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30 aprile 2021

Sommario TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL’ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

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ART. 1. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI) 3 ART. 2. (RIFINANZIAMENTO FONDO MONTAGNA) – MANCA NORMA 6 ART. 3. (ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO 6 D'AZIENDA DI CUI ALL’ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34) ART. 4. (ESENZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – PROBABILMENTE IN CONVERSIONE DL 41/2021 7 ART. 5. (ESENZIONE DAL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019) – PROBABILMENTE IN CONVERSIONE DL 41/2021 9 ART. 6. (AGEVOLAZIONI TARI) 10 ART. 7. (BOLLETTE ACQUA E GAS) – MANCA NORMA 11 ART. 8. (ESONERO VERSAMENTO CANONE RAI) – PROBABILMENTE IN CONVERSIONE DL 41/2021 11 ART. 9. (PROROGA COMPENSAZIONE CREDITI DEBITI COMMERCIALI) 11 ART. 10. (ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE) 11 ART. 11. (RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI) 12 ART. 12. (TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE) 15 ART. 13. (CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DEL SETTORE SPORTIVO) 18 ART. 14. (DIFFERIMENTO TERMINI PLASTIC TAX) 19 ART. 15. (AGRICOLTURA) – MANCA NORMA 20 TITOLO II MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE ART. 16. (FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI (FONDO GASPARRINI) E FONDO GARANZIA PRIMA CASA ) 2 Versioni Fondo Garanzia prima casa ART. 17. (GARANZIA FONDO PMI GRANDI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO) ART. 18. (MISURE PER LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE. GARANZIA BASKET BOND) ART. 19. (PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020) ART. 20. (MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE – PROROGA GARANZIA SACE E PMI) ART. 21. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO DESTINATO) ART. 22. (ACE INNOVATIVA 2021) ART. 23. (DTA) ART. 24. (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE - RIFINANZIAMENTO FONDO 394/81)

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TITOLO III MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE, LA SICUREZZA, LE POLITICHE SOCIALI E GLI ENTI TERRITORIALI 44 ART. 25. (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA E MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI) ART. 26. (PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO, SPORT – 2 MESI) – MANCA NORMA ART. 27. (MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE) ART. 28. (AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE DA PARTE DI GIOVANI) ART. 29. (CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI) – PROBABILMENTE IN CONVERSIONE DL 41/2021 ART. 30. (INCENTIVO AL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) ART. 31. (ESENZIONE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PER PAZIENTI EX COVID) ART. 32. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LISTE DI ATTESA) ART. 33. (VACCINI INTERNAZIONALI) – MANCA NORMA [RGS] ART. 34. (ESIGENZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID) – MANCA NORMA [RGS]

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ART. 35. (MISURE PER LO SVILUPPO DELLA SANITÀ MILITARE E DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA NEL SETTORE VACCINALE E ANTIDOTICO) 57 ART. 36. (STRAORDINARI INTERNO – DIFESA) – MANCANO NORME 60 ART. 37. (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI E DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA) – IN ATTESA RIFORMULAZIONE 61 ART. 38. (SCUOLA) – MANCA NORMA 61 ART. 39. (MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO - RISTORO SPESE COVID E RIFINANZIAMENTO FONDO ASD) – FONDO ASD PROBABILMENTE IN CONVERSIONE DL 41/2021 61 ART. 40. (RISORSE IN FAVORE DEGLI ENTI IN PREDISSESTO) 65 ART. 41. (INCREMENTO CONTRIBUTO MANCATO INCASSO IMPOSTA DI SOGGIORNO) 66 ART. 42. (FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI) 67 ART. 43. (TPL) – MANCA NORMA [RGS] 69 ART. 44. (NORMA ITA) ? – MANCA NORMA 69 ART. 45. (SETTORE FERROVIARIO) – MANCA NORMA 69 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 46. (UTILIZZO NELL’ANNO 2021 DEI RISTORI 2020 E DEL [FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME ?]) ART. 47. (DISPOSIZIONI FINANZIARIE) ART. 48. (ENTRATA IN VIGORE)

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Titolo I Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi ART. 1. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici) 1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede…… 5. E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di o producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato alternativo a quello di cui ai commi da 1, 2 e 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano comunque beneficiato del contributo di cui ai citati commi 1, 2 e 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi dei commi 9 e 10. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma e dei commi da 6 a 12. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo ai sensi del presente comma e dei commi da 6 a 12 emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa. 6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto. 8. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 9. L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 3


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b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 10. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantamila euro. 11. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 8. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 ad 11 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 13. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 12, valutati in xxxx milioni di euro per l’anno 2021, si provvede …… 14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41. Relazione illustrativa Commi 1-4. Contributo a fondo perduto. Introducono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, del medesimo importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un’ulteriore istanza. Tale contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 4


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Commi 5-14. Contributo a fondo perduto alternativo. Riconoscono un contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del presente decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Tale contributo è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 4. I soggetti che, in virtù della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4 potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle entrate. L’Agenzia non darà seguito all’istanza del contribuente se da quest’ultima deriva un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 4. Il presente contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato. La quantificazione del contributo è determinata applicando le percentuali di cui al comma 5 alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del predetto contributo. Le disposizioni relative al regime sanzionatorio e alle attività di controllo previste dall’articolo 1 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, si applicano al contributo di cui al presente articolo, in quanto compatibili. I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Relazione tecnica Commi 1-4. Contributo a fondo perduto. Introducono un contributo a fondo a perduto riconosciuto in automatico dall’Agenzia delle entrate replicando i requisiti, i criteri di calcolo e le modalità già previste dall’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pertanto, possono essere adottate le stesse metodologie di calcolo evidenziate nella relazione tecnica del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti c.d. “forfettari” (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati. Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti. In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l’anno 2021. Commi 5-14. Contributo a fondo perduto alternativo. Ai fini del riconoscimento di un contribuito a fondo perduto alternativo a quello previsto dai commi da 1 a 4 si prevede la possibilità di considerare un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del calo delle fatture e dei corrispettivi medie mensili. In particolare, si considera il periodo dal 1° aprile 5


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2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, fermi restando gli altri requisiti, i criteri di calcolo e le modalità già previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Per determinare l’onere ascrivibile a tale disposizione si è proceduto a quantificare l’importo riferibile ai soggetti che si ipotizza avranno interesse a chiedere il riconoscimento del contributo a fondo perduto sulla base dell’andamento del fatturato e dei corrispettivi medi mensili nel periodo previsto nel presente articolo anziché del calo mensile medio delle fatture e dei corrispettivi tra il 2020 e il 2019. Si sono quindi considerati i dati riferibili a soggetti che si stima abbiano registrato un calo delle fatture e dei corrispettivi medi mensili del trenta per cento nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ma non nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. Il costo determinato, con la metodologia indicata nella relazione tecnica dei commi da 1 a 4 riferibile a tali soggetti, risulta essere pari a 2.370 milioni di euro. Inoltre, si sono considerati i soggetti che, applicando il diverso periodo temporale previsto nel presente articolo, si stima possano ricevere un contributo a fondo perduto per un importo maggiore a quello che otterrebbero ai sensi dei commi da 1 a 4. Il costo della misura attribuibile a tali soggetti risulta essere pari a 626 milioni di euro. L’onere attribuibile a tali commi si stima essere pari a 2.996 milioni di euro per l’anno 2021. ART. 2. (Rifinanziamento Fondo montagna) – MANCA NORMA ART. 3. (Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) 1. All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 maggio 2021”. 2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.259,7 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede XXX Relazione illustrativa La norma – con il comma 1 – interviene sull’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prorogare al 31 maggio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Inoltre, la disposizione – con il comma 2 – interviene sull’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 al fine di riconoscere ai medesimi soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. 6


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Relazione tecnica La disposizione in esame prevede la proroga e l’estensione della possibilità di usufruire di un credito d’imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda In particolare, la disposizione prevede: 1. per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, l’estensione per il mese di maggio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda; 2. per tutti i soggetti non compresi nel punto 1, l’estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. L’agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 10 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019. La platea così definita corrisponde a quella dei soggetti beneficiari del contributo di cui dall’articolo 1 del dl 41/2021. Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all’introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d’imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato. La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 2.259,7 milioni di euro. Credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda - Estensione a maggio 2021 % credito

Credito d'imposta

Canoni di locazione

60%

36,8

Affitto d'azienda

50%

5,9

Canoni di locazione

60%

1.991,5

Affitto d'azienda

30%

225,5

Settore turistico-alberghiero

Altri settori con ricavi fino a 10 mln di euro e calo di fatturato mesi 2020 su 2019 oltre il 30%

Totale

2.259,7

ART. 4. (Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria) – probabilmente in conversione DL 41/2021 7


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1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. 3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo … [Norma RGS] Relazione illustrativa La disposizione in commento esclude al comma 1, per l’anno 2021, il versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D. L. n. 41 del 2021. In ogni caso il comma 2 limita l’esclusione dal versamento della prima rata ai soli immobili in cui il soggetto passivo esercita la propria attività. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’esenzione, il comma 3, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 4 stabilisce che le disposizioni della norma in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Infine, il successivo comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo .... Relazione Tecnica La disposizione in esame prevede (comma 1) l’esenzione per l’anno 2021 della prima rata IMU dovuta sugli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all’anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019. Il comma 2 stabilisce inoltre che la predetta esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sulla base di elementi informativi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, sono stati elaborati i dati di gettito IMU dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1 del D.L. n. 41/2021. Per valutare l’effettiva perdita di gettito sono stati in primo luogo esclusi i soggetti passivi IMU per i quali gli immobili utilizzati nella loro attività già risultano esenti nel corrente anno dal versamento della prima rata IMU. 8


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Si ricorda in particolare che sono state previste esenzioni sia dall’articolo 78, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a favore degli immobili (cat. D3) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sia dall’articolo 1, comma 599, della legge n. 178/2020 per gli immobili utilizzati nelle attività turistico-ricettiva e negli altri casi disciplinati dalla predetta disposizione. Con riferimento ai soggetti non esenti, sulla base dei dati catastali presenti nella banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze, dopo aver escluso gli immobili locati, è stata stimata la quota di base imponibile degli immobili suscettibili di essere effettivamente utilizzati nell’attività dei soggetti passivi che la norma intende agevolare. L’incidenza sul totale della base imponibile IMU di tali soggetti è stata quindi utilizzata per valutare la quota parte di versamenti IMU potenzialmente riferita agli immobili esentati dalla disposizione in esame. All’esito di tali operazioni risulta che per circa 290mila soggetti sono associati versamenti IMU per immobili esenti ai sensi del comma 2 per i quali si determina una perdita di gettito IMU per l’anno 2021 pari a 216 milioni di euro, di cui 73,5 milioni di euro si riferiscono all’IMU quota Stato e 142,5 milioni di euro all’IMU quota comune. Il ristoro delle minori entrate ai comuni sarà effettuato con la procedura prevista dal comma 3 della presente disposizione.

ART. 5. (Esenzione dal canone patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019) – probabilmente in conversione DL 41/2021 1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. 2. Il fondo di cui al comma 6 dell’articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 è incrementato, per l’anno 2021, di ulteriori 165 milioni di euro per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Alla ripartizione delle somme di cui al periodo precedente si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. 3. All'onere derivante dai commi da 1 e 2, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente XXX Relazione illustrativa A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è stata prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale. Per il ristoro del mancato gettito derivante dalle disposizioni in commento è previsto un incremento per l’anno in corso del Fondo di cui al comma 6 dell’articolo 9-ter del D. L. n. 137 di ulteriori 165 milioni di euro, alla cui ripartizione si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. Relazione tecnica 9


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La disposizione proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale, prevista dall’articolo 9-ter, commi 2-3, del D.L. n. 137/2020. L’agevolazione in esame riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti. In linea con la relazione tecnica del citato articolo 9-ter e dell’articolo 30 del D.L. n. 41/2021, che ha prorogato l’agevolazione in esame dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, si stimano minori entrate per il corrente anno a titolo di canone unico pari a 165 milioni di euro, di cui 127,5 milioni di euro sono riferiti all’esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 37,5 milioni di euro all’esonero a favore dei commercianti ambulanti.

ART. 6. (Agevolazioni Tari) 1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto (DF)…….. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanzeRagioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate. 5. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 600 milioni di euro, si fa fronte…. Relazione illustrativa La pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche anche nell’anno 2021. La disposizione permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, attraverso una riduzione della Tari dovuta per il 2021, integrando, al comma 1, le risorse a disposizione dei comuni per questa specifica esigenza. Il comma 2 disciplina le modalità di riparto prevedendo che le risorse vengano ripartite tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto…(DF). Il comma 3 disciplina la possibilità dei comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. È inoltre precisato che, in ogni caso, l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato per l’anno 2021 è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 10


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Il comma 4 specifica che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate. Da ultimo, il comma 5 reca la copertura degli oneri. Relazione tecnica La disposizione comporta oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, cui si fa fronte….

ART. 7. (Bollette acqua e gas) – MANCA NORMA ART. 8. (Esonero versamento Canone RAI) – probabilmente in conversione DL 41/2021 1. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”, la somma di 60 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 XXX per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 60 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo XXX 4. L’articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di tali commi. ART. 9. (Proroga compensazione crediti debiti commerciali) 1. All’articolo 37, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.”.

