Skip to main content

Circolare n.16 del 5 novembre 2021

Page 1

Gentilissimi Clienti,

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla G.U. 21.10.2021 n. 252, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Il DL 146/2021 è entrato in vigore il 22.10.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale, di agevolazioni e in materia di lavoro. Il DL 146/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

INDICE a) Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni 1. Dilazione dei ruoli 1.1 Dilazioni in essere all’8.3.2020 1.2 Dilazioni decadute all’8.3.2020 1.3 Dilazioni domandate dopo l’8.3.2020 1.4 Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021 2. Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi pagamenti - proroga delle rate 3. Cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 - termini di pagamento 4. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo - riversamento - stralcio di sanzioni e interessi 4.1 Spese oggetto di sanatoria 4.2 Benefici 4.3 Disposizioni attuative 5. Abrogazione del patent box e introduzione di una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo 5.1 Decorrenza e regime transitorio 5.2 Disposizioni attuative 5.3 Divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo 6. Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo 7. Disposizioni relative agli aiuti di stato 8. Rilascio del visto di conformità - estensione agli iscritti solo nel registro dei revisori legali 9. Concessione di contributi per l’acquisto di veicoli eco- logici, nuovi o usati stanziamento di ulteriori risorse


b) Principali novità in materia di lavoro 1. Nuovi trattamenti di integrazione salariale covid-19 1.1 Presentazione delle domande 1.2 Pagamento diretto delle prestazioni 2. Divieto di licenziamento 3. Equiparazione della quarantena alla malattia 4. Agevolazione in materia di somministrazione di lavoro 5. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - attività ispettiva 6. Novità in materia di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale e aumento delle sanzioni 6.1 Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 6.2 Revoca 6.3 Sanzioni aggiuntive previste dall’allegato i al dlgs. 81/2008 7. Congedi parentali 7.1 Beneficiari e indennità 7.2 Conversione 7.3 Diritto di astensione 7.4 Limiti

a) Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni 1. Dilazione dei ruoli Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all’8.3.2020, la cui comprensione richiede una trattazione unitaria dell’argomento. Trattasi della dilazione disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73. In base alla disciplina generale, per quanto rileva ai nostri fini: • la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro; • la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive; • se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute. 1.1 Dilazioni in essere all’8.3.2020 Per le dilazioni in essere all’8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive. Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall’8.3.2020 al 31.8.2021. Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, posto che prima del DL 146/2021 la scadenza era al 30.9.2021). 1.2 Dilazioni decadute all’8.3.2020 Coloro i quali, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.


1.3 Dilazioni domandate dopo l’8.3.2020 Le dilazioni chieste dopo l’8.3.2020, in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate- Riscossione in data 22.10.2021, continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall’8.3.2020 al 31.8.2021). Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. 1.4 Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021 Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021: • la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro; • la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. 2. Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi pagamenti - proroga delle rate Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021. Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo. Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata. Il carico, inoltre, non potrà beneficiare di alcuna rateazione. Prima del DL 146/2021, le rate andavano invece pagate: • entro il 31.7.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020; • entro il 31.8.2021, per quella in scadenza il 31.5.2020; • entro il 30.9.2021, per quella in scadenza il 31.7.2020; • entro il 31.10.2021, per quella in scadenza il 30.11.2020; • entro il 30.11.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021. 3. Cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 - termini di pagamento Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni. Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell’Agente della Riscossione. Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora. Termine per il ricorso Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato. 4. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo - riversamento - stralcio di sanzioni e interessi Viene introdotta una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che si concretizza nella presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022 e nel pagamento delle somme (senza possibilità di


