CIRCOLARE N.44 DEL 4 DICEMBRE 2020 “NUOVO D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020”
1. SPOSTAMENTI 2. CENTRI COMMERCIALI- MERCATI 3. BAR E RISTORAZIONE 4. SERVIZI ALLA PERSONA 5. SCUOLA 6. SALE GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E CASINO’ 7. FESTE E CERIMONIE 8. ATTIVITA’ SOSTESE 9. COMPRENSORI SIISTICI 10. RAFFORZAMENTO SMART WORKING – RIUNIONI 11. ATTIVITÀ CONGRESSUALI 12. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E SOCIALI 13. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI 14. MASCHERINE 15. SPOSTAMENTI da e per l’ESTERO 16. SPORT
Gentili clienti Nella notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 3 DICEMBRE 2020 che insieme al DECRETO LEGGE n. 158, pubblicato il giorno prima cioè il 2.12.2020, stabilisce quali sono i corretti comportamenti da tenere nei prossimi 40 giorni, sempre allo scopo di prevenire o comunque contrastare la diffusione del contagio da COVID 19. Diversamente dai precedenti, questo DPCM avrà una durata superiore e si applicherà da oggi, 4 dicembre, sino al 15 gennaio 2021. Si evidenzia che il DPCM 3 dicembre mantiene la suddivisione delle Regioni per fasce. È dunque necessario sempre conoscere la fascia in cui ricade la Regione di residenza per conoscere i divieti e le limitazioni conseguenti. Sempre nella giornata di oggi, venerdì 4 dicembre, il Ministero della Salute procederà alla nuova classificazione delle Regioni sulla base dei parametri prestabiliti. Il VENETO, ad oggi, è in fascia GIALLA, cioè quella considerata a livello inferiore di rischio. Quindi si confermano le misure già adottate dai precedenti D.P.C.M., CON ALCUNE ULTERIORI LIMITAZIONI. 1. SPOSTAMENTI È confermato il cosiddetto coprifuoco cioè il divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00: significa che dopo le ore 22 saranno possibili solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In caso di circolazione fra le 22 della sera e le 5 del mattino bisognerà portare con sé l’autodichiarazione per giustificare il proprio spostamento: l’Autorità Pubblica potrà fermare chi circola e verificare se lo spostamento è giustificato. In caso contrario, scattano le sanzioni. Anche nell’orario compreso fra le 5 e le 22 è comunque raccomandato fortemente di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. In aggiunta, dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021, è vietato (anche per i cittadini veneti) spostarsi da REGIONE a REGIONE, salvo i comprovati motivi lavorativi, stato di necessità o motivo di salute. Nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio 2021 è vietato spostarsi da COMUNE a COMUNE, salvo i comprovati motivi lavorativi, stato di necessità o motivo di salute. Quindi non è possibile se si risiede in un comune andare nel giorno di Natale o di Capodanno a pranzo presso parenti o amici se questi risiedono in altro comune. Il c.d. coprifuoco è più lungo a Capodanno: il divieto di circolazione è previsto dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del 1 gennaio 2021. Sempre nel periodo compreso fra il 21 dicembre ed il 6 gennaio 2021 non è possibile trasferirsi nella seconda casa se questa si trova in un’altra Regione o Provincia Autonoma. Se invece la seconda casa è in Regione Veneto è possibile andarci tranne nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio. È invece consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
2. CENTRI COMMERCIALI - MERCATI Nelle giornate festive e prefestive (sabato) sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole ed anche vendita di prodotti agricoli e florovivaistici. L’orario di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentito sino alle ore 21. Riassumendo: Durante la settimana, da lunedì al venerdì, possono restare aperti sino alle ore 21 tutti gli esercizi commerciali, ovunque si trovino. Il sabato e la domenica invece possono restare aperti gli esercizi commerciali che si trovano al di fuori dei centri commerciali, gallerie o mercati: quindi possono restare aperti le piccole, medie e grandi struttura di vendita – anche il sabato e la domenica – purchè non siano collocate all’interno di un centro commerciale. Questa disposizione potrebbe essere modificata in senso restrittivo da una ordinanza della Regione Veneto. Gli esercizi commerciali situati all’interno di un centro commerciale o di un mercato non possono invece restare aperti il sabato e la domenica a meno che non siano farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vendita di prodotti agricoli e florovivaistici. Nei locali pubblici e negli esercizi commerciali vanno esposti all'ingresso cartelli che riportino il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. BAR E RISTORAZIONE Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 18,00, e con un massimo di quattro (4) persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Dalle ore 18 in poi le attività dei servizi di ristorazione potranno continuare solo «con consegna a domicilio» e la «ristorazione con asporto fino alle ore 24» ma sempre “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. I bar e ristoranti (nella zona gialla) possono restare aperti – a pranzo - anche nei festivi, Natale a Capodanno compresi. Sono consentite le mense e l’attività di catering continuativo – sempre rispettando i protocolli e garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione – senza limiti di orario - negli alberghi ed in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. NELLA NOTTE DI CAPODANNO (dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio) la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera. Non sono quindi consentite cene, feste o veglioni. Restano consentiti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, porti, itinerari europei E45 e e55, negli ospedali e negli aeroporti. 4. SERVIZI ALLA PERSONA Tutti i servizi alla persona restano aperti nel rispetto dei protocolli per ciascuna attività.
