CIRCOLARE N.14 DEL 6 AGOSTO 2021 DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021 n. 106 - Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni e le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione a.
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 1.“ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI” - PROROGA VERSAMENTO DELLE RATE 2. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI 3. PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI LOCATE ESENZIONE IMU 2021 CON SFRATTO PER MOROSITÀ 4. MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCA-ZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO 5. RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI 6. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI 7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE WEDDING E INTRATTENIMENTO 8. CREDITI D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI 9. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI 10. CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI 11. CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMPETENZE MANAGERIALI 12. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 13. CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 14. CREDITI D’IMPOSTA PROROGATI AL 31.12.2021 15. DETASSAZIONE CONTRIBUTI, INDENNITÀ E ALTRE MISURE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS 16. PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI 17. BONUS VACANZE 18. REAGENTI E APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE - ALIQUOTA IVA RIDOTTA 19. ANIMALI CEDUTI PER ATTIVITÀ VENATORIA - ALIQUOTA IVA RIDOTTA 20. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO E CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEI PROTESTI 21. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI 22. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE 23. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI NATATORI 24. CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
25. CANONI DEMANIALI MARITTIMI - SOGLIA MINIMA 26. MODIFICHE AI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA DELLO SPORT b. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 1. NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO A TERMINE 2. NOVITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DI LICENZIAMENTO 3. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA VERIFICA CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI 4. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E IN MATERIA DI DURC 5. DECONTRIBUZIONE PER IL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO 6. NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA E SICUREZZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO 9. TRATTAMENTI INTEGRATIVI ARRETRATI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA
PREMESSA Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), entrato in vigore il 26.5.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 25.5.2021 n. 73 è stato convertito nella L. 23.7.2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.2021, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario. In sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis” sono state fatte “confluire” anche le disposizioni del successivo DL 30.6.2021 n. 99, analizzate in una precedente circolare. Di seguito vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, ad esclusione dell’ulteriore proroga al 15.9.2021 dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che è stata analizzata nella precedente circolare. Inoltre nella seconda parte, vengono analizzate le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”. Le novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione sono invece state analizzate in precedenti circolari.
a. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 1. “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI” PROROGA VERSAMENTO DELLE RATE Vengono ulteriormente posticipate le rate relative alla c.d. “rottamazione dei ruoli” (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione), nonché quelle relative al c.d. “saldo e stralcio degli omessi pagamenti”, scadute nel corso del 2020 e del 2021. Per effetto dell’ulteriore proroga si dovrà pagare entro: il 31.7.2021 (termine che, cadendo di sabato, slitta al 2.8.2021), le rate in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020; il 31.8.2021, la rata in scadenza il 31.5.2020; il 30.9.2021, le rate in scadenza il 31.7.2020; il 31.10.2021, la rata in scadenza il 30.11.2020; il 30.11.2021, le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021. Viene applicata una tolleranza di cinque giorni per il ritardo. Prima della modifica in esame, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro: il 2.8.2021, per le rate scadute nel 2020; il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.
2. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI È stata prevista una proroga per porre in essere gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Attraverso questo regime, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono affrancare le eventuali plusvalenze su tali beni che risulterebbero imponibili ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso. In sostanza, per le partecipazioni ed i terreni posseduti all’1.1.2021 il termine originariamente previsto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) slitta dal 30.6.2021 al 15.11.2021. Per avvalersi della rivalutazione è sempre necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell’1.1.2021. Entro il 15.11.2021, sarà quindi possibile procedere con: • la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; • il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore periziato, ovvero della prima di tre rate annuali.
3. PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI LOCATE ESENZIONE IMU 2021 CON SFRATTO PER MOROSITÀ È stata prevista l’esenzione dal versamento dell’IMU per l’anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità. In particolare, l’agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità: • •
entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021; successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
In questi casi l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati. Richiesta di rimborso Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata, con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM. 4.
MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA PER IL 2021 SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
Viene previsto che, con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, possano accedere al “reintrodotto” credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, nella nuova misura “ridotta” pari al 40% (locazione) e 20% (affitto d’azienda), anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso il 26.5.2021, a condizione che soddisfino la condizione del calo del
fatturato (consistente nell’aver registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020). I soli soggetti che non devono verificare la condizione del calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019. Credito locazioni 2021 Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL “Sostegni-bis” è intervenuto sul credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020: prorogandolo fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turisticoricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti; riaprendo la possibilità di accedere al credito, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni (nuove modalità di calcolo e nuova misura del calo del fatturato), a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021). 5. RICONTRATTAZIONE DELLE LOCAZIONI COMMERCIALI Modificando l’art. 6-novies del DL 41/2021, viene disposto che il locatario e il conduttore delle locazioni commerciali sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove sussistano le seguenti condizioni: • il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8.3.2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa; • si tratti di locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8.3.2020. 6. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CON RICAVI DA 10 A 15 MILIONI Viene prevista la reintroduzione di un contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro che abbiano i requisiti previsti per il contributo del DL “Sostegni” e per quello “alternativo” del DL “Sostegnibis”, definendone anche la modalità di determinazione. 7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE WEDDING E INTRATTENIMENTO Viene introdotto un contributo a fondo perduto destinato alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie – Restaurant - Catering (HORECA). Tale contributo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. 8. CREDITI D’IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI Per i crediti d’imposta pari al 100% delle commissioni bancarie e per l’acquisto di POS (inizialmente previsti nel DL 99/2021 e confluiti nel DL 73/2021 convertito), viene disposto che le caratteristiche tecniche degli strumenti dovranno essere stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
9. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI Il credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la somministrazione di tamponi, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, viene riconosciuto alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. 10. CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei dipendenti. Sono agevolabili le spese: sostenute fino all’importo massimo di 30.000,00 euro per ciascuna impresa beneficiaria; relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”. Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021. Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo DM. 11. CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMPETENZE MANAGERIALI Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici e privati, come previsto inizialmente dalla L. 178/2020) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali. 12. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
DI
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta: in favore dei titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio; per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, per un massimo di 6 mesi. 13. CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO Alle persone fisiche che detengono immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela di cui al DLgs. 42/2004, non utilizzati nell’esercizio di impresa, è previsto un credito d’imposta:
per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili; nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico, fino a un importo massimo complessivo di 100.000,00 euro. Il credito d’imposta in esame: è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a decorrere dal riconoscimento dello stesso; non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione IRPEF prevista dall’art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR. I beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 14. CREDITI D’IMPOSTA PROROGATI AL 31.12.2021 Sono stati prorogati al 31.12.2021: il credito d’imposta per investimenti nelle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (art. 18-quater co. 1 del DL 8/2017); il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisto della carta (art. 188 del DL 34/2020); il credito d’imposta per le società benefit (art. 38-ter del DL 34/2020). 15. DETASSAZIONE CONTRIBUTI, INDENNITÀ E ALTRE MISURE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS Viene abrogata la disposizione (co. 2 dell’art. 10-bis del DL 137/2020) in base alla quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza epidemiologica si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”. Come indicato dall’Agenzia delle Entrate in un’apposita “avvertenza” pubblicata sul proprio sito: i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri dei modelli REDDITI di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione “99” in luogo del codice “84”) e di lavoro autonomo, nonché nei quadri del modello IRAP di determinazione del valore della produzione (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 446/97 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione “99” in luogo del codice “16”); i predetti soggetti non devono compilare neppure il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto “24” (nei modelli REDDITI) e “8” (nel modello IRAP); i contribuenti che abbiano già inviato i modelli REDDITI e IRAP non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate.
16.
