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Il panorama degli incentivi edilizi 2026 è finalmente definito. La buona notizia? Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus Mobili e Sisma Bonus restano invariati. Vi state chiedendo se vale ancora la pena investire nella riqualificazione della casa? La risposta è «Sì». Con un'avvertenza cruciale: per poter godere dei vantaggi con le percentuali di detrazione attuali è meglio effettuare i lavori entro la fine dell'anno.
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Bonus casa 2026 all'insegna della continuità
La Legge di Bilancio 2026, approvata alla fine di dicembre, ha sostanzialmente mantenuto l'impianto degli incentivi per la casa, con qualche aggiustamento rispetto all'anno precedente. Una scelta che evidenzia l'equilibrismo del Governo tra due esigenze opposte: da un lato proseguire nel rinnovamento del patrimonio edilizio esistente in ottica di efficienza energetica e comfort abitativo, dall'altro contenere le spesa esplose negli anni del Superbonus. Il risultato è un sistema che resta in piedi ma che progressivamente riduce la portata degli sgravi, spostando l'onere sui redditi più alti e sulle seconde case.
Vediamo sinteticamente il quadro delle agevolazioni 2026, rimandando alle pagine seguenti ulteriori approfondimenti.
Il Bonus Ristrutturazioni mantiene la doppia aliquota: 50% per le abitazioni principali e 36% per le seconde case, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione si recupera in dieci anni, attraverso quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Rientrano nell'agevolazione gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, oltre alla ristrutturazione vera e propria. Per le parti comuni condominiali è ammessa anche la manutenzione ordinaria.
Sul fronte energetico, anche l'Ecobonus replica le stesse percentuali del passato: 50% per l'abitazione principale e 36% per gli altri immobili. Se dal 2025 sono escluse dagli incentivi le caldaie alimentate a combustibili fossili, comprese quelle a condensazione, restano invece agevolabili le pompe di calore, i sistemi ibridi, i generatori a biomassa e le soluzioni che integrano fonti rinnovabili. Per accedere all'Ecobonus è obbligatorio inviare la documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il Bonus Mobili prosegue fino al 31 dicembre 2026, con un tetto di spesa di 5.000 euro. L'agevolazione copre l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione. È richiesto che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente l'acquisto e che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili, come bonifico o carta di credito.
Il Sismabonus mantiene le aliquote del
DAL FOTOVOLTAICO AL BONUS PRIMA CASA: GLI ALTRI INCENTIVI
ll fotovoltaico residenziale continua a beneficiare delle agevolazioni previste dal Bonus Ristrutturazioni: 50% di detrazione per l'abitazione principale e 36% per le seconde case. L'installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo rientra a pieno titolo tra gli interventi detraibili, purché l'impianto sia destinato all'autoconsumo domestico e non costituisca un'attività commerciale. Il limite di spesa resta fissato a 96.000 euro per unità immobiliare, da recuperare in dieci rate annuali di pari importo. Per chi vuole massimizzare i benefici dell'energia solare, vale la pena considerare anche le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Questo modello permette a cittadini, imprese ed enti locali di condividere l'energia prodotta da impianti rinnovabili, beneficiando di tariffe incentivanti erogate dal GSE per vent'anni. A questo si aggiungono i contributi a fondo perduto previsti dal PNRR per i comuni sotto i 5.000 abitanti, che possono coprire fino al 40% dei costi di realizzazione degli impianti. Il Conto Termico 3.0 rappresenta un'alternativa interessante rispetto alle detrazioni fiscali tradizionali. Gestito direttamente dal GSE, questo strumento eroga contributi a fondo perduto fino al
65% della spesa sostenuta. Il meccanismo è riservato alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con soluzioni ad alta efficienza: pompe di calore, sistemi ibridi, caldaie e stufe a biomassa, collettori solari termici. Il vantaggio principale rispetto all'Ecobonus è che non richiede capienza fiscale, risultando quindi accessibile anche a chi ha redditi bassi o pensionati. Le pubbliche amministrazioni possono accedere a maggiorazioni del contributo fino al 100% per edifici strategici come scuole, asili e strutture sanitarie nei piccoli comuni. Sul versante dell'acquisto immobiliare, il Bonus Prima Casa resta una delle agevolazioni più utilizzate. Chi acquista l'abitazione principale può beneficiare di IVA al 4% se compra da un'impresa costruttrice, oppure di imposta di registro al 2% se il venditore è un privato. A questo si affianca il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, prorogato fino al 2027, che consente di ottenere finanziamenti che coprono fino all'80% del valore dell'immobile, con un accesso prioritario per i giovani sotto i 36 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Il fondo rappresenta uno strumento concreto per supportare l'accesso alla proprietà immobiliare delle nuove generazioni.
50% per le prime case e del 36% per le altre, sempre con un massimale di 96.000 euro. L'incentivo riguarda interventi antisismici su edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3, e si applica sia a unità residenziali sia a fabbricati produttivi.
Un capitolo a parte lo meritano i lavori per il superamento delle barriere architettoniche Da quest’anno, infatti, non è più in vigore il Bonus dedicato; è possibile solo detrarre i lavori che rientrano nel Bonus Ristrutturazioni, ovvero l'installazione di ascensori, montacarichi e sistemi per favorire la mobilità verticale di persone con disabilità.
Per tutti questi interventi, il pagamento deve avvenire con bonifico parlante, che riporta i riferimenti normativi, i dati di chi effettua il pagamento e dell'impresa esecutrice. La documentazione va conservata con cura, insieme a fatture, ricevute e, dove previsto, comunicazioni all'Asl o all'Enea. Nelle pagine seguenti troverete numerosi approfondimenti sugli incentivi, redatti con l’obiettivo di offrirvi una guida pratica e semplice qualora siate in procinto di ristrutturare i vostri immobili.
Chi può richiedere la detrazione fiscale
L'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente spetta, oltre che ai proprietari degli immobili, anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili stessi. In particolare, può essere richiesta dai:
a) proprietari o nudi proprietari;
b) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
c) detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di inizio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione;
d) soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
e) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
f) soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
a) il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), anche in assenza di un contratto di comodato. La convivenza, che può essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve verificarsi già alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione;
b) il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
c) il convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.
Ricordiamo, infine, che non è necessario che il contribuente mantenga per tutto il periodo della detrazione le condizioni richieste al momento del pagamento delle spese (possesso di un titolo idoneo e la disponibilità dell’immobile), ciò che conta è che tali requisiti sussistano al momento in cui la spesa viene sostenuta.
Bonus Ristrutturazioni: confermate le aliquote al 36% e 50%
Sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, il cosiddetto Bonus Ristrutturazioni, si sono succeduti negli ultimi anni numerosi interventi legislativi. Le ultime novità sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024, che ha inserito nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che pone un limite agli oneri e alle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro e ha rimodulato i termini di fruizione e le aliquote di detrazione. In particolare, ha previsto benefici più elevati pari al 50% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) per gli interventi effettuati, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle unità stesse, e una detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato le percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa introdotte l’anno scorso, pertanto, fino al 31 dicembre 2026, sarà possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati sia sulle parti comuni di edifici residenziali, sia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, con aliquota maggiorata al 50% per l’abitazione principale e al 36% per le seconde case.
La detrazione si deve ripartire in dieci quote annuali di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha sostenuto le spese (anche se il pagamento è avvenuto in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui le opere sono terminate). La detrazione va, inoltre, suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori di recupero. Ricordiamo che l’agevolazione fiscale spetta anche per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile recuperato.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: COSA RIENTRA NELL'AGEVOLAZIONE
l beneficio fiscale per il recupero del patrimonio edilizio esistente riguarda esclusivamente le spese sostenute per lavori eseguiti su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edifici residenziali ubicati nel territorio dello Stato. Restano pertanto esclusi gli immobili con destinazione produttiva, commerciale o direzionale. Rientrano nel perimetro agevolabile anche gli interventi realizzati sulle pertinenze (box, cantine, ecc.) dell’unità immobiliare principale, purché funzionalmente connesse all’abitazione. Per la definizione delle tipologie di intervento ammesse, il legislatore rinvia all’articolo 3 del Dpr 380/2001(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che costituisce il riferimento sistematico per la classificazione delle opere edilizie.
Interventi sulle parti comuni
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, la detrazione spetta per le opere riconducibili alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, facenti parte dell’edificio, è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le parti comuni. In caso contrario, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. È inoltre riconosciuto il diritto alla detrazione ai proprietari di sole pertinenze, quali box o cantine, purché ricomprese nell’edificio oggetto degli interventi.
Interventi sulle singole abitazioni Diverso il discorso per le singole unità immobiliari e le relative pertinenze. Qui la detrazione riguarda solo gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (lettere b, c, d art. 3 - Dpr 380/2001). La manutenzione ordinaria – come tinteggiature interne o piccole riparazioni – resta esclusa, salvo che non sia assorbita da un intervento di categoria superiore. È il caso, per esempio, di opere di tinteggiatura necessarie per completare un intervento più complesso di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione. In questo caso, la norma riconosce il principio dell’assorbenza, già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 57/1998.
Adempimenti più semplici per accedere alle detrazioni
Negli ultimi anni gli adempimenti per usufruire del Bonus Ristrutturazioni sono stati semplificati e ridotti. È necessario solamente inserire nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono stati effettuati dal possessore, oltre a tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Da conservare ed esibire a richiesta degli uffici finanziari che controllano le dichiarazioni dei redditi, sono invece i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
2 novembre 2011, ovvero le ricevute dei bonifici e le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori. Il contribuente però, oltre alla documentazione fiscale, deve essere in possesso di tutta una serie di altri documenti, quali: abilitazioni edilizie in relazione alla tipologia di lavori realizzati (permesso di costruire, SCIA, CILA) o in assenza una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, ricevute di pagamento dell’IMU (se dovuta), comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (qualora la stessa sia obbligatoria),
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi sulle parti condominiali), dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile) se diverso dai familiari conviventi. Per gli interventi di ristrutturazione che hanno comportano anche un risparmio energetico, si deve conservare anche la ricevuta di trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori realizzati.
Comunicazione all’ASL: procedura obbligatoria
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, un adempimento richiesto per ottenere le agevolazioni fiscali, è la comunicazione all’ASL competente per il territorio, fatta eccezione dei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non ne prevedono l’obbligo. Può essere inviata in qualunque momento purché in data antecedente l’inizio dei lavori con raccomandata A.R. o PEC. Il documento deve contenere le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare; dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero e durata presunta.
Si ricorda che la detrazione viene persa solo se il contribuente era obbligato a comunicare i lavori all’ASL e non lo ha fatto.
SMONTAGGIO
NOLEGGIO ELEVATORI
INSCATOLAMENTO DEI CONTENUTI
DISMISSIONE ARREDI
Agevolazione anche per l'acquisto di una casa ristrutturata
Confermata fino al 31 dicembre 2026 la detrazione Irpef per l'acquisto o l'assegnazione di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (sono esclusi quelli di sola manutenzione ordinaria o straordinaria).
