Gentili Clienti, Il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 21.10.2021 n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2021 n. 215, pubblicata in G.U. 20.12.2021 n. 301) ha apportato alcune rilevanti modifiche legislative anche in materia di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di lavoro autonomo occasionale. Con riferimento al fondamentale tema della sicurezza sul lavoro, l’incisivo intervento del Legislatore mira consentire un innalzamento delle tutele nei confronti dei lavoratori, a fronte del drammatico quadro statistico cui purtroppo il nostro Paese si confronta da anni con riferimento alle denunce di infortunio. Limitandosi al solo anno passato, si consideri che - sino al mese di ottobre - è stato registrato un aumento delle denunce di infortunio nel loro complesso, rispetto al 2020, del +6,3%): per quanto quelle aventi esito mortale risultino leggermente diminuite (-1,8%), le patologie di origine professionale sono aumentate del 24%. La crescente attenzione degli organi ispettivi e il rinnovato interesse del Legislatore in questa materia (che come si vedrà rende ora più facile l’eventuale sospensione dell’attività delle imprese irregolari – basta la rilevata assenza del D.V.R. al momento dell’accesso ispettivo, per limitarsi ad un esempio -) impongono quindi alle aziende di dimostrare un impegno sempre maggiore su questo fronte. Si evidenzia pertanto, ancora una volta, la fondamentale importanza della formazione (e dell’addestramento, come si avrà modo di segnalare) ai fini della prevenzione degli infortuni. Preme ricordare che l’attività formativa ed il relativo aggiornamento periodico devono sempre avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro; in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni; nonché in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Con l’auspicio che la presente circolare funga anche da occasione di sensibilizzazione sull’importanza del tema trattato, oltre che mera segnalazione delle importanti novità normative introdotte, riportiamo di seguito le novità di maggiore interesse per la clientela, ricordando infine che l’assolvimento dell’obbligo formativo può essere anche agevolato dalla previsione di appositi contributi da parte dei fondi interprofessionali.
INDICE a. NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 1. Novità in materia di formazione e addestramento 2. Nuovi obblighi con riferimento alla figura del preposto 3. Nuova disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale b. NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 1. Obbligo di comunicazione preventiva 2. Modalità di comunicazione 3. Conseguenze sanzionatorie
a. NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro sono consistite in un generale rafforzamento dei poteri ispettivi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che affianca ora con pieni poteri le ASL territorialmente competenti nell’attività ispettiva in questa materia; nell’introduzione di nuovi obblighi e precisazioni con riferimento alla formazione e addestramento dei lavoratori; nella ridefinizione del ruolo del preposto; nella profonda rivisitazione della disciplina del provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale; nella precisazione per cui, in attesa della ridefinizione dei criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI, resta valido quanto previsto dall’attuale decreto ministeriale in materia, ma aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti; nell’introduzione di alcune novità in materia di organismi paritetici. Con riferimento a quanto sopra, si provvede ad evidenziare gli aspetti di principale novità, concentrandosi sugli istituti che maggiormente incideranno nella quotidiana attività imprenditoriale.
1. Novità in materia di formazione e addestramento Un primo intervento di modifica legislativa prevede che entro il 30.06.2022 venga attuato un rinnovamento generale dell’attuale disciplina attuativa in materia di formazione, mediante l’adozione di un nuovo Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni. a) Obbligo di tracciare le attività di addestramento Viene espressamente definito il concetto di addestramento (consistente “nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale”, nonché “nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”) e viene introdotto l’obbligo di tracciare in un apposito registro, anche informatizzato, gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008). b) Obbligo di formazione e aggiornamento anche per il datore di lavoro Viene esteso anche al datore di lavoro, che a questo fine viene ora equiparato ai dirigenti e ai preposti, l’obbligo di ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal programmato accordo della Conferenza Stato-Regioni (art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008). c) Obbligo di formazione continua per i preposti Viene stabilito che le attività formative dei preposti debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e debbano essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L’effettività di questa nuova previsione viene favorita dalla sanzione della pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro in caso di sua violazione (art. 55, comma 5, lett. c, D. Lgs. 81/2008).
