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Decreto Pnrr

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27 ottobre 2021

Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose TITOLO I MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021 .................. 2 CAPO I TURISMO ................................................................................................................................................ 2 ART. 1. (CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE).................................................................................... 2 ART. 2. (GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO)............................................................................................. 6 ART. 3. (FONDO ROTATIVO IMPRESE (FRI) PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO) .................. 8 ART. 4. (CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR) ................................................. 9 CAPO II INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ............................................................................................................ 10 ART. 5. (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI FERROVIARI ) ......................................................... 10 ART. 6. (APPROVAZIONE DEI PROGETTI FERROVIARI) .............................................................................................................. 12 CAPO III INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE ........................................................................ 14 ART. 7. (DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE) ..................................................................... 14 CAPO IV PROCEDURE DI SPESA ......................................................................................................................... 15 ART. 8. (FONDO RIPRESA RESILIENZA ITALIA) ....................................................................................................................... 15 ART. 9. (RAFFORZAMENTO ED EFFICIENZA DEI PROCESSI DI GESTIONE, REVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SPESA E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DEI RELATIVI PROCEDIMENTI)......................................................................................................................... 16 ART. 10. (SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER LE MISURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) ..................................................................................................................................................................... 18 CAPO V ZONE ECONOMICHE SPECIALI ............................................................................................................... 19 ART. 11. (MODIFICHE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI PER INSEDIAMENTI ZES E SPORTELLO UNICO ZES) ........................................... 19 CAPO VI UNIVERSITÀ E RICERCA ........................................................................................................................ 20 ART. 12. (BORSE DI STUDIO PER L’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ) .................................................................................................. 20 ART. 13. (SUPPORTO TECNICO AL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA)...................................................................... 20 ART. 14. (ULTERIORI CRITERI PER L’ADEGUAMENTO DELLE CLASSI DI LAUREA )............................................................................. 21 ART. 15. (ALLOGGI PER STUDENTI)..................................................................................................................................... 21 TITOLO II ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL’ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR ....................... 22 CAPO I AMBIENTE ............................................................................................................................................. 22 ART. 16. (RISORSE IDRICHE) ............................................................................................................................................. 22 ART. 17. (PIANO D’AZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ORFANI)..................................................................................... 23 ART. 18. (PROPOSTA DI RIDUZIONE DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ) .............................. 23 ART. 19. (GESTIONE DEL FINE VITA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI) ......................................................................................... 24 CAPO II EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO ...................................................................................................... 24 ART. 20. (INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO) ...................................................................................... 24 ART. 21. (PIANI INTEGRATI) ............................................................................................................................................. 26 CAPO III SCUOLE INNOVATIVE E PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE................................................ 29 ART. 22. (PROGETTAZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE) ............................................................................................................. 29 ART. 23. (PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN)) ......................................................................................... 30 CAPO IV SERVIZI DIGITALI ................................................................................................................................. 30 ART. 24. (SEMPLIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI) ..................................................................................... 31 ART. 25. (SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLE IMPRESE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI) ........................................ 31 ART. 26. (FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE) .................................................................................................................. 32 CAPO V CONFERIMENTO DI INCARICHI, PROCEDURE IDONEATIVE E CONCORSUALI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ........................................................................................................................................... 34 ART. 27. (CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR) ............................................................................................................................................. 34 ART. 28. (PROCEDURE IDONEATIVE E CONCORSUALI PER IL PNRR E FORMEZPA)........................................................................ 34 CAPO VI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ............................................................ 35 ART. 29. (RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE )................................................... 35 TITOLO III ......................................................................................................................................................... 35