L'intervento deve riguardare l'intero fabbricato ed essere stato eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dalla data di fine lavori, provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per gli acquisti nel 2026 viene riconosciuta una detrazione del 50% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) quando
BONUS FISCALE PER ACQUISTO
E COSTRUZIONE
DI BOX AUTO
Il Bonus Ristrutturazioni spetta anche per l’acquisto di box o posti auto e per la realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia, o venga creato, un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
La detrazione, ricordiamo, è da imputare limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e la condizione per accedere al beneficio è che l’autorimessa o i posti auto siano di “nuova costruzione” e non realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione su immobili esistenti che hanno determinato un cambio di destinazione d’uso degli stessi. Nel 2026, se il box è pertinenziale all’abitazione principale, la detrazione è pari al 50%, se pertinenziale a una “seconda casa”, scende al 36%.
si acquista l’abitazione principale e del 36% (sempre con limite di spesa di 96.000 euro) per l’acquisto di altri immobili. La detrazione non si calcola sul valore degli interventi eseguiti, ma sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo di vendita dell’abitazione risultante dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione. Per avere diritto all’agevolazione è importante che nell'atto di acquisto o di assegnazione sia riportata la data di ultimazione dei lavori e la specificazione che si tratta di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato. Se tali dati non sono presenti, il contribuente è tenuto a richiedere all’impresa una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste.
Per poter usufruire del Bonus fiscale è indispensabile: che sull'atto di acquisto, o sul preliminare di vendita regolarmente registrato, risulti il vincolo di pertinenzialità, che il costruttore sottoscriva una dichiarazione dove risultino i costi imputabili alla sola realizzazione dell'autorimessa e che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o postale. In assenza di bonifico (v. circolare n. 43/E del 2016 - Agenzia delle Entrate) il beneficio fiscale non si perde a condizione che il pagamento avvenga in presenza del notaio e che il contribuente ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
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Bonus Ristrutturazioni: altri interventi agevolabili
Sono ammessi all’agevolazione
Bonus Ristrutturazioni anche gli altri interventi indicati nell’art. 16-bis del Tuir. Si tratta, in particolare, delle seguenti opere:
A. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento.
B. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
C. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono, per esempio: furti, aggressioni, sequestri di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. La detrazione per la sicurezza domestica si applica solo agli interventi effettuati sugli immobili, escludendo servizi esterni come i contratti con istituti di vigilanza. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure la posa in opera di: cancellate, grate, porte blindate, serrature e spioncini, rilevatori antieffrazione, saracinesche, tapparelle metalliche, vetri antisfondamento, casseforti a muro e sistemi di videosorveglianza collegati a centrali private.
D. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
E. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra in questa categoria, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico in quanto si tratta di un sistema basato sull’utilizzo
dell’energia solare, quindi su una fonte rinnovabile. L’agevolazione è riconosciuta anche quando l’intervento non richiede opere edilizie vere e proprie, purché sia disponibile una documentazione che attesti il risparmio energetico conseguito. Rientrano, inoltre, tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale o nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenti le caratteristiche tecniche richieste per richiedere la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus). Dal 2025, invece, non sono più detraibili gli interventi che prevedono la sostituzione o l’installazione di caldaie alimentate da combustibili fossili, comprese quelle a condensazione. Restano ammesse, al contrario, soluzioni più efficienti o innovative: micro-cogeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas e sistemi ibridi che combinano pompa di calore e caldaia a condensazione.
F. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Gli interventi di bonifica godono di una disciplina autonoma: la detrazione spetta anche quando non vi è un vero intervento di recupero edilizio. Ne è esempio il trasporto e lo smaltimento dell’amianto da parte di ditte specializzate. Diverso il caso della sicurezza domestica, dove l’acquisto di apparecchi dotati di funzioni protettive non è sufficiente per ottenere il beneficio, perché non rappresenta un intervento sull’immobile. La detrazione è invece riconosciuta per la riparazione di impianti pericolosi e per opere mirate a prevenire incidenti, come rilevatori di gas, vetri anti-infortunio e corrimani.
H. Gli interventi, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati, anche se di entità minima e indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio, purché accompagnati da una dichiarazione di conformità rilasciata da tecnici abilitati.
I. I lavori di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Per questi interventi la detrazione spetta sempre nella misura del 50% (art. 16-bis, comma 3.bis del Tuir).
Anche la progettazione si può detrarre
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente, è possibile portare in detrazione anche tutta una serie di altre spese. Nel dettaglio si possono detrarre anche:
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali, comunque richieste per realizzare l’intervento di recupero;
• le spese per l’acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la stesura di relazioni tecniche e attestazioni di conformità alle norme vigenti;
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998);
• il compenso all’amministratore qualora sia nominato responsabile dei lavori: in tale situazione, è corretto portarlo in detrazione in quanto è strettamente correlato all’esecuzione degli interventi agevolabili.
Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Non è agevolabile, inoltre, il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, in quanto non si tratta di un costo caratterizzato da immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione.
Gli adempimenti amministrativi rientrano, infine, tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore e sono da imputare alle spese generali di gestione condominiale.
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA DETRAZIONE MAGGIORATA (50%)
Per usufruire della detrazione maggiorata al 50% è necessario che il contribuente sia titolare, al momento di inizio dei lavori (o di sostenimento della spesa, se antecedente) di un diritto di PROPRIETÀ (o NUDA PROPRIETÀ o PROPRIETÀ SUPERFICIARIA) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione). La maggiorazione dell’aliquota di detrazione non si applica, pertanto, al familiare convivente o al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario). Questi ultimi potranno quindi richiedere, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione del 36% delle spese sostenute.
Detrazioni fiscali e abitazione
principale: i chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate
La definizione di abitazione principale continua a rappresentare un nodo cruciale nell’applicazione delle detrazioni fiscali con aliquota maggiorata. Secondo la normativa vigente, rientra in tale categoria l’unità immobiliare nella quale il proprietario – o il titolare di altro diritto reale – e i suoi familiari dimorano abitualmente. La nozione si estende anche agli immobili utilizzati come dimora abituale da un familiare del contribuente, includendo coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. La Circolare n. 8 del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate introduce ulteriori precisazioni operative. La maggiore detrazione spetta anche quando l’immobile non è abitazione principale all’avvio dei lavori, purché lo diventi al loro completamento. Lo stesso principio vale per interventi su pertinenze già vincolate all’abitazione principale, anche se i lavori riguardano esclusivamente tali pertinenze. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, la maggiorazione si applica alla quota imputata al singolo condomino, a condizione che l’unità immobiliare di sua proprietà sia destinata ad abitazione principale al termine dei lavori. La titolarità, invece, deve essere verificata all’inizio degli interventi. Ulteriori chiarimenti riguardano l’acquisto o la costruzione di box e posti auto pertinenziali: per accedere all’aliquota maggiorata, l’immobile principale deve essere adibito a dimora abituale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo anno di fruizione della detrazione. Identica tempistica è prevista per il Sismabonus acquisti e per gli interventi di ristrutturazione o restauro di interi fabbricati. Infine, l’Agenzia conferma un principio favorevole al contribuente, ovvero, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.
Le tipologie degli interventi agevolabili
Èpossibile accedere alla detrazione fiscale al 36% o al 50% (per l’abitazione principale) quando le opere rientrano nelle categorie di intervento definiti dall’articolo 3 lettere a), b), c), d) del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sono effettuate su immobili residenziali esistenti situati nel territorio dello Stato, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), e sulle loro pertinenze.
MANUTENZIONE ORDINARIA
(articolo 3, comma 1, lett. a) Le opere di manutenzione ordinaria possono usufruire delle agevolazioni fiscali solo quando riguardano le parti comuni di un edificio residenziale. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che si limitano alla riparazione, al rinnovamento e alla sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientrano in questa categoria la sostituzione di pavimenti, lattonerie, infissi e serramenti con altri dalle stesse caratteristiche, la tinteggiatura di pareti interne ed esterne a condizione che restino invariati il colore e i materiali, la tinteggiatura di infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la sostituzione del manto di copertura dei tetti. Sono infine classificabili come interventi di manutenzione ordinaria anche le opere di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (articolo 3, comma 1, lett. b) Gli interventi rientranti in questa categoria possono godere delle agevolazioni sia che si tratti di lavori da effettuarsi su singole unità immobiliari sia sulle parti comuni di edifici pluri-familiari. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Interventi di manutenzione straordinaria sono per esempio: l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, l’adeguamento o la realizzazione ex-novo di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento completo dell’intonaco esterno, il rifacimento del tetto compresa la parte strutturale.
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (articolo 3, comma 1, lett. c) Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quegli interventi edilizi rivolti alla conservazione e al recupero degli edifici o a un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio finalizzato principalmente al recupero igienico, statico e funzionale.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori
e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso stabilito, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (articolo 3, comma 1, lett. d) Per ristrutturazione edilizia si intende un insieme sistematico di opere rivolte a trasformare un fabbricato in tutto o in parte diverso dal precedente. Rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria ma con variazione della sagoma dell'edificio. Se la ristrutturazione, invece, avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) o F/4 (unità in corso di definizione), purché dal titolo abilitativo che autorizza i lavori risulti che le opere edilizie consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di “nuova costruzione” e che, al termine degli stessi, l’immobile sia accatastato come residenziale.
Parti comuni di edifici condominiali, quali sono?
Le parti comuni di un fabbricato si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Sono indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile e sono:
a) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, ovvero tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
b) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
aguardo non sarebbe stato possibile senza il con for nitor i e professionisti che hanno camminato al nos r men o speciale va a c e al ost o person ale ch il p pe to da e og i gio o valo e aggi to alla da G rci ai tato a cost i e e aggi g t ag a do!
Ristrutturazionitotali
Ristrutturazioni totali
Nuovecostruzioni (condominieville)
Nuove costruzioni (condomini e ville)
Bonus Mobili prorogato
fino a dicembre 2026
La Legge di Bilancio 2026 (199/2025art. 1, comma 22) ha confermato fino al 31 dicembre 2026 il “Bonus Mobili”, la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di intervento di recupero. L’agevolazione interessa anche l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. Il limite di spesa è pari a 5.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Tale valore massimo riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari ha diritto più volte al beneficio. Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. L’intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici (per esempio, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025). La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso
immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si può trasferire né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile. Quindi, nel secondo caso, il credito rimane in testa a colui che ha acquistato i mobili.
Regole: come pagare per accedere alla detrazione
Per ottenere la detrazione fiscale del Bonus Mobili si deve pagare la fornitura con bonifico o carte di debito/ credito. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Al momento dell’acquisto è importante farsi rilasciare dal venditore la fattura o lo scontrino parlante, che indica il codice fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. Inoltre, se si rispettano tutte le suddette prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi persone fisiche). Per evitare di perdere il beneficio l’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere effettuata solo dal contribuente che usufruisce della detrazione per le spese dell'intervento edilizio. Se le spese per i lavori sono state sostenute da uno degli aventi diritto sull'immobile e quelle per l’arredo da un altro, il Bonus non spetta a nessuno dei due. In ultimo si ricorda che per non perdere il beneficio è necessario conservare i seguenti documenti: ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito), documentazione di addebito sul conto corrente, fatture di acquisto dei beni riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti, documentazione da cui risulti la classe energetica dell’elettrodomestico, se previsto l’obbligo dell’etichetta; per quelli senza etichetta (perché non obbligatoria), dichiarazione attestante che per il prodotto acquistato non è ancora previsto l’obbligo di etichettatura.
