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Quaderni di Legislazione Tecnica 4/2026

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di LEGISLAZIONE TECNICA

4|2026

Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione

ARTICOLO TECNICO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INVOLUCRO EDILIZIO DI

UN CONDOMINIO ANNI ‘70

PRATICA PROFESSIONALE

> APPALTI PUBBLICI: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

PRIMA DELLA GARA

> RECINZIONI E TITOLI EDILIZI: QUANDO L’OPERA RIENTRA IN EDILIZIA LIBERA

OSSERVATORIO PREZZI

> COME SI FA E QUANTO COSTA?

GEOGRIGLIE BIASSIALI CERTIFICATE EPD PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI: ASPETTI TECNICI E NORMATIVI

AZIENDE, COMUNICATI, EVENTI

> Isolkappa

> Difech

> Allplan

> Acca

> Blumatica

FOCUS AMMINISTRAZIONI

> Incarichi legali alle Pubbliche Amministrazioni: la parola alla Corte di Giustizia UE

> Dati personali oltre i termini: danno erariale e istruzioni operative

> Fondazioni: trasparenza e misure anticorruzione

A cura di Rosalisa Lancia - Legislazione Tecnica Area Consulenza

• Alleggerimento dei solai in EPS: meno peso, maggiore sicurezza (Isolkappa)

• La Legge parla chiaro, un Documento di Valutazione dei Rischi incompleto o non aggiornato può costare caro (Blumatica)

• AI Readiness - Sei pronto per l’Intelligenza Artificiale? (Allplan)

• Gestione digitale del cantiere: rapportini, costi e documenti sotto controllo con usBIM.cantieri (Acca)

Quaderni di Legislazione Tecnica Pubblicazione bimestrale registrata al Tribunale di Roma, il 15.03.2012, al N. 70/2012

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Direttore Editoriale

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CONTROCORRENTE

Gli ultimi due mesi sono stati caratterizzati da eventi atmosferici estremi, livelli notevoli delle temperature, rovesci rovinosi, mareggiate distruttive. In luogo di analizzare gli eventi e verificare le condizioni antropiche e ambientali dei territori maggiormente coinvolti, coinvolgendo e ascoltando chi sa di cosa si parla, hanno occupato il campo le opposte tifoserie dei tuttologi.

A volte con aspetti che risulterebbero esilaranti se non riguardassero interventi decisivi.

A Roma, il riuso dell’area degli ex mercati generali all’Ostiense, progetto che presenta significative criticità, viene osteggiato dai comitati locali in nome della difesa dai cambiamenti climatici, con lo slogan semplificato di più verde e meno cemento. Qualcuno ha fatto giustamente notare come l’impianto e la gestione del verde urbano debba ricevere le dovute attenzioni, e i progetti debbano essere redatti e realizzati sulla base di precise competenze tecniche e scientifiche, per evitare esiti controproducenti.

Per quanto riguarda la revisione del Testo unico dell’edilizia, non si registra nessun avanzamento nell’esame del disegno di legge di iniziativa governativa «Delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni», che ha inglobato i precedenti provvedimenti di iniziativa parlamentare, ad opera della maggioranza (AC 2332) e della minoranza (AC 535).

Il Piano Casa è divenuto operativo con la pubblicazione della Legge 116/2026 di conversione del D.L. 66/2026. Il provvedimento non è esente da criticità.

È stato acutamente osservato che un piano casa in assenza di un piano per l’abitare può produrre un effetto di “Case senza città” (Urbanistica Informazioni 327/2026).

Da parte mia ho criticato la previsione di destinare le risorse finanziarie del Piano Casa (dedicate alla realizzazione di 100 mila alloggi) prioritariamente al recupero di oltre 60 mila alloggi di proprietà pubblica, attualmente inagibili, senza tentare la via del ricorso ad una delle formule di concessione di PPP, già disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (ad esempio, il contratto di disponibilità), con la possibilità di convogliare il credito bancario ordinario. Eppure, qualcosa sembra che si muova, visto che il commissario straordinario Felice Squitieri ha fatto riferimento ad un “PPP a traino pubblico” (DIAC, 20 luglio 2026). Vedremo. Per quello che riguarda le infrastrutture, tutto tace, salvo le polemiche che accompagnano la conclusione del PNRR. Polemiche che hanno coinvolto l’universo mondo, ignorando il problema principale. Mi riferisco allo storico dualismo della spesa in conto capitale, dedicata a realizzare la parte fisica dei servizi (scuole, ospedali, ecc.), e della spesa corrente, dedicata al funziona-

CONTROCORRENTE

mento dei servizi (stipendi, utenze, ecc.). La prima è considerata spesa buona, da incentivare; la seconda spesa cattiva, da comprimere. Come se gli ospedali e le scuole, realizzate con criteri di efficienza energetica e di sicurezza sismica, potessero dare il risultato e funzionare senza medici, infermieri, professori, bidelli, ecc.

Infine, un plauso all’impegno dell’Agenzia del Demanio nell’efficientare l’uso degli immobili pubblici; non solo quelli utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche, ma soprattutto quelli messi a disposizione per usi diversi e più attuali di quelli per i quali erano stati realizzati.

Quest’ultimo aspetto, di grande interesse ed utilità, è stato avviato ormai da parecchi anni, con il ricorso a bandi pubblici; dei quali, tuttavia, non sono stati resi noti gli esiti. Sarebbe importante conoscere le risultanze del monitoraggio dell’attuazione dei diversi procedimenti, non tanto per gli aspetti amministrativi e finanziari, quanto piuttosto per conoscere l’efficacia della loro realizzazione e degli effetti prodotti.

Su questo numero trovate un interessante intervento, sugli aspetti della riqualificazione dell’involucro di un edificio condominiale a mezzo secolo dalla sua costruzione.

A seguire, il «Focus Amministrazioni» fa il punto sulla trasparenza e le misure anticorruzione applicabile agli Enti con natura giuridica di Fondazione, sulla gestione del danno erariale prodotto dalla fornitura dei dati oltre termine, sugli incarichi legali delle PA.

La rubrica «Osservatorio prezzi» fornisce informazioni e considerazioni sugli aspetti tecnici e normativi del consolidamento di scarpate stradali.

Infine, la rubrica «Pratica professionale» si dilunga sui titoli edilizi delle recinzioni e sulla programmazione dei fabbisogni propedeutica alla gara (di appalto o di concessione).

Buona lettura.

Roberto Gallia (1951), architetto, docente, saggista. info@robertogallia.it

Efficientamento energetico INVOLUCRO EDILIZIO DI UN CONDOMINIO ANNI ‘70

Il caso di studio analizza la riqualificazione energetica di un condominio anni Settanta mediante cappotto termico e sostituzione dei serramenti, verificando classificazione dell’intervento, requisiti applicabili, prestazioni ante e post operam e risparmi energetici conseguibili.

Il caso di studio sviluppa un intervento-tipo su un condominio costruito alla fine degli anni Settanta, con murature a cassa vuota non isolate, strutture in calcestruzzo armato passanti, serramenti in alluminio senza taglio termico e cassonetti scarsamente coibentati. I dati sono

intenzionalmente rappresentativi di un edificio reale, ma restano ipotetici: in un progetto effettivo devono essere sostituiti con rilievi, saggi, dati climatici, certificazioni di prodotto e calcoli riferiti allo specifico fabbricato. Per “Decreto Requisiti” si intende, nel presente

contributo, il D.M. 26 giugno 2015 recante i requisiti minimi degli edifici, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 28 ottobre 2025. I richiami a capitoli, paragrafi e tabelle si riferiscono all’Allegato 1 e alle relative Appendici del testo coordinato.

Edificio

ESITO NORMATIVO IN SINTESI

L’intervento riguarda il 62,5% della superficie disperdente lorda ma non comprende la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio. È pertanto una ristrutturazione importante di secondo livello. Le verifiche si concentrano sulle porzioni di involucro interessate, compresa la trasmittanza comprensiva dei ponti termici, oltre alle prescrizioni comuni e ai requisiti del Capitolo 5 richiamati dal Capitolo 4.

Schema geometrico del caso di studio; le aperture sono rappresentate in modo semplificato

Figura 1. Prospetti schematici dell’edificio assunto nel caso di studio.

1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO

E STATO DI FATTO

L’edificio è costituito da quattro piani fuori terra, ciascuno con due appartamenti. La pianta è rettangolare, di dimensioni esterne 18,00 × 12,00 m; l’altezza interpiano è 3,00 m. La superficie utile climatizzata è assunta pari a 720 m², corrispondente a otto alloggi di circa 90 m² utili. Il volume lordo climatizzato è 2.592 m³. Il piano inferiore confina con un’autorimessa o un locale condominiale non climatizzato; la copertura è piana e non viene interessata dall’intervento. La località di calcolo è assunta in zona climatica E. Il caso non è legato a un Comune specifico,

così da mantenere generale l’esempio; per la stima energetica si adotta un clima convenzionale rappresentativo della fascia E. La destinazione d’uso è residenziale, categoria E.1 ai sensi della classificazione richiamata dal Decreto Requisiti.

Epoca di costruzione

Piani / unità immobiliari

Superficie utile climatizzata

1975-1980

4 / 8

720 m²

Struttura in c.a. e tamponamenti a cassa vuota

Due appartamenti per piano

Valore netto convenzionale

Volume lordo climatizzato 2.592 m³ 18 × 12 × 12 m

Rapporto S/V

Zona climatica E

m⁻¹

Impianto esistente

Regolazione

/ 2.592

Valori limite riferiti alla zona E

Centralizzato, radiatoriGeneratore non sostituito nel caso di studio

Parziale e non uniforme

Da completare con valvole termostatiche e compensazione climatica

Tabella 1. Dati generali dell’edificio assunto.

1.1. Involucro opaco e trasparente esistente

La parete corrente è una chiusura a cassa vuota: intonaco interno, laterizio forato da 8 cm, intercapedine d’aria non ventilata da 5 cm, laterizio forato da 12 cm e intonaco esterno. Con le conducibilità indicate nella Tabella 5, la resistenza termica complessiva è circa 0.780 m²K/W e la trasmittanza in sezione corrente risulta U = 1.28 W/m²K. Il valore adottato nella modellazione energetica è 1,28 W/m²K.

I serramenti sono in alluminio privo di taglio termico con vetro singolo. Il valore medio assunto è Uw = 5,00 W/m²K; i cassonetti degli avvolgibili, non isolati e con fessure verso l’interno, sono valutati con U = 4,50 W/m²K. Oltre alle elevate dispersioni, il sistema presenta basse temperature superficiali in prossimità del telaio e del cassonetto, infiltrazioni d’aria e discomfort radiante. I ponti termici più significativi sono i pilastri e le travi affioranti, i solai interpiano, gli innesti dei balconi, il raccordo parete-copertura e i nodi dei serramenti. L’assenza di continuità isolante rende particolarmente critici i balconi in calcestruzzo passanti e i bordi di solaio.

Muratura non isolata; pilastri e solai passanti

metallico, vetro singolo, infiltrazioni

dell’isolamento e tenuta all’aria

compresa nell’intervento

compreso nell’intervento

Tabella 2. Componenti disperdenti e prestazioni iniziali.

Conto Termico 3.0

2. SUPERFICIE DISPERDENTE E CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Il paragrafo 1.4.1, comma 1, del Decreto Requisiti definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati dell’involucro con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Nel condominio la percentuale va calcolata sull’involucro dell’intero edificio, non su quello della singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 2 dello stesso paragrafo, nella soglia rientrano gli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati. Per il fabbricato assunto, la superficie disperdente lorda è data dalle facciate, dalla copertura e dal solaio inferiore.

Tabella 3. Determinazione dell’incidenza dell’intervento sulla superficie disperdente lorda.

Figura 2. Superfici interessate e verifica grafica dell’incidenza del 62,5%.

2.1. Perché si tratta di secondo livello, non di primo livello L’intervento supera anche la soglia del 50%, ma questo dato non è sufficiente a configurare il primo livello. Il paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a), richiede infatti due condizioni cumulative:

incidenza sull’involucro superiore al 50% e ristrutturazione dell’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Nel caso in esame il generatore, la rete di distribuzione e i terminali non vengono sostanzialmente modificati. L’installazione o il completamento delle valvole termostatiche e della compensazione climatica costituisce un adeguamento della regolazione, non la ristrutturazione dell’impianto nel significato precisato dal comma 4 del paragrafo 1.4.1. L’intervento rientra pertanto nella lettera b): ristrutturazione importante di secondo livello.

ERRORE DA EVITARE

“Più del 50% dell’involucro” non equivale automaticamente a “primo livello”. In assenza della ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio, anche un intervento sul 60%, 80% o 100% dell’involucro resta di secondo livello, ferme le verifiche specifiche sulle parti interessate.

3. QUADRO DEI REQUISITI APPLICABILI

Il Capitolo 4 disciplina gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello. Il paragrafo 4.2 impone, per la porzione di involucro interessata, sia il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni del Capitolo 5, salvo le eccezioni espressamente indicate, sia il rispetto dei limiti di trasmittanza comprensiva dei ponti termici di cui all’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2. Rimangono inoltre applicabili le prescrizioni comuni del Capitolo 2, tra cui la relazione tecnica di progetto prevista dal paragrafo 2.2 e le verifiche termoigrometriche del paragrafo 2.3. La Tabella 7 del Capitolo 7 conferma, per il secondo livello, l’applicazione dei requisiti pertinenti dei Capitoli 2, 4 e 5, oltre al Capitolo 6 quando ricorrono lavori o condizioni riguardanti i punti di ricarica. Nel caso non si interviene sui parcheggi e il Capitolo 6 non assume rilievo operativo.

Verifica / prescrizione

Classificazione dell’intervento

Relazione tecnica e conformità

Muffa e condensazione

Pareti verticali

Serramenti e cassonetti

Controllo solare

Termoregolazione

Trasmittanza con ponti termici

Quadro di sintesi

Riferimento del Decreto Requisiti

All. 1, par. 1.4.1, commi 1-4

All. 1, par. 2.2

All. 1, par. 2.3, punto 2

All. 1, par. 5.2, punto 1, lett. a); App. B, Tab. 1

All. 1, par. 5.2, punto 1, lett. c); App. B, Tab. 4

Valore o criterio nel caso

Secondo livello: 62,5% dell’involucro, senza ristrutturazione dell’impianto

Calcoli e verifiche inseriti nella relazione ex art. 8 D.Lgs. 192/2005

Verifica della sezione corrente e dei ponti termici secondo UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211

Usc ≤ 0,28 W/m²K in zona E

U ≤ 1,40 W/m²K in zona E

All. 1, par. 5.2, punto 1, lett. d); App. B, Tab. 8 gtot, indicato in Tabella 8 come ggl+sh, ≤ 0,35 per orientamenti E-S-O

All. 1, par. 5.2, punto 2

All. 1, par. 4.2, lett. b); App. B, par. 1.1, punto 2

Regolazione per ambiente o unità, con compensazione climatica o sistema equivalente

UPT,progetto ≤ UPT,limite; uso delle misure esterne lorde

All. 1, Cap. 7, par. 7.1, Tab. 7Requisiti pertinenti dei Capitoli 2, 4 e 5

Tabella 4. Requisiti applicabili e riferimenti puntuali al Decreto Requisiti.

VERIFICHE NON RICHIESTE DAL SECONDO LIVELLO

Nel caso non si applicano all’intero edificio le verifiche globali proprie dei nuovi edifici o delle ristrutturazioni importanti di primo livello, quali il confronto completo con l’edificio di riferimento e il coefficiente H’T dell’intero involucro. La verifica è circoscritta alle porzioni e alle quote di componenti interessate, senza trascurare i ponti termici.

4. INTERVENTO PROPOSTO

4.1. Cappotto termico sulle pareti verticali

Si prevede un sistema di isolamento termico a cappotto esterno con pannelli in lana minerale ad alta densità, spessore 140 mm e conducibilità dichiarata λD = 0,036 W/mK. La soluzione appartiene a una fascia media, è diffusamente reperibile e offre buone prestazioni termiche, comportamento al fuoco favorevole, permeabilità al vapore e miglioramento acustico. Il sistema comprende collante, tasselli dimensionati sul supporto, rasatura armata, rete in fibra di vetro, primer e finitura silossanica. Il supporto deve essere verificato mediante saggi di adesione e prove di estrazione dei tasselli. Intonaci incoerenti, rivestimenti distaccati e fenomeni di umidità devono essere rimossi o risolti prima della posa. Il cappotto deve proseguire sulle spalle, sugli architravi e, per quanto tecnicamente possibile, sui davanzali; la sola applicazione sulla parete corrente non è sufficiente a controllare i nodi.

Tabella 5. Stratigrafia di progetto e resistenze termiche assunte.

Il calcolo ideale restituisce U = 0.213 W/m²K. Introducendo una piccola correzione cautelativa per i fissaggi meccanici e arrotondando il risultato, si adotta Usc = 0,22 W/m²K. Il valore è inferiore al limite di 0,28 W/m²K della Tabella 1 dell’Appendice B per la zona climatica E. Rispetto alla parete esistente, la trasmittanza della sezione corrente si riduce di circa 82.8%.

4.2. Sostituzione di serramenti e cassonetti

I nuovi serramenti sono ipotizzati in PVC multicamera con rinforzi interni, oppure in alluminio a taglio termico con prestazioni equivalenti. Il vetrocamera è basso-emissivo 4/16 argon/4, con Ug = 1,00 W/m²K, canalina a bordo caldo e fattore solare del solo vetro g = 0,50. Per il serramento

campione si assume Uw = 1,20 W/m²K, comprensivo di telaio, vetro e bordo del vetro.