compensazione) in un’unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi legali). Essa riguarda le indebite compensazioni eseguite entro il 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013. I crediti che rientrano nella sanatoria devono essere maturati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti “solari”). La sanatoria è preclusa se al 22.10.2021 è presente un avviso di recupero del credito d’imposta ormai definitivo. Ove, invece, l’avviso non sia definitivo è possibile avvalersi della procedura, ma senza pagamento rateale e versando l’intero importo del credito compensato. 4.1 Spese oggetto di sanatoria Le spese che hanno dato luogo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo devono essere state sostenute e ritenute non agevolabili, nel senso che non rientrano nel concetto di ricerca e sviluppo utile per fruire del credito d’imposta. Non sono agevolabili le spese caratterizzate da condotte fraudolente, da simulazioni oggettive o soggettive o basate su documenti falsi. Del pari, non sono agevolabili le spese non documentate. 4.2 Benefici Per avvalersi della sanatoria occorre riversare per intero il credito indebitamente compensato, fruendo dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi. Di norma, si tratta delle sanzioni irrogate in conseguenza della compensazione di crediti inesistenti, dal 100% al 200% dell’importo del credito stesso. Sul versante penale, il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del DLgs. 74/2000) non è più punibile. I benefici sono subordinati al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione. 4.3 Disposizioni attuative Il contenuto e le altre modalità attuative dell’istanza di sanatoria saranno stabilite da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 5. Abrogazione del patent box e introduzione di una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo Viene abrogato il regime del Patent box e sostituito con una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per i titolari di reddito d’impresa. Il nuovo regime prevede una maggiorazione del 90% dell’importo deducibile dei costi di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività propria dell’impresa. L’opzione per la “super deduzione”:


• ha durata per cinque periodi d’imposta; • è irrevocabile; • è rinnovabile; • è efficace sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP. Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 5.1 Decorrenza e regime transitorio Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) e, a partire dalla medesima data, è abrogato il Patent box. I soggetti che abbiano esercitato l’opzione Patent box in data antecedente al 22.10.2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 5.2 Disposizioni attuative Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno definite con un successivo provvedi- mento dell’Agenzia delle Entrate. 5.3 Divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo Per l’intera durata dell’opzione per la “super deduzione”, non è possibile fruire del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in relazione ai medesimi costi. 6. Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo Con una modifica all’art. 36-bis co. 5 del DL 41/2021, è stata eliminata la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo nella dichiarazione dei redditi. L’agevolazione può quindi essere utilizzata esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. 7. Disposizioni relative agli aiuti di stato Viene integrato l’art. 1 co. 13 del DL 41/2021, comprendendo nel quadro normativo che consente di fruire dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato anche i seguenti aiuti: • contributo a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021; • definizione agevolata degli avvisi bonari ex art. 5 del DL 41/2021; • esenzione prima rata IMU ex art. 6-sexies del DL 41/2021; • contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”); • proroga del credito d’imposta locazioni ex art. 4 del DL 73/2021. 8. Rilascio del visto di conformità - estensione agli iscritti solo nel registro dei revisori legali Per effetto della modifica operata alla lett. a) del co. 3 dell’art. 3 del DPR 322/98, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, che non siano anche iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli


esperti contabili o dei consulenti del lavoro, diventano abilitabili al rilascio del visto di conformità ai sensi: • dell’art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97, che individua i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, necessario di regola per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti per un importo superiore a 5.000,00 euro annui o per i rimborsi IVA superiori a 30.000,00 euro per periodo d’imposta; • dell’art. 119 co. 11 del DL 34/2020, in relazione al rilascio del visto di conformità in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, con riferimento agli interventi che danno diritto al c.d. “superbonus del 110%”. Altri requisiti e adempimenti Ai fini del rilascio dei visti di conformità, i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali dovranno però rispettare anche gli altri requisiti richiesti e porre in essere i previsti adempimenti. Si tratta, in generale, di: • essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; • stipulare un’apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile; • presentare alla DRE competente, in base al proprio domicilio fiscale, la richiesta di iscrizione nell’apposito elenco informatizzato; • tenere le scritture contabili del contribuente e predisporre le relative dichiarazioni; • effettuare i previsti controlli; • trasmettere in via telematica le dichiarazioni “vistate”. 9. Concessione di contributi per l’acquisto di veicoli eco- logici, nuovi o usati stanziamento di ulteriori risorse Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle precedenti risorse. In particolare, vengono destinati: • ulteriori 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 60 grammi per chilometro, di prezzo inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 (art. 1 co. 1031 della L. 30.12.2018 n. 145); • ulteriori 20 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, di cui 15 milio- ni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici (art. 1 co. 657 della L. 30.12.2020 n. 178); • ulteriori 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro, con prezzo inferiore a 40.000,00 euro al netto dell’IVA, con contestuale


rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011 (art. 1 co. 654 - 655 della L. 30.12.2020 n. 178); • ulteriori 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 anni (art. 73-quinquies co. 2 lett. d) del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106).

