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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; VISTO l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»; VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 1


luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica; CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; RITENUTO che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini relativi al quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus; CONSIDERATA la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del … dicembre 2021; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute; EMANA il seguente decreto-legge:

ART. 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale) In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 2. Nell’esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle 1.

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attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID19.

ART. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33) 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2022”. 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”. ART. 3 (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19) 1. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-

quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31marzo 2022”. 2. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022. ART. 4 (Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente) 1. All’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge

16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 1-bis, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”; b) al comma 1-ter, dopo le parole “è assicurata” sono inserite le seguenti: “, fino al 31 marzo 2022”; c) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole “la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa di 45 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022,” e le parole “per il medesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “per i medesimi anni”; 2) al terzo periodo le parole “pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 45 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022”; d) All’articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022” e le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”.

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ART. 5 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2) 1. All’articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge

12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole “e comunque entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “e comunque entro il 31 dicembre 2022”; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l’anno 2022. All’onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.”. ART. 6 (Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie) 1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare, individuato dal Commissario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d’intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede……

ART. 7 (Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria) 1. All’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole “e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque entro il 31 dicembre 2022”. 2. All’articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021 e 2022” e dopo le parole “l’implementazione” sono aggiunte le seguenti: “nonché il servizio di assistenza tecnica”. 4


3. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività” sono soppresse; b) l’ultimo periodo è soppresso.”. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica. ART. 8 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19) 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31

marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

ART. 9 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali) 1. È prorogato l’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 marzo 2022. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. 3. Le misure di cui all’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si applicano fino al 31 marzo 2022. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a … milioni di euro per l'anno 2022, si provvede…...

ART. 10 (Disposizioni finali) 1. Fino al 31 marzo 2022, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021, pubblicato con supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. ART. 11 (Entrata in vigore)

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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Allegato A (articolo 8)

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Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19


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Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Proroga udienze da remoto processo tributario Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie


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