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Progetto di legge n.126

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 126

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Giacomo Possamai, Bigon, Camani, Montanariello, Zanoni e Zottis

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 26 “ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA VENETA”: INSERIMENTO DI NUOVO ARTICOLO IN MATERIA DI ORTI URBANI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 febbraio 2022.


MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 26 “ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA VENETA”: INSERIMENTO DI NUOVO ARTICOLO IN MATERIA DI ORTI URBANI R e l a z i o n e: La Regione del Veneto con la legge n. 26 del 2014 ha istituito la banca della terra veneta “al fine di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale” e “al fine di contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agricole nonché favorire l’insediamento di giovani imprenditori agricoli.” (articolo 1, commi 1 e 2). L’articolo 6 della legge regionale disciplina gli orti sociali urbani prevedendo in particolare al comma 1 che: “1. I comuni, nell’ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti sociali urbani.”. Nei commi successivi vengono individuati i compiti dei comuni sia nel censimento dei terreni, sia nell’adozione di uno specifico regolamento che indica in particolare: “... i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all’uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti ed al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai pesticidi.” (articolo 6, comma 4). Alla legge regionale n. 26/2014 sono seguite le deliberazioni attuative: la DGR n. 2593/2014 che ha affidato, tramite convenzione, la gestione tecnicoamministrativa della banca della terra veneta all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); la DGR n. 682/2015 e infine la DGR n. 2180/2016 che ha completato le procedure generali dettando altresì disposizioni integrative sulla modulistica e sull’istruttoria delle domande. Al di là di questa sintetica ricostruzione normativa si può contestualizzare la esistenza degli orti sociali urbani come realtà consolidate che vedono un crescente impegno di associazioni e amministrazioni pubbliche verso una soluzione che più di altre promuove lo sviluppo sostenibile, crea reti economiche solidali e, più nello specifico, si è dimostrata ampiamente capace di favorire la riscoperta dei legami sociali tra le persone. Queste finalità sono tutte presenti nella vigente legge regionale, ma nella nostra realtà le situazioni esistenti privilegiano di fatto le fasce più anziane della popolazione, dato di per sé assai positivo che attraverso questa modifica legislativa dovrebbe essere implementato ed esteso con una attenzione particolare alla popolazione giovanile. C’è oggi una particolare sensibilità verso questa progettualità, anche a livello nazionale e internazionale (a Berlino il più grande orto urbano è stato realizzato sulle piste d’atterraggio di un ex aeroporto chiuso nel 2008). La realizzazione degli orti urbani è un sistema “green”, sempre più diffuso, per riqualificare aree urbane degradate, per migliorare la qualità della vita nei quartieri e per favorire lo sviluppo del verde in città.

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L’impatto positivo degli orti urbani sulla società è ormai comprovato; i vantaggi che offrono sono diversi, sia ambientali che sociali e urbani. Da un punto di vista ambientale, l’agricoltura urbana permette di tutelare la biodiversità agricola e favorisce la filiera agroalimentare corta e senza l’uso di pesticidi. Inoltre, gli orti urbani favoriscono il riciclo dei rifiuti organici, utilizzati come concimi, e come tutte le aree verdi migliorano il microclima locale e combattono fenomeni come l’effetto “isola di calore”. Molto spesso, questi orti sono gestiti da associazioni impegnate in progetti sociali per la comunità locale. Un dato interessante proviene dalla ricerca condotta dal team SustUrbanFoods dell’Università di Bologna nel 2018, dedicata a studiare l’impatto della pratica agricola in città. I dati emersi sono positivi: un orto urbano comporta una moltitudine di vantaggi in termini di sviluppo sociale ed economico. I ricercatori hanno stimato che, grazie ad un piccolo orto di circa 1020 metri quadrati, è possibile produrre un buon numero di ortaggi tale da soddisfare il fabbisogno annuo di una persona. L’orto urbano è un luogo in cui si fa socialità e si coltiva il senso di comunità. La Coldiretti e la fondazione Campagna Amica nel compiacersi per l’aumento dei bandi comunali per l’assegnazione di orti urbani riconoscono in essi una strategia per favorire la nascita di una cittadinanza più attiva e consapevole. Su analoga lunghezza d’onda Confagricoltura il cui Presidente in una nota stampa ufficiale in margine alla giornata di apertura del corso Luiss <<LabGov-Laboratory for the governance of the city>> affermava: “gli orti urbani sono in grado di portare numerosi benefici alla città, in campo ambientale, ma anche sociale ed economico: maggiore biodiversità, meno rifiuti, miglioramento del clima, inclusione sociale e sviluppo di nuove comunità, occupazione, riduzione del costo degli alimenti. Inoltre, gli orti urbani sono diventati un elemento caratteristico delle città, tanto da essere considerati una componente irrinunciabile nella progettazione di nuovi quartieri e centri abitati. In questi termini, l’agricoltura urbana può essere considerata come un elemento importante per la resilienza delle città moderne”. Orti Urbani è anche un progetto nazionale di Italia Nostra, che si rivolge a tutti coloro che, privati o enti pubblici, possedendo delle aree verdi le vogliano destinare all’“arte del coltivare” nel rispetto della memoria storica dei luoghi e delle regole “etiche” stabilite da Italia Nostra in accordo con l’ANCI (Associazione dei comuni di Italia) con il quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa e al quale hanno poi aderito Coldiretti e la Fondazione di Campagna Amica. In sostanza, pur nelle differenti caratterizzazioni geomorfologiche dei luoghi, si tende a definire una modalità comune in tutta Italia (partendo dalle linee guida elaborate dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia) di come “impiantare” o conservare un “orto”, che va inteso nel senso di parco “culturale”, teso a recuperare specie in via di estinzione ma anche a coltivare prodotti di uso comune con metodologie scientifiche. Nella premessa dell’ultimo accordo stipulato nel 2020 e in vigore sino al 31 dicembre del 2022 si legge tra l’altro che: “con nota del 16.12.06 Italia Nostra richiedeva all’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) di diffondere tra tutti i Comuni associati una proposta avente ad oggetto gli “Orti Urbani” mettendo in risalto l’esigenza dell’“arte di coltivare gli orti” e promuovere

