Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione 1|2026
SOPRAELEVAZIONI, AMPLIAMENTI
E INTERVENTI LOCALI:
CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLA LUCE DI NTC 2018, GIURISPRUDENZA E LINEE GUIDA REGIONALI (PARTE II)
PRATICA PROFESSIONALE
> VERIFICHE DURC PER LAVORI EDILI PRIVATI
> FONDO SPECIALE CONDOMINIALE: OBBLIGHI E FACOLTÀ
OSSERVATORIO PREZZI
> CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MEDIANTE BÉTON-PLAQUÉ: METODOLOGIE E APPLICAZIONI
AZIENDE, COMUNICATI, EVENTI
> Concrete
> Blumatica
> Difech
FOCUS AMMINISTRAZIONI
> Il legittimo impedimento nel procedimento disciplinare
> Responsabilità del RPCT e cumulo di incarichi
> Accesso documentale difensivo
> Pubblicazione dell’indirizzo di residenza nell’albo professionale
ARTICOLO TECNICO
Sopraelevazioni, ampliamenti e interventi locali: criteri di qualificazione alla luce di NTC 2018, giurisprudenza e linee guida regionali (
II)
FOCUS AMMINISTRAZIONI
A cura di Rosalisa Lancia - Legislazione Tecnica Area Consulenza
Il legittimo impedimento nel procedimento disciplinare: presupposti, procedura e tutela della privacy
Responsabilità del RPCT e cumulo di incarichi: inopportunità di incarichi gestionali
Accesso documentale difensivo – il TAR Lazio afferma il principio di trasparenza contro l’anonimato della segnalazione: panoramica della giurisprudenza degli ultimi anni 74
Pubblicazione dell’indirizzo di residenza nell’albo professionale: il garante ne stabilisce l’illegittimità 79
• Thermocad: Verifica a fuoco di sezione in acciaio anche con protezioni (Concrete)
• Dinamico Orario: la soluzione ideale per progettare impianti a pompa di calore efficienti (Blumatica)
• Crepe nei muri? Risolviamo il problema definitivamente (Difech)
Quaderni di Legislazione Tecnica Pubblicazione bimestrale registrata al Tribunale di Roma, il 15.03.2012, al N. 70/2012
Redazione, amministrazione e distribuzione
Legislazione Tecnica s.r.l. Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068 www.legislazionetecnica.it
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) n. 7520
Abbonamento annuale € 52,00
Numeri arretrati € 13,00
ASSOCIATA ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA
Servizio Clienti servizio.clienti@legislazionetecnica.it
Redazione redazione@legislazionetecnica.it
Direttore Responsabile
Piero de Paolis
Direttore Editoriale
Dino de Paolis
Osservatorio Prezzi
Antonio Caligiuri, Daniele Marini
Progetto grafico e impaginazione Roberto Santecchia
Fotografie
Per le immagini non fornite dagli autori: stock.adobe.com
La Direzione rende noto che i contenuti, i pareri e le opinioni espresse negli articoli pubblicati rappresentano l’esclusivo pensiero degli autori, senza per questo aderire ad esse. La Direzione declina qualsiasi responsabilità derivante dalle affermazioni o dai contenuti forniti dagli autori, presenti nei suddetti articoli.
Concessionaria di Pubblicità AGICOM S.r.l.
CONTROCORRENTE
a cura di Roberto Gallia
L’anno nuovo non ha prodotto l’auspicata attenzione ai non pochi argomenti che dovrebbero essere affrontati e, se possibile, trovare soluzione in un rinnovato testo unico dell’edilizia o, meglio ancora, in un innovativo codice delle costruzioni.
Invece tutto tace.
Non si è cercato un punto di incontro tra il disegno di legge di iniziativa governativa, in discussione al Senato (AS 1623), e il disegno di legge di iniziativa parlamentare, all’esame della Camera (AC 2332). Un silenzio assordante ha avvolto il disegno di legge predisposto dal MIT e approvato dal Consiglio dei ministri all’inizio di dicembre, del quale non è stato ancora diffuso il testo ufficiale e non risulta sia stato presentato al Parlamento. Eppure, gli aspetti da approfondire non mancano.
Nel precedente editoriale ho ricordato i motivi per i quali si dovrebbe evitare di ricorrere ad una legge delega e procedere tramite una legge ordinaria. I pericoli insiti nella scelta di una doppia procedura (prima la legge delega e poi il decreto legislativo) rendono legittimo e plausibile il dubbio della loro definitiva approvazione prima della fine della Legislatura. Inoltre, si potrebbe prefigurare un possibile conflitto di attribuzioni, poiché l’edilizia fa parte del governo del territorio, materia concorrente fra lo Stato, che deve definire i principi validi sull’intero territorio nazionale, e le Regioni, che ne devono disciplinate l’attuazione, tenendo conto delle specificità del proprio territorio. Appare quindi del tutto improprio che il Governo sia delegato ad adottare norme che disciplinano l’attuazione dei principi che regolano l’autorizzazione dell’attività costruttiva e i controlli sull’attività edilizia.
Recentemente («Edilizia&Costruzioni» del 25 gennaio 2026) ho fatto notare il travisamento dell’attribuzione dei “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) all’attività edilizia, richiamata da tutti e tre i disegni di legge con riferimento ai livelli di efficienza e di efficacia dei procedimenti. L’articolo 117 della Costituzione, elencando le materie riservate allo Stato, distingue i LEP dalle «funzioni proprie» (cioè i procedimenti amministrativi) degli enti territoriali. La legge 42/2009, che ridefinisce compiti e competenze delle Regioni e degli Enti locali, richiama l’obbligo di definire gli «obiettivi di servizio» sia dei LEP, quale livello di erogazione dei servizi per le famiglie e le imprese, sia, separatamente, delle funzioni proprie, quali modalità efficace ed efficiente di gestire i procedimenti amministrativi.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (418/2026), nel ritenere che l’incertezza nell’accertare l’origine di una costruzione non possa tradursi automaticamente in una presunzione di abusività (senza che, tuttavia, questa decisione costituisca ancora un principio di diritto trasformato in
CONTROCORRENTE
massima), ha scatenato un eccessivo interesse che, per quanto riguarda il controverso problema dello “stato legittimo” del costruito, si vorrebbe tradurre – con pericolosa superficialità – nell’affermare che tutti gli immobili risalenti nel tempo, dei quali non si possa documentare l’origine, possano ritenersi legittimamente consolidati.
Questi e molti altri problemi dovrebbero essere affrontati per definire una rinnovata disciplina edilizia, in grado di risultare efficiente nei procedimenti ed efficace nel conseguire i risultati sperati.
Purtroppo, come già detto in precedenza, i tempi non appaiono maturi. Le criticità restano, non solo nell’edilizia, ma anche nella gestione delle città e del territorio.
Eventi imprevisti, ma non imprevedibili, ce lo hanno ricordato.
Le coste del Mezzogiorno sono state spazzate da un uragano di intensità inusitata nel Mediterraneo, ma che gli esperti dicono si ripeterà a causa dell’innalzamento della temperatura dei mari. Molte costruzioni lungo la costa sono state danneggiate, e talvolta distrutte, dalla forza delle onde. Probabilmente la loro localizzazione non rispettava una prudente distanza, che comunque dovrà essere incrementata (e rispettata) proprio per prevenire i danni prodotti dai cambiamenti climatici.
La frana di enormi proporzioni che ha reso inagibile una parte consistente dell’abitato di Niscemi, ci dice che non solo si è costruito su terreni sabbiosi inidonei, ma non si è avuta né cura né attenzione nel regimentare le acque piovane e nel realizzare gli scoli delle acque domestiche, contribuendo ad accelerare il fenomeno franoso.
Comunque, andiamo avanti offrendo informazioni e riflessioni che approfondiscono gli argomenti di interesse del mondo delle costruzioni.
In questo numero, dopo un approfondimento tecnico sulla natura degli interventi locali di sopraelevazione e/o ampliamento, trovate ulteriori informazioni e riflessioni nelle consuete rubriche «Pratica professionale», con riferimento ai lavori privati e/o condominiali, «Osservatorio prezzi», con riferimento al consolidamento strutturale, «Focus Amministrazioni», con riferimento agli incarichi, all’accesso agli atti e alle garanzie di riservatezza. Buona lettura.
Roberto Gallia (1951), architetto, docente, saggista. info@robertogallia.it
VERIFICHE DURC PER LAVORI EDILI PRIVATI
L’articolo riguarda l’obbligo di verifica del DURC per ciascun pagamento nei lavori edilizi privati e il rapporto con il cosiddetto “DURC di congruità” per il saldo finale. L’analisi della normativa e della giurisprudenza consente di fornire una risposta articolata e precisa.
Il DURC (acronimo di Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato che attesta l’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti: – dell’INPS; – dell’INAIL; – delle Casse edili, per le imprese classifica-
te o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative. Con questo contributo si intende se nell’ambito
di lavori edilizi privati (con o senza fruizione di detrazioni fiscali quali Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, ecc.) la normativa richieda di verificare il DURC per ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa appaltatrice, analogamente a quanto previsto per il c.d. “Durc di congruità” per il quale è previsto che il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori (ove nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina), dell’attestazione di congruità.
IL DURC NEI LAVORI EDILIZI PRIVATI: QUADRO NORMATIVO GENERALE
La normativa italiana prevede l’obbligo di verifica del DURC anche per i lavori edilizi privati, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3948 del 2011. Il principio è stabilito dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, che impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. Secondo la giurisprudenza consolidata, “l’obbligo di attestazione della regolarità contributiva (DURC) si applica non soltanto agli appalti pubblici ma anche ai lavori edili privati. La norma impone infatti al committente, qualunque sia la sua natura pubblica o privata, di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla certificazione della regolarità contributiva”.
VERIFICHE DURC DURANTE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI
Per quanto riguarda la necessità di verificare il DURC per ciascun pagamento nei lavori privati, la normativa non prevede un obbligo specifico analogo a quello stabilito per i contratti pubblici.
L’art. 31 del D.L. 69/2013 disciplina dettagliatamente le verifiche DURC per i contratti pubblici, prevedendo l’acquisizione d’ufficio del documento per varie fasi, inclusi “il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori” e “il paga-
mento del saldo finale”. Tuttavia, per i lavori privati, l’art. 31, comma 1-bis del D.L. 69/2013 stabilisce una significativa eccezione: “In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”.
IL DURC DI CONGRUITÀ E
L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ
In attuazione del comma 10-bis, dell’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) è stato emesso il D.M. 25/06/2021, n. 143 con il quale si definiscono le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa.
La verifica della congruità si riferisce all’inci-
denza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da parte di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, e prevede il rilascio di un’attestazione di congruità (c.d. “DURC di congruità”).
Tuttavia, dall’analisi normativa emerge che l’attestazione di congruità è un istituto distinto dal DURC, disciplinato principalmente per i lavori pubblici.
L’art. 117 del nuovo Codice Appalti prevede che “il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria”, ma non fa riferimento specifico al “DURC di congruità”.
DISTINZIONE TRA DURC E ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ
È importante chiarire che il DURC e l›attestazione di congruità sono strumenti diversi:
– Il DURC attesta la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi –
L’attestazione di congruità riguarda la verifica della congruità dei prezzi e delle prestazioni rese
Come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza n. 4092/2017, “la finalità del DURC è sempre rimasta quella di consentire di verificare che le imprese interessate da contratti pubblici siano in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi prima dell’aggiudicazione o della conclusione del contratto, al momento del pagamento delle fatture e prima della concessione di agevolazioni normative e contributive”.
CONCLUSIONI OPERATIVE
In base all’analisi normativa e giurisprudenziale:
Per i lavori edilizi privati ordinari non sussiste l’obbligo di verificare il DURC per ciascun pagamento, a differenza di quanto previsto per i contratti pubblici
Per una scheda tematica completa sul DURC (Documento unico di regolarità contributiva): richiesta e rilascio online, procedure, requisiti e validità
CLICCA QUI
Per una scheda tematica completa sugli obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese nei cantieri pubblici e privati
CLICCA QUI
– L’obbligo principale rimane quello di verificare il DURC prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008
– Il “DURC di congruità” non costituisce un istituto giuridico specifico nella normativa italiana; l’attestazione di congruità è un meccanismo distinto dal DURC
Per il saldo finale nei lavori privati non è previsto un obbligo specifico di acquisizione del DURC analogo a quello dei lavori pubblici, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto tra le parti
– Le detrazioni fiscali non introducono obblighi aggiuntivi di verifica DURC per i pagamenti, limitandosi a disciplinare le modalità di fruizione del beneficio fiscale La normativa, pertanto, non richiede la verifica del DURC per ciascun pagamento nei lavori edilizi privati, configurando tale obbligo principalmente per la fase iniziale dei lavori e mantenendo la distinzione con il regime più rigoroso previsto per i contratti pubblici.
FONDO SPECIALE CONDOMINIALE : OBBLIGHI E FACOLTÀ
Come da art. 1135 del Codice civile, quando l’assemblea di condominio delibera opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, ha l’obbligo di deliberare, contestualmente, anche la costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
L’articolo intende chiarire se per la costituzione del fondo speciale condominiale di cui all’art. 1135 del Codice civile, la legge preveda o meno l’obbligo dell’apertura di un conto corrente bancario dedicato, ulteriore cioè a quello condominiale già esistente. Bisogna chiarire quindi se l’apertura di un
ulteriore conto corrente dedicato alla specifica gestione amministrativa dell’obbligatorio fondo speciale rientri, eventualmente, in una volontaria scelta dei condomini, da deliberare con maggioranze di legge.
L’art. 1135 del Codice civile, al numero 4, stabilisce effettivamente che l’assemblea dei con-
domini provvede “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”.
La norma precisa, inoltre, che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito inequivocabilmente che questo obbligo di costituzione del fondo speciale rappresenta una condizione di validità della delibera assembleare. Come affermato dalla Cassazione Civile nella sentenza n. 9388 del 2023, “imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale ‘di importo pari all’ammontare dei lavori’, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, ‘in base a un contratto’, correlati alla contabilizzazione dell’avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di
approvazione delle opere indicate”.
Tuttavia, la normativa non specifica affatto le modalità concrete di costituzione e gestione di tale fondo speciale. In particolare, non esiste alcuna disposizione che imponga l’apertura di un conto corrente bancario dedicato e separato rispetto a quello condominiale già esistente. L’analisi della disciplina dell’amministratore condominiale contenuta nell’art. 1129 del Codice civile conferma questa interpretazione. Il settimo comma dell’articolo stabilisce che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. La norma parla di “uno specifico conto corrente” al singolare, senza distinguere tra gestione ordinaria e fondi speciali. La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui l’amministratore condominiale ha il potere di aprire un conto corrente bancario per la gestione delle somme condo-
miniali senza necessità di specifica autorizzazione assembleare, purché ciò avvenga nell’ambito delle sue attribuzioni ordinarie. Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 7162 del 2012, “l’amministratore condominiale, nell’ambito dei poteri di cui all’art. 1130 c.c. e dell’ampia autonomia gestoria di cui gode, può aprire un conto corrente bancario per far affluire i contributi alle spese condominiali senza necessità di specifica autorizzazione assembleare”.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha precisato che non esiste un diritto del condomino all’apertura di conti correnti aggiuntivi o dedicati. La Cassazione, con sentenza n. 10199 del 2012, ha stabilito che “la questione relativa all’apertura di un conto corrente intestato al condominio, anziché alla persona dell’amministratore, attiene all’opportunità e alla convenienza delle modalità di gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni, ed esula pertanto dal profilo di legittimità dell’operato dell’assemblea condominiale”.
rente dedicato specificamente alla gestione del fondo speciale ex art. 1135 c.c. non costituisce un obbligo di legge, ma rientra nelle scelte organizzative e gestionali che l’assemblea condominiale può adottare nell’esercizio della propria autonomia decisionale.