2. Nuovi obblighi con riferimento alla figura del preposto Il Legislatore interviene inoltre nella ridefinizione della funzione del preposto, prevedendo nuovi obblighi e sanzioni sia in capo a quest’ultimo che in capo al datore di lavoro. Il Preposto viene legislativamente definito come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (art. 2 co. 1, lett. e) D. Lgs. 81/2008). Si tratta quindi di una figura - identificabile anche in via di fatto, in caso di accertamenti di responsabilità – dotata di adeguata competenza e poteri gerarchici e decisionali nel sovrintendere i lavori nel rispetto delle direttive ricevute (in edilizia è solitamente identificato nel capocantiere, per fare un esempio). a) Obbligo per il datore di lavoro e dirigenti di individuare i preposti Tra gli obblighi imposti ai datori di lavoro e ai dirigenti viene ora aggiunto anche quello di individuazione dei preposti per l’effettuazione dei loro compiti di vigilanza (con riferimento ai quali viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva per l’eventuale previsione del corrispondente emolumento). Il Legislatore si preoccupa inoltre di precisare come il preposto non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. La mancata individuazione del preposto è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. b) Obbligo per appaltatori e subappaltatori di indicare il preposto Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono ora indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. In caso di inosservanza, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. c) Nuovi importanti obblighi per i preposti Tra i compiti dei preposti vengono ora ricompresi anche incisivi poteri di vigilanza ed intervento sull’operato dei singoli lavoratori. Il preposto deve infatti sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte di questi ultimi delle disposizioni di legge ed aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. In caso di non conformità da parte dei dipendenti, il preposto ha il dovere di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. La violazione di quest’obbligo viene sanzionata con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro.
Il ruolo del preposto viene rafforzato anche attraverso l’imposizione dell’obbligo, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza, di interrompere temporaneamente l’attività, se necessario, e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Anche la violazione di quest’obbligo viene sanzionata con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro. 3. Nuova disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale Il Legislatore ha profondamente ridisegnato la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (con riferimento al quale viene espressamente fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti). Tale provvedimento deve essere ora necessariamente adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (senza più poter contare su qualsivoglia forma di discrezionalità in questo senso, come invece precedentemente stabilito) nel caso in cui venga rilevata la presenza di lavoro irregolare, nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il legislatore ha modificato i presupposti di applicazione delle citate ipotesi di sospensione, intervenendo poi su ulteriori aspetti applicativi con riferimento ai quali si provvede ad evidenziare le principali novità. a) Sospensione per lavoro irregolare La prima condizione di sospensione si verifica se, con riferimento al numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% (invece del 20%, come in precedenza stabilito) di essi risulti: • occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro • ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Come chiarito dall’INL (Circolare n. 3/2021), per il calcolo del personale irregolare dovrà farsi riferimento alla ampia nozione di lavoratore definita dal T.U. in materia di sicurezza: quindi, in sostanza tutti i soggetti operanti in azienda, come i lavoratori subordinati, i co.co.co., i soci lavoratori di cooperativa, i tirocinanti (ma anche i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, nonché i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici), con la sola esclusione dei coadiuvanti familiari, dei i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative, e del lavoratore che risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa). b) Sospensione per violazioni di sicurezza La sospensione dell’attività di impresa viene inoltre irrogata tutte le volte in cui sono accertate gravi (e non più anche “reiterate”) violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, individuate tassativamente nella nuova versione dell’Allegato I del T.U. in materia di sicurezza e di
seguito riportate (si veda più oltre per quanto riguarda il riferimento al pagamento della somma aggiuntiva): FATTISPECIE
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1
Mancata elaborazione del Documento di Valutazione Euro 2.500 dei Rischi
2
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Euro 2.500 evacuazione
3
Mancata formazione ed addestramento
4
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e Euro 3.000 protezione e nomina del relativo responsabile
5
Mancata elaborazione piano operativo sicurezza Euro 2.500 (POS)
6
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7
Mancanza di protezioni verso il vuoto Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Euro 3.000
8
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Euro 3.000
9
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di Euro 3.000 disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di Euro 3.000 disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed Euro 3.000 indiretti (impianto di terra, interruttore magnotermico, interruttore differenziale)
12
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica Euro 3.000 dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
12-bis
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima Euro 3.000 dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
c) Effetti del provvedimento Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione: • all'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente,
•
all'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di mancata formazione ed addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto. In questa ipotesi, i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione manterranno in ogni caso il diritto alla retribuzione e al versamento dei relativi contributi.
