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Fondo unico cultura

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

FAVOREVOLE CONTRARIO

EMENDAMENTO

PARERE COMMISSIONE

(Art. 102, comma 10, Reg.) FAVOREVOLE CONTRARIO

PARERE PRIMA COMMISSIONE

(Art. 103 Reg.)

DINIEGO DI ACCETTAZIONE (Art. 104 Reg.)

APPROVATO RITIRATO

(numero e data presentazione a cura degli uffici)

 

 …………… RESPINTO PRECLUSO

 

(a cura degli uffici)

PROGETTO DI LEGGE / REGOLAMENTO (1) PROGETTO DI LEGGE n. 17 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”

PRESENTATORI (2)

TITOLO (3)

CAPO

 SOPPRESSIVO

SEZIONE

ARTICOLO

 SOSTITUTIVO

RUBRICA

COMMA

 MODIFICATIVO

LETTERA

NUMERO

ALLEGATO

x AGGIUNTIVO

Art. Fondo unico per iniziative ed interventi a sostegno del sistema cultura, spettacolo e operatori della industria culturale della Regione del Veneto 1. Al fine di concorrere alle iniziative statali poste in essere nel settore della cultura e dello spettacolo a riscontro delle situazioni di difficoltà verificatesi per l’insorgere e il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, la Regione del Veneto, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 16 maggio 2019 n. 17 “Legge per la cultura”, istituisce il Fondo unico per il sostegno del sistema cultura, spettacolo ed industria culturale della Regione del Veneto, di seguito denominato Fondo. 2. Il Fondo interviene per le seguenti iniziative e relative tipologie di spesa ammissibili a contributo: a) indennità sostitutiva o integrativa del reddito per i lavoratori intermittenti o a chiamata del settore della cultura e dello spettacolo, non già ammessi a misure di ristoro previste dalla legislazione statale e non iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo; b) contributo alle spese fisse di gestione e funzionamento sostenute nel corso dell’anno 2020 da enti ed associazioni culturali e dello spettacolo operanti senza fini di lucro e non oggetto di contributo del Fondo unico dello spettacolo;


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c) spese finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi per l’anno 2021, ivi comprese le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere, al fine di assicurare forme di continuità nella offerta e modalità innovative di fruizione delle proposte culturali e di spettacolo. 3. Le spese di cui alla lettera b) del comma 2 sono ammesse a contributo per la eventuale parte non già riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”. 4. Il Fondo interviene in misura non superiore al 30 per cento delle disponibilità a valere per le spese di cui alla lettera a) del comma 2 e, per la parte residua, in misura non inferiore al sessanta per cento delle disponibilità a valere per le iniziative di cui alla lettera c). 5. La Giunta regionale definisce le condizioni di operatività del fondo stabilendo termini, procedure e modalità per l’esame delle istanze di cui alle lettere a) e b) e delle iniziative e progetti di cui alla lettera c) 6. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti, per le diverse iniziative fino a concorso delle risorse rispettivamente disponibili così come destinate, e non spetta, in ogni caso, per le iniziative diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 2, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 8. Salvo quanto previsto al comma 4, gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti si conformano alla normativa europea in materia di aiuti de minimis, ovvero a quanto previsto dal regolamento comunitario di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate per euro 500.000,00 nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale” e per euro 500.000,00 nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Sostegno alla occupazione”, rispettivamente Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023. Relazione illustrativa:


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Riferimento al DEFR: M 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” P 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale” M15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” P02 “Sostegno alla occupazione” Scheda finanziaria relativa alla proposta di variazione MISSIONE PROGRAMMA Legge regionale di spesa

M 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” P 02 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale” Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Sostegno alla occupazione”

2021 Variazione proposta

2022 Variazione proposta

2023 Variazione proposta

-------

-----------

-1.000.000,00

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0,00

0,00

0,00

+500.000,00

+ 500.000,00

Nuovo articolo pdl 17 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”

M20 Fondi e accantonamenti P01 Fondo di riserva L.R. 39/2001, articolo 18 Saldo Per l’anno 2021 le variazioni di cassa sono pari alle variazioni di competenza

Firma dei presentatori (1) Indicare il numero e il titolo; il titolo può essere sintetizzato. (2) Cognome dei presentatori, indicando l’eventuale ruolo di relatore o correlatore; gli emendamenti a nome della Giunta regionale sono presentati dal Presidente della Giunta, o in sua assenza dal Vicepresidente, dall’Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o dall’Assessore competente per materia. I consiglieri possono presentare emendamenti fino alle ore 12,30 del giorno lavorativo precedente quello dell’inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, solo i relatori, i correlatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo cui sono riferiti (artt. 68 e 102, commi 4, 5 , 6 e 9, Reg.). (3) Ci si può riferire sia al titolo del progetto di legge che alla specifica partizione interna dell’articolato.


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