I cassonetti vengono sostituiti con elementi coibentati aventi U = 0,85 W/m²K. La posa prevede un giunto a tre livelli: tenuta all’aria sul lato interno, strato intermedio termoacustico e tenuta agli agenti atmosferici ma permeabile al vapore sul lato esterno. Il telaio viene collocato quanto più possibile nel piano dell’isolante; il cappotto sormonta il telaio per limitare il ponte termico della spalla.

Per le finestre orientate da Est a Ovest passando per Sud si adotta un avvolgibile esterno o una schermatura mobile con valore complessivo certificato gtot = 0,15. Il valore è inferiore a 0,35, limite della Tabella 8 dell’Appendice B. La tabella conserva la denominazione ggl+sh, mentre il punto 5.2, lettera d), usa il simbolo gtot: in entrambi i casi si tratta del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata con schermatura.

Caratteristica

Telaio

Vetro

Bordo vetro

Serramento completo

Cassonetto

Schermatura E-S-O

Posa

Valore di progetto

PVC multicamera, Uf circa 1,10 W/ m²K

Ug = 1,00 W/m²K; g = 0,50

Canalina warm edge, ψg circa 0,04 W/mK

Uw = 1,20 W/m²K

U = 0,85 W/m²K

gtot = 0,15

Giunto a tre livelli; telaio nel piano isolante

Requisito / nota

Prodotto marcato CE e posa definita nel progetto

Basso-emissivo con argon

Riduzione del rischio di condensa perimetrale

≤ 1,40 W/m²K - App. B, Tab. 4, zona E

≤ 1,40 W/m²K - App. B, Tab. 4

≤ 0,35 - App. B, Tab. 8

Continuità termica e tenuta all’aria

Tabella 6. Prestazioni assunte per serramenti, cassonetti e schermature.

Figura 3. Confronto sintetico tra parete e serramento ante e post operam.

Figura 4 - Dettaglio schematico del nodo finestra e delle principali prescrizioni di posa.

5. VERIFICA DELLA TRASMITTANZA COMPRENSIVA DEI PONTI TERMICI

Per una ristrutturazione importante di secondo livello non è sufficiente confrontare la sola trasmittanza della parete corrente con il limite tabellare. Il paragrafo 4.2, lettera b), rinvia all’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2, che richiede il confronto tra la trasmittanza media di progetto comprensiva dei ponti termici e la corrispondente trasmittanza limite comprensiva dei coefficienti lineici tabellari.

Uₚₜ,progetto = [Σ(Aᵢ · Uᵢ) + Σ(ψⱼ · Lⱼ)] / ΣAᵢ

Uₚₜ,limite = [Σ(Aᵢ · Ulim,ᵢ) + Σ(ψtab,ⱼ · Lⱼ)] / ΣAᵢ

Le aree sono misurate sul lato esterno lordo, come espressamente richiesto dall’Appendice B. Di conseguenza, per i ponti termici si utilizzano i coefficienti ψest della Tabella 5, relativa all’isolamento sul lato esterno. Sono conteggiate esclusivamente le tipologie presenti nelle Tabelle da 5 a 7; le altre tipologie non entrano né nel valore di progetto né nel valore limite.

I valori ψ di progetto riportati di seguito rappresentano gli esiti assunti per modelli bidimensionali dei nodi, elaborati con geometrie e materiali coerenti con il caso. In un progetto reale essi devono essere ricalcolati sul dettaglio costruttivo definitivo secondo UNI EN ISO 10211 e la UNI/ TS 11300-1.

Tabella 7. Ponti termici inclusi nella verifica. Le lunghezze dell’aggancio balcone ordinario e del balcone sopra serramento sono disgiunte. Coefficienti limite: Appendice B, Tabella 5, zona E, dimensioni esterne.

Tabella 8. Calcolo della trasmittanza media comprensiva dei ponti termici.

ESITO DELLA VERIFICA

Upt,progetto = 0.497 W/m²K ≤ Upt,limite = 0.688 W/m²K. Il margine rispetto al valore limite è circa 27.8%. La verifica è soddisfatta anche se alcuni nodi, come l’aggancio del balcone, restano relativamente disperdenti: ciò non elimina l’obbligo di ottimizzarli, soprattutto ai fini termoigrometrici e del comfort.

Figura 5. Campo termico semplificato del nodo di solaio prima e dopo l’applicazione del cappotto.

6. VERIFICHE TERMOIGROMETRICHE

Il paragrafo 2.3, punto 2, richiede, quando si interviene sulle strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, la verifica dell’assenza di rischio di muffa e di condensazioni interstiziali. La verifica deve riguardare sia la sezione corrente sia i ponti termici, con riferimento alla UNI EN ISO 13788 e alla UNI EN ISO 10211; può essere svolta con metodi più dettagliati purché sia dimostrato il rispetto dei criteri previsti.

Per la parete corrente, l’isolamento esterno mantiene caldi gli strati esistenti. Con le resistenze al vapore assunte e un profilo climatico mensile rappresentativo della zona E, il rapporto massimo tra pressione parziale e pressione di saturazione è circa 0,89, raggiunto in gennaio in prossimità del lato esterno della lana minerale: non si forma quindi condensazione interstiziale e non residua acqua alla fine del ciclo annuale. Il risultato resta subordinato alla verifica delle effettive resistenze al vapore di collanti, rasanti e finiture.

Per il rischio di muffa si assume, nel clima di riferimento e con i profili di umidità interni adottati, un fattore minimo richiesto fRsi,min = 0,78. I risultati dei nodi riportati nella Tabella 9 sono valori esemplificativi del modello; il nodo più severo post operam è l’aggancio del balcone, con fRsi = 0,80. Il margine è limitato e giustifica un dettaglio specifico, evitando di interrompere il cappotto in corrispondenza della soletta e isolando, quando possibile, intradosso ed estradosso del primo tratto del balcone.

Sezione / nodo fRsi antefRsi post Esito post operam

Parete corrente 0,68 0,95 Conforme

Bordo solaio interpiano 0,67 0,87 Conforme

Aggancio balcone

Spalla serramento

Davanzale

con margine ridotto

Tabella 9. Esito esemplificativo della verifica della temperatura superficiale. Valore minimo richiesto assunto: fRsi,min = 0,78.

7. TERMOREGOLAZIONE E RAPPORTO CON L’IMPIANTO ESISTENTE

Il punto 2 del paragrafo 5.2 stabilisce che, in caso di coibentazione delle pareti o installazione di nuove chiusure trasparenti, ai requisiti sull’involucro si aggiunge l’obbligo di installare valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica del generatore. La compensazione può essere omessa se il sistema impiantistico dispone di controlli equivalenti o più efficienti oppure quando non è tecnicamente realizzabile.

Nel condominio si prevede pertanto di completare l’installazione delle valvole termostatiche su tutti i radiatori e di adeguare la regolazione della centrale termica con sonda esterna e curva climatica. Dopo la riduzione del carico, la curva deve essere ritarata per evitare sovratemperature e cicli brevi. È inoltre opportuno verificare il bilanciamento della rete, perché la chiusura delle valvole può modificare sensibilmente le portate. Tali opere non determinano, nel caso assunto, una ristrutturazione dell’impianto termico: non vengono sostituiti congiuntamente il sistema di generazione e i sistemi di distribuzione o emissione. La classificazione resta quindi quella di secondo livello.

8. STIMA ENERGETICA COMPARATIVA

8.1. Metodo e assunzioni

La stima ha finalità comparativa e non sostituisce il calcolo regolamentare eseguito con software conforme e dati climatici della località. I coefficienti di perdita sono calcolati analiticamente a partire dalle superfici, dalle trasmittanze e dai ponti termici del caso; ai risultati sono quindi applicati fattori climatici, di utilizzazione e di recupero degli apporti rappresentativi di un condominio occupato in zona E. I valori annuali costituiscono pertanto un ordine di grandezza cautelativo dei possibili consumi, non indici di prestazione energetica utilizzabili nella relazione di legge.

Il coefficiente di perdita per trasmissione Htr comprende pareti, serramenti, cassonetti, copertura, solaio inferiore e ponti termici. Per la ventilazione si assume un ricambio medio n = 0,50 h⁻¹ in entrambe le configurazioni; il beneficio della maggiore tenuta all’aria dei nuovi serramenti non viene contabilizzato, scelta cautelativa in assenza di ventilazione meccanica controllata e di dati sulle abitudini di apertura.

utile di raffrescamento

Tabella 10. Risultati principali della stima comparativa.

8.2. Risparmio sui consumi

Il fabbisogno utile per il riscaldamento scende da 104 a 61 kWh/m² anno, con una riduzione del 41%. Su 720 m² utili ciò equivale a circa 74.9 MWh utili ante operam e 43.9 MWh post operam. Assumendo invariato il rendimento stagionale del sistema di riscaldamento, pari a 0,82, l’energia consegnata si riduce da circa 91.3 a 53.6 MWh/anno: il risparmio indicativo è 37.8 MWh/anno, corrispondente orientativamente a 3.400-3.700 Sm³ di gas naturale, in funzione del potere calorifico effettivo.

Per il raffrescamento il fabbisogno utile passa da 18 a 15 kWh/m² anno, pari a una riduzione del 17%. Con un’efficienza stagionale media SEER = 3,20, il consumo elettrico teorico passa da circa 4050 a 3375 kWh/anno, con un risparmio di circa 675 kWh/anno. Il dato è più sensibile del riscaldamento alla gestione delle schermature, alla ventilazione notturna e agli apporti interni. I risultati non devono essere trasferiti automaticamente ad altri edifici. Un fabbricato con copertura molto disperdente, numerose infiltrazioni o ventilazione elevata può presentare una riduzione percentuale inferiore; al contrario, edifici compatti con facciate prevalenti possono ottenere valori maggiori. Il confronto va sempre eseguito su un modello calibrato con consumi reali o con una diagnosi energetica, quando disponibile.

Figura 6. Riduzione stimata dei fabbisogni e dei coefficienti di perdita.

9. CONTROLLI PROGETTUALI ED ESECUTIVI

Il rispetto delle trasmittanze non garantisce, da solo, la qualità dell’intervento. Il risultato dipende dalla continuità del sistema e dalla corretta realizzazione dei nodi. Prima dell’appalto devono essere prodotti almeno i dettagli di zoccolatura, spalle e davanzali, architravi, cassonetti, balconi, attacco alla copertura, pluviali, soglie e fissaggi di elementi applicati in facciata.

Fase Controllo operativo

Rilievo

Supporto cappotto

Materiali

Posa pannelli

Nodi

Serramenti

Misure esterne lorde, superfici e lunghezze dei nodi

Planarità, coesione, umidità, prove di adesione/estrazione

Sistema a cappotto completo e compatibile

Sfalsamento, assenza di fughe aperte, tasselli corretti

Continuità sulle spalle, sui balconi e agli attacchi

Uw dichiarato, dimensioni, giunto di posa, fissaggi

Tenuta all’ariaNastri interni continui e raccordi ai supporti

Schermature gtot certificato e funzionalità

Evidenza da acquisire

Elaborati metrici e fotografici

Verbali di prova e mappatura ripristini

Schede tecniche, dichiarazioni e identificazione dei lotti

Controlli in corso d’opera e fotografie

Dettagli approvati e verifiche a campione

Marcatura CE, schede, verbali di posa

Ispezione prima delle finiture; eventuale test locale

Documentazione del produttore e prova di funzionamento

TermoregolazioneValvole, bilanciamento e curva climaticaCollaudo funzionale e impostazioni registrate

Fine lavori

Coerenza tra progetto e opere realizzate

Asseverazioni, relazione aggiornata e documentazione fotografica

Tabella 11. Checklist sintetica per progettista e direttore dei lavori.

10. ESITO COMPLESSIVO DEL CASO DI STUDIO

La riqualificazione delle sole facciate, comprendendo pareti, serramenti e cassonetti, interessa il 62,5% della superficie disperdente lorda del condominio. Poiché non è prevista la ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero edificio, l’opera è classificata come ristrutturazione importante di secondo livello ai sensi del paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera b), del Decreto Requisiti. Le pareti raggiungono Usc = 0,22 W/m²K rispetto al limite di 0,28 W/m²K; i serramenti Uw = 1,20 W/m²K e i cassonetti U = 0,85 W/m²K, rispetto al limite di 1,40 W/m²K. Le componenti orientate da Est a Ovest passando per Sud rispettano gtot ≤ 0,35 grazie a una schermatura esterna con valore 0,15. La verifica complessiva dei ponti termici restituisce 0,497 W/m²K, inferiore al limite ponderato di 0,688 W/m²K.

La riduzione stimata del fabbisogno utile di riscaldamento è dell’ordine del 41%, mentre per il raffrescamento è circa il 17%. Il beneficio più immediato non è tuttavia soltanto energetico: aumentano le temperature superficiali interne, si attenua l’asimmetria radiante, diminuiscono i rischi di muffa e si riducono le correnti d’aria in prossimità delle finestre.

Il passaggio decisivo, sul piano operativo, è la progettazione dei nodi. Un cappotto dimensionato correttamente ma interrotto in corrispondenza di balconi, davanzali o cassonetti può rispettare

la trasmittanza della parete corrente e contemporaneamente produrre temperature superficiali insoddisfacenti. Il Decreto Requisiti, richiedendo per il secondo livello anche il controllo dei ponti termici, indirizza il progetto verso una verifica dell’involucro realmente costruibile, non limitata alla scelta dello spessore isolante.

LIMITI DI UTILIZZO DEL CASO DI STUDIO

Il documento è un esempio tecnico-editoriale. Non costituisce relazione ex L. 10/1991, diagnosi energetica, progetto esecutivo del sistema a cappotto o verifica strutturale dei fissaggi. In applicazioni reali occorre utilizzare la località effettiva, le norme tecniche vigenti, un software idoneo, dati di prodotto certificati e dettagli dei nodi riferiti all’edificio.

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI AL CONTRIBUTO

Fonte Parti utilizzate

D.M. 26 giugno 2015, coordinato con D.M. 28 ottobre 2025 (“Decreto Requisiti”)

Norme tecniche richiamate dal Decreto Requisiti

Allegato 1, parr. 1.4.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 5.2 e 7.1; Appendice B, par. 1.1 e Tabelle 1, 4, 5 e 8.

UNI EN ISO 6946; UNI EN ISO 13788; UNI EN ISO 10211; UNI/TS 11300-1; norme per il calcolo del fattore solare totale richiamate al par. 5.2, lett. d).

Tabella 12. Riferimenti utilizzati per la costruzione del caso di studio.

Recinzioni e titoli edilizi: QUANDO L’OPERA RIENTRA

IN EDILIZIA LIBERA

La realizzazione di una recinzione di modeste dimensioni e priva di significativo impatto visivo costituisce esercizio dello ius excludendi alios e può rientrare nell’edilizia libera.

Il Consiglio di Stato chiarisce i criteri per individuare il corretto regime abilitativo.

di Mario Tocci Avvocato cassazionista, insegna diritto amministrativo all’Università di Milano. Componente delle Corti d’appello della Federazione italiana badminton e della Federazione italiana canottaggio sedile fisso. Autore di pubblicazioni scientifiche, narratore e poeta. Premiato nel 2026 dalla Fondazione dell’Avvocatura italiana per il brano “Un investimento sull’eternità”.

RECINZIONI E TITOLI EDILIZI: QUANDO

L’OPERA RIENTRA IN EDILIZIA LIBERA

(C. Stato 10 giugno 2026, n. 4676)

La corretta qualificazione giuridica dell’intervento di realizzazione di una recinzione e, di conseguenza, l’individuazione del regime abilitativo edilizio ad esso applicabile costituisco-

no la problematica affrontata dalla pronuncia in commento.

È stato per vero ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’installazione di una recinzione, specialmente se di modeste dimensioni e con scarso impatto visivo, così da non implicare un’apprezzabi-

le alterazione ambientale, rientra nell’ambito dell’edilizia libera.

IN EVIDENZA

In particolare, la sentenza ha affermato – in continuità e coerenza con pregressi arresti (C. Stato 34/2020, 8178/2019 e 10/2016; C. Stato 8267/2022 e 6048/2020; C. Stato 3661/2018 e 5908/2017) – che «l’apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà, rientra nello ius excludendi alios e si inquadra, anche in relazione ai materiali utilizzati, tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-ter), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera e non richiede alcun titolo edilizio».

In ispecie, la recinzione era composta da una rete di fil di ferro verde montata su un cordolo in calcestruzzo armato totalmente interrato, non provvisto di pannelli o muri che coprissero la visuale e senza un effettivo muretto di sostegno. Il Consiglio di Stato ha reputato che siffatta opera, per la sua esiguità e per la sua natura non impattante, non rientrasse nell’e-

sercizio dello ius aedificandi, annoverandosi piuttosto in quello dello ius excludendi alios, come tale sotteso a una facoltà coessenziale del diritto dominicale di cui al disposto dell’art. 841 del Codice civile. Sicché, seppur ipoteticamente fosse stata più impattante ma non costituente un volume o una struttura di sostegno volumetrica, la recinzione sarebbe stata assentibile con una mera segnalazione certificata di inizio attività (cfr. TAR Campania, NA, 7787/2021).

In tal senso, era stata annullata un’ordinanza di demolizione relativa a una recinzione costituita da paletti in ferro bullonati al suolo e catenella antiintrusione, ritenuta scevra del carattere di permanenza né determinativa di una modificazione stabile e pervasiva dell’ambiente (TAR Calabria, CZ, 2094/2021, che richiama C. Stato 8600/2019).

