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6. schema d.lgs. legge delega n. 144 2025 rv ZU

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 2025, N. 144, IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NONCHÉ DI PROCEDURE DI CONTROLLO E DI INFORMAZIONE»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 36 e 39 della Costituzione;

VISTI gli articoli 1339,1419 e 2099 del Codice civile;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

VISTO il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 recante «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati»;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

VISTA la legge 7 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l’articolo 51;

VISTO il decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

CONSIDERATA la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione Europea;

CONSIDERATO che l’ordinamento italiano risulta conforme ai principi espressi nella citata direttiva;

CONSIDERATA la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 concernente l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno

stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

VISTA la legge 26 settembre 2025, n. 144 recante «Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione»;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della legge 26 settembre 2025, n. 144, volta a promuovere e rafforzare la contrattazione collettiva ed a stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, con le sole esclusioni di cui al comma 3, si applicano ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato.

2. Il presente decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali.

3. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:

a) «retribuzione»: il salario o lo stipendio di base e tutte le somme e i valori versati dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente, anche in natura, al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ivi comprese le componenti complementari o variabili;

b) «contrattazione collettiva»: le negoziazioni che intercorrono tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori appartenenti al

medesimo settore o categoria, finalizzate alla definizione di accordi collettivi per la disciplina dei rapporti di lavoro e il trattamento retributivo adeguato, a cui si conformano i contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale;

c) «contratto collettivo»: accordo collettivo in forma scritta, stipulato dai datori di lavoro o dalle associazioni di datori di lavoro e dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e aziendale come definite dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

d) («copertura della contrattazione collettiva»: la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo, calcolata come rapporto tra il numero di lavoratori coperti da contratti collettivi e il numero di lavoratori le cui condizioni di lavoro possono essere disciplinate da contratti collettivi conformemente al diritto e alle prassi nazionali.)

Capo II

Disposizioni a tutela della contrattazione collettiva

Art. 4

(Principi generali e ruolo della contrattazione collettiva)

1. La contrattazione collettiva costituisce lo strumento principale per la determinazione delle retribuzioni e per l’adeguamento del trattamento economico complessivo di cui alla presente legge, in coerenza con l’articolo 36 della Costituzione.

2. È riconosciuta la piena centralità della contrattazione collettiva, che assicura ai lavoratori, nei singoli settori merceologici e professionali, un trattamento economico complessivo proporzionato e sufficiente in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Art. 5

(Rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Al fine di promuovere il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, decorsi sei mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e in assenza del relativo rinnovo, è corrisposta ai lavoratori, cui il medesimo contratto si applica, una indennità provvisoria della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del predetto termine.

2. Dopo dodici mesi di vacanza contrattuale, l’importo dell’indennità di cui al periodo precedente è pari al 60% dell’inflazione programmata.

3. Sono fatte salve eventuali clausole contrattuali già in uso, ove più favorevoli.

4. L’indennità cessa di essere erogata a decorrere dalla data del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

(Monitoraggio e raccolta dei dati in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva)

1. Al fine di garantire l’effettività del monitoraggio, trasparenza e informazione, e fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, gli enti pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), l’Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano per:

a) raccogliere e condividere, in forma integrata e interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore economico e dimensione d’impresa;

b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche volti a evidenziare la copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti:

a) i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati;

b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare per garantire l’interoperabilità delle banche dati;

c) le modalità per assicurare la massima tutela dei dati personali e la conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

d) gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente tramite versamenti e denunce contributive;

e) i criteri e le specifiche tecniche per la costituzione presso il CNEL della banca dati digitale sui contratti, strutturata in modo tale da consentire di operare le verifiche e i controlli, con riferimento all’attività principale o prevalente, alla dimensione e alla natura giuridica dell’impresa e al settore di attività.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora con cadenza almeno annuale un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, da trasmettere al Parlamento e da pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale, contenente:

a) l’analisi dei livelli retributivi applicati, con particolare riferimento al ruolo della contrattazione collettiva;

b) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi;

c) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate;

d) ulteriori elementi conoscitivi utili a valutare l’efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all’articolo 36 della Costituzione.

