Promozione della cultura della Pace e della nonviolenza mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare della Sicilia una terra di Pace. È questo il cuore del disegno di legge che mira a dare anche alla Sicilia, analogamente ad altre Regioni d’Italia, una sua legge in favore di una cultura di Pace e dell’educazione alla nonviolenza, con l’auspicio che essa possa liberarsi dalla presenza di installazioni militari aggressive, realizzando il suo ruolo di ponte per un Mediterraneo di Pace libero da armi di distruzione di massa. «La Regione Siciliana – in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e in coerenza con la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e i Patti Internazionali che regolano la promozione dei diritti umani, le libertà democratiche e la cooperazione internazionale – riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove la cultura della pace e della nonviolenza mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare della Sicilia una terra di pace…». È l’articolo 1 della presente legge regionale. È un testo di alta valenza giuridicocostituzionale per l’ordinamento italiano, sia perché traduce, per così dire al positivo, il generale principio del ripudio della guerra, proclamato dall’articolo 11 della Costituzione italiana, in “diritto alla pace” quale diritto fondamentale della persona e dei popoli, sia perché innova significativamente nel comportamento normativo degli enti di governo sub-nazionale dal momento che dà implicita attuazione ad un atto internazionale, in particolare a quanto proclamato dall’articolo 28 della Dichiarazione Universale: «Ogni essere umano ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e libertà enunciati nella presente Dichiarazione possono essere pienamente realizzati». Il collegamento dell’ordinamento regionale con principi e norme di quel nuovo Diritto internazionale che si radica nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale, diventa esplicito nelle pertinenti Leggi delle numerose Regioni che si sono incamminate nel solco del binomio indissociabile pace-diritti umani: si vedano, tra le altre, la legge del Veneto legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, quella dell’ Emilia 1 febbraio 1994, n. 4, quella dell’ Umbria del 2 agosto 1994 n. 21, quella della Campania del 7 aprile 2000 n. 12, quella della Toscana legge del 30 luglio 1997 n. 55, quella della Lombardia del 5 giugno 1989, n. 20, e quella del Piemonte del 17 agosto 1995, n. 67. Il diritto alla pace, il diritto allo sviluppo e il diritto all’ambiente sono considerati diritti umani di terza generazione, tuttora in attesa di pieno riconoscimento giuridico sul piano internazionale, dove invece tale riconoscimento è già pienamente avvenuto per i diritti civili e politici (prima generazione) e i diritti economici, sociali e culturali (seconda generazione). La peculiarità del caso italiano sta nel fatto che proprio le Regioni hanno attuato tale riconoscimento, ponendosi così alla testa del movimento costituzionalista mondiale mirante a dare piena effettività al “nuovo” Diritto universale dei diritti umani. Il quadro italiano in materia è ancora più ricco: a partire dal 1991, si contano a migliaia gli Statuti di Comuni e Province che vantano la “norma pace diritti umani” modellata sul prototipo regionale. È una situazione tuttora unica al mondo, dal punto di vista sia strettamente giuridico sia politico, sociale e culturale: la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione è una cultura “orientata all’azione” che possiamo tradurre come “via istituzionale nonviolenta alla pace”, sta sempre più coinvolgendo la scuola, l’università, l’associazionismo, il volontariato, con benefico locascio.francesco@gmail.com