Atti Parlamentari
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Camera dei Deputati
XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2692 —
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
GARDINI, MONTARULI, OSNATO, AMICH, CARETTA, COLOMBO, DE CORATO, GIORDANO, IAIA, MARCHETTO ALIPRANDI, POLO
Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione in materia di disciplina delle parti comuni del condominio, nomina e attribuzioni dell’amministratore e del revisore condominiale e attribuzioni dell’assemblea, nonché istituzione dell’elenco nazionale degli amministratori di condominio e dei revisori contabili condominiali
Presentata l’11 novembre 2025
ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il contenzioso civile in Italia è rappresentato per circa il 35 per cento da controversie condominiali e, tra queste, le impugnazioni dei rendiconti e i procedimenti per la riscossione forzosa dei contributi condominiali rappresentano una parte sempre più significativa. In questi ultimi anni, l’impugnazione dei rendiconti è stata sostenuta da un improprio ricorso allo strumento della revisione della contabilità condominiale, di cui all’articolo 1130-bis del codice civile, introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220. Tale revisione, però, non ha assicurato le finalità deflattive sperate e, al contrario, ha finito col legittimare impugnazioni prete-
stuose o fondate su rilievi tecnico-contabili errati. La mancata prescrizione di requisiti professionali precisi per i revisori, infatti, ha generato una notevole improvvisazione professionale che ha finito col minare, spesso senza ragione, il rapporto di fiducia tra i condomini e gli amministratori. La scarsa chiarezza del citato articolo 1130-bis del codice civile ha, inoltre, dato luogo a incertezze giurisprudenziali anche su questioni che, dal punto di vista tecnicocontabile, risultano elementari. Basti pensare all’annoso problema dei criteri contabili da applicare al rendiconto.