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Oca, memorie difensive

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COMUNE DI SIENA MEMORIA DIFENSIVA AI SENSI DELL’ART. 98 III° co REGOLAMENTO DEL PALIO Per la NOBILE CONTRADA DELL’OCA, in persona del Governatore e legale rapp.te pro-tempore CILLERAI FRANCESCO, nato a Siena il 26/5/1961, nonché – per quanto occorrer possa - del Capitano BERNARDINI STEFANO, nato a Siena il 20/6/1958, entrambi domiciliati ai fini del presente atto presso la sede della Contrada in Siena, Vicolo del Tiratoio n° 9 premesso che l’Assessore Delegato, visti gli articoli 97, 98, 101 comma 2 e 103, terzo comma del regolamento per il Palio, proponeva di sanzionare la Nobile Contrada dell’Oca con la punizione di “una deplorazione”, per avere il proprio fantino, ripetutamente disturbato nelle fasi della mossa, il fantino della Contrada della Torre, contravvenendo in tal modo al disposto dell’art. 101, comma 1 e 2 del Regolamento del Palio; che tale proposta di sanzione veniva notificata alla Contrada in data 7 novembre 2017; ciò premesso, la Nobile Contrada dell’Oca, come in premessa rappresentata, dichiara di impugnare, contestare e in ogni caso opporsi alla predetta proposta di sanzione, chiedendone la integrale reiezione, per i seguenti motivi: MOTIVO UNICO: ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO PER PALESE DIFFORMITA’ DI TRATTAMENTO, IN RELAZIONE A PRECEDENTE ASSOLUTAMENTE ANALOGO E SPECULARE. VIOLAZIONE DELL’ART. 99 BIS REGOLAMENTO. Preliminarmente ad ogni argomentazione sul merito della proposta di sanzione, appaiono doverose alcune considerazioni ed alcuni riferimenti concreti al dettato normativo del Regolamento del Palio. L’art. 99 bis prevede infatti che “A cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati.” L’introduzione della norma in oggetto, che ha trovato completa attuazione proprio nell’anno 2017 con la creazione e l’inserimento nel sito istituzionale del Comune di Siena di un database per la ricerca delle delibere

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della Giunta (e delle precedenti ordinanze dell’Assessore Delegato) concernenti l’applicazione delle sanzioni, ha di fatto determinato l’adozione di un vero e proprio sistema di “common law”, ovvero un modello di organizzazione disciplinare basato essenzialmente sui precedenti giurisprudenziali. L’operatività di tale meccanismo sanzionatorio, improntato sulla valutazione e considerazione dei precedenti specifici, è stata altresì confermata (se mai ce ne fosse stato bisogno…) dal sindaco Dr. Bruno Valentini nel Maggio 2017, il quale - in occasione della estrazione delle contrade - così dichiarava: “L’anno scorso (il 2016, n.d.r.) abbiamo

adottato un meccanismo sanzionatorio e

la linea non cambia nel

2017. È molto importante, l’ho ribadito anche alle contrade, che i deputati siano consapevoli del loro ruolo. L’istruttoria deve essere molto accurata. Ho dato indicazioni precise.”

Ciò doverosamente premesso, appare clamorosa la difformità di trattamento nei confronti della Nobile Contrada dell’Oca, rispetto al trattamento riservato alla consorella Contrada della Pantera con riferimento al Palio del 16 agosto 2016 (quindi appena un anno fa..), di fronte a condotte e fattispecie sostanzialmente speculari. Le “indicazioni precise” date dal Sindaco, sembrerebbero pertanto essere state disattese.. L’assessore delegato, dopo aver riportato alcuni stralci della relazione dei Deputati della Festa, degli Ispettori di pista e del sig. Mossiere, così motiva la propria proposta di sanzione: “rilevato che in occasione del Palio il fantino della Nobile Contrada dell’Oca, Valter Pusceddu, detto Bighino: • Attuava una costante azione di persistente disturbo nei confronti della Contrada della Torre, collocando il proprio cavallo in modo da ostacolare la partenza della Contrada avversaria • Che l’atteggiamento del fantino è riconducibile alla responsabilità della Contrada ai sensi dell’art. 101 comma 2;” Nell’anno 2016, con le proposte di sanzione relative al Palio di Agosto, lo stesso Assessore delegato, ebbe a proporre di sanzionare il fantino della Pantera con un Palio di squalifica, con le seguenti motivazioni: rilevato che in occasione del Palio il fantino della Contrada della Pantera, Giosuè Carboni, detto Carburo:

