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VERIFICHE DURC PER LAVORI EDILI PRIVATI

L’articolo riguarda l’obbligo di verifica del DURC per ciascun pagamento nei lavori edilizi privati e il rapporto con il cosiddetto “DURC di congruità” per il saldo finale. L’analisi della normativa e della giurisprudenza consente di fornire una risposta articolata e precisa.

Il DURC (acronimo di Documento unico di regolarità contributiva) è un certificato che attesta l’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti: – dell’INPS; – dell’INAIL; –delle Casse edili, per le imprese classifica-

te o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative. Con questo contributo si intende se nell’ambito

di lavori edilizi privati (con o senza fruizione di detrazioni fiscali quali Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, ecc.) la normativa richieda di verificare il DURC per ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa appaltatrice, analogamente a quanto previsto per il c.d. “Durc di congruità” per il quale è previsto che il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori (ove nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina), dell’attestazione di congruità.

IL DURC NEI LAVORI EDILIZI PRIVATI: QUADRO NORMATIVO GENERALE

La normativa italiana prevede l’obbligo di verifica del DURC anche per i lavori edilizi privati, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3948 del 2011. Il principio è stabilito dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, che impone al committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. Secondo la giurisprudenza consolidata, “l’obbligo di attestazione della regolarità contributiva (DURC) si applica non soltanto agli appalti pubblici ma anche ai lavori edili privati. La norma impone infatti al committente, qualunque sia la sua natura pubblica o privata, di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla certificazione della regolarità contributiva”.

VERIFICHE DURC DURANTE

L’ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI

Per quanto riguarda la necessità di verificare il DURC per ciascun pagamento nei lavori privati, la normativa non prevede un obbligo specifico analogo a quello stabilito per i contratti pubblici.

L’art. 31 del D.L. 69/2013 disciplina dettagliatamente le verifiche DURC per i contratti pubblici, prevedendo l’acquisizione d’ufficio del documento per varie fasi, inclusi “il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori” e “il paga-

mento del saldo finale”. Tuttavia, per i lavori privati, l’art. 31, comma 1-bis del D.L. 69/2013 stabilisce una significativa eccezione: “In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”.

IL DURC DI CONGRUITÀ E

L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

In attuazione del comma 10-bis, dell’art. 8 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) è stato emesso il D.M. 25/06/2021, n. 143 con il quale si definiscono le modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa.

La verifica della congruità si riferisce all’inci-

denza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da parte di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, e prevede il rilascio di un’attestazione di congruità (c.d. “DURC di congruità”).

Tuttavia, dall’analisi normativa emerge che l’attestazione di congruità è un istituto distinto dal DURC, disciplinato principalmente per i lavori pubblici.

L’art. 117 del nuovo Codice Appalti prevede che “il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria”, ma non fa riferimento specifico al “DURC di congruità”.

DISTINZIONE TRA DURC E ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

È importante chiarire che il DURC e l›attestazione di congruità sono strumenti diversi:

–Il DURC attesta la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi

–L’attestazione di congruità riguarda la verifica della congruità dei prezzi e delle prestazioni rese

Come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza n. 4092/2017, “la finalità del DURC è sempre rimasta quella di consentire di verificare che le imprese interessate da contratti pubblici siano in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi prima dell’aggiudicazione o della conclusione del contratto, al momento del pagamento delle fatture e prima della concessione di agevolazioni normative e contributive”.

CONCLUSIONI OPERATIVE

In base all’analisi normativa e giurisprudenziale: –

Per i lavori edilizi privati ordinari non sussiste l’obbligo di verificare il DURC per ciascun pagamento, a differenza di quanto previsto per i contratti pubblici

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–L’obbligo principale rimane quello di verificare il DURC prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008

– Il “DURC di congruità” non costituisce un istituto giuridico specifico nella normativa italiana; l’attestazione di congruità è un meccanismo distinto dal DURC

–Per il saldo finale nei lavori privati non è previsto un obbligo specifico di acquisizione del DURC analogo a quello dei lavori pubblici, salvo che non sia diversamente stabilito nel contratto tra le parti

–Le detrazioni fiscali non introducono obblighi aggiuntivi di verifica DURC per i pagamenti, limitandosi a disciplinare le modalità di fruizione del beneficio fiscale La normativa, pertanto, non richiede la verifica del DURC per ciascun pagamento nei lavori edilizi privati, configurando tale obbligo principalmente per la fase iniziale dei lavori e mantenendo la distinzione con il regime più rigoroso previsto per i contratti pubblici. 

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