Analogamente era stato stabilito che la modesta recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza muretto di so-

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Docente Mario Tocci

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Procedure edilizie e titoli abilitativi

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stegno non richiedesse il permesso di costruire (TAR Campania, SA, 298/2021, che richiama, fra le altre, TAR Calabria, CZ, 270/2019; TAR Campania, SA, 735/2017 e 430/2011; TAR Piemonte 1342/2015; TAR Puglia, BA, 1236/2015; TAR Lombardia, MI, 6266/2009. Ma anche TAR Toscana 1415/2021, che – oltre alla già citata C. Stato 8600/2019 – richiama TAR Puglia, BA, 1163/2021).

A ben vedere, purché sia preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale nonché funzionalmente inserita al suo servizio e nondimeno sfornita di un autonomo valore di mercato indi non comportante ulteriore “carico urbanistico” (cfr. C. Stato 3133/2024), la recinzione può assurgere alla stregua di pertinenza urbanistica, la cui nozione è più restrittiva rispetto a quella civilistica ex art. 817 del Codice civile.

La distinzione tra ius excludendi alios e ius aedificandi era stata in precedenza acclarata finanche dal giudice delle leggi (Corte cost.

175/2019).

Dal punto di vista paesaggistico, laddove ubicanda in area sottoposta all’afferente vincolo, non v’è chi non veda che la realizzazione di una recinzione sia sussumibile nella fattispecie di cui al punto 21 dell’allegato B al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (cfr. C.G.A. 599/2023).

Vieppiù, trattandosi di intervento irrilevante ai fini dell’incolumità pubblica, è argomentabile l’applicazione del disposto dell’art. 94-bis, comma 3-bis, n. 1, del D.P.R. 380/2001; di talché non sussiste necessità di autorizzazione preventiva né di parere sismico di cui alla normativa tellurica (cfr., specificamente con riferimento – anche – a una ringhiera frangivista, C.G.A. 689/2025).

Scarica il Testo sentenza C. Stato 10 giugno 2026, n. 4676

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Docente Bonaventura Pianese

Appalti pubblici: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PRIMA DELLA GARA

Una gara pubblica solida non nasce dalla lex specialis, ma dalla qualità della domanda pubblica originaria. Prima di progettare e affidare, la stazione appaltante deve verificare se l’esigenza sia reale, motivata, sostenibile e trasferibile al mandato progettuale.

DALLA NECESSITÀ ALLA DECISIONE

PROGRAMMABILE

Negli appalti pubblici, l’attenzione si concentra spesso sulla fase di gara: scelta della procedura, requisiti, criteri di aggiudicazione, capitolato, chiarimenti, valutazione delle offerte. Tuttavia, molte criticità dell’affidamento nascono

di Salvatore Chirico

Ingegnere civile, ha oltre trent’anni di esperienza nella progettazione, direzione e gestione di opere infrastrutturali complesse. Opera presso una importante stazione appaltante nazionale, ricoprendo funzioni di responsabilità nell’ambito delle infrastrutture stradali. È autore, formatore e professionista esperto nei temi dei lavori pubblici, della direzione lavori e della gestione tecnica delle commesse.

prima, nella fase in cui una necessità viene trasformata in fabbisogno da programmare. Il D.Lgs. 36/2023 colloca la programmazione

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, mentre l’art. 41 collega la progettazione al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; l’Allegato I.7 disciplina, tra l’altro, quadro esigenziale, DOCFAP e Documento di indirizzo alla progettazione. Ne deriva un dato operativo: prima della procedura occorre governare la domanda pubblica. Nella prassi, una richiesta interna, una criticità manutentiva, una sollecitazione territoriale o una priorità amministrativa vengono talvolta assunte come presupposti sufficienti per procedere. Ma la presenza di una necessità non coincide automaticamente con un fabbisogno programmabile. La necessità segnala un problema; la richiesta lo formalizza; il fabbisogno, invece, è il risultato di una verifica: deve essere motivato, perimetrato, sostenibile e coerente con risorse, tempi, vincoli e capacità organizzativa.

IN EVIDENZA

Questa distinzione è decisiva. Se l’amministrazione programma un intervento senza avere chiarito che cosa intende ottenere, con quali risorse, entro quali tempi e rispetto a quali vincoli, trasferisce incertezza alla progettazione, alla gara e all’esecuzione. Il bando può essere formalmente corretto, ma non può rendere solido un fabbisogno non istruito.

IL RUOLO DEL RUP NELLA QUALIFICAZIONE DEL FABBISOGNO

Il RUP non dovrebbe essere coinvolto solo quando la procedura è pronta. La sua funzione di governo emerge già nella fase di qualificazione del fabbisogno, specie quando l’intervento presenta complessità tecnica, importo rilevante, interferenze, vincoli autorizzativi o forte impatto sull’utenza.

Il suo compito non è bloccare l’iniziativa, ma evitare che l’amministrazione proceda su basi deboli. Per questo il RUP deve impostare una verifica istruttoria fondata su domande essenziali: quale problema pubblico si intende risolvere? Quali evidenze lo dimostrano? Quale

risultato è atteso? Qual è il perimetro minimo dell’intervento? La stima economica ha una fonte? I tempi sono realistici? I vincoli sono almeno individuati? La stazione appaltante è in grado di presidiare le fasi successive?

In assenza di queste risposte, l’intervento non è ancora maturo. Può essere rilevante, urgente o politicamente opportuno, ma resta fragile sul piano programmatorio.

GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

Le criticità ricorrenti del fabbisogno immaturo sono note. La prima è la genericità: formule come “riqualificare l’edificio”, “migliorare il servizio” o “incrementare la sicurezza” non bastano se non sono accompagnate da dati, funzioni interessate, utenti coinvolti e risultati attesi. La seconda è l’assenza di evidenze istruttorie: sopralluoghi, report, segnalazioni, dati di utilizzo, analisi manutentive, obblighi normativi o criticità prestazionali. La terza riguarda il perimetro: senza distinguere ciò che è incluso, escluso, essenziale, migliorativo o differibile, la progettazione riceve un mandato incerto. Ulteriori profili critici sono la stima economica priva di fonte, la mancata verifica della copertura, la sottovalutazione dei vincoli autorizzativi o interferenziali e la confusione tra fabbisogno e soluzione già scelta. Dire “bisogna fare una gara” non è ancora una decisione istruita: occorre prima stabilire se il bisogno richieda davvero un nuovo affidamento, una diversa organizzazione, l’uso di strumenti esistenti o un rinvio motivato.

UNA VERIFICA MINIMA DI MATURITÀ

Prima dell’inserimento nella programmazione o dell’avvio del mandato progettuale, il fabbisogno dovrebbe essere sottoposto a una verifica minima su otto profili:

• esigenza pubblica da soddisfare;

• evidenze istruttorie disponibili;

• priorità rispetto ad altri interventi;

• perimetro minimo;

• sostenibilità economica;

• tempi realistici di avvio;

Approfondimento consigliato

Il governo della gara pubblica

Guida operativa al governo della gara pubblica nel nuovo Codice dei contratti. Dalla programmazione all’aggiudicazione, analizza ruoli, strumenti e decisioni che incidono sulla qualità dell’affidamento, con focus su RUP, requisiti, criteri di valutazione e offerta tecnica. Completa l’opera un’appendice operativa con normativa, schemi, matrici e check-list.

• vincoli e interferenze;

• capacità organizzativa della stazione appaltante.

L’esito dovrebbe condurre a una classificazione semplice: fabbisogno maturo, fabbisogno da integrare, fabbisogno non maturo. Nel primo caso si può procedere verso il mandato progettuale. Nel secondo occorre indicare puntualmente quali integrazioni servono, chi deve produrle e con quale effetto sulla prosecuzione del ciclo. Nel terzo caso è preferibile rinviare, riformulare o escludere l’intervento dalla componente operativa della programmazione.

CONCLUSIONE

La qualità della gara dipende dalla qualità della domanda originaria. Un fabbisogno generico produce un DIP debole, una progettazione incerta, una lex specialis instabile e un contratto più esposto a varianti, riserve e contestazioni. Governare il fabbisogno significa anticipare il rischio procedurale quando è ancora controllabile. Prima di chiedere alla progettazione di dare forma alla soluzione, l’amministrazione deve avere chiarito il problema pubblico, il risultato atteso e il perimetro entro cui intende muoversi. Solo da un fabbisogno maturo può nascere una gara realmente governabile. 

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Come si fa e quanto costa?

GEOGRIGLIE BIASSIALI CERTIFICATE

EPD PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE STRADALI: ASPETTI TECNICI E NORMATIVI

Il contributo analizza le tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle scarpate stradali, con particolare attenzione a sistemi integrati basati su geogriglie biassiali certificate EPD, semina idraulica, stuoie antierosione, talee radicate e opere di drenaggio superficiale.

I CODICI DEI PRODOTTI

E DELLE OPERE COMPIUTE FANNO RIFERIMENTO AI PREZZARI NAZIONALI EDITI DA LEGISLAZIONE TECNICA

Dopo una disamina del quadro normativo – dal D.Lgs. 36/2023 al D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade), dalle NTC 2018 alle norme ISO/EN di prodotto – e della metodologia AT/PR/RU dei prezzari regionali, si illustra un caso studio relativo a un lotto stradale in area appenninica calabrese (3.800

m² di scarpata). Le cinque analisi di prezzo elaborate mostrano strutture di costo radicalmente diverse: la geogriglia EPD è dominata dalla componente materiale PR (73,0%), le lavorazioni vegetali dall’incidenza della manodopera RU (42–47%), il drenaggio dalla componente meccanica AT (55%). Il quadro economico complessivo ammonta a circa 177.788 €, di cui il 39,6% ascrivibile alla sola geogriglia. Il lavoro offre uno strumento operativo completo per la formazione dei prezzi, la verifica di congruenza e la redazione dei capitolati in conformità ai CAM Strade e CAM Verde.

1. INQUADRAMENTO GENERALE:

IL VERDE NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Le infrastrutture stradali interagiscono in modo dinamico con la geomorfologia, l’idrologia e la vegetazione dei contesti in cui si inseriscono. Il mantenimento o il ripristino di un manto vegetale sulle scarpate stradali assolve funzioni tecniche di primaria importanza: stabilizzazione dei versanti, controllo dell’erosione superficiale, laminazione delle acque meteoriche, incremento della resilienza al dissesto idrogeologico. In questo contesto si collocano le opere a verde in ambito stradale, che comprendono un insieme eterogeneo di lavorazioni. Quando tali soluzioni vengono progettate con criteri ingegneristici –vale a dire quando le piante diventano componenti strutturali dell’opera – si entra nel dominio dell’ingegneria naturalistica (IN). Il presente articolo analizza un sistema integrato di cinque lavorazioni tipiche: geogriglia biassiale EPD, semina idraulica, stuoia antierosione in fibra di cocco, impianto di talee radicate e drenaggio superficiale in pietrame.

L’obiettivo è triplice: (i) fornire l’analisi AT/PR/RU completa per ciascuna lavorazione; (ii) evidenziare le differenti strutture di incidenza dei fattori produttivi; (iii) restituire un quadro economico complessivo utilizzabile come riferimento per la formazione dei prezzi e la verifica di congruenza in sede di gara.

2. INGEGNERIA NATURALISTICA:

PRINCIPI E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

2.1 Il sistema integrato di intervento

Una corretta progettazione dell’ingegneria naturalistica per scarpate stradali non si esaurisce nella posa di un singolo elemento tecnico, ma richiede l’integrazione di componenti con funzioni complementari che agiscono su scale temporali diverse. La geogriglia garantisce la stabilità immediata e strutturale; la stuoia antierosione protegge il suolo nelle prime settimane dall’erosione superficiale; la semina idraulica avvia il processo di colonizzazione vegetale; l’impianto di talee radicate assicura la componente arborea/arbustiva che, nel medio-lungo termine, consolida il terreno con l’apparato radicale; il drenaggio superficiale intercetta e smaltisce le acque meteoriche prima che generino ruscellamento erosivo.

Questa stratificazione funzionale si traduce, in sede di analisi dei prezzi, in strutture di costo radicalmente differenti per ciascuna lavorazione: la geogriglia è dominata dalla componente materiale (PR ≈ 73%), le lavorazioni vegetali dalla manodopera (RU ≈ 42–47%), il drenaggio dai noli meccanici (AT ≈ 55%). La corretta rappresentazione di queste differenze nel computo metrico estimativo è presupposto indispensabile per l’attendibilità del quadro economico.

2.2 Ruolo delle geogriglie nei sistemi di consolidamento verde

Le geogriglie biassiali in PET/LLDPE operano in trazione, confinando il terreno e trasferendo i carichi a strati sottostanti più resistenti. Il dimensionamento per applicazioni permanenti (vita

utile 120 anni) richiede la verifica del danno da installazione (Id), del creep (Ifc) e del degrado chimico-biologico (Ifd). Nelle aree montane calabresi, con suoli a reazione alcalina (pH fino a 11) per la presenza di substrati carbonatici e metamorfici, il coefficiente ambientale Ifd ≤ 1,25 è un requisito tecnico irrinunciabile, certificato da ente terzo accreditato (BBA).

3. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

3.1 D.Lgs. 36/2023, CAM Strade e CAM Verde

Per le infrastrutture stradali, il riferimento normativo specifico è il D.M. 5 agosto 2024, n. 279 (CAM Strade), in vigore dal 21 dicembre 2024 e integrato dal decreto correttivo dell’11 settembre 2025 (G.U. n. 221/2025). Per la componente vegetale dell’intervento – sementi, talee, substrati, concimi, modalità di inerbimento – il CAM Strade rinvia esplicitamente al D.M. 10 marzo 2020 (CAM Verde pubblico), che si applica in modo cumulativo e non alternativo. Il progettista può motivare nella Relazione CAM la non applicabilità di singoli criteri del D.M. 2020, qualora contrastino con normative di settore o condizioni specifiche del sito; tale motivazione costituisce atto formale obbligatorio.

L’Allegato I.7 al Codice impone l’analisi dei prezzi per le voci a nuovo prezzo (art. 41, c. 14) e la separata indicazione dei costi di manodopera (art. 41, c. 13). Come dimostrano le cinque analisi elaborate nel presente articolo, l’incidenza della manodopera varia significativamente tra le lavorazioni (dal 17,7% della geogriglia al 47% delle talee), rendendo essenziale la struttura AT/PR/ RU ai fini del controllo di congruenza.

3.2 NTC 2018 e linee guida ISPRA

Le NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e la Circolare n. 7/2019 forniscono il quadro geotecnico di riferimento. In Calabria, i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) impongono la valutazione preventiva del rischio di frana per i lotti stradali, rendendo obbligatoria l’adozione di soluzioni di consolidamento nelle aree a pericolosità P3 e P4. Le Linee Guida ISPRA per l’ingegneria naturalistica individuano le classi di intervento e i criteri di scelta in funzione di pendenza, altezza di scarpata e rischio idrogeologico.

4. METODOLOGIA DI ANALISI DEI PREZZI:

STRUTTURA AT/PR/RU

I prezzari regionali articolano il prezzo unitario di ogni lavorazione in tre macrocategorie: AT (Noli e Attrezzature), PR (Prodotti da Costruzione) e RU (Risorse Umane). Al totale parziale A = AT + PR + RU si aggiungono le spese generali (B = 15% di A) e l’utile d’impresa (C = 10% di A+B), ottenendo il prezzo unitario P = A × 1,265.

La struttura di incidenza dei tre fattori varia radicalmente in funzione della natura della lavorazione. Nelle analisi elaborate nel presente articolo emergono tre profili tipologici distinti:

- Lavorazioni a dominanza PR (materiale): geogriglia EPD (PR = 73,0% di A) e stuoia di cocco (PR = 53,2%) – il prezzo è guidato dal costo del geosintetico; variazioni di mercato del prodotto si traducono direttamente in variazioni significative del prezzo unitario;

- Lavorazioni a dominanza RU (manodopera): semina idraulica (RU = 41,9%) e impianto talee (RU = 46,9%) – la componente vegetale richiede un elevato impegno di manodopera specializzata; la qualità esecutiva è fattore critico di successo a lungo termine;

- Lavorazioni a dominanza AT (mezzi meccanici): drenaggio in pietrame (AT = 54,9%) – il costo è governato dall’impiego del miniescavatore e dell’autocarro; la resa oraria delle macchine incide sensibilmente sul prezzo unitario.

Questa classificazione ha implicazioni dirette per la verifica anomalia delle offerte: un’offerta con ribasso elevato su lavorazioni a dominanza PR deve essere analizzata prioritariamente sotto il profilo della qualità e certificazione dei prodotti offerti; per le lavorazioni a dominanza RU, sotto il profilo del rispetto dei minimi salariali e degli oneri previdenziali.

5. CASO STUDIO:

LOTTO STRADALE IN AREA APPENNINICA CALABRESE

5.1 Inquadramento territoriale

L’Appennino calabrese è caratterizzato da una morfologia particolarmente accidentata, con versanti acclivi e substrato geologico eterogeneo che include filladi e paragneiss del Complesso Calabride, argille scagliose del Flysch e depositi quaternari poco cementati. Precipitazioni medie annue superiori a 1.500 mm sulle aree più elevate generano una spiccata predisposizione al dissesto idrogeologico.

Il lotto stradale oggetto del caso studio interessa circa 4,2 km di una strada provinciale di collegamento fondovalle-crinale (480–780 m s.l.m.). Le scarpate di trincea (inclinazione media 2H:3V - Per ogni 3 metri di discesa (o salita) in verticale, la scarpata si estende per 2 metri in orizzontale) presentano erosione diffusa in corrispondenza dei tratti in argille scagliose. Il progetto prevede il trattamento di circa 3.800 m² di scarpata con il sistema integrato descritto nelle sezioni seguenti, completato da circa 420 m di canalette drenanti di scarpata.