b) Principali novità in materia di lavoro 1. Nuovi trattamenti di integrazione salariale covid-19 L’art. 11 del DL 146/2021 prevede la concessione, in relazione al periodo compreso tra l’1.10.2021 e il 31.12.2021, di ulteriori trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale COVID19, riconosciuti ai datori di lavoro in caso di sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di: • Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) per i dato- ri di lavoro di cui all’art. 8 co. 2 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), riconosciute per una durata massima di 13 settimane, previa autorizzazione del periodo di 28 settimane di cui all’art. 8 co. 2 del DL 41/2021, decorso il periodo autorizzato; • Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro del settore tessile di cui all’art. 50-bis co. 2 del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), riconosciuta per una durata massima di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50-bis co. 2 del DL 73/2021. I predetti trattamenti di integrazione salariale sono richiedibili per i lavoratori in forza al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) e la loro fruizione non comporta per il datore di lavoro alcun obbligo di versamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015. Di converso, per i datori di lavoro beneficiari trova applicazione il divieto di effettuare licenziamenti economici per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. 1.1 Presentazione delle domande Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 11 del DL 146/2021 sono inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021. 1.2 Pagamento diretto delle prestazioni Per ottenere il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater co. 4 del DL 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.


In sede di prima applicazione, il termine in questione è spostato al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 146/2021, avvenuta il 22.10.2021. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 2. Divieto di licenziamento L’art. 11 co. 7 del DL 146/2021 proroga il divieto di licenziamento per motivi economici (vietando l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo) per i datori di lavoro che presentino domanda di integrazione salariale ai sensi dei precedenti co. 1, 2 e 6 dello stesso art. 11, per tutta la durata della fruizione del trattamento. Eccezioni Si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di: • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.; • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per i lavoratori disponi- bili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita del- la NASpI; • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. 3. Equiparazione della quarantena alla malattia L’obbligo. L’art. 8 del DL 146/2021 rende operativo fino al 31.12.2021 quanto disposto dall’art. 26 del DL 18/2020, ai sensi del quale il periodo trascorso dal lavoratore del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in conseguenza del contagio COVID- 19, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla norma di riferimento. Inoltre, il periodo trascorso in quarantena non è considerato computabile ai fini del comporto. Contributo una tantum Con l’introduzione del nuovo co. 7-bis all’art. 26 del DL 18/2020, dal 31.1.2020 al 31.12.2021 viene inoltre previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, a esclusione dei datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall’INPS: • una tantum, per un importo pari a 600,00 euro per ciascun lavoratore; • solo nei casi in cui l’attività lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il contributo viene erogato previa domanda telematica presentata dal datore di lavoro secondo le indicazioni e i termini che saranno indicati dall’INPS. 4. Agevolazione in materia di somministrazione di lavoro


L’art. 11 co. 15 del DL 146/2021 interviene con finalità agevolative sulla disposizione di cui all’art. 31 co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, operante in materia di somministrazione di lavoro. Viene infatti rimosso il termine del 31.12.2021, entro il quale l’utilizzatore poteva impiegare in missione il lavoratore somministrato a tempo determinato – per il quale l’agenzia di somministrazione ha comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato – per periodi superiori a 24 mesi (anche non continuativi), senza che ciò determinasse in capo all’utilizzatore medesimo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 5. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - attività ispettiva L’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 146/2021 introduce alcune novità che interessano l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL). Nello specifico: • con la modifica del co. 1 dell’art. 13 del DLgs. 81/2008, le Aziende sanitarie locali (ASL) vengono affiancate dall’INL nella attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Conseguentemente viene disposta l’abrogazione del successivo co. 2 del citato art. 13, il quale riservava all’INL, in concorrenza con le ASL, un ambito di applicazione dell’attività di vigilanza limitato prevalentemente al settore dell’edilizia e a un novero ristretto di attività lavorative; • viene sostituito il co. 4 dell’art. 13 del DLgs. 81/2008; la nuova norma attribuisce alle ASL e all’INL il compito a livello provinciale, ma nell’ambito dei comitati regionali di coordinamento, di promuovere e coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • all’art. 13 del DLgs. 81/2008 viene aggiunto il co. 7-bis, in base al quale l’INL è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; in tale relazione si deve dare conto dei risultati conseguiti e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. 6. Novità in materia di sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale e aumento delle sanzioni L’art. 13 co. 1 lett. d) e g) del DL 146/2021 riformula l’art. 14 del DLgs. 81/2008 riguardante i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: • cambiando le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni; • inasprendo le relative sanzioni. 6.1 Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale La nuova disciplina dispone che l’INL possa adottare il provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale: • quando riscontra che almeno il 10% (invece del 20% previsto in precedenza) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;