Quali mobili ed elettrodomestici
si possono acquistare con
Il Bonus Mobili spetta per l’acquisto di mobili nuovi come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. È escluso, invece, l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe, non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi e i congelatori, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Per individuare i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione occorre fare riferimento all’Allegato II del Decreto Legislativo n. 49/2014. Nel dettaglio sono elencati: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie apparecchi per la cottura – piani cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli
alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento. Le spese di trasporto e di montaggio possono essere considerate nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER ALCUNI ELETTRODOMESTICI
Tipologie di intervento edilizio collegate al beneficio fiscale
È possibile usufruire del Bonus Mobili se si effettuano le seguenti tipologie di intervento:
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singoli appartamenti;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
Nel caso di acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E 18 aprile 2019). del
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/2020, il Bonus Mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Non sono, invece, compresi tra gli interventi che danno diritto al Bonus Mobili ed elettrodomestici:
• quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);
• la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
• quelli per i quali si usufruisce dell’Ecobonus.
Residenza “LA FONTANA” Arcore - Cascina del Bruno
Residenza “IL GIGLIO” Besana Brianza Via Beato Angelico
Agevolazioni Prima Casa: strumenti e condizioni per un acquisto sereno
Il desiderio di comprare la prima casa continua a essere un punto fermo per molte famiglie italiane, anche in un contesto in cui i prezzi crescono e l’accesso al credito richiede requisiti sempre più selettivi.
Nel 2026 lo scenario non introduce rivoluzioni, ma conferma strumenti che negli ultimi anni hanno permesso a molti di avvicinarsi all’acquisto con maggiore serenità. Tra questi, il Fondo di Garanzia Prima Casa resta la misura più rilevante per chi non dispone di un capitale iniziale consistente: prorogato fino al 31 dicembre 2027, consente di ottenere mutui che possono coprire anche oltre l’80% del valore dell’immobile.
Per i giovani sotto i 36 anni, l’accesso prioritario al fondo rimane una facilitazione chiave, mentre le famiglie molto numerose possono arrivare a una garanzia statale fino al 90% se hanno
almeno cinque figli e un ISEE entro i 50.000 euro.
Sul fronte fiscale, il risparmio dipende soprattutto dal tipo di venditore. Chi acquista da un’impresa costruttrice beneficia dell’IVA ridotta al 4%, e se l’abitazione è in classe energetica A o B può usufruire del Bonus Case Green, che permette di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata, suddivisa in dieci anni.
Se invece il venditore è un privato, l’imposta di registro scende al 2% e le imposte ipotecaria e catastale si riducono a 50 euro ciascuna.
Sono regole che richiedono attenzione, ma che continuano a rappresentare un sostegno concreto per chi vuole compiere il passo verso la proprietà, soprattutto in un mercato che premia chi riesce a muoversi con consapevolezza e tempismo.
Quando si parla di agevolazioni prima casa, errori banali possono provocare la decadenza dei benefici. Uno dei più frequenti riguarda l’ISEE, che deve essere valido al momento del rogito.
Presentare un’attestazione scaduta significa perdere automaticamente l’accesso alle misure dedicate ai giovani, anche se i requisiti economici sarebbero rispettati. Un’altra svista sorprendentemente comune è la mancata dichiarazione, nell’atto notarile, dei requisiti necessari per ottenere l’agevolazione. Basta omettere una formula o una dichiarazione per ritrovarsi esclusi, perché l’atto deve contenere in modo esplicito l’impegno a rispettare le condizioni previste dalla normativa.
C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: non tutte le banche aderiscono al Fondo di Garanzia
Chi dà per scontato che il proprio istituto partecipi, rischia di scoprire troppo tardi che non è così, magari dopo aver già programmato tempi e modalità del mutuo. Verificare l’adesione prima di avviare la pratica è quindi essenziale per evitare sorprese. Anche chi acquista con l’idea di ristrutturare deve prestare attenzione: nel 2026 resta attiva la detrazione del 50% per il recupero edilizio sulle abitazioni principali, con un tetto di 96.000 euro, mentre per le altre unità scende al 36%.
L’unica strada è la detrazione in dichiarazione dei redditi, un dettaglio che può incidere sulla pianificazione economica complessiva e che conviene conoscere prima di avviare i lavori.
I requisiti per accedere alle imposte ridotte
Quando l'acquisto dell'abitazione può beneficiare di agevolazioni? Nel 2026, le regole restano ancorate alla Nota II-bis del DPR 131/1986, che definisce con chiarezza quali immobili possono accedere alle imposte ridotte e quali, invece, ne restano esclusi. Il primo elemento da verificare è la categoria catastale: l’agevolazione è riservata alle abitazioni non di lusso, quindi rientranti nelle categorie ordinarie come A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 o A/11.
Restano fuori le categorie A/1, A/8 e A/9, che identificano immobili signorili, ville o edifici di pregio storico e artistico. Se la casa è ancora in costruzione, conta la categoria che avrà una volta ultimati i lavori, non quella provvisoria. Un altro requisito fondamentale riguarda l’ubicazione. L’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha già la residenza o intende trasferirla entro 18 mesi dal rogito.
La norma, però, tiene conto delle esigenze di chi si sposta per lavoro o studio, permettendo di beneficiare delle agevolazioni anche quando la casa si trova nel Comune in cui si svolge l’attività professionale o formativa. È un impegno che va dichiarato nell’atto notarile, perché la volontà di rendere l’immobile abitazione principale è parte integrante del beneficio.
Accanto alla posizione, pesa la situazione patrimoniale dell’acquirente. Non si possono possedere altri diritti reali – proprietà, usufrutto, uso o abitazione – su un’altra casa nello stesso Comune. Allo stesso modo, non si deve essere titolari, neppure per quote, di un altro immobile acquistato in passato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale.
L’unica eccezione è la vendita del precedente immobile entro due anni dal nuovo acquisto, possibilità introdotta per evitare penalizzazioni a chi cambia abitazione per necessità familiari o lavorative.
Tutti questi requisiti devono essere dichiarati espressamente nell’atto notarile: è un passaggio formale decisivo, perché l’omissione comporta la perdita dei benefici anche quando le condizioni sostanziali sono rispettate.
Con questa normativa si intende garantire che l’agevolazione sostenga davvero chi acquista la propria abitazione principale, senza distorsioni o utilizzi impropri.
Ecobonus 2026: confermata l’aliquota maggiorata per l’abitazione principale
La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. Ecobonus) è stata confermata con le stesse aliquote introdotte nel 2025. In particolare, fino al 31 dicembre 2026, per i lavori eseguiti sulle abitazioni principali si applica l’aliquota maggiorata del 50% delle spese sostenute, mentre per gli interventi effettuati su altri immobili la detrazione è pari al 36%. È importante ricordare che l’aliquota del 50% si applica esclusivamente quando le spese sono sostenute dai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile utilizzato come abitazione principale. La detrazione, sia del 36% sia del 50%, deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Possono accedere al Bonus tutti i soggetti, residenti o non residenti in Italia, titolari di qualsiasi categoria di reddito, che realizzano interventi di riqualificazione energetica su immobili esistenti di cui dispongono in base a un titolo idoneo.
Nel dettaglio abbiamo:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato;
• i contribuenti con redditi d’impresa, quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Non possono usufruire dell’agevolazione le
imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”;
• le associazioni tra professionisti;
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
• Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) che sostengono le spese per interventi su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei già menzionati istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Anche il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing ha diritto all'agevolazione. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.
Hanno diritto alle detrazioni purché ne sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture anche:
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• il componente dell’unione civile;
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Come effettuare i pagamenti
Per le agevolazioni previste dall'Ecobonus, le modalità di pagamento variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare:
• i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale parlante;
• i contribuenti titolari di reddito d'impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, sono esonerati dall’obbligo del pagamento con bonifico parlante e possono fornire altra documentazione adeguata come prova delle spese.
Analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui pagamenti effettuati per lavori di riqualificazione energetica le banche o Poste Italiane SPA operano la ritenuta dell’11 per cento a carico del beneficiario del pagamento.
Per l’applicazione della ritenuta sono stati predisposti bonifici a ciò dedicati nei quali va inserita:
• la causale del versamento dalla quale si deduca che il pagamento è effettuato per interventi finalizzati al risparmio energetico. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti; il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In applicazione del principio di cassa, nel caso d pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante. Si ricorda, infine, che il bonifico parlante deve essere conservato per eventuali controlli sulla legittimità delle detrazioni richieste.
Tipologie di intervento che danno diritto all'incentivo fiscale
La detrazione Ecobonus spetta per le spese sostenute per interventi (su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari) che rientrano nelle seguenti tipologie di lavori: riqualificazione energetica volta a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria; opere riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università
• sostituzione degli impianti di climatizzazione
TETTI MASSIMI DI SPESA
Il limite massimo della detrazione Ecobonus varia a seconda della tipologia dell’intervento. In particolare, abbiamo:
1. per gli interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Rientrano in questo tipo di intervento: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che possono non avere le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
2. per gli interventi sugli involucri (strutture opache e infissi), il tetto è di 60.000 euro. I lavori che danno diritto all’agevolazione sono, per esempio, quelli relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati o contro terra, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (es. scuri o persiane)
invernale; acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. n. 311 del 2006;
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;
• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per
o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, per esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso;
3. per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
L’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti e i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
4. per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, il limite è di 30.000 euro;
5. per l'installazione di schermature solari è riconosciuta una detrazione nella misura massima di 60.000 euro.
beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
• acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
Per tutte le tipologie di intervento, sono detraibili anche i costi per le opere edili connesse agli interventi, la progettazione dei lavori, il rilascio della certificazione energetica, del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni richieste per ottenere la detrazione.
Si tratta di interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
6. per l'installazione di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, il valore massimo è pari a 30.000 euro;
7. per l'installazione di dispositivi multimediali (Building automation), il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a euro 15.000 per unità immobiliare;
8. per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda, spetta una detrazione più elevata, calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Interventi Ecobonus: obbligatoria la comunicazione all'Enea al termine dei lavori
Per gli interventi di riqualificazione energetica, entro 90 giorni dal termine dei stessi, deve essere trasmesso all’Enea, per via telematica, tramite l'applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, la seguente documentazione:
• l’Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “Decreto Edifici”). Non è richiesto per i seguenti interventi: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, acquisto e posa in opera delle schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e acquisto e installazione di dispositivi multimediali;
• la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E o F al “Decreto Edifici”). Nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per a.c.s o di sostituzione o nuova installazione di generatori di calore a biomassa si deve trasmettere solo l'Allegato E. Per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari si deve trasmettere solo l’Allegato F. La documentazione può essere trasmessa anche tramite raccomandata
con ricevuta semplice, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, esclusivamente nei casi in cui la complessità dell’intervento non possa essere adeguatamente descritta attraverso gli schemi messi a disposizione dall’ENEA.
La data di fine lavori, da cui decorre il termine per l’invio, coincide con il giorno del collaudo (e non con la data dei pagamenti) oppure, se pertinente, con la data dell’attestazione di funzionalità dell’impianto. Qualora, in base alla tipologia di intervento, il collaudo non sia richiesto, la data di fine lavori può essere dimostrata tramite altra documentazione rilasciata dall’impresa esecutrice o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è invece valida un’autocertificazione del contribuente.
