CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO UNDICESIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 90 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Giacomo Possamai, Camani, Bigon, Zanoni e Zottis
PRIME DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ASSISTENZA PRIMARIA AI CITTADINI ITALIANI SENZA DIMORA
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 agosto 2021.
PRIME DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ASSISTENZA PRIMARIA AI CITTADINI ITALIANI SENZA DIMORA R e l a z i o n e: L’articolo 32 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisca cure gratuite agli indigenti ed inoltre che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Nella Costituzione, quindi, sono salvaguardati il diritto all'integrità psicofisica, alle prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti, sino al diritto a non ricevere trattamenti sanitari, se non quelli di carattere obbligatorio, volti a tutelare sia il singolo sia la collettività. La salute è un “diritto fondamentale dell’individuo” e la Costituzione afferma l’inequivocabile dovere dello Stato di tutelarla, sia in relazione alla posizione soggettiva del singolo, sia in riferimento all’interesse della collettività. Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), viene data attuazione alla suindicata disposizione costituzionale, prevedendo che il SSN garantisca la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali, con modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del SSN. A tale obiettivo concorrono lo Stato, le regioni e gli enti locali territoriali (articolo 1). Con la riforma del Titolo V della Costituzione (ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la tutela della salute diviene materia di competenza concorrente delle regioni che la esercitano entro i limiti della determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Nell’ambito di tale quadro normativo di riferimento, la presente legge, riconoscendo ai cittadini italiani senza dimora, presenti sul territorio regionale, la possibilità di accedere all’assistenza primaria, si prefigge la finalità di garantire quello che la Corte Costituzionale definisce come “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (sentenza n. 252 del 17 luglio 2001). Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 2, prevede che cittadini italiani senza dimora, presenti sul territorio regionale vengano iscritti in elenchi tenuti dalle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS), presupposto affinché possano fruire dell’assistenza primaria, fornita dai medici di medicina generale, i cui studi sono considerati dal vigente ordinamento presidi del SSN, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo. L’articolo 2, al comma 1, definisce le prestazioni erogate ai sensi della presente legge livelli di assistenza erogati con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), superiori rispetto ai livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal vigente ordinamento nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
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Al comma 2 del medesimo articolo, si prevede che la Giunta regionale individui procedure e modalità per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge. L’articolo 3 contiene la clausola valutativa, focalizzata sul numero di cittadini senza dimora che vengono assistiti dai medici di medicina generale, suddivisi per i distretti in cui si articolano le ULSS, su numero e tipologia di prestazioni erogate, con particolare riferimento alle prestazioni diagnostiche e alla spesa farmaceutica. L’articolo 4 contiene la norma finanziaria.
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PRIME DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ASSISTENZA PRIMARIA AI CITTADINI ITALIANI SENZA DIMORA Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto interviene, con la presente legge, al fine di garantire un’adeguata assistenza primaria ai cittadini italiani senza dimora presenti sul territorio regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge L. 23/12/1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, secondo il quale il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali, con modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del SSN e nell’ambito della propria competenza nella determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute. 2. A tal fine, i cittadini previsti dal comma 1 vengono iscritti in elenchi di assistiti tenuti dalle Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS), per poter fruire dell’assistenza primaria fornita dai medici di medicina generale, i cui studi sono presidi del SSN. Art. 2 - Definizione e modalità attuative. 1. Le prestazioni erogate ai sensi della presente legge costituiscono livelli di assistenza erogati con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), superiori rispetto ai livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal vigente ordinamento nazionale. 2. La Giunta regionale provvede ad individuare le procedure e le modalità più idonee per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 della presente legge, anche avvalendosi delle segnalazioni e della collaborazione dei Comuni e delle associazioni di volontariato, che assistono i cittadini senza dimora presenti sul territorio regionale. Art. 3 - Clausola valutativa. 1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale che trasmette alla competente Commissione consiliare per il monitoraggio dell’attuazione della presente legge, avendo riguardo a: a) numero di cittadini senza dimora assistiti dai medici di base, suddivisi per i distretti in cui si articolano le ULSS; b) numero e tipologia di prestazioni erogate, con particolare riferimento alle prestazioni diagnostiche e alla spesa farmaceutica. Art. 4 - Norma finanziaria. 1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 125.000,00 per l’esercizio 2021 ed in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione. Missione 13 “Tutela della salute” Programma 02 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”.
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INDICE Art. 1 - Finalità..................................................................................... 3 Art. 2 - Definizione e modalità attuative. ............................................ 3 Art. 3 - Clausola valutativa. ................................................................. 3 Art. 4 - Norma finanziaria.................................................................... 3
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