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• Attuava per tutto il tempo della Mossa una incessante azione di disturbo persistente e pressante nei confronti della Contrada dell’Aquila, collocando il proprio cavallo in modo da ostacolare la partenza della contrada avversaria e contravvenendo a quanto disposto dal I° comma dell’art 64 del Regolamento del Palio. Si nota dalla proposta di sanzione che non vi fu, all’epoca, alcun coinvolgimento del Contrada della Pantera a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 101 Regolamento del Palio. La descrizione dei fatti e le motivazioni a sostegno della contestazione mossa alla Nobile Contrada dell’Oca, a causa del comportamento del proprio fantino, durante il Palio dell’agosto 2017, sono identiche, letteralmente identiche, alla descrizione dei fatti e alle motivazioni a sostegno della contestazione mossa al fantino della Contrada della Pantera, per il comportamento da questi tenuto durante il Palio dell’agosto 2016. Anzi, la condotta attribuita al fantino Giosuè Carboni detto Carburo risulta descritta in modo ancor più grave (oltre all’aggettivo “persistente” viene sommato l’ulteriore aggettivo “pressante”) e vedremo poi, in appresso, come effettivamente - anche sulla base delle relazioni dei Deputati, degli Ispettori e del Mossiere - il comportamento del fantino della Contrada della Pantera sia stato all’epoca anche più grave. A fronte di due atti praticamente identici (le due proposte di sanzione sono infatti pressoché sovrapponibili), che necessariamente dovrebbero presupporre due identici comportamenti, la Contrada della Pantera non fu ritenuta oggettivamente responsabile della condotta del proprio fantino ai sensi del II° comma dell’art. 101, diversamente da quanto accade ora per la Nobile Contrada dell’Oca in relazione al Palio dell’agosto 2017. La Contrada della Pantera rimase pertanto estranea a qualsiasi provvedimento disciplinare, nel mentre - esattamente a distanza di un anno – la Nobile Contrada dell’Oca viene ingiustamente e illegittimamente sanzionata, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 101 II° comma - con una “deplorazione”. Nella proposta dell’Assessore delegato non vi è però alcuna motivazione (così come sarebbe stato doveroso ex art. 99 bis), in base alla quale si possa apprezzare che: 1.

i comportamenti posti in essere dai fantini siano stati diversi;

2.

le motivazioni addotte per giustificare le sanzioni siano diverse;

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3. ai sensi dell’ultima parte dell’art. 99 bis del regolamento per il Palio l’assessore abbia deciso di discostarsi dall’indirizzo sanzionatorio tracciato con le decisioni assunte per il Palio dell’agosto 2016. Da quanto sinora descritto consegue che, dinanzi a fatti descritti nella proposta di sanzione in maniera praticamente identica, e dinanzi a motivazioni identiche, si è giunti a conclusioni e a proposte sanzionatorie del tutto diverse. Andando ad esaminare con attenzione tutti gli stralci degli atti “istruttori” (relazione Deputati, relazione Ispettori, relazione Mossiere) sottintesi ai procedimenti sanzionatori dell’agosto 2016 (estratti dal sito internet del Comune) e dell’agosto 2017, si nota come i comportamenti non sanzionati nel 2016 siano stati in realtà molto più gravi di quelli invece sanzionati con la “deplorazione” nel 2017. Nella relazione dei Deputati dell’agosto 2016 si legge testualmente: “[..] In particolare si segnala una costante azione di disturbo del fantino della Pantera nei confronti del fantino dell’Aquila.

[..] Dopo il nuovo ingresso dei cavalli tra i canapi, nonostante gli inviti del Mossiere alla Pantera di “girarsi” verso il canape, il fantino della Pantera continuava la propria azione di disturbo.. [..] Rientrati nuovamente i cavalli tra i canapi, continuando l’azione di disturbo del fantino della Pantera nei confronti del fantino dell’Aquila, al momento della rincorsa Aquila e Pantera fiancavano i propri cavalli provenendo entrambe da posizione arretrata e con la Pantera che, scalando al di sotto dell’Aquila, la sospingeva verso l’alto [..]”. Circostanze confermate (ed anzi enfatizzate) anche nella relazione del Mossiere: “La Pantera fin da subito ha infastidito in modo evidente l’Aquila, creando molta tensione e disordine tra i canapi, obbligandomi a farli uscire.. [..] la Pantera continuava ad infastidire l’Aquila..” Dal filmato della mossa si ricava che, dopo la prima mossa invalidata, la tensione fra i canapi aumenta, determinando un grande disordine e costringendo il Mossiere ad abbassare il canape per salvaguardare cavalli e fantini. Il comportamento tenuto dal fantino della Contrada della Pantera non rimaneva pertanto circoscritto al creare disturbo nei confronti dell’avversaria, ma addirittura creava una situazione di grave confusione e pericolo all’interno dei canapi (e quindi foriera di disturbo anche per le altre