5.2 Il sistema integrato di lavorazioni: descrizione tecnica

Le cinque lavorazioni che compongono il sistema integrato di ingegneria naturalistica sono state progettate in modo coordinato per garantire protezione immediata, stabilizzazione strutturale e recupero vegetazionale a lungo termine. Di seguito si riporta la descrizione sintetica di ciascuna, rimandando alle sezioni 5.3–5.7 per le analisi di prezzo.

- Lavorazione 1 – Geogriglia biassiale EPD: strato portante del sistema, garantisce la stabilità immediata e il rinforzo strutturale a lungo termine. Posa manuale su tutta la scarpata (3.800 m²).

- Lavorazione 2 – Semina idraulica: idrosemine con miscuglio di specie graminacee e leguminose autoctone (idonee a suoli alcalini), applicate con hydroseeder contestualmente alla posa della geogriglia.

- Lavorazione 3 – Stuoia antierosione in fibra di cocco 400 g/m²: protezione superficiale del suolo nella fase di attecchimento del manto erboso, con funzione di accumulo di umidità e sostanza organica per la vegetazione.

- Lavorazione 4 – Impianto di talee radicate: Salix alba (1 pianta/m²) e Alnus cordata (0,5 piante/m²), specie pioniere idonee alle condizioni pedoclimatiche dell’Appennino calabrese, con funzione di consolidamento radicale nel medio-lungo termine.

- Lavorazione 5 – Drenaggio superficiale in pietrame: rete di canalette (420 m lineari) realizzate con miniescavatore, rivestite con geotessile di separazione e pietrame calcareo, per intercettare le acque di ruscellamento prima che erodano la scarpata trattata.

Figura 1. Applicazione di geogriglie biassiali per la stabilizzazione di una scarpata stradale

In alto a sinistra, posa dei pannelli di geogriglia lungo il versante; in alto a destra, realizzazione dei fori per l’ancoraggio mediante elementi di fissaggio al terreno; in basso, vista d’insieme dell’intervento completato. Il sistema contribuisce al rinforzo superficiale del pendio, al controllo dell’erosione e alla successiva integrazione con la copertura vegetale.

Figura 2. Posa di geogriglia biassiale per il consolidamento di scarpate stradali.

A sinistra, fissaggio della geogriglia al terreno mediante picchetti e rondelle di ancoraggio; a destra, giunzione e sovrapposizione dei pannelli per garantire la continuità strutturale del sistema di rinforzo. L’intervento contribuisce alla stabilizzazione superficiale del versante e al controllo dei fenomeni erosivi.

5.3 Analisi di prezzo – Lavorazione 1: Geogriglia biassiale EPD (LT.OI04.021.001)

La geogriglia in PET/LLDPE con certificazione EPD è la lavorazione strutturalmente più impegnativa del sistema. La sua analisi di prezzo è stata elaborata sulla base dei dati del computo metrico allegato al progetto esecutivo. La componente materiale (PR = 73,0% di A) domina la struttura di costo, rendendo questa voce particolarmente sensibile alle variazioni di mercato del prodotto certificato.

DECLARATORIA | voce LT.OI04.021.001

Geogriglia in possesso di certificazione EPD di prodotto (ISO14025 - EN 15804) costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro; allungamento a rottura ≤ 9.5% (EN ISO 10319); allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%; deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine (ISO/TR 20432); il coefficiente riduttivo del “creep” a 25°C per opere permanenti di 120 anni deve risultare non superiore a 1.40 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del prodotto (ISO/TR 20432); la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con PH fino a 11, con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 25°C non superiore a 1.25 (ISO/TR 20432). Tali valori dovranno essere certificati da ente terzo accreditato quale BBA.

Lavorazione 1. Geogriglia biassiale EPD certificata – Fornitura e posa in opera (LT.OI04.021.011) Codice

AT NOLI E ATTREZZATURE

AT.N01.001.006

Autocarro ribaltabile 3 assi fino a 14 t (nolo caldo)

AT.N02.006.004Escavatore 27–31,9 t (nolo caldo)

Totale Noli e Attrezzature (AT)

PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE

LT.OI04.021.001

Geogriglia biassiale EPD certificata (ISO 14025 – EN 15804) in PET/LLDPE – resistenza a trazione ≥ 200/5 kN/m – creep ≤ 1,40 per 120 anni – pH ≤ 11, coefficiente di riduzione ≤ 1,25 (ISO/TR 20432) – certificato. BBA

Totale Prodotti da Costruzione (PR)

RU RISORSE UMANE

RU.M01.A04.004 Operaio edile – tabelle ministeriali – I livello (incl. oneri di legge e nolo attrezzi)

Risorse Umane (RU)

Parziale (AT + PR + RU)

h0,010€ 76,80€ 0,77

2,60 RIEPILOGO

Fonte: analisi di prezzo allegata al progetto esecutivo – Opere idrauliche di bonifica e consolidamento (© Osservatorio Prezzi per l’Edilizia (OPE) – Legislazione Tecnica S.r.l. — Riproduzione consentita con citazione della fonte).

5.4 Analisi di prezzo – Lavorazione 2: Semina idraulica con specie autoctone

La semina idraulica (idrosemine) utilizza un hydroseeder che proietta sul suolo una miscela acquosa di sementi, torba, collante e fertilizzante starter. La struttura di costo è bilanciata tra AT (30,6%) e RU (41,9%), con PR modesto (27,4%). La scelta di specie autoctone idonee a suoli alcalini è condizione obbligatoria ai sensi del D.M. 10 marzo 2020 (CAM Verde), applicabile cumulativamente al CAM Strade per la componente vegetale.

Figura 3. Idrosemina su scarpata rinforzata con geogriglie biassiali.

Esecuzione delle operazioni di idrosemina mediante autobotte attrezzata su versante precedentemente consolidato con geogriglie biassiali. L’intervento favorisce il rapido inerbimento della superficie, incrementa la protezione dall’erosione superficiale e contribuisce all’integrazione paesaggistica dell’opera stradale.

DECLARATORIA voce LT.OI04.021.002

Fornitura dei componenti necessari all’esecuzione di idrosemine su scarpata, comprensivi di: miscuglio di sementi di specie erbacee autoctone (graminacee e leguminose) idoneo all’impiego su substrati alcalini, con indicazione delle specie e della provenienza conforme al D.M. 10/03/2020, tasso di germinabilità ≥ 80% (EN 15920) e purezza specifica ≥ 95%, dose 15 g/m²; torba e collante idrosolubile, con mulch in fibra di cellulosa 40 g/m², torba a pH 5,5–7,0 con sostanza organica ≥ 95% s.s. e capacità di ritenzione idrica ≥ 60%, mulch privo di sostanze fitotossiche con umidità ≤ 12%, il tutto conforme al Regolamento CE 1907/2006 (REACH); fertilizzante starter a lenta cessione NPK 14-14-14, granulare, dose 30 g/m², conforme al Regolamento CE 2003/2003 e al D.Lgs. 75/2010, con pH in soluzione acquosa al 5% compreso tra 5,5 e 7,0 e privo di metalli pesanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge. Tutti i prodotti dovranno essere corredati di scheda tecnica e di sicurezza (SDS); vietato l’uso di specie invasive o alloctone.

Lavorazione 2. Semina idraulica con miscuglio di specie autoctone – Idrosemine su scarpata

Codice

AT NOLI E ATTREZZATURE

AT.N06.002.001

Descrizione

Pompa idroseminatrice (hydroseeder) 1.500 L su autocarro, per ogni ora di effettivo esercizio (incl. conducente, carburante)

Totale Noli e Attrezzature (AT)

PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PR.P012.015.001

PR.P012.015.002

Miscuglio di sementi autoctone (graminacee + leguminose) idoneo a substrati alcalini – dose 15 g/m² –con indicazione specie e provenienza (D.M. 10/03/2020)

Torba e collante idrosolubile per idrosemine, compreso mulch in fibra di cellulosa 40 g/m²

PR.P012.015.003Fertilizzante starter a lenta cessione NPK 14-14-14, dose 30 g/m²

Totale Prodotti da Costruzione (PR)

RU RISORSE UMANE

RU.M01.A04.004Operaio edile – tabelle ministeriali – I livello

Risorse Umane (RU)

1,04

1,04 RIEPILOGO Totale Parziale (AT + PR + RU)

2,48 Spese Generali [15% di (A)] (B)

0,37 Utile d’impresa [10%

5.5 Analisi di prezzo – Lavorazione 3: Stuoia antierosione in fibra di cocco

La stuoia biodegradabile in fibra di cocco (400 g/m²) svolge una funzione di protezione superficiale immediata contro l’erosione idrica e da gocce di pioggia (splash erosion). Si decompone naturalmente in 3–5 anni, dopo che il manto erboso è completamente stabilizzato. L’incidenza di PR (53,2%) e RU (41,7%) è sostanzialmente equilibrata; la posa manuale e l’ancoraggio con picchetti di legno richiedono una quota di manodopera comparabile al valore del materiale.

DECLARATORIA voce LT.OI04.021.003

Fornitura e posa di stuoia antierosione in fibra di cocco 100% biodegradabile, grammatura 400 g/m², spessore nominale 8 mm, maglia 20×20 mm, in rotoli di larghezza 2 m (coefficiente di spreco 1,05), conforme alla norma EN ISO 10318; resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale ≥ 2,5 kN/m (EN ISO 10319); resistenza a punzonamento CBR ≥ 0,5 kN (EN ISO 12236); durata funzionale ≥ 3 anni prima della completa biodegradazione, corredata di certificazione CE e scheda tecnica; completa di picchetti di ancoraggio in legno di castagno (Castanea sativa) Ø 25 mm, L = 300 mm, appuntiti, con rondella biodegradabile Ø minimo 50 mm, nella misura di 6 pz/m². Il legno dovrà provenire da boschi a gestione sostenibile certificata (FSC o PEFC), con umidità ≤ 20% e densità media ≥ 550 kg/m³. Il prodotto dovrà essere conforme ai CAM Verde (D.M. 10/03/2020) per quanto applicabile

Lavorazione 3. Stuoia antierosione in fibra di cocco biodegradabile 400 g/m² – Fornitura e posa

AT NOLI E ATTREZZATURE

AT.N01.001.006 Autocarro ribaltabile 3 assi fino a 14 t (nolo caldo) per approvvigionamento materiale h0,005€ 76,80€ 0,38

Totale Noli e Attrezzature (AT) € 0,38 PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Codice Descrizione
UMQPrezzo (€)Parziale (€)

Codice

PR.P013.008.001

PR.P013.008.002

Stuoia antierosione in fibra di cocco biodegradabile, grammatura 400 g/m² – spessore 8 mm – maglia 20×20 mm – confezione in rotoli larghezza 2 m (coefficiente spreco 1,05)

Picchetti di ancoraggio in legno di castagno Ø 25 mm L=300 mm, completi di rondella biodegradabile – 6 pz/m²

Totale Prodotti da Costruzione (PR)

3,98 RU RISORSE UMANE

RU.M01.A04.004

Operaio edile – tabelle ministeriali – I livello (stesura e ancoraggio stuoia)

Totale Risorse Umane (RU)

RIEPILOGO

Totale Parziale (AT + PR + RU) (A)

Spese Generali [15% di (A)] (B)

Utile d’impresa [10% di (A+B)] (C)

PREZZO UNITARIO TOTALE (A+B+C)

7,48

1,12

0,86

5.6 Analisi di prezzo – Lavorazione 4: Impianto talee radicate (Salix alba / Alnus cordata)

L’impianto di talee radicate rappresenta la componente a più elevata incidenza di manodopera (RU = 46,9% di A): scavo della buca, posizionamento del substrato, messa a dimora e annaffiatura iniziale richiedono un operaio qualificato per circa 9 minuti per pianta. Il costo del materiale vegetale (PR = 48,5%) è contenuto grazie all’uso di piantine in vaso 9×9 cm, che garantiscono migliore attecchimento rispetto alle talee non radicate a costo significativamente inferiore rispetto alle piantine in contenitore di maggiori dimensioni.

DECLARATORIA voce LT.OI04.021.004

Fornitura dei materiali per impianto di talee radicate di specie autoctone su scarpata, comprensivi di: talee radicate di Salix alba (salice bianco) in vaso 9×9 cm, h 30–40 cm, densità 1,0 pz/m²; talee radicate di Alnus cordata (ontano napoletano) in vaso 9×9 cm, h 30–40 cm, densità 0,5 pz/m², specie azotofissatrice con apparato radicale colonizzato da Frankia spp.; substrato di impianto per buca Ø 20 cm composto da miscela di compost maturo (conforme UNI EN 13432, sostanza organica ≥ 25% s.s., pH 6,5–8,0, IRD ≤ 1.000 mg O2/kg s.s.·h), torba (pH 5,5–7,0, ritenzione idrica ≥ 60%) e argilla (10–20% in peso). Tutto il materiale vivaistico dovrà essere di produzione certificata ai sensi del D.M. 10/03/2020 (CAM Verde), proveniente da ecotipi locali o regionali, corredato di passaporto delle piante, esente da malattie e parassiti, con radici integre. Le piantine dovranno essere trasportate e messe a dimora in condizioni di massima freschezza, evitando l’essiccamento dell’apparato radicale.

Lavorazione 4. Impianto talee radicate Salix alba e Alnus cordata – Densità 1,0 + 0,5 pz/m²

NOLI E ATTREZZATURE

AT.N01.001.006

Autocarro ribaltabile 3 assi fino a 14 t (nolo caldo) per trasporto piantine h0,005€ 76,80€ 0,38

Totale Noli e Attrezzature (AT) € 0,38 PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PR.P012.020.001

PR.P012.020.002

Talee radicate di Salix alba (salice bianco) in vaso 9×9 cm h 30–40 cm, produzione certificata (D.M. 10/03/2020 CAM Verde), densità impianto 1,0 pz/m² pz 1,000€ 2,40€ 2,40

Talee radicate di Alnus cordata (ontano napoletano) in vaso 9×9 cm h 30–40 cm, produzione certificata, densità impianto 0,5 pz/m² pz 0,500€ 2,80€ 1,40

PR.P012.020.003

Substrato di impianto (compost maturo + torba + argilla) per buca di alloggiamento Ø 20 cm

Totale Prodotti da Costruzione (PR)

RU RISORSE UMANE

RU.M01.A04.004

Operaio edile – tabelle ministeriali – I livello (scavo buca, impianto, annaffiatura iniziale)

Risorse Umane (RU)

Totale Parziale (AT + PR + RU) (A)

0,45€ 0,23

4,03

26,01€ 3,90

8,31 Spese Generali [15% di (A)] (B)

[10% di (A+B)] (C)

PR su (A)

5.7 Analisi di prezzo – Lavorazione 5: Drenaggio superficiale in pietrame (canalette di scarpata)

Le canalette drenanti intercettano le acque di ruscellamento e le convogliano verso le cunette di piede scarpata, impedendo l’erosione regressiva. Lo scavo con miniescavatore su pendio ripido e il successivo trasporto con autocarro costituiscono la quota dominante del costo (AT = 54,9% di A). I materiali – geotessile di separazione e pietrame – pesano solo per il 9,6%, confermando che questa lavorazione è essenzialmente “a forte contenuto meccanico”.

DECLARATORIA voce LT.OI04.021.005

Fornitura dei materiali per la realizzazione di canalette drenanti su scarpata, comprensivi di: pietrame calcareo o granitico di cava, pezzatura 10–20 cm, franco cantiere, con resistenza alla compressione uniassiale ≥ 50 MPa (EN 1926), resistenza al gelo con perdita di massa ≤ 1% dopo 25 cicli (EN 1367-1), coefficiente di forma (EN 933-4) ≤ 50, granulometria uniforme e assenza di parti terrose o argillose, corredato di documentazione di provenienza e prove di laboratorio; geotessile non tessuto in polipropilene (PP), massa areica 200 g/m², con funzione di separazione e filtrazione, conforme alla norma EN 13253, certificato CE con marcatura sistema 2+, con resistenza a trazione ≥ 7,5 kN/m in entrambe le direzioni (EN ISO 10319), allungamento a rottura ≤ 80%, resistenza al punzonamento CBR ≥ 1,5 kN (EN ISO 12236), apertura di filtrazione O90 compresa tra 60 e 120 μm (EN ISO 12956), permeabilità normale al piano kn ≥ 5×10–³ m/s (EN ISO 11058), corredato di Dichiarazione di Prestazione (DoP) e scheda tecnica.

Lavorazione 5. Drenaggio superficiale in pietrame – Canalette di scarpata con geotessile di separazione

Codice

AT NOLI E ATTREZZATURE

AT.N02.002.001

AT.N01.001.006

Miniescavatore fino a 2 t con operatore e carburante, per scavo canalette su scarpata

Autocarro ribaltabile 3 assi fino a 14 t (nolo caldo) per trasporto pietrame

h0,200€ 62,00€ 12,40

h0,100€ 76,80€ 7,68

Totale Noli e Attrezzature (AT) € 20,08

PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PR.P003.012.001

PR.P013.001.002

Pietrame calcareo o granitico di cava, pezzatura 10–20 cm, per formazione letto canaletta drenante, franco cantiere

Geotessile non tessuto in PP, massa 200 g/m², funzione separazione/ filtrazione, per rivestimento fondo canaletta

m³0,150€ 18,00€ 2,70

m²0,500€ 1,60€ 0,80

Totale Prodotti da Costruzione (PR) € 3,50

UMANE

RU.M01.A04.004 Operaio edile – tabelle ministeriali – I livello (assistenza scavo, posa geotessile e pietrame, rifinitura)

Risorse Umane (RU)

6. LA CERTIFICAZIONE EPD COME REQUISITO DI CAPITOLATO:

ASPETTI TECNICI E GIURIDICI

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) quantifica gli impatti ambientali del prodotto lungo il suo ciclo di vita secondo le regole del PCR specifico per geosintetici (EN 15804:2012+A2:2019).