Una volta effettuato l’invio, l’ENEA rilascia automaticamente una ricevuta informatica contenente il CPID (Codice Personale Identificativo), che costituisce prova dell’avvenuta trasmissione.
Non devono essere inviati all’ENEA:
• asseverazioni
• relazioni tecniche
• fatture
• copie dei bonifici
• planimetrie
• altra documentazione tecnica
Tali documenti devono essere conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia può, inoltre, richiedere la presentazione degli originali degli Allegati trasmessi (A, E o F), firmati e datati. Per questo motivo è consigliabile stampare e conservare gli Allegati inviati all’ENEA. Infine, si ricorda che, per poter accedere alle detrazioni, l’Allegato A deve essere firmato e timbrato da un tecnico abilitato, che certifichi il rispetto dei requisiti richiesti per l’impianto.
L’incentivo è riservato agli edifici esistenti
Per poter usufruire delle detrazioni di riqualificazione energetica, condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al Catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Gli edifici interessati dall’Ecobonus devono avere determinate caratteristiche tecniche per poter beneficiare dell’agevolazione e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Manager energetico, il cervello dell’impianto
In un sistema di riscaldamento ibrido, il manager energetico permette all’impianto di funzionare come un organismo unico.
Senza questa centralina elettronica di controllo intelligente, pompa di calore e caldaia resterebbero due mondi separati, incapaci di dialogare. Il risultato sarebbe un doppio impianto che si accende e spegne senza logica condivisa, con sprechi e inefficienze inevitabili.
Il manager energetico, invece, governa la situazione gestendo le tecnologie. È un piccolo “cervello” elettronico che coordina i generatori, li fa parlare la stessa lingua e decide chi deve intervenire in ogni momento. Analizza la temperatura esterna, il fabbisogno reale dell’edificio, i costi dell’energia impostati dall’utente e calcola quale fonte conviene utilizzare.
Il suo compito più delicato è la gestione del punto di bivalenza, cioè il momento in cui il sistema passa dalla sola pompa di calore alla modalità combinata, o dalla modalità combinata alla sola caldaia. È un equilibrio dinamico che richiede una logica di controllo precisa, capace di evitare sovrapposizioni inutili o accensioni simultanee che farebbero lievitare i consumi. Questo elemento è anche ciò che distingue un impianto ibrido “vero” da un semplice assemblaggio di componenti. Per accedere agli incentivi come Ecobonus o Conto Termico, infatti, il sistema deve essere certificato come apparecchio ibrido: significa che i generatori sono progettati per lavorare insieme e che la centralina integra una logica di controllo riconosciuta dal produttore. Esistono soluzioni ibride di fabbrica, dove il manager energetico è già integrato nella caldaia o in una centralina dedicata, e sistemi più complessi assemblati in campo che richiedono una progettazione attenta, tarature e collaudi, per garantire agli utenti il maggior benessere possibile (e anche il maggior risparmio). In entrambi i casi, naturalmente, la presenza di un controllo intelligente è imprescindibile.
Il manager energetico trasforma due macchine diverse in un'unica soluzione intelligente capace di integrarsi e sostituirsi a vicenda: senza di lui, il risparmio resterebbe solo sulla carta.
Sistemi ibridi: il caldo sano e risparmioso
Un sistema di riscaldamento ibrido nasce dall’incontro tra due tecnologie diverse — pompa di calore aria-acqua e, solitamente, caldaia a condensazione — coordinate da una centralina di controllo intelligente. Quando fuori le temperature sono miti, sopra i 4-7 °C, la centralina dà priorità alla pompa di calore. In questa fase il sistema sfrutta l’energia rinnovabile dell’aria e garantisce comfort con consumi ridotti. È il momento in cui l’impianto esprime la sua anima più sostenibile. Quando il freddo aumenta e il carico termico cresce, il “cervello” dell’impianto passa alla modalità combinata: pompa di calore e caldaia lavorano insieme, modulando la potenza in modo fluido, senza sbalzi né sprechi. È un equilibrio dinamico, costruito su misura per le condizioni reali dell’edificio.
Nei giorni più rigidi, quando il termometro scende sotto i –5 o –7 °C e la pompa di calore perde efficienza, la centralina affida il lavoro alla caldaia. Il sistema, progettato per privilegiare l’affidabilità, garantisce il comfort anche nelle condizioni più ostili. Il vantaggio di questa architettura è evidente: si ottimizzano i consumi senza rifare l’impianto di distribuzione, radiatori compresi. Le stime parlano di un risparmio tra il 30% e il 50% rispetto a una caldaia tradizionale. È una soluzione ideale nelle ristrutturazioni e negli edifici non perfettamente isolati, dove una pompa di calore pura potrebbe faticare nei mesi più freddi. A questo si aggiunge la possibilità di accedere a incentivi come Ecobonus e Conto Termico, che rendono l’investimento ancora più conveniente.
Pompa di calore, come funziona davvero
La pompa di calore è spesso descritta come una tecnologia “che produce calore senza bruciare nulla”. L’immagine è corretta, ma incompleta. Il suo principio di funzionamento si basa infatti sul ciclo frigorifero, un processo termodinamico che non genera calore dal nulla, lo trasferisce. Sposta, infatti, energia da un ambiente all’altro sfruttando un fluido refrigerante che cambia stato, pressione e temperatura all’interno di un circuito chiuso.
Il percorso inizia nell’unità esterna, dove il refrigerante arriva a una temperatura molto bassa. Anche quando fuori fa freddo, il fluido è ancora più freddo dell’aria e riesce ad assorbirne il calore residuo, evaporando. È la prima trasformazione: da liquido a gas.
Il gas viene poi compresso da un compressore elettrico. Qui entra in gioco la fisica: comprimere un gas ne aumenta la temperatura in modo significativo, portandolo anche a 70-80 °C. È questa energia termica che la macchina sfrutterà per riscaldare l’acqua dell’impianto.
Il gas caldo raggiunge quindi lo scambiatore interno, dove cede calore all’acqua dei radiatori o del pavimento radiante, quindi, raffreddandosi, torna allo stato liquido. A questo punto attraversa una valvola di espansione che ne riduce pressione e temperatura, riportandolo a condizioni tali da poter ricominciare il ciclo. È un meccanismo continuo, silenzioso, che lavora modulando potenza e consumi in base alle necessità reali dell’immobile da riscaldare. La stessa macchina può produrre anche freddo. Il segreto è la valvola a quattro vie, un componente che inverte fisicamente il percorso del refrigerante. In estate il ciclo si ribalta: il calore viene prelevato dall’interno della casa e scaricato all’esterno. L’unità interna diventa l’evaporatore, quella esterna il condensatore. In pratica, la pompa di calore si comporta come un frigorifero domestico che, invece di raffreddare un piccolo vano, climatizza un’intera abitazione. È un sistema che lavora con logiche semplici ma estremamente efficienti, capace di adattarsi alle condizioni climatiche e di ridurre i consumi senza rinunciare al comfort.
Impianti a biomassa, riscaldamento carbon neutral
Il riscaldamento a biomassa rappresenta oggi una delle alternative più concrete e sostenibili ai combustibili fossili, coniugando l'antica tradizione del calore del legno con tecnologie di combustione all'avanguardia. Ma cosa rende questi sistemi così centrali nella transizione energetica attuale?
Il cuore del sistema è la caldaia a biomassa, un dispositivo progettato per bruciare materiali organici come pellet, legna in ciocchi o cippato. A differenza delle vecchie stufe, queste macchine sono gestite da centraline elettroniche che regolano l'afflusso di aria e combustibile,
garantendo rendimenti che superano spesso il 90%. Il funzionamento è ciclico: il combustibile viene prelevato automaticamente da un serbatoio e bruciato in una camera a tenuta stagna; il calore prodotto scalda l'acqua che circolerà poi nei radiatori o nei pannelli radianti. L'aspetto più interessante è l'impatto ambientale. La biomassa è considerata carbon neutral: la CO2 rilasciata è la stessa che la pianta ha assorbito durante la sua crescita. Tuttavia, per garantire aria pulita, i sistemi moderni devono possedere la certificazione ambientale a 5 stelle, riducendo al minimo le emissioni di polveri
sottili. L’efficienza dipende poi dall'integrazione di un puffer un serbatoio di accumulo che immagazzina il calore in eccesso
per rilasciarlo gradualmente, evitando accensioni intermittenti che aumenterebbero consumi e usura.
Gli incentivi: Conto Termico ed Ecobonus
Sostituire un vecchio impianto inquinante con un sistema a biomassa di ultima generazione non è mai stato così vantaggioso. Il pilastro della strategia nazionale è il nuovo Conto Termico 3.0, gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici), che ha rivoluzionato l’accesso ai rimborsi.
Il meccanismo prevede un contributo a fondo perduto che copre fino al 65% della spesa sostenuta. La nota positiva riguarda la velocità di incasso: per importi fino a 15.000 euro, l'incentivo viene erogato in un'unica rata direttamente sul conto corrente, riducendo drasticamente i tempi di ammortamento dell'investimento.
Per chi preferisce la detrazione fiscale, restano attivi l'Ecobonus (per interventi di riqualificazione energetica) e il Bonus Casa (per ristrutturazioni edilizie), che permettono di recuperare il 50% (se abitazione principale) o 36% (se seconda casa) dei costi in dieci anni tramite detrazioni IRPEF di pari importo.
Attenzione, però, ai requisiti tecnici: l'accesso a qualsiasi forma di agevolazione è oggi subordinato alla qualità dell'aria. È obbligatorio installare generatori certificati con almeno 4 o 5 stelle ambientali e l’installazione deve essere eseguita da professionisti abilitati con certificazione FER (Fonti Energie Rinnovabili). Scegliere un modello ad alta efficienza non è solo un obbligo normativo, ma la chiave per massimizzare il ritorno economico.
Due diversi bonus per sostituire i serramenti di casa
C'è chi lo chiama Bonus Infissi, ma si tratta sempre del Bonus Ristrutturazione o dell’Ecobonus
Nel primo caso, è confermata la detrazione al 50% per chi sostituisce i serramenti della prima casa (finestre, porte e persiane) e del 36% per chi invece interviene sulle seconde case. Attenzione, però, per ottenere il beneficio è necessario che gli interventi rientrino nella sfera della manutenzione straordinaria o di un più ampio progetto di ristrutturazione.
Ampliando il discorso, ricordiamo che possono rientrare nell’agevolazione anche grate, vetri antisfondamento o tapparelle blindate.
Il tetto di spesa resta fissato in 96.000 euro per unità immobiliare, con recupero in dieci quote annuali tramite dichiarazione dei redditi.
Chi mira all'efficientamento energetico può anche sfruttare l'Ecobonus con identiche
aliquote (50% o 36%) e vincoli tecnici precisi, ma in tal caso non è necessario che contestualmente si provveda a una ristrutturazione generale. I nuovi infissi devono rispettare i limiti di trasmittanza termica fissati dal Ministero – valori che variano per zona climatica, da 1,0 W/m²K nelle aree più fredde a 2,0 in quelle miti. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, inoltre, va inviata la pratica online all'ENEA per certificare il risparmio energetico, con allegati come schede tecniche e asseverazioni di un professionista.
Chi sostituisce vecchie finestre con modelli isolanti non solo recupera metà della spesa grazie all’incentivo, ma riduce anche le bollette, contribuendo alla transizione green.