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contrade) tanto da costringere ed obbligare il Mossiere una prima volta a far uscire i cavalli ed una seconda volta ad abbassare forzatamente il canape. Di contro, i comportamenti tenuti dal fantino della Nobile Contrada dell’Oca nelle fasi della mossa del Palio di agosto 2017, sulla base delle relazioni utilizzate dall’assessore delegato, non hanno avuto la medesima intensità e gravità e non hanno mai indotto il Mossiere a comportamenti forzati. Valga il vero. Nella relazione dei Deputati della Festa si legge semplicemente che: “Nello svolgimento della mossa, il fantino Pusceddu della Nobile Contrada dell’Oca ha ripetutamente disturbato il fantino della contrada della Torre che anche in questa occasione, ha palesato le note difficoltà a tenere il proprio cavallo Polonsky al primo canape. In queste fasi concitate di mossa, il Sig. Mossiere ha più volte invitato il fantino della Nobile Contrada dell’Oca a mantenere la propria posizione, senza tuttavia mai ricorrere a richiami ufficiali. All’abbassamento del canape, le contrade hanno rispettato l’ordine di chiamata fatta eccezione per le Contrade di Torre e Oca che comunque si trovavano in seconda fila”. Da rilevare che, come risulta dal filmato della mossa, il Sig. Mossiere ha invitato per due volte i fantini ad uscire dai canapi, senza dover peraltro MAI ricorrere all’abbassamento del canape. Ancor più minimizzante è la relazione del Mossiere, laddove si legge espressamente: “…cavalli tutti posizionati con l’esclusione della Torre che, pur rimanendo in linea con il posto assegnato, rimane più indietro, con il fantino dell’Oca che gli resta vicino e lo segue nei movimenti. Invito l’Oca ad andare al proprio posto.” Nulla di più. Peraltro appare evidente dal filmato che sia l’Oca che la Torre alternano momenti dove sono arretrate e non nella posizione assegnata, a momenti in cui si trovano posizionate correttamente dinanzi al primo canape, a dimostrazione che non vi è stata alcuna continuità nell’azione di disturbo da parte del fantino dell’Oca. Da tutto ciò si ricava quanto segue: 1) il comportamento del fantino della contrada della Pantera, nel Palio dell’agosto 2016, è stato di gran lunga più grave e foriero di disordine e confusione all’interno dei canapi; 2) per tale motivo e per tale comportamento, il mossiere si vedeva

costretto una prima volta a far uscire i cavalli ed una seconda volta ad abbassare forzatamente il canape; successivamente a convalidare una

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mossa con la Pantera partita dall’ottavo posto e l’Aquila dal nono, malgrado l’ordine della mossa prevedesse il quarto posto per l’Aquila e il quinto posto per la Pantera. 3) il comportamento dal fantino della Nobile Contrada dell’Oca, nelle fasi della mossa del Palio di agosto 2017, si è concretato in una blanda azione di disturbo che non ha avuto il carattere della continuità, che non ha mai determinato una situazione di disturbo e/o pericolo alle altre contrade (posto che Oca e Torre stazionavano prevalentemente nei pressi del secondo canape) e che soprattutto non ha mai costretto o obbligato il Mossiere a far uscire i cavalli dai canapi o ad abbassare forzatamente il canape (così come avvenuto nel 2016). 4) nessun richiamo ufficiale è stato indirizzato al fantino della Nobile Contrada dell’Oca (vedasi Relazione Deputati); 5) nessun comportamento violento è stato tenuto dal fantino della Nobile Contrada dell’Oca, non avendo costui mai fatto uso del nerbo, né per stimolare ed eccitare il proprio cavallo, né tantomeno per colpire fantino e cavallo dell’avversaria. Per questi motivi appare assolutamente inspiegabile e ingiustificabile la difformità di trattamento sanzionatorio adottata con riferimento al Palio di agosto 2017, rispetto al Palio di agosto 2016. Dinanzi a due comportamenti descritti in maniera identica, e a due identiche motivazioni a sostegno della proposta di sanzione, l’assessore delegato, in un caso ha ritenuto di non ravvisare alcuna responsabilità oggettiva in capo alla Contrada, nell’altro, ad appena un anno di distanza, ha ritenuto di riscontrare detta responsabilità. Trattasi di una difformità di trattamento sanzionatorio assolutamente immotivata, ingiusta ed illegittima. ______________________ Non v’è dubbio che il precedente dell’Agosto 2016, con la mancata sanzione della Contrada della Pantera ex art. 101 II° comma, abbia fissato e indicato un preciso indirizzo interpretativo secondo cui la Contrada non risponde, ai sensi dell’art. 101, del comportamento di un fantino che attui un “persistente disturbo nei confronti della Contrada rivale”, senza fare altro che ostacolarlo, seguirlo e tallonarlo con il proprio cavallo (e non tenendo comportamenti e condotte violente e aggressive nei confronti del fantino e del cavallo dell’avversaria). Varrà precisare che l’ultima parte dell’art. 99 bis del Regolamento del Palio prevede che i precedenti atti sanzionatori rappresentino un indirizzo a