5. SCUOLA Per scuole secondarie di secondo grado si conferma la Didattica a distanza (DAD) al 100%. Ma dal 7 gennaio 2021 si torna alla modalità in presenza almeno per il 75% della popolazione studentesca (scuole secondarie di secondo grado o superiori). L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua invece IN PRESENZA, con uso obbligatorio DPI salvo che per i bambini con meno di sei anni e per soggetti disabili o con patologie incompatibili Sono confermate per le Regioni in fascia gialla (come il Veneto) le misure già adottate nel precedente D.P.C.M. (qui riportate per comodità): 6. SALE GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E CASINÒ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, ANCHE SE SVOLTE ALL’INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIFFERENTI. Quindi sono sospese anche quelle presenti nel bar e nelle tabaccherie. 7. FESTE E CERIMONIE Fino al 15 gennaio 2021 (termine di vigenza del D.P.C.M.) sono vietate feste nei luoghi al chiuso ed all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose come i matrimoni, battesimi, cresime, lauree. È «fortemente raccomandato di non ricevere nelle abitazioni private persone non conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza. 8. ATTIVITÀ SOSPESE Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi di cultura. Sono invece aperte le biblioteche con servizi su prenotazione. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatro, sale cinematografiche, sale da concerto e negli altri spazi all’aperto. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere ed altri analoghi eventi. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono sospese le attività di parchi tematici e di divertimento. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, ANCHE SE SVOLTE ALL’INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIFFERENTI. 9. COMPRENSORI SCIISTICI Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici fino al 6 gennaio 2021. Dal 7 GENNAIO 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni, volte ad evitare assembramenti di persone.
10. RAFFORZAMENTO SMART WORKING - RIUNIONI È fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working nella pubblica amministrazione (almeno per il 50% dei lavoratori) e nel settore privato. Sono sospese riunioni in presenza e le imprese, gli studi professionali e ogni altra categoria di lavoratori sono invitati a convocare le riunioni in video conferenza, limitando al minimo indispensabile i meeting dal vivo: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza” (art.1, lettera o). 11. ATTIVITÀ CONGRESSUALI Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. 12. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E SOCIALI Tutte le attività produttive, commerciali, professionali e sociali ammesse (vedi sopra le attività sospese) possono continuare nel rigoroso rispetto dei protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi dove sono svolte. Vanno rispettate tutte le misure per il contenimento dell’epidemia: Utilizzo di mascherine, anche di comunità od autoprodotte; Il distanziamento fisico di almeno un metro; L’igiene costante ed accurata delle mani; Il divieto di lasciare il proprio domicilio o di recarsi in ufficio o presso lo stabilimento produttivo con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°; Il divieto di assembramenti. In ordine alle attività professionali si raccomanda siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 13. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI Può essere disposta – mediante ordinanza comunale - la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private. 14. MASCHERINE L'articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre conferma che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
Quindi la mascherina va sempre indossata, all’aperto ed al chiuso, salvo che nella propria abitazione se non sono presenti terzi estranei. Viene infatti «fortemente raccomandato» l'utilizzo dei dispositivi (mascherine) «anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». Nei luoghi di lavoro va sempre indossata salvo che non sia possibile l’isolamento della persona (ad esempio, chi svolge la sua professione in un ufficio da solo). Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 15. SPOSTAMENTI da e per l’ESTERO Si ricorda che lo spostamento ed il rientro in Italia da un Paese Estero può comportare l’obbligo di quarantena al rientro. Per le limitazioni di ingresso o le misure da adottare al rientro è necessario fare riferimento all’Allegato 20 del DPCM che divide gli Stati esteri in varie fasce con conseguenze diverse a seconda del paese di provenienza. Ad esempio, fino al giorno 20 dicembre, chi rientra in Italia da un Paese Estero compreso nell’elenco C. Allegato 20, deve effettuare nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale un test molecolare o antigenico e risultare negativo. Il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti il rientro consente l’ingresso in Italia senza isolamento fiduciario. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 anche chi proviene da uno degli stati di cui alla lettera C deve comunque sottoporsi alla quarantena ed isolamento fiduciario per 14 giorni anche con tampone negativo effettuato prima del rientro in Italia. 16. SPORT Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico – amatoriale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario. Torri di Quartesolo, 4 dicembre 2020 VESCOGIARETTA GROUP