Per i progettisti, la richiesta di EPD si traduce in un requisito di capitolato vincolante: l’impresa è tenuta a produrre, prima dell’impiego in cantiere, la dichiarazione EPD del prodotto specifico e a documentarne la rispondenza alle soglie prestazionali indicate. La verifica da parte del direttore dei lavori costituisce un adempimento documentale irrinunciabile.

Per le infrastrutture stradali, il D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade) eleva la certificazione EPD a obbligo diretto: i prodotti da costruzione devono essere corredati di EPD conforme a EN 15804 e verificata da ente terzo, quale condizione di ammissibilità del prodotto e non mera preferenza. Tale obbligo è confermato nel testo consolidato a seguito del correttivo dell’11 settembre 2025 (Reg. UE 2024/3110). La richiesta di certificazione BBA per la verifica del creep e della resistenza chimica rappresenta un requisito aggiuntivo di idoneità per impieghi in ambienti alcalini, pienamente compatibile con il quadro CAM Strade.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’analisi condotta consente di formulare alcune considerazioni di carattere operativo rivolte a progettisti e stazioni appaltanti.

In primo luogo, la progettazione di scarpate stradali mediante ingegneria naturalistica richiede un approccio integrato che combina elementi strutturali (geogriglia), di protezione superficiale (stuoia), vegetazionali (semina idraulica, talee) e idraulici (drenaggio). La corretta sequenza esecutiva – geogriglia e idrosemine contestuali, stuoia subito dopo, talee nella stagione vegetativa, canalette prima delle piogge autunnali – è determinante per il successo dell’intervento.

In secondo luogo, le cinque analisi di prezzo evidenziano strutture di costo radicalmente differenti: PR domina nella geogriglia (73%) e nella stuoia (53%); RU nelle lavorazioni vegetali (42–47%); AT nel drenaggio (55%). Questa variabilità impone che ciascuna voce venga analizzata separatamente, evitando l’applicazione acritica di incidenze medie. Per la verifica di anomalia in sede di gara, il focus deve essere sulla qualità dei prodotti EPD-certificati (voci PR) e sul rispetto dei minimi salariali (voci RU).

In terzo luogo, i prezzi unitari elaborati per il caso studio calabrese – 18,55 €/m² per la geogriglia EPD, 3,14 €/m² per la semina idraulica, 9,46 €/m² per la stuoia, 10,52 €/m² per le talee e 46,29 €/m lineare per il drenaggio – costituiscono un riferimento operativo per la formazione dei computi metrici e per la verifica di congruenza delle offerte. In particolare, la geogriglia EPD, pur essen-

do la lavorazione con il prezzo unitario più elevato per unità di superfice trattata, rappresenta il fulcro strutturale del sistema: sottostimarla, omettendo o minimizzando la componente PR, comporterebbe una sottodotazione di oltre 51.000 € sull’intera scarpata, con evidenti ricadute sull’equilibrio economico del contratto. Infine, la specificità geologica, pedologica e climatica dell’Appennino calabrese – con suoli alcalini, regime pluviometrico intenso e rischio PAI elevato – richiede una selezione puntuale dei materiali (geogriglia resistente ad ambienti basici, specie autoctone idonee ai suoli locali, pietrame di cava disponibile in loco) e una struttura di prezzi che rifletta fedelmente tale specificità. Il raccordo tra prezzari regionali, capitolati tecnici, normativa CAM e linee guida ISPRA costituisce la conditio sine qua non per la buona riuscita degli interventi di ingegneria naturalistica in ambito stradale. 

Riferimenti normativi e bibliografici

[1] D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.

[2] D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018).

[3] Circolare 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP. – Istruzioni NTC 2018.

[4] D.M. 5 agosto 2024, n. 279 – CAM Strade. G.U. n. 197/2024. Decreto correttivo 11/09/2025, G.U. n. 221/2025.

[5] D.M. 10 marzo 2020 – CAM Verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde.

[6]

ISO 14025:2006 – Environmental labels and declarations – Type III EPD.

[7] EN 15804:2012+A2:2019 – Environmental product declarations – Core rules.

[8] EN ISO 10319:2015 – Geosynthetics – Wide-width tensile test.

[9]

ISO/TR 20432:2007 – Long-term strength of geosynthetics for soil reinforcement.

[10]EN 14475:2006 – Execution of special geotechnical works – Reinforced fill.

[11]Voce LT.OI04.021.001 – Geogriglia EPD certificata – Analisi allegata al progetto esecutivo del caso studio.

[12] Ministero dell’Ambiente – ISPRA (2006). Linee guida per la progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi di ingegneria naturalistica. Roma.

[13] Gisotti G. (2012). Le scarpate stradali: costruzione, sistemazione, monitoraggio. Dario Flaccovio, Palermo.

[14] Bischetti G.B., Chiaradia E.A., Simonato T. (2009). Root strength and root area ratio of forest species in Lombardy. Plant and Soil, 278(1–2), 11–22.

Incarichi legali alle Pubbliche Amministrazioni: LA PAROLA ALLA

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Gli incarichi legali delle PA restano tra fiduciarietà professionale e regole dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato (n.2776/2025) ha confermato CIG e contributo ANAC anche per i servizi legali esclusi; ma l’ordinanza n. 3462/2026 ha rimesso la questione alla CGUE, rendendone incerta la compatibilità UE.

A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La disciplina degli affidamenti di servizi legali da parte delle pubbliche amministrazioni - espressione qui utilizzata in senso ampio, comprensiva degli enti pubblici tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici - continua a rappresentare uno dei punti più delicati del rapporto tra incarico fiduciario, contratti pubblici, obblighi di tracciabilità e trasparenza.

La questione è tornata al centro del dibattito a seguito del contenzioso promosso dal Consiglio Nazionale Forense contro alcune determinazioni dell’ANAC, tra cui la delibera n. 907 del 2018, il comunicato del 25 ottobre 2019 e, soprattutto, la delibera n. 584 del 19 dicembre 2023. Con tali atti l’Autorità ha affermato che anche i servizi legali esclusi dall’applicazione ordinaria del Codice dei contratti pubblici restano soggetti, nei termini indicati dalla stessa ANAC, all’acquisizione del CIG e al pagamento del contributo in favore dell’Autorità.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 9492 del 2024, aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense contro gli atti ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, e in particolare contro la delibera n. 907 del 2018, nella parte relativa alla procedura comparativa preventiva, tenuto conto del mutato quadro normativo introdotto dal d.lgs. 36/2023. Il TAR aveva invece respinto le censure concernenti l’obbligo di comunicazione del CIG e di versamento del contributo ANAC, ritenendo tali adempimenti ancora coerenti con la nuova disciplina dei contratti esclusi.

Il Consiglio di Stato, con sentenza sez. V, 2 aprile 2025, n. 2776, ha confermato tale impostazione, ritenendo che i servizi legali, pur esclusi dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica, non siano contratti “estranei” al Codice, bensì contratti pubblici esclusi, sottoposti a un regime speciale.

Lo stato dell’arte, tuttavia, non può oggi essere ricostruito fermandosi alla pronuncia del 2025.

Con ordinanza sez. V, 4 maggio 2026, n. 3462, il Consiglio di Stato ha infatti rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità con il diritto UE della normativa italiana che impone, anche per i servizi legali esclusi, il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, nonché gli obblighi di CIG e contributo ANAC. Il quadro applicativo interno resta quindi operativo, ma non può più essere considerato de-

finitivamente stabilizzato. È questo il punto di equilibrio da cui occorre muovere: gli obblighi restano applicabili, ma la loro tenuta sistematica è oggi sottoposta al vaglio europeo.

LA FATTISPECIE GIURIDICA

La questione riguarda la corretta qualificazione degli incarichi di patrocinio legale e, più in generale, dei servizi legali affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici ad avvocati del libero foro.

Tradizionalmente, tali incarichi sono stati letti alla luce della loro componente fiduciaria. Il rapporto tra amministrazione e difensore è infatti caratterizzato dall’intuitus personae, dalla necessità di assicurare piena fiducia professionale e dalla peculiarità dell’attività difensiva, non sempre comparabile con le ordinarie prestazioni di servizi rese al mercato.

Proprio su questo profilo si è fondata la posizione critica della categoria forense, secondo cui gli incarichi di patrocinio legale non dovrebbero essere assimilati agli appalti pubblici in senso proprio. Da tale impostazione discenderebbe l’estraneità di questi rapporti sia agli obblighi di comparazione concorrenziale sia agli adempimenti tipici del sistema dei contratti pubblici, tra cui il CIG e il contributo ANAC. Il Codice dei contratti pubblici del 2023 ha però confermato una diversa impostazione.

L’art. 56, comma 1, lett. h), d.lgs. 36/2023 include i servizi legali tra i contratti esclusi dall’applicazione delle disposizioni ordinarie del Codice.

L’art. 13, comma 5, stabilisce inoltre che l’affidamento dei contratti esclusi che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice.

L’art. 3 richiama, a sua volta, i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

La questione centrale diventa allora questa: l’esclusione dei servizi legali dal Codice comporta soltanto l’esonero dalle procedure di evidenza pubblica, oppure impedisce anche l’imposizio-

ne di obblighi nazionali ulteriori di trasparenza, tracciabilità, vigilanza e contribuzione?

LA SENTENZA N. 2776/2025 DEL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza n. 2776/2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha adottato una lettura chiaramente pubblicistica della fattispecie. Il Collegio ha escluso che nell’ordinamento italiano esista una categoria autonoma di contratti “estranei” al Codice dei contratti pubblici. La categoria rilevante è, piuttosto, quella dei contratti esclusi. I servizi legali rientrano in tale categoria: non sono soggetti alle ordinarie regole di gara, ma restano comunque riconducibili al perimetro dei contratti pubblici.

Questa distinzione è decisiva. Secondo il Consiglio di Stato, l’esclusione incide sulle modalità di scelta del contraente, non sulla natura del contratto successivamente stipulato. Anche quando l’amministrazione affida direttamente un incarico legale, il rapporto contrattuale resta collegato all’esercizio di una funzione pubblica e all’impiego di risorse pubbliche.

Da tale qualificazione discendono due conseguenze.

• La prima riguarda il CIG. La tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dalla legge n. 136/2010 nell’ambito della disciplina antimafia, non dipende dallo svolgimento di una gara. Essa mira a controllare i movimenti di denaro pubblico relativi a lavori, servizi e forniture, e risulta tanto più rilevante quando l’affidamento non sia preceduto da un confronto competitivo pieno.

• La seconda riguarda il contributo ANAC. L’art. 222, comma 3, d.lgs. 36/2023 attribuisce all’Autorità poteri di vigilanza anche sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Se il contratto è sottoposto alla vigilanza dell’ANAC, trova applicazione anche il sistema di autofinanziamento dell’Autorità previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, legge n. 266/2005.

Nella prospettiva della sentenza n. 2776/2025, la catena normativa è quindi coerente: i servizi legali sono contratti pubblici esclusi e non

Approfondimento consigliato

Docente Rosalisa Lancia

rapporti sottratti in radice al sistema dei contratti pubblici; i contratti esclusi sono sottoposti ai principi generali e alla vigilanza ANAC; la vigilanza giustifica l’obbligo contributivo; la tracciabilità giustifica l’acquisizione del CIG.

L’AGGIORNAMENTO DEL 2026: IL

RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Il quadro interpretativo è stato tuttavia riaperto dall’ordinanza Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2026, n. 3462.

Il rinvio pregiudiziale nasce da un ulteriore contenzioso relativo alla delibera ANAC n. 584/2023, promosso dall’Unione nazionale avvocati amministrativi. In quel giudizio, il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso conformandosi, in sostanza, all’indiriz zo già espresso dalla senten za n. 2776/2025. In appello, però, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario in vestire la Corte di giusti zia dell’Unione europea. La prima questione sot toposta alla Corte ri guarda la compatibilità con gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con il principio di propor zionalità e con l’art. 10 della direttiva 2014/24/UE della disci plina italiana che impone anche per i servizi legali esclusi il rispetto dei principi di concorrenzialità, impar zialità, non discriminazione, pubbli cità, trasparenza e proporzionalità. Gli artt. 49 e 56 TFUE tutelano, rispet tivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel mercato interno; il principio di proporzionalità impone invece che eventuali misure nazionali incidenti su tali libertà sia no idonee, necessarie e non ecces sive rispetto allo scopo perseguito.

Il nodo del rinvio è dunque stabilire se l’ordinamento italiano, pur muovendosi in un ambito che la direttiva europea sottrae alla disciplina ordinaria degli appalti, possa comunque imporre obblighi di concorrenzialità ridotta, trasparenza, tracciabilità, CIG e contributo ANAC, oppure se tali obblighi comprimano in modo non proporzionato la specificità fiduciaria dell’incarico difensivo.

La seconda questione riguarda più direttamente gli adempimenti oggetto del dibattito: la comunicazione del CIG ai fini della tracciabilità finanziaria e il pagamento del contributo ANAC, funzionale alla vigilanza dell’Autorità sul rispetto dei principi applicabili agli affidamenti.

Il punto problematico non è soltanto operativo, ma sistematico. Occorre chiarire se l’esclusione dei servizi legali dalla direttiva appalti consenta agli Stati membri di introdurre forme nazionali di concorrenzialità ridotta e obblighi amministrativi ulteriori, oppure se tali obblighi finiscano per comprimere in modo non proporzionato la specificità fiduciaria dell’incarico difensivo.

In altri termini, la Corte di giustizia sarà chiamata a stabilire se l’ordinamento italiano abbia legittimamente esercitato un margine nazionale di regolazione, oppure se abbia introdotto un livello di disciplina eccessivo rispetto alla ratio dell’esclusione prevista dal diritto europeo.

In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, la disciplina interna resta applicabile. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici tenuti alla disciplina dei Occor spe giu

LO STATO DELL’ARTE APPLICATIVO

contratti pubblici devono quindi continuare a considerare i servizi legali esclusi come affidamenti sottratti alle procedure ordinarie di evidenza pubblica, ma non sottratti a ogni presidio di trasparenza, tracciabilità e controllo. L’acquisizione del CIG resta, allo stato, l’adempimento richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Esso consente di collegare i pagamenti all’affidamento e di assicurare il monitoraggio delle risorse pubbliche impiegate per il compenso professionale. Resta altresì fermo, secondo l’impostazione ANAC, l’obbligo di contribuzione nei casi indicati dalla disciplina vigente. Per il 2026, gli importi e le modalità di versamento sono disciplinati dalla delibera annuale dell’Autorità, ferma la necessità di verificare lo scaglione di valore dell’affidamento e le eventuali ipotesi di esenzione.

Sul piano della scelta del professionista, le amministrazioni devono evitare sia l’automatica assimilazione dell’incarico legale a una gara pubblica ordinaria, sia l’opposta tesi della piena libertà fiduciaria priva di motivazione. La soluzione più prudente resta quella di una procedimentalizzazione leggera, proporzionata al valore, alla natura e all’urgenza dell’incarico. Possono quindi essere utilizzati avvisi pubblici, elenchi di professionisti, interpelli, criteri di rotazione e valutazioni fondate su competenza, specializzazione, esperienza maturata, consequenzialità con incarichi precedenti, urgenza o particolare complessità della controversia. L’affidamento diretto resta possibile, ma deve essere motivato in modo coerente con la specificità del caso concreto.

In questa prospettiva, la fiduciarietà non scompare, ma deve essere resa amministrativamente leggibile: la scelta del legale può restare ancorata alla particolare affidabilità professionale richiesta dal caso concreto, purché sia motivata, tracciabile e verificabile.

LA TRASPARENZA E LA PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI LEGALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un profilo operativo particolarmente rilevante riguarda la corretta collocazione degli incarichi legali nella sezione “Amministrazione trasparente”. La questione non è meramente formale, perché la scelta della sottosezione dipende dalla qualificazione giuridica dell’affidamento: contratto escluso, appalto di servizi legali oppure incarico di consulenza/collaborazione.

Le indicazioni più recenti dell’ANAC consentono di distinguere tre ipotesi.

1.La prima ipotesi riguarda gli incarichi affidati ad avvocati del libero foro per la rappresentanza legale dell’ente in arbitrati, conciliazioni o procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali. La stessa soluzione vale per la consulenza legale preparatoria a tali procedimenti, oppure per la consulenza resa quando vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o conciliativo. In questi casi, se la prestazione è resa da un avvocato, l’attività rientra tra i servizi legali esclusi di cui all’art. 56, comma 1, lett. h), d.lgs. 36/2023. Per tali incarichi, la pubblicazione non va ordinariamente effettuata nella sottosezione “Consulenti e collaboratori”, bensì nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Poiché per questi contratti è prevista l’acquisizione del CIG e l’inserimento dei relativi dati nella BDNCP, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto presenti nella BDNCP.

2. La seconda ipotesi riguarda le disamine extragiudiziali, i pareri legali e le consulenze giuridiche non collegate a un giudizio pendente o ragionevolmente prevedibile. In questo caso occorre distinguere. Se la consulenza è preparatoria a un contenzioso, o vi è un indizio concreto

e una probabilità elevata che la questione divenga oggetto di giudizio, essa può essere ricondotta ai servizi legali esclusi ex art. 56 e segue quindi il regime della sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Se invece si tratta di un parere autonomo, di una disamina extragiudiziale generale o di un parere “pro veritate” non collegato a un procedimento contenzioso attuale o probabile, l’affidamento assume natura residuale di incarico di consulenza legale. Per questi incarichi residuali, conferiti ad esperti di comprovata esperienza ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, la pubblicazione deve avvenire in “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013. In tale sezione devono essere pubblicati, tra l’altro, gli estremi dell’atto di conferimento, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o cariche e attività professionali, i compensi comunque denominati e l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In alternativa, ove ricorrano i presupposti, la trasparenza può essere assolta mediante comunicazione alla banca dati PerlaPA, inserendo in “Consulenti e collaboratori” il collegamento ipertestuale alla banca dati.

