CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO UNDICESIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 63 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni, Giacomo Possamai, Camani, Bigon, Zottis, Montanariello, Guarda, Lorenzoni, Ostanel e Baldin
DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 maggio 2021.
DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA R e l a z i o n e: Dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione molte regioni hanno previsto l’istituzione di organi di garanzia statutaria, variamente denominati. Tali organi sono titolari di funzioni consultive volte “ad eliminare dubbi e controversie sull’interpretazione delle disposizioni statutarie e delle leggi regionali riguardanti i rapporti tra la Regione e gli altri enti che operano nell’ambito del suo territorio” (Corte Cost. sent. n. 200/2008; cfr. anche n. 378/2004; n. 12/2006). Anche lo Statuto del Veneto prevede, all’articolo 62, l’istituzione di un organo di garanzia statutaria, denominato Commissione: “1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale. 2. La Commissione: a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare; b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali; c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale. 3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l’autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.”. Con la presente proposta di legge si intende dunque dare attuazione a una previsione statutaria che è lettera morta da ben nove anni! La Commissione disegnata dal presente progetto è un organo agile, un collegio perfetto, composto da tre esperti, che durano in carica tre anni, senza essere immediatamente rieleggibili. Le funzioni attribuite alla Commissione sono di tre generi: decidere in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera a) dello Statuto; esprimere pareri di conformità allo Statuto e ai principi europei e costituzionali, dei progetti di legge e di regolamento regionali, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera b) dello Statuto; esprimere parere su conflitti di competenza tra Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale, nonché fra organi della Regione e Garante regionale dei diritti della persona, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera c) dello Statuto; svolgere una preziosa attività di consulenza tecnica alla Giunta per il regolamento esprimendo pareri sulle questioni sottoposte alla Giunta stessa. Gli articoli 3, 4 e 5 del presente progetto di legge disciplinano specificamente i procedimenti relativi alle diverse funzioni. L’articolo 6 prevede compensi e rimborsi spese per le sedute della Commissione e l’attività degli esperti in essa nominati.
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L’articolo 7 prevede l’autonomia regolamentare e organizzativa della Commissione.
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DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA STATUTARIA Art. 1 - Composizione, elezione e funzionamento della Commissione di garanzia statutaria. 1. La Commissione di garanzia statutaria, di seguito denominata Commissione, prevista dall’articolo 62 dello Statuto, è composta da tre membri, di fama nazionale e regionale, in possesso di comprovata competenza e documentata esperienza almeno decennale nelle materie di diritto costituzionale o diritto amministrativo o diritto regionale, scelti tra: a) magistrati in quiescenza o avvocati iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni; b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative; c) esperti che abbiano maturato una significativa esperienza professionale di almeno quindici anni nel settore giuridico-amministrativo. 2. Ciascun componente della Commissione è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, a voto segreto, con votazioni separate. 3. Ciascun componente della Commissione dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio regionale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun componente, per provvedere al rinnovo. 4. In caso di cessazione dall’incarico di uno o più membri, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni dalla cessazione. 5. La Commissione elegge in suo seno il Presidente e si riunisce presso la sede del Consiglio regionale. 6. Ai componenti la Commissione si applicano le stesse norme di ineleggibilità e incompatibilità previste per l’elezione a consigliere regionale. 7. La Commissione funziona con l’intervento di tutti i componenti. 8. Le decisioni della Commissione sono deliberate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Art. 2 - Funzioni della Commissione. 1. La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera a) dello Statuto, decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare; b) ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera b) dello Statuto, esprime pareri di conformità allo Statuto e ai principi europei e costituzionali, dei progetti di legge e di regolamento regionali, su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché, relativamente ai progetti concernenti le funzioni degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali, secondo la procedura di cui all’articolo 4; c) ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera c) dello Statuto, su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale, di un terzo dei componenti della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti del Consiglio regionale, esprime parere su conflitti di competenza tra Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale, nonché fra organi della Regione e Garante regionale dei diritti della persona, anche su istanza di