ART. 10. (Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 3 milioni di euro per ciascun anno solare”. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.113,40 milioni di euro, si provvede … 11


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Relazione illustrativa In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid19, con la presente disposizione - al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) - si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 3 milioni di euro per ciascun anno solare. Relazione tecnica La disposizione in esame non determina l’aumento dell’ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell’eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile. Considerato che l’erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, la possibilità di utilizzare in compensazione un maggiore ammontare di crediti (entro lo stesso anno di presentazione della dichiarazione) determina solo un’anticipazione di oneri finanziari per il primo anno di applicazione della disposizione e, dunque, solo per il 2021. Dall’analisi delle compensazioni effettuate tramite modello F24 e dei crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili, gli oneri finanziari possono essere stimati per il 2021 in complessivi 2.113,40 milioni di euro, così suddivisi in base all’imposta a cui si riferiscono i crediti: Incremento a 3 milioni IVA

1.970,6

IRAP 14,1 IRES 126,1 IRPEF 2,6 Totale (in milioni di euro) 2.113,4 ART. 11. (Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) 1. All’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono eliminate le parole da “o per mancato pagamento” fino a “registro delle imprese”; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.”. c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).”; d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.”; 12


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e) al comma 8, le parole “ai commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 2, 3, 3-bis e 5”; f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: “10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.” g) al comma 12, le parole “ai fini del comma 2” sono sostituite dalle seguenti “ai fini del comma 3-bis, lettera b)”; 2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma. Relazione illustrativa La norma modifica l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente, ai fini IVA, le variazioni dell’imposta e dell’imponibile dopo che sia stata emessa fattura. In particolare la norma, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. La norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell’anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232). La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA anticipata all’Erario già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale, evitando di attendere la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale stessa, come invece previsto nella disciplina IVA antecedente a dette modifiche. Le modifiche apportate all’articolo 26 risultano conformi ai principi dell’ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta. La norma proposta, nel concedere la possibilità di recuperare l’IVA al momento iniziale di avvio della procedura, risulta coerente con i principi della direttiva IVA e con il meccanismo di funzionamento dell’IVA, fermo restando l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagato. Il secondo comma prevede che le disposizioni che anticipano le variazioni in diminuzione per crediti non riscossi vantati nei confronti di soggetti coinvolti in procedure concorsuali si applichino nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Relazione Tecnica – da verificare con AdE La norma consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all’articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade. 13


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La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all’entrata in vigore della norma. Da fonte ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili), risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni. Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro. Considerando la grande incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A.. Si avrà quindi, utilizzando un’aliquota media I.V.A. del 15%, un anticipo dell’effetto negativo erariale di cassa, di circa 340 milioni di euro (2.600 – 2.600/1,15) annui. Pertanto, si parte dall’ipotesi che il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l’ammontare interessato sia analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra). Legislazione precedente: Si suppone, per semplicità matematica, che nell’anno di inizio del fallimento, i fornitori versano l’IVA e che l’IVA versata sia pari proprio a 340 milioni di euro (benché non sia così per il singolo fallimento lo stesso valore è una buona approssimazione del complesso dei fallimenti). Nello stesso anno si avviano le procedure per il rimborso dell’IVA non detratta da parte del soggetto entrato in fallimento o della detrazione dell’IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l’anno successivo all’entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni. A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro. Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella: 2021 2022-2027 2028 - ss Versamento IVA +340 +340 +340 Rimborso Richiesto -340 -340 Nota di Variazione -340 Totale +340 0 -340 in milioni di euro Nuova Legislazione: Nella legislazione in esame, all’entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore ha possibilità di emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di note di variazione di pari importo. In analogia con quanto ipotizzato precedentemente, la prassi prevede che il curatore presenti un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l’annualità successiva, comportando una perdita per gli anni successivi al primo pari a 340 milioni di euro. Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella: 2021 2022-2027 2028 - ss Versamento IVA +340 +340 +340 Rimborso Richiesto -340 -340 Nota di Variazione -340 -340 -340 Totale 0 -340 -340 in milioni di euro Effetti di gettito: In conclusione, si mettono a confronto gli effetti finanziari delle due normative al fine di individuare l’effetto complessivo della modifica normativa, che sarà pari a (in milioni di euro): 2021 (*) 2022 – 2027 2028 - ss (**) +340 0 -340 Legislazione precedente 0 -340 -340 Nuova Legislazione -340 -340 0 Effetto complessivo (***) 14


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in milioni di euro (*) anno di introduzione della norma (**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2021 in poi (***) Nell’effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade. Si sottolinea che la valutazione degli effetti si basa sul seguente schema teorico: -il fornitore - a fronte di una fattura emessa non pagata - versa l’IVA a debito integralmente; -il cliente - a fronte della stessa fattura - richiede l’IVA a credito a rimborso, che gli viene riconosciuto nell’annualità successiva; A legislazione vigente la nota di variazione avviene a fine procedura concorsuale (circa 8 anni) e il fornitore può “recuperare” l’IVA versata. Lo Stato a fine procedura non riesce a recuperare l’IVA che aveva riconosciuto come rimborso. Nella legislazione proposta la nota di variazione viene invece emessa all’inizio della procedura: tale circostanza consente al fornitore di recuperare immediatamente l’IVA precedentemente versata. Per motivi prudenziali, la valutazione degli effetti finanziari assume – in modo non simmetrico - che il cliente che sarebbe entrato in procedura concorsuale recuperi l’IVA a credito (anche attraverso rimborso), anche con una nota di variazione emessa all’inizio della procedura fallimentare. Di seguito gli effetti della stima alternativa che tiene conto di quanto appena illustrato: Legislazione vigente:

Versamento IVA Rimborso Richiesto Nota di Variazione Totale in milioni di euro

2021 +340

2022-2027 +340 -340

+340

0

2028 - ss +340 -340 -340 -340

Legislazione proposta:

Versamento IVA Rimborso Richiesto Nota di Variazione Totale in milioni di euro

2021 +340

2022-2027 +340 0 -340 0

-340 0

2028 – ss +340 0 -340 0

Differenziale: 2021 2022 – 2027 2028 - ss 0 -340 Legislazione precedente +340 0 0 0 Nuova Legislazione -340 0 +340 Effetto complessivo in milioni di euro ART. 12. 15


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(Tassazione capital gain start up innovative) 1. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal XXXX 2021 al XXX 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal XXXX 2021 al XXX 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015. 3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il XXX 2025. 4. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico. Relazione illustrativa L’articolo, ai commi 1 e 2, introduce nell’ordinamento un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del DL n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell’art. 4 del DL n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale. La norma prevede, in particolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il XXXX 2021 e il XXXX 2025, e devono essere detenute per almeno 3 anni. Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia se relative a partecipazioni non qualificate. Nell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione, acquistate nel periodo compreso tra il XXX 2021 e il XXXX 2025, possedute per almeno 3 anni, in: start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179 del 2012; PMI innovative, ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 9-ter del D.L. n. 3 del 2015. Ciò vale a dire che, in linea con le disposizioni attuative delle citate normative, danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del DL n. 179 del 2012. L’articolo, inoltre, al comma 3, introduce nell’ordinamento un’agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante 16


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la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni: a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale; b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale; c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza. L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro. Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Relazione Tecnica Commi 1 e 2 La norma in esame prevede un’agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività commerciale) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in start up innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta la plusvalenza derivante viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%. Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato desunto dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2018 l’ammontare degli investimenti in start up innovative e PMI innovative, che è risultato di circa 124,5 milioni di euro. Assumendo che l’esenzione delle plusvalenze induca a effettuare maggiori investimenti per una quota del 25%, e utilizzando le informazioni desumibili da alcune pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (Relazione annuale al Parlamento e report start up innovative), si stima una perdita di competenza su base annua di 31,8 milioni di euro. Ipotizzando che l’agevolazione decorra da maggio 2021 e fino a dicembre 2025, e considerando che le plusvalenze verranno realizzate dopo un periodo di almeno 3 anni, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente: 2025 Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative -21,2

2026 -31,8

2027 -31,8

2028 -31,8

2029 -31,8

2030 0

Comma 3 La norma in esame prevede un’agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività commerciale) che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza. La disposizione ha efficacia fino al dicembre 2025. Nel caso di reinvestimento quindi la plusvalenza viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%. Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato utilizzato lo stesso dato rilevato per la valutazione della misura di cui ai primi due commi. Si ipotizza che, per effetto della misura, i maggiori investimenti siano il 10% dell’ammontare totale in start up e PMI innovative. Tale ipotesi appare prudenziale anche in considerazione sia del diverso e più alto profilo di rischio a cui tali investitori andrebbero in contro sia delle misure incentivanti già vigenti. Si stima quindi una perdita di gettito su base annua di 3,2 milioni di euro. Ipotizzando che l’agevolazione decorra da maggio 2021 e fino a dicembre 2025, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) dovuti all’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze. I risultati sono riportati nella tabella seguente: 2022

2023

2024

2025

2026

2027 17


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Imposta su plusvalenze reinvestite in Start up e PMI innovative

-2,1

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

0

Ulteriori effetti si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 3 anni. In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi della proposta in esame. Adottando la medesima metodologia usata in precedenza, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-1,7

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

0

Infine, trattandosi di nuove sottoscrizioni che senza la norma non ci sarebbero state, su tali investimenti si applicherebbe anche la detrazione a fini IRPEF secondo quanto disposto dall’articolo 38 del decreto legge n. 34 del 2020. Tale detrazione è relativa agli investimenti in start up e PMI innovative effettuati dalle persone fisiche e con un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 300.000 euro per ciascun anno. Ipotizzando che l’intero maggiore investimento di 12,5 milioni fruisca di tale agevolazione, si stima un ammontare di detrazione pari a -3,1 milioni di euro di competenza 2021 e 6,3 milioni di euro di competenza in ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

IRPEF

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

-5,5

-8,6

-6,3

-6,3

-6,3

4,7

0

Gli effetti finanziari complessivi di tutte le misure sono riepilogati nella tabella seguente: (in milioni di euro) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative Imposta su plusvalenze reinvestite in Start up e PMI innovative IRPEF Totale

0

0

0

-22,9 -34,4 -34,4 -34,4 -34,4

0

0

-2,1

-3,2

-3,2

0

0 0

-5,5 -8,6 -6,3 -6,3 -6,3 4,7 0 -7,6 -11,8 -32,4 -43,9 -43,9 -29,7 -34,4

-3,2

-3,2

0

0

0 0

ART. 13. (Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 2. Agli oneri di cui al comma 1, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede con risorse a valere sul fondo [ ….. ] Relazione illustrativa La disposizione, che reitera quanto già previsto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020, è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. 18


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Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L’introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell’incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento. Dall’analisi condotta da società di primaria rilevanza nel settore, è emerso che i ricavi da sponsorizzazione delle società ed associazioni sportive attive nell’ambito di discipline ammesse ai Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia compresi tra i 150 mila e 15 milioni di euro annui sono stimabili complessivamente in circa 192 milioni di euro. Applicando una percentuale di credito di imposta pari al 50% del valore delle sponsorizzazioni di entità superiore ai 10 mila euro risulterebbe che il costo per l’Erario di una tale agevolazione sia pari a 96 milioni di euro. La norma prevede un tetto di spesa complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1°luglio 202031 dicembre 2021 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono oltre 2.000; l’istruttoria è ancora in corso, ma si stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un’intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni. Tale costo, in termini di minori entrate, deve ritenersi “compensato” dalla salvaguardia del potenziale gettito fiscale e contributivo di società ed associazioni sportive di medie dimensioni. Nel caso infatti in cui non fossero previste misure strutturali a favore dello sport di territorio, la perdita di gettito fiscale e contributivo sarebbe consistente, e ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato rinnovo dell’iscrizione da parte di alcune squadre alla prossima stagione sportiva, fattispecie con effetti strutturali; la riduzione del volume d’affari a causa della crisi causata dall’emergenza sanitaria. L’effetto strutturale è stato stimato mediante una indagine condotta su un campione di 214 società: il 31% ha dichiarato che sta valutando se rinnovare l’iscrizione alla prossima stagione sportiva. La perdita di gettito fiscale, derivante dal mancato rinnovo dell’iscrizione ammonterebbe a 73 milioni di euro. Oltre alla perdita di gettito derivante dal mancato rinnovo dell’iscrizione, è stato stimato l’effetto derivante da una contrazione del volume di affari delle squadre iscritte: i soggetti coinvolti nell’indagine hanno stimato una riduzione pari a circa il 26%, corrispondente a 39 milioni di gettito. L’effetto complessivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per la prossima stagione sportiva, potrebbe dunque ammontare a circa 112 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro “strutturali”, con effetto anche negli anni successivi. ART. 14. (Differimento termini plastic tax) 1. Nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022». Relazione illustrativa Si premette che l’articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto nell’ordinamento nazionale un’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI. La decorrenza dell’efficacia di tali disposizioni, inizialmente collegata alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata rinviata, in un primo tempo, al 1° gennaio 2021, dall’articolo 133, comma 1, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, al 1° luglio 2021, dall’articolo 19


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1, comma 1084, lett. i) della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta in parola, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione in illustrazione differisce ulteriormente, al 1° gennaio 2022, la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento. Relazione tecnica La proposta normativa è volta a differire dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’art. 1, commi 634652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160. Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all’articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l’anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell’imposta sui manufatti in plastica monouso.

Imposta di consumo IIDD IRAP Totale In milioni di euro

2021 -138,7 0,0 0,0 -138,7

2022 -121,8 42,4 10,3 -69,1

Effetti finanziari 2023 0,0 19,1 4,3 23,4

2024 0,0 -15,9 -4,2 -20,1

dal 2025 0,0 0,0 0,0 0,0

ART. 15. (Agricoltura) – MANCA NORMA

20


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Titolo II Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese ART. 16. (Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui (Fondo Gasparrini) e fondo Garanzia prima casa ) 1. Le misure di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021. 2 Versioni Fondo Garanzia prima casa 2. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92” sono sostituite dalle seguenti: “che non hanno compiuto trentasei anni di età”. [IPOTESI A REGIME] 2. All’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole “lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.” è inserito il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa con priorità per l’accesso al credito anche dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.”. [IPOTESI PER EMERGENZA COVID] 3. All’art. 4-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1bis. La dotazione del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2021.”. 4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede ai sensi dell’articolo X. ACCORPAMENTO: Comma 1. Proroga Fondo Gasparrini. Commi 2-4. Fondo Garanzia prima casa. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Comma 1. Proroga Fondo Gasparrini. La proposta normativa è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall’art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”), per la sola durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. A causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, per l’appunto, la proposta normativa mira a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus. Pertanto, in virtù di tale intervento normativo, potranno continuare ad accedere al Fondo i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile, le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse, i contraenti di mutui che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147/2013, i sottoscrittori di mutui che abbiano già fruito di diciotto mesi di sospensione o di due periodi di sospensione, purché sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Viene estesa, inoltre, l’ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Commi 2-4. Fondo Garanzia prima casa. Il comma 2 estende l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente che 21


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l’ammette in favore dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni che siano titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. [IPOTESI A REGIME] La proposta normativa, al comma 2, estende l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, fino al 31 dicembre 2022. [IPOTESI PER EMERGENZA COVID] Al comma 3 è previsto un rifinanziamento per l’anno 2021 della dotazione del Fondo, da ultimo rifinanziato per il solo anno 2020 dall’art. 31 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quest’ultimo si rende necessario a causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19: la proposta è volta ad assicurare anche per il 2021 la capacità finanziaria del Fondo, adeguandola all’ampliamento della platea di beneficiari intervenuta, dapprima, ad opera dell’art. 4-bis del decreto legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 e tramite l’intervento de quo, con l’ampliamento della platea dei beneficiari prioritari. RELAZIONE TECNICA Comma 1. Proroga Fondo Gasparrini. Sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo, avuto riguardo alle disponibilità del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2020 (€ 237,7 milioni) ed agli accantonamenti effettuati per l'anno 2020 per le istanze di sospensione accolte (€ 126,7 milioni), per un ammontare, pertanto, di 111 milioni di euro per il 2021, nonché ipotizzando per lo stesso 2021 il medesimo andamento osservato per l'annualità precedente, la proposta normativa non comporta necessità di rifinanziamento del Fondo per l’anno 2021. Commi 2-4. Fondo Garanzia prima casa. Sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo al 31 dicembre 2020, e alla luce delle proiezioni per l’anno 2021, si stima che la proposta normativa comporti la necessità di rifinanziamento del Fondo per € 55 milioni per l’anno 2021. ART. 17. (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio/lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento) 1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure: a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni; b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti; c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti; f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti; g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento; h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo; 2. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinati complessivamente euro 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021. 22