Dalla combinazione di questi principi emerge chiaramente che l’apertura di un conto cor-
La costituzione del fondo speciale può quindi essere realizzata attraverso diverse modalità operative, tutte legittime purché garantiscano la separazione contabile e la tracciabilità delle somme destinate ai lavori straordinari. Tra queste modalità rientrano:
• L’utilizzo del conto corrente condominiale esistente con evidenziazione separata del fondo speciale nella contabilità condominiale
• L’apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al fondo speciale
• L’utilizzo di strumenti finanziari alternativi che garantiscano la disponibilità immediata delle somme
La scelta tra queste opzio-
>> LA NORMA << Art. 1135 del Codice civile
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
ni costituisce materia di opportunità gestionale rimessa alla valutazione discrezionale dell’assemblea condominiale, che dovrà deliberare con le maggioranze di legge previste per le deliberazioni relative alle opere di manutenzione straordinaria.
È importante sottolineare che, indipendentemente dalla modalità prescelta, deve essere sempre garantita la piena trasparenza nella gestione del fondo e la possibilità per i condomini di verificare l›utilizzo delle somme versate, in conformità ai principi generali che rego-
lano il rapporto di mandato tra condominio e amministratore.
In conclusione, la sua interpretazione è corretta: la legge non prevede l’obbligo di apertura di un conto corrente bancario dedicato per la gestione del fondo speciale ex art. 1135 c.c., e tale apertura, ove ritenuta opportuna, rientra nelle scelte volontarie dell’assemblea condominiale da deliberare con le maggioranze previste dalla normativa vigente per le materie di competenza assembleare.
Iscriviti alla newsletter
Non perdere i prossimi numeri dei Quaderni e tutti gli aggiornamenti di Legislazione Tecnica in tema di Opere e lavori privati e pubblici, Edilizia e urbanistica, Professioni tecniche.
Come si fa e quanto costa?
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MEDIANTE
BÉTON-PLAQUÉ:
METODOLOGIE E APPLICAZIONI
Incollaggio di lastre di acciaio sagomate su elementi in calcestruzzo con resina epossidica superfluida mediante iniezione
I CODICI DEI PRODOTTI
E DELLE OPERE COMPIUTE FANNO
RIFERIMENTO AI PREZZARI NAZIONALI
EDITI DA LEGISLAZIONE TECNICA
INTRODUZIONE
Il rinforzo strutturale mediante béton-plaqué rappresenta una tecnica consolidata per l’aumento della capacità portante e della durabilità di elementi strutturali in calcestruzzo armato esistenti. Tale metodologia consiste nell’incollaggio di lastre di acciaio sagomate direttamente sulla superficie dell’elemento strutturale, utilizzando resine epossidiche superfluide applicate per iniezione, al fine di garantire un’elevata aderenza e un efficace trasferimento degli sforzi. Tecni-
ca particolarmente indicata negli interventi di adeguamento e miglioramento strutturale di edifici esistenti, soprattutto in presenza di carenze di resistenza a flessione, taglio o pressoflessione.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL BÉTON-PLAQUÉ
Il principio del béton-plaqué si basa sul contributo meccanico tra:
- l’elemento in calcestruzzo esistente;
- le lastre di acciaio sagomate;
- il sistema di incollaggio a base di resina epossidica.
Le lastre metalliche, opportunamente dimensionate e sagomate, vengono solidalizzate al supporto in calcestruzzo, consentendo di:
- incrementare la sezione resistente;
- ridurre le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura esistente;
- migliorare il comportamento duttilo della struttura.
MATERIALI IMPIEGATI
Lastre di acciaio
Le lastre utilizzate sono generalmente in acciaio strutturale (es. S235 o S275), con spessori variabili in funzione delle verifiche di calcolo. La sagomatura delle piastre consente l’adattamento geometrico all’elemento strutturale (travi, pilastri, solette).
Resina epossidica superfluida
La resina epossidica utilizzata nel Béton-Plaqué svolge un ruolo fondamentale nell’incollaggio tra la struttura esistente e lo strato di rinforzo in calcestruzzo, garantendo un comportamento strutturale integrato.
Le principali caratteristiche sono:
- elevata capacità di penetrazione anche in interstizi ridotti;
- ottima adesione su calcestruzzo e acciaio;
- elevate resistenze meccaniche a compressione e trazione;
- assenza di ritiro in fase di indurimento.
Tabella compatta e tecnica sulla resina epossidica superfluida per iniezione.
CARATTERISTICA
Bassa viscosità
Elevata adesione
Indurimento controllato
Resistenza chimica e ambientale
Compatibilità meccanica
Versatilità applicativa
DESCRIZIONE / BENEFICI
Penetrazione efficace in vuoti, microfessure e interstizi; saturazione completa senza bolle d’aria.
Legame ottimale con calcestruzzo, muratura, legno e metalli; assicura trasferimento delle sollecitazioni.
Tempo di lavorabilità adeguato per iniezione graduale; sviluppo di resistenza meccanica elevata e duratura.
Stabilità a umidità, acqua e agenti aggressivi; garantisce durabilità a lungo termine.
Evita distacchi o fessurazioni differenziali; mantiene elasticità e adesione con la struttura.
Idonea per consolidamento di calcestruzzo fessurato, riempimento cavità in murature, incollaggio barre di rinforzo e riparazioni strutturali.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Una corretta preparazione delle superfici costituisce condizione essenziale per la durabilità e l’efficacia dell’intervento di rinforzo. Le principali operazioni da eseguire sono le seguenti:
- Rimozione del calcestruzzo ammalorato o incoerente, mediante scalpellatura meccanica o idrodemolizione, fino al raggiungimento del materiale sano e resistente;
- Pulizia approfondita delle superfici tramite sabbiatura o spazzolatura meccanica, al fine di eliminare residui di malta, parti friabili e strati superficiali deboli;
- Eliminazione di polveri, oli, grassi e altri contaminanti mediante soffiatura con aria compressa priva di umidità e successivo sgrassaggio;
- Eventuale regolarizzazione del supporto, con rasature o ripristini localizzati, per garantire la planarità e il corretto accoppiamento con le lastre di rinforzo.
Le superfici delle piastre in acciaio devono essere preventivamente sottoposte a sabbiatura fino a grado Sa 2½ e successivo sgrassaggio, così da assicurare un’adeguata adesione del sistema di incollaggio.
TECNICA DI INCOLLAGGIO MEDIANTE INIEZIONE
L’incollaggio delle lastre metalliche al calcestruzzo avviene mediante iniezione di resina epossidica superfluida nell’interfaccia compresa tra piastra d’acciaio e supporto in calcestruzzo, secondo procedure conformi alle prescrizioni delle NTC 2018 e dei relativi Eurocodici di riferimento.
La procedura esecutiva prevede le seguenti fasi operative:
1. Posizionamento e fissaggio provvisorio delle lastre di acciaio mediante sistemi di ancoraggio temporanei, atti a garantire il corretto accoppiamento e il mantenimento delle tolleranze geometriche di progetto.
2. Predisposizione dei fori di iniezione e di sfiato, opportunamente distribuiti lungo la piastra, al fine di consentire il completo riempimento dell’interfaccia ed evitare la formazione di sacche d’aria.
3. Iniezione controllata della resina epossidica, eseguita a bassa pressione, partendo dai fori inferiori e procedendo progressivamente verso quelli superiori, fino al completo riempimento dell’intercapedine.
4. Monitoraggio della fuoriuscita della resina dai fori di sfiato, quale controllo visivo della continuità dell’incollaggio e dell’assenza di vuoti o discontinuità.
A seguito dell’indurimento della resina, la piastra metallica risulta solidale al supporto in calcestruzzo, garantendo il trasferimento delle azioni di progetto mediante comportamento composito acciaio–calcestruzzo.
AMBITI DI APPLICAZIONE
La tecnica del Béton-Plaqué è utilizzata per il rinforzo e il consolidamento strutturale di elementi in calcestruzzo armato, mediante l’applicazione di strati aggiuntivi di calcestruzzo ad alte prestazioni opportunamente solidarizzati alla struttura esistente. Gli interventi consentono in particolare di:
- incrementare la resistenza a flessione di travi e solai;
- aumentare la capacità portante di pilastri;
- ripristinare e migliorare le prestazioni meccaniche di elementi degradati o danneggiati;
- realizzare interventi di adeguamento e miglioramento sismico, se correttamente progettati e verificati.
La soluzione risulta indicata nei casi in cui sia richiesto un rinforzo sottile, integrato e compatibile con la geometria e il comportamento strutturale dell’opera esistente, limitando le variazioni dimensionali e preservando la continuità statica dell’elemento rinforzato.
VANTAGGI E LIMITI
Il rinforzo strutturale tramite Béton-Plaqué presenta numerosi vantaggi e alcuni limiti da considerare. Tra i principali vantaggi vi è l’incremento della resistenza degli elementi esistenti a flessione, taglio e torsione, grazie alla buona integrazione del materiale con il cemento armato. L’intervento richiede uno spessore relativamente ridotto, riducendo l’ingombro rispetto ad altri metodi, e può essere applicato a pareti, pilastri e solai senza compromettere significativamente l’estetica. Inoltre, se eseguito correttamente, il Béton-Plaqué offre una buona durabilità agli agenti atmosferici e consente un’applicazione rapida in cantiere utilizzando attrezzature standard. Tra i limiti, è fondamentale prestare attenzione alla preparazione della superficie e alla qualità dell’adesione, poiché una posa non corretta può compromettere l’efficacia del rinforzo. L’intervento aggiunge comunque un certo peso agli elementi esistenti e può risultare difficile da realizzare su geometrie complesse o spigoli sottili. Inoltre, per garantire la durabilità e l’efficacia, è necessario che l’applicazione sia eseguita da maestranze specializzate, e il costo può risultare superiore rispetto a tecniche più semplici come l’utilizzo di fibre o lamina d’acciaio.
In sintesi, il Béton-Plaqué rappresenta una soluzione efficace e flessibile per il rinforzo strutturale, particolarmente adatta a interventi su cemento armato, a patto di valutare attentamente le condizioni della struttura esistente e le competenze necessarie per l’esecuzione (vedi tabella comparativa).
Tabella comparativa dei vantaggi e dei limiti del rinforzo strutturale tramite Béton-Plaqué.
ASPETTO
Capacità strutturale
VANTAGGI
Incremento di resistenza a flessione, taglio e torsione
Spessore aggiunto Intervento relativamente sottile, minore ingombro rispetto ad altri rinforzi
Compatibilità Buona adesione su cemento armato, comportamento integrato con la struttura
Flessibilità geometrica
Applicabile su pareti, pilastri e solai senza alterare troppo l’estetica
Durabilità Resistente agli agenti atmosferici se correttamente eseguito
Esecuzione Applicazione relativamente rapida con attrezzature standard
LIMITI
Efficacia limitata in sollecitazioni dinamiche o sismiche estreme senza progettazione attenta
Aggiunge comunque peso agli elementi esistenti
Sensibile alla qualità della preparazione della superficie e all’adesione
Difficile da applicare su geometrie complesse o spigoli sottili
Richiede maestranze specializzate; errori riducono durabilità ed efficacia
Costo superiore rispetto a rinforzi più semplici come fibre o lamina d’acciaio
INQUADRAMENTO NORMATIVO SECONDO NTC 2018
L’intervento di rinforzo strutturale mediante béton-plaqué rientra tra le tecniche di miglioramento o adeguamento strutturale previste dal D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e dalla relativa Circolare n. 7 del 21/01/2019
In particolare, i riferimenti normativi principali sono: - § 8.4 NTC 2018 – Interventi sulle costruzioni esistenti - § 8.4.1 – Riparazione o intervento locale
- § 8.4.2 – Intervento di miglioramento
- § 8.4.3 – Intervento di adeguamento
- § 11.1 e § 11.2 – Materiali e prodotti strutturali
- § 11.6 – Prodotti per uso strutturale non coperti da norma armonizzata
DESCRIZIONE DELLA TECNICA
la tecnica di rinforzo strutturale mediante béton-plaqué consiste nell’incollaggio solidale di lastre in acciaio sagomate applicate sulla superficie esterna di elementi in calcestruzzo armato (travi, pilastri, solette), mediante resina epossidica superfluida ad elevate prestazioni, posta in opera per iniezione o stesa a spatola su superfici preventivamente preparate.
L’intervento realizza una collaborazione meccanica permanente tra il supporto in calcestruzzo e le piastre metalliche, consentendo di incrementare significativamente la capacità portante e la rigidezza dell’elemento strutturale.
Il rinforzo con béton-plaqué risulta particolarmente efficace per il miglioramento delle prestazioni strutturali in termini di:
- resistenza a flessione, mediante aumento dell’area resistente a trazione;
- resistenza a taglio, tramite confinamento e incremento della capacità resistente delle sezioni critiche;
- resistenza a presso-flessione, mediante incremento della capacità portante e miglioramento del comportamento duttile.
La progettazione e verifica dell’intervento viene eseguita in conformità alle prescrizioni delle NTC 2018 e della relativa Circolare esplicativa, garantendo il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza e durabilità dell’opera.
CRITERI DI
PROGETTAZIONE
SECONDO NTC 2018
Livello di conoscenza e fattore di confidenza
Ai sensi del § 8.5 NTC 2018, la progettazione dell’intervento deve essere preceduta dalla valutazione del Livello di Conoscenza (LC) della struttura esistente, con conseguente determinazione del Fattore di Confidenza (FC) da applicare ai parametri meccanici dei materiali.
Verifiche di sicurezza
Il rinforzo deve garantire il rispetto delle verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) e, se richiesto, agli Stati Limite di Esercizio (SLE), tenendo conto:
- dell’incremento di rigidezza e resistenza introdotto dalle piastre, - della piena collaborazione tra acciaio e calcestruzzo, - delle tensioni di adesione all’interfaccia resina–calcestruzzo.
MATERIALI
Le lastre dovranno essere realizzate in acciaio strutturale conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018, § 11.3, e successive eventuali integrazioni. I materiali impiegati dovranno essere corredati da idonea certificazione di origine e di qualificazione, attestante la rispondenza alle caratteristiche meccaniche previste dal progetto strutturale.
L’acciaio dovrà presentare proprietà meccaniche, composizione chimica e requisiti di saldabilità compatibili con le modalità esecutive e le prestazioni richieste dall’opera.
Sandro Picchiolutto
ENERGY MANAGER ED ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA
FIGURA - COMPETENZE E CERTIFICAZIONI - ATTIVITÀ
• Governance, mercato e normativa nel settore energetico
• Diagnosi, pianificazione, analisi e gestione dei rischi
• Strumenti operativi, comunicazione e formazione
• Sistemi di gestione dell’energia secondo ISO 50001
• Testimonianze e casi di studio
• Appendice con test per l’esame di certificazione EGE
2a EDIZIONE riveduta e aggiornata
Resina epossidica
Le resine epossidiche superfluide rientrano tra i prodotti strutturali non tradizionali (§ 11.1 lettera C secondo le NTC 2018) e devono essere:
- qualificate dal produttore, - accompagnate da schede tecniche e prestazionali, - idonee all’uso strutturale e all’applicazione per iniezione.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le operazioni di preparazione dei supporti dovranno essere eseguite in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018 e alla relativa Circolare applicativa n. 7/2019, con l’obiettivo di garantire la piena adesione e la durabilità del sistema di rinforzo.