3. La terza ipotesi riguarda l’affidamento all’esterno dell’intero servizio di consulenza o gestione dei servizi legali dell’amministrazione, eventualmente comprensivo anche della difesa giudiziale. In questo caso non si è più di fronte al singolo incarico fiduciario o al singolo parere, ma a un appalto di servizi legali strutturato, riconducibile ai servizi di cui all’Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE e disciplinato, nel Codice, dall’art. 127 d.lgs. 36/2023.Per tale affidamento, la pubblicazione segue il regime dei contratti pubblici: comunicazione dei dati alla BDNCP e pubblicazio-

ne in “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del collegamento ai dati della specifica procedura, nonché degli eventuali atti, dati e informazioni che restano da pubblicare direttamente sul sito istituzionale secondo la delibera ANAC n. 264/2023, come modificata dalla delibera n. 601/2023.

Ne deriva una regola pratica: il patrocinio e la consulenza precontenziosa dell’avvocato si pubblicano nell’area dei contratti pubblici; il parere legale autonomo e residuale si pubblica nell’area dei consulenti e collaboratori; l’affidamento complessivo del servizio legale si pubblica, ancora, nell’area dei contratti pubblici, ma come appalto di servizi.

Questa distinzione è importante anche per evitare duplicazioni o collocazioni improprie. Non ogni incarico conferito a un avvocato deve essere automaticamente pubblicato in “Consulenti e collaboratori”; allo stesso tempo, non ogni attività legale può essere attratta nel regime dei contratti esclusi. La qualificazione dipende dall’oggetto effettivo della prestazione, dal collegamento con il contenzioso e dalla struttura dell’affidamento.

La trasparenza, dunque, non è un adempimento successivo e meramente esecutivo, ma una conseguenza della qualificazione dell’incarico. Prima di pubblicare, l’amministrazione deve chiedersi quale sia la natura della prestazione: difesa o consulenza precontenziosa; parere autonomo; servizio legale organizzato e continuativo. Solo da questa qualificazione discende la corretta collocazione in “Amministrazione trasparente”.

CONSEGUENZE OPERATIVE PER AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Le amministrazioni e gli enti pubblici che intendono affidare incarichi legali devono, allo stato, adottare alcune cautele operative:

• in primo luogo, occorre qualificare correttamente la prestazione. Gli incarichi legali occasionali, legati alla rappresentanza in giudizio o alla consulenza prepa-

ratoria a un giudizio, rientrano nell’area dei servizi legali esclusi. Diverso è il caso di servizi legali continuativi, organizzati o strutturati, che possono avvicinarsi a veri e propri appalti di servizi, con conseguente applicazione di un regime diverso. La qualificazione deve essere compiuta già nell’atto di affidamento, perché incide su quattro profili: regime procedimentale, obbligo di CIG, eventuale contributo ANAC e sottosezione di “Amministrazione trasparente” in cui effettuare la pubblicazione;

• in secondo luogo, l’amministrazione deve motivare la scelta del professionista. La motivazione non deve necessariamente replicare quella di una procedura comparativa ordinaria, ma deve rendere verificabili le ragioni della scelta: competenza specialistica, esperienza nel settore, conoscenza della vicenda, continuità difensiva, urgenza, complessità della controversia o esigenza di tutela qualificata dell’interesse pubblico;

• in terzo luogo, va acquisito il CIG, secondo le modalità previste dalle regole sulla tracciabilità e dalla disciplina ANAC, tenendo conto della natura dell’affidamento e delle indicazioni operative vigenti;

• in quarto luogo, va verificata la debenza del contributo ANAC in base al valore dell’affidamento e alla delibera annuale applicabile. La verifica deve essere compiuta caso per caso, evitando automatismi non coerenti con le soglie e con le eventuali esenzioni previste;

• in quinto luogo, va curato il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza. Per gli incarichi di patrocinio e per le consulenze legali precontenziose riconducibili all’art. 56, comma 1, lett. h), d.lgs. 36/2023, la pubblicazione avviene in “Bandi di gara e contratti”, mediante collegamento ai dati dello specifico contratto presenti nella BDNCP. Per le consulenze legali residuali, non riconducibili né all’art. 56 né all’art.

127 del Codice, la pubblicazione avviene in “Consulenti e collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 33/2013. Per l’affidamento complessivo dei servizi legali, invece, si applica il regime dei contratti pubblici e la pubblicazione va effettuata in “Bandi di gara e contratti”;

• infine, l’amministrazione dovrebbe conservare nel fascicolo dell’affidamento gli elementi essenziali della decisione: presupposti della controversia o della consulenza, ragioni della scelta del legale, eventuali valutazioni comparative o consultazioni svolte, CIG, impegno di spesa, contratto o disciplinare di incarico, dichiarazioni richieste, documentazione contabile e prova dell’avvenuta pubblicazione nella corretta sottosezione di “Amministrazione trasparente” o del collegamento alla banca dati pertinente.

CONSEGUENZE OPERATIVE PER GLI AVVOCATI

Anche per gli avvocati incaricati da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici il quadro richiede attenzione.

Il professionista deve verificare che l’incarico sia formalizzato in modo chiaro e che siano correttamente indicati oggetto, compenso, eventuali fasi dell’attività, obblighi di tracciabilità, modalità di fatturazione e riferimenti al CIG.

La presenza del CIG nei documenti contabili e nei pagamenti assume rilievo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. È quindi opportuno che il professionista lo richieda all’amministrazione prima dell’emissione della fattura o comunque prima della gestione dei pagamenti. Quanto al contributo ANAC, l’avvocato deve verificare se, nel caso concreto, l’affidamento rientri tra quelli soggetti a contribuzione e quale sia la modalità di assolvimento dell’obbligo, sulla base delle indicazioni dell’Autorità e del valore dell’incarico.

Sul piano della trasparenza, il professionista deve inoltre considerare che la pubblicazione

dei dati non segue sempre il medesimo canale. Se l’incarico riguarda patrocinio, arbitrato, conciliazione, giudizio o consulenza precontenziosa, esso sarà normalmente trattato come contratto escluso e pubblicato nell’area “Bandi di gara e contratti”, tramite collegamento alla BDNCP. Se invece l’incarico consiste in un parere autonomo o in una consulenza legale residuale, l’amministrazione potrà essere tenuta alla pubblicazione in “Consulenti e colla-

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

boratori”, con i dati previsti dall’art. 15 d.lgs. 33/2013.

Resta fermo che il rinvio alla Corte di giustizia non determina, di per sé, il venir meno degli obblighi attualmente previsti dalla disciplina interna. Esso introduce però un elemento di incertezza sistematica che rende opportuno evitare letture eccessivamente assertive o definitive.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2776/2025 resta un passaggio centrale nella ricostruzione del regime applicabile ai servizi legali affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Essa ha chiarito, sul piano interno, che tali servizi non sono contratti estranei al sistema dei contratti pubblici, ma contratti pubblici esclusi dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica.

Da tale qualificazione discendono, secondo la giurisprudenza nazionale e secondo l’impostazione dell’ANAC, l’obbligo di CIG ai fini della tracciabilità e l’obbligo di contribuzione nei casi previsti.

Tuttavia, dopo l’ordinanza n. 3462/2026, il quadro non può più essere descritto come definitivamente consolidato. La Corte di giustizia sarà chiamata a chiarire se la disciplina italiana, nella parte in cui assoggetta anche gli incarichi legali esclusi a principi di accesso al mercato, obblighi di tracciabilità e contributo ANAC, sia compatibile con il diritto dell’Unione europea e con il principio di proporzionalità.

A tale incertezza sistematica si aggiunge, sul piano operativo, l’esigenza di qualificare correttamente l’incarico anche ai fini della trasparenza. La pubblicazione in “Amministrazione trasparente” non è infatti uniforme: gli incarichi di patrocinio e le consulenze precontenziose riconducibili ai contratti esclusi vanno trattati nell’ambito di “Bandi di gara e contratti”; i pareri legali autonomi e le consulenze residuali vanno ricondotti a “Consulenti e collaboratori”; l’affidamento complessivo del servizio legale segue invece il regime degli appalti di servizi e resta nell’area dei contratti pubblici.

Lo stato dell’arte può quindi essere riassunto in questi termini: gli obblighi interni restano applicabili, ma la loro tenuta euro-unitaria è oggi sub iudice.

Per le amministrazioni e gli enti pubblici, la linea più prudente è continuare ad applicare la disciplina vigente, assicurando motivazione, tracciabilità, verifica della contribuzione e corretta pubblicazione nella pertinente sottosezione di “Amministrazione trasparente”, ma evitando di trasformare l’incarico legale in una gara pubblica ordinaria. Per i professionisti, resta essenziale controllare la corretta formalizzazione dell’incarico e degli adempimenti connessi.

Il punto di equilibrio, almeno fino alla pronuncia della Corte di giustizia, è dunque quello di una fiduciarietà non svincolata, ma motivata, tracciabile e trasparente: non piena evidenza pubblica, ma neppure affidamento sottratto a ogni presidio di motivazione, controllo e pubblicazione. 

Dati personali oltre i termini:

DANNO ERARIALE E ISTRUZIONI

OPERATIVE

L’articolo analizza una sentenza della Corte dei Conti sulla pubblicazione online di dati personali oltre i termini di legge, evidenziando i profili di responsabilità erariale e disciplinare e fornendo indicazioni operative per pubblicazioni conformi alla normativa privacy.

A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

Con una sentenza del 4 agosto 2025, la Corte dei Conti ha ribadito che la pubblicazione online di atti contenenti dati personali oltre i termini consentiti dalla normativa costituisce illecito, con responsabilità sia di natura erariale che disciplinare a carico dei funzionari responsabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La recente pronuncia della Corte dei Conti –Sezione giurisdizionale della Valle d’Aosta del 4 agosto 2025, n. 35 offre un chiarimento importante sotto il profilo della responsabilità dei soggetti chiamati alla pubblicazione sui siti web: la violazione degli obblighi sul trattamen-

to dei dati personali, in particolare -in questo caso- il rispetto dei termini di pubblicazione nell’albo on line, comporta non solo sanzioni del Garante Privacy, ma anche responsabilità erariale a carico degli amministratori e dirigenti responsabili della pubblicazione.

IN EVIDENZA

Il tema della pubblicazione online degli atti amministrativi è da anni al centro di un delicato equilibrio tra trasparenza amministrativa e tutela della privacy. La normativa (Codice della privacy, GDPR, Linee Guida del Garante, D.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 267/2000) prevede limiti stringenti, imponendo la rimozione o l’anonimizzazione dei dati personali una volta decorso il termine di pubblicazione.

FATTISPECIE

Nel caso esaminato dalla Corte dei conti, un ente pubblico aveva mantenuto pubblicate online deliberazioni contenenti dati identificativi (nome e cognome) di un dipendente, relative al suo trasferimento per “incompatibilità ambientale”. Nonostante i richiami e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’ente non ha oscurato né eliminato i dati e pertanto è stato sanzionato con un’ordinanza-ingiunzione pecuniaria.

La Procura contabile, a fronte della sanzione pecuniaria comminata, ha convenuto in giudizio il legale rappresentante dell’ente e il dirigente responsabile della pubblicazione.

Le contestazioni, derivanti dal pagamento della sanzione da parte della PA avvenuto con fondi pubblici, hanno riguardato:

• il titolare del trattamento (rappresentante legale), accusato di non aver vigilato e impartito le necessarie direttive;

• il responsabile del servizio (dirigente preposto alla pubblicazione), che ha omesso di rimuovere l’atto o oscurare i dati anche dopo le osservazioni del Garante.

La magistratura contabile ha, pertanto, ritenuto che le persone responsabili (il rappresentante legale e il dirigente preposto alla pubblica-

zione) abbiano causato un danno indiretto alle casse dell’ente, per colpa grave nella gestione dei dati personali.

Tale conclusione ha comportato il richiamo della Corte ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 5 del GDPR, stabilendo -in via definitiva e chiarissima- che la permanenza sul web dei dati personali oltre i termini di legge configura illecito trattamento, con danno erariale indiretto per le sanzioni pagate dall’ente.

CONCLUSIONI

La sentenza riafferma un principio essenziale: la trasparenza non può prevalere sulla protezione dei dati personali e le amministrazioni devono bilanciare attentamente l’accesso alle informazioni con il rispetto della privacy, ricordando che la responsabilità ricade direttamente sui funzionari che gestiscono la pubblicazione online.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che -pur nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa imposti a vari livelli in capo agli enti ed amministrazioni -rafforza il diritto all’oblio e limita la reperibilità indiscriminata dei dati personali sui motori di ricerca. È importante, pertanto, che i soggetti deputati alla pubblicazione degli atti amministrativi dell’ente si assicurino preliminarmente circa la sussistenza della base giuridica, e successivamente visionino la documentazione di modo da espungere dati personali non necessari, eccedenti e non pertinenti.

A tal proposito una guida alla corretta pubblicazione dei dati può rinvenirsi nelle Linee Guida del Garante, oltre che nel TUEL e negli artt. 7bis e 8 del D.Lgs. 33/2013.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I SOGGETTI TENUTI ALLE PUBBLICAZIONI

OBBLIGATORIE

Al fine di gestire correttamente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in particolare nella sezione Amministrazione Trasparente e/o sugli albi on line, e al fine di prevenire ri-

schi di sanzioni e di responsabilità erariali oltre che danni reputazionali, i soggetti obbligati a pubblicare dati, documenti e informazioni sono tenuti al rispetto di regole chiare e procedimentalizzate.

Si sintetizzano, di seguito, indicazioni operative il cui rispetto consente di svolgere pubblicazioni appropriate e rispettose dei limiti legalmente imposti.

I soggetti responsabili della pubblicazione di documenti, dati e informazioni, pertanto, devono:

1.Verificare la sussistenza della base giuridica prima di procedere ad ogni pubblicazione contenente dati personali;

2. Verificare costantemente i termini di pubblicazione degli atti sul proprio sito istituzionale, sia che si tratti di pubblicazione su albi on line sia che si tratti di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente;

3. Rimuovere o anonimizzare i dati personali i cui termini di pubblicazione legalmente stabiliti risultino scaduti;

4.Definire chiaramente ruoli e responsabilità sia in relazione alla privacy governance (titolare, responsabile e incaricati del trat-

tamento) sia in relazione agli obblighi di pubblicazione (governance della trasparenza);

5. Applicare i principi di privacy by design e by default, valutando ex ante quali dati siano effettivamente necessari alla pubblicazione;

6. Aggiornare le procedure interne e i manuali operativi sul trattamento dei dati personali;

7. Aggiornare la sezione trasparenza del PTPCT/PIAO con le indicazioni della delibera 495 del 25 settembre 2024 di ANAC, dando evidenza della fase di validazione precedente alla pubblicazione;

8.Erogare costantemente formazione al personale coinvolto nella gestione delle pubblicazioni online.

Provvedimento Garante Privacy n. 10134827 del 29 aprile 2025 Prassi amministrativa

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Fondazioni: TRASPARENZA E MISURE ANTICORRUZIONE

Il parere ANAC del 12 giugno 2026 chiarisce un punto essenziale: per le fondazioni private non rileva la qualificazione formale, ma la verifica concreta dei presupposti dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013. Solo da tale verifica può discendere l’applicazione del regime “pieno” di trasparenza o di quello limitato alle sole attività di pubblico interesse.

A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

1. FONDAZIONI: NATURA PRIVATA E INTERESSE PUBBLICO

L’applicazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione alle fondazioni di diritto privato richiede una valutazione preliminare dell’ambito soggettivo. Il riferimento centrale resta l’art. 2-bis del

D.Lgs. 33/2013, norma che individua i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione e, indirettamente, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1, comma 2-bis, della L. 190/2012, anche il perimetro degli enti chiamati ad adottare misure di prevenzione della corruzione. Il dato da cui muovere è che la fondazione resta, di

regola, un ente di diritto privato. Ne deriva che la sua riconducibilità al sistema della trasparenza amministrativa non discende automaticamente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni alla sua costituzione, dalla provenienza pubblica di risorse patrimoniali o finanziarie, né dal fatto che essa persegua finalità sociali, culturali o comunque di rilievo collettivo. Questi elementi sono certamente rilevanti, ma devono essere letti e interpretati all’interno delle due categorie previste dall’art. 2-bis, commi 2 e 3. Per le fondazioni, il comma 2, lett. c), dell’art. 2-bis individua il regime più intenso. In tale ipotesi, la disciplina di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, “in quanto compatibile”, anche alle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, quando ricorrono contemporaneamente tre requisiti:

• bilancio superiore a 500.000 euro;

• finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio, da parte di pubbliche amministrazioni;

• designazione da parte di pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo.

