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CIRCOLARE N. 2 del 11 gennaio 2022 - Nuove regole in materia di Green Pass

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Gentili Clienti,

Dopo il Decreto Legge n.221/2021 (estensione del Green Pass e obbligo di mascherine all’aperto) ed il Decreto Legge n.229/2021 (la "nuova" quarantena per i vaccinati) arriva il terzo provvedimento del Governo in meno di 2 settimane dedicati all'emergenza Covid19 e alle misure per il contenimento del coronavirus. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022 il Decreto Legge n.1/2022 che estende l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età in su, i quali dovranno munirsi di Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2021 e fino al 15 giugno 2022.

INDICE 1. RIEPILOGO SULLE NUOVE REGOLE 2. GREEN PASS RAFFORZATO, GREEN PASS BASE E CHI È ESENTE DALL’OBBLIGO. 2.1 Cosa si intende per Green Pass Rafforzato? 2.2 Cosa si intende per Green Pass Base? 2.3 Chi è esente dall’obbligo di Green Pass? 3. LE NUOVE REGOLE 3.1 Senza Green Pass 3.2 Green Pass Base 3.3 Green Pass Rafforzato 3.4 Obbligo vaccinale per i soggetti over 50 e relative sanzioni 3.5 Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro 3.6 Obbligo vaccinale per personale universitario 3.7 Smart working emergenziale settore pubblico e privato 3.8 Utilizzo del Green Pass (Base e/o Rafforzato) e quarantena precauzionale


1. RIEPILOGO SULLE NUOVE REGOLE

SENZA GREEN PASS

• •

Farmacie Negozi alimentari e Supermercati

GREEN PASS BASE

Dal 20 Gennaio 2022: •

Parrucchieri, barbieri, estetisti

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 Gennaio 2022: • •

Dal 1 Febbraio 2022: • Banche, finanziarie • Negozi e centri commerciali • Uffici pubblici • Posta, Inps, Inail e altri servizi pubblici

•

•

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• •

•

•

Treni, navi, aerei, bus, metro, tram Ristoranti e bar al chiuso/aperto Piscine, palestre, terme, sport di squadra al chiuso/aperto e stadi Musei, mostre, sagre, fiere, centri congressi Impianti di risalita (skilift, funivie, seggiovie) Parchi tematici e di divertimento Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso/aperto Sale gioco, sale scommesse, bingo, casinò Cinema e teatri

Dal 15 Febbraio 2022: • Ingressi al lavoro per gli over 50


2. GREEN PASS RAFFORZATO, GREEN PASS BASE E CHI È ESENTE DALL’OBBLIGO 2.1 Cosa si intende per Green Pass Rafforzato? Il Green Pass rafforzato è solo la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. In caso di vaccinazione la Certificazione verde COVID-19 ha una durata di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale; in caso di prima dose di vaccino, i 9 mesi decorrono dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva. In caso di guarigione da COVID-19, la Certificazione verde varrà per 6 mesi dalla data indicata sul certificato di avvenuta guarigione. Se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione è valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione. ATTENZIONE: Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale e del Green Pass da guarigione post vaccinazione sarà ridotta da 9 a 6 mesi. 2.2 Cosa si intende per Green Pass Base? Per Green Pass base si intende la Certificazione verde COVID-19 per test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Nei casi di tampone negativo la Certificazione avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido; 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare. 2.3 Chi è esente dall’obbligo di Green Pass? Sono esenti dall’obbligo di Certificazione verde COVID-19: − i bambini sotto i 12 anni, anche se ne è consigliata la vaccinazione; − i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

3. LE NUOVE REGOLE 3.1 Senza Green Pass Dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) e dal 1 febbraio 2022 per negozi e centri commerciali, per banche, uffici pubblici, Posta, Inps, Inail ecc. sarà necessario possedere ed esibire almeno il Green Pass base. In assenza di Green Pass (chi non si è vaccinato o non ha effettuato alcun tampone o è privo di certificazione medica di esenzione) potrà andare solo in: − Farmacie; − Negozi alimentari o supermercati; − Parrucchieri, barbieri ed estetisti ma solo fino al 19.01.2022; − Banche, finanziarie ma solo fino al 31.01.2022; − Negozi e centri commerciali ma solo fino al 31.01.2022; − Uffici pubblici, Posta, Inps, Inail ed altri servizi pubblici ma solo fino al 31.01.2022.