Insieme al provvedimento di sospensione potranno essere imposte anche specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (disposizione che potrà trovare applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti di adozione del provvedimento di sospensione, come potrà occorrere, ad esempio, in caso di allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa). Per tutto il periodo di sospensione, vige il divieto per l’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché ora – per effetto della novella legislativa – anche con le stazioni appaltanti. A questo fine, il provvedimento sospensivo viene comunicato all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’adozione del provvedimento interdittivo. d) Revoca del provvedimento Il provvedimento di sospensione è revocato in presenza delle seguenti condizioni: a. La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione); b. L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c. La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I; d. In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari; e. In caso di sospensione per gravi violazioni di sicurezza, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nell’Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie (si rinvia alla tabella sopra riportata). Le somme aggiuntive previste nelle ultime due ipotesi indicate (lettere d ed e) sono tuttavia raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, l’impresa sia risultata già destinataria di un provvedimento di sospensione. La revoca è essere concessa anche in caso di pagamento di un importo pari al 20% (non più 25%) della somma aggiuntiva dovuta, con l’obbligo di versare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza di revoca. Sono previste sanzioni per l’imprenditore che, non chiedendo la revoca, non ottemperi al provvedimento di sospensione.
Nei confronti di quest’ultimo viene confermato il rimedio del ricorso amministrativo, che tuttavia potrà essere esperito esclusivamente per i casi di sospensione determinati dall’impiego di lavoratori irregolari (venendo quindi meno la possibilità di contenzioso amministrativo con riferimento ai rilievi di gravi violazioni di sicurezza). *** b. NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE In sede di conversione in legge del D.L. 21.10.2021 n. 146 (L. 17.12.2021 n. 215, pubblicata in G.U. 20.12.2021 n. 301), il legislatore ha introdotto alcune importanti novità anche in materia di lavoro autonomo occasionale. 1) Obbligo di comunicazione preventiva Al fine di consentire una continua attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, il committente che intenda avvalersi di queste forme di collaborazione dovrà preventivamente comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro competente ogni avvio di tale attività di lavoro. Come chiarito dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (con nota 11.01.2022 n. 29), il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali (ovvero chi “si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e risulta sottoposto, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale relativo ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986). Restano quindi esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata: • le collaborazioni coordinate e continuative ed etero-organizzate (peraltro già oggetto di comunicazione preventiva); • i rapporti di prestazione occasionale instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto); • le professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina, ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame); • i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (rispetto ai quali vige una speciale disciplina che prevede obblighi di comunicazione). L’obbligo di comunicazione preventiva si applica ai rapporti avviati dopo il 21.12.2021.
La comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. 2) Modalità di comunicazione La comunicazione preventiva deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità operative previste in materia di lavoro intermittente (che attualmente prevedono la trasmissione a mezzo PEC, o tramite il portale cliclavoro, di un modello contenete i dati identificativi del datore di lavoro, del lavoratore e l’indicazione della data di inizio e di fine della prestazione lavorativa). Nel rispetto di tali modalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. In attesa di tale intervento, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Si forniscono alcuni esempi: • per Belluno: ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it; • per Padova: ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it; • per Treviso: ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it; • per Venezia: ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it); • per Verona: ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it; • per Vicenza: ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it; Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione. La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: • dati del committente e del prestatore; • luogo della prestazione; • sintetica descrizione dell'attività; • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.
3) Conseguenze sanzionatorie In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23.04.2004, n. 124. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. Oltre a tale espressa conseguenza sanzionatoria, si ricorda che anche l’impiego di lavoratori autonomi occasionali “in assenza delle condizioni richieste dalla normativa” determina – alle condizioni sopra illustrate – l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Orbene, il riferimento alle “condizioni richieste dalla normativa” potrebbe allora essere ricondotto non soltanto ai requisiti previsti dalla legge per distinguere le collaborazioni autonome genuine da quelle forme di lavoro che nascondono invece i caratteri del lavoro subordinato, ma anche all’inadempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva. Pertanto, per fare un esempio, qualora durante un accesso ispettivo venissero identificati 10 lavoratori, dei quali uno solo di essi figuri come lavoratore autonomo occasionale, il mancato o ritardato invio della comunicazione relativa all’avvio della sua attività potrebbe comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale o dell’attività lavorativa del lavoratore irregolare. *** Come sopra ricordato, i fondi paritetici interprofessionali ricoprono un ruolo molto importante in tema di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali fondi, in particolare, possono erogare dei contributi a favore delle imprese iscritte per effettuare le attività formative richieste. Sfruttando questa opportunità, dunque, è possibile ridurre il costo che dovrebbe sostenere il datore di lavoro per formare il proprio capitale umano. VESCOGIARETTA GROUP raccomanda di attenersi alle disposizioni normative e rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione utile al fine di procedere con l’adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla verifica del fondo interprofessionale di appartenenza per ottenere eventuali contributi.
Lo Studio è a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento fosse necessario. Cordiali saluti. Torri di Quartesolo, 28 gennaio 2022. VESCOGIARETTA GROUP