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Dura Lex Protezione dei dati personali
La privacy alla prova dei gate
Protezione dei dati personali e biometria in aeroporto, secondo la legge si tratta di un abbinamento possibile: il garante italiano si è pronunciato a favore dell’utilizzo all’interno di uno scalo di un sistema di rilevazione di immagini per il riconoscimento facciale dei passeggeri in transito
di Nicola Spadafora e Lorenzo Maratea*
*Avvocati dello Studio Legale e Tributario Tonucci & Partners
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l 15 marzo 2018 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ha condotto una verifica preliminare su un sistema di rilevazione delle immagini dotato di un software che permette il riconoscimento delle persone in aeroporto. Questo provvedimento esprime un approccio decisamente favorevole all’impiego della tecnologia quale strumento utile non solo e non tanto a fini di contrasto al fenomeno terroristico (leitmotiv nel campo della gestione del servizio aeroportuale a partire dall’11 settembre 2001), quanto della sicurezza in caso di
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eventi disastrosi e miglioramento del servizio. La biometria è uno dei campi nei quali si misura in modo più nitido la portata delle sfide che attendono il diritto della privacy. È, infatti, interessato costantemente dalle conseguenze dell’evoluzione tecnologica e, per motivi fin troppo ovvi, coinvolge in modo personalissimo l’individuo, in quanto i “dati biometrici” sono espressione diretta delle caratteristiche corporee della singola persona fisica (“proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti
biologici o azioni ripetibili”, come affermato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nelle Linee Guida del 12 novembre 2014 in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica). La biometria non ha un settore di riferimento specifico. Può infatti essere applicata a quasi tutti gli ambiti merceologici (in specie, quelli connotati da alta automazione); in più, sebbene la biometria investa prevalentemente il campo dei rapporti di lavoro (si pensi alle limitazioni agli accessi alle aree pericolose e/o riservate), non è escluso che
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attraverso il calcolo dei tempi di percorrenza e attesa, realizzato per migliorare i servizi che puntano ad accrescere la sicurezza degli utenti. Controllare la densità istantanea dei passeggeri in coda e del loro afflusso e deflusso è inteso come un motivo di miglioramento della gestione delle emergenze, della sicurezza e della prevenzione antincendio. Molto interessante è l’aspetto tecnico: l’impianto di videosorveglianza è descritto come dotato di un software di riconoscimento facciale capace di codificare le immagini immediatamente dopo la loro acquisizione tramite la creazione di un modello (cosiddetto template) biometrico anonimo con successiva cancellazione automatica. Il matching dei due template (quello prodotto in ingresso e quello prodotto in uscita) permette di calcolare il tempo medio di percorrenza del passeggero tra i due estremi del percorso di coda.
abbia risvolti anche nel campo delle relazioni fra le imprese e i loro utenti. In questo caso ci occupiamo proprio di un trattamento di dati che coinvolge gli utenti degli aeroporti. Un aiuto per sveltire le code I passeggeri sono i veri protagonisti di questa verifica preliminare svolta dal Garante. Il provvedimento trattato in questo articolo, infatti, ha come oggetto l’installazione, presso uno scalo aeroportuale, di un sistema di rilevazione delle immagini dotato di un software in grado di riconoscere la persona (valorizzando
la morfologia del volto) tramite il confronto con le immagini rilevate in due punti successivi. Interessati dalle rilevazioni sono gli utenti: il software, infatti, intende monitorare il numero dei passeggeri che transitano presso punti “critici” (fra cui le aree relative al controllo dei passaporti), permettendo di seguire (anonimamente) il singolo passeggero dall’entrata all’uscita del percorso scelto (ad esempio ai controlli passaporti) e calcolare così il tempo di attraversamento della coda. Si tratta, più specificamente, di un impianto di “monitoraggio code”,
Il Garante dà l’ok Per quanto riguarda l’obbligo di rendere preventivamente l’informativa di cui all’art. 13 del Codice della Privacy agli interessati, l’adozione di un modello semplificato di informativa minima con rinvio a un’informativa più completa sul sito web della società è stato considerato congruo. Uno, se non il principale, tema affrontato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali riguarda la corretta individuazione delle caratteristiche del sistema oggetto della verifica preliminare. Il Garante afferma è la evidente estraneità del software a finalità di identificazione del passeggero. Il software effettua un mero “raffronto di volti”, “al fine di misurare l’afflusso dei passeggeri provvedendo al loro conteggio nelle fasi di accodamento in stazione”.
Quali dati raccolgono i sistemi biometrici? I dati biometrici sono espressione diretta delle caratteristiche corporee della singola persona fisica. L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nelle Linee Guida del 12 novembre 2014 in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica parla di “proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili”.
Non solo sicurezza Dal provvedimento reso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali 2019 aprile |
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Gdpr Nel maggio 2018 è entrato in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il Gdpr (General Data Protection Regulation), Regolamento UE 679/2016 che stabilisce nuovi obblighi per le imprese in tema di protezione dei dati personali. Questa normativa pone la biometria tra gi elementi cardine.
si può trarre qualche interessante indicazione per gli utenti dei servizi aeroportuali. L’efficientamento del sistema (anche in termini di velocizzazione nello smaltimento delle code) sembra assumere una rilevanza a tutto tondo come finalità in grado di giustificare l’acquisizione del dato biometrico e la sua successiva elaborazione. È molto interessante
Che cos’è la biometria? Il termine biometria deriva dalle parole greche bìos (“vita”) e métron (“misura”). Questa disciplina studia i fenomeni biologici secondo metodi statistici e matematici, identificandone i meccanismi di funzionamento e misurandone il valore.
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notare che dalle pieghe del provvedimento emerge un apprezzamento verso l’impiego di un sistema che risulta servire non solo per finalità di sicurezza (si pensi all’impatto positivo in termini di previsione delle conseguenze in caso di incendio o esplosioni), ma anche di razionalizzazione dei gate (numero, collocazione, orari di apertura e chiusura).
Questa decisione ha preceduto di pochissimo l’entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016, il cosiddetto Gdpr. Come è noto, il Regolamento pone la biometria come uno dei settori cardine. Il testo dell’art. 9 del Gdpr associa i “dati biometrici” ai “dati genetici” disponendo al primo comma un divieto generale di trattamento in tutti i casi in cui servano a “a identificare in modo univoco” la persona fisica e al secondo comma i casi in deroga. Nonostante il gran numero di deroghe previste al comma 2 dell’art. 9, è opinione comune che il Gdpr introduca un approccio rigido rispetto al tema della biometria. È significativa, tuttavia, un’ultima questione: la vicenda – dal punto di vista procedimentale – si è svolta, come abbiamo visto, prima della entrata in vigore del Gdpr; è interessante notare che, se, al contrario, si fosse svolta dopo l’obbligo di notifica al Garante, non sarebbe stato applicabile. L’art. 37 del Codice Privacy risulta, infatti, abrogato. l