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27 ottobre 2021 UNIVERSITÀ, COESIONE TERRITORIALE, GESTIONI COMMISSARIALI, GIUSTIZIA, SPORT E SALUTE ......................... 35 CAPO I MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI ................................................................................................... 35 ART. 30. (SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ, ANCHE INTERNAZIONALE, DEI DOCENTI UNIVERSITARI)....................................................... 35 CAPO II FABBISOGNI STANDARD E COESIONE TERRITORIALE .............................................................................. 37 ART. 31. (INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD) ............................................................... 37 ART. 32. (UTILIZZO RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE ED ESTENZIONE DELLE PROCEDURE PNRR)..................................... 37 CAPO III GESTIONI COMMISSARIALI................................................................................................................... 37 ART. 33. (COMPRENSORIO BAGNOLI- COROGLIO) ................................................................................................................ 37 ART. 34. (CITTÀ DI TARANTO) ........................................................................................................................................... 40 ART. 35. (POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO UNICO PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE) .................... 41 CAPO IV POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ................................................................................... 41 ART. 36. (COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE) ......................................................................................................... 41 CAPO V GIUSTIZIA............................................................................................................................................. 42 ART. 37. (RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI GIUSTIZIA) ................................................................................... 42 CAPO VI UNITÀ PER LA SEMPLIFICAZIONE E NUCLEO PNRR STATO- REGIONI ....................................................... 44 ART. 38. (POTENZIAMENTO DELL’UNITÀ PER LA SEMPLIFICAZIONE) .......................................................................................... 44 ART. 39. (ISTITUZIONE DEL NUCLEO PNRR STATO-REGIONI).................................................................................................. 44 CAPO VII SPORT ............................................................................................................................................... 46 ART. 40. (FONDI PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO) ...................................................................................................... 46 CAPO VIII SALUTE ............................................................................................................................................ 46 ART. 41. (PROROGA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO-SCIENTIFICA E DEL COMITATO PREZZI E RIMBORSO OPERANTI PRESSO L’AIFA) ......................................................................................................................................................................... 46 TITOLO IV INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA .................................. 46 ART. 42. (AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE ) ................................................................ 46 ART. 43. (CONTRADDITTORIO NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA) .................................................... 47 ART. 44. (PREVENZIONE COLLABORATIVA)........................................................................................................................... 48 TITOLO V ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI ................................................................................................. 49 ART. 45. (ABROGAZIONI) ................................................................................................................................................. 49 A) AL COMMA 1, LE PAROLE «, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, D'INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, DA ADOTTARSI ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO,» SONO SOPPRESSE; ....................................................................................... 50 ART. 46. (ENTRATA IN VIGORE) ......................................................................................................................................... 50

TITOLO I Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 CAPO I Turismo ART. 1. (Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche) 1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR misura 4.2.1, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, in relazione a uno o più interventi di cui al comma 5, un credito di imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5.

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27 ottobre 2021 2. Per i medesimi interventi e destinatari indicati al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui al comma 1. Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento; b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nell’ammontare massimo consentito ai sensi del comma 13 per ciascun contribuente nel periodo di cui al comma 1. In ogni caso, il riconoscimento, in relazione ai medesimi interventi agevolati, del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto non può eccedere l’importo dei costi sostenuti. La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50 per cento dei costi dell’investimento. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione. 4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. 5. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

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27 ottobre 2021 c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e); d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. 7. Per le spese ammissibili di cui al comma 5 inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. 8. Il credito d’imposta di cui al comma 1, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, ferma l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. Il Ministero del turismo trasmette all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli importi concessi a titolo di credito di imposta e svolge l’eventuale attività di recupero dei crediti d’imposta illegittimamente utilizzati, ai sensi dell’articolo

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27 ottobre 2021 1, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico delle domande. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo. 11. Le disposizioni contenute nei commi 1 e da 3 a 10, si applicano agli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data. 12. Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 dicembre 2017, n. 598, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 nel limite di spesa annuo di 180 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per 2022. Il credito di imposta deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i tre periodi di imposta successivi. 13. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 14. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 15. Sono abrogati: a) il comma 4 dell’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; b) i commi 2-ter e 5, dell’articolo 10 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 12, si provvede, a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per la misura 4.2 M1C3 del PNRR pari a 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l’anno 2025, fino a concorrenza delle risorse disponibili e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Agli oneri derivanti

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27 ottobre 2021 dagli interventi di cui al comma 12 del presente articolo si provvede nella misura di X milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e X milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Eventuali risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per il finanziamento degli interventi di cui al comma 12 e non integralmente utilizzate al termine di ciascun anno per le predette finalità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo per gli anni 2022-2025 per il finanziamento delle misure previste dal presente articolo. Alla compensazione degli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall’applicazione del terzo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ART. 2. (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico) 1. Per l’attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI”), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione Europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non inquinare significativamente”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. 3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

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27 ottobre 2021 d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria; e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione; f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; g) fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019; h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999 e dalle disposizioni operative del Fondo.