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RELAZIONE ILLUSTRATIVA La proposta introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale PMI (che si affianca a quelli per la liquidità) volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio –lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un’apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con PD calcolata da richiedente con i propri modelli interni) offerta ai finanziatori, in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza. L’iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo PMI già attivati per l’emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020), scaduto il 31.12.2020, focalizzandolo però, in una logica di phasing out, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la “realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” delle imprese ritenute viable dalla banca. Si ipotizza, in pratica, di innalzare sensibilmente la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria (e finanche a quella Covid di cui all’art. 13 del DL n. 23/2020), coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese sensibilmente più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all’80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un’operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata. Anche la maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) - allungata a 24 mesi – connessa alla maggiore grandezza (fino a 500 milioni) consentirà di aumentare la granularità del portafoglio (contribuendo così a ridurne la rischiosità) e permetterà di concedere all’impresa un periodo apprezzabile di preammortamento (consentito nella fase del ramp up del portafoglio) per venire incontro alle esigenze di flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell’arco temporale più influenzato dall’emergenza Covid-19. RELAZIONE TECNICA La struttura (garanzia del Fondo all’80% su tranche di prima perdita fino al 25% del valore del portafoglio) prevede una quota garantita molto ampia chiamata a bilanciare il rischio che la banca assume su finanziamenti di duration più elevata. Ne discende una leva minima piuttosto contenuta pari a 5; pertanto con il previsto plafond di 1 MLD si attiverebbero almeno 5 MLD di nuovi finanziamenti. In ogni caso, l’intervento con garanzia di portafoglio si dimostra più efficiente rispetto all’operatività loan by loan sia in termini di “leva” in rapporto alla durata, sia soprattutto perché prevede un limite (cap) al rischio per il Fondo (che risponde entro il limite della copertura di prima perdita) e di conseguenza non espone la garanzia dello Stato sottesa alla garanzia del Fondo PMI. Il profilo finanziario tiene conto delle peculiari caratteristiche dei portafogli (maggior durata complessiva e maggior durata della fase di ramp up). Come ordinariamente previsto, gli accantonamenti dovranno essere adottati (in termini di competenza) sin dalla fase di ammissione del portafoglio alla garanzia e quindi teoricamente sin dal primo anno. Gli stanziamenti in termini di cassa, con impatto sulla finanza pubblica in termini di fabbisogno, posso essere invece ripartiti nel tempo, in una logica prudenziale di tempestiva copertura delle esigenze di cash flow, come di seguito: Anno 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Importo in 100 300 300 100 100 100 mln di euro

ART. 18. (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese. Garanzia Basket Bond) 23


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30 aprile 2021

1. Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. 2. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 8.000.000,00. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali. 4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni per l’anno 2022. Relazione illustrativa L’intervento delineato dalla norma mira a incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. L’intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. La previsione di una soglia minima assicura la partecipazione all’iniziativa di imprese che dispongano di un minimo di struttura e di patrimonio, contenendo la rischiosità dei soggetti partecipanti; similmente anche la soglia massima è volta ad assicurare, sempre in un’ottica prudenziale, un’adeguata granularità del basket. L’intervento è attuato nell’ambito del Fondo di garanzia cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante l’istituzione di un’apposita sezione speciale. L’intervento è attuato con due modalità: a) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione tradizionale (true sale). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (SPV) e di un arranger, individuati nell’ambito del progetto di cartolarizzazione presentato dal richiedente. Vengono emessi titoli, rappresentativi dei nuovi bond emessi dalle imprese beneficiarie finali, poi collocati presso investitori istituzionali (interessati all’acquisto dei titoli potrebbero essere soprattutto importanti investitori nazionali ed europei, quali BEI, FEI e Cdp). Il punto di forza di questa prima modalità di intervento sarebbe la possibilità di applicazione da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari; b) rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica. In questo caso, i bond rimarrebbero nel bilancio dell’iniziale sottoscrittore. La società veicolo, come l’arranger, sarebbero necessari nel caso in cui sia prevista l’emissione di titoli. Questa seconda modalità attuativa presenta una struttura più semplice e minori costi di attuazione. Di contro, potrebbe essere attuata da un più ristretto numero di operatori finanziari. Per le imprese i vantaggi delle strutture di Basket Bond risiedono nella possibilità di: i. finanziarsi a costi più contenuti rispetto all’emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di arrangement); ii. ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi); iii. accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni. Trattandosi di un intervento innovativo, di carattere sperimentale, per la sua implementazione è prevista una assegnazione di euro 100 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni di euro per l’anno 2022. 24


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30 aprile 2021

RELAZIONE TECNICA Nell’esperienza dei cd “basket bond” già condotta dalla CDP nelle regioni del Mezzogiorno la quota di prima perdita coperta dalle risorse pubbliche è stata del 25% (con copertura integrale al 100% della prima perdita, senza risk retention). Con tali parametri la leva minima sarebbe pari a 4 (ossia con 250 milioni si garantirebbero operazioni per almeno 1 mld). Tuttavia, l’intervento della garanzia del Fondo PMI con controgaranzia statale unitamente alla possibilità di un portafoglio più granulare di operazioni anche di ambito sovraregionale, fanno ritenere plausibile definire, in sede attuativa, una copertura non totalitaria della prima perdita aumentando l’efficienza (la leva) e riducendo in conseguenza l’onere per il bilancio pubblico. In ogni caso, trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista la compartimentazione in una distinta sezione separata del Fondo, con una assegnazione complessiva di euro 200 milioni, ripartiti tra gli anni 2021 e 2022 tenuto conto dei tempi di strutturazione delle operazioni, che fanno ritenere diluita sui due anni la richiesta di garanzia e quindi l’adozione dei relativi accantonamenti a copertura del rischio. Gli stanziamenti aggiuntivi in termini di cassa, con impatto sulla finanza pubblica in termini di Fabbisogno, possono essere ripartiti nel tempo, in una logica prudenziale di tempestiva copertura delle esigenze di cash flow, come di seguito: anno 2021 2022 2023 2024 2025 Importi in Mln 10 90 40 30 20 di euro

ART. 19. (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020) 1. Su richiesta delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data, i termini di cui all’articolo 56, commi 6, lettera c) e 8. 2. La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il comma 1 del presente articolo proroga fino al 31 dicembre 2021, relativamente alla sola quota capitale, la moratoria sui soli finanziamenti rateali prevista dall’articolo 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. Dalla proroga sono state escluse le misure di cui all’articolo 56, comma 2, lettere a) e b), stante la difficoltà di configurare per tali misure una sospensione limitata alla sola quota interessi. La proroga, inoltre, non opererebbe più in maniera automatica, ma su richiesta dell’impresa beneficiaria in base al medesimo meccanismo di autocertificazione previsto dall’articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020. La scelta di limitare la proroga della moratoria sui finanziamenti rateali alla sola quota capitale tiene conto del disposto delle Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) sulle moratorie del 2 aprile 2020 (EBA/GL/2020/02), come modificate, da ultimo, il 2 dicembre 2020 (EBA/GL/2020/15). 25


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30 aprile 2021

Con l’ultimo rinnovo è stato fissato, un limite di durata massima della sospensione dei pagamenti pari a nove mesi (o il termine maggiore di nove mesi purché concesso interamente prima del 30 settembre 2020), oltre il quale i benefici previsti dalle linee guida non sono più applicabili. Dopo tale termine le banche, ancorché senza alcun automatismo, sono chiamate a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come “oggetto di concessione” (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell’ABE sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016) procedere alla classificazione come esposizioni forborne non-performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di applicazione del calendar provisioning). La classificazione come forborne non-performing di una impresa beneficiaria di una moratoria che sia stata già classificata come forborne, in base alle Linee guida EBA sulla definizione di default del 28 settembre 2016, potrebbe avvenire, tra le varie ipotesi previste: i) qualora il posticipo dei pagamenti, escluso il periodo coperto da dalle linee guida EBA (come chiarito dall’ABE con una specifica FAQ del 29 gennaio u.s.), abbia determinato una riduzione del valore atteso del finanziamento, rispetto al valore originario, sopra una certa soglia, pari all’1%; ii) in presenza di una seconda misura di concessione, quale, ad esempio, un ulteriore rinvio dei pagamenti. Già con l’ultima proroga al 30 giugno 2021, prevista dalla legge di Bilancio 2021, le banche potrebbero procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontrino uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente, alla verifica dei requisiti per valutare l’ulteriore classificazione a forborne non-performing. Alla luce delle attuali previsioni delle Linee guida, una proroga della moratoria ex articolo 56, D.l. 18/2020, oltre il 30 giugno 2021 determinerebbe l’aumento degli importi oggetto di sospensione calcolabili nella soglia il cui superamento può determinare lo stato di non-performing e sarebbe valutabile come ulteriore misura di concessione sempre ai fini di tale classificazione. Ciò aumenterebbe significativamente il rischio che le banche classifichino le moratorie più datate (qualora siano già state classificate come forborne) come esposizioni non performing. Una proroga limitata alla sola quota capitale potrebbe consentire di ridurre i rischi sopra paventati. Infine, si prevede che la misura debba esser autorizzata, come per le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato, e si autorizza il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all’articolo 56 del D.l. 18/2020, ad aggiornare le proprie disposizioni operative. RELAZIONE TECNICA L’ipotesi qui considerata è che la moratoria ex lege, attualmente in vigore fino a giugno 2021, sia estesa con le seguenti modalità. - Sul perimetro di prestiti di cui all’art 56, c. 1, lett c) attualmente in moratoria (tutti i prestiti erogati prima di marzo 2020). - Solo per la quota capitale delle rate di questi prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021. - Le rate sarebbero sospese fino a dicembre 2021. Le stime basate sulle rilevazioni campionarie della Banca d'Italia • Sulla base delle rilevazioni settimanali della Banca d'Italia presso le banche, riferite alla data del 26 marzo, gli importi in moratoria che beneficiano della garanzia statale sono pari a circa 34 miliardi (col. 1, tav. 1), a fronte di un valore complessivo di prestiti in moratoria di circa 130 miliardi. • A questo importo di 34 miliardi andrebbero aggiunte le quote capitale delle rate di prestiti (art 56 lett c) in scadenza tra luglio e dicembre 2021 sui prestiti attualmente in moratoria. Queste rate possono essere stimate in circa 9 miliardi (ultima colonna, tav. 1). • Le stime della Banca d'Italia sono effettuate sulla base di ipotesi conservative, e potrebbero quindi sovrastimare l’importo dei prestiti che beneficiano della garanzia. In particolare, la stima non considera che parte dei prestiti in moratoria beneficiava già di una garanzia dello stato, concessa dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (FCG). Su questi ultimi importi, quindi, l’onere aggiuntivo per lo Stato derivante dalla moratoria è nullo. Sulla base dei dati forniti da Mediocredito Centrale, si può stimare che questi prestiti rappresentino circa un terzo dei prestiti in moratoria (ai sensi dell’art 56, lett c). Le stime basate sulle richieste di garanzia ricevute da Mediocredito Centrale 26


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30 aprile 2021

•

Le banche hanno iniziato a registrare presso Mediocredito Centrale le garanzie sussidiarie sugli importi in moratoria (tav. 2 in allegato). • Al momento, sono state registrate garanzie a fronte di circa 100 miliardi di prestiti. Circa un terzo di questi prestiti beneficiava già in precedenza di una garanzia statale, rilasciata da FCG, e pertanto non dovrebbero essere considerati per stimare l’onere per lo Stato connesso con la moratoria ex lege. Gli importi oggetto di garanzia per effetto della moratoria ex lege sono pari, al momento, a circa 6,9 miliardi. • Questi valori potrebbero crescere nelle prossime settimane perché alcune banche, anche di grande dimensione, non hanno ancora registrato il prestito che beneficia della garanzia statale. Si stima che l’importo complessivo potrebbe salire da 6,9 sono ad un massimo prudenzialmente stimabile in 10 miliardi. Le stime della probabilità di default (PD) • Per stimare l’onere per lo Stato derivante dalla garanzia su parte dei prestiti in moratoria, oltre agli importi che beneficiano di questa garanzia occorre fare alcune ipotesi sulla probabilità che la garanzia sia escussa, cioè sulla probabilità di default (PD) delle imprese beneficiarie. • La relazione tecnica al DL Cura Italia (marzo 2020) ipotizza una PD delle esposizioni in garanzia pari al 6% sull’orizzonte di un anno. Questo valore è pari a circa il triplo del tasso di deterioramento annuo dei prestiti alle imprese italiane all’inizio del 2020, prima della pandemia. • Poiché la durata della moratoria è stata oggetto di proroghe, e la gravità della crisi economica è stata superiore a quanto originariamente ipotizzato, questa PD potrebbe essere sottostimata. Tuttavia, gli elementi di natura quantitativa al momento disponibili indicano che la PD media delle imprese italiane, pur essendo verosimilmente cresciuta negli ultimi mesi, potrebbe rimanere al di sotto dei livelli raggiunti ad esempio nel 2015, all’indomani della crisi dei debiti sovrani. • Non ci sono quindi elementi oggettivi per ritenere che l’attuale stima della PD debba essere rivista significativamente al rialzo, tenuto anche conto che la prosecuzione della moratoria, accompagnando l’impresa ad uscire dall’emergenza sanitaria dovrebbe contribuire a contenere la PD. Conclusioni • La proroga della moratoria, sebbene limitata alla sola quota capitale dei prestiti rateali, comporterà un aumento degli importi dei prestiti che beneficiano della garanzia statale rispetto all’ipotesi di mancata estensione. Le stime effettuate basandosi sulle segnalazioni settimanale di un ampio campione di banche alla Banca d'Italia indicano che la proroga della moratoria nelle modalità prospettate potrebbe comportare un maggiore onere per il bilancio dello Stato di circa 0,2 miliardi di euro (tav. 1, penultima riga). • Tuttavia, il confronto tra le stime della Banca d'Italia, basate su rilevazioni campionarie presso le banche e su un set di ipotesi conservative, e i dati che stanno affluendo a MCC in queste settimane, inducono a ritenere che l’importo dei prestiti e delle rate in moratoria che oggi beneficiano della garanzia statale (pari a poco più di 40 miliardi nel caso di proroga a fine dicembre) sia potenzialmente sovrastimato. In particolare, assumendo che un terzo dei prestiti rateali in moratoria benefici già di una garanzia FCG, l’onere a carico dello Stato andrebbe ridotto di circa 200 milioni, lasciando quindi sostanzialmente invariato l’importo attuale. • Al contempo, la PD delle imprese beneficiarie potrebbe essere potenzialmente sottostimata, e questo potrebbe attenuare la sovrastima di cui al punto precedente L’attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di € 1.738.400.000 (ben superiore alla stima riportata in tav 1) e l’importo accantonato a copertura del rischio - al 8 aprile 2021 - era pari a € 136.443.718,72 (ovvero il 7,8% della dotazione). Essa pertanto risulta adeguata a fronteggiare i rischi aggiuntivi, senza esigenza immediata di nuovi o maggiori oneri per l’erario. Tavola 1. Calcolo assorbimento garanzie su dati effettivi al 26 marzo 2021