E nel 2027? Se tutto andrà come previsto gli sconti fiscali scenderanno al 36% per le prime case e al 30% per le seconde.
A proposito di ponti termici
I ponti termici nei serramenti sono punti in cui l’isolamento si interrompe e il calore trova una via facile per disperdersi. Il risultato è sempre lo stesso: superfici interne più fredde, maggiore consumo energetico e condizioni favorevoli a condensa e muffa. Non riguardano solo la finestra, ma soprattutto il modo in cui è collegata alla muratura.
Un davanzale passante che porta il freddo dall’esterno all’interno, un vecchio controtelaio metallico, un cassonetto non isolato o una posa poco accurata sono tra le cause più comuni. Come si risolve il problema? Occorre, a seconda della situazione, separare termicamente il marmo del davanzale, sostituire i telai metallici con controtelai isolanti, coibentare il cassonetto e sigillare correttamente il giunto tra finestra e muro. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi richiede un calcolo preciso dei ponti termici secondo UNI EN ISO 10211, perché parete e serramento vengano valutati come un unico sistema e rispettino i limiti di trasmittanza previsti per la zona climatica.
Beneficio fiscale per eliminare le barriere
architettoniche
Si tratta di un’agevolazione dedicata ai contribuenti che effettuano interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%. La detrazione per superare o eliminare le barriere architettoniche è ricompresa nel cosiddetto Bonus Ristrutturazioni e per l’anno in corso, fino al 31 dicembre 2026, spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Rientrano nella categoria degli interventi agevolabili:
• le opere aventi per oggetto l’installazione di ascensori e
montacarichi; lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Gli interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni di fabbricati plurifamiliari, sia sulle singole unità immobiliari
Nell’ambito degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, i costi di installazione di un ascensore in un condominio sono detraibili anche quando i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune (risoluzione n. 264/2008).
Se viene installato un ascensore nel cortile condominiale e la spesa è sostenuta da un solo condomino, la detrazione spetta esclusivamente a lui. Se invece è sostenuta da tutti i condomini, la detrazione si applica con riferimento alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base ad altre modalità stabilite dall’assemblea dei condòmini. In questi casi, l’ascensore diviene “di proprietà comune”, essendo utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
È LA PERSONA CON DISABILITÀ
La normativa tributaria italiana mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Ma chi sono le persone disabili? La risposta è contenuta nel Decreto Legislativo n.62 del 3 maggio 2024 che ha modificando l’articolo 3 (comma 1) della Legge n. 104/1992 e definisce la “persona con disabilità” colui che “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
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Spese sanitarie e ausili per la disabilità: cosa si può dedurre e cosa si può detrarre
Il sistema fiscale italiano prevede un articolato insieme di agevolazioni per le persone con disabilità e per i loro familiari, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico delle cure e dei mezzi necessari alla vita quotidiana. Le misure si dividono in due grandi categorie: le spese deducibili dal reddito e quelle detraibili dall’Irpef.
Sul fronte delle spese deducibili, rientrano integralmente le spese mediche generiche (acquisto di farmaci o medicinali) e quelle di assistenza specifica. Quest’ultima comprende l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni rese da operatori qualificati all’assistenza di base e dagli operatori tecnico-assistenziali, oltre ai servizi svolti da educatori professionali, animatori e terapisti occupazionali. La deduzione è ammessa anche quando le spese riguardano un familiare con disabilità non fiscalmente a carico, senza obbligo di tracciabilità del pagamento. Per ottenere il beneficio è necessario conservare la documentazione rilasciata dal professionista sanitario, con indicazione della qualifica e della prestazione resa. Se la fattura è intestata alla persona con disabilità ma la spesa è
sostenuta da un familiare, quest’ultimo può dedurre la quota pagata annotandola direttamente sul documento. Sono deducibili anche le spese per ippoterapia e musicoterapia, purché prescritte da un medico e svolte in centri specializzati da personale sanitario qualificato. Restano invece escluse le prestazioni del pedagogista e le attività di sostegno scolastico prive di connotazione sanitaria. In caso di ricovero in strutture assistenziali, è deducibile solo la parte della retta riferita a prestazioni mediche e paramediche, che deve essere indicata separatamente. Accanto alle deduzioni, il fisco riconosce una detrazione Irpef del 19% per specifiche spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio. Le spese sanitarie specialistiche sono detraibili per la parte eccedente 129,11 euro, mentre alcune tipologie –come il trasporto in ambulanza, l’acquisto di poltrone per inabili, arti artificiali, rampe e pedane di sollevamento – sono detraibili integralmente.
Un capitolo rilevante riguarda i sussidi tecnici e informatici, dai computer ai telefoni a viva voce, fino ai dispositivi per il controllo dell’ambiente domestico. Per accedere alla detrazione è necessario dimostrare il collegamento funzionale tra il sussidio e la disabilità, tramite certificazione medica o verbale di invalidità. Lo stesso principio vale per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita da parte di persone con ridotte capacità motorie.
Dal 2020, inoltre, la detrazione è ammessa solo per pagamenti tracciabili, con l’eccezione dell’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate. Un insieme di regole complesso, ma essenziale per garantire un sostegno concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
Assistenza ai non autosufficienti: come funziona la detrazione del 19%
Una delle misure più rilevanti, nel quadro delle agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie, riguarda la detrazione Irpef per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti. Si tratta di un beneficio pari al 19% delle somme pagate, riconosciuto entro un limite massimo di 2.100 euro e subordinato a un requisito reddituale: il contribuente non deve superare i 40.000 euro di reddito complessivo, includendo anche i proventi da locazione assoggettati a cedolare secca. La non autosufficienza deve essere certificata da un medico e riguarda condizioni che impediscono alla persona di svolgere gli atti essenziali della vita quotidiana, come alimentarsi, deambulare, curare l’igiene personale o vestirsi. Rientrano nella definizione anche i soggetti che necessitano di sorveglianza continua. L’agevolazione, invece, non è riconosciuta quando la non autosufficienza non deriva da una patologia.
La detrazione può essere richiesta anche per le spese sostenute a favore di un familiare non autosufficiente, purché rientri tra quelli per cui è possibile fruire delle detrazioni d’imposta, anche se non fiscalmente a carico. Dal
2020, però, è obbligatorio che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili: bonifici, carte o altri sistemi che consentano di dimostrare l’effettiva transazione.
La documentazione deve essere completa e contenere i dati anagrafici e il codice fiscale sia di chi paga sia di chi presta l’assistenza. In caso di spese sostenute per un familiare, vanno indicati anche i suoi dati. La ricevuta può essere firmata direttamente dall’addetto all’assistenza oppure rilasciata da strutture o intermediari: case di cura o riposo, cooperative di servizi o agenzie interinali. In questi casi, è necessario che la documentazione distingua chiaramente i costi relativi all’assistenza da quelli riferiti ad altri servizi.
Il limite di 2.100 euro è personale e non varia in base al numero di soggetti assistiti. Se più contribuenti sostengono spese per la stessa persona, l’importo detraibile deve essere suddiviso tra loro.
Questa detrazione è inoltre cumulabile con un’altra agevolazione: la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati per colf, badanti e baby-sitter, fino a un massimo di 1.549,37 euro.
Agevolazioni per il settore auto
Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per il settore auto i non vedenti, i sordi, le persone con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento, individui con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati e, infine, coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie. Per quest’ultima categoria è necessario che il veicolo sia adattato in modo stabile alla guida o al trasporto. Le norme prevedono agevolazioni per diverse tipologie di veicoli, dalle autovetture alle motocarrozzette, fino ai veicoli specifici e agli autocaravan, con alcune limitazioni. Sono esclusi, ad esempio, i quadricicli leggeri. Le agevolazioni comprendono la detrazione Irpef del 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro, valida una volta ogni quattro anni, salvo demolizione o furto del veicolo. La detrazione può essere fruita in un’unica soluzione o in quattro rate annuali. È prevista inoltre l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli entro determinati limiti di cilindrata o potenza, nonché per gli adattamenti necessari e i relativi accessori. Anche questa agevolazione è utilizzabile una sola volta nel quadriennio, con eccezioni in caso di demolizione o furto. In caso di vendita del veicolo prima di due anni, si perde il diritto al beneficio, salvo necessità legate all’evoluzione della disabilità.
Esenzione bollo auto: ecco a chi spetta
L’esenzione permanente dal bollo auto riguarda veicoli entro i limiti di cilindrata previsti per l’Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) e spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando è intestata a un familiare fiscalmente a suo carico. La domanda va presentata all’ufficio tributi della Regione, o all’Agenzia delle Entrate nelle regioni prive di tale struttura, entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione si rinnova automaticamente, salvo variazioni che devono essere comunicate. È prevista anche l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA, esclusi i veicoli intestati a non vedenti e sordi. Le agevolazioni spettano anche ai familiari, purché la persona con disabilità rientri nei limiti di reddito per essere considerata fiscalmente a carico.
IVA al 10% per gli interventi di recupero edilizio
L'aliquota IVA al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria limitatamente alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se la relativa fornitura è attuata nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'IVA ridotta si applica ai già menzionati beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l'aliquota ridotta si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. In fattura deve essere specificato, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, l'IVA ridotta si applica sia per l’acquisto di beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.) comprati direttamente dal committente dei lavori o dalla ditta che li esegue, sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
Per ottenere la riduzione, il proprietario dell’immobile deve rilasciare all’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione che, pur non esentando completamente da responsabilità colui che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi, è comunque indispensabile per dimostrare, a posteriori, la buona fede dell’impresa che ha applicato l’IVA agevolata.
Limite alla detraibilità per i redditi alti
Dal periodo d’imposta 2025 è entrato in vigore un nuovo limite alla detraibilità degli oneri IRPEF per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti introdotto un plafond massimo di spese detraibili, calcolato sulla base di due variabili: l’importo base e un coefficiente legato alla composizione del nucleo familiare.
L’importo base è fissato in 14.000 euro per i redditi fino a 100.000 euro e si riduce a 8.000 euro oltre tale soglia. Su que-
sto valore si applica un coefficiente che varia da 0,50 (assenza di figli a carico) fino a 1,00 per nuclei con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità ai sensi della legge 104/1992. Il risultato rappresenta il tetto massimo complessivo di oneri detraibili per ciascun anno d’imposta. Nel LIMITE rientrano anche le spese per interventi edilizi. Restano escluse soltanto le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative e le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Pompe di calore: con il Conto Termico è incentivata solo la sostituzione
Il Conto Termico 3.0 conferma le pompe di calore come uno degli interventi più strategici per la transizione energetica, grazie alla loro capacità di produrre calore da fonti rinnovabili e di sostituire sistemi obsoleti ad alta intensità energetica. Il D.M. 07/08/2025 definisce con precisione le configurazioni ammesse: dalle pompe di calore “add‑on”, installate in affiancamento a una caldaia a condensazione, ai sistemi bivalenti in cui la pompa di calore diventa il generatore principale, fino ai sistemi ibridi “factory made”, apparecchi prefabbricati certificati dal produttore e dotati di regolazione intelligente e documentazione tecnica dedicata.
L’accesso agli incentivi varia in base alla natura del soggetto e alla destinazione d’uso dell’edificio. Le Pubbliche Amministrazioni, i privati in ambito residenziale e i privati o le imprese in ambito terziario possono beneficiare del contributo, con una distinzione importante: i privati nel residenziale accedono solo agli interventi del Titolo III (energia termica da fonti rinnovabili), mentre PA e terziario possono usufruire anche delle misure del Titolo II
dedicate all’efficienza energetica.
