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Circolare n.15 - Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro

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Gentilissimi Clienti, Il Governo italiano ha deciso di estendere progressivamente a tutti gli ambiti lavorativi l’obbligo per i lavoratori di possedere ed esibire il “GREEN PASS” ovvero la Certificazione verde COVID-19 - EU Digital COVID Certificate. Con l’approvazione definitiva del Decreto Legge n.105, convertito con Legge n.126 del 16 settembre 2021, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Legge n.111 del 6 agosto e n.122 del 10 settembre 2021 che estendevano al mondo della scuola e della sanità l’obbligo di GREEN PASS, nella tarda serata di martedì 21 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il Decreto Legge n.127 che amplia la platea dei lavoratori obbligati all’utilizzo del GREEN PASS fino a ricomprendere l’intero settore pubblico e quello privato. Con questa circolare spiegheremo chi è obbligato a possedere ed esibire il GREEN PASS per poter accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, quando l’intera normativa entrerà in vigore e per chi, chi ha l’onere di controllare il possesso del GREEN PASS e con quale strumento potrà farlo, quali sono le conseguenze nel caso il soggetto sia privo della Certificazione Verde Covid-19. COS’È IL GREEN PASS O CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19? È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che è anche il Titolare del trattamento dei dati personali. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: - aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); - essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; - essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. Si ricorda che la Certificazione verde COVID-19 ha una validità di 12 mesi dalla data dell’ultima somministrazione del vaccino. AD OGGI QUANDO È RICHIESTO IL GREEN PASS? Ad oggi e fino al 31 dicembre 2021 la Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: - partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose - accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e restare nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri - spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione" - accedere ai seguenti servizi e attività:


servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; o centri termali, parchi tematici e di divertimento; o centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; o sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; o concorsi pubblici. - per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: o aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. - per accedere a scuole e università: o chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore; o il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. o o o o


QUANDO SARÀ RICHIESTO IL GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE IN POI? Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione – per ora – dello stato di emergenza) chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e pubblico ha l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il GREEN PASS, per accedere ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta. Il controllo è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) che dovrà definirne le modalità entro il 15 di ottobre.

LAVORO PRIVATO A chi si applica Sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta il GREEN PASS coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato e la normativa ricalca quanto già disposto per il settore pubblico, pertanto tale obbligo si estende a collaboratori a partita IVA (se e quando questi accedono al luogo di lavoro), volontari, stagisti e tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) in un’impresa privata. Presentando il decreto, il Governo ha specificato che tale obbligo riguarda sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi o i collaboratori a qualsiasi titolo. Dove si applica Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Le sanzioni per mancanza di GREEN PASS nel settore privato Il personale ha l’obbligo del GREEN PASS e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato Verde. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né retribuzione nè compenso o emolumento, comunque denominato. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Le sanzioni a carico del Datore di lavoro per mancato verifica o non adozione di misure organizzative di controllo. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancanza di controlli da parte della Datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

LAVORO PUBBLICO A chi si applica È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.


L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Banca d’Italia, Enti pubblici economici e Organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo di Green Pass è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Dove si applica Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate. Le sanzioni Il personale pubblico che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato Verde. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né retribuzione o compenso o emolumento, comunque denominato. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. Cariche elettive L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. TRIBUNALI Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo. CHI È ESENTE DALL’OBBLIGO DI GREEN PASS? L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: - ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; - ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. - ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della


sperimentazione Covitar ed alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. COME VANNO EFFETTUATI I CONTROLLI? La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia può avvenire solo tramite l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet. VerificaC19 consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. CHI EFFETTUA I CONTROLLI? La verifica della Certificazioni verdi COVID 19 è stata finora disciplinata dall’art.13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell’art.9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n.52). In base a tale normativa, già oggi possono effettuare le necessarie verifiche: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Come ha chiarito il Ministero dell'Interno con la circolare interpretativa del 10 agosto 2021, non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19. Questa attività è infatti rimessa ai verificatori i quali certamente ne sono tenuti quando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione. In tali casi l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.


Ad esclusione dei pubblici ufficiali, tutti gli altri soggetti ai quali è affidata l'attività di controllo devono essere individuati formalmente e ricevere specifiche istruzioni relativamente alla funzione di verifica loro affidata (art. 13, comma 3, D.P.C.M. 17 giugno 2021). Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni circa il possesso del GREEN PASS per accedere ai luoghi di lavoro è posto a carico dei DATORI DI LAVORO. Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre dovranno individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Questi ultimi, formalmente nominati incaricati del trattamento, dovranno ricevere adeguata formazione e istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. GREEN PASS ED INFORMATIVA PRIVACY L’art.13, comma 5, del D.P.CM. 17.06.2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”) stabilisce che “L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”. Come chiarito anche dal Garante per la Privacy, la richiesta di esibizione e la verifica del possesso del GREEN PASS costituisce trattamento di dati personali. Il Titolare dovrà pertanto rendere ai soggetti interessati adeguata informativa relativa al trattamento dei dati effettuato tramite la verifica del GREEN PASS. Tale informativa potrà contenere le seguenti informazioni: l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove nominato, del suo DPO; le finalità che saranno necessariamente connesse e strumentali alla gestione del contagio da COVID-19; la base giuridica del trattamento che è da individuarsi nella necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art.6 GDPR e D.L. n.127); il periodo di conservazione dei dati personali laddove è corretto indicare che non vengono conservati dati personali; l'indicazione dei diritti dell'interessato previsti dagli art.15 -22 GDPR; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; l’indicazione della necessità di sottoporsi a verifica per poter accedere ai locali o usufruire dei servizi offerti pena l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità di consentire l'accesso ed infine l’assenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Tale informativa dovrà avere la più ampia diffusione possibile. Dovrà essere esposta nei pressi del luogo ove viene effettuata la rilevazione per consentire agli interessati di poterla consultare. Si ricorda che non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell’interessato che esibisce il GREEN PASS.


L’unico soggetto deputato alla conservazione è il Ministero della salute in qualità di Titolare del trattamento. La conservazione dei dati è determinata dal comma 1 dell’art.16 del DPCM 17.06.2021 e coincide con il periodo di validità delle certificazioni medesime. Sul punto il Garante si è ampiamente pronunciato anche redarguendo l’abitudine di proprietari di palestre e centri sportivi che, al comprensibile fine di semplificare le operazioni di ingresso ai propri clienti e dipendenti, tenevano traccia dei nominativi già in possesso del Green Pass e della loro scadenza così da esimere i soggetti da controlli ad ogni ingresso alla struttura. Caso distinto, invece, è quello delle scuole che poco prima della loro riapertura hanno potuto contare - nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) - su una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente, mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC, la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. Lo Studio resta a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o problema da risolvere. Cordiali saluti.
 Torri di Quartesolo, 23 settembre 2021 
 VESCOGIARETTA GROUP


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