Capo III

Misure per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e tutela del potere di acquisto dei lavoratori

Art. 7

(Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali)

1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, in continuità con le misure previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2027, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2024, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno precedente a quello di riferimento, non superiore a 33.000 euro.

Art. 8

(Tassazione dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all' 1 per cento.

2. I lavoratori possono optare, in tutto o in parte, per la conversione dei premi di risultato e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili in prestazioni di welfare aziendale. Le somme convertite non sono soggette ad imposizione fiscale e contributiva entro il limite complessivo annuo di euro 5.000.

Art. 9

(Tassazione agevolata del trattamento accessorio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL); b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL; d) maggiorazioni per lavoro straordinario, come definito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dai pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, fatta eccezione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 nonché per le attività del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di riferimento, a 40.000

euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 1 del presente articolo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell' articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Art. 10

(Misure di promozione del welfare aziendale)

1. Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e favorire la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, i datori di lavoro possono erogare, in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, prestazioni e servizi di welfare aziendale destinati alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi.

2. Le prestazioni e i servizi di cui al comma 1 nonché le prestazioni erogate dai fondi bilaterali per finalità di welfare non concorrono, entro il limite complessivo annuo di euro 3.000 per lavoratore, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono esclusi dalla base imponibile contributiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie di beni e servizi erogabili nell’ambito dei piani di welfare aziendale.

Art. 11

(Piattaforme di welfare e portabilità dei benefici)

1. I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali possono prevedere l’istituzione di piattaforme di welfare aziendale o bilaterale per la gestione dei flexible benefits.

2. Le prestazioni di welfare aziendale possono essere rese portabili in caso di cambio di datore di lavoro, mediante fondi o enti bilaterali costituiti dalle parti sociali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di interoperabilità tra piattaforme e fondi bilaterali.

Art. 12

(Assistenza sanitaria integrativa contrattuale)

1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori e sostenere il valore del trattamento economico complessivo, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro, possono istituire forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori dipendenti di cui al presente decreto.

2. Le forme di assistenza sanitaria integrativa di cui al comma 1 possono essere attuate mediante:

a) fondi sanitari integrativi contrattuali;

b) casse o enti bilaterali;

c) polizze collettive stipulate dal datore di lavoro o dalle parti sociali; d) adesione a fondi sanitari già istituiti ai sensi della normativa vigente.

3. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme di assistenza sanitaria integrativa in attuazione della contrattazione collettiva non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono esclusi dalla base imponibile contributiva entro il limite di euro 500.

4. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa costituiscono parte del trattamento economico complessivo e non possono sostituire la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Le forme di assistenza sanitaria integrativa di origine contrattuale sono iscritte all’Anagrafe dei fondi sanitari di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 13

(Introduzione della copertura Long Term Care - LTC per gli iscritti alle forme di previdenza complementare)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma 10-bis: “10-bis. Le forme pensionistiche complementari erogano con gestione patrimoniale e contabile separata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 2, lett. f-quater), prestazioni erogate anche per il tramite di convenzioni assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dalle direttive generali adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari. In mancanza di specifici contributi versati dal datore di lavoro nella misura fissata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali, al finanziamento delle prestazioni di cui al presente comma è destinato un valore percentuale dei contributi alla forma pensionistica complementare a carico del lavoratore e del datore di lavoro o del committente individuato dalla forma di previdenza complementare, secondo i criteri stabiliti dalla Covip; in mancanza di specifici contributi a carico del datore di lavoro, il lavoratore può richiedere di non destinare la contribuzione di cui al periodo precedente a favore delle prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana esprimendo tale preferenza entro il termine di sei mesi dalla data di adeguamento della forma pensionistica complementare alle previsioni di cui al presente comma. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP sulla base delle direttive generali adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, che stabiliscono, entro il 30 giugno 2026, le caratteristiche della copertura assicurativa Long Term Care e le condizioni di erogazione della stessa, le condizioni delle convenzioni assicurative di cui al presente articolo, nonché le condizioni per la prosecuzione della contribuzione per gli aderenti che abbiano perso i requisiti di partecipazione”.

Capo IV

Norme finali

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, quantificati in euro… per l’anno 2027, si provvede ai sensi dell’articolo…comma…della legge .. n..

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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