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“l’agricoltura urbana” salvaguardando i prodotti dall’inquinamento e ottenendo prodotti stagionali naturali anche dimenticati o a rischio di estinzione perché fuori dalle logiche dei grandi consumi globalizzati”; nella stessa nota si evidenziava altresì l’importanza dell’Orto “quale luogo di aggregazione multietnica, luogo di confronto e di scambio di conoscenze specie tra i giovani, di educazione ambientale con istituti scolastici e universitari, nonché di acquisizione di informazioni agroalimentari e gastronomiche”; si poneva in risalto l’esigenza di effettuare una apposita regolamentazione, come successivamente avvenuto con la predisposizione di un disciplinare d’uso e di Linee guida per la coltivazione biologica - allegati al presente Protocollo - che garantissero in tutti i territori dei Comuni interessati qualità ed eticità dei prodotti dell’Orto e coniugassero le esigenze della memoria storica con quelle dell’attualità nei termini esposti”. In questo contesto si colloca l’introduzione dell’articolo 6 bis nella legge regionale n. 26/2014 significativamente rubricato: “Interventi per nuova individuazione o ampliamento di orti sociali urbani dedicati in particolare alla popolazione giovanile”. La finalità è quella di valorizzare il ruolo dei giovani e delle scuole. Per il giovane (e per le associazioni da questi costituite) l’orto sociale urbano può essere un importante banco di prova e di inserimento nel tessuto connettivo della propria città, nonché di volontariato. L’indiscutibile attenzione delle nuove generazioni ai mutamenti climatici e l’aspirazione a un ritorno alla terra non deve essere visto come il desiderio di crearsi una professione specifica - quella dell’agricoltore - quanto la volontà di avvicinarsi all’agricoltura come interesse “secondario” mantenendo la propria professionalità in altri settori. In questo l’orto urbano diventa un punto di riferimento. L’aspetto didattico e lo scambio di esperienze tra generazioni appare elemento di crescita sociale e di valorizzazione della cultura agricolo-ambientale del territorio. Il presente progetto di legge si compone di due articoli: l’articolo 1 introduce l’articolo 6 bis nella legge regionale 26/2014; l’articolo 2 detta le necessarie disposizioni finanziarie.

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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014, N. 26 “ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLA TERRA VENETA”: INSERIMENTO DI NUOVO ARTICOLO IN MATERIA DI ORTI URBANI Art. 1 - Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 “Istituzione della banca della terra veneta”: inserimento di nuovo articolo. 1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 è inserito il seguente: “Art. 6 bis - Interventi per nuova individuazione o ampliamento di orti sociali urbani dedicati in particolare alla popolazione giovanile. 1. La Giunta regionale riconosce nella istituzione degli orti sociali urbani, ivi compresi quelli già censiti dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 funzioni: a) di recupero del territorio a fini di produzione agricola; b) di promozione di forme di aggregazione sociale e ricreativa della popolazione giovanile attraverso la partecipazione alla loro gestione. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale riconosce un contributo ai comuni che, nell’ambito delle aree in disponibilità e nelle aree di agricoltura periurbana, individuano nuove aree destinate a orto sociale urbano o ampliano le aree già individuate in applicazione dell’articolo 6 fornendo agli orti sociali urbani le relative dotazioni strutturali. 3. Ai fini della concessione dei contributi, la Giunta regionale riconosce forme di priorità in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’affidamento in gestione degli orti sociali urbani di cui al presente articolo ad associazioni che abbiano come finalità statutaria l’attuazione di politiche a favore dei giovani; b) l’affidamento in gestione degli orti sociali urbani di cui al presente articolo ad associazioni costituite da giovani di età non superiore a 35 anni; c) l’individuazione degli orti sociali urbani di cui al presente articolo in aree che insistono sulle aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge. 4. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, mediante stipula di apposita convenzione con Regione del Veneto e Comuni, assicura forme di assistenza tecnica per l’avvio e prima gestione degli orti sociali urbani di cui al presente articolo.”. Art. 2 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024. 2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39

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“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

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INDICE Art. 1 - Modifica della legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 “Istituzione della banca della terra veneta”: inserimento di nuovo articolo. ..........................................................................................5 Art. 2 - Norma finanziaria................................................................5

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