3.2 Green Pass Base Se in possesso di Green Pass base si potrà andare nei: − Luoghi di lavoro: dal 15 febbraio 2022 per chi ha compiuto i 50 anni sarà necessario il GREEN PASS RAFFORZATO; − Parrucchieri, barbieri ed estetisti dal 20.01.2022; − Banche, finanziarie dal 01.02.2022; − Negozi e centri commerciali dal 01.02.2022; − Uffici pubblici, Posta, Inps, Inail ed altri servizi pubblici dal 01.02.2022. Dal 10 gennaio 2022 chi ha unicamente il Green Pass BASE non può salire su treni, navi, aerei, bus, metro, tram; non può frequentare ristoranti e bar, anche all’aperto; non può recarsi in alberghi, hotel, strutture recettive; non può frequentare piscine, palestre, stadi, terme, musei, mostre, sagre, fiere, centri culturali e sociali, centri congressi, cinema, teatri, sale gioco. Dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, è comunque consentito l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori con il Green Pass base. Gli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado possono accedere ed utilizzare i mezzi di trasporto scolastico, anche senza green pass, purché indossino le FFP2.

3.3 Green Pass Rafforzato Chi è in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO può accedere a qualsiasi attività o servizio. Può: − recarsi liberamente nei luoghi di lavoro, − salire sui mezzi pubblici, utilizzare autobus, metropolitane e tram; − prendere navi, treni e aerei; − andare al ristorante ed al bar; − andare nei cinema e teatri; − frequentare piscine, palestre, stadi, spogliatoi, palazzetti dello sport; − fare sport di squadra; utilizzare gli impianti di risalita; − visitare musei e mostre; − frequentare centri benessere, centri termali; centri culturali, centri sociali e ricreativi; parchi tematici e di divertimento; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; − andare in alberghi e strutture ricettive; − partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere; − entrare nei centri congressi.

3.4 Obbligo vaccinale per i soggetti over 50 e relative sanzioni Il D.L. n. 1 del 2022, a far data dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 - per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2 - introduce l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, nonché per i


cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022. L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio ed indica ai destinatari il termine di 10 giorni dal ricevimento per comunicare all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dalla vaccinazione. L’Azienda Sanitaria competente – entro altri 10 giorni ed in contraddittorio con l’interessato – attesta l’insussistenza o meno dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi. L’Agenzia delle Entrate, in caso di attestazione della sussistenza dell’obbligo vaccinale, notifica entro 180 giorni l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. La sanzione è opponibile avanti il Giudice di Pace competente.

3.5 Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 tutti i lavoratori over 50, sia del settore pubblico che del settore privato, soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del Green Pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale. Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del Green Pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.


Sanzioni È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio. SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DI LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS (BASE) ANCHE PER LE AZIENDE OLTRE I 15 DIPENDENTI Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

3.6 Obbligo vaccinale per personale universitario Dal 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico. Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale Esenzioni Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C19.

3.7 Smart working emergenziale settore pubblico e privato I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile. Per ciò che riguarda il settore privato la circolare raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ricordando come fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato d’emergenza ed in forza delle disposizioni contenute nell’art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77/2020 sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente (necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


3.8 Utilizzo del green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022, unitamente alla Circolare 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute, comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del Green Pass base e del Green Pass rafforzato e quarantena. Le ricapitoliamo brevemente: Come funziona la nuova quarantena per i positivi, vaccinati e non Se si è positivi: • asintomatici: 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena; vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati; • sintomatici: 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. • per chi ha già ricevuto la terza dose booster o ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Come funziona la nuova quarantena per i contatti stretti, ad alto rischio Il contatto stretto (ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: • • • • •

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una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (per esempio la stretta di mano) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso Covid in assenza di DPI idonei un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso positivo senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Se si ha avuto un contatto stretto con un positivo: •

vaccinati con terza dose, o 2 dosi da meno di 4 mesi o guariti da meno di 4 mesi: non si applica la quarantena ma solo l’auto-sorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare mascherine respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione


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al contatto con il positivo. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare nel caso della comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi. vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con la persona positiva, con tampone finale negativo.

Lo Studio è a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento fosse necessario. Cordiali saluti. Torri di Quartesolo, 11 gennaio 2022. VESCOGIARETTA GROUP


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