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Segnalazione a default bancario per pochi euro

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SEGNALAZIONE A DEFAULT BANCARIO PER POCHI EURO


Rischio default imprese: dal 1° gennaio 2021 è sufficiente un’esposizione in arretrato di 500 Euro

Una novità di primario interesse per le imprese è rappresentata dalla nuova nozione di default che si rende applicabile dal 1° gennaio 2021. Imprenditori, amministratori, direttori finanziari, ecc., devono avere piena ed approfondita conoscenza delle nuove disposizioni, al fine di evitare il default al cospetto di esposizioni di modesta entità e la conseguente classificazione di “soggetto moroso”. Con la nuova definizione di default, che rappresenta l’accertamento di un inadempimento rilevante del debitore, viene fissata, a far data dal 1° gennaio 2021, una soglia automatica di rilevanza degli inadempimenti più stringente. Un’esposizione in arretrato (o sconfinata) viene ora definita rilevante se supera contemporaneamente la soglia di Euro 500 e l’1% delle esposizioni verso la banca; per le PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a 1 milione di Euro, la soglia in valore assoluto è ridotta ad Euro 100. Il perdurare di tale inadempimento per più di 90 giorni consecutivi (180 giorni per le pubbliche amministrazioni) comporta l’automatica classificazione in default dell’esposizione e, con essa, del debitore (questa estensione non è tuttavia automatica per le PMI con debiti fino ad un milione). Ciò significa che sarà considerata in default nei primi giorni di aprile 2021 una PMI che abbia un finanziamento residuo di Euro 20.000, di cui lasci impagata fino ad allora la rata di Euro 120 scaduta il 31 dicembre 2020. Il tutto con le ovvie conseguenze in termini rating e di accesso al credito bancario. Si deve tener presente che nel caso di gruppi bancari, la soglia si calcola sommando le esposizioni nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo; tuttavia, in considerazione dell’attuale situazione di congiuntura economica, per gli intermediari non appartenenti a gruppi bancari, la soglia di rilevanza “relativa” per le esposizioni creditizie in arretrato è fissata al 5% fino al 31.12.2021. Ora, diversamente dal passato, non sarà più consentito compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (i cosiddetti “margini disponibili” ovvero “fidi promiscui”). Tale automatismo di segnalazione non sarà gestito dall’operatore ma direttamente dal sistema informatico mediante algoritmi e software specifico automatizzato, per cui in presenza delle condizioni ogni singolo istituto


segnalerà alla centrale rischi il default in modo meccanico senza che il funzionario possa intervenire; passaggio estremamente delicato in quanto ogni forzatura “umana” del sistema implica estese responsabilità personali al personale dell’istituto. È però prevista una possibilità di uscita, peraltro complicata, dallo stato di default. Secondo la nuova disciplina, ciò può avvenire trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione. Durante questo periodo la banca è tenuta a valutare l’effettività e la permanenza del miglioramento della qualità creditizia del cliente. Resta purtroppo ancora valida e difficile da gestire da parte del cliente, la disposizione per cui, pur in assenza di arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la banca è tenuta a classificare la posizione in default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali garanzie, ovvero l’impresa non sia comunque in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni. *** Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio G&G Commercialisti Associati

Vicenza, 18 gennaio 2021


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