Bonus Mamme 2025, la circolare Inps

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Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 28/10/2025

Circolare n. 139

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (c.d. Nuovo bonus mamme). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che prevede un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, c.d. Nuovo bonus mamme, e si forniscono indicazioni per la presentazione delle domande.

1. 1. Premessa

2. 2. Requisiti di accesso

3. 3. Assetto e misura

4 4. Presentazione e gestione delle domande

5. 5. Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell’indicatore ISEE

6. 6. Finanziamento degli oneri

7. 7. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, modifica il primo periodo dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025) posticipando all’anno 2026 l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto a decorrere dall’anno 2025. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 6 introduce, inoltre, per l’anno 2025 per le medesime lavoratrici (madri con due o più figli) che svolgono un’attività di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonomo un’integrazione al reddito (di seguito, Nuovo bonus mamme) che consiste nell’erogazione di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si evidenzia che tali lavoratrici possono accedere fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, introdotto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213[1] (di seguito, legge di Bilancio 2024).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme e si forniscono indicazioni per la presentazione delle relative domande.

2. Requisiti di accesso

L’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 95/2025, dispone che: “per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua”.Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che: “La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il

reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Ai fini dell’accesso al Nuovo bonus mamme le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.

1. Numero di figli

Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025. Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

2. Attività di lavoro

Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione. Il diritto all’erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.

Per le lavoratrici autonome il Nuovo bonus mamme spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.

Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il Nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025.

Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024. Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere

dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative del Nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza:

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di settembre 2025;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di novembre 2025;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2025. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato; - la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli e titolare di contratto a tempo indeterminato; la lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025; nel mese di settembre 2025 nasce il terzo figlio. Dal mese di settembre la lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, in quanto titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma può accedere all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024; - la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere all’esonero totale dei contributi previdenziali IVS, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2025, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di giugno 2025. Dal mese di luglio 2025 la lavoratrice può accedere all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

3. Requisito economico

Per accedere al Nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

3. Assetto e misura

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che l’importo del Nuovo bonus mamme è pari a una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili e le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte nel

mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Il Nuovo bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.

4. Presentazione e gestione delle domande

L’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 prevede che il beneficio è erogato a domanda dall’INPS.

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).

Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali: sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);

Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

Successivamente alla presentazione della domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:

a. di essere madre di soli due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni; b. di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda. In particolare:

in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese dell’Unione europea: certificazione anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016;

in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell’Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato; in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja:

equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato.

c. di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una cassa professionale, comprese le casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono altresì dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme;

d. che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.

All’atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda Nuovo bonus mamme al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Le informazioni fornite oggetto di dichiarazione sostitutiva e la documentazione allegata in sede di presentazione della domanda saranno sottoposte, anche dopo l’erogazione della prestazione, alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente recupero del Nuovo bonus mamme e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre Sedi giudiziarie competenti.

5. Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell’indicatore

ISEE

L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 prevede che il Nuovo bonus mamme non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025). Inoltre, non rileva ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. Finanziamento degli oneri

L’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 95/2025 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1 del medesimo articolo 6 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 95/2025.

7. Istruzioni contabili

La rilevazione contabile del Nuovo bonus mamme, posta a carico del bilancio dello Stato, avviene nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia) ai seguenti conti di nuova istituzione:

GAT30218 - per rilevare l’onere per il nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, agganciato alla causale dei flussi di cassa “21502Sostegno alla maternità e genitorialità”;

GAT10218 - per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari, ed è corrisposta dall'Istituto direttamente tramite la procedura dei pagamenti accentrati.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo codice bilancio "3326Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità e bonus a sostegno della genitorialità - GAT".

L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati utilizzando il nuovo conto di debito GPA10318.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce il seguente conto:

GAT24218 - Entrate varie – Recuperi e reintroiti del Nuovo bonus mamme di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio “1373 – Indennità e bonus a sostegno della genitorialità –GAT”.

Eventuali partite creditorie, risultate al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAT00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla citata procedura “Recupero crediti per prestazioni”, a tale fine opportunamente aggiornata.

Il nuovo codice bilancio “1373” andrà utilizzato per evidenziare altresì, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga

[1] Cfr. la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025.

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