Gli interventi ammessi includono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche o a gas, sistemi ibridi o bivalenti, generatori a biomassa e scaldacqua a pompa di calore. Sono incentivabili anche le spese di smontaggio, fornitura, posa in opera e le prestazioni professionali. Da sottolineare due aspetti della massima importanza. In primo luogo, il Conto termico 3.0 incentiva solo la sostituzione e non le nuove installazioni, salvo per aziende agricole e forestali, che possono accedere al contributo anche per nuovi impianti destinati a serre, fabbricati rurali, processi produttivi o reti di teleriscaldamento. In secondo luogo, per PA e privati in ambito terziario, la sostituzione con pompe di calore elettriche consente di accedere anche agli incentivi per infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo. Il contributo può coprire fino al 65% delle spese, con possibilità di arrivare al 100% per edifici pubblici di piccoli comuni, scuole e strutture sanitarie.
Conto
Termico 3.0, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni: quale agevolazione conviene?
La scelta dell'incentivo più conveniente per l’installazione di una pompa di calore dipende da diversi fattori. Il Conto Termico 3.0 offre il rimborso più elevato (fino al 65%) ed è particolarmente vantaggioso per la rapidità di erogazione: entro 60 giorni dalla presentazione della pratica per importi sotto i 15.000 euro o in rate annuali di durata variabile da 2 a 5 anni per importi superiori a 15.000 euro. Non richiede capienza fiscale e il contributo arriva direttamente sul conto corrente del beneficiario.
Le detrazioni fiscali Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni, pari al 36% (50 % per le prime case), richiedono invece capienza fiscale IRPEF e/o IRES sufficiente per recuperare la detrazione in 10 anni. Sono più indicati per chi ha redditi elevati e può sfruttare pienamente lo sgravio fiscale. L'Ecobonus ha un massimale specifico di 30.000 euro per le pompe di calore, mentre il Bonus Ristrutturazioni arriva a 96.000 euro ma è pensato per interventi più complessi.
Sisma Bonus: confermate
le aliquote del 36% e 50%
Il Sisma Bonus è la detrazione fiscale, fruibile sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires, che permette di scontare dalle tasse le spese sostenute per realizzare interventi antisismici con particolare riguardo alle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Le opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
Se riguardano i centri storici devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli interventi possono riguardare sia unità immobiliari a destinazione residenziale (non soltanto l'abitazione principale) sia fabbricati utilizzati per attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). Unica condizione è che gli edifici siano situati in zone sismiche 1 e 2 (alta pericolosità) o in zona sismica 3 (a minor
rischio). Per 2026 sono confermate le aliquote in vigore nel 2025, ossia del 50% per le prime case e del 36% per le abitazioni diverse dalla prima casa e gli immobili non residenziali. L’agevolazione va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate anche se accatastate separatamente. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Per usufruire del Sisma Bonus è fondamentale che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
SISMA BONUS ACQUISTI: L’AGEVOLAZIONE PER COMPRARE CASE ANTISISMICHE
Parente stretto del “Sisma Bonus” è il “Sisma Bonus Acquisti”, un sostegno fiscale per l’acquisto di case antisismiche. Chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito allo scopo di ridurne il rischio sismico, nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto. La spesa su cui applicare la percentuale di sconto non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare e il beneficio fiscale deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori (il D.L. 73 del 25 maggio 2021 ha esteso i mesi da 18 a 30), devono provvedere alla vendita dell'immobile. Nella ricostruzione dell'edificio è ammesso anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. La detrazione spettante agli acquirenti quest’anno è pari al 50% per l'acquisto della prima casa e al 36% se l'immobile non è destinato ad abitazione principale.
Adeguamento, miglioramento, riparazioni: tipologia degli interventi antisismici
La normativa antisismica per gli edifici esistenti in Italia è principalmente definita dalle NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni). Per gli edifici esistenti individua tre diversi tipi di intervento:
• adeguamento che serve a raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni;
• miglioramento che serve ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC; riparazione o interventi locali che portano ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di adeguamento sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione.
L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento,
cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino a un sistema strutturale diverso dal precedente, apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
Gli Interventi di miglioramento sismico sono invece volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assoggettata la struttura. Il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.
Gli interventi di riparazione o interventi locali si limitano invece, a uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.
Zone di pericolosità sismica
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio nazionale, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Quattro sono le zone a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio:
• Zona 1 – È la zona più pericolosa: la probabilità che capiti un forte terremoto è alta
• Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili
• Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2
• Zona 4 – È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa
A ciascuna zona è attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione (espresso in termini di accelerazione massima su roccia: zona 1 0.35 g – zona 2 0.25 g – zona 3 0.15 g –zona 4 0.05 g).
Case Green, obiettivo neutralità climatica entro il 2050
La Direttiva Case Green (EPBD IV) è diventata la cornice entro cui l’Europa intende guidare la trasformazione del costruito verso la neutralità climatica entro il 2050. Per l’Italia il conto alla rovescia è già iniziato: entro il 29 maggio 2026 il Governo dovrà recepire la normativa e definire il Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (PNRE), lo strumento che tradurrà gli obiettivi europei in misure operative.
La direttiva non impone ristrutturazioni forzate, ma introduce una roadmap basata
sulla riduzione dei consumi medi di energia primaria. Per il settore residenziale si punta a un taglio del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Dal 2030, inoltre, ogni nuovo edificio dovrà essere a emissioni zero e predisposto per il fotovoltaico, mentre per gli immobili pubblici l’obbligo scatterà già nel 2028. Sul fronte non residenziale, entro il 2030 dovrà essere riqualificato il 16% degli edifici meno efficienti.
La sfida per l’Italia è particolarmente complessa: il 72% del patrimonio edilizio
è stato costruito prima del 1980 e quasi tre quarti degli immobili ricadono nelle classi energetiche più basse. Gli investimenti necessari per allinearsi agli obiettivi europei sono stimati tra 85 e 320 miliardi di euro entro il 2030. Tra le novità più rilevanti figurano il Passaporto di Ristrutturazione, un documento digitale che guiderà i proprietari nella pianificazione degli interventi, lo stop agli incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili operativo dal 2025 e l’introduzione della classe A0 negli attestati APE che identificherà gli edifici a emissioni zero; avranno validità ridotta a cinque anni le certificazioni sotto la classe D. Non mancano le deroghe: edifici storici, luoghi di culto, abitazioni sotto i 50 mq e seconde case utilizzate per meno di quattro mesi l’anno sono esclusi dagli obblighi. Ma la vera pressione arriverà dal mercato. Le banche stanno già orientando le condizioni dei Mutui Green verso immobili in classe A o B, mentre le abitazioni energivore registrano svalutazioni fino al 20%. Per i proprietari italiani l’efficienza energetica sta diventando un fattore decisivo di valore: più è elevata, più l’immobile mantiene valore nel tempo.
Casa efficiente: acquistala con il mutuo green!
Una Green Home (o Casa Green), oltre a essere un’abitazione efficiente, è un sistema integrato pensato per ridurre i consumi e migliorare la qualità della vita. L’isolamento avanzato – ottenuto con cappotto termico e serramenti con tripli vetri – limita le dispersioni e stabilizza il comfort interno. Le tecnologie rinnovabili, dalle pompe di calore ai pannelli fotovoltaici, coprono gran parte dei fabbisogni energetici, mentre il design bioclimatico orienta l’edificio per sfruttare al meglio l’irraggiamento solare. Un ruolo crescente lo giocano anche i materiali salubri a basse emissioni di VOC (componenti organici volatili), fondamentali per garantire un’aria interna più pulita e sicura. A sostenere l’evoluzione verso le Green Home intervengono i Mutui Green, strumenti finanziari che premiano chi sceglie immobili in classe A o B, o realizza interventi capaci di assicurare un salto di almeno due classi energetiche, certificato tramite APE. Le banche applicano tassi più favorevoli e riduzioni dello spread fino allo 0,20%, spesso cumulabili con garanzie dedicate ai giovani under 36. Il risultato è duplice: un accesso al credito più conveniente e un immobile che, grazie all’efficienza, mantiene valore e liquidità sul mercato.
Tetti verdi: nature-based solution (NBS) per la città contemporanea
Itetti verdi, oggi classificati come nature‑based solutions (NBS), rappresentano una tecnologia edilizia avanzata in grado di migliorare le prestazioni energetiche, idrauliche e ambientali degli edifici. La loro efficacia deriva da una stratigrafia tecnica composta da membrane impermeabili anti radice, strati drenanti, substrati colturali a densità controllata e vegetazione selezionata in funzione del carico strutturale e del microclima. Dal punto di vista energetico, le coperture verdi incrementano la resistenza termica invernale della copertura fino al 45‑47% (dati ENEA), riducendo il fabbisogno di riscaldamento e generando risparmi in bolletta nell’ordine del 10%. In estate, la massa termica del substrato e l’evapotraspirazione vegetale limitano il flusso termico entrante, mantenendo la temperatura superficiale esterna prossima a quella dell’aria, a differenza delle coperture
INTENSIVI O ESTENSIVI?
tradizionali che possono raggiungere 50‑70°C. Ne deriva un miglioramento del comfort termoigrometrico interno e una riduzione dei carichi di raffrescamento.
Sul piano ambientale, i tetti verdi contribuiscono alla mitigazione dell’effetto isola di calore, aumentano la riflessione solare, assorbono CO₂ e particolato fine e migliorano la qualità dell’aria. La
LE TIPOLOGIE DEI "GREEN ROOF"
I tetti verdi si distinguono in sistemi estensivi e intensivi. Quelli estensivi prevedono uno strato colturale di 8–15 cm, con pesi medi intorno ai 120–150 kg/ m². Ospitano specie erbacee o sedum, richiedono manutenzione minima e non sono calpestabili, risultando idonei per coperture leggere e superfici molto estese, come capannoni o edifici commerciali. I
capacità di trattenere e rilasciare gradualmente le acque meteoriche riduce il ruscellamento superficiale e il rischio di sovraccarico delle reti fognarie durante eventi estremi. Inoltre, le coperture estensive, caratterizzate da substrati leggeri e vegetazione erbacea, favoriscono la biodiversità urbana creando micro‑habitat per insetti impollinatori e avifauna.
tetti intensivi adottano, invece, substrati da 25 a oltre 50 cm, con carichi che possono superare i 500 kg/m² e arrivare fino a 2.000 kg/m² nelle configurazioni più complesse.
Consentono la piantumazione di arbusti e piccoli alberi e trasformano la copertura in uno spazio fruibile, assimilabile a un giardino pensile. Richiedono manutenzione frequente e una verifica strutturale accurata, soprattutto negli interventi di riqualificazione urbana.
Sicurezza e durabilità: gli standard da osservare I tetti verdi offrono benefici energetici e ambientali, ma la loro efficacia dipende dal rispetto di rigorosi standard di sicurezza. Ispezioni periodiche permettono di individuare cedimenti o infiltrazioni, mentre la scelta di specie vegetali a basso rischio e substrati minerali riduce la propagazione delle fiamme. Parapetti, linee vita e percorsi sicuri tutelano il personale addetto alla manutenzione.
