CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO UNDICESIMA LEGISLATURA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA “ASSEGNO PRENATALE”: LA GIUNTA REGIONALE INTENDE RENDERLO UNA MISURA STABILE ED INCLUDERE TRA I BENEFICIARI ANCHE I NATI PRIMA DEL 19 AGOSTO 2020? Presentata il 14 giugno 2021 dai consiglieri Bigon, Giacomo Possamai, Camani, Montanariello, Zanoni, Zottis Premesso che: il comma 1, lettera a) dell’art.7, della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 (Interventi a sostegno della famiglia e della natalità) stabilisce che “La Giunta regionale al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all’accoglienza del nascituro: a) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino”; in attuazione della sopracitata legge, la Giunta regionale, con DGR n. 1204 del 18 agosto 2020, ha approvato criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno della natalità, stabilendo inoltre (allegato A) che destinatari dell’intervento sarebbero stati i “nuclei familiari dei neonati/e successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento” e che l’assegno potesse essere “richiesto fino al compimento del 12° mese di vita del neonato/a.”; in risposta a un’interrogazione in cui si chiedeva se non si ritenesse opportuno estendere i benefici di cui alla lettera a), comma 1, art. 7 della legge regionale n. 20/2020 anche alle famiglie dei nati in data antecedente il 19/8/2020, la Giunta regionale con DGR n.20 del 26/1/2021 ha ribadito che: “(…) la data di acquisizione di efficacia della deliberazione ha determinato la decorrenza dell’assegno prenatale, che rimane una misura sperimentale (…). Si conferma l’impostazione organizzativa stabilita con la deliberazione n. 1204/2020, nel rispetto dei principi e delle finalità proprie della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020”.
Considerato che: per i benefici di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), la legge regionale n. 20/2020 non stabilisce la “sperimentalità” delle misure previste; ciò, diversamente da quanto espressamente stabilito per la misura di cui alla lettera c) comma 3, del medesimo art. 7; di conseguenza la Giunta regionale non era tenuta “nel rispetto dei principi e delle finalità proprie della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020” ad emanare un provvedimento che prevedesse solo “misure sperimentali”: si è trattato di una scelta; molte famiglie che hanno accolto un nuovo nato o che sono in attesa di una nascita, particolarmente provate dalla pesante crisi economica determinatasi in seguito al fenomeno della pandemia, chiedono a gran voce di poter ricevere gli ausili economici previsti dalla misura in oggetto. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri chiedono all’Assessore regionale alla Sanità: se intende rendere stabile e con cadenza annuale l’accesso ai contributi di cui alla lettera a), comma 1, art. 7 della legge regionale n. 20/2020; se intende includere tra i beneficiari dei suddetti contributi tutte le famiglie in possesso dei requisiti economici previsti, includendo almeno quelle che hanno avuto un nuovo nato nel 2020.
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