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27 ottobre 2021 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d), ed e) e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale s.p.a., possono provvedere all’istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite complessivo di 358 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, si provvede fino al 31 dicembre 2025, a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per la misura 4.2 M1C3 del PNRR pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. ART. 3. (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo) 1. Per l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al successivo comma 4. 2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale. 3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. 4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato. 5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. 6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni

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27 ottobre 2021 finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all’erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali. 8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rilasciate da SACE s.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente. 9. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per l’importo complessivo di 180 milioni di euro per gli anni di attuazione del PNRR a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per il PNRR misura M1C3 4.2, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, fino a concorrenza delle risorse disponibili e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852. Gli oneri da riconoscere a Cassa Depositi e Prestiti in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al comma 4, sono corrisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ART. 4. (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) 1. Per l’attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1, è riconosciuto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 8, per gli interventi realizzati e le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, entro il costo dell’investimento, anche considerando altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento. L’ incentivo di cui al presente articolo spetta nel

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27 ottobre 2021 rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per un importo complessivo di 98 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo nel PNRR M1C3 4.2 pari a 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

CAPO II Infrastrutture ferroviarie ART. 5. (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari) 1.Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma di cui all’articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l’illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai

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27 ottobre 2021 collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all’articolo 7 – bis, comma 2, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l’infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale ed e alla accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle performances del gestore e delle relative penalità.”; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all’approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.”; c) all’articolo 15: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “per un periodo minimo di cinque anni,” sono inserite le seguenti: “per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all’articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria,”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il mese di giugno dell’anno precedente all’inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all’approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sottoscritto è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Ministero dell’economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.”; 11


27 ottobre 2021 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all’articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi, sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. 2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.”; 4) al comma 5, primo periodo, le parole: “della Strategia di cui all’articolo 1, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “del documento strategico di cui all’articolo 1, comma 7,”. 2. In relazione al periodo programmatorio 2022 – 2026, il documento di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022. 3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane s.p.a.”; b) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole: “i contratti di programma e” sono soppresse; 2) il comma 2-bis è abrogato; 3) al comma 3 le parole: “di programma” sono sostituite dalle seguenti: “di servizio”. ART. 6. (Approvazione dei progetti ferroviari) 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 48 è inserito il seguente: “ART. 48-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie) 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto

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27 ottobre 2021 secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo, del presente decreto. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 - quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 2. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, del presente decreto, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 4, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo ed al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà. 3. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1. 4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

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27 ottobre 2021 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto.”. CAPO III Innovazione tecnologica e transizione digitale ART. 7. (Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale) 1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole “INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,” sono aggiunte le seguenti: “Difesa servizi S.p.A.,”. 2. All’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,” sono soppresse; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa Servizi s.p.a. di cui all’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara relative all’infrastruttura di cui all’articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi s.p.a. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa Servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022.”. 3. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “o verso l’infrastruttura di cui al comma 4-ter” sono soppresse; b) al comma 4, le parole “e 4-ter” sono soppresse; c) il comma 4-ter è abrogato. 4. All’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: “f-ter) l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.”. 5. La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi cloud a favore delle amministrazioi per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonchè delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta

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27 ottobre 2021 società per altre tipologie di servizi ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dal presente articolo. Resta altresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi cloud a favore del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione, autorizzata ai sensi dell’articolo 51 del decreto legge n. 124 del 2019. CAPO IV Procedure di spesa ART. 8. (Fondo ripresa resilienza Italia) 1. Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia” del quale lo Stato Italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 RRF, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 2. Ai fini dell'immediata operatività del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui al comma 1 il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti quale gestore del Fondo di Fondi. 3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui al comma 1 alla Banca Europea per gli Investimenti e vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i compiti ed i poteri del Comitato per gli Investimenti di cui al successivo comma 4, nonché i settori target in cui investire. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli Investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l’implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento. 5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del XX..per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del XX.per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasiequity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all’attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. 6. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, è costituita una sezione denominata "Fondo per il Turismo Sostenibile" con dotazione di euro 500 milioni per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento

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27 ottobre 2021 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ai fini dell'immediata operatività di tale sezione del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del turismo provvedono ai sensi dei commi 2 e 3. ART. 9. (Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti) 1. All’articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”. 2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861, dopo le parole “amministrativa e contabile.” sono inserite le seguenti “Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”; b) al comma 862, dopo le parole “la contabilità finanziaria,” sono inserite le seguenti “anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,”; c) al comma 871, dopo le parole “lettera b),” sono inserite le seguenti “e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 861,”. 3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria. 4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati aspetto, coerentemente con l’articolo 5 del regolamento 2016/679. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti. 5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e 16


