Schema
di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare l’equilibrio di bilancio della Fondazione “Milano-Cortina 2026”; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti e dell’università e della ricerca EMANA il seguente decreto-legge:
Capo I Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale ART. 1 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto) 1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata: a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri; b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri. 2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a), l’aliquota di accisa di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 7. 4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l’anno 2026. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7.
ART. 2 (Esenzione dalla tassa di possesso automobilistico per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)
1. Per l’anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi seguenti sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. 2. Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. 3. Per i motocicli ed i ciclomotori l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l’esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota. 4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. 5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, un trasferimento complessivamente pari a 2.293,5 milioni di euro per l’anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1,2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.362 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 7.
ART. 3 (Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche) 1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell’articolo 10, comma 4, legge n.83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l’importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l’importo di competenza. 2. L’articolo 10, comma 5, secondo periodo, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
ART. 4 (Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2026». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7.
Capo II Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire l’equilibrio di bilancio della Fondazione “Milano-Cortina 2026”
ART. 5 (Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni per l’esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7. ART. 6 (Fondazione Milano-Cortina) 1. Al fine di garantire l’equilibrio di bilancio della Fondazione “Milano-Cortina 2026”, nell’anno 2026, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione, una somma pari a euro 150 milioni. La Fondazione trasmette all’Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l’equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7.
Capo III Disposizioni finanziarie e finali ART. 7 (Disposizioni finanziarie) ART. 8 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a