Superfici in calcestruzzo
Prima dell’applicazione delle lastre in acciaio e dei sistemi di collegamento, le superfici in calcestruzzo dovranno essere sottoposte alle seguenti lavorazioni:
- Pulizia meccanica mediante scarifica, bocciardatura, idrodemolizione o sabbiatura, al fine di rimuovere:
• strati superficiali degradati;
• lattime di cemento;
• residui di disarmanti, pitture, intonaci o rivestimenti preesistenti.
- Irruvidimento della superficie fino al raggiungimento di una rugosità adeguata all’adesione, con profilo di scabrezza non inferiore a quanto previsto dai produttori dei materiali di incollaggio o di ancoraggio;
- Eliminazione completa delle parti incoerenti, friabili o distaccate, verificando la consistenza del calcestruzzo mediante ispezione visiva e battitura;
- Asciugatura del supporto: al momento della posa, il calcestruzzo dovrà risultare asciutto o con umidità superficiale compatibile con i prodotti utilizzati;
- Rimozione di contaminanti: la superficie dovrà essere esente da polveri, oli, grassi, sali, residui chimici o qualsiasi altro agente che possa compromettere l’adesione.
Eventuali cavità, fessure o irregolarità superficiali dovranno essere preventivamente ripristinate mediante malte strutturali idonee, assicurando planarità e continuità del piano di posa.
Superfici delle lastre in acciaio
Le lastre metalliche destinate al rinforzo dovranno essere preparate come segue:
- Sabbiatura fino al grado di pulizia Sa 2½ secondo la norma UNI EN ISO 8501-1, ottenendo una superficie metallica priva di calamina, ossidi, ruggine, vernici e contaminanti;
- Controllo visivo del grado di pulizia mediante confronto con i campioni di riferimento normativi;
- Sgrassatura immediata dopo la sabbiatura mediante solventi idonei, al fine di eliminare oli, grassi o residui di lavorazione;
- Protezione delle superfici trattate da nuova ossidazione, con posa in opera da effettuarsi entro tempi compatibili con le condizioni ambientali, evitando l’esposizione prolungata ad umidità o polveri.
L’intero processo di preparazione dovrà essere documentato e, ove richiesto dalla Direzione Lavori, sottoposto a verifica e approvazione prima della fase di posa.
PROCEDURA DI INCOLLAGGIO MEDIANTE INIEZIONE
La procedura esecutiva prevede:
1. Posizionamento delle lastre e fissaggio provvisorio.
2. Predisposizione di fori di iniezione e sfiato.
3. Iniezione della resina epossidica superfluida fino a saturazione completa dell’interfaccia.
4. Controllo della continuità dell’incollaggio mediante fuoriuscita della resina dai fori di sfiato.
L’indurimento della resina garantisce la collaborazione strutturale richiesta dalle verifiche di progetto.
CONTROLLI E COLLAUDO
In conformità a quanto previsto dal §9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17/01/2018), durante l’esecuzione delle opere dovranno essere effettuati controlli sistematici finalizzati a garantire la qualità dei materiali impiegati e la corretta esecuzione delle lavorazioni.
Controlli sui materiali
Tutti i materiali strutturali e non strutturali impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di progetto, alle norme tecniche vigenti e muniti di idonea documentazione di qualificazione (marcatura CE, dichiarazioni di prestazione – DoP, certificati di prova, ecc.).
In particolare, dovranno essere eseguiti:
- verifica della rispondenza dei materiali alle prescrizioni di progetto;
- controllo della documentazione di accompagnamento dei materiali;
- eventuali prelievi di campioni e prove di laboratorio, ove previsto dalle norme o dal Direttore dei Lavori.
Verifica delle modalità di posa in opera
Il Direttore dei Lavori dovrà verificare che la posa in opera dei materiali avvenga nel rispetto delle indicazioni progettuali e delle istruzioni fornite dal produttore, con particolare riferimento a:
- preparazione dei supporti;
- condizioni ambientali di applicazione (temperatura, umidità, tempi di maturazione);
- spessori applicati e modalità esecutive;
- corretta sequenza delle lavorazioni.
Tali verifiche dovranno essere documentate nel giornale dei lavori.
Prove di adesione e controlli non distruttivi
Qualora previsto dal progetto o ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori, dovranno essere eseguite: - prove di adesione su campioni rappresentativi dell’opera, secondo le norme tecniche di riferimento;
- controlli non distruttivi (CND) finalizzati alla verifica dell’integrità e della continuità delle applicazioni, mediante tecniche idonee (es. termografia, battitura strumentale, ecc.).
I risultati delle prove e dei controlli dovranno essere riportati in appositi verbali di collaudo e allegati alla documentazione finale dell’opera.
Collaudo
Al termine dei lavori sarà redatto il certificato di collaudo, attestante la corretta esecuzione delle opere e la conformità alle prescrizioni progettuali e normative, ai sensi del §9 delle NTC 2018. Eventuali non conformità dovranno essere eliminate prima dell’emissione del collaudo finale.
VANTAGGI DELL’INTERVENTO SECONDO NTC 2018
- intervento classificabile come locale o di miglioramento, - limitato incremento di masse e ingombri, - elevata efficacia strutturale, - ridotta alterazione del comportamento globale della struttura.
CONCLUSIONI
Il rinforzo strutturale mediante béton-plaqué, realizzato attraverso l’incollaggio di lastre di acciaio sagomate con resina epossidica superfluida iniettata, costituisce una tecnica di intervento pienamente compatibile con le prescrizioni delle NTC 2018, purché sia oggetto di un’adeguata fase di progettazione, di verifiche strutturali coerenti e di una corretta esecuzione in cantiere. Tale metodologia consente di incrementare in modo significativo la capacità portante degli elementi in calcestruzzo armato, migliorandone il comportamento statico e la risposta nei confronti delle azioni sismiche, oltre a garantire un sensibile aumento della durabilità dell’opera. L’efficacia dell’intervento risulta tuttavia strettamente dipendente dalla qualità dei materiali impiegati, dalla preparazione dei supporti e dal controllo delle fasi applicative, aspetti che devono essere rigorosamente gestiti per assicurare il raggiungimento delle prestazioni attese.
RESTAURO E OPERE DI RECUPERO
INTERVENTI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
CODICE
AT.N030.023.001
NOLI E ATTREZZATURE (AT)
Saldatrice elettrica - completa di quanto occorrente, il consumo di energia elettrica, elettrodi, accessori, ecc. escluso operatore
AT.N030.024.001 Pompa peristaltica per iniezione di boiacchecapacità di 24 litri
AT.N06.027.001 Motocompressore carrellato - della potenza di 50 l/min
Totale Noli E Attrezzature (AT)
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato di dimensioni 50x50 cm e lunghezza pari a 2,70 m, realizzato mediante sistema di placcaggio esterno tipo Beton Plaquè, applicato su circa il 40% della superficie perimetrale della trave. L’intervento comprende la fornitura e posa in opera di angolari a tutt’altezza in acciaio patinato Corten di dimensioni 50x 50x6 mm, nonché di piatti di collegamento (calastrelli) in acciaio patinato Corten di dimensioni 270x 80x 6 mm, disposti con passo di 50 cm. Il collegamento tra gli elementi metallici sarà eseguito mediante saldature a secco. Sono inoltre compresi: la preparazione delle superfici in calcestruzzo, la sigillatura dei perimetri acciaio–calcestruzzo mediante stucco epossidico bicomponente tixotropico, la posa di tubicini di iniezione e sfiato in plastica o rame di diametro Ø 10 mm e l’iniezione di resina epossidica bicomponente fluida a bassa viscosità, priva di solventi e stabile in ambiente alcalino, eseguita fino a completa saturazione dei vuoti L’intervento si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi a materiali, manodopera, attrezzature, sfridi e di quanto altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Segue l’Analisi Prezzo >>
CODICE
PR.L001.106.001
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (PR)
Resina epossidica bicomponente superfluida per iniezioni e ancoraggi, adatta a ricollegare strutturalmente il supporto oppure a rinforzarlo mediante aggiunta all’esterno di lastre d’acciaio di dimensioni calcolate (beton plaqué). Il prodotto rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-5 - EN 1504-6.
PR.P004.021.002 Angolari Corten 50×50×6 mm (2 linee da 3 m).
PR.L001.106.002
Tubo flessibile per la distribuzione di calcestruzzo e malta, sfiato diametro 10 mm.
PR.P004.021.003 Piatti Corten 270×80×6 mm (n. 6 a passo 50 cm).
PR.P014.147.001
Stucco epossidico bicomponente a consistenza tissotropica per la regolarizzazione delle superfici in calcestruzzo e per l’incollaggio strutturale. Consumo 1,55. kg/m² per mm di spessore.Massa volumica dell’impasto 1,7 g/ cm³; Temperatura di transizione vetrosa 64°C.
Operaio edile - Tabelle ministeriali- II livello h
Operaio edile - Tabelle ministeriali - I livello h
Totale Risorse Umane (RU)
RIEPILOGO Totale Parziale (AT + PR + RU) (A)
€ Incidenza AT 4,36%
Incidenza PR 57,18%
Incidenza RU 38,46% Spese Generali (0.15 di A) (B) 119,49 € Utile d’impresa (0.1 di A+B) (C) 91,61 € Totale Lavorazione (A+B+C) m² 1.007,68 €
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ
GUIDA OPERATIVA AL PROCEDIMENTO E ALLE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME
CON OLTRE 250 MODELLI IN FORMATO .DOC EDITABILE
Il procedimento espropriativo: fasi, atti e termini
Vincoli urbanistici e dichiarazione di pubblica utilità
Procedure ordinaria, accelerata e d’urgenza
Determinazione e gestione dell’indennità di esproprio
Occupazioni illegittime e applicazione dell’art. 42-bis
Oltre 250 modelli in formato .DOC editabile
MARCO MORELLI
Vuoi contribuire ai nostri “Quaderni”?
Invia il titolo della tua proposta di contributo con un breve abstract, gli obiettivi e i destinatari, insieme al tuo CV, a: redazione@legislazionetecnica.it
Scarica la locandina con il programma completo del corso
SOPRAELEVAZIONI, AMPLIAMENTI E
INTERVENTI LOCALI:
criteri di qualificazione alla luce di NTC 2018, giurisprudenza e linee guida regionali (Parte II)
L’articolo analizza il confine tra sopraelevazioni, ampliamenti e interventi locali ai sensi del §8.4 NTC 2018, richiamando la più recente giurisprudenza, varie linee guida regionali e un caso applicativo, basato su criteri tecnico-meccanici per una corretta qualificazione degli interventi su edifici esistenti.
[Vedi la prima parte al n. 5/2025]
Nicola Mordà
Ingegnere strutturista, titolare della società INCOSER Srl. Attivo nell’ingegneria sismica e nella valutazione e retrofit di costruzioni esistenti, è autore di varie pubblicazioni tecnicoscientifiche su vari temi afferenti all’ingegneria civile.
Elena Sansò
Ingegnere strutturista presso INCOSER Srl. Si occupa attivamente di progettazione strutturale e geotecnica di opere di particolare impegno statico.
1. UN CASO REALE DI ALLARGAMENTO DI BALCONI:
AMPLIAMENTO O INTERVENTO LOCALE?
1.1 Descrizione sintetica dell’intervento
L’intervento che si porta come caso studio riguarda un condominio sito nel Comune di Valtournenche (AO). L’edificio è un fabbricato esistente costruito nel 1971, composto da un corpo di fabbrica in c.a.o. con orizzontamenti in laterizio e c.a., avente 2 piani fuori terra in una porzione 3 piani fuori terra per un’altra porzione; è presente 1 piano interrato. In pianta ha forma rettangolare di dimensioni 18x25.5m.
L’intervento in questione sostanzialmente è teso ad un allargamento dei balconi/logge dei vari piani al fine di aumentare lo spazio residenziale ad ognuno di essi mantenendo la funzionalità del balcone stesso. Al fine di contenere l’aumento delle masse, tali allargamenti sono eseguiti con struttura portante in acciaio e sono in legno semplice, per le parti coperte, in legno-CLS nelle parti esterne che saranno soggette al carico neve1
Inoltre, è prevista un’estensione del piano interrato. L’allargamento del piano interrato, sostanzialmente non interferisce con lo spiccato, essendo lo stesso configurabile come allargamento della fondazione, anzi migliorerà la distribuzione dei carichi verticali al suolo.
Figura 1. Piante a livello di solai.
2. Sezioni tipologiche intervento.
Per l’allargamento dei balconi, al fine di evitare lo sbalzo in diretta incidenza sui solai, l’intervento prevede la realizzazione di una serie di colonne in acciaio incernierate alla base, che quindi non interferiscono col drift laterale dell’edificio, ed al contempo riducono nelle colonne esistenti in c.a. il maggior carico indotto dai balconi stessi. Sorge quindi la necessità di inquadrare tale intervento ai sensi del § 8.4 del D.M. 17/01/2018. In altri termini occorre capire se tale intervento è da considerarsi sotto il profilo del comportamento strutturale come un ampliamento, e quindi ricorrono i precetti del §8.4.3, ovvero se, vista la modesta entità degli allargamenti delle logge esistenti, considerata la presenza delle colonne in acciaio, l’effetto complessivo di tale intervento sia tale da non “cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione”, sempre “che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” perseguendo la finalità di “modificare un elemento o una porzione limitata della struttura” ossia si tratta di intervento locale ai sensi del §8.4.1 del medesimo decreto.
Figura
Il tema non può essere trattato secondo definizioni lessicali o approcci morfologici dato che alla base della norma tecnica vi sono precisi precetti meccanici sottesi nelle definizioni, oltre che il buon senso ingegneristico2
Facendo riferimento alla nota 22, all’uopo viene in soccorso il CTS della regione Toscana, che a supporto delle amministrazioni nell’interpretazione dei disposti delle NTC18, ha di recente (11/2022) aggiornato gli orientamenti interpretativi nel caso di interventi sulle costruzioni esistenti, fornendo delle indicazioni morfologico-quantitative di orientamento.
Tali indicazioni tendono a definire delle configurazioni di interventi che, se strettamente rispettate sono ritenute dal CTS come inquadrabili certamente nell’ambito degli interventi locali.
Tuttavia lo stesso CTS chiarisce che “Il mancato rispetto di una o più indicazioni non esclude la classificazione dell’intervento come “locale” ai sensi del § 8.4.1 ma comporta, da parte del progettista, un’adeguata giustificazione della classificazione assunta (a titolo di esempio controllando la variazione del centro di massa, l’incremento delle masse al piano, la presenza o meno di cordoli, …).”.
Ed è esattamente in tale alveo che nei paragrafi successivi si articola la giustificazione meccanica dell’intervento in oggetto quale intervento locale ex §8.4.1 delle NTC2018.