27 ottobre 2021 delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli Enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR. 7. Le risorse erogate ai sensi del comma precedente, sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio. 8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all’applicazione dell’art. 22-bis della l.196/2009. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d’Italia, un rappresentante dell’Istat, un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Segreteria tecnica cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è autorizzata la spesa di… 10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della RGS, ivi inclusi la segreteria tecnica di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di XX unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di… 11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di X esperti, ai 17


27 ottobre 2021 sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di…. . 12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. 13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime. 14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, inserita nella missione 1, componente 1 dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020. 15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all’articolo 3 della predetta determina del Ragioniere Generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo , per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di ….. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 17. Con una o più determine del Ragioniere Generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e ….. ART. 10. (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 1. Per l’attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il “Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della

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27 ottobre 2021 pesca e dell’ippica, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108”. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 2297 - PG 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuno dei medesimi anni finanziari.

CAPO V Zone economiche speciali ART. 11. (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES) 1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: “a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell’istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario;”; b) all’articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023”; c) all’articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.”; d) all’articolo 5-bis: 1) al comma 3, dopo le parole “in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono inserite le parole: “e seguenti”; 2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 19


27 ottobre 2021 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all’individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal Dipartimento per la coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall’articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall’Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.”. CAPO VI Università e ricerca ART. 12. (Borse di studio per l’accesso all’università) 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio ed i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza confluiscono sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. ART. 13. (Supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca) 1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all’articolo 64, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente: “6-ter.1. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, ad acquisire, attraverso l’attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

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27 ottobre 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca.”. ART. 14. (Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea) 1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Nell’ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.”. 2.In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1. ART. 15. (Alloggi per studenti) 1. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: “Al fine di semplificare e rendere tempestive ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l’esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.”; a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promossa prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l’acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.”.

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27 ottobre 2021 TITOLO II Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR CAPO I Ambiente ART. 16. (Risorse idriche) 1. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole “Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali”, e dopo le parole “dei costi ambientali e dei costi della risorsa”, sono inserite le seguenti: “e dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.”. 2. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa dei Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni, le rimodulazioni e il monitoraggio degli interventi.”; b) al quarto periodo, le parole: “accordo di programma” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. 3. All’articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “e dei piani di assetto idrogeologico” sono sostituite dalle seguenti: “dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo.”. 4. All’articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituto dal seguente: “Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2021, n. 108.”. 5. Al comma 3 dell’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

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27 ottobre 2021 a) al primo periodo, le parole: “da 3.000 euro a 30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 4.000 euro a 40.000 euro”; b) al secondo periodo, le parole: “da 300 euro a 1.500” sono sostituite dalle seguenti: “da 400 euro a 2.000 euro”. 6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d’impatto, anche cumulativo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all’esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

ART. 17. (Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con decreto di natura non regolamentare, un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Ai fini del Piano d’azione di cui al comma 1si applicano le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d’azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica. ART. 18. (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “impatti ambientali significativi,” sono aggiunte le seguenti: “anche transfrontalieri,” e al secondo periodo, dopo le parole “l’autorità competente, individua” sono aggiunte le seguenti: “e seleziona”;

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27 ottobre 2021 2) al comma 2, la parola “concordato” è sostituita dalle seguenti: “comunicato dall’autorità competente” e le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; 3) al comma 5, la lettera f) è abrogata; b) all’articolo 14, comma 2, le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; c) all’articolo 15; 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della Consultazione”: 2)al comma 1 le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”. ART. 19. (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici) 1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo: 1) le parole: “del presente decreto relativi al” sono sostituite dalle seguenti: “della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V”; 2) dopo le parole: “nel disciplinare tecnico,” sono aggiunte le seguenti: “dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso”; b) al terzo periodo, dopo le parole: “modalità operative” sono aggiunte le seguenti: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi di “revamping”, ossia di ammodernamento tecnologico, o nei casi di “repowering”, ossia di ripotenziamento degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.”.