Sistemi di drenaggio efficienti, ancoraggi antivento e materiali resistenti alla grandine proteggono la copertura durante fenomeni climatici intensi. Documentazione tecnica e certificazioni completano un approccio integrato che salvaguarda l’investimento e garantisce durabilità nel tempo.
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INCENTIVO A FONDO PERDUTO SOLO SE L’EDIFICIO È ESISTENTE
L’accesso al Conto Termico 3.0 è subordinato al rispetto di requisiti tecnici e amministrativi molto precisi. Gli interventi devono riguardare esclusivamente edifici esistenti, comprese le pertinenze, regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano: restano esclusi gli immobili in costruzione, classificati in categoria F. È inoltre indispensabile che l’edificio sia dotato di un impianto di climatizzazione invernale già presente alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di più unità immobiliari, ciascun impianto deve risultare compatibile con le condizioni previste dagli allegati tecnici e registrato nei catasti
regionali, ove istituiti. Il soggetto che richiede l’incentivo deve avere la disponibilità dell’immobile, come proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento. Gli interventi devono prevedere la sostituzione di impianti esistenti, salvo specifiche eccezioni come il solare termico. Per superfici superiori a 12 m² è obbligatoria la redazione di un progetto tecnico, mentre oltre i 100 m² è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. La procedura per richiedere il contributo è interamente digitale: la domanda deve essere caricata sul Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, pena la perdita del diritto all’incentivo.
Le novità introdotte dal Conto Termico 3.0
Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
Il Conto Termico 3.0 è stato introdotto con il D.M. 07/08/2025 e rappresenta un significativo aggiornamento della disciplina precedente (Conto Termico 2.0), ampliando la platea dei beneficiari e l'ambito degli interventi ammissibili.
In particolare, le novità introdotte dal Decreto Ministeriale 07/08/2025 si possono riassumere in:
estensione del contributo anche ai privati, in ambito Terziario, per interventi di efficienza energetica; erogazione dell’incentivo in un'unica soluzione fino a € 15.000;
• estensione del contributo anche per l’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche. È importante segnalare che questo intervento non è ammesso per l'ambito residenziale;
• anticipazione del contributo per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
accesso al contributo esteso anche alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni
di autoconsumo collettivo, oltre che agli Enti del Terzo Settore (ETS). Per questi soggetti, l'incentivo è equiparato a quello delle Pubbliche Amministrazioni, permettendo l'accesso anche al meccanismo della Prenotazione (acconto pre-lavori);
• incentivazione, oltre che dei tradizionali sistemi ibridi factory made, anche dei sistemi di riscaldamento bivalenti composti dalla famiglia delle pompe di calore bivalenti e dalle pompe di calore add-on;
• innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per interventi realizzati su edifici a uso pubblico strategici (es. scuole, sanità) di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti; per gli immobili pubblici è ammessa la demolizione e ricostruzione con caratteristiche NZEB (Nearly Zero Energy Building), con possibilità di aumento volumetrico fino al 25% e la delocalizzazione in sito
diverso (purché nello stesso comune e in un "progetto integrato");
• ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; maggiorazione dell'incentivo per interventi con componenti made in UE o impianti fotovoltaici dotati di moduli iscritti al "Registro delle tecnologie del fotovoltaico", con bonus extra dal 5% al 15%;
• introduzione di nuovi requisiti per caldaie a legna e pellet. Per accedere al CT 3.0, i generatori a biomassa devono possedere la certificazione ambientale (minimo 4 stelle, 5 stelle per le nuove installazioni in aree infrazionate).
I documenti utili per accedere al contributo
Per accedere al Conto Termico 3.0 è necessario predisporre una documentazione tecnica articolata, che varia in base all’intervento ma segue uno schema comune. La pratica richiede, innanzitutto, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) o, dove previsto, una diagnosi energetica, oltre ai rilievi fotografici prima e dopo i lavori. Vanno poi allegate fatture, ricevute e bonifici, insieme ai documenti tecnici che attestano il rispetto dei requisiti richiesti dal GSE e alle eventuali certificazioni utili a dimostrare la conformità dell’intervento. Qualsiasi modifica deve essere comunicata tempestivamente al GSE, sia durante l’erogazione dell’incentivo sia nei cinque anni successivi, senza possibilità di aumentare il contributo riconosciuto.
Le spese devono essere documentate, ma non è necessario il bonifico parlante: sono sufficienti bonifici ordinari accompagnati dalle relative fatture.
Sede Elelift e Punto Vendita Espositivo – Via Como 9, Brivio (LC)
APE 2026: cos'è, chi lo fa e quando serve
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che qualifica energeticamente l’edificio attraverso la valutazione dei suoi “consumi” (in analogia a quanto avviene con gli elettrodomestici) sintetizzando con una scala dalla A4 (più efficiente) alla G (meno efficiente) le prestazioni energetiche dell’immobile stesso.
È un documento informativo che permette di conoscere in modo semplice e intuitivo la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio: la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
È sostanzialmente uno strumento di controllo che ha lo scopo di promuovere una cultura del progettare, costruire, ristrutturare e vivere gli edifici più attenta ai consumi energetici, alla riduzione delle emissioni gas climalteranti e al comfort degli utenti.
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
• nuova costruzione e ampliamenti; ristrutturazioni importanti di primo livello;
ristrutturazioni importanti di secondo livello; edifici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 mq.
Per quelli preesistenti invece l’obbligo scatta al momento della compravendita o della locazione dell’unità immobiliare. Anche nei casi di trasferimento di proprietà a titolo gratuito (donazioni in vita) bisogna dotare l’immobile di A.P.E., è escluso solo il trasferimento per successione.
L’Attestato si sta dimostrando uno strumento molto utile sia per l’acquirente/locatario che così è preliminarmente informato sul consumo energetico del bene che sta trattando, sia per il venditore che può aumentarne il valore se l’edificio è inserito nelle classi ad alto risparmio energetico. È bene ricordarsi poi, che l'Attestato ha la durata di 10 anni e va aggiornato se l’immobile è sottoposto a lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio nei casi di sostituzione degli infissi, della caldaia oppure tutti i lavori di coibentazione dell’involucro edilizio.
Sono esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica e di conseguenza anche dell’obbligo di allegarlo al contratto di locazione o vendita i seguenti immobili: edifici industriali e artigianali nei quali il
Sanzioni amministrative in assenza del documento
L’Attestato di Prestazione Energetica rappresenta un documento obbligatorio nei trasferimenti immobiliari e la sua omissione comporta sanzioni rilevanti.
Nei contratti di compravendita, non allegare l’A.P.E., se previsto, determina una responsabilità solidale tra le parti, con sanzioni amministrative comprese tra 3.000 e 18.000 euro. Per i contratti di locazione, l’apparato sanzionatorio varia in base alla durata e all’oggetto: da 1.000 a 4.000 euro per l’affitto di interi edifici e da 500 a 2.000 euro per contratti inferiori ai tre anni. L’accertamento è demandato alla Guardia di Finanza, che verifica la presenza dell’attestato al momento della registrazione del contratto. L’APE deve inoltre essere conservato insieme al libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al conduttore in caso di trasferimento dell’immobile. Il costo del certificato non è soggetto a tariffe minime, variando in funzione della città, del professionista incaricato e delle caratteristiche tecniche dell’edificio.
riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati; edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
• fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
• edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come, per esempio, le cantine o i depositi;
L'APE deve essere redatto da un “certificatore energetico” che solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra.
Per stilarlo bisogna innanzitutto fare una analisi energetica dell'immobile considerando le caratteristiche delle murature, degli infissi, dei consumi, degli impianti per la produzione di acqua calda, di raffrescamento, di riscaldamento degli ambienti e tener conto della presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito, il certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.
NIENTE FINANZIAMENTO SENZA L’APE
Per richiedere un mutuo “green" acquisto prima casa è indispensabile che l’immobile sia già certificato come a basso impatto energetico.
La banca, infatti, al momento della richiesta del finanziamento, richiederà l’APE (Attestato di prestazione energetica) dell'immobile da acquistare. Invece, se il mutuo verde ha come finalità la ristrutturazione, oltre all’APE che attesta lo stato dell’immobile iniziale, sarà necessario presentare il computo metrico dei lavori (con il dettaglio dei costi) per verificare la tipologia degli interventi previsti per il miglioramento della classe energetica. In questo caso, i fondi saranno erogati in più tranche in base allo stato di avanzamento dei lavori (il cosiddetto mutuo SAL).
Solo pagamenti con bonifico "parlante" per gli interventi di recupero
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per accedere all'agevolazione fiscale devono obbligatoriamente essere pagati mediante “bonifico per detrazioni fiscali”, il cosiddetto bonifico "parlante". Questo strumento di pagamento fornisce una serie di informazioni dettagliate che attestano il pagamento effettuato e consentono all’Agenzia delle Entrate di verificare e riconoscere le detrazioni previste dalla legge. Le persone che utilizzano i servizi di home banking e remote banking possono eseguire il bonifico parlante online, utilizzando l’app o il portale web della propria banca oppure effettuarlo presso la propria filiale bancaria o presso le poste. Qualunque sia la modalità prescelta, è bene, per non rischiare di perdere le agevolazioni, fare molta attenzione alla sua compilazione. Deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
• dati dell'ordinante, ossia nome, cognome e codice fiscale di chi dispone il bonifico. Si ricorda che l'ordinante può essere una sola persona, più persone (comproprietari di un immobile che usufruiscono della detrazione) oppure un condominio; in quest’ultimo caso, il codice fiscale da inserire è quello del condominio stesso. Se i lavori di ristrutturazione rientranti nella detrazione sono eseguiti su immobili in comproprietà tra diversi soggetti, cioè se i soggetti che hanno diritto alla detrazione sono molti, tutti possono essere ammessi a tale beneficio, anche se il bonifico è
CHE DIFFERENZA C'È
TRA BONIFICO ORDINARIO E BONIFICO PARLANTE?
La principale differenza tra bonifico parlante e bonifico ordinario è che il primo “dice qualcosa in più” rispetto al secondo. Nel bonifico parlante, infatti, la causale riporta in modo puntuale i riferimenti normativi, i dati del beneficiario, del soggetto che sostiene la spesa e la tipologia di intervento. Questa struttura consente la tracciabilità richiesta per accedere alle detrazioni fiscali. Il bonifico ordinario, invece, utilizza una causale generica e non garantisce gli elementi identificativi necessari ai controlli. Inoltre, solo il bonifico parlante comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte dell’istituto di pagamento.
intestato a un solo nome;
• causale del versamento: riferimento alla normativa che disciplina la detrazione fiscale richiesta (ristrutturazione edilizia art. 16-bis D.P.R. 917/1986);
• dati della fattura, ossia il numero e la data del
documento fiscale relativo al pagamento in questione;
dati del beneficiario: nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) di chi ha eseguito i lavori che può essere un libero professionista, un'impresa etc.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa operano una ritenuta, pari all’11%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa e/o dai professionisti coinvolti nell'intervento. I diritti pagati per concessioni, oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e/o denunce di inizio lavori, imposte di bollo e ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti possono invece essere pagate con altre modalità. Il contribuente deve conservare la ricevuta per poterla esibire in caso di accertamenti fiscali. Quando l’intervento viene finanziato tramite una società creditizia, la detrazione fiscale è ammessa solo se anche la finanziaria effettua il pagamento al fornitore mediante bonifico parlante. Il versamento deve riportare in modo completo gli elementi richiesti dalla normativa: riferimento all’agevolazione applicata, codice fiscale del contribuente per conto del quale si effettua il pagamento e partita IVA dell’impresa esecutrice. Ai fini fiscali, il momento di sostenimento della spesa coincide con la data del bonifico disposto dalla finanziaria, non con quella del contratto di finanziamento.