Preliminarmente, si cerca di contestualizzare, “cum grano salis”, l’intervento in oggetto nelle casistiche rappresentate dal CTS, pur sempre nello spirito meccanico posto alla base delle LLGG che il medesimo CTS ha emanato3
Volendo approcciare la tematica in termini di indicazioni quantitative fornite dal CTS, si rileva che nel caso di interventi su solai esistenti a livello di interpiano il caso D del §2.1 (delle LLGG della Toscana) appare di un certo significato, benché non siano previsti interventi di realizzazione di nuovi solai ma solo allargamenti di quelli delle preesistenti logge. Giova comunque riflettere sulle considerazioni fatte dal CTS:
Figura 3. CTS Regione Toscana 2022 - Interventi locali a livello di solai.
Il caso D, che può essere assunto come riferimento più aderente al caso specifico, è meglio declinato come di seguito indicato:
Figura 4. CTS Regione Toscana 2022 - Interventi locali a livello di solai. Precisazioni.
Nel caso in esame la geometria dell’allargamento è dell’ordine di grandezza del riferimento in questione sul piano strettamente geometrico (~18%). Invece in termini di geometria delle masse, essendo l’ampliamento realizzato con solaio in legno, la cui massa è circa 1/3-1/4 di quello del preesistente solaio in c.a., la superficie ponderata4 ricade ampiamente nei limiti geometrici di cui sopra.
Inoltre, come si dimostra al §6.2.5.2, l’incremento dei carichi in fondazione è del 3.5%5 quindi inferiore al 5% indicato dal documento del CTS Toscana.
Già queste osservazioni inducono a ritenere che l’intervento possa realisticamente essere inquadrato come intervento locale ex §8.4.1 delle NTC2018.
Al di là delle definizioni quantitative di orientamento, è utile dimostrare quantitativamente l’influenza che la struttura della balconata induce sulla risposta statica e dinamica dell’edificio. E ciò è svolto nel successivo paragrafo in termini analitici tramite il confronto tra i modelli di calcolo ex-ante ed ex-post.
1.2 Analisi strutturale ante operam/post operam
Per le finalità di cui all’ultimo capoverso del precedente paragrafo, una doppia analisi della struttura, ossia in configurazione di stato di fatto e a seguito di intervento di allargamento, è svolta con l’ausilio del codice di calcolo Midas GEN 2024.
Infatti, nonostante l’intervento consista nell’allargamento della costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse, si vedrà analiticamente come esso sia tale da non alterare la risposta della struttura esistente e quindi l’intervento possa essere numericamente qualificato come locale.
Ciò è anche attribuibile alla scelta progettuale di eseguire i solai con struttura leggera (legno e acciaio generalmente come detto), fatta proprio nell’ottica di perseguire il carattere locale dell’intervento pur in presenza di un assetto geometrico articolato come quello in questione.
1.2.1 Modelli di calcolo
Le valutazioni quantitative necessarie per quantificare la variazione della risposta strutturale, in particolare in ottica sismica, sono effettuate con l’ausilio di due modelli FEM dello stesso. La mo-
dellazione è svolta con l’uso di elementi di tipo beam (per le travi e le colonne) ed elementi di tipo shell (per i muri di cantinato). Per l’analisi è stato assunto un fattore di comportamento q = 1.5.
In particolare, sono stati realizzati due distinti modelli di calcolo:
• Modello in configurazione di stato di fatto, la cui geometria è stata ricostruita a seguito di consultazione di documentazione strutturale pregressa;
• Modello post intervento di allargamento, ottenuto a partire dal precedente, con allargamento dei balconi, demolizione del muro esistente a sud nel piano interrato e costruzione di un nuovo muro di contenimento del terreno.
I due modelli sono illustrati nelle seguenti immagini.
Figura 5. Modello globale FEM stato di fatto – vista estrusa.
Figura 6. Modello globale FEM post allargamento – vista estrusa.
Nei seguenti paragrafi si riporta il confronto tra le risposte statiche e sismiche dei due modelli di calcolo adottati per eseguire le valutazioni sulla classificazione dell’intervento di allargamento.
In accordo al combinato disposto delle LLGG riportato al §4.2, il confronto in termini di variazione dei parametri descrittori della variazione indotta dall’intervento, sarà svolto in termini di:
• Sollecitazioni globali nelle strutture portanti dell’edificio;
• Risposta dinamica dell’edificio: confronto su frequenze e modi propri dell’edificio; controllo delle variazioni dei taglianti di piano, drift di interpiano;
• Risultanti degli scarichi in fondazione.
In tal senso quindi il combinato disposto dei precetti regionali, Emilia Romagna e Marche, consisterebbe nell’eseguire una specifica analisi strutturale nei due assetti (ex-ante/ex-post intervento) e valutare i successivi parametri quantitativi caratteristici del cimento sismico6; l’intervento sarà locale se sono rispettate le successive condizioni: i. aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze inferiore al 5% della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione dell’azione sismica, ii. variazione della rigidezza del singolo interpiano inferiore al 20%, iii. variazione della deformazione massima del singolo piano inferiore al 10%, iv.variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano inferiore al 10%.
1.2.2.1 Sollecitazioni – Configurazione stato di fatto
Si riporta di seguito la distribuzione di sollecitazioni flettenti sugli elementi principali che costituiscono la struttura esistente.
Figura 7. Inviluppo SLU/SLV – Diagramma momento flettente – Modello globale stato di fatto.
In particolare, la distribuzione di momento flettente sulle travi del piano tipo è la seguente:
Figura 8. Inviluppo SLU/SLV – Diagramma momento flettente – Piano tipologico stato di fatto.
Mentre la distribuzione di momento flettente sul telaio più sollecitato è la seguente:
Figura 9. Inviluppo SLU/SLV – Diagramma momento flettente – Telaio più sollecitato stato di fatto.
1.2.2.2 Sollecitazioni – Configurazione post intervento
Si riporta di seguito la distribuzione di sollecitazioni flettenti sugli elementi principali che costituiscono la struttura a seguito dell’intervento di allargamento.
Figura 10 –Inviluppo SLU/SLV – Diagramma momento flettente – Modello globale post allargamento
In particolare, la distribuzione di momento flettente sulle travi del piano tipo è la seguente:
Figura 11. Inviluppo SLU/SLV – Diagramma momento flettente – Piano tipologico post allargamento.
Mentre la distribuzione di momento flettente sul telaio più sollecitato è la seguente:
Figura 12. Inviluppo SLU/SLV – Diagramma momento flettente – Telaio più sollecitato post allargamento.
Come si osserva dai picchi riportati nelle precedenti figure, l’intervento di allargamento non introduce sostanziali differenze di sollecitazioni sugli elementi principali della struttura.
Ad esempio per il telaio più caricato, sulla colonna più caricata si ha variazione puntuale del 15% in sede sismica. Inoltre, tralasciando il valore di picco e assumendo un valore medio della variazione di sollecitazioni, tale variazione si riduce ulteriormente entro i limiti di incertezza di una modellazione strutturale.
Per le travi di piano il massimo momento varia da 69.3 kNm a 70.1 kNm (+1.1%), variazione del tutto insignificante.
Pertanto l’allargamento non comporta variazioni della risposta statica della struttura esistente.
1.2.3 Confronto risposta dinamica
Quello che appare significativo in sede sismica è invece la variazione della risposta dinamica. Nel seguito si riporta il confronto tra le risposte ottenute dai due modelli di calcolo adottati per eseguire le valutazioni sulla classificazione dell’intervento di allargamento.
1.2.3.1 Risposta dinamica nello stato di fatto: modi e periodi propri, drift di interpiano, tagli di piano
La tabella successiva riporta il riepilogo dei periodi e delle masse partecipanti corrispondenti ai modi di vibrare che si attivano nella struttura esistente, in configurazione di stato di fatto:
Il primo modo vede una massa partecipante in direzione Y pari a ~30%.
Come si vede dalle deformate modali dei modi di vibrare principali il primo modo attiva la parte in copertura con un assetto quasi locale (flesso-torsionale) per l’edificio:
Il secondo modo, in direzione X, ha un carattere più globale (flessionale) e attiva ~41% di massa:
Via via si ritrovano gli altri modi tipici degli edifici (torsionali, II flessionale ecc.):
Figura 13. Deformata modale - modo 1 – Modello globale stato di fatto.
Figura 14. Deformata modale - modo 2 – Modello globale stato di fatto.
Figura 15. Deformata modale - modo 3 – Modello globale stato di fatto.
Per dare evidenza quantitativa della variazione apportata alla struttura dall’intervento in questione è significativo il controllo dei drift di interpiano. Si riportano quindi i valori dei drift di piano relativamente ai casi di carico sismici a SLV (“SX” e “SY”):
Si nota come i drift di interpiano siano molto modesti, al massimo 0.38%, valore che addirittura ricade entro i limiti di drift previsti dalle norme al §7.3.6.1 per lo SLD per tamponature fragili. Quindi, di per sé l’azione sismica ha una modesta rilevanza in termini di domanda di spostamento, assunta questa come rappresentata dagli spostamenti valutati con i modelli in questione. Si riportano infine i risultati relativi ai tagli di piano e i corrispondenti coefficienti di taglio di piano (rapporto tra il taglio di piano e il peso totale del piano stesso) relativamente ai casi di carico sismici a SLV (“SX” e “SY”):
1.2.3.2 Risposta dinamica – Configurazione post intervento Si riporta di seguito il riepilogo dei periodi e delle masse partecipanti corrispondenti ai modi di vibrare che si attivano nella struttura esistente, in configurazione post intervento di allargamento.
Come si vede dalle deformate modali dei principali modi di vibrare di seguito rappresentate, qualitativamente non si hanno variazioni apprezzabili delle caratteristiche modali:
Figura 16. Deformata modale - modo 1, Modello globale post allargamento.
Figura 17. Deformata modale - modo 2, Modello globale post allargamento.
Figura 18. Deformata modale - modo 3, Modello globale post allargamento.
Come prima si riportano inoltre i drift di piano relativamente ai casi di carico sismici SLV “SX” e “SY”: Drift(X)
RMC,Not Used, Cd=1, Ie=1, Scale Factor=1
RMC,Not Used, Cd=1, Ie=1, Scale Factor=1
Come si osserva, l’intervento di allargamento non introduce sostanziali differenze nei periodi, nelle masse partecipanti e nelle deformate modali relative ai principali modi di vibrare della struttura. Inoltre, anche i drift di piano non subiscono sostanziali variazioni. Forme modali qualitativamente invariate. Si riportano infine i risultati relativi ai tagli di piano e i corrispondenti coefficienti di taglio di piano (rapporto tra il taglio di piano e il peso totale del piano stesso) relativamente ai casi di carico sismici a SLV (“SX” e “SY”):
In sintesi, il quadro di confronto tra assetto ante/post operam è rappresentato dai seguenti dati quantitativi:
• Masse attivate e periodi propri praticamente invariati tra assetto ante/post intervento:
– 1° modo Y: mY = 30.3%/29.4% - T1 = 0.62s / 0.65s (D ~5.7%)
– Dir X: T = 910.9 kN / 951.4 kN à DT = -40.5 kN (-4.3%)
– Dir Y: T = 632.6 kN / 610.8 kN à DT = 21.8 kN (+3.5%)
Si fa notare che nel caso specifico l’intervento, pur comportando un incremento di massa complessiva, in direzione X riduce le frequenze proprie della struttura, spostando i periodi verso valori leggermente più alti, come noto che un aumento di massa a parità di rigidezza comporti un aumento dei periodi propri nei sistemi rappresentabili come oscillatori. Questo comporta una riduzione dell’accelerazione spettrale e pertanto post operam le forze di inerzia sismica risultano minori, perlomeno per il caso di sisma X.
Dalle valutazioni quantitative esposte sopra, si ha evidenza di come l’intervento si confini entro dei decimali dei parametri di risposta, ossia si riscontrano variazioni di pochi punti percentuali sui parametri di controllo assunti, in accordo alle LLGG trattate in precedenze, che sono del tutto insignificanti sul piano ingegneristico. Quindi, anche sotto il profilo dinamico l’intervento non è significativo.
Di conseguenza è rigorosamente dimostrato che l’allargamento non comporta variazioni della risposta dinamica della struttura esistente.
1.2.4 Considerazioni sul drift di interpiano
Le norme vigenti indicano, nel caso degli edifici, come parametro segnalatore di danneggiamento ed inagibilità il drift di interpiano (al § 7.3.6.1) e per esso impongono, nel caso di rilevanza dello SLD, precisi limiti in ragione delle tipologie di tamponature e tramezzature. Al drift di interpiano (IDR) sono anche associati livelli di danno più severi rispetto a quelli relativi agli elementi non strutturali. La letteratura scientifica riporta numerosi parametri segnalatori di tale effetto per le componenti strutturali e complessivamente per l’intera struttura. È interessante in questo studio contestualizzare il valore del drift di interpiano esibito dall’edificio, praticamente invariato nelle due configurazioni, con alcuni risultati presenti in letteratura. Lo studio proposto da Rossetto & Elnashai (2003) riveste un certo interesse pratico-informativo, dato che si basa su dati analitici in termini di misura di un certo stato di danno, basato proprio sull’IDRmax, cui corrispondono delle descrizioni lessicali in termini di manifestazioni del danno stesso:
Figura 19. Scala di danno omogeneizzata secondo Rossetto & Elnashai (2003).
Gli Autori dello studio propongono una nuova scala di danno denominata “Scala di Danno Omogeneizzata” per edifici in c.a. (scala HRC), suddivisa in sette stati di danno, ciascuno dei quali è descritto in modo figurato nella tabella in Figura 19. Scala di danno omogeneizzata secondo Rossetto & Elnashai (2003). in termini di danno strutturale e non strutturale tipici afferenti a quattro principali tipologie di strutture in cemento armato presenti in Europa.
Agli stati limite ivi riportati sono ulteriormente associati dei valori in termini di “indice di danno HRC” (DIHRC), che fornisce una scala di riferimento numerica calibrata sperimentalmente rispetto al parametro di risposta strutturale rappresentato proprio dal rapporto tra il massimo di spostamento di interpiano tra i vari livelli dell’edificio (ISDmax %)7
Inoltre, nello studio sono riportate anche delle espressioni analitiche che consentono di associare direttamente al drift il valore del parametro di danno DIHRC. Per edifici in c.a. non duttili la formula proposta dagli Autori è la seguente:
DIHRC = 34.89 * ln(ISDmax%) + 39.39 (R2 = 0.991)
Nel caso in esame per ISD max % = IDRmax,1 ~ 0.4% si ha:
DIHRC = 34.89 * ln(0.4) + 39.39 =7.4
ossia il valore del drift è talmente modesto che colloca l’edificio, persino in fase sismica (SLV), nella seguente posizione della scala:
Figura 20. Danno atteso secondo la scala omogeneizzata secondo Rossetto & Elnashai (2003).
Pertanto questo semplice confronto dà anche una misura dell’aggravio o meno delle condizioni di sicurezza preesistenti, per rispondere al precetto del §8.4.1 delle NTC18 che rende “locale” un certo intervento.
In altri termini una misura quantitativa della variazione del danno basata sullo spostamento di interpiano può servire a dare evidenza di quanto vari la risposta globale della costruzione, assunto che le verifiche locali siano effettuate ai sensi delle norme vigenti. Ciò consente, in modo tutto sommato semplice, di avere un quadro d’insieme sintetico ed esaustivo basato su una robusta formulazione scientifica riportata nella letteratura tecnica avanzata.