ANAC conferma espressamente che tali tre requisiti devono ricorrere congiuntamente. La contemporanea presenza di questi presupposti consente di assimilare l’ente privato, ai fini della trasparenza, ai soggetti pubblici o comunque a forte controllo pubblico. Il regime applicabile non è tuttavia identico, in senso meccanico, a quello delle amministrazioni pubbliche: l’art. 2-bis utilizza la clausola “in quanto compatibile”, che impone comunque un adattamento degli obblighi alla natura privatistica dell’ente e alle sue concrete caratteristiche organizzative. Diversa è la posizione degli enti di diritto privato, tra cui le fondazioni, che non integrano i requisiti del comma 2, lett. c), ma che rientrano nel comma 3 dell’art. 2-bis. Si tratta di associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato

che hanno un bilancio superiore a 500.000 euro ed esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche oppure attività di gestione di servizi pubblici. In questo caso, la disciplina della trasparenza si applica “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”. La differenza tra le due discipline è sostanziale e produce ricadute operative molto rilevanti. Nel comma 2 la trasparenza riguarda, sia pure nei limiti della compatibilità, l’organizzazione e l’attività dell’ente. Nel comma 3, invece, la trasparenza non si estende all’intera struttura dell’ente privato, ma riguarda soltanto la porzione di attività che assume rilievo pubblicistico. ANAC chiarisce infatti che le fondazioni e gli altri enti di diritto privato privi dei requisiti del comma 2 non sono, per ciò solo, esclusi da ogni obbligo: possono essere assoggettati agli oneri di trasparenza previsti dal comma 3 quando svolgano attività di pubblico interesse, indipendentemente dall’ingerenza pubblica nella struttura organizzativa o nel patrimonio.

2: FONDAZIONI: LA DETERMINAZIONE

ANAC N. 1134/2017

La determinazione ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 resta il riferimento operativo principale per società ed enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni, nonché per enti pubblici economici. Le linee guida sono dedicate all’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di tali soggetti e sono tuttora richiamate da ANAC nelle FAQ e nei propri orientamenti sull’ambito soggettivo. La determinazione 1134/2017 ha un merito ancora attuale: separa con chiarezza il piano soggettivo dal piano oggettivo. In via preliminare occorre chiedersi se l’ente rientri tra i soggetti del comma 2 o del comma 3 dell’art. 2-bis. Solo successivamente a tale qualificazione è possibile definire quali obblighi concretamente gravino sull’ente, distinguendo

tra obblighi riferiti all’organizzazione, obblighi riferiti all’attività, obblighi di pubblicazione, accesso civico generalizzato e misure di prevenzione della corruzione. Per le fondazioni di diritto privato, questa impostazione evita due errori ricorrenti. Il primo è considerare sufficiente la presenza pubblica nella governance o nel finanziamento per applicare automaticamente tutto il regime previsto per le pubbliche amministrazioni. Il secondo è ritenere che la natura privatistica dell’ente escluda, di per sé, qualsiasi obbligo di trasparenza. La soluzione corretta è intermedia e richiede una qualificazione puntuale. La determinazione, inoltre, ha il pregio di catalogare e chiarire gli obblighi di trasparenza compatibili, fornendo indicazioni operative diversificate in relazione alla natura del soggetto e al diverso grado di collegamento con l’amministrazione pubblica. Per questa ragione, l’Allegato 1 alla determinazione n. 1134/2017 continua a rappresentare uno strumento essenziale per costruire, in concreto, la sezione “Amministrazione trasparente” o “Fondazione trasparente” degli enti privati rientranti nel perimetro dell’art. 2-bis.

3. FONDAZIONI: APPLICAZIONE DEL COMMA 2 E DEL COMMA 3

La distinzione tra comma 2 e comma 3 dell’art. 2-bis produce effetti diversi sia sul versante della trasparenza sia su quello della prevenzione della corruzione.

Per gli enti di diritto privato riconducibili all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), il regime è più ampio. Essi sono tenuti ad applicare, in quanto compatibili, i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta. ANAC, nelle proprie FAQ, precisa che associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato sono assoggettati a tale regime quando ricorrono contemporaneamente i tre requisiti del bilancio superiore a 500.000 euro, del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio e

della designazione pubblica totalitaria dell’organo di amministrazione o indirizzo. Sul piano anticorruzione, gli stessi enti rientranti nel comma 2 sono chiamati ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, come chiarito dalla determinazione 1134/2017, che richiama anche il possibile raccordo con i modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. ANAC chiarisce che gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato aventi le caratteristiche dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), si dotano di misure di prevenzione della corruzione tarate sulla propria esposizione al rischio corruttivo, adottando un piano di prevenzione oppure misure integrative rispetto al modello organizzativo eventualmente adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per gli enti riconducibili all’art. 2-bis, comma 3, il regime è invece più circoscritto. La trasparenza non investe l’intera organizzazione, ma solo i dati e i documenti relativi all’attività di pubblico interesse. È questa la categoria nella quale rientrano le fondazioni che, pur non essendo controllate pubblicamente nei termini rigorosi del comma 2, gestiscono servizi pubblici, esercitano funzioni amministrative o producono beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche, sempre che superino la soglia di bilancio prevista. Quanto alla prevenzione della corruzione, la conseguenza è altrettanto importante: gli enti del comma 3 non sono, in via diretta, assoggettati all’obbligo di adottare il PTPCT o misure anticorruzione integrative secondo il regime proprio degli enti del comma 2. Ciò non esclude, tuttavia, l’opportunità — espressamente valorizzata da ANAC — di adottare presidi organizzativi, protocolli, misure di controllo e strumenti di accountability, soprattutto quando l’ente gestisca risorse pubbliche, beni pubblici, servizi rivolti alla collettività o attività esposte a rischi di cattiva amministrazione.

La differenza tra i due sistemi previsti dall’art. 2-bis del decreto trasparenza può essere sinte-

tizzata così: per il comma 2, la trasparenza e la prevenzione della corruzione seguono un modello tendenzialmente pieno, sia pure adattato alla natura privatistica dell’ente; per il comma 3, la trasparenza è funzionale e selettiva, perché riguarda soltanto l’attività di pubblico interesse, mentre la prevenzione della corruzione assume prevalentemente la forma di buona prassi organizzativa, non di obbligo diretto ex L. 190/2012.

4. LE FONDAZIONI NEL PARERE DI ANAC

DEL 12 GIUGNO 2026

Il parere ANAC del 12 giugno 2026, reso nel fascicolo n. 2747/2026, riguarda una fondazione di diritto privato che chiedeva chiarimenti sul regime di trasparenza applicabile ai sensi del D.Lgs. 33/2013. L’Autorità imposta il ragionamento proprio a partire dall’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, richiamando dapprima il comma

2, lett. c), e poi il comma 3. Il primo passaggio del parere riguarda l’esclusione della fondazione dal perimetro del comma 2, lett. c). ANAC, a tal riguardo, valorizza un dato statutario preciso: il Consiglio di amministrazione della fondazione non è integralmente designato da pubbliche amministrazioni, poiché uno dei componenti è espressione della Conferenza dei direttori, organo composto dal direttore della fondazione e dai direttori degli enti residenti, tutti enti di diritto privato. Manca, quindi, uno dei tre requisiti cumulativi richiesti dal comma 2, lett. c): la designazione da parte pubblica della totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo. È un passaggio particolarmente utile, perché conferma un’impostazione rigorosa. Non basta che la maggioranza dei componenti sia di nomina pubblica. Non basta neppure che gli enti fondatori siano pubblici o che l’ente utilizzi

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beni pubblici. Per applicare il comma 2, lett. c), occorre che la totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. La mancanza anche di uno solo dei tre requisiti impedisce l’applicazione del regime “pieno”. Superato il comma 2, ANAC verifica poi se la fondazione possa essere ricondotta al comma 3. In questo passaggio l’Autorità considera due elementi: il superamento della soglia di bilancio di 500.000 euro e la natura delle attività svolte. Quanto al primo requisito, il dato risulta confermato dal bilancio. Quanto al secondo, ANAC valorizza lo scopo statutario della fondazione, consistente nella promozione di manifestazioni artistiche e culturali per il pubblico, nella gestione di immobili di proprietà pubblica destinati ad attività culturali e nel perseguimento di finalità culturali e sociali. A tale ultimo riguardo, ANAC richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 858, secondo cui la promozione socio-culturale di spettacoli teatrali, musicali e operistici costituisce attività rivolta indistintamente al pubblico e corrispondente a un interesse generale. La stessa sentenza è nota anche per l’inquadramento di una fondazione teatrale come organismo di diritto pubblico, al ricorrere dei requisiti di personalità giuridica, influenza dominante pubblica e finalità di interesse generale.

La conclusione del parere è lineare: la fondazione non rientra tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), ma è riconducibile ai soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3. Di conseguenza, la trasparenza cui è tenuta non riguarda l’intera organizzazione, ma soltanto le attività di pubblico interesse svolte, secondo il criterio funzionale già delineato dalla determinazione ANAC n. 1134/2017. Significativo è anche l’orientamento finale espresso da ANAC: l’Autorità auspica che la fondazione, pur non essendo compresa tra i soggetti cui la disciplina in materia di prevenzione della corruzione si applica direttamente, continui ad adottare misure di organizzazione e gestione idonee a

prevenire fenomeni corruttivi, nel rispetto dei principi della normativa di settore.

5. FONDAZIONI: QUALIFICAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

Il parere è condivisibile e conferma una linea interpretativa prudente, ma non formalistica. ANAC non si ferma alla natura privata della fondazione, né alla sua origine pubblica. Procede invece per passaggi successivi: verifica prima l’eventuale sussistenza del controllo pubblico qualificato richiesto dal comma 2; escluso tale presupposto, valuta la presenza di attività di pubblico interesse ai fini del comma 3. Il primo profilo da evidenziare è la centralità del requisito della designazione totalitaria dell’organo di amministrazione o indirizzo. In molte fondazioni, soprattutto culturali, sanitarie, universitarie, sociali o partecipate da enti territoriali, la governance è mista: componenti nominati da enti pubblici, componenti espressi da soggetti privati, enti fondatori, soggetti sostenitori o portatori di interessi culturali e professionali. In questi casi, la presenza di una componente non pubblica nell’organo amministrativo può essere decisiva per escludere il comma 2, anche quando il finanziamento pubblico sia rilevante.

Il secondo profilo riguarda l’attività di pubblico interesse. ANAC adotta una nozione sostanziale, coerente con la determinazione 1134/2017: l’attività culturale, quando rivolta al pubblico, svolta attraverso beni pubblici e orientata alla crescita sociale e culturale del territorio, può integrare un’attività di pubblico interesse. Non è necessario che la fondazione eserciti poteri autoritativi. È sufficiente che gestisca servizi o attività funzionalmente collegati a finalità pubbliche, a vantaggio della collettività o di amministrazioni pubbliche.

Il terzo profilo riguarda l’effetto pratico della qualificazione. La fondazione del parere non viene “assorbita” nel modello pubblicistico pieno, ma non è neppure libera da ogni obbligo. Deve assicurare la trasparenza sui dati e sui documenti relativi all’attività di pubblico inte-

resse. Ciò significa che la sezione “Amministrazione trasparente” non deve necessariamente replicare integralmente quella di una pubblica amministrazione, ma deve essere costruita selezionando gli obblighi compatibili e pertinenti rispetto alle attività pubblicistiche effettivamente svolte.

Il quarto profilo, particolarmente utile sul piano consulenziale, riguarda la prevenzione della corruzione. ANAC non impone alla fondazione del comma 3 l’adozione del PTPCT, ma considera apprezzabile e auspicabile il mantenimento di misure organizzative di prevenzione. Questa indicazione consente di proporre alle fondazioni un modello ragionevole: non un’applicazione integrale e burocratica della L. 190/2012, ma un sistema proporzionato di presidi interni, coerente con la natura privata dell’ente e con le aree di rischio connesse alla gestione di attività di pubblico interesse.

6. FONDAZIONI: REGOLA GENERALE DI ADEGUAMENTO

La regola generale può essere così formulata. Le fondazioni di diritto privato non sono automaticamente soggette alla disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione per il solo fatto di essere costituite, partecipate, finanziate o sostenute da pubbliche amministrazioni. Occorre verificare se ricadano nell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), oppure nell’art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013. Se ricorrono cumulativamente bilancio superiore a 500.000 euro, finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio e designazione pubblica della totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o indirizzo, la fondazione rientra nel comma 2, lett. c). In questo caso applica, in quanto compatibili, gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, con riferimento all’organizzazione e all’attività, ed è tenuta ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, anche come integrazione del modello 231 ove esistente.

Se invece non ricorrono tutti i requisiti del comma 2, ma la fondazione ha un bilancio superiore a 500.000 euro e svolge funzioni amministrative, produce beni o servizi a favore di pubbliche amministrazioni o gestisce servizi pubblici o attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell’Unione europea, essa rientra nel comma 3. In questo caso la trasparenza è limitata ai dati e ai documenti relativi all’attività di pubblico interesse, mentre la disciplina anticorruzione non si applica direttamente nella forma piena del PTPCT obbligatorio. Restano tuttavia raccomandabili misure organizzative interne di prevenzione, soprattutto in presenza di risorse pubbliche, beni pubblici, affidamenti, contributi, incarichi, procedure selettive o rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni.

Se, infine, la fondazione non integra né i presupposti del comma 2 né quelli del comma 3, essa resta fuori dall’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 e della disciplina anticorruzione della L. 190/2012, salvo specifici obblighi derivanti da altre normative di settore, da rapporti convenzionali, da finanziamenti pubblici, da contratti o da discipline speciali.

7. FONDAZIONI: ISTRUZIONI OPERATIVE DI ADEGUAMENTO

In termini operativi, l’adeguamento di una fondazione dovrebbe partire da una check-list di qualificazione soggettiva.

1. Il primo passaggio è l’analisi dello statuto. Occorre verificare natura giuridica dell’ente, finalità istituzionali, composizione degli organi, modalità di nomina del consiglio di amministrazione o dell’organo di indirizzo, ruolo di enti fondatori, sostenitori, partecipanti, comitati, conferenze o altri organi interni. Particolare attenzione va posta alla designazione dei componenti degli organi: per il comma 2 non è sufficiente una nomina pubblica maggioritaria, essendo richiesta la designazione pubblica totalitaria.

2. Il secondo passaggio è la verifica economico-finanziaria. Va accertato il superamento della soglia di 500.000 euro, considerando il bilancio secondo i criteri indicati da ANAC. Nelle FAQ sulla trasparenza, l’Autorità precisa che il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro deve essere valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione; l’origine pubblica o privata del patrimonio non rileva ai fini di tale requisito.

3. Il terzo passaggio riguarda le fonti di finanziamento. Per il comma 2 occorre verificare se l’attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio. È opportuno documentare la verifica con dati contabili chiari, distinguendo contributi pubblici, corrispettivi contrattuali, convenzioni, quote associative, liberalità, ricavi commerciali e altre entrate.

4.Il quarto passaggio riguarda la qualificazione delle attività. Bisogna distinguere le attività meramente private o commerciali dalle attività di pubblico interesse. Rientrano in questa valutazione, ad esempio, la gestione di beni pubblici, la gestione di servizi culturali, sociali, sanitari o formativi rivolti alla collettività, le attività svolte per conto di amministrazioni pubbliche, la produzione di beni o servizi a favore di enti pubblici, l’esercizio di funzioni disciplinate da norme nazionali o dell’Unione europea.

5. Il quinto passaggio consiste nella scelta del modello di trasparenza. Se la fondazione rientra nel comma 2, occorre strutturare una sezione “Amministrazione trasparente” o “Fondazione trasparente” ampia, modellata sugli obblighi del D.Lgs. 33/2013 e adattata alla compatibilità con la natura privatistica dell’ente. Se rientra nel comma 3, la sezione deve essere più selettiva: non un duplicato della trasparenza

di una pubblica amministrazione, ma un presidio ordinato dei soli dati e documenti riferibili all’attività di pubblico interesse. Il riferimento operativo resta l’Allegato 1 alla determinazione ANAC n. 1134/2017.

6. Il sesto passaggio riguarda la prevenzione della corruzione. Per le fondazioni del comma 2 è opportuno adottare un PTPCT o misure integrative del modello 231, nominare un responsabile, mappare i processi a rischio, prevedere flussi informativi, misure di trasparenza, disciplina degli incarichi, gestione dei conflitti di interesse e sistemi di monitoraggio. Per le fondazioni del comma 3, pur in assenza di un obbligo diretto pieno, è consigliabile adottare un modello leggero di prevenzione, proporzionato all’attività svolta: codice etico, procedure per affidamenti e incarichi, regole sui conflitti di interesse, tracciabilità delle decisioni, pubblicazione dei dati rilevanti, canali di segnalazione, controlli interni e raccordo con l’eventuale modello 231.

7. Il settimo passaggio è la formalizzazione della qualificazione. È opportuno che l’organo amministrativo approvi una breve relazione o delibera di inquadramento, nella quale siano esplicitati: il riferimento all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013; l’esito della verifica sui requisiti del comma 2; l’eventuale riconducibilità al comma 3; il perimetro delle attività di pubblico interesse; gli obblighi di pubblicazione ritenuti applicabili; le misure organizzative adottate o da adottare. Questo documento costituisce una base utile sia per la gestione interna sia in caso di interlocuzione con ANAC o con amministrazioni vigilanti/finanziatrici. In conclusione, il parere ANAC del 12 giugno 2026 conferma che, per le fondazioni private, l’adeguamento alla trasparenza e all’anticorruzione non può essere né automatico né meramente dichiarativo. È necessaria, e al tempo stesso funzionale, una qualificazione giuridica puntuale, fondata su statuto, governance, bilancio, fonti di finanziamento e attività effet-

tivamente svolte. La soluzione più corretta appare quella ispirata a criteri di proporzionalità:

• piena applicazione degli obblighi quando ricorrono i requisiti del comma 2;

• applicazione selettiva e funzionale quando opera il comma 3;

• adozione comunque raccomandata di presidi organizzativi anticorruzione quando l’ente, pur privato, gestisce attività di pubblico interesse. 