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quest’ultimo, nonché esprime parere alla Giunta per il regolamento in ordine alle questioni ad essa sottoposte. Art. 3 - Procedimento in materia di referendum e di iniziativa popolare. 1. In materia di referendum abrogativo e consultivo, la Commissione esprime il giudizio di ammissibilità del quesito referendario, secondo i criteri previsti dall’articolo 26, commi 4 e 5 dello Statuto. 2. La Commissione verifica la ritualità del procedimento e la regolarità della documentazione e determina i tempi di indizione dei referendum. 3. In materia di iniziativa legislativa popolare, la Commissione verifica anche la sussistenza del quorum richiesto e l’ammissibilità dell’iniziativa legislativa. 4. L’esito negativo delle verifiche della Commissione, dichiarato con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, determina senz’altro la conclusione del procedimento. Art. 4 - Procedimento in materia di conformità ordinamentale. 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), richiedono parere alla Commissione per il tramite del Presidente del Consiglio regionale. 2. La richiesta di parere deve essere presentata prima che la competente commissione consiliare permanente abbia concluso l’esame del progetto di legge o di regolamento, ovvero prima che la Giunta regionale abbia definitivamente deliberato il regolamento. Quando una richiesta di parere è annunciata in commissione consiliare permanente, il Presidente della commissione concede un termine di tre giorni per il deposito della stessa. 3. La richiesta sospende l’esame del progetto di legge o di regolamento da parte della commissione consiliare permanente o della Giunta regionale e deve essere formulata in modo da indicare: a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si ritengono contrarie alle norme statutarie o ai principi europei o costituzionali; b) le disposizioni dello Statuto o i principi europei o costituzionali che si ritengono violati. 4. Le proposte di regolamento deliberate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 19, comma 2 e 54, comma 2, lettera a) dello Statuto, sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale e non possono essere approvate dalla Giunta regionale prima che siano decorsi quindici giorni dalla trasmissione. 5. La Commissione dichiara la conformità o non conformità, in tutto o in parte, allo Statuto o ai principi europei o costituzionali delle disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato, eventualmente indicando modifiche volte a rimuovere le cause di non conformità. 6. La Commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, s’intende non abbia nulla da eccepire. 7. La Commissione trasmette il proprio parere: a) al Presidente del Consiglio regionale, che lo comunica immediatamente al richiedente e al Presidente della commissione consiliare permanente competente, in caso di progetto di legge o di regolamento; b) al Presidente della Giunta regionale, che lo comunica immediatamente al richiedente e alla Giunta regionale, in caso di proposta di regolamento di cui agli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, lettera a) dello Statuto.
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8. Qualora non intendano recepire il parere della Commissione, la competente commissione consiliare motiva la decisione in sede di relazione al Consiglio regionale e la Giunta regionale motiva la decisione in sede di approvazione del regolamento. 9. Il testo del progetto di legge o di regolamento, corredato del parere della Commissione, è trasmesso al Consiglio regionale. Art. 5 - Procedimento in materia di conflitti di competenza. 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), chiedono direttamente alla Commissione parere quando un altro degli organi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) affermi o neghi la propria competenza, così come definita dallo Statuto, riguardo ad una determinata questione. 2. La richiesta di parere contiene l’indicazione dell’atto o del comportamento contestato e le norme dello Statuto che disciplinano l’attribuzione che si assume violata. 3. La richiesta è trasmessa contestualmente dal richiedente al Presidente della Commissione e all’organo che ha adottato l’atto o tenuto il comportamento contestato. 4. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, l’organo che ha adottato l’atto o tenuto il comportamento contestato trasmette al Presidente della Commissione e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti del ricorso. 5. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 4, la Commissione convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio. 6. La Commissione adotta e trasmette alle parti interessate il parere entro trenta giorni dall’audizione dei soggetti in conflitto. Art. 6 - Compenso e rimborso delle spese. 1. Ad ogni componente della Commissione di garanzia spetta: a) per ogni giornata di seduta, ove non risiedano e non abbiano la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione della Commissione, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; b) un gettone di presenza di euro 250,00 per ogni seduta della Commissione relativa alle funzioni di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 ed un compenso di euro 1.000,00 onnicomprensivo per ogni parere reso relativo alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2. Art. 7 - Autonomia regolamentare. 1. La Commissione gode di autonomia regolamentare. La disciplina per l’esercizio delle sue funzioni è approvata con regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura del Consiglio regionale individuata dall’Ufficio di presidenza fra le strutture previste e istituite ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”. Art. 8 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse afferenti al bilancio del Consiglio regionale allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 20212023. Art. 9 - Abrogazioni e modificazioni. 1. A decorrere dall’insediamento della Commissione, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni: a) gli articoli 6, 14, e 15, comma 1, sono abrogati; b) all’articolo 15, comma 2, le parole: “La deliberazione del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La decisione della Commissione di garanzia statutaria, di cui all’articolo 62 dello Statuto”; c) all’articolo 16 ogni riferimento alla Commissione regionale per il referendum deve intendersi riferito alla Commissione di garanzia statutaria. 2. A decorrere dall’insediamento della Commissione, è abrogato l’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” “.
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INDICE Art. 1 - Composizione, elezione e funzionamento della Commissione di garanzia statutaria. ........................................................................... 3 Art. 2 - Funzioni della Commissione. .................................................. 3 Art. 3 - Procedimento in materia di referendum e di iniziativa popolare. .............................................................................................. 4 Art. 4 - Procedimento in materia di conformità ordinamentale. ......... 4 Art. 5 - Procedimento in materia di conflitti di competenza. .............. 5 Art. 6 - Compenso e rimborso delle spese. .......................................... 5 Art. 7 - Autonomia regolamentare. ...................................................... 5 Art. 8 - Norma finanziaria.................................................................... 6 Art. 9 - Abrogazioni e modificazioni. .................................................. 6
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