Chiaramente sono possibili anche altre valutazioni basate su altre metriche. Ad esempio con riferimento ai limiti proposti dalla Japan Structural Consultants Association (JSCA, 2022 – Sharafi & Saito, 2024) si ha:
Il drift iniziale e quello finale sono identici e corrispondono a: q max =0.4/100 = 1/250.
Quindi, anche secondo tale classificazione, l’edificio del caso di studio permane nella classe di “danno leggero”8 anche a seguito dell’intervento. Nel caso in esame, nello spirito delle LLGG regionali assunte come riferimento, è disponibile un modello di calcolo completo dell’edificio, anche perché la configurazione geometrica dell’allargamento ne rendeva opportuna, per completezza ed oggettività di valutazione, la sua impostazione.
In altri casi, invece, potrebbe non essere così importante una modellazione 3D completa della struttura, ovvero il tecnico potrebbe voler avere una quantificazione, anche per fini informativi,
Figura 21. Scala di danno secondo JSCA (2022).
dell’effetto complessivo dell’intervento in termini di risposta globale senza ricorrere ad essa. È utile quindi il ricorso a metodi speditivi per valutare tale variazione, auspicabilmente in termini di drift di interpiano che consente di trasferire il risultato dell’intervento in termini descrittivi-figurati al committente, ma sempre su base analitica.
E difatti, nella letteratura scientifica, esistono delle formulazioni speditive per valutare per le strutture intelaiate proprio tali parametri in modo semplice, pur se approssimato.
Di seguito se ne espongono due che, a parere degli scriventi, rivestono un certo interesse pratico, e sono stati positivamente testati in varie occasioni.
Considerato lo spettro elastico come input sismico, il metodo proposto da Tsang et al (2009):
Il periodo proprio è valutato come media dei primi due modi ottenuti dal modello di calcolo:
T m = (0.62+0.48)/2 = 0.55 s
Nel caso di utilizzo delle formulazioni delle norme del tipo T = C*Hm si avrebbe T = 0.39s molto distante da quelli rilevati dal modello e che porterebbe a un drift a sfavore di sicurezza.
La letteratura riporta infatti delle formulazioni correttive rispetto a tale approccio.
In ogni caso è importante segnalare come la valutazione di T sia una fase delicata.
Il risultato in termini di massimo drift di interpiano è ragionevolmente vicino a quello del modello di calcolo, considerando anche che nella modellazione è stato assunto uno spettro di progetto valutato con q = 1.5. Se, in via speditiva, si scala q max, di 1.5 si ha: qmax,d = 0.506/1.5 = 0.34% (=IDRmax).
Tale valore è molto simile a quello ottenuto dai modelli pari a 0.38/0.39%.
Un’altra formulazione speditiva molto utile è quella fornita da Akkar & Gulkan (2004), che porta ai successivi risultati:
Anche in questo caso valgono le considerazioni sulla valutazione del periodo proprio e l’uso dello spettro elastico nel calcolo di q max .
Le espressioni semplificate di normativa condurrebbero a valutazioni a sfavore di sicurezza.
L’assunzione di un periodo proprio affine a quello ottenuto dai modelli di calcolo produce valori di drift di interpiano ragionevolmente vicini a quello derivanti dalla modellazione FEM.
È quindi utile stigmatizzare come la valutazione di T basata su un modello fisico realistico dell’edificio sia ambivalente: da un lato consente una stima più precisa del periodo e di conseguenza del drift; dall’altro consente di mettere in conto eventuali variazioni di massa e rigidezza conseguenti all’intervento, stimando quindi l’effettiva variazione di q max tra i due assetti.
Ancora una volta si nota come il valore di q max sia simile a quello dei modelli di calcolo FEM.
Pertanto, per svolgere valutazioni analitiche speditive, ossia quando il modello di calcolo non è ritenuto strettamente necessario dal tecnico, si può beneficiare di tali formulazioni, o di altre simili, (valutando più precisamente T tra i due assetti ante/post intervento) per aver conto, in termini analitici, degli effetti dell’intervento e della classificazione del danno conseguente, stimato in base al drift q max secondo la scala precedente (Rossetto & Elnashai), senza necessariamente imbarcarsi in modellazioni analitiche che, si ripete, possono non essere ritenute indispensabili dal progettista per la specificità di un certo caso.
Per completezza si ricalcola il drift con i periodi ottenuti dai modelli per le due direzioni principali sempre col metodo di Akkar & Gulkan:
Periodo Y = 0.62 s
Periodo X = 0.48 s
I valori di q max ottenuti sono simili a quelli risultanti dai modelli di calcolo FEM se scalati di q = 1.5 e riferendoli ai vari piani e direzioni, non solo al valore massimo assoluto tra essi.
Il metodo di Akkar & Gulkan inoltre fornisce anche un ragionevole profilo di drift laterale che può tornare utile per una valutazione più accurata del periodo di vibrazione nello spirito del metodo di Rayleigh per la valutazione degli autovalori9, iterando la stessa formulazione.
1.2.5 Confronto azioni in fondazione
Nei seguenti paragrafi si riporta il confronto tra gli scarichi in fondazione dei due modelli di calcolo adottati per eseguire le valutazioni sulla classificazione dell’intervento di allargamento.
1.2.5.1 Scarichi in fondazione – Configurazione stato di fatto
Si riporta di seguito il riepilogo delle reazioni ai nodi corrispondenti alla base dei pilastri e del muro, in configurazione di stato di fatto, per l’inviluppo delle combinazioni di carico caratteristiche (rare). Per maggiore chiarezza, la numerazione dei nodi è riportata nella mappa seguente:
Marco Abram
GESTIONE del CANTIERE nei LAVORI PUBBLICI
• Esecuzione degli appalti pubblici secondo il nuovo Codice
• Costi, subappalto, varianti e sospensioni dei lavori
• Cronoprogramma, consegne, riserve e certificati di pagamento
• Confronto tra D. Leg.vo 36/2023 e normativa previgente
• Schemi e tabelle per applicazione operativa delle norme
• Fogli Excel editabili per gestione tecnico-amministrativa
Figura 22. Mappa nodi base pilastri – Modello globale stato di fatto.
Lista dei nodi: 67to74, 77to84, 86to99, 1933to1942, 2076to2085, 2220to2229, 2364to2373 2508to2517, 2652to2661, 2796to2805, 2950to2959
La risultante dei carichi verticali alla base dell’edificio esistente è pari a circa 10935 kN
1.2.5.2 Scarichi in fondazione – Configurazione post intervento Si riporta di seguito il riepilogo delle reazioni ai nodi corrispondenti alla base dei pilastri e del muro, in configurazione post intervento di allargamento, per l’inviluppo delle combinazioni di carico caratteristiche (rare). Per maggiore chiarezza, la numerazione dei nodi è riportata nella mappa seguente:
Figura 23. Mappa nodi base pilastri – Modello globale post allargamento.
Lista
dei nodi: 67to74, 77to84, 86to99, 4910to4926 by2
La risultante dei carichi verticali alla base dell’edificio esistente è pari a circa 11322 kN. Il rapporto tra risultante ex-ante/ex-post vale: R = 11322/10935 = 1.035 à ossia +3.5%
L’incremento percentuale dei carichi globali verticali in fondazione, valutati secondo la combinazione caratteristica, è pari a circa il 3.5% (387 kN) e pertanto inferiore al 10%, soglia indicata al § 8.4.3 del D.M. 17/01/2018 superata la quale l’intervento è obbligatorio l’intervento di adeguamento della costruzione.
1.3 Giustificazione sulla classificazione intervento
In accordo con il § 8.4.1. del D.M. 17/01/2018 e alla luce dei risultati delle valutazioni eseguite esposte ai paragrafi precedenti, l’intervento di allargamento è classificabile come intervento locale in quanto:
• non altera significativamente la risposta della costruzione, sia in termini statici che in termini dinamici:
– i modi di vibrare restano immutati;
– i periodi propri variano nell’ordine del 5/6%
– il drift di interpiano variando al massimo del 2.6% (in ogni caso il valore assoluto del drift è dell’ordine dello 0.4% nei due assetti);
– taglio di piano: in direzione X si registra una riduzione del tagliante di piano del 4% circa, mentre in direzione Y si una un incremento solo del 3.5%;
• l’incremento percentuale di carico in fondazione, valutato secondo la combinazione caratteristica, è inferiore al 10%, anzi è del 3.5% (inferiore anche al 5% statuito dal CTS della regione Toscana).
• Le condizioni di sicurezza preesistenti restano invariate, dato che le sollecitazioni negli elementi portanti variano in modo insignificante (mediante meno del 5%)
Si concludono così le valutazioni quantitative effettuate in un contesto fisico-meccanico, ossia nello spirito sia della ratio del legislatore e nel senso delle LLGG regionali assunte come riferimenti, circa gli effetti che l’allargamento dei balconi dell’edificio comporta in termini globali, dimostrandone la non rilevanza ai sensi del §8.4.1 delle NTC2018 e quindi la classificazione propriamente in termini di intervento locale.
2. CONCLUSIONI
L’ordinanza in premessa rappresenta un caso in cui una lettura del testo normativo costituito dal DM 17/1/2018 (NTC) avulsa dalla ratio meccanica porta a esacerbare i disposti ivi contenuti. Peraltro i disposti del §8.4 dello stesso decreto meritano un raccordo con le interpretazioni giurisprudenziali del concetto di sopraelevazione statuito nel codice civile. Ciò consente di trattare giuridicamente in maniera unitaria diverse categorie di interventi previsti dalle norme tecniche. Al fine di rendere oggettive i confini tra diverse categorie di interventi, visto che le NTC18 non lo demarcano in modo preciso, è stato proposto un approccio basato sui precetti della meccanica strutturale, coerente con le indicazioni di varie regioni che hanno dovuto disciplinare in modo puntuale la tematica al fine di rendere meno elastico il disposto generale e quindi restringerne le interpretazioni. In tal modo si converge verso uno spirito di semplificazione normativa, sempre supportate da una base analitica oggettiva, che consente di trattare in modo coerente con la meccanica strutturale interventi di non immediata lettura rispetto al carattere di località che le NTC declinano concettualmente al §8.4.1. Va da sé che l’adozione di tale approccio si basa sulla responsabilità professionale del progettista che, tuttavia, ha a disposizione una base oggettiva per convincersi e portare avanti le proprie scelte.
NOTE
1 Nel sito il carico neve, visti anche i dati della stazione nivologica locale si attesta a 8 kN/mq.
2 Sotto tale profilo vanno lette le elasticità che molte emanazioni normative regionali hanno concesso al fine di non accanire le prescrizioni delle poche pagine del cap. 8 delle NTC2018 in sede di interventi sugli edifici esistenti e quindi cerare gravami eccessi sulla collettività. Si vedano ad esempio le LLGG delle regioni Marche, Toscana, Umbria, Basilicata, tutte supportate da pareri tecnico-scientifici convergenti. Financo la creazione della categoria degli “interventi privi di rilevanza” è tesa a snellire un apparato che ridotto ad una mera lettura lessicale, sottraendola alla più propria lettura meccanica-strutturale, creava dei picchi di severità ingiustificati, da un lato, rispetto alle reali necessità della collettività e dall’altro rispetto alle giuste funzioni di controllo degli enti preposti, di fatto creando congestioni burocratiche affatto utili. Il presente paragrafo ha esattamente questa finalità: evitare accanimenti normativi che non hanno giustificazione meccanica-strutturale.
3 Ossia nell’ottica che il carattere locale dell’intervento è da giustificare in termini rilevanza o meno rispetto alla modifica all’assetto statico-dinamico globale dell’edificio.
4 Ossia considerata la massa dei nuovi aggetti e quella degli esistenti.
5 Si nota come ingegneristicamente percentuali così basse nella valutazione dei carichi sono praticamente dell’ordine di incertezza sui carichi stessi, per cui già questa considerazione porterebbe all’identificazione di carattere locale dell’intervento.
6 Questi sono anche gli indirizzi delle LLGG della Regione Veneto citati prima.
7 Si mantiene qui la simbologia originaria dell’articolo, avvisando che è: ISD = IDR.
8 Il motivo per cui è preferita la scala Rossetto-Elnashai è qui evidente: non si ha facilmente la descrizione dello stato di danno competente. Si capisce che esso è poco rilevante, e soprattutto che non vi è stato salto di livello nella scala di danno a seguito dell’intervento ma il potere informativo del dato per il committente è molto più limitato.
9 Come noto, data una stima di una forma modale y la frequenza w associata si stima con: w2 = (yT*K*y)/(yT*M*y) da cui si ottiene con le note espressioni la stima del periodo T.
Scarica la locandina con il programma completo del corso
Michele Pompili
MANUALE dei CONTRATTI PUBBLICI
• Principi guida del Codice appalti e ricadute operative
• Il RUP quale Project Manager del ciclo dell’appalto
• Applicazione degli standard di Project Management (PMBoK® 7th edition)
• Digitalizzazione, procedure, esecuzione e collaudo: guida pratica per stazioni appaltanti, operatori economici e professionisti
CON OLTRE 140 tra: SCHEMI GRAFICI
DI FLUSSO
Il legittimo impedimento nel procedimento disciplinare: PRESUPPOSTI, PROCEDURA E TUTELA DELLA PRIVACY
IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO: DEFINIZIONE E APPLICAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
L’istituto del legittimo impedimento è disciplinato, in via generale, dall’articolo 420-ter del Codice di procedura penale, che stabilisce i presupposti per il rinvio dell’udienza quando l’imputato non si presenta per “assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento“. Sebbene
tale disposizione sia collocata nell’ambito del processo penale, la sua applicazione si estende anche ai procedimenti disciplinari degli ordini professionali, in virtù dei principi generali che governano l’esercizio del diritto di difesa.
La giurisprudenza (SSUU Cass. Civ.) è infatti orientata nel ritenere che “le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la neces-
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
sità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale, come nel caso del legittimo impedimento a partecipare all’udienza disciplinare“.
Questa pronuncia chiarisce in via definitiva che l’applicazione del legittimo impedimento ai procedimenti disciplinari non deriva da un automatismo normativo, ma dalla necessità di garantire l’effettività del diritto di difesa in contesti procedurali che, pur non essendo propriamente giurisdizionali, presentano caratteristiche analoghe e coinvolgono l’accertamento di responsabilità professionali con conseguenze significative per l’interessato.
I REQUISITI DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE
La configurabilità del legittimo impedimento per motivi di salute è subordinata alla sussistenza di requisiti rigorosi, che la giurisprudenza ha delineato con crescente precisione.
Le Sezioni Unite a più riprese hanno evidenziato che “l’impedimento a comparire previsto dall’art. 420-ter c.p.p., applicabile al procedimento disciplinare, concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, esso non deriva automaticamente dall’esistenza di una patologia, ma deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta“.
L’assolutezza dell’impedimento è l’elemento fondamentale; come precisato dalla sentenza n. 1715/2013 della Corte di cassazione “l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà“. Questa distinzione è cruciale per evitare che l’istituto venga utilizzato impropriamente per procrastinare il procedimento o per sottrarsi alle proprie responsabilità processuali. a valutazione dell’impedimento deve inoltre considerare non soltanto l’aspetto fisico della presenza, ma anche la capacità effettiva di
partecipare al procedimento in modo consapevole e attivo. Un impedimento può essere considerato legittimo anche quando, pur non precludendo materialmente la presenza fisica, compromette significativamente la capacità di comprensione, di attenzione o di espressione dell’interessato, rendendo di fatto inefficace l’esercizio del diritto di difesa.
