Studio G. & G. Commercialisti Associati
Speciale Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni ai sensi dell’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”)
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI L’art. 26 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020 ha previsto alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Tali misure si sostanziano: • in un credito d’imposta a favore dei soci (attuali o futuri) pari al 20% dell’ammontare dei conferimenti in denaro effettuati tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale; • in un credito d’imposta a favore della società che aumenta il capitale sociale, commisurato alle perdite risultanti dal bilancio dell’esercizio 2020; • finanziamento bullet a 6 anni all’impresa erogato da Invitalia Spa (senza istruttoria creditizia) con possibilità di fondo perduto fino al 15%. Tali benefici riguardano le società di capitali, regolarmente costituite e aventi sede legale e amministrativa in Italia, le quali rispettano i seguenti requisiti: • presentano un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento ai ricavi su base consolidata); • hanno subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33% (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata); Circolare speciale 1 Rafforzamento patrimoniale
• hanno deliberato nel periodo dal 20 maggio al 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a
pagamento con versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
1) Credito di imposta del 20% per gli aumenti di capitale Il beneficio compete al soggetto che effettua il conferimento. Per espressa disposizione di legge non sono, però, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, o sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo. L’investimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro (il credito d’imposta massimo ammonta, quindi, a Euro 400.000,00). I soggetti investitori dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una apposita istanza contenente: a) il codice fiscale della società conferitaria nonché l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito di imposta richiesto; b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata; c) l’importo degli aiuti non rimborsati da portare in diminuzione del credito di imposta richiesto; d) gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate. Vanno acquisiti e devono essere conservati anche: • una copia della delibera di aumento di capitale sociale; • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
Decadenza del beneficio La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell’1.01.2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire il credito d’imposta utilizzato, unitamente agli interessi legali (non sono invece previste sanzioni). Analoga causa di decadenza opera nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima dell’1.01.2024.
2) Credito d’imposta commisurato alle perdite della società Il beneficio prevede, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Inoltre, sono previsti ulteriori requisiti nel caso si volesse usufruire delle agevolazioni relative al credito d’imposta commisurato alle perdite della società che vengono riassunti di seguito: • Non avere lo status di impresa in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria in materia; • Regolarità contributiva e fiscale; Circolare speciale 2 Rafforzamento patrimoniale
• Regolarità nei confronti delle normative edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione infortuni e
della salvaguardia dell’ambiente; • Non essere tra le società che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato (o depositato su un conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • Non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del DLgs. 159/2011 (antimafia); • Amministratori, soci o titolare effettivo non devono avere riportato una condanna definitiva negli ultimi 5 anni per reati tributari con interdizione dai pubblici uffici (art. 12 co. 2 del DLgs. 74/2000); La società che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate una apposita istanza contenente: a) l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito di imposta richiesto; b) l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto in favore degli investitori, con i relativi codici fiscali; c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare che la società non ha beneficiato di aiuti di Stato per ammontare superiore a determinati importi; d) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attestare l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero, da portare in diminuzione del credito di imposta; e) gli altri elementi eventualmente individuati dall’Agenzia delle entrate.
Decadenza del beneficio La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima dell’1.01.2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire il credito d’imposta, unitamente agli interessi legali (anche in questo caso non sono previste sanzioni).
Esempio semplificativo Si può ipotizzare una società con un patrimonio di Euro 4,5 milioni la quale prevede di chiudere l’esercizio 2020 con una perdita di Euro 1 milione. I soci entro il 31.12.2020 deliberano e versano un aumento di capitale di Euro 1,5 milioni. Patrimonio netto 31.12.2020 Capitale sociale Riserve (Perdita) Totale patrimonio netto
-
4.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000
Il procedimento di calcolo risulta il seguente: Perdita esercizio 10% del Patrimonio netto (ante perdita 2020) Perdite eccedenti Credito d'imposta Aumento di capitale Limite del credito imposta
6.000.000*10%= 50% 1.500.000*30%=
1.000.000 600.000 400.000 200.000 1.500.000 450.000
Circolare speciale 3 Rafforzamento patrimoniale
Il credito è pari al 50% delle perdite eccedenti l’importo corrispondente al 10% del Patrimonio Netto comprensivo di aumento del capitale ma senza considerare la perdita del 2020. Va infine verificato che il credito potenziale trovi capienza nel 30% dell’aumento di capitale: nel caso in esame la condizione risulta soddisfatta.
3) Il “Fondo patrimonio PMI” Il Fondo Patrimonio PMI interviene acquistando obbligazioni o altri titoli di debito di nuova emissione con le seguenti caratteristiche: • il rimborso avviene in unica soluzione al termine del 6° anno dalla sottoscrizione; • il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50% per i restanti tre anni (si tratta di un tasso nominale annuale). Gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale, tuttavia, su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza. L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra: • tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito; • il 12,5% del fatturato 2019. Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.
Premialità È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi: • mantenimento dell’occupazione (al 31 dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento; • investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso • investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso. Per ognuno degli obiettivi raggiunti viene riconosciuta una riduzione del 5% del valore di rimborso. L’aiuto corrispondente sarà concesso in regime de minimis.
4) Limite massimo alle agevolazioni Secondo l’art. 26 co. 20 del DL 34/2020, i benefici precedentemente descritti sono cumulabili tra di loro e con altre misure di aiuto di cui la società ha beneficiato. L’importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere l’importo di Euro 800.000,00. Circolare speciale 4 Rafforzamento patrimoniale
Il limite di Euro 800.000,00 dovrebbe ritenersi automaticamente ridotto nel momento in cui la società benefici di altre misure agevolative previste dal Quadro temporaneo comunitario degli aiuti di Stato, come ad esempio il “taglio” del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’IRAP.
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