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30 aprile 2021

a) moratoria terminante il 30 giugno 2021

b) ipotesi di allungamento moratoria sulla solo quota capitale dal 1º luglio al 31 dicembre 2021

Totale prestiti in moratoria a) Linee di credito accordate (1) di cui: utilizzato

49 19 13

58 19 13

b) Altri prestiti a breve termine

4

4

26 3 23

35 3 32

34 0,7

43 0,9

c) Rate altri (include mutui, leasing e altri prestiti) di cui: quota interesse quota capitale

finanziamenti

di cui: importo che beneficia della garanzia statale (1) Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie

Per memoria Prestiti complessivi alle imprese a febbraio 2020 480 Fonte: stime su dati campionari della Banca d’Italia. Note: (1) Include le linee di credito in conto corrente e finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (ad es. factoring). La stima è effettuata considerando esclusivamente le linee di credito in conto corrente. – (2) L’importo corrisponde alla definizione di quello che beneficerà della garanzia statale in base al DL "Cura Italia", pari alla somma del maggior utilizzo delle linee di credito in c/c e a fronte di anticipi su crediti, degli altri prestiti a breve termine e delle rate sospese Tavola 2. Richieste di garanzia ex art 56 DL Cura Italia pervenute al FCG (9 aprile 2021) N. operazioni Importo Importo Finanziamento Finanziament finanziato finanziato originario o medio medio originario C - SOSPENSIONE 291.893 5.396.740.042,1 18.488,76 61.934.830.514, 212.183,34 2 30 A - DIVIETO DI 15.105 1.235.171.907,0 81.772,39 2.123.650.219,4 140.592,53 REVOCA 7 2 B - PROROGA 1.760 259.184.955,69 147.264,18 259.184.955,69 147.264,18 Totale 308.758 6.891.096.904,8 22.318,76 64.317.665.689, 208.310,93 8 41

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Richieste di sospensione e/o allungamento della durata di operazioni garantite dal Fondo Volume dei finanziamenti Riferimenti N. operazioni oggetto di normativi sospensione/all ungamento Allegato 13 Moratoria ABI Accordo per il credito 2019 Sospensione quota 3.587.826.357,2 Accordo per il 21.103 capitale e 9 credito ABI allungamento della durata (Operativo dal 11 marzo 2020) Allegato 13 bis - Ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità (art. 13, comma 1, lettera f) Sospensione del pagamento delle rate di art 13 comma 2.090.240.271,6 ammortamento o 9.682 1lett f dl 7 della sola quota liquidità capitale in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020) Allegato 13 ter Ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a), b) e c) del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18 Richiesta di art 56 cura italia estensione della 30.894.716.347, 162.041 comma 2 art 56 durata della 29 DL Cura Italia garanzia in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID 19 (Operativo dal 17 marzo 2020) 36.572.782.976, Totale 192.826 25

30 aprile 2021

ammissibili anche quelle ammesse post 17/3/2020post emergenza

Ammissibili operazioni in essere 17/3/20

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30 aprile 2021

Totale operazioni art.56 e sospensioni/all ungamenti operazioni garantite

Totale volume finanziamenti originari art. 56 e sospensioni/all ungamenti operazioni garantite 100.890.448.66 501.584 5,66

Totale Totale volume operazioni finanziamenti art.56 e originari art. 56 moratorie all. e moratorie all. 13 ter 13 ter

470.799

95.212.382.037

ART. 20. (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – proroga garanzia SACE e PMI) 1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; b) all’articolo 1, comma 14-ter, le parole “trenta per cento” sono sostituite dalle parole “quindici per cento”. Tale previsione, si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. c) all'articolo 1-bis.1, secondo periodo, le parole “lettera l)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere i) e l)”. d) all’articolo 13, dopo il comma 1, lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea, a partire dal 1° luglio 2021 la durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) può essere estesa, fino ad un massimo di 96 mesi, con garanzia diretta ridotta al 70 per cento dell’ammontare dell’importo finanziato, ovvero fino ad un massimo di 120 mesi, con garanzia diretta ridotta al 60 per cento dell’ammontare dell’importo finanziato. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), già garantite dal Fondo alla data del 30 giugno 2021 e aventi durata non superiore a 72 mesi, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando i predetti periodi massimi di durata dell’operazione finanziaria, le corrispettive percentuali di copertura della garanzia e la connessa autorizzazione della Commissione europea. Il rilascio delle garanzie di cui alla presente lettera è subordinato al pagamento di una commissione»; e) all’articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole “con copertura al 100 percento” sono aggiunte le seguenti: “e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento,” e dopo le parole “con durata analoga al finanziamento” è inserito il seguente periodo: “A decorrere dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 percento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente”; f) all’articolo 13, comma 12-bis, le parole “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”. 2. All’articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. 3. All’articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499” sono sostituite dalle seguenti “imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”. 4. A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse nella misura massima dell’80%. 30


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5. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; b) al comma 3-bis, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 e quelle che dispongono effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2021 si intendono riferite alla data del 31 dicembre 2022”. 6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di euro 1.858.201.267,66 per l’anno 2021. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA Le norme, in considerazione del perdurare della pandemia e della recente proroga al Temporary Framework (disposta con decisione della Commissione Europea del 28 gennaio 2021), mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021. Tali interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale phasing out dei regimi di garanzia in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato, varati, principalmente a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dai decreti emergenziali adottati nel 2020 a supporto della liquidità delle imprese messe in crisi dalla pandemia e dalle misure di lockdown nazionali. Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si è pertanto provveduto a predisporre delle misure di graduale décalage della misura, focalizzate sulla graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione attraverso [(i) l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per le operatività di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da garanzia, derivanti da episodi di possibile azzardo morale insiti nella previsione di una garanzia pubblica ad integrale copertura dell’importo finanziato e] (ii) il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Le suddette misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Premesso ciò, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il regime di Temporary Framework, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall’articolo 1, DL liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) e riduce, a decorrere dall’1 luglio 2021, dal 100 percento al 90 percento l’entità della garanzia suscettibile di rilascio per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) DL liquidità. Inoltre, previa autorizzazione della Commissione europea, si prevede l’inserimento di una nuova lettera cbis nel comma 1 dell’articolo 13 DL 23/2020, che consente, a partire dal 1° luglio 2021, sia per le nuove operazioni, che per le operazioni in essere ai sensi della lettera c), la proroga delle garanzie e dei finanziamenti garantiti, a fronte di una rimodulazione della copertura della garanzia e del pagamento di un premio, in linea con quanto previsto dal paragrafo 25, lett. b) della Sezione 3.2. del Temporary Framework. Per le finalità di cui alla presente misura la stima di impatto finanziario è pari a € 770 milioni. L’articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto per le PMI l’accesso al credito assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo centrale di garanzia PMI). Per le garanzie di cui all’articolo 13, DL liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l’estensione del Quadro Temporaneo al 31 dicembre 2021, disposta dal comma 2, è ottenuta attraverso la modifica dell’art. 1, comma 244, LB 2021. Tale garanzia, in forza dell’articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, come da ultimo modificato dall’articolo 64, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 comprende anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente 31


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prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell’articolo 1, comma 206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021. Tale disposizione, tuttavia, non prevede la proroga della misura specificamente disposta per gli enti non commerciali, che pertanto è scaduta il 31 dicembre 2020 dopo appena due mesi dalla sua efficacia. Per evitare tale effetto, si ritiene sia indispensabile una proroga dell’efficacia della misura in questione al 30 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari anche a salvaguardia dell’incomprimibile principio costituzionale di eguaglianza formale (comma 1, lett. f). Il comma 3 introduce una norma di carattere strettamente ordinamentale finalizzata ad introdurre un opportuno allineamento tra la definizione delle cd. mid cap prevista dall’articolo 1, comma 245, della 30 dicembre 2020, n. 178 con riferimento all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI e quella contenuta nell’articolo 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazione all’operatività di SACE. Nella logica di phasing out, il comma 4 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono concesse nella misura massima dell’80%. Il comma 6 riporta il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI. Secondo i dati forniti dal gestore (Medio Credito Centrale), ipotizzando una durata del Temporary Framework estesa fino al 31 dicembre 2021 e, a decorrere dall’1 luglio 2021 (i) una percentuale di copertura del 90 percento per le operatività di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) DL n. 23/20, (ii) dell’80 percento delle altre operatività, con un ripristino della normativa ante emergenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’impegno in termini di perdite attese su un arco temporale pluriennale è pari a € 10.991.520.000,00, con un fabbisogno - rispetto agli accantonamenti già posti in essere sulla base delle disponibilità finanziarie, degli stanziamenti di legge e dello stock di garanzie in bonis in essere al 31/12/2020 - di € 1.088.201.267,66, a fronte della stima delle disponibilità finanziarie post liquidazione delle perdite sullo stock delle garanzie in essere al 31/12/2020, pari a € 9.903,3 mln. A tale importo si aggiunge l’ammontare di € 770 milioni a copertura delle risorse necessarie a finanziare l’estensione della durata delle nuove operazioni finanziarie di cui al comma 1, più sopra richiamato. Tanto premesso, il rifinanziamento complessivo del Fondo di garanzia per le PMI è pari a € 1.858.201.267,66 per l’anno 2021. La proroga del regime delle garanzie SACE a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 14, DL n. 23/20, opera nei limiti delle risorse già stanziate sul medesimo ai sensi del combinato disposto del menzionato art. 1, comma 14 e dell’art. 31, comma 1 DL n. 34/2020. Al comma 5 la norma è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la misura della garanzia SACE sui crediti commerciali, di cui all’art. 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede la concessione a titolo oneroso, in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (autorizzate all'esercizio del ramo credito in Italia), di una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro (Garanzia). Trattasi di uno strumento di “riassicurazione” di Stato (in analogia ai modelli adottati in altri Paesi europei in base alla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid- 19”) che ha l’obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l’integrità del sistema produttivo del Paese. L’intervento, ancorché operativamente avviato nell’ultima parte del 2020, sta riscuotendo notevole interesse da parte del sistema delle imprese, fornendo un contributo apprezzabile nell’ambito del quadro integrato di garanzie messe in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, senza aggravi per l’erario. Al 31 dicembre 2020, infatti: - hanno infatti aderito alla apposita convenzione le 5 maggiori compagnie che rappresentano oltre l’86% del mercato; - risultavano oggetto di copertura n. 15.836 polizze assicurative a favore di n. 14.051 imprese assicurate, per un fatturato assicurato totale pari a circa 301 miliardi di euro; 32


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il saldo per lo Stato risultava positivo per un importo pari a circa 65 milioni di euro già versato dai Riassicurati. La proroga opera nell’ambito delle risorse della sezione speciale di cui al comma 5 dell’art. 35 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui dotazione originaria (2 miliardi di euro) è stata incrementata dai versamenti delle compagnie di assicurazione a titolo di corrispettivo della garanzia. Essa, pertanto, non prevede nuovi o maggiori oneri per l’erario. È stata prevista, sempre nell’ambito di Garanzia Italia, con specifico riferimento alla garanzia su emissioni obbligazionarie, la riduzione, dal 30 al 15 %, della quota di ritenzione imposta ai sottoscrittori originari nel caso di obbligazioni con rating inferiore a BBB- (comma 1, lettera b). La previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell’ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione, che viene retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionare o deliberate da SACE, non comporta nuovi o maggiori oneri per l’erario. Infine, si prevede l’eliminazione del divieto per la distribuzione dei dividendi per le small mid cap che dal 1 marzo 2021 accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI (comma 1, lettera c). L’iniziativa a è volta a completare la previsione di cui al comma 3 della proposta (a perfezionamento del passaggio delle small mid cap dalla garanzia del Fondo PMI a quella di SACE), escludendo che per le garanzie concesse ai sensi dell’art. 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 alle small mid cap (già in precedenza garantite del Fondo PMI fino al 28 febbraio 2020), trovi applicazione l’impegno previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto, avente ad oggetto l’obbligo di non distribuire dividendi e riacquistare azioni. La modifica si rende necessaria al fine di allineare pienamente la disciplina di “Garanzia Italia” per le cd. mid cap a quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI, assicurando per tale via una piena fungibilità dei due regimi anche alla luce della definitiva allocazione di tale tipologia di garanzia sul fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in ottemperanza a quanto risultante dal combinato disposto dell’articolo 1, commi 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1-bis.1, del menzionato decreto-legge. Si è infatti registrato un accesso molto modesto da parte di small mid cap a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri. -

ART. 21. (Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato) 1. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.”. 2. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 17 è aggiunto il seguente periodo: “Nei predetti anni è permesso, in alternativa, anche l’apporto di liquidità.”. Relazione illustrativa Comma 1. Con la Comunicazione (2021/C 34/06) del 28 gennaio 2021 la Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, per estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuati. In particolare, con riguardo agli interventi di supporto pubblico che possono essere effettuati dal Patrimonio destinato ai sensi del D.M. 26/2021, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (par. 25-bis del Quadro temporaneo) e di aumenti di capitale e di strumenti ibridi (Sezione 3.11 del Quadro temporaneo) è 33


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possibile fino al 31 dicembre 2021. Il D.M. 26/2021 prevede il previgente termine del 30 giugno 2021 (per i prestiti subordinati) e del 30 settembre 2021 (misure di ricapitalizzazione). La norma di cui al comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l’apporto di liquidità al Patrimonio Destinato di cui alla norma richiamata. Questo in alternativa, parziale o totale, all’apporto di titoli di Stato. Una possibilità di questo tipo era contemplata per il 2020, ma il lungo lavoro necessario per l’applicazione del Patrimonio Destinato al rilancio non ha permesso di poterne fruire. L’emendamento permetterebbe di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all’oscillazione del valore dei titoli di Stato, riscontrate nell’attuazione degli apporti al Patrimonio Destinato. In considerazione del ritardato avvio dell’operatività della misura rispetto a quanto inizialmente pianificato, si ritiene che l’estensione dei termini entro cui potrebbero essere disposte le misure di aiuto non comporti un incremento degli oneri rispetto a quanto attualmente scontato sui saldi di finanza pubblica. ART. 22. (ACE innovativa 2021) 1. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al [15] per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di [10] milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. 2. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 1, corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 1, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. 3. Nel caso di applicazione del comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta ai sensi del comma 2, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. 4. Nel caso di mancata applicazione del comma 2, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al [x per cento] della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta 34