CAPO II Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e del territorio ART. 20. (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

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27 ottobre 2021 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole “ai commi 32 e 35” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR”; b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: “31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.”; d) al comma 33: 1) al primo periodo, le parole “per il restante 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti “per il 45 per cento” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:“e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.”; 2) all’ultimo periodo, dopo le parole “avvenga previa” sono inserite le seguenti: “verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della”. 2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: “42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. 42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”.

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27 ottobre 2021 3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente: “139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l’anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”; b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.”. 4. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 21. (Piani integrati) 1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle Città Metropolitane, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le Città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il

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27 ottobre 2021 quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1). 4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all’articolo YY è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al successivo comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000. 5. Le Città Metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui al comma 6 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla Città Metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del Comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore. 6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. 7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità: a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale; b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 7 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare; c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l’incremento di almeno due classi energetiche; d) assicurare l’equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all’accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie; e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile”; f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all’intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell’intervento. 8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere: a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui all’articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento;

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27 ottobre 2021 b)

la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

c)

la co-progettazione con il terzo settore.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Città Metropolitane comunicano al Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all’interno dell’anagrafica CUP. 10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico “atto di adesione ed obbligo” contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L’atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al periodo precedente disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, in base alle indicazioni riportate nell’atto di adesione ed obbligo di cui al comma 7, e l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell’assegnazione delle risorse, il Ministero dell’interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all’interno di ciascun piano integrato, per l’aggiornamento dell’anagrafe dei progetti nel sistema CUP. 11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei milestone e target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all’individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

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27 ottobre 2021 CAPO III Scuole innovative e Progetti di rilevante interesse nazionale ART. 22. (Progettazione di scuole innovative) 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l’indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI Capo IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. 2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L’intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, complessivamente pari ad euro 9.555.000,00, si provvede: a) quanto ad euro 7.215.000,00 per i premi di progettazione da corrispondere ai vincitori dei concorsi di progettazione, in quota parte, pari ad euro 4.233.240,00 mediante utilizzo delle risorse del fondo per l’attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nel bilancio del Ministero dell’istruzione e relative alle annualità 2022, 2023 e 2024 e per euro 2.981.760,00 mediante corrispondente riduzione …; b) per euro 2.340.000,00 per i compensi alle Commissioni giudicatrici e ai relativi segretari, a valere …. 4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell’istruzione in accordo con l’Agenzia per la coesione territoriale. 5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga

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27 ottobre 2021 ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e nelle more del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 64, comma 6-sexies, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 55, comma 1: 1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: “1-bis) Il Ministero dell’istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l’attuazione da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all’efficace realizzazione delle attività;”; 2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole “del 12 febbraio 2021,” sono aggiunte le seguenti: “nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,”; b) all’articolo 64, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.”.

ART. 23. (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)) 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 238, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all’anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca possono essere stabiliti l’importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Researce Council (ERC), nell’ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell’ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.”. CAPO IV Servizi digitali

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27 ottobre 2021 ART. 24. (Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali) 1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole “di cui all’articolo 64-bis” sono aggiunte le seguenti: “, di quello reso disponibile on-line dall’ANPR di cui all’articolo 62, ovvero recandosi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza”; b) all’articolo 5: 1) il comma 2-bis è abrogato; 2) al comma 4 dopo le parole “linee guida per” sono aggiunte le seguenti: “l’attuazione del presente articolo e per”. c) all’articolo 6-quater, comma 3, le parole “Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62,” sono soppresse e, dopo le parole “al presente articolo nell’ANPR”, sono inserite le seguenti: “e il Ministero dell’interno provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell’elenco di cui al presente articolo”. d) all’articolo 32-bis, comma 1, le parole “, sentito il Comitato di indirizzo” sono soppresse; e) articolo 62: 1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole “svolgimento delle proprie funzioni” sono inserite le seguenti: “, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi”; dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.”; 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR”; 2. All’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) è abrogata; 2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all’ultimo periodo, le parole: “le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e”, sono soppresse. ART. 25. (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati) 1. Le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale

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27 ottobre 2021 Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità. 2. Al fine della predisposizione dei sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l’erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l’AgID e la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro a valere sul 2021, 6 milioni di euro sul 2022 e 3 milioni di euro sul 2023, si provvede a valere sulle risorse degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1 al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l’erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

ART. 26. (Fondo per la Repubblica Digitale) 1. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3. 2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea. 3. Con protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. 4. Con il protocollo d’intesa di cui al comma precedente sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche

