CIRCOLARE N.13 DEL 23 GIUGNO 2021 "ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI – ASSEGNI FAMILIARI”
1.
ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
2.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
PREMESSA
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 ha approvato il decreto-legge (D.L. n. 79/2021) contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021. Si tratta di una misura “ponte” che temporaneamente accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale e unico per ogni figlio che avverrà a gennaio 2022. Come previsto dalla legge delega n. 46/2021 questa misura avrebbe dovuto vedere la luce il 1° luglio 2021, salvo poi essere rinviata a gennaio 2022. Se nel cronoprogramma iniziale si parlava di una partenza generalizzata dal 1° luglio 2021, il Governo disegna un percorso per tappe, che inizialmente aprirà le porte del nuovo strumento di sostegno di carattere universalistico solo per chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare. Questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, ma saranno incrementati per il periodo da luglio a dicembre 2021.
1. ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI 1.1.
A CHI SPETTA
Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare;
La misura riguarda quindi una platea circoscritta: parliamo quindi di lavoratori autonomi e disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi. In questa norma “ponte” rientrano anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare. Si tratta di una platea di oltre due milioni di persone che finora potevano usufruire solo di
detrazioni nella dichiarazione dei redditi per i figli a carico. Dal 2022 invece, con la riforma fiscale, diventa strutturale e universale. Lo riceveranno tutti i mesi le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. In particolare, ne beneficeranno:
le famiglie con lavoratori dipendenti;
le famiglie con lavoratori autonomi;
le famiglie con disoccupati e incapienti.
1.2.
QUANTO SPETTA
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee. Gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee, secondo la tabella allegata al decreto legge n. 79/2021. Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio:
se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro;
L’assegno sarà garantito con Isee fino a 50mila euro, che è il limite massimo di Isee entro il quale spetta il beneficio: in tal caso l’assegno mensile sarà di 30 euro per nuclei con due figli e di 40 per quelli con tre. L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
1.3.
COME VIENE EROGATO
Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare domanda online all’Inps o ai patronati secondo le regole che saranno fissate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno. Il sussidio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le richieste pervenute entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente. In caso di affido condiviso dei minori l’assegno sarà accreditato al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
2.
ASSEGNI FAMILIARI 2.1.
MAGGIORAZIONE ASSEGNI FAMILIARI
Per coloro che percepiscono gli assegni familiari, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore, pari a:
37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli; 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli. 2.2.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 31 Dicembre 2021, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto. Restano ferme le disposizioni relative alla modalità di presentazione della domanda attualmente valide e indicate nella circolare n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal decreto-legge n.69/1988 al fine della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare.
Lo Studio è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento fosse necessario. Cordiali saluti. Torri di Quartesolo, 23 giugno 2021 VESCOGIARETTA GROUP