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CIRCOLARE N.40 DEL 06 NOVEMBRE 2020 “D.P.C.M. 03 NOVEMBRE 2020”

INDICE

1.

SPOSTAMENTI

2.

CENTRI COMMERCIALI

3.

SCUOLA

4.

SALE GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E CASINO’


Gentili clienti Nella serata di ieri, 4 Novembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) che divide l’Italia in tre fasce stabilendo per ciascuna di esse ulteriori limitazioni e chiusure a seconda della gravità del contagio da COVID 19, misurata attraverso indicatori prestabiliti ed aggiornata – almeno settimanalmente – da apposite ordinanze del Ministero della Salute. Le nuove misure entreranno in vigore domani, 6 novembre, e sono efficaci fino al 3 dicembre. Il VENETO è in fascia GIALLA, cioè quella considerata a livello inferiore di rischio. Sostanzialmente si confermano le misure già adottate dal D.P.C.M. 25 ottobre, CON ALCUNE ULTERIORI LIMITAZIONI. Ben diverse sono le limitazioni previste per le Regioni in fascia ARANCIONE (PUGLIA e SICILIA) e per quelle in fascia ROSSA (LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA, VALLE D’AOSTA). La Presidenza del Consiglio ha preparato la tabella che si allega evidenziando cosa cambia in ogni regione, a seconda della fascia, da domani, venerdì 6 novembre.

Nel VENETO cosa cambia? 1. SPOSTAMENTI È stato introdotto in tutto il territorio nazionale (e dunque anche in Veneto) il c.d. COPRIFUOCO dalle ore 22.00 alle ore 5.00: significa che dopo le ore 22 saranno possibili solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Bisognerà in caso di circolazione fra le 22 e le 5 portare con sé l’autodichiarazione per giustificare il proprio spostamento: l’Autorità Pubblica potrà fermare chi circola e verificare se lo spostamento è giustificato. In caso contrario, scattano le sanzioni. Anche nell’orario compreso fra le 5 e le 22 è comunque raccomandato fortemente di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Nelle Regioni rosse è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (la Regione dichiarata rossa), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. Significa che dal Veneto ci si può recare in Lombardia ma solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, con autocertificazione e documentazione a riprova.

2. CENTRI COMMERCIALI


Nelle giornate festive e prefestive (sabato) sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

3. SCUOLA Per scuole secondarie di secondo grado si passa alla Didattica a distanza (DAD) al 100%. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia IN PRESENZA, con uso obbligatorio DPI salvo che per i bambini con meno di sei anni e per soggetti disabili o con patologie incompatibili SOSPESI TUTTI I CONCORSI ED ESAMI DI ABILITAZIONE, ad eccezione di quelli per il personale sanitario. 4. SALE GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E CASINÒ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, ANCHE SE SVOLTE ALL’INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIFFERENTI. Quindi sono sospese anche quelle presenti nel bar e nelle tabaccherie. Sono confermate per le Regioni in fascia gialla (come il Veneto) le misure già adottate con il D.P.C.M. del 25 ottobre che di seguito si riepilogano: Bar ed attività di ristorazione “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 18,00, e con un massimo di quattro (4) persone per tavolo, salvo siano tutti conviventi”. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Dalle ore 18 in poi le attività dei servizi di ristorazione potranno continuare solo «con consegna a domicilio» e la «ristorazione con asporto fino alle ore 24» ma sempre “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Sono consentite le mense e l’attività di catering continuativo – sempre rispettando i protocolli e garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione – senza limiti di orario - negli alberghi ed in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. Restano consentiti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti. Locali pubblici – Esercizi commerciali – Servizi alla persona Tutte le attività commerciali ed i servizi alla persona restano aperti nel rispetto dei protocolli per ciascuna attività. Nei locali pubblici e negli esercizi commerciali vanno esposti all'ingresso cartelli che riportino il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Feste e cerimonie Fino al 3 dicembre (termine di vigenza del D.P.C.M.) sono vietate feste nei luoghi al chiuso ed all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose come i matrimoni, battesimi, cresime, lauree. Non c’è un divieto esplicito per le feste private ma è «comunque fortemente raccomandato di non ricevere persone non conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza.


Attività sospese Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi di cultura (NOVITÀ) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatro, sale cinematografiche, sale da concerto e negli altri spazi all’aperto. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere ed altri analoghi eventi. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese le attività di parchi tematici e di divertimento. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, ANCHE SE SVOLTE ALL’INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIFFERENTI. Rafforzamento Smart Working - Riunioni È fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working nella pubblica amministrazione (almeno per il 50% dei lavoratori) e nel settore privato. Sono sospese riunioni in presenza e le imprese, gli studi professionali e ogni altra categoria di lavoratori sono invitati a convocare le riunioni in video conferenza, limitando al minimo indispensabile i meeting dal vivo: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza” (art.1, lettera o). Attività congressuali. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Attività produttive, commerciali, professionali e sociali. Tutte le attività produttive, commerciali, professionali e sociali ammesse (vedi sopra le attività sospese) possono continuare nel rigoroso rispetto dei protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi dove sono svolte. Vanno rispettate tutte le misure per il contenimento dell’epidemia: - utilizzo di mascherine, anche di comunità od autoprodotte; - il distanziamento fisico di almeno un metro; - l’igiene costante ed accurata delle mani; - il divieto di lasciare il proprio domicilio o di recarsi in ufficio o presso lo stabilimento produttivo con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°; - il divieto di assembramenti. In ordine alle attività professionali si raccomanda siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Divieto di assembramenti Può essere disposta – mediante ordinanza comunale - la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità' di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.


Mascherine L'articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre conferma che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Quindi la mascherina va sempre indossata, all’aperto ed al chiuso, salvo che nella propria abitazione se non sono presenti terzi estranei. Viene infatti «fortemente raccomandato» l'utilizzo dei dispositivi (mascherine) «anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». Nei luoghi di lavoro va sempre indossata salvo che non sia possibile l’isolamento della persona (ad esempio, chi svolge la sua professione in un ufficio da solo). Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Sport Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico – amatoriale.

Si allega il modello autodichiarazione in formato editabile e la tabella delle regioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario. Torri di Quartesolo, 06 novembre 2020

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