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27 ottobre 2021 e le priorità d’azione per l’utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d’intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato Scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l’efficacia ex post degli interventi finanziati. 5. Agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a ..di euro per l'anno 2022, … di euro per l’anno 2023, .. di euro per l’anno 2024, .. di euro per l’anno 2025 e per l’anno 2026, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 2. Il credito è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da’ atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d’intesa. Dell’eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d’imposta è esente dall’imposta di registro. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, . 6. Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, definisce le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5 nel rispetto del limite di spesa stabilito. 7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari “Servizi digitali e cittadinanza digitale” di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 8. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola “46,81” è sostituita dalla seguente: “4,27”; b) la parola “26,77” è sostituita dalla seguente:“70”; c) la parola “29,24” è sostituita dalla seguente:“70”; d) la parola “94,69” è sostituita dalla seguente: “70”; e) la parola “51,76” è sostituita dalla seguente: “35”.

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27 ottobre 2021 CAPO V Conferimento di incarichi, procedure idoneative e concorsuali presso le pubbliche amministrazioni ART. 27. (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR) 1. Al del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1 dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: “7-bis.1 Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio. 7-bis.2. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.”; b) all’articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola “regioni” sono aggiunte le seguenti: “province, città metropolitane e”, e dopo le parole “Ministro del lavoro e delle politiche sciali” sono aggiunte le seguenti “e del Ministro per le disabilità”; c) all’ articolo 9, comma 1, le parole “e degli enti locali” sono soppresse e le parole “, nel numero massimo complessivo di mille unità” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero minimo di mille unità”. ART. 28. (Procedure idoneative e concorsuali per il PNRR e FormezPA) 1. L’articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è sostituito dal seguente: “5. Per lo svolgimento dei concorsi pubblici, per l’assistenza agli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell' articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché per lo svolgimento delle procedure idoneative per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), previste dall’articolo 1, comma 9, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.”. 34


27 ottobre 2021 2. L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.”. CAPO VI Semplificazioni in materia di servizio civile universale ART. 29. (Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale) 1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), le parole “per piani annuali, articolati” sono soppresse; b) all’articolo 1, comma 2, la lettera b) è soppressa; c) all’articolo 4, comma 1, le parole “modulato per Piani annuali ed” sono sostituite dalle seguenti: “, suscettibile di aggiornamento annuale,”; d)all’articolo 4, comma 2, le parole “e i Piani annuali tengono conto” sono sostituite delle seguenti: “tiene conto”; e) all’articolo 4, comma 3, le parole “e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno” sono soppresse e la parola “contengono” è sostituita dalla seguente: “contiene”; f) all’articolo 4, comma 4, le parole “ed i Piani annuali sono predisposti” sono sostituite dalle seguenti: “è predisposto” e le parole “sono approvati” sono sostituite dalle seguenti: “è approvato”; g)all’articolo 5, comma 5, le parole “e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all’articolo 24” sono soppresse e, alla fine del medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: “I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all’articolo 24.”; h)all’articolo 5, comma 7, le parole “dai Piani” sono sostituite dalle seguenti: “dal Piano”; i) all’articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole “e dei Piani annuali” sono soppresse.

TITOLO III Università, coesione territoriale, gestioni commissariali, giustizia, sport e salute CAPO I Mobilità dei docenti universitari ART. 30. (Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

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1. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.”; b) al terzo periodo le parole “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti “Ministro dell’università e della ricerca” e dopo le parole “previo parere” sono inserite le seguenti: “, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama”. 2. All’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16. Le università pubblicano sul proprio sito l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell’Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l’approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo. 36


27 ottobre 2021 5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 205/2017, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinca e clinica purché in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. .5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”. 3. All’articolo 18, comma 4, dopo le parole “università stessa” sono aggiunte le seguenti: “ovvero alla chiamata di cui all’articolo 7, comma 5-bis.”. CAPO II Fabbisogni standard e coesione territoriale ART. 31. (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard) 1. All’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “la Commissione è formata da undici componenti” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione è formata da dodici componenti”; b) dopo le parole “Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,” sono aggiunte le seguenti: “uno designato dall’Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,”. ART. 32. (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estenzione delle procedure PNRR) 1. All’articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “di immediato avvio dei lavori” sono aggiunte le seguenti: “o il completamento di interventi in corso, fermo restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 2. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole “fondi strutturali dell’Unione europea,” sono aggiunte le seguenti: “nonché dal Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014/2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, e dalla programmazione 2021/2027,”.