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in corso. Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al [x per cento] della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito. Relazione illustrativa Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, la norma introduce un rafforzamento dell’ACE per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero per il 2021 assumendo l’esercizio coincidente all’anno solare. Viene, inoltre, prevista la possibilità di usufruire dell’incentivo anticipatamente sotto forma di credito d’imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto. In particolare il comma 1 stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale di cui all’art. 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 10 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%. Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. Il comma 2 introduce un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE. Più specificamente, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento. Il credito d’imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Nei commi 3 e 4 sono stabiliti dei meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio. 35


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Qualora l’incentivo sia stato fruito avvalendosi dell’opzione per il credito d’imposta, il comma 3 prevede innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verifichino decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d’imposta e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d’imposta 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d’imposta; il credito d’imposta va restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Se ad esempio nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000, con fruizione di un credito d’imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d’imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 (200:1000X36). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l’esempio precedente, se la variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ((800500):1000x36). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella del 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta già restituito nel periodo d’imposta precedente. Riprendendo l’esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 ((800-400):1000x36 – 10,8, dove 10,8 sono gli ammontari del credito già restituito nell’esercizio precedente) Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l’importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell’effetto di eventuali perdite di bilancio. Qualora invece l’incentivo sia stato fruito secondo il meccanismo ordinario dell’ACE, con il comma 4 si prevede che il beneficio fiscale fruito nel 2021 sia restituito qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15 per cento della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021, sempre senza tenere conto delle perdite di bilancio. Inoltre, qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023 di un ammontare pari al [x per cento] della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente. Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio Il comma 5 definisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta che può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il comma 6 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione da presentare per avvalersi dell’opzione per il credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso. Relazione tecnica La disposizione prevede, per il solo anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 10 milioni di euro e di trasformare tale rendimento in un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel medesimo anno. Questa possibilità preclude di 36


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conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze. Per stimare gli effetti finanziari, utilizzando il modello di microsimulazione IRES e a partire dal rendimento nozionale dichiarato, è stato ricostruito l’incremento del capitale di ogni singolo contribuente, è stato determinato il rendimento al 15% per gli incrementi di capitale non eccedenti i 10 milioni di euro, ed è stato stimato il relativo credito di imposta. La trasformazione diretta in credito di imposta di tale rendimento produce effetti positivi sul gettito che riflettono la mancata deducibilità del rendimento ordinario vigente (all’1,3%) nei limiti di un aumento di capitale di 10 milioni di euro. Innalzamento rendimento al 15% sugli incrementi di capitale relativi al 2021 fino a 10 milioni di euro e trasformabilità in credito per il solo 2021 (la legislazione vigente resta valida per l’incremento eccedente) Effetti di competenza IRES IRPEF Addizionale regionale Addizionale comunale Credito di imposta Totale in milioni di euro

2021 115,9 40,5 2,2 0,8 -2.255,5 -2.096,0

2022 1,2 0,4 0,02 0,01 0 1,68

2023 1,2 0,4 0,02 0,01 0 1,68

2024 1,2 0,4 0,02 0,01 0 1,68

2025 1,2 0,4 0,02 0,01 0 1,68

Assumendo un acconto IRES/IRPEF del 75%, un’addizionale comunale del 30% e la possibilità di utilizzare il credito nell’anno stesso di maturazione, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione: 2021 2022 2023 2024 2025 IRES 0 202,9 -84,8 1,2 1,2 IRPEF 0 70,9 -29,6 0,4 0,4 Addizionale regionale 0 2,2 0,02 0,02 0,02 Addizionale comunale 0 1,1 -0,24 0,01 0,01 Credito di imposta -2.255,5 0 0 0 0 Totale -2.255,5 277,1 -114,66 1,68 1,68 in milioni di euro ART. 23. (DTA)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: a) al comma 233 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022”; b) al comma 234: 1) le parole “2 per cento”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “3 per cento”; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.”; c) al comma 235 le parole: “a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso” sono sostituite dalle 37


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seguenti: “a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico”; d) al comma 238, le parole: “31 dicembre 2021 ed entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022 ed entro tre anni”. 2. All’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2021”. 3. All’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”. ACCORPAMENTO Commi 1 e 2. Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese Comma 3. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti Relazione illustrativa Commi 1 e 2. Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese. Il comma 1 dispone alcune modifiche alla disciplina degli incentivi in materia di conversione delle DTA in crediti d’imposta introdotti dai commi da 233 a 243 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). La modifica apportata dalla lettera a) del comma 1 intende ampliare di sei mesi i termini previsti per la fruizione della trasformazione delle DTA in credito d’imposta. In particolare, vengono incluse tra le aggregazioni agevolabili anche quelle deliberate fino al 30 giugno 2022, invece che fino al 31 dicembre 2021. Il comma 234 della legge n. 178/2020 stabilisce un limite all’importo di attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, o, in caso di conferimento d’azienda, al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. Con la lettera b) del comma 1 si intende apportare due modifiche al regime in commento: - innalzare il limite delle attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta dal 2 al 3 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, e, in caso di conferimento d’azienda, dal 2 al 3 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; - con riferimento a società capogruppo, consentire di considerare ai fini dell’applicazione del limite del 3%, invece che le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, i valori risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile. La modifica apportata dalla lettera c) del comma 1 intende estendere il beneficio della conversione delle DTA in crediti d’imposta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta tali perdite. L’intervento è in linea con quanto già disposto dall’art. 55 del decreto-legge n. 18/2020 in tema di conversione delle DTA a seguito di cessione dei crediti ed è, inoltre, più coerente con l’idea di fondo che il consolidato costituisca un unico soggetto economico. Il comma 238 della legge n. 178/2020, invece, ammette la possibilità di fruire dell’incentivo alle aggregazioni anche per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora il controllo sia 38


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30 aprile 2021

stato acquisito tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo venga realizzata un’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda. In considerazione dei tempi tecnici che possono richiedere questo genere di operazioni, la modifica di cui alla lettera d) del comma 1 allunga da uno a tre anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro il quale deve essere realizzata l’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda. Parimenti, in coerenza con la modifica contenuta nella lettera a), la lettera d) amplia di 6 mesi i termini entro i quali effettuare l’acquisto delle partecipazioni di controllo che consente di accedere al beneficio (entro il 30 giugno 2022 invece che fino al 31 dicembre 2021). Il comma 2 prevede, nella sostanza, che le operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, da cui risultano i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir e per i quali, per effetto dell’articolo 11 del D.L. n. 34/2019, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, devono essere effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 fino al 31 dicembre 2021 anziché al 31 dicembre 2022. La modifica normativa opera anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate, ai sensi dell'articolo 176 del Tuir, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge fino al 31 dicembre 2021. Comma 3. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 l’operatività dell’agevolazione di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall’articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all’eccedenza ACE in credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Relazione tecnica Commi 1 e 2. Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese. A legislazione vigente è previsto un limite all’importo di attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Ai fini della definizione del suddetto limite del 2%, la norma prevede di considerare l’attivo rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all’operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso. Ai fini della stima: • sono state individuate tutte le imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie rilevate dai dati del quadro RV della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2018 (oltre 7.000 imprese); • per i medesimi soggetti è stato estratto dal database ORBIS (Bureau Van Dijk) il totale attivo sia dei bilanci consolidati ove presenti che del bilancio singolo per l’esercizio precedente alle operazioni (2017); • è stata effettuata una nuova elaborazione per stimare le DTA trasformabili in crediti d’imposta utilizzando, ove disponibile, il dato dell’attivo consolidato nell’ipotesi che per ogni singola operazione si escluda sempre il valore di attivo che risulta maggiore. Mantenendo il limite al 2% (l’effetto finanziario dell’innalzamento del limite dal 2% al 3% è stimato successivamente), la variazione stimata rispetto alla norma vigente risulta molto contenuta. In particolare, come conseguenza della modifica proposta, il totale attivo complessivo che considera anche l’attivo consolidato presenta un incremento del 15% rispetto agli attivi in assenza di modifica. Tale incremento, però risulta limitato quasi del tutto dalla previsione di esclusione dell’importo massimo, facendo ritenere che la modifica richiesta sia rientrante nel livello di prudenzialità 39


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applicata agli effetti finanziari della norma originaria, non determinando variazioni degli effetti finanziari. La disposizione, inoltre, introduce una modifica in materia di credito DTA per aggregazioni aziendali prevedendo la possibilità, per le imprese facenti parte di un consolidato fiscale, di convertire in DTA le perdite del gruppo sempre nei limiti del 2% degli attivi escludendo il valore maggiore. Utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica della norma originaria, la disposizione così modificata produce un maggior ammontare di DTA su perdite potenzialmente convertibili. Di fatto, però, il limite del 2% degli attivi, escludendo sempre il maggiore, per i soggetti interessati dalla modifica neutralizza quasi completamente tale ammontare aggiuntivo, non determinando ulteriori effetti rispetto a quelli stimati per la norma originaria (l’effetto finanziario dell’innalzamento del limite dal 2% al 3% è stimato successivamente). La misura che estende da uno a tre anni dopo la data di acquisizione del controllo la finestra temporale entro cui deve essere realizzata l’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda, non comporta ampliamenti dell’agevolazione e quindi non ha effetti finanziari. Inoltre il prolungamento di operatività dello schema al 30 giugno 2022 con la modifica dei commi 233 e 238 e l’innalzamento del limite degli attivi dal 2% al 3% con la modifica al comma 234 comporta effetti stimati nella tabella di seguito riportata. Ai fini della stima, sono stati analizzati gli stessi dati utilizzati in sede di RT originaria applicando la medesima metodologia, innalzando il limite ed estendendo il periodo di validità della norma alle operazioni eseguite fino al 30 giugno 2022. Nuovo scenario

2021

2022

2023

Credito imposta conversione DTA

-807,2 -2.825,1 -1.210,8

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

0

0

0

0

0

0

2031 2032

2033

2034

0

0

di

Minori quote deduzioni future DTA - IRES

0

0

0

565,0

605,4

Commissione DTA

322,9

645,7

242,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IRES deducibilità commissione DTA

0

-85,9

-135,0

9,2

27,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IRAP deducibilità commissione DTA

0

-23,9

-36,8

4,0

8,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

-484,3 -1.724,1

484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 -80,7 -121,1

-535,0

497,5 520,1 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 -80,7 -121,1

0

0

in milioni di euro

Effetti differenziali

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

40


DL SOSTEGNI - BIS

rispetto LdB 2021

30 aprile 2021

alla

Credito imposta conversione DTA

di

Minori quote deduzioni future DTA - IRES

-35,3 -509,3 -1.210,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,7

296,6

Commissione DTA

14,1

182,6

242,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IRES deducibilità commissione DTA

0

-3,8

-47,0

-43,6

27,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IRAP deducibilità commissione DTA

0

-1,0

-13,0

-11,7

8,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-732,0

120,2 211,4 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 150,9 -121,1

Totale

-21,2 -306,9

175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 175,5 150,9 -121,1

0

0

0

in milioni di euro

La disposizione, infine, elimina dalla misura agevolativa di cui all’articolo 11 del DL 34/2019 le operazioni effettuate nel 2022. In base ai primi dati disponibili relativi alle operazioni straordinarie effettuate nell’anno di imposta 2019, è possibile rilevare i primi effetti della normativa agevolativa che prevede una soglia di esenzione per l’affrancamento del disavanzo con un totale affrancato gratuitamente pari a circa 471 milioni di euro. Si evidenzia come tale dato sia riferibile al primo anno di applicazione della norma e data la novità dell’agevolazione potrebbe portare con sé un effetto indotto dalla stessa e non essere rappresentativo del 2022. Assumendo criteri prudenziali e in assenza di informazioni sui soggetti e sugli importi oggetto di esenzione nelle operazioni del 2022, si ritiene plausibile considerare effetti conseguenti alla modifica normativa quelli derivanti dal recupero di quanto già indicato nella relazione tecnica originaria. Il recupero di imposta sostitutiva così determinato è pari a circa 5,5 milioni di euro al quale si aggiunge il recupero dei maggiori ammortamenti. Gli effetti di competenza sono i seguenti: Competenza

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Imposta sostitutiva

5,5

0

0

0

0

0

IRES

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

0

IRAP

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0

Totale

10,8

5,3

5,3

5,3

5,3

0

in milioni di euro

In termini finanziari, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell’85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell’imposta sostitutiva, si hanno i seguenti effetti finanziari. 41


DL SOSTEGNI - BIS

30 aprile 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Imposta sostitutiva

0

1,65

2,2

1,65

0

0

0

0

0

IRES

0

0

8,05

4,6

4,6

4,6

4,6

-3,45

0

IRAP

0

0

1,48

0,8

0,8

0,8

0,8

-0,68

0

Totale

0

1,65

11,73

7,05

5,4

5,4

5,4

-4,13

0

in milioni di euro

Complessivamente la proposta normativa produce i seguenti effetti finanziari: Effetti 2021 complessivi Credito di imposta -35,3 conversione DTA Commissione 14,1 DTA Imposta sostitutiva 0 operazioni straordinarie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

-509,3

-1.210,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182,6

242,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,65

2,2

1,65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IRES

0

20,9

257,65

136,5

IRAP

0

-1

-11,52

-10,9

Totale

-21,2 -305,15

-720,27

207,7 180,1 180,1 172,05 175,5 175,5 175,5 150,9 -121,1 9

0,8

0,8

-0,68

0

0

0

0

0

0 0

127,25 216,7 180,9 180,9 171,37 175,5 175,5 175,5 150,9 -121,1

0

Comma 3. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti. La disposizione prevede la proroga per il 2021 della misura prevista dall’articolo 55 del DL 18/2020. Ai fini della stima, dai dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2021 saranno pari orientativamente a 17 miliardi di euro (10 miliardi di euro Banche - 4 miliardi altri - 3 miliardi indotti). Il cedente trasforma le deduzioni (perdite, ACE) per circa 3,4 miliardi di euro (17 mld di euro X 20%). Il credito per imposte anticipate DTA è pari a circa 896,5 milioni di euro ai fini IRES (17 mld di euro X 20% X un’aliquota media IRES del 26,4% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di un canone dell’1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica della norma originaria sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi. Si stimano i seguenti effetti finanziari: 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

-896,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,45

11,96

10,34

8,53

6,60

4,77

3,18

2,41

1,77

1,37

1,21

1,16

0

0

0

IRES canone

0

-4,12

-1,90

-1,60

-1,25

-0,90

-0,60

-0,35

-0,32

-0,23

-0,19

-0,19

-0,20

0,15

0

IRAP canone

0

-1,16

-0,50

-0,42

-0,32

-0,23

-0,15

-0,08

-0,08

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

0,05

0

quote future

94,13

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

-40,34

0

0

0

0

Credito DTA (IRES + IRAP) Canone DTA Minore deducibilità DTA Minore deducibilità DTA Minori deduzioni DTA - IRES

42


DL SOSTEGNI - BIS

Minori quote deduzioni future DTA - IRAP IRES future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019 IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019 Credito di imposta 44bis DL 34/2019 Canone DTA - 44bis DL 34/2020 IRES deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2021 IRAP deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2022 Totale

30 aprile 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

-36,75

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-21

-21

15,75

0

0

0

0

-22,57

-12,2

-12,2

-12,2

-12,2

-12,2

-12,2

-12,2

-12,2

-12,2

10,37

0

0

0

0

140,38

140,38

140,38

140,38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8,42

-7,49

-6,48

-5,34

-4,13

-2,99

-1,99

-1,51

-1,11

-0,86

-0,76

-0,72

0

0

0

0

2,63

1,15

0,95

0,75

0,55

0,35

0,15

0,30

0,13

0,20

0,03

0,10

-0,08

0

0

0,72

0,32

0,26

0,21

0,14

0,10

0,05

0,05

0,03

0,03

0,04

0,02

-0,03

0

-716,29

163,51

163,90

163,35

22,43

21,93

21,48

21,26

21,20

20,98

-13,77

0,26

-0,13

0,10

0

in milioni di euro

ART. 24. (Misure urgenti di sostegno all'export e all’internazionalizzazione - Rifinanziamento Fondo 394/81) 1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 in termini di soli fabbisogno e saldo netto da finanziare, si provvede mediante …… Relazione illustrativa Per fare fronte all’esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane, la disposizione prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021 del fondo 394/81 destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell’internazionalizzazione. Relazione tecnica Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 1,2 miliardi per l’anno 2021 del fondo 394/81. Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 1,2 miliardi di euro nell’anno 2021. Il comma 2 prevede la copertura finanziaria.