Errori nei bonifici: cosa fare per non perdere le detrazioni
Gli incentivi fiscali per ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico continuano a rappresentare uno strumento decisivo per i contribuenti che intendono migliorare il proprio immobile. Tuttavia, dietro la semplicità apparente delle procedure si nasconde un punto critico: la corretta compilazione del bonifico parlante, requisito indispensabile per accedere alle detrazioni. Non tutti gli sbagli, però, hanno lo stesso peso. Se nella causale viene indicato per distrazione il riferimento normativo relativo al recupero del patrimonio edilizio invece di quello previsto dalla legge 296/2006, l’Agenzia delle Entrate considera l’errore irrilevante: l’agevolazione resta valida e non sono richiesti ulteriori adempimenti. Diverso il caso in cui manchino o risultino errati i dati essenziali, come quel-
li del beneficiario o dell’impresa esecutrice. In queste situazioni, la via più immediata è ripetere il bonifico in forma corretta. Quando però non è possibile procedere a un nuovo pagamento, esiste una soluzione alternativa. L’Agenzia consente infatti di sanare l’irregolarità tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa che ha ricevuto il pagamento. Il documento deve certificare che gli importi sono stati regolarmente contabilizzati e che, ove previsto, è stata applicata e versata la ritenuta d’acconto. Questa attestazione diventa un elemento probatorio fondamentale: va conservata con cura e mostrata al professionista abilitato (CAF o commercialista) in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi oppure direttamente al Fisco in caso di controlli.
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Bonus casa e reddito energetico: confermati gli incentivi al fotovoltaico prima casa
La Legge di Bilancio n. 199/2025 ha confermato anche per il 2026 le agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Rientrano tra i lavori agevolabili l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè, per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
L’incentivo rientra nel cosiddetto Bonus Ristrutturazione ed è rivolto sia a privati che sostengono i costi per l'installazione di un impianto fotovoltaico su una struttura residenziale, sia ai condomini, come entità giuridica, che affrontano i costi per l'installazione sull'edificio condominiale, sia alle associazioni di condomini che affrontano costi su più edifici condominiali.
L’incentivo consiste in una detrazione fiscale delle spese sostenute pari al 50% (se abitazione principale) e del 36% per le seconde case, fino a un tetto massimo di spesa di 96.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
La misura copre l'intero processo di installazione, compresi materiali, progettazione e spese professionali.
COS’È UNA CER PER IL FOTOVOLTAICO?
Una comunità energetica per il fotovoltaico rappresenta una delle evoluzioni più interessanti del modello energetico distribuito. Si tratta di un’aggregazione volontaria di cittadini, imprese ed enti pubblici che decidono di produrre e condividere energia rinnovabile generata da impianti solari. Il meccanismo è semplice ma estremamente efficace: gli utenti, collegati alla stessa cabina primaria, utilizzano l’energia prodotta localmente, riducendo gli sprechi e aumentando l’autoconsumo. È il cosiddetto “fotovoltaico di comunità”, capace di abbattere i costi in bolletta e rafforzare l’indipendenza energetica dei territori.
All’interno di una CER convivono tre figure: i produttori, che immettono nella rete comune l’energia generata dagli impianti fotovoltaici, i consumatori che, pur non possedendo un impianto possono utilizzare l’energia condivisa,
Riferimento normativo - Testo Unico delle Rinnovabili
L’installazione di impianti fotovoltaici è oggi regolata da un quadro normativo più chiaro e aggiornato, grazie al D.Lgs. 190/2024, il nuovo Testo Unico delle Rinnovabili. Le disposizioni, in vigore dal 30 dicembre 2024, ampliano in modo significativo i casi in cui il fotovoltaico rientra nell’edilizia libera, semplificando l’iter autorizzativo e accelerando la diffusione delle energie pulite.
Rientrano ora tra gli interventi liberi gli impianti fotovoltaici fino a 12 MW installati su coperture di edifici esistenti, così come quelli collocati fuori dalla zona A del D.M. 1444/1968, purché entro specifici limiti di potenza: fino a 12 MW su strutture esistenti, fino a 1 MW se posizionati a terra in adiacenza agli edifici. Nessun permesso è richiesto anche per impianti fino a 5 MW installati in aree industriali, artigianali, commerciali, discariche dismesse o cave non più sfrutta-
e i prosumer, che producono energia per i propri fabbisogni e cedono l’eccedenza alla comunità. Il GSE monitora i flussi energetici e riconosce gli incentivi: ai produttori spetta una tariffa compresa tra 110 e 130 €/MWh in base alla potenza dell’impianto, mentre i consumatori ricevono 10,57 €/MWh per 20 anni, a condizione che al momento del prelievo sia disponibile energia immessa dai produttori. I prosumer sono i soggetti che beneficiano del ventaglio più ampio di vantaggi: detrazioni fiscali del 36% (o del 50% per la prima casa), risparmio diretto grazie all’autoconsumo, incentivi sull’energia condivisa istantaneamente e un ulteriore contributo sull’energia prelevata dalla CER quando la produzione del proprio impianto non è sufficiente. A ciò si aggiunge la tariffa RID per l’energia immessa in rete e non consumata dalla comunità.
bili. Semplificazioni analoghe riguardano le strutture turistiche e termali, che possono installare impianti fino a 10 MW su edifici esistenti o fino a 1 MW a terra. Rientrano nell’edilizia libera anche gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che garantiscono la continuità delle attività agricole e pastorali, oltre ai sistemi solari termici fino a 10 MW installati su edifici o pertinenze, purché fuori dalla zona A. Restano però alcune eccezioni.
L’installazione di impianti fotovoltaici continua a richiedere autorizzazioni specifiche quando avviene in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004: ville, parchi e giardini di particolare pregio, complessi immobiliari di valore storico e paesaggistico, centri e nuclei storici. In questi casi è obbligatorio ottenere il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: È VINCOLANTE L’AREA GEOGRAFICA
Costituire una Comunità Energetica Rinnovabile significa dare forma a un modello collaborativo in cui cittadini, imprese ed enti locali condividono l’energia prodotta da impianti rinnovabili. Il primo passo è individuare l’area in cui installare gli impianti e i potenziali membri con cui condividere l’energia. L’elemento chiave è il vincolo geografico: produttori e consumatori devono trovarsi all’interno della stessa zona elettrica, cioè sotto la medesima cabina primaria. Per verificarlo, il GSE mette a disposizione una mappa interattiva che consente di identificare rapidamente la cabina di riferimento. Una volta definito il perimetro, la comunità deve acquisire una propria autonomia giuridica. La normativa non impone una forma specifica: una CER può nascere come associazione, cooperativa, consorzio, ente del terzo settore o altra organizzazione senza scopo di lucro. Ciò che conta è che l’atto costitutivo e lo statuto rispecchino gli obiettivi fondamentali
della comunità: produrre, autoconsumare e condividere energia rinnovabile generando benefici ambientali, economici e sociali.
Chi può farne parte? I soggetti che possono partecipare alla CER sono essenzialmente tre:
• il produttore di energia rinnovabile, che installa un impianto fotovoltaico o di altra tipologia;
• l’autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che produce energia per i propri bisogni e condivide l’eccedenza con gli altri membri;
• consumatore di energia elettrica, che non possiede alcun impianto ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. In questa categoria rientrano anche i clienti vulnerabili e le famiglie a basso reddito, per le quali le CER rappresentano un’opportunità concreta di riduzione dei costi energetici.
Energia rinnovabile e condivisa grazie alle “energy
Le comunità energetiche rinnovabili, note come CER o energy community, stanno diventando uno dei pilastri più promettenti della transizione energetica. Si tratta di reti composte da produttori e consumatori che decidono di condividere l’energia generata da impianti rinnovabili –solari, eolici, geotermici – installati all’interno di un perimetro geografico definito. Possono farne parte cittadini, imprese, enti locali, cooperative, realtà del terzo settore e istituzioni religiose: un modello inclusivo che punta a creare valore ambientale, economico e sociale.
Grazie alla rete elettrica nazionale, la condivisione dell’energia avviene in modo virtuale, senza infrastrutture dedicate, rendendo possibile l’autoconsumo diffuso. L’obiettivo è chiaro: ridurre le emissioni, abbattere i costi energetici e rafforzare l’indipendenza energetica dei territori. Non sorprende che questo modello sia oggi promosso a livello internazionale. Eppure, le sue radici affondano lontano: dalle cooperative elettriche montane nate in Italia
community”
a fine Ottocento, come la storica SEM di Morbegno, fino alle esperienze danesi degli anni Settanta, quando le prime comunità installarono turbine eoliche per produrre energia pulita. Il vero boom delle CER è legato però alla liberalizzazione del mercato energetico che ha caratterizzato gli anni Duemila, e che ha inevitabilmente portato a una diffusione globale e sempre più consistente delle energy community più tecnologicamente evolute. I benefici delle CER si estendono ben oltre i confini locali. Ridurre la dipendenza dalle fonti fossili significa maggiore sicurezza energetica per il Paese, mentre la produzione rinnovabile contribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici e migliora la qualità dell’aria. Le comunità energetiche generano inoltre nuove opportunità occupazionali e favoriscono la resilienza della rete, riducendo il rischio di blackout. A ciò si aggiunge un valore sociale non trascurabile: la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali e la diffusione di una cultura energetica più consapevole.
Gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER
Gli incentivi statali dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano oggi uno dei motori principali per favorire la diffusione dell’autoconsumo collettivo. Il meccanismo si basa su due forme di sostegno economico riconosciute sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa tra i membri della CER. La prima è una tariffa incentivante erogata dal GSE per l’energia generata da impianti FER e autoconsumata virtualmente all’interno della comunità: un contributo garantito per 20 anni, con valori compresi tra 60 e 120 €/MWh, modulati in base alla potenza dell’impianto e all’andamento del mercato elettrico. Per il fotovoltaico è prevista anche una maggiorazione fino a 10 €/MWh legata alla localizzazione geografica.
A questa si aggiunge un corrispettivo di valorizzazione definito da ARERA, pari a circa 8 €/MWh, che remunera ulteriormente l’energia condivisa. L’energia prodotta ma non autoconsumata resta invece nella disponibilità del produttore e può essere valorizzata tramite il ritiro dedicato, sempre gestito dal GSE.
Un capitolo a parte riguarda il contributo in conto capitale previsto dal PNRR, riservato alle CER con impianti situati in Comuni sotto i 5.000 abitanti. Il sostegno copre il 40% dell’investimento per impianti fino a 1 MW, entro limiti di costo prestabiliti: da 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW a 1.050 €/kW per potenze fino a 1.000 kW. L’IVA è esclusa, salvo nei casi in cui non sia recuperabile.
Nel complesso, il pacchetto di incentivi rende la costituzione di una CER un’opportunità concreta per ridurre i costi energetici e accelerare la transizione verso modelli di produzione distribuita.
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