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D.P.C.M. 11.06.2020 N. 147 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19

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CIRCOLARE N.32 DEL 17 GIUGNO 2020 D.P.C.M. 11.06.2020 N. 147 “ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

INDICE 1. LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE 2. ULTERIORI NOVITA’ 3.

MISURE GENERALI


In data 11 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che contiene le “Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sostanzialmente sono confermate le misure di contenimento già disposte nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020 - che viene interamente sostituito dal nuovo - confermando le progressive riaperture di attività produttive, economiche e sociali con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid 19. Le disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, salvo diversi termini di singole misure previste nel decreto.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali Le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti dei Protocolli di regolamentazione delle misure per contenimento del virus negli ambienti di lavoro (Protocollo generale firmato il 24 aprile 2020, Protocollo cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e Protocollo trasporto e della logistica, firmato il 20 marzo 2020). Da oggi 15 giugno sono possibili gli spettacoli in sale teatrali, concerti, cinema, tutti nel rispetto delle linee guida e della capienza massima fissata nel D.P.C.M. (200 spettatori in locali chiusi, 1000 per spettacoli all’aperto). Possono riaprire i centri culturali e sociali, i centri benessere e le terme, sempre nel rispetto dei Protocolli previsti per prevenire il rischio di contagio (vedi allegati). A decorrere dal 25 giugno 2020, viene consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

1. LINEE GUIDA per la riapertura delle ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE Al D.P.C.M. sono allegate le SCHEDE TECNICHE o LINEE GUIDA per la riapertura delle ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE, in gran parte già note perché pubblicate insieme ai precedenti D.P.C.M. Si segnalano le NOVITÀ, cioè le nuove linee guida per specifiche attività economiche e ricreative in riapertura: -

STRUTTURE TERMALI E CENTRI DI BENESSERE (TRATTAMENTI ALLE PERSONA, PISCINE TERMALI ECC.)


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STRUTTURE TURISTICO – RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

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RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

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PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri da sci)

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GUIDE TURISTICHE

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OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

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LOCAZIONI BREVI

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SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

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CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

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DISCOTECHE

Per quanto riguarda queste ultime (sale giochi, discoteche, fiere e congressi) il D.P.C.M. prevede ancora la loro sospensione sino al 14 luglio ma rinvia alle Regioni ed alle Province Autonome, in base all’andamento dell’epidemia a livello locale, il potere di stabilire date diverse per la riapertura. La Regione Veneto ha pertanto disposto con sua ordinanza del 13 giugno (vedi allegato) la riapertura delle predette attività a partire dal 19 giugno 2020.

2. ULTERIORI NOVITÀ Sono state introdotte alcune limitate modifiche anche ai precedenti protocolli. In particolare per quanto riguarda la Ristorazione, è nuovamente consentito il SERVIZIO A BUFFET: è infatti possibile la somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet. Si prevedono norme dettagliate per il CONDIZIONAMENTO DEGLI SPAZI CHIUSI: Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.


3. MISURE GENERALI Tolto ogni divieto alla circolazione dei cittadini italiani sull’intero territorio nazionale, è però obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni ove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, escludendo i bambini al di sotto dei sei anni e alcune categorie di disabili. L’impiego delle mascherine si aggiunge alle ulteriori misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, quali il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani. Disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero Salve le limitazioni disposte per particolari aree del territorio nazionale, come anche le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, dei motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e via dicendo.

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia Solo per le motivazioni elencate all’articolo 1, comma 4, del D.L. 33/2000 (comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, motivi di assoluta urgenza), e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende fare ingresso in Italia, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco, una dichiarazione semplificata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario.


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