LA VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA
La documentazione medica prodotta a sostegno dell’istanza di legittimo impedimento deve soddisfare standard di specificità e dettaglio particolarmente elevati. La giurisprudenza ha stabilito che “il giudice, nel valutare l’impedimento a comparire dell’imputato attestato da certificato medico, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo. Può pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia attestata“.
Ciò implica, di converso, che la certificazione medica non si possa limitare a generiche attestazioni di malattia, ma specifichi con precisione la natura della patologia, la sua gravità, la durata prevista e, soprattutto, l’effettiva incompatibilità con la partecipazione al procedimento disciplinare.
L’organo disciplinare, pertanto, deve operare una valutazione tecnica della documentazione medica, verificando la coerenza tra la patologia attestata e l’impedimento invocato. Tale valutazione non può limitarsi a un controllo meramente formale, ma deve approfondire la sostanza della certificazione, valutando se le condizioni di salute descritte determinino effettivamente un’impossibilità assoluta di partecipazione.
APPLICABILITÀ DEL LEGITTIMO
IMPEDIMENTO NELLA FASE
PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il procedimento disciplinare degli ordini pro-
fessionali si articola in diverse fasi procedurali, ciascuna delle quali presenta specifiche caratteristiche e finalità. Dalla fase preliminare di valutazione della segnalazione disciplinare fino al momento dibattimentale vero e proprio, l’iscritto all’albo mantiene il diritto fondamentale di partecipare attivamente al procedimento e di esercitare le proprie facoltà difensive. In questo contesto procedurale, può sorgere la necessità per l’incolpato di invocare il legittimo impedimento per motivi di salute, richiedendo il rinvio tanto dell’incontro preliminare, quanto dell’udienza dibattimentale a causa di una condizione patologica che rende impossibile la partecipazione.
Mentre è pacifica la richiesta di legittimo impedimento nella fase procedimentale vera e propria, ovvero dopo l’instaurazione del procedimento disciplinare e la fissazione dei capi di incolpazione, qualche dubbio si è generato nella prassi nell’applicare il legittimo impedimento anche nella fase preliminare.
A tal riguardo si conferma che la possibilità di invocare il legittimo impedimento si estende anche ai momenti procedurali preliminari, purché questi presentino caratteristiche tali da richiedere la partecipazione attiva dell’interessato e l’esercizio delle facoltà difensive. Questa estensione dell’applicabilità dell’istituto trova fondamento nel principio generale del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, che permea l’intero procedimento disciplinare sin dalle sue fasi iniziali.
Peraltro, va evidenziato che la natura dell’incontro preliminare spesso non è meramente informale ma presenta caratteristiche procedurali che lo avvicinano a un vero e proprio contraddittorio, tanto che l’interessato ha il diritto di partecipare attivamente, di essere assistito da un difensore, di produrre documenti e di formulare osservazioni che possono influenzare significativamente l’esito del procedimento. In questa prospettiva, l’impossibilità di partecipare all’incontro preliminare per motivi di salute può compromettere in modo irreversibile l’esercizio delle facoltà difensive.
LEGITTIMO IMPEDIMENTO E ASPETTI PRIVACY NELLA VALUTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA
La valutazione dell’istanza di legittimo impedimento comporta necessariamente l’esame della documentazione medica prodotta a sostegno della richiesta, con conseguenti implicazioni in termini di trattamento di dati sanitari e di rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
L’organo disciplinare si trova quindi a dover bilanciare l’esigenza di verificare l’effettività dell’impedimento con la tutela della riservatezza e della dignità dell’incolpato, e a tale fine deve operare nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati particolari.
La valutazione della certificazione medica prodotta a sostegno dell’istanza di legittimo impedimento comporta necessariamente il trattamento di dati sanitari, che il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) classifica come “categorie particolari di dati personali” soggette a un regime di protezione rafforzata.
L’articolo 9 del GDPR stabilisce il principio generale del divieto di trattamento di tali dati, salvo che ricorra una delle specifiche eccezioni previste dal paragrafo 2. Nel contesto del procedimento disciplinare, la valutazione della certificazione medica trova tuttavia la sua legittimazione in diverse basi giuridiche che consentono di superare il divieto generale.
In particolare:
• la base giuridica più rilevante è l’art. 9, para. 2, lett. f) del GDPR, che prevede espressamente che il divieto di trattamento non si applica quando “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali“; questa disposizione, pur riferendosi primariamente ai procedimenti giurisdizionali, trova applicazione analogica anche nei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, che coinvolgono l’accertamento di diritti e do-
veri professionali. La valutazione del legittimo impedimento rientra pienamente nell’ambito dell’accertamento di un diritto procedurale dell’interessato, giustificando così il trattamento dei dati sanitari necessari per tale valutazione; • altra base giuridica è rappresentata dall’art. 9, para. 2, lett. g) del GDPR, che consente il trattamento quando questo “è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri“. L’art. 2-sexies del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) specifica che si considera rilevante l’interesse pubblico relativo, tra l’altro, alle “attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria”; il procedimento disciplinare degli ordini professionali rientra chiaramente in questa categoria, in quanto finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla correttezza e alla competenza professionale. La valutazione del legittimo impedimento costituisce un momento essenziale di questo procedimento, necessario per garantire il rispetto del diritto di difesa e la regolarità del procedimento stesso. Resta inteso che, pur in presenza di base giuridica, il trattamento dei dati sanitari contenuti nella certificazione medica deve avvenire nel rigoroso rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal GDPR, con particolare attenzione ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione. Applicando i principi alla gestione del legittimo impedimento in sede disciplinare ne deriva che:
• stante il principio di necessità, il trattamento deve essere strettamente indispensabile per la finalità perseguita; ciò significa che l’organo disciplinare deve limitarsi ad acquisire e valutare solo le informazioni sanitarie effettivamente necessarie per verificare se sussista un’impossibilità assoluta di partecipazione al procedimento;
• stante il principio di proporzionalità, l’entità del trattamento deve essere commisurata all’importanza della finalità e alla
gravità delle conseguenze; la valutazione deve essere proporzionata alla rilevanza dell’incontro o dell’udienza per cui si chiede il rinvio, evitando indagini eccessive o non pertinenti;
• stante il principio di minimizzazione, è necessario che i dati trattati siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”; ciò assume particolare rilevanza nella valutazione della certificazione medica, imponendo all’organo disciplinare di concentrarsi esclusivamente sugli aspetti sanitari rilevanti per la valutazione dell’impedimento, senza indagare su aspetti clinici non pertinenti.
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO
L’organo disciplinare deve adottare una procedura interna strutturata e trasparente per la valutazione delle istanze di legittimo impedimento, che garantisca il rispetto dei diritti dell’interessato e l’efficienza del procedimento disciplinare. Si può idealmente dividere in quattro fasi:
a) Fase di ricezione dell’istanza e verifica formale
La procedura si avvia con la ricezione dell’istanza di legittimo impedimento, che deve essere presentata tempestivamente e corredata della necessaria documentazione medica. L’organo disciplinare verifica preliminarmente la completezza formale dell’istanza, controllando che siano presenti tutti gli elementi richiesti: la richiesta di rinvio, l’indicazione dei motivi dell’impedimento, la certificazione medica e l’eventuale indicazione della durata prevista dell’impedimento. La certificazione medica deve essere rilasciata da un medico abilitato e deve contenere informazioni specifiche sulla natura della patologia, sulla sua gravità, sulla durata prevista e sull’effettiva incompatibilità con la partecipazione al procedimento disciplina-
re. Certificazioni generiche o incomplete devono essere considerate insufficienti e l’interessato deve essere invitato a produrre documentazione integrativa. In generale, l’istanza dovrebbe essere presentata non appena l’interessato viene a conoscenza dell’impedimento e comunque con un anticipo sufficiente per consentire la valutazione e l’eventuale riorganizzazione del calendario procedurale.
b) Fase di valutazione sostanziale
La valutazione sostanziale richiede che l’organo disciplinare valuti se la patologia attestata determini effettivamente un’impossibilità assoluta di partecipazione, non limitandosi a un controllo meramente formale della certificazione. In questa fase, potrebbe essere necessario richiedere chiarimenti e svolgere approfondimenti ma sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, quindi limitandosi agli aspetti strettamente necessari per la valutazione dell’impedimento; se si interpellano professionisti sanitari esterni, questi devono essere qualificati e vincolati al segreto professionale.
c) Fase decisionale
La decisione sull’istanza di legittimo impedimento deve essere adottata tempestivamente, con adeguata motivazione e nel rispetto del contraddittorio. L’organo disciplinare deve valutare tutti gli elementi acquisiti, bilanciando il diritto di difesa dell’interessato con l’esigenza di regolare e tempestivo svolgimento del procedimento disciplinare.
In caso di accoglimento dell’istanza, deve essere disposto il rinvio dell’incontro o dell’udienza a una data compatibile con la durata prevista dell’impedimento, tenendo conto delle esigenze organizzative e della ragionevole durata del procedimento. Può essere opportuno fissare sin da subito una nuova data, evitando ulteriori rinvii e ritardi.
In caso di rigetto dell’istanza, la decisio-
ne deve essere particolarmente motivata, spiegando le ragioni per cui la certificazione medica prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un impedimento assoluto. La motivazione deve essere specifica e dettagliata, ma sempre rispettosa della riservatezza dell’interessato.
d) Fase di Comunicazione dell’esito
La comunicazione deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire all’interessato di comprendere la decisione adottata e le sue conseguenze procedurali. In particolare, deve indicare chiaramente se l’istanza è stata accolta o rigettata, le ragioni della decisione, le conseguenze procedurali e gli eventuali rimedi disponibili. In caso di accoglimento dell’istanza, la comunicazione deve specificare la nuova data fissata per l’incontro o l’udienza, le modalità di svolgimento eventualmente modificate e ogni altra informazione utile per la partecipazione. È opportuno ricordare all’interessato la necessità di comuni-
care tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni di salute che possano influire sulla partecipazione.
In caso di rigetto dell’istanza, la comunicazione deve contenere una motivazione specifica e dettagliata, che spieghi le ragioni per cui la certificazione medica prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un impedimento assoluto. La motivazione deve essere comprensibile e deve consentire all’interessato di valutare l’opportunità di eventuali iniziative successive.
È importante che la comunicazione avvenga tempestivamente, in modo da consentire all’interessato di organizzarsi per la partecipazione al procedimento o di valutare eventuali iniziative successive.
I tempi di comunicazione devono essere ragionevoli e compatibili con le esigenze del procedimento disciplinare.
SUGGERIMENTI PRATICI PER L’APPLICAZIONE DELLE TUTELE PRIVACY
Durante l’intera procedura di valutazione, l’organo disciplinare deve adottare specifiche misure per garantire la tutela della privacy dell’interessato e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, che si sintetizzano di seguito:
• l’accesso alla documentazione medica deve essere limitato ai soli membri dell’organo disciplinare direttamente coinvolti nella valutazione, con l’adozione di misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la riservatezza;
• la documentazione deve essere conservata in fascicoli separati, con misure di sicurezza rafforzate, e deve essere accessibile solo per il tempo strettamente necessario alla valutazione;
• risulterebbe opportuno che l’organo disciplinare fornisse all’interessato un’informativa specifica sul trattamento dei dati sanitari contenuti nella certificazione me-
dica, indicando le finalità del trattamento, le basi giuridiche, i soggetti autorizzati all’accesso, i tempi di conservazione e i diritti dell’interessato;
• la verbalizzazione delle decisioni deve essere particolarmente attenta, documentando adeguatamente le ragioni che hanno portato all’accoglimento o al rigetto dell’istanza senza riportare dettagli clinici non necessari o informazioni che possano compromettere la riservatezza dell’interessato;
• la comunicazione della decisione deve avvenire attraverso modalità che garantiscano la certezza della ricezione e il rispetto della riservatezza. È preferibile utilizzare modalità di comunicazione formali, come la raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta elettronica certificata, che consentano di documentare l’avvenuta notificazione. Nel caso in cui la comunicazione contenga riferimenti a dati sanitari o informazioni sensibili, devono essere adottate misure aggiuntive per garantire la riservatezza, come l’utilizzo di buste chiuse con indicazione “riservata personale” o sistemi di crittografia per le comunicazioni elettroniche.
CONCLUSIONI
Il legittimo impedimento invocato nel procedimento disciplinare costituisce un tipico “incidente” che va gestito in conformità ai principi di tempestività, efficienza e protezione dei dati personali. Ferma restando l’attenzione alla procedura, che non viene regolamentata nelle normative professionali ma viene mutuata dal diritto processuale penale, va evidenziata la crescente attenzione per la tutela della privacy e la sempre maggiore sensibilità verso i diritti fondamentali della persona. Ciò impone un continuo aggiornamento professionale dei membri dell’organo disciplinare e una revisione costante delle procedure di funzionamento che devono riflettere l’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Responsabilità del RPCT e cumulo di incarichi: INOPPORTUNITÀ DI INCARICHI GESTIONALI
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Con un parere appena pubblicato, ANAC torna sui limiti all’operatività del RPCT e ribadisce che il conferimento ad un unico soggetto dell’incarico di RPCT unitamente ad altro incarico di tipo gestionale può generare sovrapposizioni di competenze, zone grigie e situazioni di conflitti di interesse.
Rispetto alla responsabilità del RPCT e ai limiti, ANAC ritorna a quanto già espresso con la De-
libera 840/2018 confermando che il RPCT non ha poteri di accertamento di responsabilità disciplinari, penali, contabili o amministrative. La sua funzione è garantire la tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione, predisponendo e monitorando le misure previste dalla legge 190/2012. Eventuali anomalie riscontrate dal RPCT saranno segnalate agli organi competenti, senza che il RPCT possa sostituirsi a questi.
FATTISPECIE
L’amministratore unico di un Agenzia ha chiesto all’ANAC di chiarire:
1. Se il comportamento del RPCT, che aveva espresso un parere di regolarità contabile contrario sul decreto di nomina della commissione di concorso, fosse esorbitante rispetto ai suoi poteri;
2. Se fosse possibile procedere alla sua sostituzione, anche ad interim rispetto alle procedure concorsuali in trattazione;
3. Se la nomina dei commissari di concorso dovesse essere subordinata all’art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001;
4. Se il DPR 487/1994 preveda priorità per dirigenti interni;
5. Se il regolamento interno fosse conforme alla normativa nazionale.
Rispetto ai quesiti 3, 4, 5, ANAC ha evidenziato che la materia non è di propria competenza pur rammentando, per sola collaborazione, le previsioni della disciplina nazionale (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)
Rispetto invece ai quesiti n. 1 e 2, ANAC ha segnalato che il parere contabile contrario riguardava il decreto con cui l’amministratore unico aveva nominato i componenti della commissione di concorso e che tale parere è stato espresso dalla dirigente nella sua veste di Responsabile del servizio finanziario, nell’ambito delle competenze di regolarità contabile. Al contrario, la medesima professionista in qualità di RPCT, aveva inviato diverse note all’amministratore unico evidenziando possibili criticità organizzative e di rischio corruttivo legate alle procedure concorsuali.