PROROGA DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI
Viene stabilita la proroga fino al 31.12.2021: del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000,00 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011; del regime di favore previsto dall’art. 1 co. 657 della L. 178/2020 per l’acquisto di veicoli commerciali (categoria N1) e veicoli speciali (categoria M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell’alimentazione dello stesso e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV. 17. BONUS VACANZE Il c.d. “bonus vacanze” è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici. 18. REAGENTI E APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE - ALIQUOTA IVA RIDOTTA L’art. 31-ter del DL 73/2021 convertito prevede che, per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021, si applichi l’aliquota IVA del 5% per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche, a condizione che siano: destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea; acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o dagli Enti di ricerca privati senza fini di lucro. 19. ANIMALI CEDUTI PER ATTIVITÀ VENATORIA - ALIQUOTA IVA RIDOTTA L’art. 18-bis del DL 73/2021 convertito stabilisce che, dal 25.7.2021 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione) e fino al 31.12.2021, gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria sono compresi tra quelli destinati all’alimentazione umana “ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto”: di cui al n. 4 della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (con la conseguenza che essi dovrebbero rientrare tra i beni per i quali i produttori agricoli possono applicare il regime speciale di detrazione IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72); di cui al n. 7 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per i quali si applica l’aliquota IVA del 10%. 20. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO E CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEI PROTESTI Sono ulteriormente sospesi, fino al 30.9.2021, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.2.2021 al 30.9.2021. Sono cancellati d’ufficio, invece, i protesti e le constatazioni equivalenti levati nel periodo dall’1.2.2021 al 30.9.2021. Viene, altresì, precisato che l’ammontare già riscosso non sarà oggetto di rimborso. 21. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI Viene previsto che, fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall’art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 convertito per l’accesso alle misure finanziarie di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie
dimensioni, è prorogato al 31.12.2021 il termine entro cui Invitalia è autorizzata a effettuare la sottoscrizione de gli strumenti finanziari, limitatamente alle istanze presentate entro il 30.6.2021. 22. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE L’art. 1-quater del DL 73/2021 convertito incrementa la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. Di questo, una quota pari a 20 milioni di euro è destinata all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle ONLUS che: risultino titolari di partita IVA e fiscalmente residenti nel territorio dello Stato; svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili. 23. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE GESTISCONO IMPIANTI NATATORI L’art. 10-bis co. 1 del DL 73/2021 convertito riconosce in favore di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), che gestiscono impianti natatori, un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per la gestione e la manutenzione dell’impianto nei periodi in cui l’accesso era precluso o limitato a causa dell’emergenza epidemiologica. Le spese devono risultare sostenute dall’1.3.2020 fino alla fine dello stato di emergenza. Le disposizioni attuative del contributo saranno adottate con apposito DPCM. 24. CONCESSIONI DI DILETTANTISTICHE
IMPIANTI
SPORTIVI
ALLE
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
In base all’art. 10-ter del DL 73/2021 convertito, le concessioni aventi ad oggetto impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2021, sono prorogate fino al 31.12.2023 in favore delle stesse associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro assegnatarie. 25. CANONI DEMANIALI MARITTIMI - SOGLIA MINIMA L’art. 6-bis del DL 73/2021 convertito stabilisce che, per l’anno 2021, è rideterminato in 500,00 euro (anziché in 2.500,00 euro) l’importo annuo minimo del canone dovuto quale corrispettivo per l’utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico definite dagli enti locali competenti. 26. MODIFICHE AI DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA DELLO SPORT Il co. 13-quater dell’art. 10 del DL 73/2021 convertito modifica i termini di decorrenza dei decreti attuativi della riforma del settore sportivo. Considerando i decreti di maggior rilievo, si applicheranno dall’1.1.2023: il DLgs. 36/2021 (relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), ad eccezione di alcune disposizioni dello stesso che si applicheranno dall’1.1.2022, tra le quali consta l’art. 10 sul riconoscimento a fini sportivi; il DLgs. 37/2021 (in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo).
Le disposizioni del DLgs. 39/2021 (relativo all’istituzione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) si applicheranno a decorrere dal 31.8.2022. Di tale decreto è stato anche modificato l’art. 6, al fine di semplificare e ridurre la documentazione necessaria per l’iscrizione nel nuovo Registro.
b. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 1. NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO A TERMINE L’art. 41-bis del DL 73/2021 convertito modifica all’art. 19 del DLgs. 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato aggiungendo, alle due causali già previste alle lett. a) e b) del co. 1 (ossia: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), una nuova ipotesi, valevole fino al 30.9.2022, secondo cui possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. 2. NOVITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DI LICENZIAMENTO Oltre ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio vengono aggiunti quelli del settore creativo, culturale e dello spettacolo tra i beneficiari dell’esonero contributivo di cui al co. 1 dell’art. 43 del DL 73/2021, per i quali il divieto di licenziamento per motivi economici (di cui all’art. 8 co. 9 - 11 del DL 41/2021, conv. L. 69/2021) si applica fino al 31.12.2021 ai sensi del successivo co. 2. In caso di violazione del divieto: • l’esonero contributivo concesso è revocato con efficacia retroattiva; • non si può presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’art. 8 co. 1 - 2 del DL 41/2021, conv. L. 69/2021. 3. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA VERIFICA CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI L’art. 47-bis del DL 73/2021 convertito dispone che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dall’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, la regolarità contributiva di tali lavoratori venga verificata d’ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dall’1.11.2021. A tal fine, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021. 4. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E IN MATERIA DI DURC L’art. 57-bis del DL 73/2021 convertito estende la possibilità di accertare mediante dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento nei procedimenti avviati su istanza di parte aventi a oggetto l’erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni ex art. 264 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, al periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020)1863 final.
5. DECONTRIBUZIONE PER IL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO Con le modifiche apportate in sede di conversione all’art. 43 del DL 73/2021, viene esteso anche al settore creativo, culturale e dello spettacolo l’esonero relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. 6. NOVITÀ IN MATERIA DI PREVIDENZA E SICUREZZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO In sede di conversione è stato modificato l’art. 66 del DL 73/2021, con la sostituzione dei co. 4 e 5 e l’introduzione dei co. 5-bis e 5-ter. In dettaglio, al co. 4, si prevede che, con decorrenza dall’1.1.2022, l’assicurazione INAIL venga estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Al co. 5, si prevede che, a decorrere dal 25.7.2021, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con riferimento ai giudizi pendenti al 25.7.2021 aventi ad oggetto le questioni di cui al co. 5, il co. 5-ter dispone che essi sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. Con il co. 5-bis, sono fatti salvi i versamenti dei premi e le prestazioni erogate anteriormente al 25.7.2021. Infine, modificando il co. 16 dell’art. 66 del DL 73/2021, viene precisato che l’indennità di disoccupazione (ALAS) riconosciuta ai lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE L’art. 40-quater del DL 73/2021 convertito stabilisce che, fino al 31.12.2021, ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020 (e già dipendenti da imprese autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall’Autorità di sistema portuale), viene riconosciuta, a domanda e in alternativa alla NASPI, un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria. Con il co. 6-bis dell’art. 73 del DL 73/2021 convertito è stata introdotta una norma di interpretazione autentica, precisando che la locuzione “per ogni lavoratore” contenuta all’art. 199 co. 1 lett. b) primo periodo del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, deve interpretarsi nel senso che, ai fini della determinazione del contributo al soggetto fornitore di lavoro portuale previsto da tale norma, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato (compresi i contratti a termine, a tempo parziale o stagionale e i contratti di somministrazione). 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO Mediante il co. 1-bis dell’art. 40 del DL 73/2021 convertito, è stato previsto il differimento al 31.7.2021 dei termini di decadenza di 12 mesi, scaduti nel periodo tra l’1.2.2020 e il 30.4.2021, per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative: delle misure di indennità di mobilità, di NASpI e di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà; erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
9.
TRATTAMENTI INTEGRATIVI ARRETRATI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
Per effetto dell’art. 40-ter del DL 73/2021 convertito, l’art. 5 co. 1 lett. a) del DM 7.4.2016 n. 95269 si applica anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, con riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dall’1.3.2020 al 31.12.2020. Le disposizioni attuative saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA I co. 2-bis e 2-ter dell’art. 38 del DL 73/2021 convertito prevedono uno stanziamento di 500.000,00 euro per l’anno 2021, al fine di non applicare ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa beneficiari del trattamento di mobilità in deroga di cui all’art. 53-ter del DL 50/2017, per il periodo dall’1.2.2021 al 31.12.2021, le riduzioni degli importi del medesimo trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.
Lo Studio è a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento fosse necessario. Cordiali saluti. Torri di Quartesolo, 6 agosto 2021 VESCOGIARETTA GROUP