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03:2026_Pratica_Professionale_TOL

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TOL

- Tipologie omogenee di lavorazioni

PER LA REVISIONE PREZZI

NEI LAVORI PUBBLICI

Il D.M. 30/03/2026, n. 743 adotta gli indici ISTAT di costo delle lavorazioni riferiti alle TOL dell’Allegato II.2-bis al Codice appalti. Il decreto rileva per le nuove procedure e disciplina anche l’uso convenzionale degli indici nei rapporti pregressi.

Il D.M. 30/03/2026, n. 743, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dà attuazione all’art. 60, comma 4, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, come modificato dal D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209, disponendo l’adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla tabella A dell’Allegato II.2-bis al Codice. Gli indici costituiscono il riferimento necessario per la determinazione degli indici sintetici revisionali relativi ai contratti di lavori. Il decreto precisa inoltre il proprio ambito temporale di applicazione e detta una disciplina transitoria per le procedure già avviate e per i contratti in corso.

REVISIONE PREZZI E FUNZIONE DEGLI INDICI

L’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 impone l’inserimento, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, delle clausole di revisione prezzi. Tali clausole non comportano una rinegoziazione del contratto, ma operano al ricorrere di particolari condizioni di natura oggettiva, connesse a variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio. Per i lavori, la clausola si attiva quando la variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, supera il 3% dell’importo complessivo. La revisione è riconosciuta nella misura del 90% del valore eccedente tale soglia e trova applicazione alle prestazioni da eseguire. Il sistema delineato dal Codice distingue, sul piano metodologico, tra contratti di lavori e contratti di servizi e forniture. Per i lavori, l’Allegato II.2-bis prevede la costruzione di un indice sintetico revisionale riferito allo specifico progetto, calcolato sulla base delle TOL, tipologie omogenee di lavorazioni, e dei relativi pesi. Per servizi e forniture operano invece gli indici revisionali individuati secondo i criteri della sezione III dell’Allegato.

TIPOLOGIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI E INDICE SINTETICO

Le TOL hanno la funzione di ricondurre le lavorazioni oggetto dell’appalto a categorie omogenee, così da consentire la costruzione dell’indice sintetico revisionale del progetto. La tabella A dell’Allegato II.2-bis individua 20 tipologie, relative, tra l’altro, a opere edili, scavi, pavimentazioni, strutture, gallerie, acquedotti, opere marittime, impianti, armamento ferroviario, opere di fondazione e conferimento a impianto di smaltimento o recupero. In sede di progettazione e di predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve quindi ricondurre le lavorazioni alle TOL pertinenti e attribuire i relativi pesi percentuali, con riferimento all’importo complessivo dei lavori. L’indice sintetico del progetto è dato dalla combinazione ponderata degli indici delle singole TOL considerate. Il D.M. 743/2026 adotta gli indici di costo delle lavorazioni elaborati dall’ISTAT per ciascuna TOL, rendendo operativo il meccanismo previsto dall’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023, comma 4, e dall’Allegato II.2-bis per la revisione prezzi nei contratti di lavori. Di seguito l’elenco delle TOL definite dal Codice dei contratti pubblici.

TOL.1 Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.2 Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.3 Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

TOL.4 Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

TOL.5 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

TOL.6 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

TOL.7 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

TOL.8 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

TOL.9 Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

TOL.10 Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

TOL.11 Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature

TOL.12 Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

TOL.13 Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l’illuminazione pubblica

Segue tabella >>

TOL.14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

TOL.15 Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

TOL.16 Impianti di potabilizzazione e depurazione

TOL.17 Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

TOL.18 Armamento ferroviario

TOL.19 Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

TOL.20 Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

EFFICACIA DEL DECRETO E PROCEDURE SOGGETTE ALLE NUOVE TOL

L’art. 2 del D.M. 743/2026, comma 1, stabilisce che le disposizioni recate dal decreto medesimo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del decreto. Il decreto acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 32 della L. 18/06/2009, n. 69, comma 1. Considerando che il decreto è stato pubblicato in data 27/04/2026, ne consegue che il nuovo sistema basato sugli indici ISTAT delle TOL opera per le procedure avviate da tale data.

Ai fini dell’individuazione del momento di avvio, il decreto considera rilevante, alternativamente:

Atto rilevante

Pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara

Trasmissione di un invito

Adozione di una determina a contrarre

Effetto ai fini dell’applicazione

del D.M. 743/2026

La procedura è soggetta al nuovo sistema se la pubblicazione avviene dalla data di efficacia del decreto

Per le procedure senza bando, rileva l’invio dell’invito dalla data di efficacia del decreto

Rileva quando la procedura è avviata mediante tale atto dalla data di efficacia del decreto

Per tali procedure, le stazioni appaltanti devono dunque impostare la disciplina revisionale dei lavori utilizzando le TOL e gli indici adottati dal decreto. Da tale momento, inoltre, secondo quanto previsto dall’Allegato II.2-bis, gli indici di costo precedentemente pubblicati sul portale ISTAT ai sensi dell’art. 60, nel testo vigente alla data del 01/07/2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici.

PROCEDURE PREGRESSE E CONTRATTI IN CORSO

Per le procedure non rientranti nell’ambito applicativo ordinario del D.M. 743/2026, il decreto non impone un’applicazione automatica generalizzata del nuovo sistema. Tuttavia, l’art. 2 del D.M. 743/2026, comma 2, introduce una disciplina transitoria che consente alle stazioni appaltanti, nei limiti del quadro economico dell’opera e sulla base dell’art. 5, comma 1, lett. e), n. 6, dell’Allegato I.7 al Codice, di applicare convenzionalmente gli indici ISTAT delle TOL anche a rapporti anteriori

1) La prima ipotesi riguarda le procedure di affidamento relative a contratti non ancora stipulati. In questo caso, gli indici possono essere applicati anche se il bando o l’avviso sono stati pubblicati prima dell’efficacia del decreto. Per le procedure senza pubblicazione di bando o avviso, la stessa possibilità opera quando, alla data di efficacia del decreto, siano già stati inviati gli avvisi a

presentare offerte. L’applicazione può avvenire anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste negli atti di gara.

2) La seconda ipotesi riguarda i contratti in corso di esecuzione. Anche in tal caso, la stazione appaltante può applicare convenzionalmente gli indici ISTAT delle TOL, ma con un limite oggettivo: il riferimento è agli stati di avanzamento dei lavori relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, a far data dall’entrata in efficacia del decreto. Anche qui è ammessa la deroga alle clausole di revisione prezzi già inserite nei contratti in essere.

Ne deriva il seguente assetto:

• per le nuove procedure avviate dalla data di efficacia del D.M. 743/2026, il sistema delle TOL e degli indici ISTAT adottati con il decreto costituisce il riferimento ordinario;

• per le procedure pregresse e per i contratti in corso, invece, il ricorso ai nuovi indici è possibile solo nei termini convenzionali e nei limiti espressamente indicati dalla disciplina transitoria, restando fermo il necessario coordinamento con il quadro economico dell’intervento e con le clausole contrattuali applicabili.

Clicca per scaricare la scheda tematica aggiornata sulla revisione prezzi e la tabella completa aggiornata degli indici mensili per ciascuna TOL.
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