• a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori indicate nel nuovo Allegato I al DLgs. 81/2008. Rispetto alla precedente formulazione, che richiedeva il riscontro di violazioni in materia di salute e sicurezza non solo gravi ma “reiterate”, la norma facilita il ricorso al provvedimento di sospensione anche solo a fronte di una delle specifiche violazioni indicate nell’Allegato I. In aggiunta alla sospensione, possono essere imposte specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Divieto di contrattazione con la Pubblica Amministrazione Per tutta la durata della sospensione è fatto divieto all’impresa destinataria del provvedimento di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 6.2 Revoca La revoca del provvedimento di sospensione e la conseguente ripresa dell’attività produttiva potrà avvenire: • in caso di lavoro nero, a seguito dell’assunzione dei lavoratori irregolari e del pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500,00 euro, fino a cinque lavoratori irregolari; se si supera tale soglia, la somma aggiuntiva raddoppia a 5.000,00 euro; • in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza, a seguito della rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni e del versamento di una somma aggiuntiva variabile in funzione del tipo di violazione riscontrata tra quelle indicate nel nuovo Allegato I al DLgs. 81/2008. Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione della sospensione, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento analogo. Fermo restando il rispetto delle suddette condizioni, la revoca viene anche concessa su richiesta del datore di lavoro, subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo è maggiorato del 5% e deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. 6.3 Sanzioni aggiuntive previste dall’allegato i al dlgs. 81/2008 La lett. g) dell’art. 13 co. 1 del DL 146/2021 sostituisce l’Allegato I del DLgs. 81/2008, determinando, per ogni fattispecie di violazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del DLgs. 81/2008, i seguenti importi aggiuntivi: • mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR): 2.500,00 euro; • mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: 2.500,00 euro; • mancata formazione e addestramento: 300,00 euro per ciascun lavoratore interessato; • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: 3.000,00 euro; • mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS): 2.500,00 euro; • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 300,00 euro per ciascun lavoratore interessato; • mancanza di protezioni verso il vuoto: 3.000,00 euro; • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: 3.000,00 euro;


• lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000,00 euro; • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000,00 euro; • mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruzione differenziale): 3.000,00 euro; • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnala- zione o di controllo: 3.000,00 euro. 7. Congedi parentali L’art. 9 del DL 146/2021 reintroduce il congedo COVID-19 in favore dei genitori lavoratori, da fruire in forma giornaliera od oraria fino al 31.12.2021 per il figlio convivente e minore di anni 14 (se in condizione di disabilità grave non vi sono limiti di età) per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della: • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; • infezione da COVID-19 del figlio; • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; • chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio in caso di disabilità grave. 7.1 Beneficiari e indennità Il congedo è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori: • dipendenti; • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS; • autonomi iscritti all’INPS. L’indennità riconosciuta: • per i dipendenti, è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 a eccezione del co. 2 (i periodi sono coperti da contribuzione figurativa); • per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità; • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 7.2 Conversione I soggetti beneficiari possono domandare la conversione nel congedo disciplinato dall’art. 9 del DL 146/2021, con diritto alla relativa indennità, degli eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22.10.2021 durante i periodi di: • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; • sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura; • durata dell’infezione da COVID-19 del figlio;


• durata della quarantena del figlio. 7.3 Diritto di astensione In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, in presenza delle condizioni di cui sopra, viene riconosciuto il diritto di astensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tale ipotesi: • non viene corrisposta la retribuzione né alcuna indennità; • non viene riconosciuta la contribuzione figurativa; • è posto in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento. 7.4 Limiti Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo o del diritto di astensione oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle stesse misure.

Lo Studio resta a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o problema da risolvere. Cordiali saluti.
 Torri di Quartesolo, 05 novembre 2021 
 VESCOGIARETTA GROUP


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Circolare n.16 del 5 novembre 2021 by off_lab - Issuu