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Titolo III Misure per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali ART. 25. (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza e misure a sostegno dei lavoratori) 1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori due quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno e luglio 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, del decretolegge 22 marzo, n. 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge ….. Ciascuna quota è della misura prevista ai commi 1 e 2 del citato articolo 12. 2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di marzo 2021. 3. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono riconosciute anche ai soggetti che hanno terminato tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 4. La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 5. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1, numero 29, del decreto-legge n. 183/2020, sono prorogati fino al o 30 settembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. ACCORPAMENTO Commi 1-4. Proroga REM. Comma 5. Proroga lavoro agile emergenziale. Relazione illustrativa Commi 1-4. Proroga REM. Manca Comma 5. Proroga lavoro agile emergenziale. La proposta normativa prevede la proroga fino al 30 settembre 2021 dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 90, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di lavoro agile. ln base a tali disposizioni la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Si fa presente che i termini previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 90, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono stati già prorogati fino al 31 gennaio 2021 dal DL n. 83 del 2020 e successivamente fino al 30 aprile 2021 dall'art. 19 del Decreto Legge n 183 del 2020, Allegato 1 n.29. La presente proposta normativa ha carattere meramente ordinamentale e le disposizioni prorogate vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Pertanto, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 26. (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo, sport – 2 mesi) – MANCA NORMA ART. 27. (Misure urgenti di solidarietà alimentare) 1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 44


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dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: all’indirizzo indicato all’articolo 2, lettera b) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede …XXXX… Relazione illustrativa L’articolo in esame è finalizzato ad istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2021, per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il riparto del fondo è demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’interno di concerto con quello dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto Relazione tecnica La norma determina un onere di XXX milioni di euro per l’anno 2021, pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi del comma 2.

ART. 28. (Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani) 1. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. 2. Per gli atti di cui al comma 1, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. 3. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni 45


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governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2022. 5. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Relazione illustrativa La presente disposizione, al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, prevede, agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. In particolare, il comma 1 esonera i giovani acquirenti della prima casa di abitazione dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. L’agevolazione di applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Il comma 2 introduce una agevolazione per le ipotesi in cui il giovane acquirente, per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma 1, sia tenuto a corrispondere l’imposta sul valore aggiunto, ipotesi che si verifica nel caso in cui non trovi applicazione il regime di esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Non essendo possibile estendere l’ambito dell’esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il comma 3, completa il quadro delle agevolazioni, prevedendo l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto. L’agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi agevolati ai sensi del comma 1 della presente disposizione. Il comma 4 limita temporalmente le agevolazioni previste dai commi 1 e 2, stabilendo che le stesse si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2022. Il comma 5, infine, detta le disposizioni applicabili nel caso in cui, in assenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal comma1, risultino dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale. A tal fine, la norma per il recupero delle imposte e per l’applicazione delle sanzioni e degli interessi rinvia alle disposizioni recate dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, e all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Relazione tecnica A. Esenzione registro e ipo-catastali e ristoro IVA La proposta prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato che acquistano la “prima casa di abitazione”. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all’IVA pagata. 46


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L’esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 31 dicembre 2022. Mediante l’elaborazione degli atti contenuti nell’archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell’agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L’esenzione dall’imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro: 2021 2022 Imposta di registro -145,04 -217,55 Imposta ipotecaria -8,63 -12,95 Imposta catastale -8,59 -12,88 Totale -162,26 -243,38 in milioni di euro In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua. Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA: 2021 2022 Imposta di registro

-2,48

-3,71

Imposta ipotecaria

-2,61

-3,92

Imposta catastale

-2,60

-3,91

-120,69

-181,04

Ristoro IVA

Totale -128,38 -192,58 in milioni di euro B. Ulteriore intervento di sostegno all’acquisto prima casa: imposta sostitutiva sui mutui per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato La disposizione prevede, inoltre, l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all’0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento. L’agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione. Il gettito dell’imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l’acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato è di circa 85 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari: 2021 2022 Imposta sostitutiva in milioni di euro

-56,7

Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari: 2021

-85,0

2022

Imposta di registro

-147,52

-221,26

Imposta potecaria

-11,24

-16,87

Imposta catastale

-11,19

-16,79 47


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Ristoro IVA Imposta sostitutiva Totale in milioni di euro

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-120,69

-181,04

-56,7

-85,0

-347,34

-520,96

ART. 29. (Canoni di locazione non percepiti) – probabilmente in conversione DL 41/2021 1. All’articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 è abrogato. 2. Le disposizioni cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a XXX Relazione illustrativa La diposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito fondiario dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di immobili qualora la mancata percezione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia comprovata da uno specifico atto introduttivo della verifica giurisdizionale della morosità (intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento). I commi 1 e 2 stabiliscono la decorrenza della nuova disposizione (comma 2) prevedendo che la stessa si applica ai canoni di locazione non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 nonché la soppressione della disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 3-quinquies, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (comma 1). Pertanto, diversamente da quanto previsto nella previgente disciplina, sono esclusi dalla formazione del reddito fondiario i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 ancorché derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti medesimi. Si evidenzia che ai canoni di locazione non percepiti in data antecedente il 1° gennaio 2020 continua ad applicarsi la previgente disciplina in base alla quale gli stessi concorrono a formare il reddito fondiario del periodo d’imposta cui si riferiscono e per le imposte versate è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’importo non riscosso come accertato nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Relazione tecnica La legislazione vigente prevede per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo l’esenzione solo per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, mentre per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e i restanti ad uso abitativo la tassazione avviene a prescindere dall’effettivo percepimento dei canoni. La tassazione dei redditi non percepiti viene meno solo dopo un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità che accerti il mancato percepimento. La disposizione prevede l’estensione della misura anche per i contratti sempre ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell’estensione ai canoni non percepiti per gli immobili ad uso abitativo relativamente ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, si stima che l’ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 135,7 milioni di euro, di cui 87,3 milioni di euro a tassazione ordinaria e 48,4 milioni di euro a cedolare secca. Inoltre l’ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad Irpef è stimato in circa 23,4 milioni di euro. Ipotizzando una durata media del procedimento giurisdizionale di circa 2 anni e che, alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta e considerando il periodo di vigenza a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario: 2021 2022 2023 2024 48


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IRPEF

-59,1

-11,8

0,0

0,0

Addizionale regionale

-0,9

-1,8

0,0

0,0

Addizionale comunale

-0,4

-0,8

0,2

0,0

Cedolare

-20,3

-30,5

20,3

0,0

-80,7

-44,9

20,5

0,0

Totale Milioni di euro

ART. 30. (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale) 1. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l’approvazione dei piani previsti dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 2. 2. Ai fini dell’attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l’importo di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l’erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia accesso alla quota premiale ai sensi dell’articolo 2, comma 68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all’approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo del presente comma e alla relativa positiva attuazione. Relazione illustrativa La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 796, lettera o), attesa la necessità di addivenire ad una progressiva riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario nazionale, ha previsto l’adozione di un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, da approvarsi a cura delle regioni, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. Per favorire il completamento di tali processi di riorganizzazione, a tutt’oggi non attuati in pieno, la disposizione in esame prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell’importo pari a 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 49


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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l’erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma, alla cui approvazione da parte del predetto Comitato e alla relativa positiva attuazione, è subordinata l’erogazione delle risorse previste dalla norma. Relazione tecnica Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame, si prevede l’assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo, nel limite massimo pari a 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ART. 31. (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID) 1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nell'allegato a), che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nell'allegato a), variabile in funzione dell’evoluzione o dell’indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID19. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nell'allegato a). 4. In considerazione dell’esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata. 5. Per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l’anno 2021 la spesa di euro 24.112.981, di euro 20.121.067 per l’anno 2022 e di euro 5.534.965 per l’anno 2023, per complessivi euro 49.769.013. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanità alla data del 4 febbraio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. Relazione illustrativa La proposta normativa istituisce un protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l’esecuzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, contenute nei Livelli essenziali di assistenza, 50


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ritenute appropriate per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce di eventuali esiti o complicanze legati alla pregressa malattia da Covid 19, senza compartecipazione alla spesa. Si ritiene che le prestazioni per il follow up sarebbero state comunque erogate alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID19 correlato, secondo le specifiche esigenze sanitarie di ciascuna e, pertanto, l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il fine della proposta normativa è quello di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19 correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia. Le ultime evidenze scientifiche dimostrano, infatti, possibili conseguenze cardiache e polmonari nei pazienti con pregressa polmonite interstiziale da Covid 19, anche se, allo stato attuale, queste possibili complicanze a lungo termine non sono confortate da adeguati studi prospettici. Ma proprio per questo diventa fondamentale in questi pazienti avviare una presa in carico che consenta di identificare precocemente l’eventuale possibile sviluppo di fibrosi polmonare o cardiopatie. Nella prima fase sperimentale, è previsto l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta ecc). Questi soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19. La durata del percorso di monitoraggio è di 2 anni. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nell'allegato a), che indica per ciascuna prestazione la frequenza massima di esecuzione durante il monitoraggio. Tale frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio. Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Particolare attenzione è stata posta riguardo ai pazienti più anziani, per i quali, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico. L’allegato contiene le prestazioni, attualmente vigenti, riferibili al dm 18 ottobre 2012 (che resta in vigore fino alla pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni). Nel corso di una pandemia si devono mettere in campo meccanismi che garantiscano ai cittadini da un lato la prevenzione del rischio infettivo e dall’altro la garanzia di una continuità dell’assistenza; le Regioni saranno tenute ad attivare i programmi di monitoraggio previsti dalla proposta normativa, garantendo la presa in carico dei pazienti arruolabili e almeno le prestazioni e le indicazioni riportate nell'allegato a) alla proposta normativa. Infine, in considerazione del fatto che l'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia Covid 19 sono particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio il Ministero della Salute effettuerà studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata. E' quanto mai opportuno monitorare i pazienti colpiti dal virus data la novità della patologia; è altresì evidente che sia necessario valutare l'evoluzione degli eventuali danni per i pazienti colpiti dalle forme più gravi. Risponde, infine, ad una esigenza ineludibile, l'acquisire conoscenze su una patologia grave e finora sconosciuta nell'interesse primario della popolazione. Relazione tecnica Si ritiene che le prestazioni per il follow up, previste nell’allegato a) che forma parte integrante del presente provvedimento, sarebbero state comunque erogate alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID19 correlato, secondo le specifiche esigenze sanitarie di ciascuna. Ne consegue pertanto, che l’erogazione delle suddette prestazioni è compresa nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e non comporta oneri aggiuntivi. 51


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L’impatto economico è stato, invece, determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito rispetto alle prestazioni rientranti nell’allegato a), applicando al valore tariffario delle predette prestazioni la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2018 e corrisposto dai non esenti. L’impatto economico è stato determinato ipotizzando di coinvolgere nel monitoraggio 163.891 pazienti, pari al volume indicato dall’ISS alla data del 4 febbraio 2021, riferiti al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti. È stato calcolato altresì il numero delle prestazioni da fruire per ciascuno degli assistiti, sulla base della frequenza prevista per le singole prestazioni, come suggerita dalle principali società scientifiche di settore, suddivisa per i 3 periodi 15.2.2021-31.12.2021, 1.1.2022–31.12.2022 e 1.1.2023-15.2.2023, dal momento che la norma si stimi entri in vigore dal 15 febbraio 2021. Sulla base, poi, della tipologia di paziente (fino a 69 anni di età, ultra70enni, oltre a tutti coloro che sono transitati in terapia intensiva per il periodo di ospedalizzazione per una percentuale pari a circa l’8%del totale dei casi, come risulta dai dati dell’ISS peri quali è previsto il colloquio psicologico), è stato calcolato a livello regionale e provinciale il valore tariffario corrispondente alla numerosità delle prestazioni da fruire per il monitoraggio nell’arco dei 3 anni, oltre al ticket correlato a dette prestazioni e che non sarà corrisposto per il periodo dei 3 anni dall’ 15.2.2021 al 15.2.2023. ELENCO PRESTAZIONI ALLEGATO "A" (NOMENCLATORE DM 2012) TICKET ATTESO

ANNO 1

generalità dei pazienti

% DIMESSI TI / RICOVERI DRG MdS

8%

ANNO 2

ANNO 3

TOTALE

126,49

103,04

23,45

252,98

pazienti > 70 ANNI

45,35

45,35

22,68

113,38

pazienti TI

21,69

10,85

10,85

43,38

193,54

159,24

56,98

409,75

prestazioni aggiuntive:

TOTALE

Complessivamente a livello nazionale, il valore tariffario del monitoraggio per il biennio è pari a 191.043.262 euro, di cui 93.956.573 euro per il periodo dall’ 15.2.2021 al 31.12.2021, 82.054.856 euro per il periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2022 e 15.031.833 per il periodo dall’1.1.2023 al 15.2.2023, come risulta dalla seguente tabella:

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NOMENCLATORE SPECIALISTICA AMBULATORIALE DM 18.10.2012 Impatto dal Impatto dal Impatto dal 15.2.2021 al 1.1.2022 al 1.1.2023 al 31.12.2021 31.12.2022 15.2.2023 numero i dimessi COVID non deceduti

valore tariffario delle prestazioni

valore tariffario delle prestazioni

valore tariffario delle prestazioni

REGIONI

fino a 69 anni

70 e oltre

totale

dal 15.2.2021 dal 1.1.2022 dalL 1.1.2023 al 31.12.2021 al 31.12.2022 al 15.2.2023

Piemonte Valle d'Aosta Lombardia P.A. Bolzano P.A. Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