CAPO III Gestioni commissariali ART. 33.

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27 ottobre 2021 (Comprensorio Bagnoli- Coroglio) 1. All’articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. Ferma restando l’applicazione del comma 9 relativa alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all’elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”; c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, per i cinque anni decorrenti dall’entrata in vigore della presente disposizione, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro giorni 20 dall’entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall’articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, in via di provvisoria attuazione, nel limite di 124.455 euro per l'anno 2021 e di 497.820 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 38


27 ottobre 2021 n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.”; d) al comma 13, primo periodo, le parole “e delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura” e, al secondo periodo, dopo le parole “al predetto programma” sono aggiunte le seguenti: “e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate”; e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall’Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.”; f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: “13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell’area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell’ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento. 13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all’attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell’incarico di Soggetto attuatore,

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27 ottobre 2021 come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”; g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente: “13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II titolo primo, terzo e quarto del medesimo decreto legge n. 77 del 2021.”. 2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Soggetto attuatore di cui all’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento, nonché le criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti. ART. 34. (Città di Taranto) 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole “un anno, prorogabile” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, prorogabili”; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale, quanto previsto dall’articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un

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27 ottobre 2021 meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede, in via di provvisoria attuazione, nel limite di 62.227 euro per l'anno 2021 e di 248.910 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”. ART. 35. (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive) 1. All’articolo 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: “ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3” sono aggiunte le seguenti: “eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis”; b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Sulla base di intese ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.”; c) al comma 3, le parole: “dodici unità” sono sostituite dalle seguenti: “quindici unità”; d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui”. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a un importo massimo di 324.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

CAPO IV Politiche agricole alimentari e forestali ART. 36. (Compensazione per le imprese agricole)

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27 ottobre 2021 1. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente: “16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e nell’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.”.

CAPO V Giustizia ART. 37. (Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia) 1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n.752.” 2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 3: 1) alla lettera b), le parole "anche informatici" sono soppresse; 2) alla lettera d) le parole "dei beni ad essi relativi." sono sostituite dalle seguenti: "dei beni ad essi relativi;" 3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e

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8. 9.

pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione."; b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari."; c) all'articolo 17, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque". 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. 4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, ladotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario. 5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, entro il 30 giugno 2022, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 1.414.811 per gli anni 2022 e 2023, di euro 1.418.617 per gli anni 2024 e 2025, di euro 1.422.422 per gli anni 2026 e 2027, di euro 1.426.228 per gli anni 2028 e 2029, di euro 1.430.033 per gli anni 2030 e 2031 e di euro 1.433.839 a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede: quanto a euro 1.414.811 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 1.414.811 per l'anno 2023 e ad euro 1.433.839 a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro

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27 ottobre 2021 profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta. CAPO VI Unità per la semplificazione e Nucleo PNRR Stato- Regioni ART. 38. (Potenziamento dell’unità per la semplificazione) 1. All’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo è sostituito dal seguente «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l’Unità per la semplificazione.»; b) le parole «e la qualità della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse; c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti «dell’Unità» d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell’Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estraneee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa e da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione. Dell’’Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l’attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.». 2. Agli oneri derivanti dalla lettera d), pari a euro …………. per il 2021 e ad euro ……….. dal 2022, si provvede mediante…………………….. ART. 39. (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni) 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato “Nucleo PNRR Stato-Regioni”. 2.

Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

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27 ottobre 2021 3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività volte ad attuare le riforme previste dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a: a) curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato “Progetto bandiera”; c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e ai comuni insulari e delle zone montane; d) condividere, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni e comunicare le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c). 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affariregionali e le autonomie, è individuata una quota dei professionisti ed esperti destinatari degli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Al predetto personale sono formulati direttive e indirizzi per l’attuazione del PNRR con riferimento alle attività di cui al comma 3, secondo modalità da definire con il decreto di cui al periodo precedente. 5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate come segue anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l’articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro XXX annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Gli incarichi dirigenziali e i comandi del personale di cui al precedente comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. 8. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di X esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a

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27 ottobre 2021 stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di…. .

