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Coronavirus, ordinanza e allegato Regione Lombardia del 10 luglio

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ORDINANZA N. 579

Del 10/07/2020

Identificativo Atto n. 3227

PRESIDENZA Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 6 pagine di cui 2 pagine di allegati parte integrante


IL PRESIDENTE VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32; VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020) ed in particolare che la lett. g) dispone che “a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività' con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità' con le linee guida di cui alla lettera f) per quanto compatibili”;

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CONSIDERATO che, l’art.1 comma 1 lett. f) del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 prevede che “l’attività sportiva di base e l’attività motoria… (omissis)...sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 ”; VISTA l’ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 con cui è stata prevista la ripresa, dal 10 luglio, degli sport di contatto al verificarsi delle condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 1, lett. g), del dpcm dell’11 giugno 2020; RILEVATO, tuttavia, che ad oggi la prescritta intesa con il Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di sport non è stata ancora raggiunta, ancorchè stata rappresentata da parte dell’Ufficio per lo sport; DATO ATTO comunque dell’avvenuta disponibilità all’intesa formulata dalla Regione Lombardia, mediante la Conferenza delle Regioni, in data 23 giugno 2020; CONSIDERATO che le Regioni, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020, possono adottare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi; CONSIDERATO che l’intesa di cui alla menzionata lett. g) dell’art. 1 del DPCM 11.6.2020 non concerne il contenuto specifico delle linee guida relative allo sport di contatto ma l’accertamento della compatibilità tra l’attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione, accertamento che deve intendersi avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla citata lett. g) sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall’art. 1, commi 14 e 16, D.L. 33/20; VISTE le linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra approvate all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25.6.2020, riportate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza; VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del 2


9 luglio 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio; RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee d’indirizzo con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020;

ORDINA

Art. 1 (Sport di contatto, di squadra e individuale) 1. Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell’11 luglio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020. 2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020. 3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19. IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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Allegato 1 NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dall’11 luglio 2020. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. - L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso. - Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni. Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: - adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità; - corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);


- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline; - regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico; - tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.


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