REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. nella causa civile di grado d’appello iscritta al n. 3071/2020 del R.G.A.C., decisa nell’udienza cartolare del 12 maggio 2022 e vertente
TRA
- JEREBICA VALTER (JRBVTR52R13Z150W) rappresentato e difeso dall’avv. Roberto IACOVACCI per delega a margine dell’atto di citazione; PARTE APPELLANTE E
- PREFETTURA DI LATINA (80007150594) rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO per delega a margine della comparsa di costituzione; PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Per l’odierna udienza di discussione a trattazione scritta parte appellante depositava note di trattazione scritta in data 3 maggio 2022 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso in data 30 giugno 2020 Jerebica Valter proponeva appello avverso la sentenza n° 1289 del 30.10.2019 emessa dal Giudice di Pace di Latina depositata in data 08.01.2020 che rigettava la opposizione ex art. 204 cds avverso verbale n. 976567328 ed il collegato verbale di sequestro amministrativo del veicolo del 20.02.19, notificati entrambi in data 20.02.19, aventi ad oggetto la presunta violazione dell’art. 93 Cds. Per avere circolato alla guida di un veicolo con targa estera essendo residente in Italia da oltre sessanta giorni. Deduceva in particolare in ricorrente che la norma si poneva in contrasto con il diritto comunitario, laddove vieta limiti alla circolazioni di beni e persone, ed inoltre che era munito di delega alla conduzione del veicolo rilasciato dal proprietario ai sensi dell’art. 93 comma 1 ter cds non adeguatamente considerata dagli operanti e poi dal giudice del primo grado. Riproponeva inoltre la questione di costituzionalità già sollevata nel primo grado della norma contestata sotto vari profili. (art. 3, 11 e 117, 1 co. Cost., norme violate). Si costituiva l’appellata con comparsa in data 16 dicembre 2020, insistendo per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto dell’appello sulla base delle argomentazioni articolate nella relazione allegata predisposta dall’Amministrazione. In detta relazione, datata 7 ottobre 2020, la Prefettura di Latina sosteneva la legittimità del provvedimento contestato poiché l’appellante, essendo residente in Italia da oltre sessante giorni, conduceva il veicolo Audi A6 con targa estera CB4053KT, commettendo l’infrazione di cui all’art. 93, commi 1bis-7bis del Cds. . Rilevava inoltre la Prefettura che non ricorrevano neppure le condizioni di cui all’art. 93 comma 1ter, poiché al momento del controllo l’appellante non aveva prodotto idonea documentazione comprovante contratto di leasing, locazione senza conducente e comodato. Con ordinanza in data 17 dicembre 2020 il giudice disponeva l’acquisizione del fascicolo del primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per discussione con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto. La norma posta a base dell’infrazione contestata non è più vigente essendo stata abrogata dalla legge 23 dicembre 2021 n. 238 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 in vigore dal 18 marzo 2022 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea pronunciata in data 16 dicembre 2021 (C-274/2020) che ha dichiarato che l’art. 93 comma 1 bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE laddove stabilisce che “sono vietate tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali di Stati membri” costituendo il prestito trasfrontaliero di autovetture movimento di capitali. A seguito di detta pronuncia l’Italia ha introdotto nel codice della strada l’art. 93 bis che ora prevede:
“1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. 2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter(2). 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: 1.
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
2.
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio
all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; 3.
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi
internazionali o basi militari; 4.
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
5.
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. 7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per
condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. 9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6”. Quantomeno alcune di dette norme tuttavia - secondo la CGUE l’obbligo di reimmatricolazione in Italia sarebbe come una tassa sul comodato d’uso trasfrontaliero che favorisce quello nazionale - si pongono, come le precedenti, in contrasto con il Trattato dell’unione ed in particolare con l’art. 63 paragrafo uno che recita: “1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”. Già il trattato di Maastricht (TUE) aveva infatti introdotto la libera circolazione dei capitali tra le libertà sancite dai trattati e attualmente l'articolo 63 TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Le sole restrizioni giustificate ai movimenti di capitali in generale, inclusi i movimenti all'interno dell'UE, sono stabilite dall'articolo 65 TFUE e comprendono: le misure necessarie per impedire
violazioni della legislazione nazionale (in particolare nel settore fiscale e in materia di vigilanza prudenziale sui servizi finanziari, le procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a fini amministrativi o statistici e le misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. In questo senso le nuove disposizioni contenute nell’art. 93 bis del CDS, non paiono potersi ricondurre ai casi previsti di deroghe e pertanto non risultano del tutto compatibili con il diritto comunitario così come interpretato nella citata sentenza CGUE del 16 dicembre 2021. Pertanto, per non sollevare la questione innanzi alla Corte costituzionale, dovrebbe disattendersi il diritto dell’Unione Europea come interpretato della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Ciò non è tuttavia consentito dalla Legge 117/1988 e dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui proprio le sentenze delle Corti europee costituiscono la fonte interpretativa del diritto europeo, interposto tra la Costituzione e la legislazione ordinaria, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Come è noto, l’unica eccezione è quella di un contrasto insanabile tra la Costituzione e la normativa europea (cfr. Corte Costituzionale 49/2015), ma nella specie un tale contrasto non appare in alcun modo ravvisabile poiché la disciplina previgente, in forza della quale è stato emesso il verbale opposto è già stata giudicata non conforme al diritto comunitario e la disciplina attuale riformula il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare per tre mesi da quando l’interessato ha preso la residenza in Italia. Quindi c’è un mese in più per adeguarsi ma le sanzioni scattano anche se guida un residente all’estero perché conta chi è proprietario. Tra l’altro, come è noto, l’art. 2 della L. 117/1988 prevede che la violazione manifesta del diritto dell’Unione Europea da parte del Giudice si abbia in caso di “contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea”. Pertanto in caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva sussiste l’obbligo di disapplicazione della norma interna in favore di quella U.E., interpretata nel senso vincolativamente indicato dalle sentenze della C.G.U.E. e detta disapplicazione avrebbe quindi dovuto procedere il Giudice del primo grado. Nel caso in esame quindi tale ultima considerazione e la non ravvisabile continuità della condotta sanzionata tra quanto previsto dalla disciplina previgente e quanto previsto dalla attuale impone la riforma della sentenza e l’annullamento del verbale per intervenuta parziale “abolitio criminis” siccome dettata da quanto stabilito dalla sentenza della CGUE 16 dicembre 2021 (C-274/2020) che ha
dichiarato che l’art. 93 comma 1 bis, già posto a base della contestazione, viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE sicché non può ritenersi legittimamente irrogata una sanzione sulla base di una norma valutata non conforme al diritto comunitario. Le ragioni decisorie impongono la compensazione delle spese di lite anche per il presente grado del giudizio poiché l’Amministrazione appellata ha applicato la disciplina vigente e pertanto non ha dato causa al contenzioso poiché il potere di disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto comunitario è consentito soltanto all’autorità giudiziaria e non anche alla pubblica amministrazione.
P.Q.M. il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 3071/2020 , ogni diversa domanda rigettata così provvede: - accoglie l’appello e in riforma della sentenza n. 1289 del 30.10.2019 emessa dal Giudice di Pace di Latina annulla il verbale n. 976567328 e il verbale di sequestro amministrativo del veicolo; - compensa le spese del giudizio per entrambi i gradi del giudizio.
Latina, 12 maggio 2022 IL GIUDICE dott. Stefano Fava