CAPO VII Sport ART. 40. (Fondi per il rilancio del sistema sportivo) 1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 favore di Sport e Salute S.p.a., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all’articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145.All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, pari a euro 27.200.000 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIII Salute ART. 41. (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’AIFA) 1.Nelle more della organizzazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all’articolo 19 del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, operanti presso l’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA), e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti delle CTS e CPR nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018. TITOLO IV Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia ART. 42.

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27 ottobre 2021 (Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende) 1. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il tribunale valuta altresì se risultino applicate le misure di cui all’articolo 94-bis e, in tal caso, se non ritenga di dover adottare, in loro sostituzione, il provvedimento di cui al comma 2, lettera b).”; b) al comma 6, secondo periodo, le parole “Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e” sono sostituite dalle seguenti: “Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché”; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni.”.

ART. 43. (Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia) 1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 92, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia”; b) all’articolo 92, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti: “2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi dal 7 al 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. 2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: a) dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi

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27 ottobre 2021 sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; b) adotta l’informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. 2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.”; c) all’articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il prefetto competente all’adozione dell’informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell’accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.”. ART. 44. (Prevenzione collaborativa) 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 94, è inserito il seguente: “Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale.) 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell’impresa;

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27 ottobre 2021 c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati; e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.136, le modalità indicate nella stessa norma. 2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associazione. 3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 34-bis. Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario. 4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione.”. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia. TITOLO V Abrogazioni e disposizioni finali ART. 45. (Abrogazioni) 1. All’articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole “e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica” sono sostituite dalle seguenti: “individuato ai sensi dell’articolo 514 c.p.c.”. 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

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27 ottobre 2021 a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; b) al comma 2, dopo le parole “Italia Digitale,” sono inserite le seguenti “due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,”. 3. L’articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato. 4. All’articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 1 è abrogato. 5.All’articolo 1del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

ART. 46. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 (art. 21….)

ENTE

Popolazione post censimento 1° gennaio 2020 3.034.410

Funzione Utilità Mediana Assegnazione popolazione e IVSM (2018) TOTALE mediana (quadrato) 1.742 111,3 21.578.808 351.207.758

Funzione Utilità CM

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10.391.569

26.725.817

20.231.086

84.775.720

111.075.482

98.008.084

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

4.253.314

2.062

99,2

20.294.907

330.311.511

9.773.289

25.135.677

19.027.372

79.731.713

104.466.685

92.176.774

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

3.265.327

1.807

97,1

17.037.340

277.292.703

8.204.563

21.101.111

15.973.259

66.933.853

87.698.577

77.381.339

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2.230.946

1.494

98,1

14.374.162

233.947.918

6.922.074

17.802.708

13.476.412

56.471.142

73.990.045

65.285.537

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

1.222.988

1.106

104,4

12.053.470

196.177.292

5.804.513

14.928.481

11.300.661

47.353.940

62.044.436

54.745.262

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

1.072.634

1.036

104,9

11.396.638

185.486.966

5.488.206

14.114.981

10.684.852

44.773.473

58.663.437

51.762.018

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

1.230.205

1.109

100,4

11.180.370

181.967.074

5.384.059

13.847.128

10.482.091

43.923.829

57.550.211

50.779.756

995.517

998

98,4

9.660.832

157.235.707

4.652.305

11.965.148

9.057.457

37.954.088

49.728.491

43.878.218

1.021.501

1.011

97,8

9.667.120

157.338.045

4.655.333

11.972.935

9.063.352

37.978.791

49.760.857

43.906.776

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

613.887

784

101,8

8.119.696

132.152.814

3.910.150

10.056.418

7.612.574

31.899.494

41.795.596

36.878.582

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

826.194

909

97,7

8.676.212

141.210.434

4.178.148

10.745.674

8.134.332

34.085.853

44.660.224

39.406.203

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

848.829

921

96,5

8.579.554

139.637.277

4.131.601

10.625.962

8.043.711

33.706.120

44.162.686

38.967.197

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

530.967

729

100,0

7.286.748

118.596.100

3.509.033

9.024.794

6.831.648

28.627.129

37.508.052

33.095.443

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

422.840

650

97,8

6.219.647

101.228.402

2.995.156

7.703.166

5.831.194

24.434.855

32.015.220

28.248.812

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

TOTALE 2.703.790.000 80.000.000 205.750.000 155.750.000 652.650.000 855.120.000 754.520.000

50


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