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cui, l’amministrazione si deve uniformare, salvo espressa e adeguata motivazione. La logica che sottende a tale disposizione è semplice: dinanzi a comportamenti simili (per non dire speculari), si debbono applicare le medesime sanzioni. L’indirizzo interpretativo, nel caso di specie, deve ritenersi tracciato sia dalla decisione di sanzionare, quanto – come nel caso dell’Agosto 2016 dalla decisione di non proporre alcuna sanzione. Tanto è vero che l’amministrazione, nel dare meritoriamente attuazione alla raccolta dei precedenti, non si è limitata alla pubblicazione dei provvedimenti finali, ma ha pubblicato anche le proposte dell’assessore delegato. L’Assessore delegato, infatti, nel momento in cui decide di non proporre alcuna sanzione, traccia un indirizzo preciso rispetto a quel fatto e comportamento, giacché in assenza di una sua proposta non può essere irrogata alcuna sanzione. Ciò vale in particolare nell’ipotesi in cui, come nel caso di cui si discute, un fatto è analizzato e diventa il presupposto per proporre una sanzione ad un fantino, ma non per proporre una sanzione ad una Contrada ai sensi dell’art. 101. Tale scelta dell’assessore delegato, infatti, comporta due evidenti conseguenze: •

una esplicita, ovvero la proposta di sanzione per il fantino;

• una implicita, ma altrettanto chiara, ovvero la valutazione che per tale fattispecie non debba essere applicato l’art. 101, e che quindi la Contrada non debba essere chiamata a rispondere del comportamento del proprio fantino. Così operando, l’assessore delegato determina la ragionevole previsione che a fronte di un determinato comportamento la reazione dell’amministrazione sarà di un certo tipo, e che pertanto per quel tipo di comportamento la Contrada è esente da ogni responsabilità. Sulla base dell’orientamento “giurisprudenziale” affermato con la Delibera di Giunta del 24/11/2016 n. 421, è stato fissato un principio fondamentale cui le Contrade, anche nella preparazione e nell’impostazione strategica dei Palii del 2017, si sono adeguate.

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La Giustizia Paliesca 2016 ha infatti affermato l’importantissimo principio interpretativo secondo cui, se l’azione di disturbo all’interno dei canapi (ancorchè “pressante” e “persistente”) rimane circoscritta e il fantino si limita ad ostacolare, seguire e tallonare l’avversaria con il proprio cavallo (senza tenere comportamenti e condotte violente e aggressive nei confronti del fantino e del cavallo dell’avversaria), ferma restando la responsabilità diretta del fantino ai sensi dell’articolo 64 1° comma Regolamento, la Contrada non può e non deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 101 Regolamento del Palio. Questo è il principio “giurisprudenziale” e l’indirizzo sanzionatorio di riferimento cui la Giunta, ai sensi dell’art. 99 bis, dovrà necessariamente attenersi anche per la valutazione dei comportamenti tenuti nel Palio di Agosto 2017. ___________________ Da ultimo: il Palio necessita, più di ogni altra cosa, di un clima di leale collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, le Contrade e i fantini (protagonisti primari della Corsa). Ciò è stato sempre necessario, oggi lo è ancora di più. Detto clima di serenità e di leale collaborazione, si alimenta anche con una gestione equilibrata e uniforme degli aspetti disciplinari del Palio (la cui gestione è indispensabile per la salvaguardia della Festa), evitando i ..due pesi e le due misure e con una costanza di comportamenti nel tempo, evitando repentini e immotivati cambiamenti di rotta, specie se, come nel caso di cui si discute, i comportamenti da cui si parte, per individuare o meno la responsabilità della Contrada, siano descritti, nelle relazioni di Deputati, Ispettori e Mossiere (riportate nella proposta di sanzione dell’Assessore Delegato), in modo praticamente identico. ______________________ Per i motivi di cui sopra, si chiede che l’Ecc.ma Giunta Comunale, disattendendo la proposta di sanzione avanzata dall’Assessore delegato, in applicazione dell’art. 99 bis Regolamento del Palio, voglia prosciogliere la Nobile Contrada dell’Oca da ogni addebito mosso nei suoi confronti.

1) 2) 3) 4)

Con ogni consequenziale provvedimento. Si allega: Estratto La Nazione del 29/5/2017 e del 9/11/2017; Foto della mossa dell’agosto 2016; Foto della mossa dell’agosto 2017; Proposte di sanzione e delibera di Giunta Agosto 2016;

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5) Filmato mossa agosto 2016: 6) Filmato mossa agosto 2017. Siena, 16 Novembre 2017 Il Governatore

Il Capitano

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