6.126 318 39.517 779 1.271 7.479 888 3.474 9.697 2.954 960 1.359 7.200 1.799 198 2.104 3.889 57 757 4.033 986

5.789 443 24.126 791 1.668 7.640 903 2.489 8.608 2.586 831 892 3.972 1.110 126 884 1.995 36 349 2.181 627

11.915 761 63.643 1.570 2.939 15.119 1.791 5.963 18.305 5.540 1.791 2.251 11.172 2.909 324 2.988 5.884 93 1.106 6.214 1.613

6.908.179 447.959 36.274.288 912.862 1.726.084 8.792.897 1.041.421 3.419.726 10.586.748 3.202.307 1.034.797 1.286.550 6.343.443 1.658.695 184.961 1.680.175 3.332.006 53.075 623.917 3.525.698 920.783

6.042.915 392.695 31.652.552 798.849 1.512.654 7.694.960 911.359 2.986.695 9.257.444 2.799.994 904.735 1.123.083 5.532.136 1.447.444 161.432 1.463.188 2.904.712 46.322 543.600 3.074.439 803.648

1.131.558 75.642 5.731.532 150.399 290.157 1.449.377 171.600 547.525 1.725.272 521.269 168.288 204.499 994.019 262.311 29.325 257.652 519.064 8.410 96.371 551.585 145.978

TOTALE

95.845

68.046

163.891

93.956.573

82.054.856

15.031.833

La mancata entrata per compartecipazione alla spesa è stata determinata applicando al valore tariffario la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2018 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID (dato Tessera sanitaria 2018), come risulta dalla seguente tabella:

%TICKET 31% 43% 43% 43% 34% 43% 34% 26% 43% 34% 34% 43% 43% 43% 34% 15% 22% 43% 25% 25% 18% 25% 36% 10% 11%

codice DM 1996 89.01 90.04.5 90.09.2 90.25.5 90.62.2 90.72.3 90.82.5 91.49.2 90.16.3 90.75.4 90.76.1 90.16.4 90.22.3 90.22.5 89.65.1 91.48.5 91.49.1 90.44.3 89.50 89.52 88.72.3 89.37.2 89.38.3 89.44.2 87.41

prestazione

ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) PRELIEVO DI SANGUE VENOSO CREATININA [S/U/dU/La] TEMPO DI PROTROMBINA (PT) TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) CREATININA CLEARANCE FERRITINA [P/(Sg)Er] FERRO [S] EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) ELETTROCARDIOGRAMMA ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica SPIROMETRIA GLOBALE DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO TEST DEL CAMMINO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno,

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Prendendo a riferimento l’incidenza media del ticket pagato nel 2018 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID (dato Tessera sanitaria 2018), secondo i criteri di calcolo sopra descritti, si procede a stimare il mancato incasso per esenzione del ticket considerando la frequenza delle prestazioni di cui all’allegato a) indicata dalle società scientifiche con riferimento alla platea dei possibili beneficiari rappresentati dai dimessi COVID non deceduti. Nella seguente tabella sono riportate le risultanze di detta stima di calcolo suddivisa per ciascuna regione e provincia autonoma: NOMENCLATORE DM 2012

numero i dimessi COVID non deceduti

ticket osservato

REGIONI

fino a 69 anni

70 e oltre

Piemonte Valle d'Aosta Lombardia P.A. Bolzano P.A. Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

6.126 318 39.517 779 1.271 7.479 888 3.474 9.697 2.954 960 1.359 7.200 1.799 198 2.104 3.889 57 757 4.033 986

5.789 443 24.126 791 1.668 7.640 903 2.489 8.608 2.586 831 892 3.972 1.110 126 884 1.995 36 349 2.181 627

TOTALE

95.845

68.046

totale

11.915 761 63.643 1.570 2.939 15.119 1.791 5.963 18.305 5.540 1.791 2.251 11.172 2.909 324 2.988 5.884 93 1.106 6.214 1.613

anno 1

anno 2

anno 3

totale

1.791.220 117.726 9.259.457 237.302 452.717 2.286.235 270.736 877.925 2.738.894 828.054 267.470 329.254 1.613.487 423.561 47.283 423.446 845.385 13.564 157.726 896.159 235.381

1.501.004 421.490 3.713.714 99.190 28.582 245.498 7.709.296 2.097.256 19.066.009 199.061 56.178 492.541 381.131 109.410 943.258 1.917.979 541.505 4.745.719 227.112 64.101 561.948 732.683 201.684 1.812.291 2.293.037 641.057 5.672.988 693.115 193.580 1.714.750 223.846 62.468 553.784 274.426 75.055 678.735 1.341.370 362.189 3.317.046 352.706 96.026 872.293 39.391 10.749 97.423 350.667 92.825 866.939 702.067 188.557 1.736.009 11.299 3.082 27.945 130.787 34.853 323.366 744.804 200.813 1.841.775 196.093 53.506 484.980

163.891 24.112.981 20.121.067 5.534.965 49.769.013

Dalla tabella sopra riportata, si desume che il mancato gettito del ticket sulle prestazioni di cui all’allegato a) che forma parte integrante del decreto è stimano in euro 24.112.981 per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021, in euro 20.121.067 per il periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ed in euro 5.534.965 per il periodo dall’1.1.2023 al 15.2.2023, per complessivi mancati ticket pari ad euro 49.769.013. Considerato che a fronte del predetto minor gettito di compartecipazione alla spesa è previsto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato (FSN) per ciascuno dei 3 periodi considerati nel biennio di vigenza della presente norma (dal 15.2.2021 fino al 15.2.2023), ovvero per ciascun periodo dall’15.2.2021 al 31.12.2021, dall’1.1.2022 al 31.12.2022 e dal 1.1.2023 al 15.2.2023, si riporta, infine, la tabella di riparto del FSN per gli anni 2021, 2022 e 2023:

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ALLEGATO A

Riparto risorse per monitoraggio pazienti ex COVID 19

Regioni

Anno 2021

Anno 2023

Anno 2022

PIEMONTE

1.791.220

1.501.004

V D'AOSTA

117.726

99.190

28.582

9.259.457

7.709.296

2.097.256

BOLZANO

237.302

199.061

56.178

TRENTO

452.717

381.131

109.410

VENETO

541.505

LOMBARDIA

421.490

2.286.235

1.917.979

FRIULI

270.736

227.112

64.101

LIGURIA

877.925

732.683

201.684

E ROMAGNA

2.738.894

2.293.037

641.057

TOSCANA

828.054

693.115

193.580

UMBRIA

267.470

223.846

62.468

MARCHE

329.254

274.426

75.055

1.613.487

1.341.370

362.189

423.561

352.706

96.026 10.749

LAZIO ABRUZZO MOLISE

47.283

39.391

CAMPANIA

423.446

350.667

92.825

PUGLIA

845.385

702.067

188.557

BASILICATA

13.564

11.299

3.082

157.726

130.787

34.853

SICILIA

896.159

744.804

200.813

SARDEGNA

235.381

196.093

53.506

24.112.981

20.121.067

5.534.965

CALABRIA

TOTALE

ART. 32. (Disposizioni in materia di liste di attesa) 1. All’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. 2. Per le finalità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome possono ricorrere: a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti previsti dall’articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.109 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126; b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti previsti dall’articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.109 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. 55


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Conseguentemente, i valori tariffari vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2022. 3. Le regioni, inoltre, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, nei limiti dell’importo di 100 milioni di euro, ripartiti secondo l’allegato A che forma parte integrante del presente decreto. A tal fine le regioni e le province autonome devono rimodulare il piano per le liste d’attesa adottato ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate interessate dal periodo precedente, anche ai sensi dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto-legge n. 34/2020, rendicontano entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato. Conseguentemente, per l’anno 2021 è incrementato per ciascuna regione il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nella misura corrispondente al riparto di cui all’Allegato A, ove la regione abbia modificato il predetto piano per il recupero delle liste d’attesa. 4. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di XXX euro nel 2021. Conseguentemente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2021 è incrementato per un importo corrispondente di XXX euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nelle tabelle di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo XXX. Relazione illustrativa L’intervento emendativo in esame con le disposizioni di cui al comma 1 è finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza. Le disposizioni di cui al comma 2 sono invece finalizzate, atteso il perdurare dello stato di emergenza e al fine di recuperare i ritardi nelle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria, a consentire alle regioni e alle province autonome sino al 31 dicembre 2021, di aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere non erogate nel 2020 attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall’articolo 29, comma 2 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) e delle prestazioni ambulatoriali attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall’articolo 29, comma 3 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna). La norma proposta prevede, poi, la possibilità per le regioni di acquistare delle prestazioni sanitarie da strutture private accreditate per recuperare le prestazioni non erogate nel 2020 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, nei limiti di 300 milioni di euro. Conseguentemente il tetto di spesa di cui all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è incrementato del corrispondente importo. ART. 33. (Vaccini internazionali) – MANCA NORMA [RGS] 56


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ART. 34. (Esigenza Commissario straordinario emergenza Covid) – MANCA NORMA [RGS] [RGS]

ART. 35. (Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico) 1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziarne la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 63.248.665 euro. 2. Al fine di conseguire l’autonomia produttiva di anticorpi monoclonali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per le esigenze della Sanità Militare e della Sanità Pubblica. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l’istituzione di un apposito fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo ______. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Servizio Sanitario Militare è istituito, in relazione ai dettami del Codice dell’Ordinamento Militare (COM – Titolo V – Capo I), prioritariamente per assicurare la tutela della salute del personale militare e civile della Difesa nell’espletamento dei compiti descritti nel Codice, ma è chiamato altresì a concorrere, con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)/Protezione Civile, a fronteggiare gravi eventi calamitosi/crisi sia a livello nazionale, sia internazionale. Un chiaro esempio di fattiva collaborazione tra la sanità militare ed il SSN è dato dall’attuale crisi pandemica, che ha visto la componente sanitaria della Difesa pienamente integrata con le strutture sanitarie civili nei diversi consessi, sia tecnico-strategico, che operativo (supporto fornito ad ASL, Aziende Ospedaliere, RSA, ecc.). In tale contesto, le Forze armate, coordinate dallo Stato Maggiore della difesa e dall’Ispettorato Generale della sanità militare, hanno ottimizzato le risorse fornendo il proprio supporto sotto molteplici forme, anche grazie a una rimodulazione interna che ha permesso di orientare la risposta sanitaria nazionale secondo gli elementi dettati dalla Medical Situation Awareness. L’evolversi ed il protrarsi della situazione emergenziale in atto rende necessario un ulteriore potenziamento della capacità della Sanità Militare in termini di adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni. L’intervento regolatorio è quindi teso a consolidare tale capacità, potenziando un’organizzazione presente sul territorio e al contempo dotata di un’elevata mobilità, tale da consentirne la rapida dislocazione in tutto il Paese, per supportare e corroborare l’attuale impegno del Servizio Sanitario Nazionale con l’obiettivo di rafforzare la risposta nazionale alla crisi epidemiologica in atto. Per sostenere efficientemente tale sviluppo, occorre procedere ad una serie di interventi volti, in particolare, al potenziamento dei sistemi di telemedicina e telerefertazione e all’acquisizione di dispositivi diagnostici e di laboratorio aggiuntivi, al potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale (incremento della capacità di dispiegamento e di sostegno di strutture sanitarie mobili sul territorio nazionale; aumento della capacità di trasporto e di conservazione di materiali medici e biologici, incremento delle potenzialità di trasferimento in sicurezza di pazienti con malattie infettive contagiose e di trattamento di persone affette da COVID-19 anche per mezzo della medicina iperbarica e via dicendo), al potenziamento dei sistemi informativi dedicati alla formazione interforze e alla Medical Situation Awareness. Si rimanda alla relazione tecnica per un maggior dettaglio degli interventi previsti.

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Sul fronte della produzione di farmaci specifici e di vaccini, la crisi epidemiologica in atto ha evidenziato l’assenza, da parte della struttura statale, di un’autonoma capacità di produzione e, di conseguenza, la totale dipendenza dal mercato (anche internazionale) per l’approvvigionamento di tali prodotti. Al riguardo, costituirebbe un indubbio vantaggio strategico per la Nazione, a beneficio sia del servizio sanitario pubblico che del sistema Difesa, disporre di un struttura, in seno all’articolazione dello Stato, dotata di autonoma capacità produttiva nello specifico settore vaccinale e antidotico. In tale contesto, quindi, il secondo comma della presente norma prevede la realizzazione di un reparto destinato all’infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici, nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all’interno del sedime dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall’Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica. Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura ex novo, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente. Per quanto sopra, la proposta regolatoria mira a dotare il Paese di un assetto strategico per un’efficace e pronta risposta alle emergenze di sanità pubblica, promuovendo l’autonomia produttiva di anticorpi monoclonali e vaccini, nonché consentendo la produzione nazionale di autoiniettori per le esigenze CBRNe. RELAZIONE TECNICA Gli oneri finanziari per il potenziamento delle capacità diagnostiche e cliniche della Sanità Militare e per la realizzazione di un reparto di fill and pack destinato alla preparazione di farmaci iniettabili ammontano ad un totale di 79.748.665 euro. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata l’istituzione di un apposito fondo di conto capitale a fabbisogno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dove attestare tutte le risorse previste. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell’articolo ______. Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, all’interno di ciascuna progettualità individuata per lo sviluppo della Sanità militare, di cui al comma 1: Potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi ITEM IMPORTO Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR) 225.000 € Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR) 185.000 € Estrattore automatico magnetico di acidi nucleici agenti biologici 30.000 € Dispensatore automatico (sistema automatizzato per la preparazione dei campioni per analisi PCR) 60.000 € Termociclatore PCR per analisi molecolari agenti biologici 40.000 € Frigorifero trasporta campioni con datalogger 19.000 € Materiale di consumo necessario per il funzionamento dei laboratori 80.000 € Acquisizione strumentazione diagnostica e elettromedicale per Ospedali Militari (RMN Aperta; PET RM; Mammografo) 7.000.000 € Acquisizione strumentazione diagnostica per l'ospedale militare Celio (n. 8 ecografi point of care e 3 Ecografi specialistici) Acquisizione di Tomografia Assiale Computerizzata per Ospedale Militare Apparecchio per emogasanalisi Apparecchio contaglobuli portatile per biologia clinica completo di accessori e consumabili Congelatore -20°C Frigorifero +4+8°C Sistema distribuzione gas medicali con serbatoio O2 liquido

410.000 € 500.000 € 3.000 € 1.200 € 5.000 € 12.000 € 300.000 € 58


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TELEMEDICINA- TELEREFERTAZIONE PCR test rapido con kit per 200 test LABORATORIO DI GENETICA (Imas Milano) Eco-fast (2 APPARATI) EURATOM Adeguamento Lg. 101/2020 PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO MAMMOGRAFIA CON MDC Apparato per determinazione della G6PD LABORATORIO BIOLOGIA CELLULARE, MOLECOLARE, PROTEOMICA Sviluppo del fascicolo elettronico sanitario Realizzazione di un'infrastruttura informatica in chiave one health Implementazione di un servizio di telemedicina integrato a capacità robotizzate/smart health

