Skip to main content

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000013.29-01-2026+Allegati

Page 1


Il Ministro dell’istruzione e del merito

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” , come modificato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, e, in particolare, gli articoli 17 e 18;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, riguardante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;

VISTA la legge 1 ottobre 2024, n. 150, concernente “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”;

VISTI gli Accordi del 22 agosto e 6 settembre 1996 e del 28 giugno 2012 tra la Svizzera e l’Italia sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera;

VISTO il Protocollo culturale tra l’Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997 e il Memorandum d’intesa del 14 aprile 2010 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’Italia e il Ministero dell’educazione di Spagna per la promozione e l’insegnamento della lingua e cultura italiana e spagnola nelle rispettive istituzioni scolastiche;

VISTO il Protocollo di cooperazione culturale tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, firmato il 24 aprile 2002 e l’Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per l’istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania, concluso in data 14 ottobre 2004;

VISTO l’Accordo tra Italia e Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l’articolo 3, relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell’accesso alle istituzioni universitarie;

VISTO l’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma di esame di Stato italiano, sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009 e il

Il Ministro dell’istruzione e del merito

Protocollo aggiuntivo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, per il rilascio del doppio diploma del Baccalauréat tecnologico e del diploma dell’esame di Stato di Istituto tecnico, firmato a Firenze il 6 maggio 2016;

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, riguardante “Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d’Aosta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, avente a oggetto “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, avente a oggetto “Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d’Aosta”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto - EsaBac (rilascio del doppio diploma italiano e francese)”;

Il Ministro dell’istruzione e del merito

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, riguardante “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «EsaBac techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico)”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute 24 maggio 2018, n. 92, di adozione del “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, concernente i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, recante “Disposizioni per lo svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno” ;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente l’adozione delle Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, riguardante il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTI il decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, “Decreto recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”, e la nota direttoriale prot. AOODGOSV n. 23988 del 19 settembre 2022, avente ad oggetto “Nota sul decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 di adozione

Il Ministro dell’istruzione e del merito

dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli istituti professionali di nuovo ordinamento”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 2 agosto 2022, n. 209, avente ad oggetto “Programma di storia delle sezioni dei licei con progetto EsaBac”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, di “Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 12 novembre 2024, n. 226, concernente “Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

VISTA la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, recante “Regolamento di esecuzione relativo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e le Province autonome di Bolzano e di Trento 25 luglio 2024, prot. n. 1976, per la definizione dei “Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del medesimo decreto”;

CONSIDERATO che l’articolo 17, comma 7, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), punto 2), del citato decretolegge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, prevede che, relativamente all’esame di maturità, con

Il Ministro dell’istruzione e del merito

decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova scritta, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo, e che per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti;

CONSIDERATO che l’articolo 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone che con il decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

ASSUNTA la necessità di individuare le discipline oggetto della seconda prova scritta, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, le modalità organizzative relative al suo svolgimento, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio

DECRETA

Articolo 1

Esame di maturità: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d’esame

1. Per l’esame di maturità dell’anno scolastico 2025/2026, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicate:

a) le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di maturità, a eccezione degli istituti professionali del vigente ordinamento, per i quali le seconde prove vertono sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati; b) le quattro discipline oggetto del colloquio d’esame, ferme restando le specifiche indicazioni relative agli istituti professionali del vigente ordinamento

2. Per l’anno scolastico 2025/2026, il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nelle scuole italiane all’estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l’istituzione scolastica. Fanno eccezione le scuole italiane all’estero ove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac techno nelle quali, ai sensi rispettivamente dell’articolo 3, comma l, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.

Articolo 2

Colloquio

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l’esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove d’esame, ivi compreso il colloquio. Il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). A tal fine la commissione d’esame tiene conto anche delle

Il Ministro dell’istruzione e del merito

informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Esso concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli –documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d’esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di formazione scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 2. Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all’art. 1, co.1, lettera b), al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro, con riferimento al complesso del percorso effettuato Inoltre, il colloquio verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Infine, nell’ambito del colloquio, viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

4. Nell’ambito del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di commissario interno.

5. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac/EsaBac techno si rinvia a quanto indicato nei decreti ministeriali 8 febbraio 2013, n. 95, e 4 agosto 2016, n. 614, come modificati e integrati dai decreti ministeriali 24 aprile 2019, n. 384, e 2 agosto 2022, n. 209. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 95 del 2013, il presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l’anno scolastico. Parimenti, per l’EsaBac techno, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614.

7. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente.

Il Ministro dell’istruzione e del merito

8. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare. Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Articolo 3

Esame di maturità nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta

1. L’esame di maturità nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta prevede, in aggiunta alle prove dell’esame di maturità di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti.

2. La prova scritta di lingua francese accerta la padronanza di tale lingua, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato.

3. La prova orale di lingua francese si svolge in occasione del colloquio, nel corso del quale le competenze linguistiche e culturali acquisite in tale lingua sono oggetto di apposita valutazione.

4. Nel colloquio sono accertate anche le competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito in lingua francese.

5. La modalità di valutazione delle prove di esame è disciplinata dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4

Esame di maturità nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano

1. L’esame di maturità nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano prevede, in aggiunta alle prove dell’esame di maturità di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, una terza prova scritta, disciplinata dalle specifiche disposizioni vigenti.

2. La commissione può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.

3. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza della seconda lingua. La commissione d’esame può attribuire, per il colloquio, fino a un massimo di venti punti.

Articolo 5

Esame di maturità nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia

1. L’esame di maturità nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia comprende tre prove scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dai candidati.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua slovena in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. Le prove d’esame per le scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia sono stabilite dal Ministero dell’istruzione e del merito, che si avvale dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d’esame può attribuire, per la prima prova scritta, fino a un massimo di quindici punti.

3. Le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell’istruzione e del merito, vengono tradotte in lingua slovena avvalendosi dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d’esame può attribuire, per la seconda prova scritta, fino a un massimo di quindici punti.

Il Ministro dell’istruzione e del merito

4. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la terza prova scritta accerta la padronanza dell’italiano - seconda lingua. La prova è finalizzata all’accertamento della competenza linguistico comunicativa degli studenti, ed è riferita alle abilità di comprensione del testo e produzione scritta. Le prove d’esame e il relativo quadro di riferimento vengono definiti dall’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d’esame può attribuire, per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.

5. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano - seconda lingua. La commissione d’esame può attribuire, per il colloquio, fino a un massimo di venti punti.

6. Le discipline oggetto della seconda prova scritta e le quattro discipline oggetto del colloquio d’esame sono indicate nell’apposita tabella allegata al presente decreto.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da VALDITARA GIUSEPPE

C=IT

O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000013.29-01-2026+Allegati by imalecco01 - Issuu