Sempre con riferimento alla fattispecie attenzionata, l’Autorità ha valutato la sussistenza del cumulo di incarichi in capo al medesimo professionista; a tal riguardo -pur riconoscendo l’autonomia dell’ente nelle scelte organizzative- ha ribadito l’inopportunità che il nominato RPCT coincidesse con dirigenti di aree gestionali sensibili (es. finanze, personale, contratti), posto che tale circostanza:
• è idonea a creare conflitti e confusione sui ruoli;
• rischia di compromettere l’autonomia valutativa del RPCT e la chiarezza delle responsabilità.
Va da sè che nel caso esaminato, è stato proprio il cumulo di incarichi a determinare incertezze applicative: il parere contabile contrario è stato reso come dirigente finanziario, ma il fatto che la stessa figura fosse anche RPCT ha ingenerato confusione, inducendo a ritenere che il RPCT si fosse spinto oltre i suoi poteri. Rispetto, infine, alla possibilità di revoca dell’incarico di RPCT anche ad interim. ANAC ha precisato che “non spetta all’Autorità pronunciarsi sul merito della revoca e sostituibilità del RPCT, essendo su questo punto necessaria una valutazione discrezionale dell’amministrazione competente”. Sullo specifico punto ANAC ha poi sottolineato che l’operato del professionista, sia quale RPCT sia quale dirigente del Servizio finanziario, è stato corretto e ha pertanto ricordato che “l’incarico di RPCT può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato e compete comunque agli organi di indirizzo cui spetta anche lascelta del soggetto cui attribuire l’incarico” (cfr. FAQ 4.2). Tale inadempimentonel caso di specie - non sembra sussitere.
Il parere conferma i limiti funzionali del RPCT: il Il RPCT non deve svolgere controlli di merito né accertare responsabilità, ma segnalare criticità e proporre misure correttive. La coesistenza con incarichi dirigenziali in aree a rischio (come il servizio finanziario) genera inevitabili zone grigie e rischi di conflitto di interessi.
Da ciò si desume che il corretto svolgimento dell’incarico di RPCT richiede che l’ente di appartenenza abbia un corretto assetto organizzativo che consenta indipendenza e autonomia valutativa.
Scarica la locandina con il programma completo del corso
Accesso documentale difensivo – il TAR
Lazio afferma il principio di trasparenza contro l’anonimato della segnalazione: PANORAMICA DELLA
GIURISPRUDENZA DEGLI ULTIMI ANNI
Con sentenza 19769 del 7 novembre 2025, il TAR
Lazio Roma ha confermato un principio essenziale in materia di accesso documentale difensivo: il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le se-
gnalazioni che hanno determinato l’attivazione di tale potere. La tutela della riservatezza, secondo il TAR, non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti segnalanti, salvo la circostanza concreta che il soggetto segnalante potrebbe essere esposto ad azioni discriminatorie o indebite pressioni a seguito della conoscenza della sua identità
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
FATTISPECIE
Una Fondazione richiedeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’accesso a una segnalazione ricevuta dall’amministrazione vigilante riguardante presunte irregolarità nella gestione della fondazione stessa. La segnalazione denunciava la mancanza dei requisiti richiesti dallo Statuto in capo al Presidente, l’assenza dei necessari requisiti in capo a molti soci e il ruolo improprio svolto dal Presidente onorario. La Fondazione richiedeva l’accesso non solo alla segnalazione ma anche a tutta la corrispondenza intercorsa, motivando la richiesta con la necessità di “valutare l’esistenza dei presupposti per promuovere iniziative difensive e risarcitorie nei confronti dei segnalanti“, anche in applicazione delle norme statutarie che prevedono l’ineleggibilità e la decadenza dalla carica per chi abbia causato danno alla fondazione.
Il MEF negava l’accesso sostenendo che la segnalazione aveva natura “meramente sollecitatoria” dell’attività di vigilanza e che mancava il nesso di strumentalità con le esigenze difensive prospettate. In particolare, argomentava che “non è chiaro come il documento richiesto ai sensi della L. 241/90 possa essere strumentale per la tutela degli interessi della Fondazione” e che “si ritiene non chiara la pertinenza e l’idoneità probatoria del documento richiesto rispetto alla situazione giuridica finale da tutelare“. In conseguenza di tale diniego, la Fondazione impugnava il diniego dinanzi al TAR Lazio.
POSIZIONE DEL TAR E ITER LOGICO
SEGUITO
Il Tribunale ha confermato l’interesse difensivo del ricorrente, argomentando articolatamente la necessità difensiva della Fondazione come segue.
Il diritto di accesso del soggetto sottoposto a vigilanza
In via preliminare, il TAR ha ribadito che il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato e diffe-
renziato rispetto alla generalità dei cittadini a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza. Questo interesse trova fondamento nel diritto di difesa e nella necessità di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano e sovranazionale.
Il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza
Sul delicato tema del bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei segnalanti, il TAR ha affermato che la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da trasformarsi in un generico “diritto all’anonimato”. Chi assume iniziative che incidono nella sfera giuridica di terzi non può pretendere di rimanere anonimo, salvo la dimostrazione della sussistenza di particolari ipotesi in cui il soggetto segnalante potrebbe essere esposto ad azioni discriminatorie o indebite pressioni.
L’interpretazione del requisito della necessarietà
Il TAR ha poi fornito un’interpretazione pratica del requisito della necessarietà previsto dall’art. 24, comma 7[1], della Legge n. 241 del 1990. I giudici hanno chiarito che tale requisito non può essere inteso nel senso di richiedere all’istante una prova rigorosa della necessità della conoscenza dei documenti, poiché ciò comporterebbe una “probatio diabolica” che svuoterebbe di senso logico la norma. La necessarietà deve invece essere dimostrata su basi presuntive, in relazione all’utilità che il richiedente potrebbe presumibilmente ricavare dalla conoscenza dei documenti richiesti.
I limiti del controllo giurisdizionale Il TAR ha infine ha precisato che l’amministrazione e il giudice amministrativo non devono svolgere ex ante valutazioni sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nel futuro giudizio, competendo tale apprezzamento all’autorità giudiziaria even-
tualmente investita della questione, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive.
PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO
In esito al ricorso, il TAR Lazio ha enunciato il seguente principio di diritto, articolato in tre specifici aspetti:
1. in materia di accesso documentale difensivo, il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le segnalazioni che hanno determinato l’attivazione di tale potere;
2. la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti nella sfera giuridica di terzi, salvo la dimostrazione della sussistenza di particolari ipotesi in cui il soggetto segnalante potrebbe essere esposto ad azioni discriminatorie o indebite pressioni;
3. il requisito della necessarietà su cui si fonda la ratio dell’accesso difensivo di cui al comma 7 dell’art. 24 della L. 241/90 non può essere inteso nel senso di richiedere una prova rigorosa, dovendo essere dimostrato su basi presuntive in relazione all’utilità presumibile della conoscenza dei documenti.
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
Elemento interessante, a valle della pronuncia, è la conoscenza dell’evoluzione giurisprudenziale segnalando che il diritto all’anonimato del segnalante è oggetto di interpretazioni tra loro contrapposte e fornendo di seguito una breve panoramica. In senso analogo si è pronunciato:
• il TAR Marche con sentenza n. 7 del 2025, che ha affermato come in materia di accesso difensivo l’amministrazione e il giu-
dice amministrativo non devono svolgere ex ante valutazioni sull’ammissibilità del documento richiesto, competendo tale apprezzamento solo all’autorità giudiziaria investita della questione principale;
• il TAR Veneto con sentenza n. 2319 del 2024 che ha stabilito che la segnalazione che ha dato luogo a un procedimento ispettivo costituisce documento amministrativo ostensibile e che l’amministrazione non può negare aprioristicamente l’accesso invocando generiche esigenze di tutela della riservatezza del segnalante, dovendo procedere a un concreto bilanciamento tra gli interessi in gioco;
• il TAR Campania con sentenza n. 3142 del 2024 che ha confermato che il diritto di difesa prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, determinando la riespansione della regola generale dell’ostensibilità degli atti;
• il TAR Lombardia Milano con sentenza n. 629 del 2023 che ha stabilito che “al di fuori di particolari ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, il principio di trasparenza deve ritenersi prevalente su quello della riservatezza e non sussiste un diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi, poiché una volta che l’esposto è pervenuto nella sfera di conoscenza della pubblica amministrazione, l’autore dell’atto ha perso il controllo su di esso essendo entrato nella disponibilità dell’amministrazione“;
• il TAR Piemonte con sentenza n. 268 del 2023 che ha chiarito che “le denunce, le segnalazioni e gli esposti che hanno dato luogo all’avvio di un procedimento amministrativo di controllo o ispettivo costituiscono atti di pre-iniziativa che confluiscono nel procedimento stesso e devono qualificarsi come atti del procedimento soggetti ad accesso endoprocedimentale“, precisando che “l’inte-
resse del denunciato, quale destinatario del provvedimento finale che l’amministrazione assumerà all’esito dell’attività ispettiva, a conoscere la segnalazione è in re ipsa“. In senso contrario si è pronunciato:
• il TAR Campania con sentenza n. 6507 del 2025 che ha stabilito che “l’esposto o la segnalazione che costituiscono il presupposto da cui origina un’attività amministrativa di controllo non possono costituire oggetto di accesso documentale quando tale attività si traduca in verifiche ispettive autonome e in verbali di accertamento“, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità necessaria;
• il TAR Veneto con sentenza n. 1610 del 2025 ha negato l’accesso agli esposti ritenendo che essi “non costituiscono documenti amministrativi in senso proprio, ma atti che si pongono in rapporto di mera occasionalità rispetto all’esercizio dei poteri di controllo della pubblica amministrazione“, precisando che “l’interesse conoscitivo del soggetto sottoposto ad accertamenti è di norma soddisfatto dalla conoscenza degli atti relativi all’attività ispettiva e accertativa effettivamente svolta dall’amministrazione“;
• il TAR Toscana con sentenza n. 1418 del 2025 che ha richiesto una dimostrazione rigorosa del nesso di strumentalità, precisando che “il mero richiamo alla presenza di un procedimento disciplinare e alla qualità di autore di un esposto non può risultare sufficiente a sostenere una motivazione idonea a giustificare l’accesso, non potendosi esercitare in modo generico il diritto di accesso che giustificherebbe altrimenti l’acquisizione di qualsiasi documento anche non correlato, in modo diretto o indiretto, all’oggetto del procedimento pendente“.
In senso intermedio si è pronunciato:
• Il TAR Veneto con sentenza n. 2319 del 2024 che ha stabilito che “l’Amministrazione non può negare aprioristicamente l’accesso invocando generiche esigenze di tutela della riservatezza del segnalante, ma
deve procedere a un concreto bilanciamento tra l’interesse difensivo del richiedente e le contrapposte esigenze di riservatezza” e che “qualora sussistano effettive esigenze di tutela del segnalante, l’Amministrazione deve limitarsi ad oscurarne le generalità e le espressioni idonee a identificarlo, consentendo comunque l’ostensione del documento e l’esame del suo contenuto“.
• Il TAR Veneto con sentenza n. 1158 del 2018 che ha operato un bilanciamento più restrittivo ritenendo che “l’ostensione del solo contenuto sostanziale delle segnalazioni, priva dei dati identificativi degli autori e delle date di sottoscrizione, è sufficiente a consentire al destinatario delle contestazioni di esercitare il proprio diritto di difesa“, evidenziando come “il bilanciamento tra le contrapposte esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e di riservatezza dei terzi segnalanti va operato caso per caso“.
CONCLUSIONI
La sentenza del TAR Lazio 19769 del 7 novembre 2025 rappresenta un punto di convergenza della più recente giurisprudenza in tema di accesso documentale difensivo, sottolineando che il diritto di difesa e la trasparenza amministrativa non possono essere compressi da un’interpretazione troppo estensiva delle esigenze di riservatezza e riconoscendo il diritto del soggetto sottoposto a vigilanza di accedere integralmente alle segnalazioni che hanno determinato l’attivazione del potere amministrativo. Tale tendenza, inoltre, conferma l’approccio pragmatico al requisito della necessarietà nell’accesso difensivo, rifiutando interpretazioni eccessivamente rigorose che potrebbero svuotare di significato il diritto di difesa.
[1] “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”
Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2406375
Scarica la locandina con il programma completo del corso
Pubblicazione dell’indirizzo di residenza
nell’albo
professionale:
IL GARANTE NE STABILISCE
L’ILLEGITTIMITÀ
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Con un recente provvedimento del 9 ottobre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un Ordine delle Professioni Infermieristiche per aver pubblicato online l’indirizzo di residenza dei propri iscritti. Il caso offre l’occasione per riflettere sul rapporto tra disciplina ordinistica (in questo caso DPR 221/1950 regolante le professioni sanitarie) e principi del GDPR, nonché sulle reali esigenze informative degli albi professionali.
FATTISPECIE
Un professionista iscritto ad un OPI ha presentato reclamo al Garante dopo aver riscontrato che, nell’albo pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, compariva anche il proprio indirizzo di residenza. In una prima fase l’Ordine ha giustificato la pubblicazione richiamando l’art. 3 del DPR 221/1950, che prevede l’indicazione del “domicilio” dell’iscritto. Successivamente ha modifi-
cato la propria versione dei fatti, sostenendo che la pubblicazione dell’albo “completo” — contenente anche il dato sulla residenza — fosse avvenuta per un errore materiale di una dipendente, il quale avrebbe portato all’esposizione del file sul sito per alcune ore. Sebbene rimosso, il documento era stato indicizzato dai motori di ricerca, restando accessibile per un periodo significativo.
La Federazione nazionale, coinvolta dal Garante, ha confermato di non pubblicare la residenza negli elenchi nazionali e di non aver mai ricevuto indicazioni ministeriali che imponessero tale diffusione.
LA POSIZIONE DEL GARANTE
Il Garante ha ricostruito in modo sistematico il quadro normativo, secondo i seguenti passaggi:
1. Base giuridica e limiti del GDPR
Gli Ordini professionali, quali enti pubblici, possono trattare e diffondere dati solo se ciò è:
• previsto da una norma di legge (art. 6, par.1, lett. c, GDPR), oppure
• necessario per un compito di interesse pubblico (art. 6, par.1, lett. e, GDPR).
In considerazione dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, anche quando la legge prevede l’inserimento di determinati dati in un albo, la loro diffusione online deve rispettare i principi di minimizzazione, proporzionalità e necessità.
2. “Domicilio” non equivale a “residenza privata” Il riferimento al “domicilio” nel DPR 221/1950, utilizzato in via prioritaria dall’Ordine a supporto della correttezza del proprio operato, non può essere interpretato come autorizzazione alla pubblicazione della residenza. Ed infatti:
• la residenza è un dato non necessario all’identificazione professionale;
• scopo della pubblicazione nell’albo è quello di consentire a terzi la verifica dell’iscrizione;
• la Federazione di livello nazionale, ben-
chè vincolata alla stessa normativa, non pubblica il dato relativo alla residenza, così come altri dati pur previsti nella norma del 1950 ma ora considerabili superati (come la “paternità”).
3. Rischi connessi alla diffusione
Rispetto al dato in pubblicazione, il Garante ne contesta la necessità e la pertinenza argomentando che la diffusione dell’indirizzo comporterebbe un’ingerenza molto intensa nella vita privata, esporrebbe gli iscritti a rischi di sicurezza (furto d’identità, aggressioni, stalking), potrebbe diventare potenzialmente illimitata a causa dell’indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
Il Garante, nella trattazione del caso, ha inoltre evidenziato tre elementi poi determinanti nella quantificazione della sanzione, ovvero:
• scarsa collaborazione istruttoria per aver mutato condotta difensiva in corso di procedimento
• ricostruzioni dei fatti variabili;
• ritardo nell’attivarsi per la rimozione dalle cache dei motori di ricerca.
IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO
Il Garante ha dichiarato illecita la diffusione dei dati di residenza e ha accertato la violazione:
• dell’art. 5, par.1, lett. a) del GDPR (liceità, correttezza, trasparenza);
• dell’art. 5, par.1, lett. c) del GDPR (minimizzazione);
• dell’art. 6, par.1, lett. e e par. 2–3 del GDPR (assenza di base giuridica adeguata);
• dell’art. 2-ter del Codice Privacy. irrogando una sanzione pecuniaria di 16.000 euro, con obbligo di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
ISTRUZIONI PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Dalla decisione emergono indicazioni operative di carattere generale, sicuramente idonee ad essere integrate in una policy sul trattamen-
to dei dati personali da parte degli enti esponenziali di categoria. In particolare, gli Ordini sono tenuti a:
• Pubblicare solo i dati strettamente necessari quali nome e cognome, data e luogo di nascita, numero e anno di iscrizione.
• Non pubblicare la residenza privata posto che non è un dato necessario e la sua diffusione online viola il GDPR.
• Preferire, se necessario, il domicilio professionale: nei soli casi in cui la disciplina settoriale lo richieda, esso deve essere inteso come luogo di esercizio dell’attività, non come abitazione privata.
• Applicare una lettura “aggiornata” del DPR 221/1950, reinterpretando norme risalenti alla luce dei principi europei.
• Gestire correttamente cache, versioni e indicizzazione, ovvero rimuovere tempestivamente file errati; richiedere la
deindicizzazione a Google e ad altri motori; impedire l’indicizzazione dei file interni tramite robots.txt, header noindex o repository riservati.
RILEVANZA DEL PROVVEDIMENTO
Il caso, specificamente derivato dalle professioni sanitarie, ha impatto su tutti gli Ordini professionali, perché:
• rafforza l’orientamento secondo cui l’albo online è soggetto a minimizzazione e necessità;
• chiarisce definitivamente che la residenza privata non è pubblicabile;
• impone agli Ordini di riesaminare i propri regolamenti e le proprie prassi di pubblicazione;
• si pone come precedente rilevante per altri reclami simili già emergenti in vari settori ordinistici.
Thermo CAD : VERIFICA A FUOCO DI SEZIONE IN ACCIAIO ANCHE CON PROTEZIONI
L’analisi strutturale al fuoco consente la verifica analitica, alternativa a quella tabellare, attraverso l’uso di apposito software per valutare dettagliatamente il comportamento della sezione, anche per la valutazione di apposite protezioni.
Ing. Daniele Brusarosco
Gli elementi strutturali di edifici o impianti devono poter mantenere sufficienti caratteristiche di resistenza anche in caso di incendio. La norma di riferimento per analisi di resistenza in quest’ambito, è l’Eurocodice, che prevede valutazioni di diverso tipo tra cui una verifica analitica basata sull’uso di appositi software. ThermoCAD, prodotto da Concrete, è un software in grado di valutare la diffusione delle temperature al variare del tempo con un proprio solutore ad elementi finiti per qualsiasi materiale e determinare il criterio di resistenza “R” di sezioni in calcestruzzo armato, acciaio, legno o muratura.
In questo esempio lo utilizziamo per la verifica di una colonna in acciaio di tipo HEA 200 esposta all’incendio sull’intero contorno, in varie ipotesi:
• Esposizione della sola sezione in acciaio;
• Protezione della sezione attraverso vernice intumescente;
• Protezione della sezione attraverso rifodera in lastre di gessofibra.
SEZIONE IN ACCIAIO SENZA PROTEZIONE
L’analisi termica FEM è stata condotta applicando la curva d’incendio normalizzato standard per 60 minuti. Essa ci evidenzia, come era immaginabile vista la conducibilità elevata
Concrete s.r.l.
Verifica di resistenza a 20 minuti.
dell’acciaio, che la sezione aumenta rapidamente la sua temperatura in pressoché tutti i punti, anche interni. Già dopo 10 minuti, nel nodo più interno alla congiunzione ala-anima, si possono superare i 500°C, come si può notare nella figura seguente. Si conducono le verifiche di resistenza, a passi
Via della Pieve 19, 35121 Padova, Italy - Tel: 049 8754720 - Fax: 049 8755234 www.concrete.it | mail: info@concrete.it
Sezione in acciaio con intercapedine d’aria e lastre perimetrali in cartongesso. Resistenza verificata a 60 minuti.
di 10 min fino alla durata prevista di 60 minuti. Tali verifiche dell’acciaio per sezioni di classe 1 o 2 vengono condotte individuando il dominio di resistenza, definito plasticizzando tutte le fibre della sezione, e calcolando il coefficiente di sfruttamento. Le verifiche di instabilità vengono condotte secondo le prescrizioni della UNI EN 1993-1-2.
La sezione non protetta resiste, per una certa sollecitazione di progetto, solo fino al primo step di verifica, e può essere classificata come R10.
SEZIONE IN ACCIAIO PROTETTA CON VERNICE INTUMESCENTE
Un metodo di protezione dell’elemento strutturale è costituito dall’applicazione di vernici intumescenti, cioè sottili strati di appositi prodotti che, in caso di incendio, si espandono formando micro-cavità spugnose atte a rallentare l’effetto della fiamma sulle superfici sottostanti; l’effetto di protezione è quindi di tipo misto chimico-fisico, più che di pura propagazione termica.
La sua efficacia varia da prodotto a prodotto,
in funzione anche dello spessore di applicazione e dalla forma della sezione esposta, valutata, usualmente, dal Fattore di massività I produttori forniscono generalmente delle tabelle per valutare lo spessore di prodotto in funzione del grado di protezione richiesto e della massività ma, derivando spesso da prove sperimentali, non sono utilizzabili con il metodo analitico.
Lo Spessore equivalente, invece, equiparare la protezione di una vernice ricavata da una prova sperimentale con quella offerta da uno spessore di un rivestimento convenzionale e può offrire una protezione equivalente ad uno spessore di calcestruzzo da 10 a 30 mm ed oltre.
Nel nostro caso applichiamo alla sezione, mediante l’apposito comando Disegna > Circonda con blocchi… uno spessore di 1 cm di blocchi in cls siliceo, definenti lo spessore equivalente di vernice; infine applichiamo l’esposizione al fuoco sull’intero perimetro con l’apposito comando Disegna > Circonda con condizione
Lanciando il solutore termico e chiedendo la verifica in tutti gli step, otteniamo una resistenza R20. Abbiamo dunque raddoppiato la durata rispetto al caso non protetto. Lanciando solutore termico e verifica in tutti gli step otteniamo una resistenza R60. La mappatura termica a 60 minuti ci mostra come la temperatura della sezione in acciaio resti in questo caso sempre al di sotto dei 600°C, consentendo il raggiungimento della verifica.
CONCLUSIONI
I metodi tabellari proposti dalla norma hanno validità limitata a geometrie e condizioni specifiche, senza estrapolazioni e solo per curva di incendio standard.
Attraverso l’uso di un software come Thermocad è possibile, invece, valutare la variazione di temperatura al variare del tempo, sia per curve di riscaldamento da normativa che personalizzabili, in una sezione multimateriale, prevedendo la verifica analitica con la deter-
Mappatura di colore delle temperature ad un determinato step temporale.
minazione di “R” anche passando direttamente i dati da altro software di calcolo FEM come Sismicad.
Breve filmato che illustra alcune fasi dell’utilizzo del software ThermoCAD.
DINAMICO ORARIO : LA SOLUZIONE IDEALE PER
PROGETTARE IMPIANTI
A POMPA
DI CALORE EFFICIENTI
Con dinamico Orario valuti il carico termico, calcoli il reale consumo dell’edificio e verifichi i criteri energetici previsti
Blumatica Dinamico Orario, parte della suite Blumatica Energy, è la soluzione ideale per il dimensionamento evoluto delle pompe di calore. Superando i limiti del solo calcolo di potenza di picco, il software utilizza il calcolo dinamico orario per analizzare il comportamento reale dell’edificio, considerando inerzia termica, carichi parziali, modulazione e strategie di regolazione. Questo approccio consente di evitare sovradimensionamenti, migliorare l’efficienza stagionale e garantire comfort stabile. Blumatica Dinamico Orario supporta il progettista anche nelle asseverazioni, integrando in un unico ambiente potenza, energia, temperature (interne, radiante e operative) e comfort.
DIMENSIONAMENTO EVOLUTO DELLE POMPE
DI CALORE: OLTRE IL SEMPLICE CALCOLO DI POTENZA
Nel contesto attuale di decarbonizzazione e incentivi, il dimensionamento delle pompe di calore non può più essere affrontato con logiche tradizionali. Blumatica Dinamico Orario, parte integrante della suite Blumatica Energy, nasce proprio per supportare i professionisti in questa transizione, offrendo un approccio avanzato, coerente con il reale funzionamento fabbricato–impianto e con le esigenze normative e asseverative.
Scegli anche tu Blumatica Dinamico Orario e scopri un nuovo modo di lavorare.
CLICCA QUI
DAL CARICO DI PROGETTO AL COMPORTAMENTO REALE DELL’EDIFICIO Il calcolo secondo UNI EN 12831 resta un riferimento normativo imprescindibile, ma fotografa solo la condizione più gravosa. Blumatica Dinamico Orario supera questo limite integrando il calcolo dinamico orario, che consente di analizzare come l’edificio richiede
Consorzio POROTON® Italia Via Irno s.n.c. - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Tel: 089.848601 Fax: 089.848741 info@blumatica.it | www.blumatica.it
energia nel tempo, ora per ora, considerando inerzia termica, accumuli, modulazione della macchina e strategie di regolazione. Il risultato è un dimensionamento più realistico e tecnicamente giustificabile.
ANALISI DETTAGLIATA DEI CARICHI E
RIDUZIONE DEL SOVRADIMENSIONAMENTO
Uno dei principali vantaggi del software è la possibilità di visualizzare la distribuzione reale dei carichi termici, evidenziando quanto spesso l’impianto lavori a carico parziale. Questo consente di evitare sovradimensionamenti tipici degli approcci tradizionali, migliorando l’efficienza stagionale della pompa di calore, riducendo i cicli on/off e aumentando la stabilità del comfort interno.
VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ TRA
EDIFICIO E POMPA DI CALORE
Grazie al confronto diretto tra curva di carico dell’edificio e prestazioni della macchina, Blumatica Dinamico Orario permette di valutare la compatibilità con la potenza minima modulabile, aspetto cruciale per il corretto funzionamento delle pompe di calore moderne. Il progettista non si limita a “scegliere i kW”, ma può dimostrare la bontà della soluzione adottata.
GESTIONE INTELLIGENTE DI TRANSITORI E STRATEGIE DI REGOLAZIONE
Il software rende evidenti fenomeni spesso trascurati come i picchi di avviamento e le riprese dopo setback, permettendo di interpretarli correttamente e di intervenire sulle strategie di controllo anziché aumentare inutilmente la potenza installata. Questo approccio progettuale evoluto si traduce in impianti più efficienti, affidabili e coerenti con il comfort richiesto.
Guarda il video e scopri le funzionalità del nuovo software Blumatica Dinamico Orario.
UN SUPPORTO CONCRETO PER PROGETTAZIONE E ASSEVERAZIONI
Blumatica Dinamico Orario non è solo uno strumento di calcolo, ma un alleato progettuale che integra potenza, energia, comfort e regolazione in un unico ambiente di lavoro. Un valore aggiunto fondamentale sia per la qualità tecnica del progetto sia per la documentazione richiesta negli interventi incentivati. Blumatica Dinamico Orario rappresenta la soluzione ideale per i professionisti che vogliono progettare impianti a pompa di calore realmente efficienti, superando i limiti del dimensionamento tradizionale e adottando un approccio moderno, dinamico e perfettamente allineato alle esigenze del mercato e della normativa.
Se sei già un nostro affezionato cliente, condividi la tua esperienza positiva e sostieni il nostro progetto di continuo rinnovamento.
CREPE NEI MURI?
RISOLVIAMO IL PROBLEMA DEFINITIVAMENTE
Le soluzioni che cercavi per risolvere il problema delle crepe nei muri
Siamo professionisti con esperienza ventennale settore dei consolidamenti delle fondazioni, dei reni di fondazione e delle murature. La nostra mission è lo sviluppo di soluzioni d’intervento a bassa invasi vità e poco invasive per:
• la stabilizzazione di strutture di fondazione o pavimentazioni che hanno subito cedimenti;
• l’adeguamento di strutture di fondazione e murature in caso di modifiche strutturali/cambio di destinazione d’uso;
• il miglioramento del comportamento sismico di fondazioni, pavimentazioni e murature esistenti;
Siamo attivi con personale specializzato in tutta Italia su qualsiasi tipo di struttura con il nostro team tecnico di ingegneri e geologi disponibili per sopralluoghi gratuiti. Le nostre soluzioni innovative sono: PushSystem, ValveSystem e WRSystem.
MICROPALI PUSHSYSTEM
I Micropali PushSystem sono una soluzione innovativa e poco invasiva per risolvere i cedi-
DIFECH SRL
Scopri di più su PushSystem
menti in fondazione.
Sono pali di fondazione presso infissi a contrasto con le strutture. L’impiego dei Micropali PushSystem permette un appoggio di fondazione stabile e duraturo grazie al controllo della portata dei pali ed al precarico imposto in fase d’installazione che li rende immediatamente attivi.
I Micropali PushSystem sono pali modulari in acciaio S355 di provenienza certificata con accoppiamento filettato. I moduli standard impiegati hanno una lunghezza di 1 m e un diametro e spessore a partire da 76 e 8 mm.
ValveSystem è l’innovativo sistema di consolidamento fondazioni mediante iniezio ne di speciali formulati, svi luppato da DIFECH ponendo si i seguenti obiettivi:
• ottenere una distribu zione uniforme ed omo genea del materiale nel volume di terreno inte ressato dal bulbo tensio nale indotto dalla fonda zione;
• adottare in ogni condizione geotecnica il tipo di formulato più idoneo; Il primo obbiettivo si è raggiunto attraverso l’impiego di canne di iniezione dotate di speciali valvole, mentre il secondo attraverso la selezione di differenti formulati specificatamente sviluppati per impiego geotecnico.
WRSYSTEM, CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE
WRSystem è l’innovativo sistema di consolidamento delle murature di edifici storici e rurali mediante iniezione di speciali malte stabilizzanti compatibili con la composizione delle murature.
Con WRSystem vengono iniettate nelle murature speciali malte stabilizzanti eco-compatibili che producono come effetto il riempimento delle cavità interne alla muratura e la cucitura delle eventuali fessurazioni presenti nella stessa determinando di conseguenza un incremento della resistenza strutturale senza variare in misura troppo significativa la rigidezza originaria del paramento murario.
Questo sistema permette un recupero definitivo dell’integrità muraria con attivazione immediata, senza produrre dannose vibrazioni o materiali di risulta. Tutti gli interventi vengono realizzati in modo mirato e poco invasivo con durata limitata del cantiere.
Se noti delle crepe sulla struttura, contattaci subito per un sopralluogo gratuito