì e domenica o festivi, i cimiteri resteranno chiusi. Pagina 8 di 11
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Sono possibili aperture ritardate o chiusure anticipate disposte dai competenti uffici comunali per motivi di sicurezza. 3. Saranno inoltre accessibili, solo il sabato pomeriggio ed esclusivamente previa prenotazione, i cimiteri di: • • •
San Silvestro a Ruffignano Santa Maria a Marignolle San Bartolo a Cintoia
4. E’ fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina e i guanti protettivi. Il personale dei cimiteri vigilerà sull’osservanza delle misure sanitarie. 5. L’accesso agli uffici cimiteriali ed ai servizi pubblici presenti all’interno dei cimiteri è consentito nel rispetto dei limiti numerici e delle prescrizioni che verranno definite e pubblicizzate dal Servizio comunale competente, in loco attraverso specifica cartellonistica e mediante i canali di comunicazione istituzionale, in coerenza con le misure sanitarie previste dalla legge per i luoghi chiusi aperti al pubblico. 6. Le Cappelle del commiato restano momentaneamente chiuse per esigenze di sicurezza sanitaria. 7. Negli spazi aperti dei Cimiteri comunali è consentito ai congiunti di presenziare alle operazioni di sepoltura, con l’eventuale partecipazione di un ministro del culto e fino ad un massimo di 15 persone. Anche in questo caso, è obbligatorio indossare mascherine protettive e guanti e mantenere rigorosamente una distanza dalle altre persone di almeno un metro
Art. 5 Accesso agli esercizi commerciali per acquisto alimenti e bevande da asporto 1. A partire dal 4 maggio 2020, è consentito l’accesso agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (esclusi quelli ubicati all’interno delle stazioni ferroviarie, che restano chiusi) ai soli fini dell’acquisto mediante asporto di cibi e bevande, secondo quanto disposto dall’art. 1, lettere aa) e bb), del d.P.C.M. 26 aprile 2020. 2. Restano fermi, secondo quanto altresì disposto dal predetto art. 1, lettera aa), l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, ed il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze. 3. Si raccomanda inoltre agli esercizi di cui al comma 1, di organizzare il servizio di vendita mediante asporto in modo da assicurare (pur essendo cessato il periodo di efficacia delle ordinanze regionali n. 38/2020 e n. 41/2020) il rispetto delle vigenti misure sanitarie, ed in particolare di: - privilegiare la prenotazione dell’acquisto on-line o telefonica, in modo da garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano di regola per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno; - consentire di regola la presenza nel locale di un cliente alla volta e per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.
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Trasporto pubblico locale – condizioni di accesso 1. Per l’accesso dei cittadini utenti al trasporto pubblico locale, mediante autobus e tram, che si effettua nel territorio del Comune di Firenze, si applicano i divieti e le raccomandazioni previste dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 e dalle altre disposizioni della vigente normativa statale e regionale. In generale: - l’accesso è vietato alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione; l’accesso è vietato anche alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante; – l’accesso è fortemente sconsigliato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità; 2. Fermo restando i limiti agli spostamenti dalla propria abitazione imposti dalla vigente normativa statale e regionale, i cittadini sono invitati a prediligere forme alternative di mobilità sostenibile, come, ove possibile, camminare o andare in bicicletta. 3. I cittadini sono altresì invitati ad attenersi alla segnaletica installata alle fermate ed alle indicazioni dei gestori in tema di accesso al servizio, con particolare riguardo all’acquisto dei titoli di viaggio, privilegiando l’acquisto dei biglietti in formato elettronico, online o tramite app. 4. I viaggiatori sono obbligati ad indossare mascherine di protezione delle vie aeree e guanti protettivi, ed a rispettare costantemente la distanza di un metro dalle altre persone nel salire a bordo e nell’occupare i posti consentiti. Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 5. Prima e dopo il viaggio è fortemente consigliato igienizzare le mani evitando di toccarsi il viso. 6. I gestori del trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 26 aprile 2020, art. 7 ed Allegati 8 e 9, assicurano il controllo del rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. 7. In via di prima applicazione e comunque fino al 13 maggio 2020, lo svolgimento delle attività di controllo sulla linea tramviaria , in considerazione del numero di corse che saranno effettuate e della prevista organizzazione del servizio, è assicurato dal Comune di Firenze mediante la Polizia Municipale e/o avvalendosi di volontari.
Art. 8 Monitoraggio 1. In via di prima applicazione e comunque fino al 17 maggio 2020, verrà effettuato il monitoraggio sull’applicazione della presente ordinanza, ai fini sia di un ampliamento degli spazi accessibili, sia della chiusura delle aree o della modifica delle condizioni di accesso, qualora si riscontrino assembramenti o altre reiterate violazioni delle prescrizioni imposte agli articoli precedenti in attuazione del d.P.C.M. 26 aprile 2020. Pagina 10 di 11
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Art. 9 Vigilanza 1. La vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza, nel rispetto dell’attività demandata dalla normativa vigente alle Forze dell’Ordine, è effettuata dalla Polizia Municipale, che provvede anche all’accertamento delle relative violazioni, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché in vista dell’adozione delle eventuali opportune ulteriori misure contingibili ed urgenti. --La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, è comunicata alla Prefettura di Firenze, alla Regione Toscana, alle Direzioni del Comune di Firenze Polizia Municipale, Ambiente, Servizi sociali e sport, Patrimonio Immobiliare ed Istruzione, Nuove Infrastrutture e Mobilità nonché ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale Ataf Gestioni srl e GEST S.P.A., e al concessionario del servizio rifiuti Alia SpA, e ne viene data la massima diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionale. Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Firenze, lì 02/05/2020
Sottoscritta digitalmente da Sindaco Dario Nardella
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. Si attesta che la presente copia di n 11 pagine, è conforme all’originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. Firenze, il 02/05/2020
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