Consulenza FISCALE
CREDITO d’imposta BONUS pubblicità
IN QUESTO ARTICOLO ANDREMO A TRATTARE IL CREDITO D’IMPOSTA BONUS PUBBLICITÀ, GIÀ IN ESSERE DAL 2018, CHE CON L’ART. 186 DEL D.L. 34/2020 È STATO RAFFORZATO a cura di Assocaaf
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oggetto di richiesta, superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Il Dipartimento Informazione ed Editoria ha fatto chiarezza per i seguenti due casi: • imprese già costituite che effettuano investimenti pubblicitari solo nell’anno di richiesta del credito d’imposta; • nuove imprese.
al 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: il cosiddetto Bonus pubblicità.
Misura del credito d’imposta e condizioni
Il Dipartimento si è così espresso: “Non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al DPCM n. 90 del 16 maggio 2018,
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, la condizione necessaria è che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari, realizzati nell’anno
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di pubblicità al netto dell’IVA, nel caso in cui sia detraibile; in caso in cui l’IVA sia indetraibile, l’importo da considerarsi è costituito dall’ammontare complessivo delle spese di pubblicità (imponibile + IVA indetraibile). Non si devono considerare le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso. Per il solo anno 2020, l’art. 186 del D.L. n.34 del 19/05/2020 ha previsto che il Bonus pubblicità venga calcolato nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo l’incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente, sempre nel rispetto delle condizioni prima analizzate e dei limiti di spesa stabiliti dal legislatore.
Adempimenti per fruire del credito d’imposta
Per fruire del credito i soggetti interessati, devono: 1. presentare, entro il 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. Tale comunicazione contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuarsi nell’anno agevolato. La “Comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta” per il solo anno 2020 è prorogata e potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, con le stesse modalità degli anni 2018 e 2019. Le comunicazioni telematiche eventualmente trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 (termine ordinario per la comunicazione telematica preventiva) saranno comunque valide; 2. conservare un’apposita attestazione, rilasciata da un soggetto legittimato a rilasciare il visto di conformità o da un revisore legale, relativa al sostenimento delle spese per pubblicità sostenute; nel caso in cui il credito richiesto sia superiore a 150 mila euro è necessario anche un accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell’Interno; 3. presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’agevolazione, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’art.3 DPCM 90/2018.
che ha disciplinato la misura. Pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, sono esclusi dalla concessione del credito d’imposta anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio”. In generale il credito d’imposta Bonus pubblicità spetta a due tipologie di investimento: • per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; devono essere iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati del direttore responsabile; • per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; le emittenti radiofoniche e televisive iscritte presso il Registro degli operatori della comunicazione.
Il Bonus pubblicità può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24 (codice tributo 6900), dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare effettivamente spettante. È necessario poi indicare il credito d’imposta sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione sia nelle dichiarazioni successive fino al suo esaurimento. Il credito d’imposta genera ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera g) del Tuir. Sono considerati ricavi: i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.
In merito alle spese sostenute per l’acquisto di pubblicità – rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta – che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, si sottolinea che queste sono costituite dall’ammontare delle spese
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