114.120 € 48.000 € 835.535 € 59.800 €

25.000 € 38.000 € 60.000 € 40.000 € 317.191 € 2.000.000 € 2.000.000 € 4.000.000 € 18.407.846 TOTALE €

Potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale ITEM IMPORTO Modulo di biocontenimento per Role 2 800.000 € Unità distribuzione dell’energia per i Role 2 1.400.000 € Gruppo elettrogeno di grande capacità 5.040.000 € Torri faro per Role 2 1.000.000 € Motosollevatore 22 t (movimentazione dei moduli ospedale nelle fasi di montaggio) 960.000 € Motrice per trasporto rimorchi (derivazione commerciale) 2.660.000 € Semirimorchio 40 piedi 1.440.000 € Modulo servizi per Role 2 1.960.000 € Materiali di ultima generazione per supportare la funzionalità dei Role 2 (carrelli per urgenza, monitor multiparametrici, dispositivi vari etc.) 180.400 € Elettrocardiografo portatile con autodiagnosi 5.000 € Ecocardiografo portatile di ultima generazione con sonde 45.000 € Apparecchiatura RX portatile DR motorizzato 70.000 € Ecografo fisso di alta fascia 70.000 € Sistema per RX telecomandato DR 260.000 € Laboratorio DIMOS MILNET 186.000 € Impianti medicina iperbarica per Ospedale Militare del Celio e Marinferm La Spezia 5.000.000 € Dotazioni tecniche e supporto ITC per incrementare le capacità di avio-trasporto sanitario 6.900.000 € MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO ISTANTANEO 49.419 € SISTEMA NOTTURNIZZAZIONE IMMAGINI 300.000 € TELEAUDIOLOGIA + TELECARDIOLOGIA 20.000 € Kit stratevac per il trasporto via KC-767 di pazienti in condizioni critiche sottoposto a supporto dei parametri vitali 6.000.000 € ROLE2 per ricovero pazienti su Nave Trieste 2.000.000 € 36.345.819 TOTALE € 59


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Sviluppo dei sistemi informativi e formativi ITEM Realizzazione centro simulazione "deployable" Implementazione di Intelligenza Artificiale Implementazione di Sistemi Informantivi per l'analisi di dati Sanitari Realizzazione centro formazione avanzata Programma formazione gestione rischio clinico Acquisizione nuove piattaforme per biologia molecolare Elearning Content management system per il servizio sanitario militare con possibilità di Content Management System: il modulo LCMS Aula Virtuale Sincrona (AVS): attrezzata strumenti tecnologici audio/video e software di elaborazione foto, video e audio impaginazione contenuti TOTALE

IMPORTO 50.000 € 4.500.000 € 700.000 € 50.000 € 160.000 € 3.000.000 € 25.000 € 10.000 € 8.495.000 €

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, per lo sviluppo della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico, di cui al comma 2: Realizzazione di un reparto destinato all’infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini Progettazione, acquisizione e realizzazione di opere infrastrutturali, impianti/utilities ed apparecchiature di produzione e controllo qualità (chimico e microbiologico in asepsi) per la 12.000.000,00 € preparazione ed i relativi controlli analitici necessari per la realizzazione ed il rilascio di lotti di dosi di anticorpi monoclonali e di autoiniettori per la difesa CBNRe sia in condizioni ordinarie che in emergenza. Acquisizione di una linea robotizzata per il “filling” di dosi anticorpi monoclonali (da bulk) in 3.200.000,00 € flaconcini monodose e di cartucce per la realizzazione di autoiniettori in ambiente asettico Prototipizzazione autoiniettori (Finanz. PNRM) per la somministrazione in emergenza di 309.000,00 antidoti per la difesa CBNRe € Industrializzazione autoiniettori per la realizzazione dei componenti necessari per 991.000,00 € l’assemblaggio del dispositivo 16.500.000 € TOTALE

ART. 36. (Straordinari Interno – Difesa) – MANCANO NORME

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ART. 37. (Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca) – in attesa riformulazione 1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da Covid-19, al fine di favorire l’attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonchè di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, è istituito, per l’anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Si istituisce un fondo finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore. La determinazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziate è rimessa all’adozione, entro 30 giorni, di apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca. Tale procedura consentirà in tempi rapidi alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese in tal modo disponibili nei rispettivi bilanci, di organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che, come noto, assegna direttamente a tali istituzioni i compiti indicati dalla proposta normativa in parola.

ART. 38. (Scuola) – MANCA NORMA ART. 39. (Misure di sostegno al settore sportivo - ristoro spese Covid e rifinanziamento Fondo ASD) – Fondo ASD probabilmente in conversione DL 41/2021 1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 61 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede con risorse a valere sul fondo [……]. 4. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 61


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ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 5. L’importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell’attuazione del comma 4, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 7. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede XXX ACCORPAMENTO Commi 1- 3. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. Commi 4-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Relazione illustrativa Commi 1- 3. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. La proposta in esame al comma 1 istituisce, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 61 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive hanno sostenuto spese per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, e sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive. Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione del contributo, ovvero i termini di presentazione delle richieste di erogazione del beneficio, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1. Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1. Commi 4-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. La misura – che reitera la misura di sostegno economico già prevista dall’art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ripresa già nel decreto-legge 137/2020 e nel decreto-legge 157/2020 – si rende necessaria in conseguenza del perdurare fino al 30 aprile p.v. delle misure di precauzione sanitaria adottate con il DPCM del 24 ottobre e successivi le quali prevedono la chiusura di palestre, piscine, centri natatori e la limitazione in generale dell’attività sportiva di base. La misura è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all’attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest’ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di 62


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gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affilianti. In particolare, il comma 4 prevede l’incremento della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 137/2020, di 50 milioni di euro per l’anno 2021, che, ai sensi del comma 5, costituisce limite di spesa, all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Il comma 6 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4. RELAZIONE TECNICA Commi 1- 3. Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni. La proposta in esame al comma 1 istituisce, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 61 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive hanno sostenuto spese per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Tali spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, e sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive. In termini di entrate, gli effetti attesi possono essere stimati in euro 60.272.353 milioni come rappresentato dalla tabella seguente, redatta sulla base di una puntuale rilevazione effettuata per il tramite delle principali Federazioni e Leghe interessate. Costi sanitari (nota 1)

Sport

Campionato

N° di Club

Calcio

Serie A

20

10.000.000

Calcio

Serie B

20

6.000.000

Calcio

Serie C

60

10.048.582

Pallacanestro

Basket Serie A

16

1.700.000

116

27.748.582

166

6.808.592

70

3.300.000

Totale professionisti Calcio

Lega Nazionale maschile

Dilettanti

Calcio

Serie A B e C femminile

Calcio

Eccellenza maschile e femminile

1.500.000 63


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Calcio a 5

Campionati A, A2, B, C/C1 maschile; Campionati A, A2, C/C1 femminile

Pallacanestro

Basket Serie A2 e B Maschile

91

4.514.450

Pallacanestro

Basket Femminile

46

601.576

Pallavolo

Pallavolo Maschile

48

1.500.000

Pallavolo

Pallavolo Femminile

32

1.350.000

Altri sport di squadra

61

11.049.154

Totale dilettanti

444

32.523.771

Totale

560

60.272.353

1.900.000

Commi 4-7. Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a n. 35.871. In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.886 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 14.675 non titolari di canoni di locazione. In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a una mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a € 400,00 e tetto massimo pari a € 4.000,00. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a € 400,00. Per la suddetta platea di soggetti, in base alle proiezioni calcolate sulla base dei dati disponibili per le precedenti finestre di erogazione, è stato stimato che il costo della copertura ammonta complessivamente a circa € 26.000.000,00. Inoltre, in ragione del numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, che ammonta a circa 120.801 unità e alla luce delle attività istruttorie svolte dagli uffici nell’ambito delle precedenti finestre di erogazione, è stimata un’ulteriore platea residua di ASD/SSD che non hanno ancora usufruito di alcun tipo di contributo a fondo perduto derivante dal Fondo Unico in parola, per le quali è necessario aprire un’ulteriore finestra di erogazione. In considerazione della partecipazione già registrata nelle precedenti finestre di erogazione svolte e della formulazione di cui sopra, è stato ragionevolmente stimato che il costo della copertura per la suddetta finestra di erogazione è pari complessivamente a circa € 24.000.000,00. Pertanto, il totale dei fondi necessari ad assicurare l’erogazione dei contributi a fondo perduto in favore di ASD/SSD ammonta a € 50.000.000,00. In particolare, l’importo è stato quantificato tenendo conto della media delle precedenti mensilità erogate dal Dipartimento per lo sport per le finestre di erogazione di giugno e novembre 2020. La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione. 64


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RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021 PROIEZIONE EROGAZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A UNA ULTERIORE MENSILITA’ A FAVORE DELLE ASD/SSD GIA’ BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020 IPOTESI FONDO PER APERTURA NUOVA FINESTRA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PER LE ASD/SSD CHE NON HANNO MAI BENEFICIATO DEI CONTRIBUTI PRECEDENTI

ASD/SSD GIUGNO

ASD

IMPORTO FORFETTAR IO

IMPORTO LOCAZIONE

TOTALE DA STANZIARE

Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*

ca. 8.802.126,00 €

15.409

fase 1

5.884

fase 2 ASD/SSD NOVEMBRE

9.525

400,00 €**

3.810.000,00 €

20.223

fase 1

5.562

fase 2 tot.

14.661 35.632

Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)* 400,00 €**

Nuova finestra per gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per le ASD/SSD che non hanno usufruito di contributi del Dipartimento. Contributi pari a quattro mensilità per le ASD/SSD titolari di canoni di locazione e contributo forfettario per le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione.

ca 7.130.207,00 € 5.864.400,00 € ca. 26.000.000,00 €

24.000.000,00 €

TOTALE DEI FONDI NECESSARI 50.000.000,00 € * In ragione delle domande già pervenute per l’anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 400,00 e € 4.000,00. ** Il valore dell’importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.

ART. 40. (Risorse in favore degli enti in predissesto) 1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2021 e di XXX milioni di euro per l’anno 2022, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché in attesa dell’istruttoria del Ministero dell’interno o della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso da parte della sezione regionale della Corte dei Conti. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali tra i comuni di cui al primo periodo: a) che si sono avvalsi della facoltà di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000; b) con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale; c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, 65


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della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il decreto di riparto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 giugno 2021 per l’anno 2021 ed entro il 30 novembre 2021 per l’anno 2022 e per la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario fa riferimento a quella di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021.Per il riparto si tiene conto dell’importo pro capite della quota annuale da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio dell’anno precedente a quello di riferimento, e del peso della quota annuale del disavanzo da ripianare nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale sulle entrate correnti. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Il contributo è altresì riconosciuto nel limite massimo pro capite di 500 euro e comunque per un importo non superiore alla quota annuale del disavanzo da ripianare nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al netto dei contributi, assegnati per gli anni 2021 e 2022, di cui all’articolo 53 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e di cui ai commi da 775 a 777 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2021 e a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …… Relazione illustrativa L’articolo in esame persegue ulteriormente l’obiettivo di sostenere il risanamento dei comuni in deficit strutturale, avviato a seguito delle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020, con l’articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e con il comma 775 dell’articolo 1 della legge 178 del 2020, attraverso la previsione di un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l’anno 2021 e di XXX milioni di euro per l’anno 2022. Relazione tecnica La norma determina un onere di XXX milioni di euro per l’anno 2021 e di XXX milioni di euro per l’anno 2022, pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna in predissesto per sostenerne il risanamento. Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede ai sensi del comma 2.

ART. 41. (Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno) 1. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: “250 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “XXX milioni di euro” e dopo le parole “di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,” aggiungere le parole “e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,”. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a YYY milioni di euro per l’anno 2021, si provvede …… Relazione illustrativa La modifica normativa incrementa da 250 a XXX milioni di euro il contributo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Inoltre, estende il predetto ristoro anche ai comuni della Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di uniformare le modalità di ristoro per l’imposta in parola, evitando che il ristoro per i comuni della Provincia Autonoma di Bolzano sia effettuato nell’ambito del fondo di cui all’articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, come avvenuto nell’anno 2020. Relazione tecnica L’incremento di XXX milioni di euro per l’anno 2021 del fondo destinato ai comuni a parziale ristoro delle minori entrate da mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, determina un onere in corrispondente misura, al quale si fa fronte ai sensi del comma 2. L’inclusione tra i beneficiari dei comuni 66


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della Provincia Autonoma di Bolzano risulta invece finanziariamente neutrale, in quanto non incide sulla dotazione complessiva del fondo.

ART. 42. (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali) 1.

2.

3.

4.

Il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021. L’incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi … Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e trasferisce la disponibilità attribuita alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a effettuare operazioni di prelevamento e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nella Convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La Convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota 67


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del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione. 5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. 6. L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili. 7. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. 8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 31 ottobre di ciascun anno si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 9. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8. 10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla 68


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quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021. Relazione illustrativa La proposta normativa incrementa il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dal protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. La disposizione consente di attivare uno strumento straordinario destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti degli enti territoriali, maturati sino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, fornendo liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale. Relazione tecnica L’incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, pari a 2.000 milioni di euro, per l’erogazione delle anticipazioni di liquidità a favore delle regioni, province autonome ed enti locali ha un effetto negativo di pari importo nell’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa del settore statale. Per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni, l’incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2023: - non ha effetti sui saldi di finanza pubblica relativamente alla quota capitale considerato che l’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 non determina effetti sulla capacità di spesa degli enti territoriali; - ha effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare relativamente alla quota interessi. ART. 43. (TPL) – MANCA NORMA [RGS] ART. 44. (Norma ITA) ? – MANCA NORMA ART. 45. (Settore ferroviario) – MANCA NORMA

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Titolo IV Disposizioni finali ART. 46. (Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 e del [Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome ?]) 1. Al primo periodo dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.”. 2. In considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante XXX ACCORPAMENTO Comma 1. Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020. Comma 2. Fondo anticipazione di liquidita delle Regioni e Province autonome Relazione illustrativa Comma 1. Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020. La modifica normativa esplicita in modo chiaro che le risorse emergenziali assegnate nell’anno 2020, incluse quelle confluite nella certificazione di cui al comma 827 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le medesime finalità negli anni 2020 e 2021, unitamente alle risorse non utilizzate di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Comma 2. Fondo anticipazione di liquidita delle Regioni e Province autonome. La norma consente a tutte le Regioni e Province autonome, se in disavanzo di amministrazione, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio 2021 secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL). Relazione tecnica Comma 1. Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica. Comma 2. Fondo anticipazione di liquidita delle Regioni e Province autonome. La norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l’utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento, con oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno indicati nella seguente tabella.

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Alla copertura si provvede….. ART. 47. (Disposizioni finanziarie) ART. 48. (Entrata in vigore)

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