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INSIGHT dal mondo del WEALTH MANAGEMENT

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INSIGHT DAL MONDO DEL WEALTH MANAGEMENT

ID 42

relevant FEBBRAIO 2018

Marco Santin Wealth Manager Advisor Specialist Tel.

3463992848 e-mail:

marco.santin@azimut.it


INSIGHT DAL MONDO DEL WEALTH MANAGEMENT

LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 27.12.2017 N. 205)

Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

FEBBRAIO 2018

Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “Legge di bilancio 2018”, in vigore dal 1.1.2018. Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso o dal realizzo di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%. In altre parole, il regime proprio delle partecipazioni non qualificate viene esteso alle partecipazioni qualificate. Ricordiamo che sono partecipazioni qualificate quelle che: • nel caso gli strumenti finanziari siano quotati su mercati regolamentati, consentono una percentuale di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 5% • nel caso lo strumento finanziario non sia quotato su mercati regolamentati, le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% (diritto di voto) e al 25% (patrimonio o capitale). Le partecipazioni non qualificate sono invece quelle che hanno una soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate. Dividendi A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, che in precedenza erano assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

ESEMPIO: utile di 10.000 € percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una SRL e formatosi negli anni dal 2010 al 2015: • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972€ e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 € (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali); • a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600€.

Quello che invece non cambia è il regime fiscale dei dividendi percepiti dai seguenti soggetti: • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone; • dalle società di capitali; • dagli enti non commerciali.

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Plusvalenze Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del DLgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in sostituzione della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018). Simili modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97). Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minusvalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.

FEBBRAIO 2018

ESEMPIO: Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000 € realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una SRL: • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140€; con la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000 € (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali); • a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l’imposta sostitutiva del 26%.

Non cambia il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate: • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali; • dalle società di capitali. Decorrenze e regimi transitori Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dal 1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell’utile di 10.000€ avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione: • se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022); • se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti. Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019.

Riassumendo, quindi: • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrisptivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018); • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.

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Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni: riapertura Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.

I soggetti a cui è rivolta la rivalutazione sono quindi: • persone fisiche; • società semplici; • enti non commerciali; • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

FEBBRAIO 2018

Questi soggetti avranno quindi la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data del 1.1.2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in sostituzione del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore. A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018: • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%). L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili). Rideterminazione aliquote IVA dal 2019 Sono confermate per l’anno 2018: • l’aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%; • l’aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria: • al 24,2%, a decorrere dall’1.1.2019; • al 24,9%, a decorrere dall’1.1.2020; • al 25%, a decorrere dall’1.1.2021. L’incremento previsto per l’aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari: • all’11,5%, a decorrere dall’1.1.2019; • al 13%, a decorrere dall’1.1.2020.

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Interessi legali e usufrutto vitalizio: decreti ministeriali

FEBBRAIO 2018

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa il nuovo saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., innalzandolo dallo 0,1% allo 0,3% annuo (D.M. 13 dicembre 2017). È stato pubblicato anche il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che aggiorna i coefficienti per il calcolo del valore degli usufrutti a vita, delle rendite e delle pensioni vitalizie, ai fini della tassazione dei relativi atti in sede di registrazione o successione/donazione, ma anche con effetti su alcuni istituti civilistici e contrattuali (D.M. 20 dicembre 2017, G.U. del 28 dicembre 2017). I nuovi coefficienti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018.

ETÀ DEL VALORE VALORE NUDA COEFFICIENTE BENEFICIARIO USUFRUTTO PROPRIETÀ da 0 a 20

317,5

95,25

4,75

da 21 a 30

300

90

10

da 31 a 40

282,5

84,75

15,25

da 41 a 45

265

79,5

20,5

da 46 a 50

247,5

74,25

25,75

da 51 a 53

230

69

31

da 54 a 56

212,5

63,75

36,25

da 57 a 60

195

58,5

41,5

da 61 a 63

177,5

53,25

46,75

da 64 a 66

160

48

52

da 67 a 69

142,5

42,75

57,25

da 70 a 72

125

37,5

62,5

da 73 a 75

107,5

32,25

67,75

da 76 a 78

90

27

73

da 79 a 82

72,5

21,75

78,25

da 83 a 86

55

16,5

83,5

da 87 a 92

37,5

11,25

88,75

da 93 a 99

20

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IRI (Imposta Reddito d’Impresa) L’IRI è la nuova imposta alternativa all’IRPEF e IRES per i redditi d’impresa. Si applica lo schema IRES anche alle società di persone (SNC e SAS) ed alle ditte individuali. L’IRI è in vigore dall’1.1.2018 (in origine, a partire dall’1.1.2017). SCHEMA IRI: • Applicazione aliquota IRI 24 % sul reddito d’impresa della ditta individuale (o società di persone), se non distribuito; • conguaglio di tassazione IRPEF per la quota di reddito distribuito alla persona fisica se e quando distribuito ( 43 %-24% = 19 %). I VANTAGGI DELL’IRI SONO: • Prevalentemente in capo a redditi alti e medio alti: non conviene se il contribuente ha redditi che scontano aliquote personali vicine al 24 %; • tipicamente finanziari: differimento dell’imposta “a piacere”; • riduzione acconti di imposta e tax planning (scelta degli anni in cui conviene distribuire); • deducibilità di investimenti inerenti all’impresa (es. immobili strumentali); • possibile applicazione dell’estromissione di beni strumentali (se rinnovata negli anni futuri). ESEMPIO: EURO 000

A

B

C

IMPONIBILE (Netto ricavo - costi)

828

552

276

IRPEF

349

230

119

IRI

198

132

66

DIFFERENZA (Imposta differita)

151

98

53

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Mini Voluntary Disclosure per frontalieri e soggetti in precedenza iscritti all’AIRE Con la Legge di bilancio 2018 viene prevista la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero. È possibile regolarizzare anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

FEBBRAIO 2018

Per quanto riguarda i termini: • l’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 • gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione • il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018.

AVVERTENZE II presente documento è stato elaborato da Azimut Capital Management SGR S.p.A., società facente parte del Gruppo Azimut, e ha esclusivamente natura e scopi informativi generali. Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati e informazioni elaborati internamente e/o da altre società del Gruppo Azimut e sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o provenienti da terze parti, citate nel documento, di cui Azimut Capital Management SGR S.p.A. non garantisce l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità, declinando ogni responsabilità al riguardo. Azimut Capital Management SGR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto del documento in ogni momento senza preavviso e senza assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza o ricerca in materia di investimenti né come invito a farne qualsiasi altro utilizzo. I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti. Azimut Capital Management SGR S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte dei potenziali destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi. Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario e si rimanda al materiale informativo per i rischi tipici associati all’investimento.

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