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ALLEGGERIMENTO DEI SOLAI IN EPS: MENO PESO, MAGGIORE SICUREZZA

Nel progetto di un edificio, il solaio è molto più di una semplice divisione orizzontale tra i piani: è uno degli elementi che incide in modo significativo sui carichi permanenti della struttura. Alleggerirlo significa intervenire in modo concreto sulla progettazione complessiva, con effetti positivi su struttura, cantiere e prestazioni dell’opera. SCARICA

Ridurre questo peso non è un obiettivo estetico o secondario: significa poter ridimensionare le sezioni strutturali, diminuire il consumo di acciaio per le armature, migliorare il comportamento dell’edificio in caso di sisma, in quanto per un pre-dimensionamento di un solaio, la riduzione dei carichi G1, nella valutazione dei carichi da considerare secondo le NTC 2018 paragrafo § 3.1.2, è quindi generalmente dell’ordine di 0,8–1,2 kN/m² (80–120 kg/ m²), che rappresenta il vantaggio principale dell’impiego dell’EPS.

In un Paese come l’Italia, dove gran parte del territorio è soggetta a classificazione sismica, alleggerire la struttura equivale direttamente ad aumentarne la sicurezza.

L’utilizzo di elementi in EPS (polistirene espanso sinterizzato) come corpi alleggerenti nei solai rappresenta oggi una risposta efficace e versatile a questa esigenza, con benefici diretti sui tempi e sui costi di cantiere.

COS’È L’ALLEGGERIMENTO DEL SOLAIO

La tecnica di alleggerimento prevede la sostituzione della quota di calcestruzzo “inerte”, quella che non contribuisce alla resistenza strutturale, con elementi leggeri inseriti tra i travetti. Nei solai tradizionali questo ruolo era svolto

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dalle pignatte in laterizio.

Oggi l’EPS offre un’alternativa tecnicamente superiore sotto diversi aspetti: è più leggero, geometricamente più preciso, non assorbe acqua e consente una movimentazione molto più agevole in cantiere.

I vantaggi principali dell’alleggerimento in EPS rispetto al laterizio tradizionale sono:

• Riduzione significativa del peso del solaio, con effetti positivi su tutta la catena strutturale (travi, pilastri, fondazioni).

• Minore quantità di acciaio per armatura, grazie alla riduzione delle sollecitazioni indotte dai carichi della struttura.

• Migliore comportamento sismico, perché una struttura con masse minori è soggetta a forze sismiche inferiori.

• Velocità di posa superiore, grazie alla leggerezza degli elementi che non richiedono attrezzature di sollevamento pesanti e la facilità di adattamento ai fuori squadro.

• Maggiore sicurezza in cantiere, per la riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi pesanti.

PERCHÉ SCEGLIERE L’EPS COME CORPO

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L’EPS è composto per il 98% da aria e per il 2% da polistirene. Questa struttura cellulare chiusa lo rende estremamente leggero (la densità dei prodotti per solai è generalmente compresa tra 15 e 25 kg/m³) con un peso che è una frazione di quello del laterizio equivalente. Dal punto di vista meccanico, gli elementi in EPS per solai devono garantire adeguata resistenza a flessione e a compressione per resistere ai carichi di cantiere (getto del calcestruzzo, calpestio degli operai) senza deformarsi. Questa è la prestazione strutturale rilevante: resistere al processo costruttivo mantenendo la geometria del solaio.

A ciò si aggiunge la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), requisito fondamentale per gli appalti pubblici e per l’accesso a diversi incentivi fiscali: le soluzioni Isolkappa per alleggerimento sono realizzate con materiale rigenerato e rispettano integralmente questi standard.

LE SOLUZIONI ISOLKAPPA PER L’ALLEGGERIMENTO DEI SOLAI

Isolkappa, con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di soluzioni in EPS per il settore delle costruzioni, offre una gamma di prodotti studiata per coprire tutte le

tipologie di solaio e di cantiere, dalla nuova costruzione alla ristrutturazione.

Pignatta Eco: il corpo alleggerente sagomato per solai standard

La Pignatta Isolkappa è l’elemento sagomato in EPS bianco progettato per sostituire la tradizionale pignatta in laterizio nei solai a travetti. Disponibile con fondo liscio o rigato, si posiziona tra i travetti e riceve il getto di calcestruzzo che forma le nervature e la soletta superiore. La presenza delle alette sotto-travetto è un elemento distintivo: questi risvolti laterali avvolgono parzialmente il travetto, riducendo l’esposizione diretta della struttura all’intradosso e contribuendo a limitare la dispersione termica localizzata in corrispondenza dei travetti stessi. Il beneficio principale rimane tuttavia la riduzione del peso del pacchetto solaio rispetto all’equivalente in laterizio.

Voltina Eco: per travetti precompressi e tralicciati

La Voltina è l’elemento sagomato in EPS bianco specificamente progettato per i solai che impiegano travetti precompressi o tralicciati, tipologia ampiamente diffusa sia nella nuova costruzione sia negli interventi di recupero strutturale.

Grazie al profilo sagomato che si adatta alla geometria del travetto tralicciato, la Voltina ga-

rantisce un posizionamento preciso e stabile durante la fase di getto, riducendo al minimo i rischi di disallineamento. Come per la Pignatta, il valore principale è la riduzione del peso proprio del solaio e la facilità di posa.

Pan S Eco: massima flessibilità dimensionale Il Pan S Eco è un elemento parallelepipedo ultraleggero in EPS, prodotto con materiale rigenerato in percentuali variabili. Rispetto agli elementi sagomati, il Pan S Eco non ha una geometria predefinita per l’alloggiamento del travetto: è un corpo alleggerente “grezzo”, disponibile in formato standard 1000 x 500 mm con spessori da 10 a 600 mm, e realizzabile su misura.

Questa flessibilità lo rende ideale per applicazioni di solo riempimento ai fini del raggiungimento di quote desiderate dove non sono richiesti specifici parametri meccanici, reazione al fuoco e certificazioni del prodotto inerente all’applicazione da eseguire.

QUANDO SERVE ALLEGGERIRE IL SOTTOFONDO

Accanto agli elementi solidi per l’alleggerimento strutturale, Isolkappa propone due soluzioni specifiche per il riempimento alleggerito dei sottofondi, particolarmente utili negli interventi di ristrutturazione dove è necessario ridurre il carico sul solaio esistente mantenendo la funzione di livellamento e supporto del pavimento.

Masslight Eco Malta premiscelata termoisolante a base di

perle di EPS, additivi naturali e leganti idraulici. Masslight Eco consente di realizzare sottofondi alleggeriti e isolanti con densità notevolmente inferiore rispetto a un massetto tradizionale, riducendo il carico trasmesso al solaio portante.

Betontherm

Perle di EPS additivate per essere impastabili con legante idraulico, con distribuzione omogenea nell’impasto grazie alla formula anti-galleggiamento. Betontherm è pensato per chi vuole produrre direttamente in cantiere un calcestruzzo alleggerito, con la garanzia di un risultato uniforme senza separazione del materiale in fase di lavorazione.

UN’APPLICAZIONE STRATEGICA PER LA RIQUALIFICAZIONE SISMICA E STRUTTURALE

Il tema dell’alleggerimento strutturale è destinato ad acquisire sempre maggiore rilevanza nel contesto italiano. La combinazione tra un patrimonio edilizio vetusto, spesso costruito prima delle normative antisismiche, e le crescenti aspettative normative in termini di sicurezza degli edifici, rende l’intervento sui solai una priorità concreta per progettisti, imprese e committenti.

Sostituire elementi in laterizio con corpi alleggerenti in EPS in fase di ristrutturazione consente di ottenere una riduzione misurabile della massa sismica dell’edificio, con benefici diretti sul comportamento dinamico della struttura. In alcuni casi, questo può essere determinante per soddisfare i requisiti di un intervento di miglioramento sismico senza dover ricorrere a consolidamenti strutturali più invasivi e costosi.

I prodotti Isolkappa si inseriscono perfettamente in questo tipo di interventi, consentendo anche l’accesso agli strumenti di agevolazione fiscale previsti per la ristrutturazione edilizia e il miglioramento sismico.

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Il Documento di Valutazione dei Rischi non può essere considerato un semplice adempimento formale da predisporre una volta e conservare in archivio. Per essere realmente efficace, deve rappresentare in modo puntuale l’organizzazione aziendale, le attività svolte, le attrezzature utilizzate, i rischi presenti e le misure adottate per tutelare i lavoratori.

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la Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione sull’importanza di poter dimostrare che la valutazione dei rischi sia stata effettuata in modo preventivo, completo e coerente con le effettive condizioni di lavoro. Un documento aggiornato dopo un infortunio, incompleto o privo di elementi che ne attestino la corretta collocazione temporale non può sostituire una gestione della sicurezza realmente organizzata. È proprio per aiutare il professionista ad af-

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SICCITÀ

E CREPE NEI MURI ,

I RISCHI AUMENTANO

Con l’arrivo dell’estate e delle elevate temperature, il suolo è sempre più soggetto a processi di essiccazione. Questi fenomeni climatici estremi inducono alterazioni nei terreni di fondazione, aumentando il rischio di cedimenti con formazione di crepe negli edifici. Analizziamo cosa accade nel sottosuolo in queste condizioni.

LA SICCITÀ E LE CREPE

Nei periodi di siccità prolungata, specie se associati a caldo intenso, l’umidità naturale del terreno si riduce drasticamente. Nei suoli argillosi, questo comporta un ritiro volumetrico: l’argilla si contrae, creando vuoti e provocando un detensionamento.

Tali effetti si concentrano nei primi metri dal piano campagna, dove la traspirazione del terreno e l’irraggiamento solare intensificano l’essiccazione. Se le fondazioni sono poco profonde (entro 1 metro), possono essere fortemente interessate: il volume interessato può arrivare a 2-3 metri, causando cedimenti localizzati.

LE PIANTE AD ALTO FUSTO E LE CREPE

Un fattore aggravante è la presenza di alberi ad alto fusto vicino agli edifici. Le loro radici penetrano nel suolo per captare acqua, specialmente nelle zone sotto gli edifici, che mantengono l’umidità più a lungo. Questo fenomeno accentua l’essiccazione del terreno sotto le fondazioni.

Ne derivano cedimenti differenziali, che interessano di solito il perimetro esterno dell’edificio, mentre l’interno è meno colpito. Tuttavia, anche l’adduzione d’acqua da pozzi nelle vicinanze può alterare l’equilibrio idrico nei terre-

DIFECH SRL

ni, estendendo i danni anche alle parti interne delle strutture.

COME RISOLVERE IL CEDIMENTO DEL TERRENO DOVUTO ALLA SICCITÀ

Oggi esistono soluzioni efficaci e poco invasive per intervenire sui cedimenti di fondazione provocati dalla siccità. Due tecnologie innovative sono:

1. ValveSystem, che sfrutta l’iniezione di resine espandenti nel terreno;

2. Micropali PushSystem, che impiega pali modulari in acciaio.

Entrambe offrono vantaggi significativi: tempi ridotti, risparmio nessuna rimozione di materiale e vibrazione, interventi mirati e monitoraggio in corso d’opera con strumenti di precisione. Gli interventi sono garantiti 10 anni e rientrano nelle agevolazioni fiscali fino al 50% per ristrutturazione.

VALVESYSTEM, INIEZIONE DI RESINE ESPANDENTI

ValveSystem è l’innovativo sistema di consolidamento fondazioni mediante iniezione di speciali formulati, sviluppato da DIFECH ponendosi i due seguenti obbiettivi:

Via Sandro Pertini, 16 43012 Fontanellato (PR) - 0521.14.12.895 www.difech.com | info@difech.com

ValveSystem, iniezione di resine espandenti.

Micropali PushSystem.

• ottenere una distribuzione uniforme ed omogenea del materiale nel volume di terreno interessato dal bulbo tensionale indotto dalla fondazione;

• adottare in ogni condizione geotecnica il tipo di formulato più idoneo;

Il primo obbiettivo si è raggiunto attraverso l’impiego di canne di iniezione dotate di speciali valvole, mentre il secondo attraverso la selezione di differenti formulati specificatamente sviluppati per impiego geotecnico.

MICROPALI PUSHSYSTEM

I Micropali PushSystem sono una soluzione innovativa e poco invasiva per risolvere i cedimenti in fondazione. L’impiego dei Micropali PushSystem permette un appoggio di fondazione stabile e duraturo.

Sono dei pali di fondazione modulari in acciaio S355 di provenienza certificata con accoppiamento filettato.

I moduli standard impiegati hanno una lunghezza di 1m e un diametro e spessore a partire da 76 e 8 mm.

La fondamentale peculiarità del sistema PushSystem è la messa in opera di pali con portata certificata ed immediatamente attivi in virtù del precarico effettuato su ogni palo prima del collegamento finale alla struttura con conseguente annullamento del cedimento primario.

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Micropali PushSystem

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GESTIONE DIGITALE DEL CANTIERE: RAPPORTINI, COSTI E DOCUMENTI SOTTO CONTROLLO CON USBIM.CANTIERI

Dal cantiere all’ufficio: come compilare rapportini in due minuti e raccogliere costi, documenti e dati operativi in un unico ambiente digitale, migliorando comunicazione, tracciabilità e controllo economico dei lavori.

Gestione digitale cantiere | usBIM.cantieri.

La gestione di un cantiere genera ogni giorno numerosi dati su manodopera, mezzi, materiali, costi, fotografie e attività svolte. Quando queste informazioni sono raccolte con strumenti diversi e non integrati, il flusso diventa frammentato, difficile da verificare e poco efficace per il controllo economico della commessa. Digitalizzare il processo significa creare un

ACCA software S.p.A.

collegamento diretto tra ciò che accade in cantiere e chi deve controllare l’andamento dei lavori dall’ufficio. È proprio in questo ambito che si inserisce usBIM.cantieri, l’applicazione cloud di ACCA software dedicata alla gestione interna dei cantieri da parte delle imprese esecutrici.

Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV), Italy - Tel: 0827/69504 info@acca.it - PEC: acca@pec.it

LE DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE OPERATIVA

ED ECONOMICA DEL CANTIERE

La principale criticità nella gestione di un cantiere riguarda la disponibilità di dati affidabili e aggiornati per il monitoraggio delle attività e il controllo economico della commessa. La frammentazione della documentazione operativa, con fotografie, report, materiali e comunicazioni distribuiti su archivi differenti,

rende più complessa la consultazione delle informazioni e la ricostruzione delle attività svolte. Anche la gestione manuale della modulistica può generare inefficienze, duplicazioni e il rischio di utilizzare documenti non aggiornati. In assenza di un sistema informativo strutturato, il controllo della commessa rimane quindi prevalentemente consuntivo, limitando la capacità dell’impresa di individuare tempe-

Gestione digitale cantiere | usBIM.cantieri
Rapportini digitali | usBIM.cantieri.

Modulistica precompilata | usBIM.cantieri.

stivamente eventuali scostamenti economici e adottare azioni correttive durante l’esecuzione dei lavori.

USBIM.CANTIERI: IL COLLEGAMENTO

DIGITALE TRA CANTIERE E UFFICIO

L’app usBIM.cantieri, sviluppata da ACCA software, nasce per centralizzare in un unico ambiente cloud le informazioni operative ed economiche prodotte durante l’esecuzione dei lavori.

Il capocantiere può utilizzare il proprio smartphone per registrare direttamente sul posto ore lavorate, mezzi impiegati, materiali utilizzati, fotografie, condizioni meteo e osservazioni. I dati diventano immediatamente disponibili anche per il responsabile che opera dall’ufficio.

L’applicazione funziona attraverso il browser e non richiede installazioni locali. Può quindi essere utilizzata da computer, tablet o smartphone, permettendo ai diversi operatori di accedere alle informazioni in base al proprio

ruolo e al contesto operativo.

Per avviare la gestione è sufficiente:

• creare una nuova scheda di cantiere;

• inserire le informazioni essenziali, come nome, indirizzo e committente;

• invitare o associare le persone che dovranno accedere e lavorare sul progetto.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI USBIM. CANTIERI

Oltre alla raccolta e condivisione delle informazioni di cantiere, usBIM.cantieri mette a disposizione strumenti specifici per organizzare le attività quotidiane dell’impresa.

Le principali funzionalità includono:

• creazione e organizzazione dei cantieri, inserendo i dati principali della commessa, del committente e degli operatori coinvolti;

• compilazione dei rapportini giornalieri digitali: registrando anche da smartphone ore lavorate, presenze, materiali, mezzi, fotografie e note operative;

• gestione della modulistica edilizia precompilata, utilizzando i dati già presenti nel sistema e riducendo le attività manuali;

• archiviazione di fotografie e documenti, creando uno storico ordinato e facilmente consultabile delle attività svolte;

• consultazione di dati e report in cloud, permettendo a ufficio e personale di cantiere di lavorare sempre su informazioni aggiornate.

La piattaforma si integra inoltre con i processi già adottati dall’impresa e con i preventivi elaborati con il software di computo metrico online PriMus online, permettendo un confronto

continuo tra costi previsti e costi effettivamente sostenuti durante l’esecuzione dei lavori. In questo modo l’impresa può monitorare l’andamento economico della commessa.

usBIM.cantieri è dunque pensato per la gestione interna dell’impresa esecutrice, con particolare riferimento ai rapportini e ai costi consuntivi. Non sostituisce il Giornale dei Lavori e gli altri atti contabili ufficiali di competenza della Direzione Lavori. Tali attività possono essere gestite attraverso la soluzione dedicata usBIM.gdl

Prova subito usBIM.cantieri per gestire rapportini, costi e modulistica di cantiere con facilità!

Integrazione con PriMus online | usBIM.cantieri.

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